Blog Layout

Guida al diritto (10/2024)

Carmine Spadavecchia • mar 22, 2024

in tema di risarcimento danni (schema di Tun = tabella unica nazionale):

- Filippo Martini*, Macrolesioni: dopo lo stop del CdS necessarie soluzioni non ideologiche (Guida al diritto 10/2024, 12-16, editoriale). Alt del Consiglio di Stato (adunanza consultiva del 13 febbraio 2024) alla Tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire ad ogni punto di invalidità tra dieci e cento punti [*avvocato del Foro di Milano, esperto in tematiche di responsabilità e risarcimento]


in tema di circolazione stradale:

DPR 21.12.2023 n. 229 (GU 14.2.24 n. 37, in vigore dal 29 febbraio 2024), Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. 

- testo del decreto (Guida al diritto 10/2024, 18-21)

- commento di Domenico Carola, Un apprezzabile intervento normativo che pone fine a dispute interpretative (Guida al diritto 10/2024, 22-25)

- Cons. Stato III 19.2.24 n. 1592, pres. Greco, est. Marra (Guida al diritto 10/2024, 31-32): La disciplina della circolazione stradale appartiene alla competenza dello Stato in quanto strumentale alla tutela di un interesse, qual è quello alla sicurezza delle persone, che trascende l’ambito strettamente locale e postula una regolamentazione unitaria. Spetta dunque allo Stato anche la disciplina delle sanzioni, mentre la natura degli interessi oggetto di tutela giustifica che, in sede locale, sia stato attribuito al prefetto un ruolo di coordinamento e anche di controllo sull’esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, anche se attivato, in via eventuale, su ricorso della parte. Pertanto, sino a quando non sia esaurito il potere del prefetto, in capo all’Amministrazione locale non è configurabile una posizione soggettiva, diritto soggettivo o interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, applicandosi il principio in forza del quale non è ammissibile che un organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocandoli in giudizio e ponendosi in opposizione a esso.

- Cons. Stato V 26.2.24 n. 1884, pres. De Nictolis, est. Molinaro (Guida al diritto 10/2024, 31-32): Il Comune ha competenza a conformare la zona a traffico limitato tramite l’imposizione di un divieto di circolazione limitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto (quanto ai veicoli coinvolti e alle deroghe previste). (Il CdS riforma la sentenza con cui il TAR Milano aveva annullato i provvedimenti comunali del 2023 che, al fine di prevenire incidenti mortali di pedoni e ciclisti, avevano disposto limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti nell’area urbana della città, consentendo la circolazione senza limiti temporali e spaziali ai mezzi pesanti dotati di dispositivi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti negli angoli morti e degli adesivi che ne segnalano la presenza. Il Comune aveva adottato tali provvedimenti facendo uso dei poteri conferitigli dall’art. 7, comma 9, DLg 285/1992 e basati sul generale assetto ordinamentale degli enti locali, senza ingerirsi in aspetti che esulano dalla propria competenza: le linee guida approvate dal Comune precisavano che “le apparecchiature di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti dovranno essere omologate e conformi alla normativa vigente, anche europea, applicabile”).


in tema di inquinamento:

- Cons. Stato IV 2.2.24 n. 1110, pres. Neri, rel. Furno (Guida al diritto 10/2024, 88 T): Il proprietario non responsabile dell’inquinamento è tenuto ad adottare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, non anche le misure di messa in sicurezza definitiva, gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Laddove il proprietario incolpevole abbia spontaneamente attivato tali interventi, egli deve portarli a compimento, configurandosi in tal caso l’obbligo di provvedere che trova una propria fonte nell’istituto della gestione di affari altrui non rappresentativa.

