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Guida al diritto (18/2024)

Carmine Spadavecchia • mag 17, 2024

sul CCE (codice delle comunicazioni elettroniche):

DLg 24.3.2024 n. 48 [GU 13.4.24 n. 87, in vigore dal 28 aprile 2024], Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche

- mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 18/2024, 15-21) sotto il titolo: “Telefonate ripetute e moleste al consumatore: sanzione da 50mila a 1 milione di euro”


in tema di servizi audiovisivi:

DLg 25.3.2024 n. 50 [GU 17.4.24 n. 90, in vigore dal 2 maggio 2024], Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE

- mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 18/2024, 22-28) sotto il titolo: “Testo unico servizi di media audiovisivi, interventi per allinearsi al mercato europeo”


sul ne bis in idem:

- Cons. Stato VI 22.3.24 n. 2791, pres. Simonetti, est. Cordì (Guida al diritto 18/2024, 78 T, sotto il titolo: Sanzioni amministrative, una rilettura del “ne bis in idem” in ambito europeo): È vietato un cumulo tanto di procedimenti quanto di sanzioni aventi natura penale ai sensi dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per gli stessi fatti e nei confronti di una stessa persona. Quando vengono in rilievo provvedimenti penali stranieri, assume importanza dirimente la natura definitiva assunta da un provvedimento dell'Autorità straniera anche se acquisita dopo l'irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell'Autorità nazionale o una volta già iniziato il procedimento amministrativo. In punto di caducazione dei provvedimenti amministrativi di natura sostanzialmente penale, rimangono estranei dall'ambito di applicazione del principio del ne bis in idem europeo le parti dei provvedimenti amministrativi conseguenti all'esercizio di poteri diversi da quello sanzionatorio da parte dell'Autorità. Così, anche qualora la decisione di un'Autorità giurisdizionale straniera divenga definitiva prima del provvedimento già adottato dall'Agcm, ma non ancora definitivo in quanto sub iudice, l'applicazione del principio del ne bis in idem non potrà, comunque, invalidare le parti di tale provvedimento che costituiscono esercizio di un potere diverso da quello sanzionatorio. Allo stesso modo, qualora una decisione definitiva di un'Autorità giurisdizionale straniera intervenga prima dell'avvio o della conclusione del procedimento dell'Agcm, all'Autorità non dovrebbe essere, comunque, precluso né l'avvio o né la conclusione di tale procedimento per l'esercizio di un potere diverso da quello sanzionatorio. 

- (commento di) Giulia Pernice, Estranei al principio i provvedimenti derivanti da azioni non sanzionatorie (Guida al diritto 18/2024, 92-97). La sanzione irrogata riguardava l’installazione di un sistema di ricircolo dei gas di scarico contrario alla normativa comunitaria sulle omologazioni dei veicoli. La sanzione irrogata dall’Agcm ha finalità punitiva e repressiva, e dunque presenta natura sostanzialmente penale.


sul danno da ritardo:

- Cons. Stato IV 12.4.24 n. 3375, pres. Neri, est. Rotondo (Guida al diritto 18/2024, 33): Il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra piena prova del danno da ritardo. Al fine di affermare la responsabilità della PA per il ritardo e, più in generale, per la cattiva gestione del procedimento, occorre che il danneggiato provi: la violazione dei termini procedimentali; il dolo o la colpa dell’Amministrazione procedente; il danno ingiusto, inteso come lesione dell’interesse legittimo al rispetto dei termini; il nesso di causalità materiale o strutturale; sul piano delle conseguenze, poi, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso causa/effetto ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati dal ricorrente. 


in tema di asilo:

- TAR Milano 3^, 5.3.24 n. 625 (ord), pres. Bignami, est. Fornataro (Guida al diritto 18/2024, 33-34): Va sollevata la seguente questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea: se l’art. 20 della direttiva UE 2013 n. 33, nonché i principi enucleati dalla Corte di Giustizia con le sentenze 12.11.19 (causa C-233/2018) e 1.8.22 (causa C- 422/2021), nella parte in cui escludono che l’Amministrazione dello Stato membro possa disporre la revoca sanzionatoria delle misure di accoglienza qualora tale determinazione abbia l’effetto di esporre a pregiudizio le esigenze elementari di vita del cittadino straniero richiedente la protezione internazionale e della sua famiglia, ostino a una normativa nazionale che permette, a seguito di motivato giudizio individuale, relativo anche alla necessità e proporzionalità della misura, la revoca della accoglienza per ragioni non sanzionatorie, ma a causa della sopravvenuta carenza dei presupposti di ammissione alla stessa e, in particolare, in ragione del rifiuto da parte del cittadino straniero, sulla base di motivi che non attengono alla soddisfazione dei bisogni fondamentali di vita e alla tutela della dignità umana, di aderire al trasferimento presso un altro Centro di accoglienza, individuato dall’A. per oggettive esigenze organizzative e tale da garantire, sotto la responsabilità dell’A. stessa, la conservazione di condizioni materiali di accoglienza equivalenti a quelle fruite nel Centro di provenienza, qualora il rifiuto al trasferimento e il conseguente provvedimento di revoca pongano lo straniero nella situazione di non potere fronteggiare esigenze elementari di vita personali e familiari. 


