l'angolo dell'attualità

Autore: a cura di Federico Smerchinich 2 marzo 2026
TAR Lazio, Sez. II bis, 28.01.2026, n. 1694 IL CASO E LA DECISIONE i promotori di una richiesta di consultazione referendaria a sostegno della quale era ancora in corso la raccolta delle firme presso gli elettori hanno proposto ricorso avverso la delibera del CdM di fissare per il 22 e 23 marzo 2026 la data di svolgimento del c.d. referendum sulla giustizia . I ricorrenti sostenevano la natura di atto amministrativo e non politico della deliberazione impugnata, rappresentando di avere interesse a che la propria richiesta referendaria fosse esaminata dall’Ufficio centrale per il referendum al fine di dedurre la non correttezza del quesito esaminato ed ammesso dalla Corte di Cassazione e, di contro, la maggiore aderenza al testo normativo del testo del proprio quesito. In particolare, essi ritenevano che si sarebbe dovuto attendere la chiusura dell’iter della loro iniziativa di raccolta firme prima di poter fissare le date della consultazione. Il TAR Lazio, chiamato a decidere la domanda di sospensione degli atti impugnati, ha optato per una sentenza in forma semplificata. Innanzitutto, ribadendo un precedente orientamento dello stesso giudice, il TAR ha affermato l’esistenza di un interesse legittimo al corretto e ragionevole esercizio del potere di fissazione delle date del referendum, dato che il relativo atto ha natura amministrativa e non di atto politico, essendo applicativo della legislazione primaria. Proprio quest’ultimo aspetto era stato evidenziato nel passato dalla Corte di Cassazione (v. SS.UU. 15601/2023) sulla base dell'argomentazione che questi atti fossero soggetti a normazione e vincolati da un fine desumibile dal sistema. Tali atti, perciò, vanno ascritti nel novero degli atti di alta amministrazione , ossia di quelle determinazioni che costituiscono espressione di un’attività amministrativa non del tutto libera nel fine, ancorché connotata da intensa discrezionalità, e pertanto soggetti a sindacato giurisdizionale di legittimità ai sensi dell’ art. 113 Cost. Questa classificazione comporta l’assoggettabilità della materia al sindacato della giustizia amministrativa, sebbene nella misura del rilievo di eventuali manifeste illogicità formali e sostanziali. Diversa sorte avrebbe avuto, invece, l'impugnazione del solo dPR di indizione del referendum popolare di cui all’art. 138 Cost., rispetto al quale vi è difetto assoluto di giurisdizione, nella misura in cui il ricorso concerna l’annullamento della parte in cui detto d.P.R. recepisce la formulazione del quesito referendario individuato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione con propria ordinanza. (v. TAR Lazio n. 10445/2016). Conseguentemente, non è soggetto a sindacato in quanto atto politico il dPR nella parte in cui richiama il contenuto delle ordinanze dell’Ufficio centrale della Corte di Cassazione, mentre costituisce atto amministrativo soggetto a sindacato lo stesso dPR nella parte in cui decide le date di svolgimento della consultazione. Il TAR, poi, si è soffermato sull’interpretazione da dare all’ art. 15 della L. n. 352/1970 che attribuisce i poteri al Presidente della Repubblica di indire il referendum e all’ art. 12 dello stesso testo, sul ruolo della Cassazione nell’approvare i quesiti, facendo percepire la possibile incompatibilità temporale tra la fissazione del referendum da parte del Governo e la valutazione dell’Ufficio centrale per il Referendum presso la Cassazione di pronunciarsi su quesiti nella stessa materia. Nel decidere il merito del ricorso, il TAR ha poi ricordato come in materia referendaria ex art. 138 Cost. vi siano diverse posizioni. Da una parte, vi è chi sostiene che il referendum in questione ha una qualificazione oppositiva, mentre, dall’altra, vi è chi ritiene che abbia una funzione confermativa o approvativa (anche allo scopo di legittimare la parte politica che ha proposto il quesito). Secondo il TAR, le due posizioni potrebbero trovare una sintesi in un terzo orientamento, per cui il referendum costituzionale sarebbe un istituto di garanzia che consente di verificare la rispondenza tra la volontà parlamentare e la volontà popolare, garantendo l’esercizio dell’eventuale dissenso del corpo elettorale rispetto alla revisione della Costituzione. Non a caso, l’art. 138 Cost. prevede che il referendum possa essere proposto da minoranze parlamentari (1/5 dei membri di una Camera), territoriali (5 Consigli Regionali) e popolari (500.000 elettori). Si tratta della cosiddetta provocatio ad populum , funzionale a sottoporre al giudizio degli elettori la volontà parlamentare espressa dalla legge di revisione costituzionale. Quindi, l’art. 138 Cost. intende garantire che la legge di revisione costituzionale adottata dalle Camere a maggioranza qualificata sia sottoposta alla consultazione referendaria, onde verificarne la corrispondenza con la volontà espressa dalla maggioranza del corpo elettorale. Ciò considerato, il TAR ha ritenuto non fondata la pretesa vantata dai ricorrenti. Infatti, se la finalità ultima della legittimazione attribuita dall’art. 138 Cost. comma 2 è nell’effettiva attivazione del procedimento referendario, deve ritenersi che il termine di 60 giorni attribuito dall’art. 15 comma 1 l. n. 352/1970 al Consiglio dei Ministri per l’indizione referendaria risponda all’interesse pubblico alla certezza delle scansioni procedimentali. Proprio questa certezza è volta a risolvere la situazione di precarietà in cui si trova la legge costituzionale o di revisione costituzionale approvata senza la maggioranza dei due terzi e in attesa del vaglio referendario del popolo. In conclusione, visto che la finalità della disciplina è nell’effettiva indizione del referendum, sarebbe da escludere che i soggetti di cui all’art. 138 comma 2 Cost. abbiano la disponibilità del quesito. Infatti, non si può derogare, secondo il Giudice adito, a un precetto normativo chiaro che impone una tempistica certa e stringente per svolgere il referendum, sulla base di un evento futuro e incerto come l’ammissione del quesito proposto dai ricorrenti promotori. AMMISSIBILITA' dELLE RICHIESTE REFERENDARIe: LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La discussione in merito alla natura giuridica degli atti di fissazione del referendum è un tipico caso di scuola, dove si distingue tra i cosiddetti atti di alta amministrazione e gli atti politici ai fini di capire quale sia il giudice deputato a decidere al riguardo. Ebbene, con l’approssimarsi del referendum sulla giustizia, il dibattito si è riacceso inevitabilmente e il giudice amministrativo è stato interpellato nuovamente per comprendere la legittimità della deliberazione del Consiglio di Ministri (CdM) sulla data di celebrazione del referendum, di cui all’art. 138 Cost.. La sentenza in commento è interessante perché pone l’attenzione sullo scopo del referendum c.d. "confermativo" e sull’obiettivo dello stesso: consentire in tempi certi di verificare la corrispondenza tra la volontà parlamentare e la volontà popolare. Uno scopo referendario che, a volte, viene perso nelle maglie di un confronto politico che rischia di spostare la questione su piani distanti dal diritto. In tal senso, la lettura data dal TAR Lazio, secondo cui non sarebbe disponibile l’interesse alla fissazione della data di consultazione, né derogabile la relativa disciplina, fa comprendere in maniera ancora maggiore l’importanza del referendum stesso e la peculiarità di questo strumento, che si potrebbe definire di “legislazione eccezionale”. Spostandosi sul piano strettamente giuridico, si segnala la continuità dell’orientamento giurisprudenziale sulla natura di atto di alta amministrazione dell’atto di indizione referendaria nella parte di scelta delle date, ammettendolo al sindacato del giudice amministrativo e rendendolo, così, più vicino ai cittadini. Passaggio fondamentale della motivazione del TAR è poi quello secondo cui “ l’interesse avuto di mira dal legislatore costituzionale non attiene alle modalità con cui si giunga alla richiesta di consultazione elettorale, ma al sostanziarsi della volontà di una minoranza (qualificata) di soggetti di attivare il procedimento referendario. Una volta conseguito lo scopo dell’articolo 138 Cost., che è quello di permettere la promulgazione e l’entrata in vigore della legge solo all’esito della consultazione elettorale, viene meno ogni interesse, quantomeno a livello costituzionale, a tutelare eventuali ulteriori proposte referendarie, le quali non potrebbero che avere il medesimo contenuto giuridico (l’approvazione o non approvazione della legge costituzionale approvata in via definitiva dal Parlamento), i cui effetti devono ritenersi assorbiti da quelli già conseguiti dall’ammissione del referendum ". Ancora, la sentenza in commento evidenzia che " deve escludersi che i soggetti a cui l’art. 138 comma 2 Cost. attribuisce l’iniziativa abbiano la disponibilità del quesito ". Tuttavia, la Corte suprema di Cassazione, in funzione di Ufficio centrale per il Referendum – pronunciatasi il 6 febbraio 2026 sulla legittimità della richiesta di referendum presentata proprio dai ricorrenti al TAR Lazio – si è soffermata sul valore da dare alla sentenza qui in commento emessa dal Giudice amministrativo, ritenendo in definitiva che non sia condivisibile l’affermazione in essa contenuta secondo cui, una volta approvato un quesito referendario, non ne sarebbero ammissibili altri in materia. In particolare, i Giudici di Cassazione hanno stabilito esattamente l'opposto, modificando conseguenzialmente il quesito originariamente proposto dai parlamentari in quello, più dettagliato, proposto dai cittadini, rimarcando che il TAR, sul punto, ha esercitato un potere giurisdizionale che non gli competeva, trattandosi di questione di ammissibilità di richiesta referendaria, secondo la "categoria della legittimità". Ancora, e sempre per assenza di potere giurisdizionale sul punto da parte del Giudice amministrativo, l'Ufficio per il Referendum ha ritenuto di nessun rilievo o influenza ai fini del suo decidere la circostanza che il TAR abbia individuato nella sentenza in commento quali sarebbero " i limiti della valutazione della legittimità della nuova richiesta referendaria ". Un’affermazione netta che fa comprendere la diversa visione in materia delle differenti giurisdizioni e che rischia di creare ancora più confusione nella cittadinanza che recepisce tali decisioni. D'altra parte, il Governo, a fronte dell'ultima ordinanza modificativa del quesito emessa dalla Corte suprema di Cassazione [1] , non ha rinviato la data del referendum, sostenendo che si tratti di una «precisazione» e non di una riformulazione tout court; né risulta che il c.d. comitato dei 15 si sia rivolto al TAR per opporsi al nuovo dPR, o abbia impugnato la decisione del Tar in commento, o ancora abbia presentato un conflitto di attribuzione contro il governo dinanzi alla Corte Costituzionale. [1] Il nuovo e definitivo quesito referendario in votazione il 22 e il 23 marzo 2026 così recita: « Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ”Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”? ».
Autore: a cura di Paolo Nasini 2 marzo 2026
Tribunale Nola, sez. I, 01 ottobre 2025, n. 2574, est. V. Rossi IL CASO E LA DECISIONE La società Sicily By Car Spa, società esercente attività di autonoleggio, ha agito in giudizio nei confronti del convenuto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso arrecati al veicolo concesso in noleggio dalla predetta società, sia per violazione degli obblighi di custodia sullo stesso incombenti a norma degli artt. 1587 e 1588 c.c. , sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell' art. 2051 c.c. . A sostegno della propria azione la società ha dedotto: - di aver concesso in noleggio, a breve termine, al convenuto, il veicolo Peugeot 308 SW, da riconsegnarsi il 15 maggio 2018; - che, in data 11 maggio 2018, il convenuto, in maniera del tutto autonoma e senza coinvolgimento di altri veicoli, ha perso il controllo del mezzo cagionando allo stesso notevoli danni, stimati in Euro 5.989,99 (IVA compresa); - che, ottenuto l'incasso della somma di Euro 1.150,00, ha poi comunicato al convenuto che, ai sensi dell'art. 2.4 delle condizioni generali del contratto di noleggio ed in forza della concessa pre-autorizzazione di addebito, avrebbe provveduto ad addebitargli la restante somma di Euro 4.965,62 + IVA, comprensiva dell'importo di gestione della pratica e, quindi, l'importo totale di Euro 6.058,05; - il mancato pagamento della predetta somma. Il convenuto è rimasto contumace. A seguito della trattazione e dell’istruttoria di causa, il Tribunale adito ha accolto la domanda della società attrice, condannando il convenuto al risarcimento del danno in favore di quest’ultima, per il complessivo importo di Euro 4.532,53, oltre interessi. LA SOLUZIONE IN DIRITTO In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto documentalmente provato il contratto di noleggio intercorso tra le parti e l'operatività delle condizioni generali di contratto espressamente richiamate nel modulo sottoscritto dal cliente. A tal proposito, il rapporto contrattuale è stato qualificato in termini di noleggio: poiché non è emersa alcuna ingerenza del noleggiatore nel godimento del bene da parte del noleggiante, quest'ultimo è stato assimilato al conduttore, con conseguente applicabilità delle norme sulla locazione . In particolare, sono applicabili tanto l' art. 1587 c.c. , che fa obbligo al conduttore di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene, quanto l' art. 1588 c.c. , ai sensi del quale " Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile ". In forza di tale ultima disposizione, a carico del conduttore viene posta una presunzione di colpa per i danni subiti dal bene locato, presunzione che è superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo [1] . L' art. 1588 c.c. , del resto, è risultato espressamente richiamato anche nell'art. 2.4 delle condizioni generali di noleggio, espressamente accettate dal convenuto, ai sensi del quale: " 2.4 In conformità a quanto previsto dall' art. 1588 cod. civ , il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all'autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al Cliente medesimo. I danni verranno rilevati e quantificati applicando la "Tabella Danni" SBC ed i criteri indicati nel relativo Foglio illustrativo. Esclusivamente per i danni non contemplati dalla citata "Tabella Danni" SBC si procederà alla stima attraverso apposita perizia tecnica, sulla base dei Listini Prezzi delle Case Costruttrici, tenendo conto, altresì, di costi di manodopera, materiali di consumo, smaltimento rifiuti e fermo tecnico del veicolo. Per qualsiasi danno al veicolo e/o furto parziale/totale imputabile al cliente sarà a questo addebitata anche un corrispettivo di Euro 50,00 + IVA per il relativo servizio aggiuntivo. All'atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente è obbligato a versare, mediante carta di credito, un deposito cauzionale, il cui importo - in conformità alle tabelle pubblicate sul sito internet (Omissis) - è indicato nel contratto individuale di noleggio e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. La somma sarà restituita al Cliente qualora, all'estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo verrà riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori. Per qualsivoglia danno relativo al veicolo, a sue parti o accessori, ascrivibili a qualsivoglia fattispecie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e senza esclusione di altri eventi, le ipotesi di sinistro - con o senza collisione con altri veicoli -, nonché, di furto o incendio, sia totale che parziale, il Locatore è autorizzato ad addebitare in via definitiva sulla carta di credito del Cliente una somma di denaro commisurata all'entità del pregiudizio sofferto ". A fronte della suddetta presunzione - iuris tantum - di responsabilità posta a carico del cliente/conduttore, quest’ultimo, non costituendosi in giudizio, non ha assolto l’onere di fornire la c.d. prova liberatoria richiesta ai fini del superamento della stessa. Accertata la responsabilità del convenuto, quindi, il Tribunale ha esaminato la questione del danno subito da parte ricorrente. In particolare, il Tribunale, condividendo quanto accertato dal CTU, ha ritenuto dimostrata la seguente dinamica del sinistro: verso le 11.40 del giorno 11/05/2018, il veicolo Peugeot 308 SW condotto dal convenuto, per cause sconosciute, ha perso il controllo ed è andato prima a sfiorare un passante che si trovava in zona dopodiché si è ribaltato sul fondo strada. Pertanto, si è ritenuto che i danni accertati hanno avuto un rapporto causale diretto con la dinamica del sinistro stimata ed essi riguardano precisamente tutta la fiancata destra, entrambi i parafanghi (cioè sia anteriore che posteriore), le due portiere (anteriore e posteriore) del lato destro, danni al fanalino, allo sportello carburante, cerniera porte, modanature porte. Alcuni interventi di ripristino vanno eseguiti sostituendo le parti, mentre altri vanno effettuati tramite interventi di riparazione. Il costo di ripristino dei suddetti danni è stimato in Euro 5.482,53. Mentre il fermo tecnico è di 4 giorni, per un valore di altri Euro 200,00 (equivalente al costo del noleggio di un automezzo similare), per un totale danno subito, già comprensivo di IVA, di Euro 5.682,53. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che alla società attrice spettasse a titolo di risarcimento del danno subito dal veicolo noleggiato al convenuto, il complessivo importo di Euro 5.682,53, da cui è stata però detratta la somma di Euro 1.150,00, già incassata dalla carta di credito del cliente e, quindi, l'importo totale dovuto è risultato pari ad Euro 4.532,53. Il Tribunale, infine, ha rammentato che l’obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito non di valuta, ma di valore , sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa [2] . Nella liquidazione del danno, dunque, in caso di ritardo nell'adempimento, il Tribunale ha rammentato come debba tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio [3] . Dal momento della pronunzia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, devono essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. [4] . [1] In tal senso, Cass. n. 15721 del 2015; Cass., ord., n. 22823 del 2018 e n. 22289 del 2023. [2] In tal senso, Cass. civ. n. 1627 del 2022 . [3] Ex multis, Cass., S.U., 17 febbraio 1995 n. 1712 , nonché Cass., 10 marzo 2000, n. 2796 . [4] In tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998, n. 4030.
Autore: Carmine Spadavecchia 2 marzo 2026
in tema di giustizia : - Marcello Clarich*, Giustizia, quel convitato di pietra che condiziona l’anno giudiziario (Guida al diritto 5/2026, 10-12, editoriale) [*professore ordinario presso La Sapienza Università di Roma] - Giuseppe Urbano*, Nel civile e penale continua il recupero, le riforme fanno sentire i primi effetti (Guida al diritto 5/2026, 13-22) [*avvocato del Foro di Roma] in tema di giurisdizione (cause Covid contro Governo e Regioni): - Cass. SSUU 29.1.26 n. 1952 (Guida al diritto 5/2026, 28-29): Nelle cause relative al Covid instaurate contro lo Stato e le Regioni, in cui la denuncia riguardi la “diretta lesione dei diritti soggettivi”, ma le “allegazioni di supporto” diano conto, invece, di una causa petendi incentrata “sull’inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva” nell’ambito dell’organizzazione del SSN, prima e durante la crisi pandemica, trova rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. c), DLg 104/2010), in relazione alle controversie afferenti a un servizio di pubblica utilità, qual è, per l’appunto, il Servizio sanitario nazionale. La giurisdizione amministrativa scatta allorché la condotta della PA, asseritamente dannosa, risulti connessa all’esercizio del potere autoritativo nelle materie a giurisdizione esclusiva (art.133 c.p.a.). [Nell’ambito del giudizio davanti al Tribunale di Roma, circa 400 ricorrenti avevano proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che venisse confermata la giurisdizione ordinaria, così da cristallizzare la competenza del giudice civile. Per i parenti-ricorrenti gli “effetti/conseguenze delle azioni o omissioni” degli organi istituzionali avevano “leso i diritti soggettivi”. La gestione della pandemia, infatti, sarebbe stata caratterizzata da decisioni contraddittorie, ritardi, carenze significative nelle strutture sanitarie, soprattutto nelle fasi iniziali. Inoltre, il Piano pandemico era fermo al 2006, con la conseguenza che l’assenza di un piano di preparazione adeguato e l’incapacità di gestire l’emergenza avevano provocato un collasso del sistema sanitario, con un numero elevato di morti, sia negli ospedali che nelle case. La SC ha statuito diversamente]. in tema di pubblico servizio (Poste): - Cass. SSUU 16.10.25 n. 34036 (Guida al diritto 5/2026, 63 solo massima): L'attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio. Ne consegue che l'operatore di Poste italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio. - (commento di) Carmelo Minnella, Il dipendente di Poste che si appropria dei risparmi di altri commette peculato (Guida al diritto 5/2026, 63-69) in tema di edilizia e urbanistica (accordi perequativi e compensativi): - Cons. Stato IV, 1.12.25 n. 9436 Guida al diritto 5/2026, 76 T): 1.La programmazione urbanistica cosiddetta “contrattata” attribuisce rilievo sempre maggiore a strumenti negoziali in materia di gestione del territorio in grado di attribuire diritti edificatori ai privati contraenti: tra questi rientrano gli accordi perequativi e gli accordi compensativi. Gli istituti in questione, tuttavia, richiedono di essere correttamente inquadrati al fine di evitare il rischio non solo di confusione con istituti affini, come gli accordi c.d. incentivo o la cessione di cubatura tra privati, ma anche al fine di evitare che si realizzi un ingiustificato cumulo tra indennità di espropriazione e diritti edificatori. 2. In tema di diritti edificatori vengono in rilievo gli istituti di perequazione urbanistica e di compensazione urbanistica o perequazione compensativa. ln caso di urbanistica perequativa, tra i proprietari di un determinato ambito territoriale vi è una distribuzione paritetica e proporzionale del vantaggio costituito dall'edificabilità, quanto dell'onere di contribuzione ai costi di riqualificazione, urbanizzazione e realizzazione di aree a servizi di pubblica utilità o verde, con la conseguenza che viene riconosciuto un valore edificatorio costante, indipendentemente dalla effettiva e specifica collocazione, all'interno di esso, dei fabbricati assentiti; collocazione che, stante appunto l'effetto distributivo-perequativo, risulta indifferente per i singoli proprietari, i cui terreni saranno comunque destinatari di una quota uguale di edificabilità. Nell'ipotesi della compensazione urbanistica, anche definita perequazione compensativa, l'Amministrazione, a fronte della cessione gratuita dell'area oggetto di trasformazione pubblica, ovvero di imposizione su di essa di un vincolo assoluto di inedificabilità o preordinato all'esproprio, attribuisce al proprietario un indice di capacità edificatoria fruibile su altra area di proprietà pubblica o privata, non necessariamente contigua e suscettibile di successiva individuazione. La compensazione urbanistica - che può realizzarsi in diverse forme attuative - può fungere da strumento della pianificazione generale tradizionale (compensazione infrastrutturale), ovvero dipendere dall'esigenza di tenere indenne un proprietario al quale venga imposto un vincolo di facere o non facere per ragioni ambientali-paesaggistiche (compensazione ambientale). - (commento di) Giulia Pernice, La duplicazione è in contrasto con la logica compensativa (Guida al diritto 5/2026, 82-85) in tema di adozione : - Corte cost. 30.12.25 n. 215, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 5/2026, 32 T): In tema di adozione del maggiorenne, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, c.c., sollevata nella parte in cui non consente al giudice di derogare al divieto di adozione in presenza di figli minori dell'adottante quando, nel caso concreto, non emerga alcun pregiudizio per costoro, poiché l'eliminazione dell'automatismo del divieto, mediante introduzione di un potere valutativo giudiziale fondato sul parametro del pregiudizio, comporterebbe una complessiva rimodulazione dell'istituto dell'adozione dei maggiorenni, anche sul piano procedimentale, riservata alla discrezionalità del legislatore. - (commento di) Valeria Cianciolo, Il passaggio a un giudizio specifico implica una riscrittura dell’istituto (Guida al diritto 5/2026, 37-40) in tema di lavoro (rapporti di lavoro a termine - abusi): - Corte giust Ue 10^, 29.1.26, causa C-668/24 (Guida al diritto 5/2026, 88 s.m.): La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, contenuto nell’allegato della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, va interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale le norme di diritto comune che disciplinano i rapporti di lavoro e mirano a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato mediante la conversione automatica di tali contratti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche. La previsione di misure sanzionatorie del ricorso a una reiterazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato in tale settore, che prevede da un lato, la possibilità di concedere un importo minimo a titolo di risarcimento del danno subito, la cui prova può essere fornita mediante presunzioni, salvo l’ottenimento del risarcimento del maggior danno, e, dall’altro, la responsabilità dei dirigenti di tali fondazioni in caso di colpa grave o dolo nella violazione da parte di questi ultimi della normativa nazionale relativa a tali contratti, è da ritenere conforme alla direttiva. A condizione, però, che le misure consentano di sanzionare in modo effettivo l’abuso accertato, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Qualora detto giudice ritenga che tali misure non consentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto a interpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale in modo conforme a tale clausola al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima. - (commento di) Marina Castellaneta, Fondazioni liriche e abusi contrattuali, escluso il passaggio al tempo indeterminato ma vanno sanzionati (Guida al diritto 5/2026, 88-90) in tema di gratuito patrocinio (compensi): - Corte cost. 2.12.25 n. 179, pres. Amoroso, est. Cassinelli (Guida al diritto 5/2026, 41 T): L'art. 130 DPR 30.5.2002 n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia») è incostituzionale nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso DPR 115/2002. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Vacilla il sistema delle “vacazioni” ai tempi dei bassi compensi dei Ctu (Guida al diritto 5/2026, 44-47) in tema di gratuito patrocinio (legittimato passivo nel processo tributario): - Cass. 2^, 23.1.26 n. 1557 (Guida al diritto 5/2026, 25): Nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti l’accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione, il legittimato passivo va individuato nel titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato e, pertanto, nell’Amministrazione sulla quale grava, in concreto, l’onere finanziario derivante dall’ammissione della parte al patrocinio. Al riguardo, il referente normativo è costituito dall’art. 185 DPR 115/2002, nel quale sono individuate le amministrazioni competenti alle aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti e che, per l’ipotesi in cui l’attività di patrocinio sia stata prestata in un processo tributario, individua l’amministrazione competente nel Ministero dell’Economia e delle Finanze. sulle spese della consulenza tecnica di parte (processo in assenza - caso Regeni): - Corte cost. 30.1.26 n. 12, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 5/2026, 28): L’art. 225, comma 2, c.p.p. è incostituzionale nella parte in cui – per l’ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con L 3.11.1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)». [Stante la rilevanza costituzionale dell’ausilio delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo penale, quando l’accertamento della responsabilità richieda specifiche competenze il consulente tecnico è «parte integrante dell’ufficio di difesa», sicché ogni limitazione imposta alla possibilità, per lo stesso imputato, di valersi del suo contributo si risolve in una menomazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. Tale esigenza di tutela non è ravvisabile nel processo in assenza, nel quale la rinuncia dell’imputato a presenziare al giudizio coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, ivi compreso quello di farsi assistere da un esperto. Diverso, però, è il caso in cui si procede in assenza in quanto la chiamata in giudizio è stata resa impossibile dalla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza dell’imputato. In tale eccezionale ipotesi, mancando una rinuncia dell’accusato a esercitare i diritti partecipativi nel processo a suo carico, il principio di effettività della difesa rende necessario compensare la restrizione di tutela che inevitabilmente si correla alla sua assenza, sollevando il difensore d’ufficio che necessiti di un ausilio tecnico dall’onere economico derivante dalla nomina di un consulente. Il rilevato vulnus costituzionale deve essere sanato con la introduzione di una ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del CT, salva la possibilità per lo stato di recuperare i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili. Il dato normativo idoneo a colmare la rilevata lacuna è stato individuato nell’anticipazione erariale, salvo recupero, prevista in favore del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile dall’art. 117 TU spese di giustizia. Le questioni erano state sollevate dalla Corte d’assise di Roma nell’ambito del dibattimento apertosi per effetto della sentenza n. 192/2023, nel quale, nella perdurante assenza degli imputati, si procede contro gli ufficiali del servizio di sicurezza interno egiziano ai quali è contestato il sequestro, e quanto a uno di essi, le lesioni personali e l’omicidio pluriaggravati del ricercatore italiano Giulio Regeni. Il Collegio aveva disposto una perizia avente a oggetto la traduzione di un documento in lingua araba ritenuto rilevante ai fini del giudizio. I difensori d’ufficio degli imputati avevano chiesto di essere ammessi a nominare un consulente di parte a spese dello Stato, eccependo, nel contempo, l’illegittimità costituzionale della disciplina della consulenza tecnica nella parte in cui, nella speciale ipotesi di processo in assenza di cui si tratta, non prevede che le relative spese siano anticipate dallo Stato] in materia penale (aggressione al medico): - Cass. pen. 5^, 5.12.25 n. 39438 (Guida al diritto 5/2026, 56 T): L'ipotesi di cui all'art. 583-quater del Cp, laddove punisce le lesioni personali commesse in danno del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante a effetto speciale rispetto al reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p. - (commento di) Giuseppe Amato, L’intento è rafforzare la tutela penale verso chi svolge un servizio pubblico (Guida al diritto 5/2026, 60-62) c.s. Realismo Non costringerai a esistere ciò che non esiste (Parmenide, 515-450 a.C.) Ama il senno (il partito della realtà) (Biante di Priene, avvocato, 600-530 a.C.)
Autore: Carmine Spadavecchia 28 febbraio 2026
sui giuristi d’impresa : - Giorgio Martellino*, Legal privilege, una riforma matura e uno strumento di civiltà giuridica (Guida al diritto 4/2026, 10-12, editoriale). Allineandosi agli standard delle principali economie occidentali, la Francia ha approvato una legge che riconosce ai giuristi d’impresa il legal privilege, ossia la riservatezza delle consulenze legali interne come elemento strutturale del sistema di tutela delle imprese. [*presidente dell'Associazione italiana giuristi d'impresa (Aigi)]. sulle prove elettroniche : DLg 30.12.2025 n. 215 [GU 15.1.26 n. 11, in vigore dal 30 gennaio 2026], Individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione. DLg 30.12.2025 n. 216 [GU 15.1.26 n. 11, in vigore dal 30 gennaio 2026], Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. [I decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2025 attuano il pacchetto europeo sulle prove elettroniche (e-evidence package), disciplinando gli ordini europei di produzione e conservazione di dati digitali nei procedimenti penali e imponendo ai prestatori di servizi l’obbligo di designare stabilimenti o rappresentanti legali nel- l’Ue] - testo del DLg 215/2025 (Guida al diritto 4/2026, 13-21) - testo del DLg 216/2025 (Guida al diritto 4/2026, 22-25) - guida alla lettura e mappa delle novità principali, a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 4/2026, 26-32) - commenti: - Alberto Cisterna, Data retention: fino a sei mesi per il congelamento dei dati (Guida al diritto 4/2026, 33-39) [le novità del DLg n. 215] - Alberto Cisterna, Spetta al ministro dell’Interno irrogare le sanzioni ai gestori (Guida al diritto 4/2026, 40-42) [le novità del DLg n. 216] in materia edilizia (ordine di demolizione): - Cons. Stato II 1.12.25 n. 9408, pres. Taormina, rel. Manzione (Guida al diritto 4/2026, 84 T): 1. Il sistema del «doppio binario» sanzionatorio in ambito edilizio, consistente nella irrogazione di sanzioni amministrative e penali in caso di abuso, non viola il principio del ne bis in idem in quanto non realizza un cumulo di sanzioni per uno stesso illecito, ma consente di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in modo prevedibile e proporzionato, sanzionando l'attività del costruire (sanzione penale) ovvero il risultato della costruzione (sanzione amministrativa). In partico- lare, la misura demolitoria, in quanto volta a ripristinare l’ordine materiale, prima ancora che giuridico, alterato dalla realizzazione del manufatto abusivo, si diversifica, innanzi tutto per finalità, dalla pena cui all’art. 44 DPR 6.6.2001 n. 380, diretta a punire il comportamento che ha integrato l’abuso. 2. Il vincolo di giudicato penale esterno copre esclusivamente l’accertamento dei «fatti materiali» e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica che non può condizionare quella autonomamente effettuata dal giudice amministrativo o civile. Pertanto, esulano dal perimetro del giudicato esterno le valutazioni che stanno alla base dell’individuazione del regime sanzionatorio degli abusi edilizi, benché il giudice amministrativo possa tenere conto delle diverse valutazioni effettuate dal giudice penale, utilizzandole, al pari di qualsiasi altro argomento, a supporto del proprio libero convincimento. - (commento di) Costanza Ponte, Definite le diversità tra la verifica penale e amministrativa dell’abuso (Guida al diritto 4/2026, 91-94) in tema di sanità pubblica : - Corte cost. 22.1.26 n. 4, pres. Amoroso, red. Buscema (Guida al diritto 4/2026, 47 (Guida al diritto 4/2026, 48): I fondi del SSN devono finanziare i livelli essenziali di assistenza e non spese estranee a prestazioni sanitarie. [La Corte dichiarata incostituzionali gli articoli 98, comma 5, e 160, comma 2, LR Puglia 42/2024, là dove prevedono l’erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie. In contrasto con la Costituzione non è l’impegno della Regione a sostenere le spese per il potenziamento della telemedicina, ma la copertura degli oneri connessi a tale iniziativa con le risorse destinate alle spese per il finanziamento e la garanzia dei LEA. Pertanto, nell’ipotesi in cui intenda potenziare la telemedicina, la Regione deve reperire le risorse necessarie riducendo spese diverse da quelle sanitarie] sulla emersione del lavoro irregolare : - Corte cost. 22.1.26 n. 6, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 4/2026, 47-48): L’art. 103, comma 10, lettera b), DL 34/2020 è incostituzionale nella parte in cui preclude l’accesso alle procedure di emersione dai rapporti di lavoro irregolari ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno, La norma censurata è irragionevole perché si pone in contraddizione con le stesse finalità della disciplina in questione, che mira proprio a consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale ma privi di un titolo valido di soggiorno. La norma determina, altresì, una disparità di trattamento tra situazioni identiche, perché, da una parte, preclude l’accesso a coloro che siano stati segnalati nel SIS per mero ingresso o soggiorno irregolare in altro Stato di area Schengen, dall’altra, per converso, consente l’accesso a tali procedure a coloro che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente in Italia. in tema di adozione (cognome dell’adottato): - Corte cost. 30.12.25 n. 210, pres. Amoroso, red. Navarretta (Guida al diritto 4/2026, 50 T): In tema di adozione in casi particolari di minore d'età, è incostituzionale l'art. 55 L 4.5.1983 n. 184, in relazione all'art. 299, primo comma, c.c., nella parte in cui non consente al giudice di disporre, ove ciò corrisponda al superiore interesse del minore e alla sua identità personale, la sostituzione del cognome originario dell'adottato con il solo cognome dell'adottante, imponendo invece automaticamente l'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato. - (commento di) Valeria Cianciolo, Dall’automatismo normativo alla valorizzazione caso per caso (Guida al diritto 4/2026, 55-58) in tema di trasporto (aereo): - Corte giust. Ue 4^, 15.1.26, causa C-45/24 (Guida al diritto 4/2026, 96 solo massima): L’art. 8, par. 1, lett. a), del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’art. 5, par. 1, lett. a), dello stesso, va interpretato nel senso che il prezzo del biglietto aereo che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione del volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponda a una commissione percepita da un’impresa intervenuta in qualità di intermediario, senza che occorra che il vettore aereo conosca l’importo esatto di tale commissione. in materia penale (corruzione propria): - Cass. pen. 6^, 18.12.25 n. 40720 (Guida al diritto 4/2026, 68 T, sotto il titolo: “Corruzione propria: il vademecum per dimostrare il patto corruttivo”): 1. La condotta del pubblico agente che eserciti la propria funzione in conflitto di interessi non dimostra di per sé la corruzione, in quanto non è ravvisabile nel sistema penale una corruzione "senza accordo" e, dunque, senza prova del patto corruttivo. Nella fattispecie di corruzione, in altri termini, il legislatore sanziona penalmente non la mera violazione del dovere di astensione del pubblico ufficiale in costanza di un conflitto di interessi, ma la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che "vende", a fronte della corresponsione di una utilità illecita, l'esercizio della funzione o del servizio pubblico. 2. In tema di corruzione, la prova del patto corruttivo non può esaurirsi, neppure in sede cautelare, nella mera prova della dazione indebita al pubblico agente corrotto, giacché questa ben può costituire un indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve essere valutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo, in conformità al dettato dall'art. 192, comma 2, c.p.p. 3. In tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. Anche i "benefici leciti", dunque, posso costituire "il prezzo" della corruzione, ma perché un "beneficio lecito" possa costituire la retribuzione della vendita dell'atto contrario ai doveri di ufficio è necessario che l'erogazione dell'utilità si inserisca in una relazione sinallagmatica di tipo corruttivo. (Fattispecie, in cui il tribunale del riesame, secondo la Corte, aveva logicamente escluso che la percezione della remunerazione del pubblico ufficiale per legittimi incarichi professionali ricevuti dal privato, pur fondando una eventuale situazione di conflitto di interesse, non rendeva di per sé dimostrata la fattispecie corruttiva). - (commento di) Giuseppe Amato, Il solo conflitto di interessi non prova “di per sé” il reato (Guida al diritto 4/2026, 75-77) c.s. “ Lo sport femminile è la cosa più antiestetica che gli occhi umani possano contemplare " (Pierre de Coubertin nel 1896, anno di inizio delle moderne Olimpiadi, in cui fu impedito alle donne di partecipare ai Giochi)
Autore: Carmine Spadavecchia 17 febbraio 2026
in tema di beni culturali : - Sandro Amorosino, Il doppio regime, amministrativo e civile, dell’“Antico Caffè Greco” di Roma (Urban. e appalti 6/2025, 681-683) sul c.d. DL infrastrutture : DL 21.5.2025 n. 73 - L 18.7.2025 n. 105, Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. - Stefania Rosi Bonci e Maria Grazia Bortolin, Le novità in materia di contratti pubblici introdotte dal D.L. n. 73/2025 (c.d. “decreto Infrastrutture”) (Urban. e appalti 6/2025, 693-706) [incentivi ai dirigenti; CAM (criteri ambientali minimi) negli interventi di ristrutturazione; anticipazione del prezzo nei SIA (servizi di ingegneria architettonica); interventi di somma urgenza e di protezione civile; disciplina del CCT (Collegio consultivo tecnico); nuova disciplina sull’utilizzo dei CEL (certificati esecuzione lavori) relativamente ai lavori eseguiti in subappalto; revisione prezzi; ai requisiti dei componenti del collegio consultivo tecnico] sul ricorso straordinario: - Alessandra Dapas e Luigi Viola, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (e al Presidente della Regione siciliana) tra esigenze di uniformità e particolarismo giuridico (Urban. e appalti 6/2025, 707-717) in tema di accesso agli atti (contratti pubblici, tutela del segreto tecnico e commerciale): - Corte di Giustizia UE 9^, 10.6.25, causa C-686/24 (Urban. e appalti 6/2025, 719 T): L’art. 39 della Direttiva 26.2.2014 n. 25 (2014/25/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali. - (commento critico di) Gabriele Serra, La Corte di Giustizia UE e il bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza commerciale (Urban. e appalti 6/2025, 721-732) - TAR Marche 2^, 5.4.25 n. 255, pres. Ianigro, est. De Mattia (Urban. e appalti 6/2025, 783 T): 1. Va rigettato il ricorso ex art. 116 c.p.a. del concorrente avverso il diniego della stazione appaltante all’ostensione delle parti secretate delle offerte tecniche delle imprese controinteressate, motivatamente oscurate a tutela dei segreti tecnici o commerciali di queste ultime, quando il ricorrente, per un verso abbia oscurato in modo analogo la propria offerta tecnica, per di più opponendosi all’accesso difensivo delle imprese controinteressate, per altro verso non abbia fornito prova in giudizio della stretta indispensabilità delle informazioni tecniche oscurate ai fini della proposizione dell’azione di annullamento avverso l’aggiudicazione dell’appalto. Le esigenze di difesa del richiedente non prevalgono sempre e comunque su qualunque altro interesse contrapposto, specie quando, consentendosi l’accesso, si permetterebbe il disvelamento di dati tecnici contenuti nella documentazione richiesta che rappresentano il know how dell’impresa controinteressata. 2. Tale modus operandi concretizza innanzitutto un abuso del diritto e del processo - secondo i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza - atteso che la ricorrente formula le proprie doglianze ponendosi in contraddizione con precedenti suoi comportamenti e contestando scelte amministrative che essa stessa aveva avvalorato a tutela dei propri interessi, agendo pertanto in violazione del divieto generale di venire contra factum proprium. Consentendosi inoltre l’accesso in assenza della prova di “stretta strumentalità” si permetterebbe il disvelamento di dati tecnici contenuti nella documentazione richiesta che rappresentano know how dell’impresa controinteressata in violazione del diritto alla riservatezza commerciale. - (commento di) Giovanni Carlo Figuera, Accesso all’offerta tecnica e tutela della riservatezza commerciale degli operatori economici (Urban. e appalti 6/2025, 785-797) sull’ annullamento d’ufficio (in autotutela): - Corte cost. 26.6.25 n. 88, pres. Amoroso, rel. Patroni Griffi (Urban. e appalti 6/2025, 733 T): Non sono fondate le questioni di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies, comma 1, L 241/1990 [laddove prevede che il termine decadenziale per annullare d’ufficio i provvedimenti si applica anche a fronte di interessi sensibili], sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dal Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza non definitiva n. 8296/2024] - (commento di) Giuseppe Manfredi, Annullamento d’ufficio, esaurimento del potere, Costituzione (Urban. e appalti 6/2025, 738-742) [Nel giudizio a quo si controverteva sull’annullamento d’ufficio di un attestato di libera circolazione di un’opera d’arte che era stato adottato dopo la scadenza del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies]. in tema di provvedimento amministrativo (nullità): - Cons. Stato VI 24.7.25 n. 6603, pres. Montedoro, est. Gallone (Urban. e appalti 6/2025, 767 T): 1. La declaratoria di incostituzionalità della norma attributiva del potere (in specie, l’art. 49, comma 1, lett. b), LR Emilia-Romagna 24.3.2004 n. 6, limitatamente alle parole “, ferma restando l’eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994”), con la sua portata naturalmente retroattiva, fa venire meno ex tunc il fondamento del potere esercitato, dando vita ad una fattispecie in tutto analoga a quella della mancata originale attribuzione della potestà autoritativa all’Amministrazione. Ne consegue, pertanto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., la declaratoria di nullità dei provvedimenti adottati - e tempestivamente impugnati deducendo tale vizio derivato di incostituzionalità - per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies L 241/1990. 2. La materia dell’ordinamento civile e della tutela ambientale sono espressamente riservate alla competenza legislativa statale esclusiva: sotto il primo profilo, l’“ordinamento civile” ricomprende il regime dominicale degli usi civici con la conseguenza che disposizioni regionali che qualificano un certo ente (nella specie, la Partecipanza agraria di Cento) come subordinato alla Regione introducono limiti ai diritti del dominio collettivo non previsti dalla normativa statale in materia (L 168/2017 “Norme in materia di dominii collettivi”); sotto il secondo profilo la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato e ciò in aderenza all’art. 9 Cost., posto che la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, esplicitamente attribuiti alla competenza statale in una visione integrata delle tutele ambientali e paesaggistiche (art. 142 codice beni culturali). - (commento di) Margherita Amitrano Zingale, Conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità della norma attributiva del potere: sorte del provvedimento amministrativo tra nullità ed annullabilità e riverberi in punto di giurisdizione (Urban. e appalti 6/2025, 769-773) in tema di appalti (accordo quadro): - Antonio Avino, L’accordo quadro: alcune considerazioni sull’inquadramento e gli effetti (Urban. e appalti 6/2025, 685-692) in tema di appalti (costo della manodopera): - Cons. Stato V 25.7.25 n. 6638, pres. Caringella, est. Perrelli (Urban. e appalti 6/2025, 758 T): 1. In fase di offerta, l’operatore economico deve considerare tutti i costi necessari per la manodopera, ivi inclusi gli aumenti salariali e gli scatti di anzianità già noti al momento dell’offerta medesima, ancorché applicati in un momento successivo alla gara, previsti dal contratto collettivo applicato. 2. Il meccanismo revisionale ex art. 60, D.Lgs. n. 36/2023 non opera automaticamente ad ogni scatto salariale previsto dai contratti collettivi, pena la trasformazione della revisione prezzi in una sorta di indicizzazione, ma è attivabile al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non determinando l’inserimento di un diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale in favore dell’operatore economico. 3. Non è ammissibile l’equiparazione del costo della manodopera, a cui il legislatore ha riservato una disciplina ad hoc, ad altre differenti componenti dell’offerta, anche perché tale assimilazione provocherebbe l’alterazione dell’equilibrio complessivo dell’offerta presentata dall’operatore economico, con ripercussioni sulla valutazione attuata dalla Stazione Appaltante. - ( commento di) Daniele Perrucca, La specificità della voce di costo della manodopera negli appalti pubblici (Urban. e appalti 6/2025, 762-766) in tema di contratti pubblici (casellario informatico): - TAR Roma, 1^-quater, 13.5.25 n. 9151, pres. Ciliberti, est. Aragno (Urban. e appalti 6/2025, 774 T): 1. L’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’art. 222, comma 10, DLg 36/2023, costituisce un potere atipico di accertamento con finalità dichiarativa. Pertanto, l’Anac non può limitarsi alla mera trascrizione delle segnalazioni ricevute dalla stazione appaltante ma è tenuta a valutarne preventivamente l’utilità e la non manifesta infondatezza, in continuità con le previsioni del DLg 50/2016. Tale attività valutativa rappresenta una condizione ineliminabile perché sia giuridicamente e socialmente accettabile l’attenuazione della capacità di contrarre o della competitività di un operatore economico, determinata dalla pubblicità di atti o fatti che ne evidenziano l’inaffidabilità (imputabili a scelte unilaterali dei committenti pubblici con i quali ha avuto pregressi rapporti procedimentali o contrattuali), spesso privi di verifica in sede giurisdizionale. 2. È illegittimo il regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici, adottato dall’Anac con delibera n. 272/2023, nella parte in cui non prevede: la possibilità per l’operatore economico di presentare entro un congruo termine memorie e documenti e di chiedere l’audizione; la valutazione del materiale istruttorio raccolto; l’adozione di una motivata decisione finale di archiviazione o di inserimento della notizia nel casellario. Invero, posto che quest’ultima genera effetti negativi per l’operatore e che le segnalazioni provengono da soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi di disposizione del rapporto procedimentale o contrattuale di cui non è stata preventivamente scrutinata la legittimità da parte di un giudice terzo ed imparziale, il contraddittorio rappresenta una garanzia irrinunciabile per la validità del provvedimento finale. - (commento di) Calogero Commandatore, L’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici: il contraddittorio come “riserva di umanità” (Urban. e appalti 6/2025, 777-782) in materia edilizia (pianificazione attuativa): - CGA Sicilia 29.7.25 n. 614, pres. De Francisco, est. Di Betta (Urban. e appalti 6/2025, 743 T): 1. Ai sensi dell’art. 28-bis DPR 380/2001 e dell’art. 20 LR Sicilia 16/2016 e s.m.i., ove si accerti, in relazione ad un’area residua, l’esistenza di un assetto urbanistico già attuato, connotato da compatibilità infrastrutturale, non solo sul piano quantitativo o geometrico ma anche sulla base di una valutazione sostanziale, qualitativa e funzionale - volta ad accertare se l’area interessata si collochi all’interno di un contesto urbanisticamente già strutturato, infrastrutturato e dotato di coerenza morfo tipologica - la pianificazione esecutiva può essere superata mediante stipula di apposita convenzione urbanistica, senza con ciò violare il principio di legalità urbanistica. 2. Il fondo intercluso sussiste qualora l’area edificabile, di proprietà del richiedente sia l’unica a non essere stata ancora edificata, si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni, dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie) previste dagli strumenti urbanistici, e tuttavia caratterizzata da una impossibilità oggettiva di fruizione per assenza di accessi o collegamenti. L’area residua, al contrario, è un ritaglio urbanistico residuale ed edificabile per conformazione, estensione, geometria e vincoli nonché è dotata di accesso. 3. Il Comune non può invocare la necessità di una pianificazione di secondo livello, per quanto in origine prevista dal piano regolatore, qualora divenuta sostanzialmente obsoleta, per impedire sine die l’utilizzazione legittima di un fondo in aree già dotate di infrastrutture, perché tale determinazione finirebbe per risultare ridondante, oltre che non rispettosa della proporzionalità tra l’interesse pubblico da perseguire e lo strumento amministrativo impiegato, in quanto l’assenza di un precedente piano urbanistico esecutivo non esclude di per sé la possibilità del rilascio del permesso convenzionato. In assenza di elementi che giustifichino la sua persistente utilità, la prescrizione esecutiva diviene un guscio vuoto, inidoneo a svolgere funzione ordinatrice e idoneo unicamente a determinare un’irragionevole compressione delle facoltà edificatorie del proprietario. 4. Il Comune, in sede di riedizione del potere, deve valutare l’istanza del ricorrente quale istanza di rilascio di un permesso di costruire convenzionato e quindi accertare il rispetto degli standard urbanistici, nel pieno rispetto delle norme sul contraddittorio procedimentale, in coerenza con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svoltasi nel giudizio. - (commento di) Massimiliano Mangano, Il complicato rapporto tra piani attuativi e permesso di costruire, diretto o convenzionato (Urban. e appalti 6/2025, 746-757) c.s. Tre paroline del legislatore, ed intere biblioteche giuridiche divengono cartaccia [la “maledizione di Kirchmann”: J.H.V. Kirchmann, Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, 1847; trad. it. La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza, Pisa, 1942; citazione tratta dall’articolo di Gabriele Serra in tema di accesso e riservatezza]
Autore: Carmine Spadavecchia 17 febbraio 2026
in tema di semplificazione (2^parte dell’analisi*) L 2.12.2025 n. 182 [GU 3.12.25 n. 281, in vigore dal 18 dicembre 2025], Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. - testo della legge (stralcio) (Guida al diritto 3/2026, 14-34) - modifiche al Codice della navigazione (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 3/2026, 35-37) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di laura Biarella (Guida al diritto 3/2026, 38-43) - commenti: - Oberdan Forlenza, Atti Pa: passa a sei mesi il termine per l’annullamento in autotutela (Guida al diritto 3/2026, 45-48) [pubblica amministrazione] - Alessandro E. Basilico, Strutture alberghiere: agevolazioni per aumentare le aree di drop off (Guida al diritto 3/2026, 49-51) [turismo] - Veronica Madonna, Regole più chiare per il nulla osta al lavoro degli immigrati extra Ue (Guida al diritto 3/2026, 52-54) [immigrazione e stranieri] - Carmelina Addesso, Installazione antenne e ponti radio, basta solo la pubblicazione sul sito (Guida al diritto 3/2026, 55-57) [telecomunicazioni] - Andrea Sirotti Gaudenzi, “Fotografia semplice”: il diritto d’autore esteso a 70 anni e diventa un rompicapo (Guida al diritto 3/2026, 58-62) [diritto d’autore] - Emanuele Ricci, Permessi edilizi e immobili vincolati: la rimodulazione del silenzio-assenso (Guida al diritto 3/2026, 63-64) [edilizia e urbanistica] - Carmelina Addesso, Raccomandate, consegna più snella con il ricorso agli strumenti digitali (Guida al diritto 3/2026, 66-68) [atti e provvedimenti amministrativi] - Valeria Ianniello, Bar e ristoranti, i dehors conquistano un’altra proroga fino a giugno 2027 (Guida al diritto 3/2026, 69-71) [commercio] - Veronica Madonna, Per professore emerito e onorario conferimento in attesa del decreto (Guida al diritto 3/2026, 72-74) [università] (*) La 1^ parte dell’analisi è svolta in Guida al diritto n. 1/2026 in tema di giurisdizione : - Cass. SSUU 12.1.26 n. 671 (Guida al diritto 3/2026, 77): L’attore soccombente nel merito non può impugnare la giurisdizione. (La SC ribadisce che la decisione sulla giurisdizione, implicita nella pronuncia di merito, integra un capo autonomo della sentenza. Ne deriva che l’attore soccombente nel merito, avendo egli stesso invocato l’intervento di quel giudice, deve considerarsi vincitore sul capo relativo alla giurisdizione e non è legittimato a dedurne il difetto in sede di impugnazione. La censura è pertanto inammissibile per difetto di interesse. Il “capo” sulla sussistenza della giurisdizione che accompagna la decisione sul merito “è non solo suscettibile di giudicato interno in mancanza di un’apposita attività di parte rivolta a denunciare con specifico motivo di gravame la carenza di giurisdizione. Esso si presenta altresì come termine di riferimento da cui desumere una soccombenza sulla questione di giurisdizione autonoma rispetto alla soccombenza sul merito”. Di fronte a una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccombenza dell’attore anche sulla questione di giurisdizione: rispetto al capo relativo alla giurisdizione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l’atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela). in tema di trasporto aereo (volo cancellato): - Corte giust. Ue 4^, 16.1.26, causa C-45/24 (Guida al diritto 3/2026, 80): Il vettore aereo rimborsa ai viaggiatori del volo cancellato anche il costo dell’intermediario. Infatti, se una compagnia aerea accetta che l’intermediario emetta e rilasci biglietti aerei in suo nome e per suo conto, scatta la presunzione che essa conosca “necessariamente” la pratica commerciale di tale intermediario consistente nel riscuotere una commissione di intermediazione. E poiché tale riscossione è una componente «inevitabile» del prezzo del biglietto aereo, essa deve essere considerata autorizzata dalla compagnia aerea. Pertanto, la compagnia aerea deve rimborsare la commissione. Non è necessario che la compagnia aerea conosca l’importo esatto della commissione di intermediazione. In caso contrario, la tutela dei passeggeri prevista dal legislatore dell’Unione sarebbe indebolita e il ricorso ai servizi di un intermediario risulterebbe meno attrattivo. (In sede di rinvio pregiudiziale la Corte suprema austriaca ricordava che, nel definire il perimetro del rimborso dei passeggeri aerei, la Corte Ue si era già pronunciata sulle commissioni di intermediazione, statuendo che debbano essere ricomprese le commissioni pagate per l’intermediazione a meno che esse siano state fissate all’insaputa della compagnia aerea. Era rimasta però inevasa la questione se vi fosse o no diritto al rimborso della commissione fatturata dall’intermediario ai viaggiatori in base alla conoscenza o meno del suo importo da parte del vettore aereo). in tema di gratuito patrocinio : - Cass. 2^, 11.1.26 n. 607 (Guida al diritto 3/2026, 76): Va motivata la liquidazione del compenso dell’avvocato con scaglione diverso da quello indicato deve essere motivata. (La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa; nel caso in cui, invece, non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato. La mancata motivazione sullo scaglione individuato e applicato dal giudice, in particolare il discostamento dalla definizione di causa di valore indeterminabile indicata dall’attore, è il vulnus della decisione annullata). in materia penale (femminicidio): - Tullio Padovani*, Femminicidio, un principio legittimo ma l’applicazione causerà storture (Guida al diritto 3/2026, 10-12, editoriale). La tutela differenziata di cui al nuovo art. 577-bis c.p. delinea una sorta di ergastolo “a valenza rafforzata”, di cui non si avverte la necessità e di cui non si coglie il senso [*professore di Diritto penale e Accademico dei Lincei] c.s. Virtus in periculis firmior (il coraggio è più forte nelle difficoltà) [motto scolpito nel maneggio dei corazzieri, dal film "La grazia" di Paolo Sorrentino]
