Guida al diritto (16/2025)

Carmine Spadavecchia • 18 maggio 2025

sulla decretazione d’urgenza:

- Giulio M. Salerno*, Contro l’abuso dei decreti d’urgenza ruolo sempre più attivo della Consulta (Guida al diritto 16/2025, 5-9, editoriale). Dalla relazione sull’attività della Corte costituzionale per il 2024 - presentata dal presidente Giovanni Amoroso l’11 aprile 2025 – un campanello d’allarme sulla disinvolta prassi del ricorso a decreti legge connotati da norme intruse, con un contenuto disomogeneo e comunque non riconducibile a una finalità ragionevolmente unitaria: le consuetudini di aggiramento in atto sono soggette al rischio incombente di un intervento della Corte costituzionale [*professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Macerata]


sul c.d. DL sicurezza:

DL 11.4.2025 n. 48 [GU 11.4.25 n. 85, in vigore dal 12 aprile 2025], Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

- testo del decreto legge (Guida al diritto 16/2025, 10-46) 

- modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 16/2025, 47-58) 

- modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 16/2025, 59-70) 

- guida alla lettura e mappa delle principali novità (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 16/2025, 71-81)

- commenti:

- Alberto Cisterna, L’evanescenza delle condotte condiziona le norme sul terrorismo (Guida al diritto 16/2025, 82-85) [sicurezza pubblica]

- Alberto Cisterna, Scatta la liquidazione immediata se l’impresa non ha prospettive (Guida al diritto 16/2025, 86-89) [criminalità organizzata]

- Alberto Cisterna, Vittime di mafia, dilatato il novero dei soggetti indennizzabili dallo Stato (Guida al diritto 16/2025, 90-91) [sicurezza pubblica]

- Giuseppe Amato, Occupazione abusiva, nuovo reato e previsto il reintegro accelerato (Guida al diritto 16/2025, 92-97) [immobili occupati]

- Giuseppe Amato, Potenziate a tutto campo le attività di informazione per la sicurezza (Guida al diritto 16/2025, 98-105) [servizi segreti]

- Giuseppe Amato, Agenti Aisi e Aise: stabili le norme per la testimonianza in giudizio (Guida al diritto 16/2025, 106-109) [servizi segreti]


in tema di contratti pubblici (esecuzione anticipata - giurisdizione):

- Cons. Stato V 3.3.25 n. 1795, pres. Sabatino, est. Perott (Guida al diritto 16/2025, 114): In materia di gare pubbliche quando interviene l’esecuzione anticipata dello stipulando contratto, per solito giustificata da ragioni di urgenza, l’instaurazione di un rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell’esito della fase selettiva) prefigura, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali, una fase propriamente esecutiva, rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario. 


sulla responsabilità della PA (immedesimazione organica):

- Cass. pen. 3^, 16 aprile 2025 n. 9964 (Guida al diritto 16/2025, 113): Sussiste la responsabilità diretta della PA ai sensi dell’art. 2043 c.c. per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’A., tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo; resta fermo, naturalmente, che la commisurazione, in concreto, delle responsabilità degli enti, nel riparto interno tra di essi ai fini del regresso, resta regolata dall’art. 2055 c.c. e dalle regole di riparto degli oneri di allegazione e prova che da esso discendono (fattispecie relativa al disastro di Sarno).


in materia di sanità (vaccinazioni):

