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sulla violazione dello Stato di diritto da parte degli Stati membri dell’Unione europea: - Corte giust. Ue, Grande Sezione, 18.12.25, causa C-448/23 (Giurispr. it. 3/2026, 566-567, annotata da Massimo F.Orzan): Integra violazione dello stato di diritto da parte degli Stati membri la decisione resa da una corte costituzionale (nella specie, corte costituzionale polacca) qualora tale corte, fondandosi sulla propria identità costituzionale, si sottragga al rispetto dei valori comuni sanciti dall’art. 2 TUE. La composizione stessa della Corte costituzionale polacca non soddisfa i requisiti di un giudice precostituito per legge, indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell’Unione, in ragione di una serie di violazioni di norme fondamentali relative alla procedura di nomina dei membri di tale giurisdizione suprema. [Con due sentenze pronunciate il 14 luglio e il 7 ottobre 2021, la Corte costituzionale polacca, in riferimento alla giurisprudenza della Corte europea in materia di indipendenza della giustizia polacca, ha dichiarato alcune disposizioni dei Trattati, come interpretate dalla Corte Ue, incompatibili con la Costituzione nazionale. Con queste due sentenze la Corte costituzionale polacca respinge le sentenze della Corte Ue e i provvedimenti provvisori presi ai sensi dell’art. 279 TFUE, relativi all’art. 19, par. 1, 2° comma, TUE, in quanto ultra vires, e fa divieto a tutti gli organi dei poteri pubblici di applicare l’art. 2 e l’art. 19, par. 1, 2° comma, TUE: in sostanza, la Corte polacca esclude la competenza riconosciuta dalla Corte di giustizia ai giudici nazionali per quanto riguarda il controllo di legittimità delle procedure di nomina dei magistrati, incluse le delibere del Consiglio nazionale polacco della magistratura (KRS), e l’accertamento dell’irregolarità di dette procedure. La sentenza della Corte di giustizia Ue, accogliendo interamente il ricorso della Commissione, constata gli inadempimenti della Polonia, aggiungendo un tassello all’ormai copiosa giurisprudenza in materia di violazione dello stato di diritto da parte degli Stati membri. Per la Corte Ue, le sentenze della Corte costituzionale polacca violano il principio della tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, i principi di autonomia, primato, effettività e applicazione uniforme del diritto dell’Unione, il principio dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte, nonché l’art. 47, 2° comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che prevede il requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge]. sull’ uso della forza da parte delle forze dell’ordine in Italia: - Cedu 1^, 15.1.26, ric. 32707/19, M. e altri c/ Italia (Giurispr. it. 3/2026, 557-9, annotata da Andrea Guglielmo Pappalardo): L’immobilizzazione coercitiva iniziale di un soggetto a terra può ritenersi compatibile con i parametri convenzionali qualora lo stato di agitazione manifestato integri un pericolo concreto per l’incolumità propria o altrui. Diversamente, il protrarsi del mantenimento in posizione prona per un lasso temporale significativo successivo all’ammanettamento – e in particolare dopo la cessazione di ogni condotta oppositiva e la comparsa di segni di non responsività – non può ritenersi giustificato senza la dimostrazione della sua assoluta necessità per la sicurezza. (La vicenda riguarda un decesso, per arresto cardio-circolatorio, verificatosi nel corso di un intervento di polizia a Firenze). in tema di reati sessuali (accertamento del consenso: “yes means yes”): - Cedu 2^, 3.1.26, ric. 59809/19, 8034/20, 14407/20, 17008/20 e 3538/ 21, R.E. e altri c. Islanda, Z. c. Islanda (Giurispr. it. 3/2026, 559-562, annotata da Maria Cristina Romano): La Corte si sofferma sugli obblighi positivi gravanti sugli Stati nelle indagini in materia di violenza sessuale, per quanto riguarda in particolare l’accertamento del consenso della presunta vittima. Nelle cause R.E. e aa. c/ Islanda la Corte ha escluso la violazione degli artt. 3 e 8 Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti e diritto alla vita privata), ritenendo che il sistema islandese fosse correttamente incentrato sul principio del consenso. Diversamente, in Z. c/ Islanda ha ravvisato una violazione dell’art. 8 Cedu, perché l’applicazione dell’art. 199 del codice penale islandese si è discostata dal paradigma del consenso in favore di una lettura eccessivamente restrittiva dell’elemento soggettivo, con conseguente condanna dello Stato al pagamento di 7.500 euro a titolo di danno non patrimoniale. In entrambe le sentenze la Corte non ha ritenuto raggiunta la soglia della presunzione prima facie idonea a invertire l’onere della prova e, non ravvisando elementi idonei a dimostrare che le archiviazioni derivassero da carenze sistemiche o pregiudizi di genere, ha negato la sussistenza di una violazione dell’art. 14 Cedu (sul divieto di discriminazione di genere). in tema di accertamenti fiscali (rispetto dei diritti fondamentali nelle indagini finanziarie): - Cedu 1^, 8.1.26, ric. 40607/19 e 34583/20, F. e B. c. Italia (Giurispr. it. 3/2026, 562-4, annotata da Marcella Martis): Per la terza volta in un arco temporale ristretto, la Corte censura la normativa italiana sugli accessi e sulle indagini fiscali, ritenendo che le garanzie approntate dall’ordinamento interno non assicurino una tutela effettiva dei diritti del contribuente rispetto ad interventi potenzialmente “sproporzionati” dell’autorità fiscale. Seppure a maggioranza (cinque voti favorevoli e due dissenzienti), la Corte accoglie il ricorso proposto dai ricorrenti e accerta la violazione dell’art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza), ritenendo che il quadro normativo interno sia connotato da una discrezionalità amministrativa eccessiva e priva di limiti adeguati, tanto con riferimento alle condizioni di adozione delle misure contestate, quanto con riguardo alla loro estensione applicativa. Va notato che la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto direttamente dinanzi a sé, in deroga al principio di sussidiarietà, posta l’assenza, nell’ordinamento interno, di un rimedio effettivo, tempestivo e accessibile a tutela del contribuente destinatario dall’ingerenza: il che conferma l’inadeguatezza degli strumenti di tutela attualmente predisposti dal diritto interno rispetto alle misure istruttorie di natura fiscale. sul caso Fininvest a Strasburgo: - Cedu 1^, 8.1.26, ric. 23538/14 e 23554/14, Fininvest e B. c/ Italia (Giurispr. it. 3/2026, 564-7, annotata da Valentina Amoriello): 1. In un giudizio risarcitorio volto a rimediare a una corruzione “in atti giudiziari”, la necessità di accertare il nesso causale tra fatto corruttivo e pregiudizio patito dalla parte lesa può integrare un motivo imperativo idoneo a giustificare una deroga al principio di intangibilità del giudicato, risultando dunque compatibile col diritto a un processo equo ex art. 6, 1° comma, Cedu. 2. Non è violata la presunzione di innocenza ex art. 6, 2° comma, Cedu, quando le motivazioni dei giudici interni si mantengano nel perimetro dell’accertamento della responsabilità civile, senza tradursi in un’affermazione sostanziale di colpevolezza penale del ricorrente. 3. Va escluso che una sentenza passata in giudicato possa costituire un bene ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1, Cedu, (protezione della proprietà) laddove non riconosca un credito o una posizione patrimoniale qualificabile come “possesso” ai sensi della Convenzione. sulla procura speciale : - Ad. plen. 2.10.25 n. 11, pres. Maruotti, est. Lamberti (Giurispr. it. 3/2026, 611 s.m.): La disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e la previsione di cui all’art. 182 c.p.c. non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo. - (commento critico di) Marcella Negri, L’art. 182 c.p.c. tra regole e principi (Giurispr. it. 3/2026, 612-619) in tema di danno (nesso causale): - Cons. Stato II 5.5.25, n. 3749, pres. Taormina, rel. Ricci (Giurispr. it. 3/2026, 619 s.m.): Va rimesso all’Adunanza plenaria il seguente quesito: quale sia la disciplina applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio rispetto a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero, e in particolare se essa postuli la prova del nesso di causalità individuale secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non”, ovvero se essa muova da una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. - (commento di) Guidomaria De Cesare, L’accertamento del nesso di causalità nelle controversie sull’uranio impoverito (Giurispr. it. 3/2026, 620-627) in tema di sport (giurisdizione): - Cons. Stato VI 7.1.26 n. 123, pres. Montedoro, est. Toschei (Giurispr. it. 3/2026, 550-1): Il generale principio di autonomia nei rapporti fra Ordinamento nazionale e Ordinamenti sportivi (costituiti nelle diverse Federazioni), nonché il principio della c.d. pregiudiziale sportiva (trasfuso nel DL 220/2003, artt. 2 e 3) comportano che, laddove una sanzione sportiva irrogata dalla competente Federazione sia stata impugnata direttamente dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale (senza che siano stati previamente esauriti i mezzi di ricorso propri dell’ordinamento settoriale), tale organo dovrà dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione. in tema di sport (antitrust): - Cons. Stato VI 7.1.26 n. 102, pres. Montedoro, est. Cordì, AGCM / Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (Giurispr. it. 3/2026, 551-3): Il diritto UE della concorrenza (ivi compreso il divieto di abuso di posizione dominante ex art. 102 Tfue) può trovare applicazione anche a fronte di una condotta posta in essere da una Federazione Sportiva nazionale federata al CONI. Può dirsi sussistente un abuso di posizione dominante a fronte di una pluralità di atti, adottati dalla FIGC, i quali abbiano avuto quale oggetto o quale effetto quello di ampliare indebitamente il proprio ambito di attività anche agli eventi calcistici di carattere ludico-amatoriale, escludendone di fatto gli Enti di Promozione Sociale (EPS). in tema di revocazione (termine per proporla): - Cons. Stato II 30.12.25, n. 10413, pres. Poli, est. Basilico (Giurispr. it. 3/2026, 553-4): Il soggetto qualificabile come cointeressato in un giudizio amministrativo non è parte necessaria del processo (e non è destinatario necessario delle relative notifiche). Ne consegue che, laddove intenda impugnare (anche con il rimedio della revocazione ordinaria) una sentenza di appello conclusiva di un giudizio nel quale non risulti costituito e intenda proporre revocazione, dovrà farlo entro gli ordinari termini di cui all’art. 92 c.p.a. e non potrà invocare alcuna forma di remissione in termini o un errore scusabile (in particolare, non potrà invocare la nullità del giudizio di appello in ragione della mancata notifica nei propri confronti). in tema di VIA (valutazione impatto ambientale per opere previste dal Pnrr): - Cons. Stato IV 29.12.25 n. 10365, pres. Carbone, est. Gambato Spisani (Giurispr. it. 3/2026, 554-6): Nell’ambito dello speciale procedimento finalizzato alla pronuncia sulla VIA statale per interventi finanziati dal PNRR o dal FNC (DLg 152/2006, art. 152), pur dovendosi confermare il carattere perentorio del termine riconosciuto al Ministero della cultura per esprimersi sulla richiesta di concerto nell’ambito del procedimento di VIA, l’infruttuoso decorso di tale termine non determina alcuna forma di consumazione del relativo potere o di silenzio significativo. In tali ipotesi il mancato rispetto del termine (comunque perentorio) potrà rilevare solo ad altri effetti (e.g.: ai fini risarcitori ovvero dell’attivazione del potere sostitutivo). in tema di ottemperanza : - Cons. Stato III 1.9.25 n. 7169, pres. De Nictolis, est. Scarpato (Giurispr. it. 3/2026, 686 solo massima): È inammissibile il ricorso per l’ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato che abbia pronunciato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere – nella specie relativamente alla determinazione dei fabbisogni regionali e dei limiti di prestazioni e di spesa per le annualità dal 2019 al 2023 – laddove, prima della pubblicazione della sentenza, l’Amministrazione, in esecuzione di distinte sentenze del TAR, abbia adottato un provvedimento espresso, idoneo a fornire esecuzione al decisum. - (commento di) Gabriella Crepaldi, Silenzio e ottemperanza: gli effetti dell’adempimento spontaneo e sostitutivo della p.a. (Giurispr. it. 3/2026, 686-691) in tema di soccorso istruttorio : - Cons. Stato V 27.8.25, n. 7118, pres. Caringella, est. Barreca (Giurispr. it. 3/2026, 691 s.m.): Nell’ambito di procedure comparative e di massa, come quelle per la concessione di contributi pubblici, in presenza di un numero ragguardevole di partecipanti e alla luce delle esigenze di celerità, il soccorso istruttorio, anche nel rispetto della par condicio, deve intendersi escluso, ovvero fortemente limitato, considerati la clausola generale della buona fede, solidarietà e autoresponsabilità e così anche gli obblighi di correttezza in capo al singolo partecipante in ragione dei quali quest’ultimo deve assolvere oneri minimi di cooperazione. - (commento di) Ilaria Genuessi, La limitazione del soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure di massa (Giurispr. it. 3/2026, 692-697) in tema di avvalimento (servizi alla persona): - TAR Bologna 2^, 12.12.25, n. 1564, pres. di Benedetto, est. Tagliasacchi (Giurispr. it. 3/2026, 697 s.m.): Tra gli articoli richiamati dall’art. 128, DLg 36/ 2023 non compare l’art. 104 sempre del DL 36/2023, ovverosia quello che disciplina lo strumento dell’avvalimento: strumento che quindi non può essere utilizzato nelle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi alla persona. - TAR Catanzaro 2^, 17.11.25 n. 1901, pres. Correale, est. Tallaro (Giurispr. it. 3/2026, 698 s.m.): L’art. 128 DLg 36/2023, nell’indicare le norme del codice dei contratti pubblici applicabili agli affidamenti di servizi alla persona, esclude l’art. 104, sull’avvalimento. Ne deriva che un’interpretazione piana del quadro normativo è nel senso che, sebbene non vi sia un ostacolo normativo alla stazione appaltante perché preveda che si possa applicare l’avvalimento (cfr., con riferimento al codice previgente, TAR Roma 2^-bis, 29.7.20 n. 8870), esso, se non esplicitamente contemplato dalla legge speciale di gara, non trova spazio nelle procedure relative ai servizi alla persona. - (nota di) Antonino Ripepi, L’avvalimento non si applica agli affidamenti dei servizi alla persona (Giurispr. it. 3/2026, 698-700) in tema di avvalimento (c.d. premiale): - TAR Roma, 2.7.25 n. 12991, pres. Morabito, rel. Nobile (Giurispr. it. 3/2026, 700 s.m.): Il meccanismo di sostituzione dell’impresa ausiliaria, previsto dall’art. 104, 6° comma, DLgg 36/2023, è applicabile esclusivamente all’avvalimento c.d. “qualificante” (volto a soddisfare i requisiti di partecipazione) e non all’avvalimento c.d. “premiale” (finalizzato a migliorare il punteggio dell’offerta). Consentire la sostituzione in tale ultima ipotesi si tradurrebbe in una modifica postuma e inammissibile dell’offerta, in violazione dei principi di par condicio, autoresponsabilità e immodificabilità dell’offerta, con effetti sananti di un’irregolarità che attiene al merito della proposta tecnica. - (nota di) Gianclaudio Festa, L’insanabile vizio dell’offerta nell’avvalimento premiale (Giurispr. it. 3/2026, 701-2) in tema di patti prematrimoniali : - Vito Amendolagine (a cura di), Evoluzioni giurisprudenziali sulla validità dei patti prematrimoniali (Giurispr. it. 3/2026, 753-760) - Cass. 1^, 21.7.25 n. 20415 (Giurispr. it. 3/2026, 568 T): E valido l’accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell’autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell’accordo. (Nella specie, la SC afferma la liceità del contratto che prevedeva, nel caso di separazione coniugale, un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell’apporto finanziario della stessa per il restauro di un immobile di proprietà del marito e per l’acquisto di beni, riconoscendo al marito, di contro, un’imbarcazione, un motociclo, l’arredo della casa familiare, nonché una somma di denaro, così regolamentando in modo libero ed equilibrato l’assetto patrimoniale per il caso di scioglimento della comunione). - (commento di) Roberto Seniogaglia, La “criptica” apertura della Cassazione ai contratti prematrimoniali (Giurispr. it. 3/2026, 570-577) in tema di filiazione : - Cass. 1^, 23.12.25 n. 33803 (Giurispr. it. 3/2026, 535-7): In tema di risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio, il dies a quo del termine di prescrizione decorre da quando il detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario, oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, dovendo tenersi conto che, in caso di danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri parentali, trattandosi di danno avente natura permanente, la parte deve avere consapevolezza dell’esercitabilità del relativo diritto. in tema di accessione e comunione legale tra coniugi : - Cass. 2^, 28.2.25 n. 5280 (Giurispr. it. 3/2026, 581 s.m.): La regola generale dell’accessione posta dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale dei coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà avviene a titolo originario, così che la costruzione realizzata sul terreno di uno dei coniugi è di sua proprietà esclusiva e la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale, ma sul piano obbligatorio, non altrettanto indiscutibile appare il contenuto di tale tutela. - (commento di) Maria Virginia Ricciardi, La disciplina della comunione legale dei beni non deroga al principio generale dell’accessione (Giurispr. it. 3/2026, 582-588) in tema di indebito : - Cass. SSUU (Giurispr. it. 3/2026, 577 T): Qualora il conto corrente sia ancora “aperto”, l’accoglimento della domanda di indebito proposta dal cliente non può tradursi nella condanna della banca alla restituzione degli importi illecitamente addebitati, ma solo nella determinazione di un saldo depurato dalle annotazioni illegittime, giacché soltanto a seguito della chiusura del conto, venuta meno l’indisponibilità dei singoli crediti prevista dall’art. 1823, 1° comma, c.c., l’azione di ripetizione può determinare l’obbligo della banca di rimborsare le somme indebitamente incamerate. - (commento di) Enrico Minervini, Azione di indebito e conto corrente ancora “aperto” (Giurispr. it. 3/2026, 580-1) in tema di overruling : - Cass. pen. 5^, 12.6-10.9.25 n. 30516 (Giurispr. it. 3/2026, 703 T): In caso di mutamenti interpretativi a carattere innovativo con effetti in malam partem è configurabile la causa di esclusione della colpevolezza di cui all’art. 5 c.p. se l’imputato, al tempo del fatto, poteva fare affidamento su un dominio incontrastato dell’opzione di irrilevanza penale. In tema di accesso abusivo a sistema informatico, nondimeno, si sono susseguiti mutamenti giurisprudenziali di tipo “evolutivo-chiarificatore” che non sollevano criticità in punto di colpevolezza. - (commento di) Alessandra Santangelo, Overruling sfavorevole e colpevolezza: un passo indietro della Corte di cassazione (Giurispr. it. 3/2026, 704-710). Mutamento interpretativo in malam partem e garanzie fondamentali della persona. La Cassazione iscrive l’overruling non prevedibile nell’art. 5 c.p. Un nuovo contrasto sincronico: il fantasma della prevedibilità evolutiva. Una nomofilachia di cristallo: oscillazioni applicative e illogicità di sistema. in tema di erogazioni pubbliche (percezione indebita): - Cass. pen. SSUU 28.11.24-26.3.25 n. 11969, pres. Cassano, rel. De Amicis (Giurispr. it. 3/2026, 721 s.m.): 1. Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 316-ter c.p. l’indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 4-bis L 23.7.1991 n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), L 28.6.2012 n. 92) derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva. 2. In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell’ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 8 L 23.7.1991 n. 223 (abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), L 28.6.2012 n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo. - (commento di) Carlo Longobardo, Il reato di cui all’art. 316-ter c.p. alla luce della sentenza delle Sez. un. n. 11969/2025 (Giurispr. it. 3/2026, 722-732) c.s. La vera fonte dei diritti è il dovere. Se avremo assolto i nostri doveri non dovremo andare lontano a cercare i nostri diritti. Se correremo dietro ai diritti senza avere assolto i doveri, ci sfuggiranno come fuochi fatui. L'azione è il dovere, il frutto è il diritto. (Mahatma Gandhi)

