“Se talvolta inclinassi la bilancia della giustizia, 

fa' che ciò avvenga non sotto il peso dei doni,

ma per un impulso di misericordia” 

(Miguel de Cervantes)
 

"LA TUTELA AMMINISTRATIVA: DAL SINDACATO INCIDENTALE DEL GIUDICE PENALE ALLA POSSIBILE ESTENSIONE DEL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO"

Convegno in presenza a Bergamo:

Venerdì 15 novembre 2024 ore 15.00

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L’angolo dell’attualità 

Autore: a cura di Francesco Tallaro • 28 settembre 2026
Con un violentissimo intervento pubblicato il 13 luglio 2026 sul Wall Street Journal [1] , Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, ha promesso di smantellare – «mattone per mattone, se necessario» – la Corte Penale Internazionale , usando allo scopo tutti gli strumenti a disposizione del governo americano, lavorando spalla a spalla con ogni alleato con cui si possa fare causa comune. La posizione dell’ex senatore di origine cubana – che ha evocato con orrore l’immagine di un militare, un poliziotto o un politico americano processato da una Corte con giudici selezionati da Paesi a caso, condannato in base a una norma internazionale non condivisa dagli Stati Uniti e detenuto a migliaia di miglia da casa – non può sorprendere. Non solo gli Stati Uniti non hanno sottoscritto lo Statuto di Roma del 17 luglio 1998 , che ha creato la Corte sovranazionale, ma ne hanno sempre osteggiato, sotto ogni amministrazione, l’operato. Una leva inaspettata e potente si è rivelata la dipendenza della Corte dalle infrastrutture informatiche statunitensi . Invero, un primo importante segnale di vulnerabilità dell’infrastruttura informatica della Corte si era manifestato nel giugno del 2020, allorché il presidente Donald J. Trump, al primo mandato presidenziale, ha emanato l’ordine esecutivo n. 13928 [2] . Tale provvedimento autorizzava i Dipartimenti di Stato e del Tesoro a colpire i funzionari della Corte coinvolti nelle indagini sui presunti crimini di guerra commessi in Afghanistan dal personale militare statunitense e dalle forze alleate. Esso prevedeva, tra le misure ritorsive, il divieto, per i soggetti sottoposti alla giurisdizione statunitense, di fornire fondi, beni e servizi a tali funzionari. Poiché tra i servizi vi sono, evidentemente, anche quelli informatici, l’ordine esecutivo ha svelato la fragilità strutturale di un’istituzione, la Corte Penale Internazionale, che si serviva, per la propria infrastruttura informatica (server e posta elettronica compresi), dei servizi forniti da società soggette alla legge federale americana, le quali erano tenute, in base al citato ordine esecutivo, a negare tali servizi ai funzionari bersaglio dell’iniziativa governativa, pena il rischio di incorrere esse stesse in sanzioni. In quell’occasione, il rischio è rimasto in larga parte potenziale: le sanzioni colpirono la procuratrice Fatou Bensouda e un funzionario, ma già il 1° aprile 2021 il presidente Biden ha revocato il provvedimento [3] . Ma la questione si è riproposta, in termini ben più gravi, dopo i mandati d’arresto emessi dalla Corte il 21 novembre 2024 nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e dell’ex ministro della difesa, Yoav Gallant. Il 6 febbraio 2025, il presidente Trump, appena reinsediato, ha firmato l’ ordine esecutivo n. 14203 , che dispone il blocco dei beni dell’allora procuratore Karim Khan e consente di estendere la misura a chiunque fornisca supporto finanziario, materiale o tecnologico alla Corte o ai soggetti sanzionati [4] . Nel maggio successivo, il procuratore ha perso l’accesso alla propria casella di posta istituzionale, gestita su piattaforma Microsoft, ed è stato costretto a ripiegare su un servizio svizzero [5] . Nei mesi seguenti, le sanzioni sono state estese a sei giudici e a due procuratori aggiunti [6] . Quando poi, nel settembre del 2025, ha cominciato a circolare l’ipotesi di sanzioni rivolte all’intera istituzione [7] , è emersa tutta la fragilità di un organismo che dipendeva, per ogni aspetto del proprio lavoro, da un fornitore soggetto a un ordinamento straniero, che può imporgli di interrompere il servizio o, in forza del Cloud Act [8] , di consegnare i dati ovunque conservati. La Corte, infatti, si serviva dei prodotti Microsoft non solo per la posta e la videoscrittura, ma anche per il Project Harmony, la piattaforma di gestione delle prove basata sul cloud e sull’intelligenza artificiale [9] . A quel punto, dopo aver già iniziato a duplicare gli elementi di prova raccolti nel timore di un’interruzione del servizio, il 31 ottobre 2025 la Corte ha annunciato la sostituzione della suite Microsoft [10] con openDesk , pacchetto a codice sorgente aperto sviluppato da una società del governo federale tedesco, che integra componenti europei [11] e può essere installato nei centri di elaborazione dati dell’utente [12] . La migrazione, che non è stata solo un’opzione tecnica, ma una condizione di sopravvivenza istituzionale, si inscrive in un movimento più ampio, di cui è espressione la Declaration for European Digital Sovereignty , sottoscritta a Berlino il 18 novembre 2025 dagli Stati membri dell’Unione [13] . Alla vicenda non può essere indifferente il sistema di giustizia italiano. La digitalizzazione della giurisdizione , accelerata dall’emergenza pandemica e dai fondi del PNRR, si è appoggiata in misura crescente sui prodotti di un unico fornitore statunitense, tanto nella giurisdizione ordinaria quanto in quella amministrativa. Per la giustizia ordinaria , già nel 2020 il Ministero ha diffuso le licenze Microsoft Office 365 tra i magistrati e il personale degli uffici giudiziari [14] ; successivamente, con il provvedimento del 10 marzo 2020, il Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati ha individuato in Skype for Business e Teams gli strumenti per le udienze da remoto, e Teams è divenuto da allora la «stanza virtuale» della giurisdizione. Gli applicativi del processo civile e penale telematico sono sviluppati e gestiti dal Ministero, ma operano in un ambiente – sistema operativo, posta elettronica, videoconferenza, videoscrittura – che dipende in larga misura da quel fornitore. Il passo più recente riguarda l’ intelligenza artificiale . Dal 1° gennaio 2026 il Ministero ha reso disponibile ai magistrati togati, in via sperimentale e con facoltà di rinuncia, la licenza Microsoft 365 Copilot, integrata nel pacchetto Office del dominio giustizia [15] . Con la delibera del 22 luglio 2026, il Consiglio superiore della magistratura ha poi esteso l’impiego dello strumento ad attività che coinvolgono atti giudiziari, limitatamente alla fase analitica e ricostruttiva e fermo il divieto di utilizzarlo per la valutazione delle prove e la redazione dei provvedimenti [16] . Le garanzie su cui l’apertura si fonda – conservazione dei dati in centri situati in Italia, isolamento del tenant ministeriale, esclusione dell’uso dei dati per l’addestramento dei modelli – sono, tuttavia, garanzie contrattuali offerte dal fornitore, che non escludono la sua soggezione a un ordinamento straniero, che opera quale che sia il luogo in cui i server sono collocati. La vicenda della Corte Penale Internazionale evidenzia, peraltro, che il rischio non si esaurisce nella sicurezza dei dati. Già all’indomani dell’ordine esecutivo del febbraio 2025 era stato osservato che, quand’anche le prove raccolte dall’ufficio del Procuratore fossero state trasferite su un archivio autonomo, la Corte avrebbe comunque perduto le funzioni di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico su cui la sua piattaforma si fondava, e che proprio l’investimento in tali tecnologie, esibito come segno di modernità, aveva creato un punto di vulnerabilità a disposizione di chi volesse indebolirla [17] . Lo stesso vale per Copilot , che non è un programma installato presso il Ministero, ma un servizio erogato dall’infrastruttura del fornitore: i dati si possono copiare, lo strumento che li elabora no. Quanto più l’attività giurisdizionale verrà a dipendere da quello strumento, tanto più la sua eventuale interruzione inciderà non sull’archivio, ma sul metodo di lavoro stesso; ed è per questo che, accanto alla ricerca di alternative tecnologiche, occorre assicurare che la funzione giurisdizionale possa proseguire anche quando lo strumento venga meno. Il quadro non è diverso nella giustizia amministrativa . Il processo amministrativo è integralmente telematico dal 1° gennaio 2017 e si svolge attraverso il SIGA, il sistema informativo gestito in autonomia dal Segretariato generale della giustizia amministrativa, il quale si approvvigiona delle licenze Microsoft mediante le convenzioni Consip [18] . Le udienze da remoto e le camere di consiglio da remoto si tengono su Microsoft Teams, secondo gli artt. 2, 3 e 9 delle specifiche tecniche per le udienze da remoto allegate al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, così come modificate dal successivo decreto del 9 maggio 2025 [19] . Soprattutto, i sistemi e gli applicativi sono migrati in cloud – tappa indicata dallo stesso Segretariato generale tra le precondizioni dei progetti di intelligenza artificiale [20] – e l’infrastruttura su cui quella migrazione si è compiuta è, in larga parte, Microsoft Azure [21] : la dipendenza non riguarda, dunque, soltanto gli strumenti di produttività, ma lo strato su cui poggiano il fascicolo telematico e gli stessi sistemi di intelligenza artificiale in sperimentazione. È vero che l’addestramento e la sperimentazione di questi ultimi sono stati condotti esclusivamente su dati interni all’amministrazione; ma, nella prospettiva qui considerata, il punto decisivo non è a chi appartengano i dati, bensì chi controlli l’infrastruttura che li ospita. L’ipotesi che gli Stati Uniti possano rivolgere contro la magistratura di un Paese alleato gli strumenti impiegati contro la Corte Penale Internazionale appare remota. Non va trascurato, però, che il giudice amministrativo è chiamato con frequenza a decidere controversie in cui sono in gioco interessi strategici delle grandi imprese statunitensi. Qualche esempio: il TAR del Lazio ha confermato, pur riducendola, la sanzione di oltre un miliardo di euro inflitta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ad Amazon per abuso di posizione dominante, e in particolare per aver favorito il proprio servizio di logistica [22] ; il Consiglio di Stato, dopo un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ha confermato la sanzione di oltre cento milioni di euro irrogata a Google per aver negato a un’applicazione di Enel X l’accesso ad Android Auto [23] ; ancora, il TAR del Lazio ha sottoposto alla Corte di giustizia gli obblighi di iscrizione e contribuzione imposti dall’AGCOM ad Amazon, Google e Airbnb, poi giudicati contrari al diritto dell’Unione [24] ; e davanti al giudice amministrativo si è