Blog Layout

Guida al diritto (13/2024)

Carmine Spadavecchia • apr 15, 2024

sul c.d. correttivo alla riforma Cartabia penale:

DLg 19.3.2024 n. 31 [GU 20.3.24 n. 67] [in vigore dal 4 aprile 2024]

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

- testo del decreto (Guida al diritto 13/2024, 12-20) 

- modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 20-21)

- modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 22-49)

- modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 50-51)

- mappa con le principali novità del decreto, a cura di Aldo Natalini (Guida al diritto 13/2024, 52-55)

- commenti:

- Giorgio Spangher*, Il correttivo alla Riforma Cartabia apre la “partita” delle garanzie (Guida al diritto 13/2024, 8-11, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza]

- Aldo Natalini, Lesioni personali ai sanitari sono procedibili d’ufficio (Guida al diritto 13/2024, 56-58) [modifiche al codice penale: la procedibilità]

- Giuseppe Amato, Archiviazione: per la bontà dell’accusa vale ora la “prognosi di condanna” (Guida al diritto 13/2024, 59-66) [modifiche al c.p.p.: le indagini]

- Giuseppe Amato, Stop tempi morti nelle investigazioni, interventi coordinati di giudice e Pg (Guida al diritto 13/2024, 67-78) [modifiche al Cpp: le indagini]

- Giuseppe Amato, Avocazione: la difficile “quadra” del controllo del Pg sul Pm (Guida al diritto 13/2024, 79-89) [modifiche al Cpp: le indagini]

- Carmelo Minnella, Partecipazione udienza a distanza, tagliato il termine dei tre giorni (Guida al diritto 13/2024, 90-93) [modifiche al c.p.p.: il processo telematico]

- Aldo Natalini, Se domicilio eletto è inidoneo atto introduttivo al difensore (Guida al diritto 13/2024, 94-96) [modifiche al c.p.p.: le notifiche]i

- Aldo Natalini, Udienza fissa di prosecuzione, da settembre spostata a ottobre (Guida al diritto 13/2024, 97-98) [modifiche al c.p.p.: processo in assenza]

- Renato Bricchetti, Abbreviato: sconto anche d’ufficio se la sentenza non viene impugnata (Guida al diritto 13/2024, 99-102) [modifiche al c.p.p.: i riti alternativi]

- Aldo Natalini, Le scadenze di fase sono sospese se la predibattimentale è rinviata (Guida al diritto 13/2024, 103-104) [modifiche al c.p.p.: rito monocratico]

- Fabio Fiorentin, Consenso imputato, gioie e dolori bypassando la fase di sentencing (Guida al diritto 13/2024, 105-109) [modifiche al c.p.p.: le pene sostitutive]

- Fabio Fiorentin, Quella “colpa” della restorative justice bollata dalla visione “reocentrica” (Guida al diritto 13/2024, 110-112) [modifiche al c.p.p.: la giustizia riparativa]

- Carmelo Minnella, Citazione in appello: necessario che ci sia l’avviso a comparire (Guida al diritto 13/2024, 113-119) [modifiche al c.p.p.: il giudizio di appello]

- Carmelo Minnella, Con il Pg che deposita in appello superato il deficit d’assenza del Pdp (Guida al diritto 13/2024,120-123) [norme transitorie]



in tema di accesso:

- Cons. Stato III 12.2.24 n. 1366, pres. Caputo, est. Ponte (Guida al diritto 13/2024, 129): L’esame dei documenti deve essere senza costi. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. Il diritto di accesso consta infatti di due momenti: quello dell’esame e quello dell’estrazione di copia degli atti. L’esame dei documenti deve essere gratuito, mentre l’estrazione di copia è subordinata alla corresponsione dei diritti di segreteria. Dopo aver formulato l’istanza di accesso gli interessati hanno diritto di verificare che gli atti messi a disposizione dall’Amministrazione coincidano con quanto di loro interesse; svolta tale verifica, e circoscritta la documentazione che intendono acquisire, essi devono corrispondere i predetti diritti di segreteria. Gli oneri conseguenti all’esercizio di tale diritto, per la parte che eccede il mero costo di riproduzione, vanno quindi, finanziati attraverso la fiscalità, in tema di bollo e di diritti di segreteria e di visura, al pari di quanto avviene per gli altri diritti correlati al funzionamento del meccanismo democratico. Pertanto va escluso che possa istituirsi una specifica e nuova tassa extra ordinem come avvenuto nel caso di specie, in cui la tariffa di 20 o 35 euro per la visione delle pratiche era asseritamente finalizzata a coprire i costi delle attività di ricerca e messa a disposizione della documentazione agli interessati. La previsione impugnata è illegittima sia laddove prevede un costo per la visione, in diretto contrasto col principio predetto, sia laddove introduce una somma autonoma e distinta, per lo svolgimento di un’attività, in termini di tassa di ricerca, rispetto alle vigenti disposizioni in tema di bollo e di diritti di segreteria e di visura. È evidente che l’incremento delle attività connesse all’attuazione del principio di trasparenza abbia dei costi in termini di tempo e di risorse organizzative, in campo di politica economica; le relative conseguenze non possono però essere individuate con modalità scollegate dalla normativa di principio che regola l’esercizio di un diritto, quale quello di accesso, posto a garanzia del cittadino nei confronti dell’attività autoritativa. 



