Giurisprudenza italiana (5/2025)
sul principio di sinteticità:
- Ad. plen. 13.3.25 n. 3, pres. Maruotti, est. Maggio (Giurispr. it. 5/2025, 977-8): La novella normativa introdotta dalla legge di bilancio n. 207/2024 (che ha fortemente attenuato le conseguenze connesse al mancato rispetto dei limiti dimensionali, sostituendolo in sostanza con un sistema di conseguenze meramente pecuniarie) trova applicazione anche in relazione ai giudizi già pendenti al momento dell’entrata in vigore della novella normativa.
in tema di annullamento con rinvio (nel processo amministrativo):
- Ad. plen. 20.11.24 n. 16, pres. Maruotti, est. De Nictolis (Giurispr. it. 5/2025, 1132 solo massima): L’art. 105, 1° comma, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente.
- (commento di) Fabio Saitta, Sul diritto del ricorrente di ottenere una pronuncia di merito da parte del T.A.R. che abbia erroneamente chiuso in rito il processo (Giurispr. it. 5/2025, 1132-1143)
- Cons. Stato V 12.3.25 n. 2038 (Giurispr. it. 5/2025, pres. Lotti, rel. Urso (Giurispr. it. 5/2025, 978-980): A seguito delle pronunce dell’Ad. plen. nn. 10-11/2018 e della successiva n. 16/2024 può ormai considerarsi adeguatamente delineato l’ambito applicativo delle ipotesi di annullamento con rinvio delle sentenze dei TAR di cui all’art. 105 c.p.a. In particolare, il rinvio al primo Giudice deve essere disposto laddove sia mancato il contraddittorio o sia stato leso il diritto di difesa, nonché laddove emerga la nullità della sentenza del TAR per un errore palese o una motivazione tautologica che abbiano inficiato la pronuncia in rito. Tali presupposti non sussistono, tuttavia, nel caso di una ‘ordinaria erronea valutazione sui presupposti sottesi alla pronuncia di rito (nel caso in esame, di irricevibilità), con la conseguenza che, in tali casi, il rinvio al primo Giudice ex art. 105 c.p.a. non sarà ammesso.
sull’interesse all’impugnazione in materia edilizia (criterio della vicinitas):
- Cons. Stato IV 10.3.25 n. 1946, pres. Lopilato, est. Marotta (Giurispr. it. 5/2025, 980-1): In materia urbanistica ed edilizia il mero criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale di per sé solo e in modo sostanzialmente automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso. Al contrario, la sussistenza di tale interesse (come già chiarito da Ad. plen. 22/2021) deve essere allegata e provata come “specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato”, distinto quindi da un mero interesse di fatto al ripristino della legalità violata. Una volta riaffermata la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali presupposti processuali e condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi una sorta di piena autonomia del solo criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione.
in tema di immigrazione (soccorso in mare e porto di sbarco sicuro):
- Cons. Stato III 25.2.25 n. 1615, pres. De Nictolis, est. Tulumello (Giurispr. it. 5/2025, 981-3): Le attività di ricerca, soccorso e salvataggio in mare (search and rescue), oltre a mirare all’obiettivo primario del salvataggio delle vite umane, presentano anche innegabili aspetti di interconnessione con le attività inerenti la regolazione e la gestione dei flussi migratori irregolari. In base a tale premessa, è legittima la scelta di demandare al Ministero dell’interno (e non a quello delle infrastrutture e dei trasporti) il coordinamento delle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare (search and rescue), nonché la competenza in tema di assegnazione di un porto sicuro (place of safety - POS). Deve ritenersi pure legittima la scelta delle Autorità nazionali di assegnare (anche in base a valutazioni connesse alla complessiva gestione dei flussi migratori) un POS più distante rispetto a quello geograficamente più prossimo alla località di salvataggio.
sulla revoca delle procedure di gara:
- TAR L’Aquila 1^, 2.1.25 n. 2, pres. Panzironi, est. Colaggrande (Giurispr. it. 5/2025, 1143 s.m.): L’intervenuta valutazione di un’offerta quale migliore tra quelle ammesse è idonea a produrre, in capo all’operatore economico che l’ha formulata, una posizione di affidamento tutelabile, rendendo necessaria, già a tale stadio della procedura, una ponderazione dell’interesse pubblico con quello privato ai fini del legittimo esercizio del potere di revoca.
