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Riviste, diritto e aggiornamento

a cura di Carmine Spadavecchia


*Il riferimento alle riviste ha il solo scopo di segnalazione dei contenuti, e il lavoro dell'autore carattere meramente compilativo


Autore: Carmine Spadavecchia 18 apr, 2024
in tema di concessioni balneari : - Giannangelo Marchegiani, Le vicissitudini delle concessioni balneari e la precarietà della loro situazione (Urban. e appalti 1/2024, 5-18) in tema di illeciti professionali (codice appalti e obblighi dichiarativi): - Fausto Gaspari, Cosa resterà dell’art. 80? Prime riflessioni attorno alla tassatività dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 (Urban. e appalti 1/2024, 19-33) in tema di partenariato pubblico-privato : - Silvia Fasano, Partenariato sociale, cessione di immobili in cambio di opere, servizi globali e contraente generale (Urban. e appalti 1/2024, 35-48) in tema di ottemperanza (all’ordine di demolizione): - Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino (Urban. e appalti 1/2024, 49 T): La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito - avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive. La mancata ottemperanza - anche da parte del nudo proprietario – all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, DPR 380/2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo DPR o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza. L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, DPR 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva). L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi - prima dell’entrata in vigore della L 16/del 2014 - abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se l’inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore. - (commento di) Calogero Commandatore, Il sistema sanzionatorio dell’illecito edilizio all’esame dell’Adunanza plenaria (Urban. e appalti 1/2024, 61-69). Il sistema di repressione e reazione agli abusi edilizi delineato dalla Plenaria; le sue persistenti criticità, anche alla luce del principio di proporzionalità; i nodi irrisolti dalla Plenaria. in tema di contratti pubblici (organismo di diritto pubblico - Casinò di Venezia): - Cons. Stato V 26.9.23 n. 8542, pres. Sabatino, est. Rovelli (Urban. e appalti 1/2024, 71 T): Tre sono le condizioni perché possa parlarsi di “organismo di diritto pubblico” ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici: deve trattarsi di un soggetto dotato di personalità giuridica; sottoposto ad influenza pubblica dominante; istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Si tratta di una tipologia di amministrazione fondata su parametri oggettivi, ossia sulla tipologia delle attività esercitate e sulla natura delle stesse. I requisiti in questione non sono tra loro alternativi, ma devono essere posseduti cumulativamente e sono valutati dal giudice caso per caso. - (commento di) Alessandro Ricci Marini, La nozione di organismo di diritto pubblico, fra giurisprudenza e nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Urban. e appalti 1/2024, 77-86) sulla rinuncia al procedimento amministrativo : - Cons. Stato VII, pres. Chieppa, est. Francola (Urban. e appalti 1/2024, 87 T): Sebbene gli interessi legittimi, in quanto ontologicamente collegati all’esercizio del potere pubblico, costituiscano posizioni tendenzialmente indisponibili, è ammissibile la rinuncia ad uno specifico atto che costituisca estrinsecazione ed esercizio dell’interesse legittimo, come l’istanza di avvio di un procedimento amministrativo, in quanto la rinuncia ad una delle molteplici facoltà riconosciute al titolare di un interesse legittimo non costituisce rinuncia all’interesse legittimo stesso. Mentre la rinuncia al diritto autorizzato non consente più all’interessato l’esercizio di quella specifica attività, neanche qualora intendesse chiedere in futuro una nuova autorizzazione, poiché l’effetto dismissivo conseguente coinvolge il diritto stesso considerato nella sua interezza, la rinuncia all’autorizzazione non implica anche la rinuncia al diritto autorizzato, essendo soltanto limitata al provvedimento amministrativo, per cui l’interessato conserva la facoltà di richiedere in futuro una nuova autorizzazione per l’esercizio del suo diritto. Così come è ammissibile la rinuncia ad un’autorizzazione già rilasciata, in quanto provvedimento ampliativo della sfera giuridica dell’interessato, deve simmetricamente ritenersi possibile rinunciare anche ad un procedimento intrapreso su istanza di parte per il rilascio di un’autorizzazione richiesta ma ancora non concessa, rientrando nella facoltà dell’istante rinunciarvi con un atto espresso prima che l’Amministrazione si sia pronunciata sulla stessa. Nei procedimenti ad istanza di parte, la rinuncia all’istanza costituisce un’ipotesi di manifesta improcedibilità della domanda, che obbliga l’A. a concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, L 241/1990. La decadenza di cui all’art. 75, comma 1, DPR. 445/2000 è un caso precipuo d’autotutela doverosa, senza che tale norma, per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, lasci alcun margine di discrezionalità all’A. procedente. Posto che la reiterazione di un’istanza procedimentale incontra il limite del precedente diniego non impugnato nei termini, il rigetto dell’istanza originaria legittima l’A. a non intraprendere alcuna attività istruttoria sulla seconda istanza solo se identica alla prima, mentre laddove essa presenti un quid novi l’A. è tenuta a riesaminare la domanda pronunciandosi all’esito di una nuova e rinnovata istruttoria procedimentale. Allorché la rinuncia ad un procedimento in corso sia propedeutica ad evitare l’applicazione del divieto di concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni previste per un periodo di due anni, stabilito dall’art. 75, comma 1-bis, DPR 445/2000, la futura riproposizione dell’istanza è inammissibile, costituendo condotta integrante un abuso procedimentale, violativa, come tale, dei principi di collaborazione, legalmente tipizzati. L’art. 75, comma 1-bis, DPR 445/2000, è applicabile soltanto in ordine ai procedimenti intrapresi o pendenti alla data della sua entrata in vigore e non anche ai procedimenti amministrativi antecedentemente definiti, non essendone possibile un’applicazione retroattiva. - (commento di) Roberto Musone, La rinunciabilità al procedimento amministrativo ad istanza di parte e i limiti alla reiterabilità dell’istanza (Urban. e appalti 1/2024, 94-112). La rinunciabilità all’interesse legittimo (elaborazione dottrinale e giurisprudenziale) e alle singole facoltà dell’interesse legittimo. in tema di accesso : - Cons. Stato III 3.5.23 n. 4465, pres. Ungari, est. D’Angelo (Urban. e appalti 1/2024, 113 T): 1. Ferma restando la particolare natura degli atti posti a base dell’istruttoria relativa alle interdittive antimafia e la loro tendenziale segretezza, l’inibizione all’accesso non può essere fondata solo sul generico richiamo a norme di legge. Il diniego avrebbe dovuto fondarsi su una specifica motivazione in ordine alla prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica derivanti dalle attività e dalle acquisizioni istruttorie poste in essere dall’Amministrazione. 2. In relazione agli atti istruttori “a monte” dell’interdittiva antimafia, l’accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell’A. coperte da segreto istruttorio, in quanto afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui coinvolga, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove possano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti in corso di svolgimento di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata. 3. Il diniego di accesso fondato sull’interesse alla riservatezza ovvero su ragioni di segretezza deve essere congruamente motivato per potersi ritenere prevalente sul diritto alla difesa del richiedente, riconosciuto in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97,111 e 113 Cost.), nonché dalle disposizioni della Cedu (art. 6) e dalla Cdfue (art. 47), diritto che comunque deve essere garantito. - (commento di= Roberto Cippitani, La sicurezza come motivo di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi (Urban. e appalti 1/2024, 114-123) in materia edilizia (doppia conformità e sanatoria giurisprudenziale impropria): - Cass. pen. 3^, 31.10.23 n. 43823 (Urban. e appalti 1/2024, 141-3): Essendo illegittimi i provvedimenti di sanatoria “atipica” che prescindono dal requisito della doppia conformità, il giudice penale non può attribuire ad essi alcun effetto, non soltanto con riguardo all’estinzione del reato urbanistico, ma pure rispetto alla non irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, comma 9, T.U.E., ovvero alla revoca dello stesso qualora il provvedimento amministrativo contra legem sia stato eventualmente emanato dopo il passaggio in giudicato della sentenza. in materia edilizia (ordine di demolizione – principio di proporzionalità): - Cass. pen. 4^, 7.11.23 n. 44653 (Urban. e appalti 1/2024, 136): Se è ben vero che il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Cedu, è tuttavia altrettanto indubbio che i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità - che non possono dipendere dall’inerzia o dalla volontà del destinatario - devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell’allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare il ripristino di un ordine violato, né il tempo trascorso dalla sentenza di condanna può legittimare alcun affidamento nell’inerzia dei pubblici poteri. in materia edilizia ( edilizia libera ): - Cass. pen. 3^, 17.10.23 n. 42243 (Urban. e appalti 1/2024, 137-8): In tema di reati edilizi, non rientra nella categoria degli interventi di edilizia libera, di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), DPR 6.6.2001 n. 380, l’installazione di barriere in cemento del tipo “new jersey”, non avendo le stesse natura di elementi di arredo, sicché tale condotta, se posta in essere in assenza del permesso di costruire, integra la contravvenzione di cui all’art. 44 DPR cit., in quanto comporta una stabile alterazione dell’assetto urbanistico dell’area di riferimento. - Cass. pen. 3^, 17.10.23 n. 42238 (Urban. e appalti 1/2024, 138-9): La gettata di cemento eseguita in area sottoposta a vincolo paesaggistico non può esser qualificata come intervento di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), DPR 380/2001 (opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati) laddove l’opera non presenti carattere contingente, temporaneo e movibile, ma - per struttura ed estensione - modifichi visibilmente l’assetto urbanistico del territorio. sull’ intervento in giudizio (chiamata in garanzia nel processo amministrativo): -TRGA Trento 3.10.23 n. 147 (ord), pres. Rocco, est. Polidori (Urban. e appalti 1/2024, 125 T): Nel processo amministrativo, quantomeno laddove si tratti di controversie che abbiano a oggetto diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l’istanza di autorizzazione dell’Amministrazione intimata a chiamare in causa il terzo garante è disciplinata, per effetto del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a., dagli artt. 106, 167 e 269 c.p.c., con la conseguenza che l’istanza stessa dev’essere depositata entro un termine decadenziale coincidente con quello di sessanta giorni previsto dall’art. 46 c.p.a. per la costituzione delle parti intimate, in quanto le esigenze di garanzia del contraddittorio impongono di anticipare il più possibile la sua corretta e integrale costituzione, ai fini di tutela non solo della controparte, ma anche dello stesso chiamato. - (commento di) Alessandra Dapas e Luigi Viola, Difficoltà (ed equivoci) dei trapianti giuridici: il caso della chiamata in garanzia nel processo amministrativo (Urban. e appalti 1/2024, 128-135) c.s. L'uomo è un animale sociale (Aristotele). Quello che litiga sui social, spargendo odio puro, assoluto, disinteressato, inutile, contagioso, è un animale e basta (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 15 apr, 2024
sul c.d. correttivo alla riforma Cartabia penale : DLg 19.3.2024 n. 31 [GU 20.3.24 n. 67] [in vigore dal 4 aprile 2024] Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - testo del decreto (Guida al diritto 13/2024, 12-20) - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 20-21) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 22-49) - modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 50-51) - mappa con le principali novità del decreto, a cura di Aldo Natalini (Guida al diritto 13/2024, 52-55) - commenti: - Giorgio Spangher*, Il correttivo alla Riforma Cartabia apre la “partita” delle garanzie (Guida al diritto 13/2024, 8-11, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza] - Aldo Natalini, Lesioni personali ai sanitari sono procedibili d’ufficio (Guida al diritto 13/2024, 56-58) [modifiche al codice penale: la procedibilità] - Giuseppe Amato, Archiviazione: per la bontà dell’accusa vale ora la “prognosi di condanna” (Guida al diritto 13/2024, 59-66) [modifiche al c.p.p.: le indagini] - Giuseppe Amato, Stop tempi morti nelle investigazioni, interventi coordinati di giudice e Pg (Guida al diritto 13/2024, 67-78) [modifiche al Cpp: le indagini] - Giuseppe Amato, Avocazione: la difficile “quadra” del controllo del Pg sul Pm (Guida al diritto 13/2024, 79-89) [modifiche al Cpp: le indagini] - Carmelo Minnella, Partecipazione udienza a distanza, tagliato il termine dei tre giorni (Guida al diritto 13/2024, 90-93) [modifiche al c.p.p.: il processo telematico] - Aldo Natalini, Se domicilio eletto è inidoneo atto introduttivo al difensore (Guida al diritto 13/2024, 94-96) [modifiche al c.p.p.: le notifiche]i - Aldo Natalini, Udienza fissa di prosecuzione, da settembre spostata a ottobre (Guida al diritto 13/2024, 97-98) [modifiche al c.p.p.: processo in assenza] - Renato Bricchetti, Abbreviato: sconto anche d’ufficio se la sentenza non viene impugnata (Guida al diritto 13/2024, 99-102) [modifiche al c.p.p.: i riti alternativi] - Aldo Natalini, Le scadenze di fase sono sospese se la predibattimentale è rinviata (Guida al diritto 13/2024, 103-104) [modifiche al c.p.p.: rito monocratico] - Fabio Fiorentin, Consenso imputato, gioie e dolori bypassando la fase di sentencing (Guida al diritto 13/2024, 105-109) [modifiche al c.p.p.: le pene sostitutive] - Fabio Fiorentin, Quella “colpa” della restorative justice bollata dalla visione “reocentrica” (Guida al diritto 13/2024, 110-112) [modifiche al c.p.p.: la giustizia riparativa] - Carmelo Minnella, Citazione in appello: necessario che ci sia l’avviso a comparire (Guida al diritto 13/2024, 113-119) [modifiche al c.p.p.: il giudizio di appello] - Carmelo Minnella, Con il Pg che deposita in appello superato il deficit d’assenza del Pdp (Guida al diritto 13/2024,120-123) [norme transitorie]  in tema di accesso : - Cons. Stato III 12.2.24 n. 1366, pres. Caputo, est. Ponte (Guida al diritto 13/2024, 129): L’esame dei documenti deve essere senza costi. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. Il diritto di accesso consta infatti di due momenti: quello dell’esame e quello dell’estrazione di copia degli atti. L’esame dei documenti deve essere gratuito, mentre l’estrazione di copia è subordinata alla corresponsione dei diritti di segreteria. Dopo aver formulato l’istanza di accesso gli interessati hanno diritto di verificare che gli atti messi a disposizione dall’Amministrazione coincidano con quanto di loro interesse; svolta tale verifica, e circoscritta la documentazione che intendono acquisire, essi devono corrispondere i predetti diritti di segreteria. Gli oneri conseguenti all’esercizio di tale diritto, per la parte che eccede il mero costo di riproduzione, vanno quindi, finanziati attraverso la fiscalità, in tema di bollo e di diritti di segreteria e di visura, al pari di quanto avviene per gli altri diritti correlati al funzionamento del meccanismo democratico. Pertanto va escluso che possa istituirsi una specifica e nuova tassa extra ordinem come avvenuto nel caso di specie, in cui la tariffa di 20 o 35 euro per la visione delle pratiche era asseritamente finalizzata a coprire i costi delle attività di ricerca e messa a disposizione della documentazione agli interessati. La previsione impugnata è illegittima sia laddove prevede un costo per la visione, in diretto contrasto col principio predetto, sia laddove introduce una somma autonoma e distinta, per lo svolgimento di un’attività, in termini di tassa di ricerca, rispetto alle vigenti disposizioni in tema di bollo e di diritti di segreteria e di visura. È evidente che l’incremento delle attività connesse all’attuazione del principio di trasparenza abbia dei costi in termini di tempo e di risorse organizzative, in campo di politica economica; le relative conseguenze non possono però essere individuate con modalità scollegate dalla normativa di principio che regola l’esercizio di un diritto, quale quello di accesso, posto a garanzia del cittadino nei confronti dell’attività autoritativa.  in tema di emersione del lavoro irregolare : - Corte cost. 19.3.24 n. 43, pres. Barbera, red. Navarretta (Guida al diritto 13/2024, 126-7): L’art. 103, comma 10, lettera c), DL19.5.2020 n. 34 – L 17.7.2020 n. 77 è incostituzionale nella parte in cui include fra i reati che comportano l’automatica esclusione dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la previa condanna per il cosiddetto “piccolo spaccio”. Quest’ultimo è definito dal legislatore come illecito di ridotta offensività e rientra fra i reati per i quali opera l’arresto facoltativo in flagranza, vale a dire la regola utilizzata dal legislatore (art. 103, comma 10, lettera d), Dl 34/2020) per richiamare reati di minore gravità, ai quali non viene applicato il citato automatismo. La condanna per il reato in questione non costituisce indice univoco di persistente pericolosità tale da giustificare l’esclusione automatica del lavoratore dalla procedura di emersione. Ben può accadere, infatti, che il lavoratore straniero, tenuto conto del tempo trascorso dalla condanna, dell’espiazione della pena, dell’eventuale percorso rieducativo seguito, della condotta tenuta successivamente e di altri possibili indici probatori, non rappresenti più un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. L’automatismo non è dunque coerente con la stessa finalità della legge introdotta nel corso dell’emergenza pandemica e «ispirata all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito, spesso in condizioni di carenza di tutele, [...] ad apportare significativi benefici alla comunità dei consociati nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». Di conseguenza, all’ipotesi del lavoratore che in passato ha riportato una condanna per il reato di piccolo spaccio si applica la previsione che lo esclude dalle procedure di emersione del lavoro irregolare solo se la PA accerta in concreto la sua attuale pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (art. 103, comma 10, lettera d), DL 34/2020). a d  in tema di documento d’identità (impronte digitali) - Corte giust. Ue, Grande sezione, 21.3.24, causa C-61/22 (Guida al diritto 13/2024, 129): La decisione della Corte UE, nell’avallare come legittima l’imposizione del dato identificativo di due impronte digitali, ha contemporaneamente rilevato l’invalidità del regolamento Ue che prevede tale obbligo, in quanto fondato su una base giuridica errata, vale a dire su un articolo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea diverso da quello che sarebbe stato corretto. Il Parlamento europeo e il Consiglio lo hanno infatti adottato sul fondamento dell’art. 21, par. 2, Tfue, relativo al diritto dei cittadini europei di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, mentre la corretta base giuridica è la disposizione più specifica dell’art. 77, par. 3, dello stesso Tfue che riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, più precisamente, le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione. L’applicazione della disposizione corretta prevede, in effetti, una procedura legislativa speciale e, in particolare, l’unanimità in seno al Consiglio, laddove il regolamento del 2019 è stato applicato con la procedura ordinaria, che non prevede l’unanimità in seno al Consiglio. Per arginare gli effetti immediati dell’annullamento la Corte ha stabilito di mantenere l’efficacia del regolamento invalido fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole e al più tardi il 31 dicembre 2026, di un nuovo regolamento, fondato sulla base giuridica idonea. in tema di diritti d’autore (gestione): - Corte giust. Ue 5^, 21.3.24, causa C-10/22 (Guida al diritto 13/2024, 130): La normativa nazionale costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore. Sebbene tale restrizione possa in linea di principio essere giustificata dall’imperativo consistente nel tutelare i diritti di proprietà intellettuale, essa non è proporzionata poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi. Misure meno lesive della libera prestazione dei servizi consentirebbero di conseguire l’obiettivo perseguito, ma allo stato attuale rileva che la normativa italiana non è compatibile col diritto UE.  in tema di donazioni indirette : - Cass. trib. 20.3.24 n. 7442 (Guida al diritto 13/2024, 128): Le norme in tema di donazione indiretta contenute nel TU 346/1990 non sono implicitamente abrogate, ma sono pienamente vigenti. Le donazioni indirette non possono che essere tassate nelle ipotesi specificamente previste dalla legge, vale a dire: in caso di loro volontaria registrazione da parte del contribuente oppure in caso di “confessione” (se di valore imponibile superiore a un milione) nell’ambito di un procedimento di accertamento tributario (si pensi al contribuente che sia chiamato a giustificare un tenore di vita non confacente con il suo reddito). Non sussiste l’obbligo di registrazione di una donazione indiretta se essa non risulta da un atto soggetto alla registrazione.  in materia di lavoro : - Corte cost. 19.3.24 n. 44, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 13/2024, 126): Deve ritenersi in sintonia con la legge di delega la disciplina per i lavoratori che erano sì già in servizio al 7 marzo 2015, ma che a quella data non beneficiavano della tutela reintegratoria perché non era integrato il requisito occupazionale previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 18 e quindi a essi trovava applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla L 604/1966. Il legislatore delegato, nell’esercizio del suo potere di completamento del quadro della disciplina, poteva regolare anche la posizione dei dipendenti di piccole aziende, per i quali non c’era un regime di tutela reintegratoria ex art. 18 da conservare, e ciò poteva fare tenendo conto dello «scopo» della delega e del bilanciamento voluto dal legislatore delegante (la non regressione della tutela reintegratoria di chi, essendo già in servizio, l’avesse alla data dell’entrata in vigore della nuova disciplina). In tal modo, da una parte non c’è stata una regressione in peius per tali lavoratori in quanto la tutela del decreto legislativo è, comunque, più favorevole del regime della legge n. 604/1966, ad essi applicabile in precedenza, prima del superamento della soglia occupazionale. D’altra parte, è soddisfatto lo «scopo» della delega nel senso che, se invece fosse stata consentita l’acquisizione ex novo del regime di tutela dell’art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni, proprio quelle assunzioni che invece il legislatore delegante voleva incentivare. Quindi non è violata la legge-delega, sotto questo profilo, e pertanto ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell’entrata in vigore dello decreto legislativo, non si applica l’art. 18 dello statuto dei lavoratori, bensì il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell’unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso. in t ema di tra sporto aereo ( rimborso biglietti e consenso informato): - Corte giust. Ue 3^, 21.3.24, causa C-76/23 (Guida al diritto 13/2024, 130): Va appurato dal giudice nazionale se nella compilazione del modulo per richiedere il rimborso del biglietto aereo la clausola sottoscritta sia stata offerta al contraente in maniera non “subdola” al punto di mancare la consapevolezza di stare effettuando una scelta rispetto alla modalità di soddisfazione di un proprio diritto. Solo in tal caso la clausola sarà opponibile anche al terzo che vanti il rimborso, dopo averne acquisito il titolo dall’iniziale avente diritto. (Nel caso in esame, il passeggero, che aveva poi ceduto il proprio diritto a un terzo, aveva già accettato il rimborso del biglietto sotto forma di buono di viaggio, avendo compilato un modulo sul sito Internet del vettore aereo con contemporanea rinuncia alla restituzione sotto forma di somma di denaro. Per la Corte tale modalità è legittima se il vettore aereo ha fatto in modo che il passeggero fosse posto nella condizione di essere chiaramente informato delle modalità di rimborso e di stare indicando una propria scelta)  sulla legittimazione a ricorrere ( vicinitas ): - Cass. SSUU 19.3.24 n. 7326 (Guida al diritto 13/2024, 127): La legittimazione dei proprietari d’immobili o dei residenti in un’area interessata da un intervento idraulico a impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente (in quanto opere relative ad acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della vicinitas, il quale costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati allorché l’attività conformativa dell’A. incida in un determinato ambito geografico, modificandone l’assetto nelle sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell’opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica. Il pregiudizio può riguardare beni quali la salute, il paesaggio e l’ambiente, quest’ultimo eretto a bene costituzionalmente protetto dalla legge costituzionale n. 1/2022, la quale, aggiungendo un terzo comma all’articolo 9 della Carta, stabilisce che la Repubblica tutela «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». Si tratta, come chiarito dalla Consulta, di «valori costituzionali primari» «insuscettibili di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici».   c.s.   - Sì, ve l’ho detto, qui a Parigi prima impiccano un uomo e poi gli fanno il processo (Molière, 1622-1673) - La funzione della giustizia non è dimostrare un'innocenza: è, in caso di innocenza, non procedere inutilmente, e dunque fermarsi prima, praticamente subito (Filippo Facci, giornalista, sull’assoluzione di Piero Fassino, ex sindaco di Torino, dopo un processo durato quindici anni)   
Autore: Carmine Spadavecchia 12 apr, 2024
in tema di giustizia amministrativa : - Marcello Clarich*, L’eccessiva centralità del Tar Lazio esige una seria revisione legislativa (Guida al diritto 12/2024, 10-11, editoriale). Commento a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario al TAR del Lazio [*professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza] sul c.d. decreto legge PNRR : DL 2.3.2024 n. 19 (GU 2.3.24 n. 52, avv. rett. GU 5.3.24 n. 5, in vigore dal 2 marzo 2024), Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - mappa del decreto a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 12/2024, 12-22) sotto il titolo “Decreto legge Pnrr: arriva la stabilizzazione nell’Upp e il concorso in deroga per i magistrati tributari”. - commenti: - Giuseppe Finocchiaro, Nuovi pignoramenti di crediti al via dal 2 marzo 2024 (Guida al diritto 12/2024, 23-29) [esecuzione civile] - Giuseppe Finocchiaro, Maggiore partecipazione del terzo nel procedimento di espropriazione (Guida al diritto 12/2024, 30-33) [esecuzione civile] - Aldo Natalini, Fornitura illecita di manodopera, torna il reato con le sanzioni penali (Guida al diritto 12/2024,34-39) [lavoro e formazione: il dilagante fenomeno della somministrazione abusiva di personale e le nuove sanzioni per interposizione illecita di manodopera] in tema di autotutela : - Cons. Stato VI 27.2.24 n. 1926, pres. Volpe, rel. Caponigro (Guida al diritto 12/2024, 94 T): Ai sensi dell'art. 21-nonies L 7.8.1990 n. 241, l'esercizio del potere di autotutela deve essere subordinato alla presenza delle condizioni di cui al primo comma, meritevoli di un'interpretazione rigida: la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, l'esercizio entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti e la valorizzazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Con riferimento al regime temporale, occorre avere riguardo sia al succedersi di modifiche legislative nel tempo, che non devono portare all'erronea individuazione del dies a quo nel momento dell'adozione dell'atto di primo grado bensì nel momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, sia alle ipotesi derogatorie di cui al comma 2-bis dell'art. 21-nonies. In particolare, il differimento del termine di cui al primo comma può trovare una valida e compiuta giustificazione soltanto nelle ipotesi di impossibilità dell'Amministrazione di svolgere un accertamento sulle rappresentazioni e dichiarazioni del privato e determinarsi così a favore o meno della spettanza del bene della vita. In assenza di un comportamento diligente dell'Amministrazione, invece, il potere di annullamento d'ufficio non può considerarsi legittimamente esercitato. - (commento di) Giulia Pernice, Senza un’azione diligente della Pa l’annullamento d’ufficio è illegittimo (Guida al diritto 12/2024, 98-101) in tema di spese legali (ricorso straordinario e contributo unificato - giurisdizione): - Cons. Stato I 24.1.24 n. 135 (parere), pres. Poli, est. Menichelli (Guida al diritto 12/2024, 44): In base alla disciplina dettata dagli articoli 8 e segg. DPR 1199/1971, elemento strutturale del ricorso straordinario - per il quale non è imposta l’assistenza mdi un legale - è la sua gratuità in senso bidirezionale, ovvero che nessuna parte è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza, né quella pubblica né quella privata (di fatto una situazione di piena parità tra soggetto pubblico e privato coinvolti). Quindi le spese del ricorso straordinario non sono rivendicabili al momento della definizione della causa col riconoscimento dei relativi importi dalla parte soccombente a favore di quella vittoriosa. Quanto al costo sostenuto per il contributo unificato, invece, il concetto di soccombenza assume rilievo ai fini di chi sia tenuto a sopportarne il peso. Per cui il soggetto passivo del contributo unificato va individuato nella parte soccombente nella causa e non in quella che lo abbia anticipato. Il contributo unificato è in realtà un’obbligazione ex lege a importo predeterminato, ossia una prestazione pecuniaria dovuta anche nel silenzio della decisione sul punto. Tanto che deve essere in ogni caso automaticamente rimborsata dal soccombente al vincitore che l’abbia dovuta anticipare. La pretesa di vedersi risarcire i danni a seguito dell’annullamento dell’atto ammnistrativo rimosso con lo strumento straordinario è un’azione autonoma da promuovere entro 120 giorni dall’accoglimento del ricorso, cioè dalla definitività della sentenza. Sussiste la giurisdizione del giudice tributario su tutte le questioni inerenti i presupposti, la base imponibile e le aliquote, risultando impossibile, per il giudice procedente, intervenire su qualsivoglia aspetto liquidatorio di una obbligazione ex lege di natura tributaria, salva la individuazione della parte soccombente (soggetto passivo del tributo) tenuta al rimborso. in tema di privacy : - Corte giust. Ue 5^, 14.3.24, causa C-46/23 (Guida al diritto 12/2024, 44): L’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare la cancellazione di dati trattati illecitamente - se una simile misura è necessaria per adempiere il suo compito consistente nel vigilare sul pieno rispetto del RGPD - anche d’ufficio, vale a dire anche in assenza di una previa richiesta dell’interessato a ciò finalizzata: ciò in quanto esigere la specifica richiesta dell’interessato consentirebbe al responsabile del trattamento di conservare i dati e di continuare a trattarli illecitamente. L’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare la cancellazione di dati personali trattati illecitamente sia se provengono direttamente dall’interessato sia se provengono da altra fonte. in tema di circolazione stradale (RC auto): - Cass. 3^, 10.1.24 n. 1044 (Guida al diritto 12/2024, 46 T, sotto il titolo: “Sinistro stradale con un solo veicolo, per il terzo trasportato si applica l’azione diretta”): In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 DLg 209/2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 DLg 209/2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. - (commento di Mario Finocchiaro, Il vettore ha l’onere di dimostrare di avere evitato in tutti i modi il danno (Guida al diritto 12/2024, 48-52) [Finalità della norma è impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro; l'art. 141 Dlgs 209/2005, che consente al terzo trasportato di agire verso l'assicurazione, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore; la norma è applicabile anche nel caso di sinistro che veda coinvolti due veicoli di cui uno rimasto non identificato; la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l’effetto di alcol è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato] in materia penale (prescrizione e non colpevolezza): - Corte cost. 11.3.24 n. 41, pres. Barbera, est. Viganò (Guida al diritto 12/2024, 74 T, sotto il titolo “Indagini, niente rinuncia alla prescrizione ma servono rimedi contro i giudizi di colpevolezza”): Sono infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, Cost.. - (commento di) Carmelo Minnella, Serve un equilibrio tra sistema penale ed esigenze di tutela dell’indagato (Guida al diritto 12/2024, 82-88). La scelta di avvalersi della prescrizione non può comportare per l’indagato la perdita del diritto a non essere pubblicamente additato come colpevole. Anche la persona sottoposta a indagini è titolare di un diritto, di rango costituzionale, a rinunciare alla prescrizione. Colpisce che non venga indicato, tra i parametri costituzionali di possibile contrasto, l’art. 27, comma 2, sulla presunzione di non colpevolezza. La giurisprudenza ha perso l’occasione per promuovere esegesi che valorizzassero la presunzione di non colpevolezza in uno stadio precedente del processo. in tema di trasporto (risoluzione del contratto di viaggio): - Corte giust. Ue 2^, 29.2.24, causa C-584/22 (Guida al diritto 12/2024, 104 s.m.): L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 va interpretato nel senso che, per determinare se si siano verificate “circostanze inevitabili e straordinarie”, che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, si deve tenere conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il suo contratto di viaggio, non rilevando gli accadimenti successivi. La risoluzione del contratto senza spese va assicurata se nel momento della risoluzione vi erano circostanze straordinarie, senza che abbiano incidenza le misure prese da uno Stato per la trasformazione da epidemia a pandemia. - (commento di) Marina Castellaneta, Risoluzione senza spese del contratto di viaggio se al momento della recessione ci sono fatti straordinari (Guida al diritto 12/2024, 104-106) c.s. Oicofobia. Malattia dello spirito, propria dello stadio adolescenziale, oggi patologia intellettuale collettiva, che consiste nella compulsiva esigenza di denigrare i costumi, la cultura, le istituzioni identificabili come nostri (Roger Scruton)
Autore: Carmine Spadavecchia 07 apr, 2024
sul riconoscimento di titoli esteri (per l’abilitazione all’insegnamento): - Ad. plen. 4.12.23 n. 17, pres. Maruotti, est. Franconiero (Giurispr. it. 2/2024, 265): 1. L’ottemperanza di sentenze definitive dell’Adunanza plenaria rimaste ineseguite spetta alla stessa Adunanza plenaria (e non alla sezione semplice che abbia rimesso la questione all’organo nomofilattico). 2. Il massivo contenzioso concernente migliaia di insegnanti che hanno ottenuto titoli di formazione in altri Paesi dell’UE, di cui viene chiesto il riconoscimento in Italia, non pone solo questioni di ordine giuridico, ma richiede l’adozione di misure di carattere organizzativo per una pronta e razionale soluzione. (L’ordinanza dispone che il Capo del Dipartimento ministeriale deputato alla valutazione in concreto dei titoli esteri per cui è causa riferisca sull’adozione delle misure di razionalizzazione e di semplificazione rese necessarie dalla decisione della stessa Ad. plen. n. 18/2022. Solo a valle dei chiarimenti in tal modo forniti il ricorso per ottemperanza potrà essere definito) in materia disciplinare (Polizia di Stato): - Cons. Stato II 28.11.23 n. 10177, pres. Castriota Scanderbeg, est. Frigida (Giurispr. it. 2/2024, 266): In ragione della peculiarità dello status rivestito, gli operatori della Polizia di Stato subiscono necessariamente (sia pure nei limiti della Costituzione) talune limitazioni nell’esercizio dei diritti di libertà, dovendo sempre e comunque conformare la propria condotta - anche nella sfera privata - a canoni di particolare contegno e riservatezza. Non è conforme a tali canoni di continenza e prudenza la condotta dell’operatore il quale - sia pure al di fuori del servizio e nell’ambito della propria vita privata - tenga comportamenti idonei a compromettere il decoro della funzione, oltretutto trascurando le cautele necessarie ad evitare che tali condotte assumano una particolare rilevanza nel contesto di riferimento. [Nella specie, il CdS conferma la sentenza di primo grado e pertanto la legittimità della sanzione (deplorazione) irrogata a un operatore di P.S. incolpato in sede disciplinare di avere diffuso o consentito la diffusione tramite WhatsApp di proprie immagini di nudo ritratte nel corso di una competizione sportiva di corsa notturna nella neve svoltasi all’estero] in tema di commercio on line (divieto di bagarinaggio): - Cons. Stato VI 5.12.23 n. 10510, pres. Montedoro, est. Ponte (Giurispr. it. 2/2024, 263): In tema di vendita di biglietti online per eventi sportivi o di spettacolo, anche in base alle indicazioni fornite nel corso del 2023 dalla Corte di Giustizia, la disciplina in tema di c.d. commercio elettronico (Dir. 2000/31/CE) non risulta applicabile a una società avente sede in un Paese extra UE. Pertanto, la disciplina UE non può costituire parametro di legittimità di disposizioni nazionali (come quelle sul divieto di “bagarinaggio online”, ossia il divieto ex lege di curare o intermediare in forma professionale la rivendita di biglietti: art. 1, comma 545, e ss. L 232/2006) laddove si tratti dell’applicazione di tale disciplina nei confronti di una società extra UE. Di conseguenza, può trovare piena applicazione in tali ipotesi la richiamata disciplina nazionale, senza che rilevi la distinzione (pure rilevante ai sensi del diritto UE) fra hosting provider c.d. attivo e passivo. (Con questa sentenza - emessa a valle di un rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile dalla Corte del Lussemburgo - il CdS respinge il ricorso dell’appellante e conferma la legittimità della sanzione irrogata da AGCom per violazione della normativa nazionale in tema di contrasto del c.d. “bagarinaggio online”) in tema di contratti pubblici (casellario informatico): - TAR Roma 1^-quater 30.11.23 n. 17979, pres. Anastasi, est. Lauro (Giurispr. it. 2/2024, 402 s.m.): È illegittima l’annotazione, nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, della risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti ex art. 213, 10° comma, DLg 50/2016 nei confronti di un socio di una società cooperativa laddove l’inadempimento non sia addebitabile al predetto socio, tenuto conto che l’annotazione al Casellario informatico da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione deve avere ad oggetto notizie ritenute “utili”, nonché veritiere e complete, in osservanza ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. - (nota di) Mariano Protto, Plurisoggettività e responsabilità nei contratti pubblici (Giurispr. it. 2/2024, 402-404) in tema di libertà religiosa (limiti): - Cons. Stato III 20.11.23 n. 9897, pres. Torsello, est. Carpentieri (Giurispr. it. 2/2024, 267): Non è illegittimo un decreto ministeriale che disponga l’inclusione di una determinata sostanza (“Ayahuasca”) nell’elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’Allegato I al DPR 309/1990, non ostando a tale inclusione il fatto che la sostanza in questione venga utilizzata per la preparazione di una bevanda consumata a scopo rituale nell’ambito di una professione di matrice cristiana. La determinazione tecnico-scientifica sottesa a tale inclusione non può considerarsi vietata alla luce dei generali limiti al vaglio in sede giurisdizionale di tale tipologia di determinazioni. Il diritto alla libertà religiosa (art. 8 Cost.) può essere legittimamente modulato laddove il suo esercizio sia idoneo a porsi in contrasto con altri principi di carattere costituzionale (ad es. il diritto alla salute). in tema di libertà religiosa (velo islamico): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 28.11.23, causa C-148/22 (Giurispr. it. 2/2024, 270): La volontà di un’amministrazione comunale di istituire un ambiente amministrativo totalmente neutro può giustificare, ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. b), Direttiva 27.11.2000 n. 78 (2000/78/CE ) del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, l’adozione di una norma interna che vieta al personale, in maniera generale e indiscriminata, di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno che riveli convinzioni personali, in particolare filosofiche o religiose (velo islamico). Tale disposizione deve però essere idonea, necessaria e proporzionata rispetto al contesto dell’amministrazione e deve tenere conto dei diversi diritti e interessi in gioco. sul divieto di sciopero (per i dipendenti pubblici): - Cedu, Grande camera, 14.12.23, ric. 59433/18, 59477/18, 59481/18 e 59494/18 (Giurispr. it. 2/2024, 270 annotata da Simone Auriemma): Non viola la libertà di associazione di cui all’art. 11 CEDU il divieto di sciopero per i pubblici dipendenti (previsto dall’ordinamento tedesco) e il conseguente apparato disciplinare previsto a carico di coloro - compresi gli insegnanti in possesso di tale status - che non lo rispettino, purché siano previste delle contromisure che consentano comunque ai medesimi dipendenti pubblici e ai loro sindacati di difendere efficacemente i loro interessi e di esercitare la libertà sindacale. sul diritto di aborto : - Cedu 1^, 14.12.23, ric. 40119/21 (Giurispr. it. 2/2024, 272, annotata da Ester Ferriello): Viola l’art. 8 Cedu (diritto alla vita privata e familiare), e costituisce un’ingerenza arbitraria e non “prevista dalla legge” ai sensi del suo 2° comma, la sentenza della Corte costituzionale di uno Stato la cui composizione non sia rispettosa dei criteri previsti dal principio dello Stato di diritto, e che, in caso di anomalie genetiche del feto, costringa una donna a recarsi all’estero per abortire. (Nella specie, sentenza 22.10.20 della Corte costituzionale della Polonia) in tema di usi civici : - Corte cost. 15.6.23 n. 119, pres. Sciarra, red. Navarretta (Giurispr. it. 2/2024, 275 solo massima): L’art. 3, comma 3, L 20.11.2017 n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost. (irragionevolezza intrinseca e irragionevole compressione del diritto di proprietà privata), laddove non esclude dal regime dell’inalienabilità le terre di proprietà privata sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. - (commento di) Giuseppe Werther Romagno, L’incostituzionalità dell’art. 3, 3° comma, L 168/2017 e i riflessi sul regime giuridico delle terre di proprietà privata gravate da usi civici (Giurispr. it. 2/2024, 275-280) N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Eugenio Sacchettini, Un’assai approfondita esegesi spazza via gli ostacoli al mercato (Guida al diritto 28/2023, 66-68) in tema di vaccinazioni obbligatorie (indennizzo): - Corte cost. 6.3.23 n. 35, pres. Sciarra, red. San Giorgio (Giurispr. it. 2/2024, 281 s.m.): L’effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, fissato dall’art. 3, 1° comma, L 210/1992, dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell’indennizzabilità del danno. Prima di tale momento, infatti, non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall’art. 2935 c.c. - (commento di) Nicolò Cevolani, La decadenza dall’indennizzo per danno da vaccino nelle nuove fattispecie ammesse (Giurispr. it. 2/2024, 281-287) in tema di contratti (collegamento negoziale): - Cass. 2^, 10.10.23 n. 28324 (Giurispr. it. 2/2024, 287 T): 1. L’esegesi di una pluralità di contratti, al fine di verificarne il loro collegamento, deve considerare la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella complessiva operazione contrattuale, considerando il legame funzionale delle singole operazioni negoziali e la prospettiva più generale dell’operazione economica perseguita. 2. La fattispecie del collegamento funzionale fra più negozi, fenomeno che incide direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria, nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. 3. Ai fini della qualificazione giuridica di una situazione negoziale, per accertare l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l’interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. - (commento di) Cecilia De Luca, Collegamento funzionale fra negozi e “operazione economica” (Giurispr. it. 2/2024, 290-294) in tema di locazione (stipulata dalla PA): - Cass. 3^, 5.12.23 n. 34010 (Giurispr. it. 2/2024, 248): Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di locatori, è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29 L 392/1978, in quanto in base a tali norme, a differenza dell’ipotesi regolata dall’art. 1597 c.c., la protrazione del rapporto, anche alle scadenze successive alla prima, non costituisce l’effetto di una tacita manifestazione di volontà – successiva alla stipulazione del contratto e presunta in virtù di un comportamento concludente – ma deriva direttamente dalla legge; ne consegue che il contratto dovrà intendersi automaticamente rinnovato in mancanza di tempestiva disdetta, la quale inoltre, alla prima scadenza, potrà ritenersi idonea a impedire la rinnovazione solo se esercitata per uno dei motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. (La SC cassa la sentenza che, in ragione della natura pubblica dell’ente locatore, ha escluso la rinnovazione automatica del contratto di locazione e ha dichiarato nulla per contrasto con norma imperativa la clausola che prevedeva l’obbligo per la parte privata di restituzione dell’immobile alla scadenza dei nove anni). in tema di responsabilità civile (in rapporto all’irresponsabilità penale): - Cass. 3^, 7.3.23 n. 6726 (Giurispr. it. 2/2024, 294 T): Il giudice, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., è tenuto ad accertare l’illecito civile e non a riprendere il percorso di accertamento penale con l’unica differenza dell’applicazione di un rito diverso. - (commento di) Mario Renna, Irrilevanza penale e autonomia dell’illecito civile (Giurispr. it. 2/2024, 296-300) in tema di prove (giuramento decisorio): - Cass. SSUU 29.8.23 n. 25442 (Giurispr. it. 2/2024, 307 T): In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento. - (commento di) Sara Barone, Chi eccepisce, giuri. Se non sa o non può sapere, si astenga dall’eccezione (Giurispr. it. 2/2024, 308-312). Se il curatore fallimentare eccepisce la prescrizione presuntiva, per superare la presunzione di estinzione dell’obbligazione il creditore dispone di un unico mezzo di prova contraria, il deferimento al curatore del giuramento decisorio. Premesso che si tratta di un giuramento de scientia, piuttosto che de veritate, la sentenza respinge l’opposto prevalente orientamento che interpretava l’art. 2960 c.c. nel senso di assimilare la dichiarazione di non sapere a giuramento prestato. in materia penale (cooperazione omissiva in omicidio colposo): - Cass. pen. 4^, 3.5-29.8.23 n. 35895 (Giurispr. it. 2/2024, 422 T): In tema di omicidio colposo, allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricada su più persone, che debbano intervenire od intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra evento letale e condotta omissiva o commissiva di uno dei soggetti titolari di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento di un altro garante, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41, 1° comma, c.p. - (commento di) Lucia Risicato, La cooperazione omissiva dei genitori nell’omicidio colposo commesso dal medico omeopata (Giurispr. it. 2/2024, 424-427). La SC conferma la condanna a titolo di cooperazione mediante omissione in omicidio colposo a carico di due genitori per non aver impedito, in concorso col medico omeopata (giudicato separatamente), il decesso del figlio minore causato da un’imponente otite batterica. I genitori del fanciullo, pur in presenza di un quadro clinico e sintomatologico ingravescente a causa della palese inefficacia delle cure omeopatiche, avevano per negligenza e imprudenza omesso di consultare un pediatra o di rivolgersi a una struttura ospedaliera per la tempestiva somministrazione della terapia antibiotica che avrebbe attendibilmente scongiurato l’evento letale. sulla responsabilità da reato degli ent i: - Cass. pen. 5^, 2.3-19.5.23 n. 21640 (Giurispr. it. 2/2024, 413 s.m.): In tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cd. “prognosi postuma”, proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioé idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della ‘‘compliance’’ alle regole cautelari di tipo globale. (La SC precisa che il giudice deve operare una verifica in concreto dell’adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo e deve quindi verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello “idoneo” fosse stato rispettato, l’evento non si sarebbe verificato). - (commento di) Rossella Sabia, Non c’è responsabilità (corporativa) senza colpa (di organizzazione). La Cassazione ribadisce la metodologia di accertamento delineata nel caso Impregilo bis (Giurispr. it. 2/2024, 413-422) in tema di estradizione : - Cass. pen. 4^, 1.3-17.5.23 n. 21125 (Giurispr. it. 2/2024, 428 T): In tema di estradizione per l’estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato dalla Cedu 6.10.22, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione. - (commento di) Gianmarco Bondi, L’estradizione verso la Cina non può essere concessa per il rischio di trattamenti inumani e degradanti: l’inizio di una nuova fase? (Giurispr. it. 2/2024, 429-434). La sentenza rappresenta la prima applicazione nell’ordinamento italiano dei principi di diritto affermati nella decisione della Cedu 6.10/22, ricorso n. 37610/18, Liu c/ Polonia, e innova il metodo per l’accertamento del rischio di violazione dell’art. 3 della Convenzione nei procedimenti estradizionali. sui servizi digitali (social media): Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo (a cura di), Piattaforme e content moderation (Giurispr. it. 2/2024, 441-498) - Introduzione, di Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo (441) - Piattaforme e content moderation negoziale, di Ugo Ruffolo (442) - Poteri e diritti nelle piattaforme. Problemi di una prospettiva costituzionale, di Cesare Pinelli (452) - Governance condivisa: la regolazione dei contenuti in rete oltre la separazione tra pubblico e privato, di Antonio Punzi (457) - Il Digital Services Act e la costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo, di Federico Casolari (462) - Vecchi e nuovi problemi in tema di motori di ricerca, tra oblio e informazione, di Andrea Amidei (466) - Piattaforme, A.I. generativa e libertà di (formazione e) manifestazione del pensiero. Il caso ChatGPT, di Ugo Ruffolo (472) - Disinformazione online, intelligenza artificiale e ruolo dell’autoregolamentazione, di Marilu Capparelli (480) - La tutela del diritto d’autore online tra responsabilità e libertà di espressione, di Andrea Amidei (483) - Fake news e disinformazione, di Barbara Grazzini (491) c.s. - La curiosità è insubordinazione allo stato più puro (Vladimir Nabokov) (citato da Azar Nafisi, scrittrice iraniana, sui pericoli che la ricerca della verità comporta nei regimi totalitari) - Ogni sistema totalitario si basa sulla menzogna. Invece il romanzo vive di verità ed è per questo che diventa pericoloso per il regime [Azar Nafisi, scrittrice iraniana, da un'intervista sul saggio "Leggere pericolosamente")
Autore: Carmine Spadavecchia 25 mar, 2024
in tema di social media (influencer): - Caterina Malavenda*, Agcom e Governo impegnati a regolare le attività economiche degli influencer (Guida al diritto 11/2024, 10-12, editoriale) .Linee guida dell’Agcom e disegno di legge sulla beneficenza collegata a iniziative commerciali. L’influencer marketing tra i temi prioritari della Commissione europea [avvocato del Foro di Lodi esperta in diritto dell’informazione] sul c.d. dlg accertamento : DLg 12.2.2024 n. 13 [GU 21.2.24 n. 43] [in vigore dal 22 febbraio 2024] Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale - testo del decreto (Guida al diritto 11/2024, 14-41) - commenti: - Nicola Graziano, Maggiore l’ambito di applicazione del principio del contraddittorio (Guida al diritto 11/2024, 42-44) [novità] - Nicola Graziano, Per le verifiche invito a comparire insieme allo schema di procedimento (Guida al diritto 11/2024, 45-48) [concordato preventivo] - Nicola Graziano, Mini riforma delle notificazioni, regola generale è l’invio digitale (Guida al diritto 11/2024, 49-50) [notificazioni] - Nicola Graziano, Per l’adempimento spontaneo aumentano le analisi del rischio (Guida al diritto 11/2024, 51-52) [analisi del rischio] sul DM polizze sanitarie (a copertura del rischio clinico): DM 15.12.2023 n. 232 [GU 1.3.24 n. 51] [in vigore dal 16 marzo 2024] Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. - testo del decreto (Guida al diritto 11/2024, 53-58) - commenti: - Filippo Martini, Sull’adeguamento delle polizze il dubbio dei tempi molto stretti (Guida al diritto 11/2024, 59-61) - Filippo Martini, Doppio binario per aziende sanitarie: scelta tra assicurazione o ritenzione (Guida al diritto 11/2024, 62-63) [la garanzia assicurativa] sul c.d. milleproroghe : - DL 30.12.2023 n. 215 [GU 30.12.23 n. 303] [in vigore dal 31 dicembre 2023] - L 23.2.2024 n. 18 [GU 28.2.24 n. 49] [in vigore dal 29 febbraio 2024] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. - testo (stralcio) e mappa del provvedimento, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 11/2024, 64-77) [tra l’altro: si differisce di un anno l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per la professione di avvocato; si proroga di un anno la disciplina transitoria dell’iscrizione all’albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori] in tema di accesso (chiamata al 118): - TAR Lecce 2^, 5.2.24 n. 171, pres. Mangia, est. Dello Preite (Guida al diritto 11/2024, 82-83): La tutela della pretesa ostensiva azionata dalla società assicuratrice non può, vertendosi in tema di dati sensibili, estendersi indiscriminatamente a ogni elemento contenuto nella richiesta telefonica al 118. In un’ottica di equo contemperamento dei contrapposti interessi e in ossequio al principio di proporzionalità e di minimizzazione, la situazione giuridica cui l’accesso è funzionale è pienamente soddisfatta quando sono esibiti i documenti nella parte in cui contengono la mera ricostruzione dei fatti. La valutazione dell’attività dei privati e degli operatori del 118 è infatti effettuabile dall’interessato sulla base del nucleo fattuale. Tale strumentalità è invece da escludere per quanto attiene a quelle parti del documento in forma di registrazione afferenti a elementi estranei ai fatti ovvero relativi a eventuali dati identificativi di soggetti terzi e, dunque, non ostensibili per ragioni di privacy. In tali circostanze grava in capo all’Azienda sanitaria la puntuale e motivata individuazione delle parti da oscurare.: ciò in quanto l’esigenza di tutelare il diritto di una parte e la pretesa ostensiva che ne è strumento, si arresta ove ha inizio quella di preservare le ragioni di terzi estranei. Per cui la meritevolezza dell’interesse conoscitivo a fini difensivi viene meno quando contrasta una posizione parimenti da garantire. Ne deriva la legittimazione all’accesso da parte della società assicuratrice nei limiti in cui ciò non vada a ledere la riservatezza di soggetti estranei alla vicenda, ovvero contenga dati sensibili o elementi estranei al sinistro. (Su tali premesse il TAR ha condannato l’A. coinvolta all’ostensione del file audio previo oscuramento delle parti della documentazione pretesa estranee all’oggetto della richiesta risarcitoria e contenenti dati identificativi, sensibili e non pertinenti) in tema di carta d’identità (per l’espatrio): - Corte giust. Ue 1^, 22.2.24, causa C-491/21 (Guida al diritto 11/2024, 104 s.m.): L’art. 21 Tfue e l’art. 45, par. 1, della Carta, letto e interpretato in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, della direttiva 2004/38, ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale a un cittadino dell’Unione, che abbia la nazionalità di tale Stato membro e che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione e soggiorno in altro Stato membro, è negato il rilascio di una carta d’identità che possa valere come documento valido per l’espatrio all’interno dell’Unione, per il solo motivo che egli ha stabilito il proprio domicilio nel territorio di tale altro Stato membro. - (commento di) Marina Castellaneta, Sì alla carta d’identità valida per l’espatrio al cittadino che ha il domicilio in altro Paese Ue (Guida al diritto 11/2024, 104-106) in tema di separazione e divorzio : - Cass. 1^, 19.2.24 n. 4328 (Guida al diritto 11/2024, 80): Quando ricorre la precondizione di una rilevante disparità della situazione economico patrimoniale, l’assegno divorzile può essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita compiuta nei fatti dai coniugi. (Il criterio della “scelta condivisa tacita” segna un passo ulteriore nell’evoluzione interpretativa dei criteri per l’attribuzione dell’assegno all’interno del “nuovo corso” inaugurato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18287/2018, che ha fissato la centralità della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, tenendo conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto al contributo, attribuendo così all’assegno divorzile una funzione non solo assistenziale ma anche compensativa e perequativa, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà) in tema di diffamazione (tramite social): - Cass. 3^, 4.3.24 n. 5701 (Guida al diritto 11/2024, 80): Ove ci siano state più comunicazioni, tutte indirizzate a un singolo destinatario, l’elemento oggettivo della diffamazione, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, potrebbe sussistere solo nell’ipotesi in cui l’agente, pur comunicando direttamente con un’unica persona, esprima la volontà o ponga comunque in essere un comportamento tale da provocare l’ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio da parte del destinatario. Il particolare strumento di comunicazione usato (messaggi inviati su canale Facebook privato), pur prestandosi per le sue caratteristiche intrinseche a facilitare la diffusione delle comunicazioni, non fa tuttavia presumere in capo al mittente l’accettazione del rischio di diffusione, perché ciò finirebbe per ribaltare impropriamente sul mittente di un messaggio a destinatario unico la prova di non aver voluto l’ulteriore diffusione del messaggio, addebitandogliene le conseguenze ove essa integri un obiettivo discredito della persona di cui si parla. in tema di privacy : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.3.24, causa C-755/21 (Guida al diritto 11/2024, 83): Il trattamento illecito di dati, rappresentato dalla divulgazione a persone non autorizzate di dati relativi a conversazioni intime del ricorrente con un’altra persona, rese accessibili alla stampa, viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla riservatezza delle comunicazioni, con conseguente danno all’onore e alla reputazione, per il che va riconosciuto il danno morale e il relativo risarcimento (a fronte di una richiesta di 100.000 euro, la Corte ha riconosciuto per il danno morale subito un ristori di 20.000 euro). Per fondare la responsabilità solidale tra le due entità coinvolte, l’interessato (persona fisica) deve soltanto dimostrare che in occasione di una cooperazione tra Europol e Stato membro interessato è stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha recato danno, non dovendo in tale prima fase dimostrare anche a quale di queste due entità il trattamento asseritamente illecito sia imputabile (la Corte ha annullato la decisione del Tribunale Ue sul caso in esame). in materia fiscale : - Corte giust. Ue 3^, 7.3.24, causa C-341/22 (Guida al diritto 11/2024, 83): La normativa fiscale italiana è illegittima nella parte in cui vieta alle società non operative la compensazione del credito Iva: la deduzione può essere negata solo in caso di frode o di abuso, ma non perché l’azienda non ha raggiunto una determinata soglia di reddito, poiché tale previsione è estranea alla direttiva Ue. La nozione di “soggetto passivo” comprende chiunque eserciti un’attività economica, indipendentemente dagli scopi o dai risultati di tale attività. La nozione di “attività economica” comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole e quelle delle professioni liberali o assimilate. Di conseguenza, il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’Iva dovuta o assolta costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’Iva. Non si può privare della qualità di soggetto passivo dell’Iva una persona che, nel corso di un determinato periodo imponibile, effettui operazioni il cui valore non raggiunga una soglia fissata da una legislazione nazionale. Inoltre, nessuna disposizione della direttiva Iva subordina il diritto a detrazione all’esigenza che l’importo delle operazioni assoggettate ad Iva, realizzate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, debba raggiungere una determinata soglia. È perciò contraria al diritto Ue una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto a detrazione dell’Iva pagata a monte in ragione dell’importo delle operazioni soggette ad Iva realizzate a valle, considerato insufficiente. Eventuali frodi o abusi, idonei a giustificare il diniego di deduzione, devono essere provati dall’A. fiscale, non essendo sufficiente desumerli per presunzioni da una certa soglia di entrata. c.s. I veri secoli bui sono questi ultimi (Massimo Fini)

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Autore: Carmine Spadavecchia 18 apr, 2024
in tema di concessioni balneari : - Giannangelo Marchegiani, Le vicissitudini delle concessioni balneari e la precarietà della loro situazione (Urban. e appalti 1/2024, 5-18) in tema di illeciti professionali (codice appalti e obblighi dichiarativi): - Fausto Gaspari, Cosa resterà dell’art. 80? Prime riflessioni attorno alla tassatività dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 (Urban. e appalti 1/2024, 19-33) in tema di partenariato pubblico-privato : - Silvia Fasano, Partenariato sociale, cessione di immobili in cambio di opere, servizi globali e contraente generale (Urban. e appalti 1/2024, 35-48) in tema di ottemperanza (all’ordine di demolizione): - Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino (Urban. e appalti 1/2024, 49 T): La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito - avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive. La mancata ottemperanza - anche da parte del nudo proprietario – all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, DPR 380/2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo DPR o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza. L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, DPR 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva). L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi - prima dell’entrata in vigore della L 16/del 2014 - abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se l’inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore. - (commento di) Calogero Commandatore, Il sistema sanzionatorio dell’illecito edilizio all’esame dell’Adunanza plenaria (Urban. e appalti 1/2024, 61-69). Il sistema di repressione e reazione agli abusi edilizi delineato dalla Plenaria; le sue persistenti criticità, anche alla luce del principio di proporzionalità; i nodi irrisolti dalla Plenaria. in tema di contratti pubblici (organismo di diritto pubblico - Casinò di Venezia): - Cons. Stato V 26.9.23 n. 8542, pres. Sabatino, est. Rovelli (Urban. e appalti 1/2024, 71 T): Tre sono le condizioni perché possa parlarsi di “organismo di diritto pubblico” ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici: deve trattarsi di un soggetto dotato di personalità giuridica; sottoposto ad influenza pubblica dominante; istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Si tratta di una tipologia di amministrazione fondata su parametri oggettivi, ossia sulla tipologia delle attività esercitate e sulla natura delle stesse. I requisiti in questione non sono tra loro alternativi, ma devono essere posseduti cumulativamente e sono valutati dal giudice caso per caso. - (commento di) Alessandro Ricci Marini, La nozione di organismo di diritto pubblico, fra giurisprudenza e nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Urban. e appalti 1/2024, 77-86) sulla rinuncia al procedimento amministrativo : - Cons. Stato VII, pres. Chieppa, est. Francola (Urban. e appalti 1/2024, 87 T): Sebbene gli interessi legittimi, in quanto ontologicamente collegati all’esercizio del potere pubblico, costituiscano posizioni tendenzialmente indisponibili, è ammissibile la rinuncia ad uno specifico atto che costituisca estrinsecazione ed esercizio dell’interesse legittimo, come l’istanza di avvio di un procedimento amministrativo, in quanto la rinuncia ad una delle molteplici facoltà riconosciute al titolare di un interesse legittimo non costituisce rinuncia all’interesse legittimo stesso. Mentre la rinuncia al diritto autorizzato non consente più all’interessato l’esercizio di quella specifica attività, neanche qualora intendesse chiedere in futuro una nuova autorizzazione, poiché l’effetto dismissivo conseguente coinvolge il diritto stesso considerato nella sua interezza, la rinuncia all’autorizzazione non implica anche la rinuncia al diritto autorizzato, essendo soltanto limitata al provvedimento amministrativo, per cui l’interessato conserva la facoltà di richiedere in futuro una nuova autorizzazione per l’esercizio del suo diritto. Così come è ammissibile la rinuncia ad un’autorizzazione già rilasciata, in quanto provvedimento ampliativo della sfera giuridica dell’interessato, deve simmetricamente ritenersi possibile rinunciare anche ad un procedimento intrapreso su istanza di parte per il rilascio di un’autorizzazione richiesta ma ancora non concessa, rientrando nella facoltà dell’istante rinunciarvi con un atto espresso prima che l’Amministrazione si sia pronunciata sulla stessa. Nei procedimenti ad istanza di parte, la rinuncia all’istanza costituisce un’ipotesi di manifesta improcedibilità della domanda, che obbliga l’A. a concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, L 241/1990. La decadenza di cui all’art. 75, comma 1, DPR. 445/2000 è un caso precipuo d’autotutela doverosa, senza che tale norma, per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, lasci alcun margine di discrezionalità all’A. procedente. Posto che la reiterazione di un’istanza procedimentale incontra il limite del precedente diniego non impugnato nei termini, il rigetto dell’istanza originaria legittima l’A. a non intraprendere alcuna attività istruttoria sulla seconda istanza solo se identica alla prima, mentre laddove essa presenti un quid novi l’A. è tenuta a riesaminare la domanda pronunciandosi all’esito di una nuova e rinnovata istruttoria procedimentale. Allorché la rinuncia ad un procedimento in corso sia propedeutica ad evitare l’applicazione del divieto di concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni previste per un periodo di due anni, stabilito dall’art. 75, comma 1-bis, DPR 445/2000, la futura riproposizione dell’istanza è inammissibile, costituendo condotta integrante un abuso procedimentale, violativa, come tale, dei principi di collaborazione, legalmente tipizzati. L’art. 75, comma 1-bis, DPR 445/2000, è applicabile soltanto in ordine ai procedimenti intrapresi o pendenti alla data della sua entrata in vigore e non anche ai procedimenti amministrativi antecedentemente definiti, non essendone possibile un’applicazione retroattiva. - (commento di) Roberto Musone, La rinunciabilità al procedimento amministrativo ad istanza di parte e i limiti alla reiterabilità dell’istanza (Urban. e appalti 1/2024, 94-112). La rinunciabilità all’interesse legittimo (elaborazione dottrinale e giurisprudenziale) e alle singole facoltà dell’interesse legittimo. in tema di accesso : - Cons. Stato III 3.5.23 n. 4465, pres. Ungari, est. D’Angelo (Urban. e appalti 1/2024, 113 T): 1. Ferma restando la particolare natura degli atti posti a base dell’istruttoria relativa alle interdittive antimafia e la loro tendenziale segretezza, l’inibizione all’accesso non può essere fondata solo sul generico richiamo a norme di legge. Il diniego avrebbe dovuto fondarsi su una specifica motivazione in ordine alla prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica derivanti dalle attività e dalle acquisizioni istruttorie poste in essere dall’Amministrazione. 2. In relazione agli atti istruttori “a monte” dell’interdittiva antimafia, l’accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell’A. coperte da segreto istruttorio, in quanto afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui coinvolga, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove possano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti in corso di svolgimento di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata. 3. Il diniego di accesso fondato sull’interesse alla riservatezza ovvero su ragioni di segretezza deve essere congruamente motivato per potersi ritenere prevalente sul diritto alla difesa del richiedente, riconosciuto in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97,111 e 113 Cost.), nonché dalle disposizioni della Cedu (art. 6) e dalla Cdfue (art. 47), diritto che comunque deve essere garantito. - (commento di= Roberto Cippitani, La sicurezza come motivo di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi (Urban. e appalti 1/2024, 114-123) in materia edilizia (doppia conformità e sanatoria giurisprudenziale impropria): - Cass. pen. 3^, 31.10.23 n. 43823 (Urban. e appalti 1/2024, 141-3): Essendo illegittimi i provvedimenti di sanatoria “atipica” che prescindono dal requisito della doppia conformità, il giudice penale non può attribuire ad essi alcun effetto, non soltanto con riguardo all’estinzione del reato urbanistico, ma pure rispetto alla non irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, comma 9, T.U.E., ovvero alla revoca dello stesso qualora il provvedimento amministrativo contra legem sia stato eventualmente emanato dopo il passaggio in giudicato della sentenza. in materia edilizia (ordine di demolizione – principio di proporzionalità): - Cass. pen. 4^, 7.11.23 n. 44653 (Urban. e appalti 1/2024, 136): Se è ben vero che il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Cedu, è tuttavia altrettanto indubbio che i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità - che non possono dipendere dall’inerzia o dalla volontà del destinatario - devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell’allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare il ripristino di un ordine violato, né il tempo trascorso dalla sentenza di condanna può legittimare alcun affidamento nell’inerzia dei pubblici poteri. in materia edilizia ( edilizia libera ): - Cass. pen. 3^, 17.10.23 n. 42243 (Urban. e appalti 1/2024, 137-8): In tema di reati edilizi, non rientra nella categoria degli interventi di edilizia libera, di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), DPR 6.6.2001 n. 380, l’installazione di barriere in cemento del tipo “new jersey”, non avendo le stesse natura di elementi di arredo, sicché tale condotta, se posta in essere in assenza del permesso di costruire, integra la contravvenzione di cui all’art. 44 DPR cit., in quanto comporta una stabile alterazione dell’assetto urbanistico dell’area di riferimento. - Cass. pen. 3^, 17.10.23 n. 42238 (Urban. e appalti 1/2024, 138-9): La gettata di cemento eseguita in area sottoposta a vincolo paesaggistico non può esser qualificata come intervento di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), DPR 380/2001 (opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati) laddove l’opera non presenti carattere contingente, temporaneo e movibile, ma - per struttura ed estensione - modifichi visibilmente l’assetto urbanistico del territorio. sull’ intervento in giudizio (chiamata in garanzia nel processo amministrativo): -TRGA Trento 3.10.23 n. 147 (ord), pres. Rocco, est. Polidori (Urban. e appalti 1/2024, 125 T): Nel processo amministrativo, quantomeno laddove si tratti di controversie che abbiano a oggetto diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l’istanza di autorizzazione dell’Amministrazione intimata a chiamare in causa il terzo garante è disciplinata, per effetto del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a., dagli artt. 106, 167 e 269 c.p.c., con la conseguenza che l’istanza stessa dev’essere depositata entro un termine decadenziale coincidente con quello di sessanta giorni previsto dall’art. 46 c.p.a. per la costituzione delle parti intimate, in quanto le esigenze di garanzia del contraddittorio impongono di anticipare il più possibile la sua corretta e integrale costituzione, ai fini di tutela non solo della controparte, ma anche dello stesso chiamato. - (commento di) Alessandra Dapas e Luigi Viola, Difficoltà (ed equivoci) dei trapianti giuridici: il caso della chiamata in garanzia nel processo amministrativo (Urban. e appalti 1/2024, 128-135) c.s. L'uomo è un animale sociale (Aristotele). Quello che litiga sui social, spargendo odio puro, assoluto, disinteressato, inutile, contagioso, è un animale e basta (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 15 apr, 2024
sul c.d. correttivo alla riforma Cartabia penale : DLg 19.3.2024 n. 31 [GU 20.3.24 n. 67] [in vigore dal 4 aprile 2024] Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - testo del decreto (Guida al diritto 13/2024, 12-20) - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 20-21) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 22-49) - modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 50-51) - mappa con le principali novità del decreto, a cura di Aldo Natalini (Guida al diritto 13/2024, 52-55) - commenti: - Giorgio Spangher*, Il correttivo alla Riforma Cartabia apre la “partita” delle garanzie (Guida al diritto 13/2024, 8-11, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza] - Aldo Natalini, Lesioni personali ai sanitari sono procedibili d’ufficio (Guida al diritto 13/2024, 56-58) [modifiche al codice penale: la procedibilità] - Giuseppe Amato, Archiviazione: per la bontà dell’accusa vale ora la “prognosi di condanna” (Guida al diritto 13/2024, 59-66) [modifiche al c.p.p.: le indagini] - Giuseppe Amato, Stop tempi morti nelle investigazioni, interventi coordinati di giudice e Pg (Guida al diritto 13/2024, 67-78) [modifiche al Cpp: le indagini] - Giuseppe Amato, Avocazione: la difficile “quadra” del controllo del Pg sul Pm (Guida al diritto 13/2024, 79-89) [modifiche al Cpp: le indagini] - Carmelo Minnella, Partecipazione udienza a distanza, tagliato il termine dei tre giorni (Guida al diritto 13/2024, 90-93) [modifiche al c.p.p.: il processo telematico] - Aldo Natalini, Se domicilio eletto è inidoneo atto introduttivo al difensore (Guida al diritto 13/2024, 94-96) [modifiche al c.p.p.: le notifiche]i - Aldo Natalini, Udienza fissa di prosecuzione, da settembre spostata a ottobre (Guida al diritto 13/2024, 97-98) [modifiche al c.p.p.: processo in assenza] - Renato Bricchetti, Abbreviato: sconto anche d’ufficio se la sentenza non viene impugnata (Guida al diritto 13/2024, 99-102) [modifiche al c.p.p.: i riti alternativi] - Aldo Natalini, Le scadenze di fase sono sospese se la predibattimentale è rinviata (Guida al diritto 13/2024, 103-104) [modifiche al c.p.p.: rito monocratico] - Fabio Fiorentin, Consenso imputato, gioie e dolori bypassando la fase di sentencing (Guida al diritto 13/2024, 105-109) [modifiche al c.p.p.: le pene sostitutive] - Fabio Fiorentin, Quella “colpa” della restorative justice bollata dalla visione “reocentrica” (Guida al diritto 13/2024, 110-112) [modifiche al c.p.p.: la giustizia riparativa] - Carmelo Minnella, Citazione in appello: necessario che ci sia l’avviso a comparire (Guida al diritto 13/2024, 113-119) [modifiche al c.p.p.: il giudizio di appello] - Carmelo Minnella, Con il Pg che deposita in appello superato il deficit d’assenza del Pdp (Guida al diritto 13/2024,120-123) [norme transitorie]  in tema di accesso : - Cons. Stato III 12.2.24 n. 1366, pres. Caputo, est. Ponte (Guida al diritto 13/2024, 129): L’esame dei documenti deve essere senza costi. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. Il diritto di accesso consta infatti di due momenti: quello dell’esame e quello dell’estrazione di copia degli atti. L’esame dei documenti deve essere gratuito, mentre l’estrazione di copia è subordinata alla corresponsione dei diritti di segreteria. Dopo aver formulato l’istanza di accesso gli interessati hanno diritto di verificare che gli atti messi a disposizione dall’Amministrazione coincidano con quanto di loro interesse; svolta tale verifica, e circoscritta la documentazione che intendono acquisire, essi devono corrispondere i predetti diritti di segreteria. Gli oneri conseguenti all’esercizio di tale diritto, per la parte che eccede il mero costo di riproduzione, vanno quindi, finanziati attraverso la fiscalità, in tema di bollo e di diritti di segreteria e di visura, al pari di quanto avviene per gli altri diritti correlati al funzionamento del meccanismo democratico. Pertanto va escluso che possa istituirsi una specifica e nuova tassa extra ordinem come avvenuto nel caso di specie, in cui la tariffa di 20 o 35 euro per la visione delle pratiche era asseritamente finalizzata a coprire i costi delle attività di ricerca e messa a disposizione della documentazione agli interessati. La previsione impugnata è illegittima sia laddove prevede un costo per la visione, in diretto contrasto col principio predetto, sia laddove introduce una somma autonoma e distinta, per lo svolgimento di un’attività, in termini di tassa di ricerca, rispetto alle vigenti disposizioni in tema di bollo e di diritti di segreteria e di visura. È evidente che l’incremento delle attività connesse all’attuazione del principio di trasparenza abbia dei costi in termini di tempo e di risorse organizzative, in campo di politica economica; le relative conseguenze non possono però essere individuate con modalità scollegate dalla normativa di principio che regola l’esercizio di un diritto, quale quello di accesso, posto a garanzia del cittadino nei confronti dell’attività autoritativa.  in tema di emersione del lavoro irregolare : - Corte cost. 19.3.24 n. 43, pres. Barbera, red. Navarretta (Guida al diritto 13/2024, 126-7): L’art. 103, comma 10, lettera c), DL19.5.2020 n. 34 – L 17.7.2020 n. 77 è incostituzionale nella parte in cui include fra i reati che comportano l’automatica esclusione dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la previa condanna per il cosiddetto “piccolo spaccio”. Quest’ultimo è definito dal legislatore come illecito di ridotta offensività e rientra fra i reati per i quali opera l’arresto facoltativo in flagranza, vale a dire la regola utilizzata dal legislatore (art. 103, comma 10, lettera d), Dl 34/2020) per richiamare reati di minore gravità, ai quali non viene applicato il citato automatismo. La condanna per il reato in questione non costituisce indice univoco di persistente pericolosità tale da giustificare l’esclusione automatica del lavoratore dalla procedura di emersione. Ben può accadere, infatti, che il lavoratore straniero, tenuto conto del tempo trascorso dalla condanna, dell’espiazione della pena, dell’eventuale percorso rieducativo seguito, della condotta tenuta successivamente e di altri possibili indici probatori, non rappresenti più un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. L’automatismo non è dunque coerente con la stessa finalità della legge introdotta nel corso dell’emergenza pandemica e «ispirata all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito, spesso in condizioni di carenza di tutele, [...] ad apportare significativi benefici alla comunità dei consociati nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». Di conseguenza, all’ipotesi del lavoratore che in passato ha riportato una condanna per il reato di piccolo spaccio si applica la previsione che lo esclude dalle procedure di emersione del lavoro irregolare solo se la PA accerta in concreto la sua attuale pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (art. 103, comma 10, lettera d), DL 34/2020). a d  in tema di documento d’identità (impronte digitali) - Corte giust. Ue, Grande sezione, 21.3.24, causa C-61/22 (Guida al diritto 13/2024, 129): La decisione della Corte UE, nell’avallare come legittima l’imposizione del dato identificativo di due impronte digitali, ha contemporaneamente rilevato l’invalidità del regolamento Ue che prevede tale obbligo, in quanto fondato su una base giuridica errata, vale a dire su un articolo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea diverso da quello che sarebbe stato corretto. Il Parlamento europeo e il Consiglio lo hanno infatti adottato sul fondamento dell’art. 21, par. 2, Tfue, relativo al diritto dei cittadini europei di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, mentre la corretta base giuridica è la disposizione più specifica dell’art. 77, par. 3, dello stesso Tfue che riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, più precisamente, le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione. L’applicazione della disposizione corretta prevede, in effetti, una procedura legislativa speciale e, in particolare, l’unanimità in seno al Consiglio, laddove il regolamento del 2019 è stato applicato con la procedura ordinaria, che non prevede l’unanimità in seno al Consiglio. Per arginare gli effetti immediati dell’annullamento la Corte ha stabilito di mantenere l’efficacia del regolamento invalido fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole e al più tardi il 31 dicembre 2026, di un nuovo regolamento, fondato sulla base giuridica idonea. in tema di diritti d’autore (gestione): - Corte giust. Ue 5^, 21.3.24, causa C-10/22 (Guida al diritto 13/2024, 130): La normativa nazionale costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore. Sebbene tale restrizione possa in linea di principio essere giustificata dall’imperativo consistente nel tutelare i diritti di proprietà intellettuale, essa non è proporzionata poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi. Misure meno lesive della libera prestazione dei servizi consentirebbero di conseguire l’obiettivo perseguito, ma allo stato attuale rileva che la normativa italiana non è compatibile col diritto UE.  in tema di donazioni indirette : - Cass. trib. 20.3.24 n. 7442 (Guida al diritto 13/2024, 128): Le norme in tema di donazione indiretta contenute nel TU 346/1990 non sono implicitamente abrogate, ma sono pienamente vigenti. Le donazioni indirette non possono che essere tassate nelle ipotesi specificamente previste dalla legge, vale a dire: in caso di loro volontaria registrazione da parte del contribuente oppure in caso di “confessione” (se di valore imponibile superiore a un milione) nell’ambito di un procedimento di accertamento tributario (si pensi al contribuente che sia chiamato a giustificare un tenore di vita non confacente con il suo reddito). Non sussiste l’obbligo di registrazione di una donazione indiretta se essa non risulta da un atto soggetto alla registrazione.  in materia di lavoro : - Corte cost. 19.3.24 n. 44, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 13/2024, 126): Deve ritenersi in sintonia con la legge di delega la disciplina per i lavoratori che erano sì già in servizio al 7 marzo 2015, ma che a quella data non beneficiavano della tutela reintegratoria perché non era integrato il requisito occupazionale previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 18 e quindi a essi trovava applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla L 604/1966. Il legislatore delegato, nell’esercizio del suo potere di completamento del quadro della disciplina, poteva regolare anche la posizione dei dipendenti di piccole aziende, per i quali non c’era un regime di tutela reintegratoria ex art. 18 da conservare, e ciò poteva fare tenendo conto dello «scopo» della delega e del bilanciamento voluto dal legislatore delegante (la non regressione della tutela reintegratoria di chi, essendo già in servizio, l’avesse alla data dell’entrata in vigore della nuova disciplina). In tal modo, da una parte non c’è stata una regressione in peius per tali lavoratori in quanto la tutela del decreto legislativo è, comunque, più favorevole del regime della legge n. 604/1966, ad essi applicabile in precedenza, prima del superamento della soglia occupazionale. D’altra parte, è soddisfatto lo «scopo» della delega nel senso che, se invece fosse stata consentita l’acquisizione ex novo del regime di tutela dell’art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni, proprio quelle assunzioni che invece il legislatore delegante voleva incentivare. Quindi non è violata la legge-delega, sotto questo profilo, e pertanto ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell’entrata in vigore dello decreto legislativo, non si applica l’art. 18 dello statuto dei lavoratori, bensì il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell’unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso. in t ema di tra sporto aereo ( rimborso biglietti e consenso informato): - Corte giust. Ue 3^, 21.3.24, causa C-76/23 (Guida al diritto 13/2024, 130): Va appurato dal giudice nazionale se nella compilazione del modulo per richiedere il rimborso del biglietto aereo la clausola sottoscritta sia stata offerta al contraente in maniera non “subdola” al punto di mancare la consapevolezza di stare effettuando una scelta rispetto alla modalità di soddisfazione di un proprio diritto. Solo in tal caso la clausola sarà opponibile anche al terzo che vanti il rimborso, dopo averne acquisito il titolo dall’iniziale avente diritto. (Nel caso in esame, il passeggero, che aveva poi ceduto il proprio diritto a un terzo, aveva già accettato il rimborso del biglietto sotto forma di buono di viaggio, avendo compilato un modulo sul sito Internet del vettore aereo con contemporanea rinuncia alla restituzione sotto forma di somma di denaro. Per la Corte tale modalità è legittima se il vettore aereo ha fatto in modo che il passeggero fosse posto nella condizione di essere chiaramente informato delle modalità di rimborso e di stare indicando una propria scelta)  sulla legittimazione a ricorrere ( vicinitas ): - Cass. SSUU 19.3.24 n. 7326 (Guida al diritto 13/2024, 127): La legittimazione dei proprietari d’immobili o dei residenti in un’area interessata da un intervento idraulico a impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente (in quanto opere relative ad acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della vicinitas, il quale costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati allorché l’attività conformativa dell’A. incida in un determinato ambito geografico, modificandone l’assetto nelle sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell’opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica. Il pregiudizio può riguardare beni quali la salute, il paesaggio e l’ambiente, quest’ultimo eretto a bene costituzionalmente protetto dalla legge costituzionale n. 1/2022, la quale, aggiungendo un terzo comma all’articolo 9 della Carta, stabilisce che la Repubblica tutela «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». Si tratta, come chiarito dalla Consulta, di «valori costituzionali primari» «insuscettibili di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici».   c.s.   - Sì, ve l’ho detto, qui a Parigi prima impiccano un uomo e poi gli fanno il processo (Molière, 1622-1673) - La funzione della giustizia non è dimostrare un'innocenza: è, in caso di innocenza, non procedere inutilmente, e dunque fermarsi prima, praticamente subito (Filippo Facci, giornalista, sull’assoluzione di Piero Fassino, ex sindaco di Torino, dopo un processo durato quindici anni)   
Autore: Carmine Spadavecchia 12 apr, 2024
in tema di giustizia amministrativa : - Marcello Clarich*, L’eccessiva centralità del Tar Lazio esige una seria revisione legislativa (Guida al diritto 12/2024, 10-11, editoriale). Commento a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario al TAR del Lazio [*professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza] sul c.d. decreto legge PNRR : DL 2.3.2024 n. 19 (GU 2.3.24 n. 52, avv. rett. GU 5.3.24 n. 5, in vigore dal 2 marzo 2024), Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - mappa del decreto a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 12/2024, 12-22) sotto il titolo “Decreto legge Pnrr: arriva la stabilizzazione nell’Upp e il concorso in deroga per i magistrati tributari”. - commenti: - Giuseppe Finocchiaro, Nuovi pignoramenti di crediti al via dal 2 marzo 2024 (Guida al diritto 12/2024, 23-29) [esecuzione civile] - Giuseppe Finocchiaro, Maggiore partecipazione del terzo nel procedimento di espropriazione (Guida al diritto 12/2024, 30-33) [esecuzione civile] - Aldo Natalini, Fornitura illecita di manodopera, torna il reato con le sanzioni penali (Guida al diritto 12/2024,34-39) [lavoro e formazione: il dilagante fenomeno della somministrazione abusiva di personale e le nuove sanzioni per interposizione illecita di manodopera] in tema di autotutela : - Cons. Stato VI 27.2.24 n. 1926, pres. Volpe, rel. Caponigro (Guida al diritto 12/2024, 94 T): Ai sensi dell'art. 21-nonies L 7.8.1990 n. 241, l'esercizio del potere di autotutela deve essere subordinato alla presenza delle condizioni di cui al primo comma, meritevoli di un'interpretazione rigida: la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, l'esercizio entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti e la valorizzazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Con riferimento al regime temporale, occorre avere riguardo sia al succedersi di modifiche legislative nel tempo, che non devono portare all'erronea individuazione del dies a quo nel momento dell'adozione dell'atto di primo grado bensì nel momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, sia alle ipotesi derogatorie di cui al comma 2-bis dell'art. 21-nonies. In particolare, il differimento del termine di cui al primo comma può trovare una valida e compiuta giustificazione soltanto nelle ipotesi di impossibilità dell'Amministrazione di svolgere un accertamento sulle rappresentazioni e dichiarazioni del privato e determinarsi così a favore o meno della spettanza del bene della vita. In assenza di un comportamento diligente dell'Amministrazione, invece, il potere di annullamento d'ufficio non può considerarsi legittimamente esercitato. - (commento di) Giulia Pernice, Senza un’azione diligente della Pa l’annullamento d’ufficio è illegittimo (Guida al diritto 12/2024, 98-101) in tema di spese legali (ricorso straordinario e contributo unificato - giurisdizione): - Cons. Stato I 24.1.24 n. 135 (parere), pres. Poli, est. Menichelli (Guida al diritto 12/2024, 44): In base alla disciplina dettata dagli articoli 8 e segg. DPR 1199/1971, elemento strutturale del ricorso straordinario - per il quale non è imposta l’assistenza mdi un legale - è la sua gratuità in senso bidirezionale, ovvero che nessuna parte è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza, né quella pubblica né quella privata (di fatto una situazione di piena parità tra soggetto pubblico e privato coinvolti). Quindi le spese del ricorso straordinario non sono rivendicabili al momento della definizione della causa col riconoscimento dei relativi importi dalla parte soccombente a favore di quella vittoriosa. Quanto al costo sostenuto per il contributo unificato, invece, il concetto di soccombenza assume rilievo ai fini di chi sia tenuto a sopportarne il peso. Per cui il soggetto passivo del contributo unificato va individuato nella parte soccombente nella causa e non in quella che lo abbia anticipato. Il contributo unificato è in realtà un’obbligazione ex lege a importo predeterminato, ossia una prestazione pecuniaria dovuta anche nel silenzio della decisione sul punto. Tanto che deve essere in ogni caso automaticamente rimborsata dal soccombente al vincitore che l’abbia dovuta anticipare. La pretesa di vedersi risarcire i danni a seguito dell’annullamento dell’atto ammnistrativo rimosso con lo strumento straordinario è un’azione autonoma da promuovere entro 120 giorni dall’accoglimento del ricorso, cioè dalla definitività della sentenza. Sussiste la giurisdizione del giudice tributario su tutte le questioni inerenti i presupposti, la base imponibile e le aliquote, risultando impossibile, per il giudice procedente, intervenire su qualsivoglia aspetto liquidatorio di una obbligazione ex lege di natura tributaria, salva la individuazione della parte soccombente (soggetto passivo del tributo) tenuta al rimborso. in tema di privacy : - Corte giust. Ue 5^, 14.3.24, causa C-46/23 (Guida al diritto 12/2024, 44): L’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare la cancellazione di dati trattati illecitamente - se una simile misura è necessaria per adempiere il suo compito consistente nel vigilare sul pieno rispetto del RGPD - anche d’ufficio, vale a dire anche in assenza di una previa richiesta dell’interessato a ciò finalizzata: ciò in quanto esigere la specifica richiesta dell’interessato consentirebbe al responsabile del trattamento di conservare i dati e di continuare a trattarli illecitamente. L’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare la cancellazione di dati personali trattati illecitamente sia se provengono direttamente dall’interessato sia se provengono da altra fonte. in tema di circolazione stradale (RC auto): - Cass. 3^, 10.1.24 n. 1044 (Guida al diritto 12/2024, 46 T, sotto il titolo: “Sinistro stradale con un solo veicolo, per il terzo trasportato si applica l’azione diretta”): In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 DLg 209/2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 DLg 209/2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. - (commento di Mario Finocchiaro, Il vettore ha l’onere di dimostrare di avere evitato in tutti i modi il danno (Guida al diritto 12/2024, 48-52) [Finalità della norma è impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro; l'art. 141 Dlgs 209/2005, che consente al terzo trasportato di agire verso l'assicurazione, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore; la norma è applicabile anche nel caso di sinistro che veda coinvolti due veicoli di cui uno rimasto non identificato; la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l’effetto di alcol è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato] in materia penale (prescrizione e non colpevolezza): - Corte cost. 11.3.24 n. 41, pres. Barbera, est. Viganò (Guida al diritto 12/2024, 74 T, sotto il titolo “Indagini, niente rinuncia alla prescrizione ma servono rimedi contro i giudizi di colpevolezza”): Sono infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, Cost.. - (commento di) Carmelo Minnella, Serve un equilibrio tra sistema penale ed esigenze di tutela dell’indagato (Guida al diritto 12/2024, 82-88). La scelta di avvalersi della prescrizione non può comportare per l’indagato la perdita del diritto a non essere pubblicamente additato come colpevole. Anche la persona sottoposta a indagini è titolare di un diritto, di rango costituzionale, a rinunciare alla prescrizione. Colpisce che non venga indicato, tra i parametri costituzionali di possibile contrasto, l’art. 27, comma 2, sulla presunzione di non colpevolezza. La giurisprudenza ha perso l’occasione per promuovere esegesi che valorizzassero la presunzione di non colpevolezza in uno stadio precedente del processo. in tema di trasporto (risoluzione del contratto di viaggio): - Corte giust. Ue 2^, 29.2.24, causa C-584/22 (Guida al diritto 12/2024, 104 s.m.): L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 va interpretato nel senso che, per determinare se si siano verificate “circostanze inevitabili e straordinarie”, che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, si deve tenere conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il suo contratto di viaggio, non rilevando gli accadimenti successivi. La risoluzione del contratto senza spese va assicurata se nel momento della risoluzione vi erano circostanze straordinarie, senza che abbiano incidenza le misure prese da uno Stato per la trasformazione da epidemia a pandemia. - (commento di) Marina Castellaneta, Risoluzione senza spese del contratto di viaggio se al momento della recessione ci sono fatti straordinari (Guida al diritto 12/2024, 104-106) c.s. Oicofobia. Malattia dello spirito, propria dello stadio adolescenziale, oggi patologia intellettuale collettiva, che consiste nella compulsiva esigenza di denigrare i costumi, la cultura, le istituzioni identificabili come nostri (Roger Scruton)
Autore: Carmine Spadavecchia 07 apr, 2024
sul riconoscimento di titoli esteri (per l’abilitazione all’insegnamento): - Ad. plen. 4.12.23 n. 17, pres. Maruotti, est. Franconiero (Giurispr. it. 2/2024, 265): 1. L’ottemperanza di sentenze definitive dell’Adunanza plenaria rimaste ineseguite spetta alla stessa Adunanza plenaria (e non alla sezione semplice che abbia rimesso la questione all’organo nomofilattico). 2. Il massivo contenzioso concernente migliaia di insegnanti che hanno ottenuto titoli di formazione in altri Paesi dell’UE, di cui viene chiesto il riconoscimento in Italia, non pone solo questioni di ordine giuridico, ma richiede l’adozione di misure di carattere organizzativo per una pronta e razionale soluzione. (L’ordinanza dispone che il Capo del Dipartimento ministeriale deputato alla valutazione in concreto dei titoli esteri per cui è causa riferisca sull’adozione delle misure di razionalizzazione e di semplificazione rese necessarie dalla decisione della stessa Ad. plen. n. 18/2022. Solo a valle dei chiarimenti in tal modo forniti il ricorso per ottemperanza potrà essere definito) in materia disciplinare (Polizia di Stato): - Cons. Stato II 28.11.23 n. 10177, pres. Castriota Scanderbeg, est. Frigida (Giurispr. it. 2/2024, 266): In ragione della peculiarità dello status rivestito, gli operatori della Polizia di Stato subiscono necessariamente (sia pure nei limiti della Costituzione) talune limitazioni nell’esercizio dei diritti di libertà, dovendo sempre e comunque conformare la propria condotta - anche nella sfera privata - a canoni di particolare contegno e riservatezza. Non è conforme a tali canoni di continenza e prudenza la condotta dell’operatore il quale - sia pure al di fuori del servizio e nell’ambito della propria vita privata - tenga comportamenti idonei a compromettere il decoro della funzione, oltretutto trascurando le cautele necessarie ad evitare che tali condotte assumano una particolare rilevanza nel contesto di riferimento. [Nella specie, il CdS conferma la sentenza di primo grado e pertanto la legittimità della sanzione (deplorazione) irrogata a un operatore di P.S. incolpato in sede disciplinare di avere diffuso o consentito la diffusione tramite WhatsApp di proprie immagini di nudo ritratte nel corso di una competizione sportiva di corsa notturna nella neve svoltasi all’estero] in tema di commercio on line (divieto di bagarinaggio): - Cons. Stato VI 5.12.23 n. 10510, pres. Montedoro, est. Ponte (Giurispr. it. 2/2024, 263): In tema di vendita di biglietti online per eventi sportivi o di spettacolo, anche in base alle indicazioni fornite nel corso del 2023 dalla Corte di Giustizia, la disciplina in tema di c.d. commercio elettronico (Dir. 2000/31/CE) non risulta applicabile a una società avente sede in un Paese extra UE. Pertanto, la disciplina UE non può costituire parametro di legittimità di disposizioni nazionali (come quelle sul divieto di “bagarinaggio online”, ossia il divieto ex lege di curare o intermediare in forma professionale la rivendita di biglietti: art. 1, comma 545, e ss. L 232/2006) laddove si tratti dell’applicazione di tale disciplina nei confronti di una società extra UE. Di conseguenza, può trovare piena applicazione in tali ipotesi la richiamata disciplina nazionale, senza che rilevi la distinzione (pure rilevante ai sensi del diritto UE) fra hosting provider c.d. attivo e passivo. (Con questa sentenza - emessa a valle di un rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile dalla Corte del Lussemburgo - il CdS respinge il ricorso dell’appellante e conferma la legittimità della sanzione irrogata da AGCom per violazione della normativa nazionale in tema di contrasto del c.d. “bagarinaggio online”) in tema di contratti pubblici (casellario informatico): - TAR Roma 1^-quater 30.11.23 n. 17979, pres. Anastasi, est. Lauro (Giurispr. it. 2/2024, 402 s.m.): È illegittima l’annotazione, nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, della risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti ex art. 213, 10° comma, DLg 50/2016 nei confronti di un socio di una società cooperativa laddove l’inadempimento non sia addebitabile al predetto socio, tenuto conto che l’annotazione al Casellario informatico da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione deve avere ad oggetto notizie ritenute “utili”, nonché veritiere e complete, in osservanza ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. - (nota di) Mariano Protto, Plurisoggettività e responsabilità nei contratti pubblici (Giurispr. it. 2/2024, 402-404) in tema di libertà religiosa (limiti): - Cons. Stato III 20.11.23 n. 9897, pres. Torsello, est. Carpentieri (Giurispr. it. 2/2024, 267): Non è illegittimo un decreto ministeriale che disponga l’inclusione di una determinata sostanza (“Ayahuasca”) nell’elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’Allegato I al DPR 309/1990, non ostando a tale inclusione il fatto che la sostanza in questione venga utilizzata per la preparazione di una bevanda consumata a scopo rituale nell’ambito di una professione di matrice cristiana. La determinazione tecnico-scientifica sottesa a tale inclusione non può considerarsi vietata alla luce dei generali limiti al vaglio in sede giurisdizionale di tale tipologia di determinazioni. Il diritto alla libertà religiosa (art. 8 Cost.) può essere legittimamente modulato laddove il suo esercizio sia idoneo a porsi in contrasto con altri principi di carattere costituzionale (ad es. il diritto alla salute). in tema di libertà religiosa (velo islamico): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 28.11.23, causa C-148/22 (Giurispr. it. 2/2024, 270): La volontà di un’amministrazione comunale di istituire un ambiente amministrativo totalmente neutro può giustificare, ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. b), Direttiva 27.11.2000 n. 78 (2000/78/CE ) del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, l’adozione di una norma interna che vieta al personale, in maniera generale e indiscriminata, di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno che riveli convinzioni personali, in particolare filosofiche o religiose (velo islamico). Tale disposizione deve però essere idonea, necessaria e proporzionata rispetto al contesto dell’amministrazione e deve tenere conto dei diversi diritti e interessi in gioco. sul divieto di sciopero (per i dipendenti pubblici): - Cedu, Grande camera, 14.12.23, ric. 59433/18, 59477/18, 59481/18 e 59494/18 (Giurispr. it. 2/2024, 270 annotata da Simone Auriemma): Non viola la libertà di associazione di cui all’art. 11 CEDU il divieto di sciopero per i pubblici dipendenti (previsto dall’ordinamento tedesco) e il conseguente apparato disciplinare previsto a carico di coloro - compresi gli insegnanti in possesso di tale status - che non lo rispettino, purché siano previste delle contromisure che consentano comunque ai medesimi dipendenti pubblici e ai loro sindacati di difendere efficacemente i loro interessi e di esercitare la libertà sindacale. sul diritto di aborto : - Cedu 1^, 14.12.23, ric. 40119/21 (Giurispr. it. 2/2024, 272, annotata da Ester Ferriello): Viola l’art. 8 Cedu (diritto alla vita privata e familiare), e costituisce un’ingerenza arbitraria e non “prevista dalla legge” ai sensi del suo 2° comma, la sentenza della Corte costituzionale di uno Stato la cui composizione non sia rispettosa dei criteri previsti dal principio dello Stato di diritto, e che, in caso di anomalie genetiche del feto, costringa una donna a recarsi all’estero per abortire. (Nella specie, sentenza 22.10.20 della Corte costituzionale della Polonia) in tema di usi civici : - Corte cost. 15.6.23 n. 119, pres. Sciarra, red. Navarretta (Giurispr. it. 2/2024, 275 solo massima): L’art. 3, comma 3, L 20.11.2017 n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost. (irragionevolezza intrinseca e irragionevole compressione del diritto di proprietà privata), laddove non esclude dal regime dell’inalienabilità le terre di proprietà privata sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. - (commento di) Giuseppe Werther Romagno, L’incostituzionalità dell’art. 3, 3° comma, L 168/2017 e i riflessi sul regime giuridico delle terre di proprietà privata gravate da usi civici (Giurispr. it. 2/2024, 275-280) N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Eugenio Sacchettini, Un’assai approfondita esegesi spazza via gli ostacoli al mercato (Guida al diritto 28/2023, 66-68) in tema di vaccinazioni obbligatorie (indennizzo): - Corte cost. 6.3.23 n. 35, pres. Sciarra, red. San Giorgio (Giurispr. it. 2/2024, 281 s.m.): L’effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, fissato dall’art. 3, 1° comma, L 210/1992, dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell’indennizzabilità del danno. Prima di tale momento, infatti, non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall’art. 2935 c.c. - (commento di) Nicolò Cevolani, La decadenza dall’indennizzo per danno da vaccino nelle nuove fattispecie ammesse (Giurispr. it. 2/2024, 281-287) in tema di contratti (collegamento negoziale): - Cass. 2^, 10.10.23 n. 28324 (Giurispr. it. 2/2024, 287 T): 1. L’esegesi di una pluralità di contratti, al fine di verificarne il loro collegamento, deve considerare la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella complessiva operazione contrattuale, considerando il legame funzionale delle singole operazioni negoziali e la prospettiva più generale dell’operazione economica perseguita. 2. La fattispecie del collegamento funzionale fra più negozi, fenomeno che incide direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria, nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. 3. Ai fini della qualificazione giuridica di una situazione negoziale, per accertare l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l’interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. - (commento di) Cecilia De Luca, Collegamento funzionale fra negozi e “operazione economica” (Giurispr. it. 2/2024, 290-294) in tema di locazione (stipulata dalla PA): - Cass. 3^, 5.12.23 n. 34010 (Giurispr. it. 2/2024, 248): Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di locatori, è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29 L 392/1978, in quanto in base a tali norme, a differenza dell’ipotesi regolata dall’art. 1597 c.c., la protrazione del rapporto, anche alle scadenze successive alla prima, non costituisce l’effetto di una tacita manifestazione di volontà – successiva alla stipulazione del contratto e presunta in virtù di un comportamento concludente – ma deriva direttamente dalla legge; ne consegue che il contratto dovrà intendersi automaticamente rinnovato in mancanza di tempestiva disdetta, la quale inoltre, alla prima scadenza, potrà ritenersi idonea a impedire la rinnovazione solo se esercitata per uno dei motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. (La SC cassa la sentenza che, in ragione della natura pubblica dell’ente locatore, ha escluso la rinnovazione automatica del contratto di locazione e ha dichiarato nulla per contrasto con norma imperativa la clausola che prevedeva l’obbligo per la parte privata di restituzione dell’immobile alla scadenza dei nove anni). in tema di responsabilità civile (in rapporto all’irresponsabilità penale): - Cass. 3^, 7.3.23 n. 6726 (Giurispr. it. 2/2024, 294 T): Il giudice, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., è tenuto ad accertare l’illecito civile e non a riprendere il percorso di accertamento penale con l’unica differenza dell’applicazione di un rito diverso. - (commento di) Mario Renna, Irrilevanza penale e autonomia dell’illecito civile (Giurispr. it. 2/2024, 296-300) in tema di prove (giuramento decisorio): - Cass. SSUU 29.8.23 n. 25442 (Giurispr. it. 2/2024, 307 T): In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento. - (commento di) Sara Barone, Chi eccepisce, giuri. Se non sa o non può sapere, si astenga dall’eccezione (Giurispr. it. 2/2024, 308-312). Se il curatore fallimentare eccepisce la prescrizione presuntiva, per superare la presunzione di estinzione dell’obbligazione il creditore dispone di un unico mezzo di prova contraria, il deferimento al curatore del giuramento decisorio. Premesso che si tratta di un giuramento de scientia, piuttosto che de veritate, la sentenza respinge l’opposto prevalente orientamento che interpretava l’art. 2960 c.c. nel senso di assimilare la dichiarazione di non sapere a giuramento prestato. in materia penale (cooperazione omissiva in omicidio colposo): - Cass. pen. 4^, 3.5-29.8.23 n. 35895 (Giurispr. it. 2/2024, 422 T): In tema di omicidio colposo, allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricada su più persone, che debbano intervenire od intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra evento letale e condotta omissiva o commissiva di uno dei soggetti titolari di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento di un altro garante, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41, 1° comma, c.p. - (commento di) Lucia Risicato, La cooperazione omissiva dei genitori nell’omicidio colposo commesso dal medico omeopata (Giurispr. it. 2/2024, 424-427). La SC conferma la condanna a titolo di cooperazione mediante omissione in omicidio colposo a carico di due genitori per non aver impedito, in concorso col medico omeopata (giudicato separatamente), il decesso del figlio minore causato da un’imponente otite batterica. I genitori del fanciullo, pur in presenza di un quadro clinico e sintomatologico ingravescente a causa della palese inefficacia delle cure omeopatiche, avevano per negligenza e imprudenza omesso di consultare un pediatra o di rivolgersi a una struttura ospedaliera per la tempestiva somministrazione della terapia antibiotica che avrebbe attendibilmente scongiurato l’evento letale. sulla responsabilità da reato degli ent i: - Cass. pen. 5^, 2.3-19.5.23 n. 21640 (Giurispr. it. 2/2024, 413 s.m.): In tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cd. “prognosi postuma”, proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioé idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della ‘‘compliance’’ alle regole cautelari di tipo globale. (La SC precisa che il giudice deve operare una verifica in concreto dell’adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo e deve quindi verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello “idoneo” fosse stato rispettato, l’evento non si sarebbe verificato). - (commento di) Rossella Sabia, Non c’è responsabilità (corporativa) senza colpa (di organizzazione). La Cassazione ribadisce la metodologia di accertamento delineata nel caso Impregilo bis (Giurispr. it. 2/2024, 413-422) in tema di estradizione : - Cass. pen. 4^, 1.3-17.5.23 n. 21125 (Giurispr. it. 2/2024, 428 T): In tema di estradizione per l’estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato dalla Cedu 6.10.22, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione. - (commento di) Gianmarco Bondi, L’estradizione verso la Cina non può essere concessa per il rischio di trattamenti inumani e degradanti: l’inizio di una nuova fase? (Giurispr. it. 2/2024, 429-434). La sentenza rappresenta la prima applicazione nell’ordinamento italiano dei principi di diritto affermati nella decisione della Cedu 6.10/22, ricorso n. 37610/18, Liu c/ Polonia, e innova il metodo per l’accertamento del rischio di violazione dell’art. 3 della Convenzione nei procedimenti estradizionali. sui servizi digitali (social media): Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo (a cura di), Piattaforme e content moderation (Giurispr. it. 2/2024, 441-498) - Introduzione, di Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo (441) - Piattaforme e content moderation negoziale, di Ugo Ruffolo (442) - Poteri e diritti nelle piattaforme. Problemi di una prospettiva costituzionale, di Cesare Pinelli (452) - Governance condivisa: la regolazione dei contenuti in rete oltre la separazione tra pubblico e privato, di Antonio Punzi (457) - Il Digital Services Act e la costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo, di Federico Casolari (462) - Vecchi e nuovi problemi in tema di motori di ricerca, tra oblio e informazione, di Andrea Amidei (466) - Piattaforme, A.I. generativa e libertà di (formazione e) manifestazione del pensiero. Il caso ChatGPT, di Ugo Ruffolo (472) - Disinformazione online, intelligenza artificiale e ruolo dell’autoregolamentazione, di Marilu Capparelli (480) - La tutela del diritto d’autore online tra responsabilità e libertà di espressione, di Andrea Amidei (483) - Fake news e disinformazione, di Barbara Grazzini (491) c.s. - La curiosità è insubordinazione allo stato più puro (Vladimir Nabokov) (citato da Azar Nafisi, scrittrice iraniana, sui pericoli che la ricerca della verità comporta nei regimi totalitari) - Ogni sistema totalitario si basa sulla menzogna. Invece il romanzo vive di verità ed è per questo che diventa pericoloso per il regime [Azar Nafisi, scrittrice iraniana, da un'intervista sul saggio "Leggere pericolosamente")
Autore: Carmine Spadavecchia 25 mar, 2024
in tema di social media (influencer): - Caterina Malavenda*, Agcom e Governo impegnati a regolare le attività economiche degli influencer (Guida al diritto 11/2024, 10-12, editoriale) .Linee guida dell’Agcom e disegno di legge sulla beneficenza collegata a iniziative commerciali. L’influencer marketing tra i temi prioritari della Commissione europea [avvocato del Foro di Lodi esperta in diritto dell’informazione] sul c.d. dlg accertamento : DLg 12.2.2024 n. 13 [GU 21.2.24 n. 43] [in vigore dal 22 febbraio 2024] Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale - testo del decreto (Guida al diritto 11/2024, 14-41) - commenti: - Nicola Graziano, Maggiore l’ambito di applicazione del principio del contraddittorio (Guida al diritto 11/2024, 42-44) [novità] - Nicola Graziano, Per le verifiche invito a comparire insieme allo schema di procedimento (Guida al diritto 11/2024, 45-48) [concordato preventivo] - Nicola Graziano, Mini riforma delle notificazioni, regola generale è l’invio digitale (Guida al diritto 11/2024, 49-50) [notificazioni] - Nicola Graziano, Per l’adempimento spontaneo aumentano le analisi del rischio (Guida al diritto 11/2024, 51-52) [analisi del rischio] sul DM polizze sanitarie (a copertura del rischio clinico): DM 15.12.2023 n. 232 [GU 1.3.24 n. 51] [in vigore dal 16 marzo 2024] Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. - testo del decreto (Guida al diritto 11/2024, 53-58) - commenti: - Filippo Martini, Sull’adeguamento delle polizze il dubbio dei tempi molto stretti (Guida al diritto 11/2024, 59-61) - Filippo Martini, Doppio binario per aziende sanitarie: scelta tra assicurazione o ritenzione (Guida al diritto 11/2024, 62-63) [la garanzia assicurativa] sul c.d. milleproroghe : - DL 30.12.2023 n. 215 [GU 30.12.23 n. 303] [in vigore dal 31 dicembre 2023] - L 23.2.2024 n. 18 [GU 28.2.24 n. 49] [in vigore dal 29 febbraio 2024] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. - testo (stralcio) e mappa del provvedimento, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 11/2024, 64-77) [tra l’altro: si differisce di un anno l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per la professione di avvocato; si proroga di un anno la disciplina transitoria dell’iscrizione all’albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori] in tema di accesso (chiamata al 118): - TAR Lecce 2^, 5.2.24 n. 171, pres. Mangia, est. Dello Preite (Guida al diritto 11/2024, 82-83): La tutela della pretesa ostensiva azionata dalla società assicuratrice non può, vertendosi in tema di dati sensibili, estendersi indiscriminatamente a ogni elemento contenuto nella richiesta telefonica al 118. In un’ottica di equo contemperamento dei contrapposti interessi e in ossequio al principio di proporzionalità e di minimizzazione, la situazione giuridica cui l’accesso è funzionale è pienamente soddisfatta quando sono esibiti i documenti nella parte in cui contengono la mera ricostruzione dei fatti. La valutazione dell’attività dei privati e degli operatori del 118 è infatti effettuabile dall’interessato sulla base del nucleo fattuale. Tale strumentalità è invece da escludere per quanto attiene a quelle parti del documento in forma di registrazione afferenti a elementi estranei ai fatti ovvero relativi a eventuali dati identificativi di soggetti terzi e, dunque, non ostensibili per ragioni di privacy. In tali circostanze grava in capo all’Azienda sanitaria la puntuale e motivata individuazione delle parti da oscurare.: ciò in quanto l’esigenza di tutelare il diritto di una parte e la pretesa ostensiva che ne è strumento, si arresta ove ha inizio quella di preservare le ragioni di terzi estranei. Per cui la meritevolezza dell’interesse conoscitivo a fini difensivi viene meno quando contrasta una posizione parimenti da garantire. Ne deriva la legittimazione all’accesso da parte della società assicuratrice nei limiti in cui ciò non vada a ledere la riservatezza di soggetti estranei alla vicenda, ovvero contenga dati sensibili o elementi estranei al sinistro. (Su tali premesse il TAR ha condannato l’A. coinvolta all’ostensione del file audio previo oscuramento delle parti della documentazione pretesa estranee all’oggetto della richiesta risarcitoria e contenenti dati identificativi, sensibili e non pertinenti) in tema di carta d’identità (per l’espatrio): - Corte giust. Ue 1^, 22.2.24, causa C-491/21 (Guida al diritto 11/2024, 104 s.m.): L’art. 21 Tfue e l’art. 45, par. 1, della Carta, letto e interpretato in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, della direttiva 2004/38, ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale a un cittadino dell’Unione, che abbia la nazionalità di tale Stato membro e che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione e soggiorno in altro Stato membro, è negato il rilascio di una carta d’identità che possa valere come documento valido per l’espatrio all’interno dell’Unione, per il solo motivo che egli ha stabilito il proprio domicilio nel territorio di tale altro Stato membro. - (commento di) Marina Castellaneta, Sì alla carta d’identità valida per l’espatrio al cittadino che ha il domicilio in altro Paese Ue (Guida al diritto 11/2024, 104-106) in tema di separazione e divorzio : - Cass. 1^, 19.2.24 n. 4328 (Guida al diritto 11/2024, 80): Quando ricorre la precondizione di una rilevante disparità della situazione economico patrimoniale, l’assegno divorzile può essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita compiuta nei fatti dai coniugi. (Il criterio della “scelta condivisa tacita” segna un passo ulteriore nell’evoluzione interpretativa dei criteri per l’attribuzione dell’assegno all’interno del “nuovo corso” inaugurato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18287/2018, che ha fissato la centralità della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, tenendo conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto al contributo, attribuendo così all’assegno divorzile una funzione non solo assistenziale ma anche compensativa e perequativa, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà) in tema di diffamazione (tramite social): - Cass. 3^, 4.3.24 n. 5701 (Guida al diritto 11/2024, 80): Ove ci siano state più comunicazioni, tutte indirizzate a un singolo destinatario, l’elemento oggettivo della diffamazione, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, potrebbe sussistere solo nell’ipotesi in cui l’agente, pur comunicando direttamente con un’unica persona, esprima la volontà o ponga comunque in essere un comportamento tale da provocare l’ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio da parte del destinatario. Il particolare strumento di comunicazione usato (messaggi inviati su canale Facebook privato), pur prestandosi per le sue caratteristiche intrinseche a facilitare la diffusione delle comunicazioni, non fa tuttavia presumere in capo al mittente l’accettazione del rischio di diffusione, perché ciò finirebbe per ribaltare impropriamente sul mittente di un messaggio a destinatario unico la prova di non aver voluto l’ulteriore diffusione del messaggio, addebitandogliene le conseguenze ove essa integri un obiettivo discredito della persona di cui si parla. in tema di privacy : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.3.24, causa C-755/21 (Guida al diritto 11/2024, 83): Il trattamento illecito di dati, rappresentato dalla divulgazione a persone non autorizzate di dati relativi a conversazioni intime del ricorrente con un’altra persona, rese accessibili alla stampa, viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla riservatezza delle comunicazioni, con conseguente danno all’onore e alla reputazione, per il che va riconosciuto il danno morale e il relativo risarcimento (a fronte di una richiesta di 100.000 euro, la Corte ha riconosciuto per il danno morale subito un ristori di 20.000 euro). Per fondare la responsabilità solidale tra le due entità coinvolte, l’interessato (persona fisica) deve soltanto dimostrare che in occasione di una cooperazione tra Europol e Stato membro interessato è stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha recato danno, non dovendo in tale prima fase dimostrare anche a quale di queste due entità il trattamento asseritamente illecito sia imputabile (la Corte ha annullato la decisione del Tribunale Ue sul caso in esame). in materia fiscale : - Corte giust. Ue 3^, 7.3.24, causa C-341/22 (Guida al diritto 11/2024, 83): La normativa fiscale italiana è illegittima nella parte in cui vieta alle società non operative la compensazione del credito Iva: la deduzione può essere negata solo in caso di frode o di abuso, ma non perché l’azienda non ha raggiunto una determinata soglia di reddito, poiché tale previsione è estranea alla direttiva Ue. La nozione di “soggetto passivo” comprende chiunque eserciti un’attività economica, indipendentemente dagli scopi o dai risultati di tale attività. La nozione di “attività economica” comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole e quelle delle professioni liberali o assimilate. Di conseguenza, il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’Iva dovuta o assolta costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’Iva. Non si può privare della qualità di soggetto passivo dell’Iva una persona che, nel corso di un determinato periodo imponibile, effettui operazioni il cui valore non raggiunga una soglia fissata da una legislazione nazionale. Inoltre, nessuna disposizione della direttiva Iva subordina il diritto a detrazione all’esigenza che l’importo delle operazioni assoggettate ad Iva, realizzate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, debba raggiungere una determinata soglia. È perciò contraria al diritto Ue una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto a detrazione dell’Iva pagata a monte in ragione dell’importo delle operazioni soggette ad Iva realizzate a valle, considerato insufficiente. Eventuali frodi o abusi, idonei a giustificare il diniego di deduzione, devono essere provati dall’A. fiscale, non essendo sufficiente desumerli per presunzioni da una certa soglia di entrata. c.s. I veri secoli bui sono questi ultimi (Massimo Fini)
Autore: Carmine Spadavecchia 22 mar, 2024
in tema di risarcimento danni (schema di Tun = tabella unica nazionale): - Filippo Martini*, Macrolesioni: dopo lo stop del CdS necessarie soluzioni non ideologiche (Guida al diritto 10/2024, 12-16, editoriale). Alt del Consiglio di Stato (adunanza consultiva del 13 febbraio 2024) alla Tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire ad ogni punto di invalidità tra dieci e cento punti [*avvocato del Foro di Milano, esperto in tematiche di responsabilità e risarcimento] in tema di circolazione stradale : DPR 21.12.2023 n. 229 (GU 14.2.24 n. 37, in vigore dal 29 febbraio 2024), Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. - testo del decreto (Guida al diritto 10/2024, 18-21) - commento di Domenico Carola, Un apprezzabile intervento normativo che pone fine a dispute interpretative (Guida al diritto 10/2024, 22-25) - Cons. Stato III 19.2.24 n. 1592, pres. Greco, est. Marra (Guida al diritto 10/2024, 31-32): La disciplina della circolazione stradale appartiene alla competenza dello Stato in quanto strumentale alla tutela di un interesse, qual è quello alla sicurezza delle persone, che trascende l’ambito strettamente locale e postula una regolamentazione unitaria. Spetta dunque allo Stato anche la disciplina delle sanzioni, mentre la natura degli interessi oggetto di tutela giustifica che, in sede locale, sia stato attribuito al prefetto un ruolo di coordinamento e anche di controllo sull’esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, anche se attivato, in via eventuale, su ricorso della parte. Pertanto, sino a quando non sia esaurito il potere del prefetto, in capo all’Amministrazione locale non è configurabile una posizione soggettiva, diritto soggettivo o interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, applicandosi il principio in forza del quale non è ammissibile che un organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocandoli in giudizio e ponendosi in opposizione a esso. - Cons. Stato V 26.2.24 n. 1884, pres. De Nictolis, est. Molinaro (Guida al diritto 10/2024, 31-32): Il Comune ha competenza a conformare la zona a traffico limitato tramite l’imposizione di un divieto di circolazione limitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto (quanto ai veicoli coinvolti e alle deroghe previste). (Il CdS riforma la sentenza con cui il TAR Milano aveva annullato i provvedimenti comunali del 2023 che, al fine di prevenire incidenti mortali di pedoni e ciclisti, avevano disposto limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti nell’area urbana della città, consentendo la circolazione senza limiti temporali e spaziali ai mezzi pesanti dotati di dispositivi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti negli angoli morti e degli adesivi che ne segnalano la presenza. Il Comune aveva adottato tali provvedimenti facendo uso dei poteri conferitigli dall’art. 7, comma 9, DLg 285/1992 e basati sul generale assetto ordinamentale degli enti locali, senza ingerirsi in aspetti che esulano dalla propria competenza: le linee guida approvate dal Comune precisavano che “le apparecchiature di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti dovranno essere omologate e conformi alla normativa vigente, anche europea, applicabile”). in tema di inquinamento : - Cons. Stato IV 2.2.24 n. 1110, pres. Neri, rel. Furno (Guida al diritto 10/2024, 88 T): Il proprietario non responsabile dell’inquinamento è tenuto ad adottare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, non anche le misure di messa in sicurezza definitiva, gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Laddove il proprietario incolpevole abbia spontaneamente attivato tali interventi, egli deve portarli a compimento, configurandosi in tal caso l’obbligo di provvedere che trova una propria fonte nell’istituto della gestione di affari altrui non rappresentativa. - (commento di) Giulia Pernice, Gestione d’affari non rappresentativa supera il principio “chi inquina paga” (Guida al diritto 10/2024, 95-98) in tema di farmaci : - Corte giust. Ue 2^, 29.2.24, causa C-606/21 (Guida al diritto 10/2024, 32): L’art. 85-quater della direttiva 6.11.2001 n. 83 (2001/83/Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, va interpretato nel senso che se il prestatore di servizi non possiede la qualifica di farmacista, procedendo egli stesso alla vendita di medicinali non soggetti a prescrizione, lo Stato membro di stabilimento ha facoltà di vietargli la fornitura di tale servizio. Al contrario, se il prestatore si limiti, mediante una prestazione “propria e distinta dalla vendita”, a mettere in contatto venditori e clienti, gli Stati membri non potranno opporre il divieto in quanto la società che offre il servizio partecipa al commercio elettronico e l’assenza della qualifica di farmacista non rileva. Se è vero che gli Stati membri sono gli unici a determinare le persone autorizzate e legittimate a vendere a distanza al pubblico medicinali non soggetti a prescrizione medica, essi devono anche provvedere affinché essi siano acquistabili mediante i servizi della società dell’informazione e un tale servizio non può essere vietato per i medicinali non soggetti a prescrizione. in tema di immigrazione (asilo): - Corte giust. Ue 3^, 20.2.24, causa C-222/22 (Guida al diritto 10/2024, 32): Qualsiasi domanda reiterata di asilo deve essere valutata individualmente: la c.d. direttiva “qualifiche” non consente di presumere che qualsiasi domanda reiterata basata su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la sua partenza deal Paese d’origine derivi da un’intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Pertanto, se l’interessato dimostra in modo credibile di essersi convertito “per intima convinzione” e di praticare attivamente la nuova religione, ciò esclude l’esistenza di un’intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura. Se il richiedente soddisfa le condizioni previste dalla direttiva per essere qualificato come rifugiato, tale status deve essergli riconosciuto. Per contro, se vengono accertate un’intenzione abusiva e una strumentalizzazione della procedura, lo status di rifugiato può essere negato anche quando l’interessato ha ragione di temere persecuzioni nel suo Paese d’origine, come conseguenza delle circostanze che egli stesso ha determinato. Egli conserva tuttavia, in tale ipotesi, la qualità di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. In tal caso, deve beneficiare della protezione garantita da tale convenzione, che vieta in particolare l’espulsione o il respingimento verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo, segnatamente della sua religione. sul diritto all’oblio : - Cass. 3^, 1.2.24 n. 3013 (Guida al diritto 10/2024, 28): Il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore del diritto di cronaca, solo in presenza di certi presupposti: interesse pubblico dell’immagine o della notizia; interesse effettivo e attuale alla sua diffusione; notorietà del rappresentato, informazione vera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; rispetto del diritto di replica dell’interessato. (In base a tali considerazioni la Corte di merito aveva riconosciuto la responsabilità della testata e l’indubbio pregiudizio arrecato, ma aveva negato il ristoro per mancata prova del danno. In ragione di tale discordanza la SC ha accolto il ricorso sollecitando il riesame del caso alla luce di una più attenta applicazione dei principi di cui sopra). in tema di pubblico impiego (assunzione di disabili): - Cass lav. 26.2.24 n. 5048 (Guida al diritto 10/2024, 28): Spetta al lavoratore iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio e risultato idoneo al collocamento la tutela costitutiva ex art. 63 DLg 165/2001, dovendosi solo valutare, con accertamento di fatto riservato al giudice di merito, se siano o meno praticabili “ragionevoli accomodamenti”, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2000/78/Ce, per rendere concretamente compatibile l’ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile. [La sentenza di appello aveva ritenuto di non poter imporre, ex art. 2932 c.c., l’assunzione del lavoratore disabile da parte dell’azienda ospedaliera in quanto la CTU aveva affermato l’inidoneità del lavoratore al contatto con gli ammalati anche per la sua stessa tutela personale. La SC boccia l’assunto della sentenza annullata secondo cui competerebbe al solo datore di lavoro ogni valutazione circa l’utilità economica e organizzativa di avvalersi di un operatore socio sanitario che non può fare uso di strumentazione e non può avere contatto con gli ammalati, statuendo che il giudice di merito può valutare la misura dell’accomodamento in quanto si tratta dell’interazione tra una persona individuata anche con le sue limitazioni funzionali e lo specifico ambiente di lavoro. Si tratta di un giudizio in concreto che non ammette generalizzazioni: la regola della ragionevolezza ne è il criterio guida in base al principio fondamentale della solidarietà sociale. La SC rinvia la decisione al giudice di merito chiarendo che, data per assodata l’idoneità del ricorrente al lavoro per cui è stato avviato, in base alla L 68/1999, si deve verificare se, in presenza di tutti gli elementi essenziali predeterminati del rapporto (mansioni, retribuzione, qualifica) si possa procedere alla costituzione del rapporto di pubblico impiego tenendo conto degli esiti della CTU] in tema di comodato : - Cass. 2^, 29.2.24 n. 5371 (Guida al diritto 10/2024, 29): Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può pretenderne il rimborso dal comodante. [Dopo aver richiamato l’art. 1808 c.c. (“Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti”), la SC ha rilevato che nel caso di specie le spese straordinarie non erano rimborsabili perché dettate unicamente dalla volontà del comodatario di apportare particolari migliorie all’immobile] in tema di licenziamento (reintegrazione): - Corte cost. 22.2.24 n. 22, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 10/2024, 34 solo massima): L’art. 2, comma 1, DLg 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è incostituzionale limitatamente alla parola «espressamente». (Fattispecie: destituzione per motivi disciplinari di un lavoratore autoferrotranviario assunto dopo l’entrata in vigore del DLg 23/2015; dedotta nullità del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 53.e 54 dell’Allegato A al RD 148 del 1931) Nella legge delega, il criterio direttivo aveva segnato il perimetro della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti “economici”, e prevedendola in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori, e di specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare. Il testuale riferimento ai “licenziamenti nulli”, contenuto nel criterio direttivo, non prevedeva la distinzione tra nullità espresse e nullità non espresse, ma contemplava una distinzione solo per i licenziamenti disciplinari ingiustificati. Il legislatore delegato, al contrario, ha introdotto una distinzione non solo per questi ultimi, ma anche nell’ambito dei casi di nullità previsti dalla legge, differenziando secondo il carattere espresso (e quindi testuale), o no, della nullità. Inoltre, prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa, ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante. Ne consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti. - (commento di) Francesca Maria Ciampi, Jobs Act: sì a reintegra del lavoratore anche in presenza di licenziamenti non espressamente nulli (Guida al diritto 10/2024, 34-43) in tema di mediazione (domanda riconvenzionale): - Cass. SSUU 7.2.24 n. 3452 (Guida al diritto 10/2024, 44 T, sotto il titolo “In presenza di domande riconvenzionali non c’è obbligo di nuova mediazione”): La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 DLg 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti e al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile (principio enunciato dalle Sezioni Unite su rinvio pregiudiziale operato dal giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c.) Data la finalità deflattiva dell’istituto, la mancata sottoposizione della riconvenzionale (non eccentrica) alla condizione della mediazione obbligatoria si spiega col fatto che essa è stata già esperita dall’attore, senza esito positivo, prima del processo o nel termine concesso dal giudice, onde la condizione di procedibilità è soddisfatta e la lite pende ormai davanti a un giudice, che ne resta investito. Una volta infatti che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l’obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un «filtro» al processo. Nel caso, invece, di una riconvenzionale c.d. eccentrica alla lite, che dunque allarga l’oggetto del giudizio, a escludere la condizione di procedibilità concorrono il principio della certezza del diritto, che si oppone alla causazione di ulteriore contenzioso sul punto, e quello della ragionevole durata del processo. - (commento di) Mario Piselli, Un chiarimento delle Sezioni Unite che preserva le finalità dell’istituto (Guida al diritto 10/2024, 52-54) in tema di esecuzione penale : - Cass. SSUU pen. 28.9.23-16.2.23 n. 7029 (Guida al diritto 10/2024, 66 T, sotto il titolo: “Esecuzione penale: spetta al giudice considerare la pena più grave inflitta in fase di cognizione”): 1. Ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.p. il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo si sentenza. 2. Ai sensi degli artt. 671 c.p.p r 187 disp. att. c.p.p., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, tra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato. - (commento di) Carmelo Minnella, Nel computo della continuazione non si può partire dall’ergastolo (Guida al diritto 10/2024, 76-81). c.s. C'è una sola cosa più insidiosa della censura: l'autocensura. Cioè il controllo preventivo che una persona esercita su se stessa per conformarsi al pensiero che pensa dominante (Francesco M. Del Vigo)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 mar, 2024
sullo spazio amministrativo europeo : - Edoardo Chiti e Giulio Napolitano, Il rafforzamento dello spazio amministrativo europeo (Giornale dir. amm. 1/2024, 5-10, editoriale) in tema di Recovery and Resilience Facility : - Nicola Lupo, Un “metodo di governo” nuovo e destinato a durare: l’attuazione dei PNRR e il divieto di reversal (Giornale dir. amm. 1/2024, 11-18) Commento al Rapporto pubblicato il 19 settembre 2023 dalla Commissione Europea, sullo “stato di avanzamento” relativo all’attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza nei 27 Stati membri dell’Unione, in particolare dopo l’adozione del “pacchetto REPowerEU”, con una serie di chiarimenti in merito alla definizione e agli effetti del c.d. divieto di “reversal” di milestone e target già raggiunti. Secondo l’Autore, si sta diffondendo un nuovo e proficuo “metodo di governo”, incentrato su piani nazionali di performance - contenenti riforme e investimenti - progettati, rivisti e attuati attraverso un dialogo continuo tra la Commissione europea, da un lato, e le istituzioni governative di ciascuno Stato membro, dall’altro. in tema di ADR ( Alternative Dispute Resolution = risoluzione amministrativa delle controversie) - Marco Macchia, Alla ricerca di esperti... Rimedi alternativi ed esecuzione dell’appalto (Giornale dir. amm. 1/2024, 19-28). Il CCT La centralità della fase esecutiva nel nuovo codice. Il CCT (Collegio consultivo tecnico) in tema di golden power : - Rosaria Morgante, L’autorità di controllo sugli investimenti esteri diretti: profili organizzativi (Giornale dir. amm. 1/2024, 29-43) Analisi comparata delle strutture amministrative preposte all’attività propedeutica all’esercizio del golden power da parte del Governo. Le novità introdotte dall’esecutivo Draghi col DL 21.3.2022 n. 21 e il Dpcm 1.8.2022. in tema di sport : - Alessandro E: Basilico, Il riconoscimento costituzionale del valore dello sport (Giornale dir. amm. 1/2024, 54-64) La LC 26.9.2023 n. 1 ha modificato l’art. 33 Cost. introducendovi il riconoscimento del valore dello sport. La nuova norma non dovrebbe incidere sull’assetto consolidato dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, ma comporta comunque un impegno dei pubblici poteri a sostegno dell’attività sportiva e rafforza i caratteri distintivi della Costituzione italiana, tra cui il principio personalista e quello pluralista. sul lavoro sportivo : - Maria Paola Monaco, Il lavoratore sportivo: definizioni e tipologie contrattuali alla luce della riforma (Giornale dir. amm. 1/2024, 45-53). La riforma introdotta dal DLg 28.2.2021 n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) mira a sistematizzare il rapporto di lavoro nel settore sportivo in modo organico e paritario, creando crea una disciplina del rapporto di lavoro “variabile” che tiene conto della natura subordinata, autonoma o parasubordinata della prestazione, nonché del contesto in cui si svolge l’attività sportiva (professionistico, dilettantistico, volontario). Il discrimen fra ciò che sta nell’area del lavoro e ciò che ne sta al di fuori non ruota più intorno alla distinzione fra dilettanti e professionisti il cui sinallagma contrattuale è uguale, ma fra lavoratore sportivo e “volontario”, ossia una figura che si pone fuori dal perimetro del diritto del lavoro in ragione della causa solidaristico-sociale che contraddistingue la prestazione. sulla concessione di beni pubblici : DLg 26.7.2023 n. 106 (GU 10.8.23 n. 186, in vigore dal 25 agosto 2023), Attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. - Andrea Nardone, La mappatura delle concessioni di beni: il Siconbep (Giornale dir. amm. 1/2024, 65-75) Il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (Siconbep), costituito in attuazione della delega contenuta nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, intende realizzare una migliore consapevolezza degli impieghi del cospicuo patrimonio pubblico, dotando il Ministero dell’economia e delle finanze di una nuova base conoscitiva per l’attuazione di politiche di valorizzazione. Il limite e il rischio di tale indagine è quello di ridursi ad adempimento strumentale alla determinazione del carattere della scarsità delle risorse naturali, col fine di neutralizzare l’applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. in tema di sindacato della Cassazione sulle sentenze del. Consiglio di Stato: - Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559 (Giornale dir. amm. 1/2024, 77 solo massima): Integra “motivo di giurisdizione” nella forma del rifiuto della tutela giurisdizionale la censura volta a contestare una decisione del giudice amministrativo che abbia dichiarato inammissibile l’intervento di enti esponenziali senza valutare in concreto il contenuto dei loro statuti e la loro concreta capacità di farsi portatori di interessi della collettività di riferimento. Il profilo rientra tra le questioni di giurisdizione, in quanto connesso alla qualificazione quale interesse legittimo o meno della posizione fatta valere dagli interventori. La statuizione di inammissibilità degli interventi assunta dal giudice amministrativo ha l’effetto di degradare la posizione giuridica degli interventori a interesse di mero fatto, negandone la tutelabilità. - (commento di) Francesca Saveria Pellegrino Le Sezioni Unite riaccendono il conflitto sui limiti del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.? (Giornale dir. amm. 1/2024, 77-87). La SC annulla la sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria in tema di concessioni demaniali marittime. Preliminarmente, si sofferma sulla legittimazione a proporre ricorso dell’interventore ad adiuvandum quando la parte adiuvata non abbia impugnato la sentenza sfavorevole. In seguito, superando un suo precedente orientamento, sancisce la ricorribilità per cassazione delle pronunce dell’Adunanza Plenaria anche quando queste si limitino ad enunciare i principi di diritto, senza presentare dunque carattere decisorio. Infine, accoglie il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la statuizione di inammissibilità degli interventi, qualificandolo quale questione di giurisdizione e non quale error in procedendo, pertanto sindacabile ex art. 111, ult. comma, Cost. sui provvedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti : - Cons. Stato V 16.6.23 n. 5969, pres. Lotti, est. Caminiti, XY Organismo di Attestazione S.p.A. c. ANAC (Giornale dir. amm. 1/2024, 88 s.m.): 1. Deve essere garantito il pieno contraddittorio con l’interessato in ogni fase del procedimento amministrativo sanzionatorio curato dall’ANAC, essendo differente la finalità di quello previsto nella fase di avvio del procedimento ex art. 40 del Regolamento da quella cui è invece preordinato il contraddittorio c.d. rafforzato disciplinato dal successivo art. 42, per l’ipotesi in cui l’Authority ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione della sanzione, che non può quindi essere pretermesso pena l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio finale. 2. In materia di sanzioni amministrative il termine fissato per la conclusione del procedimento e l’adozione del provvedimento finale ha natura perentoria a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che lo preveda, configurandosi come illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato oltre la sua scadenza. - (commento di) Andrea Camarda, Garanzia del contraddittorio e natura dei termini nei procedimenti sanzionatori dell’ANAC (Giornale dir. amm. 1/2024, 88-95) in tema di appalti (procedure di gara): - Cons. Stato IV, 20.4.23 n. 4014, pres. Neri, est. Furno (Giornale dir. amm. 1/2024, 96 s.m.): Dal principio di proporzionalità deriva (...) il corollario della c.d. strumentalità delle forme ad un interesse sostanziale dell’Amministrazione (...) che di recente è stato codificato, mediante l’icastica formula del principio del risultato, dall’art. 1 del nuovo codice degli appalti di cui al DLg 31.3.2023 n. 36 (...). Ciò non significa (...) disapplicare i principi (o alcuni dei principi) dei trattati eurounitari che regolano i contratti pubblici, ma semplicemente bilanciarli diversamente in fattispecie che, come quella qui in esame, sono annoverabili tra quelle di minore impatto concorrenziale. Siffatti principi vanno ragionevolmente bilanciati e attuati secondo diverse graduazioni, dato che l’attuazione massima di tutti i principi coinvolti è solitamente impedita dal fatto che essi sono spesso incompatibili fra loro. - (commento di) Maurizio Cafagno, Funzioni delle gare e principi nel nuovo Codice dei contratti pubblici. Dalla giustapposizione al bilanciamento (Giornale dir. amm. 1/2024, 96-106) in tema di LEA (livelli essenziali di assistenza): - TAR Brescia 1^, 9.10.23 n. 731, pres. Gabbricci, est. Limongelli (Giornale dir. amm. 1/2024, 107 s.m.): Livelli essenziali delle prestazioni quale strumento di tutela dei diritti dei cittadini contro scelte della dirigenza politica che potrebbe avere più interesse a occupare posti che a garantire servizi, in questo caso sanitari, adeguati. - (commento di) Lorenzi Saltari, Le risorse per i LEA possono servire alla creazione di posti di professore straordinario? (Giornale dir. amm. 1/2024, 107-111). Il TAR lascia mani libere al potere politico nel distogliere risorse finanziarie dalle prestazioni sanitarie essenziali e nel conferire incarichi di vertice nella sanità in modo diretto al di fuori del principio meritocratico. in tema di disabili : - TAR Reggio Calabria 5.10.23 n. (748, pres. Criscenti, est. Mazzulla Giornale dir. amm. 1/2024, 113 s.m.): In caso di inerzia dell’amministrazione comunale nel dare risposta all’istanza di predisposizione del progetto individuale per le persone disabili di cui all’art. 14 L 328/2000, potendosi dimostrare la spettanza del bene della vita con essa richiesto, deve essere accolta l’istanza risarcitoria dei genitori per il danno da ritardo, sub specie di danno non patrimoniale patito tanto dagli stessi quanto dalla minore con disabilità.a - (commento di) Marco Bombardelli, Il progetto individuale per le persone disabili e il danno da ritardo nella sua adozione (Giornale dir. amm. 1/2024, 113-124) in tema di energie rinnovabili e ambiente : - Dario Bevilacqua, La dialettica tra la promozione delle energie rinnovabili e la tutela di altri beni ambientali (Giornale dir. amm. 1/2024, 125-133). Panoramica giurisprudenziale sul conflitto tra le politiche che promuovono la decarbonizzazione e la conversione dell’approvvigionamento energetico alle energie rinnovabili e quelle a protezione di altri interessi concorrenti, ma di natura ambientale, come la tutela del suolo, il paesaggio e l’agricoltura biologica o di qualità. in tema di IA (intelligenza artificiale): October 30, 2023, Executive order 14110, Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence - (commento di) Enrico Carloni, Il sentiero si fa camminando: la strategia statunitense per intelligenze artificiali sicure ed affidabili (Giornale dir. amm. 1/2024, 135-143). La recente regolazione statunitense contenuta nell’Executive order del Presidente Biden risponde all’esigenza di regolare l’intelligenza artificiale, promuovendone l’utilizzo ma al contempo contenendone i rischi. Attraverso un impianto essenzialmente organizzativo, di governance, di processo, che si articola per vie settoriali, il provvedimento prospetta un ampio ventaglio di azioni di governo chiamate a dispiegarsi nel corso dei prossimi mesi. L’accelerazione statunitense appare legata sia alla volontà di anticipare la regolazione europea, sia alla necessità di governare un fenomeno impressionante per potenzialità e per rapidità di evoluzione. c.s. Patologie giudiziarie Un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che presenti la persona come colpevole, lede i suoi diritti fondamentali (Corte costituzionale, 24.1.2024 n. 41)
Autore: Carmine Spadavecchia 11 mar, 2024
in tema di patrimonio archeologico : - Cons. Stato VI 5.1.24 n. 207, pres. Montedoro, est. Ravasio (Guida al diritto 9/2024, 46): La ratio delle norme dettate dal TU 42/2004 a tutela dei beni culturali risiede nell’interesse pubblico alla conservazione e trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale italiano, appartenente anche a privati. Il che spiega perché la disciplina dei beni culturali preveda deroghe e limiti alla proprietà privata, mediante l’imposizione di vincoli (diretti e indiretti) che ne limitano modifica e alterazione di prospettiva. Per la stessa ragione, in deroga alla normativa sul ritrovamento di un tesoro (che appartiene al proprietario del fondo ex art. 932 c.c.), la legge attribuisce allo Stato la proprietà dei beni rinvenuti in terreni privati (art. 91 TU 42/2004). In questa prospettiva va interpretata restrittivamente la norma (art. 92 TU cit.) che prevede l’assegnazione di un premio al proprietario del fondo in cui siano stati rinvenuti reperti archeologici o artistici. Il premio non è dovuto a prescindere dal comportamento del proprietario, ma solo quando questi dimostri di avere collaborato fattivamente a reperire i beni, segnalando ad esempio piccoli oggetti ritrovati o la conformazione peculiare del terreno indicativa di emergenze archeologiche e altri elementi rivelatori della presenza di reperti nel sottosuolo. [L’art. 92 cit. prevede che il Ministero della cultura corrisponda un premio, in denaro, o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate o credito di imposta, fino a un quarto del valore delle cose ritrovate, al proprietario dell’immobile in cui è avvenuto il ritrovamento; se poi il proprietario ha anche scoperto materialmente la cosa (altrimenti il premio spetta anche a chi ha eseguito i lavori di scavo), ha diritto a un premio maggiore, fino alla metà del valore delle cose ritrovate. Nella specie, i proprietari del fondo in cui era stato rinvenuto un criptoportico di una città antica avevano chiesto il premio alla Soprintendenza, che l’aveva rifiutato - con un diniego che il CdS ha ritenuto legittimo – sul rilievo che non si trattasse di scoperta fortuita, perché l’area era già nota per l’interesse archeologico, tanto che l’immobile era stato vincolato, e non vi era stato, da parte dei proprietari, alcun apprezzabile comportamento collaborativo utile al ritrovamento] sul diritto all’immagine : - Cass. 3^, 1.2.24 n. 2978 (Guida al diritto 9/2024, 44): Il diritto all’immagine ha un duplice contenuto: positivo (tutela l’interesse della persona ad apparire in pubblico nella misura in cui abbia interesse a farlo, con il correlato sfruttamento dell’immagine dietro corrispettivo) e negativo (tutela l’interesse della persona a che la sua immagine non venga diffusa o esposta in pubblico).In relazione al contenuto negativo, le norme del codice civile e della legge sul diritto d’autore vanno integrate col Codice in materia di protezione dei dati personali (DLg 196/2003), per cui, nel bilanciamento tra tutela dell’immagine della persona e dell’interesse pubblico alla sua diffusione, assume un peso maggiore l’esigenza di protezione della sfera privata, specialmente quando si tratta di minori. Il video diffuso dai media che coinvolga persone riprese di nascosto è legittimo perché espressione del diritto di cronaca quando, oltre a rispettare la legge e il codice deontologico dei giornalisti, sia effettivamente teso a soddisfare l’interesse pubblico a conoscere le fattezze dei protagonisti dell’episodio narrato. Deve trattarsi di una divulgazione essenziale per la completezza e correttezza dell’informazione fornita (Cass. 18006/2018) (Nella specie, la SC ha ritenuto corretta la soluzione del Tribunale perché ricorreva una delle tassative ipotesi in cui la pubblicazione dell’immagine della persona è consentita dalla legge a prescindere dal suo consenso, stante l’interesse pubblico alla notizia dell’arresto di un latitante e tenuto conto che il minorenne era stato ripreso del tutto casualmente senza intento di renderlo identificabile o riconoscibile) in tema di comunicazioni elettroniche (responsabilità di Facebook quale “hosting provider”): - TAR Lazio 4^, 24.1.24 n. 1393, pres. Politi, est. Bianchi (Guida al diritto 9/2024, 86 T): Va esente da responsabilità – in relazione ai contenuti memorizzati da terzi sulla rete – il fornitore di servizi di hosting che non è a conoscenza delle attività illecite che avvengono tramite i propri servizi, sempre che, non appena conosciuti tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso, e ciò anche ove dotato di un sistema di controllo automatizzato; la responsabilità del provider non è infatti ravvisabile per il solo fatto che il software contempli l’astratta possibilità, in un numero limitato di casi, di sottoporre una singola inserzione a revisione umana, dovendo tale circostanza essere, al contrario, allegata e dimostrata in concreto per poter ritenere in giudizio che il provider si sia venuto a trovare in una condizione di effettiva conoscenza dell’inserzione illecita idonea a giustificare un addebito a suo carico a titolo di concorso nella commissione dell’illecito altrui. - (commento di) Davide Ponte, Il mero controllo automatizzato esonera il gestore da responsabilità (Guida al diritto 9/2024, 90-94). La sentenza ha escluso che il sistema di controllo attivato da Facebook sia tale da rendere la piattaforma hosting provider attivo. in tema di pubblicità televisiva (sanzioni Agcom): - TAR Lazio 4^, 6.2.24 n. 2255, pres. Politi, est. Fanizza (Guida al diritto 9/2024, 47): Se per i fornitori di servizi di media audiovisivi il ricorso alla citazione o esibizione visiva dei social network può apparire, oggi, necessario per fidelizzare l’audience tv e offrire forme di interazione verso la televisione, però al contempo la libertà editoriale non può essere strumentalizzata e utilizzata come cortina, dietro la quale celare occulti fini pubblicitari. Nella fattispecie, la valenza pubblicitaria del messaggio è desumibile dal fatto che nel corso della trasmissione del programma televisivo è stato ripetutamente citato un solo social network, con reiterati riferimenti al profilo del conduttore, omettendo ogni accenno alle numerose alternative disponibili sul mercato, vale a dire ogni citazione di altri servizi informatici on line dello stesso genere forniti da imprese concorrenti, e finendo così per stimolare la fruizione del solo social network citato. Il che costituisce elemento presuntivo idoneo a indicare il carattere pubblicitario di quanto messo in onda. in tema di impiego (situazioni “stressogene” e diritto alla salute): - Cass. 16.2.24 n. 4279 (Guida al diritto 9/2024, 50 T): Nell’ambito del pubblico impiego, in una causa avviata dal lavoratore per lamentare un danno da dequalificazione professionale, il lavoratore ha l’onere di allegare le mansioni effettivamente svolte, nonché il comparto di appartenenza e il proprio livello di inquadramento, mentre è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell’assunto secondo cui l’attività non sarebbe coerente con l’inquadramento formale. In caso di accertata insussistenza dell’ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza. e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; su quest’ultimo grava l’onere della prova del danno e del nesso causale tra ambiente di lavoro e danno, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie. - (commento di) Cristina Petrucci, Il giudice in assenza di mobbing deve valutare i “danni da straining” (Guida al diritto 9/2024, 53-56) in tema di lavoro (licenziamento - Jobs Act): - Corte cost. 22.2.24 n. 22, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 9/2024, 45): Nella legge delega, il criterio direttivo aveva segnato il perimetro della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti “economici”, e prevedendola in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori, e di specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare. Il testuale riferimento ai “licenziamenti nulli”, contenuto nel criterio direttivo, non prevedeva la distinzione tra nullità espresse e nullità non espresse, ma contemplava una distinzione solo per i licenziamenti disciplinari ingiustificati. Il legislatore delegato, al contrario, ha introdotto una distinzione non solo per questi ultimi, ma anche nell’ambito dei casi di nullità previsti dalla legge, differenziando secondo il carattere espresso (e quindi testuale), o no, della nullità. Inoltre, prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa, ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante. Pertanto l’art. 2, comma 1, DLg 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) va dichiarato incostituzionale limitatamente alla parola «espressamente». Ne consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti. in tema di documenti di identità : - Corte di giustizia Ue Grande sezione, 22.2.24, causa C-491/21 (Guida al diritto 9/2024, 48): Il diniego di rilascio di una carta d’identità per il solo motivo che l’interessato non è domiciliato in Romania costituisce una restrizione del diritto di circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini rumeni domiciliati in altro Stato membro. (Nella normativa rumena è ravvisabile una disparità di trattamento tra cittadini rumeni domiciliati all’estero e quelli domiciliati in Romania: i primi hanno solo il passaporto come documento valido per l’espatrio, mentre i secondi possono avere carta d’identità e passaporto. Non si può imporre come requisito l’indicazione di un domicilio nello Stato che prevede, oltre il passaporto, il rilascio di un documento di identità valido come titolo di viaggio, perché una tale regola non trova giustificazione né nella necessità di dare valore probatorio all’indirizzo del domicilio indicato sulla carta d’identità, né nell’efficacia dell’identificazione e della verifica di tale indirizzo da parte dell’Amministrazione nazionale competente). in tema di competenza giurisdizionale : - Corte giust. Ue 9^, 22.2.24, causa C-81/23 (Guida al diritto 9/2024, 96 solo massima): L’art. 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 va interpretato nel senso che, nel caso in cui un veicolo, asseritamente equipaggiato dal suo costruttore, in un primo Stato membro, con un dispositivo illegale che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, abbia costituito oggetto di un contratto di vendita concluso in un secondo Stato membro e sia stato consegnato all’acquirente in un terzo Stato membro, il luogo di concretizzazione del danno si colloca in quest’ultimo Stato membro - (commento di) Marina Castellaneta, La Corte Ue chiarisce quando il luogo in cui si concretizza il danno è quello della consegna (Guida al diritto 9/2024, 96-98) in tema di prova testimoniale : - Cass 1^, 6.2.24 n. 3361 (Guida al diritto 9/2024, 44): L’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto che lo coinvolge nel rapporto controverso alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo invece rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo. (Nella specie la SC non ha ravvisato, nel giudizio di un figlio contro il padre, l’interesse personale della madre, perché le istanze risarcitorie del figlio in danno del padre mai avrebbero potuto legittimare la madre a partecipare al giudizio). Diversamente, l’analisi dell’attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza delle dichiarazioni, possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione anche alla luce dell’eventuale interesse a un determinato esito della lite). sulla legge di delegazione europea 2022-2023: L 21.2.2024 n. 15 (GU 24.2.24 n. 46, in vigore dal 10 marzo 2024), Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 - testo della legge (Guida al diritto 9/2024, 16-27) sotto il titolo “Presunzione d’innocenza”, non sarà pubblicabile sulla carta stampata l’ordinanza cautelare” - guida alla lettura (e mappa delle principali novità) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 9/2024, 28-35) - commento di Giuseppe Amato, Alla ricerca di un difficile equilibrio tra informazione e riservatezza (Guida al diritto 9/2024, 36-42) [presunzione d’innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali] in materia penale (Ddl Nordio): - Giorgio Spangher*, Il Ddl Nordio diviso tra luci e ombre, dal tema della garanzia all’applicabilità (Guida al diritto 9/2024, 12-14, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza]. Analisi del Ddl recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice di ordinamento militare” c.s. - In ogni utopista si agita un totalitario assetato di sangue (Karl Popper, "La società aperta e i suoi nemici") - Liberalismo non è altro che il rispetto della individualità degli altri (Fernando Pessoa)