sulla IA (intel ligenza artificiale): - Giuseppe Vaciago*, IA nella professione forense: il rischio di una perdita cognitiva (Guida al diritto 21/2026, 12-14, editoriale) [*avvocato del Foro di Milano ed esperto in diritto delle nuove tecnologie) in materia di lavoro (lavoro forzato e obbligatorio): L 10.4.2026 n. 60 [GU 29.4.26 n. 98, in vigore dal 30 aprile 2026], Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL - testo della legge (Guida al diritto 21/2026, 15-17) - commento di Francesco Maria Ciampi, La ratifica da sola non basta servono interventi strutturali (Guida al diritto 21/2026, 18-22) sulle c.d. concessioni balneari : - Cass. SSUU 17.5.26 n. 14568 (Guida al diritto 21/2026, 24): In tema di ricorso per cassazione, la legittimazione all’impugnazione, che integra un potere processuale e non un’azione, può essere riconosciuta solo a chi abbia partecipato al precedente grado di appello (Cass. 7467/2017), indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. La dichiarata estraneità dei ricorrenti rispetto al giudizio definito con la sentenza impugnata (giudizio in cui non sono state parti né hanno spiegato intervento) comporta l’inammissibilità del ricorso, in quanto le ragioni addotte a sua giustificazione non sono relative alla diretta incidenza della sentenza gravata sulla posizione giuridica delle parti istanti, ma nel pregiudizio (di mero fatto), derivante dalla capacità persuasiva dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria [sullo stop alla proroga delle concessioni balneari] che sarebbero in grado di orientare le decisioni dei giudici amministrativi successivamente aditi per la risoluzione di questioni analoghe a quelle decise dal Consiglio di Stato, trascurando tuttavia di considerare che il vincolo del precedente giudiziale è solo in via di fatto, ma non preclude la possibilità che in un diverso giudizio possa essere sottoposto a rimeditazione e che quindi il giudice successivamente adito possa discostarsene. Il rimedio che l’ordinamento appresta è quello dell’opposizione di terzo ex art. 108 DLg 104/2010 (da proporre dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta ex art. 109 del medesimo DLg 104/2010), e non anche quello del ricorso per cassazione che resta riservato alle parti del giudizio a quo. Nuo in materia edilizia (cambi destinazione d’uso verticali): - Corte cost. 30.4.26 n. 61, pres. Amoroso, red. Marini F.S. (Guida al diritto 21/2026, 27): Sono incostituzionali gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 LR Toscana 20.8.2025 n. 51 sotto tre aspetti: a) nella parte in cui, in deroga alla previsione di cui all’art. 23-ter, comma 1-quater, del Tued (come modificato dal Decreto “Salva Casa”), essa ha ritenuto che l’interessato al cambio di destinazione d’uso verticale fosse altresì tenuto a corrispondere in favore dell’Amministrazione gli oneri di urbanizzazione primaria; b) nella parte in cui siffatta previsione ha di fatto introdotto “una limitazione” e non, invece, una “specifica condizione” di cui alla menzionata norma statale; c) nella parte in cui ha procrastinato l’efficacia immediata dell’art. 23-ter, comma 3, Tued all’adozione, entro il termine di due anni, di una legge regionale di “adeguamento” della legislazione regionale a quella statale. in tema di appalti (superminimi): - Cons. Stato V 24.4.26 n. 3209, pres. Sabatino, rel. Quadri (Guida al diritto 21/2026, 27): Appalti pubblici: i superminimi non rilevano nell’equivalenza delle tutele del Ccnl applicato … Per “superminimo salariale” s’intende il trattamento economico eventuale e ulteriore rispetto a quello base stipendiale, che trae origine dall’accordo intercorso tra il datore di lavoro e il lavoratore, da ricondursi al cosiddetto “superminimo collettivo” individuato dal contratto collettivo come componente retributiva eventuale. Se il superminimo è “eventuale”, esso non può essere, al contempo e benchè il bando di gara preveda diversamente, una voce “fissa” della retribuzione, costituendone, invece, una parte “accessoria”. Tale aumento retributivo (che si aggiunge ai minimi tabellari individuati dal Ccnl) viene corrisposto al lavoratore subordinato in correlazione a particolari meriti, alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni da esso svolte. Pertanto, il superminimo salariale non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza, tra le componenti di rilievo della parte economica. A fronte di due Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, tendenzialmente equivalenti sotto il profilo della parte normativa, il giudizio di equivalenza dipende dal contenuto della parte economica. È quindi di centrale importanza, onde evitare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara, stabilire se, a tal fine, assumono rilievo i superminimi salariali. (Nella specie, l’operatore economico, richiesto di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio, si era impegnato, successivamente alla presentazione dell’offerta, a corrispondere siffatta componente eventuale ai propri dipendenti per colmare la differenza retributiva tra il Ccnl da esso applicato e quello di cui al bando di gara. Senonché, sia la natura accessoria ed eventuale della componente in esame, sia le modalità di introduzione della stessa - ossia dopo la presentazione dell’offerta economica - hanno indotto la stazione appaltante ad escludere l’operatore economico dalla gara. Decisione, questa, confermata in entrambi i gradi del giudizio amministrativo). vo in tema di condominio (uso e godimento di beni comuni): - Cass. 2^, 4.3.26 n. 4966 (Guida al diritto 21/2026, 44 T): L’assemblea può, con delibera adottata con le maggioranze previste dagli artt. 1136 e 1138 c.c., disciplinare e limitare il godimento di beni condominiali non rientranti tra quelli necessari indicati dall’art. 1117 c.c. in misura proporzionale al valore delle quote dei partecipanti alla comunione, utilizzando il criterio dei millesimi di proprietà quale parametro oggettivo di regolazione dell’uso, purché tale disciplina non comporti l’esclusione degli altri condomini dal godimento del bene comune. - (commento di) Fulvio Pironti, Verso un utilizzo plutocratico delle varie strutture ricreative (Guida al diritto 21/2026, 48-51). Il rischio è discriminatorio: un condomino con un monolocale verrebbe legalmente surclassato per cui si vedrebbe limitato l'accesso sociale al bene rispetto al proprietario del superattico. p in tema di condominio (conflitto di interessi): - Cass. 2^, 29.4.26 n. 11610 (Guida al diritto 21/2026, 52 s.m., annotata da Mario Piselli): In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorcché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale. a in tema di trasporto aereo (ritardo bagagli): - Cass. 3^, 7.4.26 n. 8684 (Guida al diritto 21/2026, 38 T): Il danno derivante in trasporto aereo nella ritardata riconsegna di bagagli può essere richiesto al vettore aereo sin dal momento in cui il passeggero interessato viene a conoscenza del ritardo, senza che costui debba attendere che detti bagagli siano messi a sua disposizione, non venendo l'adempimento della formalità di reclamo assoggettata a una tale condizione ulteriore non necessaria. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Una decisione in linea con la Cgue che bandisce inutili formalismi (Guida al diritto 21/2026, 41-43) in materia di turismo (responsabilità del tour operator per info su documenti di viaggio): - Cass. 3^, 8.4.26 n. 8705 (Guida al diritto 21/2026, 30 T): Pur essendo compito del viaggiatore munirsi dei documenti idonei, ovvero informarsi se i documenti in suo possesso siano o meno idonei alla vacanza, ove il turista abbia ottenuto un'informazione incompleta e come tale fuorviante secondo il senso comune relativamente ai documenti necessari per l'espatrio in un singolo Paese, non può a lui imputarsi di non avere adempiuto l'obbligo di verifica dell'effettivo possesso di documentazione idonea prima della partenza. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Vacanze rovinate: le nuove regole rafforzano la tutela del cliente (Guida al diritto 21/2026, 34-37) sulla disapplicazione di norme nazionali (contrarie al diritto europeo): - TAR Lazio 4^-ter, 22.4.26 n. 7269, pres. Tricarico, est. Battiloro (Guida al diritto 21/2026, 76 T): Nel rilevare i profili di criticità tra legislazione eurocomunitaria non direttamente efficace e legislazione interna, il giudice deve fare ricorso al sistema di garanzie multilivello considerando il peculiare rapporto tra ordinamenti che viene in rilievo. In questa prospettiva il giudice può attivare il sindacato accentrato di costituzionalità ex artt. 11 e 117 Cost. che trova un limite nelle scelte rimesse alla discrezionalità politica del Parlamento. A esito del sindacato costituzionale che sancisce la legittimità della legge nazionale, sebbene con una pronuncia cosiddetta “monitoria”, il giudice non può rimettere la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea in quanto finirebbe per sottoporre a essa un sindacato sulla decisione della Corte costituzionale, in contrasto con la cosiddetta “teoria dei controlimiti”. Infine il giudice non può disapplicare la normativa interna quando la normativa eurocomunitaria non ha efficacia diretta ma è tenuto esclusivamente a sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. e ad attivare così il sindacato accentrato di costituzionalità. Il ricorso alla disapplicazione invece torna ad avere una propria autonomia applicativa quando il parametro eurounitario invocato sia dotato di efficacia diretta, perché sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato. - (commento di) Giulia Pernice, Approfondito il sistema di garanzie tra ordinamento unionale e nazionale (Guida al diritto 21/2026, 82-86) sul principio di sinteticità (nel processo civile): - TAR Lazio 1^, 19.5.26 n. 9289, pres. Politi, est. Tropiano (Guida al diritto 21/2026, 28): Il regolamento sui criteri di redazione degli atti giudiziari (DM Giustizia 7.8.2023), recante sanzioni per il mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali, si inserisce nelle misure attuative della legge delega del 2021 per la riduzione dei tempi del processo civile attraverso “i principi di snellezza, chiarezza e sinteticità degli atti processuali”. L’intervento, che estende al processo civile principi già consolidati e vigenti nell’ambito del processo amministrativo, è coerente con la funzionalità della forma allo scopo dell’atto ed è diretto a disciplinare le modalità di consultazione e gestione degli atti processuali tanto per le parti che per il giudice, perseguendo altresì l’obiettivo di regolamentare in modo maggiormente uniforme la redazione degli atti, con conseguente possibilità di una loro lettura più agevole, premessa quest’ultima di maggiore comprensione e più giusta decisone. Il decreto segna una importante milestone del Pnrr quale obiettivo per il secondo trimestre del 2023 e dunque presenta una fondamentale rilevanza comunitaria. Il mancato rispetto dei limiti dimensionali non comporta comunque nullità o inammissibilità dell’atto, ma può incidere sulla liquidazione delle spese, restando comunque possibile superare i limiti nei casi particolarmente complessi purché il difensore ne spieghi le ragioni. (Il TAR respinge tutte le censure del Codacons, che denunciava una compressione del diritto di difesa e una disparità di trattamento tra avvocati e magistrati. Per il Tar, l’intervento contestato è stato il prodotto di una interlocuzione procedimentalizzata e approfondita tra i rappresentanti di tutti gli operatori coinvolti. Il tutto al fine di abbandonare, proprio nell’ottica della salvaguardia del diritto di difesa e di una maggiore efficienza del processo, tecniche redazionali degli atti processuali inutilmente pletoriche e sovrabbondanti e l’adozione di modelli incentrati sulla selezione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti, ritenendo la brevitas e la chiarezza valori da perseguire in quanto funzionali all’attuazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata). graf sull’uso della IA nel processo: - Cass. pen. 7^, 26 marzo 2026 n. 11431 (Guida al diritto 21/2026, 26): 1. Il ricorso pieno di riferimento giurisprudenziali fallaci in quanto frutto di un utilizzo non controllato della intelligenza artificiale generativa, è inammissibile. (Constatato che i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa, in quanto tutte le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti a ciascuna delle decisioni richiamate, la SC dichiara il ricorso inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di 3mila euro alla Cassa ammende. La Cassazione non pare censurare in sé l’uso dell’AI come strumento di supporto alla ricerca giuridica, ma assume piuttosto che il controllo finale resta un dovere professionale del difensore. Sicché citare precedenti inesatti, o attribuire alla Suprema corte principi mai affermati, o anche solo indicare sezioni sbagliate, espone il ricorso a una bocciatura, prima che nel merito, proprio di carattere processuale). 2. Il controllo di legittimità della Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E per il concorso nel reato basta la prova, motivata in modo logico e adeguato, di un contributo consapevole e volontario - anche solo morale - dato dall’imputato alla realizzazione del fatto criminoso. o in tema di intercettazioni: - Cass. pen. 6^, 12.5.26 n. 17071 (Guida al diritto 21/2026, 64 T): In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p. - (commento di) Giuseppe Amato, Un’interpretazione ragionevole ma attenta alle ragioni delle indagini (Guida al diritto 21/2026, 68-70) sul MAE (mandato di arresto europeo): - Corte giust. Ue 5^, 21.5.26, causa C- 95/24 (Guida al diritto 21/2026, 88 solo massima) (questione pregiudiziale proposta da Corte d’appello di Napoli 6.2.26): L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'art. 9, par. 1, lett. i), e l'art. 25 della decisione quadro 2008/909 ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una pena disposta malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, se sono soddisfatte, da un lato, le condizioni per rifiutare la consegna di tale interessato e, dall'altro, le condizioni per ordinare l'esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ai sensi delle disposizioni di detta normativa che recepiscono la decisione quadro 2002/584, tale esecuzione della pena in oggetto non possa essere ordinata dal giudice dello Stato membro di esecuzione a motivo del fatto che non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della sentenza di condanna, ai sensi delle disposizioni della succitata normativa che recepiscono la decisione quadro 2008/909. Il requisito relativo alla conoscenza del processo fissato, enunciato dall'art. 9, della decisione quadro 2008/909, è soddisfatto qualora, alla luce di tutte le circostanze pertinenti debitamente prese in considerazione, e in particolare del comportamento di detto interessato, si possa ritenere che quest'ultimo sia stato informato della data dell'udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna. L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'art. 9, par. 1, lettera i), e l'art. 25 della decisione quadro 2008/909 ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una sentenza di condanna pronunciata malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, e senza che siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate da tale art. 9, par. 1, lettera i), in particolare quello enunciato al punto ii) di tale disposizione, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non ha la facoltà di riconoscere tale sentenza di condanna. - (commento di) Marina Castellaneta, Mae: l’imputato conosce il processo quando sa data, luogo udienza e non si presenta volontariamente (Guida al diritto 21/2026, 88-90) c.s. Sulla IA - Le persone stanno alterando il loro modo di pensare per pensare come essi pensano che l'intelligenza artificiale pensi [Lance Eliot (scienziato di fama mondiale, esperto di intelligenza artificiale e tecnologia applicata al settore legale), su Forbes] - La cosa più pericolosa della tecnica è che essa distoglie da ciò che costituisce realmente l'uomo [Elias Canetti (1905-1994), scrittore, saggista e aforista bulgaro naturalizzato britannico, di lingua tedesca, Nobel per la letteratura 1981, citato a proposito dell’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV]

Corte giust. Ue, Grande sezione, 24.3.26, causa C-521/21 IL CASO E LA DECISIONE Nell'ambito di una causa in Polonia tra due imprenditori, in relazione a un credito derivante da un contratto di prestazione di servizi, il convenuto nel procedimento principale ha chiesto la ricusazione della giudice che era stata incaricata dell'esame di tale causa, sostenendo che la nomina di costei era da considerarsi invalida, in quanto conseguente a delibera adottata dal Consiglio nazionale della magistratura polacco nella sua nuova composizione, la cui conformità con la Costituzione era peraltro stata messa in dubbio, nel frattempo, tra l’altro, dalla Corte suprema amministrativa di quello stesso Paese. Il Giudice dinanzi al quale è stato sottoposto l'esame dell’istanza di ricusazione ha condiviso i dubbi espressi sulla nomina della Collega e ha deciso di sospendere il procedimento per interpellare la Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della procedura di nomina contestata, anche alla luce dell’interpretazione delle disposizioni nazionali applicabili, così come offerta sul punto dalla Corte costituzionale polacca. Il giudice del rinvio ha esposto, in particolare, che il Consiglio nazionale della magistratura polacco costituisce, in forza della Costituzione, un organo essenziale per l’autonomia del potere giudiziario, incaricato di assicurare la garanzia dell’indipendenza dei giudici e degli organi giurisdizionali. Tuttavia, l’attuale composizione e funzionamento di tale organo non soddisferebbero i requisiti previsti dalla Costituzione al fine di garantire che le proposte di nomina a un posto di giudice, che detto organo indirizza al presidente della Repubblica, provengano da un organo indipendente e rappresentativo della magistratura, dl momento che, secondo l’ultima modifica normativa, l’elezione dei quindici membri del Consiglio aventi la qualità di giudici ad opera della Camera bassa del Parlamento polacco, e non dei giudici stessi, avrebbe comportato una perdita di autonomia del potere giudiziario e una manifesta dipendenza di tale organo dai poteri legislativo ed esecutivo. Inoltre, il giudice del rinvio ha rilevato che l’esame dei ricorsi diretti contro delibere del Consiglio relative alle proposte di nomina a un posto di giudice è affidato alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche , composta esclusivamente da persone designate a seguito di un processo di nomina condotto dallo stesso Consiglio nella sua nuova composizione, di modo che non sarebbe possibile ritenere, secondo il Giudice del rinvio, che la citata Sezione di controllo presenti le garanzie di indipendenza richieste a un « giudice precostituito per legge ». In altri termini, non sussisterebbe alcuna possibilità reale di rimettere in discussione la regolarità del processo di nomina, e l’assenza di un ricorso effettivo “ sarebbe tale da suscitare, in modo sistemico, dubbi legittimi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati in esito a detto processo ”. La Corte di Giustizia ha preliminarmente rammentato che il principio della tutela giurisdizionale effettiva cui fa riferimento l’ articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali , firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed ora affermato all’ articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . Ha altresì ricordato, sempre preliminarmente, che ogni Stato membro, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «organi giurisdizionali» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, " soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza ”. Nel merito, il Giudice europeo ha innanzitutto dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta nonché il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro e alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo, interpretativa di tale normativa, che conferiscono una competenza esclusiva a un organo a statuire su un’istanza di ricusazione di un giudice fondata sulle condizioni di nomina del medesimo, privando al contempo tale organo della facoltà di esaminare una siffatta istanza qualora essa metta in discussione la legittimità della procedura di nomina di detto giudice. Spetta dunque all’organo giurisdizionale nazionale investito di una tale istanza di ricusazione da un lato di disapplicare la normativa in parola, come interpretata in tale giurisprudenza, e dall’altro di esaminare la legittimità della nomina di detto giudice, in particolare verificando che quest’ultimo soddisfi il requisito di un «giudice precostituito per legge» , e, se del caso, pronunciando la ricusazione del medesimo giudice, qualora le eventuali irregolarità che inficiano tale nomina implichino una violazione di tale requisito. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, infatti, le garanzie d’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo . La verifica della questione afferente alla corretta costituzione dell’organo giurisdizionale “ è necessaria per la fiducia che i giudici in una società democratica devono ispirare al cittadino ”. D’altra parte, il requisito di un «giudice precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, “ mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a far sì che tale materia sia disciplinata da una legge, adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza ”. Per ciò che concerne più specificamente il processo di nomina dei giudici , il Giudice adito, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, aveva già in passato dichiarato che tale processo costituisse un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, con inevitabili riflessi sulla reale indipendenza di un organo giurisdizionale, e valutazione complessiva da effettuare, ai fini di verificare se vi è stata violazione sotto tale profilo dell’indipendenza, “ di un certo numero di elementi che, considerati nel loro insieme, contribuiscono a suscitare, nella mente dei cittadini, legittimi dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici ”. Siffatta ultima valutazione complessiva spetta al giudice del rinvio, e tuttavia la Corte adita, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base agli elementi del fascicolo di cui disponeva, si è incaricata di fornire al giudice nazionale una serie di elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo, ricordando preliminarmente che il fatto che, sulla base della giurisprudenza della stessa Corte, non risulti che il Consiglio superiore della magistratura polacca presenti garanzie di indipendenza sufficienti per fugare qualsiasi legittimo dubbio sulla regolarità delle procedure di nomina dei giudici nelle quali essa interviene “ non è sufficiente, di per sé, per concludere nel senso di una violazione dei requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta ”. [1] D’altra parte, nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia, la circostanza dell’assenza di un ricorso effettivo avverso la nomina della magistrata ricusata alla funzione di giudice non è stata considerata condizione sufficiente, da sola, per pronunciare la ricusazione stessa. Infatti, al fine di valutare se i giudici soddisfino i requisiti di indipendenza e imparzialità e costituiscano un «giudice precostituito per legge», è stato detto che occorre esaminare, congiuntamente agli elementi relativi alla loro procedura di nomina, anche “ altri elementi contestuali rilevanti, effettuando una valutazione globale di tutti gli elementi che accompagnano la loro nomina ”. La Corte di Giustizia ha dunque valutato alcuni dati (tra i quali, il fatto che la giudice ricusata esercitava le funzioni di assistente principale di un giudice presso il Tribunale regionale di Poznań, aveva ricevuto un parere favorevole da tale Tribunale e dall’assemblea dei rappresentanti dei magistrati dei Tribunali circondariali di detto Tribunale regionale alla sua candidatura, e infine la non contestazione della nomina) che, unitamente alla mancata menzione di altri elementi rilevanti, non contribuirebbero “ a far sorgere dubbi legittimi nella mente dei cittadini quanto all’impermeabilità di detta giudice nei confronti di elementi esterni ”. In definitiva, pertanto, il Giudice europeo, pur lasciando a quello di rinvio l’onere di effettuare ulteriori verifiche sul punto, non ha direttamente constatato un’ulteriore circostanza di fatto e di diritto, oltre a quelle già evidenziate – che di per sé non sono state ritenute evidentemente sufficienti - tale da mettere in discussione l’indipendenza o l’imparzialità di tale giudice. [1] Successivamente alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale la Corte ha dichiarato, in sostanza, ai punti 201 e 386 della sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442), che la Repubblica di Polonia, avendo adottato e mantenuto in vigore norme nazionali che vietano, a pena di sanzioni disciplinari, agli organi giurisdizionali nazionali di verificare se essi stessi o i giudici che li compongono o altri giudici o organi giurisdizionali soddisfino i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione riguardanti l’indipendenza, l’imparzialità e la precostituzione per legge degli organi giurisdizionali e dei giudici di cui trattasi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza del principio del primato del diritto dell’Unione. Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza la Corte ha accolto la prima e la seconda censura dedotte dalla Commissione europea che vertevano, in particolare, sulla compatibilità con il combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, posizione 1070), che impedisce a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione relativi alla garanzia di un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», nonché dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, di tale legge, che consentono di qualificare come illecito disciplinare un siffatto esame (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 60). A tale riguardo occorre ricordare che la Corte è giunta a questa conclusione dopo aver sottolineato, in particolare, che l’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema esclude che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche possa, a seguito della trasmissione a tale Sezione, da parte di un altro organo giurisdizionale, di un’istanza relativa alla ricusazione di un giudice, esaminare tale istanza qualora quest’ultima riguardi l’accertamento e la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o la sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali [sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 198]. La Corte ha poi dichiarato, nella sentenza del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione) (C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 196), che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nella sua sentenza del 14 luglio 2021 la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei principi di autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione, con la conseguenza che un giudice polacco è tenuto a disapplicare le valutazioni derivanti dalla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 14 luglio 2021 nella parte in cui conferma il divieto, per qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, di verificare se un altro organo rispetti i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la garanzia di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.

