Guida al diritto (20/2025)

Carmine Spadavecchia • 3 giugno 2025

in tema di giustizia (geografia degli uffici giudiziari):

- Marco Fabri*, Geografia giudiziaria: per un restyling è necessario un ancoraggio ai dati (Guida al diritto 20/2025, 12-18, editoriale). Statistiche, classifiche, arretrato [*dirigente di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche]


sul c.d. taglia-leggi:

L 7.4.2025 n. 56 [GU 24.4.25 n. 95, s.o. 14, in vigore dal 9 maggio 2025], Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946

- testo della legge (Guida al diritto 20/2025, 19-20) 

- commento di Oberdan Forlenza, Un “alleggerimento” giuridico nel segno della semplificazione (Guida al diritto 20/2025, 21-24). Abrogate due distinte categorie di atti: i regi decreti e tutti gli altri atti normativi prerepubblicani. La fase prerepubblicana non riguarda l’intero 1946, ma solo la parte di quell’anno fino al 9 giugno.


in tema di accesso:

- Trib. Ue, Grande sezione, 14.5.25, causa T-36/23 (Guida al diritto 20/2025, 46 e 96 solo massima): Nei casi in cui sia superata la presunzione di inesistenza di documenti addotta dalla Commissione europea, quest'ultima è tenuta a fornire spiegazioni plausibili che consentano di comprendere la ragione per cui essa non aveva potuto reperire i documenti richiesti. In assenza di tali spiegazioni non si può ritenere legittima una decisione che nega l'accesso ai documenti da parte di una giornalista. (Il regolamento relativo all’accesso ai documenti mira a dare massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti in possesso dalle istituzioni. In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, quando un’istituzione afferma, in risposta a una domanda di accesso, che un documento non esiste, l’inesistenza del documento è presunta, conformemente alla presunzione di veridicità di cui tale affermazione è munita. Tale presunzione può però essere superata sulla base di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente. Secondo il Tribunale, le risposte fornite dalla Commissione si basano o su ipotesi, o su informazioni mutevoli o imprecise. Mentre la Stevi e il New York Times hanno presentato elementi pertinenti e concordanti che descrivono l’esistenza di scambi, in particolare sotto forma di messaggi di testo, nell’ambito dell’acquisto, da parte della Commissione, di vaccini durante la pandemia di COVID-19, in tal modo superando la presunzione di inesistenza e di non possesso dei documenti richiesti. La Commissione non ha spiegato che tipo di ricerche avrebbe effettuato per trovare i documenti, né l’identità dei luoghi in cui si sarebbero svolte. Pertanto, non ha fornito spiegazioni plausibili per giustificare il non possesso dei documenti richiesti. Né ha sufficientemente chiarito se i messaggi richiesti fossero stati eliminati e, in tal caso, se l’eliminazione fosse stata effettuata volontariamente o automaticamente o ancora se il telefono cellulare della presidente fosse stato nel frattempo sostituito. In conclusione, in una situazione siffatta, la Commissione non può limitarsi a negare di avere i documenti richiesti, ma deve fornire spiegazioni credibili che consentano al pubblico e al Tribunale di comprendere perché tali documenti siano irreperibili.

- (commento di) Marina Castellaneta, Messaggi von der Leyen e Ad Pfizer, illegittimo il diniego all’accesso alla giornalista del New York Times (Guida al diritto 20/2025, 96-98)


in tema di procedimento amministrativo (partecipazione):

- Cons. Stato IV 1.4.25 n. 2754, pres. Gambato Spisani, est. Santise (Guida al diritto 20/2025, 45): Se è vero che il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, ciò non è applicabile nel caso di mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e nel caso di mancata considerazione delle osservazioni di parte se tali motivi siano stati comunicati, perché entrano in gioco fondamenti partecipativi e democratici, in ogni caso, ineludibili da parte della PA. 


in tema di privacy (sentenze anonime):

