l'angolo dell'attualità

Autore: Carmine Spadavecchia 18 aprile 2026
in tema di paesaggio (tutela): - Martina Carrato, Inapplicabilità del silenzio assenso orizzontale alla procedura di compatibilità paesaggistica in sanatoria (Urban. e appalti 1/2026, 5-13). Analisi del problema a partire da Cons. Stato II 10335/2024. Le oscillazioni di dottrina e giurisprudenza tra silenzio devolutivo e silenzio abilitativo (ex art. 16, L. n. 241/1990). Il principio di specialità sancito dall’art. 183, comma 6, Codice beni culturali. in tema di accesso : - Gabriele Serra, Riflessioni “sistematizzanti” sul rito super accelerato per l’accesso agli atti di gara (Urban. e appalti 1/2026, 14-22). Il nuovo rito dettato dall’art. 36 DLgs 36/2023 in materia di accesso ai documenti di gara, riconducibile all’accesso c.d. difensivo. sulla proroga dei contratti pubblici : - Cons. Stato V 17.10.25 n. 8082, pres. Sabatino, est. Santini (Urban. e appalti 1/2026, 32 T): La proroga tecnica è uno strumento eccezionale che soggiace al ricorso di taluni specifici presupposti, oggi disciplinati dall’art. 120 DLg 36/2023, e che devono essere valutati in concreto ad ogni eventuale estensione della proroga stessa, applicando la normativa ratione temporis vigente, in base al principio tempus regit actum. [Fattispecie in tema di concessione del servizio tributi di un comune]. - (commento di) Antonio Giacalone, Legge applicabile e presupposti delle proroghe (Urban. e appalti 1/2026, 35-41) in tema di appalti (annullamento del bando per lotti); - Samantha Cappilli, L’efficacia dell’annullamento del bando di gara suddiviso in lotti anche alla luce del DLg 36/2023 (Urban. e appalti 1/2026, 23-31). Natura del bando e sorte dei contratti relativi ai lotti non impugnati. in tema di appalti (global service e appalto integrato): - Cons. Stato V 26.9.25 n. 7613, pres. Caringella, est. Rovelli (Urban. e appalti 1/2026, 42 T): Il contratto di global service e l’appalto integrato non presentano identità di contenuti e di prestazioni, posto che, il primo, è caratterizzato dalla coesistenza di prestazioni tra loro eterogenee corrispondenti alle figure del contratto d’appalto di lavori, servizi e/o forniture, ricomprendendo una pluralità di servizi sostanzialmente sostituitivi delle ordinarie attività di manutenzione, con responsabilità dei risultati da parte dell’aggiudicatario; mentre nel secondo manca proprio l’integrazione funzionale volta a legare elementi eterogenei. - (commento di) Silvia Ingegnatti, Global Service e Appalto Integrato non sono assimilabili (Urban. e appalti 1/2026, 43-51) in tema di appalti (in house): - TAR Veneto 1^, 15.9.25 n. 1556, pres. Pasanisi, est. Ramon (Urban. e appalti 1/2026, 52 T): La disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici è chiara nell’escludere che l’affidamento in house sia un modello subordinato rispetto al ricorso al mercato concorrenziale, ritenendolo invece alternativo a quest’ultimo e discostandosi, sul punto, da quanto già previsto dall’art. 192, comma 2, DLg 18.4.2016 n. 50. Peraltro, l’alternatività tra l’affidamento in house e il ricorso al mercato è soltanto tendenziale, in quanto la scelta per l’auto-organizzazione richiede pur sempre una motivazione, ancorché non più rafforzata, a differenza di quanto accade per l’esternalizzazione. - (commento di) Alessandro Licci Marini, L’alternatività tra l’affidamento in house e il ricorso al mercato (Urban. e appalti 1/2026, 55-63) su avvalimento e parità di genere : - TAR Roma 2^, 2.7.25 n. 12991, pres. Morabito, est. Nobile, Telecom Italia e a. c/ Consip e a. (Urban. e appalti 1/2026, 64 T): 1. Ai fini del rilascio ad un’azienda multisede della certificazione della parità di genere, di cui all’art. 46-bis, DLg 11.4.2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità), occorre tenere conto di tutti i siti aziendali ma senza la necessità di ispezionarli tutti, anzi attribuendo all’organismo di certificazione il compito di selezionare le sedi da verificare ad hoc. 2. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale previsto dalla lex specialis per il possesso della certificazione della parità di genere, le finalità di interesse pubblico e sociale per cui essa è stata prevista richiedono che sia posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento, dal momento che, ove fosse invece posseduta solo da qualche impresa, essa non realizzerebbe compiutamente detta finalità né arricchirebbe in qualche modo l’offerta nel suo profilo tipicamente prestazionale. 3. È invalida la certificazione della parità di genere prodotta da un concorrente ove rilasciata da un organismo di certificazione che non sia accreditato in modo specifico per il rilascio di tale tipologia di certificazioni in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, atteso che secondo il Reg. UE n. 765/2008 l’accreditamento opera per ambiti specifici, ossia per determinati processi, prodotti e servizi. 4. Il decreto 29.4.2022 del Dipartimento delle Pari Opportunittà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attuativo sia dell’art. 46-bis, comma 2, lett. a), DLg 11.4.2006 n. 198, che dell’art. 1, comma 147, L 30.12.2021 n. 234, concernenti entrambi l’individuazione dei “parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere”, non è viziato per eccesso di delega rispetto alla normativa primaria nella parte in cui stabilisce che la certificazione di conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 può essere rilasciata solo da un organismo di valutazione accreditato nello specifico ambito in oggetto, rientrando tale previsione fra i “parametri minimi” da rispettare per il rilascio della certificazione. 5. L’Allegato II.8, DLg 31.3.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nel prevedere la possibilità delle stazioni appaltanti di richiedere agli operatori economici la presentazione di certificati di conformità rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità, con contestuale dovere di accettare anche i certificati rilasciati da organismi equivalenti, concepisce l’equipollenza rispetto ad uno “specifico organismo di valutazione” richiesto nella lex specialis allo scopo di evitare episodi di discriminazione anti-concorrenziale a danno di chi abbia ottenuto una certificazione equipollente, nel contenuto, ma rilasciata da un diverso organismo accreditato. 6. Dal quadro complessivo di cui agli artt. 104, commi 5 e 6, Codice dei contratti pubblici e agli artt. 57, 58 e 63 della Direttiva 2014/24/UE, emerge come l’art. 104, comma 6, secondo periodo, del primo, nel contemplare la possibilità di sostituzione dell’ausiliaria, anche in ragione del suo tenore letterale, debba essere applicato nel solco del contesto normativo e giurisprudenziale quale delineato dalla Dir. 2014/24/UE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che non contemplano l’applicazione del meccanismo sostitutivo all’avvalimento premiale. La possibilità di sostituzione dell’ausiliaria è ammissibile solo nell’avvalimento qualificante e non anche in quello premiale, giacché, in caso contrario, si produrrebbe un effetto in contrasto con i principi generali dell’ordinamento di settore (par condicio, autoresponsabilità, divieto di modifica e sanatoria dell’offerta). 7. È ammissibile l’avvalimento nella certificazione sulla parità di genere. Sul tema, è necessario recuperare e mantenere quell’orientamento, ormai consolidato, che in seno alla giurisprudenza amministrativa ammette l’avvalimento della certificazione di qualità, con il temperamento di richiedere che l’avvalimento non si risolva in un espediente meramente cartolare ma comporti un’effettiva e pertinente messa a disposizione di risorse dell’ausiliaria a beneficio dell’ausiliata. La certificazione sulla parità di genere è assimilabile alla certificazione di qualità, essendo in senso analogo una certificazione di processo, attestante il rispetto di politiche e pratiche datoriali atte a ridurre il divario di genere. - (commento di) Roberto Musone, L’avvalimento premiale della certificazione della parità di genere e la sostituzione dell’impresa ausiliaria (Urban. e appalti 1/2026, 69-96) in tema di responsabilità amministrativa (elemento soggettivo): - Corte dei Conti, Sez. giurisd. Veneto, 31.10.25 n. 338 (Urban. e appalti 1/2026, 97 T): 1. Nell’illecito erariale il dolo indiretto postula l’accertamento in ordine alla compresenza nell’agente della rappresentazione del rischio, consistente nella consapevolezza che dalla propria condotta possa derivare un danno per le risorse dell’Amministrazione, e dell’accettazione del rischio stesso, insita nella scelta di proseguire comunque nell’azione o nell’omissione pur a fronte della possibile verificazione dell’evento pregiudizievole. 2. Il dolo eventuale deve essere accertato dal giudice contabile sulla base degli indicatori desumibili dalle complessive circostanze della fattispecie, compresa la sequenza degli atti e delle omissioni quali, ad esempio, immotivati dinieghi, prolungate inerzie, mancate o tardive attivazioni di strumenti informativi o rimediali, tali da comprovare in modo univoco che la condotta è stata improntata ad una consapevole accettazione del rischio della verificazione del danno erariale, ovvero dalla consapevole indifferenza verso l’evento lesivo. - (commento di) Enrico Amante, Orientamenti della Corte dei conti in tema di dolo eventuale e colpa cosciente nell’illecito amministrativo (Urban. e appalti 1/2026, 105-114) sul danno causato dalla PA (lesione dell’affidamento incolpevole - giurisdizione): - Cass. SSUU, 25.9.25 n. 26080 (Urban. e appalti 1/2026, 115 T): Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia originata dalla domanda risarcitoria proposta dal privato che lamenti la lesione dell’incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato, o la correttezza del comportamento della PA, sul presupposto che la suddetta lesione postula la vulnerazione del diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante l’imposizione di doveri di comportamento (reciproci), ispirati a buona fede tra i soggetti, privato o pubblico, di una relazione, paritaria o asimmetrica, che si instaura in vista della conclusione di un contratto o dell’emissione di un provvedimento amministrativo; è invece devoluta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la medesima domanda nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 c.p.a. - (commento di) Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Il danno da provvedimento amministrativo favorevole poi annullato: recenti novità sul criterio di riparto della giurisdizione (Urban. e appalti 1/2026, 122-127) sul vincolo cimiteriale (fascia di rispetto e lottizzazione abusiva): - Cass. pen. 3^., 3.12.25 n. 38977 (Urban. e appalti 1/2026, 128-9): In materia edilizia, il vincolo cimiteriale ex art. 338 RD 1265/1934, nella formulazione risultante dalle modifiche del 2002, ha natura assoluta e non è più derogabile mediante decreti prefettizi; la sua operatività va valutata al momento dell’intervento edilizio, a prescindere dall’epoca di realizzazione del manufatto, con conseguente illegittimità di nuove costruzioni o trasformazioni sostanziali all’interno della fascia dei 200 metri. In tale contesto, le leggi regionali sulla rigenerazione urbana (nella specie, LR Lazio 7/2017) non si applicano in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, salva la sola delocalizzazione; non possono, inoltre, riconoscersi premialità a volumi condonati, dovendo distinguere tra condono e titolo edilizio “in sanatoria” in senso tecnico. in materia edilizia (test di proporzionalità nell’esecuzione dell’ordine di demolizione): - Cass. pen. 3^, 13.10.25 n. 33652 (Urban. e appalti 1/2026, 135-6): In materia edilizia, l’ordine di demolizione di un immobile abusivo, misura di natura reale e contenuto ripristinatorio, conserva efficacia verso chiunque sia in rapporto con il bene e, nel necessario bilanciamento ex art. 8 Cedu, il test di proporzionalità riguarda esclusivamente l’interrelazione tra interesse pubblico alla tutela del territorio e interessi dell’autore/proprietario (e del suo diretto nucleo familiare), restando irrilevante l’interesse abitativo di terzi detentori (anche in condizioni economiche o familiari difficili), specie se subentrati dopo la definitività della condanna e il diniego della sanatoria. Non è configurabile infatti un affidamento tutelabile fondato sull’inerzia amministrativa o processuale; le condizioni personali rilevano solo se coordinate con la consapevolezza dell’illiceità, la gravità dell’illecito, e il tempo utile per regolarizzare o reperire soluzioni abitative alternative. in materia edilizia (carico urbanistico e misure cautelari reali): - Cass. pen. 3^, 14.11.25 n. 37180 (Urban. e appalti 1/2026, 132-3): In tema di reati urbanistici, l’aggravio del carico urbanistico non si presume in re ipsa, ma va concretamente individuato e motivato in relazione alle caratteristiche dell’intervento e ai suoi effetti sul territorio; in caso di immobile ultimato, il giudice deve spiegare come la libera disponibilità del bene incida sull’assetto del territorio, non essendo sufficienti formule generiche. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso del PM che si limiti ad allegare, senza dimostrarlo, un “evidente aumento del carico urbanistico” e che prospetti pericula non attinenti al reato urbanistico. in materia edilizia (ristrutturazione “pesante” - soppalco - SCIA e permesso di costruire): - Cass. pen. 3^, 29.10.25 n. 35217 (Urban. e appalti 1/2026, 129-130): In materia edilizia, la realizzazione, in sottotetto originariamente non abitabile, di un soppalco con rilevante altezza al colmo, apertura di nuove finestre e conseguente creazione di un ambiente abitabile integra una ristrutturazione edilizia “pesante” che richiede il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, lett. c), DPR 380/2001, potendo l’“aumento volumetrico” consistere anche nella nuova volumetria interna utile e non solo in volumi esterni; tale intervento, incidendo su pareti perimetrali e solaio con aumento del carico statico, ricade altresì negli obblighi di preavviso e di preventiva autorizzazione antisismica ex artt. 93-94-94bis, DPR 380/2001. c.s. Autonomia di pensiero - Devi vivere secondo natura, per non essere mai povero; vivere seguendo le opinioni è una garanzia di povertà (e di infelicità) (Epicuro, Samo 341 a.C. - Atene 270 a.C.) - Non hai bisogno di qualcuno che ti dica cosa pensare. L'arma più potente che hai è il pensiero individuale, non allineato, mai collaborazionista: quello che per il "pensiero unico" è, viceversa, una forma di terrorismo da perseguire.
Autore: Carmine Spadavecchia 16 aprile 2026
in tema di pubblico impiego : - Valerio Talamo, Il lavoro pubblico in trasformazione (Giornale dir. amm. 1/2026, 5-11) sulla cooperazione europea nel settore della difesa : - Federico Fabbrini, La coalizione dei volenterosi a sostegno dell’Ucraina e i suoi limiti (Giornale dir. amm. 1/2026, 12-17) sulla interdittiva antimafia : - Antonio Chiarella, Il contratto pubblico “commissariato” e le interdittive antimafia (Giornale dir. amm. 1/2026, 18-28). Ruolo e competenze del Prefetto nel contrasto alle infiltrazioni mafiose. sulla disciplina Vaticana dei contratti pubblici : Decreto generale esecutivo 9.8.2025 n. 1della Segreteria per l’economia: Regolamento di attuazione della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, del 19 maggio 2020, recante “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” (omissis) - Leonardo Parona, La nuova disciplina dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano (Giornale dir. amm. 1/2026, 29-39) sulla partecipazione dei lavoratori all’impresa : L 15.5.2025 n. 76 [GU 26.5.25 n. 120, in vigore dal 10 giugno 2025], Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese - Federico Caporale, La legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (Giornale dir. amm. 1/2026, 40-51) in tema di finanza pubblica (Carta del docente): - Corte cost. 22.7.2025 n. 121, pres. Amoroso, red. Buscema (Giornale dir. amm. 1/2026, 52 solo massima): La norma sulla copertura finanziaria delle leggi, dettata dall’art. 81, comma 3, Cost., attiene all’estensione e alla natura della sovranità finanziaria, configurandosi, al contempo, come fondamento e limite dell’iniziativa parlamentare di spesa. Ne consegue che il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese vincola esclusivamente il legislatore, statale o regionale, e non il giudice. (Fattispecie in tema di estensione ai docenti non di ruolo con incarichi annuali della Carta del docente, originariamente prevista per i soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, per un valore di 500 euro). - (commento di) Valerio Bontempi, L’obbligo costituzionale di copertura finanziaria delle leggi vincola esclusivamente il legislatore, mai il giudice (Giornale dir. amm. 1/2026, 52-61). in tema di annullamento d’ufficio : - Corte cost. 26.6.25 n. 88, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Giornale dir. amm. 1/2026, 62 s.m.): Il potere di riesame è diverso da quello di cui è espressione il provvedimento originario e l’interesse culturale trova adeguata tutela nel procedimento di primo grado. Pertanto, la previsione della scadenza di 12 mesi per l’esercizio del potere di annullamento degli atti autorizzatori, senza eccezioni (o distinguo) per gli interessi “sensibili”, non è manifestamente irragionevole o lesiva del principio di tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di attestato di libera circolazione di un’opera d’arte) - (commento di) Francesca Saveria Pellegrino, Il limite temporale all’annullamento d’ufficio davanti alla Corte costituzionale (Giornale dir. amm. 1/2026, 62-75) in tema di accesso (agli algoritmi impiegati in un procedimento amministrativo): - Tribunal Supremo Spagna, Sala de lo Contencioso-Administrativo 3^, 11.9.25 n. 1119, sentenza Bosco (Giornale dir. amm. 1/2026, 76 s.m.): Qualora una pubblica amministrazione utilizzi un’applicazione informatica automatizzata che determina o incide sul riconoscimento di diritti o prestazioni sociali e tali decisioni non siano comprensibili né verificabili senza conoscere il funzionamento degli algoritmi impiegati, il codice sorgente dell’applicazione rientra nel diritto di accesso alle informazioni pubbliche, tutelato dall’art. 105, lett. b), della Costituzione spagnola e dalla normativa sulla trasparenza. - (commento di) Barbara Marchetti e Juli Ponce Algoritmi, diritto di accesso e buon andamento: quale equilibrio? Il caso BOSCO (Giornale dir. amm. 1/2026, 76-87). La sentenza BOSCO afferma il diritto della Fondazione civica CIVIO di accedere al codice sorgente di un algoritmo sviluppato dall’amministrazione spagnola per stabilire la condizione di cittadino vulnerabile ai fini della concessione del bonus sociale elettrico. sulla legittimazione a ricorrere del sindacato (avverso atti di macro-organizzazione): - Cons. Stato V, 2.5.25 n. 3703, pres. Perotti, est. Manca (Giornale dir. amm. 1/2026, 88 s.m.): Sussiste l’interesse di un’associazione sindacale all’impugnazione di un atto di macro-organizzazione al fine di evitare l’applicazione futura della stessa delibera con riferimento agli altri settori, uffici o servizi previsti nel disegno organizzativo dell’ente (obiettivo non conseguibile attraverso la mera disapplicazione da parte del giudice ordinario), posto che l’interesse dell’associazione sindacale ricorrente, proprio perché non è un interesse di matrice individuale, non può essere limitato al solo settore interessato dal decreto del Sindaco ma si riflette sull’intera articolazione organizzativa; del resto è noto che vige anche un principio di rotazione degli incarichi dirigenziali, per cui l’assegnazione del dirigente a un determinato settore o struttura di livello dirigenziale è sempre temporanea. Da ciò l’interesse dell’associazione sindacale, a tutela delle figure dirigenziali, al corretto esercizio del potere di organizzazione dell’ente. - (commento di) Antonio Cassatella, La tutela dell’interesse collettivo dei dirigenti pubblici: verso un’azione inibitoria atipica? (Giornale dir. amm. 1/2026, 88-95). Si esamina il tema della legittimazione e dell’interesse a ricorrere a tutela di interessi collettivi, ai fini dell’impugnazione di atti di macro-organizzazione e dei provvedimenti consequenziali da parte dei sindacati del pubblico impiego. Potenzialità della tutela inibitoria a tutela degli interessi collettivi. in tema di silenzio : - Cons, Stato III 2.4.25 n. 2818, pres. D’Angelo, est. Prossomariti (Giornale dir. amm. 1/2026, 96 s.m.): Il silenzio che si forma sull’istanza per il riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici ai sensi dell’art. 5 DLg 24.1.2006 n. 36, deve qualificarsi quale inadempimento e come tale soggetto al rito ex art. 117 c.p.a. Solamente alle ipotesi di diniego è riconosciuta la stessa tutela prevista dall’art. 25 L 7.8.1990 n. 241. - (commento di) Agostino Sola, Il riutilizzo dei dati pubblici: quale tipologia di accesso amministrativo? (Giornale dir. amm. 1/2026, 96-107) sul principio di risultato (nel codice contratti pubblici): - Cons. Stato V 4.3.25 n. 1857, pres Caringella, est. Picardi (Giornale dir. amm. 1/2026, 108 s.m.): Le offerte dei partecipanti alle gare pubbliche, laddove non contengano esplicitamente elementi di difformità, idonei a tradursi in una inammissibile controproposta, devono interpretarsi come conformi al capitolato, in virtù della regola ermeneutica di conservazione degli effetti, di cui all’art. 1367 c.c., ed in ossequio al principio del risultato e del favor partecipationis. - (commento di) Maurizio Cafagno, Il principio del risultato e i passaggi di scala (Giornale dir. amm. 1/2026, 108-116) in tema di valutazioni tecniche della PA (vincolo culturale): - Cons. Stato VII 17.12.24 n. 10140, pres. Caputo, est. Palmieri (Giornale dir. amm. 1/2026, 117 s.m.): Dalla sentenza Cons. Stato IV 9.4.99 n. 601, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, ma può anche verificare direttamente la correttezza delle operazioni tecniche in relazione sia al criterio tecnico utilizzato che al procedimento seguito per applicare il criterio stesso. - (commento di) Matteo Timo, Sindacato sulla dichiarazione d’interesse culturale e collezioni artistiche (Giornale dir. amm. 1/2026, 117-126). Nella fattispecie una banca aveva impugnato il vincolo adottato dal Ministero della Cultura ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. e), DLg 42/2004 (codice beni culturali) su otto collezioni artistiche detenute dalla banca stessa presso uno storico palazzo vicentino, anch’esso già oggetto di autonoma dichiarazione di interesse culturale: in aggiunta, con il provvedimento gravato, l’Amministrazione aveva posto un vincolo pertinenziale tra le collezioni e il palazzo ospitante. in tema di docenza universitaria (responsabilità disciplinare): - TAR Roma 3^-ter, 23.6.25 n. 12252, pres. Tuccillo, est. Nappi (Giornale dir. amm. 1/2026, 127 s.m.): Costituisce illecito l’affidamento sistematico di attività didattica o scientifica, ultronea rispetto all’attività di ricerca, a soggetti terzi, ancorché interni all’ambiente accademico, come dottorandi o collaboratori. Tale condotta, anche se motivata da finalità formative, determina una surrettizia sostituzione del docente nell’esercizio di funzioni pubblicistiche e valutative, in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e responsabilità personale della funzione accademica. - (commento di) Martina Cardone, I confini della collaborazione tra docenti universitari e dottorandi (Giornale dir. amm. 1/2026, 127-134) (Fattispecie relativa alla sistematica delega di attività didattiche, scientifiche e gestionali a due dottorande da parte di una docente, condotta ritenuta lesiva della dignità e della credibilità della funzione accademica). c.s. Anche se al giurista potrebbe piacere, il diritto non può sostituirsi alla politica e non può trovare soluzioni dove non le trova la politica [da "La rivoluzione mondiale e il diritto": prolusione che V.E. Orlando, politico e giurista (1860-1952), pronunciò nel 1947 al reintegro nella cattedra universitaria abbandonata durante il regime fascista] (citazione di Matteo Sacchi, giornalista, a sostegno della tesi che il mantenimento del diritto internazionale è sempre più complesso in un mondo in cui l'ONU è impotente)
Autore: Carmine Spadavecchia 11 aprile 2026
in tema di tetto retributivo : - Corte cost. 28.7.25 n. 135, pres. Amoroso, rel. Marini (Giurispr. it. 1/2026, 137 solo massima): È incostituzionale, per violazione dell’art. 108, secondo comma, Cost. e del principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., l’art. 13, 1° comma, DL 66/2014, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo, di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, nell’importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l’individuazione del tetto retributivo da parte di un Dpcm., previo parere delle competenti commissioni parlamentari. - (commento di) Ugo Montella, Il tetto retributivo alla luce della sentenza n. 135 del 28 luglio 2025 della Corte costituzionale (Giurispr. it. 1/2026, 137-142) in tema di contributi e sovvenzioni pubbliche (giurisdizione): - Cass. SSUU 1.8.25 n. 22201 (Giurispr. it. 1/2026, 61 T): 1. Il riparto di giurisdizione in materia di contributi, sovvenzioni o garanzie pubbliche si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata: sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo quando la controversia riguardi l’esercizio di poteri discrezionali nella fase procedimentale di attribuzione o la revoca del beneficio per ragioni di legittimità o contrasto con l’interesse pubblico; spetta, invece, al giudice ordinario quando la revoca o l’inefficacia discendano dall’inadempimento del beneficiario alle condizioni poste dalla legge o dal contratto. 2. Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la decisione conforme alla proposta del relatore integra una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna della parte soccombente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., configurando un’ipotesi normativa di abuso del processo. L’inerzia del ricorrente rispetto alla proposta, poi confermata dalla decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata, con conseguente condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende. - (nota di) Sibilla Alunni, Giurisdizione e abuso del processo nelle garanzie pubbliche (Giurispr. it. 1/2026, 63-67) in tema di procura (nullità di procura rilasciata all’estero): - Ad. plen. 2.10.25, n. 11, pres. Maruotti, est. Lamberti (Giurispr. it. 1/2026, 143 s.m.): La disciplina della nullità della procura speciale, come delineata dal c.p.a., è autonoma e completa, sicché non sussistono lacune da colmare mediante il rinvio alle disposizioni del c.p.c. Ne consegue che la sanatoria dell’art. 182, 2° comma, c.p.c. non costituisce espressione di un principio processuale generale applicabile al processo amministrativo. - (commento critico di) Michele Ricciardo Calderaro, Il formalismo trionfa: l’Adunanza plenaria e la nullità della procura nel processo amministrativo (Giurispr. it. 1/2026, 143-148) in tema di accesso civico : - Cons. Stato III, 10.10.25 n. 7973, pres. De Nictolis, est. Pescatore (Giurispr. it. 1/2026, 23-24): Non merita accoglimento un’istanza finalizzata al c.d. accesso civico generalizzato (DLg 33/2013) che, per essere accolta, richieda la realizzazione, da parte dell’Amministrazione, di specifiche attività di elaborazione, sintesi e sistematizzazione dei dati a sua disposizione (orientamento consolidato). in tema di concessioni : - Cons. Stato VII, 24.10.25 n. 8266, pres. Lipari, est. Di Carlo (Giurispr. it. 1/2026, 20-21): Vi è una differenza oggettiva fra le concessioni di lavori e di servizi che rilevano per il diritto UE (e restano disciplinate dalla Dir. 2014/23/UE) e le concessioni di beni pubblici (ivi comprese quelle aventi ad oggetto porzioni del demanio pubblico). Ne consegue l’inapplicabilità a tale seconda tipologia di concessioni della Dir. 2014/23/UE, art. 43 (il quale consente la modifica delle concessioni in corso al ricorrere di specifiche condizioni, fra cui il sopraggiungere di circostanze ab origine imprevedibili e la non alterazione della natura generale della concessione). in tema di appalti (oneri della manodopera): - Cons. Stato V, 23.10.25 n. 8225, pres. Sabatino, est. Molinaro (Giurispr. it. 1/2026, 21-23): Va ribadito il principio (da ultimo confermato dal Codice dei contratti, DLg 36/2023) che, ferma la tendenziale inderogabilità degli oneri per la manodopera e per la sicurezza, ammette altresì (previa adeguata giustificazione) la possibilità per il concorrente di proporre un ribasso unitario anche per gli oneri lavoristici, a condizione che egli dimostri adeguatamente la compatibilità fra l’offerta così formulata e le disposizioni inderogabili a tutela dei diritti economici dei lavoratori. Tale dimostrazione non dovrà tuttavia essere fornita quando il concorrente abbia comunque dichiarato che si atterrà alla quantificazione degli oneri da manodopera indicati dalla stazione appaltante in sede di indizione della gara. in tema di appalti (giurisdizione): - Cons. Stato V, 28.10.25 n. 8343, pres. Caringella, est. Molinaro (Giurispr. it. 1/2026, 19-20): Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario (e non del GA) su una controversia avente ad oggetto la domanda proposta da un’Amministrazione pubblica e finalizzata alla restituzione delle somme versate a un operatore privato in ragione dell’esecuzione di un contratto di appalto che sia stato medio tempore dichiarato inefficace in ragione dell’illegittimità dell’atto di aggiudicazione in favore del percipiente. in tema di TSO : - Cedu 5^, 6.11.25, ric. 25893/23, B.M./Spagna (Giurispr. it. 1/2026, 25-27, annotata da Pietro Pastorino): Non è compatibile con l’art. 5 Cedu (diritto alla libertà e sicurezza) la sottoposizione a TSO (trattamento sanitario obbligatorio) di un individuo con gravi problemi mentali in assenza di comunicazione fra il ricorrente e un legale e in difetto di notifica del provvedimento restrittivo della libertà personale. [Per un caso analogo, cfr. Corte cost. 5.5.25 n. 76 sulla legislazione italiana in tema di TSO] in tema di VIA (valutazione di impatto ambientale - obblighi procedurali): - Cedu 2^, 20.10.25, ric. 34068/21, Greenpace Nordic e altri c/ Norvegia (Giurispr. it. 1/2026, 29-30, annotate da Michele Esposito): In materia climatica, dagli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu (Convenzione), si possono ricavare garanzie procedurali che impongono alle autorità nazionali di fondare le decisioni autorizzative su un processo valutativo effettivo e adeguato, idoneo a considerare anche l’impatto climatico dell’attività (in particolare in termini di quantificazione delle emissioni). Nondimeno, nel caso concreto - in cui era contestata la decisione del governo norvegese di rilasciare il 23° ciclo di licenze per l’estrazione e la produzione di gas e di petrolio nella piattaforma continentale della Norvegia - la Corte ha escluso la violazione dell’art. 8 (e, a fortiori, dell’art. 2), ritenendo che la collocazione della VIA in una fase successiva del procedimento autorizzativo non abbia, di per sé, svuotato la tutela procedurale, anche alla luce dei rimedi e dei controlli disponibili. in tema di processo amministrativo (successione a titolo particolare - cessione di farmacia): - Cons. Stato III 8.1.25 n. 104, pres. Greco, est. Pescatore (Giurispr. it. 1/2026, 149 s.m.): 1. La regola generale è quella della non trasferibilità dell’interesse legittimo - e, dunque, della non configurabilità di una successione a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c. - in quanto tale posizione soggettiva è personale e si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare. Tuttavia, tale regola conosce delle eccezioni per effetto delle quali occorre distinguere tra casi in cui il contatto tra interessato e potere amministrativo è intervenuto in riferimento ad aspetti del suo patrimonio giuridico in cui sono possibili fenomeni di successione, da casi in cui tale contatto attiene a profili personali, e non trasmissibili, dello stesso patrimonio giuridico. 2. Non è configurabile la successione a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c. nel caso del trasferimento di farmacia, trattandosi di una fattispecie mista o complessa che si perfeziona al ricorrere di un atto di cessione privata e di un atto amministrativo (autorizzazione al trasferimento), quest’ultimo involgente la qualità soggettiva del subentrante. Ciò induce ad escludere che l’interesse legittimo transiti unitamente o simultaneamente alla titolarità del bene o diritto soggettivo sottostante (la proprietà dell’azienda farmaceutica), poiché esso in realtà si estingue in capo al soggetto cedente e si ricostituisce in una consistenza nuova e diversa in capo al cessionario, per effetto delle verifiche di idoneità soggettiva che l’Amministrazione è tenuta a compiere prima di autorizzare il trasferimento dell’autorizzazione. - (commento critico di) Francesco Gaspari, Trasferibilità dell’interesse legittimo e successione a titolo particolare in caso di cessione di farmacia (Giurispr. it. 1/2026, 149-154) in tema di climate change litigation (giurisdizione): - Cass. SSUU 21.7.25 n. 20381, Greenpeace Onlus e aa. / Eni S.p.a. / Min. economia e finanze / Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (Giurispr. it. 1/2026, 31 T): Trattandosi di un fatto dannoso verificatosi, almeno in parte, al di fuori del territorio nazionale, ma imputato ad un soggetto avente la propria sede legale nel nostro Paese, trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 4, par. 1, e 7 n. 2 del Reg. (UE) n. 1215/2012. Pertanto, è devoluta alla giurisdizione dell’AG italiana l’azione proposta dalle associazioni ambientaliste Greenpeace e ReCommon e dalle persone fisiche nei confronti di Eni, del Ministero dell’economia e delle finanze e di Cassa Depositi e Prestiti al fine di ottenere la condanna, ex art. 2058 c.c., al risarcimento in forma specifica dei danni da cambiamento climatico connessi all’aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera. Trattandosi di pretesa fondata sulla responsabilità da fatto illecito conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l’azione giudiziaria proposta dalle associazioni ambientaliste Greenpeace e ReCommon e dalle persone fisiche nei confronti di Eni, del Ministero dell’economia e delle finanze e di Cassa Depositi e Prestiti al fine di ottenere la condanna, ex art. 2058 c.c., al risarcimento in forma specifica dei danni da cambiamento climatico connessi all’aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera. - (commento di Loris Di Cerbo, La strategia della climate change litigation, la tutela degli interessi collettivi e la logica dei diritti fondamentali (Giurispr. it. 1/2026, 34-43). Le controversie, promosse da associazioni ambientaliste, note alle cronache come “Giusta causa” e “Giudizio universale”: giurisdizione AGO nella prima, difetto assoluto di giurisdizione nella seconda (perché coinvolgente l’esercizio del potere legislativo). in tema di società : - Tilde Cavaliere (a cura di), Responsabilità gestoria dei soci di società a responsabilità limitata (Giurispr. it. 1/2026, 195-203). La responsabilità dei c.d. soci gestori di cui all’art. 2476, comma 8, c.c., ossia dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. sul c.d. Data Act : Il Data Act [Reg. (Ue) 2023/2854], nell’ambito del perimetro tracciato dal DGA [Data Governance Act: Reg. (Ue) 2022/869], intende disciplinare l’accesso ai dati digitali e le modalità della loro condivisione, anche nel pubblico interesse, apprestando all’utente consumatore la tutela multilivello propedeutica alla loro circolazione nel rispetto dei diritti della persona. [NdR: Il Data Act riguarda i dati non personali; il GDPR (General Data Protection Regulation) i dati personali] - Enrico Gabrielli e Arnaldo Morace Pinelli (a cura di), Data Act: la circolazione dei dati tra autonomia privata e obblighi legali (I parte) (Giurispr. it. 1/2026, 204-278) --- Il Data Act e i nuovi modelli di circolazione dei dati, Arnaldo Morace Pinelli (204) --- La strategia europea dei dati: la rilevanza del Data Act, Ginevra Cerrina Feroni (217) --- Economia e mercato dei dati. Note a margine del c.d. Data Act, Vincenzo Ricciuto (224) --- Il Data Act. Profili introduttivi, Cristina Caricato (231) --- Le diverse nozioni di “dati” rilevanti per il Data Act, Salvatore Orlando (253) --- La condivisione dei dati, Virgilio D’Antonio e Benedetta Maria Sabatino (261) --- Le clausole abusive al tempo del Data Act, Olindo Lanzara (270) in materia penitenziaria (divieto assoluto di fumo in carcere): - Cedu 3^, 4.11.25, ric. 17982/21, 3184/21, 43852/21 e 44600/21, V. e altri c. Estonia (Giurispr. it. 1/2026, 27-29, Mariele Savio): Alla luce degli obblighi finalizzati alla tutela della salute, dell’autonomia personale del detenuto e dell’ordine interno, il divieto assoluto di possedere tabacco e di fumare negli istituti penitenziari estoni, introdotto con una normativa sub-legislativa (regolamento ministeriale) e declinato nelle house rulesdell’amministrazione penitenziaria senza un adeguato bilanciamento con il diritto al rispetto della vita privata con l’autonomia personale dei detenuti fumatori. non è compatibile con l’art. 8 della Cedu (convenzione). c.s. Letteralmente impazzito è il mondo, e non ha più senso conservare la ragione (Joseph Roth a Stefan Zveig, "Ombre folli. Lettere 1927-1938")
Autore: a cura di Elettra Papaccio, Magistrato ordinario in tirocinio 11 aprile 2026
TAR Bologna sez. II, 20 febbraio 2026 n. 325 - TAR Napoli sez. IV, 30 ottobre 2025 n.7073 INQUADRAMENTO SISTEMATICO (Tutele salariali nell’art. 11 codice contratti) La norma, rubricata “ Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti ” tratta dell’ applicazione dei contratti collettivi ai lavoratori impiegati negli appalti e nelle concessioni , fissando alcuni importanti obblighi a carico sia dell’operatore economico che della stessa stazione appaltante. Anche a seguito delle modifiche apportate dall’ art. 2 del d. Lgs. 31.12.2024 n. 209 , si prevede al secondo comma che nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità anche al disposto dell’All. I.01. In sintesi, la Stazione Appaltante deve verificare che il CCNL : a) sia stato stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale; b) riguardi il settore e la zona in cui verrà eseguito l’appalto; e infine c) sia «strettamente connesso» con l’attività oggetto dell’appalto . In tale ottica, lo scopo primario del rinvio alla contrattazione collettiva è quello di evitare inammissibili forme di competizione al ribasso tra le imprese, cd. dumping , sul trattamento economico dei lavoratori impiegati nell’appalto. Lo stesso principio era già contemplato dal Codice previgente all’articolo 30, comma 4 (secondo cui “ Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente .”). In tale previsione, la prevalenza era già da allora riferita non all’attività esercitata dall’impresa, ma alle prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire. Inoltre la disposizione conteneva già il riferimento ai cd. contratti leader - stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sull’applicazione di tale norma si era già consolidato un indirizzo giurisprudenziale volto a garantire un equilibrio tra tutela dei lavoratori e libertà di impresa : a tutela di quest’ultima, si era ritenuto che il bando non potesse imporre l’applicazione di un determinato CCNL quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione. Ciò, considerando anche la possibilità di astratta e concorrente applicabilità, alle prestazioni oggetto dell’appalto, di due o più contratti (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 20 dicembre 2023, n. 1021; nonché Cons. Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4443, Cons. Stato, sez. V, 10 dicembre 2020, n.7909). L’attuale normativa (art. 11 del D.lgs. 36/2023) compie un ulteriore passaggio a tutela della parte debole- i lavoratori- in quanto, a differenza della precedente disciplina, chiede espressamente alle Stazioni Appaltanti di indicare il contratto applicabile negli atti di gara , ribadendo l’applicazione del CCNL più rappresentativo nonché strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. La corretta applicazione del contatto collettivo è tesa a garantire, da un lato, che il personale impiegato venga adeguatamente tutelato per la parte giuridica ed economica; dall’altro lato, che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite, impiegando lavoratori aventi profili professionali più appropriati alle prestazioni da eseguire (TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 marzo 2023, n.1488). Peraltro, a tutela della libertà di iniziativa economica, il comma 3 della citata disposizione prevede la possibilità per l’operatore economico di applicare un diverso CCNL , a patto che garantisca tutele equivalenti. Ciò implica che il contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante rappresenta il nucleo di tutele minimo da garantire, consentendosi l’applicazione di un diverso contratto a condizione che offra la cd. equivalenza delle tutele , rispetto a quelle previste dal CCNL indicato nella lex specialis . In tal modo si bilancia la tutela del lavoratore, che non deve essere inferiore a quella prevista per la categoria di lavoratori a cui è riconducibile, con la tutela della libertà di iniziativa economica e di organizzazione di impresa. Tale prescrizione, come ritenuto dalla giurisprudenza, non confligge con i principi dell’ art. 39 Costituzione , secondo cui gli accordi stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali non producono effetti nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria per la quale l’accordo è stipulato, ma solo di coloro che abbiano dato il consenso. Invero, anche se il datore di lavoro non sia iscritto alla associazione di categoria, l’applicazione del contratto collettivo stipulato inter alios viene indotta indirettamente: l’art. 11 del codice contratti si limita a indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al personale impiegato, qualora, sulla base di una propria e autonoma scelta imprenditoriale, intenda conseguire l’appalto pubblico, rimanendo libero, nello svolgimento della propria diversa attività d’impresa, di applicare condizioni contrattuali diverse. (La verifica dell’equivalenza delle tutele) La possibilità per il concorrente di indicare l’applicazione di un diverso CCNL accordata dal comma 3 dell’art. 11 è tuttavia subordinata alla condizione che lo stesso garantisca ai dipendenti tutele equivalenti, condizione che va dichiarata dal concorrente in sede di presentazione della domanda di partecipazione, e successivamente verificata dalla stazione appaltante ai sensi dell’ art. 11 co. 4 , ossia “ con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01.6 ”. Con il correttivo sono stati indicati dei parametri oggettivi e uniformi cui ancorare il giudizio di verifica dell’equivalenza, che va compiuto dalla stazione appaltante prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione; sulla base dell' art. 5 dell'Allegato I.01 , l’operatore economico trasmette la dichiarazione di equivalenza delle tutele in sede di presentazione dell’offerta, e la stazione appaltante procederà alla verifica della dichiarazione dell’operatore economico individuato, con modalità che richiamano la verifica di anomalia dell’offerta. Al tal proposito, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato I.01, quando l’operatore indica nell’offerta un diverso CCNL, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua , costituite dalle voci indicate dall'art. 4, comma 2, dell'Allegato I.01; mentre la valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei parametri indicati dall' art. 4, comma 3 dell'Allegato I.01 . Si può ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito -equivalenza economica-, e quando gli scostamenti rispetto ai parametri per la valutazione di equivalenza delle tutele normative sono marginali. La valutazione di equivalenza e le sue modalità costituiscono il nodo più complesso della disposizione, e la maggior fonte di contenzioso, sebbene le modifiche apportate dal Correttivo al Codice, come sopra riportate, abbiano introdotto qualche elemento di dettaglio. IL CASO E LA DECISIONE DEL TAR NAPOLI (MASSIMA) In una gara per un appalto pubblico ovvero per la concessione di un pubblico servizio la Stazione appaltante deve indicare nel bando il CCNL applicabile al personale impiegato nell’appalto, avendo riguardo all’oggetto dello stesso. Pertanto le imprese concorrenti , pur potendo indicare il diverso CCNL applicato in virtù dell’organizzazione aziendale, non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori , dovendo lo stesso essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante come limite inderogabile. In tal caso, nei confronti del concorrente che abbia dichiarato di applicare un diverso CCNL la Stazione appaltante deve compiere il giudizio di equivalenza previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 mediante il raffronto tra il regime economico e normativo previsto dal contratto collettivo proposto dall’operatore e quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Tale verifica ha l’obiettivo di valutare , pur nelle loro differenze, la sostanziale assimilabilità delle tutele , secondo una ratio tesa ad evitare che la scelta dell’imprenditore concorrente , nell’esercizio della propria libertà di impresa, possa tradursi in un pregiudizio per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto. Si prendono le mosse dalla decisione del TAR partenopeo, in quanto ha una portata sistematica sulla natura e sulla ratio del principio di equivalenze delle tutele, di cui all’art 11 codice dei contratti pubblico. (Obbligo di verifica di equivalenza delle tutele e relativo contenuto) La pronuncia riguarda l’impugnativa dell’aggiudicazione di una gara effettuata in favore di altra concorrente, la quale aveva dichiarato l’applicazione di un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara, ma con la clausola di equivalenza. La ricorrente lamentava che l’equivalenza delle tutele non potesse ravvisarsi, in ragione della maggiore garanzia offerta ai lavoratori dal CCNL dei metalmeccanici -richiesto dalla lex specialis – rispetto a quello Pulizie Multiservizi applicato dal concorrente risultato aggiudicatario: in particolare quest’ultimo prevedeva costi della manodopera nettamente inferiori rispetto a quelli del CCNL metalmeccanici. La Stazione appaltante aveva invitato la concorrente alla puntuale dimostrazione dell’equivalenza delle tutele, concludendo con una positiva valutazione del requisito. La pronuncia in esame parte dall’analisi della ratio che ispira l’art. 11, affermando come “ Le imprese che partecipano ad una gara per un appalto pubblico ovvero per la concessione di un pubblico servizio non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori che deve essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante e che, pertanto, rappresenta un limite inderogabile nell'elaborazione delle strategie competitive .” Si tratta di una riforma innovativa rispetto alla disciplina previgente e agli orientamenti giurisprudenziali precedenti, secondo i quali l’applicazione di un determinato contratto collettivo non poteva essere imposta dalla lex specialis , rientrando tale scelta nella libertà negoziale, mentre la mancata applicazione del contratto collettivo individuato dall'amministrazione poteva costituire, al più, indice d’inaffidabilità della futura corretta esecuzione del contratto, circostanza eventualmente idonea a determinare un’ipotesi di anomalia dell’offerta. Oggi l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, economiche e normative, stabilite dal CCNL necessariamente indicato dalla Stazione appaltante nel bando, diviene requisito necessario dell’offerta: dello stesso il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale. E’ pertanto possibile che la stazione appaltante escluda l’operatore economico che abbia indicato nella propria offerta un contratto collettivo diverso da quello prescritto dalla lex specialis , laddove l’equipollenza affermata non sia effettivamente riscontrabile. Pertanto, con la scelta di far riferimento ad un diverso CCNL, l’impresa si assoggetta ad una verifica più puntuale e alla possibile esclusione dalla procedura (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. IV, Sent., 06/10/2025, n. 1584). Ciò, in quanto la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, resa in sede di offerta deve essere sottoposta alla pertinente verifica prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione: la stazione appaltante è tenuta a svolgere un subprocedimento, sulla falsariga di quello di verifica della congruità dell’offerta di cui all’art. 110 del Dlgs 36/2023 e tale fase di verifica della dichiarazione è un preciso obbligo dell’amministrazione, in quanto le tutele contrattuali e salariali dei lavoratori non sono materia di contrattazione e nemmeno di possibile giustificazione per le offerte anormalmente basse (come dispone l’art. 110, c. 4 del codice). Quanto al contenuto della verifica, la disposizione fa riferimento all’equivalenza economica e normativa delle tutele, dovendosi valutare il complessivo trattamento risultante dall’applicazione dei due CCNL comparativamente vagliati. Il punto di partenza è la valutazione dell’ equivalenza economica dei contratti , che si compie prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua (ossia retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive quali tredicesima e quattordicesima, nonché ulteriori indennità previste.) Per le tutele normative, come ora previsto anche dal correttivo, occorre prendere a riferimento i parametri relativi ad una serie di tutele, tra cui la disciplina relativa al lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time; al lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi (con l’avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250); la disciplina compensativa delle ex festività soppresse; alla la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso e di comporto, con particolare riferimento al riconoscimento di un’eventuale integrazione delle relative indennità; la maternità; monte ore di permessi retribuiti; bilateralità; previdenza integrativa e sanità integrativa. La sentenza in commento, applicando tali coordinate, afferma che tale raffronto deve consentire di verificare non la sovrapponibilità, ma una sostanziale assimilabilità delle tutele, “ secondo una ratio tesa ad evitare che la scelta, da parte dell’operatore economico, di uno strumento contrattuale diverso da quello indicato dalla parte pubblica possa tradursi in un pregiudizio per il personale impiegato nella commessa pubblic a”. Si tratta pertanto di un giudizio complesso , che non implica una perfetta identità o sovrapponibilità della disciplina prevista dai diversi contratti collettivi a confronto, ma una compiuta verifica che le “tutele” garantite ai lavoratori siano sostanzialmente le stesse, evitando che venga applicato un contratto foriero di plurimi trattamenti deteriori a detrimento della posizione complessiva dei lavoratori, valutando globalmente l’incidenza delle differenze sulla tutela dei lavoratori. Nel delicato crinale tra le opposte esigenze dell’autonomia aziendale e della tutela del lavoro dipendente, la norma impone di evitare che la massimizzazione del profitto determini l’ingiusta riduzione delle tutele economiche e normative del personale oggetto di riassorbimento nell’ambito della procedura di cambio appalto, in conseguenza del diverso contratto collettivo applicato dall’aggiudicatario. Nel metodo, la pronuncia riferendosi ad una valutazione globale dell’equivalenza , conferma che le modalità di verifica dell’equivalenza devono ricalcare i principi che la giurisprudenza amministrativa ha formulato con riferimento all'attività di verifica di anomalia dell’offerta ex art. 110 D.lgs. 36/2023 (comma 4, ultimo periodo). Ne deriva anche una delimitazione dell’ampiezza del sindacato del Giudice in ordine alle risultanze di tale verifica, ritenendosi che il giudizio di equivalenza, al pari di quello di verifica di anomalia, è “ espressione della discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti ” (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 18/04/2025, n. 689) potendo essere sindacato solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o da travisamento dei fatti” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, Sent., (data ud. 07/05/2025) 18/06/2025, n. 12007. LA DECISIONE DEL TAR BOLOGNA (MASSIMA) Nei confronti del concorrente che abbia dichiarato di applicare un CCNL diverso da quello previsto nel bando di gara, la Stazione appaltante deve compiere il giudizio di equivalenza previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ,mediante il raffronto tra il regime economico e normativo previsto dal contratto collettivo proposto dall’operatore e quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Il divario tra le RAL ( retribuzione globale annua) previste dai due diversi CCNL non può essere colmato mediante l’applicazione del superminimo che il datore di lavoro si sia pur formalmente impegnato a garantire al personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto per tutta la sua durata, neppure nella vigenza del testo dell’art. 11 antecedente al correttivo del 2024. Invero, il “superminimo” è una voce retributiva di origine individuale, non prevista dal contratto collettivo come elemento obbligatorio e tipizzato, mentre la parità delle tutele retributive (e normative) in favore dei lavoratori dell’impresa appaltatrice deve trovare il proprio riferimento unicamente nel CCNL e non anche in elementi esterni ovvero in componenti individuali della retribuzio ne applicati per volontà dell’appaltatore e non etero imposti dalla contrattazione. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, il TAR felsineo, pur prendendo le mosse dall’affermazione di identici principi, conclude negativamente il giudizio di verifica dell’equivalenza delle tutele. Si ribadisce che, posto tra i principi generali del Codice, l’art. 11 contempera le esigenze di tutela dei lavoratori con quelle di salvaguardia della libertà imprenditoriale e sindacale, non potendosi all’operatore economico imporre l’applicazione del CCNL individuato dalla stazione appaltante, pena una indebita compressione delle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e la libertà negoziale delle parti, come ritenuto ben prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 ( ex multis Consiglio di Stato sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; Id. 6 agosto 2019, n. 5574). Il Collegio prende le mosse dalla considerazione che il comma 3 dell’art.11 richiede testualmente l’identità delle tutele (“stesse tutele”) tra il CCNL indicato in sede di offerta e quello individuato dalla stazione appaltante negli atti di gara, esplicitando come l’oggetto della comparazione sia dato dal contratto collettivo e non da ulteriori fonti. Con il decreto Correttivo n. 209/2024 è stato modificato il secondo comma dell’ art. 11 codice dei contratti pubblici, inserendo -per quel che interessa- l’Allegato I.01, il quale ha introdotto (all’art.4. co 4) specifici criteri per la verifica di equivalenza sia in riferimento alla tutela normativa che a quella retributiva, operando per quest’ultima il chiaro riferimento alla retribuzione globale annua costituita dalle seguenti voci: a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della Retribuzione (EDR) d) eventuali mensilità aggiuntive e) ulteriori indennità previste. Tale specificazione ha dettagliato come, pur nella comprensibile esigenza di flessibilità nella valutazione di equivalenza, dal momento che le tutele previste dai vari CCNL di norma non sono identiche, ai fini della equiparabilità, solamente per la tutela normativa sono ammessi marginali scostamenti, assolutamente non contemplati per la tutela retributiva (art. 4 co.4 All.I.01), in quanto il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 deve risultare “almeno pari” a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando. Nello sforzo ermeneutico di stabilire se tra le “ulteriori indennità previste” possa rientrare o meno l’elemento retributivo del superminimo non assorbibile e se l’identità o “equiparabilità” delle tutele retributive possa trarre la propria fonte oltre che dalla contrattazione collettiva anche da atti ulteriori, il TAR Bologna, previa attenta analisi della natura giuridica dell’istituto del superminimo individuale, conclude che la parità delle tutele retributive (e normative) in favore dei lavoratori dell’impresa appaltatrice deve trovare il proprio riferimento unicamente nel CCNL e non anche in elementi esterni ovvero in componenti individuali della retribuzione applicati per volontà dell’appaltatore e non etero imposti dalla contrattazione. IL RILIEVO DEL SUPERMINIMO Attraverso l’impiego degli indicati parametri, il Collegio partenopeo giunge a ritenere che l’equivalenza economica possa essere garantita, nonostante un rilevante scostamento al ribasso per la retribuzione oraria prevista dal CCNL cd. equivalente, in ragione della dichiarazione del concorrente di elidere tale delta mediante un superminimo retributivo, riconosciuto in misura fissa e continuativa per tutta la durata dell’appalto. Il Collegio felsineo giunge invece a conclusioni opposte, in linea con la prevalente giurisprudenza amministrativa, incentrando il ragionamento sull’analisi di natura e funzione del cd. “superminimo”, definito quale trattamento di miglior favore (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 5 giugno 2020 n. 10779) . Va premesso che, in ambito lavoristico, il superminimo costituisce l’inserimento un elemento aggiuntivo ai minimi tabellari contrattuali per raggiungere un certo valore della retribuzione, che può essere assorbibile o non assorbibile in caso di futuri rinnovi delle tabelle salariali previste dal corrispondente CCNL, e può essere previsto a livello individuale o collettivo. Si tratta di “ una voce retributiva di origine individuale, non prevista dal contratto collettivo come elemento obbligatorio e tipizzato, tanto è vero che essa è concessa unilateralmente dal datore di lavoro per riconoscere particolari meriti, competenze, oneri o responsabilità del lavoratore .” È tuttavia critico il riferimento a voci eventuali, quali appunto il superminimo, ai fini della loro positiva valutazione nel giudizio di equivalenza delle tutele. Al riguardo la giurisprudenza è divisa circa la soluzione da dare alla rilevanza della dichiarazione d’impegno , peraltro usualmente formalizzata nei confronti della stazione appaltante e non anche dei lavoratori interessati, con cui il concorrente si obbliga a riconoscere un superminimo individuale che neutralizzi il “delta” esistente tra i minimi tabellari dei due CCNL. In proposito, la giurisprudenza maggioritaria, in cui si inscrive la recentissima pronuncia del TAR Bologna , ritiene che il ricorso allo strumento del “superminimo” ai fini di garantire l’armonizzazione del trattamento retributivo non sia idoneo a garantire l’equivalenza economica dei due contratti in comparazione né la piena tutela ex ante ai lavoratori da riassorbire( T.A.R. Lazio (Roma), Sez. V quater, 11 dicembre 2025, n. 22443; T.A.R. Lombardia (Milano), Sez. IV, 26 novembre 2025, n. 3845, T.A.R. Toscana, sez. IV, 6 ottobre 2025 n. 1584; T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 aprile 2025, n. 689; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 5 novembre 2025 n. 1461 ). Si osserva infatti che la valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata “in relazione alle componenti fisse della retribuzione”, tra cui non rientra il “superminimo” (ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari pattuita individualmente ed erogata a favore del lavoratore a fronte di particolari specializzazioni o qualità professionali, ovvero nel caso di mansioni specialmente onerose). Tale voce non è ricompresa tra le componenti fisse della retribuzione-in base anche a quanto prevede il citato allegato- e non può rientrare tra gli elementi oggetto di confronto. Si tratta in altri termini, di una parte accessoria della retribuzione, che va ad aggiungersi ai minimi tabellari, rendendo “incerta la reale portata della retribuzione fissa e continuativa garantita ai lavoratori”. Inoltre neppure vi è effettiva certezza in ordine alla sua contrattualizzazione, essendo il superminimo stato prospettato come criterio di riallineamento delle retribuzioni inferiori del contratto applicato soltanto con dichiarazione resa nei confronti della stazione appaltante e non direttamente impegnativa nei rapporti con i lavoratori. Per essere azionabile dai dipendenti dovrebbe verificarsi un evento futuro e contingente – ossia l’accordo bilaterale datore e rappresentanze sindacali– che renderebbe incerta l’equivalenza dei trattamenti retributivi. Il mero impegno bilaterale, senza una coincidente contrattazione sindacale, non è idoneo a colmare stabilmente le lacune retributive accertate dalla Stazione appaltante. Tale voce non è dunque configurabile come elemento collettivo e obbligatorio della retribuzione, dipendendo da un accordo individuale: è un trattamento ad personam, privo di forza espansiva verso la generalità dei lavoratori In definitiva, secondo la tesi prevalente, la comparazione tra il CCNL della lex specialis e quello prescelto dall’operatore economico si conduce in astratto e non in concreto, per cui il trattamento normativo ed economico del contratto collettivo indicato dal bando non andrebbe posto a confronto con il trattamento economico individualmente erogato dalla singola impresa ai propri dipendenti (mediante ad esempio l’elargizione di somme una tantum o individuali – come i superminimi assorbibili o i rimborsi spese forfettari, volti ad integrare l’insoddisfacente trattamento salariale del contratto applicato). Occorre invece operare il raffronto sulla base del trattamento normativo ed economico contemplato dal diverso CCNL scelto dall’operatore economico (cfr T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 5 novembre 2025, n. 1461, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 18 giugno 2025, n. 12007). Invero solo una comparazione astratta tra CCNL può assicurare un raffronto oggettivo che si misura su previsioni certe, preventivamente conoscibili, valevoli per tutti i lavoratori e alle quali il datore è vincolato in forza di apposita contrattazione collettiva, con le correlate garanzie sia sul piano negoziale che sindacale” (T.A.R. Lombardia, sez. IV, 26 novembre 2025 n. 3845). La pronuncia del TAR Campania, Napoli , aderisce invece al diverso orientamento che ritiene possibile effettuare il giudizio di equivalenza tra il CCNL indicato dal bando e quello prescelto dall’operatore economico attraverso la valorizzazione dell’impegno dell’operatore economico a colmare, su base individuale con l’erogazione di superminimi negozialmente pattuiti, le differenze economiche esistenti tra i minimi tabellari del primo contratto collettivo e i minimi tabellari del secondo CCNL (oltre a T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 ottobre 2025, n. 7073; T.A.R. Toscana, Sez. IV, 6 ottobre 2025, n. 1584). CONSIDERAZIONI FINALI Pur animata dalla intenzione del rispetto della libertà di organizzazione imprenditoriale, sembra tuttavia doversi obiettare che l’ opzione ermeneutica minoritaria non si confronti adeguatamente con l’obiezione per cui la ratio di tutela dei lavoratori sottesa alle disposizioni del codice appalti si fonda sul confronto tra sistemi retributivi collettivi, aventi carattere generale e astratto, non su trattamenti economici “fattuali”, cioè effettivamente applicati ai singoli lavoratori. Appare pertanto più convincente, nonché fondata su argomenti condivisi con la giurisprudenza lavoristica, la tesi che richiede come la verifica dell’equivalenza delle tutele economiche debba compiersi secondo il percorso rigoroso, esplicitato da ultimo nel correttivo, ma già insito nel contesto della normativa, dal quale non può deviarsi neppure in nome del principio del risultato di cui all’ art. 1 d.lgs. 36/23 , principio che, anche secondo la sua latitudine più estesa, non può spingersi sino ad autorizzare deroghe “in peius” in danno dei lavoratori.