in tema di impresa (regime europeo): - Giulio Napolitano, Un 28° regime dell’impresa europea anche amministrativo (Giornale dir. amm. 2/2026, 145-149, editoriale). La cornice normativa che dovrebbe disciplinare l’attività imprenditoriale in modo omogeneo e semplificato, superando la babele delle ventisette legislazioni nazionali che ostacola la nascita e l’espansione transfrontaliera delle imprese europee. sul c.d. sperimentalismo regolatorio: - Edoardo Chiti, Lo sperimentalismo regolatorio dell’Unione europea (Giornale dir. amm. 2/2026, 150-156). Lo sperimentalismo mira a facilitare e governare l’innovazione, a sua volta necessaria per raggiungere l’obiettivo della competitività, vero e proprio perno dell’attuale agenda politica dell’Unione. in tema di energia (crisi energetica): - Aldo Pardi, Gli acquisti comuni di gas e le temporary regulations dell’Unione europea (Giornale dir. amm. 2/2026, 157-167). La piattaforma europea per l’energia (EU Energy Platform) è un meccanismo volto a facilitare il coordinamento degli acquisti di gas. Istituita nel 2022 con i tratti tipici delle temporary regulations, come strumento temporaneo ed emergenziale, è poi divenuta permanente. Meccanismi analoghi sono stati introdotti anche nel settore dell’idrogeno e delle materie prime strategiche. Lo studio esamina caratteri, funzionamento e statuto giuridico della piattaforma, nonché il ruolo svolto dalla Commissione europea, ponendolo a confronto con precedenti esperienze, in particolare nel settore dei vaccini. su responsabilità amministrativa e controllo di legittimità della Corte dei conti: L 7.1.2026 n. 1 [GU 7.1.26 n. 4, in vigore dal 22 gennaio 2026], Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. - Gaetano D’Auria, La riforma della responsabilità amministrativa e dei controlli della Corte dei conti nella L. n. 1/2026 (Giornale dir. amm. 2/2026, 168-184). Le misure adottate per contrastare la c.d. “burocrazia difensiva” e garantire gli amministratori pubblici (tecnici e politici) contro il rischio di incorrere in azioni di responsabilità per danno erariale. sulla legge di bilancio 2026 : L 30.12.2025 n. 199 [GU 30.12.25 n. 301, s.o. 42, ripubblicata in GU 21.1.26 n. 16, s.o. 2, in vigore dal 1 gennaio 2026], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 - Rita Perez, La manovra di bilancio 2026 (Giornale dir. amm. 2/2026, 185-190). La legge di bilancio per il 2026 è ispirata alla prudenza contabile in sostituzione di una scelta politica. L’esiguità della manovra si deve all’intento del governo di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivi e di mantenere la valutazione migliorativa attribuita ai conti italiani da Moodys, promossi da Baa3 a Baa2. - Giustino Lo Conte, Organizzazione e contabilità (Giornale dir. amm. 2/2026, 190-196). Le disposizioni della legge di bilancio 2026 che riguardano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e l’efficientamento della spesa pubblica. - Alessandra Villa, Regioni, enti locali e LEP (Giornale dir. amm. 2/2026, 196-205). Le novità della legge di bilancio volte ad alleggerire il contributo di regioni e comuni alla finanza pubblica. I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nel campo dell’assistenza sociale, sanità e istruzione. - Melissa Ridolfi, Istruzione, cultura e turismo (Giornale dir. amm. 2/2026, 205-214). Le norme della legge di bilancio 2026 in materia di istruzione, università, cultura e turismo sono state per la maggior parte inserite, come emendamenti, nel corso dell’esame in Senato del disegno di legge. - Alessandra Mattoscio, Servizio sanitario e interventi sociali (Giornale dir. amm. 2/2026, 214-224). Le norme della legge di bilancio 2026 in materia di politiche sociali, sostegno al reddito, sistema pensionistico, supporto alla genitorialità, sanità e spesa farmaceutica. - Berardino Zoina, Mezzogiorno e interventi di emergenza (Giornale dir. amm. 2/2026, 224-231). I commi dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 in materia di lavoro agricolo, infrastrutture, ZES Unica, contratti pubblici e ricostruzione post-calamità: contenuti e finalità. La frammentazione degli interventi e la conferma di una tendenza a privilegiare soluzioni puntuali e di breve periodo, spesso orientate alla gestione immediata di esigenze settoriali, piuttosto che a un disegno riformatore organico e strutturale. in tema di semplificazione : L 2.12.2025 n. 182 [GU 3.12.25 n. 281, [in vigore dal 18 dicembre 2025], Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. - Giulio Vesperini, La semplificazione per accumulo (Giornale dir. amm. 2/2026, 232-237). Pur incidendo su istituti rilevanti (autotutela, silenzio-assenso, accesso ai dati sulla titolarità effettiva), la legge presenta un marcato carattere frammentario e settoriale. Il raffronto con precedenti interventi di semplificazione mostra una continuità nelle dinamiche di espansione e stratificazione del testo normativo. Si tratta di una semplificazione realizzata attraverso interventi puntuali e disaggregati, privi di un disegno sistemico idoneo a incidere strutturalmente sui modelli dell’azione amministrativa. in tema di NCC (noleggio con conducente): - Corte cost. 4.11.25 n. 163, pres Amoroso, Red. Navarretta (Giornale dir. amm. 2/2026, 238 s.m.) (conflitto di attribuzione tra enti): Non spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottare con decreto la disciplina delle modalità di tenuta e di compilazione del foglio di servizio elettronico (FDSE) per il servizio di noleggio con conducente (NCC), dal momento che la competenza costituzionale è da attribuire alle Regioni. Né lo Stato può mediante una circolare - che solo formalmente si presenta come uno strumento interpretativo - fornire indirizzi generali, soluzioni ermeneutiche e, soprattutto, definire con specifiche modalità operative l’effettiva regolamentazione del servizio NCC. - (commento di) Marco Macchia, Gli effetti delle decisioni nei conflitti di attribuzioni (Giornale dir. amm. 2/2026, 238-244). La fragilità della competenza statale trasversale in materia di tutela della concorrenza. in tema di atti amministrativi discriminatori: - Cons. Stato V 5.12.25 n. 9602, pres. Caringella, est. Picardi (Giornale dir. amm. 2/2026, 245 solo massima): L’azione contro la discriminazione prevista dall’art. 44, DLg 286/1998 è esperibile anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l’adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l’atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell’esercizio della potestà amministrativa. La controversia, tuttavia, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo qualora la parte, dinanzi a un atto considerato discriminatorio, non proponga l’azione di cui all’art. 44 DLg 286/1998, esperibile solo dinanzi al giudice ordinario, bensì impugni il provvedimento amministrativo con l’ordinaria azione di annullamento al fine di ottenerne la caducazione, così come nel caso in cui si verta in una materia in cui il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva. - (commento di) Fabrizio D’Alessandri, La giurisdizione sulle azioni di annullamento dei provvedimenti discriminatori dell’amministrazione (Guida al diritto 21/2026, 245-255). La sentenza afferma, in controtendenza rispetto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, ove il privato inciso negativamente chieda l’annullamento del provvedimento discriminatorio, la controversia spetta al plesso giurisdizionale amministrativo, anche qualora non si versi in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. e a maggior ragione in quest’ultimo caso. in tema di responsabilità della PA per lesione dell’affidamento (giurisdizione): - Cass. SSUU 25.9.25 n. 26080 (Giornale dir. amm. 2/2026, 256 s.m.): 1. La PA è obbligata non solo alla corretta adozione delle scelte amministrative, ma anche ad adeguare le proprie condotte nella consapevolezza che lo svolgimento di attività amministrativa può determinare un’indebita ingerenza nella sfera dei destinatari ed indirizzarne erroneamente le scelte, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa al conseguimento delle bene della vita cui è finalizzato l’interesse legittimo. 2. L’azione di risarcimento del danno per lesione dell’incolpevole affidamento nel rilascio di un provvedimento annullato (o legittimamente negato) è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie indicate dall’art. 133 c.p.a. Negli altri casi, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario. - Fulvio Cortese, Sulla lesione dell’affidamento come fattispecie autonoma (Giornale dir. amm. 2/2026, 256-262): Discostandosi dalla tesi del Consiglio di Stato (Ad. Plen., 29.11.21, n. 20; Cons. Stato IV, 25.11.24 n. 9467), le SSUU ribadiscono il proprio consolidato orientamento sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario - salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - ogni qual volta si domandi in giudizio un risarcimento del danno per lesione dell’affidamento incolpevolmente prestato circa la legittimità di un provvedimento favorevole in seguito annullato o anche circa il rilascio di un provvedimento favorevole poi legittima- mente negato. in tema di università (dottorato): - TAR Roma 3^-ter, 7.7.25 n. 14126, pres. Tuccillo, est. Gallucci (Giornale dir. amm. 2/2026, 263 s.m.): Va ritenuta illegittima la motivazione del provvedimento di esclusione dal corso di dottorato da parte dell’Ateneo, che valuti come insufficienti le attività di ricerca senza fondarle su verifiche formalmente previste dal regolamento di dottorato. (La sentenza censura l’errore dell’Università nell’interpretare la durata obbligatoria del tirocinio in azienda e l’assenza di obblighi di pubblicazione scientifica durante l’anno di dottorato, e anche per non avere considerato adeguatamente la documentazione medica presentata dal dottorando, rilevante per la possibilità di svolgere periodi di ricerca all’estero; su tali premesse, annulla l’esclusione e ordina la rinnovazione della valutazione nel rispetto delle regole procedimentali). - (commento di) Silvia De Nitto, Autonomia universitaria tra formalismo regolamentare e giudizi qualitativi (Giornale dir. amm. 2/2026, 263-268). La sentenza evidenzia l’illegittimità del provvedimento per assenza di criteri valutativi predeterminati, mancanza di verifiche formali e violazione del diritto alla partecipazione procedimentale, ma nello stesso tempo richiama la necessità di un giudizio sostanziale sulla maturità scientifica dello studente. c.s. Username, password, app, scarica l'app, codici OTP generati dall'app, firma elettronica semplice, firma elettronica avanzata, firma digitale remota, Spid, Cie, PIN, PUK, PEC, login …. È il peggior inferno che l'uomo abbia creato in terra. Si chiama burocrazia digitale .(Luigi Mascheroni, sulle disavventure di Papa Leone XIV, alle prese con l'aggiornamento dei suoi dati presso una banca di Chicago)

in tema di IA (intelligenza artificiale): - Andrea Sirotti Gaudenzi*, IA e avvocati: un dialogo possibile solo se ancorato al controllo umano (Guida al diritto 20/2026,10-13). Editoriale a margine del Rapporto Cassa Forense-Censis 2026, presentato nelle scorse settimane nella nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati [*direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto nazionale per la formazione continua (Roma)] in tema di editoria (diritto d’autore: utilizzo online degli articoli ed equo compenso): - Corte giust. Ue Sezione Grande, 12.5.26, causa C-797/23 (Guida al diritto 20/2026, 27 e 88 s.m.) (questione pregiudiziale proposta dal TAR Lazio 12.12.23 in causa Meta Platforms Ireland Ltd contro Agcom): L’art. 15 della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale nonché gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano il diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo dell’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell’informazione; impone a tali prestatori, che utilizzano o intendono utilizzare siffatte pubblicazioni, l’obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione di detti editori e di un’autorità pubblica le informazioni necessarie per determinare l’importo dell’equa remunerazione; autorizza tale autorità a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a determinarne l’importo, nonché a controllare il rispetto dell’obbligo di informazione gravante su detti prestatori e a imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo, a condizione che tale normativa non privi gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico della possibilità di rifiutare di concedere una tale autorizzazione né di quella di concederla a titolo gratuito, che non imponga ai prestatori dei servizi della società dell’informazione alcun obbligo di pagamento non correlato all’utilizzo di tali pubblicazioni e che gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti a tali prestatori rispettino il principio di proporzionalità. [La Corte di giustizia è stata adita nell’ambito di un ricorso proposto da Meta contro una decisione dell’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Secondo Meta, la normativa italiana che istituisce un regime volto a garantire un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico viola il quadro europeo relativo ai diritti degli editori nel mercato unico digitale. La Corte dichiara che il diritto a un’equa remunerazione per gli editori è compatibile col diritto dell’Unione, a condizione che tale remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell’autorizzazione all’utilizzo online delle loro pubblicazioni. Gli editori devono, inoltre, poter rifiutare tale autorizzazione o concederla a titolo gratuito. Peraltro, non può essere richiesto alcun pagamento ai prestatori che non utilizzano tali pubblicazioni. Gli obblighi imposti ai prestatori di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante tale periodo, e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione, pur limitando la libertà d’impresa, appaiono giustificati, in quanto contribuiscono agli obiettivi del diritto dell’Unione di garantire il buon funzionamento e l’equità del mercato per il diritto d’autore e di consentire agli editori di recuperare i propri investimenti. Per la Corte, siffatti obblighi, che rafforzano la tutela degli editori, consentono di instaurare un giusto equilibrio tra la libertà d’impresa, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, nonché il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, dall’altro]. - (commento di) Marina Castellaneta, Gli editori hanno diritto a ottenere un compenso dalle piattaforme online che utilizzano contenuti giornalistici (Guida al diritto 20/2026, 88-90) in tema di personale ATA (precariato scolastico): - Corte giust. Ue 10^, 13.5.26, causa C-155/25 (Guida al diritto 20/2026, 28): In Italia il «personale ATA» viene assunto con contratti a tempo determinato per coprire temporaneamente posti vacanti, mentre può essere assunto a tempo indeterminato solo mediante concorsi riservati ai dipendenti appartenenti a tale categoria che dimostrino di aver maturato almeno due anni di esperienza. Il quadro normativo italiano non fissa alcun limite alla durata massima, né al numero massimo dei contratti temporanei del personale ATA. Per quanto riguarda i concorsi, il requisito secondo cui la partecipazione presuppone il compimento di almeno due anni di servizio con contratto a tempo determinato non fa che favorire proprio il ricorso a questa forma contrattuale anche a fronte di esigenze di personale permanenti. L’Italia non può giustificare il ricorso reiterato ai contratti a termine del personale ATA con generiche esigenze di flessibilità, perché la normativa non indica condizioni concrete che ne legittimino l’uso. Né bastano i concorsi pubblici, organizzati in modo sporadico e imprevedibile, a prevenire l’abuso della precarietà. [La Commissione UE, ritenendo il sistema italiano incompatibile col diritto dell’Unione in materia di contratti a tempo determinato (che prevede limitazioni al loro utilizzo e privilegia le procedure di assunzione permanente), ha presentato ricorso per inadempimento contro l’Italia; ricorso accolto dalla Corte di giustizia UE, che ha condannato l’Italia per abuso di contratti precari nella scuola] in tema di concorsi universitari : - Cons. Stato VII 1.4.26 n. 2662, pres. Chieppa, rel. Marzano (Guida al diritto 20/2026, 72 T): Va annullato l’esito di una procedura selettiva indetta da un’università, qualora la commissione decida di strutturare la prova orale in un tempo predeterminato di quindici minuti, senza che tale limitazione fosse prevista dal bando né specificata nel- l’ambito dei criteri, autorizzando tuttavia la presentazione di slides durante la prova: infatti, l’assegnazione di un tempo limitato si pone in aperto contrasto con tale autorizzazione, essendo di comune esperienza che la presentazione e l’illustrazione di slides comporti la spendita di un tempo maggiore di quello che richiederebbe la mera esposizione discorsiva. L’introduzione, a sorpresa, di un elemento di valutazione non previsto dal bando ha infatti penalizzato la ricorrente, che aveva impostato la preparazione della prova proprio in base alla presentazione e illustrazione di slides, costringendola a sintetizzare e omettere intere parti della trattazione. - (commento di) Davide Ponte, Procedura d’esame per gli accademici, valutazione tecnica sindacabile dal Ga (Guida al diritto 20/2026, 83-86) in tema di compravendita immobiliare (responsabilità del venditore per mancata urbanizzazione e difetti costruttivi): - Cass. 2^, 6.5.26 n. 12966 (Guida al diritto 20/2026, 24): 1. In tema di compravendita immobiliare, l’azione risarcitoria ex art. 1494 c.c. può essere esercitata dall’acquirente anche in via alternativa o cumulativa rispetto ai rimedi di cui all’art. 1492 c.c., estendendosi a tutti i danni derivanti dai vizi dell’immobile, inclusi quelli connessi alla mancata o parziale utilizzazione del bene. 2. È legittima la consulenza tecnica d’ufficio avente natura percipiente quando l’accertamento dei vizi richiede specifiche cognizioni tecniche, purché la parte abbia allegato i fatti posti a fondamento della pretesa e il giudice può disporla anche se la parte non abbia reiterato l’istanza in sede di precisazione delle conclusioni. 3. Non sussiste ultrapetizione quando il danno liquidato rientra nelle allegazioni introduttive, comprendenti anche le conseguenze della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, da cui sia derivata la revoca dell’agibilità. 4. È inammissibile in cassazione la censura che introduca questioni non dedotte in appello, in violazione del principio di specificità del motivo. in tema di RC auto : - Cass. 3^, 23 aprile 2026 n. 10797 (Guida al diritto 20/2026, 14 T, sotto il titolo “Contratto Rc auto: abusiva la clausola che penalizza carrozzerie non convenzionate”): La clausola di un contratto assicurativo che prevede uno scoperto percentuale maggiore in caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata con la compagnia rispetto a quella applicata in caso di ricorso a carrozzeria convenzionata non può essere valutata isolatamente, dovendo essere esaminata in relazione alle altre clausole e al tenore complessivo del contratto, al fine di verificare se determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33, comma 1, DLg 206/2005. Tale valutazione non può prescindere dal previo accertamento se la clausola sia stata imposta al consumatore ovvero accettata liberamente all'esito di una specifica trattativa individuale. - (commento di) Alberto Cisterna e Flavia Melillo, L’accertamento rimesso ai giudici riguarda il contesto contrattuale (Guida al diritto 20/2026, 17-21). Se la clausola di “scoperto punitivo” (cioè variabile in base alla carrozzeria convenzionata o meno) abbia o meno carattere vessatorio: il meccanismo dello “scoperto differenziato” come limite alla libertà di scelta dell’assicurato. in tema di società (distinzione tra collegamento e controllo nei gruppi societari): - Cass. trib. 13.4.26 n. 9260 (Guida al diritto 20/2026, 30 T): In tema di società collegate, ai sensi dell'art. 2359 comma 3 c.c., il collegamento societario esterno richiede l'accertamento dell'esercizio effettivo di un'influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell'altra che non si può desumere solo dal rapporto di parentela o di affinità tra soggetti che siano soci di società diverse e l'accertamento di tale collegamento societario, comunque, non vale a far presumere, ai sensi dell'art. 2497-sexies c.c., l'esistenza di un gruppo societario che richiede la prova rigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione. - (commento di) Fabio Valenza, La Cassazione affronta le tematiche con un approccio di tipo sistematico (Guida al diritto 20/2026, 35-41) in materia penale (pena pecuniaria e pene sostitutive): - Corte cost. 17.4.26 n. 54, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 20/2026, 52 T): È in costituzionale l'art. 102 L 24.11.1981 n. 689 e, in via consequenziale, l'art. 660, comma 3, c.p.p. - come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 71, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera c), DLg 10.102022 n. 150 - nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva. - (commento di) Carmelo Minnella, Allineamento necessario nelle pene per evitare degli esiti paradossali (Guida al diritto 20/2026, 59-65) c.s. La difesa dell'individuo contro i poteri arbitrari dello Stato non è una moda, ma il cuore del liberalismo. La libertà non è un accessorio. (Antonio Martino, da "Semplicemente liberale"]

Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova in data 11 aprile 2025/ Ordinanza del Tribunale di Brescia in funzione di riesame in data 22 maggio 2025 IL CASO E LA DECISIONE Due soggetti vengono indagati per avere, in concorso materiale e morale tra di loro, e al fine di trarre profitto, abusato delle condizioni di inferiorità o comunque di deficienza psichica di altro soggetto, un anziano ultraottantenne. In particolare, secondo l'accusa, i due indagati avrebbero indotto la vittima a compiere atti giuridici aventi effetti giuridici e patrimoniali per lui dannosi tramite la condotta di seguito descritta. Dopo avere avvicinato l'anziano con atti subdoli e insidiosi, lo riducevano in una patologica condizione di asservimento e isolamento, monitorando i suoi contatti e i suoi movimenti, nonché acquisendo la sua fiducia con atti di induzione sessuale. Così facendo, si procuravano la disponibilità delle carte e dei conti correnti della presunta persona offesa, beneficiando di numerosi prelievi, pagamenti e versamenti di denaro in loro favore, nonché si facevano intestare quali beneficiari di polizze e si procuravano monili e regali, per importi più che rilevanti. Secondo l'ordinanza del GIP di Mantova, tuttavia, il quadro indiziario avrebbe dovuto considerarsi grave soltanto con riferimento al delitto di circonvenzione di incapace e non anche con riferimento al delitto di violenza sessuale , in quanto lo stato di incapacità della vittima sarebbe emerso dalla disposta perizia sull'anziano esclusivamente con riferimento alla possibilità per la persona offesa di effettuare coscientemente, liberamente e lucidamente atti di disposizione patrimoniale, mentre non era stato approfondito l'aspetto della capacità della vittima di autodeterminarsi sul piano sessuale, ciò che non avrebbe di fatto consentito di stabilire se la condizione mentale dell'anziano avesse determinato un'ipotesi di vizio al consenso prestato nei rapporti intimi con i due indagati. Al contrario, tuttavia, il Tribunale del Riesame ha ritenuto di non dovere tenere conto di tale circostanza processuale, osservando innanzitutto che il GIP aveva parcellizzato (sulla base del solo quesito) un accertamento peritale le cui conclusioni si sarebbero prestate invece a delineare un quadro complessivo di deficit intellettivo e volitivo della vittima, come tale non limitato all'aspetto squisitamente patrimoniale. Sotto altro, concorrente profilo, il Tribunale del riesame ha ricordato che la condizione di inferiorità presa a riferimento dalla norma di cui all' art. 609-bis, comma 2 n. 1 c.p. (induzione a subire atti sessuali, con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa al momenti del fatto), prescinde da fenomeni di patologia mentale, " essendo sufficiente che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza dall'altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, con esclusione di ogni causa propriamente morbosa ". Il Giudice adito in appello ha pertanto confermato la già disposta misura cautelare, ritenendo però sussistenti i gravi indizi di reato per entrambi i fatti contestati. CIRCONVENZIONE, VIOLENZA SESSUALE ED ELEMENTO SOGGETTIVO La circonvenzione di incapace e l'induzione sessuale per abuso condividono la parte subdola della condotta di erosione della volontà del soggetto "aggredito" ma si differenziano sia quanto a struttura sia con riferimento al bene-interesse aggredito . Da un lato, c'è una generica difesa del patrimonio dell'interessato e della sua autonomia decisionale, dall'altro c'è la tutela specifica dell' autodeterminazione sessuale . La linea di confine tra le due fattispecie è dunque teoricamente molto chiara, fatta salva la possibilità di attribuire al deficit cognitivo della persona offesa un valore che vada ben al di là della carenza di sorveglianza attiva sul proprio patrimonio giuridico, che non incida cioè soltanto sui propri atti di disposizione di beni materiali e di disposizione di diritti in generale. D'altra parte, è stata ritenuta sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato di circonvenzione di incapace, anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione. Ci si trova dunque dinanzi a un’infermità psichica o deficienza psichica anche meno grave dell'incapacità, purché idonea in ogni caso a porre la persona offesa in una condizione tale da affievolirne le capacità critiche. La domanda che dunque occorre porsi è se sia compatibile di per sé la possibilità che un soggetto compia un'attività complessiva di circonvenzione dell'incapace, tale da ricomprendere al suo interno anche la violenza sessuale quale strumento di ulteriore controllo della vittima. Invero, in linea puramente teorica, soddisfare le pulsioni di natura sessuale della vittima per renderla completamente soggiogata e disposta ad arricchire patrimonialmente il "carnefice" dovrebbe escludere la volontà di abuso sessuale da parte dell'autore della condotta, tuttavia, sotto il profilo dell' elemento soggettivo del reato di induzione di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1 c.p. , la giurisprudenza è graniticamente orientata nel ritenere sufficiente il dolo generico , non richiedendosi che l'atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico. Così anche il Tribunale del Riesame, che, nel caso sottoposto al suo giudizio - seppure in fase di valutazione dei gravi indizi di reato -, oltre a valorizzare la condizione di fragilità psichica dell'anziano, tale da renderne il consenso agli atti sessuali viziato, ha evidenziato che per integrare la condotta di induzione, anche sotto il profilo soggettivo, era sufficiente che l'autore fosse consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, mentre eventuali finalità concorrenti - nella specie di tipo patrimoniale - non avrebbero escluso la connotazione sessuale dell'azione. Resta tuttavia da stabilire in primo luogo se la assoluta controvolontà di soddisfare un piacere erotico personale (laddove in effetti le finalità degli indagati, nel caso esaminato dal Giudice adito, sembrano essere esclusivamente di altra natura) non può avere qualche incidenza sull'elemento soggettivo del reato in questione, e inoltre, forse ancora prima, e in punto di fatto, se l'avere messo a disposizione la propria sfera sessuale non sia stato uno dei modi per fiaccare definitivamente una personalità che fino a quel momento non era classificabile come portatrice di uno stato di deficienza psichica con condizione di inferiorità accertata, di modo che, almeno all'epoca dei rapporti sessuali, il consenso non avrebbe potuto considerarsi viziato. D'altra parte, il concetto di abuso forse indica una maggiore intensità del dolo, così come le prestazioni sessuali successive o condizionate ad atti di disposizione patrimoniale della "parte debole" del rapporto rievocano fattispecie di condotta probabilmente lontane dal concetto penalistico anche ampio di violenza sessuale.

