Guida al diritto (21/2025)
sulla
magistratura onoraria:
- Mariaflora Di Giovanni*, Riforma magistratura onoraria, tappa epocale che va completata (Guida al diritto 21/2025, 10-12, editoriale) [*presidente nazionale dell’Unione nazionale giudici di pace (Unagipa)]
sul c.d.
decreto PA:
- DL 14.3.2025 n. 25 - L 9.5.2025 n. 69 [GU 13.5.25 n. 109, s.o. 16, in vigore dal 14 maggio 2025], Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni
- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 21/2025, 33-72)
- guida alla lettura e mappa a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 21/2025, 73-79)
- commenti:
- Oberdan Forlenza, Strumento legislativo poco idoneo per una materia così ampia e difficile (Guida al diritto 21/2025, 80-86)
in tema di
PMA (procreazione medicalmente assistita):
- Corte cost. 22.5.25 n. 60, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 21/2025, 89 e 13 T, sotto il titolo: Illegittimo il divieto alla “madre intenzionale” di riconoscere come suo il figlio nato da Pma estera): 1. Deve dichiararsi incostituzionale l'art. 8 L 19.2.2004 n. 40 («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. 2. L'impedimento posto dall'art. 8 L 40/2004 a essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di Pma – che, nel rispetto della lex loci, darebbero luogo a un rapporto di filiazione con il nato all'estero, suscettibile nell'ordinamento interno di riconoscimento e trascrizione – determina, dunque, un vulnus all'interesse del minore.
- Corte cost. 22.5.25 n. 69, pres. Amoroso, red. Navarretta (Guida al diritto 21/2025, 89 e 20 T, sotto il titolo: “Lecito non consentire alla donna singola di accedere alle tecniche di procreazione assistita”): Nell'attuale complessivo contesto normativo, non sono fondate, in riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 Cedu, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 L 40/2004, nella parte in cui non consente alla donna singola l'accesso alla procreazione medicalmente assistita.
- (commento di) Valeria Cianciolo, Un nuovo intervento della Consulta che esalta il ruolo di supplenza (Guida al diritto 21/2025, 27-32)
in tema di
accesso:
- TAR Brescia 1^, 1.4.25 n. 275, pres. Gabbricci, est. Siccardi (Guida al diritto 21/2025, 91): Le relazioni dei servizi sociali poi inoltrate al giudice tutelare non rientrano nel novero dei documenti amministrativi, trattandosi di atti formati da ausiliari giudiziari ai fini di un procedimento civile e pertanto facenti parte del fascicolo del procedimento. Dette relazioni costituiscono infatti l’esito dell’indagine psicosociale, e sono uno degli elementi che il giudice pone a fondamento della propria decisione. Esse non possono essere considerate alla stregua di documenti amministrativi perché sono formate su impulso dell’Autorità giudiziaria ed entrano nel relativo procedimento per essere disponibili nei modi e nei limiti che quel procedimento prevede. Una volta che gli operatori deiservizi sociali abbiano espletata l’indagine loro commessa dall’AG, quest’ultima può archiviare gli atti o, in caso contrario, affidare un nuovo mandato che può andare dal sostegno al controllo, con una declinazione più o meno articolata dei compiti, sino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza della responsabilità genitoriale. Si tratta di compiti che se si vogliono ricondurre a una categoria unitaria, possono senz’altro inquadrarsi in quelli svolti dall’ausiliario del giudice della disciplina processuale, dovendo intendersi per tale il soggetto esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, che sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali, presti la sua attività in occasione di un processo in modo da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione di particolari finalità. (Nella specie, i minori coinvolti erano stati improvvisamente prelevati dalla scuola e portati in una struttura di affidamento, una comunità di alloggio. La madre chiedeva di accedere alla relazione dei Servizi Sociali ma la richiesta veniva respinta.