Autore: Carmine Spadavecchia 9 aprile 2026
sulla libertà di informazione : - Caterina Malavenda*, A tutela della “libera informazione” solidarietà ma poche azioni concrete (Guida al diritto 12/2026, 10-12, editoriale) [*avvocato del Foro di Lodi, esperto di diritto dell'informazione] sull’ uso della IA nel processo : - Trib. Siracusa 2^, 20.2.26 n. 338, Giudice Spitaleri (Guida al diritto 12/2026, 13 T): Integra gli estremi della colpa grave ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. la condotta del difensore che, nel tentativo di contrastare le eccezioni avversarie, produca atti contenenti citazioni di precedenti giurisprudenziali inesistenti (allucinazioni), derivanti dall'utilizzo acritico di strumenti di intelligenza artificiale generativa privo della necessaria verifica sulle fonti primarie. Tale negligenza, aggravata dal ricorso a virgolettati testuali fuorvianti, giustifica sia la condanna al risarcimento del danno in favore della controparte, sia il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende per l'inutile dispendio delle risorse del sistema giustizia. - Trib. Ferrara 2^, 20.2.26 n. 1244, giudice Cocca (Guida al diritto 12/2026, 19 T): Per quanto gli output generati appaiano verosimili, attualmente le risposte fornite dagli strumenti di intelligenza artificiale (chatbot) non possono assurgere a prova (nemmeno atipica) di un fumus di fondatezza delle posizioni giuridiche azionate nel processo. - (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Intelligenza artificiale e sue attuazioni alla prova dell’attività dell’avvocatura (Guida al diritto 12/2026, 23-28) [le risposte generate dall’IA (output), ovvero i “pappagalli stocastici”] sull’uso della IA nel mondo del lavoro : DM 15.12.2025 n. 173, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto “Istituzione dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro” - (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Nasce l’Osservatorio sull’adozione dei sistemi AI nel mondo del Lavoro (Guida al diritto 12/2026, 29-34) DM 17.12.2025 n. 180 [comunicato in GU 21.1.2026 n. 16], Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, avente ad oggetto “Linee guida per l'implementazione dell'IA nel mondo del lavoro” - (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Le linee guida alla ricerca di un equilibrio tra esigenze aziendali e diritti dei lavoratori (Guida al diritto 12/2026, 35-41) [Il regolamento Ue 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (c.d. AI Act), entrato in vigore il 1° agosto 2024, la legge 23.9.2025 n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) e le nuove Linee forniscono un quadro normativo relativo all’uso della IA nei rapporti di lavoro] sull’ identità di genere : - Corte giust. Ue 2^, 12.3.26, causa C-43/24 (Guida al diritto 12/2026, 96 s.m.): 1. L’art. 21 TFUE e l’art. 4, par. 3, della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, letti alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostano alla normativa di uno Stato membro che non consente il cambiamento dei dati relativi al genere, quali il sesso, il cognome, il patronimico, il prenome e il numero di identificazione personale, iscritti nei registri dello stato civile di tale Stato membro, di un cittadino di detto Stato membro che abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro. 2. Il diritto dell’Unione osta a che un giudice di uno Stato membro sia vincolato dall’interpretazione di una normativa nazionale, fornita dalla Corte costituzionale di tale Stato membro, che può costituire un ostacolo giuridico all’iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile di detto Stato membro, in contrasto con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte. - (commento di) Marina Castellaneta, Cittadini Ue, le autorità nazionali devono consentire il cambiamento dei dati sul genere (Guida al diritto 12/2026, 96-98) sul diritto all’oblio : - Cass. 1^, 18.3.26 n. 6433 (Guida al diritto 12/2026, 44): È contraddittorio riconoscere da un lato la violazione del diritto all’oblio e negare dall’altro il danno senza un’adeguata analisi delle circostanze. (Nella specie, sebbene un procedimento penale si fosse concluso con la prescrizione dei reati, gli articoli di giornale online continuavano a comparire tra i risultati di ricerca associati al nome del ricorrente. L’interessato aveva chiesto pertanto a Google la deindicizzazione dei contenuti, allegando anche la decisione giudiziaria favorevole. Google aveva accolto solo parzialmente la richiesta, rimuovendo alcuni link ma lasciandone altri online per oltre un anno, fino all’avvio del contenzioso. Il Tribunale aveva riconosciuto la violazione del diritto all’oblio, ma negato il risarcimento del danno per mancanza di prova concreta del pregiudizio subito. Secondo la SC la motivazione con cui il Tribunale ha escluso il danno è “apparente” e quindi giuridicamente nulla. Il giudice avrebbe dovuto: valutare il contenuto degli articoli e il loro impatto reputazionale; considerare la diffusione online delle notizie; utilizzare anche il ragionamento presuntivo per accertare il danno non patrimoniale. In caso di lesione della reputazione online, non è sempre necessario dimostrare puntualmente ogni conseguenza negativa: il pregiudizio può essere desunto da elementi come: la visibilità dei contenuti nei motori di ricerca; la gravità delle accuse riportate; il contesto sociale e professionale della persona coinvolta. La Cassazione ha bocciato la sentenza rinviando al Tribunale, che dovrà rivalutare la richiesta di risarcimento). in tema di privacy (accesso ai dati personali): – Corte giust. Ue 4^, 19.3.26, causa C-526/24 (Guida al diritto 12/2026, 46): In determinate circostanze, anche una prima richiesta di accesso può essere già considerata “eccessiva” ai sensi del Rgpd [Regolamento Generale Protezione Dati] e quindi abusiva. Se le richieste di accesso ai dati personali sono eccessive, il responsabile del trattamento può, conformemente all’art. 12, par. 5, del Rgpd, addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per ottemperare a tali richieste, oppure rifiutarsi di soddisfarle. Il carattere eccessivo della richiesta sussiste nel caso in cui il titolare del trattamento dimostri che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dal Regolamento per la presentazione di una richiesta di accesso, tale richiesta è stata presentata non per prendere conoscenza del trattamento dei dati e verificarne la liceità, ma con l’intento, qualificabile come «abusivo», di creare artificiosamente le condizioni necessarie per ottenere un risarcimento. Il fatto che, secondo informazioni accessibili al pubblico, l’interessato abbia presentato diverse richieste di accesso ai propri dati personali, seguite da domande di risarcimento, nei confronti di diversi titolari del trattamento può essere preso in considerazione al fine di stabilire l’esistenza di tale intento abusivo. Inoltre, una persona che subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Rgpd, ivi compresa una violazione del diritto di accesso ai propri dati personali, ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento il risarcimento di tale danno. Tuttavia, per ottenere detto risarcimento, l’interessato deve dimostrare, in particolare, di aver effettivamente subito tale danno. Inoltre, detto interessato non può ottenere il risarcimento del danno ai sensi del Rgpd nel caso in cui la causa determinante di detto danno sia il suo proprio comportamento. Spetta al tribunale circoscrizionale decidere sulla controversia tenendo conto delle risposte fornite dalla Corte. in tema di appalti (escussione automatica della cauzione): - Cons. Stato V 29.1.26 n. 747, pres. Sabatino, rel. Fantini (Guida al diritto 12/2026, 88 T, sotto il titolo: Operatore escluso dalla gara, illegittima l’escussione automatica delle cauzioni): L'escussione delle cauzioni nei confronti di un operatore non aggiudicatario, quale automatica conseguenza della sua esclusione dalla gara, indipendentemente dalla natura delle regolarizzazioni eventualmente operate, e in assenza di una motivazione individuale, viola i principi sovranazionali di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza, come interpretati dalla Corte di giustizia nella sentenza 26.9.2024, cause riunite C- 403/23 e C-404/23. - (commento di) Giulia Pernice, L’incameramento senza motivazione viola il principio della proporzionalità (Guida al diritto 12/2026, 91-94) sulla responsabilità della PA : - Cons. Stato VII 2.3.26 n. 1591, pres. Franconiero, est. Castorina (Guida al diritto 12/2026, 45-46): Perché un cittadino possa chiedere il risarcimento per errori o ritardi dell’Amministrazione, basta che la violazione sia evidente, la posizione giuridica chiara e la giurisprudenza consolidata. Il principio è rilevante anche per i tempi di risposta della PA: se un atto illegittimo viene annullato e l’ente ritarda nell’eseguire la sentenza, quel ritardo costituisce ulteriore prova di responsabilità. (La sentenza incrementa la tutela dei cittadini, semplifica l’accesso al risarcimento, rafforza l’idea che la PA deve operare con correttezza e trasparenza, spingendola a comportarsi con attenzione e coerenza, rafforza il principio secondo cui la legge tutela chi agisce correttamente anche di fronte a ritardi o errori dell’ente). in tema di amministrazione di sostegno (prodigalità): - Cass. 1^, 13.3.26 n. 5763 (Guida al diritto 12/2026, 43): In caso di prodigalità, non basta la tendenza a spendere per disporre la misura dell’amministrazione di sostegno, la quale richiede una concreta condizione di fragilità. Inoltre, questa misura non può essere utilizzata per controllare le scelte economiche di una persona capace, né si può evitare di ascoltare la persona che ne faccia richiesta. (La SC accoglie con rinvio il ricorso di una commercialista che in un periodo difficile della propria vita era stata sottoposta alla misura assistenziale ma che poi, tornata al lavoro, con un proprio reddito e priva di patologie psichiatriche, chiedeva di uscirne. Prima il giudice tutelare e il poi Tribunale avevano negato la revoca, ritenendo la donna “prodigale”, cioè incline a spese superflue, col rischio in pochi anni, se non assistita, di perdere interamente il proprio patrimonio fino a diventare indigente. La donna ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando: l’assenza di una reale condizione di incapacità; l’uso dell’amministrazione di sostegno per finalità solo patrimoniali; la mancata audizione nel procedimento. La Corte ha accolto il ricorso per le ragioni di cui in massima). in tema di obbligazioni (accollo): - Cass. 2^. 9.2.25 n. 2855 (Guida al diritto 12/2026, 50 T): 1. Quando la convenzione di accollo non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell'accollato, o all'adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell'efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e seguenti c.c.), ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo all'adesione dei terzi creditori dell'accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario. 2. Il rito sommario in materia di competenze degli avvocati che abbiano svolto attività giudiziale civile o stragiudiziale connessa a civile, è ritenuto applicabile non solo per le controversie che riguardino solo la quantificazione del compenso, ma anche in quelle in cui a essere contestato sia anche l'an debeatur, come accaduto nel caso di specie. - (commento di) Eugenio Sacchettini, L’avvocato può recuperare i compensi verso tutte le parti della transazione (Guida al diritto 12/2026, 57-61) [la posizione dei creditori rimasti insoddisfatti: nella specie, degli avvocati per onorari e spese dovuti nelle cause connesse nei confronti dell’accollante] sulla domanda di risoluzione del contratto in caso di fallimento : - SSUU 18.3.26 n. 6481 e n. 6498 (Guida al diritto 12/2026, 44): La domanda di risoluzione di un contratto proposta prima dell’apertura della procedura fallimentare non può proseguire nel giudizio ordinario, ma deve essere fatta valere nel concorso, attraverso il rito fallimentare. In quella sede, la decisione del giudice fallimentare non ha natura “incidentale”, ma conserva il proprio contenuto dichiarativo o costitutivo. (Le SU risolvono un contrasto interpretativo tra la tesi tradizionale, per cui la risoluzione resta appannaggio del giudice civile e gli eventuali crediti si fanno valere nel fallimento, e quella più recente, qui accolta, secondo cui, se la risoluzione è strumentale a ottenere somme dalla massa, l’intera domanda è attratta al fallimento; con la precisazione che la decisione è piena e non meramente incidentale). in tema di licenziamento (per comportamenti contrari all’etica del datore di lavoro): - Corte giust. Ue, Sezione Grande, 17.3.26, causa C-258/24 (Guida al diritto 12/2026, 46): Un’associazione cattolica può licenziare per l’abbandono della Chiesa se ciò viola la propria etica. Un licenziamento siffatto presuppone tra l’altro, che, per la natura delle attività espletate, il requisito di non abbandonare tale chiesa sia essenziale, legittimo e giustificato tenuto conto dell’etica di tale associazione. Occorre garantire il giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi di un datore di lavoro, la cui etica si fonda sulla religione, a che la sua etica e il suo diritto all’autonomia non siano messi in discussione, e, dall’altro, gli interessi dei dipendenti a non essere discriminati per la loro religione. Il diritto dell’Unione riconosce a ciascuno Stato membro un margine di discrezionalità nell’ambito di tale bilanciamento. Anche se i giudici nazionali devono, in linea di principio, astenersi dal valutare la legittimità dell’etica stessa della chiesa o dell’organizzazione interessata, spetta nondimeno a tali giudici, e non alla chiesa o all’organizzazione interessata, valutare se un requisito professionale sia, per la natura delle attività in questione o per il contesto in cui esse vengono espletate, essenziale, legittimo e giustificato tenuto conto di tale etica. c.s. La verità parla. Cerca di arrivare a te, non il contrario. Siamo pescatori, ma non di pesci: di verità (Alejandro Jodorowsky)
Autore: Carmine Spadavecchia 9 aprile 2026
sul rapporto tra giustizia e media : - Giorgio Simonelli*, Famiglia nel bosco: anatomia di un cortocircuito mediatico (Guida al diritto 11/2026, editoriale). Famiglia nel bosco, metodo Di Bella (Mdb), caso Stamina: i casi più noti di cortocircuito mediatico tra informazione e diritto [*professore di Storia della radio e della televisione ed esperto di mass media] sulla vicenda “Casa nel bosco” : - Tribunale per i minorenni di L'Aquila, 20.11.25 n. 2061 (Guida al diritto 11/2026, 12-15): In presenza di una situazione di abbandono materiale, educativo e sanitario dei minori, anche se giustificata dai genitori come scelta ambientalista radicale, aggravata dalla sistematica opposizione alla collaborazione con i servizi sociali, dalla carenza di condizioni abitative sicure e salubri, dalla documentazione insufficiente sull'istruzione parentale e, soprattutto, dalla grave compromissione del diritto alla socializzazione dei minori in un contesto adeguato allo sviluppo psico-fisico, il Tribunale per i Minorenni deve disporre la sospensione della responsabilità genitoriale, l'affidamento dei minori a un tutore e il loro collocamento in struttura protetta, attribuendo prevalenza alla tutela della vita di relazione e dell'integrità evolutiva dei bambini rispetto alle convinzioni ideologiche dei genitori. - Tribunale per i minorenni di L'Aquila, 5.3.26 n. 2061 (Guida al diritto 11/2026, 16-21): Quando il collocamento dei minori in casa-famiglia, inizialmente accompagnato dalla convivenza materna per favorire l'adattamento, si trasforma in occasione di sistematica delegittimazione degli educatori e delle regole comunitarie da parte della madre, che ostacola il percorso educativo, mantiene i figli in stato di dipendenza simbiotica e orchestra comportamenti distruttivi attraverso messaggi di resistenza, il Tribunale per i Minorenni deve disporre il trasferimento in altra struttura con separazione dalla madre, anche alla luce dell'emersione di gravi carenze nell'istruzione (minori in età scolare incapaci di leggere e scrivere), di dinamiche relazionali patologiche e dell'illegittima esposizione mediatica orchestrata dai genitori stessi in violazione della Carta di Treviso e della normativa sulla privacy dei minori. L'intervento si giustifica non come sanzione dell'amore genitoriale, ma come necessaria tutela dei diritti autonomi dei bambini alla formazione, all'istruzione effettiva e alla socializzazione, che prevalgono sulle scelte ideologiche degli adulti. - (commento di) Valeria Cianciolo, Dall’azione graduale a una crescente solo quando la meno invasiva fallisce (Guida al diritto 11/2026, 22-25) sul decreto Pnrr 2026 : DL 19.2.2026 n. 19 (GU 19.2.26 n. 41, in vigore dal 20 febbraio 2026), Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. - testo del decreto (Guida al diritto 11/2026, 27-33) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 11/2026, 34-37) - commenti: - Alessandro Enrico Basilico, Conferenza servizi: cadenze contratte e più limiti alle forme di dissenso (Guida al diritto 11/2026, 38-40) [le novità] - Oberdan Forlenza, Attestazione dell’amministrazione su formazione del silenzio-assenso (Guida al diritto 11/2026, 41-43) [atti amministrativi: silenzio “provvedimentale” e silenzio “procedimentale”] - Luca Emanuele Ricci, Sì allo stop automatico per le Ctu, sotto controllo la durata della causa (Guida al diritto 11/2026, 44-46) [processo civile] - Oberdan Forlenza, Per il fuori ruolo dei magistrati rivisti gli anni di permanenza (Guida al diritto 11/2026, 47-49) [status dei magistrati] in tema di libertà personale e responsabilità del magistrato : - Cass. SSUU 9.3.26 n. 5323 (Guida al diritto 11/2026, 51): Grava sul magistrato un preciso obbligo di vigilare sulla permanenza delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale. L’inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare costituisce una grave violazione di legge idonea a integrare un illecito disciplinare. La proroga dei termini di custodia cautelare in caso di perizia psichiatrica non opera automaticamente, ma richiede un’ordinanza del giudice emessa su richiesta del pubblico ministero. Pertanto, l’interpretazione sostenuta dal magistrato non poteva essere considerata una scelta ermeneutica plausibile. (Nel caso esaminato, non si trattava di una scelta interpretativa motivata e formalizzata in provvedimenti giurisdizionali. Mancava qualsiasi provvedimento che giustificasse il diverso computo dei termini. Pur riconoscendo la sussistenza della violazione, la SC ha confermato la valutazione della Sezione disciplinare circa la scarsa rilevanza del fatto. Tale valutazione rientra nell’ambito del merito disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità quando, come nella specie, è sorretta da motivazione logica e coerente. Il ricorso è stato pertanto respinto). in tema di cittadinanza : - Corte cost. 12.3.26 (comunicato) (Guida al diritto 11/2026, 52): La Corte respinge i rilievi contro la stretta al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, dichiarando infondate o inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Torino contro il disposto dell’art. 1 DL 36/2025 - L 74/2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza». in tema di stato civile (transgender: lo Stato Ue d’origine deve adeguarne lo stato civile al nuovo genere): - Corte giust. Ue 2^, 12.3.26, causa C-43/24 (Guida al diritto 11/2026, 54): Il diritto dell’Unione osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta la modifica dei dati relativi al genere, iscritti nei registri di stato civile, di uno dei suoi cittadini che abbia esercitato il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro. Sebbene il rilascio dei documenti di identità sia di competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare questa competenza nel rispetto del diritto dell’Unione. La discordanza tra identità di genere vissuta da una persona e dati relativi al sesso riportati sulla sua carta d’identità può ostacolare l’esercizio del suo diritto alla libera circolazione. Tale discordanza può costringerla, in numerose situazioni della vita quotidiana, in particolare in occasione di controlli d’identità, di spostamenti transfrontalieri o per motivi professionali, a dover fugare dubbi sulla sua identità o sull’autenticità dei suoi documenti ufficiali: una situazione che genera notevoli inconvenienti. Una restrizione alla libera circolazione può essere ammessa solo se riposa su considerazioni oggettive di interesse generale e rispetta il principio di proporzionalità conformemente al diritto dell’Unione e ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata. Tale diritto tutela l’identità di genere e impone agli Stati membri di istituire procedimenti chiari, accessibili ed efficaci che ne consentano il riconoscimento giuridico. Il diritto dell’UE osta a che un giudice sia vincolato dall’interpretazione della sua Corte costituzionale se tale interpretazione ostacoli l’applicazione del diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte. in tema di appalti (misure restrittive nei confronti della Russia): - Cons. giust. Ue 5^, 12.2.26, causa C-313/24 (Guida al diritto 11/2026, 96 s.m.): L'articolo 5-duodecies, par. 1, lettera c), del regolamento n. 833/2014 va interpretato nel senso che il divieto di aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico a o con «una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione» di un'«entità» di cui all'art. 5-duodecies, par. 1, lett. a) o b), di tale regolamento non si applica qualora un contratto di appalto pubblico venga aggiudicato dalle autorità competenti di uno Stato membro a una società residente della quale due dei tre membri del consiglio di amministrazione siano cittadini russi e uno di essi, presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, sia anche amministratore unico della società madre della società di cui si tratta, a condizione che tali autorità si siano previamente assicurate, nell'ambito dell'esame esaustivo di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie che incombe loro effettuare ogni qualvolta intendano aggiudicare un contratto di appalto pubblico cittadinanza a una società non stabilita in Russia, ma gestita da un amministratore di [cittadinanza] russa, che una siffatta aggiudicazione non comporti un rischio plausibile che i fondi che saranno versati a tale società a titolo del contratto di cui si tratta saranno dirottati verso l'economia russa, qualora non sia dimostrato o sia quantomeno fortemente improbabile che tale amministratore disponga, di fatto, di un potere di controllo su detta società. - (commento di) Marina Castellaneta, Cda con cittadini russi, appalti vietati se le entrate sono indirizzate alla loro economia (Guida al diritto 11/2026, 96-98) in tema di ordinanze di necessità e strade pubbliche : - Cons. Stato V, 12.1.26 n. 245, pres. Caringella, rel. Molinaro (Guida al diritto 11/2026, 82 T): 1. Il presupposto per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo. L’ordinanza extra ordinem costituisce infatti lo strumento eccezionale e derogatorio approntato dall'ordinamento per porre rimedio a una situazione improcrastinabile di pericolo per la sicurezza o l'ordine pubblico. 2. Ai fini dell'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 54 DLg 18.8.2000 n. 267 (cosiddetto “Tuel”), stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato. 3. La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, ex art. 54 Tuel. Le regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 legge 241/1990, s’appalesano infatti incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo, a pena di svuotamento di effettività e particolare celerità cui la legge preordina l'istituto. 4. Affinché un'area assuma la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titolo dell'area da parte della PA), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'Amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio. 5. L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione dell'uso pubblico, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte di una collettività mediante un'azione negatoria di servitù. 6. L'onere manutentivo delle strade private grava, ordinariamente, sui proprietari delle medesime, i quali sono anche responsabili dei danni potenzialmente derivanti agli utenti dal loro cattivo stato di conservazione. La responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade vicinali private non può gravare sull'amministrazione comunale, atteso che i compiti di vigilanza e polizia, come il potere di disporre l'esecuzione di opere di ripristino a spese degli interessati, che a essa competono su dette strade, non comportano anche l'obbligo di provvedere alla manutenzione, facente carico esclusivamente ai proprietari interessati. - (commento di) Costanza Ponte, Una situazione di pericolo “datata” non intacca il requisito di attualità (Guida al diritto 11/2026, 90-93) in tema di cartomanzia : - Cons. Stato III 21.1.26 n. 512, pres. Greco, est. Cerroni (Guida al diritto 11/2026, 53-54): In tema di cartomanzia, quando, per modalità, insistenza o contesto, il rapporto tra operatore e cliente riveli uno sfruttamento della particolare debolezza psicologica di quest’ultimo, l’attività perde la neutralità economica e assume tratti predatori. È qui che la libertà d’impresa incontra il limite della tutela della persona. L’ordinamento non sanziona la credenza, ma l’inganno; non colpisce l’attività divinatoria in quanto tale, ma la sua degenerazione in pratica fraudolenta. Ne discende un onere istruttorio in capo all’autorità procedente. Non è sufficiente constatare l’esercizio della cartomanzia per disporne la cessazione; occorre verificare se l’offerta sia connotata da promesse di infallibilità, da pressioni indebite o da pratiche suggestive tali da trasformare la prestazione in strumento di sfruttamento dell’altrui credulità. L’automatismo repressivo si traduce in eccesso di potere. (La sentenza richiama l’approdo già segnato dalla giurisprudenza, superando letture risalenti che tendevano a sovrapporre cartomanzia e ciarlataneria. La rilevanza pubblicistica non si radica nell’oggetto dell’attività, ma nella sua artificiosa enfatizzazione. Accanto al profilo comunicativo, la decisione valorizza l’approfittamento della vulnerabilità. L’evoluzione del mercato dei servizi telefonici a pagamento e la diffusione di tali attività in forme imprenditoriali strutturate impongono un’interpretazione non ideologica ma sostanziale, capace di distinguere tra libertà economica e pratica ingannevole. La decisione assume rilievo non solo sul piano della legittimità dei poteri interdittivi, ma anche su quello della responsabilità amministrativa. L’illegittima compressione dell’attività, in assenza di adeguata istruttoria sulle modalità truffaldine, integra un esercizio colpevole del potere. Il danno risarcibile va ancorato ai mancati utili effettivi e non ai ricavi lordi, con liquidazione equitativa parametrata ai margini medi di esercizio. Per le amministrazioni e per le autorità di controllo, il messaggio è: l’intervento inibitorio richiede un accertamento rigoroso delle concrete modalità operative, pena l’illegittimità del provvedimento e le conseguenze patrimoniali che ne derivano). in tema di abilitazione forense (esami avvocato - voto numerico): - TAR Lazio 1^, 26.2.26 n. 3563 (Guida al diritto 11/2026, 54): Nelle procedure valutative caratterizzate da un elevato numero di candidati e da criteri di giudizio previamente definiti, la sintesi numerica rappresenta una modalità adeguata per esprimere la valutazione tecnica della commissione. Il punteggio, infatti, non è una mera indicazione aritmetica, ma costituisce la traduzione sintetica di un giudizio complessivo che esprime il grado di idoneità o di insufficienza dell’elaborato esaminato. (Secondo il Tar il sistema di valutazione dell’esame di abilitazione continua a essere disciplinato dal regime previgente, in virtù del prolungamento della fase transitoria prevista dal Legislatore. Ne deriva che non trovano applicazione le disposizioni più recenti che prevedono forme di motivazione più articolate). in tema di procedure di insolvenza : - Cass. 1^, 14.11.25 n. 30108 (Guida al diritto 11/2026, 58 T, sotto il titolo: “Esdebitazione nella legge fallimentare e nel Ccii, chiariti i legami tra le diverse disposizioni”) [Ccii = Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza]: 1. Il decreto, pronunciato in sede di reclamo dalla Corte d'appello, di conferma del diniego del beneficio della esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ritualmente emesso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori (previsto dall'art. 283, comma 8, Ccii, soltanto in forma differita al decreto di riconoscimento della esdebitazione, a seguito di reclamo da parte dei creditori) non è un provvedimento né decisorio (per non essere reso nel contraddittorio delle parti su diritti contrapposti), né definitivo (trattandosi di negazione del beneficio, la riproposizione dell'istanza non è preclusa), di conseguenza, non è suscettibile di essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione. 2. La sanzione processuale del "versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato" prevista dall'art. 13, comma 1-quater, TU spese di giustizia, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile», si applica alle "impugnazioni" in senso ampio, incluso il reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di esdebitazione del sovraindebitato incapiente. 3. Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 LF non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente, disciplinato dall'art. 283 Ccii, qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento. - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Le nuove regole del codice della crisi non si applicano al soggetto fallito (Guida al diritto 11/2026, 62-67) c.s. Non è difficile diventare padre. Essere padre, questo sì che è difficile (Sigmund Freud)
