Guida al diritto (22/2025)
sulla
ipertrofia legislativa:
- Marcello Clarich*, L’inutile strumento del “taglia leggi” e la ipertrofia della regolazione (Guida al diritto 22/2025, 10-12, editoriale).
La legge 7.4.2025 n. 56 - che ha abrogato gli atti normativi emanati prima del 1946, in era prerepubblicana - va salutata come una iniziativa apprezzabile, ma non risolutiva in assenza di una strategia complessiva contro il proliferare di norme nazionali, regionali, comunali e comunitarie e delle autorità indipendenti. In assenza di una iniziativa coordinata e strutturata si rischia di lasciare gli operatori del diritto, le imprese e i cittadini nell'incertezza e di addossare al sistema economico costi altissimi per la mancata crescita. Lo sforzo da compiere non è abrogare le disposizioni obsolete, ma riordinare in testi unici o codici di settore le norme su specifiche materie [*professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma]
sul c.d.
decreto cittadinanza:
DL 28.3.2025 n. 36 - L 23.5.2025 n. 74 [t.c. in GU 23.5.25 n. 118], Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 22/2025, 12-16)
- commenti:
- Eugenio Sacchettini, Alt ius sanguinis, il requisito è essere esclusivamente cittadino italiano (Guida al diritto 22/2025, 17-23) [le novità]
- Eugenio Sacchettini, Norme di ripescaggio per coloro che “senza colpa” sono rimasti fuori (Guida al diritto 22/2025, 24-27)
NdR – testo del decreto-legge e relativi commenti in Guida al diritto n. 17/2025
sul c.d.
decreto Albania:
DL 28.3.2025 n. 37 - L 23.5.2025 n. 75 [t.c. in GU 23.5.25 n. 118], Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.
- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 22/2025, 28-36)
- commenti:
- Aldo Natalini, Passano i Cpr extraterritoriali in attesa di nuove verifiche Ue (Guida al diritto 22/2025, 37-39) [le novità]
- Aldo Natalini, Sul trasferimento all’hub di Gjadër restano i dubbi di costituzionalità (Guida al diritto 22/2025, 40-45) [analisi dell’articolato – a pag. 43 il protocollo Italia-Albania in sintesi]
NdR – testo del decreto-legge e relativi commenti in Guida al diritto n. 14/2025
in tema di
appalti (inversione procedimentale e invarianza della soglia di anomalia):
- Corte cost. 30.5.25 n. 77, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 22/2025, 50): Non sono fondate le questioni di costituzionalità dell’art. 108, comma 12, DLg 31.3.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 L 21.6.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. Il fatto che il principio di invarianza della soglia di anomalia sia previsto anche nel caso di gare con inversione procedimentale non si pone in contrasto con il principio di buon andamento. Infatti, se nel corso della gara con inversione procedimentale non fosse più consentita, dopo l’apertura delle offerte economiche, la modifica della soglia di anomalia, la possibilità di selezionare la migliore offerta potrebbe risultare eccessivamente compromessa. Ciò in quanto la stazione appaltante potrebbe trovarsi costretta, nonostante la gara non si sia ancora conclusa, a mantenere ferma una graduatoria in cui sono presenti operatori economici che, non avendo dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità, non avrebbero potuto partecipare alla gara. [Il giudizio dinanzi al Tar concerneva una gara d’appalto da aggiudicare col criterio del minor prezzo avvalendosi della inversione procedimentale, che consente di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità e di capacità degli offerenti (art. 107, comma 3, codice contratti pubblici). Nell’ambito della gara aveva trovato applicazione il “principio di invarianza”, che determina l’immodificabilità della soglia di anomalia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione (art. 108, comma 12, codice). Applicando tale principio, l’Amministrazione aveva proceduto due volte a determinare la soglia di anomalia: la prima, a seguito dell’apertura delle offerte economiche (avendo fatto ricorso all’inversione procedimentale); dopo, in ragione della mancata regolarizzazione della documentazione presentata da taluni partecipanti. Per il Tar la disposizione censurata, nel consentire alla PA di operare successive determinazioni della soglia di anomalia, sino all’aggiudicazione, violerebbe i principi costituzionali di buon andamento, eguaglianza e libertà dell’iniziativa economica privata. La Corte è andata di diverso avviso]
in materia
edilizia (sanatoria e doppia conformità):
- Cass. pen. 3^, 13.2-1.4.25 n. 12520 (Guida al diritto 22/2025, 70 T, sotto il titolo: Stato legittimo dell’immobile,
il decreto “Salva casa” approda in Cassazione):
1. In tema di reati edilizi, l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali di cui all'art. 36-bis DPR 380/2001, introdotto dal DL 69/2024 - L 105/2024, è circoscritto esclusivamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 34 Testo Unico dell’edilizia (Tue): quelli eseguiti in assenza e in difformità dalla segnalazione di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 37 e in presenza di variazioni essenziali di cui all'art. 32 Tue. Tale disciplina non può trovare applicazione dopo l'irrogazione delle sanzioni amministrative e neppure in via retroattiva alle istanze di sanatoria presentate prima della sua entrata in vigore (30 maggio 2024), in difetto di apposita norma transitoria, sicché la fattispecie (relativa a presentazione di Scia in sanatoria oggetto dell'impugnato silenzio in data 22 gennaio 2024). resta assoggettato alla regola generale del tempus regit actum stabilita dall'art. 11 disp. prelim. al codice civile.
