Guida al diritto (28/2025)

Carmine Spadavecchia • 30 luglio 2025

in tema di economia dello spazio:

- Giulio M. Salerno*, Legge italiana sullo spazio, un modello se l’attuazione sarà efficace e concreta (Guida al diritto 28/2025, 10-12, editoriale). Commento alla L 13.6.2025 n. 89 (GU 24.6.25 n. 144, in vigore dal 25 giugno 2025), Disposizioni in materia di economia dello spazio [*professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Macerata]


sulla legge di delegazione europea 2024:

L 13.6.2025 n. 91 (GU 25.6.25 n. 145, in vigore dal 10 luglio 2025), Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 

- analisi e mappa delle novità principali a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 28/2025, 14-22)


in tema di ambiente:

- TAR Brescia 3.6.2025 n. 506, pres. Gabbricci, est. Fede (Guida al diritto 28/2025, 82 T, sotto il titolo: Impianti soggetti ad Aia, la parola alla Corte Ue sul silenzio assenso per modifiche “sostanziali”): È dubbio se il decorso del termine di sessanta giorni dalla comunicazione da parte del gestore di un impianto delle modifiche non sostanziali di un progetto assoggettabile al procedimento per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), previsto all'art. 29-nonies, comma 1, DLg 3.4.2006 n. 152, recante "norme in materia ambientale", possa configurare una forma di silenzio-assenso da parte dell'Amministrazione. Se si sceglie di aderire alla tesi che ne ammette la formazione (ritenuta prevalente dal Tar remittente), sorge la questione di compatibilità della formazione di autorizzazioni tacite con il diritto dell'Unione Europea con riferimento alle comunicazioni che celano modifiche sostanziali per le quali l'art. 20 della direttiva 24.11.2010 n. 75 (2010/75/Ue) prevede l'obbligo di adozione di un provvedimento espresso vigente in materia ambientale. La questione interpretativa va pertanto rimessa alla Corte di Giustizia Ue ai sensi dell'art. 267 del Tfue. 

- (commento di) Giulia Pernice, La “semplificazione” deve comunque essere in linea con le regole europee (Guida al diritto 28/2025, 89-93). La controversia riguarda una società che produce piastrelle e la Provincia, competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale.


in tema di giochi nei locali pubblici (ludopatia):

- Corte cost. 10.7.25 n. 104, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 28/2025, 26): L’art. 7, comma 3-quater, del “decreto Balduzzi” del 2012 (che vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, ossia praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati) è incostituzionale perché tale disposizione, pur perseguendo la legittima e meritevole finalità di contrastare la ludopatia, appare viziata da irragionevolezza e difetto di proporzionalità in quanto eccessivamente inclusiva: essa è infatti riferita a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore, e colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.


sul soccorso in mare (fermo amministrativo della nave):

- Corte cost. 8.7.25 n. 101, pres. Amoroso, red. Pitruzzella (Guida al diritto 28/2025, 28): Sono infondate le questioni di costituzionalità della norma del c.d. “decreto Piantedosi” (art. 1, comma 2-sexies, DL 21.10.2020 n. 130 - L 18.12.2020 n. 173), che autorizza le autorità italiane a trattenere le navi di soccorso umanitario. Con riferimento alla denunciata violazione del principio di determinatezza (art. 25 Cost.), la condotta sanzionata con il fermo della nave (che ha carattere punitivo) è descritta in modo puntuale, ed è la legge a tracciare una chiara linea di confine tra lecito e illecito, evitando l’arbitrio del giudice e garantendo la conoscibilità del precetto. La normativa nazionale si inserisce nell’ambito delle regole di cooperazione dettate dalla convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo, e l’inosservanza delle richieste di informazione e delle indicazioni dell’Autorità è sanzionata solo quando riguardi atti legalmente dati e conformi alla disciplina internazionale. Sono altresì infondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 10 e 117 della Cost., per violazione degli obblighi internazionali. Inoltre, vanno respinti i dubbi di legittimità costituzionale sull’obbligatoria applicazione del fermo della nave. Tale misura punitiva non è né irragionevole né sproporzionata, in quanto sanziona «quelle trasgressioni che pregiudichino la stessa finalità di salvaguardia della vita umana in mare, insita nella Convenzione SAR, e si rivelino idonee a compromettere, in carenza di motivi legittimi, il sistema di cooperazione che tale Convenzione ha istituito». [Tra le organizzazioni umanitarie che hanno sollevato tali questioni, la prima è stata la non governativa Sos Mediterranee verso il fermo amministrativo disposto dalle autorità italiane nei confronti della nave Ocean Viking. I dubbi avanzati riguardavano la possibile violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e determinatezza sanciti dalla Costituzione italiana, nonché degli obblighi vincolanti che derivano dal diritto internazionale ed europeo. La Consulta ha restituito gli atti al rimettente, per consentirgli di valutare l’incidenza dello ius superveniens (DL 11.10.2024 n. 145 - L 9.12.2024 n. 187) sulle questioni concernenti la fissità, originariamente prevista, della durata del fermo]


sullo scioglimento di comuni per mafia (decadenza del sindaco rieletto):

