Guida al diritto (24/2025)
in tema di decretazione d’urgenza (a proposito del DL sicurezza):
DL .11.4.2025 n. 48 - L 9.6.2025 n. 80, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario
- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 24/2025, 19), sotto il titolo “Una conversione
del Dl sicurezza senza alcuna modifica parlamentare”
- guida alla lettura (Guida al diritto 24/2025, 20-21) [rimanda a Guida al diritto nn. 16-17/2025
- commenti:
- Giulio M. Salerno*, Decretazione d’urgenza in crisi, serve una profonda riscrittura (Guida al diritto 24/2025, 15-17, editoriale) [*professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Macerata]
- Tullio Padovani, Occupazione case e blocco stradale, nuove incriminazioni poco efficaci (Guida al diritto 24/2025, 22-24) [le novità]
in materia di appalti (correzione di errore materiale nel bando di gara):
- Cons. Stato IV 9.5.25 n. 4019, pres. Carbone, est. Santise (Guida al diritto 24/2025, 29): Fermo restando che «non ogni errore può essere emendato dalla stessa stazione appaltante con i chiarimenti, pena il rischio che così facendo si possa giungere ad una modifica non consentita degli atti di gara, è ben possibile che la stazione appaltante, in presenza di un errore palese in relazione ad una richiesta certificazione non più in vigore, specifichi e precisi quale sia la certificazione che per legge deve essere posseduta dagli operatori economici partecipanti alla gara. (In appello l’appellante aveva eccepito che la stazione appaltante si era limitata a correggere un errore materiale facilmente rilevabile in quanto la certificazione UNI EN 15359:2011 inizialmente richiesta ai concorrenti era stata abrogata in data anteriore alla pubblicazione del bando di gara. Il CdS ha accolto il motivo, osservando che il giudice di primo grado si era limitato ad una lettura «formalistica» degli atti di gara senza tener conto che sono gli stessi principi della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’azione amministrativa (art. 2, comma 1, DLg 36/2023), nonché della buona fede e della correttezza nelle procedure di gara, a giustificare un tale esito (art. 5 DLg 36/2023). Nu
in materia di appalti (revisione prezzi):
- Cons. Stato IV 5.5.25 n. 3787, pres. Neri, est. Furno (Guida al diritto 24/2025, 30): In materia di revisione prezzi nei contratti di appalto di lavori, di servizi e di fornitura ha sempre operato la clausola di specialità dei rapporti con le PA, di talché i normali parametri normativi (artt. 1467 ss., 1664, 1677, etc., c.c.) di regola non operano nei predetti rapporti obbligatori, che sono disciplinati, sotto questo profilo, da norme speciali ad hoc, che, tendenzialmente, restringono il margine di scelta discrezionale dell’Amministrazione committente, vincolandola variamente a stringenti e ben definiti presupposti sostanziali e procedimentali (per lo più preordinati alla tutela dell’economicità dell’azione amministrativa e al controllo della spesa pubblica, nonché, guardando al profilo eurounitario, alla tutela della concorrenza e del mercato).
in tema di locazioni turistiche (poteri del Comune):
- Cons. Stato V 7.4.25 n. 2928, pres. Fantini, rel. Picardi (Guida al diritto 24/2025, 76 T): 1. La segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 L 7.8.1990 n. 241 prevista dalla normativa statale (DL 145/2023 – L 191/2023) in materia di turismo è richiesta in presenza di un'attività di natura imprenditoriale e legittima, in caso di accertata difformità, l'esercizio da parte dell'Amministrazione di poteri prescrittivi e inibitori. Le Regioni, nell'esercizio della propria potestà legislativa residuale, possono prevedere ulteriori adempimenti amministrativi purché rispettosi delle materie rimesse alla potestà legislativa esclusiva statale che, avendo natura trasversale, limitano l'estensione delle previsioni regionali. In questo quadro si inseriscono le locazioni di immobili per finalità turistica stipulate nell'ambito di un'attività non imprenditoriale che sono riconducibili al godimento indiretto degli immobili di cui un soggetto è proprietario. Sul piano amministrativo, pertanto, non possono configurarsi poteri inibitori o prescrittivi da parte dell'Amministrazione che può invece imporre l'obbligo di una mera comunicazione di inizio attività (C.I.A.) a fini di monitoraggio. È dunque rispettosa del riparto di potestà legislativa costituzionale la L 1.10.2015 n. 27 della regione Lombardia, che non conferisce ai comuni alcun potere di controllo sulla stipula dei contratti di locazione turistica al di fuori dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, da ciò derivando l'illegittimità per violazione del principio di legalità e di tipicità di quei provvedimenti che inibiscono tali attività a seguito di comunicazione fornita dal privato. Resta invece comune a tutti gli immobili destinati ad attività turistica il rispetto dei requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dalla normativa di settore. 2. In presenza di un regolamento sopravvenuto alla presentazione dell'istanza o alla comunicazione del privato si può configurare l'interesse all'impugnazione se le norme regolamentari successive producono una lesione attuale e concreta nella sfera giuridica del privato. In caso contrario, il regolamento va impugnato unitamente al provvedimento applicativo delle nuove previsioni. ovo
- (commento di) Giulia Pernice, Onere di impugnazione immediata per i regolamenti rivolti verso i privati (Guida al diritto 24/2025, 83-86). La locazione turistica, esercitata in forma non imprenditoriale, è un atto dispositivo dell’immobile oggetto del diritto di proprietà ed esercizio della libertà contrattuale del disponente.
in tema di farmacie:
- TAR Sicilia 1^, 22.4.25 n. 881, pres. Veneziano, est. Mulieri (Guida al diritto 24/2025, 30): Le prestazioni erogate dalle farmacie dei servizi, quale segmento di diretta articolazione del servizio sanitario nazionale, non sono assimilabili a quelle rese dagli operatori sanitari autorizzati e accreditati, in quanto le farmacie rendono servizi a forte valenza socio-sanitaria, mentre le strutture ambulatoriali sono abilitate all’esercizio di attività sanitarie. La non assimilazione delle loro prestazioni a quelle rese dai professionisti sanitari, esclude la violazione delle regole in materia di autorizzazione sanitaria.
in materia fiscale (detrazioni Irpef per figli a carico):
- Cass. trib. 7.6.25 n. 15224 (Guida al diritto 24/2025, 27): La detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall’art. 12, comma 1, DLg 546/1992 è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest’ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori. L’art. 12 Tuir, nella versione applicabile ratione temporis, dispone “1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: ... c) 800 euro per ciascun figlio ... In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. r
in tema di condominio (conflitto di interessi):
- Cass. 2^, 20.3.25 n. 7491 (Guida al diritto 24/2025, 32 T): In caso di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, non sussiste il diritto di quest'ultimo, che è portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione. ag
- (commento di) Mario Piselli, Compagine condominiale divisa in due gruppi con interessi opposti (Guida al diritto 24/2025, 35-36)
in tema di danno da cose in custodia:
- Cass. 3^, 8.7.24 n. 18518 (Guida al diritto 24/2025, 37 T): In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. A carico del soggetto custode della cosa, invece, resta l'onere di provare la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, c.p. come causa esclusiva di tale evento.
- (commento di) Filippo Martini, Custode del bene e vittima, chiarita la distribuzione degli oneri probatori (Guida al diritto 24/2025, 40-43)
in tema di indennizzi a vittime di reati:
- Corte giust. Ue 10^, 2.5.25, causa C-640/24 (Guida al diritto 24/2025, 88 solo massima): L'art. 12, par. 2, della direttiva 29.4.2004 n. 80 (2004/80), relativa all’indennizzo delle vittime di reato, osta alla normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che, in caso di omicidio, subordina il diritto all'indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un coniuge superstite, di figli nonché dei genitori di tale persona ed esclude da un siffatto diritto i nonni nonché gli zii e le zie di quest'ultima.
- (commento di) Marina Castellaneta, Indennizzi alle vittime di reati violenti, la Corte Ue boccia il “sistema a cascata” della normativa italiana (Guida al diritto 24/2025, 88-90)
in materia penale (concorso tra aggravanti e recidiva):
- Corte cost. 27.5.25 n. 74, pres. Amoroso, red. Petitti (Guida al diritto 24/2025, 54 T): L'art. 63, terzo comma, c.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, c.p. si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».
- (commento di) Carmelo Minnella, Eliminata l’irragionevolezza rispetto alla lex mitior in caso di reiterazione (Guida al diritto 24/2025, 58-63)
in materia penale (divieto di avvicinamento):
- Cass. pen. 6^, 12.3-15.5.25 n. 18329 (Guida al diritto 24/2025, 64 T): In tema di divieto di avvicinamento imposto con la misura cautelare, non scrimina la condotta delittuosa ex art. 387-bis c.p.p la circostanza che la persona consenta al vietato avvicinamento da parte dell'imputato, giacché la normativa di settore è fortemente orientata a tutelare la vittima di condotte maltrattanti, considerando la sua posizione vulnerabile, evitando che la stessa vittima possa influire sulla prosecuzione del procedimento (ritrattando l'accusa): in questa situazione di squilibrio che giustifica una tutela rafforzata della vittima non può dunque essere affidato alla stessa di far venir meno la misura di protezione imposta all'agente.
- (commento di) Giuseppe Amato, Tutelare l’incolumità della persona anche contro la sua stessa volontà (Guida al diritto 24/2025, 66-68)
in tema di giustizia riparativa:
- Fabrizio Cacace (avvocato), Giustizia riparativa, la riforma ignora i rischi di vittimizzazione secondaria (Guida al diritto 24/2025, 12-14, editoriale). Prime applicazioni della giustizia riparativa istituzionalizzata introdotta dal DLg 10.10.2022 n. 150. Nessuna misura volta a contrastare casi di vittimizzazione secondaria. Finché non si porrà mano al decreto legislativo per adeguarlo alla Direttiva 29/2012/UE, nella quale il fenomeno trova precisi richiami, l'unico filtro è l'adozione di protocolli per l'organizzazione pratica di una valutazione individualizzata dei rischi di vittimizzazione secondaria.
c.s.
Una democrazia non può durare senza una forte moralità pubblica (Alexis de Tocqueville)