Giornale di diritto amministrativo (2/2025)
sulla
difesa comune della Ue:
- Edoardo Chiti, Il rafforzamento della difesa europea (Giornale dir. amm. 2/2025, 145-151)
in tema di
contratti pubblici post Brexit:
- Giulio Napolitano e Leonardo Parona, La riforma dei contratti pubblici nel Regno Unito dopo la Brexit (Giornale dir. amm. 2/2025, 152-162). Il Procurement Act 2023 rappresenta per il Regno Unito uno dei più rilevanti interventi di riforma del sistema amministrativo nell’era post-Brexit. Lo spirito autenticamente britannico della riforma: indirizzo politico e learning by doing.
in tema di
disabilità nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza):
- Berardino Zoina, La disabilità nel PNRR (Giornale dir. amm. 2/2025, 163-170)
in tema di
turismo urbano:
- Fabio Cusano, I rimedi urbanistici alla disneyficazione delle città (Giornale dir. amm. 2/2025, 171-180). Poteri e competenze di dell’ente locale per la gestione del fenomeno turistico. Attuale inadeguatezza. Possibili traiettorie di ricerca e proposte di tramite strumenti di governo innovativi. Contingentamento degli immobili destinati ad affitti brevi. Analisi in chiave comparatistica.
in tema di
contratti pubblici (Correttivo al codice):
DLg 31.12.2024 n. 209 [testo coordinato in GU 22.1.25 n. 17, s.o. 3] Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
- Giulio Napolitano, Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici: applicazione pratica e prospettive (Giornale dir. amm. 2/2025, 181-184)
- Elio Leonetti, PMI, subappalto e avvalimento (Giornale dir. amm. 2/2025, 184-188)
- Alfredo Vitale, Le tutele lavoristiche nell’esecuzione dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 2/2025, 188-193)
- Riccardo Esposito, La fase esecutiva (Giornale dir. amm. 2/2025, 194-201). L’anticipazione contrattuale (art. 125), le penali, i premi di accelerazione (art. 126); le novità in tema di varianti in corso d’opera (art. 120) e revisione prezzi (art. 60).
- Lavinia Zanghi Buffi, La finanza di progetto (Giornale dir. amm. 2/2025, 201-206)
Paolo Clarizia, L’insostenibile instabilità del regime dei consorzi stabili (Giornale dir. amm. 2/2025, 206-211). Il nuovo regime denota una tendenziale inversione di tendenza rispetto al Codice previgente, e sembra contraddire la ratio pro-concorrenziale alla base del modello aggregativo consortile, quella cioè di aumentare le chance di aggiudicazione degli appalti pubblici alle piccole e medie imprese, rischiando di limitare irrimediabilmente l’operatività dei consorzi stabili.
sulla
legge di bilancio:
L 30.12.2024 n. 207 [testo coord. GU 20.1.25 n. 15, s.o. 2, in vigore dal 1 gennaio 2025], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
- (commento di) Rita Perez, Il bilancio per il 2025 e i condizionamenti europei (Giornale dir. amm. 2/2025, 212-216)
- (commento di) Alessandra Villa, Istruzione, editoria e cultura (Giornale dir. amm. 2/2025, 217-224)
- (commento di) iustino Lo Conte, Interventi sociali, agricoltura e infrastrutture (Giornale dir. amm. 2/2025, 224-231)
- (commento di) Melissa Ridolfi, La spesa dello Stato: revisione, monitoraggio e capacità amministrativa (Giornale dir. amm. 2/2025,232-239)
in tema di
autonomia differenziata:
- Corte cost. 3.12.24 n. 192, pres. Barbera, red. st. Pitruzzella (Giornale dir. amm. 2/2025, 240 solo massima): Non è fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (L 86/2024), mentre sono illegittime alcune specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.