Autore: Carmine Spadavecchia 02 mar, 2024
in tema di accesso agli atti : - TAR Emilia-Romagna 2^, 31.1.24 n. 70, pres. Di Benedetto, est. Tagliasacchi (Guida al diritto 8/2024, 90 T): È legittimo il diniego di accesso agli atti volto a conoscere il nominativo del terzo che, con un atto di segnalazione o denuncia comunque denominato, ha sollecitato l’attivazione dei poteri di controllo e di verifica da parte della PA, il cui esito ha condotto all’adozione di un atto sfavorevole al destinatario. La segnalazione, infatti, rimane estranea al procedimento e l’eventuale conoscenza della stessa e del suo autore non risponde a un rapporto di strumentalità con l’atto finale adottato. In tale ipotesi, infatti, la pretesa di conoscere il nominativo del segnalante assume un carattere emulativo che l’ordinamento non tutela. - (commento di) Giulia Pernice, A presidio della corretta trasparenza il vaglio del nesso di strumentalità (Guida al diritto 8/2024, 92-94) sull’ amministrazione di sostegno : - Cass. 1^, 12.2.24 n. 3751 (Guida al diritto 8/2024, 48): L’art. 410 c.c., nella parte in cui impone all’amministratore di sostegno di informare il beneficiario circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso, anche il giudice tutelare, dimostra come, in ogni caso, l’opinione del beneficiario debba essere tenuta in considerazione, pur se ne venga limitata la capacità. Limitare la capacità nella minor misura possibile significa pertanto non solo selezionare specificamente gli atti che il beneficiario non può compiere, ma altresì preservare, anche con riferimento a questi atti, il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione e di partecipare, nella misura in cui la sua condizione lo consente, alla formazione delle decisioni che lo riguardano. in tema di filiazione : cfr. Cass. lav. 23.1.24 n. 2259 (Guida al diritto 8/2024, 49): Riguardo al contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio; b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio di proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell’obbligo di mantenimento. L’età è un parametro importante di riferimento e la valutazione va condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato col raggiungimento della maggiore età. In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro; di conseguenza, se il figlio è neo maggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il ‘figlio adulto’, in ragione del principio di autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che giustifichino il mancato conseguimento di un’autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023). in tema di donazione : - Cass. 2^, 10.1.24 n. 982 (Guida al diritto 8/2024, 54 T): Il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica a esecuzione diretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzata non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio. - (commento di) Mario Piselli, Una decisione della Suprema corte che fa il punto sugli atti di liberalità (Guida al diritto 8/2024, 59-62) - Cass. 2^, 12.2.24 n .3811 (Guida al diritto 8/2024, 49): AI fini della revocazione o meno della donazione, l’“ingiuria grave” è una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione; giocoforza, per l’interprete, prendere in considerazione il complesso dei valori giuridici attuali dell’ordinamento, non potendosi semplicemente adeguare a un clima culturale diffuso. Talvolta la SC invoca la lesione dell’“immagine sociale del donante”, laddove l’ingiuria grave e continuata nei suoi confronti venga ravvisata nella divulgazione, nell’ambiente lavorativo, della relazione adulterina intrattenuta dalla moglie (donataria), e fatta oggetto di pettegolezzo divertito, e di scherno per il marito, deriso e compatito per il tradimento. Evidente il richiamo al diritto inviolabile all’identità personale, che, assieme al diritto all’onore e alla reputazione e al diritto alla riservatezza, tratteggiano il poliedrico diritto alla dignità umana, nel sistema delineato dall’art. 2 Cost. e dall’art. 8 Cedu, a salvaguardia della vita privata. Solo in questa prospettiva, la revocazione della donazione diviene un mezzo di tutela di un’obbligazione di riconoscenza gravante sul donatario, a presidio di un diritto assoluto della personalità del donante. in tema di danni da amianto : - Cedu 13.2.24, ric. 4976/20 (Guida al diritto 8/2024, 96 s.m.): Il termine di prescrizione per l’azione di risarcimento dei danni subiti dall’esposizione all’amianto non inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’esposizione, perché è necessario considerare il momento in cui il danneggiato ha conoscenza della violazione. Lo scopo della prescrizione persegue un fine legittimo quale la certezza del diritto, ma a condizione che venga seguito il principio di proporzionalità, consentendo l’azione giudiziaria a coloro che subiscono gli effetti dell’esposizione dopo molti anni, a partire dal momento in cui hanno consapevolezza della malattia. - (commento di) Azione di risarcimento danni da amianto, la prescrizione non decorre da quando cessa l’esposizione (Guida al diritto 8/2024, 96-98) sul danno non patrimoniale (Tun =Tabella Unica Nazionale pero il risarcimento del danno non patrimoniale): - Giovanni Comandé*, Tun, l’adozione definitiva è un traguardo nonostante i dubbi sulla scala dei valori (Guida al diritto 8/2024, 12-14) [*ordinario di diritto privato comparato presso l’Università Sant’Anna di Pisa] - Roberto Parziale, Tabella nazionale sulle “macrolesioni”: così gli importi sacrificano i casi gravi (Guida al diritto 8/2024, 15-20) [lo schema di DPR sulle liquidazioni: scelte orientate in prevalenza a contenere i costi] - Roberto Parziale, Sui valori del danno morale i coefficienti vanno in tilt (Guida al diritto 8/2024, 21-24) - Roberto Parziale, Un’operazione sulle nuove cifre che è a rischio incostituzionalità (Guida al diritto 8/2024, 25-27) [senza i criteri medico-legali, ritenuti necessari anche dalla Cassazione, c’è il rischio che i nuovi parametri restino sulla carta] su Eurojust (Agenzia europea): DLg 23.11.2023 n. 182 [GU 9.12.23 n. 287, in vigore dal 24 dicembre 2023), Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio - testo del decreto (Guida al diritto 8/2024, 35-39) - commento di Giuseppe Buffone, Iter per designare i membri nazionali, ora solo incarichi a magistrati in ruolo (Guida al diritto 8/2024, 40-46) [nascita e finalità di Eurojust; la normativa; la struttura italiana; i poteri del membro nazionale] in tema di sequestro (penale) informatico : - Cass. pen. 4.10-15.12.23 n. 50009 (Guida al diritto 8/2024,76 T): In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l’estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede. (La SC precisa che il PM è tenuto a predisporre un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel più breve tempo possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto). - (commento di) Alberto Cisterna, Dettato un decalogo che chiarisce tutte le modalità di copia dei device (Guida al diritto 8/2024, 79-83) [la “copia forense integrale”: cos’è, a cosa serve, quali ne sono i limiti di utilizzo] in tema di giustizia riparativa (mediatori): DM 15.12.2023 Ministero della giustizia [GU 15.1.24 n. 11], Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività». - testo del decreto (Guida al diritto 8/2024, 29-30) sotto il titolo “Riforma Cartabia: meno incompatibilità per iscriversi all’elenco dei mediatori penali” - commento di Aldo Natalini, Sì alla presentazione delle domande dopo il varo del modello rettificato (Guida al diritto 8/2024, 31-33) c.s. In Italia la regola che funziona meglio è la deroga. Le eccezioni sono sempre meglio delle norme. L'anarchia vince sull'ordine. (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 02 mar, 2024
sulla c.d. legge eco-vandali : L 22.1.2024 n. 6 (GU 24.1.24 n. 19, in vigore dall’8 febbraio 2024), Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. - testo della legge (Guida al diritto 7/2024, 33-34) sotto il titolo Norma anti-attivisti: nuovo reato per chi imbratta le teche nei musei - commenti: - Aldo Natalini, Il doppio binario sanzionatorio rafforza il contrasto agli illeciti (Guida al diritto 7/2024, 35-39). La depenalizzazione privilegia la sanzione amministrativa, irrogabile tramite le prefetture - Aldo Natalini, Spazio a una fattispecie delittuosa tagliata su casi di cronaca giudiziaria (Guida al diritto 7/2024, 40-44) in materia di professione forense (tariffe minime): - Corte giust. Ue 2^, 25.1.24 n. C-438/22 (Guida al diritto 7/2024, 13 T e 49, su questione pregiudiziale sollevata dalla Bulgaria): La determinazione degli importi degli onorari minimi per gli avvocati, decisa da un’organizzazione di categoria di professionisti, è contraria alle regole Ue di libera concorrenza e non vi sono obiettivi che possano giustificarla perché la predeterminazione obbligatoria determina una grave violazione della libera concorrenza che produce danni ed effetti negativi sui consumatori. Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme interne contrarie al diritto Ue in tutti i casi in cui non può procedere all’interpretazione conforme. [Secondo la Corte, l’art. 101 Tfue è applicabile nei casi in cui un’associazione di categoria determina le tariffe senza un intervento statale. L’art. 101 vieta accordi di associazioni di imprese, pure tramite pratiche concordate, che in via generale hanno l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. Sono incompatibili gli accordi che fissano direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita. Ai fini dell’applicazione della norma, è inutile sia richiedere ulteriori prove circa gli effetti concreti sul mercato (perché detti accordi determinano in via generale una riduzione della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo a una cattiva allocazione delle risorse a detrimento dei consumatori), sia invocare il perseguimento di uno o più obiettivi legittimi (perché le indicate misure rivelano un grado sufficiente di dannosità della libera concorrenza a prescindere dal livello a cui è fissato il prezzo minimo)] - (commento di) Marina Castellaneta, Se le cifre riflettono il mercato vanno comunque disapplicate (Guida al diritto 7/2024, 22-24) - (commento di) Eugenio Sacchettini, La decisione dei giudici europei apre la partita sull’equo indennizzo (Guida al diritto 7/2024, 25-32) in tema di concessioni (“balneari”) : - Cons. Stato VI 27.12.23 n. 11200, pres. Simonetti, est. Cordì (Guida al diritto 7/2024, 96 T): I principi enunciati dall’Adunanza plenaria con sentenza 9.11.21 n. 17 sono tutt’ora validi dato che, a differenza della sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione da SSUU 23.11.23 n. 32559, quest’ultima non risulta essere stata impugnata. Ne consegue che, alla luce di tali principi, le proroghe delle concessioni disposte dai comuni risultano tamquam non essent. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 Tfue e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/Ce; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla PA. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla PA deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della PA in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non essent, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla PA o l’esistenza di un giudicato. - (commento di) Davide Ponte, Concessioni, le regole sono chiare ma la situazione resta ancora incerta (Guida al diritto 7/2024, 101-105). Incertezza cronica e dialogo tra sordi. La peculiarità reiteratamente invocata contro i principi giuridici europei “non ha mai fatto breccia nei gelidi cuori europei”. “Il corto circuito avviato a tutela dei concessionari è inestricabile, con buona pace delle effettive possibilità di investimento per qualsiasi operatore interessato al settore turistico”. in tema di concessioni (canone): - Cons. Stato VII 5.1.24 n. 204 e n. 215, pres. Contessa, est. Castorina (Guida al diritto 7/2024, 49): Il canone concessorio è una prestazione imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. che non ha tuttavia natura tributaria né può essere considerato come mero canone locatizio, poiché alla sua struttura e quantificazione concorre la specifica destinazione all’interesse pubblico impressa al bene demaniale. Tale destinazione impone che la determinazione del canone sia la più idonea al perseguimento dei fini di interesse pubblico che si ritengono meritevoli di soddisfazione. in tema di immigrazione (asilo): - Cass. SSUU (Guida al diritto 7/2024, 49-50): Va rimesso alla Corte di Giustizia Ue il seguente quesito: se gli artt. 8 e 9 della direttiva 26.6.2013 n. 33 (2013/33/Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in € 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell’importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo l’adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in rapporto alla situazione del richiedente. in tema di aiuti di Stato (caso KLM): - Trib. Ue 7^, 7.2.24, causa T-146/22, promossa da Ryanair (Guida al diritto 7/2024, 49) L’aiuto di Stato olandese alla KLM, approvato dalla Commissione, costituito dalla prestazione di una garanzia su prestito bancario, al fine di garantire temporaneamente sufficienti liquidità alla compagnia aerea, è illegittimo, in quanto KLM e le sue filiali non sono beneficiarie esclusive degli aiuti: la Commissione infatti ha erroneamente omesso di individuare i reali beneficiari del sostegno finanziario, che sono in effetti anche altre società del gruppo Air France-Klm (la holding Air Franc-Klm ed Air France), anch’esse in condizioni di usufruire della garanzia prestata e dei vantaggi che ne derivano. in tema di adozione : - Corte cost. 18.1.24 n. 5, pres. Barbera, rel. San Giorgio (Guida al diritto 7/2024, 52 T): L’art. 291, comma 1, c.c. è incostituzionale nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni tra adottante e adottando. - (commento di) Mario Finocchiaro, Una decisione della Consulta sulla scia dei giudici ordinati (Guida al diritto 7/2024, 58-65) in tema di donazione : - Cass. 2^, 6.2.24 n. 3352 (Guida al diritto 7/2024, 47): La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa da imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 comma 2 c.c., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 682 c.c. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dall’imputazione sia inferiore a quello della disponibile. in tema di contratto (fattura): - Cass. 2^, 8.2.24 n. 3581 (Guida al diritto 7/2024, 47): La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulta accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex art. 2720 c.c.) in tema di locazione (affitti turistici): - Antonio Scarpa*, Riforma affitti turistici, poca tutela per la convivenza condominiale (Guida al diritto 7/2024, 10-12, editoriale). L’art. 13-terDL 18.10.2023 n. 145 - L 15.12.2023 n. 191 ha introdotto la disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale, con finalità prevalentemente di contrasto all’evasione fiscale, ma senza alcun cambiamento sotto il profilo civilistico, con il rischio di compromettere, per il moltiplicarsi degli immobili adibiti a tali destinazioni, l’ordinata convivenza condominiale [*consigliere di cassazione] in tema di impugnazioni : - Cass. 3^, 9.1.24 n. 817 (Guida al diritto 7/2024, 46): Ove la copia della sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia priva della data di pubblicazione, e non risulti altra copia depositata dal controricorrente o alcuna certificazione circa la data di pubblicazione, non resta che fare riferimento, ai fini della verifica di tempestività dell’impugnazione, alla data di deliberazione della sentenza. (In base a questo principio la SC ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato il 3 dicembre contro una sentenza deliberata il 14 aprile 2021) in materia penitenziaria : - Corte cost. 26.1.24 n. 10, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 7/2024, 76 T): L’art. 18 L 26.7.1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) è incostituzionale nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie. - (commento di) Fabio Fiorentin, L’effettiva applicazione del diritto fa a pugni con le carenze strutturali (Guida al diritto 7/2024, 83-90) c.s. Leggi inutili - Ogni legge che non derivi dall’assoluta necessità è tirannica (Aldo Canovari, parafrasando Montesquieu) - Ogni provvedimento normativo, non solo quando detta regole, divieti, sanzioni, ma anche quando introduce benefici, provvidenze, esenzioni, condoni, amnistie … si risolve sempre nella restrizione di spazi di libertà di molti, e nell’aggressione al loro patrimonio: quindi in una pena. (Aldo Canovari)
Autore: Carmine Spadavecchia 24 feb, 2024
sulla giustizia amministrativa : - Marcello Clarich*, La giustizia amministrativa non sfigura, ma esistono spazi di miglioramento (Guida al diritto 6/2024, 10-13, editoriale). Commento a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso il Consiglio di Stato [*ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Roma La Sapienza] sul processo tributario : DLg 7.12.2023 n. 220 (GU 3.1.24 n. 2, in vigore dal 4 gennaio 2024), Disposizioni in materia di contenzioso tributario - testo del decreto (Guida al diritto 6/2024, 14-18) sotto il titolo “Processo tributario: con il potenziamento della conciliazione si punta alla deflazione” - appendice con il testo aggiornato (modifiche in neretto) del DLg 31.12.1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) (Guida al diritto 6/2024, 19-38) - commenti: - Nicola Graziano, Spinta sulla semplificazione del rito per superare le attuali criticità (Guida al diritto 6/2024, 39-40) - Nicola Graziano, Non passa la soccombenza se le prove sono sopravvenute (Guida al diritto 6/2024, 41-43). Compensazione delle spese se la parte è vittoriosa in base a documenti decisivi prodotti solo in corso di giudizio. La Regione convenuta può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari nonché mediante i funzionari - Nicola Graziano, Udienza con il «doppio binario», remoto o in presenza a scelta (Guida al diritto 6/2024, 43-47). Se la scelta delle parti al riguardo è diversa, si privilegia l’udienza in presenza, ferma la possibilità di discutere da remoto per chi lo ha chiesto. Motivazione semplificata in caso di manifesta fondatezza, infondatezza, inammissibilità, improcedibilità. - Nicola Graziano, Definita l’autotutela obbligatoria, sempre impugnabile il diniego (Guida al diritto 6/2024, 48-51). L’art. 10-quater di nuovo conio, sul potere di autotutela obbligatoria, va coordinato con lo Statuto del contribuente. sullo Statuto del contribuente : DLg 7.12.2023 n. 219 (GU 3.1.24 n. 2), Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente - testo del decreto (Guida al diritto 6/2024, 52-61) sotto il titolo: Modificato lo statuto del contribuente, tra le novità l’obbligo del contraddittorio - commenti: - Nicola Graziano, Applicazione generale della novella, enti locali alla sfida della trasparenza (Guida al diritto 6/2024, 62-63). Lo Statuto si applica a tutti i soggetti del rapporto tributario, e dunque anche all’Amministrazione finanziaria, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. - Nicola Graziano, Sì alla prevenzione di giudizi inutili con una piena collaborazione (Guida al diritto 6/2024, 64-67). Il principio della leale collaborazione e del giusto procedimento. La motivazione dell’atto adottato in esito al contraddittorio deve dar conto delle osservazioni del contribuente. Regole temporali certe sull’obbligo di conservazione degli atti. - Nicola Graziano, Annullamento degli atti: binari certi anche senza una istanza di parte (Guida al diritto 6/2024, 68-69). Il potere di autotutela - Nicola Graziano, Niente “patologie” per l’accertamento con regole organiche sull’invalidità (Guida al diritto 6/2024, 70-72). Le ipotesi di invalidità. - Nicola Graziano, Il “restyling” profondo dell’interpello aiuta nell’interpretazione dei casi (Guida al diritto 6/2024, 73-75). Il dialogo con il contribuente: la risposta scritta e motivata vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza. - Nicola Graziano, Nasce il Garante nazionale, vanno “in soffitta” 21 authority (Guida al diritto 6/2024, 76). Le garanzie per il contribuente: il garante, organo monocratico, nominato dal Ministro dell’economia tra i soggetti tratti dalle categorie professionali, avrà sede in Roma. in tema di porto d’armi : - Cons. Stato III 22.1.24 n. 651 (Guida al diritto 6/2024, 81): L’Autorità di P.S. ha l’onere di valutare i casi in cui è possibile accordare l’uso delle armi per difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo ‘bisogno’ dell’interessato di proteggersi da una situazione di pericolo. A tal fine essa è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l’incolumità personale dell’istante che giustifica il dimostrato bisogno dell’arma e che deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo essere desunto tout court né dalla tipologia di attività svolta dal richiedente, né tantomeno dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente in tema di immigrazione (ricongiungimento): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.1.24, causa 560/20 (Guida al diritto 6/2024, 82): Un rifugiato minore non accompagnato, diventato maggiorenne durante la procedura relativa alla domanda di ricongiungimento familiare coi suoi genitori, ha comunque diritto al ricongiungimento, trattandosi di un diritto che non può essere subordinato alla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda. (Secondo la Corte, né dal rifugiato minorenne, né dai suoi genitori si può esigere che dispongano per se stessi, e per la sorella gravemente malata, di un alloggio sufficientemente grande, di risorse sufficienti, e di un’assicurazione contro le malattie: è infatti impossibile, a un rifugiato minore non accompagnato, soddisfare tali condizioni; parimenti è difficile per i genitori del minore soddisfare tali condizioni prima di avere raggiunto il figlio. Pertanto, subordinare a tali condizioni la possibilità di ricongiungimento familiare per i rifugiati minori non accompagnati equivarrebbe a privarli del diritto al ricongiungimento) in tema di privacy : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.1.24, causa 118/22 (Guida al diritto 6/2024, 82): I dati personali conservati nel registro di polizia in Bulgaria sono le impronte digitali, una fotografia, un prelievo a fini di profilazione del DNA; il registro contiene anche informazioni sui reati commessi dall’interessato e le condanne relative. Queste “notizie” sono indispensabili per verificare se l’interessato è coinvolto in reati diversi da quello per cui è stato condannato con decisione definitiva; tuttavia, non tutti i condannati presentano lo stesso grado di rischio di essere coinvolti in altri delitti, che giustifichi un periodo uniforme di conservazione dei dati che li riguardano. Fattori quali la natura e la gravità del reato commesso o l’assenza di recidiva possono infatti denotare che il pericolo rappresentato dal condannato non necessariamente giustifica la conservazione nel registro id polizia, fino al suo decesso, dei dati che la riguardano. Un termine di tal genere è adeguato solo in circostanze particolari, per cui il diritto Ue esige che la normativa nazionale preveda l’obbligo, per il titolare del trattamento, di verificare periodicamente se tale conservazione sia ancora necessaria e riconosce all’interessato il diritto alla cancellazione di tali dati ove tale necessità venga meno. in materia penale (abuso d’ufficio): - Cass. pen. 6^, 3.10.23-18.1.24 n. 2314 (Guida al diritto 6/2024, 94-95 s.m.): In tema di abuso d’ufficio, in seguito alla riforma dell’art. 323 c.p. realizzata con DL 16.7.2020 n. 76 – L 11.9.2020 n. 120, è stata esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute in “regolamenti”, giacché il reato può essere integrato solo dalla violazione di “specifiche” regole di condotta “previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”, cioè da fonti primarie. Poiché deve quindi trattarsi di norme primarie “specifiche”, cioè formulate in termini completi e puntuali, potrebbe ammettersi la rilevanza anche della violazione di norme regolamentari, attraverso il fenomeno della eterointegrazione o violazione mediata di norme di legge, ma solo laddove questa eterointegrazione della fonte secondaria si risolva solo in una specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria. (Su tali premesse, in una fattispecie in cui erano contestate le modalità di svolgimento di un concorso pubblico per l’assunzione di dirigenti sanitari, la SC ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di abuso d’ufficio basata sulla violazione del DPR 10.12.1997 n. 483, contenente il regolamento sulla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, che disciplina compiutamente la materia e, in particolare, le modalità di espletamento della prova scritta, sul rilievo che la normativa primaria di riferimento era costituita invece dal DLg 30.12.1992 n. 502, relativo al riordino della disciplina sanitaria, il cui art. 15, comma 7, prevedeva una disposizione di legge sostanzialmente in bianco, siccome contenente un rinvio integrale alla normativa regolamentare: per l’effetto, secondo la Corte, era da escludere la rilevanza, neppure come norma interposta “integrativa”, della violazione della norma regolamentare posta a base della condanna). c.s. Chi mente all'avvocato è un cretino che dirà la verità al giudice [Alberto Camon, penalista, a proposito del film "I bassifondi di San Francisco" (1949)]
Autore: Carmine Spadavecchia 17 feb, 2024
in tema di accesso (atti inesistenti o non posseduti): - Cons. Stato V 8.11.23 n. 9622, pres. Lotti, est. Rovelli (Giurispr. it. 1/2024, 25-26): Il diritto di accesso può essere esercitato in relazione ad atti amministrativi specifici e determinati, che siano nell’effettiva disponibilità dell’Amministrazione e che non richiedano, per essere resi disponibili, ulteriori attività di indagine o di elaborazione. Grava sul privato richiedente l’onere della prova in ordine alla sussistenza o alla disponibilità degli atti che la P.A. dichiari, al contrario, essere insussistenti ovvero non nella sua disponibilità. in tema di concessioni (gioco del Bingo): - Cons. Stato VII 16.11.23 n. 9843, pres. Contessa, est. Di Carlo (Giurispr. it. 1/2024, 24-25): Le questioni sottoposte alla Corte del Lussemburgo nel novembre del 2022 in ordine ai canoni di proroga tecnica a carico dei concessionari del gioco del Bingo presentano un interesse transfrontaliero certo sia ai fini dell’applicazione degli artt. 26, 49, 56 e 63 del Trattato di Roma, sia ai fini dell’applicazione della Dir. 2014/23/UE (c.d. Direttiva concessioni). Ciò rende ricevibile la questione per rinvio pregiudiziale già sottoposta al vaglio dei Giudici del Lussemburgo, i quali sono quindi chiamati a risolvere in modo conclusivo il rinvio pregiudiziale relativo alle modalità di determinazione del canone di proroga tecnica da versare obbligatoriamente per le concessioni scadute in attesa dell’attribuzione con gara delle nuove concessioni (L 147/2013, art. 1, 636º comma). in tema di appalti ( project financing ): - Cons. Stato V 27.10.23 n. 9298, pres. Lotti, est. Rovelli (Giurispr. it. 1/2024, 27-28): 1. Lo speciale “rito appalti” (art. 120 c.p.a.), con la sua accentuata accelerazione processuale, non può trovare applicazione nell’ambito delle fasi di una procedura di project financing che precedono la messa a gara del progetto dichiarato come di pubblica utilità. 2. In base alle generali regole in tema di riparto di competenze negli Enti locali, spetta al Consiglio comunale (e non alla Giunta) la competenza ad adottare le varianti agli atti di pianificazione urbanistica locale che si rendono necessarie al fine di realizzare un intervento di finanza di progetto. in tema di appalti (requisiti di partecipazione e di esecuzione): - Cons. Stato III 26.10.23 n. 9255, pres. Greco, est. Ferrari (Giurispr. it. 1/2024, 28-29): Al fine di distinguere fra i requisiti di partecipazione alla gara di cui agli artt. 80 e segg. DLg 50/2016 (la cui carenza impedisce in radice la valutazione dell’offerta) e i requisiti di esecuzione ai sensi dell’art. 100 del medesimo decreto (la cui carenza condiziona la stipula del contratto) occorre fare riferimento alle specifiche previsioni della lex specialis di gara e interpretarle alla luce della pertinente giurisprudenza UE e nazionale. in tema di appalti (soccorso istruttorio): - Cons. Stato V 21.8.23 n. 7870, pres. Sabatino, est. Grasso (Giurispr. it. 1/2024, 163 solo massima): Si possono emendare mediante soccorso istruttorio le carenze o le irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale, mentre non sono soccorribili quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale, in quanto atte a strutturare il contenuto dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara. - (commento di) Andrea Gandino, Il soccorso istruttorio nel D.Lgs. n. 36/2023: verso il definitivo abbandono del formalismo? (Giurispr. it. 1/2024, 163-168) in tema di appalti (“cumulo alla rinfusa”): - Cons. Stato V 21.8.23 n. 7870, pres. Sabatino, est. Grasso (Giurispr. it. 1/2024, 163 solo massima): 1. E` legittima l’aggiudicazione di un appalto a favore di un consorzio stabile che si sia avvalso del c.d. cumulo alla rinfusa per soddisfare i requisiti di partecipazione alla gara, non potendo l’applicazione dell’istituto del c.d. cumulo alla rinfusa essere condizionata dalla scelta del consorzio stabile di servirsi, ai fini della partecipazione alla gara, dei requisiti delle singole imprese consorziate, siano esse state designate o meno all’esecuzione del contratto; con conseguente piena legittimità del consorzio stabile di integrare i requisiti richiesti dalla lex specialis della gara mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate non esecutrici. 2. L’art. 225, 13º comma, secondo periodo, DLg 36/2023, consente ai consorzi stabili di poter fare ricorso in modo generalizzato al c.d. cumulo alla rinfusa, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione alla gara. Tale disposizione, avendo natura di norma di interpretazione autentica, è fornita ex se di efficacia retroattiva e, come tale, è sottratta al regime di efficacia differita, riguardante altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici, disciplinando la stessa, in via transitoria, l’istituto del c.d. cumulo alla rinfusa. 3. La valutazione circa l’anomalia dell’offerta rientra nell’attività discrezionale della PA, di cui la stessa è titolare per il conseguimento e per la cura dell’interesse pubblico a lei affidato dalla legge e, come tale, questa valutazione sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che la stessa non sia manifestatamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. - (commento di) Silvia Ingegnatti, Sull’ammissibilità del ricorso al cumulo alla rinfusa negli appalti pubblici (Giurispr. it. 1/2024, 169-175) in tema di beni culturali (vincolo): - Trib. Roma 3^, 4.4.23, rel. Messina, Antico Caffè Greco (Giurispr. it. 1/2024, 85 T): L’eventuale mancata autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali non già al rilascio dei locali (circostanza non prescrivibile, né prevista, da alcuna normativa), bensì alla rimozione, dall’immobile ove sono allocati, di beni di interesse storico, artistico, archeologico o etnografico non comporta l’ineseguibilità e improcedibilità dell’esecuzione per rilascio di cui all’art. 608 c.p.c., ma determina unicamente la consegna dell’immobile con tutto il suo corredo di beni con conseguente infondatezza dell’opposizione all’esecuzione proposta dal conduttore ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Soccorrono al riguardo le norme di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c. circa le addizioni non separabili, con il solo correttivo che rimarrebbe esclusa la facoltà di scelta del locatore di ritenerle o meno. Trib. Roma 3^, 4.4.23, rel. Messina, Antico Caffè Greco (Giurispr. it. 1/2024, 85 T) - (commento critico di) Diana D’Alberti, Tra Storia e Diritto: il Caffè Greco e il suo (inscindibile) compendio di arredi in cerca di proprietario (Giurispr. it. 1/2024, 87-94) in tema di impiego pubblico (Polizia di Stato): - Ad. plen. 29.3.23 n. 12 (Giurispr. it. 1/2024, 157 s.m.): L’inidoneità attitudinale sopravvenuta non rientra nelle previsioni di cui all’art. 1 DPR 339/1982 e di conseguenza non dà luogo al passaggio del dipendente della Forza di Polizia ad altrui ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, ma è causa di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 129 TU impiegati civili dello Stato. - (commento di) Sebastiano Castellucci, La cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato per inidoneità attitudinale (Giurispr. it. 1/2024, 157-162). L’accertamento negativo delle qualità attitudinali impedisce che il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato possa proseguire presso altri ruoli della stessa o di altre amministrazioni pubbliche, a differenza di quanto accade quando viene a mancare l’idoneità psicofisica. in tema di impiego pubblico (trasferimento d’azienda): - Cass. 4^ lav., 8.2.23 n. 3747 (Giurispr. it. 1/2024, 149 T): In tema di trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati, al personale trasferito è applicabile la tutela prevista dall’art. 2112 c.c., dovendosi escludere, in forza del richiamo di cui all’art. 31 DLg 165/2001, che la stessa richieda una vicenda traslativa di un’azienda in senso tecnico – purché il passaggio dei dipendenti sia effettivo – senza che ciò comporti garanzia di continuità del rapporto di lavoro dall’amministrazione pubblica al nuovo soggetto giuridico. - (commento di) Antonio Federici, Trasferimento di attività pubbliche e tutele giuslavoristiche: il rinvio includente all’art. 2112 c.c. (Giurispr. it. 1/2024, 152-156) in tema di impiego pubblico (mansioni): - Cass. lav 10.3.23 n. 7209 (Giurispr. it. 1/2024, 142 T): Il conferimento di una posizione organizzativa (nella specie, presso l’Agenzia delle entrate) non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico, sicché la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 52 DLg 30.3.2001 n. 165. - (commento di) Emanuela Fiata, La revoca di una posizione organizzativa non configura un demansionamento (Giurispr. it. 1/2024, 14144-148) in tema di circolazione (autonoleggio con conducente): - Cass. 2^, 2.11.23 n. 30372 (Giurispr. it. 1/2024, 4-7): In tema di sanzioni amministrative, nel caso di servizio pubblico non in linea a mezzo natanti in forza di autorizzazioni per noleggio con conducente, le limitazioni al transito nella ZTL del Canal Grande di Venezia, previste esclusivamente per i titolari di licenza NCC rilasciata da Comune diverso da quello di Venezia, sono ammissibili a condizione che non si risolvano in un sostanziale divieto di accesso, rientrando nella legittima discrezionalità amministrativa le riduzioni orarie di circolazione. in tema di diritto d’autore (parodia): - Cass. 1^, 30.12.23 n. 38165 (Giurispr. it. 1/2024, 109 T): In tema di diritto d’autore, la parodia costituisce un atto umoristico o canzonatorio che si caratterizza per evocare un’opera, o anche un personaggio di fantasia, attuata con finalità satiriche, umoristiche, comunque critiche, e non richiede un proprio carattere originale diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera o al personaggio che sono parodiati. La parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell’opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell’autore della parodia stessa; in tal senso, la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell’opera o del personaggio originali. - (commento di) Carlo Eligio Mezzetti, Qui rido io: la parodia tra diritto d’autore e libertà di espressione (Giurispr. it. 1/2024, 112-121). La libertà di parodia costituisce una dimensione non secondaria della libertà di pensiero e d’espressione. Benché non codificata in Italia nella legge sul diritto d’autore, essa è riconosciuta dalla giurisprudenza sin dal caso D’Annunzio/Scarpetta che si risolse in una seminale sentenza del Tribunale di Napoli (fu il primo processo per diritto d’autor in Italia). Là i rispettivi consulenti tecnici di parte furono Cotroneo e Croce, qui non si dibatte di temi così elevati, come il diritto della cultura ‘bassa’ rispetto a quella ‘alta’, ma di una semplice pubblicità televisiva (lo spot di un’acqua minerale gasata); eppure è stata, per la Suprema Corte, l’occasione per compiere interessanti puntualizzazioni, così come per l’autore, commentando la sentenza, di compiere un excursus sulla giurisprudenza europea e nazionale circa le libere utilizzazioni nel campo della proprietà intellettuale. Eduardo Scarpetta ebbe in vita grande successo, tanto da costruirsi una bella villa al Vomero sulla cui facciata campeggiava la scritta: Qui rido io, perché là “andava e stava in grazia ‘e Dio”. Ma nonostante la schiacciante vittoria giudiziaria, all’esito del procedimento penale promosso da D’Annunzio non calcò mai più le scene. in tema di adozione (riconoscimento sentenze straniere): - Cass. SSUU 26.6.23 n.18199 (Giurispr. it. 1/2024, 63 T): In tema di riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera di affidamento dei minori, qualora trovi applicazione la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1996 in base all’art. 42 L 31.5.1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), le condizioni sostanziali di riconoscimento delle misure di protezione dei minori disposte dalla giurisdizione straniera risultano fissate dall’art. 23 di detta Convenzione e non dall’art. 64 L 218/1995, mentre il procedimento del riconoscimento innanzi al giudice italiano resta disciplinato, come previsto dall’art. 24 della medesima Convenzione, dalla legge italiana (principio affermato in relazione al riconoscimento in Italia dell’efficacia di una sentenza estera, emessa in uno stato non appartenente all’Unione europea, relativa all’affidamento dei figli minori e pronunciate in un giudizio nel quale la parte convenuta, pur ritualmente costituitasi innanzi al giudice straniero, non aveva in quella sede sollevato alcuna eccezione circa la carenza della competenza giurisdizionale del giudice adito). - (nota di) Luca Penasa, Le Sez. un. omettono di pronunciarsi su una questione circa la competenza internazionale indiretta del giudice straniero (Giurispr. it. 1/2024, 65-69) in tema di testamento : - Cass. 2^, 31.10.23 n. 30237 (Giurispr. it. 1/2024, 7-8): Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. Sì che va confermata la sentenza di merito che ha ritenuto che la data apposta da un terzo integri una nullità di carattere formale, suscettibile di conferma ex art. 590 c.c., tenuto conto che l’erede legittimo aveva dato volontaria e consapevole esecuzione al testamento, consegnando ai legatari i beni immobili che la testatrice gli aveva lasciato. in tema di demanio (patrimonio indisponibile): - Cass. 2^, 25.10.23 n. 29560 (Giurispr. it. 1/2024, 9-10): I beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all’uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, non perdono il loro carattere per declassificazione tacita dovuta alla semplice circostanza della sospensione dell’uso per lunghissimo tempo. (La SC conferma la sentenza della Corte d’appello che ha qualificato patrimonio indisponibile l’area, inizialmente appartenuta all’ente Opera Nazionale Maternità e Infanzia, vincolata dalla legge, che aveva trasferito il detto patrimonio al comune, allo svolgimento di funzioni relative agli asili nido e ai consultori comunali). in tema di diritti reali (servitù di antenna): - Cass. 2^, 8.11.23 n. 31101 (Giurispr. it. 1/2024, 1-2): In tema di servitù di passaggio di antenna a favore di radioamatore, il diritto all’installazione dell’impianto sulla proprietà esclusiva altrui deriva direttamente dall’art. 21 Cost., di talché, nei casi in cui quest’ultimo non possa utilizzare spazi propri o comuni vi è l’obbligo, da parte dei proprietari di un immobile, di consentire la collocazione di antenne sulle porzioni in loro dominio esclusivo, senza diritto all’indennizzo e senza previa autorizzazione scritta, ma nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, ai sensi dell’art. 91, 3º comma, 92, 7º comma, e 209, 2º comma, DLg 259/2003. in tema di diritti reali (livelli): - Cass. 2^, 6.11.23 n. 30823 (Giurispr. it. 1/2024, 2-4): Il c.d. “livello” ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all’enfiteusi, sicché la sua esistenza va accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l’atto di ricognizione, mentre è da escludersi la rilevanza dei dati catastali. in materia di contratti (nullità): - Sibilla Alunni (a cura di), Nullità di protezione e rilievo officioso del giudice (Giurispr. it. 1/2024, 203-210): rassegna di giurisprudenza in diritto civile (rimedi): - Fabrizio Piraino, La categoria del rimedio nel sistema del diritto civile a partire dagli studi di Enrico Gabrielli (Giurispr. it. 1/2024, 211-244) in materia penale : - Cass. SSUU pen. 27.4-27.7.23 n. 32939 (Giurispr. it. 1/2024, 176 T): Il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile. - (commento di) Marco Venturoli, Sospensione condizionale della pena e obblighi riparatori al vaglio delle Sezioni unite (Giurispr. it. 1/2024, 177-182) in procedura penale : - Corte cost. 27.7.23 n. 170, pres. Sciarra, red. Modugno (Giurispr. it. 1/2024, 195 s.m.): La corrispondenza non scade più in documentazione, neppure una volta che abbia raggiunto il recapito del destinatario. - (commento di) Marco Tullio Morcella, Ed ora, come si può apprendere la corrispondenza archiviata? (Giurispr. it. 1/2024, 195-197). La Corte costituzionale ha stabilito - a proposito delle mail e delle chat whatsapp del parlamentare Renzi - che la corrispondenza archiviata in un dispositivo elettronico può formare oggetto di sequestro, ma nell’ordinamento non vi è traccia di previsioni che corroborino l’assunto. c.s. Minorità - Minorità è l'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro. Sapere Aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza (Immanuel Kant, da Che cos'è l'illuminismo?) - È tipico delle dittature presentare lo stato di minorità come qualcosa di positivo e auspicabile. Perché, in effetti, per il potere lo è. (Eleonora Barbieri)
Autore: Carmine Spadavecchia 14 feb, 2024
sulla giustizia (a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario svoltasi il 25 gennaio 2024 presso la Corte di cassazione) - Marcello Clarich*, Anno giudiziario: ottimismo nell’aria, ma per la giustizia c’è ancora da fare (Guida al diritto 5/2024, 10-11, editoriale) [*professore ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma] - Giorgio Spangher*, Per il cronoprogramma Nordio necessaria una spinta propulsiva (Guida al diritto 5/2024, 12-13) [il cantiere delle riforme] [*professore emerito di Diritto e procedura penale presso La Sapienza Università di Roma] - Angelo Ciancarella, I settori civile e penale stanno meglio ma sulle statistiche rischio confusione (Guida al diritto 5/2024, 14-20) [il bilancio: flussi e tempi dei procedimenti giudiziari] in tema di appalti (servizi di trasposto in emergenza): - Cons. Stato III 8.1.24 n. 249, pres. Greco, rel. Pescatore (Guida al diritto 5/2024, 84 T): Il servizio previsto dall’art. 57 DLg 117/2017 (codice del terzo settore) non deve necessariamente limitarsi ai soli infermi, ben potendo porsi la necessità che ad essere trasportato, in situazioni di emergenza. e urgenza, per operare sul luogo di intervento, sia il personale sanitario (medico o infermiere) munito degli adeguati mezzi di soccorso. Le automediche, in quanto funzionali a espletare il servizio di trasporto sanitario in situazioni di emergenza e urgenza, sono mezzi di soccorso sanitario a tutti gli effetti, con funzioni anche di supporto al servizio effettuato tramite ambulanze e in grado di far pervenire prontamente e direttamente, sul luogo dell’evento, l’equipe sanitaria necessaria, con le necessarie specifiche competenze rispetto all’emergenza da fronteggiare e con la relativa attrezzatura medica. La prevista modalità di rimborso non implica che tutte le spese richieste siano perciò solo riconoscibili, dovendosi comunque superare, in maniera congiunta, il vaglio astratto di ammissibilità e il vaglio concreto di effettività. Il relativo modello derogatorio dell’affidamento può essere scelto dalle stazioni appaltanti in via prioritaria, senza che ciò comporti un obbligo effettivo di utilizzo di tale modalità selettiva, potendo anche in alternativa optarsi per il ricorso al mercato. L’onere motivazionale, a carico dell’Amministrazione, sussiste allorché si decida di ricorrere alle ordinarie procedure di affidamento in luogo di quella legalmente definita prioritaria. - (commento di) Davide Ponte, Affidamento del servizio ambulanze, Pa libera di non ricorrere al mercato (Guida al diritto 5/2024, 90-93). Il modulo derogatorio dell’affidamento alle organizzazioni di volontariato può essere scelto dalle stazioni appaltanti “in via prioritaria” in tema di telecomunicazioni : - TAR Lazio 4^, 22.1.24 n. 1227, pres. Politi, est. Grauso (Guida al diritto 5/2024, 25-26): La delibera Agcom n. 390/2021 è valida nella parte in cui, modificando il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, ha allargato i soggetti abilitati includendovi esclusivamente i dottori commercialisti e gli esperti contabili, ma lasciando fuori gli altri soggetti qualificatisi come esperti di diritto delle telecomunicazioni. I requisiti fissati per i soggetti accreditati non sono irragionevoli, né meramente formalistici, avendo l’Agcom chiarito, nella contestata delibera, le ragioni della scelta di includere anche dottori commercialisti ed esperti contabili, al pari degli avvocati, tra i soggetti accreditati sulla piattaforma ConciliaWeb (ciò in virtù del ruolo professionale svolto e dell’esperienza della categoria in materia di risoluzione alternative delle controversie), escludendo altre categorie, attesa la delicatezza della funzione di intermediazione svolta, in assenza delle garanzie offerte dall’appartenenza a un ordine professionale, indipendentemente dall’eventuale formazione o esperienza maturata in materia. [Il TAR respinge il ricorso di alcuni “giuristi” che lamentavano di essere stati esclusi benché si occupassero da anni di diritto delle telecomunicazioni, e in particolare della risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte con gli operatori, quando bastava presentare istanza di conciliazione presso l’Agcom e presso i c.d. Corecom (comitati regionali per le comunicazioni, istituiti presso i consigli regionali) senza necessità di iscrizione ad alcuna associazione, registro o albo professionale] in tema di auto pubbliche : - Corte cost. 23.1.24 n. 8, pres. Barbera, red. Antonini (Guida al diritto 5/2024, 25): La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da allegare alla domanda di ammissione all’esame di idoneità all’esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente non deve attestare l’assenza di carichi pendenti (su questione sollevata dal CdS, la Corte dichiara incostituzionale una norma regionale - art. 8, comma 3, LR Puglia n. 14/1996 - che lo richiedeva). Ciò in quanto si impedirebbe la partecipazione all’esame in virtù della mera pendenza di un qualsiasi carico penale: ogni ipotesi di reato prevista dalla legislazione, una volta oggetto di imputazione, finirebbe infatti per produrre tale effetto ostativo. Il vulnus al principio di proporzionalità che ne deriva discende da un macroscopico difetto, in concreto, di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore pugliese e il fine perseguito, perché la disposizione censurata finirebbe per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla normativa penale che nulla hanno a che fare con l’affidabilità dei soggetti che ambiscono a essere ammessi all’esame in questione. Ogni ipotesi di reato, infatti, contrassegnando la persona con un “abnorme stigma sociale”, impedirebbe la possibilità di svolgere un’attività lavorativa come quella in oggetto. La preclusione, inoltre, sorge per effetto della mera pendenza del carico penale, e quindi sin dal momento dell’assunzione della qualità di imputato; mentre il presupposto di operatività per gli effetti extrapenali è che l’accertamento della responsabilità penale sia stato oggetto di un primo vaglio giudiziario, in modo da ravvisare “un nesso affidabile”. in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 3^, 25.1.24, causa C-474-22 (Guida al diritto 5/2024, 96 s.m.): L’art. 3, par. 2, lett. a), del regolamento 261/2004 va interpretato nel senso che, per beneficiare della compensazione pecuniaria di cui all’art. 5, par. 1, e all’art. 7, par. 1, di tale regolamento in caso di ritardo prolungato del volo, ossia un ritardo di tre ore o più rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, un passeggero del trasporto aereo deve essersi presentato in tempo utile all’accettazione o, se si è già registrato online, deve essersi presentato in tempo utile all’aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo. Il danno individuale può essere compensato con un “risarcimento supplementare” disciplinato dall’art. 12 del regolamento n. 261/2004, il quale presuppone che la domanda sia fondata sul diritto nazionale o sul diritto internazionale. - (commento di) Marina Castellaneta, Volo in ritardo, tracciato il confine tra indennizzo pecuniario e ristoro supplementare per danni individuali (Guida al diritto 5/2024, 96-98). Solo chi si presenta all’accettazione o in aeroporto subisce i disagi della permanenza con probabile danno. La perdita di tempo non è un danno generato dal ritardo, ma costituisce un disagio, al pari degli altri inerenti alle situazioni di negato imbarco. in tema di famiglia (provvedimenti de potestate): - Cass. SSUU 25.7.23 n. 22423 (Guida al diritto 5/2024, 30 T): I provvedimenti c.d. de potestate adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione o lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente il DLg 149/2022 (art. 473-bis.24, commi 2 e 5 c.p.c.), non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppure rebus sic stantibus, essendo destinati a essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili o modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di circostanze nuove. - (commento di) Alberto Barbazza, Un orientamento granitico destinato a essere confinato e a cambiare rotta (Guida al diritto 5/2024, 36-40). La pronuncia della SC riguarda i provvedimenti de potestate adottati prima della riforma Cartabia (DLg 149/2022), ossia quelli instaurati prima del 1° marzo 2023. in tema di divisione (transattiva): - Cass. 2^, 22.12.23 n. 35829 (Guida al diritto 5/2024, 41 solo massima, annotata da Mario Piselli): Il discrimen tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 464 primo comma c.c., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764 secondo comma c.c., né annullabile per errore ex art. 1969 c.c., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, m, bensì dall’esistenza , nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione. in tema di lavoro (licenziamenti collettivi): - Corte cost. 22.1.24 n. 7, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 5/2024, 23): 1. Considerando anche i lavori parlamentari e la finalità complessiva perseguita dal Jobs Act, il riferimento contenuto nella legge delega (L 10.12.2014 n. 183) ai “licenziamenti economici” deve ritenersi riguardare sia quelli individuali per giustificato motivo oggettivo, sia quelli collettivi, per cui va escluso che vi sia, sotto questo profilo, una violazione - da parte del DLg 4.3.2015 n. 23 - dei criteri direttivi della legge delega. [La legge delega aveva escluso, per il “licenziamenti economici” di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (dal 7 marzo 2015), la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico, e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato]. 2. Neppure sussiste violazione del principio di eguaglianza per il fatto che i lavoratori “anziani” (quelli assunti fino al 7 marzo 2015) conservano la più favorevole disciplina precedente, e quindi la reintegrazione nel posto di lavoro, mentre ai lavoratori “giovani” (assunti dopo tale data) si applica la nuova disciplina, giacché il riferimento temporale alla data di assunzione consente di differenziare le situazioni: la nuova disciplina dei licenziamenti è infatti orientata a incentivare l’occupazione e a superare il precariato, essa è pertanto prevista solo per i “giovani” lavoratori e il legislatore non era tenuto, sul piano costituzionale, a renderla applicabile anche a chi era già in servizio. 3. Infine, non può ritenersi inadeguata la tutela indennitaria: al lavoratore illegittimamente licenziato all’esito di una procedura di riduzione del personale spetta un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari al numero di mensilità, dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, determinato dal giudice in base ai criteri indicati dalla Consulta (n. 194/2018) in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. (La Corte segnala al legislatore che la materia, frutto di interventi normativi stratificati, non può che essere rivista in termini complessivi, che investano sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro, sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie) in tema di lavoro (proroghe contratti a tempo determinato della CRI): - Corte giust. Ue 6^, 25.1.24, causa C-389/22 (Guida al diritto 5/2024, 26): L’accordo quadro del 1999 sul lavoro a tempo determinato si applica al rapporto instaurato tra il personale del corpo militare della Croce rossa italiana in servizio temporaneo e quest’ultima, a condizione che tale rapporto venga qualificato dal giudice nazionale come “contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi”. In tale ipotesi sarebbe illegittima una previsione nazionale che consentisse la proroga o il rinnovo nel corso di più anni e senza soluzione di continuità se tale normativa non prevedesse alcuna misura per evitare e/o sanzionare un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi. (Al centro della vicenda, trattata dal Consiglio di Stato, la legittimità o meno della mancata stabilizzazione dei rapporti di servizio con conseguente disparità di trattamento degli agenti in servizio temporaneo. Spetterà al giudice italiano valutare la proroga reiterata e continua del personale del Corpo militare della CRI in servizio temporaneo impugnata dagli appartenenti a tale categoria di lavoratori) in materia di marchi (mattoncini Lego): - Trib. Ue 24.1.24, causa T-537/22 (Guida al diritto 5/2024, 26): Alla società danese Lego spetta, all’interno dell’Ue, la protezione del disegno o modello del suo mattoncino da gioco, poiché questo beneficia di una eccezione specifica prevista dal diritto Ue che consente di proteggere i sistemi modulari che presentano caratteri di novità e individualità. [La società danese gode della protezione dal 2010. Nel 2019, su domanda di una società tedesca (Delta Sport Handelskontor) l’Euipo (Ufficio dell’Unione europea per la protezione intellettuale) annullava la protezione ritenendo che tutte le caratteristiche dell’aspetto del mattoncino Lego fossero imposte unicamente dalla sua funzione tecnica, ossia quella di consentire l’assemblaggio con altri mattoncini da gioco e lo smontaggio. Nel 2021 il Tribunale Ue annullava la decisione dell’Euipo che di conseguenza respingeva la domanda della società tedesca. Quest’ultima adiva nuovamente il Tribunale Ue, che respingeva la domanda constatando che un disegno o modello è dichiarato nullo solo nel caso in cui tutte le sue caratteristiche siano escluse dalla protezione: ciò che non poteva dirsi nel caso di specie, dal momento che alcuni argomenti della società attrice riguardavano una sola caratteristica tra le diverse prese in considerazione dall’Euipo e che la società stessa non aveva fornito elementi volti a dimostrare che il disegno o modello del mattoncino da gioco non soddisfa i requisiti della novità e individualità necessari per beneficiare dell’eccezione prevista dal diritto Ue a tutela dei sistemi modulari] in materia penale (prova penale - trattativa Stato-mafia): - Cass. pen. 6^, 27.4-10.11.23 n. 45506 (Guida al diritto 5/2024, 54 T, stralcio, sotto il titolo “Trattativa Stato-mafia, per la Suprema corte le prove vanno ancorate alla valutazione in diritto, con nota in epigrafe di Alberto Cisterna sul pericolo di pre-giudizi creati dai mezzi di comunicazione di massa e condizionanti il verdetto dei giudici): La SC si sofferma sulla valutazione delle prove indiziarie e sul principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”. - (commento di) Alberto Cisterna, Un passo indietro sul metodo storico che impone rigore giuridico sui fatti (Guida al diritto 5/2024, 67-70). La sentenza va letta come un ritorno alla specificità del metodo giuridico che non conosce scorciatoie valutative. in materia penale (recidiva): - Cass. SSUUU penali, 30.3-25.7.23 n. 32318 (Guida al diritto 5/2024, 71 solo massima): Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. - (commento di) Aldo Natalini, Recidiva reiterata anche in assenza di recidiva semplice (Guida al diritto 5/2024, 71-77 c.s. Difficile governare una popolazione intelligente. Ragion per cui la maggior parte dei governi promuove un'educazione alla stupidità [Alberto Manguel (Buenos Aires, 1948), scrittore argentino naturalizzato canadese, autore di “Con Borges” e di “Una storia della lettura”]
Autore: Carmine Spadavecchia 09 feb, 2024
in tema di appalti (cause di esclusione) : - Alessandra Amore, Il valore ostativo della sentenza di condanna nella procedura di gara d’appalto: “mascheramento” di una pena accessoria? (Urban. e appalti 6/2023, 673-679) I profili oscuri relativi all’efficacia temporale della portata escludente della sentenza di condanna dalla gara di appalto, nelle ipotesi in cui il giudice penale non abbia fissato la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la PA (art. 96, commi 8 e 9, DLg 31.3.2023 n. 36, rubricato “Disciplina dell’esclusione”). Dubbi di (in)costituzionalità. in tema di partenariato pubblico-privato : - Matteo Baldi e Silvia Fasano, Società di scopo, locazione finanziaria, contratto di disponibilità e le altre forme di partenariato (Urban. e appalti 6/2023, 681-706) La finanza di progetto e le forme di partenariato pubblico-privato. La nuova veste della società di progetto evoluta in società di scopo e altre forme di partenariato assimilabili alle figure della concessione di costruzione e gestione e alla finanza di progetto. La locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, i contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica. in tema di appalti ( stazioni appaltanti ): - Marcello Bolognesi, Le stazioni appaltanti nel nuovo Codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 6/2023, 707-711). L’ipertrofia delle stazioni appaltanti nel vecchio codice e le misure del nuovo codice finalizzate alla loro riduzione numerica. La centralizzazione delle committenze. in tema di appalti (trasparenza e digitalizzazione) : - Claudia Marchese, I percorsi intrecciati della trasparenza e della digitalizzazione nel Codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 6/2023, 712-718) in tema di appalti (project financing ad iniziativa privata): - Cons. Stato V 24.8.23 n. 7927, pres. Caringella, est. Fasano (Urban. e appalti 6/2023, 727 T): 1. L’errata stima, nel bando, del valore della concessione, inficia la legittimità della gara tale da giustificare l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione, posto che da un lato, l’art. 167 DLg 50/2016 è chiaro nell’indicare le voci che concorrono ad individuare tale valore e, dall’altro, l’erronea indicazione pregiudica la formulazione di un’offerta corretta, completa, consapevole e ponderata da parte della platea degli operatori economici salvo che per il promotore ex art. 183, comma 15, DLg 50/2016 il quale, in ragione della proposta presentata, si avvantaggia di un’asimmetria informativa in ordine al reale valore della concessione. s 2. È irrilevante ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati la duplice loro qualificazione come di “revoca e annullamento” posto che uno stesso elemento fattuale può contemporaneamente rappresentare motivo di illegittimità del provvedimento e ragione di inopportunità dello stesso. (Nella specie, l’erronea indicazione del valore della concessione, oltre a inficiare la legittimità della gara e giustificare l’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, legge 241/1990 (annullamento d’ufficio), è altresì presupposto idoneo a consentire l’esercizio del potere di revoca di cui all’art. 21-quinquies, legge 241/1990 in particolare sub specie di ius poenitendi - id est, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario - essendo la proposta presentata ai sensi dell’art. 183, comma 15, DLg 50/2016 non più rispondente all’interesse pubblico e quindi da rimuoversi dal piano triennale delle opere pubbliche). - (commento di) Margherita Amitrano Zingale, Un peculiare esercizio del potere di autotutela in materia di project financing ad iniziativa privata (Urban. e appalti 6/2023, 732-738) sulla concessione di servizi (rinegoziazione): - Cons. Stato VII 24.7.23 n. 7200, pres. Giovagnoli, est. Castorina (Urban. e appalti 6/2023, 751 T): Nelle concessioni di servizi, caratterizzate dal trasferimento in capo all’affidatario del “rischio operativo” - che, quando si appunta sul lato della domanda, comporta l’eventualità di non recuperare investimenti e costi sostenuti - la sopravvenienza di eventi imprevedibili e non imputabili al concessionario che alterino l’equilibrio economico-finanziario del rapporto, come la pandemia da Covid-19, non comporta il diritto del gestore di ottenere una revisione delle condizioni, ma implica unicamente l’obbligo per le parti di avviare trattative per una loro rinegoziazione, fermo restando che, in mancanza di tale accordo, ciascuna di esse può recedere dal contratto. - (commento di) Alessandro Enrico Basilico, Rischio operativo e sopravvenienze nei contratti di concessione: quali spazi per riequilibrare il rapporto? (Urban. e appalti 6/2023, 753-760). [Nel ritenere sostanzialmente legittimo il diniego di proroga del rapporto di concessione di un bar interno a un istituto scolastico, chiesto dal concessionario per un periodo pari a quello in cui, pur essendo aperta la scuola, era stato vietato l’accesso al locale quale misura di contenimento della pandemia da Covid-19, il CdS ha argomentato come l’art. 165, DLg 50/2016, pur prevedendo la rinegoziazione del contratto in caso di eventi imprevedibili, non configura un diritto del privato a ottenere una modifica della convenzione che ripristini le originarie condizioni di equilibrio economico-finanziario. Secondo l’Autore, alcuni passaggi argomentativi della pronuncia sembrano sminuire la portata del principio di buona fede quale fondamento della rinegoziazione, il quale impegna le parti a trattare tenendo conto dei reciproci interessi e consente di ritenere illegittimo un irragionevole diniego di riequilibrio del rapporto. Tale prospettiva, già sostenibile sotto la disciplina previgente, è rafforzata dal nuovo codice dei contratti pubblici, che sancisce i principi generali di buona fede e di conservazione dell’equilibrio contrattuale] in tema di appalti (aggiornamento prezzario) : - TAR Cagliari 1^, 16.8.23 n. 624, pres. Buricelli, est. Bonetto (Urban. e appalti 6/2023, 769 T): È illegittima, per carenza di istruttoria, la delibera di approvazione dell’aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, ove l’aggiornamento (nel caso di specie con riguardo al prezzo delle palancole) sia stato disposto sulla base dei soli dati trasmessi dall’ufficio statistica della Presidenza della Regione, senza procedere a verificare la congruità di tali dati sia mediante il confronto diretto con i produttori e fornitori dei beni, il cui prezzo è oggetto di aggiornamento, che mediante il raffronto comparativo con i prezzari in uso presso altre regioni. - (commento di) Silvia Ingegnatti, I criteri per l’aggiornamento dei prezzari nei pubblici appalti (Urban. e appalti 6/2023, 770-777) in tema di appalti (offerta economicamente più vantaggiosa) : - TAR Roma, 5.7.23 n. 12438, pres. Morabito, est. Francavilla (Urban. e appalti 6/2023, 779 T): Premesso che l’individuazione delle modalità di attribuzione del punteggio nell’offerta economicamente più vantaggiosa è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di palesi illogicità o travisamento dei fatti, l’utilizzazione di una formula, quale quella c.d. “proporzionale inversa”, può essere giustificata dall’esigenza della stazione appaltante di valorizzare maggiormente i profili qualitativi dell’offerta ed evitare ribassi eccessivi che possano compromettere la qualità del servizio. - (commento di) Antonio Giacalone, La possibile ragionevolezza della formula proporzionale inversa (Urban. e appalti 6/2023, 783-788) in tema di giurisdizione : - Cons. Stato V 12.7.23 n. 6824, pres. De Nictolis, est. Grasso (Urban. e appalti 6/2023, 761 T): Con riguardo al contratto di locazione di beni immobili è lecito dubitare che le relative controversie (beninteso, relativamente alle “procedure di affidamento” ed agli altri profili riguardanti “attività amministrative”) rientrino nell’ambito dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., che prefigura una ipotesi, di stretta interpretazione, di giurisdizione esclusiva: ma, in ogni caso, è arduo sottrarre alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo una attività correlata all’operato di soggetti comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo. ta - (commento di) Stefano Calvetti, Controversie in tema di locazione di beni immobili e giurisdizione (Urban. e appalti 6/2023, 763-768) In tema di locazione di immobili per soddisfare esigenze della PA (contratti “passivi”), i giudici di appello riformano la decisione di prime cure - che aveva invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario - valorizzando i principi che, in ogni caso, devono essere osservati dalla PA, quindi anche in caso di procedure finalizzate all’individuazione di beni immobili da utilizzare in locazione. in tema di paesaggio (silenzio-assenso) - Cons. Stato VI 16.8.23 n. 7774, pres. De Felice, est. Caponigro (Urban. e appalti 6/2023, 739 T): L’istanza idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso è solo ed esclusivamente quella corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge previsti e, quindi, quella corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione. m - (commento di) Calogero Commandatore, Le trappole delle semplificazioni: il silenzio-assenso (Urban. e appalti 6/2023, 742-749) in materia edilizia (dehors) : - Sandro Amorosino, La complicata disciplina dei dehors di ristoranti e bar su strade e piazze pubbliche Urban. e appalti 6/2023, 719-726) Il regime giuridico dei dehors e le interrelazioni multiple tra diverse discipline: concessione dei suoli pubblici, edilizia, urbanistica, tutela dei beni culturali e del paesaggio, regolamentazione del commercio nelle aree urbane più delicate. in materia edilizia (condono) : - Cass. pen. 3^, 4.9.23 n. 36580 (Urban. e appalti 6/2023, 790-1): In tema di condono edilizio, ammettere lavori - sia pur di demolizione - che modifichino il manufatto abusivo, alterandone significativamente la struttura e riducendone la volumetria, al fine di rendere sanabile, dopo la scadenza del termine finale stabilito dalla legge per la condonabilità delle opere, costituisce un indebito aggiramento della disciplina legale, poiché sposta arbitrariamente in avanti nel tempo il termine finale previsto dalla legge per ottenere il condono edilizio, addirittura legittimando ulteriori interventi abusivi. in materia edilizia (condono paesaggistico) : - Cass. pen. 3^, 4.9.23 n. 36580 (Urban. e appalti 6/2023, 791-2): In tema di condono edilizio relativo ad interventi abusivi in zona vincolata, l’art. 146 DLg 42/2004 regola il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica preventiva rispetto ad interventi sui beni oggetto della speciale protezione. L’iter ivi delineato può semmai estendersi al rilascio delle autorizzazioni in sanatoria previste dallo stesso DLg 42/2004 e, in via analogica e soltanto in quanto applicabile, agli altri casi di sanatoria previsti da diverse disposizioni di legge. Tale disciplina, però, certamente non vale in toto laddove esista una disciplina speciale di maggior rigore, quale quella prevista dalla legge sul condono edilizio, ossia la L 23.12.1994 n. 724. Pertanto, il parere della soprintendenza sull’istanza di condono ex lege 724/1994 non ha valore di assenso, ma di rifiuto, impugnabile in sede amministrativa. in materia edilizia (acquisizione alternativa alla demolizione) : - Cass. pen.3^, 4.9.23 n. 36579 (Urban. e appalti 6/2023, 792-3): In materia edilizia, a fronte di una delibera consiliare dell’A. comunale che attesti l’esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell’assetto urbanistico violato, il giudice dell’esecuzione ha il potere di sindacare la delibera di acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale, e ciò in considerazione della natura eccezionale di una simile situazione rispetto alla demolizione, la quale ordinariamente consegue all’accertamento dell’abuso edilizio, il che impone anche un’interpretazione particolarmente restrittiva circa la sussistenza dei presupposti che legittimano la deliberazione medesima. in materia edilizia (sanatoria giurisprudenziale ): - Cass. pen. 3^, 29.8.23 n. 36026 (Urban. e appalti 6/2023,793-4): È inammissibile in sede penale la c.d. sanatoria giurisprudenziale (o impropria). (La SC esamina la possibile rilevanza “penalistica” della c.d. “sanatoria giurisprudenziale” o “impropria”, che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Il Tribunale aveva rigettato l’incidente di esecuzione proposto da una donna, condannata, con sentenza irrevocabile, per abusi edilizi, finalizzato ad ottenere la revoca dell’ingiunzione demolitoria. Avverso il provvedimento l’interessata proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il manufatto investito dall’ordine di demolizione era stato oggetto di domanda di concessione in sanatoria inoltrata ai sensi della L 724/1994 e non ancora definita dal Comune, e che nessun fondamento aveva la previsione del suo rigetto ad opera del G.E. Evidenziava al riguardo che la delibera della Giunta Comunale prodotta aveva dato un indirizzo specifico in ordine alla variante del piano regolatore in relazione all’area di ubicazione dell’immobile, onde non poteva ritenersene la natura sommaria con cui era stata qualificata dal provvedimento in esame, essendo al contrario logicamente prevedibile che proprio in forza della suddetta delibera la domanda sarebbe stata accolta). in materia edilizia (volumetria locali interrati) : - Cass. pen. 3^, 28.8.23 n. 35850 (Urban. e appalti 6/2023, 794-5): In tema di attività edilizia, pure i locali interrati devono essere computati ai fini volumetrici, perché detto calcolo va effettuato, salvo che non viga un’espressa disposizione contraria, con riferimento all’opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati e interrati funzionalmente asserviti, giacché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull’assetto del territorio e aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono anche i piani interrati cioè sottostanti al livello stradale. in materia edilizia (box pertinenziali) : - Cass. pen. 3^, 28.8.23 n. 35848 (Urban. e appalti 6/2023, 795-6): In materia edilizia, la realizzazione di un garage a servizio di un edificio preesistente è sottoposta al regime autorizzativo di maggior favore di cui all’art. 9 L 24.3.1989 n. 122 soltanto nel caso in cui ricorrano tutti i presupposti previsti da detta normativa, dovendosi in particolare ritenere che la deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti vigenti riguarda esclusivamente i box pertinenziali realizzati nel sottosuolo ovvero al piano terreno di preesistenti fabbricati. c.s. In Italia la regola che funziona meglio è la deroga (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 02 feb, 2024
sul Ddl stampa : - Caterina Malavenda*, Ddl sulla stampa, senza modifiche l’informazione sarà un po' meno libera (Guida al diritto 4/2024, 10-12, editoriale): commento al Ddl volto a modificare la legge sulla stampa e il codice di procedura penale in materia di diffamazione [*avvocato del Foro di Lodi ed esperta in Diritto dell’informazione] sullo schema di DPR per le liquidazioni del danno non patrimoniale : - Maurizio Hazan, Filippo Martini e Marco Ridolfi, Tabella nazionale sulle “macrolesioni”: riparte il sogno dei risarcimenti unici (Guida al diritto 4/2024, 13-20). Il regolamento sulla Tun (tabella unica nazionale), volto ad arginare la discrezionalità eccessiva nella liquidazione, approda al Consiglio di Stato per il parere, ma mancano all’appello i criteri medico-legali. sulla tutela del made in Italy : L 17.12.2023 n. 206 [GU 27.12.23 n. 300, [ripubblicata GU 15.1.24 n. 11, in vigore dall’11 gennaio 2024), Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. - testo della legge (Guida al diritto 4/2024, 21-35) sotto il titolo «Legge sul Made in Italy: uno “scudo” ampio a difesa delle produzioni e opere del Bel Paese» - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 4/2024, 36-40sotto il titolo: “Una novella organica diretta alla promozione di eccellenze alimentari e bellezze storiche”). Giornata nazionale del made in Italy (15 aprile) - commenti: - Vincenzo Franceschelli, Nella valorizzazione del prodotto il nodo del contesto internazionale (Guida al diritto 4/2024, 41-46). Incertezze su natura e significato di “made in Italy”: se sia una denominazione d’origine, un marchio o segno di qualità, un marchio “collettivo”, o se rientri in una fattispecie di reato nel quadro della lotta alla contraffazione. Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città identitarie per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio. - Andrea Sirotti Gaudenzi, Se c’è la chiusura dei marchi storici scatta la cessione al Mimit (Guida al diritto 4/2024, 47-50) [proprietà intellettuale] - Andrea Sirotti Gaudenzi, Per startup innovative con i requisiti prevista una sezione speciale ad hocv (Guida al diritto 4/2024, 51-55) [norme per cultura e opere digitali: introdotta la nozione di “imprese culturali e e creative” che possono fregiarsi dell’indicazione ICC] - Gualtiero Raveda, Contrassegno dell’origine italiana presidio contro la falsificazione (Guida al diritto 4/2024, 56-59) [la tutela dei prodotti: il Capo I è dedicato ai prodotti a indicazione geografica protetta non agroalimentari; per i prodotti agroalimentari è sempre valida la normativa recentemente varata da Bruxelles] - Marco Tupponi, Spazio al blockchain e “metaverso” nuove tecnologie in soccorso (Guida al diritto 4/2024, 60-63) [tracciabilità e internet: la tecnologia blockchain permette la tracciabilità, la certificazione e la valorizzazione della filiera dei prodotti e del made in Italy; all’interno della blockchain si possono registrare tutte le transazioni che avvengono tra i diversi partecipanti, da monte a valle della filiera produttiva] - Aldo Natalini, Dop e Igp agroalimentari contraffatti, estese le operazioni sotto copertura (Guida al diritto 4/2024, 64-69) [le modifiche al codice di rito: lotta alla contraffazione] - Aldo Natalini, Beni industriali con segni mendaci, mini restyling per il delitto di vendita (Guida al diritto 4/2024, 70-72) [le norme penali: la formazione specialistica dei magistrati in materia di contraffazione] in materia di concorrenza (notai): - Corte giust. Ue 1^, 18.1.24, causa C-128/21, su questione pregiudiziale posta dalla Corte di Lituania (Guida al diritto 4/2024, 96 s.m.): I notai stabiliti in uno Stato membro devono essere considerati “imprese”, nello svolgimento di attività consistenti nell’approvazione di operazioni ipotecarie, apposizione di formule esecutive, predisposizione di atti notarili, elaborazione di progetti di operazioni, consultazioni, prestazione di servizi tecnici e convalida di atti di permuta, in quanto tali attività non si ricollegano all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri. Di conseguenza, alle decisioni di un Consiglio notarile, che va qualificato come associazione di imprese, va applicato l’art. 101 (del Trattato sul funzionamento dell’Ue). Pertanto, le norme che uniformano il modo in cui i notai di uno Stato membro calcolano l’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di talune delle loro attività, adottate da un’organizzazione professionale quale il Consiglio del Notariato di tale Stato membro, costituiscono decisioni di un’associazione di imprese, vietate in quanto restrizioni della concorrenza “per oggetto”. L’infrazione per l’indicata violazione deve essere inflitta (? rectius, imputata, NdR) all’associazione di imprese e non alle imprese componenti dell’organo direttivo di tale associazione, qualora tali imprese non siano coautori di tale infrazione. - (commento di) Marina Castellaneta, Il Consiglio notarile è un’associazione d’imprese e come tale se commette infrazioni risponde della sanzione (Guida al diritto 4/2024, 96-98) in tema di ambiente (accesso alla giustizia): - Corte giust. Ue 4^, 11.1.24, causa C-252/22 (Guida al diritto 4/2024, 78): Gli Stati non sono tenuti a introdurre una categoria di actio popularis nell’ordinamento interno, permettendo a qualsiasi soggetto di impugnare un atto in materia ambientale. Pertanto, nel caso in cui il ricorso sia presentato da una società professionale di avvocati, l’ordinamento interno può prevedere limitazioni al diritto di accesso alla giustizia, circoscrivendolo ai soli casi in cui sia dimostrato un «interesse legittimo privato», ossia quando l’associazione possa subire gli effetti negativi derivanti da tale atto. Tale limitazione è compatibile con la Convenzione di Aarhus, perché non limita l’oggetto dl ricorso, ma solo l’accesso ad alcune categorie di membri del pubblico. (La Corte chiarisce la portata dell’art. 9, par. 3, della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico nei processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. in tema di asilo : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.1.24, causa C-621/21 (Guida al diritto 4/2024, 78): Le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un gruppo sociale in base alla direttiva 2011/95, e beneficiare di conseguenza dello status di rifugiato, qualora siano soddisfatte le condizioni previste: il requisito si verifica quando, nel loro Paese d’origine, sono esposte, a causa del loro sesso, a violenze fisiche o mentali, incluse le violenze sessuali e domestiche. Qualora le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato non siano soddisfatte, esse possono beneficiare dello status di protezione sussidiaria, in particolare se corrono il rischio di essere uccise o di subire violenze. (La Corte fa il punto sulla condizione della donna e gli strumenti di tutela internazionali predisposti a tutela dei diritti fondamentali delle persone). in tema di privacy : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.1.1.24, causa C-33/22 (Guida al diritto 4/2024, 78): Una commissione d’inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo sul potere esecutivo deve, di regola, rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati. E qualora vi sia, in tale Stato membro, un’unica autorità di controllo, quest’ultima è, in via di principio, competente a controllare l’osservanza del Rgpd da parte della commissione d’inchiesta. Ma nel caso in cui la commissione d’inchiesta eserciti un’attività volta, in quanto tale, a salvaguardare la sicurezza nazionale, essa non è soggetta né al Rgpd né al controllo dell’authority nazionale per la privacy. in materia di energia (extraprofitti): - TAR Lazio 2^-ter, 16.1.24 n. 767, pres. Mezzacapo, est. Mariani (Guida al diritto 4/2024, 77): Va rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità del contributo sugli exraprofitti imposto alle aziende energetiche, che appare in contrasto sia con il Regolamento Ue n. 1854/2022 (in quanto posto a carico anche di soggetti diversi da quelli testualmente indicati a livello europeo, escludendosi per converso le imprese che svolgono attività di estrazione del petrolio invece contemplate a livello sovranazionale), sia con gli artt. 3 e 53 Cost. (in quanto, avendo il contributo natura tributaria, si ravvisano sospette criticità nelle disposizioni che fissano i criteri di calcolo della base imponibile del contributo, in quelle che precisano cosa debba intendersi per ‘effettivi extraprofitti’ come presupposto del contributo e in quelle che prevedono la non deducibilità del contributo, lasciando così intravvedere una ‘doppia tassazione’). [Osserva il TAR che la finalità dell’art. 1, commi 115-119, L 29.12.2022 n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) era quella di introdurre, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (Ue) 2022/1854, quale intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, ossia un contributo di solidarietà volto a contrastare l’inflazione generale nella zona euro e il rallentamento della crescita economica nell’Unione dovuto pure all’aumento netto die prezzi dell’energia. L’Italia ha imposto il contributo a soggetti non previsti a livello europeo, omettendo invece di adottare la misura sovranazionale specifica per il settore estrattivo e di raffineria, nonostante le cogenti previsioni del regolamento europeo e la fissazione di un apposito termine] in tema di impiego pubblico : - Cass. 4^, 15.1.24 n. 1471 (Guida al diritto 4/2024, 76): Nel pubblico impiego, in presenza di un comando ex art. 23-bis, comma 7, DLg 165/2001, l’onere economico per l’esecuzione del rapporto del dipendente comandato va posto a carico dell’ente nell’interesse del quale l’attività è svolta, ossia quello di appartenenza del dipendente (per esempio, nell’eventualità che il lavoratore abbia svolto presso il comandatario mansioni superiori, ma anche qualora sia stato demansionato). A carico della PA di appartenenza permangono il potere direttivo e l’onere di vigilare sull’esecuzione del rapporto. Si tratta della specifica ipotesi di assegnazione temporanea di personale presso altre PA o imprese private, che tuttavia è ancora un comando (visto che il dipendente viene fatto traslare da un’Amministrazione all’altra, quando non presso un soggetto privato) ma si differenzia dal comando classico in quanto: a) occorre un protocollo d’intesa tra le parti (ossia le PA coinvolte e la PA o un’impresa privata); b) richiede l’esistenza di specifici progetti di interesse specifico dell’Amministrazione (comandante ma anche comandataria). in tema di adozione : - Corte cost. 18.1.24 n. 5, pres. Barbera, est. San Giorgio (Guida al diritto 4/2024, 76): L'art. 291, primo comma, c.c. è incostituzionale nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. Nell’attuale conformazione dell’istituto (adozione del maggiorenne) è infatti palese l’irragionevolezza di una regola sul divario di età priva di un margine di flessibilità, poiché destinata a entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale (art. 2 Cost.). (La Corte individua il punto di equilibrio tra la regola del divario di età fissata dal codice civile e il diritto all’identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, nell’accertamento rimesso al giudice, che caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati nella nuova funzionalità dell’istituto, provvederà a valutare se esistono motivi meritevoli che consentono di derogare alla previsione del codice nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua; l’intervallo ordinario di 18 anni continua a valere quale regola generale che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio) in tema di integrazione del contratto (compravendita e posto auto): - Cass. 2^, 15.1.24 n. 1436 (Guida al diritto 4/2024, 75-76): In tema di diritti derivanti dall’integrazione ope legis del contratto di compravendita di immobili ad uso abitativo, il riconoscimento, da parte del giudice, del diritto di assegnazione dei posti auto presenti nell’edificio non esclude quello del venditore a ottenere il pagamento del corrispettivo. A ciò non è di impedimento che la domanda per ottenere l’integrazione del prezzo non sia stata posta nella stessa causa in cui veniva disposta l’integrazione automatica del contratto di compravendita non contemplante il posto auto. La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell’area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d’uso a favore dell’acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio attribuisce al venditore, a integrazione dell’originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo del diritto d’uso sull’area medesima, che ha la funzione di riequilibrare le posizioni contrattuali. Il diritto dell’alienante al corrispettivo “riequilibrativo” non sorge in via automatica dall’applicazione della norma imperativa, ma è oggetto di autonoma domanda dell’avente diritto. A meno che il giudice del rinvio non accerti la prescrizione del diritto di chiedere l’esecuzione della prestazione, andrà stabilita la misura dell’integrazione relativa al corrispettivo del diritto d’uso sull’area destinata a parcheggio. A tale domanda autonoma non sono di ostacolo la precedente pronuncia di nullità del contratto stipulato e la conseguente integrazione ope legis: si tratta di facoltà pienamente legittima riconosciuta alla parte che non l’abbia esercitata nel medesimo processo avviato dalle controparti. (La SC annulla la pronuncia di merito che tale facoltà aveva disconosciuto). in tema di giudicato : - Cass. 3^, 28.12.23 n. 36258 (Guida al diritto 4/2024, 80 solo massima, annotata da Mario Piselli): Colui che afferma il passaggio in giudicato di una decisione resa in un altro giudizio deve dimostrare l’avvenuta formazione del giudicato. Non è sufficiente a tale scopo la produzione della sentenza, essendo necessario che la sentenza sia corredata di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta a impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest’ultima dimostrare il secondo elemento dell’unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile). in materia penale (atti persecutori): - Cass. pen. 5^, 8.9-13.12.23 n. 49658 (Guida al diritto 4/2024, 90 s.m. annotata): In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità del perdurante e grave stato d’ansia, non è richiesto l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis c.p. non costitisce una duplicazione di quella di cui all’art. 582 c.p., il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica. c.s. Nessun pasto è gratis [Milton Friedman (1912-2006), Nobel 1976 per l'economia]
Autore: Carmine Spadavecchia 29 gen, 2024
sulla professione forense : - Mario Scialla*, Ocf al “tavolo” unitario dell’Avvocatura per portare ossigeno alla professione (Guida al diritto 3/2024, 10-12, editoriale) [*coordinatore dell’Organismo congressuale forense] sulla RC auto : DLg 22.11.2023 n. 184 (GU 13.12.23 n. 290, in vigore dal 28 dicembre 2023), Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità - testo del decreto (Guida al diritto 3/2024, 13-26) - commento di Marco Ridolfi, Riscrittura della normativa in linea con gli approdi giurisprudenziali (Guida al diritto 3/2024, 27-34) La nuova normativa si applica dal 23 dicembre 2023. sul processo telematico : DM 29.12.2023 n. 217 Ministero della giustizia [GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 14 gennaio 2024] [e.c. GU 10.1.24 n. 7] [avviso di rettifica in GU 15.1.24 n. 11], Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» - Carmelo Minnella (a cura di), Ripristinate nel civile le notifiche per via telematica eseguire dagli avvocati (Guida al diritto 3/2024, 35-36). Con l’avviso di rettifica gli avvocati possono esperire le notifiche in proprio a mezzo Pec. sul bilancio di previsione 2024: L 30.12.2023 n. 213 (GU 30.12.23 n. 303, s.o. 40, ripubblicato in GU 18.1.24 n. 14, in vigore dal 1 gennaio 2024) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 3/2024, 37-46) sotto il titolo: Per giustizia riparativa e magistratura onoraria una spinta verso soluzioni ad hoc sul c.d. decreto legge “anticipi” : DL 18.10.2023 n. 145 - L15.12.2023 n. 191 [GU 16.12.23 n. 293], Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella, sotto il titolo: Locazioni turistiche, sanzioni e banche dati per il nuovo codice anti-sommerso (Guida al diritto 3/2024, 47-53). Costituito all’origine da 24 articoli, dopo la conversione il decreto consta di 55 articoli. Introdotto il Cin (codice identificativo nazionale) per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a locazioni per finalità turistiche. in materia edilizia (responsabilità della PA): - Cons. Stato VI 17.11.23 n. 9879, pres. Simonetti, est. Maggio (Guida al diritto 3/2024, 58): Ancorché ridotta ai sensi dell’art. 1227 primo comma c.c., sussiste la responsabilità risarcitoria del comune che annulli un permesso di costruire che non poteva essere rilasciato in presenza di vincoli, anche se la parte privata, per mezzo del proprio progettista, ne abbia erroneamente attestata l’inesistenza. (Il CdS riforma parzialmente la pronuncia del TAR secondo cui la corresponsabilità della parte privata osterebbe alla condanna del comune al risarcimento). in tema di giurisdizione (organismo di diritto pubblico): - Cons. Stato V 27.10.23 n. 9279, pres. De Nictolis, est. Fasano (Guida al diritto 3/2024, 58): Ai fini del riparto di giurisdizione, la qualificazione di un soggetto alla stregua dell’ampia nozione (sostanzialistica), di matrice eurounitaria, di organismo di diritto pubblico – nozione che nell’ordinamento domestico ha trovato cittadinanza ex art. 3, comma 1, lett. d) DLg 50/2016 (vigente ratione temporis al momento dello svolgimento della procedura di cui trattasi) – comporta, nel caso in esame, riguardante la Federconsorzi s.p.a., la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ciò che rileva non è la mera forma societaria rivestita dall’Ente, o il suo nomen identificativo, seppur di stampo apparentemente pubblicistico, bensì la finalità teleologica concretamente perseguita, essendo evidente che, nel caso di specie, non venisse soddisfatto alcun interesse di tipo generale in forma non commerciale o industriale, così com’è altrettanto lapalissiano che non si potesse inquadrare la procedura de qua nell’ambito dei cosiddetti “settori speciali”, poiché essa riguardava attività promozionali e pubblicitarie (e non il trasporto ferroviario stricto sensu considerato). sulla espropriazione per pubblica utilità: - Cass. 1^, 10.1.24 n. 952 (Guida al diritto 3/2024, 56): In tema di espropriazione per pubblica utilità, la c.d. occupazione acquisitiva o accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, è illegittima al pari della c.d. occupazione usurpativa, in cui invece detta dichiarazione manca del tutto, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l’acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato. Tale illecito cessa in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, e tale rinuncia è implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. Il danno va ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda, che segna appunto la perdita della proprietà; la somma risultante, trattandosi di debito di valore, è soggetta a rivalutazione monetaria sino alla data della sentenza; resta ferma la possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione. in tema di appalti (principio del risultato e principio di fiducia): - Tar Catania 3^, 12.12.23 n. 3738, pres. Lento, est. Fichera (Guida al diritto 3/2024, 100 T): Il principio del risultato, codificato dal DLg n. 36/2023, costituisce “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale” e comporta che l’Amministrazione debba tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento; tale obiettivo viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà essere riposta nel momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento. Il principio della fiducia, codificato dal DLg n. 36/2023, è finalizzato a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e comporta che ogni stazione appaltante sia tenuta a svolgere le gare non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività: è un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della PA ma che non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l’interesse pubblico sotteso a una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale e incondizionata: la disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa. - (commento di) Davide Ponte, Obiettivo e fiducia, i due nuovi criteri valorizzati dai giudici del Tar Sicilia (Guida al diritto 3/2024, 106-110) in tema di privacy : - Corte giust. Ue 3^, 21,12,23, causa C-667/21 (Guida al diritto 3/2024, 112 s.m.): L’eccezione al divieto di trattare dati sanitari opera anche nelle situazioni in cui un organismo di controllo medico tratta dati relativi alla salute di uno dei suoi dipendenti in qualità non di datore di lavoro, bensì di servizio medico. In materia di risarcimento, l’art. 82, par. 1, del regolamento 2016/679 va interpretato nel senso che il diritto al risarcimento previsto da tale disposizione svolge una funzione compensativa, finalizzata a consentire di compensare integralmente il danno concretamente subito a causa della violazione di tale regolamento, e non ina funzione dissuasiva o punitiva. L’art. 82, inoltre, da un lato, determina la responsabilità del titolare del trattamento in presenza della colpa di quest’ultimo, che è presunta a meno che egli dimostri che il fatto che ha causato il danno non gli è in alcun modo imputabile, e, dall’altro, non richiede che il grado di tale colpa sia preso in considerazione nel calcolare l’importo del risarcimento del danno riconosciuto a titolo di danne immateriale in base a tale disposizione. - (commento di) Marina Castellaneta, Per la Corte Ue alcuni dati personali di natura sanitaria possono essere oggetto di trattamento (Guida al diritto 3/2024, 112-114) in tema di impiego pubblico (retribuzioni): - Corte cost. 11.1.24 n. 4, pres. Barbera, red. D’Alberti (Guida al diritto 3/2024, 56): È incostituzionale l’art. 51, comma 3, L 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava riconoscendo a tali dipendenti il diritto di ottenere il menzionato beneficio economico dalle Amministrazioni di appartenenza. Nel caso in esame non emerge, né dai lavori preparatori, né dalle relazioni tecnica e illustrativa, alcuna ragione giustificatrice dell’intervento legislativo retroattivo all’infuori dell’esigenza di assicurare un risparmio di spesa pubblica, in considerazione di orientamenti giurisprudenziali che stavano riconoscendo tutela alle pretese economiche dei dipendenti. Di qui l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dei principi della certezza del diritto e dell’equo processo di cui agli artt. 3, 111 commi 1 e 2, 117 comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 Cedu (convenzione). (La sentenza ribadisce e rafforza la costruzione di una “solida sinergia” fra principi costituzionali interni e principi della Cedu e fra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo nell’ottica di una “integrazione reciproca”). sulla maternità d’intenzione : - Cass. 1^, 8.1.24 n. 511 (Guida al diritto 3/2024, 55-56): Ove la madre biologica, cittadina americana, abbia partorito il figlio in Italia (nella specie, in Toscana nel 2016) l’atto di nascita viene formato in Italia, e dunque si applica la legge italiana che vieta il ricorso al c.d. utero in affitto (art. 5 L 19.2.2004 n. 40, che viete l’eterologa a coppie omossessuali): ciò osta alla “trascrizione del figlio” nato con tale pratica ancorché la decisione di uno Stato americano (nella specie, il Wisconsin) abbia riconosciuto la genitorialità anche alla compagna della madre naturale. Altro è infatti la trascrizione di un atto di nascita formato all’estero, altro la formazione di un atto di nascita in Italia. [Su ricorso di un Comune e del Viminale, la SC ha cassato il decreto della Corte d’appello che, applicando l’art. 33 L 31.5.1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) aveva aggirato le norme interne che vietano il ricorso all’utero in affitto invocando la sentenza n. 23319 del 2021 della Cassazione, secondo cui è legittima la trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato all’estero di un minore figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera non essendo contrario all’ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di legame biologico quando la madre intenzionale abbia prestato consenso all’impiego da parte della “partner” di tecniche di procreazione medicalmente assistita anche se tali tecniche non sono consentite dal nostro ordinamento] in tema di successioni : - Cass. 2^, 28.11.23 n. 33011 (Guida al diritto 3/2024, 60 T): L’attribuzione da parte del testatore del solo usufrutto – ancorché generale – sul patrimonio relitto non conferisce al beneficiario la qualità di erede, perché egli non succede in tal caso nell’universum ius del de cuius. Al riguardo è irrilevante che accanto all’usufrutto generale sia assegnata la piena proprietà di alcuni beni, ancorché indicati per categorie e non in maniera specifica, atteso che una tale attribuzione non è idonea a determinare una institutio ex re certa ex art. 588 c.c. - (commento di) Mario Finocchiaro, Il beneficiario non succede in “universum ius del de cuius” (Guida al diritto 3/2024, 69-74). Il beneficiario non acquista la qualità di erede e pertanto non sussiste nei suoi confronti litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi. L’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale se il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni. Per la configurabilità del legato in sostituzione di legittima occorre risulti l’inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni. Il lascito dell’usufrutto e della nuda proprietà dello stesso bene a persone diverse non integra gli estremi della sostituzione fedecommissoria. sulla transazione (in materia di successione ereditaria): - Cass. 2^, 5.1.24 n. 366 (Guida al diritto 3/2024, 56): La transazione firmata da Tizia, intercorsa a definizione del giudizio di scioglimento della comunione sui beni ereditari del padre, se intesa quale preventiva rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione sull’eredità della madre Caia (ancora in vita al momento della transazione), contrasta con i divieti di legge. La dichiarazione abdicativa contenuta nella transazione va pertanto intesa come riferita unicamente alla successione del padre, posto che, estendendosene gli effetti anche alle questioni afferenti alla successione di Caia, tale accordo sarebbe affetto dalla nullità di cui al combinato disposto degli artt. 458 e 557 c.c. Tizia, infatti, ha acquistato il diritto e l’interesse all’esercizio dell’azione di riduzione solo dopo la morte della genitrice, mentre era del tutto carente di legittimazione ad agire all’epoca della transazione, quando la madre era ancora in vita, e dunque essa (Tizia) non poteva disporre di un diritto che ancora non le competeva. sulla responsabilità per danni dell’Unione europea : - Corte giust. Ue 4^, 11.1.24, causa C-122/22 (Guida al diritto 3/2024, 58): Ai fini del risarcimento danni, la responsabilità extra contrattuale della Ue presuppone una violazione sufficientemente qualificata del diritto europeo. (Nella specie, la Dyson, casa produttrice di aspirapolveri, si è vista respingere la domanda di risarcimento danni fondata sulle lamentate conseguenze anticoncorrenziali discendenti da una norma regolamentare sulla prova energetica delle aspirapolveri adottata dalla Commissione Ue ad integrazione della direttiva 2010/30/Ue relativa al consumo dei prodotti connessi all’energia e relativa etichettatura. In effetti, la norma del regolamento delegato 665/2013/Ue era stata annullata dai giudici europei perché la Commissione non aveva rispettato il perimetro del test cui sottoporre i prodotti, avendo previsto una prova di raffronto sul consumo energetico da effettuare, per gli apparecchi con sacchetto, a contenitore vuoto. Dyson aveva fatto utilmente rilevare come la migliore prestazione energetica del proprio prodotto privo di raccoglitore in carta del materiale raccolto era maggiormente rilevabile confrontando la sua prestazione a fronte di quella di altri tipi quando questi lavoravano col sacchetto già in parte riempito. Nonostante l’annullamento della norma, da cui Dyson faceva discendere il danno che assumeva di avere illegittimamente sofferto, la Corte ha ritenuto di non ravvisare il presupposto di una responsabilità extracontrattuale della Commissione) in tema di intercettazioni : - Cass. pen. 2^, 28.9-28.11.23 n. 47643 (Guida al diritto 3/2024, 84 T, sotto il titolo: Criminalità organizzata, retroattiva la norma “estiva” sulle intercettazioni): L’intervento normativo contenuto nell’art. 1 DL 10.8.2023 n. 105 - L 9.10.23 n. 137, laddove si definisce la nozione normativa di “criminalità organizzata”, nello specifico rilevante per l’applicazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui all’art. 13 DL 13.5.1991 n. 152 - L 12.7.1991 n. 203, non ha carattere innovativo rispetto al preesistente dato normativo, trattandosi di disposizione avente contenuto interpretativo, e pertanto di carattere retroattivo. - (commento di) Giuseppe Amato, Una disposizione normativa di natura solo interpretativa (Guida al diritto 3/2024, 90-93) c.s. Economia Curare il disavanzo fiscale aumentando le tasse equivale a curare la bronchite di qualcuno sparandogli (Murray Rothbard, New York 1926-1995, economista USA, ideatore dell'anarco-capitalismo)
Autore: Carmine Spadavecchia 25 gen, 2024
in tema di impiego pubblico : - Benedetto Cimino, Il pubblico impiego stretto tra le aggressioni sindacali e l’invadenza della politica (Giornale dir. amm. 6/2023, 705-708, editoriale) - Valerio Talamo, La carriera nel lavoro pubblico privatizzato dopo il Decreto Reclutamento (Giornale dir. amm. 6/2023, 709-723) in materia di servizi digitali (Digital Services Act): - Sveva Del Gatto, Il Digital Services Act: un’introduzione (Giornale dir. amm. 6/2023, 724-729): il 17 febbraio 2023 diventano applicabili a tutti gli operatori le norme contenute nel Digital Services Act [DSA - Reg.olamento UE 19.10.2022 n. 2065 (2022/2065)] del Parlamento europeo e del Consiglio], entrato in vigore il 16 novembre 2022. - Giusella Finocchiaro, Responsabilità delle piattaforme e tutela dei consumatori (Giornale dir. amm. 6/2023, 730-736): dalla direttiva 2000/31CE sul commercio elettronico al Digital Services Act - Erik Longo, Libertà di informazione e lotta alla disinformazione nel Digital Services Act (Giornale dir. amm. 6/2023, 737-745) - Gianluca Sgueo, L’architettura istituzionale del Digital Services Act (Giornale dir. amm. 6/2023, 746-752): la governance e il coordinamento tra Commissione (che ha funzioni di supervisione e sanzione delle piattaforme digitali e dei motori di ricerca di grandi dimensioni) e autorità nazionali (con funzioni di assistenza tecnica e controllo delle piattaforme e dei motori di ricerca di minori dimensioni) in merito al ponte sullo Stretto : - Stefano Vaccari, Il “ponte sullo Stretto di Messina”: profili giuridici (Giornale dir. amm. 6/2023, 753-762): l’iter normativo, progettuale e realizzativo dalle origini a oggi sul reclutamento della dirigenza : - Corte cost. 11.5.2023 n. 92, pres. Sciarra, est. D’Alberti (Giornale dir. amm. 6/2023, 763 solo massima): La Regione Siciliana, anche nelle materie in cui è titolare di una potestà legislativa esclusiva - quali quelle concernenti l’“ordinamento degli uffici” o lo “stato giuridico ed economico” del personale (art. 14, comma 1, lett. p e q, dello statuto speciale) - è tenuta ad esercitare le relative competenze “nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato” e, quindi, a maggior ragione, nel rispetto del principio di buon andamento di cui all’art. 97, comma 2, Cost. Il principio di buon andamento - che costituisce il cardine della vita amministrativa e, quindi, la condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale - comporta che, con riguardo alla organizzazione degli uffici e al loro funzionamento, la disciplina si debba ispirare ad un criterio di congruenza e di non arbitrarietà rispetto al fine che si vuol perseguire; ne consegue l’obbligo, in relazione alle scelte discrezionali che riguardano l’assunzione del personale, di prendere in esame le necessità concrete dell’amministrazione. Il contenuto dell’art. 97, comma 2, Cost. va collegato con quello successivo, ai sensi del quale nell’ordinamento degli uffici devono essere determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari; tali previsioni sono state considerate dal Costituente come condizioni per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, ravvisandovi i mezzi per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile distribuzione di compiti. Pertanto, il contenuto precettivo dell’art. 97 Cost. esclude che possano istituirsi uffici a cui si assegni un proprio personale senza determinarne, ad un tempo, l’ordinamento e specificarne le attribuzioni. [La Corte dichiara incostituzionale una disposizione della Regione siciliana che prevede l’assunzione di trecento unità di personale dirigenziale da distaccare presso gli enti locali allo scopo di potenziare gli uffici dell’amministrazione locale coinvolti nei processi di spesa relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza] - (commento di) Riccardo Ursi, Le scelte legislative in tema di potenziamento della capacità amministrativa (Giornale dir. amm. 6/2023, 763-769). in tema di docenza universitaria (reclutamento): - Cons. Stato VII 5.4.23 n. 3519, pres. Lipari, est. Valentini (Giornale dir. amm. 6/2023, 771 s.m.): La procedura di chiamata dei professori di prima fascia di cui all’art. 24, comma 6, L 240/2010 presuppone quali unici requisiti di ammissione l’appartenenza all’Università che bandisce il concorso e il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto della selezione. Contrariamente a quanto previsto per la procedura di stabilizzazione dei ricercatori universitari di cui all’art. 24, comma 5, non può essere viceversa richiesta l’afferenza al settore scientifico disciplinare del posto da ricoprire, pena un’irragionevole compressione del principio di pubblicità del concorso. - (commento di) Barbara Gagliardi, Il principio di “massima concorsualità” nel reclutamento dei professori universitari (Giornale dir. amm. 6/2023, 771-778). Salva l’ipotesi di stabilizzazione dei ricercatori a tempo determinato, vi sono due soli modelli di reclutamento dei professori universitari: il concorso (aperto al pubblico o interno), da cui è indissociabile la comparazione tra i candidati, e la chiamata intuitu personae, circoscritta agli studiosi di “chiara fama” e alle altre poche ipotesi individuate dalla legge. in tema di docenza universitaria (ASN=Abilitazione scientifica nazionale): - TAR Roma 3^-bis, 2.5.23 n. 7380, pres. Raganella, est. Profili (Giornale dir. amm. 6/2023, 809 s.m.): L’art. 4, lett. a), DM 120/2016 recante “Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche” prevede espressamente che la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati debba essere vagliata alla luce non soltanto delle tematiche del settore concorsuale di interesse, ma anche di materie interdisciplinari ad esso pertinenti. Di conseguenza, la motivazione contenuta nel giudizio finale per l’ottenimento dell’abilitazione scientifica, ove statuisca in merito alla incoerenza dei lavori presentati rispetto al settore concorsuale di riferimento, deve essere in grado di far comprendere quali siano le ragioni per cui, in concreto, gli argomenti trattati esulino in nuce dal settore concorsuale, non potendo rientrare nell’ambito delle materie interdisciplinari ad esso connesse. - (commento di) Federica Benaroio, Abilitazione scientifica nazionale e pubblicazioni interdisciplinari (Giornale dir. amm. 6/2023, 809-815) - Valerio Bontempi, La recente giurisprudenza sui concorsi universitari e sull’Abilitazione scientifica (Giornale dir. amm. 6/2023, 816-819). Itinerari di giurisprudenza: il rapporto tra Commissione di concorso e Consiglio di Dipartimento nell’ambito di una procedura di chiamata (art. 18, comma 1, L 240/2010); il requisito dell’aver ricoperto, per almeno un triennio, una posizione accademica equipollente presso un ateneo straniero nell’ambito di una chiamata diretta (art. 1, comma 9, L 230/2005); il giudizio su titoli e pubblicazioni scientifiche espresso dalla Commissione ai fini dell’attribuzione dell’ASN. in materia edilizia (autotutela e SCIA): - Cons. Stato II 7.3.23 n. 2371, pres. Lipari, est. Valentini (Giornale dir. amm. 6/2023, 779 s.m.): L’autotutela, ex art. 19, comma 4, L 241/1990, si diversifica per così dire sul piano ontologico dal modello generale declinato dall’art. 21-nonies, cui pure rinvia, innanzitutto per il fatto che non incide su un precedente provvedimento amministrativo, connotandosi pertanto per conseguire a un procedimento di primo e non di secondo grado, tanto da indurre la dottrina a rivederne finanche la qualificazione definitoria. Differentemente dal modello generale, l’Amministrazione ha l’obbligo di rispondere, sicché la discrezionalità risulta relegata alla verifica in concreto della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 21-nonies. - (commento di) Alessandra Mattoscio, L’autotutela e la SCIA edilizia (Giornale dir. amm. 6/2023, 779-787) in tema di appalti (revisione prezzi): - Cons. Stato IV 31.10.22 n. 9426, pres. Poli, est. Conforti; Cons. Stato IV 9.1.23 n. 278, pres. Poli, est. Gambato Spisani Conforti (Giornale dir. amm. 6/2023, 779 s.m.): A fronte di un’istanza, formulata dall’appaltatore, di adeguamento del corrispettivo dei servizi da svolgere ed in carenza di un’espressa clausola di revisione dei prezzi, si applica la lett. a), e non la lett. c), dell’art. 106 Codice dei contratti pubblici, il quale, al comma 1, scandisce i casi di modifica dei contratti di appalto, nei settori ordinari e nei settori speciali, senza una nuova procedura di affidamento. La compensazione di cui all’art. 1, DL 162/2008 va calcolata non in base ad una astratta comparazione dei prezzi ma in base agli effettivi maggiori costi sopportati dall’appaltatore, atteso che la norma è intesa non a riconoscere una sorta di finanziamento a fondo perduto, come sarebbe se la compensazione venisse riconosciuta a prescindere da un pregiudizio concreto subito dall’appaltatore, ma a ristorare quest’ultimo da perdite effettivamente subite; pertanto, non spetta al responsabile di procedimento rimediare ad eventuali carenze della domanda e attivarsi per richiedere all’impresa la documentazione necessaria, atteso che è solo l’impresa interessata ad ottenere la compensazione a poter sapere quale sia la documentazione idonea a sostenere la relativa richiesta. - (commento di) Giuseppe Sferrazzo, La revisione prezzi nel sistema dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 6/2023, 788-798) sulla competenza del CGARS : - Ad. plen. 13.9.22 n. 13, pres. Maruotti, est. Veltri (Giornale dir. amm. 6/2023, 799 s.m.): 1. L’art. 10, comma 5, DLg 373/2003 si riferisce ai conflitti di competenza positivi e negativi, reali e virtuali. La mera pendenza di due procedimenti identici, in assenza di provvedimenti che costituiscano invasione della sfera di competenza riservata degli uffici giudiziari, non costituisce, tuttavia, un’ipotesi di conflitto. 2. Se il TAR Sicilia declina la propria competenza indicando la competenza di altro TAR, il relativo regolamento di competenza va proposto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, come sezione competente del Consiglio di Stato. - (commento di) Lucrezia Magli, Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia: una questione spinosa? (Giornale dir. amm. 6/2023, 799-807) c.s. Lezioni Sto ancora imparando (Michelangelo, a 87 anni) Si ripaga male un maestro se si resta sempre e solo l’allievo (Zarathustra)
Autore: Carmine Spadavecchia 25 gen, 2024
sul c.d. decreto sequestri e confische : DLg 7.12.2023 n. 203 (GU 22.12.23 n. 298, in vigore dal 6 gennaio 2024), Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. - testo del decreto (Guida al diritto 2/2024, 13-19) sotto il titolo: “L’Italia si adegua alle regole europee sul riconoscimento di sequestro e confisca” - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 2/2024, 20-22) - commento di Giuseppe Amato, Emissione ed esecuzione degli atti garantite dal certificato standard (Guida al diritto 2/2024, 23-26) [per l’esecuzione vale il principio della doppia punibilità: i fatti devono essere previsti come reato dalla legge italiana] sul DL milleproroghe : - DL 30.12.2023 n. 215 (GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 31 dicembre 2023), Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. - mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 2/2024, 28-36) sul processo telematico : DM 29.12.2023 n. 217 Ministero della giustizia (GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 14 gennaio 2024), Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» - Giuseppe Amato, Processo penale telematico limitato alle archiviazioni (Guida al diritto 2/2024, 38-43) [l’obbligo del deposito telematico è previsto, ma da subito temporalmente spostato al 31 dicembre 2024] panoramica della giurisprudenza 2023 , a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 2/2024, 45): per ogni settore le cinque sentenze più significative dell’anno: - giurisprudenza civile (Guida al diritto 2/2024, 46-49) --- incostituzionalità della norma che prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione in caso di omesso deposito di un'istanza di accelerazione: Corte cost. 13.7.23 n. 142 --- diritto al risarcimento per danno da straining anche in caso di condotta isolata, ma “stressogena”, posta in essere dal datore di lavoro: Cass. lav. 19.10.23 n. 29101 --- computabilità della convivenza prematrimoniale ai fini dell’assegno di divorzio: Cass. SSUU 18.12.23 n. 35385 --- difetto di legittimazione dell’amministrat ore nelle controversie condominiali in cui siano costituiti tutti i condòmini: Cass. 2^, 10.1.23 n. 342 --- presunzione di responsabilità del vettore aereo per i danni da ritardo dei voli: Cass. 3^, 17.4.23 n. 10178 - giurisprudenza penale (Guida al diritto 2/2024, 50-55) --- applicazione della lex mitior durante la vacatio legis: Cass. pen. 2^, 19.1.23 n. 2100 --- applicazione agli enti della regola che impone il proscioglimento della persona fisica in assenza di ragionevole previsione di condanna: GUP Trib. Milano, ord.za 15.1.23 --- necessità di motivare il rinvio pregiudiziale alla Cassazione della questione di competenza per territorio: Cass. pen. 1^, 12.4-15.5.23 n. 20612 --- rilevanza della condotta successiva al reato ai fini della non punibilità per tenuità del fatto: Cass. pen. 3^, 24.5-28.6.23 n. 28031 --- inapplicabilità della pena sostitutiva in caso di differimento di entrata in vigore della lex mitior: Cass. pen. 1^, 6.9.23 n. 36885 - giurisprudenza amministrativa (Guida al diritto 2/2024, 56-61) --- principio di sinteticità in appello: Cons. Stato IV 13.10.23 n. 9828 --- silenzio assenso orizzontale: Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610 --- sindacato giurisdizionale sul vincolo culturale: Cons. Stato VI 9.5.23 n. 4686 --- limiti al risarcimento per perdita di chance: Cons. Stato II 12.5.23 n. 4800 --- giurisdizione amministrativa sul danno all’immagine (se derivante da un atto amministrativo impugnato): Cons. Stato III 18.4.23 n. 3896 - giurisprudenza delle Corti europee (Guida al diritto 2/2024, 62-67) --- diritto di autodeterminazione dell’adulto vulnerabile sottoposto ad amministrazione di sostegno: Cedu 1^, 6.7.23, ric. 46412/21 --- diritto al riconoscimento del legame di filiazione tra padre biologico e figlia nata da maternità surrogata all’estero: Cedu 1^, 31.8.23, ric. 47196/21 --- diritto alla tutela della salute da inquinamento ambientale: Cedu 1^, 19.10.23, ric. 35648/10 (emergenza rifiuti in Campania) --- diritto alla prima copia completa della cartella clinica: Corte giust. Ue 1^, 26.10.23, causa C-307/22 --- concessioni balneari, divieto di rinnovo automatico (direttiva Bolkenstein): Corte giust. Ue 3^, 20.4.23, causa C-348/22 sulla professione forense : - TAR Lazio 1^, 3.1.24 n. 189, pres. Savo Amodio, rel. Tropiano, Associazione “Orizzonti del Diritto Commerciale” e Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale c/ Ministero della giustizia (Guida al diritto 2/2024, 100 T, sotto il titolo: Nuova bocciatura per le specializzazioni, il diritto commerciale va nei “settori primari”): In sede di regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, è illegittima la scelta ministeriale di non includere il diritto commerciale tra i “settori primari” di specializzazione, relegandolo a semplice “indirizzo” del “settore” civile; è altresì illegittima la scelta di non tenere conto dei corsi universitari in giurisprudenza o scienze giuridiche, dai quali già poteva desumersi una scala gerarchica degli insegnamenti, che non poteva non essere considerata in sede di individuazione dei settori primari di specializzazione dell’avvocato. - (editoriale di) Angelo Cianciarella*, Le specializzazioni forensi inciampano su diritto commerciale e concorrenza (Guida al diritto 2/2024, 10-11): le sentenze del TAR Lazio (n. 188/2024 e n. 189/2024) di parziale annullamento del DM Giustizia 163/2020 (correttivo del DM 144/2015) [*giornalista specializzato in materie giuridiche] - (commento di) Davide Ponte, La stroncatura potrebbe allargarsi e rallentare il percorso attuativo (Guida al diritto 2/2024, 105-109) in tema di accesso (a informazioni concernenti beni culturali): - TAR Lazio 2^-quater 28.12.23 n. 19889, pres. Scala, est. Santoro Cayro (Guida al diritto 2/2024, 71): L’accesso civico generalizzato è uno strumento astrattamente azionabile per accertare se e come il Ministero della cultura abbia valutato il pregio artistico di un bene, ad esempio nel momento in cui si richieda per detto bene il rilascio di un attestato di libera esportazione: in tal caso l’accesso rappresenta lo strumento accordato al quisque de populo per verificare il perseguimento della funzione di salvaguardia del patrimonio culturale della nazione. Ma tale istituto non può essere utilizzato per aggirare le condizioni e i limiti che il Codice dei beni culturali pone alla conoscibilità e alla consultazione di dati appartenenti al patrimonio informativo del Ministero, a tutela di interessi preminenti che attengono alla sicurezza del bene e alla riservatezza del soggetto titolare. Nello stesso senso dispone il quadro normativo sovranazionale in materia di protezione dei dati personali. [Il TAR annulla il provvedimento del Ministero dei beni culturali che, su istanza formulata ex DLg 33/2013, accordava a un giornalista RAI, per la trasmissione Report, l’accesso civico generalizzato all’elenco delle opere d’arte appartenute a Gianni Agnelli e pervenute in successione agli eredi (John, Lapo e Ginevra Elkann) che si opponevano all’accesso a tutela della propria sfera di riservatezza; il TAR ha stigmatizzato tra l’altro l’impronta “soggettivistica”, anziché oggettiva della richiesta, non proporzionata allo scopo tipico dell’istituto] in materia edilizia : - CGARS Sezioni riunite, 7.12.23 n. 472 (parere su ricorso straordinario), pres. Carlotti, est. Martines (Guida al diritto 2/2024, 72): L’interesse dell’acquirente in buona fede alla stabilità e alla certezza dei titoli abilitativi è prioritario nel caso in cui l’A. sia rimasta colpevolmente inerte omettendo di esercitare i poteri di verifica e inibitori onde scongiurare la formazione di titoli edilizi. Trascorso infatti il termine fissato dall’art. 21-nonies della legge 241/1990, si consuma il potere di annullamento d’ufficio e i titoli edilizi diventano intangibili, anche in considerazione della colpa grave del comune e dell’affidamento ragionevole dell’acquirente in buona fede. Nel bilanciamento tra interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo e tutela dell’affidamento dei destinatari circa la certezza e la stabilità degli effetti giuridici prodotti dal provvedimento la ricerca del giusto equilibrio induce a considerare preminente l’interesse del privato alla stabilità del bene della vita acquisito, tutte le volte in cui vi sia stato un comportamento gravemente colposo della PA. in tema di lavoro pubblico (prescrizione): - Cass. SSUU 28.12.23 n. 36197 (Guida al diritto 2/2024, 69): La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – sia in caso di rapporto a tempo indeterminato, sia di rapporto a tempo determinato, come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento della loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nelle ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela. in tema di lavoro pubblico (giurisdizione): - TAR Lazio 5^, 27.11.23 n. 17673, pres. Spagnoletti, est. Elefante (Guida al diritto 2/2024, 72): In tema di pubblico impiego privatizzato (lavoro pubblico) la giurisdizione del GO è la regola, quella del GA è l’eccezione. La giurisdizione si determina in base alla domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto di giurisdizione, non alla prospettazione delle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si richiede al giudice, quanto soprattutto in funzione della causa petendi, ossia la natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati. Occorre valutare se sia contestata la legittimità di un atto di macro-organizzazione. e se l’asserita lesione della posizione giuridica soggettiva sia direttamente riferibile a tale atto. Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, è devoluta la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, che, ove rilevanti ai fini della decisione, il giudice disapplica, se illegittimi (fattispecie relativa alla scelta della sede per assistere un disabile). in tema di famiglia (obbligo di fedeltà): - Cass. 1^, 18.12.23 n. 35296 (Guida al diritto 2/2024,69): La violazione dell’obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quel comportamento (Cass. 1^, n. 9472/99). [Premesso che l’art. 143, comma 2, c.c. individua tra gli obblighi discendenti dal matrimonio quello alla reciproca fedeltà, assieme ai doveri di assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione, la SC osserva come con la riforma del diritto di famiglia del 1975 l’obbligo di fedeltà sia stato collocato al primo posto, e nondimeno il legislatore non offra una precisa definizione della nozione di fedeltà, affidandosi quindi all’evoluzione interpretativa del concetto. Da un lato, v’è chi resta ancorato a una definizione essenziale per la quale il dovere di fedeltà consiste nell’obbligo per i coniugi di astenersi da relazioni e atti sessuali extraconiugali. Dall’altra, si offre un’interpretazione evolutiva, in considerazione del costume sociale, per la quale la fedeltà coniugale è svincolata dalla sfera meramente sessuale, in un’ottica estensiva volta a includere in modo più comprensivo l’impegno di devozione rispetto a ogni ambito della vita familiare, in una prospettiva che si avvicina all’ambito della lealtà e dell’assistenza morale e materiale. Tale seconda accezione pare confermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1^, n. 15557/08), secondo cui l’obbligo di fedeltà è “un impegno globale di devozione che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi volta a garantire e consolidare l’armonia interna fra loro: in tale ambito, la fedeltà sessuale è solo un aspetto, anche se assai rilevante”. In altri termini, il concetto di fedeltà è mutato nel tempo, passando da strumento di garanzia e certezza legale sulla paternità dei figli avuti dalla moglie in costanza di matrimonio a elemento che rappresenta la lealtà e il rispetto della persona con cui si è scelto di condividere la vita (Vadalà, “Obbligo di fedeltà, in Il nuovo diritto di famiglia”, a cura di Cagnazzo - Preite - Tagliaferri, I, Milano, 2015, 478). Questo percorso evolutivo del concetto di fedeltà non è stato inserito dal legislatore nella disciplina delle unioni civili (art. 1, comma 1, L 20.5.2016 n. 76), ciò che lo rende quindi una caratteristica esclusiva del matrimonio] in tema di unioni civili : - Cass. SSUU 27.12.23 n. 35969 (Guida al diritto 2/2024,70): In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, comma 6, L 898/1970 (legge sul divorzio), richiamato dall’art. 1, comma 25, L 20.5.2016 n. 76 (legge su unioni civili e convivenze), quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per riconoscere il diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge del 2016. in tema di compensazione : - Cass. 1^, 3.11.23 n. 30677 (Guida al diritto 2/2024, 74 T): La compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, omogenei ed esigibili, quali desumibili dai rispettivi titoli costitutivi. Qualora manchi il requisito della liquidità del controcredito, ma il giudice ritenga l’eccezione di facile e pronta liquidabilità, può essere dichiarata la compensazione fino alla concorrenza della parte del controcredito riconosciuto esistente e può essere sospesa cautelativamente la condanna per il credito principale fino all’accertamento e liquidazione del controcredito. Per la compensazione legale è richiesto che i due crediti contrapposti siano certi, liquidi ed esigibili prima del giudizio, mentre per quella giudiziale il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché sia di facile e pronta liquidazione. Qualora, infine, manchi del tutto il requisito della certezza l’eccezione di compensazione non è in alcun modo proponibile. - (commento di) Mario Piselli, Ribaditi i principi di diritto validi per “conguaglio” legale e giudiziale (Guida al diritto 2/2024, 78-79) in materia penale (circostanze - stupefacenti) - Corte cost. 9.11.23 n. 201, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 2/2024, s.m.): È incostituzionale l’art. 69, comma 4, c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, DPR 309/1990 (collaborazione post delictum) sulla aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p. - (commento di) Aldo Natalini, Narcotraffico: illecito il divieto di prevalenza dell’attenuante della collaborazione sulla recidiva reiterata (Guida al diritto 2/2024, 90-94) [nuova pronuncia demolitoria (la quarta in sei mesi) sul divieto di prevalenza di circostanze attenuanti] in procedura penale (MAE = mandato di arresto europeo): - Corte giust. Ue Grande sezione, 21.12.23, causa C-261/22, questione pregiudiziale posta dalla Corte di cassazione italiana (Guida al diritto 2/2024, 112 s.m.): L’art. 1, par. 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’art. 7 e dell’art. 24, par. 2 e 3, della Carta, osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo per il motivo che tale persona è madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall’art. 7 della Carta, e dell’interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall’art. 24, par. 2 e 3 della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura dei minori nello Stato membro emittente, e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni. - (commento di) Marina Castellaneta: Convivenza con figli minori, Mae legittimo se il provvedimento non viola la vita privata (Guida al diritto 2/2024, 112-114 s.m.) c.s. Alla fine sono le idee, quelle giuste, a muovere il mondo (Ludwig von Mises) La dittatura del pensiero giusto è la peggiore (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 13 gen, 2024
in materia elettorale : - cfr. Cass. 1^, 13.10.23 n. 28542 (Giurispr. it. 12/2023, 2541): In tema di elettorato passivo, l’art. 69 DLg 267/2000 (c.d. ‘T.U.E.L) prevede un procedimento in più fasi, ciascuna scandita da termini perentori, prima di giungere alla dichiarazione di decadenza del consigliere dell’ente locale in seguito al verificarsi di una causa di incompatibilità con la carica pubblica, con la conseguenza che, scaduti i dieci giorni dall’invito a rimuoverla ed intervenuta la dichiarazione di decadenza, è irrilevante qualsiasi atto o fatto che ponga fine alla situazione di incompatibilità. in materia edilizia : - Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 12/2023, 2563): In caso di inottemperanza alle ordinanze comunali di demolizione di manufatti abusivi: i) l’acquisizione al patrimonio del comune dei manufatti abusivi per effetto dell’infruttuoso decorso del termine di 90 giorni assegnato per la demolizione si verifica in modo automatico; ii) l’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine legale, comportando l’automatica perdita del diritto di proprietà, costituisce un illecito ad effetti permanenti e comporta la novazione oggettiva del relativo obbligo (che si trasforma in obbligo di rifondere all’amministrazione le spese sostenute per la demolizione); iii) la sanzione pecuniaria per inottemperanza di cui al DPR 380/2001, art. 31, comma 4º-bis, non può essere irrogata nei confronti di chi, alla data di entrata in vigore di tale disposizione, avesse già fatto decorrere in modo infruttuoso il termine per la rimozione degli abusi. in tema di silenzio-assenso : - Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610, pres. Neri, est. Furno (Giurispr. it. 12/2023, 2565): L’istituto del c.d. silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis, legge 241/1990 non trova applicazione unicamente nel caso di procedimenti che vedono la sola partecipazione di amministrazioni pubbliche, ma anche nei procedimenti ad iniziativa di soggetti privati che utilizzano il modulo della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e segg. legge 241/1990. Tale conclusione resta valida anche nel caso in cui debba essere acquisito l’avviso di amministrazioni preposte alla tutela di “valori sensibili” quali l’ambiente o il paesaggio. in tema di energia : - Cons. Stato IV 11.9.23 n., 8258, pres. Lopilato, est. Monteferrante (Giurispr. it. 12/2023, 2701 solo massima): Le valutazioni demandate all’amministrazione nell’istruttoria preordinata alla localizzazione di un impianto agrivoltaico differiscono da quelle relative ad un impianto fotovoltaico. L’agrivoltaico si connota per non determinare consumo di suolo e per la compatibilità con la prosecuzione delle attività agricole. L’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è favorito da norme orientate alla ricerca di un ragionevole bilanciamento tra valori costituzionali in potenziale conflitto quali il paesaggio e l’ambiente, secondo uno schema comunque retto dal principio della massima diffusione degli impianti per garantire il rispetto dei vincoli sovranazionali. - (commento di) Emanuele Boscolo, Agricoltura e produzione di energia: l’agrivoltaico di fronte al Consiglio di Stato (Giurispr. it. 12/2023, 2701-2708) sulle concessioni balneari : - Cons. Stato VI, 1.3.23 n. 2192, pres. De Felice, est. Maggio, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c. Comune di M. e altri (Giornale dir. amm. 5/2023, 638 s.m.): 1. La facoltà del giudice di procedere alla sospensione impropria del giudizio fa capo ad un potere ampiamente discrezionale che trova la propria giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali e va contemperato col disposto dell’art. 73, comma 1º-bis, c.p.a. il quale stabilisce, espressamente, che il rinvio della trattazione della causa può essere disposto solo per casi eccezionali. Pertanto, quando il giudizio può essere, comunque, definito, indipendentemente dalla decisione della questione pregiudiziale sollevata in una diversa causa, non c’è spazio per la sospensione impropria, la quale, ove accordata, comporterebbe una violazione del principio di ragionevole durata del processo, fissato dall’art. 111, 2º comma, Cost., il quale assume particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici. 2. La legittimazione di AGCM “ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”, ai sensi dell’art. 21-bis, L 287/1990, delinea un ordinario potere di azione, riconducibile alla giurisdizione di tipo soggettivo, riferito ad un’Autorità pubblica e operante soltanto in ordine agli atti amministrativi che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. La norma non introduce un generalizzato controllo di legittimità, bensì un potere di iniziativa che, integrando quelli conoscitivi e consultivi già attribuiti all’Autorità garante dagli artt. 21 e segg. L 287/1990, risulta finalizzato a contribuire a una più completa tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. 3. Non sussiste l’obbligo per i giudici di ultima istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, quando la questione controversa sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia e gli argomenti invocati per superare l’interpretazione già resa dal giudice europeo non appaiano idonei a indurre ragionevoli dubbi. 4. L’art. 12 Direttiva. 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate. 5. Sulla base di quanto affermato dall’Adunanza plenaria (sentenze nn. 17/2021 e 18/2021), non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 L 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, 3º comma, DL 29.12.2022 n. 198 - L 24.2.2023 n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 Direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato. - (commento di) Daniele Granara, Le concessioni balneari tra le Corti e il Legislatore: dialogo o monologhi? (Giurispr. it. 12/2023, 2710-2715) N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Mauro Renna e Annalaura Giannelli, Concessioni balneari: l’onda lunga della disapplicazione raggiunge anche il milleproroghe (Giornale dir. amm. 5/2023, 638-646) in tema di concessioni : - Cons. Stato VII 19.10.23 n. 9104, pres. Chieppa, est. Franconiero (Giurispr. it. 12/2023, 2561): La c.d. direttiva Bolkestein (n. 123/2006) sui servizi nel mercato interno, laddove pone il generale divieto di prorogare senza alcuna procedura di evidenza pubblica le concessioni di servizi, trova applicazione anche nel settore del commercio ambulante su aree pubbliche (così come ha trovato applicazione nel settore delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico, secondo quanto chiarito dalle sentenze Ad. plen. n. 17/2021 e n. 18/2021). Pertanto, l’operatore pubblico nazionale ha il potere/dovere di disapplicare le disposizioni di diritto interno le quali - in violazione di tale direttiva - abbiano disposto la proroga ex lege di tali concessioni in assenza di procedure squisitamente concorrenziali. sul ricorso straordinario : - Cons. giust. amm. Sicilia 9.10.23 n. 656, pres. Taormina, est. La Ganga (Giurispr. it. 12/2023, 2564): Per effetto della sentenza n. 63/2023 della Corte costituzionale - la quale ha dichiarato incostituzionale (per violazione degli articoli 3 e 24 Cost.) la normativa regionale siciliana che consentiva nel (solo) ambito di quella regione di mantenere il carattere sostanzialmente amministrativo del ricorso straordinario (mentre, all’indomani della novella di cui alla L 69/2009, nel resto del territorio nazionale quel rimedio ha ormai assunto una valenza sostanzialmente giurisdizionale) – va annullato il decreto decisorio del presidente della regione che, applicando la normativa incostituzionale, si era discostato dal parere del CGARS. in tema di successioni (testamento di soggetto fragile): - Cass. 6^, 17.10.22 n. 30424 (Giurispr. it. 12/2023, 2601 T): La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell’art. 624, 1° comma, c.c., allorché vi sia prova dell’uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata; l’idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali e affievolimenti della “consapevolezza affettiva”, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate. - (commento di) Cristiano Cicero, Il testamento della persona vulnerabile (Giurispr. it. 12/2023, 2602-6 sull’assegno di divorzio : - Cass. 1^, 30.1.23 n. 2684 (Giurispr. it. 12/2023, 2593 T): 1. In tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. 2. Non è di per sé giustificato il contegno del coniuge percepiente l’assegno divorzile di rifiuto di una proposta lavorativa seria ed esigibile, ancorché inidonea a garantire introiti pari a quelli dell’assegno e formulata solo nel corso del procedimento di revisione, purché oggetto di pieno contradditorio fra le parti. - (commento di) Maria Novella Bugetti, Il difficile bilanciamento tra libertà, autoresponsabilità e protezione del coniuge economicamente più debole nella determinazione dell’assegno di divorzio (Giurispr. it. 12/2023, 2596-2601) in tema di responsabilità precontrattuale : - Cass. 2^, 6.2.23 n. 3503 (Giurispr. it. 12/2023, 2583 T): In tema di responsabilità precontrattuale, qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuta cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. - (commento di) Elisa Colletti, Responsabilità contrattuale da contratto valido: come, quando, perché? (Giurispr. it. 12/2023, 2585-2593) in tema di arricchimento senza causa : - Cass. 3^, 5.5.23 n. 13203 (Giurispr. it. 12/2023, 2578 T): La sentenza che abbia dichiarato l’inesistenza del con- tratto, se in negativo esclude che l’avente diritto possa nuovamente esercitare l’azione contrattuale, in positivo accerta la sussistenza del presupposto della sussidiarietà (cioè dell’indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), che deve ricorrere per l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento: in tal caso, l’azione ex art. 2041 c.c. è proponibile proprio in quanto il danneggiato, non esistendo il contratto, ha a disposizione soltanto detta azione per far valere il suo diritto all’indennizzo per il pregiudizio subito. - (commento di) Paolo Gallo, In che senso l’azione di arricchimento può essere ancora considerata sussidiaria? (Giurispr. it. 12/2023, 2579-2584) in tema di prove (screenshot): - Cass. SSUU 27.4.23 n. 11197 (Giurispr. it. 12/2023, 2623 T): In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p. - (commento di) Gina Gioia, Il valore probatorio dello screenshot tra processo civile e processo penale (Giurispr. it. 12/2023, 2625-2632) sul principio ne bis in idem : - Corte d’appello di Milano 1^, 25.7.23 n. 2461 (Giurispr. it. 12/2023, 2632 T): Nel caso in cui l’ordinanza di archiviazione sia resa all’esito di un’istruttoria approfondita e possa, quindi, considerarsi un provvedimento definitivo, permanendo, peraltro, l’assenza di nuove prove, si configura un’ipotesi di applicazione del ne bis in idem sostanziale quale diritto umano fondamentale riconosciuto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia. - (commento di) Bruno Nascimbene ed Erika Colombo, Ne bis in idem: diritto fondamentale operante anche in caso di archiviazione penale (Giurispr. it. 12/2023, 2634-2644) [la Corte d’appello, chiamata a valutare la fondatezza di una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, a fronte di un provvedimento penale (seppur non irrevocabile) favorevole all’indagato, si è occupata di esaminare un’ipotesi di “doppio binario” sanzionatorio alla luce del ne bis in idem; e, valorizzando la “portata sostanziale” di tale principio, alla luce della giurisprudenza della Cedu e della Corte di giustizia, ne ha rimarcato la portata di “diritto umano fondamentale” e ne ha ammesso l’operatività anche in presenza di un provvedimento di archiviazione penale] in tema di energia : Luigi Balestra (a cura di), Le comunità energetiche (Giurispr. it. 12/2023, 2749-2786) - Il nomos delle comunità energetiche: tra Stato, mercato e comune, Loris Di Cerbo (2749) - Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, Marisa Meli (2761) - Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici, Luigi Balestra (2772) - I contratti di godimento per lo sviluppo delle comunità energetiche, Francesca Bartolini (2781) c.s. Chi dice di voler ripulire il linguaggio, in realtà cerca di censurarlo [Ricky Gervais, comico inglese, dallo show Armageddon, uscito su Netflix il 25/12/2023]
Autore: Carmine Spadavecchia 12 gen, 2024
sul c.d. oblio oncologico : L 7.12.2023 n. 193 (GU 18.12.23 n. 294, in vigore dal 2 gennaio 2024), Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche - testo della legge (Guida al diritto 1/2024, 35-38) sotto il titolo: Diritto oblio oncologico, dopo il “periodo sospetto” nessuna indagine sulla passata patologia - commento di Eugenio Sacchettini, Una legge “working in progress” a cui serve altra regolamentazione (Guida al diritto 1/2024, 39-43) in tema di privacy (trattamento dati): - Cass. 1^, 18.12.23 n. 35256 (Guida al diritto 1/2024, 100): Il trattamento di dati personali effettuato da un soggetto incaricato dal titolare, ma in assenza di formale investitura nel ruolo di responsabile o sub-responsabile, è illecito. L’obbligo di designazione è infatti insormontabile e, se non adempiuto, non consente alcun trattamento di dati personali da parte di un soggetto che non abbia assunto il ruolo formale specificato dal Regolamento privacy, come aggiornato dal nuovo Rgpd comunitario tramite il DLg 101/2018 (in vigore da settembre 2018). L’esistenza di obblighi contrattuali di natura privatistica tra la società sanzionata e la committente non vale a giustificare un trattamento effettuato senza il rispetto delle previsioni regolamentari: nessuna pattuizione contrattuale fra le parti consente infatti di aggirare gli obblighi di legge e avallare condotte contra legem. (La SC ha confermato la sanzione pecuniaria irrogata dal Garante Privacy con decreto ingiuntivo opposto da una Società che gestiva dati personali relativi all’uso di parcometri su committenza di altra Spa, responsabile formale del trattamento. Fino ad aprile 2019 la Società ricorrente non era stata designata come sub-responsabile, figura - questa - prevista anche prima dell’entrata in vigore del Regolamento). Correttamente, inoltre, il Garante ha considerato la targa automobilistica a tutti gli effetti un dato personale, giacché la tutela della privacy si estende a tutti quei dati che, se anche non direttamente identificativi, consentono l’identificazione indiretta di un soggetto (la ricorrente sosteneva l’irrilevanza della nomina del sub-responsabile prevista dall’art. 28 del Regolamento, in quanto la targa consentirebbe solo di individuare il proprietario del veicolo, ma non di identificare l’effettivo conducente o i suoi personali spostamenti, tesi smentita dalla Cassazione). in tema di comunione legale tra coniugi (alloggi e.r.p.): - Cass. 2^ 6.11.23 n. 30825 (Guida al diritto 1/2024, 106 solo massima, annotata da Mario Piselli): In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinante dell’acquisto della titolarità dell’immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada o meno nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell’alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell’ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlativa “prenotazione”, in tale veste, dell’alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della “communio incidens” familiare. sull’ assegno di divorzio (in caso di convivenza prematrimoniale) - Cass. 18.12,23 n. 35385 (Guida al diritto 1/2024, 100): Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile (ex art. 5, comma 6, L 898/1970), avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale avente i caratteri della stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase “di fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computata anche la convivenza prematrimoniale; per verificare il contributo fornito, dal richiedente l’assegno, alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi occorre vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato dopo il divorzio. in tema di adozione (estera e internazionale) e di cittadinanza: - Cass. 1^, 19.12.23 n. 35437 (Guida al diritto 1/2024, 101): Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art. 41, comma 1, L 184/1983 (recte, Legge 218/1985), la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore. [Nella specie, una coppia di cittadini italiani, munita anche di cittadinanza statunitense, residente in California, non sposata ma convivente da molti anni, aveva adottato una minore negli Stati Uniti. Il provvedimento, emesso dal Distretto giudiziario di una contea del Texas, non era stato trascritto in Italia dall’Ufficiale di stato civile in quanto ritenuto in contrasto con alcune disposizioni della legge n. 218/95. La Corte di appello di Milano aveva respinto il ricorso della coppia sul rilievo che, poiché gli adottanti, oltre che cittadini statunitensi, erano anche italiani, ai sensi dell’articolo 41 L 218/95 andavano applicate le leggi speciali in materia di adozione dei minori, con la conseguenza che l’adozione non poteva essere riconosciuta in quanto compiuta da cittadini italiani e non stranieri. La SC ha annullato la sentenza, ravvisando nella fattispecie un caso di adozione estera, e non di adozione internazionale, sulla base dei seguenti rilievi. L’adozione internazionale è disciplinata dalla legge n. 184/1983 come modificata dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, ratificata dalla L 31.12.1998 n. 476. Nel caso in esame la minore è cittadina statunitense adottata da cittadini italiani, ma anche statunitensi, residenti negli Stati Uniti. L’adozione ottenuta negli Usa è, quindi, anche ai sensi della Convenzione, un’adozione estera e non un’adozione internazionale, ragion per cui va applicato l’art. 41 della legge n. 218/95 (riconoscimenti di provvedimenti stranieri in materia di adozione). L’’applicazione della Convenzione dell’Aja e della disciplina interna (legge n. 184/1993) va esclusa perché non si è in presenza di un’adozione internazionale, non si è verificato “uno sradicamento del minore dallo Stato di origine” e quell’adozione non può essere equiparata alle adozioni di comodo, ottenute da uno Stato straniero al fine di aggirare la più rigorosa disciplina interna. Inoltre, i genitori avevano ottenuto la cittadinanza statunitense e risiedevano in California. Sul fronte della cittadinanza e dell’applicazione dell’art. 19 - in base al quale nel caso di doppia cittadinanza tra cui quella italiana quest’ultima prevale - la SC ritiene che l’art. 19 non ha la funzione di identificare il tipo di adozione (se interna o straniera o internazionale), ma solo quello di stabilire quale sia la legge applicabile ai soggetti dotati di doppia cittadinanza, fra cui quella italiana. Inoltre, la doppia cittadinanza, tra cui quella italiana, non può essere considerata motivo per una disciplina deteriore dei richiedenti, rispetto a un provvedimento che venisse domandato da una coppia di cittadinanza non italiana. Quanto al profilo dell’ordine pubblico, si potrebbe obiettare che la coppia non era sposata ma convivente e l’art. 6 L 184/1983 stabilisce che solo le coppie sposate possono accedere alle adozioni. Questo profilo per la Suprema Corte è tuttavia “superato” dall’obbligo di garantire il principio del preminente interesse del minore e, quindi, il rispetto del suo diritto all’identità e alla stabilità delle relazioni affettive, relazionali e familiari, nonché del principio della parità di trattamento tra tutti i figli, nati all’estero e fuori del matrimonio o adottivi, che trova la sua fonte costituzionale negli art. 3 e 31 Cost e che è stato inverato dalla recente riforma della filiazione. A ciò si aggiunga che va considerata la genitorialità sociale. Ciò esclude che vi sia contrarietà con i principi di ordine pubblico internazionale] NdR – Riferimenti normativi - L 4 maggio 1983 n. 184, Diritto del minore ad una famiglia (già Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) - Legge 31.12.1995 n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Art. 41 (Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione) 1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66. 2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori. in tema di sport (Superlega): - Corte giust. Ue 21.12.23, causa C-333/21 (Guida al diritto 1/2024, 104): La FIFA e la UEFA sono associazioni di diritto privato con sede in Svizzera, il cui obiettivo è promuovere e definire il quadro per il calcio a livello mondiale ed europeo. Esse hanno adottato norme che conferiscono loro il potere di approvare le competizioni calcistiche interclub in Europa e di sfruttare i diritti mediatici relativi a tali competizioni. Ma l’organizzazione di competizioni calcistiche e lo sfruttamento di diritti mediatici devono rispettare le regole della concorrenza e le libertà di movimento, mentre i poteri della FIFA e della UEFA non sono trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori. FIFA e UEFA stanno quindi abusando di una posizione dominante, e le loro norme in materia di approvazione, controllo e sanzioni vanno considerate, in quanto arbitrarie, come restrizioni ingiustificate alla libera prestazione di servizi. Ciò non significa che il progetto della Superlega debba essere necessariamente approvato, ma le norme FIFA e UEFA relative allo sfruttamento dei diritti mediatici sono tali da arrecare danno ai club calcistici europei, a tutte le società operanti nei mercati dei media e, in ultima analisi, ai consumatori e ai telespettatori, impedendo loro di godere di nuovi concorsi potenzialmente innovativi e interessanti. (Nel 2021, 12 club europei avevano annunciato il loro accordo per lanciare il progetto Superlega in concorrenza con la Champions League. Di fronte alle proteste e alla minaccia di sanzioni da parte di Uefa e Fifa, 9 club avevano fatto retromarcia immediata, seguiti a distanza dalla Juventus, ultima a rinunciare nel luglio 2022. Restavano solo Real Madrid e Barcellona, unite nella Società di Superlega Europea - ESLC, che portavano il caso davanti al tribunale commerciale di Madrid, il quale ha deferito la questione alla Corte di Lussemburgo). in tema di CTU : - Corte cost. 21.12.23 n. 222, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 1/2024, 102): L’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico». La norma censurata, infatti, ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto. o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo l’indicazione fornita dall’art. 1173 c.c., dà luogo a una differenziazione priva di ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale, pure affermata più volte dalla Corte. sul DM giustizia relativo al processo telematico : DM 29.12.2023 n. 217 Ministero della giustizia (GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 14 gennaio 2024), Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» - testo del decreto (Guida al diritto 1/2024, 14-26) sotto il titolo: Per le regole tecniche della riforma Cartabia norme operative dal 15 gennaio prossimo - commenti di: - Carmelo Minnella, Fascicolo: inserimento automatico degli atti con aggravio per i giudici (Guida al diritto 1/2024, 27-29) [il perimetro applicativo del Regolamento comprende anche il processo civile telematico] - Carmelo Minnella, Deposito esclusivo con il Pdp attraverso scansioni temporali (Guida al diritto 1/2024, 30-33) [le novità sul Ppt (processo penale telematico); le scansioni temporali per il passaggio all’utilizzo esclusivo del deposito al portale dei servizi telematici penali (PdP), e il conseguente abbandono degli altri canali (cartaceo e Pec) che restano ratione temporis applicabili] sulla riforma Cartabia (penale): - Giorgio Spangher*, Un anno di riforma Cartabia penale, resta il nodo delle impugnazioni (Guida al diritto 1/2024, 10-12, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso “La Sapienza” Università di Roma] - Aldo Natalini, Tenuità del fatto e Map [NdR: messa alla prova]: applicabili anche ai fatti prima del DLgs n. 150 (Guida al diritto 1/2024, 45-51) [le cause estintive: i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 48 e ss.] - Aldo Natalini, Lesioni lievi procedibili a querela, è competente il giudice di pace (Guida al diritto 1/2024, 52-60) [le condizioni di procedibilità: i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 56 e ss.] - Carmelo Minnella, Impugnazioni: l’annosa “quaestio” delle disposizioni transitorie (Guida al diritto 1/2024, 61-65) [le impugnazioni penali/1] - Carmelo Minnella, Contrasti sull’applicazione degli oneri all’ingresso del giudizio di Cassazione (Guida al diritto 1/2024, 66-78) [le impugnazioni penali/2: i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 71e ss.] - Carmelo Minnella, Pene sostitutive, ridisegnato il loro perimetro applicativo (Guida al diritto 1/2024, 79-84) [le pene sostitutive/1] - Carmelo Minnella, In appello resta incerto il termine per la richiesta di pene sostitutive (Guida al diritto 1/2024, 85-97) [le pene sostitutive/2: la fotografia delle pene sostitutive nello specchietto a pag. 89; i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 91 e ss.] c.s. Pensiero dell’Epifania Il potere teme sempre ciò che non controlla (a proposito di Erode, ansioso di sapere dove fosse il Bambino)
Autore: Carmine Spadavecchia 05 gen, 2024
sulla professione forense : - Angelo Ciancarella*, Un tavolo per l’avvocatura di domani ma il menù ricorda troppo quello di ieri (Guida al diritto 49-50/2023, 12-14, editoriale): commento a margine della “sessione ulteriore” del Congresso nazionale forense, svoltai a Roma il 15-16 dicembre 2023 [*giornalista specializzato nel settore giuridico] in tema di immigrazione : DL 5.10.2023 n. 133 - L 1.12.2023 n. 176, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 49-50/2023, 16-41) sotto il titolo “Stretta sulle regole del gratuito patrocinio, se la domanda è reiterata decide ora il questore. - guida alla lettura (mappa del provvedimento), a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 49-50/2023, 42-49) N.B.: testo del decreto legge e commenti in Guida al diritto 41/2023, 13-37. in tema di immigrazione : DLg 18.10.23 n. 152 (GU 2.11.23 n. 256, in vigore dal 17 novembre 2023), Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio. - testo del decreto (Guida al diritto 49-50/2023, 50-53) sotto il titolo: Carta europea “Blu Eu”, ampliata la platea degli ingressi in Italia per lavori qualificati - commento di Marco Noci, La riforma modifica il permesso in uno strumento efficace e flessibile (Guida al diritto 49-50/2023, 54-58) in tema di asilo : - Corte giust. Ue 2^, 23.11.23, causa C-614/22 (Guida al diritto 49-50/2023, 64): La direttiva 2011/95 non prevede l’estensione a titolo derivato dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai familiari di una persona che gode di tale status, i quali non soddisfino individualmente le condizioni per il riconoscimento di detto status. Gli artt. 20 e 23 della direttiva vanno interpretati infatti nel senso che non impongono agli Stati membri di riconoscere a un genitore familiare di un minore che gode dello status di rifugiato in uno Stato membro il diritto di beneficiare della protezione internazionale in tale Stato membro. Uno Stato membro potrebbe comunque andare oltre detto limite, concedendo una tutela “a titolo derivato”, ma si tratta pur sempre di una facoltà (che il Belgio, nella fattispecie, non ha esercitato). in materia edilizia : - Cons. Stato VI 17.11.23 n. 9879, pres. Simonetti, rel. Maggio (Guida al diritto 49-50/2023, 102 T): Sussiste la responsabilità risarcitoria del comune che annulla in autotutela un permesso di costruire che non poteva essere rilasciato, ancorché ridotta ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., qualora per un verso il comune con colpevole negligenza non si avveda di un vincolo autostradale che risultava dagli atti; e per altro verso la parte privata, per mezzo del proprio progettista, attesti erroneamente l’inesistenza di vincoli. - (commento di) Davide Ponte, Corresponsabile il privato che attesta la mancanza di vincoli a edificare (Guida al diritto 49-50/2023, 105-109) in tema di appalti : - TAR Lecce 2^, 20.11.23 n. 1296, pres. Mangia, est. Dello Preite (Guida al diritto 49-50/2023, 62): In materia di gare pubbliche, le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne e valutarne il contenuto, non residuando in capo a loro alcun margine discrezionale di apprezzamento sul contenuto o sui presupposti. Il concordato volto all’estinzione di debiti tributari pregressi alla partecipazione a una procedura a evidenza pubblica, per poter neutralizzare la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, Dlg 50/2016 deve prevedere l’impegno a estinguere per intero la pendenza fiscale, mentre, per converso, in ogni altra circostanza la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione dell’operatore economico. in tema di appalti : - TAR Genova 1^, 15.11.23 n. 935, pres. Caruso, est. Miniussi (Guida al diritto 49-50/2023, 63): Il supporto alla riscossione dei tributi e di tutte le entrate è per legge riservato ad operatori che devono essere preventivamente abilitati all’esercizio di tale attività ai sensi dell’art. 52 DLg 446/1997 e dell’art. 1, comma 806, L 160/2019, il quale stabilisce, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, l’iscrizione obbligatoria in una sezione separata dell’albo di cui all’art. 53 DLg 446/1997. Tali soggetti, per espressa previsione normativa, devono essere dotati di un capitale sociale definito per legge in misure minime a seconda delle dimensioni demografiche dell’Ente. (Il TAR ha ritenuto illegittima la lex specialis che riservava ai soli avvocati la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di supporto al recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie per verbali di violazione e ordinanze-ingiunzione elevati dal corpo di polizia municipale di un comune). in tema di usucapione : - Cass. 2^, 30.11.23 n. 33453 (Guida al diritto 49-50/2023, 72-73 s.m., annotata da Mario Piselli): Il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è di per sé idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem, poiché ben potrebbe trattarsi della conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori; è dunque necessario, ai fini dell’usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un’attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su chi invoca l’avvenuta usucapione del bene. in tema di privacy : - Corte giust. Ue 3^, 14.12.23, causa C-340/21 (Guida al diritto 49-50/2023, 64): In caso di divulgazione non autorizzata di dati personali, o di accesso non autorizzato a tali dati, i giudici non possono dedurre da questo solo fatto che le misure di sicurezza adottate dal titolare del trattamento non fossero adeguate, ma devono esaminare l’adeguatezza di tali misure in concreto., ed è al titolare del trattamento che incombe di provare tale adeguatezza. Nell’ipotesi in cui la divulgazione non autorizzata di dati personali, o l’accesso non autorizzato a tali dati, siano stati commessi da terzi (criminali informatici), il titolare del trattamento può essere tenuto a risarcire un danno, salvo che riesca a dimostrare che tale danno non gli è in alcun modo imputabile. Il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei propri dati personali da parte di terzi, che una persona nutre a seguito di una violazione del Rgpd (Regolamento generale protezione dati) può di per sé costituire un «danno immateriale» risarcibile. in tema di condominio : - Cass. 3^, 7.12.23 n. 34370 (Guida al diritto 49-50/2023, 61): Il ristoro dei danni da infiltrazione d’acqua (dovuti, nella specie, alla realizzazione di opere edilizie illegittime incidenti sul tetto condominiale eseguite nel 1997, ma manifestatisi nel 2005) non spetta a chi era proprietario nel passato, ma al nuovo condomino che ha patito concretamente le conseguenze del danno (e che, nella specie, aveva acquistato l’appartamento nel 2004). in tema di lavoro (ferie): - Corte giust. Ue 1^, 14.12.23, causa C-206/22 (Guida al diritto 49-50/2023, 64): Il diritto dell’Ue non esige che i giorni di ferie annuali retribuite durante i quali il lavoratore non è malato, ma collocato in quarantena a causa di un contatto con una persona infetta da un virus, debbano essere recuperati. Le ferie annuali retribuite mirano infatti a consentire al lavoratore di riposarsi dall’esecuzione delle mansioni attribuitegli secondo il suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo per rilassarsi e ricrearsi. A differenza di una malattia, un periodo di quarantena non impedisce di per sé la realizzazione di tale finalità. Pertanto il datore di lavoro non è tenuto a compensare gli svantaggi derivanti da un evento imprevedibile come la messa in quarantena, che potrebbe impedire al dipendente di approfittare pienamente e come desidera del suo diritto annuale alle ferie retribuite. in tema di lavoro (sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro sommerso): - Cons. Stato II 19.5.23 n. 4991, pres. Saltelli, est. Sestini (Guida al diritto 49-50/2023, 63-64): Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 DLg 9.4.2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è revocabile da parte dell’autorità che lo ha emanato in caso di regolarizzazione dei lavoratori, di accertato ripristino delle condizioni di lavoro o di pagamento di una somma aggiuntiva, salva comunque l’applicazione di sanzioni penali, civili, amministrative. La Circolare ministeriale n. 33/2009 distingue nettamente gli effetti della sospensione ex art. 14 sotto il profilo spaziale e temporale. Sotto il primo profilo, l’art. 14 circoscrive l’efficacia del provvedimento all’unità produttiva in cui si sono verificate le violazioni. Sotto il secondo profilo, si limita a sancire che gli effetti sospensivi decorrono dalle ore 12 del giorno successivo, oppure, qualora il lavoro non possa essere interrotto, dalla cessazione dell’attività in corso, senza nulla prevedere in ordine al termine finale del provvedimento. Ora, poiché obiettivo della norma è impedire nuove e più gravi conseguenze per la salute e la sicurezza dei lavoratori fino alla verifica della completa regolarizzazione della loro situazione lavorativa, la mancata previsione di un termine finale non può integrare violazione del principio di proporzionalità che governa ogni sistema sanzionatorio: i valori della salute e della sicurezza dei lavoratori si pongono infatti al di sopra di ogni requisito/presupposto “tecnico”, sicché assoluta prevalenza va data alla funzione di contrasto la lavoro sommerso, quale possibile fonte di pericolo per l’incolumità dei prestatori d’opera. in materia fiscale (crediti non spettanti e crediti inesistenti): - Cass. SSUU 11.12.23 n. 34419 (Guida al diritto 49-50/2023, 60): Il termine decadenziale lungo riguarda solo i crediti inesistenti, intendendosi per tali quelli che rispondono contemporaneamente a due requisiti: 1) il credito in tutto o in parte è il risultato di un’artificiosa rappresentazione, o è del tutto carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge, o, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; 2) l’inesistenza non è riscontrabile con i controlli ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972. Ove sussista il primo di detti requisiti, ma l’inesistenza sia riscontrabile con controllo formale o automatizzato, si applicano i termini ordinari di accertamento, trattandosi di credito non spettante. (Dalla pronuncia emerge quanto sia sfavorevole al contribuente la norma del decreto delegato sulle procedure di accertamento che anche per i crediti non spettanti ha previsto l’applicazione dei termini decadenziali lunghi al pari dei crediti inesistenti. La norma, peraltro, riguarda il futuro, mentre per il passato il contribuente resta tutelato da questa pronuncia). in procedura civile : - Cass. 2^, 7.11.23 n. 30969 (Guida al diritto 49-50/2023, 66 T): Qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estensibili analogicamente; tuttavia, prima di introitare la causa in decisione, è imprescindibile che il giudice d’appello non soltanto disponga la rinnovazione degli atti nulli, ma dovrà consentire alla parte – rimasta senza sua colpa contumace nel giudizio di primo grado – di svolgere tutte quelle attività che, a causa della nullità di detto giudizio, le sono state precluse (pur avendone chiesto l’ammissione), non potendo trovare applicazione il divieto dello jus novorum in tutti i casi in cui il processo di primo grado non si sia legittimamente svolto. (La SC ha accolto il ricorso con rinvio perché il giudice di secondo grado non aveva accordato all’appellante i termini richiesti) - (commento di) Eugenio Sacchettini, Primo grado non lecitamente svolto, nessun divieto allo “jus novorum” (Guida al diritto 49-50/2023, 69-71) in materia penale (abuso d’ufficio): - Cass. pen. 6^, 22.6-4.10.23 n. 40428 (Guida al diritto 49-50/2023, 86 T): L’ingiustizia del vantaggio o del danno assume un ruolo di rilievo all’interno della fattispecie di reato dell’abuso d’ufficio, in quanto rappresenta la nota di disvalore che caratterizza. e differenzia l’ambito degli abusi penalmente rilevanti dal mero illecito amministrativo. Accertata, dunque, la violazione della norma di legge o la mancata astensione, è proprio l’ingiustizia del risultato conseguito ad attribuire rilevanza penale alla condotta dell’agente: l’aggettivo “ingiusto”, espressamente richiesto dalla norma incriminatrice, postula la necessità che alla condotta abusiva si aggiunga un vantaggio perseguito dall’agente ovvero un danno cagionato che sia contra legem, nel senso che il risultato economico dell’azione deve essere tale da violare una norma dell’ordinamento diversa da quella incriminatrice (cosiddetta “doppia ingiustizia”). (La SC precisa che il profilo dell’ingiustizia non può essere desunto implicitamente dall’illegittimità della condotta, in quanto il requisito della doppia ingiustizia presuppone l’autonoma valutazione degli elementi costitutivi del reato) - (commento di) Giuseppe Amato, Indicazioni utili della Suprema corte sulla rilevanza della raccomandazione (Guida al diritto 49-50/2023, 90-93) in procedura penale (equità del processo - intercettazioni): - Cedu 2^, 28.11.23, ric. 2551/18 (Guida al diritto 49-50/2023, 112 solo massima): Non si configura violazione della presunzione di innocenza nei casi in cui il presidente della Corte suprema sia sentito come testimone nel momento in cui non fa parte del collegio giudicante e i magistrati componenti del collegio non si trovano in una posizione di subordinazione rispetto al presidente della corte. La pubblicazione sui media di intercettazioni telefoniche riguardanti il procedimento in corso non costituisce una violazione dell’equità del processo e della presunzione d’innocenza in particolare perché i giudici togati, in quanto professionisti altamente qualificati, non sono certo influenzati da articoli di stampa o rumours. - (commento di) Marina Castellaneta, Rendere pubbliche le intercettazioni su un procedimento in corso non viola sempre il principio di equità (Guida al diritto 49-50/2023, 112-114) c.s. Intelligenza artificiale - Il cervello umano non è una macchina digitale, ma (almeno prevalentemente) analogica. - If a machine is expected to be infallible, it cannot also be intelligent (Alan Turing) [da una macchina ci si aspetta che sia infallibile, non anche che sia intelligente]