- Corte cost. 17.4.25 n. 48, pres. Amoroso, est. Pitruzzella (Guida al diritto 16/2025, 112): Non è incostituzionale la legge della Puglia sul vaccino anti papilloma virus. [L’art. 1 LR Puglia n. 22/2024 inserisce l’articolo 4-bis nella LR n. 1/2024, stabilendo che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, sia subordinata alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti Papilloma virus (HPV), l’avvio del programma di somministrazione, il della somministrazione o l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del vaccino. EÌ peroÌ contemplata la possibilità di esprimere il «formale rifiuto» di produrre alcun documento. La norma era stata impugnata per violazione della competenza legislativa statale in materia di «norme generali sull’istruzione» e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma II, lettere n e m, Cost.), degli artt. 3 e 34 Cost. e dell’art. 117, comma I, Cost., in relazione all’art. 9 del regolamento n. 2016/679/UE sul trattamento dei dati personali. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 117, comma II, lettera m), Cost., per insufficienza della motivazione, e ha dichiarato non fondate le altre questioni, ritenendo che la norma impugnata rappresenti legittimo esercizio della potestà legislativa regionale nelle materie «tutela della salute» e «istruzione». Essa ha il fine di indurre alla vaccinazione anti-HPV o, almeno, di assicurare il “dissenso informato”, cioé di far siÌ che il rifiuto avvenga con piena consapevolezza. Tale obiettivo eÌ perseguito, peroÌ, inducendo il genitore o il giovane maggiorenne a riflettere sulla mancata vaccinazione anti-HPV, non imponendogli la produzione di un attestato] 


in materia di radiotelevisione (contributi alle Tv locali):

- Corte cost. 15 aprile 2025 n. 44 pres. Amoroso, est. Pitruzzella (Guida al diritto 16/2025, 111-2): La disposizione che ha legificato il cosiddetto scalino preferenziale, in forza del quale i contributi stanziati in favore delle emittenti televisive locali sono attribuiti per il 95% alle prime 100 in graduatoria e per il restante 5% a quelle collocatesi in posizione successiva, non viola i principi del pluralismo informativo e della concorrenza. L’attuale sfida dell’informazione non riguarda tanto l’ulteriore moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica, quanto la salvaguardia della qualità dell’informazione medesima, rispetto alla quale fondamentale è il ruolo dei giornalisti. E lo “scalino” eÌ volto a superare la logica del mero sostentamento economico delle numerose emittenti televisive locali, puntando, non irragionevolmente, al miglioramento della qualità dell’informazione e all’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative, oltre che al sostegno dell’occupazione delle imprese economicamente stabili e capaci di affrontare il mercato. (La Corte ha escluso la violazione dell’art. 77 Cost., per difetto di omogeneità rispetto ai contenuti originari dei decreti-legge, a opera degli emendamenti che hanno disposto la legificazione delle norme regolamentari disciplinanti la materia e l’interpretazione autentica della portata di tale legificazione. Ha parimenti escluso violazioni del principio di ragionevolezza e di quello di non interferenza con l’esercizio del potere giurisdizionale, sia rispetto al giudicato che ai giudizi in corso). 


in tema di testamento pubblico:

- Cass. 2^, 11.4.25 n. 9534 (Guida al diritto 16/2025, 111): Per la validità del testamento pubblico l’art. 603 c.c. richiede un’espressione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni, la riproduzione per iscritto di tali volontà, la successiva lettura dell’atto alla presenza del testatore e dei testimoni, con menzione nella scheda dell’espletamento delle formalità di legge. Non eÌ preclusa la possibilità che, ricevute le ultime volontà del de cuius, si provveda alla redazione della scheda in assenza della parte e dei testimoni. Le due operazioni possono svolgersi in momenti diversi: in tal caso, ove la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento eÌ che, prima di dare lettura della scheda, il testatore manifesti la propria volontà in presenza dei testi. (Secondo la SC la circostanza che il testatore si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficiava, nello specifico, la validità del testamento, essendo tali modalità le uniche coerenti con le condizioni di salute del testatore, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacitaÌ, neì sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà, non potendosi negare che il consenso cosiÌ esternato fosse stato validamente manifestato, neì potendosi contestare la genuinità e la pienezza dell’espressione di volontà che il giudice di merito ha riscontrato in concreto, con motivazione esente da vizi). 


 

c.s.


 

IA

- Di fronte a una macchina in grado di raccontare storie e scrivere testi teatrali le persone creative non avrebbero più uno scopo (Isaac Singer, 1903-1991)