l'angolo dell'attualità

Gli eventi di questi ultimi giorni hanno reso di sempre maggiore attualità l'interrogativo, che riecheggia in questi mesi di continue violazioni dei principi del diritto internazionale, sull'effettività del medesimo o, addirittura sulla sua perdurante sussistenza. In tale contesto, mi pare utile richiamare le acute osservazioni di Carl Schmitt svolte nel saggio Die Wendung zum diskriminierenden Berlin 1938,“Il concetto discriminatorio di guerra” del 1938. Schmitt, nell'Introduzione a Die Wendung, afferma: " la storia del diritto internazionale è una storia del concetto di guerra" (p. 3) poiché è in esso che "si rispecchia il disordine dell'attuale situazione mondiale" (p. 3) in cui non è dato intravedere - al di là di una pretesa universalistica che distrugge Stati e popoli (p. 73) - un possibile 'ordinamento concreto' capace di colmare il vuoto lasciato dal tramonto di "una teoria ordinatrice del diritto internazionale forse debole ma sicuramente autentica ed efficace " (p. 73). Le linee fondamentali del pensiero dell'illustre studioso sono indicate nella recensione di Claudia Terranova pubblicata su Jura Gentium – Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale – nel 2009 in occasione dell'uscita della prima traduzione italiana dell'opera (Il concetto discriminatorio di guerra, a cura di Stefano Pietropaoli, Prefazione di Danilo Zolo, Roma-Bari 2008). La recensione - rinvenibile online all'indirizzo: https://www.juragentium.org/books/it/wendung.htm - fornisce una efficace guida di lettura dei passaggi salienti e della tesi di fondo di Schmitt. Nel rinviare alla lettura integrale della stessa, si riportano qui di seguito (evidenziando in grassetto i passi più rilevanti) alcuni passaggi cruciali: ... “le pagine del saggio propongono, seppure abbozzate, delle tesi che sono di grande rilievo, poiché propongono non solo un'acuta interpretazione delle relazioni tra il vecchio 'occidente europeo' e il nuovo 'occidente americano' , ma offrono una conferma sorprendente della 'profezia apocalittica' annunciata: "l' avvento di una guerra globale sottratta a ogni controllo e limitazione giuridica, ampiamente asimmetrica, nella quale una grande potenza neoimperiale si schiera non solo e non tanto contro singoli Stati, quanto contro organizzazioni di 'partigiani globali ' (Kosmopartisanen) che operano su scala mondiale usando gli strumenti e perseguendo gli obiettivi di una guerra civile" (p. XXVIII). Non diversamente dagli scritti degli anni '50, in questo testo la critica schmittiana investe l'ideologia universalistica di impronta liberaldemocratica, quale fondamento teorico della Società delle Nazioni e denuncia il ricorso da parte di quest'ultima, alla "guerra giusta", inscindibilmente connessa alla discriminazione del nemico. Quel che in Die Wendung viene da Schmitt sottolineato con forza è che, nell'ambito di una visione universalistica, il confine tra ciò che è guerra e ciò che non lo è, diviene labile e illusorio generando "anarchia e caos" (p. 81) e spalancando l'abisso di una "guerra civile mondiale". Non a caso, già nel '38, Schmitt si esprime così: "Oggi la questione quindi non è più se una guerra sia giusta o ingiusta, lecita o illecita, ma se sia realmente una guerra o non lo sia. Il grande contrasto 'planetario' fra i popoli è già così profondo da toccare i concetti più essenziali e porre il dilemma tra guerra e non guerra" (p. 65). … quali testimonianze "della nuova fase di sviluppo in cui è entrato il diritto internazionale del dopoguerra" (p. 5), Schmitt si impegna in una critica del "nuovo concetto internazionale di guerra" - critica che domina l'impianto teorico del saggio - e sostiene che la 'svolta' impressa al diritto internazionale da Woodrow Wilson è la chiave di lettura per comprendere la dissoluzione dello jus publicum europaeum. Se il 2 aprile 1917 - data dell'entrata in guerra degli Stati Uniti - rappresenta, per Schmitt, come sottolinea Zolo, "una data di eccezionale valore simbolico" (p. V), è perché essa inaugura nel diritto internazionale un nuovo orientamento di matrice universalistica. Questa nuova fase - dominata in realtà dal "progetto egemonico statunitense" (p. XI) - è, agli occhi di Schmitt, molto più che un semplice episodio degli eventi bellici, poiché consacra "la fine della centralità politica e giuridica dell'Europa" (p. VI). … Le logiche della guerra "vecchio stile", basate sui concetti non discriminatori di guerra e di neutralità che avrebbero dovuto regolare e limitare le ostilità, cedono ora il passo ad un nuovo repertorio bellico, di ispirazione wilsoniana, in cui la guerra è tale solo se può definirsi giusta e addirittura umanitaria. Trasformatasi da "grande spazio" difensivo, territorialmente definito con la dottrina Monroe, in una linea di squalificazione morale del resto del mondo secondo l'interpretazione universalista e despazializzata di Wilson, la linea dell'emisfero occidentale impone adesso ovunque, come osserva Zolo, " il monopolio della sua economia, della sua visione del mondo, della sua interpretazione del diritto internazionale, del suo stesso linguaggio e vocabolario concettuale" (p. X). … Ora che "la questione della guerra giusta è stata posta" (p. 61) e che la centralità dello Stato quale detentore dello jus ad bellum è stata rimossa, è opportuno chiedersi "se il nuovo concetto internazionale di guerra, che ha avuto origine nella Società delle Nazioni e nel Patto Kellogg, e che su questa base distingue tra guerra giusta e guerra ingiusta, [...] possa funzionare come elemento ordinatore" (p. 61). Il disordine in atto, contrassegnato da "numerose lotte sanguinose di fronte alle quali si evita prudentemente di usare il concetto di guerra" (p. 3), appare a Schmitt il segno inconfutabile che nessun ordine alternativo è seguito al dissolvimento dei vecchi ordinamenti. Un motivo in più per far luce sul nuovo concetto di guerra che, lungi dal rappresentare, per Schmitt, una semplice analisi di carattere teorico, aiuta tutt'al più, sul piano giuridico, "a disperdere la nebbia delle attuali ingannevoli finzioni e a mostrare la reale situazione del diritto internazionale odierno" (p. 3). Banditi i presupposti tradizionali della guerra en forme, si inaugura così, in nome di un principio universalistico-ideologico, con pretesa ecumenica, un nuovo tipo di guerra: la moderna guerra giusta totale . L'irruzione di una discriminazione nel diritto internazionale - risalente al trattato di Versailles del 1919, nel quale si condanna come 'criminale' l'imperatore Guglielmo II e che Schmitt non si stanca di rievocare - non solo "priva del loro prestigio e della loro dignità i concetti di guerra e di nemico" (p. 68), ma annientandoli entrambi, riduce la guerra ad un'esecuzione o "azione di polizia" internazionale condotta legittimamente dalle 'forze del bene' contro i perturbatori della pace. Entro questo orizzonte manicheo che divide il mondo in buoni e cattivi, non c'è posto per la neutralità dei terzi che perde, così, ogni legittimità: "Non appena viene negata l'idea di una possibile neutralità e con essa la nozione di 'Stato terzo' non partecipante alle ostilità, emerge la pretesa di esercitare un dominio universale o regionale " (p. 65). Non c'è da stupirsi - insiste Schmitt - che nella guerra "discriminante" moderna, abbandonato il concetto di justus hostis "capolavoro della ragione umana" insieme allo Stato, riemerga, quale nemico da annientare, il pirata, ovvero, "per evocare la versione moderno-metropolitana dei pirati, il gangster" (p. 72), che ai nostri giorni assume il volto del terrorista. La regressione del concetto giuridico di justus hostis a concetto teologico di nemico assoluto, trasforma il nemico in un mostro disumano che non va solo sconfitto ma annientato .” L'autore della recensione osserva conclusivamente (e si era nel 2009) che “ Non può sfuggire la scottante attualità di queste pagine, il cui valore profetico è sempre più confermato ed arricchito dagli avvenimenti della realtà odierna che, dalla guerra del Golfo alla guerra "umanitaria" fino alla guerra al terrorismo, segnano tragicamente la nostra epoca ”.

(dalle Spigolature filosofiche n. 39: La trasformazione del diritto internazionale secondo Carl Schmitt) PREMESSA (a cura di Roberto Lombardi) Le violazioni impunite del cosiddetto diritto internazionale spingono a chiederci, innanzitutto, quale sia oggi il valore di una categoria giuridica per certi versi "vuota", in quanto apparentemente priva della necessaria "cogenza". Certo, la circostanza che una regola non possa essere fatta valere in concreto non elimina in astratto il suo valore programmatico e di determinazione collettiva degli assetti soggettivi e oggettivi. Contemporaneamente, però, la sottrazione a priori della forza di coercizione , insita in ogni norma ordinamentale che si rispetti, spunta le armi di chi voglia affermare il principio sulla cui base si è fatto avanti o si è difeso. Quando in un'intervista con la Cnn, l’influente consigliere di Trump e vicecapo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller, a proposito della minacciata annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, ha affermato che « nel mondo reale vige la legge del più forte », ha detto una cosa che in tanti pensano, ma che nessun rappresentante dei cosiddetti Stati democratici ha il coraggio di pronunciare apertamente, un po' per le conseguenze di caos non controllabile che ne deriverebbero, un po'perché le regole potrebbero in ogni caso fare comodo, di tanto in tanto, al potente di turno. Se i principi su cui, ottant’anni fa, è stata fondata l’ Organizzazione delle Nazioni Unite , conservano ancora un valore - primo fra tutti il principio di autodeterminazione dei popoli - il recente attacco ad uno Stato sovrano con rapimento del suo Presidente e di sua moglie deve essere considerato un'aggressione unilaterale, come tale da condannarsi, al di là delle più o meno nobili motivazioni, con la stessa fermezza con cui vanno condannate tutte le violazioni del diritto internazionale, dall’invasione russa dell’Ucraina alle minacce di aggressione nei confronti di Taiwan. D'altra parte, ogni intervento militare esterno, motivato soltanto da interessi geopolitici ed economici, nel momento in cui viola la sovranità di uno Stato, viola altresì il diritto internazionale, e dovrebbe trovare una risposta in sanzioni adeguate, aprendosi altrimenti scenari di instabilità e violenza incontrollabile. Ma se poi anche i giudici dei Tribunali deputati a giudicare sui crimini di guerra sono minacciati nella loro integrità fisica e morale [1] , ecco che il diritto internazionale rischia di diventare una favoletta da raccontare ai più piccoli quando si parla dell'eterna lotta tra il bene e il male. Sempre che il bene e il male davvero abitino questo pianeta, e non sia vero invece, come dice Lord Voldemort , che esiste " solo il potere e chi è troppo debole per usarlo ". LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE (a cura di Sergio Conti) Gli eventi di questi ultimi giorni hanno reso di sempre maggiore attualità l'interrogativo, che riecheggia in questi mesi di continue violazioni dei principi del diritto internazionale, sull'effettività del medesimo o, addirittura sulla sua perdurante sussistenza. In tale contesto, mi pare utile richiamare le acute osservazioni di Carl Schmitt svolte nel saggio Die Wendung zum diskriminierenden Berlin 1938 ,“Il concetto discriminatorio di guerra” del 1938. Schmitt, nell'Introduzione a Die Wendung, afferma che " la storia del diritto internazionale è una storia del concetto di guerra " (p. 3) poiché è in esso che " si rispecchia il disordine dell'attuale situazione mondiale " (p. 3), in cui non è dato intravedere - al di là di una pretesa universalistica che distrugge Stati e popoli (p. 73) - un possibile 'ordinamento concreto' capace di colmare il vuoto lasciato dal tramonto di " una teoria ordinatrice del diritto internazionale forse debole ma sicuramente autentica ed efficace " (p. 73). Le linee fondamentali del pensiero dell'illustre studioso sono indicate nella recensione di Claudia Terranova pubblicata su Jura Gentium – Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale – nel 2009, in occasione dell'uscita della prima traduzione italiana dell'opera ( Il concetto discriminatorio di guerra , a cura di Stefano Pietropaoli, Prefazione di Danilo Zolo, Roma-Bari 2008). La recensione - rinvenibile online all'indirizzo: https://www.juragentium.org/books/it/wendung.htm - fornisce una efficace guida di lettura dei passaggi salienti e della tesi di fondo di Schmitt. Nel rinviare alla lettura integrale della stessa, si riportano qui di seguito alcuni passaggi cruciali: “(...) le pagine del saggio propongono, seppure abbozzate, delle tesi che sono di grande rilievo, poiché propongono non solo un'acuta interpretazione delle relazioni tra il vecchio 'occidente europeo' e il nuovo 'occidente americano', ma offrono una conferma sorprendente della 'profezia apocalittica' annunciata: "l'avvento di una guerra globale sottratta a ogni controllo e limitazione