Giurisprudenza italiana (4/2025)
in tema di confisca (edilizia):
- Corte cost. 3.10.24 n. 160, pres. Barbera, est. Navarretta (Giurispr. it. 4/2025, ): È costituzionalmente illegittima la normativa urbanistica che prevede l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di beni abusivi senza fare salva l’ipoteca iscritta a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire per contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost.
- (commento di) Angelo Chianale, La sorte dell’ipoteca iscritta su immobile oggetto di confisca edilizia o di usucapione (Giurispr. it. 4/2025, 740-744)
in materia di docenza universitaria:
- Ad. plen., 23.1.25 n. 1, pres. Maruotti, est. Santoleri (Giurispr. it. 4/2025, 723-4):
Il RD 1592/1933, art. 111 (che fissa i presupposti per il conferimento a un docente universitario del titolo di “professore emerito”) va interpretato sulla base della sua portata testuale, la quale esclude la computabilità, ai fini della nomina, del periodo di servizio prestato quale professore associato. Non si può, al contrario, aderire a un’interpretazione estensiva dei presupposti per tale conferimento neppure facendo leva sulla previsione di cui all’art. 15 L 311/1958 (la quale, pure, disciplina la figura dei professori emeriti).
in tema di tariffe autostradali:
- Cons. Stato V 15.1.25 n. 294 (sent. non definitiva), pres. Caringella, rel. Molinaro (Giurispr. it. 4/2025, 724-6): 1. La previsione di cui all’art. 13, 3° comma, DL 162/2019 (c.d. ‘‘proroga termini’’), laddove impedisce ex lege l’adeguamento delle tariffe autostradali nelle more della conclusione dei procedimenti di aggiornamento dei PEF (aggiornamento che oltretutto viene, in qualche misura, ulteriormente “ritardato” dallo stesso Legislatore) si pone in potenziale contrasto con i principi di cui all’art. 3 (ragionevolezza), 77 (limiti della decretazione d’urgenza) e 97 (buon andamento dell’attività amministrativa) della Costituzione. 2. Laddove, in relazione a una previsione normativa, sussistano contestualmente dubbi di ordine costituzionale ed unionale, il Trattato di Roma non impedisce al Giudice di rimettere la questione alla Corte costituzionale nazionale piuttosto che alla Corte di giustizia.
in materia antitrust:
- Cons. Stato VI, 7.1.2 n. 80, pres. Volpe, rel. Caponigro (Giurispr. it. 4/2025, 726-7): 1. A fronte di una pratica commerciale scorretta (PCS) la quale sia potenzialmente idonea a compromettere non solo i diritti dei consumatori e degli utenti ma anche la riservatezza dei dati personali, al fine di individuare l’Autorità indipendente deputata ad esercitare i necessari poteri di vigilanza e sanzione, si può ricorrere al criterio della specialità (che vedrebbe prevalere la competenza dell’Autorità settoriale, il Garante Privacy) ma soltanto laddove non sia applicabile il generale criterio della incompatibilità, che vede possibile l’intervento dell’Autorità di settore solo qualora la condotta contestata abbia ‘‘ambiti specifici’’, nel senso che non rientri nel potere di intervento dell’Antitrust. 2. Ai sensi della giurisprudenza “Cilfit” un Giudice nazionale di ultima istanza, in caso di possibili dubbi in ordine all’interpretazione e all’applicazione di disposizioni del diritto UE, può essere esentato dal sollevare una questione per rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE soltanto laddove la res controversa si ponga in termini di assoluta chiarezza (c.d. criterio dell’acte clair).
- Corte giust. Ue, Grande Sezione, 25.2.25, causa C-233/23, Alphabet Inc. e a. contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (Giurispr. it. 4/2025, 730-2, annotata da Oriana Balsamo): Il rifiuto, da parte di un’impresa in posizione dominante, di garantire l’interoperabilità della propria piattaforma digitale con applicazioni sviluppate da terzi costituisce una condotta abusiva ai sensi dell’art. 102 TFUE, qualora la piattaforma sia stata originariamente concepita per interagire con operatori concorrenti e non sussista alcuna giustificazione oggettiva.
in tema di identità di genere:
- Corte giust. Ue 1^, 13.3.25, causa C-247/23 (Giurispr. it. 4/2025, 728-9, annotata da Anna Ruggiero): 1. L’art. 16 del RGPD (Regolamento Ue 2016/679) impone alle autorità nazionali responsabili di un registro pubblico di rettificare i dati relativi all’identità di genere di una persona qualora tali dati non siano accurati, come previsto dall’art. 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento. 2. La persona interessata alla rettifica dei propri dati deve fornire solo gli elementi di prova pertinenti e sufficienti per dimostrare l’inesattezza dei dati. 3. Uno Stato membro non può subordinare l’esercizio del diritto di rettifica alla produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale. L’identità di genere, infatti, deve essere riconosciuta sulla base dell’autodichiarazione della persona, senza che siano richiesti criteri medici o chirurgici specifici.