in tema di emersione del lavoro irregolare:

- Corte cost. 19.3.24 n. 43, pres. Barbera, red. Navarretta (Guida al diritto 13/2024, 126-7): L’art. 103, comma 10, lettera c), DL19.5.2020 n. 34 – L 17.7.2020 n. 77 è incostituzionale nella parte in cui include fra i reati che comportano l’automatica esclusione dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la previa condanna per il cosiddetto “piccolo spaccio”. Quest’ultimo è definito dal legislatore come illecito di ridotta offensività e rientra fra i reati per i quali opera l’arresto facoltativo in flagranza, vale a dire la regola utilizzata dal legislatore (art. 103, comma 10, lettera d), Dl 34/2020) per richiamare reati di minore gravità, ai quali non viene applicato il citato automatismo. La condanna per il reato in questione non costituisce indice univoco di persistente pericolosità tale da giustificare l’esclusione automatica del lavoratore dalla procedura di emersione. Ben può accadere, infatti, che il lavoratore straniero, tenuto conto del tempo trascorso dalla condanna, dell’espiazione della pena, dell’eventuale percorso rieducativo seguito, della condotta tenuta successivamente e di altri possibili indici probatori, non rappresenti più un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. L’automatismo non è dunque coerente con la stessa finalità della legge introdotta nel corso dell’emergenza pandemica e «ispirata all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito, spesso in condizioni di carenza di tutele, [...] ad apportare significativi benefici alla comunità dei consociati nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». Di conseguenza, all’ipotesi del lavoratore che in passato ha riportato una condanna per il reato di piccolo spaccio si applica la previsione che lo esclude dalle procedure di emersione del lavoro irregolare solo se la PA accerta in concreto la sua attuale pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (art. 103, comma 10, lettera d), DL 34/2020). a d



in tema di documento d’identità (impronte digitali)

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 21.3.24, causa C-61/22 (Guida al diritto 13/2024, 129): La decisione della Corte UE, nell’avallare come legittima l’imposizione del dato identificativo di due impronte digitali, ha contemporaneamente rilevato l’invalidità del regolamento Ue che prevede tale obbligo, in quanto fondato su una base giuridica errata, vale a dire su un articolo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea diverso da quello che sarebbe stato corretto. Il Parlamento europeo e il Consiglio lo hanno infatti adottato sul fondamento dell’art. 21, par. 2, Tfue, relativo al diritto dei cittadini europei di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, mentre la corretta base giuridica è la disposizione più specifica dell’art. 77, par. 3, dello stesso Tfue che riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, più precisamente, le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione. L’applicazione della disposizione corretta prevede, in effetti, una procedura legislativa speciale e, in particolare, l’unanimità in seno al Consiglio, laddove il regolamento del 2019 è stato applicato con la procedura ordinaria, che non prevede l’unanimità in seno al Consiglio. Per arginare gli effetti immediati dell’annullamento la Corte ha stabilito di mantenere l’efficacia del regolamento invalido fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole e al più tardi il 31 dicembre 2026, di un nuovo regolamento, fondato sulla base giuridica idonea.

 

in tema di diritti d’autore (gestione):

- Corte giust. Ue 5^, 21.3.24, causa C-10/22 (Guida al diritto 13/2024, 130): La normativa nazionale costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore. Sebbene tale restrizione possa in linea di principio essere giustificata dall’imperativo consistente nel tutelare i diritti di proprietà intellettuale, essa non è proporzionata poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi. Misure meno lesive della libera prestazione dei servizi consentirebbero di conseguire l’obiettivo perseguito, ma allo stato attuale rileva che la normativa italiana non è compatibile col diritto UE.




in tema di donazioni indirette:

- Cass. trib. 20.3.24 n. 7442 (Guida al diritto 13/2024, 128): Le norme in tema di donazione indiretta contenute nel TU 346/1990 non sono implicitamente abrogate, ma sono pienamente vigenti. Le donazioni indirette non possono che essere tassate nelle ipotesi specificamente previste dalla legge, vale a dire: in caso di loro volontaria registrazione da parte del contribuente oppure in caso di “confessione” (se di valore imponibile superiore a un milione) nell’ambito di un procedimento di accertamento tributario (si pensi al contribuente che sia chiamato a giustificare un tenore di vita non confacente con il suo reddito). Non sussiste l’obbligo di registrazione di una donazione indiretta se essa non risulta da un atto soggetto alla registrazione.



in materia di lavoro:

- Corte cost. 19.3.24 n. 44, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 13/2024, 126): Deve ritenersi in sintonia con la legge di delega la disciplina per i lavoratori che erano sì già in servizio al 7 marzo 2015, ma che a quella data non beneficiavano della tutela reintegratoria perché non era integrato il requisito occupazionale previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 18 e quindi a essi trovava applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla L 604/1966. Il legislatore delegato, nell’esercizio del suo potere di completamento del quadro della disciplina, poteva regolare anche la posizione dei dipendenti di piccole aziende, per i quali non c’era un regime di tutela reintegratoria ex art. 18 da conservare, e ciò poteva fare tenendo conto dello «scopo» della delega e del bilanciamento voluto dal legislatore delegante (la non regressione della tutela reintegratoria di chi, essendo già in servizio, l’avesse alla data dell’entrata in vigore della nuova disciplina). In tal modo, da una parte non c’è stata una regressione in peius per tali lavoratori in quanto la tutela del decreto legislativo è, comunque, più favorevole del regime della legge n. 604/1966, ad essi applicabile in precedenza, prima del superamento della soglia occupazionale. D’altra parte, è soddisfatto lo «scopo» della delega nel senso che, se invece fosse stata consentita l’acquisizione ex novo del regime di tutela dell’art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni, proprio quelle assunzioni che invece il legislatore delegante voleva incentivare. Quindi non è violata la legge-delega, sotto questo profilo, e pertanto ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell’entrata in vigore dello decreto legislativo, non si applica l’art. 18 dello statuto dei lavoratori, bensì il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell’unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso. 


 


in tema di

trasporto aereo

(rimborso biglietti e consenso informato):


- Corte giust. Ue 3^, 21.3.24, causa C-76/23 (Guida al diritto 13/2024, 130): Va appurato dal giudice nazionale se nella compilazione del modulo per richiedere il rimborso del biglietto aereo la clausola sottoscritta sia stata offerta al contraente in maniera non “subdola” al punto di mancare la consapevolezza di stare effettuando una scelta rispetto alla modalità di soddisfazione di un proprio diritto. Solo in tal caso la clausola sarà opponibile anche al terzo che vanti il rimborso, dopo averne acquisito il titolo dall’iniziale avente diritto. (Nel caso in esame, il passeggero, che aveva poi ceduto il proprio diritto a un terzo, aveva già accettato il rimborso del biglietto sotto forma di buono di viaggio, avendo compilato un modulo sul sito Internet del vettore aereo con contemporanea rinuncia alla restituzione sotto forma di somma di denaro. Per la Corte tale modalità è legittima se il vettore aereo ha fatto in modo che il passeggero fosse posto nella condizione di essere chiaramente informato delle modalità di rimborso e di stare indicando una propria scelta)




sulla legittimazione a ricorrere (vicinitas):

- Cass. SSUU 19.3.24 n. 7326 (Guida al diritto 13/2024, 127): La legittimazione dei proprietari d’immobili o dei residenti in un’area interessata da un intervento idraulico a impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente (in quanto opere relative ad acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della vicinitas, il quale costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati allorché l’attività conformativa dell’A. incida in un determinato ambito geografico, modificandone l’assetto nelle sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell’opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica. Il pregiudizio può riguardare beni quali la salute, il paesaggio e l’ambiente, quest’ultimo eretto a bene costituzionalmente protetto dalla legge costituzionale n. 1/2022, la quale, aggiungendo un terzo comma all’articolo 9 della Carta, stabilisce che la Repubblica tutela «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». Si tratta, come chiarito dalla Consulta, di «valori costituzionali primari» «insuscettibili di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici».



 



c.s.



 



- Sì, ve l’ho detto, qui a Parigi prima impiccano un uomo e poi gli fanno il processo (Molière, 1622-1673)

- La funzione della giustizia non è dimostrare un'innocenza: è, in caso di innocenza, non procedere inutilmente, e dunque fermarsi prima, praticamente subito (Filippo Facci, giornalista, sull’assoluzione di Piero Fassino, ex sindaco di Torino, dopo un processo durato quindici anni)





Share by: