Guida al diritto (23/2025)

Carmine Spadavecchia • 26 giugno 2025

su professione forense e IA (intelligenza artificiale):

- Carlo Foglieni*, Avvocatura e IA, transizione graduale per difendere il diritto con l’innovazione (Guida al diritto 23/2025, 12-14, editoriale) [*presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga)]


sulla partecipazione dei lavoratori all’impresa:

L 15.5.2025 n. 76 [GU 26.5.25 n. 120, in vigore dal 10 giugno 2025], Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

- testo del la legge (Guida al diritto 23/2025, 16-19)

- commenti:

- Emanuele Cervio, Volontà dei soci e contrattazione: i “pilastri” della collaborazione (Guida al diritto 23/2025, 20-23) [le novità]

- Emanuele Cervio, Partecipazione diretta nel dualistico, ma la novella rischia un basso impatto (Guida al diritto 23/2025, 24-27) [partecipazione gestionale]

- Francesco Ciampi, Passo avanti per il mondo del lavoro anche con un’applicazione limitata (Guida al diritto 23/2025, 28-31) [altre forme di partecipazione]


sul c.d. DL catastrofi:

DL 31,3,2025 n. 39 - L 27.5.2025 n. 78, Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali

- testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione (Guida al diritto 23/2025, 32-34) 

- commento di Francesca Colombo, Per gli indennizzi ai non proprietari vale il criterio del lucro cessante (Guida al diritto 23/2025, 35-38) 

NdR – testo del decreto-legge e commenti in Guida al diritto 15/2025


sulla responsabilità della PA:

- Cass. 3^, 19.5.25 n. 13289 (Guida al diritto 23/2025, 54 solo massima, annotata): In tema di responsabilità della PA per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto dal privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo per sé ampliativo, successivamente annullato in sede giurisdizionale, la pendenza del giudizio impugnatorio avverso il provvedimento esclude che il privato possa considerarsi in condizione soggettiva di buona fede, con riguardo alle conseguenze derivategli, per fatti verificatisi dopo l'avvio del giudizio, dall'aver confidato nella legittimità dell'atto, giacché la necessaria conoscenza della pendenza dello stesso giudizio è logicamente incompatibile con l'affidamento incolpevole e le attività comunque compiute derivano dalla libera assunzione del relativo rischio da parte del privato.


in tema di confisca urbanistica (rimessione alla Corte costituzionale)

- Corte d’appello Lecce, 1^ pen., 30.5.25 (ord.za) (Guida al diritto 23/2025, 87-88 solo massima, annotata): In tema di lottizzazione abusiva, è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 6, comma 2, Cedu, quale parametro interposto dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343, e in riferimento all'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quali parametri interposti degli artt. 11 e 117, comma l, della Costituzione, con riferimento all'art. 578-bis c.p.p. nella parte in cui, secondo il “diritto vivente” (Cass. SSUU penali, 30.1.20 n. 13539), quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all'art. 44, comma 2, DPR 380/2001, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato di lottizzazione abusiva di cui all'art. 44, lett. c), DPR 380/2001 per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. 


in tema di condono edilizio (silenzio-assenso):

- Cons. Stato VII 9.4.25 n. 3051, pres. Chieppa, est. Noccelli (Guida al diritto 23/2025, 43): Anche a voler ritenere le istanze carenti nel momento della loro presentazione, non può dubitarsi dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso ove ne ricorrano i presupposti, costituiti dalla presentazione di tutti i documenti e dall’effettuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla legge a tale scopo: pagamento dell’oblazione, produzione delle ricevute di eseguito versamento all’erario, presentazione della dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del richiedente, perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere, denuncia in catasto, decorso del termine di 24 mesi senza l’adozione di provvedimento negativo. (Nella specie, il CdS osserva che l’integrazione documentale richiesta dopo i primi 4 anni era già stata adempiuta dall’appellante con riferimento a tutte le 32 istanze di condono edilizio, per cui alla data di emanazione del provvedimento impugnato le opere sanzionate con il diniego erano già da molto tempo, cioè quasi 6 anni e mezzo, assentite in sanatoria, e quindi, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, munite del richiesto titolo autorizzativo. Visto il tempo trascorso, neppure era più possibile per l’A. intervenire in autotutela per annullare il silenzio-assenso formatosi sulle istanze). 


