Guida al diritto (13/2025)
in tema di
intercettazioni:
- Alberto Cisterna*, Intercettazioni: riforma contrastata che limita il potere delle indagini (Guida al diritto 13/2025, 12-16, editoriale) [*presidente di sezione del Tribunale di Roma]. Il disegno di legge n. 2084 - approvato dal Parlamento il 19 marzo scorso - recante «Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione».
in tema di
immigrazione:
- Cons. Stato III 25.2.25 n. 1615, pres. De Nictolis, rel. Scarpato (Guida al diritto 13/2025, 88 T, sotto il titolo: “Sbarchi in porto sicuro, ministero dell’Interno coinvolto sui collocamenti nei centri di accoglienza”): 1. Lo sbarco in un luogo sicuro costituisce sicuramente la fase finale delle operazioni di salvataggio, attenendo all’assistenza dei naufraghi soccorsi e alla loro sicurezza, il che radica la competenza sull’individuazione del porto di sbarco in capo all’autorità nazionale individuata dalle fonti di attuazione delle convenzioni internazionali (art. 2 DPR 662/1994). Tuttavia, non può negarsi che l’arrivo in massa di migranti è idoneo a creare allo stesso tempo rilevanti problematiche di ordine e sicurezza pubblica, rendendo necessario il coinvolgimento del Ministero dell’Interno, competente a stabilire dove collocare i migranti (in parte potenziali richiedenti asilo ed in parte migranti cosiddetti “economici” e dunque irregolari) e come smistarli nei vari centri di accoglienza siti sul territorio nazionale. 2. I provvedimenti di assegnazione di porti di sbarco o approdo si risolvono in atti organizzativi che devono ineludibilmente rispondere a criteri di celerità ed efficienza, funzionali all'efficacia dell'attività di salvataggio e che non devono pertanto trovare ostacoli o subire restrizioni di natura formale o procedurale prive di incidenza sostanziale sui relativi contenuti, posto che esauriscono la propria funzione all'interno della gestione del singolo evento e, in quanto tale, intrinsecamente non necessitano di motivazione.
- (commento di) Davide Ponte, Individuazione Pos spetta allo Stato che opera e coordina il salvataggio (Guida al diritto 13/2025, 98-102)
in tema di
beni culturali:
- Cons. Stato VI 21.1.25 n. 412, pres. Simonetti, est. Lamberti (Guida al diritto 13/2025, 31): L’attivazione ex officio del procedimento volto alla dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante non implica un “ripensamento” da parte dell’autorità tutoria rispetto alla già ritenuta inesistenza dell’interesse storico, trattandosi della riconduzione ad una diversa ipotesi legislativa, con specifici presupposti e caratteristiche sue proprie, della medesima fattispecie concreta.
in materia
edilizia (opere di urbanizzazione primaria):
- TAR Milano 2^, 26.2.25 n. 670, pres. Russo, est.Rossetti (Guida al diritto 13/2025, 31): Sotto il profilo edilizio, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, e non vanno qualificate come nuove costruzioni, trattandosi di strutture che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite elementi metallici, pali o tralicci, non presentano volumetria o cubatura e non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni. (Nella fattispecie, era stata chiesta l’autorizzazione a installare un impianto di telefonia mobile).
in tema di
inquinamento (trattamento acque reflue urbane):
- Corte giust. Ue 6^, 27.3.25, causa C-515/23 (Guida al diritto 13/2025, ): La Corte Ue condann nuovamente l’Italia a pagare una somma forfettaria di 10 milioni di euro, a cui aggiungere una penalità di 13,687 mln per ogni semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2014; i termini partono dal 27 marzo e si protraggono fino alla completa esecuzione. Ricorda la Corte che la direttiva 21.5.1991 n. 271 (91/271/ CEE) del Consiglio, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, mira a proteggere la salute umana e l’ambiente imponendo la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane prima dello scarico nell’ambiente. Sebbene il danno ambientale sia diminuito grazie alla riduzione significativa del numero di agglomerati, che sono passati da 41 nel 2014 a 4, un pregiudizio all’ambiente, seppur minore, tuttavia persiste, tanto più grave se si considera che i quattro agglomerati non conformi scaricano le loro acque reflue in aree sensibili. La Corte rileva il lungo periodo di mancata esecuzione trascorso dalla sentenza del 2014, sottolineando che si tratta di una durata eccessiva, pur riconoscendo che c’è bisogno di diversi anni per i lavori infrastrutturali.
