Guida al diritto (26/2025)
sui
giudici di pace:
- Mariaflora Di Giovanni*, Carichi di lavoro, IA e sotto organico: ecco la solitudine dei giudici di pace (Guida al diritto 26/2025, 10-12, editoriale) [*Presidente dell'Unione nazionale dei giudici di pace (Unagipa)]
- sul c.d.
DL infrastrutture:
- DL 21.5.2025 n. 73 (GU 21.5.25 n. 116, in vigore dal 21 maggio 2025), Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
- testo del decreto-legge (Guida al diritto 26/2025, 13-29, sotto il titolo: Dal Ponte sullo stretto alle norme sugli appalti: il Decreto infrastrutture in cerca di semplificazioni)
- commenti:
- Oberdan Forlenza, Scatta la risposta alle emergenze con un nuovo sistema di deroghe (Guida al diritto 26/2025, 30-31) [le novità]
- Veronica Madonna, Ponte sullo stretto, l’avvio dei cantieri passa per una serie di adeguamenti (Guida al diritto 26/2025, 32-)34 [le infrastrutture]. La realizzazione del Ponte trova la sua disciplina generale nella legge 1158/1971 titolata «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente». Le nuove disposizioni si sono rese necessarie per affrontare le problematiche derivanti dalle oscillazioni decisionali sulla realizzazione del ponte.
- Oberdan Forlenza, Per le verifiche antimafia ora serve l’informativa liberatoria provvisoria (Guida al diritto 26/2025, 35-39) [le modifiche al Codice dei contratti pubblici e al Codice della protezione civile]
- Valeria Ianniello, Canoni spiagge, risolto il nodo dell’aggiornamento dei costi (Guida al diritto 26/2025, 40-42) [demanio e patrimonio]
- Anna Marcantonio, Revisione importi contratti esodati, resta il nodo di un difficile incastro (Guida al diritto 26/2025, 43-45) [appalti pubblici]
- Andrea Nardi, Attività su convenzioni e Pef, previsti nuovi automatismi (Guida al diritto 26/2025, 46-47) [le concessioni autostradali]
- Carmelina Addesso, Accelerazione sulle “rinnovabili”: per la scelta delle aree norme snelle (Guida al diritto 26/2025, 48-50) [energia]
in tema di
beni culturali (attestato di libera circolazione di un quadro):
- Cost. 26.6.25 n. 88, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 26/2025, 54): La previsione della scadenza di 12 mesi per l’esercizio del potere di annullamento degli atti autorizzatori, senza eccezioni (o distinguo) per gli interessi “sensibili”, non è manifestamente irragionevole o lesiva del principio di tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. L’interesse culturale trova adeguata tutela nel procedimento di primo grado, sia per effetto di più disposizioni della legge sul procedimento amministrativo - che, con riguardo alla disciplina generale di diversi istituti di semplificazione, prevede un regime di maggiore protezione per gli “interessi sensibili” -, sia per effetto del regime di speciale e puntuale tutela dettato dal codice dei beni culturali. [La fattispecie riguarda l’impugnazione per tardività dell’annullamento di un’autorizzazione all’esportazione all’estero (attestato di libera circolazione) di un quadro, adottato a distanza di sei anni dal suo rilascio, perché rilevatosi d’autore. La Consulta evidenzia che il potere di riesame è diverso da quello di cui è espressione il provvedimento oggetto di annullamento, con la conseguenza che è assoggettato a regole specifiche quanto a presupposti, a disciplina procedimentale (inclusa quella temporale) e a portata della discrezionalità. Nella decisione discrezionale di annullamento, l’Amministrazione deve tener conto non solo dell’interesse originariamente curato, ma anche di interessi ulteriori e, tra questi, quelli - di natura pubblica - al ripristino della legalità e alla certezza delle relazioni giuridiche, nonché la posizione - di natura privata - di affidamento del destinatario della determinazione favorevole (naturalmente se meritevole di tutela per non essergli rimproverabili false dichiarazioni e false rappresentazioni di fatti rese alla p.a. nel procedimento).
