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Guida al diritto (11/2024)

Carmine Spadavecchia • mar 25, 2024

in tema di social media (influencer):

- Caterina Malavenda*, Agcom e Governo impegnati a regolare le attività economiche degli influencer (Guida al diritto 11/2024, 10-12, editoriale) .Linee guida dell’Agcom e disegno di legge sulla beneficenza collegata a iniziative commerciali. L’influencer marketing tra i temi prioritari della Commissione europea [avvocato del Foro di Lodi esperta in diritto dell’informazione]


sul c.d. dlg accertamento:

DLg 12.2.2024 n. 13 [GU 21.2.24 n. 43] [in vigore dal 22 febbraio 2024]

Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

- testo del decreto (Guida al diritto 11/2024, 14-41) 

- commenti:

- Nicola Graziano, Maggiore l’ambito di applicazione del principio del contraddittorio (Guida al diritto 11/2024, 42-44) [novità] 

- Nicola Graziano, Per le verifiche invito a comparire insieme allo schema di procedimento (Guida al diritto 11/2024, 45-48) [concordato preventivo]

- Nicola Graziano, Mini riforma delle notificazioni, regola generale è l’invio digitale (Guida al diritto 11/2024, 49-50) [notificazioni]

- Nicola Graziano, Per l’adempimento spontaneo aumentano le analisi del rischio (Guida al diritto 11/2024, 51-52) [analisi del rischio]


sul DM polizze sanitarie (a copertura del rischio clinico):

DM 15.12.2023 n. 232 [GU 1.3.24 n. 51] [in vigore dal 16 marzo 2024]

Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

- testo del decreto (Guida al diritto 11/2024, 53-58)

- commenti:

- Filippo Martini, Sull’adeguamento delle polizze il dubbio dei tempi molto stretti (Guida al diritto 11/2024, 59-61)

- Filippo Martini, Doppio binario per aziende sanitarie: scelta tra assicurazione o ritenzione (Guida al diritto 11/2024, 62-63) [la garanzia assicurativa]


sul c.d. milleproroghe:

- DL 30.12.2023 n. 215 [GU 30.12.23 n. 303] [in vigore dal 31 dicembre 2023]

- L 23.2.2024 n. 18 [GU 28.2.24 n. 49] [in vigore dal 29 febbraio 2024]

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. 

- testo (stralcio) e mappa del provvedimento, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 11/2024, 64-77) [tra l’altro: si differisce di un anno l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per la professione di avvocato; si proroga di un anno la disciplina transitoria dell’iscrizione all’albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori]


in tema di accesso (chiamata al 118):

- TAR Lecce 2^, 5.2.24 n. 171, pres. Mangia, est. Dello Preite (Guida al diritto 11/2024, 82-83): La tutela della pretesa ostensiva azionata dalla società assicuratrice non può, vertendosi in tema di dati sensibili, estendersi indiscriminatamente a ogni elemento contenuto nella richiesta telefonica al 118. In un’ottica di equo contemperamento dei contrapposti interessi e in ossequio al principio di proporzionalità e di minimizzazione, la situazione giuridica cui l’accesso è funzionale è pienamente soddisfatta quando sono esibiti i documenti nella parte in cui contengono la mera ricostruzione dei fatti. La valutazione dell’attività dei privati e degli operatori del 118 è infatti effettuabile dall’interessato sulla base del nucleo fattuale. Tale strumentalità è invece da escludere per quanto attiene a quelle parti del documento in forma di registrazione afferenti a elementi estranei ai fatti ovvero relativi a eventuali dati identificativi di soggetti terzi e, dunque, non ostensibili per ragioni di privacy. In tali circostanze grava in capo all’Azienda sanitaria la puntuale e motivata individuazione delle parti da oscurare.: ciò in quanto l’esigenza di tutelare il diritto di una parte e la pretesa ostensiva che ne è strumento, si arresta ove ha inizio quella di preservare le ragioni di terzi estranei. Per cui la meritevolezza dell’interesse conoscitivo a fini difensivi viene meno quando contrasta una posizione parimenti da garantire. Ne deriva la legittimazione all’accesso da parte della società assicuratrice nei limiti in cui ciò non vada a ledere la riservatezza di soggetti estranei alla vicenda, ovvero contenga dati sensibili o elementi estranei al sinistro. (Su tali premesse il TAR ha condannato l’A. coinvolta all’ostensione del file audio previo oscuramento delle parti della documentazione pretesa estranee all’oggetto della richiesta risarcitoria e contenenti dati identificativi, sensibili e non pertinenti) 


in tema di carta d’identità (per l’espatrio):

- Corte giust. Ue 1^, 22.2.24, causa C-491/21 (Guida al diritto 11/2024, 104 s.m.): L’art. 21 Tfue e l’art. 45, par. 1, della Carta, letto e interpretato in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, della direttiva 2004/38, ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale a un cittadino dell’Unione, che abbia la nazionalità di tale Stato membro e che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione e soggiorno in altro Stato membro, è negato il rilascio di una carta d’identità che possa valere come documento valido per l’espatrio all’interno dell’Unione, per il solo motivo che egli ha stabilito il proprio domicilio nel territorio di tale altro Stato membro.

