Guida al diritto (18/2025)

Carmine Spadavecchia • 27 maggio 2025

sulla magistratura penale (riforma delle carriere):

- Giorgio Spangher*, Separazione carriere, solo interventi settoriali in attesa della vera riforma (Guida al diritto 18/2025, 12-14, editoriale) [professore emerito di Diritto e procedura penale presso La Sapienza Università di Roma]


sulla magistratura onoraria:

L 15.4.2025 n. 51 [GU 16.4.25 n. 89], Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria

- testo della legge (Guida al diritto 18/2025, 15-23) 

- commenti:

- Eugenio Sacchettini, Il legislatore detta una serie di norme, dall’esclusività al contratto di lavoro (Guida al diritto 18/2025, 24) [le novità]

- Eugenio Sacchettini, Stop alla temporaneità degli incarichi: valutazione sull’idoneità e repêchage (Guida al diritto 18/2025, 25-32) [disciplina generale: completamente e definitivamente abbandonato il bislacco mixing tra sistema indennitario e cottimistico]

- Eugenio Sacchettini, Addio alle altre attività lavorative se si sceglie l’impegno full time (Guida al diritto 18/2025, 33-38) [svolgimento delll’incarico] 


in tema di beni culturali (vincolo):

- Cons. Stato VI 31.3.25 n. 2661, pres. Simeoli, est. Vitale (Guida al diritto 18/2025, 42): La tutela storico-artistica di un bene culturale non protegge l’ingegno dell’autore, ma un’oggettiva testimonianza materiale di civiltà, la quale, nella sua consistenza effettiva e attuale, ben può essere intesa a valorizzare l’intenso legame tra il cespite e la storia del territorio. La nozione di bene culturale è poi in grado di ricomprendere anche i cespiti che - pur non portatori di uno specifico valore artistico - costituiscono una testimonianza della vita e della storia (pur se di una parte soltanto) della comunità nazionale in relazione al messaggio che esso, come un vero e proprio documento, è in grado di perpetuare per le generazioni future. Il valore culturale non è più rappresentato dall’oggetto materiale nella sua estrinsecazione fisica, ma si concretizza nella funzione sociale del bene, visto come fattore di sviluppo intellettuale della collettività e come elemento attorno a cui si definisce l’identità della comunità locale.


in tema di pubblicità (pubblicità parassitaria durante eventi sportivi):

- Cons. Stato VI 11.4.25 n. 3118, pres. Montedoro, est. Pascuzzi (Guida al diritto 18/2025, 43): Il cosiddetto “ambush marketing”, oltre che sul piano pubblicistico con sanzioni che posso arrivare a 2,5 milioni di euro per i casi più gravi, rileva anche sul piano della tutela civile e penale. Le previsioni di natura pubblicistica non escludono l’applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte in esame: si pensi alla disciplina sulla tutela della concorrenza, ovvero alla disciplina dei marchi, o alla disciplina del codice del consumo che vieta le pratiche commerciali idonee ad indurre in errore i consumatori su elementi come l’esistenza o la natura del prodotto, le sue caratteristiche, la portata degli impegni del professionista e così via. La pratica dell’“ambush marketing” consiste nell’associazione di un marchio o di un prodotto a un evento di grande risonanza mediatica, effettuata senza l’autorizzazione dell’organizzatore dell’evento. In proposito possono essere distinte tre tipi fondamentali di pratiche: 1) “ambush by association”, caratterizzato da un’associazione indiretta del marchio all’evento; 2) “ambush by intrusion”, con cui l’ambusher dà visibilità al suo marchio nei luoghi in cui si svolge l’evento o nelle loro immediate vicinanze; 3) “opportunistic marketing”, con cui l’ambusher approfitta di determinati episodi svoltisi durante l’evento per dare visibilità al suo marchio. In ogni caso la pratica dell’“ambush marketing” è considerata ingannevole, poiché induce in errore il consumatore medio sull’esistenza di rapporti di sponsorizzazione ovvero di affiliazione o comunque di collegamenti con i titolari di diritti di proprietà intellettuale invece insussistenti; e costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale come tale contraria alla correttezza professionale, che può trovare tutela nell’alveo generale della tutela da atti di concorrenza scorretta. Ciò perché il concorrente associa abusivamente l’immagine e il marchio di un’impresa ad un evento di particolare risonanza mediatica senza essere però legato da rapporti di sostegno, licenza o simili con l’organizzazione della manifestazione; in tal modo avvantaggiandosi dell’evento senza sopportarne i costi, con conseguente indebito agganciamento all’evento ed interferenza negativa con i rapporti contrattuali tra gli organizzatori ed i soggetti regolarmente autorizzati. Si tratta di un illecito plurioffensivo, proprio perché i soggetti danneggiati sono l’organizzatore dell’evento, il licenziatario o sponsor ufficiale e il pubblico.


