Urbanistica e appalti (3/2025)

Carmine Spadavecchia • 14 luglio 2025

sul correttivo al codice appalti:

DLg 31.12.2024 n. 209, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 

- Stefano Colombari, Il “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici, la finanza di progetto e il principio del risultato (Urban. e appalti 3/2025, 261-274) 

- Andrea Serafini, Collegio Consultivo Tecnico: il restyling operato dal correttivo al Codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 3/2025, 275-283)

- Andrea Valletti, Il diritto di accesso nel nuovo Codice e nel Correttivo: la “sempre viva” istanza di accesso e la teoria del “doppio velo” (Urban. e appalti 3/2025, 284-300) 

- Saverio Fata, Modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese per perdita dei requisiti nel nuovo Codice degli appalti (Urban. e appalti 3/2025, 301-305)


in tema di equo compenso:

- Cons. Stato III 27.1.25 n. 594, pres. De Nictolis, est. Cerroni (Urban. e appalti 3/2025, 307 T): Non sussiste antinomia tra le disposizioni del codice degli appalti e la normativa in materia di equo compenso, dovendo le stesse essere interpretate e, indi, applicate in maniera integrata e coordinata, seppur in ossequio alla rispettiva ratio legis, data, nel primo caso, dalla finalità pro-concorrenziale e, nel secondo, dalla finalità di favor nei confronti del professionista contraente debole. Ne consegue che la nozione di equo compenso riferita ai contratti pubblici va riformulata in termini di equo ribasso.

- (commento di) Silvia Ingegnatti, Dall’equo compenso all’equo ribasso (Urban. e appalti 3/2025, 309-318) 

N.B. – sentenza già segnalata con i commenti di:

- Davide Ponte, I chiarimenti di Palazzo Spada su parcelle e nuovo codice appalti (Guida al diritto 7/2025, 97-100). La nullità di protezione coniata dalla disciplina sull’equo compenso opera solo a vantaggio del professionista contraente debole e non di terzi competitori. La fonte dell’equo compenso individua il minimum corrispettivo inderogabile e la fonte contrattuale individua il corrispettivo equo da porre a base di gara.

- Valerio Bello, Equo compenso ed “equo ribasso” nell’affidamento delle prestazioni intellettuali (Giurispr. it. 4/2025, 855-862)


in tema di S.C.I.A. (tutela dell’affidamento)

- Cons. Stato IV 13.1.25 n. 181, pres. Neri, est. Furno (Urban. e appalti 3/2025, 319 T): 1. Il modulo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) non può legittimamente essere utilizzato per conseguire la modifica della destinazione d’uso di un immobile tra categorie funzionalmente autonome. In tal caso (ai sensi del DPR 380/2001, art. 23-ter) ci si trova al cospetto di un mutamento d’uso urbanisticamente rilevante per il quale non è consentito ricorrere al modulo della SCIA, risultando piuttosto necessario il previo rilascio di un permesso di costruire. 2. Laddove si sia fatto ricorso alla SCIA in assenza delle condizioni legittimanti (ad es., al fine di legittimare un intervento che avrebbe, invece, richiesto il previo rilascio di un permesso di costruire) la segnalazione certificata comunque trasmessa al Comune non può produrre alcun effetto. In caso contrario si finirebbe per legittimare una forma di rilascio di titolo edilizio extra ordinem, in violazione del generale principio di legalità che presidia la materia. 3. Il generale principio di tutela dell’affidamento (sotteso alla previsione di cui all’art. 19 legge 241/1990) non può ammettere che si consolidino gli effetti di una SCIA che sia stata utilizzata al di fuori delle ipotesi in cui tale figura è in concreto utilizzabile. 4. Laddove l’istituto della SCIA sia stato utilizzato al di fuori dei casi in cui lo stesso è normativamente previsto, non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 19 legge 241/1990 (né il successivo comma 2-bis dell’art. 21), relativi alle condizioni e ai limiti di esercizio del ius poenitendi a fronte di una SCIA che sia comunque stata presentata al ricorrere (almeno in astratto) delle relative condizioni legittimanti. Nel primo caso, la SCIA comunque presentata risulterà semplicemente priva di efficacia, con conseguente non applicabilità dei richiamati condizioni e limiti 

- (commento di) Claudio Contessa, Inefficacia della SCIA in edilizia e tutela dell’affidamento (Urban. e appalti 3/2025, 320-328)


in tema di appalti (iscrizione nella white list):

- Cons. Stato V 20.12.24 n. 10256, pres. Lotti, est. Maggio (Urban. e appalti 3/2025, 329 T): 1. L’art. 1, comma 53, L 6.11.2012 n. 190, non attribuisce alla domanda di iscrizione alla white list valore equipollente all’iscrizione stessa ai fini della partecipazione alle procedure di gara, neppure allorquando tale adempimento sia stato previsto quale elemento di valutazione dell’offerta. 2. La sussistenza del requisito in questione, ai sensi dell’art. 99, comma 3, DLg 36/2023, va accertata dalla stazione appaltante attraverso la consultazione dei siti istituzionali delle Prefetture competenti. Pertanto, anche laddove detta iscrizione costituisca elemento utile ai fini del punteggio, è sufficiente che il concorrente ne dichiari il possesso, spettando, poi, alla stazione appaltante verificare, attraverso la consultazione del sito della Prefettura competente, la veridicità di quanto attestato. 3. La disciplina introdotta dai commi 52-57 dell’art. 1 L 190/2012 è inderogabile solo nel senso che, ai fini della partecipazione alle gare aventi a oggetto le attività contemplate dal comma 53, è necessariamente richiesta l’iscrizione nella white list. Essa, però, non esclude che, in relazione a procedure selettive concernenti altre tipologie di lavorazioni, la lex specialis possa individuare il requisito in questione come elemento di valutazione dell’offerta. Nell’ambito della propria discrezionalità tecnica la stazione appaltante può conformare la disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a “illuminare” sulla qualità e affidabilità dell’offerta, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione e elementi oggettivi di valutazione dell’offerta. 4. Il giudizio espresso dalla stazione appaltante sul merito tecnico dell’offerta, per pacifica giurisprudenza, è espressione di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità tecnica, per cui il medesimo è censurabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta illogicità o di travisamento dei fatti. 

- (commento di) Alessandro Formica e Roberto Cippitani, L’iscrizione nella white list come elemento di valutazione dell’offerta e l’acquisizione d’ufficio dei documenti utili ai fini dell’aggiudicazione (Urban. e appalti 3/2025, 332-343) 


in tema di appalti (offerte e modifiche del CCNL):

- Cons. Stato V 1612.24 n. 10107 (Urban. e appalti 3/2025, 345 T): Qualora dopo la presentazione delle offerte, ma ancor prima della verifica di anomalia, sopravviene un nuovo contratto collettivo di settore che dispone un aumento dei minimi salariali, ai fini della verifica di anomalia, e in ossequio ai superiori principi che impongono la tutela effettiva del lavoro, non può non assumere rilievo la sopravvenuta modifica del CCNL. 

- (commento di) Antonio Giacalone, Sopravvenuta modifica del CCNL in fase di gara (Urban. e appalti 3/2025, 349-355) 


sulle concessioni demaniali marittime (concessioni balneari):

- TAR Genova 1^, 20.1.25 n. 53, pres. Caruso, est. Bolognesi (Urban. e appalti 3/2025, 356 T): 1. È onere del ricorrente impugnare nei termini perentori prescritti il provvedimento sopravvenuto incidente sulla situazione soggettiva controversa sub iudice, pena l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo la parte invocare la disapplicazione dell’atto, ancorché contrastante con il diritto europeo, ad opera del giudice amministrativo. 2. Il provvedimento amministrativo contrastante con il diritto europeo è annullabile ai sensi dell’art. 21-octieslegge 241/1990, salva l’ipotesi di nullità per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies della medesima legge 241/1990 perché adottato in applicazione di legge nazionale contrastante con previsione dell’Unione che vieta l’esercizio di siffatto potere. 3. La nullità dell’atto amministrativo può essere rilevata d’ufficio dal giudice amministrativo solamente se funzionale alla pronuncia sulla domanda giudiziale proposta, dovendosi comunque coordinare il potere-dovere di rilievo officioso dell’invalidità con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 

- TAR Genova 1^, 19.2.25 n. 183, pres. Caruso, est. Felleti (Urban. e appalti 3/2025, 358 T): 1. L’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), DL 131/2024 – L 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei rapporti concessori, deve essere disapplicato per contrasto con l’art. 12 della c.d. direttiva Bolkestein (2006/123/CE), non risultando alcun accordo di segno contrario tra lo Stato italiano e la Commissione europea e, comunque, dovendosi ritenere prevalenti le statuizioni della Corte di Giustizia di incompatibilità con il diritto unionale delle previsioni di rinnovo automatico e generalizzato delle concessioni demaniali per finalità turistico ricreative. 2. In materia di concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo, alla scadenza del rapporto è legittima l’adozione di titoli temporanei interinali, espressione di ordinari poteri gestori dell’Amministrazione concedente, al fine di garantire al concessionario uscente idoneo titolo per la fruizione del bene nelle more di svolgimento delle procedure comparative per la nuova assegnazione. 3. L’art. 4, comma 9, L 118/2022, introdotto con l’art. 1, comma 1, lett. b), DL 131/2024, che impone di riconoscere al concessionario uscente un indennizzo commisurato, oltre che al valore degli investimenti non ancora ammortizzati, ad un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio, non ha efficacia retroattiva e, come tale, trova applicazione per i soli rapporti instaurati successivamente al 17 settembre 2024, data di entrata in vigore della sopravvenuta previsione normativa. 4. In materia di concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo, alla scadenza del rapporto il concessionario uscente non deve essere indennizzato per le opere inamovibili eventualmente realizzate sulla proprietà demaniale, stante la compatibilità con il diritto europeo della previsione di incameramento gratuito in favore dell’Amministrazione di cui all’art. 49 cod. nav. 