Autore: Carmine Spadavecchia 01 gen, 2024
in tema di diritti umani : - Fausto Pocar*, Dichiarazione dei diritti umani, 75 anni di principi da proiettare verso il futuro (Guida al diritto 48/2023, 12-14, editoriale) [*professore emerito di Diritto internazionale presso l’Università di Milano] sul DL proroghe : DL 29.9.2023 n. 132 - L 27.11.2023 n. 170, Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali - Laura Biarella, guida alla lettura e mappa delle novità (Guida al diritto 48/2023, 16-26) sotto il titolo “Dai crimini di guerra al lavoro agile dei fragili, tutte le proroghe fissate dalla nuova legge” [fra l’altro, modifiche al codice dei contratti pubblici] NB – Per la guida alla lettura del decreto-legge (a cura di Laura Biarella), vedasi Guida al diritto 39/2023, 26-30, sotto il titolo: Prorogati i termini normativi e fiscali: focus su prima casa, cripto-attività e scuola, in tema di sanità (danni da emotrasfusione): - Cons. Stato III 30.10.23 n. 9308, pres. rel. Greco (Guida al diritto 48/2023, 94 T): Nella definizione delle controversie da emotrasfusioni attraverso il modulo transattivo l’Amministrazione deve compiere una valutazione discrezionale con riguardo alla specifica vicenda e alle esigenze del danneggiato da emotrasfusioni, tenendo conto non solo delle sue esigenze patrimoniali, ma anche delle sopravvenienze costituite dalla definizione medio tempore del giudizio civile con condanna generica della stessa Amministrazione, unitamente al suo interesse a chiudere immediatamente il contenzioso. Nell’esitare l’istanza di accesso al modulo transattivo, non risultano ostativi i termini di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b), del DM 4.5.2012, i quali si limitano a definire un arco temporale entro il quale la domanda di adesione alla procedura transattiva può essere presentata. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, invece, rileva laddove sia intervenuta una sentenza accertativa della prescrizione. - (commento di) Giulia Pernice, Rapporti con la fonte regolamentare, si va verso un altro intervento plenario (Guida al diritto 48/2023, 98-101) in tema di permesso di soggiorno : - TAR Reggio Calabria 6.11.23 n. 818, pres. Mazzulla, est. De Col (Guida al diritto 48/2023, 30): La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non osta alla possibilità di ottenere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Diversamente, si violerebbe l’art. 24, comma 10, Tui (testo unico immigrazione), ai sensi del quale le uniche condizioni per la conversione del permesso di soggiorno sono la capienza delle quote periodicamente fissate con Dpcm, l’avvenuta assunzione del cittadino extracomunitario per almeno 3 mesi in occasione dell’ingresso autorizzato per lavoro stagionale e l’effettività del nuovo rapporto di lavoro. [Il TAR ha annullato il provvedimento con cui la Prefettura aveva revocato il nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno sul rilievo che al momento della domanda di conversione il permesso di soggiorno era scaduto. Secondo il TAR: a) non v’è alcuna indicazione legislativa dalla quale desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra presentare un titolo in corso di validità, di modo che l’interessato deve solo dimostrare di avere i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, ossia un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrarsi nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo; b) il termine di 60 giorni ex art. 5, comma 4, Tui per il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno non ha natura perentoria ma sollecitatoria, in quanto non contempla sanzione in caso di mancato rispetto del temine medesimo, e d’altronde le disposizioni di natura preclusiva sono di stretta interpretazione e non possono quindi, in mancanza di esplicito richiamo, essere applicate per analogia; 3) l’art. 5, comma 4, Tui esclude il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno quando si tratti di irregolarità amministrativa sanabile, sicché l’A., nel valutare la domanda del lavoratore extracomunitario, deve accoglierla se ricorrono tutti i requisiti sostanziali che assicurano la regolarità del soggiorno, indipendentemente da ogni irregolarità pregressa e da ogni carenza formale. sul ricorso cumulativo (in tema di silenzi su accesso civico): - TAR Trieste 1^, 28.10.23 n. 333, pres. Modica de Mohac, est. Sinigoi (Guida al diritto 48/2023, 31): Il ricorso cumulativo, analogamente a quello collettivo, è un’eccezione, come tale da interpretarsi restrittivamente. La regola generale secondo cui con un ricorso è impugnabile un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare in un’unica analisi l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa, e solo quando questa viene censurata nella sua complessità per profili che ne inficiano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti. È pertanto necessario, perché sia ammissibile un ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti, che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia attitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscono, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente e che non residui quindi alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati. [Nella specie, nonostante l’identità di contenuto delle corrispondenti istanze di accesso civico generalizzato, volte a conoscere la marca dei test in vitro utilizzati per la verifica dei campioni di rilevamento del virus SARS COV-2, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo avverso i susseguenti “silenzi” tenuti da plurimi soggetti pubblici e privati (aziende sanitarie, cliniche sanitarie, laboratori di analisi), evocati in giudizio assieme, al di fuori di qualsiasi connessione procedimentale e funzionale] in tema di equo compenso : - TAR Milano 2^, 29.11.23 n. 2852, pres. Russo, est. Cozzi (Guida al diritto 48/2023, 31): In base alla norma sull’equo compenso, gli Ordini professionali, quali enti esponenziali della categoria, hanno interesse, per verificare la conformità alle norme che presiedono all’attività professionale e alla sua remunerazione nel rispetto della legge n. 49/2023, alla visione di un accordo di litigation funding, dato che esso pone il problema della scelta dei difensori e della loro successiva remunerazione da parte della società benefit cessionaria. [NB - Litigation funding è un contratto atipico aleatorio, di derivazione anglosassone, in cui un soggetto acquisisce dai propri clienti i diritti che questi ultimi intendono far valere in giudizio (c.d. res litigiosa) e assume i costi per la successiva gestione del contenzioso. Questo schema negoziale, finalizzato a favorire l’accesso alla tutela giurisdizionale, è oggetto di una proposta di direttiva nell’ambito dell’Unione Europea. Il caso di specie riguardava appunto un accordo-quadro fra un’Associazione di comuni e una società, riconducibile al suddetto contratto atipico, connotato dalla cessione dei diritti da parte degli enti locali alla società benefit, tenuta alla gestione del contenzioso scegliendo i professionisti all’uopo dedicati] in tema di discriminazione (nell’accesso all’impiego): - Corte cost. 4.12.23 n. 211 (Guida al diritto 48/2023, 28): È incostituzionale la norma che, nel consentire alle vincitrici del concorso a vice-ispettore della polizia penitenziaria, assenti al corso di formazione a causa della maternità, di partecipare al corso immediatamente successivo (attivato, nella specie, a distanza di dodici anni), posticipa l’immissione in ruolo alla conclusione di detto corso successivo, anziché retrodatarla alla stessa data degli altri vincitori del medesimo concorso: ciò comporta infatti una ingiustificata disparità di trattamento per le donne in ragione della maternità, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost., determinando ritardo nella progressione in carriera e definitiva perdita di chance, con il rischio di compromettere il tempestivo accesso delle donne all’impiego e di disincentivare la partecipazione al concorso e persino la scelta della maternità. in tema di discriminazione (per età): - Corte giust. Ue 7.12.23, causa C-518/22 (Guida al diritto 48/2023, 32): L’imposizione di un requisito di età nella selezione per ottenere l’impiego (nella specie, assistente di disabili) può essere giustificata alla luce del diritto all’autodeterminazione della persona interessata (nella specie, disabile). Nel bilanciamento tra interesse del prestatore di servizi e interesse a una prestazione idonea al proprio caso personale espresso dall’assistito disabile, va considerato infatti che la preferenza per una certa fascia di età espressa dal disabile rispetta il suo diritto di autodeterminazione. La normativa tedesca, tra l’altro, impone espressamente di soddisfare i desideri individuali dei disabili nell’ambito della fornitura dei servizi di assistenza personale: ciò in quanto gli interessati devono essere in grado di scegliere come, dove e con chi vivere, e in tale contesto sembra ragionevole aspettarsi che un assistente personale della stessa fascia di età del disabile si integri più facilmente nell’ambiente personale, sociale e universitario di quest’ultimo. in tema di privacy (violazioni del Rgpd - Regolamento generale protezione dati): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.12.23, cause C-683/21 e C-807/21 (Guida al diritto 48/2023, 32): Si può infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Rgpd a un titolare del trattamento dei dati solo se detta violazione sia stata commessa in modo illecito, ossia dolosamente o colposamente. L’illecito si verifica ogni volta che il titolare del trattamento non poteva ignorare l’illiceità del suo comportamento, a prescindere dal fatto che abbia avuto o meno cognizione dell’infrazione. Se il titolare del trattamento è una persona giuridica, non occorre che la violazione sia stata commessa da un suo organo amministratore o che quest’organo ne abbia avuto conoscenza: una persona giuridica è responsabile sia delle violazioni commesse dai suoi rappresentanti, direttori o amministratori, sia da quelle commesse da chiunque agisca nel quadro della sua attività commerciale o per suo conto. La Corte precisa le condizioni in presenza delle quali le autorità nazionali di controllo possono infliggere una sanzione amministrativa per violazione del Rgpd: l’imposizione di una sanzione siffatta presuppone un comportamento illecito, ossia una violazione commessa in modo doloso o colposo; se il destinatario della sanzione pecuniaria è parte di un gruppo di società, il calcolo dell’ammenda deve basarsi sul fatturato dell’intero gruppo; e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a una persona giuridica nella sua qualità di titolare del trattamento non può essere subordinata alla previa constatazione che detta violazione è stata commessa da una persona fisica identificata. Al titolare del trattamento può essere inflitta una sanzione pecuniaria anche per operazioni effettuate da un subappaltatore, nei limiti in cui tali operazioni possano essere imputate al titolare del trattamento. in tema di privacy (informazioni commerciali, scoring finanziario ed esdebitazione): - Corte giust. Ue 7.12.23, causa C-518/22 (Guida al diritto 48/2023, 32): 1. Lo scoring va considerato come “processo decisionale automatizzato”, vietato in linea di principio dal Rgpd (Regolamento generale protezione dati) se i clienti della società che tratta i dati gli attribuiscono un ruolo determinante nell’ambito della concessione di crediti. Spetta peraltro al tribunale amministrativo valutare se la legge federale tedesca sulla protezione dei dati contenga un’eccezione valida al divieto, conforme al Rgpd; in caso affermativo, dovrà verificare se siano soddisfatte le condizioni generali previste dal Rgpd ((Nella specie, cittadini tedeschi contestavano il rifiuto del Garante per la protezione dei dati di agire contro alcune attività di una società privata fornitrice di informazioni commerciali soprattutto alle banche). 2. Riguardo la concessione di una esdebitazione, è contrario al Rgpd il fatto che agenzie private conservino tali dati più a lungo del registro pubblico dei fallimenti. L’esdebitazione riveste importanza esistenziale per l’interessato, avendo lo scopo di consentirgli di partecipare nuovamente alla vita economica; e tali informazioni sono utilizzate come fattore negativo nelle valutazioni di solvibilità della persona interessata. Dunque, nei limiti in cui la conservazione dei dati è illecita, come è oltre i sei mesi, l’interessato ha diritto a che siano cancellati e l’agenzia è tenuta a cancellarli senza ritardo ingiustificato. 3. Per quanto riguarda la conservazione parallela delle medesime informazioni da parte della società privata durante i sei mesi, spetta al tribunale amministrativo ponderare gli interessi in gioco al fine di valutarne la liceità; e se concludesse che la conservazione dei dati è lecita, l’interessato avrà comunque la possibilità di opporsi al trattamento dei suoi dati e chiederne la cancellazione, a meno che la società non dimostri l’esistenza di legittimi motivi cogenti. 4. Infine, i giudici nazionali devono poter esercitare un controllo completo su ogni decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo. sulla compensazione (in sede di esecuzione civile): . Cass. 3^, 8.11.23 n. 31130 (Guida al diritto 48/2023, 44 T): Non è consentito, in nessun caso, eccepire la compensazione, né propria, né cosiddetta “impropria”, quando le reciproche pretese delle parti derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale, che le ha ritenute distinte emettendo separate condanne reciproche, perché esse sono state comunque ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione; è, in tal caso, possibile e necessario impugnare la sentenza costituente titolo esecutivo per ottenere, in sede di cognizione, il riconoscimento della compensazione cosiddetta tecnica ovvero l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, in caso di difetto dei presupposti di quest’ultima, con definitiva condanna, quindi, di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell’altra. - (commento di) Mario Piselli, Niente azione con più pretese ma serve impugnare la sentenza (Guida al diritto 48/2023, 48-49) in tema di mutuo (credito al consumo garantito da ipoteca sull’abitazione familiare): - Corte giust. Ue 4^, 9.11.23, causa C-598/21 (Guida al diritto 48/2023, 104 s.m.): La direttiva 93/13, letta alla luce degli artt. 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, osta a una normativa nazionale in forza della quale il controllo giurisdizionale del carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata contenuta in un contratto di credito al consumo non tiene conto del carattere proporzionato della facoltà lasciata al professionista di esercitare il diritto che gli deriva da tale clausola, alla luce di criteri connessi. In particolare, dovrà considerare l’entità dell’inadempimento del consumatore ai suoi obblighi contrattuali, quali l’importo delle rate che non sono state onorate rispetto all’importo totale del credito e alla durata del contratto, nonché la possibilità che l’applicazione di tale clausola comporti che il professionista possa procedere al recupero delle somme dovute in forza di detta clausola mediante la vendita, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario, dell’abitazione familiare del consumatore. - (commento di) Marina Castellaneta, Mutuo con garanzia per abitazione familiare, abusiva la clausola su scadenza anticipata che prevede la vendita (Guida al diritto 48/2023, 104-106) in tema di straining : - Cass. lav. 19.10.23 n. 29101 (Guida al diritto 48/2023, 50): Nelle ipotesi in cui il lavoratore chiede il risarcimento del danno all’integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro di natura asseritamente persecutoria, il giudice è tenuto a valutare se le condotte denunciate, pur non essendo accomunate da un intento “ritorsivo”, possono essere considerate vessatorie e mortificanti per il lavoratore e, come tali, ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro. - (commento di) Maria Cristina Compagnoli, Il via al risarcimento per il lavoratore prescinde dall’intento persecutorio (Guida al diritto 48/2023, 53-59) [i confini tra mobbing e straining] in tema di arricchimento senza causa : - Cass. SSUU 5.12.23 n. 33954 (Guida al diritto 48/2023, 29): Per evitare elusioni della norma, è precluso l’esercizio dell’azione di arricchimento ove l’azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all’impoverito, e quindi (nei casi più frequenti) per prescrizione e decadenza. Si deve infatti distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto deriva dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda c.d. principale da quelli in cui derivi dall’inerzia dell’impoverito o dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse. Ad esempio, se la domanda principale è correlata a una pretesa scaturente da un contratto di cui si lamenta l’esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità, lo spostamento contrattuale si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell’azione di arricchimento. Se viceversa il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall’altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all’art. 2042 c.c. Si deve dunque distinguere in merito alle ragioni del rigetto e il giudice al quale è proposta da domanda di arricchimento deve verificare se sia stata riscontrata una carenza originaria del diverso titolo fondante la domanda c.d. principale. in tema di ATP (accertamento tecnico preventivo): - Corte cost. 10.11.23 n. 202, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 48/2023, 34 T): Sono incostituzionali gli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del medesimo codice. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Un divieto illegittimo sotto i profili di ragionevolezza ed eguaglianza (Guida al diritto 48/2023, 41-43) in materia penale (attenuanti per l’omicidio in ambito familiare): - Corte cost. 31.10.23 n. 197, pres. Sciarra, red. Viganò (Guida al diritto 48/2023, 72 T): In tema di concorso di circostanze è illegittimo l’art. 577, 3° comma, c.p. nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 2) e 62-bis del codice penale. - (commento di) Alberto Cisterna, Il drastico limite di calibrare la pena non è per la Consulta giustificabile (Guida al diritto 48/2023, 81-86) [l’errore del legislatore nell’approccio al tema della violenza domestica con le misure dettate dal c.d. codice rosso, che hanno privato di densità “tecnica” e “umana” l’apprezzamento giurisdizionale] c.s. Cultura woke “ Credo di essere woke, ma credo che la parola sia cambiata. Se significasse ancora quello che significava, ovvero essere consapevoli dei privilegi, cercare di aumentare l’uguaglianza e ridurre l’oppressione o combattere il razzismo, il sessismo, l’omofobia … sì, sono decisamente woke. Ma se ora woke significa essere dei prepotenti puritani e autoritari che fanno licenziare la gente per oneste opinioni o fatti, allora no, non lo sono ” (Ricky Gervais, comico inglese, nello show Armageddon su Netflix, 25/12/2023)
Autore: Carmine Spadavecchia 24 dic, 2023
sulla professione forense (a margine del Congresso forense, alla sua XXXV sessione, svoltosi a Roma il 15-16 dicembre 2023): - Francesco Greco*, Dal Congresso forense tavolo unitario che ridefinisca l’Avvocatura del futuro (Guida al diritto 47/2023, 12-14, editoriale) [*presidente del Consiglio nazionale forense] - Paolo Nesta*, Una priorità rivedere modalità e forme dell’esercizio della professione legale (Guida al diritto 47/2023, 15) [*presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma] - Marisa Annunziata*, A braccetto previdenza e welfare per diradare le nubi sulla categoria (Guida al diritto 47/2023, 16-20) [le fotografie della categoria, degli iscritti alla cassa, dei redditi, del volume d’affari] [*consigliere di amministrazione della Cassa forense] in tema di anagrafe nazionale : DM 6.10.2023 Ministero dell’interno (GU 22.11.23 n. 273), Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR - testo del decreto (Guida al diritto 47/2023, 51-56) sotto il titolo: “Anagrafe nazionale, sì alla consultazione dei certificati anche per gli avvocati” - commento di Eugenio Sacchettini, Un ausilio importante per i legali con la realtà delle poche risorse (Guida al diritto 47/2023, 57-61) in tema di magistratura onoraria : - TAR Lazio 1^, 6.11.23 n. 16392, pres. Antonino Savo Amodio, est. F.M. Tropiano (Guida al diritto 47/2023, 65): Ai fini della conferma del magistrato onorario, particolare rilievo va attribuito, da una parte, al giudizio sul merito, dall’altra parte, alla perdurante sussistenza dei prerequisiti dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio. I magistrati onorari devono assolvere degnamente e soddisfare con assiduità e impegno le esigenze di servizio, garantendo professionalità, credibilità e indipendenza. (Nella specie, il TAR ha ritenuta corretta la decisione del CSM che ha valorizzato le condotte disciplinarmente rilevanti commesse dall’istante, pur precedenti all’entrata in vigore del DLg 31.5.2016 n. 92, ma decisive ai fini del giudizio) in tema di leggi-provvedimento : - TAR Veneto 4^, 14.11.23 n. 1629, pres. Raiola, est. Mielli (Guida al diritto 47/2023, 65): È inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR contro una legge provvedimento, perché le leggi provvedimento sono sindacabili solo nell’ambito del giudizio di costituzionalità e possono essere oggetto di censura solo attraverso l’interpositio dell’impugnazione degli atti applicativi (cfr. CdS IV 22.3.21 n. 2409). (Nella specie, un Comune aveva proposto ricorso al TAR contro il Piano faunistico regionale approvato con una legge della Regione, deducendone l’incostituzionalità). sulle ordinanze di necessità : - TAR Sicilia 3^, 7.11.23 n. 3239, pres. rel. Passarelli Di Napoli (Guida al diritto 47/2023, 92 T): È illegittima, per difetto dei presupposti di eccezionalità e imprevedibilità del pericolo, un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, ex artt. 50 e 54 DLg 267/2000, con la quale il sindaco, sulla base di segnalazioni delle Forze dell’ordine operanti nel territorio comunale, all’asserito fine di fronteggiare situazioni di pericolo e per la tutela della sicurezza pubblica, della quiete pubblica e del pubblico decoro, dispone lo spegnimento immediato dei distributori automatici installati nel centro urbano su pubblica via o all’interno di immobili, dalle 22.00 alle ore 6.00, per un determinato arco di tempo. - (commento di) Davide Ponte, Esempio di necessaria delimitazione dell’azione amministrativa regolatoria (Guida al diritto 47/2023, 94-97) in tema di accesso : - TAR Salerno 3^, 17.10.23 n. 2325, pres. Russo, est. Polimeno (Guida al diritto 47/2023, 67): L’ampia portata della regola di accesso agli atti rappresenta l’applicazione del principio di trasparenza che governa i rapporti tra PA e cittadini. Se il principio di trasparenza cede innanzi all’esigenza di salvaguardare l’interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto, il “segreto” che preclude l’accesso ai documenti pubblici non deve costituire la mera riaffermazione del tramontato principio della “ragion di Stato” o, sul piano professionale, dell’inviolabilità del rapporto tra difensore e assistito. Il discrimine tra ostensibilità o meno dei pareri legali va ravvisato in relazione alla finalità che l’A. persegue con la richiesta di parere. Se il parere è stato acquisito in relazione alla fase istruttoria del procedimento amministrativo, il diniego di accesso è illegittimo; se è stato acquisito in relazione a una lite già in atto o a una fase evidentemente precontenziosa o di lite potenziale al fine di definire la futura strategia difensiva dell’A., l’ostensione è legittimamente negata. in tema di libertà religiosa : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 28.11.23, causa C-148/22 (Guida al diritto 47/2023, 66): La politica di rigorosa neutralità imposta da una pubblica amministrazione ai suoi dipendenti al fine di creare al suo interno un ambiente amministrativo totalmente neutro può essere ritenuta obiettivamente giustificata da una finalità legittima. Altrettanto giustificata sarebbe la scelta a favore di una politica che consenta, in maniera generale e indiscriminata, di indossare segni visibili di convinzioni, in particolare filosofiche o religiose, anche nei contatti con gli utenti, o l’introduzione di un divieto di indossare siffatti segni limitati alle situazioni che implicano contatti del genere. Ogni Stato membro, e ogni ente parastatale nell’ambito delle sue competenze, dispone di un margine di discrezionalità nella concezione della neutralità del servizio pubblico che intende promuovere sul luogo di lavoro, a seconda del suo proprio contesto. Tale finalità deve essere perseguita in modo coerente e sistematico, e le misure adottate per conseguirla devono essere limitate allo stretto necessario. (Nella specie, la dipendente di un comune belga con funzione di responsabile di un ufficio senza contatto con gli utenti denunciava la violazione della libertà di religione e la discriminazione subita per avere il comune, dapprima, vietato a lei di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro, e poco dopo modificato il regolamento di lavoro, nel senso di richiedere ai propri dipendenti, compresi quelli non a contatto con gli utenti, di osservare una rigorosa neutralità, vietando ogni forma di proselitismo e non consentendo di indossare segni vistosi della propria appartenenza ideologica o religiosa) in tema di compravendita (e contestuale costituzione di servitù): - Cass. 2^, 16.10.23 n. 28694 (Guida al diritto 47/2023, 68 T, sotto il titolo: Costituzione di servitù in una compravendita immobiliare, distinte le note di trascrizione): Qualora il contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell’immobile alienato e a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell’art. 17, comma 3, L 52/1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini dell’opponibilità della servitù a terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel “riquadro D” della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che introduce incertezza sul rapporto giuridico a sui si riferisce l’atto. (La SC cassa con rinvio la sentenza impugnata) - (commento di) Mario Finocchiaro, Stretta sulle formalità, non basta la sola annotazione nel «quadro D» (Guida al diritto 47/2023, 73-75) [questione nuova sulla quale non risultano precedenti in termini] sul danno non patrimoniale (tabelle romane del danno biologico): Tribunale di Roma – Tabelle per la valutazione del danno biologico – Roma 20 novembre 2023 - Filippo Martini e Maurizio Hazan, Roma adegua gli importi ma tra incoerenze e forum shopping ristori senza uniformità (Guida al diritto 47/2023, 21-25) [le novità: a pag. 23 le differenze tra le sedi giudiziarie di Roma e Milano; il campanilismo tabellare che induce incertezza e disorientamento tra gli operatori] - Marco Rodolfi, Aggiornamento rapido dei valori monetari, cifre capitoline sul podio (Guida al diritto 47/2023, 26-28) [i criteri di liquidazione: le novità sostanziali riguardano il danno morale soggettivo, il danno parentale, il danno catastrofale e il danno da morte per stessa causa; il Tribunale di Roma cerca di attuare quanto statuito da Cass. 27.9.21 n. 26118 sul “rischio latente”] - Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Microlesioni, più gap con la tabella nazionale (Guida al diritto 47/2023, 29-32) [tavola di comparazione tra tabelle milanesi, romane e nazionali per le c.d. microlesioni] - Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Macrolesioni, Al confronto ristori milanesi in perdita (Guida al diritto 47/2023, 33-39) [tavola di comparazione tra tabelle milanesi, romane e nazionali per le c.d. macrolesioni] - Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Macrolesioni, Superstiti, si impennano tutte le compensazioni (Guida al diritto 47/2023, 40-42) [esempi di calcolo in casi di perdita di genitore/figlio/coniuge] - Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Sulle lesioni terminali è un “testa a testa” (Guida al diritto 47/2023, 43-45) [esempi di calcolo per il danno non patrimoniale c.d. terminale o catastrofale] - Marco Rodolfi, Poca chiarezza sul fronte degli orientamenti (Guida al diritto 47/2023, 46-50) [la prassi applicativa] in tema di pensione (insegnanti precari): - Corte giust. Ue 1^, 30.11.23, causa C-270/22 (Guida al diritto 47/2023, 66): La ricostruzione dell’anzianità a fini pensionistici degli insegnanti precari stabilizzati con contratto a tempo indeterminato non consente di escludere i giorni effettivamente lavorati nella vita professionale in base a regole che li tengono in considerazione solo parzialmente. (La Corte boccia le regole Inps che limitano il riconoscimento di tutti i giorni effettivamente lavorati ai fini del calcolo del trattamento pensionistico di anzianità, non avendo lo Stato italiano prospettato reali esigenze concrete di tale disciplina) in tema di marchi : - Trib. Ue 2^, 29.11.23, causa T-19/22 (Guida al diritto 47/2023, 66): In generale un marchio Ue registrato non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, ha acquisito carattere distintivo dopo la registrazione. (Nella specie, Piaggio ha presentato a Euipo diversi elementi di prova pertinenti, quali sondaggi di opinione, dati relativi al volume di vendite, la presenza della «Vespa» al Moma (Museum of Modern Art) di New York, l’utilizzo dello scooter in film di fama mondiale (come “Vacanze romane”), la presenza di club Vespa in numerosi Stati membri: tutti elementi che, secondo il Tribunale, testimoniano il carattere iconico della «Vespa» e quindi la sua riconoscibilità globale nell’intera Ue; pertanto l’Euipo ha errato nell’annullare la registrazione del marchio, avendo omesso di valutare correttamente tali elementi di prova della sua distintività) c.s. Social media Whatsapp (e simili): il linguaggio minimo genera il pensiero minimo. Peccato, perché tra i geroglifici e gli emoticon molto era stato fatto (Valeria Braghieri, giornalista)
Autore: Carmine Spadavecchia 15 dic, 2023
sulla responsabilità della PA per danni da illecito (legge incostituzionale): - Cons. Stato III 6.9.23 n. 8188, pres. Greco, est. Santoleri (Giurispr. it. 11/2023, 2292-4): Laddove una disposizione di legge attributiva per taluno di vantaggi (in specie, economici) sia dichiarata incostituzionale, non spetta il ristoro del danno da lesione del legittimo affidamento in favore di colui che sia stato inizialmente avvantaggiato da tale disposizione. Non è configurabile in via generale una forma di responsabilità per fatto illecito del Legislatore, non essendo predicabile il canone dell’ingiustizia a fronte dell’esercizio di un’attività (quella legislativa, appunto) libera per definizione nei fini (mentre sono del tutto eccezionali e residuali le ipotesi di risarcimento del danno per fatto del Legislatore nel caso di norme in contrasto con il diritto UE). sulla responsabilità della PA per danni da illecito (concorso del fatto colposo del danneggiato): - Cons. Stato IV 4.9.23 n 8149, pres. Carbone, est. Marotta (Giurispr. it. 11/2023, 2294-5): Premesso che, in tema di responsabilità della PA per fatto illecito dannoso, opera anche in ambito amministrativo il principio di cui all’art. 1227 c.c. (nella declinazione di cui all’art. 30 c.p.a., secondo cui va escluso il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza), il canone dell’“ordinaria diligenza” va parametrato valutando quale sia in concreto la condotta esigibile in capo a un soggetto mediamente diligente, in particolare per quanto riguarda l’esperimento di uno specifico strumento di tutela in sede giudiziaria. sulla responsabilità della PA per danni da illecito (omissione di atti dovuti): - Cons. Stato IV 3.8.23 n 7503, pres. Carbone, est. Furno (Giurispr. it. 11/2023, 2297-8): Sussiste una responsabilità risarcitoria in capo alla PA che abbia illegittimamente omesso di esercitare un’attività doverosa (il cui esercizio avrebbe evitato a un cittadino di subire un danno patrimoniale). In tal caso, la giurisdizione risarcitoria spetta al GA, posto che, ai sensi dell’art. 7 c.p.a., essa sussiste tanto a fronte di violazioni di interessi legittimi, tanto – nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva – a fronte di violazioni di diritti soggettivi). in tema di soccorso istruttorio (funzione e latitudine): - Cons. Stato V 21.8.23 n 7870, pres. Sabatino, est. G. Grasso (Giurispr. it. 11/2023, 2295-7): 1. Nell’ambito delle pubbliche gare lo strumento del soccorso istruttorio (già disciplinato dall’art. 83, 9° comma, DLg. 50/2016 e da ultimo regolato dall’art. 101 DLg 36/2023), inteso quale “direttiva antiformalistica” per l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati, può assolvere diverse tipologie di funzioni. Vi sono infatti: - un soccorso di carattere integrativo e completivo di dichiarazioni già rese ai fini della gara; – un soccorso di tipo sanante (volto anche a rimediare ad omissioni ed inesattezze commesse in fase dichiarativa); – un soccorso istruttorio in senso stretto (volto a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sulle dichiarazioni già rese ai fini della gara); – un soccorso c.d. correttivo (volto a consentire al concorrente di correggere errori nelle dichiarazioni che ne possano inficiare materialmente il contenuto). 2. Il soccorso istruttorio può arrivare a supplire a carenze relative alla formulazione dell’offerta tecnica o di quella economica (nel senso che sono sanabili le carenze - per omissione e/o per irregolarità - della documentazione c.d. amministrativa), ma non può mai modificare il contenuto sostanziale dell’offerta senza entrare in conflitto col superiore principio della parità dei concorrenti. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto riferiti soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara). in tema di appalti (convenzioni Consip): - Cons. Stato V 15.3.23 n. 2728, pres. De Nictolis, rel. Santini (Giurispr. it. 11/2023, 2447 solo massime): 1. L’aggiudicazione di un appalto Consip è sufficiente a radicare in capo all’operatore economico un interesse diretto ed attuale all’eliminazione di bandi autonomi. Infatti, la semplice pendenza di un procedimento ad evidenza pubblica, avente ad oggetto il medesimo bene della vita conseguito a seguito di aggiudicazione della gara CONSIP, ha effetti direttamente lesivi sulla posizione dell’aggiudicataria, indipendentemente dall’adozione del provvedimento finale di quel procedimento. Ciò considerato che, nel momento in cui indice la gara autonoma, la stazione appaltante ha già valutato la convenienza di tale procedura rispetto alle Convenzioni Consip, effettuando una comparazione dei prezzi. Non è, invece, necessaria alcuna ulteriore valutazione dei costi ex post (ossia all’esito della procedura di gara autonoma), pena la violazione di fondamentali principi di economicità dell’azione amministrativa e di divieto di aggravio del procedimento. Per tali ragioni, l’indizione in sé della gara deve formare oggetto di immediata impugnazione, a pena di irricevibilità del gravame. - (commento di) Federica Baricalla, Appalti Consip e l’onere di immediata impugnazione dei bandi autonomi (Giurispr. it. 11/2023, 2447-2452) in tema di beni culturali (tutela immagine): - Trib. Fi 21.4.23, Giudice Donnarumma (Giurispr. it. 11/2023, 2411 T): 1. L’ordinamento giuridico italiano riconosce il diritto all’immagine dei beni culturali. Pertanto, la riproduzione non autorizzata dell’immagine di un bene culturale, con finalità commerciali, determina la lesione del diritto all’immagine del bene stesso, tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria. 2. La riproduzione non autorizzata dell’immagine del bene culturale ed il mancato versamento del relativo corrispettivo comportano il risarcimento sia del danno patrimoniale che non patrimoniale. - (nota di) Marco Venturello, La tutela dell’immagine dei beni culturali (Giurispr. it. 11/2023, 2415-7) N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Andrea Sirotti Gaudenzi, Con la riproduzione vietata si ledono i valori costituzionali (Guida al diritto 39/2023, 59-64) sul processo amministrativo telematico: - Cons. Stato IV 16.2.23 n. 6573, pres. Poli, est. Monteferrante (Giurispr. it. 11/2023, 2452 s.m.): In tema di processo amministrativo telematico e di elezione di domicilio da parte di una PA, è valida la notifica effettuata alla PA presso la Segreteria del TAR competente per territorio, in luogo del domicilio digitale dell’avvocato presso la quale la stessa era domiciliata (circostanza non indicata all’interno dell’atto), con la conseguenza che è tardivo l’atto di impugnazione della sentenza effettuato oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto. - (nota di) Domenico Filosa, Il Consiglio di Stato su domicilio digitale e disciplina del processo amministrativo telematico (Giurispr. it. 11/2023, 2452-2455) in tema. di privacy (diritto all’oblio): - Cass. 1^, 24.11.22 n. 34658 (Giurispr. it. 11/2023, 2327 T) In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell’individuo, ai sensi dell’art. 3, 1° comma e dell’art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto “diritto all’oblio”, consente, in conformità al diritto dell’Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extra Europee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d’informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano. - (commento di) Andrea Lestini, La portata del diritto alla deindicizzazione (Giurispr. it. 11/2023, 2328-2334) N.B. Sentenza già segnalata con il commento di Marcello Stella, Caching provider e tutela inibitoria: la Cassazione ammette la deindicizzazione globale (Giurispr. it. 4/2023, 828-833) in tema di cittadinanza : - Cass. SSUU 24.8.22 n. 25317 e 25318 (Giurispr. it. 11/2023, 2358 T): 1. La cittadinanza italiana è uno status di natura permanente, imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo e che si acquista a titolo originario. Chi vuol far valere il proprio diritto alla cittadinanza, deve dare prova unicamente dei fatti costitutivi di tale diritto, mentre grava sulla controparte l’onere di dimostrare l’esistenza di fatti interruttivi alla linea di trasmissione dello status. Ai sensi dell’art. 11, n. 2/1865, c.c., la cittadinanza si perde per rinuncia, purché volontaria ed esplicita, consistente in un atto libero e spontaneo diretto all’acquisto di una cittadinanza straniera. Una rinuncia tacita – desumibile da un’accettazione tacita di una cittadinanza straniera imposta a mezzo di un provvedimento generale di naturalizzazione – non è idonea a determinare la perdita della cittadinanza italiana. 2. Ai sensi dell’art. 11, n. 3/1865, c.c., e dell’art. 8, n. 3, L 555/1912, la cittadinanza si perde qualora un individuo abbia accettato di svolgere un ‘‘impiego da un governo estero’’ strettamente inteso, esercitando pubbliche funzioni all’estero in base ad obblighi di gerarchia e fedeltà nei confronti di uno Stato straniero. - (commento di) Giovanni Bonato, La Grande Naturalizzazione brasiliana non causò la perdita della cittadinanza italiana (Giurispr. it. 11/2023, 2361-2371) - (commento di) Claudio Consolo, Le conclusioni del giudizio e i risvolti dell’onere della prova (Giurispr. it. 11/2023, 2371-4) N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Valeria Cianciolo, Uno Stato con un atto di imperio non può toccare diritti fondamentali (Guida al diritto 37/2022, 56-62) in tema di maternità surrogata : - Cass. SSUU 30.12.22 n. 38162 (Giurispr. it. 11/2023, 2320 solo massima): Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari ex art. 44, primo comma, lett. d), L 184/1983. Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita. - (commento di) Gabriele Salvi, Ancora un no (forse definitivo) delle Sezioni unite alla trascrizione a seguito di gestazione per altri (Giurispr. it. 11/2023, 2320-2326) N.B. - Sentenza già segnalata con i commenti di Valeria Cianciolo: Diritto al riconoscimento del bimbo tramite l’adozione in casi particolari (Guida al diritto 4/2023, 64-68); Una decisione della Cassazione che condanna La Gpa e tutela i minori (Guida al diritto 4/2023, 69-74) sulla vendita di immobili da costruire (fideiussione): - Cass. 2^, 8.2.23 n. 3817 (Giurispr. it. 11/2023, 2305 T): La domanda di nullità del contratto preliminare di vendita di immobili da costruire, per mancato rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 2 DLg 122/ 2005, non può essere accolta, per violazione della clausola di buona fede oggettiva e per carenza di interesse ad agire, allorché sia proposta dopo l’ultimazione dei lavori e senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente, alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame. - (commento di) Matteo Ambrosoli, Nullità per mancato rilascio di fideiussione nella vendita di immobili da costruire (Giurispr. it. 11/2023, 2306-2313) [disciplina delle invalidità di protezione; obbligo di buona fede e divieto di abuso del diritto come limiti alla protezione del contraente debole, in caso di violazioni che non pregiudicano in maniera sostanziale l’interesse protetto dalla norma] in tema di (contratti finalizzati alla) elusione fiscale: - Cass. 2^, 2.2.23 n. 3170 (Giurispr. it. 11/2023, 2313 T): Non è qualificabile in termini di nullità civilistica il contratto stipulato al fine di eludere la normativa fiscale, in quanto le conseguenze di un comportamento fiscalmente elusivo trovano di per sé, nel sistema fiscale, un apparato sanzionatorio. - (commento di) Carolina Magli, Riflessi civilistici dell’elusione fiscale (Giurispr. it. 11/2023, 2315-2320). La SC aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti negoziali compiuti dal contribuente a fini antielusivi per beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso, salvo diversa disposizione di legge, non sono nulli, ma l’Amministrazione finanziaria ha il potere di riqualificarli prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle stesse per assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile. in tema di lavoro : - Valerio Maio e Federico Maria Putaturo Donati (a cura di), Diritto del lavoro e prescrizione (Giurispr. it. 11/2023, 2505-2540) --- La cassazione e la decorrenza delle prescrizioni in materia di lavoro, rilievi sistematici, Valerio Maio (2505) --- La prescrizione dei crediti di lavoro e la corte di cassazione, Francesco Santoni (2509) --- Portata e limiti dell’imprescrittibilità dei diritti retributivi, Emilio Balletti (2512) --- Sulla decorrenza delle prescrizioni presuntive: requiem aeternam dona eis, Federico Maria Putaturo Donati (2517) --- La decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro nel pubblico impiego, Emanuela Fiata (2520) --- Rinnovata forza espansiva della reintegrazione e prescrizione dei crediti di lavoro, Laura Foglia (2526) --- Il cantiere ancora aperto della prescrizione nel rapporto di lavoro: l’estinzione dei diritti maturati tra il 2007 ed il 2012; la stabilità negoziale, Marco Menicucci (2531) in tema di prove (capacità di testimoniare): - Cass. SSUU 6.4.23 n. 9456 (Giurispr. it. 11/2023, 2351 T): 1. L’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché la stessa va eccepita dalla parte prima dell’ammissione del mezzo; in difetto, l’eccezione rimane definitivamente preclusa. 2. Ove la testimonianza del teste incapace, nonostante l’eccezione preventiva di parte, sia stata comunque assunta, la stessa è affetta da nullità relativa, che va dunque eccepita nella prima istanza o difesa successiva, ovvero all’esito della medesima udienza in cui avviene l’escussione o, in caso di assenza della parte interessata a far valere la nullità, nell’udienza immediatamente successiva. Ove, tuttavia, l’interessato sia incolpevolmente inconsapevole delle ragioni di incapacità del teste, l’eccezione va svolta nella prima difesa successiva all’acquisita conoscenza della nullità della testimonianza. 3. L’eccezione di nullità della testimonianza assunta nonostante l’incapacità del teste (pur ritualmente eccepita prima dell’escussione e reiterata nella prima istanza o difesa successiva a quella) deve essere ulteriormente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, in difetto dovendosi ritenere implicitamente rinunciata. - (commento critico di) Valentina Capasso, Le Sezioni unite e la nullità supersanabile della testimonianza resa da teste incapace (Giurispr. it. 11/2023, 2353-8) in tema di consulenza tecnica : - Cass. SSUU 28.2.22 n. 6500 (Giurispr. it. 11/2023, 2385 T): 1. L’accertamento di fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente tecnico nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio, è fonte di nullità relativa. 2. In materia di esame contabile, il consulente d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio, può acquisire, indipendentemente dall’allegazione di parte, i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, anche diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. - (commento di) Pasqualina Farina, Le Sezioni unite e i vizi della consulenza tecnica d’ufficio (Giurispr. it. 11/2023, 2386-2393) N.B. – Sentenza già segnalata con commenti di: - Mauro De Filippis, Ctu, il consulente nominato dal giudice può accertare i fatti per rispondere ai quesiti, ma non quelli principali (Guida al diritto 12/2022, 19-24). Con una sentenza di 50 pagine la SC, alla luce dei principi esposti, rigetta il ricorso per acquiescenza della parte. - Mario Finocchiaro, Le sezioni Unite colgono l’occasione per un’ampia ricostruzione dell’istituto (Guida al diritto 12/2022, 25-27). Le SU riscrivono l’istituto prendendo le mosse dal codice di rito del 1865, evidenziandone le differenze rispetto al codice del 1942. - Ferruccio Auletta, L’istruzione probatoria mediante consulente tecnico: la Corte profert de thesauro suo nova et vetera (Giurispr. it. 10/2022, 2138-2141). Parto gemellare delle Sezioni unite sull’ampiezza dei poteri del CTU e sulla natura della patologia che infici il risultato della sua attività. in tema di diffamazione : - Cass. 3^, 18.8.23 n. 24818 (Giurispr. it. 11/2023, 2285-6): In tema di scritti diffamatori pubblicati su un blog, il blogger è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (Fattispecie relativa a frasi diffamatorie pubblicate, da un soggetto terzo, sul blog del ricorrente nel dicembre del 2006, conosciute dal danneggiato nel 2011 e rimosse dal titolare del detto blog solo nel novembre del 2012). c.s. L'autentico pensiero scientifico è impotente di fronte all'universo (Franco Battiato, “23 coppie di cromosomi”)
Autore: Carmine Spadavecchia 10 dic, 2023
sulla violenza verso le donne [il restyling del c.d. “codice rosso” (L 19.7.2019 n. 69)]: L 24.11.2023 n. 168 [GU 24.11.23 n. 275, in vigore dal 9 dicembre 2023], Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. - testo della legge (Guida al diritto 46/2023, 13-24) - appendice con le modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 46/2023, 25-38): - appendice con le modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 46/2023, 39-42) - guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 46/2023, 43-52) (mappa delle novità alle pagg. 45-52) - commenti: - Aldo Natalini, Ammonimento per gli autori dei “reati-spia” e denuncia d’ufficio (Guida al diritto 46/2023, 53-58) [novità] - Giuseppe Amato, Una corsia accelerata e preferenziale per le fattispecie più gravi (Guida al diritto 46/2023, 59-62) [criteri di priorità] - Giuseppe Amato, Sul tema delle priorità nelle Procure serve una legge per i criteri generali (Guida al diritto 46/2023, 63-68) [criteri di priorità] - Aldo Natalini, Carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico (Guida al diritto 46/2023, 69-75) [modifiche al Cpp] - Giuseppe Amato, Violazione atti cautelari “attenuati”: rimediata un’incoerenza normativa (Guida al diritto 46/2023, 76-77) [misure cautelari] - Giuseppe Amato, Strumenti cautelari d’urgenza, arresto differito e via dalla casa (Guida al diritto 46/2023, 78-82) [misure precautelari] - Aldo Natalini, Condizionale per il condannato solo con i corsi di recupero (Guida al diritto 46/2023, 83-87) [le norme penali: i percorsi di recupero secondo la Convenzione di Istanbul] sulle c.d. concessioni “balneari” : - Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559, pres. Cirillo o D’Ascola, est. Lamorgese (cassa con rinvio Ad. plen. 9.11.21 n. 18) (Guida al diritto 46/2023, 93) [Con sentenza 9.11.21 n. 18 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato aveva affermato la contrarietà al diritto comunitario delle proroghe delle concessioni demaniali marittime, Le Sezioni unite hanno annullato la sentenza per diniego di giurisdizione affrontando, in limine, alcune questioni in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, u.c., Cost., ed affermando che costituisce “motivo di giurisdizione”, deducibile avverso una sentenza del Consiglio di Stato sotto forma di diniego ovvero rifiuto della tutela giurisdizionale, quello con cui si denuncia che il giudice amministrativo ha dichiarato, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’intervento, spiegato dinanzi a sé da parte di un ente portatore di un interesse collettivo o di un ente territoriale, senza esaminare in concreto il contenuto dei loro statuti ovvero senza valutare la loro concreta capacità di farsi portatori degli interessi della collettività di riferimento. La SC ha rimesso al Consiglio di Stato le questioni di merito nella pienezza del contraddittorio, anche alla luce delle novità legislative nel frattempo intervenute. A complicare il quadro normativo, infatti, concorre la norma approvata nell’agosto 2022 che ha tradotto in legge quanto statuito dai giudici amministrativi. La L 5.8.2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha infatti abrogato la proroga al 2033 imponendo lo svolgimento delle gare per le concessioni balneari entro il 31 dicembre 2023] 1. Sussiste, un’incondizionata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi forma di sentenza, senza necessità di ulteriore scrutinio sulla loro portata decisoria; non è consentito neppure al legislatore ordinario far dipendere la ricorribilità per cassazione delle «sentenze» del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’articolo 111, comma 8, Cost., con l’effetto di limitarla, a seconda della composizione dell’organo decidente (sezione semplice o A.P.) (SSUU n. 22423/2023). Sicché, è affetta dal vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell’arretramento della giurisdizione rispetto ad una materia devoluta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo, la sentenza che neghi o rifiuti la tutela giurisdizionale sulla base di valutazioni che, negando in astratto la legittimazione degli enti ricorrenti a intervenire nel processo, conducono a negare anche la giustiziabiltà degli interessi collettivi (legittimi) da essi rappresentati, relegandoli in sostanza al rango di interessi di fatto. 2. Nella giurisprudenza amministrativa, la legittimazione ad agire coincide con la titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo, anche quando si tratti di interessi (legittimi) collettivi di determinate collettività e categorie, soggettivizzate in enti associativi esponenziali, legittimati ad agire e intervenire in giudizio. E allora, se la posizione soggettiva fatta valere ha consistenza di interesse legittimo, il giudice amministrativo, essendo fornito della giurisdizione, è tenuto ad esercitarla, incorrendo altrimenti in diniego o rifiuto della giurisdizione, vizi censurabili dalle Sezioni Unite, ai sensi dell’articolo 111, comma 8, Cost. Attiene, per contro, al merito della controversia devoluta al giudice amministrativo, cioè alla fondatezza della domanda, ogni questione concernente l’idoneità di una norma di diritto – per come applicata in concreto – a tutelare l’interesse dedotto dalla parte in giudizio. [Nel caso in esame, è stata omessa qualsiasi valutazione degli statuti delle associazioni ricorrenti (SIB e ASSONAT), i cui interventi sono stati globalmente dichiarati inammissibili, con conseguente loro estromissione dal giudizio, al pari degli interventi di altre associazioni ed enti eterogenei, anche istituzionali, come la Regione Abruzzo, non già all’esito di una verifica negativa in concreto delle condizioni di ammissibilità dei loro interventi, ma come effetto di un aprioristico diniego di giustiziabilità dell’interesse collettivo proprio delle stesse associazioni ed enti]. 3. L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento. La predetta deroga al principio («salvo che…») è stata applicata con riferimento a sentenze del Consiglio di Stato impugnate ex articolo 111, comma 8, Costituzione e giustificata dalle Sezioni Unite (n. 31266/2019) in senso collimante con «la costante giurisprudenza del giudice amministrativo» secondo la quale il soggetto interveniente ad adiuvandum […] non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma «salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nel caso in cui sia stata negata la legittimazione all’intervento o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese giudiziali. Pertanto, per autorizzare l’intervento di un’associazione esponenziale di interessi collettivi occorre un interesse concreto ed attuale (imputabile alla stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso. Non a caso, in base a un orientamento del tutto consolidato, nel processo amministrativo l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale. sui consorzi di sviluppo industriale : - TAR Cagliari 2^, 19.10.23 n. 779 (Guida al diritto 46/2023, 92): I consorzi industriali provinciali hanno chiara matrice pubblicistica, in quanto svolgono prevalentemente funzioni strumentali alla produzione di beni e servizi che si estrinsecano sostanzialmente nell’esercizio di poteri autoritativi di organizzazione e gestione del territorio di riferimento. Pur non potendosi escludere in assoluto per detti consorzi la possibilità di svolgere attività d’impresa, va rilevata la prevalenza dei poteri pubblici loro conferiti, inerenti la pianificazione industriale, e in questo senso “strumentali” al settore imprenditoriale (cfr. Cass. SSUU 781/1999, secondo cui la qualificazione di ente pubblico economico non modifica la struttura e/o i compiti dei consorzi di sviluppo industriali, i quali “continuano a svolgere funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale”; il TAR ha rigettato il ricorso del Consorzio industriale perché la sua auto-qualificazione come ente pubblico economico non comporta l’automatica qualificazione dello stesso in termini di impresa) in tema di concorso : - TAR Liguria 2^, 27.10.23 n. 885 (Guida al diritto 46/2023, 92-93): Costituisce un irragionevole aggravio del procedimento, ed è perciò illegittima, la clausola del bando di concorso che prevede che la domanda di partecipazione debba essere presentata “tramite procedura telematica” e successivamente consegnata brevi manu oppure inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, pena l’esclusione del candidato. Una clausola siffatta contrasta con l’art. 1 della legge 241/1990, e specificamente sia con il comma 2 (secondo cui la PA non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria), sia con il comma 2-bis (secondo cui i rapporti tra cittadino e PA sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede). (Fattispecie relativa a concorso indetto da un ente ospedaliero per un posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica) in tema di condominio : - Cass. 2^, 24.10.23 n. 29504 (Guida al diritto 46/2023, 96 solo massima, annotata da Mario Piselli): In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l’esercizio di un’azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne l’annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale. sulla distinzione tra locazione e contratto alberghiero (ai fini della giurisdizione): - Corte giust. Ue 4^, 16.11.23, causa C-497/22 (Guida al diritto 46/2023,93): Non si può ravvisare una locazione laddove nel prezzo globale siano incluse una serie di prestazioni proprie di un complesso alberghiero (nella specie, il contratto concluso tra il privato e il professionista del turismo non prevedeva solo l’utilizzo dell’immobile, ma anche la prestazione di servizi, inclusa l’accoglienza sul posto, la fornitura di biancheria, la pulizia finale). Pur se la pulizia finale non è di per sé elemento determinante (anche se in via generale nei contratti di locazione la pulizia finale spetta al conduttore alla scadenza del contratto), per stabilire se ricorra o no una locazione occorre una valutazione complessiva: tra gli elementi da considerare, il servizio di accoglienza, di prenotazione, la qualità dell’organizzazione del soggiorno, la fornitura di alloggio in un villaggio turistico comprendente strutture ricettive standardizzate che formano un insieme omogeneo. L’esclusione della locazione è determinante ai fini della giurisdizione, perché la competenza non spetterà al giudice del luogo in cui si trova l’immobile, ma, in base al titolo generale di giurisdizione, al giudice dello Stato membro in cui ha domicilio il convenuto. in tema di professione forense : - Carlo Fogliani*, Aiga, inderogabile il compenso minimo per ritrovare l’orgoglio della professione (Guida al diritto 46/2023, 10-11) [*presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati, eletto il 18 novembre dall’assemblea del XXVII Congresso dell’Aiga a Bari] in tema di notifica via PEC : - Cass. 3^ 21.11.23 n. 32287 (Guida al diritto 46/2023, 90): Va rimessa alle Sezioni unite la questione se sia valida la notifica via Pec rifiutata dal sistema con la dicitura “casella piena” c.s. Nichilismo non è non credere a nulla, ma credere a tutto (Joseph Ratzinger)
Autore: Carmine Spadavecchia 04 dic, 2023
sul c.d. DL Caivano : DL 15.9.2023 n. 123 - L 13.11.2023 n. 159 [GU 14.11.23 n. 266], Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. - testo del decreto (Guida al diritto 45/2023, 14-37) - mappa del provvedimento (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 45/2023, 38-45) sotto il titolo “Il restyling parlamentare porta in dote altre norme”: dai 16 articoli del decreto legge ai 25 della conversione - commenti: - Alberto Cisterna, Un nuovo assetto del contrasto che potrebbe incrinare il sistema (Guida al diritto 45/2023, 44-47) [le novità: partecipazione del procuratore dei minorenni nei protocolli di prevenzione; le norme di sostegno al settore scuola] - Giuseppe Amato, Stupefacenti: fino a cinque anni anche per i fatti di lieve entità (Guida al diritto 45/2023, 48-52) [pene per droga e porto d’armi] - Alberto Cisterna, Tribunale minori: sì alla competenza nell’applicazione dell’avviso orale (Guida al diritto 45/2023, 53-54) [modifiche al codice antimafia] - Aldo Natalini, Messa alla prova “anticipata”, ora è diventata facoltativa (Guida al diritto 45/2023, 55-60) [modifiche al c.p.p. minorile] - Aldo Natalini, Ventunenni con “caratura” criminale trasferibili in un carcere per adulti (Guida al diritto 45/2023, 61-62) [gli istituti penali] - Aldo Natalini, Serve l’ammonimento del sindaco prima che scatti il nuovo reato (Guida al diritto 45/2023, 63-67) [le norme penali: l’inosservanza dell’obbligo scolastico] - Riccardo Sciaudone, Per accedere ai siti pornografici va verificata la maggiore età (Guida al diritto 45/2023, 68-69) [il parental control] in tema di appalti pubblici : - Cons. Stato V 9.11.23 n. 9628, pres. Caringella, est. Rotondano (Guida al diritto 45/2023, 73-74): Il sistema di accreditamento gestito dagli organismi firmatari dell’accordo EA MLA (European cooperation Multilateral Agreement), che abbiano positivamente superato la valutazione inter partes (ex art. 10 Regolamento 765/2008), è accettato dagli altri firmatari come equivalente del proprio sistema di accreditamento. Non occorre sottoporre la questione alla Corte Ue, considerato che, dall’esame complessivo della normativa eurounitaria e interna, si può ritenere in maniera adeguatamente chiara che la sottoscrizione degli accordi EA MLA, per lo specifico settore del certificato richiesto ai fini della partecipazione alla gara d’appalto, abiliti l’Ente unico nazionale di un Paese europeo a fornire il servizio di accreditamento degli enti di certificazione in modi equivalente agli organismi nazionali degli Stati membri (la c.d. teoria dell’atto chiaro, di cui alla sentenza 6.10.21, C-561/19, della Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, esime dal rinvio pregiudiziale quando la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi). Pertanto, le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo, firmatario dell’accordo EA MLA, qual è l’ente britannico UKAS, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati degli enti nazionali degli Stati membri. L’opposta conclusione potrebbe contrastare con l’art. 87 del codice, col Regolamento CE 765/2008 e con i principi di concorrenza, non discriminazione e mutuo riconoscimento. in tema di privacy : - Corte giust Ue 5^, 16.11.23, causa C-333/22 (Guida al diritto 45/2023, 76): Il diritto Ue impone agli Stati di prevedere che la persona interessata dal trattamento dei suoi dati possa impugnare la decisione dell’autorità di controllo qualora quest’ultima eserciti i diritti di detta persona con riguardo al trattamento di cui trattasi. Informando l’interessato dell’esito delle verifiche, l’autorità di controllo competente adotta una decisione giuridicamente vincolante che deve poter essere oggetto di ricorso. Solo in questo modo l’interessato può infatti contestare la valutazione compiuta dall’autorità di controllo sulla legittimità del trattamento dei dati e sulla decisione di esercitare o meno i poteri correttivi. (Nella specie, invocando il diritto di accesso ai propri dati, un cittadino belga si era rivolto all’Organo di controllo delle informazioni di polizia, il quale lo aveva informato che egli disponeva soltanto di un accesso indiretto e che l’organo stesso avrebbe verificato la legittimità del trattamento dei suoi dati. Al termine della verifica, come consentito dalla legge belga, l’organo si era limitato a rispondergli di avere eseguito le verifiche necessarie. A questo punto l’interessato proponeva ricorso giurisdizionale al giudice di primo grado, il quale si dichiarava incompetente per materia. Adita dal cittadino e dalla Ligue des droits humaines, la Corte d’appello di Bruxelles aveva chiesto alla Corte di giustizia di esprimersi al riguardo) sulle azioni di nunciazione (giurisdizione): - Cass. 2^, 26.9.23 n. 27387 (Guida al diritto 45/2023, 76 solo massima, annotata da Mario Piselli): In tema di azioni di nunciazione nei confronti della PA, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora l’attore denunci attività materiali dell’A. che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possessore e, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo e non si lamenti l’emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all’esercizio di poteri discrezionali spettanti alla PA. in tema di locazioni (atto giuridico e interpretazione): - Cass. 3^, 11.7.23 n. 19626 (Guida al diritto 45/2023, 71): A norma dell’art. 1577, comma 2, c.c., quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del conduttore e queste sono urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente purché ne dia avviso contemporaneamente al locatore. L’avviso, lungi dall’avere natura negoziale, è piuttosto un atto giuridico in senso stretto. Poiché il tratto caratteristico di tali atti consiste nel fatto che i loro effetti si producono indipendentemente dalla volontà del soggetto, essendo stabiliti direttamente dalla legge, si deve concludere che nell’ermeneusi del loro contenuto ciò che rileva non è tanto l’intento dell’autore, quanto la riconoscibilità del medesimo, donde la conseguente inutilizzabilità dei criteri dettati per l’interpretazione dei contratti ex art. 1362 c.c., calibrati essenzialmente sulla volontà dell’agente, e la pertinenza, invece, degli elementi obiettivi di riconoscibilità dell’atto. sulla professione notarile (trasferimento di impresa): - Corte giust. Ue 4^, 16.11.23, cause riunite C-583/21 e C-586/21 (Guida al diritto 45/2023, 74): Il cambiamento del titolare di uno studio notarile va equiparato a un cambiamento di imprenditore, ipotesi in cui la direttiva protegge i lavoratori tramite il mantenimento dei loro diritti; e ciò indipendentemente dal fatto che i notai spagnoli divengano titolari dui uno studio notarile a causa della loro nomina da parte dello Stato. Inoltre, il cambiamento del titolare non comporta necessariamente cambiamento di identità dello studio notarile, e la conservazione di tale identità costituisce appunto il criterio decisivo. L’attività di uno studio notarile si fonda essenzialmente sulla sua mano d’opera, sicché esso può conservare la propria identità al termine del suo trasferimento se una parte essenziale del personale sia rilevata dal nuovo titolare. (il che è quanto alla Corte sembra ravvisabile nel caso di specie, in cui il nuovo notaio esercita la stessa attività del predecessore, ha rilevato una parte essenziale del personale impiegato da quest’ultimo nonché i mezzi materiali e i locali dello studio, diventando depositario dei documenti ivi archiviati; fermo restando che spetta al giudice madrileno stabilire se ciò si è effettivamente verificato) sul processo penale : - Giorgio Spangher*, Processo penale: tentativi di riforma che rischiano di alterare gli equilibri (Guida al diritto 45/2023, 10-12, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso La Sapienza Università di Roma] in tema di procedura penale : - Cass. pen. 6^, 27-4-10.11.23 n. 45506 (Guida al diritto 45/2023, 88-89 annotata): La regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio (c.d. regola hard: art. 533, comma 1, c.p.p.) impone al giudice di condannare l’imputato alla sola condizione che le prove acquisite nel contraddittorio fra le parti lascino fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze probatorie, ponendosi in ultima analisi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. In questa ottica, è precluso fondare la condanna dell’imputato esclusivamente sulla “consistente verosimiglianza” o sulla “forte possibilità” della ricostruzione adottata, in quanto queste evenienze non confinano nell’ambito dell’irragionevolezza le ipotesi ricostruttive alternative emerse nella dialettica processuale; dall’altro, sempre ai fini della condanna, il giudice è obbligato a sottoporre, nella valutazione delle prove, l’ipotesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ipotesi ricostruttive antagoniste prospettate dalla difesa, accertando l’eventuale esistenza di spiegazioni alternative di un determinato fatto compatibili con le prove assunte ed esplicitando razionalmente i motivi per i quali tali ipotesi ricostruttive del fatto non siano ritenute ragionevoli. - Corte giust. Ue 4^, 9.11.23, causa C-175/22 (Guida al diritto 45/2023, 96 s.m.): L’art. 6, par. 6, della direttiva 2012/13/Ue sul diritto all’informazione nei procedimenti penali va interpretato nel senso che un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale può adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella adottata dal pubblico ministero a condizione che l’imputato sia informato tempestivamente della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa. Priva di rilievo è la circostanza che la nuova qualificazione non determini l’applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita. Gli artt. 3 e 7 della direttive 2016/342 non ostano a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell’imputato, una qualificazione giuridica de i fatti contestati diversa da quella adottata inizialmente dal PM, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l’imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e a condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritto della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione adottata. - (commento di) Marina Castellaneta, Il giudice può riqualificare i fatti del reato solo se informa presto l’interessato (Guida al diritto 45/2023, 96-98) c.s. I guasti peggiori alla nostra esistenza sono prodotti dalla disinformazione, se non dalla mistificazione della realtà. C'è sempre una massa di gente che tarda troppo ad accorgersi di essere stata volutamente, scientemente, scientificamente manipolata. Ieri, come oggi, come domani.
Autore: Carmine Spadavecchia 04 dic, 2023
sul danno biologico : - Giovanni Comandé*, Quando è l’inflazione a “legiferare sui modelli di responsabilità civile (Guida al diritto 44/2023, 10-12 editoriale) [*professore di diritto pubblico comparato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa] in tema di mediazione civile (regolamento): DM 24.10.2023 n. 150 Ministero della giustizia [GU 31.10.23 n. 255, in vigore dal 15 novembre 2023], Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. - testo del decreto (Guida al diritto 44/2023, 13-42) - commenti: - Marco Marinaro, Requisiti rafforzati e più formazione: “operazione qualità” per gli organismi (Guida al diritto 44/2023, 43-44) [le novità] - Marco Marinaro, Sospensione da sei a dodici mesi se si usano nomi ed emblemi pubblici (Guida al diritto 44/2023, 45-49) [requisiti ed obblighi] - Marco Marinaro, Laurea magistrale e formazione: i nuovi requisiti per i mediatori (Guida al diritto 44/2023, 50-51) [la preparazione degli operatori] - Marco Marinaro, Sezione speciale per gli organismi deputati alle liti dei consumatori (Guida al diritto 44/2023, 52-53) [organismi ed enti] - Marco Marinaro, Se il primo incontro va a buon fine spese ridotte per i contendenti (Guida al diritto 44/2023, 54-56) [costi della procedura] - Marco Marinaro, Scatta con il regime transitorio la corsa alla regolarizzazione (Guida al diritto 44/2023, 57-59) [iscrizioni e diritto intertemporale] in tema di mediazione familiare : DM 27.10.2023 n. 151 Ministero della giustizia [GU 31.10.23 n. 255, in vigore dal 15 novembre 2023], Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare. - testo del decreto (Guida al diritto 44/2023, 60-69) - commento di Alberto Barbazza, Più formazione e costi determinati: la nuova figura in cerca di soluzioni (Guida al diritto 44/2023, 70-75) [le novità] in tema di appalti e concessioni (impugnazione immediata del bando): - Cons. Stato III 6.10.23 n. 8718, pres. Greco, est. Carpentieri (Guida al diritto 44/2023, 81): È ammissibile l’impugnazione immediata del bando volta a contestare l’errata configurazione economico-giuridica del rapporto (concessione di servizi anziché appalto di servizi, nella forma del leasing operativo) e l’assoluta insostenibilità economica della base d’asta proposta (laddove le condizioni di non sostenibilità economica siano oggettivamente impeditive della partecipazione, e tali dunque da integrare “clausole escludenti”), poiché incidenti direttamente, con assoluta e soggettiva certezza, sull’interesse delle imprese di settore, in quanto preclusive, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, di un’utile partecipazione alla gara. in tema di immigrazione (silenzio inadempimento della PA): - TAR Milano 3^, 6.10.23 n. 2224, pres. Bignami, est. Corrado (Guida al diritto 44/2023, 81): La Prefettura deve provvedere sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione/notificazione della sentenza; in caso di inottemperanza viene nominato un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, salva l’applicazione dell’art. 2, comma 8, legge 241/90, a mente del quale «le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei conti», ai fini del procedimento di responsabilità erariale. sulla clausola penale (trattamento tributario): - Cass. trib. 7.11.23 n. 30983 (Guida al diritto 44/2023, 79): La clausola penale, da un lato, ha lo scopo di sostenere l’esatto adempimento delle obbligazioni originate dal contratto nel quale è contenuta, e pertanto non ha una causa “propria” e distinta, ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca al contratto in cui è inserita; d’altro canto, non può evidentemente sopravvivere in autonomia rispetto al contratto cui accede. In altre parole, per sua inscindibile funzione e intrinseca natura, la penale è da considerare unitariamente rispetto al contratto che la contempla, in quanto prestabilisce e specifica, per il caso di eventuale inadempimento, l’obbligo risarcitorio che è altrimenti regolato dalla legge. La prestazione prefigurata nella caparra e tutte le altre prestazioni originate dal contratto sono riconducibili a un’unica causa, dato che il legislatore ha concesso alle parti di un contratto di inserire la predeterminazione del danno risarcibile direttamente nel contenuto del contratto. In sostanza, non potendosi affermare che la penale e le altre clausole inserite nel contratto siano rette da cause diverse e separabili, ne consegue che devono considerarsi tutte derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, e quindi tassabili solo limitatamente a quella che dà luogo all’imposizione più onerosa. sui servizi dell’informazione : - Corte giust. Ue 2^, 9.11.23, causa C-376/22 (Guida al diritto 44/2023, 82): Obiettivo della direttiva 8.6.2000 n. 31 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul commercio elettronico) è quello di creare un quadro normativo per garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri, eliminando gli ostacoli rappresentati dai diversi regimi nazionali applicabili a tali servizi grazie al principio del controllo dello Stato membro d’origine; a meno che esigenze di ordine pubblico, tutela della sanità pubblica, pubblica sicurezza o tutela dei consumatori impongano agli Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine del servizio in questione di adottare provvedimento restrittivi. Tuttavia gli Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine del servizio in questione non possono adottare provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di servizi della società dell’informazione. Con “indistintamente” si intendono i prestatori stabiliti in tale Stato membro e i prestatori stabiliti in altri Stati membri. Infatti, la possibilità per questi Stati membri di adottare obblighi generali ed astratti metterebbe in discussione il principio del controllo dello Stato membro d’origine del servizio interessato sul quale si basa la direttiva. Nel caso specifico, se lo Stato membro di destinazione (Austria) fosse autorizzato ad adottare tali regole, sconfinerebbe nella competenza normativa dello Stato membro d’origine (Irlanda), minando la fiducia reciproca tra Stati membri e contravvenendo la principio del riconoscimento reciproco. Inoltre, le piattaforme interessate sarebbero soggette a normative diverse, il che violerebbe anche la libera prestazione dei servizi e quindi il buon funzionamento del mercato interno. (Di conseguenza, Google non deve predisporre meccanismi di verifica sui contenuti illeciti imposti da un altro Paese). in procedura civile (consulenza tecnica preventiva): - Corte cost. 10.11.23 n. 202, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 44/2023, 79): Contro il rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo per la composizione della lite (come previsto, ad esempio, in via preliminare in ambito sanitario o per i sinistri stradali) è utilizzabile lo strumento del reclamo. (Ricordando l’impulso dato dalla riforma Cartabia ai sistemi di Adr e comunque alle esigenze di sfoltimento del processo, la Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 669-quatuordecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del CTP ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis dello stesso codice) in procedura civile (compensazione spese): - Cass. 3^, 8.11.23 n. 31130 (Guida al diritto 44/2023, 79): In nessun caso è consentito eccepire la compensazione, né propria, né c.d. impropria, in sede di opposizione all’esecuzione, quando le reciproche pretese delle parti derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale, che le ha tenute distinte emettendo separate condanne reciproche, perché esse sono state ritenute comunque non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione. In tal caso, è possibile e necessario impugnare la sentenza costituente titolo esecutivo per ottenere, in sede di cognizione, il riconoscimento della compensazione c.d. tecnica ovvero (ove manchino i presupposti di questa) l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna, quindi, di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta a favore dell’altra. c.s. - Navigare necesse est, vivere non necesse (Plutarco, "Vita di Pompeo": Pompeo parla ai soldati che rifiutano di affrontare il mare in tempesta per portare a Roma il grano delle province) - Necessario è navigare / Non necessario è vivere (D’Annunzio, da "Maia. Laus Vitae", a proposito di Ulisse)
Autore: Carmine Spadavecchia 03 dic, 2023
in tema di transizione ecologica (piano industriale Green Deal): - Edoardo Chiti, Il sistema amministrativo italiano alla prova del Green Deal (Giornale dir. amm. 5/2023, 573-577) - Barbara Lilla Boschetti, Il Piano per la net-zero age e l’Inflation Reduction Act: UE v. USA? (Giornale dir. amm. 5/2023, 589-601) in tema di concorsi pubblici : - Benedetto Cimino, Il contenzioso sulle prove preselettive nei concorsi pubblici (Giornale dir. amm. 5/2023, 578-588) sulla finanziaria 2023 e il decreto lavoro : - L 29.12.2022 n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 [ripubblicata in GU 16.1.23 n. 12, s.o. 3] [in vigore dal 1° gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 164, 165, 544, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 781, 782, 783, 784, 833, 894 e 895 dell'art. 1 che entrano in vigore il 29/12/2022] - DL 4.5.2023 n. 48 - L 3.7.2023 n. 85, Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. - Hilde Caroli Casavola, Il congedo del Reddito di cittadinanza e il passaggio al Welfare condizionale (Giornale dir. amm. 5/2023, 603-617) [Rispetto alla prima impostazione del reddito di cittadinanza, il nuovo sistema, centrato sull’assegno di inclusione, viene interamente ricalibrato in termini di welfare condizionale, in cui le prestazioni sociali sono rigorosamente subordinate a requisiti stringenti o a comportamenti “responsabili” o “virtuosi” dei beneficiari] in tema di inquinamento (violazione direttive sulla qualità dell’aria): - Corte giust. UE, Grande sezione, 22.12.22, causa C-61/21 - J.P. c. Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Giornale dir. amm. 5/2023, 619 solo massima): 1. La responsabilità dello Stato per violazione degli obblighi derivanti da una direttiva può essere fatta valere dai soggetti lesi in presenza di tre condizioni: che la norma violata sia preordinata a conferire loro diritti; che la violazione sia sufficientemente qualificata; che esista un nesso casuale diretto tra violazione della norma e danno subito. 2. Gli obblighi derivanti dalle direttive sulla qualità dell’aria, pur abbastanza chiari quanto al risultato che gli Stati devono assicurare, perseguono un obiettivo generale di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso e non contengono alcuna attribuzione esplicita o implicita di diritti in capo ai singoli. Non esiste perciò un diritto al risarcimento nei confronti dello Stato per i danni causati da violazioni nell’attuazione delle direttive sulla qualità dell’aria ad esso imputabili. s - (commento di) Monica Delsignore, Il giudice europeo e il risarcimento del danno per inquinamento dell’aria (Giornale dir. amm. 5/2023, 619-620) sulle concessioni demaniali marittime (c.d. concessioni balneari): - Corte giust. UE 3^, 20.4.23, causa C-348/22, AGCM c. Comune di Ginosa (Giornale dir. amm. 5/2023, 629 s.m.): Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma debbono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. I giudici e le autorità amministrative nazionali sono tenuti a disapplicare le disposizioni nazionali non conformi con il diritto dell’Unione europea. - (commento di) Edoardo Chiti, Le concessioni demaniali marittime e la Corte di Giustizia (Giornale dir. amm. 5/2023, 629-637) - Cons. Stato VI, 1.3.23 n. 2192, pres. De Felice - Est. Maggio, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c. Comune di M. e altri (Giornale dir. amm. 5/2023, 638 s.m.): 1. Neppure il c.d. milleproroghe può fornire idonea base legale a provvedimenti di proroga delle concessioni balneari scadute. 2. La legittimazione processuale dell’AGCM, attribuita ex lege non è contraria alla connotazione soggettiva del processo amministrativo sancita dall’art. 103 Cost., in ragione del carattere circoscritto della legittimazione in questione e della sua stretta strumentalità alla tutela dell’esclusivo valore della concorrenza, la cui protezione rappresenta la ragion d’essere dell’Autorità nel panorama istituzionale. 3. I provvedimenti di proroga, benché riproduttivi del contenuto di leggi provvedimento, sono impugnabili dal momento che esprimono un preciso (per quanto illegittimo) contenuto decisorio, avente ad oggetto la scelta di accordare una “precedenza” alla norma nazionale che dispone la proroga dei titoli piuttosto che all’art. 12 della direttiva Bolkestein. - (commento di) Mauro Renna e Annalaura Giannelli, Concessioni balneari: l’onda lunga della disapplicazione raggiunge anche il milleproroghe (Giornale dir. amm. 5/2023, 638-646) in tema di ASN ( abilitazione scientifica nazionale ) (sindacato giurisdizionale): - Cons. Stato VII, 251.23 n. 870, pres. Contessa, est. Fratamico (Giornale dir. amm. 5/2023, 647 s.m.): Il diniego di abilitazione scientifica nazionale è legittimo se nella motivazione la commissione giudicatrice valuta di qualità non elevata le pubblicazioni con argomentazioni che non appaiono affette da manifesta illogicità o palesi incongruenze. Spetta al ricorrente l’onere di mettere seriamente in dubbio l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione, dal momento che in presenza di opinioni difformi tutte plausibili il giudice deve dare prevalenza all’organo amministrativo che è stato investito formalmente della funzione. - (commento di) Fabio Giglioni, Il giudizio sulle valutazioni tecniche delle commissioni di abilitazione scientifica nazionale (Giornale dir. amm. 5/2023, 647-655) in tema di tutela paesaggistica (sindacato giurisdizionale): - Cons. Stato VI, 5.12.22 n. 10624, pres. Volpe, est. Simeoli (Giornale dir. amm. 5/2023, 657 s.m.): 1. A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. discrezionalità amministrativa) - dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla “ragionevole” ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme - le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. discrezionalità tecnica) vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della “attendibilità” tecnico- scientifica. 2. Anche nei casi in cui il giudice non è chiamato a definire la fattispecie sostanziale, non si può comunque riconoscere un ambito di valutazioni “riservate” alla PA non attingibile integralmente dal sindacato giurisdizionale. La tutela giurisdizionale, per essere effettiva e rispettosa della garanzia della parità delle armi, deve consentire al giudice un controllo penetrante in tutte le fattispecie sottoposte alla sua attenzione.dd - (commento di) Anna Pirri Valentini, Attività amministrativa e sindacato giurisdizionale nella tutela del paesaggio (Giornale dir. amm. 5/2023, 657-667) in materia antitrust : - TAR Lazio 1^, 13.6.23 n. 10044, pres. Amodio, est. Viggiano, Poste Italiane spa / Agcm (Giornale dir. amm. 5/2023, 669 s.m.): 1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha il potere di accertare l’abuso di dipendenza economica anche al di fuori dell’esistenza di un rapporto di sub-fornitura tra le parti. 2. Il tempo entro il quale l’AGCM può avviare l’istruttoria per verificare la sussistenza dell’illecito è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 L 24.11.1981 n. 689). L’abuso di dipendenza economica è una situazione dinamica che non si esaurisce istantaneamente, per cui dà luogo ad un illecito di natura permanente. l co 3. L’accertamento della situazione di dipendenza economica, da parte dell’AGCM, richiede un’adeguata istruttoria, fondata su indizi precisi ed univoci e sulla completa valutazione degli indizi discordanti. 4. La monocommittenza, se riferita ad una società appartenente ad un gruppo, non può costituire indizio di dipendenza economica se non caratterizza l’attività dell’intero gruppo di imprese. 5. L’art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, L 31.7.1997 n. 249, che demanda all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) l’espressione di un parere obbligatorio nelle ipotesi di violazioni antitrust indagate dall’AGCM, non può applicarsi analogicamente ai procedimenti per abuso di dipendenza economica aventi rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui all’art. 9, comma 3-bis, L 192/1998. Tuttavia, in tali procedimenti l’AGCM, a fini di completezza istruttoria, deve acquisire il parere dell’AGCom come parere facoltativo. s 6. Lo squilibrio di diritti ed obblighi, rilevante ai fini dell’accertamento dell’abuso di dipendenza economica, non sussiste con riferimento a clausole contrattuali che non attribuiscono ad una delle parti un potere arbitrario, bensì un potere esercitabile solo in caso di sussistenza di specifiche ragioni di efficienza organizzativa o produttiva. 7. La rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui all’art. 9, comma 3-bis, L 192/1998, non può dirsi accertata per il solo fatto che una certa condotta abbia determinato l’esclusione di un’impresa dal mercato, ma richiede l’accertamento di un pregiudizio alla concorrenza effettiva nell’intero mercato di riferimento. - (commento di) Mario Libertini, La prima decisione sui provvedimenti dell’AGCM contro gli abusi di dipendenza economica rilevanti per la concorrenza ed il mercato (Giornale dir. amm. 5/2023, 669-675) [Il TAR annulla il provvedimento con cui l’AGCM aveva sanzionato Poste Italiane per abuso di dipendenza economica nei confronti di Soluzioni S.r.l., attiva nel servizio di recapito e raccolta corrispondenza] sulla tutela dell’ambiente (principio DNSH): - TAR Firenze 3^, 23.12.22 n. 1509, pres. Di Santo, est. Grauso (Giornale dir. amm. 5/2023, 676 s.m.): Il consumo di suolo derivante dall’attività edilizia di nuova costruzione non costituisce violazione del principio Do no significant harm (DNSH) se non si pone in contrasto con gli obiettivi ambientali elencati all’art. 17 del Reg. UE 2020/852 ed è, a tal fine, in linea con criteri di vaglio tecnico stabiliti nella relativa regolamentazione delegata della Commissione europea. - (commento di) Ilaria Costanzo, La valutazione di conformità al principio Do No Significant Harm (DNSH) (Giornale dir. amm. 5/2023, 676-) [Il principio DNSH è posto dal legislatore europeo quale condizione per l’ammissione a finanziamento delle misure proposte dagli Stati membri nei propri Piani di ripresa e resilienza. Nella specie, si trattava della realizzazione - con i fondi del Pnrr e ad iniziativa del Comune di Figline e Incisa Valdarno, confermata dalla Città metropolitana di Firenze - di una nuova piscina pubblica in una porzione dell’area attualmente occupata dal Parco Urbano “Carlo Alberto dalla Chiesa”, con contestuale riqualificazione di aree da destinare a verde pubblico] in tema di IA (intelligenza artificiale, trattamento dati e sicurezza pubblica): - Bundersverfassungsgericht, I Senato (Presidente Stephan Harbarth), 16.2.23 - 1 BvR 1547/ 19, 1 BvR 2634/20 (Giornale dir. amm. 5/2023, 685 s.m.): Il trattamento dei dati in archivio mediante strumenti di analisi o di valutazione automatizzata costituisce un’interferenza con il diritto all’autodeterminazione informativa (art. 1, comma 1, in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, Legge Fondamentale) di tutte le persone i cui dati vengono elaborati. Perché il trattamento automatizzato sia compatibile con la Legge Fondamentale il legislatore deve predefinire con legge gli elementi essenziali per delimitare la tipologia e il volume dei dati, nonché i metodi di elaborazione degli stessi, tenuto conto della natura del bene giuridico da tutelare e del pericolo da prevenire. - (commento di) Marianna Merler, La Corte costituzionale tedesca si pronuncia sul trattamento automatizzato dei dati in contesti di polizia (Giornale dir. amm. 5/2023, 685-694) [Al vaglio della Corte due leggi - legge dell’Assia sulla sicurezza. e l’ordine pubblico, legge di Amburgo sul trattamento dei dati di polizia – legittimanti il ricorso delle forze di polizia a tecniche di analisi e valutazione automatizzata di dati, ossia a programmi di polizia predittiva finalizzati a individuare possibili connessioni tra persone, organizzazioni, luoghi e cose, ed eventuali relazioni di questi con la criminalità]. c.s. - La storia è la memoria di un popolo, e senza una memoria l'uomo è ridotto al rango di animale inferiore (Malcolm X) (memento per chi vuole cancellare ogni traccia di fascismo, compresi i toponimi, tipo Cervinia) - Solo conoscere il passato ci può salvare dal male [Vittorio Macioce, da un articolo su Harry Potter) - Se si cancella il passato non si capisce più il presente (Matteo Sacchi, da un articolo su "Il padrone del mondo", di Robert Hugh Benson)
Autore: Carmine Spadavecchia 25 nov, 2023
sul ddl costituzionale per l’elezione diretta del Presidente del consiglio: - Giulio M. Salerno, Quella forma di “premierato all’italiana” che rischia di diventare una battaglia (Guida al diritto 43/2023, 12-15 editoriale) [*professore di diritto costituzionale presso l’Università di Macerata] in tema di sanità (indennizzo per danno da vaccinazione): - Corte cost. 26.9.23 n. 181, pres. Sciarra, est. Navarretta (Guida al diritto 43/2023, 24 T) L’art. 1, comma 1, L 25.2.1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) è incostituzionale nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge, a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa della vaccinazione contro il contagio da HPV (papilloma virus). [Secondo la Corte l’esclusione è contraria: all’art. 2 Cost, perché lede il principio di solidarietà; all’art. 3, perché pregiudica irragionevolmente chi spontaneamente si attiene alla condotta raccomandata dall’autorità sanitaria per la salute della collettività; all’art. 32, perché priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino (anche) nell’interesse della collettività. Rileva la Corte come il vaccino anti-HPV sia entrato nel 2017 tra i livelli essenziali di assistenza stabiliti da un Dpcm, accompagnato da una prolungata e diffusa campagna di informazione e di raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche] - (commento di) Pietro Martinengo e Filippo Martini, La somministrazione “consigliata” ha sempre un effetto collettivo (Guida al diritto 43/2023, 28-33) [nel riquadro a pag. 33 il principio espresso in materia da Corte giust. Ue 2^, 21.6.17, causa C-621/15, sulla questione pregiudiziale, posta dalla Cour de cassation francese, relativa all’onere della prova del nesso causale tra difetto del vaccino e danno] in tema di paesaggio (vincolo paesaggistico): - Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610, pres. Neri, rel. Furno (Guida al diritto 43/2023, 82 T, stralcio): L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza coinvolta nella conferenza di servizi. L’art. 17-bis legge 241/1990 può essere applicato ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire abbia valenza co-decisoria. In tal caso si assicura il giusto bilanciamento tra esigenze di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa ed esigenze di tutela degli interessi pubblici che possono trovare concreta valorizzazione da parte dell’amministrazione procedente in luogo dell’amministrazione rimasta inerte. A tale bilanciamento non si sottraggono gli interessi sensibili, la cui tutela rafforzata non viene pregiudicata dall’operatività degli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14-bis e 17-bis legge 241/1990. Sul piano degli effetti, l’affermazione del principio di diritto di cui sopra comporta il superamento del silenzio devolutivo. Da ciò consegue che l’eventuale parere tardivo reso dalla Soprintendenza, e in generale le determinazioni rese una volta maturato il termine nell’ambito della conferenza di servizi e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 17-bis, è irrilevante e privo di effetti in quanto con la formazione del silenzio assenso viene meno la competenza dell’autorità tutoria. - (commento di) Giulia Pernice, Il silenzio assenso di tipo orizzontale tutela i “diritti” di chi dialoga con la Pa (Guida al diritto 43/2023, 97-101) in tema di privacy : - Corte giust. Ue 1^, 26.10.23, causa C-307/22 (Guida al diritto 43/2023, 104 s.m.): L’interessato ha diritto ad ottenere a titolo gratuito una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento senza essere tenuto a indicare i motivi della richiesta. Una normativa nazionale, adottata prima dell’entrata in vigore del regolamento 2016/279, non può imporre all’interessato il pagamento delle spese di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento. Il titolare di trattamento deve consegnare all’interessato una riproduzione fedele e intellegibile dell’insieme di tali dati, compresa la copia integrale dei documenti inclusi della sua cartella medica per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza nonché per garantirne l’intellegibilità. Per quanto riguarda i dati relativi alla salute dell’interessato, tale diritto include in ogni caso quello di ottenere una copia dei dati della sua cartella medica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati al medesimo. (Questione sollevata dalla Corte federale di giustizia tedesca nel caso in cui una paziente contestava di dover pagare alcunché per la propria cartella medica, di cui aveva chiesto copia alla sua dentista per farne valere la responsabilità per errori che essa avrebbe commesso nel prestarle le cure. La Corte ha statuito che la dentista deve essere considerata titolare del trattamento dei dati personali del paziente, e come tale è tenuta a fornirgli gratuitamente una copia dei suoi dati) - (commento di) Marina Castellaneta, Il paziente ha diritto a ottenere gratis la prima copia completa della cartella clinica senza indicare i motivi (Guida al diritto 43/2023, 104-106) in tema di commercio : - TAR Napoli 3^, 25.10.23 n. 5817, pres. Pappalardo, est. Cavallo (Guida al diritto 43/2023, 20): La delibera del Comune di Napoli che prevede una disciplina ad hoc per un’unica via, San Gregorio Armeno, vietando l’apertura di qualsiasi nuovo esercizio commerciale che non sia di produzione e vendita di prodotti legati all’arte presepiale, è legittima, per cui, sebbene «Scaturchio» e «San Gregorio Armeno» siano due “istituzioni“ della tradizione napoletana entrambe degne di tutela, la prima attiene al settore della pasticceria e non può avere un’attività nella via dedicata ai presepi. in tema di trasporti (manutenzione autoveicoli): - Corte giust. Ue 8^, 5.10.23, causa C-296/22 (Guida al diritto 43/2023, 20-21, sotto il titolo “Automobili, la diagnostica di bordo deve essere accessibile alle officine indipendenti”): L’art. 61, par. 1 e 4. del Regolamento 2018/258, in combinato disposto con l’allegato X, osta a che un costruttore di automobili subordini l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo nonché alle informazioni OBD, compreso l’accesso in modalità di scrittura a tali informazioni, a condizioni diverse da quelle stabilite da detto regolamento. L’obbligo per i costruttori di veicoli di consentire un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio, alle informazioni OBD e a quelle sulla riparazione e manutenzione del veicolo comprende infatti l’obbligo di consentire agli operatori indipendenti di elaborare e sfruttare tali informazioni senza essere soggetti a condizioni diverse da quelle stabilite dal regolamento. Se il costruttore potesse subordinare l’accesso a tali informazioni a condizioni ulteriori e diverse (ad esempio, un collegamento via internet dell’attrezzatura diagnostica a un server designato dal costruttore, o una previa registrazione degli operatori presso il costruttore), si rischierebbe di diminuire il numero di riparatori indipendenti in grado di accedere a tali informazioni, e dunque di ridurre l’offerta ai consumatori e la concorrenza sul mercato dei servizi; al limite, il costruttore che potesse limitare a suo piacimento l’accesso al flusso diretto di dati del veicolo potrebbe porre condizioni tali da renderlo in pratica impossibile. in tema di condominio (impugnazione di delibere assemblea condominiale): - Cass. 2^, 2.10.23 n. 27772 (Guida al diritto 43/2023, 44 T): In tema di assemblea condominiale, la delega che un proprietario dell’immobile fa all’altro per partecipare all’assemblea e il fatto che quest’ultimo abbia votato a favore di una delibera o, comunque, non abbia manifestato il suo dissenso prima della votazione su un punto non compreso nell’ordine del giorno, non pregiudica l’impugnazione della delibera da parte del proprietario delegante. - (commento di) Mario Piselli, La delega conferita può solo riferirsi a lavori presenti nella convocazione (Guida al diritto 43/2023, 49-50) [Se una unità immobiliare condominiale appartiene a più persone queste hanno diritto in assemblea a un solo rappresentata] in tema di condominio (responsabilità dell’amministratore): - Cass. 2^, 24.10.23 n. 29511 (Guida al diritto 43/2023, 51 solo massima, annotata da Mario Piselli): L’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi o commissivi; non si può fondare tale responsabilità neanche sul disposto dell’art.6 legge 689/1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale. in tema di contratto preliminare : - Cass. 2^, 5.9.23 n. 25869 (Guida al diritto 43/2023, 18): L’inadempimento del promissario acquirente all’obbligo di acquistare l’immobile comporta il permanere in capo al promittente venditore degli obblighi tributari afferenti all’immobile, come l’IMU, il cui pagamento determina un danno economico riconducibile direttamente alla violazione contrattuale di controparte, tenuta pertanto al relativo risarcimento. (Sentenza annotata criticamente, sul rilievo che se la risoluzione del contratto, ancorché per inadempimento di una delle parti, ha effetto retroattivo, l’immobile non è mai uscito dal patrimonio del promittente venditore, il quale è e rimane proprietario, e dunque debitore dell’imposta in quanto tale, e non a causa di una condotta della controparte in violazione del preliminare) in tema di notifica via PEC : - Cass. lav. 30.10.23 n. 30082 (Guida al diritto 43/2023, 17): Nella notificazione a mezzo PEC qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l’inesistenza della notificazione. sui termini processual i: - TAR Lazio 5^-ter, 20.10.23 n. 15508, pres. di Nezza, est. Tonnara (Guida al diritto 43/2023, 20, sotto il titolo “PNRR, per perdere il finanziamento basta un secondo”): L’ultimo istante di un termine fissato alle ore 12:00 è il compimento del sessantesimo secondo successivo allo scoccare delle 11:59. Poiché infatti un minuto è composto di 60 secondi, le. ore 12:00 scoccano quando sono interamente decorsi i sessanta secondi che separano il minuto precedente dall’altro; i secondi successivi, invece, appartengono già a una diversa finestra temporale, che è quella che concorre a formare il minuto che segue. Non fa alcuna differenza indicare che il termine scade alle 12, oppure alle 12:00, o ancora alle 12:00:00, trattandosi dal punto di vista matematico di valori assolutamente identici, giacché la mancata indicazione delle frazioni successive all’unità di misura presa a riferimento significa che la successiva sottomisura è pari a zero. in tema di processo tributario (impugnabilità dell’estratto del ruolo): - Corte cost. 17.10.23 n. 190, pres. Sciarra, red. Antonini (Guida al diritto 43/1012, 34 T): In tema di riscossione, e in particolare di mancata previsione di una norma che esclude l’immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo determini dei particolari pregiudizi espressamente previsti, vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, DPR 29.9.1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come modificato dall'art. 3-bis DL 21.10.2021 n. 146 - L 17.12.2021 n. 215 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in vigore dal 21 dicembre 2021), in vigore dal 21 dicembre 2021 [Secondo la Corte, le q.l.c. volte a denunciare la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza sono inammissibili perché il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore. Tale risultato può essere infatti ottenuto intervenendo in più direzioni non alternative, da un lato estendendo con i criteri ritenuti opportuni la possibilità di una tutela “anticipata” a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla norma censurata, dall’altro agendo in radice, ossia sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione, e che attengono sia al passato (dove anche per cause storiche si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti), sia al futuro (perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando in particolare il. danno di gravi falle nell’adempimento del dovere tributario). Di qui, stante l’indefettibile esigenza di superare la grave vulnerabilità e inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, il pressante auspicio che il Governo dia attuazione ai principi e ai criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)]. - (commento di) Nicola Graziano, Un sistema troppo vulnerabile che il legislatore deve modificare (Guida al diritto 43/2023, 40-43) in materia penale (circostanze): - Corte cost. 30.10.23 n. 197, pres. Sciarra, red. Viganò (Guida al diritto 43/2023, 18): Anche nei processi per omicidio di un familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche: è pertanto incostituzionale l’art. 577 ultimo comma c.p., introdotto dalla legge 69/2019 (c.d. codice rosso), che vietava eccezionalmente al giudice di dichiarare prevalenti le due attenuanti rispetto all’aggravante dei rapporti familiari tra autore e vittima dell’omicidio. Il divieto posto dalla norma censurata integra una violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e individuazione della pena (artt. 3 e 27 Cost.), imponendo al giudice di applicare la stessa pena (ergastolo o, in alternativa, reclusione non inferiore a 21 anni) sia ai più efferati casi di femminicidio, sia a casi come quelli oggetto dei procedimenti principali, caratterizzati da significativi elementi che diminuiscono la colpevolezza degli imputati, e nei quali una pena così severa risulterebbe manifestamente sproporzionata. in materia penale (furto): - Cass. SSUU pen. 25.5-12.10.23 n. 41570 (Guida al diritto 43/2023, 62 T): In tema di furto, il fine del profitto integrante il dolo specifico del reato non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un’utilità economica dal bene sottratto, potendo anche esulare dal soddisfacimento di un bisogno strettamente patrimoniale e, pertanto, rispondere a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. (Nella specie, è stato respinto il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato il furto a carico dell’imputato per avere sottratto il telefono cellulare alla persona offesa, dopo che quest’ultima aveva richiesto, utilizzando lo stesso apparecchio, dopo un litigio, l’intervento dei carabinieri, ritenendosi che la finalità perseguita dall’autore fosse di ritorsione e di dispetto. Per la Cassazione, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è il patrimonio, che va protetto da qualunque forma di aggressione. Rientrano nel patrimonio tutti i vantaggi tratti dal semplice uso del bene. Nel furto, è profitto qualunque vantaggio anche non patrimoniale: il profitto rilevante è infatti quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso, ossia dalla conservazione e dal godimento del bene. Se è vero che ciò riduce la funzione delimitatrice del dolo specifico, si tratta di un risultato pienamente coerente con la volontà del legislatore) - (commento di) Maria Cristina Campagnoli, L’obiettivo del dolo può rispondere. auna finalità di dispetto o di vendetta (Guida al diritto 43/2023, 64-68) in materia penale (narcotraffico): - Cass. pen. 4^, 15.6-11.9.23 n. 37067 (Guida al diritto 43/2023, 69 T): Può ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraffico in presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevano per immetterla nel mercato del consumo, purché sussista la reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato assicura l’operatività dell’associazione (in sintesi, sussiste il vincolo associativo se tutti sono consapevoli di partecipare al sodalizio) [seguono altre massime] - (commento di) Giuseppe Amato, Anche se ci sono interessi diversi si giustifica il sodalizio criminale (Guida al diritto 43/2023, 73-76) c.s. Chi ha i piedi ben piantati per terra raggiunge con la testa il cielo (Mehmet, protagonista del romanzo "Il palazzo delle lacrime", di Şebnem İşigüzel, scrittrice turca)
Autore: Carmine Spadavecchia 19 nov, 2023
in tema di appalti (revisione prezzi - giurisdizione): - Cons. Stato III 13.7.23 n. 6847, pres. Greco, est. Carpentieri (Giurispr. it. 10/2023, 2012): Le controversie aventi ad oggetto la pretesa di un’impresa alla revisione dei prezzi contrattuali ex art. 106 DLg 50/2016, per circostanze intervenute nel corso della fase di esecuzione di un contratto pubblico di appalto, spettano alla giurisdizione esclusiva del GA, conformemente alla previsione di cui all’art. 133, 1° comma, lett. e2), c.p.a. Nella vigenza del DLg 50/ 2016, il riconoscimento della revisione dei prezzi contrattuali aveva carattere soltanto facoltativo, non sussistendo in capo alla PA un generale dovere di ammettere il riequilibrio delle prestazioni contrattuali (contrariamente a quanto stabilito nell’art. 60 DLg 36/2023, attualmente vigente) in tema di concessioni : - Cons. Stato VI 14.3.23 n. 2644 (Giurispr. it. 10/2023, 2173 s.m.): La giurisprudenza amministrativa include tra i casi di contestazione immediata dell’atto indittivo di una gara l’ipotesi del titolare di una posizione contrattuale incompatibile con la gara stessa. Di fronte alla scelta di affidare il contratto mediante una procedura ad evidenza pubblica viene, infatti, immediatamente pregiudicato l’interesse ad una proroga del precedente rapporto, per cui il relativo titolare è posto di fronte all’alternativa di partecipare alla nuova gara o impugnarla immediatamente. - (nota di) Francesco Vagnucci, Il rapporto tra proroga ex lege di una concessione e affidamento mediante gara (Giurispr. it. 10/2023, 2173-4) in tema di concorso (obbligo di motivazione): - Cons. Stato VII, 23.6.23 n. 6216, pres. Franconiero, est. Zeuli (Giurispr. it. 10/2023, 2015): È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 1, 5° comma, DLg 160/2006 il quale, nel disciplinare lo svolgimento del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, e in particolare la valutazione degli elaborati, stabilisce che l’insufficienza è adeguatamente motivata attraverso il ricorso alla sola formula “non idoneo”. Il Giudice amministrativo può ricorrere ad elementi di carattere estrinseco al fine di ricostruire le ragioni sottese al giudizio di non idoneità e può sottoporre tali ragioni alle ordinarie forme di vaglio sull’esercizio della discrezionalità tecnica. in tema di danno ambientale (inquinamento e bonifica): - Cass. SSUU 1.2.23 n. 3077 (Giurispr. it. 10/2023, 2036 T): 1. Non è dato rinvenire nel codice dell’ambiente alcun obbligo del proprietario, che non sia responsabile dell’inquinamento, ad adottare misure di messa in sicurezza di emergenza, né tale obbligo può desumersi dalla previsione normativa in materia di misure di prevenzione, finalizzate a contrastare, nell’immediato, un evento di potenziale contaminazione. 2. L’obbligo di riparazione del danno ambientale non può prescindere dal contributo causale della produzione del pregiudizio o della minaccia di danno. Va esclusa l’esistenza di un obbligo di riparazione in capo al soggetto non responsabile, titolare di diritti dominicali (cd. responsabilità da posizione). - (commento di) Marisa Meli, Ancora sul principio chi inquina paga e sull’obbligo di bonifica del proprietario incolpevole (Giurispr. it. 10/2023, 2045-2052) in tema di danni (da crimini) di guerra: - Corte cost. 21.7.23 n. 159, pres. Sciarra, red. Amoroso (Giurispr. it. 10/2023, 2073 s.m.): Anche per le procedure esecutive fondate su sentenze di condanna di Stati esteri per crimini di guerra e contro l’umanità, vige la norma consuetudinaria generalmente riconosciuta che riconosce l’immunità (ristretta) degli Stati esteri in relazione ai beni aventi destinazione pubblicistica. L’estinzione del diritto all’esecuzione forzata stabilita dall’art. 43 DL 36/2022 costituisce una norma speciale ed eccezionale perché compensata dalla tutela introdotta con l’istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato. (Nella specie, si trattava di esecuzione forzata nei confronti dei beni appartenenti alla Repubblica Federale di Germania sul territorio italiano per crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, sulla base di una sentenza di condanna passata in giudicato. All’istituzione, da parte dello Stato italiano, di apposito Fondo di ristoro cui rivalersi entro un termine decadenziale, ad esclusivo vantaggio dei cittadini italiani, conseguono l’impossibilità di esercitare l'azione esecutiva e l’estinzione di quelle in corso. La Corte ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell’art. 43, comma 3, DL 30.4.2022 n. 36 - L 29.6.2022 n. 79, sollevata per irragionevolezza, violazione del diritto alla effettività della tutela giurisdizionale, del principio di uguaglianza tra stati sovrani e di parità tra le parti processuali). - (commento di) Francesco Salerno, Il contenzioso italo-tedesco dopo la sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale (Giurispr. it. 10/2023, 2073-2082) in tema di sciopero (nei servizi pubblici essenziali): - Cons. Stato VI 1.3.23 n. 2216, pres. Simonetti, est. Toschei (Giurispr. it. 10/2023, 2158 s.m.): L’ampia discrezionalità decisionale di cui gode la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con particolare riguardo all’esercizio del potere di regolamentazione provvisoria del periodo di rarefazione oggettiva tra gli scioperi nel settore del trasporto pubblico locale, deve essere esercitata con particolare cautela e attenzione, assumendo decisioni che siano il frutto di una accurata istruttoria e di una motivazione puntuale, affinché sia possibile verificare la proporzionalità delle misure adottate rispetto all’interesse pubblico che si intende salvaguardare. - (commento di) Alessandro Riccobono, Regolamentazione provvisoria dello sciopero e sindacato sulle delibere della Commissione di Garanzia (Giurispr. it. 10/2023, 2158-2165) [Il CdS annulla la delibera di regolamentazione provvisoria con cui la Commissione di garanzia aveva aumentato da dieci a venti giorni la durata dell’intervallo di rarefazione oggettiva nel trasporto pubblico locale. Il commento affronta il problema dei limiti al controllo giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica delle autorità indipendenti] in materia edilizia : - Cass. pen. 3^, 13.4-3.5.23 n. 18268 (Giurispr. it. 10/2023, 2175 T): Il reato di costruzione abusiva [art. 44 lett. b) TU edilizia] si consuma nel momento in cui l’immobile risulta ultimato, seppure attraverso la realizzazione di interventi “minori”, quali opere di rifinitura. Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria. - (commento di) Sofia Braschi, Natura giuridica e consumazione del reato di costruzione abusiva (Giurispr. it. 10/2023, 2176-2180) su occupazione usurpativa e usucapione : - Cass. 2^, 28.6.23 n. 18445 (Giurispr. it. 10/2023, 1997-9): L’occupazione usurpativa di un fondo da parte della PA è compatibile con l’usucapione del fondo medesimo da parte dell’ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell’intervenuta usucapione; non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis DPR 327/2001, essendo l’acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l’intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione. in tema di processo amministrativo : - Ad. plen. 22.3.23 n. 11, pres. Frattini, est. Lopilato (Giurispr. it. 10/2023, 2166 solo massime): 1. La restituzione del giudizio ex art. 99, 4° comma, c.p.a. consente alla sezione deferente di decidere la controversia sotto tutti i profili non esaminati dall’Adunanza plenaria, il cui principio di diritto non può essere posto in contestazione nel corso del medesimo giudizio. 2. Il deferimento di una questione all’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99 c.p.a., è possibile solo nei casi tassativamente previsti: i) di un contrasto interpretativo; ii) della necessità di risolvere una questione di massima di particolare rilevanza; iii) della non condivisione da parte della Sezione del principio di diritto già espresso dall’Adunanza plenaria in un altro giudizio. 3. La restituzione degli atti ex art. 99, 1° comma, c.p.a. si impone qualora la Sezione abbia deferito all’Adunanza plenaria questioni concernenti l’applicazione e l’interpretazione del principio di diritto già in precedenza affermato dalla stessa con valenza nomofilattica. - (commento di) Giovanni Fabio Licata, In tema di rilevanza del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria (Giurispr. it. 10/2023, 2166-2173) in tema di processo amministrativo (giudizio di ottemperanza): - Ad. plen. 11.8.23 n. 15 (ord.za), pres. Maruotti, rel. Franconiero (Giurispr. it. 10/2023, 2011): Spetta al T.A.R. (e non al Consiglio di Stato) la competenza a giudicare su un ricorso di ottemperanza (artt. 112-115 c.p.a.) relativo a una sentenza di appello che conferma la sentenza di primo grado con il medesimo contenuto dispositivo e conformativo della medesima. in tema di processo amministrativo (telematico): - Cons. Stato IV 5.7.23 n. 6573, pres. Poli, est. Monteferrante (Giurispr. it. 10/2023, 2014): Per i ricorsi ancora pendenti in primo grado alla data del 1° gennaio 2017 (data di acquisto di efficacia del c.d. PAT, processo amministrativo telematico), il termine “breve” per l’impugnativa della sentenza di primo grado (art. 92, 1° comma, c.p.a.) non decorre dalla notifica della sentenza presso il domicilio legale del difensore desumibile dal ReGindE [Registro Generale degli Indirizzi Elettronici], bensì - secondo la disciplina pregressa - dalla data della notifica presso la segreteria del TAR, nel caso in cui il difensore non abbia eletto un diverso domicilio. sulle sentenze di inammissibilità e di merito: - Cass. 4^, 29.9.22 n. 28364 (Giurispr. it. 10/2023, 2094 T): Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l’impugnazione della motivazione concernente sia l’inammissibilità che il merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l’accoglimento della doglianza concernente l’inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito. - Cass. 4^, 29.9.22 n. 28364 (Giurispr. it. 10/2023, 2094 T): Ove il giudice di appello statuisca l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il rilievo dell’inammissibilità spiega effetto sul dispositivo e integra la ratio della decisione, sì che se alla dichiarazione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. segua una dichiarazione di infondatezza nel merito del gravame stesso, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale la parte impugni la sola statuizione in rito. - (commento di) Paola Chiara Ruggieri, Pericolose derive in punto di contestuale rigetto, in rito e in merito, dell’impugnazione (Giurispr. it. 10/2023, 2095-2099) [Con una sentenza 20.2.07 n. 3840 le SU avevano statuito che quando il giudice dichiara inammissibile l’impugnazione, qualsiasi ultronea statuizione nel merito successiva alla declaratoria di rigetto in rito è inefficace e quindi non impugnabile] in tema di PMA (procreazione medicalmente assistita): - Cost. 24.7.23 n. 161, pres. Sciarra, red. Antonini (Giurispr. it. 10/2023, 2028 s.m.): 1. Il venir meno, successivamente alla fecondazione dell’ovulo, dei requisiti soggettivi di accesso alla procreazione medicalmente assistita non determina l’inefficacia sopravvenuta del consenso in precedenza prestato alla procreazione stessa. 2. L’irrevocabilità del consenso, una volta intervenuta la fecondazione dell’ovulo, all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita non può tradursi nell’impianto dell’embrione contro la volontà della donna. 3. Il divieto di revoca, dopo la fecondazione, del consenso prestato dall’uomo alla procreazione medicalmente assistita, esprime un bilanciamento dei contrapposti interessi costituzionali coinvolti che non è irragionevole. - (commento di) Francesco Colella, La non irragionevolezza della irrevocabilità del consenso dell’uomo alla PMA resiste alla prova dei mutamenti del quadro normativo e della sopravvenuta crisi della coppia (Giurispr. it. 10/2023, 2028-2036) in materia di lavoro : - Enrica De Marco (a cura di), Retribuzione e premialità del lavoro (Giurispr. it. 10/2023, 2205-2211) [rassegna di giurisprudenza su: giusta retribuzione, fonti collettive di diverso livello o settore, discriminazione e parità retributiva tra uomo e donna, superminimi, retribuzione di risultato, natura giuridica dell’indennità di mensa e dei buoni pasto] in tema di privacy : - Stefano Pagliarini (a cura di), GDPR e consumerizzazione dei dati personali (Giurispr. it. 10/2023, 2212-2270) [ossia l’interferenza (e la mancata armonizzazione) tra data protection e disciplina a tutela dei consumatori (disciplina “consumeristica”) soprattutto nella vendita di contenuti e servizi digitali] --- L’interferenza ascosa tra GDPR e diritto dei consumatori: appunti per una tassonomia, Stefano Pagliantini (2212) --- Trattamento dei dati personali tra legittimo interesse e regole sulla fornitura di contenuti e servizi digitali, Chiara Angiolini (2222) --- Il vizio di armonizzazione dei c.d. obblighi di protezione della Dir. 2019/770/UE, Giulia Bazzoni (2236) --- Contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali: scioglimento, restituzioni e obbligazioni post-contrattuali, Giuseppe Versaci (2244) --- L’illecito trattamento dei dati come difetto di conformità del contenuto digitale, Martina D’Onofrio (2253) --- La revoca del consenso e le ripercussioni sul contratto di fornitura di contenuti e servizi digitali, Carolina Magli (2260) in tema di atti persecutori : - Cedu 1^, 22.6.23, ric. 10794/12, Giuliano Germano c / Italia (Giurispr. it. 10/2023, 2024-7, con annotazione critica di Andrea Uroni, che segnala un regresso rispetto alla tutela prevista dalla Convenzione di Istanbul, ossia la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica): Il presunto stalker, accusato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., ha diritto di partecipare al procedimento che mette capo all’ammonimento del Questore ex art. 8 DL 23.2.2009 n. 11, salvo comprovate ragioni di urgenza. (La Corte condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione - che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare - nel suo versante procedurale, per avere escluso il ricorrente dalla partecipazione al procedimento amministrativo senza comprovate ragioni di urgenza e in assenza di un effettivo controllo giurisdizionale del provvedimento) in materia penale (pena illegale e pena illegittima): - Cass. SSUU 14.7.22-12.1.23 (Giurispr. it. 10/2023, 2180 T): La pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e segg., nonché 65 e 71 e segg., c.p., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. - (commento di) Francesca Rocchi, Illegalità vs illegittimità della pena: una controversa dicotomia nello statuto della pena concordata (Giurispr. it. 10/2023, 2182-9) c.s. Parole - La prima condizione perché un ordine politico sia stabile è la messa a punto delle parole: le cose devono essere chiamate per quello che sono, non per quello che non sono (Confucio) - Transigere con le parole significa transigere con l'errore (Proudhon) [citazioni in esergo a “I poteri del Parlamento europeo”, di Andrea Chiti-Batelli, Giuffré 1981]
Autore: Carmine Spadavecchia 15 nov, 2023
sulla giustizia civile : - Angelo Cianciarella*, Organizzazione e tecnologie salveranno la giustizia civile dall’eccesso statistico (Guida al diritto 42/2023, 10-13, editoriale). Le disparità territoriali mostrano che a fare la differenza sono le capacità manageriali dei capi degli uffici e i nuovi strumenti di analisi. Occorre non sprecare l’occasione del Pnrr e valorizzare l’ufficio del processo [*giornalista specializzato in materie giuridiche] sul danno biologico : DM 16.10.2023 Ministero delle imprese e del made in Italy (GU 21.10.23 n. 247), Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - anno 2023 - testo del decreto (Guida al diritto 42/2023, 14) sotto il titolo Micropermanenti: la “mano pesante” dell’inflazione fa crescere i ristori - tabella aggiornata delle micropermanenti (Guida al diritto 42/2023, 15-17) - commento di Marco Ridolfi, Quel “paradosso” sui ristori Rca che cambia gli equilibri nel sistema (Guida al diritto 42/2023, 18-20). Il punto base per l’1% di postumi permanenti di danno biologico è aumentato a € 939,78. Il valore giornaliero per invalidità temporanea assoluta è fissato a € 54,80. Per la prima volta le tabelle di legge nazionali per le micropermanenti superano gli importi delle Tabelle milanesi. in tema di silenzio assenso (orizzontale): - Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610, pres. Neri, est. Furno (Guida al diritto 42/2023, 25): La ratio del silenzio assenso orizzontale è da rinvenirsi nella volontà del legislatore di stigmatizzare l’inerzia della PA al punto da ricollegare al silenzio della medesima la più grave delle sanzioni o il più efficace dei rimedi, ossia l’equiparazione del silenzio all’assenso con conseguente perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento. La stessa ratio decidendi è applicabile alla conferenza di servizi, avendo la Corte costituzionale statuito (sent. 246/2018) che l’art. 17-bis legge 241/1990 trova applicazione anche quando occorre convocare la conferenza di servizi, in quanto il silenzio assenso ivi previsto opera sempre (anche se sono previsti assensi di più amministrazioni) e, se si forma, previene la necessità di convocare la conferenza. La recente introduzione del comma 8-bis all’art. 2 legge 241/1990 ha sancito il definitivo superamento dell’indirizzo giurisprudenziale contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico, prevedendo che le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente. Ciò comporta l’appianamento del contrasto sorto in seno alla giurisprudenza amministrativa e, pertanto, la teoria del silenzio devolutivo non può più trovare spazio nell’ordinamento a seguito delle recenti modifiche legislative. in materia fiscale (affitti brevi e sostituto d’imposta) - Cons. Stato IV 24.10.23 n. 9188, pres. Lopilato, est. Lamberti (Guida al diritto 42/2023, 25): I portali di prenotazione on line sono sostituti di imposta, quindi devono riscuotere e versare allo Stato la cedolare secca sugli affitti brevi. [Il CdS prende atto della decisione della Corte di giustizia Ue 22.12.22 (causa C-83/21, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK) la quale ha chiarito in argomento che il diritto dell’Unione non osta né all’obbligo di raccogliere informazioni né alla ritenuta d’imposta previsti da un regime fiscale nazionale, mentre l’obbligo di designare un rappresentante fiscale costituisce una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi) N.B. – Più specificamente, la sentenza della Corte di giustizia Ue 22.12.22, causa C-83/21 (Guida al diritto 1/2023, 48) - emessa sulla questione proposta in via pregiudiziale da Cons. Stato IV 18.9.19 n. 6219, pres. Forlenza, est. Lamberti (Giurispr. it. 12/2019, 2586-7) - ha stabilito che l’imposizione di raccolta e comunicazione alle autorità fiscali dei dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito di intermediazione immobiliare riguarda tutti i terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o giuridiche, siano o meno queste ultime residenti o stabilite in detto territorio e sia che intervengano tramite strumenti digitali ovvero con altre modalità di contatto. Anche l’obbligo di ritenuta dell’imposta alla fonte si impone tanto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia, quanto alle imprese che hanno ivi stabilimento. La Corte ha esaminato la legittimità delle misure solo alla luce del divieto di restrizione alla libera prestazione di servizi all’interno dell’Ue, escludendo che detti oneri vietino, ostacolino o rendano meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi. in tema di privacy : - Corte giust. Ue 1^, 26-10-23 n, causa C-307/22 (Guida al diritto 42/2023, 26): Il RGPD sancisce il diritto del paziente di ottenere una prima copia della sua cartella medica senza che, in linea di principio, ciò comporti spese. Il titolare del trattamento può esigere un pagamento solo se il paziente ha già ottenuto gratuitamente una prima copia dei suoi dati e ne fa nuovamente richiesta. Il paziente non è tenuto a motivare la propria richiesta. Le norme nazionali non possono porre a carico del paziente le spese della prima copia della sua cartella medica, nemmeno per tutelare gli interessi economici dei professionisti sanitari. Il paziente ha diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica, se ciò è necessario per la comprensione dei dati personali contenuti in tali documenti. Tale diritto comprende i dati della cartella medica contenenti informazioni quali le diagnosi, gli esiti degli esami, i pareri dei medici curanti, nonché eventuali terapie o interventi praticati. (Questione sollevata dalla Corte federale di giustizia tedesca nel caso in cui una paziente contestava di dover pagare alcunché per la propria cartella medica, di cui aveva chiesto copia alla sua dentista per farne valere la responsabilità per errori che essa avrebbe commesso nel prestarle le cure. La Corte ha statuito che la dentista deve essere considerata titolare del trattamento dei dati personali del paziente, e come tale è tenuta a fornirgli gratuitamente una copia dei suoi dati) sulla revoca della patente : - Cost. 27.10.23 n. 194 (Guida al diritto 42/2023, 26): Nell’impianto sanzionatorio del reato di guida in stato di ebbrezza vi è una progressione crescente, graduata sulla base del tasso alcolemico, con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più estesa. Al culmine di questa progressione vi è la condotta più grave di tutte, per la quale è prevista la revoca della patente: quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell’autovettura e provocare un incidente stradale. Ciò costituisce comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, anche quando l’indicente stradale non provochi lesioni alle persone o il loro decesso. La revoca della patente non costituisce dunque un automatismo indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si crei una situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l’esame che lo abilita alla guida, attivando un processo virtuoso di correzione tramite un’utile formazione finalizzata alla prevenzione. sul processo amministrativo : - Cons. Stato 5^, 11.9.23 n. 8265, pres. De Nictolis, rel. Grasso (Guida al diritto 42/2023, 92 T): L’errore di fatto, idoneo a legittimare la domanda di revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 comma 1 n. 4 c.p.c., è configurabile nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento, apprezzamento, interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un grado ulteriore del giudizio. Per essere concretamente rilevante è necessario che esso: 1) derivi da una semplice, errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente; 2) sia accertabile e riscontrabile con immediatezza; 3) attenga a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; 4) sussista un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la statuizione contenuta in sentenza. Conseguentemente l’errore di fatto revocatorio è configurabile laddove il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non in un mero difetto di motivazione della decisione. - (commento di) Davide Ponte, Un orientamento che dà rilievo alle omissioni molto importanti (Guida al diritto 42/2023, 98-101) sul patrocinio a spese dello Stato : - Cass. pen. 6^, 5.10.23 n. 40477 (Guida al diritto 42/2023, 25): In tema di patrocinio a spese dello Stato è legittimo il rigetto dell’ammissione al beneficio richiesto da chi abbia già riportato condanna irrevocabile per un reato commesso in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ove il provvedimento di rigetto sia fondato sulla presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti dalla disciplina del 2002 circa le condizioni di ammissione al beneficio e sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi di fatto idonei a superarla. in tema di famiglia (separazione e divorzio): - Cass. 1^, 16.10.23 n. 28727 (Guida al diritto 42/2023, 28 T, sotto il titolo: Crisi familiare, la Cassazione dice sì al divorzio veloce tramite unico accordo): In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. - (commento di) Valeria Cianciolo, Le ricadute sul piano sostanziale del cumulo delle due domande (Guida al diritto 42/2023, 37-41). Il problema delle sopravvenienze che possono snaturare la prospettiva in base a cui i provvedimenti sono stati assunti all’origine. No al recesso unilaterale dagli accordi stipulati. La distinzione tra diritti disponibili (come quelli economici) e diritti indisponibili (come quelli riguardanti i minori). N.B.- Sentenza già segnalata in Guida al diritto 41/2023, 52: Al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio, l’art. 473-bis.49 c.p.c. prevede la possibilità di proporre contemporaneamente il giudizio di separazione giudiziale e il giudizio di divorzio: negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse, il che garantisce un’economia dei tempi processuali. La relazione illustrativa al DLg 149/22 ne ravvisa la ratio in un “risparmio di energie processuali”, tenuto conto che tra le domande conseguenti proponibili dalla parte in caso di separazione giudiziale o di divorzio contenzioso molte sono tra loro perfettamente corrispondenti e sovrapponibili, e altre, pur distinte, necessitano di analoghi accertamenti istruttori. La proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e di divorzio consente alle parti, a fronte dell’irreversibilità della crisi matrimoniale, di trovare in un’unica sede un accordo complessivo, sulle condizioni sia della separazione sia del divorzio, e di concentrare in un ricorso unico l’esito della negoziazione sulle modalità di gestione complessiva della crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro, nonché i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti. in tema di condominio : - Trib. Latina 2^, 22.6.23 n. 1463, giudice Gabrielli (Guida al diritto 42/2023, 50 T): La validità della convocazione per l’assemblea condominiale trasmessa a uno dei coniugi comproprietari di una unità immobiliare può evincersi anche dall’avviso dato all’altro comproprietario qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che un coniuge abbia reso edotto l’altro della convocazione (nella specie, trattandosi di coniugi comproprietari di un appartamento, conviventi in pieno accordo e senza contrasto di interessi, è stato ritenuto presumibile che l’invito notificato a uno di essi fosse stato portato a conoscenza anche dell’altro) - (commento di) Fulvio Pironti, Un orientamento non aderente alle norme di condominio riformate (Guida al diritto 42/2023, 54-57). L’orientamento cui si rifà la sentenza cozza contro l’inderogabilità dell’art. 1136 c.c. in tema di comodato : - Cass. 3^, 29.9.23 n. 27634 (Guida al diritto 42/2023, 42 T): Ove spossa presumersi che il comodante abbia concesso al comodatario di abitare gratuitamente un immobile per soddisfare le esigenze di famiglia, non. potrà ottenerne il rilascio ad nutum ex art. 1810 c.c. neppure se esso si trovi occupato dalla sola ex moglie del comodatario, collocataria dei figli, e neppure, ex art. 1809 c.c., ove ne abbia bisogno, qualora lo stato di bisogno non fosse imprevedibile all’instaurazione del rapporto. - (commento di) Eugenio Sacchettini, L’esigenza futura di disporre del bene era prevedibile e andava “blindata” (Guida al diritto 42/2023, 46-49) in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 8^, 26.10.23, causa C-238/22 (Guida al diritto 42/2023, 26 e 104 s.m.): L’art. 4, par. 3, del Regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato in combinato disposto con l’art. 2, lett. j), del regolamento n. 261/2004, va interpretato nel senso che un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di imbarcarlo su un volo per il quale tale passeggero, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versare una compensazione pecuniaria a detto passeggero anche se non si presenta all’imbarco alle condizioni stabilite dall’art. 3, par. 2, di tale regolamento, ciò in quanto in tale situazione l’obbligo di presentarsi all’accettazione sarebbe una formalità inutile. L’art. 5, par. 1, lett. c), i), del Regolamento n. 261/2004 va interpretato nel senso che l’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo non disciplina la situazione in cui un passeggero sia stato informato, almeno due settimane prima dell’orario di partenza del volo previsto, del fatto che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, cosicché tale passeggero, non consenziente, deve beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria per negato imbarco previsto dall’art. 4 di tale regolamento: non vi è infatti ragione di applicare al negato imbarco la regola, prevista unicamente per le cancellazioni del volo, secondo cui i vettori aerei sono esonerati dall’obbligo di versare ai passeggeri una compensazione pecuniaria se li informano della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. - (commento di) Martina Castellaneta, Se il vettore avverte sul negato imbarco e il passeggero non si presenta va comunque risarcito (Guida al diritto 42/2023,104-106) in tema di fallimento (rapporti col sequestro): - Cass. SSUU 6.9.23 n. 40797 (Guida al diritto 42/2023, 70 T): L’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, se già disposto, dei provvedimenti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari. (Dopo un’attenta ricostruzione della cornice normativa, per le SSUU i beni attratti alla massa fallimentare non sono appartenenti a persona estranea al reato e il sequestro preventivo prevale sul fallimento) - (commento di) Carmelo Minnella, L’indagato non è privato dell’immobile ma subisce il suo spossessamento (Guida al diritto 42/2023, 79-83). Sono le norme del codice antimafia e del codice sulle crisi d’impresa a prevedere la prevalenza della misura cautelare sul vincolo derivante dalla procedura fallimentare. Decisiva la distinzione, rinvenibile anche nella legge fallimentare, tra spossessamento ed espropriazione dei beni del fallito. in materia penale : - Corte cost. 11.7.23 n. 141, pres. Sciarra, rd. Viganò (Guida al diritto 42/2023, 84 solo massima): L’art. 69 comma 4 c.p. è incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99 comma 4 c.p. (nella specie, si trattava di un imputato recidivo reiterato rinviato a giudizio per rapina) - (commento di) Aldo Natalini, Illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante comune sull’aggravante della recidiva reiterata (Guida al diritto 42/2023, 84-86). Per la Corte elidere l’”effetto calmierante” finisce col costringere il giudice ad applicare una pena sproporzionata per eccesso. - Cass. SSUU 25.5-12.10.23 n. 41570 (Guida al diritto 42/2023, 87 s.m., annotata): Nel delitto di furto il fine del profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore (nella specie, è stato respinto il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato il furto a carico dell’imputato per avere sottratto il telefono cellulare alla persona offesa, dopo che quest’ultima aveva richiesto, utilizzando lo stesso apparecchio, dopo un litigio, l’intervento dei carabinieri, ritenendosi che la finalità perseguita dall’autore fosse di ritorsione e di dispetto). in tema di tortura (caso Regeni): - Corte cost. 26.10.23 n. 192 (Guida al diritto 42/2023, 24): L’art. 42°-bis comma 3 c.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato. è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. La paralisi sine die del processo per i delitti di tortura commessi da agenti pubblici, quale deriverebbe dall’impossibilità di notificare personalmente all’imputato gli atti di avvio del processo a causa della mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, non è accettabile per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale. Essa si risolve nella creazione di una immunità de facto che offende i diritti inviolabili della vittima (art. 2 Cost.), il principio di ragionevolezza (art. 34 Cost.) e gli standard di tutela dei diritti umani, recepiti e promossi dalla Convenzione di New York (art. 117, comma 1, Cost.). c.s. Censura e divieti sono le stampelle cui si appoggia la cattiva politica (Şebnem İşigüzel, scrittrice turca)
Autore: Carmine Spadavecchia 10 nov, 2023
editoriale: - Sabino Cassese, Diritto pubblico e diritto privato: gli incerti confini (Giornale dir. amm. 4/2023, 433-435) sulla capacità amministrativa : - Fabrizio di Mascio e Alessandro Natalini, La capacità amministrativa e il PNRR (Giornale dir. amm. 4/2023, 436-444) Sebbene la Commissione europea abbia introdotto nell’ultimo decennio molteplici strumenti di supporto alle politiche nazionali di costruzione della capacità amministrativa, anche a livello internazionale manca un quadro coerente di concetti e indicatori capaci di rilevare i progressi conseguiti in questo ambito. Il governo Draghi ha avviato iniziative di costruzione della capacità amministrativa incluse nel PNRR senza un chiaro progetto e senza contare su strutture in grado di rilevare i bisogni, definire gli indirizzi strategici, identificare priorità e valutare i risultati degli interventi. Questo deficit non è stato finora sanato dal governo Meloni, che ha lanciato una vasta campagna di reclutamento di personale senza aver prima portato a termine la revisione dell’impianto complessivo del PNRR. - Marco Bevilacqua, L’Osservatorio nazionale sulla capacità amministrativa (Giornale dir. amm. 4/2023, 454-462) sul PNRR (nuovo modello di governance): - Marco Macchia, L’amministrazione del PNRR: un cambio di paradigma? (Giornale dir. amm. 4/2023, 445-453) sul golden power : - Aldo Sandulli, Esercizio dei poteri speciali e sorte dell’impresa strategica (Giornale dir. amm. 4/2023, 463-467) Analisi critica dell’art. 2 DL 187/2022, volto a completare e perfezionare la disciplina nazionale sul golden power: l’articolo prevede che le aziende che abbiamo subito gli effetti dell’esercizio di poteri speciali governativi possano usufruire di plurime misure di sostegno pubblico. Lati positivi e profili di criticità della disposizione. Tra questi ultimi, i potenziali effetti disfunzionali sul mercato che possono derivare dalle misure di intervento pubblico in economia, adottate per far fronte alle recenti crisi. Il caso della tecnologia 5G. sul codice etico : DPR 13.6.2023 n. 81 [GU 29.6.23 n. 150, in vigore dal 14 luglio 2023), Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». - Francesco Midiri, La correttezza dei dipendenti pubblici in ambiente digitale (Giornale dir. amm. 4/2023, 469-477) Le modifiche al Codice di comportamento, che introducono canoni di correttezza “digitale”, si espongono a una duplice critica: non contengono né una “tipizzazione” delle condotte (che rimarrà giurisprudenziale), né una “pedagogia” sulla correttezza digitale.c in materia di servizi pubblici locali : DLg 23.12.2022 n. 201 (GU 30.12.22 n. 304, in vigore dal 31 dicembre 2022), Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. - Alfredo Moliterni, Le nuove regole dei servizi pubblici locali (Giornale dir. amm. 4/2023, 478-498) in tema di accesso (ai documenti legislativi europei): - Trib. Ue 10^ ampliata, 25.1.23, causa T-163/21 (Giornale dir. amm. 4/2023, 499 solo massima): In base al Trattato FUE e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni può essere soggetto a limiti e condizioni, stabiliti mediante regolamenti, anche per quanto riguarda l’accesso ai documenti legislativi. Le istituzioni possono negare l’accesso per evitare un pregiudizio grave al processo legislativo in corso: tuttavia, tale pregiudizio non può dipendere dal rischio di pressioni esterne analoghe a quelle che un qualsiasi membro di un organo legislativo, che presenti un emendamento di un progetto di legge, possa ragionevolmente aspettarsi dal pubblico. Allo stesso modo, l’accesso non può essere negato in conseguenza del carattere provvisorio delle proposte avanzate nei documenti: le proposte sono, per loro natura, fatte per essere discusse e l’opinione pubblica è in grado di comprendere che il loro contenuto possa essere modificato. d - (commento di) Ippolito Piazza, Un altro passo verso la trasparenza del processo legislativo europeo (Giornale dir. amm. 4/2023, 499-507) in tema di sanzioni amministrative : - Corte cost. 10.3.23 n. 40, pres. Sciarra, red. Modugno (Giornale dir. amm. 4/2023, 80 s.m.): Una sanzione amministrativa fissa - senza un minimo e un massimo edittale - non è conforme a Costituzione se fa riferimento a violazioni di diversa natura e gravità. (Nel valutare la costituzionalità di una sanzione amministrativa nel campo delle produzioni alimentari a denominazione d’origine, la Consulta, censurando la mancanza di un minimo edittale, applica il principio di proporzionalità e il principio di ragionevolezza, individuando essa stessa, tramite una pronuncia creativa, la misura minima del provvedimento afflittivo. La decisione, che sopperisce a una mancanza del legislatore sostituendosi a quest’ultimo, viene giustificata tramite l’analogia con il settore dell’agricoltura biologica). - (commento di) Dario Bevilacqua, Sanzioni amministrative e parametri costituzionali (Giornale dir. amm. 4/2023, 508-515) in tema di beni culturali (tutela dei beni culturali materiali e immateriali): - Ad. plen. 13.2.23 n. 5, pres. Maruotti, est. Rotondano, L’Originale Alfredo all’Augusteo s.r.l. c/ Ministero della cultura (Giornale dir. amm. 4/2023, 517 s.m.): Il vincolo di destinazione d’uso è uno strumento di tutela del bene culturale che deve ritenersi generalmente ammesso dalla legislazione di settore e che è riconducibile ai poteri di cui è titolare il Ministero della cultura, occorrendo però l’intermediazione del potere amministrativo e una valutazione motivata in relazione alle peculiarità concrete, all’esito di un’adeguata istruttoria. Va ribadito che il vincolo di destinazione non deve, comunque, imporre alcun obbligo di esercizio o prosecuzione dell’attività commerciale e imprenditoriale, né attribuire una “riserva di attività” in favore di un determinato gestore, al quale non può essere attribuita una sorta di “rendita di posizione”. - (commento di) Giovanni Botto, Tutelare il valore culturale immateriale: il vincolo di destinazione d’uso (Giornale dir. amm. 4/2023, 517-528) [la nozione dinamica e moderna di bene culturale fatta propria dalla Plenaria, che ricostruisce il rapporto intercorrente tra la normativa nazionale e quella convenzionale Unesco (Convenzione Unesco del 17 ottobre 2003)] NdR - La fattispecie riguarda l’attività di ristorazione all’insegna “Il Vero Alfredo”, esercitata sin dal 1950 all’interno del complesso immobiliare sito in Roma, Piazza Augusto Imperatore, incluso nell’ampia opera di sistemazione urbanistica della piazza realizzata tra il 1937 e il 1942 su progetto dell’architetto Vittorio Morpurgo). In argomento vengono enunciati i seguenti principi di diritto: ai sensi degli artt. 7-bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del Codice n. 42 del 2004, il “vincolo di destinazione d’uso del bene culturale” può essere imposto (a) quando il provvedimento risulti funzionale alla conservazione dell’integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione da cui risulti l’esigenza di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell’integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato; (b) a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza. (Dopo aver enunciato tali principi la Plenaria non ritiene la causa matura per la decisione e restituisce pertanto gli atti alla Sezione rimettente) in materia antitrust (programmi di clemenza nei procedimenti sanzionatori) - Cons. Stato VI 2.2.23 n. 1159, pres. Montedoro, est. Ponte (Giornale dir. amm. 4/2023, 529 s.m.): 1. L’accertamento di un’intesa in violazione dell’art. 101 TFUE non richiede la prova documentale, poiché la volontà convergente delle imprese volta alla restrizione della concorrenza può essere provata attraverso qualsivoglia congruo mezzo: in particolare, la prova della pratica vietata oltre che documentale può essere indiziaria, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. 2. Se la prova della concertazione non si basa esclusivamente sulla percezione d’un parallelismo di comportamenti tra le imprese colluse, ma sull’istruttoria dell’AGCM da cui emerga che le pratiche commerciali siano il frutto di una concertazione e d’uno scambio di informazioni concrete tra le imprese (in relazione alle quali vi siano ragionevoli indizi di una pratica concordata anti-concorrenziale), grava sulle imprese l’onere di fornire una diversa e ragionevole spiegazione lecita delle loro condotte e dei loro contatti (nel caso di specie l’accertamento dell’AGCM si era basato sulle dichiarazioni dei leniency applicants [c.d. collaboranti] e sulla dimostrazione dell’esistenza di una molteplicità di riunioni e contatti a livelli di progressivo dettaglio, tra i vertici aziendali ovvero tra rappresentanti commerciali e direttori commerciali delle imprese). - (commento di) Pasquale Cerbo, Il valore probatorio delle dichiarazioni rese nell’ambito dei programmi di clemenza dell’AGCM (Giornale dir. amm. 4/2023, 529-537) in tema di università (responsabilità disciplinare dei docenti universitari): - Cons. Stato VII 18.1.23 n. 629, pres. Lipari, est. Marotta (Giornale dir. amm. 4/2023, 539 s.m.): È legittimo il provvedimento sanzionatorio che dispone la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per la durata di quattro mesi nei confronti di un ricercatore che non abbia svolto le ore di didattica integrativa previste dalla legge, così come specificate nel Regolamento di Ateneo, e che non abbia svolto una significativa attività di produzione scientifica in un arco temporale considerevole. . (commento di) Michele Leggio, Responsabilità disciplinare e obblighi di ricerca e insegnamento: il “rendimento accademico” dei docenti universitari (Giornale dir. amm. 4/2023, 539-548) in tema di università (incarichi esterni a professori universitari): - Cons. Stato I 23.11.22 n. 262, parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato (Giornale dir. amm. 4/2023, 559 s.m.): Sulla base delle norme di legge in materia, e in particolare dell’art. 6, comma 10, L 240/2010, e delle conformi disposizioni regolamentari dell’ateneo interessato, si deve pacificamente ritenere che ai docenti in regime di impegno a tempo pieno sia consentito svolgere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro. L’assunzione dell’incarico è subordinata alla preventiva autorizzazione del rettore, da rilasciarsi solo dopo aver accertato che l’incarico stesso sia compatibile con le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università al richiedente e l’assenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, con l’ateneo. (Nella specie, il CdS ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui l’Università La Sapienza ha negato a un professore universitario a tempo pieno l’autorizzazione ad assumere la presidenza della Fondazione Bordoni) - (commento di) Giulio Vesperini, Gli incarichi esterni ai professori universitari a tempo pieno (Giornale dir. amm. 4/2023, 559-563) in tema di atto amministrativo (lesività e impugnabilità): - Cons. Stato VI 2212.22 n. 11200, pres. Lotti, rel. Fasano (Giornale dir. amm. 4/2023, 549 s.m.): Le deliberazioni dell’ANAC, che contengono vincoli puntuali sulla successiva attività dei soggetti vigilati, in capo ai quali non residuano facoltà di modulazione quanto al contenuto e all’estensione, rappresentano provvedimenti lesivi nei confronti dei quali va garantita la tutela del diritto di difesa del destinatario. La lesività, pertanto, non deve essere valutata in astratto o sulla base dell’inquadramento dogmatico del provvedimento, dovendosi rilevare gli effetti conformativi che lo stesso produce, nell’immediato, nei confronti dei soggetti a cui è indirizzato. [Si tratta di un provvedimento emesso dall’Anas nei confronti del Comune di Milano e della Metropolitana Milanese in relazione a varianti in corso d’opera riguardanti la strada Zara-Expo nell’ambito dei lavori per Expo 2015] i - (commento di) Edoardo Giardino, Impugnabilità del provvedimento e rilevanza degli effetti conformativi (Giornale dir. amm. 4/2023, 549-557) c.s. Non c'è sciagura più grande delle donne che somigliano agli uomini (Şebnem İşigüzel, scrittrice turca, sulle donne che giustificano e condividono la mentalità maschile che le vuole umiliate e sottomesse a causa del proprio genere)
Autore: Carmine Spadavecchia 06 nov, 2023
sul c.d. decreto immigrazione : DL 5.10.2023 n. 133 (GU 5.10.23 n. 233, in vigore dal 6 ottobre 2023), Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno - testo del decreto legge (Guida al diritto 41/2023, 13-27) sotto il titolo: Contrasto irregolari, accoglienza e sicurezza: le direttrici del nuovo decreto immigrazione - commenti: - Aldo Natalini, Lungo-soggiornanti, espulsioni veloci se sono pericolosi per l’ordine pubblico (Guida al diritto 41/2023, 28-31) [le norme amministrative] - Aldo Natalini, Domande reiterate sull’aereo: d’ora in poi provvede il questore (Guida al diritto 41/2023, 32-34) [novità sulla protezione internazionale: l’art. 3 riguarda il caso in cui la domanda reiterata è presentata “sulla scaletta” del vettore, al solo scopo di eludere o rinviare il rimpatrio] - Marco Noci, Msna anche in centri per adulti, ma separati e per un tempo limitato (Guida al diritto 41/2023, 35-37) [visti e minori stranieri non accompagnati (Msna)] sul c.d. decreto Mezzogiorno : DL 19.9.2023 n. 124 (GU 19.9.23 n. 219, in vigore dal 20 settembre 2023), Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione - testo del decreto legge (Guida al diritto 41/2023, 38-40) sotto il titolo: Con il decreto legge “Mezzogiorno e Coesione” il trattenimento nei Cpr diventa fino a 18 mesi - commenti: - Aldo Natalini, Hotspot e “prima accoglienza” saranno opere di difesa militare (Guida al diritto 41/2023, 41-45) [le norme sugli stranieri; cronistoria degli interventi normativi sui tempi di durata massima del trattenimento nei Cpr; comparazione tra termini massimi di trattenimento e percentuale di rimpatriati; il trattenimento secondo la direttiva “rimpatri”; i rilievi del Garante delle persone detenute] sul decreto giustizia : DL L 10.8.2023 n. 105 - L 9.10.2023 n. 137, Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. - commento di Alberto Cisterna, Attività undercover: quel difficile incontro con il contrasto alla mafia (Guida al diritto 41/2023, 46-50) [la cooperazione tra Agenzia e Procura nazionale e la cornice in cui si colloca] N.B. Vedansi in Guida al diritto 40/2023, 14-51: il testo del decreto convertito in legge, le appendici con le modifiche al codice penale e di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte), la guida alla lettura a cura di Laura Biarella. in materia di rifiuti (emergenza in Campania): - Cedu 1^, 19.10.23, ric. 35648/10 (Guida al diritto 41/2023, 112 solo massima): L’assenza di rimedi predisposti dalle autorità nazionali in grado di arginare l’emergenza rifiuti in Campania è una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di coloro che abitano nella zona inquinata. La mancata adozione, da parte dello Stato, di misure volte ad evitare un inquinamento ambientale provocato dall’accumulo di rifiuti dimostra l’assenza della diligenza dovuta e procura una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il rispetto della vita privata. Gli Stati, per realizzare l’indicato diritto, hanno obblighi positivi e sono tenuti ad adottare una regolamentazione che si adatti alla specificità di queste attività, valutando il rischio che potrebbe derivarne e agendo in tempi rapidi. - (commento di) Marina Castellaneta, Emergenza rifiuti in Campania, Italia condannata per non aver predisposto rimedi (Guida al diritto 41/2023, 112-114) [15 anni di stato di emergenza (1994-2009) per mancato smaltimento di rifiuti con pericoli per la salute: la Corte afferma il diritto di vivere in un ambiente salubre se l’inquinamento incide sui diritti convenzionali] in tema di processo amministrativo (principio di sinteticità): - Cons. Stato IV 13.10.23 n. 8928, pres. Mastandrea, rel. Monteferrante (Guida al diritto 41/2023, 55 e 104 T): Se il ricorso introduttivo del giudizio d’appello supera i limiti dimensionali stabiliti – in applicazione dell’art. 13-ter, comma 1, dell’allegato II al c.p.a. – con decreto 22.12 2016 del Presidente del Consiglio di Stato (che prevede, per i ricorsi ordinari, il limite massimo di 70.000 caratteri, al netto dell’epigrafe, delle conclusioni, della premessa riassuntiva,, degli spazi e delle ulteriori parti indicate), il giudice non è tenuto a esaminare la parte eccedente; pertanto, laddove il numero massimo di caratteri consentiti risulti utilizzato ed esaurito prima dell’articolazione dei motivi di appello, che quindi il Collegio non è tenuto a esaminare, l’appello va dichiarato inammissibile, con questione rilevabile d’ufficio. - (commento di) Davide Ponte, “Sinteticità”, essenza del nuovo rito processuale amministrativo (Guida al diritto 41/2023, 107-110) [la sinteticità è una dote che non si può pretendere da chi non ce l’ha, ma può essere acquisita e migliorata con l’esercizio] in tema di famiglia (separazione e divorzio): - Cass. 1^, 16.10.23 n. 28727 (Guida al diritto 41/2023, 52): Al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio, l’art. 473-bis.49 c.p.c. prevede la possibilità di proporre contemporaneamente il giudizio di separazione giudiziale e il giudizio di divorzio: negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse, il che garantisce un’economia dei tempi processuali. La relazione illustrativa al DLg 149/22 ne ravvisa la ratio in un “risparmio di energie processuali”, tenuto conto che tra le domande conseguenti proponibili dalla parte in caso di separazione giudiziale o di divorzio contenzioso molte sono tra loro perfettamente corrispondenti e sovrapponibili, e altre, pur distinte, necessitano di analoghi accertamenti istruttori. La proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e di divorzio consente alle parti, a fronte dell’irreversibilità della crisi matrimoniale, di trovare in un’unica sede un accordo complessivo, sulle condizioni sia della separazione sia del divorzio, e di concentrare in un ricorso unico l’esito della negoziazione sulle modalità di gestione complessiva della crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro, nonché i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti. in tema di condominio : - Antonio Scarpa*, Sospensione delibere condominiali, la riforma risulta un’opera mal riuscita (Guida al diritto 41/2023, 10-12, editoriale) L’impugnazione delle delibere condominiali in seguito alla c.d. riforma Cartabia [*magistrato presso la Corte di cassazione] in tema di lavoro (nero): - Cons. Stato III 27.7.23 n. 7383 (e non IV 27.7.23 n. 8928), pres. Torsello, est. Marra (Guida al diritto 41/2023, 55-56): Data la generale valenza della definizione di lavoratore in nero come “qualsiasi lavoratore sconosciuto alla p.a.”, dato l’obbligo di dare preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro alle autorità competenti, e data la funzione dell’attestazione di distacco (“il modello A1 serve a certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore nei casi in cui svolga attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione UE, come nell’ipotesi di trasferta o di distacco”), in mancanza di detta documentazione il lavoratore straniero impiegato in attività di training aziendale risulta irregolare agli occhi dell’ispettorato del lavoro (il che legittima la sospensione dell’attività per un ristoratore che contravvenga a tali regole, ove nel locale italiano siano momentaneamente presenti in trasferta lavoratori stranieri assunti presso le sedi estere). in materia di lavoro (salario giusto): - Cass. lav. 2.10.23 n. 27711 (Guida al diritto 41/2023, 58 T, sotto il titolo “Salario giusto”: il giudice disapplica il contratto collettivo sotto soglia costituzionale): 1. Nell’attuazione dell’art. 36 Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. 2. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. 3. Nell’opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099 comma 2 c.p.c., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, a indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 19.10.2022 n. 2041. (Principi enunciati in motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.) - (commento di) Cristina Petrucci, Auspicabile un intervento risolutivo per contrastare il lavoro “povero” (Guida al diritto 41/2023, 69-74) [lavoro e formazione: il documento approvato a maggioranza dall’Assemblea del Cnel il 12 ottobre 2023; le ultime tendenze in giurisprudenza; il fenomeno del “lavoro povero” (ovvero della “povertà nonostante il lavoro”) e le sue cause] in tema di lavoro (discriminazioni retributive): - Corte giust. Ue 1^, 19.10.23, causa C-660/20 (Guida al diritto 41/2023, 56): Se i lavoratori svolgono nell’ambito del loro orario “normale” parziale le stesse mansioni di chi lavora sulla base del tempo pieno, non sussiste più una valida giustificazione alla fissazione di una soglia unica uguale per tutte le categorie di dipendenti. Infatti, a parità di mansioni, andrebbe al contrario applicata ai lavoratori part time una soglia “proporzionale” all’orario di lavoro parziale fissato nel contratto di lavoro. In definitiva, una misura fissa identica per tutti di ore di lavoro aggiuntive retribuite con una voce supplementare determina di fatto la vanificazione della base contrattuale di un lavoro part time e la lesione del diritto a una parità di trattamento tra lavoro parziale e tempo pieno. in materia di sequestro probatorio : - Cass. SSUU penali, 19.1-27.7.23 n. 32938 (Guida al diritto 41/2023, 86 T): Il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall’interessato. - (commento di) Aldo Natalini, Possibile reiterare la richiesta nelle successive fasi del giudizio (Guida al diritto 41/2023, 94-97) c.s. Non nego niente, ma dubito di tutto (Lord Byron)