sulla professione forense : - Marcello Clarich, Rapporto Censis: legali in transizione, ma fare la professione resta difficile (Guida al diritto 19/2026, 10-13, editoriale) [*professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma] - Giuseppe Urbano*, Calo degli iscritti e crescita dei redditi: le diseguaglianze convivono negli studi (Guida al diritto 19/2026, 14-19) [*avvocato del Foro di Roma] in tema di beni culturali : L 17.3.2026 n. 40 [GU 30.3.26 n. 74, in vigore dal 14 aprile 2026], Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena». - testo della legge (Guida al diritto 19/2026, 20-26) - commenti: - Veronica Madonna, Albo digitale: privati in gara per la gestione del patrimonio (Guida al diritto 19/2026, 27-29) - Oberdan Forlenza, Necessario il legame con l’Italia per dipinti e sculture di stranieri (Guida al diritto 19/2026, 30-32) sul reddito di cittadinanza (requisito della residenza per gli stranieri): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 7.5.26, causa C-747/22 (Guida al diritto 19/2026, 38): Il «reddito di cittadinanza» costituisce al contempo una misura di accesso all’occupazione, soggetta al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali, e una prestazione sociale essenziale, sotto forma di reddito minimo, soggetta allo stesso principio. Il requisito della residenza di dieci anni, sebbene applicato in modo identico ai cittadini Stato membro e ai beneficiari di protezione internazionale, incide principalmente sugli stranieri e costituisce una discriminazione indiretta nei confronti di questi ultimi. Inoltre, tale requisito non è obiettivamente giustificato dal fatto che la concessione del «reddito di cittadinanza» implica un notevole onere amministrativo ed economico. La concessione di prestazioni sociali, infatti, comporta gli stessi costi sia per i beneficiari di protezione internazionale che per i cittadini dello Stato membro. Il diritto UE conferisce ai beneficiari di protezione internazionale un diritto alla parità di trattamento, senza consentire agli Stati membri di prevedere requisiti o limitazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore dell’Unione. E la durata del soggiorno non è prevista dal diritto dell’Unione come criterio per la concessione dei sussidi. Il requisito è contrario all’obiettivo Ue di garantire un livello minimo di prestazioni ai beneficiari di protezione internazionale. [Un beneficiario di protezione sussidiaria, residente legalmente in Italia dal 2011, percepiva il «reddito di cittadinanza»: erogazione subordinata per legge al requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio italiano, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. A seguito di un controllo l’Inps, constatato che il requisito non era soddisfatto, ha cessato il versamento e chiesto il rimborso. L’interessato si è rivolto al giudice sostenendo che il requisito della residenza di dieci anni costituiva una discriminazione indiretta, poiché era soddisfatto più facilmente dai cittadini italiani. L’Inps ha argomentato che il reddito rientrava nelle politiche occupazionali, il che giustificava l’esigenza di un legame effettivo col territorio. Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte UE di verificare la conformità del requisito al diritto dell’Unione]. in tema di edilizia sovvenzionata (requisiti per accedervi): - Corte cost. 7.5.26 n. 70, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 19/2026, 37): Il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale pone un ostacolo al soddisfacimento del fondamentale diritto all’abitazione, che deve essere garantito tenendo conto della situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento, in quanto incapace di offrire una prospettiva di radicamento. In quanto sganciato da ogni valutazione su tale stato di bisogno, tale requisito si rivela incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, inteso quale servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli. (La Consulta conferma che il requisito della pregressa e protratta residenza nel territorio regionale è intrinsecamente irragionevole, perché non correlato con la funzione propria dell’edilizia sociale; determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana]. in tema di pubblico impiego (malattia e monetizzazione ferie): - Cons. Stato II 12.4.26 n. 2908, pres. Poli, est. Basilico (Guida al diritto 19/2026, 37): La sopravvenienza di negative condizioni di salute non fa sorgere di per sé il diritto alla monetizzazione, quando il lavoratore abbia avuto la possibilità di utilizzare i giorni residui in una fase antecedente o di attivare strumenti che consentissero la loro fruizione. La malattia non opera come automatismo sostitutivo, ma come elemento da valutare nel quadro complessivo delle possibilità concretamente offerte al dipendente. [Il principio di diritto che emerge è quello di una responsabilità condivisa nella gestione del tempo di riposo. Il CdS valorizza il comportamento del dipendente quale elemento decisivo della fattispecie, sottolineando che il sistema non può trasformarsi in un meccanismo di indennizzo automatico sganciato dalla verifica della imputabilità causale. Il punto discriminante è la verifica della effettiva libertà di scelta esercitata nel momento in cui le ferie avrebbero potuto essere godute. Se tale libertà è stata esercitata in senso rinunciativo, anche implicitamente, viene meno il presupposto per la successiva richiesta economica]. in tema di concorrenza (marketing, vendite piramidali e pubblicità scorretta): - Cons. Stato VI 10.4.26 n. 2871, pres. Simeoli, rel. Ponte (Guida al diritto 19/2026, 76 T, sotto il titolo: Marketing occulto diffondere sui social post di consumatori non autentici): 1. Costituisce pratica commerciale scorretta, l'istituzione di un sistema di vendita con caratteristiche piramidali, nel quale il professionista guadagna principalmente dall'inserimento e dagli acquisti del prodotto direttamente effettuati da parte degli incaricati, e dove lo sforzo promozionale degli stessi è rivolto al continuo inserimento di nuovi incaricati e alla creazione di un'organizzazione prettamente di acquisto, da parte degli stessi incaricati entrati nel sistema, piuttosto che a procurare vendite del prodotto. Tali sistemi di vendita condividono con i consentiti schemi multilivello la possibilità di far aderire alla struttura altri soggetti, sponsorizzandone l'ingresso, in qualità di nuovi incaricati. Ciò che ne differenzia il contenuto, e ne rende illecito l'utilizzo, è la circostanza che nelle vendite piramidali si assiste a un uso distorto del meccanismo del reclutamento di nuovi incaricati, attraverso la creazione di un sistema in cui il bene oggetto di vendita passa in secondo piano e costituisce un mero pretesto per reclutare altri soggetti che, pagando una tassa di ingresso, entrano all'interno della piramide e vi rimangono, effettuando ordini personali, in tal modo alimentando artificialmente il sistema. Sul piano probatorio la creazione di un sistema piramidale va effettivamente dimostrata tenendo in considerazione tutte le risultanze istruttorie. 2. In materia di pratiche commerciali vige il principio secondo cui la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, risultando vietata ogni forma di pubblicità subliminale. La pubblicità ingannevole realizza una pratica commerciale scorretta laddove realizza l’occultamento della natura promozionale del messaggio di per sé idoneo a determinare un falso convincimento nel consumatore e a condizionarne le scelte. In tale ambito rientra la pubblicità occulta, che si sostanzia in una condotta insidiosa fondata su un'informazione apparentemente neutrale e disinteressata, che può portare un pregiudizio economico al mercato dei consumatori. Il divieto di pubblicità occulta si estende anche alle ipotesi della pubblicità c.d. redazionale, che si rivolge al pubblico con le sembianze di un normale servizio giornalistico, veicolando il messaggio pubblicitario in via surrettizia. Laddove il messaggio è veicolato a mezzo dei cc.dd. post sulle piattaforme Facebook e Instagram, questo è idoneo a integrare una forma di pubblicità occulta laddove si presenta come narrazione di un’esperienza personale di consumatori ma nel concreto declina indicazioni e suggerimenti che vengono generalmente fornite dai venditori. Gli accertamenti dell’Autorità passano attraverso la fase volta a verificare la natura commerciale della comunicazione e la fase volta a verificare se l’operatore abbia adottato tutti gli accorgimenti che consentono al consumatore di distinguere tale pubblicità dalle altre forme di comunicazione.ntell - (commento di) Giulia Pernice, Sistema piramidale, per dimostrarlo servono le risultanze istruttorie (Guida al diritto 19/2026, 82-86) sulla tutela dei consumatori : - Corte giust. Ue 1^, 30 aprile 2026, causa C 301/25 (Guida al diritto 19/2026, 88 solo massima) (questione promossa da Cons. Stato 22.4.25, in causa Lidl Italia Srl contro Agcm e altro): L’art. 3, par. 4, direttiva 11.5.2025 n. 29 (2005/29/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, non osta a che, nel settore degli alimenti, il comportamento di un professionista che costituisca una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell’art. 6, par. 1, direttiva 2005/29, possa essere sanzionato in applicazione della normativa nazionale di recepimento di detta direttiva, nel caso in cui tale comportamento rientri anche nel divieto previsto dall’art. 7 del regolamento (UE) 25.10.2011 n. 1169 (1169/2011) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. - (commento di) Maina Castellaneta, Tutela dei consumatori, sanzionabili anche le informazioni non complete sulle materie prime. in tema di appalti : - TAR Salerno 2^, 9.4.26 n. 685, pres. Durante, est. Marena (Guida al diritto 19/2026, 37): L’inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica non integra il divieto di commistione con l’offerta economica … Ai sensi degli artt. 1, 10 e 95 DLg 36/2023, il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica non risulta integrato dall’inserimento del cronoprogramma all’interno della busta tecnica, ove tale elaborato si limiti a rappresentare profili meramente organizzativi ed esecutivi della prestazione - quali la sequenza delle lavorazioni, l’organizzazione del cantiere e le modalità esecutive dell’intervento - senza consentire la ricostruzione, anche solo parziale, dell’offerta economica complessiva né l’anticipazione del prezzo offerto; ne consegue l’illegittimità, per violazione del principio del risultato e del favor partecipationis, del provvedimento di esclusione adottato sul presupposto della commistione, in assenza di un effettivo pericolo di compromissione della par condicio dei concorrenti e dell’imparzialità valutativa della commissione.i in tema di amministrazione di sostegno : - Cass. 1^, 30.4.26 n. 12055 (Guida al diritto 19/2026, 36): Nel procedimento di amministrazione di sostegno, l’audizione dell’interessato costituisce adempimento essenziale, mentre l’ascolto del coniuge convivente rientra nella discrezionalità del giudice e la sua omissione non determina nullità, ai sensi dell’art. 407 c.c. La partecipazione del PM risulta soddisfatta quando questi sia stato ritualmente informato degli atti rilevanti del procedimento. in tema di condominio : - Corte d’appello Napoli 8^, 4.3.26 n. 1662 (Guida al diritto 19/2026, 40 T): Quando la prestazione resa dal mandatario (amministratore di condominio) risulti sostanzialmente inutile per il mandante (condominio), il compenso percepito diviene privo di giustificazione causale e deve essere restituito. Nel caso di specie, l'inerzia dell'amministratore aveva prodotto una situazione di diffusa morosità, accumulo di debiti verso fornitori e paralisi della gestione condominiale, circostanze che qualificano la prestazione come inutiliter data. La violazione di tali obblighi può integrare un inadempimento grave anche in assenza di un danno patrimoniale immediatamente quantificabile. - (commento di) Fulvio Pironti, Mandato “tradito” e mala gestione sono le spie dell’inadempimento (Guida al diritto 19/2026, 47-50) c.s. Le authority non sono nate per servire i partiti, ma per limitare il potere dei partiti (Osvaldo De Paolini, giornalista economico, sulle manovre politiche per le nomine dei vertici vacanti)

« Lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che esso stesso non è in grado di garantire » (la citazione è dal saggio La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione del 1964) In questo numero segnaliamo un interessante articolo del costituzionalista Prof. Daniele Trabucco: “L’antigiusnaturalismo nel pensiero filosofico-giuridico di Ernst-Wolfgang Böckenförde”, che è stato pubblicato sulla rivista Archivio giuridico Serafini vol. IV, n. 2 2025, pp. 1190-1206 (la rivista è dotata anche di un supplemento online e il saggio è rinvenibile all'indirizzo : https://www.archiviogiuridiconline.it/wp-content/uploads/2026/01/Agonline2_2025.pdf ) Il prof. Trabucco, che è uno studioso di ferma posizione giusnaturalista, analizza criticamente – come evidenzia l'abstract - il celebre teorema di Ernst-Wolfgang Böckenförde, secondo cui lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che esso stesso non è in grado di garantire. La riflessione mette in luce l’aporia di uno Stato che, proclamandosi neutrale, dipende da risorse etiche e culturali esterne, senza poterle normativamente produrre né riconoscere. In particolare, il contributo approfondisce le contraddizioni interne della neutralità etico-politica, con un confronto con il dibattito costituzionalistico italiano sulla teoria dei ‘principi supremi’ e dei controlimiti. In conclusione, si evidenzia l’incompatibilità strutturale della prospettiva böckenfördiana con l’ordine naturale, sottolineando la necessità di un recupero del giusnaturalismo classico come fondamento stabile della convivenza politica . Rinviando alla completa lettura dell'articolo, come di consueto, si riporta uno stralcio che ricostruisce il fondamento del pensiero di Böckenförde, in contrapposizione sia al giurisdizionalismo sia alla modernità illuministica, come rappresentata conclusivamente da Habermas nella sua concezione di “democrazia procedurale” per la quale la razionalità procedurale è capace di sostituire integralmente la trascendenza del diritto naturale. ... “ egli si muove nell’alveo di una tradizione giuridica segnata dalla crisi di fondamento seguita al crollo del nazionalsocialismo e alla ricostruzione della Repubblica Federale. La sua opera si nutre di un dialogo costante con due poli teorici decisivi: da un lato la lezione di Carl Schmitt [3], che gli trasmette la consapevolezza del nesso intrinseco tra decisione politica e ordinamento giuridico, dall’altro l’orizzonte costituzionale della Grundgesetz del 1949 [4], che egli assume come punto di riferimento vincolante. Ne nasce una riflessione che si colloca in una dimensione filosofico-politica più che meramente giuridica: il diritto costituzionale diventa, in Böckenförde, luogo teoretico in cui si esprime la condizione stessa della modernità, ovvero la secolarizzazione come cifra del politico, inteso come ambito e processo di riconoscimento consapevole di un soggetto collettivo, ed in questo è forte l’influsso di Mortati sulla ricerca delle forze unificatrici [5], capace di dare forma giuridica liberal democratica ai propri contenuti dinamici aggregativi [6]. Il celebre enunciato del 1964 – «Lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che esso stesso non è in grado di garantire» [7] – non è, in tale prospettiva, una formula contingente, bensì la sintesi di un’intera filosofia politica del moderno. Lo Stato costituzionale, inteso come ordinamento giuridico neutrale e pluralistico, non produce da sé le energie normative che ne rendono possibile l’esistenza. Esso necessita di un ethos pre-politico, di virtù civiche, di motivazioni etiche e culturali che non sono il risultato delle sue procedure, ma che provengono dalla società, dalla religione, dalla tradizione, dall’ethos collettivo sedimentato nella storia. Il cuore del teorema consiste dunque nel riconoscimento di una dipendenza originaria: lo Stato moderno vive di ciò che lo precede e lo tra scende, e che nondimeno è indispensabile al suo funzionamento. La secolarizzazione, lungi dall’essere un processo marginale, costituisce per Böckenförde la forma storica irreversibile del politico: il diritto pubblico moderno non può più assumere fondamenti religiosi o metafisici come principio costitutivo, limitandosi a garantire la libertà entro un quadro pluralistico, pur sapendo di non poter generare i presupposti normativi che la rendono stabile 8. limitandosi a garantire la libertà entro un quadro pluralistico, pur sapendo di non poter generare i presupposti normativi che la rendono stabile [8]. In questo punto nevralgico, il pensiero di Böckenförde si differenzia da altre grandi elaborazioni coeve, e in particola re da quella di Jürgen Habermas. Quest’ultimo, soprattutto a partire da Faktizität und Geltung del 1992, sviluppa una concezione procedurale della legittimità, in cui il diritto trae la propria forza vincolante non da presupposti etici sostantivi, ma dalla capacità inclusiva di un discorso razionale che coinvolge tutti i cittadini come soggetti deliberanti [9]. Per Habermas, la democrazia procedurale può produrre essa stessa, attraverso il processo comunicativo [10], il fondamento della propria validità: il consenso raggiunto discorsivamente diventa criterio sufficiente di legittimità. Böckenförde, al contrario, non confida in questa autosufficienza del processo democratico [11]. Il suo teorema, infatti, afferma che lo Stato liberale non può vivere esclusivamente delle proprie procedure, perché esse non sono in grado di generare l’ethos di cui la comunità po litica ha bisogno. Mentre, però, Habermas radicalizza l’istanza immanentistica, facendo del discorso il luogo di autolegittimazione del diritto, Böckenförde introduce una dimensione di dipendenza eteronoma: la convivenza politica ha bisogno di risorse normative che non provengono dal processo democratico, ma che lo precedono e lo rendono possibile. Il confronto tra le due prospettive rivela due modi opposti di intendere la relazione tra diritto e fondamento. Habermas rappresenta la linea di continuità della modernità illuministica, per la quale la razionalità procedurale è capace di sostituire integralmente la trascendenza del diritto naturale [12]; Böckenförde, pur muovendosi anch’egli entro la cornice secolarizzata [13], conserva la coscienza di una insufficienza strutturale. Egli non riduce il diritto al solo processo, ma riconosce che la validità dell’ordinamento rimane sospesa su presupposti che non possono essere generati istituzionalmente. Se Habermas incarna il tentativo di fondare la normatività nel discorso immanente, Böckenförde si limita a constatare che lo Stato secolare [14] non può che vivere di risorse pre-politiche che non gli appartengono, senza che vi sia possibilità di ricomporre tale frattura [15]. Ne risulta un pensiero che, lungi dal proporre un recupero dell’ordine giusnaturalistico classico, si configura come filosofia politica della secolarizzazione. Il teorema böckenfördiano, infatti, non mira a reintegrare nello Stato fondamenti trascendenti, ma a riconoscere la condizione di ‘debolezza costitutiva’ dell’ordinamento liberale: esso dipende da presupposti che non produce e deve, tuttavia, vivere di essi. Questa condizione viene assunta come tratto universale della modernità politica, in cui lo Stato non può più legittimarsi mediante un riferimento a verità sostantive, ma deve affidarsi al fragile equilibrio tra procedure giuridiche e risorse etiche provenienti dalla società. Nella consapevolezza di questa fragilità si condensa la cifra più profonda del pensiero di Böckenförde: un pensiero che illumina la tensione tra libertà e fondamento, tra neutralità ed ethos, tra secolarizzazione e necessità di valori, inscrivendo nella forma stessa dello Stato costituzionale il segno indelebile della sua incompiutezza. ” ... NOTE 3 Cfr. C. Schmitt, La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Torino, 2004, pp. 31-116. 4 Per un inquadramento del clima politico e della riflessione giuridica sottesa alla Costituzione tedesca del 1949, con particolare riferimento alla dimensione personalistica ed ai diritti, si rinvia a E. Caterina, Alle origini del personalismo della Legge fondamentale: un viaggio nei dibattiti costituenti te deschi del dopoguerra (1946-1949), in Dir. pubbl., 2021, 2, pp. 485-527. 5 Cfr. P. Ridola, Costantino Mortati, la «Costituzione in senso materiale», la Costituzione repubblicana. Spunti di riflessione, in Nomos. Le attualità del diritto, 2023, 3, pp. 1-10. 6 Cfr. G. Preterossi, Prefazione, in E.W. Böckenförde, Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, a cura di G. Preterossi, Bari, 2007, p. XII. 7 Il saggio del 1964 dal titolo La nascita dello Stato come processo di seco larizzazione è poi confluito in E.W. Böckenförde, Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht, Frankfurt am Main, 1976. 8 Si rinvia al corposo saggio di A. Cavaliere, Le ragioni della secolarizza zione. Böckenförde tra diritto e teologia politica, Torino, 2016. 9 In merito è interessante il contributo di A. Floridia, Le basi della demo crazia: procedurali, non morali. Alcune note di lettura su Habermas, in www. centroeinaudi.it, 2017, 220, pp. 1-24. 10 Cfr. J. Ratzinger, J. Habermas, Etica, religione e Stato liberale, Brescia, 2004, pp. 21-40. 11 Sul punto M. Borghesi, I presupposti non politici della democrazia. Böckenförde e Habermas, in La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo, a cura di A. Simoncini, M. Cartabia, Bologna, 2010. 12 Cfr. V. Baldini, Fondamenti prepolitici dello stato costituzionale di di ritto nell’esperienza della società multiculturale e multireligiosa? Rileggendo a oltre un decennio di distanza il dibattito tra Jürgen Habermas e Joseph Ratzinger, in Dirittifondamentali.it, 2018, 2, pp. 1-18. 13 Cfr. E.W. Böckenförde, L’importanza della separazione fra Stato e società nello Stato sociale democratico di oggi, in E.W. Böckenförde, op. cit., pp. 82-114. 14 Per una analisi della traduzione del concetto di secolarizzazione negli ordinamenti statali e con riferimento a quello italiano P.G. Grasso, Costituzione e secolarizzazione, Padova, 2002, pp. 19-53. 15 Cfr. A. Lattarulo, Stato e religione. Gli approdi della secolarizzazione in Böckenförde e Habermas, Bari, 2009.

TAR Lazio, Sez. I, 16.02.2026, n. 3018 IL CASO E LA DECISIONE Vari aspiranti si sono proposti per essere designati come membro laico del CGARS (Tribunale di secondo grado della giustizia amministrativa nella Regione Sicilia). La conseguente scelta di un avvocato per tale incarico ha posto le basi per l’impugnazione oggetto della sentenza in commento, dove il TAR Lazio si è trovato a decidere sulla contestazione del Decreto del Presidente della Repubblica di nomina. Il ricorso è stato proposto da un soggetto che aveva ricoperto il ruolo di magistrato presso il CGAR Sicilia dal 2016 al 2022, il quale ha contestato l’assenza di ogni comparazione nella nomina tra il ricorrente e il controinteressato effettivamente nominato. Inoltre, è stata censurata l’assenza di qualsivoglia legame tra l’avvocato nominato al CGAR Sicilia e il contesto siciliano dove dovrebbe prestare servizio. Il controinteressato e l’Amministrazione costituita hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di competenza, a favore del TAR Sicilia Palermo, e la carenza di interesse del ricorrente, oltre che la violazione del ne bis in idem, essendo già presente una decisione del CGA Sicilia proprio sul parere favorevole alla designazione del controinteressato. Il TAR Lazio ha scrutinato, innanzitutto, la questione dell’ incompetenza territoriale facendo alcune interessanti precisazioni che hanno confermato la competenza del TAR capitolino. Infatti, il procedimento di nomina del membro laico presso il CGAR Sicilia si compone di vari atti a diversi livelli disciplinati dal d.lgs. n. 373/2003 : il Presidente della Regione Sicilia designa il membro laico e lo propone; i componenti del Consiglio di giustizia amministrativa sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente delle Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto. Quindi, bisogna distinguere tra una fase di designazione che avviene a livello regionale e una, successiva, di nomina a livello statale. Ne consegue che l’atto di designazione del Presidente della Regione Sicilia è sindacabile dinanzi al TAR Sicilia, Palermo nel rispetto del criterio territoriale, mentre quelli del Presidente della Repubblica e del Presidente Consiglio dei Ministri di nomina sono scrutinabili presso il TAR Lazio secondo il criterio funzionale dell’ art. 135 comma 1 lett. a c.p.a.. Prosegue il TAR, verificando l’ eccezione di inammissibilità relativa alla violazione del ne bis in idem e ritenendola fondata, quanto agli atti presupposti impugnati . Infatti, il ricorrente aveva proposto ricorso al TAR Sicilia avverso i due provvedimenti che avevano designato il controinteressato e il Giudice adito aveva già deciso in senso sfavorevole al ricorrente con pronuncia, confermata poi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con sentenza n. 1051 del 29 dicembre 2025. Particolarmente interessante l’argomento usato dal TAR per decidere sulle condizioni dell’azione. Il TAR Lazio, infatti, ha accolto anche l’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente, facendo richiamo al CGARS n. 1051/2025 che ha statuito che “ dal quadro normativo, come sopra descritto, concernente la nomina dei componenti laici del C.G.A.R.S. non si rinviene la necessità di alcuna valutazione comparativa tra i profili professionali degli aspiranti alla nomina ”. Invero, il candidato nominato deve possedere – quale unica condizione, necessaria e sufficiente, per essere dapprima designato e quindi nominato componente di una delle sezioni del CGARS – i requisiti soggettivi di cui agli artt. 106, terzo comma, della Costituzione, o 19, comma 1, n. 2), della legge n. 186 del 1982 . Si tratterebbe di una situazione di merito assoluto , dove non si potrebbe, tecnicamente, neanche parlare di “candidati” in concorso tra loro. In tal senso, a parere del CGARS - parere che il TAR capitolino condivide - si potrebbe, perciò, solo censurare la mancanza della qualità di “idoneità in senso assoluto” del soggetto nominato. Il TAR Lazio, perciò, partendo anche da quanto affermato nella s entenza del Consiglio di Stato n. 4404/2015 – secondo cui lo stesso ricorrente non ha alcuna posizione giuridicamente differenziata, e come tale tutelabile, per opporsi all’avvio di distinti iter di nomina riguardanti gli altri due candidati, vista la natura autonoma e non concorsuale dei diversi iter e l’inesistenza di un anomalo vincolo di prenotazione sull’incarico a seguito della originaria designazione poi (quand’anche illegittimamente) revocata –, ha ritenuto la non sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto dal ricorrente, nonché della prova in concreto dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illegittima. In altre parole, mentre la candidatura a membro laico sarebbe da inquadrare in una “ dichiarazione di desiderio ”, la designazione dello stesso ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 373/2003 rimane una prerogativa del Presidente della Giunta regionale, liberamente esercitabile, sebbene nel rispetto della puntuale condizione prevista dall’ art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 373/2003 . In conclusione, solo se anche il ricorrente fosse stato designato ai sensi dell’art. 6, comma 2 del predetto d.lgs. n. 373/2003 si sarebbe potuto concretare un interesse legittimo e una legittimazione a contestare. In assenza della designazione, si tratta, secondo il TAR Lazio, di un interesse di mero fatto non scrutinabile. NOMINA DEI MEMBRI LAICI NELLE CORTI E VINCOLI NELLA SCELTA La nomina dei membri laici nelle Corti nazionali è prevista in Costituzione all’art. 106 comma 3 , dove è ammessa, per meriti insigni, la nomina a consigliere di Cassazione di Professori Ordinari e Avvocati con almeno 15 anni di esperienza, nonché iscritti presso le giurisdizioni superiori. Stesso discorso può farsi per la Corte Costituzionale, alla luce dell’ art. 135 comma 2 Cost. , che richiede, per gli avvocati, almeno 20 anni di esercizio. Con il d.lgs. n. 373/2003 è stata consentita anche la nomina di membri laici presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. Queste nomine, che alimentano il dibattito sulla natura giuridica dell’atto di “alta amministrazione”, possono essere oggetto di diatribe e, in alcuni casi, sono state oggetto di impugnazione, come nell’ipotesi che si commenta nel presente scritto. Le interessanti argomentazioni usate dalla decisione in commento per dichiarare inammissibile il ricorso stimolano alcune riflessioni. In particolare, soffermandosi sul tema della carenza di legittimazione e seguendo le previsioni normative, si ravvisa come il giudice non potesse far altro che concludere per l’assenza della condizione dell’azione. D’altronde, il dato letterale del d.lgs. n. 373/2003, come interpretato dalla giurisprudenza, disegna un procedimento bifasico : una prima fase di designazione a livello regionale; una seconda fase di nomina a livello statale. Sostanzialmente, solo il superamento della prima fase – con conseguente designazione da parte del Presidente della Regione Sicilia – potrebbe comportare il sorgere di un interesse legittimo con la possibilità di contestazione della seconda fase. Questo meccanismo crea una preclusione sostanziale evidente a cui si accompagna un’altra chiusura processuale. Leggendo la sentenza, risalta l’interessante argomento sul giudizio di idoneità in senso “assoluto” e il suo rapporto con la “dichiarazione di desiderio”. Secondo la giurisprudenza, infatti, le nomine di cui all’art. 106 Cost. sfuggirebbero al normale sindacato del giudice amministrativo – in coerenza con la loro natura di atti di alta amministrazione – limitandosi le valutazioni a vizi strettamente collegati all'assenza dei presupposti previsti dalla legge per accedere all'incarico. Nel caso di specie, si tratta del vizio di mancanza di idoneità in senso assoluto, cioè di assenza dei requisiti previsti per legge per accedere alla carica. Il corollario del ragionamento risiede nel fatto che la manifestazione di interesse a essere designati dal Presidente della Regione Sicilia, in realtà, altro non sarebbe che una "speranza" che non crea un rapporto, potremmo dire, paraconcorsuale . Trattasi, invece, di interesse di fatto che non assurge a interesse legittimo con una posizione differenziata e qualificata. La conseguenza è che colui che manifesta l’interesse non potrebbe aspirare né a che venga posta in essere una procedura comparativa, né a che possa esserci alcun sindacato del giudice amministrativo sull’eventuale eccesso di potere nella mancanza di considerazione della propria candidatura. Il ragionamento condiviso dal TAR Lazio, di per sé, parrebbe lineare e non opinabile. D’altronde, il giudice è soggetto soltanto alla legge, che, se interpretata secondo la giurisprudenza costante, non può che dare il risultato esplicitato nella sentenza in commento, impedendo a colui che ha semplicemente manifestato interesse a essere designato la possibilità di agire in giudizio per rivendicare la propria "preferibilità". Il tema, semmai, è un altro. Ci si dovrebbe, cioè, chiedere se, in astratto, sia ammissibile nel nostro ordinamento un sistema normativo che ammette designazioni e nomine non sindacabili dal giudice amministrativo e se, effettivamente, possano esistere “dichiarazioni di desiderio” improduttive di qualsiasi effetto. Difatti, sottrarre questo tipo di nomine dal sindacato intrinseco del giudice amministrativo, rischia di creare zone franche di diritto, in cui, pur a fronte della creazione di una situazione differenziata – la presentazione della dichiarazione di interesse alla carica – non si esplica una situazione di effettività della tutela processuale corrispondente. In uno scenario del diritto amministrativo in cui risultato, buona fede, fiducia e leale collaborazione permeano l’azione degli Enti pubblici, forse sarebbe da ripensare anche la normativa in materia di designazione e nomine dei membri laici delle Corti giudiziarie, in modo da creare a livello legislativo la possibilità di un vero e proprio confronto tra i candidati, così da premiare la trasparenza e imparzialità delle nomine. Una modifica legislativa che parrebbe necessaria, dato che pare difficile immaginare un cambio di orientamento pretorio, se la giurisprudenza rimane imbrigliata in norme di legge (troppo) stringenti e, probabilmente, anacronistiche, se consideriamo l’importanza ed eccezionalità delle nomine di componenti laici nelle giurisdizioni superiori. Come ha tutto sommato correttamente argomentato il ricorrente nel caso esaminato, la natura fiduciaria delle scelte non dovrebbe sottrarre il provvedimento di designazione, così come quello di nomina " dal dar conto delle ragioni che hanno indotto a privilegiare un tale aspirante piuttosto che un altro, ovverosia, nella specie, il soggetto nominato al posto del ricorrente, che ha manifestato l’intento di conseguire la nomina, e prima ancora, a tal scopo, di essere designato in relazione alle qualità ed ai requisiti professionali dichiarati ". Forse il minimo esigibile, in tale contesto, sarebbe che l'Amministrazione motivi quanto meno la scelta tra gli aspiranti, dando così forza giuridica effettiva alle loro manifestazioni di interesse, " in considerazione della peculiarità dell'incarico giudiziale da conferirsi ".

su piattaforme digitali e IA: - Andrea Sirotti Gaudenzi*, Social e IA: dalla giurisprudenza Usa un contributo al dialogo con l’Europa (Guida al diritto 18/2026, 6-8, editoriale). Commento a margine del provvedimento dei giudici americani (decisione 25 marzo 2026 della Superior Court di Los Angeles) che ha ritenuto Meta e Google responsabili dei servizi presentati al pubblico. Gli esiti del caso statunitense riaprono il confronto sui limiti della libertà di progettazione delle piattaforme digitali e sui correlati doveri di protezione degli utenti più vulnerabili. Il caso statunitense e il quadro europeo. La Corte di Los Angeles affronta il tema dell’uso di strumenti “inappropriati” nel mondo delle strutture complesse offerto dalle piattaforme. La disciplina dell’Ue è chiara: gli obblighi dettati dal DSA investono i fornitori di piattaforme sin dal momento della creazione del prodotto. [*direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto nazionale per la formazione continua (Roma)] sui cc.dd. DL sicurezza e DL rimpatri : DL 24.2.2026 n. 23 - L 24.4.2026 n. 54, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale. DL 24.4.2026 n. 55, Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. - testo del decreto sicurezza (DL 23/2026) convertito in legge (Guida al diritto 18/2026, 10-22) - guida alla lettura e mappa del provvedimento a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 18/2026, 25-34) - commenti: - Alberto Cisterna, Solo una “epifania” securitaria senza revisione complessiva (Guida al diritto 18/2026, 35-40) [le novità] - Giovanbattista Tona, Coltelli: per la responsabilità è rilevante il meccanismo a scatto (Guida al diritto 18/2026, 41-45) [le norme sulle armi bianche] - Alberto cisterna, Rapine ai portavalori: l’incognita della nozione di gruppo organizzato (Guida al diritto 18/2026, 46-50) [il nuovo furto] - Aldo Natalini, Arresto da sei mesi a un anno per chi viola il divieto di accesso (Guida al diritto 18/2026, 51-53) [il Daspo urbano] - Giuseppe Amato, Droga: sul “fatto di lieve entità” intervento di maggior rigore (Guida al diritto 18/2026, 54-63) [spaccio di stupefacenti] - Giuseppe Amato, Manifestazioni: sul fermo polizia sprecata l’occasione del termine (Guida al diritto 18/2026, 64-69) [l’ordine pubblici] - Aldo Natalini, Con danneggiamento e resistenza stop a riunioni in luogo pubblico (Guida al diritto 18/2026, 70-72) [le nuove misure interdittive] - Giuseppe Amato, Più tutele a personale scolastico e servizio di trasporto pubblico (Guida al diritto 18/2026, 73-76) [scuole e istruzione] - Giuseppe Amato, Forze di polizia, lo scudo penale tra dubbi applicativi e normativi (Guida al diritto 18/2026, 77-84) [sicurezza pubblica e forze di polizia] [modalità di iscrizione della notizia di reato; annotazione preliminare in un modello separato quando è evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione; escluse pertanto le iscrizioni a modello 21/44 di fatti non costituenti ictu oculi una qualsivoglia ipotesi di reato; quando non è necessario procedere ad altri accertamenti, il Pm assume le proprie determinazioni sulla richiesta di archiviazione senza ritardo ed entro trenta giorni; l’introduzione di un registro separato dovrebbe rispondere all’esigenza di evitare l’”effetto stigmatizzante” collegato all’iscrizione nel registro degli indagati, ma non è chiaro quale sia il vantaggio per la persona “annotata” rispetto a quella iscritta formalmente nel registro delle notizie di reato] - Fabio Fiorentin, Magistrato sorveglianza: le espulsioni conquistano la corsia preferenziale (Guida al diritto 18/2026, 85-90) [i permessi] N.B. - Testo del decreto legge e relativi commenti in Guida al diritto 9/2026. - testo del DL rimpatri (DL 55/2026) (Guida al diritto 18/2026, 23-24, sotto il titolo “Riscritta la norma sui rimpatri volontari assistiti”) - commento di Alberto Cisterna, Rimpatri assistiti: si torna nell’alveo della necessaria costituzionalità (Guida al diritto 18/2026, 91-92) [il DL correttivo, ossia il DL 55/2026 che, dopo le polemiche provocate dall’inserzione dell’articolo 30-bis nel testo della legge di conversione, ha soppresso ogni ruolo del Consiglio nazionale forense] - nota della Rivista (Guida al diritto 18/2026, 10): La conversione del decreto sicurezza (Dl n. 23/2026) e la successiva approvazione del decreto rimpatri (Dl n. 55/2026) evidenzia le tensioni emerse nell’uso della decretazione d’urgenza in materia di immigrazione. La previsione più controversa sulla collaborazione dell’avvocatura nei rimpatri incentivati è stata successivamente soppressa con un intervento normativo d’urgenza (Dl 24.4.2026 n. 55), prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. L’intervento correttivo risoltosi nella soppressione dell’art. 36-bis ha ridimensionato l’impianto originario, riaffermando i confini tra funzione amministrativa e ruolo difensivo dell’avvocatura. Non è la prima volta che si sopprime una norma nel periodo di vacatio legis. Nel 2006 (vent’anni fa), fu l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a esprimere disappunto per un emendamento relativo alla giustizia contabile (si veda G. Negri, «Il decreto correggi-decreto non è un inedito», «Il Sole 24Ore» del 25 aprile 2026, pagina 14). in tema di cittadinanza : - Corte cost. 30.4.26 n. 63, pres. Amoroso, red. Pitruzzella (Guida al diritto 18/2026, 98): Sono in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di costituzionalità, sollevate dal Tribunale di Torino, in merito all’art. 1 del c.d. decreto cittadinanza (DL 36/2025 - L 74/2025, Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), che ha introdotto nella legge n. 91/1992 l’art. 3-bis, stabilendo che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio”. in tema di interpretazione autentica (iscrizione all’albo riscossori imposte): - Corte cost. 30.4.26 n. 62, pres. Amoroso, red. Antonini (Guida al diritto 18/2026, 97-98): Non è incostituzionale la norma che, in sede di interpretazione autentica, stabilisce che, per il passato, non è richiesta l’iscrizione all’ “albo dei riscossori” per le società di progetto costituite da soggetti già iscritti. [Così la Corte ha statuito sull’art. 3, comma 14-septies, DL 202/2024 - L 15/2025, di interpretazione autentica di due previsioni in materia di affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e di iscrizione nell’albo dei soggetti privati abilitati a effettuarle. Il giudice remittente (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli) dubitava dell’effettiva portata interpretativa della disposizione, ritenendola norma innovativa e retroattiva lesiva di plurimi parametri costituzionali. La sentenza ha respinto le censure precisando che in un contesto in cui l’interpretazione delle disposizioni in materia di iscrizione all’albo si presentava in termini problematici con riferimento alle società di progetto, il legislatore ha inteso chiarirne il significato, individuandone uno corrispondente a quello già emerso nella, pur quantitativamente limitata, giurisprudenza. In definitiva la Corte ha riconosciuto il genuino carattere di interpretazione autentica della disposizione censurata, che nemmeno sconta la distanza nel tempo indicata dal remittente, in quanto risponde all’esigenza di applicare le disposizioni rilevanti a una fattispecie prima mai verificatasi]. in tema di accesso (pareri legali): - Cons. Stato IV 11.3.26 n. 1979, pres. est. (Guida al diritto 18/2026, 97): Il parere legale non è un documento amministrativo neutro, per cui la sua ostensibilità non può essere valutata secondo criteri meramente documentali, ma richiede un’indagine sulla funzione concreta che esso svolge. Se il parere legale è uno strumento funzionale alla costruzione della linea difensiva dell’ente, esso non è ostensibile. [Superando letture formalistiche che avevano talvolta consentito l’accesso in presenza di meri richiami testuali, la pronuncia valorizza il profilo sostanziale. statuendo che ciò che conta è l’incidenza reale del parere sul contenuto dell’atto finale. Se il parere resta confinato nella sfera interna dell’Amministrazione, quale supporto alla valutazione difensiva o preventiva rispetto a possibili contenziosi, esso rimane coperto da una riservatezza qualificata. Diversamente, quando diventa parte del percorso decisionale, cioè viene inserito nel procedimento come effettivo apporto alla motivazione dell’atto finale, perde la sua connotazione esclusivamente difensiva e si espone al controllo esterno. La decisione rafforza il collegamento tra segreto professionale e garanzie costituzionali, sottolineando che la tutela della riservatezza non è un privilegio dell’Amministrazione, ma una condizione necessaria per assicurare l’effettività del diritto di difesa. Consentire l’accesso indiscriminato ai pareri significherebbe esporre anticipatamente le strategie argomentative dell’ente, alterando l’equilibrio tra le parti. In questa chiave, il diniego di accesso non rappresenta una compressione della trasparenza, ma una sua fisiologica modulazione]. c.s. Indocti discant et ament meminisse periti (Chi non sa impari, chi sa rinfreschi la memoria) [(Charles-Jean- François Hénault (Parigi, 1685-1770)]