2. In tema di reati edilizi, il certificato di stato legittimo dell'immobile, rilasciato da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 9-bis DPR 380/2001 (Tue) è un documento formale attestante la conformità urbanistica ed edilizia di un immobile al fine di facilitarne la circolazione, ma non riveste alcun valore vincolante per l'Autorità giudiziaria né è in grado di attestare erga omnes la regolarità del titolo edilizio rilasciato in sanatoria ai sensi dell'art. 36 Tue, giacché un immobile è legittimo, quindi trasformabile con ulteriori interventi, non tanto perché risponde al progetto di cui i competenti uffici pubblici ne abbiano variamente autorizzata l'esecuzione, ma in quanto sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
- (commento di) Aldo Natalini, La doppia conformità congiunta non si applica in via retroattiva (Guida al diritto 22/2025, 73-78)
sulla motivazione del voto (esami di avvocato):
- TAR Milano 3^, 18.4.25 n. 1400, pres. Bignami, rel. Gatti (Guida al diritto 22/2025, 86 T): La valutazione della Commissione giudicante della prova scritta, alla quale è stato attribuito il solo punteggio numerico di 14/30, senza apporre alcuna motivazione descrittiva, è insufficiente poiché la motivazione dovrebbe consentire di percepire le ragioni del giudizio espresso, in modo ulteriore e più specifico rispetto a quanto si realizza con il voto numerico.
- (commento di) Marcello Clarich e Valeria Pietrella, La motivazione deve far percepire le ragioni della valutazione espressa (Guida al diritto 22/2025, 91-94)
in tema di
accesso:
- TAR Lazio 3^-bis, 7.4.25 n. 6878, pres. Tomassetti, est. Piro (Guida al diritto 22/2025, 50): Nel procedimento disciplinare contro un professore, l’Amministrazione scolastica ha l’obbligo di rideterminarsi sull’istanza formulata da un’associazione a tutela dalle discriminazioni, consentendo così l’accesso alla documentazione richiesta mediante l’esibizione ovvero anche l’eventuale estrazione di copia dei documenti d’interesse, nei limiti di riferibilità dei documenti alla condotta discriminatoria individuata a fondamento dell’istanza ostensiva. Ciò nondimeno, nel concedere l’accesso a tali tipologie di atti, l’ostensione deve essere sempre opportunamente “modulata” sulla base di idonea motivazione, in relazione alle eventuali esigenze di tutela dei dati sensibili, conformemente alla tradizionale disciplina sull’accesso agli atti, mediante una comparazione da effettuare in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Per tutto ciò, anche nel caso in cui l’accesso possa interferire con l’esigenza di tutela della privacy di terzi, esso deve comunque essere garantito, con la precisazione che qualora il documento contenga dati sensibili o giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia rigorosamente indispensabile.
in materia di
immigrazione (principio di non-refoulement):
- Cass. 1^, 29.5.25 n. 14393 (Guida al diritto 22/2025, 48): Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 Regolamento UE n. 604/2013, nonché ex art. 3 DLg 25/2008 ed ex art. 3, lettera e-bis), DL 13/2017 – L 46/2017, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all’interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
in tema di
patrocinio a spese dello Stato (adozione):
- Corte cost. 24.4.25 n. 58, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 22/2025, 52 T, sotto il titolo: “Adozione minori: onorari del difensore d’ufficio anticipati dallo Stato se il genitore è insolvente”): L'art. 143, comma 1, DPR 30.5.2002 n. 115 è incostituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi per adozione di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184, dovendo invece essi venir liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali a norma dell'art. 116 DPR 115/2002.
- (commento di) Eugenio Sacchettini, Il tentativo di recupero dei crediti deve essere dimostrato dal legale (Guida al diritto 22/2025, 57-61)
in tema di
patrocinio a spese dello Stato (diritto alla difesa legale):
- Corte giust. Ue 2^, 8.5.25, causa C-530/23 (Guida al diritto 22/2025, 96 solo massima): Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che la vulnerabilità di un imputato o di un indagato sia individuata e riconosciuta prima che tale imputato o indagato sia interrogato in un procedimento penale o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove nei suoi confronti e di garantire l'accesso a un difensore con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai fini di tale procedimento senza indebito ritardo e, al più tardi, prima dell'interrogatorio condotto da parte della polizia, di un'altra autorità di contrasto o di un'autorità giudiziaria, o prima dell'esecuzione degli atti investigativi o di raccolta di prove ai quali tale imputato o indagato è tenuto, o autorizzato, a partecipare. L'art. 12 della direttiva 2013/48 e l'art. 8 della direttiva 2016/1919 impongono che le decisioni relative, da un lato, all'esame dell'eventuale vulnerabilità di un indagato o imputato e, dall'altro, al rifiuto di concedere il patrocinio a spese dello Stato a una persona vulnerabile e alla scelta di interrogare tale persona in assenza di un difensore, siano motivate e possano essere oggetto di un mezzo di ricorso effettivo. Tali disposizioni, però, non ostano a una normativa nazionale che, da un lato, nell'ambito di un procedimento penale, non consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da una persona vulnerabile nel corso di un interrogatorio in violazione dei diritti previsti dalle direttive 2013/48 o 2016/1919 a condizione che il giudice sia in grado di verificare che detti diritti, letti alla luce dell'art. 47 e dell'art. 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, siano stati rispettati e, dall'altro, possa trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in siffatte condizioni.
- (commento di) Marina Castellaneta, Per persone vulnerabili difesa rafforzata, serve il tempestivo
via libera al patrocinio a spese dello Stato (Guida al diritto 22/2025, 96-98)
c.s.
Idee e ideali sono cose altissime, ma l'imposizione di un ideale diventa ideologia. E quando diventa ideologia, l'idea si degrada. (Eugenio Finardi, cantautore, a proposito del brano "Bernoulli", dall'album "Tutto")