Giurisprudenza italiana (3/2025)

Carmine Spadavecchia • 28 aprile 2025

in tema di intervento (nel processo amministrativo):

- Ad. plen. 29.10.24, n. 15, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giurispr. it. 3/2025, 644 s.m.): 1.L’art. 28, 2° comma, c.p.a., subordina l’ammissibilità dell’intervento litisconsortile alla condizione che il cointeressato non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, affinché tale intervento non si risolva in un’elusione del termine per impugnare, senza che vi sia più la necessità di convertire tale intervento in ricorso auto- nomo. L’intervento litisconsortile non è soggetto ad alcun limite con riguardo all’attività assertiva, ma può essere spiegato solo in un giudizio che si trova in primo grado, in quanto, nel giudizio di appello, lo stesso è precluso del divieto di cui all’art. 104, 1° comma, c.p.a. 2. L’art. 28, 2° comma, c.p.a., va interpretato nel senso che, nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari, è inammissibile l’intervento litisconsortile o adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo. 

- (commento di) Paolo Patrito, L’intervento del cointeressato nel processo amministrativo (Giurispr. it. 3/2025, 644-651) 


in tema di appalti (suddivisi in lotti):

- Ad. plen. 13.12.24 n. 17, pres. Maruotti, est. Franconiero (Giurispr. it. 3/2025,489-): Va rimessa alla Corte di giustizia dell’UE la questione relativa all’interpretazione e all’applicazione del criterio c.d. del “vincolo di partecipazione” per il caso di gare suddivise in lotti (DLg 50/2016, art. 51, 2° comma in relazione alla Dir. 2024/24/UE, artt. 2 e 46), per il caso in cui partecipi alla gara – per un determinato numero di lotti – un’impresa facente parte di un più vasto gruppo societario. In particolare, si chiede alla Corte del Lussemburgo di chiarire se, ai sensi del diritto UE, tale “vincolo di partecipazione” debba essere riferito all’impresa partecipante in quanto tale, ovvero al gruppo societario nel suo complesso. 


in tema di silenzio-inadempimento (obbligo di provvedere):

- Cons. Stato IV 11.11.24 n. 9014, pres. Mastrandrea, est. Monteferrante (Giurispr. it. 3/2025, 636 solo massima): Sussiste, in via generale, l’obbligo di provvedere della PA su una istanza di rinegoziazione di una convenzione urbanistica, alla luce di fatti sopravvenuti rilevanti, in applicazione del principio di buona fede e correttezza, escludendosi tuttavia che l’Amministrazione sia tenuta ad assicurare il bene della vita cui aspira il privato; tale obbligo di provvedere non sussiste, in concreto, allorquando l’ente locale abbia già in precedenza, alla luce di tali fatti, reiteratamente ribadito il proprio interesse alla piena e integrale attuazione dell’accordo, nei termini originariamente concordati. 

- (commento di) Gabriele Serra, Dovere di provvedere e silenzio della p.a.: stato dell’arte e spunti interpretativi (Giurispr. it. 3/2025, 636-643) 


in tema di abusi edilizi (fiscalizzazione dell’abuso):

- Cons. Stato II 13.12.24 n. 10076 (Giurispr. it. 3/2025, 487-9): 1. Il modulo procedimentale del silenzio-assenso (L 241/1990, art. 20) non può essere invocato nei procedimenti volti al rilascio di titoli edilizi in sanatoria con “fiscalizzazione” degli abusi edilizi. 2. La “fiscalizzazione” non possa essere ammessa a fronte di un vizio di carattere sostanziale del titolo edilizio (neppure laddove tale vizio sia stato in sostanza superato da successivi atti di pianificazione). 


in tema di giochi (orari apertura sale giochi e ludopatia):