sulla valorizzazione turistica di beni culturali (overtourism):

- Cons. Stato IV 15.4.25 n. 3258, pres. Carbone, rel. Arrivi (Guida al diritto 23/2025, 43): Nella valorizzazione turistica dei beni culturali è necessario che l’Amministrazione proceda a un bilanciamento degli interessi in gioco, alla ricerca di un giusto equilibrio, soprattutto sotto tre profili: la conservazione del bene-risorsa turistica; la tutela dei cittadini e delle imprese residenti nelle aree oggetto di attrazione turistica (è il caso oggetto della fattispecie in esame); il macro-impatto sul territorio (ad esempio, l’emergenza abitativa conseguente alla prevalente destinazione degli immobili ad affitti a breve termine per i turisti, con sacrificio della precedente offerta abitativa verso cittadini e studenti). Tale operazione di equilibrio deve comportare l’analisi e l’adozione di strumenti amministrativi e regolatori che sono anch’essi nuovi. (Nella fattispecie, il CdS ha statuito nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di primo grado, che aveva annullato i provvedimenti adottati dal Comune di Pisa, di approvazione dei progetti di ripristino dei camminamenti sulla cinta muraria, in quanto non prevedevano misure atte a impedire affacci e vedute sull'immobile confinante, di proprietà della Fondazione ricorrente. Il Comune avrebbe dovuto agire con maggiore attenzione in modo non astratto ma “effettivo” mettendo in campo misure efficaci a evitare il sovraffollamento del camminamento murario, nascondendo - nei limiti di quanto sia confacente all’attrattività del sito turistico e all’estetica dei luoghi - la visuale sulle proprietà private sottostanti, ottenendo così il risultato di proteggere “quiete e riservatezza” degli interessati).


sui Cct (collegi consultivi tecnici) (linee guida):

- TAR Lazio 3^, 19.5.25 n. 9437, pres. Stanizzi, rel. Biffaro (Guida al diritto 23/2025, 90 T): Le linee guida approvate con il DM 17.1.2022 n. 12 sono illegittime nella parte in cui non includono l'avvocato del libero foro tra le professionalità idonee per ricoprire il ruolo di presidente del collegio consultivo tecnico a differenza di altri giuristi come magistrati, avvocati dello stato, prefetti, dirigenti pubblici e delle stazioni appaltanti private. Infatti, le linee guida, da un lato, accomunano figure con un rapporto di servizio con l'amministrazione e altre prive di tale rapporto, dall'altro lato, non considerano il rilievo ordinamentale che riveste l'attività forense alla luce dell'art. 24 Cost.

- (commento di) Andrea Nardi, Una disparità tra operatori del diritto superata anche dal “correttivo” (Guida al diritto 23/2025, 98-101) 



in tema di immigrazione (favoreggiamento dell’ingresso di minori):

- Corte giust. Ue, Sezione grande, 3.6.25, causa C-460/23 (Guida al diritto 23/2025, 44): L’art. 1 della direttiva 28.11.2002 n. 90 (2002/90/Ce), volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, stabilisce che “1. Ciascuno Stato membro adotta sanzioni appropriate: a) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al transito degli stranieri”. La previsione della direttiva non è in sé violativa dei diritti fondamentali della persona se applicata tenendo conto di tali diritti. Pertanto, nel caso di accompagnamento di minori stranieri va tenuto conto se l’adulto irregolare sia genitore del bambino o ne abbia il legale affidamento, poiché in tal caso prevale il fatto che egli esercita la responsabilità che gli incombe. Ne discende che allo straniero che fa ingresso illegale nella Ue non può essere contestato anche il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina se ha condotto con sé minori di cui abbia la responsabilità. (Nel caso di specie il reato, previsto nel nostro ordinamento dal TU immigrazione, era stata contestato a una donna che senza titolo aveva attraversato la frontiera italiana giungendo in aeroporto accompagnata dalla figlia minorenne e dalla nipote, anch’ella minore, ma di cui aveva l’affidamento a causa della morte della madre). Inoltre, la persona proveniente da un Paese terzo che all’atto di presentazione alla frontiera eserciti il proprio diritto di asilo chiedendo protezione internazionale, non è in situazione irregolare fino almeno al primo grado di giudizio del procedimento con cui i giudici nazionali valutano la domanda presentata. 


