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Guida al diritto (12/2024)

Carmine Spadavecchia • apr 12, 2024

in tema di giustizia amministrativa:

- Marcello Clarich*, L’eccessiva centralità del Tar Lazio esige una seria revisione legislativa (Guida al diritto 12/2024, 10-11, editoriale). Commento a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario al TAR del Lazio [*professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza]


sul c.d. decreto legge PNRR:

DL 2.3.2024 n. 19 (GU 2.3.24 n. 52, avv. rett. GU 5.3.24 n. 5, in vigore dal 2 marzo 2024), Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

- mappa del decreto a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 12/2024, 12-22) sotto il titolo “Decreto legge Pnrr: arriva la stabilizzazione nell’Upp e il concorso in deroga per i magistrati tributari”.

- commenti:

- Giuseppe Finocchiaro, Nuovi pignoramenti di crediti al via dal 2 marzo 2024 (Guida al diritto 12/2024, 23-29) [esecuzione civile]

- Giuseppe Finocchiaro, Maggiore partecipazione del terzo nel procedimento di espropriazione (Guida al diritto 12/2024, 30-33) [esecuzione civile]

- Aldo Natalini, Fornitura illecita di manodopera, torna il reato con le sanzioni penali (Guida al diritto 12/2024,34-39) [lavoro e formazione: il dilagante fenomeno della somministrazione abusiva di personale e le nuove sanzioni per interposizione illecita di manodopera]


in tema di autotutela

- Cons. Stato VI 27.2.24 n. 1926, pres. Volpe, rel. Caponigro (Guida al diritto 12/2024, 94 T): Ai sensi dell'art. 21-nonies L 7.8.1990 n. 241, l'esercizio del potere di autotutela deve essere subordinato alla presenza delle condizioni di cui al primo comma, meritevoli di un'interpretazione rigida: la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, l'esercizio entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti e la valorizzazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Con riferimento al regime temporale, occorre avere riguardo sia al succedersi di modifiche legislative nel tempo, che non devono portare all'erronea individuazione del dies a quo nel momento dell'adozione dell'atto di primo grado bensì nel momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, sia alle ipotesi derogatorie di cui al comma 2-bis dell'art. 21-nonies. In particolare, il differimento del termine di cui al primo comma può trovare una valida e compiuta giustificazione soltanto nelle ipotesi di impossibilità dell'Amministrazione di svolgere un accertamento sulle rappresentazioni e dichiarazioni del privato e determinarsi così a favore o meno della spettanza del bene della vita. In assenza di un comportamento diligente dell'Amministrazione, invece, il potere di annullamento d'ufficio non può considerarsi legittimamente esercitato. 

- (commento di) Giulia Pernice, Senza un’azione diligente della Pa l’annullamento d’ufficio è illegittimo (Guida al diritto 12/2024, 98-101) 


in tema di spese legali (ricorso straordinario e contributo unificato - giurisdizione):

- Cons. Stato I 24.1.24 n. 135 (parere), pres. Poli, est. Menichelli (Guida al diritto 12/2024, 44): In base alla disciplina dettata dagli articoli 8 e segg. DPR 1199/1971, elemento strutturale del ricorso straordinario - per il quale non è imposta l’assistenza mdi un legale - è la sua gratuità in senso bidirezionale, ovvero che nessuna parte è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza, né quella pubblica né quella privata (di fatto una situazione di piena parità tra soggetto pubblico e privato coinvolti). Quindi le spese del ricorso straordinario non sono rivendicabili al momento della definizione della causa col riconoscimento dei relativi importi dalla parte soccombente a favore di quella vittoriosa. Quanto al costo sostenuto per il contributo unificato, invece, il concetto di soccombenza assume rilievo ai fini di chi sia tenuto a sopportarne il peso. Per cui il soggetto passivo del contributo unificato va individuato nella parte soccombente nella causa e non in quella che lo abbia anticipato. Il contributo unificato è in realtà un’obbligazione ex lege a importo predeterminato, ossia una prestazione pecuniaria dovuta anche nel silenzio della decisione sul punto. Tanto che deve essere in ogni caso automaticamente rimborsata dal soccombente al vincitore che l’abbia dovuta anticipare. La pretesa di vedersi risarcire i danni a seguito dell’annullamento dell’atto ammnistrativo rimosso con lo strumento straordinario è un’azione autonoma da promuovere entro 120 giorni dall’accoglimento del ricorso, cioè dalla definitività della sentenza. Sussiste la giurisdizione del giudice tributario su tutte le questioni inerenti i presupposti, la base imponibile e le aliquote, risultando impossibile, per il giudice procedente, intervenire su qualsivoglia aspetto liquidatorio di una obbligazione ex lege di natura tributaria, salva la individuazione della parte soccombente (soggetto passivo del tributo) tenuta al rimborso.