sulla nozione di
controinteressato:
- TAR Milano 1^, 30.4.25 n. 1507, pres. Vinciguerra, est. Di Paolo (Guida al diritto 21/2025, 90): La nozione di controinteressato si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l’agevole individuazione; quello sostanziale, derivante dall’esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa. Pertanto, chi denuncia ed è vittima di atti persecutori è parte controinteressata nel giudizio instaurato per l’annullamento del provvedimento di ammonimento, fermo restando che i controinteressati, per essere qualificati tali, non devono essere necessariamente menzionati nel provvedimento, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili sulla base della lettura dell’atto stesso.
in tema di
contributo unificato:
- Cass. 3^, 17.5.25 n. 13145 (Guida al diritto 21/2025, 88): La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell’impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l’errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso.
in tema di
gratuito patrocinio:
- Cass. pen. 4^, 7.3.25 n. 9459 (Guida al diritto 21/2025, 90): Il procedimento relativo all’impugnazione del provvedimento di rigetto o di revoca dell’ammissione al patrocinio è regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale esso si trova in rapporto di incidentalità. Occorre infatti distinguere, da una parte, il procedimento relativo alla commisurazione dei compensi, che si svolge al di fuori del procedimento principale e a opera già esaurita, che per espressa previsione normativa è di competenza esclusiva del giudice civile e che quindi richiede l’applicazione del rito civile di cognizione sommaria; e dall’altra, il procedimento di opposizione al decreto emesso sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, accessorio, al pari del procedimento avviato con l’istanza di ammissione, al processo per il quale il patrocinio è richiesto, che, proprio in quanto tale, non può che seguire il rito cui accede. Il disposto dell’art. 99 DPR 115/2002 ha natura meramente compilativa e non può avere valenza recettizia rispetto alla disciplina di un rito diverso da quello del procedimento sul quale il giudizio di opposizione si deve innestare. Sicché ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio si devono applicare le disposizioni degli artt. 76 e ss. DPR 115/2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale. Pertanto l’opposizione proposta dal difensore nominato nel giudizio principale non richiede il rilascio di ulteriore apposito mandato difensivo, come richiesto per il rito civile.
in tema di
suicidio assistito:
- Corte cost. 20.5.25 n. 66, pres. Amoroso, red. Viganò - Antonini (Guida al diritto 21/2025, 90-91): Premesso quanto già statuito nella sentenza n. 135/2024 (pubblicata successivamente all’ordinanza di rimessione) - che cioè il requisito che il paziente dipenda da un trattamento di sostegno vitale è integrato già quando vi sia l’indicazione medica della necessità di un tale trattamento allo scopo di assicurare l’espletamento delle sue funzioni vitali, in particolare ogniqualvolta si debba ritenere che l’omissione o l’interruzione di tale trattamento determinerebbe prevedibilmente la sua morte in un breve lasso di tempo, e ove sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza n. 242/2019 -, non occorre che il paziente sia tenuto a iniziare il trattamento al solo scopo di poter poi essere aiutato a morire. In assenza di una simile condizione, è da ritenersi non discriminatorio limitare a questi pazienti la possibilità di accedere al suicidio assistito, e tale limitazione non viola il diritto all’autodeterminazione del paziente. Pur non essendo, in ipotesi, precluso al legislatore compiere scelte diverse, laddove appresti le necessarie garanzie contro i rischi di abuso e di abbandono del malato, al legislatore stesso deve riconoscersi un «significativo margine di discrezionalità nel bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana, discendente dall’art. 2 Cost., e il principio dell’autonomia del paziente nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona». [La Consulta dichiara non fondate varie questioni di costituzionalità dell’art. 580 c.p., sollevate dal GIP di Milano, al quale il PM aveva chiesto di archiviare due procedimenti penali per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato (indagato per il delitto di cui all’art. 580 c.p.) commessi il 2 agosto e il 25 novembre 202]
in tema di
diffamazione:
- Cass. SSUU 18.5.25 n. 13200 (Guida al diritto 21/2025, 88-89): In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione, salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori.
c.s.
Tratta chi non è virtuoso come se fosse virtuoso e diverrà virtuoso [proverbio cinese]