in tema di
appalti (avvalimento per parità di genere):
- Cons. Stato VI 18.6.25 n. 5345, pres. Simonetti, est. Gallone (Guida al diritto 26/2025, 90 T): È consentito il ricorso all'avvalimento per comprovare il possesso della certificazione di parità di genere, ex art. 108, comma 7, Dlgs 36/2023; tuttavia, è necessario che il predetto contratto di avvalimento individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi e i piani aziendali, espressione del know-how specifico attestato dalla certificazione, pena la nullità del contratto stesso ex art. 104, comma 1, Dlgs 36/2023.
- (commento di) Davide Ponte, Contratto valido se individua piani aziendali e risorse umane (Guida al diritto 26/2025, )
(Guida al diritto 26/2025, ). Il CdS è stato chiamato a mediare fra le formalità imposte dalle regole di una gara e quelle dettate al fine di favorire la parità di genere nell’agere pubblico. La sentenza evidenzia l’origine unionale dell’avvalimento e il tradizionale inserimento in un’ottica pro-concorrenziale: l’avvalimento è ammesso per quelle risorse che sono prestate per integrare i requisiti, ma che vanno a qualificare in termini qualitativi l'offerta. Le imprese possono dotarsi della Certificazione (bollino rosa) che attesti le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per ridurre il divario di genere all’interno dell’azienda.
in tema di
telepromozioni (pubblicità commerciale nelle trasmissioni televisive):
- Cons. Stato VI 29.5.25 n. 4708, pres. Volpe, est. Lamberti (Guida al diritto 26/2025, 54-55): Ai fini dell’integrazione della fattispecie di “comunicazione commerciale audiovisiva occulta” il camuffamento dell’effettivo intento promozionale non si concilia necessariamente con la formalizzazione di un rapporto di committenza tra il beneficiario della comunicazione commerciale e l’operatore nel servizio pubblico audiovisivo, tenuto, in ragione delle specifiche competenze professionali, a una particolare diligenza nello svolgimento della propria missione. [Secondo il CdS, la strategia editoriale della Rai, in occasione della trasmissione del festival di Sanremo del 2023, ha consentito ad Instagram di ottenere, secondo un effetto emulativo facilmente pronosticabile, l’apertura di nuovi e numerosi profili da parte dei telespettatori, integrando gli estremi della comunicazione commerciale audiovisiva occulta. Tale strategia era stata assicurata dal preventivo reclutamento di testimonial provenienti dal mondo delle piattaforme social, tra cui una nota influencer, che aveva affiancato il presentatore, la quale vantava su Instagram ben 29 milioni di followers. Era contestato che, durante la messa in onda dei programmi televisivi denominati “73 ̊ Festival della Canzone Italiana di Sanremo” e “Sanremo Start”, le reiterate citazioni verbali e apparizioni visive del servizio e dello specifico profilo Instagram associato a un personaggio reale, conduttore del programma televisivo, avessero integrato la messa in onda di una vera e propria comunicazione commerciale audiovisiva a favore del predetto social network. Per il CdS deve ritenersi integrata la fattispecie della comunicazione commerciale audiovisiva occulta: sebbene non vi sia la prova di un rapporto di committenza tra il beneficiario della comunicazione commerciale e la Rai, tale aspetto deve ritenersi non essenziale ai fini dell’integrazione della fattispecie, dovendo condividersi la valutazione per cui, alla luce della condotta posta in essere durante il Festival di Saremo, un effetto pubblicitario per il social in questione si è comunque prodotto. Tale evenienza non poteva essere ignorata da un organismo come la Rai, dotato di specifiche competenze professionali nel settore audiovisivo, tenuto, quale operatore nel servizio pubblico audiovisivo, a una particolare diligenza nello svolgimento della propria missione.]
in tema di
professione forense:
- Cass. trib. 26.6.25 n.17228 (Guida al diritto 26/2025, 53): In assenza di un’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina rilasciata successivamente all’opposizione del segreto professionale e con specifico riferimento ai documenti per i quali questo era stato fatto valere, sono inutilizzabili i dati e le informazioni desunti dai finanzieri attraverso l’esame di un block notes “secretato” rinvenuto presso lo studio dell’avvocato.
in tema di
equa riparazione (legge Pinto):
- Cass. 2^, 1.6.25 n. 14749 (Guida al diritto 26/2025, 58 T, sotto il titolo: L’equa riparazione per “processi lumaca” spetta anche alle persone giuridiche): Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo a norma della L 24.3.2001 n. 89, e quindi si presume anche a favore delle persone giuridiche, essendo la presunzione superabile solo ove risulti la sussistenza di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato effettivamente subito.
- (commento di) Eugenio Sacchettini, Per il ristoro indifferente la tempistica della carica del legale rappresentante (Guida al diritto 26/2025, 61-65)
in tema di
immigrazione (espulsione alternativa alla detenzione):
- Corte cost. 23.5.25 n. 73, pres. Amoroso, red. Petitti (Guida al diritto 26/2025, 72 T, sotto il titolo: Espulsione alternata a detenzione: è legittima per lo straniero con pena sotto i due anni): È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, DLg 25.7.1998 n. 286 (TU immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.; non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.16, comma 5, DLg 286/1998, sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.
- (commento di) Fabio Fiorentin, La decisione della Consulta guarda alla finalità rieducativa della pena (Guida al diritto 26/2025, 76-80)
in tema di
salvataggio in mare (caso Open Arms):
- Trib. Palermo 2^ pen., 18.6.25 n. 8464, pres. R. Murgia, est. R. Murgia, E. Villa, A. Innocenti (Guida al diritto 26/2025, 85-87, solo massima, annotata): In tema di salvataggio in mare e di assistenza ai sopravvissuti, il mancato rispetto delle “raccomandazioni” previste dalla Convenzione Sar e dagli altri testi internazionali quali la Risoluzione MSC 167(78) a cooperare per fare in modo che le persone soccorse ricevano adeguata assistenza e sia loro concesso, in tempi ragionevoli, un luogo sicuro di sbarco (cosiddetto Pos - Place of Safety) non integra alcun obbligo giuridico cogente penalmente rilevante in capo allo Stato italiano e, per esso, al ministro dell’interno pro tempore, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza ex art. 1 L 121/1981, agli effetti del reato di sequestro di persona e di rifiuto di atti d’ufficio. [Ill Tribunale ha assolto l’allora ministro dell’interno Matteo Salvini “perché il fatto non sussiste”]
in materia di
famiglia (assegnazione casa familiare]:
- Cass. 1^, 25.1.25 n. 17095 (Guida al diritto 26/2025, 53): La destinazione di casa coniugale non viene meno automaticamente a seguito di separazione o divorzio se il bene è ancora destinato a soddisfare le esigenze abitative di uno dei coniugi e in particolare dei figli non ancora autonomi che siano collocati presso il genitore cui venga assegnata la casa coniugale. La crisi coniugale non cancella la casa familiare e quando questa derivi da comodato finalizzato a soddisfar le esigenze abitative della famiglia del comodatario ciò costituisce presupposto contrario all’affermata scadenza del termine del contratto a titolo gratuito. [Nella specie, in sede di separazione il giudice aveva fissato un contributo a carico del figlio della ricorrente (comodante) per il mantenimento della figlia minore e un altro contributo da versare alla ex collocataria della prole per l’affitto di un altro immobile che - se non versato - sarebbe stato sostituito con il diritto di reingresso di madre e figlia in quella era stata casa familiare per ben 13 anni. Ciò escludeva l’argomento della ricorrente secondo cui la donna separata comodataria - unitamente all’ex marito - della casa familiare non avesse più diritto ad abitarvi. I giudici fanno rilevare che il carattere familiare dell’abitazione in questione derivava precipuamente dalla circostanza che era stata proprio la nipote della ricorrente a indicare come proprio desiderio di tornare a vivere nella porzione di casa di nonni paterni dove aveva convissuto coi genitori per ben 13 anni]
in tema di
successione ereditaria:
- Cass. 2^, 9.5.25 n. 12258 (Guida al diritto 26/2025, 66-67 solo massima, annotata da Mario Piselli): La collazione per imputazione viene attuata in due fasi: dapprima con l'addebito del valore del bene donato a carico della quota spettante all'erede donatario e, poi, con il prelevamento, ex art. 725 c.c., d'una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari. I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati sulla base del valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione.
in tema di
appalto:
- Cass. 3^, 6.5.25 n. 11857 (Guida al diritto 26/2025, 66 solo massima, annotata da Mario Piselli): Nel caso in cui siano stati causati danni a terzi da un'attività di esecuzione di un appalto, risponde di regola esclusivamente l'appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente, fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente, ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore.
sui
contratti coi consumatori (clausole abusive):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 24.6.25, causa C-351/23 (Guida al diritto 26/2025, 104 solo massima): L'art. 6, par. 1, e l'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce degli artt. 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vanno interpretati nel senso che rientra nel loro campo di applicazione un procedimento giudiziario nell'ambito del quale, da un lato, la società aggiudicataria di un bene immobile che costituisce l'abitazione familiare di un consumatore, venduta nel contesto dell'esecuzione forzata stragiudiziale di una garanzia ipotecaria concessa su tale bene da detto consumatore a favore di un creditore professionista, chiede lo sfratto di detto consumatore e, dall'altro, quest'ultimo contesta, con una domanda riconvenzionale, la legittimità del trasferimento di proprietà di detto bene a tale società aggiudicataria, effettuato nonostante un procedimento giurisdizionale, ancora pendente al momento di tale trasferimento, diretto alla sospensione dell'esecuzione di tale garanzia in ragione dell'esistenza di clausole abusive nel contratto all'origine di tale esecuzione, di cui detta società aggiudicataria è stata previamente informata dallo stesso consumatore. Ciò vale a condizione che siano sussistiti indizi concordanti, alla data di tale vendita, quanto al carattere potenzialmente abusivo di tali clausole e che il consumatore si sia avvalso dei rimedi giuridici di cui ragionevolmente poteva attendersi che un consumatore medio si avvalesse, al fine di ottenere un controllo giurisdizionale di dette clausole. Le citate norme ostano a una normativa nazionale che consente che un'esecuzione forzata stragiudiziale di una garanzia ipotecaria concessa da un consumatore a favore di un creditore professionista su un bene immobile che costituisce l'abitazione familiare di tale consumatore prosegua nonostante l'esistenza di una domanda di provvedimenti provvisori in corso dinanzi a un giudice diretta alla sospensione di tale esecuzione e di indizi concordanti quanto all'eventuale presenza di una clausola potenzialmente abusiva nel contratto all'origine di detta esecuzione, e che non prevede peraltro alcuna possibilità di ottenere in via giudiziaria la nullità della stessa esecuzione in ragione dell'esistenza di clausole abusive in tale contratto.
- (commento di) Marina Castellaneta, Vendita all’asta di un bene viziato da clausole abusive, più garanzie procedurali offerte al consumatore (Guida al diritto 26/2025, 104-106)
c.s.
Tecnologie
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Ho paura del giorno in cui le tecnologie supereranno l'interazione tra gli esseri umani. Allora nel mondo ci sarà una generazione di idioti
(Aleksandr Sokurov, regista russo)
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Il cellulare è l'inceneritore di tutte le cose genuine e autentiche, praticamente scomparse in questo mondo dove regnano e sfolgorano soltanto cose posticce e artificiali [Mario Varga Llosa, "I venti", ed. Einaudi)
- Se volete che i vostri figli siano intelligenti, leggete loro le fiabe; se volete che diventino ancora più intelligenti, leggete loro più fiabe (Aleksandr Sokurov, regista russo)