in tema di privacy:

- Corte cost. 23.4.24 n. 69, pres. Barbera, red. Navarretta (Guida al diritto 18/2024, 31): L’art. 3 3 LR Puglia n. 13/2023 è incostituzionale, per contrasto con l’art. 117, comma 1 e 2, Costituzione. L’Ue, nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 del Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali. La Regione non può regolare autonomamente la materia, né operare una selezione di fonti e di previsioni, «che, all’interno dell’articolato plesso normativo contemplato sia dall’Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia», poiché in tal modo non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma oltretutto effettua una scelta arbitraria, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre, dettate dall’Ue e dal legislatore statale. 



in tema di avvocature pubbliche (avvocati del parastato)

- Corte cost. 26.4.24 n. 73, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 18/2024, 32): Nel rapporto di lavoro non contrattualizzato, in cui spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto delle garanzie sancite dalla Costituzione, la base retributiva delle singole indennità di fine servizio e la relativa misura, la conformità ai principi espressi dall’articolo 36 Cost. deve ritenersi osservata ove tali indennità esprimano, in proporzione, il trattamento economico fondamentale, che include componenti spettanti in modo fisso e continuativo (stipendio tabellare, incrementi dipendenti dall’anzianità di servizio, assegno per il nucleo familiare, oggi assegno unico). La “quota onorari” costituisce un’attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non può essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, aggiungendosi alla retribuzione riconosciuta ai legali del parastato, in ragione del loro status di pubblici dipendenti. 


in tema di permesso di soggiorno:

- Corte giust. Ue 1^, 25.4.24, cause riunite C-420/22 e C-528/22 (Guida al diritto 18/2024, 34): Le autorità di uno Stato membro non possono revocare un permesso di soggiorno o negarne il rilascio a un familiare di un cittadino Ue senza valutare preliminarmente se esiste un rapporto di dipendenza tra tale familiare e il cittadino dell’Unione, che obbligherebbe quest’ultimo a lasciare il territorio Ue per accompagnare il suo familiare in un paese terzo. Inoltre, il diritto Ue è contrario a una normativa che impone alle autorità nazionali di revocare un permesso di soggiorno o di negarne il rilascio a un familiare di un cittadino Ue per motivi di sicurezza nazionale fondati su un parere non motivato di un organo speciale, senza peraltro che tali autorità possano esaminare attentamente le circostanze individuali pertinenti e la proporzionalità della loro decisione. È illegittima una legge nazionale che impedisce di comunicare al familiare di un cittadino Ue, al quale, sulla base di informazioni riservate, sia stato ritirato un permesso di soggiorno o ne sia stato negato il rilascio, almeno il contenuto essenziale dei motivi su cui si basano tali decisioni e, in ogni caso, che impedisce di utilizzare simili informazioni ai fini dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali.



sul cambio di sesso:

- Corte cost. 22.4.24 n. 66, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 18/2024, 30): L’art. 1, comma 26, L 76/2016 (sulle unioni civili) è incostituzionale nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove il richiedente la rettificazione e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Avuto riguardo alle differenze già evidenziate tra unione civile e matrimonio, il rimedio a tale situazione non può essere quello di omologare le due situazioni, estendendo al caso di scioglimento della prima l’effetto di automatica trasformazione in matrimonio che l’art. 1, comma 27, L 76/2016 prevede nel caso di passaggio dal secondo alla prima. Il rimedio deve, invece, consistere nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario affinché le parti celebrino il matrimonio, sempre che esse abbiano manifestato tale volontà davanti al giudice durante il giudizio di rettificazione del sesso, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, analogamente a quanto prevede per i coniugi nell’ipotesi inversa, l’art. 31, comma 4-bis, Dlgs 150/2011. La durata di tale sospensione va individuata in 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, termine mutuato dall’art. 99, che prevede lo stesso termine per la celebrazione del matrimonio, con decorrenza dalle pubblicazioni. Consegue che l’ufficiale dello stato civile, ricevuta la comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso con la dichiarazione del giudice relativa alla sospensione degli effetti dello scioglimento del vincolo, deve procedere alla relativa annotazione. Va altresì dichiarato incostituzionale l’art. 70-octies, comma 5, DPR 396/2000 sull’ordinamento dello stato civile, per la mancata previsione di tale incombenza. 



in tema di adozione:

- Cass. 1^, 16.4.24 n. 10278 (Guida al diritto 18/2024, 31-32): Nell’ordinamento coesistono anche modelli di filiazione adottiva caratterizzati dalla partecipazione dei genitori biologici, poiché, in applicazione dell’art. 27, comma 3, L 184/1983, vengono a essere recisi, nel caso di adozione, esclusivamente i legami giuridici, e non necessariamente anche quelli di natura socio affettiva con la famiglia di origine. In materia di adozione legittimante, la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame affettivo con la famiglia di origine non necessariamente comporta l’esclusione dello stato di adottabilità, dovendo ugualmente adottarsi la statuizione ai sensi dell’art. 18 L 184/1983 in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, fermo restando che, in applicazione dell’art. 19 della legge sull’adozione, il giudice, chiamato ad adottare tutti i provvedimenti nell’interesse del minore, in questo caso, può, e anzi deve, prevedere tempi e modi che consentano a quest’ultimo di mantenere il rapporto affettivo coi familiari biologici. 


sul falsus procurator:

- Cass. 10.4.24 n. 9679 (Guida al diritto 18/2024, 36 T): L'azione che un contraente, il quale abbia confidato senza colpa nell'efficacia del contratto, può esperire contro il rappresentante senza poteri della controparte, a norma dell'art. 1398 cc., al fine di essere risarcito del danno sofferto (spese, dispendio di attività etc.) non coincide con l'azione che il medesimo contraente può eventualmente proporre, indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico nella conclusione del contratto, per il recupero di beni o somme che il falsus procurator o altri abbiano senza titolo acquisito, in forza del negozio inefficace. L'esperimento di una delle suddette azioni non è di ostacolo alla proposizione dell'altra. 

- (commento di) Mario Piselli, Un’azione illegittima che determina inefficacia del contratto e indennizzo (Guida al diritto 18/2024, 41-42) 


in materia di condominio:

- Antonio Scarpa*, Assemblee condominio, anacronistico il dogma della partecipazione personale (Guida al diritto 18/2024, 12-14, editoriale) [*magistrato presso la Corte di cassazione]


in tema di condominio:

- Trib. Firenze 2^, 20.11.23 n. 3395, giudice Bonacchi (Guida al diritto 18/2024, 43 T): L'obbligo di consegnare i documenti richiesti dai singoli condòmini sussiste soltanto con riferimento alla attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 9, c.c. Al contrario, nessun analogo obbligo di consegna è previsto dalla legge relativamente alla documentazione contabile e tantomeno con riferimento ad altro tipo di carteggio (nella specie, polizza assicurativa dell'edificio) quanto piuttosto quello di renderla disponibile informando il condomino che ne faccia richiesta del luogo e tempo di accesso ai fini della estrazione delle copie a cura e spese del richiedente. 

- (commento di) Fulvio Pironti, Per il giudice la polizza dell’edificio va solamente “resa disponibile” (Guida al diritto 18/2024, 45-49) 


in tema di diritti d’autore (gestione):

- Corte giust. Ue 5^, 21.3.24 n., causa C-10/22 (Guida al diritto 18/2024, 100 s.m.) (questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Roma): L'art. 56 Tfue non permette alla normativa di uno Stato membro di escludere in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d'autore. Anche se la direttiva 26.2.2014 n. 26 (2014/26/Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio prevede un quadro che favorisce gli organismi di gestione collettiva, non è ragionevole né proporzionato escludere l'attività degli enti di gestione indipendenti operanti in Paesi membri dall'attività di intermediazione dei diritti d'autore in Italia. 

- (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Diritto d’autore, illegittimo vietare a un soggetto straniero l’attività d’intermediazione (Guida al diritto 18/2024, 100-106)


in materia penale:

- Corte cost. 22.3.24 n. 46, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 18/2024, 66 T, sotto il titolo “Illogico aumentare la pena detentiva minima per l’appropriazione indebita”): L'art. 646, comma 1, c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera u), L 9.1.19 n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), è incostituzionale nella parte in cui prevede la pena della reclusione "da due a cinque anni" anziché "fino a cinque anni". 

- (commento di) Giuseppe Amato, Sanzioni irragionevoli, no della Corte sulle scelte legislative del Parlamento (Guida al diritto 18/2024, 70-72) 


 

c.s.


 

Occorre vaccinarsi contro le idee pericolose, soprattutto una, quella che è stata la religione rovinosa del Novecento: cambiare il mondo, cambiare l'umanità. (Diego Gabutti, “Evasioni”)


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