sulla TUN [Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da macropermanenti]: - Alberto Cisterna*, Tun Nazionale ed esiti di Cassazione: “curva” al di sotto delle aspettative (Guida al diritto 17/2026, 12-16, editoriale). Secondo l’Autore la sentenza Cass. Cass. 7.4.26 n. 8630non prende in considerazione i temi più controversi: gli scostamenti negativi della Tun rispetto ai sistemi pretori, la compatibilità dei valori nazionali con l’art. 138 del codice delle assicurazioni. [*magistrato presso la Corte di cassazione ed esperto dei temi legati alla liquidazione del danno] - Alberto Cisterna, Risarcimenti del danno compressi, il “lato oscuro” dei valori nazionali (Guida al diritto 17/2026, 17-30) NB: sentenza segnalata in Guida al diritto 15/2026 con i commenti di: - Giovanni Comandè*. Ristoro del danno, il ritorno alle radici chiude il cerchio dell’equità stipulativa (10-12) - Filippo Martini, Per la componente biologica si rischia il “tramonto” delle tabelle pretorie (29-33) - Marco Rodolfi, Per le lesioni di non lieve entità forte impatto dei valori unitari (34-40) sugli incarichi dei direttori sanitari (giurisdizione): - Cass. SSUU 20.2.26 n. 3868 (Guida al diritto 17/2026, 38 T): 1. Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che, ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla Corte di cassazione, dall'art. 111, comma 8, della Costituzione, risulta in linea con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito. 2. La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa - anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bisdell'art. 15 DLg 502/1992, come modificato dall'art. 20 L 118/2022 - ha carattere non concorsuale, atteso che detto conferimento non determina l'immissione in servizio del sanitario ma comporta soltanto l'attribuzione della "funzione dirigenziale" - ossia di un incarico temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile alla scadenza e revocabile -, né integra ipotesi di progressione verticale, con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e costituisce espressione di un potere privatistico e non già amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione il comma 4 dell'art. 63 DLg 165/2001. - (commento di) Alessandro E. Basilico, Dubbi sul rinvio pregiudiziale da parte dei giudici amministrativi (Guida al diritto 17/2026, 50-52) in tema di project financing : - TAR Brescia 1^, 18.3.26 n. 409, pres. Gabricci, rel. Fede (Guida al diritto 17/2026, 76 T): In tema di finanza di progetto, una volta conclusa la procedura comparativa tra più proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, l'accesso al progetto di fattibilità selezionato, chiesto a fini difensivi da un operatore economico che ha partecipato alla procedura con una propria proposta, non può essere differito a un momento successivo all'indizione della gara sulla base del progetto prescelto. - (commento di) Davide Ponte, Il Tar Brescia fa il punto su un istituto che la Corte europea ha messo in crisi (Guida al diritto 17/2026, 83-86) in tema di procedimento amministrativo (richieste di asilo): - Tar Veneto 3^, 18.3.26 n. 617, pres. Polidori, est. De Col (Guida al diritto 17/2026, 35): La mancanza di risorse non basta, da sola, a giustificare ritardi sistematici. È necessario dimostrare di aver utilizzato al meglio le risorse disponibili e di aver adottato tutte le soluzioni organizzative possibili per contenere i tempi. Se questa dimostrazione manca, il ritardo non è più un evento fisiologico, ma diventa il sintomo di una gestione non adeguata. Ciò che rileva è la capacità concreta dell’organizzazione di adattarsi alle esigenze del servizio. [La vicenda origina da una istanza di accesso civico relativa all’operato dell’Ufficio immigrazione della Questura di Venezia e alle sue disfunzioni organizzative: ritardi sistemici, difficoltà diffuse nell’accesso al procedimento: tempi di attesa molto lunghi e incompatibili con le esigenze di tempestività richieste, accessi contingentati, assenza di modalità alternative per presentare le domande di protezione internazionale (asilo). Il ricorso è stato proposto ai sensi del DLg 20.12.2009 n. 198, che disciplina la c.d. class action pubblica, volta a tutelare, in via collettiva, l’efficienza dell’azione amministrativa nel rispetto dei termini procedimentali e delle modalità di erogazione dei servizi pubblici. Dall’istruttoria è emerso che l’organizzazione del servizio era strutturata in modo rigido, con concentrazione delle attività in un’unica sede e gestione degli accessi su base giornaliera. Tale impostazione, in presenza di un aumento delle richieste, ha prodotto un accumulo di arretrati e un progressivo allungamento dei tempi di lavorazione. L’A. ha giustificato tali criticità richiamando la scarsità di personale e l’incremento del carico di lavoro, sostenendo che le difficoltà non fossero imputabili a scelte organizzative, ma a condizioni esterne. La sentenza condanna il Ministero dell’interno a porre rimedio alla riscontrata situazione di inefficienza mediante adozione di opportuni provvedimenti nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie e umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. La decisione si inserisce in un orientamento che attribuisce rilievo crescente al funzionamento concreto dei servizi pubblici come parametro di legittimità. Il controllo del giudice non riguarda solo la correttezza formale degli atti, ma anche la capacità dell’organizzazione di raggiungere gli obiettivi che le sono assegnati. Non si tratta di sostituire le scelte dell’amministrazione, ma di verificare se tali scelte siano idonee a garantire un servizio efficiente e accessibile]. in tema di procedimento amministrativo (comunicazione di avvio e contraddittorio): - TAR Basilicata 1^, 27.3.26 n. 138, pres. Santoleri, est. Nappi (Guida al diritto 17/2026, 35): Nei casi in cui l’Amministrazione incida su posizioni favorevoli già attribuite, la partecipazione del destinatario non è un elemento accessorio, bensì una componente essenziale della legittimità dell’azione. La comunicazione di avvio del procedimento rappresenta lo strumento tramite cui si realizza il confronto tra A. e privato, consentendo l’emersione di elementi utili alla decisione. La sua omissione non può essere considerata irrilevante, poiché priva l’A. di un apporto conoscitivo potenzialmente decisivo. (Nel valorizzare il contraddittorio come pilastro della legittimità dell’autotutela che revoca una concessione, la pronuncia evidenzia come la partecipazione non abbia solo funzione difensiva, ma incida sulla qualità della decisione amministrativa. Le osservazioni del privato possono orientare l’esercizio della discrezionalità verso soluzioni meno invasive, nel rispetto del principio di proporzionalità. La revoca, in quanto misura incisiva, deve essere sorretta da una motivazione che dia conto delle ragioni per cui l’interesse pubblico prevale sull’affidamento maturato. In assenza di tale dimostrazione, l’atto risulta viziato). in tema di successioni (polizze vita): - Cass. 3^, 20.4.26 n. 10382 (Guida al diritto 17/2026, 33): 1. In tema di assicurazione sulla vita, la designazione del beneficiario dei relativi vantaggi, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c., si pone alla stregua di «atto inter vivos con effetti post mortem», sicché l’individuazione quali beneficiari degli «eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi» ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano o meno tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente. 2. Non è sindacabile in sede di legittimità, se operato con congrua motivazione e scevro dai soli gravi vizi logici, l’accertamento con cui il giudice del merito - dopo aver accertato quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico e in omaggio al canone di conservazione del testamento - stabilisca se l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato. in tema di condominio : - Cass. 2^, 31.3.26 n. 8003 (Guida al diritto 17/2026, 53 s.m., annotata da Mario Piselli): In materia condominiale, la nullità della delibera è ipotesi del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità e sussiste in caso di a) mancanza originaria dell'oggetto della decisione collegiale; b) impossibilità dell'oggetto in senso materiale o in senso giuridico", riguardante la concreta possibilità di attuazione del deliberato (impossibilità materiale) o il fatto che l'assemblea abbia disciplinato le cose e i servizi comuni, non i beni o i diritti esclusivi dei singoli; c) illiceità per violazione di norme imperative o dell'ordine pubblico. In ogni altra ipotesi permane il potere dell'assemblea di deliberare e, pertanto, in caso di cattivo uso di tale potere, il vizio è di annullabilità e deve esser fatto valere con l'impugnativa prevista dall'art. 1137 c.c. nel termine prescritto; in mancanza la delibera resta vincolante per i condomini. sugli abusi di mercato (nozione di informazione privilegiata): - Corte giust. Ue 4^, 16.4.26, causa C-229/24 (Guida al diritto 17/2026, 88 s.m.): L’art. 7, par. 1, lett. a), del regolamento n. 596/2014 va interpretato nel senso che, affinché un’informazione sia considerata come resa pubblica e cessi così di costituire un’«informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, è necessario che essa sia oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti all’art. 17 di tale regolamento e all’art. 2, par. 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055. - (commento di) Marina Castellaneta, Mercati finanziari, un’informazione non è più “privilegiata” se la comunicazione viene resa pubblica (Guida al diritto 17/2026, 88-90) sul diritto di accesso alle norme in materia di salute (fumo): - Corte giust. Ue, Sezione Grande, 21.4.26, causa C-155-24 (Guida al diritto 17/2026, 36): 1. Se una direttiva dell’Unione europea richiama norme tecniche internazionali per tutelare la salute, queste devono essere accessibili ai cittadini. Il consumatore deve quindi, nel rispetto del principio dello Stato di diritto, beneficiare di un libero accesso alle summenzionate norme. Ciò significa che tale accesso deve essere generale, effettivo, gratuito e non discriminatorio. (Chiamata a pronunciarsi sul caso delle sigarette con filtro e sui limiti alle emissioni nocive, la Corte di Lussemburgo conferma il diritto di verificare standard decisivi anche quando non pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE: la Fondazione deve avere cioè la possibilità di verificare se le sigarette fabbricate e immesse sul mercato rispettino i livelli di emissioni fissati dalla direttiva, alla luce dei metodi di misurazione prescritti dalle norme ISO cui rinvia la direttiva). 2. Nei limiti in cui il legislatore dell’Unione stabilisce obblighi in relazione a norme internazionali e mira a tutelare interessi quali la salute umana, spetta all’Unione europea sostenere i costi connessi all’attuazione del libero accesso alla versione ufficiale ed autentica delle norme stesse, in particolare, quando siano protette da diritti di proprietà intellettuale. (La Corte constata, a tale riguardo, che tutte le parti hanno avuto accesso al contenuto della versione ufficiale ed autentica delle norme ISO cui fa riferimento la direttiva. Ciò premesso, la Corte statuisce che la Fondazione non può invocare metodi di misurazione diversi da quelli prescritti dalle norme ISO, anche se queste non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea). in tema di libertà fondamentali e tutela dei minori (in Ungheria): - Corte giust. Ue, Seduta Plenaria, 21.4.26, causa C-769-22 (Guida al diritto 17/2026, 36): La legge ungherese a tutela dei minori («legge n. LXXIX del 2021 che introduce misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modifica alcune leggi al fine di proteggere i minori») è illegittima in quanto emargina le persone LGBTI+. [L’Ungheria ha modificato diversi atti legislativi nazionali per proteggere i minori. In sostanza, tali modifiche vietano o limitano l’accesso a contenuti, in particolare nel settore audiovisivo o pubblicitario, che rappresentino o promuovano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità. A seguito di un ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea in merito, la Corte di giustizia dichiara che l’Ungheria ha violato il diritto dell’Unione a vari, distinti livelli, e cioè: il diritto primario e il diritto derivato relativi ai servizi nel mercato interno, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 2 TUE e il regolamento generale sulla protezione dei dati (Rgpd)]. in materia penale (reati sessuali - violenza sessuale di gruppo): - Cass. 3^, 2.3.26 n. 8013 (Guida al diritto 17/2026, 62 T): Dopo la sentenza della Corte costituzionale 29.12.25 n. 202, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 609-octies c.p., nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da essa comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi, il parametro di valutazione del fatto lieve è pur sempre quello elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali di minorenne, ma con le cautele indicate dalla Corte costituzionale. - (Commento di) Carmelo Minnella, Le cautele necessarie nel riconoscere la nuova diminuente per i fatti lievi (Guida al diritto 17/2026, 65-70). La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente privilegiato un modello di sindacato sulla proporzionalità “intrinseca” (o cardinale) della pena; l’esigenza della proporzionalità della pena ha reso necessario prevedere delle valvole di sicurezza per adeguare la sanzione alle caratteristiche concrete del fatto. in tema di rescissione del giudicato : - Corte giust. Ue 4^, 23.4.26, causa C-24/26 (Guida al diritto 17/2026, 36): 1. Il processo può svolgersi in assenza dell’imputato solo se questi è stato messo in condizione di conoscerlo e difendersi; altrimenti ha diritto alla rescissione della sentenza definitiva. 2. Nel giudizio di rescissione non è obbligatorio coinvolgere la vittima se non si è costituita parte civile. [In tema di rescissione del giudicato, la Corte UE conferma il modello italiano, ossia la compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione]. c.s. È difetto comune degli uomini, durante la bonaccia, non preoccuparsi della tempesta (Niccolò Machiavelli)
Corte. Cost., 15 aprile 2026, n. 50 Come è oramai noto, la riforma del sistema sanzionatorio tributario di cui al d.lgs. n. 87 del 2024 ha introdotto l ’art. 21 bis nel d.lgs. n. 74 del 2000 che al comma 1 prevede: “l a sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi ”. Ed è altresì noto che tale nuova disciplina è stata oggetto di numerose decisioni della Corte di cassazione (qui già segnalate) e che della sua legittimità nel sistema costituzionale hanno dubitato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte e la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. Si è così espressa la Corte costituzionale con la pronuncia qui segnalata, che ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate ma che, al contempo, ha dato un’ interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa. La Corte ha innanzitutto ricostruito, in quattro pagine, l’evoluzione storica del regime con cui il legislatore ha, nel tempo, inteso regolare i rapporti tra il processo penale e processo tributario: dalla pregiudizialità tributaria alla pregiudizialità penale del doppio binario, dal doppio binario pieno alla novella pregiudizialità penale dell’art. 21 bis condizionata alla fattispecie della “sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”, disposizione che persegue “un obiettivo di garanzia e di semplificazione nell’ambito del complesso rapporto tra il processo penale e quello tributario, rendendo in tal modo concreta, anche a livello processuale, l’esigenza di tutela della posizione soggettiva del contribuente”. È questo – afferma la Corte – un “ punto di approdo che riflette la visione secondo cui il dovere tributario, nella concezione costituzionale, attiene al pactum unionis piuttosto che a quello subiectionis, in quanto funzionale al finanziamento dei diritti civili e sociali che la Costituzione riconosce ”. La Corte ha poi affermato: a) che non vi è lesione del diritto di difesa dell’Agenzia delle Entrate (posto che essa, in forza di quanto affermato dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 29862 del 2022, non può intervenire nel processo penale per tutelare l’interesse fiscale), perché è previsto “un forte raccordo istituzionale tra il pubblico ministero e l’Agenzia delle entrate”: il primo, “quando esercita l’azione penale per i delitti tributari, informa la competente direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate dando notizia della imputazione” (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 87 del 2024); la seconda, “quando riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l’attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria” (art. 1, commi 3 e 4, d.lgs. n. 87 del 2024); così questo “scambio reciproco di informazioni può contribuire a costruire il quadro istruttorio del procedimento penale, in modo da sostenere e supportare il pubblico ministero nella individuazione delle fonti di prova e, quindi, da consentire l’accertamento processuale dei fatti su cui si basa la sua pretesa impositiva”; b) che non vi è violazione del principio di eguaglianza, perché trattasi di “disposizione di natura processuale”, materia nella quale “al legislatore è riconosciuta un’ampia discrezionalità poiché la configurazione degli istituti processuali è censurabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate”; c) che non vi è alterazione del principio della parità delle parti nel processo tributario, in quanto l’art. 21 bis limita “alla sola sentenza di assoluzione la deroga al principio del doppio binario, che per lungo tempo ha caratterizzato i rapporti tra il processo penale e quello tributario”, per cui “non appare oltrepassare la soglia della manifesta irragionevolezza, secondo il parametro con cui questa Corte è solita giudicare la scelta discrezionale del legislatore in materia di norme processuali”. Quanto alla contestata lesione della funzione giurisdizionale esercitata dal giudice tributario, cui sarebbe impedito di esercitare il suo potere di valutare autonomamente gli effetti della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, la Corte ha specificato che: d) nessuna criticità è ipotizzabile quando il giudice penale esclude l’esistenza del fatto facendo ricorso a presunzioni semplici, perché in questo caso sussiste nei due processi un’identità di strumenti probatori; difatti, la possibilità di ricorrere a questo particolare regime di prova è riconosciuta sia nell’ambito penalistico (art. 192 c.p.p.) sia in quello tributario (per esempio, art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973; e) nessun disallineamento tra i due processi si verifica poi con riferimento alle presunzioni semplicissime, previste dagli artt. 39, comma 2, e 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, che consentono al solo giudice tributario, in determinate condizioni, accertamenti fondati anche su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; f) che – ed è bene che ciò sia stato chiarito – non vi è identità di fatti materiali in caso di assoluzione perché non è stata raggiunta “la soglia di punibilità, la quale configura un elemento costitutivo del fatto di reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta che i fatti accertati ai fini penali sono diversi da quelli rilevanti in sede tributari"; g) che, tuttavia, “una seria criticità si verifica quando oggetto dell’accertamento penale sono determinate fattispecie tipiche, in relazione alle quali il diritto tributario fa entrare in gioco il regime probatorio delle presunzioni legali, in presenza delle quali ricade sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando l’insussistenza del fatto”. L’art. 21 è dunque “al riparo dai vizi di illegittimità costituzionale denunciati” se interpretato, doverosamente, precludendone l’applicabilità solo quando, da un lato, vengono in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche , e dall’altro, la sentenza penale di assoluzione non consegue a un accertamento positivo della non esistenza del fatto. In definitiva, “l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21 bis impone di ritenere che la sentenza penale di assoluzione cui si riferisce tale disposizione abbia sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, salve le ipotesi in cui: a) vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, essendo necessario, in questi casi, che la suddetta sentenza consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto; b) l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell ’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale , le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario”. Quest’interpretazione “si fonda sul principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e su quello di eguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53 Cost., e non reca pregiudizio al principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e agli artt. 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. Essa appare anche funzionale a un equilibrato raccordo tra il processo penale e quello tributario, dal momento che si deve ritenere difficilmente ipotizzabile che il contribuente non sia spinto, al fine di evitare la prosecuzione o l’avvio del processo tributario, a fornire, se esiste, la prova contraria già all’interno del processo penale, risultando salvaguardate in tale modo le esigenze fisiologiche di semplificazione cui l’art. 21 bis è rivolto. Last but non least , la Corte ha precisato che l’art. 21 bis (a differenza dell’art. 652 c.p.p. valido in generale ai fini della disciplina del rapporto tra processo penale e i giudizi civili e amministrativi) “non differenzia a seconda che la pronuncia di assoluzione sia resa a seguito di un accertamento positivo della insussistenza del fatto ovvero di un accertamento negativo basato sulla insufficienza di prove”, perché se il legislatore avesse voluto escludere l’ipotesi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p. “lo avrebbe fatto espressamente”. Per questo profilo l’art. 21 bis è “in linea con il comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 che ha previsto l’obbligo del giudice tributario di annullare l’atto impositivo in caso di insufficienza di prove”.

Ordinanza del Tribunale ordinario di Milano del 26 gennaio 2026, Prima Sezione Civile (R.G. n. 1544/2026) IL CASO E LA DECISIONE Un importante e famoso conduttore televisivo propone istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avverso la condotta, da lui ritenuta pregiudizievole della propria dignità e reputazione, tenuta da altro noto opinionista. Tale condotta si sarebbe sostanziata nell'accusa nei confronti del ricorrente di essersi reso responsabile di un sistema basato su ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, avere "esposto" l'immagine del conduttore al pubblico ludibrio - tramite alcune puntate di un podcast pubblicato sul canale youtube del resistente -, al di là dei limiti consentiti dalla privacy, e con la diffusione di foto intime e conversazione private accompagnate da allusioni volgari, avrebbe determinato un pregiudizio da risarcire, cui si sarebbe correlata strumentalmente la tutela urgente in sede cautelare, onde prevenire e comunque sterilizzare ulteriori conseguenze dannose Secondo la difesa del ricorrente, si era al cospetto di una vera e propria campagna diffamatoria, perpetrata tramite pubblicazione di materiale privato e intimo (tra cui la foto del ricorrente nudo e di spalle) ottenuto senza il consenso del ricorrente stesso, al solo fine di creare scandalo e massimizzare il proprio profitto economico, tramite il numero di visualizzazioni ottenibili sul canale del divulgatore delle notizie (visualizzazione arrivate in effetti a a15 milioni solo su YouTube, oltre all'ulteriore propagazione incontrollata delle notizie su altre piattaforme informatiche). Peraltro, nelle more della condotta contestata, da un lato, il conduttore televisivo aveva denunciato il noto opinionista per il reato di cui all' art. 612-ter del codice penale , dall'altro, si era preso atto dell’esistenza di una querela nei confronti del ricorrente da parte di terzo soggetto, che sarebbe stato coinvolto in prima persona nell'acquisizione e diffusione di immagini intime dell'interessato. Detto ciò, la tesi della difesa dell'importante conduttore televisivo era nel senso che la diffusione di fotografie private e sensibili, in un contesto denigratorio della persona, non avrebbe potuto essere giustificato dalla notorietà della persona stessa, nel momento in cui tale diffusione arrechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro dell'individuo ritratto. Non si sarebbe trattato, per altro verso, di informazione su fatti di una qualche utilità sociale, come tale suscettibile di escludere il consenso dell'interessato. Non era inoltre da considerarsi vera la notizia fornita dal resistente, trattandosi, secondo la tesi del ricorrente, di ricostruzioni prive di riscontro oggettivo, con estrapolazione di elementi decontestualizzati e omissione sistematica di circostanze rilevanti, in modo tale da alterare il quadro complessivo dei fatti. Parimenti, non era possibile individuare, secondo il ricorrente, nei fatti portati in risalto dall’opinionista, quell' interesse pubblico necessario per la pubblicazione di immagini e notizie senza consenso, non potendosi tale interesse identificare con la morbosa curiosità che parte della collettività ha per le vicende piccanti o scandalose della persona assurta a notorietà. Alle allegazioni difensive del soggetto che ha introdotto il ricorso cautelare ante causam , il resistente ha replicato, tra l’altro, con le seguenti affermazioni: - il conduttore televisivo avrebbe dovuto imputare a se stesso il fatto d’essere stato così incauto da mandare messaggi compromettenti e immagini scabrose ai suoi interlocutori, circostanza che gli avrebbe impedito adesso di invocare la privacy per pretendere un’inibitoria della pubblicazione, privacy che a dire del resistente non sussisterebbe più una volta che il messaggio era uscito dalla personale sfera di riservatezza; - gli elementi addotti nelle puntate “incriminate” del podcast costituirebbero fatti oggettivi (quali testimonianze e chat) di supporto alla divulgazione operata dall’opinionista; in particolare, sarebbe sufficiente, ai fini di testimoniare la verità dei fatti diffusi, l’esistenza della denuncia-querela da parte del giovane che avrebbe avuto rapporti intimi con il conduttore, in relazione alla sua partecipazione ad una trasmissione televisiva molto seguita. Il Giudice ha peraltro integralmente accolto il ricorso, ordinando al resistente di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto il ricorrente. Ha altresì inibito al resistente di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider , qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque avesse danneggiato, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza. DIRITTO DI CRONACA, GIORNALISMO E LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO Primo profilo di interesse della pronuncia in commento sta nella valutazione di ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. , sotto il profilo del rispetto dei suoi caratteri di residualità . Il Tribunale ha respinto la relativa eccezione del resistente, sostenendo che dei materiali contenenti le affermazioni allusive e offensive contestate non era stato chiesto soltanto il sequestro in quanto prove di illeciti, ma in primo luogo l’ inibizione della loro diffusione in ragione della natura diffamatoria e lesiva di diritti (alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza). Nel merito, il Giudice adito ha innanzitutto negato che l’attività svolta dall’opinionista fosse tutelata costituzionalmente nella misura da lui indicata. Invero, non avrebbe potuto essere invocato a sostegno della tesi del resistente l’ art. 21 della Costituzione , secondo cui “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”, in quanto era risultato che lo stesso resistente non fosse iscritto all’albo professionale dei giornalisti né fosse soggetto a controlli editoriali, deontologici o di responsabilità interna. Di conseguenza, i contenuti controversi non avrebbero potuto essere assimilati a quelli di una testata giornalistica, posto che secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, a seguito della pronuncia della Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza n. 23469 del 18/11/2016 , la tutela costituzionale assicurata dall’ art. 21, comma 3 della Costituzione alla stampa si applica effettivamente anche ai giornali e ai periodici pubblicati con mezzo telematico, purché però tali giornali o periodici possiedano i medesimi tratti che caratterizzano i giornali e i periodici tradizionali su supporto cartaceo. La sussistenza di tali requisiti non era tuttavia rinvenibile nel mezzo divulgativo “editoriale” utilizzato dal resistente. Quanto poi alla sussistenza dei tre requisiti tradizionalmente richiesti per ritenere scriminanti rispetto a condotte diffamatorie l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, secondo il Giudice della tutela cautelare non ne sarebbe sussistito, prima facie , nessuno. Non la verità , in quanto le “notizie” diffuse attraverso i canali dell’opinionista sarebbero state connotate da incertezza, e lo stesso ricorrente risulterebbe potenziale vittima del delitto di “revenge porn” perpetrato dalla medesima persona che aveva consegnato all’opinionista la corrispondenza intercorsa con il ricorrente. Inoltre, ha precisato il Tribunale, con riferimento al requisito della verità della notizia, non sarebbero accettabili valori sostitutivi della verità, di modo che per soddisfare tale requisito non potrebbe essere possibile invocare la verosimiglianza, “atteso che il sacrificio della presunzione di innocenza esige che non si esorbiti da ciò che appare strettamente necessario ai fini informativi”. Non la pertinenza , in quanto non era ravvisabile, nonostante l’estrema notorietà del conduttore televisivo, nessun interesse pubblico a conoscere le preferenze e le abitudini sessuali del ricorrente. Tali preferenze e abitudini, di fatto, a parere del Tribunale, avrebbero costituito l’unico oggetto delle informazioni diffuse dal resistente, mentre nei vari messaggi telematici istantanei da lui prodotti non sarebbe stato rintracciabile nessun indizio del “sistema basato su ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo” del quale sarebbe stato responsabile il ricorrente. In altri termini, l’eventuale interesse pubblico a conoscere le condotte narrate dal resistente nei controversi video potrebbe sussistere soltanto se dalle conversazioni diffuse dal resistente fosse emerso univocamente una gestione impropria e illecita delle prerogative del ricorrente in collegamento alla sua funzione di selezione dei candidati a partecipare a trasmissioni televisive. Non la continenza , infine, in quanto la forma non solo lessicale con cui il resistente si era espresso nei controversi materiali video aveva travalicato sia la correttezza dell’esposizione sia il rispetto dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Da ultimo, il Tribunale si è interrogato sulla sussistenza nel caso di specie di una condotta costituente espressione del legittimo diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ricordando, al riguardo, che “ secondo il costante orientamento del giudice penale anche in questo caso per potersi invocare l’esimente del diritto di critica è necessaria la ricorrenza dei medesimi requisiti richiesti per la stampa, sicché il legittimo esercizio della libertà di opinione postula la necessità di una forma espositiva corretta, che sia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi comunque nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione, e l’utilizzo di termini oggettivamente offensivi è ammessa solo quando essi non siano sostituibili con adeguati equivalenti ”. Di contro non sono ammessi attacchi personali che abbiano la finalità di aggredire la sfera morale altrui, come può essere considerato, nel caso di specie, l’aver attribuito al ricorrente, fra gli altri, l’epiteto di “porco lurido”. In altri termini, e in conclusione – con affermazione che non può che essere astrattamente condivisibile –, il Giudice adito ha ritenuto che l’asserita manifestazione del pensiero del ricorrente perda ogni legittimità quando si traduce, come nel caso di specie, nella deliberata alimentazione del pruriginoso interesse del pubblico, con accuse al ricorrente di aver “perpetrato condotte immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti” senza neppure il conforto di prove univoche e al solo scopo di offendere la dignità dell'interessato per poter da ciò ricavare profitto economico. Va detto in ogni caso che con successiva ordinanza, in parziale riforma di quella in commento, il Tribunale di Milano, in sede di reclamo, ha circoscritto la disposta misura cautelare ai soli messaggi/post/podcast sufficientemente individuati nella domanda, vale a dire quelli contenenti espressioni non rispettosi del requisito della continenza verbale, e a quelli in cui il resistente dà per assodato che il ricorrente sia responsabile di avere estorto prestazioni sessuali in cambio della promessa di una sua intercessione diretta a ottenere la partecipazione delle vittime a trasmissioni televisive. Inoltre, è stata confermato l'ordine rivolto al resistente di rimuovere dagli hosting provider e dai social media la fotografia (pacificamente) ritraente il conduttore nudo, di spalle, per la cui pubblicazione non era stato dedotto né dimostrato l'ottenimento del consenso dell’interessato.