Autore: a cura di Luisa Monti e Giuseppe Li Vecchi, funzionari in servizio presso il Tar Toscana 13 febbraio 2026
Tar Toscana, Sezione Quarta, sentenza n. 1584 del 6 ottobre 2025 IL CASO E LA DECISIONE La sentenza in commento offre lo spunto per soffermarsi su alcune questioni concernenti l’ articolo 11 del d.lgs. 36 del 2023 . Il caso origina dall’indizione di una procedura di gara, da parte del Comune di Pitigliano, per l’affidamento quadriennale del servizio di gestione dell’asilo nido nel medesimo Municipio. In particolare, il bando di gara prescriveva, in conformità all’art. 11. cc. 1-4 del d.lgs. n. 36 del 2023, l’ applicazione del CCNL delle cooperative sociali per il settore sociosanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo e consentiva l’applicazione di un diverso CCNL a condizione che assicurasse le medesime tutele economiche e normative per i propri lavoratori. La società ricorrente ha deciso di avvalersi di quest’ultima possibilità e di adottare un differente CCNL con la conseguente dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative. Dopo l’aggiudicazione a favore della ricorrente, è seguita un’interlocuzione fra quest’ultima e il Comune di Pitigliano al fine di chiarire determinatati aspetti relativi alla dichiarazione di equivalenza e nello specifico concernenti l’equipollenza dei differenti trattamenti economici. Le parti hanno chiesto altresì un parere precontenzioso all’ANAC in relazione alla questione dell’applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante e alla verifica di parità delle tutele. È seguito infine l’annullamento in autotutela della precedente aggiudicazione in ragione della mancata dimostrazione dell’equivalenza delle tutele economiche fra il CCNL individuato dalla stazione appaltante e il diverso CCNL prescelto dall’operatore economico. Contro quest’ultima determinazione la ricorrente ha adito il Tar Toscana per chiederne l’annullamento in base ad un’articolata censura di violazione e falsa applicazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 41, 108 e 110 del d.lgs. 36 del 2023, violazione e falsa applicazione della legge di gara, violazione dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione ed istruttoria, violazione dell’art. 97 Cost.. L’esame del Tribunale di prime cure si è concentrato sull’articolo 11 del d.lgs. 36/2023, valorizzando la fondamentale ratio di tutela delle condizioni dei lavoratori impiegati negli appalti e nelle concessioni di rilievo pubblico. In particolare, tralasciando per ora le modifiche introdotte con il correttivo di fine 2024 (non applicabili al caso in esame), il primo comma di quest’ultimo articolo prescrive l’applicazione al personale impiegato negli appalti e nelle concessioni di carattere pubblico del “ contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente ”. Il secondo comma, al fine di garantire certezza nella procedura di gara, obbliga la stazione appaltante a indicare negli atti di gara il contratto collettivo selezionato. In base al terzo comma del medesimo articolo, l’operatore economico può indicare un diverso CCNL a condizione che garantisca le stesse tutele economiche e normative del CCNL individuato dalla stazione appaltante. Queste condizioni costituiscono, dunque, la base sotto la quale l’operatore economico non può spingersi per proporre un’offerta economica più vantaggiosa. Inoltre, ai sensi del comma successivo, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire dall’operatore economico un’apposita dichiarazione con cui quest’ultimo si impegna ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata dell’appalto oppure una dichiarazione di equivalenza delle tutele. Quest’ultima è poi verificata con le modalità previste dall’ articolo 110 del d.lgs. 36/2023 . L’articolo 11 può essere riportato quindi all’interno di quella tendenza – riconducibile agli articoli 1, 4, 35 e 36 della Costituzione e potenzialmente confliggente con la libertà dell’iniziativa economica privata sancita dall’ articolo 41 della Carta costituzionale – volta a promuovere nella contrattualistica pubblica particolari istanze sociali e occupazionali al fine di tutelare la condizione dei lavoratori e di spostare il gioco concorrenziale su altri aspetti. Si tratta del c.d. fenomeno delle clausole sociali , che, insieme ad altre istanze e valori ambientali, ambisce a orientare la disciplina dei contratti pubblici verso logiche legate non solo allo scambio e alla massima economicità. Tornando al caso di specie, l’ANAC, nel parere precontenzioso suindicato, aveva sottolineato che la stazione appaltante non può imporre l’applicazione di un determinato contratto collettivo, ma è tenuta, in ogni caso, a verificare che l’aggiudicatario assicuri in concreto tutele economiche e normative equipollenti rispetto a quelle indicate nel CCNL individuato dalla stazione appaltante. Inoltre, l’Autorità aveva affermato che la valutazione di equivalenza economica avrebbe dovuto essere compiuta sulla base delle seguenti voci : retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, Elemento Distinto della Retribuzione - EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste; pena l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Nel caso di specie difettava un’analitica dimostrazione in punto di equipollenza delle tutele economiche. Infatti, nella dichiarazione di equivalenza delle tutele e nei successivi chiarimenti, l’operatore economico si era impegnato ad armonizzare la sola retribuzione tabellare oraria e non anche le ulteriori voci. Detta dichiarazione è apparsa al T.a.r. Toscana pertanto incompleta, non sufficientemente precisa e nel complesso inidonea a provare la sostanziale parità delle tutele per come stabilito dalla legge e nel bando di gara. In conseguenza, è apparso legittimo l’annullamento in autotutela da parte del Comune, che, ravvedutosi circa la mancata equipollenza delle tutele, ha deciso di rivedere la propria determinazione e di aggiudicare la gara al secondo classificato. Individuazione del contratto di lavoro applicabile in sede di redazione dei bandi Dalla sentenza in commento si evince la centralità della dichiarazione di equivalenza e il connesso onere dell’operatore economico di dimostrare in concreto e in modo particolarmente rigoroso l’equivalenza delle tutele fra i diversi contratti collettivi. Si segnala peraltro che con il decreto correttivo al Codice di cui al d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (v. art. 2), sono state introdotte alcune modifiche finalizzate ad assicurare un uniforme svolgimento delle prassi operate dalle stazioni appaltanti ai fini dell’individuazione del contratto di lavoro applicabile in sede di redazione dei bandi/inviti, nonché una semplificazione del quadro normativo e delle modalità di calcolo dell’equipollenza a favore degli operatori economici, ai fini della partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica. In particolare, è stato inserito nel Codice un nuovo allegato I.01 , contenente concrete disposizioni per orientare l’operato delle stazioni appaltanti sia rispetto al contratto da individuare nel bando/invito, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei contratti. In particolare, si è inteso introdurre dei meccanismi automatici per la valutazione di equipollenza tra i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla luce dei principali indici normativi ed economici rivelatori di tale sostanziale equivalenza. Conseguentemente, in particolare, al comma 4, secondo periodo, dell’art. 11 , è stata introdotta una frase secondo cui la dichiarazione dell’operatore economico di equipollenza delle tutele è anche verificata con le modalità di cui all’art. 110 “ in conformità all’allegato I.01 ”.
Autore: Carmine Spadavecchia 10 febbraio 2026
in tema di Intelligenza Artificiale : - Gianluca Sgueo, Lo Stato agentico. Una promessa mancata (Giornale dir. amm. 6/2025, 707-709, editoriale) in tema di antiriciclaggio : - Italo Borrello, L’antiriciclaggio e il presidio della legalità negli enti pubblici: un’analisi “strategica” della UIF (Giornale dir. amm. 6/2025, 710-719) in tema di coprogettazione e partenariato sociale : - Bernardino Zoima, Il Partenariato sociale tra il Codice del terzo settore e il Codice dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 6/2025, 720-726) Il contributo analizza le forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo Settore, con particolare attenzione alla coprogettazione, ai patti di collaborazione e al partenariato sociale. Esamina il rapporto tra Codice del Terzo settore e Codice dei contratti pubblici. Si sofferma sull’evoluzione del partenariato pubblico-privato in chiave partecipativa. Approfondisce le implicazioni giuridiche, i profili problematici e il valore del principio di sussidiarietà orizzontale nella costruzione di un’amministrazione condivisa. in tema di università (procedure di reclutamento): - Anna Pirri Valentini, L’imparzialità nelle procedure di reclutamento delle Università (Giornale dir. amm. 6/2025, 727-739) in tema di università (esclusione dal collegio docenti): - Cons. Stato VII 7.7.25 n. 5893, pres. Chieppa, est. Castorina (Giornale dir. amm. 6/2025, 781 s.m.): È legittima, in ragione di esigenze di opportunità e di tutela dell’immagine istituzionale, l’esclusione di una docente dalla composizione del Collegio dei docenti disposta dall’Ateneo in pendenza di procedimento penale a suo carico. Tale misura, espressione di discrezionalità amministrativa e priva di natura sanzionatoria, non integra violazione del principio di presunzione di innocenza né reiterazione della sanzione disciplinare già irrogata. - (commento critico di) Giulio Vesperini, L’esclusione di un professore dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca (Giornale dir. amm. 6/2025, 781-784) in tema di economia dello spazio : L 13.6.2025 n. 89 [GU 24.6.25 n. 144, in vigore dal 25 giugno 2025], Disposizioni in materia di economia dello spazio. - (commento di) Marco Bevilacqua e Andrea Capurso, L’intervento pubblico nell’economia dello spazio (Giornale dir. amm. 6/2025, 740-754) in materia antitrust (abuso di posizione dominante – caso Android Auto): - Corte giust. Ue, Grande Sezione, 25 febbraio 2025, causa C-233/23, Alphabet/Google c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Android Auto) (Giornale dir. amm. 6/2025, 755 solo massima): L’art. 102 TFUE va interpretato nel senso che il rifiuto, da parte di un’impresa in posizione dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale, di garantire, a un’impresa terza che ne ha fatto richiesta, l’interoperabilità di tale piattaforma con un’applicazione sviluppata da detta impresa terza può costituire un abuso di posizione dominante anche qualora detta piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale di detta applicazione su un mercato a valle, ma sia idonea a rendere la stessa applicazione più attraente per i consumatori, quando la medesima piattaforma non è stata sviluppata dall’impresa in posizione dominante unicamente ai fini della propria attività. - (commento di) Giuliano Fonderico, Il caso Android Auto e il rifiuto di contrarre nel diritto antitrust (Giornale dir. amm. 6/2025, 755-767) La Corte di giustizia ridefinisce i confini della giurisprudenza Oscar Bronner sull’accesso alle infrastrutture “essenziali”. Nell’affrontare un rifiuto di accesso a una piattaforma digitale, essa afferma che tale giurisprudenza si applica solo quando l’impresa dominante abbia realizzato l’infrastruttura per “le esigenze della propria attività”.. La sentenza rappresenta l’ultimo passaggio della progressiva marginalizzazione della giurisprudenza Bronner. Essa, al di là della sua portata di principio, segna anche un’ulteriore fase dell’applicazione del diritto antitrust ai mercati digitali, con sovrapposizioni e “contaminazioni” con la disciplina del Reg. UE 2022/1925. in tema di abuso d’ufficio : - Corte cost. 3.7.25 n. 95, pres. Amoroso, red. Viganò (Giornale dir. amm. 6/2025, 768 s.m.): 1. È assai ampia la discrezionalità del legislatore rispetto alle scelte di non punire determinate condotte in precedenza incriminate, pur lesive di interessi costituzionalmente rilevanti o comunque meritevoli di tutela, sempre che siano apprestati altri strumenti di tutela di tali interessi, nell’ottica dell’extrema ratio della tutela penale. 2. Va escluso che una pronuncia della Corte costituzionale possa intervenire a modificare il confine dei fatti penalmente rilevanti tracciato dal legislatore, con un effetto estensivo della responsabilità penale, soltanto per porre riparo a eventuali disparità di trattamento tra condotte sanzionate aventi, in ipotesi, analogo o minore disvalore. Nessun elemento evincibile dal testo o dalla ratio dell’art. 19 della Convenzione di Merida autorizza a concludere che lo Stato sarebbe obbligato a introdurre (o a mantenere) nel proprio ordinamento l’incriminazione delle condotte di abuso di ufficio. - (commento di) Benedetto Cimino, La decisione sull’abolizione del reato di abuso di ufficio (Giornale dir. amm. 6/2025, 768-780) in tema di atti amministrativi (atto presupposto e atti sopravvenuti): - Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2869, pres. Lopilato, est. Carpino (Giornale dir. amm. 6/2025, 785 s.m.): È legittimo l’atto con cui il Comune ha annullato tutti i provvedimenti connessi all’esercizio dell’attività di discoteca dichiarata incompatibile con gli strumenti urbanistici di zona con sentenza passata in giudicato e di cui rappresentano la continuazione e lo sviluppo. - (commento di) Biagio Spampinato, L’approccio funzionale alla rimozione degli atti sopravvenuti nel corso del giudizio (Giornale dir. amm. 6/2025, 785-795) La sentenza offre all’autore lo spunto per tratteggiare la tesi che esclude il c. d. onere di inseguire gli atti sopravvenuti nel corso di un giudizio instaurato nei confronti dell’atto presupposto. Nella fattispecie, infatti, il giudice sposa un criterio funzionale per individuate i predetti atti, il che appare una novità nel tradizionale panorama giurisprudenziale. in tema di golden power : - TAR Roma 1^,12.7.25 n. 13748, pres. est. Politi, UniCredit S.p.a. c. PCM (Giornale dir. amm. 6/2025, 796 s.m.): 1. In tema di poteri speciali ex DL 21/2012, la “sicurezza economica” è species del più ampio genus della sicurezza pubblica/sicurezza nazionale: ne consegue che l’intervento statale può legittimamente riguardare anche operazioni a connotazione economico-finanziaria, purché sorretto da una minaccia effettiva e sufficientemente grave a interessi fondamentali della collettività; resta, invece, precluso l’esercizio dei poteri speciali per ragioni meramente economiche. 2. È ammissibile, in via conformativa, imporre prescrizioni mirate a conservare i livelli di impiego della banca target; è, per contro, illegittima la previsione che, tramite una media ponderata del rapporto impieghi/depositi riferita congiuntamente a acquirente e target, rimoduli di fatto la politica aziendale dell’acquirente, risolvendosi in un vincolo non necessario e sproporzionato alla tutela invocata. - (commento di) Tommasi Di Prospero, La sottile linea d’oro. L’esercizio dei poteri speciali nel caso UniCredit/BPM (Giornale dir. amm. 6/2025,796-811) c.s. Un profeta non è tale se non dopo morto. Fino ad allora, è un uomo infrequentabile. (Georges Bernanos, 1888-1948)
Autore: a cura di Luisa Monti e Giuseppe Li Vecchi, funzionari in servizio presso il Tar Toscana 9 febbraio 2026
La clausola sociale è uno degli strumenti previsti dalle direttive comunitarie per utilizzare strategicamente la leva economica degli appalti pubblici al fine perseguire, fra gli altri, obiettivi sociali quali quelli di creare occupazione, condizioni di lavoro dignitose, integrazione sociale e professionale e condizioni migliori per le persone con disabilità o in situazione svantaggiata. Mentre il nuovo Codice dei contratti non ne dà una definizione puntuale, il vecchio Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, all’art. 3, lett. qqq) , definiva le clausole sociali come quelle “ disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie ”. Alla nozione di clausola sociale possono esser ricondotte tutte quelle previsioni della legge di gara (eventualmente più a monte contenute in previsioni normative o nei contratti collettivi), e poi inserite nei contratti di concessione o di appalto, tese a promuovere l’occupazione (dei giovani, delle donne, dei disoccupati, delle persone appartenenti a gruppi svantaggiati, dei disabili, etc.), ovvero volte a garantire condizioni di lavoro dignitose, sotto i profili della salute, della sicurezza, della formazione e della retribuzione, ovvero tese a tese a garantire la stabilità occupazionale di lavoratori già impiegati nell’esecuzione di un appalto o di un servizio pubblici. Si tratta dunque di previsioni che condizionano o limitano il gioco concorrenziale all’interno del settore degli affidamenti pubblici con il fine, non solo di tutelare i lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, ma anche di sviluppare politiche sociali più ampie 1 . Questa circostanza però implica un conflitto di valori di rango costituzionale, che vanno tra loro bilanciati: da una parte la tutela del diritto al lavoro , dall’altra la libertà di iniziativa economica privata . Le clausole sociali possono interessare fasi diverse o più fasi della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto di appalto, e possono in taluni casi atteggiarsi quali cause di esclusione previste dalla legge, o misure premiali dell’offerta o condizioni esecutive del contratto che devono essere espressamente accettate dal concorrente. Le risorse economiche destinate alle commesse pubbliche vengono così ad essere orientate, attraverso scelte di politica economica e sociale, verso il perseguimento di obiettivi sociali comuni, come previsto dal Considerando n. 2 della direttiva 2014/24 . Con l’inserimento obbligatorio delle clausole sociali si mira in particolare al perseguimento di due finalità fondamentali: una di tipo protettivo delle condizioni di lavoro e di difesa dei livelli occupazionali, l’altra di sviluppo di standard di occupazione socialmente avanzati. Anche le tutele sociali inserite nel Codice dei contratti si sviluppano su tali due direttrici fondamentali: quella prettamente giuslavoristica ispirata alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, e quella più moderna di natura economico-sociale volta a raggiungere obiettivi di più ampia portata. Un primo modello di clausola sociale è presente nell’ art. 36 dello Statuto dei lavoratori . 2 Si tratta di una previsione normativa che si rivolge sia alla stazione appaltante, che deve inserire nel bando disposizioni che garantiscono ai lavoratori il rispetto di condizioni di lavoro non inferiori a quelle che risultano dai CCNL, sia agli affidatari che devono garantire quelle condizioni. Detta tutela è oggi ribadita dall’ art. 11 del d.lgs. 36/2023 3 . Come si è prima visto, si tratta di una previsione non contrastante con l’ art. 39 della Costituzione perché non estende erga omnes l’efficacia di un contratto collettivo, ma si limita ad indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al suo personale impiegato. L’impresa resta libera di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento della sua attività imprenditoriale purché equivalenti e resta anche libera di non adottare quel CCNL [4] . La clausola sociale era disciplinata nel vecchio Codice dei contratti all’ art. 50 , che prevedeva, a parte la suddetta tutela delle condizioni retributive, un unico modello di clausola sociale a garanzia della continuità lavorativa dei dipendenti del precedente contratto (il c.d. “ imponibile di manodopera ”) [ 5 ]. Si tratta di una clausola che opera solo nell’ipotesi di cessazione di un contratto e subentro di altre imprese per eseguire la stessa opera o servizio e risponde all’esigenza di assicurare la continuità dell’occupazione nel caso di discontinuità dell’affidatario . Il Consiglio di Stato ha sottolineato che tale tipo di clausola va applicata in maniera non rigida ma elastica, dovendosi contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d’impresa e la facoltà di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, per realizzare economie di costi da valorizzare ai fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto [6] . Oggi, in materia, oltre al citato art. 11, la norma cardine del Codice dei contratti pubblici è l’ art 57 , che prevede un’espansione dell’utilizzo delle clausole sociali per finalità di promozione di standard sociali elevati, in modo da garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato. Dunque, le stazioni appaltanti possono utilizzare le clausole sociali per conseguire, attraverso i contratti pubblici, obiettivi ad ampio spettro : tutela della stabilità occupazionale del personale già impiegato nell’esecuzione della stessa opera o servizio, ma anche crescita inclusiva e promozione dell’occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento. Secondo la costante giurisprudenza la clausola sociale va interpretata in conformità ai principi nazionali in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti lesiva della concorrenza, nonché idonea a ledere la libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost. [7] . Tuttavia, è bene ricordare che tutele specifiche dei lavoratori e alcuni standard inviolabili nelle condizioni di lavoro sono stabiliti in altre norme del codice. L’ art. 41, cc. 1 e 2, del Codice prevede ad esempio lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza dall’importo assoggettato al ribasso . Per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera sulla base di tabelle ministeriali apposite, elaborate sui valori economici della contrattazione collettiva. L’ art 61 del d.lgs. 36/2023 disciplina gli appalti riservati agli operatori economici che siano stati costituti o che operino per favorire l ’inclusione lavorativa dei soggetti disabili o svantaggiati. L’ art. 94, c. 5 lett. b) del Codice prevede la clausola di esclusione automatica dalle gare per quelle imprese che non sono in regola con la disciplina a tutela dei disabili. L’ art. 102 impone alle stazioni appaltanti di richiedere agli operatori economici l’impegno di garantire le pari opportunità generazionali e di genere e l’inclusione lavorativa dei soggetti disabili o svantaggiati. Nella stessa direzione è anche l’ art. 108, c. 7 , in base al quale, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, deve essere previsto il maggiore punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere. Infine, si veda l’ art. 119 sempre del Codice dei contratti, in tema di subappalto , secondo il quale il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconoscendo ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore deve applicare gli stessi CCNL del contraente principale nel momento in cui le attività oggetto di subappalto coincidono con quelle che caratterizzano l’oggetto principale o riguardano lavorazioni relative alla categoria prevalente. L’affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera alle imprese subappaltatrici senza ribasso. L’affidatario è inoltre solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti e degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente [8] . Concludendo, è possibile sostenere che in una visione europea ma anche nazionale dell’appalto pubblico come strumento di implementazione, la clausola sociale non è più ad oggetto vincolato e limitata all’ “imponibile di manodopera”, ma diviene espressione di discrezionalità amministrativa secondo la logica del risultato che permea l’intero Codice dei contratti pubblici.  1 N. Fenicia, La clausola sociale, in Diritto dei Contratti Pubblici, di Danilo Pappano, Riccardo Giani, Andrea Grazzini, Pacini Giuridica, Pisa, 2024, pp. 536 ss. 2 Art. 36 L. 300/1970: Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzioni di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronto dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona”. 3 Art 11 d.lgs. 36/2023: “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”. 4 L. Carbone, Il focus sul Codice dei contratti pubblici- la tutela delle persone e dei lavoratori, Ravello, 27-28 ottobre 2023. 5 M. Lariccia, La clausola sociale, in Nuovo diritto degli appalti e Linee guida ANAC, Nel diritto, 2016. 6 Consiglio di Stato, sez. V, 1° agosto 2023, n. 7444. 7 N. Fenicia, La clausola sociale, in Diritto dei Contratti Pubblici, di Danilo Pappano, Riccardo Giani, Andrea Grazzini, Pacini Giuridica, Pisa, 2024, pp 549 ss. 8 L. Carbone, Il focus sul Codice dei contratti pubblici- la tutela delle persone e dei lavoratori, Ravello, 27-28 ottobre 2023.