in tema di successioni (testamento):

- Cass. 2^, 11.4.25 n. 9534 (Guida al diritto 23/2025, 46 T): 1. La circostanza che il de cuius si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficia la validità del testamento, ove tali modalità siano le uniche coerenti con le condizioni di salute del testatore, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà. 2. È nulla la sentenza pronunciata da un collegio cui abbia partecipato un magistrato ausiliario, salva la "temporanea tollerabilità costituzionale" fino al 31 ottobre 2025, per non privare immediatamente le Corti d'appello dell'apporto necessario alla riduzione dell'arretrato. 

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Giudici onorari presenti nel collegio, sentenza valida fino a ottobre 2025 (Guida al diritto 23/2025, 50-53) 


in tema di trasporto aereo:

- Corte giust. Ue 8^, 5.6.25, causa C-292/24 (Guida al diritto 23/2025, 104 s.m.): L'art. 31, par. 2, seconda frase, della Convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale va interpretato nel senso che un reclamo dovuto a un ritardo nel trasporto di bagagli può essere effettuato prima della data in cui i bagagli di cui trattasi sono stati messi a disposizione del loro destinatario.

- (commento di) Marina Castellaneta, Ritardo dei bagagli: sì al reclamo prima della data di messa a disposizione da parte della Compagnia (Guida al diritto 23/2025, 104-106) 



in tema di reati informatici (furto di messaggi WhatsApp):

- Cass. pen. 5^, 23.5.25 n. 19421 (Guida al diritto 23/2025, 42): WhatsApp può essere considerato un sistema informatico, essendo un’applicazione software progettata per gestire la comunicazione tra utenti attraverso messaggi, chiamate e videochiamate, utilizzando reti di computer per trasmettere i dati, combinando hardware, software e reti per offrire il suo servizio. In questa prospettiva deve ritenersi che è reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) impossessarsi del cellulare altrui protetto da password, estrarne messaggi inviati e ricevuti attraverso WhatsApp, per poi girarli al proprio legale per trarne elementi utili ad una eventuale vittoria giudiziale. (L’imputato, impossessatosi di un cellulare in uso alla ex moglie, nonostante la protezione a mezzo password, aveva estratto alcuni messaggi che la stessa aveva scambiato con altra persona, consegnandoli al proprio legale affinché ne facesse uso nel giudizio di separazione, nell’ottica di una eventuale pronunzia di addebito. Per la SC integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615-ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema, posta in essere non solo da un soggetto non abilitato ad accedervi, ma anche da chi, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, ovvero ponga in essere operazioni di natura diversa da quelle per le quali l’accesso è stato consentito)


in materia penitenziaria:

- Corte cost. 18.4.25 n. 52, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 23/2025, 66 T): Il divieto previsto dall'art. 47-quinquies L 26.7.1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) è incostituzionale limitatamente alla parte in cui non concede al padre la detenzione domiciliare quando la madre sia deceduta o impossibilitata a occuparsi dei figli, ma questi possano essere affidati a terze persone.

- (commento di) Fabio Fiorentin, La tutela della genitorialità: è un punto fermo della Consulta (Guida al diritto 23/2025, 73-78) 

- (commento di) Fabio Fiorentin, Legittimo il diverso trattamento previsto per le donne e gli uomini (Guida al diritto 23/2025, 79-82) 


 


c.s.


 


Non c’è nulla di più ingiusto che fare parti uguali tra disuguali. (Don Milani)