- (commento di) Marina Castellaneta, Sì alla carta d’identità valida per l’espatrio al cittadino che ha il domicilio in altro Paese Ue (Guida al diritto 11/2024, 104-106)


in tema di separazione e divorzio:

- Cass. 1^, 19.2.24 n. 4328 (Guida al diritto 11/2024, 80): Quando ricorre la precondizione di una rilevante disparità della situazione economico patrimoniale, l’assegno divorzile può essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita compiuta nei fatti dai coniugi. (Il criterio della “scelta condivisa tacita” segna un passo ulteriore nell’evoluzione interpretativa dei criteri per l’attribuzione dell’assegno all’interno del “nuovo corso” inaugurato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18287/2018, che ha fissato la centralità della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, tenendo conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto al contributo, attribuendo così all’assegno divorzile una funzione non solo assistenziale ma anche compensativa e perequativa, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà)


in tema di diffamazione (tramite social):

- Cass. 3^, 4.3.24 n. 5701 (Guida al diritto 11/2024, 80): Ove ci siano state più comunicazioni, tutte indirizzate a un singolo destinatario, l’elemento oggettivo della diffamazione, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, potrebbe sussistere solo nell’ipotesi in cui l’agente, pur comunicando direttamente con un’unica persona, esprima la volontà o ponga comunque in essere un comportamento tale da provocare l’ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio da parte del destinatario. Il particolare strumento di comunicazione usato (messaggi inviati su canale Facebook privato), pur prestandosi per le sue caratteristiche intrinseche a facilitare la diffusione delle comunicazioni, non fa tuttavia presumere in capo al mittente l’accettazione del rischio di diffusione, perché ciò finirebbe per ribaltare impropriamente sul mittente di un messaggio a destinatario unico la prova di non aver voluto l’ulteriore diffusione del messaggio, addebitandogliene le conseguenze ove essa integri un obiettivo discredito della persona di cui si parla.


in tema di privacy:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.3.24, causa C-755/21 (Guida al diritto 11/2024, 83): Il trattamento illecito di dati, rappresentato dalla divulgazione a persone non autorizzate di dati relativi a conversazioni intime del ricorrente con un’altra persona, rese accessibili alla stampa, viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla riservatezza delle comunicazioni, con conseguente danno all’onore e alla reputazione, per il che va riconosciuto il danno morale e il relativo risarcimento (a fronte di una richiesta di 100.000 euro, la Corte ha riconosciuto per il danno morale subito un ristori di 20.000 euro). Per fondare la responsabilità solidale tra le due entità coinvolte, l’interessato (persona fisica) deve soltanto dimostrare che in occasione di una cooperazione tra Europol e Stato membro interessato è stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha recato danno, non dovendo in tale prima fase dimostrare anche a quale di queste due entità il trattamento asseritamente illecito sia imputabile (la Corte ha annullato la decisione del Tribunale Ue sul caso in esame).


in materia fiscale:

- Corte giust. Ue 3^, 7.3.24, causa C-341/22 (Guida al diritto 11/2024, 83): La normativa fiscale italiana è illegittima nella parte in cui vieta alle società non operative la compensazione del credito Iva: la deduzione può essere negata solo in caso di frode o di abuso, ma non perché l’azienda non ha raggiunto una determinata soglia di reddito, poiché tale previsione è estranea alla direttiva Ue. La nozione di “soggetto passivo” comprende chiunque eserciti un’attività economica, indipendentemente dagli scopi o dai risultati di tale attività. La nozione di “attività economica” comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole e quelle delle professioni liberali o assimilate. Di conseguenza, il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’Iva dovuta o assolta costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’Iva. Non si può privare della qualità di soggetto passivo dell’Iva una persona che, nel corso di un determinato periodo imponibile, effettui operazioni il cui valore non raggiunga una soglia fissata da una legislazione nazionale. Inoltre, nessuna disposizione della direttiva Iva subordina il diritto a detrazione all’esigenza che l’importo delle operazioni assoggettate ad Iva, realizzate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, debba raggiungere una determinata soglia. È perciò contraria al diritto Ue una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto a detrazione dell’Iva pagata a monte in ragione dell’importo delle operazioni soggette ad Iva realizzate a valle, considerato insufficiente. Eventuali frodi o abusi, idonei a giustificare il diniego di deduzione, devono essere provati dall’A. fiscale, non essendo sufficiente desumerli per presunzioni da una certa soglia di entrata.


 


c.s.


 


I veri secoli bui sono questi ultimi (Massimo Fini)

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