Guida al diritto (30/2024)
sull’autonomia regionale differenziata:
L 26.6.2024 n. 86 [GU 28.6.24 n. 150, in vigore dal luglio 2024], Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- testo della legge (Guida al diritto 30/2024, 15-20)
- guida alla lettura a mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 30/2024, 21-28)
- commento di Marcello Clarich* e Giuliano Fonderico**, Prima del regionalismo differenziato un piano sui rapporti centro-periferia (Guida al diritto 30/2024, 12-14, editoriale) [*ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Roma La Sapienza; **associato di diritto amministrativo all’Università Ca’ Foscari di Venezia]
in materia
edilizia (abusi: doppia conformità):
- Corte cost. 15.7.24 n. 125, pres. Barbera, red. D’Alberti (Guida al diritto 30/2024, 116): Il requisito della “doppia conformità” riveste un’importanza cruciale nell’ordinamento italiano, mirando ad assicurare, sull’intero territorio nazionale, l’uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi: ciò a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e, quindi, indipendentemente dalla concreta estensione del fenomeno dell’abusivismo nei singoli contesti territoriali. Tale requisito deve trovare applicazione sia in relazione alle regioni a statuto ordinario, sia in relazione alle regioni a statuto speciale. Anche alla luce delle recenti modifiche di semplificazione della disciplina statale apportate dal DL 69/2024 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), va ribadito che spetta allo Stato il compito di stabilire, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi ove il requisito della “doppia conformità” debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, e i casi in cui possano ammettersi circoscritte limitazioni alla sua concreta operatività.
in materia di
avvocature pubbliche (obbligo di “strisciare” il badge):
- Cons. Stato VII, 3.t.24 n. 5878, pres. Franconiero, est. De Carlo (Guida al diritto 30/2024, 33): La circolare del coordinatore degli affari generali e del personale della Giunta regionale che estende il meccanismo della rilevazione automatica delle presenze indistintamente a tutto il personale dipendente, compresi gli avvocati, non realizza un’ingerenza gerarchica nell’esercizio intrinseco della prestazione d’opera intellettuale propria della professione forense, e cioè nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente, ma sottopone l’attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con la partecipazione dell’ufficio dell’avvocato dell’ente pubblico all’organizzazione amministrativa dell’ente stesso. (Gli avvocati regionali avevano impugnato la circolare ritenendo l’obbligo di utilizzo del badge incompatibile con l’indipendenza e l’autonomia professionale proprie della qualifica dell’avvocato. Per il giudice di primo grado gli avvocati pubblici sono tenuti ad attestare in proprio, attraverso l’autocertificazione e sotto personale responsabilità, lo svolgimento della propria attività lavorativa, non solo per garantire l’autonomia professionale ma anche per tener conto che assai spesso la loro attività si svolge fuori delle sedi dell’ente. Di diverso avviso il CdS, che non ravvisa alcuna incompatibilità con le caratteristiche di autonomia nella conduzione professionale dell’ufficio di avvocatura).
in tema di incarichi pubblici:
- Cass. 1^, 18.7.24 n. 19823 (Guida al diritto 30/2024, 32): I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, e in caso d’inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’ente erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato a incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi; salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento.