Autore: Carmine Spadavecchia 9 aprile 2026
sul c.d. decreto sicurezza : - DL 24.2.2026 n. 23 [GU 24.2.26 n. 45, in vigore dal febbraio 2026], Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 10/2026, 33-39) - commenti: - Giovanbattista Tona, Vendita on line delle armi bianche, maggiore età sotto controllo Agcom (Guida al diritto 10/2026, 40-47) [la disciplina delle armi] - Giovanbattista Tona, Violenza giovanile: rebus sanzioni per i genitori dei minori ammoniti (Guida al diritto 10/2026, 48-50) [giovani e prevenzione] - Aldo Natalini, Reato stradale per l’automobilista che non si ferma all’alt della polizia (Guida al diritto 10/2026, 51-54) [modifiche al codice della strada] - Aldo Natalini, Depenalizzato il mancato preavviso al questore di riunioni in pubblico (Guida al diritto 10/2026, 55-57) [modifiche al Tulps] - Aldo Natalini, Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti pubblici (Guida al diritto 10/2026, 58-61) [nuove misure interdittive] - Aldo Natalini, Lo straniero detenuto dovrà cooperare per accertare l’identità (Guida al diritto 10/2026, 62-66) [modifiche all’immigrazione: a pag. 65 specchietto relativo al Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo in vigore dal giugno 2026, pubblicato nella GU Ue il 22 maggio 2024] sul c.d. decreto milleproroghe : DL 31.12.2025 n. 200 - L 27.2.2026 n. 26, Disposizioni urgenti in materia di termini normativi - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 10/2026, 23-32) sulla professione forense (esami di avvocato): - Marcello Clarich*, Esame avvocato: riflettere sull’accesso per dare un futuro alla professione (Guida al diritto 10/2026, 10-12, editoriale): neanche in sede di conversione del c.d. decreto mille proroghe (DL 31.12.2025 n. 200 - L 27.2.2026 n. 26, Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) sono state prorogate le norme sull’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense introdotte nel periodo del Covid-19, per cui sono rispristinate le regole più severe in vigore in anteriormente [*ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma] - Laura Biarella, Milleproroghe: niente emendamenti e ritorna in vita la legge del 2012 (Guida al diritto 10/2026, 13-14) [le novità] - Laura Biarella, Sfumano gli slittamenti per i legali, sul viale del tramonto le facilitazioni (Guida al diritto 10/2026, 15-16) [fine del regime transitorio] - Laura Biarella, Tre prove scritte e codici “vergini”: i candidati rivedono la preparazione (Guida al diritto 10/2026, 17-22) [le regole della L 31.12.2012 n. 247, recante il «Nuovo ordinamento della professione forense»; a differenza del modello pre-pandemia, i partecipanti potranno utilizzare unicamente i testi delle leggi, privi di commenti, annotazioni e massime giurisprudenziali; i modelli di selezione a confronto nella tabella a pag. 20] sulla professione forense (abilitazione al patrocinio): - Cons. Stato II 11.2.26 n. 1100, pres. Taormina, est. Basilico (Guida al diritto 10/2026, 71-72): La possibilità di patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori non è solo una questione di esperienza o anzianità professionale: occorre, senza eccezioni, la formale iscrizione nell’albo speciale al momento della proposizione dell’atto. In assenza di questo requisito, l’appello risulta inammissibile e il mandato professionale nullo. (La sentenza ribadisce un principio rigoroso: il diritto di difesa non può prescindere dalla verifica concreta della legittimazione dell’avvocato, perché la qualità della tutela legale dipende tanto dalla competenza tecnica quanto dal rispetto dei requisiti formali. In Non basta dunque aver maturato esperienza ultradecennale, occorre avere ottenuto lo status che abilita a operare davanti alle giurisdizioni superiori. Questo approccio tutela le parti, preserva l’integrità del processo e rafforza la certezza del diritto, ponendo un limite invalicabile a eventuali elusioni formali). in tema di procedimento amministrativo (contraddittorio procedimentale): - TAR Catanzaro 2^, 10.2.26 n. 271, pres. Correale, est. Tallaro (Guida al diritto 10/2026, 71): Qualsiasi decisione dell’Amministrazione che incida su diritti o interessi dei privati deve essere preceduta dall’esame completo e puntuale delle memorie, dei documenti e delle argomentazioni difensive. Solo in questo modo si realizza una partecipazione sostanziale al procedimento, evitando decisioni illegittime se non persino “arbitrarie”. In assenza di istruttoria e motivazione, l’atto perde di fondamento, restando integrato un vizio sostanziale che ne determina l’illegittimità. (Nella specie, l’Amministrazione aveva ordinato interventi correttivi su opere edilizie ritenute non conformi. L’atto impugnato non conteneva alcuna motivazione relativa alle deduzioni difensive prodotte dal privato durante il procedimento. Il Tribunale ha rilevato che le argomentazioni non erano state effettivamente esaminate, né erano stati chiariti i criteri con cui l’Amministrazione aveva ritenuto le opere non conformi). sul CCT (collegio consultivo tecnico): - TAR Venezia 1^, 5.11.25 n. 1999, pres. Pasanisi, est. Ramon (Guida al diritto 10/2026, 72): In merito alla natura giuridica dell’accordo costitutivo del collegio consultivo tecnico facoltativo e quindi al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, va osservato che la convenzione in forza della quale le parti decidono di costituire il Cct facoltativo, la cui decisione ha natura contrattuale, deve essere sussunta all’interno dell’istituto dei negozi giuridici a effetti processuali. L’accordo di costituzione del collegio consultivo tecnico facoltativo, al pari degli atti di nomina e revoca di un suo componente, non sono espressione di potere pubblico, cosicché le relative controversie devono essere promosse dinanzi al giudice ordinario. in tema di asilo : - Corte giust. Ue 2^, 5.3.26, causa C-458/24 (Guida al diritto 10/2026, 72): É illegittimo il rifiuto unilaterale di uno Stato membro di prendere in carico i richiedenti asilo di cui è responsabile. E ciò può, in definitiva, comportare che lo Stato richiedente debba esaminare una domanda di asilo. E contro tale tipo di inadempimento la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può proporre un ricorso davanti ai giudici Ue per accertare il mancato rispetto del regolamento Dublino III, ossia la violazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide. in tema di trasporto aereo : - T. Ue, Sezione pregiudiziale, 4.3.26, causa T-656/24 (Guida al diritto 10/2026, 72): Una compagnia aerea non può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso su un volo precedente se il ritardo del volo successivo è dovuto a una decisione autonoma da essa adottata, purché tale decisione costituisca la causa determinante di detto ritardo. È quanto può verificarsi qualora la compagnia aerea decida, nell’ambito di una rotazione di voli, di attendere i passeggeri di un volo precedente, in ritardo a causa di carenze generalizzate nei controlli di sicurezza dell’aeroporto di cui trattasi. c.s. Pensare di riformare spiritualmente un popolo è quanto di più illiberale si possa immaginare (Benedetto Croce, Pagine sulla guerra)
Autore: Alma Chiettini 30 marzo 2026
Cass. Civile, Sezioni Unite, 15 marzo 2026, n. 5889 La pronuncia che si segnala chiarisce alcune incertezze interpretative sulle conseguenze processuali , ma anche alcuni aspetti sostanziali, a seguito dell’ adesione dei contribuenti alla procedura c.d. di rottamazione . A) Con una prima questione, sorta dalla lettura dell’ art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022 , la dottrina e la giurisprudenza sia merito sia legittimità si erano chieste: - se l’adesione imponesse la sospensione dei giudizi tributari pendenti fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato (posto che il tenore letterale del dettato normativo prevede il solo impegno alla rinuncia dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali era stata presentata la richiesta di definizione agevolata); - oppure se fosse consentita la definizione immediata dei giudizi tributari mediante una dichiarazione di estinzione (conclusione questa che valorizza il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.); - oppure, ancora, se fosse consentita la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse (dato che l’adesione alla procedura comporta comunque il venir meno dell’interesse ex art. 100 c.p.c.). Sul punto è intervenuto il legislatore in sede di conversione del d.l. n. 84 del 2025 , che con l’ art. 12 bis , disposizione dichiaratamente di interpretazione autentica, ha posto fine a tali dubbi applicativi stabilendo: « Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata. 1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lett. c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili ». La Corte di legittimità ha quindi osservato che “l’esplicitazione autentica del significato della norma in esame è stata dal legislatore attuata non mediante l’introduzione nell’ordinamento di previsioni o istituti nuovi (come tali idonei ad interferire sull’esito di decisioni in itinere e quindi a surrogarsi, in pratica, nella sovranità della giurisdizione), e nemmeno attraverso l’adozione di soluzioni interpretative originali, bensì tramite il recepimento quasi testuale di una delle tre opzioni ermeneutiche che … si erano già ben delineate nella giurisprudenza di legittimità con abbondanza di argomenti e di precedenti”. Inoltre, la scelta per l’estinzione immediata dei processi in corso non appare né imprevedibile né avulsa dal sistema, perché riproduce con riguardo alla rottamazione quater un meccanismo di chiusura anticipata delle liti in realtà già ben noto e riscontrabile vuoi nella giurisprudenza di legittimità con riguardo alla c.d. prima rottamazione di cui all’art. 6 del d.l. n. n. 193 del 2016, vuoi nella medesima legge n.197 del 2022 con riferimento al diverso istituto della definizione agevolata delle liti pendenti (ascrivibile anch’esso al sistema latu sensu condonistico). Pertanto, “l’autoqualificazione della norma come di interpretazione autentica appare genuina, perché finalizzata all’enucleazione di una variante di senso (estinzione immediata del processo con il pagamento della prima rata) già pacificamente insita nella norma interpretata e, per ciò solo, suscettibile di essere considerata e prevista dalle parti aderenti al beneficio quale soluzione processuale certo non scontata, ma quantomeno realisticamente plausibile, e così anche quanto a valutazione delle conseguenze di un eventuale inadempimento successivo (rilevante sul piano sostanziale ai fini della ripresa della riscossione ex art.1, comma 244, ma ininfluente sul processo ormai estinto)”. La Corte si è anche interrogata sulla legittimità costituzionale dell’intervento legislativo retroattivo , questione che il Giudice delle leggi ha più volte affrontato affermando che “ dinanzi a leggi aventi efficacia retroattiva la Corte Costituzionale è chiamata ad esercitare uno scrutinio particolarmente rigoroso: ciò in ragione della centralità che assume il principio di non retroattività della legge, inteso quale fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo nella materia penale, ma anche in altri settori dell’ordinamento”, e che “qualora l’intervento legislativo retroattivo condizioni giudizi ancora in corso, il controllo di costituzionalità diviene ancor più stringente ”. E ha concluso analizzando le ragioni di interesse generale sottese all’intervento interpretativo , e osservando che “nei casi in cui la riscossione sia associata alla pendenza di una controversia giurisdizionale, muov[ono] da finalità deflattive del contenzioso parimenti riconducibili agli impegni PNRR; ed anzi a maggior ragione queste finalità possono nella specie ritenersi pressanti, se solo si consideri che si verte di un contenzioso che non ha ad oggetto, almeno di regola, l’accertamento della pretesa impositiva quanto - a valle - la sua realizzazione satisfattiva terminale, per giunta sovente all’esito di un iter processuale già alquanto risalente”. La Corte ha così pronunciato il seguente principio di diritto : “ in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis d.l. n. 84 del 2025, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’art. 3 bis del d.l. n. 202 del 2024, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1, comma 235, della l. n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lett. c), del citato d.l. n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata ”. B) La seconda questione esaminata riguarda l’ estensione, o meno, della disciplina definitoria in esame ai crediti non tributari , e in particolare a quelli aventi per oggetto il recupero di indebiti . La Corte ha innanzitutto precisato che il credito a quo , pur scaturendo da un ordinario rapporto bancario di finanziamento tra soggetti privati, aveva assunto carattere pubblicistico a seguito dell’inadempimento, il quale aveva determinato l’ attivazione del fondo di garanzia PMI (ex art. 2, comma 100, della l. n. 662 del 1996 , ed ex art. 8 bis del d.l. n. 3 del 2015 ) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a., con conseguente surroga di quest’ultimo all’Istituto bancario e affidamento della riscossione a Equitalia che vi ha provveduto notificando ai fideiussori la cartelle di pagamento. E ha poi rimarcato che in materia “di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica”, aveva già precisato che “in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati , ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999 , anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8 bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cass. 10.4.2024, n. 9657). Pe cui non ha potuto che concludere che tale tipologia di credito, “pur non avendo natura tributaria ma puramente restitutoria in surroga della garanzia pubblica escussa”, rientra nella procedura di rottamazione di cui alla l. n. 197 del 2022. E ciò anche perché una serie di disposizioni della stessa legge – ossia i commi 231 (che individua “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, dunque anche quelli costitutivi di un’entrata pubblica di matrice diversa da quella strettamente impositiva), 246 (che prevede ipotesi di esclusione dalla definizione specifiche e tassative e non incentrate sulla discriminazione, tributaria o meno, del credito posto in riscossione), 245 (che ammette alla definizione agevolata anche debiti di natura non tributaria quali quelli rinvenienti da istanze in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), 247 (che ammette alla definizione agevolata anche debiti per sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada) – dimostrano che al dato letterale e sistemico si associa la già ricordata ratio della procedura definitoria, volta sia ad agevolare, mediante lo stralcio di interessi e sanzioni, il recupero delle somme, sia ad estinguere, nel caso di processi pendenti, il relativo contenzioso. E non vi è dubbio che si tratti di esigenze entrambi ravvisabili in ragione del solo elemento oggettivo rappresentato dall’affidamento del carico all’Agente della riscossione nel tempo considerato, risultando per contro non selettiva (sebbene si discuta di una procedura indubitabilmente introdotta avendo a mente la speciale emergenza del recupero del carico tributario) la natura del credito posto in riscossione. La Corte ha così pronunciato il seguente principio di diritto : “ la procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 231 e segg., della l. n. 197 del 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ”. C) La terza questione verte sull’ estensione, o meno, della disciplina definitoria alla posizione del coobbligato in via solidale col debitore principale - nella specie, quale fideiussore - che non ha aderito alla definizione agevolata. La Corte ha rilevato che le norme in esame sulla definizione agevolata nulla hanno previsto su questo punto specifico. E quindi ha affermato che tale “lacuna può essere interpretativamente colmata nel coordinamento dei principi che regolano in via generale l’obbligazione solidale, valevoli anche in ambito tributario, con le regole che presiedono alle procedure pubblicistiche di definizione”. Ebbene, è principio generale in tema di co-responsabilità solidale passiva, ex art. 1922 c.c. , che “la pluralità soggettiva del vincolo si correla a un identico fatto generatore dell’obbligazione e a un’identica prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”. E alla stessa maniera, la fattispecie di solidarietà passiva si riscontra in ambito tributario allorquando, per legge, il presupposto impositivo si produce unitariamente nei confronti di più contribuenti tenuti al pagamento. Da ciò discende dunque che l’avvenuta definizione, da parte di un co-obbligato in solido, della posizione debitoria verso il Fisco in forza di una procedura a ciò finalizzata produce effetto liberatorio anche nei confronti del co-obbligato che a tale procedura non ha aderito. E la conclusione non cambierebbe se alla procedura condonistica in generale, ovvero specificamente a quella di rottamazione quater , si attribuisse sostanzialmente un contenuto remissorio parziale, posto che anche questo sarebbe comunque efficace, ex art. 1301 c.c. , nei confronti dei co-debitori che non siano stati parte dell’accordo. Quanto alle regole proprie della definizione, soccorre la già richiamata finalità legislativa volta a chiudere i rapporti pendenti e le azioni di recupero, finalità che verrebbe chiaramente frustrata - e, con essa, gli interessi pubblicistici che la sottendono - qualora la definizione del debito da parte di un co-obbligato (da ritenersi irrevocabile e irretrattabile) lasciasse intatto e ancora contendibile il rapporto impositivo (basato, si ripete, sugli stessi presupposti di quello definito) nei confronti di altri soggetti pur tenuti in solido con il primo. Attesi questi presupposti di sistema, appare congruente il solido indirizzo della giurisprudenza della Sezione Tributaria in materia di definizione agevolata , secondo cui il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sulla prestazione d’imposta, libera anche gli altri condebitori, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente. Sennonché, una volta stabilito dal legislatore che - nella rottamazione - la definizione si ha con il perfezionamento delle modalità di accesso alla procedura e il versamento della prima o unica rata, e che dalla definizione così intesa deriva l’estinzione del processo per il venir meno della res litigiosa , è giocoforza dedurre che quest’ultima si produca anche nei riguardi del co-obbligato non aderente, la cui tutela (nell’ipotesi di contestazione della opportunità e convenienza dell’adesione) si sposta all’interno del rapporto di regresso ex art. 1299 c.c. , senza più poter impegnare l’Amministrazione. La Corte ha così pronunciato il seguente principio di diritto : “ nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 e segg., della l. n. 197 del 2022 produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente ”.
Autore: Carmine Spadavecchia 29 marzo 2026
in materia penitenziaria (sovraffollamento carceri): - Fabio Fiorentin*, Carceri affollate: tre mosse semplici per convivere con il sovraffollamento (Guida al diritto 9/2026, 5-9, editoriale): il quadro della popolazione carceraria e la posizione giuridica dei detenuti [*magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Venezia ed ex componente della Commissione "Giostra" di riforma dell'ordinamento penitenziario] sul recente “pacchetto sicurezza” : DL 24.2.2026 n. 23 [GU 24.2.26 n. 45, avv. rett. GU 25.2.26 n. 46, in vigore dal febbraio 2026], Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale. - testo del decreto-legge (Guida al diritto 9/2026, 10-44) - modifiche al codice penale (Guida al diritto 9/2026, 45-47) - modifiche al codice di procedura penale (Guida al diritto 9/2026, 48-51) - guida alla lettura e mappa, a cura di Laura Biarella(Guida al diritto 9/2026, 52-59) - commenti: - Alberto Cisterna, Ripensare i confini della sicurezza per non soccombere all’emergenza (Guida al diritto 9/2026, 60-63) [le novità] - Alberto Cisterna, Su “destrezza” e “gruppo organizzato” interventi mirati con punizioni severe (Guida al diritto 9/2026, 64-68) [reati predatori e criminalità] - Aldo Natalini, “Zone rosse” per allontanare i soggetti violenti e minacciosi (Guida al diritto 9/2026, 69-72) [modifiche al “Daspo urbano”, espressione impropria sostitutiva dell’acronimo corretto D.Ac.Ur. = divieto di accesso alle aree urbane] - Giuseppe Amato, Droga: per la confisca basta anche l’uso saltuario del veicolo (Guida al diritto 9/2026, 73-77) [stupefacenti e misure cautelari] - Giuseppe Amato, Fermo di prevenzione: sì al ritocco all’attività di verbalizzazione (Guida al diritto 9/2026, 78-82) [il contrasto nelle manifestazioni] - Giuseppe Amato, Scuola: manca il personale ausiliario serve una precisazione della novella (Guida al diritto 9/2026, 83-84) [scuole e tutela infrastrutture] - Giuseppe Amato, Scudo penale per le forze di Polizia: restano incertezze applicative e dubbi (Guida al diritto 9/2026, 85-92) [forze dell’ordine e tutela legale] - Alberto Cisterna, Undercover, estesa la non punibilità alle azioni della polizia penitenziaria (Guida al diritto 9/2026, 93-94) - Alberto Cisterna, In regime di 41-bis hanno valore le “cautele” indicate dal Pnaa (Guida al diritto 9/2026, 95-96) [permessi carcerari] [Pnaa = procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo] - Fabio Fiorentin, Limitazioni e presupposti specifici valgono anche per i collaboratori (Guida al diritto 9/2026, 97-99) [le disposizioni sui permessi] sulla perdita di chance (chance e aspettativa di fatto): - Cons. Stato VII 9.2.26 n. 1009, pres. Chieppa, est. Castorina (Guida al diritto 9/2026, 105): La chance risarcibile non è una speranza, bensì una possibilità qualificata, la cui perdita deve essere dimostrata attraverso elementi oggettivi, seri e coerenti. In assenza di tale prova, il danno non può dirsi effettivo e il diritto al risarcimento non sorge. [La decisione pone un tassello nel processo di delimitazione dell’area della risarcibilità dei danni, rafforzando l’esigenza di rigore probatorio e contribuendo a un più equilibrato bilanciamento tra tutela del cittadino e sostenibilità della responsabilità pubblica. Un monito chiaro: la perdita di chance non è un automatismo risarcitorio, ma una categoria giuridica che esige prova, misura e concretezza. La portata della decisione va letta anche alla luce delle ricadute operative per i futuri giudizi risarcitori. La sentenza impone alle parti ricorrenti un rafforzamento significativo dell’impianto probatorio, chiamandole a dimostrare non solo l’esistenza di un comportamento amministrativo illegittimo, ma anche il nesso concreto tra tale comportamento e la perdita di un risultato utile, non meramente eventuale. In questo quadro, assumono rilievo centrale gli elementi documentali, le evidenze fattuali e, ove necessario, le valutazioni tecniche idonee a dimostrare che l’esito favorevole non si colloca sul piano della mera possibilità astratta, bensì su quello della concreta probabilità. La sentenza contribuisce inoltre a delimitare con maggiore precisione il confine tra chance giuridicamente apprezzabile e aspettativa di fatto, confermando che solo la prima può assurgere a bene della vita autonomamente tutelabile]. in materia disciplinare (pubblico impiego - contestazione addebiti): - Cass. lav. 20.32.26 n. 3857 (Guida al diritto 9/2026, 102): La contestazione costituisce un momento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, portando a conoscenza del pubblico dipendente l’addebito e mettendolo in condizione di difendersi. Deve pertanto escludersi che l’omessa contestazione possa essere sanata da atti successivi, pur facenti esplicito o implicito richiamo ai contenuti della contestazione. La conoscenza degli addebiti è funzionale alla difesa dell’incolpato in tutte le fasi del procedimento disciplinare, anche al fine di evitare che esso progredisca; pertanto, ogni avanzamento che avvenga in assenza di contestazione determina di per sé una menomazione irrimediabile delle garanzie difensive. Ammettere forme di conoscenza degli addebiti diverse dalla comunicazione della contestazione, finirebbe con lo stravolgere l’intero impianto del procedimento disciplinare. [Nella specie, Il fatto (pacifico) che il dipendente avesse avuto notizia degli addebiti (in termini peraltro sintetici) solo all’atto della sospensione del procedimento disciplinare, quando erano trascorsi oltre tre mesi dalla data in cui la Asl aveva operato la contestazione, mai però pervenuta al lavoratore, ha impedito a quest’ultimo di fornire le proprie giustificazioni in sede di audizione e in tal modo (di tentare) di ottenere un’archiviazione immediata del procedimento. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, dovrà nuovamente giudicare sul caso, partendo dai principi affermati dalla SC). in tema di ambiente (protezione uccelli - progetto stradale): - Corte giust. Ue 1^, 26.2.26, causa C-131/24 (Guida al diritto 9/2026, 106): La direttiva «uccelli» (2009/147/Ce) mira a proteggere tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Il progetto di costruzione di una strada può, in linea di principio, rientrare nel divieto, previsto dalla direttiva, di disturbare deliberatamente le specie di uccelli in modo significativo. Tuttavia, tale divieto riguarda solo gli atti di disturbo che abbiano conseguenze significative sul livello ritenuto sufficiente delle popolazioni delle specie di uccelli selvatici, e non su esemplari di tali specie. Diverso è il caso in cui la popolazione di una data specie sia talmente ridotta numericamente che il disturbo di esemplari isolati sia tale da compromettere la conservazione di tale specie. Non vi è disturbo deliberato se misure di accompagnamento consentano di prevenire qualsiasi conseguenza significativa contraria agli obiettivi di mantenere o di ripristinare a un livello sufficiente la popolazione delle specie interessate. Le misure di accompagnamento previste nell’ambito del progetto devono pertanto essere prese in considerazione per valutare se il divieto in questione vi osti. [Nella specie, Associazioni ambientaliste hanno contestato dinanzi al Tribunale amministrativo federale austriaco l’autorizzazione alla costruzione di una strada a quattro corsie e di una lunghezza di 1,69 chilometri, ritenendo tale progetto contrario alla direttiva «uccelli». Da un lato, all’interno del perimetro dei lavori si troverebbero territori di cova dell’allodola, della starna e della quaglia. D’altro lato, il rumore causato dal futuro traffico potrebbe perturbare anche numerose altre specie di uccelli forestali in prossimità, in particolare il picchio rosso mezzano. Il Tribunale amministrativo federale ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire la portata del divieto in questione, rilevando che il progetto di strada prevede diverse misure al fine di limitare l’impatto sulle popolazioni di uccelli selvatici presenti nel sito o nelle vicinanze. La Corte ricorda che il divieto in questione si applica non solo alle attività umane dirette ad arrecare pregiudizio agli uccelli, ma anche alle attività che, pur non avendo manifestamente un siffatto oggetto, comportano l’accettazione di tale pregiudizio]. c.s. (Due massime sul "potere") I giudici sono nati per difendere il cittadino dagli arbitri del potere; ma quando si fanno essi stessi potere, il cittadino è spacciato . Il Legislatore, prima di fare le leggi, dovrebbe pensare ad essere chiaro per chi le applica e per coloro ai quali devono essere applicate. Ma la chiarezza implica competenza e onestà intellettuale, e troppo spesso non abita nei Palazzi del Potere.
