l'angolo dell'attualità

Autore: Carmine Spadavecchia 3 settembre 2026
ulla riforma forense [parte prima]: L 28.7.2026 n. 137 [GU 1.8.26 n. 177, in vigore dal 16agosto 2026], Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. - testo della legge (Guida al diritto 32-36/2026, 13-26) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 32-36/2026, 27-34) commenti: - Alberto Del Noce*, Riforma forense: la delega è scritta, il modello di giustizia ancora no (Guida al diritto 32-36/2026, 10-12, editoriale) [*presidente dell’Unione nazionale delle camere civili] - Eugenio Sacchettini, Sul terreno dei decreti legislativi si gioca la “sorte” della novella (Guida al diritto 32-36/2026, 35) [le novità] - Eugenio Sacchettini, Tempi strettissimi per l’attuazione: entro il 16 febbraio 2027 si chiude (Guida al diritto 32-36/2026, 36-37) [la delega] - Eugenio Sacchettini, Rafforzare l’assetto della difesa per assicurare lo stato di diritto (Guida al diritto 32-36/2026, 38-41) [la figura dell’avvocato] sulla dirigenza : L 2.7.2026 n. 119 [GU 4.7.26 n. 153, in vigore dal 19 luglio 2026], Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. - testo della legge (Guida al diritto 32-36/2026, 42-51) - appendice con le modifiche [in grassetto] al c.d. decreto Brunetta (DLg 27.10.2009 n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) (Guida al diritto 32-36/2026, 52- 56) - appendice con le modifiche [in grassetto] al TU del pubblico impiego (DLg 30.3.2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (Guida al diritto 32-36/2026, 57-62) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 32-36/2026, 63-66) - commenti: - Laura Biarella, Necessaria la ricerca di efficienza legata ai valori meritocratici (Guida al diritto 32-36/2026, 67-71) [le novità] - Alessandro E. Basilico, Valutazione performance: si punta su un nuovo modello partecipato (Guida al diritto 32-36/2026, 72-77) [la verifica dei risultati] - Oberdan Forlenza, Lo sviluppo di carriera in due fasi con l’“ombra” del condizionamento (Guida al diritto 32-36/2026, 78-83) [le regole per l’accesso] in tema di stalking (ammonimento) - Cons. Stato III 20.7.26 n. 5883, pres. Greco, est. Cerroni (Guida al diritto 32-36/2026, 88): 1. La misura [dell’ammonimento] non ha una funzione punitiva bensì preventiva: serve a fermare in anticipo comportamenti che, per frequenza, modalità e capacità intimidatoria, possono trasformarsi in una più grave aggressione alla libertà personale della vittima. [Principio innovativo perché separa con neòttezza il piano della prevenzione da quello della repressione penale]. 2. Per applicare l’ammonimento non occorre dimostrare che il reato di stalking sia stato definitivamente commesso, ma è sufficiente che gli elementi raccolti rendano ragionevolmente probabile l’esistenza di una condotta persecutoria e di un concreto rischio di prosecuzione. 3. L’assenza di un confronto preventivo col destinatario della misura può essere ammessa soltanto quando vi siano reali esigenze di urgenza, legate alle caratteristiche specifiche della situazione. in tema di posta elettronica (sequestro): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.7.26, cause riunite da C-258/23 a C-260/23 (Guida al diritto 32-36/2026, 104): 1.L’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea va interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «comunicazioni», ai sensi di tale articolo, messaggi di posta elettronica di carattere professionale, scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un’impresa mediante la posta elettronica di quest’ultima. 2. Gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali non ostano al sequestro, senza autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice, di messaggi di posta elettronica scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un’impresa, in occasione di un accertamento effettuato da un’autorità nazionale garante della concorrenza nei locali professionali o commerciali di imprese sospettate di aver commesso infrazioni dell’art. 101 o dell’art. 102 TFUE, a condizione che siano previste una disciplina normativa rigorosa dei poteri di tale autorità nonché garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi e l’arbitrio, quali un controllo giurisdizionale ex post effettivo delle misure di cui trattasi. - Marina Castellaneta, Sequestro email aziendali, è legittimo anche senza preventiva autorizzazione giurisdizionale (Guida al diritto 32-36/2026, 104-106) in tema di handicap (handicap e indennità di accompagnamento) - Cass. lav. 4.8.26 n. 24424 (Guida al diritto 32-36/2026, 86): 1. Il riconoscimento dell’handicap grave e quello dell’indennità di accompagnamento rispondono a presupposti autonomi e non sono automaticamente collegati. 2. In sede di legittimità non è ammesso ottenere una nuova valutazione del merito o delle conclusioni della consulenza tecnica quando il giudice le abbia motivatamente condivise. [La Corte chiarisce un orientamento consolidato, distinguendo i presupposti dell’handicap grave ai sensi della legge 104 e quelli dell’indennità di accompagnamento] in tema di filiazione (DNA): - Cass. 1^, 5.8.26 n. 24450 (Guida al diritto 32-36/2026, 86): Il consulente tecnico non può svolgere ricerche su possibilità soltanto teoriche che nessuna delle parti ha mai indicato nel processo: l’indagine deve rimanere collegata alle domande e alle prove portate in giudizio. La sola esistenza di altri familiari non è sufficiente a mettere in discussione l’accertamento genetico: per cambiarne il risultato sarebbe necessaria una vera e propria ipotesi alternativa di paternità, cioè l’indicazione concreta di un’altra persona che potrebbe essere il padre. [La SC conferma la decisione della Corte d’appello: senza un’alternativa concreta, la presenza di altri consanguinei non può prevalere sulla prova genetica della paternità]. in tema di successioni (decadenza dal beneficio d’inventario): - Cass. 2^, 5.8.26 n. 24491 (Guida al diritto 32-36/2026, 86): In tema di eredità accettata con il beneficio dell’inventario, il termine previsto dall’art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale. Pertanto, quando l’erede abbia scelto la liquidazione individuale e contro tale scelta non siano state presentate opposizioni, l’assegnazione di un termine per la liquidazione delle attività ereditarie deve considerarsi priva di effetti e il suo mancato rispetto non può comportare la decadenza dal beneficio d’inventario. In altre parole: chi accetta un’eredità con beneficio d’inventario e procede con la liquidazione individuale dei creditori non perde questa protezione solo perché non rispetta un termine fissato dal giudice, se quel termine non era previsto dalla legge per quel tipo di procedura. c.s. L'unico vero viaggio non consiste nell'andare verso nuovi paesaggi, ma nell'avere altri occhi [Marcel Proust, “La prigioniera”]
Autore: Carmine Spadavecchia 3 settembre 2026
sul project financing (prelazione del promotore): - Corte giust. UE 2^, 5.2.26, causa C-810/24, Urban Vision S.p.a. c. Comune di Milano e altri (Urban. e appalti 3/2026, 306 T): Il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell’ambito di una procedura di finanza di progetto, consentendo, dopo la valutazione delle offerte, di far adeguare la proposta di quest’ultimo a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e permettendo così l’affidamento al promotore medesimo, viola i principi di parità di trattamento e di concorrenza effettiva di cui alla Direttiva 2014/23/UE e costituisce altresì una restrizione alla libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE. - (commento di) Pasquale La Selva, Ripensare il diritto di prelazione nella finanza di progetto a partire da una recente sentenza della Corte di Giustizia UE (Urban. e appalti 3/2026, 308-322) - (commento di) Marco Tranquilli, Prelazione, parità di trattamento e concorrenza nella finanza di progetto (Urban. e appalti 3/2026, 323-331) - Luca R. Perfetti, Come riformare la finanza di progetto (Urban. e appalti 3/2026, 277-280). La decisione della Corte di Giustizia (sent. 5.2.26, causa C-810/24, Urban Vision spa. c/ Comune di Milano e Digital Vox srl) era largamente prevedibile se non altro dopo la severa procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea. Per progettare una riforma della finanza di progetto basta riferirsi alle regole internazionali e a quanto previsto dalle altre legislazioni europee. La normativa italiana dichiarata incompatibile con i Trattati era unica al mondo (con la sola eccezione delle Filippine). L’importazione saggia di altri sistemi (come quello spagnolo) consentirebbe di rilanciare gli investimenti in settori strategici che spesso corrispondono a servizi essenziali per le persone e le comunità. - Francesco Follieri, Oltre il diritto di prelazione: il project financing dopo la sentenza Urban Vision (Urban. e appalti 3/2026, 281-287). Lo scritto mette in luce come l’iniziativa privata esia essa stessa un vantaggio per il promotore e tale vantaggio esia però compatibile con il diritto dell’Unione Europea. Sicché la linea di intervento proposta consiste nell’eliminazione dell’obbligo di partecipare alla gara affinché il promotore possa ottenere il pagamento delle spese di progettazione e impostazione da parte dell’aggiudicatario (eventualmente aumentate da un premio per l’ideazione dell’operazione), così da incentivare la creazione di un “mercato delle proposte”, indipendente da quello per le concessioni. - Ruggiero Dipace, Problemi e prospettive della finanza di progetto senza prelazione alla luce del diritto eurounitario (Urban. e appalti 3/2026, 288-296). Il contributo esamina possibili soluzioni fondate su meccanismi compensativi, procedure flessibili e criteri premiali, al fine di preservare l’attrattività della finanza di progetto senza compromettere la concorrenza effettiva. - Fabio Ferraro, La Corte di Giustizia boccia la finanza di progetto: quali conseguenze? (Urban. e appalti 3/2026, 297-305). Lo scritto analizza le modifiche normative che non incidono sul nucleo essenziale delle censure, gli effetti della pronuncia sulle procedure pendenti, i limiti della sua efficacia retroattiva rispetto ai rapporti esauriti e i presupposti della responsabilità risarcitoria dello Stato. Si sofferma, inoltre, sulle prospettive future della finanza di progetto, interrogandosi sul rischio di una sua marginalizzazione, e prospetta possibili percorsi di riallineamento dell’incentivo alla funzione promotrice, dalla sostituzione della prelazione con meccanismi premiali ex ante alla disciplina transitoria, sino alla proposta di un’armonizzazione a livello dell’Unione della procedura di unsolicited proposal. in tema di avvalimento : - Dario Buzzelli, Avvalimento plurimo e a cascata: verso un modello unitario tra dimensione orizzontale e verticale (Urban. e appalti 3/2026, 332-337). in tema di infrastrutture digitali (data center): - Giuseppe Marino e Osvaldo Capitelli, Infrastrutture digitali e governo del territorio: criticità e prospettive della normativa sui data center (Urban. e appalti 3/2026, 338-). Il contributo esamina il quadro giuridico-regolatorio dei centri di elaborazione dati (data center), infrastrutture assurte, nel contesto dell’economia digitale contemporanea, al rango di asset strategici nazionali e beni di rilevanza pubblicistica. L’analisi prende le mosse dalla qualificazione giuridica dei data center nell’ordinamento eurounitario e nell’ordinamento interno, nonché delle definizioni desumibili in via sistematica dalla normativa vigente. Sul versante urbanistico-edilizio, si evidenziano le principali criticità applicative generate dall’assenza di una disciplina statale organica: l’incerta collocazione dei data center nelle categorie funzionali del TUE (Testo Unico Edilizia), la mancanza di una specifica categoria catastale, le problematiche connesse al calcolo della superficie lorda e dei volumi tecnici, la determinazione degli oneri di urbanizzazione in relazione al carico urbanistico effettivo. Sul piano dei profili autorizzativi, lo scritto si sofferma sul procedimento unico introdotto dall’art. 8 DL 20.2.26 n. 21 - L 10.4.26 n. 49 (c.d. decreto Bollette), esaminandone la portata innovativa rispetto alla previgente frammentazione procedurale, nonché le criticità interpretative residue concernenti l’individuazione dell’autorità competente, l’ambito oggettivo dei provvedimenti sostituiti, il coordinamento con il titolo edilizio e la sostenibilità del dimezzamento dei termini per la valutazione di impatto ambientale in assenza di risorse aggiuntive. in tema di servizio idrico integrato (tariffe): - Cons. Stato II 23.2.26 n. 1440, pres. Tarantino, est. Menichelli, ARERA c. ASA (Urban. e appalti 3/2026, 356 T stralcio): Nelle controversie relative alla regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, gli utenti finali devono essere qualificati come controinteressati necessari, poiché titolari di un interesse diretto, personale e attuale alla conservazione della deliberazione tariffaria che determina un vantaggio economico immediato. Ne consegue che l’omessa notifica del ricorso ad almeno uno di essi comporta l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 41, comma 2, c.p.a., non potendosi qualificare la deliberazione tariffaria come atto generale rivolto a una platea indeterminata. Gli utenti, infatti, sono soggetti pienamente individuabili in quanto parti di un rapporto negoziale con il gestore. - (commento di) Thomas Matà, La posizione del controinteressato nelle decisioni di ARERA (Urban. e appalti 3/2026, 357-360) in tema di appalti (cause di esclusione): - Cons. Stato V, 22.1.26 n. 523, pres. Caringella, est. Picardi (Urban. e appalti 3/2026, 361 T): La tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 DLg 36/2023 non esclude la legittimità di clausole del bando di gara che impongono, a pena di esclusione, il divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica, anche se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Tali clausole, che disciplinano le modalità di presentazione dell’offerta, non introducono un inammissibile requisito generale di partecipazione alla gara, in quanto non sono né irragionevoli né eccessivamente gravose e sono strumentali ad evitare condizionamenti nello svolgimento delle operazioni preliminari di verifica demandate alla Commissione giudicatrice. - (commento di) Claudio Contessa, Clausole della lex specialis idonee a determinare l’esclusione e principio di tassatività (Urban. e appalti 3/2026, 363-368). La decisione offre lo spunto per svolgere riflessioni sulle linee di demarcazione, non sempre facili da individuare, fra clausole escludenti, requisiti speciali e adempimenti speciali (ma la cui violazione può comunque determinare l’esclusione dalla procedura). in tema di RTI (raggruppamento temporaneo di imprese): - Cons. Stato V, 5.12.25 n. 9599, pres. Caringella, est. Picardi (Urban. e appalti 3/2026, 369 T): 1. L’art. 68, comma 11, DLg 36/2023 non ha introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva, che resta quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori. 2. L’art. 68, comma 11, DLg 36/2023 ha natura derogabile. Difatti, ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b), le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive, per cui la lex specialis (se proporzionata e giustificata da motivazioni obiettive) prevale sulla norma generale. Pertanto, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia fissare le quote di qualificazione che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti. - (commento di) Roberto Musone, Appalti di servizi e forniture e cumulabilità tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione nei raggruppamenti temporanei di imprese (Urban. e appalti 3/2026, 374-401). in tema di accesso (accesso e segreto d’ufficio): - Cass. pen. 3^, 20.2.26 n. 6873 (Urban. e appalti 3/2026, 407-9): In tema di rivelazione di segreti d’ufficio, il divieto di divulgazione ricomprende non solo le informazioni sottratte in assoluto alla conoscibilità, ma anche quelle per cui la diffusione è vietata verso soggetti non titolari del diritto di accesso; viceversa, quando la comunicazione avvenga verso soggetto titolare del diritto ad essere informato, la mera violazione delle modalità di accesso agli atti (art. 25, L 241/1990) resta confinata al piano amministrativo e non integra il reato di cui all’art. 326 c.p. in materia paesaggistica (autorizzazione - esonero): - Cass. pen. 3^, 2.4.26 n. 12376 (Urban. e appalti 3/2026, 406-7): L’esonero dall’autorizzazione paesaggistica ex art. 149 DLg 42/2004 (codice dei beni culturali) opera solo per le ipotesi tassative di manutenzione ordinaria e non si estende agli interventi di ristrutturazione che incidano sull’assetto del territorio o sull’aspetto esteriore dei luoghi vincolati; le opere vanno considerate unitariamente, senza parcellizzazioni, sicché la riconducibilità anche solo parziale alla ristrutturazione trascina l’intero intervento nel regime autorizzatorio. in materia paesaggistica (parco - rapporto tra piano paesaggistico e piano regolatore): - Cass. pen. 3^, 27.3.26 n. 11691 (Urban. e appalti 3/2026, 404-6): In materia edilizia, il permesso di costruire (anche per mutamenti di destinazione d’uso) deve essere rilasciato in conformità alla pianificazione urbanistica e alla disciplina urbanistico-edilizia vigente (art. 12 DPR 380/2001; art. 23-ter DPR 380/2001). In tale contesto, quando il Piano del Parco ammette determinate attività solo “come previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni”, esso non legittima trasformazioni edilizie in contrasto col PRG. Ai sensi dell’art. 145, comma 3, DLg 42/2004, la prevalenza del piano paesaggistico sulle disposizioni urbanistiche difformi non impedisce al PRG di introdurre prescrizioni più restrittive di tutela. L’accesso alla disciplina derogatoria ex art. 5 DL 70/2011 - L 106/2011) richiede il rispetto della procedura ex art. 14 DPR 380/2001 (ossia la preventiva delibera consiliare) e dei presupposti sostanziali, inclusa la compatibilità/complementarità delle destinazioni, nonché il rispetto della normativa regionale attuativa (nel caso, L R Campania 16/2014). in materia edilizia (mutamento di destinazione - centri storici): - Cass. pen. 3^, 26.3.26 n. 11303 (Urban. e appalti 3/2026, 403-4): In materia edilizia, il mutamento di destinazione d’uso realizzato mediante opere richiede il permesso di costruire quando comporta il passaggio di categoria urbanistica dell’immobile e, se effettuato nei centri storici, anche quando avvenga all’interno della medesima categoria omogenea, in ragione della peculiare sensibilità urbanistico-territoriale di tali ambiti. Inoltre, in tema di opere edilizie abusive, l’appaltatore risponde anche se si è avvalso di un subappaltatore, poiché l’assunzione dell’incarico esecutivo radica profili di responsabilità colposa salvo dimostrazione di una completa autonomia del subappalto tale da escludere ingerenze. c.s. L'autorità è servizio (Leone XIV, citato da Salvatore Sfrecola in "L'autorità è servizio. Una formula antica, un bisogno attuale")
Autore: a cura di Federico Smerchinich 27 agosto 2026
Tar Basilicata, sentenza n. 254 del 2 luglio 2026 IL CASO E LA DECISIONE In linea generale, nell’ambito dei procedimenti edilizi , esiste un substrato di situazioni conflittuali che spesso porta alla contrapposizione di interessi egoistici e spinge i privati a presentare segnalazioni all’Amministrazione pubblica per spingerla a esercitare il proprio potere sanzionatorio e di controllo come previsto dal Testo Unico sull’edilizia. Alcune di queste segnalazioni sono pretestuose o strumentali, mentre altre sono attendibili e fondate. Nella prassi accade che l’attività conseguente alle segnalazioni crea effetti sulla sfera giuridica di altri privati e fa nascere un interesse a difendersi e, di derivazione, a conoscere il contenuto della segnalazione e l’identità del soggetto che l’ha avanzata. Ebbene, in queste situazioni le pubbliche amministrazioni non sempre hanno chiaro come devono agire, strette tra l’ interesse alla riservatezza del segnalante e l’interesse difensivo del richiedente. Nel caso concreto, oggetto del presente commento, la vicenda conflittuale ha preso avvio dal diniego all’istanza di accesso agli atti relativi alla segnalazione di un presunto abuso edilizio nell’ambito di alcune opere strutturali realizzate presso un'azienda agricola. In particolare, un certo soggetto aveva segnalato delle possibili difformità tra la normativa di settore e quanto era stato realizzato da altro soggetto. A questo riguardo, uno dei temi centrali della questione da dirimere è consistito nello stabilire se gli atti relativi alla segnalazione dell’abuso possano essere ritenuti passibili di essere trasmessi in sede di accesso agli atti. La sentenza del TAR ha rilevato che la ricorrente, nella sua qualità di destinataria di una comunicazione di avvio di procedimento di verifica della conformità edilizia di opere edilizie (oltreché di un connesso accertamento di natura penale), avrebbe vantato una posizione differenziata e qualificata, rispetto alla generalità dei consociati, tale da legittimarla all'acquisizione degli atti oggetto della richiesta ostensiva, poiché afferenti a detto procedimento amministrativo. Dall’altro lato, secondo il Tar, sussisterebbe comunque un interesse diretto, concreto ed attuale (corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è stato chiesto l'accesso) all'acquisizione degli atti oggetto di richiesta, stante l'obiettiva esigenza della ricorrente di esercitare pienamente le proprie prerogative difensive nelle sedi di controllo attivate. In conclusione, il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego all’ostensione, data la prevalenza degli interessi di colui che avrebbe dovuto difendersi nel relativo procedimento. Proprio la necessità di esercitare il diritto difensivo viene ritenuto rilevante ai fini di far pendere la bilancia a favore dell’interesse a ottenere l’accesso alla segnalazione. SEGNALAZIONI E ACCESSO DIFENSIVO La decisione in commento è solo un esempio di ipotesi dell’esito di un accesso agli atti in materia di segnalazioni di presunti abusi o illegittimità. Tuttavia, il principio stabilito dal TAR Basilicata non deve essere considerato come assoluto, stante il fatto che, spesso e volentieri, l’accesso agli atti rivolto alle segnalazioni è meramente strumentale a conoscere l’identità del segnalante, e non certo ad esercitare un diritto difensivo. Non a caso, la giurisprudenza nel corso del tempo ha consolidato un orientamento che è così riassumibile: “ l'esposto del privato ha il solo effetto di sollecitare il promovimento d'ufficio del procedimento, senza acquisire efficacia probatoria, con la conseguenza che in tali evenienze, di regola, per il destinatario del provvedimento finale non sussiste la necessità di conoscere gli esposti al fine di difendere i propri interessi giuridici, a meno che non siano rappresentate particolari esigenze; ciò, del resto, corrisponde al fatto che, di fronte al diritto alla riservatezza del terzo, la pretesa di conoscenza dell'esposto da parte del richiedente, se svincolata dalla preordinazione all'esercizio del diritto di difesa, acquista un obiettivo connotato ritorsivo che l'ordinamento non può tutelare ” (così, Cons. St., III, 1° marzo 2021, n. 1717 ). Il Consiglio di Stato, nella stessa pronuncia, ha ancor meglio precisato che: “ Nel caso di specie, come ha condivisibilmente rilevato l’appellante dopo aver richiamato alcune pronunce di primo e secondo grado (cfr. Tar Veneto Venezia, n. 321/2015 e Cons. St. n. 5779/14), l’esposto presentato alla pubblica amministrazione, da cui trae origine una verifica, un’ispezione o un procedimento di accertamento di illecito, non può essere oggetto di «accesso agli atti», poiché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato: la conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestati risulta, infatti, già assicurata dal verbale di accertamento e, dunque, non è necessario risalire al precedente esposto. ” (in termini, anche Cons. Stato, Sez. III, 13.09.2024, n. 7549). In altre parole, l’interesse all’accesso agli atti non è da considerare come prevalente in assoluto rispetto all’ esigenza di segretezza delle segnalazioni , bensì deve essere relativizzato alle singole situazioni e, soprattutto, agli interessi concreti del richiedente. In particolare, il giudice amministrativo – così come prima la pubblica amministrazione – deve verificare se effettivamente la richiesta di accesso non sia strumentale o se il diritto di difesa possa essere comunque esercitato, indipendentemente dall’accesso alla segnalazione, o se non sia già stato esercitato. Infatti, nella prassi è usuale che la comunicazione di avvio del procedimento derivante dalla segnalazione contenga già gli elementi essenziali che consentirebbero l’esercizio del diritto difensivo, senza alcun bisogno dell’accesso agli atti; oppure, capita che il diritto difensivo venga esercitato prima ancora della scadenza del periodo per concedere l’accesso agli atti (30 giorni più 10 per l’opposizione del controinteressato), con l’interessato che ha già proposto delle controdeduzioni o memorie difensive nel procedimento de quo , prima ancora che l’amministrazione abbia deciso sull’accesso agli atti. Questa situazione svuota di interesse l’accesso sic et simpliciter alla segnalazione e dovrebbe comportare una improcedibilità dell’istanza di accesso agli atti , al pari di quanto accade nel processo per i ricorsi, stante il fatto che l’interesse difensivo che dovrebbe giustificare l’accesso è venuto meno con la presentazione degli atti difensivi o con la conoscenza degli argomenti su cui difendersi. In queste ipotesi, si ritiene che non vi sia ragione per consentire comunque l’accessibilità delle segnalazioni, poiché l'ostensione, a quel punto, diverebbe meramente strumentale. Vale in materia edilizia, ma anche in ogni altro settore del diritto amministrativo. In conclusione, l’interesse all’accesso agli atti in caso di segnalazioni è strettamente correlato all’ interesse difensivo : senza il secondo, potrebbe non ritenersi garantito il primo.