in tema di
ambiente e diritti fondamentali (Ilva di Taranto):
- Cedu 1^, 27.3.25, ric. 30336/22, Laterza ed Errico c/ Italia (Guida al diritto 13/2025, 31-32 e 104 solo massima): Il diritto alla vita riconosciuto dall’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo include sia obblighi sostanziali che procedurali. Di conseguenza, gli Stati sono tenuti a svolgere inchieste effettive per accertare le cause della morte delle persone che si ammalano per l’esposizione a sostanze tossiche, incluso l’amianto, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Gli accertamenti devono essere approfonditi e, nel caso in cui si decida l’archiviazione, i giudici nazionali sono tenuti a fornire una motivazione approfondita. (Nel ricorso la moglie e il figlio dell’operaio hanno sostenuto che l’Italia ha violato il diritto alla vita, sotto il profilo procedurale, per aver archiviato la causa che avevano intentato per omicidio colposo senza prendere in considerazione la perizia che dimostrava la correlazione tra la malattia dell’uomo e la sua esposizione a sostanze nocive sul luogo di lavoro. Inoltre, hanno sostenuto che nell’interrompere l’indagine, le autorità avevano scelto di non esaminare le prove che, a loro parere, avrebbero permesso di identificare le persone responsabili dell’attuazione delle misure di sicurezza nello stabilimento. Nella sentenza la Cedu evidenzia che, tenuto conto della giurisprudenza nazionale pertinente e del fatto che non era stata esclusa fin dall’inizio un’origine professionale della patologia di cui era morto l’operaio, le autorità avrebbero potuto ordinare ulteriori indagini per accertare l’eventuale esistenza di un nesso di causalità tra l’esposizione a sostanze nocive e il decesso, al fine di individuare i responsabili di eventuali violazioni delle misure di sicurezza. Per la Corte, i tribunali nazionali non hanno fatto sforzi sufficienti per accertare la verità e la decisione di archiviare l’indagine non è stata adeguatamente motivata, dunque l’inchiesta non è stata efficace).
- (commento di) Marina Castellaneta, Cedu, Italia condannata per non aver accertato le cause della morte
di un operaio dell’Ilva di Taranto (Guida al diritto 13/2025, 104-106)
in tema di
adozione:
- Corte cost. 21.3.25 n. 33, pres. Amoroso, red. Navarretta (Guida al diritto 13/2025, 34 stralcio): In tema di adozione di minori residenti da parte di persona non coniugata è incostituzionale l'art. 29-bis, comma 1, L 4.5.1983 n. 184 («Diritto del minore ad una famiglia»), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
- (commento di) Valeria Cianciolo, Un’apertura ancora limitata ai soli “casi internazionali” (Guida al diritto 13/2025, 42-48). Anche la Convenzione europea sull'adozione dei minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 renderebbe possibile l'adozione da parte della persona singola.
in tema di
famiglia (maltrattamenti):
- Cass. pen. 6^, 14.11.24-13.1.25 n. 1268 (Guida al diritto 13/2025, 69 T): Le condotte volte a osteggiare il coniuge nella ricerca dell’attività lavorativa, finalizzati alla limitazione dell’autonomia economica della persona offesa integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia laddove emerge l’imposizione di un sistema di potere asimmetrico all’interno del nucleo familiare, di cui la componente economico-patrimoniale rappresenta un profilo di particolare rilievo perché oggetto di decisone assunta unilateralmente dall’imputato, tale da incidere sull’autonomia, la dignità umana e l’integrità psico-fisica del coniuge.
- (commento di) Carmelo Minnella, Serve lo sforzo del giudice per svelare il momento in cui si consuma il reato (Guida al diritto 13/2025, 74-79). Nella violenza domestica rientrano anche avarizia e taccagneria, nonché i casi di cyber violenza come l'accesso ai dati sensibili della vittima e ai suoi account privati. La sentenza identifica il tempus commissi delicti con il compimento dell’ultima condotta vessatoria.
in tema di
contratto preliminare:
- Cass. 2^, 22.3.25 n. 7634 (Guida al diritto 13/2025, 29): L’articolo 2645-bis c.c. non fa distinzioni in ordine alle conseguenze della scadenza dei termini annuale e triennale da essa disposti: si tratta infatti di termini entrambi previsti in relazione all’efficacia della trascrizione nei confronti dei terzi estranei alle controparti del contratto preliminare. Pertanto, i contraenti del preliminare, pur sempre liberi di regolare diversamente il loro accordo, subiscono la compressione di tale libertà dovendo rispettare le norme dettate in tema di trascrizione. Quindi essi ben possono posticipare il termine originariamente fissato dal contratto preliminare per la stipula del rogito, ma l’opponibilità ai terzi dell’accordo modificativo del contratto preliminare si produce soltanto alla duplice condizione che il rogito sia trascritto entro tre anni dalla trascrizione del preliminare e che la proroga della data originariamente fissata per il rogito intervenga prima della scadenza del termine di un anno decorrente da tale data e mediante atto debitamente trascritto. In caso contrario, fermi gli effetti tra le parti dell’accordo modificativo del contratto preliminare, lo stesso non può essere validamente ritenuto opponibile ai terzi.
in tema di
IA (uso di ChatGBT nel processo)
- Trib. Firenze, Sez. imprese, 16.3.25 (Guida al diritto 13/2025, 17 T, sotto il titolo: “Errore di ChatGPT
nella memoria difensiva, non scatta la condanna per lite temeraria”): Fermo restando il disvalore relativo all’omessa verifica in relazione a riferimenti giurisprudenziali suggeriti dai sistemi di intelligenza artificiale (e poi rivelatisi falsi), non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 96 c.p.c. la condotta della parte che in giudizio riporti tali errate indicazioni, tenuto conto del fatto che le stesse avrebbero semplicemente confermato la strategia difensiva precedentemente assunta. La responsabilità prevista dall’art. 96 c.p.c. ha natura extracontrattuale e quindi richiede sempre la prova, a carico di chi chiede l’applicazione di tale misura, dell’an e del quantum debeatur e, pur essendo possibile che la liquidazione del danno venga di- sposta d’ufficio, è indispensabile che tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. (Nell’ambito di un’articolata questione relativa alla violazione di diritti di proprietà industriale, con cui un soggetto titolare di un marchio e di un domain name lamentava la violazione dei propri diritti di privativa, in particolare relativamente a una serie di vignette, riprodotte senza autorizzazione su capi di abbigliamento, il reclamante segnalava che nella comparsa di costituzione della controparte erano presenti riferimenti giurisprudenziali del tutto inesistenti. Il difensore della società costituita ammetteva che il noto sistema Chat GPT aveva inventato di sana pianta una serie di riferimenti giurisprudenziali, non verificati in sede di redazione dell’atto giudiziario. Il procuratore del soggetto reclamato riconosceva l’omesso controllo sui dati forniti dal sistema di intelligenza artificiale e giungeva a chiedere lo stralcio di tali riferimenti, ritenendo già sufficientemente fondata la propria linea difensiva. Il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di condanna formulata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. nei confronti della parte che aveva citato «sentenze inesistenti, ovvero il cui contenuto reale non corrisponde a quello riportato»).
- (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Giustizia “vittima” di allucinazioni basate sulla realtà distorta dall’AI (Guida al diritto 13/2025, 22-27)
in tema di
processo tributario (prove in appello):
- Corte cost. 27.3.25 n. 36, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 13/2025, 30): L’art. 58, comma 3, DLg 546/1992, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. bb), DLg 220/2023 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), dispone che nel giudizio di appello «[n]on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis». Tale norma è incostituzionale limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti», in quanto il divieto assoluto di produzione delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere, sancito dal nuovo comma 3, non trova appiglio nelle caratteristiche oggettive dei suddetti documenti, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore possa costruire una disciplina diversificata. La nuova disciplina, là dove inibisce il deposito delle deleghe, delle procure e degli atti di conferimento di potere, pur quando ne sia stata incolpevolmente impossibile la produzione in primo grado, comprime ingiustificabilmente il diritto alla prova, posto che in tali ipotesi il processo di appello costituisce la prima e unica occasione per dedurre i mezzi istruttori che non siano stati introdotti in primo grado per causa non imputabile alla parte.
in
materia penale (indebita percezione di erogazioni pubbliche):
- Cass. SSUU 28.11.24-26.3.25 n. 11969, rif. SU 16.12.10, Pizzuto (Guida al diritto 13/2025, 80 s.m., annotata): Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 316-ter c.p. l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto dell’omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, L 23.7.1991 n. 223 [abrogato, a decorrere dal 1°gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), L 28.6.2012 n. 92], senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva. (La Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato, si ha erogazione, pur in assenza di una materiale elargizione di denaro, quando il richiedente ottiene un vantaggio economico posto a carico della comunità: in altri termini l’erogazione può consistere anche nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta, non essendo necessario il materiale ottenimento di una somma di denaro).
c.s.
Solo ciò che è effimero è eterno (aforisma spagnolo, da "Achille e Odisseo - La ferocia e l’inganno", di Matteo Nucci)