svolto il contenzioso relativo alla gara del Polo Strategico Nazionale, il cloud della pubblica amministrazione, che si avvale anche dei servizi di Google, Microsoft e Oracle [25] . Il fornitore dell’infrastruttura del giudice appartiene, dunque, al medesimo mondo d’impresa sulle cui ragioni quel giudice è chiamato a pronunciarsi. D’altra parte, la lezione della vicenda della Corte Penale Internazionale prescinde dalle intenzioni del singolo governo: un’istituzione giudiziaria la cui infrastruttura informatica è nella disponibilità di un soggetto sottoposto a un ordinamento straniero gode di un’indipendenza che può essere incisa in maniera rilevante da decisioni prese altrove. La Costituzione garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria ( art. 104 ) e l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali ( art. 108 , secondo comma): occorre chiedersi se tali garanzie possano dirsi pienamente effettive quando il processo è ormai, in larga parte, telematico e il suo ambiente di esecuzione sfugge al controllo dello Stato. Il Codice dell’amministrazione digitale , del resto, già impone alle pubbliche amministrazioni, nell’acquisizione dei programmi informatici, una valutazione comparativa che tenga conto delle soluzioni a codice sorgente aperto ( art. 68 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ). Non si tratta di abbandonare nell’immediato strumenti ormai consolidati, ma di predisporre una strategia di uscita, di assicurare la reversibilità delle scelte tecnologiche e di valutare seriamente, come ha fatto la Corte Penale Internazionale, alternative che restituiscano alla giurisdizione il controllo dei propri mezzi. La sicurezza dei sistemi, in un contesto geopolitico complicato, è anche questo. [1] M. Rubio, Why We’re Dismantling the ICC, in The Wall Street Journal, 13 luglio 2026: https://www.wsj.com/opinion/why-were-dismantling-the-icc-0af0a8a6 . [2] Executive Order 13928 dell’11 giugno 2020, Blocking Property of Certain Persons Associated With the International Criminal Court: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13928-blocking-property-certain-persons-associated-with-the-international . [3] Executive Order 14022 del 1° aprile 2021, Termination of Emergency With Respect to the International Criminal Court: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-14022-termination-emergency-with-respect-the-international-criminal-court . [4] Executive Order 14203 del 6 febbraio 2025, Imposing Sanctions on the International Criminal Court: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-14203-imposing-sanctions-the-international-criminal-court . [5] T. Lingsma, How sanctions can weaponize US tech against the ICC, in JusticeInfo.net, 19 marzo 2026: https://www.justiceinfo.net/en/156691-how-sanctions-can-weaponize-us-tech-against-the-icc.html . Si noti che Microsoft ha sempre negato di aver sospeso i servizi alla Corte in quanto tale, ammettendo soltanto di aver «disconnesso» il funzionario sanzionato: cfr. L. Clark, Microsoft throws spox under the bus in ICC email flap, in The Register, 18 febbraio 2026: https://www.theregister.com/2026/02/18/microsoft_asks_uk_parliament_to_correct_record/ . [6] M. Quell, Cut off by their banks and even iced out by Alexa, sanctioned ICC staffers remain resolute, in Associated Press, 12 dicembre 2025: https://www.usnews.com/news/world/articles/2025-12-12/cut-off-by-their-banks-and-even-iced-out-by-alexa-sanctioned-icc-staffers-remain-resolute . [7] J. Tridgell, Justice Recoded? Why It Matters that the International Criminal Court Embraced Open-Source Software and Ditched Microsoft, in EJIL: Talk!, 20 novembre 2025: https://www.ejiltalk.org/justice-recoded-why-it-matters-that-the-international-criminal-court-embraced-open-source-software-and-ditched-microsoft/ . [8] Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act), approvato il 23 marzo 2018 quale Division V del Consolidated Appropriations Act, 2018, Pub. L. n. 115-141, 132 Stat. 1213: https://www.congress.gov/115/plaws/publ141/PLAW-115publ141.pdf . La legge, modificando lo Stored Communications Act del 1986, obbliga i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e di cloud computing soggetti alla giurisdizione statunitense a conservare e a consegnare alle autorità federali, su ordine o mandato, i dati che si trovino nel loro possesso, custodia o controllo, indipendentemente dal luogo, negli Stati Uniti o all’estero, in cui siano conservati (18 U.S.C. § 2713). Essa riconosce al fornitore una limitata facoltà di chiedere l’annullamento o la modifica dell’ordine, quando l’interessato non sia cittadino o residente statunitense e la consegna esponga il fornitore al rischio di violare la legge di un Paese legato agli Stati Uniti da un apposito accordo (18 U.S.C. § 2703(h)), e disciplina la conclusione di tali executive agreements, che consentono ai governi stranieri di rivolgersi direttamente ai fornitori statunitensi per ottenere dati (18 U.S.C. § 2523). [9] Project Harmony, avviato dall’Ufficio del Procuratore nel 2022, era il sistema integrato di gestione delle prove della Corte. Ne facevano parte OTP Link, piattaforma per la trasmissione delle prove digitali – anche in forma anonima – che integrava funzioni di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico, sviluppata con Microsoft e Accenture (quest’ultima controlla, a sua volta, Avanade, società costituita insieme a Microsoft); eVault ed eDiscovery, sistemi di archiviazione centralizzata e di analisi delle prove basati sul cloud, affidati nel 2022, con un contratto quinquennale di 2,5 milioni di dollari, a RelativityOne, il cui titolare è partner di Microsoft per l’impiego dell’intelligenza artificiale generativa; il tutto ospitato su Microsoft Azure, per un costo di 1,2 milioni di dollari. Tra l’ottobre 2023 e l’ottobre 2024 OTP Link ha ricevuto 74.803 segnalazioni, per complessivi 401.488 file. Già prima dell’ordine esecutivo del febbraio 2025, funzionari della Corte avevano dichiarato che la quasi totalità delle prove era conservata nel cloud e che la perdita dell’accesso ad Azure avrebbe paralizzato le indagini. Cfr. B. Thorne, Artificial Sanctions: Potential Implications of US Sanctions on the ICC’s use of AI and Digital Evidence, in Opinio Juris, 25 febbraio 2025: https://opiniojuris.org/2025/02/25/artificial-sanctions-potential-implications-of-us-sanctions-on-the-iccs-use-of-ai-and-digital-evidence/ . [10] B. Thorne, ICC stops use of Microsoft: expert comment, University of Reading, 31 ottobre 2025: https://www.reading.ac.uk/news/2025/Expert-Comment/ICC-stops-use-of-Microsoft-expert-comment . [11] Si tratta di Nextcloud, Open-Xchange e Jitsi. [12] D. Robinson, International Criminal Court dumps Microsoft Office, in The Register, 31 ottobre 2025: https://www.theregister.com/2025/10/31/international_criminal_court_ditches_office/ . [13] M. Czerniawski, EU’s Digital Sovereignty and the Rights-Based Imperative: Linking Enforcement, Competences and Fundamental Rights, in Verfassungsblog, 3 dicembre 2025: https://verfassungsblog.de/digital-sovereignty-and-the-rights/ . [14] Ministero della giustizia, circolare 25 febbraio 2020, Diffusione licenze Microsoft Office per il personale in servizio presso il Ministero della giustizia e gli Uffici giudiziari: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_21&facetNode_2=4_10&contentId=SDC252080&previsiousPage=mg_1_8 . [15] Ministero della giustizia, Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia, nota informativa del 9 gennaio 2026, Avvio sperimentazione Microsoft Copilot 365: https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Nota_informativa_sperimentazione_Copilot_signed.pdf . [16] Consiglio superiore della magistratura, delibera del 22 luglio 2026, Aggiornamento delle raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, adottate con delibera dell’8 ottobre 2025: https://www.csm.it/portale/web/csm-internet/w/raccomandazioni-intelligenza-artificiale . [17] B. Thorne, Artificial Sanctions, cit. [18] Segretariato generale della giustizia amministrativa, determina n. 125 del 14 luglio 2020, affidamento, in adesione alla Convenzione Consip MSEA5, della fornitura integrativa “TRUE UP” di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement: https://lawinsider.com/it/contracts/jcctTzkSl4P . [19] Il testo consolidato è reperibile alla seguente pagina: https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/74204502/Tabella+dPCS+modifiche+norme+tecniche_TESTO+A+FRONTE+3.6.25.pdf/689160ad-5462-8275-27c6-4e9f74336ca2?t=1754060684529 . [20] Segretariato generale della giustizia amministrativa, Servizio per l’informatica, Intelligenza artificiale e Giustizia amministrativa: strategie di impiego, metodologie e sicurezza, 4 ottobre 2024, par. 3, Precondizioni dell’avvio dei progetti di impiego delle tecnologie IA e sviluppi prefigurabili: https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/54520508/IA+per+GA+Report+Sito+GA+2024.pdf/dbd4b9ab-10cd-f2d9-0e97-637827f58cab?t=1728042100868 . [21] Segretariato generale della giustizia amministrativa, Contratto di appalto specifico per l’acquisizione di servizi su cloud Microsoft Azure mediante la fornitura di crediti “Azure monetary commit”, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (lotto 1, CIG 990615735D), stipulato con Telecom Italia S.p.A. (prot. n. 0037660 del 13 ottobre 2023), di durata fino all’esaurimento dei crediti e comunque non superiore a trentasei mesi dalla stipula (art. 2 S): https://trasparenza.cds.giustizia-amministrativa.it/documents/1284375/33524741/contratto+Lotto+1+Telecom+OK+controfirmato+cds.cds_pre.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0037660.13-10-2023+%28002%29.pdf/b35ceaad-a5f3-9b10-2d01-4bb5879432b3?t=1698932731057 . [22] TAR Lazio, Sez. I, 2 settembre 2025, n. 15919, sul provvedimento AGCM del 30 novembre 2021 (caso A528 – FBA Amazon), che aveva irrogato una sanzione di circa 1,128 miliardi di euro; la sentenza ha escluso la maggiorazione del 50% applicata dall’Autorità. La sentenza è stata appellata e il Consiglio di Stato, con ordinanza del 13 gennaio 2026, ne ha sospeso l’esecutività. [23] AGCM, provvedimento del 27 aprile 2021 (caso A529 – Google/compatibilità app Enel X Italia con sistema Android Auto); TAR Lazio, Sez. I, 18 luglio 2022, n. 10147; Corte di giustizia UE, 25 febbraio 2025, causa C-233/23, Alphabet e a.; Cons. Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2025, n. 8398. [24] Corte di giustizia UE, sez. II, 30 maggio 2024, cause riunite C-662/22 e C-667/22, Airbnb Ireland e Amazon Services Europe, e cause C-663/22, Expedia, C-664/22, Google Ireland, C-665/22, Amazon Services Europe, e C-666/22, Eg Vacation Rentals Ireland, su rinvio pregiudiziale del TAR Lazio. [25] TAR Lazio, Sez. I-bis, 13 marzo 2023, n. 4338; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9210.