- (commento di) Giuseppe Carmine Pinelli, Posizioni di affidamento tutelabile nelle procedure di gara (Giurispr. it. 5/2025, 1143-9)
in tema di servitù coattiva (litisconsorzio necessario)
- Cass. SSUU 27.1.25 n. 1900 (Giurispr. it. 5/2025, 1045 T): L’azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso va promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto.
- (commento di) Gabriele Filice, Ultimissime sul litisconsorzio necessario: riecco le Sezioni Unite (Giurispr. it. 5/2025, 1050-1056)
in tema di arricchimento senza causa:
- Cass. 3^, 20.1.25 n. 1284 (Giurispr. it. 5/2025, 992 T): Occorre rimettere gli atti alla Prima Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni unite, in merito alle seguenti questioni: se, in riferimento al principio affermato dalla recente sentenza Cass. SSUU 5.12. 23 n. 33954, avuto riguardo alla residualità dell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c. ed ove non risulti opportuna la definizione della nozione di “giusta causa” in carenza della quale è data l’azione in parola, l’ipotesi di nullità del contratto della PA per difetto di forma scritta rientri o meno nelle cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all’ordine pubblico, qualificate ostative all’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.; se, ancora in riferimento al suddetto principio, il giudizio sull’ammissibilità dell’azione possa essere declinato diversamente, in caso di declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta, qualora, come nella specie, il soggetto “impoverito” sia la stessa PA e non la sua controparte privata; se, infine e sempre in riferimento al suddetto principio, ove al quesito di cui sub 1) si risponda nel senso dell’ammissibilità dell’azione, abbia rilievo la circostanza che il contratto dichiarato nullo abbia ad oggetto prestazioni di dare, stante quanto previsto – quale possibile azione alternativa, offerta dall’ordinamento già sul piano astratto – dagli artt. 2033 e segg. c.c. in tema di ripetizione d’indebito oggettivo.
- (commento di) Paolo Gallo, La sussidiarietà dell’azione di arricchimento di nuovo in attesa delle sezioni unite (Giurispr. it. 5/2025, 993-8)
in tema di interessi moratori:
- Cass. SSUU 7.5.24 n. 12449 (Giurispr. it. 5/2025,1023 s.m.): 1. Ad integrare uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – il quale dispone che la questione non dev’essere stata “ancora risolta dalla Corte di cassazione” – è sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della SC, poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora “affrontata” dalla Corte di legittimità. 2. Se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, 4° comma, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, 1o comma, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo.
- Cass. 3^, 11.7.24 n. 19015 (Giurispr. it. 5/2025, 1023 T): In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l’importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall’art. 1284, 1° comma, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli “interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l’applicabilità della norma di cui all’art. 1284, 4° comma, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall’art. 1284, 1° comma, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.
- (commento di) Fabrizio Piraino, La portata dell’art. 1284, commi 4° e 5°, c.c. sugli interessi moratori su crediti litigiosi (Giurispr. it. 5/2025, 1024-1038)
in materia penale (estorsione e perdita di chance):
- Cass. SSUU 28.3-22.7.24 n. 30016 (Giurispr. it. 5/2025, 1182 T): 1. Nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale. 2. In tema di concorso formale di reati, la condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani l’offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, oltre ad integrare il reato di cui all’art. 353 c.p., può integrare altresì quello di cui all’art. 629 c.p., ove abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile per effetto della partecipazione alla gara.
- (commento di) Roberto Borgogno, Forzato allontanamento degli offerenti da una gara pubblica e danno da perdita di chance (Giurispr. it. 5/2025, 1166-1172)
in materia penitenziaria (carceri):
- Antonella Marandola (a cura di), Carceri: alcuni problemi e le più recenti politiche legislative
--- Il sovraffollamento e le tante questioni che animano il pianeta carcere fra dignità e rieducazione della persona, Antonella Marandola (1188)
--- Il “nuovo” nel processo di sicurezza, di Maria Francesca Cortesi (1193)
--- L’emblema di un sistema carcerario in crisi: i liberi sospesi, di Natalia Rombi (1199)
--- Affettività in carcere dopo la Consulta tra prime applicazioni e linee guida DAP, di Veronica Manca (1204)
--- Per una detenzione a misura di persona, di donna e di madre, di Marilena Colamussi (1210)
--- La riforma dell’ergastolo ostativo: tante ombre e poche luci, di Alessandro Diddi (1216)
--- Il cantiere sempre aperto dell’Ordinamento penitenziario e le riforme necessarie, di Fabio Fiorentin (1222)
c.s.
Doppiezza
- Doppio peso e doppia misura sono due cose che il Signore aborrisce (Proverbi 20,10)