Autore: Sergio Conti 8 febbraio 2026
Ancora una riflessione sulla crisi del diritto internazionale nel pensiero di Carl Schmitt. Dopo il libro del 1938 “Il concetto discriminatorio di guerra”, presentato nel n. 39 di Spigolature, ci soffermiamo, in questo numero della rubrica, sull'opera del 1950 “Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum” (Traduzione di Emanuele Castrucci. A cura di Franco Volpi Adelphi 1991, 7ª ediz.), da molti ritenuta la più importante fra i numerosi scritti del pensatore tedesco. L'editore fornisce in copertina la seguente sinossi: “Del Nomos della terra si potrebbe dire che sta al diritto internazionale e alla filosofia politica del nostro tempo come Essere e tempo di Heidegger sta alla metafisica: opere inevitabili, che faranno sempre discutere e alle quali sempre si tornerà. Carl Schmitt pubblicò questo libro nel 1950, quando ancora si trovava in una posizione di totale isolamento in Germania. Ma proprio in quest’opera, che è un po’ la summa del suo pensiero giuridico e politico, si sollevò nettamente al di sopra di ogni contingenza. E questo gli permise di aprire la prospettiva su fatti che in quegli anni erano impensabili: per esempio il terrorismo o la guerra civile globale come agenti decisivi del futuro. A questi risultati Schmitt giunge attraverso una disamina minuziosa delle varie teorie che sono apparse nell’epoca aurea dello jus publicum Europaeum, dimostrando una volta per tutte che, per sfuggire alla furia delle guerre di religione, il gesto salutare è stato la rinuncia allo justum bellum. Di conseguenza, il delicato passaggio dalla justa causa belli allo justus hostis ha reso possibile «il fatto stupefacente che per duecento anni in terra europea non ha avuto luogo una guerra di annientamento». In quel breve intervallo lo jus publicum Europaeum si combinava con l’avviarsi del funzionamento della machina machinarum, «prima macchina moderna e insieme presupposto concreto di tutte le altre macchine tecniche»: lo Stato moderno. Allora la «guerre en forme», questo gioco crudele, salvato però dal rigore della sua regola, conferiva una nuova unità a un certo ambito spaziale (una certa parte dell’Europa) e lo faceva coincidere con il luogo stesso della civiltà. Poi il gioco si frantuma dall’interno: nell’agosto 1914 comincia una guerra che si presenta come tante altre dispute dinastiche – e invece si rivela subito essere la prima guerra tecnica, che nega già nel suo apparato ogni possibilità di «guerre en forme». Così emerge anche la guerra rivoluzionaria, variante finale della guerra di religione, sigillo delle guerre civili. La forma moderna della verità, la più efficace, la più distruttiva, è tautologica: ciò che è rivoluzionario è giusto perché è rivoluzionario: con ciò si ripropone e trova sbrigativa risposta la questione della justa causa belli.” Sul pensiero di Schmitt in tema di diritto internazionale segnalo i seguenti saggi: A) Nomos e nichilismo in Carl Schmitt del prof. Tommaso Gazzolo, che è pubblicato in JURA GENTIUM XXI, 2, 2024 (rinvenibile online all'indirizzo: https://www.juragentium.eu/wpcontent/uploads/2025/02/JG_2024_2_Gazzolo.pdf ); B) Guerra giusta, nemico ingiusto: Schmitt interprete di Kant del prof. Francesco Mancuso, che è pubblicato in JURA GENTIUM, 2010 (rinvenibile online all'indirizzo: https://www.juragentium.org/topics/thil/it/mancuso.htm ). Come di consueto si rinvia alla lettura integrale degli scritti segnalati. Si reputa però utile, per l'importanza della tematica trattata, riportare qui integralmente l' ”introduzione” del saggio di Tommaso Gazzolo, nella quale si tratteggiano le tematiche poste alla base del Nomos che, in buona sostanza, vertono sul significato e il senso del diritto e il suo complesso rapporto con la violenza. Si evidenzieranno in grassetto alcuni snodi argomentativi contenuti nel testo. “Per quanto non si sia smesso di sottolineare come il Nomos della terra non sia che l’ultimo ed estremo tentativo, da parte di Schmitt, di pensare “il destino delle forme della civiltà giuridica” [1], è rimasto, credo, poco discusso il modo in cui Schmitt stesso tende a presentare, apparentemente in maniera non problematica, la “presa”, il prendere la terra, come un atto “primordiale”, originario del diritto [2], come ciò che fornisce il fondamento e dà ragione del diritto. Esplicita è la polemica con Kelsen: non una Grund-Norm, all’“origine” dell’ordinamento, ma la presa originaria, Grund-Nahme. Se ad essere centrale, però, è qui il Grund, il fondamento – se, cioè, ciò che va indagato, rispetto al rapporto tra ordine e spazio, ordinamento e localizzazione, è anzitutto il modo in cui il diritto dà ragione di sé stesso, del suo essere diritto –, diventa chiaro come nel concetto di nomos Schmitt non tenti di pensare soltanto un problema di geo-politica (o di geo-filosofia), ma la questione stessa di ciò che rende il diritto diritto . Certamente si può sostenere, con Kervégan, che in realtà “nessuna esplicita epistemologia giuridica” [3] abbia mai realmente rimpiazzato il decisionismo schmittiano. Eppure è difficile negare come Schmitt non abbia smesso – a partire dagli anni ’40 – di vedere nell’“unità” di Ordnung e Ortung non soltanto la chiave per comprendere l’evoluzione del diritto internazionale o la realtà storica di una serie di processi politici, ma il senso stesso del diritto, del suo costituirsi come tale . Se, poi, la “presa” ha, nel testo di Schmitt, il carattere tanto di “evento storico” che di “categoria logica” [4] – in uno scambio continuo che genera una serie di aporie, o quantomeno di ambiguità [5] –, ciò non significa di per sé che, in esso, la fondazione del diritto sia risolta, integralmente e impropriamente, nella sua genesi “storica”. Crediamo, al contrario, che l’introduzione del concetto di nomos vada letta, negli scritti schmittiani, in continuità con la sua ricerca di un fondamento del diritto altro rispetto alla sua riduzione ad un fatto . Nel Nomos della terra, del resto, il problema è delineato con chiarezza: il concetto di diritto, espresso dal “nomos”, deve infatti poter restare altro tanto dalla concezione di esso come di “un dover essere che si stacca dall’essere e che si impone su di esso (das sich vom Sein absetzt und sich ihr gegenüber durchsetzt)” [6] – che implica la riduzione del diritto alla sua (im)posizione –, quanto, in modo corrispondente, di un essere che si converte nel dover essere, “del fattuale in una legge” – secondo la logica della “forza normativa del fattuale” [7]. Deve, in altri termini, poter dar ragione del costituirsi del diritto, nella sua relazione al fatto, e dunque anche alla sua stessa storicità, come diritto, come ciò che non può avere nel fatto il proprio fondamento. Ciò non significa che Schmitt, effettivamente, vi riesca, né che non persista quell’ambiguità tra nomos come evento e nomos come categoria logica cui si è fatto cenno. Si tratta però di sottolineare come, da giurista, Schmitt fosse perfettamente consapevole – e dovremo mostrarlo – di come l’unità tra ordinamento e spazio non potesse, giuridicamente, essere pensata e “fondata” semplicemente sul fatto storico della “presa”, dell’occupazione di terra . Che cosa fa sì, allora, che l’atto di prendere la terra, il nehmen, il conquistare e l’occupare, sia un atto che custodisce l’“origine” del diritto? Come può il diritto costituirsi attraverso il fatto della “presa”?" NOTE DALL'INTRODUZIONE DEL SAGGIO DI TOMMASO GAZZOLO 1 E. Castrucci, “La ricerca del nomos”, in C. Schmitt, Il nomos della terra, trad. it. di E. Castrucci, Milano, Adelphi, 1991, p. 435. Per una introduzione generale al concetto di nomos in Schmitt, rinvio, tra i tanti e unitamente ai testi citati nel corso del presente lavoro, ai lavori di L. Garofalo, “Sul nomos in Carl Schmitt”, in Id., Intrecci schmittiani, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 163-185; F. Ruschi, Questioni di spazio. La terra, il mare, il diritto secondo Carl Schmitt, Torino, Giappichelli, 2012; M. Koskenniemi, “International Law as Political Theology. How to Read Nomos der Erde?”, Constellations, 11 (2004), pp. 492-511; C. Resta, Stato mondiale o Nomos della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso, Roma, Pellicani, 1999; W. Palaver, “Carl Schmitt on Nomos and Space”, Telos, 106 (1996), pp. 105-127; C. Meier, “Zu Carl Schmitts Begriffsbildung – Das Politische und der Nomos”, in H. Quaritsch (a cura di), Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin, Duncker & Humblot, 1988, pp. 537-556. 2 C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 23. 3 J.-F. Kervégan, Che fare di Carl Schmitt?, trad. it. a cura di F. Mancuso, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 17. 4 N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 27. 5 N. Capone, Lo spazio e la norma. Per un’ecologia politica del diritto, Verona, Ombre Corte, 2020, p. 20. 6 C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 57. 7 Ibid., p. 63.
Autore: Alma Chiettini 2 febbraio 2026
Cass. Civile, Sez V, 21 gennaio 2026, n. 1284 Sul tema dell’ autotutela tributaria , la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi con la sentenza in epigrafe, che conferma i principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza 21 novembre 2024, n. 30051 , pronuncia commentata in questa rubrica e di cui, nuovamente, si consiglia la lettura perché è un compendio completo sulla materia, con copiosi richiami giurisprudenziali (anche del Giudice amministrativo) e perché chiarisce i limiti per l’esercizio della autotutela in diritto tributario quanto alla natura dei vizi dell’atto impositivo, l’ammissibilità di provvedimenti di annullamento e di sostituzione dell’atto viziato in malam partem per il contribuente, i rapporti tra autotutela sostitutiva e accertamento integrativo. In quest’occasione la Corte ha esaminato una vicenda che aveva visto un imprenditore individuale impugnare un avviso di accertamento col quale gli era stato contestato un maggior reddito d’impresa. Il punto che qui interessa sono le sanzioni, circa le quali il contribuente ha lamentato che, dopo un primo provvedimento, poi revocato in autotutela, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un nuovo avviso di accertamento per gli stessi fatti senza che fossero intervenuti elementi nuovi. Nello specifico, col primo avviso di accertamento le sanzioni erano state calcolate per un solo anno d’imposta; considerate poi condotte analoghe accertate negli anni precedenti, l’Amministrazione finanziaria ha emesso un nuovo avviso di accertamento calcolando le sanzioni con l’applicazione della regola del cumulo giuridico con riferimento a più anni d’imposta , e prendendo quale base di calcolo la sanzione più grave (ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 497 del 1972 ). Su questo punto è interessante anche rilevare che il contribuente lamentava che l’anno preso a base del calcolo era stato oggetto di accordo conciliativo, in conseguenza del quale la sanzione era stata ridotta, mentre l’Amministrazione finanziaria aveva utilizzato la sanzione indicata nell’originario accertamento. La Corte ha però respinto tale tesi perché “ l’accertamento fiscale relativo all’anno preso in considerazione quale base del calcolo può essere sostituito da un accordo conciliativo, dall’adesione ad un condono, e può anche venire meno per ragioni non di merito, sostanziali o processuali, ad esempio a causa della prescrizione dei crediti tributari o dell’improcedibilità di un ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, ma non per questo perde la sua natura di accertamento più grave e base di calcolo per l’applicazione della continuazione delle sanzioni tra più anni d’imposta ”. Tornado ora alla questione dell’autotutela, la Corte ha anzitutto accertato che il nuovo avviso di accertamento era stato adottato “nel rispetto dei termini di decadenza fissati dalla legge”. Ha poi affermato che quando l’Amministrazione si rende conto di avere commesso un errore nella redazione di un avviso di accertamento non occorre che alleghi la riscoperta di “fatti nuovi” per annullarlo legittimamente e sostituirlo con un altro, comunque emesso nei termini di legge, “ anche se tanto comporta una modifica della pretesa tributaria in malam partem e l’assoggettamento del contribuente al pagamento di sanzioni maggiori ”. Ha quindi formulato il seguente principio di diritto: “in tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria - le cui forme e modalità sono disciplinate dall’ art. 2 quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994 , conv. con modif. dalla l. n. 656 del 1994, e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, nonché, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10 quater e 10 quinquies, della l. n. 212 del 2000 - trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza l’Amministrazione finanziaria, qualora si sia resa conto di aver commesso un errore nell’indicazione delle sanzioni , non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto riportante una maggiore sanzione, non trovando applicazione il requisito della ‘ sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ’ per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva, ancorché fonte di una maggiore imposizione.”
Autore: dalla Redazione 2 febbraio 2026
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'11 dicembre 2025 - (Ricorso n. 32539/18 e altri 7) IL CASO E LA DECISIONE Alcune società di diritto italiano, dopo avere subito accessi ai propri locali aziendali da parte della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di controlli e accertamenti fiscali di natura generale, hanno lamentato l'eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità interne dalla legislazione nazionale e l'assenza di sufficienti garanzie procedurali idonee a proteggerle da abusi o arbitrarietà nonché, in particolare, l’assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale o indipendente ex ante e/o ex post delle misure contestate. A fronte dell'eccezione di ricevibilità del Governo italiano, secondo cui le società ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interne, non avevando impugnato le misure in questione dinanzi alle commissioni tributarie o ai tribunali civili, il Giudice adito ha richiamato il precedente specifico ( Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri ) in cui era stato statuito che il quadro giuridico interno non fornirebbe garanzie procedurali sufficienti. Secondo la Corte, in altri termini, il fatto che le misure contestate non sono soggette a un effettivo controllo giurisdizionale ex post della loro legittimità, necessità e proporzionalità, renderebbe necessario e possibile il ricorso diretto al Giudice europeo. Nel merito, la Cedu ha rilevato che l’accesso e l’ispezione dei locali aziendali, delle sedi legali o dei locali utilizzati per le attività professionali delle società ricorrenti, nonchè l’esame e la copia delle scritture contabili, dei libri sociali, delle fatture e dell’altra documentazione contabile obbligatoria, eseguiti in applicazione dell’ articolo 52, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 , ovvero dell’ articolo 33, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. n. 600 , costituiscono un‘ingerenza nel diritto al rispetto del “domicilio” e della “corrispondenza”, con conseguente violazione dell'art. 8 della Carta . In particolare, il Giudice europeo ha evidenziato che il quadro giuridico italiano concedeva alle autorità interne un potere discrezionale illimitato con riferimento all'attuazione e all'ambito di applicazione di tali misure. D'altra parte, il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'operato in questione da parte degli organi di controllo fiscale interno non avrebbe raggiunto, a dire sempre della Corte, un livello accettabile di adeguatezza, con la conseguenza di un ordinamento non in grado di fornire, sul punto, garanzie procedurali sufficienti al contribuente. Nè l'assenza di un livello minimo di protezione dalle ingerenze pubbliche, secondo quanto prescritto dall'art. 8 della Convenzione (che pretende che l’ingerenza in questione sia “prevista dalla legge”), avrebbe potuto essere sanata, secondo i Giudici CEDU, dall'emanazione della circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate datata 7 maggio 2021 – che forniva alcune linee-guida operative e criteri di selezione –, in quanto tali linee-guida, posta la loro assenza di vincolatività, non sarebbero sufficienti, in assenza di "informazioni pubbliche trasparenti" su quali locali commerciali vengano ispezionati nel tempo, a " delimitare la portata del margine di discrezionalità " riconosciuto alle autorità procedenti. D'altra parte, la maggior parte delle autorizzazioni rilasciate nel caso delle società ricorrenti, a parte un riferimento alla necessità di ottenere prove rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale, non contenevano motivazioni che giustificassero nè le misure in sè nè l'estensione generale delle suddette misure a un numero imprecisato di documenti fiscali e a un numero eccessivo - e a volte troppo risalente nel tempo rispetto alla data di autorizzazione - di anni di imposta da verificare. La Corte europea ha dunque concluso nel senso di accorda a ciascuna società ricorrente la somma di 3.200 euro (EUR) per il danno non patrimoniale subito a causa della violazione dell’articolo 8 della Convenzione, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
Autore: Carmine Spadavecchia 31 gennaio 2026
sulla IA (intelligenza artificiale) nella professione forense: - Andrea Sirotti Gaudenzi*, Rapporto tra avvocatura e IA: uomo regista, macchina supporto (Guida al diritto 2/2026, 12-14, editoriale) [*Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto nazionale per la formazione continua (Roma)] in materia antitrust : - Cons. Stato VI, 29.10.25 n. 8398, pres. Volpe, rel. Lamberti, Alphabet Inc e altri c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e altri (Guida al diritto 2/2026, 78 T): 1. In presenza di una piattaforma digitale sviluppata da un'impresa in posizione dominante non unicamente ai fini della propria attività, il rifiuto di garantire a un'impresa terza l'interoperabilità di tale piattaforma con un'applicazione sviluppata da detta impresa terza, può costituire un abuso di posizione dominante anche qualora detta piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale dell'applicazione su un mercato a valle, ma sia idonea a rendere la stessa applicazione più attraente per i consumatori. Ne consegue che il rifiuto a contrarre che si concretizza in un rifiuto a garantire l'interoperabilità configura un abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 102 Tfue (Testo sul Funzionamento dell'Unione Europea). 2. Al fine di individuare gli effetti anticoncorrenziali derivanti da un abuso di posizione dominate, quando il mercato a valle interessato è ancora in fase di sviluppo o evolve rapidamente e, di conseguenza, la sua portata non è completamente definita alla data in cui l'impresa in posizione dominante attua il comportamento asseritamente abusivo, è sufficiente che l'Autorità Garante della Concorrenza identifichi tale mercato, anche se solo potenziale. - (commento di) Giulia Pernice, Comportamento anticoncorrenziale anche senza “effetto escludente” (Guida al diritto 2/2026, 89-93) in tema di condominio : - Trib. Bolzano 1^, 26.9.25 n. 857, giudice Laus (Guida al diritto 2/2026, 46 T, sotto il titolo: Se i “frontalini” hanno valenza estetica per il condominio vanno ripartite le spese): In tema di condominio negli edifici, i frontalini dei balconi devono qualificarsi come beni condominiali laddove assolvano una funzione prevalentemente estetica, integrandosi armonicamente con la facciata e contribuendo alla percezione unitaria del decoro architettonico dell'edificio. Ai fini della qualificazione, occorre applicare il criterio funzionale caso per caso, in concreto, prescindendo dalla mera collocazione fisica o dalla possibilità di interventi individuali pregressi. Pertanto, le spese per la manutenzione di tali elementi devono gravare su tutti i condomini in proporzione alle carature millesimali proprietarie. - (commento di) Fulvio Pironti, Criterio della funzione prevalente per definire la natura degli elementi (Guida al diritto 2/2026, 49-52) in tema di società (legittimazione passiva dei soci dopo l’estinzione): - Cass. 3^, 15.11.25 n. 30166 (Guida al diritto 2/2026, 34 T): 1. In tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano o no percepito somme, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta, diventando legittimati passivi nel processo in corso o in quello successivo. L'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all'art. 2495 c.c. (comma 3, già comma 2), non rileva come condizione dell'azione, ma integra (nelle società di capitali) la misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci. Ne consegue che l'interesse ad agire del creditore non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di utili in base al bilancio finale di liquidazione, potendosi radicare in altre evenienze, quali, ad esempio, la sussistenza di sopravvenienze attive o la escussione di garanzie. 2. In tema di estinzione di una società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, e di successione ad essa dei soci, conseguente al mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, il socio della società estinta che sia stato chiamato in giudizio in sua vece a seguito dell’estinzione della società originariamente convenuta nel corso del giudizio, qualora venga riconosciuta l’esistenza del diritto nei confronti della società, risultando soccombente quanto a tale riconoscimento, correttamente viene condannato alle spese senza che rilevi l’avere o non avere percepito utili ed indipendentemente dalla somma eventualmente percepita, atteso che rispetto alla posizione di legittimato passivo all’accertamento del diritto verso la società tali circostanze sono irrilevanti. - (commento di) Fabio Valenza, Responsabilità, resta irrilevante la mancata riscossione di somme (Guida al diritto 2/2026, 40-45) in tema di accertamenti fiscali (controlli bancari nell’ambito di verifiche fiscali): - Cedu 1^, 8.1.26, ric. 40607/19 e 34583/20, Ferrieri e Bonassisa c/ Italia (Guida al diritto 2/2026, 96 solo massima): L'accesso ai dati bancari disposto nell'ambito di verifiche fiscali non è compatibile con l'art. 8 della Convenzione europea laddove lo Stato non assicuri un'adeguata qualità legislativa del quadro su cui si basano tali controlli e non preveda rimedi giurisdizionali effettivi. L'Italia, tenendo conto della molteplicità di casi nei quali è possibile, in tale ambito, una violazione dell'art. 8, deve adottare le misure generali individuate dalla Corte europea al fine di garantire il rispetto delle norme convenzionali. - (commento di Marina Castellaneta, La Cedu boccia l’Italia per accesso a dati bancari nell’ambito di controlli fiscali (Guida al diritto 2/2026, 96-98) sui compensi degli avvocati (rito civile): - Cass. 2^, 7.1.26 n. 354, 356, 363 (Guida al diritto 2/2026, 30): In tema di recupero dei compensi forensi, il rito speciale resta applicabile anche se il cliente contesta l’an debeatur o deduce l’avvenuto pagamento, salvo che proponga domande autonome che impongano separazione e diverso rito (Cass. 354/2026). Il rito speciale si applica ai compensi per l’attività giudiziale civile e per quelle strettamente strumentali, restando escluse le prestazioni stragiudiziali autonome e quelle penali o amministrative (Cass. 356/2026). Errori nella forma introduttiva o nel mutamento del rito incidono sulla decadenza e sul regime delle impugnazioni (Cass. 363/2025). [Con tre diverse pronunce in materia di controversie sui compensi degli avvocati, la SC, affermando altrettanti principi di diritto, rafforza la scelta per una tutela rapida e uniforme dei crediti professionali garantita dal rito sommario ex art. 14 DLg 150/2011] in tema di suicidio assistito : - Corte cost. 29.12.25 n. 204, pres. Amoroso; red. Viganò (Guida al diritto 2/2026, 16 T): È costituzionalmente ammesso che la legge regionale disciplini, nell’ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, i profili organizzativi e procedurali dell’assistenza del servizio sanitario regionale al suicidio medicalmente assistito quale delineato dalle sentenze n. 242/2019, n. 135/2024 e n. 66/2025 della Corte costituzionale, purché non novando né cristallizzando i requisiti sostanziali e procedurali dell’esimente di cui all’art. 580 c. p., né interferendo con l’assetto unitario dell’ordinamento civile e penale, né con la determinazione dei livelli essenziali di assistenza, riservati allo Stato; resta atto personalissimo la richiesta di accesso al suicidio assistito, che deve essere espressa personalmente dal paziente secondo le forme e gli strumenti di comunicazione previsti dalla legge statale sul consenso informato. [La Corte dichiara la parziale incostituzionalità della LR Toscana 14.3.2025 n. 16, recante Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024] - (commento di) Valeria Cianciolo, La regia resta al legislatore statale che però continua a non intervenire (Guida al diritto 2/2026, 25-27) in tema di abuso d’ufficio (abrogazione del reato e responsabilità disciplinare del magistrato): - Cass. SSUU 5.1.26 n. 260 (Guida al diritto 2/2026, 29): L’abrogazione dell’abuso d’ufficio non incide sulla responsabilità disciplinare del magistrato, che resta ancorata alla verifica concreta della lesione dell’imparzialità e del prestigio della funzione. Le sanzioni disciplinari per i magistrati non possono ritenersi del tutto assimilabili a quelle penali, avendo diversa finalità. Inoltre, la natura giurisdizionale del procedimento che porta all’irrogazione della sanzione disciplinare e quella del provvedimento che lo definisce (sentenza) non determinano la natura della sanzione stessa, la quale resta di carattere amministrativo e non è per ciò solo qualificabile come una sanzione punitiva del tutto assimilabile a quella penale. [Il CSM aveva deciso la “rimozione” del giudice, a cui erano stati addebitati plurimi illeciti disciplinari, tra cui la mancata astensione in procedimenti concorsuali, pur in presenza di rapporti di amicizia qualificata con i professionisti da lui nominati (curatori/commissari) che avevano poi conferito incarichi professionali retribuiti alla moglie avvocato. In sede penale, il giudice aveva patteggiato una pena di otto mesi (col beneficio della sospensione condizionale) per il reato di abuso d’ufficio integrato proprio dalla violazione dell’obbligo di astensione. Per il ricorrente, la Sezione disciplinare avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile il principio di retroattività della norma penale più favorevole, che ha disposto l’abrogazione del reato di abuso di ufficio, previsto dall’art. 323 c.p. Per le SU invece, essendo l’illecito riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del favor rei, di cui all’art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio tempus regit actum, l’eventuale abolitio criminis opera retroattivamente]. in tema di competenza penale (risarcimenti per crimini nazisti): - Cass. pen. 3^, 8.1.26 n. 460 (Guida al diritto 2/2026, 31): È il giudice del luogo in cui sono stati commessi i crimini nazisti a decidere sulla domanda di risarcimento proposta dalle vittime (o dai loro eredi) nei confronti della Germania per i crimini del Terzo Reich. Il foro erariale (Roma) non entra dunque in gioco neppure dopo l’approvazione, nel 2022, del Fondo “Ristori” come unico soggetto legittimato a pagare, in fase esecutiva, quanto accertato con sentenza di condanna. Diversamente, in caso di domanda proposta anche nei confronti dello Stato italiano scatta la competenza del foro capitolino. [La SC accoglie il ricorso per regolamento di competenza degli eredi delle vittime degli eccidi di Civitella Val di Chiana e Vallucciole (Arezzo), compiuti dall’esercito tedesco tra la primavera e l’estate del 1944]. in materia penitenziaria (liberazione anticipata): - Corte cost. 29.12.25 n. 201, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 2/2026, ): È in costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., l'art. 69-bis, comma 3, L 26.7.1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 5, comma 3, DL 4.7.2024 n. 92 - L 8.8.2024 n. 112 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima». - (commento di) Fabio Fiorentin, Sistema penitenziario, la Consulta censura la nuova disciplina sulla liberazione anticipata (Guida al diritto 2/2026, 62-70) c.s. Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto barbarico (Theodor Adorno, 1949, sulla incapacità del pensiero critico a misurarsi con lo sterminio)