in tema di rifiuti (smaltimento):

- TAR Calabria 1^, 10.2.25 n. 293, pres. Pennetti, est. De Giovanni (Guida al diritto 18/2025, 78 T): 1. In assenza di qualsiasi vincolo nascente dal giudicato di una sentenza penale di rito, è legittimo il provvedimento dell’Amministrazione che imputa la responsabilità di cui all’art. 192 DLg 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. in ossequio al principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”. In particolare, a fronte di una o più sentenze penali non può risultare fatto incontestato che un soggetto non ha concorso nel fatto illecito costituito dall’abbandono dei rifiuti se tali titoli giudiziari si caratterizzano per la dichiarazione di non luogo a procedere e/o la sopravvenuta prescrizione nei confronti di altri responsabili. L’Amministrazione infatti conserva il proprio potere pubblico. Non vi sono tuttavia ostacoli nel fare ricorso alle risultanze del procedimento penale, specie in assenza di idonea “prova per tabulas” al fine di dimostrare che il soggetto garante, nello svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti, non abbia adempiuto le prescrizioni di cui al DLg 3.4.2006 n. 152 volte a preservare la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 2. Il perseguimento del fine di tutela ambientale è presidiato dall’affermazione del principio di responsabilità condivisa della gestione dei rifiuti. Quest’ultima, infatti, grava in capo a tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento in quanto assumono una posizione di garanzia rispetto al corretto svolgimento del processo che conduce in ultimo allo smaltimento dei rifiuti. In questa prospettiva laddove venga in rilievo un rapporto tra produttore dei rifiuti e un soggetto terzo incaricato del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, il primo può rispondere dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo ex art. 192 DLg 3.4.2006 n. 152 se non è in possesso del formulario di cui all’art. 193 del Dlgs citato (c.d. “Fir”), controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

- (commento di) Giulia Pernice, Su reati ambientali e sentenze penali la Pa conserva un giudizio autonomo (Guida al diritto 18/2025, 89-94)


sulle misure UE antirusse:

- Corte giust. Ue 5^, 30.4.25, causa C-246/24 (Guida al diritto 18/2025, 44): Le misure adottate dall’UE in risposta all’aggressione militare della Russia verso l’Ucraina vietano di esportare in Russia banconote denominate in euro o in altra valuta ufficiale di uno Stato membro. Il divieto mira a evitare che il sistema economico russo benefici dell’accesso al denaro contante. Il divieto, tuttavia, non si applica alle somme necessarie per l’uso personale del viaggiatore o dei familiari più stretti. Tale eccezione non si estende alle cure mediche: l’esportazione da parte di una persona che si reca in Russia di banconote denominate in euro, per pagare trattamenti medici cui intende sottoporsi in tale paese, non costituisce un’esportazione necessaria per il suo uso personale. Poiché l’Ue non ha limitato il diritto di recarsi in Russia, l’eccezione in questione mira esclusivamente a garantire che il viaggiatore disponga del denaro contante necessario per il viaggio e il soggiorno. Mentre i trattamenti medici non rispondono a bisogni occasionati dal viaggio o dal soggiorno.


sul matrimonio canonico (trascrizione tardiva):

- Cass. 5.2.25 n. 2929 (Guida al diritto 18/2025, sotto il titolo: “Impossibile la trascrizione tardiva del matrimonio canonico se il coniuge è scomparso”): A norma dell'art. 8, sesto comma, L 25.3.1985 n. 121, attuativa degli Accordi di modifica dei Patti lateranensi intervenuti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, la tra- scrizione tardiva del matrimonio canonico può avvenire a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non si opponga. Tuttavia tale consenso, espresso o tacito, deve essere attuale e, in quanto atto personalissimo, non può essere manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa. Nessuna efficacia può attribuirsi, a tal fine, alla mancata risposta alle comunicazioni inviate all'indirizzo della persona dopo la dichiarazione delle sua scomparsa, né è consentito, al fine di eseguire la trascrizione tardiva del matrimonio canonico unilateralmente richiesta, ricostruire il consenso presunto dello scomparso facendo riferimento ad elementi privi del requisito della attualità. 