- (commento di) Enrico Amante, L’atto amministrativo contrastante con il diritto europeo tra nullità, annullabilità e disapplicazione e altre questioni in materia di concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo (Urban. e appalti 3/2025, 361-372) 


in tema di agibilità e conformità urbanistica (immobile a uso commerciale):

- TAR Napoli 5^, 16.12.24 n. 7104, pres. Abbruzzese, est. Maffei (Urban. e appalti 3/2025, 373 T): 1. La somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire, oltre che per espressa previsione legislativa, per elementari ragioni di sicurezza igienico-sanitaria, in locali che rispettino la normativa edilizia e urbanistica, per cui l’accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità; in pendenza di domanda di condono edilizio, non è possibile riconoscere ai locali una agibilità “provvisoria”, che rappresenterebbe un provvedimento atipico non previsto dall’ordinamento e in quanto tale non applicabile, posto che l’esercizio dell’attività commerciale, essendo comunque subordinata all’esito positivo del condono, finirebbe per rimanere in una condizione di inaccettabile incertezza circa la legittimità dell’attività stessa. 2. L’oggetto del giudizio di ottemperanza di un giudicato amministrativo è rappresentato dalla puntuale verifica dell’esatto adempimento a cura dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione. Ne consegue che l’iter da seguire, per l’interpretazione del giudicato, è scandito dalla sequenza petitum - causa petendi - motivi - decisum e che l’effetto conformativo è da considerarsi “pieno” rispetto ad attività amministrativa vincolata o quasi-vincolata. 3. Il principio di proporzionalità esige che l’interesse pubblico venga perseguito incidendo nella misura strettamente necessaria le posizioni giuridiche dei privati, tanto più ove le stesse origino da precedenti provvedimenti ampliativi dell’Amministrazione che debbano essere rimossi per perseguire l’interesse pubblico. Ne consegue che è illegittimo l’annullamento integrale del certificato di agibilità al pari dell’ordine di chiusura dell’attività commerciale relativi ad immobili adibiti ad attività commerciale anche per la porzione di superficie non abusiva. 

- (commento di) Margherita Amitrano Zingale, Le interazioni tra titolo edilizio e certificato di agibilità: un’applicazione in sede di giudizio di ottemperanza nella prospettiva del principio di proporzionalità (Urban. e appalti 3/2025, 379-383) 


in materia edilizia (attività edilizia libera):

- Cass. pen. 3^, 2.4. 25 n. 12661 (Urban. e appalti 3/2025, 385): In materia edilizia, il regime dell’attività edilizia libera, ovvero non soggetto ad alcun titolo abilitativo, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le previsioni indicate nelle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al DLg 42/2004. 



in materia edilizia (demolizione - test di proporzionalità)

- Cass. pen. 3^, 19.2.25 n. 6791 (Urban. e appalti 3/2025, 391-2): In tema di esecuzione dell’ordine di demolizione, l’attuazione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo impone una preventiva valutazione volta a verificare se l’interesse dello Stato ad assicurare un ordinato sviluppo del territorio e il rispetto della legalità, la cui tutela è assicurata dal ripristino dello status precedente all’intervento abusivo, giustifichi, secondo i criteri di necessità, sufficienza e proporzionalità, la lesione del diritto del privato al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall’art. 8 Cedu, o di altri diritti protetti dall’ordinamento, quali ad esempio il diritto alla salute. 


in materia edilizia (certificato di stato legittimo dell’immobile):

- Cass. pen. 3^,1.4.25 n. 12520 (Urban. e appalti 3/2025, 388-9): In materia edilizia, il c.d. “certificato di stato legittimo” dell’immobile, rilasciato ai sensi dell’art. 9-bis DPR 380/2001, anche come da ultimo modificato con DL 69/2024, altro non è che un documento formale che attesta la conformità urbanistica ed edilizia di un immobile, rilasciato da un tecnico abilitato al fine di facilitare la circolazione dell’immobile cui si riferisce, ma certo non può avere alcun valore vincolante per l’autorità giudiziaria, né attestare erga omnes la regolarità del titolo edilizio in sanatoria. 


in materia edilizia (piscina - nuova costruzione):

- Cass. pen. 3^, 1.4.25 n. 12517 (Urban. e appalti 3/2025, 385-6): In materia edilizia, una piscina, rispetto ad un immobile abitativo ovvero con altra destinazione non denota una sua destinazione strumentale a una oggettiva esigenza funzionale dell’edificio principale, dato in sé dirimente per escludere ogni connotazione quale pertinenza (a prescindere poi dalla sussistenza o meno dei requisiti di cui all’art. 10, lett. e.6, DPR 380/2001). Inoltre, la realizzazione di una piscina, effettuata in correlazione con un complesso turistico/ricettivo, è idonea potenzialmente ad aumentare l’aggravio del carico urbanistico nell’area e, comunque, denota una sua autonomia economica. 



 

c.s.   


 


Rifiuti

- Il riciclo non è solo un atto ecologico, è un gesto artistico e sociale (didascalia dell'opera "Temp(l)i moderni", di Michelangelo Pistoletto, in mostra a Milano, presso l'Umanitaria, Chiostri di San Barnaba)