Autore: a cura di Roberto Lombardi • 10 luglio 2026
Recentissimamente, un efficace titolo giornalistico ha anticipato un significativo affresco della storia giudiziaria moderna. Tutti assolti . L'assoluzione penale costituisce infatti, secondo taluni - taluni che sono ormai diventati molti, in realtà - la prova provata di un sistema malato o, nella migliore delle ipotesi, da riformare. Si dice che le assoluzioni pronunciate dai giudici costituiscano la pietra tombale di fantasiosi teoremi giudiziari portati avanti dai pubblici ministeri, oltre che, spesso e volentieri, da Gip compiacenti o addirittura "sottomessi". Un esempio sarebbe costituito proprio dalla vicenda oggetto del recente titolo giornalistico sopra richiamato: la Procura della Repubblica indaga e porta a processo tutti i responsabili di una cementificazione senza precedenti nel cuore di Milano conseguita con titoli edilizi "leggeri", e i Giudici restituiscono dignità al diritto negando radicalmente la bontà dell'assunto accusatorio. Non è ovviamente così. Già dalla formula utilizzata dal Tribunale di Milano per assolvere (" il fatto non costituisce reato ") abbiamo la controprova di fatti ritenuti oggettivamente illeciti, ma commessi da parte dei responsabili in una situazione di sostanziale buona fede, o meglio in una situazione di assenza di regole chiare o addirittura di rispetto di una prassi amministrativa errata. In altri termini: non sarebbe stato provato l'elemento soggettivo del reato, di modo che, seppure gli imputati ci avessero maliziosamente "marciato", sfruttando le pieghe interpretative delle norme, ciò non ha acquistato evidenza processuale all'esterno, per il diritto penale. Concorrentemente, e coerentemente con la sfiducia di fondo nel sistema giudiziario ereditato dal passato, il Ministro della Giustizia ha annunciato l'aumento entro fine anno dell’organico della magistratura ordinaria in servizio, con 1500 nuovi MOT, evidenziando che tale circostanza renderà sostenibile la collegialità del GIP anche nei tribunali più piccoli. Si tratta in altri termini di dare finalmente piena attuazione alla legge di riforma del codice di procedura penale varata due anni fa [1] , volta, tra l'altro, a ridimensionare la monocraticità delle delicate funzioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari, e finalizzata, secondo l'intendimento di chi l'ha sostenuta e approvata, a "enfatizzare" il principio di innocenza, evitando contestualmente il fenomeno delle "porte girevoli" (cioè di persone prima incarcerate e subito dopo scarcerate, una volta che l'ordinanza del gip sia passata sotto la lente di ingrandimento del Tribunale del Riesame ). La tesi di fondo è che un organo collegiale sia più attrezzato e "resistente" alle pressioni di un organo monocratico. Forse è vero, ma è ancora più vero che le riforme che aumentano il numero dei magistrati necessario a far funzionare il sistema giustizia si scontrano con la dura realtà dei fatti, ovvero con l'endemica e strutturale carenza di organico anche amministrativo nelle aule dei Tribunali. E, d'altra parte, drenare le poche risorse disponibili a favore della magistratura e in danno dell'amministrazione significa indebolire ancora di più una macchina burocratica già fragile ed esposta, per la sua debolezza, a diventare essa stessa vittima delle indagini della magistratura requirente. A meno che non si voglia reagire a questo ulteriore squilibrio creando un vuoto di tutela penale, come accaduto con l' abrogazione del reato di abuso di ufficio . Orbene, a questo proposito è stato detto tutto e il contrario di tutto, ma più di ogni altra cosa i soliti due fattori di interferenza fastidiosa sulle scelte del legislatore nostrano si sono incaricati di darci alcune indicazioni precise in ordine alle conseguenze di tale scelta: l'Unione europea e la realtà dei fatti. Quanto all'UE, ci è stato evidenziato che manca al nostro “arsenale penale” un reato molto simile al vecchio abuso di ufficio. In effetti, la recente direttiva UE 2026/1021 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2026 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla lotta alla corruzione, obbliga gli Stati membri ad introdurre nel proprio ordinamento, entro il primo giugno 2028, alcune fattispecie incriminatrici, tra cui l' esercizio illecito di funzioni pubbliche . Si tratta senz'altro di una particolare forma di abuso di ufficio che va a colmare un'attuale grave carenza del nostro ordinamento; magari stavolta saremo capaci, seppure sotto dettatura, di trovare l'accordo sul fatto che un pubblico funzionario che intenzionalmente incide su un procedimento amministrativo per favorire qualcuno merita qualcosa di più di un buffetto amichevole . Quanto alla realtà dei fatti, la quotidianità e la cronaca sono piene di storie che portano il cittadino onesto a guardare con malinconica amarezza ad una realtà, quella attuale, in cui l'arma della denuncia penale ha ormai scarso effetto "correttivo" sulla gestione della cosa pubblica, mentre la politica continua a difendersi con le unghie e con i denti per preservare le proprie prerogative costituzionali [2] . Certo, resta la denuncia pubblica, giornalistica, scandalistica o altro, ed anzi il fenomeno dei social tende a rendere la gogna derivante da accuse infarcite di “like” ancora più terribile e definitiva, eppure sarebbe forse preferibile che certe vicende subiscano il vaglio di un Giudice professionale, piuttosto che del tribunalino del popolo social . E se da un lato ripugna alla coscienza collettiva e privata che l'abuso di ufficio già realizzato sia tolto dal campo di gioco su cui si sono affannati per anni investigatori, magistrati e avvocati, con un colpo di spugna del legislatore [3] , dall'altro risulta forse ancora più riprovevole vedere derubricate vicende di chiaro eccesso di potere sistematico - come nel caso di incarichi "reciproci", spesso in favore di amici e familiari - e doverle commentare soltanto come comportamenti eticamente discutibili. Ma in un Paese - e più in generale in un mondo - in cui le sperequazioni sociali ed economiche tendono sempre più a dilatarsi, non deve probabilmente sembrare strano a nessuno che anche il diritto tenda a creare figli e figliastri . [1] L'art. 2, comma 1 lett. m) della Legge 9 agosto n. 114 del 2024 ha aggiunto all' articolo 328 del codice di procedura penale il comma 1-quinquies , secondo cui " Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ". L'entrata in vigore di tale norma è stata peraltro contestualmente posticipata di due anni, e successivamente rimandata al 28 febbraio 2027. [2] Nell'ambito della vicenda penale per truffa aggravata che vede come imputata una ex ministra "di peso" dell'attuale Governo, il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, con ricorso depositato il 30 gennaio 2026, in relazione all’acquisizione, nell’ambito del relativo procedimento penale, di «contenuti di posta elettronica» scambiata dalla senatrice ex ministra in questione e di «audio-registrazioni occulte», effettuate da un soggetto privato, di colloqui cui aveva partecipato la medesima senatrice, oltre che in relazione alla loro utilizzazione ai fini della successiva richiesta di rinvio a giudizio. Secondo il Senato, tali acquisizioni e utilizzazioni, in assenza della necessaria richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza, avrebbero menomato le attribuzioni a esso garantite dall’ art. 68, terzo comma, della Costituzione ; la Corte costituzionale ha allo stato ritenuto ammissibile il conflitto sollevato, con l' ordinanza n. 94 del 2026 . [3] Emblematica, al riguardo - tra le tante -, è stata la vicenda chiusa con proscioglimento dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29184 del 15 luglio 2025 .
Autore: a cura di Roberto Lombardi • 4 maggio 2026
Dopo il risultato referendario sulla separazione delle carriere dei magistrati , ad esito di un dibattito che ha molto spesso sostituito la serietà delle argomentazioni di sistema con la faziosità delle grida da tifosi, restano sullo sfondo alcune questioni irrisolte. Si tratta di nodi problematici che non hanno nulla a che vedere con i temi oggetto della consultazione referendaria, ma che sono stati probabilmente il terreno di coltura delle rivendicazioni provenienti da una certa parte della società civile, e forse il punto di partenza di tutto il (fallito) processo riformatore. È inutile dire che separare significa indebolire, e che se si mira a indebolire qualcosa vuol dire che quella "cosa" è ritenuta, a torto o a ragione, troppo forte, o comunque troppo "interferente" rispetto ad altri interessi parimenti importanti, o almeno ritenuti tali. Mi ha personalmente colpito l'affermazione di una persona comune, ben istruita, produttiva e benestante, ma lontana dal mondo dei tribunali, secondo cui era opportuno votare sì per rafforzare il potere esecutivo. Se il punto è questo, se in gioco c'era per davvero lo "sbilanciamento" tra i poteri dello Stato (o il riequilibrio, secondo una certa impostazione ideologica, che però è stata definitivamente seppellita dal voto popolare), allora forse bisognerebbe limitarsi a tirare un sospiro di sollievo, perché rompere gli equilibri preesistenti è sempre pericoloso, in mancanza di un comune sentire delle Istituzioni. Ma se il punto è un altro, e attiene più specificamente al rapporto tra avvocatura e magistratura, agli effetti che tale rapporto produce sulla tutela dei diritti dei cittadini e più in generale delle persone e delle organizzazioni imprenditoriali e non in cui si aggregano gli individui, un supplemento di riflessione va fatto. Come spesso si dice, gli avvocati e i magistrati sono due facce della stessa medaglia. La giustizia e i tribunali sono nati e continuano ad esistere per assicurare a chiunque la chance di provare a rivendicare o difendere le proprie ragioni, nel momento in cui i meccanismi fisiologici di composizione delle relazioni intersoggettive vengono meno o in virtù di regole ambigue o in conseguenza di comportamenti maliziosi o comunque non rispondenti a canoni di lealtà e correttezza. La prima àncora di salvataggio, una volta che si siano rotti i suddetti argini fisiologici, è l' avvocato . Si tratta di una professione nobile e delicata, che richiede competenza e lealtà al massimo livello. L'utente del servizio giustizia comincia così una navigazione che ha il suo porto finale nella decisione del giudice , e nella sua capacità, non inficiata da pregiudizi e incompetenza, di "sistemare le cose", di adeguare la situazione di fatto alla situazione di diritto. Quali poi debbano essere i rapporti tra avvocati e giudici, nel corso di questa traversata - e quale il loro ruolo nella delicata partita che si gioca tra i due contendenti in campo - ce lo ha spiegato, in un recente arresto giurisprudenziale, il Consiglio nazionale forense , con la sentenza 24 ottobre 2025, n. 296 . Si discuteva di un caso in cui una liaison amorosa tra avvocata e magistrato operanti nello stesso circondario giudiziario aveva portato con sé scandalo e una pesante accusa di corruzione. Amore e sesso in cambio di favori processuali, aveva sostenuto l'accusa nel relativo procedimento penale, con un quadro indiziario la cui gravità è stata però fatta a pezzi dalla Corte di cassazione (a proposito di separazione tra p.m. e giudici…). Eppure, secondo il CNF - che in questo caso fa da giudice speciale "dentologico" degli avvocati -, la condotta dell'avvocata era stata di per sè irrispettosa del principio di indipendenza della funzione difensiva , integrando così grave illecito disciplinare, al di là dei risvolti penali della vicenda. Ma come, direte voi, gli avvocati che si "inchinano" e si richiamano allo stesso principio che è stato difeso con le unghie e con i denti da una certa parte della magistratura in vista del referendum? Ebbene sì. Secondo il CNF, l'avvocato che interagisce professionalmente con un magistrato si trova dinanzi al seguente bivio, se prova attrazione ricambiata: o evita di instaurare un rapporto personale "profondo" con quel giudice o rinuncia ai mandati in corso e si astiene dai processi incardinati presso l'Ufficio giudiziario dove svolge le sue funzioni il giudice in questione. Se invece i due protagonisti intraprendono una relazione mantenendo in piedi anche lo stretto rapporto professionale, ecco che allora la sovrapposizione dei due profili genera di per sè un attentato anche solo potenziale alla libertà di esercizio della loro funzione. Mentre però per il magistrato la comprensione della violazione deontologica pare intuitiva (il giudice non deve in alcun modo essere "fazioso") per quanto riguarda la posizione dell'avvocata il CNF è costretto a sviluppare un ulteriore passaggio logico. L'indipendenza, infatti, nel caso del libero professionista, è radicata nella necessità di operare in condizioni di assenza di conflitto di interessi , e in tale contesto di riferimento " l’apparire indipendenti è tanto importante quanto l’esserlo effettivamente, dovendosi proteggere (...) non solo la dignità dell’esercizio professionale, ma anche l’affidamento della collettività̀ sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense (...) ". Questo è un passaggio che porta, forse impropriamente, gli avvocati sullo stesso crinale deontologico dei magistrati, ma che è contemporaneamente la spia dell'assoluto valore che il giudice speciale degli avvocati attribuisce alla dignità della professione forense . Di certo, l'avvocata, nel caso di specie, non ha subito pressioni tali da inficiare la sua autonomia professionale, ma al massimo ha beneficiato di un rapporto privilegiato con un importante magistrato dell'Ufficio presso il quale esercitava la professione, in danno delle altre parti e in chiaro e scorretto potenziamento delle proprie ordinarie prerogative; nello stesso tempo, peraltro, e paradossalmente, ha offerto il massimo della "tutela" possibile ai propri clienti. Piace in ogni caso l'equiparazione dei profili del dovere apparire indipendenti tra magistrati e avvocati perché questo induce a pensare, ad una più approfondita riflessione, che tutta la tematica del riequilibrio tra accusa e difesa nel processo penale - punto di partenza della asserita necessità di separare le carriere di p.m. e giudici - si fonda in realtà su un equivoco di fondo. Se infatti magistrati e avvocati sono avvinti da una comune deontologia, se il rispetto e la distanza dalle altre parti processuali deve essere il medesimo, non si vede davvero come possa l'unicità di accesso e di carriera di p.m. e giudici scardinare o mettere in pericolo l'effettiva tutela degli utenti del servizio giustizia. È solo la selezione e il percorso iniziale che cambiano, quanto al resto le strade devono restare, da un lato, parallele e ben distanziate - pena la violazione di un rigoroso argine deontologico -, dall’altro, unite dal comune sentire dei valori di assoluta dignità e non coercibilità delle funzioni svolte in nome della Giustizia, come peraltro rivendicato recentemente sia dall’Avvocatura tutta che dall’ANM nel caso del compenso che il Governo voleva istituire in favore dei patrocinanti dello straniero che portino a compimento il rimpatrio volontario del proprio assistito. [1] Un avvocato rispettoso del suo ruolo e del ruolo altrui non avrà mai nulla di meno di un p.m., davanti al giudice. Un p.m. scarso o sciatto non potrà al contrario che far vergognare lo stesso giudice della comune provenienza, un po'come quando si emigra dalla stessa città, ma uno rispetta le regole e l'altro insozza il marciapiede. Il Consiglio nazionale forense va tuttavia ancora oltre, ergendosi in un punto della motivazione a difensore della sacralità delle aule giudiziarie, quasi fossero per davvero delle chiese: "(...) appare gravemente lesivo della dignità e del decoro che deve ispirare la condotta, tanto professionale quanto personale, dell’avvocato, l’intrattenersi in incontri sessuali o “effusioni amorose” all’interno di un luogo di giustizia, destinato alla tutela dei diritti e non alla soddisfazione del proprio piacere personale ". Un po’ come dire che sul comune campo da gioco si entra soltanto con le scarpette giuste. [1] La relativa disposizione è stata prima introdotta e poi modificata con un curioso procedimento normativo che è ben spiegato al seguente link: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/un-decreto-legge-corregge-il-decreto-legge-sicurezza-sul-compenso-agli-avvocati-per-il-rimpatrio-assistito-dei-migranti-ma-la-misura-non-convince
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Diritto e società


Autore: dalla Redazione • 10 agosto 2026
Una recente ordinanza della Corte costituzionale [1] , resa sulla sussistenza dei presupposti del conflitto di attribuzione sollevato dal Senato della Repubblica, ci consegna in dono un interessante distinguo tra imparzialità e giurisdizionalità dell'Ufficio del pubblico ministero. La Corte, nel vagliare l'esistenza o meno del requisito soggettivo in capo ai due organi dello Stato in conflitto, ha rilevato la legittimazione attiva sia del Senato della Repubblica, in quanto competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità delle prerogative di cui all’ art. 68, terzo comma, Cost. , sia la legittimazione passiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, dal momento che al pubblico ministero - con particolare riferimento alla figura semigerarchica del Procuratore della Repubblica - è attribuito dall' art. 112 della Costituzione il potere dell'esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), " cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate ". In altri termini, ci dice la Corte, se si togliessero al pubblico ministero tali prerogative ( obbligatorietà dell'azione penale ed esclusiva titolarità di indagine ), mancherebbero gli estremi per configurare la Procura della Repubblica come un potere dello Stato. D'altra parte, prosegue la Corte, il necessario esercizio delle funzioni sopra menzionate (indagini e imputazione) rende il pubblico ministero, che pure è indicato, nell'occasione, quale " organo non giurisdizionale ", competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. La questione, seppure incidentalmente trattata dalla Corte all'interno di un procedimento avviato dal Senato per far dichiarare nulli atti assunti ( in primis , il rinvio a giudizio per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) nei confronti di una sua componente - sulla base di asserite violazioni di prerogative costituzionalmente tutelate -, deve essere più adeguatamente sviscerata. Imparzialità e non giurisdizionalità di una fetta importante della magistratura possono dunque coesistere? La Corte risponde affermativamente, non volendo peraltro con questo porre il p.m. fuori dagli organi di giustizia , latamente intesi. Semplicemente, si tratta di un potere che, seppure costruito dalla complessiva trama costituzionale come indipendente e imparziale, resta pur sempre anche proprio di una delle parti del processo , come tale non idoneo a dare una qualificazione giuridica definitiva e incontrovertibile ai fatti portati all'attenzione del Giudice. Quest'ultimo resta dunque l' unico organo giurisdizionale del nostro ordinamento, per quanto assimilato e assimilabile, per comune provenienza di accesso e sottoposizione allo stesso statuto dei magistrati nel loro insieme, al pubblico ministero. Eppure la stessa Corte costituzionale, in più risalenti arresti [2] , ha definito il pubblico ministero non tanto come parte processuale quanto come organo giurisdizionale vero e proprio. In particolare, la Corte ha evidenziato che Il pubblico ministero - anche se non è investito del potere decisorio, onde non può qualificarsi giudice in senso stretto - è, comunque, anch'egli un magistrato, come dimostra la collocazione degli articoli della Costituzione che lo riguardano (in particolare da 104 a 107 ) nel titolo VI de "La Magistratura" e nella sezione de "L'ordinamento giurisdizionale". L'esattezza dell'inquadramento del p.m. fra gli "organi della giurisdizione" in senso lato trova ulteriore conferma nella sua posizione di magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, che " non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, perseguendo fini di giustizia ". Da ciò deriva che nel concetto di "giurisdizione" - quale contemplato nell'art. 102 della Costituzione - deve intendersi compresa non solo l'attività decisoria, che è peculiare e propria del giudice, ma anche l'attività di esercizio dell'azione penale, che con la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia e che l' art. 112 della Costituzione attribuisce proprio al pubblico ministero. Certo, si potrebbe dire che queste ultime pronunce sono state emesse in una fase in cui non era stato introdotto il rito accusatorio con il nuovo codice di procedura penale e non era stato ancora riformato l' art. 111 della Costituzione . Ma la verità è che la cosiddetta parità delle armi non è mai esistita e mai esisterà, se non nel dibattimento, fin quando il pubblico ministero resterà nell'alveo della giurisdizione. Invero, l'obbligatorietà dell'azione penale e la direzione delle indagini dotano il pubblico ministero, ancora oggi, di poteri incredibilmente vasti e tutti riconducibili alla misura e al controllo tipici del potere giurisdizionale: si pensi anche alla possibilità di disporre fermi, perquisizioni e sequestri. Di questo ne è certamente consapevole la Corte delle leggi, e di questo risente soprattutto il valore dell' imparzialità , che riveste un ruolo ancora più decisivo per il cittadino quando si parla dell'organo dell'accusa. Avere infatti un potere tanto grande nella fase iniziale delle indagini, quando prendere una direzione piuttosto che un'altra è determinante per il futuro indagato, comporta correlativamente una grande responsabilità, e richiede uno sforzo di equidistanza e oggettività enorme. Sotto altro profilo, agire sotto la pressione della polizia giudiziaria e non farsi condizionare da essa implica una padronanza e una scaltrezza nella gestione e direzione delle indagini che spesso solo l'esperienza può dare. Sembra dunque questo il campo elettivo e più adatto a riforme giudiziarie che vogliano chiamarsi tali, e che non si limitino a indebolire le iniziative dei pubblici ministeri - ampliando di converso il raggio di azione delle forze di polizia -, anche perché far rientrare i Procuratori della Repubblica tra gli organi giurisdizionali li assimila di più, sotto tutti i profili positivi che ciò comporta, alla figura certamente terza e imparziale del giudice. D'altra parte, è altresì vero che se da un lato un magistrato “dipendente” (ad es. da direttive politiche o da esigenze di opportunità) non potrebbe per definizione essere pienamente imparziale, in quanto veicolo di quelle direttive e di quelle esigenze, è tuttavia possibile che un magistrato indipendente possa, in concreto, essere parziale , cioè mosso nell’agire da ragioni soggettive, o comunque risultare tale, anche in ragione di precedenti attività svolte nella giurisdizione. E questo resta un punto dolente ma probabilmente irrisolvibile, posto che le uniche regole che possono oggettivamente fare da argine a un pericolo siffatto sono quelle processuali, per loro natura rigide e ancorate alla buona fede degli interessati, afferenti agli istituti dell’incompatibilità e dell’astensione . [1] Ordinanza n. 94 del 2026. [2] Sentenze n. 96 del 1975 e n. 190 del 1970
Autore: dalla Redazione • 15 luglio 2026
[nota tratta dai casi decisi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza del 15 gennaio 2026 (ricorso n. 32707/19) e sentenza del 2 luglio 2026 (ricorso n. 9993/24)] Unitamente all' articolo 3 , l' articolo 2 della Convenzione dei diritti dell’Uomo sancisce alcuni valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d’Europa. L'oggetto e il fine della Convenzione, quale strumento per la protezione di singoli esseri umani, esigono che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da rendere le sue garanzie pratiche ed effettive. La Corte EDU si è dovuta occupare, nel presente anno, di due casi molto particolari di disfunzioni dell’apparato repressivo e di “tutela” italiano. Quanto alla prima vicenda – seguendo l’ordine cronologico di deposito delle sentenze – la Corte ha dovuto stabilire se vi fosse stata violazione dell’art. 2 sopra richiamato nel comportamento tenuto dagli operatori di polizia di pubblica sicurezza nel corso di un loro intervento di routine . Il Giudice europeo è partito dalla constatazione che, con sentenza del 13 luglio 2016, il Tribunale di Firenze ha dichiarato tre carabinieri colpevoli dei reati di cui agli articoli 113 e 589 del codice penale per avere, in concorso tra loro, causato la morte di una persona per arresto cardiorespiratorio, provocato da intossicazione acuta da cocaina associata ad asfissia. In particolare, dopo aver immobilizzato e ammanettato il soggetto poi deceduto, lo avevano tenuto a terra dall’1.30 all’1.45 del mattino in una posizione idonea a ridurne la dinamica respiratoria. Rispetto a tali circostanze, la Corte EDU, dato per presupposto, per come accertato nel processo penale interno , l’evidente nesso causale tra uso della forza e morte del congiunto dei ricorrenti, ha innanzitutto individuato, nel fine di contenere l’agitazione e la pericolosità del malcapitato – in quanto la sua agitazione avrebbe rappresentato un rischio per la sua sicurezza e per quella di altri -, uno tra i fini legittimi di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell’articolo 2 della Convenzione . Tanto premesso, il Giudice adito ha dovuto valutare se l’uso della forza in questione avrebbe potuto essere considerato “assolutamente necessario” e proporzionato allo scopo di conseguire il sopra citato obiettivo. La conclusione di tale verifica è stata tuttavia negativa, in quanto l’iniziale immobilizzazione forzata del soggetto poi deceduto, preceduta da tentativi di ridurre la tensione, poteva dirsi come “assolutamente necessaria” soltanto nella sua fase inziale, mentre il mantenimento in posizione prona per circa venti minuti dopo l’uso delle manette è stato considerato “particolarmente sorprendente” e sicuramente sproporzionato, anche in considerazione del numero congruo di operatori di pubblica sicurezza presenti sulla scena. Non è stato pertanto individuato alcun argomento o prova convincente a sostegno dell’asserita assoluta necessità – nell’interesse della sicurezza – di tale prolungamento del contenimento del soggetto tenuto a terra in posizione prona, circostanza che è stato poi stabilita come una delle cause dirette che hanno contribuito alla morte dell’arrestato. La Corte ha inoltre dubitato che, all’epoca dei fatti, le autorità statali avessero adempiuto adeguatamente al loro obbligo positivo di formare i propri agenti delle forze dell’ordine in modo da garantire che essi possedessero il livello di competenza richiesto nell’impiego di tecniche di immobilizzazione in grado di rappresentare un pericolo per la vita. Accertata dunque la violazione dell’ aspetto sostanziale dell’articolo 2 della CEDU , il Giudice europeo si è soffermato sull’aspetto procedurale del citato art. 2, per verificare se fosse da considerarsi corretta la lamentela dei ricorrenti secondo cui alcuni carabinieri direttamente implicati nell’incidente avrebbero svolto attività investigative subito dopo i fatti, così viziando le indagini per compromissione del principio di indipendenza delle indagini stesse. Anche con riferimento a tale contestazione, la Corte ha risposto in modo sfavorevole allo Stato italiano, rimarcando che, con riferimento al citato requisito di indipendenza, in un'indagine su un decesso di cui sono presumibilmente responsabili agenti o autorità statali, è necessario che le persone responsabili dell'indagine siano indipendenti da quelle implicate negli eventi. Ciò significa non solo l'assenza di legami gerarchici o istituzionali, bensì anche un'indipendenza pratica, dal momento che “ciò che è in gioco in tale contesto non è altro che la fiducia del pubblico nel monopolio dello Stato sull’uso della forza”. Invero, gli elementi enucleati dal procedimento principale hanno condotto il Giudice europeo, in questo caso, a ravvisare carenze in termini di conformità dell'indagine al requisito di indipendenza (specie per la gestione del primo intervento, fino all’entrata in scena del Pubblico ministero), che hanno condotto a concludere che vi sia stata violazione anche dell’ aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione . Nella seconda pronuncia in commento, la Corte EDU si è interrogata sul rispetto degli artt. 3 e 8 della Convenzione in una vicenda in cui una madre e i suoi due figli hanno cercato di sottrarsi alle violenze fisiche e psicologiche del rispettivo compagno e padre, trovando rifugio in una struttura protetta. Nella sentenza resa dalla Corte, la stessa ha dichiarato, all'unanimità, che vi è stata violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti e del diritto al rispetto della vita privata e familiare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con riferimento alle esposte denunce di violenza domestica . In particolare, il Giudice europeo ha ritenuto che il procedimento nei confronti del presunto autore delle violenze non abbia soddisfatto i requisiti, derivanti dalla Convenzione, di un'indagine tempestiva, approfondita ed effettiva. Inoltre, osservazioni sessiste e stereotipate formulate dal pubblico ministero avrebbero esposto la mamma dei bambini a una nuova vittimizzazione. Nel merito, era stato incongruamente ridimensionato a “scherzo” un episodio in cui il compagno aveva appoggiato un coltello alla gola della donna, e impropriamente inquadrati come normale superamento di un “minimo di resistenza” dei veri e propri episodi di atti sessuali compiuti senza il consenso della partner. Mantenendo poi i ricorrenti in una struttura di accoglienza per oltre tre anni, le autorità sono venute meno, a dire del Giudice europeo, all'obbligo di adottare misure proporzionate e di verificare periodicamente l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate. La violazione dell'articolo 8 è stata inoltre ravvisata in relazione all'inerzia del Tribunale per i minorenni che si è occupato del caso, quanto alla questione dell'affidamento dei figli e al protratto collocamento della famiglia nella struttura di accoglienza. La Corte ha in particolare osservato che le autorità italiane, pur reagendo tempestivamente alle denunce di violenza domestica (il procedimento penale è stato avviato immediatamente e madre e figli sono state stata collocate fin da subito in una struttura protetta), e così consentendo di evitare una possibile escalation della violenza, ha imposto ai ricorrenti un onere ben più gravoso di quello sopportato dal presunto autore delle violenze, il quale non è stato invece sottoposto ad alcuna misura. D’altra parte, come detto, le autorità statali preposte non avrebbero verificato periodicamente la proporzionalità della misura, né preso in considerazione la possibilità di adottare misure alternative, quali, ad esempio, l'assegnazione della casa familiare a madre e figli oppure l'autorizzazione al loro trasferimento in Francia. La mancata risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente nel procedimento interno avrebbe dunque comportato violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, violazione aggravata altresì dalla circostanza che erano stati necessari oltre tre anni affinché il Tribunale per i minorenni adottasse una decisione definitiva che disponesse la decadenza del padre denunciato dalla responsabilità genitoriale , periodo nel corso del quale sarebbero state ignorate completamente le allegazioni di violenza domestica e le dichiarazioni della madre e dei due figli riguardo ai comportamenti violenti di cui affermavano di essere stati vittime. Infine – e sempre con riferimento alla ravvisata violazione dell’art. 8 -, il Giudice europeo ha evidenziato che la permanenza prolungata nella struttura di accoglienza aveva avuto altresì conseguenze rilevanti sul benessere psicologico e fisico dei bambini, i quali sarebbero stati “ sottoposti a una grave limitazione dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, poiché sono stati costretti a vivere per quasi tre anni nella struttura, confinati in una stanza di appena 15 metri quadrati, e soggetti a limitazioni significative e ingiustificate della vita quotidiana derivanti dal regolamento interno della struttura stessa ”.