Autore: Carmine Spadavecchia 26 agosto 2026
sui giudici di pace : - Elisa Demma* e Stefano Santini**, Giudici di pace: si può uscire dalla crisi per dare fiato alla giustizia di prossimità (Guida al diritto 31/2026, editoriale) [ *presidente Movimento Forense; **responsabile Osservatorio sul Giudice di Pace del Movimento Forense] sul c.d. DL piano casa : DL 7.5.2026 n. 66 - L 2.7.2026 n. 116 [testo coordinato in GU 3.7.26 n. 152], Disposizioni urgenti per il Piano Casa. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 31/2026, 15-26) - guida alla lettura e mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 31/2026, 27-33). Il Piano casa è un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS) volto a realizzare e valorizzare immobili di edilizia residenziale per incrementare l’offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili, allo scopo di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati e di realizzare modelli di coabitazione. Il testo è costruito come un sistema di deleghe a cascata: Dpcm, decreti interministeriali, provvedimento delle Entrate, linee guida Anci, schemi-tipo. Sul piano civilistico e della pubblicità immobiliare, l’art. 8 introduce un vincolo di destinazione d’uso della durata di 30 anni, da trascrivere nei registri 30 giorni dal completamento dell’intervento N - commento di Oberdan Forlenza, Semplificazioni per ristrutturazioni, destinazioni d’uso e pubblica utilità (Guida al diritto 31/2026, 34-39) N.B. – Testo del decreto-legge e commenti in Guida al diritto 23/2026. in tema di cittadinanza : - Cass. SSUU 26.7.26 n. 24045 (Guida al diritto 31/2026, 41): Chi nasce bipolide (cioè con doppia cittadinanza), iure sanguinis (essendo nato da madre italiana) e iure soli (per essere nato in Stato estero che gli ha riconosciuto la cittadinanza di quello Stato), mantiene la cittadinanza italiana anche se la madre. dopo la nascita del figlio, vi rinuncia. [Nella specie, una donna trasferitasi in Venezuela aveva rinunciato alla cittadinanza italiana che il figlio ormai adulto e nato “bipolide” nello Stato estero voleva al contrario farsi riconoscere iure proprio. La vicenda coinvolge le regole in vigore al tempo della filiazione di cui è causa con la conseguente inapplicabilità delle nuove regole varate nel 1992 e riformate nel 2025 per la presentazione delle domande e i presupposti del diritto in questione]. in tema di concorso (sindacato giurisdizionale): - Cons. Stato VII 24.6.26 n. 5061, pres. Chieppa, rel. Franconiero (Guida al diritto 31/2026, 86 T): Le valutazioni compiute dalle commissioni di concorso o universitarie non rappresentano valutazioni di opportunità da parte dell'Amministrazione ma l'esercizio della discrezionalità tecnica Nel dettaglio, la funzione tipica dei criteri di valutazione in procedure di carattere selettivo consiste proprio nel delimitare per quanto possibile la discrezionalità dell'organo preposto alla relativa attività, attraverso la sua riconduzione a precisi ambiti preventivamente definiti e di renderne percepibile l'operato ab externo, in funzione della relativa tutela giurisdizionale. Da ciò consegue che è possibile un sindacato giurisdizionale basato sulla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche e del procedimento applicativo dei criteri sufficientemente definiti. A garanzia del principio di effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'art. 34, comma1, lett. c), c.p.a. il giudice amministrativo può condannare l'Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto quando contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego sia stata formulata la relativa domanda laddove ricorrono presupposti indicati sia all'art. 31, comma 3, c.p.a., e cioè quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'Amministrazione, sia all'art. 34, comma 2, c.p.a., cioè quando non vi siano poteri amministrativi non ancora esercitati. - (commento di) Giulia Pernice, Possibile il sindacato giurisdizionale sulla verifica delle operazioni tecniche (Guida al diritto 31/2026, 91-94) in tema di disabilità (provvidenze): - Cons. Stato III 5.6.26 n. 4571, pres. Corradino, est. Pescatore (Guida al diritto 31/2026, 44): In caso di disabilità grave, la capacità contributiva si misura esclusivamente sull’ISEE sociosanitario ristretto previsto dall’art. 6 DPCM 159/2013: solo su tale base va quindi determinata la compartecipazione economica alle prestazioni sociosanitarie comprese nel progetto individuale di cui all’art. 14 L 328/2000. L’Amministrazione non può introdurre criteri ulteriori, quali l’ISEE familiare ordinario, la capacità economica dei soggetti obbligati agli alimenti o le provvidenze assistenziali percepite dalla persona con disabilità. In presenza di un ISEE sociosanitario pari a zero, è esclusa, infatti, qualsiasi forma di compartecipazione economica. in tema di danno non patrimoniale (figlio postumo: danno da perdita del rapporto parentale): - Cass. 3^, 27.6.26 n. 22064 (Guida al diritto 31/2026, 46 T): È risarcibile il danno da perdita del rapporto genitoriale subito dal figlio già concepito al momento dell'illecito mortale che colpisce il padre, poiché la futura instaurazione della relazione genitoriale costituisce conseguenza normale del concepimento e si traduce in un fascio di diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento. La morte del genitore durante la gestazione integra una lesione diretta del diritto del minore a crescere con i propri genitori, diritto che si puntualizza nella sua sfera giuridica al momento della nascita, rendendo irrilevante ogni questione sulla capacità giuridica del concepito. L'evento lesivo incide immediatamente sulla posizione del figlio, sicché non si configura un danno riflesso, ma una compromissione diretta di diritti assoluti della personalità. Non rileva che le ripercussioni si manifestino dopo la nascita, essendo compatibile la verificazione in tempi diversi degli elementi dell'illecito. Ne deriva la spettanza del risarcimento al figlio postumo. - (commento di) Alberto Cisterna e Filippo Martini, Morte genitore durante la gestazione è lesione diretta del diritto del minore (Guida al diritto 31/2026, 51-57). La Corte prende posizione a favore dell’orientamento che riconosce la titolarità attiva di un diritto personalissimo come quello alla integrità familiare. sulla responsabilità degli enti : - Cass. pen. 2^, 14.7.26 n. 26378 (Guida al diritto 31/2026, 70 T): In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. - (commento di) Giuseppe Amato, Un vademecum della Cassazione che chiarisce norme complesse (Guida al diritto 31/2026, 74-77). La disciplina della prescrizione dell’illecito amministrativo a carico dell’ente ex DLg 2312001 presenta elementi di diversità rispetto alla parallela normativa sulla prescrizione del reato “presupposto”: il che conferma l’autonomia che caratterizza l’illecito amministrativo, pur dipendente da reato, rispetto a quest’ultimo. Il DLg 231/2001 rifiuta consapevolmente l’adozione di un criterio di imputazione dell’illecito dell’ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto. - Cass. pen. 3^, 2.7.26 n. 24402 (Guida al diritto 31/2026, 78-79 s.m., annotata): In tema di responsabilità degli enti da reato, il DLg 231/2001 ha consapevolmente rifiutato l'adozione di un criterio di imputazione dell'illecito dell'ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto e, dunque, sulla responsabilità "di rimbalzo" dell'ente rispetto a quella della persona fisica, introducendo, invece, una forma di responsabilità dell'ente del tutto autonoma, seppur connessa a quella della persona fisica, fondata sulla previsione di un illecito amministrativo che dipende dalla realizzazione di un reato, ma che non si identifica con lo stesso. L'illecito dell'ente è, infatti, strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (art. 5 DLg 231/2001), escludendo che possa essere attribuito a quest'ultimo un reato commesso sì da soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa. A questi elementi si aggiunge l'elemento "soggettivo" della colpa di organizzazione, vale a dire la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; elemento che, per un verso, è diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (artt. 6 e 7 DLg 231/2001) e che, per altro verso, caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinto dalla colpa degli autori del reato. in tema di prove (filiazione): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.7.26, causa C-196/24, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Chambery (Guida al diritto 31/2026, 96 solo massima): L’art, 12, par. 2, del regolamento (UE) 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, letto alla luce degli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, va interpretato nel senso che non consente all’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare di eseguire la richiesta di una misura diretta all’assunzione di una prova, consistente in un prelievo genetico effettuato dopo l’esumazione del corpo del presunto genitore, trasmessa in applicazione di tale regolamento dall’autorità giudiziaria richiedente, investita di una controversia in materia di filiazione, per il motivo che una norma di diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene l’autorità giudiziaria richiesta vieta l’assunzione di tale prova. - (commento di) Marina Castellaneta, Circolazione prove, il diritto italiano prevede esame genetico sul corpo esumato del presunto genitore (Guida al diritto 31/2026, 96-98) in tema di sequestro (dispositivo informatico - privacy): - Cass. pen. 4^, 10.7.26 n. 26069 (Guida al diritto 31/2026, 78 s.m., annotata): In tema di sequestro di un dispositivo informatico, tenendo conto dell'elaborazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [cfr. Grande Camera, 4.10.24, causa C-548/21, intervenuta sull'interpretazione della Direttiva (UE) 27.4.2016 n. 680 (2016/680) del Parlamento europeo e del Consiglio,, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali], deve ritenersi che, nella nozione di "autorità giudiziaria", legittimata ad adottare il provvedimento cautelare, è incluso anche il pubblico ministero, perché [purché] le garanzie apprestate dall'ordinamento interno in riferimento alla figura del PM (in relazione all'art. 107, comma 4, Cost.) siano tali da soddisfare i requisiti di indipendenza richiesti dalla giurisprudenza eurounitaria; e, in ogni caso, anche a voler ipotizzare una nullità dell'atto (laddove si volesse escludere la legittimazione del PM), questa dovrebbe ritenersi sanata per effetto della devoluzione della questione riguardante la legittimità del sequestro al tribunale del riesame il quale, sulla base delle normativa nazionale, è vincolato a termini contenuti e perentori per l'adozione della decisione. [La pronuncia si discosta dal precedente di cui a Cass. pen. 6^1.4.25, Campanile, che escludeva la legittimazione del PM]. c.s. - Liberalismo non è altro che il rispetto dell'individualità degli altri. (Fernando Pessoa) - Mussolini e Lenin mirano entrambi a minimizzare l'individuo; all'opposto, bisogna insegnare a ogni uomo a pensare con la propria testa e a vivere attraverso la sua esistenza. (Fernando Pessoa)
Autore: Carmine Spadavecchia 20 agosto 2026
in tema di access o (a documenti classificati ai fini della sicurezza nazionale): - Cons. Stato IV 25.2.26 n. 1511, pres. Martino, est. Conforti (Giurispr. it. 5/2026, 1026-8): L’istanza di accesso a fini difensivi che un soggetto privato formuli al fine di apprendere il contenuto di un documento classificato ai sensi della L 124/2007 (ma sul quale non sia stato imposto il segreto di Stato) va valutata ai sensi dell’art. 42, 8° comma della medesima legge n. 124. Fra gli altri limiti e condizioni di tale particolare forma di accesso vi è la limitazione alla sola presa visione (senza estrazione di copia) e la puntuale verifica della stretta necessità dell’accesso ai fini della tutela in sede giudiziaria delle proprie posizioni giuridiche. sui contratti attivi della PA : - Cons. Stato VII 1.12.25 n. 9413, pres. Chieppa, est. Sestini (Giurispr. it. 5/2026, 1158 s.m.): La giurisprudenza del Consiglio di Stato – correttamente ri chiamata dal TAR. – ritiene che i contratti attivi non soggiacciono alle regole del Codice dei contratti pubblici, ma solo ai principi generali dell’azione amministrativa di cui all’art. 4 del Codice, e che è necessaria la pubblicità delle sedute solo per l’adozione di decisioni suscettibili di riverberarsi sulla partecipazione o meno dei concorrenti alla procedura, mentre nei restanti casi la trasparenza è garantita dal verbale di commissione (Sez. V, 13.10.10 n. 7470), mancando disposizioni specifiche che impongano anche per i contratti attivi l’apertura delle buste in seduta pubblica (Sez. V, 14.9.23 n. 8332). La specifica regola procedimentale che impone l’apertura di tutte le buste recanti le offerte in seduta pubblica attiene alle pubbliche gare disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, Codice che non trova diretta applicazione ai contratti attivi, a maggior ragione quando, così come in questo caso, il ridotto importo avrebbe consentito un affidamento diretto senza ricorrere alla procedura pubblica. - (commento di) Gianmarco Falduti, I contratti attivi: tra disapplicazione codicistica e principi generali (Giurispr. it. 5/2026, 1159-1162) in tema di appalti (project financing): - Corte giust. Ue 2^, 5.2.26, causa C-810/84 (Giurispr. it. 5/2026, 1153 solo massima): L’art. 3 della Direttiva 2014/23/UE osta a che lo Stato membro riconosca al promotore di una finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consenta, nell’ipotesi in cui il contratto di concessione non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto, ottenendo così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara. - (commento di) Gian Franco Cartei, De profundis per il diritto di prelazione? (Giurispr. it. 5/2026, 1153-1158) in tema di appalti (requisiti di partecipazione alla gara): - Cons. giust. amm. Sicilia, 25.2.26 n. 106, pres. De Francisco, est. Francola (Giurispr. it. 5/2026, 1028-9): Va rimessa alla Corte di giustizia Ue la seguente questione pregiudiziale: se sia conforme ai principi unionali di proporzionalità e ragionevolezza di una disposizione nazionale (quale l’art. 80, 5° comma, del Codice dei contratti pubblici, DLg 50/2016) il quale – nell’interpretazione giurisprudenziale più rigorosa – sancisce l’esclusione automatica dalle pubbliche gare di appalto di un operatore economico che sia stato colpito da una misura giudiziaria di carattere interdittivo, anche se la misura in questione sia stata revocata a distanza di pochi giorni dalla stessa A.G. e abbia quindi presentato un carattere di afflittività quanto mai lieve per l’operatore interessato. in tema di giurisdizione (ripetizione di indebito conseguente a caducazione di contratto pubblico): - Cons. Stato V 25.10.25 n. 8343, pres. Caringella, est. Molinaro (Giurispr. it. 5/2026, 1163 s.m.): La domanda di ripetizione dell’indebito esperita dall’Amministrazione a seguito della dichiarazione di inefficacia ex tunc del contratto d’appalto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto oggetto del giudizio è un’obbligazione civilistica di carattere patrimoniale, scollegata dall’esercizio del potere, rilevando, al contrario, unicamente il fatto del venir meno dell’efficacia del contratto, a prescindere dalle circostanze che hanno portato all’effettuazione del pagamento non dovuto. - (commento di) Paolo Patrito, Inefficacia del contratto pubblico e restituzioni: giurisdizione e diritto sostanziale (Giurispr. it. 5/2026, 1163-1173) in tema di giurisdizione (danno da lesione dell’affidamento): - Cons. Stato VI 3.3.26 n. 1648, pres. De Felice, est. Ravasio (Giurispr. it. 5/2026, 1025-6): Spetta alla giurisdizione del G.A. una controversia risarcitoria derivante dalla lamentata lesione del legittimo affidamento maturato dal privato a cagione di un contegno affidante da parte della PA, a condizione che il lamentato danno sia maturato nell’ambito di una controversia comunque spettante alla giurisdizione del Giudice amministrativo. sul contraddittorio (nel processo amministrativo): - Cons. Stato III 6.3.26 n. 1826, pres. Greco, est. Cerroni (Giurispr. it. 5/2026, 1023-5): La previsione dell’art. 73, 3° comma, c.p.a. è finalizzata a garantire in massimo grado il contraddittorio processuale fra le parti del giudizio e la sua portata si estende anche alle questioni preliminari di merito (non restando limitata alle sole questioni pregiudiziali in rito). Ne consegue che la violazione di tale previsione da parte del TAR, comportando una lesione della pienezza del contraddittorio processuale, determina l’annullamento con rinvio della decisione di primo grado ai sensi dell’art. 105, c.p.a. in tema di famiglia (accordi matrimoniali): - Cass. 1^, 21.7.25 n. 20415 (Giurispr. it. 5/2026, 1066 s.m.): L’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio è un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, 2° comma, c.c., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale (Nella specie, la SC afferma la validità di una scrittura con cui il marito riconosceva un debito in favore della moglie, a fronte di varie spese sostenute da quest’ultima, che da parte sua rinunciava ad alcuni beni e somme di denaro, sotto la condizione sospensiva della separazione). - (commento di) Giulio Biancardi, Accordi fra coniugi sulle restituzioni: problemi di qualificazione (Giurispr. it. 5/2026, 1067-1074). Pur condividendo la soluzione, l’Autore critica la qualificazione delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi nei termini di un ‘prestito’. Piuttosto, si tratta di attribuzioni patrimoniali inizialmente giustificate a titolo di contributo ai bisogni della famiglia, rimaste senza causa in conseguenza del dissolvimento di quest’ultima. Dunque, propone di inquadrare in termini di transazione mista il contratto stipulato per prevenire una lite in ordine alle obbligazioni restitutorie ex lege, nascenti dall’arricchimento ingiustificato di un coniuge a danno dell’altro. in tema di proprietà (rinuncia): - Cass. SSUU 11.8.25 n. 23093 (Giurispr. it. 5/2026, 1048 s.m.): La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 c.c., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare «trova causa», e quindi anche riscontro nella meritevolezza dell’interesse perseguito, in se stessa, e non nella adesione di un «altro contraente». Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, 2° comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, 2° comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facotà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato. - (commento di) Piercarlo Rossi e Giuseppe Vertucci, Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: rilievi critici alle Sezioni unite che accolgono tout court la tesi favorevole (Giurispr. it. 5/2026, 1048-1056) . (commento di) Rosario Franco, Rinunzia alla proprietà: dalla relazionalità all’assolutezza, scartando la meritevolezza (Giurispr. it. 5/2026, 1056-1066) in tema di condominio : - cfr. Cass. 2^, 5.3.26 n. 4966 (Giurispr. it. 5/2026, 1007-9): In tema di uso della cosa comune, l’assemblea condominiale può, con delibera adottata a maggioranza ai sensi degli artt. 1136 e 1138 c.c., disciplinare il godimento dei beni comuni non rientranti nell’art. 1117 c.c. secondo il criterio dei millesimi di proprietà, prevedendo modalità di utilizzo differenziate o turnarie proporzionate alla quota, purché non sia impedito agli altri partecipanti un uso conforme alla destinazione del bene; ciò in quanto l’art. 1102 c.c. non ha carattere inderogabile e il regolamento può legittimamente privilegiare, nel godimento, i condomini che concorrono in misura maggiore alle spese di conservazione o fruizione del bene. (Nella specie, la SC ha ritenuto valido il regolamento condominiale che aveva disciplinato l’accesso dei terzi – non dei condomini o familiari – alla piscina comune e introdotto criteri di prenotazione del campo da tennis fondati sui millesimi di proprietà, mantenendo il criterio turnario e assicurando a tutti i condomini l’uso dei beni, con maggiori possibilità di godimento, anche indiretto, in favore dei titolari di quote più elevate). sulla vendita di immobili da costruire (tutela degli acquirenti): - Cass. 2^, 11.7.25 n. 19109 (Giurispr. it. 5/2026, 1074 T): Il divieto di stipula di cui all’art. 8 DLg 20.6.2005 n. 122 trova applicazione a tutti gli atti traslativi del diritto di proprietà, con effetti sia immediati che differiti, stipulati tra il costruttore venditore e l’acquirente persona fisica, aventi a oggetto un immobile da costruire che sia gravato da ipoteca o pignoramento, stante la finalità di evitare che l’acquirente si trovi esposto alla garanzia reale per l’intero debito contratto dal costruttore e al conseguente pericolo di veder sottoporre l’immobile acquistato a procedure di esecuzione immobiliari o concorsuali in ragione di inadempienze riconducibili al costruttore; vi rientrano, pertanto, a pieno titolo, anche i contratti di permuta che abbiano ad oggetto un bene da costruire, in cui l’acquisto si produce al momento in cui il bene viene ad esistenza. [NdR – Nella specie, si trattava di permuta di area edificabile con unità immobiliari destinate a essere ricomprese nel costruendo fabbricato (c.d. permuta atipica). L’art. 8 DLg 20.6.2005 n. 122 prevede l’obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla compravendita così disponendo. “1. Il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile”]. - (commento di) Edoardo Milazzo, Permuta atipica e obbligo di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria nell’acquisto di immobili da costruire (Giurispr. it. 5/2026, 1076-1083) sulla responsabilità degli enti : - Antonella Marandola (a cura di), Bilancio e prospettive di riforma del D.Lgs. n. 231/2001 a venticinque anni dalla sua introduzione (profili processuali) (Giurispr. it. 5/2026, 1202-1244) --- Criticità e innovazioni nella disciplina della responsabilità degli enti, Antonella Marandola (1202) --- Profili critici delle indagini preliminari, Alessandro Bernasconi (1203) --- Il “sottosistema cautelare” tra torsioni preventive e tutela dei diritti dell’ente, Rosita Del Coco (1209) --- Le vicende modificative dell’ente, Antonia Caprio (1217) --- Le dichiarazioni dell’ente, Maria Lucia Di Bitonto (1225) --- Le regole di accertamento dell’illecito amministrativo derivante da reato, Donatello Cimadomo (1229) sul principio di sinteticità (atti processuali): - Cass. 1^, 15 ottobre 2025, n. 27552 (Giurispr. it. 5/2026, 1085 T): L’inosservanza dei criteri e dei limiti di redazione degli atti processuali di parte stabiliti dal DM 110/2023 non ne comporta l’invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. (In applicazione di tale principio, la SC ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dal ricorrente che deduceva l’omessa numerazione dell’atto e la violazione dei margini verticali di ogni pagina). - (commento di) Gianpaolo Caruso, Violazione delle specifiche tecniche: note a Cass., ord. 15 ottobre 2025, n. 27552 (Giurispr. it. 5/2026, 1086-1093) in tema di giudicato (rapporti col diritto Ue): - Corte giust. Ue 9^, 12.3.26, causa C-527/24, H. & A. C. Agenzia delle Entrate Riscossione / Centro Operativo di Pescara (Giurispr. it. 5/2026, 1029-1031, annotata da Marcella Martis). Il diritto dell’Unione, e segnatamente i principi di neutralità dell’IVA, proporzionalità e buona amministrazione, osta a una normativa nazionale, che facendo leva sull’autorità di cosa giudicata impedisca un esame effettivo del diritto sostanziale. L’esigenza di effettività del diritto unionale impone quindi di superare l’intangibilità del giudicato nazionale quando esso perpetui un’interpretazione contraria al diritto UE, specialmente se formatosi su profili meramente procedurali. (Rimborso IVA. Errore telematico scusabile. Inerzia dell’Amministrazione. Compatibilità tra la disciplina italiana in materia di rimborso dell’IVA a favore di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, gli artt. 170 e 171 della Direttiva IVA, e i principi generali di neutralità dell’IVA, di proporzionalità, di buona amministrazione ed effettività della tutela giurisdizionale). - Corte giust. Ue 4^, 18.12.25, causa C-320/24 (Giurispr. it. 5/2026, 1084 s.m.): L’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, Direttiva 5.4.1993 n. 13 (93/13/CEE del Consiglio), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostano a una normativa nazionale in virtù della quale l’applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata non consente al giudice nazionale, adito in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione, di esaminare d’ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva qualora, da un lato, il motivo vertente sul carattere abusivo di tale clausola non sia stato invocato dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del procedimento giurisdizionale e, dall’altro, la nullità di una siffatta clausola non sia stata rilevata d’ufficio dagli organi giurisdizionali nazionali nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di cassazione. - (nota di) Claudio Consolo, Nullità di protezione e rilievo officioso in grado di rinvio: giudicato infranto o commedia degli equivoci? (Giurispr. it. 5/2026, 1084-5) in materia penale (ammonimento): - Cedu 5^, 19.3.26, ric. 70945/17, B.G. c/ Francia (Giurispr. it. 5/2026, 1034-5, annotata da Giada Lai): L’ammonimento, previsto dall’ordinamento francese, costituisce una misura di carattere penale. L’ammonito può essere, sulla base dei criteri Engel, parificato all’imputato e, se la misura applicata, a prescindere dalla sua natura, è idonea ad arrecare pregiudizi all’ammonito, essa può violare i principi della Convenzione in materia di giusto processo. (La Corte ha accertato nella fattispecie la violazione dell’art. 6 sul diritto a un equo processo. La pronuncia è suscettibile di riflessi significativi anche sull’ordinamento italiano, nel quale l’istituto dell’ammonimento è parimenti previsto. Analogamente al modello francese, infatti, esso si fonda su una valutazione anticipata di colpevolezza in assenza delle garanzie proprie del processo penale. Inoltre, la misura è accompagnata da conseguenze giuridiche di indubbia incidenza negativa per l’ammonito, tra cui, in particolare, l’aggravamento del trattamento sanzionatorio e la procedibilità d’ufficio per eventuali reati successivamente commessi dal soggetto già destinatario dell’ammonimento). c.s. Entriamo in un mondo dove sarà più facile morire; avrei preferito un mondo in cui si potesse vivere. (Michel Houellebecq, su fine vita ed eutanasia dell'Occidente)
Autore: dalla Redazione 13 agosto 2026
Tribunale di Asti, Corte di Assise, sentenza depositata il 28 febbraio 2024 – Corte di Appello di Torino, sentenza n. 19 del 3 dicembre 2025, confermata dalla Corte di Cassazione in data 15 luglio 2026 IL CASO E LA DECISIONE Un soggetto viene imputato, tra l'altro, del reato continuato di cui all' art. 575 del c.p. , per avere cagionato volontariamente la morte di altri due soggetti. In particolare, l'uomo, nell'impostazione accusatoria, dopo avere subito una rapina nella gioielleria da lui posseduta, inseguiva i rapinatori con la pistola in pugno e sparava loro contro mentre provavano a scappare, rispettivamente, uno in auto e l'altro a piedi. Secondo i Giudici di primo e secondo grado che si sono occupati del caso, la tesi secondo cui i fatti sarebbero stati commessi in presenza della scriminante della legittima difesa , e nel luogo del domicilio della vittima, non era stata provata dall'imputato. In particolare, era al contrario emerso, nel corso del dibattimento, che la condotta prima di inseguimento dei rapinatori e poi di esplosione dei colpi da distanza ravvicinata fosse stata tenuta dal reo " in un momento in cui l'aggressione (...) era totalmente conclusa ", e, dunque, " in una situazione in cui difettavano completamente i requisiti del pericolo attuale di un'offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui e della necessità di reagire a scopo difensivo ". La Corte di Appello, con statuizioni poi integralmente confermate anche in cassazione, ha inoltre ritenuto provata, a carico dell'imputato, anche la contestazione del reato di porto illegale di armi fuori dalla propria abitazione, sul presupposto che la pistola adoperata nel caso di specie dal reo, pur essendo legalmente detenuta a fini di difesa "interna" al domicilio, non avrebbe potuto in alcun modo essere portata fuori da esso, come accaduto nel corso dell'inseguimento ai rapinatori. Tale inseguimento era infatti pacificamente avvenuto su strada pubblica, con modalità - non necessità e interruzione definitiva della condotta aggressiva altrui – che, come detto, non erano idonee ad essere ricomprese nel concetto di legittima difesa. Soltanto sotto il profilo sanzionatorio, invece, la Corte di appello si è discostata dalle statuizioni di primo grado, in quanto, pur ritenendosi corretta la riduzione della pena in conseguenza del riconoscimento in favore dell’imputato dell' attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche , si è deciso di incidere al massimo ribasso sull'aumento di pena dovuto all'applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati, per una sanzione finale di 14 anni e 9 mesi di reclusione. IL CONFINE TRA LEGITTIMA DIFESA E GIUSTIZIA PRIVATA Secondo la difesa del gioielliere, quando erano stati esplosi i colpi di pistola che hanno portato al decesso dei due rapinatori, la rapina sarebbe stata ancora in corso. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti ha escluso tale evenienza, e anzi ha evidenziato una situazione di fuga da parte dei rapinatori, al momento degli spari. La controversia giuridica sulla corretta interpretazione delle norme penali applicabili alla concreta fattispecie si è dunque spostata sulla necessità o meno, ai fini di configurazione della scriminante della legittima difesa – ciò che avrebbe comportato la piena assoluzione dell’imputato -, dell’ attualità del pericolo , laddove vi sia intrusione non autorizzata nei luoghi di privata dimora. In linea generale, il vigente art. 52 del codice penale si divide in tre tronconi . Il primo comma esclude la punibilità dell’autore di un reato qualora lo stesso sia stato costretto a compierlo dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, e sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Il secondo e il terzo comma sanciscono che “sussiste sempre il rapporto di proporzione” (tra difesa e offesa), nel caso di difesa armata all'interno dell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora o comunque in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, qualora vi sia introduzione o trattenimento in tali luoghi da parte di terzi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Ciò, sempre che la difesa riguardi la propria o la altrui incolumità, o i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. Il quarto comma , infine, stabilisce che nei casi di cui al secondo e al terzo comma (ovvero quando vi è violazione di domicilio in senso lato) “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. Da rimarcare, al riguardo, che tale ultima disposizione richiama, da un lato, soltanto i casi di cui al secondo e al terzo comma, ma si riferisce, dall’altro, ad azione “in stato di legittima difesa” tout court . Da qui il dubbio se il “respingere” sia pur sempre legato ad un “pericolo attuale”. Quanto all’ eccesso colposo (rispetto ai limiti stabiliti dalla legge) della legittima difesa, l’ art. 55 c.p. stabilisce che si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo, ma che nei casi “ di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto ”. Nello specifico, le sentenze in commento hanno ribadito, seguendo sul punto consolidata giurisprudenza, i seguenti concetti: - è stata introdotta una presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa quando sia configurabile la violazione di domicilio da parte dell’aggressore, ferma restando però la necessaria ricorrenza anche dei presupposti dell’ attualità dell’offesa e della necessità o inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità; - il nuovo quarto comma dell’art. 52 del codice penale non ha modificato la struttura della legittima difesa, che continua ad essere imperniata sulla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta secondo quanto indicato dal primo comma dell’art 52 c.p., anche quando vi sia l’intrusione in luoghi di privata dimora realizzata con violenza o con minaccia di uso di mezzi di coazione fisica; - la legittima difesa putativa ricorre nei casi in cui la situazione di pericolo non ricorre oggettivamente, ma è supposta dall’agente sulla base di un errore nell’apprezzamento dei fatti, determinata da una situazione obiettivamente idonea a far nascere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo attuale di un’offesa ingiusta, essendo al riguardo insufficiente il solo timore e il solo stato d’animo; - l’eccesso colposo nella legittima difesa presuppone la sussistenza dei requisiti della scriminante e si realizza con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati; - secondo le ultime modifiche normative, infine, viene esclusa, senza per questo che vi sia stata l’introduzione di una nuova scriminante, la colpevolezza delle reazioni difensive eccessive , quando l’agente ha agito in una condizione di minorata difesa o in condizione di stress psicologico tale da non consentire un’adeguata valutazione della situazione e, conseguentemente, delle azioni da svolgere per difendersi. In altri termini, il gioielliere, per essere scriminato nella sua condotta, anche solo putativamente e anche solo in termini di eccesso colposo, avrebbe dovuto sparare ai rapinatori nel corso della rapina e non a rapina finita, quando ormai il pericolo attuale di un’offesa grave alla persona era cessato e non più dunque da respingere. Il passaggio dalla situazione di condotta attiva dei rapinatori nei confronti dei soggetti legalmente presenti nel luogo di privata dimora a condotta non più attiva verso costoro segna dunque anche il passaggio dalla possibile situazione di offesa scriminata da parte del gioielliere ad una situazione di ritorsione e “vendetta” non più protetta dall’ordinamento, se non nello stretto margine di un intervento volto a riappropriarsi dei beni sottratti, con tutti i limiti, tuttavia, della necessaria protezione – nel fare ciò - del bene incolumità individuale, il quale prevale sempre, nell’ordinario, sulla tutela dei beni di natura patrimoniale. Ulteriormente argomentando, se il rapinato si fosse messo a dare la caccia nei giorni e settimane successive ai suoi rapinatori, anche al solo fine comprensibile di recuperare i suoi beni, non vi sarebbe stato dubbio che lo stesso si sarebbe “macchiato” di duplice omicidio nello sparare agli stessi senza essere stato costretto dalla necessità di difendersi da loro; e tuttavia, il rapinato resta nell’ambito della giustizia privata - vietata dall'ordinamento - anche se pone in essere la stessa condotta immediatamente dopo avere subito l’offesa (e non per difendersi dalla stessa), nel tumulto e nella rabbia del momento. La differenza in termini sanzionatori tra le due azioni (omicidio “a freddo” e omicidio in rapida successione rispetto alla rapina subita) trova la sua proporzione nell’uso accorto delle attenuanti – ovvero le c.d. giustificazioni che comportano riduzione di pena - che l’ordinamento riserva a chi commette un reato in particolari situazioni di turbamento.