sulla anonimizzazione delle sentenze : - Caterina Malavenda*, Sentenze: l’oscuramento “selvaggio” può produrre effetti paradossali (Guida al diritto 16/2026, 12-14, editoriale). La deriva, sempre più diffusa, di un ricorso indiscriminato al "bianchetto" sulle sentenze, invocato in via cautelativa e talvolta assecondando richieste pretestuose delle parti. [*avvocato del Foro di Lodi ed esperto di diritto dell'informazione] sulle PMI (piccole e medie imprese - legge annuale]: L 11.3.2026 n. 34 [GU 23.3.26 n. 68, in vigore dal 7 aprile 2026], Legge annuale sulle piccole e medie imprese. - testo della legge (Guida al diritto 16/2026, 15-22) - commenti: - Anna Marcantonio, Appalti: per i consorzi stabili il lato oscuro dell’aggregazione (Guida al diritto 16/2026, 23-25) [le novità] - Oberdan Forlenza, Turismo e pratiche scorrette, pregi e virtù delle “linee guida” (Guida al diritto 16/2026, 26-28) [concorrenza: le false recensioni] sulla legge di delegazione europea : L 17.3.2026 n. 36 [GU 25.3.26 n. 70, in vigore dal marzo 2026], Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025. - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 16/2026, 29-40) in tema di occupazione illegittima : - Cons. Stato IV 11 marzo 2026 n. 1989, pres. Neri, rel. Furno (Guida al diritto 16/2026, 86 T): Integra la fattispecie di occupazione abusiva l'ipotesi di occupazione di un terreno per dare corso alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità e non acquisito alla proprietà pubblica mediante emanazione del decreto di esproprio. Il mantenimento della situazione di illegittima occupazione comporta il riconoscimento dell'esistenza di un illecito permanente e la conseguente possibilità di condannare l'A. alla restituzione del bene e al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. In alternativa, l'A. potrà adottare il provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis DPR 327/2001, con la conseguenza, in tal caso, di attrarre anche le conseguenze risarcitorie dell'occupazione abusiva nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'acquisizione sanante, con conseguente obbligo dell'A. di corrispondere in favore del privato, per un verso, le indennità e le collegate somme dovute per i periodi di legittima occupazione col criterio indicato dalla legge e, per altro verso, le somme dovute per il periodo di occupazione illegittima. Si esclude, in conclusione, che la domanda risarcitoria sia connessa e subordinata all'esercizio del potere di acquisizione ex art. 42-bis DPR 327/2001. - (commento di) Giulia Pernice, A tutela del privato è sempre previsto il diritto al risarcimento del danno (Guida al diritto 16/2026, 91-94) in tema di silenzio-assenso (in materia edilizia): - Cons. Stato IV 16.3.26 n. 2179, pres. Carbone, est. Santise (Guida al diritto 16/2026, 45-46): 1. Il meccanismo del silenzio-assenso si basa su una contrarietà di fondo del legislatore nei confronti dell’inerzia amministrativa, che viene stigmatizzata al punto tale da ricollegare al silenzio dell’Amministrazione interpellata la più grave delle “sanzioni” o il più efficace dei “rimedi”, che si traduce, attraverso l’equiparazione del silenzio all’assenso, nella perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento. 2. Il silenzio assenso si può configurare anche in presenza di un’istanza presentata per un intervento non conforme a legge (nel caso specifico, l’istanza riguardava una zona di espansione, secondo il Programma di Fabbricazione, non lottizzata e non urbanizzata): ciò non impedisce la formazione del silenzio assenso, essendo “configurabile”, e quindi idonea alla formazione del medesimo, la domanda che - pur contenendo tutti i requisiti essenziali sopra indicati - presenti una difformità urbanistica, o in generale sia una domanda non conforme a legge. 3. L’inconfigurabilità giuridica riguarda i casi in cui l’istanza non è conforme al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore, come per esempio quando è stato avviato un intervento presentando un S.c.i.a., invece del permesso di costruire. Non ricorre invece quando si contesta che l’intervento richiesto non possa essere realizzato perché non conforme a legge, in quanto, ad esempio, la zona interessata non consenta l’edificabilità. Se l’intervento riguarda una zona soggetta a preventiva adozione di un piano di lottizzazione, ciò ma non implica un’istanza non conforme al modello normativo astratto che, comunque, prevede il permesso di costruire come titolo abilitativo e, quindi, contempla la possibilità che si attivi il meccanismo del silenzio assenso. [Nella specie un privato aveva chiesto al comune un permesso di costruire su un terreno in zona di espansione. Nel silenzio del comune, aveva chiesto accertarsi la formazione del silenzio assenso. Il comune si era opposto, diffidando dall’iniziare i lavori sul rilievo che mancava il piano di lottizzazione (secondo il Comune, la previsione, nello strumento urbanistico, della necessaria prodromica adozione di un piano attuativo comportava l’assoluta inammissibilità di una richiesta di edificabilità diretta. II TAR ha dato ragione al privato; il CdS ha respinto l’appello]. in tema di condominio : - Cass. 2^, 26.3.26 n. 7247 (Guida al diritto 16/2026, 48 T): L'amministratore di condominio, alla cessazione dell'incarico per la scadenza del termine di durata, o per la revoca o le dimissioni, ai sensi dell'art. 1129, comma 8, c.c, non può continuare a esercitare tutti i poteri previsti dall'art. 1130 c.c., né ha più diritto ad alcun compenso per l'attività ulteriormente svolta, essendo tenuto ad eseguire, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, le sole attività urgenti che non possono essere differite, senza danno o pericolo, in attesa della nomina assembleare o giudiziale del nuovo amministratore. - (commento di) Fulvio Pironti, Gratuità con la proroga dell’incarico, la tesi della Cassazione non convince (Guida al diritto 16/2026, 53-56) sul controllo di legittimità degli atti EPPO (Procura europea) (competenza e giurisdizione): - Corte giust. Ue 5^, 16.4.26, causa C-328/24 (Guida al diritto 16/2026, 96 solo massima): L’art. 42, par. 1, del regolamento 2017/1939 è pienamente coe rente con il sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti volto a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, istituito dal Trattato TFUE, dato che, in particolare, esso attribuisce, in forza delle caratteristiche dell’EPPO, la competenza agli organi giurisdizionali nazionali e in base ai paragrafi 2 e 3 agli organi giurisdizionali Ue se si tratta di una questione relativa all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione. L’attribuzione a valutare la legittimità degli atti della Procura affidata ai giudici nazionali e non agli organi giurisdizionali dell’Unione è conforme al diritto Ue. - (commento di) Marina Castellaneta, Controllo legittimità atti Eppo, chiarimenti sulla competenza tra autorità nazionali e Corte Ue (Guida al diritto 16/2026, 96-98). La Procura europea è un organo indipendente, con compiti di indagine nell’ambito della lotta agli illeciti finanziari che colpiscono l’Ue. in materia tributaria (imposta su assegno divorzile): - Cass. trib. 14 aprile 2026 n. 9452 (Guida al diritto 16/2026, 42): Le tasse pagate sull’assegno divorzile dall’ex coniuge sono deducibili. [La vicenda origina dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2013. L’Agenzia contestava la deduzione, nella dichiarazione dei redditi, delle somme versate all’ex moglie per coprire le imposte dovute sull’assegno divorzile. Secondo l’Amministrazione finanziaria, tali importi non potevano essere considerati oneri deducibili, trattandosi di una pattuizione privata distinta dall’assegno stesso. La SC ha dato ragione al contribuente anche sulla scorta di precedenti favorevoli al cittadino per annualità precedenti: era già stata riconosciuta, infatti, la deducibilità di quelle stesse somme, e dunque la questione era già stata definitivamente risolta in precedenti giudizi tra le stesse parti, con la conseguenza che ogni ulteriore riesame risultava precluso]. in tema di corruzione : - Cass. pen. 6^, 5 marzo 2026 n. 8675 (Guida al diritto 16/2026, 70 T): Per la sussistenza della fattispecie di corruzione propria, occorre dimostrare che l'atto contrario ai doveri di ufficio ha rappresentato lo scopo e la causa della dazione del danaro o dell'utilità da parte del privato in favore del pubblico agente, occorre cioè la dimostrazione della "corrispettività", intesa quale nesso di causa ed effetto, tra dazione del privato e atto del pubblico agente: e ciò indipendentemente dal modico valore del danaro o dell'utilità erogata dal privato (e, dunque, anche se le prestazioni siano sproporzionate e se il pubblico agente abbia venduto la funzione “per poco”). Al riguardo, del resto, la dazione di regali che sia correlata alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non potrebbe essere definita quale "regalia d'uso" idonea a legittimarne, ove anche sia di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16.4.2013 n. 62, giacché tale disciplina, all'art. 4, consente i regali di piccolo valore, ma solo a condizione che non costituiscano il corrispettivo di attività del pubblico dipendente; i pagamenti per l'esercizio della funzione o per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, infatti, non sono consentiti, anche se modici. [Da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del PG, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva mandato assolto l'imputato cui era stato addebitato di avere remunerato due ispettori del lavoro, recatisi presso la sua azienda per eseguire un controllo, mediante consegna di una cassa di pesce ciascuno, per aver archiviato la pratica nonostante avessero rilevato ben tre violazioni alla disciplina antinfortunistica: la Corte ha ritenuto erroneo, una volta dimostrata la corrispettività tra atto e dazione, la valorizzazione del modesto valore - circa 65 euro ciascuna- delle casse, considerate impropriamente meri donativi di modesta entità, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici]. - (commento di) Giuseppe Amato, Chiariti i tratti distintivi del reato e il rapporto tra atto e dazione illecita (Guida al diritto 16/2026, 74-77) c.s. L'espressione è più importante del risultato [in esergo al testo “Diritto urbanistico” di Federico Spantigati (Cedam, 1990)]

Dopo il risultato referendario sulla separazione delle carriere dei magistrati , ad esito di un dibattito che ha molto spesso sostituito la serietà delle argomentazioni di sistema con la faziosità delle grida da tifosi, restano sullo sfondo alcune questioni irrisolte. Si tratta di nodi problematici che non hanno nulla a che vedere con i temi oggetto della consultazione referendaria, ma che sono stati probabilmente il terreno di coltura delle rivendicazioni provenienti da una certa parte della società civile, e forse il punto di partenza di tutto il (fallito) processo riformatore. È inutile dire che separare significa indebolire, e che se si mira a indebolire qualcosa vuol dire che quella "cosa" è ritenuta, a torto o a ragione, troppo forte, o comunque troppo "interferente" rispetto ad altri interessi parimenti importanti, o almeno ritenuti tali. Mi ha personalmente colpito l'affermazione di una persona comune, ben istruita, produttiva e benestante, ma lontana dal mondo dei tribunali, secondo cui era opportuno votare sì per rafforzare il potere esecutivo. Se il punto è questo, se in gioco c'era per davvero lo "sbilanciamento" tra i poteri dello Stato (o il riequilibrio, secondo una certa impostazione ideologica, che però è stata definitivamente seppellita dal voto popolare), allora forse bisognerebbe limitarsi a tirare un sospiro di sollievo, perché rompere gli equilibri preesistenti è sempre pericoloso, in mancanza di un comune sentire delle Istituzioni. Ma se il punto è un altro, e attiene più specificamente al rapporto tra avvocatura e magistratura, agli effetti che tale rapporto produce sulla tutela dei diritti dei cittadini e più in generale delle persone e delle organizzazioni imprenditoriali e non in cui si aggregano gli individui, un supplemento di riflessione va fatto. Come spesso si dice, gli avvocati e i magistrati sono due facce della stessa medaglia. La giustizia e i tribunali sono nati e continuano ad esistere per assicurare a chiunque la chance di provare a rivendicare o difendere le proprie ragioni, nel momento in cui i meccanismi fisiologici di composizione delle relazioni intersoggettive vengono meno o in virtù di regole ambigue o in conseguenza di comportamenti maliziosi o comunque non rispondenti a canoni di lealtà e correttezza. La prima àncora di salvataggio, una volta che si siano rotti i suddetti argini fisiologici, è l' avvocato . Si tratta di una professione nobile e delicata, che richiede competenza e lealtà al massimo livello. L'utente del servizio giustizia comincia così una navigazione che ha il suo porto finale nella decisione del giudice , e nella sua capacità, non inficiata da pregiudizi e incompetenza, di "sistemare le cose", di adeguare la situazione di fatto alla situazione di diritto. Quali poi debbano essere i rapporti tra avvocati e giudici, nel corso di questa traversata - e quale il loro ruolo nella delicata partita che si gioca tra i due contendenti in campo - ce lo ha spiegato, in un recente arresto giurisprudenziale, il Consiglio nazionale forense , con la sentenza 24 ottobre 2025, n. 296 . Si discuteva di un caso in cui una liaison amorosa tra avvocata e magistrato operanti nello stesso circondario giudiziario aveva portato con sé scandalo e una pesante accusa di corruzione. Amore e sesso in cambio di favori processuali, aveva sostenuto l'accusa nel relativo procedimento penale, con un quadro indiziario la cui gravità è stata però fatta a pezzi dalla Corte di cassazione (a proposito di separazione tra p.m. e giudici…). Eppure, secondo il CNF - che in questo caso fa da giudice speciale "dentologico" degli avvocati -, la condotta dell'avvocata era stata di per sè irrispettosa del principio di indipendenza della funzione difensiva , integrando così grave illecito disciplinare, al di là dei risvolti penali della vicenda. Ma come, direte voi, gli avvocati che si "inchinano" e si richiamano allo stesso principio che è stato difeso con le unghie e con i denti da una certa parte della magistratura in vista del referendum? Ebbene sì. Secondo il CNF, l'avvocato che interagisce professionalmente con un magistrato si trova dinanzi al seguente bivio, se prova attrazione ricambiata: o evita di instaurare un rapporto personale "profondo" con quel giudice o rinuncia ai mandati in corso e si astiene dai processi incardinati presso l'Ufficio giudiziario dove svolge le sue funzioni il giudice in questione. Se invece i due protagonisti intraprendono una relazione mantenendo in piedi anche lo stretto rapporto professionale, ecco che allora la sovrapposizione dei due profili genera di per sè un attentato anche solo potenziale alla libertà di esercizio della loro funzione. Mentre però per il magistrato la comprensione della violazione deontologica pare intuitiva (il giudice non deve in alcun modo essere "fazioso") per quanto riguarda la posizione dell'avvocata il CNF è costretto a sviluppare un ulteriore passaggio logico. L'indipendenza, infatti, nel caso del libero professionista, è radicata nella necessità di operare in condizioni di assenza di conflitto di interessi , e in tale contesto di riferimento " l’apparire indipendenti è tanto importante quanto l’esserlo effettivamente, dovendosi proteggere (...) non solo la dignità dell’esercizio professionale, ma anche l’affidamento della collettività̀ sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense (...) ". Questo è un passaggio che porta, forse impropriamente, gli avvocati sullo stesso crinale deontologico dei magistrati, ma che è contemporaneamente la spia dell'assoluto valore che il giudice speciale degli avvocati attribuisce alla dignità della professione forense . Di certo, l'avvocata, nel caso di specie, non ha subito pressioni tali da inficiare la sua autonomia professionale, ma al massimo ha beneficiato di un rapporto privilegiato con un importante magistrato dell'Ufficio presso il quale esercitava la professione, in danno delle altre parti e in chiaro e scorretto potenziamento delle proprie ordinarie prerogative; nello stesso tempo, peraltro, e paradossalmente, ha offerto il massimo della "tutela" possibile ai propri clienti. Piace in ogni caso l'equiparazione dei profili del dovere apparire indipendenti tra magistrati e avvocati perché questo induce a pensare, ad una più approfondita riflessione, che tutta la tematica del riequilibrio tra accusa e difesa nel processo penale - punto di partenza della asserita necessità di separare le carriere di p.m. e giudici - si fonda in realtà su un equivoco di fondo. Se infatti magistrati e avvocati sono avvinti da una comune deontologia, se il rispetto e la distanza dalle altre parti processuali deve essere il medesimo, non si vede davvero come possa l'unicità di accesso e di carriera di p.m. e giudici scardinare o mettere in pericolo l'effettiva tutela degli utenti del servizio giustizia. È solo la selezione e il percorso iniziale che cambiano, quanto al resto le strade devono restare, da un lato, parallele e ben distanziate - pena la violazione di un rigoroso argine deontologico -, dall’altro, unite dal comune sentire dei valori di assoluta dignità e non coercibilità delle funzioni svolte in nome della Giustizia, come peraltro rivendicato recentemente sia dall’Avvocatura tutta che dall’ANM nel caso del compenso che il Governo voleva istituire in favore dei patrocinanti dello straniero che portino a compimento il rimpatrio volontario del proprio assistito. [1] Un avvocato rispettoso del suo ruolo e del ruolo altrui non avrà mai nulla di meno di un p.m., davanti al giudice. Un p.m. scarso o sciatto non potrà al contrario che far vergognare lo stesso giudice della comune provenienza, un po'come quando si emigra dalla stessa città, ma uno rispetta le regole e l'altro insozza il marciapiede. Il Consiglio nazionale forense va tuttavia ancora oltre, ergendosi in un punto della motivazione a difensore della sacralità delle aule giudiziarie, quasi fossero per davvero delle chiese: "(...) appare gravemente lesivo della dignità e del decoro che deve ispirare la condotta, tanto professionale quanto personale, dell’avvocato, l’intrattenersi in incontri sessuali o “effusioni amorose” all’interno di un luogo di giustizia, destinato alla tutela dei diritti e non alla soddisfazione del proprio piacere personale ". Un po’ come dire che sul comune campo da gioco si entra soltanto con le scarpette giuste. [1] La relativa disposizione è stata prima introdotta e poi modificata con un curioso procedimento normativo che è ben spiegato al seguente link: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/un-decreto-legge-corregge-il-decreto-legge-sicurezza-sul-compenso-agli-avvocati-per-il-rimpatrio-assistito-dei-migranti-ma-la-misura-non-convince