- (commento di) Giulia Pernice, Gestione d’affari non rappresentativa supera il principio “chi inquina paga” (Guida al diritto 10/2024, 95-98) 


in tema di farmaci:

- Corte giust. Ue 2^, 29.2.24, causa C-606/21 (Guida al diritto 10/2024, 32): L’art. 85-quater della direttiva 6.11.2001 n. 83 (2001/83/Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, va interpretato nel senso che se il prestatore di servizi non possiede la qualifica di farmacista, procedendo egli stesso alla vendita di medicinali non soggetti a prescrizione, lo Stato membro di stabilimento ha facoltà di vietargli la fornitura di tale servizio. Al contrario, se il prestatore si limiti, mediante una prestazione “propria e distinta dalla vendita”, a mettere in contatto venditori e clienti, gli Stati membri non potranno opporre il divieto in quanto la società che offre il servizio partecipa al commercio elettronico e l’assenza della qualifica di farmacista non rileva. Se è vero che gli Stati membri sono gli unici a determinare le persone autorizzate e legittimate a vendere a distanza al pubblico medicinali non soggetti a prescrizione medica, essi devono anche provvedere affinché essi siano acquistabili mediante i servizi della società dell’informazione e un tale servizio non può essere vietato per i medicinali non soggetti a prescrizione. 


in tema di immigrazione (asilo):

- Corte giust. Ue 3^, 20.2.24, causa C-222/22 (Guida al diritto 10/2024, 32): Qualsiasi domanda reiterata di asilo deve essere valutata individualmente: la c.d. direttiva “qualifiche” non consente di presumere che qualsiasi domanda reiterata basata su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la sua partenza deal Paese d’origine derivi da un’intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Pertanto, se l’interessato dimostra in modo credibile di essersi convertito “per intima convinzione” e di praticare attivamente la nuova religione, ciò esclude l’esistenza di un’intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura. Se il richiedente soddisfa le condizioni previste dalla direttiva per essere qualificato come rifugiato, tale status deve essergli riconosciuto. Per contro, se vengono accertate un’intenzione abusiva e una strumentalizzazione della procedura, lo status di rifugiato può essere negato anche quando l’interessato ha ragione di temere persecuzioni nel suo Paese d’origine, come conseguenza delle circostanze che egli stesso ha determinato. Egli conserva tuttavia, in tale ipotesi, la qualità di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. In tal caso, deve beneficiare della protezione garantita da tale convenzione, che vieta in particolare l’espulsione o il respingimento verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo, segnatamente della sua religione.


sul diritto all’oblio:

- Cass. 3^, 1.2.24 n. 3013 (Guida al diritto 10/2024, 28): Il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore del diritto di cronaca, solo in presenza di certi presupposti: interesse pubblico dell’immagine o della notizia; interesse effettivo e attuale alla sua diffusione; notorietà del rappresentato, informazione vera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; rispetto del diritto di replica dell’interessato. (In base a tali considerazioni la Corte di merito aveva riconosciuto la responsabilità della testata e l’indubbio pregiudizio arrecato, ma aveva negato il ristoro per mancata prova del danno. In ragione di tale discordanza la SC ha accolto il ricorso sollecitando il riesame del caso alla luce di una più attenta applicazione dei principi di cui sopra).


in tema di pubblico impiego (assunzione di disabili): 

- Cass lav. 26.2.24 n. 5048 (Guida al diritto 10/2024, 28): Spetta al lavoratore iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio e risultato idoneo al collocamento la tutela costitutiva ex art. 63 DLg 165/2001, dovendosi solo valutare, con accertamento di fatto riservato al giudice di merito, se siano o meno praticabili “ragionevoli accomodamenti”, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2000/78/Ce, per rendere concretamente compatibile l’ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile. [La sentenza di appello aveva ritenuto di non poter imporre, ex art. 2932 c.c., l’assunzione del lavoratore disabile da parte dell’azienda ospedaliera in quanto la CTU aveva affermato l’inidoneità del lavoratore al contatto con gli ammalati anche per la sua stessa tutela personale. La SC boccia l’assunto della sentenza annullata secondo cui competerebbe al solo datore di lavoro ogni valutazione circa l’utilità economica e organizzativa di avvalersi di un operatore socio sanitario che non può fare uso di strumentazione e non può avere contatto con gli ammalati, statuendo che il giudice di merito può valutare la misura dell’accomodamento in quanto si tratta dell’interazione tra una persona individuata anche con le sue limitazioni funzionali e lo specifico ambiente di lavoro. Si tratta di un giudizio in concreto che non ammette generalizzazioni: la regola della ragionevolezza ne è il criterio guida in base al principio fondamentale della solidarietà sociale. La SC rinvia la decisione al giudice di merito chiarendo che, data per assodata l’idoneità del ricorrente al lavoro per cui è stato avviato, in base alla L 68/1999, si deve verificare se, in presenza di tutti gli elementi essenziali predeterminati del rapporto (mansioni, retribuzione, qualifica) si possa procedere alla costituzione del rapporto di pubblico impiego tenendo conto degli esiti della CTU] 


in tema di comodato:

- Cass. 2^, 29.2.24 n. 5371 (Guida al diritto 10/2024, 29): Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può pretenderne il rimborso dal comodante. [Dopo aver richiamato l’art. 1808 c.c. (“Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti”), la SC ha rilevato che nel caso di specie le spese straordinarie non erano rimborsabili perché dettate unicamente dalla volontà del comodatario di apportare particolari migliorie all’immobile]


in tema di licenziamento (reintegrazione):

- Corte cost. 22.2.24 n. 22, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 10/2024, 34 solo massima): L’art. 2, comma 1, DLg 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è incostituzionale limitatamente alla parola «espressamente». (Fattispecie: destituzione per motivi disciplinari di un lavoratore autoferrotranviario assunto dopo l’entrata in vigore del DLg 23/2015; dedotta nullità del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 53.e 54 dell’Allegato A al RD 148 del 1931)

Nella legge delega, il criterio direttivo aveva segnato il perimetro della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti “economici”, e prevedendola in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori, e di specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare. Il testuale riferimento ai “licenziamenti nulli”, contenuto nel criterio direttivo, non prevedeva la distinzione tra nullità espresse e nullità non espresse, ma contemplava una distinzione solo per i licenziamenti disciplinari ingiustificati. Il legislatore delegato, al contrario, ha introdotto una distinzione non solo per questi ultimi, ma anche nell’ambito dei casi di nullità previsti dalla legge, differenziando secondo il carattere espresso (e quindi testuale), o no, della nullità. Inoltre, prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa, ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante. Ne consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.

- (commento di) Francesca Maria Ciampi, Jobs Act: sì a reintegra del lavoratore anche in presenza di licenziamenti non espressamente nulli (Guida al diritto 10/2024, 34-43)


in tema di mediazione (domanda riconvenzionale):

- Cass. SSUU 7.2.24 n. 3452 (Guida al diritto 10/2024, 44 T, sotto il titolo “In presenza di domande riconvenzionali non c’è obbligo di nuova mediazione”): La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 DLg 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti e al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile (principio enunciato dalle Sezioni Unite su rinvio pregiudiziale operato dal giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c.)

Data la finalità deflattiva dell’istituto, la mancata sottoposizione della riconvenzionale (non eccentrica) alla condizione della mediazione obbligatoria si spiega col fatto che essa è stata già esperita dall’attore, senza esito positivo, prima del processo o nel termine concesso dal giudice, onde la condizione di procedibilità è soddisfatta e la lite pende ormai davanti a un giudice, che ne resta investito. Una volta infatti che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l’obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un «filtro» al processo. Nel caso, invece, di una riconvenzionale c.d. eccentrica alla lite, che dunque allarga l’oggetto del giudizio, a escludere la condizione di procedibilità concorrono il principio della certezza del diritto, che si oppone alla causazione di ulteriore contenzioso sul punto, e quello della ragionevole durata del processo.

- (commento di) Mario Piselli, Un chiarimento delle Sezioni Unite che preserva le finalità dell’istituto (Guida al diritto 10/2024, 52-54)


in tema di esecuzione penale:

- Cass. SSUU pen. 28.9.23-16.2.23 n. 7029 (Guida al diritto 10/2024, 66 T, sotto il titolo: “Esecuzione penale: spetta al giudice considerare la pena più grave inflitta in fase di cognizione”): 1. Ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.p. il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo si sentenza. 2. Ai sensi degli artt. 671 c.p.p r 187 disp. att. c.p.p., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, tra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato.

- (commento di) Carmelo Minnella, Nel computo della continuazione non si può partire dall’ergastolo (Guida al diritto 10/2024, 76-81).


 


c.s.


 


C'è una sola cosa più insidiosa della censura: l'autocensura. Cioè il controllo preventivo che una persona esercita su se stessa per conformarsi al pensiero che pensa dominante (Francesco M. Del Vigo)

Share by: