Guida al diritto (14/2025)

Carmine Spadavecchia • 3 maggio 2025

sul c.d. decreto Albania:

DL 28.3.2025 n. 37 [GU 28.3.25 n. 73, in vigore dal 29 marzo 2025], Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.

- testo del decreto (Guida al diritto 14/2025, 22-25)

- commento di Aldo Natalini, Stranieri trasferibili dai Cpr italiani verso l’hub albanese di Gjadër (Guida al diritto 14/2025, 27-30). Il protocollo Italia-Albania.



sulla professione forense:

- Marcello Clarich* e Giuseppe Urbano**, Rapporto Censis e anno forense: luci e ombre di una professione (Guida al diritto 14/2025, 12-21, editoriale). Commento sul rapporto Cassa Forense-Censis sull’Avvocatura 2025, presentato a Roma il 2 aprile 2025, e sulla Relazione del Presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, letta a Roma in pari data nel corso della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario forense. La penetrazione dell’IA (intelligenza artificiale) nel lavoro intellettuale dell’avvocato. [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma “La Sapienza”; ** avvocato del Foro di Roma]


sulla pratica forense:

- Corte giust. Ue 3^, 3.4.25, causa C-807/23 (questione pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema dell’Austria) (Guida al diritto 14/2025, 35 e 96 solo massima): L’art. 45 Tfue osta a una normativa di uno Stato membro che impone lo svolgimento di una parte determinata di un praticantato – necessario per l’accesso alla professione di avvocato e nel corso del quale il praticante avvocato dispone di un certo potere di rappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali di tale Stato membro – presso un avvocato stabilito in detto Stato membro, escludendo che essa possa essere svolta presso un avvocato stabilito in un altro Stato membro, sebbene tale avvocato sia iscritto a un ordine degli avvocati del primo Stato membro e le attività effettuate nell’ambito di tale praticantato riguardino il diritto di tale primo Stato membro. La normativa nazionale che non consente, in modo automatico, ai praticanti avvocati di svolgere tale parte di praticantato in un altro Stato membro è incompatibile con il diritto Ue anche perché le autorità nazionali possono accertare l’adeguata formazione sul diritto nazionale verificando che il praticante abbia una formazione e un’esperienza equivalenti a quelle che fornisce un praticantato presso un avvocato stabilito nel primo Stato membro. (Chiarito che il diritto Ue non ha armonizzato i requisiti di accesso alla professione di avvocato e che gli Stati possono subordinare l’accesso «al possesso delle conoscenze e delle qualifiche ritenute necessarie», la Corte ha stabilito che ciò deve avvenire nel rispetto delle libertà fondamentali del Trattato, perché le norme interne non possono costituire un ostacolo ingiustificato all’esercizio effettivo della professione. Così, «dal momento che i giuristi interessati esercitano la loro attività di praticante in qualità di lavoratori subordinati che percepiscono un salario», come nel caso in esame, la fattispecie rientra nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori che vieta provvedimenti nazionali che possono sfavorire coloro che «intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro». Pertanto, l’esclusione dalla valutazione del praticantato dell’esperienza professionale svolta in un altro Stato membro comprime questa libertà, anche degli stessi cittadini del Paese Ue che introduce i limiti, rendendo meno attrattiva la libertà di circolazione)


- (commento di) Marina Castellaneta, La pratica forense può essere svolta presso un avvocato stabilito in un altro Paese europeo (Guida al diritto 14/2025, 96-98


in tema di espropriazione:

- Corte cost. 3.4.25 n. 37, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 14/2025, 35): L’art. 61, comma 2, LP Bolzano 10.7.2018 n. 9 (Territorio e paesaggio) è incostituzionale nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». La norma, nello stabilire questo “periodo di franchigia”, durante il quale non sorgerebbe l’obbligo di indennizzo, viola gli artt. 3 e 42 Cost., determinando un’irragionevole e sproporzionata compressione del diritto di proprietà. (La sentenza sottolinea che l’art. 9, comma 2, TU edilizia (DPR 327/2001) stabilisce la durata dei vincoli preordinati all’esproprio in cinque anni, confermando l’analoga previsione della legge n. 1187/1968).


sulla libertà di culto (costruzione di moschee):

- Cons. Stato VII 27.2.25 n. 1710, pres. rel. Noccelli (Guida al diritto 14/2025, 84 T): 1. A fronte della domanda di un'associazione di promozione sociale volta all’individuazione e concessione da parte del comune di uno spazio da adibire in modo permanente e duraturo a luogo di culto religioso per la comunità musulmana, deve intendersi affetto da deficit istruttorio e motivazionale il provvedimento di diniego fondato sul rilievo dell'assenza di un’area destinabile a culto, secondo la pianificazione urbanistica, laddove, al contrario, detta area non solo risulti esistente, ma il comune richieda contraddittoriamente adempimenti che ne presuppongono l’esistenza, evidenziando inoltre che, quando pure detta area fosse disponibile, sarebbe necessaria seguire una procedura a evidenza pubblica. In siffatto modo il comune frappone un illegittimo e insormontabile ostacolo all’esercizio della libertà di culto da parte dell’associazione richiedente con un diniego che, nella sua perentorietà immotivata, blocca qualsiasi prospettiva e iniziativa. 2. Va esclusa l’autonoma impugnabilità del certificato di destinazione urbanistica, avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Il certificato di destinazione urbanistica, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione, mentre gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all’erroneo certificato di destinazione urbanistica. 