 

in tema di privacy:

- Corte giust. Ue 5^, 14.3.24, causa C-46/23 (Guida al diritto 12/2024, 44): L’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare la cancellazione di dati trattati illecitamente - se una simile misura è necessaria per adempiere il suo compito consistente nel vigilare sul pieno rispetto del RGPD - anche d’ufficio, vale a dire anche in assenza di una previa richiesta dell’interessato a ciò finalizzata: ciò in quanto esigere la specifica richiesta dell’interessato consentirebbe al responsabile del trattamento di conservare i dati e di continuare a trattarli illecitamente. L’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare la cancellazione di dati personali trattati illecitamente sia se provengono direttamente dall’interessato sia se provengono da altra fonte.


in tema di circolazione stradale (RC auto):

- Cass. 3^, 10.1.24 n. 1044 (Guida al diritto 12/2024, 46 T, sotto il titolo: “Sinistro stradale con un solo veicolo, per il terzo trasportato si applica l’azione diretta”): In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 DLg 209/2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 DLg 209/2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. 

- (commento di Mario Finocchiaro, Il vettore ha l’onere di dimostrare di avere evitato in tutti i modi il danno (Guida al diritto 12/2024, 48-52) [Finalità della norma è impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro; l'art. 141 Dlgs 209/2005, che consente al terzo trasportato di agire verso l'assicurazione, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore; la norma è applicabile anche nel caso di sinistro che veda coinvolti due veicoli di cui uno rimasto non identificato; la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l’effetto di alcol è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato] 


in materia penale (prescrizione e non colpevolezza):

- Corte cost. 11.3.24 n. 41, pres. Barbera, est. Viganò (Guida al diritto 12/2024, 74 T, sotto il titolo “Indagini, niente rinuncia alla prescrizione ma servono rimedi contro i giudizi di colpevolezza”): Sono infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, Cost.. 

- (commento di) Carmelo Minnella, Serve un equilibrio tra sistema penale ed esigenze di tutela dell’indagato (Guida al diritto 12/2024, 82-88). La scelta di avvalersi della prescrizione non può comportare per l’indagato la perdita del diritto a non essere pubblicamente additato come colpevole. Anche la persona sottoposta a indagini è titolare di un diritto, di rango costituzionale, a rinunciare alla prescrizione. Colpisce che non venga indicato, tra i parametri costituzionali di possibile contrasto, l’art. 27, comma 2, sulla presunzione di non colpevolezza. La giurisprudenza ha perso l’occasione per promuovere esegesi che valorizzassero la presunzione di non colpevolezza in uno stadio precedente del processo.


in tema di trasporto (risoluzione del contratto di viaggio):

- Corte giust. Ue 2^, 29.2.24, causa C-584/22 (Guida al diritto 12/2024, 104 s.m.): L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 va interpretato nel senso che, per determinare se si siano verificate “circostanze inevitabili e straordinarie”, che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, si deve tenere conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il suo contratto di viaggio, non rilevando gli accadimenti successivi. La risoluzione del contratto senza spese va assicurata se nel momento della risoluzione vi erano circostanze straordinarie, senza che abbiano incidenza le misure prese da uno Stato per la trasformazione da epidemia a pandemia.

- (commento di) Marina Castellaneta, Risoluzione senza spese del contratto di viaggio se al momento della recessione ci sono fatti straordinari (Guida al diritto 12/2024, 104-106) 


 


c.s.


 

Oicofobia.

Malattia dello spirito, propria dello stadio adolescenziale, oggi patologia intellettuale collettiva, che consiste nella compulsiva esigenza di denigrare i costumi, la cultura, le istituzioni identificabili come nostri (Roger Scruton)


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