in tema di concorsi pubblici (riserva di posti - giurisdizione): - Cons. Stato V 27.2.26 n. 1560, pres. est. Caringella (Guida al diritto 15/2026, 46): Nei concorsi pubblici, il diritto alla riserva è tutelato dal giudice ordinario. Occorre infatti distingue tra norme di azione e norme di relazione: le prime regolano il potere amministrativo e danno luogo a interessi legittimi; le seconde impongono obblighi diretti all’Amministrazione a tutela immediata del privato, generando diritti soggettivi. Le disposizioni che prevedono riserve di posti rientrano in questa seconda categoria, poiché non attribuiscono spazi valutativi all’Amministrazione, bensì impongono un effetto vincolato al ricorrere dei presupposti. In tale prospettiva, l’attività amministrativa si riduce a un accertamento meramente ricognitivo, privo di discrezionalità. Da ciò discende che la lesione lamentata non riguarda il cattivo esercizio di un potere, ma l’inadempimento di un obbligo giuridico già perfetto. La procedura concorsuale assume, allora, il ruolo di presupposto fattuale, mentre il diritto alla riserva opera su un piano autonomo, come meccanismo di protezione che incide direttamente sull’esito finale. La controversia si sposta così dal terreno della legittimità amministrativa a quello della spettanza del bene della vita. La forma della domanda non può alterare la natura della posizione giuridica dedotta. Anche la richiesta di annullamento della graduatoria non muta il quadro, poiché il giudice ordinario conserva il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi incidenti su diritti soggettivi. (La decisione orienta, così, una lettura “sostanzialistica” della giurisdizione, ancorata alla causa petendi e non alle tecniche di tutela utilizzate. Si riafferma la linea di confine tra le due giurisdizioni, sottraendo alla sfera del giudice amministrativo controversie che, pur inserite in procedimenti pubblici, non coinvolgono l’esercizio del potere. Il concorso non è più il luogo esclusivo dell’esercizio del potere, ma anche il contesto in cui operano diritti pieni, la cui tutela esula dalla giurisdizione amministrativa). sulla nozione di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica: - Cons. Stato IV 9. 3.26 n. 1876, pres. Carbone, rel. Furno (Guida al diritto 15/2026, 80 T): 1. L’organismo di diritto pubblico e l'impresa pubblica, pur accomunati dall’influenza dominante della pubblica amministrazione e dal possibile ricorso allo strumento societario, si distinguono per la finalità perseguita: solo il primo è istituito per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, mentre nell’impresa pubblica rileva esclusivamente il vincolo di controllo pubblico, a prescindere dalla natura dell’attività svolta. 2. Integra la figura dell’organismo di diritto pubblico, con conseguente assoggettamento alla disciplina dei contratti pubblici quale amministrazione aggiudicatrice, la società a partecipazione pubblica che, pur dotata di autonoma personalità giuridica, sia integralmente finanziata dall’ente locale, sottoposta al suo potere di nomina degli organi e preordinata alla gestione di un servizio pubblico volto al soddisfacimento di esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale. In proposito, sussiste il requisito teleologico dell’organismo di diritto pubblico in capo alla società di capitali preordinata alla gestione del trasporto pubblico locale e dei servizi connessi, in funzione del soddisfacimento di esigenze di interesse generale; ciò in particolare ove il controllo dell’ente pubblico assicuri la copertura dei costi e neutralizzi il rischio d’impresa, così da far prevalere i criteri di continuità, qualità e regolarità del servizio sulle logiche economiche di mercato. - (commento di) Davide Ponte, Decisiva l’attività che non deve avere carattere industriale o commerciale (Guida al diritto 15/2026, 92-94) in tema di abusi edilizi : - Cass. pen. 3^, 7.4.26 n. 12730 (Guida al diritto 15/2026, 44-45): Opera abusiva non sanata, anche la sola manutenzione è prosecuzione del reato … Il principio di “immanenza” dell’abuso edilizio significa che l’abusività di un’opera illecita permane sull’immobile in maniera persistente e ininterrotta, anche allorquando sia cessata la consumazione del relativo reato, con la conseguenza che qualsivoglia sopraggiunta attività edilizia realizzata sull’opera abusiva, ancorché materialmente “lieve” e persino se astrattamente integrante una mera “manutenzione”, incidendo su una struttura abusiva e quindi persistentemente tale, siccome nelle more neppure legalmente “sanata”, si traduce anch’essa in una condotta abusiva, tanto da integrare la “prosecuzione” dell’opera abusiva e quindi un nuovo reato. (Sul punto la SC chiarisce che oltre al principio dell’”immanenza” dell’abusività dell’opera si impone l’altro principio della necessaria valutazione “unitaria” dell’opera stessa. Infatti, data la non superabile abusività dell’opera illecita non condonata, gli ulteriori interventi su di essa di qualsiasi tipologia e materialità - realizzati in qualsiasi momento anche successivo alla maturata prescrizione del precedente reato, ne costituiscono, comunque, prosecuzione - si saldano in unica realtà con l’opera abusiva, rendendo appunto l’intervento un nuovo abuso edilizio. Tale valutazione unitaria del manufatto impedisce di distinguere tra parti illecite e parti regolari, o parti anteriori e parti successive di quello che nei fatti è un unico abuso, che coinvolge nell’originaria illegalità l’intero intervento manutentivo. Si determina la mancata maturazione della prescrizione del reato edilizio quando si tratta di opere abusive oggetto di costante “manutenzione”. La prova dell’attualità dell’attività edilizia sul manufatto contra legem può essere fornita anche attraverso fotografie che dimostrino l’ottimo stato conservativo dell’abuso a riprova che la condotta non è ultimata. Pertanto, la prescrizione non può decorrere. In tema di reati edilizi, la valutazione dell’opera ai fini di individuare il dies a quo per la decorrenza della prescrizione, deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente le sue singole componenti). in tema di condominio : - Trib. Latina 2^, 26.1.26 n. 198, Giudice Morabito (Guida al diritto 15/2026, 48 T): È annullabile - e non nulla - la delibera assembleare che, in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ripartisca le spese condominiali in violazione dei criteri legali dettati dall'art. 1123 c.c., escludendo illegittimamente taluni condomini - nella specie, proprietari di box - dal concorso agli oneri comuni. - (commento di) Fulvio Pironti, Una corretta decisione che rafforza i presidi di legalità nella gestione (Guida al diritto 15/2026, 51-54) in materia di successioni (mortis causa): - Corte giust. Ue 4^, 26 marzo 2026, causa C-618/24 (Guida al diritto 15/2026, 96 solo massima): L’art. 4 del regolamento n. 650/2012, letto in combinato disposto con l’art. 1 e l’art. 3, par. 1, lettera a), di quest’ultimo, va interpretato nel senso che rientra nella nozione di «successione», ai sensi di tale art. 4, un legato ex lege che è conferito, a seguito del decesso di una persona la cui successione è aperta, indipendentemente da qualsiasi disposizione testamentaria del defunto, a talune persone vicine a quest’ultimo, per l’assistenza che esse gli hanno prestato nel corso di un certo periodo precedente tale decesso, qualora non abbiano ricevuto, per tale assistenza, alcuna liberalità né alcun compenso, legato che è dovuto, in ogni caso, in aggiunta alla quota di legittima, potendo il beneficiario esserne privato solo per cause di diseredazione. - (commento di) Marina Castellaneta, In seguito al decesso nella nozione di “successione” rientra il legato stabilito per legge (Guida al diritto 15/2026, 96-98). La competenza sull’intera successione va attribuita agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale. sulla TUN (Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da macropermanenti): - Cass. 3^, 7.4.26 n. 8630 (Guida al diritto 15/2026, 13 T, sotto il titolo: “Tabella unica nazionale, per la Cassazione applicazione a tutte le categorie”) (sentenza emessa su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano ex art. 363-bis c.p.c.): La Tabella Unica Nazionale (TUN), emanata dal DPR 12/2025 (13.1.2025 n. 12), in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene - eventualmente anche reputando di applicare una tabella pretoria - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N. - (editoriale di) Giovanni Comandè*. Ristoro del danno, il ritorno alle radici chiude il cerchio dell’equità stipulativa (Guida al diritto 15/2026, 10-12). Effetti e implicazioni della sentenza Cass. 3^, n. 8630/2026 [*professore ordinario di Diritto Privato comparato alla Scuola Superiore Sant'Anna] - (commento di) Filippo Martini, Per la componente biologica si rischia il “tramonto” delle tabelle pretorie (Guida al diritto 15/2026, 29-33) - (commento di) Marco Rodolfi, Per le lesioni di non lieve entità forte impatto dei valori unitari (Guida al diritto 15/2026, 34-40) [implicazioni pratiche]. La Tun (tabella unica nazionale) è nata con una ratio ben precisa, ossia risarcire in modo “controllato” i danni non patrimoniali. Essa dovrebbe riuscire a contemperare le esigenze di «pieno risarcimento» e di «razionalizzazione dei costi». Rispetto alle Tabelle milanesi cambia solo la redistribuzione dei valori dei risarcimenti assegnati ai singoli punti di invalidità. Una volta verificata l’esistenza di un danno morale da sofferenza soggettiva interiore, il giudice dovrà valutare se l'importo medio previsto dalla Tun sia congruo. La Tun deve dunque essere il parametro equitativo “privilegiato” applicabile sia retroattivamente che in materie estranee alla Rca e sanitari. in materia penale (nozione di spazio aperto al pubblico): - Cass. pen. 1^, 19.2.26 n. 6759 (Guida al diritto 15/2026, 64 T, sotto il titolo: Se la molestia viene “percepita” in spazi condominiali scatta il reato): Con riguardo ai contesti condominiali, deve considerarsi aperto al pubblico agli effetti dell’art. 660 c.p. quel luogo nel quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Per integrare il requisito della pubblicità del locus commissi delicti è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi - almeno uno di essi - in luogo pubblico o aperto al pubblico. - (commento di) Carmelo Minnella, Basta che l’imputato o la vittima si trovi in area aperta al pubblico (Guida al diritto 15/2026, 68-73). Sono considerati luoghi aperti al pubblico l’androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni c.s. Nella rivolta dell'idea di uguaglianza contro quella di libertà non ci sarebbe nessun male, se non fosse che è sulla libertà che le civiltà si basano, ma la libertà produce e stimola la disuguaglianza (Fernando Pessoa, Lisbona 1888-1935)

LA RESPONSABILITÀ DELLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI - VOLTA PRIMARIAMENTE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE - SI FONDA SOTTO IL PROFILO CIVILISTICO SU UNA NOZIONE DI DETENZIONE DEI RIFIUTI STESSI RIFERITA ALLA LORO INERENZA AL CICLO PRODUTTIVO DELL’IMPRENDITORE, TALE PER CUI IL SUO ABBANDONO IN VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO ENUNCIATO DALL’ART. 192 DEL ‘CODICE DELL’AMBIENTE’ SI TRADUCE IN UN’ESTERNALITÀ NEGATIVA DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA DI CUI IL MEDESIMO IMPRENDITORE DEVE FARSI CARICO, PROPRIO PER RISTABILIRE UN SISTEMA DI CORRETTA GESTIONE E DI TUTELA DELL’AMBIENTE CONFORME ALLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA. NEL CASO DI RIFIUTI ABBANDONATI DALL’IMPRENDITORE FALLITO, O DA QUESTI LECITAMENTE COLLOCATI SU UN FONDO ALTRUI, CON LA SUCCESSIVA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO CONTRATTUALE DI RIMUOVERLI, SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ DEL FALLIMENTO, QUALE DETENTORE DEI RIFIUTI MEDESIMI, CORRELATA ALL’OBBLIGO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI STESSI, IN QUANTO NON E’ NECESSARIO CHE L’ABBANDONO AVVENGA SU AREE APPARTENUTE ALL’IMPRENDITORE FALLITO E CHE TALI AREE SIANO STATE ACQUISITE ALLA MASSA ATTIVA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE. SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO, QUEST’ULTIMA IPOTESI (ABBANDONO DEI RIFIUTI SU AREE NELLA DIRETTA DISPONIBILITA’ DELL’IMPRENDITORE), ESAMINATA SPECIFICAMENTE DALLA SENTENZA DELL’ADUNANZA PLENARIA N. 3 DEL 2021, PUR ESSENDO L’IPOTESI ORDINARIA, NON È L’UNICA ( Adunanza Plenaria n. 1 del 2026 ) La sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3 del 26 gennaio 2021 - nell’affermare che il curatore fallimentare è responsabile ai sensi dell’art. 192 del ‘codice dell’ambiente’ per la rimozione dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito su aree appartenute a quest’ultimo e poi incluse nella massa attiva del fallimento – non ha implicitamente negato la sua responsabilità quando il medesimo imprenditore abbia collocato i rifiuti su un’area di proprietà di un terzo. In particolare, il concetto di detenzione del rifiuto assume rilievo centrale a garanzia del principio “chi inquina paga” e prescinde dalle nozioni nazionali sulla distinzione tra il possesso e la detenzione, dovendo considerarsi preminente in materia l’esigenza della «sopportazione del peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento da parte dell’attivo fallimentare dell’impresa che li ha prodotti». Invero, in base alla direttiva n. 2004/35/CE (‘sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale’) la responsabilità ambientale è concepita in termini di «responsabilità (non di posizione), ma, comunque, oggettiva; il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali». D’altra parte, la disciplina nazionale sul fallimento, la cui funzione è di tutela dei creditori dell’imprenditore fallito nel rispetto del principio della par condicio, deve essere coordinata con la disciplina pubblicistica sulla tutela dell’ambiente e sull’obbligo di rimozione dei rifiuti, informata invece alla salvaguardia dei primari valori tutelati dalla Costituzione e dal diritto europeo, di modo che la curatela fallimentare deve ritenersi obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione del fallimento, anche quando l’illecito abbandono dei rifiuti sia stato compiuto su aree di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito all’imprenditore la detenzione dell’area, autorizzando il deposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligo contrattuale di rimozione

IL PRINCIPIO NORMATIVO DEL RECUPERO INTEGRALE DEI COSTI IMPONE CHE IL METODO TARIFFARIO, da un lato, GARANTISCA LA CORRELAZIONE TRA COSTI EFFICIENTI E RICAVI FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE, dall'altro, ESCLUDA, TENDENZIALMENTE, IL RECUPERO DEI COSTI DERIVANTI DA SCELTE NON EFFICIENTI (IN PARTICOLARE QUELLI FINANZIARI), dall'altro ancora, TENGA CONTO DEI COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA, NONCHÉ DELLE RIPERCUSSIONI SOCIALI DERIVANTI DAL RECUPERO. AD AVVISO DELL’ADUNANZA PLENARIA, INOLTRE, L’EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE, INTENDENDOSI PER TALE LA CONTEMPORANEA PRESENZA DELLE CONDIZIONI DI CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA, IMPLICA UNA VALUTAZIONE AMPIA E SOSTENIBILE DELLA REMUNERAZIONE GARANTITA ALL’OPERATORE E NON IL RICONOSCIMENTO TARIFFARIO DI OGNI SINGOLO COSTO SOSTENUTO. UNA VOLTA ASSICURATO IL SUDDETTO EQUILIBRIO, LA REGOLAZIONE TARIFFARIA NON COMPORTA LA STERILIZZAZIONE DI QUALSIVOGLIA RISCHIO IN CAPO AL GESTORE, OVVERO NON GARANTISCE SEMPRE E COMUNQUE IL RECUPERO DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI O DEI COSTI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE ( Adunanza Plenaria n. 16/2025 ) Il servizio idrico integrato rientra tra i «servizi di interesse economico generale» (art. 2, comma 1, lettera c, del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), trattandosi di attività che, in assenza di regole pubblicistiche, sarebbe svolta in modo non uniforme ovvero a condizioni di accessibilità inadeguate rispetto a quelle reputate coerenti con gli obiettivi di interesse generale. Gli obiettivi perseguiti dalla regolazione tariffaria (che sottrae il corrispettivo del gestore alle libere negoziazioni di mercato) variano a seconda dei settori di mercato. Nel settore del servizio idrico – il cui esercizio, al pari degli altri servizi ‘a rete’, richiede infrastrutture non duplicabili, gestite in forza di specifici titoli concessori e ‘diritti di esclusiva’ ‒, il fondamento della regolazione tariffaria è costituito, in primo luogo, dal c.d. monopolio naturale. In questa tipologia di mercato soltanto l’impresa che soddisfa l’intera domanda del mercato può operare a costi unitari ragionevoli, valorizzando le economie di scala. La regolazione del corrispettivo, tuttavia, non mira soltanto a risolvere i ‘fallimenti di mercato’, tipici dei contesti monopolistici o di quasi-liberalizzazione. L’acqua, infatti, non è un prodotto commerciale al pari di altri, bensì un bene fondamentale e scarso, che va protetto con regole che ne preservino la qualità e ne garantiscano un utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo. Non è tuttavia sufficiente che il regolatore calcoli l’ammontare dei ricavi che sono richiesti per coprire i costi previsti dell’impresa; la privativa comporta infatti il rischio che il monopolista imponga prezzi superiori a quelli che prevarrebbero in un parallelo e ipotetico mercato concorrenziale. Le attività remunerate tramite il riconoscimento (‘a piè di lista’) dei costi storici hanno dimostrato – sulla base degli studi di settore ‒ la patologica tendenza a comportamenti opportunistici di sovracapitalizzazione e alla inefficienza produttiva. L’ordinamento, per tale motivo, assegna alla regolazione il compito di mitigare il rischio di ‘abuso di potere economico’, attraverso una metodologia tariffaria che (sopperendo alla mancanza di pressione concorrenziale) stimoli l’efficientamento produttivo e la minimizzazione dei costi. Né esiste un ragionevole dubbio sul fatto che il diritto dell’Unione non imponga di riconoscere, in materia tariffaria, oneri finanziari sui conguagli ulteriori rispetto al tasso di inflazione, qualora sia comunque garantito l’equilibrio economico-finanziario della gestione, posto che la normativa europea in materia di acque non contiene indicazioni rigide sull’organizzazione del servizio idrico. In particolare, ad avviso della Corte di Giustizia, gli Stati membri ‒ qualora rispettino l’obbligo di recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e quelli relativi alle risorse ‒ possono scegliere tra i diversi modi di tariffazione quelli che più si confanno alla loro situazione specifica nell’ambito del potere discrezionale ad essi lasciato dalla direttiva 2000/60, che non impone alcuna precisa modalità di tariffazione.

L'ART. 603 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE HA INNOVATO IL SISTEMA DELL'EQUO INDENNIZZO PER CAUSA DI SERVIZIO DI CUI AL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461, TRAMITE UNA RIMODULAZIONE DEGLI ONERI PROBATORI PER L'ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO, DI MODO CHE, COERENTEMENTE CON IL SISTEMA DI RIPARTO RICAVATO DALL'ART. 2087 C.C., IL MILITARE E’ TENUTO A DIMOSTRARE SOLTANTO DI AVERE SVOLTO IL PROPRIO SERVIZIO, TRA QUELLI TIPIZZATI DALLA LEGGE, IN PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI OD OPERATIVE CHE NE ABBIANO AUMENTATO IL RISCHIO DI MALATTIA, E CHE LA MALATTIA IN SEGUITO MANIFESTATASI ABBIA CARATTERE TUMORALE E SIA ESPRESSIVA DI QUEL RISCHIO. DI CONSEGUENZA, È SULL'AMMINISTRAZIONE CHE INCOMBE L'ONERE DELLA PROVA CONTRARIA, E CIOÈ CHE SUSSISTA UNA SPECIFICA GENESI EXTRA-LAVORATIVA DELLA PATOLOGIA, LADDOVE SI CONTROVERTA SULL’ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DI PATOLOGIE TUMORALI INSORTE IN CAPO A MILITARI ESPOSTI AD URANIO IMPOVERITO O A NANOPARTICELLE DI METALLI PESANTI, IN OCCASIONE DEL SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO O PRESSO I POLIGONI DI TIRO SUL TERRITORIO NAZIONALE. È DUNQUE VIZIATO DA ECCESSO DI POTERE IL PARERE MEDICO-LEGALE DEL COMITATO DI VERIFICA CHE NEGHI, IN TALI CASI, I BENEFICI DI LEGGE AL MILITARE, SUL MERO PRESUPPOSTO CHE NON VI SIANO STUDI SCENTIFICI CHE DIMOSTRINO CON CERTEZZA O ALTO GRADO DI CREDIBILITÀ RAZIONALE LA CORRELAZIONE CAUSALE TRA FATTORI DI RISCHIO POTENZIALE TIPIZZATI E NEOPLASIA ( Adunanze Plenarie nn. 12, 13, 14 e 15/2025 ) Il legislatore ha individuato un "rischio professionale specifico" nel servizio svolto nelle condizioni ambientali o operative implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. L'autorizzazione di spesa finalizzata al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano esposto a maggiori rischi per la sua salute, a causa delle condizioni ambientali o operative che a posteriori, «anche per effetto di successivi riscontri», si sono manifestate in una delle patologie che di quei rischi sono la concretizzazione, si è pertanto basata su una valutazione legislativa in base alla quale il nesso causale tra le patologie medesime e il servizio prestato è dimostrabile in via presuntiva. Attraverso l'impiego del concetto di "rischio professionale specifico" l'interessato (o il suo erede) è così sollevato dall'onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all'ambiente in cui il servizio è stato svolto. Il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sul Ministero della difesa.

SECONDO L’ADUNANZA PLENARIA, L’AUTONOMIA STRUTTURALE, FUNZIONALE ED APPLICATIVA DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO COMPORTA L’ETERO-INTEGRAZIONE DELLE SUE DISPOSIZIONI CON QUELLE PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, QUALE ELEMENTO DI CHIUSURA DEL SISTEMA, SOLTANTO NEI LIMITI STABILITI DALL’ART. 39 DEL C.P.A., E CIO’ CONCERNE ANCHE I GIUDIZI IN CUI SONO COINVOLTI DIRITTI. IN PARTICOLARE, LA DISCIPLINA DELLA NULLITÀ DELLA PROCURA SPECIALE CONTENUTA NEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO È COMPLETA E NON CONTIENE ALCUNA LACUNA DA COLMARE MEDIANTE L’APPLICAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, POSTO CHE, PERALTRO, LA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 182, SECONDO COMMA, DEL SUDDETTO CODICE NON È ESPRESSIONE DI UN PRINCIPIO GENERALE APPLICABILE AL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO. CONCORRONO A TALI CONCLUSIONI ANCHE RAGIONI TESTUALI E LOGICO-SISTEMATICHE, DAL MOMENTO CHE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO LA PROCURA SPECIALE DEVE PREESISTERE, O, QUANTO MENO, ESSERE COEVA AL RICORSO, E CONSENTIRE LA SANATORIA DI UNA PROCURA INIZIALMENTE NULLA (O TOUT COURT INESISTENTE) POTREBBE COMPORTARE, POTENZIALMENTE, L’AGGIRAMENTO DEI TERMINI DECADENZIALI TIPICI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, FERMA LA POSSIBILITÀ, AL CONTRARIO, IN QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTA, DELLA SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ DEL RICORSO ( Adunanza Plenaria n. 11/2025 ) Il Consiglio di Stato si è interrogato sulla possibilità o meno di emendare il vizio originario della procura speciale comportante nullità mediante il rilascio della procura alle liti o la successiva rinnovazione della stessa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 39, comma 1, del c.p.a. e dell’art. 182, secondo comma, del c.p.c. ( “ Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione ”). A fronte di un orientamento secondo cui viene ritenuto applicabile l’art. 182 comma 2 c.p.c. in forza del rinvio esterno che l’art. 39, comma 1, c.p.a. fa alle “disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”, sul presupposto che il vizio della procura, attenendo alla capacità processuale e non alla legittimazione ad agire, sarebbe “sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti”, è prevalso l’orientamento più restrittivo, volto a negare la possibilità di sanatoria successiva, nei casi in esame. In particolare, si è ritenuto che il giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile, in quanto difetta l’indispensabile nesso giuridico fra il ricorso ed il titolare della relativa situazione giuridica: l’erroneo conferimento dello jus postulandi determina dunque la nullità della procura e, a valle, l’inevitabile inammissibilità del ricorso. Secondo l’Adunanza plenaria, la chiara e testuale regola sulla insanabilità di questa nullità si basa sul principio di auto-responsabilità, che permea l’intero ordinamento giuridico, mentre l’istituto della sanatoria della nullità ha natura eccezionale, in quanto consente di attribuire ex tunc la capacità di produrre effetti ad un atto che, originariamente, ne era strutturalmente privo. Ne deriva che, da un lato, non è ravvisabile una lacuna dell’ordinamento nei casi in cui il legislatore non abbia testualmente previsto la possibilità di sanare una nullità processuale, dall’altro, la mancata applicazione nel processo amministrativo dell’art. 182, secondo comma, del c.p.c. non determina alcuna lesione del diritto di difesa in termini di garanzia ed effettività, posto che il ricorrente può far valere le sue pretese nei termini, nelle forme e con le modalità previste dal legislatore, con tecniche di tutela che la giurisprudenza nazionale e quella della Corte di Giustizia hanno più volte ritenuto adeguate.