Autore: Carmine Spadavecchia 06 nov, 2023
in tema di appalti ( affidamento diretto ): - Saverio Fata, Il regime giuridico dell’affidamento diretto di servizi e forniture ed il principio di rotazione (Urban. e appalti 5/2023, 541-545) sul nuovo codice appalti ( requisiti : cumulo alla rinfusa): - Salvatore Esposito, Sull’ammissibilità del cumulo alla rinfusa: tra interpretazione giudiziale e autentica nel nuovo codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 5/2023, 546-560) in tema di appalti ( clausole di revisione contrattuale in caso di sopravvenienze): - Giovanni Francesco Nicodemo, Il principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale negli appalti pubblici (Urban. e appalti 5/2023, 561-571) in tema di appalti ( aggiudicazione ): - TAR Milano 4^, 2.5.23 n. 1041, pres. Nunziata, est. Papi (Urban. e appalti 5/2023, 608 T): È legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto disposta in favore di una ditta che ha omesso di effettuare il versamento del contributo ANAC e che, successivamente, su invito formale della PA appaltante, e, in particolare, a seguito del soccorso istruttorio accordato dall’A., ha prodotto l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC, a nulla rilevando che il medesimo contributo sia stato pagato alcune ore dopo l’avvenuta scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte; in tal caso, il soccorso istruttorio risulta pienamente ammissibile e correttamente attivato dalla PA. i - (commento di) Augusto di Cagno, Omesso pagamento del contributo ANAC e ammissibilità del soccorso istruttorio (Urban. e appalti 5/2023, 611-618) in tema di appalti ( bando e autonomia negoziale ): - TAR Catania 2^, 26.4.23 n. 1366, pres. est. Burzichelli (Urban. e appalti 5/2023, 634 T): È ammessa la possibilità di stipulare un contratto che abbia un contenuto diverso rispetto alla legge di gara, poiché, una volta conclusa la fase amministrativa preordinata alla scelta del contraente, disciplinata dalle regole dell’evidenza pubblica, il rapporto tra appaltatore e Amministrazione committente è assoggettato esclusivamente alle condizioni risultanti dal contratto sottoscritto dalle parti. In questa prospettiva, pertanto, il bando di gara può essere definitivamente superato, per effetto dell’esaurimento della sua funzione, dal successivo accordo, in quanto nei contratti della PA conclusi all’esito di procedimenti ad evidenza pubblica la stipulazione non costituisce una mera riproduzione o ripetizione del negozio già formatosi per effetto dell’aggiudicazione e può quindi introdurre indicazioni integrative, volte a precisare aspetti anche rilevanti del rapporto. Tuttavia, il contratto non può introdurre modifiche effettivamente sostanziali, tanto nel caso in cui le nuove condizioni siano più favorevoli all’aggiudicatario, quanto nel caso in cui esse risultino più gravose, ma, qualora queste venissero accettate, sarebbero pienamente vincolanti. n t - (commento di) Federico Muzzati, Immodificabilità della convenzione concessoria e primazia della lex specialis. Un nuovo canone ermeneutico? (Urban. e appalti 5/2023, 635-640) in tema di appalti ( illeciti professionali ): - TAR Torino 2^, 28.4.23 n. 134, pres. Bellucci, est. Caccamo (Urban. e appalti 5/2023, 627, stralcio): Il consorzio stabile che intenda partecipare ad una gara d’appalto tramite una delle aziende della propria compagine è tenuto a designarla quale esecutrice all’atto dell’offerta. Solo in capo a questa, e non anche rispetto alle altre consorziate estranee alla gara, la stazione appaltante dovrà valutare la sussistenza di gravi illeciti professionali e stabilire, se riscontrati e qualora idonei a pregiudicarne l’affidabilità e l’integrità, l’esclusione dalla gara del consorzio stabile cui essa appartiene. - (commento di) Giovanni Mangialardi e Francesco Manzini, Sulla rilevanza del grave illecito professionale della consorziata esterna al contratto di appalto (Urban. e appalti 5/2023, 627-633) [Il grave illecito professionale, segnatamente l’applicazione di una penale nell’ambito di un precedente contratto, commesso da consorziata estranea a gara d’appalto in cui questa non è stata designata quale esecutrice, non integra motivo di esclusione dalla gara del consorzio stabile cui la medesima consorziata appartiene]m in tema di concessioni “balneari” : - Axel Conte e Andrea Castelli, Concessioni demaniali marittime e risarcibilità del danno per mancata attuazione delle Direttive UE: una possibilità? (Urban. e appalti 5/2023, 572-577) in tema di interessi diffusi (legittimazione ad agire): - Cons. Stato IV 11.4.23 n. 3639, pres. Mastandrea, est. Marotta, De Francesco Costruzioni s.r.l. c/ Comitato “Termoli No Tunnel” (Urban. e appalti 5/2023, 578 T): La legittimazione ad agire delle Associazioni ambientaliste non può essere limitata alle sole ipotesi normativa- mente previste (artt. 13 e 18, L 8.7.1986 n. 349; artt. 309 e 310, DLg 3.4.2006 n. 152). I Comitati spontanei e/o le Associazioni di cittadini sono legittimati ad agire in giudizio nei confronti di provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi di carattere collettivo, pur in presenza di specifica previsione di legge, qualora concorrano le seguenti condizioni: a) una previsione statutaria del Comitato o della Associazione che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’Ente; b) consistenza organizzativa (del Comitato o dell’Associazione) con adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove detti soggetti svolgono l’attività di tutela degli interessi collettivi; c) il Comitato o la Associazione devono dimostrare di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e non debbono essere stati costituiti al solo scopo di procedere all’impugnazione di singoli atti e provvedimenti (cfr. CS IV 22.3.2018 n. 1838; V 2.10.2014 n. 4928; V 22.3.12 n. 1640). a - (commento di) Roberto Poppi, La legittimazione ad agire di comitati spontanei e/o associazioni a protezione dell’ambiente (e non) (Urban. e appalti 5/2023, 580-588) [il criterio del c.d. doppio binario] in tema di professione forense (incarichi difensivi ed equo compenso): - Cons. Stato V 28.2.23 n. 2084, pres. Lotti, est. Caminiti (Urban. e appalti 5/2023, 589 T): È illegittimo il provvedimento (nella specie, determinazione del responsabile del settore competente) con cui un Comune ha conferito ad un avvocato del libero foro l’incarico di patrocinio e assistenza legale dell’Amministrazione comunale in un giudizio proposto dinanzi al TAR, ove detto conferimento e/o la scelta del professionista siano stati disposti a seguito della richiesta di tre preventivi ad altrettanti professionisti, secondo il criterio del prezzo più basso, senza previa determinazione di alcun criterio valutativo dell’offerta. Deve quindi ritenersi, in primo luogo, che la scelta del professionista non sia stata ancorata alla predeterminazione di alcun criterio, né preceduta da alcuna procedimentalizzazione in grado di assicurare nel contempo l’imparzialità e il buon andamento di cui all’art. 97 Cost., oltre che la trasparenza dell’agere amministrativo e il rispetto del principio di buona fede e, in secondo luogo, che la scelta del professionista, pur essendo stata prevista la corresponsione di un compenso, sia avvenuta avuto riguardo al solo criterio del prezzo più basso, senza previo accertamento del rispetto dell’equo compenso, atto a tutelare non sola la categoria forense da fenomeni anticoncorrenziali, ma anche ad assicurare la qualità della prestazione. - (commento di) Massimiliano Mangano, L’equo compenso degli avvocati tra decoro, qualità delle prestazioni e concorrenza nel mercato legale (Urban. e appalti 5/2023, 591-607) [Breve storia del compenso degli avvocati: dal decreto di Francesco I, Re delle Due Sicilie, al Codice civile del 1942; incarico difensivo e differenza con i servizi legali dell’allegato II DLg 17.3.1995 n. 157; dal DL 233/2006 (c.d. Decreto Bersani) al DL 148/2017 sull’equo compenso. La Corte di giustizia Ue e i compensi professionali. La sentenza in commento: il “mercato legale” italiano all’attenzione del Consiglio di Stato. L’equo compenso dopo la L 21.4.2023 n. 49] in materia edilizia (titoli abilitativi - piena conoscenza): - TAR Lecce 1^, 12.5.23 n. 555, pres. Pasca, est. Giancaspro (Urban. e appalti 5/2023, 619 T): La prova in giudizio data dall’Amministrazione resistente o dalla parte controinteressata dell’avvenuta collocazione ed esposizione al pubblico, presso il cantiere di lavoro, del cartello contenente gli estremi descrittivi del permesso costruire, ai sensi del disposto dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 20 DPR 380/2001, costituisce un fatto presuntivo da cui è possibile desumere la piena conoscenza del titolo edilizio, e ciò in quanto il cartello consenta ai terzi interessati ad impugnarlo di essere informati degli estremi del titolo edilizio, del relativo oggetto e degli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla realizzazione del progetto. - (commento di) Giovanni Carlo Figuera, La cartellonistica di cantiere quale fattispecie giurisprudenziale presuntiva di conoscenza del titolo edilizio (Urban. e appalti 5/2023, 620-626) in materia edilizia (acquisizione dell’opera abusiva): - Cass. pen. 3^, 20.6.23 n. 26507 (Urban. e appalti 5/2023, 658-9): Sottraendo l’opera abusiva al suo normale destino di demolizione previsto per legge, la delibera comunale che dichiara l’esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico violato non può fondarsi su valutazioni di carattere generale riguardanti genericamente più edifici, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato, dovendosi ulteriormente precisare come non possano sopperire all’esigenza di una specifica determinazione meri richiami a disposizioni normative, ad altri provvedimenti o a valutazioni di ordine economico, inerenti al costo delle spese di demolizione, in quanto la natura eccezionale della deliberazione richiede che il mantenimento dell’opera abusiva sia giustificato dalla sussistenza di esigenze specifiche, individuate sulla base di dati obiettivi riferiti al singolo caso all’esito di adeguata istruttoria. in materia edilizia (ordine di demolizione e diritto alla casa): - Cass. pen. 3^, 18.5.23 n. 21200 (Urban. e appalti 5/2023, 664): In tema di sospensione dell’ordine di demolizione, la mera circostanza che un immobile abusivo, destinatario di ordine di demolizione contenuto in una sentenza irrevocabile, sia abitato da un nucleo familiare in precarie condizioni economiche, non è sufficiente per bloccare l’esecuzione dell’ordine demolitorio. Ed invero, sul piano del rispetto del c.d. principio di proporzionalità, il giudice è comunque tenuto a considerare la reiterazione (e il consolidamento) dell’illecito nel tempo, la gravità degli illeciti (per dimensione), la consapevolezza di tale gravità, la natura degli interessi gravanti sull’area, la ulteriore trasformazione dell’immobile per ospitarvi un ulteriore nucleo famigliare. giu in materia edilizia (opere precarie, opere stagionali) - Cass. pen. 3^, 30.5.23 n. 23528 (Urban. e appalti 5/2023, 660): Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi, a mente di quanto previsto dal DPR 380/2001, art. 6, comma 2, lett. b), come emendato dall’art. 5, comma 1, DL 40/2010 - L 73/2010) alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e a essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione. in materia edilizia (abusi su pregresso abuso): - Cass. pen. 3^, 7.6.23 n. 24355 (Urban. e appalti 5/2023, 659): In materia edilizia, gli interventi edilizi ulteriori, che interessino manufatti abusivi, ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente e ciò anche quando detti interventi (ulteriori e successivi) siano riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche. In altri termini, si realizza, in questi casi, una nuova e autonoma condotta criminosa per cui il contributo morale e/o materiale prestato per l’esecuzione di lavori su immobile originariamente abusivo integra le fattispecie di reato, di volta in volta, configurabili, con la conseguenza che l’intervento su una costruzione abusiva, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria integrante un nuovo reato identico a quello precedente e non attività irrilevante sotto il profilo penale. sulla SCIA (interpretazione secondo buona fede): - TRGA Trento, 7.3.23 n. 30, pres. Rocco, est. Polidori (Urban. e appalti 5/2023, 641 T): La S.C.I.A. non si configura come un’istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo, bensì come una dichiarazione di volontà privata, con la quale l’interessato segnala all’Amministrazione l’intenzione di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge. Pertanto, nell’interpretazione di una S.C.I.A. trovano applicazione, oltre al criterio letterale, anche gli altri criteri ermeneutici previsti dal codice civile, ivi compreso quello dell’interpretazione secondo buona fede. Depone in questa direzione anche l’art. 1, comma 2-bis, legge 241/1990; disposizione che non si presta ad essere interpretata nel senso che l’obbligo di agire secondo buona fede incombe soltanto sull’Amministrazione. Pertanto, anche nel rapporto tra segnalante e Amministrazione, titolare del potere di controllo sulla segnalazione, deve trovare applicazione il generale principio di buona fede e correttezza. - (commento dei) Alessandro Ricci Marini, La rilevanza della buona fede nell’interpretazione della SCIA (Urban. e appalti 5/2023, 649-656) c.s. Quaerendo invenietis (cercate e troverete) (motto latino - inserito da J.S. Bach nell'Offerta musicale - che richiama l'esortazione evangelica all'impegno nella ricerca della verità del sapere)
Autore: Carmine Spadavecchia 30 ott, 2023
in tema di giustizia (riforma): - Antonio de Notaristefani*, Giustizia: sì alla revisione del Pnrr per vincere la nuova sfida dei diritti (Guida al diritto 40/2023, 10-12, editoriale) [*Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili - Uncc] sul DL giustizia : DL L 10.8.2023 n. 105 - L 9.10.2023 n. 137, Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 40/2023, 14-29) sotto il titolo: Convertito il decreto sulle intercettazioni, nuova stretta sul riuso in altri fascicoli - appendice con le modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 40/2023, 30-38) - appendice con le modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 40/2023, 39-42) - guida alla lettura a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 40/2023, 43-51) sotto il titolo: Il restyling parlamentare porta in dote altre norme [dai 13 articoli del decreto legge ai 17 della conversione; alle pagg. 46- 51 la mappa delle novità principali] - commenti: - Giuseppe Amato, Nozione di criminalità organizzata: un chiarimento per escludere dubbi (Guida al diritto 40/2023, 52-54) [le norme sulle intercettazioni] - Giuseppe Amato, Più controllo del Procuratore sulle registrazioni rilevanti (Guida al diritto 40/2023, 55-60) [le norme sulle intercettazioni: il ricorso al trojan] - Giuseppe Amato, Obbligo di notazione del costo delle captazioni sul foglio notizie (Guida al diritto 40/2023, 61-63) [le norme sulle intercettazioni] - Aldo Natalini, Incendi boschivi, passa l’estensione alle zone di interfaccia urbano-rurale (Guida al diritto 40/2023, 64-67) [le norme penali] - Aldo Natalini, Uccisione dell’orso bruno marsicano, spunta l’inutile intervento populista (Guida al diritto 40/2023, 68-70) [norme penali e diritto penale populistico-simbolico: l’(inutile) reato di nuovo conio ad animalem privilegia l’orso bruno marsicano rispetto a qualunque altro orso] - Aldo Natalini, Giro di vite sui delitti ambientali, nuove aggravanti per gli eco-reati (Guida al diritto 40/2023, 71-75) [norme penali: coniate due aggravanti ad effetto speciale annesse ai reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale; responsabilità penale per il proprietario che abbandona un veicolo da rottamare in un parcheggio pubblico] - Aldo Natalini, Turbativa d’asta e intestazione fittizia entrano nel catalogo del decreto 231 (Guida al diritto 40/2023, 76-77) [responsabilità degli enti] sull’ omicidio nautico : L 26.9.2023 n. 138 (in vigore dal 25 ottobre 2023), Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche - testo della legge (Guida al diritto 40/2023, 79-86) - commento di Aldo Natalini, Un’estensione all’ambito marittimo che colma una lacuna legislativa (Guida al diritto 40/2023, 87-91) in tema di privacy : - Cass. 1^, 10.10.23 n. 28358 (Guida al diritto 40/2023, 95): In un sistema che miri a costituire una piattaforma web, col relativo archivio informatico, al fine di elaborare profili reputazionali di persone fisiche e giuridiche, in modo da contrastare fenomeni basati sulla creazione di profili artefatti o inveritieri e calcolare invece, in maniera imparziale, il rating reputazionale dei soggetti censiti, consentendo a terzi una verifica di reale credibilità, il “libero e specifico consenso” dell’aspirante associato richiede che egli sia in grado di conoscere l’algoritmo, inteso come procedimento affidabile per ottenere un certo risultato o risolvere un certo problema, che venga descritto all’utente in modo non ambiguo e in maniera dettagliata, come capace di condurre ai risultato in un tempo finito. in materia antitrust (servizi postali): - TAR Lazio 4^, 28.9.23 n. 14370, pres. Politi, est. Scali (Guida al diritto 40/2023, 96): L’accostamento fatto dal Legislatore tra servizio universale e onere di adempiere alla richiesta di informazioni dell’Agcom non limita l’applicazione di tali obblighi al solo operatore universale; la corretta intenzione del Legislatore comunitario, espressa all’art. 9 della direttiva 97/67/Ce, a seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/6/Ce, e individuata in base all’interpretazione espressa dalla Corte Ue, attribuisce alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di disciplinare non solo i servizi che rientrano nell’ambito del servizio universale, ma anche le attività di tutti i fornitori dei servizi postali, ossia tutte le aziende che operano nel settore postale (come i corrieri espressi) e non soltanto il fornitore del servizio universale. in tema di trasporto (ferroviario): - Cass. 3^, 9.10.23 n. 28244 (Guida al diritto 40/2023, 94): La normativa nazionale e comunitaria in tema di tutela cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario è volta ad assicurare forme di indennizzo per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non anche ad impedire che, ove ne ricorrano i presupposti, sia accolta la domanda giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi. (Nella specie, Trenitalia è stata condannata a risarcire il danne esistenziale per un travagliato maxiritardo di 23 ore in quanto i bollettini metereologici erano stati sufficientemente chiari da dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario a predisporre con precauzionale diligenza misure organizzative di assistenza volte ad alleviare la carenza di cibo, riscaldamento e riposo). in tema di assistenza (disabili): - TAR Reggio Calabria, 5.10.23 n. 748, pres. Criscenti, est. Mazzulla (Guida al diritto 40/2023, 96): In base all’art. 14 L 328/2000 il comune, d’intesa con l’azienda sanitaria locale, deve predisporre, su richiesta dell’interessato, il piano di supporto alla persona che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione, il “piano educativo individualizzato” fatto dalla scuola, i servizi alla persona (in forma diretta o accreditata) con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie al superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Va pertanto riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito dai genitori e dal figlio disabile in conseguenza della mancata risposta alla richiesta di predisporre, in favore del minore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3, comma 3, L 104/1992), il cosiddetto “progetto individuale di vita”. (Il TAR ha condannato il Comune a pagare 500 euro a ciascun genitore e 1000 euro alla figlia per il danno non patrimoniale subito) in tema di circolazione stradale (assicurazione RC): - Corte giust. Ue 5^, 12.10.23, causa C-286/22 (Guida al diritto 40/2023, 97): Solo automobili e motocicli sono veicoli in base alla loro capacità di raggiungere velocità implicanti rischi per l’integrità e la vita delle persone a differenza di un mezzo che può raggiungere al massimo i 20 km/h. Pertanto, le bici a pedalata assistita vanno escluse dall’obbligo assicurativo contro la responsabilità civile. Inoltre, per la direttiva 2009/103Ce (assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità), il ciclista rientrerebbe nella nozione del diritto belga di utente debole della strada, con la conseguenza che sussiste un diritto automatico al risarcimento. (A breve entreranno in vigore più precise definizioni di veicolo coinvolto nella circolazione stradale: la nozione di “veicolo” sarà modificata dal 23 dicembre 2023, quando sarà applicabile la nuova direttiva 2021/2118/Ue, che modifica quella del 2009: per la nuova normativa “veicolo” è “qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica”, con ulteriori specifiche precisazioni in merito a peso e velocità del mezzo) in tema di condominio : - Cass. 2^, 8.9.23 n. 26185 (Guida al diritto 40/2023, 100-101 s.m., annotata da Mario Piselli): Il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, opera sempre che l’interessato provi che dal distacco deriverà una effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà un pregiudizio del regolare funzionamento dell’impianto centrale stesso: segnatamente ,che da tale disattivazione non derivi né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. in tema di licenziamento disciplinare (codici etici): - Cass. 11.10.23 n. 28378 (Guida al diritto 40/2023, 95): I codici deontologici di cui al DLg 196/2003 hanno natura normativa e pertanto possono e devono essere individuati e applicati anche d’ufficio dal giudice (iura novit curia); la violazione di detti codici deontologici può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e determina l’inutilizzabilità dei dati così raccolti; l’inutilizzabilità dei dati raccolti in violazione dei codici deontologici di cui al DLg 196/2003, nel periodo anteriore alla novella introdotta dal DLg 101/2018, è da intendersi come ‘assoluta’, quindi rilevante in sede sia processuale sia extraprocessuale; tale inutilizzabilità ‘assoluta’ determina l’impossibilità sia per il datore di lavoro di porli a fondamento di una contestazione disciplinare e poi produrli in giudizio come mezzo di prova, sia per il giudice di merito di porli a fondamento della sua decisione. c.s. Siamo tutti uguali davanti alla legge, ma non davanti agli incaricati di applicarla (Stanislaw Lec, 1909-1966)
Autore: Carmine Spadavecchia 23 ott, 2023
sulla proroga di termini : DL 29.9.2023 n. 132 [GU 29.9.23 n. 228], Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e fiscali - guida alla lettura e mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 39/2023, 26-30, sotto il titolo: Prorogati i termini normativi e fiscali: focus su prima casa, cripto-attività e scuola) in tema di immigrazione : DM 14.9.2023 Ministero dell’interno [GU 21.9.23 n. 221] (Guida al diritto 39/2023, 18-19), Indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato. - Trib. Catania Sez. immigrazione, 29.9.23 (ord.za), giudice Apostolico (Guida al diritto 39/2023, 15 T, sotto il titolo: La provenienza da un Paese sicuro non fa scattare il divieto di ingresso in Italia): Non può essere convalidato il provvedimento con cui il Questore dispone il trattenimento di un richiedente protezione internazionale – richiesta giustificata per questioni essenzialmente economiche e per minacce ricevute da alcuni creditori – qualora detto richiedente, proveniente da un paese designato di origine sicura, non abbia consegnato il passaporto o altro documento in corso di validità e prestato idonea garanzia finanziaria secondo le disposizioni del decreto ministeriale 14 settembre 2023. - (commento di) Ennio Codini, Una decisione di difficile lettura che chiama in causa il legislatore (Guida al diritto 39/2023, 20-24) in tema di accesso : - TAR Sardegna 1^, 21.9.23 n. 667, pres. est. Buricelli (Guida al diritto 39/2023, 35): Gli enti pubblici titolari di dati reddituali (nella specie, estratto conto retributivo o altri documenti da cui risultino eventuali rapporti lavorativi) devono consentire l’accesso alla relativa documentazione, se l’istanza di accesso è motivata dall’esigenza di verificare le condizioni economiche dei soggetti nei confronti dei quali si vanti una pretesa, ove tale conoscenza sia necessaria per la difesa degli interessi del soggetto coinvolto in giudizio e siano assenti interessi antagonisti assistiti da particolari esigenze di riserbo o comunque meritevoli di maggior protezione. L’accesso difensivo ai documenti contenenti dati reddituali, patrimoniali o finanziari presenti nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può esser esercitato indipendentemente dai poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia, ben potendo il privato ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla legge sul procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all’Amministrazione di consegnare. Ciò in quanto tra accesso difensivo e metodi di acquisizione probatoria previsti dal c.p.c. v’è un rapporto di complementarietà. L’accesso difensivo ha una duplica natura giuridica, sostanziale e processuale: quella sostanziale dipende dall’essere, l’accesso, una situazione strumentale per la tutela di una situazione giuridica finale; quella processuale consiste nel fatto che il legislatore ha voluto fornire di azione la pretesa di conoscenza, rendendo effettivo e, a sua volta, giuridicamente tutelabile e giustiziabile, l’eventuale illegittimo diniego o silenzio. in tema di appalti : - TAR Napoli 1^, 20.9.23 n. 5155, pres. Salamone, est. De Falco (Guida al diritto 39/2023, 35): Indipendentemente dalla clausola sociale che impone il generico riassorbimento del personale dell’appaltatore uscente, e in aggiunta e a completamento di essa, l’ente pubblico che indice una gara può prevedere un punteggio ulteriore a tutela dei lavoratori che subentrino al precedente appaltatore. Infatti, mentre l’operatività della clausola sociale generica resta subordinata all’organizzazione dell’impresa subentrante (che potrebbe dimostrare di non avere bisogno di tutti i lavoratori precedentemente in servizio), il punteggio premiale favorisce gli operatori economici che garantiscono maggiore continuità ai dipendenti, ossia il riassorbimento di un maggior numero di risorse umane provenienti dal contraente uscente, mantenendo le condizioni e i trattamenti contrattuali già goduti. Tale punteggio premiale è legittimo perché non intacca né la libertà di concorrenza, né la parità di trattamento tra le imprese in gara. in tema di trasferimento d’ufficio (magistrati): - TAR Lazio 1^, 28.9.23 n. 14336, pres. est. Petrucciani (Guida al diritto 39/2023, 35): Ai fini del trasferimento d’ufficio di magistrati il CSM deve non tanto provare che i fatti addebitati hanno provocato un concreto vulnus al prestigio dell’ordine giudiziario, quanto piuttosto verificare se essi siano idonei a mettere semplicemente in pericolo la reputazione della funzione in parola; e cioè se essi, secondo la comune esperienza, possano veicolare nell’ambiente esterno la ‘percezione’ sfavorevole circa l’indipendenza e l’obiettività del magistrato nell’assolvere il proprio (esemplare) ruolo. sulle concessioni balneari : - Marcello Clarich*, Concessioni spiagge, soluzione lontana e resta il rischio della sanzione europea (Guida al diritto 39/2023, 12-13, editoriale) [*ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma] sugli effetti della incostituzionalità (sorte del provvedimento amministrativo): - Cons. Stato III 6.9.23 n. 8188, pres. Greco, est. Santoleri (Guida al diritto 39/2023, 90 T, sotto il titolo: Legge cancellata perché incostituzionale, chi ha avuto vantaggi continua a goderne): Nell’ambito dei provvedimenti amministrativi annullati a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme applicate, occorre tenere in considerazione i criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell’Ue a tutela dell’affidamento generato nel privato. Se su un piano generale vige l’equiparazione quoad effectum al sopravvenire di una nuova norma di legge a effetto abrogativo, l’efficacia ex tunc della sentenza della Corte costituzionale si deve qualificare come retroattività impropria. Ciò in quanto l’effetto ex tunc della declaratoria di incostituzionalità è limitato ai rapporti ancora pendenti, facendo salvi i cosiddetti “rapporti esauriti”, anche alla luce dei parametri elaborati dalla Corte di giustizia Ue a tutela dell’affidamento generato nel privato. Tra questi occorre infatti che risponda allo scopo di interesse generale evitare che, una volta che una norma di legge sia dichiarata incostituzionale, chi abbia ottenuto vantaggi economici, sulla base di quella norma, continui a goderne sine die. A supporto del sacrificio richiesto al privato occorre che l’ordinamento predisponga strumenti a tutela dell’affidamento di chi abbia ottenuto un titolo poi annullato perché illegittimo. Nell’ambito di questi si individua l’esercizio del potere conformativo degli effetti dell’annullamento da parte del giudice o, ancora, la possibilità per il destinatario del provvedimento annullato di far valere il proprio legittimo affidamento con l’azione risarcitoria. Guardando al piano della configurabilità di una responsabilità della PA che applica una legge poi dichiarata illegittima, si deve escludere la colpa di quest’ultima quando la norma è pienamente vigente nel momento di adozione del provvedimento, ricorrendo l’esimente dell’errore scusabile. Allo stesso modo si deve escludere anche la configurabilità di una colpa del legislatore, perché la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato sono concordi nel ritenere che non esiste un diritto soggettivo dei cittadini al corretto esercizio del potere legislativo, e ciò alla luce della libertà della funzione politica legislativa sancita dagli artt. 68, comma 1, e 122, comma 4, della Costituzione. - (commento di) Giulia Pernice, Nella ricostruzione degli effetti no alla colpa della Pa e ai ristori (Guida al diritto 39/2023, 98-101) [la responsabilità prevista in tema di rapporti tra norme nazionali e comunitarie non può essere adattata al rapporto tra legislazione nazionale e regionale] in tema di beni culturali (diritto d’autore): - Trib. Firenze, 20.4.23, giudice Donnarumma (Guida al diritto 39/2023, 50 T, sotto il titolo: David di Michelangelo, la “copia” non autorizzata apre la strada al ristoro): Il codice dei beni culturali (DLg n. 42/2001) prevede che la riproduzione dei beni culturali debba essere autorizzata. L’assenza di consenso all’utilizzo dell’immagine del bene culturale, quindi, non può che costituire un illecito. Anche i beni culturali godono di un diritto all’immagine che – se leso – dà origine a un obbligo risarcitorio, che consente di configurare anche il risarcimento dei danni non patrimoniali, in considerazione dei valori costituzionali espressi dalla disciplina della protezione e della valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. - (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Con la riproduzione vietata si ledono i valori costituzionali (Guida al diritto 39/2023, 59-64) in tema di vaccinazioni (Covid-19): - Corte cost. 5.10.23 n. 185 (GU 41) pres. Sciarra, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 39/2023, 34): Benché non fosse l’unica strada perseguibile, la scelta legislativa, operata in fase emergenziale, di imporre l’obbligo della vaccinazione anti-Covid, a pena della sospensione, per categorie professionali individuate per legge (come gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario diversi dagli operatori sanitari), senza alcuna verifica rispetto alle tipologie di svolgimento della professione, non è irragionevole, garantendo celerità e certezza nell’individuazione dei soggetti chiave per il contrasto alla pandemia e permettendo una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale. [La Corte ha giudicato in parte inammissibili, in parte infondate le. questioni di costituzionalità dell’art. 4 DL 1.4.2021 n. 44, - L 28.5.2021 n. 76 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), DL 26.11.2021 n. 172 – L 21.1.2022 n. 3). sollevate dal Tribunale di Genova nel ricorso di un chimico, direttore di un laboratorio di analisi anti-inquinamento, che lamentava l’estensione dell’obbligo anche alla sua categoria, solo nominalmente (e per legge) rientrante tra le professioni sanitarie]. [Vedasi pure la coeva, analoga sentenza 5.10.23 n. 186, relativa agli obblighi vaccinali per il personale svolgente la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, nelle strutture di cui all'art. 8-ter DLg 502/1992 (nella specie, dipendente di azienda socio sanitaria territoriale)] sull’ amministrazione di sostegno : - Cass. 1^, 2.10.23 n. 27691 (Guida al diritto 39/2023, 38 T): Chi è sottoposto ad amministrazione di sostegno è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità, e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell’interdetto, cosicché ne deve essere tenta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il giudice non compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela. Il divieto di contrarre matrimonio previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all’interesse dell’amministrato. - (commento di) Valeria Cianciolo, Il divieto di matrimonio all’interdetto non va esteso in modo automatico (Guida al diritto 39/2023, 44-49) in materia di famiglia (assegno di divorzio) - Cass. 1^, 4.10.23 n. 27945 (Guida al diritto 39/2023, 33): Ai fini dell’attribuzione dell’assegno di divorzio il giudice deve valutare il “sacrificio professionale” per dedicarsi alla famiglia. Non è però necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono totale del lavoro, né che il patrimonio familiare sia incrementato esclusivamente grazie al contributo del coniuge ‘casalingo’. Né tantomeno rilevano le motivazioni che hanno spinto il coniuge a mettere la vita lavorativa in secondo piano. (La SC accoglie il ricorso di una donna che, dopo aver lasciato il posto nell’azienda di famiglia, in seguito alla separazione dal marito era rimasta senza assegno) in tema di obbligazioni pecuniarie : - Cass. 3^, 20.9.23 n. 26901 (Guida al diritto 39/2023, 33): La buona fede del debitore non può essere presa in considerazione per stabilire se il termine del pagamento sia stato rispettato: infatti, in tema di obbligazioni pecuniarie, se effettuate in banca, ciò che rileva ai fini del perfezionamento del pagamento è quando la somma sia materialmente disponibile al creditore, e non quando il debitore abbia inoltrato l’ordine di bonifico. Pertanto, il ritardo nel pagamento da parte del debitore è indipendente dalla sua buona fede o meno, e la clausola penale, in questa fattispecie, può essere attivata dal creditore, fermo restando che essa, se risulta troppo onerosa in rapporto all’obbligazione in essere, può essere ridotta dal giudice valutando gli interessi in gioco. sui diritti del consumatore (garanzia commerciale): - Corte giust. Ue 3^,28.9.23, causa C-133/22 (Guida al diritto 39/2023, 104 solo massima): L’art. 2, punto 16, della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori va interpretato nel senso che la nozione di “garanzia commerciale” include, a titolo di “qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciat[o] nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto”, l’impegno preso dal garante nei confronti del consumatore, vertente su circostanze inerenti alla persona di quest’ultimo, quali la sua soddisfazione, rispetto al bene acquistato, lasciata alla sua valutazione personale, senza che, per attivare detta garanzia, l’esistenza di tali circostanze debba essere valutata oggettivamente. - (commento di) Marina Castellaneta, “Soddisfatto o rimborsato”, formula che rientra nella nozione di garanzia commerciale secondo le norme Ue (Guida al diritto 39/2023, 104-106) sui diritti del consumatore (abbonamenti on line): - Corte giust. Ue 7^, 6.10.23, causa C-565/22 (Guida al diritto 39/2023, 31): Il diritto del consumatore di recedere da un contratto a distanza, nel caso della sottoscrizione di un abbonamento che comporta un periodo iniziale gratuito e che, in assenza di risoluzione, è rinnovato automaticamente, è in linea di principio garantito una sola volta. Tuttavia, se al momento della sottoscrizione dell’abbonamento il consumatore non è stato informato in maniera chiara, esplicita e comprensibile che dopo il periodo iniziale gratuito l’abbonamento diventa a pagamento, egli disporrà di un nuovo diritto di recesso dopo tale periodo. (Fattispecie: una società gestisce piattaforme di apprendimento on line destinate agli studenti: al momento della prima sottoscrizione, l’abbonamento può essere testato gratuitamente per 30 giorni e può essere risolto in qualsiasi momento durante tale periodo, ma alla scadenza dei 30 giorni diventa a pagamento e, quando scade senza essere stato risolto, è rinnovato automaticamente per una durata determinata. Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento a distanza la società informa i consumatori del diritto di recesso. Una società austriaca per la tutela dei consumatori ritiene che il consumatore disponga del diritto di recesso non solo rispetto alla sottoscrizione di un abbonamento di prova gratuito di 30 giorni, ma anche rispetto alla trasformazione di tale abbonamento in abbonamento a pagamento e al suo rinnovo e chiede alla Corte di interpretare la direttiva sui diritti dei consumatori) in tema di circolazione stradale (sospensione della patente): - Cass. pen. 6^, 2.10.23 n. 39705 (Guida al diritto 39/2023, 34): In materia di sinistri stradali, l’art. 222, commi 1 e 2, cod. stradale prevede che, se da una violazione delle norme del codice stradale deriva una lesione colposa, si applica la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi, anche in caso di colpa lieve. [Nella specie, l’imputato, di cui era stata accertata la responsabilità ex art. 141 cod. str. per avere perso il controllo dell’auto cagionando un incidente stradale con lesioni personali colpose guaribili in tre giorni (art. 590 c.p.) era stato condannato a 500 euro di multa, con sospensione della patente di guida per 20 giorni e risarcimento danni per 1.000 euro in favore della parte civile] sulla riforma Cartabia (penale) - Cass. pen. 1^, 4.7-6.9.23 n. 36885 (Guida al diritto 39/2023, 76 T): Il condannato a pena detentiva superiore a quattro anni - all’esito di un procedimento pendente davanti alla Corte di cassazione alla data dell’1 novembre 2022, originariamente prevista per l’entrata in vigore del DLg 10.10.2022 n. 150, ma non a quella del 30 dicembre 2022, stabilita dall’art. 99-bis dello stesso decreto legislativo - non può presentare al giudice dell’esecuzione istanza di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis c.p., ai sensi dell’art. 95, seconda parte, del DLg 150/2022, entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza. - (commento di) Carmelo Minnella, Il differimento della lex mitior nuoce al condannato a pena breve (Guida al diritto 39/2023, 78-84) c.s. Il mondo è l'opera di un Dio in delirio (Gustave Flaubert, "La tentazione di Sant'Antonio”)
Autore: Carmine Spadavecchia 23 ott, 2023
in tema di sport : - Giulio M. Salerno*, Il valore dello sport diventerà costituzionale, un esempio di mini-riforma condivisa (Guida al diritto 38/2023, 12-14, editoriale) [*professore di Diritto costituzionale presso l’Università di Macerata] - Corte cost. 29.9.23 n. 184, pres. Sciarra, red. De Pretis (Guida al diritto 38/2023, 52): Il divieto definitivo e irreversibile, per chi ha già svolto tre mandati, di ricoprire cariche direttive nelle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (art. 16, comma 2, ult. periodo, DLg 23.7.1999 n. 242, sul riordino del CONI, come sostituito dall’art. 2, comma 1, L 11.1.2018 n. 8) è incostituzionale perché contrasta col principio di proporzionalità. sulla delega fiscale : L 9.8.2023 n. 111 (GU 14.8.23 n. 189, in vigore dal 29 agosto 2023), Delega al Governo per la riforma fiscale. - guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 38/2023, 15-26) sotto il titolo: Delega fiscale, il Governo si impegna a potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria (la mappa delle principali novità alle pagg. 18-28) sul codice etico : DPR 13.6.2023 n. 81 (GU 29.6.23 n. 150, in vigore dal 14 luglio 2023) Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». - testo del decreto (Guida al diritto 38/2023, 26-29) - commento di Nicola Graziano, Alla prova dei fatti l’applicazione e il nodo libertà d’espressione (Guida al diritto 38/2023, 30-34) sul vaccino-HPV : - Corte cost. 26.9.23 n. 181, pres. Sciarra, red. Navarretta (Guida al diritto 38/2023, 49): L’art. 1, comma 1, L 25.2.1992 n. 210 è incostituzionale nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge, a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa della vaccinazione anti-HPV (papilloma virus). L’esclusione è infatti contraria: all’art. 2 Cost, perché lede il principio di solidarietà; all’art. 3, perché pregiudica irragionevolmente chi spontaneamente si attiene alla condotta raccomandata dall’autorità sanitaria per la salute della collettività; all’art. 32, perché priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino (anche) nell’interesse della collettività. (Rileva la Corte come il vaccino anti-HPV sia entrato nel 2017 tra i livelli essenziali di assistenza stabiliti da un Dpcm, accompagnato da una prolungata e diffusa campagna di informazione e di raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche) in tema di appalti (organismo di diritto pubblico): - Cons. Stato V 26.9.23 n. 8542, pres. Sabatino, rel. Rovelli (Guida al diritto 38/2023, 52): In base all’art. 3, lett. d), DLg 50/2016 tre sono le condizioni perché un soggetto possa qualificarsi come organismo di diritto pubblico ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici: che sia dotato di personalità giuridica, che sia sottoposto a influenza pubblica dominante e che sia istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. In base a questi parametri, il Casinò di Venezia non può definirsi organismo di diritto pubblico, con la conseguenza che in caso di liti sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. in tema di beni culturali (vincolo su opere d’arte): - Cons. Stato VI 30.8.23 n. 8074 (Guida al diritto 38/2023, 51): Sono legittimi l’annullamento in autotutela di un certificato di libera circolazione rilasciato dall’ufficio esportazioni ai fini della definitiva uscita del bene dall’Italia (certificato illegittimo per il tassello mancante della verifica di interesse, imposta dall’art. 65 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, DLg 22.1.2004 n. 42) e il provvedimento di apposizione del vincolo; pienamente valida pure la nota che impone il rientro immediato in Italia dell’opera (di Salvador Dalì) affidata a una casa d’aste (londinese). (L’opera in questione appartiene a una persona giuridica privata senza fini di lucro, cioè uno dei soggetti indicati dall’art. 10 comma 1 del Codice; proveniente da un artista non più vivente, l’opera era stata realizzata settant’anni prima del momento di presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’attestato di libera circolazione, ma non era stata sottoposta al procedimento di verifica dell’interesse culturale al momento in cui era stata consegnata all’estero). in tema di accesso : - TAR Bari, 7.9.23 n. 1110, pres. Ciliberti, est. Blanda (Guida al diritto 38/2023, 52): Il genitore di un alunno è legittimato, senza necessità di specifica motivazione, ad accedere a tutta la documentazione scolastica compresa nel fascicolo personale dell’alunno (verifiche, scrutini, registri degli insegnanti, verbali dei consigli di classe, ecc.), al fine di conoscerne l’andamento scolastico, ancorché gli incartamenti siano di mole considerevole o implichino attività di ricerca negli archivi dell’Amministrazione, essendo evidente il suo interesse, differenziato da quella del comune cittadino, a conoscere l’attività svolta al riguardo dai pubblici poteri. (Il TAR ha riconosciuto al genitore di un alunno autistico il diritto di accedere anche ai piani educativi individuali, alle relazioni delle educatrici, alla documentazione medica; nella domanda di accesso la ricorrente aveva prospettato l’esigenza di ogni informazione utile al fine di sostenere la richiesta di prosecuzione del percorso didattico del minore). sulla translatio iudicii : - Cons. giust. amm. regione siciliana, 27.7.23 n. 648, pres. de Francisco, rel. Chiné (Guida al diritto 38/2023, 90 T): Nelle ipotesi di translatio iudicii conseguente a una pronuncia declinatoria di difetto di giurisdizione, non è configurabile una violazione del giudicato in terno formatosi dinanzi al plesso giudiziale che declina la giurisdizione. Ne consegue che il giudice amministrativo non è vincolato al giudicato implicito formatosi nell’ambito del giudizio ordinario in quanto il giudizio dinanzi a questo instaurato non rappresenta prosecuzione di un unico giudizio, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali previsti alle condizioni di legge. L’inesistenza di un unico giudizio articolato dinnanzi a plessi giurisdizionali diversi consente, inoltre, al giudice davanti al quale è proposta l’azione di sindacare sulle condizioni richieste per esercitare l’azione processuale, non risultando pertanto vincolato né a precedenti giudicati interni formatisi sulla legittimazione attiva né a mutamenti legislativi nel frattempo sopravvenuti secondo quanto disposto dall’art. 5 c.p.c. e dall’art. 39 c.p.a. - (commento di) Giulia Pernice, No al rilievo del giudicato implicito nel rito riproposto dinnanzi al Ga (Guida al diritto 38/2023, 98-101) in tema di maternità surrogata : - Cedu 1^, 31.8.23, ric. 47196/21, Sabato c/ Italia (Guida al diritto 38/2023, 104 s.m.): Gli Stati possono vietare la maternità surrogata, ma devono consentire il riconoscimento della genitorialità se ciò è nell’interesse superiore del minore al fine di garantire il rispetto della vita privata e familiare. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto dal padre biologico, le autorità sono tenute ad adottare decisioni rapide tenendo conto del diritto della minore all’identità. In tal caso il rifiuto alla trascrizione è contrario alla Convenzione. Se il no alla trascrizione viene opposto anche all’altro genitore, ossia alla madre intenzionale, ma vi sono forme come il ricorso all’adozione che permettono la costituzione del rapporto genitoriale, non vi è violazione della Convenzione. - (commento di) Marina Castellaneta, La Corte di Strasburgo condanna l’Italia: violati i diritti del figlio nato da maternità surrogata (Guida al diritto 38/2023, 104-106) [il fatto che la minore fosse stata privata della sua identità e per di più apolide mostra che le autorità nazionali non hanno rispettato la diligenza eccezionale richiesta nel caso in questione] sulla promessa di vendita (di beni in comunione): - Cass. 2^, 29.8.23 n. 25396 (Guida al diritto 38/2023, 61 T): La promessa di vendita di un immobile oggetto di comunione ha come contenuto un’obbligazione indivisibile, cosicché l’adempimento o l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l’impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare. - (commento di) Mario Piselli, Adempimento ed esecuzione stipula, devono essere coinvolti tutti gli eredi (Guida al diritto 38/2023, 64-65) in tema di locazioni : - Cass. 3^, 28.6.23 n. 18470 (Guida al diritto 38/2023, 54 T): In tema di locazioni, il risarcimento dei danni per vizi della cosa locata di cui all’art. 1578, comma 2, c.c. non è un rimedio autonomo in favore del conduttore rispetto a quelli previsti dal comma 1. La domanda di risarcimento, infatti, non è concepibile autonomamente rispetto alla domanda di risoluzione o di riduzione del canone; essa, in particolare, ma si può solo aggiungere a queste a fronte di un vizio esistente al momento della consegna o anche sopravvenuto. - (commento di) Mario Finocchiaro, La domanda si può solo aggiungere a quella di risoluzione o di diminuzione (Guida al diritto 38/2023, 56-60) [in tema di locazione immobiliare, le immissioni derivanti da immobili vicini non sono idonee a integrare vizio della cosa locata; in caso di affitto di automobile, il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore i danni derivati dal difettoso funzionamento delle parti meccaniche] in materia bancaria : - Cass. 3^, 28.9.23 n. 27579 (Guida al diritto 38/2023, 50): La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione di concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e di consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e dal dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore. La scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) e di strumenti di pagamento ben più moderni (bonifico bancario o pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso. sulle spese processuali (lite temeraria nel ricorso per cassazione): - Cass. SSUU 25.9.23 n. 27195 (Guida al diritto 38/2023, 49): L’art. 380-bis c.p.c., come sostituito dall’art. 3, comma 28, lett. g), DLg 10.10.2022 n. 149 (c.d. riforma Cartabia civile, in vigore dal 18 ottobre 2022), contiene, per il caso che il ricorso per cassazione venga deciso in conformità alla sintetica proposta di definizione formulata anticipatamente dal Primo Presidente (nel senso della inammissibilità, improcedibilità, manifesta infondatezza del giudizio), una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore a 500 e non superiore a 5.000 euro (art. 96, comma 4), codificando così una ipotesi di abuso del processo da iscrivere nel generale divieto di lite temeraria nel sistema processuale. (Nella specie, il ricorso al Presidente della Repubblica per l’annullamento della Cila presentata da una s.r.l. per la realizzazione di un lucernario sul tetto di un edificio condominiale era stato respinto dal TAR; il CdS aveva confermato la sentenza e dichiarato inammissibile il successivo ricorso per revocazione, avverso il quale le ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, chiedendo con apposita istanza la definizione del giudizio ex art. 380-bis, 2° comma, c.p.c., benché la Prima Presidente avesse proposto la definizione del ricorso come inammissibile ai sensi del 1° comma dello stesso art. 380-bis novellato) in materia penale (sospensione condizionale della pena): - Cass. SSUU 27.4-27.7.32939 (Guida al diritto 38/2023, 76 T): Il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 c.p.c., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo di restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato solo a condizione che nel giudizio vi sia costituzione di parte civile. - (commento di) Aldo Natalini, Le sezioni Unite risolvono il contrasto sulla liceità degli obblighi riparatori (Guida al diritto 38/2023, 81-84) in tema di terrorismo (on line): DLg 24.7.2023 n. 107 (GU 11.8.23 n. 187, in vigore dal 26 agosto 2023), Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line. - testo del decreto (Guida al diritto 38/2023, 35-38) sotto il titolo Terrorismo on line: ordine di rimozione dei contenuti pericolosi e più compiti per la Pnaa [Pnaa = Procura nazionale antimafia e antiterrorismo] - commento di Alberto Cisterna, Un modello di contrasto efficace anche per le altre minacce in rete (Guida al diritto 38/2023, 39-47) c.s. Terrorismo e Intelligence - Manuale dell’agente segreto - Nella lotta al terrorismo ci sono cose che non si devono fare. Se si fanno, non si devono dire. E se si dicono, si devono negare .* - L'odio è un sentimento che ci è sconosciuto. La crudeltà è contagiosa. L'odio è contagioso. La fede è contagiosa. La stupidità è contagiosa. Noi dobbiamo badare a non infettarci .* - Uccidere non è un gesto così estremo se si ha piena nozione di chi si sta uccidendo .* - Un assassinio. Nient'altro che un assassinio ** *da “Tomàs Nevinson”, romanzo di Javier Marìas, dove l'autore si chiede fin dove è lecito spingersi contro il terrorismo. **da “I Tre Moschettieri”, di Alexandre Dumas: Athos, conte de la Fère, spiega a D'Artagnan come si è liberato della moglie "Milady", angelo rivelatasi demonio.
Autore: Carmine Spadavecchia 13 ott, 2023
in tema di minori (decreto legge “Caivano”): DL 15.9.2023 n. 123 (GU 15.9.13 n. 216, in vigore dal 16 settembre 2023) Misure urgenti …………………… - testo del decreto (Guida al diritto 37/2023, 12-32) sotto il titolo: Decreto legge “Caivano”, lotta alle baby gang e scatta l’obbligo del parental control - mappa delle novità e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 37/2023, 33-42) sotto il titolo: “Daspo urbano per elevare la percezione di sicurezza” - commenti: - Giorgio Spangher*, Processo minorile: serve un equilibrio che assicuri un contrasto ma anche tutele (Guida al diritto 37/2023, 10-11, editoriale) [*professore emerito di Diritto processuale penale presso l’Università di Roma La Sapienza] - Alberto Cisterna, Forze di polizia dotate di strumenti finora adoperati solo in altri settori (Guida al diritto 37/2023, 43-46) [le misure su sicurezza pubblica e città] - Alberto Cisterna, Avviso orale anche ai soggetti che hanno compiuto quattordici anni (Guida al diritto 37/2023, 47-49) [le modifiche al codice antimafia] - Aldo Natalini, Stretta sulla criminalità dei ragazzi, esigenze cautelari per pericolo fuga (Guida al diritto 37/2023, 49-55) [le modifiche sostanziali e processuali] - Aldo Natalini, Omessa istruzione elementare, reato contro l’assistenza familiare (Guida al diritto 37/2023, 56-64) [le norme penali, la normativa extrapenale di riferimento sull’obbligo scolastico e (specchietto a pag. 63) l’istruzione parentale (homeschooling)] - Aldo Natalini, Fino a due anni di carcere ai genitori se non c’è la presenza scolastica (Guida al diritto 37/2023, 65-68) [le norme penali] - Aldo Natalini, Messa alla prova su input del Pm per il reinserimento del minore (Guida al diritto 37/2023, 69-74) [le modifiche al Cpp minorile: il percorso di rieducazione del minore e l’istituto inedito della “diversione” (dall’americano diversion], una sorta di messa alla prova minorile, a iniziativa del PM, che comporta la sospensione del processo e l’estinzione del reato una volta constatato l’esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione del minorenne] - Riccardo Sciaudone, Una serie di misure specifiche per uno “spazio digitale” più sicuro (Guida al diritto 37/2023, 75-78) [il parental control: le statistiche dicono che il 90% dei ragazzi non parla con i genitori di ciò che vede o dice su internet] - Riccardo Sciaudone, Un approccio strutturato “pubblico” sull’uso dei servizi di comunicazione (Guida al diritto 37/2023, 79-81) [le disposizioni in ambito digitale; l’alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori] in tema di giurisdizione (opere pubbliche): - Cass. SSUU 29.8.23 n. 25427 (Guida al diritto 37/2023, 90 solo massima, annotata da Mario Piselli): La controversia relativa alla fase di esecuzione di una convenzione avente ad oggetto la costruzione e la gestione di un’opera pubblica spetta al giudice ordinario, la cui giurisdizione in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi si estende alle questioni inerenti all’adempimento e all’inadempimento della concessione nonché alle relative conseguenze risarcitorie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la PA eserciti poteri autoritativi. in tema di stato civile (cognome): - Cons. Stato III 19.8.23 n. 8422, pres. Corradino, est. Santoleri (Guida al diritto 37/2023, 88): Deve ritenersi fondata la richiesta di una figlia di cambiare il proprio cognome prendendo quello della madre, sull’assunto che il padre dopo il divorzio non si era più preoccupato del suo sostentamento né aveva mostrato interesse a instaurare con lei un rapporto di tipo affettivo. [La ragazza aveva chiesto di assumere il cognome della madre per onorare l’impegno e la forza con cui la figura materna aveva saputo compensare un vuoto e una ferita. Nel respingere l’appello con cui il TAR ha annullato il diniego della PA, il CdS ha rilevato che, se è vero che non esiste un diritto di scelta del proprio nome e che siamo di fronte a un interesse legittimo, l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale (la sentenza n. 131/2022 ha dichiarato illegittime tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome paterno) e delle Corti europee è passata da un approccio teso ad assumere il cognome come segno distintivo della famiglia a un processo di valorizzazione del diritto all’identità personale. Nella specie, v’è quanto basta per accogliere le ragioni poste a sostegno della domanda, in quanto serie e ponderate, dal momento per la richiedente il cambio di cognome costituisce lo strumento per recidere un legame solo di forma impostole dalla legge, che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità] in tema di patrocinio legale (rimborso spese): - Cons. Stato II 22.8.23 n. 7917, pres. Sabbato, est. Guarracino (Guida al diritto 37/2023, 87): Ai fini del rimborso delle spese di patrocinio legale spettanti a un dipendente pubblico - titolare perciò solo di un interesse legittimo - l’Amministrazione ha un peculiare potere valutativo con riferimento all’an e al quantum, dovendo verificare la sussistenza in concreto dei presupposti per il rimborso, nonché la congruità delle spese, previo parere obbligatorio e vincolante dell’Avvocatura di Stato. Tale atto consultivo, proprio in ragione della sua natura tecnico-discrezionale, non deve attenersi all’importo preteso dal difensore o a quello liquidato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati (rilevante nel rapporto difensore-assistito), ma deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive, e in quanto tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per errore di fatto, illogicità, incoerenza , irrazionalità, carenza di motivazione, o per violazione delle norme di settore. (Nella specie il CdS ha annullato la sentenza del TAR che, accolta parzialmente la richiesta di rimborso di un luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, aveva quantificato in via complessiva ed equitativa il rimborso nella misura di 20.000 Euro, statuendo che, una volta accertato l’an debeatur, il TAR si sarebbe dovuto limitare a rimettere la quantificazione del dovuto all’Amministrazione perché vi procedesse con l’ausilio dell’Avvocatura dello Stato) in tema di concorso : - TAR Lazio 1^, 19.9.23 n. 13885, pres. Amodio, est. Petrucciani (Guida al diritto 37/2023, 87-88): Spetta esclusivamente alla commissione esaminatrice la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi: a meno che non ricorra l’ipotesi (rara) dell’errore logico, non è consentito al giudice di legittimità sovrapporre alle determinazioni della commissione il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nella materia. Pertanto, salvo sviste macroscopiche della commissione, sono irrilevanti i pareri pro veritate prodotti dall’aspirante magistrato bocciato che si rivolga a “luminari” di comprovata fama per mettere in discussione il giudizio negativo della commissione. in tema di alloggi turistici in multiproprietà (legge applicabile): - Corte giust. Ue 14.9.23, causa C-821/21 (Guida al diritto 37/2023, 88): In un contratto transnazionale sui diritti di multiproprietà per alloggi turistici è possibile inserire una clausola sulla legge applicabile includendola nelle condizioni generali di contratto, ma solo se il consumatore è informato del fatto che devono essere applicate, in ogni caso, le norme imperative della legge del Paese nel quale ha la residenza abituale. Circa l’individuazione della legge applicabile, è vero che il regolamento Roma I lascia spazio alla volontà delle parti, ma nel caso di contratti conclusi da consumatori va assicurata la tutela speciale prevista nel regolamento per la parte debole del contratto. Pertanto la clausola di scelta contenuta nelle condizioni generali del contratto di vendita non oggetto di negoziato individuale va considerata abusiva se induce in errore il consumatore e se non chiarisce che è possibile applicare un’altra legge: il consumatore deve essere informato della protezione assicurata dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile se non vi fosse la clausola di scelta. in tema di adozione : - Cass. 1^, 19.9.23 n. 26791 (Guida al diritto 37/2023, 85): In tema di adozione, il quadro normativo del nostro Paese non consente di superare lo schema che delinea in due procedimenti ben delineati e definiti quello dell’adozione legittimante e quello dell’adozione c.d. mite, con conseguente impossibilità di un passaggio endoprocedimentale tra l’una e l’altra procedura ed altrettanto evidente. impossibilità di una “conversione” della domanda volta alla dichiarazione di adozione legittimante in quella di adozione “mite”. L’adozione “mite” consente la costituzione di un vincolo di affiliazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra minore e famiglia d’origine, mentre l’adozione “legittimante” costituisce l’extrema ratio cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l’interesse del minore. in tema di filiazione (obblighi di mantenimento): - Cass. 1^, 20.9.23 n. 26875 (Guida al diritto 37/2023, 84): Riguardo al mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere di provare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, questa circostanza è già idonea a fondare il diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio di autoresponsabilità, è particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che giustificano il mancato conseguimento di un’autonoma collocazione lavorativa. Inoltre, i principi della funzione educativa del mantenimento e dell’autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l’estensione dell’obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un’occupazione, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l’attesa ad ogni costo di un’occupazione equivalente a quella desiderata. E sempre gli stessi principi (funzione educativa del mantenimento e dell’autoresponsabilità) circoscrivono l’obbligo per il tempo mediamente necessario al reperimento di un’occupazione, tenuto conto del dovere del figlio di ricercare un lavoro contemperando fra di loro, ove si verifichi tale evenienza, il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveri verso se stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica, potendo tale necessità unicamente giustificare, dopo la maggiore età, meri ritardi nel conseguire la propria autonomia economico-lavorativa, ma mai costituire, nel “figlio adulto”, tanto più tenuto ad attivarsi, ragione della completa elisione dei doveri verso se stesso, anche in vista della propria vita futura. in materia penale (edilizia): - Cass. pen. 3^, 28.6-26.7.23 n. 32454 (Guida al diritto 37/2023, 102 s.m., annotata): L’operatività della messa alla prova nei reati edilizi, formalmente compresi nella cornice edittale che consente l’applicazione dell’istituto, richiede la necessaria eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione ovvero la preventiva e spontanea demolizione dell’abuso edilizio, o, comunque, la sua riconduzione alla legalità urbanistica, ove ricorrano i presupposti per la sanatoria, ciò dovendosi desumere dall’art. 168-bis c.p. c.p., laddove il legislatore ha inteso assegnare rilievo prioritari alla “eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato” c.s. A volte avere poche idee ma possedere il linguaggio per esprimerle è molto meglio che averne molte e non essere in grado di raccontarle (Luca Goldoni, da un’intervista del 2009 sull’arte del giornalismo)
Autore: Carmine Spadavecchia 06 ott, 2023
sul codice dei contratti pubblici : - Mariano Protto (a cura di), Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Giurispr. it. 8-9/2023, 1949-1992) --- Il (terzo) nuovo Codice dei contratti pubblici, Mariano Protto (1949) --- I principi nel nuovo Codice dei contratti pubblici, artt. 1-12, Roberto Caranta (1950) --- I requisiti di partecipazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici, Stefano Colombari (1960) --- La disciplina delle concessioni affidate senza gara, Giovanni Balocco (1969) --- Il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, Mario E. Comba (1975) --- Il nuovo “rito appalti” e il parere di precontenzioso dell’Anac, Paolo Patrito (1983) in materia disciplinare (militare): - Cons. Stato II, 6.6.23 n. 5566, pres. Castriota Scanderbeg, est. Sabbato (Giurispr. it. 8-9/2023, 1777-9): 1. In tema di rapporti fra azione penale e procedimento disciplinare a fronte delle medesime condotte, l’obbligo di sospendere il procedimento disciplinare nelle more della definizione del procedimento in sede penale è derogabile nei soli casi eccezionali previsti dall’art. 1393 C.O.M. (cod. ord. militare). Ove sia avviata l’azione penale, infatti, il procedimento disciplinare può essere avviato o proseguito solo se ricorre una delle seguenti condizioni: a) si tratti di una delle trasgressioni “di maggiore gravità punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357”; b) non si verta in un caso di “particolare complessità dell’accertamento del fatto”; c) l’autorità competente “disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare”. 2. Il militare gode, al pari di ogni altro cittadino, del diritto di espressione di cui all’art. 21 Cost. Tale diritto però, nel caso dei militari (così come di altre particolari categorie di impiegati pubblici), non può essere riconosciuto in modo incondizionato ben potendo essere modulato al fine di conseguire ulteriori e concomitanti obiettivi di interesse pubblico, come la tutela della esistenza, della integrità, dell’unità, dell’indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato, ovvero la salvaguardia del prestigio delle istituzioni militari). in tema di sanzioni amministrative (antitrust): - Cons. Stato VI, 2.2.23 n. 1159, pres. Montedoro, est. Ponte (Giurispr. it. 8-9/2023, 1903 solo massima): L’istituto penalistico della continuazione, pur non direttamente applicabile alle sanzioni antitrust, deve comunque orientare la determinazione in concreto della pena pecuniaria da parte dell’AGCM, laddove ciò si renda necessario per il rispetto del principio di proporzionalità della sanzione. - (commento di) Giuseppe Carmine Pinelli, Principio di proporzionalità e mitigazione del rigore del cumulo materiale nelle sanzioni AGCM (Giurispr. it. 8-9/2023, 1903-8) in tema di pubblico impiego (bando, graduatoria, diritto all’assunzione): - Trib. Palermo lav., 12.1.23 n. 42 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1897 T): Il bando di concorso per l’accesso ad un pubblico impiego configura lex specialis vincolante per l’Amministrazione che lo ha emesso e l’approvazione della graduatoria definitiva configura diritto all’assunzione in capo al candidato di una procedura concorsuale, posto che in materia di pubblico impiego, il bando di concorso per l’assunzione di personale ha duplice natura: quella di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso e della stessa PA. Con l’approvazione della graduatoria si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo e alla propria attività autoritativa, subentrando una fase in cui i comportamenti dell’amministrazione vanno ricondotti all’ambito privatistico, espressione del potere negoziale della PA, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all’inadempimento delle obbligazioni. - (commento di) Giuseppe Zarrella, Il diritto all’assunzione del vincitore di concorso e le responsabilità della PA (Giurispr. it. 8-9/2023, 1890-1902) in tema di pubblico impiego (blocco contrattazione collettiva): - CA Palermo lav. 12.1.23 n. 1200 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1889 T): I dipendenti delle PA non possono avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell’Aran o della Presidenza del Consiglio dei Ministri che abbia come presupposto il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego disposto per il periodo 2011-2015. - (commento di) Carola Berti, Ancora sugli effetti del blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego (Giurispr. it. 8-9/2023, 1891-7) in tema di pubblico impiego (whistleblowing): - Cass. lav. 31.3.23 n. 9148 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1883 T): La normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ex art. 54-bis DLg 165/2001, come introdotto dalla L 190/ 2012 (c.d. whistleblowing), salvaguarda il lavoratore da reazioni ritorsive dirette e indirette provocate dalla sua denuncia e dall’applicazione di sanzioni disciplinari ad essa conseguenti, ma non istituisce un’esimente generalizzata per tutte le violazioni disciplinari che il dipendente, da solo o in concorso con altri, abbia commesso, al più potendosi valorizzare - ai fini della scelta della sanzione da irrogare - il suo ravvedimento operoso e l’attività collaborativa svolta nella fase di accertamento dei fatti. - (commento di) Stefano Maria Corso, La protezione riservata a chi segnala violazioni nel contesto lavorativo non si applica alla segnalazione di illeciti propri (Giurispr. it. 8-9/2023, 1884-8) in tema di processo amministrativo (sospensione sentenze del CdS): - Cons. Stato VI, 6.6.23 n. 2284, pres. est. Montedoro (Giurispr. it. 8-9/2023, 1779-1880): Ove una sentenza del Consiglio di Stato venga impugnata per difetto di giurisdizione (ex art. 111, ult. comma, Cost.), la sospensione della sentenza da parte dello stesso Consiglio di Stato (ex art. 111 c.p.a.) con decreto presidenziale monocratico (art. 56 c.p.a.) può essere disposta solo nei casi di “estrema” gravità ed urgenza, che non è espressione completamente sovrapponibile a quella di “eccezionale gravità ed urgenza”, ma è da intendersi come “eccezionalità estrema”, che non consente la dilazione fino alla camera di consiglio della decisione sulla cautela. in tema di processo amministrativo (principio di sinteticità): - Cons. giust. amm. Sicilia, 22.5.23 n. 350, pres. De Francisco, est. Caleca (Giurispr. it. 8-9/2023, 1781-2): Il superamento del numero massimo dei caratteri fissato dall’art. 13 delle disp. att. c.p.a. non produce quale effetto una mera facoltà per il Giudice di esaminare (ovvero di non esaminare) le pagine ulteriori rispetto a quelle incluse entro il richiamato limite dimensionale. Al contrario, tale superamento (in quanto idoneo a determinare un insanabile contrasto con il generale principio codicistico della sinteticità) determina in modo ineluttabile l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso. in tema di processo amministrativo (class action e legittimazione ad agire): - Cons. Stato V,22.5.23 n. 5031, pres. Franconiero, est. Fasano (Giurispr. it. 8-9/2023, 1780-1): Ai fini della proposizione della c.d. class actionpubblica (D.Lgs. n. 198/2009), il generale presupposto processuale della legittimazione ad agire va verificato in concreto anche in relazione alle associazioni e ai comitati che agiscono a tutela degli interessi di utenti e consumatori, non potendo ritenersi che - ai fini della proposizione della relativa azione - tali organismi siano dotati di una sorta di legittimazione ex lege. sul processo comunitario : - Corte giust. Ue 4^, 17.5.23, causa C-176/22 (Giurispr. it. 8-9/2023, annotata da Massimo F. Orzan): Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, ove venga sottoposta alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 Tfue il giudice nazionale che sospende il procedimento principale può proseguirlo al solo fine di porre in essere solo quegli atti che esulano dalla domanda pregiudiziale e che non gli impediranno di potersi conformare alla sentenza pregiudiziale adottata dalla Corte. sull’ amministrazione di sostegno : - Vito Amendolagine (a cura di), Evoluzioni giurisprudenziali sull’Amministrazione di sostegno (Giurispr. it. 8-9/2023, 1940-1948) in tema di testamento : - Cass. IV-2, 25.1.23 n. 2270 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1840 T): L’impugnativa di un testamento per una causa di nullità, stante l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, impone il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima. - (nota di) Marcello Stella, Impugnative testamentarie e latitudine del contraddittorio (Giurispr. it. 8-9/2023, 1840-3) in tema di contratto (meritevolezza): - Cass. SSUU 23.2.23 n. 5657 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1790 T): 1. Il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’art. 1322, 2º comma, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà. 2. La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone vari in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte; non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del DLg 58/1998. - (commento di) Enrico Minervini, Profili della meritevolezza del contratto (Giurispr. it. 8-9/2023, 1795-1799) - (commento di) Fabrizio Piraino, Su causa e meritevolezza, muovendo dal leasing indicizzato a un doppio parametro (Giurispr. it. 8-9/2023, 1799-1807) - (commento di) Giulia Travan, Meritevolezza ed equilibrio contrattuale, un binomio che non funziona (Giurispr. it. 8-9/2023, 1807-1812) - (commento di) Federico Pistelli, La lunga via del debito indicizzato: tra derivati impliciti, clausole-valore e negozi per relationem (Giurispr. it. 8-9/2023, 1813-1820) in tema di circolazione stradale (RC - tutela del terzo trasportato): - Cass. SSUU 30.11.22 n. 35318 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1820 T): 1. L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. 2. La tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile. 3. Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. - (nota di) Adelaide Russo, La tutela del terzo trasportato (Giurispr. it. 8-9/2023, 1821-1825) in tema di prove (vicinanza della prova): - Cass. 3^, 22.4.22 n. 12910 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1852 T): Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all’art. 2697 c.c. (che impone all’attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all’attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. - (commento di) Gian Marco Sacchetto, L’onere della “vicinanza” della prova (Giurispr. it. 8-9/2023, 1853-7) sull’ abuso del processo : - Cedu 1^, 16.5.23, ric. 2394/22 e altri 18 ricorsi, Ferrara c/ Italia (Giurispr. it. 8-9/2023, 1788-9, annotata da Francesco De Santis di Nicola): Integra abuso del processo la condotta dell’avvocato che (a), nel procedere a esecuzione forzata sulla base di provvedimenti ex lege n. 89/2001 (legge Pinto), adotti diverse strategie al solo fine di incrementare il numero dei pignoramenti presso terzi, delle ordinanze di assegnazione e, conseguentemente, l’importo di spese ed onorari a carico dello Stato, delle quali ottiene l’attribuzione in quanto antistatario, per poi (b) dolersi innanzi alla Corte di Strasburgo della mancata esecuzione di tali ordinanze di assegnazione. c.s. La mancanza di disciplina è peggio della mancanza di cultura (Kant)
Autore: Carmine Spadavecchia 29 set, 2023
in tema di appalti (rotazione): - TAR Reggio Calabria 31.7.23 n. 649, pres. Criscenti, est. De Col (Guida al diritto 36/2023, 106 T): Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 DLg 50/2016, in particolare per contratti sopra soglia, non può essere applicato il principio di rotazione atteso che esso trova applicazione solo negli appalti sotto soglia e nelle procedure negoziate senza la previa pubblicazione del bando; è pertanto illegittima l’esclusione di un’impresa da una procedura ristretta, motivata in base all’applicazione del predetto principio di rotazione. - (commento di) Davide Ponte, Obiettivo evitare rendite di posizione nei confronti del gestore uscente (Guida al diritto 36/2023, 110-113) in tema di accesso (videosorveglianza): - TAR Marche 2^, 4.9.23 n. 538, pres. Ianigro, est. Ruiu (Guida al diritto 36/2023, 71): Il diritto di accesso agli atti costituisce principio generale dell’attività amministrativa e attiene ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Le immagini registrate dalle apparecchiature pubbliche della videosorveglianza urbana sono un “documento amministrativo” accessibile a chi ha legittimazione e interesse a richiederlo. [Il ricorrente, coinvolto in un incidente nel quale aveva riportato lesioni, aveva chiesto di accedere al file video allegato come supporto multimediale al fascicolo del sinistro predisposto dalla Polizia locale, che anche sulla base di esso aveva ricostruito l’accaduto in assenza di testimoni oculari. L’istanza era stata respinta sulla base di un parere del Data Protection Officer in ottemperanza alla disciplina prevista dal Regolamento Ue 2016/679, dal Codice in materia di protezione dei dati personali e da un provvedimento dell’Autorità garante della privacy. Il TAR ha ritenuto che non ostano all’accesso né il parere del Data Protection Officer, né il Regolamento comunale sulla videosorveglianza: sia perché non è chiaro quale sarebbe la “competente autorità giudiziaria” che dovrebbe autorizzare l’accesso ai dati detenuti dal Comune; sia perché, in ogni caso, la fonte del diritto di accesso è la legge dello Stato (artt. 22 ss. legge 241/1990 e artt. 59 e 60 DLg 196/2003), da ritenersi prevalente sulla disciplina del regolamento locale] in materia scolastica (sanzioni disciplinari): - TAR Brescia 2^, 28.8.23 n. 679, pres. Massari, est. Rossetti (Guida al diritto 36/2023, 71): Non basta un iter giustificativo-formale incompleto per annullare la sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza irrogata dalla dirigente scolastica a una studentessa per violazione del divieto di fumo a scuola e per avere tenuto un comportamento scorretto e irrispettoso delle regole di civile convivenza. (I genitori della ragazza avevano impugnato la sanzione contestando la correttezza del procedimento disciplinare al cui esito era stata deliberata la sospensione e il successivo iter di “revisione” dinanzi all’Organo di garanzia, che l’aveva confermata) in materia di famiglia (affidamento) - Marino Maglietta*, Affidamento condiviso, nel nuovo Ddl tutti i problemi della famiglia in crisi (Guida al diritto 36/2023, 12-13, editoriale) [*ricercatore nel Dipartimento di diritto privato dell’Università statale di Milano] in tema di condominio : - Corte d’appello Palermo 2^, 11.4.23 n. 588 (Guida al diritto 36/2023, 74 T): La scala e l’androne, essendo elementi strutturali necessari all’edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere alla copertura dell’edificio, conservano la qualità di parti comuni, come indicato dall’art. 1117 c.c. anche nei riguardi di condomini proprietari di locali con accesso diretto dalla strada, i quali ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio. - (commento di) Fulvio Pironti, Considerata la rilevante questione urge intervento delle Sezioni unite (Guida al diritto 36/2023, 76-80) in tema di contratti turistici : - Corte giust. Ue 2^, 14.9.23, causa C-83/22 (Guida al diritto 36/2023, 72): Se si ritiene che il viaggiatore abbia ignorato l’esistenza del suo diritto di risoluzione in quanto non informato al riguardo dal suo operatore turistico, il giudice è tenuto d’ufficio a fornire tale informazione al viaggiatore che agisca in sede giurisdizionale, con conseguente possibilità per quest’ultimo di far valere tale diritto nel procedimento giurisdizionale azionato. Tuttavia, nell’ambito di tale esame d’ufficio, il giudice non è tenuto anche a risolvere motu proprio il contratto di pacchetto turistico, spettando al viaggiatore decidere se far valere o meno tale diritto dinanzi al giudice o esercitarlo direttamente. in materia di lavoro : - Cass. lav. 12.9.23 n. 26343 (Guida al diritto 36/2023, 69): Il diritto del lavoratore che assiste un disabile grave di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art. 33, comma 5, L 104/1992, nel testo modificato dalla L 53/2000 e dalla L 183/2010) va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, come si desume sia dal tenore letterale della norma, sia dalla funzione solidaristica della disciplina posta a tutela e a garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap, diritti previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la L 18/2009. Il diritto non si configura peraltro come assoluto e illimitato, in quanto l’inciso “ove possibile” postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto. in tema di pensione di invalidità : - Corte giust. Ue 1^, 14.9.23, causa C-113/22 (Guida al diritto 36/2023, 72): Quando una discriminazione contraria al diritto Ue sia stata constatata, e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, i giudici nazionali e le autorità amministrative nazionali sono tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, dando immediata applicazione all’interpretazione fornita dalla Ue, senza attendere che la norma discriminatoria sia eliminata dal legislatore. Ma se, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, il cittadino è obbligato a superare il rifiuto amministrativo attraverso il ricorso giurisdizionale, a lui va riconosciuto un ulteriore indennizzo per le spese di giustizia e legali sostenute. (La Corte aveva già bocciato come discriminatorio, nel 2019, il riconoscimento alla sola madre, e non anche al padre, in presenza di due figli, della maggiorazione di trattamento della pensione di invalidità) in procedura civile (sentenza digitale): - Cass. 3^, 14.9.23 n. 26597 (Guida al diritto 36/2023, 69): Per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema; altrimenti sarebbe impossibile per la Cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia venuto effettivamente ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo. [Nella specie, il ricorso è stato dichiarato improcedibile in quanto l’unica copia della sentenza impugnata prodotta in forma cartacea era priva di tali dati (data di pubblicazione e numero identificativo attestati dalla cancelleria); mancavano anche l’attestazione della provenienza del documento dal fascicolo informatico e l’attestazione di conformità all’originale informatico, nonché l’attestazione di conformità all’originale della copia della sentenza notificata alla ricorrente, con relativa relata di notifica, ai fini della decorrenza del termine breve] in tema di CTU (albo consulenti): DM 4.8.2023 n. 109 [GU 11.8.23 n. 187, avv. rett. GU 4.9.23 n. 206, in vigore dal 26 agosto 2023], Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. - testo del decreto (Guida al diritto 36/2023, 30-60) sotto il titolo “Albo consulenti: in scena anche gli esperti iscritti alle associazioni professionali non protette” - commento di Eugenio Sacchettini, Numero degli incarichi sotto controllo contro le assegnazioni ai “soliti noti” (Guida al diritto 36/2023, 61-66). L’accesso all’albo dei Ctu anche per le professioni non organizzate (non protette) è l’aspetto più innovativo e denso di criticità: l’esperto deve essere iscritto alla camera di commercio, ma l’autentica novità è il richiamo all’adesione a una delle associazioni professionali di cui alla L 14.1.2013 n. 4, recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate. sul c.d. codice rosso (restyling): L 8.9.2023 n. 122 [GU 15.9.23 n. 216, in vigore dal 30 settembre 2023], Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere - testo della legge (Guida al diritto 36/2023, 14-16) sotto il titolo “Violenza di genere: senza escussione vittime scatta la revoca dell’assegnazione” [NB: si tratta della revoca dell’assegnazione del procedimento al magistrato designato che, ove si proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, non rispetti il termine di 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato per acquisire informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza] - commenti: --- Giuseppe Amato, Intervento sicuramente apprezzabile ma non centra l’obiettivo perseguito (Guida al diritto 36/2023, 17-22). La legge non basta se gli uffici non vengono dotati di adeguati strumenti informatici che consentano il “controllo” del procuratore. --- Giuseppe Amato, Il supporto dell’informatizzazione necessario per garantire il controllo (Guida al diritto 36/2023, 23-29) in tema di ne bis in idem : - Corte giust. Ue 1^, 14.9.23, causa C-27/22 (Guida al diritto 36/2023, 72): Il principio ne bis in idem si applica anche alle sanzioni irrogate per pratiche commerciali sleali qualificate come sanzioni amministrative di natura penale. Va pertanto escluso che possa essere avviato o proseguito un procedimento penale per gli stessi fatti qualora esista una decisione definitiva, anche successiva. [La Corte nega all’Agcm (autorità antitrust italiana) la possibilità di irrogare una sanzione di 5 milioni di euro a Volkswagen per il dieselgate avendo la casa automobilistica saldato il suo debito con la giustizia comunitaria pagando la ben più cospicua sanzione di 1 miliardo di euro in Germania in seguito all’azione promossa dalla Procura di Braunschweig per illeciti amministrativi collegati all’installazione di un software che alterava la misura delle emissioni nelle auto commercializzate dal 2009] c.s. Censura - Ecco il paradosso: la cara (in tutti i sensi) carta stampata garantisce il pluralismo; il digitale, che doveva emanciparci, aiuta la repressione (Camillo Langone, sulla censura del nudo e l’emarginazione dei pittori di nudo nei social in nome del politicamente corretto) - Possiamo vantarci. I nostri antenati ci hanno messo secoli a superare il moralismo bigotto e il puritanesimo. A noi sono bastati trent'anni per riportarli al potere, e per giunta li chiamiamo "progresso" (idem c.s.) - Soltanto oggi, indegna diserzione, a un artista è chiesto di essere moralmente integro (Davide Brullo, a proposito di Paul Verlaine e dei “poeti maledetti” censurati in nome del politicamente corretto)
Autore: Carmine Spadavecchia 25 set, 2023
sulla proprietà industriale (restyling del codice): L 24.7.2023 n. 102 [GU 8.8.23 n. 184, in vigore dal 23 agosto 2023], Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - testo della legge (Guida al diritto 35/2023, 15-31) sotto il titolo: Cambia il codice della proprietà industriale, denominazioni d’origine a tutela rafforzata - guida alla lettura e mappa delle novità principali (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 35/2023, 32-37) - commenti: --- Andrea Sirotti Gaudenzi, Brevetto italiano e titolo europeo: è coesistenza tra i due strumenti (Guida al diritto 35/2023, 38-43) [le norme brevettuali: è consentita la tutela contemporanea della stessa invenzione tramite brevetto nazionale e brevetto europeo o unitario] --- Andrea Sirotti Gaudenzi, Forte la spinta all’affermazione della digitalizzazione nel settore (Guida al diritto 35/2023, 44-47) [presentazione domande e iter titoli] sul c.d. decreto PA 2 : DL 22.6.2023 n. 75 - L 10.8.2023 n. 112, Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. - guida alla lettura e mappa delle novità principali (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 35/2023, 48-56) sotto il titolo: È legge il Dl “Pa-bis”, dall’organizzazione del Giubileo 2025 alla nuova elezione del Cnf sul c.d. decreto salva-infrazioni : DL 13.6.2023 n. 69 - L 10.8.2023 n. 103, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. - guida alla lettura e mappa delle novità principali (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 35/2023, 57-63), sotto il titolo: Decreto “salva-infrazioni”, convertiti i 39 articoli per assicurare un veloce ingresso delle direttive Ue in tema di pubblico impiego : - Cons. Stato II 10.8.23 n. 7725, pres. Frigida, est. Manzione (Guida al diritto 35/2023, 68-69): La garanzia di parità nell’accudimento dei figli, evitando che esso gravi esclusivamente su quello tra i genitori che ha la possibilità “fisica” di prendersene cura – in linea di massima, e per connaturale impostazione del sistema, la donna – non può trovare effettiva esplicazione se il nucleo familiare è diviso e distante per esigenze lavorative dei genitori: e ciò a valere per tutti i figli e non solo per il primogenito ovvero per quello in funzione del quale sia stato già utilizzato l’istituto de quo. La creazione di una dimensione familiare equilibrata e ispirata all’eguaglianza di genere in senso sostanziale, superando il modello del cosiddetto male breadwinner, oramai inadeguato anche sotto il profilo economico, costituisce infatti un modo per garantire anche indirettamente maggiori probabilità per la madre di accedere o conservare un lavoro extradomestico. Da qui la necessità, anche sotto tale profilo, di non limitare a un solo figlio ogni misura che consenta il possibile affiancamento alla stessa del padre del minore. in tema di pubblico impiego : - Cass. lav. 5^, 4.9.23 n. 25659 Guida al diritto 35/2023, 67): In tema di pubblico impiego privatizzato, l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti dalla stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera cui gli incarichi si riferiscono, se pure impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell’art. 18 L 109/1994 (all’epoca vigente), tuttavia non fa venir meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, (retribuzione) corrispondente – in mancanza di altri parametri – alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. in relazione all’art. 2108 c.c. in tema di accesso : - Cons. Stato VII 8.8.23 n. 7695, pres. Chieppa, est. Franconiero (Guida al diritto 35/2023, 69): Riguardo al diritto del magistrato di avere accesso agli atti del procedimento disciplinare nonostante l’avvenuta archiviazione dello stesso, l’interesse alla visione degli atti è fondato sul bisogno, giuridicamente tutelato, del pubblico dipendente, di conoscere gli atti su cui questi (i decreti di archiviazione) sono stati emessi. Diversamente opinando, non potrebbe considerarsi legittimo neppure l’accesso al provvedimento stesso di archiviazione (accesso che nella vicenda era stato invece concesso dalla stessa Procura generale appellante). (Per il CdS è errata la prospettiva degli appellanti che contestavano l’interesse del ricorrente ad accedere ai documenti richiamati nei decreti di archiviazione assumendo che il magistrato avrebbe dovuto precisare nell’istanza uno specifico interesse alla lettura del carteggio, come a dire che a seguito dell’archiviazione disposta nella c.d. fase preistruttoria non si potrebbe mai ritenere aperto alcun procedimento disciplinare) in tema di cittadinanza : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.9.23, causa C-689/21 (Guida al diritto 35/2023, 70): Rientra nella competenza di ogni Stato membro definire le condizioni per l’acquisto e la perdita della cittadinanza, ma quando la perdita della cittadinanza comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione il diritto Ue, e in particolare il principio di proporzionalità, devono essere rispettati. Il diritto Ue non osta, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro secondo cui i suoi cittadini, nati al di fuori del suo territorio e che non vi abbiano mai risieduto e che non vi abbiano soggiornato in condizioni che mostrino un collegamento effettivo con tale Stato membro, perdono ipso iure la cittadinanza di tale Stato membro all’età di 22 anni, il che comporta, per coloro che non sono anche cittadini di altro Stato membro, la perdita dello status di cittadino Ue e dei diritti connessi. Una siffatta normativa è compatibile col diritto Ue se soddisfa le seguenti condizioni: > le persone interessate devono avere la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, una domanda di mantenimento o di riacquisto retroattivo della cittadinanza, domanda che le autorità competenti devono esaminare valutando la proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza e dello status di cittadino Ue sotto il profilo del diritto Ue; >> il termine per presentare la domanda deve protrarsi, per un periodo ragionevole, oltre la data in cui l’interessato compie l’età di cui trattasi, e può iniziare a decorrere solo a condizione che le autorità abbiano debitamente informato la persona della perdita della cittadinanza o dell’imminenza di tale perdita , nonché del suo diritto di domandare, entro tale termine, il mantenimento o il riacquisto retroattivo della cittadinanza; in mancanza, le autorità devono essere in grado di effettuare un siffatto esame, incidentalmente, in occasione di una richiesta, da parte dell’interessato, di un documento di viaggio o di ogni altro documento che ne attesti la cittadinanza. in tema di immigrazione (visto di ingresso in Stati Ue e reciprocità): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.9.23, causa C-137/21, Cavallotti c/ Italia (Guida al diritto 35/2023, 69-70): La Commissione non è automaticamente obbligata a sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dello Stato terzo interessato che invece lo introduce per le persone provenienti dall’Ue. [La Corte decide negativamente il “ricorso per carenza” proposto dal Parlamento europeo contro la Commissione per far dichiarare che la Commissione avrebbe dovuto sospendere temporaneamente l’esenzione dall’obbligo di visto per brevi soggiorni per i cittadini degli Stati Uniti poiché tale Paese imponeva ai cittadini bulgari, croati, ciprioti e rumeni l’obbligo di visto. La regola per cui i cittadini di un determinato Paese terzo necessitano di un visto per attraversare le frontiere esterne di uno Stato membro è prevista in maniera uniforme in tutta l’Ue. Il Legislatore Ue (Parlamento e Consiglio) ha adottato un regolamento che fissa l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini necessitano di un visto e di quelli per cui è prevista invece l’esenzione. La questione di reciprocità va valutata nel caso in cui un Paese terzo, i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto, decida di imporre tale obbligo ai cittadini di uno o più Stati membri. In tale situazione il regime Ue prevede un iter in più fasi fondato sul meccanismo di reciprocità che consenta risposte solidali a livello unionale. Alla Commissione sono delegate diverse iniziative in materia, quali la sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto. Nel caso concreto era in questione l’esenzione dal visto per i cittadini statunitensi a fronte dell’obbligo previsto per l’ingresso negli USA dei cittadini bulgari, croati, ciprioti e romeni. Il Parlamento aveva rinnovato a ottobre l’invito alla. Commissione a sospendere temporaneamente l’esenzione, ritenendo che l’esecutivo di Bruxelles avesse l’obbligo di procedere in tal senso per mancanza di reciprocità. La Commissione, al contrario, non ha ritenuto opportuno sospendere in quel momento l’esenzione in considerazione dei rischi che tale decisione avrebbe potuto comportare a livello politico ed economico. Di qui il ricorso del Parlamento alla Corte di giustizia contro la “carenza” imputata alla Commissione. La Corte ritiene che la Commissione non sia obbligata a sospendere automaticamente l’esenzione perché dispone al riguardo di un margine di discrezionalità politica, da esercitare in base a tre criteri: > l’esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato per garantire l’esenzione dall’obbligo del visto col Paese terzo; > gli interventi effettuati presso le autorità del Paese terzo in ambito politico, economico e commerciale ai fini della reintroduzione o dell’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini degli Stati membri; > le conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini degli Stati membri]. in tema di respingimento (Frontex): - Trib. Ue 6.9.23, causa T-600/21 (Guida al diritto 35/2023, 70): I compiti affidati a Frontex sono totalmente operativi in esecuzione di scelte non proprie, ma provenienti dagli Stati membri e dagli organi unionali dotati di poteri decisori su diritti fondamentali anche in ambito internazionale. Frontex non è pertanto responsabile dei danni subiti da rifugiati per violazione del diritto di asilo nell’Ue. (I rifugiati siriani respinti da Grecia e Turchia si erano rivolti all’organo interno di Frontex che garantisce i diritti fondamentali delle persone lamentando il mancato ottenimento della protezione internazionale cui avevano diritto per essere fuggiti dal proprio Paese teatro di azioni di guerra e di persecuzioni personali) sul danno da perdita di chance : - Cass. 3^, 5.9.23 n. 25910 (Guida al diritto 35/2023, 67): Il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico, che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato. Chi agisce per il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l’esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni ed eventualmente ricorrendo anche al calcolo delle probabilità. (Fattispecie relativa al danno subito da una “ragazza immagine” per un intervento estetico non riuscito). sulla magistratura onoraria : - Corte cost. 27.7.23 n. 166, pres. Sciarra, red. San Giorgio (Guida al diritto 35/2023, 72 T): L’art. 21, comma 2, DLg 13.7.2017 n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016 n. 57) è incostituzionale nella parte in cui prevede, al primo periodo, che «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi». - (commento di) Eugenio Sacchettini, Il ricorso a una sentenza additiva corregge il tiro della legge delega (Guida al diritto 35/2023, 75-77) sulla professione forense : - Angelo Ciancarella*, L’avvocato specialista è una realtà, ma su iter e titolo si deve lavorare (Guida al diritto 35/2023, 12-14, editoriale). Il Cnf conferisce i primi titoli di “specialista” agli avvocati che hanno superato la prova orale. Il titolo di specialista si consegue o iscrivendosi a una scuola di Alta formazione o dimostrando la “comprovata esperienza”. Riflessioni su due punti: il percorso per diventare (e restare) avvocati; l’iter contorto e fiscale per acquisire (e mantenere) il titolo di specialista [*giornalista specializzato nel settore giuridico] in tema di competenza nel processo civile (delibere condominiali): - Cass. 2^, 4.9.23 n. 25721 (Guida al diritto 35/2023, 67): Pur se funzionali al rispetto della garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), le questioni sulla competenza devono risolversi in limine litis, in modo snello, allo stato degli atti e sulla base di una cognizione sommaria; pertanto la cognizione in tema di competenza deve potersi appuntare su aspetti di semplice, quasi automatica, determinazione. Al fine di individuare il giudice competente per valore in materia di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di domanda proposta da un condomino che contesta l’an e il quantum della quota dei partecipazione alle spese condominiali che la delibera gli attribuisce, è più semplice e automatico determinare il valore della causa in base all’intero ammontare della somma oggetto della delibera, piuttosto che in base alla quota di spesa contestata dall’attore, altrimenti si corre il rischio che, per risolvere la questione della competenza in limine litis, si finisca per anticipare l’accertamento di merito relativo al se le quote sono effettivamente dovute e in che misura. In altri termini, per individuare il giudice competente, la parte contestata del rapporto obbligatorio finisce con l’identificarsi con la delibera di spesa nel suo complesso, mentre ai fini del merito la contestazione si appunta sulle singole quote di spesa chiamate in causa dal condomino impugnante. (Nella specie, la questione di merito affrontata dal Tribunale era se una certa spesa fosse già stata deliberata da una precedente assemblea di condominio) in materia penale (abuso d’ufficio): - Cass. pen. 1^, 7.9.23 n. 36917 (Guida al diritto 35/2023, 68): Integra il reato di abuso d’ufficio l’aver partecipato all’aggiudicazione di un appalto il cui bando era stato concordato dal pubblico ufficiale con l’effettivo aggiudicatario, in quanto viene fatto proprio l’interesse del privato da parte di chi è tenuto a un comportamento imparziale. La violazione non viene meno in tal caso neanche alla luce della riforma del reato di abuso d’ufficio, il che impedisce di chiedere la revoca della sentenza che ha prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione. (La SC conferma la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva respinto l’istanza di revoca della sentenza per abolitio criminis). in materia penitenziaria : - Corte cost. 26.5.23 n. 105, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 35/2023, 88 T, sotto il titolo: Vetro divisorio per colloqui con minori, il giudice di sorveglianza può cambiare le modalità): Sono infondate, nei sensi di cui in motivazione, le. q.l.c. dell’art. 48-bis, comma 2-quater, L 26.7.1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 terzo comma, 31 e 117 primo comma Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L 27.5.1991 n. 176, e all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. - (commento di) Fabio Fiorentin, Confermato il potere discrezionale dell’amministrazione penitenziaria (Guida al diritto 35/2023, 94-100) [a pag. 95 riquadro su: I colloqui visivi dei detenuti sottoposti al regime del “41-bis”] c.s. È necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme (Goethe)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 set, 2023
in materia penale : - Giorgio Spangher*, Riforma Nordio: tutti i dubbi legati alla procedura cautelare (Guida al diritto 34/2023,12-13, editoriale) [*professore emerito di Diritto processuale civile] in procedura civile (format degli atti giudiziari): DM 7.8.2023 n. 110 Ministero della giustizia [GU 11.8.23 n. 187, in vigore dal 26 agosto 2023], Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile - testo del decreto (Guida al diritto 34/2023, 14-16) sotto il titolo: “Per le cause civili iscritte dal 1° settembre al via i criteri di redazione e i limiti dimensionali” - commento di Aldo Natalini, Può scattare la condanna alle spese se l’atto sfora il format prescritto (Guida al diritto 34/2023, 17-24). L’attuazione del principio di sinteticità (a pag. 19 “La sinteticità nel processo amministrativo e contabile”; a pag. 21 “La giurisprudenza amministrativa sulla sinteticità degli atti e sulla sua violazione”) in tema di mediazione civile (i DM Giustizia): -DM 1.8.2023 Ministero della giustizia [GU 7.8.23 n. 183], Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita - testo del decreto (Guida al diritto 34/2023, 25-32) sotto il titolo: “Mediazione civile e negoziazione assistita: via libera all’accesso ai crediti d’imposta” - DM 1.8.2023 Ministero della giustizia [GU 7.8.23 n. 183], Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. - testo del decreto (Guida al diritto 34/2023, 33-38) sotto il titolo: “Riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato anche per i sistemi alternativi ai giudizi” - commento di Marco Marinaro, Procedure semplificate e digitalizzate per consentire rapidità ed efficienza (Guida al diritto 34/2023, 39-45). Manca l’ultimo tassello della complessa riforma della mediazione, e cioè il decreto interministeriale, in corso di adozione, relativo alla procedura e ai suoi costi. Sulla possibilità per il giudice di liquidare il compenso all’avvocato in caso di raggiungimento dell’accordo di mediazione è intervenuta la Corte costituzionale, statuendo (sent. 10/2022) che il patrocinio a spese dello Stato va garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con esito positivo, trattandosi di spesa necessaria per assicurare l’effettività dell’inviolabile diritto al processo e alla difesa. in tema di giustizia riparativa (restorative justice): DM 25.7.2023 n. 97 [GU 27.7.23 n. 174, in vigore dall’11 agosto 2023], Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - testo del decreto (Guida al diritto 34/2023, 46-58) sotto il titolo: “Centri per la giustizia riparativa, varate le regole sul trattamento dei dati” - commento di Aldo Natalini, Un ventaglio di interventi riformatori con rilevanti implicazioni sulla privacy (Guida al diitto 34/2023, 59-65). A pag. 61 riquadro su “La giustizia riparativa in pillole” in tema di privacy (diritto all’oblio): - Cedu, Grande camera, 4.7.23, ric. 57292/16, Hurbain c/ Belgio (Guida al diritto 34/2023, 104 solo massima): La misura decisa dai giudici nazionali, che impone l’anonimizzazione di un articolo di stampa contenuto …. - (commento di) Marina Castellaneta, Diritto all’oblio se la notizia non riguarda una persona pubblica, sì oscuramento articolo archiviato on line (Guida al diritto 34/2023, 104-106) in tema di interdittiva antimafia : - Cedu 1^, 28.8.23, ric. 29614/16, Cavallotti vs/ Italia (provvedimento interlocutorio) (Guida al diritto 34/2023, 71-72): Non è chiaro come nel 2001 possa essere stata disposta la confisca di patrimoni sulla base di un mero sospetto, tanto più se vi è stata assoluzione dall’accusa di associazione di stampo mafioso. [Il DL 6.11.2021 n. 152, convertito in L 29.12.2021 n. 233 ((Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose)) ha innovato la materia: le interdittive antimafia, se non derivano da una sicurezza assoluta di contaminazione, devono essere precedute da un periodo di “prevenzione collaborativa”, che per 6 o 12 mesi sottopone l’impresa a verifiche contabili e amministrative da parte del prefetto. Tale controllo prefettizio si affianca al controllo (amministrazione giudiziaria) già spettante al giudice penale: ambedue i meccanismi di vigilanza consentono la prosecuzione dell’attività aziendale, scongiurando i rischi di una interdittiva che implichi la decapitazione dell’impresa e l’espulsione dal mercato dei contratti. Dal 2021 è dunque mutato il rapporto tra giudici e imprenditoria considerata a rischio: si è passati da un regime severo di interdittiva (ispirato alla logica degli indizi e dei provvedimenti immediati) a un regime più articolato di collaborazione (similmente a quanto ci si aspetta con l’entrata in vigore della riforma tributaria, legge 111/2023), che si affida a un controllo sul rischio di contaminazione, confidando anche su metodi di intelligenza artificiale. Appartengono dunque al passato le confische generate da pericoli di infiltrazione e agevolazione alla mafia che oggi sarebbero possibili solo dopo un articolato periodo di controllo] In tema di concorso : - TAR Roma 1^-quater, 24.7.23 n. 12394, pres. Anastasi, est. Lauro (Guida al diritto 34/2023, 71): Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, va interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato della PA, obbligata ad applicarle senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’A. si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura elettiva sul trasferimento dei magistrati (per incompatibilità ambientale) - TAR Roma 1^, 5.8.23 n. 13144, pres. Savo Amodio, est. Tropiano (Guida al diritto 34/2023, 71): Il magistrato è trasferibile per incompatibilità ambientale solo se è in pericolo l’immagine di imparzialità e indipendenza. (Nella specie, un magistrato, presidente di sezione presso un tribunale, era stato trasferito d’ufficio dal CSM ad altro tribunale, con funzioni di giudice, per incompatibilità con l’esercizio delle funzioni giudiziarie nel circondario di provenienza, in quanto accusato di avere informato un terzo, che gliene aveva fatto richiesta, sullo stato di tre cause e sulla verosimile tempistica di deposito dei relativi provvedimenti. Secondo il TAR si trattava di notizie agevolmente ricavabili dal pubblico registro di cancelleria e, quanto ai prevedibili tempi di deposito dei provvedimenti da parte dell’estensore, oggetto di normale conoscenza da parte dei magistrati. Tali informazioni, insuscettibili di costituire elementi denotanti la ritenuta perdita di imparzialità e indipendenza posta a base del trasferimento impugnato, erano state date nel corso di conversazioni in cui l’interessato si era limitato a chiedere notizie sullo stato dei procedimenti, senza che ciò avesse suscitato alcuna forma di intervento o di pressione del ricorrente sui colleghi d’ufficio che avevano in trattazione i relativi fascicoli. Dunque, ad avviso del TAR, i fatti contestati non erano di per sé oggettivamente di pregnanza tale da ingenerare un inaccettabile clamor fori mettendo in pericolo la credibilità della funzione giudiziaria. in tema di maternità surrogata : - Cedu 31.8.23, C. vs/ Italia (Guida al diritto 34/2023, 72): In base all’art. 8 della Convenzione il diritto interno deve prevedere la possibilità di riconoscimento del rapporto giuridico tra un bambino nato tramite accordo di maternità surrogata all’estero e il padre intenzionale, se questi è il padre biologico. Il diritto alla vita familiare e privata di una bambina viene violato laddove venga impedito il riconoscimento legale del rapporto di filiazione col padre biologico, facendo di lei un’apolide. (Nella specie, la bambina era nata nel 2019 in Ucraina con ricorso alla maternità surrogata. Il padre biologico e la madre intenzionale, entrambi cittadini italiani, vistisi rifiutare dagli uffici dell’anagrafe e dai tribunali italiani il riconoscimento legale del legame con la bimba, hanno portato il caso alla Corte di Strasburgo, che ha condannato l’Italia a versare alla bimba 15.000 euro per danni morali) in tema di contratto preliminare : - Cass. 2^, 29.8.23 n. 25396 (Guida al diritto 34/2023, 68-69): Se è vero che l’obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile oggetto di comunione, considerata come un unicum inscindibile, con la pattuizione di un solo prezzo, dà luogo all’indivisibilità dell’obbligazione, è altrettanto vero che da tale affermazione non si può derivare l’irrilevanza della mancanza di compartecipazione di un coerede all’atto, stante la natura obbligatoria del preliminare e l’estensione al suo adempimento, tramite l’esecuzione dell’obbligo a contrarre, della disciplina delle obbligazioni solidali. La prestazione di trasferire la proprietà di un bene in comproprietà non ha infatti natura solidale ma collettiva, non potendo operare il principio stabilito dall’art. 1292 c.c. secondo cui ciascuno degli obbligati in solido può adempiere per intero e l’adempimento dell’uno libera gli altri, atteso che i promittenti sono in grado di manifestare il consenso relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti agli altri (Cass. 2613/2021). La domanda di adempimento va dunque rivolta nei confronti di tutti i promittenti venditori, determinando un litisconsorzio necessario, che si genera nei confronti di tutti gli eredi anche quando, promosso il giudizio ex art. 2932 c.c. per l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, sopravvenga il decesso di uno dei promittenti venditori, trattandosi di cause inscindibili (Cass. 8225/2011) sul patrocinio gratuito (in tema di amministratore di sostegno): - Corte cost. 27.7.23 n. 167, pres. Sciarra, red. Dan Giorgio (Guida al diritto 34/2023, 74 T): Sono incostituzionali, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 145 comma 1, e in via consequenziale i commi 2 e 3 per la fase successiva, del DPR 30.5.2002 n. 115 [TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)] nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell’ausiliario del magistrato siano anticipate dall’erario. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Ogni professionista deve contare su un compenso certo e sicuro (Guida al diritto 34/2023, 78-80) in materia tributaria (ricorso cumulativo): - Cass. trib. 31.8.23 n. 25549 (Guida al diritto 34/2023, 70): Nel processo tributario non v’è alcuna disposizione espressa in ordine al cumulo di ricorsi e pertanto opera il rinvio generale al codice di procedura civile (art. 1, comma 2, DLg 546/1992). L’art. 103 c.p.c. contempla al riguardo, quali presupposti del cumulo, la «connessione per l’oggetto o per il titolo», ovvero la circostanza che la decisione dipenda totalmente o parzialmente dalla risoluzione di questioni identiche. Ove si tratti di istanze di rimborso e non di atti impositivi, l’identità della questione giuridica sottesa è di per sé sufficiente per l’ammissibilità del ricorso cumulativo, in quanto compatibile con l’art. 103 c.p.c. (Nella specie, si trattava di ricorso cumulativo presentato da numerosi contribuenti avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle rispettive istanze di rimborso relative alla spettanza dell’esenzione prevista dalla normativa speciale introdotta per le zone della Sicilia colpite dal sisma del 1990. Il giudice di prime cure, con decisione confermata in appello, dichiarava inammissibile il ricorso perché nel processo tributario l’atto “cumulativo” deve riguardare fatti storici identici. In Cassazione gli interessati hanno denunciato la violazione dell’art. 103 c.p.c. in quanto applicabile al processo tributario) in tema di giurisdizione (manutenzione autostradale): - Cass. SSUU 29.8.23 n. 25427 (Guida al diritto 34/2023, 69): La controversia relativa alla fase di esecuzione di una convenzione avente ad oggetto la costruzione e la gestione di un’opera pubblica spetta al giudice ordinario, la cui giurisdizione in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi si estende alle questioni inerenti all’adempimento e all’inadempimento della concessione, nonché alle relative conseguenze risarcitorie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico. Nulla questio, infatti, se si discute della concessione, o comunque di atti e provvedimenti in cui l’Amministrazione esercita poteri autoritativi, ma ogni volta che si entri nel territorio contrattuale - e cioè nel luogo dell’esecuzione e dell’esatto adempimento delle obbligazioni, terreno di parità di posizioni tra le parti - giudice naturale è quello ordinario civile. (La SC non condivide la tesi sostenuta dal TAR Piemonte, secondo cui la controversia attinente alla gestione della rete autostradale deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del GA avendo ad oggetto una concessione di pubblico servizio e non riguardando indennità, canoni ed altri corrispettivi, ma investendo la verifica dell’azione autoritativa della PA sull’intera economia del rapporto concessorio) sui reati di sesso (sex crimes): - Trib. Roma 5^ pen., 6.7.23, pres. Bonaventura (Guida al diritto 34/2023, 92 T): In tema di violenza sessuale, sebbene l’eventuale natura scherzosa dell’atto non escluda in astratto l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 609-bis c.p., si opta per una pronuncia assolutoria qualora le modalità dell’azione lascino un ampio margine di dubbio sulla volontarietà della violazione della libertà sessuale della persona offesa ove dal tempo minimo di sfioramento e dalla dinamica appaia verosimile l’essersi attivato un movimento ulteriore, accidentale e non confacente all’intento iniziale del soggetto agente. (Fatto commesso da un bidello in danno di una studentessa minorenne) - (commento di) Selene Pascasi, L’incertezza dell’elemento soggettivo motiva la decisione dei giudici (Guida al diritto 34/2023, 95-98) [N.B. - la sentenza è stata appellata dalla Procura di Roma] c.s. Relativismo culturale - Il velo non può essere un "valore" europeo se a Teheran, in nome dell'Islam, non portarlo significa rischiare 74 frustate (Fausto Biloslavo, giornalista, a proposito del divieto di abaya nelle scuole francesi) - Il diritto al velo sarebbe difendibile se per le donne fosse un diritto; il fatto è che al 99 per cento è un obbligo (a proposito del divieto di abaya nelle scuole francesi) - Un PM chiede l’assoluzione, “per fatto culturale”, di un marito islamico, imputato di avere tiranneggiato la moglie in nome della sua religione. Qual è la “cultura” di questo PM?
Autore: Carmine Spadavecchia 10 set, 2023
sul c.d. decreto giustizia : DL L 10.8.2023 n. 105 [GU 10.8.23 n. 186, in vigore dall’11 agosto 2023], Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. - testo del decreto-legge (Guida al diritto 32-33/2023, 13-21) sotto il titolo: “Decreto intercettazioni: verso la banca dati infradistrettuale per migliorare il sistema” - (commento di) Giuseppe Amato, Un intervento forse non necessario che spettava alle sezioni Unite (Guida al diritto 32-33/2023, 22-25) [a pag. 25 tabella con tipologia e numero degli “ascolti” nel 2021] - (commento di) Giuseppe Amato, Nuove infrastrutture digitali per colmare i deficit degli archivi (Guida al diritto 32-33/2023, 26-29) [a pag. 27 tabella con i dati sull’uso di trojan nel 2021; a pag. 29 tabella di confronto con i dati di altri Paesi] - (commento di) Valeria Cianciolo, Ascolto minore: fino al 31 dicembre possibile delega al giudice ordinario (Guida al diritto 32-33/2023, 30-32) [le norme sul processo minorile] - (commento di) Aldo Natalini, Sì all’esonero dal corso di formazione per aspirare agli incarichi direttivi (Guida al diritto 32-33/2023, 33-36) [le norme sui magistrati] - (commento di) Aldo Natalini, Incendi boschivi: passa l’aggravante per chi agisce con finalità di profitto (Guida al diritto 32-33/2023, 37-41) [le modifiche al codice penale] - (commento di) Aldo Natalini, Covid-19: aboliti isolamento e autosorveglianza sanitaria (Guida al diritto 32-33/2023, 42-43) [le nuove norme sanitarie] in tema di i mpiego pubblico : - Corte cost. 30.6.23 n. 133, pres. Sciarra, red. D’Alberti (Guida al diritto 32-33/2023, 50 T, stralcio, sotto il titolo: Autorità portuali: sì alle norme sui passaggi non dirigenziali di carriera): Non è fondata la questione di costituzionalità degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, L 28.1.1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal DLg 4.8.2016 n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124): pertanto, non è irragionevole l’applicazione dell’art. 2103 c.c. – consentita dalla legge 84/1994 – in caso di passaggio a qualifica superiore non dirigenziale del personale delle Autorità portuali, essendo la scelta operata dal legislatore del 1994 (di regolare questi rapporti di lavoro secondo modelli propri del diritto privato) giustificata dal perseguimento del buon andamento e dell’efficienza dell’amministrazione di dette Autorità. - (commento di) Cristina Petrucci, Quelle difficoltà dei sistemi ibridi nel governo del personale (Guida al diritto 32-33/2023, 55-). V'è da chiedersi se le conclusioni della Corte possano avere un impatto nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, anch’esse soggette a un regime normativo ibrido. L’accoglimento di una tesi pan o liberal-privatistica dovrebbe fare i conti con i principi a suo tempo affermati dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 466/1993, in quanto la progressione verticale indiscriminata senza osservanza di procedure selettive potrebbe violare uno dei principi cardine per le società a partecipazione pubblica. in tema di appalti : - Cons. Stato III 23.6.23 n. 6208, pres. Greco, rel. Fedullo (Guida al diritto 32-33/2023, 98 T): Il vizio di eccesso di potere di un provvedimento di revoca degli atti di una procedura di gara non può provarsi attraverso la difesa, effettuata dall’A. in giudizio, egli atti revocati. Rileva infatti la diversità tra il soggetto che gode del ministero difensivo e l’organo di amministrazione, ove solo quest’ultimo può esercitare il potere discrezionale di cui all’art. 21-quinquies legge 241/1990 finalizzato a contemperare l’assetto provvedimentale con le mutate esigenze sociali. Alla luce del concorso tra azione di annullamento e azione di risarcimento, la revoca degli atti di gara, se risulta legittima, interrompe il nesso causale tra l’annullamento degli atti di aggiudicazione precedentemente adottati e i danni subiti dal soggetto escluso dall’aggiudicazione. La situazione giuridica tutelabile che si identifica con l’interesse giuridico pretensivo al conseguimento dell’aggiudicazione risulta paralizzata per effetto del provvedimento di revoca del procedimento di gara, non potendo dunque fondare un’azione risarcitoria finalizzata al ristoro dei danni da mancata aggiudicazione. - (commento di) Giulia Pernice, L’azione amministrativa si adegua alle nuove priorità in campo sanitario (Guida al diritto 32-33/2023, 111-116) in tema di accesso civico : - TAR Roma 3^-quater, 17.7.23 n. 12013, pres. Quiligotti, est. Ferrazzoli (Guida al diritto 32-33/2023, 47): È legittima la richiesta di un avvocato al Ministero della salute volta a conoscere il numero dei soggetti deceduti nei 14 giorni successivi alla somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid-19, qualunque fosse la causa del decesso, non necessariamente riconducibile, dunque, alla vaccinazione. (La richiesta era fondata sull’assunto che le informazioni richieste, incrociate con dati statistici, avrebbero potuto dare indicazioni concrete sulle morti “sospette”, ossia sugli effetti nocivi eventualmente scaturiti dalla discussa vaccinazione de qua) sull’ insegnamento della religione cattolica (diritto all’esonero): - TAR Toscana 4^, 28.7.23 n. 792, pres. Di Santo, est. Papi (Guida al diritto 32-33/2023, 47-38): L’insegnamento della religione cattolica incide sulla libertà religiosa degli studenti, in quanto non ha portata esclusivamente culturale, ma presenta una connotazione nettamente “confessionale”, dovendo essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata. Ne consegue che l’introduzione di limiti all’esercizio della scelta di avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento conduce a una compressione della libertà religiosa, diritto assoluto e inviolabile della persona. Poiché il diritto di opzione in parola non è limitabile, esso non può essere assoggettato ad alcuna barriera temporale di carattere decadenziale attraverso circolari o provvedimenti amministrativi del Ministero o del singolo dirigente scolastico. Tali determinazioni possono certamente prevedere termini di carattere organizzativo, funzionali al buon andamento del plesso scolastico (è al momento dell’iscrizione che di norma studenti e genitori esercitano il diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, senza che tale scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione), ma agli stessi termini va necessariamente attribuito un valore esclusivamente ordinatorio. Come tali, essi sono derogabili e non possono limitare il diritto di preferenza dello studente, il quale potrà sempre esprimere la propria volontà di non proseguire più la fruizione dell’insegnamento. E ciò è vincolante per la scuola, anche dopo la scadenza della data ultima fissata per l’iscrizione al nuovo anno, e persino nel corso dell’anno, per il suo prosieguo, così come è rilevante per la scuola, consequenzialmente, la volontà di fruire di educazione alternativa. sulla libertà di espressione dei giudici : - Cedu 10^, 18.7.23, ric. 26360/19 (Guida al diritto 32-33/2023, 48): Il diritto alla libertà di espressione, garantito dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si estende anche alla sfera professionale in generale e va riconosciuto anche a funzionari pubblici e magistrati. Gli Stati sono tenuti a riconoscere, anche nei procedimenti disciplinari, le garanzie procedurali proprie del processo equo e ad assicurare il rispetto del principio di proporzionalità sotto il profilo sanzionatorio. Poteri troppo ampi riconosciuti al Csm sono incompatibili con la Convenzione. (Nella specie, un giudice aveva diffuso alla stampa la sua opinione dissenziente su un caso di diffamazione nei confronti del presidente del Parlamento. La sentenza a e l’opinione dissenziente erano state lette in pubblica udienza, ma non pubblicate integralmente. Il magistrato, contattato da un giornalista, aveva illustrato il suo punto di vista. L’articolo era stato pubblicato e il Consiglio superiore della magistratura moldavo aveva chiesto al Presidente della Repubblica la rimozione del magistrato dalle sue funzioni. La Cedu, adita dal giudice, gli ha dato ragione, delineando i criteri da seguire per assicurare un giusto bilanciamento tra libertà di espressione e obblighi di riservatezza. Se è vero che va garantita l’imparzialità e l’autorevolezza del potere giudiziario, assicurata dalla discrezione che deve condurre le autorità giudiziarie a non utilizzare la stampa finanche nei casi di provocazione, e che l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione era prevista dalla legge e perseguiva un fine legittimo, l’ingerenza - secondo la Cedu - è stata sproporzionata per avere compromesso del tutto il diritto alla libertà di espressione spettante anche ai giudici. Inoltre, benché fosse stato assicurato il ricorso alla Corte di cassazione, quest’ultima si era limitata a verificare la competenza del Csm. Sul fronte della sanzione, infine, era stata applicata quella più elevata che comportava la cessazione della carriera in magistratura, senza tener conto del fatto che il giudice era in servizio da 18 anni con buoni risultati e non era mai stato destinatario di sanzioni disciplinari) in tema di privacy (diritto all’anonimato): - Cass. trib. 23.8.23 n. 25173 (Guida al diritto 32-33/2023, 46): Sul diritto all’anonimato delle parti in giudizio e dei soggetti interessati alla riproduzione di provvedimenti giurisdizionali, c’è stato un cambio di rotta dal 2011: il DL 201/2011 - L 214/2021 (c.d. decreto Salva Italia) ha eliminato il riferimento, anche, alla persona giuridica. Riveste dunque la qualità di interessato, legittimato a presentare istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, solamente la persona fisica, che può proporla in presenza di motivi legittimi, da intendersi come motivi opportuni. Diversamente sarebbe (come statuito da Cass. 22561/21) se fossero in discussione l’onore e la reputazione del contribuente per attività illecite o per condotte elusive: in questo caso vi sarebbe un motivo giustificato per oscurare la sentenza tributaria. Per quanto riguarda i motivi opportuni o legittimi la via da seguire è quella di un bilanciamento tra gli interessi in gioco, ossia tra l’esigenza di riservatezza del singolo e quella di pubblicità della sentenza, nel rispetto del principio costituzionale dell’amministrazione della giustizia, esercitata nel nome del popolo italiano. Nessun dubbio quando nella sentenza vi sono dati sensibili come disegnati dal Codice della privacy, dallo stato di salute alla vita sessuale. Nelle vicende di particolare delicatezza, è necessario guardare alle eventuali conseguenze negative sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell’interessato, dalla famiglia al lavoro: contraccolpi in grado di incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo. in tema di condominio : - Antonio Scarpa*, Dieci anni di riforma del condominio tra delusioni, certezze e speranze future (Guida al diritto 32-33/2023, 10-12, editoriale). Riflessioni nel decennale della legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2012 [*magistrato presso la Corte di cassazione] - Corte d’appello di Palermo 2^, 17.5.23 (Guida al diritto 32-33/2023 59 T): È ammissibile il ricorso volto alla revoca giudiziale dell’amministratore di condominio il cui mandato sia scaduto e continui a espletare le funzioni in regime di proroga. Egli è tenuto a svolgere i propri compiti e a osservarne i doveri, sicché deve essere sempre consentito un controllo giudiziale circa il suo operato a favore delle minoranze o di singoli condòmini dissenzienti. - (commento di) Fulvio Pironti, Norme e giurisprudenza eliminano il concetto alla base dell’istituto (Guida al diritto 32-33/2023, 61-64) in materia notarile (responsabilità del notaio): - Cass. 3^, 3.8.23 n. 23718 (Guida al diritto 32-33/2023, 45): La funzione ontologicamente e ineludibilmente ibrida del notaio – da un lato quella pubblica, dall’altro quella contrattuale – ispessisce il contenuto degli obblighi che egli assume nei confronti delle parti di cui rogita il negozio, rendendoli veri e propri obblighi di protezione, che si estendono persino ai soggetti terzi rispetto al contratto d’opera professionale. Costituiscono sine dubio obbligo del notaio le attività di controllo sulla libertà del bene oggetto di compravendita, trattandosi ictu oculi di aspetti tecnici che le parti non sono idonee a verificare con la stessa perizia efficiente che compete al notaio. Questi obblighi di controllo non avrebbero alcun reale concreto contenuto, e tantomeno una qualche utilità, se la dichiarazione delle parti fosse idonea a esonerare il notaio da responsabilità in caso di errori o insufficienze nelle relative attività. (In sintesi, il notaio è responsabile se non informa l’acquirente dell’entità dell’ipoteca) sulla motivazione della sentenza : - Cons. Stato IV 26.7.23 n. 7336, pres. Mastandrea, est. Fratamico (Guida al diritto 32-33/2023, 48): In tema di motivazione della sentenza, i riferimenti normativi principali risiedono nei precetti costituzionali secondo cui tutti. i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. La sentenza deve quindi contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimenti a precedenti conformi. Devono essere esposte, in ordine, le questioni discusse e decise dal collegio e indicate le norme di legge e i principi applicati. L’ordinamento attribuisce alla motivazione della sentenza la funzione essenziale di fondamento di legittimità dell’azione giurisdizionale, in quanto strumento di comprensione delle modalità di esercizio di tale potere e, conseguentemente, per il suo controllo. sulla procura alle liti (in cassazione): - Cass. 1^, 23.6.23 n. 18086 (Guida al diritto 32-33/2023, 46): La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile, né determina inesistenza dell’atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza, da un lato, che quest’ultimo è idoneo a introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, dall’altro, che la sentenza (atto conclusivo del processo) è nulla per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente, ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione. Pertanto, ove la nullità non sia stata fatta valere in sede di impugnazione, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante la preclusione derivante dal principio di cui all’art. 161 c.p.c., secondo cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione. in tema di spese processuali (compensazione): - Cass. 2^, 1.8.23 n. 23392 (Guida al diritto 32-33/2023, 45): Stante la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c. (come modificato dal DL 132/2024 e interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza 77/2018), che vincola la compensazione delle spese di lite alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, tali ragioni non sono ravvisabili nella presenza in atti della prova del titolo di responsabilità contestato alla ricorrente, e quindi della condotta illecita oggetto di accertamento (nella specie, l’essersi posta alla guida dell’autovettura di sua proprietà nonostante il fermo amministrativo del veicolo), laddove il giudizio di opposizione sia stato deciso in ragione della tardiva notificazione del verbale di contestazione. (La SC accoglie il ricorso dell’automobilista che lamentava la compensazione delle spese quando il verbale di accertamento dell’infrazione era arrivato fuori tempo massimo). in tema di perizia giurata stragiudiziale: - Cass. pen. 5^, 4.8.23 n. 34414 (Guida al diritto 32-33/2023, 46): La perizia giurata stragiudiziale. introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 5 RD 9.10.1922 n. 1366, è un istituto al quale più volte il legislatore ha fatto ricorso nel delegare al cittadino quelle funzioni di accertamento, una volta riservate alla PA, aventi ad oggetto presupposti di fatto essenziali, connessi all’esercizio di diritti soggettivi e di interessi legittimi. Ne deriva che se la falsa attestazione riguarda circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, e non valutazioni conseguenti all’utilizzazione di regole d’esperienza, è ravvisabile, nei suoi aspetti oggettivi, l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 483 c.p., atteso che la formula del giuramento prestato al cancelliere attribuisce al contenuto della perizia, nella parte relativa all’attestazione di fatti oggettivi, l’efficacia probatoria conseguente alla natura pubblicistica dell’atto. in materia penale (caso Cospito): - Corte cost. 12.5.23 n. 94, pres. Sciarra, red. Amoroso (Guida al diritto 32-33/2023, 74 T): È incostituzionale l’art. 69, comma 4, c.p., per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 27 Cost. nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo (nella specie, prevista dal reato di “strage politica” ex art. 285 c.p.), prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti (nella specie, quella di lieve entità del fatto di cui all’art. 311 c.p.) sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, c.p. - (commento di) Aldo Natalini, La pena dell’ergastolo è possibile ma non più “fissa” e “indefettibile” (Guida al diritto 32-33/2023, 86-90) c.s. Verità imposte - Il pensiero unico è una dittatura, e il politicamente corretto una nuova forma di totalitarismo. - Se c'è una banalità del male (Hannah Arendt), oggi siamo di fronte a una banalità del bene: che qualcuno pretenderebbe di conoscere una volta per tutte e imporre a tutti. (Carlo Lottieri) - La verità non va confusa con l'opinione della maggioranza (Jean Cocteau). E tanto meno con la verità di Stato.
Autore: Carmine Spadavecchia 02 set, 2023
sulla libertà di espressione (hate speech): - Cedu, Grande Camera, 15.5.23, ricorso n. 45581/15, S. c/ Francia (Giurispr. it. 7/2023, 1515-7, annotata da Silvia Usala): Non lede il diritto alla libertà di espressione (art. 10 della Convenzione) la condanna di un politico francese per il reato di incitamento all’odio o alla violenza per motivi religiosi, a seguito della mancata tempestiva rimozione di alcuni commenti pubblicati da terzi sul suo profilo Facebook. sulla libertà di espressione (social network): - Tribunale Varese 1^, 2.8.22 n. 1181/2022 (Giurispr. it. 7/2023, 1542 T): Non ha natura di per sé vessatoria la clausola che, in un contratto tra utente-consumatore e piattaforma avente a oggetto erogazione di servizi di social networking, consenta alla seconda l’adozione di misure quali la rimozione di un contenuto e la sospensione dell’account dell’utente a fronte della pubblicazione di post ritenuti veicolanti disinformazione in materia di vaccinazioni anti-Covid-19, non comportando essa un eccessivo squilibrio tra diritti e obblighi del consumatore. In tale contesto, la valutazione della vessatorietà della clausola presuppone un bilanciamento tra il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., che non è assoluto, e altri diritti costituzionalmente rilevanti, tra cui anche la salute pubblica. - (commento di) Andrea Amidei, Il vaglio di validità delle clausole contrattuali di content moderation online (Giurispr. it. 7/2023, 1543-1550) sul rapporto tra libertà di espressione (e stampa) e diritto alla reputazione : - Cedu 2^, 30.5.23, ric. 45066/17, Mesic c/ Croazia (Giurispr. it. 7/2023, 1512-5, con annotazione critica di Pietro Pustorino, ad avviso del quale la sentenza rafforzerebbe eccessivamente la protezione della libertà di stampa riducendo il perimetro di tutela del diritto alla reputazione, in contrasto tra l’altro con la posizione della nostra Corte costituzionale): Nel bilanciamento tra diritti contrapposti – il diritto alla reputazione, protetto dall’art. 8 della Convenzione (in quanto rientrante nel diritto alla vita privata) e la libertà di espressione tutelata dall’art. 10 – deve ritenersi che non superi il cd. limite esterno della libertà d’espressione, e in particolare della libertà di stampa, la pubblicazione on line di un articolo giornalistico nel quale si riporti una vicenda giudiziaria, avvenuta in un Paese terzo, riguardante, ma solo indirettamente (in quanto non imputato), l’ex presidente della Croazia, e avente ad oggetto un caso di corruzione per la vendita di beni militari all’esercito croato, con conseguente pregiudizio per il diritto alla reputazione dell’individuo medesimo. sulle guarentigie della magistratura (caso turco): - Cedu 12^, 6.6.23, ric. 63029/19, Pelivan c/ Turchia (Giurispr. it. 7/2023, 1511-2, annotata da Ester Ferriello): Un magistrato che esercita una funzione di rappresentanza sindacale può avvalersi della sua libertà di espressione per criticare pubblicamente modifiche costituzionali aventi implicazioni politiche. [Secondo i giudici di Strasburgo la ricorrente, come rappresentante sindacale, aveva tanto il diritto, quanto il dovere di esprimere le proprie opinioni su una revisione costituzionale possibilmente foriera di un impatto negativo sulla magistratura e sull’indipendenza del sistema giudiziario. La Corte ha ritenuto altresì che la sanzione disciplinare irrogata abbia interferito con la libertà di espressione della ricorrente tutelata dall’art. 10 della Convenzione, e che, nel bilanciamento dei valori (tra il diritto della ricorrente alla libertà di espressione e l’obbligo di riservatezza impostole in quanto giudice), tale sanzione non potesse ritenersi legittima neppure ai sensi del secondo paragrafo dell’art. 10, non potendo considerarsi “necessaria in una società democratica”] in tema di spoils system : - Corte cost. 23.2.23 n. 26, pres. Sciarra, red. Antonini (Giurispr. it. 7/2023, 1621 s.m.): È incostituzionale, per violazione dell’art. 97, secondo comma, Cost., l’art. 15, comma 5, secondo periodo, LR Calabria 11/2004, che prevede la decadenza automatica dagli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali in casi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale. La norma viola il principio del buon andamento dell’azione amministrativa in quanto il rischio cui l’ente è esposto – un periodo di discontinuità gestionale in cui il vacuum riguardi i tre direttori preposti al suo governo – stride con l’esigenza di continuità dell’azione amministrativa. La stessa, inoltre, non ancorando tale interruzione a ragioni legate alle modalità di svolgimento delle funzioni dei citati direttori, pretermette anche la possibilità di una valutazione qualitativa del loro operato comportando, così, una discontinuità della gestione priva di motivata giustificazione. - (commento di) Maria Cristina Cataudella, La continuità dell’azione amministrativa quale limite all’estensione dello spoils system (Giurispr. it. 7/2023, 1621-4) [Non è un caso di spoils system in senso tecnico] in tema di sanzioni amministrative : - Cons. Stato VI 12.1.23 n. 419, pres. Pannone, est. Pascuzzi (Giurispr. it. 7/2023, 1635 s.m.): 1. L’art. 3 L 24.11.1981 n. 689, nell’escludere l’imputabilità dell’illecito amministrativo a titolo di responsabilità oggettiva, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, la colpa dovendosi ritenere positivamente dimostrata se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative. 2. A fronte di una norma che individui precisi obblighi informativi a carico dei soggetti che gestiscono fondi pensione, sussiste la responsabilità del consiglio d’amministrazione per non aver previsto una corretta impostazione organizzativa della società, cui si aggiunge la responsabilità del collegio sindacale per culpa in vigilando in relazione all’adeguatezza dell’assetto organizzativo. - (commento di) Emanuele Traversa, La “colpa d’organizzazione”: le sanzioni amministrative della Covip nella longevity economy (Giurispr. it. 7/2023, 1635-1643) [Tra le attribuzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione rientra l’elaborazione di statistiche nel settore della previdenza complementare, cui corrispondono obblighi informativi da parte dei gestori dei fondi stessi] in tema di appalti (avvalimento): - Stefano Colombari, Avvalimento: un istituto multiforme (Giurispr. it. 7/2023, 1686-1698) [rassegna di giurisprudenza] in tema di appalti (requisiti di partecipazione alla gara) - TAR Bologna 2^, 24.1.23 n. 39, pres. Di Benedetto, est. Umberto (Giurispr. it. 7/2023, 1643 s.m.): Le comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate hanno natura endoprocedimentale, facoltativa e non definitiva. Ciò nonostante, possono dimostrare la sussistenza di violazioni fiscali “gravi”, seppur nella categoria di quelle “non definitivamente accertate”, agli effetti espulsivi previsti dal codice dei contratti pubblici. - (nota di) Paolo Randazzo, Rilevanza degli avvisi bonari ai fini dell’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto (Giurispr. it. 7/2023, 1643-1645) in tema di misure antimafia : - Cass. pen. 1^, 23.11.22-11.4.23 n. 15156 (Giurispr. it. 7/2023, 1647 s.m.): 1. - In presenza di una richiesta di ammissione al controllo giudiziario formulata, ex art. 34-bis, 6° comma, DLg 159/2011, da impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva, il Tribunale della prevenzione deve procedere a una autonoma valutazione dei requisiti cui l’art. 34-bis, 1° comma, àncora l’applicazione dell’istituto: a) l’esistenza di una relazione tra l’impresa ed i soggetti portatori di pericolosità; b) l’occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l’attività dei secondi; c) la prognosi favorevole in termini di “efficacia” del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni. In tale momento la giurisdizionalità piena del sistema della prevenzione esclude che il Tribunale possa – sul punto dell’esistenza o meno della relazione sub a) – considerare intangibili le valutazioni espresse dall’organo di prevenzione amministrativa. 2. - In relazione all’art. 34-bis, DLg 159/2011, l’esistenza di una agevolazione occasionale – fuori dalla peculiare ipotesi della convivenza – non può trarsi dal solo dato “formale” del rapporto parentale o della relazione esistente tra titolare dell’attività economica e soggetti pericolosi, in assenza di specifici riscontri oggettivi e ulteriori che indichino come l’impresa in questione abbia effettivamente, per quanto sporadicamente, favorito l’attività illecita di uno o più soggetti portatori di pericolosità ai sensi del Codice antimafia. - (commento di) Emanuele Birritteri, accertamento dell’infiltrazione criminale nell’ente e controllo giudiziario “volontario” (Giurispr. it. 7/2023, 1647-1655) N.B. – Sentenza già segnalata, nei seguenti termini, in Guida al diritto 19/2023, 52: L’imprenditore colpito da interdittiva antimafia emessa dal Prefetto, dopo avere impugnato il provvedimento prefettizio davanti al TAR può chiedere al Tribunale sezione misure di prevenzione di proseguire la sua attività sottoponendosi a controllo giudiziario ex art. 34-bis DLg 152/2011 (codice antimafia). L’istituto, introdotto con la legge di riforma 17.10.2017 n. 161, e ormai oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, comporta, come ha affermato Cass. 9122/2021, una moderna “messa alla prova aziendale” per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose. Il controllo giudiziario delle aziende può essere disposto dal Tribunale anche d’ufficio, per un tempo non inferiore a 1 anno e non superiore a 3, quando l’agevolazione ai soggetti pericolosi sia occasionale e sussistano circostanze di fatto da cui desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività. in tema di danno ambientale (giurisdizione): - Cass. SSUU 23.2.23 n. 5668 (Giurispr. it. 7/2023, 1551 T): Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata nei confronti della PA qualora sia dedotta l’omessa adozione degli opportuni provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento, in quanto l’azione si basa sulla tutela del fondamentale diritto alla salute che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, ha sempre natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo. (Nella specie, regolando un conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo, la SC ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato il provvedimento del tribunale di Milano, il quale, ritenendo che la domanda riguardasse il mancato esercizio, da parte del Comune e della Regione, dei poteri amministrativi finalizzati alla tutela dei cittadini dall’inquinamento atmosferico, l’aveva declinata). - (nota di) Sibilla Alunni, Danno ambientale e riparto di giurisdizione (Giurispr. it. 7/2023, 1552-6) in tema di processo amministrativo (deferimento all’Adunanza plenaria): - Ad. plen. 26.4.23 n. 14, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giurispr. it. 7/2023, 1508-9): Il deferimento di una questione all’Adunanza plenaria ex art. 99 c.p.a. presuppone l’esaustività dell’esposizione dei motivi e la rilevanza della questione ai fini del decidere. L’Adunanza plenaria non può esaminare una questione di diritto che, pur se astrattamente fondata, non potrebbe comunque essere posta a fondamento della decisione di appello (ad esempio, perché sul relativo punto di diritto si sia formato il c.d. giudicato interno) in tema di processo amministrativo (questioni di costituzionalità): - Cons. Stato IV 4.5.23 n. 4523, pres. Poli, est. Loria (Giurispr. it. 7/2023, 1504-5): Nel processo amministrativo, sebbene il giudice di appello possa sollevare anche ex officio una q.l.c. (laddove rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata), tale possibilità resta però confinata all’ambito delle questioni che presentino un’effettiva rilevanza ai fini del decidere alla luce del principio dispositivo e della concreta articolazione dei motivi di ricorso. Non è quindi possibile sollevare q.l.c. in relazioni ad aspetti che, pur se astrattamente fondati, non possono essere presi in considerazione dal giudice (ad es., a supporto di un motivo di ricorso non ritualmente sollevato in primo grado, stante il divieto di nova in appello). in tema di processo amministrativo (interruzione e riassunzione del processo): - Cons. Stato VII 2.5.23 n. 4398, pres. Contessa, est. De Berardinis (Giurispr. it. 7/2023, 1505-6): In tema di interruzione del processo amministrativo (art. 80 c.p.a.), la nullità della notifica dell’atto di riassunzione non determini inevitabilmente l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, 2° comma, lett. a), c.p.a., atteso che la ritualità della riassunzione va determinata in relazione al deposito di tale atto, e non alla sua notifica. sulla esecuzione del giudicato amministrativo : - Cons. Stato, Sez. V 27.4.23 n. 4244, pres. De Nictolis, est. Rovelli (Giurispr. it. 7/2023, 1506-7): Gli obblighi conformativi che ricadono in capo all’Amministrazione a seguito di un giudicato amministrativo di annullamento (e i correlati poteri del giudice dell’ottemperanza) variano a seconda del contenuto concreto della sentenza di cognizione, cioè alla sua tipologia e ai motivi accolti. Con specifico riguardo ai poteri esercitabili dall’ANAC in materia di conflitti di interesse, il riesercizio di tali poteri a seguito di una decisione di annullamento (adottata per carenza di istruttoria) non può che tradursi nell’adozione di una più approfondita e adeguata istruttoria, senza travalicare i limiti dei poteri demandati all’ANAC in subiecta materia. in tema di successione (trust): - Cass. 2^, 17.2.23 n. 5073 (Giurispr. it. 7/2023, 1535 T): Il “trust inter vivos” con effetti post mortem deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell’art. 809 c.c., poiché l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del trustee a cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l’avvenuta fuoriuscita del trust fund dal patrimonio di quest’ultimo quando era ancora in vita esclude la natura mortis causa dell’operazione, nella quale l’evento morte rappresenta il mero termine o condizione dell’attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa. (La Cassazione ha ribadito che l’unico rimedio concesso ai legittimari asseritamente lesi dal trust è l’azione di riduzione e non l’azione di nullità, statuendo altresì su chi debba considerarsi legittimato passivo all’azione di riduzione). - (commento di) Marta Cenini, Validità del trust discrezionale di famiglia in funzione successoria e rimedi per i legittimari (Giurispr. it. 7/2023, 1536-1542) in tema di arricchimento senza causa (sussidiarietà dell’azione): - Cass. 3^, 20.2.23 n. 5222 (Giurispr. it. 7/2023, 1530 T): Alla luce dell’art. 2042 c.c. e di precedenti tra loro contrastanti, è dubbio che l’azione di arricchimento senza causa debba reputarsi impedita se subordinata a un’azione di responsabilità precontrattuale risultata infondata nel merito: la questione va rimessa pertanto al Primo Presidente, perché valuti l’opportunità d’investirne le Sezioni unite. [La questione riguarda l’interpretazione della regola della sussidiarietà prescritta dall’art. 2042 c.c. e, in particolare, la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale che individua tale presupposto dell’azione ex art. 2041 c.c. nella mancanza di un’azione tipica – intesa come assenza di un’azione derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, non già come carenza di un’iniziativa processuale anche solo ipoteticamente esperibile – e che, di conseguenza, ritiene ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento anche quando l’azione teoricamente spettante all’impoverito è prevista da clausole generali (come in caso di risarcimento per responsabilità precontrattuale)]. - (commento di) Donato Carusi, Buone notizie dalla Cassazione: l’interpretazione dell’art. 2042 c.c. verso l’esame delle Sezioni unite (Giurispr. it. 7/2023, 1531-3) - (commento di) Cristiano Cicero, Sulla sussidiarietà “in astratto” dell’azione di arricchimento senza causa (Giurispr. it. 7/2023, 1533-4) in tema di fallimento (codice della crisi): - Marina Spiotta (a cura di), Codice della crisi tra novità e dubbi (ir)risolti (II parte) (Giurispr. it. 7/2023, 1699-1754) --- La composizione negoziata compie un anno: breve itinerario fra le prime applicazioni, di Stefano Ambrosini (1699) --- L’affitto di azienda preesistente nel codice della crisi, Francesco Fimmanò (1707) --- La (presunta) sopravvivenza della rinegoziazione emergenziale, Andrea Jonathan Pagano (1718) --- Ineluttabilità del piccolo fallimento per l’imprenditore cancellato?, Alessandro Monteverde (1722) --- L’accertamento dei rapporti societari irregolari, di fatto e anomali, Fabrizio Sudiero (1727) --- Governance e insolvenza delle imprese ETS: figli e figliastri?, Guido Bonfante (1741) --- Le azioni del Curatore e quelle esperibili dalle corrispondenti figure, Marina Spiotta (1747) c.s. Mi oppongo alla violenza perché, quando sembra produrre il bene, è un bene temporaneo; mentre il male che fa è permanente (Gandhi)
Autore: Carmine Spdavecchia 28 ago, 2023
in tema di partenariato pubblico-privato : - Matteo Baldi, L’esecuzione delle concessioni e la finanza di progetto (Urban. e appalti 4/2023, 401-428) in tema di autonomie locali (poteri di governo del territorio e decisioni “superlocali”): - Sandro Amorosino, La “compressione” del governo del territorio tra infrastrutture strategiche, energie rinnovabili e tutela del paesaggio (Urban. e appalti 4/2023, 429-432) in tema di concessioni demaniali (proroga automatica): - TAR Salerno 3^, 30.3.23 n. 725, pres. Russo, eest. Di Martino (Urban. e appalti 4/2023, 466 T): Sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria con le sentenze 9.11.21 n. 17 e n. 18, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1, L 30.12.2018 n. 145, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, DL 29.12.2022 n. 198 (che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere) si pone in frontale contrasto con la disciplina di cui all’art. 12 della Direttiva 123/2006/CE e va conseguentemente disapplicata da qualunque organo dello Stato. - (commento di) Carlo Carrera, L’illegittimità eurounitaria della recente proroga delle concessioni balneari (art. 10-quater, comma 3, D.L. n. 198/2022) (Urban. e appalti 4/2023, 467-472) in tema di appalti (organizzazioni di volontariato e clausola sociale): - TAR Napoli 5^, 2.5.23 n. 2621, pres. Abruzzese, est. Maffei (Urban. e appalti 4/2023, 433 T): La clausola sociale non impone alle organizzazioni di volontariato affidatarie del servizio di trasposto sanitario di emergenza e urgenza l’integrale riassorbimento di tutti i lavoratori dipendenti dell’appaltatore uscente, essendo tenute solo ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze di questo e a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con la propria organizzazione. L’impegno al rispetto delle condizioni contrattuali e retributive previste in favore del personale già impiegato nell’appalto (c.d. clausola sociale) va assolto in sede di esecuzione del contratto e non in sede di partecipazione alla gara, dovendo qualificarsi la clausola sociale non come requisito di partecipazione ma come modalità di esecuzione del servizio. Le organizzazioni di volontariato devono avvalersi in modo predominante delle prestazioni dei volontari, potendo assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo solo in via marginale, vale a dire nei limiti esclusivamente necessari al loro regolare funzionamento. La marginalità della propria attività commerciale - volta, cioè, all’offerta dei beni e servizi sul mercato - costituisce, infatti, espressione del principio generale del diritto comunitario di divieto di abuso del diritto. Nelle procedure ad evidenza pubblica regolate dal DLg 117/2017 (Codice del terzo settore) deve escludersi qualsiasi forma di remunerazione, anche indiretta, dei fattori produttivi (lavoro, capitale), potendo ammettersi unicamente il rimborso delle spese documentate, vive, correnti e non di investimento, incontrate dall’ente, ovvero dei costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le prestazioni. - (commento di) Roberto Musone, Clausola sociale e assenza di onerosità della convenzione di affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza (Urban. e appalti 4/2023, 438-465) in tema di appalti (suddivisione in lotti e vincolo di aggiudicazione): - TAR Napoli 1^, 1.3.23 n. 1331, pres. Salamone, est. De Falco (Urban. e appalti 4/2023, 473 T): È legittima la deroga alla previsione pro-concorrenziale del c.d. vincolo di aggiudicazione per consentire all’Amministrazione di aggiudicare la procedura. [Il TAR Campania ammette l’applicazione della deroga al vincolo di aggiudicazione prevista nella lex specialis di gara nel caso in cui rimanga un solo offerente a seguito dell’esclusione dei partecipanti, avvenuta ad opera della stazione appaltante o a seguito di pronunce giurisdizionali. Tale applicazione dell’istituto (alternativa all’annullamento dell’intera procedura di gara) consentirebbe una maggiore tutela dell’interesse pubblico all’aggiudicazione della commessa, che il commento seguente mette in rapporto con gli obiettivi di tutela della concorrenza e massima partecipazione che animano la normativa in materia, nazionale e unionale]u - (commento di) Sara Vitali, Il c.d. vincolo di aggiudicazione: tra l’apertura del mercato e l’interesse pubblico alla realizzazione dell’appalto (Urban. e appalti 4/2023, 474-482) in tema di PNRR : - TAR Bari 3^, 23.11.22 n. 1576, pres. Ciliberti, est. Cocomile (Urban. e appalti 4/2023, 483 T) (parzialmente riformata da Cons. Stato IV 2.5.23 n. 4445, pres. Spisani, est. Monteferrante): 1. Nei giudizi inerenti procedure amministrative che riguardino a vario titolo interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR il Giudice, al fine dell’adozione delle misure cautelari richieste, deve valutare e dar conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR, tenuto anche conto dell’effettivo stato di avanzamento dei relativi interventi. 2. Lo stato embrionale della progettazione di opere riferibili al PNRR così come il mancato avvio dei relativi lavori non esclude ma, semmai, conferma la sussistenza, nell’ambito della comparazione dei contrapposti interessi, di un grave pregiudizio che potrebbe conseguire per l’Amministrazione dall’adozione di provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia degli atti amministrativi adottati, in quanto una tale evenienza inciderebbe sul raggiungimento degli obiettivi del Piano, sul rispetto delle tempistiche previste e, conseguentemente, sulla possibilità di fruizione dei relativi finanziamenti. - (commento di) Giacomo Muraca, PNRR: il nuovo ruolo del Giudice amministrativo e la lettura funzionalmente orientata del periculum nella adozione delle misure cautelari (Urban. e appalti 4/2023, 499-512) La recente vicenda riguardante la realizzazione del nuovo nodo ferroviario di Bari e le alterne pronunce in merito adottate dal TAR Bari e dal Consiglio di Stato costituiscono l’occasione per analizzare i risvolti della disciplina processuale introdotta dal DL 77/2021 e dal DL 68/2022 relativamente ai giudizi inerenti alle procedure amministrative che riguardino, a vario titolo, interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. in tema di illecito erariale (dolo eventuale): - Corte Conti, Sez. giurisd. Sicilia, 22.3.23 n. 147, pres. Maneggio, rel. Grasso (Urban. e appalti 4/2023, 513 T): 1. È ben configurabile in materia di responsabilità amministrativa l’elemento soggettivo del dolo eventuale, quale consapevolezza in capo all’agente del possibile danno erariale conseguente alla condotta, desumibile dal giudice in forza delle circostanze dell’azione. 2. Pur a seguito della novella recata dall’art. 21 DL 76/2020, il grado probatorio dell’elemento soggettivo doloso richiesto alla Procura erariale è retto dal canone del “più probabile che non” in ragione della natura prettamente patrimoniale a prevalente funzione risarcitoria-recuperatoria della responsabilità amministrativa, cui restano estranei i principi processualpenalistici. - (commento di) Enrico Amante, Ancora sul dolo eventuale nella responsabilità amministrativa (Urban. e appalti 4/2023, 517-523). I principali orientamenti giurisprudenziali in tema di elemento soggettivo dell’illecito amministrativo, con particolare riferimento al dolo dell’agente, codificato dall’art. 1 L 20/1994, innovato con l’art. 21 DL 76/2020: Si approfondisce il tema del dolo eventuale (e del relativo accertamento giurisdizionale per mezzo dei c.d. indicatori rilevanti), quale stato “tipico” della responsabilità erariale non gravemente colposa. in materia edilizia (misure di salvaguardia): - Cass. pen. 3^, 19.5.23 n. 21476 (Urban. e appalti 4/2023, 524-5): Ai sensi dell’art. 12, comma 3, DPR 380/2001, ove “scattino” le c.d. “misure di salvaguardia” lo Sportello Unico dell’edilizia comunale è tenuto a sospendere la pratica di rilascio del permesso di costruire, procedendo alla verifica della c.d. “doppia conformità”, e a valutare definitivamente la relativa richiesta di rilascio concernente l’intervento edilizio solo successivamente all’entrata in vigore del nuovo piano di governo del territorio (PGT). u in materia edilizia (“fiscalizzazione” dell’abuso): - Cass. pen. 3^, 27.4.23 n. 17422 (Urban. e appalti 4/2023, 529): In tema di illeciti edilizi, la disciplina prevista dall’art. 34, comma 2, DPR 6.6.2001 n. 380 trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale a una “sanatoria” dell’abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell’illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate. in materia edilizia (acquisizione dell’immobile abusivo): - Cass. pen. 3^, 27.4.23 n. 17418 (Urban. e appalti 4/2023, 529-530): La notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, sicché l’eventuale omessa notifica di tale provvedimento non incide sull’effetto acquisitivo al patrimonio del Comune, che si produce ipso facto decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni fissato per la demolizione dell’immobile abusivo. in materia edilizia (demolizione immobile abusivo caduto in successione): - Cass. pen. 3^, 17.4.23 n. 16141 (Urban. e appalti 4/2023, 530-1): In tema di esecuzione penale, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, anche nell’ipotesi di acquisto dell’immobile per successione a causa di morte, conserva la sua efficacia nei confronti dell’erede del condannato, stante la preminenza dell’interesse paesaggistico e urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione del manufatto, dell’avente causa del condannato. [L’immobile abusivo fa parte dell’asse ereditario e obbliga gli eredi del de cuius condannato a eseguirne la demolizione]o in materia edilizia (ordine di demolizione - usufruttuario): - Cass. pen. 3^, 3.5.23 n. 18269 (Urban. e appalti 4/2023, 528-9): Se la decisione di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi risulta corretta nei confronti del proprietario dell’immobile abusivo, in quanto soggetto avente la disponibilità giuridica e di fatto dello stesso, analogamente non può dirsi per chi abbia su tale immobile solo l’usufrutto, essendo questi privo di qualsiasi diritto sull’immobile e pertanto impossibilitato a intervenire per la sua demolizione, oltre che per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. [L’usufruttuario di un immobile abusivo non rientra tra i legittimi destinatari dell’ordine di demolizione] c.s. Globalismi - Non si sa se sia peggio l'ignoranza globale dei secoli bui o la credulità globale dei tempi nostri, inquinati da media e fake news; probabilmente sono la stessa cosa, l'una figlia dell'altra. - Più insopportabile del riscaldamento globale è l'eco-terrorismo globale: l'unico la cui origine antropica è indiscutibile.
Autore: Carmine Spadavecchia 25 ago, 2023
sul nuovo codice dei contratti pubblici (DLg 31.3.2023 n. 36): - Giulio Napolitano, Buona l’ultima? La terza codificazione del diritto dei contratti pubblici alla prova dei risultati (Giornale dir. amm. 3/2023, 285-286, editoriale). La stabilità che dovrebbe caratterizzare ogni codice degno di questo nome sembra un miraggio. Squilli di tromba annunciano il terzo codice dei contratti pubblici in 17 anni, dopo il testo del 2006 (basato sulla concorrenza per il mercato) e quello del 2016 (basato sulla prevenzione della corruzione e la tutela della legalità). La visione di fondo e l’impianto del nuovo codice. Pari dignità tra appalto di lavori e appalto di servizi. Disciplina separata e autosufficiente pe i settori speciali e la cooperazione pubblico/provato. La mancanza di una revisione coerente del sistema di governo dei contratti pubblici, tuttora imperniato sull’Autorità nazionale anticorruzione (che ha nel suo codice genetico il contrasto alla corruzione nel nome della legalità), si presenta come uno dei maggiori ostacoli al successo del terzo Codice, nato nel segno del raggiungimento del risultato (cui è logicamente preordinata la funzione di committenza pubblica), della fiducia e dell’accesso al mercato. - Giulio Napolitano, Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principi generali (Giornale dir. amm. 3/2023, 287-301) La triade dei principi fondamentali: risultato, fiducia, accesso al mercato. I principi-guida per l’Amministrazione (autonomia organizzativa e contrattuale) e i principi-garanzia per gli operatori (legittimo affidamento, conservazione dell’equilibrio contrattuale, tutele sociali) - Paolo Clarizia, La digitalizzazione (Giornale dir. amm. 3/2023, 302-310) Le principali novità del Codice dei contratti pubblici in tema di digitalizzazione. L’obbligo di utilizzo delle piattaforme telematiche per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Il nuovo regime, sostanziale e processuale, del diritto d’accesso. - Massimo Nunziata, Le stazioni appaltanti e il RUP (Giornale dir. amm. 3/2023, 311-316) - Arturo Cancrini, La programmazione e la progettazione (Giornale dir. amm. 3/2023, 317-324) La programmazione triennale. La localizzazione delle opere di interesse statale. Le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale. L’istituto del dibattito pubblico. I livelli di progettazione e la verifica della progettazione. La digitalizzazione. L’appalto integrato. - Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, Le procedure di scelta del contraente e la selezione delle offerte (Giornale dir. amm. 3/2023, 325-331) Analogie e differenze di impostazione tra il Codice del 2016 e il terzo Codice. Le offerte inammissibili. La procedura aperta e la procedura ristretta. La procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. La selezione delle offerte. Criteri di aggiudicazione. Offerte anomale. - Elio Leonetti, Gli operatori economici e i requisiti di partecipazione (Giornale dir. amm. 3/2023, 332-338) - Valerio Bontempi, L’esecuzione del contratto (Giornale dir. amm. 3/2023,339-344) La direzione dei lavori (o dell’esecuzione). Le attività di controllo e di collaudo (o verifica di conformità). Le garanzie definitive. Il subappalto e il c.d. subappalto a cascata. Modifica dei contratti in corso di esecuzione. - Edoardo Giardino, Gli affidamenti sotto soglia (Giornale dir. amm. 3/2023, 345-357) - Alfredo Vitale, Gli appalti nei settori speciali (Giornale dir. amm. 3/2023, 358-363) La disciplina del grave illecito professionale nell’ambito delle c.d. procedure regolamentate di cui all’art. 169 del nuovo Codice. - Lavinia Zanghi Buffi, Il partenariato pubblico-privato: le concessioni e la finanza di progetto (Giornale dir. amm. 3/2023, 364-371) Gli aspetti innovativi del terzo Codice in materia. Tra questi, le novità intervenute con riferimento alla fase di programmazione e di valutazione di progetti, nonché quelle relative, da un lato, al contratto che costituisce il “cuore” del PPP, la concessione, e, dall’altro, alla finanza di progetto, che, nella sistematica del nuovo Codice, costituisce un sotto-tipo del primo. - Raffaele Fragale, Le tutele (Giornale dir. amm. 3/2023, 372-377) Gli strumenti di tutela giurisdizionale e i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: analisi delle novità in un’ottica comparata rispetto al precedente Codice e al Codice del processo amministrativo. - Giulio Napolitano, Il governo debole e asimmetrico dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 3/2023,378-384) in tema di università (reclutamento dei professori): - Tar Brescia 1^, 27.12.22 n. 1369, pres. Gabbricci, est. Limongelli (Giornale dir. amm. 3/2023, 385 solo massima): L’art. 18, comma 1, lett. a), L 240/2010, pur nella sua asciutta formulazione, pone la regola secondo cui i criteri di selezione dei candidati alla copertura dei posti di professore universitario devono essere individuati esclusivamente facendo riferimento alle materie e alle funzioni che caratterizzano i singoli settori scientifico-disciplinari a loro volta individuati, in attuazione dell’art. 15, primo comma, della stessa L 240/2010, da un apposito decreto ministeriale. - (commento di) Giulio Rivellini, Il reclutamento dei professori universitari e la codifica dei saperi (Giornale dir. amm. 3/2023, 385-394) in tema di poteri speciali (golden power): - TAR Roma 1^, 6.9.22 n. 11508, pres. Amodio, est. Petrucciani (Giornale dir. amm. 3/2023, 395 s.m.): La disciplina dei poteri speciali, riformata con il DL 21/2012 è pienamente compatibile con le norme europee in tema di libera circolazione dei capitali (art. 64 TFUE) e libertà di stabilimento (art. 49 TFUE). In linea con quanto indicato dalla Commissione europea, la normativa citata risulta sufficientemente specifica e determinata nell’individuazione dei settori di rilevanza strategica con riferimento ai quali trovano applicazione l’obbligo di notifica e i poteri speciali in capo all’Amministrazione statale. su L’annullamento sopravvenuto della determinazione della Consob, richiamata tra i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali, non inficia la validità della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale provvedimento è stato adottato all’esito di un procedimento del tutto autonomo e connotato da una approfondita analisi. Oltre ciò, l’annullamento successivo in sede giudiziale non si è basato su una valutazione nel merito, ma su un deficit di partecipazione al procedimento da parte dell’Autorità. l - (commento di) Tommaso DI Prospero, Golden power tra compatibilità sovranazionale e parallelismi d’intervento pubblico (Giornale dir. amm. 3/2023, 395-402). Il TAR respinge il ricorso di Vivendi contro il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che comunicava, ai sensi della disciplina del c.d. “golden power”, la sussistenza dell’obbligo di notifica relativo alle operazioni di acquisto di partecipazioni significative da parte della ricorrente in Tim. in tema di AI (intelligenza artificiale): - Provvedimenti 30.3.23 n. 112 e 11.4.23 n. 114 del Garante per la protezione dei dati personali (omissis) - (commento di) Luca Megale, Il Garante della privacy contro ChatGPT: quale ruolo per le autorità pubbliche nel bilanciare sostegno all’innovazione e tutela dei diritti? (Giornale dir. amm. 3/2023, 403-413) [ChatGPT è un sistema di intelligenza artificiale generativa di proprietà di OpenAI. Gli interventi del garante mettono in luce l’inadeguatezza di una regolazione obsoleta – il Regolamento europeo generale sulla protezione dati (RGPD) – che contribuisce all’ineffettività dei provvedimenti rispetto agli obiettivi perseguiti] su un caso di arbitrato internazionale : - Rockhopper Italia S.p.a., Rockhopper Mediterranean Ltd, and Rockhopper exploration Plc vs. Italian Republic, ICSID Case No. ARB/17/14 (Giornale dir. amm. 3/2023): L’award dell’Arbitro costituito come Investor State Dispute Settlement (ISDS), ai sensi della disciplina di cui alla Convenzione dell’International centre for settlement of investment disputes – ICSID, condanna l’Italia a risarcire la Compagnia Rockhopper per la violazione degli artt. 10 e 13 dell’International Energy Chart, giacché, interrompendo un procedimento complesso per la concessione di permessi di estrazione di idrocarburi nel mar Adriatico per ragioni di tutela ambientale, lo Stato italiano ha violato il principio del legittimo affidamento e posto in essere una decisione espropriativa, cui consegue un indennizzo a carico dello stato e a favore dell’impresa investitrice. - (commento di) Dario Bevilacqua, Le decisioni degli Arbitri internazionali e i principi della giustizia amministrativa (Giornale dir. amm. 3/2023, 414-423) L’Autore approfondisce alcune problematiche sulla legittimazione degli stessi organismi arbitrali, che non offrono le medesime garanzie di un tribunale precostituito, sollevando dubbi sull’imparzialità della decisione finale e sulla loro effettiva indipendenza e terzietà. Il sistema di aggiudicazione preso in esame non soddisfa i principi di giustizia amministrativa e appare in conflitto con la rule of law. c.s. Noi e il fisco - Il fisco non deve essere amico dei contribuenti (Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate) - Che i contribuenti combattano una diuturna, incessante battaglia contro il fisco è cosa risaputa, ed è nella coscienza di tutti che la frode fiscale non potrà essere davvero considerata alla stregua degli altri reati finché le leggi tributarie rimarranno, quali sono, vessatorie e pesantissime, e finché le sottili arti della frode rimarranno l'unica arma di difesa del contribuente contro le esorbitanze del fisco (Luigi Einaudi, 1907)
Autore: Carmine Spadavecchia 22 ago, 2023
sul diritto d’autore (legge antipirateria): L 14.7.2023 n. 93 [GU 24.7.23 n. 171, in vigore dall’8 agosto 2023], Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. - testo della legge (Guida al diritto 31/2023, 16-24) sotto il titolo: “Diritto d’autore: all’Agcom i nuovi poteri per bloccare la diffusione abusiva su tutte le piattaforme” - guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 31/2023, 25-30). sotto il titolo: “Film ed eventi sportivi: sì al blocco dello streaming” (mappa delle principali novità alle pagg. 27~30) - commento di Andrea Sirotti Gaudenzi, Per la riproduzione illegale on line: da sei mesi a tre anni di reclusione (Guida al diritto 31/2023, 31-35) in tema di sicurezza sul lavoro : L 8.6.2023 n. 84 [GU 3.7.23 n. 153, in vigore dal 4 luglio 2023], Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 - testo della legge (Guida al diritto 31/2023, 36-44) sotto il titolo: “L’Italia ratifica le due convenzioni Oil su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - commento di Francesco Maria Ciampi, Con l’ingresso di norme internazionali viene rafforzato il quadro delle tutele (Guida al diritto 31/2023, 45-48) in tema di appalti (varianti contrattuali): - Cons. Stato III 11.7.23 n. 6797, pres. Greco, est. Santoleri (Guida al diritto 31/2023, 54): Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), DLg 50/2016, la variante contrattuale è ammessa al ricorrere dei seguenti specifici presupposti: - la sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili per la PA aggiudicatrice; - la mancata alterazione della natura generale del contratto; - l’eventuale aumento del prezzo nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale. La variante non deve sostanziarsi in una modificazione radicale del contratto, cioè in un’alterazione radicale rispetto alla natura generale dello stesso, con conseguente elusione della disciplina prevista dal Codice degli appalti. [Il CdS ha respinto la tesi del TAR - secondo cui le prestazioni aggiuntive autorizzate avevano alterato l’equilibrio economico del contratto in favore dell’aggiudicatario - essendo indimostrato che se tali lavori di adeguamento fossero stati previsti nella gara d’appalto originaria il contratto avrebbe potuto essere aggiudicato a diverso offerente. Inoltre, in dissenso dal TAR (secondo cui le ragioni addotte a sostegno della variante contrattuale impugnata non sarebbero state impreviste e imprevedibili, essendo già note prima della stipula del contratto di appalto), il CdS ha pure statuito che le circostanze sopravvenute non devono essere imprevedibili al momento della stipula del contratto, ma al momento dell’indizione della gara d’appalto originaria] in tema di beni culturali (vincolo): - Cons. Stato VI 10.7.23 n. 6752, pres. Volpe, est. Gallone (Guida al diritto 31/2023, 102 T): È legittimo il vincolo di destinazione d’uso imposto a un bene culturale alla luce dell’espressione di identità culturale collettiva di cui rappresenta concreta testimonianza, trovando tale potere base legislativa nel DLg 42/2004, con particolare riferimento all’art. 7-bis. Il riconoscimento della dimensione culturale immateriale meritevole di tutela deve avvenire attraverso un onere di motivazione rafforzato da cui emerga il rispetto del principio di proporzionalità. - (commento di) Giulia Pernice, Dimensione culturale immateriale tutelata con motivazione rafforzata (Guida al diritto 31/2023, 112-114). La dimensione immateriale del patrimonio culturale ha cominciato ad assumere una propria individualità con la Convenzione Unesco del 2008. in materia edilizia (reati): - Cass. pen. 3^, 26.7.23 n. 32454 (Guida al diritto 31/2023, 54): Il beneficio della messa alla prova – la cui concessione è rimessa al potere discrezionale del giudice - richiede una serie di condotte riparatorie, compreso lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ma è prioritaria l’eliminazione dei danni, elemento che non è superato dal successo della messa alla prova. (La SC ha annullato con rinvio l’ordinanza di messa alla prova e la sentenza impugnate dal PM per la parte in cui concedevano agli imputati la possibilità di evitare processo e condanna in cambio dello svolgimento di lavori socialmente utili, senza stabilire “condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, che nella specie apparivano necessarie tenuto conto degli illeciti edilizi di costruzione abusiva”). in tema di PMA (procreazione medicalmente assistita): - Corte cost. 24.7.23 n. 161, pres. Sciarra, red. Antonini (Guida al diritto 31/2023, 51 e 56 stralcio): Sono inammissibili le questioni di costituzionalità dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, L 19.2.2004 n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) nella parte in cui non prevede, dopo la fecondazione dell’ovulo, la revoca del consenso, da parte del partner maschile, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. (La norma rende possibile, per effetto della. crioconservazione, la richiesta di impianto degli embrioni a distanza di tempo, anche quando l’originario progetto di coppia sia venuto meno. Il Tribunale di Roma aveva denunciato la mancata previsione, dopo la fecondazione dell’ovulo, di un termine per la revoca del consenso dell’uomo, riferito al momento della richiesta di trasferimento dell’embrione. La Corte ha evidenziato che l’irrevocabilità del consenso è funzionale alla salvaguardia di preminenti interessi, incentrati sull’aspettativa di maternità della donna, che si è prestata a un investimento fisico ed emotivo in virtù dell’affidamento in lei determinato dal consenso dell’uomo al comune progetto genitoriale) - (commento di) Valeria Cianciolo, La funzione del partner maschile è diversa nel processo riproduttivo (Guida al diritto 31/2023, 65-68) in tema di ricorso per cassazione (procura): - Cass. 3^, 13.7.23 n. 20176 (Guida al diritto 31/2023, 69 T): Va rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: quando il ricorso per cassazione è in formato nativo digitale, la costituzione avviene in modalità telematica, e la procura difensiva del tutto generica sia invece redatta, sottoscritta e autenticata su distinto supporto cartaceo, come va inteso il requisito della “specialità” della procura in cassazione? - (commento di) Carmelo Minnella, Sull’estensione della “specialità” la Corte ha già tracciato la strada (Guida al diritto 31/2023, 75-80) in materia penale (Ddl Nordio): - Giorgio Spangher*, Ddl Nordio, riforma circoscritta e mirata ma l’iter di approvazione sarà difficile (Guida al diritto 31/2023, 12-14, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso la Sapienza Università di Roma] c.s. Libertà è non chiedere nulla, non aspettarsi nulla, non dipendere da nulla (Ayn Rand)
Autore: Carmine Spadavecchia 11 ago, 2023
sul c.d. decreto lavoro : DL 4.5.2023 n. 48 - L 3.7.2023 n. 85, Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 30/2023, 22-50) sotto il titolo: Il Dl “lavoro” è legge, dall’assegno di inclusione agli iter semplificati per le assunzioni - guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 30/2023, 51-60) con la mappa delle principali novità [assegno di inclusione, beneficiari e controlli; offerte di lavoro; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavoro occasionale; ecc.] - commenti: - Francesco Maria Ciampi, Un necessario intervento d’urgenza carente in termini di sistematicità (Guida al diritto 30/2023, 61-66) in tema di accesso : - TAR Cagliari 2^, 29.5.23 n. 370, pres. Lensi, est. Serra (Guida al diritto 30/2023, 72): La legittimazione all’accesso postula la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, riferibile alla persona dell’istante-ricorrente, la cui cura esige la conoscenza dei documenti richiesti. Non ha titolo all’accesso che si fa portatore di un interesse generale, eventualmente presidiato da norme penali che non contemplano la posizione del generico denunciante, e la cui protezione spetta all’Autorità giudiziaria la quale, nell’esercizio delle proprie prerogative, ben potrà conoscere gli atti in questione. (Nella specie il TAR ha negato l’accesso a chi vantava la mera posizione giuridica di “esponente” – cioè autore di un esposto – alla Procura della Repubblica, sulla cui base era stato avviato un procedimento penale in una fattispecie che non presentava alcuna interferenza con la sua sfera giuridica) in tema di gratuito patrocinio : - Cass. SSUU 17.7.23 n. 20501 (Guida al diritto 30/2023, 69): Stante la forte analogia rispetto a quanto statuito in tema di liquidazione dei compensi, va ribadita la giurisdizione del giudice ordinario anche nel caso in cui ad essere impugnato non sia un provvedimento di liquidazione dei compensi, ma il provvedimento a monte che abbia negato o concesso l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rinvenendosi le medesime ragioni che sorreggono la soluzione raggiunta per il primo. (Durante un giudizio il ricorrente aveva presentato alla Commissione competente presso il TAR istanza di ammissione al beneficio, che era stata respinta. Reiterata la richiesta, il TAR l’aveva dichiarata inammissibile. Lo straniero aveva presentato opposizione al Tribunale che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che dovesse pronunciarsi lo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento opposto. Riassunto il giudizio davanti al TAR quest’ultimo aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione. La SC ha escluso che si sia al cospetto di un provvedimento di carattere giurisdizionale, destinato a rimanere, in sede di impugnazione, nell’alveo dello stesso plesso giurisdizionale cui appartiene l’organo che lo ha emesso; ai fini della giurisdizione, deve guardarsi alla consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio, che nella fattispecie non può che deporre per la giurisdizione dell’AGO) - Cons. Stato III 13.6.23 n. 6837, pres. Greco, est. Fedullo (decr. coll.) (Guida al diritto 30/2023, 72): Il “magistrato competente per il giudizio”, ai sensi dell’art. 126 comma 3 DPR 115/2002, anche con riferimento al giudizio cautelare di appello, non può che identificarsi col giudice di primo grado, dinanzi al quale pende il giudizio di merito, tale dovendo necessariamente intendersi il giudizio e non essendo comunque contemplata dal legislatore un’ammissione, provvisoria o definitiva, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, i cui effetti siano circoscritti al giudizio cautelare. in tema di vaccinazioni (obbligo vaccinale): - Corte giust. Ue 2^, 13.7.23, causa C-765/21, questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Padova (Guida al diritto 30/2023, 103 solo massima): Il giudice nazionale, nel sottoporre una questione pregiudiziale con la quale mette in discussione la validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate di un vaccino e dubita della validità di tali autorizzazioni in rapporto all’obbligo vaccinale contro la pandemia da Covid-19, deve fornire tutti gli elementi necessari previsti dall’art. 94 del regolamento di procedura della Corte. In caso contrario il ricorso va dichiarato irricevibile. Anche con riguardo alle questioni collegate alla libera circolazione, l’autorità nazionale è tenuta a indicare l’elemento di transnazionalità che viene in rilievo. Resta fermo il diritto degli Stati membri di determinare la propria politica sanitaria, anche nei casi in cui l’autorizzazione all’immissione in commercio si basi su un regolamento Ue. (Nella specie, il giudizio a quo riguardava la sospensione dal lavoro di una dipendente che si era rifiutata di adempiere agli obblighi vaccinali. L’art. 94 del regolamento di procedura della Corte richiede che la decisione di rinvio pregiudiziale illustri i motivi che hanno indotto il giudice di rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale) - (commento di) Marina Castellaneta, Obbligo vaccinale per i sanitari, la Corte Ue non si esprime sulla sospensione dal lavoro (Guida al diritto 30/2023, 103-106) in tema di divisione ereditaria : - Cass. 2^, 4.7.23 n. 18823 (Guida al diritto 30/2023, 82 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di divisione ereditaria, l’istituto della collazione, che, in presenza di donazioni (dirette o indirette) fatte in vita dal de cujus e salva apposita dispensa di quest’ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell’apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisine del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l’esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza della stessa. - Cass. 2^, 4.7.23 n. 18823 (Guida al diritto 30/2023, 82-83 s.m., annotata da Mario Piselli): Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all’obbligo di collazione ereditaria e alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall’adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità. sul contratto di parcheggio : - Cass. 2^, 27.6.23 n. 18277 (Guida al diritto 30/2023, 69-70): Il contratto atipico di parcheggio a pagamento va ricondotto nello schema tipico del deposito, con conseguente obbligazione di custodia del mezzo in capo al gestore. Anche in presenza di clausole di esonero da responsabilità del gestore, questi è tenuto a utilizzare per ogni tipologia di attività lavorativa esercitata una diligenza specifica, che nel caso di specie si traduce appunto in una obbligazione di custodia del mezzo. (Il proprietario di un’autovettura, rubata in un parcheggio a pagamento presso l’aeroporto, aveva citato in giudizio la società di gestione del parcheggio chiedendo il risarcimento del danno derivante dal furto della macchina di notevole valore. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che il contratto di parcheggio a pagamento si configurasse come contratto senza obblighi di custodia da parte del gestore, esente da responsabilità per lo smarrimento. La SC ha ribaltato il verdetto) in tema di equa riparazione (legge Pinto): - Corte cost. 13.7.23 n. 142, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 30/2023, 74 T): L'art. 2, comma 1, L 24.3.2001 n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) è incostituzionale nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge (rimedio preventivo consistente - nei giudizi davanti alla Corte di cassazione - nel deposito, a pena d'inammissibilità, di un'istanza di accelerazione nei termini prescritti) - (commento di) Eugenio Sacchettini, Un istituto non toccato dalla Cartabia che ha avuto una scarsa applicazione (Guida al diritto 30/2023, 78-81) in tema di intercettazioni : - Cass. pen. 1^, 1.3-16.5.23 n. 20859 (Guida al diritto 30/2023, 91 T): Nel caso di utilizzo a fini investigativi del cosiddetto Gps [global positioning system], se lo stesso viene collocato nel territorio italiano su veicolo o altra cosa che successivamente si sposta all’estero, l’utilizzazione dei risultati del tracciamento degli spostamenti avvenuti all’estero non necessita di rogatoria internazionale (nella specie, l’apparecchio era stato allocato su un natante di cui erano stati ricostruiti anche gli spostamenti avvenuti fuori dalle acque nazionali). - (commento di) Alberto Cisterna, Acquisizione del materiale probatorio legittimo anche senza atto giudiziario (Guida al diritto 30/2023,95-98) in tema di processo penale (portale del processo penale): - Giuseppe Belcastro*, Deposito telematico, tanti rischi ma è un’occasione da non perdere (Guida al diritto 30/2023, 10-12, editoriale). Il portale del processo penale telematico: natura e funzione [vicepresidente della Camera Penale di Roma e responsabile dell’Osservatorio informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane] - DM 18.7.2023 [GU 18.7.23 n. 166], Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione - Circolare 25.7.2023 n. 5299.E del Ministero della giustizia – Dipartimento degli affari di giustizia. Oggetto: D.M. 18 luglio 2023. Modalità deposito atti nel processo penale - testo del decreto (Guida al diritto 30/2023, 13) sotto il titolo: “Atti processo penale, rinviato a fine anno l’obbligo «esclusivo» della consegna on line” - testo della circolare interpretativa (Guida al diritto 30/2023, 14) sotto il titolo: “Via Arenula rilancia lo strumento della Pec” - commenti: - Carmelo Minnella, Si apre la fase sperimentale per il Pdp: «doppio binario» per tutto il 2023 (Guida al diritto 30/2023, 15-21) c.s. In politica e in medicina chi promette troppo non può essere altro che un ciarlatano (Karl Popper, "La società aperta e i suoi nemici")
Autore: Carmine Spadavecchia 08 ago, 2023
in tema di AI (intelligenza artificiale): - Pasquale Liberatore*, AI nell’attività degli studi professionali: tra opportunità, etica e tecnodiritto (Guida al diritto 29/2023, 10-13, editoriale); Sette modi concreti per applicare l’AI nella professione forense. [*professore di Informatica giuridica presso l’Università Unimarconi] sul c.d. DL enti pubblici : DL 10.5.2023 n. 51 - L 3.7.2023 n. 87 [GU 5.7.23 n. 155], Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 29/2023, 15-28) - guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 29/2023, 29-40) sotto il titolo: “Esame forense: resta la disciplina speciale”. [la mappa delle principali novità alle pagg. 37~40] in tema di appalti : - TAR Campania 1^, 5.7.23 n. 4011, pres. Palliggiano, rel. De Falco (Guida al diritto 29/2023, 92 T): La regola del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui – successivamente alla presentazione dell’offerta – sia intervenuto un contratto d’affitto di un ramo d’azienda, sicché l’irregolarità fiscale riscontrata nei confronti della cedente refluisce inevitabilmente nella posizione della cessionaria subentrata in corso di procedura, determinandone l’esclusione ex art. 4 DLg 50/2016. - (commento di) Davide Ponte, Necessario l’elemento fiduciario dal momento genetico del contratto (Guida al diritto 29/2023, 98-102) in materia edilizia (distanze): - Cass. 2^, 13.6.23 n. 16782 (Guida al diritto 29/2023, 62-63 s.m., annotata da Mario Piselli): La disciplina delle distanze delle costruzioni si osserva anche nei rapporti tra condomini di un edificio purché sia compatibile con la disciplina relativa alle cose comuni, che quindi prevale in ipotesi di contrasto, determinando l’inapplicabilità delle norme sulle distanze. (Vertenza riguardante il decoro architettonico di un edificio alterato da opere modificative) in materia di concorso (valutazione delle prove d’esame): - Cons. Stato VII 23.6.23 n. 6216, pres. Franconiero, est. Zeuli (Guida al diritto 29/2023, 46): Nell’esercizio del potere valutativo - pur connotato da discrezionalità tecnica, e dunque non sindacabile in sede giurisdizionale - mentre è legittimo, e anche ragionevole, in considerazione del tenore della traccia, valorizzare gli elaborati concorsuali che meglio approfondiscono alcuni istituti, non è legittimo fondare un giudizio secco di inidoneità assegnando valore dirimente esclusivo alla mancata trattazione di argomenti che non erano richiesti dalla traccia, sebbene astrattamente idonei a essere valorizzati in termini di mero punteggio. in tema di rifiuti : - TAR Catania 2^, 21.6.23 n. 1925, pres. Burzichelli, est. Accolla (Guida al diritto 29/2023, 46): Sono legittime le prescrizioni del Comune di Messina concernenti le modalità di raccolta dei rifiuti con la collaborazione dei residenti. (I condòmini lamentavano l’imposizione di gravi oneri a loro carico essendo richiesta l’esposizione esterna dei carrellati per la raccolta, cui doveva seguire la loro ricollocazione nell’androne degli stabili, cosa che li avrebbe costretti a rivolgersi a ditte specializzate con conseguente aumento dei costi di gestione e degli oneri condominiali. Contestavano inoltre il posizionamento dei contenitori, in particolare quello dell’umido e l’accatastamento dei sacchetti contenenti la frazione secca accanto al portone d’ingresso, in contrasto, a loro avviso, con basilari regole igienico-sanitarie. Secondo il TAR nessun rischio igienico sanitario può essere genericamente evocato senza comprovare il danno prodotto; quanto al posizionamento dei carrellati la critica al Comune di non avere valutato la creazione di apposite isole ecologiche non tiene conte della pur incontestata scarsità di spazi per soluzioni alternative che caratterizza il centro storico per la sua peculiare conformazione; a questo proposito deve ritenersi insussistente la denunciata disparità di trattamento rispetto ad aree periferiche della città, ove le diverse misure di raccolta adottate trovano giustificazione nella diversa configurazione dei luoghi) in tema di soccorso istruttorio (cittadinanza): - TAR Roma 5-bis, 30.5.23 n. 9201, pres. est. Rizzetto (Guida al diritto 29/2023, 46): Il soccorso istruttorio è espressamente previsto dalla disciplina in materia di concessione della cittadinanza italiana: in caso di incompletezza o di irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l’autorità deve invitare il richiedente. a integrarla o regolarizzarla; se la nuova documentazione prodotta è a sua volta irregolare, l’istanza va dichiarata inammissibile. Tuttavia, il soccorso istruttorio è volto a sanare esclusivamente irregolarità o carenze formali dell’istanza o dell’incartamento, e non può essere invocato per sopperire alla carenza di condizioni o requisiti sostanziali che devono essere già rispettivamente soddisfatte o maturati al momento della presentazione della domanda. in tema di capacità (amministratore id sostegno): - Cedu 1^, 6.7.23, ric. 46412/21, Calvi e C.G. c/ Italia (Guida al diritto 29/2023, 104 s.m.): Gli Stati sono tenuti ad assicurare che nell’adozione di misure di sostegno ad adulti vulnerabili sia considerata la volontà del soggetto interessato. La nomina di un amministratore di sostegno e la collocazione in una residenza sanitaria assistita, senza possibilità di contatti con familiari e amici, se non autorizzati dall’amministratore di sostegno, costituisce violazione del diritto al rispetto della vita privata. - (commento di) Marina Castellaneta, Amministratore id sostegno, “bocciata” la norma italiana che viola la volontà dell’adulto vulnerabile (Guida al diritto 29/2023,104-106) N.B. – Sentenza già segnalata. (Nella specie, la sorella di un anziano aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il fratello che, sebbene in grado di badare a sé stesso, agiva con troppa prodigalità. Veniva nominato un amministratore di sostegno. Collocato in una Rsa, l’anziano aveva chiesto di tornare a casa. Poiché la vicenda era stata al centro del programma televisivo “Le iene”, il GT aveva accolto la richiesta dell’amministratore di sostegno di vietare gli incontri con terzi. Tra ricorso e sostituzioni di amministratori di sostegno la vicenda è approdata a Strasburgo. La Corte ha appurato che la nomina era avvenuta senza che fosse constatata una compromissione delle facoltà mentali dell’adulto, ed era basata solo su un indebolimento fisico e mentale e sulla eccessiva prodigalità. L’uomo era stato collocato in una Rsa contro la sua volontà, e la sua richiesta di rientrare a casa non era stata presa in considerazione. Non erano stati considerati tutti i fattori per valutare la proporzionalità della misura e ridurre il rischio di arbitrarietà. Le autorità giudiziarie avevano bensì svolto una valutazione approfondita, ma non erano state adottate misure in grado di permettere il mantenimento delle relazioni sociali, né era stato facilitato il ritorno a casa. In conclusione, secondo la Corte l’Italia ha violato l’art. 8 per non avere conciliato la necessità di protezione con il rispetto della dignità e dell’autodeterminazione dell’individuo e non ha assicurato garanzie effettive nel procedimento nazionale per prevenire gli abusi, come richiesto dalle regole internazionali sui diritti umani). in materia di famiglia (separazione coniugale): - Cass. 1^, 10.7.23 n. 19502 (Guida al diritto 29/2023, 43-44): Il mutamento di fede religiosa, e la conseguente partecipazione effettiva alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 Cost., non possono costituire di per sé ragione di addebito della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri dei coniugi, ossia con gli obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia a cui ciascuno dei coniugi è tenuto ex art. 143, comma 2, c.c. n tema di condominio : - Trib. Roma 5^, 31.5.23 n. 8590, Giudice De Palo (Guida al diritto 29/2023, 55 T): 1. - È affetta da nullità la clausola inserita nei rogiti di compravendita con la quale il costruttore-venditore si riserva il diritto di nominare il primo amministratore di condominio. 2. - È viziata da nullità la nomina del primo amministratore ove manchi la specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività che avrebbe prestato. - (commento di) Fulvio Pironti, Investitura nella gestione del bene che comprime l’autonomia delle parti (Guida al diritto 29/2023, 57-61). Altra clausola presente nei rogiti preconfezionati dal costruttore-venditore è quella che lo esonera dal pagamento delle spese condominiali relative a cespiti invenduti: clausola nulla perché vessatoria, quindi contraria al Codice del consumo. - Cass. 2^, 30.5.23 n. 15222 (Guida al diritto 29/2023, 44): Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività, costituiscono servitù reciproche che devono essere approvate con il consenso di tutti i condomini ed enunciate nel regolamento in modo chiaro ed esplicito: sia mediante elencazione delle attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare. In mancanza di ciò, non si può desumere che esista un divieto. (La SC ha ribaltato le sentenze di merito che avevano validato la delibera condominiale in merito al divieto, fatto a un condomino, di destinare l’unità immobiliare di sua proprietà ad asilo nido, ludoteca e centro per famiglie e bambini. La delibera riteneva che tali attività fossero in contrasto con una clausola del regolamento che vietava di “destinare gli appartamenti e gli altri enti dello stabile a uso diverso da quello figurante nel rogito di acquisto”, nonché di destinare. gli alloggi a “scuole di musica, di canto, di ballo e pensioni”) in tema di esecuzione forzata : - Cass. 3^, 7.6.23 n. 16005 (Guida al diritto 29/2023, 50 T): Nel pignoramento presso terzi la dichiarazione del terzo non può essere considerata alla stregua di una qualsivoglia comunicazione comunque effettuata: o viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo pec, mentre qualora venga effettuata con mezzi diversi o comunque non idonei a dimostrare immediatamente e incontestabilmente l’esistenza e il contenuto della dichiarazione, essa è da considerarsi tamquam non esset, con conseguente necessità di procedere ai sensi dell’art. 548, comma 2, c.p.c. In tal caso è necessario che il giudice dell’esecuzione fissi apposita udienza e, se il terzo non si presenta a rendere la dichiarazione, il credito pignorato si ha per non contestato. - (commento di) Mario Piselli, Solo la raccomandata o l’invio via Pec sono garanzia di un iter “impeccabile” (Guida al diritto 29/2023, 53-54) in tema di giurisdizione (compravendita internazionale): - Cass. SSUU 2.5.23 n. 11346 (Guida al diritto 29/2023, 43): Nei contratti di compravendita internazionale, ai fini della giurisdizione, per determinare il luogo di consegna il giudice deve tenere conto di tutti i termini e tutte le clausole rilevanti del contratto, ivi compresi eventualmente gli icoterms*, purché idonei a consentire la chiara identificazione di tale luogo. [Nel caso esaminato, rilevato che le parti avevano inserito la dicitura “EXW Italy”, sia sulle fatture emesse dalla ricorrente, sia negli ordini provenienti dall’acquirente, le SU hanno ritenuto la giurisdizione del giudice italiano, a discapito di quello francese, perché le parti, secondo la Corte, avevano pattuito con efficacia vincolante la consegna della merce fornita presso i locali del venditore, siti in Italia. L’ordinanza consegna al giudice di merito un nuovo paradigma in materia, ma allo stesso tempo chiama le imprese a sottoporre a revisione le proprie condizioni generali di vendita: nella prassi commerciale infatti le clausole “ex works” sono utilizzate principalmente quali strumenti standard per ripartire i costi di trasporto e individuare il momento del passaggio del rischio, non quale criterio per la determinazione (indiretta) della giurisdizione] * Icoterms = International Commercial Terms: termini predefiniti e codificati, pubblicati dalla International Chamber of Commerce (ICC), usati per definire i termini di pagamento nella compravendita di merci. in materia penale (tenuità del fatto): - Cass. pen. 3^, 24.5-28.6.23 n. 28031 (Guida al diritto 29/2023, 74 T, sotto il titolo “Riforma Cartabia e fatto di particolare tenuità: conta anche la condotta successiva al reato”): In sede di applicazione dell’art. 131-bis c.p., concernente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dopo la modifica ampliativa introdotta dal DLg 150/2022, la “condotta susseguente al reato” è diventata uno – ma non certamente l’unico, né il principale – degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini della valutazione della gravità dell’offesa. A tale riguardo, nel caso in cui oggetto della contestazione sia il reato di omesso versamento Iva, tra le condotte susseguenti rilevanti può rientrare l’adempimento dell’obbligo tributario mediante l’integrale pagamento del debito erariale secondo il piano di rateizzazione concordato con il fisco (condotta anzi che, ove intervenuta “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”, avrebbe certamente consentito l’applicabilità dell’altra speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 13 , comma 1, DLg 74/2000) - (commento di) Giuseppe Amato, Con l’imporsi delle azioni susseguenti spetta al giudice vagliare più elementi (Guida al diritto 29/2023, 79-85) c.s. Cancel culture - La cancel culture è solo licenza di uccidere la letteratura (Matteo Sacchi, a proposito della revisione dei libri di Ian Fleming su James Bond) - Chi insiste affinché la letteratura diventi inoffensiva lavora in realtà per rendere la vita invivibile (Mario Vargas Llosa) - Cambiare il linguaggio nei libri di Roald Dahl cambia la storia così com'era e crea una storia falsa. Dobbiamo conoscere il passato, comprese le parti offensive. È così che evitiamo di ripetere l'offesa. Dobbiamo conoscerlo per cambiarlo, piuttosto che riscriverlo per eliminarlo (Azar Nafisi, iraniana) - Censura e divieti sono le stampelle cui si appoggia la cattiva politica (Sebnem Isigüzel, scrittrice turca) - Il politicamente corretto non è che censura, mascherata da virtù (Edward St Aubyn, scrittore e giornalista britannico)
Autore: Carmine Spadavecchia 05 ago, 2023
in tema di espropriazione : - Cass. SSUU 12.1.23 n. 651 (Giurispr. it. 6/2023, 1257 s.m.): Nelle controversie soggette ratione temporis al TU 327/2001, l’esecuzione del decreto di esproprio, con l’immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione, mediante redazione di apposito verbale nel termine perentorio di due anni (art. 24, comma 1) costituisce condizione sospensiva di efficacia del decreto di esproprio, con la conseguenza che tale decreto, se non tempestivamente eseguito, diventa inefficace e la proprietà del bene si riespande immediatamente in capo al proprietario, perdendo rilevanza la questione dell’usucapione, fatto salvo il potere dell’autorità espropriante di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità entro i successivi tre anni (art. 24, 7° comma), cui dovrà seguire l’emissione di un nuovo decreto di esproprio, eseguibile entro l’ulteriore termine di due anni di cui all’art. 24, 1° comma; nel caso in cui il decreto di esproprio sia tempestivamente eseguito, con la tempestiva redazione del verbale di immissione in possesso, ma il precedente proprietario o un terzo continuino ad occupare o utilizzare il bene, si realizza una situazione di mero fatto non configurabile come possesso utile ai fini dell’usucapione. Nelle controversie soggette al regime normativo antecedente all’entrata in vigore del TU 327/2001, nelle quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta prima del 30 giugno 2003, nel caso in cui al decreto di esproprio validamente emesso – che è idoneo a far acquisire al beneficiario dell’espropriazione la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile – non sia seguita l’immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva del decreto comportano la perdita dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto sul bene – se egli continui ad occuparlo – si configura come una mera detenzione, con la conseguenza che la configurabilità di un nuovo periodo possessorio, invocabile a suo favore ad usucapionem, necessita di un atto di interversio possessionis da esercitare in partecipata contrapposizione al nuovo proprietario, dal quale sia consentito desumere che egli abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Resta fermo il diritto dell’espropriato di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene - (commento critico di) Alessandra Quarta, Effetti del decreto di esproprio e situazioni possessorie. L’ultima parola della Cassazione (Giurispr. it. 6/2023, 1258-1263) - (commento di) Vito Amendolagine, Le Sezioni unite sull’usucapibilità di un bene espropriato per pubblica utilità (Giurispr. it. 6/2023, 1263-1273) in tema di impiego pubblico (polizia di Stato): - Ad. plen., 29.3.23 n. 12, pres. Maruotti, rel. Di Matteo (Giurispr. it. 6/2023, 1243-5): L’inidoneità attitudinale sopravvenuta non rientra nelle previsioni di cui all’art. 1 DPR 339/1982 (che riguarda il diverso caso di sopravvenuta inidoneità al servizio per motivi di salute) e di conseguenza non dà luogo al passaggio del dipendente della Forza di Polizia ad altrui ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, ma è causa di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 129 TU impiegati civili dello Stato. Il dubbio di costituzionalità di tale disciplina, come pure di eventuale contrarietà al diritto euro-unitario, è manifestamente infondato. in materia edilizia (distanze legali): - Cass. 2^, 30.3.23 n. 8987 (Giurispr. it. 6/2023, 1232-4): La potestà legislativa delle regioni è limitata alla materia dell’assetto del territorio (Corte cost. 41/2017, 231/2016). La disciplina delle distanze fra costruzioni, che trova la sua collocazione nel codice civile, e in particolare negli artt. 873 e 875, attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi: essa pertanto rientra nella materia dell’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, il che rende illegittima l’eventuale previsione contenuta in una legge regionale che deroghi alla disciplina statale delle distanze tra fabbricati al di fuori dell’ambito della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio. In tale ottica, quindi, l’intervento derogatorio del legislatore regionale è consentito solo allorquando i fabbricati insistono su di un territorio che può avere specifiche caratteristiche rispetto ad altri, per ragioni naturali e storiche; con la conseguenza che la disciplina che li riguarda, e in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso, esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura è affidata anche alle Regioni perché attratta all’ambito di competenza concorrente del governo del territorio. In base all’art. 9 DM 1444/1968 - dotato di particolare efficacia precettiva e inderogabile, in quanto richiamato dall’art. 41-quinquies L 17.8.1942 n. 1150, e come poi disposto dall’art. 2-bis TUE (DPR 6.6.2001 n. 380), è legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale solo se inserite in strumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. Di conseguenza, deve reputarsi legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, solo “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”, e quindi se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio poiché a loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati. in materia edilizia (demolizione): - Cons. Stato VI 17.3.23 n. 2769, pres. Simonetti, est. Ravasio (Giurispr. it. 6/2023, 1380 s.m.): È legittima l’ordinanza di rimozione di opere abusive diretta al nudo proprietario, dovendosi considerare che questi si trova in una condizione giuridica che gli consente di attivarsi per recuperare il pieno godimento dell’immobile e provvedere direttamente alla rimozione delle opere abusivamente realizzate, potendo, in particolare in caso di opposizione dell’usufruttuario, agire in giudizio a tale scopo. - (nota di) Paolo Patrito, Ordinanza di demolizione dell’immobile abusivo e legittimazione passiva del nudo proprietario (Giurispr. it. 6/2023,1380-1383) in tema di strade (regime giuridico): - Cass. 2^, 3.4.23 n. 9157 (Giurispr. it. 6/2023, 1231-2) In linea di principio, per quanto concerne le strade, il regime della proprietà non può che essere quello generale di cui all’art. 840 c.c., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata (Cass. 3882/1985). Rimane tuttavia fermo che l’art. 840 c.c. si riferisce al sottosuolo, nel significato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terreno, ossia la zona esistente in profondità al di sotto dell’area superficiale del piano di campagna (Cass. 6587/1986; 632/1983). La nozione, quindi, non comprende l’area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto. In questo caso, qualora la proprietà pubblica del suolo non risulti positivamente, si tratta di stabilire se sia operante la presunzione iuris tantum di demanialità delle aree accessorie alle strade pubbliche, quali pertinenze stradali (cfr. quanto all’area di sedime sottostante a un viadotto autostradale e alla zona immediatamente contigua, Cons. Stato n. 905/1991). Secondo consolidati principi giurisprudenziali, tale presunzione, che dottrina e giurisprudenza desumono dall’art. 22 L 2248/1865, opera tradizionalmente sulla base di due presupposti. Il primo di natura spaziale: occorre che l’area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica (Cass. 4975/2007). Il secondo di natura funzionale, nel senso che, in più, occorre che integri la funzione viaria (Cass. 8876/2011; Cass. 238/2004). In presenza di tali presupposti sorge una presunzione iuris tantum di demanialità dell’area, come tale vincibile dal privato. sul danno causato dalla PA (giurisdizione): - Cass. SSUU 13.4.23 n. 9837 (Giurispr. it. 6/2023, 1227-7): La domanda proposta da uno studente nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, per il risarcimento del danno psichico subito a seguito dell’esclusione, in virtù di formali provvedimenti del consiglio di classe e del dirigente scolastico, dalla partecipazione a una gita scolastica, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. sul danno arrecato dalla PA : - Cons. Stato VII 27.3.23 n. 3094, pres. Lipari, est. Francola (Giurispr. it. 6/2023, 1245-6): Come statuito da Ad. plen. 8/2022, per procedere all’accertamento dell’illegittimità degli atti adottati dalla PA è sufficiente che il soggetto che si dichiara leso alleghi un interesse ai fini risarcitori (art. 34, 3° comma, c.p.a.), anche laddove sia stato emanato un provvedimento successivo a lui favorevole che faccia venir meno l’interesse all’annullamento. Va altresì confermato il carattere extracontrattuale della responsabilità da attività illegittima della PA (non potendo configurarsi un rapporto obbligatorio nell’ambito di un procedimento amministrativo: Ad. plen. 7/2021), con le conseguenze che ne derivano in punto di quantificazione del danno e di identificazione del nesso causale. [Nella specie, si denunciava come illegittimo l’operato di un istituto scolastico per non avere articolato le prove d’esame in modo compatibile con le particolari condizioni di un minore. Il CdS ha per un verso rilevato come mancasse la prova del nesso di causalità fra operato dell’A. ed evento dannoso (i.e.: il mancato superamento, in prima battuta, dell’esame di Stato), in quanto la mancata presentazione del minore alla prima sessione di esame, per scelta dei genitori, non consentiva di stabilire ex post se, attraverso una diversa modalità di espletamento, lo stesso avrebbe potuto superare la prova stessa. Per altro verso ha ritenuto non provata una condotta amministrativa colposa: ciò in quanto il dirigente scolastico aveva in più occasioni tentato di prospettare modalità di svolgimento della prova di esame compatibili con la situazione del minore, ricevendo soltanto rifiuti ovvero proposte alternative di svolgimento non praticabili sulla base della disciplina di settore] in tema di processo amministrativo (rimessioni alla Plenaria): - Ad. plen. 19.4.23 n. 13, pres. Maruotti est. Neri (Giurispr. it. 6/2023, 1241-2): Laddove l’ordinanza di rimessione proponga quesiti all’Adunanza plenaria senza avere preventivamente vagliato i diversi motivi del ricorso per revocazione (motivi, questi ultimi, da cui, nel caso di specie, avrebbe dovuto cominciare l’esame del ricorso per revocazione, perché l’eventuale accoglimento di uno, o di entrambi, avrebbe reso superflua la pronuncia sul primo motivo di ricorso dal quale è scaturita la rimessione all’Adunanza plenaria), si rende necessaria la restituzione degli atti alla sezione competente affinché esamini prioritariamente tali motivi. (In sintesi, la questione nascente da un contrasto giurisprudenziale non va deferita all’Ad. plen. laddove il giudizio possa essere definito aliunde) (Fattispecie relativa a un provvedimento di esclusione dalla gara per la gestione di tratte autostradali) in tema di processo amministrativo (revocazione): - Cons. Stato III 13.4.23 n. 3756, pres. Greco, est. Marra (Giurispr. it. 6/2023, 1242-3): Il mancato esame di un motivo di ricorso già assorbito dalla decisione di primo grado e riproposto in appello con semplice memoria ex art. 101, 2° comma, c.p.a. può essere addotto quale errore di fatto revocatorio ex art. 106 c.p.a. in tema di processo amministrativo (legittimazione a ricorrere): - Corte giust. Ue 10^, 9.2.23, causa C-53/22 (Giurispr. it. 6/2023, 1374, solo massima): L’art. 1, par. 3, Direttiva 89/665 non osta alla normativa di uno Stato membro che non consente a un operatore, al quale sia impedito di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il motivo che non soddisfa una delle condizioni di partecipazione previste dal bando di gara di cui trattasi, e il cui ricorso contro l’inclusione di tale condizione in detto bando di gara sia stato respinto con una decisione passata in giudicato, di contestare il rifiuto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata di annullare la decisione di aggiudicazione di tale appalto pubblico a seguito della conferma, con decisione giurisdizionale, che tanto l’aggiudicatario quanto tutti gli altri offerenti avevano partecipato a un accordo costitutivo di una violazione delle regole di concorrenza nello stesso settore interessato dalla procedura di aggiudicazione di detto appalto pubblico. - (commento di) Luigi Tarantino, Corte di giustizia e Consiglio di Stato sulla legittimazione a ricorrere: un dialogo complicato (Giurispr. it. 6/2023, 1374-1380) in tema di locazione (avviamento): - Cass. 3^, 21.7.22 n. 22826 (Giurispr. it. 6/2023, 1281 T): In tema di locazione di immobile ad uso non abitativo, la clausola contenente la rinuncia preventiva, da parte del conduttore, all’indennità di avviamento è nulla, ancorché sia stata pattuita a fronte della riduzione del canone, ai sensi dell’art. 79 L 392/1978, potendo il medesimo conduttore rinunciare alla detta indennità solo successivamente alla conclusione del contratto, quando può escludersi che si trovi in quella posizione di debolezza alla cui tutela la richiamata disciplina è preordinata. - (commento critico di) Francesco Trifone, Ancora in tema di negoziabilità dell’avviamento commerciale nella locazione (Giurispr. it. 6/2023, 1282-1285) in tema di prescrizione : - Cass. 3^, 13.4.23 n. 9883 (Giurispr. it. 6/2023, 1224-5): Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest’ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell’azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l’illecito civile e quello penale (SU 1479/1997). Gli istituti della sospensione e dell’interruzione della prescrizione relativi all’illecito penale si applicano solo nel caso di azione civile esercitata e conclusa in sede penale, non di azione volta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale (CP 38773/2011) in tema di fallimento (società a partecipazione pubblica): - Cass. 1^, 28.3.23 n. 8794 (Giurispr. it. 6/2023, 1234-6): Le società di capitali a totale partecipazione pubblica che esercitano attività commerciale sono assoggettabili a fallimento anche se affidatarie di servizi d’interesse pubblico o se gestiscano beni di natura demaniale; non è appropriato, come argomento contrario, il riferimento alla figura dell’organismo di diritto pubblico, che è stata introdotta dalla normativa comunitaria e interna in tema di appalti pubblici con la specifica finalità di individuare i soggetti, anche diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, tenuti, nella scelta del contraente, all’applicazione delle regole di evidenza pubblica; con particolare riguardo alle società in house, e non per conferire a detti organismi uno statuto societario diverso da quello civilistico comune. (Fattispecie relativa alla Viareggio Patrimonio s.r.l. n liquidazione, interamente partecipata dal Comune di Viareggio) in tema di fallimento (dalla legge fallimentare al codice della crisi): - Marina Spiotta (a cura di), Codice della crisi: tra novità e dubbi (ir)risolti (I parte) (Giurispr. it. 6/2023, 1425-1484) --- Un labirinto di Cnosso chiamato Codice della crisi. Quale via per il moderno Teseo?, Marina Spiotta (1425) --- La nuova configurazione del Codice della crisi e gli interessi protetti, Alberto Jorio (1429) --- Le nuove clausole generali nel Codice della crisi, Paolo Montalenti (1434) --- L’accesso agli strumenti di regolazione della crisi: alcuni profili problematici, Oreste Cagnasso (1438) --- Assetti organizzativi, amministrativi e contabili in cerca di contenuto, Giulia Garesio (1443) --- Misure protettive e cautelari: riflessioni sulla strumentalità nei diversi contesti procedimentali, Luca Boggio (1450) --- CNC e concordato semplificato: dal presupposto (oggettivo) alla prospettiva (liquidativa), Luca Jeantet (1469) --- Enti locali e transazione fiscale. L’ultima chimera alla prova del cram down, Andrea Jonathan Pagano (1477) --- Considerazioni in tema di composizione negoziata e imprese minori, Riccardo Russo (1480) in tema di abuso d’ufficio : - Lorenzo Pellegrini (a cura di) Abuso d’ufficio e diritto vivente (Giurispr. it. 6/2023, 1414-1424) c.s. Q.I. Stupidità è insistere sempre (Albert Camus) La curiosità è l’anima degli intelligenti (Goethe)
Autore: Carmine Spadavecchia 28 lug, 2023
in tema di usi civici : - Cost. 15.6.23 n. 119, pres. Sciarra, red. Navarretta (Guida al diritto 28/2023, 60 T): L’art. 3, comma 3, L 20.11.2017 n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost. (irragionevolezza intrinseca e irragionevole compressione del diritto di proprietà privata), laddove non esclude dal regime dell’inalienabilità le terre di proprietà privata sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Un’assai approfondita esegesi spazza via gli ostacoli al mercato (Guida al diritto 28/2023, 66-68) in tema di accesso : - TAR Bari 2^, 29.5.23 n. 824, pres. Ciliberti, est. Ieva (Guida al diritto 28/2023, 55-56): Non sono ammissibili accessi “esplorativi” effettuati quasi alla stregua di una “ispezione” finalizzata a verificare la legittimità e l’efficienza dell’azione dell’organo coinvolto. Il diritto all’ostensione non può essere invocato quando l’interessato non chieda di esibire documenti di cui sia certa l’esistenza. L’accesso agli atti, anche se strumentale all’esercizio del diritto di difesa, deve essere pur sempre sorretto da un interesse conoscitivo personale, attuale e concreto: il suo esercizio non può perseguire finalità emulative, né avere puro, generico carattere perlustrativo. (Nella specie, si trattava del diniego di accesso agli atti opposto a un avvocato dal Consiglio distrettuale di disciplina presso l’Ordine degli avvocati: l’istante lamentava l’illegittimità del rifiuto di fornire informazioni inerenti a procedimenti disciplinari pendenti riguardanti altro avvocato; a fondamento del diniego il Consiglio di disciplina aveva dedotto sia la genericità e il tenore esplorativo dell’istanza, sia l’assenza di alcun interesse diretto, concreto e attuale e del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive vantate) in tema di capacità (amministratore di sostegno): - Cedu 3^, 4.7.23, ric. 46412/21 (Guida al diritto 28/2023, 56-57): Anche se la nomina di un amministratore id sostegno persegue uno scopo legittimo, quale la protezione dell’interessato, una misura così grave deve essere riservata a circostanze eccezionali e attuata senza ingerenze nel diritto al rispetto della vita privata. Gli Stati godono bensì di un margine di valutazione, poiché hanno un contatto diretto con gli interessati, ma il margine è ristretto «quando il diritto in questione è cruciale per l’effettivo godimento dei diritti essenziali». Qualsiasi misura di protezione nei confronti di una persona in grado di esprimere la propria volontà deve rispecchiare il più possibile tale volontà. (Nella specie, la sorella di un anziano aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il fratello che, sebbene in grado di badare a sé stesso, agiva con troppa prodigalità. Veniva nominato un amministratore di sostegno. Collocato in una Rsa, l’anziano aveva chiesto di tornare a casa. Poiché la vicenda era stata al centro del programma televisivo “Le iene”, il GT aveva accolto la richiesta dell’amministratore di sostegno di vietare gli incontri con terzi. Tra ricorso e sostituzioni di amministratori di sostegno la vicenda è approdata a Strasburgo. La Corte ha appurato che la nomina era avvenuta senza che fosse constatata una compromissione delle facoltà mentali dell’adulto, ed era basata solo su un indebolimento fisico e mentale e sulla eccessiva prodigalità. L’uomo era stato collocato in una Rsa contro la sua volontà, e la sua richiesta di rientrare a casa non era stata presa in considerazione. Non erano stati considerati tutti i fattori per valutare la proporzionalità della misura e ridurre il rischio di arbitrarietà. Le autorità giudiziarie avevano bensì svolto una valutazione approfondita, ma non erano state adottate misure in grado di permettere il mantenimento delle relazioni sociali, né era stato facilitato il ritorno a casa. In conclusione, secondo la Corte l’Italia ha violato l’art. 8 per non avere conciliato la necessità di protezione con il rispetto della dignità e dell’autodeterminazione dell’individuo e non ha assicurato garanzie effettive nel procedimento nazionale per prevenire gli abusi, come richiesto dalle regole internazionali sui diritti umani). in tema di donazione : - Cass. 2^, 4.7.23 n. 18814 (Guida al diritto 28/2023, 54): La convivenza della figlia con la madre è elemento fondamentale di discrimine tra donazione e conferimenti vicendevoli. I versamenti di denaro effettuati durante la convivenza non devono pertanto essere valorizzati come donazioni, ma al contrario escludono la nascita di una donazione, dato che gli apporti tra conviventi non rappresentano donazioni ma semplici conferimenti che escludono una possibile lesione della quota legittima degli eredi. (in sintesi, le somme elargite in vita da madre a figlia non entrano nell’eredità) in tema di donazione indiretta : - Cass. trib. 16.6.23 n. 17424 (Guida al diritto 28/2023, 55): L’analisi della natura e del fondamento dell’art. 1, comma 4-bis, DLg 31.10.1990 n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) palesano come il contribuente (donatario-compratore) non sia tenuto a indicare nell’atto di compravendita di “volersi avvalere” dell’esclusione prevista da detta norma, la quale, proprio in quanto recante una esclusione d’imposta, è incentrata solo sul dato dell’obiettivo collegamento tra liberalità e trasferimento di diritti immobiliari o di aziende assoggettabile a imposta proporzionale di registro o a Iva. Ove tale collegamento risulti, si è automaticamente in presenza di una fattispecie esclusa dal campo di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Quando il legislatore tributario ritiene essenziale che il contribuente, per fruire di un beneficio, non solo possieda i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, ma li dichiari anche apertamente nell’atto pubblico, ne impone espressamente l’enunciazione. [Art. 1 comma 4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile. Art. 1, comma 4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto] in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 3^, 6.7.23, causa C-510/21 (Guida al diritto 28/2023, 56 e 96 s.m.): L’art. 17, par. 1, della Convenzione di Montreal va interpretato nel senso che la somministrazione, a bordo di un aeromobile, di cure di primo soccorso inadeguate a un passeggero, che hanno comportato un aggravamento delle lesioni personali causate da un «evento»», ai sensi di tale disposizione, deve essere considerata ricompresa in tale evento. (Nella specie, durante un volo Austrian Airlines una caffettiera contenente caffè caldo cadeva da un carrello di ristorazione ustionando un passeggero. Venivano prestate cure di primo soccorso. Il passeggero adiva i giudici austriaci per il risarcimento di tutti i danni futuri conseguenti all’aggravamento delle ustioni dovuto all’inadeguatezza delle cure ricevute a bordo dell’aereo). - (commento di) Marina Castellaneta, Responsabile il vettore per cure di primo soccorso inadeguate, ma la prescrizione è di due anni e non di tre (Guida al diritto 28/2023, 96-98) in tema di professione forense : - Tatiana Biagioni*, Alta formazione e specializzazioni per il rilancio della professione (Guida al diritto 28/2023, 10-11, editoriale). La scuola di alta formazione in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza “Luca Boneschi” [*presidente dell’associazione Avvocati giuslavoristi italiani] in tema di gratuito patrocinio (reddito): - Cass. 2^, 26.6.23 n. 18134 (Guida al diritto 28/2023, 54): Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, devono considerarsi “familiari” non solo coloro che sono legati all’istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al ménage familiare. Nello stesso senso dispone del resto il consolidato orientamento di legittimità che ritiene vadano computati anche i redditi del convivente more uxorio (ex multis, Cass. 4975/2022), in linea con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale, che ha portato al riconoscimento della famiglia di fatto quale situazione avente rilevanza giuridica. sulla riforma Cartabia (processo civile): DLg 10.10.2022 n. 149 [GU 17.10.22 n. 243, s.o. 38], Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Dal 30 giugno 2023 il “terzo blocco” della riforma Cartabia del rito civile (Guida al diritto 28/2023, 46-51) [il diritto transitorio: lo stato di attuazione della novella (tabella pagg. 48-49)] in materia penale (diritto al silenzio): - Corte cost. 5.6.2023 n. 111, pres. Sciarra, est. Viganò (Guida al diritto 28/2023, 80 T, sotto il titolo: “L’imputato deve sapere che può non rispondere alle domande su condizioni personali”): L’art. 64, comma 3, c.p.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 delle norme di attuazione del c.p.p. L’art. 495, comma 1, c.p. è incostituzionale nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 delle norme di attuazione del c.p.p. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, c.p.p., abbiano reso false dichiarazioni. Non sono fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell’art. 495 c.p. sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - (commento) di Giuseppe Amato, Dalla Consulta un rilevante indirizzo sull’estensione del “diritto al silenzio” (Guida al diritto 28/2023, 87-89) sul processo penale telematico : DM 4.7.2023 Ministero della giustizia [GU 5.7.23 n. 155], Portale deposito atti penali (PDP)*. - testo del DM 4.7.2023 (Guida al diritto 28/2023, 13-16) - commento di Aldo Natalini, Salgono a centotre gli atti obbligatori, Ppt alla ricerca della sperimentazione (Guida al diritto 28/2023, 17-22) [le novità - l’accelerazione del processo telematico consentirebbe all’avvocatura di depositare atti nativi digitali e documenti senza necessità di accedere agli uffici giudiziari, con significativi risparmi di tempo e spese; si temono però falle nella messa a punto dell’architettura informatica che deve sorreggere il Ppt; sarebbe preferibile un debutto su larga scala preceduto da una fase di sperimentazione in cui non sia esclusivo l’uso del canale digitale] *NdR - successivamente integrato dal DM 18.7.2023 Ministero della giustizia [GU 18.7.23 n. 166], Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione. in tema di giustizia riparativa (restorative justice): DM 9.6.2023 Ministero della giustizia [GU 5.7.23 n. 155], Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. DM 9.6.2023 Ministero della giustizia [GU 5.7.23 n. 155], Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività. - testo del decreto sulla disciplina della formazione (Guida al diritto 28/2023, 23-29) sotto il titolo: “Dal 30 giugno 2023 anche per gli avvocati l’opportunità di diventare mediatori nel penale” - testo del decreto istitutivo dell’elenco di mediatori esperti in giustizia riparativa (Guida al diritto 28/2023, 30-38) sotto il titolo: “Per i legali scatta l’incompatibilità nel distretto di corte d’appello” - (commento di) Aldo Natalini, Varati i decreti attuativi della Cartabia, parte la scommessa della “riparazione” (Guida al diritto 28/2023, 39-44) [figura e ruolo del mediatore] c.s. Genitori e figli Rimpiango i Genitori di una volta, quelli che un "sì" era un "sì" e un "no" era un "no". Quelli che ti insegnavano che non si può avere tutto e si può stare bene lo stesso. Quelli che ti spiegavano che un signore si vede dal comportamento e non da ciò che possiede. Quelli che non davano ai figli ciò che volevano, ma solo ciò di cui avevano bisogno o ciò che sapevano meritarsi. Quelli che non li viziavano, ma li preparavano alla vita. Allora, da figlio, la chiamavo severità. Oggi so che era educazione.
Autore: Carmine Spadavecchia 21 lug, 2023
sul partenariato pubblico-privato : - Matteo Baldi, Partenariato pubblico-privato e concessioni (Urban. e appalti 3/2023, 285-298). Il partenariato nel nuovo codice appalti - Fabrizia Rumma, Procedura di gara, contratti misti e affidamenti dei concessionari (Urban. e appalti 3/2023, 299-312) sulle concessioni demaniali (proroga): - Enrico Amante, La responsabilità amministrativa per omessa disapplicazione delle previsioni di proroga delle concessioni demaniali (Urban. e appalti 3/2023, 313-318) in tema di accesso : - Lucia Antonella Bongiorno, La Plenaria n. 4/2022: un’ulteriore conferma della portata dell’istituto dell’accesso agli atti (Urban. e appalti 3/2023, 319-329) AP 14.3.22 n. 4, pres. Frattini, est. Veltri: Ai sensi dell’art. 26, comma 5, DPR 29.9.1073 n. 602, il concessionario della riscossione (nella specie, Equitalia) ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa. a mezzo di raccomandata postale. Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare un’attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni. (Alla base della controversia vi era l’incompleto riscontro fornito dall’agente della riscossione alla richiesta di un cittadino avente ad oggetto diciotto cartelle di pagamento) sul termine di conclusione del procedimento : - Cons. Stato V 22.12.22 n. 11200, pres. Lotti, est. Fasano (Urban. e appalti 3/2023, 331 T): La regola della natura ordinaria dei termini procedimentali non espressamente qualificati come perentori non è applicabile ai procedimenti che conducono all’adozione di provvedimenti lesivi o sanzionatori, come si è chiaramente nella specie rilevato. Rispetto ai procedimenti che conducono a conseguenze pregiudizievoli, i termini sono sempre perentori, a prescindere da un’espressa qualificazione normativa dei relativi provvedimenti, essendo la perentorietà imposta dal principio di effettività del diritto di difesa e dal principio di certezza dei rapporti giuridici. L’esercizio di una potestà amministrativa che ha conseguenze pregiudizievoli, di qualsiasi natura, e a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che la preveda, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta, essendo assimilabile all’esercizio di una attività sanzionatoria, sicché va condiviso l’indirizzo espresso da questa Sezione che ha ritenuto, in più occasioni, argomentando analogamente, la perentorietà del termine per la conclusione del procedimento di natura sostanzialmente sanzionatoria (CdS V 30.7.2018 n. 4657; V 23.6.22 n. 5189). - (commento di) Maximilian Denicolò, La perentorietà del termine di conclusione del procedimento quale regola generale? (Urban. e appalti 3/2023, 336-345) in tema di energie rinnovabili (di fonte eolica): - Cons. Stato VI 23.9.22 n. 8167, pres. Volpe, est. Simeoli (Urban. e appalti 3/2023, 346 T): Negli ordinamenti democratici e pluralisti si richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Così come per i “diritti” (sentenza Corte cost. 85/2013), anche per gli “interessi” di rango costituzionale (vieppiù quando assegnati alla cura di corpi amministrativi diversi) va ribadito che a nessuno di essi la Costituzione garantisce una prevalenza assoluta sugli altri. La loro tutela deve essere “sistemica” e perseguita in un rapporto di integrazione reciproca. La primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell’ambiente implica che gli stessi non possano essere intera- mente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma non ne legittima una concezione “tota- lizzante” come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato - dal legislatore nella statuizione delle norme, dall’Amministrazione in sede procedimentale, e dal giudice in sede di controllo - secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza. In virtù del principio di integrazione delle tutele - riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 TFUE), sia nazionale (art. 3-quater, DLg 152/2006, sia pure con una formulazione ellittica che lo sottintende) - le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive - rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11.2.2022 n. 1, nell’accostare dialetticamente la tutela dell’ambiente con il valore dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all’insegna di una nuova assiologia compositiva - ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l’esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo. Se il principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i due valori costituzionali all’interno di un quadro argomentativo razionale, il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo. La piena integrazione tra le varie discipline incidenti sull’uso del territorio che richiede di abbandonare il modello delle “tutele parallele” degli interessi differenziati che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali. l - (commento di) Claudio Viviani, Ambiente, clima e patrimonio culturale: un approccio giurisprudenziale innovativo (Urban. e appalti 3/2023, 351-360) N.B. Sentenza già segnalata, commentata da Davide Ponte (Transizione ecologica, pari valore rispetto alla difesa paesaggistica: Guida al diritto 40/2022, 23-27), massimata in Guida al diritto come segue (40/2022, 15 T): L’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale, in relazione al vincolo indiretto, non ha il peso e l’urgenza per sacrificare interamente l’interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone. La posizione ‘totalizzante’ così espressa dall’Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l’indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (DLg 29.12.2003 n. 387), che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell’ambiente. L’Amministrazione, in sede di esercizio e riedizione del potere, deve ricercare non già il totale sacrificio dell’uso produttivo di energia pulita delle aree contigue alle aree vincolate (nella specie, croci votive), secondo una logica meramente inibitoria, bensì una soluzione comparativa e dialettica tra le esigenze dello sviluppo sostenibile e quelle afferenti al paesaggio culturale. in tema di appalti (fallimento dell’aggiudicatario): - TAR Roma 4^, 11.4.23 n. 6227, pres. Politi, est. Scali (Urban. e appalti 3/2023, 361 T): L’eliminazione della possibilità per l’impresa fallita di “partecipare a procedure di affidamento”, introdotta dalle modifiche all’art. 110 del codice dei contratti pubblici dal DL 32/2019, manifesta la chiara volontà del legislatore (sottesa alla suddetta modifica) di escludere che un’impresa fallita, benché aggiudicataria, possa stipulare un contratto pubblico di appalto. La previsione degli artt. 110, comma 3, codice contratti pubblici e 104, comma 7, LF secondo i quali l’impresa fallita può essere autorizzata alla esecuzione dei contratti già stipulati esclude che l’impresa fallita possa stipulare il contratto con la conseguenza che il fallimento dopo l’aggiudicazione comporta la decadenza dell’aggiudicazione. - (commento di) Alberto Di Mario, Gli effetti del fallimento dell’impresa dopo l’aggiudicazione (Urban. e appalti 3/2023, 363-367) in tema di appalti (cause di esclusione): - TAR Roma 3^, 6.4.23 n. 5944, pres. Graziano, est. Biffaro (Urban. e appalti 3/2023, 369 T): In tema di partecipazione alle gare di appalto, e, in particolare, di obblighi dichiarativi dei concorrenti, riguardanti precedenti gravi illeciti professionali ex art. 80, DLg 50/2016, deve ritenersi che sussista in capo al concorrente che ha partecipato ad una gara d’appalto di servizi l’obbligo di rendere, nei confronti della PA, la dichiarazione in ordine ai provvedimenti di esclusione del proprio socio unico, persona giuridica, ancorché cessato dalla carica, da una gara per il medesimo servizio presso altre PPAA, ove tale provvedimento di esclusone discenda dal fatto che esso risulta correlato ad una sottostante vicenda di carattere penale che, anche in ragione della non completa documentazione in atti, può essere compiutamente apprezzata ai fini del giudizio di affidabilità professionale unicamente dalla PA appaltante; e ciò sia dal punto di vista sostanziale sia da quello temporale. Non sussiste, invece, l’obbligo dichiarativo di precedenti esclusioni, in quanto irrilevanti e, pertanto, non integranti gli estremi dell’illecito professionale, nel caso in cui si tratti di esclusioni riguardanti soggetti diversi dal socio unico della società interessata cessato dalla carica, anche annullate dal giudice amministrativo e di esclusioni derivanti da asserita irregolarità fiscale connessa alla revoca di un credito di imposta, annullati dal GA con sentenze passate in giudicato. - (commento di) Calogero Commandatore, Le clausole di esclusione dalle gare pubbliche: tra tassatività e interpretazione estensiva (Urban. e appalti 3/2023, 370-375). Gli obblighi dichiarativi nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica con riferimento agli illeciti professionali commessi dal socio unico-persona giuridica dell’operatore partecipante alla gara. in materia edilizia (demolizione ed esigenze abitative) e di processo amministrativo (ragione più liquida): - TAR Roma 2^-stralcio, 13.2. 23 n. 2465, pres. Gatto Costantino, est. Tecchia (Urban. e appalti 3/2023, 376 T): 1. In base al principio della ragione più liquida, il giudice può risolvere la controversia rigettando nel merito o nel rito il ricorso, derogando al rigido ordine di esame delle questioni, purché a monte sussistano la giurisdizione e la competenza del giudice, non sia inciso il diritto di difesa del controinteressato e vi sia un’effettiva accelerazione nella definizione della lite. 2. Nel bilanciamento tra interesse pubblico a ripristinare l’ordine giuridico violato attraverso l’esecuzione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo ed il diritto costituzionale all’abitazione, il principio-cardine cui deve attenersi l’Amministrazione è dato dal principio di proporzionalità. 3. Il sindacato di proporzionalità dell’ordine di demolizione richiede la concomitanza di specifici presupposti, quali: un’attività di concreta esecuzione di sentenze e/o provvedimenti recanti l’ordine a demolire e la destinazione dell’immobile abusivo alle esigenze abitative primarie del responsabile dell’illecito. 4. Sul test di proporzionalità incidono peraltro - secondo la recente giurisprudenza della Corte Edu - non solo le condizioni personali del destinatario del provvedimento ablatorio ma anche il tempo intercorrente tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l’attivazione del procedimento di esecuzione. 5. La piena consapevolezza del responsabile dell’abuso in ordine alla natura abusiva del manufatto e l’ampio margine temporale di cui avrebbe potuto avvalersi per rimediare all’abuso edilizio comportano la prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela del territorio, nel bilanciamento con il diritto all’abitazione. - (commento di) Margherita Amitrano Zingale, Declinazione del criterio della “ragione più liquida” nel processo amministrativo ed operatività del c.d. test di proporzionalità in sede di repressione dell’abusivismo edilizio (Urban. e appalti 3/2023, 380-383) in materia edilizia (permesso annullato e accertamento di conformità): - Cass. pen. 3^, 21.3.2023 n. 11783 (Urban. e appalti 3/2023, 385-6): La disciplina dettata dall’art. 38, DPR 6.6.2001 n. 380 con riferimento agli interventi eseguiti in base a permesso annullato si pone in rapporto di eterogeneità con quella dettata dall’art. 36 del medesimo decreto in tema di accertamento di conformità, posto che il tenore letterale della locuzione “in caso di annullamento del permesso di costruire”, con cui si apre il comma 1, impone di ritenere che, nell’ambito applicativo dell’art. 38, rientrino le sole fattispecie in cui l’intervento edilizio sia stato realizzato in forza di un titolo abilitativo all’uopo precedentemente richiesto da un soggetto che abbia confidato sulla sua legittimità, ma che ne abbia successivamente subito l’annullamento. in materia edilizia (sanatoria paesaggistica): - Cass. pen. 3^, 10.2.23 n. 5750 (Urban. e appalti 3/2023, 386): In tema di sanatoria edilizia, tra gli interventi che il legislatore non consente di qualificare neppure ex post - cioè alla luce della concreta valutazione del loro effettivo impatto - come compatibili con l’ambiente, è inclusa la creazione di “superfici utili”. Ne consegue che non è sanabile paesaggisticamente l’intervento edilizio consistente nella realizzazione di terrazzini con tettoia, trattandosi di intervento che comporta la creazione di superfici utili. in materia edilizia (terzo condono): - Cass. pen. 3^, 8.2.23 n. 5457 (Urban. e appalti 3/2023, 391-2): In tema di sanatoria edilizia, le opere abusivamente realizzate su aree “successivamente” sottoposte a vincolo sono suscettibili di sanatoria anche nel caso di abusi diversi da quelli di cui ai nn. 4, 5 e 6 di cui all’allegato 1 al DL 269/2003, ossia concernenti opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, ma solo se le costruzioni siano sostanzialmente conformi agli strumenti urbanistici, perché le difformità consistano in quelle analiticamente elencate dall’art. 32 L 47/1985, e successive modificazioni, e, quindi, esclusivamente se attengano: a) alla disciplina antisismica e possano essere però successivamente collaudate; b) ovvero a norme urbanistiche che prevedano la destinazione ad edifici o spazi pubblici, e non contrastino, però, con le previsioni di varianti di recupero di cui al Capo III della L 47/1985; c) ovvero alle norme sulle distanze minime di rispetto stradale in materia di edificazione fuori dei centri urbani, e non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. c.s. Integralismi L'estremismo verde ci lascerà "al verde" (Salvatore Di Bartolo, "Overgreen. L'altra faccia della rivoluzione verde", saggio sugli effetti nefasti di un ecologismo radicale)
Autore: Carmine Spadavecchia 21 lug, 2023
sul c.d. decreto-legge “Pa 2” : DL 22.6.2023 n. 75 [GU 22.6.23 n. 144, in vigore dal 23 giugno 2023], Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. - stralcio-mappa a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 27/2023, 13-18) sotto il titolo Decreto legge “Pa2”: rinvio dell’operatività del processo cartolare alle impugnazioni penali [lavoratori socialmente utili; piano oncologico nazionale e attuazione del registro dei tumori; accesso alla magistratura; Scuola superiore della magistratura; disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione; processi sportivi; vincolo sportivo; Giubileo 2025 Chiesa cattolica] - commento di Aldo Natalini, Ancora sei mesi di “rito-Covid” in attesa del processo telematico (Guida al diritto 27/2023, 19-24) [processo telematico penale] sul c.d. decreto PA : - DL 22.4.2023 n. 44 - L 21.6.2023 n. 74, Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. - stralcio-mappa a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 27/2023, 25-35) sotto il titolo: Convertito il “decreto Pa”, sul fronte giustizia si rafforzano quei tribunali che saranno soppressi [incarichi dirigenziali per l’attuazione del Pnrr; assunzioni presso PA; riserva di posti nei concorsi pubblici per i volontari del servizio civile; scudo erariale; concorsi pubblici; monitoraggio delle riforme per la PA; stabilizzazione di personale presso gli EPT; misure per l’assunzione di giovani nella PA; esperti per la sicurezza; costo materiali opere pubbliche; istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria presso il MEF; sostituzione del termine “razza” con il termine “nazionalità” negli atti e documenti della PA in tema di diritti d’autore : - Cass. 1^, 23.5.23 n. 14117 (Guida al diritto 27/2023, 44 T): I diritti d’autore e i diritti connessi coesistono sull’opera cinematografica. L’art. 45 L 633/1941, nel prevedere che al produttore spetti l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica, detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il produttore si assicuri preventivamente dagli autori i diritti di sfruttamento cinematografico dell’opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all’autore. Ciò comporta che i diritti di sfruttamento economico dell’opera, anche se esercitati dal produttore, abbiano una durata pari a settant’anni dalla morte dell’ultimo dei coautori dell’opera cinematografica, secondo le indicazioni offerte dall’art. 44 Lda, che individua quattro categorie (autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore della musica e direttore artistico) - (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, La pellicola «47 morto che parla» non è in regime di pubblico dominio (Guida al diritto 27/2023, 51-56) [«47 morto che parla» è una celebre commedia di Petrolini la cui trasposizione cinematografica deve il successo all’interpretazione del principe de Curtis, in arte Totò. Sentenza e commento trattano le posizioni giuridiche che la L 633/1941 attribuisce al produttore, per una sorta di fictio che equipara la sua posizione a quella degli autori, dai quali il produttore deve preventivamente acquisire i diritti di sfruttamento cinematografico dell’opera] in materia edilizia : - TAR Sardegna 2^, 26.6.23 n. 462, pres. Lensi, rel. Plaisant (Guida al diritto 27/2023, 88 T): La realizzazione di un campo da padel non rientra tra gli interventi di edilizia libera e necessita del permesso di costruire , implicando una modificazione permanente del territorio legata all’utilizzo del calcestruzzo per l’installazione delle quattro pareti di confine, a differenza di quanto accade, ad esempio, per i campi da calcio o da tennis, che comportano soltanto operazioni di livellamento del terreno incapaci di mutare le sue caratteristiche, senza l’intervento di materiali artificiali di costruzione. - (commento di) Davide Ponte, La modifica permanente del territorio esclude l’intervento di edilizia libera (Guida al diritto 27/2023, 90-93). Come l’incapacità di pianificare abbia scaricato a valle, sul versante attuativo edilizio, problematiche rimaste irrisolte a livello urbanistico in materia di telefonia cellulare : - Cons. Stato VI 19.6.23 n. 6006, pres. Montedoro, est. Cordì (Guida al diritto 27/2023, 41): Va annullata la sanzione inflitta a Samsung dall’Agcom per l’aggiornamento software del sistema operativo su Note4, causa presunta di malfunzionamenti, non essendovi prova alcuna della obsolescenza programmata volta a indurre i consumatori a sostituire i Note4 con modelli Samsung più recenti. [Il provvedimento dell’Autorità si fonda sulla ritenuta incidenza dell’aggiornamento “Marshmallow” sulla maggior parte dei Note4, che in seguito al download dell’aggiornamento avrebbero subito una significativa riduzione delle prestazioni tecniche dovuta al maggiore sforzo imposto al sistema hardware dagli incrementi di richieste derivanti dal firmware. In sintesi, secondo l’Autorità vi sarebbe stato un piano di obsolescenza programmata dei dispositivi Note4, realizzato tramite la sostanziale “imposizione” dii un aggiornamento finalizzato ad alterarne le prestazioni, seguito da una politica di assistenza volutamente inadeguata volta a indurre l’acquisto di un nuovo modello. Secondo il CdS, invece, l’Autorità non ha effettuato alcuna verifica tecnica, né dimostrato che l’aggiornamento avesse realmente causato guasti al Note4 (la cui stragrande maggioranza non ne aveva mai avuto alcuno), né si era coordinata con la rete europea di Autorità di protezione dei consumatori per appurare le conseguenze dell’aggiornamento negli altri paesi (essendo i Note4 venduti su scala globale), né aveva audito Apple che aveva sviluppato l’aggiornamento]. in tema di famiglia (piani genitoriali): - Marino Maglietta*, Piani genitoriali: impostazione, somministrazione e valutazione (Guida al diritto 27/2023, 10-11, editoriale). Genitori separati e affidamento condiviso dei figli. [*docente presso l’Università statale di Milano e presidente dell’Associazione “Crescere Insieme”] in tema di vendita : - Corte giust. Ue 3^, 29.6.23, causa C-543/21 (Guida al diritto 27/2023, 96 solo massima): L’art. 2, lett. a), della direttiva 98/6 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori va interpretato nel senso che la nozione di “prezzo di vendita”, prevista da tale disposizione, non include l’importo della cauzione che il consumatore è tenuto a versare all’atto dell’acquisto di prodotti confezionati in contenitori “a rendere”. Di conseguenza, l’importo della cauzione deve essere indicato in aggiunta al prezzo del prodotto, senza che l’indicato costo sia incluso nell’importo totale. - (commento di) Marina Castellaneta, Prodotti confezionati a rendere, nella nozione di prezzo di vendita non è inclusa la cauzione (Guida al diritto 27/2023, 96-98). Corretto indicare separatamente la cauzione rispetto al prezzo di vendita per evitare che il consumatore proceda a raffronti inesatti. c.s. Ideologie Le Idee sono sempre un parto del diavolo, dal momento che nella Storia non ne è mai esistita una che non si sia macchiata di sangue da capo a piedi (Thomas Mann, "Resoconto parigino", 1926, pag. 118)
Autore: Carmine Spadavecchia 14 lug, 2023
sulle riforme penali in corso: - Caterina Malavenda*, Su abuso d’ufficio e intercettazioni interventi irragionevoli e poco utili (Guida al diritto 26/2023, 10-12, editoriale) [*avvocato del Foro di Lodi, esperta in diritto dell’informazione] sul c.d. DL salva infrazioni : DL 13.6.2023 n. 69 [GU 13.6.23 n. 136, in vigore dal 14 giugno 2023], Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. - testo del decreto-legge (Guida al diritto 26/2023, 13-30) - mappa del decreto (guida alla lettura), a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 26/2023, 31-36): il DL mira a chiudere 7 casi di pre-infrazione e 8 procedure di infrazione sollevate a carico dell’Italia dalla Commissione Ue. - commenti: --- Marina Castellaneta, Minori: no passaporto ai genitori se c’è rischio di fuga dagli obblighi (Guida al diritto 26/2023, 37-40) in tema di beni culturali : - Cons. Stato VI 9.5.23 n. 4686, pres. Simonetti, rel. Ponte (Guida al diritto 26/2023, 92 T): Nell’ambito del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione per la circolazione di un’opera di interesse culturale, quest’ultimo viene in rilievo come fatto mediato dalla valutazione della PA. Ne consegue che il giudice non può svolgere un accertamento diretto su tale valutazione, ma deve svolgere un sindacato rispondente alle regole di plausibilità della scienza e della tecnica applicate dall’A. nello specifico settore di riferimento. - (commento di) Giulia Pernice, Al giudice nessun esame diretto ma solo sull’attendibilità tecnica (Guida al diritto 26/2023, 96-98). Il peculiare potere esercitato in questo settore contribuisce a individuare i più stringenti limiti del sindacato amministrativo. Il giudizio di valore espresso dall’A. deve risultare, con onere della prova a carico dell’interessato, scientificamente inaccettabile. in tema di impiego pubblico : - Cass. lav. 22.6.23 n. 17897 (Guida al diritto 26/2023, 44): In seguito alla contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale scolastico, spetta al dirigente il potere di dispensare dal servizio un insegnante per incapacità didattica. Tale provvedimento non ha carattere disciplinare né sanzionatorio, giacché non discende da comportamenti colpevoli dell’insegnante, non implica una sua responsabilità, né postula un giudizio di proporzionalità, limitandosi a constatare l’oggettiva inidoneità a svolgere la funzione. Né rileva che l’insegnante abbia superato il periodo di prova, ben potendo l’incapacità didattica sopravvenire a esso nel corso degli anni successivi. in tema di accesso : - TAR Lazio 1^-quater, 31.5.23 n. 9249 (Guida al diritto 26/2023, 45): In tema di accesso ai pareri legali, il discrimine tra ostensibilità o meno va correlato alla finalità che l’Amministrazione persegue con la richiesta del parere: se il parere è stato acquisito in relazione alla fase istruttoria del procedimento amministrativo, il diniego di accesso è illegittimo; è invece legittimo, se acquisito in rapporto a una lite già in atto o a una fase precontenziosa o a una lite potenziale, al fine di definire la futura strategia difensiva dell’A., la quale non è tenuta a rivelare ad alcuno, tanto meno al proprio contraddittore, attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende contestare le pretese avversarie. (Nella specie, il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego opposto da Anac ad alcuni funzionari che intendevano accedere, per esigenze di tutela, anche giurisdizionale, al parere richiesto da Anac all’Avvocatura dello Stato in relazione a una vertenza sul corretto inquadramento del personale Anac) in tema di maternità surrogata : - Cedu 1^, 22.6.23, ric. 10810/20 e 59054/19 (Guida al diritto 26/2023, 46): È legittimo il rifiuto opposto dalle autorità italiane di trascrivere nei registri anagrafici i certificati di nascita esteri di bambini legalmente concepiti in altri Stati. Tale veto non lede l’art. 8 della Convenzione europea sul diritto al rispetto della vita privata e familiare. Legittimamente l’Italia prevede il ricorso all’adozione in casi particolari come istituto idoneo a riconoscere i legami familiari del bambino nato col cosiddetto utero in affitto, scoraggiando tale pratica vietata dal diritto interno. (Si legge nella pronuncia che i ricorrenti - coppie omosessuali ed eterosessuali - hanno creato una famiglia ricorrendo alla gestazione per altri, pur sapendo che il diritto italiano la vieta: le difficoltà pratiche che essi possono incontrare a causa del mancato riconoscimento nel diritto italiano di un legame tra bambini e padre d’intenzione non vanno oltre il limite imposto dal rispetto della vita privata e familiare). in tema di famiglia (separazione consensuale - omologazione): - Cass. 1^, 5.6.23 n. 15697 (Guida al diritto 26/2023, 44): Il decreto di omologazione della separazione consensuale ha lo scopo di dare efficacia definitiva alle condizioni previste nel ricorso fatto di comune accordo tra le parti. L’omologa di separazione è a tutti gli effetti un titolo esecutivo, tale che, in caso di inadempimento da parte di uno dei coniugi, l’altro può agire in via esecutiva per ottenere le proprie ragioni. L’accordo tra i coniugi rappresenta l’elemento cardine e il provvedimento di omologazione è unicamente diretto a conferirgli efficacia dall’esterno, assumendo la funzione di condizione successiva della produzione di effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi. L’accordo omologato deve farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all’art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c. in tema di servitù : - Cass. 2^, 26.4.23 n. 10916 (Guida al diritto 26/2023, 44): La prescrizione di una servitù di non edificare, che inizia a decorrere dalla sua violazione (nella specie, mediante costruzione di un tunnel), non è interrotta dalla demolizione dell’opera realizzata, seguita dalla sua ricostruzione, ove la demolizione non risulti effetto dello ius prohibendi da parte del titolare della servitù, bensì libera scelta del titolare del fondo servente. in tema di assicurazione (clausole claims-made) - Cass. 3^, 11.4.23 n. 9616 (Guida al diritto 26/2023, 48 T): Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la clausola dichiarata nulla. (Fattispecie relativa a clausola claims made apposta a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile) - (commento di) Marco Rodolfi, Tra autonomia contrattuale e i limiti previsti dal legislatore (Guida al diritto 26/2023, 56-59). La SC ripropone i principi fondamentali in tema di clausole claims made, chiarendo le possibili conseguenze di una declaratoria di nullità. in tema di diritti fondamentali : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 22-6-23, causa C-660/21 (Guida al diritto 26/2023, 46): In materia di protezione dei diritti fondamentali, il diritto Ue non impedisce che al giudice nazionale sia imposto il divieto di rilevare d’ufficio la violazione dell’obbligo di informare prontamente una persona indagata in merito al suo diritto di restare in silenzio. Ciò tuttavia a condizione che l’indagato non sia stato privato della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato (compreso il gratuito patrocinio) e del diritto, esercitabile personalmente o tramite il difensore, di accedere al proprio fascicolo e far rilevare la violazione subita entro un temine ragionevole. L’obbligo delle autorità di notificare prontamente il diritto di restare in silenzio è stato previsto nel diritto Ue dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2012/13/Ue sul diritto all’informazione nei procedimenti penali. in tema di impugnazioni penali : - Cass. SSUU penali, 23.2-22.5.23 n. 21716 (Guida al diritto 26/2023, 70 T): La legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito di acquiescenza del procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall’art. 166-bis delle disp. att. c.p.p. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all’impugnazione della sentenza. In tema di legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado, l’acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, c.p.p.) non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado. In assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, c.p.p., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p., né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 c.p.p. - (commento di) Giuseppe Amato, Essenziale l’intesa tra gli uffici con regole di facile comunicazione (Guida al diritto 26/2023, 81-84) c.s. L’(in)utilità del sapere Le scuole non sono aziende. Oggi si fa credere ai ragazzi che devono studiare per imparare un mestiere. Invece, il compito di un buon docente è far capire che occorre studiare per diventare migliori. Poi chi diventa migliore potrà anche guadagnare dei soldi. Ma formare giovani per il mercato non può essere la finalità. (Nuccio Ordine, “L’utilità dell’inutile”)
Autore: Carmine Spadavecchia 12 lug, 2023
sull’ abuso d’ufficio : - Alberto Cisterna*, Via l’abuso d’ufficio, una svolta radicale che modifica l’assetto dei poteri italiani (Guida al diritto 25/2023, 10-11, editoriale). Difficile prevedere gli sviluppi di questa abrogazione: certo acquisisce un’importanza centrale la magistratura amministrativa [presidente di sezione presso il Tribunale di Roma] sul c.d. decreto bollette : DL 30.3.2023 n. 34 - L 26.5.2023 n. 56, Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 25/2023, 12-18) - commento di Aldo Natalini, Startup innovative sulle rinnovabili, credito d’imposta fino a 200mila euro (Guida al diritto 25/2023, 19-22) [misure fiscali e penali] sulla Procura europea : DLg 4.5.2023 n. 54 [GU 19.5.23 n. 116, in vigore dal 3 giugno 2023], Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». - testo del decreto (Guida al diritto 25/2023, 23-24) - commento di Aldo Natalini, Una normativa che aumenta le tutele operativa entro la fine di quest’anno (Guida al diritto 25/2023, 25-26) [le novità - EPPO è l’organo addetto a condurre indagini, esercitare l’azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati commessi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea di cui alla c.d. direttiva Pif (direttiva Ue n. 1371/2017), recepita con DLg 75/2020] sul c.d. decreto FinTech : DL 17.3.2023 n. 25 - L 10.5.2023 n. 52, Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 25/2023, 27-41) - commento di Francesco Mazzini, L’Italia si adegua al “Pilot regime” e semplifica le attività d’investimento (Guida al diritto 25/2023, 42-46) in tema di società partecipate : - Cost. 5.6.23 n. 110, pres. Sciarra, red. Viganò (Guida al diritto 25/2023, 49): L’art. 14, comma 5, Tusp (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) mira a porre stringenti limiti ai trasferimenti che le Amministrazioni pubbliche possono effettuare a favore delle società partecipate. La norma, nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dal Tusp in materia di coordinamento della finanza, rientra tra quelle che, tendendo alla riduzione del costo della pubblica amministrazione (c.d. spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico (cfr. Cost. 194/2020, punto 13.1 diritto). (Nella specie, la Corte ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 14, comma 5, TUSP, l'art. 4 LR Molise n. 8/2022, che autorizzava uno stanziamento di 100.000 euro, individuandone la relativa copertura nel bilancio regionale, per completare la procedura di scioglimento della società Sviluppo della Montagna molisana spa. Secondo la Corte, il trasferimento straordinario ivi previsto, in assenza di qualsivoglia prevalente interesse pubblico idoneo a giustificarlo, contrasta con l'evocato parametro interposto, che pone un generale divieto di "soccorso finanziario" delle società partecipate da parte degli enti pubblici e che, secondo la giustizia contabile, vale, a maggior ragione, ove disposto senza un comprovato interesse generale a favore di partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio, quale espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica) in tema di permesso di soggiorno (rinnovo): - CGARS, 5.6.23 n. 379, pres. Taormina, est. Mazzamuto (Guida al diritto 25/2023, 51): Il possesso di un reddito minimo corrispondente all’assegno sociale (al di fuori delle ipotesi in cui sia richiesto espressamente dalla legge, e cioè i casi di permesso di soggiorno CE e i casi di ricongiungimento familiare) rappresenta un criterio orientativo di valutazione e non un parametro rigido la cui mancanza osti automaticamente al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovendo tenersi conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell’immigrato. Neppure l’alternarsi tra occupazione e disoccupazione può di per sé inficiare le capacità reddituali. Anzi, nei limiti del periodo consentito di attesa di rioccupazione chi ha dimostrato in passato di poter ottenere una legittima occupazione può ritenersi di regola in grado di reperirne una nuova. La valutazione della PA circa il possesso del requisito di un reddito minimo per il sostentamento non può limitarsi a una mera ricognizione della sussistenza di redditi adeguati nei periodi pregressi, ma deve risolversi anche in un giudizio prognostico che tenga conto delle occasioni lavorative favorevoli, soprattutto nelle more dell’adozione del rigetto e delle prospettive di integrazione del lavoratore straniero nel tessuto socio-economico dell’area in cui risiede. (Nella specie, l’A. non aveva tenuto conto dell’integrazione documentale acquisita nel corso del procedimento e della Certificazione unica che indicava per l’anno precedente il possesso di un certo reddito, né delle potenzialità dell’attività lavorativa avviata). in tema di permesso di soggiorno (emersione lavoro irregolare): - TAR Salerno 3^, 6.6.23 n. 1307, pres. Russo, rel. Bello (Guida al diritto 25/2023, 51): Il procedimento avviato con l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell’interesse di un cittadino straniero deve essere chiuso nel termine di 180 giorni. E una volta concluso il peculiare procedimento previsto dall’art. 103 DL 19.5.2020 n. 34 - L 17.7.2022 n. 77 non v’è motivo di escludere l’applicazione delle regole ordinarie in materia di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato previste dal DLg 25.7.1998 n. 286 (TU immigrazione). Infatti, la disciplina speciale per l’emersione del lavoro irregolare mira a consentire allo straniero di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato previa effettuazione da parte della Questura delle medesime verifiche previste per tutte le altre ipotesi disciplinate dal regime ordinario, senza alcuna deroga del regime ordinario derivante dall’iter di emersione. In tale sistema esiste uno scarto temporale tra la presentazione del kit presso l’Ufficio postale e il ricevimento della domanda da parte dell’Ufficio competente, necessariamente coincidente con il giorno della convocazione in questura per la dovuta identificazione, ossia il dies a quo entro cui va data risposta alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno, essendo ragionevole far decorrer il termine per il compimento dell’attività istruttoria non da un momento antecedente rispetto a quello in cui l’A. può in concreto esercitare la funzione accertativa cui è chiamata. (Nella specie, il ricorrente aveva chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’A. sulla sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondata sulla positiva definizione di un’istanza di emersione del lavoro irregolare) sul giudizio di ottemperanza : - Cons. Stato II 12.5.23 n. 4800, pres. rel. Simeoli (Guida al diritto 25/2023, 92 T): Nel sistema della giustizia amministrativa, l’esecuzione si atteggia alla stregua di una cognizione integrata, allorché, in presenza di una sentenza di annullamento inidonea a dettare una compiuta disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino sostitutiva dell’atto annullato, il giudizio di ottemperanza, ricorrendone i presupposti, sia chiamato a completare la cognizione mediante l’individuazione del contenuto della prestazione o attività cui è tenuta l’A. L’attuazione del risultato pratico del processo, in questo caso, non postula una rigida scomposizione per fasi, essendo possibile che la tutela giurisdizionale si sviluppi attraverso una successione continuata di attività che vanno dall’accertamento della pretesa sino alla soddisfazione della stessa. Le misure sollecitatorie e surrogatorie delle sentenze esecutive e del giudicato, in un’ottica accelerativa e semplificativa, possono essere disposte già con la sentenza che definisce la fase di cognizione, a fronte di un’ulteriore, specifica e autonoma domanda, che sarà necessaria soltanto per la dichiarazione di nullità e inefficacia di atti sopravvenuti adottati in violazione o elusione del giudicato, oppure per l’eventuale determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo satisfattivo che non sia stato possibile definire già in sede di cognizione. Nel processo civile, invece, la contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata richiede sempre l’instaurazione di un autonomo giudizio di cognizione, che costituisce un incidente di esecuzione. - (commento di) Davide Ponte, L’evoluzione del rito amministrativo, dall’effetto demolitorio al reintegro (Guida al diritto 25/2023, 101-105) sull’ assegno di divorzio : - Cass. 1^, 5.5.23 n. 11832 (Guida al diritto 25/2023, 72-73 s.m., annotata da Mario Piselli): Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, della legge 898/1970 - essendo invece necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali in tema di fallimento : - Cass. SSUU (Guida al diritto 25/2023, 54 T, sotto il titolo “Terzo datore di ipoteca fallito: esclusa per il creditore garantito la verifica del passivo”): I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito: (a) non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal DLg 5/2006 e dal DLg 169/2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al Titolo II, capo V, della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica di beni acquisiti al fallimento; (b) possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare ala distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che siano stati ipotecati o pignorati. Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle somme [ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che siano stati ipotecati o pignorati per credito non del fallito], il creditore ipotecario o pignoratizio, e rispettivamente gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell’art. 110, comma 3, LF. Il reclamo può avere ad oggetto l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l’an e il quantum del debito garantito. Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endo-concorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di riparto. - (commento di) Nicola Graziano, Per le procedure prima del Codice resta la ripartizione dell’attivo (Guida al diritto 25/2023, 66-71). La lettura delle norme esistenti proposta dalle Sezioni unite corrisponde all’interpretazione prevalente in giurisprudenza. La scelta delle Sezioni Unite, diversa rispetto al Codice della crisi (che contiene un “dirompente elemento di novità”), vale per tutte le procedure aperte prima del 15 luglio 2022. sui termini processuali : - Cass. lav. 16.6.23 n. 17280 (Guida al diritto 25/2023, 49): Con la novella del 2005 il sabato è rimasto giorno lavorativo a ogni effetto, ad eccezione del compimento di atti processuali “fuori dell’udienza”, per i quali è stato eccezionalmente equiparato al giorno festivo. Dunque, il sostantivo “sabato” adoperato dal legislatore non equivale a “giorno prefestivo”: la ratio legis non è quella di dettare un regime generale per i giorni prefestivi, ossia per qualunque giorno che cada subito prima di un giorno festivo, bensì quella di limitare il compimento di atti processuali “fuori dell’udienza” a cinque giorni alla settimana. Ne consegue che il termine cadente di venerdì va rispettato, a nulla rilevando il fatto, del tutto occasionale, che il sabato successivo sia un giorno festivo. sul ruolo del pubblico ministero (in fase di indagini preliminari): - Cass. pen. 5^, 27.1-12.5.23 n. 20365 (Guida al diritto 25/2023, 88 s.m., annotata): Il pubblico ministero, quale garante della legalità della fase delle indagini preliminari, a fronte del sospetto di falsità o di reticenza della persona escussa ai sensi dell’art. 362 c.p.p., può ammonirla dell’obbligo di rispondere secondo verità, ma certamente non può mai, per vincerne la resistenza, rappresentare la detenzione in carcere come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà dello stesso PM, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle domande. Una simile rappresentazione sarebbe infatti illegittima ove si consideri che l’esito in tal modo paventato, come conseguenza certa della falsità o della reticenza attribuita alla persona escussa, non è giustificato da nessuna disposizione normativa, in quanto, rispetto al pur ipotizzabile reato di cui all’art. 371-bis c.p., l’art. 381, comma 4-bis, c.p.p. prevede espressamente che “non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal PM per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle”. (Nella fattispecie, è stato dichiaro inammissibile il ricorso avverso la sentenza che aveva ravvisato il reato di tentata violenza privata a carico di due magistrati del pubblico ministero, cui era stato contestato di avere, nel corso delle escussioni di alcune persone informate sui fatti, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerle a rendere dichiarazioni che si ritenevano coerenti con le investigazioni, con modalità intimidatorie e violenze verbali, in particolare rappresentando che, diversamente, sarebbero state immediatamente arrestate). c.s. Riscaldamento globale e cambiamenti climatici: nihil novi sub sole. “Si abbatterono sul Veneto, sulla Liguria e su altre regioni italiane piogge torrenziali; dal tempo di Noè non si ricordava un diluvio simile; i campi e i poderi si trasformarono in pantani, e uomini e animali morirono in gran numero” (Paolo Diacono, 720-799) “Tale fu la violenza della piena, che gli antichi edifici crollarono e persino i granai della Chiesa furono travolti” (Gregorio di Tours, 538-594, sulla piena del Tevere nel 589, cui seguì una terribile epidemia di peste)
Autore: Carmine Spadavecchia 02 lug, 2023
sulla formulazione delle leggi : - Corte cost. 5.6.23 n. 110, pres. Sciarra, est. Viganò (Guida al diritto 24/2023, 52): Una legge radicalmente oscura è incompatibile con la Costituzione (Una norma di legge della Regione Molise prevedeva l’ammissibilità di “interventi” non meglio precisati all’interno di “fasce di rispetto” contenute nelle “aree di piano”, senza precisare a quali piani facesse riferimento; per giunta, si prevedeva l’ammissibilità di tali interventi “previa V.A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto”, espressione che la Corte ha giudicato incomprensibile, anche perché nelle proprie difese la Regione aveva assegnato all’acronimo “V.A.” due significati diversi (“valutazione ambientale” e “verifica di ammissibilità”), tanto più che la norma in questione non si inseriva in alcuna legge preesistente, restando per così dire “sospesa nel vuoto”, il che vanificava qualsiasi tentativo di interpretazione alla luce di uno specifico contesto di riferimento. in tema di accesso : - TAR Toscana 1^, 11.5.23 n. 463, pres. Pupilella, est. Ricchiuto (Guida al diritto 24/2023, 52): L’interessato ha diritto di ottenere dall’Amministrazione copia anche degli atti interni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, tra i quali rientrano anche gli atti di procedimenti non ancora conclusi. Sussiste l’interesse ad acquisire gli atti relativi a un procedimento disciplinare anche laddove il procedimento disciplinare al cui avvio il corredo documentale era funzionale non risulti essere stato avviato, stante l’interesse del dipendente. a conoscere gli atti amministrativi su cui la richiesta disciplinare è fondata, allo scopo di tutelare i propri interessi giuridicamente rilevanti e di regolare la propria condotta, senza che la divulgazione resti preclusa da esigenze di tutela della riservatezza. Pertanto l’accesso va consentito relativamente a tutti gli atti, anche quelli relativi alla fase preliminare del procedimento disciplinare, tutti gli atti essendo soggetti al principio inderogabile della trasparenza che connota l’intera attività della PA: anche dalla loro lettura possono infatti evincersi le ragioni che hanno orientato l’agire dell’Amministrazione stessa. in tema di appalti : - Corte giust. Ue 3^, 8.6.23, causa C-545/21 (Guida al diritto 24/2023, 53): La nozione di irregolarità che autorizza il recupero di somme già erogate (nella specie, dal MIT in favore di Anas) è applicabile anche in assenza di una sentenza di condanna penale e in mancanza di prove circa l’illegalità dell’aggiudicazione. L’esistenza di una irregolarità presuppone tre elementi: una violazione del diritto Ue, un’azione od omissione di un operatore economico all’origine di tale violazione, un pregiudizio attuale o potenziale provocato al bilancio Ue. La nozione di irregolarità comprende comportamenti che possono essere qualificati come atti di corruzione praticati nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale Ue e per i quali sia stata avviata una procedura amministrativa o giudiziaria, anche quando non è provato che tali comportamenti abbiano avuto una incidenza reale sulla proceduta di selezione dell’offerente e che non è stata constatata alcuna incidenza effettiva sul bilancio Ue. Il principio di parità di trattamento degli offerenti esige che gli operatori economici interessati a un appalto pubblico dispongano delle stesse opportunità nella formulazione delle offerte e possano conoscere esattamente i vincoli procedurali, sicuri del fatto che gli stessi requisiti valgano per tutti i concorrenti; inoltre gli offerenti devono trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte, sia al momento in cui queste sono valutate dalle amministrazioni aggiudicatrici. (Nella specie, nel contesto di una commessa su lavori di ammodernamento di un tronco stradale, il MIT aveva disposto il recupero delle somme già erogate a favore di Anas, dichiarando non dovuto, perché spesa irregolare, il residuo importo non ancora erogato. All’origine della decisione del MIT c’erano indagini penali che mettevano in luce l’esistenza di un sistema corruttivo coinvolgente funzionari di Anas, tra i quali due membri della commissione aggiudicatrice dei lavori. Dagli elementi a disposizione dei giudici europei è emerso che, tenuto conto delle accuse di atti di corruzione diretti a influire sul procedimento decisionale di aggiudicazione dell’appalto pubblico del tronco stradale, non si poteva escludere che taluni membri della commissione di gara dell’Anas avessero favorito uno degli offerenti e discriminato i suoi concorrenti, violando così i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti). in tema di diritti umani : - Corte cost. 5.6.23 n. 111, pres. Sciarra, est. Viganò (Guida al diritto 24/2023, 51): La Costituzione e le norme internazionali che tutelano i diritti umani consentono di imporre a chi è sospettato di avere commesso un reato l’obbligo di indicare all’autorità che procede le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), ma non di fornire ulteriori informazioni di carattere personale, non avendo l’indagato o l’imputato dovere alcuno di collaborare con le indagini e il processo a proprio carico. Per garantire a questo diritto una tutela effettiva occorre dare all’indagato e all’imputato un esplicito avvertimento circa la facoltà di non rispondere anche a queste domande; e la sua punibilità va esclusa nel caso in cui egli risponda il falso, ove non sia stato debitamente informato di questa sua facoltà. in tema di danno all’immagine : - Cons. Stato III 18.4.23 n. 3896, pres. Corradino, est. Tulumello (Guida al diritto 24/2023, 94 T): Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, e non quella del giudice ordinario, nella vicenda in cui una società, concessionaria di un servizio comunale, impugna la nomina della commissione straordinaria per la governance provvisoria dell’ente per infiltrazioni della criminalità organizzata, nella parte in cui tale provvedimento attribuisce alla concessionaria medesima forme di contatto con la criminalità organizzata. Sebbene la ricorrente abbia di mira l’accertamento della lesione del diritto all’immagine, ai fini risarcitori, l’asserito danno non risulta riconducibile a un mero comportamento, bensì rappresenta la conseguenza, anche se indiretta, dell’esercizio del potere amministrativo. (Il TAR aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario) - (commento di) Laura Biarella, La situazione giuridica del ricorrente ha natura di “interesse legittimo” (Guida al diritto 24/2023, 98-101) sul risarcimento del danno alla persona : Tribunale di Milano - Osservatorio sulla giustizia civile - Tabella del danno permanente alla persona per il futuro - Milano, 25 maggio 2023 – Capitalizzazione anticipata di una rendita – Relazione illustrativa – Istruzioni e casi pratici - Allegati - Tabella maschi e tabella femmine (Guida al diritto 24/2023, 14-43) - (commento di) Giovanni Comandé*, Il puzzle del risarcimento, da Milano altro tassello in un mare di incertezze (Guida al diritto 24/2023, 10-13, editoriale). Il ruolo di supplenza svolto in materia, in assenza di interventi normativi, dalla giurisprudenza, e in ispecie dall’Osservatorio milanese sulla giustizia civile [*professore ordinario di Diritto privato comparato presso l’Università Sant’Anna di Pisa] - (commento di) Marco Ridolfi e Filippo Martini, Capitalizzazione rendita, un calcolo aggiornato e facilmente applicabile (Guida al diritto 24/2023, 44-48). L’inadeguatezza degli strumenti sino ad oggi utilizzati dagli operatori del diritto ha spinto l’Osservatorio ad adottare queste tabelle. in materia di turismo : - Corte giust Ue 2^, 86.23, causa C-407/21 (Guida al diritto 24/2023, 104 s.m.): L’art. 12, par. 2 e 3, della Direttiva 2015/2302 va interpretato nel senso che, qualora, a seguito della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico dovuta alla pandemia, l’organizzatore del pacchetto sia tenuto, in forza di tale disposizione, a rimborsare integralmente al viaggiatore interessato i pagamenti effettuati per detto pacchetto, per tale rimborso si intende unicamente una restituzione di detti pagamenti sotto forma di una somma di denaro. L’art. 12, in combinato disposto con l’art. 4 di tale direttiva, osta a una normativa nazionale in forza della quale gli organizzatori di pacchetti turistici sono temporaneamente esentati, nel contesto dello scoppio di una crisi sanitaria mondiale che impedisce l’esecuzione dei contratti di pacchetto turistico. dal loro obbligo di rimborsare integralmente ai viaggiatori colpiti, entro 14 giorni dalla risoluzione di un contratto, i pagamenti effettuati per il contratto risolto, e ciò anche laddove una siffatta normativa miri ad evitare che la solvibilità di tali organizzatori di viaggi sia compromessa al punto da mettere a repentaglio la loro sussistenza a causa del numero considerevole di richieste di rimborso attese, e quindi miri a preservare la sopravvivenza del settore interessato. - (commento di) Marina Castellaneta, Pacchetto turistico, in caso di risoluzione del contratto il viaggio va rimborsato con una somma di denaro (Guida al diritto 24/2023, 104-106). in tema di ricusazione : - Cass. pen. VI 7.6.23 n. 24624 (Guida al diritto 24/2023, 52): La dichiarazione di ricusazione è atto “personalissimo” della parte; per presentare la relativa istanza il difensore deve essere munito di procura speciale o mandato specifico, in mancanza di che l’istanza è inammissibile. (Nella specie, l’istanza di ricusazione era stata proposta in ragione del fatto che il giudicante dell’imputato assistito da difensore di fiducia aveva querelato quest’ultimo e il suo coniuge. La SC ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato sia perché quest’ultimo non rivestiva il ruolo di soccombente a fronte dell’ordinanza della Corte d’appello che aveva respinto l’istanza di ricusazione presentata in proprio dal difensore sin dall’inizio e fino al ricorso in sede di legittimità, sia perché l’istanza di ricusazione presentata e dichiarata inammissibile in sede di merito non era assistita da procura speciale rilasciata dall’imputato). in tema di notificazione (via email): - Cass. lav. 31.5.23 n. 15345 (Guida al diritto 24/2023, 50): La notificazione non può essere considerata inesistente se si è verificata accettazione dell’atto da parte del gestore della posta elettronica ordinaria, in quanto ciò fa presumere il successivo transito telematico dei dati trasmessi al destinatario. Vero è che non sono conoscibili gli esiti di tale transito in termini di contenuto, leggibilità o concreta lettura da parte del destinatario; ma non essendoci riscontro della totale assenza di transito dei dati telematici non si può neanche affermarne l’inesistenza. Di qui la nullità (e non l’inesistenza) della notificazione, in quanto l’iter errato con consente il perfezionamento della notifica, che coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, la sola che permette di avere prova del fatto che l’atto sia pervenuto completo, leggibile e nei termini. In effetti, l’invio dell’atto di impugnazione su una e-mail ordinaria manca di quel corredo di certezza della comunicazione che consente alla notificazione di generare il proprio effetto utile di avvenuto tempestivo adempimento (anche se poi la mail non sia stata in concreto letta) come al contrario avviene quando sia inviata all’indirizzo di posta certificata del destinatario. c.s. Potere « L’aspirazione a comandare, l’ossessione del potere, è, a tutti i livelli, una forma di pazzia. Mangia l’anima, la stravolge, la rende falsa. Anche se si aspira al potere “a fin di bene”, soprattutto se si aspira al potere “a fin di bene”. La tentazione del potere è la più diabolica che possa essere tesa all’uomo, se Satana osò proporla perfino a Cristo. Con lui non riuscì, ma riesce con i suoi vicari » (Papa Celestino V, in “L’avventura di un povero cristiano”, di Ignazio Silone, Premio Campiello 1968)
Autore: Carmine Spadavecchia 02 lug, 2023
in tema di appalti (garanzia provvisoria): - Ad. plen. 26.4.22 n. 7, pres. Frattini, est. Lopilato (Giurispr. it. 5/2023, 1140, solo massima): È consentita l’escussione della garanzia provvisoria quando la mancata sottoscrizione del contratto derivi da un fatto imputabile all’aggiudicatario e non anche al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione in quanto l’art. 93, 6° comma, DLg 18.4.2016 n. 50 delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione. [L’art. 93, comma 6, DLg 1.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), prevede che la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta «copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario»] - (nota di) Hebert d’Herin, L’escussione della garanzia provvisoria al vaglio dell’Adunanza plenaria (Giurispr. it. 5/2023, 1140-1143) in tema di DURC (dichiarazione unica regolarità contributiva): - T. lav. Spezia, 18.7.22, Giudice Panico (Giurispr. it. 5/2023, 1129 T): 1. - Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del c.d. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario al quale è, tuttavia precluso emanare una pronuncia di condanna dell’ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall’art. 4 L 2248/1865, allegato E. Nelle situazioni di oggettiva incertezza giuridica, in presenza di un effettivo interesse della parte istante alla sua rimozione – qualora sussistano fumus boni iuris della domanda e periculum in mora rispetto a beni dipendenti dall’accertamento – è ammissibile, pure in sede di urgenza, l’emissione di un provvedimento accertativo, fermo restando che quest’ultimo ha efficacia limitata al rilascio del DURC e, quindi, non funge da anticipato accertamento pieno di regolarità contributiva. 2. - L’art. 3, 2° comma, lett. b), DM.30.1.2015 – che impone il rilascio del DURC ogniqualvolta vi sia un’ipotesi, legislativamente prevista, di sospensione dei pagamenti – va applicato anche in caso di domanda di concordato preventivo o in bianco con riserva di presentazione della proposta ex art. 161, 6° comma, LF in quanto in tale fattispecie opera il divieto di procedere al pagamento dei crediti antecedenti (art. 168 LF), ivi inclusi i crediti contributivi non soddisfatti degli Enti previdenziali. In tale ipotesi, pertanto, non opera l’art. 5 DM. 30.1.2015, applicabile solo alla diversa fattispecie di concordato in continuità di cui all’art. 186-bis LF, ma con la pubblicazione dell’istanza di concordato nel Registro delle Imprese ancorché avanzata con riserva di presentazione del piano (e finché il termine concesso per il deposito non sia spirato) sussiste il presupposto normativo per ritenere “regolare” l’azienda e quindi dovrà essere rilasciare il DURC. - (commento di) Federico D’Addio, Diritto al rilascio del DURC anche in caso di domanda di concordato preventivo (Giurispr. it. 5/2023, 1131-5) Il DURC e le sue funzioni. Il DURC e le procedure concorsuali sulle concessioni demaniali marittime (proroga): - Cons. Stato VI 1.3.23 n. 2192, pres. De Felice, est. Maggio (Giurispr. it. 5/2023, 998-999): In applicazione coerente delle statuizioni emesse dall’Adunanza Plenaria (sentenze 17 e 18/2021) va confermato il contrasto fra la normativa italiana che ha disposto la proroga automatica fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (L 145/2018, art. 682, segg.) e le pertinenti previsioni del diritto UE primario (art. 49 Tfue) e derivato (art. 12 della Direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE). Tali disposizioni, pertanto, non devono essere applicate né dalla PA né dai giudici nazionali e gli atti amministrativi che ne fanno applicazione devono essere considerati illegittimi. sulla SCIA (segnalazione certificata inizio attività): - Cons. Stato II 7.3.23 n. 2371, pres. Simeoli, est. Manzione (Giurispr. it. 5/2023, 1136 s.m.): 1. Nel giudizio di ottemperanza conseguente ad una sentenza di primo grado, confermata in appello, al fine di incardinare la competenza in capo al giudice di prime cure ovvero al Consiglio di Stato, l’art. 113 c.p.a. richiede che la sentenza abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo, tuttavia poiché la sentenza d’appello si caratterizzata sempre per avere un quid pluris rispetto al primo grado, occorre valutare la sussistenza di una modifica sostanziale del dictum giudiziario quale ricavabile dalla sentenza di primo grado. 2. Il combinato disposto dei commi 3, 4, 6-bis e 6-ter dell’art. 19 legge 241/1990 riconosce in capo al- l’Amministrazione due distinte modalità di intervento in caso di SCIA. illegittima: il primo potere è disciplinato dal 3° comma e prevede che entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione del privato l’A. è tenuta a verificare la correttezza della stessa e nel caso utilizzare i poteri inibitori, repressivi e conformativi ad essa assegnati. Il secondo potere è disciplinato dal 4° comma e prevede che l’A. possa annullare d’ufficio il titolo già formatosi, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 21-novies. 3. Il comma 6-ter dell’art. 19 legge 241/1990 esclude espressamente la possibilità per il terzo di impugnare direttamente la segnalazione certificata, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività, riconoscendogli esclusivamente il potere di sollecitare l’A. all’esercizio delle verifiche di propria competenza. Tale sollecito, se effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione, impone all’A. di provvedere ai sensi del 3° comma, mentre se tardivo obbliga l’A. ad attivarsi ed emanare il provvedimento di cui al 4° comma. 4. Il 4° comma dell’art. 19 legge 241/1990 delinea una fattispecie di annullamento in autotutela sui generis. Infatti, l’A. a seguito della sollecitazione del terzo controinteressato, non solo è tenuta a procedere, ma anche a riscontrare tale istanza per mezzo di un provvedimento espresso. Talché la discrezionalità di tale istituto si risolve solamente nella verifica della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21-novies. 5. In caso di nuovo provvedimento di diniego in autotutela in sede di riedizione del potere, conseguente a sen- tenza, in un’ottica di doverosa maggior garanzia procedurale volta ad assicurare il doppio grado di giudizio, il giudice competente a conoscere della questione non è il Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza, bensì il giudice di prime cure che dovrà valutare nel merito la legittimità del provvedimento adottato. Ai sensi dell’art. 32, 2° comma, c.p.a., in tal caso, il giudice muta il rito, previa rimessione degli atti al giudice di prime cure. - (nota di) Roberto Damonte e Riccardo Ettore Minucci, SCIA, La tutela del terzo e il dovere di provvedere della P.A. (Giurispr. it. 5/2023, 1136-1140) in tema di impiego pubblico (conversione del rapporto a termine): - Cass. lav. 20.10.22 n. 31036 (Giurispr. it. 5/2023, 1123 T): Il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time per i lavoratori assunti presso le pubbliche amministrazioni non è un diritto assoluto, ma si configura in presenza di determinati presupposti tra cui vi rientra l’equivalenza delle mansioni. In particolare, la procedura assunzionale deve riferirsi all’espletamento di mansioni uguali o equivalenti a quelle proprie del rapporto a tempo parziale. - (commento di) Paola Maria Rebecca Conoscitore, Il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time nel lavoro pubblico (Giurispr. it. 5/2023, 1125-9). Con l’ordinanza in commento la SC ribadisce i principi affermati da SU n. 27440/2017. sul CGA Sicilia : - Ad. plen. 14.3.23 n. 9, pres. Maruotti, rel. Pannone (Giurispr. it. 5/2023, 997.998): Ai sensi del DLg 272/2003, le due Sezioni del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) di Palermo costituiscono altrettante Sezioni del Consiglio Stato, aventi competenza funzionale per gli appelli avverso le sentenze del TAR Sicilia (Palermo e Catania). Laddove un appello avverso sentenza del TAR Sicilia sia stato erroneamente proposto dinanzi al Consiglio di Stato, quest’ultimo deve dichiarare la propria incompetenza al fine di consentire alle parti la riassunzione del giudizio dinanzi al CGARS. sulla rimessione alla Plenaria : - Ad. plen. 22.3.23 n. 11, pres. Maruotti, est. Lopilato (Giurispr. it. 5/2023, 995): (a) L’art. 99 c.p.a. consente alla Sezione rimettente, in sede di rinvio, di decidere la controversia sotto tutti i profili non esaminati dall’Adunanza plenaria, il cui principio di diritto non può però essere posto in contestazione nel corso del medesimo giudizio; (b) i quesiti sollevati nel caso in esame con l’ulteriore ordinanza di rimessione non possono essere esaminati, in quanto non rientrano in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 99 c.p.a. (La Plenaria restituisce gli atti al CGARS rimettente senza prendere posizione sui quesiti formulati e stabilisce che non vi è luogo a provvedere sugli stessi) in tema di ricorso collettivo : . Cons. Stato IV 21.2.23 n. 1775 (Giurispr. it. 5/2023, 999-1000): Va ribadito, in base all’orientamento consolidato in materia, che nel processo amministrativo è possibile la proposizione di un ricorso collettivo alla duplice condizione che sussista l’identità delle posizioni sostanziali dedotte in giudizio e che non emergano posizioni di conflitto di interesse fra le parti ricorrenti. sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia : - Cedu 3^, 14.3.23, ric. 57378/18 (Giurispr. it. 5/2023, 1006-7, annotate da Valeria Casillo): Integra violazione del diritto a un processo equo (art. 6 Cedu) il rifiuto immotivato della Corte di Cassazione greca di esaminare una domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue. L’accertamento della violazione comporta la necessità di riaprire il procedimento interno come misura necessaria al ripristino dello status quo ante, in tema di condictio indebiti : - Corte cost. 27.1.23 n. 8, pres. Sciarra, est. Navarretta (Giurispr. it. 5/2023, 1026 s.m.): Non è incostituzionale, in riferimento agli artt. 11 e 117, 1° comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu, l’omessa previsione - da parte dell’art. 2033 c.c. - dell’irripetibilità dell’indebito previdenziale non pensionistico, qualora le somme erogate siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza. - (commento di) Stefano Pagliantini, Il pragmatismo di Enrico di Navarra: l’inesigibilità restitutoria nel canone della Corte costituzionale (Giurispr. it. 5/2023, 1027-1034). Il “colpo d’ala” della Corte: la tutela dell’accipiens non trova ostacolo nell’art. 2033 c.c., perché è assicurata dall’art. 2126 c.c., che governa la condictio indebiti in materia giuslavoristica con un principio di settore speciale, sottraendola alla normativa generale del codice civile. in tema di danni (obblighi di protezione): - Cass. 3^, 19.5.22 n. 16224 (Giurispr. it. 5/2023, 1034 T): L’interesse del cliente di un supermercato a conservare la propria integrità fisica dinanzi al fatto dannoso che può verificarsi all’interno dei locali dello stesso è un interesse che riceve tutela nella vita di relazione a prescindere dall’acquisto delle merci ivi poste in vendita, e la cui lesione costituisce danno ingiusto risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale. Precisamente, allorché il danno sia cagionato dalle cose che si trovano all’interno dei locali del supermercato, si integra, nel concorso di tutti gli altri elementi costitutivi, l’ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio in capo al custode delle cose medesime (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento del danno da schiacciamento nelle porte automatiche di un supermercato). - (commento di) Andrea Giocondi, Les deracineès: ovvero, gli spaesati obblighi di protezione (Giurispr. it. 5/2023, 1036-1043) in tema di impresa : - Luigi Balestra (a cura di) L’impresa familiare (Giurispr. it. 5/2023, 1172-1177). L’istituto introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (L 19.5.1975 n. 151): finalità e disciplina residuale; presupposti e costituzione; diritti dei collaboratori; comunione tacita familiare. in tema di spese giudiziali : - Cass. SSUU 31.10.22 n. 32061 (Giurispr. it. 5/2023, 1072 T): In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. - (commento critico di) Matteo Lupano, Dalle Sezioni Unite passi indietro in tema di soccombenza reciproca (Giurispr. it. 5/2023, 1075-1079) in tema di giudicato (sulla giurisdizione): - Cass SSUU 15.11.22 n. 33606 (Giurispr. it. 5/2023, 1068 T): Il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice adito su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata, o meno, oggetto di esplicita declaratoria; sicché osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti riguardanti il medesimo titolo. - (nota di) Beatrice Zuffi, La fuorviante ma pervicace corrente giurisprudenziale sull’efficacia vincolante esterna dell’implicito riconoscimento della giurisdizione nelle sentenze di merito (Giurispr. it. 5/2023, 1069-1072) sulla riforma Cartabia ( processo penale ): Fabio Alonzi, Luigi Ludovici, Giorgio Spangher (a cura di), Riforma Cartabia: modifiche strutturali al processo penale (Giurispr. it. 5/2023, 1178-1222) - Nuovi scenari e nuove responsabilità nel processo penale riformato, Fabio Alonzi, Luigi Ludovici e Giorgio Spangher (1178) - La c.d. remote justice nella riforma Cartabia, Benedetta Galgani (1179) - Videoregistrazioni e collegamenti da remoto, Donatella Curtotti (1183) - Progressi e criticità nel nuovo assetto delle notificazioni, Guido Colaiacovo (1186) - Notizia di reato: priorità, struttura, iscrizione e controlli, Katia La Regina (1188) - I tempi e gli esiti delle indagini preliminari, Luigi Ludovici (1190) - I ritocchi in tema di udienza preliminare, Arturo Capone (1194) - I procedimenti speciali, Paola Spagnolo (1196) - L’assenza secondo la legge Cartabia, Fabio Alonzi (1199) - I rimedi a favore dell’imputato e del condannato giudicato in assenza, Elena Valentini (1202) - Giudizio di primo grado, Roberta Aprati (1205) - Citazione diretta a giudizio: rivoluzioni che potrebbero portare frutto, Serena Quattrocolo (1206) - Le disposizioni generali sulle impugnazioni e l’appello, Mitja Gialuz (1209) - Ritocchi al rito in cassazione e rimedi per le condanne della Corte europea, Hervé Belluta (1211) - Gli interventi di dettaglio nel quadro della fase esecutiva, Daniele Vicoli (1214) - Nuove sinergie tra giustizia riparativa e procedimento penale, Elisa Lorenzetto (1217) - I profili di diritto intertemporale e transitorio, Jacopo Della Torre (1221) c.s. Ubi ordo deficit, nulla virtus sufficit (Dove manca l'ordine nessuna virtù sopravvive) [iscrizione sulla porta della sacrestia a Palazzo San Giorgio, ora sede dell'Autorità portuale di Genova, olim Banco San Giorgio, che custodiva il tesoro della Repubblica di Genova]