Autore: Carmine Spadavecchia 26 gennaio 2026
in tema di appello amministrativo (rinvio al TAR): - Ad. plen. 15.7.25 n. 10, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 11/2025, 2362 solo massima): L’art. 105, 1° comma, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente. - (nota di) Antonino Ripepi, L’Adunanza plenaria torna sui casi di regressione del giudizio di cui all’art. 105 c.p.a. (Giurispr. it. 11/2025, 2362-2367) in tema di giochi e scommesse : - CGA Sicilia 5.9.25 n. 695, pres. De Francisco, est. Chiné (Giurispr. it. 11/2025, 2237-8): Va rimesso alla Corte del Lussemburgo chiarire se gli obiettivi vincoli e limiti posti dal Legislatore italiano (ai sensi dell’art. 88 TULPS del 1931) all’esercizio dell’attività di raccolta transfrontaliera di scommesse risultino illegittimi per violazione delle libertà economiche sancite dagli artt. 49 e 56 del Trattato, ovvero se le stesse possano considerarsi giustificate in ragione delle preminenti esigenze di tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della prevenzione dei reati di matrice economica che sono sottese a tale sistema di vincoli e limiti. in tema di accesso (accesso civico generalizzato e tutela del know-how industriale): - Cons. Stato V 4.9.25 n. 7201, pres. Caringella, est. Perrelli (Giurispr. it. 11/2025, 2238-2240): Come già statuito da Ad. plen. 10/2020, l’esercizio dell’accesso civico c.d. generalizzato, nonostante i rilevanti profili di interesse pubblico che ne ispirano la disciplina, non può essere affermato in modo incondizionato, dovendo piuttosto l’Amministrazione valutarne in concreto l’accoglibiltà laddove vengano in rilievo ulteriori e diverse esigenze meritevoli di tutela (quali quelle relative alla tutela della proprietà intellettuale, del diritto d’autore e della segretezza del know-howcommerciale e industriale). in tema di appalti (gare pubbliche: accordi di partenariato e collegamento tra imprese): - Cons. Stato V 17.9.25, n. 7351, pres. Caringella, est. Barreca (Giurispr. it. 11/2025, 2235-7): Laddove la stazione appaltante, nell’indire una gara di appalto suddivisa in lotti, si sia avvalsa della facoltà di fissare un c.d. “vincolo di partecipazione” (estendendo tale vincolo/divieto all’ipotesi di impresa già partecipante a un determinato lotto e in regime di collegamento societario con altra impresa partecipante per un ulteriore e distinto lotto), la violazione di tale vincolo non può dirsi concretata nel caso di stipula di un accordo di partenariato. Infatti tale tipologia di accordi non può essere assimilata alle situazioni di collegamento societario ex art. 2359 c.c., né dal punto di vista concettuale, né da quello operativo. in tema di magistratura onoraria : - Cons. Stato VII 24.9.25 n. 7511, pres. Chieppa, est. Di Carlo (Giurispr. it. 11/2025, 2234-5): È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L 234/2021, art. 1, 629° comma, per la parte in cui subordina la possibilità per il magistrato onorario di accedere alle procedure di conferma a stabilizzazione ivi previste alla rinunzia “a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso”, in quanto tale condizione ex lege appare potenzialmente illegittima per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117, I, Cost. in tema di avvalimento (premiale e partecipativo): - Cons. Stato VI 18.6.25 n. 5345, pres. Simonetti, est. Gallone (Giurispr. it.11/2025, 2367 s.m.): 1. L’avvalimento c.d. “premiale” risulta dotato di una “autonoma funzione pro-concorrenziale”, distinta rispetto all’avvalimento partecipativo, e che consiste, in maniera non dissimile a quanto accade per altri istituti (tra cui in primis le forme di partecipazione aggregata alla procedura R.T.I., consorzi), nella possibilità per l’operatore economico di accrescere la qualità tecnica della propria offerta, rendendola più idonea a conseguire l’aggiudicazione al fine di ottenere maggiore spazio sul mercato e incrementare la propria efficienza produttiva e i propri livelli di redditività. 2. La certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis, DLg 198/2006., rilasciata da organismi accreditati, attesta l’adozione all’interno di un’azienda di un sistema di gestione conforme ad una specifica prassi (la UNI/PdR 125:2022) ed attiene, pertanto, all’organizzazione e ai processi aziendali comprovando che si è prescelto un assetto di questi in grado di assicurare inclusione ed equità di genere, costituendo un attributo del compendio aziendale (inteso ex art. 2555 c.c. quale “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”), esportabile, come tale, nella sua oggettività da un’impresa all’altra. Essa, pertanto, può costituire oggetto di avvalimento premiale a patto che il relativo contratto individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione. - (commento di) Irene Grossi, Avvalimento premiale e parità di genere (Giurispr. it. 11/2025, 2368-2370) sull’ amministrazione di sostegno : - Maria Novella Bugetti (a cura di), Vent’anni di amministrazione di sostegno: bilanci, criticità e prospettive di riforma (Giurispr. it. 11/2025, 2426-2460) --- Introduzione, di Michele Sesta e Maria Novella Bugetti (2426) --- Il chiaroscuro dell’amministrazione di sostegno e le sue tre fasi, Mauro Tescaro (2427) --- L’amministratore di sostegno e l’autodeterminazione del beneficiario nei trattamenti sanitari, Teresa Pasquino (2433) --- Sull’applicabilità della misura dell’AdS all’imprenditore (o socio) fragile, Ugo Minneci (2438) --- Autonomia e protezione degli adulti vulnerabili: un equilibrio complesso, Chiara Favilli (2443) --- Autonomia privata e disabilità nei supported-decision making agreement, Francesca Benatti (2449) --- L’ente del Terzo settore nel ruolo di amministratore di sostegno, Mario Renna (2455) NB – A livello internazionale, della protezione degli adulti si occupano: - la Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti adottata il 13 gennaio 2000 in seno alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (HCCH), ratificata soltanto da alcuni degli Stati membri della Ue; - la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. in tema di filiazione (danno endofamiliare): - Tribunale Patti, Sez. civ., 27.2.25 n. 209/ 2025, giud. Genovese (Giurispr. it. 11/2025, 2270 T): 1. In tema di filiazione, l’obbligo del genitore di concorrere all’educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti allo status di genitore. 2. Il diritto del figlio al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione da parte del genitore (c.d. illecito endofamiliare) si prescrive nel ter- mine ordinario. Tale termine di prescrizione non decorre dal raggiungimento della maggiore età del figlio, bensì dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità o maternità naturale. È solo con l’irrevocabilità della pronuncia giudiziale che lo status di figlio viene formalmente e legalmente accertato, consolidando cos`ı il presupposto per l’esercizio dell’azione risarcitoria. 3. La liquidazione del danno non patrimoniale patito dal figlio per la privazione della figura genitoriale e per l’inadempimento dei relativi obblighi deve avvenire secondo un criterio equitativo, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Il Giudice può quantificare tale danno commisurando una somma mensile per ogni anno di inadempimento, a partire dall’inizio del disinteresse del genitore fino al raggiungimento di un’età in cui si presume cessino gli obblighi genitoriali (nel caso di specie, individuato nel 25° anno di età del figlio). Tale somma, una volta determinata, costituisce un debito di valore dell’asse ereditario del genitore defunto, da ripartirsi pro quota tra tutti gli eredi, incluso il figlio che agisce per il risarcimento. [Nella fattispecie, il figlio di un facoltoso imprenditore, nato nel 1957 da una relazione extraconiugale tra quest’ultimo e la madre, mai riconosciuto dal padre (deceduto nel 1993), dopo avere ottenuto (al termine di un giudizio iniziato nel 1981 e concluso nel 2014 con un giudicato della Cassazione) la dichiarazione giudiziale di paternità, cita in giudizio la figlia legittima ed erede del genitore biologico, al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali (esistenziale e morale) subiti a causa dell’abbandono e del totale disinteresse manifestato dal genitore per tutta la sua vita] - (commento critico di) Carmine Lazzaro, Illecito endofamiliare, finalità punitiva ed apprezzamento libero dei mezzi di prova. Quando il “buonismo” del giudice rischia di tramutarsi in arbitrio (Giurispr. it. 11/2025, 2272-2286) - (commento di) Giovanni Pisanu, Violazione dei doveri genitoriali e responsabilità civile (Giurispr. it. 11/2025, 2287-2295) sul danno da prodotto difettoso : - Cass. 3^, 28.3.25 n. 8224 (Giurispr. it. 11/2025, 2249 T): La disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, di cui agli artt. 114-127 DLg 206/ 2005 (Codice del consumo) – già prevista dal DPR 224/1988 in attuazione della Direttiva 85/374/CEE, poi abrogata dalla Direttiva. 2024/2853/UE (inapplicabile ratione temporis nella presente controversia) – non esclude, né limita, secondo quanto previsto dall’art. 127 cod. cons. (e già dall’art. 13 della dir. 85/374/CEE e, comunque, ulteriormente confermato dall’art. 4 della dir. 2024/2853), la possibilità per il danneggiato di usufruire della tutela somministrata da un regime di responsabilità differente da quello stabilito dalle anzidette disposizioni del codice del consumo (come, ad es., dalle fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2050 c.c.), il quale, una volta individuato sulla scorta dei fatti allegati e provati, dovrà, però, trovare applicazione in coerenza con la disciplina per esso specificamente dettata dal legislatore, senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolati. - (commento di) Matteo de Pamphilis, La responsabilità per danno da prodotti difettosi nella pluralità dei meccanismi compensativi (Giurispr. it. 11/2025, 2251-2259) in tema di lavoro (conversione ferie in malattia e viceversa): - Cass. lav. 15.4.25 n. 9831 (Giurispr. it. 11/2025, 2348 T): 1. Il principio introdotto da Corte cost. 616/1987 della possibilità di mutare il titolo dell’assenza postula due condizioni: a) che il lavoratore si trovi in malattia; b) che il lavoratore in malattia chieda di fruire delle ferie per interrompere il decorso del comporto oppure, al contrario, di interrompere le ferie stante la sopravvenuta malattia. Tutto questo non può avvenire né prima (quando la malattia non esiste) né dopo, quando il comporto è stato superato con la pretesa di sottrarre, a consuntivo, i giorni di ferie non goduti. 2. Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa. In un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, da un lato, le dedotte ragioni datoriali devono essere concrete ed effettive in rapporto al fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro; dall’altro lato, il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie né imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività di impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro. - (commento di) Valeria Filì, La Cassazione fa il punto in tema di mutamento del titolo dell’assenza dal lavoro da malattia a ferie (Giurispr. it. 11/2025, 2349-2353) in tema di società (debiti tributari di società estinta): - Cass. SSUU 12.2.25 n. 3625 (Giurispr. it. 11/2025, 2313 T): Nel caso di responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta, il presupposto della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione configura una condizione dell’azione che attiene all’interesse ad agire, e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi. Tale presupposto, se contestato, deve essere provato dall’Amministrazione finanziaria attraverso un apposito avviso di accertamento notificato ai soci, ma non può costituire materia del giudizio relativo all’originaria pretesa fiscale nei confronti della società e degli ex soci successori sui generis della società estinta. - (commento di) Cesare Giendi, Le Sez. un. tra successione sui generis e responsabilità tributaria ex art. 36, D.P.R. n. 602/ 1973 (Giurispr. it. 11/2025, 2315-2319) - (commento di) Claudio Consolo, Estinzione sociale, ruolo e prova dell’avvenuta percezione di somme da parte degli ex soci: l’interesse ad agire a torto (di nuovo) richiamato (Giurispr. it. 11/2025, 2319-2321) in materia penale (appalti: impossessamento di finanziamenti pubblici con condotte fraudolente): - Cass. pen. 6^, 15.1-14.5.25 n. 18241 2371 s.m. (Giurispr. it. 11/2025, 2371 solo massime): 1. In ragione della concezione funzionale-oggettiva adottata dagli artt. 357 e segg. c.p., la qualifica di incaricato di pubblico servizio deve essere riconosciuta anche al soggetto che operi all’interno di un ente di diritto privato, come una fondazione, qualora questo sia costituito e finanziato da enti pubblici per il perseguimento di finalità di interesse collettivo. 2. In tema di turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), integra il reato qualsiasi condotta illecita idonea a turbare il procedimento amministrativo volto alla determinazione del contenuto del bando o di atto ad esso equipollente, a prescindere dall’oggetto specifico della procedura. 3. Ai fini dell’integrazione del delitto di peculato, la condotta di appropriazione è configurabile anche nella forma della distrazione delle risorse dell’ente per scopi diversi da quelli istituzionali e di tipo esclusivamente privato, in quanto tale condotta realizza una stabile inversione del titolo del possesso, comportando la definitiva sottrazione del bene alla sua destinazione pubblica. 4. In tema di indebita destinazione di denaro o di cose mobili (art. 314-bis c.p.), le numerose corrispondenze strutturali con la fattispecie di abuso d’ufficio, la presenza di una clausola di riserva espressa e determinata nonché il ricorso al verbo “destina” (anziché “distrae”), consentono di escludere interferenze con l’ambito applicativo del peculato. Integra pertanto questo delitto ogni condotta distrattiva posta in essere per finalità diverse da quelle stabilite, ma comunque funzionali alla realizzazione di interessi pubblici, esclusivamente o in modo concorrente a quelli privati. - (commento di) Nicolò Amore, La Liaison Codice Appalti–Qualifiche Pubbliche nella “rottura degli argini” del 353-bis (Giurispr. it. 11/2025, 2371-8) in materia penale (legittima difesa): - CP 1^, 25 luglio 2024 (ud. 5 luglio 2024), n. 30608 (Giurispr. it. 11/2025, 2385 T): 1. Ai fini della sussistenza della scriminante di cui all’art. 52 c.p., non è necessario che l’offesa da cui scaturisce la necessità della difesa abbia già cominciato a realizzarsi, essendo sufficiente il pericolo attuale nel senso di pericolo in corso o comunque imminente di detta offesa, il quale ben può essere integrato anche da una semplice minaccia. 2. La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall’agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Essa può configurarsi se ed in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nel- l’animo dell’agente la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo; persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l’azione della difesa venga ad estrinsecarsi. - Corte d’appello Torino 7.4.25, pres. Bassi, est. Marson (Giurispr. it. 11/2025, 2386 T): L’art. 530, 3° comma. c.p.p. impone di pronunciare sentenza assolutoria se vi è dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione. - (commento di) Francesco Cingari, La legittima difesa nel contesto della violenza domestica (Giurispr. it. 11/2025, -2393) in procedura penale (procedimento cautelare): - Alessio Gaudieri (a cura di), I nuovi orizzonti in tema di interrogatorio preventivo (Giurispr. it. 11/2025, 2417-2425). Orientamenti giurisprudenziali sulla nuova fattispecie processuale complessa (interrogatorio preventivo) introdotta dalla L. 9.8.2024 n. 114 all’interno del procedimento cautelare. c.s. La parola più odiosa è smart: abusata, spocchiosa e nient'affatto umile (da "Pronomi", di Enrico Testa, storico della lingua e poeta)
Autore: a cura di Paolo Nasini 19 gennaio 2026
Tribunale Bergamo, sez. lav., 06/11/2025, n. 951, est. F. Possenti IL CASO E LA DECISIONE La ricorrente, con ricorso ai sensi dell’ art. 414 c.p.c. , ha agito in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo, deducendo di essere stata assunta, a seguito di concorso pubblico, in data 1 giugno 2004, dal “Consorzio Polizia Locale”, inizialmente come impiegata e poi, dal 1 gennaio 2007, quale agente di Polizia Locale. La ricorrente ha, quindi, lamentato: - di essere stata eletta nel 2012 come RSU e di avere, dal 2018/2019 in poi, riscontrato e segnalato all'ANAC una serie di irregolarità concernenti l'erogazione dei buoni pasto, delle indennità di turno e dei permessi studio a chi non ne aveva diritto; - di avere presentato insieme ad un collega nel luglio 2019, anche una denuncia alla Guardia di Finanza per altre irregolarità commesse (aventi ad oggetto: richiesta di cofinanziamenti, irregolari erogazioni di proventi o notifiche di sanzioni amministrative, irregolarità nei criteri di valutazione delle performance e del pagamento dei premi di produttività); - di avere altresì presentato ulteriore denuncia ex art. 54bis, d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la sua identità quale autrice della segnalazione era stata rivelata; - di aver subito, in seguito alle denunce, intimidazioni, minacce e aggressioni verbali da parte dei colleghi; - che nel luglio 2019 il Presidente del Consorzio durante una riunione, ha minacciato di “perseguire in tutte le sedi gli autori delle segnalazioni”; - che la situazione è degenerata con l'arrivo, il 2 gennaio 2020, del nuovo comandante che dapprima ha spostato la ricorrente al servizio di polizia locale totalmente appiedato da sola, con temperature rigide e con DPI (stivali) inidonei e poi ha dato inizio a una serie di strumentali e infondati procedimenti disciplinari; - che, a seguito della visita del medico competente che la esonerava temporaneamente dall'addestramento al poligono per una recente protesi all'orecchio sinistro, il 7 settembre 2020 il Comandante le ha ritirato l'arma e il 17 settembre 2020, su istanza del Presidente, il Prefetto le ha revocato la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, provvedimento poi annullato con sentenza del TAR; - di avere subito un demansionamento dal 14 settembre 2020 al 6 ottobre 2022 allorché è stata adibita all'ufficio notifiche e accertamenti anagrafici, ove svolgeva mansioni inferiori (archiviazione, scannerizzazione, fotocopiatura e sostituzione dei rotolini delle stampanti portatili) di natura meramente esecutiva e dove, inizialmente, nemmeno le erano state fomite le password di accesso al sistema operativo onde poter lavorare; - che il Comandante durante le riunioni ufficiali o anche in incontri informali con i colleghi, la denigrava in continuazione; - di essere stata relegata in uno stato di totale isolamento, sia da parte del Comandante che da parte degli altri colleghi; - che in data 17 marzo 2021 e il 30 marzo 2021 il Comandante ha firmato relazioni aventi contenuto diffamatorio; - che, ritorsivamente, il Comandante ha valutato con un punteggio di 58/100 la sua performance per l'anno 2020; - che il 21 maggio 2021 la ricorrente è stata assegnata al Servizio Pronto Intervento pur non essendole stata ancora riconsegnata l'arma; - che, dal 10 gennaio 2021, è stata anche adibita al servizio di notifica dei verbali e di accertamento delle residenze anagrafiche, che ha svolto da sola senza il supporto di alcun collega e senza strumenti di autodifesa; - che il 25 maggio 2022 ha subito un'aggressione violenta da parte di un soggetto durante un servizio di controllo della residenza anagrafica, cui è seguita l'avulsione parziale di tre denti, ipoacusia nonché attacchi di panico con ansia e fobie. La ricorrente ha, quindi, allegato che le condotte mobbizzanti subite, e comunque l'ambiente lavorativo stressogeno e nocivo nel quale ha per lungo tempo operato, le hanno cagionato un danno biologico del 30%, oltre che un danno morale, esistenziale e alla professionalità, concludendo, quindi, per la nullità dei provvedimenti ritorsivi adottati nei suoi confronti e per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno quantificato in € 517.848,53. Uno dei convenuti, nel contestare la ricostruzione avversaria, ha affermato l'insussistenza del mobbing. Ha dedotto che la ricorrente, cui comunque era stato assegnato il veicolo Fiat Panda 105, era stata adibita al servizio appiedato dal 1 febbraio 2020 unitamente ad altri sette colleghi, servizio peraltro sospeso quasi subito a fronte dell'emergenza Covid 19 e, in seguito, limitato a sole due ore al giorno; ha evidenziato che i procedimenti disciplinari erano giustificati da una serie di incongruenze riscontrate e che non vi è stato alcun demansionamento, considerato che le notifiche e gli accertamenti anagrafici, così come la redazione di atti giudiziari avanti al Giudice di Pace, sono servizi contemplati tra quelli di competenza degli agenti di P.L.; ha evidenziato che l'aggressione del 25 maggio 2022 è accaduta quando egli non era più, da tempo, il Comandante, avendo rassegnato le dimissioni il 16 novembre 2021. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Gli altri convenuti hanno dedotto che la ricorrente non ha mai assunto la qualifica di whistleblower in quanto si era espressamente qualificata come RSU. Hanno negato che il Presidente abbia mai dichiarato di voler perseguire in ogni sede gli autori delle segnalazioni e che vi sia mai stato un atteggiamento ostile o di isolamento nei confronti della ricorrente; hanno evidenziato che, di contro, è stato solo a seguito di una sentenza del 2018 del giudice del lavoro (favorevole all'ente) che la ricorrente, insieme ad altro dipendente, iniziò una serie di azioni che portarono alle dimissioni anticipate del Comandante e a defezioni di altri dipendenti e che resero la gestione dell'ente difficoltosa; che l'adibizione al servizio appiedato era già stata proposta dal precedente Comandante e riguardava otto agenti (e non solo la ricorrente), che non vi è stato alcun demansionamento, in quanto il personale assegnato all'ufficio notifiche e sanzioni svolge compiti delicati, ordinariamente svolti da agenti di categoria C, ivi comprese le controdeduzioni per i ricorsi giudiziari, svolte (durante i periodi in cui la ricorrente è stata assente per malattia) anche da altri colleghi di pari livello; che il ritiro dell'arma fu determinato dall'esito della visita del medico competente; che l'aggressione subita il 25.5.2022 non è di responsabilità dell'ente, poiché solo per i servizi “non ordinari” è richiesta la presenza obbligatoria di due agenti, mentre il controllo delle residenze anagrafiche è un servizio “ordinario”; in ogni caso, il supporto le fu inviato immediatamente, non appena richiesto. Hanno quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, in via preliminare, la chiamata in causa delle Compagnie assicurative. Queste ultime, costituitesi in giudizio hanno eccepito la inoperatività della polizza; e chiesto comunque il rigetto del ricorso nel merito, in subordine con condanna entro il massimale. Esaurita l’istruttoria, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato nulle le misure adottate nei confronti della ricorrente; inoltre ha condannato in vario modo i convenuti al risarcimento dei danni in favore della stessa. LA SOLUZIONE IN DIRITTO. CONDOTTE RITORSIVE, MOBBING E DANNO MORALE Per quanto concerne la domanda volta alla dichiarazione di nullità dei provvedimenti adottati nei confronti della ricorrente a seguito delle sue segnalazioni quale c.d. whistleblower il Tribunale ha valorizzato quanto segue. Il Tribunale, anzitutto ha accertato che la ricorrente: - ha effettuato segnalazioni dapprima direttamente all'ente di appartenenza e poi all'ANAC in riferimento a favoritismi nell'erogazione di buoni pasto, indennità di turno e permessi studio in favore di soggetti non aventi i requisiti di legge; - ha poi effettuato una denuncia alla Guardia di Finanza in relazione a irregolarità commesse nell'utilizzo di fondi regionali e cofinanziamenti e nell'erogazione di premi di produzione. Secondo il Giudice si tratta di segnalazioni annoverabili tra le ipotesi di “whistleblowing” tutelate, ratione temporis , dall' art. 54 bis, d.lgs. 30 marzo 2011 n. 165 : ciò non solo in quanto l'ANAC così espressamente ha definito gli esposti pervenutigli dalla ricorrente, ma anche in quanto essi rientrano pienamente nel perimetro soggettivo e oggettivo di cui al citato art. 54 bis (“ il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala (...) all'ANAC o denuncia all'autorità giudiziaria (...) condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro …) ”. La norma, infatti, si limitava a sancire che la segnalazione, avente ad oggetto “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro” deve pervenire “dal pubblico dipendente” e deve essere diretta a determinati soggetti (responsabile della trasparenza, Anac o autorità giudiziaria) e svolta nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione (e non quindi a tutela di posizioni di natura strettamente personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al singolo rapporto di lavoro), presupposti tutti integrati e rinvenibili nelle denunce effettuate dalla ricorrente. A tutela del segnalante, la norma ( art. 54 bis, comma 1, d.lgs. 165/2001 ) prevede che egli non possa subire alcuna misura discriminatoria o ritorsiva e, segnatamente, che non possa essere “sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione in altri termini, la norma (pur non costituendo una esimente generalizzata per tutte le violazioni commesse dal dipendente) è volta alla salvaguardia del lavoratore da reazioni ritorsive dirette e indirette, provocate dalla denuncia, nonché dall'applicazione