- Cass. 1^, 8.7.25 n. 18559 (Guida al diritto 28/2025, 26): Nella consapevolezza di dover comporre distinti interessi costituzionalmente rilevanti - da una parte, il rispetto della rappresentanza politica e il diritto di elettorato passivo, dall’altra, i principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa - deve ritenersi preferibile la soluzione interpretativa per cui il sindaco che sia stato rieletto nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento per infiltrazioni mafiose, perché non ancora definitivamente dichiarato incandidabile al momento delle votazioni, non può continuare a svolgere l’incarico una volta che sia stata accertata in sede civile, con efficacia di giudicato, la sua responsabilità nella causazione del pregresso commissariamento del consiglio comunale. [La SC respinge il ricorso dell’ex sindaco di Platì, in Calabria, contro la sentenza che aveva confermato la decadenza dichiarata dal prefetto a seguito della sua rielezione dopo lo scioglimento del consiglio comunale per condizionamento mafioso. Al termine del periodo di gestione commissariale, e mentre era ancora in corso il procedimento per la declaratoria di incandidabilità, il ricorrente era stato infatti rieletto sindaco. Nel corso del (nuovo) mandato, la Cassazione ne aveva dichiarato, in via definitiva, l’incandidabilità. A quel punto il Prefetto aveva promosso l’azione per farne dichiarare la decadenza. Il Tribunale, in primo grado, rigettò il ricorso. La Corte di appello, capovolgendo il verdetto, dichiarò l’incandidabilità del sindaco e, per l’effetto, la decadenza dalla carica. Proposto ricorso, la Cassazione l’ha respinto].


sulla ineleggibilità (a consigliere comunale):

- Cass. 1^, 8.7.25 n. 18586 (Guida al diritto 28/2025, 26): È legittima la decisione dell’Ufficio centrale elettorale che ha dichiarato ineleggibile, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d), Dlgs 31.12.2012 n. 235 (cd. legge Severino), un candidato alla carica di consigliere comunale del comune di Sorrento, condannato in via definitiva per il delitto di omicidio stradale plurimo (589 cp), aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 9, c.p. L’art. 10, comma 1, lett. d), DLg 235/2012 è privo di portata innovativa e rappresenta una norma, non irragionevole, di chiusura del sistema, in quanto volta a tutelare il buon andamento e la trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di impedire che queste siano governate da chi sia stato definitivamente condannato alla pena ivi prevista per uno o più delitti, dolosi o colposi, purché aggravati dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, dovendo il disvalore di tali delitti, rilevante ai suddetti fini, essere individuato proprio nell’abuso di tali poteri o nella violazione di quei doveri. 



in tema di adeguamenti retributivi (magistrati):

- Cons. Stato VII 9.7.25 n. 6003 pres. Lipari, est. Rotondano, e n. 6004, pres. Lipari, est. Franconiero (Guida al diritto 28/2025, 28): Il DPCM 6.8.2021 sugli adeguamenti retributivi dei magistrati è illegittimo perché non ha considerato, quali basi di calcolo, tutte le componenti delle retribuzioni spettanti ai lavoratori pubblici, e non solo quella stipendiale. (Il CdS accoglie il ricorso con conseguente obbligo per la PA di riformulare i conteggi degli incrementi stipendiali. Nelle more, i provvedimenti impugnati continuano a esplicare interamente i loro effetti giuridici ed economici. Pertanto, non sono ripetibili gli emolumenti già corrisposti, sui quali dovranno essere erogati successivamente i conguagli derivanti dall’eventuale variazione in aumento per effetto dei riconteggi; fino all’adozione dei nuovi provvedimenti che determineranno la corretta misura dell’adeguamento triennale, conserva efficacia l’impugnato DPCM). 


in tema di responsabilità professionale (agenti e procacciatori):

- Cons. Stato VI 10.6.25 n. 4997, pres. De Felice, est. Poppi (Guida al diritto 28/2025, 28): La responsabilità del professionista non viene meno in ragione dell’imputabilità delle condotte a soggetti terzi posto che l’avvalimento di tali soggetti comporta un’assunzione di rischio in ossequio al principio cuius commoda eius et incommoda che non esonera il professionista da responsabilità neanche qualora i preposti non operino alle sue dirette dipendenze. (Ricorso relativo a sanzione irrogata da Agcom nei confronti di una agenzia per il procacciamento di contratti di fornitura energetica per conto di Enel).


in tema di commercio (pratiche commerciali aggressive): 

