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Giurisprudenza italiana (2/2024)

Carmine Spadavecchia • apr 07, 2024

sul riconoscimento di titoli esteri (per l’abilitazione all’insegnamento):

- Ad. plen. 4.12.23 n. 17, pres. Maruotti, est. Franconiero (Giurispr. it. 2/2024, 265): 1. L’ottemperanza di sentenze definitive dell’Adunanza plenaria rimaste ineseguite spetta alla stessa Adunanza plenaria (e non alla sezione semplice che abbia rimesso la questione all’organo nomofilattico). 2. Il massivo contenzioso concernente migliaia di insegnanti che hanno ottenuto titoli di formazione in altri Paesi dell’UE, di cui viene chiesto il riconoscimento in Italia, non pone solo questioni di ordine giuridico, ma richiede l’adozione di misure di carattere organizzativo per una pronta e razionale soluzione. (L’ordinanza dispone che il Capo del Dipartimento ministeriale deputato alla valutazione in concreto dei titoli esteri per cui è causa riferisca sull’adozione delle misure di razionalizzazione e di semplificazione rese necessarie dalla decisione della stessa Ad. plen. n. 18/2022. Solo a valle dei chiarimenti in tal modo forniti il ricorso per ottemperanza potrà essere definito)


in materia disciplinare (Polizia di Stato):

- Cons. Stato II 28.11.23 n. 10177, pres. Castriota Scanderbeg, est. Frigida (Giurispr. it. 2/2024, 266): In ragione della peculiarità dello status rivestito, gli operatori della Polizia di Stato subiscono necessariamente (sia pure nei limiti della Costituzione) talune limitazioni nell’esercizio dei diritti di libertà, dovendo sempre e comunque conformare la propria condotta - anche nella sfera privata - a canoni di particolare contegno e riservatezza. Non è conforme a tali canoni di continenza e prudenza la condotta dell’operatore il quale - sia pure al di fuori del servizio e nell’ambito della propria vita privata - tenga comportamenti idonei a compromettere il decoro della funzione, oltretutto trascurando le cautele necessarie ad evitare che tali condotte assumano una particolare rilevanza nel contesto di riferimento. [Nella specie, il CdS conferma la sentenza di primo grado e pertanto la legittimità della sanzione (deplorazione) irrogata a un operatore di P.S. incolpato in sede disciplinare di avere diffuso o consentito la diffusione tramite WhatsApp di proprie immagini di nudo ritratte nel corso di una competizione sportiva di corsa notturna nella neve svoltasi all’estero]


in tema di commercio on line (divieto di bagarinaggio): 

- Cons. Stato VI 5.12.23 n. 10510, pres. Montedoro, est. Ponte (Giurispr. it. 2/2024, 263): In tema di vendita di biglietti online per eventi sportivi o di spettacolo, anche in base alle indicazioni fornite nel corso del 2023 dalla Corte di Giustizia, la disciplina in tema di c.d. commercio elettronico (Dir. 2000/31/CE) non risulta applicabile a una società avente sede in un Paese extra UE. Pertanto, la disciplina UE non può costituire parametro di legittimità di disposizioni nazionali (come quelle sul divieto di “bagarinaggio online”, ossia il divieto ex lege di curare o intermediare in forma professionale la rivendita di biglietti: art. 1, comma 545, e ss. L 232/2006) laddove si tratti dell’applicazione di tale disciplina nei confronti di una società extra UE. Di conseguenza, può trovare piena applicazione in tali ipotesi la richiamata disciplina nazionale, senza che rilevi la distinzione (pure rilevante ai sensi del diritto UE) fra hosting provider c.d. attivo e passivo. (Con questa sentenza - emessa a valle di un rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile dalla Corte del Lussemburgo - il CdS respinge il ricorso dell’appellante e conferma la legittimità della sanzione irrogata da AGCom per violazione della normativa nazionale in tema di contrasto del c.d. “bagarinaggio online”) 


in tema di contratti pubblici (casellario informatico):

- TAR Roma 1^-quater 30.11.23 n. 17979, pres. Anastasi, est. Lauro (Giurispr. it. 2/2024, 402 s.m.): È illegittima l’annotazione, nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, della risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti ex art. 213, 10° comma, DLg 50/2016 nei confronti di un socio di una società cooperativa laddove l’inadempimento non sia addebitabile al predetto socio, tenuto conto che l’annotazione al Casellario informatico da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione deve avere ad oggetto notizie ritenute “utili”, nonché veritiere e complete, in osservanza ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. 