Autore: Carmine Spadavecchia 23 giu, 2023
sul CSM : - Giovanni Verde*, Csm, quella finta lotta alle correnti con le nomine a sorteggio dei togati (Guida al diritto 23/2023, 10-14). Sul disegno di legge n. 154 relativo alle modalità di elezione dei componenti togati del Csm [*professore emerito di Diritto e procedura civile presso l’Università “Luiss-Guido Carli” di Roma] sull’ emergenza alluvione : DL 1.6.2023 n. 61 [GU 1.6.23 n. 127, in vigore dal 2 giugno 2023], Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 - stralcio del decreto-legge (Guida al diritto 23/2023, 33-39), con la mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella. in tema di chance : - Cons. Stato II 12.5.23 n. 4800, pres. est. Simeoli (Guida al diritto 23/2023, 45): La chance è una figura elaborata al fine di traslare sul versante del danno ingiusto un problema di causalità incerta: quello cioè della fattispecie in cui non sia possibile accertare se un determinato esito vantaggioso si sarebbe o meno verificato senza l’ingerenza illecita del danneggiante. Mentre nel diritto privato le ipotesi più ricorrenti riguardano la responsabilità medica, nel campo del diritto amministrativo la lesione della chance viene invocata soprattutto per riconoscere uno sbocco di tutela, sia pure per equivalente, a quelle aspettative andate irrimediabilmente deluse a seguito dell’illegittimo espletamento ovvero del mancato espletamento di un procedimento amministrativo in carico a un ente pubblico. Poiché l’esigenza giurisdizionale è quella di riconoscere all’interessato il controvalore della possibilità di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, l’obiettivo del giudizio di responsabilità deve coerentemente consistere nell’accertamento del nesso causale tra la condotta antigiuridica del danneggiante e l’evento lesivo consistente nella perdita della possibilità del danneggiato. La tecnica probabilistica va quindi impiegata non per accertare l’esistenza della chance come bene a sé stante, bensì per misurare un modo equitativo il valore economico della stessa in sede di liquidazione della somma risarcibile. In ogni caso, per scongiurare azioni bagatellari o emulative, il giudice deve disconoscere l’esistenza di un danno risarcibile nel caso in cui le probabilità perdute si attestino a un livello del tutto insignificante. in materia di antimafia : - Cons. giust. amm. regione siciliana, 15.5.23 n. 149, pres. de Francisco, rel. Caleca (Guida al diritto 23/2023, 90 T): Il richiamo alla sentenza di patteggiamento non può fondare la legittimità del provvedimento adottato dal Prefetto che si risolva in una informazione interdittiva o in una comunicazione antimafia. In relazione all’informazione interdittiva, integra il vizio di carenza di motivazione il mero richiamo alla sentenza di patteggiamento in considerazione del novellato art. 445 c.p.p., comma 1-bis, alla luce del quale la sentenza in esame non può avere efficacia extrapenale, non risultando idonea a integrare il quadro indiziario di infiltrazione mafiosa. In relazione alla comunicazione antimafia, la sentenza di patteggiamento relativa a uno dei reati ostativi di cui all’art. 67, comma 8, del Codice antimafia non può ritenersi equiparata alla sentenza di condanna. Ciò in quanto la consolidata natura della normativa antimafia, come esclusivamente preventiva e non punitiva, include quest’ultima nell’ambito di applicazione del nuovo art. 445, secondo periodo del comma 1-bis, c.p.p. che priva di efficacia le disposizioni diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna. - (commento di) Giulia Pernice, Ridotti gli effetti extrapenali, si rafforza l’onere di motivazione (Guida al diritto 23/2023, 92-94) in tema di condominio : - CA Messina 21.12.22 n. 847 (Guida al diritto 23/2023, 54 T): La conferma non è altro che una nuova nomina per cui gli stessi presupposti di validità (e dunque gli stessi quorum) occorrenti per la nomina dell’amministratore devono valere anche per la sua riconferma in carica, avendo le due delibere contenuto ed effetti giuridici eguali e differendo solo per la circostanza di continuità del rapporto fiduciario, assente in caso di nomina. La disposizione dell’art. 1136, comma 4, c.c., per la quale la delibera avente ad oggetto la nomina o revoca dell’amministratore richiede la maggioranza qualificata di cui al comma 2, è applicabile anche alla delibera di conferma dell’amministratore (voto favorevole della maggioranza dei condòmini intervenuti all’assemblea che rappresenti la metà del valore dell’edificio) - (commento critico di) Fulvio Pironti, Senza un intervento legislativo è da rivedere l’indirizzo prevalente (Guida al diritto 23/2023, 56-61) in tema di assicurazione sulla vita : - Cass. 3^ 27.4.23 n. 11101 (Guida al diritto 23/2023, 48 T): L’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto. - (commento di) Mario Piselli, Una decisione che consolida i recenti arresti delle sezioni Unite (Guida al diritto 23/2023, 51-53) in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 3^, 11.5.23, cause riunite da C-156/22 a C-158/22 (Guida al diritto 23/2023, 96 solo massima): L’art. 5, par. 3, del regolamento n. 261/2004 va interpretato nel senso che l’assenza inaspettata, dovuta a malattia o decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo, come è il caso del copilota, intervenuta poco prima della partenza prevista di tale volo, non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi di tale disposizione. - (commento di) Marina Castellaneta, Ritardo del volo, malattia o morte del copilota poco prima del decollo non è fatto eccezionale (Guida al diritto 23/2023, 96-98) in tema di arricchimento senza causa : - Cass. 1^, 28.4.23 n. 11243 (Guida al diritto 23/2023, 62 solo massima, annotata da Mario Piselli): In materia di ingiustificato arricchimento trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.cv. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, sussistendo il dovere del giudice di procedere anche d’ufficio alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l’esistenza, tanto nell’ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell’impossibilità di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, quanto nell’ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia. in materia penale : L 24.5.2023 n. 60 [GU 1.6.23 n. 127, in vigore dal 16 giugno 2023], Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza - testo della legge (Guida al diritto 23/2023, 16-17) - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 23/2023, 18-19) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 23/2023, 20-26) - commento di Giuseppe Amato, Un ripensamento normativo giusto che lascia però nodi interpretativi (Guida al diritto 23/2023, 27-31) [le novità] in materia penale (messa alla prova): - Cass. SSUU 27.10.22-6.4.23 n. 14840 (Guida al diritto 23/2023, 70 T, stralcio): L’istituto dell’ammissione alla prova di cui all’art. 168-bis c.p. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al DLg 231/2001. - (commento di) Giuseppe Amato, Istituto inesportabile calibrato sulla persona fisica dell’imputato (Guida al diritto 23/2023, 78-82). La disciplina è stata modellata per l’imputato e la sua rieducazione e non può essere traslata a una persona giuridica priva di sostrato psicofisico. c.s. Dieci nemici non possono fare a un uomo il male che può fare a se stesso (antico detto yiddish)
Autore: Carmine Spadavecchia 19 giu, 2023
sul nuovo codice appalti (DLg 31.3.2023 n. 36): - Luca R. Perfetti, L’avvio di un dibattito sul nuovo Codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 2/2023, 145-146) - Vinicio Fasciani, Il motore finanziario per far funzionare l’auto degli appalti pubblici (Urban. e appalti 2/2023, 147-148) - Giovanni Balocco, Le concessioni autostradali: una questione aperta, problematiche da risolvere in un’ottica evolutiva (Urban. e appalti 2/2023, 149-157) - Umberto Baldi ed Erica Anna Lisa Delbarba, Commento al nuovo codice appalti (Urban. e appalti 2/2023, 158-159) - Claudio Maria Oriolo, Prime riflessioni sul nuovo Codice dei contratti per i settori speciali: la suddivisione in lotti come possibile caso di attuazione dei principi codificati (Urban. e appalti 2/2023, 160-165) - Direzione Affari Legali A2A, Osservazioni sparse sul nuovo Codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 2/2023, 166-168) - Barbara Fiorucci, Il nuovo Codice dei contratti pubblici dal punto di vista del mondo dei Servizi (Urban. e appalti 2/2023, 169-173) - Pasquale Addesso e Leonardo Miconi, Affidamenti diretti: la rilevanza penale è definitivamente preclusa? (Urban. e appalti 2/2023, 175-193). Le novità. Disciplina sotto soglia e disciplina sopra soglia. Rotazione e territorialità. Timing della procedura. Criterio di aggiudicazione. Collegio consultivo tecnico. Responsabilità degli amministratori. Affidamento diretto. Ricadute penali: turbative e abuso d’ufficio. - Angelo Ascani, La partecipazione dello Stato nei fondi venture capital (Urban. e appalti 2/2023, 194-197). Definizione di venture capital. Normativa nazionale. Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Test dell’operatore in un’economia di mercato. Conclusioni. in tema di appalti (gara): - Ad. plen 14.12.22 n. 16, pres. Maruotti, est. Noccelli (Urban. e appalti 2/2023, 216 T): 1. In materia di contratti pubblici ai Commissari di gara, nella valutazione delle offerte tecniche, è demandato il compito di esprimere individualmente una preferenza o coefficiente numerico, potendo sì confrontarsi tra loro prima dell’attribuzione del punteggio ma nei limiti in cui ciò non si traduca in una surrettizia introduzione del principio di collegialità. 2. A fronte di una scarna disciplina normativa e di quanto suggerito dalle Linee Guida Anac n. 2/2016, la Stazione appaltante può discrezionalmente individuare il criterio di attribuzione dei punteggi per i profili di natura qualitativa secondo il metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario ovvero secondo il metodo del “confronto a coppie”. 3. Il metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario, comporta che ogni commissario attribuisca un punteggio a ciascuna offerta adeguatamente motivando le ragioni di tale attribuzione, in correlazione ai criteri presenti nel bando di gara, onerandosi la Stazione appaltante di indicare i profili oggetto di valutazione in modo analitico e concreto; invece il metodo del “confronto a coppie” comporta l’attribuzione del punteggio sulla base di un confronto fondato sulle preferenze espresse da ciascun commissario a ciascun progetto rispetto a tutti gli altri secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. 4. Il metodo del “confronto a coppie”, ritenuto adatto alle gare con presenza di numerose offerte, può essere impiegato secondo la metodologia “semplice o del confronto triangolare” ovvero con la metodologia AHP, quest’ultima preferibile perché riduce il rischio di giudizi “inconsistenti” per violazione della proprietà transitiva. 5. Il metodo del “confronto a coppie” si caratterizza per una struttura bifasica in cui aduna prima fase di valutazione individuale segue una seconda fase di valutazione collegiale. Ne consegue che l’assegnazione di punteggi tutti o per la maggior parte identici e non differenziati da parte di tutti i commissari annulla l’individualità della valutazione, svilendo la funzione del metodo, che è quella di selezionare l’offerta migliore in termini strettamente relativi, basata cioè sull’attribuzione di punteggi espressione delle preferenze soggettive dei commissari. 6. Il metodo del “confronto a coppie” proprio per la sua struttura, se correttamente applicato, comporta una significativa limitazione del sindacato giurisdizionale, fatto salvo il suo uso incongruo e distorto, che è onere della parte interessata allegare e dimostrare. In questo senso, l’espressione delle medesime preferenze da parte di ciascun commissario inficia il giudizio tecnico ed agevola l’onere probatorio della parte poiché non può ritenersi fisiologica espressione di un giudizio individuale e individualizzato essendo statisticamente impossibile che più individui esprimano sempre e invariabilmente il medesimo grado di preferenza, nell’ambito di un giudizio comparativo tra due entità e con riferimento a plurimi e svariati sub-criteri di valutazione. 7. I principi espressi dall’orientamento giurisprudenziale sinora maggioritario, per cui “l’insussistenza di differenziazioni tra i punteggi attribuiti dai vari commissari non costituisce sicuro indice di condizionamento” e secondo cui “vanno distinte l’ipotesi di voto collegiale (non consentita) da quella di un insieme di singoli voti coincidenti”, possono continuare a trovare applicazione solo con riferimento al metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario nei casi in cui il bando (o capitolato) abbia previsto l’attribuzione discrezionale del suddetto coefficiente variabile. 8. I principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 16/2022 con riguardo al diritto dei contratti pubblici e dalle Linee Guida Anac di riferimento [n. 2/2016] non trovano applicazione alla diversa materia dei concorsi pubblici e del pubblico impiego, valendo in questi ambiti il diverso principio per cui la votazione finale costituisce la piena estrinsecazione delle conclusioni cui è pervenuta la commissione all’esito dell’esame complessivo della posizione dei singoli candidati e come tale è intesa quale risultante della sintesi delle valutazioni espresse nei giudizi individuali. - (commento di) Margherita Amitrano Zingale, Metodo del “confronto a coppie” nelle procedure di gara: i principi espressi dalla Plenaria riducono i tradizionali limiti posti al sindacato giurisdizionale del g.a. sulle valutazioni della Commissione giudicatrice? (Urban. e appalti 2/2023, 226-230) in tema di appalti (aggiudicazione): - Cons. Stato III 21.10.22 n. 9003, pres. Greco, est. Tulumello (Urban. e appalti 2/2023, 231 T): La stazione appaltante che introduca un vincolo di aggiudicazione ex art. 51, comma 3, D Lg 18.4.2016 n. 50 può discrezionalmente estenderlo alle imprese collegate, non essendo necessaria un’espressa previsione della legge di gara per esercitare tale facoltà di estensione che è ricavabile dal sistema. - (commento di) Federica Santomauro, Vincolo di aggiudicazione e imprese collegate (Urban. e appalti 2/2023, 235-244) in tema di occupazione sine titulo : - Cass. SSUU 15.11.22 n. 33645 (Urban. e appalti 2/2023, 198 T): 1. Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. 2. Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. 3. Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. - (commento di) Roberto Cippitani e Alessandra Langella, La rilevanza del danno-evento nell’attuale applicazione della responsabilità civile (Urban. e appalti 2/2023, 206-215) Riguardo al danno da occupazione illegittima di immobile, e in particolare sulla questione se il danno da occupazione sine titulo debba o meno considerarsi in re ipsa, le SU propongono un punto di mediazione tendente a comporre i diversi approcci della Sezione Seconda (favorevole ad ammettere la risarcibilità del danno in sé), e della Sezione Terza (orientata a ritenere necessaria la dimostrazione della perdita subita). In pratica, le SU aprono alla risarcibilità del danno in re ipsa per occupazione illegittima dal momento che quest’ultima incide di per sé, intaccandolo, sul diritto di godimento del proprietario e da ciò consegue che quel danno può essere presunto in ragione delle particolari caratteristiche dell’evento dal quale origina. Ma, e in ciò sta la “moderazione” tra i due orientamenti, non si consente di prescindere da un danno-conseguenza. sulle occupazioni illegittime della PA : - TAR Basilicata 1^, 16.12.22 n. 844, pres. Donadono, est. Nappi (Urban. e appalti 2/2023, 252 T): Essendo ormai stato espunto dall’ordinamento giuridico l’istituto dell’occupazione acquisitiva, dalla illegittimità dell’occupazione del bene del privato posta in essere dalla PA discende de planol’obbligo di restituzione, previa riduzione allo stato di fatto esistente al momento dell’apprensione, restando salva la possibilità per l’Amministrazione di attivarsi ai sensi dell’art. 42-bis DPR 327/2001, nonché la responsabilità aquiliana da atto illecito da determinarsi (art. 34, comma 4, c.p.a.) con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dei beni, determinato al momento attuale, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42-bis, comma 3, DPR 327/2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale. - (commento di) Riccardo Artaria, Le occupazioni illegittime della P.A. nella giurisprudenza successiva alla Plenaria del 2020 (Urban. e appalti 2/2023, 254-261) in tema di appalti (offerte anomale): - TAR Napoli 1^, 1.12.22 n. 7510 (Urban. e appalti 2/2023, 262 T): In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, ogni operatore può fornire i preventivi richiesti ai propri fornitori sui prezzi dei materiali indicati in offerta al fine di comprovarne la certezza ed affidabilità. Il raffronto tra i prezzi previsti dai diversi fornitori, quand’anche molto diversi tra loro, non influisce sul giudizio di attendibilità, in quanto la determinazione di tali prezzi è anche il risultato di peculiari rapporti commerciali tra fornitore e cliente, il quale può spuntare condizioni particolarmente favorevoli non replicabili con altri imprenditori. - (commento di) Luciana Battarino, L’oggetto delle giustificazioni e la verifica “globale e sintetica” dell’anomalia dell’offerta (Urban. e appalti 2/2023, 264-267) in materia edilizia (titoli abilitativi, danno da ritardo): - TAR Napoli 2^, 30.1.23 n. 670, pres. est. Maddalena (Urban. e appalti 2/2023, 245 T): È infondata la pretesa della parte di essere risarcita per la mancata applicazione di una legge incostituzionale a causa del ritardo della PA nella conclusione del procedimento, in quanto il vantaggio, che essa si duole di non aver ottenuto, sarebbe stato comunque un vantaggio contra Costitutionem, pertanto non tutelabile in via risarcitoria. - (commento di) Stefano Calvetti, Inerzia della P.A. e ius superveniens “sfavorevole”: risarcimento dei danni “da ritardo”? (Urban. e appalti 2/2023, 247-251). L’impatto che le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale possono avere sull’esito di un procedimento amministrativo in itinere. in materia edilizia (ristrutturazione): - Cass. pen 3^, 18.1.23 n. 1670 (Urban. e appalti 2/2023, 270): Nel definire gli “interventi di ristrutturazione edilizia”, la normativa attuale (art. 3, lett. d, DPR 6.6.2001 n. 380) non prescinde, né potrebbe, dalla necessità che venga conservato l’immobile preesistente, del quale deve essere comunque garantito il recupero e, allo stesso modo, la ristrutturazione dei manufatti crollati o demoliti è possibile al solo fine del loro “ripristino”, termine quest’ultimo dal significato univoco nella parte in cui esclude la mera demolizione a vantaggio di un edificio diverso. in materia edilizia (legittimazione a richiedere titoli edilizi): - Cass. pen. 3^, 27.1.23 n. 3476 (Urban. e appalti 2/2023, 268): In caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, la domanda di rilascio di titolo edilizio - sia esso o meno titolo in sanatoria di interventi già realizzati - deve necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto relativa al bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di pactum fiduciaeintercorrente tra i vari comproprietari. in materia edilizia (autorizzazione paesaggistica postuma): - Cass. pen. 3^, 25.1.23 n. 3258 (Urban. e appalti 2/2023, 272): Il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti in cui essa è consentita ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, DLg 22.1.2004 n. 42, non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36 DPR 6.6.2001 n. 380, e non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino dell’immobile abusivo edificato in zona vincolata. in tema di concessioni “balneari” (proroga): - Cass. pen. 3^, 10.1.23 n. 404 (Urban. e appalti 2/2023, 270): In tema di occupazione abusiva dei beni del demanio marittimo, la proroga “a tempo” dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, introdotta dall’art. 3, comma 3, L. 5.8.2022 n. 118, non si applica alle concessioni scadute prima del 27 agosto 2022, data di entrata in vigore della normativa. c.s. La vita dei morti sta nella memoria dei vivi (Cicerone)
Autore: Carmine Spadavecchia 15 giu, 2023
sulla professione forense : - Angelo Ciancarella*, Il sismografo dell’avvocatura registra le oscillazioni ma trascura il terremoto (Guida al diritto 22/2023, 6-9, editoriale). Il Rapporto Censis 2023 e l’intelligenza artificiale [*giornalista ed esperto in materie giuridiche e della professione forense] in tema di class action : DLg 10.3.2023 n. 28 [GU 23.3.23 n. 70, in vigore dal 7 aprile 2023], Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE - testo della Direttiva (Ue) 2020/1828 (Guida al diritto 22/2023, 36-56) sotto il titolo: “Dalla direttiva fondante, una guida nell’analisi” - testo del decreto legislativo n. 28/2023 (Guida al diritto 22/2023, 10-21) sotto il titolo: “Nuova class action senza confini per i consumatori degli Stati dell’Unione” - relazione illustrativa (Guida al diritto 22/2023, 22-34) avente ad oggetto: Schema di decreto di recepimento della direttiva (Ue) 2020/1828, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020 relativa alle Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE - commenti: - Giuseppe Finocchiaro, Un recepimento a tratti carente che lascia ampi spazi all’esegesi (Guida al diritto 22/2023, 58-64) [le novità; il ritardo del legislatore italiano nel recepire la direttiva (che doveva entrare in vigore il 25 dicembre 2022, mentre il DLg entra in vigore il 7 aprile 2023, ma troverà applicazione dal 25 giugno 2023] - Giuseppe Finocchiaro, Superato il sistema dell’opt-in: si va senza necessità di adesione (Guida al diritto 22/2023, 65-70) [i soggetti legittimati] [si passa al sistema dell’opt-out che prevede la produzione automatica degli effetti del provvedimento conclusivo del procedimento collettivo nella sfera giuridica di ciascuno dei membri della classe, il che assicura la maggior tutela possibile ai consumatori interessati] [gli enti legittimati possono promuovere l’azione rappresentativa senza bisogno di mandato dei consumatori interessati - Giuseppe Finocchiaro, Il rito “semplificato di cognizione” è il modello processuale prevalente (Guida al diritto 22/2023, 71-76) [il procedimento in generale] - Giuseppe Finocchiaro, Lo “scoglio” dell’ammissibilità anche sui provvedimenti inibitori (Guida al diritto 22/2023, 77-80) [il procedimento in generale] - Giuseppe Finocchiaro, La nuova azione compensativa sulla falsariga di istituti esistenti (Guida al diritto 22/2023, 81-83) [i provvedimenti compensativi] - Giuseppe Finocchiaro, La sentenza di accoglimento diventa a contenuto variabile (Guida al diritto 22/2023, 84-90) [i provvedimenti compensativi] - Giuseppe Finocchiaro, Le “inibitorie” con fase preliminare esaltano le differenze nelle scelte (Guida al diritto 22/2023, 91-96) [i provvedimenti inibitori] - Giuseppe Finocchiaro, Quell’innesto difficile della novella con le altre tutele giurisdizionali (Guida al diritto 22/2023, 97-100) [i rapporti tra le procedure: non è agevole comprendere il rapporto tra le azioni rappresentative e gli altri rimedi giudiziali previsto dall’ordinamento giuridico nazionale; le azioni rappresentative del c.d.c. (codice del consumo) e quelle collettive, in particolare di classe, disciplinate dal c.p.c, appartengono a due distinte tipologie; ove ricorrano i presupposti applicativi sia delle azioni rappresentative, sia delle azioni collettive, gli enti legittimati debbono e possono proporre soltanto le prime] sulla responsabilità dei magistrati : - Corte dei conti, Liguria, 9.5.23 n. 43 (Guida al diritto 22/2023, 105): Sebbene nella fattispecie debba qualificarsi come gravemente colposa la condotta di un magistrato che ritardi la definizione del giudizio, sussistono i presupposti per l’equo esercizio del potere riduttivo dell’addebito in ragione del titolo subiettivo della responsabilità del magistrato coinvolto con particolare riguardo al verosimile carico di lavoro presso l’ufficio di appartenenza. in tema di v.i.a. (valutazione di impatto ambientale): - Corte giust. Ue 2^, 25.5.23, causa C-575/21 (Guida al diritto 22/2023, 106): La direttiva 2011/92, concernente la valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) di determinati progetti pubblici e privati, osta a una normativa nazionale che subordina la v.i.a. di “progetti di riassetto urbano” al superamento delle soglie di occupazione di una superficie (nella specie, per i “progetti di riassetto urbano” la normativa austriaca subordina la v.i.a. al superamento delle soglie di occupazione fissate in almeno 15 ettari di superficie e 150.000 mq di superficie lorda di pavimento). Se uno Stato membro ricorre a soglie-limite per valutare la necessità di procedere a v.i.a., è necessario prendere in considerazione elementi quali l’ubicazione dei progetti e prevedere diverse soglie-limite in funzione della natura concreta dei progetti da realizzare; ciò a maggior ragione quando il progetto sia localizzato nella zona centrale di un sito classificato come patrimonio mondiale Unesco (centro storico di Vienna), il che rende il criterio dell’ubicazione particolarmente pertinente. (Nella specie, l’impresa incaricata dei lavori aveva chiesto al Comune il rilascio del titolo abilitativo, e, nel silenzio del Comune, aveva adito il Tribunale amministrativo di Vienna chiedendo al giudice il rilascio del permesso di costruire sulla premessa che nessuna v.i.a. fosse necessaria a in base al diritto austriaco) in tema di aiuti di Stato (nel settore del trasporto aereo): - Trib. Ue 10^, 24.5.28, causa T-268/21 (Guida al diritto 22/2023, 105): Va annullato il nullaosta Ue alla misura di aiuto accordata dalla Repubblica italiana sotto forma di sovvenzioni a compagnie aeree titolari di licenza italiana, mediante un fondo di compensazione di 130 milioni di euro, al fine di ovviare ai danni dovuti alle restrizioni di viaggio e ad altre misure di confinamento adottate durante il lockdown conseguente alla pandemia Covid-19. Ciò in quanto la Commissione, senza avviare il procedimento di indagine formale di cui all’art. 108, par. 2, Tfue, ha deciso di non sollevare obiezioni alla misura in questione con la motivazione che essa era compatibile con il mercato interno, senza verificare se essa fosse contraria ad altre norme Ue diverse da quelle relative agli aiuti di Stato. In particolare la Commissione ha omesso di appurare l’eventuale violazione del principio di libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione, dato che l’erogazione presupponeva che le compagnie operanti in Italia rispettassero il c.d. “requisito del trattamento retributivo minimo” fissato per i dipendenti dei vettori beneficiari (per beneficiare della misura le compagnie aeree dovevano infatti applicare ai loro dipendenti con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di imprese terze partecipanti alle loro attività, un trattamento retributivo pari o superiore a quello minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale applicabile al settore del trasporto aereo, concluso dalle organizzazioni datoriali e sindacali considerate come le più rappresentative a livello nazionale) in tema di immissioni (rumori molesti): - Cass. 3^, 23.5.23 n. 14209 (Guida al diritto 22/2023, 103): La PA è tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza di immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna a un facere al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non rivestendo tale domanda, di per sé, scelte e atti autoritativi, ma, per l’appunto, un’attività soggetta al principio del neminem laedere. Ne consegue la legittimazione passiva del Comune rispetto alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la quale non postula alcun intervento del giudice ordinario di conformazione del pubblico potere, e dunque non incide sul perimetro dei limiti interni della relativa giurisdizione ma richiede soltanto la verifica della violazione da parte della PA del principio del neminem laedere e dunque della sua responsabilità o meno ai sensi dell’art. 2043 c.c. per essere incorsa – con l’inosservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni – in una condotta connotata dalla c.d. colpa generica, determinativa di un danno ingiusto per il privato. c.s. Siamo brevi, il mondo è sovraffollato di parole (Stanislaw Jerzy Lec)
Autore: Carmine Spadavecchia 08 giu, 2023
in tema di professione forense : - Maria Giovanna Ruo*, All’avvocatura femminile ora serve maggiore orgoglio e consapevolezza (Guida al diritto 21/2023, 10-13, editoriale). Analisi della professione “al femminile” a partire dal Rapporto Censis 2023 intitolato “L’Avvocatura oltre la crisi, prospettive di crescita della professione” [*avvocato del Foro di Roma] sul c.d. decreto lavoro : - DL 4.5.2023 n. 48 [GU 4.5.23 n. 103, in vigore dal 5 maggio 2023], Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. - testo del decreto-legge (Guida al diritto 21/2023, 15-43) sotto il titolo “Dl lavoro: dal cuneo fiscale ai contratti a termine, le nuove misure di sostegno e accesso” - guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 21/2023, 44-52). La mappa delle novità principali: assegno di inclusione; assegno unico e universale per i figli a carico; contratti di lavoro dipendente a termine; contratti di espansione; incentivi all’occupazione giovanile; trattamento retributivo dipendenti del Terzo settore; prestazioni occasionali in ambito turistico e termale. - commenti: - Francesco Maria Ciampi, In soffitta il reddito di cittadinanza, assegno di inclusione ai più deboli (Guida al diritto 21/2023, 53-55) [le novità] - Francesco Maria Ciampi, Infortuni, estesa assicurazione Inail per i settori istruzione e formazione (Guida al diritto 21/2023, 56-57) [sicurezza sui luoghi di lavoro] - Francesco Maria Ciampi, Ai coniugi con lavoro dipendente maggiorazione per i figli a carico (Guida al diritto 21/2023, 58) [il sostegno alle famiglie] - Francesco Maria Ciampi, Prorogato il termine non oltre 24 mesi giustificato da motivazioni tecniche (Guida al diritto 21/2023, 59-61) [contratto determinati e pubblicità] - Francesco Maria Ciampi, Per gli under 30 disoccupati en plein di aiuti dal 1° giugno (Guida al diritto 21/2023, 62-64) [sostegno all’occupazione] - Francesco Maria Ciampi, Servizi di cabotaggio ampliati per traghetti con personale non Ue (Guida al diritto 21/2023, 65-66) [lavoro marittimo e occasionale] in tema di discrezionalità tecnica : - Cons. Stato VI 9.5.23 n. 4686, pres. Simonetti, est. Ponte (Guida al diritto 21/2023, 71): Non sempre e comunque il giudice è chiamato a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione; vi sono casi in cui egli è tenuto soltanto a verificare se l’opzione amministrativa prescelta rientri o meno nella gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto. È, ad esempio, discrezionalità tecnica quella espressa in materia di vincolo di bene culturale correlato al diniego di rilascio del titolo di libera circolazione di un’opera chiesto dal privato alla Soprintendenza del Ministero dei beni culturali: una volta che sia impugnato il diniego, il giudice deve appurare che la decisione assunta dall’A. rientri nell’alveo delle conoscenze tecniche e scientifiche, restando insindacabile l’opinione espressa dall’A. all’interno di tale perimetro, unico oggetto del sindacato giurisdizionale. in tema di abusi edilizi : - Cass. pen. 3^, 18.5.23 n. 21192 (Guida al diritto 21/2023, 71): Gli interventi realizzati all’esterno dell’edificio, in spazio destinato ad area scoperta ma vincolata paesaggisticamente, anche se non comportano aumenti di volume o di superficie costituiscono abuso edilizio se modificano l’aspetto esteriore dell’immobile, e quindi necessitano della specifica autorizzazione. In caso di realizzazione di una parete doccia aperta l’impatto sul paesaggio impone che l’opera venga autorizzata, a maggior ragione in caso di innalzamento del solaio di un bagno esterno preesistente, essendo in tal caso evidente l’aumento di volume anche se l’innalzamento non è fruibile dall’interno in quanto tra il vecchio e il nuovo solaio viene lasciata una intercapedine. in tema di orario di lavoro : - Corte giust. Ue 4.5.23, cause riunite C-529/21 e altre (Guida al diritto 21/2023, 71-72): La direttiva 2003/88 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici: salvo alcune esclusioni espressamente previste, non è possibile limitare l’applicazione della direttiva lasciando fuori un intero settore come quello pubblico. Vero è che in taluni casi lo Stato può avere particolari necessità per lavoratori chiamati a svolgere un determinato compito, e che possono verificarsi talvolta eventi improvvisi, ma un’applicazione differenziata può essere disposta solo per ragioni eccezionali, senza arrivare ad escludere l’ambito di applicazione della direttiva, che in ogni caso è vincolante anche per il settore pubblico. Alcuni servizi non sono prevedibili, ma se alcune attività sono abituali il datore di lavoro, pubblico e privato, deve organizzare preventivamente anche gli orari di lavoro. I vigili del fuoco svolgono il loro compito con abitualità, sebbene in presenza di eventi improvvisi, e quindi la direttiva è applicabile anche nei loro confronti, senza che si possa invocare una generale eccezionalità che porti a un’esclusione della direttiva. Detto questo, gli Stati possono però prevedere una diversa durata del lavoro notturno tra lavoratori nel settore privato e nel pubblico impiego, senza con ciò violare l’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali sulla parità si trattamento, a patto che procedano a una comparabilità delle situazioni. La stessa direttiva lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri sulle misure di attuazione, nel rispetto dei limiti fissati: di qui la necessità che eventuali diversità di trattamento non siano legate a categorie astratte e non coinvolgano in modo automatico il settore pubblico, ma siano fondate su un criterio obiettivo e ragionevole e perseguano un legittimo scopo. Spetta poi al giudice nazionale comparare le situazioni, in modo specifico e concreto, verificando la proporzionalità delle misure. in materia bancaria (phishing): - Cass. 13.3.23 n. 7214 (Guida al diritto 21/2023, 74 T): Non sussiste responsabilità della banca per i danni patiti dal correntista in conseguenza di addebito di somme sul conto corrente bancario derivato da operazioni di bonifico eseguite per via telematica da un terzo, qualora si accerti, da un lato, che l’istituto ha adottato un sistema di sicurezza dei servizi informatici on line tale da impedire l’accesso ai dati personali del correntista da parte dei terzi, sistema certificato da appositi enti certificatori secondo i più rigoroso e affidabili standard internazionali, e tale che la sua utilizzazione può avvenire esclusivamente attraverso l’inserimento di vari codici segreti in possesso dell’utente e sconosciuti dallo stesso personale della banca, dall’altra che nel foglio illustrativo consegnato al correntista sia precisato che il cliente è responsabile della custodia e dell’utilizzazione corretta dei propri dati personali per l’utilizzo dei servizi informatici on line. In un tale contesto, infatti, deve ritenersi che il correntista ha tenuto in comportamento decisamente imprudente e negligente, avendo digitato o propri codici personali – verosimilmente richiesti con una e-mail fraudolenta – in tal modo consentendo all’ignoto truffatore di utilizzarli per effettuare la disposizione sul conto, e tale condotta colposa, causa esclusiva dell’operazione che ha determinato l’addebito, ha assunto i caratteri del caso fortuito che ha interrotto il nesso eziologico tra attività pericolosa ed evento dannoso con conseguente esclusione della responsabilità della banca. - (commento di) Pasquale Liberatore, Senza scuse la condotta imprudente che causa l’addebito non autorizzato (Guida al diritto 21/2023, 77-79) in tema di responsabilità medica : - Cass. pen. 4^, 26.10.22-17.4.23 n. 16094 (Guida al diritto 21/2023, 90 T) In tema di colpa medica, non può invocare esonero da responsabilità il medico che si sia fidato acriticamente della scelta di un collega, pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l’erroneità, ed avendo pertanto il dovere di valutarla e, se del caso, contrastarla, manifestando espressamente il proprio dissenso, senza che tuttavia siano necessarie particolari forme di esternazione. (Nella specie, la Corte ha peraltro annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato la responsabilità di un medico, intervenuto a visitare il paziente dopo un intervento chirurgico, risultando contraddittoria la motivazione basata sulla mancanza di un esplicito dissenso rispetto alla scelta attendista del medico autore dell’intervento, giacché risultava in atti che il sanitario si era attivato per rappresentare la necessità di una rivalutazione chirurgica, dimostrativa quindi di una non condivisione della scelta di procrastinare il nuovo intervento chirurgico, che avrebbe avuto una elevato grado di probabilità di contrastare la patologia poi rivelatasi fatale). - (commento di) Giuseppe Amato, Una riflessione sui principi legati al tema della responsabilità di equipe (Guida al diritto 21/2023, 95-98) sulla tutela dei consumatori : - Corte giust. Ue 8^, 17.5.23, causa C-97/22 (Guida al diritto 21/2023, 71): Il consumatore ha diritto di recesso, che implica il diritto di non pagare, a lavoro finito, la fattura presentatagli se l’impresa con cui ha stipulato il contratto di servizio (nella specie, per la ristrutturazione dell’impianto elettrico della sua abitazione) non lo ha informato del diritto di recesso di cui egli disponeva - essendo stato il contratto concluso fuori dai locali commerciali dell’impresa - per 14 giorni (periodo prorogato di un anno in caso di omissione dell’informativa), mentre l’impresa non ha alcun diritto al pagamento del prezzo, né ha diritto ad alcuna “indennità di compensazione” (volta, in ipotesi, ad evitare che il consumatore possa beneficiare di una plusvalenza in contrasto col principio generale che vieta l’arricchimento senza causa): ciò in quanto il diritto di recesso mira a proteggere il consumatore nel particolare contesto della conclusione del contratto fuori dei locali commerciali, dove il consumatore è maggiormente esposto a pressioni psicologiche o al fattore sorpresa, sicché l’informazione sul diritto di recesso è importante per consentirgli di decidere con cognizione di causa se concludere meno il contratto. L’obiettivo della direttiva - garantire un elevato livello di tutela dei consumatori - sarebbe compromesso se si ammettesse la possibilità che il consumatore, a seguito di recesso da un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, sostenga costi non espressamente previsti dalla direttiva medesima. - Corte giust. Ue 9^, 4.5.23, causa C-200/21 (Guida al diritto 21/2023, 104 s.m.): La direttiva 93/13 osta a una disposizione di diritto nazionale che non consente al giudice dell’esecuzione, investito, scaduto il termine di 15 giorni previsto dal diritto interno per l’opposizione all’esecuzione forzata di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, che costituisce titolo esecutivo, di valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere elusivo delle clausole di tale contratto. Questo anche quando il consumatore abbia a disposizione un ricorso nel merito che gli consente di chiedere al giudice che ne è investito di procedere al controllo e di ordinare la sospensione dell’esecuzione forzata fino all’esito di detto ricorso, qualora la sospensione sia possibile solo dietro versamento di una garanzia il cui importo è tale dal dissuadere il consumatore dall’introdurre e dal mantenere un ricorso, circostanza che spetta al giudice verificare. Se il giudice nazionale non può procedere a una interpretazione e a un’applicazione della legislazione nazionale conformi alle disposizioni della direttiva, il giudice investito di opposizione all’esecuzione forzata ha l’obbligo di esaminare d’ufficio se le clausole di quest’ultimo presentino un carattere abusivo, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione nazionale che osti a tale esame. - (commento di) Marina Castellaneta, Tutela dei consumatori, giudice dell’esecuzione sempre tenuto a rilevare d’ufficio l’abusività delle clausole (Guida al diritto 21/2023, 104-106) in tema di spese processuali : - TAR Liguria 1^, 5.4.23 n. 394, pres. Caruso, est. Vitali (Guida al diritto 21/2023, 71): Il diritto al ristoro delle spese non ne implica il rimborso totale: non è ragionevole l’equiparazione tra il debito del cliente verso il professionista (debito che risponde al soggettivo andamento impresso dal cliente al rapporto professionale) e quello di protezione del dipendente che è a carico dello Stato: si tratta di oneri di cui non può farsi totale carico l’A., ragion per cui il legislatore ha prudentemente previsto che essi siano vagliati, sotto il profilo della congruità, dall’Avvocatura dello Stato. c.s. Invidia - Non invidiare cose mortali (Chilone di Sparta, 620-520 a.C.) - Alla resa dei conti, non c'è vizio che nuoccia tanto alla felicità come l'invidia (Cartesio, 1596-1650) - Per invidia l'uomo può diventare distruttore (Helmut Schoeck, 1922-1993, "L'invidia e la società") - Viviamo in un'epoca di ostentazione dei buoni sentimenti, ma il sentimento più diffuso al mondo è il risentimento. E la matrice del risentimento è l'invidia (Giancristiano Desiderio, 1968) - Attraverso l'invidia e il suo camuffamento l'uomo politicamente organizzato si arroga il diritto che compete soltanto a Dio: correggere il mondo (Giancristiano Desiderio, 1968)
Autore: Carmine Spadavecchia 08 giu, 2023
sulla professione forense : - Valter Militi* e Giovanna Biancofiore**, Dalle analisi statistiche di Cassa forense meno appeal, più profitti e gap di genere (Guida al diritto 20/2023, 10-13, editoriale) [*presidente della Cassa forense; **responsabile dell’Ufficio attuariale di Cassa forense] sul c.d. decreto Cutro : DL 10.3.2023 n. 20 - L 5.5.2023 n. 50 [testo coordinato ripubblicato GU 18.5.23 n. 115], Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. - testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Guida al diritto 20/2023, 14-47) sotto il titolo “Il decreto Cutro è legge: lotta ai flussi illegali e pene più severe per gli scafisti" - guida alla lettura a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 20/2023, 48-57) [mappa delle principali novità] - commenti: - Marco Noci, Cambia il sistema di accoglienza: esclusi i richiedenti asilo dai Sai (Guida al diritto 20/2023, 58-60) [Sai = Sistema di accoglienza e integrazione] - Marco Noci, Minori non accompagnati: permesso solo per un anno (Guida al diritto 20/2023, 61-63) [il sistema di accoglienza] - Aldo Natalini, Procedura decisoria semplificata per i ricorsi depositati entro il 2021 (Guida al diritto 20/2023, 64-68) [le cause sulla protezione internazionale] - Aldo Natalini, Eliminato il divieto di respingimento a tutela della vita privata e familiare (Guida al diritto 20/2023, 69-74) [la protezione speciale] - Aldo Natalini, Rito accelerato alla frontiera per chi proviene da Paesi “sicuri” (Guida al diritto 20/2023, 75-79) [la protezione internazionale] - Aldo Natalini, Delitti commessi nei Cpr: scatta l’arresto in differita (Guida al diritto 20/2023, 80-82) [le norme procedurali e amministrative] - Aldo Natalini, Confermato il reato “universale” punibile fuori dai confini territoriali (Guida al diritto 20/2023, 83-86) [le sanzioni penali: il reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina; la giurisprudenza di legittimità sul principio di universalità] in tema di giurisdizione : - Cons. Stato 18.4.23 n. 3896, pres. Corradino, est. Tulumello (Guida al diritto 20/2023, 90): Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in cui una società impugna la nomina della commissione straordinaria per la gestione provvisoria di un Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata, nella parte in cui detto provvedimento attribuisce alla ricorrente forme di contatto con la criminalità organizzata: infatti, ancorché la ricorrente miri all’accertamento della lesione del diritto all’immagine, ai fini risarcitori il danno lamentato non è riconducibile a un mero comportamento, ma è la conseguenza, sia pure indiretta, dell’esercizio del potere amministrativo. in tema di cittadinanza : - TAR Roma 5^-bis, 26.4.23 n. 7144, pres. Rizzetto, est. Mattei (Guida al diritto 20/2023, 90): L’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. La valutazione dei pregiudizi penali a carico dei parenti rileva nella valutazione del procedimento concessorio in quanto l’A. deve verificare in concreto se l’interesse pubblico coincida con quello del richiedente, tenendo conto delle conseguenze che discendono dal conferimento della cittadinanza. Il particolare atteggiarsi dell’interesse pubblico, avente natura composita, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico sociale, del rispetto dell’identità nazionale, condiziona in modo significativo l’agire del soggetto pubblico alla cui cura lo stesso è affidato. (Niente cittadinanza se i figli dei richiedenti hanno commesso reati) in tema di permesso di soggiorno : - Corte cost. 8.5.23 n. 88, pres. Sciarra, red. San Giorgio (Guida al diritto 20/2023, 89): Sono incostituzionali gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, DLg 286/1998 (TU immigrazione) nella parte in cui comprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di piccolo spaccio e di vendita di merci contraffatte, dovendosi ritenere illegittima una valutazione automatica di pericolosità sociale a fronte di condanne per fatti di lieve entità, tale da impedire il rinnovo del permesso allo straniero: tocca invece all’autorità amministrativa - quindi al questore - valutare di volta in volta e in concreto la rilevanza dei fatti. in tema di famiglia (assegno di divorzio): - Cass. 3^, 8.5.23 n. 12216 (Guida al diritto 20/2023, 88): Il titolare dell’assegno non può pretendere dal coniuge gravato il pagamento in un’unica soluzione, sotto forma di capitalizzazione del relativo corrispettivo economico, perché la corresponsione dell’assegno può avvenire “in unica soluzione”, ex art. 5 L 898/1970 (legge sul divorzio) solo su accordo delle parti e se tale soluzione sia ritenta equa dal tribunale, vale a dire dietro esplicito riconoscimento giudiziale in tal senso. in materia edilizia : - Cass. 2^, 11.5.23 n. 12795 (Guida al diritto 20/2023, 89): La realizzazione di nuove opere nell’area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio è disciplinata dall’art. 1127 c.c., secondo cui la sopraelevazione di un edificio condominiale è costituita dalla realizzazione di nuove costruzioni nell’area sovrastante il fabbricato, per cui l’originaria altezza dell’edificio è superata con la copertura dei nuovi piani. (Il permesso condominiale di costruire una pensilina non legittima a realizzare una sopraelevazione) in tema di obbligazioni (pagamento tardivo): - Corte di giustizia Ue 10^, 10.5.23, causa C-78/22 (Guida al diritto 20/2023, 90): L’art. 6 della direttiva 2011/7 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che riguardano sia operatori economici sia amministrazioni pubbliche, recepita in Italia col DLg 192/2012, impone agli Stati Ue di assicurare che al creditore sia corrisposto come importo minimo quello forfettario di 40 Euro, in modo automatico, anche senza sollecito del debitore. La norma va interpretata nel senso che il risarcimento forfettario deve essere corrisposto per ogni versamento previsto all’interno di un singolo contratto, pure quando si tratta di una pluralità di ritardi relativi a pagamenti periodici in forza di contratti a esecuzione continuata conclusi tra debitore e creditore: infatti, nel caso che si cumulino diversi ritardi nei pagamenti di carattere periodico, seppure in esecuzione di un unico contratto, limitare la corresponsione del risarcimento forfettario minimo a un unico importo significherebbe privare di effetto utile l’art. 6 della direttiva, che è funzionale non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, ma pure a indennizzare i costi di recupero sostenuti dal creditore. in tema di trasporto aereo (ricapitalizzazione di Lufthansa): - Trib. Ue 10^, 10.5.23, cause riunite T-34/21 (Ryanair/Commissione) e T-87/21 (Condor Flugdienst/Commissione) (Guida al diritto 20/2023, 90): Va annullata la decisione della Commissione europea che ha approvato la ricapitalizzazione di Lufthansa da parte della Germania, per un importo di 6 miliardi di euro, nel contesto della pandemia di Covid-19, essendo la Commissione incorsa in vari errori: in particolare, ritenendo che Lufthansa non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati per la totalità del suo fabbisogno, omettendo di esigere un meccanismo che incentivasse Lufthansa a riacquisire la partecipazione della Germania il più rapidamente possibile, negando l’esistenza di un notevole potere di mercato di Lufthansa in taluni aeroporti e accettando taluni impegni che non garantivano la salvaguardia di una concorrenza effettiva sul mercato. sull’ abuso d’ufficio (nelle procedure di evidenza pubblica): - Cass. pen. 3^, 21.2-27.4.23 n. 17397 (Guida al diritto 20/2023, 100 s.m., annotata): Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, che esige indefettibilmente lo svolgimento di una procedura comparativa tra gli aspiranti, e, quindi, l’indicazione delle ragioni per le quali il selezionato viene preferito rispetto agli altri candidati, non può invocarsi la sussistenza della sfera di discrezionalità amministrativa come tale non rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 323 c.p., nel testo introdotto con l’art. 23 DL 16.7.2020 n. 76 - L 11.9.2020 n. 120, quando l’agente, anziché procedere alla selezione tra gli aspiranti, si limiti a scegliere il candidato da nominare, senza spiegare in alcun modo le ragioni di prevalenza rispetto agli altri. c.s. Sintesi - La brevità è la sorella del talento (Anton Pavlovič Čechov, contro la prolissità dello scrivere)
Autore: Carmine Spadavecchia 29 mag, 2023
in tema di accesso : - Ad. plen. 24.1.23 n. 4, pres. Maruotti, rel. Lopilato (Giurispr. it. 4/2023, 769-770): L’ordinanza che esamina l’istanza di accesso proposta nel corso del processo di primo grado, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., è appellabile dinanzi al Consiglio di Stato, avendo non soltanto valenza istruttoria, ma anche contenuto lato sensu decisorio. in tema di beni culturali : - Ad. plen. 13.2.23 n. 5, pres. Maruotti, est. Rotondano (Giurispr. it. 4/2023, 768-769): La tutela del patrimonio culturale immateriale (Convenzione Unesco del 17 ottobre 2003), con particolare riguardo ai beni che costituiscono espressione di identità culturale collettiva (DLg 42/2004, art. 7-bis), può avere ad oggetto anche particolari destinazioni d’uso di un determinato bene (e non soltanto il bene in quanto tale), anche se tale possibilità può essere ammessa solo al ricorrere di alcune motivate condizioni, al fine di non ampliare in modo sostanzialmente indefinito l’ambito della tutela. (Fattispecie relativa all’attività di ristorazione all’insegna “Il Vero Alfredo”, esercitata sin dal 1950 all’interno del complesso immobiliare sito in Roma, nella Piazza Augusto Imperatore, incluso nell’ampia opera di sistemazione urbanistica della piazza realizzata tra il 1937 e il 1942 su progetto dell’architetto Vittorio Morpurgo) In argomento vengono enunciati i seguenti principi di diritto: ai sensi degli artt. 7-bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del Codice n. 42 del 2004, il “vincolo di destinazione d’uso del bene culturale” può essere imposto (a) quando il provvedimento risulti funzionale alla conservazione dell’integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione da cui risulti l’esigenza di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell’integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato; (b) a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituire la testimonianza. (Dopo aver enunciato tali principi l’Ad. plen. non ritiene la causa matura per la decisione e restituisce pertanto gli atti alla Sezione rimettente) sulla correzione di errore materiale (nel giudizio amministrativo): - Ad. plen. 13.1.23 n. 1 (decr. collegiale), pres. est. Maruotti, (Giurispr. it. 4/2023, 770-771): Nel processo amministrativo il procedimento di correzione di errore materiale è privo di connotati stricto sensu giurisdizionali e si può pertanto ammettere che venga avviato d’ufficio anche in assenza di una domanda di parte in tal senso. sulla natura giuridica dell’ Anas : - Cass. SSUU 13.1.23 n. 976 (Giurispr. it. 4/2023, 757-8): La trasformazione di Anas in società per azioni non ne ha intaccata la natura di ente pubblico, restando irrilevante che la totalità delle azioni sia conferita a FS, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di un funzionario Anas in una controversia risarcitoria per danno erariale sotto il profilo del danno all’immagine. sul danno da animali : - Cass. 3^ 8.2.23 n. 3745 (Giurispr. it. 4/2023, 751-2): Per i danni arrecati dalla fauna selvatica a persone e cose è responsabile la Regione, ai sensi della L 11.2.1992 n. 157, anche in caso di funzioni amministrative delegate alle Province, a meno che la delega non attribuisca alle Province un’autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. - Cass. 3^, 8.2.23 n. 3737 (Giurispr. it. 4/2023, 752-3): La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della L 14.8.91 n. 281 (legge quadro nazionale), attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi. in tema di risarcimento del danno : - TAR Bari 2^, 5.1.23 n. 32, pres. Tricarico, est. Allegretta (Giurispr. it. 4/2023, 902 s.m.): La parte che intende agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni in virtù di una lesione scaturita da un provvedimento della PA ritenuto illegittimo, deve attenersi al principio di buona fede e ricorrere all’ordinaria diligenza. La mancata impugnazione del provvedimento che si ritiene illegittimo e da cui viene desunto il danno subito, incide non già sull’ammissibilità della domanda risarcitoria, quanto piuttosto sulla valutazione della fondatezza nel merito dell’invocato risarcimento. - (commento di) Daniele Perrucca, Buona fede e diligenza nel giudizio risarcitorio per lesione di interessi legittimi (Giurispr. it. 4/2023, 902-905) - TAR Umbria, 3.1.23 n. 3, pres. Potenza, est. Grauso (Giurispr. it. 4/2023, 905 s.m.): Deve essere accolta l’istanza di risarcimento del danno, avanzata nei confronti del Comune dal proprietario di un immobile sede di attività produttiva, se la domanda risarcitoria risulta adeguatamente motivata circa: (i) il permesso di costruire che l’Ente locale ha rilasciato in favore di un terzo, per la realizzazione di un immobile destinato ad attività produttiva concorrenziale con quella della parte danneggiata su un fondo ad esso confinante; (ii) il permesso di costruire e la successiva variante al PRG, approvata dall’Ente territoriale, definitivamente annullati in quanto illegittimi, per violazione delle norme urbanistiche che disciplinano l’area in oggetto. La PA è, difatti, pur sempre tenuta a svolgere la propria attività amministrativa evitando un pregiudizio per l’interesse legittimo dei privati, i quali potrebbero risultare danneggiati dal sorgere di un’attività economica concorrente a ridosso della propria. - (nota di) Domenico Filosa, La vicenda alla base della vertenza e l’attività amministrativa della p.a. (Giurispr. it. 4/2023, 906-909) in. tema di privacy (diritto all’oblio): - Cass. 1^, 24.11.22 n. 34658 (Giurispr. it. 4/2023, 827 T): In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell’individuo, ai sensi del- l’art. 3., 1° comma e dell’art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto “diritto all’oblio, consente, in conformità al diritto dell’Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraEuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d’informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano. - (commento di) Marcello Stella, Caching provider e tutela inibitoria: la Cassazione ammette la deindicizzazione globale (Giurispr. it. 4/2023, 828-833) sulla comunione legale tra coniugi: - Cass. 3^, 19.1.23 n. 1647 (Giurispr. it. 4/2023, 755-7): Al coniuge comproprietario del debitore esecutato non va notificato alcun avviso ex art. 599 c.p.c. La comunione legale tra coniugi, infatti, è una comunione senza quote. Ciò comporta che se un bene caduto in comunione viene espropriato in conseguenza dell’inadempimento di obbligazioni di uno solo dei coniugi, l’espropriazione ha ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà o per una quota, e da ciò consegue l’inapplicabilità della disciplina sull’espropriazione dei beni indivisi, e quindi dell’art. 599 c.p.c. La comunione legale, in tali ipotesi, si scioglierà solo all’atto della vendita ed il coniuge non debitore avrà diritto alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso in tema di responsabilità precontrattuale : - Cass. 2^, 14.2.22 n. 4715 (Giurispr. it. 4/2023, 818 T): La regola posta dall’art. 1337 c.c., avente valore di clausola generale, non rappresenta un insieme chiuso di ipotesi sanzionatorie rigidamente predeterminate, piuttosto uno strumento flessibile per sanzionare comportamenti scorretti anche in presenza di un contratto valido ma svantaggioso, concluso a causa di una condotta sleale non dolosa, tuttavia non conforme a buona fede. Dacché la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede assume rilievo non solo in sede di rottura ingiustificata delle trattative o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per una delle parti. In tal caso, il risarcimento non è commisurato all’interesse negativo, bensì al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle condizioni diverse a cui sarebbe stato stipulato il contratto, senza l’interferenza del comportamento scorretto. - (commento di) Valerio Cintio, Responsabilità precontrattuale da contratto valido (Giurispr. it. 4/2023, 821-826) in tema di lavoro (whistle-blowing): cfr. Cedu, Grande camera, 14.2.23, ric. 21884/2018, Halet c/ Lussemburgo (Giurispr. it. 4/2023, 775-7, annotata da Matteo Nurcis): Whistleblowerpuò essere definito come un “informatore”, ossia un individuo che, contravvenendo alle regole che sarebbe tenuto a rispettare, divulga informazioni riservate ma di pubblico interesse, che mai diversamente giungerebbero a conoscenza del pubblico. Nella giurisprudenza della Cedu, normalmente rientrano in tale concetto le informazioni che denuncino pratiche illegali ovvero pratiche che, ancorché legali, siano considerabili riprovevoli. Nella fattispecie, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con l’art. 10 della Convenzione (diritto alla libertà di espressione) di una condanna penale emessa in Lussemburgo nei confronti del sig. Halet, un whistle-blower che, divulgando informazioni di pubblico interesse, aveva violato l’obbligo del segreto professionale cui sarebbe stato tenuto in virtù del rapporto di lavoro che lo legava alla parte offesa. Con un revirement giurisprudenziale, la Cedu ha ribaltato la precedente giurisprudenza (che aveva negato al sig. Halet a tutela prevista per i whistle-blower, sul rilievo che le informazioni da lui divulgate non erano state utili ai fini del dibattito pubblico in corso, in quanto non avevano apportato informazioni essenziali, nuove e precedentemente sconosciute) e ha accolto il ricorso ribadendo i criteri (già definiti nella sentenza 12.2.2008 della Grande Camera, Guja c/ Moldavia) sulla base dei quali il whistle-blowing va ritenuto meritevole di tutela. in tema di spese processuali : - Cass. SSU 31.10.22 n. 32061 (Giurispr. it. 4/2023, 833 T): In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, 2o comma, c.p.c. - (commento di) Francesco Trifone, Spese giudiziali, petitum eccessivo e soccombenza reciproca (Giurispr. it. 4/2023, 837-843) in procedura civile (domanda di condanna generica) - Cass SU 12.10.22 n. 29862 (Giurispr. it. 4/2023, 843 T): La vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata ab origine all’accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio. La condanna provvisionale di cui all’art. 278 c.p.c., può essere pronunciata. - su istanza di parte - anche nel giudizio introdotto da una domanda limitata all’accertamento del solo an debeatur. Il giudice civile, adito in sede di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p., con una domanda di condanna generica, può condannare il responsabile al pagamento di una provvisionale, ai sensi dell’art. 278 c.p.c. Ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l’attore dimostri la colpa e il nesso causale; mentre è sufficiente che l’esistenza del danno appaia anche solo probabile. Ai fini dell’ammissibilità della domanda [autonoma, n.d.r.] di condanna generica al risarcimento del danno non è necessario che l’attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il quantum debeatur. - (commento di) Michele Vanzetti, Le Sezioni Unite ribadiscono l’ammissibilità della domanda autonoma di condanna generica (Giurispr. it. 4/2023, 845-848) sulla riforma Cartabia (penale): Francesco Palazzo e Lucia Risicato (a cura di), Riforma Cartabia: profili di diritto penale sostanziale (Giurispr. it. 4/2023, 941-976) - Introduzione, Lucia Risicato (941) - Le pene sostitutive, Nicola Pisani (942) - Pena pecuniaria e “riforma Cartabia”. Un primo passo nel segno dell’effettività, Luciana Goisis (950) - Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa, Grazia Mannozzi (955) - I nuovi confini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, Giuseppina Panebianco (963) - L’ampliamento della procedibilità a querela tra deflazione e garanzie, Teresa Travaglia Cicirello (968) - La nuova causa estintiva delle contravvenzioni alimentari, Magdalena Cogo (972) - Riforma “Cartabia” e sospensione del procedimento...alla prova degli Uepe, Francesca Moro (975) c.s. L'urgenza di salvare l'umanità è sempre il dito dietro cui si nasconde l'urgenza di dominare l'umanità (Henry Louis Mencken, giornalista e saggista USA, Baltimora, 1880-1956)
Autore: Carmine Spadavecchia 27 mag, 2023
in tema di onorari forensi (equo compenso): L 21.4.2023 n. 49 [GU 5.5.23 n. 104, in vigore dal 20 maggio 2023], Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. - testo della legge (Guida al diritto 19/2023, 15-22) - commenti: - Marcello Clarich* e Giuliano Fonderico**, Equo compenso: luci e ombre di una novella contro gli squilibri (Guida al diritto 19/2023, 12-13, editoriale). La legge 21.4.2023 n. 49 abroga espressamente la norma del decreto Bersani del 2006 che abrogava le tariffe minime e il patto di quota lite [*professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza; **professore associato di Diritto amministrativo presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia] - Eugenio Sacchettini, Vanno in soffitta le liberalizzazioni, scatta la caccia alle clausole abusive (Guida al diritto 19/2023, 23-25) [le novità] - Eugenio Sacchettini, Professioni non regolamentate: sì allo scudo a tutela degli introiti (Guida al diritto 19/2023, 26-32) [le novità in sintesi: specchietto a pag. 27] - Eugenio Sacchettini, Non è stata normata dalla riforma l’ipotesi di distrazione delle spese (Guida al diritto 19/2023, 33-37) [la disciplina antiabusi: la gratuità della prestazione sembra urtare col sistema dei minimi tabellari previsto dalla legge 49/2023] - Eugenio Sacchettini, Ampie le possibili impugnazioni, dall’accordo all’elenco dei fiduciari (Guida al diritto 19/2023, 38-42) [le ipotesi di contenzioso: dubbi sulla giurisdizione - ordinaria o amministrativa - abilitata a dichiarare la nullità e rideterminare il compenso ove si tratti di atti amministrativi, ove ci si muova cioè contro la PA o le partecipate] - Eugenio Sacchettini, Pareri degli ordini e collegi come provvedimenti giudiziari (Guida al diritto 19/2023, 43-49) [le ipotesi di contenzioso: toccherà alla dottrina vagliare l’anomalia di un atto coattivo emanato inaudita altera parte, da un organo di categoria, in una questione privatistica; il termine di prescrizione] in tema di accesso : - TAR Roma 5^, 5.4.23 n. 5801, pres. Spagnoletti, est. Zafarana, causa Pilon c/ Cassa Forense (Guida al diritto 19/2023, 53): Ove sia presentata istanza di accesso per un numero manifestamente irragionevole di atti e documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare in modo sostanziale il buon funzionamento dell’ente coinvolto, quest’ultimo può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso al pubblico dei documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe ai propri uffici, al fine di salvaguardare l’interesse al buon andamento della PA destinataria dell’istanza di accesso. Il diritto di accesso civico generalizzato conserva una connotazione solidaristica, nel senso che l’apertura alla conoscenza collettiva è funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini interessati. Il ricorso all’accesso civico generalizzato deve mostrarsi in concreto funzionale al perseguimento delle finalità pubblicistiche ad esso sottese, individuate in via normativa. Occorre pertanto evitare o respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate, tali cioè da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il corretto funzionamento dell’ente che ha ricevuto “richieste massive uniche” contenenti un numero cospicuo di dati e di documenti, o “richieste massive plurime” pervenute in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente, o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro id interessi. [Nella specie, l’istanza di accesso era volta ad ottenere: a) l'elenco degli incarichi legali, giudiziali e stragiudiziali, conferiti da Cassa forense nell'ultimo quinquennio, con i nominativi dei professionisti e l'importo dei relativi compensi professionali; b) i nominativi dei componenti della/e Commissione/i di studio appositamente costituita/e per la predisposizione della bozza di riforma del Regolamento previdenziale attualmente in votazione, e l'importo dei compensi previsti per la durata dell'incarico] in tema di privacy : - Corte giust. Ue 1^, 4.5.23, causa C-487/21 (Guida al diritto 19/2023, 53): Il diritto di ottenere una “copia” dei dati personali implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intellegibile dell’insieme dei dati, e dunque implica quello di ottenere copia di estratti di documenti i anche di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti tali dati, se ciò è indispensabile per consentire all’interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli dal Rgpd (Regolamento generale protezione dati) - Corte giust. Ue 3^, 4.5.23, causa C-300/21 (Guida al diritto 19/2023, 53): La mera violazione del Rgpd non fa sorgere un diritto al risarcimento, ma d’altra parte per conferire tale diritto non è necessario che il danno immateriale subito raggiunga una determinata soglia di gravità. in tema di conflitti di interesse : - Corte giust. Ue 1^ 4.5.23, causa C-40/21 (Guida al diritto 19/2023, 54): La violazione delle norme sul conflitto di interessi può giustificare una legge nazionale, come quella rumena, che oltre alla decadenza dalla carica pubblica rivestita preveda anche il divieto triennale di ricoprirne di nuove o diverse. Tali sanzioni sono giustificate dal fine di garantire un’efficace lotta alla corruzione, ma a un tale regime applicato in via amministrativa devono porsi due limiti: che il provvedimento sia ricorribile davanti a un giudice per una verifica di cognizione piena, e che la durata del divieto possa essere in linea teorica modulabile in rapporto alla modesta gravità del conflitto affinché la sanzione non risulti sproporzionata. in tema di rimessioni all’Adunanza plenaria : - Ad. plen. 19.4.23 n. 13, pres. Maruotti est. Neri (Guida al diritto 19/2023, 88 T): Laddove l’ordinanza di rimessione abbia proposto i quesiti all’Adunanza plenaria senza avere preventivamente vagliato i diversi motivi del ricorso per revocazione (motivi, questi ultimi, da cui, nel caso di specie, avrebbe dovuto cominciare l’esame del ricorso per revocazione, perché l’eventuale accoglimento di uno, o di entrambi, avrebbe reso superflua la pronuncia sul primo motivo di ricorso dal quale è scaturita la rimessione all’Adunanza plenaria), si rende necessaria la restituzione degli atti alla sezione competente affinché esamini prioritariamente tali motivi. (Fattispecie relativa a un provvedimento di esclusione dalla gara per la gestione di tratte aiutostradali) - Ad. plen. 26.4.23 n. 14, pres. Maruotti est. Simeoli (Guida al diritto 19/2023, 93 T): L’Adunanza plenaria può, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, esaminare i quesiti sottoposti al suo esame, allorché l’ordinanza di rimessione: effettui un’esaustiva ricostruzione della fattispecie controversa in rapporto a tutti i suoi elementi identificativi di fatto e di diritto (disposizioni e provvedimenti censurati, profili di illegittimità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno dell’impugnazione); sollevi una questione rilevante, rispetto alla res controversa, nel senso che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, dovendosi trattare di un punto di diritto sottoposto all’esame del collegio giudicante. Non possono porsi all’esame dell’Adunanza plenaria questioni meramente ipotetiche o ininfluenti sull’esito del giudizio. (Fattispecie relativa a un soggetto colpito da infezioni contratte a causa di trasfusioni di sangue non adeguatamente controllate) - (commento di) Davide Ponte, Una serie di paletti per ottenere un diritto con alto grado di certezza (Guida al diritto 19/2023, 98-102) in tema di famiglia : - Cass. 12.4.23 n. 9707 (Guida al diritto 19/2023, 56 T): In materia di provvedimenti de potestate ex artt. 330, 333 e 336 c.c. il decreto pronunciato dalla Corte d’appello sul reclamo avverso quello del Tribunale è impugnabile con ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, seppure rebus sic stantibus, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato in via non definitiva, trattandosi di provvedimento che - quando non adottato a titolo provvisorio e urgente - riveste comunque carattere decisorio ed è idoneo a incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della potestà genitoriale. - (commento di) Mario Finocchiaro, Decisione perfetta nel risultato ma dalle motivazioni discutibili (Guida al diritto 19/2023, 58-63) in tema di diritto d’autore : - Corte di giust. Ue 6^, 20.4.23, cause riunite C-775/21 e C-826/21 (Guida al diritto 19/2023, 104 s.m.): Costituisce una comunicazione al pubblico, in base all’art. 3, par. 1, della direttiva 2001/29/Ce sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la diffusione su un mezzo di trasporto passeggeri attraverso un aereo di un’opera musicale come sottofondo. Tuttavia, in base all’art. 3 della direttiva 2001/29 e all’articolo 8, par. 2, della direttiva 2006/115/Ce concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale, non costituisce comunicazione al pubblico l’installazione, a bordo di un mezzo di trasporto, di un impianto di sonorizzazione o di un software che consente la diffusione di musica di sottofondo. L’art. 8, par. 2, della direttiva 2006/115 va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, che stabilisce una presunzione semplice di comunicazione al pubblico di opere musicali fondata sulla presenza di sistemi di insonorizzazione nei mezzi di trasporto. - (commento d) Marina Castellaneta, Aerei, l’installazione di un software che può diffondere musica non viola il diritto d’autore (Guida al diritto 19/2023, 104-106) c.s. Omologazione - Imporre il conformismo è una delle forme più rozze di censura (Wole Soyinka, nigeriano, Nobel 1986 per la letteratura) - Il Potere rende schiavo il linguaggio forzandolo ai suoi ordini (Wole Soyinka) - Sui social le falsità, spacciate per verità, diventano tali. Si chiama propaganda, e ha funzionato per secoli, perché è il motore e l'anima delle dittature (Eleonora Barbieri, giornalista) - I cretini sono infestanti (Toni Concina, sulla cancellazione di una via dedicata a D’Annunzio)
Autore: Carmine Spadavecchia 27 mag, 2023
in tema di università : - Giulio Verperini, Università e PNRR (Giornale dir. amm. 2/2023, 137-141, editoriale) in materia antitrust (Legge 5.8.2022 n. 118): - Eugenio Bruti Liberati, La legge annuale sulla concorrenza e la sua difficile attuazione (Giornale dir. amm. 2/2023, 143-157) Concessioni balneari, servizi pubblici locali e altro: sebbene tutela e promozione della concorrenza continuino ad essere un tassello essenziale della strategia complessiva delle istituzioni nazionali ed europee, v’è ragione d temere che, quanto meno nell’attuale congiuntura politica italiana, lo spazio che si vuole riservare ad interventi pro-competitivi sia in realtà recessivo e comunque destinato progressivamente a ridursi. in tema di processo amministrativo : - Giuliano Taglianetti, Normativa emergenziale e processo amministrativo: l’attuazione del PNRR a ogni costo? (Giornale dir. amm. 2/2023, 158-166). Analisi critica delle più significative disposizioni emergenziali in tema di processo amministrativo introdotte per fronteggiare l’emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19 e per favorire l’attuazione del PNRR (DL 16.7.2020 n. 76; DL 31.5.2021 n. 77; DL 9.6.2021 n. 80; DL 16.6.2022 n. 68). Il rapporto tra due obiettivi, quello di realizzare i progetti previsti dal PNRR e quello di mantenere adeguati livelli di effettività della tutela giurisdizionale e di “giustiziabilità” dell’azione amministrativa. sul nuovo codice dei contratti : - Francesco Dimichina, Le violazioni in materia fiscale nel nuovo Codice dei contratti (Giornale dir. amm. 2/2023, 167-173). Il nuovo Codice dei contratti pubblici mantiene la previsione di esclusione per l’operatore incorso in gravi violazioni, non definitivamente accertate, relative agli obblighi di pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Lo scritto si sofferma sul recente decreto 28.9.2022 del Mef (GU 12.10.22 n. 239) e sulla conformazione della causa di esclusione nel nuovo Codice. sulla legge di bilancio : L 29.12.2022 n. 197 [testo ripubblicato in GU 16.1.23 n. 12, s.o. 3], in vigore dal 1° gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 164, 165, 544, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 781, 782, 783, 784, 833, 894 e 895 dell'art. 1 che entrano in vigore il 29/12/2022], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. - Rita Perez, La legge di bilancio per il 2023 e i suoi limiti (Giornale dir. amm. 2/2023, 175-180) - Giustino Lo Conte, Le misure per il “caro energia” e le pensioni (Giornale dir. amm. 2/2023, 180-184) - Luigi Fiorentino, Funzionamento delle amministrazioni e reclutamento del personale (Giornale dir. amm. 2/2023, 185-191) - Alessandra Villa, Gli interventi per gli enti locali (Giornale dir. amm. 2/2023, 191-196) - Federica Marconi, Infrastrutture e incentivazioni (Giornale dir. amm. 2/2023, 197-202) - Rocco Cifarelli, Le misure di carattere sociale (Giornale dir. amm. 2/2023, 203-207) [a favore di lavoratori c.d. fragili, disabili, minori ed anziani] - Melissa Ridolfi, Servizi di informazione e cybersicurezza (Giornale dir. amm. 2/2023, 207-211) sul sistema bancario europeo (vigilanza prudenziale della BCE): - Tribunale UE, 4^ sez. ampliata, 12.10.22, causa T-502/19 (Giornale dir. amm. 2/2023, 213 solo massima): 1. In applicazione di una giurisprudenza costante, la portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali va valutata alla luce dell’interpretazione che ne danno i giudici nazionali. [...] L’obbligo per il giudice di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale è limitato dai principi generali del diritto, e non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. 2. Quando il diritto dell’Unione è composto da direttive, deve essere applicata [da parte della BCE] la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. La disposizione non può essere intesa come comprendente due fonti distinte di obblighi, vale a dire il diritto dell’Unione nel suo insieme, ivi comprese le direttive, al quale si dovrebbe aggiungere la legislazione nazionale che le recepisce. [...] La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere [...], non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. - (commento di) Andrea Magliari, L’applicazione del diritto nazionale da parte della BCE: i nodi vengono al pettine (Giornale dir. amm. 2/2023, 213-223). Nella tormentata vicenda di Banca Carige, la sentenza affronta per la prima volta la questione dell’applicazione del diritto nazionale da parte della BCE nelle ipotesi in cui la disciplina dettata dal legislatore nazionale contrasti con il testo e con la ratio di una direttiva europea non self-executing. Sebbene la vicenda avrebbe potuto trovare una diversa soluzione in concreto, la pronuncia si segnala per il meritevole tentativo di interpretare il senso e la portata del congegno applicativo introdotto dall’art. 4(3) del Regolamento n. 1024/2013 (istitutivo del Meccanismo unico di vigilanza) richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di obbligo di interpretazione conforme e di invocabilità degli effetti diretti delle direttive UE sul CSM (trattamento economico dei membri laici): - Ad. plen.5.8.22 n. 9, pres. Frattini, est. Di Matteo (Giornale dir. amm. 2/2023, 224 s.m.): L’art. 3 L.3.5.1971 n. 312, che al rientro nei ruoli presso l’Amministrazione di appartenenza attribuiva un assegno ad personam ai professori universitari cessati dalla carica di componenti c.d. laici del CSM, è stato abrogato per rinnovazione della materia dall’art. 1, comma 458, L 27.12.2013 n. 147, norma che, seppur connotata da retroattività c.d. impropria, è compatibile con il principio del legittimo affidamento, perché risponde alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di uniformazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici in caso di passaggio di carriera, evitando l’imposizione di “oneri individuali eccessivi” a carico degli interessati. - (commento di) Giulia Taraborrelli, Professori universitari e trattamento economico (Giornale dir. amm. 2/2023, 224-231) in tema di V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) e conferenza di servizi: - TAR Catania 1^, 18.10.22 n. 2732, pres. Barone, est. Sidoti (Giornale dir. amm. 2/2023, 233 s.m.): Il potere della Soprintendenza, ex art. 26, comma 2, DLg 42/2004, di pronunciarsi negativamente rispetto a un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale e di determinare la conclusione negativa del procedimento può essere esercitato solo ove il progetto incida su beni culturali vincolati e deve essere comunque coordinato con l’art. 27-bis, comma 7, DLg 152/2006, che prevede per le procedure di VIA di competenza regionale il ricorso obbligatorio alla conferenza decisoria di cui all’art. 14-ter legge 241/1990. - (commento di) Livia Baldinelli, V.I.A. e costruzione di un parco fotovoltaico (Giornale dir. amm. 2/2023, 233-239) in tema di reclutamento del personale (nelle società pubbliche): - Tribunale di Aosta 7.6.22 n. 41, giudice Fadda (Giornale dir. amm. 2/2023, 240 s.m.): Il principio dell’anonimato delle prove scritte costituisce il portato diretto dei principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. Tale criterio, dunque, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva, anche espletata da società pubbliche, costituendone uno dei cardini portanti. Qualora l’Amministrazione si scosti in modo percepibile dall’osservanza del principio dell’anonimato delle prove scritte di concorso, si determina una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva, in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione. - (commento di) Sandro Mento, Le società pubbliche e il principio dell’anonimato nel reclutamento del personale (Giornale dir. amm. 2/2023, 241-250) in tema di beni culturali : - Tribunale Firenze 11.4.22 n. 1910 (ord), pres.rel. Governatori (Giornale dir. amm. 2/2023, 251 s.m.): Il diritto all’immagine dei beni culturali prevede il divieto generale di riprodurre il bene in assenza di autorizzazione, così che l’Amministrazione possa esprimere (all’esito di una valutazione discrezionale) il suo consenso circa la compatibilità dell’uso richiesto con la destinazione culturale del bene stesso. La possibilità di sfruttare economicamente la riproduzione del bene è meramente accessoria, ciò che rileva è evitare un danno all’immagine dell’opera pubblica, che costituisce un danno anche immateriale al bene culturale per il suo valore collettivo. - (commento di) Anna Pirri Valentini, La riproduzione dei beni culturali: tra controllo pubblico e diritto all’immagine (Giornale dir. amm. 2/2023, 251-261). L’ordinanza dichiara illegittimo l’utilizzo a fini commerciali dell’immagine del David di Michelangelo in assenza di specifica autorizzazione: essa estende il concetto di tutela dei beni culturali, facendovi rientrare anche la tutela della loro immagine, giacché anche quest’ultima - contribuendo alla pubblica fruizione del bene - concorre allo sviluppo della cultura e alla promozione della conoscenza del patrimonio storico-artistico della Nazione. in tema di digitalizzazione (monete virtuali): - Patrizio Rubechini, Criptoattività e blockchain (Giornale dir. amm. 2/2023, 263-275). Criptovalute, bitcoin e altro: occorre una regolazione del settore, finora contrassegnato, da parte dei governi, da un atteggiamento di laissez-faire che da più punti di vista si prospetta come un approccio azzardato e da correggere. c.s. Ministero dell’istruzione e del merito: un difficile compito - Unico vero talento, vincente nella società in cui viviamo, è la mediocrità (Fulvio Abbate) - Sempre di più si assiste a uno schiacciamento del linguaggio verso il basso. Non si parla nemmeno più per slogan, ma per stickers (Fulvio Abbate) - L'Occidente muore perché è morta la conversazione, la curiosità (per gli Illuministi, il principio della filosofia), perché è morto il valore del Sapere (Fulvio Abbate)
Autore: Carmine Spadavecchia 15 mag, 2023
sul c.d. PNRR 3 : DL 24.2.2023 n. 13 - L 21.4.2023 n. 41 [testo coordinato ripubblicato in GU 5.5.23 n. 104, s.o. 17], Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. - testo del decreto coordinato con la legge di conversione (Guida al diritto 18/2023, 16-46), sotto il titolo “Volontaria giurisdizione: al via la possibilità di deposito on line anche per le parti provate” - mappa del provvedimento legislativo (guida alla lettura), a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 18/2023, 47-55) N.B. - Il decreto legge era stato segnalato in Guida al diritto 9/2023 con il commento di Giuseppe Buffone, Parola d’ordine, deposito telematico anche per i verbali d’udienza (Guida al diritto 9/2023, 31-36) in tema di concorsi (sindacato giurisdizionale): - Cons. Stato III 13.4.23 n. 3733, pres. Corradino, est. Ferrari (Guida al diritto 18/2023, 59): Nelle materie dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione, poi giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti. Nell’ambito del concorso notarile, l’individuazione di “errori ostativi”, così come gli esiti della correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, sono espressione della discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità, e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è dunque consentito entrare nel merito delle valutazioni operate dalla commissione concorsuale: il giudizio di legittimità non può infatti arrivare a un rifacimento, a opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacato soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. in tema di concessioni “balneari” : - Cons. Stato VI 10.3.23 n. 2559, pres. Montedoro, est. Cordì (Guida al diritto 18/2023, 59): I territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia sono considerati aree tutelate per legge e rientranti nella categoria dei beni paesaggistici. La scelta legislativa assegna protezione giuridica a questi territori, preservandoli da possibili lesioni esteriori che possano intaccare la dimensione non solo naturalistica, ma collettiva e identitaria che li caratterizza. Gli stessi principi costituzionali prevedono l’illegittimità di una legge regionale che, senza un controllo periodico delle autorità paesaggistiche preposte alla tutela del vincolo, permetta di posizionare, per tutto l’anno, le strutture turistico ricreative, danneggiando in modo indiscriminato il valore connaturato al litus maris. Consegue che la realizzazione di strutture funzionali alla balneazione costituisce una modalità di utilizzo del bene paesaggistico che non può tradursi nella deprivazione del valore naturalistico e culturale, che deve essere preservato in modo prioritario. La prescrizione imposta dalla Soprintendenza rappresenta dunque la corretta applicazione dei principi e delle regole (anche di fondamento costituzionale) che tutelano e presidiano i paesaggi costieri, imponendo il mantenimento del loro assetto naturale al termine della stagione balneare. in tema di appalti : - Gianfrancesco Fidone*, I vecchi difetti delle stazioni appaltanti che rischiano di compromettere il Pnrr (Guida al diritto 18/2023, 12-14, editoriale). Le continue modifiche legislative lasciano irrisolti i nodi della qualità e della professionalità della PA incapace di spendere con giudizio: In assenza di una effettiva concreta professionalizzazione e riduzione delle stazioni appaltanti nessuna riforma o misura di semplificazione potrà mai raggiungere il suo scopo. [*professore di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza] in materia di appalti : - Trib. Ue 6^, 26.4.23, causa T-54/21 (Guida al diritto 18/2023, +): Con riguardo al Programma Galileo, deve ritenersi legittima l’aggiudicazione a Thales Alenia Space Italia e Airbus Defence Space, in quanto, come ritenuto dalla Commissione, al momento del dialogo competitivo mancava una sentenza definitiva o una decisione amministrativa che accertasse che l’offerente avesse commesso un grave illecito professionale. Né la Commissione era tenuta a indagare sulle accuse, posto che l‘unico comportamento contestato all’ADS era il fatto di avere assunto un ex dipendente della ricorrente, fatto che, in linea di principio, non costituisce di per sé indizio di un comportamento idoneo a configurare un grave illecito professionale. Lo tesso dicasi dell’altra censura della ricorrente relativa al fatto che il suo ex dipendente aveva violato il segreto commerciale per avere illegittimamente ottenuto informazioni sensibili che la riguardavano, idonee a conferire all’ADS un indebito vantaggio nell’ambito del dialogo competitivo controverso: una siffatta violazione non costituirebbe in ogni caso indizio di una condotta dell’ADS stessa e non sarebbe quindi idonea a stabilire una presunzione di colpevolezza di quest’ultima. D’altronde non può costituire un indizio la mera affermazione relativa all’ottenimento di informazioni sensibili idonee a conferire ad ADS un indebito vantaggio, su cui la Commissione non era tenuta ad indagare, in quanto vaga e ipotetica. Neppure è stata dimostrata la sussistenza di indizi tali da destare nella Commissione il sospetto che l’offerta di ADS potesse essere anormalmente bassa e che si dovesse quindi procedere a una verifica della sua composizione. Infine, la circostanza che le decisioni impugnate fossero motivate mediante rinvio alla relazione di valutazione, avendo la Commissione aderito al parere del comitato di valutazione incaricato di valutare le offerte presentate, nulla toglie al fatto che esse siano state adottate in modo autonomo. in tema di appalti (annullamento aggiudicazione): - TAR Napoli 2^, 13.4.23 n. 2254, pres, Corciulo, rel. Maddalena (Guida al diritto 18/2023, 94 T): Se è vero che l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione non comporta di per sé l’inefficacia del contratto per caducazione automatica, ciò non significa tuttavia che l’Amministrazione non possa comunque incidere sul contratto già stipulato, qualora si rinvengano vizi dell’aggiudicazione. In questo caso, la valutazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico al venir meno del vincolo contrattuale è fatta direttamente dall’A., senza necessità d’intervento del giudice. In questo senso, si ravvisa una differente posizione tra A. e ricorrente privato a seguito di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione senza declaratoria di inefficacia del contratto da parte del giudice. Infatti, mentre il ricorrente privato non può invocare, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione, la nullità del contratto, ma, nell’inerzia dell’A., deve comunque agire, mediante giudizio di ottemperanza, per ottenere una declaratoria di inefficacia del contratto, l’A. conserva intatti i suoi poteri di autotutela e pertanto, dopo l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, può valutare se sia opportuno o meno mantenere l’efficacia del contratto o svincolarsene. - (commento di) Davide Ponte, L’entrata in vigore del nuovo codice un’occasione per definire il settore (Guida al diritto 18/2023, 101-105) in tema di lavoro pubblico : - Cass. lav. 24.4.23 n. 10811 (Guida al diritto 18/2023, 58): La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta la fuoriuscita di tale lavoro dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato, e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al DLg 165/2001. (In sintesi, l’applicazione di un contratto collettivo nazionale ai dipendenti di un ente pubblico non economico non impedisce la qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico) in tema di lavoro pubblico (stabilizzazione del precariato): - Cass. lav. 7.4.23 n. 9560 (Guida al diritto 18/2023, 69-70 s.m., annotata da Mario Piselli): Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contrati a termine, l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dall’Amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente; il che presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha commesso l’abuso, e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia effetto diretto e immediato dell’abuso. in tema di famiglia (fondo patrimoniale): - Cass. 3^, 7.4.23 n. 9536 (Guida al diritto 18/2023, 62 T): La domanda di revocatoria dell’atto con cui è stato costituito in fondo patrimoniale un bene della comunione legale va rivolta nei confronti di entrambi i coniugi (ancorché uno solo di essi sia debitore) e, in quanto preordinata all’espropriazione forzata del medesimo cespite (necessariamente da compiersi per l’intero) essa è diretta a una pronuncia d’inefficacia dell’atto complessivo e non limitata all’inesistente quota pari alla metà del bene. - (commento di) Mario Piselli, Limiti al pignoramento di immobili legati alle esigenze della famiglia (Guida al diritto 18/2023, 67-68) in tema di responsabilità medica : - Cass. pen. 4^, 6.12.22-14.4.23 n. 15786 (Guida al diritto 18/2023, 80 T): In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clicico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. Pertanto, risponde a titolo di colpa per imperizia, nell’accertamento della malattia, o per negligenza, per omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dall’anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente. - (commento di) Giuseppe Amato, La mancanza di approfondimento determina la condanna del medico (Guida al diritto 18/2023, 84-87) in tema di patteggiamento : - Cass. pen. 6^, 4.4.23 n. 14238 (Guida al diritto 18/2023, 58): Per effetto delle modifiche introdotte nel c.p.p. dalla legge c.d. spazzacorrotti gli imputati per reati contro la PA non possono più beneficare, in caso di patteggiamento ordinario (con pene sino a 2 anni di reclusione), del beneficio della esenzione dalle pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con la PA. Superata la concessione obbligata del beneficio (che costituiva uno dei principali profili di premialità caratterizzanti il patteggiamento ordinario), la valutazione sul punto è ora nelle mani dell’AG. Quanto al patteggiamento c.d. allargato (pene detentive superiori a 2 anni), il legislatore non è intervenuto espressamente sul punto, ma poiché il testo normativo, nel delineare il raggio di azione delle nuove disposizioni, fa leva sul riferimento ad alcuni reati, quelli contro la PA, dalla corruzione alla concussione, ne deriva che la novella attrae nella sua sfera di efficacia anche i casi di patteggiamento allargato (ossia di sentenze che applichino pene superiori a due anni di reclusione). c.s. Viaggi - Non è arrivare a Itaca che conta, ma il viaggio per cercarla (Konstantinos Kavafis) - Viaggiare è come capire. Il viaggio è scoperta (Carlo e Renzo Piano, "Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza”) - Se ti chiudi nel tuo mondo resti prigioniero di te stesso (idem c.s.) - Così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza posa nel passato (F.S. Fitzgerald, “The Great Gatsby”, finale)
Autore: Carmine Spadavecchia 11 mag, 2023
sulla giustizia costituzionale : - Giulio M. Salerno*, Una giustizia costituzionale proiettata verso universi ordinamentali più ampi (Guida al diritto 17/2023, 12-15 editoriale). Commento a margine della relazione annuale del Presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra [*professore ordinario di Diritto pubblico presso l’Università di Macerata] in tema di concessioni balneari : - Corte giust. Ue 3^, 20.4.23, causa C-348/22 (Guida al diritto 17/2023, 20, nonché 96 s.m.) (questione pregiudiziale posta da TAR Puglia 11.5.22, in causa Autorità Garante della concorrenza e del mercato c/ Comune di Ginosa e altri): 1) L’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 12.12.2006 n. 123 (2006/123/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno, non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo. 2) L’art. 12, par. 1, direttiva 2006/123 non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione. 3) Dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2006/123 alla luce dell’articolo 94 CE. 4) L’art. 12, par. 1 e 2, direttiva 2006/123 va interpretato nel senso che l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti. 5) L’art. 288, terzo comma, Tfue va interpretato nel senso che la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’art. 12, par. 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali - (commento di) Marcello Clarich e Giuliano Fonderico, Concessioni balneari: no rinnovo automatico per le spiagge italiane e spazio a gare imparziali e trasparenti (Guida al diritto 17/2023, 96-98) in materia di asilo (ricongiungimento familiare): - Corte giust. Ue, 18.4.23, causa C-1/23 (Guida al diritto 17/2023, 20): È illegittima una normativa nazionale che richieda senza eccezioni la presentazione “personale” presso una sede diplomatica della domanda di ricongiungimento familiare. Ciò non esclude però che sia richiesta la comparizione personale a uno stadio ulteriore dell’iter di trattazione della domanda di ricongiungimento familiare. in tema di immigrazione : - Cons. Stato III 28.3.23 n. 3171, pres. Corradino, est. Ferrari (Guida al diritto 17/2023, 19): L’affidamento riposto nella lettura delle Faq pubblicate sul website del Ministero dell’interno ha valore centrale, non potendosi sottovalutare l’effetto che le risposte alle Faq producono sui destinatari, a maggior ragione su quelli stranieri. Le risposte date alle Faq, pur indubbiamente prove di carattere vincolante, contribuiscono a fornire un’utile indicazione di carattere applicativo sulle modalità di presentazione della domanda, sui soggetti legittimati a farlo e sui potenziali beneficiari della procedura di emersione. Non si può quindi condividere l’avviso che esse non siano idonee a fondare un legittimo affidamento ove chiaramente contrarie allo stringente dettato normativo: risulta all’opposto dirimente la fiducia nell’autorità autrice delle Faq e la conseguente buona fede nella presentazione della domanda di emersione. (Nella specie, in merito alla domanda su chi poteva presentare istanza di regolarizzazione, era individuato il datore di lavoro che intendeva concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani, comunitari o stranieri presenti sul territorio nazionale) sulla responsabilità della PA : - Cons. Stato VII 27.3.23 n. 3094, pres. Lipari, est. Francola (Guida al diritto 17/2023, 80 T): 1. La responsabilità della PA da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è di natura extracontrattuale, non potendo configurarsi un rapporto obbligatorio nell’ambito di un procedimento amministrativo in quanto: nel procedimento amministrativo, a differenza del rapporto obbligatorio, sussistono due situazioni attive, cioè il potere della PA e l’interesse legittimo del provato; e il rapporto tra le parti non è paritario, ma di supremazia dell’Amministrazione. Il risarcimento può essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere od ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi, e alla luce di una loro dimensione sostanzialistica. 2. In caso di domanda risarcitoria per illegittimo esercizio della funzione pubblica spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo egli provare: sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l’evento dannoso derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria; sul piano soggettivo, l’integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l’ingiustificata o illegittima inerzia dell’A. o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell’A.. [Nella specie, I genitori di un alunno avevano impugnato dinanzi al TAR il provvedimento di mancato superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, chiedendo il risarcimento dei danni] - (commento di) (Davide Ponte, Collaborazione e caso particolare escludono la colpa della scuola (Guida al diritto 17/2023, 87-93). in tema di accesso : - TAR Milano 1^, 13.3.23 n. 629, pres. Vinciguerra, est. Fornataro (Guida al diritto 17/2023, 19): Il diritto di accesso in funzione difensiva - l’accesso cioè ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi - è garantito dalla Costituzione a chi ne provi l’esigenza. Vero è che a garantire l’accesso non bastano esigenze di difesa genericamente enunciate, dovendo l’accesso corrispondere a una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi. Tuttavia, la legittimazione all’accesso non può essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata. Ne consegue che, una volta accertato il collegamento tra l’interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull’utilità del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull’esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili, è del tutto ultronea. Nell’ambito di un procedimento ispettivo, o comunque di controllo, al privato è riconosciuta la titolarità di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati per l’iniziativa di vigilanza che lo riguarda, inclusi gli esposti o denunce suscettibili, per la loro valenza probatoria, di concorrere all’accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato. Al di fuori di particolari ipotesi in cui il denunciante potrebbe essere esposto, in ragioni dei rapporti con il denunciato, ad azioni discriminatorie o indebite pressioni, il principio di trasparenza deve ritenersi prevalente su quello alla riservatezza e, dunque, non sussiste un diritto all’anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative incidenti sulla sfera di terzi. in tema di filiazione : - Cass. SSUU 22.3.23 n. 8268 (Guida al diritto 17/2023, 22 T): Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l’accertamento di altra paternità, così che, in caso di loro contemporanea pendenza, si applica l’istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. - (commento di) Valeria Cianciolo, Decisione condivisibile che punta alla tutela dell’interesse del minore (Guida al diritto 17/2023, 38-44). Giurisprudenza pacifica sulla sospensione necessaria del giudizio. La riforma Cartabia ha di recente introdotto come novità assoluta l’art. 363-bisc.p.c., che prevede per il giudice di prime cure la possibilità di adire direttamente la Suprema corte in corso di causa. in tema di condominio : - Corte d’appello di Milano 3^, 15.3.23 n. 891 (Guida al diritto 17/2023, 45 T): Nell’ipotesi di delibera assembleare volta ad autorizzare l’amministratore e il legale a partecipare al procedimento mediatorio attivato da un condomino contro il condominio, poiché la compagine si scinde di fronte all’oggetto della lite basato su interessi contrapposti, il singolo non ha diritto di essere convocato all’assemblea e tanto meno di domandarne l’annullamento per omessa convocazione. - (commento di) Fulvio Pironti, Serve l’intervento delle sezioni Unite per assicurare uniformità di giudizio (Guida al diritto 17/2023, 48-51). Sul conflitto di interessi del condominio si registra in giurisprudenza un contrasto interpretativo che richiede un chiarimento. La Corte milanese ha definito la controversia in base al precedente della SC n. 3192/2023. in tema di trasporto aereo : - Cass. 3^, 17.4.23 n. 10178 (Guida al diritto 17/2023, 17): In tema di trasporto aereo la convenzione di Varsavia del 1929 ha introdotto una presunzione di responsabilità del vettore aereo superabile solo offrendo la prova liberatoria dell’imprevedibilità del danno; in sostanza, l’esenzione del vettore aereo opera sul piano del caso fortuito o della forza maggiore. Costituisce ormai jus receptum il principio di diritto secondo cui, ai fini della prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l’adempimento deve provare soltanto la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. in materia penale (circostanze): - Corte cost. 18.4.23 (comunicato stampa) (Guida al diritto 17/2023, 19): L’art. 69, comma 4, c.p, è incostituzionale nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo. Il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra aggravanti e attenuanti previsto di primi tre commi dell’art. 69: conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva. in materia penale (errore giudiziario): - Cass. pen. 4^, 17.4.23 n. 16114 (Guida al diritto 17/2023, 18): L’art. 643 c.p., oltre a una «riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o internamento», vi aggiunge «le conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna». Ai fini della quantificazione della riparazione dell’errore giudiziario non può quindi applicarsi il [mero] parametro risultante dal rapporto tra tempo di detenzione e quantumdell’indennizzo, che inerisce alla riparazione dell’ingiusta detenzione, in quanto la relativa norma (art. 315, comma 2, c.p.p.) ha carattere eccezionale e la fissazione di un tetto massimo trova giustificazione solo con riferimento all’istituto di cui agli artt. 314 e segg. c.p.p., nell’ottica del quale l’unico dato valutabile è la privazione della libertà personale (profilo caratterizzato dall’invariabilità), mentre la pluralità e la complessità dei dati da valutare nella prospettiva della riparazione dell’errore giudiziario, che deve tener conto di tutte le conseguenze familiari e personali, non è compatibile con l’analoga fissazione di un massimo liquidabile. Oltre al danno patrimoniale (per esempio, da perdita di chance) va considerato anche il danno biologico, quello morale e quello esistenziale. in procedura penale ( mandato di arresto europeo - MAE): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 18.4.23, causa C-699/21 (Guida al diritto 17/2023, 19-20): I principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento sono il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale. Ne consegue, da un lato, che l’AG (autorità giudiziaria) dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un MAE soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro, e dall’altro che il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che va interpretata restrittivamente. Tuttavia, quando vi siano valide ragioni, fondate su elementi oggettivi, per ritenere che la consegna di una persona ricercata rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l’AG dell’esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente la consegna. In tal caso, per assicurare un’efficace cooperazione in materia penale, l’AG emittente deve trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere la persona ricercata. Se il rischio suddetto può essere escluso in virtù delle garanzie fornite dall’AG emittente, allora il MAE deve essere eseguito. È tuttavia possibile che, in circostanze eccezionali, alla luce delle informazioni fornite dall’AG emittente, l’AG dell’esecuzione arrivi alla conclusione che, da un lato, in caso di consegna allo Stato membro emittente, la persona ricercata correrà un rischio reale di trattamento inumano e degradante e che, dall’altro, tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole. In tal caso l’AG dell’esecuzione deve rifiutare di eseguire il MAE. Invece, qualora il rischio suddetto possa essere escluso, entro un termine ragionevole, va concordata con l’AG emittente una nuova data di consegna. in procedura penale (incapacità dell’imputato): - Cost. 7.4.23 n. 65, pres. Sciarra, red. Petitti (Guida al diritto 17/2023, 64 T): AI fini della declaratoria di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell’imputato, nonché ai fini della sospensione della prescrizione dovuta alla sospensione del processo per impossibilità di procedere in assenza dell’imputato, alle patologie mentali vanno equiparate le patologie fisiche che impediscono in modo irreversibile la cosciente partecipazione al processo. Pertanto sono incostituzionali: l’art. 72-bis, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l’art. 70, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce all’infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; l’art. 71, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l’art. 72, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico». - (commento di) Renato Bricchetti, L’imputato deve avere la capacità di esercitare il diritto di autodifesa (Guida al diritto 17/2023, 70-73). Rappresenta un passo avanti il fatto che i fatti psichici e quelli fisici vanno considerati in rapporto reciproco. c.s. Realtà e fantasia - Il reale è sempre più fantasioso del fantastico (Bruce Chatwin, "Anatomia dell'irrequietezza") - Non esiste senso del reale senza il senso del possibile (Robert Musil)
Autore: Carmine Spadavecchia 06 mag, 2023
sulla professione forense : - Marcello Clarich*, Avvocati: ritratto in chiaroscuro dopo gli anni bui della pandemia (Guida al diritto 16/2023, 10-13, editoriale). Analisi del Rapporto Censis 2023 sull’Avvocatura elaborato a cura della Cassa Forense e pubblicato all’inizio di aprile. [*professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza] sulla direttiva whistleblowing : DLg 10.3.2023 n. 24 [GU 15.3.23 n. 63, in vigore dal 30 marzo 2023], Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. - testo del decreto (Guida al diritto 16/2023, 14-34) sotto il titolo Direttiva Whistleblowing: arriva il recepimento in “zona Cesarini”, da l15 luglio si parte. - commento di Francesco Maria Ciampi, Incentivi e qualità della denuncia: le nuove norme sul banco di prova (Guida al diritto 16/2023, 35-40) in tema di mediazione civile : Circolare 14 aprile 2023 – Prot. n. DAG 7653LU, avente ad oggetto: Revoca circolare in materia di «Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”)» - testo della circolare (Guida al diritto 16/2023, 41-42) sotto il titolo “Mediazione civile, su requisiti organismi il Ministero rivede la circolare” - commento di Marco Marinaro, In attesa del decreto ministeriale Via Arenula fornisce le istruzioni (Guida al diritto 16/2023, 43-51). Dopo il ripensamento del Min. giustizia la nuova circolare indica criteri minimali in attesa del decreto ministeriale. in tema di enti locali (sindaci): - Corte cost. 6.4.23 n. 60, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 16/2023, 88 T): Sono incostituzionali gli artt. 1 e 3 LR Sardegna 11.4.2022 n. 9 laddove consentono: da un lato, ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti un numero massimo di quattro mandati consecutivi e a quelli dei Comuni fino a 5.000 abitanti un massimo di tre mandati consecutivi; dall’altro, di iscrivere alla sezione regionale dell’albo dei segretari gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province. [La normativa sarda sul numero massimo dei mandati elettivi contrasta con la disciplina statale (art. 51, comma 2, TUEL) in forza della quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due. La previsione del numero massimo di mandati elettivi consecutivi dei sindaci è stata introdotta a livello nazionale come ponderato contraltare alla loro elezione diretta, al fine di garantire vari diritti e principi di rango costituzionale: la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori, la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali] - (commento di) Davide Ponte, Paletti necessari al ricambio della rappresentanza politica (Guida al diritto 16/2023, 98-). La Corte ribadisce il principio di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive e interviene (non è la prima volta) per garantire ruolo e preparazione del segretario comunale rispetto ai tentativi regionali di nominare soggetti fuori del percorso concorsuale. in tema di cittadinanza : - Cons. Stato 1^, 23.3.23 (parere) (Guida al diritto 16/2023, 56): Ai fini della concessione della cittadinanza per residenza sul territorio, l’A. deve verificare, oltre al requisito della residenza legale continuata per almeno 10 anni, l’effettivo inserimento del richiedente nel contesto sociale del nostro Paese. Ciò attraverso un insieme di elementi, tutti atti a dimostrare la stabile integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. Particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente in ordine al rispetto delle regole di convivenza civile, e non solo di quelle di rilevanza penale. in tema di misure antimafia (controllo giudiziario): - Cass. pen. 9.11.22-13.3.23 n. 10578 (Guida al diritto 16/2023, 72 T): Ai fini dell’applicazione del controllo giudiziario volontario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del codice antimafia (DLg 159/2011), la “giurisdizionalizzazione piena” del sistema della prevenzione esclude che il tribunale possa considerare – sul punto dell’esistenza o meno della relazione tra l’impresa e i soggetti portatori di pericolosità qualificata – intangibili le valutazioni espresse dall’organo di prevenzione amministrativa, fermo restando che la decisione emessa in sede di prevenzione (in tal caso reiettiva) non “tocca” l’esistenza dell’informazione interdittiva prefettizia. Diversamente, infatti, si finirebbe con l’imporre l’applicazione di una misura di prevenzione (il controllo giudiziario) anche nelle ipotesi in cui l’autorità giurisdizionale non ravvisi la primaria condizione fattuale del pericolo di condizionamento dell’attività d’impresa. - (commento di) Giuseppe Amato, Ammettere la censurabilità nel merito pregiudica la posizione dell’azienda (Guida al diritto 16/2023, 77-81). La Corte prende le distanze da quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’atto amministrativo sarebbe un “substrato intangibile” della domanda dell’impresa. Sarebbe più lineare sostenere l’autonomia delle valutazioni rimesse, di volta in volta, al prefetto, al tribunale e al giudice amministrativo. in tema di circolazione stradale (punti patente): - Cass .2^, 12-4-23 n. 9691 (Guida al diritto 16/2023, 53): Nel sistema delineato dall’art. 126-bis DLg 285/1992 (cod. str.) l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo articolo prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. La comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, ma la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria) ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’azione di accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio della patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quali misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti. [ribadito l’orientamento già espresso da Cass. 9270/2018] in tema di circolazione stradale (assicurazione RC auto): - Corte giust. Ue 5^, 30.3.23, causa C-618/21(Guida al diritto 16/2023, 104 s.m.) (questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Varsavia): Il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che, in caso di azione diretta da parte della persona il cui veicolo abbia subito un danno a seguito di incidente stradale contro l’assicuratore del responsabile dell'incidente, preveda che l’unico modalità di risarcimento a carico dell’assicuratore sia il versamento di un’indennità pecuniaria. Tuttavia gli Stati membri devono prevedere modalità di calcolo e condizioni di versamento che non abbiano l’effetto di escludere o limitare gli obblighi dell’assicuratore tenuto a corrispondere alla parte lesa l’intero indennizzo. - (commento di) Marina Castellaneta, Assicurazioni: spetta agli Stati regolare le azioni dirette contro le Compagnie (Guida al diritto 16/2023, 104-106) sull’assegno di divorzio : - cfr. Cass. 1^, 13.4.23 n. 9824 (Guida al diritto 16/2023, 54): Finalità dell’assegno divorzile non è quella di consentire ai coniugi di vivere allo stesso modo e conservare lo stesso tenore di vita in costanza di matrimonio, ma di permettere al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. in tema di condominio (legittimazione processuale dell’amministratore): - Cass. 2^, 10.1.23 n. 342 (Guida al diritto 16/2023, 58 T): Quando in una causa concernente beni condominiali si siano costituiti sia uno o alcuni soltanto dei condomini, sia l’amministratore del condominio, la rappresentanza di quest’ultimo resta inevitabilmente limitata agli altri condomini, sicché, ove avvenga la costituzione in giudizio di tutti i singoli partecipanti, occorre procedere all’estromissione dell’amministratore per sopravvenuto difetto della sua legittimazione. - (commento di) Mario Piselli, Una controversia che nel merito ha disatteso principi consolidati (Guida al diritto 16/2023, 61-62). La Corte non ha ritenuto necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea per la costituzione in giudizio dell’amministratore, sul rilievo che l’autorizzazione o la ratifica assembleare si impongono solo quando la causa esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, ex art. 1131 c.c., mentre nella specie, trattandosi di opposizione a ingiunzione di pagamento di un’obbligazione assunta dall’amministratore per conto dei condomini, l’amministratore aveva legittimazione ad agire senza necessità di autorizzazione assembleare a costituirsi in giudizio, e ciò in forza del potere conferitogli dall’art. 1130 c.c. di compiere “atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”, che implica un’autonoma legittimazione attiva e passiva nelle controversie risarcitorie dirette appunto alla conservazione delle cose comuni. c.s. Nella vita non bisogna temere nulla, bisogna solo capire [Marie Curie, Nobel per la fisica (1903) e per la chimica (1911)]
Autore: Carmine Spadavecchia 01 mag, 2023
in materia di appalti : - Ad. plen. 13.1.23 n. 2, pres. Maruotti, est. Noccelli (Giurispr. it. 3/2023, 510-511): Ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, la c.d. “condizione del quinto” di cui all’art. 61, 1° comma, DPR 207/2010, nel caso di imprese in raggruppamento c.d. “orizzontale”, si applica in relazione all’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara (e non anche in relazione all’importo complessivo posto a base d’asta). in materia di appalti (clausole sociali): - Trib. Napoli lav., 27.10.22 n. 5395 (Giurispr. it. 3/2023, 637 T): 1 - Il diritto all’assunzione spettante al lavoratore in forza di una clausola di stabilità occupazionale operante in occasione del cambio d’appalto non si pone come assoluto ma risulta condizionato dai principi generali del sistema, che consentono al datore di lavoro di procedere alla verifica dell’attitudine professionale del dipendente ex art. 8 St. lav.. 2. - Lo stato di detenzione integra un’ipotesi tipica di impossibilità della prestazione per la quale occorre valutare caso per caso se possa costituire una causa di esonero da responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c. - (commento di) Alessandro Riccobono, ambio d’appalto e mancata riassunzione del lavoratore detenuto (Giurispr. it. 3/2023, 640-5) in tema di concessione demaniale (manufatti amovibili): - Cons. Stato VII 30.12.22 n. 11715, pres. Giovagnoli, es. Fratamico (Giurispr. it. 3/2023, 511-512): Laddove l’autorizzazione paesaggistica finalizzata al mantenimento in loco di alcuni manufatti per l’esercizio di un’attività turistica in area demaniale qualifichi tali interventi come “amovibili”, ciò non comporta ex se (e salvo che il titolo non disponga diversamente) un obbligo per il concessionario di rimuovere tali manufatti al termine di ogni stagione balneare. E infatti, il carattere di astratta “amovibilità” (sotto il profilo strutturale e costruttivo) non comporta di per sé un obbligo di periodica rimozione, salvo che il titolo, appunto (ovvero specifiche ed espresse disposizioni di fonte pubblica) non depongano in senso diverso. in materia urbanistica : - Cons. Stato VI 6.10.22 n. 8564, pres. Montedoro, est. Lobis Lipari, est. Marzano (Giurispr. it. 3/2023, 649 s.m.): La scelta del terreno su cui è consento l’insediamento dell’unico centro commerciale provinciale dev’essere attuata tramite forme di evidenza pubblica, ai fini della garanzia della par condicio dei concorrenti. - (commento di) Giuseppe Manfredi, Urbanistica e concorsualità (Giurispr. it. 3/2023, 649-654). [Il CdS conferma le sentenze del TRGA di Bolzano secondo cui, in base alla lettura costituzionalmente orientata di una disposizione della legge 13/1997 della Provincia autonoma di Bolzano, data da Corte cost. 9/2018, la scelta dell’area su cui è insediabile l’unico centro commerciale provinciale richiede una procedura di evidenza pubblica. Data la peculiarità del caso, questa sentenza non si può però leggere come conferma delle tesi sull’urbanistica concorsuale che sono state avanzate in dottrina] in tema di genitorialità (permessi orari per il padre): - Ad. plen. 28.12.22 n. 17 (Giurispr. it. 3/2023, 514-515): L’articolo 40, comma 1, lett. c), DLg 26.3.2001 n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente art. 39 sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare (casalinga), senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità. in materia di università (riconoscimento di titoli universitari): - Ad. plen. 29.12.22 n. 22, pres. Maruotti, est. Noccelli (Giurispr. it. 3/2023, 513-514): Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/ 36/CE sul mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali. [Per effetto della sentenza viene riconosciuto quale titolo idoneo all’abilitazione all’insegnamento in Italia (ai sensi della Direttiva 2005/36/UE) un titolo di formazione conseguito presso altro Paese dell’UE (nella specie, Romania), pur restando demandato alle Autorità italiane il compito di valutare in concreto se il complesso delle conoscenze acquisite presso l’altro paese UE soddisfi - in tutto o in parte - le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia] in materia di università (ammissione con riserva a corso di laurea): - Cons. Stato VII 18.11.22 n. 10180, pres. Lipari, est. Marzano (Giurispr. it. 3/2023, 646 s.m.): Va dichiarata la cessazione della materia del contendere quando, a seguito di ammissione con riserva a corso di laurea in medicina, il beneficiato dal provvedimento cautelare abbia dimostrato, nei fatti, di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza del corso universitario, e ciò anche se il comma 2-bisdell’art. 4 DL 115/2005 non sia applicabile a fattispecie quali quella in esame, trattandosi di norma eccezionale che si riferisce esclusivamente ad esami di idoneità professionale. - (nota di) Paolo Patrito, Principio dell’assorbimento, art. 4-bis, D.L. n. 115/2005 ed esami pubblici (Giurispr. it. 3/2023, 646-649) sul diritto al nome : - Cedu 4^, 17.1.23, ricorsi 19475/20, 20149/20, 20153/20, 20157/20, Kunsberg Sarre c. Austria (Giurispr. it. 3/2023, 523-525, annotata da Alessandro Claudio Lallai): La modifica autoritativa del nome implica un’ingerenza nella vita privata dei cittadini, che può considerarsi autorizzata dal par. 2 dell’art. 8 Cedu (convenzione) solo quando è prevista dalla legge e costituisce una misura “necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. (Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittima, a fronte dell’art. 8, l’abolizione autoritativa del “von” dal cognome dei ricorrenti sul rilievo il Governo austriaco non ha correttamente bilanciato il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e familiare e le finalità di ordine pubblico cui la modifica autoritativa del cognome e il rifiuto di rilasciare documenti identificativi erano tesi. Secondo il Governo, la misura presa dall’Amministrazione era necessaria alla tutela dei principi sanciti dalla legge sull’abolizione della nobiltà e dell’ordine pubblico in una società democratica che ripudia i privilegi concessi per diritto di nascita; la Corte, al contrario, dopo aver sottolineato che l’inerzia della PA, la quale per decenni aveva lasciato immutato il cognome dei ricorrenti, creando, di fatto, un legittimo affidamento sulla liceità del prefisso “von” o, quantomeno, sull’assenza di volontà di sanzionarne l’illiceità, ha rilevato che, in realtà, la modifica autoritativa di un nome su cui si era creato un legittimo affidamento non tutela l’ordine pubblico, ma anzi rischia di minacciarlo) in tema di matrimonio (nullità del matrimonio concordatario): - Cass. 1^, 1.6.22 n. 17910 (Giurispr. it. 3/2023, 548 T): La convivenza “come coniugi”, pur essendo elemento essenziale del “matrimonio-rapporto” ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del “matrimonio-atto” presidiati da nullità anche nell’ordinamento italiano; in particolare non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nell’ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio. [Nella specie, si trattava di matrimonio concordatario viziato da dolo della moglie che aveva sottaciuto all’altro nubendo la propria incapacità di procreare] - (commento di) Andrea Renda, Matrimonio concordatario, nullità e prolungata convivenza: verso il ridimensionamento di una regola preterlegale (Giurispr. it. 3/2023, 549-555) in tema di patti successori : - Cass. 2^, 21.2.22 n. 5555 (Giurispr. it. 3/2023, 556 T): Va esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all’interessato o a terzi l’intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisse patto successorio vietato l’accordo intercorso tra le parti, avente ad oggetto prestazioni mediche e assistenziali in corrispettivo all’assegnazione di beni destinati a far parte del relictum, in quanto tradotto in mere dichiarazioni verbali, prive di specificazione in ordine alla individuazione dei cespiti ad assegnare). - (commento di) Marco Martino, Promessa vincolante e patto successorio istitutivo: intorno all’individuazione della fattispecie (Giurispr. it. 3/2023, 557-561) in tema di società professionale : - Tribunale Milano 19.1.22, giudice Ricci (Giurispr. it. 3/2023, 631 T): 1. - Il modello di società tra professionisti contemplato dall’attuale disciplina normativa implica necessariamente la sussistenza di un centro di imputazione autonomo di rapporti giuridici derivanti dall’esercizio in comune dell’attività professionale e soggiace a una serie di requisiti formali tali da rendere impossibile il configurarsi di una società di fatto tra di essi. 2. - L’esistenza di una società di fatto è subordinata all’accertamento sia dell’elemento soggettivo dell’affectio societatis sia degli elementi oggettivi, quali il conferimento in un fondo comune, l’esercizio in comune dell’attività e la partecipazione agli utili e alle perdite. - (nota di) Veronica Filippi, La (non) configurabilità della “società di fatto tra professionisti” (Giurispr. it. 3/2023, 632-636) in tema di società : - Tilde Cavaliere (a cura di), La riduzione di capitale nelle s.r.l. (Giurispr. it. 3/2023, 683-696) in tema di decreto ingiuntivo (difetto di giurisdizione): - Cass. SSUU 28.6.22 n. 20633 (Giurispr. it. 3/2023, 567 T): In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), Regolamento UE n. 1215/2012 (applicabile ratione temporis), alla giurisdizione del luogo della consegna materiale dei beni, salvo che le parti non abbiano concluso una pattuizione derogatoria, volta a individuare altrove il luogo di adempimento dell’obbligazione di consegna, pattuizione che non può tuttavia desumersi dal mero inserimento da parte del venditore, nelle proprie fatture, della clausola ex works, in mancanza di una chiara ed espressa accettazione della stessa clausola da parte del compratore. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, pronunciata all’esito del regolamento preventivo di giurisdizione, implica la perdita, da parte del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, della relativa potestas iudicandi e comporta, dunque, l’accoglimento in rito dell’opposizione e la caducazione per nullità dell’opposto decreto. Ne consegue che, con la statuizione del difetto di giurisdizione del giudice italiano, va altresì dichiarata la nullità dell’emesso provvedimento monitorio. - (nota di) Luca Penasa, Regolamento della giurisdizione italiana (in materia contrattuale) e sorte del decreto ingiuntivo opposto (Giurispr. it. 3/2023, 568-571) in tema di esecuzione civile (interpretazione del titolo esecutivo): - Cass. SSUU 21.2.22 n. 5633 (Giurispr. it. 3/2023, 571 T): 1. - L’interpretazione del titolo esecutivo costituito da un provvedimento giudiziale passato in giudicato fornita dal giudice delle opposizioni (all’esecuzione o agli atti esecutivi) è censurabile in sede di legittimità ex art. 360, 1o comma, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 2909 c.c. In tal caso, infatti, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo giudiziale, se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l’accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l’accertamento della legittimità degli atti esecutivi. 2. - Chi ricorra per cassazione denunciando la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’errata interpretazione della portata del titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, sia di specifica indicazione, ai sensi dell’art. 366, 1o comma, n. 4, c.p.c. del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, sia di specifica indicazione ai sensi dell’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c. della sede nel giudicato del precetto di cui si denuncia l’errata interpretazione e dell’eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione del giudicato. - (commento di) Vincenzo De Carolis, Il vaglio in Cassazione dell’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato (Giurispr. it. 3/2023, 574-583) sulla riforma Cartabia (processo civile): - Antonio Carratta (a cura di), Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte) (Giurispr. it. 3/2023, 697-746) --- Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato, Antonio Carratta (697) --- I riflessi della riforma del processo civile del 2022 sul modello del processo del lavoro, Angelo Danilo De Santis (705) --- Il nuovo rito unitario per i processi relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie, Filippo Danovi (712) --- Il giudizio di appello (e le disposizioni sulle impugnazioni in generale), Alberto Ronco (718) --- La riforma della mediazione civile, Matteo Lupano (730) --- La negoziazione assistita nell’ultima riforma della giustizia civile, Eugenio Dalmotto (736) in materia penale : - Cass. SSUU pen. 23.6-5.10.22 n. 37503 (Giurispr. it. 3/2023, 655 s.m.): In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello della esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 c.p. - (commento di) Davide Bianchi, Essenzialità del termine d’adempimento degli obblighi condizionanti la sospensione condizionale (Giurispr. it. 3/2023, 655-660) c.s. L'Italia è un Paese morto. Non ci sono punizioni per chi sbaglia. E non ci sono premi per chi merita. (Piero Angela)
Autore: di Carmine Spadavecchia 27 apr, 2023
sulla giustizia penale : - Gaetano Scalise*, Quel “malessere” dei penalisti richiede una seria attenzione (Guida al diritto 15/2023, 10-12, editoriale) [*presidente della Camera penale di Roma]. Sullo “sciopero” (astensione dalle udienze) indetto dall’Unione delle camere penali a sostegno di una modifica costituzionale che preveda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. sul codice del consumo : DLg 7.3.2023 n. 26 [GU 18.3.23 n. 66, in vigore dal 2 aprile 2023] Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori - testo del decreto (Guida al diritto 15/2023, 14-32) sotto il titolo “Codice del consumo: s’ al recepimento della Direttiva Omnibus sui prezzi trasparenti” - commenti: - Eugenio Sacchettini, Stretta sulle false recensioni, il professionista deve garantire (Guida al diritto 15/2023, 33-37) [le novità] - Eugenio Sacchettini, Per i contratti fuori dai locali il recesso passa a trenta giorni (Guida al diritto 15/2023, 38-41) [prodotti e servizi digitali] in tema di istruzione (portatori di handicap): - TAR Calabria 2^, 23.3.23 n. 138, pres. rel. Tallaro (ordinanza) (Guida al diritto 15/2023, 88 T): Se è vero che l’ordinamento appresta una particolare tutela per gli studenti portatori di handicap grave, ciò non si può tradurre nell’automatica sottovalutazione delle esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave; al contrario, anche le esigenze educative di costoro debbono trovare adeguata soddisfazione, sia pure nel necessario contemperamento dei diversi interessi in gioco. E’ dunque illegittimo l’operato dell’Amministrazione che sacrifichi gli interessi del minore portatore di handicap non grave in forza di una ritenuta, automatica prevalenza di ragioni di contenimento della spesa pubblica, con conseguente violazione del diritto fondamentale all’istruzione. - (commento di) Giulia Pernice, Per esigenze economico-finanziarie non scatta l’esclusione dalle tutele (Guida al diritto 15/2023, 90-93) in tema di privacy (scuola): - Corte giust. Ue 1^, 30.3.23, causa C-34/21 (Guida al diritto 15/2023, 96 solo massima): L’art. 88, par. 1 e 2, del RGPD (regolamento generale protezione dati) va interpretato nel senso che l’applicazione di disposizioni nazionali adottate per garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nell’ambito dei rapporti di lavoro deve essere esclusa qualora tali condizioni non rispettino le condizioni e i limiti stabiliti da tale articolo, a meno che dette disposizioni costituiscano una base giuridica ai sensi dell’art. 6, par. 3, di tale regolamento che rispetti i requisiti previsti da quest’ultimo. L’art. 88 va interpretato nel senso che una normativa nazionale non può costituire una norma più specifica, se non soddisfa le condizioni di cui al par. 2 dell’art. 88. (La Corte ha statuito che il trattamento dei dati personali degli insegnanti, in occasione della diffusione in diretta, tramite videoconferenza, delle lezioni da essi tenute nel contesto della scuola pubblica, rientra ratione materiae nell’ambito del RGPD. Ma le norme specifiche in materia non possono limitarsi a ribadire le disposizioni del regolamento che prevedono le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali nonché i principi del medesimo trattamento o a rinviare a tali condizioni e principi. Esse, al contrario, devono essere rivolte alla protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti per quanto riguarda il trattamento dei loro dati e contenere misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati) - (commento di) Marina Castellaneta, La diffusione in diretta delle lezioni a scuola deve passare anche per il consenso degli insegnanti (Guida al diritto 15/2023, 96-98) in tema di patto commissorio : - Cass. 2^, 3.2.23 n. 3385 (Guida al diritto 15/2023, 59 solo massima, annotata da Mario Piselli): Il divieto di patto commissorio, sancito dall’art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto, impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, sicché, anche un contratto preliminare di compravendita può dissimulare un mutuo con patto commissorio, ancorché non sia previsto il passaggio immediato del possesso del bene, qualora la promessa di vendita abbia la funzione di garantire la restituzione, entro un certo termine, della somma precedentemente o contemporaneamente mutuata dal promittente compratore, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due negozi: in detta ipotesi, peraltro, la prova della simulazione relativa al contratto preliminare può essere data, ove diretta a far valere l’illiceità del negozio, anche per testimoni o per presunzioni in conformità all’art. 1417 c.c. in tema di procedura civile (esecuzione - imparzialità del giudice): - Corte cost. 17.3.23 n. 45 (Guida al diritto 15/2023, 48 T, stralcio): L’art. 630, terzo comma, c.p.c. è incostituzionale nella parte in cui stabilisce che, contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l’osservanza delle forme di cui all’art. 178, commi 4 e 5, senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. - (commento di) Giuseppe Buffone, L’aumento del principio di imparzialità trova riscontro nella Riforma Cartabia (Guida al diritto 15/2023, 55-58) in tema di patente di guida (contraffazione): - Cass. SSUU pen. 24.11.22-22.3.2023 n. 12064 (Guida al diritto 15/2023, 68 T): La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale fissate dagli artt. 135 e 136 cod. str. - (commento di) Aldo Natalini, Una decisione condivisibile improntata a un giusto rigore (Guida al diritto 15/2023, 75-81) [Prendendo posizione nel contrasto giurisprudenziale sul tema, la Corte statuisce il principio che la funzione legittimante alla guida non va confusa con l’identità del documento, che esprime un autonomo contenuto giuridico riconducibile alle categorie documentali considerate dall’art. 477 c.p. a prescindere dalle condizioni estrinseche poste dal codice della strada per consentire al titolare di condurre un veicolo nel territorio nazionale] in tema di enti locali : - Corte cost. 6.4.23 n. 60, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 15/2023, 43-44): La previsione del numero massimo di mandati elettivi consecutivi dei sindaci, introdotta come ponderato contraltare alla loro elezione diretta, serve a garantire vari diritti e principi di rango costituzionale: la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori, la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Ne discende che è incostituzionale la normativa della Regione Sardegna che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: tale normativa contrasta con la disciplina statale (art. 51, comma 2, TUEL) in forza della quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due. in materia di dirigenza (medica): - Cass. 4^, 3.4.23 n. 9207 (Guida al diritto 15/2023, 43): Il direttore sanitario di unità operativa complessa, come tutta la dirigenza medica, può vedersi rinnovato il conferimento dell’incarico solo se ciò avviene per iscritto e a seguito di valutazione professionale della sua attività da parte della PA: ciò in base all’art. 15, comma 5, DLg 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in vigore dal 1 gennaio 1993. c.s.