- (commento di) Gianluca Gardini, Il regionalismo differenziato di fronte alla Consulta (Giornale dir. amm. 2/2025, 240-252)
sul
principio del risultato e della fiducia:
- Cons. Stato V, 1.10.24 n. 7875, pres. De Nictolis, est. Fasano (Giornale dir. amm. 2/2025, 253 s.m.): Il “principio del risultato” e il “principio della fiducia”, anche se non applicabili ratione temporis alla vicenda processuale in esame, costituiscono criteri immanenti nel sistema, svolgendo una funzione regolatoria, pertanto devono guidare l’interprete nella lettura e nell’applicazione della disciplina di gara, rendendosi funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti, all’esito di un realizzato contesto partecipativo ispirato all’attuazione della massima concorrenzialità, altrimenti precluso dall’interpretazione formalistica ed escludente delle disposizioni della lex specialis come invocata dall’appellante. L’operazione condotta dal nuovo Codice è stata, in sostanza, quella di proclamare direttamente l’esistenza di regole aventi un valore particolare, in altre parole, principi già esistenti nel settore, cui è stato conferito un potente rilievo assiologico. Di conseguenza, i suddetti principi possono essere adottati dal giudice quale criterio orientativo anche i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di procedure di appalto, come quella in esame, non regolamentata dal DLg 36/2023.
- (commento di) Gianluca Briganti, I principi del risultato e della fiducia: criteri immanenti nel sistema dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 2/2025, 253-259)
sul
danno da ritardo (inerzia della PA e sopravvenienze normative):
- Cons. Stato VII, 4.9.24 n. 7422, pres. Taormina, est. De Berardinis (Giornale dir. amm. 2/2025, 260 s.m.): Il principio del tempus regit actum, in base a cui la PA è tenuta a seguire la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale, trova applicazione anche laddove lo stesso giunga in ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento, rispetto al quale l’interessato trova apposito sistema di tutela nel rito del silenzio e nell’azione di risarcimento del danno.
- (commento di) Ilaria Costanzo, Jus superveniens e inerzia della pubblica amministrazione (Giornale dir. amm. 2/2025, 260-268)
in tema di
ASN (abilitazione scientifica nazionale) e sindacato giurisdizionale:
- TAR Roma 3^-bis, 28.5.24 n. 10798, pres. Raganella, est. Caputi (Giornale dir. amm. 2/2025, 269 s.m.): A fronte del superamento di tre “mediane”, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore: in particolare, la commissione deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre “mediane”) la valutazione del candidato, che già di per sé deve essere stata condotta in modo analitico. In altri termini, laddove un candidato all’ASN abbia maturato, tra quelli legalmente prestabiliti e preordinati ad una tendenziale oggettivazione dei parametri di valutazione degli aspiranti, indici più che soddisfacenti, allora i giudizi individuali dei commissari e collegiale della commissione devono essere particolarmente rigorosi, intimamente coerenti, analitici e diffusi nella motivazione onde la commissione stessa possa pervenire ad una valutazione di segno contrario (ai fini dell’ASN) rispetto a quello che si ricaverebbe dall’analisi degli stessi indici.
- (commento di) Giulio Rivellini, L’abilitazione scientifica nazionale e la scienza privata del giudice amministrativo (Giornale dir. amm. 2/2025, 269-276). Il TAR annulla il rigetto di una domanda di abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia valutando autonomamente la coerenza e il pregio di una pubblicazione scientifica del candidato, invece di ordinare l’acquisizione di una consulenza tecnica. Le incongruenze della giurisprudenza amministrativa circa l’ASN. Il tipo di controllo affidato al giudice: l’alternativa tra sindacato forte e mero controllo estrinseco. La scienza privata del giudice amministrativo.
c.s.
Talenti
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In politica, come nella nazionale, dovrebbero giocare sempre i migliori. Ma non è mai così, in nessuna parte del mondo (Michel Platini)
- Il talento non esiste, bisogna guadagnarselo (Jannik Sinner. con Andrea Bocelli in "Polvere e gloria")