in tema di minori stranieri:
- Cedu 1^, 6.3.25, ric. 47836/21 (Giurispr. it. 4/2025, 733-5, annotata da Alessia Lubrano): Non è conforme all’art. 8 della Cedu (convenzione), che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, una procedura che preveda l’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati in assenza di un consenso informato all’esame medico, senza l’ adozione di misure meno invasive prima di disporre i test ossei, e senza un colloquio preliminare con un funzionario qualificato, che possa garantire all’interessato una migliore comprensione dei propri diritti e la possibilità di fornire elementi utili alla verifica della propria età. (Nella specie, una cittadina guineana, dichiaratasi minorenne al suo arrivo in Belgio, era stata sottoposta a un test medico per verificarne l’età. Sulla base dell’esito, che indicava un’età superiore ai 18 anni, le autorità belghe le avevano revocato lo status di minore straniero non accompagnato, privandola delle relative tutele, inclusa la nomina di un tutore legale, e trasferendola in un centro per adulti)
in tema di elezioni:
- Cedu 4^, 11.2.25, ric. 37327/24 (Giurispr. it. 4/2025, 735-8, annotata da Anna Ruggiero): L’art. 3 del Protocollo n. 1 alla Cedu, sul diritto a libere elezioni, assicura il diritto a elezioni libere limitatamente alla designazione del corpo legislativo dello Stato, senza estendersi automaticamente ad altri procedimenti elettorali. Non è pertanto applicabile all’annullamento del primo turno delle elezioni presidenziali in Romania, a seguito di interferenze esterne e violazioni delle norme sul finanziamento delle campagne elettorali.
in tema di accertamenti fiscali:
- Cedu 1^, 6.2.25, ric. 36617/18 e altri (Giurispr. it. 4/2025, 737-9, annotata da Matteo Monaci): Viola il diritto al rispetto per la vita privata e familiare (art. 8 Cedu) lo Stato la cui legislazione nazionale, senza prevedere sufficienti garanzie procedurali, ex ante o ex post, conferisce alle autorità tributarie nazionali un ambito eccessivamente ampio di discrezionalità in materia di accesso e ispezione di locali commerciali, di sedi legali o di locali utilizzati per attività professionali e di esame, copia e sequestro di registri contabili, libri contabili, fatture e altri documenti obbligatori relativi alla contabilità, nonché di diversi tipi di documenti rilevanti ai fini della valutazione fiscale.
in tema di equo compenso (nei contratti della PA):
- Cons. Stato III, 27.1.25 n. 594, pres. De Nictolis, rel. Cerroni (Giurispr. it. 4/2025, 855 solo massima): 1. La nullità prevista dall’art. 3 L 21.4.2023 n. 49 (c.d. legge sull’equo compenso) anche se rilevabile d’ufficio opera solo a vantaggio del professionista, contraente debole, connotandosi pertanto come nullità di protezione; la stessa pertanto non può essere fatta valere da terzi competitori in una procedura ad evidenza pubblica che sono pertanto privi di legittimazione a ricorrere. 2. Nel vigore del DLg 18.4.2016 n. 50 non sussiste alcuna antinomia tra la disciplina dei contratti pubblici e la sopravvenuta disciplina sull’equo compenso, di cui alla L 21.4.2023 n. 49, in quanto la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata in termini di equo ribasso, nozione frutto dell’esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato, posto a base di gara, ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento ai sensi dell’art. 24, 8° comma, DLg 50/2016, e minimum inderogabile, evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell’affidamento. Pertanto non sussiste un valore fisso e inderogabile dell’equo compenso per i professionisti negli appalti per i servizi di architettura e ingegneria.
- (commento di) Valerio Bello, Equo compenso ed “equo ribasso” nell’affidamento delle prestazioni intellettuali (Giurispr. it. 4/2025, 855-862)
sul principio di assorbimento (in tema di esami e concorsi superati a seguito di sospensiva):
- Cons. Stato III 9.8.24 n. 7071 (Giurispr. it. 4/2025, 862 s.m.): Il principio dell’assorbimento è stato elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al superamento degli esami di maturità (o di promozione a una classe superiore) da parte del candidato che sia stato ammesso con riserva su ordine emesso, in via cautelare, dal giudice amministrativo. In forza del richiamato principio, il superamento dell’esame assorbe l’iniziale giudizio negativo di ammissione espresso dalla commissione esaminatrice, con conseguenziale improcedibilità del ricorso avverso l’originario provvedimento di esclusione all’esito della prova preselettiva; e ciò nella considerazione che la promozione alla classe superiore o il superamento di un esame presuppongono, la prima, una valutazione positiva del candidato che si estrinseca su un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore, il secondo, un apprezzamento globale del candidato, sicché in entrambe le ipotesi il giudizio positivo si pone su di una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente di non ammissione. Il principio in questione, come sopra declinato, può trovare applicazione anche nei concorsi pubblici, qualora un candidato sia stato ammesso con riserva alla prova scritta, abbia superato detta prova che concorre alla determinazione del punteggio finale, abbia svolto anche la prova orale o pratica e abbia superato anche quest’ultima prova. In simili ipotesi, infatti, il giudizio positivo formulato dall’Amministrazione a conclusione della procedura concorsuale si pone come circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente di non ammissione, espressa nell’ambito di una diversa fase della procedura; tale sopravvenuta circostanza rilevante è determinata, nella sostanza, da un autonomo ripensamento sul merito della preparazione del candidato, ovvero da un quid novi che si dimostra ontologicamente e funzionalmente assorbente rispetto al precedente giudizio preliminare sfavorevole. Anche nei casi ora considerati, dunque, la nuova valutazione positiva è, di per sé, idonea a soddisfare l’interesse del candidato, così da rendere sostanzialmente inutile il pronunciamento giurisdizionale.