Autore: Carmine Spadavecchia 28 marzo 2026
i n tema di credito ai consumatori : DLg 31.12.2025 n. 212 [GU 9.1.26 n. 6, in vigore dal 10 gennaio 2026], Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 8/2026, 17-22) in tema di elettorato passivo (Valle d’Aosta): - Corte cost. 19.2.26 n. 16, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 8/2026, 27-28 solo massima): Ribadito che la vigente normativa statale in materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità è attuativa dell’art. 51 Cost., nel suo intimo collegamento con l’art. 3 Cost., va rimarcata l’esigenza generale di uniformità della disciplina concernente il diritto politico di elettorato, che può bensì trovare distinte declinazioni nelle diverse discipline regionali, ma pur sempre nel rispetto dei principi della legislazione dello Stato, dei quali possono fare parte anche norme più puntuali e specifiche, purché siano espressione di esigenze generali. Va escluso che una diversità di disciplina possa trovare giustificazione nella peculiare dimensione geografica e territoriale valdostana, caratterizzata dall’esclusiva presenza di comuni di consistenza inferiore ai cinquemila abitanti (a eccezione del capoluogo) e, conseguentemente, da comunità legate da legami parentali diffusi e da una dimensione relazionale ristretta, dal momento che è l’intero territorio nazionale a essere caratterizzato dalla dominante presenza di comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti. [Le questioni erano state promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al mancato rispetto di alcune previsioni contenute nel TUEL. Le norme impugnate prevedevano per i comuni valdostani: a) la non immediata ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie); b) il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell’insieme dei consiglieri comunali; c) il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco. La Corte ha dichiarato incostituzionali le norme impugnate in quanto divergenti dalle corrispondenti previsioni degli artt. 51, 47, commi 3 e 4, e 64, comma 4, TUEL. Ha però evidenziato che la disciplina statale della materia è mutata nel tempo, e ha riconosciuto che spetta al legislatore statale di identificare meccanismi di nomopoiesi che consentano di coniugare, nel rispetto degli artt. 3 e 51 Cost., l’esigenza di uniformità e quella di adattamento nelle specifiche realtà locali, non potendo intendersi l’esigenza di uniformità come sinonimo di identità] in tema di concorsi (procedure automatizzate): - TAR Lazio 3^-bis, 2.2.26 n. 1895, pres. rel. Caputi (Guida al diritto 8/2026, 88 T): 1. Nelle procedure automatizzate non può essere pretermessa la “riserva di umanità”. L'indicazione di un requisito in una parte “erronea” del modulo (nella specie, per la partecipazione a una selezione concorsuale) non preclude di per sé la valutazione dello stesso ai fini concorsuali, poiché identico principio deve valere anche nelle procedure automatizzate, nelle quali l’impiego degli algoritmi non può sacrificare la corretta valutazione dei requisiti dei candidati. 2. Il regolamento (UE) 13.6.2024 n. 1689 (1689/2024) del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull’intelligenza artificiale) prevede un'applicazione differita per gli obblighi relativi ai sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio, tra cui quelli concernenti la supervisione umana, a decorrere dal 2 agosto 2026. Tuttavia, anche prima di tale data, il regolamento assume rilevanza quale fonte di indirizzo interpretativo, nella parte in cui qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di IA utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone, quale requisito strutturale, l’esistenza di una supervisione umana effettiva, per il controllo, l’intervento e la correzione del funzionamento del sistema. - (commento di) Davide Ponte, “Ad alto rischio” l’IA nelle selezioni, necessaria la supervisione dell’uomo (Guida al diritto 8/2026, 91-94) in tema di sanità e bioetica : - Cedu 5^, 5.2.26, ric. 55026/22 (Guida al diritto 8/2026, 96 solo massima): Non sussiste una violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 (diritto alla vita) della Cedu (Convenzione) qualora la normativa interna consenta al medico di non dare seguito a direttive anticipate che richiedano il mantenimento in vita artificiale, a condizione che tale decisione sia assunta nell'ambito di un quadro legislativo chiaro, all'esito di una procedura collegiale che verifichi l'inappropriatezza clinica del trattamento rispetto a una situazione di ostinazione irragionevole (accanimento terapeutico) e che sia garantito al paziente o ai suoi familiari un ricorso giurisdizionale effettivo. [fattispecie relativa a paziente in stato vegetativo per il quale i medici avevano deciso di interrompere le cure nonostante l'esistenza di direttive anticipate in cui l'uomo esprimeva il desiderio di essere mantenuto in vita artificialmente]. - (commento di) Valeria Cianciolo, Diritto alla vita e autodeterminazione: legittima la norma che consente al medico di non seguire le Dat (Guida al diritto 8/2026, 96-98). Nel blog "Liberté, libertés chéries" Veille juridique sur les droits de l'homme et les libertés publiques di Roseline Letteron (giurista e politica), la sentenza è lodata come una validazione europea della legge Claeys-Léonetti, sottolineandosi il quadro procedurale chiaro (collegialità medica e controllo giudiziario) che bilancia autonomia del paziente e deontologia medica. in tema di minori (affidamento condiviso): - Cass. pen. 6^, 17.11.25 n. 37354 (Guida al diritto 8/2026, 75 T): In tema di affidamento condiviso ed esclusivo, dopo la separazione o il divorzio, il genitore che convive con il figlio minore ha un diritto iure proprio sulle somme versate dall’ex coniuge per il mantenimento del figlio. Non è quindi possibile che si configuri il reato di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, se anche il denaro non venisse usato per intero per i bisogni del figlio. (Nel caso in questione è stato accolto il reclamo di una madre in affidamento condiviso che la Corte di Appello aveva condannato per malversazione dell’assegno di mantenimento del figlio avendolo utilizzato per fini a lui estranei, negando vincoli di destinazione). - (commento di) Marino Maglietta, Serve un percorso esegetico che rimetta al centro il minore (Guida al diritto 8/2026, 77-80) in materia di famiglia (casa familiare - successione - diritto di abitazione del coniuge e dei figli): - Cass. 2^, 23.1.26 n. 1551 (Guida al diritto 8/2026, 25): La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare non è espressione di possesso uti heres, ma legittimo esercizio di un diritto reale già acquisito ex lege. Non si tratta di una relazione materiale con un bene ereditario; non si applica l’art. 485 c.c.; il decorso del termine trimestrale non comporta acquisto tacito dell’eredità. Questa conclusione è giustificata anche sul piano teleologico, valorizzando la funzione di tutela del coniuge superstite perseguita dall’art. 540 c.c. Quanto alla posizione dei figli conviventi, la loro permanenza nella casa familiare non ha un titolo autonomo; essa è giuridicamente assorbita dal diritto di abitazione del coniuge superstite; i figli non hanno alcun diritto di godimento proprio sull’immobile, che spetta in via esclusiva al coniuge. Ne consegue che: non è configurabile, neppure in capo ai figli, un possesso rilevante ex art. 485 c.c.; la loro relazione materiale con l’immobile non è espressione di poteri esercitati uti heredes. Ammettere l’irrilevanza del possesso per il coniuge, ma la rilevanza per i figli conviventi, condurrebbe a una soluzione incoerente sul piano sistematico e ingiusta sul piano sostanziale, poiché la medesima situazione fattuale sarebbe valutata in modo opposto senza un reale fondamento giuridico. (Il ragionamento della Cassazione si chiude con l’affermazione del principio secondo cui: la convivenza nella casa familiare, quando sia sorretta dal diritto ex art. 540, comma 2, c.c., non integra possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., né per il coniuge superstite né per i figli conviventi). in tema di condominio : - Corte app. Firenze 3^, 8.9.25 n. 1532 (Guida al diritto 8/2026, 46 T): In mancanza di un atto negoziale formale o di una chiara manifestazione di volontà contraria risultante da titolo valido e opponibile, l’utilizzo esclusivo, per quanto protratto nel tempo, non determina l’acquisto del bene per usucapione né comporta il venir meno della natura condominiale dello stesso la quale continua a sussistere in funzione della sua oggettiva destinazione all’uso comune. [nella fattispecie la Corte ha statuito che l’uso esclusivo del ripostiglio sulle scale non modifica la natura condominiale] - (commento di) Fulvio Pironti, Decisione di appello che ribadisce l’importanza del titolo formale (Guida al diritto 8/2026, 53-56) sul danno causato da animali (randagi): - Cass. 3^, 7.2.26 n. 2724 (Guida al diritto 8/2026, 30 T): In tema di danni da randagismo, si applica esclusivamente l’art. 2043 c.cc, con onere per il danneggiato di provare la colpa dell’ente, non presumibile dalla sola presenza dell’animale sulla pubblica via. Qualora l’Amministrazione dimostri l’organizzazione formale del servizio (anagrafe, mappatura, convenzioni), il danneggiato deve fornire la prova a valle di una specifica inefficienza, documentando, anche per presunzioni, segnalazioni pregresse rimaste inevase che rendessero l’evento evitabile con uno sforzo proporzionato. Accertata la colpa omissiva, il nesso causale resta provato in via presuntiva tramite la concretizzazione del rischio, salva la prova del caso fortuito a carico della PA. - (commento di) Mario Piselli, Non basta la presenza dell’animale per far scattare la responsabilità (Guida al diritto 8/2026, 35-36) sulla responsabilità degli enti (illecito amministrativo): - Cass. pen. 6^, 5.1.26 n. 143 (Guida al diritto 8/2026, 66 T): 1. In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la scelta di procedere o meno nei confronti dell'ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal DLg 231/2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale. Pertanto, il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell'ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento. 2. Nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell'ente. - (commento di) Giuseppe Amato, Iscrizione dell’illecito è atto dovuto, ma la questione resta ancora aperta (Guida al diritto 8/2026, 70-74) in tema di privacy (sentenze – anonimizzazione - trasparenza vs privacy): - Cass. 3^, 5.2.26 n. 2400 (Guida al diritto 8/2026, 26): Il diritto all’anonimato, pur rilevante, non assume carattere automatico né generalizzato e non può tradursi in una limitazione preventiva della conoscibilità delle decisioni giudiziarie. L’oscuramento costituisce una misura eccezionale, attivabile solo in presenza di un rischio effettivo di lesione della dignità o della riservatezza, che non possa essere evitato attraverso le ordinarie modalità di redazione del provvedimento. In mancanza di tali presupposti, prevale l’interesse pubblico alla trasparenza e alla intelligibilità della giurisprudenza, quale elemento essenziale per la comprensione del diritto e per la funzione stessa della giurisdizione. in tema di mediazione civile : - Marco Marinaro*, Mediazione civile, piano organico per superare la logica dell’emergenza (Guida al diritto 8/2026, 12-15): editoriale a margine della Relazione annuale sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2025 presentata dal ministro Carlo Nordio [*docente di Giustizia sostenibile e Adr presso l'Università «Luiss Guido Carli» di Roma] sulle spese processuali (oneri fiscali - contributo unificato): - Cass. trib. 16.11.25 n. 30202 (Guida al diritto 8/2026, 37 T): 1. Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 3, in esito a ricorso della parte privata, perché la causa non poteva essere proposta, dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l'intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo. 2. In caso di sequestro preventivo di una parte o della totalità delle partecipazioni di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società in persona del custode giudiziario, nominato ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p., che sia stato nominato dall'assemblea della società amministratore unico. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Solo l’esito integralmente negativo giustifica il maggior costo del tributo (Guida al diritto 8/2026, 42-45) c.s. Non è giusta una cosa perché l'ha fatta un uomo giusto. È giusto un uomo che fa la cosa giusta. (Aristotele)
Autore: Carmine Spadavecchia 20 marzo 2026
in tema di annullamento d’ufficio (termine di decadenza): - Corte cost. 29.6.25 n. 88, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Giurispr. it. 12/2025, 2597 solo massima): 1. É inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies, 1° comma, L 7.8.1990 n. 241, nella parte in cui stabilisce il termine finale di dodici mesi per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio anche con riguardo alle autorizzazioni che incidono su interessi di rango sensibile e di rango costituzionale, come la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, in riferimento all’art. 117, 1° comma, Cost., in relazione agli artt. 1, lett. b) e d), e 5, lett. a) e c), della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva con la L 1.10.2020 n. 133. 2. Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies, 1° comma, L 7.8.1990 n. 241, nella parte in cui stabilisce il termine finale di dodici mesi per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio anche con riguardo alle autorizzazioni che incidono su interessi di rango sensibile e di rango costituzionale, come la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, in riferimento agli artt. 3, 1° comma, 9, 1° e 2° comma, e 97, 2° comma, Cost. - (commento di) Gabriele Serra, Legittimità costituzionale del termine decadenziale fisso per l’annullamento d’ufficio (Giurispr. it. 12/2025, 2597-2606) in tema di procura alle liti (sanabilità della procura nulla): - Ad. plen. 2.10.25 n. 11, pres. Maruotti, est. Lamberti, Min. Giustizia e governo degli Stati Uniti d’America (Giurispr. it. 12/2025, 2486-8): La procura difensiva sottoscritta all’estero e autenticata solo successivamente da un avvocato in Italia è affetta da radicale e insanabile nullità. Sono inapplicabili al processo amministrativo le previsioni in tema di sanabilità della procura nulla di cui all’art. 182, cpv. c.p.c. in quanto non espressive di un generale principio del diritto processuale (e quindi, inestensibili al processo amministrativo anche alla luce dell’art. 39 c.p.a.). Non disponendo di tutti gli elementi per la definizione della controversia, va demandato alla Terza Sezione il compito di valutare se possa essere riconosciuta nel caso in esame la scusabilità dell’errore. in tema di equo indennizzo (nesso causale): - Ad. plen. 7.10.25 n. 12, pres. Maruotti, est. Franconiero (Giurispr. it. 12/2025, 2483-5): Laddove un militare sia stato esposto ad agenti potenzialmente patogeni a causa o in occasione del servizio e abbia contratto patologie compatibili con tale esposizione, opera una presunzione semplice circa il nesso eziologico fra l’avvenuta esposizione e la contrazione della malattia, con sostanziale inversione del relativo onere della prova a carico dell’Amministrazione (e conseguente esonero del soggetto leso dell’onere di fornire prove ulteriori in ordine all’eziopatogenesi). in materia di servizio idrico (regolazione tarifaria): - Ad. plen. 7.11.25 n. 16, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giurispr. it. 12/2025, 2481-3): In merito alla regolazione tariffaria ARERA in materia di servizio idrico integrato, va chiarito che il sistema regolatorio demandato all’Autorità di settore deve, sì, garantire il complessivo equilibrio economico-finanziario della gestione attraverso il recupero integrale dei costi, ma ciò non significa che la regolazione tariffaria debba comportare la sterilizzazione di qualunque rischio in capo al gestore e il riconoscimento tariffario di qualunque costo sostenuto. Al contrario, tale sistema deve soltanto limitarsi a garantire generali condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. in tema di giochi (proroga concessioni sale Bingo): - Cons. Stato VII 6.1025 n. 7807, pres. Chieppa, est. Di Carlo (Giurispr. it. 12/2025, 2485-6): Premesso che la disciplina nazionale in tema di proroga tecnica per i gestori della cc.dd. ‘sale Bingo’ è riconducibile alle previsioni di cui alla Direttiva concessioni n. 2014/23/UE, contrasta con il diritto UE la disciplina nazionale la quale – a fronte dell’obbligo di versamento di canoni maggiorati – ha riconosciuto longe et ultra ai concessionari una proroga legale della durata delle concessioni. Questa previsione legale si pone in contrasto con le disposizioni UE in tema di durata delle concessioni e deve conseguentemente essere disapplicata dalle Autorità nazionali (legislatore e Amministrazione finanziaria), le quali devono procedere all’indizione delle nuove gare e alla rideterminazione degli oneri economici a carico dei concessionari sulla base di elementi economici concreti connessi all’equilibro della singola concessione (e non in modo astratto e indistinto). in tema di PMA eterologa (e maternità d’intenzione): - Cedu 1^, 9.10.25, ric. 42247/23, X contro Italia (Giurispr. it. 12/2025, -2494, annotata da Martina di Lollo): La scelta del legislatore italiano di non ammettere la trascrizione del riconoscimento della madre d’intenzione nei casi di PMA eterologa praticata all’estero rientra nel margine di apprezzamento statale. [La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla denunciata violazione, da parte dello Stato italiano, del diritto alla vita privata e familiare di X, minore nato nel 2018 da PMA eterologa praticata all’estero da una coppia omosessuale femminile residente in Italia, ha concluso, a maggioranza (6 voti contro 1) che non vi è stata alcuna violazione dell’obbligo di garantire al ricorrente l’effettivo rispetto della sua vita privata (par. 80). Il ricorrente contestava l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita, nella parte relativa al riconoscimento della madre di intenzione, che aveva determinato, a distanza di cinque anni dalla nascita, la recisione del rapporto di filiazione con quest’ultima. Secondo la Corte, lo svolgimento quotidiano della vita familiare di X non è stato in alcun modo ostacolato dall’annullamento della trascrizione, stanti la continuità della convivenza con le genitrici e del legame di parentela con C.D.O. Pertanto, le difficoltà pratiche incontrate dal ricorrente nello svolgimento della vita familiare, conseguenti all’annullamento della trascrizione, non erano tali da oltrepassare il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri, escludendo così una violazione dell’art.8 Cedu da parte dell’Italia (par. 83)] in tema di imposte (accertamenti fiscali e sanzioni tributarie): - Cedu 4^, IV, 16.10.25, ric. 16395/2018, Chanturia, Italmoda M.P. e aa. / Paesi Bassi (Giurispr. it. 12/2025, 2490-2492, annotata da Marcella Martis): La procedura di accertamento fiscale non rientra nella materia penale ai sensi dell’art. 6 Cedu (Convenzione) e gli avvisi di accertamento non costituiscono una “pena” ai sensi dell’art. 7. Le misure in questione infatti (misure di recupero dell’IVA in caso di operazioni fraudolente) non integrano una sanzione, ma mirano a ripristinare una situazione conforme alla legge, mediante il pagamento delle imposte dovute o di somme non legittimamente percepite. (La Corte riafferma la distinzione concettuale e funzionale tra recupero dell’imposta non versata, che ha natura restitutoria e mira a ripristinare la legalità fiscale, e sanzione tributaria, finalizzata invece a punire un comportamento illecito e a prevenire violazioni). in tema di privacy (controlli a distanza e Statuto dei lavoratori): - Giuseppe Craca (a cura di), Disciplina dei controlli a distanza: spunti su giurisprudenza e privacy (Giurispr. it. 12/2025, 2649-2656): rassegna di giurisprudenza. in tema di contratti ad esecuzione continuata (Covid-19): - Cass. 3^, 16.6.25 n. 16113 (Giurispr. it. 12/2025, 2495 T): In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l’art. 91, 1° comma, DL 18/2020 – L 27/2020, (cd. decreto “Cura Italia”) assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell’inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale - qualificando l’impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato dall’obbligo di risarcimento del danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all’azione di risoluzione per inadempimento -, ma non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell’incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive, in quanto, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell’ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all’azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un di- ritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto. - (commento di) Gianluca Sicchiero, Il Covid ha ucciso anche la solidarietà costituzionale? (Giurispr. it. 12/2025, 2498-2501) - (commento di) Elisa Colletti, Gli echi lontani del Covid-19 (Giurispr. it. 12/2025, 2501-9) in tema di società : - Il recesso nel diritto societario, a cura di Paolo Montalenti, Mia Callegari ed Eva R. Desana* (Giurispr. it. 12/2025, 2657-2706) --- Il recesso nel diritto societario: profili introduttivi, Paolo Montalenti (2657) --- Il recesso “per giusta causa” tra società di persone e società di capitali, Barbara Petrazzini (2659) --- Il recesso ad nutum e i confini dell’autonomia statutaria, Mia Callegari e Francesco Mosetto (2664) --- Il “recesso consensuale”, Francesca Prenestini (2671) --- Il recesso in presenza di voto plurimo e maggiorato, Irene Pollastro (2678) --- Gli effetti della dichiarazione di recesso, Francesco Mosetto (2682) --- Il procedimento di liquidazione di azioni e quote in caso di recesso, Elena Fregonara (2688) --- La valutazione della quota nelle società di persone: tra silenzi e incertezze, Giulia Garesio (2696) --- La determinazione dell’esperto del valore delle partecipazioni nel recesso, Oreste Cagnasso (2702) sul c.d. caso DIciotti (atto politico, soccorso in mare, ecc.): - Cass. SSUU 6 marzo 2025, n. 5992 (Giurispr. it. 12/2025, 2538 s.m.): 1. In tema di responsabilità civile della PA, il rifiuto di autorizzazione allo sbarco delle persone migranti soccorse in mare in zona Search and Rescue (c.d. zona SAR) non configura un atto politico perché non è libero nel fine, ma esprime una funzione amministrativa da svolgere nei limiti che la Costituzione e la legge impongono per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e degli stranieri; ne consegue che non sussiste difetto assoluto, ne ́ relativo, di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, sussistendo invece la giurisdizione del giudice ordinario. 2. L’obbligo di soccorso in mare rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, da considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare, in forza delle quali ciascuno Stato membro è tenuto a garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare, fornendole le prime cure e trasferendola in un luogo sicuro; ne consegue che lo Stato responsabile del soccorso (che non necessariamente è lo Stato di bandiera) deve organizzare lo sbarco “nel più breve tempo ragionevolmente possibile”, provvedendo ad indicare un luogo sicuro per lo sbarco, con un atto amministrativo endoprocedimentale vincolato nell’an e discrezionale solo nel quomodo. (Nella specie, la SC ha accolto il ricorso proposto da un cittadino eritreo avverso la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniale patiti in occasione dell’illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave della Guardia Costiera U. Diciotti, aveva ritenuto non sussistente un obbligo giuridico, in capo allo Stato italiano, di indicare un luogo sicuro per lo sbarco delle persone migranti presenti sulla nave). 3. Il trattenimento a bordo di una nave della Guardia costiera di persone migranti non ancora compiutamente identificate, e potenzialmente titolari del diritto di asilo, ex art. 10 Cost., integra una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, di cui all’art. 5 Cedu, non potendosi configurare l’eccezione prevista dal par. 1, lett. f) della stessa norma in ragione dell’insussistenza di un provvedimento giudiziario o di una successiva convalida delle scelte governative, che rivela l’arbitrarietà delle misure restrittive per violazione della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione, prescritte dall’art. 13 Cost. - (commento di) Francesco de Santis di Nicola e Giulia Ciliberto, Le Sez. un. sul “caso Diciotti”: atto politico, soccorso in mare e libertà personale (Giurispr. it. 12/2025, 2538-2552) sul rinvio pregiudiziale alla Cassazione : - TAR Liguria 2^, 3.3.25 n. 234, pres. est. Morbelli (Giurispr. it. 12/2025, 2606 s.m.): Nel processo amministrativo è ammissibile l’impiego del rimedio del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione previsto dall’art. 363-bis c.p.c. qualora il quesito interpretativo attenga a questioni di giurisdizione. - (commento di) Andrea Gandino, Sull’applicabilità nel processo amministrativo del rinvio pregiudiziale alla Cassazione (Giurispr. it. 12/2025, 2606-2611) in procedura civile (domande giudiziali frazionate - abuso del processo): - Cass. SSUU 19.3.25 n. 7299 (Giurispr. it. 12/2025, 2528 s.m.): In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. Qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, 1° comma, c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale. - (commento di) Monica Pilloni, Domande giudiziali frazionate, abuso del processo e “giuste” conseguenze processuali (Giurispr. it. 12/2025, 2528-2537) c.s. Ogni uomo deve porsi dei limiti (Albert Camus) Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti (dal film: "Una 44 Magnum per l'Ispettore Callaghan" )
Autore: dalla Redazione 20 marzo 2026
Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 30 luglio 2025/ Ordinanza del Tribunale di Milano in funzione di riesame in data 20 agosto 2025/ Cassazione penale sez. VI - 12/11/2025, n. 40725 IL CASO E LA DECISIONE L'amministratore delegato di una importante società di architettura, componente altresì della Commissione paesaggio del Comune di Milano, viene indagato per "corruzione propria" ( corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p. ) dinanzi al Tribunale di Milano. L'accusa contesta che l'imputato avrebbe favorito, ai fini di competenza della suddetta Commissione, una società dalla quale, contestualmente, lo stesso soggetto avrebbe ricevuto il pagamento per due distinti incarichi professionali. Il GIP investito della richiesta di misura cautelare aveva ritenuto riscontrata, seppure in sede di valutazione dei gravi indizi, la fattispecie corruttiva, avvalorando la tesi della corruzione sistemica , desumibile, tra l'altro, dalla palese violazione dell'obbligo di astensione che sarebbe derivato al componente della Commissione paesaggio dal fatto di intrattenere rapporti professionali e di grande confidenza con il beneficiario degli atti favorevoli della suddetta Commissione. Tuttavia, prima secondo il Tribunale del riesame e poi secondo la Corte di Cassazione, gli indizi raccolti per il reato di corruzione avrebbero dovuto considerarsi non gravi, in relazione all'assenza di elementi di fatto posti a sostegno del patto corruttivo , non potendo la dimostrazione di tale patto rinvenirsi nella mera violazione dell'obbligo di astensione. L'originaria misura applicativa degli arresti domiciliari è dunque definitivamente venuta meno a seguito della pronuncia cautelare del Giudice di legittimità. PATTO CORRUTTIVO, CONFLITTO DI INTERESSI E NOZIONE DI UTILITÀ La fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che "vende", a fronte della corresponsione di una utilità illecita, l'esercizio della funzione o del servizio pubblico. In concreto, non è sanzionata penalmente la mera violazione del dovere di astensione del pubblico ufficiale in costanza di un conflitto di interessi , seppure, sotto diverso profilo, l'esercizio di attività pubblica in conflitto di interessi ricorre in plurime fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione, quali ad esempio, la concussione e l'induzione indebita. L'ipotesi di conflitto di interessi aveva inoltre rilevanza nella controversa fattispecie dell' abuso di ufficio , reato tuttavia oggi depenalizzato con inevitabili ricadute in termini di vulnus rispetto alla possibilità di repressione penale di condotte astrattamente gravi come quella oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione, e prima ancora, del GIP e del Tribunale del Riesame. Resta dunque centrale, attualmente, ai fini di contestazione del reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p., la dimostrazione della sussistenza di un accordo corruttivo tra le parti . In altri termini, secondo i Giudici che hanno riformato l'originaria ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti del funzionario asseritamente infedele, la condotta del pubblico agente che eserciti la propria funzione in conflitto di interessi, non dimostra di per sé la corruzione, " in quanto non è ravvisabile nel sistema penale una corruzione "senza accordo" e, dunque, senza prova del patto corruttivo ". Deve sussistere, secondo il richiamo operato a giurisprudenza consolidata, un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione rappresenti a sua volta l'adempimento del patto corruttivo. Secondo i Giudici di legittimità che si sono occupati del caso in commento, dal punto di vista probatorio, è necessario " procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente e alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall'agente pubblico e alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela ". D'altra parte, qualora la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti contabilizzata e documentata, come in occasione dei fatti contestati al funzionario del Comune di Milano (parcelle pagate per rapporti privati e paralleli di consulenza), è necessaria, secondo la Cassazione, la prova della circostanza che il compimento dell'atto, contrario ai doveri di ufficio, sia stata la causa determinante della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale. Resta poi la questione della corruzione c.d. sistemica o ambientale , che potrebbe in tesi configurare la condotta del pubblico agente anche quale corruzione per l'esercizio della funzione ai sensi dell' art. 318 cod. pen .; il rilievo del carattere sistematico della commissione di una tipologia di reato, tuttavia, postulerebbe di per sé la dimostrazione della reiterazione costante di reati, pur sempre integrati in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi. Un cenno merita infine la posizione assunta dai Giudici di legittimità sulla nozione di "altra utilità" , quale oggetto della dazione o promessa. Tale nozione ricomprende notoriamente qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, "ivi compresi i benefici leciti". Tuttavia, affinché un " beneficio lecito" possa costituire la retribuzione della vendita dell'atto contrario ai doveri di ufficio, risulta necessario che l'erogazione dell'utilità si inserisca in una relazione sinallagmatica di tipo corruttivo, come ad esempio nel caso, già oggetto di precedente pronuncia, in cui il referente di talune società di servizi assicuri a un consigliere comunale i mezzi economici atti ad affrontare la campagna elettorale ed essere rieletto, assuma contestualmente una persona dallo stesso segnalata e contribuisca anche al salvataggio di una cooperativa riconducibile all'area politica del consigliere comunale in questione. La domanda allora resta una e una soltanto (ed è una domanda la cui risposta avrà un peso fondamentale sugli esiti del procedimento penale avviato nei confronti del funzionario del Comune): la situazione di conflitto di interessi non dichiarata in cui sicuramente versava il pubblico agente rendeva o meno di per sé corruttiva la percezione della remunerazione per incarichi professionali dagli stessi beneficiari degli effetti favorevoli dell'attività pubblica dell'indagato, pur avendo tale remunerazione causa autonoma, non fittizia e non sovradimensionata? La risposta, al momento, seppure in sede di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, è stata negativa. Ma risulta davvero molto sottile la differenza tra cointeressenza con il privato e “ cattura del regolatore ”, una volta che tutte le fattispecie di confine rispetto a queste due situazioni "conflittuali" siano state espunte dall'area dell'illecito penale facente capo al vecchio e (in)glorioso abuso di ufficio.