di sanzioni disciplinari ad essa conseguenti [1] ; la tutela è esclusa solamente a fronte dell'accertamento, con sentenza di primo grado, della responsabilità penale del segnalante per calunnia o diffamazione (cfr. art. 54 bis, comma 9, d.lgs. 165/2001 ). Già nella disciplina ratione temporis applicabile, era inoltre prevista ( art. 54 bis, comma 7 ) una inversione dell'onere della prova, sicché “è a carico dell'amministrazione pubblica (...) dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa"; la conseguenza, poi, è la nullità degli “atti” (e, quindi, non solo dei “provvedimenti”) ritorsivi adottati dall'amministrazione. Nel caso di specie, a fronte degli esposti, la ricorrente ha lamentato di aver subito una serie di atti ritorsivi e segnatamente: l'avvio di due procedimenti disciplinari infondati, la revoca dell'arma di servizio, l'assegnazione all'ufficio notifiche, la valutazione professionale negativa per l'anno 2020. Il Tribunale, quindi, ha ritenuto di dichiarare la nullità dei predetti atti (con l'unica eccezione del provvedimento di ritiro dell'arma di servizio), non avendo l'amministrazione assolto all' onere della prova , sulla medesima gravante, circa la giustificatezza di tali condotte e l'estraneità delle stesse alle segnalazioni inviate dalla ricorrente. Parte convenuta infatti, a fronte della contiguità cronologica delle misure adottate in epoca immediatamente successiva agli esposti, non ha dimostrato in modo efficace che esse erano, di contro, esclusivamente motivate da ragioni del tutto estranee alle segnalazioni. Nello specifico, quanto ai procedimenti disciplinari, essi sono stati successivamente archiviati dalla stessa amministrazione, sicché, secondo il giudice, deve concludersi che essi fossero sin dall'origine infondati o quantomeno non sufficientemente giustificati; quanto alla valutazione professionale del 2020, non è stata fornita alcuna prova convincente e idonea a giustificare il giudizio estremamente negativo (58 su 100) subito dalla ricorrente, che, di contro, nel 2019 e nel 2021 aveva ricevuto valutazioni positive, vicino al 100. Quanto all'assegnazione all'ufficio notifiche, effettivamente è emerso che la ricorrente è stata adibita a mansioni inferiori (archiviazione, cambio dei rotolini delle stampanti portatili) ed è stata anche ostacolata nell'espletamento di tali compiti, non essendole state fomite le password per l'accesso al sistema operativo. Di contro, il ritiro dell'arma è stato giustificato dalla richiesta, effettuata dalla stessa ricorrente in data 5.9.2020, di temporaneo esonero dall'attività di addestramento al poligono (obbligatoria onde poter essere considerati idonei al porto dell'arma) a fronte del giudizio del medico competente che le prescriveva di non esporsi a “rumore impulsivo tipo arma da fuoco” a causa della protesi all'orecchio recentemente posizionata; quest'ultimo provvedimento, pertanto, è stato ritenuto non direttamente correlato o determinato dalle denunce effettuate dalla ricorrente. In definitiva, secondo il Tribunale adito, doveva essere dichiarata la nullità delle seguenti misure adottate da (omissis) nei confronti della ricorrente: i due procedimenti disciplinari (poi, comunque, archiviati), l'assegnazione all'ufficio notifiche e accertamenti anagrafici, la valutazione di professionalità insufficiente per l'anno 2020. Quanto alle condotte di mobbing lamentate dalla lavoratrice, il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato in riferimento alla posizione di una delle parti convenute, con esclusione delle altre. Il Tribunale ha rammentato come la giurisprudenza abbia definito il mobbing quale insieme di comportamenti specifici e reiterati nel tempo nell'ambiente lavorativo, tenuti da una o più persone (datore di lavoro, superiore gerarchico, colleghi) che consistono in atteggiamenti ostili, conflittuali, prevaricatori o persecutori nei confronti del destinatario e che finiscono per portare quest'ultimo alla sua mortificazione morale ed emarginazione, ledendo il suo equilibrio psico-fisico. Gli elementi costitutivi del mobbing sono la pluralità, frequenza e la sistematicità dei comportamenti lesivi, unificati dall'intento specifico ed unitario di emarginare il soggetto mobbizzato, che comportano conseguenze patologiche sul piano fisico o psichico. La giurisprudenza ha poi precisato che, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante va ricercato non già nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell' intento persecutorio che li unifica [2] ; non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo invece necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione [3] . Peraltro, ai fini della configurabilità del c.d. mobbing “orizzontale” , addebitabile in astratto al datore di lavoro quale condotta omissiva in violazione dell' art. 2087 c.c. , è necessario che il datore medesimo abbia avuto conoscenza dell'attività persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere dai propri dipendenti nel contesto dell'ordinaria attività di lavoro ( Cass. Civ. sez. Lav. Ord. n. 1109 del 20.1.2020 ) . La Suprema Corte ha poi precisato che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di mobbing (per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli), è comunque ravvisabile la violazione dell' art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi ( Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 2692 del 7.2.2023 ). In ogni caso, conformemente alla giurisprudenza formatasi in tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. , anche in queste ipotesi il lavoratore è gravato dall'onere di dimostrare la condotta vessatoria subita o comunque la nocività dell'ambiente di lavoro, oltre che di provare la sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno; grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo ( Cass. Civ. sez. Lav. Ord. n. 5061 del 26.2.2024 ). Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria di giudizio ha effettivamente dimostrato che la ricorrente è stata soggetta a condotte di progressiva mortificazione, demansionamento, isolamento ed emarginazione, ad opera dei colleghi di lavoro di parti grado e anche dal superiore gerarchico, il Comandante; anche non volendo ravvisare un intento persecutorio unitario, tali condotte hanno certamente determinato un ambiente di lavoro nocivo e stressogeno , che il datore di lavoro non ha in alcun modo impedito, con ciò configurandosi la sua responsabilità ex art. 2087 c.c. , quantomeno a titolo di colpa. I testimoni escussi, infatti, hanno in gran parte confermato le doglianze contenute in ricorso in ordine agli insulti, alle intimidazioni, al graduale isolamento e al generale clima ostile nei confronti della ricorrente, perpetrato principalmente dal superiore gerarchico (omissis) ma anche da altri colleghi di lavoro, istigati o comunque indotti dal Comandante. Quindi, il Tribunale ha accertato l’illegittimità delle suddette condotte e che il datore di lavoro, ha violato l' art. 2087c.c. per avere consentito, pur colposamente, il mantenersi di un ambiente di lavoro nocivo e ostile, indubbiamente fonte di stress e di logorio fisico e mentale. Tale contegno è di per sé qualificabile come fatto ingiusto , di cui il datore di lavoro è responsabile, avendo contribuito ad inasprirne gli effetti e in ogni caso non avendo fattivamente impedito il potenziale rischio per la personalità e la salute (latamente intesa) della dipendente. Il convenuto, difatti, si è limitato ad affermare l'insussistenza di un ambiente nocivo (circostanza che, invece, ha trovato riscontro in giudizio) e non ha addotto alcuna prova volta a dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile, né ha provato di avere promosso (o quantomeno tentato di promuovere) azioni idonee volte alla tutela della lavoratrice. Né può essere utilmente invocata quale esimente la (eventuale) mancata conoscenza delle condotte illecite perpetrate dal Comandante e dagli altri colleghi di lavoro (circostanza, per il vero, nemmeno allegata dal convenuto): alla luce dell'istruttoria di giudizio è emerso, di contro, che si trattava di situazioni note a tutto l'ambiente di lavoro, molte delle quali verificatesi in occasione di riunioni aperte al personale cui partecipavano tutti i dipendenti; i vertici pertanto, non potevano essere all'oscuro del clima apertamente ostile cui era palesemente soggetta la ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti, per contro, i presupposti per ricondurre alla responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. le lesioni subite dalla ricorrente a causa dell'aggressione subita in occasione del controllo anagrafico. Basti a tal fine rammentare che, ai fini della configurazione della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. , non basta che l'infortunio si sia verificato “in occasione” di lavoro, in quanto, pur essendo la responsabilità datoriale di natura contrattuale, il contenuto dell'obbligo di sicurezza non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro: è infatti necessario che la condotta datoriale, omissiva o commissiva, sia sorretta dall' elemento soggettivo , perlomeno in termini di colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno in capo al lavoratore [4] e comunque quale violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge, o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento [5] . Nel caso di specie, è vero che la ricorrente è stata incaricata di effettuare la verifica della residenza anagrafica da sola, ma l'aggressione è stata conseguenza di un episodio del tutto fortuito, cagionato da soggetti terzi esterni all'organizzazione, che non rientra nel rischio “normale” correlato all'esecuzione della mansione affidata alla lavoratrice. Il servizio di verifica della residenza anagrafica è svolto abitualmente da un solo agente di polizia locale e tale accertamento, potrebbe, in tesi, anche essere svolto da “altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato” (art. 19 comma 2 d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223), ossia da personale non avente la qualifica di pubblica sicurezza; il rischio di aggressioni fisiche nello svolgimento di tale incombente, nel DVR (pag. 74 doc. 64), è definito “molto improbabile”, trattandosi appunto di un servizio di natura “ordinaria”. Di contro, è solo nei servizi di pattugliamento “ordinari” che gli operatori di Polizia Locale devono essere obbligatoriamente in due, in collegamento permanente alla centrale radio per eventuale supporto (cfr art. 10 Legge Regionale n. 6/2015). Deve pertanto concludersi che l'aggressione, pur certamente verificatasi “in occasione” di lavoro, non possa essere ricondotta alla responsabilità datoriale. Altresì il Tribunale non ha ritenuto elementi sufficienti per ravvisare una responsabilità personale e diretta dell'allora Presidente ex art. 2043 c.c. . Gli unici elementi addotti dalla ricorrente a sostegno della propria domanda attengono da un lato all'avere egli avallato l'iniziativa di altro soggetto volta al ritiro dell'arma di ordinanza e, in seguito inoltrato al Prefetto richiesta di revoca dalla qualifica di agente di Pubblica Sicurezza (poi annullata dal TAR); dall'altro l'avere pronunciato, durante una riunione, una frase minacciosa del tipo “perseguiremo i segnalanti in tutte le sedi”. Ebbene, quanto al ritiro dell'arma, trattasi, secondo il Giudice adito, di provvedimento giustificato dalla richiesta, effettuata dalla stessa ricorrente, di temporaneo esonero dall'addestramento al poligono di tiro per motivi di salute, a fronte del giudizio del medico competente. La successiva richiesta di revoca della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, è stata poi avallata dal Prefetto; benché effettivamente la revoca sia stata poi annullata dal TAR, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che l'illegittimità di tale provvedimento sia stato indice sintomatico di una specifica volontà di mortificare o dequalificare la ricorrente. Quanto invece alla frase minatoria asseritamente pronunciata nella riunione, sul punto l'istruttoria di giudizio non è stata concludente e ha invero prodotto esiti contraddittori: mentre alcuni testi hanno con sicurezza affermato che la frase è stata pronunciata, altri testi lo hanno escluso altrettanto categoricamente. In ogni caso, anche volendo ritenere vero l'episodio e pur considerandolo unitamente alla questione della revoca della qualifica di pubblica sicurezza, si tratta di elementi troppo labili e insufficienti per fondare, di per sé soli, una responsabilità extracontrattuale diretta per l'eventuale lesione alla reputazione, alla dignità o alla salute della ricorrente, lesione che peraltro deve essere conseguenza immediata e diretta di tali specifiche condotte, circostanza, quest'ultima, nemmeno dimostrata dalla lavoratrice. Premesso quanto sopra, ribadita la responsabilità di (omissis) ex art. 2087 c.c. a fronte dell'ambiente di lavoro stressogeno nel quale la ricorrente ha dovuto operare quantomeno dal gennaio 2020 sino all'ottobre 2022 (data in cui venne reintegrata nelle originarie mansioni) o comunque sino al 31 marzo 2023 (data delle dimissioni) il Tribunale ha determinato il danno subito . L'evoluzione giurisprudenziale in tema di danno non patrimoniale ha visto un approdo fondamentale nel 2008 allorché le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno tentato di arginare una prassi che tendeva a moltiplicare le voci di danno non patrimoniale risarcibili e hanno affermato che: il danno non patrimoniale è risarcibile purché sia espressione di una lesione seria (e non quindi bagatellare) ad un diritto di rango costituzionale; che non sono risarcibili i meri fastidi o disagi; che è necessario evitare indebite duplicazioni risarcitorie dando nomi diversi allo stesso pregiudizio, essendo il danno non patrimoniale una categoria unitaria; che quindi le varie denominazioni (danno biologico, esistenziale, terminale...) possono rivestire valore definitorio ma non costituiscono pregiudizi diversi autonomamente risarcibili; che tuttavia, al contempo, è importante risarcire tutte le componenti del danno non patrimoniale, in ossequio al principio di integralità del risarcimento [6] . La giurisprudenza successiva ha ulteriormente precisato i principi sopra richiamati e segnatamente ha affermato che nel danno non patrimoniale, che resta unitario, è distinguibile la componente c.d. “dinamico- relazionale” (ovvero il pregiudizio subito dal danneggiato nel suo rapporto con gli altri, quale appartenente alle formazioni sociali, che nella normalità dei casi si esaurisce nel c.d. danno biologico) e la componente c.d. “da sofferenza soggettiva interiore” (ovvero il danno subito dal soggetto nel suo rapporto con se stesso, nella propria sfera interiore, prima definito “danno morale”). Nello specifico, il danno dinamico-relazionale è il pregiudizio alla vita di relazione subito dal danneggiato per l'impedimento a svolgere le normali attività della vita quotidiana e sociale, nelle quali si esplica la sua personalità; di norma coincide con il danno c.d. “biologico”, vale a dire alla salute e all'integrità psicofisica che, a differenza di quello morale, è misurabile e suscettibile di valutazione medico-legale, e rappresenta quindi il pregiudizio sofferto dal danneggiato per il complessivo peggioramento della propria esistenza, nelle sue conseguenze ordinarie, generalmente subite secondo una valutazione di regolarità causale. Il danno c.d. “morale” , invece, è l'intensa sofferenza patita dal soggetto in conseguenza dell'illecito, che si esplica della sua dimensione interiore e nel rapporto che il danneggiato ha con se stesso, quale la vergogna, la disistima di sé, il dolore, il patimento d'animo, la paura, la disperazione sofferti al momento del fatto. Entrambe le componenti devono essere rigorosamente allegate e provate dal danneggiato, non potendosi definire “in re ipsa”, onde per cui deve essere compiuta un'istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni [7] . Nel caso di specie, la ricorrente non ha dato prova di aver subito, a causa delle condotte datoriali, un danno dinamico-relazionale, in termini di danno biologico permanente: difatti il consulente dell'ufficio, nella relazione medico legale depositata in atti, ha escluso che la ricorrente abbia subito un danno biologico alla salute per effetto delle condotte illecite commesse sul luogo di lavoro. Il consulente ha evidenziato che il disagio e la sofferenza manifestati dalla ricorrente non si sono in effetti concretizzati in una patologia documentata e certificata. Non è stato quindi liquidato né il danno biologico richiesto (per € 179.301,00), né il danno “esistenziale” (per € 100.000,00), componente che ritenuta dal Tribunale non distinguibile dal danno biologico/dinamico relazionale come sopra meglio specificato; nemmeno è stata risarcita la richiesta componente “dissuasiva” (€ 50.000,00) non essendo, nel nostro ordinamento, ammissibili le liquidazioni del danno c.d. punitivo in assenza di espressa norma di legge che lo consenta, in ossequio al principio di legalità e tipicità ex art. 23 Cost. ( Cass. Civ. SS.UU.., n. 16601 del 5.7.2017 ) . Di contro, il Tribunale ha riconosciuto il danno morale, nei termini sopra meglio esplicitati (paura, disperazione, disistima di sé, vergogna), ossia quale intensa sofferenza soggettiva provata dalla ricorrente in conseguenza delle condotte, protrattesi per quasi tre anni, sofferenza che può essere dimostrata anche tramite il ricorso alla prova presuntiva secondo l' id quod plerumque accidit : nel corso del giudizio è innegabilmente emersa la penosità dell'ambiente di lavoro nel quale la ricorrente ha dovuto lavorare, il profondo senso di malessere, isolamento, emarginazione e umiliazione che ella deve aver provato nella consapevolezza di lavorare con colleghi che non perdevano occasione per manifestare, anche in modo brusco se non aggressivo, ostilità e rancore nei suoi confronti per avere dato avvio a una serie di iniziative a controllo delle erogazioni di cui, negli anni precedenti, erano stati beneficiari. La quantificazione del danno è stata effettuata in via equitativa, ex art. 1226 c.c. , in una somma, ritenuta equa, di complessivi € 25.000,00, cifra che tiene conto sia del demansionamento subito dal 14.9.2020 al 6.10.2022, quantificato in una somma pari a circa il 20% della retribuzione mensile percepita (cfr. cedolini in atti), sia delle ulteriori sofferenze morali conseguenti alle condotte vessatorie subite per circa 3 anni. In definitiva, uno dei convenuti è stata condannata al versamento in favore della ricorrente della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'illecito (cessato il 31.3.2023) al saldo. [1] Cass. Civ. sez. lav. ord., 31 marzo 2023, n. 9148. [2] Cass. Civ. sez. Lav. Ord., 10 novembre 2017, n. 26684. [3] Cass. Civ. Sez. Lav. Ord., 9 giugno 2020, n. 10992. [4] Ex plurimis: Cass. civ., sez. Lav., 25 ottobre 2021, n. 29909. [5] Ex plurimis: Cass. civ., sez. Lav. Ord., 8 ottobre 2018, n. 24742. [6] Cass. Civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972. [7] Cass. Civ., sez. III, ord., 28 settembre 2018, n. 23469.
Autore: Sergio Conti 15 gennaio 2026
Gli eventi di questi ultimi giorni hanno reso di sempre maggiore attualità l'interrogativo, che riecheggia in questi mesi di continue violazioni dei principi del diritto internazionale, sull'effettività del medesimo o, addirittura sulla sua perdurante sussistenza. In tale contesto, mi pare utile richiamare le acute osservazioni di Carl Schmitt svolte nel saggio Die Wendung zum diskriminierenden Berlin 1938,“Il concetto discriminatorio di guerra” del 1938. Schmitt, nell'Introduzione a Die Wendung, afferma: " la storia del diritto internazionale è una storia del concetto di guerra" (p. 3) poiché è in esso che "si rispecchia il disordine dell'attuale situazione mondiale" (p. 3) in cui non è dato intravedere - al di là di una pretesa universalistica che distrugge Stati e popoli (p. 73) - un possibile 'ordinamento concreto' capace di colmare il vuoto lasciato dal tramonto di "una teoria ordinatrice del diritto internazionale forse debole ma sicuramente autentica ed efficace " (p. 73). Le linee fondamentali del pensiero dell'illustre studioso sono indicate nella recensione di Claudia Terranova pubblicata su Jura Gentium – Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale – nel 2009 in occasione dell'uscita della prima traduzione italiana dell'opera (Il concetto discriminatorio di guerra, a cura di Stefano Pietropaoli, Prefazione di Danilo Zolo, Roma-Bari 2008). La recensione - rinvenibile online all'indirizzo: https://www.juragentium.org/books/it/wendung.htm - fornisce una efficace guida di lettura dei passaggi salienti e della tesi di fondo di Schmitt. Nel rinviare alla lettura integrale della stessa, si riportano qui di seguito (evidenziando in grassetto i passi più rilevanti) alcuni passaggi cruciali: ... “le pagine del saggio propongono, seppure abbozzate, delle tesi che sono di grande rilievo, poiché propongono non solo un'acuta interpretazione delle relazioni tra il vecchio 'occidente europeo' e il nuovo 'occidente americano' , ma offrono una conferma sorprendente della 'profezia apocalittica' annunciata: "l' avvento di una guerra globale sottratta a ogni controllo e limitazione giuridica, ampiamente asimmetrica, nella quale una grande potenza neoimperiale si schiera non solo e non tanto contro singoli Stati, quanto contro organizzazioni di 'partigiani globali ' (Kosmopartisanen) che operano su scala mondiale usando gli strumenti e perseguendo gli obiettivi di una guerra civile" (p. XXVIII). Non diversamente dagli scritti degli anni '50, in questo testo la critica schmittiana investe l'ideologia universalistica di impronta liberaldemocratica, quale fondamento teorico della Società delle Nazioni e denuncia il ricorso da parte di quest'ultima, alla "guerra giusta", inscindibilmente connessa alla discriminazione del nemico. Quel che in Die Wendung viene da Schmitt sottolineato con forza è che, nell'ambito di una visione universalistica, il confine tra ciò che è guerra e ciò che non lo è, diviene labile e illusorio generando "anarchia e caos" (p. 81) e spalancando l'abisso di una "guerra civile mondiale". Non a caso, già nel '38, Schmitt si esprime così: "Oggi la questione quindi non è più se una guerra sia giusta o ingiusta, lecita o illecita, ma se sia realmente una guerra o non lo sia. Il grande contrasto 'planetario' fra i popoli è già così profondo da toccare i concetti più essenziali e porre il dilemma tra guerra e non guerra" (p. 65). … quali testimonianze "della nuova fase di sviluppo in cui è entrato il diritto internazionale del dopoguerra" (p. 5), Schmitt si impegna in una critica del "nuovo concetto internazionale di guerra" - critica che domina l'impianto teorico del saggio - e sostiene che la 'svolta' impressa al diritto internazionale da Woodrow Wilson è la chiave di lettura per comprendere la dissoluzione dello jus publicum europaeum. Se il 2 aprile 1917 - data dell'entrata in guerra degli Stati Uniti - rappresenta, per Schmitt, come sottolinea Zolo, "una data di eccezionale valore simbolico" (p. V), è perché essa inaugura nel diritto internazionale un nuovo orientamento di matrice universalistica. Questa nuova fase - dominata in realtà dal "progetto egemonico statunitense" (p. XI) - è, agli occhi di Schmitt, molto più che un semplice episodio degli eventi bellici, poiché consacra "la fine della centralità politica e giuridica dell'Europa" (p. VI). … Le logiche della guerra "vecchio stile", basate sui concetti non discriminatori di guerra e di neutralità che avrebbero dovuto regolare e limitare le ostilità, cedono ora il passo ad un nuovo repertorio bellico, di ispirazione wilsoniana, in cui la guerra è tale solo se può definirsi giusta e addirittura umanitaria. Trasformatasi da "grande spazio" difensivo, territorialmente definito con la dottrina Monroe, in una linea di squalificazione morale del resto del mondo secondo l'interpretazione universalista e despazializzata di Wilson, la linea dell'emisfero occidentale impone adesso ovunque, come osserva Zolo, " il monopolio della sua economia, della sua visione del mondo, della sua interpretazione del diritto internazionale, del suo stesso linguaggio e vocabolario concettuale" (p. X). … Ora che "la questione della guerra giusta è stata posta" (p. 61) e che la centralità dello Stato quale detentore dello jus ad bellum è stata rimossa, è opportuno chiedersi "se il nuovo concetto internazionale di guerra, che ha avuto origine nella Società delle Nazioni e nel Patto Kellogg, e che su questa base distingue tra guerra giusta e guerra ingiusta, [...] possa funzionare come elemento ordinatore" (p. 61). Il disordine in atto, contrassegnato da "numerose lotte sanguinose di fronte alle quali si evita prudentemente di usare il concetto di guerra" (p. 3), appare a Schmitt il segno inconfutabile che nessun ordine alternativo è seguito al dissolvimento dei vecchi ordinamenti. Un motivo in più per far luce sul nuovo concetto di guerra che, lungi dal rappresentare, per Schmitt, una semplice analisi di carattere teorico, aiuta tutt'al più, sul piano giuridico, "a disperdere la nebbia delle attuali ingannevoli finzioni e a mostrare la reale situazione del diritto internazionale odierno" (p. 3). Banditi i presupposti tradizionali della guerra en forme, si inaugura così, in nome di un principio universalistico-ideologico, con pretesa ecumenica, un nuovo tipo di guerra: la moderna guerra giusta totale . L'irruzione di una discriminazione nel diritto internazionale - risalente al trattato di Versailles del 1919, nel quale si condanna come 'criminale' l'imperatore Guglielmo II e che Schmitt non si stanca di rievocare - non solo "priva del loro prestigio e della loro dignità i concetti di guerra e di nemico" (p. 68), ma annientandoli entrambi, riduce la guerra ad un'esecuzione o "azione di polizia" internazionale condotta legittimamente dalle 'forze del bene' contro i perturbatori della pace. Entro questo orizzonte manicheo che divide il mondo in buoni e cattivi, non c'è posto per la neutralità dei terzi che perde, così, ogni legittimità: "Non appena viene negata l'idea di una possibile neutralità e con essa la nozione di 'Stato terzo' non partecipante alle ostilità, emerge la pretesa di esercitare un dominio universale o regionale " (p. 65). Non c'è da stupirsi - insiste Schmitt - che nella guerra "discriminante" moderna, abbandonato il concetto di justus hostis "capolavoro della ragione umana" insieme allo Stato, riemerga, quale nemico da annientare, il pirata, ovvero, "per evocare la versione moderno-metropolitana dei pirati, il gangster" (p. 72), che ai nostri giorni assume il volto del terrorista. La regressione del concetto giuridico di justus hostis a concetto teologico di nemico assoluto, trasforma il nemico in un mostro disumano che non va solo sconfitto ma annientato .” L'autore della recensione osserva conclusivamente (e si era nel 2009) che “ Non può sfuggire la scottante attualità di queste pagine, il cui valore profetico è sempre più confermato ed arricchito dagli avvenimenti della realtà odierna che, dalla guerra del Golfo alla guerra "umanitaria" fino alla guerra al terrorismo, segnano tragicamente la nostra epoca ”.