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Sistema giustizia


Autore: a cura di Federico Smerchinich • 28 settembre 2026
L’istituto del rinvio è diffuso in tutte le branche dell’ordinamento processuale quale strumento per organizzare il giudizio scandendo le varie fasi (ad esempio nel processo civile), per consentire alle parti di meglio esplicitare il diritto di difesa su documenti o atti difensivi nuovi, o per prendere tempo nell’attesa di risolvere un incombente processuale (es. consulenza tecnica, modifica dell’organo giudicante), o per attendere che le parti trovino una soluzione stragiudiziale (conciliazione o transazione). Nell’ambito del giudizio amministrativo , il rinvio viene utilizzato diffusamente per consentire alla parte ricorrente di presentare motivi aggiunti su documenti sopravvenuti o perché la pubblica amministrazione preannuncia di voler adottare nuovi provvedimenti che possono incidere sull’andamento del giudizio stesso. Eppure, pur essendo uno strumento processuale previsto per legge, spesso l’istituto del rinvio viene anche utilizzato dalle parti a scopi strategici per dilazionare il giudizio, sfruttando il tempo a proprio vantaggio, domandando il rinvio sulla base di atti adottati a ridosso delle udienze, per evitare una decisione da parte del TAR e godere dell’ulteriore tempo che trascorrerà prima della successiva udienza. Caso tipico è ad esempio quello dei concorsi universitari , dove la concessione di un rinvio per esigenze dettate dall’Università non farà altro che consentire al vincitore di godere degli effetti derivanti dalla sua vittoria, benché sub iudice (salvo, ovviamente, la concessione di una tutela cautelare nel frattempo). Ugualmente, potrebbe avvenire nell’ambito dei giudizi sui contratti pubblici, dove la dilazione del giudizio amministrativo potrebbe portare alla proroga dell’aggiudicatario uscente. [1] Proprio per evitare la strumentalizzazione dell’istituto del rinvio – comunque rimesso alla discrezionalità del giudice, salvo i casi tipici come la necessità di motivi aggiunti di cui è detto – il legislatore è intervenuto nel 2021 sull’ art. 73 c.p.a. per rendere ancora più rigorosa la concessione di un rinvio della trattazione. [2] Così, l’ art. 73, comma 1-bis, del c.p.a. prevede, con l’obiettivo di promuovere l’uso efficiente e razionale della risorsa giurisdizionale, che “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza… ”. Interessante notare come sia lo stesso legislatore a considerare l’ipotesi di un rinvio come un fatto eccezionale, in una configurazione processuale giocata su un’unica udienza di merito, oltre all’eventuale fase cautelare antecedente. Come recentissimamente ci ricorda il TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 13.07.2026 la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che tale ipotesi ricorre solo in presenza di “... gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti. ” [3] Come può notarsi, dunque, la giurisprudenza, oltre a richiedere l’eccezionalità del caso concreto, ha individuato degli elementi indiziari per giustificare una decisione di rinvio che devono essere “gravi” e “idonei” in un rapporto di bilanciamento con il diritto di difesa e l’interesse pubblico . Alla luce di questo principio e in coerenza con la ratio sottesa alla norma, il TAR Catania sopra citato precisa che le parti avrebbero solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell’udienza, spettando ad esse la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzioni di esse, del diritto di difesa in giudizio; la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo , invece, compete al giudice, il quale è investito del compito di conciliare e coordinare la tempistica processuale con l’esercizio del diritto di difesa. Parrebbe affermarsi che il procedimento di rinvio si gioca su due piani: uno principale di individuazione dell’eccezionalità del caso concreto; uno subordinato legato alla sussistenza degli elementi indiziari di gravità e idoneità a cui si è accennato. Quindi, una volta accertato quanto sopra, la partita del rinvio si gioca nel rapporto tra disponibilità delle pretese sostanziali e organizzazione delle tempistiche processuali, come fatto dai giudici del TAR Catania nella decisione richiamata, dove è stato negato il rinvio richiesto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale in quanto non si è ritenuto che sussistessero i “casi eccezionali” per disporre il rinvio della trattazione della causa, atteso che le fondamentali esigenze di diritto di difesa di tutte le parti risultavano essere salvaguardate; in più, "calandosi" nel caso concreto, il TAR ha rilevato che l’evidenza fattuale posta a sostegno dell’istanza di rinvio – ossia la definizione ritenuta prossima del procedimento di cui all’art. 6, comma 15, della L. n. 84/1994 e il conseguente ampliamento dei limiti territoriali della circoscrizione dell'Autorità – nulla aggiungeva, ai fini della necessità di garantire il suddetto diritto di difesa a tutte le parti processuali, a quanto già ampiamente controdedotto dalla stessa Autorità al fine di replicare alle censure di merito sollevate da chi ricorreva in giudizio. In definitiva, per il giudice, la causa conteneva già tutti gli elementi per poter addivenire a una decisione completa della materia. Un’argomentazione condivisibile, che rispecchia chiaramente il senso della norma, e che ci si auspica possa trovare maggiore utilizzo nell'ottica di economia processuale.  [1] Importante, comunque, precisare che il giudizio amministrativo in generale, ma quello sui contratti pubblici in particolare, gode di tempistiche di decisione del primo grado e dell’appello nettamente inferiore a quanto avviene in ambito civile o penale. Nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, il Presidente del Consiglio di Stato ha affermato che “nei processi in materia di appalti pubblici, nel 2025 la durata media di un giudizio è stata di 107 giorni in primo grado e di 157 giorni in appello”. [2] Si consideri che queste necessità sono derivate anche dal periodo PNRR e post Covid per accelerare la decisione dei giudizi raggiungendo gli obiettivi di deflazione del contenzioso condivisi a livello europeo. Non a caso, nello stesso periodo, con l’art. 12 ter d.l. n. 68/2022, era stato creato un rito ad hoc superaccelerato proprio in materia di affidamenti PNRR. [3] cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 4 giugno 2026 e la giurisprudenza ivi citata: Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2025, n. 8526; C.G.A.R.S., sez. giur., 31 gennaio 2022, n. 153; Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2026, n. 2319; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 17 giugno 2026, n. 11127; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2973
Autore: a cura del dott. Guido Porciatti, tirocinante presso il TAR Toscana • 24 luglio 2026
(Riflessioni a seguito dell'ordinanza del TAR Sicilia, Palermo, 12 maggio 2026, n. 1360) PREMESSA (a cura di Roberto Lombardi) Il Tribunale amministrativo per la Sicilia, posto di fronte all'alternativa tra recepire un orientamento processuale ritenuto illegittimo se non addirittura abnorme e violare il vincolo discendente dal giudizio di appello, ha scelto di utilizzare il nuovo strumento processuale del rinvio pregiudiziale per la risoluzione di questioni di diritto rilevanti, di difficile interpretazione, e di costante applicazione. La soluzione non era oggettivamente preclusa da un'interpretazione letterale della norma da applicare, che effettivamente si potrebbe, in teoria, attagliare anche al caso esaminato dai Giudici palermitani. Restava però sullo sfondo la particolarità, seguendo la ricostruzione del Tribunale ad quem , di porre in discussione all'interno dello stesso giudizio un modus procedendi che soltanto le parti possono normalmente contestare. D'altra parte, il rinvio "anomalo", ex art. 105 c.p.a., di sentenze poco motivate o motivate solo in rito, costituisce una pagina di doloroso contrasto tra i Giudici di primo e di secondo grado dello stesso plesso, con la conseguente necessità che tale contrasto trovi un ulteriore Giudice terzo e imparziale che stabilisca ciò che è corretto e ciò che è processualmente sbagliato. Questo Giudice è per definizione innanzitutto il Legislatore, il quale, quando usa formula ampie e potenzialmente soggette alle più varie interpretazioni, dovrebbe preventivamente chiedersi quali sono i possibili rischi nell'applicazione concreta della norma. Ad ogni modo, non pare possibile che a fronte di un sistema che rischia di "incartarsi" su se stesso (la riedizione del processo di primo grado è uno sconfitta per tutti, operatori e utenti del servizio giustizia), lo stesso Legislatore non intervenga per chiarire ciò che nessuno pare in grado di chiarire. Sotto questo profilo, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, pur confermando la possibilità per il Giudice amministrativo di utilizzare lo strumento di cui all'art. 363-bis del codice di procedura civile, ha evidenziato, con il decreto depositato in data 22 luglio 2026 - e proprio nel pronunciarsi sull'ordinanza in commento -, che per superare il vaglio di ammissibilità del rinvio pregiudiziale de quo occorre interrogare la Corte su una “questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito”, e non sul modo con cui il Giudice di appello esercita la sua giurisdizione operando la rimessione della causa al primo giudice; in altri termini, lo strumento del rinvio pregiudiziale non può essere usato dal Giudice di merito per prospettare un “error in iudicando de iure procedendo” addebitabile alla sentenza restitutoria, nè tanto meno per rappresentare un conflitto di giurisdizione fra giudici che sono pur sempre funzionalmente vincolati nell’ambito del rapporto di impugnazione. Giusta o sbagliata che sia, la risposta dell'Organo monocratico a cui è affidato il vaglio di ammissibilità sui rinvii pregiudiziali lascia intatta la questione di fondo, ovvero come arrivare a chiarire una questione processuale che si pone, per come è stata affrontata fino ad ora, in tensione con il principio dell'effettività della tutela, se a questa effettività vogliamo riconoscere anche il dono della velocità nell'arrivare a una decisione definitiva. RINVIO PREGIUDIZIALE: A CIASCUNO IL SUO (a cura di Guido Porciatti) - nota consegnata alla redazione in data antecedente al decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione Con l’ ordinanza n. 1360 del 2026 il TAR di Palermo ha sollevato questione pregiudiziale ex art 363-bis c.p.c. nell’ambito di un giudizio sorto a seguito di remissione della causa ex art. 105 c.p.a. da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Il giudizio nasce da un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento del Comune di Palermo attestante l’inottemperanza ad ordine di demolizione di manufatto abusivo. Il ricorso straordinario, motivato sulla base dell’essere stato, l’impugnato atto, adottato a una distanza temporale dall’emanazione dell’ordine di demolizione tale da ingenerare nel destinatario il legittimo affidamento circa la possibilità di continuare a utilizzare l’immobile, veniva convertito in ricorso giurisdizionale a seguito dell’opposizione dell’ente pubblico e quindi dichiarato inammissibile con sentenza del medesimo TAR, in ragione della natura non provvedimentale dell’atto di accertamento e conseguente acquisizione al patrimonio comunale. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa pronunciava sentenza di annullamento con rinvio al giudice di prime cure rilevando la nullità della sentenza di quest’ultima, non essendosi questi, erroneamente, pronunciato sul merito. Il TAR, a questo punto, rilevando nella motivazione della sentenza di appello un possibile vizio per eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore, ha deliberato di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art 363-bis bis c.p.c., al fine di interrogare i Giudici di legittimità circa la correttezza dell’interpretazione data dal C.G.A.R.S. all’art 105 c.p.a. Il TAR ha ritenuto infatti sussistenti [1] i requisiti richiesti dall’art. 363-bis, ovverosia la novità e la complessità della questione, la sua idoneità a porsi in plurimi giudizi, la sua rilevanza nel giudizio a quo [2] . Sono essenzialmente tre le questioni, strettamente connesse tra di loro, sottoposte all’attenzione della Corte di Cassazione. La prima è relativa alla legittimazione del giudice amministrativo a sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte Suprema di Cassazione. La seconda questione verte intorno alla correttezza dell’interpretazione data dal C.G.R.A.S all’art. 105 del codice del processo amministrativo. La terza riguarda la configurabilità di un difetto di giurisdizione per invasione della sfera del legislatore rispetto a un’attività ermeneutica asseritamente erronea del giudice amministrativo d’appello. La prima questione è risolta nell’ordinanza [3] attraverso il richiamo ai precedenti della Corte di Cassazione che hanno ritenuto il giudice amministrativo e più in generale il giudice speciale legittimato ad adire la Suprema Corte ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., sia pure limitatamente, in base al disposto dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost., alle questioni attinenti alla giurisdizione. Tale strumento si configurerebbe come mezzo alternativo, a disposizione del giudice, rispetto al regolamento preventivo di giurisdizione, per risolvere eventuali questioni pregiudiziali attinenti alla sussistenza della giurisdizione amministrativa. I precedenti richiamati, peraltro oggetto di critica dottrinale [4] , non appaiono nel caso di specie del tutto conferenti. Nei casi soprarichiamati a sollevare rinvio erano stati organi della giurisdizione amministrativa che dubitavano della propria giurisdizione rispetto alle fattispecie sottopostegli. In questo caso, viceversa, a dubitare è sempre un giudice amministrativo (di primo grado), ma diverso da quello (di secondo grado) di cui si contesta la giurisdizione. In questo caso infatti il rinvio non è pregiudiziale alla pronuncia del giudice di cui si controverte la giurisdizione ma successivo. Anzi, nella fattispecie in esame si può dire che il rinvio pregiudiziale viene a svolgere la singolare funzione di gravame (alternativo al ricorso per cassazione) avverso la decisione del giudice d’appello. L’obiettivo del TAR pare infatti essere quello dell’annullamento della sentenza di appello, con rinvio al C.G.A.R.S. della controversia che il suddetto Consiglio di giustizia aveva a sua volta rinviato al giudice di primo grado per la decisione nel merito. Già questo potrebbe sembrare sufficiente a ritenere, a parere di chi scrive, che il suddetto rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione debba ritenersi inammissibile. Aderendo alla ricostruzione del TAR si realizzerebbe un unicum nell’ordinamento processuale italiano: la possibilità per il giudice di grado inferiore di ottenere l’annullamento della altrimenti vincolante pronuncia del giudice dell’appello. Aggravata nella specie dalla realizzazione dell’annullamento da parte della Corte di vertice di un altro plesso giurisdizionale. In questo caso, l’argomento tradizionalmente utilizzato per giustificare la legittimazione del giudice amministrativo ad adire la Corte di Cassazione, ossia che la disposizione di principio del c.p.a. ( art. 39 ) secondo cui le disposizioni del codice di rito civile trovano applicazione nel processo amministrativo in quanto compatibili o espressione di principi generali, implicherebbe che il rinvio venga impiegato in una logica oppositiva rispetto a quello che è un principio consolidato dell’ordinamento processuale. Come sopra detto, non è mancato in dottrina [5] chi ha criticato poi che effettivamente tale clausola generale del codice di rito amministrativo possa trovare applicazione con riferimento all’istituto del rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. in ragione del sua natura di disposizione direttamente precettiva e puntuale, dal carattere addirittura contrario, quando utilizzato per dirimere questioni di giurisdizione, rispetto al consolidato principio che informa il codice del processo amministrativo, come gli altri ordinamenti processuali, ossia quella del competenza esclusiva del giudice adito a decidere sulla sussistenza della propria giurisdizione (cd. Kompetenz-kompetenz ), con la conseguenza di ritenere addirittura eccezionali istituti come il regolamento preventivo di giurisdizione , pure previsto dal codice del processo amministrativo. Su questo d’altro canto è un fatto che la Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3868 del 2026 , richiamata in ordinanza, abbia espressamente riconosciuto la legittimazione del giudice amministrativo a sollevare rinvio pregiudiziale, ritendendo che la compresenza dello strumento del regolamento preventivo di giurisdizione non osta all’implementazione da parte del giudice dello strumento del rinvio in un’ottica di effettività della tutela giurisdizionale . Senza che il fatto che tale innovativo istituto sia stato introdotto con la legge di riforma e riordino del processo civile sia di per sé di ostacolo a ritenere la nuova norma riferibile al giudice del merito amministrativo. Tale pronuncia è stata criticata fortemente da parte della dottrina che si è spinta a ipotizzare un’incostituzionalità del decreto legislativo attuativo della riforma, in parte qua , per superamento dei limiti posti dalla legge di delegazione, che ha chiaramente circoscritto l’ambito della delega al solo ordinamento del processo civile [6] . Sotto questo profilo comunque l’ordinanza del TAR Palermo non appare del tutto chiara sulle possibili conseguenze processuali dell’accoglimento da parte della Cassazione delle doglianze formulate rispetto alla pronuncia del C.G.A.R.S. La causa tornerà al Consiglio di Giustizia direttamente per essere decisa nel merito? Ovvero sarà il TAR Palermo a doverla decidere nel merito, e in questa ipotesi si dovrà adeguare alla giurisprudenza del Consiglio di Giustizia? Dalla lettura dell’ordinanza, come già detto, sembra che l’obiettivo del TAR Palermo sia ottenere una declaratoria di inesistenza giuridica della sentenza di appello. Resta il fatto però che il giudizio è stato riassunto innanzi al TAR Palermo e che questo dovrà necessariamente pronunciarsi, se del caso dichiarando l’inammissibilità o l’improcedibilità della riassunzione. Quanto alla seconda questione ( erronea interpretazione e applicazione dell’art 105 c.p.a. ), tutta l’argomentazione sottesa all’ordinanza del TAR verte intorno a tale presunta erronea applicazione fatta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nel caso di specie. In particolare, il TAR ha ritenuto scorretta l’interpretazione data dal giudice d’appello alla suddetta disposizione, laddove ha ritenuto compresa nelle ipotesi di nullità della sentenza quella della pronuncia di rigetto in rito, quindi con omessa valutazione del merito. Il TAR sostiene la natura eccezionale di tale disposizione e quindi il dovere di interpretarla restrittivamente. Cosa che il Consiglio non avrebbe fatto, che anzi avrebbe dato un’interpretazione talmente ampia da andare oltre il canone dell’analogia, per sconfinare nella pura creazione della norma con invasione della sfera dei poteri riservati al legislatore. Il TAR richiama a questo proposito il precedente dell’ Adunanza Plenaria n. 15 del 2018 [7] , di cui sono riportati ampi stralci [8] , la quale, partendo dalla considerazione che il principio del doppio grado di giurisdizione non può essere letto nel senso di consentire un generale dovere di remissione al giudice di prime cure in ipotesi di sentenza decisoria in rito (circostanza anzi eccezionale in ragione del principio dell’ effetto devolutivo dell’appello ), ha limitato i casi in cui la sentenza di rigetto in rito può ritenersi nulla alle sole ipotesi in cui il dispositivo manchi completamente di motivazione, situazione che non ricorre nel caso di specie. Vi sarebbe la necessità di una lettura coordinata dell’art. 105 c.p.a. con le corrispondenti, ancorché non identiche, disposizioni del codice di procedura civile (art. 354 e 355), che come noto configurano la remissione della causa al giudice di primo grado come ipotesi eccezionale. Principio questo in parte temperato dall’ Adunanza Plenaria con sentenza n.16 del 2024 [9] (pronunciata a seguito di remissione dello stesso C.G.A.R.S.), che ha ritenuto applicabile l’annullamento con rinvio anche quando la sentenza di inammissibilità sia dotata sì di una motivazione, ma palesemente erronea, tale da aver del tutto pretermesso l’esame del ricorso in punto di merito. Giurisprudenza amministrativa che a giudizio del TAR si porrebbe comunque in contrasto con la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 6 del 2018) [10] , che ha categoricamente escluso la possibilità di una graduazione a fini processuali della gravità dei possibili vizi della sentenza, in quanto inevitabilmente caratterizzato da un intollerabile margine di discrezionalità, se non proprio opinabilità da parte del giudice dell’impugnazione. Sul punto va poi segnalata anche la pronuncia medio tempore intervenuta dell’ Adunanza Plenaria n. 2 del 2026 [11] , che ha drasticamente limitato le ipotesi di remissione in primo grado ex art. 105 c.p.a. ai soli casi di nullità formali, ossia l’inesistenza o l’assoluta illogicità (che si ponga al di sotto del minimo costituzionalmente garantito) della motivazione. Ciò in linea di continuità (dichiarata) sia con l’Adunanza Plenaria del 2018 che con quelle del 2024 e 2025 (n. 10, che ha richiamato integralmente quella del 2024). La pronuncia del 2026, in particolare, si è occupata della regressione del giudizio a seguito di appello avverso la sentenza di primo grado che, operando un assorbimento dei motivi, giudicato erroneo in appello, ha omesso di pronunciarsi su parte della domanda. Partendo dalla considerazione che, diversamente intendendo la locuzione ‘‘nullità della sentenza’’, essa finirebbe col coincidere con ogni vizio processuale, rendendo quindi l’appello nel processo amministrativo un mezzo di gravame a carattere cassatorio con riferimento ai tutti i possibili vizi in procedendo della sentenza, l’Adunanza, escluso ancora che esigenze legate ai principi del doppio grado di giudizio e dell’effettività della tutela (che sarebbe anzi frustrata dalla regressione del giudizio) possano deporre in senso contrario, conclude che la locuzione di cui sopra non può che essere riferita esclusivamente ai vizi formali della sentenza, sia pure intendendoli nella nozione ampia fatta propria a partire dall’Adunanza del 2024. In riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio si sottolinea comunque come è stato evidenziato che il giudice dell’appello avrebbe omesso di confrontarsi con