- TAR Lazio 1^, 17.4.25 n. 7625, pres. Petrucciani, rel. Vigggiano (Guida al diritto 20/2025, 84 T): L'oscuramento generalizzato delle sentenze civili pubblicate nella banca dati pubblica del ministero della Giustizia è illeggittimo, in quanto contrasta con gli artt. 51 e 52 DLg 196/2003, che consentono la diffusione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o specificamente disposti dall'autorità giudiziaria (AG). Una corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 52, comma 7, DLg 196/2003 non vieta di rendere disponibili i provvedimenti giurisdizionali in forma integrale, salvo i casi in cui sia la legge oppure l'AG a disporre l'anonimizzazione dei dati personali contenuti nella pronuncia. In altre parole, il bilanciamento delle opposte esigenze, tutela della privacy dei soggetti coinvolti da un lato, e libero accesso alle pronunce giurisdizionali dall'altro, è rimesso all'AG (salvo l'ipotesi di cui all'art. 52, comma 5, DLg 196/2003): orbene, al di là dell'esatta qualificazione della decisione del giudice in tema di oscuramento (che si tratti di atto giurisdizionale o amministrativo), va rilevato come sicuramente l'Amministrazione incaricata della raccolta in una banca dati dei provvedimenti non possa sostituirsi all'AG nella valutazione circa la necessità di anonimizzazione. Conseguentemente, l'oscuramento generalizzato disposto dalla PA non appare legittimo, considerato come esso sembri interferire in parte anche con una decisione attribuita all'AG.

- (commento di) Davide Ponte, L’amministrazione non può sostituirsi alla valutazione dell’autorità giudiziaria (Guida al diritto 20/2025, 89-93)


in materia elettorale (terzo mandato):

- Corte cost. 15.5.25 n. 64, pres. Amoroso, red. Pitruzzella (Guida al diritto 20/2025, 45-46): Il divieto del terzo mandato consecutivo per i presidenti di giunta regionale è un principio fondamentale della materia elettorale che vincola i legislatori regionali dalla sua entrata in vigore. È pertanto incostituzionale l’art. 1 LR Campania n. 16/2024, per violazione dell’art. 122, I comma, Cost., in relazione al parametro interposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. f, L 165/2004, recante il cosiddetto divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto. Il divieto in parola costituisce espressione di una scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da «temperamento di sistema» rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «ponderato contraltare». Nel caso della Regione Campania il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo con l’entrata in vigore della LR Campania n. 4/2009 che non solo non reca alcuna disposizione che a esso illegittimamente deroghi, ma all’art. 1, co. 3, contiene un rinvio, «in quanto compatibili con la presente legge, [al]le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia». 


in tema di sanità (limite di età per dirigenti medici di strutture accreditate col SSN):

- Corte cost. 16.5.25 n. 65, pres. Amoroso, red. Antonini (Guida al diritto 20/2025, 45-46): Non è fondata la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 1, LR Puglia n. 24/2024, che stabilisce che alle strutture private accreditate col Servizio sanitario regionale e a quelle autorizzate all’esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche dal suddetto 15-nonies, comma 1. Invero, nella disciplina normativa del SSN, informata, sotto il profilo soggettivo, al pluralismo organizzativo nell’ambito di modelli tipizzati, non figurano, ai fini dell’accreditamento, previsioni statali che attengono al limite di età del responsabile sanitario di struttura privata. L’accreditamento, pur attribuendo lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni per conto del SSN, che quindi giustifica la presenza di un potere pubblicistico particolarmente intenso, non è tuttavia in grado di determinare una mutazione ontologica della natura delle strutture private accreditate e dei relativi rapporti di lavoro. (Sulla censura relativa alla violazione dell’art. 4, comma 6-bis, DL 215/2023, che consente di trattenere o riammettere in servizio, a richiesta degli interessati, i dirigenti medici e sanitari, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, ma comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, la sentenza ha messo in evidenza che il vincolo derivante dall’art. 15-nonies, comma 1, a partire dal 2020 è stato ripetutamente derogato dal legislatore statale, al fine di «fronteggiare la grave carenza di personale» che affligge «le aziende del Servizio sanitario nazionale»). 


in tema di asilo (matrimonio forzato):

- Cass. 1^, 9.5.25 n. 12378 (Guida al diritto 20/2025, 44): Il matrimonio imposto, a cui si aggiungono atti di violenza fisica, costituisce un motivo di riconoscimento della protezione internazionale. Circa la forma di protezione da riservare al richiedente asilo, va osservato che, per avere lo stato di rifugiato politico, occorre che le circostanze riferite rientrino nei motivi di persecuzione in base ai quali si assicura la protezione previsti dall’art. 8 DLg 251/2007, il quale prevede solo i motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica. Se non può essere concesso l’asilo politico, la donna ha diritto invece alla protezione sussidiaria che, secondo la definizione data dalla legge, è accordata al cittadino di un Paese non appartenente all’UE o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva in precedenza la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che per questo motivo non può o non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. L’art. 14 DLg 251/2007, tra le cause di danno grave che subirebbe la persona in fuga dal proprio Paese, elenca la pena di morte, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, o la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona derivante da violenza indiscriminata in condizioni di conflitto armato. La costrizione di una donna a un matrimonio forzato costituisce grave violazione della sua dignità, e dunque trattamento degradante. 