Autore: a cura di Sergio Conti 15 gennaio 2026
(dalle Spigolature filosofiche n. 39: La trasformazione del diritto internazionale secondo Carl Schmitt) PREMESSA (a cura di Roberto Lombardi) Le violazioni impunite del cosiddetto diritto internazionale spingono a chiederci, innanzitutto, quale sia oggi il valore di una categoria giuridica per certi versi "vuota", in quanto apparentemente priva della necessaria "cogenza". Certo, la circostanza che una regola non possa essere fatta valere in concreto non elimina in astratto il suo valore programmatico e di determinazione collettiva degli assetti soggettivi e oggettivi. Contemporaneamente, però, la sottrazione a priori della forza di coercizione , insita in ogni norma ordinamentale che si rispetti, spunta le armi di chi voglia affermare il principio sulla cui base si è fatto avanti o si è difeso. Quando in un'intervista con la Cnn, l’influente consigliere di Trump e vicecapo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller, a proposito della minacciata annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, ha affermato che « nel mondo reale vige la legge del più forte », ha detto una cosa che in tanti pensano, ma che nessun rappresentante dei cosiddetti Stati democratici ha il coraggio di pronunciare apertamente, un po' per le conseguenze di caos non controllabile che ne deriverebbero, un po'perché le regole potrebbero in ogni caso fare comodo, di tanto in tanto, al potente di turno. Se i principi su cui, ottant’anni fa, è stata fondata l’ Organizzazione delle Nazioni Unite , conservano ancora un valore - primo fra tutti il principio di autodeterminazione dei popoli - il recente attacco ad uno Stato sovrano con rapimento del suo Presidente e di sua moglie deve essere considerato un'aggressione unilaterale, come tale da condannarsi, al di là delle più o meno nobili motivazioni, con la stessa fermezza con cui vanno condannate tutte le violazioni del diritto internazionale, dall’invasione russa dell’Ucraina alle minacce di aggressione nei confronti di Taiwan. D'altra parte, ogni intervento militare esterno, motivato soltanto da interessi geopolitici ed economici, nel momento in cui viola la sovranità di uno Stato, viola altresì il diritto internazionale, e dovrebbe trovare una risposta in sanzioni adeguate, aprendosi altrimenti scenari di instabilità e violenza incontrollabile. Ma se poi anche i giudici dei Tribunali deputati a giudicare sui crimini di guerra sono minacciati nella loro integrità fisica e morale [1] , ecco che il diritto internazionale rischia di diventare una favoletta da raccontare ai più piccoli quando si parla dell'eterna lotta tra il bene e il male. Sempre che il bene e il male davvero abitino questo pianeta, e non sia vero invece, come dice Lord Voldemort , che esiste " solo il potere e chi è troppo debole per usarlo ". LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE (a cura di Sergio Conti) Gli eventi di questi ultimi giorni hanno reso di sempre maggiore attualità l'interrogativo, che riecheggia in questi mesi di continue violazioni dei principi del diritto internazionale, sull'effettività del medesimo o, addirittura sulla sua perdurante sussistenza. In tale contesto, mi pare utile richiamare le acute osservazioni di Carl Schmitt svolte nel saggio Die Wendung zum diskriminierenden Berlin 1938 ,“Il concetto discriminatorio di guerra” del 1938. Schmitt, nell'Introduzione a Die Wendung, afferma che " la storia del diritto internazionale è una storia del concetto di guerra " (p. 3) poiché è in esso che " si rispecchia il disordine dell'attuale situazione mondiale " (p. 3), in cui non è dato intravedere - al di là di una pretesa universalistica che distrugge Stati e popoli (p. 73) - un possibile 'ordinamento concreto' capace di colmare il vuoto lasciato dal tramonto di " una teoria ordinatrice del diritto internazionale forse debole ma sicuramente autentica ed efficace " (p. 73). Le linee fondamentali del pensiero dell'illustre studioso sono indicate nella recensione di Claudia Terranova pubblicata su Jura Gentium – Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale – nel 2009, in occasione dell'uscita della prima traduzione italiana dell'opera ( Il concetto discriminatorio di guerra , a cura di Stefano Pietropaoli, Prefazione di Danilo Zolo, Roma-Bari 2008). La recensione - rinvenibile online all'indirizzo: https://www.juragentium.org/books/it/wendung.htm - fornisce una efficace guida di lettura dei passaggi salienti e della tesi di fondo di Schmitt. Nel rinviare alla lettura integrale della stessa, si riportano qui di seguito alcuni passaggi cruciali: “(...) le pagine del saggio propongono, seppure abbozzate, delle tesi che sono di grande rilievo, poiché propongono non solo un'acuta interpretazione delle relazioni tra il vecchio 'occidente europeo' e il nuovo 'occidente americano', ma offrono una conferma sorprendente della 'profezia apocalittica' annunciata: "l'avvento di una guerra globale sottratta a ogni controllo e limitazione giuridica, ampiamente asimmetrica, nella quale una grande potenza neoimperiale si schiera non solo e non tanto contro singoli Stati, quanto contro organizzazioni di 'partigiani globali' (Kosmopartisanen) che operano su scala mondiale usando gli strumenti e perseguendo gli obiettivi di una guerra civile" (p. XXVIII). Non diversamente dagli scritti degli anni '50, in questo testo la critica schmittiana investe l' ideologia universalistica di impronta liberaldemocratica , quale fondamento teorico della Società delle Nazioni e denuncia il ricorso da parte di quest'ultima, alla "guerra giusta", inscindibilmente connessa alla discriminazione del nemico . Quel che in Die Wendung viene da Schmitt sottolineato con forza è che, nell'ambito di una visione universalistica, il confine tra ciò che è guerra e ciò che non lo è, diviene labile e illusorio generando "anarchia e caos" (p. 81) e spalancando l'abisso di una " guerra civile mondiale ". Non a caso, già nel '38, Schmitt si esprime così: "Oggi la questione quindi non è più se una guerra sia giusta o ingiusta, lecita o illecita, ma se sia realmente una guerra o non lo sia. Il grande contrasto 'planetario' fra i popoli è già così profondo da toccare i concetti più essenziali e porre il dilemma tra guerra e non guerra" (p. 65). Quali testimonianze "della nuova fase di sviluppo in cui è entrato il diritto internazionale del dopoguerra" (p. 5), Schmitt si impegna in una critica del "nuovo concetto internazionale di guerra" - critica che domina l'impianto teorico del saggio - e sostiene che la 'svolta' impressa al diritto internazionale da Woodrow Wilson è la chiave di lettura per comprendere la dissoluzione dello jus publicum europaeum . Se il 2 aprile 1917 - data dell'entrata in guerra degli Stati Uniti - rappresenta, per Schmitt, come sottolinea Zolo, " una data di eccezionale valore simbolico " (p. V), è perché essa inaugura nel diritto internazionale un nuovo orientamento di matrice universalistica. Questa nuova fase - dominata in realtà dal "progetto egemonico statunitense" (p. XI) - è, agli occhi di Schmitt, molto più che un semplice episodio degli eventi bellici, poiché consacra "la fine della centralità politica e giuridica dell'Europa" (p. VI). Le logiche della guerra "vecchio stile", basate sui concetti non discriminatori di guerra e di neutralità che avrebbero dovuto regolare e limitare le ostilità, cedono ora il passo ad un nuovo repertorio bellico, di ispirazione wilsoniana , in cui la guerra è tale solo se può definirsi giusta e addirittura umanitaria. Trasformatasi da "grande spazio" difensivo, territorialmente definito con la dottrina Monroe , in una linea di squalificazione morale del resto del mondo secondo l'interpretazione universalista e despazializzata di Wilson, la linea dell'emisfero occidentale impone adesso ovunque, come osserva Zolo, "il monopolio della sua economia, della sua visione del mondo, della sua interpretazione del diritto internazionale, del suo stesso linguaggio e vocabolario concettuale" (p. X). Ora che "la questione della guerra giusta è stata posta" (p. 61) e che la centralità dello Stato quale detentore dello jus ad bellum è stata rimossa, è opportuno chiedersi "se il nuovo concetto internazionale di guerra, che ha avuto origine nella Società delle Nazioni e nel Patto Kellogg, e che su questa base distingue tra guerra giusta e guerra ingiusta, [...] possa funzionare come elemento ordinatore" (p. 61). Il disordine in atto, contrassegnato da "numerose lotte sanguinose di fronte alle quali si evita prudentemente di usare il concetto di guerra" (p. 3), appare a Schmitt il segno inconfutabile che nessun ordine alternativo è seguito al dissolvimento dei vecchi ordinamenti. Un motivo in più per far luce sul nuovo concetto di guerra che, lungi dal rappresentare, per Schmitt, una semplice analisi di carattere teorico, aiuta tutt'al più, sul piano giuridico, "a disperdere la nebbia delle attuali ingannevoli finzioni e a mostrare la reale situazione del diritto internazionale odierno" (p. 3). Banditi i presupposti tradizionali della guerra en forme , si inaugura così, in nome di un principio universalistico-ideologico, con pretesa ecumenica, un nuovo tipo di guerra: la moderna guerra giusta totale . L'irruzione di una discriminazione nel diritto internazionale - risalente al trattato di Versailles del 1919 , nel quale si condanna come 'criminale' l'imperatore Guglielmo II e che Schmitt non si stanca di rievocare - non solo "priva del loro prestigio e della loro dignità i concetti di guerra e di nemico" (p. 68), ma annientandoli entrambi, riduce la guerra ad un'esecuzione o "azione di polizia" internazionale condotta legittimamente dalle 'forze del bene' contro i perturbatori della pace. Entro questo orizzonte manicheo che divide il mondo in buoni e cattivi, non c'è posto per la neutralità dei terzi che perde, così, ogni legittimità: "Non appena viene negata l'idea di una possibile neutralità e con essa la nozione di 'Stato terzo' non partecipante alle ostilità, emerge la pretesa di esercitare un dominio universale o regionale" (p. 65). Non c'è da stupirsi - insiste Schmitt - che nella guerra "discriminante" moderna, abbandonato il concetto di justus hostis , "capolavoro della ragione umana" insieme allo Stato, riemerga, quale nemico da annientare, il pirata , ovvero, "per evocare la versione moderno-metropolitana dei pirati, il gangster" (p. 72), che ai nostri giorni assume il volto del terrorista. La regressione del concetto giuridico di justus hostis a concetto teologico di nemico assoluto, trasforma il nemico in un mostro disumano che non va solo sconfitto ma annientato.” L'autore della recensione osserva conclusivamente (e si era nel 2009) che “ Non può sfuggire la scottante attualità di queste pagine, il cui valore profetico è sempre più confermato ed arricchito dagli avvenimenti della realtà odierna che, dalla guerra del Golfo alla guerra "umanitaria" fino alla guerra al terrorismo, segnano tragicamente la nostra epoca ”. Non resta che amaramente osservare come gli anni trascorsi e gli eventi disumani che li hanno caratterizzati ci dimostrano vieppiù la veridicità di tale tesi. [1] Si consulti al riguardo il seguente link: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/corte-penale-internazionale-giudice-italiano-della-corte-condannato-in-contumacia-a-15-anni-di-reclusione-da-un-tribunale-di-mosca
Autore: Carmine Spadavecchia 14 gennaio 2026
sulla semplificazione normativa : L 10.11.2025 n. 167 [GU 14.11.25 n. 265] [in vigore dal 29 novembre 2025], Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate. [NdR - per il testo della L 10.11.2025 n. 167 e i relativi commenti, vedi Guida al diritto n. 47/2025 e n. 48-50/2025] L 2.12.2025 n. 182 [GU 3.12.25 n. 281] [in vigore dal 18 dicembre 2025], Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190) - Stefano Battini*, Semplificazione, promesse difficili di un sogno che resta senza tempo (Guida al diritto 1/2026, 10-12, editoriale) [*Ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma]. Il caos delle fonti: un’emergenza nazionale. - testo della L 2.12.2025 n. 182 (stralcio, artt. 37, 38, 39, 41 e 44, sotto il titolo: “Dal 18 dicembre 2025 operative le norme sulla circolazione degli immobili donati) (Guida al diritto 1/2026, 13-17) - modifiche al codice civile (Guida al diritto 1/2026, 18-20) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 1/2026, 21-24) - commenti: - Giuseppe Finocchiaro, Certificato morte: indicati sempre gli «indizi o sospetti» di reato (Guida al diritto 1/2026, 25-27) [le novità in tema di formazione degli atti di morte, dichiarazione di assenza e morte presunta, traduzioni giurate, accettazione di eredità] - Giuseppe Finocchiaro, Accelerazione sui beni donati e meno tutele per i legittimari (Guida al diritto 1/2026, 28-32) [donazioni] sulla giurisprudenza 2025 delle Corti superiori : - Laura Biarella, Il 2025 sarà ricordato come l’anno della svolta per la “Giustizia digitale” (Guida al diritto 1/2026, 33-34) [l’andamento nei singoli settori, civile, penale, amministrativo, europeo; l’ingresso dell’intelligenza artificiale nella giustizia] - Laura Biarella, Procedura: dalle donazioni alla Tun* tra la stabilità dei traffici e il Pct** (Guida al diritto 1/2026, 35-38) [andamento del civile(novità normative e pronunce giurisprudenziali); la legge italiana sull’IA (L 23.9.2025 n. 132); il c.d. decreto giustizia (DL 8.8.2025 n. 117- L 3.10.2025 n. 148, Misure urgenti in materia di giustizia); la *TUN (Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a macrolesioni) istituita con DPR 13.1.2025, n. 12; **Processo civile telematico] - Laura Biarella, Norme in vigore e riforme sospese, la trasformazione reale e l’attesa (Guida al diritto 1/2026, 39-42) [andamento del penale(novità normative e pronunce giurisprudenziali); il c.d. decreto sicurezza (DL 11.4.2025 n. 48 - L 9.6.2025 n. 80, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario); la legge sul femminicidio (L 2.12.2025 n. 181, Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime)] - Laura Biarella, Digitale, dall’intelligenza artificiale alla semplificazione delle regole (Guida al diritto 1/2026, 43-45) [andamento dell’amministrativo (novità normative e pronunce giurisprudenziali); la legge sull’IA (L 23.9.2025 n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale); il c.d. correttivo appalti (DLg 31.12.2024 n. 209, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36); la legge di semplificazione (L 2.12.2025 n. 182, Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese) - Laura Biarella, Le riforme legislative riallineano il nostro Paese al diritto europeo (Guida al diritto 1/2026, 46-49) [andamento del comunitario e dell’internazionale (novità normative e pronunce giurisprudenziali); la legge di delegazione europea (L 13.6.2025 n. 91, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024); la legge sulla mobilità societaria (DLg 19.6.2025 n. 88, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere); la legge sull’immigrazione (c.d. decreto Albania: DL 28.3.2025 n. 37 - L 23.5.2025 n. 75, Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare); la riforma doganale (decreti attuativi e circolari operative in attuazione del DLg 26.9.2024 n. 141, Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi); la sicurezza digitale (misure attuative del DLg 4.9.2024 n. 138, Recepimento della direttiva UE 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione) in tema di immigrazione (respingimenti): - Corte giust. Ue, Grande sezione, sentenze 18.12.25, cause C-679/23 P e C-167/24 P (Guida al diritto 1/2026, 54): In ipotesi di operazioni congiunte condotte da uno Stato membro insieme all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) la responsabilità per le violazioni di diritti umani realizzatesi durante un volo di rimpatrio ricade anche sull’Agenzia, tenuta al risarcimento del danno. [Con la sentenza sulla causa C-679/23 P la Corte annulla la decisione del Tribunale adito da cittadini siriani che in occasione del loro sbarco sull’isola di Milos erano stati trasferiti da Grecia e da Frontex in Turchia pur avendo espresso in territorio Ue l’intenzione di presentare domanda di protezione internazionale. Una volta giunti nel Paese terzo (Turchia), i cittadini siriani di etnia curda erano scappati in Iraq per il timore di essere ricondotti nel Paese d’origine da cui erano fuggiti. La Corte annulla in gran parte la decisione del Tribunale che negava loro il diritto al risarcimento dei danni anche morali da parte della stessa Frontex. Con la decisione sulla causa C- 167/24 P la Corte precisa che Frontex, anche a fronte di accordi tra Stati Ue e uno Stato terzo che accoglie gli stranieri coinvolti nelle operazioni di respingimento, ha il dovere di dotarsi di figure specializzate che partecipino alle operazioni, ma soprattutto è tenuta a verificare la sussistenza o meno dell’ordine espulsivo nei confronti dei singoli coinvolti). in materia di immigrazione (improcedibilità per espulsione): - Corte cost. 16.12.25 n. 187, pres. Amoroso, red. Sandulli M.A. (Guida al diritto 1/2026, 53): Non è manifestamente irragionevole che il legislatore, dovendo bilanciare, nell’esercizio della sua discrezionalità, le contrapposte esigenze di limitare il rientro dell’immigrato irregolare, la cui espulsione sia stata già eseguita, e di punire i reati in precedenza commessi nel territorio dello Stato, abbia fissato nell’emissione del decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza preliminare il limite temporale per rilevarne la speciale condizione di improcedibilità. Ciò in quanto non può dirsi illogico che, una volta superata la fase di contraddittorio processuale garantita dall’udienza preliminare ed effettuato dal giudice di quest’ultima udienza il vaglio in ordine alla prognosi di ragionevole previsione di condanna, venga ritenuto prevalente l’interesse dello Stato a proseguire il processo, al fine di accertare l’eventuale colpevolezza dell’imputato, anche ove questo sia stato già allontanato dal territorio dello Stato per effetto dell’espulsione, ritenendo a questo punto recessivo l’interesse a evitare il suo reingresso per il solo esercizio del diritto di difesa. in materia di turismo (overtourism – limiti alle strutture ricettive): - Corte cost. 16.12.25 n. 186, pres. Amoroso, red. Pitruzzella (Guida al diritto 1/2026, 51): Sono infondate le questioni sollevate, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., con riferimento all’art. 22, comma 6, LR Toscana 31.12.2024 n. 61 (TU del turismo) che prevede la possibilità, per gli alberghi, di associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro 200 metri, ma attribuisce ai comuni il potere di stabilire una percentuale inferiore. La norma impugnata conferma la generale funzione comunale di regolare gli insediamenti sul proprio territorio e fa salva la possibilità per il singolo comune di temperare l’espansione delle attività alberghiere, tenendo conto delle esigenze del proprio territorio. (La Corte ha esaminato diverse questioni relative alle disposizioni concernenti le «strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione»; ha respinto le questioni relative all’art. 41, comma 3, secondo il quale l’attività ricettiva extra-alberghiera è consentita esclusivamente in unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva, con esclusione di quelli aventi destinazione d’uso residenziale; ha sottolineato che, in base agli artt. 42-45, le strutture in questione devono essere gestite in forma imprenditoriale: dunque, se un immobile è utilizzato in modo stabile ed organizzato come struttura ricettiva extra-alberghiera, la previsione della destinazione d’uso turistico-ricettiva non può essere considerata irragionevole). in tema di istruzione (dimensionamento scolastico e riparto competenze): - Corte cost. 23.12.25 n. 200 (Guida al diritto 1/2026, 54): Le norme concernenti il «dimensionamento scolastico» attengono al profilo sostanziale delle scelte amministrative, mentre le norme impugnate riguardano il profilo procedimentale dell’attività amministrativa di predisposizione del piano di dimensionamento, sicché non può ravvisarsi nella disciplina impugnata alcuna avocazione di funzioni da parte dello Stato. (La Consulta precisa che le norme impugnate sono riconducibili alla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato «norme generali sull’istruzione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., dal momento che la loro funzione consiste nell’introdurre una disciplina dei “termini” che, per ragioni di necessaria unità e uniformità, deve valere per l’intero territorio nazionale). in tema di atti discriminatori (giurisdizione): - Cons. Stato V 5.12.25 n. 9602, pres. Caringella, rel. Picardi; (Guida al diritto 1/2026, 86 T, sotto il titolo: “Il punto di Palazzo Spada su legami tra divieto di discriminazione e riparto giurisdizionale”): L'art. 44 DLg 286/1998 non è una norma attributiva di giurisdizione in ordine a una materia, ma piuttosto una disposizione che configura una specifica tutela processuale e che, pertanto, attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario tale peculiare azione in un'ottica di rafforzamento (e non di riduzione) della protezione del discriminato. Del resto, la discriminazione non configura una materia, ma integra piuttosto la violazione del relativo divieto, che può essere perpetrata in ogni campo e che assume, dunque, una dimensione trasversale. Da tale premessa consegue che il discriminato, laddove non intenda avvalersi della specifica tecnica di tutela di cui all'art. 44 DLg 286 del 1998 e scelga di impugnare il provvedimento, azionando l'interesse legittimo (nel caso in esame, interesse legittimo pretensivo al conseguimento dell'alloggio - e in tema di edilizia residenziale pubblica vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), rispetto a cui resta confermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ben può denunciare l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del divieto di discriminazione e delle discipline che ne costituiscono attuazione. Non può, difatti, farsi discendere dall'articolo 44 DLg 286, che si limita a disciplinare una tecnica di tutela processuale, il divieto del giudice amministrativo di annullare un provvedimento discriminatorio né una menomazione della tutela del discriminato. - (commento di) Costanza Ponte, Chiarimenti sulle tutele processuali azionabili verso atti amministrativi (Guida al diritto 1/2026, 90-94) in tema di provvedimento implicito : - Cons. Stato V 19.11.25 n. 9029, pres. Fantini, est. Santini (Guida al diritto 1/2026, 53-54): L’atto implicito si fonda su due presupposti essenziali: da un lato, una volontà dell’organo competente che risulti riconoscibile nei fatti; dall’altro, la possibilità di ricavare da tali fatti una decisione precisa e non ambigua, tale per cui l’effetto giuridico prodotto rappresenti l’unico esito logicamente possibile. [Conta ciò che l’Amministrazione fa non solo quello che scrive: ciò accade quando l’azione amministrativa si orienta stabilmente in una certa direzione, anche nel corso dell’istruttoria, senza lasciare spazio ad altre possibili interpretazioni della volontà pubblica. La portata innovativa del principio risiede nell’aver attribuito pieno valore giuridico non a un singolo documento bensì alla continuità e coerenza del comportamento amministrativo nel suo complesso] in tema di impiego pubblico (trasferimenti nella PA - stipendi – assegno ad personam): - Cass. lav. 14.12.25n n. 32600 (Guida al diritto 1/2026, 51): In tema di trasferimento di attività e di personale tra enti ai sensi dell’art. 31 DLg 165/2001, non è consentito alla legislazione regionale, ad accordi collettivi in sede locale o a determinazioni della PA, di riconoscere il mantenimento sine die, ovverosia senza riassorbimento, dei migliori trattamenti percepiti presso il precedente datore di lavoro o di assicurarne il godimento dopo che siano cessate presso il nuovo ente le funzioni in relazione alle quali essi trovavano giustificazione sul piano perequativo. (La SC respinge il ricorso di alcuni dipendenti delle Regione Lombardia trasferiti alla Città metropolitana di Milano, richiamando i principi di parità di trattamento e di “riassorbimento” dei trattamenti eccedenti. I ricorrenti esponevano di essere stati trasferiti in forza di una legge regionale che avrebbe assicurato la conservazione della «posizione giuridica ed economica in godimento». Per la Corte di merito il diritto alla percezione di quegli emolumenti dipendeva dallo svolgimento dell’attività nell’ambito della formazione professionale, sicché, una volta venuta meno quella destinazione, anche la pretesa non aveva più fondamento. Le intese, i protocolli e le altre determinazioni datoriali non possono riconoscere benefici ulteriori e diversi rispetto alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale, neanche se di maggior favore). in tema di condominio : - Cass. 2^, 16.9.25 n. 25446 (Guida al diritto 1/2026, 56 T): In tema di condominio negli edifici, a seguito della riforma introdotta con la L 11.12.2012 n. 220, il rendiconto condominiale, previsto dall'art. 1130-bis c.c., non può essere redatto secondo il solo criterio di cassa, ma deve conformarsi a un sistema misto (cassa e competenza), idoneo a rappresentare fedelmente la situazione economico-finanziaria del condominio. Esso deve essere composto da tre documenti inscindibili: il registro di contabilità (che documenta i movimenti finanziari in ordine cronologico), il riepilogo finanziario (che rappresenta la situazione patrimoniale, con attivi e passivi, anche relativi a gestioni precedenti), e la nota sintetica esplicativa (che illustra i criteri di gestione, le questioni pendenti e i rapporti in corso). - (commento di) Fulvio Pironti, Il mix nella strumentazione contabile assicura trasparenza amministrativa (Guida al diritto 1/2026, 61-65) in tema di confisca : - Cass. SSUU 14.11.25 n. 37200 (Guida al diritto 1/2026, 76 solo massima): In tema di misure di prevenzione reali, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto - sul cui accertamento il giudice della confisca è vincolato agli esiti del necessario accertamento in sede civile o in sede penale in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale sull'an e sul quantum del credito - deve essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare e va accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l'ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L’accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo. Ai fini dell'ammissione al passivo del credito per le spese processuali riconosciute al terzo danneggiato, è necessario che la liquidazione di tali spese sia contenuta in una decisione intervenuta prima dell'applicazione del sequestro di prevenzione. - (commento di) Aldo Natalini, Le Sezioni Unite chiariscono su confisca di prevenzione e crediti del terzo da fatto illecito (Guida al diritto 1/2026, 76-81) in materia penale (traffico di influenze - riforma del reato - lobbying): - Corte cost. 16.12.25 n. 185, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 1/2026, 52-53): Il concetto di “influenza impropria” utilizzato dalla Convenzione ha contorni vaghi, che necessariamente debbono essere precisati dal legislatore nazionale. Ciò anche in relazione alla persistente mancanza di una disciplina del lobbying, che consenta di tracciare una chiara linea distintiva «tra illegittime e legittime forme di intermediazione con i pubblici ufficiali, finalizzate a rappresentare e sostenere interessi di singoli individui e imprese, ovvero interessi diffusi e collettivi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dello stesso legislatore». La scelta del legislatore italiano di fornire una interpretazione restrittiva di “mediazione illecita”, ancorata alla necessità che l’accordo tra le parti abbia a oggetto la commissione di un reato da parte del pubblico ufficiale, si colloca all’interno dello spazio di discrezionalità che la stessa Convenzione di Strasburgo lascia aperto al legislatore nazionale, chiamato a concretizzare le clausole generali contenute nello strumento internazionale in armonia con i principi del proprio ordinamento, tra cui quello – di rango costituzionale – di precisione della legge penale. (La Consulta invita il legislatore a introdurre una organica disciplina delle attività di lobbying: disciplina necessaria per definire con chiarezza le condotte di illecita influenza sui pubblici ufficiali e prevedere sanzioni per l’inosservanza delle relative prescrizioni, garantendo così trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni, onde assicurare ai consociati la possibilità di un più accurato controllo sull’operato della pubblica amministrazione e dei propri rappresentanti eletti. L’adozione di una simile disciplina potrebbe consentire al legislatore di rimeditare le attuali scelte in materia di disciplina penale del traffico di influenze illecite, sì da assicurare una più incisiva tutela degli stessi interessi collettivi - essi pure di rango costituzionale - all’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione contro condotte di indubbia gravità, che restano oggi del tutto sprovviste di sanzione). in tema di professione forense (autodifesa dell’avvocato): - Cass. 2^, 23.12.25 n. 33758 (Guida al diritto 1/2026, 52): L’avvocato che si difende personalmente ex art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite: la facoltà di difendersi non altera infatti la natura professionale dell’attività svolta, non giustifica la compensazione (consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 92, comma 2, c.p.c. dal DL 132/2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell’assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità), e non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le norme sulla soccombenza e le tariffe professionali, i relativi diritti e onorari. in tema di gratuito patrocinio (ritardo nel pagamento dei compensi): - Cedu 1^, 11.12.25, ric. 15587/10 e altri (Guida al diritto 1/2026, 96 s.m.): I ritardi nel pagamento degli importi dovuti dallo Stato per il patrocinio gratuito prestato dagli avvocati nell'ambito di procedimenti penali e civili sono una violazione del diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I decreti di pagamento, infatti, sono titoli che attestano un credito esigibile e, quindi, rientrano nella nozione di bene ai sensi della Convenzione europea. In presenza di problemi strutturali che causano una disfunzione e un ritardo sistematico, gli Stati sono tenuti ad adottare misure generali anche tenendo conto dell'importanza che venga assicurato il diritto fondamentale ad avere un rappresentante in giudizio per far valere i propri diritti, con particolare riguardo ai vulnerabili. - (commento di) Marina Castellaneta, Italia condannata per i ritardi nel pagare le attività di patrocinio a spese dello Stato (Guida al diritto 1/2026, 96-98). c.s. Siccome la terra appartiene sempre alla generazione vivente, le leggi dovrebbero perdere efficacia automaticamente dopo 19 anni, per non costringere ogni generazione a essere “governata dalla tomba” da parte di quelle precedenti. (Thomas Jefferson, in una famosa lettera a James Madison, nel 1789) [dall’editoriale di Stefano Battini, supra]