- Cons. Stato V, 20.12.24 n. 10252, pres. Lotti, rel. Maggio (Giurispr. it. 3/2025, 486-7): Nel bilanciamento fra l’interesse economico degli operatori del settore dei giochi e delle scommesse e quello alla tutela del diritto alla salute (anche attraverso il contrasto al fenomeno della ludopatia) deve essere certamente riconosciuta prevalenza al secondo di essi, in una chiave di bilanciamento fra principi costituzionali. Stante l’immanente prevalenza che deve essere riconosciuta all’interesse pubblico alla tutela della salute, non può riconoscersi un legittimo affidamento alla permanenza longe et ultra di uno specifico assetto degli orari di apertura degli esercizi.


in tema di aiuti di Stato (recupero):

- Corte giust. Ue 10^, 16.1.25, causa C-588/23, Scai Srl contro Regione Campania (Giurispr. it. 3/2025, 491-493, annotata da Oriana Balsamo): Una normativa nazionale può consentire l’estensione dell’obbligo di restituzione di un aiuto di Stato anche nei confronti di soggetti diversi da quelli originariamente individuati dalla Commissione come beneficiari. La decisione di recupero adottata dalla Commissione, infatti, rappresenta una valutazione circoscritta al momento della sua adozione, effettuata sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato e, se presentate, dai terzi. In questo contesto, le autorità nazionali possono procedere all’individuazione del beneficiario effettivo e disporre il recupero dell’aiuto nei confronti della società che ha proseguito l’attività economica dell’impresa beneficiaria originaria al fine di garantire l’eliminazione della distorsione della concorrenza generata dal vantaggio ingiustamente acquisito. Di conseguenza, nel caso in cui una decisione della Commissione europea disponga il recupero di un aiuto di Stato presso un beneficiario specificamente individuato, il diritto dell’Unione non impedisce l’applicazione di una normativa nazionale che consenta alle autorità nazionali competenti di estendere l’obbligo di restituzione a un’altra impresa, qualora sia accertata l’esistenza di una continuità economica tra quest’ultima e il beneficiario originario dell’aiuto. 


in materia di inquinamento (Terra dei fuochi):

- Cedu 1^, 30.1.25, ricorsi 51567/14, 39742/14, 74208/14, 21215/15, C. e altri c/ Italia (Giurispr. it. 3/2025, 493-495, annotata da Alessia Lubrano): Le omissioni delle autorità italiane in relazione allo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi nella Terra dei Fuochi hanno violato il diritto alla vita dei residenti garantito dall’art. 2 Cedu. Le carenze della risposta italiana hanno carattere sistemico e impongono l’adozione di misure di carattere generale, quali l’adozione di una strategia nazionale, l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio e la creazione di una piattaforma di informazione pubblica.


in materia di matrimonio (doveri coniugali):

- Cedu 5^, 23.1.25, ricorso 13805/21 (H.W. / Francia) (Giurispr. it. 3/2025, 496-498, annotata da A.M. Mandas): La riaffermazione del debitum coniugale e la pronuncia del divorzio per colpa esclusiva della ricorrente sulla base del rifiuto di ogni rapporto intimo con il coniuge viola l’art. 8 Cedu, costituendo un’interferenza arbitraria e non giustificata da ragioni pertinenti e sufficienti. Nella fattispecie, i giudici nazionali non hanno individuato, entro il ristretto margine di apprezzamento loro riservato, un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti.


sul diritto di proprietà (occupazione di immobile da parte di forze ONU di peacekeeping):

- Cedu 1^, 16.1.25, ricorso 32879/18, M.I. c/ Cipro (Giurispr. it. 3/2025, 498-500, annotata da Livia Mancinelli): La mancata corresponsione di un canone di locazione alla proprietaria di un immobile, occupato dalle forze di pace delle Nazioni Unite (UNFICYP) dispiegate nella zona cuscinetto di Nicosia a seguito dell’invasione di Cipro da parte della Turchia nel 1974, ha costituito una lesione del diritto di proprietà della stessa, garantito dall’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. [Affermata la responsabilità dello Stato cipriota, la Corte disposto un risarcimento in favore della ricorrente, di 10.000 euro per danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre a 12.000 euro per spese legali e costi processuali (parr. 115-122)]. 


in tema di condominio:

- Vito Amendolagine, Approvazione e revisione delle tabelle millesimali (Giurispr. it. 3/2025, 697-706). Rassegna di giurisprudenza.


in tema di obbligazioni (interessi legali):

- Cass. SSUU 7.5.24 n. 12449 (Giurispr. it. 3/2025, 546 T): Se il titolo esecutivo giudiziale dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione ricavabile dalla motivazione, la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, 1° comma, c.c. 