in tema di lavoro (licenziamento per post su WhatsApp):

- Cass. lav. 6.3.25 n. 5936 (Guida al diritto 20/2025, 48 T, sotto il titolo: “Stop al licenziamento per contenuti offensivi riferiti al capo su chat aziendale”): I messaggi scambiati da un dipendente con i colleghi di lavoro in una chat privata di WhatsApp, anche se contenenti espressioni offensive e denigratorie nei confronti del superiore gerarchico, non costituiscono giusta causa di licenziamento in quanto vanno considerati come corrispondenza privata e sono costituzionalmente protetti dall’art. 15 Cost.

- Cass. lav. 28.2.25 n. 5334 (Guida al diritto 20/2025, 52 T, sotto il titolo: “No esonero disciplinare se il video della cliente dentro al negozio gira su Whatsapp di lavoro“): Non costituisce giusta causa di licenziamento l’avere una dipendente postato, durante l’orario di lavoro, un video sulla chat privata di WhatsApp condivisa con i colleghi di lavoro con intento denigratorio nei confronti di una cliente particolarmente corposa all’interno del punto vendita (luogo di lavoro della lavoratrice), in quanto tale condotta pur essendo potenzialmente lesiva dell’immagine e del marchio dell’azienda, si è sostanziata in un video/messaggio circolato in una chat privata di WhatsApp da considerarsi come corrispondenza privata ed è, quindi, costituzionalmente protetto dall’art. 15 Cost.

- (commento di) Cristina Petrucci, Mail e messaggi elettronici sono corrispondenza inviolabile (Guida al diritto 20/2025, 57-61)


in materia tributaria:

- Cass. trib. 13.5.25 n. 12770 (Guida al diritto 20/2025, 44): L’accoglimento, da parte del giudice di primo grado, del ricorso originario in conformità alla proposta di mediazione formulata dal contribuente ex art. 17-bis DLg 546/1992, non accettata dall’Ufficio, non preclude la possibilità, in capo al contribuente, di proporre appello avverso la detta sentenza onde ottenere effetti favorevoli più ampi di quelli conseguenti alla proposta di mediazione, salvo il caso in cui abbia limitato la propria doglianza nel ricorso/reclamo negli stessi sensi di cui alla sua proposta di mediazione. 


in tema di circolazione stradale (guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti):

- Circolare 11.4.2025, prot. n. 11280, Ministeri dell'Interno e della Salute - Alcol o stupefacenti, avente ad OGGETTO: Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada. 

- testo della circolare (Guida al diritto 20/2025, 25-30, stralcio, sotto il titolo: Codice della strada, l’Interno corregge il tiro sul “nuovo” reato di guida sotto effetto di droghe) 

- commenti:

- Carmelo Minnella, Obiettivo trovare criteri uniformi per eseguire i test tossicologici (Guida al diritto 20/2025, 31-35) [le novità]

- Carmelo Minnella, Restano le incertezze probatorie sul legame positività-intossicazione (Guida al diritto 20/2025, 36-41) [accertamenti tossicologici]


in materia penale (sospensione automatica della responsabilità genitoriale):

- Corte cost. 22.4.25 n. 55, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 20/2025, 70 T, stralcio): In tema di pene accessorie, l'art. 34, comma 2, c.p., è incostituzionale, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto di maltrattamenti aggravati verso familiari e conviventi di cui all'art. 572, comma 2, c. p., commesso in presenza o a danno di minori con abuso della responsabilità genitoriale, comporta l'automatica sospensione dall'esercizio della stessa, anziché la possibilità per il giudice di disporla. 

- (commento di) Aldo Natalini, Illegittimo non consentire al giudice di valutare nell’interesse del minore (Guida al diritto 20/2025, 74-76) 


 


c.s.


 


La forma più alta di carità è la politica (Paolo VI)