Autore: a cura di Sergio Conti 18 marzo 2026
(Il presente contributo e le opinioni di merito ivi espresse, pur provenendo da un componente della Redazione, rappresentano esclusivamente il pensiero del loro autore) Lo scrivente reputa opportuno svolgere alcune brevissime osservazioni sul referendum che si terrà i prossimi 22 e 23 marzo, ritenendo di esprimere una indicazione di voto per il SI. Astenendomi dalle posizioni - quasi sempre strumentali e di basso livello - del dibattito “generalistico” (politici e giornalisti, con contorno di attori, comici e cantanti), richiamo alcuni fra i tanti commenti, opera di giuristi di altissimo livello, che si sono espressi, argomentando a favore del SI al referendum costituzionale confermativo: a) la riforma, da sempre cavallo di battaglia di giuristi garantisti, costituisce il conseguente e necessario seguito del passaggio dal processo inquisitorio a quello accusatorio (al riguardo sono molto chiare le considerazioni svolte dall'Accademico dei Lincei prof. Tullio Padovani in un video rinvenibile su youtube: https://www.radioradicale.it/scheda/783535/referendum-giustizia-le-ragioni-del-si-e-del-no-confronto-in-contraddittorio?i=5025269 ) e della riforma costituzionale del 1999 delll' art. 111 che ha statuito che il giudice deve essere non solo imparziale, ma TERZO; su questo punto si veda l'intervista al costituzionalista prof. Augusto Barbera, già presidente della Corte costituzionale ( https://www.libertaeguale.it/barbera-si-alla-separazione-delle-carriere-e-una-riforma-liberale-e-inevitabile/ ); b) le piaghe del correntismo e della difesa corporativa che secondo molti sarebbe sta posta in essere da oltre cinquantanni dall'ANM in tema di conferimento incarichi (semi direttivi e direttivi) e di giudizi disciplinari sono ben conosciute e documentate; al riguardo, si veda l'intervista al Prof. Pietro Perlingieri ( https://www.ilfoglio.it/giustizia/2026/03/05/news/-al-referendum-voto-si-e-una-scelta-storica-per-avere-una-giustizia-piu-equa-dice-pietro-perlingieri-8745045/ ); c) più in generale su CSM e sulla sua attività espansiva ultra Costitutionem segnalo lo scritto del prof. Di Federico ( https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2024/07/Di-Federico_LP.pdf ). Infine, dopo avere r ichiamato alcune illustri e condivise considerazioni a favore della riforma in sé, ritengo di dovere aggiungere che sia stato un grave errore volere comunque riformare la Costituzione, senza raggiungere il quorum qualificato previsto dall' art. 138 Cost. , così esponendosi al rischio del referendum su questioni che sono estremamente tecniche, come tali non comprensibili da parte di coloro che non sono giuristi (cioè alla quasi totalità dei cittadini votanti). In questo peculiare contesto - più che il merito della questione - conterà probabilmente l'appartenenza politica dei votanti e soprattutto diverranno alla fine determinanti le “indicazioni” di personaggi noti (ma spesso e volentieri del tutto incompetenti in materia, come giornalisti, attori, cantanti, ecc. ecc.).
Autore: Carmine Spadavecchia 17 marzo 2026
sulla giustizia amministrativa : - Marcello Clarich*, Palazzo Spada vicino ai parametri Ue grazie alla buona gestione delle cause (Guida al diritto 7/2026, 12-16, editoriale). Analisi della relazione del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario svoltasi a Roma, Palazzo Spada il 10 febbraio 2026 [*professore ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma] in tema di accesso (atti inesistenti): - Cons. giust. amm. Sicilia 19.1.26 n. 34 (Guida al diritto 7/2026, 21): L’accesso riguarda documenti esistenti, e tale limite opera anche quando una sentenza precedente abbia erroneamente presupposto l’esistenza degli atti. L’accertata inesistenza materiale travolge infatti la stessa eseguibilità del comando giudiziale, impedendo che il giudicato si traduca in un obbligo impossibile. Va escluso d’altronde qualsiasi dovere di ricostruzione documentale: l’Amministrazione non è tenuta a rielaborare dati, a svolgere indagini retrospettive o a creare elenchi mai esistiti, poiché ciò snaturerebbe il diritto di accesso trasformandolo in una pretesa informativa generica. [Il CGARS riporta il giudizio di ottemperanza entro confini di concretezza, sottraendolo al rischio di diventare uno strumento di “supplenza creativa” dell’azione amministrativa. La pronuncia introduce una lettura dinamica del rapporto tra giudicato e realtà amministrativa, riconoscendo che l’effettività della tutela non può prescindere dalla verificabilità concreta del suo oggetto. Il giudice amministrativo deve arrestarsi di fronte all’impossibilità materiale, evitando decisioni simboliche prive di reale utilità. In questo modo la sentenza rafforza un’idea di accesso come strumento di trasparenza concreta e non come mezzo di pressione organizzativa, offrendo un criterio chiaro per bilanciare esigenze conoscitive e limiti strutturali dell’Amministrazione]. in tema di accesso (prassi interne): - TAR Lazio 1^-ter, 21.1.26 n. 1234 (Guida al diritto 7/2026, 21): Una prassi interna, se non formalizzata in un atto o in un documento, resta estranea al perimetro della trasparenza documentale, anche quando venga richiamata all’interno di verbali o atti istruttori. Non viene negata la rilevanza delle prassi come fenomeno reale dell’agire pubblico, ma viene circoscritta la portata sul piano giuridico, attestando che solo ciò che viene formalizzato entra nel circuito della conoscibilità esterna e, con essa, della verificabilità. [La sentenza contribuisce ad affermare una nozione di trasparenza refrattaria a derive ricostruttive. In un contesto in cui le istanze conoscitive tendono sempre più spesso a sovrapporsi a esigenze di controllo diffuso sull’azione amministrativa, il Tar richiama alla necessità di rispettare i confini strutturali degli strumenti previsti dall’ordinamento. Il diritto di conoscere non coincide con il diritto di interrogare l’Amministrazione sulle proprie logiche interne, né di ottenere una razionalizzazione ex post di comportamenti sedimentatisi nel tempo. Esso si esercita, piuttosto, sul terreno delimitato degli atti esistenti, che rappresentano l’unico punto di contatto tra l’agire amministrativo e la sua proiezione esterna. In questo equilibrio, la forma non è un mero formalismo, ma la condizione stessa della conoscibilità]. in tema di appalti (revisione prezzi – riparto di giurisdizione): - Cons. Stato V, 4.12.25 n. 9568, pres. rel. Caringella (Guida al diritto 7/2026, 86 T): 1. Un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 133 c.p.a. esclude dalla giurisdizione esclusiva le vicende in cui la materia del contendere non involga l'esercizio di poteri riconducibili, nemmeno in via indiretta, alle funzioni pubblicistiche dell'amministrazione; a tali fini non è sufficiente l'attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico - in qualche misura sempre implicati nell'agire della PA - dovendo stabilirsi se, in funzione del perseguimento di quell'interesse, l'amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia. 2. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., soltanto laddove la PA mantenga una posizione di supremazia rispetto all'operatore economico e, sia, quindi, ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico. Pertanto, se il contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell'appaltatore, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 3. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove la parte ricorrente non invochi l'applicazione di una clausola contrattuale di revisione del prezzo, bensì l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento automatico, introdotto direttamente dalla legge, come quello previsto dall'art. 26 DL 17.5.2022 n. 50 - L 15.7.2022 n. 91), ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia. 4. Rientrano nella giurisdizione ordinaria, in base al criterio della causa petendi, le pretese di carattere patrimoniale, aventi natura di diritti soggettivi, relative al rapporto contrattuale in quanto il potere amministrativo non è ravvisabile quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del contraente, sia sorto il vincolo contrattuale e siano in contestazione, in assenza di atti autoritativi, la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto. - (commento di) Costanza Ponte, È il contenuto della specifica clausola che decide la competenza del giudice (Guida al diritto 7/2026, 90-93) in tema di contratti pubblici (interdittiva alla Russia): - Corte giust. Ue 5^, 12.2.26, causaC-313/24 (Guida al diritto 7/2026, 22): L’espressione “attività di direzione”, così formulata nella normativa interdittiva eurounitaria nei confronti della Russia, non è definita dal legislatore Ue né contiene un rinvio esplicito al diritto degli Stati membri. Da qui la necessità di una definizione uniforme a livello unionale, da determinare sulla base di specifici riferimenti normativi nel diritto dell’Unione. La Corte rileva che entrambi gli interrogativi posti non trovano una risposta univoca nelle diverse versioni linguistiche della normativa. Pertanto, è opportuno ricorrere a canoni di interpretazione di natura sistematica e teleologica, in base alle quali esi giunge a diverse conclusioni. Spetta al giudice nazionale accertare l’assenza di indizi di un controllo giuridico indiretto o di un controllo di fatto, esercitato da soggetti russi sulla società. Tale verifica deve avvenire mediante un esame esaustivo di tutte le circostanze pertinenti, inclusi i legami personali e professionali delle persone coinvolte, eventuali dichiarazioni di terzi o qualsiasi altro elemento probatorio di natura sufficientemente precisa, grave e concordante. [Una società italiana è risultata aggiudicataria, per dieci anni, della concessione relativa al servizio di caffetteria e piccola ristorazione presso Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli, all’interno del complesso museale delle Gallerie degli Uffizi a Firenze. Il consiglio di amministrazione della società è composto, in maggioranza, da amministratori di nazionalità russa. La società è, a sua volta, controllata a maggioranza da una società italiana il cui amministratore unico è anch’egli di nazionalità russa. Diversamente, i soci, sia diretti sia indiretti, della società aggiudicataria non sono di nazionalità russa. Una delle imprese partecipanti alla gara ha presentato ricorso contro l’aggiudicazione, invocando la normativa europea che esclude l’affidamento di contratti pubblici a enti la cui direzione è esercitata da persone fisiche di nazionalità russa. Il Consiglio di Stato, investito della decisione contro l’aggiudicazione del contratto pubblico, si è rivolto alla Cgue]. in t ema di impiego pubblico (ottenuto con falsi documenti o dichiarazioni): - Cass. lav. 30.1.26 n.2055 (Guida al diritto 7/2026, 56 s.m., annotata da Mario Piselli): Il determinarsi di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la PA. Quanto alle dichiarazioni sostitutive, [il principio per cui] la «non veridicità del contenuto» comporta la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio. in tema di sanzioni pecuniarie (riconoscimento in sede Ue): - Corte giust. Ue 2^, 26.1.26, causa C-453/24 (Guida al diritto 7/2026, 96 solo massima): Gli artt. 6 e 7 della decisione quadro 2005/214 vanno interpretati nel senso che, nell'ambito dell'obbligo di consultazione preliminare alla decisione di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, l'autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, in caso di dubbio sull'effettività dell'informazione data all'interessato sul diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione e sui relativi termini di ricorso, a verificare presso l'autorità competente dello Stato della decisione se un tale ricorso possa ancora essere proposto. Inoltre, qualora dalla consultazione dell'autorità competente dello Stato della decisione risulti che l'interessato non è stato informato del diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria né dei relativi termini di ricorso e un siffatto ricorso può ancora essere proposto, l'autorità competente dello Stato di esecuzione non può trasmettere essa stessa tali informazioni all'interessato né sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato dinanzi a essa in attesa dell'esito di tale ricorso o della scadenza del termine per proporlo. Tale autorità, per contro, è tenuta a porre fine a tale procedimento. - (commento di) Marina Castellaneta, Riconoscimento sanzioni pecuniarie, lo Stato di emissione deve informare sul diritto di opposizione (Guida al diritto 7/2026, 96-98) in tema di successione digitale : - Trib. Venezia 1^, 4.6.25, pres. Bianchi, rel. Aceto (Guida al diritto 7/2026, 44 T): In applicazione dell'art. 2-terdecies DLg 196/2003, i diritti connessi ai dati personali di una persona deceduta possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo che l'esercizio di tali diritti sia stato espressamente vietato, in tutto o in parte, dal de cuius con una dichiarazione scritta, presentata o comunicata al titolare del trattamento, richiedendosi a tal fine una manifestazione di volontà espressa, non equivoca, specifica, libera e informata, sempre suscettibile di revoca o modifica, non essendo sufficiente la mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore del servizio, fermo restando che l'eventuale divieto di accesso ai dati, anche se rispettoso dei requisiti di sostanza e di forma, non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio dei diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato nè per il diritto di difesa in giudizio dei terzi interessati: in assenza di un espresso divieto del defunto, gli eredi e gli altri superstiti legittimati hanno, pertanto, diritto di accedere ai dati ed ai dispositivi digitali del de cuius. - (commento di) Fabio Valenza, Un eventuale veto non pregiudica diritti patrimoniali e difesa in giudizio (Guida al diritto 7/2026, 48-55) in tema di condominio (compenso dell’amministratore in prorogatio): - Cass. 2^, 8.1.26 n. 424 (Guida al diritto 7/2026, 24 T): 1. In tema di condominio, l’amministratore cessato dall’incarico per dimissioni o scadenza rimane, in regime di prorogatio, titolare di tutte le attribuzioni previste dall’art. 1130 c.c. fino alla nomina del successore, salvo espressa e contraria volontà dell’assemblea. In tale periodo egli è legittimato a porre in essere anche atti di gestione non urgenti e a percepire il compenso approvato dall’assemblea, non essendo la prorogatio limitata a una gestione meramente interinale. La deliberazione assembleare che confermi tali poteri ha natura ricognitiva e non integra causa di invalidità. 2. La previsione dell’art. 1129, comma 8, c.c., secondo cui l’amministratore cessato deve compiere le sole attività urgenti senza diritto ad ulteriori compensi, non limita i poteri derivanti dalla prorogatio, ma individua una specifica ipotesi di responsabilità per situazioni di emergenza. - (commento di) Fulvio Pironti, Lettura espansiva della norma che aiuta la certezza del diritto (Guida al diritto 7/2026, 29-33) in tema di contumacia e responsabilità per danno da cose in custodia: - Cass. 3^, 15.11.2025 n. 30171 (Guida al diritto 7/2026, 34 T): 1. Qualora una parte assuma di essere stata erronea- mente dichiarata contumace dal giudice di appello, avendo questi dichiarato che non si era costituita, mentre la costituzione vi era stata, e sostenga che non essendo state in conseguenza le sue difese esaminate, si è verificata la violazione dell’art. 112 c.p.c., il motivo di ricorso deve dichiararsi inammissibile perché la sua vera sostanza è quella di dedurre l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., circa l’affermazione della mancata costituzione, nonostante che il fatto della costituzione si fosse verificato. 2. Il danneggiato ha l’onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità per i danni da cose in custodia, cioè la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Sul custode, la cui diligenza è assolutamente irrilevante, grava, invece, la prova (liberatoria) o della sussistenza del “caso fortuito” (quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento, che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione di custodia, che assorbe in sé l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res) o della dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte vuoi colpevoli del danneggiato, vuoi imprevedibili e non prevenibili di un terzo. Ove, peraltro, il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, la responsabilità del custode può essere esclusa dalla prova del “caso fortuito”, che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo, oppure in un comportamento del danneggiato; se il caso fortuito è consistito nella condotta del danneggiato, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenti criteri: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; b) valutare se il danneggiato ha rispettato il «generale dovere di ragionevole cautela»; c) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza «irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale»; d) considerare irrilevante, ai fini del giudizio, la circostanza che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile. - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Una decisione non condivisibile che confonde tra merito e rito (Guida al diritto 7/2026, 39-43) sul processo comunitario (ricevibilità del ricorso di WhatsApp Ireland contro il Cepd): - Corte giust. Ue, Sezione Grande, 10.2.26, causa C-97/23 Guida al diritto 7/2026, 21-22): La decisione del Cepd (Comitato europeo per la protezione dei dati) è un atto impugnabile dinanzi al giudice dell’Unione, in quanto promana da un organo dell’Unione e ha carattere vincolante nei confronti di terzi, vale a dire, nel caso di specie, l’autorità di controllo irlandese e tutte le altre autorità di controllo interessate. Tale decisione fissa in modo definitivo la posizione di detto organo ed esaurisce tutte le questioni di cui è stato investito. Pertanto, una decisione di questo tipo non può essere considerata un provvedimento intermedio non impugnabile con ricorso. [La Corte constata che la WhatsApp era direttamente interessata da questa stessa decisione, poiché quest’ultima ha modificato in modo qualificato la situazione giuridica di tale società, senza lasciare alcun margine di discrezionalità ai suoi destinatari. Tale decisione vincola incondizionatamente le autorità di controllo interessate, in particolare per quanto riguarda la constatazione della violazione di talune disposizioni del Rgpd, e tali autorità non possono modificarne il risultato. Il tribunale dovrà decidere la causa nel merito relativamente alla legittimità della decisione del Cepd impugnata, compresa la questione di fatto se la WhatsApp abbia realmente violato le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali]. in tema di circolazione stradale (guida sotto l’effetto di stupefacenti): - Corte cost. 29.1.26 n. 10, pres. Amoroso, est. Viganò (Guida al diritto 7/2026, 66 T): Non sono fondate le questioni di costituzionalità dell'art. 187, commi 1 e 1-bis DLg 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), L 25.11.2024 n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285), sollevate, sotto diversi profili, in riferimento, agli artt. 3, 13, 25, e 27 Cost., dovendosi adottare un'interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata, della portata della fattispecie contravvenzionale, tale da circoscrivere l'area dell' incriminazione penale alle condotte di guida non solo successive all'assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psico-fisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida. - (commento di) Giuseppe Amato, Circoscritte le condotte punibili solo a quelle realmente pericolose (Guida al diritto 7/2026, 77-80) c.s. L'idea di costruire paradisi in terra porta all'inferno (Dario Antiseri)
Autore: dalla Redazione 16 marzo 2026
Il partenariato pubblico privato (PPP) è uno di quegli istituti previsti dal diritto amministrativo italiano per consentire la cooperazione pubblico-privato nella realizzazione di un progetto pubblico. In questo modo, il privato ha possibilità di realizzare o gestire un “qualcosa di interesse pubblico” tramite le proprie idee e risorse ricavandone un vantaggio economico, mentre l’amministrazione ha la possibilità di acquisire conoscenze dal know how privato che vanno a vantaggio del patrimonio pubblico stesso. Una delle forme più utilizzate di PPP è il project financing , che è uno strumento particolare che si suddivide, generalmente, in tre fasi: presentazione di un progetto da parte di un promotore (su iniziativa pubblica o privata); valutazione del progetto da parte dell’amministrazione con possibilità di chiedere modifiche o migliorie; gara per l’affidamento della realizzazione del progetto. Proprio in quest’ultima fase, prima dell’aggiudicazione definitiva, secondo la normativa nazionale vigente, il promotore può esercitare il diritto di prelazione , superando gli altri offerenti e aggiudicandosi la gara stessa. Il tema della prelazione nell’ambito del project financing negli affidamenti di contratti pubblici è sempre stato oggetto di dibattito tra coloro che sostenevano la piena legittimità di questo istituto di matrice civilistica e coloro che lo ritenevano uno strumento di elusione della parità di trattamento e, quindi, della concorrenza. Un dibattito che con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici ha ripreso vigore. La fase critica dell'istituto della prelazione, così come concepito, da tale Codice, si è ufficialmente avviata con il procedimento di infrazione verso lo Stato italiano, la cui fase istruttoria era iniziata nel 2022, ma che è stato formalizzato dalla Commissione europea in data 8 ottobre 2025, con la formulazione di rilievi relativi, tra gli altri, proprio alla disciplina della finanza di progetto. E' accaduto così che anche il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi e interrogato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per comprendere – forse definitivamente – l’ammissibilità della prelazione nella finanza di progetto. La risposta dei Giudici europei è stata una sostanziale bocciatura della disciplina nazionale in materia, dal momento che la corretta interpretazione dell' articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, secondo la Corte di Giistizia, deve intendersi come ostativa al riconoscimento al promotore di una procedura di finanza di progetto, da parte di uno Stato membro, di un diritto di prelazione che gli consenta, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto. La decisione della Corte di Giustizia , invero molto attesa, pare andare nella direzione che già alcuni – sia in dottrina che in giurisprudenza – avevano paventato. Effettivamente, senza diritto di prelazione la parità di trattamento viene preservata, quindi da questo punto di vista la decisione del giudice europeo risulterebbe in linea con i principi che tutelano il mercato. Tuttavia, qualche dubbio potrebbe sussistere se si considera il diritto di prelazione non in generale, ma calato nel contesto in cui viene utilizzato: il partenariato pubblico privato e, in particolare, il project financing , dove la cooperazione è volta a realizzare l’interesse pubblico tramite il know how e le risorse del privato e si basa sul progetto presentato proprio dal promotore. La decisione della Corte di Giustizia UE pone nell'immediato una serie di interrogativi innanzitutto sulle procedure in corso. Trattandosi di una procedura almeno bifasica (approvazione del progetto presentato dal promotore e gara vera e propria), occorre chiedersi come debbano muoversi le amministrazioni che alla data della pronuncia pregiudiziale abbiano già concluso la prima delle due cennate fasi. Nello specifico, risulta necessario bilanciare correttamente il rispetto del diritto eurounitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, con il principio dell'affidamento del soggetto che vanta una posizione soggettiva già acquisita nell'ambito di un procedimento amministrativo o comunque di procedimenti tra di loro collegati. Invero, nel diritto amministrativo interno, l'affidamento non solo è riconosciuto come principio di rilievo ordinamentale ma è stato specificamente disciplinato dall' art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 . La tutela di tale principio, qualora sussitano le condizioni di "resistenza" giuridica che giustificano il mantenimento di una posizione soggettiva già acquisita (legittimità e incolpevolezza dell'azione del beneficiario del provvedimento favorevole), può essere intesa come preclusiva di ogni riconsiderazione pubblica? Come si confronta il principio dell'affidamento con i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea? D'altra parte, se è vero, come è vero, che l'operatore che presenta una proposta di project financing non conserva alcuna aspettativa giuridicamente tutelata circa l'ottenimento della gestione dell'opera, a maggior ragione l'obbligo di conformarsi al diritto dell'Unione (anche per evitare sanzioni) pare costituire uno di quesi sopravvenuti motivi di interesse pubblico che consentono all'amministrazione di revocare, fino al momento dell'aggiudicazione definitiva, la precedente dichiarazione di pubblico interesse, salvo l'obbligo di indennizzare il privato per le spese documentate. Al riguardo, la Corte dei Conti, in sede di parere reso su richiesta di un'amministrazione locale, ha ulteriormente precisato che " l'interesse pubblico alla conformazione dell'azione amministrativa ai principi di concorrenza e di parità di trattamento, unitamente all'esigenza di rigorosa osservanza del diritto dell'Unione, prevale senz’altro sull'aspettativa del promotore, il quale, avendo presentato la proposta in un contesto di manifesta incertezza normativa, non può invocare un affidamento inviolabile sulmantenimento di un istituto caducato in sede eurounitaria ". Sarà interessante verificare ora come il legislatore si approccerà a questa decisione della Corte di Giustizia UE e, soprattutto, se saranno escogitati modi per introdurre comunque una preferenza per il promotore, pur in assenza di un vero e proprio diritto di prelazione.
Autore: a cura di Federico Smerchinich 16 marzo 2026
Corte di Giustizia UE, Sez. II, 5.02.2026, nella causa C-810/24 IL CASO E LA DECISIONE Tutto inizia quando il Comune di Milano individua le linee di indirizzo per la realizzazione di “ progetti e iniziative volte alla rigenerazione di spazi pubblici urbani mediante l’individuazione di sponsor tecnici ”. Questa procedura avrebbe avuto inizio con la pubblicazione di un avviso per la presentazione di proposte. Dopodiché, una volta scelto il progetto migliore, sarebbe stata organizzata una gara per l’aggiudicazione della realizzazione del progetto, con possibilità del proponente di adeguarla alla migliore offerta. All’esito della gara, il Comune di Milano ha affidato il contratto a una società. Tuttavia, il raggruppamento promotore ha esercitato il diritto di prelazione adeguando la propria proposta a quella della società aggiudicataria e aggiudicandosi a sua volta la commessa. La società originaria aggiudicataria ha proposto ricorso al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso, e successivamente appello al Consiglio di Stato. Ebbene, il giudice di secondo grado, nel valutare la correttezza della sentenza di primo grado, dubita che l’ art. 183 d.lgs. n. 50/2016 , in materia di project financing , trasponga correttamente la direttiva 2014/23 e sia davvero legittimo. Infatti, il diritto di prelazione potrebbe falsare l’esito della gara quando il promotore se ne avvale: questi, pur non avendo ottenuto il contratto al termine della gara, potrebbe comunque divenire l’aggiudicatario effettivo, adeguando la sua proposta a quella individuata come la migliore. Questo meccanismo, secondo il Consiglio di Stato, sembra contrastare con il principio della parità di trattamento . Infatti, benché da una parte il diritto di prelazione potrebbe essere giustificato se letto alla luce del “ principio di sussidiarietà orizzontale ” ( art. 118 Cost. ), attuando una cooperazione per il raggiungimento dell’interesse pubblico, dall’altra parte potrebbe non essere proporzionato, premiando eccessivamente uno dei concorrenti. Il giudice del rinvio, alla luce di questi dubbi, ha ritenuto che il diritto di prelazione favorisca l’iniziativa del promotore, garantendogli che egli sarà aggiudicatario del contratto, anche se la migliore offerta è stata presentata da un altro candidato. Tale disposizione non premierebbe quindi necessariamente il soggetto che ha presentato l’offerta migliore per l’amministrazione e non delimiterebbe l’ambito di applicazione del diritto di prelazione. Quindi, il Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE per valutare la compatibilità tra il diritto di prelazione previsto dal legislatore nazionale (art. 183 comma 15 d.lgs. n. 50/2016) e il diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, nonché la direttiva 2014/23 e l’art. 12 della direttiva 2006/123. La Corte di Giustizia UE ha preliminarmente ritenuto che la concessione oggetto dell’affidamento rientri nell’ambito del diritto di stabilimento previsto dall’ art. 49 TFU , escludendo che la materia possa rientrare nell’alveo dell’art. 56 TFUE sulla libera prestazione di servizi. A questo punto, la Corte ha valutato se il diritto di prelazione possa costituire una violazione della parità di trattamento tra concorrenti. Il ragionamento sviluppato dal giudice europeo è interessante: in linea generale, il prezzo costituisce il criterio di aggiudicazione determinante in una gara d’appalto o concessione; il fatto che un’amministrazione aggiudicatrice tenga conto di una modifica apportata al prezzo proposto nell’offerta iniziale di un solo offerente avvantaggia quest’ultimo rispetto ai suoi concorrenti, violando il principio di parità di trattamento. In questo senso, il diritto di prelazione comporta che i prezzi proposti dagli offerenti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte non determinano la graduatoria definitiva: infatti, il promotore – e solo lui – può “superare” gli altri concorrenti in un secondo momento, allineandosi alle condizioni offerte dall’aggiudicatario iniziale. In questo modo, il promotore ha la possibilità di ottimizzare in un secondo momento la propria offerta a differenza degli altri offerenti che, per così dire, hanno un solo slot per indicare l’offerta definitiva (entro la scadenza originaria). In altre parole, tale diritto consente al promotore di modificare la sua offerta dopo il deposito delle offerte degli altri, il che è però vietato dal principio della parità di trattamento. La Corte ne conclude che il diritto di prelazione riconosciuto al promotore di una procedura di finanza di progetto viola non solo l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, ma anche l’ articolo 41, paragrafo 1, di tale direttiva , in forza del quale le offerte devono essere valutate «in condizioni di concorrenza effettiva». Peraltro, nessuna delle disposizioni di detta direttiva può essere interpretata nel senso che consente agli Stati membri e alle amministrazioni aggiudicatrici di derogare al principio della parità di trattamento, enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva e, pertanto, di giustificare il diritto di prelazione. A tale proposito, la Corte constata che il margine di discrezionalità riconosciuto all’amministrazione aggiudicatrice per l’organizzazione delle procedure di aggiudicazione di concessioni non può essere illimitato. In definitiva, la Corte afferma che il diritto di prelazione costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, sancita all’articolo 49 TFUE, in quanto può dissuadere operatori economici provenienti da altri Stati membri dal partecipare a una procedura di finanza di progetto. L’ultimo passaggio della sentenza affronta la materia anche da un’altra prospettiva: il diritto di prelazione attua il principio di sussidiarietà secondo l’art. 118 Cost. attraverso l’iniziativa del privato e un "rinnovamento" dell’amministrazione tramite l’acquisizione di nuove conoscenze, costituendo un incentivo per le imprese a beneficio dell’interesse pubblico. Tuttavia, uno scopo di questo tipo non può rientrare tra i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica che giustificano una limitazione della libertà di stabilimento ( art. 52 par. 1 TFUE ). Il principio di diritto espresso dalla Corte è, quindi, il seguente: “ L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara .” LE POSIZIONI DEI GIUDICI INTERNI E GLI EFFETTI DELLA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SUI CONTRATTI IN ESSERE Secondo il Giudice nazionale di primo grado, per analizzare la situazione di possibile violazione della parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura, con riferimento al profilo della previsione del diritto di prelazione, occorre comprendere la posizione delle parti nella procedura e la funzione svolta dall’indennizzo previsto per entrambe le parti. " Da un lato il promotore è in sostanza sicuro che la propria proposta verrà modificata dalla stazione appaltante in sede di predisposizione della gara oppure dagli altri partecipanti durante la gara, e quindi è consapevole che le proprie sorti dipendono da una scelta indipendente dalla propria attività. Egli affronta il rischio ideativo e quello di predisposizione dell’offerta (nel caso di partecipazione alla gara) e tale doppio rischio è “coperto” dalla facoltà di scegliere tra l’indennizzo o l’esercizio, in alternativa, del diritto di prelazione e rivendicare a sé l’aggiudicazione della gara adeguando la propria offerta a quella del concorrente vincente. Ne consegue che egli è sicuro che dall’offerta della sua iniziativa economica all’amministrazione non può derivargli un danno. Invece gli altri partecipanti alla gara partecipano alla gara affrontando solo il rischio di offerta – differenziandosi così dal promotore – ma colui che fa l’offerta migliore viene indennizzato per lo sforzo competitivo per i miglioramenti e gli eventuali vantaggi quali-quantitativi apportati al contratto di sponsorizzazione quando gli venga sottratta l’aggiudicazione per l’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore. Si trova quindi in una posizione diversa anche da quella degli altri partecipanti che non hanno diritto all’indennizzo ". Poiché dunque, a parere del TAR adito, sarebbe risultata evidente la posizione di non parità delle parti all’interno della gara - posto che il concorrente non proponente sostiene oneri per la partecipazione alla gara da considerarsi meno rilevanti rispetto a quelli sostenuti dal promotore -, il c.d. “ diritto di adeguamento ” non violerebbe, di per sé, il principio di parità di trattamento. Secondo il Giudice di secondo grado, invece, stabilito che il contratto de quo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 183 del codice dei contratti pubblici, relativo alla procedura di finanza di progetto, e, di conseguenza, nella nozione di «concessione» , ai sensi dell’ articolo 5 della direttiva 2014/23 , con necessitò che il bando di gara attribuisca al promotore il diritto di prelazione, era dubbio che la disposizione "contestata" trasponesse correttamente la citata direttiva dal momento che il promotore, avvalendosi del suddetto diritto, pur non avendo ottenuto il contratto al termine della gara, potrebbe divenire l’aggiudicatario effettivo con il semplice adeguamento della sua proposta a quella individuata come la migliore. Secondo il Consiglio di Stato, sembrerebbe dunque violato il principio della parità di trattamento, e ciò, sempre ove non si voglia ritenere il diritto di prelazione in discorso giustificato, sul presupposto che " la valorizzazione delle iniziative del settore privato costituisce l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito all’articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed è espressione di una modalità di cooperazione che può rendere più efficace la realizzazione degli interessi pubblici in termini di tempo e di risorse. Il diritto di prelazione promuoverebbe anche un rinnovamento dell’amministrazione attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze, proprie del settore privato, e costituirebbe uno stimolo per l’impresa ". Tuttavia, sempre secondo il Consiglio di Stato, occorrerebbe verificare se questo diritto non sia adeguato o proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, posto che esisterebbero "altri meccanismi" che potrebbero premiare l’iniziativa del settore privato, con effetti meno determinanti sull'esito della gara. D'altra parte, l’ articolo 183, comma 15, del codice dei contratti pubblici non presuppone necessariamente "il carattere innovativo della proposta", nè richiede " una trasparenza iniziale in ordine alla posizione privilegiata del promotore, posto che l’esistenza del diritto di prelazione è resa nota con l’avvio della gara successiva alla presentazione della proposta. Infine, detta disposizione non prevedrebbe il caso in cui vi siano più promotori che presentano una proposta ". In altri termini, la critica svolta dal Giudice nazionale di ultima istanza - puntualmente poi recepita dalla Corte di Giustizia, seppure sotto il profilo dell'impossibilità di modificare ex post il prezzo offerto - era non tanto sulla possibilità sic et simpliciter di introdurre uno strumento di "favore" per il promotore, quanto sull'individuazione di uno strumento "di favore" talmente ampio da travolgere, di fatto, l'esito ordinario di una gara di affidamento di una commessa pubblica. Tale circostanza si traduce, nella interpretazione infine data dai Giudici europei, in una limitazione ingiustificata della libertà di stabilimento, e obbliga le amministrazioni a riesaminare le posizioni dei partecipanti alle gare in corso, anche sospendendo l'esecuzione dei contratti già stipulati, quando, come nel caso in commento, l'aggiudicataria originaria si sia specificamente lamentata, nel suo ricorso giurisdizionale, dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore. Ciò, in ossequio al principio di effettività della tutela e del primato del diritto eurounitario.
Autore: a cura di Roberto Valenti 15 marzo 2026
(Il presente contributo e le opinioni di merito ivi espresse, pur provenendo da un componente della Redazione, rappresentano esclusivamente il pensiero del loro autore) Siamo a quasi sette giorni dall’appuntamento elettorale con le urne per il Referendum confermativo sulle proposte di modifiche di ben sette articoli della nostra Costituzione in materia di Giustizia , anche se le norme riguardano a ben vedere la struttura della Magistratura e i suoi rapporti con gli altri poteri dello Stato. Penso che ogni cittadino, invece di agire, rispondere, ragionare e scegliere di votare come un tifoso di curva, debba riscoprire il proprio ruolo ed avere rispetto dell'istituto referendario. Occorre essere consapevoli del merito della riforma e non agire come pedine che si muovono sullo scacchiere della dama solo in base a slogan e spot. Come cittadino, prima ancora che come magistrato, sarei preoccupato di vivere in un Paese in cui un Ministro della giustizia, a giustificazione della legge costituzionale varata, si chieda sornione "... chi controlla la magistratura? ", né mi lascerebbe tranquillo un Paese dove un Presidente del Consiglio si incarichi di indicare a un Pubblico Ministero il capo di imputazione da contestare agli indagati a Torino (da avvocato, sarei preoccupato per la mia attività e per il mio cliente), oppure si esponga a criticare i provvedimenti giurisdizionali appena emessi dalla magistratura in ambito di tutela dei minori, come nel recente caso della “famiglia nel bosco”. Sul piano costituzionale , occorre rimarcare che: a) l'attuale articolo 104 della Costituzione voluto dai Costituenti a fondamento della autonomia ed indipendenza di uno dei poteri dello Stato, ossia della magistratura, ad oggi prevede espressamente l'elezione per scegliere i componenti del CSM; b) l' articolo 102 della Costituzione , al comma 2, prevede il divieto di istituire giudici speciali; c) l’ articolo 107 della Costituzione sancisce che i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni; d) l' articolo. 111 della Costituzione prevede, al comma 7, che contro tutte le sentenze è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Sinteticamente osservo: - la riforma spacchetta in tre le attribuzioni e competenze dell'attuale unico organo di Autogoverno di un POTERE dello Stato, quello giudiziario, assegnando altresì la "giurisdizione disciplinare” a un nuovo Giudice speciale ( Alta Corte ) che si pronuncia a mezzo di Sentenze, impugnabili “solamente” avverso la stessa Alta Corte; - i componenti togati di questo nuovo organo saranno sorteggiati limitatamente a magistrati con 20 anni di servizio e che svolgano, o abbiano svolto, funzioni di Cassazione, così gerarchizzando di fatto i rapporti tra tutti i magistrati in forte tensione con il principio contenuto nell’art. 107 Cost. sopra indicato; - la riforma introduce altresì il " sorteggio " che non esiste in nessun altro ordinamento per un organo di autogoverno di un Potere dello Stato ( mutatis mutandis , con una iperbole, osservo che non esiste nemmeno per il singolo consiglio dell'ordine degli avvocati o per il Consiglio Nazionale Forense e non penso che il libero Foro ne auspichi l'introduzione); sul punto, a queste mie osservazioni sul web, qualche interlocutore ha replicato arrivando perfino a paragonare il CSM ad una “commissione di concorso”, ovvero invocando il meccanismo del sorteggio previsto per i Giudici popolari delle Corti di Assise o per il Tribunale di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, ovvero ancora al Collegio dei Revisore dei Conti degli Enti locali: paragoni di per sé impropri, solo a considerare delle differenze strutturali ed istituzionali relative alla natura e funzione del CSM quale organo di autogoverno della magistratura, espressione di uno dei poteri dello Stato; - le patologie correntizie, che condanno e stigmatizzo senza remora alcuna, a mio avviso si possono ridurre, per non dire azzerare, riducendo l'ampia discrezionalità al CSM sulle nomine direttive e semidirettive che la stessa Politica (riforma Castelli e poi Mastella) ha regalato alle " correnti" su un piatto d'argento introducendo non solo la temporaneità degli incarichi, ma anche l'utilizzo del criterio evanescente ed opinabile della "meritocrazia" in luogo di quello oggettivo e secco della "anzianità senza demerito" prima vigente; ciò ha indubbiamente contribuito alle storture “carrieristiche” all’interno della magistratura, alle “sponsorizzazioni” e alle derive correntizie, nonché alle incursioni della stessa politica; e chiamare in causa il “ caso Palamara ” supporta semmai questa chiave di lettura (al Bar dell’ Hotel Champagne , in presenza di due politici, si discuteva di sponsorizzazioni per incarichi direttivi, non di altro), piuttosto che avvalorare le ragioni della riforma; - trovo distonico e incoerente patrocinare la " separazione delle carriere " (quella delle funzioni, dalla Cartabia in poi, è di fatto esistente) e poi concepire un nuovo Giudice Speciale (di dubbia compatibilità costituzionale ex 102 cost.) in cui nuovamente Giudici e PM siedono insieme come colleghi, oppure - in distonia con le premesse - consentire (ex 106 cost. novellato) che, su proposta del nuovo CSM giudicante, un PM con 15 anni di servizio possa in futuro transitare, per "meriti insigni", nella funzione giudicante come Consigliere di Cassazione; - il novellato ultimo comma art. 105 Cost. lascia presagire un controllo della componente laica dei collegi giudicanti della Alta C orte , che deciderà in prima istanza e contro le cui sentenze sanno possibili impugnazioni, " ANCHE per questioni di merito ", solamente presso la stessa Alta Corte [norma speciale che, quindi, deroga alla previsione generale di cui all'art. 111 comma 7 Cost. , e su cui comunque, dati gli inevitabili contrasti interpretativi, dovrà certamente intervenire la Corte Costituzionale; e già queste perplessità depongono per non avallare modifiche costituzionali al buio]; la nuova disposizione prevede che nei singoli collegi giudicanti in cui si articolerà l’Alta Corte [organo nuovo composto da 15 componenti di cui 9 “magistrati togati” sorteggiati, tre “laici” individuati dal Parlamento e tre “laici” nominati dal Presidente della Repubblica], sarà garantita le mera “rappresentanza” dei magistrati togati; - nell’ambito del dibattito sulla “differenziazione di funzioni”, nessuno si sofferma sulla contemporanea spendita da parte di molti Avvocati del doppio ruolo di difensori del libero foro e di magistrato onorario (Giudice di Pace, GOT o VPO) cui è assegnato il più cospicuo numero dei processi (civili e penali) di minore rilevanza che riguardano però la maggior parte dei cittadini; spiace evidenziare che, a queste mie osservazioni, alcuni Avvocati hanno obiettato la sussistenza di ragioni economiche (come se siano queste ultime a dover conformare i principi di terzietà ed indipendenza di chi esercita funzioni giurisdizionali, anche se nell’ambito della “magistratura onoraria” non stabilizzata) rilevando che nella sola prospettiva di retribuzioni parificate a quelle dei “magistrati togati” non avrebbero alcun problema a cancellarsi dai relativi ordini; - il nuovo art. 105, con la creazione di un nuovo organo giurisdizionale, l’Alta Corte, si pone in distonia con il mantenimento al/ai CSM del potere connesso alla tutela e deroga del principio di inamovibilità del magistrato ex art. 107 comma 1 Cost.; - se si sottraggono gli strumenti e si esautorano gli organi, l'articolo. 104 Cost. rischia di rimanere un vuoto simulacro di mera declamazione del principio della autonomia e indipendenza del potere giudiziario, al pari di quanto accade nelle Costituzioni di Iran, Cina, Russia ed Egitto (in cui non penso che molti siano disposti a sottoscrivere l’effettiva autonomia e indipendenza dei magistrati operanti in quegli ordinamenti). Non persuadono quindi le argomentazioni addotte dai promotori della riforma e dai comitati del SI al referendum. La Costituzione non è certo intoccabile, come dimostrano le numerose modifiche apportate nel corso degli anni (alcune delle quali davvero infelici, purtroppo), tuttavia personalmente ritengo che ogni intervento riformatore debba essere ben ponderato e costituire il punto di equilibrio della maggior parte dell’arco parlamentare, nonché il frutto di una analisi della “ necessità altrimenti ”, della adeguatezza e proporzionalità delle modifiche rispetto alle esigenze ed obiettivi individuati: nel caso di specie, invece, la riforma è stata concepita e formulata in ambito extraparlamentare, su iniziativa governativa, senza che sia stato possibile apporre alcun contributo da parte del Parlamento nei quattro passaggi previsti dalla procedura per le modifiche costituzionali. Nessuno degli emendamenti proposti è stato approvato. Se il dato meramente formale, connesso alla mera forza dei numeri parlamentari, è stato rispettato, lo stesso non può dirsi su piano sostanziale: vieppiù se si considera che il quorum pensato dai costituenti per l’approvazione in sede parlamentare delle riforme costituzionali aveva a mente il modello proporzionale delle leggi elettorali che ha caratterizzato buona parte della storia italiana della così detta Prima Repubblica (a parte il tentativo del 1953 della così detta “legge truffa” con cui si previde un premio di maggioranza per chi avesse superato il 50% dei voti; legge poi abrogata dopo che alla prova dei fatti nessuna coalizione era in grado di raggiungere quella soglia). Oggi, con l’attuale legge elettorale, e a maggior ragione con quella sin d’ora prospettata dalle forze politiche della odierna maggioranza, si rischia che la nostra Costituzione diventi “flessibile”, con interventi di incisive riforme ad ogni legislatura, con buona pace del carattere “rigido” che l’aveva sin qui contraddistinta. Ed anche il richiamo a Giovanni Falcone , pure sovente evocato dai fautori e patrocinatori della riforma, appare pretestuoso: a) sia perché, a ben riflettere, già con le attuali disposizioni normative, Giovanni Falcone oggi non sarebbe nemmeno potuto diventare componente del Pool Antimafia di Caponnetto , stante che nel 1978 (con una carriera nella magistratura superiore a 10 anni) era Giudice civile assegnato alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Palermo; b) sia perché anche nella sua propensione alla differenziazione delle funzioni tra PM e Giudici dopo il nuovo codice di rito (1989), non risulta che Giovanni Falcone abbia parlato o si sia speso per conseguire quell’obiettivo a mezzo di modifiche della Costituzione, sicché non possiamo ipotizzare cosa avrebbe pensato di questa riforma (sia in relazione al metodo che al merito); c) sia perché il richiamo alla sua bocciatura da parte del CSM per la nomina a Procuratore della Repubblica di Palermo del 1988 non andrebbe letta come il risultato di una “deriva correntizia”, tenuto conto che: i) in quel periodo il criterio prioritario per l’assegnazione degli incarichi direttivi era connesso alla anzianità (nel 1986 si introdusse un embrionale temperamento per gli uffici che si occupavano di reati di associazione mafiosa; deroga di cui per altro poté usufruire Paolo Borsellino per diventare Procuratore Capo a Marsala, superando un collega con maggiore anzianità); ii) attorno al nome dello stesso Giovanni Falcone alcuni magistrati a lui ispirati costituirono autonomamente la corrente “Movimento per la Giustizia”; iii) a ben vedere quel voto che penalizzò Giovanni Falcone fu il frutto di logiche sia di becera invidia umana (cui purtroppo non sfuggono nemmeno i magistrati), sia del peso ponderale della componente “laica” del CSM, espressione del Parlamento. Parimenti discutibile è il richiamo al “ caso Tortora ”. Per quanto doloroso, quel gravissimo e inaccettabile errore giudiziario è avvenuto in una epoca del tutto diversa da quella attuale, nell’ambito del differente rito processualpenalistico di tipo inquisitorio, superato - come detto - nel 1989, e nel contesto di un quadro normativo emergenziale ancora acerbo con cui il Legislatore aveva inaugurato la così detta svolta premiale per i collaboratori di giustizia e le chiamate in correità al fine di contrastare sia i reati associativi che quelli connessi al terrorismo armato. Peraltro è da evidenziare che dopo quei fatti fu approvata anche la legge n. 117/1988 sulla “responsabilità civile dei magistrati”. Di certo, in nessun altro ordinamento giudiziario, di qualsiasi diverso Paese preso a modello, è del tutto azzerato il rischio di errori giudiziari. Né questa riforma risulta utile al predetto scopo. Altrettanto da smentire è l’assunto secondo cui chi è contrario alla riforma vorrebbe mantenere un assetto della magistratura così come concepito durante il regime. Nulla di più falso, considerato che la composizione unitaria della magistratura era già patrimonio dello Stato unitario sin dalla approvazione del Regio Decreto 8 giugno 1890, n. 6878 . Il regime, semmai, con il Regio Decreto n. 12/1941 , prendendo atto di una situazione ordinamentale già esistente quanto alla unitarietà dello status magistratuale e di carriera per Giudici e Pubblici Ministeri, si adoperò per sottoporre la magistratura ad un controllo più pressante da parte del potere esecutivo. Tant’è che, in reazione a quel quadro ordinamentale ed istituzionale, il Legislatore (già) repubblicano, nel 1946, ancor prima del varo della Costituzione (del 1948), si premurò per modificare l’ articolo 69 del R.D. n. 12/1941  (ordinamento giudiziario) proprio nella parte in cui sottoponeva il Pubblico Ministero alla direzione del Ministro della Giustizia. E i padri costituenti, memori di quell’immediato passato, vollero scolpire nella Costituzione non solo il divieto di istituire nuovi giudici speciali [art. 102, comma 2, Cost. che oggi si tenta di aggirare introducendo in Costituzione proprio un nuovo Giudice speciale, l’Alta Corte], ma sancendo altresì l’autonomia e l’indipendenza (art. 104) di tutta la magistratura unita, ponendo a presidio di quei principi un unico CSM. Esistono inoltre numerose analisi che mettono in dubbio lo stesso postulato che in ordinamenti a carriere separate la Giustizia sia davvero più efficiente: ed invero in molti ordinamenti con carriere separate, chi detiene il potere inquirente è (per legge o per prassi) connesso al potere esecutivo, oppure è così compresso in catene gerarchiche verticali da rendere l’azione penale di certo più sensibile a indirizzi che provengono “dall’alto”. Non a caso, in quei Paesi in cui vige la separazione netta e ordinamentale tra funzione giudicante e funzione inquirente, spesso e sovente si ha difficoltà a concepire il requirente come appartenente allo status magistratuale. Prova ne sia che la Corte di giustizia dell’Unione, nel 2019, ha negato a certe procure tedesche la qualità di “autorità giudiziaria” ai fini del mandato d’arresto europeo: il solo potere di istruzioni ministeriali basta a mettere in dubbio l’indipendenza. La CGUE (Grande Sezione, 27 maggio 2019, cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU) ha infatti escluso che certe procure tedesche possano essere considerate “autorità giudiziaria emittente” ai fini del Mandato d’Arresto Europeo, proprio perché non sufficientemente indipendenti dall’esecutivo in ragione del potere “esterno” di istruzione ministeriale (così cfr. https://www.barbadillo.it/128540-referendum-a-carriere-separate-la-magistratura-funziona-davvero-meglio/ ). Tra gli argomenti portati avanti dai promotori e seguaci della riforma c'è anche quello secondo cui, per garantire la “terzietà del Giudice”, non sarebbe corretto che Giudici e PM abbiano lo stesso percorso di formazione . Mi chiedo: cosa vuol dire? Tutte le professioni connesse al mondo del diritto, da Magistrato ad Avvocato, da Notaio alla carriera Prefettizia ed altro, non hanno il comune denominatore del titolo di laurea in giurisprudenza? Chi partecipa ai relativi concorsi/esami di abilitazione, non studia le stesse materie e sovente sugli stessi testi? Quali specifiche e diversificate conoscenze, al di là delle proprie preferenze, dovrebbe avere il PM rispetto al Giudice al momento di essere selezionato tramite un rigido concorso selettivo? Quali prove differenziate dovrebbe avere il separato concorso per accedere alla “separata” magistratura inquirente rispetto a quella giudicante? Davvero si può pensare che la vincita del medesimo concorso possa determinare un rapporto di colleganza così stringente che poi si traduca in sudditanza del giudicante rispetto al PM (smentito per altro dai numeri)? L’argomento prova troppo e non persuade. Forse, a mio avviso, occorrerebbe semmai riconsiderare quel breve periodo, limitato alla metà degli anni '90, in cui ai vincitori di concorso per l'accesso alla magistratura (Uditore giudiziario), era precluso il diretto accesso alle funzioni requirenti dovendo necessariamente iniziare la propria carriera nel giudicante. Forse occorrerebbe riconoscere che, pur dopo la vincita di un concorso duro e molto selettivo, si è ancora dei " diamanti grezzi ", giovani magistrati che devono ancora misurarsi con l'effettivo esercizio equilibrato della giurisdizione. E in questa prospettiva l'attività del giudicante mi appare quella che meglio può contribuire a consolidare la consapevolezza, gli strumenti, l'equilibrio, e la maturità necessaria allo svolgimento ponderato della funzione, vieppiú se si ha l'occasione di crescere professionalmente nell'ambito di collegi giudicanti e non direttamente con l'esercizio di funzioni monocratiche (oggi purtroppo la regola in primo grado, salvo eccezioni come per la Corte di Assise). In altri termini, ritengo che la crescita professionale nella collegialità della funzione sia il miglior viatico per rafforzare quell'equilibrio sempre necessario nello svolgimento responsabile e maturo della funzione giurisdizionale, sia quella giudicante, sia quella requirente. Da quanto sopra evidenziato, dopo attenta analisi delle norme e delle relative ricadute sul sistema, senza preconcette posizioni, da cittadino e da giurista, mi persuado sulla prevalenza delle ombre piuttosto che sulle luci che l’impianto normativo presenta. Ragion per cui, a tutela della Carta, il mio voto è per il NO.