Autore: Carmine Spadavecchia 14 gennaio 2026
sulla semplificazione normativa : L 10.11.2025 n. 167 [GU 14.11.25 n. 265] [in vigore dal 29 novembre 2025], Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. - (editoriale di) Marcello Clarich* e Andrea Nardi**, Semplificazione norme, una nuova legge che getta le basi per un piano di riordino (Guida al diritto 49-50/2025, 10-11) [*ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza Università di Roma; **avvocato del Foro di Roma] sul c.d. DL flussi : DL 3.10.2025 n. 146 - L 1.12.2025 n. 179 [testo coordinato in GU 1.12.25 n. 279], Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio. - guida alla lettura e mappa del provvedimento, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 49-50/2025, 14-18) sul rimborso delle spese legali (a pubblici dipendenti - negligenza grave): - Cons. Stato VI 19.11.25 n. 9028, pres. est. (Guida al diritto 49-50/2025, 23): Ai fini del rimborso di spese legali al dipendente pubblico assolto se vi è stata negligenza grave …. non basta che il fatto sia avvenuto durante il servizio, né che il processo penale si sia concluso con l’assoluzione piena. Occorre che l’azione sia stata davvero strumentale all’adempimento dei doveri istituzionali. Se il comportamento, pur inserito nel contesto operativo, è valutato dall’Amministrazione come atipico, non conforme o addirittura negligente, viene meno la connessione funzionale che giustifica la copertura delle spese. [Il GA eleva così il ruolo del giudizio disciplinare quale parametro interno di coerenza tra funzione, condotta e tutela legale, ponendo un limite innovativo all’automatismo invocato tradizionalmente dai dipendenti assolti] in tema di gratuito patrocinio (ritardo nei pagamenti): - Cedu 1^, 11.12.25, ric. 15587/10, 32536/10 e 18531/14 (Guida al diritto 49-50/2025, 24): Il ritardo statale nell’erogazione dei compensi professionali per la difesa di soggetti non abbienti va sanzionato in caso di costante superamento del limite di un anno dopo il termine di opposizione al decreto di pagamento. (La Cedu fissa il limite temporale, sconfinato il quale “scatta” la violazione del diritto convenzionale: sebbene la Corte riconosca che un certo ritardo nell’esecuzione degli ordini di pagamento sia comprensibile, tale ritardo non dovrebbe, salvo circostanze eccezionali, superare un anno in totale, escludendo il periodo di opposizione e, in linea di principio, sei mesi tra il deposito dell’ordine di pagamento e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e sei mesi tra il momento dell’invio della fattura e il pagamento. Nel caso di specie, la Corte rileva che i ritardi tra il deposito degli ordini di pagamento in cancelleria e il pagamento delle somme dovute variano, al netto del termine di opposizione, da poco più di un anno a quattro anni e un mese). in tema di impiego pubblico (mobilità tra enti pubblici - giurisdizione AGO): - Cass. SSUU 25.11.25 n. 30836 (Guida al diritto 49-50/2025, 20): La mobilità volontaria non assume mai natura di procedura concorsuale, neppure quando l’Amministrazione la struttura attraverso bandi o avvisi. Il tratto distintivo è la continuità del rapporto giuridico: il lavoratore non entra per la prima volta nella pubblica amministrazione, ma si sposta da un ente all’altro mediante cessione del contratto, che conserva la sua natura negoziale. Da questo presupposto deriva che la giurisdizione va al giudice ordinario perché si discute di posizioni di diritto soggettivo, non di interessi legittimi. [Il principio di diritto delineato dalle sezioni Unite si spinge oltre le ricostruzioni tradizionali e rimette ordine in uno degli ambiti più incerti del pubblico impiego privatizzato: il confine tra attività gestionale e attività amministrativa in senso stretto. L’innovazione sta nello scioglimento definitivo del nodo legato agli atti presupposti. La Corte afferma che, anche se l’Amministrazione adotta regolamenti o criteri organizzativi, il giudice ordinario può disapplicarli quando incidono su diritti soggettivi del lavoratore. Non serve più una distinzione artificiosa tra atti “macro” e atti “micro”, perché ciò che conta non è la veste formale dell’atto, ma la sua funzione nella dinamica del rapporto di lavoro. Così la giurisprudenza supera quelle zone grigie in cui il contenzioso oscillava tra i due giudici, aumentando incertezza e durata dei processi]. in tema di famiglia (affido esclusivo): - Cass. 1^, 10.12.25 n. 32058 (Guida al diritto 49-50/2025, 21): L’affido “super esclusivo” a uno dei genitori non può essere fondato sull’opposizione manifestata dall’altro al mantenimento dei rapporti con l’ex coniuge: per tale forma di affidamento - che, rispetto a quello “esclusivo”, taglia fuori da qualsiasi decisione l’altro genitore - va provato un quid pluris. (La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso di una madre contro la decisione di affidare in via super esclusiva al padre separato/divorziato il figlio affetto da spettro autistico. giudicando insufficiente la motivazione di una decisione così drastica rispetto all’esercizio della genitorialità da parte della madre. La decisione, come lamentato dalla ricorrente, si era esplicitamente e quasi esclusivamente fondata sulla relazione dell’assistente sociale che definiva la madre oppositiva a percorsi indicati per il figlio quale la frequentazione di luoghi di cura logopedistici o il continuo contrasto tra la donna e gli insegnanti che a suo avviso rendevano inutile o dannosa la scuola per il proprio figlio. Tali rilievi non dimostrano però, secondo la SC, la nocività del comportamento della madre, ossia l’assoluto contrasto con l’interesse del bambino, compreso quello di frequentare la madre con cui aveva vissuto fino alla dichiarazione di divorzio. Nela sentenza annullata, che comprometteva di fatto la potestà genitoriale della madre fino a vanificarla, risultava carente il ragionamento dei giudici di merito per giustificare la fuoriuscita di fatto del bambino undicenne dal proprio ambiente familiare composto dalla madre e dal fratello del piccolo). in tema di famiglia (minori): - Cass. 1^, 11.12.25 n. 32328 (Guida al diritto 49-50/2025, 21): L’adozione del provvedimento di decadenza, come emerge dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 (“il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”) e 333 c.c. (“Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”), costituisce l’extrema ratio. In tutti gli altri casi (meno gravi) è auspicabile un ravvedimento dei genitori proprio per riprendere il “controllo” sul figlio. in tema di successioni (transfrontaliere): - Corte giust. Ue 1^, 30.10.25, causa C-321/24 (Guida al diritto 49-50/2025, 96 solo massima) (rinvio pregiudiziale dal Tribunale ordinario di Parigi): L’art. 63, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale gli emolumenti di un notaio ai cui servizi un erede è tenuto a ricorrere, in determinate circostanze, per redigere la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale sono calcolati sulla totalità dell’attivo ereditario lordo comprendente beni situati in tale Stato membro e in un altro Stato membro, e non soltanto sull’attivo lordo corrispondente ai beni situati nel primo Stato membro, senza che siano presi in considerazione gli emolumenti pagati dall’erede per la dichiarazione di successione redatta da un notaio nel secondo Stato membro, calcolati anch’essi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo. - (commento di) Marina Castellaneta, Successione transfrontaliera e onorari al notaio, vale regola della libera circolazione di capitali (Guida al diritto 49-50/2025, 96-98) in tema di locazioni brevi (identificazione del locatario): - Cons. Stato III 21.11.25 n. 9101, pres. De Nictolis, rel. Cerroni (Guida al diritto 49-50/2025, 84 T): Permane l'obbligo di identificazione de visudegli ospiti di qualsiasi struttura ricettiva, sebbene la verifica possa essere effettuata anche mediante video-collegamento in tempo reale, se idoneo ad accertare l'identità dell'alloggiato; l’identificazione de visu al centro delle contestazioni, infatti, non si esaurisce giocoforza nella verifica analogica in presenza da parte del titolare, atteso che, attraverso le nuove tecnologie dell'informazione, essa potrebbe essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all'ingresso della struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l'effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all'atto dell'accesso alla struttura (es. spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine). - (commento di) Davide Ponte, A un paese votato al turismo servono risposte ordinamentali più moderne (Guida al diritto 49-50/2025, 92-94) in tema di lavoro (in diversi paesi Ue - legge applicabile in caso di cambiamento): - Corte giust. Ue 1^, 11.12.25, causa C-485/24 (Guida al diritto 49-50/2025, 24): Il nuovo luogo di lavoro destinato a divenire il luogo di lavoro abituale deve essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze per determinare la legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta delle parti. La Convenzione di Roma limita la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile, prevedendo due criteri di collegamento: quello del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro o, in mancanza, la legge del paese in cui si trova la sede che ha assunto il lavoratore. Questi due criteri di collegamento non sono applicabili se dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, nel qual caso è applicabile la legge di quest’ultimo paese. (Per la Corte, il primo criterio non consente di identificare un paese quando, nel corso del rapporto di lavoro nel suo insieme, il luogo di lavoro abituale si è spostato da un paese all’altro. Occorre quindi fare riferimento al secondo criterio, quello della sede dello stabilimento che ha assunto il lavoratore). in tema di società (recesso del socio da s.p.a.): - Cass. 1^, 14.11.25 n. 30133 (Guida al diritto 49-50/2025, 26 T): In tema di società per azioni, allorquando la "deliberazione" assembleare di cui all'art. 2437, comma 1, c.c., come novellato dal DLg 6/2003, abbia costituito un avvenimento considerato in se stesso, cioè un fatto puntuale nel tempo, verificatosi in un preciso momento storico, il diritto di recesso di cui alla citata norma spetterà ai soci assenti all'assemblea che ha adottato la delibera e a quelli ivi presenti ma dissenzienti o astenuti. Ove, invece, la medesima "deliberazione" abbia costituito l'ultimo atto di un'operazione più complessa, composta da una serie di fatti e/o avvenimenti succedutisi nel tempo, ma tra loro inscindibilmente e causalmente collegati nel senso che ognuno costituisca il necessario precedente per il passaggio a quello successivo fino a raggiungere, appunto, la deliberazione finale il cui oggetto costituisce l'esito, conosciuto ab origine dai soci, che quella complessa operazione avrebbe dovuto realizzare, il consenso manifestato da un socio ad uno dei fatti e/o degli avvenimenti suddetti preclude il sorgere, in capo al socio medesimo del diritto di recesso suddetto. - (commento di) Fabio Valenza, La pronuncia unisce la dimensione causa-funzione con quella efficiente (Guida al diritto 49-50/2025, 44-53) in materia penale (sequestro a scopo di estorsione - circostanze): - Corte cost. 16.10.25 n. 151, pres. Amoroso, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 49-50/2025, 64 T): L'art. 69, quarto comma, c.p., è incostituzionale nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'articolo 62-bis cp., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. - (commento di Carmelo Minnella, Attenuanti e recidiva reiterata, illegittimo il divieto di prevalenza (Guida al diritto 49-50/2025, 71-77) c.s. Piove sul giusto e anche sull'ingiusto, ma sul giusto di più, perché l'ingiusto gli ruba l'ombrello (Charles Bowen, giudice inglese del XIX secolo)
Autore: a cura di Federico Smerchinich 12 gennaio 2026
TAR Lazio, Roma, Sez. I, 11.12.2025, n. 22465 IL CASO E LA DECISIONE La conclusione dell' iter dei concorsi per referendario - qualifica di partenza dei magistrati amministrativi di primo grado - porta alla nomina di nuovi giudici che vengono assegnati alle varie sedi sparse sul territorio nazionale sulla base delle esigenze dei singoli TAR, e tenuto conto delle scelte preferenziali, secondo graduatoria, dei vincitori di concorso. Per valutare le esigenze degli Uffici giurisdizionali territoriali, il Consiglio di Presidenza verifica i numeri dei singoli Tribunali (ricorsi pendenti e scoperture di organico, principalmente) stabilendo poi quali sono i TAR effettivamente bisognosi, dove cioè destinare i nuovi magistrati o a favore dei quali proporre interpelli. Succede poi che alcune posizioni vengano sottratte da una valutazione complessiva e debbano essere esaminate sulla base di circostanze sopravvenute (capita, ad esempio, quando vengano assunti successivamente gli idonei non vincitori, o qualche magistrato transitato in altro plesso ci ripensi e torni nella magistratura amministrativa). Nel caso che ha dato origine alla sentenza in commento, ha suscitato vivace dibattito tra gli addetti al settore la valutazione operata dal CPGA dei “bisogni territoriali”, al fine di assegnare un Referendario "sopravvenuto", con decisione di destinare il giudice disponibile alla sede di Milano del TAR Lombardia. In particolare, risultava "per tabulas" che il TAR della Liguria, a seguito della fuoriuscita di alcuni magistrati (vincitori del concorso al Consiglio di Stato o trasferiti ad altri TAR) si trovava in evidente ed eccezionale carenza di organico (3 magistrati per ogni Collegio). D'altra parte, la situazione era stata prontamente segnalata, dal Presidente del Tribunale interessato, al CPGA. Le perplessità sono state dunque "vivaci" all'interno delle associazioni di avvocati amministrativisti liguri, che vivono in prima persona la situazione di carenza del TAR Liguria, dove i magistrati sono costretti a fissare le udienze di merito a lungo raggio, non potendo "implementare", per scarsità di magistrati, i ruoli di udienza. E, così, gli avvocati appartenenti a una di queste associazioni (la SIAA, che ha successivamente mosso atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio) hanno deciso di impugnare la decisione del Consiglio di Presidenza, evidenziando che l’Organo di autogoverno non avrebbe correttamente valutato le varie esigenze dei TAR "bisognosi" e in particolare la carenza di organico del TAR Liguria (6 magistrati, invece che 11, cioè il 54%), a cui avrebbe dovuto essere assegnato il nuovo referendario. Al contrario, il giudice era stato assegnato a Milano, dove i dati, però, farebbero registrare la presenza di 25 magistrati (24 più il Presidente), cioè il 92% del totale (divenuto 96% a causa del trasferimento di un magistrato dal TAR Liguria proprio al TAR Lombardia Milano), a cui vanno però sottratti un giudice in fuori ruolo e tre magistrati a carico ridotto. Secondo i ricorrenti, la carenza del 45% dell’organico dei magistrati al TAR Liguria avrebbe reso “emergenziale” questa situazione e avrebbe necessitato di maggiore attenzione da parte del CPGA nella scelta sull’assegnazione del nuovo magistrato. All’esito della camera di consiglio cautelare, il TAR Lazio ha peraltro ritenuto di decidere il giudizio con sentenza in forma semplificata, rilevando l’ inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e carenza di interesse dei ricorrenti. In particolare, il TAR, richiamando le difese erariali, ha affermato che i ricorrenti lamentavano una lesione connessa all'interferenza sul corretto svolgimento ordinario dell’attività giurisdizionale del TAR Liguria, ma senza documentarla e senza porsi il tema sul se fosse stato possibile trovare soluzioni organizzative differenti, proprio all' interno dell’Ufficio ligure. In tal senso, il TAR ha ritenuto che la lesione fatta valere fosse meramente astratta e legata a possibili future compromissioni dell’attività giudiziaria, con assenza dunque di attualità . Ne conseguirebbe che la pronuncia caducatoria e conformativa richiesta nel ricorso non sarebbe stata assistita né da legittimazione né da interesse ad agire, e avrebbe inoltre avuto una non ammissibile portata “suppletiva” nell’andare a individuare la sede “giusta” a cui assegnare il referendario. In particolare, quanto al primo profilo, e più in generale con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, il Giudice di primo grado ha "bocciato" processualmente l'indicata esigenza di evitare future compromissioni, non tanto della propria attività lavorativa, quanto, in maniera più ampia, della funzionalità dell’ufficio giudiziario, aderendo all'impostazione difensiva dell'amministrazione, secondo cui sarebbe stata " evidente la natura meramente astratta ed ipotetica del dedotto interesse, che lungi dall’essere attuale, rileva unicamente in vista di future ed eventuali iniziative laddove i rischi prospettati venissero a tradursi in oggettivi e documentati disservizi ". Ancora, il Tribunale ha rilevato che la sollecitazione del sindacato giurisdizionale sarebbe stata effettuata dai ricorrenti nella qualità di “utenti” del servizio giustizia, e quindi tramite una posizione legittimante per nulla differenziata da quella " vantabile da qualsiasi altro cittadino “interessato” al regolare svolgimento di quest’ultimo ". In conclusione, il ricorso è stato respinto in quanto non ammissibile.. LA RIPARTIZIONE DEI MAGISTRATI TRA I TRIBUNALI. ESIGENZE DI EQUILIBRIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE La giustizia amministrativa si sta distinguendo per la sua velocità nel decidere contenziosi anche importanti, smentendo chi nel recente passato sosteneva che essa era un “freno” all’economia e un disincentivo agli investimenti. Le norme acceleratorie varate per realizzare gli obiettivi del PNRR, come l’art. 12 bis d.l. n. 68/2022 – indipendentemente dai dubbi che si nutrono al riguardo –, o le norme sullo smaltimento dell’arretrato, hanno contribuito a velocizzare i riti e a ridurre le pendenze. Tuttavia, il plesso giurisdizionale in questione è esposto a diversi problemi che rischiano di inceppare la “macchina” di questo apparato, specie se si pensa alla riduzione degli organici di alcuni TAR e alla concentrazione in sedi centralizzate di molteplici materie. La sentenza che si commenta riguarda proprio un giudizio relativo all’impugnazione della scelta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA) di destinare un referendario di nuova nomina rientrato nel ruolo dei Giudici amministrativi al TAR Lombardia Milano, invece che al più “bisognoso” TAR della Liguria. Limitandosi a una lettura della decisione, parrebbe che l’impugnazione della decisione del CPGA sia stata del tutto inopportuna, in quanto non supportata da prove sull’effettiva criticità derivante dalla carenza di organico al TAR Liguria. In realtà, la rappresentazione operata dai ricorrenti, e in particolare la "fotografia" degli Uffici esaminata dall'Organo di autogoverno, avrebbero potuto essere meglio descritti ad esito di una più compiuta analisi di sistema. Un primo dubbio verte sulla tematica della legittimazione a ricorrere , posto che dovrebbe essere insito negli scopi delle stesse associazioni di avvocati amministrativi potere agire per la tutela degli utenti rappresentati (cioè gli avvocati amministrativi) contro scelte che creano disfunzione nel TAR di riferimento. Il secondo dubbio riguarda l’ interesse a ricorrere : infatti, l’interesse degli avvocati amministrativisti a ottenere per il proprio cliente una veloce fissazione delle udienze di merito è innata nel ruolo degli stessi e la semplice lesione del “diritto al tempo” – coniato proprio dalla giurisprudenza amministrativa – dovrebbe valere anche con riferimento alla dimensione processuale della fissazione delle udienze. Pertanto, si nutrono dei dubbi sulla tesi della mancanza di dimostrazione delle condizioni dell’azione posta dal TAR Lazio alla base della decisione. D'altra parte, se gli avvocati divengono essi stessi meri utenti del servizio giustizia , come tutti i cittadini, non si capisce chi potrebbe/dovrebbe impugnare atti che vanno ad incidere direttamente - tramite l'assegnazione o meno di una nuova risorsa - proprio su tale servizio. Possibile che a fare rilevare eventuali vizi del provvedimento di un Organo di autogoverno in materia possa essere, nel caso di specie, soltanto l' assegnato ? Ciò detto, al di là del contenuto del ricorso, è evidente che un problema nella ripartizione dei magistrati di nuova nomina nei vari Tribunali esiste. Infatti, basta leggere gli atti della III Commissione del CPGA e ascoltare la registrazione (pubblica) della seduta che ha portato all’assegnazione del nuovo referendario al TAR Lombardia, Milano, e non al TAR Liguria, per rendersi conto che criticità nella “macchina” delle assegnazioni vi sono. Invero, nei vari interventi succedutisi durante quella seduta, si è dato atto sia dei numeri della carenza di organico del TAR Liguria, sia della richiesta dello stesso Presidente del TAR Liguria, sia di posizioni divergenti in seno al medesimo CPGA. Tutti aspetti che la sentenza in rito del TAR Lazio non affronta, fermandosi all’inammissibilità. Sarebbe stato invece interessante scendere nel merito per capire fino a che punto il Giudice amministrativo avrebbe ritenuto di potersi spingere nel sindacare la legittimità dell'atto adottato dall'Organo di autogoverno, ripercorrendo il percorso motivazionale posto alla base del provvedimento, e verificando se fossero emerse, nell'istruttoria operata, delle chiare ("manifeste") discrepanze tra i numeri dell'uno e dell'altro Tribunale, tali da non giustificare, in assenza di ulteriori ragioni sistematiche o locali (che però avrebbero dovuto essere evidenziate esplicitamente), la preferenza per il Tribunale con minore scopertura di organico. D’altronde, il TAR Liguria ha visto nel 2025 un numero rilevantissimo di ricorsi depositati, per cui, con un organico di 6 magistrati, è insito nei numeri che il sovraccarico di ogni singolo magistrato, dovuto alla scopertura accentuata nell'Ufficio, porti a tempistiche di fissazione delle udienze di merito “lunghe”, considerando anche che, nonostante la Regione sia piccola, esistono contenziosi di rilievo nazionale dovuti agli appalti infrastrutturali PNRR (come, ad esempio, la diga di Genova) o alle concessioni balneari, che non possono risentire di fissazioni troppo distanti nel tempo. Ma il problema generale della ripartizione delle sedi tra i vari TAR non deriva semplicemente da questa “unica” assegnazione oggetto della sentenza in commento, quanto, piuttosto, da una generale tendenza dell’organizzazione della giustizia amministrativa che tende a privilegiare alcune sedi di TAR rispetto ad altre, sia da un punto di vista di materie di competenza funzionale, sia di ripartizione dei magistrati alle singole sedi. Per non parlare del più ampio tema della mancanza di collegamenti infrastrutturali di alcuni luoghi, che rendono meno appetibili alcune sedi di TAR. Probabilmente, ma è solo uno spunto di riflessione, per evitare disparità di organici tra i Tribunali territoriali, che vanno poi a impattare negativamente sulla veloce gestione del servizio giustizia amministrativa, potrebbero valutarsi delle soluzioni diverse. Da una parte, sarebbe da valorizzare il fatto che laddove ci sono più materie e più competenze per i singoli TAR periferici, maggiore diviene la loro appetibilità per i giudici che scelgono la sede: in altre parole, invece di avere un TAR Lazio con 20 sezioni e miriadi di materie da trattare, si potrebbe valutare una ripartizione equa tra le sedi dei TAR dando maggior valore agli atti delle amministrazioni periferiche, evitando la centralizzazione, e incentivando i nuovi referendari a spostarsi anche in altre sedi. Ulteriormente, si potrebbe aumentare l’accessibilità ai concorsi TAR (abbassando le annualità di esperienza richieste per iscriversi, che portano avvocati e funzionari pubblici ormai in carriera a perdere interesse nel concorso da referendario). O, ancora, si potrebbero valutare tipologie di interpello differenti, che possano incentivare le missioni verso TAR "carenti e scomodi". Per non parlare della possibilità di utilizzare udienze anche da remoto a regime ordinario , con possibilità per i magistrati di partecipare connettendosi anche da altri luoghi fisici, superando così le difficoltà infrastrutturali di collegamento tra le varie sedi (che nel 2025 pare comunque un problema ovviabile). Queste ipotesi proposte come spunto di riflessione dovrebbero andare di pari passo con scelte dell’organo di autogoverno della giustizia amministrativa che tendano a soluzioni risolutive e pragmatiche, per garantire l'equilibrata e omogenea funzionalità dei TAR su tutto il territorio nazionale.