- (nota di) Mariano Protto, Plurisoggettività e responsabilità nei contratti pubblici (Giurispr. it. 2/2024, 402-404) 


in tema di libertà religiosa (limiti):

- Cons. Stato III 20.11.23 n. 9897, pres. Torsello, est. Carpentieri (Giurispr. it. 2/2024, 267): Non è illegittimo un decreto ministeriale che disponga l’inclusione di una determinata sostanza (“Ayahuasca”) nell’elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’Allegato I al DPR 309/1990, non ostando a tale inclusione il fatto che la sostanza in questione venga utilizzata per la preparazione di una bevanda consumata a scopo rituale nell’ambito di una professione di matrice cristiana. La determinazione tecnico-scientifica sottesa a tale inclusione non può considerarsi vietata alla luce dei generali limiti al vaglio in sede giurisdizionale di tale tipologia di determinazioni. Il diritto alla libertà religiosa (art. 8 Cost.) può essere legittimamente modulato laddove il suo esercizio sia idoneo a porsi in contrasto con altri principi di carattere costituzionale (ad es. il diritto alla salute). 


in tema di libertà religiosa (velo islamico):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 28.11.23, causa C-148/22 (Giurispr. it. 2/2024, 270): La volontà di un’amministrazione comunale di istituire un ambiente amministrativo totalmente neutro può giustificare, ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. b), Direttiva 27.11.2000 n. 78 (2000/78/CE ) del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, l’adozione di una norma interna che vieta al personale, in maniera generale e indiscriminata, di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno che riveli convinzioni personali, in particolare filosofiche o religiose (velo islamico). Tale disposizione deve però essere idonea, necessaria e proporzionata rispetto al contesto dell’amministrazione e deve tenere conto dei diversi diritti e interessi in gioco. 


sul divieto di sciopero (per i dipendenti pubblici):

- Cedu, Grande camera, 14.12.23, ric. 59433/18, 59477/18, 59481/18 e 59494/18 (Giurispr. it. 2/2024, 270 annotata da Simone Auriemma): Non viola la libertà di associazione di cui all’art. 11 CEDU il divieto di sciopero per i pubblici dipendenti (previsto dall’ordinamento tedesco) e il conseguente apparato disciplinare previsto a carico di coloro - compresi gli insegnanti in possesso di tale status - che non lo rispettino, purché siano previste delle contromisure che consentano comunque ai medesimi dipendenti pubblici e ai loro sindacati di difendere efficacemente i loro interessi e di esercitare la libertà sindacale. 


sul diritto di aborto:

- Cedu 1^, 14.12.23, ric. 40119/21 (Giurispr. it. 2/2024, 272, annotata da Ester Ferriello): Viola l’art. 8 Cedu (diritto alla vita privata e familiare), e costituisce un’ingerenza arbitraria e non “prevista dalla legge” ai sensi del suo 2° comma, la sentenza della Corte costituzionale di uno Stato la cui composizione non sia rispettosa dei criteri previsti dal principio dello Stato di diritto, e che, in caso di anomalie genetiche del feto, costringa una donna a recarsi all’estero per abortire. (Nella specie, sentenza 22.10.20 della Corte costituzionale della Polonia)


in tema di usi civici:

- Corte cost. 15.6.23 n. 119, pres. Sciarra, red. Navarretta (Giurispr. it. 2/2024, 275 solo massima): L’art. 3, comma 3, L 20.11.2017 n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost. (irragionevolezza intrinseca e irragionevole compressione del diritto di proprietà privata), laddove non esclude dal regime dell’inalienabilità le terre di proprietà privata sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

- (commento di) Giuseppe Werther Romagno, L’incostituzionalità dell’art. 3, 3° comma, L 168/2017 e i riflessi sul regime giuridico delle terre di proprietà privata gravate da usi civici (Giurispr. it. 2/2024, 275-280) 

N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Eugenio Sacchettini, Un’assai approfondita esegesi spazza via gli ostacoli al mercato (Guida al diritto 28/2023, 66-68) 


in tema di vaccinazioni obbligatorie (indennizzo):

- Corte cost. 6.3.23 n. 35, pres. Sciarra, red. San Giorgio (Giurispr. it. 2/2024, 281 s.m.): L’effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, fissato dall’art. 3, 1° comma, L 210/1992, dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell’indennizzabilità del danno. Prima di tale momento, infatti, non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall’art. 2935 c.c. 