- (commento di) Federigo Gaffuri, L’improcedibilità del ricorso in applicazione del principio dell’assorbimento (Giurispr. it. 4/2025, 863-870)
sul giudizio di ottemperanza:
- TAR Napoli 5^, 16.12.24 n. 7104, pres. Abruzzese, rel. Maffei (Giurispr. it. 4/2025, 870 s.m.):
1. Oggetto del giudizio di ottemperanza è la verifica da parte del giudice amministrativo dell’esatto adempimento ad opera dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudicato. Tale verifica – preordinata ad accertare una violazione o un’elusione del giudicato – comporta un’attività di interpretazione del comando da compiersi sulla base della sequenza “petitum - causa petendi - motivi - decisum”.
2. La violazione del giudicato sussiste ove il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale, o si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice, laddove l’elusione del giudicato è configurabile quando la PA, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue lo scopo di aggirarle dal punto di vista sostanziale. Nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emesso dall’A. costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità; in caso di rigetto dell’azione di nullità, egli dispone la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell’art. 32, 2° comma, c.p.a.
3. I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia del giudice comporti margini di discrezionalità, in relazione ai quali l’A. può imporre nuovamente l’assetto di interessi che più ritiene opportuno per l’interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall’impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è configurabile.
- (nota di) Filippo Bucchi, Giudizio di ottemperanza - Conseguenze sugli atti adottati dall’Amministrazione (Giurispr. it. 4/2025, 870-872)
in tema di clausola penale:
- Francesco Paolo Patti (a cura di), Clausola penale e risarcimento del danno: aspetti problematici (Giurispr. it. 4/2025, 911-917). Orientamenti giurisprudenziali
in materia penale (concorso di norme e reati):
- Antonio Vallini, Concorso apparente di norme: lo stato dell’arte, in Cassazione, nell’anno trascorso (Giurispr. it. 4/2025, 874-881): commento a diverse sentenze della Cassazione
in materia penale (cooperazione colposa):
- Cass. pen. 4^, 17.6-18.9.24 n. 35016 (Giurispr. it. 4/2025, 881 s.m.): 1. In tema di colpa, la prevedibilità dell’evento, anche sotto il profilo causale, non riguarda un determinato accadimento nelle sue specifiche articolazioni, inevitabilmente unico e, come tale, irripetibile ed imprevedibile, ma attiene a “classi di eventi”, sistematizzati in categorie secondo un processo razionale che, se fondato su criteri logici, e` incensurabile in sede di legittimità. 2. La posizione di garanzia può derivare da una investitura formale, discendente da leggi, regolamenti o norme privatistiche, ma anche dall’assunzione di fatto della gestione del rischio, ben potendo l’obbligo di garanzia previsto dall’art. 40, 2° comma, c.p. venire in essere in conseguenza di una precedente attività realizzata dal soggetto agente da cui sia scaturito un rischio per l’incolumità di uno o più persone. 3. In tema di reati colposi, l’elemento che differenzia l’ipotesi di cooperazione da quella del mero concorso di cause indipendenti è dato dal collegamento delle volontà dei diversi soggetti agenti. (fattispecie relativa ai fatti di piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017)
- (commento di) Federico Consulich, Colpa e folla: dalla Cassazione l’anatomia della disorganizzazione penalmente rilevante (Giurispr. it. 4/2025, 881-9)
in materia penitenziaria:
- Francesco Palazzo e Lucia Risicato (a cura di), Il carcere oggi: tra emergenza sistemica e prospettive necessarie (Giurispr. it. 4/2025, 919-960)
- Lucia Risicato, La crisi silente del carcere tra sovraffollamento e suicidi. Note introduttive. (919)
- Marco Pelissero, Il carcere oggi, un’emergenza imperiosa (921)
- Fabio Gianfilippi, I diritti dei detenuti e la loro tutela (929)
- Angela Della Bella, I regimi detentivi speciali (937)
- Stefano Anastasia, Il numero chiuso, elemento necessario al volto costituzionale della pena (943)
- Lucia Risicato, Il nuovo reato di rivolta carceraria e nei centri di trattenimento per migranti (948)
- Marcello Bortolato, Presente e futuro delle misure alternative (953)
c.s.
Il compito dell'insegnante non è insegnare cosa pensare, ma insegnare a pensare (G.B. Guerri, presidente del Vittoriale)