Autore: Carmine Spadavecchia 7 marzo 2026
sullo stato della giustizia : - Claudio Castelli*, Senza Ai e interventi straordinari si rischia sugli obiettivi del Pnrr (Guida al diritto 6/2026, 8-11, editoriale): commento a margine della Relazione del Ministro Nordio sull’amministrazione della giustizia, presentata il 21 gennaio 2026 in Parlamento, e del report del Primo Presidente della Corte di cassazione, Pasquale D’Ascola, letto in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario il 30 gennaio 2026, [*già Presidente della Corte d'appello di Brescia] sulla riforma della Corte dei conti : L 7.1.2026 n. 1 [GU 7.1.26 n. 4] [in vigore dal 22 gennaio 2026], Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. - testo della legge (Guida al diritto 6/2026, 12-16) - appendice con le modifiche alla L 14.1.1994 n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (Guida al diritto 6/2026, 17-20, sotto il titolo: Come cambia il controllo dei magistrati contabili) - guida alla lettura e mappa delle novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 6/2026, 21-27) - commenti: - Laura Biarella, Obbligo di polizza assicurativa per chi gestisce risorse pubbliche (Guida al diritto 6/2026, 28-30) - Alessandro Enrico Basilico, Nuova nozione di colpa grave e tetto: le condotte alla verifica dei fatti (Guida al diritto 6/2026, 31-34) [la responsabilità amministrativa] - Alessandro Enrico Basilico, Quel silenzio-assenso sui pareri che rischia di far saltare il sistema (Guida al diritto 6/2026, 34-36) [le nuove funzioni consultive] - Carmelina Addesso, Una delega a “tutto campo” che modifica il volto della Corte (Guida al diritto 6/2026, 37-42) [il riordino della Corte dei conti] - Oberdan Forlenza, Avvocati dello Stato responsabili come per le altre magistrature (Guida al diritto 6/2026, 43-45) sui reati contro la politica estera dell’UE : DLg 31.12.2025 n. 211 [GU 9.1.26 n. 6, in vigore dal 24 gennaio 2026], Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673. - testo del decreto legislativo (Guida al diritto 6/2026, 46-58) sotto il titolo “Sicurezza dell’Unione: nuovi reati e sanzioni fanno ingresso nel codice penale italiano” - appendice con le modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 6/2026, 59-61) - guida alla lettura e mappa delle novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 6/2026, 62-68) - commenti: -Alberto Cisterna, Dalle black list all’immigrazione: la politica estera trova un presidio (Guida al diritto 6/2026, 69-71) [le novità] - Aldo Natalini, Fino a sei anni di reclusione per chi viola le misure restrittive Ue (Guida al diritto 6/2026, 72-78) [le nuove incriminazioni] - Alberto Cisterna, Circostanze aggravanti e attenuanti parametrate sulla collaborazione (Guida al diritto 6/2026, 79-82) [le nuove incriminazioni] - Alberto Cisterna, Il “ritocco” alle norme sulla 231fa impennare il contrasto agli illeciti (Guida al diritto 6/2026, 83-86) [le altre sanzioni] in tema di appalti (project financing - prelazione del promnotore): - Corte giust. Ue 2^, 5.2.26, causa C-810/24 (Guida al diritto 6/2026, 91-92 e 94, solo massima): In tema di appalti pubblici l'art. 3, par. 1, della direttiva 26.2.2014 n. 23 (2014/23/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'art. 49 TFUE, con gli artt. 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara. [La Corte Ue boccia la prelazione del promotore: il diritto di prelazione che permette al promotore di adeguare la propria offerta alle proposte degli altri concorrenti, è in grado di garantire la trasparenza della procedura, ma viola il principio di parità di trattamento e, di conseguenza, il principio di libertà di stabilimento. Non basta a sanare il vulnus, la discrezionalità degli enti aggiudicatori]. - (commento di) Marcello Clarich e Andrea Nardi, Bocciato il modello del project financing, diritto di prelazione per il promotore contrario alle regole (Guida al diritto 6/2026, 94-98) sui rapporti tra giudizio amministrativo e processo penale : - Cons. Stato III, 17.7.25 n. 6302, pres. Corradino, est. Pescatore (Guida al diritto 6/2026, 91): Il giudice amministrativo può basare il proprio convincimento su indizi provenienti da indagini penali (intercettazioni, ordinanze, richieste di rinvio a giudizio) a condizione che tali elementi siano pertinenti, credibili e sottoposti al contraddittorio. Non serve che siano già oggetto di sentenza: è sufficiente che offrano una rappresentazione coerente e attendibile, capace di integrarsi nell’istruttoria amministrativa. [Palazzo Spada apre il giudizio amministrativo a quello penale con l’uso degli indizi investigativi. La decisione segna una nuova frontiera del controllo pubblico: essa dissolve l’illusione che il procedimento amministrativo sia impermeabile alle indagini penali. Il giudice amministrativo assume una posizione più incisiva: può scoprire e neutralizzare interferenze, senza sostituirsi all’autorità preposta, ma tutelando l’interesse pubblico e la legalità. Quando emergono ombre, anche solo indiziarie, sulla regolarità dell’esercizio del potere, può intervenire per riaccendere la luce della “trasparenza”]. in tema di OGM : - Corte giust. Ue 1^, 5.2.26, cause riunite C-364/24 e C- 393/24 (Guida al diritto 6/2026, 92): La procedura prevista dal diritto dell’Unione, che consente agli Stati membri, in una logica di sussidiarietà, di ottenere il divieto di coltivazione di Ogm sul territorio nazionale, senza giustificazione particolare, qualora il titolare dell’autorizzazione non vi si opponga, non è contraria al diritto dell’Unione. Tale meccanismo non viola il principio di proporzionalità né crea discriminazioni tra gli agricoltori dei diversi Stati membri. Il divieto di coltivare un Ogm non costituisce neppure una violazione della libera circolazione delle merci, in quanto non impedisce alle imprese di importare prodotti contenenti tale Ogm, né ai consumatori di acquistarne. L’obbligo per lo Stato membro di motivare la limitazione o il divieto di coltivazione di un Ogm si applica solo qualora il titolare dell’autorizzazione vi si opponga. Nel caso di specie, il consenso tacito del titolare esclude tale ipotesi, nonché qualsiasi eventuale ingerenza nella libertà d’impresa. in tema di privacy (facial scanning = riconoscimento facciale - il volto del passeggero non è un biglietto aereo): - Provvedimento 11.9.25 n. 489 Garante protezione dati personali (Guida al diritto 6/2026, 91): Negli ultimi anni, il riconoscimento facciale si è affermato come una delle tecnologie più promettenti per semplificare e velocizzare i processi di sicurezza negli aeroporti. La possibilità di identificare i passeggeri in modo rapido e senza necessità di documenti cartacei ha aperto nuove frontiere in termini di efficienza. Tuttavia, proprio questa potenzialità si scontra col rischio di una gestione non trasparente dei dati biometrici, i quali, per loro natura, richiedono un livello di tutela particolarmente elevato. La disciplina vigente permette l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che possono bilanciare le esigenze di semplificazione delle operazioni di imbarco con la tutela della privacy, adottando sistemi che garantiscono il controllo diretto e sicuro da parte dell’interessato sui propri dati biometrici. In questo quadro anche il Comitato europeo per la protezione dei dati ha offerto una guida per l’individuazione di scenari tecnici compatibili per preservare il diritto alla riservatezza e alla sicurezza. Questi scenari includono, ad esempio, la conservazione dei dati biometrici solo sul dispositivo personale dell’interessato o la loro cifratura con chiavi segrete conosciute solo dall’utente. Al contrario, la conservazione centralizzata senza adeguate garanzie deve essere considerata incompatibile e fonte di rischi inaccettabili. [L’autorità sospende l’uso di una specifica applicazione riscontrando gravi carenze nella protezione e nel controllo dei dati sensibili, rilevando che la sfida tra innovazione e privacy si gioca sul terreno della responsabilità. Il provvedimento evidenzia come non tutte le implementazioni siano all’altezza delle garanzie necessarie, ponendo l’accento sulla centralizzazione eccessiva dei dati e sulla mancanza di controllo da parte degli interessati. Il Garante sottolinea la centralità del principio di responsabilizzazione nel trattamento dei dati personali: chi opera con dati biometrici deve assumersi la piena responsabilità di proteggere questi dati con le più efficaci misure di sicurezza, garantire trasparenza agli interessati e assicurare un controllo reale e attivo sui dati. Solo rispettando questi imperativi è possibile armonizzare l’innovazione con la tutela della riservatezza]. c.s. La modernità ha prodotto l'uomo massa, che gode dei risultati della civiltà, ma ignora le radici che li hanno resi possibili. L'uomo massa non è colto, ma pretende di giudicare tutto (José Ortega y Gasset, "La ribellione delle masse", 1930)
Autore: a cura di Roberto Lombardi 6 marzo 2026
Dopo anni di calo dell'affluenza elettorale, dopo un paio di decenni di congelamento delle anime e della passione civile, dopo il covid , ecco piombare sulle nostre teste il referendum sulla giustizia . Si tratta di una consultazione popolare confermativa, senza quorum minimo, di una volontà espressa dal Parlamento su una radicale modifica dell'impianto istituzionale pensato dai Costituenti con riguardo alla magistratura ordinaria . Come tale, questo cambiamento epocale avrebbe meritato un'ampia e articolata discussione tra gli eletti del popolo , e invece sarà, nella sostanza, una proposta del Governo - e della sua maggioranza politica - sulla quale si esprimeranno direttamente e senza appello gli elettori. Con lo svantaggio, da un lato - al netto della torsione ordinamentale che ha subito il processo di revisione costituzionale - di trovarsi di fronte a un testo "pilotato" e non arricchito da contributi esterni rispetto a chi in questo momento governa il Paese, e il vantaggio, dall'altro, di lasciare di fatto le mani libere ai cittadini. Ma chi sono oggi gli elettori? E quanti sono? Con riferimento al secondo quesito, la risposta, se raffrontata a ciò che è accaduto nel recente passato, non è affatto incoraggiante. Ci si riferisce in particolare al drammatico calo dei votanti delle consultazioni elettorali degli ultimi anni, come confermato anche dalle recenti elezioni regionali. Tuttavia, la sfida lanciata dal Governo su un tema di grande impatto sociale e culturale potrebbe avere un peso determinante sul risveglio delle pulsioni di chi, da un lato, vede finalmente aprirsi una breccia in quella che considera, a torto o a ragione, una casta intoccabile, e di chi, dall'altro, avverte la necessità di porre un argine a elaborate e unilaterali operazioni di ortopedia costituzionale , un po'come fu con il referendum renziano. Quanto alla composizione e all'orientamento dell'odierna base elettorale , invece, i dubbi che generalmente si addensano sulla libertà e consapevolezza del voto sono in questo caso aggravati da scelte politiche che non rendono giustizia - è proprio il caso di dirlo, seppure con un banale gioco di parole -, a un argomento così importante e impattante sulla vita delle Istituzioni. Facendo un passo indietro, l'inusuale velocità del Parlamento nell'approvare in doppia seduta il testo presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministeri e dal Ministro della Giustizia è stata seguita dalla immediata richiesta di consultazione referendaria da parte dei parlamentari, con inevitabile strozzamento dei tempi ordinariamente concessi, per organizzarsi e sensibilizzare gli elettori, ai comitati referendari , i quali hanno dovuto rincorrere il Governo tramite uno strascico giudiziario che non fa onore alla serietà e solennità che dovrebbe avere un processo di revisione costituzionale così importante ( * ). C'è poi l'annosa questione del voto dei più giovani, e tra loro, in particolare, dei c.d. fuori sede . Con il suo sempre lucido osservatorio sui fatti della politica, Ferruccio De Bortoli ci ha segnalato che è stata nel frattempo bocciata in Parlamento la proposta di concedere il voto a distanza . Secondo l'opinione di De Bortoli, a fronte della possibilità di introdurre sistemi di voto a distanza "del tutto normali altrove", hanno prevalso la cautela e "il calcolo politico della maggioranza". Ed ecco che, in assenza di un adeguato dibattito, e in presenza dell'ennesimo schiaffo alla modernità, il referendum sulla giustizia rischia di trasformarsi fino alla fine, all’interno dei discorsi quotidiani di chi voterà o di chi sta pensando di votare, nella sfida tra chi vuole bocciare i magistrati e chi invece non vorrebbe retrocederli in un campionato minore. All'interno di questa sfida, si celano ampie zone grigie in cui si contrappongono eccessi ideologici e pragmatismo zelante, al crocevia di una domanda fondamentale: cosa ci guadagna il cittadino da questa riforma? Per gli addetti al settore, è un certo modo di fare giustizia sotto tiro, qualcuno direbbe "politicizzato', qualche altro lo definirebbe troppo orientato eticamente. Questione di punti di vista. Tuttavia, l' affare riforma si è lentamente trasformato in un processo alle intenzioni o ai fatti, anche qui a seconda dei punti di vista, nella misura in cui una serie di accadimenti non così frequenti - all'interno di una categoria molto numerosa e che nella stragrande maggioranza dei casi ha lavorato senza guardare in faccia a nessuno - sono stati tradotti da una certa visione politica, sociale e professionale del Paese, in una premeditata, arrogante e persistente voglia di prevalere financo sulla legge. Quel che è certo, è che l'unico onere valutativo che sicuramente e preliminarmente compete al "cittadino comune" che va a votare è chiedersi, nel mare delle contrapposte e a volte contraddittorie valutazioni giuridiche e ordinamentali sugli effetti della riforma - rispetto alle quali anche l'addetto al settore rischia di naufragare -, se i rilevanti costi della nuova giustizia (con due organi plenari in più, a cui si associano ulteriori ricche indennità, e le conseguenze anche logistiche della separazione definitiva delle due magistrature: ad es.: nuovi palazzi di giustizia e raddoppio dei concorsi di accesso) sono giustificati dal risultato finale che si intende raggiungere, e se questo denaro pubblico non avrebbe potuto essere invece impiegato per qualcosa di veramente e direttamente utile al contribuente. Il Ministro della Giustizia ha recentemente detto che nessuno controlla i magistrati, allo stato. Dietro questa affermazione c'è tutto il senso della partita che si sta giocando. I padri costituenti, reduci dalla deriva fascista, volevano che fossero gli stessi magistrati a controllare i magistrati, unitamente a un pezzettino di buona politica “tecnica”, con scelta tra gli accademici e gli avvocati, così come i parlamentari controllano i parlamentari; gli attuali inquilini di Palazzo Chigi, invece, con un giudizio tranchant della bontà dell'attuale sistema, ritengono che il controllore "interno" sia fazioso e non controlli veramente. Una specie di giudizio universale , che però trova elementi di supporto quanto meno contrastanti nei fatti. Con il piccolo particolare che mentre i parlamentari sono liberi di riformare le modalità di controllo su loro stessi, i magistrati certe decisioni, giuste o sbagliate che siano, le subiscono e basta. Tutto un altro discorso capire quali effetti positivi possano derivare dall'uno e dall'altro sistema alle persone "normali", quelle cioè che vivono fuori dalle aule di giustizia e che in tribunale sono costretti ad andarci loro malgrado. Chiediamocelo un attimo: se fossimo coinvolti in una causa civile o penale e avessimo ragione, quale sarebbe il nostro interesse fondamentale? Probabilmente, vorremmo una giustizia equa e celere . Questa riforma appagherà i nostri desideri? Ci verrà maggiore voglia di entrare in un'aula di tribunale? Ai posteri l'ardua sentenza, con la certezza che non si tocca, con questa riforma, nessuno dei meccanismi giudiziari destinati a velocizzare il lavoro dei giudici. Resta soltanto da fare un'ultima, amara considerazione. Al momento del voto, una buona fetta di elettorato voterà principalmente sulla base di luoghi comuni , o su consiglio di giuristi amici, o per fede di partito, e su un testo rispetto al quale l'organo costituzionale competente, il Parlamento, non ha modificato neanche una virgola. Qualunque sarà l'esito referendario, il sistema ne esce comunque male. Quando il modo per risolvere diatribe politiche complesse e di lungo periodo è affidato ad una monetina lanciata in fretta e furia, sulla base di una consultazione popolare che assomiglia tanto a un "giudizio universale", le future fondamenta della Casa comune rischiano di essere più fragili e instabili di quelle precedenti. D'altronde, che la magistratura disegnata dal Costituente sia anche oggi un presidio di legalità sostanziale e non esclusivamente formale, oltre che un bene prezioso da salvaguardare, lo dimostrano proprio i recenti fatti di cronaca sulla morte dello spacciatore di Rogoredo, rispetto ai quali soltanto il rigoroso vaglio dei fatti e la virtuosa alleanza tra forze dell'ordine e magistratura tutta (pubblici ministeri e giudici) ha consentito la rapida scoperta di un deprecabile tentativo di occultamento della verità. Una parabola istruttiva, come ha suggerito qualcuno, di come la serietà e l'unitarietà complessiva di un articolato e fondamentale pezzo delle Istituzioni non dovrebbero mai essere messe in dubbio sulla base di semplici slogan politici .
Autore: a cura di Federico Smerchinich 2 marzo 2026
TAR Lazio, Sez. II bis, 28.01.2026, n. 1694 IL CASO E LA DECISIONE i promotori di una richiesta di consultazione referendaria a sostegno della quale era ancora in corso la raccolta delle firme presso gli elettori hanno proposto ricorso avverso la delibera del CdM di fissare per il 22 e 23 marzo 2026 la data di svolgimento del c.d. referendum sulla giustizia . I ricorrenti sostenevano la natura di atto amministrativo e non politico della deliberazione impugnata, rappresentando di avere interesse a che la propria richiesta referendaria fosse esaminata dall’Ufficio centrale per il referendum al fine di dedurre la non correttezza del quesito esaminato ed ammesso dalla Corte di Cassazione e, di contro, la maggiore aderenza al testo normativo del testo del proprio quesito. In particolare, essi ritenevano che si sarebbe dovuto attendere la chiusura dell’iter della loro iniziativa di raccolta firme prima di poter fissare le date della consultazione. Il TAR Lazio, chiamato a decidere la domanda di sospensione degli atti impugnati, ha optato per una sentenza in forma semplificata. Innanzitutto, ribadendo un precedente orientamento dello stesso giudice, il TAR ha affermato l’esistenza di un interesse legittimo al corretto e ragionevole esercizio del potere di fissazione delle date del referendum, dato che il relativo atto ha natura amministrativa e non di atto politico, essendo applicativo della legislazione primaria. Proprio quest’ultimo aspetto era stato evidenziato nel passato dalla Corte di Cassazione (v. SS.UU. 15601/2023) sulla base dell'argomentazione che questi atti fossero soggetti a normazione e vincolati da un fine desumibile dal sistema. Tali atti, perciò, vanno ascritti nel novero degli atti di alta amministrazione , ossia di quelle determinazioni che costituiscono espressione di un’attività amministrativa non del tutto libera nel fine, ancorché connotata da intensa discrezionalità, e pertanto soggetti a sindacato giurisdizionale di legittimità ai sensi dell’ art. 113 Cost. Questa classificazione comporta l’assoggettabilità della materia al sindacato della giustizia amministrativa, sebbene nella misura del rilievo di eventuali manifeste illogicità formali e sostanziali. Diversa sorte avrebbe avuto, invece, l'impugnazione del solo dPR di indizione del referendum popolare di cui all’art. 138 Cost., rispetto al quale vi è difetto assoluto di giurisdizione, nella misura in cui il ricorso concerna l’annullamento della parte in cui detto d.P.R. recepisce la formulazione del quesito referendario individuato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione con propria ordinanza. (v. TAR Lazio n. 10445/2016). Conseguentemente, non è soggetto a sindacato in quanto atto politico il dPR nella parte in cui richiama il contenuto delle ordinanze dell’Ufficio centrale della Corte di Cassazione, mentre costituisce atto amministrativo soggetto a sindacato lo stesso dPR nella parte in cui decide le date di svolgimento della consultazione. Il TAR, poi, si è soffermato sull’interpretazione da dare all’ art. 15 della L. n. 352/1970 che attribuisce i poteri al Presidente della Repubblica di indire il referendum e all’ art. 12 dello stesso testo, sul ruolo della Cassazione nell’approvare i quesiti, facendo percepire la possibile incompatibilità temporale tra la fissazione del referendum da parte del Governo e la valutazione dell’Ufficio centrale per il Referendum presso la Cassazione di pronunciarsi su quesiti nella stessa materia. Nel decidere il merito del ricorso, il TAR ha poi ricordato come in materia referendaria ex art. 138 Cost. vi siano diverse posizioni. Da una parte, vi è chi sostiene che il referendum in questione ha una qualificazione oppositiva, mentre, dall’altra, vi è chi ritiene che abbia una funzione confermativa o approvativa (anche allo scopo di legittimare la parte politica che ha proposto il quesito). Secondo il TAR, le due posizioni potrebbero trovare una sintesi in un terzo orientamento, per cui il referendum costituzionale sarebbe un istituto di garanzia che consente di verificare la rispondenza tra la volontà parlamentare e la volontà popolare, garantendo l’esercizio dell’eventuale dissenso del corpo elettorale rispetto alla revisione della Costituzione. Non a caso, l’art. 138 Cost. prevede che il referendum possa essere proposto da minoranze parlamentari (1/5 dei membri di una Camera), territoriali (5 Consigli Regionali) e popolari (500.000 elettori). Si tratta della cosiddetta provocatio ad populum , funzionale a sottoporre al giudizio degli elettori la volontà parlamentare espressa dalla legge di revisione costituzionale. Quindi, l’art. 138 Cost. intende garantire che la legge di revisione costituzionale adottata dalle Camere a maggioranza qualificata sia sottoposta alla consultazione referendaria, onde verificarne la corrispondenza con la volontà espressa dalla maggioranza del corpo elettorale. Ciò considerato, il TAR ha ritenuto non fondata la pretesa vantata dai ricorrenti. Infatti, se la finalità ultima della legittimazione attribuita dall’art. 138 Cost. comma 2 è nell’effettiva attivazione del procedimento referendario, deve ritenersi che il termine di 60 giorni attribuito dall’art. 15 comma 1 l. n. 352/1970 al Consiglio dei Ministri per l’indizione referendaria risponda all’interesse pubblico alla certezza delle scansioni procedimentali. Proprio questa certezza è volta a risolvere la situazione di precarietà in cui si trova la legge costituzionale o di revisione costituzionale approvata senza la maggioranza dei due terzi e in attesa del vaglio referendario del popolo. In conclusione, visto che la finalità della disciplina è nell’effettiva indizione del referendum, sarebbe da escludere che i soggetti di cui all’art. 138 comma 2 Cost. abbiano la disponibilità del quesito. Infatti, non si può derogare, secondo il Giudice adito, a un precetto normativo chiaro che impone una tempistica certa e stringente per svolgere il referendum, sulla base di un evento futuro e incerto come l’ammissione del quesito proposto dai ricorrenti promotori. AMMISSIBILITA' dELLE RICHIESTE REFERENDARIe: LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La discussione in merito alla natura giuridica degli atti di fissazione del referendum è un tipico caso di scuola, dove si distingue tra i cosiddetti atti di alta amministrazione e gli atti politici ai fini di capire quale sia il giudice deputato a decidere al riguardo. Ebbene, con l’approssimarsi del referendum sulla giustizia, il dibattito si è riacceso inevitabilmente e il giudice amministrativo è stato interpellato nuovamente per comprendere la legittimità della deliberazione del Consiglio di Ministri (CdM) sulla data di celebrazione del referendum, di cui all’art. 138 Cost.. La sentenza in commento è interessante perché pone l’attenzione sullo scopo del referendum c.d. "confermativo" e sull’obiettivo dello stesso: consentire in tempi certi di verificare la corrispondenza tra la volontà parlamentare e la volontà popolare. Uno scopo referendario che, a volte, viene perso nelle maglie di un confronto politico che rischia di spostare la questione su piani distanti dal diritto. In tal senso, la lettura data dal TAR Lazio, secondo cui non sarebbe disponibile l’interesse alla fissazione della data di consultazione, né derogabile la relativa disciplina, fa comprendere in maniera ancora maggiore l’importanza del referendum stesso e la peculiarità di questo strumento, che si potrebbe definire di “legislazione eccezionale”. Spostandosi sul piano strettamente giuridico, si segnala la continuità dell’orientamento giurisprudenziale sulla natura di atto di alta amministrazione dell’atto di indizione referendaria nella parte di scelta delle date, ammettendolo al sindacato del giudice amministrativo e rendendolo, così, più vicino ai cittadini. Passaggio fondamentale della motivazione del TAR è poi quello secondo cui “ l’interesse avuto di mira dal legislatore costituzionale non attiene alle modalità con cui si giunga alla richiesta di consultazione elettorale, ma al sostanziarsi della volontà di una minoranza (qualificata) di soggetti di attivare il procedimento referendario. Una volta conseguito lo scopo dell’articolo 138 Cost., che è quello di permettere la promulgazione e l’entrata in vigore della legge solo all’esito della consultazione elettorale, viene meno ogni interesse, quantomeno a livello costituzionale, a tutelare eventuali ulteriori proposte referendarie, le quali non potrebbero che avere il medesimo contenuto giuridico (l’approvazione o non approvazione della legge costituzionale approvata in via definitiva dal Parlamento), i cui effetti devono ritenersi assorbiti da quelli già conseguiti dall’ammissione del referendum ". Ancora, la sentenza in commento evidenzia che " deve escludersi che i soggetti a cui l’art. 138 comma 2 Cost. attribuisce l’iniziativa abbiano la disponibilità del quesito ". Tuttavia, la Corte suprema di Cassazione, in funzione di Ufficio centrale per il Referendum – pronunciatasi il 6 febbraio 2026 sulla legittimità della richiesta di referendum presentata proprio dai ricorrenti al TAR Lazio – si è soffermata sul valore da dare alla sentenza qui in commento emessa dal Giudice amministrativo, ritenendo in definitiva che non sia condivisibile l’affermazione in essa contenuta secondo cui, una volta approvato un quesito referendario, non ne sarebbero ammissibili altri in materia. In particolare, i Giudici di Cassazione hanno stabilito esattamente l'opposto, modificando conseguenzialmente il quesito originariamente proposto dai parlamentari in quello, più dettagliato, proposto dai cittadini, rimarcando che il TAR, sul punto, ha esercitato un potere giurisdizionale che non gli competeva, trattandosi di questione di ammissibilità di richiesta referendaria, secondo la "categoria della legittimità". Ancora, e sempre per assenza di potere giurisdizionale sul punto da parte del Giudice amministrativo, l'Ufficio per il Referendum ha ritenuto di nessun rilievo o influenza ai fini del suo decidere la circostanza che il TAR abbia individuato nella sentenza in commento quali sarebbero " i limiti della valutazione della legittimità della nuova richiesta referendaria ". Un’affermazione netta che fa comprendere la diversa visione in materia delle differenti giurisdizioni e che rischia di creare ancora più confusione nella cittadinanza che recepisce tali decisioni. D'altra parte, il Governo, a fronte dell'ultima ordinanza modificativa del quesito emessa dalla Corte suprema di Cassazione [1] , non ha rinviato la data del referendum, sostenendo che si tratti di una «precisazione» e non di una riformulazione tout court; né risulta che il c.d. comitato dei 15 si sia rivolto al TAR per opporsi al nuovo dPR, o abbia impugnato la decisione del Tar in commento, o ancora abbia presentato un conflitto di attribuzione contro il governo dinanzi alla Corte Costituzionale. [1] Il nuovo e definitivo quesito referendario in votazione il 22 e il 23 marzo 2026 così recita: « Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ”Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”? ».