l’ Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 , che aveva ribadito la natura non provvedimentale della tipologia di atti cui appartiene l’atto di accertamento impugnato dinanzi al TAR Palermo. Quanto alla terza questione ( nozione di invasione della sfera del legislatore ) [12] , pur a mmettendo che sussista un conflitto all’interno della giurisprudenza amministrativa sulla nozione di nullità della sentenza, resta da vedere se è compito della Corte Suprema di Cassazione risolverlo, ovviamente nella sua qualità di giudice regolatore dei confini della giurisdizione. Su questo punto va dato atto che, a dispetto della sua importanza, l’ordinanza del TAR appare motivata sul punto in modo contraddittorio, perché sono ampi i passaggi riportati, a proposito, della giurisprudenza della Cassazione, che escludono espressamente che una sentenza del giudice amministrativo sia denunziabile per Cassazione allorché si limiti a interpretare la legge, anche eventualmente stravolgendo il significato normativo della disposizione. Arrivando quindi a una conclusione diametralmente opposta a quella fatta propria dai giudici palermitani. Dall’ altro lato, a fronte di questo orientamento di cui si dà conto [13] , non vengono apportate effettive argomentazioni a favore della riconduzione della pronuncia del giudice di appello siciliano alla categoria dello sconfinamento nelle prerogative del legislatore, riconosciuta come estrema dalla stessa Cassazione, se non l’evidente contrasto con la sopracitata giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria. Contrasto che costituirebbe indice della volontà del Consiglio di Giustizia Amministrativa di creare una nuova fattispecie normativa avulsa dalla disposizione testuale in misura tale da trasmodare in un’operazione non di giurisdizione ma di normazione, ovviamente preclusa all’organo giurisdizionale. Viene citato un precedente non completamente conferente ( Cass. n. 7530 del 2025 ), in quanto affermativo sì del difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, ma con riferimento alla discrezionalità della pubblica amministrazione. Viene richiamata anche a questo proposito la sentenza 6 del 2018 [14] della Corte Costituzionale, di segno contrario rispetto alle richieste del TAR, ma comunque secondo quest’ultimo non ostativa rispetto alla proponibilità del quesito di fronte a casi dubbi, come quello di specie. Senza però chiarire come di fronte a una giurisprudenza della Cassazione che esclude la configurabilità della violazione dei limiti esterni alla giurisdizione anche rispetto a violazioni abnormi di norme procedurali, possa sostenersi nel caso di specie l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore e soprattutto perché esso nella fattispecie sarebbe almeno ‘‘dubbio’’. D’altronde, non si deve dimenticare come la Corte di Cassazione in passato non abbia mancato di dare interpretazioni estensive del concetto di motivo attinente alla giurisdizione. Si veda a titolo d’esempio l’ ordinanza n. 19598 del 2020, della Corte di Cassazione [15] che ha ritenuto di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, circa i limiti del sindacato della Sezioni Unite sull’erronea interpretazione e applicazione del diritto eurounitario da parte del Consiglio di Stato. Sindacato che la Cassazione sembrava intenzionata ad affermare, salvo poi essere smentita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-497/2020), che ha affermato che il diritto europeo è neutrale rispetto alle scelte interne in punto di riparto di giurisdizione e conformazione dei sistemi di impugnazione all’interno e tra i diversi plessi giurisdizionali, rilevando per esso solo il risultato finale, ossia la corretta e uniforme applicazione del diritto sovranazionale da parte dei giudici dello Stato membro. Non si iimpone quindi un controllo sulle pronunce del supremo giudice amministrativo dall’arbitro delle giurisdizioni quando questi non dia corretta applicazione al diritto europeo. A seguito di tale responso la Corte di Cassazione, in una vicenda analoga, ha definitivamente dichiarato inammissibile, con ordinanza n. 1454 del 2022 , il ricorso avverso una sentenza dei giudici di Palazzo Spada, affermando il principio, sia pure limitatamente all’applicazione del diritto eurounitario, ma potenzialmente riferibile anche alla fattispecie di cui ci stiamo occupando, come dimostrano decisioni successive della Cassazione [16] , dell’insindacabilità da parte della Cassazione dell’interpretazione e applicazione del diritto fatta dal giudice amministrativo nelle controversie su cui ha giurisdizione, non potendo l’erronea interpretazione della disposizione normativa essere ricondotta all’ipotesi della ‘‘invasione della sfera del legislatore’’. A ciò si aggiunga poi la discussa sentenza 32559 delle Sezioni Unite del 2023 , che ha invece ritenuto ammissibile e ha accolto l’impugnazione avverso le pronunce dell’Adunanza Plenaria 18 e 19 del 2021 qualificando la decisione d’inammissibilità dell’intervento adesivo non come mero error in procedendo ma addirittura come illegittimo arretramento della giurisdizione amministrativa. In conclusione, il quesito sollevato dall’ordinanza del TAR Sicilia non sembra destinato ad essere ammesso. Occorre d’altronde interrogarsi sulle conseguenze pratiche di un’eventuale pronuncia della Cassazione, sia in punto di ammissibilità che nel merito. In punto di ammissibilità il rischio è quello di consentire attraverso il rinvio pregiudiziale in casi come questo, un surrettizio controllo da parte del giudice ad quem sul decisum del giudice a quo , a esso gerarchicamente sovraordinato. In secondo luogo, si rischia di consentire attraverso una figura dommatica di incerta definizione, ossia l’invasione della sfera del legislatore, un indiscriminato controllo della Cassazione sulla corretta interpretazione [17] e applicazione della legge da parte del giudice speciale, in contrasto con le prerogative esclusive che a questo sono riconosciute in Costituzione. Quanto al merito, la decisione del Consiglio di Giustizia, pur evidentemente in contrasto con la giurisprudenza, ormai consolidata, del Consiglio di Stato, non può essere qualificata come abnorme. I veri problemi sono semmai, da un lato, l’incerta interpretazione dell’art 105 c.p.a, dall’altro il complesso quadro del riparto di giurisdizione. Sotto il primo profilo si può solo dire in questa sede che l’incertezza della norma è a sua volta il riflesso della duplice e per certi versi contraddittoria natura del Consiglio di Stato quale supremo giudice. Il Consiglio di Stato italiano, quasi un unicum nel panorama comparato europeo continentale [18] , è infatti chiamato a dover sia garantire il principio del doppio grado di giurisdizione, sia a svolgere la funzione di nomofilachia nell’ambito del plesso della giurisdizione amministrativa. Ognuno vede come svolgere al meglio la prima funzione sia di ostacolo alla seconda, specie se si considera che anche la Corte di Cassazione si trova in non poche difficoltà a svolgere il suo ruolo di nomofilachia a causa del numero esorbitante e insostenibile di ricorsi che ad essa pervengono, pure in un contesto dove il doppio grado di giurisdizione è garantito dal giudice ordinario intermedio e la Cassazione non è gravata dall’onere di un esame nel merito delle controversie. Giudice intermedio assente nella giurisdizione amministrativa. Di qui, forse, la tendenza del Consiglio di Stato a massimizzare l’utilizzo di questa norma, pur senza mai veramente addivenire, non potendolo evidentemente fare a legislazione vigente, a una trasformazione in senso esclusivamente rescindente del giudizio innanzi a esso. L’altro problema è quello rappresentato da un riparto di giurisdizione percepito da molti come anacronistico, aggravato dalla scelta, anche questa singolare nel panorama comparato, di attribuire la funzione di giudice del riparto a uno dei giudici di vertice dei plessi giurisdizionali. Situazione che può indurre questo giudice nella tentazione di forzare il concetto di giurisdizione sino al punto di permettergli di costruire un sistema giurisdizionale unitario anche in senso organico che lo veda al vertice e sovraordinato in toto al giudice speciale [19] . Problema questo certamente complesso che non spetta però né al TAR Sicilia né alla Cassazione risolvere. Ci permettiamo infine, alla luce della vicenda in commento, di porre una proposta de iure condendo . Perché invece di utilizzare il rinvio pregiudiziale ex art 363-bis c.p.c. attraverso il rinvio dell’art 39 c.p.a. limitatamente alle questioni di giurisdizione, non introdurre, in via legislativa espressa, anche nel processo amministrativo, uno strumento utile a risolvere gravi divergenze interpretative su questioni di rito e di merito, consentendo al giudice di prime cure (il TAR) di investire direttamente della questione il Consiglio di Stato, esattamente come fa il giudice civile con la Cassazione? [1] Paragrafo 1 e successive sottopartizioni in Diritto [2] Paragrafo 3 in Diritto [3] Paragrafo 2 in Diritto [4] M. MAZZAMUTO, Per l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale di all’art 363 bis c.p.c. da parte del giudice amministrativo (a margine di Tar Liguria, sez. II, ord. 28 febbraio 2025 n.230 e Cass. Primo Presidente, assegnazione del 6 maggio 2025), Giustamm, 2026, 1 [5] M. MAZZAMUTO op.cit. [6] M. MAZZAMUTO Rinvio pregiudiziale ex art 363-bis c.p.c. e giudice amministrativo, Giustiziainsieme.it, 2026 [7] A. SQUAZZONI Ancora in tema di rinvio o giudizio diretto del Consiglio di Stato. Brevi note a margine dell’Adunanza Plenaria, Diritto Processuale Amministrativo, 2, 2018 p. 616 [8] Paragrafi 7.2, 7.4 e 7.5, 8, in Diritto [9] F. BERETTA L’Adunanza Plenaria si pronuncia ancora sulla previsione dell’art 105, comma 1, c.p.a. ampliando la sua portata applicativa, Diritto Processuale Amministrativo, 2, 2025, pp.426 ss. [10] Su questa pronuncia: A. TRAVI Un intervento della Corte Costituzionale sulla concezione funzionale delle questioni di giurisdizione accolta della Corte Costituzionale, Diritto Processuale Amministrativo, 3, 2018 p. 1111 [11] Su questa pronuncia: A.L. RUM Per l’Adunanza Plenaria di cui all’art. 105 c.p.a. si riferisce ai soli vizi formali: l’erroneo assorbimento dei motivi al pari del mancato esame prioritario e dell’eventuale assorbimento necessario dei vizi-motivi di incompetenza, carenza di proposta o pareri obbligatori, non integra ipotesi di nullità della sentenza, Il Diritto Amministrativo, 2026 [12] Su questo tema: E. VINCENTI L’invasione della sfera del legislatore come eccesso di potere giurisdizionale: una sintetica ricognizione e taluni spunti di riflessione, Questione Giustizia, 2, 2021 [13] Paragrafo 5 in Diritto [14] Paragrafo 6 in Diritto [15] F. LORENZETTI Il sindacato sulle pronunce del Consiglio di Stato per soli motivi attinenti alla giurisdizione, Il Processo, 1, 2022, pp. 155 ss.; Sul caso Randstad Italia P. BIAVATI Brevi osservazioni sul caso Randstad Italia, Questione Giustizia, 2022 [16] Cass. SS. UU. 22/7/2024, n.20062 con nota di N. CICONTE Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione, IUS Amministrativo, 2024 [17] M. MAZZAMUTO op. ult. cit. [18] G. PALMIERI Intervento dell’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Tribunali Amministrativi Regionali: Cinquanta anni di esperienza, Diritto Processuale Amministrativo, 1, 2022 p. 366 [19] M. MAZZAMUTO op. ult. cit.
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