- TAR Lazio 1^, 3.4.25 n. 6720, pres. Petrucciani, est. Viggiano (Guida al diritto 28/2025, 27-28): Una pratica commerciale può essere considerata aggressiva anche se incide sulla fase successiva all’operazione commerciale, quando tocca l’effettiva possibilità di esercizio dei diritti dei consumatori, come il recesso, il rimborso o l’assistenza post vendita. [Il TAR respinge il ricorso proposto da una società operante nel settore della vendita al dettaglio e all’ingrosso di mobili, elettrodomestici e altri complementi per l’arredo contro la sanzione di € 3.200.000,00 irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. AGCM aveva censurato una serie di condotte del professionista, riunite in un’unica complessiva pratica commerciale scorretta e aggressiva, consistenti nella consegna di prodotti difettosi o viziati, tali da non essere idonei all’uso per il quale erano stati acquisitati, nonché nella gestione negligente dell’assistenza post vendita, non riconoscendo la garanzia sia legale sia convenzionale e ostacolando in questo modo l’esercizio, da parte dei consumatori, dei diritti nascenti dal contratto. Tutto per un ordine di grandezza di oltre il 13% delle consegne che in termini assoluti rappresenta circa 350.000 reclami dei consumatori, accolti nel 90% dei casi. L’Autorità non aveva contestato semplicemente un inadempimento contrattuale (“essendo notorio che ogni soggetto giuridico può, in alcuni casi, errare e non riuscire ad effettuare correttamente la prestazione dedotta in obbligazione: per il che, l’ordinamento appronta gli ordinari rimedi privatistici che la parte contrattuale può azionare per tutelare la propria legittima pretesa), rilevando piuttosto che, nel caso in esame, come dimostrato dalle numerosissime segnalazioni pervenute (tutte precise e concordanti), dai report stilati, dalle comunicazioni interne. dalle informazioni raccolte durante l’istruttoria la problematica trascendesse il singolo inadempimento, iscrivendosi in una più ampia cornice riguardante l’intera attività aziendale curata dal professionista, caratterizzata sia da negligenza professionale, sia da aggressività nei confronti dei consumatori] 


in tema di associazioni non riconosciute (prescrizione):

. Corte cost. 26.6.25 n. 86, pres. Amoroso, red. Navarretta (Guida al diritto 28/2025, 30 T): È incostituzionale l'art. 2941, comma 1, n. 7, c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. 

- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Consulta sempre più attenta a un’effettiva ed estesa tutela (Guida al diritto 28/2025, 33-36)

in tema di successioni:

- Cass. 3^, 20.6.25 n. 16594(Guida al diritto 28/2025, 37 T): Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria che sarebbe stata azionabile dal proprio genitore defunto può provare l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità anche mediante l’esercizio dell’azione giudiziaria volta a far valere i diritti spettante al proprio dante causa, ma a condizione che sia stato provato – o risulti incontestato in quel giudizio – il suo status di figlio. 

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Un principio che può coinvolgere l’aspetto ereditario in generale (Guida al diritto 28/2025, 43-46)

in tema di contratti:

- Cass. 2^, 5 giugno 2025 n. 15097 (Guida al diritto 28/2025, 47 s.m., annotata da Mario Piselli): L’indicazione del venditore, contenuta nell’atto notarile di compravendita, che il “pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto”, non è coperta da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che colui che ha rilasciato quietanza non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest’ultima, nel rapporto tra le parti, deve essere provata mediante controdichiarazione scritta. 


in tema di Oei (ordine di arresto europeo):

- Corte giust. Ue 2^, 10.7.25, causa C-635/23 (Guida al diritto 28/2025, 96 solo massima): L'art. 2, lett. c), ii), della direttiva 2014/41 va interpretato nel senso che può essere qualificata come "autorità di emissione", ai sensi di tale disposizione, un'autorità amministrativa definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e i cui atti di indagine, implicanti un'ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata, devono, in conformità del diritto nazionale, essere previamente autorizzati da un'autorità giudiziaria. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Oei, nella nozione “autorità di emissione” anche l’Anticorruzione che agisce con il ruolo di inquirente (Guida al diritto 28/2025, 96-98)


in tema di
appello penale (appello della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace):

- Cass. SSUU 23.6.25 n. 23406 (Guida al diritto 28/2025, 63 T): La parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa. 

- (commento di) Carmelo Minnella, Non risulta decisiva la mancanza di una previsione ad hoc e precisa (Guida al diritto 28/2025, 70-76) 


in materia penitenziaria:

- Corte cost. 3.6.25 n. 78, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 28/2025, 54 T): In tema di ordinamento penitenziario, in particolare in merito al termine per il reclamo del detenuto contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, è incostituzionale l'art. 30-bis, terzo comma, L 26.7.1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'art. 30 della medesima legge è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni. 

- (commento di) Fabio Fiorentin, Una sentenza additiva che dispone il termine più equilibrato di 15 giorni (Guida al diritto 28/2025, 56-62). Riproponendo un cliché ormai consueto, la pronuncia vede nuovamente l’intervento nomopoietico della Consulta che va a supplire all’inerzia del legislatore.



 

c.s.


 

Abitudini

- L'abitudine è una grande forza (Cicerone)

- Non v'è nulla di così assurdo che l'abitudine non renda accettabile (Erasmo da Rotterdam)

- L'abitudine è la grande guida della vita umana (David Hume)

- Forme pietrificate e ormai irriconoscibili della nostra prima felicità, del nostro primo orrore - queste sono le abitudini (Walter Benjamin)