in tema di
responsabilità amministrativa:
- Corte cost. 16.7.24 n. 132, pres. Barbera, red. Pitruzzella (Guida al diritto 30/2024, 33-34): Sono in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, nei confronti dell’art. 21, comma 2, DL 76/2020 - L 120/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), che per le sole condotte commissive esclude fino al 31 dicembre 2024 la responsabilità amministrativa per colpa grave dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti Nel valutare la proporzionalità dell’intervento legislativo, non si può prescindere invero dal rilievo che la disposizione censurata ha origine da un contesto eccezionale (pandemia da Covid-19), ha natura temporanea e ha comunque un oggetto delimitato, riguardando solo le condotte commissive e non quelle “inerti” ed “omissive”. Il regime ordinario non potrà invece limitare al solo dolo la responsabilità amministrativa. (In vista dell’imminente scadenza temporale dell’ultima proroga della disposizione censurata, la Corte sollecita il legislatore al varo di una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, al fine di ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le strutturali trasformazioni del modello di amministrazione e del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera)
in tema di
autotrasporto (blocco licenze NCC):
- Corte cost. 19.7.24 n. 137, pres. Barbera, red. Antonini (Guida al diritto 30/2024, ): L’art. 10-bis, comma 6, DL 135/2018, che congelava la possibilità di rilasciare licenze fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale di taxi e noleggi con conducente, è incostituzionale: il blocco generale ai nuovi candidati al servizio di noleggio con conducente, in un Paese contraddistinto da una grave carenza di tutti i servizi pubblici di trasporto non di linea a partire dai taxi, si è tradotta un’ulteriore posizione di privilegio degli operatori già presenti - che agiscono in una situazione in cui la domanda è ampiamente superiore all’offerta - e che ha causato, in modo sproporzionato, un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività. [Il decreto sul registro - che i vari Governi succedutisi in questi anni hanno omesso di realizzare - è stato adottato in pendenza del giudizio costituzionale: ma prima di entrare in campo ha bisogno di 180 giorni in cui completare il confronto cogli enti territoriali, in una procedura che non esclude ulteriori ritardi]
in tema di
vaccini anti-Covid 19:
- Trib. Ue 5^, 17.7.24, cause T-689/21 e T-761/21 (Guida al diritto 30/2024, 34): Circa le clausole dei contratti di acquisto di vaccini anti Covid-19 relative all’indennizzo delle imprese farmaceutiche da parte degli Stati membri per eventuali risarcimenti che esse dovrebbero pagare in caso di difetto dei loro vaccini, va chiarito che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la responsabilità non può essere soppressa o limitata, verso il danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità ai sensi della direttiva 85/374 (ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi). Ma nessuna disposizione della direttiva 85/374 vieta a un terzo di rimborsare gli importi pagati a titolo di risarcimento da un produttore a causa della difettosità del suo prodotto. Nel caso concreto della pandemia, la previsione di clausole sull’indennizzo dei produttori mira a compensare i rischi corsi dalle imprese farmaceutiche connessi all’emergenza, cioè l’abbreviazione del termine di messa a punto dei vaccini perorata dagli stessi Stati UE: circostanza, questa, che era di dominio pubblico. [Accogliendo parzialmente due ricorsi, il Tribunale Ue boccia la Commissione sui contratti di acquisto di vaccini anti Covid-19, precisando che l’errore della Commissione è stato di non aver dimostrato che un accesso più ampio a tali clausole avrebbe effettivamente arrecato pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese coinvolte]
in tema di
suicidio assistito:
- Corte cost. 18.7.24 n. 135, pres. Barbera, red. Modugno - Viganò (Guida al diritto 30/2024,33): Nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242/2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti i requisiti: › irreversibilità della patologia, › presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, › dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, › capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli, devono essere accertati dal SSN con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza. (Sono pertanto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull’articolo 580 c.p., miranti a estendere l’area della non punibità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019).
in materia di lavoro (Jobs Act: reintegra attenuata):
- Corte cost. 16.7.24 n. 128, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 30/2024, 31-32 e 36 T): L’art. 3, comma 2, Dlgs 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), noto come Jobs Act, è incostituzionale laddove non prevede la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo annullato per insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro (ossia nel caso in cui risulti falsa, cioè non vera, la decisione organizzativa che comporta la soppressione del posto di lavoro), restando esclusa la reintegrazione quando invece sia violato l’obbligo di repêchage (obbligo di ricollocamento).
- Corte cost. 16.7.24 n. 129, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 30/2024, 48 T): Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, Dlgs 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), dovendosi la norma leggere alla luce di una interpretazione adeguatrice, nel senso che in caso di licenziamento disciplinare illegittimo la reintegra può essere disposta solo per le infrazioni “tipizzate” dal codice disciplinare che ad esse (e solo ad esse) ricolleghi la sanzione conservativa, mentre non opera in tutti gli altri casi di sanzioni correlate a infrazioni disciplinari identificate in base a espressioni generali.
- (commento di) Francesco Maria Ciampi, Obiettivo delle sentenze è equiparare le ammende per esoneri ingiustificati (Guida al diritto 30/2024, 59-62)
c.s.
Elogio dell’ozio
- Un giorno felice è un giorno in cui posso restare pigro (Roland Barthes)