- (commento di) Giampaolo Fabbrizzi, Declino (o ascesa) per gli interessi al saggio legale maggiorato in pendenza di lite? (Giurispr. it. 3/2025, 548-554)


in tema di arricchimento senza causa:

- Cass. 3^, 20.1.25 n. 1284 (Giurispr. it. 3/2025, 513 T): Al lume di Cass. SSUU n. 33954/2023, è dubbio – e la questione andrebbe rimessa pertanto alle Sezioni unite - che l’azione di arricchimento senza causa esercitata dalla PA debba reputarsi impedita ex art. 2042 c.c. quando il lamentato impoverimento consegua all’esecuzione di un contratto nullo per difetto di forma.

- (commento di) Donato Carusi, Sussidiarietà dell’azione di arricchimento: cambia qualcosa se c’e` di mezzo la P.A.? (Giurispr. it. 3/2025, 518-520)

- Cass. 2^ 29.7.24 n. 21138 (Giurispr. it. 3/2025, 526 T): L’indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l’iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subito); ne consegue che l’esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subita, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l’esigenza restitutoria che fonda l’istituto comunque non può neutralizzare l’inesistenza ovvero l’invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto. (Nella specie, la SC ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto l’indennizzo nella misura dei prezziari regionali, inclusivi anche dell’utile di impresa e correlati al valore delle opere quali risultanti al momento della perizia a distanza di 25 anni dall’esecuzione di dette opere, così assicurando all’appaltatore il diritto ad ottenere il prezzo della sua controprestazione ragguagliato al valore onnicomprensivo e attualizzato delle opere). 

- (commento di) Paolo Gallo, Azione di arricchimento nei confronti della P.A. ed esecuzione di lavori fuori contratto: il quantum (Giurispr. it. 3/2025, 527-533) 


sull’indennizzo a vittime di reati:

- Corte giust. Ue 5^, 7.11.24, causa C-126-23 (Giurispr. it. 3/2025, 501 s.m.): L’art. 12, par. 2, Dir. 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, osta alla normativa di uno Stato membro [nella specie, L 122/2016 adottata in attuazione della Dir. 2004/80/CE] nella quale il sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti subordina, in caso di omicidio, il diritto all’indennizzo dei genitori della persona deceduta all’assenza di coniuge superstite e di figli di tale persona e quello dei fratelli e delle sorelle di quest’ultima all’assenza di detti genitori. 

- (commento di) Giovanni Brunetta, L’indennizzo alle vittime “indirette” di reati violenti: la decisione della Corte di giustizia (Giurispr. it. 3/2025, 501-513)


in tema di giurisdizione (contenzioso climatico = Climate Change Litigation):

- Trib. Torino 1^, 30.5.24 (ord.za), giud. unico, est. Sburlati (Giurispr. it. 3/2025, 575 T): La domanda con la quale il privato chieda la sospensione di un’opera intrapresa dalla PA assumendo che questa pregiudica la salubrità dell’ambiente in cui abita – nella fattispecie, il taglio generalizzato di un filare alberato – si ricollega ad una posizione soggettiva inquadrabile nell’ambito del diritto alla salute, che la Costituzione riconosce e tutela in via primaria, assoluta, non condizionata ad eventuali interessi di ordine collettivo o generale, e, quindi, anche nei confronti dell’A. medesima, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice ordinario può imporre alla PA non solo la cessazione, ma anche l’adeguamento dell’attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose. 

- (commento di) Carlo Vittorio Giabardo, Provvedimento cautelare “climatico” e giurisdizione del giudice ordinario (Giurispr. it. 3/2025, 576-582)


 


c.s. 


 


L'equilibrio tranquillizza, ma la pazzia è molto più interessante (Bertrand Russell)