- (commento di) Nicolò Cevolani, La decadenza dall’indennizzo per danno da vaccino nelle nuove fattispecie ammesse (Giurispr. it. 2/2024, 281-287)


in tema di contratti (collegamento negoziale):

- Cass. 2^, 10.10.23 n. 28324 (Giurispr. it. 2/2024, 287 T): 1. L’esegesi di una pluralità di contratti, al fine di verificarne il loro collegamento, deve considerare la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella complessiva operazione contrattuale, considerando il legame funzionale delle singole operazioni negoziali e la prospettiva più generale dell’operazione economica perseguita. 2. La fattispecie del collegamento funzionale fra più negozi, fenomeno che incide direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria, nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. 3. Ai fini della qualificazione giuridica di una situazione negoziale, per accertare l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l’interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. 

- (commento di) Cecilia De Luca, Collegamento funzionale fra negozi e “operazione economica” (Giurispr. it. 2/2024, 290-294)


in tema di locazione (stipulata dalla PA):

- Cass. 3^, 5.12.23 n. 34010 (Giurispr. it. 2/2024, 248): Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di locatori, è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29 L 392/1978, in quanto in base a tali norme, a differenza dell’ipotesi regolata dall’art. 1597 c.c., la protrazione del rapporto, anche alle scadenze successive alla prima, non costituisce l’effetto di una tacita manifestazione di volontà – successiva alla stipulazione del contratto e presunta in virtù di un comportamento concludente – ma deriva direttamente dalla legge; ne consegue che il contratto dovrà intendersi automaticamente rinnovato in mancanza di tempestiva disdetta, la quale inoltre, alla prima scadenza, potrà ritenersi idonea a impedire la rinnovazione solo se esercitata per uno dei motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. (La SC cassa la sentenza che, in ragione della natura pubblica dell’ente locatore, ha escluso la rinnovazione automatica del contratto di locazione e ha dichiarato nulla per contrasto con norma imperativa la clausola che prevedeva l’obbligo per la parte privata di restituzione dell’immobile alla scadenza dei nove anni).


in tema di responsabilità civile (in rapporto all’irresponsabilità penale):

- Cass. 3^, 7.3.23 n. 6726 (Giurispr. it. 2/2024, 294 T): Il giudice, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., è tenuto ad accertare l’illecito civile e non a riprendere il percorso di accertamento penale con l’unica differenza dell’applicazione di un rito diverso. 

- (commento di) Mario Renna, Irrilevanza penale e autonomia dell’illecito civile (Giurispr. it. 2/2024, 296-300) 


in tema di prove (giuramento decisorio):

- Cass. SSUU 29.8.23 n. 25442 (Giurispr. it. 2/2024, 307 T): In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento. 

- (commento di) Sara Barone, Chi eccepisce, giuri. Se non sa o non può sapere, si astenga dall’eccezione (Giurispr. it. 2/2024, 308-312). Se il curatore fallimentare eccepisce la prescrizione presuntiva, per superare la presunzione di estinzione dell’obbligazione il creditore dispone di un unico mezzo di prova contraria, il deferimento al curatore del giuramento decisorio. Premesso che si tratta di un giuramento de scientia, piuttosto che de veritate, la sentenza respinge l’opposto prevalente orientamento che interpretava l’art. 2960 c.c. nel senso di assimilare la dichiarazione di non sapere a giuramento prestato.


in materia penale (cooperazione omissiva in omicidio colposo):

- Cass. pen. 4^, 3.5-29.8.23 n. 35895 (Giurispr. it. 2/2024, 422 T): In tema di omicidio colposo, allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricada su più persone, che debbano intervenire od intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra evento letale e condotta omissiva o commissiva di uno dei soggetti titolari di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento di un altro garante, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41, 1° comma, c.p. 