Autore: Carmine Spadavecchia 19 apr, 2023
sul nuovo codice dei contratti pubblici : - Marcello Clarich e Gianfrancesco Fidone*, Codice appalti: non basta la fiducia servono anche i controlli di risultato (Guida al diritto 14/2023, 12-13, editoriale) [*Clarich: professore ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma; Fidone: ricercatore di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma] sul c.d. decreto bollette : DL 30.3.2023 n. 34 [GU 30.3.23 n. 76, in vigore dal 31 marzo 2023], Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. - testo del decreto (Guida al diritto 14/2023, 14-20) - mappa delle principali novità (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 14/2023, 21-29) [contrasto alla violenza nei confronti del personale medico; adesione agevolata e definizione agevolata dei procedimenti di accertamento e delle controversie tributarie, ecc.] - commenti: - Aldo Natalini, Stretta sulle aggressioni ai medici: da due a cinque anni di reclusione (Guida al diritto 14/2023, 30-34) [misure penali: le modifiche al codice penale] - Aldo Natalini, Tregua fiscale: irregolarità formali sanabili fino al 31 ottobre prossimo (Guida al diritto 14/2023, 35-39) [le misura tributarie] - Aldo Natalini, C’è tempo fino alla sentenza di appello per fruire della causa di non punibilità (Guida al diritto 14/2023, 40-42) [lo scudo penale] in tema di responsabilità e risarcimento : - Cass. VI-3, 1.2.23 n. 3018(Guida al diritto 14/2023, 50 T, sotto il titolo “Ristoro da fatto illecito: al giudice la scelta del metodo più giusto per calcolare gli interessi”): Il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all’epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria. Ne consegue che il giudice di merito può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell’ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore. - (commento di) Mario Piselli, Sul risarcimento al professionista criteri non condivisibili della Corte (Guida al diritto 14/2023, 56-59) in tema di diritti d’autore (parodia): - Cass. 1^, 30.12.22 n. 38165 (Guida al diritto 14/2023, 60 solo massima): La parodia costituisce un atto umoristico o canzonatorio che si caratterizza per evocare un’opera ma non richiede un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera parodiata. L’attività di parodia può avere a oggetto un personaggio di fantasia, qualificabile peraltro come opera dell’ingegno. Anche alla luce delle indicazioni offerte dalla Corte di giustizia Ue, affinché la parodia possa essere ritenuta lecita, si deve ravvisare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell’opera e la libertà di espressione dell’autore della parodia. La ripresa di contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi (anche di natura economica) del titolare dell’opera originale. - (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Parodia di Zorro, quando risponde a fini di pura critica e derisione non serve il consenso (Guida al diritto 14/2023, 60-66) in materia antimafia : - Cass. pen. 2^, 17.11.22-19.1.23 n. 2156 (Guida al diritto 14/2023, 84 s.m., annotata): Una prospettiva costituzionalmente orientata impone di parificare il diniego di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori (c.d. white list) all’interdittiva antimafia, cosicché anche nei confronti del primo è consentito all’azienda di richiedere l’applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis del codice antimafia. in materia di inquinamento (inceneritori): - Cons. Stato IV 3.3.23 n. 2245, pres. Poli, rel. Loria (Guida al diritto 14/2023, 90 T): 1. - Nell’autorizzazione unica e nell’autorizzazione integrata ambientale l’autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi delle soglie tecniche di miglior tecnologia, in tre casi specifici: - quando lo richieda la pianificazione regionale in materia di ambiente, di tutela delle acque o emissioni; - quando lo richieda la normativa regionale; - quando, in mancanza di autorizzazione integrata ambientale, lo richieda il provvedimento autorizzativo. 2. – Non si applica l’art. 35 DL 12.9.2014 n. 133 [art. 35: Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale] allorché l’impianto, in quanto autorizzato a livello regionale e non nazionale, non sia sussumibile nell’alveo applicativo delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Costituisce, quindi, scelta ragionevole e non manifestamente sproporzionata, in adesione al principio di precauzione, che l’autorità preposta imponga limiti e prescrizioni più rigorosi in relazione a situazioni di vetustà dell’impianto, per il quale non si dimostri il possesso dei requisiti della migliore tecnologia disponibile. Il tutto muovendo dall’ineludibile regola cardine, secondo cui i progettisti, i costruttori e i gestori di impianti di co-incenerimento non possono progettare, costruire, equipaggiare e gestire impianti aventi emissioni superiori ai valori limite. 3. – Le scelte squisitamente tecniche, sottese all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale, non sono sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa, allorquando non trasmodano nell’abnormità e nella palese illogicità. Questo in ragione del fatto che il giudice amministrativo non può, in linea di principio, sostituirsi a valutazioni di cui è riservataria in via esclusiva l’amministrazione pubblica. - (commento di) Davide Ponte, Sindacabilità limitata sulle regole relative ai nulla osta ambientali (Guida al diritto 14/2023, 98-102) in tema di circolazione stradale (Dieselgate): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 21.3.23, causa C-100/21, QB / Mercedes-Benz Group AG (Guida al diritto 14/2023, 104 s.m.): La direttiva 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, in combinato disposto con l’art. 5, par. 2, regolamento (CE) n. 715/2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, tutelano, oltre agli interessi generali, gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore, qualora il veicolo sia munito di un impianto di manipolazione vietato in base al diritto dell’Unione. Il diritto Ue va interpretato nel senso che, in mancanza di disposizioni specifiche, spetta al diritto dello Stato membro interessato determinare le norme relative al risarcimento del danno effettivamente causato all’acquirente di un veicolo munito di impianto di manipolazione vietato, ai sensi dell’art. 5, par. 2, regolamento n. 715/2007, purché tale risarcimento sia adeguato al danno subito e sia evitato l’indebito arricchimento dell’acquirente. - (commento di Marina Castellaneta, Dieselgate, sì ai ristori per chi acquista un’auto con software non conforme alle regole del diritto Ue (Guida al diritto 14/2023, 104-107) in tema di residenza : - Cass. 1^, 30.3.23 n. 8982 (Guida al diritto 14/2023, 46): Affinché siano contemperate, da un lato, l’esigenza del Comune di poter svolgere i propri controlli nel modo più idoneo, anche per prevenire ogni possibile abuso, dall’altro quella del cittadino di poter attendere alle proprie occupazioni, vi deve essere una leale collaborazione tra i due soggetti, caratterizzata dall’onere del richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i momenti in cui sarà certa l’assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di programmare i propri controlli “a sorpresa” in quelli residui. Non è quindi plausibile la tesi secondo cui l’unica modalità con cui il Comune può esercitare il potere di controllo del requisito della residenza sia quella del previo accordo col richiedente in ordine al momento di esecuzione dell’accesso. sul conferimento di funzioni dirigenziali (titoli di studio): - TAR Napoli 3^, 18.1.23 n. 406, pres. Pappalardo, est. Cavallo (Guida al diritto 14/2023, 47): La normativa sulla copertura di funzioni apicali nell’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze degli enti pubblici non deve essere “volgarizzata” nel mero senso per cui unico requisito di studio per tali ruoli specialistici è il semplice possesso di “un” diploma di laurea, senza che l’ente interessato a tali figure abbia la possibilità di diversificare le tipologie di titoli universitari in relazione alle peculiari funzioni che dovranno essere espletate nei propri uffici. Nel prescrivere tra le qualità per l’accesso alle selezioni per alti funzionari pubblici il conseguimento del diploma di laurea, la legislazione stabilisce un canone indeterminato e generico, ma è ben vero che sta poi alle prerogative delle amministrazioni interessate specificare il titolo di studio e la pertinente figura, lo specialista, più adatto e soprattutto effettivamente più utile al perseguimento del ruolo istituzionale dell’ente. Il riordino normativo sull’ammissione ai ruoli direttivi pubblici non è di ostacolo a una diversificazione dei requisiti di studio necessari a selezionare il miglior manager possibile. in materi di energia : - Corte giust. Ue 5^, 30.3.23, causa C-5/22 (su questione pregiudiziale posta dal Consiglio di Stato) (Guida al diritto 14/2023, 48): L’art. 37, par. 1, lettere i) e n) 2, e par. 4, lettera d) 3, della direttiva 2009/72 (relativo ai poteri delle autorità di regolazione), nonché l’allegato 1 della direttiva (sulle misure che gli Stati membri devono adottare per tutelare i consumatori), non ostano a che uno Stato membro conferisca all’autorità di regolazione nazionale il potere di ordinare alle società elettriche di restituire ai clienti finali la somma corrispondente al corrispettivo versato da questi ultimi a titolo di “costi di gestione amministrativa” in applicazione di una clausola considerata illegittima dall’autorità suddetta. Ciò vale anche nel caso in cui l’ordine di restituzione non sia fondato su ragioni attinenti alla qualità del servizio fornito dalle società, ma sulla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria. Ai fini del perseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/72 si esige dagli Stati membri che essi conferiscano alle loro autorità di regolazione nazionali ampie prerogative in materia di regolazione e sorveglianza del mercato dell’elettricità, al fine di garantire segnatamente la tutela dei consumatori. (Nella specie, Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente aveva inflitto a una società italiana di distribuzione di elettricità e gas naturale una sanzione amministrativa pecuniaria per aver violato obblighi di trasparenza tariffaria, ordinando inoltre alla medesima di restituire ai clienti finali un importo di circa 14 milioni di euro fatturato a questi ultimi per costi di gestione amministrativa in applicazione di una clausola tariffaria ritenuta da Arera illegittima) in materia di privacy : - Corte giust. Ue 1^, 30.3.23, causa C-34/21 (Guida al diritto 14/2023, 48): In base all’art. 88, par 1, del RGPD una normativa nazionale può costituire una “norma più specifica” ove essa soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo: il quale prevede che tali norme includano misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro. Il trattamento dei dati personali degli insegnanti, in occasione della diffusione in diretta, tramite videoconferenza, delle lezioni da essi tenute nel contesto della scuola pubblica, rientra ratione materiae nell’ambito del RGPD (regolamento generale protezione dati). Ma le norme specifiche in materia non possono limitarsi a ribadire le disposizioni del regolamento che prevedono le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali nonché i principi del medesimo trattamento o a rinviare a tali condizioni e principi. Esse, al contrario, devono essere rivolte alla protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti per quanto riguarda il trattamento dei loro dati e contenere misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati. in tema di reati contro la PA : - Cass. pen. 6^, 25.1-1.3.23 n. 8959 (Guida al diritto 14/2023, 76 T): In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater c.p. (introdotta dall’art. 4 L 69/2015, per il caso di condanna per peculato e corruzione, modificata ed estesa quanto ad ambito applicativo dalla L 3/2019), in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non è applicabile a fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della norma ampliativa, in quanto soggiace al principio di irretroattività di cui all’art. 2, comma 4, c.p. - (commento di) Aldo Natalini, Ripristino dell’onore della Pa equivale a subire una condanna (Guida al diritto 14/2023, 80-83) La riparazione pecuniaria su cui si sofferma la sentenza è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento dalla c.d. legge Severino (L 69/2015) sul ricorso per cassazione (per motivi di giurisdizione, contro sentenze del CdS): - Cass. SSUU 28.3.23 n. 8676 (Guida al diritto 14/2023, 47): E inammissibile il ricorso proposto contro una sentenza del Consiglio di Stato da una candidata al concorso per Commissario di polizia giudicata inidonea dalla Commissione medica del Ministero dell’interno (art. 3, comma 2, DM 198/2008) per la presenza di un tatuaggio in una zona del corpo non coperta dall’uniforme: l’interpretazione del CdS relativa alle parti del corpo che devono considerarsi coperte in senso fisico dai capi di abbigliamento - interpretazione in virtù della quale non è stata attribuita valenza “coprente” alle calze della divisa - costituisce infatti attività ermeneutica che rappresenta il proprium dell’attività giurisdizionale, potendo al più configurare un error in iudicando, come tale non censurabile dinanzi alle Sezioni unite. [La donna sosteneva che non si trattasse di un tatuaggio in senso stretto, ma di un mero residuo cicratiziale irrilevante anche perché coperto dalle calze dell’uniforme; per le SU non è configurabile sconfinamento da parte del CdS che si è limitato a rilevare come non fosse configurabile un errore di fatto revocatorio. Il Collegio si dice tuttavia consapevole del fatto che le disposizioni limitative in materia di tatuaggi coinvolgono il tema delle libertà costituzionali, in particolare della libertà di espressione, e che proprio per questo il giudice deve evitare, nel momento interpretativo, letture restrittive della normativa regolamentare che si risolvano in un esito discriminatorio per le donne che intendono accedere alla Polizia di Stato, tenuto conto della diversa uniforme femminile che, in alcuni casi, non copre in modo identico ai pantaloni] in procedura civile (competenza su cause in rapporto di continenza): - Corte cost. 30.3.23 n. 54, pres. Sciarra, red. San Giorgio (Guida al diritto 14/2023, 46): Non può dirsi consolidata - e non è dunque tale da autorizzare un intervento della Consulta - la giurisprudenza sull’art. 669-quater c.p.c. che, ove penda un giudizio di cognizione in rapporto di continenza con la causa di merito prefigurata in un successivo ricorso cautelare ante causam, impone al giudice della cautelare di dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice della causa continente preventivamente adito. Alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee a integrare un “diritto vivente” valutabile ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, essendo, per contro, necessario un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, o comunque espresso a Sezioni unite c.s. Se un uovo viene rotto da una forza esterna, la vita finisce. Se viene rotto da una forza interna, una vita inizia. Le grandi cose iniziano sempre da dentro. (anonimo)
Autore: Carmine Spadavecchia 13 apr, 2023
sulla riforma Cartabia (famiglia): - Maria Giovanna Ruo*, Riforma Cartabia: sul fronte famiglia si registra un notevole passo in avanti (Guida al diritto 13/2023, 8-10, editoriale). Punti fondamentali del nuovo impianto normativo: rito unico con garanzie strutturali del giusto processo, piena attuazione del contraddittorio e dei diritti di difesa [*avvocato del Foro di Roma ed ex componente della Commissione Cartabia per l’attuazione della delega sul processo civile] sul c.d. decreto trasformazioni (società): DLg 2.3.2023 n. 19 [GU 7.3.23 n. 56, in vigore dal 22 marzo 2023], Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere - testo del decreto (Guida al diritto 13/2023, 12-31) sotto il titolo: “Operazioni cross border, più concorrenza con l’attuazione della direttiva Ue n. 2019” - appendice con le modifiche al codice civile (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2023, 32-35) - commenti: --- Francesco Mazzini, Con il certificato preliminare aumenta il fattore trasparenza (Guida al diritto 13/2023, 36-39) [le novità] --- Francesco Mazzini, Approvazione dei soci del “progetto”, la trasformazione trova la «bussola» (Guida al diritto 13/2023, 40-46) [norme comuni e trasformazioni: l’istituto della trasformazione transfrontaliera può essere considerato, alla luce del diritto internazionale privato italiano, come una forma di trasferimento all’estero della sede statutaria] - Francesco Mazzini, Le norme sulle informazioni come scudo per i lavoratori (Guida al diritto 13/2023, 47-53) [fusioni transfrontaliere] - Francesco Mazzini, Scissioni: scorporo di quote anche se riguarda la società (Guida al diritto 13/2023, 54-57) [scissioni transfrontaliere] - Francesco Mazzini, Fino a quattro anni di carcere per le falsità sul certificato (Guida al diritto 13/2023, 58-61) [modifiche e abrogazioni] in materia di concessioni (proroga): - Cons. Stato VI 14.3.23 n. 2644, pres. Volpe, rel. Lamberti (Guida al diritto 13/2023, 90 T): L’associazione che scelga consapevolmente di partecipare alla gara disposta dalla PA per il rinnovo di una concessione, prestando acquiescenza agli atti di gara, non può poi chiedere l’accertamento della proroga legale della concessione stessa, inforza dell’art. 10-ter DL 73/2021 - (commento di Giulia Pernice, Una materia che ha profili diversi a seconda degli ambiti in cui opera (Guida al diritto 13/2023, -97) in tema di trasmissioni televisive (sanzioni): - Cons. Stato VI 17.1.23 n. 554 (Guida al diritto 13/2023, 67-68): È legittima la sanzione irrogata dall’Agcom, a carico di un’emittente televisiva, per la messa in onda di un servizio avente come protagonista un minore, prelevato dalle forze dell’ordine e allontanato dalla famiglia, nel corso di un programma televisivo trasmesso in fascia oraria protetta, poi divulgato anche dal telegiornale, sempre in prima serata. Ciò in quanto l’esigenza di tutela non è limitata al solo minore protagonista del video, ma si estende a tutti i minori, spettatori anche potenziali di una vicenda altamente drammatica; per cui è corretto sanzionare la trasmissione di contenuti inadatti a un pubblico minorenne durante la fascia cosiddetta “televisione per tutti” senza l’adozione degli accorgimenti tecnici volti a inibirne la visione. (Il CdS ha ribaltato la sentenza del TAR Lazio, che, concentrando l’attenzione sulla sola tutela del bambino coinvolto, del quale era stato mantenuto e garantito l’anonimato, aveva annullato l’ingiunzione del Garante, ritenendo insussistenti le violazioni del Codice di autoregolamentazione Tv e minori e del DLg 31.7.2005 n. 177, TU della radiotelevisione) in tema di circolazione stradale (autoveicoli): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 21.3.23, causa C-100/21 (Guida al diritto 13/2023, 68): I veicoli sono oggetto di una omologazione Cee che può essere concessa solo se si rispettano le disposizioni del regolamento n. 715/2007, in particolare quelle relative alle emissioni. In base alla direttiva quadro, i costruttori di veicoli sono tenuti a rilasciare all’acquirente un certificato di conformità che attesta il rispetto delle regole di produzione e dunque tutela il singolo acquirente contro le inosservanze del costruttore. Pertanto, la direttiva quadro stabilisce un collegamento diretto tra costruttore e singolo acquirente di un veicolo a motore volto a garantire al secondo la conformità del veicolo alla pertinente normativa dell’Unione. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva quadro, in combinato disposto con quelle del regolamento n. 715/2007, tutelano, oltre agli interessi generali, gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore qualora tale veicolo sia munito di un impianto di manipolazione vietato. Gli Stati membri sono tenuti a prevedere che l’acquirente di un veicolo siffatto benefici di un diritto al risarcimento da parte del costruttore. In mancanza di disposizioni specifiche dell’Ue, spetta a ciascun Stato membro determinare le modalità del risarcimento. La normativa nazionale non può renderne impossibile o eccessivamente difficile il conseguimento, ma dovrà anche evitare l’indebito arricchimento degli aventi diritto. (La sentenza statuisce che la casa produttrice Mercedes deve risarcire l’acquirente per la manipolazione del sistema antinquinamento della vettura) in tema di professioni (esercizio abusivo): - Cass. pen. 5^, 22.3.23 n. 12100 (Guida al diritto 13/2023, 67): L’annullamento del provvedimento di radiazione dall’Albo dei commercialisti non “sana” il reato di esercizio abusivo della professione che scatta per chi ha svolto l’attività malgrado la sospensione cautelare. Né la rilevanza penale della condotta può essere esclusa dal fatto che l’imputato abbia svolto attività di patrocinio davanti agli organi di giustizia tributaria spendendo il suo titolo di revisore dei conti: qualifica che non legittima di per sé il patrocinio dinanzi al giudice tributario. in tema di mercati (manipolazione): - Cass. pen. 1^, 23.3.23 n. 12340 (Guida al diritto 13/2023, 67): Per la configurazione del reato di manipolazione del mercato, previsto dall’art. 185 TUF (Dlg 24.2.1998 n. 158, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), è necessario che si creino le condizioni per cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati in bora, senza che sia necessario il verificarsi dell’evento. Ne deriva che l’alterazione dell’andamento del titolo certamente assume una valenza altamente sintomatica dell’idoneità della condotta illecita. [La SC conferma le condanne per manipolazione del mercato emesse nel 2021 a carico di un ex presidente della Corte costituzionale (Baldassarre) e di altri due soggetti i quali, diffondendo notizie false al mercato, avrebbero scientemente promosso azioni di disturbo nei confronti di soggetti internazionali (Air France ed Air One), per l’acquisto del 49,99% di Alitalia, nel periodo da ottobre al 6 dicembre 2007, determinando in tal modo fortissime oscillazioni azionarie: azioni di disturbo tanto più gravi alla luce delle tensioni sociali conseguenti alla prossima crisi occupazionale. Gli esponenti della “cordata” inviavano continue sollecitazioni agli organi di stampa e all’advisor finanziario di Alitalia allo scopo di tenere costantemente vivo l’interesse della collettività sulla partecipazione alla procedura di acquisto, nonostante la proposta fosse priva dei requisiti minimi per essere presa in considerazione, tenuto conto dell’assoluta inidoneità dei partecipanti, sia individualmente, sia complessivamente, a rispondere alle esigenze di risanamento, rilancio e sviluppo della compagnia aerea). in materia di famiglia (assegno di divorzio): - Cass. 1^, 22.3.23 n. 8162 (Guida al diritto 13/2023, 65-66): Il riconoscimento dell’assegno di divorzio richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, L 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione, sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio andrà espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del patrimonio e all’età dell’avente diritto. Il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento è quindi derogato nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi e anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali. in materia di famiglia : - Cass. SSUU 22.3.23 n. 8268 (Guida al diritto 13/2023, 66): L’azione di disconoscimento della paternità è pregiudiziale a quella per l’accertamento, che va sospesa. Il rispetto dei principi di tutela della vita privata e di una ragionevole durata del processo si traduce nella possibilità di evitare o ridurre il rischio che sia eccessivamente onerosa - e in violazione del diritto fondamentale alla certezza del proprio status di figlio - la durata dei due separati processi. Per ora l’affermata pregiudizialità e la sospensione dell’azione di riconoscimento della paternità mitiga tale rischio. Se si esclude, sia la cumulabilità delle due azioni contemporaneamente pendenti, sia la possibilità di sospendere quella per il riconoscimento, in attesa che sia decisa quella pregiudiziale di disconoscimento, si determina la declaratoria di inammissibilità della seconda domanda giudiziale e si impone che essa venga riproposta ex novo dalla parte attrice. in materia fiscale (contraddittorio nell’accertamento tributario): - Corte cost. 20.3.23 n. 47 (Guida al diritto 13/2023, 64-65): Non è incostituzionale la norma (art. 12, comma 7, L 212/2000) che limita l’obbligo del contraddittorio preventivo alle sole ipotesi di verifica con accesso e non a tutte le modalità di accertamento in rettifica anche se effettuate “a tavolino”. Tuttavia il legislatore dovrà estendere questa tutela anche alle ipotesi non previste. [La Consulta dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Ctr Toscana in quanto il superamento dei dubbi di legittimità costituzionale esige l’intervento del legislatore, che la Corte sollecita al fine di colmare le lacune esistenti e portare coerenza della partecipazione del contribuente ai procedimenti tributari. Il giudice remittente aveva rilevato che mentre per i “tributi armonizzati” l’obbligo del contraddittorio deriverebbe dal diritto europeo, per i tributi non armonizzati (Ires e Irap) sarebbe previsto soltanto in caso di verifiche svolte presso gli uffici del contribuente, non invece per i controlli “a tavolino”, per i quali l’Agenzia delle entrate si limita ad acquisire la documentazione contabile del contribuente senza obbligo di instaurare un contraddittorio endoprocedimentale, ossia un confronto preventivo atto a garantire sia una buona amministrazione, sia il diritto di difesa del contribuente, facendo emergere da subito elementi idonei a contestare i presupposti dell’accertamento fiscale. La Corte costituzionale dal canto suo ha evidenziato le diverse norme che regolano la formazione del provvedimento tributario, notando come nel corso del tempo, pur in mancanza di un obbligo generale, si sia assistito a progressive aperture che in sempre più numerose ipotesi hanno reso obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale (redditometro, studi di settore, controlli automatizzati e formali, accertamenti antielusivi, invito a comparire, ecc.)] c.s. - In una società in cui ogni desiderio è un diritto, la moltiplicazione dei diritti porta all'estinzione del Diritto (Giovanni Sartori, politologo) - La società dei diritti non è un sogno, è un brutto sogno. Abbasso la società dei diritti, viva la società delle persone, alias umanesimo (Luca Doninelli)
Autore: Carmine Spadavecchia 05 apr, 2023
in materia edilizia (nozione di costruzione): - Cass. 2^, 7.12.22 n. 36016 (Giurispr. it. 2/2023, 247-8): Tra le costruzioni oggetto di locazione, ai sensi dell’art. 3, 1° comma, lett. e), punto 4, TU edilizia (DPR 380/2001), si può comprendere anche il traliccio per la trasmissione di onde elettromagnetiche, oltre che agli specifici effetti dell’art. 934 c.c. (suscettibili di accessione) e dell’art. 952 c.c. (suscettibili di costituire oggetto di diritto di superficie). in materia di appalti (aggiudicazione col sistema del “confronto a coppie”): - Ad. plen. 14.12.22 n. 16, pres. Maruotti, est. Noccelli (Giurispr. it. 2/2023, 267-8): a) nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale; b) con riferimento al metodo del confronto a coppie, in particolare, l’assegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i commissari annulla l’individualità della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto tra la singola offerta e le altre in modo da garantire l’assegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie; c) le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione. in tema di appalti (successione): - Corte giust. Ue 4^, 12.5.22, causa C-719/20, Comune di Lerici / Provincia di La Spezia (Giurispr. it. 2/2023, solo massime): 1. - L’ambito di applicazione dell’art. 72, par. 1, è limitato all’ipotesi in cui il successore dell’aggiudicatario originale prosegua l’esecuzione di un appalto pubblico che è stato oggetto di una procedura di gara, senza la quale, in particolare laddove all’origine vi sia stato un affidamento ad una società in house in seguito acquisita da altro operatore economico, la successione del nuovo contraente durante il periodo di validità dell’appalto costituisce una modifica sostanziale che rende necessario indire una gara. 2. - Nell’ipotesi in cui un appalto pubblico sia stato attribuito, senza indizione di una gara, ad una società a capitale pubblico conformemente alle disposizioni europee in materia di affidamenti in house, l’acquisizione, durante il periodo di validità dell’appalto in questione, di detta società da parte di altro operatore economico nei confronti del quale non ricorrono le originarie condizioni di controllo analogo congiunto, non consente di proseguire nella prestazione del servizio. - (commento di) Hadrian Simonetti, Successione di un nuovo operatore economico nell’esecuzione di un appalto affidato in house (Giurispr. it. 2/2023, 394-399) N.B. Questione sollevata da CS Stato IV 19.11.20 n. 7161, pres. Forlenza, est. Gambato Spisani (Giurispr. it. 1/2021, 20-21). Sulla sentenza della Corte di giustizia, già segnalata, vedasi anche il commento di Antonio Barone e Letizia Licciardo, Affidamenti in house e trasformazioni societarie (Urban. e appalti 5/2022, 636-643) in tema di appalti (criteri ambientali minimi) - Cons. Stato III 14.10.22 n. 8773, pres. Greco, est. Tulumello (Giurispr. it. 2/2023, 399 s.m.): In conseguenza dell’annullamento degli atti del procedimento di gara, per violazione di una disposizione posta a presidio di interessi super individuali, deve essere accolta, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., anche la domanda volta alla declaratoria di inefficacia di tale contratto, con conseguente obbligo di rinnovare la gara: essendo necessario ai fini della tutela dell’interesse pubblico portato dalle norme violate ripetere la procedura di gara, previa emenda del vizio. - (commento di) Aura Iurascu, L’inefficacia del contratto pubblico concluso in violazione dei criteri ambientali minimi (CAM) (Giurispr. it. 2/2023, 399-402) sui procedimenti sanzionatori (davanti alle Authority): - Cons. Stato VI 24.11.22 n. 10359, pres. Volpe, est.. De Luca (Giurispr. it. 2/2023, 250-1): Nell’ambito dell’attività delle Authorities la materia sanzionatoria è governata, tra l’altro, dai seguenti principi: i) nei confronti di tali autorità trova applicazione (sia pure, con alcune modulazioni) il principio di immediata contestazione delle violazioni (art. 14 L 689/1981); ii) nei loro confronti trova altresì applicazione (laddove richiamato da espresse disposizioni) il principio di distinzione fra funzioni ispettive/inquisitorie e funzioni decisorie, ossia fra l’organismo inquirente e quello decidente chiamato a pronunciarsi sulla sanzione. (Nella specie, si trattava di procedimento sanzionatorio dinanzi all’ART-Autorità di regolazione dei trasporti) in tema di giochi e scommesse : - Cons. Stato VII 21.11.22 n. 10261 (ordinanza), pres. Contessa, est. Di Carlo (Giurispr. it. 2/2023, 271-3): Va rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione interpretativa: se le concessioni del Bingo restino assoggettate alle previsioni del diritto UE primario e derivato in materia di concessioni (in particolare, Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni nel diritto unionale), con particolare riguardo al principio di obbligatorio riequilibrio economico-finanziario delle concessioni. Laddove tale normativa risulti applicabile si chiede alla Corte del Lussemburgo di chiarire se sia conforme al diritto UE la normativa italiana che impone ai “vecchi” gestori di sale Bingo, in attesa delle nuove gare, il versamento di un canone di proroga tecnica in misura fissa, svincolato da qualunque riferimento concreto alle condizioni del singolo rapporto concessorio. sull’ interpretazione euroconforme: - Corte cost. 22.12.22 n. 263, pres. Sciarra, red. Navarretta (Giurispr. it. 2/2023, 279 solo massima): L’art. 11-octies, 2° comma, DL 25.5.2021 n. 73 - L 23.7.2021 n. 106 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), è incostituzionale, per violazione dell’art. 117, 1° comma, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”. Nei contratti di credito al consumatore, in caso di restituzione anticipata del prestito, spetta al consumatore il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche se il contratto è stato concluso prima dell’entrata in vigore della legge 106/2021. [La Corte richiama al rispetto del diritto comunitario nell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia Ue, alla quale pertanto tocca, se lo ritiene opportuno, modulare gli effetti temporali di una sua pronuncia, specificando l’arco di tempo per il quale la sua lettura delle norme deve essere considerata: cosa che la CGUe non ha fatto nella sentenza 11.9.19, C-383/18 (sentenza Lexitor) laddove ha interpretato il principio espresso nell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB, secondo cui “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”] - (commento di) Stefano Pagliantini, Lexitor atto secondo: il (prezioso) decalogo della Consulta sull’interpretazione euroconforme (Giurispr. it. 2/2023, 279-287). Il commento ripropone il rigoroso percorso argomentativo seguito dalla Consulta nel decretare l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, 2° comma, L 106/2021 nella parte in cui limitava nel tempo gli effetti della sentenza Lexitor. N.B. - Sulla sentenza Lexitor, già segnalata in Giurispr. it. 7/2020, 1596 s.m., vedasi il commento di Ettore Battelli e Francesco Saverio Porcelli, Il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato (Giurispr. it. 7/2020, 1596-1604) sul diritto all’immagine : - Cass. 1^, 16.6.22 n. 19515 (Giurispr. it. 2/2023, 287 T): L’esimente prevista dall’art. 97 L 22.4.1941 n. 633, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia se la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, ricorre non solo quando il personaggio sia ripreso nell’ambito dell’attività che lo ha reso famoso, ma anche quando la foto lo ritrae nello svolgimento di attività accessorie o connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata e del diritto alla riservatezza e, dall’altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare l’acquisto di beni e servizi - (nota di) Luciano Oliviero, Il calciatore in borghese: note in tema di diritto all’immagine degli atleti famosi (Giurispr. it. 2/2023, 289-291) in materia di famiglia (assegnazione della casa familiare): - Cass. SSUU 9.6.22 n. 18641 (Giurispr. it. 2/2023, 299 T): In sede di divisione di un immobile in comproprietà di due coniugi legalmente separati, già adibito a casa familiare, l’attribuzione del cespite in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario configura una causa automatica di estinzione del diritto di godimento di cui quest’ultimo è titolare, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge comproprietario dell’immobile, cui va conferito un valore economico pieno e corrispondente a quello venale di mercato. - (commento di) Massimo D’Auria, Diritto abitativo dell’assegnatario e doveri modali di destinazione (Giurispr. it. 2/2023, 301-307) - (commento di) Enrico Al Mureden, Divisione della casa familiare in comunione e “relatività” dei riflessi economici del provvedimento di assegnazione (Giurispr. it. 2/2023, 307-313) in tema di famiglia (divorzio): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 15.11.22, causa C-646/20 (Giurispr. it. 2/2023, 321 s.m.): L’art. 2, punto 4, del Reg. (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, va interpretato, ai fini dell’applicazione dell’art. 21, par. 1, del medesimo Regolamento, nel senso che un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una “decisione” ai sensi del citato art. 2, punto 4. - (commento di) Elena D’Alessandro, Il divorzio ‘‘all’italiana’’ supera il vaglio della Corte di giustizia (Giurispr. it. 2/2023, 321-324) in tema di successioni : - Vito Amendolagine, Le conseguenze derivanti dalla chiamata all’eredità (Giurispr. it. 2/2023, 438-445) in tema di obbligazioni (ex lege Pinto): - Cass. 2^, 9.5.22 n. 14512 (Giurispr. it. 2/2023, 325 T): In tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l’ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all’indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale. - (commento di) Francesca Girardi, La Cassazione torna sull’art. 1284, 4º comma, c.c.: un discutibile diritto da poco vivente (Giurispr. it. 2/2023, 325-332). Dopo l’analisi critica della sentenza, l’A aggiunge una postilla che dà conto di un recentissimo (quanto atteso) revirement della Cassazione (Cass. 3^, 3.1.23 n. 61) la quale, prese le distanze dalla precedente impostazione, restituisce alla norma la sua effettiva ampiezza. in materia di lavoro (controllo del lavoratore mediante sistemi di geolocalizzazione): - Cedu, 13.12.22, ric. 26968/16, Florindo De Almeida Vasconcelos Gramaxo c/ Portogallo (Giurispr. it. 2/2023, annotata da Simone Auriemma): Non è ravvisabile violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) né dell’art. 6 della Convenzione (diritto a un equo processo) nel licenziamento disciplinare di un lavoratore infedele fondato su dati raccolti tramite un sistema di geolocalizzazione installato sul veicolo aziendale. [Nella specie, un informatore scientifico alle dipendenze di una società farmaceutica, che gli aveva messo a disposizione una vettura aziendale ad uso promiscuo, di lavoro e privato, aveva manomesso il sistema di geolocalizzazione installato sulla vettura (GPS) e dichiarato il falso in merito al chilometraggio per finalità lavorative rispetto a quello per finalità private. La Corte, a maggioranza (con l’opinione dissenziente di tre giudici), ha ritenuto che i magistrati portoghesi avessero effettuato un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi: quello dell’azienda alla tutela del patrimonio aziendale e quello del lavoratore a che la sorveglianza così esercitata non eccedesse le esigenze di controllo del datore di lavoro e non si risolvesse in una inaccettabile intrusione nella vita privata del dipendente] sul (nuovo) processo civile (riforma Cartabia): - Antonio Carratta (a cura di), Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte) (Giurispr. it. 2/2023, 446-492) --- Introduzione, Antonio Carratta (446) --- La riforma dell’arbitrato, Mauro Bove (447) --- La definizione anticipata del giudizio – Artt. 183-ter e 183-quater c.p.c., Davide Turroni (454) --- Il simultaneus processus: principi, valori, attuazione (a proposito della riforma), Cesare Cavallini (460) --- Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione “soggettivamente complessa”, Antonio Carratta (466) --- Le modifiche al giudizio di cassazione, Chiara Besso (474) --- Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Elena D’Alessandro (479) --- La “vendita diretta”, Achille Saletti (484) sul domicilio digitale : . Cass. 2^, 16.6.22 n. 19351 (Giurispr. it. 2/2023, 292 T): È nulla, e ne va quindi disposta la rinnovazione, la notifica del ricorso effettuata all’Avvocatura generale dello Stato ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente indicato per le notifiche nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde) anche se l’indirizzo cui è stata effettuata la notifica risulti dal dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Inipec).- (commento di) Gianluca Sicchiero, Il domicilio digitale (Giurispr. it. 2/2023, 292-298) [Il codice dell’amministrazione digitale regola il domicilio digitale ma si tratta di fattispecie del tutto diversa da quella del domicilio tradizionale disciplinato dal codice civile, rispetto al quale le questioni che si pongono appaiono diverse. Il domicilio digitale rappresenta invece un indirizzo ai sensi dell’art. 1335 c.c., sebbene qualificato dalle specifiche caratteristiche digitali previste dalla legge] in materia penitenziaria (diritto di voto ai detenuti): - Cedu 3^, 6.12.22, ric.14581/20, Kalda v. Estonia (No. 2) (Giurispr. it. 2/2023, 276-8, annotata da Stefano Aru): Se da un lato sono ammissibili limitazioni dell’esercizio del diritto di voto per i detenuti, dall’altro lato occorre che queste non operino indiscriminatamente, richiedendo una valutazione di proporzionalità rispetto al caso concreto, da attribuirsi all’autorità giudiziaria oppure da svolgersi direttamente a livello legislativo, con la previsione esplicita delle circostanze in cui tale divieto deve essere applicato. [Nella specie la Corte, a maggioranza (due i dissenzienti) ha ritenuto compatibile con l’art. 3, Protocollo n. 1 Cedu (diritto a libere elezioni) il divieto del diritto di voto applicato al ricorrente, cittadino estone, in ragione del suo status di detenuto. Secondo la Corte lo Stato convenuto non ha oltrepassato il margine di apprezzamento ad esso riconosciuto in materia elettorale tenuto conto che, se per un verso tale divieto è previsto in modo indiscriminato dalla legislazione nazionale, per altro verso la legittimità della sua concreta applicazione al ricorrente è stata oggetto di valutazione approfondita in sede giudiziaria] in procedura penale (rogatorie internazionali e sindacato del GA): - Ad. plen. 6.12.22, n. 15, pres. Frattini, est. Franconiero (Giurispr. it. 2/2023, 268-270): È sindacabile l’atto con cui il Ministero della giustizia provvede sulle richieste di assistenza giudiziaria internazionale (art. 723 c.p.p.), trattandosi di provvedimento amministrativo discrezionale come tale soggetto al vaglio del giudice amministrativo sotto il profilo del difetto di motivazione. (La Plenaria ha accolto gli appelli contro il TAR Lazio annullando per insuperabile carenza di motivazione - con particolare riguardo a una possibile violazione del principio ne bis in idem - gli atti del Ministero che aveva dato corso a sei richieste di citazioni a giudizio formulate dall’India nei confronti dei vertici di una s.p.a. per rispondere di reati in pubbliche forniture al Governo straniero con imputazioni di corruzione e riciclaggio: fatti per i quali i manager, processati in Italia, sono stati assolti in via definitiva) in procedura penale (riforma Cartabia): - Cass. pen. 5^, 4-28.11.22 (Giurispr. it. 2/2023, 424 T): In pendenza della vacatio legis (ancorché prorogata) non sono applicabili le norme favorevoli della riforma Cartabia. - Cass. pen. 2^, 4.11.22-19.1.23 (Giurispr. it. 2/2023, 426 T): In pendenza della vacatio legis (ancorché prorogata) è possibile l’applicazione delle norme favorevoli della riforma Cartabia. - (nota di) Giorgio Spangher, Il contrasto (inconsapevole) in tema di applicabilità delle norme favorevoli della Riforma Cartabia durante la vacatio legis (Giurispr. it. 2/2023, 427-8) c.s. - L’eversione della legge attraverso una lettura “creativa” è un fenomeno mille volte più insidioso e preoccupante rispetto all’aperta contestazione della legge; mentre esistono mezzi per sanzionare la ribellione alla legge, contro la sua eversione in sede interpretativa, specie se praticata dalle giurisdizioni superiori, non esiste alcun rimedio. (Paolo Ferrua) - Tenetevi le vostre leggi, tutto quel mondo di cartacce, e datemi il potere giudiziario; io mi incarico di far trionfare il sistema più contrario alle leggi che vi siete dati . [Jules Michelet (1847), contro il dominio dei giudici sulla legge]
Autore: Carmine Spadavecchia 30 mar, 2023
in tema di immigrazione : - Ennio Codini*, Immigrazione, l’ennesimo decreto legge senza un approccio di ampio respiro (Guida al diritto 12/2023, 10-13, editoriale). Commento al DL 10.3.2023 n. 20, Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare [*docente di Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano e responsabile del settore legislazione della Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla Multietnicità] in tema di accesso : - Ad. plen. 24.1.23 n. 4, pres. Maruotti, rel. Lopilato (Guida al diritto 12/2023, 74 T): L’ordinanza che esamina l’istanza di accesso proposta nel corso del processo di primo grado, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., è appellabile dinanzi al Consiglio di Stato, avendo natura decisoria. - (commento di) Davide Ponte, Impugnabili quei provvedimenti che hanno contenuto decisorio (Guida al diritto 12/2023, 78-82) - TAR Toscana 1^, 16.2.23 n. 165, pres. Pupilella, est. Viola (Guida al diritto 12/2023, 21): Il diritto di accesso ha rilevanza autonoma ed è indipendente dal contenzioso civilistico, Pertanto, è legittimato a prendere visione ed estrare copia della dichiarazione di successione chi motivi la propria istanza di accesso con la necessità di valutare la documentazione richiesta al fine di instaurare un eventuale giudizio di petizione di eredità; è indifferente il fatto che l’instaurazione del giudizio non sia provata o il fatto che in quella sede il giudice civile possa eventualmente acquisire il documento nell’esercizio dei propri poteri istruttori. (Nella specie, il TAR ha condannato l’Agenzia delle entrate a consentire l’accesso; circa l’asserita non necessità della documentazione in parola in considerazione della natura meramente fiscale della stessa, il TAR rileva che l’Amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità nella individuazione di quali atti esibire e quali negare: trattasi di scelta rimessa all’autodeterminazione di chi richiede l’accesso, unico soggetto in grado di valutare quali siano gli atti di cui effettivamente necessita per potersi di autodeterminare in merito ai mezzi di tutela da esperire). in tema di giochi e scommesse : - Corte giust. Ue 16.3.23, causa C-517/20 (Guida al diritto 12/2023, 22): La proroga delle concessioni nel settore dei giochi d’azzardo costituisce una restrizione delle libertà fondamentali di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sancite dagli artt. 49 e 56 Tfue, ma tale proroga può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. (La Corte doveva stabilire se sia legittima o no la proroga delle concessioni già attribuite per lo svolgimento delle attività di raccolta di scommesse e la proroga dei diritti sorti dalla regolarizzazione dei centri di trasmissione dati esercenti queste attività in assenza di concessione e di licenza di polizia. Sul punto, l’Italia ha fatto valere che la proroga delle concessioni era necessaria per evitare l’interruzione delle scommesse legali e garantire la tenuta economica di un comparto che altrimenti sarebbe rimasto privo di regolamentazione. La Corte ha dettato i criteri da applicare stabilendo che spetta al giudice del rinvio valutare se la proroga delle concessioni del settore de quo sia idonea a garantire l’obiettivo perseguito dall’Italia e se sia proporzionata al suo raggiungimento) in tema di telecomunicazioni : - Corte giust. Ue 16.3.23, causa C-339/21 (Guida al diritto 12/2023, 22): La scelta del legislatore italiano di fissare un rimborso forfettario per le società di telecomunicazioni tenute ad effettuare operazioni di intercettazione di comunicazioni quando le autorità giudiziarie chiedono dati utili alle indagini è legittima. Il codice europeo delle telecomunicazioni non impone infatti il rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti dagli operatori telefonici; tanto più che, grazie all’evoluzione tecnologica, tali operazioni risultano più agevoli e meno onerose per l’operatore richiesto di fornire dati o di consentire intercettazioni. in materia antimafia : - Cass. pen. 2^, 16.3.23 n. 11326 (Guida al diritto 12/2023, 21): In base all’art. 34-bis DLg 159/2011, quando il libero esercizio di certe attività può agevolare l’attività di persone coinvolte in determinati fatti criminali, e detta agevolazione risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d’ufficio, il controllo giudiziario di tali attività se sussistono circostanze di fatto da cui desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività. La stessa norma prevede anche (comma 6) che le imprese destinatarie di interdittiva antimafia (impugnata presso il TAR) possono chiedere il controllo giudiziario al tribunale, che nel caso nomina un giudice delegato e un amministratore giudiziario. Ove la richiesta sia accolta, successivamente, anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario, il tribunale può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali. La richiesta di controllo giudiziario da parte dell’impresa presuppone la possibilità di un giudizio prognostico favorevole che l’impresa possa operare senza condizionamenti mafiosi: infatti all’adozione di tale provvedimento consegue automaticamente la sospensione degli effetti delle informazioni prefettizie. in tema di armi : - Corte cost. 24.1.23 n. 5, pres. Sciarra, red. Viganò (Guida al diritto 12/2023, 44 T, stralcio): Sono infondate le questioni di costituzionalità dell’art. 6 L 22.5.1975 n. 22 nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche nel caso di estinzione del reato per oblazione (questioni sollevate in riferimento agli artt. 27, comma 2, e 42, comma 2, Cost, e agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.); nonché le questioni di costituzionalità dello stesso articolo 6 nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 38 RD 733 del 1931 (Tulps) (questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 42 Cost. ed agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.) - (commento di) Giuseppe Amato, Va sempre accertata la commissione della mancata denuncia dell’oggetto (Guida al diritto 12/2023, 52-54) [La decisione riguarda un imputato cui era stata contestata la violazione dell’obbligo di ripetizione della denuncia in caso di trasferimento delle armi, obbligo finalizzato ad assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente presenti nel territorio nazionale] sulle misure di prevenzione : - Corte cost. 12.1.23 n. 2, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 12/2023, 55 T, stralcio): In tema di misure di prevenzione personali, è incostituzionale, per violazione dell’art. 15 Cost., l’art. 3, comma 4, DLg 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore, con l’avviso orale “rafforzato”, può vietare in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo nei confronti di persone definitivamente condannate per delitti non colposi ovvero quelle sottoposte a sorveglianza speciale. - (commento di) Aldo Natalini, L’autorità di pubblica sicurezza può solo proporre il divieto (Guida al diritto 12/2023, 61-65) [Il vaglio dell’AG è anche associato alla garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa] in tema di privacy : - Corte giust. Ue 3^, 2.3.23, causa C-268/21, su ricorso proposto dalla Corte suprema svedese (Guida al diritto 12/2023, 96 s.m.): L’art. 6, par. 3 e 4, del GDPR [General Data Protection Regulation, ovvero Regolamento Generale Protezione Dati] va interpretato nel senso che tale disposizione si applica, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile, alla produzione come elemento di prova di un registro del personale contenente dati personali di terzi raccolti principalmente ai fini dei controllo fiscali. Gli artt. 5 e 6 del regolamento, inoltre, vanno interpretati nel senso che, nel valutare se debba essere disposta la produzione di un documento contenente dati personali, il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione gli interessi delle persone di cui trattasi e a ponderarli in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, del tipo di procedimento di cui trattasi e tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dal principio di proporzionalità e, in particolare, di quelle derivanti dal principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), di tale regolamento. - (commento di) Marina Castellaneta, Privacy dati personali, il regolamento Ue è applicabile anche sulle prove documentali in un processo civile (Guida al diritto 12/2023, 96-98) in tema di condominio : - Cass. 2^, 14.3.23 n. 7385 (Guida al diritto 12/2023, 20): Sono legittime le delibere condominiali che dispongono un divieto di parcheggio nel cortile e applicano sanzioni nei confronti degli inadempienti, ove il divieto di parcheggio sia diretto a garantire che tutti i condomini possano usare il cortile, limitando la sosta a mezz’ora per carico e scarico. (La SC respinge il ricorso di un condomino che chiedeva la condanna del condominio e dell’amministratore in solido al risarcimento dei danni, nonché la revoca dell’amministratore per irregolarità nello svolgimento del mandato) - Trib. Roma 5^, 10.2.23 n. 2323, giudice Pontecorvo (Guida al diritto 12/2023, 24 T): Il perimetro del diritto del condomino di prendere visione ed estrarre copia dei carteggi condominiali è circoscritto e limitato ai locali in cui essi sono custoditi e agli orari stabiliti dall’amministratore. Il diritto di esigere dall’amministratore ricerca, copia e trasmissione dei documenti non trova riscontro nell’odierno quadro normativo. Perciò va esclusa l’alternativa del ricorso all’azione monitoria per imporre all’amministratore la consegna di documenti qualora i condòmini non provino di avere prima avanzato istanza di accesso presso il suo studio per visionarli (nella fattispecie, essi avevano formalizzato esclusivamente una richiesta di consegna e trasmissione di determinati atti). - (commento di) Fulvio Pironti, Esclusa l’alternativa dell’ingiunzione che impone il recapito di documenti (Guida al diritto 12/2023, 28-33) [Permane irrisolto e in balia di ondivaghi indirizzi giudiziari il nodo sulle modalità di estrazione dei documenti] - Cass. 2^, 2.2.23 n. 3198 (Guida al diritto 12/2023, 34 solo massima, annotata da Mario Piselli): Il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con un decreto reclamabile alla corte d’appello (art. 64 disp. att. c.c.) e si struttura pertanto come giudizio camerale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente si situazioni sostanziali di diritto o “status”. - Cass. 2^, 2.2.23 n. 3198 (Guida al diritto 12/2023, 34-35 s.m., annotata da Mario Piselli): In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e il singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione. in materia di lavoro (whistleblowing): - TAR Lazio 1^-quater, 7.1.23 n. 236, pres. Anastasi, rel. Lanzafame (Guida al diritto 12/2023, 83 T): In materia di whistleblowing, il regime di tutela previsto dall’art. 54-bis DLg 165/2001 avverso gli atti ritorsivi nell’ambito del pubblico impiego si applica anche in relazione alle segnalazioni di illeciti che siano connesse, non solo all’interesse all’integrità della PA, ma anche a interessi personali del lavoratore, dovendo sene escludere l’applicazione nell’ipotesi in cui la segnalazione sia finalizzata a generare pressioni sul datore di lavoro per il perseguimento di un interesse esclusivamente personale. - (commento di Cristina Petrucci, Mentre il TAR fornisce altri chiarimenti arriva una disciplina unica e organica (Guida al diritto 12/2023, 90-94) [Il recentissimo DLg 10.3.2003 n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), allarga la platea dei destinatari del regime di protezione, includendo anche i volontari, i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti] in tema di professione forense : - TAR Lazio 2^, 14.3.23 n. 4506, pres. Riccio, est. Monica (Guida al diritto 12/2023, 22): L’applicazione agli studi legali degli indici di affidabilità fiscale (Isa) è legittima. Obiettivo degli Isa non è quello di individuare – com’era previsto per gli studi di settore – un livello congruo di ricavi e compensi che se non raggiunto dal contribuente dava luogo a un accertamento di tipo presuntivo, ma di intercettare il grado di affidabilità fiscale sulla base di parametri che tengono conto non solo dei compensi dichiarati, ma anche di ulteriori indicatori di coerenza e anomalia e la possibilità di accedere a un regime premiale. [Il TAR ha respinto il ricorso promosso contro il Decreto 24.12.2019 del MEF e il provvedimento n. 183037/20 dell’Agenzia delle entrate, relativi all’approvazione degli indici sintetici e all’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale per il riconoscimento dei benefici premiali. I ricorrenti (Organismo Congressuale Forense, Ordine degli avvocati di Roma, Ordine degli avvocati di Bari, Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, UNAEP-Unione nazionale Avvocati Amministrativisti) censuravano l’Isa riguardante gli studi legali in quanto realizzato in base a criteri illogici, incoerenti e pertanto inidonei a rappresentare attendibilmente la fotografia fiscale del settore di riferimento. Il TAR ha disatteso le censure, non ravvisando anomalie nel procedimento di costruzione degli Isa, in quanto lo strumento tiene conto di una molteplicità di fattori, quali ad esempio l’analisi di normalità e coerenza economica delle relazioni esistenti tra i dati di natura contabile e la verifica di correttezza degli elementi di carattere strutturale] sulla redazione (a mano) della sentenza : - Cass. 2^, 14.3.23 n. 7385 (Guida al diritto 12/2023, 20): Va respinto il motivo di ricorso che denuncia l’incertezza su tutti i capi di una sentenza (nella specie, della Corte di appello) perché stilata a mano in calligrafia di difficile lettura e per buona parte incomprensibile: non esiste infatti (né è configurabile ex art. 156, comma 2, c.p.c.) alcuna comminatoria di nullità della sentenza per essere stata scritta a mano, purché il testo sia comprensibile e quindi idoneo a raggiungere lo scopo (Cass. 6307/2020). sulla riforma Cartabia (procedura penale): DLg 10.10.2022 n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. - Aldo Natalini, Con la crescita della citazione diretta più spazio anche alla messa alla prova (Guida al diritto 12/2023, 14-17) [le novità del rito monocratico] in tema di difesa d’ufficio : - Cass. 2^, 13.3.22 n. 7275 (Guida al diritto 12/2023, 19): La liquidazione anche degli onorari per l’attività professionale di recupero è coerente con la lettura dell’art. 116 DPR 116/2002 e con la sua stessa ratio, perché l’estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell’interesse dello Stato. Il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza dimostrare di avere effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (emissione del decreto ingiuntivo, intimazione dell’atto di precetto, verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto anche a provare l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio (Cass. 8359/2020) c.s. La scelta della professione di giudice dovrebbe avere radice nella ripugnanza a giudicare (…) dovrebbe consistere nell’assumere il giudicare come un continuo sacrificarsi all’inquietudine, al dubbio. (Leonardo Sciascia, dal saggio “Il giudicare con sofferenza”)
Autore: Carmine Spadavecchia 27 mar, 2023
sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (IX parte): DLg 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - mappa del decreto (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 11/2023, 12-16) sotto il titolo: Volontaria giurisdizione: arriva il “doppio binario” per le autorizzazioni dei soggetti incapaci [la novità più rilevante sta nella possibilità di rivolgersi anche al notaio, oltre che al giudice, per i procedimenti di volontaria giurisdizione] - commenti: - Giuseppe Finocchiaro, Reclamo al tribunale monocratico contro decreti gestori o patrimoniali (Guida al diritto 11/2023, 17-21) [volontaria giurisdizione: il procedimento camerale di cui agli artt. 737 a 742-bis c.p.c. può essere considerato, all’interno del sistema del codice di rito, come modello processuale a sé stante, in quanto, pur nascendo specificamente al servizio della volontaria giurisdizione, si configura come “contenitore neutro”] - Giuseppe Finocchiaro, Procedimento camerale targato Ue in assenza del contraddittorio (Guida al diritto 11/2023, 22-29) [volontaria giurisdizione: il procedimento bifasico - definibile come “rito Frankestein” – per la dichiarazione di esecutività delle decisioni di giudici di altri Stati membri; l’ulteriore rito previsto ove sia richiesto “il diniego di riconoscimento o di esecuzione”] - Giuseppe Finocchiaro, Attribuite nuove competenze ai notai nel rispetto dei principi processuali (Guida al diritto 11/2023, 30-32) [volontaria giurisdizione: la competenza concorrente del notaio, nel rispetto dei principi del contraddittorio, di terzietà e di imparzialità; il possibile reclamo all’autorità giudiziaria] - Giuseppe Finocchiaro, Poteri istruttori del notaio equiparati al giudice tutelare (Guida al diritto 11/2023, 33-41) [volontaria giurisdizione: il notaio può farsi assistere da consulenti e nominare un interprete: l’autorizzazione notarile produce effetti dopo 20 giorni dalla comunicazione o dalle notificazioni senza che sia stato proposto reclamo all’AG] - mappa del decreto (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 11/2023, 43-48) sotto il titolo: Processo esecutivo: va in pensione la formula “esecutiva”, passa la copia attestata - Giuseppe Finocchiaro, Niente spedizione in forma esecutiva neanche per espropriazioni pendenti (Guida al diritto 11/2023, 49-55) [esecuzione forzata: non occorre più la spedizione in forma esecutiva, basta che il titolo esecutivo (sia esso digitale o analogico) venga formato “in copia attestata conforme all’originale”; l’attestazione può essere effettuata in piena autonomia dall’avvocato del creditore senza necessità di istanze al cancelliere (per i titoli esecutivi giudiziali) o al notaio (per i titoli esecutivi stragiudiziali), salva la possibilità, per il giudice, di richiedere al creditore l’esibizione dell’originale del titolo o la copia autenticata dal cancelliere] - Giuseppe Finocchiaro, Ricerca telematica per i pignoramenti, stop all’efficacia dell’atto di precetto (Guida al diritto 11/2023, 56-61) [esecuzione forzata: la ricerca telematica dei beni da sottoporre ad esecuzione può essere effettuata tramite richiesta di accesso del creditore interessato] - Giuseppe Finocchiaro, Ulteriormente accresciuto il ruolo del custode dell’immobile pignorato (Guida al diritto 11/2023, 62-68) [esecuzione forzata] - Giuseppe Finocchiaro, Vendita diretta, senza opposizione sottratta a forme di competizione (Guida al diritto 11/2023, 69-77) [esecuzione forzata: dubbi sulla conformità del decreto alla legge-delega] - Giuseppe Finocchiaro, Avvocati delegati alla vendita con ruolo per distribuire il ricavato (Guida al diritto 11/2023, 78-85) [esecuzione forzata:] - Giuseppe Finocchiaro, Misure di coercizione indiretta, la parola al giudice dell’esecuzione (Guida al diritto 11/2023, 86-90) [esecuzione forzata] sul c.d. decreto migranti : - DL 10.3.2023 n. 20 (GU 10.3.23 n. 59, in vigore dall’11 marzo 2023), Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. - testo del decreto (Guida al diritto 11/2023, 91-94), sotto il titolo “Decreto migranti: semplificazioni su ingressi legali e pene più severe” - commenti: - Laura Biarella, Quote da immettere al lavoro stabilite su base triennale (Guida al diritto 11/2023, 95-98) - Aldo Natalini, Eliminato il permesso di soggiorno per integrazione socio-familiare (Guida al diritto 11/2023, 99-104) [la protezione speciale o complementare: dubbi di costituzionalità sulla soppressione] - Aldo Natalini, Rinnovo permesso di soggiorno, allungata la validità fino a tre anni (Guida al diritto 11/2023, 105-107) [altre misure amministrative; l’espulsione come pena accessoria alla condanna penale] - Aldo Natalini, Pene più alte per il favoreggiamento: con l’ipotesi aggravata fino a 16 anni (Guida al diritto 11/2023, 108-110) [le misure penali] - Aldo Natalini, Morte o lesioni come effetto di delitti: sì al reato “universale” anti-scafisti (Guida al diritto 11/2023, 111-116) [le misure penali] sulla giustizia amministrativa : - Marcello Clarich*, Giudici amministrativi: per il TAR Lazio obiettivo arretrato in linea con il Pnrr (Guida al diritto 11/2023, 9-10, editoriale). Commento a margine della relazione letta il 3 marzo 2023 dal Presidente del TAR Lazio, Antonino Savo Amodio, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza] sul diritto all’oblio : - Cass. 1^, 7.3.23 n. 6806 (Guida al diritto 11/2023, 119-120): Non esiste un dovere generale di cancellare dal web vecchie notizie ove manchi una richiesta in tal senso dell’interessato, richiesta che non comporta né formalità né tecnicismi, non abbisogna del ricorso a una difesa tecnica o a consulenti di sorta, e pertanto non genera alcun costo aggiuntivo. Al contrario, sarebbe l’imposizione di uno scandagliamento periodico di informazioni a suo tempo legittimamente pubblicate a imporre ai gestori un onere insostenibile e gravido di conseguenze per la libertà di informazione. [La SC respinge la pretesa del ricorrente di essere risarcito da un’Agenzia di stampa per avere violato il suo diritto all’oblio lasciando sul sito la notizia del suo arresto per reati di droga che la fidanzata aveva trovato consultando il motore di ricerca Google: col risultato che la fidanzata lo aveva lasciato e gli amici si erano allontanati. Il ricorrente, sostenendo che non c’era più alcun interesse per i fruitori del sito a conoscere la storia, imputava all’Agenzia di non avere cancellato tempestivamente la notizia che lo riguardava (lo aveva fatto solo dopo la sua richiesta) pur essendo maturato il periodo previsto per il diritto all’oblio] in tema di interdittiva antimafia : - Cons. Stato III 2.3.23 n. 2212, pres. Maruotti, est. Tulumello (Guida al diritto 11/2023, 122): Non può essere destinataria di una informativa antimafia di tipo interdittivo una persona fisica (nella specie, appartenente a una professione intellettuale) che non rivesta la qualità di imprenditore (titolare di impresa o società). sul giudice di pace : - Cons. Stato VII 20.2.23 n. 1745, pres. Contessa, est. Francola (Guida al diritto 11/2023, 122): Il fatto che il DLg 13.7.2017 n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace) non preveda espressamente un potere di sospensione dall’esercizio delle funzioni onorarie non può ritenersi indicativo della volontà del legislatore di escludere la possibilità di irrogare un siffatto provvedimento cautelare. Vero è che il DLg 116/2017 prevede solo la decadenza (se viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alla funzione), la dispensa (se si verifica un impedimento di durata superiore a 6 mesi) e la revoca (in caso di accertata inidoneità a esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell’ufficio), ma il potere di sospensione cautelare deve ritenersi insito, per il principio di continenza (il più contiene il meno), in quello di revoca, perché se per il magistrato che tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli è previsto il potere di revocare l’atto di preposizione all’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, a fortiori deve ritenersi che sussista il potere (minore) di sospendere provvisoriamente e transitoriamente l’efficacia di tale atto per riscontrate e comprovate esigenze cautelari. in tema di privacy : - Corte giust. Ue 6.3.23, causa C-268/21 (Guida al diritto 11/2023, 122): Nella nozione di trattamento di dati personali va inclusa anche la produzione come elemento di prova di un documento, digitale o fisico, contenente dati personali, disposta da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. In ogni caso, il trattamento di dati personali è lecito se necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, affidati al titolare del trattamento, sul presupposto che esista una base giuridica. [La Corte suprema svedese si è rivolta alla Corte di giustizia per un chiarimento sul Gdpr (General Data Protection Regulation = RGPD Regolamento Generale Protezione Dati), applicabile al trattamento di dati personali di un archivio e a tutte le operazioni di trattamento effettuate da privati o da autorità pubbliche, incluse quelle delle autorità giudiziarie]. Il Gdpr ammette la possibilità di un trattamento per un fine diverso da quello per il quale i dati sono stati raccolti se fondato su un atto legislativo e se si tratta di misura necessaria e proporzionata per la salvaguardia degli obiettivi specifici di cui all’art. 23. Pertanto un giudice può chiedere la produzione di un documento come elemento di prova se è previsto dalla legge; ma se, per i procedimenti tributari il registro del personale serve soltanto per i controlli fiscali, la base giuridica non può essere applicata a quelli civili, perché la finalità è limitata alla prevenzione del lavoro nero, e dunque il trattamento di tali dati in un procedimento giurisdizionale ha finalità diverse rispetto a quella per la quale i dati sono stati raccolti e non è fondato sul consenso degli interessati. L’utilizzo di tali dati è legittimo se il giudice accerta che l’esecuzione delle azioni civili costituisce obiettivo idoneo a giustificare un trattamento per fini diversi. Nel rispetto, però, del bilanciamento tra protezione dei dati e diritto alla tutela giurisdizionale, il giudice potrà utilizzarli adottando misure supplementari idonee a tutelare la protezione dei dati contenuti nel registro a fini fiscali. in tema di minori (libertà religiosa): - Cass. 1^, 7.3.23 n. 6802 (Guida al diritto 11/2023, 120):In ipotesi di crisi familiare e di contrasto tra i genitori sull’iscrizione o meno all’ora di religione nella scuola pubblica frequentata dalla figlia minore opera non l’art. 316-bis c.c. (che presuppone un contrasto in un nucleo familiare unito), ma l’art. 337-ter c.c. (ove si fa riferimento a un contrasto insorto dopo la separazione fra i genitori). In tal caso la scelta spetta al giudice, e non ai genitori, sulla base del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata, il che può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione possa produrre conseguenze pregiudizievoli per il figlio compromettendone la salute fisica e lo sviluppo. La scelta del giudice deve essere indirizzata non da personali convinzioni, ma esclusivamente dal criterio-guida dell’interesse del minore, occorrendo verificare quale sia l’impegno richiesto dall’iscrizione all’ora di religione (in rapporto alla programmazione scolastica specifica della scuola primaria pubblica frequentata) e quali siano i bisogni della minore, non sulla base di pregresse scelte riguardanti la sorella maggiore, ma in rapporto all’interesse della piccola ad avere una continuità socio-ambientale nel campo scolastico, in cui si svolge, per la gran parte del tempo quotidiano, la sua sfera sociale ed educativa. c.s. Contraddittorio - Mi riservo con fermezza il diritto di contraddirmi (Paul Claudel)
Autore: Carmine Spadavecchia 23 mar, 2023
sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (VIII parte): - DLg 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - Protocollo d’intesa sul processo civile in cassazione, siglato il 1.3.2023 dalla Procura generale della Corte di cassazione, dall’Avvocatura generale dello Stato e dal Consiglio nazionale forense (Guida al diritto 10/2023, 17-20) [il Protocollo unico sostituisce tutti quelli già intercorsi tra gli stessi soggetti e si propone di costruire, sulla base di un’interpretazione condivisa delle modifiche normative, una prassi organizzativa concordata tra tutti gli attori del processo giustizia, nella consapevolezza che su tutti ricade la responsabilità di farlo funzionare] - Circolare 28.2.2923 n. 1924 Ministero della giustizia - Dipartimento degli affari di giustizia Oggetto: Negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione e divorzio - introduzione comma 2-bis all’art. all’art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, per effetto dell’art. 9, comma 1, lett. i), n. 3, d.lgs. 149/2022 - circolare (Guida al diritto 10/2023, 21, sotto il titolo “Negoziazione assistita: valido il deposito cartaceo”) - mappa del d.lg. 149/2022 (guida alla lettura delle norme relative al processo telematico) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 10/2023, 8-16) sotto il titolo “Processo civile: il deposito telematico diventa sempre obbligatorio” (salvo che la parte stia in giudizio personalmente) - commenti: - Paolo Biavati*, Processo civile, potenziare le strutture per puntare a una giustizia più veloce (Guida al diritto 10/2023, 6-7, editoriale) [*professore ordinario presso l’università di Bologna e presidente dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile] - Carmelo Minnella e Giacomo Antonio Gallo, Avanti con la giustizia da remoto, gli uffici alla ricerca di un equilibrio (Guida al diritto 10/2023, 22-27) [processo e informatizzazione: udienza da remoto e cartolare, atti in formato elettronico, attestazione di conformità, comunicazioni e notifiche telematiche] - Carmelo Minnella e Giacomo Antonio Gallo, Nuove attestazioni di conformità anche per il liquidatore giudiziale (Guida al diritto 10/2023, 28-34) [processo e informatizzazione: deposito telematico come unica modalità possibile di trasmissione degli atti in tutte le procedure civili] - Carmelo Minnella e Giacomo Antonio Gallo, Notifiche elettroniche necessarie “in prima battuta” per l’avvocato (Guida al diritto 10/2023, 35-41) [notificazioni civili: la Pec come principale modalità di notificazione degli atti giudiziari, eseguibile in qualsiasi fascia oraria; all’ufficiale giudiziario si affianca l’avvocato come soggetto che esegue “ordinariamente” la notifica; per il notificante la notifica via Pec si perfeziona nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione] - Carmelo Minnella e Giacomo Antonio Gallo, Volontaria giurisdizione, facoltativo il deposito online tramite portale (Guida al diritto 10/2023, 42-45) [modifiche alla riforma Cartabia ad opera: della legge di approvazione del bilancio, del decreto milleproroghe, del DL 24.2.2023 n. 13 (Pnrr 3) - mappa del decreto legislativo 149/2022 (guida alla lettura delle norme sui procedimenti speciali) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 10/2023, 46-50) sotto il titolo “Procedimenti speciali: per la cognizione istruttoria e iter senza formalità” [il nuovo procedimento semplificato si caratterizza come rito pienamente alternativo a quello ordinario] - commento di Eugenio Sacchettini, Passa la mutazione della “specialità” e si approda al modello semplificato (Guida al diritto 10/2023, 51-58) [procedimenti speciali] - mappa del d.lg. 149/2022 (guida alla lettura delle norme su mediazione civile, arbitrato, negoziazione assistita) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 10/2023, 59-72) sotto il titolo “Mediazione civile: la condizione di procedibilità conquista spazi”. - commenti: - Mauro Bove, Cambia la disciplina sull’arbitrato: più imparzialità e indipendenza (Guida al diritto 10/2023, 73-75) [regole per l’arbitrato] - Mauro Bove, Rapporti tra processo e arbitrato: arriva la nuova “translacio iudicii” (Guida al diritto 10/2023, 76-81) [regole per l’arbitrato] - Mauro Bove, La “nuova” tutela cautelare scalfisce e vecchi pregiudizi (Guida al diritto 10/2023, 82-84) [regole per l’arbitrato] - Giuseppe Buffone, Negoziazione assistita 2.0: passa la forma telematica (Guida al diritto 10/2023, 112-116) [negoziazione assistita da avvocati: l’art. 9 DLg 149/2022 introduce modifiche al DL 12.9.2014 n. 132 – L 10.11.2014 n. 152, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile - testo del DLg 4.3.2010 n. 28, Attuazione dell’articolo 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Guida al diritto 10/2023, 85-95) - commenti: - Marco Marinaro, Ingiustificata assenza della parte, sanzione pecuniaria raddoppiata (Guida al diritto 10/2023, 96-101) [la mediazione civile] - Marco Marinaro, La condizione di procedibilità conquista nuove materie (Guida al diritto 10/2023, 102-105) [la mediazione civile] - Marco Marinaro, Sì alla partecipazione personale e delega solo per giustificati motivi (Guida al diritto 10/2023, 106-108) [la mediazione civile] - Marco Marinaro, Sostegni Adr, credito di imposta e patrocinio a spese dello Stato (Guida al diritto 10/2023, 109-111) [la mediazione civile: la nuova regolamentazione del patrocinio a spese dello Stato, avendo carattere speciale, è stata collocata all’interno del DLg 28/2010] sui controlli antimafia : - Ad. plen. 13.2.23 nn. 6, 7, 8, pres. est. (Guida al diritto 10/2023, 122): In materia di controlli antimafia, la vigilanza prefettizia e quella penale mirano entrambe a evitare le contaminazioni mafiose dell’impresa, ma la prevenzione collaborativa (prefetto) e il controllo giudiziario (penale) hanno percorsi autonomi e presupposti diversi. Mentre il prefetto valuta la storia dell’impresa, attingendo elementi registrati nella banca dati interforze (indagini, informazioni, parentele, condanne), il giudice penale considera anche la possibilità future di bonifica, se cioè l’impresa può evitare contatti mafiosi. In virtù di questa autonomia i due controlli possono avere esiti diversi. [La Plenaria chiarisce le competenze del prefetto e della magistratura penale sui controlli antimafia che possono evitare l’espulsione dell’impresa da mercato prevista dal codice antimafia (DLg 159/2011), che ha accentuato il ruolo del prefetto e previsto percorsi utili a evitare la paralisi dell’interdittiva, che scatta solo in caso di contaminazione sicura] sull’ assegno di divorzio : - Cass. 1^, 28.2.23 n. 6027 (Guida al diritto 10/2023, 120): La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. [Nella specie, pur avendo riconosciuto i mutamenti delle condizioni personali puntualmente dedotti dalle parti (ossia il peggioramento delle condizioni del marito e il miglioramento delle condizioni della moglie), il Tribunale si era limitato a ridurre l’assegno divorzile a favore della moglie, senza tener conto degli altri criteri (brevissima durata del matrimonio, mancanza del contributo della moglie alla formazione del patrimonio familiare e altro) individuati dalla sopravvenuta giurisprudenza (SSUU 18287/2018)] in tema di comproprietà : - Cass 3^, 27.2.23 n. 5807 (Guida al diritto 10/2023, 119): La comproprietà di un immobile (si trattava di 3 sorelle) osta alla possibilità che una parte, sentendosi proprietaria per l’intero, non solo decida di mettere a reddito il bene, ma richieda anche alle due sorelle il risarcimento per il mancato introito. Ove la natura del bene immobile oggetto di comunione non ne permetta un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, le parti possono pattuire il c.d. uso frazionato, accordandosi nel senso di dividere il godimento della res sulla base di alcuni criteri (spazio e/o tempo), purché tale utilizzazione rientri tra quelle cui è destinata la cosa comune e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comproprietari (ex art. 1102 c.c.). (Nella specie, non è stata allegata la fruibilità dell’immobile in maniera turnaria; la CdA ha ritenuto non emergere dagli atti di causa la volontà dell’appellante - peraltro incompatibile con quella di mettere l’immobile a reddito - di condividere l’appartamento con le sorelle) in materia di lavoro : - TAR Roma 5^-bis, 6.2.23 n. 2021, pres. est. (Guida al diritto 10/2023, 122): A fini specifici e determinati si registrano aperture sull’assimilazione dello status del giudice tributario a quello del dipendente di un’amministrazione o di un ente pubblico; tuttavia, allo stato attuale della legislazione, la piena equiparazione non si è ancora affermata. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico intervento normativo, il giudice tributario caregiver non può avvalersi tout court dei benefici previsti dalla disciplina sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e in particolare del diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da accudire. in materia di circolazione stradale : - Cass. pen. 4^, 1.2.23 n. 4155 (Guida al diritto 10/2023, 121): L’abbagliamento da raggi solari non rientra nelle ipotesi di caso fortuito che comportino esonero da responsabilità del soggetto agente, trattandosi di fenomeno naturale del tutto prevedibile in determinate circostanze. Proprio in ragione di luce abbagliante si deve procedere a passo d’uomo per essere in grado di arrestare tempestivamente la marcia in presenza di ostacoli prevedibili. L’assenza di violazione di norme specifiche, prospettata dal ricorrente in relazione alla propria condotta di guida, non è sostenibile, giacché l’art, 141 cod. str, sebbene definito come norma “elastica”, contiene precise indicazioni sui comportamenti da adottare nella circolazione stradale, per cui la sua violazione integra un’ipotesi di colpa specifica. in materia tributaria (accertamento): - Corte giust. Ue 2.3.23, causa C-664/21 (Guida al diritto 10/2023, 122): Il rifiuto di prendere in considerazione elementi di prova prima dell’emissione di un avviso di accertamento può rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti Ue, limitando per il soggetto passivo la possibilità di produrre elementi di prova relativi al soddisfacimento delle condizioni sostanziali che consentono di ottenere un’esenzione dall’Iva. (La Corte non dichiara in contrasto con i principi Ue la norma interna che limita il deposito di documentazione del contribuente, ma afferma che le decadenze probatorie, in fase istruttoria e prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. devono sempre rispettare il principio di effettività. Mutuando tale principio nell’ordinamento italiano, è evidente che la decadenza ex art. 32, comma 4, DPR 600/1973, secondo cui i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente sia in sede accertativa che contenziosa, va sempre applicata con la massima prudenza da parte dell’A. finanziaria: essa non può portare infatti automaticamente a far decadere il contribuente che non abbia risposto all’invito per colpe o responsabilità non proprie) c.s. Novità - Ciò che è soltanto nuovo è la caducità personificata, che oggi è bella per essere ridicola domani (Franz Kafka)
Autore: Carmine Spadavecchia 21 mar, 2023
sullo spoils system : - Benedetto Cimino, Lo spoils system e l’alibi dell’efficienza (Giornale dir. amm. 1/2023, 5-7, editoriale) sull’ alta burocrazia in Francia: - Andrea Magliari, La riforma della haute fonction publique in Francia (Giornale dir. amm. 1/2023, 26-39) La riforma dell’alta burocrazia francese in base all’Ordonance 2 giugno 2021 n. 2021/70. Punti salienti: la soppressione dell’ENA (École nationale d’administration), istituzione simbolo dell’élite amministrativa francese, sostituita con un nuovo istituto di formazione e reclutamento, l’Institut national du service public (INSP); la revisione del sistema dei grands corps in cui tradizionalmente si struttura l’alta funzione pubblica; la modifica dei percorsi di reclutamento e di carriera della magistratura amministrativa e contabile. Come si evolve - in Francia e in Italia - il ruolo dell’alta burocrazia nei suoi rapporti con il vertice politico, d’un lato, e con la magistratura amministrativa, dall’altro. su in tema di università (ricerca): - Luca Belviso, La nuova disciplina sui ricercatori universitari e i raggruppamenti scientifico disciplinari (Giornale dir. amm. 1/2023, 40-49) Commento all’art. 14 del DL 30.4.2022 n. 36 - L 29.6.2022 n. 79 [GU 29.6.22 n. 150 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), che in attuazione del PNRR ha riformato il preruolo universitario, introducendo i contratti di ricerca e i nuovi contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), e le forme di raggruppamento scientifico disciplinari, creando i gruppi scientifico-disciplinari (GSD) e modificando i già noti settori scientifico- disciplinari (SSD). La riforma, al di là delle buone intenzioni, appare connotata, in ragione dei vincoli finanziari, da effetti potenzialmente negativi sull’intera tenuta del sistema della ricerca. Inoltre, introducendo figure del tutto nuove nel personale in regime di diritto pubblico, e allo stesso tempo prevedendo numerose regole di diritto transitorio che mantengono in vita anche le precedenti figure, ha l’effetto di non razionalizzare e semplificare, bensì di complicare ulteriormente, il sistema del personale universitario. lla sulle associazioni sindacali (in ambito militare): - Riccardo Ursi, La regolamentazione del sindacalismo militare (Giornale dir. amm. 1/2023, 51-59) Dando seguito alla sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale e all’esplicita richiesta, da parte della Corte, di un intervento legislativo, la L 28.4.2022 n. 46 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo) ha disciplinato i diritti sindacali dei militari. in materia bancaria (meccanismo di risoluzione unico): - Trib. Ue 3^ ampliata, 1.6.22, cause T-481/17, T-510/17, T-523/17, T-570/17, T-.628/17 (Giornale dir. amm. 1/2023, 60 solo massima) Il Tribunale dell’Unione riconosce che il meccanismo di risoluzione unico è compatibile con il diritto dell’Unione europea e respinge nella loro interezza i cinque ricorsi diretti all'annullamento del provvedimento di risoluzione nei confronti di Banco Popular e/o la decisione di approvazione della Commissione che approva tale regime. Il Tribunale in particolare afferma che: - il procedimento è compatibile con i principi relativi alla delega dei poteri. La produzione degli effetti giuridici discende dall’approvazione del programma di risoluzione da parte della Commissione o del Consiglio. Il potere giuridico e la responsabilità politica di determinare la politica di risoluzione dell'Unione europea restano in capo a un’istituzione europea, evitando ogni indebito "trasferimento di responsabilità”. Inoltre, l’esame del programma di risoluzione da parte della Commissione si ritiene soddisfatto anche dalla presenza di un rappresentante della Commissione autorizzato a partecipare alle riunioni delle sessioni esecutive e delle sessioni plenarie del Comitato di risoluzione unico in qualità di osservatore permanente, con diritto di partecipare ai dibattiti e di avere accesso a tutti i documenti. - Il programma di risoluzione adottato dal Comitato di risoluzione unico può essere impugnato autonomamente, senza che sia necessario proporre ricorso anche contro la decisione di approvazione della Commissione. Una volta approvato dalla Commissione, il programma di risoluzione produce effetti giuridici e costituisce atto impugnabile con autonomo ricorso di annullamento. - Il diritto di essere ascoltati di azionisti e creditori può essere soggetto a limitazioni di esercizio, giustificate per conseguire un obiettivo di interesse generale nel rispetto del principio di proporzionalità. - Il diritto di accesso al fascicolo su cui si basa il programma di risoluzione è escluso per determinate informazioni, detenute dal Comitato di risoluzione unico e contenute nel programma di risoluzione, coperte da segreto professionale. - L’obbligo di motivazione della decisione della Commissione si considera correttamente adempiuto attraverso l’indicazione da parte della Commissione di concordare con il contenuto del programma di risoluzione e le ragioni addotte dal Comitato di risoluzione unico. - (commento di) Marta Simoncini, Il meccanismo di risoluzione unico: il caso del Banco Popular (Giornale dir. amm. 1/2023, 60-70) Il meccanismo di risoluzione unico prevede norme e procedure uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento; esso consente la gestione controllata delle banche in crisi, riducendo l’esposizione dei contribuenti alle perdite; si tratta di un procedimento complesso che assorbe e redistribuisce a livello sovranazionale poteri tipici delle amministrazioni nazionali. Il Banco Popular - fino al 2017 sesto gruppo bancario spagnolo - è stata la prima banca sottoposta, dopo una forte crisi di liquidità, alla procedura di risoluzione istituita nell’ambito dell’Unione bancaria europea. Il Tribunale dell’Unione - chiamato a pronunciarsi su cinque ricorsi proposti da azionisti e creditori su quasi cento inizialmente presentati contro la decisione di risoluzione - legittima il meccanismo di risoluzione unico, ma solleva diverse questioni di natura sia sostanziale sia procedimentale. L’Autrice analizza il funzionamento del meccanismo di risoluzione unico evidenziandone le potenziali implicazioni nello sviluppo del diritto amministrativo europeo. L’analisi si concentra su tre profili: la compatibilità del meccanismo di risoluzione unico con la dottrina Meroni, la portata dell’obbligo di motivazione e i caratteri delle garanzie procedurali. in materia bancaria (removal): - Cons. Stato VI 19.7.22 n. 6254, pres. Montedoro, est. Lamberti (Giornale dir. amm. 1/2023, 82 s.m.): La misura del removal ha natura di strumento di intervento precoce - in senso lato cautelare e non sanzionatorio -, essendo un provvedimento adottabile dalla Banca d’Italia nello stadio embrionale della crisi, al fine di scongiurare il definitivo deterioramento della situazione aziendale. Il sindacato del giudice amministrativo deve essere condotto secondo un canone di giudizio ex ante, perché deve rapportarsi con concetti tecnici utilizzati in maniera prospettica, tenuto conto della finalità dell’intervento, in ultima analisi volto a salvaguardare, secondo una logica di adeguata cautela, non solo l’integrità del singolo istituto di credito, ma il sistema entro il quale lo stesso si colloca in termini di affidabilità e fiducia. - (commento di) Leonardo Lippolis, Il removal della Banca d’Italia e il sindacato del giudice amministrativo (Giornale dir. amm. 1/2023, 82-91) Il Consiglio di Stato si esprime per la prima volta sulla natura del potere di rimozione forzosa degli esponenti della banca (“removal”) e sul sindacato esercitabile dal giudice amministrativo, chiarendo che il potere di removal ha natura regolatoria, e non sanzionatoria, ed è finalizzato a ricondurre la banca ad una sana e prudente gestione, con l’estromissione degli organi responsabili del declino. in tema di leggi-provvedimento : - Corte cost. 25.7.22 n. 186, pres. Amato, red. Modugno (Giornale dir. amm. 1/2023, 71 s.m.) Per quanto le leggi-provvedimento non siano di per sé incompatibili con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, dato il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa, sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale della disposizione. or La disposizione che attribuisce un contributo extra-Fus di otto milioni di euro in due anni al Teatro Eliseo di Roma è incostituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto incongrua e sproporzionata: incongrua, perché non vi è garanzia circa la coerenza tra finalità del contributo e impiego dello stesso, che non è legato alla realizzazione di programmi o eventi, né accompagnato da indicazioni o vincoli sull’utilizzo dei fondi; sproporzionata, perché l’ammontare del contributo è fuori scala rispetto alle modalità di sostegno allo spettacolo riconosciute dall’ordinamento, superando altresì quelle riconosciute al ricorrere di occasioni specifiche o per la realizzazione di progetti particolari. L’irragionevolezza del contributo si traduce, inoltre, nella violazione dell’art. 41 Cost.: venendo a mancare la giustificazione della differenziazione che il legislatore ha operato rispetto agli altri soggetti che operano nel mercato di prosa si realizza infatti un’alterazione della concorrenza del mercato. - (commento di) Antonella Sau, L’irragionevolezza delle leggi provvedimento: la riserva di amministrazione c’è ma non si vede (Giornale dir. amm. 1/2023, 71-81) Il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa viene sempre più individuato come argine alle continue invasioni di campo del legislatore sul versante amministrativo, ponendosi, per tale via, le basi per il riconoscimento di una riserva di amministrazione che riporti al centro del dibattito il ruolo della discrezionalità amministrativa, e del suo luogo di elezione (il procedimento), nella mediazione e nella cura in concreto degli interessi pubblici. sui contratti pubblici in materia di trasporto pubblico : - TAR Milano 1^, 1.8.22 n. 1828, pres. est. Vinciguerra (Giornale dir. amm. 1/2023, 92 s.m.) I servizi oggetto dell’appalto “progetto MaaS” nell’area metropolitana milanese, relativi a servizi digitali per la scelta del mezzo di trasporto e dell’accesso al sistema on line di vendita dei biglietti di viaggio (gestita dalle aziende pubbliche di trasporto o dai loro appaltatori), per gli spostamenti urbani (car e bike sharing, selezione dei parcheggi) e per la scelta dei generi di conforto e relax (prenotazione cinema, teatri, ristoranti), essendo inquadrabili come servizi di supporto al viaggiatore e non alle reti di trasporto, non sono includibili, nemmeno in termini di strumentalità, nel concetto di “attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo” e, dunque, non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina sugli appalti pubblici nei “settori speciali”. - (commento di) Giuseppe Urbano, Gli appalti nei settori speciali e il trasporto pubblico locale (Giornale dir. amm. 1/2023, 92-103). La sentenza - riguardante l’ambito di applicazione della normativa sugli appalti pubblici nei “settori speciali”, in particolare rispetto al settore dei “servizi di trasporto” - offre l’occasione per un’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale nel settore. La divergenza tra approccio riduttivo del giudice nazionale e orientamento estensivo (non sempre condivisibile) del giudice europeo sulla definizione del perimetro dei settori speciali genera incertezze, costi e inefficienze per le stazioni appaltanti e, in ultima analisi, per gli operatori di mercato e meriterebbe un chiarimento definitivo. sulla digitalizzazione nella PA : - Valentina Falco, La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e la conferenza di servizi (Giornale dir. amm. 1/2023, 9-25) L’articolo analizza i risvolti della digitalizzazione sull’organizzazione e sui rapporti interni tra amministrazioni, con particolare riguardo ai principi dell’interconnessione e dell’interoperabilità quali nuovi strumenti per garantire il coordinamento amministrativo. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati - infrastruttura per l’interoperabilità che il Piano nazionale di ripresa e resilienza si è impegnato a realizzare - si rivela un ottimo alleato per le pubbliche amministrazioni nel garantire il loro coordinamento, al punto da potersi annoverare tra gli strumenti per il coordinamento amministrativo accanto a quelli tradizionali previsti dalla legge sul procedimento. in tema di intelligenza artificiale (Banca d’Italia: la gestione degli esposti): Provvedimento 22.3.2022 (GU 30.3.22 n. 75), Regolamento concernente il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d’Italia nell’ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento - (commento di) Maria Bianca Armiento, Prove di regolazione dell’intelligenza artificiale: il Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione degli esposti (Giornale dir. amm. 1/2023, 105-115) Con questo Regolamento - il primo in Italia - la Banca d’Italia disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale, da parte dell’autorità, nella gestione degli esposti, muovendo dalle tutele previste dal GDPR. La non esclusività della decisione algoritmica: l’amministrazione algoritmica richiede “nuove” garanzie? in tema di trasformazione digitale (piattaforme digitali): - Gianluca Buttarelli La regolazione delle piattaforme digitali: il ruolo delle istituzioni pubbliche (Giornale dir. amm. 1/2023, 116-127) La regolazione delle piattaforme digitali: presupposti giuridici ed economici alla base dell’intervento pubblico. Struttura e qualificazione economica delle piattaforme. Tutela della concorrenza rispetto alla formazione di oligopoli digitali. Ascesa del regime di autoregolamentazione privata e recente “ritorno” alla regolazione pubblica. Confronto tra i differenti modelli di intervento pubblico nel contesto globale. Le recenti normative europee: garanzie degli utenti, obblighi di trasparenza informativa delle piattaforme, pretesa sussistenza di un carattere ‘sovrano’ o ‘costituzionale’ delle regolazioni, nuove forme di coordinamento amministrativo tra autorità nazionali in ambito europeo. c.s. Leggere e scrivere - Leggere è un’azione che, come lo scrivere, richiede non solo sagacia, ma anche coraggio. È difficile, difficile guardare quel che c’è davanti ai nostri occhi. Questo fa lo scrittore: prendere pezzi della sua vita e guardarli, sfidando il lettore a fare la stessa cosa con la propria. Leggere è questa cosa. (Luca Doninelli, su Jamaica Kincaid, scrittrice caraibica con cittadinanza americana)
Autore: Carmine Spadavecchia 17 mar, 2023
sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (VII parte): DLg. 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - mappa del decreto (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella e Giuseppe Buffone (Guida al diritto 9/2023, 38-50) sotto il titolo «Diritto di famiglia: rebus del “transitorio” su audizione del minore e assunzione dei testimoni» - commenti: - Giuseppe Buffone, Per l’ascolto degli adulti incapaci più tutele con la video conferenza (Guida al diritto 9/2023, 51-58) [la protezione dei soggetti deboli] - Aldo Natalini, Violenza di genere e domestica: scambio di informazioni tra i giudici (Guida al diritto 9/2023, 59-61) [le modifiche al c.p.p.] - Paolo Bruno, Nella scelta della legge applicabile ampi spazi agli accordi tra le parti (Guida al diritto 9/2023, 62-65) [le controversie transfrontaliere] - Paolo Bruno, Negoziazione assistita: spetta al Pm l’attivazione dell’ascolto del minore (Guida al diritto 9/2023, 66-69) [la mediazione familiare] - Paolo Bruno, Interventi sulla codificazione: cosa cambia nelle regole del Cc (Guida al diritto 9/2023, 70-72) [i diritti dei minori] - Paolo Bruno, Liti genitoriali sulla scuola: “ago della bilancia” è il giudice (Guida al diritto 9/2023, 73-75) [i diritti dei minori] - Paolo Bruno, Ritocchi alle norme processuali per avere regole coordinate (Guida al diritto 9/2023, 76-78) [le modifiche al rito minorile] - Aldo Natalini, Falso al difensore anche nei casi di negoziazione assistita (Guida al diritto 9/2023, 79-83) [le sanzioni penali] sulla riforma della giustizia : - Alberto Cisterna*, Le tre riforme della giustizia che agitano il sonno degli operatori (Guida al diritto 9/2023, 8-10, editoriale). La riforma, pressoché contestuale, del processo civile, del processo penale, del processo tributario, con le spinte alla digitalizzazione e all’informatizzazione dei fascicoli, è finalizzata all’accelerazione delle procedure giudiziarie in linea con l’obiettivo del Pnrr; ma la scarsità delle risorse e la realtà organizzativa degli uffici giudiziari inficiano l’impatto della riforma sul metronomo del processo e alimentano lo scetticismo. Sullo sfondo, un punto nitido: la deflazione del contenzioso, favorita dalla massima espansione delle procedure Adr e Asr. Riflessioni sul principio di sinteticità (pag. 9) e sulla buona prova che hanno dato le disposizioni vigenti nel settore della giustizia amministrativa, anche in materia di motivazione delle sentenze elettorali. Il pericolo di trasformare i tribunali in sentenzifici con una rovinosa dequalificazione della magistratura e del ceto forense. [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma] sul c.d. decreto mille proroghe : DL 29.12.2022 n. 198 - L 24.2.2023 n. 14, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - mappa del decreto convertito in legge (guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 9/2023, 12-21) sotto il titolo “Esami d’avvocato senza ausilio dei codici: differita di un anno la nuova abilitazione” - commento: - Giuseppe Buffone, Giudizio cartolare in cassazione: vecchie modalità fino al 30 giugno (Guida al diritto 9/2023, 22-25) [le novità] sul c.d. decreto PNRR 3 : DL 24.2.2023 n. 13, Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune - testo (stralcio) del decreto (Guida al diritto 9/2023, 27-30) sotto il titolo “Processo civile telematico, volontaria giurisdizione e crisi d’impresa: in pole nuove correzioni” - Giuseppe Buffone, Parola d’ordine, deposito telematico anche per i verbali d’udienza (Guida al diritto 9/2023, 31-36) [le novità] in tema di istruzione : - TAR Milano 3^, 13.1.23 n. 148, pres. Bignami, est. Plantamura (Guida al diritto 9/2023, 88-89): La differenza tra istruzione parentale e istruzione familiare è meramente nominativa, trattandosi di un unico istituto assoggettato a una rigida disciplina, alla luce della quale, considerati gli scopi perseguiti, deve ritenersi irricevibile l’ambizione di applicare un regime formativo inesistente, rimesso alla totale autonomia genitoriale. Al riguardo va ribadita non solo l’obbligatorietà dell’istruzione di grado inferiore, ma anche la necessità che venga esercitato un effettivo controllo sull’assolvimento del dovere di istruzione, non solo da parte dei minori, ma soprattutto da parte dei genitori (o degli esercenti la responsabilità genitoriale), sui quali grava quel compito educativo fondamentale, strettamente legato alla piena realizzazione della personalità e finalizzato - come precisa l’art. 26, comma 2, della dichiarazione universale dei diritti umani - a promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia. (Il TAR ha respinto il ricorso di una coppia volto a ottenere l’annullamento dell’atto con cui il Dirigente scolastico aveva dato riscontro negativo alla loro richiesta di ritiro dell’iscrizione dei figli minori dall’istituto, per avvalersi del regime dell’istruzione familiare, e di revoca dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, con conseguente cancellazione dall’anagrafica scolastica. Il riscontro negativo dell’Istituto alle richieste della coppia non è riferito alla scelta formativa in sé considerata, ma alla pretesa di eludere qualsivoglia controllo sul corretto assolvimento dell’obbligo scolastico, omettendo di trasmettere le comunicazioni annuali alle autorità competenti, evitando ai figli di sostenere l’esame di idoneità per passare alla classe successiva e chiedendo la cancellazione di tutti i dati personali dalle anagrafi scolastiche). in tema di obbligo vaccinale : - Corte cost. 20.2.23 n. 25, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 9/2023, 88): L'art. 206-bis, comma 1, DLg 15.3.2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), DLg 26.4.2016 n. 91 (Disposizioni integrative e correttive ai DLg 28.1.2014 n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5, L 31.12.2012 n. 244), è incostituzionale nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare, da impiegare in particolari condizioni operative in Italia e all’estero, la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa. Rimettere siffatte previsioni a fonti secondarie o ad atti amministrativi non adempie all’esigenza prescritta dall’art. 32, comma 3, Cost. che il trattamento sanitario obbligatorio sia “determinato” per legge. in materia condominiale : - Cass. 2^, 14.2.23 n. 4561 (Guida al diritto 9/2023, 87): L’amministratore di condominio gestisce i beni comuni, ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale. Pertanto, può ritenersi solidalmente responsabile di una violazione accertata solo ove sia dimostrato che ha concorso, con condotte commissive o omissive, alla commissione dell’infrazione. (Nella specie, la SC ha ritenuto improprio il richiamo, operato dal Tribunale, alla norma del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma che fa obbligo agli utenti e all’amministratore di custodire e utilizzare correttamente i contenitori assegnati al condominio, dal momento che la norma colpisce e punisce solo fatti propri, senza presupporre, neanche indirettamente, alcun collegamento, in termini di solidarietà, tra amministratore e autore della condotta illecita. in materia condominiale : - Cass. 2^, 16.2.23 n. 4865 (Guida al diritto 9/2023, 87): Il cavedio è un cortile, di limitate dimensioni, interno all’edificio, circondato da muri. Salvo titolo contrario, è un bene comune, sebbene non menzionato dall’art. 1137 c.c. (la cui elencazione è esemplificativa, non tassativa): ed è tale, similmente al cortile, anche quando acceda soltanto alla proprietà esclusiva di un condomino, in quanto la sia destinazione è quella di dare aria e luce agli alloggi compresi nel condominio. Che al cavedio si acceda solo tramite proprietà individuale è ininfluente, perché al fine di escluderlo dalla proprietà comune occorre la prova che esso, per caratteristiche strutturali, risulti destinato al servizio esclusivo di uno o più immobili. in materia contrattuale : - Cass. 3^, 22.2.23 n. 5479 (Guida al diritto 9/2023, 87): Il contratto (nella specie, di garanzia) cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria, è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica in applicazione analogica dell’art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà i avvalersene. in tema di arricchimento senza causa : - Cass. 3^, 20.2.23 n. 5222 (Guida al diritto 9/2023, 86): L’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) ha natura sussidiaria, cioè non può essere esperita quando al danneggiato competa, per legge o per contratto, altro rimedio risarcitorio. La sussidiarietà dell’azione (clausola di “chiusura” volta a tutelare chi non abbia altro rimedio a disposizione) si basa sul rilievo che, se essa fosse esperibile senza limitazioni, da un lato le azioni tipiche perderebbero di significato, dall’altro il danneggiato potrebbe beneficiare di un doppio indennizzo, uno derivante dall’azione risarcitoria tipica, l’altro dall’azione di arricchimento ingiustificato. Va peraltro rimesso alle Sezioni unite di chiarire se questo carattere di sussidiarietà sia ravvisabile - cioè osti all’azione di ingiustificato arricchimento - anche quando il diritto al risarcimento sia stato preteso adducendo una responsabilità precontrattuale o extracontrattuale del convenuto che il giudice abbia disconosciuto. in materia tributaria (credito inesistente): - Cass. trib. 20.2.23 n. 5243 (Guida al diritto 9/2023, 86): Come statuito da Cass. 3444/21, per credito inesistente deve intendersi il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli previsti dagli art. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e all’art. 54-bis DPR 633/1972. Deve trattarsi cioè di un credito non reale ma creato artificiosamente. Solo per tali recuperi (e non anche per quelli non spettanti) l’atto può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello a quello del relativo utilizzo. Il termine di decadenza di otto anni decorre dal momento di utilizzo del credito, e non dalla presentazione della dichiarazione. sui titoli esecutivi europei : - Corte giust. Ue 16.2.23, causa C-393-/21 (Guida al diritto 9/2023, 89): Se una decisione certificata come titolo esecutivo europeo è sospesa nello Stato membro d’origine, il giudice dell’esecuzione è tenuto a fermare il procedimento esecutivo avviato nel suo Stato. (La Corte chiarisce la portata di alcune norme del Regolamento Ue 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, occupandosi in particolare dell’art. 23, il quale prevede la possibilità di sospendere l’attuazione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato d’origine in presenza di circostanze eccezionali: per esempio quando il debitore chiede una rettifica o una revoca del certificato). c.s. Civiltà - Le civiltà muoiono per suicidio, non per assassinio (Arnold J. Toynbee) - La nostra religione, quella occidentale, cade a pezzi. Ma se il cristianesimo è condannato, l'Occidente è condannato. Ha reso possibile la civiltà cristiana, l'ha generata, ma non produrrà altro. (Michael Houellebecq - Miclel Onfray)
Autore: Carmine Spadavecchia 17 mar, 2023
sul rimborso delle spese legali (ai dipendenti pubblici): - Parere 5.8.22-512966, AL 21273/2022, V.A.G. Enrico De Giovanni, avv. Alessandro Jacoangeli (Rass. Avv. Stato, 2/2022, 39-45): Rimborso ai dipendenti delle spese legali ai sensi dell’art. 18 DL 67/1997 – L 135/1997. In merito all’estensione ai professori universitari in tema di concessioni demaniali marittime (concessioni balneari): - Cons. Stato VII 15.9.22 n. 8010, pres. est. (Rass. Avv. Stato, 2/2022, 129 T): Va rimessa alla Corte di giustizia Ue la seguente questione: Se gli artt. 49 e 56 Tfue e i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C-375/14), ove ritenuti applicabili, ostino all’interpretazione di una disposizione nazionale quale l’art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo oneroso e senza indennizzo - da parte del concessionario, alla scadenza della concessione, ove questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento - delle opere edilizie realizzate sull’area demaniale, facenti parte del complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto strettamente necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo. - (commento di) Danilo Del Gaizo, Determinazione dei canoni delle concessioni del demanio marittimo: questione di conformità dell’art. 49 cod. nav. al diritto eurounitario (Rass. Avv. Stato, 2/2022, 129) in tema di project financing : - Cons. Stato III 19.9.22 n. 8072, pres. Corradino, rel. Marra (Rass. Avv. Stato, 2/2022, 135 T): In tema di opere proposte mediante project financing(nella specie, un ospedale), la revoca della dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse è legittima, sia per la natura pre-procedimentale della prima fase (cui consegue la natura di mera aspettativa della posizione del privato promotore e l’inesistenza di un obbligo di indizione della gara stante l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione), sia per la natura di atto “non durevole ma interinale” della dichiarazione di pubblico interesse del progetto del promotore (con conseguente inapplicabilità delle regole sulla revoca in autotutela ex art. 21-quinquies legge 241/1990) - (commento di) Noviello Giustina, Project financing. Discrezionalità amministrativa e posizione del privato (aspirante) promotore (Rass. Avv. Stato, 2/2022, 135) in tema di tutela cautelare : - Fabio Ratto Trabucco*, Il “remand” questo sconosciuto nella tutela cautelare amministrativa: pregi e difetti di un istituto potenzialmente deflattivo del contenzioso (Rass. Avv. Stato, 2/2022, 169-182) [*professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Padova] in materia informatica : - Paolo Giangrosso*, I reati informatici o cybercrimes: la Legge n. 547 del 1993 (Rass. Avv. Stato, 2/2022, 183-193) [*dottore in Relazioni internazionali, assistente legale presso l’Avvocatura generale dello Stato] sulla riforma del processo civile : - Michele Gerardo (avvocato dello Stato), La riforma del processo civile e dei meccanismi preventivi ed alternativi del giudizio. Analisi e rilievi delle principali novità contenute nel D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 149 (Rass. Avv. Stato, 2/2022, 195-236) in tema di contratti (rinegoziazione): - Gaetana Natale*, La rinegoziazione del contratto: principio “estrinseco” o “intrinseco” al nostro ordinamento giuridico? (Rass. Avv. Stato, 2/2022, 237-249) [*avvocato dello Stato, professore di Sistemi giuridici comparati] in tema di class action : - Gaetana Natale*, Azione collettiva pubblica e sua correlazione con gli strumenti di Alternative Dispute Resolutions: verso una cultura della conciliazione e della giustizia di prossimità (Rass. Avv. Stato, 2/2022, 250-260) [*avvocato dello Stato, professore di Sistemi giuridici comparati] c.s. Segreti - Tre persone possono mantenere un segreto se due di loro sono morte (Benjamin Franklin)
Autore: Roberto Lombardi 09 mar, 2023
in tema di contratti pubblici : - Luca R. Perfetti, Sul nuovo Codice dei contratti pubblici. In principio (Urban. e appalti 1/2023, 5-13, editoriale) in tema di concessioni demaniali : - Roberto Caponigro, Le concessioni demaniali nel rapporto con la Corte di Giustizia Europea (Urban. e appalti 1/2023, 15-26) in tema di PPP ( partenariato pubblico privato ): - Chiara Donadi e Jacopo Rossetti, Le nuove frontiere del PPP: il caso della mobilità elettrica (Urban. e appalti 1/2023, 33-40). La conversione elettrica del trasporto pubblico locale. in tema di paesaggio : - Sandro Amorosino, La valenza materiale ed immateriale dei paesaggi urbani di rilievo storico (Urban. e appalti 1/2023, 27-31). L’interazione fra la comunità e il contesto fisico in cui essa vive genera un valore immateriale che identifica il genius loci. Il caso di Venezia. in tema di paesaggio (compatibilità paesaggistica): - Cons. Stato VI 18.10.22 n. 8848, pres. Pannone, est. Maggio (Urban. e appalti 1/2023, 57 T): Ai sensi dell’art. 167, comma 4, DLg 22.1.2004 n. 42, il rilascio della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che “abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno. Il presupposto per investire la Soprintendenza è da rinvenire nella presentazione di un’istanza per gli “interventi di cui al comma 4”, come previsto dall’art. 167, comma 5, tenuto conto che soltanto in tali ipotesi è ammissibile l’accertamento di compatibilità paesaggistica e, dunque, la Soprintendenza è abilitata a valutare, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, in sede di espressione del parere di competenza, l’idoneità delle opere a pregiudicare le ragioni di tutela sottese all’imposizione del vincolo; ove, invece, gli interventi fossero diversi da quelli di cui al comma 4, non potrebbero trovare applicazioni le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso art. 167 e, dunque, non occorrerebbe acquisire il parere della Soprintendenza previsto nell’ambito delle relative procedure di accertamento conformità anche ai sensi dell’art. 36 DPR 6.6.2001 n. 380. - (commento di) Calogero Commandatore, I limiti dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica (Urban. e appalti 1/2023, 58-65) in tema di governo del territorio (stato legittimo degli immobili): - Corte cost. 21.10.22 n. 217, pres. Sciarra, red. Navarretta (Urban. e appalti 1/2023, 41 T): È incostituzionale - per contrasto con i principi fondamentali della materia “governo del territorio” di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, TU edilizia - l’art. 7 LR Veneto 19/2021, che nella LR Veneto 61/1985 ha introdotto l’art. 93-bis, definendo il concetto di “stato legittimo degli immobili” a fini edilizio-urbanistici. - (commento di) Enrico Amante, L’iper-statalizzazione della materia edilizia: la Corte costituzionale enuclea ulteriori principi (Urban. e appalti 1/2023, 45-56). L’evoluzione legislativa in materia di repressione degli abusi edilizi, nei diversi istituti coinvolti, e i limiti della rigorosa, e formalistica, ricostruzione offerta dalla Corte costituzionale con la pronuncia in commento. Critica all’orientamento costante della Corte che, nell’enucleare in materia edilizia principi statali, non derogabili né declinabili dal legislatore regionale, finisce per negare nei fatti la potestà concorrente della regione. in materia edilizia (contributo di costruzione): - TAR Umbria 1^, 22.8.22 n. 648, pres. Potenza, est. Carrarelli (Urban. e appalti 1/2023, 105 T): Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla pubblica amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 o dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il contributo concessorio, infatti, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito. Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente. - (commento di) Roberto Musone, Le condizioni di ripetizione del contributo di costruzione (Urban. e appalti 1/2023, 106-124) in materia edilizia (demolizione): - Cass. pen. 3^, 15.11.22 n. 43250 (Urban. e appalti 1/2023, 129-130): In tema di esecuzione penale, l’impossibilità della demolizione, che autorizza la disciplina di cui all’art. 33, comma 2, DPR 380/2001 (c.d. fiscalizzazione dell’illecito edilizio), deve essere oggettiva e assoluta. Ne consegue che, laddove le opere abusive siano strutturalmente connesse con quelle assentite, occorre valutare se il ripristino comprometta la stabilità dell’intero edificio: evenienza, quest’ultima, che si rappresenta l’unico limite a detto ripristino. in tema di appalti (illecito professionale): - Cons. Stato IV 5.9.22 n. 7709, pres. Lopilato, est. Tucciarelli (Urban. e appalti 1/2023, 67 T): In merito agli obblighi dichiarativi in capo al concorrente di una procedura di gara e, in particolare, alla necessità di definire se tra i pregressi episodi professionali da riferire alla stazione appaltante, in quanto suscettibili di integrare una delle cause di esclusione dalla procedura previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) ss., DLg 50/2016, rientri o meno anche una c.d. risoluzione consensuale, deve ritenersi che nel perimetro di tali obblighi rientri anche una precedente risoluzione consensuale intervenuta con altra stazione appaltante, in fase di esecuzione di una procedura di gara, quante volte la stessa sia dipesa da una condotta astrattamente idonea a fare dubitare dell’integrità e affidabilità dell’operatore economico, in vista dell’affidamento dell’appalto. - (commento di) Massimiliano Mangano, Il “fatto storico” delle pregresse vicende professionali nel perimetro degli obblighi dichiarativi a prescindere dal nomen iuris (Urban. e appalti 1/2023, 71-84) in materia di appalti (gara: campionamento dell’offerta): - Cons. Stato III 4.8.22 n. 6827, pres. Greco, est. Maiello (Urban. e appalti 1/2023, 91 T): Negli appalti di fornitura un campione rappresentativo della qualità media dei beni offerti dai concorrenti, ancorché sia stata prevista la sua esibizione dalla lex specialis di gara a pena di esclusione, non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, poiché la campionatura è destinata a comprovare - con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni - la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. Da quanto precede discende, per un verso, che la clausola del disciplinare che ne sanziona l’inosservanza con l’esclusione è nulla per contrasto con la regola del codice dei contratti pubblici sulla tassatività delle clausole di esclusione, per altro verso, che dev’essere applicato al concorrente inadempiente il rimedio procedimentale del soccorso istruttorio nei limiti e nelle forme previste dal medesimo codice (art. 83, commi 8 e 9, DLg 50/2016). - (commento di) Giovanni Fabio Licata e Giovanni Carlo Figuera, Elementi costitutivi dell’offerta e tassatività delle clausole di esclusione nel codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 1/2023, 95-104) sul termine di impugnazione (computo in caso di sospensione feriale): - Ad. plen. 3.9.22 n. 11, pres. Maruotti, est. Simonetti (Urban. e appalti 1/2023, 85 T): Qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla L 742/1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, comma 1, c.p.c. - (commento di) Silia Gardini, Termine “lungo” di impugnazione e sospensione feriale nel processo amministrativo (Urban. e appalti 1/2023, 86-90) c.s. Tutto quello che non so l'ho imparato a scuola (Leo Longanesi)
Autore: di Carmine Spadavecchia 04 mar, 2023
sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (VI parte): DLg 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - mappa (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 8/2023, 11-23) sotto il titolo “Rito del lavoro, sui licenziamenti giudizi con il taglio dei termini fino al 50 per cento” (Guida al diritto 8/2023, 10-15) - commento: - Francesco Maria Ciampi, Trattazione e discussione unificate: una “impennata” verso la decisione (Guida al diritto 8/2023, 16-21). [processo del lavoro: una nuova fase si apre dopo il c.d. “rito Fornero”] - mappa (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 8/2023, 11-23) sotto il titolo “Diritto di famiglia: tribunale e rito unico per aumentare il ventaglio delle tutele” (Guida al diritto 8/2023, 23) [il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie sostituirà il tribunale dei minorenni e ne assorbirà le competenze civili e penali, articolandosi in una sezione distrettuale, costituita presso la corte d’appello, e in sezioni circondariali] - commenti: - Marino Maglietta, Piani genitoriali, quella necessità di preservare gli interessi dei minori (Guida al diritto 8/2023, 8-9, editoriale). “Piano genitoriale” è il documento che dal 1 marzo 2023 dovrà essere allegato ai ricorsi per l’affidamento dei figli [*presidente dell’Associazione nazionale Crescere Insieme] - Alberto Barbazza, Atti redatti in modo sintetico nell’attesa del Tpmf entro il 2024 (Guida al diritto 8/2023, 34-36) [i procedimenti di famiglia: riscritte le disposizioni che regolano il nuovo procedimento in primo grado e in appello; il curatore speciale del minore e la mediazione familiare; a pag. 36, specchietto con l’articolazione delle competenze] - Alberto Barbazza, Vis attractiva del giudice ordinario evita i conflitti di competenza (Guida al diritto 8/2023, 37-39) [il riparto di competenze tra To e Tm: qualsiasi procedimento de potestate è di competenza del tribunale ordinario se tra le stesse parti pende giudizio di separazione, ciò al fine di assicurare la concentrazione della tutela dinanzi a un unico organo] - Alberto Barbazza, Rito super-accelerato: al collegio il solo compito della decisione finale (Guida al diritto 8/2023, 40-48) [il riparto di competenze tra To e Tm; i poteri del giudice delegato] - Alberto Barbazza, Il curatore speciale del minore protagonista nel risolvere i conflitti (Guida al diritto 8/2023, 49-51) [la curatela speciale: figura esclusivamente processuale, chiamata a rappresentare il minore che abbia compiuto i 14 anni di età, e i cui compiti si esauriscono con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina] - Alberto Barbazza, Piena collaborazione dell’avvocato sull’esistenza di giudizi pendenti (Guida al diritto 8/2023, 52-54) [il procedimento di primo grado: al ricorso e alla memoria del resistente deve essere allegato un “piano genitoriale”, soggetto ad aggiornamento, i cui punti fermi sono un progetto educativo e di accudimento del minore] - Alberto Barbazza, Con l’introduzione del ricorso tramonta il regime delle preclusioni (Guida al diritto 8/2023, 55-60) [il procedimento di primo grado: tramonta il regime agevolato delle barriere preclusive sinora in uso per i procedimenti di separazione e di divorzio] - Valeria Cianciolo, Il «Piano genitoriale» senza intoppi apre la strada alla linea difensiva (Guida al diritto 8/2023, 61-76) [il procedimento di primo grado: un modello di “Piano genitoriale” altamente strutturato] - Alberto Barbazza, Sul contributo degli psicologi mandato “incardinato” dl giudice (Guida al diritto 8/2023, 77-78) [il procedimento di primo grado: l’oggetto della consulenza, l’ambito di applicazione, la cornice delle indagini da condurre] - Alberto Barbazza, Sulla base degli elementi raccolti si taglia il traguardo della sentenza (Guida al diritto 8/2023, 79) [il procedimento di primo grado: valore rebus sic stantibus dei provvedimenti] - Alberto Barbazza, Negoziazione: alla prova dei fatti le regole sull’ascolto del minore (Guida al diritto 8/2023, 80-82) [gli strumenti di conciliazione] - Alberto Barbazza, Giudizio di appello per la famiglia: sì al modello processuale ibrido (Guida al diritto 8/2023, 83-84) [le impugnazioni] - Alberto Barbazza, Niente più ricorso al giudice se non si versa il “mantenimento” (Guida al diritto 8/2023, 85-86) [attuazione dei provvedimenti: non sarà più necessario ricorrere al giudice per ottenere un ordine di pagamento in ambito di separazione/divorzio] - Alberto Barbazza, Allegazione degli atti di violenza per una pronta valutazione dei casi (Guida al diritto 8/2023, 87-89) [violenza domestica e violenza di genere] - Alberto Barbazza, La soluzione della crisi matrimoniale “fa rotta” sulla residenza del minore (Guida al diritto 8/2023, 90-92) [separazione e divorzio: competenza del tribunale del luogo di residenza del convenuto; consentito il cumulo delle domande di separazione e divorzio in un unico procedimento, che si configura così come bifasico] in materia edilizia : - Cons. Stato VI 7.2.23 n. 1289, pres. Montedoro, est. Toschei (Guida al diritto 8/2023, 98): Il murales (rectius: dipinto murale) è soggetto alle formalità dei titoli edilizi (Scia, Cila, permessi, pareri della Soprintendenza) e alle relative sanzioni pecuniarie e demolitorie. (Nella specie, si trattava di un’opera grafica di decine di metri quadrati, commissionata da un condominio proprietario dei muri, raffigurante il volto di un giovane, autore e vittima di una rapina, sulla facciata di un edificio a più piani. Il CdS ha confermato il provvedimento sindacale che dispone l’eliminazione dell’opera, precisando che le valutazioni della magistratura amministrativa riguardano solo le norme edilizie sul territorio). in materia antitrust : - Cass. SSUU 13.2.22 n. 4291 (Guida al diritto 8/2023, 97-98): Trenitalia e Rtf ostacolarono Arenaways , prima compagnia provata di trasporti su rotaia, nell’ingresso nel servizio ferroviario regionale (2008-2010) sulla tratta Milano-Torino, e ciò fecero abusando della posizione dominante di cui godevano. [La SC dichiara inammissibile il ricorso delle società contro la sentenza 2021 del Consiglio di Stato che, ribaltando la decisione del TAR, aveva confermato le sanzioni inflitte dall’Agcom (300mila euro) a Trenitalia e Rfi. Il CdS non ha travalicato i limiti della sua giurisdizione, né si è sostituto alla PA nell’accertare l’estraneità di Fsi senza mutare gli elementi costitutivi dell’addebito. Al contrario, ha verificato se, come ritenuto dall’Antitrust, la condotta delle due società ferroviarie avesse integrato un abuso tradottosi nel frapporre ostacoli, fornendo le informazioni a loro esclusiva disposizione allo stesso regolatore in ritardo, e con metodo volutamente non corretto. Le difficoltà di ammettere Arenaways nel mercato ferroviario non erano dovute dunque a sue inefficienze, ma furono causate da informazioni contraddittorie e di difficile interpretazione fornite dal gestore. Inoltre, Trenitalia indusse in errore anche il regolatore (l’Ursf - Unità di regolazione dei servizi ferroviari) che impose di limitare le fermate ai soli capoluoghi di regione, rappresentandogli in termini esagerati fatti inerenti a un preteso squilibrio economico nell’esecuzione del contratto di servizio a causa dell’assegnazione di tratte orarie ad Arenaways] sulle spese processuali (in materia antitrust): - Corte giust. Ue 2^, 16.2.23, causa C-312/21 (Guida al diritto 8/2023, 98): Nelle azioni risarcitorie conseguenti alla violazione del diritto della concorrenza, il diritto Ue non osta a una norma nazionale secondo la quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, che sopporta allora la metà delle spese comuni. Inoltre, In caso di soccombenza parziale della parte che ha subito il danno, è ragionevole che quest’ultima debba sopportare le proprie spese o, almeno, una parte di esse, nonché una parte delle spese comuni, specie laddove la sopravvenienza di tali spese sia ad essa imputabile, ad esempio in ragione di richieste eccessive oppure della sua condotta processuale. in tema di intercettazioni : - Corte giust. Ue 3^, 16.2.23, causa C-349/21 (Guida al diritto 8/2023, 98): La decisione che autorizza intercettazioni telefoniche può non contenere una motivazione specifica: l’obbligo di motivazione non è violato se la decisione si fonda su una richiesta circostanziata dell’autorità penale competente e i motivi dell’autorizzazione possono essere dedotti agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della richiesta e dell’autorizzazione. in tema di processo telematico : - Cass. pen. 3^, 10.2.23 n. 5744 (Guida al diritto 8/2023, 96): Deve considerarsi nativo digitale l’atto di appello creato mediante un programma di videoscrittura, stampato e trasformato in documento cartaceo, successivamente scannerizzato e ritrasformato in digitale, con formato immagine alla quale viene apposta corretta firma digitale. Nessuna inammissibilità colpisce pertanto l’impugnazione anche se non vengono rispettati tutti i passaggi “informatici” dettati dalla normativa regolamentare. [La Sezione, ponendosi in contrasto con la sua stessa giurisprudenza, rompe lo stretto collegamento tra la sanzione di inammissibilità stabilita dall’art. 24, comma 6-sexies, DL 137/2020 e la procedura si stesura corretta dell’atto digitale sul quale viene poi apposta la firma digitale (atto nativo digitale, trasformazione in Pdf e firma elettronica). Nel caso di specie, rispetto a quanto previsto all’art. 3, comma 1, Dgsia 9.11.2020, vi era stato un passaggio in più, cioè la stampa del file nativo e la scannerizzazione del documento stampato, e questo passaggio comporta che la firma digitale sia stata apposta su una copia per immagine] in materia tributaria (reddito di impresa): - Cass. trib. 13.2.23 n. 4365 (Guida al diritto 8/2023, 95): Se un bene non è inerente rispetto all’attività esercitata, non solo i costi risultano indeducibili, ma anche i componenti positivi derivanti dall’utilizzo dello stesso bene devono considerarsi esclusi dalla disciplina del reddito di impresa. [Fattispecie di accertamento a carico di una srl preordinato al recupero di costi non inerenti in ragione del fatto che un’imbarcazione da diporto, detenuta in leasing dalla società, veniva data in uso personale a soci e loro familiari. La SC conferma l’evoluzione giurisprudenziale registratasi sul principio di inerenza, il quale deve affrancarsi dall’art. 109, comma 5, Tuir (che statuisce l’indeducibilità dei componenti negativi di reddito a fronte di componenti positivi esenti) e che esprime il necessario collegamento che si deve avere tra un componente economico e l’attività commerciale: se un bene viene impiegato per finalità riferibili all’interesse dei soci, i relativi costi devono ritenersi non inerenti] c.s. Scienza e coscienza - La coscienza è l'unica cosa che sappiamo di avere e tutto il resto di ciò che conosciamo deriva da essa; eppure la scienza non è stata capace di descrivere che cosa essa sia (Edward St Aubyn, autore di "Via d'uscita", che si occupa del problema della coscienza)
Autore: Carmine Spadavecchia 27 feb, 2023
in tema di occupazioni illegittime : - Cona. Stato IV 2.11.22 n. 9483, pres. Poli, est. Verrico (Giurispr. it. 1/2023, 23-24): Come statuito dall’Adunanza plenaria (sentenze n. 2/2016 e n. 2/2020), a fronte dell’illecito permanente derivante dall’occupazione di un immobile cui non abbia fatto seguito l’adozione di un provvedimento ablativo, le uniche alternative che si pongono all’Amministrazione sono la restituzione del bene, la stipula fra le parti di una transazione traslativa oppure l’adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis DPR. 327/2001. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di procedure ablative aventi ad oggetto beni culturali. sulla responsabilità della PA : - CGA Regione Sicilia, 17.10.22 n. 1050, pres. De Nictolis, est. Molinaro (Giurispr. it. 1/2023, 24-25): In aderenza agli insegnamenti dell’Adunanza plenaria (sent. 7/2021), va confermata la natura aquiliana della responsabilità in cui incorrono le Amministrazioni pubbliche per l’illegittimo esercizio delle relative funzioni. L’accertamento in ordine all’illegittimità di un atto non è di per sé sufficiente ad affermare l’ingiustizia del danno patito dal suo destinatario: a tal fine è invece necessaria una valutazione di ordine sostanziale in ordine alla c.d. “spettanza del bene della vita”. in tema di accesso : - Cons. Stato III 3.11.22 n. 9567, pres. Maruotti, est. De Miro (Giurispr. it. 1/2023, 22-23): A fronte della medesima esigenza documentale (relativa ai medesimi atti), l’interessato può formulare allo stesso tempo una domanda di accesso “ordinaria” ex artt. 22 e segg. legge 241/1990 e una domanda di accesso civico generalizzato ex artt. 5 e 5-bis L 33/2013 (cosa che il ricorrente aveva fatto reiterando, con la seconda istanza, anche la prima). Il fatto che l’Amministrazione abbia definito l’istanza di accesso come formulata ai sensi della legge 241/1990 non esime la stessa dal definire altresì la domanda di accesso civico generalizzato. in tema di accesso e di ricorso giurisdizionale amministrativo: - Cons. Stato IV 22.11.22 n. 10275, pres. Poli, est. Loria (Giurispr. it. 1/2023, 155 solo massime): Ove nell’istanza di accesso l’interessato faccia inequivocabilmente riferimento ad una specifica tipologia di accesso (nel caso di specie accesso documentale, ex art. 22 L 7.8.1990 n. 241) l’ammissibilità dell’istanza dovrà essere vagliata unicamente sotto i profili dettati dalla norma di legge disciplinante l’accesso richiesto, senza che la P.A. - laddove ritenga di non poter consentire l’accesso richiesto - abbia il potere-dovere di vagliare l’ammissibilità dell’istanza sotto altra tipologia di accesso. La disciplina relativa all’accesso al pubblico alle informazioni ambientali, che si rinviene, segnatamente, nell’art. 1 DLg 19.8.2005 n. 195, emanata in attuazione della Direttiva 2003/4/CE, è principalmente volta (sulla scorta dei considerando della direttiva europea) a far conoscere al pubblico e, quindi, alla collettività le informazioni che riguardano l’ambiente in un’ottica di trasparenza e di massima diffusione, al fine di contribuire a sensibilizzare maggiormente il pubblico sulle questioni ambientali, nonché a favorire il libero scambio di opinioni, a garantire una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l’ambiente. Tale disciplina non può essere invocata laddove l’interesse del soggetto istante esuli dalle finalità predette e sia volto a difendere i propri interessi in giudizio in relazione ai procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti a suo carico, diretti a verificare eventuali impatti dell’attività dallo stesso gestita sulle matrici ambientali circostanti. L’istanza di autorizzazione postuma al superamento dei limiti dimensionali degli atti, ai sensi dell’art. 7 DPCS 22.12.2016, postula necessariamente l’indicazione dei gravi e giustificati motivi in presenza dei quali può essere concessa dal giudice l’autorizzazione postuma al superamento dei limiti dimensionali. Ove tali motivi non siano indicati, l’istanza non può essere vagliata e va respinta. - (commento di) Silvia Ingegnatti, Diritto di accesso e superamento limiti dimensionali dell’atto introduttivo (Giurispr. it. 1/2023, 155-161) in tema di appalti : - Cons. Stato V 7.6.22 n. 4650, pres. Barra Caracciolo, est. Barreca (Giurispr. it. 1/2023, 161 s.m.): L’art. 5, 4° comma, DL. 76/2020 non ricomprende la risoluzione per grave inadempimento tra i casi per i quali è necessario in previo parere del Collegio consultivo tecnico; pertanto, la risoluzione per grave inadempimento ha natura di esercizio di diritto soggettivo di natura contrattuale e rientra come tale nella giurisdizione del giudice ordinario. - TAR Catania 1^, 20.6.22 n. 1638, pres. Savasta, est. Sidoti (Giurispr. it. 1/2023, 161 s.m.): 1. - L’obbligo di costituzione del Collegio consultivo tecnico comporta l’esercizio di un potere autoritativo vincolato, soggetto alla cognizione del giudice amministrativo. 2. - Nel caso di appalto integrato, l’obbligo di costituzione del Collegio consultivo tecnico sorge già nel momento di consegna della progettazione all’appaltatore e non invece nel momento di inizio dei lavori, trattandosi di contratto avente oggetto negoziale unico, consistente tanto nella progettazione quanto nella esecuzione dei lavori. - (commento di) Mario E. Comba, Collegio Consultivo Tecnico: risoluzione per inadempimento e appalto integrato (Giurispr. it. 1/2023, 162-166) in tema di notificazione del ricorso (nullità / inesistenza): - Cons. Stato VII 17.11.22 n. 10111, pres. Contessa, est. Francola (Giurispr. it. 1/2023, 20-21): Ove l’atto introduttivo di un giudizio amministrativo sia stato proposto avverso una Università (in regime di patrocinio facoltativo o autorizzato dell’Avvocatura dello Stato) ma il ricorso sia stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (e non anche presso la sede legale dell’Ente), il vizio che colpisce tale notifica è qualificabile come nullità (e non inesistenza), e può ritenersi applicabile il beneficio della rinotifica di cui all’art. 44, 4° comma, c.p.a. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 148/2021). L’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (in tal senso: Cons. Stato III, n. 2462/2018). in tema di edilizia pubblica (prezzo di cessione): - Cass. SSUU 6.7.22 n. 21348 (Giurispr. it. 1/2023, 44 T): Il vincolo del prezzo massimo di cessione, sia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (c.d. “convenzioni Peep”), sia di quelli costruiti a seguito di convenzioni che hanno beneficiato della riduzione degli oneri di urbanizzazione (c.d. “convenzioni Bucalossi”), è tutt’oggi in vigore e permane fino a che non sia affrancato mediante l’apposita procedura da concludere col Comune ex L 448/1998. - (commento di) Francesco Gerbo, I vincoli di prezzo e le cc.dd. Convenzioni Bucalossi (Giurispr. it. 1/2023, 47-53) sui contratti di durata (rinegoziazioni in seguito a sopravvenienze): - Gianluca Sicchiero (a cura di), Le rinegoziazioni (Giurispr. it. 1/2023, 209-246) --- Le rinegoziazioni: presentazione, Gianluca Sicchiero (209) --- Recenti interventi e proposte in tema di rinegoziazione, Gianluca Sicchiero (210) --- La rinegoziazione dei mutui bancari, Matteo De Poli (216) --- Clausole di hardship e obbligo di rinegoziazione nei contratti internazionali di Edoardo Alberto Rossi (223) --- Contratto di locazione: sopravvenienze e modificazione del canone, Marco Ticozzi (229) --- La rinegoziazione dei contratti di durata nelle crisi d’impresa, Alessandra Zanardo (239) sui contratti di garanzia (fideiussione e contratto autonomo): - Corte di appello Napoli 1.3.22, pres. Fusillo, rel. De Paola (Giurispr. it. 1/2023, 69): La clausola del contratto di fideiussione secondo la quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non è di per ciò solo idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente ad escludere l’accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale. - (commento di) Marco Ticozzi, Qualificazione del contratto: clausole indice e tipizzazione del contratto autonomo di garanzia (Giurispr. it. 1/2023, 70-77) in tema di locazione : - Cass. VI-3, 24.10.22 n. 31321 (Giurispr. it. 1/2023, 12-13): Il termine semestrale di decadenza, previsto dall’art. 79, 2° comma, L 27.7.1978, n. 392 (ratione temporis applicabile) per l’esercizio dell’azione di ripetizione delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore in violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla stessa legge, comporta che, se l’azione viene esperita oltre il detto termine, il conduttore è esposto al rischio dell’eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata, mentre il rispetto del termine di sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corrisposto fino al momento del rilascio dell’immobile locato; il che si traduce nella inopponibilità di qualsivoglia eccezione di prescrizione. in tema di danno da illecito antitrust : - Cass. 1^, 19.10.22 n. 31321 (Giurispr. it. 1/2023, 13-14): In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, riconducibile alla categoria del danno lungolatente, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all’esterno con tutti i connotati che ne determinano l’illiceità (Cass. 5.7.19 n. 18176); in particolare, venendo in questione un danno antitrust, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria coincide col momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente, e secondo l’ordinaria diligenza, che lo sia stato, non solo dell’altrui violazione ma anche dell’esistenza di un possibile danno ingiusto (Cass. 7677/20). E così, nell’ipotesi in cui a vantare la pretesa risarcitoria da illecito antitrust, che segua un provvedimento decisorio di accertamento dell’illecito e di applicazione delle sanzioni dell’AGCM, sia un’impresa concorrente, che opera nel medesimo settore di quella dominante e dalla quale può ragionevolmente presumersi, secondo la regola della diligenza, che essa osservi e vigili sulle condotte delle altre imprese, miranti ad escluderla dalla competizione, il dies a quo della prescrizione può essere anticipato, rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, alla data di avvio dell’istruttoria dinanzi all’AGCM, quale momento in cui può ragionevolmente desumersi che l’impresa abbia avuto conoscenza della condotta oggetto. in tema di società : - Tilde Cavaliere (a cura di), L’aumento di capitale nelle s.r.l. (Giurispr. it. 1/2023, 198-208) in tema di giurisdizione : - Cass. SSUU 4.4.22 n. 10860 (Giurispr. it. 1/2023, 78 T): A seguito di statuizione sulla giurisdizione da parte della SC, adita in sede di regolamento, il giudice nazionale non di ultima istanza, avanti al quale il processo prosegua, è ammesso a sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE avanti alla Corte di Giustizia, qualora dubiti della conformità di questa statuizione al diritto UE; in tal caso, la vincolatività della statuizione interna sulla giurisdizione viene meno soltanto all’esito della decisione della Corte di giustizia, dalla quale si evinca l’effettiva contrarietà di questa statuizione al diritto UE, e nei limiti della contrarietà così emergente. Ne consegue che la statuizione sulla giurisdizione mantiene la propria efficacia vincolante nei confronti del giudice a quo, se si fonda sull’interpretazione di una norma eurounitaria accolta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e da questa confermata nella pronuncia resa sulla questione pregiudiziale. - (commento di) Luca Penasa, La cedevolezza della statuizione della S.C. sulla giurisdizione contraria al diritto UE (Giurispr. it. 1/2023, 80-90). Intervenendo in una fattispecie di insolvenza transfrontaliera, la SC si pronuncia sulla regola stabilita dalla Corte di giustizia nella sentenza Interedil, alla cui stregua la statuizione resa dalla Cassazione sulla giurisdizione non produce l’efficacia (implicitamente) attribuitale dall’art. 382, 1° comma, c.p.c., allorché risulti in contrasto col diritto dell’Unione Europea, come interpretato dai giudici del Lussemburgo. c.s.
Autore: Carmine Spadavecchia 23 feb, 2023
sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (V parte): DLg 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - mappa (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 7/2023, 11-23) sotto il titolo “Ricorso per cassazione: solo per i casi rilevanti la Corte si pronuncia in udienza pubblica” [ricorso per cassazione: con la soppressione della sesta sezione, saranno le sezioni semplici a effettuare lo spoglio dei ricorsi in base alla propria competenza] - commenti: - Maria Giovanna Ruo*, Riforma Cartabia in area “famiglie”, una congiunzione tra vita e diritto (Guida al diritto 7/2023, 8-10, editoriale) [*avvocato del Foro di Roma ed ex componente della Commissione Cartabia per al riforma del processo civile] - Giuseppe Finocchiaro, Ampliata la platea degli atti ricorribili, rientra la responsabilità genitoriale (Guida al diritto 7/2023, 25-28) [riordino delle competenze: dopo 70 anni si fa rimedio alla “scorrettezza” di ricomprendere i giudici amministrativi tra i cosiddetti “giudici speciali”] - Giuseppe Finocchiaro, Rinvio pregiudiziale: estensione perfino ai procedimenti esecutivi (Guida al diritto 7/2023, 29-33) [ambito di applicazione del rinvio: il nuovo istituto è applicabile in pendenza di qualsiasi procedimento giurisdizionale di merito, a cognizione piena o sommaria, inclusi i procedimenti cautelari e camerali; il modello più prossimo al nuovo istituto è da individuarsi negli artt. 1031-1~1031-7 del codice di rito francese] - Giuseppe Finocchiaro, Sospensione anomala della causa e soggezione delle parti al giudice (Guida al diritto 7/2023, 34-39) [rinvio pregiudiziale: il procedimento] - Giuseppe Finocchiaro, La valutazione dell’istituto del rinvio legata all’applicazione dei giudici (Guida al diritto 7/2023, 40-44) [rinvio pregiudiziale: il procedimento; dalla norma transitoria si evince che l’istituto è già applicabile ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023] - Giuseppe Finocchiaro, Per ricorso e controricorso contenuti difficili da centrare (Guida al diritto 7/2023, 45-49) [ricorso e controricorso: passibili di sanzioni processuali i cosiddetti ricorsi “assemblati”, che seppure esaustivi si limitano a riprodurre gli atti processuali] - Giuseppe Finocchiaro, Unificate tutte le misure sul Ptc: gli Ermellini corrono verso il digitale (Guida al diritto 7/2023, 50-54) [processo telematico in Cassazione: abrogate le disposizioni ormai anacronistiche che per i ricorsi per cassazione imponevano il domicilio fisico a Roma] - Giuseppe Finocchiaro, Va in soffitta la “Sezione filtro”, chiude un meccanismo rodato (Guida al diritto 7/2023, 55-57) [La Sesta sezione, soppressa dal 1° gennaio 2023, definiva la stragrande maggioranza dei ricorsi: 13.037 decisioni nel 2022 a fronte dele 24.440 rese dalle altre. Ridotto il numero di procedimenti che possono essere celebrati avanti la Suprema Corte] - Giuseppe Finocchiaro, Pubblica udienza scelta residuale, di solito la Corte giudica in camerale (Guida al diritto 7/2023, 58-61) [i procedimenti davanti alla Suprema corte] - Giuseppe Finocchiaro, Rito super-accelerato per i ricorsi inammissibili o improcedibili (Guida al diritto 7/2023, 62-70) [i procedimenti davanti alla Suprema corte] - Giuseppe Finocchiaro, Presidente dirige la pubblica udienza con la decisione entro 90 giorni (Guida al diritto 7/2023, 71-75) [procedimento in pubblica udienza (l’udienza pubblica si svolge sempre in presenza; l’adunanza in camera di consiglio può svolgersi in remoto); 90 giorni per il deposito della sentenza (termine allungato di un terzo)] - Giuseppe Finocchiaro, Timida apertura all’immediato deposito della decisione (Guida al diritto 7/2023, 76-77) [procedimento in camera di consiglio] - Giuseppe Finocchiaro, Superare il giudicato, nuova ipotesi nel segno della Convenzione Edu (Guida al diritto 7/2023, 78-82) [revocazione per contrarietà: competenza unica della Corte di cassazione in ogni caso; l’interesse statale a una disciplina che eviti indennizzi a volte onerosi per lesioni anche altrimenti riparabili] - mappa (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 7/2023, 83-87) sotto il titolo “Giudice di pace, cresce la competenza per valore, limite a 10mila euro” [competenza del e procedimento dinanzi al giudice di pace: le nuove norme hanno effetto dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati dopo tale data] - commento: - Eugenio Sacchettini, Atto introduttivo davanti al Gdp con la forma del ricorso (Guida al diritto 7/2023, 88-93) [procedimento davanti al Gdp: il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in udienza immediatamente successiva e pronunciare la sentenza] in tema di appalti : - Corte giust. Ue 10^, 9.2.23, causa C-53-22 (Guida al diritto 7/2023, 98): Il diritto Ue non vieta al legislatore nazionale di precludere a un operatore, escluso in via definitiva da una gara di appalto pubblico per difetto delle condizioni di partecipazione, la possibilità di presentare ricorso contro il rifiuto dell’Amministrazione di annullare in autotutela l’aggiudicazione, una volta che la stessa è divenuta definitiva. (Il ricorrente escluso, una volta acquisito il requisito mancante, aveva chiesto la riedizione della gara dopo che gli aggiudicatari avevano perso essi stessi i requisiti per essere stati oggetto di un provvedimento dell’Antitrust che ne sanzionava il comportamento anticoncorrenziale sullo specifico mercato) in tema di Covid-19 (obbligo di vaccinazione): - Corte cost. 9.2.23 n. 14, pres. Sciarra, red. Patroni Griffi (comunicato stampa 1.12.2022 in Guida al diritto 47/2022, 23) (questione rimessa da CGA Sicilia); Cost. 9.2.23 n. 15, pres. Sciarra, red. Petitti; Cost. 9.2.23 n. 16, pres. Sciarra, red. Barbera: Se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario, non sono irragionevoli, né sproporzionate, le scelte sull’obbligo vaccinale del personale sanitario adottate dal legislatore in periodo pandemico. Sono parimenti infondate le questioni relative alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso, sia che si tratti di personale sanitario sia che si tratti di personale scolastico. È inammissibile per ragioni processuali (difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che l’ha sollevata) la questione relativa alla sospensione degli inadempienti all’obbligo vaccinale dall’esercizio della professione sanitaria (con conseguente impossibilità di svolgere attività lavorativa) anche se le mansioni non comportano contatti interpersonali. (Nella sentenza n. 15 la Corte afferma che sono stati i dati scientifici disponibili durante la pandemia ad avere imposto, per il personale sanitario, l’obbligo vaccinale, non sostituibile con la misura del tampone per la prevenzione dell’infezione) N.B. – Sulla ordinanza di rimessione del Tribunale di Catania, sez. lav., 14.3.22 n. 576 (Giurispr. it. 11/2022, 2449 T), commento di Paolo Iervolino, Senza vaccino, nessun emolumento: la parola alla Consulta (Giurispr. it. 11/2022, 2452-7) in tema di stato civile (cognome): - Cedu, 7.2.23, ric. 61860/15 (Guida al diritto 7/2023, 98): Il cognome è l’elemento principale che permette di identificare una persona nella società. In questo campo gli Stati hanno ampio margine di discrezionalità perché ogni Paese tiene conto delle peculiarità della società, delle tradizioni e di fattori linguistici, religiosi e culturali. La Convenzione non riconosce un diritto incondizionato al cambiamento del cognome. Le Autorità interne possono porre limiti ai cambiamenti se ciò è necessario per ragioni di interesse pubblico, quali: esigenze di uniformità nei registri di stato civile, evitare confusioni, assicurare l’ordine della società e della famiglia. Gli Stati sono tenuti a garantire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, per cui un approccio meramente formalista è incompatibile con la Convenzione, così come un’analisi che non prenda in considerazione, prima della decisione, gli aspetti identitari della domanda di cambiamento. Il rifiuto di autorizzare il cambiamento di cognome può rientrare nella violazione degli obblighi positivi imposti agli Stati in base all’art. 8 della Convenzione. Ma, se la richiesta del cambiamento di cognome è giustificata dal solo fatto che un individuo non ha avuto stretti legami col padre e che sentiva la necessità di riprendere il cognome della madre che l’aveva cresciuto per sentirsi “meglio con se stesso”, il rigetto dell’istanza e il no al cambio di cognome non sono contrari alla Convenzione. in tema di stato civile (orientamento di genere): - Cedu, 31.2.23, ric. 76888/17 (Guida al diritto 7/2023, 97): In assenza di un orientamento europeo condiviso in materia (rettifica del “genere” sull’atto di nascita), è necessario che lo Stato determini se e in che misura si possa soddisfare la richiesta pervenuta da persone di genere neutro o intersessuali, in un tentativo (non semplice) di contemperamento tra la posizione giuridica del soggetto e quella biologica. (Nella specie, tenuto conto della discrezionalità degli Stati in materia, la Corte ha ritenuto che la Francia non sia venuta meno all’obbligo di garantire l’effettivo rispetto della vita privata del richiedente, e che dunque non abbia violato dell’art. 8 della Convenzione. In base agli artt. 43 e 44 della Convenzione, la sentenza non è definitiva: entro tre mesi dal deposito ciascuna parte potrà chiedere che la causa sia rinviata alla Grande Camera) in tema di famiglia (assegno di divorzio): - Cass. 1^, 7.2.23 n. 3681 (Guida al diritto 7/2023, 95): Il trasferimento del nuovo compagno nella casa della moglie e il fatto che quegli abbia fatto delazioni testamentarie a favore di lei sono circostanze che influiscono sulla condizione economica della donna cui era stato riconosciuto l’assegno divorzile. Tale diritto può anche essere inciso da circostanze verificatesi prima della statuizione finale del giudice che ha fissato l’entità dell’assegno e la sussistenza delle condizioni per averlo: ciò che conta, ai fini della revisione o revoca del sostegno economico in applicazione dell’art. 9 L 898/1970 è il momento in cui è divenuto conoscibile un fatto prima non noto, anche se già avvenuto al momento della decisione di merito. (La SC ha respinto il ricorso della donna, la quale contestava che la revoca fosse avvenuta in base a fatti nuovi modificativi delle condizioni accertate dal giudice) in tema di gratuito patrocinio (reddito del richiedente): - Cass. pen. 4^, 6.2.23 n. 4953 (Guida al diritto 7/2023, 96): Per l’ammissione al patrocinio gratuito l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l’attendibilità. Il giudice si deve limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, revocabile (in una seconda fase) solo a seguito di analisi negativa dell’intendenza di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell’autocertificazione e della documentazione allegata. Anche a voler riconoscere un margine di valutazione dell’attendibilità dell’autocertificazione relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio, il rigetto è sempre collegato al riconoscimento di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate. c.s. Economia e Impresa - Perseguendo il proprio interesse, l'imprenditore contribuisce a un fine superiore che non è nei suoi interessi (Adam Smith) - Chi comanda è solo (Sergio Marchionne) - La concorrenza fa innovare, senza la concorrenza resti seduto (Benedetto Vigna, AD di Ferrari) - C'è gente che pagherebbe pur di vendersi (Victor Hugo)
Autore: Carmine Spadavecchia 19 feb, 2023
sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (IV parte): DLg 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - mappa (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 6/2023, 14-20) sotto il titolo “Impugnazioni: il consigliere istruttore posto al timone del nuovo appello” - commenti: - Giovanni Verde, Riforma Cartabia, tutte le ipocrisie che rischiano di far fallire la novella (Guida al diritto 6/2023, 10-13, editoriale). La componente umana del servizio giustizia: perché sia risolutiva una riforma che punta sulla prima udienza, occorre che giudici e difensori cambino mentalità [*professore emerito di Diritto processuale civile presso l’Università «Luiss-Guido Carli» di Roma] - Giuseppe Finocchiaro, Termine per impugnare decorre da quando la notifica è perfetta (Guida al diritto 6/2023, 21-23) [impugnazioni in generale: per entrambe le parti il termine per impugnare decorre da quando si perfeziona la notifica al destinatario] - Giuseppe Finocchiaro, Introdotta la possibilità di reiterare l’istanza di inibitoria dell’esecutività (Guida al diritto 6/2023, 24-29) [sospensiva esecutività in appello] - Giuseppe Finocchiaro, L’appello chiaro e specifico è valido, la sintesi evita sanzioni pecuniarie (Guida al diritto 6/2023, 30-38) [atti introduttivi dell’appello] - Giuseppe Finocchiaro, Per il “filtro” contro le cause inutili si passa alla manifesta infondatezza (Guida al diritto 6/2023, 39-41) [criteri di selezione in appello: definitivo superamento della disciplina del filtro in appello di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., intendendosi per superamento non l’abolizione di ogni “filtro”, ma la sua riconduzione alla più usuale valutazione della “manifesta infondatezza”] - Giuseppe Finocchiaro, Corsie preferenziali discrezionali per approdare alla discussione orale (Guida al diritto 6/2023, 42-46) [poteri del consigliere istruttore: la più rilevante novità è quella che gli attribuisce un penetrante potere definibile come “direzione del processo”] - Giuseppe Finocchiaro, Discussione orale o scritta per la decisione del gravame (Guida al diritto 6/2023, 47-51) [fase della decisione in appello] - Giuseppe Finocchiaro, Menio rinvii al primo giudice per la celerità dei processi (Guida al diritto 6/2023, 52-55) [casi di rimessione] sulla riforma Cartabia (penale): - Cass. pen. 4^, 11-24.1.23 n. 2854 (Guida al diritto 6/2023, 56 T, sotto il titolo “Impugnazione ai soli fini civili: subito applicabile lo ius novum”): È immediatamente applicabile ai giudizi pendenti la riforma Cartabia del processo penale nella parte in cui prevede che l’impugnazione ai soli fini civili della sentenza penale, se non inammissibile, deve essere rinviata dal giudice di appello o dalla Cassazione al giudice o alla sezione civile competente. - Cass. pen. 5^, 20-31.1.23 n. 3990 (Guida al diritto 6/2023, 79, nonché 61 T, sotto il titolo “Cambio di binario dal giudice penale al civile non può valere per i processi in corso”): Le nuove norme processuali inerenti al cambio di binario dal giudice penale a quello civile qualora l’impugnazione, ritenuta non inammissibile, riguardi solo le questioni civili, non si applicano a tutti i processi in corso, ma solo a quelli futuri in cui il gravame riguardi pronunce emesse dopo il 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del DLg 150/2022). - (commento di) Carmelo Minnella), In assenza di una norma transitoria si apre “il contrasto” in Cassazione (Guida al diritto 6/2023, 65-70). Le due pronunce divergono per una diversa lettura della tutela dell’affidamento della parte impugnante. sulla riforma Cartabia (penale) (procedibilità a querela di parte): - Aldo Natalini, Ampliato il perimetro dei reati divenuti procedibili a querela (Guida al diritto 6/2023, 71-75) [prospetto riepilogativo dei reati divenuti, dal 30 dicembre 2022, procedibili a querela, con le relative eccezioni di procedibilità ufficiosa] [la riforma comporta indirettamente un ampliamento della competenza del giudice di pace penale] - Cass. pen. 4^, 1.2.23 n. 4183 e n. 4186 (Guida al diritto 6/2023, 79): Nei procedimenti pendenti in cassazione relativi a reati divenuti procedibili a querela con la riforma Cartabia, non bisogna attendere il decorso di tre mesi dall’entrata in vigore del decreto (cioè fino al 30 marzo 2023) per verificare la volontà punitiva della persona offesa ai sensi dell’art. 85, comma 1, DLg 150/2022. Trova applicazione il principio nomofilattico già affermato con riferimento ai reati perseguibili a querela del DLg 36/2018: in quel caso la disciplina transitoria (art. 12, comma 2, DLg 36/2018, come nel previgente art. 85, comma 2, DLg 150/2022, prima delle modifiche operate dalla L 199/2022) prevedeva che si dovesse dare avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela, e la SC ritenne (SU n. 40150/2018) che l’avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, nei casi di inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere che un giudizio possa ritenersi “pendente” in presenza di un ricorso inammissibile. sulla v.i.a. (in tema di energia): - TAR Umbria 1^, 12.1.23 n. 28, pres. Potenza, est. Mattei (Guida al diritto 6/2023, 80): Il legislatore ha previsto che sino al 31 marzo 2024 si considerino “non sostanziali” le modifiche tecnico-impiantistiche utili per la sostituzione di gas naturale con combustibili alternativi (art. 5-bis, comma 6-bis, DL 14/2022). In tale logica, volta a soddisfare il fabbisogno energetico degli impianti industriali, si deve ritenere possibile la sostituzione del combustibile di origine fossile con il Css, cioè con il combustibile solido secondario, che comprende carta, plastica, fibre tessili da rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia urbani che speciali. Di conseguenza, sostituire il metano con Css non richiede una valutazione di impatto ambientale tutte le volte che non si incrementi la capacità produttiva autorizzata (art. 35, comma 3, DL 77/2021), e, se anche si incrementi tale capacità produttiva, fino al 31 marzo 2024 la modifica tecnico-impiantistica necessaria per sostituire l’ex rifiuto diventato Css non è di tipo “sostanziale” e quindi non fa scattare la necessità di v.i.a. in materia di sovvenzioni scolastiche : - Corte giust. Ue 3^, 2.2.23, causa C-372/21 (Guida al diritto 6/2023, 80): Le sovvenzioni pubbliche versate alle scuole private confessionali possono essere riservate alle Chiese e alle associazioni religiose riconosciute dallo Stato membro interessato. Il requisito del riconoscimento previsto dall’Austria è giustificato al fine di consentire ai genitori di scegliere l’educazione dei figli in funzione delle loro convinzioni religiose. Il diritto Ue è applicabile in materia, giacché, se è vero che i trattati dell’Unione prevedono che l’Ue sia neutrale per quanto attiene all’organizzazione, da parte degli Stati membri, delle loro relazioni con le Chiese e le associazioni o le comunità religiose, ciò non significa che la loro attività economica, ossia dispensare insegnamenti in istituti finanziati mediante fondi privati, sia in maniera generale sottratta al diritto Ue. Fatte salve le verifiche che incombono alla Corte suprema amministrativa austriaca, il requisito del riconoscimento, in virtù del diritto nazionale, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento: le condizioni che presiedono a tale riconoscimento possono essere meno agevolmente soddisfatte dalle Chiese o associazioni religiose stabilite in altri Stati membri e quindi sono tali da svantaggiarle. in tema di privacy (diritto all’oblio): - Cass. 1^, 21.1.23 n. 2893 (Guida al diritto 6/2023, 78): In tema di trattamento di dati personali e di diritto all’oblio è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell’archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di un’inchiesta giudiziaria poi sfociata nell’assoluzione dell’imputato, purché, a richiesta dell’interessato, l’articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l’archivio storico del quotidiano, e purché, a richiesta documentata dell’interessato, all’articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell’esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato. (Per la SC questa è la strada per contemperare in modo bilanciato il diritto della collettività ad essere informata, ex art. 21 Cost., e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire un’indebita lesione della propria immagine sociale) in materia tributaria (spese processuali): - Cass 6^ T civile, 2.2.23 n. 3220 (Guida al diritto 6/2023, 78): La mole di lavoro degli uffici dell’Agenzia delle entrate che ha provocato ritardi nell’esecuzione del rimborso non costituisce ragione valida per disporre la compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza. (Nella specie, il contribuente aveva dovuto attendere l’esito del giudizio di primo e secondo grado, nonché la sentenza della Cassazione, nonostante la quale l’Ufficio non erogava il dovuto, costringendo l’interessato a promuovere giudizio di ottemperanza, nel corso del quale il rimborso veniva effettuato con conseguente cessazione della materia del contendere. La SC ha cassato con rinvio la sentenza della ex Ctr che disponeva la compensazione delle spese, sul rilievo che la compensazione può essere disposta solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” (art. 15 DLg 546/1992): le difficoltà operative degli uffici periferici nel gestire eventuali contenziosi non può in alcun modo rappresentare un motivo valido di compensazione. sul m.a.e. (mandato di arresto europeo): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 31.1.23, causa C-156/21 (Guida al diritto 6/2023, 80): Il perimetro dell’esame che deve svolgere l’autorità giudiziaria richiesta di dare esecuzione a un mandato di arresto europeo va circoscritto alla verifica se esista un rischio reale di violazione del diritto a un equo processo a causa di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte la persona interessata, concludendo l’esame con l’applicazione delle stesse garanzie nel caso concreto. Pertanto, il giudice richiesto di dare esecuzione al m.a.e. non può, in linea di principio, opporre un rifiuto per difetto di competenza del giudice dello Stato membro emittente, se non nel caso in cui concluda per la sussistenza di carenze sistemiche nello Stato membro emittente a garanzia del diritto della persona a un equo processo o di un manifesto difetto di competenza dell’organo giurisdizionale. c.s. Approfondire / Sprofondare Si è così profondi, ormai, che non si vede più niente. A forza di andare in profondità, si è sprofondati [Leonardo Sciascia, "Nero su nero" (1979), riflessioni sulla letteratura in un «paese senza verità»)
Autore: Carmine Spadavecchia 16 feb, 2023
sulla giustizia civile e amministrativa : - Marcello Clarich*, Corte di cassazione e Consiglio di Stato, per le sfide future serve determinazione (Guida al diritto 5/2023, 10-13). Commento alle Relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario, rispettivamente, del 26 e del 30 gennaio [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza] sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (III parte): DLg 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - mappa (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 5/2023, 15-24) sotto il titolo: “Entra in scena il rito semplificato se è sufficiente l’istruttoria documentale” - commenti: - Domenico Pagliuca, Cause anche di tipo collegiale ma con verifiche sempre rapide (Guida al diritto 5/2023, 25-31) [procedimento semplificato] - Domenico Pagliuca, Trascrizione domanda giudiziale con adempimenti semplici e veloci (Guida al diritto 5/2023, 32-33) [procedimento semplificato] in tema di accesso (ad atti Ue): - Trib. Ue 10^ ampliata, 25.1.23, causa T-163/21 (Guida al diritto 5/2023, 39): Il Consiglio dell’Unione europea deve concedere ai cittadini l’accesso ai documenti redatti dai gruppi di lavoro interni alla procedura legislativa avente a oggetto la modifica della direttiva sui bilanci di esercizio, oppure fornire adeguata motivazione per opporre il diniego ala richiesta di ostensione proveniente da privati. In un sistema fondato sul principio della legittimità democratica, i colegislatori devono rispondere dei loro atti nei confronti del pubblico, e l’esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti democratici presuppone la possibilità di seguire in dettaglio il processo decisionale all’interno delle istituzioni che partecipano alle procedure legislative e di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti. (Nella specie, l’obiettivo perseguito dalla domanda di accesso mirava a conoscere le posizioni espresse. dagli Stati membri in seno al Consiglio d’Europa al fine di avviare un dibattito al riguardo prima che tale istituzione adottasse la propria posizione nell’ambito della procedura legislativa in questione. il Tribunale ha statuito che nessuna delle motivazioni addotte dal Consiglio consente di ritenere che la divulgazione dei documenti controversi pregiudicherebbe gravemente, in modo concreto, effettivo e non ipotetico, l’iter legislativo) in tema di privacy (dati biometrici): - Corte giust. Ue 5^, 26.1.23, causa C-205/21 (Guida al diritto 5/2023, 40): La raccolta sistematica di dati biometrici e genetici prevista dalla direttiva 2016/680 deve garantire la proporzionalità dei dati raccolti sulla persona fisica e la tutela maggiore possibile per dati definiti sensibili. In ipotesi di accusa per un reato doloso perseguibile d’ufficio è ammessa la registrazione di dati biometrici e genetici della persona da parte della polizia, ma solo se la legge nazionale prevede specifiche garanzie contro illeciti accessi ai dati raccolti e un valido controllo giurisdizionale sulla richiesta di procedere in via coercitiva alla raccolta di tali dati. La direttiva 2016/680 non osta infatti a una normativa nazionale che preveda la raccolta coercitiva dei dati biometrici e genetici delle persone accusate formalmente di un reato doloso perseguibile d’ufficio e per le quali sussistono sufficienti elementi di prova della colpevolezza. in tema di pensione di riversibilità : - Cedu 5^, 26.1.23, ric. 22386/19 (Guida al diritto 5/2023, 104 solo massima): Gli Stati possono intervenire nella regolamentazione dei sistemi pensionistici anche modificando norme che hanno attribuito di ritti ad alcuni individui. Tuttavia, se sussiste una legittima aspettativa a ottenere una pensione, gli interventi che perseguono un interesse generale devono portare a un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. Pertanto, le nuove norme che limitano il diritto alla pensione devono perseguire un fine legittimo, essere proporzionali e assicurare un periodo transitorio che permetta agli aventi diritto di allinearsi ai nuovi parametri predisposti dalla legge. - (commento di) Marina Castellaneta, Pensione, la perdita della riversibilità per modifica dei criteri deve prevedere un periodo transitorio (Guida al diritto 5/2023, 104-106) in tema di concessione (di servizio pubblico): - Cons. giust. amm. regione siciliana, 10.1.23 n. 27, pres. Taormina, rel. Molinaro (Guida al diritto 5/2023, 84 T): 1. - L’obbligo del soggetto titolare degli impianti idrici, nell’affidare al concessionario i relativi servizi, di mettere a disposizione tutti i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi, si inserisce all’interno di un rapporto convenzionale a prestazioni corrispettive , connotato dall’interesse pubblico alla gestione del servizio idrico, che ne ha determinato la qualificazione in termini di concessione, e dalla proprietà pubblica delle reti e degli impianti; l’eventuale inadempimento va valutato alla stregua dei principi civilistici adeguati alle esigenze di interesse pubblico sottese, con la conseguenz che l’onere di cooperazione del privato nei confronti dell’esercizio della funzione pubblica assume i connotati di un obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno. 2. – Quando l’Amministrazione è parte promittente dell’obbligazione o del fatto del terzo in un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, l’inadempimento del terzo non può rappresentare fonte di un’obbligazione risarcitoria se l’obbligazione del terzo è imposta dalla normativa di settore. Alla luce della tipizzazione legislativa vengono meno i generali criteri di imputabilità dell’inadempimento, mentre si assiste a una valorizzazione dei rimedi dilatori propri del rapporto a prestazioni corrispettive. - (commento di) Davide Ponte e Giulia Pernice, Il promissario per avere l’indennizzo usa i rimedi contro l’inadempimento (Guida al diritto 5/2023, 97-102) in tema di processo amministrativo : - Cons. Stato VII 11.1.23 n. 343, pres. est. Lipari (Guida al diritto 5/2023, 39): Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non hanno efficacia probatoria in giudizio: esse non costituiscono di per sé prova idonea dell’assunto di parte, esaurendo i loro effetti nell’ambito dei rapporti con la PA e nei relativi procedimenti amministrativi. Resta fermo che il giudice, ove le suddette dichiarazioni vengano prodotte, deve adeguatamente valutare il comportamento assunto in concreto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione e al grado di specificità di quest’ultima, strettamente correlato e proporzionato al livello di peculiarità del contenuto della dichiarazione sostitutiva. in tema di condominio : - Cass. 2^, 28.12.22 n. 37852 (Guida al diritto 5/2023, 64 solo massima, annotata da Mario Piselli): Allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, obblighi i condomini a richiedere il parere vincolante dell’assemblea per l’esecuzione di opere che possono pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio, la deliberazione che deneghi al singolo partecipante il consenso all’intervento progettato, ritenendo lo stesso lesivo dell’estetica del complesso, può essere oggetto del sindacato dell’autorità giudiziaria, agli effetti dell’art. 1137 c.c., soltanto al fine di accertare la situazione di fatto che è alla base della determinazione collegiale, costituendo tale accertamento il presupposto indefettibile per controllare la legittimità della delibera. - Trib. Roma 5^, 9.1.23 n. 309 (Guida al diritto 5/2023, 58 T): In tema di spese per la riparazione o ricostruzione del terrazzo a livello di uso esclusivo di un condomino, quando l’art. 1126 c.c. fa riferimento alla porzione di piano non intende avere riguardo alla porzione di proprietà, ma alla porzione come unità. Pertanto. è sufficiente che si trovi sotto il terrazzo a livello anche una sola parte di unità immobiliare perché la proprietà di tale unità concorra alla ripartizione delle spese dei due terzi, restando a carico della proprietà del terrazzo il terzo restante. - (commento di) Fulvio Pironti, Il criterio più idoneo è quello basato sui metri quadrati realmente coperti (Guida al diritto 5/2023, 60-63) in tema di RC auto (terzo trasportato): - Cass. SSUU 30.11.22 n. 35318 (Guida al diritto 5/2023, 42 T): In tema di tutela del terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale, l’azione diretta prevista dall’art. 141 codice assicurazioni (DLg 209/2005) è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; tale tutela presuppone che nel sinistro siano stati coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile; nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, al trasportato danneggiato compete esclusivamente l’azione diretta prevista dall’art. 144 codice assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. - (commento di) Alberto Cisterna, Una tutela rafforzata che presuppone il coinvolgimento di almeno due auto (Guida al diritto 5/2023, 53-57) in tema di spese processuali : - Cass. 2^, 27.12.22 n. 37825 (Guida al diritto 5/2023, 64-65 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di condanna alle spese processuali, il principio di soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi. in materia penale (successione di leggi penali nel tempo): - Cass. pen. 2^, 4.11.22-19.1.23 n. 2100 (Guida al diritto 5/2023, 72 T, sotto il titolo “Dietrofront: sì alla lex mitior prima che il DLg n. 150 sia entrato in vigore”): In. tema di successione di leggi penali nel tempo, gli effetti di uno ius novum più favorevole al reo sono applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della vacatio legis, in quanto la funzione di garanzia per i consociati, prevedendo un termine per consentire la conoscenza della nuova norma, non preclude al giudice di tener conto di quella che è già una novazione legislativa. - (commento di) Carmelo Minnella, Nella finestra temporale è possibile produrre effetti “in bonam partem” (Guida al diritto 5/2023, 75-78). In contrasto con altra pronuncia precedente, la SC dichiara l’estinzione del reato per intervenuta remissione e accettazione della querela c.s. Per vivere bene non bisogna essere troppo contemporanei (Ennio Flaiano)
Autore: Carmine Spadavecchia 09 feb, 2023