- (commento di) Mario Finocchiaro, Non è valido il consenso presunto fondato su elementi privi di attualità (Guida al diritto 18/2025, 51-54). Il consenso alla trascrizione deve essere attuale e non può essere manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa. L'attualità del consenso non può ritenersi integrata dalla dichiarazione, resa dall'altro coniuge in epoca anteriore alla morte, di acconsentire alla trascrizione. L'eventuale stato vedovile cessa, retroattivamente dalla celebrazione del matrimonio canonico e viene meno il diritto alla pensione di reversibilità. La disciplina della trascrizione tardiva non è applicabile nel caso di matrimoni celebrati con riti diversi da quello concordatario 


sul patto di famiglia (revocatoria):

- Cass. 3^, 22.4.25 n. 10536 (Guida al diritto 18/2025, 40): Un patto di famiglia è perfettamente revocabile, ma non può essere accolta la domanda revocatoria del solo patto di famiglia disposto dal genitore, ove questo sia parte di un atto complesso e inscindibile. Con ciò non si vuol dire che l’azione revocatoria non possa essere parziale: lo può essere nella misura in cui essa sia in grado di per sé di apportare un pregiudizio alle ragioni del creditore, come pure, può essere accolta la domanda revocatoria laddove l’atto dispositivo sia parte di un atto complesso. Ma perché il negozio complesso possa essere revocato parzialmente, occorre che la causa sia scindibile. (La SC avalla il convincimento della corte territoriale secondo la quale i due patti di famiglia, in realtà, avevano dato luogo a un atto complesso con una causa unitaria, e che era impossibile chiedere la revocatoria parziale di un patto di famiglia complesso, costituito da due patti inscindibili. La banca avrebbe dovuto dimostrare non che i beni oggetto dei due patti di famiglia erano diversi, ma che i due patti di famiglia erano scindibili e non limitarsi a qualificare la natura positiva dell’attribuzione e la gratuità dell’atto)


sulla Procura europea:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 8.4.25, causa C-292/23 (Guida al diritto 18/2025, 96 solo massima): L’art. 42, par. 1, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, letto alla luce dell’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dei principi di equivalenza e di effettività, va interpretato nel senso che una decisione con la quale, nell’ambito di un’indagine, il procuratore europeo delegato incaricato del caso in discussione cita a comparire testimoni è soggetta al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti, in forza del menzionato art. 42, par. 1, quando la decisione in parola sia volta a produrre effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi delle persone che contestano detta decisione, come le persone che sono oggetto di tale indagine, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica. In una simile situazione il diritto interno deve assicurare un controllo giurisdizionale effettivo quantomeno in via incidentale, eventualmente, da parte del giudice penale incaricato della pronuncia. Tuttavia, in applicazione del principio di equivalenza, qualora le disposizioni procedurali nazionali relative a ricorsi analoghi di natura interna prevedano la possibilità di contestare direttamente una decisione analoga, una siffatta possibilità deve essere parimenti offerta a dette persone. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Procura europea, atti sotto controllo del giudice nazionale se incidono sullo stato giuridico delle persone (Guida al diritto 18/2025, 96-98) 


 


c.s.


 


Reale e virtuale

- Il vero problema di tutti noi è quello di avere smesso di pensare (Francesco Bellocchio, avvocato amministrativista, sulla dipendenza dal virtuale)

- Hanno messo in mano gli smartphone ai bambini di cinque anni con il preciso intento di distruggere intellettualmente una fetta di società (idem)

- La dipendenza dal virtuale è più grave di fumo ed alcol (Monica Mosca, psicoterapeuta)