- (commento di) Davide Ponte, Il governo del territorio va adeguato al rispetto dei principi fondamentali (Guida al diritto 14/2025, 89-93) 


in tema di pubblicità ingannevole:

- Cons. Stato VI 25.3.25 n. 2462, pres. De Felice, est. Gallone (Guida al diritto 14/2025, 34): Si considera “ingannevole” non soltanto la pratica commerciale tramite cui vengano veicolate informazioni non corrispondenti al vero, ma anche la pratica che contiene un’informazione che seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea a indurre in errore il “consumatore medio”. Per questa via il carattere ingannevole di un messaggio pubblicitario può riguardare anche le modalità con cui un messaggio veicola un certo bene o servizio, quando incidono sulla capacità di comprendere l’esatta natura di ciò che viene offerto, manipolando artificialmente il processo selettivo. Da ciò discende che il giudizio di ingannevolezza può riguardare la stessa forma espositiva del messaggio - persino indipendentemente dal contenuto veritiero dello stesso - e si incentra sulla valutazione del “primo impatto” che la comunicazione ha sul consumatore considerando tutti gli elementi (grafici e di contesto) che possono distogliere l’attenzione. 


in tema di autorizzazione integrata ambientale:

- Cons. Stato IV 24.2.25 n. 1568, pres. Lopilato, est. Carrano (Guida al diritto 14/2025, 34): Rientra nei poteri del Sindaco, ex art. 216 TULS (leggi sanitarie), ingiungere a un’impresa, che eserciti un’industria insalubre, di presentare un progetto preordinato a eliminare un temuto pericolo per la sanità pubblica e di mettere in funzione l’impianto entro un dato termine, anche sulla scorta del parere all’uopo reso dalla struttura sanitaria competente, senza che ciò implichi di per sé alcun difetto di motivazione o eccesso di potere. L’esercizio dei poteri così esercitati dal Sindaco contempera le esigenze di pubblico interesse alla tutela ambientale con quelle proprie dell’attività produttiva privata (CdS n. 7175/2024). Le disposizioni conferiscono al Comune tali ampi poteri anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall’autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli (CdS n. 1794/2005). L’autorizzazione integrata ambientale realizza il “punto di equilibrio” fra contrastanti interessi, in particolare fra la salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e il lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali e il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso (TAR Brescia, n. 9/2025). Si tratta di un delicato bilanciamento che non è prefissato in anticipo e che viene raggiunto, per l’appunto, attraverso l’emanazione dell’autorizzazione integrata ambientale.


in tema di lottizzazione abusiva:

- Cass. 2^, 28.2.25 n. 5354 (Guida al diritto 14/2025, 38 T): In ipotesi di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, ai sensi dell'art. 30, comma 8, DPR 380/2001, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c.

- (commento di) Mario Finocchiaro, Impossibile invocare l’usucapione senza il possesso dell’immobile (Guida al diritto 14/2025, 41-44) 


in tema di successione (del figlio naturale):

- Cass. 2^, 1.4.25 n. 8519 (Guida al diritto 14/2025, 32): Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l’usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione. Infatti, ai fini della idoneità dell’atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non si richiede l’avvenuto acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario che, sussiste già a partire dalla morte del genitore. Pertanto (ex art. 2038 c.c.) l’erede vero si potrà rivolgere al terzo acquirente nei limiti del suo arricchimento, ferma la preventiva escussione dell’alienante nella sola ipotesi di mala fede.


in tema di circolazione stradale (fuga dopo l’alt):


- Cass. 3^, 25.2.25 n. 4963 (Guida al diritto 14/2025, 45 T, sotto il titolo: Se dopo l’alt il conducente prosegue la sua corsa la polizia può inseguirlo e cercare di fermarlo): In tema di circolazione stradale, ove il conducente di un veicolo non ottemperi all’ordine di arresto della marcia intimato dagli agenti della forza pubblica addetti ai servizi di polizia stradale, a norma dell’art. 192 cod. str., tentando di sottrarsi mediante fuga all’identificazione e tenendo una condotta di guida idonea a cagionare pericolo per la pubblica incolumità, legittimamente e doverosamente gli agenti possono porsi all’inseguimento del veicolo, nonché adottare ogni più utile azione in grado di arrestarne la fuga, evitare la persistenza del pericolo e procedere alle necessarie contestazioni, purché l’azione sia proporzionale rispetto allo stesso pericolo che si intende evitare, accertamento quest’ultimo esclusivamente riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se debitamente motivato. Ne consegue che, qualora si verifichi una collisione tra il veicolo fuggitivo e quello della forza pubblica, quand’anche determinata da azione cosciente e volontaria degli agenti di pubblica sicurezza e sempre che le modalità prescelte abbiano rispettato rigorosamente il requisito della proporzionalità, dei danni eventualmente subiti dagli stessi agenti rispondono, ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c., il conducente del primo veicolo e il suo proprietario (qualora quest’ultimo non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà), nonché, ai sensi dell’art. 283 Cda, l’impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, qualora il veicolo responsabile non sia assicurato. 

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Per i danni agli agenti risponde la Compagnia indicata dal Fgvs (Guida al diritto 14/2025, 50-53). La condotta dell’agente di polizia municipale può essere scriminata sul piano generale dall’adempimento di un dovere.


 

c.s.


 

- "Miserando atque eligendo" (usando misericordia e scegliendo) (motto di Papa Francesco, tratto da un commento di San Beda, detto il Venerabile, al brano evangelico in cui Gesù chiama l'esattore Matteo)

- Ogni giorno quello che scegli è ciò che diventi (Eraclito)