Autore: Carmine Spadavecchia 13 agosto 2026
sulla riforma forense : - Marcello Clarich*, Riforma forense: la partita della delega apre la “stagione” del cambiamento (Guida al diritto 30/2026, 12-14, editoriale). Il 22 luglio scorso il Senato ha approvato, a larga maggioranza, la delega per la riforma dell’ordinamento forense. [*professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma] sulla c.d. legge anti-pandorogate : L 19.6.2026 n. 120 [GU 6.7.26 n. 154, in vigore dal 21 luglio 2026], Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti. - testo della legge (Guida al diritto 30/2026, 15-15) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 30/2026, 17-18) in tema di professione forense (società tra avvocati - soci di solo capitale): - Corte cost. 21.7.26, n. 1 38, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 30/2026, 24-25): Il Cnf dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 4-bis dell’ordinamento forense (L 247/2012) ritenendo che l’ammissione del socio di puro capitale (guidato dalla logica del profitto) in società esercenti la professione forense, per un verso, contrasti con gli artt. 24 e 111 Cost., perché indebolirebbe l’indipendenza dei soci avvocati, essenziale per l’esercizio del diritto di difesa e per il giusto processo, e, per altro verso, vulneri l’art. 41 Cost., determinando la distorsione della concorrenza tra professionisti, perché attenuerebbe i doveri deontologici per quelli operanti nelle “Sta”. La Corte ha giudicato insufficiente la motivazione del rimettente a sostegno della non manifesta infondatezza delle censure, perché il Cnf non ha preso in considerazione, ritenendole in ogni caso irrilevanti, le norme dettate dai commi da 3 a 6 dell’art. 4-bis L 247/2012, che prevedono una serie di cautele (relative all’assetto societario e all’esercizio della professione da parte delle Sta) volte a prevenire i rischi connessi all’ingresso del socio non professionista nella Sta e, anzitutto, i condizionamenti dell’indipendenza del professionista e i conflitti di interesse. Una volta consentito dal Legislatore l’ingresso di soci finanziatori/ imprenditori nelle società esercenti le attività professionali regolamentate, in considerazione dei benefici che dal loro apporto derivano ai servizi resi, ciò che è imprescindibile è proprio una congrua normativa che limiti e regoli tale partecipazione per controbilanciare i rischi che da tale ingresso possono derivare nello svolgimento della professione. La sentenza rimarca che la necessità di apposite garanzie legislative si impone, a maggior ragione, per la professione forense per il rilievo costituzionale dell’attività dell’avvocato, la quale è necessario strumento per l’esercizio effettivo del diritto di difesa nonché elemento essenziale per lo svolgimento della funzione giurisdizionale. L’ordinanza avrebbe dovuto esaminare le condizioni attualmente previste dal censurato art. 4-bis L 247/2012 e spiegare perché esse siano, e in che misura, non adeguate a risolvere le problematiche che la presenza del socio non professionista porta con sé e, dunque, inidonee a superare i prospettati dubbi di costituzionalità. in tema di vincolo idrogeologico (competenza): - Corte cost. 23.7.26 n. 142, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 30/2026, 27): Sono incostituzionali le norme della LR Toscana 49/2025 - che disciplina il vincolo idrogeologico, i tagli e gli incendi boschivi - laddove, con riguardo ai parchi e alle riserve naturali regionali, attribuiscono la competenza a rilasciare le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico alle Unioni di Comuni subentrate alle Comunità montane, alla Città metropolitana di Firenze e ad altre Unioni di Comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali. sulla concessione di beni pubblici (azione risarcitoria): - Tar Lazio 5^-ter, 15.6.26 n. 10964, pres. di Nezza, rel. Sbarra (Antica Madia Srl c/ Agenzia del Demanio) (Guida al diritto 30/2026, 77 T): 1. In materia di concessioni di beni pubblici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda risarcitoria con cui il concessionario deduca la violazione delle clausole della concessione concernenti l'oggetto del rapporto e le modalità di utilizzazione del bene, atteso che la decisione postula l'interpretazione del titolo concessorio e l'accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto, non riducendosi la controversia ad una mera questione patrimoniale. 2. In materia di concessioni di beni pubblici, la do- manda risarcitoria basata sull'asserita inidoneità dell'immobile assegnato in concessione è infondata nei confronti dell'Agenzia del demanio, in ragione dell'estraneità della medesima amministrazione al rapporto concessorio in atti. - (commento di) Costanza Ponte, Asserita inidoneità dell’immobile, indennizzo non va chiesto al Demanio (Guida al diritto 30/2026, 83-85) in tema di privacy : - Corte giust. Ue 5^, 9.7.26, - Causa C-199/24 (Guida al diritto 30/2026, 88 solo massima): L’art. 85, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, osta a che gli Stati membri adottino, sulla base di tale disposizione, misure legislative che vadano oltre quanto previsto dall’art. 85, par. 2, di tale regolamento, introducendo deroghe a taluni capi di detto regolamento per i trattamenti di dati personali che perseguono scopi diversi da quelli giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, per il motivo che tali misure sono necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione. Inoltre, la norma in esame osta a che le misure adottate dagli Stati membri sul suo fondamento prevedano, in quanto concretizzazione della conciliazione alla quale essi devono procedere tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà di espressione e di informazione, che i soli mezzi di ricorso a disposizione di una persona che è stata oggetto di condanne penali, qua- lora dati personali relativi a tali condanne siano messi a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, siano la possibilità di avviare un procedimento penale per diffamazione o un’azione di risarcimento del danno subito a causa della diffamazione. In base all’art. 85, par. 2, la messa a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, di documenti pubblici consistenti in condanne penali può essere considerata un trattamento di dati personali effettuato a «scopi giornalistici», ai sensi di tale disposizione, solo nei limiti in cui abbia come scopo la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche della professione di giornalista, in seguito a un lavoro di redazione o di adattamento, o quanto meno conformemente a una linea editoriale, e ciò previa verifica delle affermazioni fattuali di cui trattasi. - (commento di) Marina Castellaneta, Pubblicare online sentenze di condanna non è trattamento di dati personali “a fini giornalistici” (Guida al diritto 30/2026, 88-90) in tema di privacy (utilizzi giudiziali di dati acquisiti in violazione della privacy): - Corte giust. Ue 5^, 18.6.26, causa C-484/24 (Guida al diritto 30/2026, 28): Le prove acquisite in violazione della normativa privacy sono comunque utilizzabili dal giudice. Come confermato dal Considerando 4 RGPD, il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità, come il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE. Gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, l’art. 5, par. 1, e l’art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, in combinato disposto con l’art. 6, par. 3, del GDPR, e il principio della minimizzazione dei dati (ex art. 5, par. 1, lett. c), GDPR), non ostano a che un giudice nazionale utilizzi elementi di prova contenenti dati personali ottenuti dalla parte che li ha trasmessi in violazione del diritto alla tutela della vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali, qualora tale parte non abbia un legittimo interesse a tale trattamento che sia superiore a quello di comprovare semplicemente gli elementi di fatto da essa dedotti. Per contro, prima di procedere alla divulgazione di tali dati alle altre parti o a terzi, detto giudice deve verificare che tali dati siano limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali avviene tale divulgazione e, se del caso, adottare determinate misure per minimizzare la lesione del diritto alla protezione dei dati personali che una siffatta divulgazione può comportare. in tema di prestazioni sociali (assegno sociale a cittadini extra Ue): - Corte cost. 21.7.26 n. 141, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 30/2026, 27): Non contrasta con i principi Ue il requisito del soggiorno lungo per la fruizione dell’assegno sociale da parte di cittadini extra Ue. Sono pertanto infondate le questioni di costituzionalità dell’art. 80, comma 19, L 388/2000, sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 34, par.1 e 2, della CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, e all’art. 12, par. 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini extra UE e cittadini degli Stati membri nell’accesso alle predette prestazioni. [La decisione fa seguito alla sentenza 5.3. 26, C-151/24, Luevi, della Corte giust. UE, che ha risposto ai quesiti posti dalla Corte costituzionale con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 29/2024. La Corte di Lussemburgo, confermando l’ipotesi avanzata dalla Consulta, ha, infatti, affermato che il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale non opera in relazione all’assegno sociale. Per poter beneficiare della garanzia sancita dall’art. 12, par. 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, secondo la sentenza Luevi, è anzitutto necessario che la provvidenza rientri in uno dei settori della sicurezza sociale elencati all’art. 3, par. 1, del regolamento CE n. 883/2004. Deve, inoltre, trattarsi di una prestazione il cui riconoscimento prescinda da ogni valutazione discrezionale delle esigenze individuali del beneficiario. Il principio di parità di trattamento non opera, invece, per le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo disciplinate dagli artt. 3, paragrafo 3, e 70, par. 2, del citato regolamento CE n. 883/2004]. in tema di filiazione (l’azione di riconoscimento della paternità è imprescrittibile): - Cass. 1^, 23 luglio 2026 n. 23921 (Guida al diritto 30/2026, 25): L’azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità è stata resa dal legislatore imprescrittibile proprio perché riguarda un diritto della personalità: conoscere la propria identità biologica e familiare. Va escluso che possa configurarsi un abuso del diritto nel caso in cui il figlio chieda il riconoscimento della propria origine anche dopo molti anni. Eventuali conseguenze economiche o successorie collegate allo status di figlio sono un effetto ulteriore rispetto alla finalità principale dell’azione, che resta quella di accertare la verità del rapporto di filiazione. Il trascorrere del tempo non cancella la responsabilità nella procreazione. La tutela dell’identità personale e biologica del figlio prevale dunque sulle obiezioni fondate sul ritardo nella richiesta di accertamento. [Nella specie, un soggetto, ormai cinquantenne, scopre di non essere figlio biologico del padre indicato nei documenti anagrafici, ossia il marito della madre. Ottenuta una sentenza che esclude quella paternità, avvia il procedimento per ottenere l’accertamento giudiziale della vera origine paterna nei confronti del presunto padre biologico. Durante il giudizio viene disposta una consulenza genetica per verificare il rapporto biologico tra i due, ma l’esame non viene effettuato perché l’uomo rifiuta di sottoporsi agli accertamenti. I giudici di merito valutano tale comportamento secondo l’art. 116 c.p.c., ritenendolo un elemento idoneo a rafforzare la fondatezza della domanda del figlio. In Cassazione, l’uomo sostiene che l’azione sarebbe stata esercitata troppo tardi e che il lungo tempo trascorso avrebbe dovuto impedire la richiesta di riconoscimento della paternità. A sostegno della propria tesi richiama la cosiddetta “Verwirkung”, cioè il principio secondo cui un diritto esercitato tardivamente, dopo aver creato un affidamento nella controparte, potrebbe risultare contrario alla buona fede. La SC respinto l’argomentazione]. in tema di trust (liquidazione anticipata): - Cass. 1^, 4.5.26 n. 12518 (Guida al diritto 30/2026, 30 T): L'art. 43 (3) del Jersey Trust Law 1984 secondo il quale «Fatti salvi i poteri del tribunale ai sensi del paragrafo (4) e indipendentemente da quanto previsto nell'atto di trust, se tutti i beneficiari sono in essere e sono stati accertati... essi possono richiedere al trustee di porre fine al trust e di distribuire i beni del trust tra di loro», laddove fa coincidere la distribuzione delle quote con la cessazione del trust, non può che essere interpretato in senso ostativo alla possibilità di uno scioglimento solo parziale dello stesso, e quindi evoca una concorde quanto totalitaria volontà dei beneficiari di porre fine al trust che nella fattispecie in esame deve pacificamente escludersi. (Nel caso di specie, l'atto costitutivo stabiliva che nel contrasto tra norme non inderogabili contenute nella legge regolatrice e il disposto dell'atto istitutivo prevale sempre quest'ultimo e i ricorrenti non hanno individuato alcuna norma inderogabile confliggente con quanto stabilito dall'atto costitutivo, che non prevedeva il "diritto incondizionato" alla liquidazione della quota da parte del singolo beneficiario, ma solo la possibilità di conseguire delle anticipazioni). - (commento di) Fabio Valenza, Il potere in capo al beneficiario non può essere incondizionato (Guida al diritto 30/2026, 34-40) in materia penale (concussione): - Cass. pen. 6^, 3 giugno 2026 n. 20345 (Guida al diritto 30/2026, 50 T): Integra la fattispecie di cui all’art. 317 c.p. la condotta del dirigente medico in posizione apicale di un reparto ospedaliero pubblico e, al contempo, amministratore e socio di una clinica privata, che abbia prospettato ai pazienti sottoposti alle sue cure e bisognosi di interventi chirurgici di urgenza la necessità di attendere tempi lunghi in ragione delle liste di attesa e la sussistenza di difficoltà logistiche nell'effettuazione dell'intervento presso l’ospedale pubblico, adducendo elementi ostativi capziosi o falsi, al fine di indurli a trasferirsi presso la clinica privata per essere operati privatamente dietro pagamento di danaro nelle mani dello stesso. - (commento di) Giuseppe Amato, Punto della Cassazione sul discrimine tra i delitti di costrizione e induzione (Guida al diritto 30/2026, 63-67). La sentenza, ponendosi nel solco di SSUU penali 24 ottobre 2013, Maldera e altri, aiuta a cogliere l’esatto discrimine tra le due fattispecie incriminatrici della concussione (art. 317 c.p.) e dell’induzione indebita [art. 319-quater c.p.) c.s. - Una società senza metafisica è una società morta: lavora, consuma, si muove, ma non sa più né perché né per chi . - Una civiltà incapace di amare qualcosa di più grande di sé non diventa più mite. Diventa più sola, e gli uomini soli, prima o poi, si consegnano a chiunque prometta loro un dio. [Russell Ronald Reno III (Baltimore, 1959), teologo, filosofo politico, "Il ritorno degli dei forti", 2026]
Autore: dalla Redazione 10 agosto 2026
Una recente ordinanza della Corte costituzionale [1] , resa sulla sussistenza dei presupposti del conflitto di attribuzione sollevato dal Senato della Repubblica, ci consegna in dono un interessante distinguo tra imparzialità e giurisdizionalità dell'Ufficio del pubblico ministero. La Corte, nel vagliare l'esistenza o meno del requisito soggettivo in capo ai due organi dello Stato in conflitto, ha rilevato la legittimazione attiva sia del Senato della Repubblica, in quanto competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità delle prerogative di cui all’ art. 68, terzo comma, Cost. , sia la legittimazione passiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, dal momento che al pubblico ministero - con particolare riferimento alla figura semigerarchica del Procuratore della Repubblica - è attribuito dall' art. 112 della Costituzione il potere dell'esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), " cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate ". In altri termini, ci dice la Corte, se si togliessero al pubblico ministero tali prerogative ( obbligatorietà dell'azione penale ed esclusiva titolarità di indagine ), mancherebbero gli estremi per configurare la Procura della Repubblica come un potere dello Stato. D'altra parte, prosegue la Corte, il necessario esercizio delle funzioni sopra menzionate (indagini e imputazione) rende il pubblico ministero, che pure è indicato, nell'occasione, quale " organo non giurisdizionale ", competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. La questione, seppure incidentalmente trattata dalla Corte all'interno di un procedimento avviato dal Senato per far dichiarare nulli atti assunti ( in primis , il rinvio a giudizio per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) nei confronti di una sua componente - sulla base di asserite violazioni di prerogative costituzionalmente tutelate -, deve essere più adeguatamente sviscerata. Imparzialità e non giurisdizionalità di una fetta importante della magistratura possono dunque coesistere? La Corte risponde affermativamente, non volendo peraltro con questo porre il p.m. fuori dagli organi di giustizia , latamente intesi. Semplicemente, si tratta di un potere che, seppure costruito dalla complessiva trama costituzionale come indipendente e imparziale, resta pur sempre anche proprio di una delle parti del processo , come tale non idoneo a dare una qualificazione giuridica definitiva e incontrovertibile ai fatti portati all'attenzione del Giudice. Quest'ultimo resta dunque l' unico organo giurisdizionale del nostro ordinamento, per quanto assimilato e assimilabile, per comune provenienza di accesso e sottoposizione allo stesso statuto dei magistrati nel loro insieme, al pubblico ministero. Eppure la stessa Corte costituzionale, in più risalenti arresti [2] , ha definito il pubblico ministero non tanto come parte processuale quanto come organo giurisdizionale vero e proprio. In particolare, la Corte ha evidenziato che Il pubblico ministero - anche se non è investito del potere decisorio, onde non può qualificarsi giudice in senso stretto - è, comunque, anch'egli un magistrato, come dimostra la collocazione degli articoli della Costituzione che lo riguardano (in particolare da 104 a 107 ) nel titolo VI de "La Magistratura" e nella sezione de "L'ordinamento giurisdizionale". L'esattezza dell'inquadramento del p.m. fra gli "organi della giurisdizione" in senso lato trova ulteriore conferma nella sua posizione di magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, che " non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, perseguendo fini di giustizia ". Da ciò deriva che nel concetto di "giurisdizione" - quale contemplato nell'art. 102 della Costituzione - deve intendersi compresa non solo l'attività decisoria, che è peculiare e propria del giudice, ma anche l'attività di esercizio dell'azione penale, che con la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia e che l' art. 112 della Costituzione attribuisce proprio al pubblico ministero. Certo, si potrebbe dire che queste ultime pronunce sono state emesse in una fase in cui non era stato introdotto il rito accusatorio con il nuovo codice di procedura penale e non era stato ancora riformato l' art. 111 della Costituzione . Ma la verità è che la cosiddetta parità delle armi non è mai esistita e mai esisterà, se non nel dibattimento, fin quando il pubblico ministero resterà nell'alveo della giurisdizione. Invero, l'obbligatorietà dell'azione penale e la direzione delle indagini dotano il pubblico ministero, ancora oggi, di poteri incredibilmente vasti e tutti riconducibili alla misura e al controllo tipici del potere giurisdizionale: si pensi anche alla possibilità di disporre fermi, perquisizioni e sequestri. Di questo ne è certamente consapevole la Corte delle leggi, e di questo risente soprattutto il valore dell' imparzialità , che riveste un ruolo ancora più decisivo per il cittadino quando si parla dell'organo dell'accusa. Avere infatti un potere tanto grande nella fase iniziale delle indagini, quando prendere una direzione piuttosto che un'altra è determinante per il futuro indagato, comporta correlativamente una grande responsabilità, e richiede uno sforzo di equidistanza e oggettività enorme. Sotto altro profilo, agire sotto la pressione della polizia giudiziaria e non farsi condizionare da essa implica una padronanza e una scaltrezza nella gestione e direzione delle indagini che spesso solo l'esperienza può dare. Sembra dunque questo il campo elettivo e più adatto a riforme giudiziarie che vogliano chiamarsi tali, e che non si limitino a indebolire le iniziative dei pubblici ministeri - ampliando di converso il raggio di azione delle forze di polizia -, anche perché far rientrare i Procuratori della Repubblica tra gli organi giurisdizionali li assimila di più, sotto tutti i profili positivi che ciò comporta, alla figura certamente terza e imparziale del giudice. D'altra parte, è altresì vero che se da un lato un magistrato “dipendente” (ad es. da direttive politiche o da esigenze di opportunità) non potrebbe per definizione essere pienamente imparziale, in quanto veicolo di quelle direttive e di quelle esigenze, è tuttavia possibile che un magistrato indipendente possa, in concreto, essere parziale , cioè mosso nell’agire da ragioni soggettive, o comunque risultare tale, anche in ragione di precedenti attività svolte nella giurisdizione. E questo resta un punto dolente ma probabilmente irrisolvibile, posto che le uniche regole che possono oggettivamente fare da argine a un pericolo siffatto sono quelle processuali, per loro natura rigide e ancorate alla buona fede degli interessati, afferenti agli istituti dell’incompatibilità e dell’astensione . [1] Ordinanza n. 94 del 2026. [2] Sentenze n. 96 del 1975 e n. 190 del 1970
Autore: a cura di Paolo Nasini 10 agosto 2026
Tribunale Cagliari sez. II, 13/04/2026, n. 970, est. G. Latti IL CASO E LA DECISIONE P1 ha convenuto in giudizio P2 al fine di ottenere l’integrale risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dei propri dati personali . A sostegno della domanda, l’attrice ha esposto: - di essere stabilmente residente in un determinato paese ed in cura presso il relativo Centro di Salute Mentale (CSM); - che, in data 16 gennaio 2020, una propria compaesana, Y, anch’ella in cura presso il medesimo Centro, ivi si è recata per ritirare le copie della propria cartella clinica; - che, all’interno della cartella, Y ha rinvenuto tre fogli appartenenti alla cartella clinica dell’attrice, riportanti la dicitura “Diari clinici/cliente. (…) Diari medico/psichiatrico”, nei quali sono annotati i colloqui avuti da quest’ultima dal 2016 al 2019 con gli psichiatri-psicoterapeuti del CSM, nonché le terapie farmacologiche somministrate e la diagnosi; - che Y ha avvisato immediatamente l’attrice, consegnandole i fogli erroneamente inseriti nella propria cartella; - che, a sua volta, l’attrice ha segnalato il giorno stesso l’accaduto a P2 manifestando il proprio disappunto; - che l’avvenuta divulgazione a terze persone di dati sensibilissimi relativi alle proprie condizioni di salute ha cagionato all’attrice una grave crisi ansiosa ed una grave sofferenza psico-fisica, riconducibile alla diffusione di notizie inerenti alle proprie condizioni di salute presso la piccola comunità in cui vive e risiede; - che, pertanto, l’attrice ha inviato in data 20 gennaio 2020 una diffida a P2 e, in data 30 aprile 2020, ha richiesto inoltre l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha svolto un’accurata istruttoria diretta ad accertare la sussistenza del presupposto giuridico che ha permesso la diffusione dei dati sensibili riguardanti l’attrice; - che a seguito di detta istruttoria, con provvedimento n. 370 del 14 ottobre 2021 , il Garante ha rilevato la violazione da parte di P2 degli artt. 5-9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, irrogando a quest’ultima sanzione pecuniaria pari ad € 8.000,00; - che nonostante detto provvedimento, P2 non ha riconosciuto in sede stragiudiziale alcun risarcimento per il danno patito dall’attrice; - che il medico neurologo, ha accertato un pesante stato ansioso in capo all’attrice, quantificando il danno biologico in punti 5% di invalidità, una ITT di giorni 30, una ITP al 75% di giorni 30 ed una ITP al 50% di giorni 40, con conseguente determinazione del quantum risarcitorio in misura pari ad € 17.142,50; - di aver sostenuto spese mediche pari ad € 700,00 per compenso corrisposto al medico nonché spese legali per l’assistenza stragiudiziale pari ad € 1.086,75 oltre c.p.a. ed IVA. L’attrice ha pertanto domandato accertarsi la responsabilità dell’ente convenuto per i fatti descritti nella propria espositiva, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. P2 ha domandato l’integrale rigetto delle domande attoree, ritenendole infondate in fatto e diritto. In particolare, l’ente convenuto ha eccepito che: - sotto il profilo dell’ an della pretesa risarcitoria, non sarebbe stato dimostrato che i documenti riconducibili all’attrice e reperiti da Y, nonché il loro contenuto, siano stati divulgati ad ulteriori terze parti; - ai fini del risarcimento dell’eventuale danno derivante dall’illecito trattamento dei dati sensibili dell’attrice, sarebbe necessaria la verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”; - l’istruttoria svolta dal Garante per la protezione dei dati personali, pur essendosi conclusa con l’irrogazione di sanzione pecuniaria, ha rilevato che la violazione realizzata dall’amministrazione ha coinvolto unicamente due persone ed ha riguardato un arco temporale estremamente ridotto, ed inoltre che l’amministrazione ha fatto tutto il possibile per ridurre al minimo il danno cagionato dall’evento dannoso; - sotto il profilo del quantum della pretesa risarcitoria, non vi sarebbe stata prova del fatto che il disagio psicologico dell’attrice sia riconducibile ai fatti descritti in citazione; - considerata la già preesistente condizione patologica per la quale l’attrice è in cura presso il CSM di Assemini, non vi sarebbe stata prova del fatto che quest’ultima abbia subito un aggravamento delle proprie condizioni in conseguenza dell’evento descritto nell’atto di citazione, né potrebbe ritenersi sufficiente a tal fine la valutazione del consulente di parte, rendendosi invece necessario l’espletamento di una CTU. La convenuta ha concluso domandando il rigetto delle domande attoree, ovvero in via subordinata, la rideterminazione del quantum del risarcimento eventualmente dovuto in via equitativa. Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di parte attrice, respingendola. LA SOLUZIONE IN DIRITTO La vicenda giudiziaria in commento ha ad oggetto una responsabilità da fatto illecito , consistente nella violazione della vigente normativa disciplinante il trattamento di dati personali sensibili dell’attrice, di cui l’ente convenuto era in possesso per ragioni inerenti al proprio ufficio. In applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell’onere di prova ex art. 2043 c.c., applicabili anche in tema di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il danneggiato è tenuto a dimostrare non solo il fatto lesivo e la sua riconducibilità al dolo o alla colpa dell’agente, ma anche natura ed entità delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal suddetto fatto, dovendosi nettamente distinguere il danno-evento dal danno-conseguenza, nonché il relativo nesso di causalità. In punto di fatto, il Tribunale ha rilevato che: - nel caso in esame, l’attrice ha rappresentato il fatto lesivo (l’avvenuto inserimento, all’interno della cartella clinica consegnata a Y, di documenti contenenti dati sensibili attinenti alle proprie condizioni di salute) ed ha allegato, quale conseguenza pregiudizievole, l’aggravamento della propria condizione patologica; - riguardo a tale allegazione, se da un lato è pacificamente emerso l’effettivo verificarsi del fatto lesivo (attestato dalle risultanze dell’attività istruttoria svolta dal Garante per la protezione dei dati personali culminato con l’irrogazione di sanzione pecuniaria all’ente convenuto, il quale peraltro non ha negato l’accadimento del fatto storico, né la propria responsabilità a titolo di colpa), non altrettanto può dirsi in merito alle conseguenze pregiudizievoli che l’attrice ha inteso ricondurre a tale evento. Il Tribunale ha osservato che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, Cass., n. 26992 del 17.10.2024; Cass. n. 16402 del 10.6.2021), il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 82 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “ gravità della lesione ” e della “ serietà del danno ” quali criteri oggetto di accertamento ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost. , di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato; sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dal GDPR e dal c.d. Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato dal successivo D.Lgs. n. 101/2018), ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (v. Cass., 20 agosto 2020, n. 17383). È stato altresì affermato che il danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste “in re ipsa”, non identificandosi il danno risarcibile con la mera lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, seppur può essere provato anche attraverso presunzioni (v. Cass. n. 19434/2019 ; Cass. n. 29206/2019 ). Il Tribunale ha ricordato che, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, è necessario: a) che l’interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; b) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; c) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; d) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendosi mai ritenere il danno “in re ipsa”. Con riguardo al caso in esame, il Giudice ha rilevato come l’attore, pur avendo allegato le circostanze che avrebbero determinato l’illecito trattamento dei propri dati personali sensibili da parte dell’ente convenuto, abbia però omesso di produrre proprio i documenti che sarebbero stati erroneamente inseriti nella cartella clinica di Y e da quest’ultima ritirati in assenza di delega da parte dell’attrice. Seppur incontestato l’avvenuto erroneo inserimento di detti fogli all’interno dell’altrui cartella clinica, l’assenza di tali documenti (il cui contenuto non è possibile evincere con chiarezza neppure dall’esame del provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante, il quale, pur dando atto della loro acquisizione durante la sua istruttoria, si limita a riportarne una breve descrizione) non ha consentito di avere contezza del loro contenuto e di poter dunque valutare adeguatamente l’effettiva sussistenza di una seria compromissione del diritto di cui l’attrice ha domandato tutela. Secondo il Tribunale, non rileva il solo fatto che l’illecito trattamento dei dati sensibili riferibili all’attrice sia stato sanzionato dal Garante per la protezione dei dati personali, in quanto il relativo provvedimento sanzionatorio non può avere alcun effetto preclusivo o vincolante nel giudizio civile promosso dall’interessato per il risarcimento dei danni, svolgendosi i due giudizi su piani diversi e dovendo il danno civile essere sempre allegato e dimostrato (v. ancora Cass., ord. n. 26992 del 17.10.2024 ). Inoltre, dalle risultanze dell’attività istruttoria già compiuta dal Garante, come descritta nel provvedimento sanzionatorio in atti, la divulgazione dei dati personali sensibili contenuti nei documenti riferibili all’attrice risulta essere stata circoscritta ad un brevissimo lasso di tempo , nonché limitata alla sola Y, non essendo emerso che quest’ultima li abbia a sua volta divulgati a terzi, ma essendo anzi pacifico che ella abbia avvisato l’attrice il giorno stesso del ritiro, nonché consegnato immediatamente a quest’ultima i fogli erroneamente inseriti nella sua cartella clinica. Secondo il Giudice, quindi, non si può ritenere accertata, neppure in via presuntiva, la sussistenza di un pregiudizio connotato da serietà e gravità, ed in particolare, il concreto verificarsi del pregiudizio al quale l’attrice riconduce lo stato di particolare sofferenza psichica da lei lamentato (e cioè il fatto che i propri dati sensibili attinenti alla propria condizione patologica sarebbero stati resi noti e diffusi indiscriminatamente nella comunità di Siliqua in cui vive ed abita). In ordine al danno non patrimoniale, peraltro, secondo il Tribunale: - la mera allegazione da parte dell’attrice che l’illecito trattamento dei propri dati personali sensibili le avrebbe procurato una sofferenza costituisce un’asserzione generica, inidonea a far comprendere i reali motivi di tale turbamento; - non può ritenersi a tal fine sufficiente la valutazione offerta dal consulente di parte attrice, il quale, nel riportare un aggravamento della già preesistente condizione di “Depressione Maggiore Ricorrente ad andamento cronico” sofferta dall’attrice sin dall’anno 2002, non è stato in grado di ricostruire, sulla base di valutazioni scientifiche ed accertamenti tecnici, le circostanze che avrebbero dato origine a tale aggravamento, limitandosi a riportare quanto evidentemente riferito dalla stessa paziente riguardo al fatto che la sindrome ansiosa e gli attacchi di panico si sarebbero manifestati “…dopo essere venuta a conoscenza del fatto che i suoi documenti erano stati inseriti nella cartella della di Y". - tra l’altro, nella relazione datata 28 settembre 2020 non è neppure riportato in quale momento il consulente di parte avrebbe sottoposto l’attrice a visita e se cioè le relative valutazioni siano state espletate a più o meno breve distanza dall’accadimento cui viene ricondotto il peggioramento dello stato psichico dell’attrice, avvenuto a gennaio dello stesso anno. - gli elementi sopra esposti inducono pertanto a ritenere non riconoscibile in capo all’attrice il richiesto risarcimento di un danno non patrimoniale. - di conseguenza, anche il danno patrimoniale inerente alle spese per la consulenza tecnica di parte (di cui peraltro non è documentato neppure l’effettivo esborso) non può essere riconosciuto, posto che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali soggette all’applicazione del principio di soccombenza (v. Cass., n. 26729 del 15.10.2024). - allo stesso modo, nulla è riconoscibile a titolo di danno patrimoniale inerente alle spese per l’ attività stragiudiziale svolta dal difensore di parte attrice , le quali costituiscono, per consolidato orientamento giurisprudenziale (v. da ultimo, Cass., n. 9849/2025), voce di danno emergente, soggetto agli ordinari oneri di allegazione e prova, mentre l’attrice si è limitata a produrre una parcella pro-forma, alla quale non ha fatto seguito la produzione di documentazione attestante l’avvenuto esborso e l’emissione della relativa fattura.
Autore: Carmine Spadavecchia 7 agosto 2026
in tema di giustizia (cronaca giudiziaria): - Caterina Malavenda*, Linee guida Csm e comunicati stampa: la morte della cronaca giudiziaria (Guida al diritto 29/2026, 10-12, editoriale) [*avvocato del Foro di Lodi ed esperta in diritto dell'informazione] sul c.d. DL rimpatri : DL 24.4.2026 n. 55 - L 19.6.2026 n. 103 [testo coordinato in GU 20.6.26 n.141], Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 29/2026, 13-14) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 29/2026, 15-16) - commento di Laura Biarella, Più limiti agli abilitati all’assistenza e compensi non legati all’esito (Guida al diritto 29/2026, 17-20) in tema di pensionamento (personale della scuola): - Corte cost. 14.7.26 n. 125, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 29/2026, ): L’art. 509, comma 3, DLg 297/ 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) è incostituzionale nella parte in cui, nel prevedere che il personale, che, al compimento del 65mo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima, stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia». (La Corte chiarisce che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che sia avulsa dal momento in cui il dipendente maturerà l’anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia. Costituendo il trattenimento un’eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale, finalizzata a tutelare l’interesse del lavoratore a conseguire la pensione di vecchiaia, la fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che non sia correlata al progressivo adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, appresta infatti un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e, tradendo la stessa ratio legis, evidenzia l’irragionevolezza intrinseca della norma). in tema di scuola (supplenze annuali): - Cass. lav. 5.6.26 n. 18156 (Guida al diritto 29/2026, 40 T): Il comma 4 dell’art. 12 dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022 si interpreta, in combinato disposto col successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria. - (commento di Eugenio Sacchettini, Con l’utile intervento interpretativo si supera il blocco delle assegnazioni (Guida al diritto 29/2026,48-53). Il ricorso si basava sull’assunta illegittimità della procedura algoritmica di assegnazione delle supplenze annuali ex art. 12, comma 10, OM n. 112 del Ministero dell’Istruzione. L’aspirante non era risultata assegnataria di alcun incarico, benché sedi da lei richieste e divenute disponibili nel successivo turno fossero state attribuite ad altri con punteggi inferiori al suo. in tema di energia (impianti fotovoltaici in zona agricola): - Corte cost. 16.7.26 n. 127, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 29/2026, 25): Non è incostituzionale il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici. (La Corte ha dichiarato infondate le plurime questioni di costituzionalità dell’art. 5, commi 1 e 2, DL 63/2024, per come convertito, e dell’art. 2, comma 2, primo periodo, DLg 190/2024, sollevate dal TAR per il Lazio con quattro sentenze non definitive del 13.5.2025, in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento 2021/1119/UE). Il divieto non riguarda infatti l’installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma soltanto gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano, invece, consentiti gli impianti agrivoltaici “con moduli non collocati a terra” che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Pur in assenza di una definizione legislativa puntuale di «moduli collocati a terra», va rilevato che la relativa indeterminatezza è compensata dalla chiara finalità della disciplina, volta a limitare il consumo di suolo agricolo e a salvaguardare la continuità delle attività colturali e pastorali. Tale impostazione trova conferma nel DL 175/2025, che definisce gli impianti agrivoltaici come quelli che sono realizzati con moduli adeguatamente elevati dal suolo, compatibili con la prosecuzione delle attività agricole. Inoltre l’art. 20 DLg 199/2021 prevede specifiche eccezioni e deroghe al divieto, consentendo fra l’altro l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree espressamente individuate dal legislatore. in materia disciplinare (professori universitari): - Corte cost. 16.7.26 n. 128, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 29/2026, 24-25): L’art. 89, comma 2, secondo periodo, RD 1592/1933 prevede l’interdizione decennale dalle cariche direttive accademiche quale conseguenza automatica della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio (per il periodo massimo di un anno) inflitta al professore universitario che abbia compiuto atti lesivi della sua dignità o del suo onore. La questione di costituzionalità sollevata dal Tar Campania – secondo cui la previsione di una sanzione accessoria obbligatoria e di durata fissa sarebbe in contrasto col principio di ragionevolezza – non è fondata. Se è vero che anche le sanzioni amministrative accessorie, come quella posta dalla norma censurata, devono rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, non ne è ravvisabile tuttavia la violazione nello specifico caso della interdizione decennale alle cariche direttive accademiche: è esclusa la sproporzione tra sanzione e fatto perché la durata decennale dell’interdizione, il cui fine specifico è quello di proteggere il prestigio e il buon andamento dell’ateneo, è calibrata non sull’illecito commesso, ma piuttosto sulla durata dei mandati accademici che il legislatore vuole precludere ai docenti sospesi. In questa prospettiva, integra un pregiudizio intrinsecamente grave per il prestigio e l’attività dell’ateneo l’affidamento di una posizione di rilievo a un professore che sia sanzionato con la sospensione, qualunque sia stato il fatto che ha dato luogo a tale sanzione principale. Inoltre, l’automaticità e la fissità della preclusione agli incarichi non risulta incongrua rispetto alla sua specifica finalità di protezione delle istituzioni universitarie: esse svolgono le attività, costituzionalmente protette, di ricerca e di didattica, che devono essere condotte secondo il principio di responsabilità e, correlativamente, ai docenti sono imposti specifici doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza. Infine, non è irragionevole la prevalenza che il divieto in esame assegna all’interesse dell’università ad affidare incarichi direttivi a docenti “irreprensibili” rispetto al sacrificio della posizione del singolo docente. Tale sacrificio, infatti, è da ritenere non eccessivo e, soprattutto, non involge i diritti fondamentali del lavoratore: la misura impedisce solo di rivestire cariche accademiche di rilievo e non incide né sul rapporto di impiego, né sull’attività didattica e di ricerca, né sulla progressione nella carriera accademica in senso stretto. i n tema di appalti : - Cons. Stato V 12.6.26 n. 4753, pres. Caringella, rel. Picardi (Guida al diritto 29/2026, 86 T): Nelle procedure di evidenza pubblica, la clausola della lex specialis che richiede, a pena di esclusione, una specifica modalità di formulazione dell'offerta vincola in modo cogente i concorrenti e la stazione appaltante, sicché la sua violazione comporta l'automatica esclusione e non può essere superata in base ai principi del risultato o del favor partecipationis, né mediante interpretazioni integrative in assenza di ambiguità del dato letterale. È quindi legittima l'esclusione dell'operatore economico che indichi l'offerta economica in valore assoluto anziché mediante ribasso percentuale, quando la lex specialis prescriva tale modalità a pena di esclusione, non essendo le due forme equivalenti né potendo il ribasso essere ricostruito tramite operazioni matematiche. Da un lato, la modalità di espressione dell'offerta economica prescritta dalla lex specialis integra un vincolo contenutistico essenziale, sicché l'offerta che non rispetti tali modalità deve considerarsi inefficace ai fini della partecipazione alla gara, analogamente all'accettazione resa in forma diversa da quella richiesta dal proponente, ai sensi dell'art. 1326, comma 3, c.c. Dall'altro lato il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 2, DLg 31.3.2023 n. 36 riguarda le condizioni soggettive di partecipazione e non si estende alle prescrizioni della lex specialis relative alle modalità di presentazione dell'offerta, rispetto alle quali la stazione appaltante può imporre vincoli formali anche a pena di esclusione. - (commento di) Davide Ponte, La modalità dell’offerta economica è vincolo contenutistico essenziale (Guida al diritto 29/2026, 90-93) in tema di titoli nobiliari : - Cass. 3^, 7.7.26 n. 22861 (Guida al diritto 29/2026, 23): Non esiste una tutela giurisdizionale del titolo nobiliare in sé. L’unica eccezione riguarda il predicato nobiliare divenuto parte del nome, tutelabile se riconosciuto prima del 28 ottobre 1922. La data è quella della Marcia su Roma assunta dalla Costituzione come spartiacque oltre il quale i successivi riconoscimenti nobiliari hanno cessato di avere rilevanza giuridica. [Il ricorrente aveva citato in giudizio la società editrice del Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, chiedendo che nelle future edizioni fosse sostituito l’appellativo di “nobile” con quello di “conte”. A suo dire, l’errata indicazione ledeva il diritto al nome, l’onore e l’identità storica della famiglia, integrando anche una diffamazione. A sostegno della domanda aveva prodotto, tra l’altro, un documento conservato presso l’Archivio dell’Arcivescovato di Pisa, relativo all’investitura da parte dell’arcivescovo Federico Visconti (1254-1277), ritenendolo prova dell’antico titolo comitale della famiglia. I giudici, tuttavia, hanno rilevato che la linea di discendenza documentata si interrompe alla fine del XVI secolo e che mancava la prova del riconoscimento del titolo prima del 28 ottobre 1922, presupposto indispensabile per la tutela invocata. Dopo il rigetto della domanda da parte del Tribunale e della Corte d’appello, il ricorrente si è rivolto alla Cassazione che ha confermato il rigetto, richiamando la sentenza della Consulta (n. 101/1967) secondo cui i titoli nobiliari non sono giuridicamente riconosciuti, ma il predicato può essere tutelato quando sia entrato a far parte del nome, nella cosiddetta “cognomizzazione” del predicato nobiliare, se già riconosciuto prima del 28 ottobre 1922. Siccome non poteva “ritenersi dimostrato che prima del 28.10.1922 fosse stato riconosciuto il titolo nobiliare di conte a un ascendente dell’odierno appellante, e che tale titolo abbia formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento”, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la Libro d’Oro S.r.l. avesse operato “conformemente ai suoi criteri editoriali che, quale repertorio privato di carattere nobiliare e mondano, attinge i dati oggetto di pubblicazione esclusivamente da due fonti, ovvero dal Registro della Consulta Araldica e dagli Elenchi Ufficiali Nobiliari”. In definitiva, dunque, per l’ordinamento italiano il presunto declassamento da “conte” a “nobile” non configura una lesione dei diritti della personalità]. in tema di vendita (vizi): - Corte giust. Ue 7^, causa C-307/25 (Guida al diritto 29/2026, ): L'art. 13, par. 4, lettera c), della direttiva (UE) 20.5.2019 n. 77 (2019/771) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE, va interpretato nel senso che: un difetto di conformità relativo alla sicurezza di un bene e che può essere eliminato a un costo relativamente ridotto non deve necessariamente essere qualificato come difetto di conformità talmente grave da giustificare una riduzione immediata del prezzo di vendita o la risoluzione immediata del contratto di vendita. - (commento di) Martina Castellaneta, Costo ridotto per riparare un bene, il difetto non giustifica la risoluzione del contratto (Guida al diritto 29/2026, 96-98) in tema di assicurazione (responsabilità dei dirigenti): - Cass. 3^, 8.6.26 n. 18458 (Guida al diritto 29/2026, 28 T): È nulla per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. la clausola, inserita in una polizza cosiddettà “D&O” [=Directors and Officers Liability], in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni. - (commento di) Francesca Colombo, Solo la valutazione caso per caso potrebbe salvare il contratto (Guida al diritto 29/2026, 36-39). Il nucleo essenziale della polizza D&O è rappresentato dalla copertura della responsabilità civile personale dell’amministratore, del sindaco o della figura apicale in tema di circolazione stradale (autovelox): - Cass. 2^, 13.7.26 n. 23122 (Guida al diritto 29/2026, 22): Il sistema previsto dal Codice della strada fa della contestazione immediata la regola generale, mentre il rilevamento automatico senza fermo del veicolo rappresenta un’eccezione consentita solo su particolari categorie di strade. La presenza della banchina costituisce un requisito essenziale della strada extraurbana secondaria. Non è sufficiente un semplice margine asfaltato o uno spazio di pochi centimetri: la banchina deve essere concretamente idonea a garantire il transito dei pedoni e la sosta di emergenza. Una banchina estremamente ridotta o assente impedisce, quindi, di attribuire alla strada la classificazione richiesta per l’installazione di un autovelox fisso senza contestazione immediata. Il giudice ordinario può verificare la legittimità del decreto prefettizio che autorizza gli autovelox e disapplicarlo quando la strada inserita nell’elenco non possieda realmente le caratteristiche tecniche previste dal Codice della strada. La verifica deve riguardare l’intera estensione della strada interessata e non soltanto il punto in cui è installato il dispositivo di rilevazione. [Un Comune aveva impugnato la decisione del Tribunale favorevole a un automobilista sanzionato per otto presunte violazioni dei limiti di velocità rilevate da un autovelox installato lungo una Strada Provinciale. Il Tribunale aveva annullato i verbali ritenendo illegittimo il decreto prefettizio che autorizzava l’impianto, in quanto il tratto stradale non possedeva le caratteristiche richieste dalla legge per essere classificato quale “strada extraurbana secondaria”. La Corte ha confermato la ricostruzione, respingendo anche la tesi del Comune secondo cui la riforma normativa del 2020 avrebbe automaticamente sanato la situazione. Per la Corte la modifica legislativa richiedeva comunque l’adozione di un nuovo decreto prefettizio conforme alla disciplina sopravvenuta, provvedimento che nel caso di specie non risultava emanato al momento delle infrazioni]. in tema di IA (uso ed abuso nel processo): - Cass. pen. 3^, 22.6.26 n. 23006 (Guida al diritto 29/2026, 64 T): Il richiamo, all’interno di un ricorso per cassazione, di precedenti giurisprudenziali inesistenti o frutto di “allucinazione” dei sistemi di intelligenza artificiale (generativa) costituisce un elevato indice di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità. Tale condotta giustifica l’irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 616 c.p.p. - aumentabile fino al triplo, tenuto conto della gravità della causa di inammissibilità - qualora la Corte abbia ravvisato che il ricorso è stato proposto senza il minimo controllo professionale sulla veridicità e pertinenza delle fonti invocate. - (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Uso acritico dell’intelligenza artificiale, la “mano severa” della Suprema corte (Guida al diritto 29/2026, 73-78) sulla assunzione transfrontaliera delle prove (in materia di filiazione): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.7.26, causa C-196/24 (Guida al diritto 29/2026, 26): Il regolamento relativo all’assunzione transfrontaliera delle prove non consente di rifiutare l’esecuzione della richiesta sulla base del fatto che una norma di diritto sostanziale nazionale vieti l’assunzione di tale prova. I motivi di rifiuto, infatti, sono elencati in modo tassativo nel regolamento e devono essere interpretati in modo restrittivo. L’autorità giudiziaria richiesta non può quindi invocare una norma del proprio diritto sostanziale nazionale, ivi compresa una norma derivante dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico. Circa i dubbi sul rispetto della dignità umana, la Corte osserva che non vi è alcun elemento per ritenere che il giudice italiano non abbia adeguatamente bilanciato gli interessi in gioco. Pertanto, il giudice francese non può riesaminare il rispetto dei diritti fondamentali per sottrarsi al principio di reciproca fiducia e rifiutare l’assunzione della prova richiesta. [In un procedimento avviato dinanzi alla giustizia italiana per ottenere il riconoscimento della propria filiazione verso il presunto padre, il cui corpo è sepolto in Francia, il giudice italiano, per effettuare una perizia genetica post mortem, ha chiesto al giudice francese competente, in applicazione del regolamento relativo all’acquisizione transfrontaliera di prove, di procedere all’esumazione della salma del presunto padre e al prelievo del DNA. Il diritto francese vieta, salvo espresso consenso prestato dall’interessato quando era in vita, una siffatta identificazione genetica post mortem. La Corte ha detto sì all’esumazione all’estero anche se vietata dal diritto nazionale). c.s. L'Occidente la laicità l'ha conquistata, i musulmani no. Senza separazione dello Stato e della cultura dalla religione non si sarà mai progresso, quindi gli arabi non progrediranno mai. Ci sarà sviluppo, per le auto, per le imprese, ma non progresso. [Adonis, pseudonimo di Ali Ahmad Said Esber (Kassabine, Siria, 1930), scrittore siriano]
Autore: Carmine Spadavecchia 7 agosto 2026
in tema di pubblica sicurezza : - Salvatore Cimini, Le nuove frontiere della tutela della sicurezza pubblica (Giornale dir. amm. 3/2026, 277-280) sul golden power : - Giulio Napolitano, Il golden power dalla regolazione dei mercati al diritto amministrativo della sicurezza (Giornale dir. amm. 3/2026, 281-288) sul rapporto ANVUR : - Giulio Vesperini, L’espansione diseguale della formazione avanzata e della ricerca (Giornale dir. amm. 3/2026, 289-297): analisi del “Rapporto ANVUR sul sistema della formazione superiore e della ricerca” in Italia. [ANVUR = Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca] sull’ ASAS : - Giuseppe Marino, La nuova agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (Giornale dir. amm. 3/2026, 298-306). L’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS) è stata istituita ad opera della L. n. 9/2026, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee” in tema di accesso (nel processo legislativo UE): - Trib. UE 9^, 29.10.25, causa T-590/23 (Giornale dir. amm. 3/2026, 307 solo massima): Il Reg. CE n. 1049/2001 non mette direttamente in relazione il diritto di accesso ai documenti con l’obbligo imposto alle istituzioni di istituire un registro pubblico di documenti direttamente accessibili. Di conseguenza, non è possibile imporre alle istituzioni l’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei documenti mediante una domanda di accesso: le istituzioni non hanno infatti un obbligo incondizionato di pubblicare documenti nei registri. Le istituzioni possono negare l’accesso a documenti di natura legislativa per evitare un pregiudizio grave al processo decisionale in corso: tuttavia, tale pregiudizio non può essere invocato in modo ipotetico mediante giustificazioni di natura generale e astratta, ma deve essere basato su un esame preciso e dettagliato del contenuto dei documenti controversi. - (commento di) Ippolito Piazza, Ancora sulla trasparenza dei documenti legislativi e la natura del diritto di accesso (Giornale dir. amm. 3/2026, 307-315). Il Tribunale dell’Unione europea consolida il proprio orientamento in materia di trasparenza del processo legislativo, estendendo il diritto di accesso ai documenti elaborati in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio. in tema di concorsi pubblici (scorrimento della graduatoria): - Cass. lav. 4.1.26 n. 217 (Giornale dir. amm. 3/2026, 316 s.m.): La scelta di avvalersi dello scorrimento della graduatoria ai fini dell’assunzione degli idonei non vincitori rientra nei poteri discrezionali dell’Amministrazione [...] nell’ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all’esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la PA non ha l’obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto - come si desume dal disposto di cui all’art. 8, ultimo comma, DPR 3/1957, dettato per l’ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori di un concorso - la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà dell’Amministrazione. - (commento di) Valentina Falco, Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali e la discrezionalità amministrativa (Giornale dir. amm. 3/2026, 316-323) in tema di libertà (di espressione) sindacale in ambito militare: - Cons. giust. amm. Sicilia 15.12.25 n. 1004, pres. De Francisco, est. Di Betta (Giornale dir. amm. 3/2026, 324 s.m.): 1. Il militare che esercita funzioni sindacali non cessa in alcun momento di essere integralmente soggetto alla gerarchia militare. La qualità di dirigente o rappresentante di un’associazione professionale non sospende né attenua i doveri di fedeltà, di contegno, di lealtà, di rispetto verso i superiori e verso il prestigio dell’Amministrazione; semmai, li rende più esigenti, poiché ogni sua parola, ogni suo gesto, ogni sua presa di posizione si riflette non solo sulla sua persona, ma sull’associazione che rappresenta e, per il suo tramite, sull’intero corpo militare. 2. A differenza di quanto riconosciuto al sindacalismo civile, in ambito militare lo spazio di critica proprio della libertà sindacale è oggetto di un controllo più stringente: il linguaggio, il tono, le immagini utilizzate non possono assumere cadenze eccessivamente iperboliche e conflittuali. - (commento di) Riccardo Ursi, La critica sindacale dei militari deve rimanere dentro le caserme (Giornale dir. amm. 3/2026, 324-329) in tema di università telematiche : - Cons. Stato VII 26.11.25 n. 9314, pres. Lipari, est. Tecchia (Giornale dir. amm. 3/2026, 330 s.m.): L’art. 6 della legge n. 240 del 2010 accoglie una nozione di conflitto di interesse in senso esclusivamente attuale (e non meramente potenziale). Pertanto, il conflitto c’è se - ed in quanto - l’assunzione dell’incarico esterno provochi un detrimento concreto e attuale per l’ateneo di appartenenza. - (commento di) Alfredo Marra, Le università telematiche, l’istruzione superiore e le logiche di mercato (Giornale dir. amm. 3/2026,330-337). Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla legittimità del divieto, per i docenti di un’università statale, di stipulare contratti di insegnamento con università telematiche. Riconosciuti la legittimazione e l’interesse all’impugnazione in capo all’università appellante, il giudice accoglie l’appello e annulla la delibera impugnata per violazione dell’art. 6 della legge Gelmini, che ha introdotto un conflitto di interessi esclusivamente attuale e non meramente potenziale. sulla tariffazione idrica (equilibrio economico e sostenibilità): - Ad. plen. 7.11.25 n. 16, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giornale dir. amm. 3/2026, 338 s.m.): È legittimo il provvedimento dell’Autortà di regolazione per energia reti e ambiente che, in relazione alla tariffa del servizio idrico integrato, non prevede la copertura degli oneri discendenti dal meccanismo di riconoscimento del conguaglio tra l’importo assegnato al gestore a consuntivo e quello stimato, che interviene con uno sfasamento temporale di due anni. Va dunque considerato conforme alla legge il metodo tariffario che si limita a prevedere l’aggiornamento del conguaglio rispetto al tasso di inflazione (che tiene conto soltanto del valore nominale dei costi) relativo al periodo di tempo intercorrente fra il momento in cui il costo è sostenuto e quello in cui il medesimo viene rimborsato, senza riconoscere l’onere finanziario derivante dalla prolungata indisponibilità delle somme dovute. - (commento di) Dario Bevilacqua, La regolazione del servizio idrico e la remunerazione del gestore (Giornale dir. amm. 3/2026, 338-349) in tema di incarichi dirigenziali a termine: - Cass. lav. 10.10.25 n. 27189 e n. 27192 (Giornale dir. amm. 3/2026, 350 s.m.): Il rinnovo del contratto di un incarico dirigenziale a tempo determinato non può essere disposto, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se quest’ultimo afferisca comunque alla normale attività dell’ente e in caso contrario al lavoratore spetta il risarcimento del danno c.d. eurounitario. In tema di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, i contratti a tempo determinato con dirigenti esterni non sono soggetti ad un termine di durata minima, non trovando applicazione quanto previsto dal comma 2 dell’art. 19 DLg 165/2001, norma quest’ultima da riferire soltanto agli incarichi destinati ai dirigenti a tempo indeterminato. In tema di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, è legittima la selezione per il conferimento di incarico di dirigente di prima fascia destinata soltanto ai dirigenti di ruolo e cui non siano ammessi i dirigenti nominati ai sensi dell’art. 19, comma 6, DLg 165/2001. - (commento di) Berardino Zoina, Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 (Giornale dir. amm. 3/2026, 350-357) in tema di acquisizione sanante (competenza): - Cons. Stato IV 23.5.25 n. 4504, pres. Martino, est. Rotondo (Giornale dir. amm. 3/2026, 358 s.m.): L’atto di acquisizione sanante di un immobile occupato da un Comune, per i profili di discrezionalità politico- amministrativa che lo caratterizzano, rientra nella competenza riservata dalla legge al Consiglio Comunale in materia di acquisti immobiliari, implicando complesse valutazioni anche di ordine politico. L’eventuale adozione dell’atto da parte di un altro organo, sia esso politico o amministrativo, costituisce dunque vizio di natura sostanziale, non sussumibile nelle fattispecie sanabili regolate dall’art. 21-octies, legge 241/1990, e di valore assorbente rispetto ad altri eventuali altri motivi di ricorso, con conseguente obbligo del giudice di disporre l’annullamento dell’atto e la rimessione dell’affare all’autorità competente. - (commento di) Claudia Tubertini, L’acquisizione sanante e il riparto di competenze nell’ordinamento locale (Giornale dir. amm. 3/2026, 358-363) in tema di revisione prezzi : - Coms. Stato V 23.1.25 n. 489, pres. Caringella, est. Barreca (Giornale dir. amm. 3/2026, 363 s.m.): Deve essere riconosciuta la giurisdizione esclusiva in capo al giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., nelle controversie aventi ad oggetto le clausole di revisione dei prezzi nei contratti pubblici, in quanto riconducibili oggettivamente alla materia, a prescindere dalla natura della posizione soggettiva azionata e dall’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’Amministrazione. - (commento di) Laura Federico, La giurisdizione sulle controversie in materia di clausole di revisione dei prezzi nei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 3/2026, 364-372) sull’ affidamento di servizi sociali : - TAR Napoli 9^, 10.10.25 n. 6656, pres. Passarelli Di Napoli, est. Palma (Giornale dir. amm. 3/2026, 373 s.m.): Deve applicarsi il codice dei contratti pubblici (DLg 36/2023) per l’affidamento di servizi sociali che preveda la corresponsione di agevolazioni pubbliche di importo significativo per tutte le linee di intervento, nonché il rimborso dei costi diretti del personale, in difetto del requisito della gratuità, intesa come non economicità del servizio. - (commento di) Beatrice Scialla, La disciplina per l’affidamento dei servizi sociali: il codice dei Contratti pubblici o il codice del Terzo Settore? (Giornale dir. amm. 3/2026, 373-389) in tema di cybersecurity e tutela dei dati personali in ambito lavorativo: Provvedimento 29.4.2025 n. 243, doc. Web [10134221] dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (omissis) - (commento di) Marco Liotta, I dipendenti e il trattamento dei metadati: la cybersecurity e la tutela dei dati personali (Giornale dir. amm. 3/2026, 390-400). La conservazione dei metadati di posta elettronica nella Regione Lombardia. c.s. Oscurantismi - Le democrazie che tollerano gli intolleranti saranno distrutte (Douglas Murray, "Democrazie e culti della morte. Israele, Hamas e il futuro") - Chi condanna a morte un libro non risparmia mai gli uomini (Vittorio Macioce, sul fanatismo islamico come prodotto del "bando a Gutenberg", ossia il divieto del sultano di Istanbul, introdotto nel 1483 e durato 350 anni, di stampare testi in turco e in arabo)
Autore: Carmine Spadavecchia 28 luglio 2026
in tema di sfrutta mento delle persone (tratta, schiavitù e simili): DLg 12.6.2026 n. 115 (GU 1.7.26 n. 150, in vigore dal 16 luglio 2026), Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. - testo del decreto (Guida al diritto 28/2026, 15-25) - modifiche al codice penale (Guida al diritto 2 8/2026, 26-27) - modifiche al TU immigrazione (DLg 25.7.1998 n. 286) (28-29) - guida alla lettura (mappa delle principali novità) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 28/2026, 30-34), sotto il titolo “Meccanismo nazionale di Referral, attestato di riflessione per 45 giorni” [NdR - Meccanismo nazionale di Referral è un meccanismo di cooperazione tramite cui gli attori statali adempiono ai propri obblighi per proteggere e promuovere i diritti umani delle vittime di tratta] - commenti: - Valeria Cianciolo*, Le “nuove catene” dell’era digitale: come l’Italia riscrive la lotta alla tratta (Guida al diritto 28/2026, 10-14, editoriale) (maternità surrogata, matrimonio forzato e adozione illegale entrano ufficialmente nel perimetro dello sfruttamento estremo) [*avvocato del Foro di Bologna] - Laura Biarella, Un anticipo delle misure di assistenza per assicurare una migliore inclusione (Guida al diritto 28/2026, 35-40) [le novità] - Giuseppe Amato, Materiale pornografico e sessuale: viene ampliata la tutela per le vittime (Guida al diritto 28/2026, 41-43) [modifiche al codice penale] in tema di accesso (pareri legali): - Cons. Stato VI 12.5.26 n. 3714, pres. Simonetti, est. Vitale (Guida al diritto 28/2026, 48): Le decisioni del collegio consultivo tecnico non hanno natura di “parere legale”, pertanto possono formare oggetto di accesso civico generalizzato. [La vicenda ha ad oggetto l’accesso civico generalizzato degli atti di una procedura di gara, tra i quali si annoverano le “decisioni” del collegio consultivo tecnico. Il CdS ha applicato ratione temporis l’art. 53, c. 5, lett. b), Dlgs 50/2016, che sottraeva all’accesso i soli “pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici” ed escluso la sussistenza di ogni limite all’accesso alle pronunce del Cct. La tematica, malgrado riferita al precedente codice degli appalti, conserva attualità perché anche il vigente art. 35, comma 4, lettera b), n. 1, Dlgs n. 36/2023, sottrae all’accesso i pareri legali, negli stessi termini di cui alla precedente normativa. Permane infatti l’esigenza di garantire la tutela del diritto di difesa della parte in relazione a liti potenziali o in atto, e di salvaguardare la riservatezza dei rapporti, anche tramite il segreto professionale, tra difensore e assistito in ordine alla strategia difensiva intrapresa o da intraprendere. Nel contempo occorre interpretare l’istituto in modo tale da non frustrarne la ratio e la funzione. Non è la natura preventiva del contenzioso del Cct a favorire l’ostensione delle decisioni, quanto la natura in sé delle decisioni di tal fatta: e ciò sia che esse mantengano la veste di parere legale, sia che finiscano per assumere quella di lodo irrituale. In entrami i casi la pronuncia del Cct finisce per influenzare, anche solo in termini potenziali, quantomeno la decisione “amministrativa” della stazione appaltante]. in tema di condominio : - Cass. 2^, 14.4.26 n. 9573 (Guida al diritto 28/2026, 52 T): In tema di condominio negli edifici, il regime legale di utilizzazione delle cose comuni (art. 1102 c.c.) - tra cui rientra il muro perimetrale, avente anche la funzione accessoria di appoggio di impianti - e i limiti alle opere su parti di proprietà esclusiva (art. 1122 c.c.), ben possono essere sottoposti a una specifica disciplina integrativa o restrittiva da parte del regolamento di condominio o di una «deliberazione- regolamento» (ossia una delibera assembleare volta a fissare regole di comportamento generali e astratte per casi futuri). Il giudice di merito, chiamato a valutare la legittimità della installazione del motore di un condizionatore d'aria sulla facciata o in fregio a una finestra, non può limitare la propria indagine al solo ed empirico esame delle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi per escluderne l'impatto volumetrico o cromatico. Egli è invece tenuto a compiere un accertamento globale e approfondito che verifichi l'eventuale violazione delle specifiche norme regolamentari o delle delibere assembleari vigenti in materia, esaminando compiutamente le dimensioni, le caratteristiche tecniche dell'impianto, le modalità di posizionamento e la preesistenza di analoghi manufatti, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica d'ufficio con funzione percipiente. - (commento di) Fulvio Pironti, Decisione giusta, ma poco persuasiva nella sua architettura argomentativa (Guida al diritto 28/2026, 55-58). Il condominio aveva richiamato delibere assembleari che imponevano ai condomini di collocare i condizionatori solo all’interno dei balconi. La Corte censura la sentenza d’appello perché si è affidata quasi esclusivamente alle fotografie; tuttavia, non indica con la stessa nettezza quale fosse l’esatta carenza decisiva.v in tema di contratti coi consumatori (recesso da abbonamenti streaming): - Corte giust. Ue 1^,.7.26, causa C-234/25 (Guida al diritto 28/2026, 50): L’abbonamento di streaming offerto in Austria dall’emittente televisiva privata austriaca Sky Österreich, costituisce fornitura di un «servizio digitale», dato il carattere dinamico dell’offerta, cosicché il diritto di recesso non può essere escluso: il cliente dispone pertanto di un periodo di riflessione adeguato a valutare se l’abbonamento corrisponda alle sue aspettative. (Per sottoscrivere online un abbonamento, il cliente doveva accettare una clausola secondo cui l’esecuzione del contratto avrebbe avuto inizio prima della scadenza del termine di recesso di 14 giorni, con conseguente perdita del diritto di recesso. Un’associazione per la tutela dei consumatori ha contestato tale clausola dinanzi ai tribunali austriaci. Sky Österreich sosteneva fornire un «contenuto digitale»). in tema di aiuti di Stato : - Trib. Ue 3^, 8.7.26, cause T-268/21 e T-538/24 (Guida al diritto 28/2026, 49): In tema di aiuti alle compagnie aeree durante la crisi Covid, il requisito di ammissibilità che impone il possesso di una licenza italiana non costituisce violazione del principio di non discriminazione, essendo rivolto alle imprese più duramente colpite dalle misure che vietavano o limitavano i collegamenti da o verso l’Italia. Circa i principi di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, Ryanair non ha dimostrato che il requisito del possesso di una licenza italiana produca effetti restrittivi. (Nell’ottobre 2020 l’Italia notificava alla Commissione un regime di aiuti consistente in sovvenzioni a talune compagnie aeree titolari di una licenza italiana attraverso un fondo di compensazione di 130 milioni di euro: ciò allo scopo di indennizzare le compagnie per i danni subiti a causa delle restrizioni di viaggio e delle altre misure di confinamento adottate per limitare la diffusione della pandemia. La Commissione approvava la misura in quanto compatibile col mercato interno. Su domanda di Ryanair, il Tribunale UE, nel 2023, annullava la decisione. Nel 2025 la Corte di giustizia annullava la sentenza rinviando la causa dinanzi al tribunale. Il regime di aiuti è stato modificato e prorogato dal 16 giugno al 31 dicembre 2020. Il 13 ottobre 2023 l’Italia ha notificato la proroga e la modifica della misura di compensazione per l’anno 2021, prevedendo un aumento della dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. La Commissione ha approvato tale misura e la decisione è oggetto di un altro ricorso presentato dalla Ryanair. Il Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi). in tema di diritto d’autore (Diario di Anna Frank): - Corte giust. Ue 2^, 9.7.26, causa C-788/24 (Guida al diritto 28/2026, 49-50): Un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni Stati membri può essere pubblicata free su un website pure se rimane protetta dal diritto d’autore in altro Stato membro, a condizione che il sito contenga una misura di blocco geografico finalizzata a bloccare l’accesso a tale sito per gli utenti di Internet che lo consultano da quest’ultimo Stato membro. La nozione di «comunicazione al pubblico» associa un atto di comunicazione di un’opera, nonché la comunicazione di tale opera a un pubblico. [All’epoca dell’occupazione dei Paesi Bassi da parte della Germania nazista, Anna Frank era un’adolescente ebrea tedesca che viveva ad Amsterdam con la sua famiglia. Tra il 1942 e il 1944 ha raccontato nel proprio diario la sua vita quotidiana in clandestinità ed esso costituisce una testimonianza dell’Olocausto. Suo padre, Otto Frank, unico superstite della famiglia, ha pubblicato gli scritti di sua figlia nel 1947. Ha poi istituito, nel 1963, il Fondo Anna Frank, un’organizzazione destinata a portare avanti il patrimonio sociale, educativo e culturale dell’autrice. Dopo la morte di Otto Frank, il Fondo Anna Frank è titolare dei diritti d’autore sulle opere di Anna Frank. Nei Paesi Bassi alcune parti di tali opere restano protette fino al 2037. Per contro, in numerosi altri paesi, tra cui il Belgio, i diritti d’autore sono già scaduti e dette opere sono divenute di dominio pubblico. Costituita nel 1957, l’Anne Frank Stichting (Fondazione Anna Frank) ha a oggetto, in particolare, la conservazione della casa di Anna Frank ad Amsterdam, nonché la diffusione degli ideali lasciati in eredità al mondo nel Diario di Anna Frank. Nel settembre 2021, su iniziativa di tale fondazione e di altri enti, un’edizione scientifica dei manoscritti è stata messa online gratuitamente, in lingua neerlandese. L’accesso a tale sito è stato limitato da un sistema di blocchi geografici che ne impedisce la consultazione a partire dagli Stati in cui i manoscritti sono protetti dal diritto d’autore. Nel 2021 il Fondo Anna Frank ha chiesto in giudizio la cessazione di tale diffusione]. in materia penale (abuso d’ufficio): - Corte cost. 30.6.26 n. 117, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 28/2026, 68 T, sotto il titolo: “Abuso d’ufficio: ribadito che la scelta abrogativa non è censurabile costituzionalmente”): Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), L9.8.2024 n. 114, che abroga l'art. 323 c.p., sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 11 e 97 Cost., sono inammissibili; mentre sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge, sollevate in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 7, par. 4, 19 e 65 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con L 3.8.2009 n. 116 (Convenzione di Merida). - (commento di) Giuseppe Amato, Le norme sovranazionali sollecitano non impongono la criminalizzazione (Guida al diritto 28/2026, 74-75) in tema di reati sessuali (tutela): - Cedu 1^, 2.7.26, ric. 9993/24 (Guida al diritto 28/2026, 96 solo massima): Gli Stati parte alla Convenzione europea, in forza dell’art. 3 che vieta trattamenti inumani e degradanti e dell’art. 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sono tenuti ad adottare misure tempestive e adeguate per tutelare le vittime di violenza domestica. I ritardi nell’adozione di misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale di un padre autore di gravi violenze costituiscono una violazione della Convenzione. Gli Stati, inoltre, nel valutare casi di violenza sessuale nel contesto familiare devono assicurare che non venga utilizzato nelle aule di giustizia un linguaggio sessista e stereotipato per evitare che la donna subisca una vittimizzazione secondaria. - (commento di) Marina Castellaneta, Violenza domestica: Italia condannata per tempi troppo lunghi, mancanza di misure e stereotipi sessisti (Guida al diritto 28/2026, 96-98) c.s. La manipolazione è ovunque, soprattutto online. Anche l'IA può manipolarci, infatti accade ogni giorno. Quando lo fa, è come il serpente della Genesi, maestro nella manipolazione. (da "Manipolazione", saggio di Cass R Sunstein, professore alla Harvard Law School)
Autore: Carmine Spadavecchia 27 luglio 2026
in tema di giustizia civile : - Clau dio Castelli*, Giustizia civile: più vicini all’Europa, ma con troppe disparità territoriali (Guida al diritto 27/2026, 12-16, editoriale) [*già Presidente della Corte d’appello di Brescia] sul DL lavoro 2026 : DL 30.4.2026 n. 62 - L 25.6.2026 n. 112, Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 27/2026, 19-25) in tema di VIA : - Corte cost. 30.6.26 n. 116, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 27/2026, 32): Non è fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo nei confronti dell’art. 7 LR Toscana n. 50/2025, relativo agli interventi realizzati nei siti protetti appartenenti alla rete «Natura 2000» senza la preventiva sottoposizione alla valutazione di incidenza ambientale o in difformità da essa. Con la disposizione censurata la Regione Toscana ha previsto che in tali ipotesi l’autorità competente può disporre il ripristino dello stato dei luoghi, previa eventuale sospensione dei lavori. Premesso che la tutela dell’ambiente rientra nella competenza esclusiva dello Stato, che può fissare standard minimi di protezione inderogabili dalla legislazione regionale, la disposizione censurata non contraddice, ma conferma la natura intrinsecamente preventiva della valutazione di incidenza ambientale, così come delineata in ambito europeo e interno quale standard minimo per salvaguardare gli habitat protetti. Inoltre, non avendo il legislatore statale disciplinato gli interventi realizzati nelle aree tutelate in assenza di tale imprescindibile valutazione, le disposizioni regionali possono intervenire a regolamentare le conseguenze di tale omissione, disponendo in tali casi l’eventuale sospensione dei lavori. sul processo amministrativo (annullamento con rinvio): - Ad. plen. 22.6.26 n. 2, pres. Maruotti, rel. Simeoli (Guida al diritto 27/2026, 74 T): 1. Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato non può rilevare d'ufficio l'erroneo or dine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado: a) qualora la parte appellata non li abbia riproposti ritualmente nelle forme previste dall'art. 101, comma 2, c.p.a., nel caso di assorbimento non consentito; b) qualora la parte interessata non abbia proposto appello, nel caso di mancato assorbimento necessario. 2. L'accoglimento del motivo di appello diretto a censurare l'erroneo ordine di esame dei motivi proposti in primo grado non comporta la regressione del giudizio innanzi al TAR. 3. La nullità della sentenzà, quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., è determinata dalla carenza dei requisiti formali dell'atto giurisdizionale in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto della motivazione, anche nelle sembianze della motivazione apparentè, in quanto tautologica o assertiva o avulsa dalla specifica situazione fattuale o giuridica su cui verte la controversia. 4. Il difetto assoluto della motivazione deve essere valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all'interno di esso. - (commento di) Christian Corbi, Vizi infra-petizione irrilevabili d’ufficio e non causano la regressione del rito (Guida al diritto 27/2026, 82-84) in tema di ottemperanza (perdita di chance): - Cons. Stato V 21.5.26 n. 4099, pres. Caringella, est. Perotti (Guida al diritto 27/2026, 32): In sede di ottemperanza il danno da perdita di chance conseguente a un affidamento diretto illegittimo, poiché posto in essere in violazione degli obblighi di evidenza pubblica, va calcolato nell’osservanza dei criteri fissati in sede di cognizione nella statuizione di condanna resa ai sensi dell’art. 34, comma 4 c.p.a. Il giudice deve garantire l’attuazione del modus procedendi indicato all’Amministrazione laddove l’ottemperanda sentenza prescrive che l’ammontare del danno da perdita di chance va determinato riducendo l’utile conseguibile in proporzione alla chance di aggiudicazione, desumibile da dati oggettivi quali le caratteristiche del mercato e quanto avvenuto in procedure similari. in tema di privacy (protezione dati): - Corte giust. Ue 1^, 18.6.26, causa C-414/24 (Guida al diritto 27/2026, 86 solo massima): L’art. 77, par. 1, e l’art. 79, par. 1, del regolamento (UE) 27.4.2016 n. 679 (2016/679) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), ostano a che un’autorità di controllo, investita di un reclamo ai sensi di tale art. 77, par. 1, possa respingerlo per il solo motivo che un ricorso giurisdizionale, proposto conformemente a tale art. 79, par. 1, e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e sebbene la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non abbia ancora acquisito carattere definitivo. - (commento di) Giulio Monga, Reclamo presentato a un’authority privacy, non può essere respinto se sullo stesso oggetto pende un giudizio civile (Guida al diritto 27/2026, 86-88) in tema di condominio : - Cass. 2^, 5.5.26 n. 12742 (Guida al diritto 27/2026, 34 T): 1. L’assemblea, essendo provvista di una competenza generalizzata, può in ogni momento sostituirsi all’amministratore e privarlo dei suoi poteri, in base al criterio di normale revocabilità dell’incarico di cui all’art. 1129, comma 11, c.c., nonché alla luce della sindacabilità dei provvedimenti dell’amministratore con ricorso all’assemblea ex art. 1133 c.c. 2. L’amministratore non ha il potere di compiere atti contrari alla volontà dei titolari del rapporto sostanziale, né ha un autonomo interesse alla proposizione o prosecuzione del processo, sicché non è legittimato a proporre o a proseguire un giudizio contro uno o più condomini o contro terzi se l’assemblea abbia espresso un intendimento contrario o abbia deciso di rinunciarvi o di transigere la causa non sussistendo un interesse giuridico dell’amministratore a proporre o a proseguire una causa relativa alle parti comuni dell’edificio contro l’assemblea o alla quale la volontà dei condomini validamente espressa intenda rinunciare. - (commento di) Mario Piselli, I comunisti possono non proporre, transigere o rinunciare alla lite (Guida al diritto 27/2026, 42-44) in materia penale (messa alla prova): - Cass. pen. 3^, 13.5.26 n. 17117 (Guida al diritto 27/2026, 54 T): In materia di messa alla prova, con riferimento alle richieste difensive di rinvio successive alla prima, funzionali all’elaborazione del programma trattamentale da parte dell’Uepe e alla sua acquisizione al procedimento per il vaglio giudiziale finalizzato alla sospensione del processo, il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza della parte richiedente, da sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio ex art. 159 c.p. - (commento di) Carmelo Minnella, Una soluzione che non convince, il rinvio non è colpa dell’imputato (Guida al diritto 27/2026, 58-65) c.s. - La verità è contagiosa [motto di George Minden (1921-2006), agente segreto, appartenente al Book Club della CIA, che durante la guerra fredda inondò l'Unione Sovietica di libri proibiti dalla censura di regime] - Una bugia, quando incontra il clima giusto, corre infinitamente più veloce di una smentita documentata (Daniele Scalise, giornalista) - Oggi il giornalismo non consiste più soltanto nel cercare notizie. Oggi il suo compito principale è un altro: distinguere continuamente ciò che è vero da ciò che viene semplicemente ripetuto (Daniele Scalise, giornalista)
Autore: a cusa di Paolo Nasini 27 luglio 2026
Tribunale Monza, sez. II, 21 aprile 2026, n. 851 IL CASO E LA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2023, il Condominio Y, ha evocato in giudizio la società X al fine di sentire accertare e dichiarare che le immissioni da essa prodotte superano la soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. e, per l’effetto, di vederla condannare all’immediata cessazione delle immissioni odorose e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ai sensi dell’art. 2043 c.c., con contestuale applicazione di quanto disposto dall’art. 614 c.p.c.. A fondamento di tali pretese l’attore ha esposto in fatto che: - la società convenuta svolge attività di pescheria, gastronomia e friggitoria in un locale sito al piano terra del Condominio, di cui è conduttrice in virtù di un contratto di locazione ad uso commerciale; - tale attività avrebbe provocato, sin dall’insediamento, esalazioni odorose intollerabili che avrebbero gravemente pregiudicato la vivibilità delle zone comuni del condominio (cortile e vano scale), nonché l’abitabilità delle singole unità immobiliari, i cui inquilini sarebbero costretti a tenere chiusi i serramenti così da evitare il propagarsi delle esalazioni odorose; - il Condominio ha affrontato la questione nelle assemblee del 20 novembre 2020 e del 7 maggio 2021, nel corso delle quali è stato concordato di concedere un termine perentorio per fornire chiarimenti in ordine alla regolarità del sistema di abduzione e per la cessazione delle immissioni olfattive, termine che spirava inutilmente, motivo per cui seguiva ulteriore diffida; - è stato dato corso, senza esito, a tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia dinnanzi all’organismo di conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Monza; - il Condominio ha agito con ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti di Z quale proprietaria dell’immobile, e di X quale conduttrice; - in tale sede, è stato nominato il CTU, il quale, all’esito del sopralluogo, ha rilevato che le apparecchiature presenti nel locale cucina risultavano conformi alle prescrizioni di legge e alle norme tecniche ma, cionondimeno, inidonee ad impedire la propagazione degli odori. A tal proposito, ha evidenziato l’assenza di qualsivoglia sistema di filtrazione o abbattimento, con conseguente propagazione degli odori variabile, per stazionamento ed intensità, a seconda di fattori imprevedibili, quali, ad esempio, le condizioni metereologiche. In virtù di quanto riscontrato, il consulente ha individuato tre diversi interventi potenzialmente risolutivi: l’aumento della portata di aspirazione della cappa, con contestuale sostituzione del motore, per un totale stimato di euro 402,60; la fornitura e la posa in opera di un filtro a carbone attivo, per un totale stimato di euro 6.478,8; in via residuale, l’applicazione di un sistema di lampada UV, per un totale stimato di euro 1.793,00. In virtù di tali elementi fattuali l’attore ha chiesto l’ inibitoria della convenuta alla prosecuzione dell’attività di impresa come attualmente esercitata, stante la prosecuzione delle immissioni odorose, la condanna all’esecuzione di tutte le opere necessarie alla cessazione delle immissioni, secondo quanto accertato dal c.t.u. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e con applicazione di sanzione per l’inadempimento, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e la condanna della convenuta ai sensi dell’ art. 614-bis c.p.c.. Si è costituita in giudizio la società X la quale ha esposto in fatto che: - le parti comuni del Condominio in cui si propagherebbero gli odori hanno una consistenza del tutto residuale, in virtù dell’articolazione orizzontale dell’edificio, in cui peraltro è esclusa la comproprietà relativamente ai porticati e allo spazio cortilizio antistante le attività commerciali; - la società X ha iniziato la propria attività solo nel marzo 2021, motivo per cui il fatto che già all’assemblea del 20.11.2020 si discutesse delle emanazioni odorose sarebbe sintomo di una preventiva e stigmatizzata qualificazione della convenuta come inquinante; - la convenuta si è dotata di apposita canna fumaria di espulsione dei fumi che, come richiesto dal Condominio, è rivolta in senso opposto a quello delle abitazioni e, in ottica collaborativa, ha fatto aumentare la portata di aspirazione della cappa; - tutti gli impianti installati risultano essere regolari, come accertato dall’ispezione ATS del 25 maggio 2022; - gli scarti della pescheria vengono tenuti in cella frigorifera sino al momento del ritiro dalla società di nettezza urbana; - la CTU non ha accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. in merito alle esalazioni, limitandosi a rilevare un impianto non ottimale in termini di riduzione degli odori; - le immissioni connesse all’espletamento di attività produttive consentirebbero di innalzare la soglia di normale tollerabilità (Cass. civ., sez. II, n. 8420/2006; 5564/10; 939/2011), soprattutto considerando che nel caso in questione sono oggetto di bilanciamento interessi all’utilizzo di zone di passaggio dei condomini e interessi inerenti l’esercizio di un’attività commerciale. Nella propria memoria integrativa ex art. 171-ter. n.2 c.p.c. del 31.10.2023 la società convenuta, dopo aver integralmente contestato le deduzioni avversarie, ha sostenuto che parte attrice incorrerebbe in errore nel richiamare un preteso bilanciamento tra l’interesse abitativo dei condomini e quello allo svolgimento dell’attività produttiva, atteso che il giudizio avrebbe ad oggetto esclusivamente le parti comuni dell’edificio e non le singole unità abitative, rispetto alle quali l’amministratore difetta di legittimazione ad agire. È stato infine precisato che l’attività svolta non contrasterebbe né con eventuali patti speciali contenuti nel rogito, né con il regolamento condominiale, che peraltro non risulterebbe adottato. Nella propria memoria integrativa ex art. 171-ter, n.3, c.p.c. del 13.11.2023 l’attore, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dal convenuto, ha specificato che successivamente all’acquisto dell’immobile da parte della locatrice dell’odierna convenuta sono state approvate regole di uso delle parti comuni riportate nei patti speciali in tutti gli atti di acquisto delle singole unità immobiliari successivi al 2006. Disposta l’integrazione della c.t.u. già svolta, il consulente, a seguito di un sopralluogo, ha rilevato che gli interventi effettuati dalla convenuta, diversi da quelli da lui suggeriti in precedenza, non sono comunque tali da neutralizzazione gli odori. Il c.t.u. ha dato altresì atto dell’impossibilità di avvalersi di appositi laboratori di verifica olfattiva circa la tollerabilità degli odori, poiché gli stessi si sono dichiarati non disponibili. LA SOLUZIONE IN DIRITTO La presente vicenda si inscrive nell’alveo dell’art. 844 c.c., disposizione preordinata alla risoluzione dei conflitti derivanti da forme di utilizzazione, reciprocamente incompatibili, di proprietà vicine. Il criterio dirimente individuato dal legislatore è quello della normale tollerabilità delle immissioni che si propagano sul fondo altrui, dunque esso ha natura relativa e deve valutarsi in concreto, avendo a riguardo al parametro della sensibilità dell’uomo medio e alle condizioni dei luoghi (fra le molte Cass. civ. n. 19767/2025; Cass. civ. n. 28201/2018). Alla luce del dettato normativo, per quanto di rilievo, è opportuno distinguere tra diverse tipologie di immissioni. In primo luogo vi sono le immissioni lecite , ossia quelle che non superano la soglia di normale tollerabilità, e pertanto non sono idonee a fondare né azioni inibitorie, né tantomeno pretese risarcitorie o indennitarie. In secondo luogo vi sono le immissioni intollerabili , ma giustificate da esigenze di produzione, che, secondo la giurisprudenza cui si aderisce, incidono sul contenuto della tutela accordabile al proprietario che le subisce, il quale ha diritto ad un equo indennizzo (Cass. civ. n. 1226/1993). In particolare, queste ultime vanno distinte dalle immissioni intollerabili ed illecite , ossia non sorrette da esigenze di produzione, da cui origina un danno ingiusto ai sensi dell’ art. 2043 c.c. , con conseguente possibilità di esperire la relativa azione risarcitoria. Ai fini della delibazione delle domande attoree, è altresì necessario precisare che in materia di condominio eventuali previsioni negoziali contenute nel regolamento condominiale “possono imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dalla indicata norma generale sulla proprietà fondiaria. Ne consegue che, quando si invoca a sostegno dell’obbligazione di non fare il r ispetto di una clausola del regolamento contrattuale che restringa poteri e facoltà dei singoli condomini sui piani e sulle porzioni di piano in proprietà esclusiva, il giudice è chiamato a valutare la legittimità o meno dell’immissione, non sotto la lente dell’art. 844 c.c., ma esclusivamente in base al tenore delle previsioni negoziali di quel regolamento, costitutive di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca” (cfr. Trib. Milano n.12316/2018). Tanto premesso, il Tribunale adito ha sottolineato che, nel caso di specie, difettava la prova circa la sussistenza di specifici divieti di fonte negoziale o condominiale relativi alla produzione di immissioni odorose, rilevando la mancata produzione in giudizio del regolamento di condominio, la cui prova non può essere desunta dalla produzione di patti speciali riferibili ai rogiti di alcuni condomini. Inoltre, il Giudice ha precisato che i patti speciali invocati da parte attrice hanno valenza di accordi contrattuali e pertanto, in virtù del generale principio di relatività degli effetti del contratto, non sono in grado di incidere in senso limitativo sulla sfera giuridica di soggetti terzi. Peraltro, parte convenuta risulta aver allegato e documentato che nel rogito relativo all’immobile alla stessa locato non figurano patti di tale tenore, circostanza non contestata dalla controparte, la quale si è limitata a dedurre che ciò è dipeso dall’acquisto dell’immobile direttamente dal costruttore e prima della convenzione del regolamento condominiale. Esaminando, poi, se, alla luce delle risultanze istruttorie, possa ritenersi che le esalazioni odorose emesse dalla convenuta superassero la soglia della normale tollerabilità, il Tribunale ha ritenuto che la parte attrice non avesse fornito la prova, essendone onerata, dell’intollerabilità delle immissioni olfattive. Il c.t.u. ha rilevato che, anche a seguito delle modifiche effettuate (diverse da quelle indicate nella precedente relazione –“non ha eseguito nessun intervento indicato in ATP 5209/22 per la limitazione/eliminazione degli odori in ambiente”-), l’impianto di aspirazione, pur regolare, è inidoneo ad impedire la propagazione degli odori perché il problema del sottodimensionamento persiste e "l’elemento eliminato non determina il soddisfacimento della portata minima richiesta". Tuttavia, secondo il Tribunale, ciò non assume valore dirimente. Infatti occorre considerare che se tale valutazione consente di ritenere ragionevolmente sussistente una qualche forma di propagazione di esalazioni odorose, essa per la sua genericità non è tale, in assenza di ulteriori elementi probatori a sostegno, da dimostrare il superamento della soglia della normale tollerabilità. A dire del Giudice, la circostanza per cui l’odore sia percepibile non significa automaticamente che esso sia intollerabile. Ai fini della valutazione del superamento della soglia di tollerabilità, assume, invece, rilevanza l’accertamento effettuato dal c.t.u. secondo cui le immissioni nelle parti comuni del condominio non sono stabili, poiché il loro stazionamento e la loro intensità dipendono da fattori esterni, quali le condizioni metereologiche. Inoltre, trattandosi di immissioni odorose ricollegate allo svolgimento di un’attività di pescheria e gastronomia è ragionevole ritenersi che il lamentato odore di fritto sia concentrato per lo più nelle ore prossime ai pasti. Dunque, in virtù delle circostanze anzidette- ossia la variabilità quanto ad intensità e stazionamento accertata dal c.t.u. e la fascia oraria notoriamente di punta delle attività di somministrazione di alimenti- il Tribunale ha ritenuto che la propagazione degli odori difetti di continuità . Inoltre, il Giudice ha sottolineato che il condominio attore non aveva fornito prova sufficiente a dimostrare che gli odori siano di intensità tale da renderli intollerabili, nonostante la loro discontinuità. In tal senso non sono rilevanti le lamentale riportate dai condomini nelle assemblee condominiali del 20.11.2020 e del 7.05.2021, giacché trattasi di soggetti aventi un interesse diretto nella causa, in qualità di parte attrice, le cui doglianze e percezioni, pertanto, sono prive di apprezzabile valore probatorio. Non è rilevante il fatto che il CTU abbia rilevato, dopo aver interpellato diversi laboratori specializzati, che “non è stato possibile perseguire la validazione scientifica del livello olfattivo presente in zona” poiché “ai fini giuridici il campionamento degli odori, essendo di tipo soggettivo, cioè legato alla percezione olfattiva di persone comuni e quindi non di tipo oggettivo-strumentale, non garantisce una risposta certa”. L’impossibilità tecnica di ottenere una certificazione “scientifica” dell’intensità degli odori, in ragione della specifica tipologia degli stessi, non esonera la parte attrice dal fornire la prova della propria prospettazione, anche avvalendosi di una campionatura “umana” dell’intensità dell’odore. Sotto questo profilo, le istanze di prova orale articolate dalla difesa attorea, non ammesse dal precedente istruttore, anche ove espletate, non avrebbero consentito la formazione di un campione umano sufficiente per ritenere la intollerabilità delle emissioni. Infatti era stata richiesta l’escussione di solamente due testimoni; evidentemente trattasi di numero insufficiente per la formazione di una valutazione che punti ad accostarsi alla soglia dell’intollerabilità. Di conseguenza, in assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, e in ossequio al principio generale di cui all’art. 2697, 1 co., c.c. secondo cui l’onere della prova grava su colui che aziona la pretesa in giudizio, il quale si espone al rischio di soccombenza nel caso in cui non sia grado di provare i fatti costituivi posti a fondamento della domanda, il Tribunale ha ritenuto non accertata la sussistenza di immissioni intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c. come paventato da parte attrice. Da ultimo il Giudice ha rilevato che ai sensi dell’art. 1131 c.c. e, in difetto di specifico mandato, l’amministratore del condominio non è legittimato ad agire per la tutela dei diritti esclusivi dei condomini, relativi al godimento delle singole unità immobiliari, e dunque le relative doglianze sono in questo giudizio inammissibili (Cass. civ. 27700/2025). In tal senso non risultano pertinenti le risalenti pronunce della giurisprudenza di legittimità richiamate dall’attore, le quali, nel vagliare il bilanciamento dei contrapposti interessi abitativi e commerciali, hanno chiarito che il criterio dell’utilità sociale , cui è informato l’art. 844 c.c., non è tale da elidere la valenza delle istanze di natura personale connesse all’abitazione, che debbono essere privilegiate rispetto alle utilità meramente economiche inerenti l’esercizio di attività commerciali (cfr. Cass. civ., sez. II, 5697/2001; Cass. civ., sez. II, 3090/1993). Infatti trattasi di pronunce in cui si è chiarito che “la tutela dell’abitazione riassume una serie di istanze fondamentali, alle quali la convivenza deve adeguarsi. Pertanto, le esigenze personali connesse all’abitazione -riparo, sicurezza, il lavoro domestico, il riposo, l’intimità familiare, la riservatezza, lo svago, le relazioni sociali etc.- dall’ordinamento vengono di certo privilegiate rispetto alle utilità meramente economiche, provenienti da un esercizio commerciale, di per sé lecite e meritevoli di tutela, ma subordinate alle istanze ricordate sopra. […]” (cfr. Cass. civ., sez. II, 3090/1993). Secondo il Giudice, le istanze fondamentali che la Suprema Corte ricollega al diritto di abitazione -e che sono tali da prevalere rispetto alle esigenze commerciali- sono di natura strettamente personale, per lo più riferibili alla vivibilità e al godimento delle singole unità abitative, motivo per cui l’amministratore di condominio, in base all’art. 1131 c.c., non è legittimato alla relativa tutela.
Autore: a cura del dott. Guido Porciatti, tirocinante presso il TAR Toscana 24 luglio 2026
(Riflessioni a seguito dell'ordinanza del TAR Sicilia, Palermo, 12 maggio 2026, n. 1360) PREMESSA (a cura di Roberto Lombardi) Il Tribunale amministrativo per la Sicilia, posto di fronte all'alternativa tra recepire un orientamento processuale ritenuto illegittimo se non addirittura abnorme e violare il vincolo discendente dal giudizio di appello, ha scelto di utilizzare il nuovo strumento processuale del rinvio pregiudiziale per la risoluzione di questioni di diritto rilevanti, di difficile interpretazione, e di costante applicazione. La soluzione non era oggettivamente preclusa da un'interpretazione letterale della norma da applicare, che effettivamente si potrebbe, in teoria, attagliare anche al caso esaminato dai Giudici palermitani. Restava però sullo sfondo la particolarità, seguendo la ricostruzione del Tribunale ad quem , di porre in discussione all'interno dello stesso giudizio un modus procedendi che soltanto le parti possono normalmente contestare. D'altra parte, il rinvio "anomalo", ex art. 105 c.p.a., di sentenze poco motivate o motivate solo in rito, costituisce una pagina di doloroso contrasto tra i Giudici di primo e di secondo grado dello stesso plesso, con la conseguente necessità che tale contrasto trovi un ulteriore Giudice terzo e imparziale che stabilisca ciò che è corretto e ciò che è processualmente sbagliato. Questo Giudice è per definizione innanzitutto il Legislatore, il quale, quando usa formula ampie e potenzialmente soggette alle più varie interpretazioni, dovrebbe preventivamente chiedersi quali sono i possibili rischi nell'applicazione concreta della norma. Ad ogni modo, non pare possibile che a fronte di un sistema che rischia di "incartarsi" su se stesso (la riedizione del processo di primo grado è uno sconfitta per tutti, operatori e utenti del servizio giustizia), lo stesso Legislatore non intervenga per chiarire ciò che nessuno pare in grado di chiarire. Sotto questo profilo, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, pur confermando la possibilità per il Giudice amministrativo di utilizzare lo strumento di cui all'art. 363-bis del codice di procedura civile, ha evidenziato, con il decreto depositato in data 22 luglio 2026 - e proprio nel pronunciarsi sull'ordinanza in commento -, che per superare il vaglio di ammissibilità del rinvio pregiudiziale de quo occorre interrogare la Corte su una “questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito”, e non sul modo con cui il Giudice di appello esercita la sua giurisdizione operando la rimessione della causa al primo giudice; in altri termini, lo strumento del rinvio pregiudiziale non può essere usato dal Giudice di merito per prospettare un “error in iudicando de iure procedendo” addebitabile alla sentenza restitutoria, nè tanto meno per rappresentare un conflitto di giurisdizione fra giudici che sono pur sempre funzionalmente vincolati nell’ambito del rapporto di impugnazione. Giusta o sbagliata che sia, la risposta dell'Organo monocratico a cui è affidato il vaglio di ammissibilità sui rinvii pregiudiziali lascia intatta la questione di fondo, ovvero come arrivare a chiarire una questione processuale che si pone, per come è stata affrontata fino ad ora, in tensione con il principio dell'effettività della tutela, se a questa effettività vogliamo riconoscere anche il dono della velocità nell'arrivare a una decisione definitiva. RINVIO PREGIUDIZIALE: A CIASCUNO IL SUO (a cura di Guido Porciatti) - nota consegnata alla redazione in data antecedente al decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione Con l’ ordinanza n. 1360 del 2026 il TAR di Palermo ha sollevato questione pregiudiziale ex art 363-bis c.p.c. nell’ambito di un giudizio sorto a seguito di remissione della causa ex art. 105 c.p.a. da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Il giudizio nasce da un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento del Comune di Palermo attestante l’inottemperanza ad ordine di demolizione di manufatto abusivo. Il ricorso straordinario, motivato sulla base dell’essere stato, l’impugnato atto, adottato a una distanza temporale dall’emanazione dell’ordine di demolizione tale da ingenerare nel destinatario il legittimo affidamento circa la possibilità di continuare a utilizzare l’immobile, veniva convertito in ricorso giurisdizionale a seguito dell’opposizione dell’ente pubblico e quindi dichiarato inammissibile con sentenza del medesimo TAR, in ragione della natura non provvedimentale dell’atto di accertamento e conseguente acquisizione al patrimonio comunale. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa pronunciava sentenza di annullamento con rinvio al giudice di prime cure rilevando la nullità della sentenza di quest’ultima, non essendosi questi, erroneamente, pronunciato sul merito. Il TAR, a questo punto, rilevando nella motivazione della sentenza di appello un possibile vizio per eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore, ha deliberato di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art 363-bis bis c.p.c., al fine di interrogare i Giudici di legittimità circa la correttezza dell’interpretazione data dal C.G.A.R.S. all’art 105 c.p.a. Il TAR ha ritenuto infatti sussistenti [1] i requisiti richiesti dall’art. 363-bis, ovverosia la novità e la complessità della questione, la sua idoneità a porsi in plurimi giudizi, la sua rilevanza nel giudizio a quo [2] . Sono essenzialmente tre le questioni, strettamente connesse tra di loro, sottoposte all’attenzione della Corte di Cassazione. La prima è relativa alla legittimazione del giudice amministrativo a sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte Suprema di Cassazione. La seconda questione verte intorno alla correttezza dell’interpretazione data dal C.G.R.A.S all’art. 105 del codice del processo amministrativo. La terza riguarda la configurabilità di un difetto di giurisdizione per invasione della sfera del legislatore rispetto a un’attività ermeneutica asseritamente erronea del giudice amministrativo d’appello. La prima questione è risolta nell’ordinanza [3] attraverso il richiamo ai precedenti della Corte di Cassazione che hanno ritenuto il giudice amministrativo e più in generale il giudice speciale legittimato ad adire la Suprema Corte ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., sia pure limitatamente, in base al disposto dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost., alle questioni attinenti alla giurisdizione. Tale strumento si configurerebbe come mezzo alternativo, a disposizione del giudice, rispetto al regolamento preventivo di giurisdizione, per risolvere eventuali questioni pregiudiziali attinenti alla sussistenza della giurisdizione amministrativa. I precedenti richiamati, peraltro oggetto di critica dottrinale [4] , non appaiono nel caso di specie del tutto conferenti. Nei casi soprarichiamati a sollevare rinvio erano stati organi della giurisdizione amministrativa che dubitavano della propria giurisdizione rispetto alle fattispecie sottopostegli. In questo caso, viceversa, a dubitare è sempre un giudice amministrativo (di primo grado), ma diverso da quello (di secondo grado) di cui si contesta la giurisdizione. In questo caso infatti il rinvio non è pregiudiziale alla pronuncia del giudice di cui si controverte la giurisdizione ma successivo. Anzi, nella fattispecie in esame si può dire che il rinvio pregiudiziale viene a svolgere la singolare funzione di gravame (alternativo al ricorso per cassazione) avverso la decisione del giudice d’appello. L’obiettivo del TAR pare infatti essere quello dell’annullamento della sentenza di appello, con rinvio al C.G.A.R.S. della controversia che il suddetto Consiglio di giustizia aveva a sua volta rinviato al giudice di primo grado per la decisione nel merito. Già questo potrebbe sembrare sufficiente a ritenere, a parere di chi scrive, che il suddetto rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione debba ritenersi inammissibile. Aderendo alla ricostruzione del TAR si realizzerebbe un unicum nell’ordinamento processuale italiano: la possibilità per il giudice di grado inferiore di ottenere l’annullamento della altrimenti vincolante pronuncia del giudice dell’appello. Aggravata nella specie dalla realizzazione dell’annullamento da parte della Corte di vertice di un altro plesso giurisdizionale. In questo caso, l’argomento tradizionalmente utilizzato per giustificare la legittimazione del giudice amministrativo ad adire la Corte di Cassazione, ossia che la disposizione di principio del c.p.a. ( art. 39 ) secondo cui le disposizioni del codice di rito civile trovano applicazione nel processo amministrativo in quanto compatibili o espressione di principi generali, implicherebbe che il rinvio venga impiegato in una logica oppositiva rispetto a quello che è un principio consolidato dell’ordinamento processuale. Come sopra detto, non è mancato in dottrina [5] chi ha criticato poi che effettivamente tale clausola generale del codice di rito amministrativo possa trovare applicazione con riferimento all’istituto del rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. in ragione del sua natura di disposizione direttamente precettiva e puntuale, dal carattere addirittura contrario, quando utilizzato per dirimere questioni di giurisdizione, rispetto al consolidato principio che informa il codice del processo amministrativo, come gli altri ordinamenti processuali, ossia quella del competenza esclusiva del giudice adito a decidere sulla sussistenza della propria giurisdizione (cd. Kompetenz-kompetenz ), con la conseguenza di ritenere addirittura eccezionali istituti come il regolamento preventivo di giurisdizione , pure previsto dal codice del processo amministrativo. Su questo d’altro canto è un fatto che la Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3868 del 2026 , richiamata in ordinanza, abbia espressamente riconosciuto la legittimazione del giudice amministrativo a sollevare rinvio pregiudiziale, ritendendo che la compresenza dello strumento del regolamento preventivo di giurisdizione non osta all’implementazione da parte del giudice dello strumento del rinvio in un’ottica di effettività della tutela giurisdizionale . Senza che il fatto che tale innovativo istituto sia stato introdotto con la legge di riforma e riordino del processo civile sia di per sé di ostacolo a ritenere la nuova norma riferibile al giudice del merito amministrativo. Tale pronuncia è stata criticata fortemente da parte della dottrina che si è spinta a ipotizzare un’incostituzionalità del decreto legislativo attuativo della riforma, in parte qua , per superamento dei limiti posti dalla legge di delegazione, che ha chiaramente circoscritto l’ambito della delega al solo ordinamento del processo civile [6] . Sotto questo profilo comunque l’ordinanza del TAR Palermo non appare del tutto chiara sulle possibili conseguenze processuali dell’accoglimento da parte della Cassazione delle doglianze formulate rispetto alla pronuncia del C.G.A.R.S. La causa tornerà al Consiglio di Giustizia direttamente per essere decisa nel merito? Ovvero sarà il TAR Palermo a doverla decidere nel merito, e in questa ipotesi si dovrà adeguare alla giurisprudenza del Consiglio di Giustizia? Dalla lettura dell’ordinanza, come già detto, sembra che l’obiettivo del TAR Palermo sia ottenere una declaratoria di inesistenza giuridica della sentenza di appello. Resta il fatto però che il giudizio è stato riassunto innanzi al TAR Palermo e che questo dovrà necessariamente pronunciarsi, se del caso dichiarando l’inammissibilità o l’improcedibilità della riassunzione. Quanto alla seconda questione ( erronea interpretazione e applicazione dell’art 105 c.p.a. ), tutta l’argomentazione sottesa all’ordinanza del TAR verte intorno a tale presunta erronea applicazione fatta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nel caso di specie. In particolare, il TAR ha ritenuto scorretta l’interpretazione data dal giudice d’appello alla suddetta disposizione, laddove ha ritenuto compresa nelle ipotesi di nullità della sentenza quella della pronuncia di rigetto in rito, quindi con omessa valutazione del merito. Il TAR sostiene la natura eccezionale di tale disposizione e quindi il dovere di interpretarla restrittivamente. Cosa che il Consiglio non avrebbe fatto, che anzi avrebbe dato un’interpretazione talmente ampia da andare oltre il canone dell’analogia, per sconfinare nella pura creazione della norma con invasione della sfera dei poteri riservati al legislatore. Il TAR richiama a questo proposito il precedente dell’ Adunanza Plenaria n. 15 del 2018 [7] , di cui sono riportati ampi stralci [8] , la quale, partendo dalla considerazione che il principio del doppio grado di giurisdizione non può essere letto nel senso di consentire un generale dovere di remissione al giudice di prime cure in ipotesi di sentenza decisoria in rito (circostanza anzi eccezionale in ragione del principio dell’ effetto devolutivo dell’appello ), ha limitato i casi in cui la sentenza di rigetto in rito può ritenersi nulla alle sole ipotesi in cui il dispositivo manchi completamente di motivazione, situazione che non ricorre nel caso di specie. Vi sarebbe la necessità di una lettura coordinata dell’art. 105 c.p.a. con le corrispondenti, ancorché non identiche, disposizioni del codice di procedura civile (art. 354 e 355), che come noto configurano la remissione della causa al giudice di primo grado come ipotesi eccezionale. Principio questo in parte temperato dall’ Adunanza Plenaria con sentenza n.16 del 2024 [9] (pronunciata a seguito di remissione dello stesso C.G.A.R.S.), che ha ritenuto applicabile l’annullamento con rinvio anche quando la sentenza di inammissibilità sia dotata sì di una motivazione, ma palesemente erronea, tale da aver del tutto pretermesso l’esame del ricorso in punto di merito. Giurisprudenza amministrativa che a giudizio del TAR si porrebbe comunque in contrasto con la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 6 del 2018) [10] , che ha categoricamente escluso la possibilità di una graduazione a fini processuali della gravità dei possibili vizi della sentenza, in quanto inevitabilmente caratterizzato da un intollerabile margine di discrezionalità, se non proprio opinabilità da parte del giudice dell’impugnazione. Sul punto va poi segnalata anche la pronuncia medio tempore intervenuta dell’ Adunanza Plenaria n. 2 del 2026 [11] , che ha drasticamente limitato le ipotesi di remissione in primo grado ex art. 105 c.p.a. ai soli casi di nullità formali, ossia l’inesistenza o l’assoluta illogicità (che si ponga al di sotto del minimo costituzionalmente garantito) della motivazione. Ciò in linea di continuità (dichiarata) sia con l’Adunanza Plenaria del 2018 che con quelle del 2024 e 2025 (n. 10, che ha richiamato integralmente quella del 2024). La pronuncia del 2026, in particolare, si è occupata della regressione del giudizio a seguito di appello avverso la sentenza di primo grado che, operando un assorbimento dei motivi, giudicato erroneo in appello, ha omesso di pronunciarsi su parte della domanda. Partendo dalla considerazione che, diversamente intendendo la locuzione ‘‘nullità della sentenza’’, essa finirebbe col coincidere con ogni vizio processuale, rendendo quindi l’appello nel processo amministrativo un mezzo di gravame a carattere cassatorio con riferimento ai tutti i possibili vizi in procedendo della sentenza, l’Adunanza, escluso ancora che esigenze legate ai principi del doppio grado di giudizio e dell’effettività della tutela (che sarebbe anzi frustrata dalla regressione del giudizio) possano deporre in senso contrario, conclude che la locuzione di cui sopra non può che essere riferita esclusivamente ai vizi formali della sentenza, sia pure intendendoli nella nozione ampia fatta propria a partire dall’Adunanza del 2024. In riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio si sottolinea comunque come è stato evidenziato che il giudice dell’appello avrebbe omesso di confrontarsi con l’ Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 , che aveva ribadito la natura non provvedimentale della tipologia di atti cui appartiene l’atto di accertamento impugnato dinanzi al TAR Palermo. Quanto alla terza questione ( nozione di invasione della sfera del legislatore ) [12] , pur a mmettendo che sussista un conflitto all’interno della giurisprudenza amministrativa sulla nozione di nullità della sentenza, resta da vedere se è compito della Corte Suprema di Cassazione risolverlo, ovviamente nella sua qualità di giudice regolatore dei confini della giurisdizione. Su questo punto va dato atto che, a dispetto della sua importanza, l’ordinanza del TAR appare motivata sul punto in modo contraddittorio, perché sono ampi i passaggi riportati, a proposito, della giurisprudenza della Cassazione, che escludono espressamente che una sentenza del giudice amministrativo sia denunziabile per Cassazione allorché si limiti a interpretare la legge, anche eventualmente stravolgendo il significato normativo della disposizione. Arrivando quindi a una conclusione diametralmente opposta a quella fatta propria dai giudici palermitani. Dall’ altro lato, a fronte di questo orientamento di cui si dà conto [13] , non vengono apportate effettive argomentazioni a favore della riconduzione della pronuncia del giudice di appello siciliano alla categoria dello sconfinamento nelle prerogative del legislatore, riconosciuta come estrema dalla stessa Cassazione, se non l’evidente contrasto con la sopracitata giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria. Contrasto che costituirebbe indice della volontà del Consiglio di Giustizia Amministrativa di creare una nuova fattispecie normativa avulsa dalla disposizione testuale in misura tale da trasmodare in un’operazione non di giurisdizione ma di normazione, ovviamente preclusa all’organo giurisdizionale. Viene citato un precedente non completamente conferente ( Cass. n. 7530 del 2025 ), in quanto affermativo sì del difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, ma con riferimento alla discrezionalità della pubblica amministrazione. Viene richiamata anche a questo proposito la sentenza 6 del 2018 [14] della Corte Costituzionale, di segno contrario rispetto alle richieste del TAR, ma comunque secondo quest’ultimo non ostativa rispetto alla proponibilità del quesito di fronte a casi dubbi, come quello di specie. Senza però chiarire come di fronte a una giurisprudenza della Cassazione che esclude la configurabilità della violazione dei limiti esterni alla giurisdizione anche rispetto a violazioni abnormi di norme procedurali, possa sostenersi nel caso di specie l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore e soprattutto perché esso nella fattispecie sarebbe almeno ‘‘dubbio’’. D’altronde, non si deve dimenticare come la Corte di Cassazione in passato non abbia mancato di dare interpretazioni estensive del concetto di motivo attinente alla giurisdizione. Si veda a titolo d’esempio l’ ordinanza n. 19598 del 2020, della Corte di Cassazione [15] che ha ritenuto di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, circa i limiti del sindacato della Sezioni Unite sull’erronea interpretazione e applicazione del diritto eurounitario da parte del Consiglio di Stato. Sindacato che la Cassazione sembrava intenzionata ad affermare, salvo poi essere smentita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-497/2020), che ha affermato che il diritto europeo è neutrale rispetto alle scelte interne in punto di riparto di giurisdizione e conformazione dei sistemi di impugnazione all’interno e tra i diversi plessi giurisdizionali, rilevando per esso solo il risultato finale, ossia la corretta e uniforme applicazione del diritto sovranazionale da parte dei giudici dello Stato membro. Non si iimpone quindi un controllo sulle pronunce del supremo giudice amministrativo dall’arbitro delle giurisdizioni quando questi non dia corretta applicazione al diritto europeo. A seguito di tale responso la Corte di Cassazione, in una vicenda analoga, ha definitivamente dichiarato inammissibile, con ordinanza n. 1454 del 2022 , il ricorso avverso una sentenza dei giudici di Palazzo Spada, affermando il principio, sia pure limitatamente all’applicazione del diritto eurounitario, ma potenzialmente riferibile anche alla fattispecie di cui ci stiamo occupando, come dimostrano decisioni successive della Cassazione [16] , dell’insindacabilità da parte della Cassazione dell’interpretazione e applicazione del diritto fatta dal giudice amministrativo nelle controversie su cui ha giurisdizione, non potendo l’erronea interpretazione della disposizione normativa essere ricondotta all’ipotesi della ‘‘invasione della sfera del legislatore’’. A ciò si aggiunga poi la discussa sentenza 32559 delle Sezioni Unite del 2023 , che ha invece ritenuto ammissibile e ha accolto l’impugnazione avverso le pronunce dell’Adunanza Plenaria 18 e 19 del 2021 qualificando la decisione d’inammissibilità dell’intervento adesivo non come mero error in procedendo ma addirittura come illegittimo arretramento della giurisdizione amministrativa. In conclusione, il quesito sollevato dall’ordinanza del TAR Sicilia non sembra destinato ad essere ammesso. Occorre d’altronde interrogarsi sulle conseguenze pratiche di un’eventuale pronuncia della Cassazione, sia in punto di ammissibilità che nel merito. In punto di ammissibilità il rischio è quello di consentire attraverso il rinvio pregiudiziale in casi come questo, un surrettizio controllo da parte del giudice ad quem sul decisum del giudice a quo , a esso gerarchicamente sovraordinato. In secondo luogo, si rischia di consentire attraverso una figura dommatica di incerta definizione, ossia l’invasione della sfera del legislatore, un indiscriminato controllo della Cassazione sulla corretta interpretazione [17] e applicazione della legge da parte del giudice speciale, in contrasto con le prerogative esclusive che a questo sono riconosciute in Costituzione. Quanto al merito, la decisione del Consiglio di Giustizia, pur evidentemente in contrasto con la giurisprudenza, ormai consolidata, del Consiglio di Stato, non può essere qualificata come abnorme. I veri problemi sono semmai, da un lato, l’incerta interpretazione dell’art 105 c.p.a, dall’altro il complesso quadro del riparto di giurisdizione. Sotto il primo profilo si può solo dire in questa sede che l’incertezza della norma è a sua volta il riflesso della duplice e per certi versi contraddittoria natura del Consiglio di Stato quale supremo giudice. Il Consiglio di Stato italiano, quasi un unicum nel panorama comparato europeo continentale [18] , è infatti chiamato a dover sia garantire il principio del doppio grado di giurisdizione, sia a svolgere la funzione di nomofilachia nell’ambito del plesso della giurisdizione amministrativa. Ognuno vede come svolgere al meglio la prima funzione sia di ostacolo alla seconda, specie se si considera che anche la Corte di Cassazione si trova in non poche difficoltà a svolgere il suo ruolo di nomofilachia a causa del numero esorbitante e insostenibile di ricorsi che ad essa pervengono, pure in un contesto dove il doppio grado di giurisdizione è garantito dal giudice ordinario intermedio e la Cassazione non è gravata dall’onere di un esame nel merito delle controversie. Giudice intermedio assente nella giurisdizione amministrativa. Di qui, forse, la tendenza del Consiglio di Stato a massimizzare l’utilizzo di questa norma, pur senza mai veramente addivenire, non potendolo evidentemente fare a legislazione vigente, a una trasformazione in senso esclusivamente rescindente del giudizio innanzi a esso. L’altro problema è quello rappresentato da un riparto di giurisdizione percepito da molti come anacronistico, aggravato dalla scelta, anche questa singolare nel panorama comparato, di attribuire la funzione di giudice del riparto a uno dei giudici di vertice dei plessi giurisdizionali. Situazione che può indurre questo giudice nella tentazione di forzare il concetto di giurisdizione sino al punto di permettergli di costruire un sistema giurisdizionale unitario anche in senso organico che lo veda al vertice e sovraordinato in toto al giudice speciale [19] . Problema questo certamente complesso che non spetta però né al TAR Sicilia né alla Cassazione risolvere. Ci permettiamo infine, alla luce della vicenda in commento, di porre una proposta de iure condendo . Perché invece di utilizzare il rinvio pregiudiziale ex art 363-bis c.p.c. attraverso il rinvio dell’art 39 c.p.a. limitatamente alle questioni di giurisdizione, non introdurre, in via legislativa espressa, anche nel processo amministrativo, uno strumento utile a risolvere gravi divergenze interpretative su questioni di rito e di merito, consentendo al giudice di prime cure (il TAR) di investire direttamente della questione il Consiglio di Stato, esattamente come fa il giudice civile con la Cassazione? [1] Paragrafo 1 e successive sottopartizioni in Diritto [2] Paragrafo 3 in Diritto [3] Paragrafo 2 in Diritto [4] M. MAZZAMUTO, Per l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale di all’art 363 bis c.p.c. da parte del giudice amministrativo (a margine di Tar Liguria, sez. II, ord. 28 febbraio 2025 n.230 e Cass. Primo Presidente, assegnazione del 6 maggio 2025), Giustamm, 2026, 1 [5] M. MAZZAMUTO op.cit. [6] M. MAZZAMUTO Rinvio pregiudiziale ex art 363-bis c.p.c. e giudice amministrativo, Giustiziainsieme.it, 2026 [7] A. SQUAZZONI Ancora in tema di rinvio o giudizio diretto del Consiglio di Stato. Brevi note a margine dell’Adunanza Plenaria, Diritto Processuale Amministrativo, 2, 2018 p. 616 [8] Paragrafi 7.2, 7.4 e 7.5, 8, in Diritto [9] F. BERETTA L’Adunanza Plenaria si pronuncia ancora sulla previsione dell’art 105, comma 1, c.p.a. ampliando la sua portata applicativa, Diritto Processuale Amministrativo, 2, 2025, pp.426 ss. [10] Su questa pronuncia: A. TRAVI Un intervento della Corte Costituzionale sulla concezione funzionale delle questioni di giurisdizione accolta della Corte Costituzionale, Diritto Processuale Amministrativo, 3, 2018 p. 1111 [11] Su questa pronuncia: A.L. RUM Per l’Adunanza Plenaria di cui all’art. 105 c.p.a. si riferisce ai soli vizi formali: l’erroneo assorbimento dei motivi al pari del mancato esame prioritario e dell’eventuale assorbimento necessario dei vizi-motivi di incompetenza, carenza di proposta o pareri obbligatori, non integra ipotesi di nullità della sentenza, Il Diritto Amministrativo, 2026 [12] Su questo tema: E. VINCENTI L’invasione della sfera del legislatore come eccesso di potere giurisdizionale: una sintetica ricognizione e taluni spunti di riflessione, Questione Giustizia, 2, 2021 [13] Paragrafo 5 in Diritto [14] Paragrafo 6 in Diritto [15] F. LORENZETTI Il sindacato sulle pronunce del Consiglio di Stato per soli motivi attinenti alla giurisdizione, Il Processo, 1, 2022, pp. 155 ss.; Sul caso Randstad Italia P. BIAVATI Brevi osservazioni sul caso Randstad Italia, Questione Giustizia, 2022 [16] Cass. SS. UU. 22/7/2024, n.20062 con nota di N. CICONTE Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione, IUS Amministrativo, 2024 [17] M. MAZZAMUTO op. ult. cit. [18] G. PALMIERI Intervento dell’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Tribunali Amministrativi Regionali: Cinquanta anni di esperienza, Diritto Processuale Amministrativo, 1, 2022 p. 366 [19] M. MAZZAMUTO op. ult. cit.
Autore: a cura di Federico Smerchinich 23 luglio 2026
Sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 9860/2025/ O rdinanza del Consiglio di Stato n. 3462/2026, pubblicata il 4 maggio 2026 IL CASO E LA DECISIONE di primo grado Il d.lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici , tratta degli affidamenti dei contratti pubblici e pone dei principi generali estensibili a tutti i procedimenti amministrativi. Per quel che riguarda il presente commento, si considerino alcuni dati normativi: a) ai sensi dell’art. 56 del predetto Codice, i servizi legali rientrano nel novero dei contratti “esclusi” dall’obbligo di applicare le norme sull’aggiudicazione dei contratti pubblici; b) ai sensi dell’art. 13 del medesimo Codice, l’affidamento di tali servizi “esclusi” deve comunque svolgersi nel rispetto di taluni principi di “accesso al mercato” peraltro ricavabili dal medesimo Trattato UE (imparzialità, pubblicità, trasparenza, non discriminazione, etc.); c) ai sensi dell’art. 222 del Codice sono soggetti alla vigilanza ANAC (e al pagamento del relativo contributo) anche i suddetti contratti “esclusi” tra cui rientrano, come visto, proprio i servizi legali; d) gli stessi incarichi legali, in quanto “servizi”, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 sono soggetti anche alla comunicazione del codice identificativo gare (CIG) ossia al monitoraggio finanziario diretto a prevenire, all’interno delle pubbliche amministrazioni, infiltrazioni di stampo criminale. Uno dei temi che si è posta la categoria forense è se sia da considerarsi corretto trattare gli affidamenti degli incarichi legali alla stregua degli appalti di lavoro o servizi. Sulla scorta di quanto detto sopra, l’Unione Nazionale Avvocati Amministrativi (UNAA, associazione di categoria degli avvocati amministrativisti) ha dunque impugnato la Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 con cui l’ ANAC ha confermato, per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, l’obbligo di acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara) nonché il pagamento del contributo in favore dell’Autorità stessa. Il TAR Lazio, con sentenza n. 9860/2025, ha rigettato il ricorso affermando che: - “ l’esclusione riguarda l’applicazione degli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l’individuazione del soggetto che deve contrarre con la P.A.), ma non elide la natura pubblica del contratto che deve essere concluso con un dato professionista ”; - “ Più precisamente il servizio legale è un appalto pubblico di servizi ” sia ove “considerato alla stregua di prestazione d’opera professionale in quanto meramente occasionale (locatio operis)”, sia ove qualificato alla stregua di “appalto di servizi … in quanto diretto a disciplinare una serie continuativa di incarichi di patrocinio legale, in forma complessa e organizzata (locatio operarum) ”; - “ Nel primo caso (incarico saltuario ed occasionale) per la scelta del relativo contraente privato la P.A. non è tenuta, sul piano procedimentale, al rispetto delle regole di evidenza pubblica ma soltanto a osservare alcuni principi in tema di accesso al mercato (art. 3 Codice d.lgs. n. 36/2023) … Nel secondo caso (servizi legali continuativi svolti in forma organizzata), occorre seguire le procedure competitive a carattere semplificato o alleggerito, di cui all’art. 127 del Codice ”; Da quanto detto, ne derivano alcune regole tra cui, in particolare: a) l’obbligo di adottare interpelli affinché i singoli interessati possano manifestare la propria disponibilità ad assumere tali incarichi, di istituire elenchi da cui attingere i professionisti più idonei nonché di effettuare – ove possibile – una certa rotazione degli incarichi e ferma la possibilità, in casi particolari, di disporre in via diretta l’affidamento stesso (cfr. anche Linee Guida ANAC n. 12 del 2018); b) la vigilanza da parte dell’Autorità indipendente di settore (cioè l’ANAC) “che dovrà verificare, caso per caso, che non vi siano abusi o eccessi nel meccanismo procedimentale dell’affidamento diretto”; c) l’assoggettamento di tali incarichi legali, in quanto “servizi esclusi”, anche alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e ciò dal momento che l'art. 3 della legge n. 136/2010 sottopone alla suddetta disciplina “tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”: quel che rileva, ai fini della tracciabilità, è infatti l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche indipendentemente dalle modalità con cui viene disposto l’affidamento e dalla disciplina ad esso applicabile. Questa sentenza non è stata condivisa dall’UNAA che ha deciso di presentare appello, facendo valere le seguenti ragioni: - l’affidamento di incarichi legali integrerebbe un contratto d’opera intellettuale e non un appalto di servizi: pertanto, il suddetto contratto d’opera non potrebbe mai essere sottoposto alla disciplina del codice dei contratti pubblici, neppure attraverso la applicazione di modelli concorrenziali più attenuati rispetto alle pubbliche gare, perché, in caso contrario, l’avvocato incaricato di patrocinare una pubblica amministrazione sarebbe di fatto equiparato ad un qualsivoglia appaltatore; - per via del richiamo di alcuni principi relativi agli appalti ( imparzialità, concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità ) fatto dal TAR Lazio, ne deriverebbe che la disposta “esclusione” di tali servizi legali dalla applicazione del codice dei contratti si tradurrebbe in una loro surrettizia e sostanziale “reinclusione”: in altre parole, dovrebbe trattarsi di esclusione in senso assoluto e non temperata; - la previsione di determinati ulteriori adempimenti (vigilanza ANAC e monitoraggio finanziario anche per tali servizi legali) costituirebbe peraltro indebito aggravio procedurale tale da rendere più complesso l’affidamento di taluni incarichi e, dunque, anche l’esercizio della professione legale: di qui l’inevitabile violazione del divieto di gold plating. L’UNAA ha altresì fatto richiamo alle conclusioni della sentenza della Corte di giustizia UE del 6 giugno 2019 (causa C-264/18) in cui si è evidenziato il carattere fiduciario di tali incarichi legali che dunque, essendo affidati soltanto attraverso il criterio dell’ intuitus personae , non sarebbero “comparabili” agli altri servizi di cui alla direttiva appalti 2014/14/UE. In definitiva, l’UNAA ha criticato la soluzione del TAR, in quanto, a suo dire, tale soluzione svuoterebbe la prestazione legale di quel valore di fiduciarietà che dovrebbe caratterizzarla nel rapporto cliente-avvocato. Da parte sua, ANAC ha sostenuto che la sentenza del TAR Lazio fosse corretta e che gli oneri richiesti per gli affidamenti legali sarebbero necessari alla tutela degli interessi pubblici (es. infiltrazioni criminali o abusi negli affidamenti). IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO E LA RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA Una volta arrivato il contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato, il Giudice di appello ha dovuto innanzitutto comprendere se la complessiva questione, per come posta, fosse da presentare alla Corte di Giustizia UE, proprio alla luce del precedente della Corte di giustizia UE del 6 giugno 2019 (causa C-264/18). Orbene, il Consiglio di Stato ha rilevato che, sebbene l’ art. 10 della direttiva 2014/24/UE escluda i servizi legali dall’ambito applicativo della stessa, tale norma non impone agli Stati di escluderli tout court . In questo senso, per il giudice di secondo grado, la comunicazione interpretativa della Commissione C-179/02 del 1° agosto 2006 prevede che in relazione alla categoria degli “appalti esclusi” dalla direttiva UE (e tra questi, almeno dal 2014, anche i servizi legali quali quelli di specie) le amministrazioni aggiudicatici sono comunque “tenute a conformarsi alle disposizioni e ai principi di tale trattato, riguardanti in particolare la libera circolazione delle merci (articolo 28 del trattato CE), il diritto di stabilimento (articolo 43), la libera prestazione di servizi (articolo 49), la non discriminazione e l'uguaglianza di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità” (par. 1.1.) nonché “il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione” (par. 2.2.1.). Una simile estensione disciplinare attraverso questo meccanismo di soft law pare essere quella recepita agli artt. 3, 13, 56, 222 del d.lgs. n. 36/2023 , che da una parte escludono i servizi legali dall’ambito applicativo del Codice, mentre dall’altro li sottopongono comunque ad alcuni oneri. In questa stessa direzione, la procedura “superalleggerita” ipotizzata dal legislatore interno [indizione di interpelli per acquisire manifestazioni di disponibilità, formazione di elenchi ristretti sulla base dei curriculum presentati e scelta discrezionale secondo criteri di rotazione (ferma la possibilità, in casi particolari, di disporre in via diretta l’affidamento stesso)] si rivelerebbe idonea al raggiungimento di taluni obiettivi. Questa procedimentalizzazione degli affidamenti servirebbe a garantire da una parte il buon andamento amministrativo , dall’altra parte il rapporto fiduciario tra cliente (pubblica amministrazione) e avvocato. In definitiva, il Consiglio di Stato ritiene che anche gli incarichi legali possano essere ricompresi nella nozione di appalto di servizi, e tanto sulla base della espressa qualificazione proprio in tal senso contenuta all’art. 10 della citata direttiva appalti. Qualificazione che, secondo il giudice d’appello, discende, probabilmente, dal fatto che la “ nozione comunitaria di appalto è molto lata e ben più ampia della nozione italiana come desunta dal codice civile ” (cfr. Cons. Stato, comm. spec., 1° aprile 2016, n. 855) e in base alla quale, senza distinzione tra appalti di servizi e contratto d’opera intellettuale, sono considerati appalti pubblici tutti quei “contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”. In tal senso, tali “contratti esclusi”, tra i quali rientrano come visto tutti i servizi legali almeno di carattere occasionale e saltuario, non debbono soggiacere alle procedure di evidenza pubblicano ma conservano, in ogni caso, natura pubblicistica. Da ciò, usando le parole del Consiglio di Stato, ne conseguirebbe che il meccanismo introdotto dal legislatore interno “da un lato contempli un sistema di scelta dei legali delle pubbliche amministrazioni (soprattutto locali) a procedimentalizzazione temperata, e dunque a concorrenzialità ridotta, dove i singoli professionisti sono sottoposti non ad una “gara” (con requisiti soggettivi stringenti, criteri di valutazione e modalità di presentazione delle offerte tecniche ed economiche) ma soltanto ad un mero “confronto” tra diversi curriculum" ; sotto altro profilo, peraltro, il sistema stesso risulterebbe concretamente idoneo ad interrompere indebite posizioni di rendita costituite in favore di pochi professionisti e, allo stesso tempo, a consentire in qualche misura l’ingresso, in tale segmento di mercato, "anche di giovani professionisti e comunque di coloro che non godono di relazioni particolarmente dirette e privilegiate con il potere politico.” Quindi, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia UE di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali: - “ se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché il principio euro-unitario di proporzionalità di cui all’art. 5 dello stesso TFUE e l’art. 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2014/24/UE ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici avente ad oggetto servizi legali, quale quella italiana contenuta nell’art. 56, comma 1, lettera h), nell’art. 13, comma 5 e nell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui l’amministrazione che intende affidare uno di tali servizi deve comunque tenere conto dei principi fondamentali del Trattato UE in tema di concorrenzialità, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità ”; - “ se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché il principio euro-unitario di proporzionalità di cui all’art. 5 dello stesso TFUE e il connesso divieto di gold plating ostino all’applicazione di una normativa nazionale la quale preveda, in materia di affidamento di servizi legali: a) la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), del codice identificativo di gara ai fini del monitoraggio finanziario connesso al pagamento dei compensi dovuti per lo svolgimento di tali servizi; b) il pagamento del contributo ANAC, ai sensi dell’art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, onde consentire alla suddetta autorità nazionale anticorruzione di svolgere ogni opportuna verifica circa il rispetto dei principi di concorrenzialità, imparzialità e non discriminazione da parte delle pubbliche amministrazioni che affidano tali stessi servizi ”. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE Il tema trattato non è di poco conto, dato che si intersecano gli interessi pubblici – concorrenza, accesso al mercato e spesa pubblica – con quelli di categoria propri della professione legale, connotata da un substrato di fiduciarietà imprescindibile che differenzia e qualifica l’attività dell’avvocato. In tal senso, anche per chi svolge la professione occupandosi di diritto amministrativo e conosce i principi alla base della contrattualistica pubblica, risulta difficile accostare in maniera assoluta gli affidamenti di appalti di lavori o servizi all’incarico legale, proprio per le peculiarità di quest’ultima tipologia di attività. Al riguardo, però, occorre fare una precisazione. La critica rispetto ad un approccio rigoroso in materia non è rivolta alla procedimentalizzazione in senso ampio degli affidamenti degli incarichi legali da parte della pubblica amministrazione, i quali devono rispettare i principi basilari della concorrenza e del buon andamento. La critica è, piuttosto, rispetto alla volontà di introdurre tutta una serie di oneri ultronei che mal si conciliano con la professione forense. La previsione di un CIG o il pagamento di un contributo ANAC si pongono probabilmente come oneri sproporzionati e irragionevoli rispetto all’ottenimento di incarichi da parte di chi deve, comunque, rispettare un codice deontologico e tenere un approccio basato anche sulla fiducia verso il proprio cliente. Altrimenti ragionando, il rischio è che venga spersonalizzata la figura dell’avvocato, equiparato a un mero esecutore di un’opera. Definizione che mal si concilia con la genesi stessa dell’attività forense. In tal senso, se il legislatore europeo all’art. 10 della Direttiva ha escluso espressamente i servizi legali dall’ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE, forse dovrebbe approcciarsi la materia con un’interpretazione orientata sì all’applicazione dei principi generali della contrattualistica pubblica agli affidamenti di incarichi legali da parte della pubblica amministrazione, ma che differenzi più marcatamente tali incarichi da quelli di appalti o servizi inclusi nella direttiva. Pare, infatti, che ogni altra interpretazione possa porsi come una forzatur a del sistema, volta a irrigidire in maniera ingiustificata affidamenti che già avvengono sulla base di procedure comparative e competitive, che non hanno bisogno di altra burocratizzazione, che potrebbe infine rallentare e aggravare gli affidamenti di incarichi che devono spesso rispettare strette scadenze processuali. Forse, sarebbe da spostare il piano del dibattito dalla materia della contrattualistica pubblica a quelle delle regole deontologiche o di legge forense, al fine di evitare che gli affidamenti di incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni privilegino in maniera (troppo) accentuata il criterio del prezzo rispetto al valore del lavoro svolto o alle skills dell’avvocato che si propone. Ma questi sono temi che tutto sommato esulano dalla materia trattata nelle decisioni in commento.
Autore: Carmine Spadavecchia 20 luglio 2026
sul tema giustizia e media : Delibera 16 giugno 2026 del Consiglio Superiore della Magistratura, recante «Aggiornamento delle linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale» (Pratica num. 153/VV/2025) - testo della delibera (Guida al diritto 26/2026, 15-24), sotto il titolo Uffici giudiziari: con le nuove linee guida sulla comunicazione più tutele per gli indagati - (editoriale di) Francesco Buscemi*, Giustizia e stampa: quando proibire non serve all’istituzione magistratura (Guida al diritto 26/2026, 12-14) [*docente a contratto di comunicazione presso l'Università Cattolica di Milano] commenti: - Giuseppe Amato, Privacy, reputazione e cronaca: la ricerca di un equilibrio difficile (Guida al diritto 26/2026, 25-28) [le novità] - Giuseppe Amato, Senza un’interpretazione elastica è a rischio la cronaca giudiziaria (Guida al diritto 26/2026, 29-34) [gli obblighi degli uffici] in tema di retribuzioni (e trasparenza retributiva): DLg 7.5.2026 n. 96 [GU 1.6.26 n. 125, in vigore dal 7 giugno 2026), Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. - testo del decreto (Guida al diritto 26/2026, 35-41) - guida alla lettura e mappa del decreto, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 26/2026, 42-) [dall’ambito soggettivo restano esclusi i contratti di lavoro domestico e di lavoro intermittente] - commenti: - Francesco Maria Ciampi, I datori devono informare i candidati sull’entità dello stipendio iniziale (Guida al diritto 26/2026, 48-53) [le novità] - Francesco Maria Ciampi, Contenuti, modalità e correzioni finalizzati a eliminare le disparità (Guida al diritto 26/2026, 54-58) [la valutazione sulle retribuzioni] in tema di vaccinazioni obbligatorie (Covid-19): - Corte giust. Ue 5^, 18.6.26, causa C.522/24 (Guida al diritto 26/2026, 104 solo massima) (questione pregiudiziale posta dal Cons. Stato con ord.za 23.7.24 in causa BG c/ Min. Difesa): La direttiva 2000/78 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro non impedisce a uno Stato membro la previsione della vaccinazione obbligatoria per motivi di salute pubblica disposta nei confronti del solo personale militare, senza includere quello civile. La nozione di discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali non osta a una normativa nazionale con la quale è disposta la vaccinazione obbligatoria qualora i motivi di contestazione costituiscano opinioni in materia di salute pubblica, le quali non sono ricomprese nella nozione di convinzioni personali ai sensi della direttiva. - (commento di) Marina Castellaneta, Covid, legittimi i vaccini obbligatori per il solo personale militare senza includere quello civile (Guida al diritto 26/2026, 104-106) in tema di ottemperanza (a sentenza sul danno da perdita di chance): - Cons. Stato V, 21.5.26 n. 4099, pres. Caringella, rel. Perotti (Guida al diritto 26/2026, 96 T): 1. In sede di ottemperanza, il danno da perdita di chance conseguente ad un affidamento diretto illegittimo in quanto posto in essere in violazione degli obblighi di evidenza pubblica, deve essere calcolato nell'osservanza dei criteri fissati in sede di cognizione nella statuizione di condanna resa ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Il giudice deve garantire l’attuazione del modus procedendi indicato all’Amministrazione laddove l’ottemperanda sentenza prescrive che l’ammontare del danno da perdita di chance va determinato riducendo l’utile conseguibile in proporzione alla chance di aggiudicazione, desumibile da dati oggettivi quali le caratteristiche del mercato e quanto avvenuto in procedure similari. 2. In sede di giudizio di ottemperanza la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione consente al giudice di accogliere l’istanza di nomina di un Commissario ad acta, affinché provveda, senza ulteriori indugi, a dare esatta esecuzione alla sentenza, attribuendogli ogni più ampia facoltà istruttoria indispensabile al corretto svolgimento del suo incarico. - (commento di) Giulia Pernice, Perdurante inottemperanza della Pa, sì nomina del Commissario ad acta (Guida al diritto 26/2026, 99-102) in tema di astreinte : - TAR Napoli 7^, 12.2.26 n. 1012, pres. Di Vita, est. D’Alterio (Guida al diritto 26/2026, 62): L’astreinte è una sanzione pecuniaria di natura coercitiva che il giudice può imporre all’Amministrazione per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di una sentenza. Non ha una funzione risarcitoria né punitiva in senso stretto, ma serve a esercitare una pressione economica sull’ente affinché adempia rapidamente agli obblighi derivanti dal giudicato. Tale misura non rappresenta una conseguenza automatica dell’inadempimento. Una risposta anche scarna dell’ente esclude il silenzio-inadempimento. [La controversia nasce dall’inottemperanza a una precedente sentenza che aveva riconosciuto il diritto di accesso a una serie di documenti detenuti da un’azienda sanitaria. Nonostante il passaggio in giudicato della decisione e il decorso del termine assegnato per l’adempimento, l’ente non aveva consentito l’ostensione della documentazione richiesta. La parte interessata ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione del comando giudiziale, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte. Accertata la persistente inerzia dell’ente, il Tar ha accolto la domanda di esecuzione e disposto l’intervento sostitutivo del commissario in caso di ulteriore inadempimento. Diversamente, ha respinto la richiesta di applicazione della penalità di mora, ritenendo che le condizioni della finanza pubblica costituissero una ragione sufficiente per non aggravare ulteriormente la posizione economica dell’Amministrazione]. in tema di condominio : - Cass. 2^, 12.5.26 n. 13856 (Guida al diritto 26/2026, 66 T): In tema di condominio negli edifici, la deliberazione adottata dall’assemblea in seconda convocazione ai sensi dell’art. 1136, comma 3, c.c. è valida soltanto quando i voti favorevoli rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e costituiscano una maggioranza effettiva anche sotto il profilo millesimale, sicché i condòmini dissenzienti non devono rappresentare una quota di proprietà superiore a quella espressa dai condòmini favorevoli; ne consegue che la deliberazione è invalida qualora, pur essendo approvata dalla maggioranza numerica degli intervenuti, i voti contrari rappresentino un valore millesimale maggiore. - (commento di) Fulvio Pironti, La Cassazione chiarisce un aspetto che genera spesso parecchi errori (Guida al diritto 26/2026, 69-73) [un caso da manuale di tentata tirannia della maggioranza numerica a danno della minoranza economica] in materia penale (frode in pubbliche forniture): - Cass. pen. 2^, 25.5.26 n. 18862 (Guida al diritto 26/2026, 84 T): Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 c.p., a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. - (commento di) Giuseppe Amato, Il reato scatta se il destinatario è la pubblica amministrazione (Guida al diritto 26/2026, 88-90) c.s. “Occorre che uno straniero si adegui alla città, / e non lodo chi vive in città da arrogante / ed è ostile ai cittadini per ignoranza" [Euripide (480-406 a.C., sul rapporto con lo straniero nelle antiche democrazie]
Autore: dalla Redazione 15 luglio 2026
[nota tratta dai casi decisi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza del 15 gennaio 2026 (ricorso n. 32707/19) e sentenza del 2 luglio 2026 (ricorso n. 9993/24)] Unitamente all' articolo 3 , l' articolo 2 della Convenzione dei diritti dell’Uomo sancisce alcuni valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d’Europa. L'oggetto e il fine della Convenzione, quale strumento per la protezione di singoli esseri umani, esigono che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da rendere le sue garanzie pratiche ed effettive. La Corte EDU si è dovuta occupare, nel presente anno, di due casi molto particolari di disfunzioni dell’apparato repressivo e di “tutela” italiano. Quanto alla prima vicenda – seguendo l’ordine cronologico di deposito delle sentenze – la Corte ha dovuto stabilire se vi fosse stata violazione dell’art. 2 sopra richiamato nel comportamento tenuto dagli operatori di polizia di pubblica sicurezza nel corso di un loro intervento di routine . Il Giudice europeo è partito dalla constatazione che, con sentenza del 13 luglio 2016, il Tribunale di Firenze ha dichiarato tre carabinieri colpevoli dei reati di cui agli articoli 113 e 589 del codice penale per avere, in concorso tra loro, causato la morte di una persona per arresto cardiorespiratorio, provocato da intossicazione acuta da cocaina associata ad asfissia. In particolare, dopo aver immobilizzato e ammanettato il soggetto poi deceduto, lo avevano tenuto a terra dall’1.30 all’1.45 del mattino in una posizione idonea a ridurne la dinamica respiratoria. Rispetto a tali circostanze, la Corte EDU, dato per presupposto, per come accertato nel processo penale interno , l’evidente nesso causale tra uso della forza e morte del congiunto dei ricorrenti, ha innanzitutto individuato, nel fine di contenere l’agitazione e la pericolosità del malcapitato – in quanto la sua agitazione avrebbe rappresentato un rischio per la sua sicurezza e per quella di altri -, uno tra i fini legittimi di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell’articolo 2 della Convenzione . Tanto premesso, il Giudice adito ha dovuto valutare se l’uso della forza in questione avrebbe potuto essere considerato “assolutamente necessario” e proporzionato allo scopo di conseguire il sopra citato obiettivo. La conclusione di tale verifica è stata tuttavia negativa, in quanto l’iniziale immobilizzazione forzata del soggetto poi deceduto, preceduta da tentativi di ridurre la tensione, poteva dirsi come “assolutamente necessaria” soltanto nella sua fase inziale, mentre il mantenimento in posizione prona per circa venti minuti dopo l’uso delle manette è stato considerato “particolarmente sorprendente” e sicuramente sproporzionato, anche in considerazione del numero congruo di operatori di pubblica sicurezza presenti sulla scena. Non è stato pertanto individuato alcun argomento o prova convincente a sostegno dell’asserita assoluta necessità – nell’interesse della sicurezza – di tale prolungamento del contenimento del soggetto tenuto a terra in posizione prona, circostanza che è stato poi stabilita come una delle cause dirette che hanno contribuito alla morte dell’arrestato. La Corte ha inoltre dubitato che, all’epoca dei fatti, le autorità statali avessero adempiuto adeguatamente al loro obbligo positivo di formare i propri agenti delle forze dell’ordine in modo da garantire che essi possedessero il livello di competenza richiesto nell’impiego di tecniche di immobilizzazione in grado di rappresentare un pericolo per la vita. Accertata dunque la violazione dell’ aspetto sostanziale dell’articolo 2 della CEDU , il Giudice europeo si è soffermato sull’aspetto procedurale del citato art. 2, per verificare se fosse da considerarsi corretta la lamentela dei ricorrenti secondo cui alcuni carabinieri direttamente implicati nell’incidente avrebbero svolto attività investigative subito dopo i fatti, così viziando le indagini per compromissione del principio di indipendenza delle indagini stesse. Anche con riferimento a tale contestazione, la Corte ha risposto in modo sfavorevole allo Stato italiano, rimarcando che, con riferimento al citato requisito di indipendenza, in un'indagine su un decesso di cui sono presumibilmente responsabili agenti o autorità statali, è necessario che le persone responsabili dell'indagine siano indipendenti da quelle implicate negli eventi. Ciò significa non solo l'assenza di legami gerarchici o istituzionali, bensì anche un'indipendenza pratica, dal momento che “ciò che è in gioco in tale contesto non è altro che la fiducia del pubblico nel monopolio dello Stato sull’uso della forza”. Invero, gli elementi enucleati dal procedimento principale hanno condotto il Giudice europeo, in questo caso, a ravvisare carenze in termini di conformità dell'indagine al requisito di indipendenza (specie per la gestione del primo intervento, fino all’entrata in scena del Pubblico ministero), che hanno condotto a concludere che vi sia stata violazione anche dell’ aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione . Nella seconda pronuncia in commento, la Corte EDU si è interrogata sul rispetto degli artt. 3 e 8 della Convenzione in una vicenda in cui una madre e i suoi due figli hanno cercato di sottrarsi alle violenze fisiche e psicologiche del rispettivo compagno e padre, trovando rifugio in una struttura protetta. Nella sentenza resa dalla Corte, la stessa ha dichiarato, all'unanimità, che vi è stata violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti e del diritto al rispetto della vita privata e familiare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con riferimento alle esposte denunce di violenza domestica . In particolare, il Giudice europeo ha ritenuto che il procedimento nei confronti del presunto autore delle violenze non abbia soddisfatto i requisiti, derivanti dalla Convenzione, di un'indagine tempestiva, approfondita ed effettiva. Inoltre, osservazioni sessiste e stereotipate formulate dal pubblico ministero avrebbero esposto la mamma dei bambini a una nuova vittimizzazione. Nel merito, era stato incongruamente ridimensionato a “scherzo” un episodio in cui il compagno aveva appoggiato un coltello alla gola della donna, e impropriamente inquadrati come normale superamento di un “minimo di resistenza” dei veri e propri episodi di atti sessuali compiuti senza il consenso della partner. Mantenendo poi i ricorrenti in una struttura di accoglienza per oltre tre anni, le autorità sono venute meno, a dire del Giudice europeo, all'obbligo di adottare misure proporzionate e di verificare periodicamente l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate. La violazione dell'articolo 8 è stata inoltre ravvisata in relazione all'inerzia del Tribunale per i minorenni che si è occupato del caso, quanto alla questione dell'affidamento dei figli e al protratto collocamento della famiglia nella struttura di accoglienza. La Corte ha in particolare osservato che le autorità italiane, pur reagendo tempestivamente alle denunce di violenza domestica (il procedimento penale è stato avviato immediatamente e madre e figli sono state stata collocate fin da subito in una struttura protetta), e così consentendo di evitare una possibile escalation della violenza, ha imposto ai ricorrenti un onere ben più gravoso di quello sopportato dal presunto autore delle violenze, il quale non è stato invece sottoposto ad alcuna misura. D’altra parte, come detto, le autorità statali preposte non avrebbero verificato periodicamente la proporzionalità della misura, né preso in considerazione la possibilità di adottare misure alternative, quali, ad esempio, l'assegnazione della casa familiare a madre e figli oppure l'autorizzazione al loro trasferimento in Francia. La mancata risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente nel procedimento interno avrebbe dunque comportato violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, violazione aggravata altresì dalla circostanza che erano stati necessari oltre tre anni affinché il Tribunale per i minorenni adottasse una decisione definitiva che disponesse la decadenza del padre denunciato dalla responsabilità genitoriale , periodo nel corso del quale sarebbero state ignorate completamente le allegazioni di violenza domestica e le dichiarazioni della madre e dei due figli riguardo ai comportamenti violenti di cui affermavano di essere stati vittime. Infine – e sempre con riferimento alla ravvisata violazione dell’art. 8 -, il Giudice europeo ha evidenziato che la permanenza prolungata nella struttura di accoglienza aveva avuto altresì conseguenze rilevanti sul benessere psicologico e fisico dei bambini, i quali sarebbero stati “ sottoposti a una grave limitazione dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, poiché sono stati costretti a vivere per quasi tre anni nella struttura, confinati in una stanza di appena 15 metri quadrati, e soggetti a limitazioni significative e ingiustificate della vita quotidiana derivanti dal regolamento interno della struttura stessa ”.
Autore: a cura di Roberto Lombardi 10 luglio 2026
Recentissimamente, un efficace titolo giornalistico ha anticipato un significativo affresco della storia giudiziaria moderna. Tutti assolti . L'assoluzione penale costituisce infatti, secondo taluni - taluni che sono ormai diventati molti, in realtà - la prova provata di un sistema malato o, nella migliore delle ipotesi, da riformare. Si dice che le assoluzioni pronunciate dai giudici costituiscano la pietra tombale di fantasiosi teoremi giudiziari portati avanti dai pubblici ministeri, oltre che, spesso e volentieri, da Gip compiacenti o addirittura "sottomessi". Un esempio sarebbe costituito proprio dalla vicenda oggetto del recente titolo giornalistico sopra richiamato: la Procura della Repubblica indaga e porta a processo tutti i responsabili di una cementificazione senza precedenti nel cuore di Milano conseguita con titoli edilizi "leggeri", e i Giudici restituiscono dignità al diritto negando radicalmente la bontà dell'assunto accusatorio. Non è ovviamente così. Già dalla formula utilizzata dal Tribunale di Milano per assolvere (" il fatto non costituisce reato ") abbiamo la controprova di fatti ritenuti oggettivamente illeciti, ma commessi da parte dei responsabili in una situazione di sostanziale buona fede, o meglio in una situazione di assenza di regole chiare o addirittura di rispetto di una prassi amministrativa errata. In altri termini: non sarebbe stato provato l'elemento soggettivo del reato, di modo che, seppure gli imputati ci avessero maliziosamente "marciato", sfruttando le pieghe interpretative delle norme, ciò non ha acquistato evidenza processuale all'esterno, per il diritto penale. Concorrentemente, e coerentemente con la sfiducia di fondo nel sistema giudiziario ereditato dal passato, il Ministro della Giustizia ha annunciato l'aumento entro fine anno dell’organico della magistratura ordinaria in servizio, con 1500 nuovi MOT, evidenziando che tale circostanza renderà sostenibile la collegialità del GIP anche nei tribunali più piccoli. Si tratta in altri termini di dare finalmente piena attuazione alla legge di riforma del codice di procedura penale varata due anni fa [1] , volta, tra l'altro, a ridimensionare la monocraticità delle delicate funzioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari, e finalizzata, secondo l'intendimento di chi l'ha sostenuta e approvata, a "enfatizzare" il principio di innocenza, evitando contestualmente il fenomeno delle "porte girevoli" (cioè di persone prima incarcerate e subito dopo scarcerate, una volta che l'ordinanza del gip sia passata sotto la lente di ingrandimento del Tribunale del Riesame ). La tesi di fondo è che un organo collegiale sia più attrezzato e "resistente" alle pressioni di un organo monocratico. Forse è vero, ma è ancora più vero che le riforme che aumentano il numero dei magistrati necessario a far funzionare il sistema giustizia si scontrano con la dura realtà dei fatti, ovvero con l'endemica e strutturale carenza di organico anche amministrativo nelle aule dei Tribunali. E, d'altra parte, drenare le poche risorse disponibili a favore della magistratura e in danno dell'amministrazione significa indebolire ancora di più una macchina burocratica già fragile ed esposta, per la sua debolezza, a diventare essa stessa vittima delle indagini della magistratura requirente. A meno che non si voglia reagire a questo ulteriore squilibrio creando un vuoto di tutela penale, come accaduto con l' abrogazione del reato di abuso di ufficio . Orbene, a questo proposito è stato detto tutto e il contrario di tutto, ma più di ogni altra cosa i soliti due fattori di interferenza fastidiosa sulle scelte del legislatore nostrano si sono incaricati di darci alcune indicazioni precise in ordine alle conseguenze di tale scelta: l'Unione europea e la realtà dei fatti. Quanto all'UE, ci è stato evidenziato che manca al nostro “arsenale penale” un reato molto simile al vecchio abuso di ufficio. In effetti, la recente direttiva UE 2026/1021 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2026 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla lotta alla corruzione, obbliga gli Stati membri ad introdurre nel proprio ordinamento, entro il primo giugno 2028, alcune fattispecie incriminatrici, tra cui l' esercizio illecito di funzioni pubbliche . Si tratta senz'altro di una particolare forma di abuso di ufficio che va a colmare un'attuale grave carenza del nostro ordinamento; magari stavolta saremo capaci, seppure sotto dettatura, di trovare l'accordo sul fatto che un pubblico funzionario che intenzionalmente incide su un procedimento amministrativo per favorire qualcuno merita qualcosa di più di un buffetto amichevole . Quanto alla realtà dei fatti, la quotidianità e la cronaca sono piene di storie che portano il cittadino onesto a guardare con malinconica amarezza ad una realtà, quella attuale, in cui l'arma della denuncia penale ha ormai scarso effetto "correttivo" sulla gestione della cosa pubblica, mentre la politica continua a difendersi con le unghie e con i denti per preservare le proprie prerogative costituzionali [2] . Certo, resta la denuncia pubblica, giornalistica, scandalistica o altro, ed anzi il fenomeno dei social tende a rendere la gogna derivante da accuse infarcite di “like” ancora più terribile e definitiva, eppure sarebbe forse preferibile che certe vicende subiscano il vaglio di un Giudice professionale, piuttosto che del tribunalino del popolo social . E se da un lato ripugna alla coscienza collettiva e privata che l'abuso di ufficio già realizzato sia tolto dal campo di gioco su cui si sono affannati per anni investigatori, magistrati e avvocati, con un colpo di spugna del legislatore [3] , dall'altro risulta forse ancora più riprovevole vedere derubricate vicende di chiaro eccesso di potere sistematico - come nel caso di incarichi "reciproci", spesso in favore di amici e familiari - e doverle commentare soltanto come comportamenti eticamente discutibili. Ma in un Paese - e più in generale in un mondo - in cui le sperequazioni sociali ed economiche tendono sempre più a dilatarsi, non deve probabilmente sembrare strano a nessuno che anche il diritto tenda a creare figli e figliastri . [1] L'art. 2, comma 1 lett. m) della Legge 9 agosto n. 114 del 2024 ha aggiunto all' articolo 328 del codice di procedura penale il comma 1-quinquies , secondo cui " Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ". L'entrata in vigore di tale norma è stata peraltro contestualmente posticipata di due anni, e successivamente rimandata al 28 febbraio 2027. [2] Nell'ambito della vicenda penale per truffa aggravata che vede come imputata una ex ministra "di peso" dell'attuale Governo, il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, con ricorso depositato il 30 gennaio 2026, in relazione all’acquisizione, nell’ambito del relativo procedimento penale, di «contenuti di posta elettronica» scambiata dalla senatrice ex ministra in questione e di «audio-registrazioni occulte», effettuate da un soggetto privato, di colloqui cui aveva partecipato la medesima senatrice, oltre che in relazione alla loro utilizzazione ai fini della successiva richiesta di rinvio a giudizio. Secondo il Senato, tali acquisizioni e utilizzazioni, in assenza della necessaria richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza, avrebbero menomato le attribuzioni a esso garantite dall’ art. 68, terzo comma, della Costituzione ; la Corte costituzionale ha allo stato ritenuto ammissibile il conflitto sollevato, con l' ordinanza n. 94 del 2026 . [3] Emblematica, al riguardo - tra le tante -, è stata la vicenda chiusa con proscioglimento dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29184 del 15 luglio 2025 .
Autore: Carmine Spadavecchia 10 luglio 2026
in tema di professione forense : - Luigi Bartolomeo Terzo*, La giovane Avvocatura italiana celebra sessant’anni d’intensa e proficua attività (Guida al diritto 25/2026, 10-11, editoriale). A margine della celebrazione tenutasi a Roma il 5-6 giugno 2026 intitolata “60 AIGA – Da 60 anni accanto alla giovane avvocatura” [*presidente dell’Aiga, Associazione italiana giovani avvocati] sul c.d. decreto giustizia (seconda parte, relativa all’attuazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, nonché al diritto d’autore): DL 12.6.2026 n. 100 [GU 12.6.26 n. 134, in vigore dal 12 giugno 2026], Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024 - mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 25/2026, 12-16), sotto il titolo: “L’Italia adotta il Patto dell’Ue su migrazione e asilo” - commenti: - Andrea Sirotti Gaudenzi, Diritto d’autore: le misure cautelari recuperano lo spirito europeo (Guida al diritto 25/2026, 17-22) [proprietà industriale] - Giuseppe Buffone, Corpus organico di norme dell’Unione che attende la verifica della Corte Ue (Guida al diritto 25/2026, 23-26) [migrazione e asilo] - Giuseppe Buffone, Misure alternative al trattenimento, passano le forme meno lesive (Guida al diritto 25/2026, 27-28) [norme sull’accoglienza] - Giuseppe Buffone, Riscritte le disposizioni processuali per la presentazione della domanda (Guida al diritto 25/2026, 29-36) [le regole del rito: sotto il profilo processuale, il DL 100/2026 riscrive l’art. 35-ter DLg 25/2008 che regola le controversie sulla protezione internazionale nella procedura di frontiera] - Giuseppe Buffone, Ufficio del processo: migrazione alle sezioni specializzate (Guida al diritto 25/2026, 37-38) [le misure organizzative] in tema di libertà di espressione (social network - Tik Tok - sanzioni legittime per insulti online): - Cedu 4^, 19.5.26, ric. 41585/23, Miladze contro Georgia (Guida al diritto 25/2026, 44): Va esclusa la violazione della libertà di espressione ove un attivista venga sanzionato per un video pubblicato su TikTok contenente pesanti insulti rivolti ad amministratori pubblici e forze dell’ordine. Va condiviso l’impostazione dei giudici georgiani secondo cui il concetto di «luogo pubblico» può estendersi anche al cyberspazio: piattaforme social e blog, per il loro ruolo nella vita pubblica e la loro capacità di raggiungere un pubblico vastissimo, sono spazi nei quali può essere messo a rischio l’ordine pubblico. In questo contesto, il semplice avviso sulla presenza di linguaggio offensivo non è sufficiente, poiché non impedisce ai minori di accedere al contenuto né evita che il video venga diffuso automaticamente dagli algoritmi della piattaforma. La libertà di espressione non copre la denigrazione personale gratuita priva di un effettivo contributo al dibattito pubblico. sui principi di chiarezza e sinteticità (ricorsi verbosi e prolissi): - Cons. Stato V 20.5.26 n. 4043, pres. Lotti, est. Quadri (Guida al diritto 25/2026, 43): Il principio di chiarezza può essere valorizzato non come mero criterio organizzativo del processo, ma come elemento direttamente collegato alla stessa possibilità di esercitare in modo corretto la funzione giurisdizionale. Vi è un nesso diretto tra chiarezza e diritto di difesa. La richiesta di atti sintetici non limita le possibilità difensive delle parti. Al contrario, ne rafforza l’efficacia, imponendo di selezionare le questioni decisive e di rappresentarle in modo immediatamente percepibile. La qualità dell’argomentazione prevale sulla quantità delle argomentazioni. [In sede di impugnazione di atti adottati da un’amministrazione comunale (Latina) nell’ambito della gestione di un importante impianto sportivo, diverse associazioni contestavano le scelte dell’ente sotto molteplici profili, lamentando presunte violazioni dei principi di concorrenza, meritocrazia sportiva, accessibilità delle strutture e corretta gestione degli spazi destinati alle attività natatorie. Le doglianze venivano sviluppate attraverso un ricorso particolarmente articolato, caratterizzato da una notevole estensione e da una pluralità di questioni tra loro eterogenee. Il Tar dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo che l’impostazione dell’atto non consentisse di individuare con chiarezza le specifiche censure rivolte ai provvedimenti contestati. Le associazioni appellavano sostenendo che il giudice avrebbe dovuto comunque esaminare il merito delle questioni prospettate. Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione, chiarendo che non è la lunghezza dell’atto a essere censurata: ciò che è incompatibile col corretto svolgimento del processo è l’accumulo di argomenti, richiami, ricostruzioni e contestazioni che finiscono per rendere incerto il contenuto effettivo della domanda giudiziale]. in tema di accesso : - TAR Lazio 4^, 30.4.26 n. 7894, pres. Mele, est. Scali, Cloudflare contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e altri (Guida al diritto 25/2026, 78 T): Nel conflitto tra accesso difensivo e riservatezza operativa del sistema Piracy Shield via libera all’ostensione delle relazioni istruttorie del Consiglio Agcom - atti endoprocedimentali rilevanti ai fini della contestata inottemperanza sanzionata con 14 milioni di euro - e stop invece alla richiesta di accesso ai verbali del Tavolo tecnico antipirateria, ritenuti estranei al fascicolo sanzionatorio e contenenti metodologie di intelligence a protezione dei segnalatori. La sicurezza del sistema antipirateria richiede una riservatezza “in astratto”, indipendente da impegni unilaterali del richiedente, che tutela le attività di monitoraggio e segnalazione dei titolari e licenziatari dei diritti. - (commento di) Giuseppe Cassano, Know-how per individuare siti pirata, asset che deve avere tutela rafforzata (Guida al diritto 25/2026, 82-86) in tema di RC auto (clausole ambigue): - Cass. 3^, 12.5.26 n. 13834 (Guida al diritto 25/2026, 46 T): La clausola inserita in un contratto di assicurazione della Rca, la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell'art. 1370 del codice civile. - (commento di) Filippo Martini e Pasquale Picone, Sulle ambiguità delle clausole la Cassazione precisa i confini (Guida al diritto 25/2026, 49-51) in materia penale (controllo giudiziario di aziende a rischio di infiltrazioni mafiose): - SSUU pen. 8.6.26 n. 21077 (Guida al diritto 25/2026, 64 solo massima): Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l'applicazione del controllo previsto dall'art. 34-bis, comma 6, DLg 6.9.2011 n 159 (cosiddetta "codice antimafia"), preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell'ambito dei compiti affidatigli, l'insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa. - (commento di) Giuseppe Amato, Possibile stop al “controllo giudiziario” se l’azienda non è più in pericolo di infiltrazione mafiosa (Guida al diritto 25/2026, 64-70) in materia penitenziaria : - Cedu 1^, 4.6.26, ric. 368/21, Ciotta c/ Italia (Guida al diritto 25/2026, 88 s.m.): Il provvedimento con cui è disposto il trasferimento in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) non eseguito dallo Stato per problemi legati alla carenza di posti costituisce un trattamento inumano o degradante nei confronti del detenuto che non riceve i trattamenti necessari per la sua patologia. È altresì violato l'art. 5 della Convenzione sul diritto alla libertà personale per la parte in cui la persona interessata viene detenuta in strutture carcerarie o in luoghi diversi rispetto a quelli necessari al suo trattamento, così come è violato l'art. 6 sull'equo processo laddove non sono predisposte misure per eseguire il provvedimento e ottenere un indennizzo. - (commento di) Marina Castellaneta, Detenuti affetti da malattie psichiche, la Cedu detta le misure che il nostro Paese dovrà adottare (Guida al diritto 25/2026, 88-90) c.s. - Ovunque manchi sufficiente libertà di opinione, nulla è possibile, assolutamente nulla, sul piano orale come su quello intellettuale (Fëdor Ivanovič Tjutčev, 1803-1873, poeta e diplomatico, nella "lettera sulla censura russa" allo zar Alessandro II) - Il ritorno della censura non è un incidente. È il prodotto di trent'anni di politicamente corretto, nato come buona educazione e finito come manganello ideologico (Alessandro Gnocchi)