- (commento di) Lucia Risicato, La cooperazione omissiva dei genitori nell’omicidio colposo commesso dal medico omeopata (Giurispr. it. 2/2024, 424-427). La SC conferma la condanna a titolo di cooperazione mediante omissione in omicidio colposo a carico di due genitori per non aver impedito, in concorso col medico omeopata (giudicato separatamente), il decesso del figlio minore causato da un’imponente otite batterica. I genitori del fanciullo, pur in presenza di un quadro clinico e sintomatologico ingravescente a causa della palese inefficacia delle cure omeopatiche, avevano per negligenza e imprudenza omesso di consultare un pediatra o di rivolgersi a una struttura ospedaliera per la tempestiva somministrazione della terapia antibiotica che avrebbe attendibilmente scongiurato l’evento letale.


sulla responsabilità da reato degli enti:

- Cass. pen. 5^, 2.3-19.5.23 n. 21640 (Giurispr. it. 2/2024, 413 s.m.): In tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cd. “prognosi postuma”, proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioé idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della ‘‘compliance’’ alle regole cautelari di tipo globale. (La SC precisa che il giudice deve operare una verifica in concreto dell’adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo e deve quindi verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello “idoneo” fosse stato rispettato, l’evento non si sarebbe verificato). 

- (commento di) Rossella Sabia, Non c’è responsabilità (corporativa) senza colpa (di organizzazione). La Cassazione ribadisce la metodologia di accertamento delineata nel caso Impregilo bis (Giurispr. it. 2/2024, 413-422) 


in tema di estradizione:

- Cass. pen. 4^, 1.3-17.5.23 n. 21125 (Giurispr. it. 2/2024, 428 T): In tema di estradizione per l’estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato dalla Cedu 6.10.22, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione. 

- (commento di) Gianmarco Bondi, L’estradizione verso la Cina non può essere concessa per il rischio di trattamenti inumani e degradanti: l’inizio di una nuova fase? (Giurispr. it. 2/2024, 429-434). La sentenza rappresenta la prima applicazione nell’ordinamento italiano dei principi di diritto affermati nella decisione della Cedu 6.10/22, ricorso n. 37610/18, Liu c/ Polonia, e innova il metodo per l’accertamento del rischio di violazione dell’art. 3 della Convenzione nei procedimenti estradizionali.


sui servizi digitali (social media):

Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo (a cura di), Piattaforme e content moderation (Giurispr. it. 2/2024, 441-498) 

- Introduzione, di Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo (441)

- Piattaforme e content moderation negoziale, di Ugo Ruffolo (442)

- Poteri e diritti nelle piattaforme. Problemi di una prospettiva costituzionale, di Cesare Pinelli (452)

- Governance condivisa: la regolazione dei contenuti in rete oltre la separazione tra pubblico e privato, di Antonio Punzi (457)

- Il Digital Services Act e la costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo, di Federico Casolari (462)

- Vecchi e nuovi problemi in tema di motori di ricerca, tra oblio e informazione, di Andrea Amidei (466)

- Piattaforme, A.I. generativa e libertà di (formazione e) manifestazione del pensiero. Il caso ChatGPT, di Ugo Ruffolo (472)

- Disinformazione online, intelligenza artificiale e ruolo dell’autoregolamentazione, di Marilu Capparelli (480)

- La tutela del diritto d’autore online tra responsabilità e libertà di espressione, di Andrea Amidei (483)

- Fake news e disinformazione, di Barbara Grazzini (491)


 

c.s.


 

- La curiosità è insubordinazione allo stato più puro (Vladimir Nabokov) (citato da Azar Nafisi, scrittrice iraniana, sui pericoli che la ricerca della verità comporta nei regimi totalitari)

- Ogni sistema totalitario si basa sulla menzogna. Invece il romanzo vive di verità ed è per questo che diventa pericoloso per il regime [Azar Nafisi, scrittrice iraniana, da un'intervista sul saggio "Leggere pericolosamente")

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