in tema di appalti : - Cons. Stato III 21.10.22 n. 9020, pres. Maruotti, est. Maiello (Giurispr. it. 12/2022, 2584-5): In una gara di appalto di forniture, ad una clausola della lex specialis che prescriva una particolare qualità o caratteristica del prodotto da offrire, senza indicare in modo espresso che la mancanza di esse determinerà l’esclusione dalla gara, è possibile attribuire valenza escludente soltanto laddove tale qualità o caratteristica sia indicata come una caratteristica minima dell’offerta. Ciò in quanto, alla stregua dell’’art. 83 Codice dei contratti 2016, che sancisce il principio della tassatività e della tipicità legale, e in applicazione di generali principi di carattere ermeneutico, una clausola escludente va interpretata in modo puntuale e strettamente letterale, al fine di evitarne una lettura ingiustificatamente ampliativa. in tema di appalti (responsabilità solidale del committente): - Cass. lav., 13.10.22 n. 30100 (Giurispr. it. 12/2022, 2569-70): La responsabilità solidale del committente ex art. 29 DLg 29/276 - che tutela il lavoratore attribuendogli (in via solidale con il proprio datore di lavoro) un’azione diretta nei confronti del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell’appalto - opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti (aggiudicatori) di appalti pubblici (nella specie ANAS s.p.a.), senza che per essi trovi applicazione l’esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall’art. 1, 2° comma, DLg 165/2001. in tema di strade pubbliche o (private ma) soggette a uso pubblico: - Cons. Stato VI 10.10.22 n. 8652, pres. Montedoro, est. Cordì (Giurispr. it. 12/2022, 2585-6): 1.- In base al codice civile e al codice della strada, una strada può essere qualificata come “ad uso pubblico” laddove sia posta all’interno di un centro abitato, sia concretamente idonea a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di carattere generale e sulla stessa si esplichi di fatto il pubblico transito jure servitutis publicae da parte di una collettività di persone qualificate dall’appartenenza a una determinata comunità territoriale. 2.- L’insistenza di segnaletica stradale e illuminazione pubblica, la percorrenza di linee pubbliche urbane, la funzione di raccordo con altre strade e lo sbocco su piazza e su pubbliche vie sono elementi che, se consolidati, portano al riconoscimento della qualità di strada comunale all’interno degli abitati. 3.- Laddove la proprietà del sedime stradale non appartenga ad un soggetto pubblico, bensì a un privato, la prova dell’esistenza di una servitù di uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma necessariamente presuppone un atto pubblico o privato, quali un provvedimento amministrativo, una convenzione fra proprietario e Amministrazione o un testamento. sulla tutela dei beni culturali (rapporto tra beni dell’ambiente e beni della produzione): - Cons. Stato VI 23.9.22 n. 8167, pres. Volpe, est. Simeoli (Giurispr. it. 12/2022, 2586-7): 1.- A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. discrezionalità amministrativa), in cui il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla “ragionevole” ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme, le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. discrezionalità tecnica) vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della “attendibilità” tecnico-scientifica. 2.- Nell’ambito dei procedimenti autorizzativi di impianti (nella specie, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, c.d. pale eoliche, ex DLg 387/2003) aventi comunque un impatto significativo sull’ampia nozione di “patrimonio culturale”, occorre procedere a un bilanciamento fra diversi valori di rango costituzionale (tutela del patrimonio culturale, dell’ambiente e del sistema produttivo nazionale), al fine di ricercare un punto di equilibrio, in assenza di un valore di carattere “totalizzante”. (Nella specie, il CdS ha ritenuto legittima la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante espressa dalla Soprintendenza in ordine al “sistema delle croci votive e viarie” e il conseguente vincolo indiretto apposto, ex art. 45 DLg 42/2004, sull’area interessata dall’installazione di pale eoliche; ha peraltro accolto l’appello incidentale in ordine alla estensione di tale vincolo indiretto) sul danno da perdita di chance (per mancata costituzione di un rapporto di impiego): - Cons. Stato VII, 20.9.22 n. 8112, pres Lipari, est. Marotta (Giurispr. it. 12/2022, 2588-9): In caso di illegittima mancata costituzione di un rapporto di lavoro, divenuta in seguito radicalmente impossibile (nella specie, mancata stipula di un contratto di ricercatore universitario ex art. 24 L 240/2010), è configurabile, in presenza dei relativi elementi costitutivi (danno non iure, colpa, nesso causale) la responsabilità aquiliana dell’Amministrazione, che può essere condannata al ristoro in favore dell’interessato del danno da perdita di chance e del danno esistenziale, liquidabili - nell’impossibilità di una esatta determinazione del quantum risarcitorio - in via equitativa (il Collegio ha respinto peraltro l’istanza finalizzata all’integrale pagamento delle retribuzioni non percepite in ragione della mancata prestazione dell’attività lavorativa) in tema di concessioni “balneari” (proroghe): - Cass. pen. 3^, 13-22.4.22 n. 15676 (Giurispr. it. 12/2022, 2729 T): La concessione (concessione demaniale marittima ad uso turistico e ricreativo) non risulta essere stata interessata dalle proroghe introdotte dal DL 194/2009, convertito in L. 26.2.2010 n. 25, e successive modifiche, e ciò in quanto dette proroghe, per consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno interessato solo le concessioni “nuove”, ossia successive al DL stesso. - (commento di) Giovanni Botto, Sviluppi delle pronunce dell’Adunanza plenaria sulle proroghe ex lege delle concessioni demaniali marittime (Giurispr. it. 12/2022, 2730-2740) [NdR: si tratta delle sentenze AP n. 17/2021 e n. 18/2021) in tema di subappalto (nelle concessioni): TAR Parma 1^, 9.3.22 n. 57, pres. Panzironi, est. Baraldi (Giurispr. it. 12/2022, 2740, solo massime): L’art. 174 codice appalti non prevede un limite percentuale per il subappalto ed è applicabile in caso di concessione, mentre l’art. 105 dello stesso codice disciplina il subappalto con riferimento alla diversa disciplina degli appalti e non è, dunque, applicabile al caso di cui trattasi, relativo all’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Né il richiamo all’art. 164, 2° comma, codice appalti rende applicabile anche alla concessione il limite del subappalto previsto (al tempo della gara) negli appalti di cui all’art. 105. Dalla piana lettura della norma si evince che la stessa fa riferimento a disposizioni relative a principi generali e ad altre fattispecie estranee al limite di subappalto e, inoltre, l’applicazione viene disposta solo in quanto le predette disposizioni siano compatibili mentre, nel presente caso, esistono due distinti articoli che regolano il subappalto rispettivamente nella parte II del codice, relativa ai contratti di appalto, e nella parte III del predetto codice, relativa alle concessioni, e tali due articoli (rispettivamente, l’art. 105 per la II parte e l’art. 174 per la III) regolano compiutamente l’istituto del subappalto nei due diversi ambiti; pertanto, non è fondata la tesi di parte ricorrente secondo cui l’art. 174 sarebbe integrato, sul punto del limite percentuale del subappalto, dall’art. 105 del codice appalti. Del resto, tale conclusione circa la non sussistenza di un limite percentuale per il subappalto nel caso di concessioni è coerente con le caratteristiche della figura, costituendo il naturale pendant del rischio imprenditoriale che assume il concessionario e quindi della maggiore autonomia organizzativa attribuitagli nella gestione del rapporto con la PA. Proprio dalla lettura dei due menzionati articoli relativi al subappalto, ossia l’art. 105 e l’art. 174, emerge con chiarezza che nessuna integrazione rispetto al limite del subappalto sussiste da parte dell’art. 105 rispetto all’art. 174 e che quanto disposto dal predetto art. 105 ratione temporis vigente circa il limite del 30% non era applicabile all’art. 174 proprio per espressa disposizione legislativa, atteso che lo stesso art. 174, all’8° comma, individua puntualmente le disposizioni dell’art. 105 applicabili anche alle concessioni, stabilendo che “8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell’articolo 105.”. Orbene, il menzionato richiamo espresso previsto dal 8° comma dell’art. 174 evidenzia che il coordinamento fra le due norme che disciplinano il subappalto nei due diversi ambiti (appalti e concessioni) è normato dalle stesse, in particolare dall’art. 174 che individua le (uniche) disposizioni dell’art. 105 applicabili anche al subappalto per le concessioni, e fra tali disposizioni manca quella relativa al limite del 30% che, dunque, risulta pacificamente non applicabile al subappalto per le concessioni in quanto non prevista dall’art. 174 e non richiamata dal predetto articolo che, si ribadisce, ha espressamente risolto il problema del coordinamento con l’art. 105 individuando puntualmente le sole disposizioni di tale articolo applicabili anche alle concessioni ed omettendo, con chiara scelta legislativa, ogni riferimento al limite percentuale per il subappalto che, pertanto, in base al principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, risulta chiaramente non applicabile alle concessioni. Inoltre, in disparte ogni considerazione circa il principio di diritto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza Vitali, risultano condivisibili le conclusioni dell’Amministrazione resistente secondo cui l’art. 174 rappresenta la fedele trasposizione dell’art. 42 della direttiva 2014/23/UE, il quale non prevede alcun limite quantitativo o percentuale al ricorso al subappalto. Qualunque interpretazione della normativa nazionale che si discosti dalle disposizioni della direttiva n. 23 deve dunque essere ritenuta sic et simpliciter contraria al diritto europeo. - (commento di) Giovanni Balocco e Petra Martina Minetti, Il subappalto nell’ambito del contratto di concessione (Giurispr. it. 12/2022, 2741-2748) sulla pensione (di riversibilità): - Cedu, Grande camera, 11.10.22, ric. 78630/12 (Giurispr. it. 12/2022, 2591-2, annotata da Stefania Cecchini sotto il titolo: Il diritto alla pensione di vedovanza tra stereotipi di genere e realtà sociale): Integra una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - art. 8 (rispetto della vita privata e familiare) e art. 14 (divieto di discriminazione) - la legge federale svizzera che prevede, soltanto per il vedovo e non anche per la vedova, l’estinzione del diritto alla pensione di reversibilità al compimento della maggiore età del figlio: le diseguaglianze di fatto eventualmente presenti nella realtà sociale non possono più giustificare discriminazioni basate sul sesso. (Il Governo svizzero difendeva la diversità di disciplina sul rilievo che, raggiunta dai figli la maggiore età, è più probabile che sia la moglie, e non il marito, a dipendere economicamente dal coniuge: la Corte ha dissentito, condannando la Svizzera al pagamento di 5.000 euro di danni e 16.500 euro per spese processuali) in tema di comunione legale tra coniugi (comunione de residuo): - Cass. SU 17.5.22 n. 15889 (Giurispr. it. 12/2022, 2602 T): Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data. - (commento di) Giacomo Oberto, La natura della comunione de residuo al momento della cessazione del regime legale (Giurispr. it. 12/2022, 2609-2626) in tema di filiazione : - Cass. 1^, 7.10.22 n. 29264 (Giurispr. it. 12/2022, 2571-2): Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre; egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito; ferma restando solo l’obbligazione alimentare, da azionarsi nell’ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso in tema di usucapione : - Cass. 2^, 20.6.22 n. 19758 (Giurispr. it. 12/2022, 2593 T): Va rimessa al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite la questione - oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità - se gli effetti conseguenti all’intervento del procedimento espropriativo su un bene, di cui sia stato notificato il relativo decreto all’occupante dell’immobile costituente oggetto o che ne sia venuto, comunque, a conoscenza, consentano il verificarsi o meno, in modo automatico, della perdita dell’animus possidendi in capo al medesimo occupante, con la conseguente interruzione di un pregresso possesso dallo stesso esercitato per un intervallo temporale utile ad usucapionem ma senza che sia maturato il ventennio o se, invece, tale possesso continui ugualmente a permanere in capo all’occupante con la possibilità dell’acquisto del diritto di proprietà sul bene – ancorché oggetto di espropriazione, ma senza che sia intervenuta alcuna immissione in possesso o condotta realizzativa delle opere previste nel decreto di esproprio – a titolo di usucapione al successivo maturare dei venti anni continuativi. - (nota di) Vito Amendolagine, Alle Sezioni unite la controversa quaestio dell’usucapione di un bene espropriato (Giurispr. it. 12/2022, 2595-2597) * in tema di servitù : - Cass. 2^, 20.9.22 n. 27517 (Giurispr. it. 12/2022, 2576-7): La costituzione di una servitù non può avvenire da parte del rappresentante del proprietario del fondo servente, in difetto di procura scritta, senza la quale non è applicabile il principio dell’apparenza del diritto in favore del titolare del fondo dominante privo di colpa. (Secondo la SC occorre distinguere tra procura e mandato: la procura si risolve nel conferimento ad un terzo del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto mentre il mandato è il contratto in forza del quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un’altra. Mentre il mandato con rappresentanza nei contratti aventi forma scritta ad substantiam non è soggetto all’onere della forma scritta, diversamente, l’obbligo della forma scritta è previsto per la procura per il combinato disposto degli artt. 1392, 1350 n. 1, c.c. atteso che gli effetti del contratto di compravendita si producono in capo al rappresentato in forza del solo rapporto di rappresentanza, mentre il mandato spiega i suoi effetti nel rapporto tra rappresentante e rappresentato. Ne consegue che, nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, come la costituzione di servitù prediali, il principio dell’apparenza del diritto non può trovare applicazione rispetto alla rappresentanza, atteso che per i suddetti contratti sussiste un onere legale di documentazione della procura) sulla compravendita immobiliare (nullità per omissione del titolo edilizio): - Cass. 2^, 16.5.22 n.15587 (Giurispr. it. 12/2022, 2626 T): La nullità comminata dall’art. 46 DPR 380/2001 e dagli artt.17 e 40 L 47/1985 va ricondotta nell’ambito dell’art. 1418 c.c., 3° comma, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell’immobile. Ai fini della validità del contratto, si prescinde dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale aspetto esula dal perimetro della nullità. Neppure rileva, al fine di stabilire l’ambito della nullità del contratto, la distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali. - (nota di) Cristiano Cicero, Sull’irrilevanza della regolarità urbanistica sostanziale dell’immobile (Giurispr. it. 12/2022, 2627-9) * sulla responsabilità da reato degli enti (vicenda Impregilo): - Cass. pen. 6^, 11.11.21-15.6.22 n. 23401 (Giurispr. it. 12/2022, 2757 s.m.): In tema di responsabilità da reato degli enti, l’art. 6, 1° comma, DLg 231/2001, lungi dal prevedere un’inversione dell’onere probatorio, impone all’accusa di dimostrare l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell’interesse di questa, nonché di individuare precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’individuo all’interesse dell’ente collettivo e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la sua responsabilità. [NdR – Seguono altre cinque massime non ufficiali sulla colpa di organizzazione, sulla validità del modello organizzativo volto a prevenire reati imputabili alla società, sull’idoneità dell’organismo di vigilanza previsto e sui compiti dello stesso, sull’elusione fraudolenta del modello organizzativo da parte dei soggetti apicali dell’ente] - (commento di) Giulio De Simone, Si chiude finalmente, e nel migliore dei modi, l’annosa vicenda Impregilo (Giurispr. it. 12/2022, 2758-2767) in procedura penale : - Corte cost. 9.5.22 n. 11 (Giurispr. it. 12/2022, 2768 solo massima): È incostituzionale, per violazione degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., l’art. 568, comma 4, c.p.p., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. - (commento di) Chiara Naimoli, La Consulta tra tutela del contraddittorio ed interesse all’impugnazione (Giurispr. it. 12/2022, 2768-2780) in tema di prescrizione : - Enrico Minervini (a cura di), La decorrenza della prescrizione (Giurispr. it. 12/2022, 2788-) La decorrenza della prescrizione nel codice civile, nella legislazione speciale e nell’esperienza giurisprudenziale: la diversità delle soluzioni accolte nei diversi settori dell’ordinamento giuridico. --- Il problema della decorrenza della prescrizione, Enrico Minervini (2788) --- Decorrenza della prescrizione e mancato esercizio del diritto, Bruno Troisi (2791) --- La decorrenza della prescrizione e i crediti risarcitori per danni lungolatenti, Andrea Lepore (2793) --- La prescrizione dei crediti risarcitori dei clienti nei confronti dei professionisti, Salvatore Monticelli (2798) --- La decorrenza della prescrizione dei crediti derivanti da rapporti assicurativi, Massimo Gazzara (2802) --- Paolo Piscitello, La decorrenza della prescrizione delle azioni di responsabilità nelle s.p.a. (2807) --- La decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, Emilio Balletti (2810) c.s. Coltivate la scienza, perché può tirare fuori il meglio da noi umani (Albert Einstein)
Autore: Carmine Spadavecchia 03 feb, 2023
sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (II parte): DLg 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - mappa (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 4/2023, 14-22) sotto il titolo: “Carte scoperte” per le prove nella prima udienza di comparizione - commenti: --- Mauro Bove*, Giustizia civile: il vortice delle correzioni rischia di far ripetere errori già compiuti (Guida al diritto 4/2023, 12-13, editoriale) --- Nicola Graziano, Valorizzato il ruolo del calendario, funzione centrale alla prima udienza (Guida al diritto 4/2023, 23-30) [processo di cognizione] --- Nicola Graziano, Con l’introduzione dell’ordinanza l’iter decisorio risulta più snello (Guida al diritto 4/2023, 31-37) [fase della decisione] in tema di accesso civico : - TAR Lazio 5^, 5.1.23 n. 207, pres. Spagnoletti, est. Palma (Guida al diritto 4/2023, 42): L’illegittimità del silenzio in materia di accesso civico va fatta valere con ricorso avverso il silenzio. Ciò in quanto in caso di accesso documentale il giudice è chiamato a garantire la realizzazione di una specifica posizione soggettiva giuridicamente tutelata, in funzione e nei limiti dell’interesse diretto, concreto e attuale dell’istante alla conoscenza di determinati documenti ed entro i limiti previsti dalla normativa sull’accesso documentale. Viceversa, nelle ipotesi di accesso civico generalizzato la posizione legittimante l’accesso non è strumentale alla tutela di un interesse personale del richiedente, ma è costituita da un generico e indistinto interesse di ogni singolo cittadino al controllo del buon andamento dell’attività amministrativa. Mentre le informazioni richiedibili sono tutte quelle ulteriori rispetto a quelle oggetto di obblighi di pubblicazione, i limiti sono costituiti da interessi pubblici e privati che devono essere tutelati innanzitutto dall’Amministrazione interessata nell’esercizio di un’attività valutativa che può presentare anche margini di discrezionalità. SI spiega pertanto la scelta del legislatore di non voler estendere il campo applicativo del rito processuale in materia di accesso ai documenti amministrativi al caso di inerzia su un’istanza di accesso civico. in materia antitrust (assicurazioni): - TAR Lazio 1^, 13.1.23 n. 603, pres. Amodio, est. Tropiano (Guida al diritto 4/2023, 41): È legittima la sanzione di 2milioni di euro inflitta dall’Agcom a Telepass spa e Telepass Broker srl per avere posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nel fornire informazioni ingannevoli e/o carenti sulla raccolta e il trattamento dati degli utenti che richiedono un preventivo assicurativo relativo a polizze Rca tramite APP Telepass e sulle modalità di preventivazione, vietandone la diffusione e la continuazione. Il fatto che l’algoritmo rispettasse i parametri individuati dall’Ivass non neutralizza la scorrettezza della pratica giacché, per salvaguardare il preminente interesse del consumatore ad esercitare in modo consapevole la propria libertà negoziale, i professionisti devono porre in essere modelli di comportamento improntati a specifica diligenza proprio al fine di salvaguardare la libertà prenegoziale del cliente. La conformità alle regole in materia di privacy non manda esenti le ricorrenti dalle contestate violazioni. (Secondo il TAR non sussisteva alcun obbligo legale di interpellare il Garante della privacy, che peraltro è autorità generalista preposta alla tutela trasversale di un diritto fondamentale e non un’autorità regolatoria di settore). Quanto all’entità della sanzione, l’Autorità ha correttamente tenuto conto della dimensione economica e del fatturato delle imprese. D’altronde non v’è stato neppure un ravvedimento operoso avendo Telepass posto in essere soltanto un comportamento interruttivo della condotta violativa. in tema di permesso di soggiorno : - Corte giust. Ue 2^, 22.12.22, causa C-279/21 (Guida al diritto 4/2023, 42): L’ottenimento di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare non può essere sottoposto alla condizione del superamento di un esame di lingua dello Stato ospitante da parte del coniuge che in quello Stato sia già residente. L’art. 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, va interpretato nel senso che un a normativa nazionale, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in tale Stato membro e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro, costituisce una “nuova restrizione” ai sensi di tale disposizione. Una restrizione siffatta non può essere giustificata dall’obiettivo di garantire un’integrazione riuscita di tale coniuge, dato che tale normativa non consente alle autorità competenti di prendere in considerazione né la capacità di integrazione propria di quest’ultimo, né fattori diversi dal superamento di tale esame, che dimostrino l’effettiva integrazione di tale lavoratore nello Stato membro interessato e, pertanto, la sua capacità di di aiutare il coniuge a integrarvisi. in tema di maternità surrogata : - Cass. SSUU 30.12.22 n. 38162 (Guida al diritto 4/2023, 44 T): Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari ex art. 44, primo comma, lett. d), L 184/1983. Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita. - (commento di) Valeria Cianciolo, Diritto al riconoscimento del bimbo tramite l’adozione in casi particolari (Guida al diritto 4/2023, 64-68) [profili generali] - (commento di) Valeria Cianciolo, Una decisione della Cassazione che condanna La Gpa e tutela i minori (Guida al diritto 4/2023, 69-74) [analisi della decisione: valori fondamentali espressi dalla Costituzione impediscono di vedere la gestante come strumento piegato ai desiderata della coppia committente; con la sentenza 9.3.21 n. 33 la Corte costituzionale ha condannato la maternità surrogata, sottolineando la necessità di bilanciare l'interesse del minore; pur con tutti i limiti che le sono propri, l’adozione in casi particolari è l’unico strumento che può tutelare l’interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate] in tema di (super) condominio : - Cass. 2^, 16.1.23 n. 1141 (Guida al diritto 4/2023, 39): L’amministratore del supercondominio può ottenere il decreto ingiuntivo unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un’azione diretta verso l’amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini e per l’importo globale delle somme. Il cosiddetto supercondominio viene in essere ipso jure et facto, ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomini autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto. Sicché il potere dell’amministratore di ogni condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni dell’edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomini, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l’assemblea di tutti i proprietari e l’amministratore del supercondominio, ove sia stato nominato. in tema di locazione (deposito cauzionale): - Cass. 6^, 5.1.23 n. 194 (Guida al diritto 4/2023, 39): Nel contratto di locazione la funzione del deposito cauzionale è di garantire il locatore per l’adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, a cominciare da quello del pagamento dei canoni, e non escluso quello di recedere dal contratto dando il preavviso dovuto. Tale istituto, sulla scorta dei caratteri comuni alle varie forme di cauzione diffuse nella pratica degli affari, si pone come una forma di garanzia dell’eventuale obbligazione di risarcimento danni, compresa quella relativa al danno da lucro cessante. Pertanto, sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l’accipiens potrà agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare dello stesso, potendo il locatore sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, con apposita domanda giudiziale: in altri termini, egli potrà non restituire al conduttore il deposito cauzionale solo dimostrando in sede giustiziale di aver subito un qualunque tipo di danno, e non solo quello subito dalla res locata. in tema di contratto turistico : - Corte giust. Ue 2^, 12.1.23, causa C-396/21 (Guida al diritto 4/2023, 112 s.m.): L’art. 14, par. 1, della direttiva 2015/2302 va interpretato nel senso che un viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva e tali restrizioni siano state imposte anche nel luogo di residenza di quest’ultimo e in altri Paesi a causa del carattere pandemico della malattia. Per essere adeguata, tale riduzione di prezzo deve essere valutata con riferimento ai servizi inclusi nel pacchetto e corrispondere al valore dei servizi rispetto ai quali il difetto di conformità sia accertato. - (commento di) Marina Castellaneta, Pacchetto turistico, prezzo ridotto in caso di restrizioni necessarie a contrastare la pandemia da Covid (Guida al diritto 4/2023, 112-114). Riduzione esclusa solo per fatto imputabile al turista. in materia penale (proporzionalità della pena): - Corte cost. 2.12.22 n. 244, pres. Sciarra, red. Viganò (Guida al diritto 4/2023, 84 T, sotto il titolo “Distruzione opere militari, se i danno è lieve, illegittimo non prevedere una diminuzione di pena”): L’art. 167 c.p.m.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l’ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato, sia rispetto all’intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato. Il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all’inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità. Una differenza di trattamento sanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni viola l’art. 3 Cost. allorché non appaia sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, stante la sostanziale identità della condotta punita, dell’elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato. Differenze di trattamento sanzionatorio tra reati comuni e corrispondenti reati militari non si pongono invece in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto siano giustificabili in ragione dell’oggettiva diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni, comuni e militari, che vengono di volta in volta a raffronto, ovvero del particolare rapporto che lega il soggetto agente al bene tutelato. - (commento di) Luca Nania, Cornice edittale proporzionata alla fenomenologia criminale (Guida al diritto 4/2023, 87-94). A partire dagli anni ’90 la Corte ha iniziato a valutare la proporzionalità della pena prevista dal legislatore anche in relazione alla funzione rieducativa. In base alla sentenza 8.3.22, causa C-205/20, della Corte di giustizia Ue le autorità nazionali hanno l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale contraria al requisito della proporzionalità. in materia fiscale (Tarsu): - Cass. 2^, 29.12.22 n. 38088 (Guida al diritto 4/2023, 75-76 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 62, secondo comma, DLg 15.11.1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che “risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità”, sottrae all’imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa. disponibilità. in tema di processo amministrativo (nullità della notifica): - Cons. Stato VII 17.11.22 n. 10111, pres. Contessa, rel. Francola (Guida al diritto 4/2023, 102 T): 1.- La notifica nulla può essere sanata, per avvenuto raggiungimento dello scopo, solo dalla costituzione in giudizio della parte intimata o convenuta e non anche dalla mera conoscenza eventualmente acquisita dalla parte stessa, cui non segua la costituzione in giudizio: altrimenti si ammetterebbe una indiscriminata surrogabilità e disapplicazione dei procedimenti notificatori disposti dal legislatore, con il conseguente rischio di totale incertezza in ordine alla legale conoscenza degli atti e con evidente violazione dell’art. 24 Cost. 2.- La nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado comporta, in appello, la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., attesa la possibilità di rinnovare la notificazione ai sensi dell’art. 44, quarto comma, c.p.a., come riscritto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148/2021. - (commento di) Davide Ponte, Una decisione che garantisce la reviviscenza del processo (Guida al diritto 4/2023, 108-110) in tema di processo telematico (deposito di atto nativo digitale): - Cass. 6^ trib, 17.1.23 n. 981 (Guida al diritto 4/2023, 40): Il deposito telematico di un documento telematico non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce, giacché, mentre per i documenti su supporto cartaceo vi è un problema di conformità dell’atto depositato con l’originale, quando l’atto nativo digitale viene prodotto in giudizio in questa forma, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, esso non viene prodotto “in copia”, bensì in originale, suscettibile di ripetute produzioni senza per questo perdere la caratteristica di essere un atto originale. (La SC ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate nei confronti di un contribuente destinatario di un avviso di accertamento per un maggior reddito di 40mila euro) in tema di notifica via pec : - Cass. trib. 18.1.23 n. 1519 (Guida al diritto 4/2023, 40): Il ricorso notificato via pec la cui ricevuta di accettazione sia successiva alle 23:59:59 del giorno di scadenza è tardivo, perché non rileva l’orario di invio. [Nella specie, la SC ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate inviato via pec dall’Avvocatura dello Stato alle 00:00:00 dell’ultimo giorno utile rispetto allo spirare del termine, con ricevuta di accettazione generata nella data del giorno successivo alle 00:00:01 e ricevuta di consegna alle ore 00:00:05. La SC ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 75/2019) ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 147 c.p.c. nella parte in cui poneva limiti temporali alle notifiche senza alcun distinguo per quelle effettuate via pec. La norma stabiliva infatti che le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21: la Corte ritenne la disposizione irrazionale rispetto alle notifiche telematiche perché limitava in capo al mittente i termini temporali dell’ultimo giorno utile per l’impugnazione (le ore 21, anziché le ore 24), e concluse che il deposito è tempestivo per il notificante quando la ricevuta di accettazione è generata entro le ore 24 del giorno di scadenza, mentre per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. La SC si è interrogata su quale fosse il termine ultimo, e quindi se le 00:00:00 fossero l’ultimo minuto secondo dell’ultimo giorno ovvero il primo di quello successivo, concludendo che il giorno “x” inizia con lo scoccare delle ore 00:00:00] c.s. L'umanità sembra avere una sorprendente capacità di rimanere sempre uguale: e cioè, umana. (D.H. Lawrence, "A proposito di donne e uomini - Il sesso, la famiglia, la società", Lorenzo de Medici Press, Firenze, 2022)
Autore: Carmine Spadavecchia 01 feb, 2023
sulla riforma del processo civile (riforma “Cartabia civile)”: - DLg 10.10.2022 n. 149 [GU 17.10.22 n. 243, s.o. 38], Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - [GU 19.10.22 n. 245, s.s. 5] Ministero della giustizia Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata». - L 29.12.2022 n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 - Art. 1, comma 380 (Disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza i9n materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari) - Circolare 6.1.2023 (stralcio) del Consiglio Nazionale Forense - Ufficio Studi: Anticipazioni e proroghe in materia di giustizia civile - Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 Legge di bilancio 2023 - D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, c.d. Milleproroghe (Guida al diritto 3/2023, 29-31, sotto il titolo: “Dal Cnf utile vademecum su anticipazioni e proroghe”) - mappa del decreto legislativo 149/2022, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 3/2023, 20-28) - commenti: --- Giuseppe Finocchiaro, Per il nuovo volto del processo civile un nefasto avvio al 28 febbraio 2023 (Guida al diritto 3/2023, 12-15, editoriale): l’anticipazione al 28 febbraio 2023 - e, per talune norme, al 1 gennaio 2023 - dell’entrata in vigore della riforma ha superato ogni limite di decenza per ciò che riguarda la certezza del diritto e i diritti della difesa [*professore associato di Diritto processuale civile presso l’Università di Brescia] --- Laura Biarella, Giustizia civile, la riforma Cartabia punta sulle alternative al contenzioso in aula (Guida al diritto 3/2023, 16-20) [le novità: difetto di giurisdizione e competenza; estensione della competenza del giudice di pace; solo al giudice tutelare la competenza nelle materie relative al compimento di atti di parte di incapaci; il principio di sinteticità degli atti introdotto nel processo civile; nuova ipotesi di revocazione delle sentenze dichiarate dalla Corte di Strasburgo contrarie alla Cedu (convenzione); la disciplina dei mediatori familiari nelle modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.c.; volontaria giurisdizione e affidamento ai notai di alcune funzioni amministrative; legge di Bilancio 2023 e l’anticipazione di alcune norme della riforma Cartabia] --- Domenico Pagliuca, Il Gdp fa il pieno di competenze: per la Rca il valore sale a 25mila euro (Guida al diritto 3/2023, 32-37) [il processo civile in generale] --- Domenico Pagliuca, Nell’istruttoria procedimentale il dominio della trattazione scritta (Guida al diritto 3/2023, 38-45) [il processo civile in generale: digitalizzazione del processo civile; abbreviazione di termini per ragion i d’urgenza; udienza con collegamenti audiovisivi a distanza; note scritte in sostituzione dell’udienza; novità sulla querela di falso] --- Domenico Pagliuca, Per la Ctu si cambia: spazio ai giovani e procedura d’iscrizione semplificata (Guida al diritto 3/2023, 46-49) sui flussi migratori : DL 2.1.2023 n. 1 [GU 2.1.23 n. 1, in vigore dal 3 gennaio 2023], Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori - testo del decreto-legge (Guida al diritto 3/2023, 50-51) - commenti: - Aldo Natalini, Passano lo stop al trasbordo e il divieto di soccorsi multipli (Guida al diritto 3/2023, 52-61) [novità: il “codice di condotta” per le Ong dedite ai soccorso in mare con le loro navi civili Sar. Gli acronimi marittimi: I.M.R.C.C. (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) = Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo; M.R.C.C.V. (Maritime Rescue sub Centre) = Centro secondario di soccorso marittimo; P.O.S. (Place of Safety) = porto di sbarco sicuro; IMO = Organizzazione marittima internazionale] - Aldo Natalini, Multe da 10 a 50mila euro, fermo e in caso di reiterazione confisca (Guida al diritto 3/2023, 62-66) in tema di servizi legali al consumatore : - Corte giust. Ue 4^, 12.1.23, causa C-395/21 (Guida al diritto 3/2023, 96 solo massima): La clausola di un contratto di prestazione di servizi legali tra avvocato e consumatore, che fissi il prezzo dei servizi forniti secondo il principio della tariffa oraria, non rispetta l’obbligo di formulazione chiara e comprensibile se, prima della conclusione del contratto, non sono comunicate al cliente informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dal contratto. Se la clausola è dichiarata abusiva e il contratto non può sussistere dopo la soppressione della clausola, il giudice nazionale può ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della clausola, anche se il legale non percepirà alcun compenso. Se il consumatore potrebbe subire conseguenze molto dannose, il giudice nazionale può sanare la nullità sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, senza che, però, il giudice nazionale possa effettuare alcuna stima giudiziaria. - (commento di) Marina Castellaneta, Importo servizi legali, è inadeguato il riferimento al solo costo della tariffa oraria (Guida al diritto 3/2023, 96-98) in materia di famiglia (permessi di paternità): - Ad. plen. 28.12.22 n. 17, pres. Maruotti, est. Forlenza (Guida al diritto 3/2023, 70): Non può condividersi l’interpretazione che, se la madre è casalinga, un genitore strutturalmente è già presente in casa, con ciò soddisfacendo in radice quei bisogni a cui l’istituto del riposo per maternità e paternità è preordinato. I periodi di riposo vanno invece riconosciuti al padre lavoratore dipendente anche qualora la madre svolga attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario a tal fine che ella sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato ovvero sia affetta da infermità. L’esercizio della funzione genitoriale, da un lato, tende alla piena realizzazione dei diritti del bambino a ottenere la migliore assistenza da parte dei genitori, e d’altro lato costituisce anche espressione del diritto “proprio” dei genitori (e di ciascuno di essi) ad accompagnare la crescita del figlio quale espressione della loro personalità. in materia edilizia : - TAR Parma 1^, 22.11.22. n. 332, pres. Caso, est. Bonetto (Guida al diritto 3/2023, 70): 1. - Il DL 76/2020 ha modificato il TU dell’edilizia, incentivando demolizioni e ricostruzioni (artt. 2-bis e 5 DPR 380/2001), aprendo la strada ai contributi del 110% e rendendo possibili questi interventi anche nei centri storici, seppure con procedure più complesse per l’esigenza di pareri di matrice culturale e ambientale. Via libera dunque alla ricomposizione di volumi e alle ristrutturazioni complesse, che rispettino in generale le preesistenze, anche modificando il profilo dei tetti. 2. - I titoli edilizi rilasciati per interventi di ristrutturazione nei centri storici sono impugnabili da parte di chi contesti le dimensioni dell’intervento, in particolare la modifica di altezze e volumi, ma sono svincolati da controlli dei vicini che li impugnino lamentando il peggioramento delle condizioni di vivibilità causa il moltiplicarsi di sguardi indiscreti. Chi abita nella zona, e in particolare nell’edificio frontista, non può lamentarsi delle ristrutturazioni altrui volte a migliorare la qualità dell’abitazione, perché sguardi, rumori e indiscrezioni sono elementi caratteristici della vita nei centri storici. (In sintesi, maggiori libertà nelle demolizioni e ricostruzioni nei centri storici, nonostante l’ostilità spesso gratuita dei vicini che contestino le altezze di locali sottotetto divenuti residenziali) in tema di vendita immobiliare (certificato di agibilità): - Cass. 2^, 21.11.22 n. 34211 (Guida al diritto 3/2023, 74-75 s.m., annotata da Mario Piselli): La mancata consegna all’acquirente del certificato di agibilità si traduce in un adempimento e nella conseguente possibilità di domandare il risarcimento del danno conseguenziale che, ove accertato nell’an, va liquidato dal giudice in via equitativa, tenendo conto del minor valore di scambio del bene o nei costi sostenuti per procurare l’agibilità dell’immobile. in tema di accesso al lavoro (non discriminazione): - Corte giust. Ue, 12.1.23, causa C-356/21 (Guida al diritto 3/2023, 71): La nozione di “condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, che circoscrive le attività professionali rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, va intesa in senso ampio, come relativa all’accesso a qualsiasi attività professionale, a prescindere dalla sua natura e dalle sue caratteristiche. Questa interpretazione non deriva solo dal tenore letterale della direttiva, ma è confermata dai suoi obiettivi, in quanto essa è in via generale volta a eliminare, per ragioni di interesse sociale e pubblico, tutti gli ostacoli fondati su motivi discriminatori all’accesso ai mezzi di sostentamento e alla capacità di contribuire alla società attraverso il lavoro, a prescindere dalla forma giuridica nella quale esso è fornito. Fatta salva la valutazione sulla stabilità del rapporto col lavoratore autonomo affidata al giudice del rinvio, la decisione di non rinnovare il contratto a causa dell’orientamento sessuale del contraente rientra nell’ambito di applicazione della direttiva. E se il giudice del rinvio acclara l’esistenza della discriminazione, non opera la giustificazione ammessa dall’art. 2, par. 5, che istituisce una deroga al divieto di discriminazione stabilendo che “La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui”. in tema di lavoro (stabilizzazione del precariato): - Cass. lav. 9.1.23 n. 297 (Guida al diritto 3/2023, 68): 1. - La stabilizzazione del personale degli enti locali è una misura di favore prevista dalla legge finanziaria 2007 per chi ha prestato servizio alle dipendenze dell’ente locale per un periodo di tempo, consentendogli di accedere ai ruoli della PA in deroga alla regola generale, altrimenti applicabile, dell’accesso mediante concorso pubblico. 2. - Gli enti locali possono, nei limiti dei posti disponibili in organico e nel rispetto del patto di stabilità interno, procedere all’assunzione di personale non dirigenziale che: a) sia in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi; abbia prestato servizio a tempo determinato per almeno 3 anni in virtù di contratti stipulati prima del 26 settembre 2006; c) sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge. 3. - Non essendovi un diritto incondizionato alla stabilizzazione, per essere la stessa dipendente dal rispetto dei limiti finanziari e dall’esistenza di posti vacanti in organico da ricoprire, neppure sussiste il diritto dei lavoratori di essere assunti nella stessa posizione professionale tenuta nell’ambito dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, ben potendo l’Amministrazione (nella specie, Provincia di Prato) esercitare la facoltà di procedere alla copertura a fronte di una rilevata carenza di organico con riferimento ad altra e diversa posizione professionale. sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia : - Corte giust. Ue 6^, 15.12.22, causa C-144/22 (questione posta dal Consiglio di Stato in merito all’art. 267 del Trattato) (Guida al diritto 3/2023, 71): I giudici nazionali di ultima istanza possono astenersi dal sottoporre alla Corte di giustizia Ue una questione di interpretazione del diritto Ue e risolverla sotto la propria responsabilità solo se la corretta interpretazione si imponga con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio. Nel contesto del dialogo tra corti, tuttavia, al giudice nazionale che maturi questo convincimento non è necessario dimostrare in maniera circostanziati che altri giudici di ultima istanza e la stessa Corte adotterebbero la stessa interpretazione. I tribunali interni devono inoltre valutare il rischio di divergenze giurisprudenziali all’interno dello spazio Ue, considerare le diverse versioni linguistiche degli atti Ue e la terminologia propria del diritto europeo nel suo contesto e tenendo conto delle finalità. in tema di interdittiva antimafia : - Cass. pen. 1^, 15.6-10.11.22 n. 42646 (Guida al diritto 3/2023, 86-87 s.m., annotata): La definitività del provvedimento prefettizio di interdizione antimafia, a seguito di rigetto dell’impugnazione da parte del GA, non determina, tuttavia, la stabilità e intangibilità dell’interdizione, precludendo all’azienda di contrattare sine die con l’A. Infatti, l’interdittiva ha natura necessariamente provvisoria e temporanea (cfr. art. 86, comma 2, DLg 159/2011), essendone la validità limitata a dodici mesi, tanto è vero che il prefetto è tenuto ad aggiornare l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti per l’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, e ciò può fare anche su “documentata richiesta dell’interessato” (cfr. art. 91, comma 5, DLg citato). Ne deriva, quindi, che decorso il termine di un anno dall’emanazione di un precedente atto a effetto interdittivo, il prefetto dovrà aggiornare la propria valutazione in ordine alla situazione di infiltrazione mafiosa e adottare un’informativa liberatoria nel caso in cui sia venuto meno il pericolo di condizionamento, ovvero dovrà emettere una nuova interdittiva, ove permangano le circostanze rilevanti in tal senso. In questo caso, il rinnovato provvedimento interdittivo, determinando un’ulteriore limitazione all’attività d’impresa, ben può essere impugnato davanti al giudice amministrativo, legittimando, nel contempo, l’interessato a proporre istanza di applicazione del controllo giudiziario onde sottoporsi, nelle more del giudizio amministrativo, alla “vigilanza prescrittiva” del Tribunale. (La Corte ha per l’effetto annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso il provvedimento del tribunale che aveva respinto l’istanza dell’interessato volta all’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, DLg 159/2001, sostenendo erroneamente la “definitività” dell’interdittiva prefettizia, e quindi l’insussistenza ormai, a fronte di un’azienda definitivamente interdetta, di attività economiche da salvaguardare con lo strumento del controllo giudiziario) in materia penale (circostanze): - Cass. SSUU 14.7.22-12.1.23 n. 877 (Guida al diritto 3/2023, 86 s.m., annotata): La pena determinata a seguito di erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti (nella specie, in sede di patteggiamento) è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, 65 e seguenti, 71 e seguenti del c.p., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (statuizioni rese in relazione a sentenza di patteggiamento oggetto di ricorso ai fini di cui all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) in materia penale (interdizione temporanea da una professione): - Cass. pen. 5^, 12.1.1023 n. 870 (Guida al diritto 3/2023, 70): La misura cautelare dell’interdizione temporanea dall’esercizio della professione forense non può fondarsi sulla sola circostanza che i reati sono stati realizzati sfruttando la qualità di avvocato: devono infatti ricorrere i sintomi del pericolo di reiterazione. Va respinto il sillogismo (della Procura) secondo cui il rischio di reiterazione di un reato commesso sfruttando l’attività professionale è insito nella possibilità stessa di continuare a svolgere la professione: argomento non dirimente in quanto non è il contesto in cui si è realizzato il reato a giustificare la misura cautelare, ma l’accertamento sintomatico del pericolo di reiterazione del reato. c.s. Arte e politica - Gli esseri umani sono liberi, liberi ovunque si suoni la musica di Beethoven e di Wagner, e se non lo sono nei fatti, lo sono nello spirito quando ascoltano musica. La musica li trasporta in regioni dove la Gestapo non può sperare neppure un istante di entrare. L’arte appartiene al mondo intero. (Wilhelm Furtwāngler nella polemica con Arturo Toscanini sulla separatezza tra arte e politica)
Autore: Carmine Spadavecchia 24 gen, 2023
sul codice appalti : - Marcello Clarich*, Nuovo codice appalti in dirittura d’arrivo ma il Parlamento può dire ancora la sua (Guida al diritto 2/2023, 6-7-editoriale) [*ordinario di Diritto amministrativo alla Sapienza Università di Roma] sul procedimento “algoritmico” : - TAR Napoli 3^, 14.11.22 n. 7003, pres. est. Anna Pappalardo (Guida al diritto 2/2023, 113): Sin dalla nozione desunta dai papiri di Ahmes del XVII sec. a.C. l’algoritmo consiste in una sequenza finita e ordinata di operazioni elementari e chiare di calcolo che permettono di risolvere un problema. Si tratta di una procedura di calcolo ben definita che consente, attraverso un insieme di operazioni effettuate in un determinato ordine, partendo da un insieme di dati (input), di ottenere un risultato atteso (output): lo stesso, applicato a una decisione amministrativa, in via informatica è in grado di valutare e graduare una moltitudine di domande. La prospettiva, dunque, non è solo quella della semplificazione, ma anche quella della buona amministrazione; alle tecnologie si guarda non solo in vista del miglioramento del processo decisionale, ma anche della qualità della decisione. Ciò non toglie tuttavia che il destinatario degli effetti giuridici di una decisione automatizzata abbia diritto a che tale decisione non sia basata esclusivamente sul procedimento automatizzato, spettando al funzionario responsabile il compito di controllare, e quindi validare o, al contrario, smentire, la decisione automatica., sulla maternità surrogata : - Cass. SSUU 30.12.22 n. 38162 (Guida al diritto 2/2023, 111): Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari ex art. 44, primo comma, lett. d), L 184/1983. Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita. in tema di unioni civili : - Corte cost. 27.12.22 n. 269, pres. Sciarra, red. San Giorgio (Guida al diritto 2/2023, 112-113): La c.d. legge Cirinnà (L 20.5.2016 n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) prevede che “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso” (art. 1, comma 26) e che “alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso” (art. 1, comma 27). L’art. 1 comma 26 non lascia spazio a interpretazioni, ma certamente rende marcata la diseguaglianza con il comma successivo, che, al contrario, rimette alla manifestazione di volontà dei coniugi, in caso di rettificazione di sesso, di non sciogliere o far cessare gli effetti civili del matrimonio, ma di instaurare automaticamente l’unione civile tra persone dello stesso sesso. (La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate al riguardo dal Tribunale di Lucca). in tema di adozione : - Cas. 1^, 5.1.23 n. 230 (ord.za), pres. est. (Guida al diritto 2/2023, 113): Non sempre risulta nell’interesse del minore l’interruzione in automatico dei rapporti con la famiglia d’origine, fino al quarto grado di parentela, in conseguenza dell’adozione legittimante. Va pertanto sollevata questione di costituzionalità della legge n. 184/1983 sull’affidamento e l’adozione, nella parte in cui, nel regolare l’adozione piena, prevede che siano rescissi i legami con la famiglia d’origine, senza lasciare spazio a una valutazione in concreto. [Secondo la SC, sebbene la norma - che, nonostante il mutato assetto sociale, è rimasta ferma nel tempo, salvo concedere solo l’opportunità di conoscere le proprie origini una volta raggiunta la maggiore età – possa apparire giustificata dalla considerazione che solo con la cancellazione della famiglia d’origine si realizza la piena tutela del minore che entra in un nuovo nucleo da considerare “biologico”, tuttavia l’impossibilità di valutare il preminente interesse del minore conferisce alla norma stessa una rigidità che la pone in contrasto con le norme costituzionali (artt. 2 e 3), con l’art. 8 della Cedu (convenzione), con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] * in tema di sanzioni amministrative : - Cass. 2^, 2.1.23 n. 3 (Guida al diritto 2/2023, 111): In materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3, comma 2, L 689/1981, nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto l’agente non è responsabile se l’errore non è determinato da sua colpa. (Nella specie, è stato escluso l’errore sul fatto in quanto i ricorrenti erano consapevoli di dover comunicare la sostituzione del rimorchio, atteso che il trasporto di convogli di dimensioni straordinarie - “trasporto eccezionale” - può avvenire, ex art. 10 cod. str., solo previo rilascio di apposita autorizzazione, a meno che non si tratti della sola urgente rimozione di un veicolo in avaria costituente pericolo per la circolazione degli altri veicoli. Il Tribunale ha parimenti escluso forza maggiore, caso fortuito e buona fede, richiamando gli elementi di fatto che deponevano per la sussistenza di un profilo soggettivo di colpa. D’altronde, l’onere della prova degli elementi positivi dai quali riscontrare la buona fede è a carico dell’opponente e la relativa valutazione costituisce apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione) in tema di incandidabilità : - Cass. 1^, 29.12.22 n. 38054 (Guida al diritto 2/2023, 112): In base alla legge Severino (art. 10, lett. d), DLg 235/2012), è incandidabile alla carica di sindaco il mandatario della Siae che patteggia per truffa, falso ideologico e uso indebito di strumenti di pagamento una pena complessiva superiore, ove i reati contestati siano stati commessi approfittando del ruolo rivestito. La norma che collega l’incandidabilità alle cariche elettive degli enti territoriali e locali alla condanna alla reclusione superiore a 6 mesi “per uno o più delitti”, commessi con abuso di poteri, non si presta a un frazionamento della pena tra il reato principale e i reati satellite: conta il nesso strumentale tra i reati di falso e quello di truffa aggravata in danno dell’ente pubblico. C’è abuso di poteri o violazione dei doveri se la commissione del fatto è stata agevolata dalla qualità soggettiva dell’agente. sulla riforma Cartabia : DLg 10.10.2022 n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. - testo del decreto legislativo (Guida al diritto 2/2023, 34-39) DL 31.10.2022 n. 162 - L 30.12.2022 n. 199, Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 2/2023, 9-33) - mappa del decreto convertito in legge (guida alla lettura) (Guida al diritto 2/2023, 40-) - commenti: - Aldo Natalini, Nel nuovo regime transitorio si registra un “buco” di 24 ore (Guida al diritto 2/2023, 44-47) [le novità] - Aldo Natalini (a cura di), Un vademecum per capire le disposizioni transitorie (Guida al diritto 2/2023, 48-54) [il regime transitorio: prospetto schematico delle norme transitorie ricomprese nel DLg 10.10.2022 n. 150 (nel testo consolidato conseguente alle modifiche apportate dalla L 30.12.2022 n. 199, di conversione, con modifiche, del DL 31.10.2022 n. 162, entrate in vigore il 31 dicembre 2022) - Giuseppe Amato, Reati divenuti procedibili a querela: onere di informazione se c’è custodia (Guida al diritto 2/2023, 55-62) [regime transitorio] - Giuseppe Amato, Indagini preliminari: nuovi termini non validi sui procedimenti pendenti (Guida al diritto 2/2023, 63-71) [regime transitorio] - Giuseppe Amato, Per la costituzione di parte civile vengono riaperti i termini (Guida al diritto 2/2023, 72-73) [regime transitorio] - Giuseppe Amato, Trasmissione del deposito degli atti: fissata in corner la disciplina Covid (Guida al diritto 2/2023, 74-77) [regime transitorio] - Giuseppe Amato, Nuova udienza predibattimentale, risolti i dubbi sullo “scadenziario” (Guida al diritto 2/2023, 78-79) [regime transitorio] - Giuseppe Amato, Videoregistrazioni testimonianze a partire dal 30 giugno 2023 (Guida al diritto 2/2023, 80-83) [prova penale e rito] - Carmelo Minnella, Impugnazioni atti per via telematica, spartiacque la data di presentazione (Guida al diritto 2/2023, 84-90) [impugnazioni] - Fabio Fiorentin, In avanti verso la giustizia riparativa: al 30 giugno via libera sulle regole (Guida al diritto 2/2023, 91-95) [carceri] - Fabio Fiorentin, Entra in vigore l’ergastolo ostativo: spariscono i reati contro la Pa (Guida al diritto 2/2023, 96-101) [mafia] - Aldo Natalini, Riscritta la norma anti rave-party: abolita la soglia numerica “dei 50” (Guida al diritto 2/2023, 101-109) [reati contro il patrimonio] c.s. Arte - Qualsiasi cosa è arte se la si fa a livello dell'arte (Anything is an art if you do it at the level of an art) (Richard Avedon, fotografo USA, 1923-2004)
Autore: Carmine Spadavecchia 24 gen, 2023
sul golden power : - Bernardo Argiolas, Il golden power tra Stato e mercato (Giornale dir. amm. 6/2022, 721-724, editoriale) in tema di discrezionalità : - Sabino Cassese, La nuova discrezionalità (Giornale dir. amm. 6/2022, 725-727) in tema di s.p.p. e Pnrr : - Giorgio Mocavini, L’assistenza delle società a partecipazione pubblica nell’attuazione del PNRR (Giornale dir. amm. 6/2022, 728-748) in tema di capacità e discrezionalità amministrativa : - Vincenzo Dei Giudici, Il PNRR, i contratti pubblici e la discrezionalità (Giornale dir. amm. 6/2022, 748-754) sulla partecipazione (in materia di clima): - Marzia De Donno, L’emergenza climatica e la democrazia partecipativa (Giornale dir. amm. 6/2022, 755-761) in materia bancaria (crisi bancarie, interventi delle Autorità e protezione dei risparmiatori): - Cedu 2^, 14.9.21, cause riunite 49969/14, 20530/16, 4713/17 e aa., Pintar e aa. / Slovenia (Giornale dir. amm. 6/2022, 762 solo massima): Anche là dove privi di valore economico, e in mancanza di statuizioni o prove che accertino tale assenza di valore, le azioni e le altre obbligazioni di tipo subordinato emesse da intermediari bancari costituiscono “beni” ai sensi dell’art. 1, primo inciso, del primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ne consegue che la loro cancellazione si configura come un’interferenza nel pacifico godimento del diritto di proprietà garantito dalla medesima disposizione della Convenzione. Le misure straordinarie adottate dalla Banca di Slovenia per la risoluzione delle crisi di un gruppo di intermediari creditizi nazionali si configurano come misure di disciplina dell’uso dei beni ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, in quanto dirette ad assicurare il controllo del sistema bancario nazionale. L’ingerenza con i beni dei ricorrenti risultante dall’adozione delle predette misure straordinarie non è legittima ai sensi dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, in quanto la legislazione nazionale non consente ai soggetti interessati dall’applicazione di dette misure straordinarie di contestarne la legittimità in maniera effettiva, né di ottenere qualsiasi forma di compensazione per il danno subìto. Non essendo necessario né possibile, a causa della mancanza di informazioni pertinenti, accertare se gli altri requisiti di tale disposizione siano stati rispettati, la Corte si astiene dall’esprimere qualsiasi opinione sul fatto che le predette misure straordinarie siano nell’interesse generale e, in caso affermativo, se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità e la tutela del diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei loro beni. - (commento di) Giuseppe Sciascia, L’effettività dei rimedi giudiziali nella gestione delle crisi bancarie (Giornale dir. amm. 6/2022, 762-769) in tema di paesaggio : - Corte cost. 3.6.22 n. 135, pres. Amato, red. De Pretis (Giornale dir. amm. 6/2022, 770 s.m.): Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 5, LR Sicilia 13.8.2020 n. 19, come sostituito dall’art. 12 LR Sicilia 3..2021,n. 2, nella parte in cui abroga il comma 1 dell’art. 10 LR Sicilia 6.4.1996 n. 16 (eliminante il vincolo paesaggistico sulle zone di rispetto dal limite esterno di boschi e fasce forestali), promosse per violazione del principio di “irrevocabilità” dei vincoli di tutela paesaggistica e per contrasto con la precedente normativa regionale diretta a incrementare la tutela paesaggistica. Tale principio non esiste nell’ordinamento, come pure non sussiste il divieto per il legislatore regionale, osservati gli standard minimi fissati dalla legge statale, di ritornare su scelte di più elevata tutela operate in via autonoma dallo stesso legislatore. È incostituzionale l’art. 37, commi 5 e 6, LR Sicilia 13.8.2020 n. 19, come sostituito dall’art. 12 LR Sicilia 3.22021 n. 2, nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell’art. 10, LR Sicilia 6 aprile 1996 n. 16 (soppressivi della preesistente disciplina sull’inedificabilità all’interno dei boschi, delle fasce forestali e delle zone di rispetto), in riferimento all’art. 14, lett. n), dello statuto, per contrasto con gli artt. 135 e 143, DLg 22..2004 n. 42 e in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost. - Corte cost. 5.5.22 n. 108, pres. Amato, red. Viganò (Giornale dir. amm. 6/2022, 770 s.m.): È incostituzionale l’art. 3, LR Sicilia 21.7.2021 n.17, che, nel sostituire l’art. 2, comma 1-bis, LR 16.12.2020 n. 32, non richiede ai fini del rilascio di concessioni marittime la coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della legge n. 32. La dispensa dalla coerenza con tale piano, pur non comportando nessuna deroga alle vigenti disposizioni statali in materia di tutela del paesaggio, determina un abbassamento del livello di tutela rispetto a quanto assicurato dalla legislazione regionale previgente, sacrificando oltre i limiti consentiti dal principio di ragionevolezza gli interessi garantiti dall’art. 9 Cost. - Corte cost. 8.7.21 n. 141, pres. Coraggio, red. de Pretis (Giornale dir. amm. 6/2022, 770 s.m.): È incostituzionale l’art. 9, comma 9, lett. d), n. 1, LR Lazio 272.2020 n. 1, che, al fine di definire la nozione di faggeta depressa, abbassa la quota, da 800 m s.l.m. a 300 m s.l.m., al disotto della quale gli ecosistemi forestali governati a fustaia a prevalenza di faggio sono qualificati tali, determinando conseguente- mente la riduzione dell’area soggetta a divieto di utilizzazione. La disposizione regionale si pone in contrasto con la previsione dell’art. 142, comma 1, lett. g), DLg 22.1.2004 n. 42, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio. - (commento di) Girolamo Sciullo, La “resilienza” della tutela del paesaggio (Giornale dir. amm. 6/2022, 771-777) sul rinvio pregiudiziale (alla Corte di giustizia): - Cons. Stato IV 22.7.22 n. 6410, pres. Poli, est. Conforti; IV 14.7.22 n. 6013, pres. Poli, est. Martino; IV 6.4.22 n. 2545, pres. Poli, est. Conforti; IV 22.3.22 n. 2066, pres. Montedoro, est. De Luca; IV 5.1.22 n. 490, pres. Poli, est. Verrico; IV 14.9.21 n. 6290, pres. Poli, est. Loria: si chiede alla Corte di giustizia se, per salvaguardare i valori costituzionali ed europei dell’indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi, sia possibile interpretare l’art. 267 Tfue nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, a un procedimento per responsabilità civile e disciplinare. - (commento di) Edoardo Chiti, Il Consiglio di Stato e l’obbligo di rinvio pregiudiziale (Giornale dir. amm. 6/2022, 778-784). La giurisprudenza del Consiglio di Stato sull’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia rivela che tanto le parti quanto il giudice amministrativo fanno un uso difensivo dello strumento del rinvio. Se la prima tendenza è meno negativa di quanto non sia comunemente riconosciuto, la seconda non può essere accolta favorevolmente. Il tentativo di razionalizzazione del giudice europeo. sul procedimento amministrativo (preavviso di rigetto): - Cons. Stato II, 14.3.22 n. 1790, pres Cirillo, Altavista (Giornale dir. amm. 6/2022, 784 s.m.): A seguito della riforma dell’art. 21-octies, comma 2, legge 241/1990, per mezzo dell’art. 12, comma 1, lett. i), DL 16.7.2020 n. 76 - L 11.9.2020 n. 120 - operante per i procedimenti pendenti o già definiti alla data di entrata in vigore di tale normativa -, il meccanismo di “sanatoria” previsto per la violazione delle norme sul procedimento non trova più applicazione per provvedimenti caratterizzati da discrezionalità della PA nel caso di omessa comunicazione del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo. - (commento di) Lucrezia Magli, Il preavviso di rigetto come banco di prova per i principi del diritto amministrativo (Giornale dir. amm. 6/2022, 785-793) sugli appalti di servizi e forniture (consorzi stabili e cumulo alla rinfusa): - TAR Roma 2^-quater, 7.4.22 n. 4082, pres. Scala, est. Santoro Cayro (Giornale dir. amm. 6/2022, 794): L’art. 47, comma 2-bis, DLg 50/2016 va interpretato nel senso che, per gli affidamenti di servizi, i consorzi stabili ritraggono dalle singole imprese consorziate [indipendentemente dal distinguo tra consorziati designati e non designati ai fini dell’esecuzione dell’appalto] i requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara, ossia segnatamente, per quanto qui interessa, i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, tramite il meccanismo del “cumulo alla rinfusa”, che pertanto continua a trovare applicazione. Alla luce dei canoni ermeneutici propri di un’interpretazione di tipo letterale, si ritiene che l’art. 47, comma 2-bis, DLg 50/2016 debba essere letto nel senso di prevedere, quale regime di qualificazione dei consorzi stabili operante nelle procedure di affidamento di servizi e forniture, il “cumulo alla rinfusa”, avendo chiaramente accordato al consorzio la possibilità di avvalersi dei requisiti (di capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria) apportati dai singoli consorziati, da sommare ai requisiti maturati in proprio ai fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis di gara. - (commento di) Sandro Mento, I consorzi stabili e il cumulo alla rinfusa negli appalti (Giornale dir. amm. 6/2022, 794-803). La sentenza - che riguarda i consorzi stabili e il c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per gli appalti di servizi e forniture - sottolinea (e ripropone), in materia, un contrasto esistente tra la disciplina per l’affidamento di servizi e forniture rispetto a quella dei lavori pubblici, in cui l’operatività dell’istituto del cumulo alla rinfusa (per i consorzi stabili) viene concepito in maniera più stringente, senza apparenti ragioni né imposizioni normative. in tema di accesso , segreto, trasparenza: - CGA Sicilia, 1.2.22 n. 154, pres. De Nictlois, es. Caponogro (Giornale dir. amm. 6/2022, 804 s.m.): 1. - Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia proposta avverso il diniego di accesso ai documenti opposto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia presso l’Assemblea Regionale Siciliana. 2. - È legittimo il parziale diniego adottato “d’ordine” dal Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia adottato sulla base del regolamento interno della Commissione. - (commento di) Andrea Renzi, L’accesso agli atti dell’Assemblea Regionale Siciliana (Giornale dir. amm. 6/2022, 804-815) in tema di responsabilità erariale (incarichi extra moenia): - Corte dei conti Lombardia, Sez. giurisdiz., 11.4.22 n. 100/2022, pres. Tenore, rel. Grasso (Giornale dir. amm. 6/2022, 816 s.m.): La distinzione tra le attività consulenziali ammesse e quelle vietate è basata su specifici indicatori di natura fattuale (la frequenza temporale dell’attività consulenziale svolta con continuità, assiduità e sistematicità nell’anno solare e/o in più anni) e di natura sintomatica (la rilevanza reddituale dell’attività espletata, che non potrà superare quella del trattamento economico derivante dal pubblico impiego e l’eventuale acquisizione, da parte del docente universitario, della partita IVA). - (commento di) Alfredo Marra, Attività libero-professionale dei professori a tempo pieno (Giornale dir. amm. 6/2022, 816-823). La sentenza consolida l’orientamento del giudice contabile lombardo in ordine ai criteri di distinzione tra consulenze e attività professionale dei professori universitari a tempo pieno. Non convince, però, la scelta di applicare analogicamente i commi 7 e 7-bis dell’art. 53 DLg 165/2001 anche al caso di svolgimento di attività assolutamente incompatibili. in materia informatica : - Luca Golisano, Il governo del digitale: strutture di governo e innovazione digitale (Giornale dir. amm. 6/2022, 824-834) c.s. Cultura - In nessun altro ambito culturale c’è una musica di grandezza pari a quella nata nell’ambito della fede cristiana: da Palestrina a Bach, a Handel, sino a Mozart, Beethoven e Bruckner. La musica occidentale è qualcosa di unico, che non ha eguali nelle altre culture (Benedetto XVI, Che cos’è il Cristianesimo?) - Riscopriamo il valore della cultura italiana, perché è proprio nell'indipendenza della cultura che nasce la libertà di un popolo (Gennaro Sangiuliano, Ministro della cultura)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 gen, 2023
in tema di autonomia (autonomia differenziata delle Regioni, ovvero “regionalismo asimmetrico”): - Giulio M. Salerno*, Avanti con l’autonomia differenziata ma nell’ottica della coesione nazionale (Guida al diritto 1/2023, 12-14, editoriale) [*professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Macerata] sul c.d. DL milleproroghe : DL 29.12.2022 n. 198 [GU 29.12.22 n. 303, in vigore dal 30 dicembre 2022], Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - mappa del decreto (guida alla lettura, a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 1/2023, 15-21) in tema di giustizia (bilancio degli orientamenti nell’anno 2022): - Laura Biarella, Per i giudici un anno all’insegna del contenimento delle liti in famiglia (Guida al diritto 1/2023, 22-23) [il ruolo delle Corti superiori: moniti al legislatore e supplenza all’inerzia legislativa] - Laura Biarella, Edifici su carta, La Consulta riconosce il diritto dell’acquirente alla prelazione (Guida al diritto 1/2023, 24-28) [andamento del civile] - Laura Biarella, Nel penale si affronta l’attualità dal “sexting minorile” alla droga (Guida al diritto 1/2023,29-32) [andamento del penale] - Laura Biarella, Appalti, nell’attesa della piena riforma il “fronte caldo” resta quello delle gare (Guida al diritto 1/2023,33-37) [andamento dell’amministrativo] - Laura Biarella, Google, diritto all’oblio senza passare per una decisione giurisdizionale (Guida al diritto 1/2023,38-42) [il comunitario e l’internazionale] in tema di diritti fondamentali (non discriminazione): - Cedu 5^, 20.12.22, ric. 63539/19 (Guida al diritto 1/2023, 104 s.m.): La previsione di sanzioni penali applicabili nei confronti di un uomo politico che istiga alla discriminazione di un determinato gruppo per motivi religiosi è compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La libertà di espressione può incontrare limiti se l’ingerenza prevista a livello nazionale è stabilita dalla legge, persegue un fine legittimo ed è necessaria in una società democratica perché funzionale a combattere la discriminazione in tutte le sue forme e manifestazioni. - (commento di) Marina Castellaneta, Sì alle sanzioni penali applicate al politico che istiga a discriminare un determinato gruppo per motivi religiosi (Guida al diritto 1/2023, 104-106) in tema di appalti (revoca di gara): - TAR Campania 1^, 1.12.22 n. 7512, pres. Salamone, rel. Esposito (Guida al diritto 1/2023, 92 T): È legittima la revoca della gara avente per oggetto l’appalto di lavori motivata dalla possibilità sopravvenuta di usufruire dei finanziamenti del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e dalla conseguente necessità di predisporre un progetto di fattibilità tecnica ed economica più ampio rispetto a quello originario. - (commento di) Laura Biarella, Predisporre un progetto più ampio giustifica una nuova aggiudicazione (Guida al diritto 1/2023, 98-101) in tema di inquinamento : - Corte giust. Ue , Grande sezione, 22.12.22 , causa C-61/21 (Guida al diritto 1/2023, 47-48): Le direttive europee che stabiliscono norme per la qualità dell’arta non sono, in quanto tali, preordinate a conferire ai singoli diritti la cui violazione possa dare loro diritto a un risarcimento. Tuttavia, i singoli devono poter ottenere dalle autorità nazionali, eventualmente agendo davanti ai giudici competenti, che esse adottino le misure richieste ai sensi di tali direttive. Le direttive sulla qualità dell’aria prevedono obblighi chiari e precisi in merito al risultato che gli Stati membri devono garantire, ma tali obblighi perseguono un obiettivo generale di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso. Esse non contengono alcuna attribuzione esplicita di diritti ai singoli e non consentono di ritenere che, a singoli o a categorie di singoli, siano stati implicitamente conferiti diritti individuali la cui violazione possa far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli. in tema di condominio : - T. Bergamo 5-6.12.22 n. 2649, giudice Ippolito (Guida al diritto 1/2023, 50 T): La clausola notarile di esonero dal pagamento delle spese condominiali predisposta dal costruttore-venditore dell’edificio è nulla perché viola l’art. 33 codice del consumo. Si considererà efficace sole ove il conduttore-venditore dimostri che è stata oggetto di specifica trattativa e che dalla stessa è derivato analogo vantaggio in favore degli altri condomini. In difetto, si considererà vessatoria perché nei contratti conclusi tra consumatore e professionista determina a carico del primo un significativo squilibrio dei diritti e obblighi nascenti dal contratto. - (commento di) Fulvio Pironti, Illegittime le postille che impongono oneri eccessivi verso gli acquirenti (Guida al diritto 1/2023, 55-58) in tema di locazioni brevi (Airbnb): - Corte giust. Ue, 22.12.22, causa C-83/21 (Guida al diritto 1/2023, 48): L’imposizione di raccolta e comunicazione alle autorità fiscali dei dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito di intermediazione immobiliare riguarda tutti i terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o giuridiche, siano o meno queste ultime residenti o stabilite in detto territorio e sia che intervengano tramite strumenti digitali ovvero con altre modalità di contatto. Anche l’obbligo di ritenuta dell’imposta alla fonte si impone tanto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia, quanto alle imprese che hanno ivi stabilimento. (La Corte ha esaminato la legittimità delle misure solo alla luce del divieto di restrizione alla libera prestazione di servizi all’interno dell’Ue, escludendo che detti oneri vietino, ostacolino o rendano meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi) in tema di prestiti al consumo : - Corte cost. 22.12.22 n. 263, pres. Sciarra, red. Navarretta (Guida al diritto 1/2023, 46): In caso di restituzione anticipata del prestito, spetta al consumatore il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche se hanno concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2021. [La Corte richiama al rispetto del diritto comunitario nell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia Ue, alla quale pertanto tocca, se lo ritiene opportuno, modulare gli effetti temporali di una sua pronuncia, specificando l’arco di tempo per il quale la sua lettura delle norme deve essere considerata: cosa che la CGUe non ha fatto nella sentenza 11.9.19, C-383/18 (sentenza Lexitor) laddove ha interpretato il principio espresso nell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB secondo cui “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”] in materia tributaria (Ici): - Cass. trib. 19.12.22 n. 37051 (Guida al diritto 1/2023, 45-46): Il mutamento di destinazione di un’area fabbricabile in terreno agricolo, disposto dallo strumento urbanistico provinciale, ha effetti ai fini Ici solo dopo il suo recepimento nelle delibere urbanistiche comunali. Vanno infatti distinte le materie in cui i provvedimenti adottati ai livelli di governo superiori (regionali o provinciali) hanno efficacia diretta a livello comunale da quelle in cui, pur essendovi un obbligo di conformazione da parte dei comuni, tale efficacia immediata non sussiste. (Nel caso di specie, l’accertamento è stato confermato perché il Comune non aveva ancora provveduto a modificare il piano locale. Nell’attuale disciplina Imu gli strumenti urbanistici esplicano efficacia immediata - e non differita all’anno successivo, come in passato - ai fini del mutamento di qualifica del terreno agricolo e della determinazione del valore del suolo. Ad esempio, ove una delibera di adozione del Piano urbanistico generale venisse adottata a fine febbraio 2023, il terreno sarebbe tassato come suolo fabbricabile per i dieci mesi successivi. O ancora, in caso di rilascio di un permesso di costruire a inizio aprile 2023 con riguardo a un’area già edificabile, il valore imponibile deve essere corrispondentemente incrementato per 9 mesi) sulla procura alle liti : - Cass. SSUU 20.12.22 n. 37434 (Guida al diritto 1/2023, 46): Non può essere sanata l’inesistenza o la mancanza in atti della procura ad litem. Il vizio che colpisce la procura speciale per il ricorso in cassazione va incasellato nella categoria della nullità, rimediabile attraverso la rinnovazione, cancellando il vizio o rilasciando una nuova procura: ma la possibilità di sanare il vizio implicante nullità mediante un nuovo rilascio non significa che sia sanabile una procura inesistente. L’estensione a questo caso della sanatoria – cioè della possibilità di intervenire sulla procura previa assegnazione di un termine da parte del giudice – si porrebbe in contrasto col principio cristallizzato negli artt. 82 e 83 c.p.c. che impone, salvo casi eccezionali e limitati, l’intervento di un difensore, negando alla parte che non è avvocato il potere di stare in giudizio personalmente in tema di professione forense : - Cass. 2^, 7.12.22 n. 35971 (Guida al diritto 1/2023, 45): È annullabile il contratto di patrocinio stipulato tra avvocato e assistito quando viene omessa l’informativa sulla possibilità di avvalersi della procedura di mediazione, anche in assenza dell’obbligo di esperirla e a prescindere da ogni incidenza sulla procedibilità della domanda. La carenza di informativa è di per sé idonea a rendere annullabile il contratto di patrocinio in quanto prescinde del tutto dalla facoltatività o dalla obbligatorietà della mediazione. Il documento contenente l’informativa non può identificarsi con la procura ad litem, dalla quale si distingue per oggetto e funzione. in tema di intercettazioni : - Cass. pen. 5^, 20.7-6.10.22 n. 37911 (Guida al diritto 1/2023, 68 T): In tema di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, l’art. 270 comma 1 c.p.p. stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’art. 266 comma 1. - (commento di) Alberto Cisterna, Captazione solo se c’è coincidenza dei fatti storico-naturalistici indagati (Guida al diritto 1/2023, 78-84) in tema di estradizione : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 22.12.22, causa C-237/21 (Guida al diritto 1/2023, 47): L’estradizione di un cittadino Ue verso uno Stato terzo per scontare una pena può essere giustificata per evitare il rischio di impunità. Ciò avviene in particolare ove, secondo il diritto internazionale, lo Stato membro richiesto sia tenuto a estradare l’interessato e lo Stato terzo richiedente neghi il proprio consenso all’esecuzione della pena sul territorio dello Stato membro richiesto. L’estradizione resta esclusa, secondo la Carta dei diritti fondamentali Ue, se sussiste un rischio serio che l’interessato sia sottoposto, nello Stato terzo di cui trattasi, alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. c.s. Ambiente - Sembra che non siamo mai abbastanza ecologisti, ma il vero problema è badare a non perdere, nel santificare l'ambientalismo, il senso della misura.
Autore: Carmine Spadavecchia 09 gen, 2023
in tema di inquinamento (bonifica): - Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, Siti contaminati e responsabilità civile (Urban. e appalti 6/2022, 737-743) in tema di concessioni demaniali marittime: - Giuseppina Papini, Il regime giuridico dei beni demaniali alla luce delle sentenze dell’Adunanza Plenaria n.17 e 18 del 2021 (Urban. e appalti 6/2022, 744-759) in tema di espropriazione : - Sergio Perongini, La quantificazione dell’indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001: problemi processuali e sostanziali (Urban. e appalti 6/2022, 771-789) sugli organismi di diritto pubblico (Fabbricerie): - Cons. Stato V 6.9.22 n. 7742, pres. Barra Caracciolo, est. Grasso (Urban. e appalti 6/2022, 790 T) Le Fabbricerie sono oggetto di una normativa di derivazione pattizia solo relativamente all’assetto ordinamentale e alla definizione dei compiti cui esse sono preposte, tanto che eventuali modifiche di tali profili debbono essere bilateralmente convenute. Invece le materie che non possono dirsi attinenti al libero esplicarsi del sentimento religioso nella sua dimensione di diritto fondamentale, in quanto non rientranti tra quelle di religione e di culto, come le modalità di affidamento delle commesse, devono ritenersi soggette alla legislazione unilaterale dello Stato, ivi compresa quella di derivazione eurocomunitaria. Le Fabbricerie non sono organismi di diritto pubblico e, come tali, non soggiacciono al regime del Codice dei contratti pubblici ex art. 3, comma 1, lett. d), DLg 50/2016, perché non sono soggette, quanto alla loro attività, alla influenza pubblica dominante, tanto che, come avviene per le associazioni e per le fondazioni, l’autorità amministrativa non opera un rilievo penetrante sulla gestione dell’ente e, in più, i relativi poteri vengono esercitati dal Prefetto o dal Ministero dell’Interno con il coinvolgimento del vescovo diocesano. Le Fabbricerie non operano per la soddisfazione di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, perché, almeno per quanto riguarda le più grandi, gestiscono rilevanti beni e patrimoni secondo quel criterio di economicità che caratterizza e connota l’attività imprenditoriale. L’attività delle Fabbricerie non è finanziata in modo maggioritario dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali o da organismi di diritto pubblico, in quanto, al di là di qualche contingente accordo di diritto privato, rileva l’approccio funzionale, che concerne le ordinarie e strutturali modalità con cui si esplica la volontà dell’ente, con riguardo al centro di imputazione dei rischi e delle perdite connesse alla stessa attività. - (commento di) Francesca Bevilacqua, Le fabbricerie tra regolamentazione pattizia e qualificazione come “organismi di diritto pubblico” (Urban. e appalti 6/2022, 795-806) in tema di project financing : - Cons. Stato V 13.4.22 n. 2809, pres. Barra Caracciolo, et. Di Matteo (Urban. e appalti 6/2022, 807 T): Nelle procedure di finanza di progetto di iniziativa pubblica non basta che le clausole contrattali in cui si traduce l’operazione di partenariato pubblico-privato comportino il trasferimento del rischio al gestore del servizio, ma è necessario che l’Amministrazione specifichi ex ante tutti gli oneri economici che concorrono a definire il rischio assunto dall’operatore economico, in modo da definire l’equilibrio economico finanziario. In difetto, non potrà dirsi attendibile l’elaborazione del piano economico finanziario, né sarà corretta l’allocazione del rischio: se l’operatore non è messo a conoscenza di tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non può valutare se sarà in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività e, inevitabilmente, la sua offerta risulterà non attendibile. - (commento di) Alessandro Licci Marini, La definizione del rischio nel project financing per l’affidamento dei contratti di rendimento energetico (Urban. e appalti 6/2022, 812-). Partenariato pubblico-privato ed Energy Performance Contract (EPC) in materia antimafia : - Ad. plen. 28.1.22 n. 3, pres. Patroni-griffi, rel. Forlenza (Urban. e appalti 6/2022, 823 T): Gli amministratori e i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/ 2011 (Codice delle leggi antimafia) non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di tale provvedimento. [Solo le imprese possono impugnare l’interdittiva antimafia, mentre gli amministratori e i soci non possono agire in modo autonomo, non essendo assimilabili a coloro che patiscono un “effetto diretto” conseguente all’adozione del provvedimento; al più, i soci possono intervenire in giudizio, ma solo in posizioni defilate. Ciò in quanto l’interdittiva ha riverberi assai durevoli nel tempo, se non addirittura permanenti, indelebili e ineliminabili, ragion per cui solo all’impresa è data la possibilità di difendersi in giudizio in prima persona] - (commento di) Claudio Contessa, L’Adunanza plenaria sulla legittimazione all’impugnativa delle informative interdittive antimafia (Urban. e appalti 6/2022, 826-831) in materia di giurisdizione (contratti della PA): - TAR Palermo 3^, 10.8.22 n. 2504, pres. Passarelli Di Napoli, est. Valenti (Urban. e appalti 6/2022, 832 T): Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una serie di provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha deciso di prorogare la durata di una concessione di servizio pubblico [nella specie, servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse mediante navi ro-ro per trasporto passeggeri e merci] quando l’accettazione della proroga da parte del contraente privato sia condizionata ad una rinegoziazione dei termini contrattuali. - (commento di) Luca Giagnoni, Poteri di proroga contrattuale e giurisdizione esclusiva (Urban. e appalti 6/2022, 835-842) in tema di pianificazione urbanistica : - Andrea Ferruti, La rigenerazione urbana in Calabria dopo la L. n. 25/2022 (Urban. e appalti 6/2022, 760-770) in tema di beni paesaggistici : - TAR Veneto 2^, 8.8.22 n. 1280, pres. Pasi, est. Rinaldi (Urban. e appalti 6/2022, 843 T): 1. È illegittimo per difetto di istruttoria e manifesta perplessità il decreto di vincolo assunto dal Ministero ai sensi dell’art. 138, comma 3, del Codice in relazione a vasta area dolomitica già interessata da molteplici vincoli ex lege sull’errato presupposto dell’estensione delle aree boscate, già tutelate ex lege, e della inidoneità dei preesistenti vincoli ad assicurare la conservazione dei valori coinvolti. 2. In sede di definizione delle regole d’uso dei beni paesaggistici deve essere rispettato il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. - (commento di) Enrico Amante, Il principio di proporzionalità nella determinazione delle regole d’uso dei beni paesaggistici (Urban. e appalti 6/2022, 848-856) [l’abuso del diritto paesaggistico] in materia edilizia (competenza legislativa): - Cass. pen. 3^, 29 agosto 2022, n. 31782 (Urban. e appalti 6/2022, 863-4): In materia edilizia, pure nelle materie in cui le regioni (o le province autonome) hanno potestà legislativa esclusiva queste non solo non possono assoggettare a sanzione penale condotte che, per legge dello Stato, sono lecite, ma neppure possono incidere nella materia penale restringendo l’operatività delle leggi incriminatrici statali. in materia edilizia (condono): - Cass. pen. 4^, 2.9.22 n. 32267 (Urban. e appalti 6/2022, 862): In tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza dell’art. 6 e dell’art. 38, comma 5, L 28.2.1985 n. 47, richiamati dall’art. 39, comma 6, L 23.12.1994 n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l’elusione del limite legale di volumetria dell’opera per la concedibilità della sanatoria. c.s. Conosci te stesso (γνῶθι σαυτόν) - Conoscere se stessi non solo è la cosa più difficile, è anche la più scomoda (Josh Billings, pen name di Henry Wheeler Shaw, 1818-1885) - Conoscere te stesso significa riconoscere finalmente che non puoi conoscere te stesso (D.H. Lawrence, 1885-1930, “A proposito di donne e uomini - Sesso, famiglia e società”, Lorenzo de’ Medici Press, 2022) - Amiamo troppo noi stessi per conoscerci meglio (Roberto Gervaso)
Autore: Carmine Spadavecchia 05 gen, 2023
in tema di assistenza giudiziaria transnazionale : - Ad. plen. 6.12.22 n. 15, pres. Frattini, rel. Franconiero (Guida al diritto 49-50/2022, 37-38): È sindacabile l’atto con cui il Ministero della giustizia provvede sulle richieste di assistenza giudiziaria internazionale (art. 723 c.p.p.), trattandosi di provvedimento amministrativo discrezionale come tale soggetto al vaglio del giudice amministrativo sotto il profilo del difetto di motivazione. (La Plenaria ha accolto gli appelli contro il TAR Lazio annullando per insuperabile carenza di motivazione - con particolare riguardo a una possibile violazione del principio ne bis in idem - gli atti del Ministero che aveva dato corso a sei richieste di citazioni a giudizio formulate dall’India nei confronti dei vertici di una s.p.a. per rispondere di reati in pubbliche forniture al Governo straniero con imputazioni di corruzione e riciclaggio: fatti per i quali i manager, processati in Italia, sono stati assolti in via definitiva) in tema di accesso : - Cons. Stato IV 22.11.22 n. 10275, pres. Poli, rel. Loria (Guida al diritto 49-50/2022, 86 T): 1. Qualora l’Amministrazione non provveda espressamente sulla domanda di accesso, l’interessato non può proporre l’azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. sostenendo di avere azionato l’accesso civico generalizzato se nell’istanza era stato fatto inequivoco riferimento alla disciplina dell’accesso oggetto della legge 241/1990; in caso di mancata risposte dell’A. sull’istanza di accesso ex lege 241/90 si forma infatti il silenzio diniego, che l’interessato ha l’onere di impugnare entro il termine di decadenza. 2. L’accesso alle informazioni ambientali di cui all’art. 1 DLg 195/2005 è finalizzato a far conoscere al pubblico e quindi alla collettività le informazioni che riguardano l’ambiente in un’ottica di trasparenza e di massima diffusione; dunque non può essere qualificato come tale l’accesso chiesto da un’impresa per la difesa dei propri interessi in giudizio, in relazione ai procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti a suo carico diretti a verificare eventuali impatti dell’attività gestita sulle matrici ambientali circostanti. - (commento di) Davide Ponte, Trasparenza informazioni ambientali, solo se riguarda un interesse generale (Guida al diritto 49-50/2022, 89-94) in tema di privacy : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 8.12.22, causa C-460/20 (Guida al diritto 49-50/2022, 96 solo massima): L’art. 17, par. 3, lett. a), del RGPD (Regolamento generale sulla protezione dei dati) va interpretato nel senso che, nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti della Carta, a seguito della richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca diretta a ottenere l’eliminazione, dall’elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include affermazioni che la persona che ha presentato la richiesta ritiene inesatte, la deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto. Ove la richiesta includa anche la deindicizzazione volta a ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto del valore informativo di tali fotografie indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina Internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione di tali foto nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al loro valore informativo. - (commento di) Marina Castellaneta, Google deve cancellare informazioni inesatte senza una decisione giurisdizionale che accerti gli errori (Guida al diritto 49/2022, 96-98) in tema di energia : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 24.11.22, causa C-691/21 (Guida al diritto 49-50/2022, 38): Il gestore di una rete elettrica va considerato come produttore; ha pertanto diritto al risarcimento l’utente che subisca danni da una sovratensione elettrica dovuta al cambiamento del livello di tensione operato dal gestore. [La Corte ha inquadrato il gestore di energia tra i produttori, come tale soggetto alla direttiva 85/374 in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, sulla base dei seguenti criteri: (a) la nozione di prodotto contenuta nella direttiva include, all’art. 2, l’elettricità; (b) nel caso dei servizi di distribuzione di energia elettrica il gestore non si limita a consegnare un prodotto, ma partecipa al processo di produzione, modificando una delle sue caratteristiche, cioè la tensione; (c) solo con l’intervento del gestore, infatti, l’energia può essere offerta al pubblico per l’utilizzo e il consumo, e solo il gestore può modificare il livello di tensione dell’energia, che è una caratteristica del prodotto] in tema di ricercatori universitari (reclutamento): - Corte giust. Ue 6^, 15.12.22, cause riunite C-40/20 e C-173/20 (Guida al diritto 49-50/2022, 38): La normativa italiana sul reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato non è discriminatoria in sé, ma va verificato che non si creino forme di discriminazione susseguenti tra figure che posseggono le medesime competenze e che svolgono la medesima attività negli atenei, come nel caso del reclutamento dei professori associati. (Il CdS avevo chiesto alla Corte la corretta interpretazione degli artt. 4 e 5 dell’accordo quadro 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio (Misure di prevenzione degli abusi), direttiva recepita col DLg 6.9.2001 n. 368, modificato dalla c.d. legge Fornero e dal c.d. decreto sviluppo. In particolare, il CdS chiedeva di verificare la compatibilità della normativa italiana sotto due profili, uno generale, l’altro attinente alla non discriminazione, in quanto: 1) la conclusione dei contratti a tempo determinato non è subordinata a ragioni oggettive legate a bisogni temporanei ed eccezionali; 2) i ricercatori con contratti di tipo A (quali erano tutti i ricorrenti) non possono partecipare alla valutazione per l’iscrizione nell’elenco dei professori associati, a differenza dei ricercatori con contratti di tipo B)] in tema di famiglia (comunione legale tra coniugi): - Cass. 2^, 29.11.22 n. 35086 (Guida al diritto 49-50/2022, 40 T): In caso di acquisto di immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’acquisto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art. 179 comma 2 c.c., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ex art. 179, comma 1, lett. f), c.c., che i beni sono stati acquistati col prezzo del trasferimento di beni personali, non contenga l’esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e) del medesimo art. 179 c.c.; in mancanza di tale indicazione, l’eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179, comma 2, c.c. - (commento di) Valeria Cianciolo, Una condizione non sufficiente per escludere il bene dal vincolo (Guida al diritto 49-50/2022, 44-48) sul danno alla persona : - Giovanni Comandé*, Danno alla persona, dopo la Cassazione tocca al legislatore aggiustare il sistema (Guida al diritto 49-50/2022, 12-14, editoriale) [*ordinario di diritto privato comparato all’Università Sant’Anna di Pisa] sulla responsabilità della PA: - Cass. 3^, 29.11.22 n. 35020 (Guida al diritto 49-50/2022, 49-50): Sussiste la responsabilità diretta della PA ai sensi dell’art. 2043 c.c. per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’A., tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di un formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo. (Nella specie, ritenuto il Sindaco responsabile per il mancato ordine di evacuazione, la SC ha riconosciuto il diritto di rivalsa delle amministrazioni statali nei confronti del comune di Sarno per quanto pagato alle parti civili a seguito dell’alluvione che nel maggio 1998 fece 137 vittime) - (commento di) Eugenio Sacchettini, Stop al metodo dello “scaricabarile”, si apre la questione dell’onere della prova (Guida al diritto 49-50/2022, 53-56). Nella vicenda giudiziaria è stato accertato che ikl Sindaco non aveva considerato la “mappa dei rischi” allegata al piano di protezione civile. in tema di droga : - Cass. pen. 6^ - Ufficio del processo - Indagine sugli orientamenti della Cassazione in materia di lieve entità e stupefacenti – Oggetto: Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, d.p.r. 309/1990: alla ricerca di un’interpretazione tassativizzante - Un’indagine empirica della giurisprudenza di legittimità nel triennio 2020-2022 (Guida al diritto 49-50/2022, 20-26, stralcio) - Cass. pen. 6^, 3.11-25.11.22 n. 45061 (Guida al diritto 49-50/2022, 16 T): Ai fini del riconoscimento o meno del fatto di lieve entità, pur essendo necessario procedere a una valutazione complessiva dei parametri richiamati dalla previsione normativa (quantità e qualità sella sostanza, mezzi, modalità, circostanze dell’azione), è indubbio che il dato ponderale della sostanza assume una particolare valenza, vuoi perché, laddove particolarmente rilevante, può portare ad escludere la lievità del fatto neutralizzando la valenza degli altri parametri, vuoi perché, invece, laddove ricompreso nei valori soglia per i quali statisticamente la giurisprudenza riconosce la sussistenza del reato attenuato, può condurre ad affermare la lievità del fatto, nell’assenza di elementi di segno contrario conducenti a un giudizio di gravità della condotta. (La SC ha valorizzato gli esiti di uno studio condotto dall’Ufficio del processo presso la VI sezione della Cassazione, con l’esame di 398 sentenze relative al triennio 2020-2022, da cui è emerso che la prevalenza delle sentenze esaminate ha riconosciuto il fatto lieve rispetto ai seguenti quantitativi: 28,4 gr. per l’eroina; 108,3 gr. per la marijuana; 101,5 gr. per l’hashish; per l’effetto, nella vicenda in esame, in cui si discuteva di condotta avente ad oggetto circa 100 gr. lordi di hashish, peraltro con principio attivo pari al 34%, la Corte ha ritenuto ravvisabile il fatto lieve, in assenza di altri elementi nella condotta incriminata rilevanti per accreditare, invece, la gravità della condotta, in esito all’apprezzamento complessivo della stessa) - (commento di) Giuseppe Amato, Il criterio del dato ponderale nella valutazione complessiva (Guida al diritto 49-50/2022, 27-32) in procedura penale : - Cost. 2.12.22 n. 243, pres. Sciarra, red. Petitti (Guida al diritto 49-50/2022, 68 T, sotto il titolo: “Giudizio direttissimo: illegittime le norme su termini a difesa e accesso ai riti alternativi”): Giudizio direttissimo: termine a difesa soltanto a seguito dell’apertura del dibattimento; impossibilità di accedere ai riti alternativi anche all’esito del termine a difesa eventualmente chiesto. - (commento di) Renato Bricchetti, Un presunto diritto vivente ora giustamente cancellato (Guida al diritto 49-50/2022, 73-78). C’è voluta la Consulta per tutelare ordo processus, effettività del diritto di difesa e regole dell’interpretazione. c.s. Roma e l’Italia - Finché starà il Colosseo, starà Roma / Quando cadrà il Colosseo, finirà anche Roma / Ma quando cadrà Roma, finirà il mondo (Beda il Venerabile, 673-735 d.C) - A Roma tutto è come lo si immaginava, e tutto è nuovo (Johann Wolfgang von Goethe) - Roma non è nulla: è la capitale dei signori, centro di uno Stato straniero e malefico (Carlo Levi dal confino di Aliano (Matera), culla di "Cristo si è fermato ad Eboli") - Un millimetro d'Italia è come un chilometro di Canada (Andrea Caterini, "Ritorno in Italia": il (solo) Paese in cui ogni passo è una rivelazione)
Autore: Carmine Spadavecchia 31 dic, 2022
in tema di giustizia civile (sull’intervento del Ministro Nordio davanti alle Commissioni giustizia del Parlamento): - Alberto Cisterna*, Motivazione e vincolo del precedente i punti focali per la ripresa del civile (Guida al diritto 48/2022, 12-14) [*presidente di sezione del Tribunale di Roma] in tema di giustizia penale (sull’intervento del Ministro Nordio davanti alle Commissioni giustizia del Parlamento): - Giorgio Spangher*, La giustizia penale deve indirizzarsi a un modello processuale di garanzia (Guida al diritto 48/2022, 10-11 editoriale) [*professore emerito di diritto penale presso La Sapienza Università di Roma] sulla riforma Cartabia (confisca): - Cass. pen 3^, 28.10-28.11.22 n. 45120 (Guida al diritto 48/2022, 15 T): Prima dell’entrata in vigore del DLg 10.10.2022 n. 150 (riforma Cartabia) – che il DL 30.12.2022 n. 162 ha differito dal 1° novembre al 30 dicembre 2022 - la confisca per equivalente disposta in assenza di preventivo sequestro è da considerarsi legittimamente disposta anche se non preceduta dalla notifica dell’avviso di pagamento del debito tributario prevista dalla legge delega 27.9.2021 n. 134. [A nulla vale che la citata legge delega prescrivesse al Governo l’adozione di tale adempimento prima della confisca dei beni sequestrati, giacché le indicazioni del legislatore delegante all’Esecutivo sono prive di efficacia in assenza della loro attuazione tramite adozione dei decreti legislativi delegati, né può ipotizzarsi, in base al principio del favor rei, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 c.p. laddove non conferisce immediata efficacia alla legge delega che preveda norme di favore per l’imputato) sulla riforma Cartabia (procedibilità per lesioni personali): - Cass. pen. 5^, 4-28.11.2022 n. 45104 (Guida al diritto 48/2022, 22 T): In tema di lesioni volontarie, la disciplina dettata dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLg 10.10.2022 n. 150 – che esclude la procedibilità d’ufficio della fattispecie in esame e consentirebbe il dispiegarsi dell’intervenuta remissione e relativa accettazione – non può applicarsi in quanto, prima della scadenza della vacatio legis, è stato emanato il DL 162/2022 che ne ha spostato l’entrata in vigore al 30 dicembre 2022. Il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la “non obbligatorietà” della legge prima del decorso del temine della vacatio (periodo durante il quale il legislatore può intervenire per modificare la fonte legislativa già approvata e promulgata), secondo la formula di cui all’art. 10, primo comma, delle preleggi, ovvero la più puntuale dizione dell’art. 73, terzo comma, Cost., in forza del quale, di regola e salva regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge «entra in vigore» il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. sulla riforma Cartabia (differimento dell’entrata in vigore): - Trib. pen. Siena, 11.11.22, giudice Spina (Guida al diritto 48/2022, 25 stralcio): È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 6 DL 31.10.2022 n. 162, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, e 77, secondo comma, nonché al coordinato disposto degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, primo paragrafo, della Cedu, e all’art. 15, primo comma,, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui il decreto legge: 1) difetta palesemente dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza che legittimano e abilitano il Governo ad esercitare funzioni legislative; 2) interferisce su una disciplina di rango costituzionale, qual è quella relativa alla formazione delle leggi e degli atti ad essa equivalenti, costituita in particolare dalla fase cosiddetta “integrativa” dell’efficacia di tali atti; 3) impedisce di applicare, a decorrere dal 1° novembre 2022, le modifiche mitigatrici disposte dall’art. 2, primo co9mma, lettere e) e n) DLg 130/2022, precludendo così il riconoscimento di già maturate fattispecie estintive della punibilità, in assenza di sufficienti ragioni atte a giustificare il diverso e deteriore trattamento penale conseguente alla vigenza della censurata disposizione. - (commento di) Carmelo Minnella, Delega e differito decreto legislativo, le risposte negative della Cassazione (Guida al diritto 48/2022, 37-41) - (commento di) Carmelo Minnella, Il foro di Siena entra in profondità sollevando i nodi costituzionali (Guida al diritto 48/2022, 42-45) in tema di sport : DLg 5.10.2022 n. 163 [GU 2.11.22 n. 256, in vigore dal 17 novembre 2022], Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. - testo del decreto (Guida al diritto 48/2022, 46-64) sotto il titolo: Riforma dello sport, in soffitta gli «amatori» e nuovo assetto per le regole societarie - commenti: --- Luca Caramaschi, Necessaria una modifica degli statuti con la prevalenza dell’attività sportiva (Guida al diritto 48/2022, 65-69) [la disciplina societaria] --- Francesco Ciampi, Estesa la platea dei soggetti tutelati in via previdenziale e assicurativa (Guida al diritto 48/2022, 70-76) [i lavoratori sportivi: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, collaboratori tecnico-amministrativi; previste collaborazioni anche di mero volontariato, con rimborso delle spese documentate; cancellata la figura dell’amatore; abolito il vincolo sportivo a partire dal 31 luglio 2023] in tema di concorrenza sleale (giurisdizione): - Cass. 2^, 9.12.22 n. 36113 (Guida al diritto 48/2022, 78): In tema di concorrenza sleale, la competenza giurisdizionale del giudice italiano che sia stata affermata (anche solo implicitamente) con decisione passata in giudicato si estende anche alle condotte lesive che si siano verificate al difuori del territorio dello Stato. In tal caso l’accertamento presuppone l’applicazione delle norme repressive nazionali in base alla persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione della parte che ha dichiarato di aver subito il danno, essendo l’illecito concorrenziale sussumibile nel più ampio alveo della responsabilità extra contrattuale che, a livello di diritto internazionale privato, è regolata dalla legge dello Stato in cui l’evento dannoso si è verificato. in tema di pubblicità ingannevole : - TAR Lazio 1^, 6.12.22 nn. 16238, 16240, 16242, pres. Antonino Savo Amodio, est. Viggiano (nn. 16238 e 16242), est. Petrucciani (n. 16240) (Guida al diritto 48/2022, 80): Sono legittime le sanzioni per pubblicità ingannevole irrogate nel 2008 dall’Antitrust (4,6 milioni di euro per ogni società) in relazione alle campagne per la fibra ottica di Fastweb, Telecom e Vodafone. (Per il Garante della concorrenza - che oltre alla sanzione aveva intimato la cessazione della pratica - i messaggi volti a enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione omettevano di informare adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le connesse limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto; inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra non veniva data adeguata visibilità all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata) in tema di privacy (internet): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 8.12.2022, causa C-460/20 (Guida al diritto 48/2022, 80): Chi si ritiene vittima di informazioni inesatte può chiederne la rimozione dal web anche se non ha mai avviato un’azione legale contro chi le ha pubblicate, ma deve fornire una ragionevole spiegazione sulle info contestate al motore di ricerca, che dovrà prenderne atto senza mettere a confronto le due versioni. La deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione. legale intentata dall’interessato contro il fornitore di tale contenuto: basta che il titolare del diritto dia una spiegazione plausibile e apparentemente completa sugli errori delle info pubblicate, e a quel punto il motore di ricerca – che è “terzo” rispetto alle parti coinvolte – non è tenuto a ulteriori ricerche e valutazioni e deve oscurare i contenuti contestati. Quanto alle microfoto immesse nel web, occorre tener conto del loro valore informativo indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che ne accompagni direttamente la visualizzazione nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo alo loro valore informativo. in materia fiscale : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 8.12.2022, causa C-694/20 (Guida al diritto 48/2022, 80): Per contrastare pianificazioni fiscali aggressive (meccanismi che possono portare all’elusione o all’evasione fiscale) una direttiva Ue prevede che tutti gli intermediari coinvolti - compreso il contribuente stesso - sono tenuti a comunicarle alle autorità fiscali competenti, il che consente all’Amministrazione fiscale di esserne informata. L’obbligo, che la direttiva impone all’avvocato intermediario, di notificare senza indugio agli altri intermediari i rispettivi obblighi di comunicazione, comporta che tali altri intermediari vengano a conoscenza dell’identità dell’avvocato e viola il diritto al rispetto delle comunicazioni tra avvocato (soggetto al segreto professionale) e cliente. Tale obbligo, imposto all’avvocato, non è necessario per realizzare l’obiettivo della direttiva, dal momento che tutti gli intermediari sono tenuti a trasmettere le informazioni suddette alle autorità fiscali competenti, e nessuno di essi può sostenere che ignorava gli obblighi di comunicazione chiaramente enunciati dalla direttiva, cui è direttamente e individualmente soggetto, senza potersi attendere dall’avvocato alcuna iniziativa idonea a dispensarlo da detti obblighi. in tema di circolazione stradale (alcooltest): - Cass. pen. 4^, 5.12.22 n. 45909 (Guida al diritto 48/2022, 78): La richiesta dell’agente di polizia all’automobilista di sottoporsi all’alcooltest può essere fatta verbalmente senza necessità di verbalizzazione scritta. Nessuna norma prevede che l’avviso di farsi assistere da un legale debba necessariamente essere dato per iscritto, basta che venga dato in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo, che è quello di consentire al destinatario di comprendere appieno il significato dell’avviso e quindi l’esatta portata della facoltà difensiva a esso correlata. (Nella specie, il giudice, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato che dalla testimonianza dell’agente operante era emerso che all’imputato era stato richiesto se necessitasse dell’assistenza di un difensore e che l’imputato aveva più volte risposto negativamente) in materia penale (sequestro del cellulare): - Cass. pen. 6^, 18.11.22 n. 44010 (Guida al diritto 48/2022, 79): Una volta espletate le indagini tecniche con la creazione della copia forense, lo smartphone sequestrato va restituito al legittimo proprietario assieme alla relativa scheda: ciò in quanto sono venute meno esigenze di indagine tali da giustificare l’ulteriore mantenimento in sequestro del cellulare, in assenza della specifica indicazione di esigenze di segno diverso. c.s. Scuola Se qualcuno mi chiedesse, da filosofa, che cosa si dovrebbe imparare al liceo, risponderei: prima di tutto, solo cose "inutili", greco antico, latino, matematica pura e filosofia. Tutto quello che è inutile nella vita. Il bello è che così, all'età di 18 anni, si ha un bagaglio di sapere inutile con cui si può fare tutto. Mentre col sapere utile si possono fare solo piccole cose. (Agnes Heller, 1929-2019, filosofa e saggista ungherese)
Autore: Carmine Spadavecchia 24 dic, 2022
sulle frodi comunitarie : DLg 4.10.2022 n. 156 [GU 22.10.22 n. 248, in vigore dal 6 novembre 2022], Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale - testo del decreto (Guida al diritto 47/2022, 12-15) sotto il titolo: Ritoccate le norme sui reati “Pif”, confisca per equivalente ad ampio raggio - commento di Aldo Natalini, Esteso il delitto di abuso d’ufficio ai funzionari pubblici comunitari (Guida al diritto 47/2022, 16-20): a pag. 17 specchietto sulle misure sanzionatorie contro le frodi in erogazioni pubbliche. sui vitalizi agli ex senatori: - Corte cost. 28.11.22 n. 237 (Guida al diritto 47/2022, 22): La nuova disciplina dei vitalizi degli ex senatori, ridotti per effetto dell’applicazione del regime contributivo anche ai trattamenti maturati prima del 2012 e già in godimento, e la sua compatibilità coi principi generali in materia di previdenza stabiliti dalla Costituzione, non può essere sindacata dalla Consulta, essendo disposta con un regolamento minore del Senato (n. 6/2018) che non rientra tra gli atti con forza di legge sottoposti ex art. 20 Cost. al giudizio della Corte costituzionale. Esso è sindacabile direttamente dagli organi di autodichia del Senato nell’ambito di un procedimento di natura sostanzialmente giurisdizionale, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio. Gli emolumenti dovuti al termine del l’incarico elettivo, investendo una componente essenziale del trattamento economico del parlamentare, contribuiscono ad assicurare a tutti i cittadini uguale diritto di accesso alla relativa funzione, e scongiurano il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale. Sono inammissibili anche le questioni di costituzionalità della norma (art. 26, comma 1, lett. b), L 724/1994) che si è limitata a sopprimere ogni regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi spettanti agli ex parlamentari. in tema di concorso (limiti di età): - Corte giust. Ue 7^, 17.11.22, causa C-304/21, su riunvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Guida al diritto 47/2022, 104 s.m.): L’art. 2, par. 2, l’art. 4, par. 1 e l’art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78, letti alla luce dell’art. 21 della Carta, ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora esse siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice di rinvio verificare. - (commento di) Marina Castellaneta, Bocciata la norma che fissa a 30 anni il limite di età per fare il concorso di commissario di polizia (Guida al diritto 47/2022, 104-106) in tema di accesso : - Cons. Stato IV 22.11.77 n. 10277, pres. Poli, est. Loria (Guida al diritto 47/2022, 25): Attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne imparzialità e trasparenza. Quanto al rapporto tra accesso difensivo e tutela della riservatezza, occorre distinguere tra: riservatezza semplice (dati finanziari ed economici) in ordine alla quale l’interesse difensivo va ritenuto tendenzialmente prevalente; riservatezza rafforzata nell’ambito della quale vanno annoverati i dati “sensibili” (origini razziali, convinzioni politiche e religiose, vicende giudiziarie) e i dati “super sensibili” (salute, orientamento sessuale) rispetto ai quali l’interesse difensivo deve volta a volta essere bilanciato secondo i criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango. - Cons. Stato III 24.11.77 n. 10369, pres. est. Corradino (Guida al diritto 47/2022, 25): Nei procedimenti amministrativi finalizzati ad emanare un provvedimento di ammonimento orale in tema di stalking, vista la natura spiccatamente preventiva e cautelare dell’atto non è obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento nei casi in cui sussistano specifiche ragioni di urgenza evidenziate nell’atto stesso. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si estrinseca con moduli non di contenuto predeterminato ma di ampiezza variabile, compatibile con la contestuale esigenza di tutela degli interessi pubblici coi quali deve contemperarsi. Nel procedimento in questione, previsto dalla disciplina sulle misure di contrasto alla violenza sessuale e ad atti persecutori, mentre la garanzia partecipativa viene salvaguardata mediante il coinvolgimento dell’interessato a mezzo audizione, quest’ultimo non ha titolo ad accedere alle categorie di documenti in qualche misura attinenti o comunque connessi ad attività investigative ancora in corso e all’“identità delle fonti”. in tema di appalti : - Cons. giust. amm. Sicilia, 28.11.22 n. 1224, pres. Taormina, est. Caponigro (Guida al diritto 47/2022, 96 T, sotto il titolo: “Formula lex specialis: il punteggio tecnico può avere maggior peso di quello economico”): La formula che vede al numeratore il prezzo minimo e al denominatore il prezzo offerto dal concorrente preserva una correlazione di tipo proporzionale tra il prezzo offerto e il punteggio attribuito, per cui al ridursi del prezzo offerto il punteggio aumenta, di conseguenza la formula che prenda quale punto di riferimento per lo sviluppo del calcolo matematico i prezzi proposti dai concorrenti anziché i ribassi sulla base d’asta non è di per sé manifestamente abnorme o irragionevole in quanto, sebbene non comporti eccessive differenziazioni tra le singole offerte (pure a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), garantisce comunque un collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso e l’attribuzione del punteggio. - (commento di) Laura Biarella, Negli atti di gara l’espressione “circa” va intesa come scostamento minimo (Guida al diritto 47/2022, 100-102) sulla responsabilità del Sindaco : - Cass. 3^, 29.11.22 n. 35020 (Guida al diritto 47/2022, 22): Sussiste una responsabilità diretta della PA ai sensi dell’art. 2043 c.c. per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione, tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di un formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo. (Nella specie, ritenuto il Sindaco responsabile per il mancato ordine di evacuazione, la SC ha riconosciuto il diritto di rivalsa delle amministrazioni statali nei confronti del comune di Sarno per quanto pagato alle parti civili a seguito dell’alluvione che nel maggio 1998 fece 137 vittime) in tema di famiglia : - Marino Maglietta*, Violenza domestica e affidamento figli, quello che non convince dell’analisi Cedu (Guida al diritto 47/2022, 10-11, editoriale). Commento a una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per fatti di violenza domestica (Cedu 1^, 10.11.22, ric. 25426/20), con particolare riguardo alle critiche immotivate (secondo l’Autore) mosse dalla Corte a normativa e giurisprudenza italiane in merito: (a) all’affidamento dei figli, punto sul quale la Corte avrebbe recepito “acriticamente” le tesi del Grevio (organismo indipendente che si occupa della violenza contro le donne) basate su “rapporti ombra” di soggetti di sua fiducia, senza alcun contraddittorio; b) al concetto di biogenitorialità, che la Corte intende come “diritto degli adulti e interesse del figlio”, anziché “come dovere dei genitori e diritto indisponibile dei figli” [*presidente dell’Associazione nazionale Crescere insieme] in tema di matrimonio (comunione legale tra coniugi): - Cass. 2^, 29.11.22 n. 35086 (Guida al diritto 47/2022, 23): In caso di acquisto di immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’acquisto dell’altro coniuge non acquirente, ex art. 179 comma 2 c.c., non può assumere portata confessoria se la dichiarazione del coniuge acquirente, ex art. 179, comma 1, lett. f), c.c., che i beni sono stati acquistati col prezzo del trasferimento di beni personali, non contenga l’esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e) del medesimo art. 179 c.c.. In mancanza di tale indicazione, l’eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179, comma 2, c.c. sulla forma del contratto e la competenza giurisdizionale: - Corte giust. Ue 24.11.22 n, causa C-358/21 (Guida al diritto 47/2022, 25): La scelta del giudice competente a risolvere una controversia transnazionale è valida anche se il contratto scritto rinvia a un collegamento ipertestuale a un sito web che contiene le condizioni generali del contratto, compresa la scelta del giudice; e ciò anche se non è richiesta l’accettazione delle condizioni del contratto spuntando una casella sul sito. Quanto ai requisiti di forma e alla prova documentale, è sufficiente che sia possibile salvare e stampare le informazioni prima della conclusione del contratto, ed è irrilevante che le informazioni trasmesse siano state fornite dall’impresa interessata o ricevute dal contraente, tanto più ove - come nella fattispecie - il procedimento principale riguardi rapporti contrattuali continuativi tra imprese commerciali, tra le quali esistono pratiche ed usi consolidati. (Così interpretando la Convenzione di Lugano in linea con il Regolamento Bruxelles 1, la Corte osserva come le nuove tecniche di comunicazione abbiano portato a un cambiamento nelle forme di conclusione del contratto, richiedendo che le clausole attributive di competenza siano registrate in modo durevole; il che ha come conseguenza che alcune forme di comunicazione elettronica, che hanno il vantaggio di semplificare la conclusione di contratti, siano equiparabili alla forma scritta). sul risarcimento del danno (alla persona): - Cass. 3^, 25.10.22 n. 31574 (Guida al diritto 47/2022, 28 T): La liquidazione della rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. si configura non come diritto della parte, ma come facoltà del giudice, che può provvedervi in via autonoma, anche in appello, indipendentemente da un’istanza di parte in tal senso. La liquidazione della rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. è un meccanismo alternativo di liquidazione del danno permanente alla persona, che deve restituire un valore finanziariamente equivalente al capitale da cui è stata ricavata. Nel quantificare il danno in una somma capitale il giudice deve considerare l’età della vittima al momento del sinistro sulla base delle tabelle di mortalità, senza tener conto della eventuale ridotta aspettativa di vita ove essa risulti conseguenza dell’illecito. E astrattamente ipotizzabile una revisione della rendita, così come una nuova e diacronica domanda risarcitoria, in presenza di aggravamenti non accertabili né prevedibili al momento della pronuncia. Nell’assicurazione della responsabilità civile (nella specie, di una struttura sanitaria per l’illecito del medico) sono esclusi dalla garanzia assicurativa solo i danni derivanti da fatto doloso dell’assicurato; non è applicabile invece l’art. 1900, comma 1, c.c., che esclude dalla garanzia i fatti addebitabili per colpa grave, giacché tale norma è dettata per il diverso caso dell’assicurazione contro i danni, nella quale l’interesse dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1904 c.c., è il risarcimento del danno subito da un proprio bene in conseguenza di un sinistro. - (commento di) Filippo Martini e Maurizio Hazan, La Cassazione sceglie un’altra via rispetto alle logiche “mercatorie” (Guida al diritto 47/2022, 38-40) [i profili generali] - (commento di) Filippo Martini e Maurizio Hazan, Distribuzione del ristoro nel tempo, il punto più criticabile della sentenza (Guida al diritto 47/2022, 41-46) in tema di occupazione senza titolo : - Cass. SSUU 15.11.222 n. 33645 (Guida al diritto 47/2022, 47 T): Nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato, o lo avrebbe venduto a un prezzo più conveniente di quello di mercato. - (commento di) Fulvio Pironti, Le Sezioni Unite civili scelgono la via mediana del danno presunto (Guida al diritto 47/2022, 57-61). La questione è se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale, ma anche risarcitoria. La tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell’ordine formale violato; l’azione risarcitoria è orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita. in tema di diffamazione (parlamentare): - Corte cost. 1.12.22 n. 241 (Guida al diritto 47/2022, 24): E giudicabile per diffamazione il deputato che pubblica su Facebook affermazioni offensive della reputazione altrui in assenza di un nesso funzionale con l’attività parlamentare posta in essere. (La Corte ha annullato la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nel marzo 2021 - relativa a un ex parlamentare querelato per avere offeso con un post la reputazione di un vicesindaco e di due attivisti di un centro sociale - sul rilievo che “non risulta alcuna opinione, resa nell’esercizio della funzione parlamentare, avente un contenuto nella sostanza corrispondente al fatto specifico denunciato su Facebook con la dichiarazione ritenuta insindacabile”). in tema di diffamazione (concorso): - Cass. pen. 5^, 1.12.22 n. 45680 (Guida al diritto 47/2022, 24): Concorre nel reato di diffamazione il blogger che, resosi conto di un commento offensivo, non lo rimuove tempestivamente, in quanto tale condotta vale come condivisione del contenuto diffamatorio e ne consente l’ulteriore diffusione. (La SC chiarisce i termini della responsabilità penale del blogger, tracciandone le differenze rispetto alle testate giornalistiche: in assenza di un titolo specifico di imputazione della responsabilità - non potendosi applicare ai gestori di siti internet, blog et similia, una responsabilità ex art. 57 c.p., in quanto figure non comparabili a quelle dei direttori responsabili dei giornali - l’ascrivibilità del fatto va costruita o per attribuzione diretta (se l’autore dello scritto è lo stesso gestore), o in base alle comuni regole del concorso nel reato (se il gestore del blog, non attivandosi tempestivamente per rimuovere lo scritto, mostra di condividerne il contenuto lesivo dell’altrui reputazione, e, col mantenerlo consapevolmente sul blog, ne replica l’offensività). in materia penale (infiltrazioni mafiose - caso Aemilia*): - Cass. pen. 2^, 7.5-20.10.22 n. 39774 (Guida al diritto 47/2022, 74 stralcio, sotto il titolo “Infiltrazioni mafiose nel Nord Italia: le regole sulla competenza per territorio”): In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio: ciò perché, essendo l’associazione una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura. [Nella specie, è stata radicata la competenza dell’AG emiliana rispetto a un gruppo criminale ‘ndranghetistico operante in Emilia, risultato dotato di autonoma capacità operativa in quella regione oltre che idoneo a esprimere proprio in tale territorio una “localizzata forza di intimidazione”: in particolare, secondo la Corte, era da ritenere acclarato che l’associazione emiliana, lungi dal costituire una mera estensione territoriale della “cosca” calabrese di riferimento, aveva integrato i presupposti dell’associazione mafiosa, come dimostrato dal risalente insediamento territoriale, dall’imponente e articolata struttura, dall’assetto gerarchico tipico, pur con alcune peculiarità, degli archetipi ‘ndranghetistici, da un costante utilizzo del metodo mafioso, da un variegato dinamismo dispiegatosi, oltre che nei settori delittuosi tradizionali, nella colonizzazione delle attività imprenditoriali da una progettualità delittuosa multiforme accompagnata anche attraverso il condizionamento della politica, delle istituzioni, dell’informazione] [*la sentenza conclude l’ultima tranche del procedimento Aemilia: il più importante processo contro le infiltrazioni della ‘ndrangheta svoltosi in Emilia Romagna] - (commento di) Giuseppe Amato, Ha rilievo il luogo dove si è realizzata l’operatività della struttura criminale (Guida al diritto 47/2022, 83-87) c.s. Segnalazione bibliografica "Misteri dei Ministeri" (1952), romanzo unico di Augusto Frassineti (Faenza, 1911 - Roma, 1985): satira geniale, grottesca, realistica della burocrazia e delle sue inefficienze (Einaudi, pp. XVI-368, € 21) Parole, parole, parole… - 10 comandamenti 47 parole - dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America 1.384 parole - norme Cee sull’importazione di caramelle 25.911 parole
Autore: Carmine Spadavecchia 16 dic, 2022
sulla impugnabilità delle sentenze del CdS : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 21.12.201, causa C-497/20, Randstad / Italia (Giurispr. it. 11/2022, 2470 solo massima): L’art. 4, par. 3, e l’art. 19, par. 1, TUE, nonché l’art. 1, par. 1 e 3, Direttiva 21.12.1989 n. 665 (89/665/CEE) del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla Direttiva 26.2.2014 n. 23 (2014/23/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, letti in coerenza con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro, di livello costituzionale, che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro. - (commento di) Marco Lipari, Ancora sulla sentenza della CGUE 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad e la violazione del diritto EU (Giurispr. it. 11/2022, 2470-2476) N.B. – Sentenza già segnalata con i commenti di: - Marina Castellaneta, I limiti posti al ricorso per cassazione da norma interna non contrastano con il diritto Ue (Guida al diritto 3/2022, 120-122) - Mario P. Chiti, Un conflitto tra i giudici supremi italiani deciso dalla Corte di giustizia: “tutti gabbati”? (Giornale dir. amm. 2/2022, 225-229). [Sul significato dell’ultimo comma dell’art. 111 Cost. (“contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”) la Corte di giustizia, interpellata dalla Cassazione, con una sentenza interpretativa valorizza definitivamente la posizione recentemente espressa dalla Corte costituzionale (sent. 6/2018)]s - Marco Lipari, La sentenza della CGUE 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad e la violazione del diritto EU (Giurispr. it. 10/2022, 2186-2198) sull’ assegno ad personam (per gli ex membri laici del CSM): - Ad. plen. 5.8.22 n. 9, pres. Frattini, est. Di Matteo (Giurispr. it. 11/2022, 2320-2321): 1. L’art. 1, comma 458, L 147/2013 - che ha abrogato l’istituto dell’assegno ad personam di cui all’art. 202 DPR 3/1957 - [deve] trovare applicazione anche nei confronti dei professori universitari eletti componenti c.d. laici del CSM che alla cessazione dell’incarico siano rientrati nei ruoli dell’università di provenienza. 2. Le nuove disposizioni si applicano ai ratei da corrispondersi a partire dal 1° febbraio 2014, anche se il conferimento dell’incarico di componente c.d. laico del CSM sia avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della L 147/2003 e senza che ciò comporti lesione del legittimo affidamento maturato dal consigliere. sul termine di impugnazione lungo (modalità di computo): - Ad. plen. 3.9.22 n. 11, pres. Maruotti, est. Simonetti (Giurispr. it. 11/2022, 2319-2320): Qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine medesimo, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla L 742/1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, primo comma, c.p.c.. in tema di procedimento disciplinare militare : - Ad. plen. 13.9.22 n. 13, pres. Frattini, est. Forlenza (Giurispr. it. 11/2022, 2317-2318): Il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare deve essere instaurato o ripreso, ai sensi dell’art. 1392, 3° comma, e dell’art. 1393, 4° comma, DLg 15.3.2010 n. 66, a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione. La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge. sui conflitti di competenza (tra CGARS e CdS): - Ad. plen. 13.9.22 n. 14, pres. Maruotti, est. Veltri (Giurispr. it. 11/2022, 2316-2317): 1) L’art. 10, comma 5, DLG 24.12.2003 n. 373 - che demanda all’Adunanza plenaria il compito di risolvere i conflitti di competenza fra il C.G.A.R.S. e il Consiglio di Stato - va interpretato come riferito ai conflitti di competenza positivi o negativi, reali o virtuali. Tuttavia la mera pendenza di due procedimenti identici, in assenza di provvedimenti giudiziari che costituiscano invasione della sfera di competenza riservata, non costituisce un’ipotesi di conflitto. [Nella specie, si trattava della contemporanea pendenza di un regolamento di competenza (dinanzi al Consiglio di Stato) e di un appello avente ad oggetto una sentenza che ha deciso anche la questione di competenza (dinanzi al CGARS)]. 2. Qualora il Tar Sicilia abbia declinato la propria competenza indicando la competenza di un altro Tar, il relativo regolamento di competenza va proposto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. in tema di RTI (raggruppamenti temporanei di imprese): - Cons. Stato V 8.2.22 n. 899, pres. Caringella, est. Santini (Giurispr. it. 11/2022, 2476 s.m.): Il principio generale d’immodificabilità soggettiva dei concorrenti rispetto all’offerta, posto all’art. 48, 9° comma, DLg 50/2016 (codice dei contratti pubblici), è derogabile nelle sole ipotesi delineate ai successivi commi 17, 18 e 19, tanto in corso di esecuzione che in sede di gara, come disposto dal comma 19-ter, con impossibilità di variazioni del R.T.I. “per addizione”, mediante subentro di impresa esterna al medesimo, perché ciò lede non solo l’interesse pubblico all’immediata conoscenza e alle verifiche preliminari sugli offerenti ma anche la par condicio competitorum. - (commento di) Ignazio Pagani, La modifica dei R.T.I. in fase di gara o di esecuzione del contratto pubblico (Giurispr. it. 11/2022, 2476-2480) in tema di contratti della PA : - Cass. pen. 6^, 28.10.21-16.2.22 n. 5536 (Giurispr. it. 11/2022, 2487 s.m.): La condotta di turbamento, per assumere rilievo ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art. 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), deve innestarsi e intervenire in un procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione. Rispetto al dato letterale della norma incriminatrice, non sono condivisibili torsioni interpretative volte a conformare il dato testuale per attribuirgli un significato ulteriore, distinto e più ampio, rispetto a quello desumibile dalla sua immediata lettura. - (commento di) Vincenzo Maiello, Legalità della legge e divieto di analogia sfavorevole nella turbativa delle procedure selettive (Giurispr. it. 11/2022, 2487-2494) in tema di eutanasia : - Cedu 3^, 4.10. 22, ric. 78017/2017, Mortier c/ Belgio (Giurispr. it. 11/2022, 2326-9, annotata da Marco Pedrazzi): La Corte affronta due questioni in tema di eutanasia: (1) se sia conforme al diritto alla vita (art. 2 Cedu) l’eutanasia praticata nei confronti di persona affetta da grave e prolungata forma di depressione, in particolare sotto il profilo delle garanzie offerte dalla procedura precedente l’eutanasia e dei controlli successivi; (2) se sia conforme al diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Cedu) il mancato coinvolgimento del figlio nella procedura che ha condotto all’eutanasia. sul diritto di critica (politica): - Cass. 3^, 12.4.22 n. 11767 (Giurispr. it. 11/2022, 2354 T): Nell’ambito della critica politica, è consentito l’uso di toni aspri di disapprovazione purché nel rispetto della continenza, la quale è travalicata nel caso di aggressione alla dimensione personale e morale del destinatario. L’impiego dell’aggettivo “mefistofelico” ed il riferimento all’Inferno, ove rivolti alle qualità personali di pubblici amministratori, non richiedono la prova dell’incidenza del fattore religioso nella loro cultura, posto che l’accostamento al diavolo riveste carattere offensivo a prescindere dalle convinzioni religiose di ciascuno. - (commento di) Barbara Grazzini, Diritto di critica politica, continenza e argumentum ad hominem (Giurispr. it. 11/2022, 2363) in tema di stato civile (patronimico e/o matronimico): - Corte cost. 31.5.22 n. 131, pres. Amato, red. Navarretta (Giurispr. it. 11/2022, 2335 s.m.): In tema di assegnazione del cognome al figlio legittimo sono incostituzionali 1) l’art. 262, primo comma, c.c., nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; 2) in via conseguenziale, la norma desumibile dagli artt. 262 primo comma, 299 3° comma, c.c., 27 primo comma L 184/1983 e 34 DPR 3.11.2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. 3) in via consequenziale, l’art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l’adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; 4) in via consequenziale, l’art. 27, comma 1, L 184/1983, nella parte in cui prevede che l’adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. - (commento di) Amalia Diurni, La competizione tra valori identitari nell’attribuzione del cognome alla nascita (Giurispr. it. 11/2022, 2335-2348) - (commento di) Benedetta Sirgiovanni, Una pronuncia storica: l’attribuzione al figlio del cognome di entrambi genitori (salvo diverso accordo) (Giurispr. it. 11/2022, 2348-2354) N.B. - Sentenza già segnalata con i commenti di: - Valeria Cianciolo, Con il “de profundis” del patronimico si afferma una visione più moderna (Guida al diritto 23/2022, 23-29) - Valeria Cianciolo, Necessario l’intervento del legislatore per scongiurare fenomeni distorsivi (Guida al diritto 23/2022, 30-33) in tema di famiglia (assegno di divorzio): - Cass. 1^, 25.1.22 n. 2138 (Giurispr. it. 11/2022, 2370 T): La mera convivenza con altra persona non esclude il riconoscimento dell’assegno divorzile, essendo a tal fine necessario fornire la prova di un quid pluris e cioè che essa assuma i connotati di stabilità e di continuità e che i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita analogo a quello matrimoniale. - (commento di) Giusy Cosco, La funzione compensativa dell’assegno di divorzio e la convivenza more uxorio del beneficiario (Giurispr. it. 11/2022, 2371-2376) in tema di condominio (decreto ingiuntivo e invalidità di delibera condominiale): - Cass. SSUU 14.4.21 n. 9839 (Giurispr. it. 11/2022, 2410 T): Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può non solo dichiarare la nullità, ma altresì pronunciare l’annullamento della deliberazione condominiale su cui si fonda il decreto opposto, purché l’opponente formuli un’espressa domanda di annullamento nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all’art. 1137 c.c. e non si limiti ad una mera eccezione di annullabilità, eccezione da ritenersi inammissibile (essa, infatti, condurrebbe ad una cognizione meramente incidentale del vizio, come tale contrastante con l’esigenza di un accertamento uniformemente opponibile all’intera comunità condominiale) - (commento di) Greta Negro, L’annullamento della delibera condominiale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Giurispr. it. 11/2022, 2413-2420) in materia tributaria (Irap): - Cass. 5^, 6.9.22 n. 26183 (Giurispr. it. 11/2022, 2302-4): L’impresa familiare può essere assoggettata ad IRAP purché ricorra il requisito dell’autonoma organizzazione, ovvero quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (SU 12108/2009). Il presupposto dell’autonoma organizzazione, richiesto dall’art. 2 DLg 446/1997, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (SU 9451/2016). Il giudice del merito deve quindi valutare in concreto la natura dell’apporto fornito dal collaboratore all’impresa familiare e segnatamente se tale apporto si connoti in termini meramente esecutivi (Cass. 22469/19). È pertanto errato affermare che l’impresa familiare sia di per sé impresa organizzata e che pertanto sia irrilevante, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo, la valutazione dell’apporto del coniuge. sulla responsabilità civile del giudice : - Cass. 3^, 29.8.22 n. 25454 (Giurispr. it. 11/2022, 2308-2310): Nell’azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2, 3° comma, lett. a), L 117/1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L 18/ 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta all’operatività della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, 2° comma, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell’attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l’errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sull’applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest’ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica (SU 11747/19). Il discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consolidato non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave. in procedura civile (domanda generica): - Cass. 3^, 3.6.22 n. 17984 Giurispr. it. 11/2022, 2394 s.m.): L’attore che agisce per la tutela di condanna, non può, in applicazione estensiva o analogica dell’art. 278, 1º comma, c.p.c., circoscrivere la propria domanda alla condanna generica, poiché si tratta di una norma speciale, che consente all’attore di far istanza per una decisione (non definitiva) limitata all’an debeatur soltanto nel corso di un processo che sia stato instaurato con una domanda di condanna specifica. Qualora una domanda di condanna generica sia proposta in via autonoma, la limitazione della medesima all’an debeatur si deve ritenere tamquam non esset, con la conseguenza che il giudice deve qualificare la domanda come volta a chiedere una tutela condannatoria piena e procedere all’accertamento del diritto fatto valere sia nell’an sia nel quantum; correlativamente gli oneri di allegazione e prova dell’attore andranno vagliati ex art. 2697 c.c. in funzione di tale accertamento pieno e condurranno al rigetto nel merito ove non debitamente assolti. - (commento critico di) Michelle Vanzetti, La Cassazione, con un lungo obiter, pretende di eliminare la domanda autonoma di condanna generica (Giurispr. it. 11/2022, 2394-) sul PNRR : - Michel Martone e Fiorella Lunardon (a cura di), PNRR e lavoro: prospettive di trasformazione per l’Italia, domani (Giurispr. it. 11/2022, 2528-2568) --- Il lavoro nel PNRR, Michel Martone (2528) --- PNRR, lavoro pubblico e dintorni, Alessandro Bellavista (2532) --- PNRR, decreti attuativi e rapporto di lavoro pubblico privatizzato, Paola Ferrari (2535) --- PNRR e mobilità dei dipendenti pubblici, Emanuela Fiata (2543) --- Il sistema delle competenze dopo le linee guida ministeriali del 2021 e nel PNRR, Marina Nicolosi (2550) --- PNRR e contrasto alle disuguaglianze di genere, Enrica De Marco (2561) sul MAE (mandato di arresto europeo): - Natalia Rombi, Il mandato d’arresto europeo: tra teoria e prassi (Giurispr. it. 11/2022, 2513-2527) in materia penale (retroattività): - Cass. pen. 3^, 20.4-2.8.22 n. 30423 (Giurispr. it. 11/2022, 2481 T): Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall’art. 2, 4° comma, c.p., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato e quindi sulla fattispecie tipica, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando (Cass. 5^, 16.11.15 n. 11905). Gli elementi costitutivi del reato ex art. 1161 c. nav. non sono stati modificati dall’art. 1, 246° comma, L 30.12.18 n. 145 [...esso] non può trovare, quindi, applicazione nel caso di specie. (occupazione abusiva del demanio marittimo) - (commento di) Giuseppe Puglisi, Illiceità espressa e modifiche mediate: equivoci sull’abuso del demanio marittimo (Giurispr. it. 11/2022, 2482-2487) c.s. Segnalazioni bibliografiche - Francesco Carraro* , Le nostre prigioni, diario della galera pandemico vaccinale: lo straordinario caso del paese che si fece democraticamente totalitario, Byoblu editore, 2022, pp 406, € 22 [*avvocato, giornalista, scrittore] - Antonio Leo Tarasco , Diritto e gestione del patrimonio culturale, Laterza 2019, pp. 290, € 22,80 Influencer e politica-spettacolo “Era così ignorante che anche il pensiero più insignificante che gli passava nel cervello gli sembrava una rivelazione così sconvolgente da doverla condividere col suo pubblico. Uno psichiatra la definirebbe mania di grandezza. Sembra sia uno dei maggiori sintomi di quella terribile malattia chiamata successo” [da “Un volto nella folla” (A Face in the Crowd), di Budd Schulberg (1914-2009), che racconta l’ascesa sociale del perfetto imbonitore facendo il ritratto perfetto di un influencer del giorno d’oggi]
Autore: Carmine Spadavecchia 09 dic, 2022
sull’ ufficio per il processo : DLg 10.10.2022 n. 151 [GU 17.10.22 n. 243, s.o. 38, in vigore dal 1 novembre 2022], Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134 Ministero della giustizia [GU 19.10.22 n. 245, s.s. 5], Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: «Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134» - testo del decreto (Guida al diritto 46/2022, 14-27) sotto il titolo: Ufficio per il processo civile e penale, con l’ultimo restyling si approda al Testo unico - commenti: --- Nicola Graziano, Norme subito operative, slitta al 2025 l’Upp presso il tribunale della famiglia (Guida al diritto 46/2022, 28-34) --- Nicola Graziano, Interventi d’urgenza e circolari Csm: ricostruzione normativa dell’istituto (Guida al diritto 46/2022,35-37) [analisi dell’istituto] --- Nicola Graziano, Nel “mirino” dell’Ufficio spoglio la selezione dei procedimenti (Guida al diritto 46/2022, 38-41) [la delega per il civile] --- Nicola Graziano, Nell’interpretazione del Consiglio una bussola per capire l’evoluzione (Guida al diritto 46/2022,42-45) [la delega per il penale] sul c.d. decreto aiuti-ter : DL 23.9.2022 n. 144 - L 17.11.2022 n. 175, Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - mappa del provvedimento, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 46/2022, 47-52) sotto il titolo: Conversione Dl “Aiuti-ter”, misure per le imprese contro il caro energia e sostegno ai lavoratori [contiene fra l’altro la nuova disciplina per l’accesso alla magistratura] in tema di procedimento amministrativo (algoritmo): - TAR Napoli 3^, 14.11.22 n. 7003, pres. rel. Pappalardo (Guida al diritto 46/2022, 90 T): Il ricorso all’algoritmo all’interno del procedimento amministrativo non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele procedimentali e in particolare dell’obbligo di motivazione del provvedimento ex art. 3 legge 241/1990, il quale, al contrario, in questi casi appare rafforzato. Il principio di trasparenza impone che nelle decisioni amministrative algoritmiche il processo automatizzato sia reso non solo conoscibile nei suoi aspetti tecnici, ma anche comprensibile, mediante una spiegazione che lo traduca nella “regola giuridica” a esso sottesa, così rendendolo intellegibile ai suoi destinatari. Ciò al fine di consentire, da un lato, il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto inciso dal provvedimento, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost., dall’altro, il pieno sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo. - (commento di) Davide Ponte, Serve conoscenza e comprensione della decisione “automatizzata” (Guida al diritto 46/2022, 94-98) in tema di successioni : - Diego Apostolo*, Il concetto di morte ed eredità alla luce dell’evoluzione digitale (Guida al diritto 46/2022, ) (Guida al diritto 46/2022, 10-12, editoriale). La quarta rivoluzione: l’homo numericus [*notaio e componente della Commissione informatica del Consiglio nazionale del notariato] in tema di servitù : - Cass. 2^, 9.11.22 n. 33043 (Guida al diritto 46/2022, 66 solo massima, annotata da Mario Piselli): La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all’avente causa dell’originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta (o, quanto meno, menzionata espressamente nell’atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo e dallo stesso anche implicitamente accettata), rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti originariamente contraenti, e, in quest’ultimo caso, valendo la relativa scrittura quale atto costitutivo di un mero rapporto obbligatorio tra le stesse; il conseguente debito grava solo sull’erede del contraente che si è obbligato, vincolato dal contratto, anche se non trascritto, concluso dal de cuius e dalle obbligazioni dallo stesso nascenti, non anche sull’avente causa a titolo particolare (mortis causa o per atto tra vivi), che è terzo e, come tale, non è tenuto, senza il suo consenso, a subire il debito assunto dal suo dante causa. in tema di obbligazioni : - Cass. 1^, 17.10.22 n. 30435 (Guida al diritto 46/2022, 56): La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se e in quanto concorrano l’elemento obiettivo dell’impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, ove il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento a un ordine o a un divieto sopravvenuto dell’autorità amministrativa (factum principis) che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’obbligazione. in tema di vendita : - Cass. 2^, 10.10.22 n. 29363 (Guida al diritto 46/2022, 60 T): Qualora le parti concludano un contratto di compravendita “a corpo” indicando, nell’ambito di esso, la misura del bene compravenduto, si applica il rimedio di cui all’art. 1538, comma 1, c.c., in presenza di una divergenza quantitativa della misura del bene maggiore di un ventesimo di quella indicata nel contratto. Resta salva la facoltà delle parti di escludere l’efficacia della norma richiamata mediante specifica clausola negoziale, pur in presenza dei requisiti previsti per la sua applicabilità. - (commento di) Mario Piselli, Prevale la tesi del rimedio limitato, più spazio alla certezza del diritto (Guida al diritto 46/2022, 64-65) in tema di simulazione : - Cass. 2^, 11.11.22 n. 33367 (Guida al diritto 46/2022, 66-67 solo massima, annotata da Mario Piselli): Una volta accertata la simulazione della vendita immobiliare per interposizione fittizia della persona dell’acquirente, gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell’interponente, conseguenza, quest’ultima, che scaturisce in via automatica e immediata dalla dichiarazione di simulazione relativa soggettiva ex art. 1414, comma 2, c.c. e non esige un’apposita domanda di rivendica a cura dell’interponente ovvero una domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferimento. sulla responsabilità degli enti : - Cass. pen. 2^, 22.11.22 n. 44372 (Guida al diritto 46/2022, 57): L’azienda è responsabile dei reati ambientali commessi nel suo interesse dall’amministratore. La responsabilità è deducibile, ai fini del DLg 231/2001, dall’asservimento della persona giuridica o del plesso aziendale alla realizzazione del reato. È irrilevante che la responsabilità dell’ente non sia stata accertata quando la condotta contestata al legale rappresentante e amministratore possa porsi a fondamento dell’illecito della società. Quanto all’interesse o vantaggio - condizione per la responsabilità amministrativa - è evidente in un reato finalizzato a risparmi di spesa o a conseguire indebiti ricavi con attività in tutto o in parte abusiva laddove in questi disegni siano coinvolti, a quanto risulta dalle indagini, gli amministratori e il compendio aziendale, strumentale alla realizzazione dell’illecito. (Nella specie, la SC ha confermato il sequestro preventivo del compendio aziendale e delle quote sociali di una s.r.l., quote in parte della persona indagata per il reato) in tema di privacy : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 22.11.22, cause riunite C-37/20 e C-601/20 (Guida al diritto 46/2022, 58): Le disposizioni che permettono agli Stati membri di rendere accessibili in ogni caso al pubblico le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite sul loro territorio, contenute nella direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843), sono invalide alla luce della Carta (artt. 7 e 8), trattandosi di grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le informazioni divulgate consentono infatti a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo, e consentono pure un eventuale uso abusivo dei dati personali che possono essere non solo liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi. sul diritto all’oblio : - Cass. 1^, 24.11.22 n. 34658 (Guida al diritto 46/2022, 56): Per attuare il diritto all’oblio, le Autorità italiane (Garante della privacy e giudici) possono ordinare al gestore di un motore di ricerca, in conformità al diritto Ue, di effettuare una deindicizzazione globale (il c.d. global delisting o global removal): un repulisti esteso dunque anche ai Paesi extra Ue, che va a incidere sulle versioni del motore di ricerca al di fuori della Ue. La decisione va presa in esito a un bilanciamento tra il diritto della persona alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d’informazione. Tuttavia tale valutazione va fatta secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano, senza badare alle regole vigenti nei Paesi esteri, fermo restando che le altre nazioni (extra Ue) potranno anche non tenere conto di tale ordine (ma ciò concerne la diversa questione di mero fatto relativa alla concreta attuazione dell’ordine impartito dall’Italia). sul divieto di rimpatrio (per ragioni sanitarie): - Corte giust. Ue, 22.11.22, causa C-69/21 (Guida al diritto 46/2022, 58): Il diritto Ue osta a che uno Stato membro adotti una decisione di rimpatrio o proceda all’allontanamento del cittadino di un Paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare e che sia affetto da grave malattia, se sussistono gravi e comprovati motivi per ritenere che il rimpatrio possa esporre tale cittadino, per l’indisponibilità di cure adeguate nel Paese di destinazione, al rischio reale di un aumento rapido, significativo e irrimediabile del dolore causato dalla malattia. (Nella specie, un cittadino russo affetto da cancro del sangue era in cura nei Paesi Bassi, ove a fini analgesici gli veniva somministrata cannabis, il cui uso terapeutico non è autorizzato in Russia) in materia tributaria : - Cass. 6^, 21.11.22 n. 34151 (Guida al diritto 46/2022, 55): L’omessa comunicazione preventiva all’Enea osta alla concessione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica: le spese non sono infatti detraibili se il contribuente non assolve detto onere, che costituisce adempimento inderogabile a suo carico. (La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate verso un contribuente che aveva installato pannelli solari comunicando in ritardo la documentazione prevista all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) in tema di depistaggio : - Cass. pen. 6^, 27.4-15.9.22 n. 34271 (Guida al diritto 46/2022, 74 T): L’art. 375 c.p. si configura come reato proprio dell’attività del pubblico ufficiale, o dell’incaricato di pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all’alterazione dei dati che compongono l’indagine o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione o servizio, sicché egli risulti posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante. - (commento di) Giuseppe Amato, Il “legame” con il ruolo pubblicistico rende il reato una figura autonoma (Guida al diritto 46/2022, 81-84) c.s. Viaggi - Perché ti stupisci se i lunghi viaggi non ti servono, dal momento che porti in giro te stesso? (Socrate: non è il mondo esterno che deve cambiare, ma quello interiore) - Caro Lucilio, devi cambiare d'animo, non di cielo (Seneca, a Lucilio che si stupiva perché nessun viaggio gli fosse utile ad allontanare la tristezza) - Come staremmo bene qui, se noi fossimo altrove (Giorgio Manganelli)
Autore: Carmine Spadavecchia 04 dic, 2022
sulla riforma della giustizia (civile e penale): - Giampaolo Di Marco*, Riforme sulla giustizia, l’avvocatura boccia l’approccio troppo economicista (Guida al diritto 45/2022, 10-12, editoriale). Commento a margine del XXXV Congresso nazionale forense tenutosi a Lecce. Le Adr da strumenti “alternativi” a forma di giurisdizione “complementare” [segretario generale dell’ANF (Associazione nazionale forense)] sulla riforma Cartabia (che ex art. 6 DL 31.10.2022 n. 162 entrerà in vigore il 30 dicembre 2022) e il decreto giustizia: DLg 10.10.2022 n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari [riforma Cartabia] DL 31.10.2022 n. 162 [GU 31.10.22 n. 255, in vigore dal 31 ottobre 2022], Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali [decreto giustizia] Circolare 26.10.2022 Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, avente ad oggetto: “Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre del 2022 recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 di delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Indagini preliminari. Circolare 20.10.2022 Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, avente ad oggetto: “Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre del 2022 recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 di delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. L’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta. - mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 45/2022, 14-25) sotto il titolo: L’“era digitale” entra a pieno titolo nel campo degli uffici giudiziari - testo della Circolare 26.10.22 Min. giustizia (Guida al diritto 45/2022, 26-31) sotto il titolo: “Istruzioni del Ministero per l’efficienza del rito” - testo della Circolare 20.10.22 Min. giustizia (Guida al diritto 45/2022, 32-35) sotto il titolo: “Predibattimento, chiarimenti sull’udienza” - commenti di: - Carmelo Minnella, Atto nativo digitale, primo step del fascicolo penale informatico (Guida al diritto 45/2022, 36-43) [processo penale telematico] - Carmelo Minnella, Sui malfunzionamenti informatici la celerità prevale sui diritti (Guida al diritto 45/2022, 44-50) [processo penale telematico] - Carmelo Minnella, Remote justice, da eccezione a realtà sempre più crescente (Guida al diritto 45/2022, 51-56) [processo penale telematico] - Fabio Fiorentin Giustizia riparativa, riforma attesa che allinea l’Italia alle regole europee (Guida al diritto 45/2022, 57-59) [giustizia riparativa: il quadro generale] - Fabio Fiorentin, Definizione dei soggetti e degli istituti che caratterizzano le nuove procedure (Guida al diritto 45/2022, 60-64) [giustizia riparativa: le definizioni] - Fabio Fiorentin, Valgono i principi extranazionali: accessibilità, gratuità e dignità (Guida al diritto 45/2022, 65-70) [giustizia riparativa: i programmi] - Fabio Fiorentin, Dalla riservatezza alla segretezza per garantire i soggetti coinvolti (Guida al diritto 45/2022, 71-72) [giustizia riparativa: i partecipanti] - Fabio Fiorentin, Mediazione e dialogo, modalità che l’iter deve sempre rispettare (Guida al diritto 45/2022, 73-74) [giustizia riparativa: il contenuto] - Fabio Fiorentin, Mediatori, formazione continua assicurata da Centri specializzati (Guida al diritto 45/2022, 75-80) [giustizia riparativa: soggetti ed enti] - Giuseppe Amato, Confisca e sistema beni sequestrati, modifiche verso la razionalizzazione (Guida al diritto 45/2022, 81-84) [misure cautelari reali] - Aldo Natalini, Contravvenzioni alimentari: estinte dopo adempimento delle prescrizioni (Guida al diritto 45/2022, 85-91) [estinzione per adempimento: l’obiettivo dell’intervento, con finalità deflattive, è quello di accelerare il ripristino della legalità inducendo il trasgressore all’adempimento con trattamento di favore per cui i reati diventano illeciti amministrativi] - Eugenio Sacchettini, Il recupero degli importi pecuniari è svincolato da tutte le altre spese (Guida al diritto 45/2022, 92-96) [spese di giustizia: l’art. 81 DLg 150/2022 esclude ora le pene pecuniarie dal TU sulle spese di giustizia; il sistema di conversione delle pene pecuniarie e i dubbi di incostituzionalità] in tema di giurisdizione : - Cons. Stato IV 27.10.22 n. 9171, pres. Poli, est. Conforti (Guida al diritto 45/2022, 102): Spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, stabilire se l’occupazione di Palazzo Giustiniani da parte del Senato della Repubblica - che vi ha posto la sede di taluni uffici - sia abusiva per essere stato l’immobile illegittimamente sottratto dal regime fascista di Mussolini al Grande Oriente d’Italia. (Il CdS, confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione, respinge l’appello della società Urbs che lamentava l’inadempimento del lodo Spadolini - accordo transattivo stipulato il 14 novembre 1991, non qualificabile secondo il CdS come accordo ex art. 11 legge 241/1990 - sulla concessione di spazi per un museo della massoneria) in tema di privacy (appalti): - Corte giust. Ue 17.11.22, causa C-54/21 (Guida al diritto 45/2022, 102): La tutela della riservatezza nel settore dell’aggiudicazione degli appalti pubblici deve essere bilanciata coi principi di trasparenza e di tutela giurisdizionale effettiva, ed è illegittima una legislazione nazionale che imponga la pubblicità di ogni informazione comunicata dagli operatori economici offerenti, con la sola eccezione dei segreti commerciali, se non prevede che l’Amministrazione aggiudicatrice possa negare determinate informazioni che devono rimanere inaccessibili a tutela della privacy degli operatori. sugli extraprofitti delle aziende energetiche: - TAR Lazio 2^-ter, 16.11.22 n. 15217, pres. Mezzacapo, est. Cicchese (Guida al diritto 45/2022, 101): Sono inammissibili i ricorsi presentati da imprese energetiche contro i provvedimenti applicativi dell’art. 37 DL 21/2022, varato dal Governo per finanziare gli aiuti per il caro-bollette tassando con un prelievo del 25% (gettito previsto, oltre 10 miliardi di euro) i c.d. extraprofitti, ossia i guadagni straordinari ottenuti da dette imprese in un periodo di rialzo straordinario dei prezzi. (Il TAR di fatto congela le liti, ritenendo debbano attendersi gli ulteriori provvedimenti delle Agenzie fiscali, che dovrebbero a breve recapitare alle aziende energetiche avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento degli importi dovuti; in quella occasione le aziende potranno rivolgersi al giudice tributario, impugnando le richieste di pagamento o chiedendo la ripetizione di quanto già, in ipotesi, indebitamente versato, fermo restando, nel frattempo, l’obbligo di versare il prelievo sugli extraprofitti) in tema di obbligo alimentare : - Cass. 6^, 16.11.22 n. 33789 (Guida al diritto 45/2022, 100): I genitori non devono corrispondere gli alimenti alla figlia, se riceve aiuti da enti di beneficenza, dalla famiglia del marito e soprattutto non dimostra di avere cercato un lavoro. Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante esplicazione di attività lavorativa, per cui va rigettata la domanda se l’alimentando non prova la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica e l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali (Cass. n. 21572/06) in materia di famiglia (divorzio extragiudiziale - riconoscimento automatico): - Corte giust. Ue 15.11.22, causa C-646/20 (Guida al diritto 45/2022, 102): Nello spazio Ue è assicurata la libera circolazione dei divorzi senza riconoscimento preliminare dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro diverso da quello che si è pronunciato sul divorzio, anche quando il divorzio è deciso in via extragiudiziale. Ciò in quanto il Regolamento Ue n. 2019/1111 include le decisioni adottate da un’autorità giurisdizionale o da un’autorità pubblica o sotto il suo controllo, e quindi anche gli accordi che producono effetti vincolanti nello Stato membro d’origine a seguito dell’intervento formale di un’autorità pubblica, con esclusione dei soli divorzi “privati” che siano frutto della dichiarazione unilaterale di uno degli sposi davanti a un tribunale religioso. (Nella specie, sul divorzio di una coppia italo-tedesca la Corte ha sentenziato che la Germania debba riconoscere la decisione resa dall’autorità civile italiana senza alcun procedimento o intervento dell’autorità giudiziaria tedesca, con immediata trascrizione nei registri di stato civile tedeschi; in caso contrario verrebbe compromesso, in contrasto col Regolamento Ue, il principio della fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo) in materia contrattuale (clausole predisposte): - Cass. 2^, 10.10.22 n. 29353 (Guida al diritto 45/2022, 105 s.m., annotata da Mario Piselli): Le clausole inserite i un contratto notarile, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono comunque qualificabili come “predisposte” ai sensi e agli effetti dell’art. 1341 c.c., e quindi non abbisognano - comunque - di una specifica approvazione in tema di mutuo : - Cass. SSUU 6^, 16.11.22 n. 33719 (Guida al diritto 45/2022, 100): Non è nullo, né riqualificabile come mutuo ordinario, ma è un perfetto mutuo fondiario quello stipulato tra banca e cliente pur superando il limite massimo finanziabile (80% del valore dell’immobile concesso in ipoteca) ex art. 38 DLg 385/1993 in combinazione con la delibera Cicr 22.4.1995. La violazione del limite di finanziabilità non contrasta con una norma imperativa (e dunque non concreta una causa di nullità del contratto), né altera il carattere fondiario del mutuo, con tutti i benefici applicativi che ne conseguono. in tema di occupazione senza titolo : - Cass. SSUU 15.11.22 n. 33645 (Guida al diritto 45/2022, 99-100): Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento - diretto o indiretto (mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) - che è andata perduta. Se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chieda il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. [Sulla questione se il danno da occupazione immobiliare senza titolo costituisca danno in re ipsa o no, le SU optano per una mediazione tra la teoria normativa del danno (giurisprudenza della 2^ Sezione civile) e la teoria causale (sostenuta dalla 3^ Sezione civile). La questione è se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale, ma anche risarcitoria. Al quesito la Corte risponde positivamente, nei termini emersi secondo la linea di giurisprudenza evolutiva della 2^ Sezione, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato] in tema di tariffe forensi : - Cass. SSUU 14.11.22 n. 33482 (Guida al diritto 45/2022, 99): Se tutte le attività difensive sono compiute anteriormente al 23 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del DM 13.8.2022 n. 147, pubblicato sulla GU dell’8.10.2022), e non si riscontrano prestazioni professionali posteriori a tale data, la liquidazione delle spese processuali va compiuta secondo i parametri del DM 10.3.2014 n. 55, non come modificati dal DM 13.8.2022 n. 147: quest’ultimo dispone infatti (art. 6) che le nuove tariffe si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, che è prevista (art. 7) dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Diversamente, si verificherebbe un’applicazione retroattiva del decreto, non giustificabile alla luce del logico criterio interpretativo “fondato sulla globalità della prestazione e pertanto del compenso”. in tema di omicidio stradale : - Cass. pen. 4^, 14.11.22 n. 43074 (Guida al diritto 45/2022, 100): Risponde di omicidio stradale l’automobilista che di notte, con poca luce, investe un pedone sulle strisce e lo uccide, non rilevando la circostanza che la strada fosse particolarmente buia e che la velocità non fosse elevata: in prossimità degli attraversi pedonali il conducente del veicolo è tenuto infatti a osservare la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata al fine di consentire il passaggio del pedone. in materia di patteggiamento : - Cass. 3^, 7.10.22 n. 29319 (Guida al diritto 45/2022, 105-6 s.m., annotata da Mario Piselli): La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa (art. 444 c.p.p.) che ne proclama l’inefficacia agli effetti civili. c.s. Stato e cittadini Anche per chi rappresenta le istituzioni, si ha diritto di guardare dall’alto in basso solo quando si aiuta un altro a rialzarsi. (da “Pubblica amministrazione. Burocrazia o servizio al cittadino?” di Aldo Travi, Vita e pensiero, 2022: commento alla foto in cui l’imperatore del Giappone, in ginocchio, chiede a una famiglia di sfollati, dopo l’incidente di Fukushima, il permesso di entrare nello spazio recintato loro riservato in una struttura di prima accoglienza)
Autore: Carmine Spadavecchia 29 nov, 2022
sulla riforma Cartabia (che ex art. 6 DL 31.10.2022 n. 162 entrerà in vigore il 30 dicembre 2022) e il decreto giustizia: DLg 10.10.2022 n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari [riforma Cartabia] DL 31.10.2022 n. 162 [GU 31.10.22 n. 255, in vigore dal 31 ottobre 2022], Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali [decreto giustizia] Circolare 21.10.2022 n. 213319 del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, avente ad oggetto: Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre del 2022 recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 di delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Processo in assenza. - mappa (parziale) del DLg 150/2022, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 44/2022, 14-25), sotto il titolo “Dalle pene sostitutive alla tenuità del fatto, continua il viaggio tra le disposizioni penali” - testo della Circolare 21.10.2022 n. 213319 Min. giustizia sul processo in assenza (Guida al diritto 44/2022, 26-28) - commenti: - Fabio Fiorentin*, Game over sull’ergastolo ostativo, la parola torna alla Cassazione (Guida al diritto 44/2022, 10-12, editoriale). La Corte costituzionale (ord.za n. 227/2022: vedi infra) rinvia gli atti al giudice remittente perché valuti se i nuovi requisiti introdotti dal DL 162/2022 per la concessione della liberazione condizionale consentano di ritenere superati i dubbi di costituzionalità [*magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Venezia] - Fabio Fiorentin, Quattro ore fuori dal domicilio per le esigenze personali e di vita (Guida al diritto 44/2022, 29-33) [le pene sostitutive: semilibertà sostitutiva (destinata a sostituire la semidetenzione), detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo (Lpu). Obiettivo della riforma è la deflazione processuale più che la decarcerizzazione] - Fabio Fiorentin, Al giudice penale e alla sorveglianza un nuovo “ventaglio” di competenze (Guida al diritto 44/2022, 34-42) [applicazione delle pene sostitutive] - Fabio Fiorentin, Rinvio esecuzione della punizione, passa la linea della tassatività dei casi (Guida al diritto 44/2022, 43-44) [applicazione delle pene sostitutive] - Fabio Fiorentin, Sull’effettività delle “pecuniarie” pesa la valutazione patrimoniale (Guida al diritto 44/2022, 45-52) [esecuzione penale] - Fabio Fiorentin, Estesa agli imputati minorenni la possibilità della “modalità Lpu” (Guida al diritto 44/2022, 53-54) [esecuzione minorile e militare] - Fabio Fiorentin, Condannati e internati, in carcere programmi di giustizia riparativa (Guida al diritto 44/2022, 55-57) [pena e trattamento penitenziario] - Fabio Fiorentin, Nuove norme sulle pene sostitutive, più favorevoli e subito applicabili (Guida al diritto 44/2022, 58-59) [regime transitorio e penitenziario: le parti di natura sostanziale della nuova disciplina sono soggette al principio di irretroattività in malam partem e di retroattività per quelle più favorevoli al reo] - Aldo Natalini, Remissione tacita di querela se la persona offesa non compare (Guida al diritto 44/2022, 60-62) [condizioni di procedibilità] - Aldo Natalini, Ampliato il catalogo dei reati perseguibili a querela di parte (Guida al diritto 44/2022, 63-68) [nuovo regime di procedibilità] - Aldo Natalini, Rebus sulle misure cautelari per i reati ora procedibili a querela (Guida al diritto 44/2022, 69-73) [profili di diritto intertemporale] - Aldo Natalini, Riparametrati i limiti di accesso, esclusi i reati di violenza domestica (Guida al diritto 44/2022, 74-79) [particolare tenuità del fatto] - Aldo Natalini, Nuova ipotesi di sospensione fin quando l’imputato è assente (Guida al diritto 44/2022, 80-82) [attenuanti e sospensione prescrizione] in tema di ergastolo ostativo : - Corte cost. 8.11.22 n. 227, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 44/2022, 87): Va restituita al giudice a quo (nella specie, la Corte di cassazione) la valutazione sul se permanga il dubbio di costituzionalità delle disposizioni che precludono al condannato all’ergastolo per reati di contesto mafioso, che mai abbia collaborato con la giustizia, di accedere al beneficio della liberazione condizionale, anche dopo avere scontato la quota di pena prevista per gli altri detenuti e anche in presenza di significativi elementi di ravvedimento: ciò in quanto il recentissimo DL 31.10.2022 n. 162 ha mutato lo scenario giuridico, rendendo relativo il divieto che prima era assoluto. (Nel 2019 la Corte costituzionale aveva ritenuto incostituzionale, in tema di permessi premio, la presunzione assoluta di pericolosità per i detenuti non collaboranti puniti con l’ergastolo. Sulla questione della liberazione condizionale, invece, la Corte si era pronunciata con una “sentenza monito”, diretta al Parlamento che lo ha lasciato inevaso; a pochi giorni dalla scadenza del termine assegnato al Parlamento al monito (rafforzato) ha dato però seguito il Governo con il citato DL 162/2022, che ha appunto trasformato da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce di riconoscere i benefici e le misure alternative al carcere a tutti i condannati, anche all’ergastolo, non collaboranti). in tema di appalti : - Cons. Stato V 21.10.22 n. 9003, pres. Greco, est. Tulumello (Guida al diritto 44/2022, 88): È pienamente legittimo l’operato della stazione appaltante che applica il vincolo di aggiudicazione (di cui all’art. 51, terzo comma, DLg 50/2016, codice dei contratti pubblici) anche a imprese tra loro collegate o riconducibili a un unico centro decisionale, come tale individuato in quanto le offerte tecniche delle due società condividevano le stesse caratteristiche redazionali e presentavano analogie di contenuti, le polizze assicurative depositate erano state emesse dalla medesima compagnia, gli organi societari delle due imprese erano parzialmente sovrapponibili e il rappresentante legale delle stesse era il medesimo. in tema di soccorso istruttorio : - Cons. Stato IV, 21.10.22 n. 5055 (decr. caut), pres. de Francisco (Guida al diritto 44/2022, 87-88): Quale espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione, lo strumento del soccorso istruttorio (sub specie di soccorso procedimentale, o informatico), non costituisce una semplice facoltà, ma un modo di agire doveroso della PA volto a superare inutili formalismi in nome dei principi di lealtà e semplificazione. La violazione del dovere di soccorso istruttorio da parte della PA va tuttavia valutata tenuto conto dell’effettivo limite dell’onere di diligenza informatica che possa ragionevolmente farsi gravare sul quisque de populo, e dunque previo approfondimento delle seguenti questioni: 1) se a carico del semplice cittadino, pur non trattandosi di un “professionista”, sia traslabile tutto quanto la giurisprudenza abbia finora enucleato sulla partecipazione delle imprese alle pubbliche gare (o degli avvocati al processo telematico); 2) se e fino a che punto, a fronte di malfunzionamenti del sistema o del collegamento a esso, il cittadino possa essere costretto a una sorta di “gioco dell’oca” per completare una procedura telematica impostagli (e altresì onerato di riuscire ad avvedersi per tempo dei propri insuccessi); 3) se meriti adeguata considerazione la tesi che sul cittadino, in quanto non imprenditore (rectius: non professionista), non possa gravare l’onere di munirsi d’una sorta di “ufficio informatico” per potersi correttamente rapportare con l’Amministrazione pubblica, e che gli vada perciò riconosciuto, in ogni caso di difficoltà (salvo a postulare un generale obbligo di alfabetizzazione informatica quale precondizione per continuare a godere dei più elementari diritti civili), un soccorso amplissimo - preventivo, ma anche successivo - a carico della controparte pubblica (che, per proprie esigenze, abbia imposto modalità di accesso esclusivamente telematiche) in tema di legittimazione ad impugnare (delle associazioni ambientaliste): - Corte giust. Ue, 8.11.22, causa C-873/19 (Guida al diritto 44/2022, 88): In base alla Convenzione di Aarhus (sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale) le associazioni che operano a tutela dell’ambiente sono legittimate a impugnare omologazioni di veicoli che prevedono un range di temperatura esterna entro il quale funziona a pieno il sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico riducendone eccessivamente il ricircolo. Anche in base al Trattato e al regolamento Ue sulle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore sussiste l’interesse giuridico a contestare in giudizio l’avvenuta omologazione di sistemi che determinano il mancato rispetto degli standard fissati a tutela dell’ambiente Le associazioni riconosciute di tutela ambientale devono poter impugnare in via giurisdizionale un’omologazione CE di veicoli dotati di “impianti di manipolazione” che possono essere vietati. in tema di espulsione (per reati di droga): - Cass. pen. 4^, 8.11.22 n. 42029 (Guida al diritto 44/2022, 87): La condanna a oltre quattro anni di carcere per reati legati agli stupefacenti non basta a far scattare l’espulsione, a pena espiata (ex art. 86 DPR 309/1990), di una cittadina nigeriana alla quale sia stata accordata la protezione umanitaria per la sua omosessualità, considerata reato nel Paese d’origine: l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione è infatti impedita dalle disposizioni del c.d. decreto Lamorgese, che ha recepito le indicazioni della giurisprudenza in tema di respingimenti nei confronti di chi gode di protezione umanitaria in tema di famiglia (assegno di separazione e/o divorzio): - Cass. SSUU 9.11.22 n. 32914 (Guida al diritto 44/2022, 86): Nel rapporto tra coniugi separati o tra ex coniugi, ove nel corso del giudizio intervenga una diversa valutazione per il passato dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore (i fatti sopravvenuti producono invero i loro effetti, di regola, dal momento in cui si verificano e viene avanzata domanda), la sentenza definitiva di primo grado o di appello dovrà distinguere: a) opera la condictio indebiti, ovvero la generale regola civilistica della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione delle condizioni del richiedente o dell’avente diritto che accerti l’inesistenza ab origine dei presupposti per l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile; b) non opera la la condictio indebiti, e quindi la prestazione deve ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) a una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché si tratti sempre di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio di esperienza pratica per cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di una modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi, opera la regola generale della ripetibilità. in tema di condominio (parti comuni e potere rappresentativo dell’amministratore): - Cass. 3^, 13.10.22 n. 29924 (Guida al diritto 44/2022, 90, annotata da Mario Piselli): Il disposto dell’art. 1131 c.c., secondo cui l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, viene inteso, invero, nel senso che il potere rappresentativo che spetta all’amministratore di condominio si riflette nella facoltà di agire e di resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, rimanendone perciò escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, e, cioè, sulla estensione del relativo diritto di condominio, affare che rientra nella disponibilità esclusiva dei condomini. In tal modi si assicura anche la regolare corrispondenza tra le attribuzioni dispositive dell’amministratore e dell’assemblea e la legittimazione a far valere nel processo le rispettive posizioni dominicali. in tema di contratto preliminare : - Cass. 3^, 13.10.22 n. 29924 (Guida al diritto 44/2022, 90-91, annotata da Mario Piselli): La previsione di cui all’art. 1150 c.c., la quale attribuisce al possessore, all’atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese. fatte per le riparazioni straordinarie e all’indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può essere pertanto applicata in via analogica al detentore qualificato, qual è il promissario acquirente di bene oggetto di contratto preliminare di compravendita, cui pertanto non spetta né il diritto all’indennità per i miglioramenti previsto dall’art. 1150 c.c., né quello di ritenzione previsto dall’art. 1152 c.c., dalla legge attribuiti unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore ancorché qualificato. c.s. Historia magistra vitae La storia si ripete, dicono, ma la verità è che le sue lezioni non vengono imparate (Camille Salomon Sée, 1847-1919)
Autore: Carmine Spadavecchia 24 nov, 2022
sulla riforma Cartabia (che ex art. 6 DL 31.10.2022 n. 162 entrerà in vigore il 30 dicembre 2022) e il decreto giustizia: DLg 10.10.2022 n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari [riforma Cartabia] DL 31.10.2022 n. 162 [GU 31.10.22 n. 255, in vigore dal 31 ottobre 2022], Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali [decreto giustizia] - mappa del DLg 150/2022 (riforma Cartabia) sotto il titolo “Dal processo in assenza alle impugnazioni, così il rito penale viene rivoluzionato” (Guida al diritto 43/2022, 13-22) - commenti: - Giorgio Spangher*, Processo penale, il nuovo scenario e l’impatto con le scelte riformatrici (Guida al diritto 43/2022, 10-12, editoriale) [professore emerito di Diritto processuale penale presso l’Università di Roma La Sapienza] - Aldo Natalini, Un regime transitorio ad hoc sull’assenza nei procedimenti pendenti (Guida al diritto 43/2022, 23-24) [processo in assenza e rimedi] - Aldo Natalini, Messa alla prova su richiesta del Pm e per tutti i delitti a citazione diretta (Guida al diritto 43/2022, 25-30) [sospensione del procedimento con Map: la messa alla prova (c.d. probation processuale, collocata dalla Corte costituzionale - sent. 240/2015 - nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio) consiste in condotte riparatorie volte a eliminare le conseguenze dannose del reato, ove possibile con misure risarcitorie del danno, nell’affidamento dell’imputato ai servizi sociali e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità] - Renato Bricchetti, Patteggiamento: inutilizzabile nei giudizi civili e tributari (Guida al diritto 43/2022, 31-34) [riti alternativi] - Renato Bricchetti, Altro sconto di un sesto della pena se non si impugna l’abbreviato (Guida al diritto 43/2022, 35-36) [riti alternativi: unico incentivo al patteggiamento è la previsione di inefficacia e inutilizzabilità della sentenza patteggiata ai fini della prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi] - Renato Bricchetti, Il reato non può essere estinto senza pagare la pena pecuniaria (Guida al diritto 43/2022, 37-40) [riti alternativi: nella sostituzione della pena pecuniaria alla pena detentiva, il ragguaglio si basa sulla previsione che un giorno di pena possa valere da 5 a 250 euro] - Aldo Natalini, Calendario obbligatorio per le udienze e “sforbiciata” al rinnovo delle prove (Guida al diritto 43/2022, 41-44) [il giudizio di primo grado] - Aldo Natalini, Catalogo della citazione diretta esteso ai reati non complessi (Guida al diritto 43/2022, 45-50) [il rito monocratico] - Aldo Natalini, Udienza-filtro predibattimentale: l’arma per evitare processi inutili (Guida al diritto 43/2022, 51-58) [il rito monocratico] - Carmelo Minnella, Per ridurre il numero delle cause si cambia binario dal penale al civile (Guida al diritto 43/2022, 59-66) [le impugnazioni] - Carmelo Minnella, Trattazione del giudizio di appello, l’oralità diventa un’eccezione (Guida al diritto 43/2022, 67-74) [le impugnazioni] - Carmelo Minnella, Difetto di competenza per territorio, “mano libera” della Suprema corte (Guida al diritto 43/2022, 75-82) [le impugnazioni] - Fabio Fiorentin, Percorso guidato per il giudice nella scelta delle pene sostitutive (Guida al diritto 43/2022, 83-92) [le nuove sanzioni: semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutive, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva] [a pagg. 86-90 prospetto riassuntivo del percorso attuativo della “Cartabia”] in tema di appalti : - Cons. Stato III 21.10.2022 n. 9003, pres. Greco, est. Tulumello (Guida al diritto 43/2022, 97): La partecipazione a una gara tramite due imprese formalmente distinte ma riconducibili allo stesso centro decisionale elude la finalità della suddivisione in lotti consentendo di fatto all'unitaria realtà imprenditoriale di aggiudicarsi la metà dell’oggetto del contratto complessivamente inteso e disattendendo l’obiettivo che la legge di gara mira a ottenere. Quando, pur nell’apparente diversità soggettiva delle offerte presentate per lotti diversi, plurimi e univoci indici sintomatici rivelano il dato oggettivo della sostanziale unicità dell’offerta prestazionale, si è in presenza non di un mero collegamento societario, ma piuttosto di una sostanziale identità imprenditoriale e aziendale dietro lo schermo formale di una diversità soggettiva apparente: in tal caso l’applicazione del vincolo di aggiudicazione risponde non solo all’esigenza di tutelare l’interesse proconcorrenziale, ma anche a proteggere l’affidamento riposto dal committente sulle reali caratteristiche imprenditoriali dello specifico soggetto tenuto a rendere la prestazione. in tema di condominio : - Cass. 2^, 11.10.22 n. 29621 (Guida al diritto 43/2022, 100 annotata da Mario Piselli): Il mutamento di destinazione d’uso di una unità immobiliare può essere impedito dal condominio solo se detta limitazione sia prevista dal regolamento condominiale di natura contrattuale, né tale scopo può essere indirettamente perseguito frapponendo ostacoli all’uso dei servizi comuni indispensabili all’eventuale mutamento, in violazione del diritto del condomino di esercitare sui beni comuni i poteri attribuitigli dall’art. 1102, comma 1, c.c. in tema di sindacati (maggiore rappresentatività): - Cons. Stato III 26.9.22 n. 8300, pres. Noccelli, et. Ferrari (Guida al diritto 43/2022, 96): Va escluso ogni automatismo tra sufficiente rappresentatività nazionale di un sindacato e maggiore rappresentatività comparata dello stesso con le altre associazioni sindacali operanti nel settore di riferimento. Infatti, il concetto di sindacato “comparativamente più rappresentativo” ha, nel tempo, preso il posto del criterio della “maggiore rappresentatività”, introdotto dall’art. 19 L 20.5.1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e criticato perché attributivo di rendite di posizione a favore di associazioni sindacali che venivano sottratte all’accertamento della loro effettiva rappresentatività solo perché aderivano alle tre più importanti confederazioni presenti a livello nazionale (Cgil, Cisl e Uil). Diversamente dal concetto di “maggiore rappresentatività”, la definizione di associazioni “comparativamente più rappresentative” presuppone una selezione delle associazioni sindacali basata su una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse: ciò al fine di commisurare il godimento di determinate prerogative alla effettiva capacità rappresentativa delle organizzazioni soggette al giudizio comparativo. Pertanto, il concetto di rappresentatività comparata (e non più presunta) risulta incompatibile con ogni riconoscimento aprioristico ed irreversibile della rappresentatività in capo ad un’organizzazione sindacale - ancorché tradizionalmente e storicamente rappresentativa - ed impone, di converso, una costante verifica ed un aggiornamento del confronto tra le organizzazioni sindacali sulla base di indici oggettivamente verificabili e contendibili (Corte cost. 4.12.95 n. 492): indici coniati, soprattutto dalla giurisprudenza, per misurare il requisito della rappresentatività, sulla base dell’effettivo consenso come metro di democrazia anche nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacato (Corte cost. 26.1.90 n. 30). Tra detti indici vanno annoverati la consistenza numerica, l'equilibrata presenza di un ampio arco di settori produttivi, un’organizzazione estesa a tutto il territorio nazionale, l'effettiva partecipazione - con caratteri di continuità e di sistematicità - alla contrattazione collettiva (Cass. lav., 10.7.1991 n. 7622; 22.8.1991 n. 9027). in tema di prove (messaggi WhatsApp): - Cass. pen. 2^, 19.10.22 n. 39529 (Guida al diritto 43/2022, 96): Il testo di un messaggio fotografato dalla PG sul display di un dispositivo ha natura di documento, la cui corrispondenza all’originale è asseverata dalla qualifica dell’agente che effettua la riproduzione. L’utilizzabilità del contenuto dei messaggi WhatsApp scaricati sul PC della persona offesa deriva da e consegue all’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa. Ne consegue che ai fini probatori, nell’ambito del procedimento penale, non occorre estrarre i messaggi WhatsApp mediante la procedura della c.d. copia forense, ma è sufficiente che la persona offesa: a) faccia fotografare da un agente di PG il messaggio WhatsApp dal display del cellulare; b) scarichi sul proprio PC i messaggi WhatsApp ricevuti. in tema di spese processuali (soccombenza reciproca): - Cass. SSUU 31.10.22 n. 32061 (Guida al diritto 43/2022, 94): La fattispecie della soccombenza reciproca va circoscritta all’ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parit (o di un’unica domanda articolata in più capi, dei quali solo alcuni vengano accolti), mentre va esclusa nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo. In questa ipotesi, infatti, l’accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone al più giustificare la compensazione totale o parziale. (Le SU rispondono negativamente al quesito “se sia corretta l’interpretazione dell’art. 92 c.p.c. secondo cui, in caso di rilevante divario tra petitum e decisum l’attore parzialmente vittorioso possa esser condannato alla rifusione di un’aliquota delle spese di lite in favore della controparte”) in tema di sanzioni amministrative (opposizione): - Cass. 2^, 2.11.22 n. 32226 (Guida al diritto 43/2022, 94): Nel procedimento innanzi al giudice di pace per opposizione a sanzione amministrativa in relazione a violazioni del codice stradale la produzione di documenti da parte della PA è soggetta al termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza. Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione per le sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada la produzione di documenti da parte della PA convenuta è soggetta infatti a un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all’accertamento nonché alla contestazione o alla notifica della violazione, possono essere depositati senza limitazioni temporali, mentre per il deposito degli altri documenti opera l’art. 416, terzo comma, c.p.c. (costituzione del convenuto), che ne preclude la produzione oltre il decimo giorno antecedente l’udienza di discussione. (Il tribunale aveva ammesso invece la produzione di documenti, ancorché tardiva, sul rilievo che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa dinanzi al giudice di pace per violazioni del codice stradale non fosse prevista alcuna preclusione alla produzione di qualsivoglia documento da parte della PA). in tema di c.d. gratuito patrocinio : - Corte cost. 3.11.22 n. 223, pres. Sciarra, red. Amoroso (Guida al diritto 43/2022, 96): È incostituzionale, per irragionevolezza e violazione del diritto di difesa, l'art. 76, comma 4-bis, DPR 30.5.2002 n. 115 ((TU in materia di spese di giustizia. (Testo A)), nella parte in cui, ai fini della presunzione (relativa) del superamento della soglia reddituale in caso di condanna definitiva per determinati reati, ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 9.10.1990 n. 309 (TU stupefacenti), ossia per il reato aggravato di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. (La Corte ammette al patrocinio a spese dello Stato anche i piccoli spacciatori, ritenendo che non debbano pesare le aggravanti della consegna di sostanze stupefacenti a minori o nei pressi delle scuole. Ciò in quanto, nel quadro della tipologia di reati che escludono l’assistenza a spese dello Stato – vale a dire i reati di criminalità organizzata – il “piccolo spaccio” appare spurio e inidoneo a far presumere il superamento della soglia di reddito di 1000 euro, essendo vero, al contrario, che si tratta spesso di manovalanza utilizzata dalla criminalità organizzata proveniente dalle fasce marginali dei “non abbienti”, sprovvisti di mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione) c.s. Etica e politica L'onestà politica non è altro che la capacità politica: come l'onestà del medico e del chirurgo non è altro che la sua capacità di medico e di chirurgo che non rovina e non assassina la gente con la propria insipienza condita di buone intenzioni e di svariate e teoriche conoscenze (Benedetto Croce)
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