giuridica, ampiamente asimmetrica, nella quale una grande potenza neoimperiale si schiera non solo e non tanto contro singoli Stati, quanto contro organizzazioni di 'partigiani globali' (Kosmopartisanen) che operano su scala mondiale usando gli strumenti e perseguendo gli obiettivi di una guerra civile" (p. XXVIII). Non diversamente dagli scritti degli anni '50, in questo testo la critica schmittiana investe l' ideologia universalistica di impronta liberaldemocratica , quale fondamento teorico della Società delle Nazioni e denuncia il ricorso da parte di quest'ultima, alla "guerra giusta", inscindibilmente connessa alla discriminazione del nemico . Quel che in Die Wendung viene da Schmitt sottolineato con forza è che, nell'ambito di una visione universalistica, il confine tra ciò che è guerra e ciò che non lo è, diviene labile e illusorio generando "anarchia e caos" (p. 81) e spalancando l'abisso di una " guerra civile mondiale ". Non a caso, già nel '38, Schmitt si esprime così: "Oggi la questione quindi non è più se una guerra sia giusta o ingiusta, lecita o illecita, ma se sia realmente una guerra o non lo sia. Il grande contrasto 'planetario' fra i popoli è già così profondo da toccare i concetti più essenziali e porre il dilemma tra guerra e non guerra" (p. 65). Quali testimonianze "della nuova fase di sviluppo in cui è entrato il diritto internazionale del dopoguerra" (p. 5), Schmitt si impegna in una critica del "nuovo concetto internazionale di guerra" - critica che domina l'impianto teorico del saggio - e sostiene che la 'svolta' impressa al diritto internazionale da Woodrow Wilson è la chiave di lettura per comprendere la dissoluzione dello jus publicum europaeum . Se il 2 aprile 1917 - data dell'entrata in guerra degli Stati Uniti - rappresenta, per Schmitt, come sottolinea Zolo, " una data di eccezionale valore simbolico " (p. V), è perché essa inaugura nel diritto internazionale un nuovo orientamento di matrice universalistica. Questa nuova fase - dominata in realtà dal "progetto egemonico statunitense" (p. XI) - è, agli occhi di Schmitt, molto più che un semplice episodio degli eventi bellici, poiché consacra "la fine della centralità politica e giuridica dell'Europa" (p. VI). Le logiche della guerra "vecchio stile", basate sui concetti non discriminatori di guerra e di neutralità che avrebbero dovuto regolare e limitare le ostilità, cedono ora il passo ad un nuovo repertorio bellico, di ispirazione wilsoniana , in cui la guerra è tale solo se può definirsi giusta e addirittura umanitaria. Trasformatasi da "grande spazio" difensivo, territorialmente definito con la dottrina Monroe , in una linea di squalificazione morale del resto del mondo secondo l'interpretazione universalista e despazializzata di Wilson, la linea dell'emisfero occidentale impone adesso ovunque, come osserva Zolo, "il monopolio della sua economia, della sua visione del mondo, della sua interpretazione del diritto internazionale, del suo stesso linguaggio e vocabolario concettuale" (p. X). Ora che "la questione della guerra giusta è stata posta" (p. 61) e che la centralità dello Stato quale detentore dello jus ad bellum è stata rimossa, è opportuno chiedersi "se il nuovo concetto internazionale di guerra, che ha avuto origine nella Società delle Nazioni e nel Patto Kellogg, e che su questa base distingue tra guerra giusta e guerra ingiusta, [...] possa funzionare come elemento ordinatore" (p. 61). Il disordine in atto, contrassegnato da "numerose lotte sanguinose di fronte alle quali si evita prudentemente di usare il concetto di guerra" (p. 3), appare a Schmitt il segno inconfutabile che nessun ordine alternativo è seguito al dissolvimento dei vecchi ordinamenti. Un motivo in più per far luce sul nuovo concetto di guerra che, lungi dal rappresentare, per Schmitt, una semplice analisi di carattere teorico, aiuta tutt'al più, sul piano giuridico, "a disperdere la nebbia delle attuali ingannevoli finzioni e a mostrare la reale situazione del diritto internazionale odierno" (p. 3). Banditi i presupposti tradizionali della guerra en forme , si inaugura così, in nome di un principio universalistico-ideologico, con pretesa ecumenica, un nuovo tipo di guerra: la moderna guerra giusta totale . L'irruzione di una discriminazione nel diritto internazionale - risalente al trattato di Versailles del 1919 , nel quale si condanna come 'criminale' l'imperatore Guglielmo II e che Schmitt non si stanca di rievocare - non solo "priva del loro prestigio e della loro dignità i concetti di guerra e di nemico" (p. 68), ma annientandoli entrambi, riduce la guerra ad un'esecuzione o "azione di polizia" internazionale condotta legittimamente dalle 'forze del bene' contro i perturbatori della pace. Entro questo orizzonte manicheo che divide il mondo in buoni e cattivi, non c'è posto per la neutralità dei terzi che perde, così, ogni legittimità: "Non appena viene negata l'idea di una possibile neutralità e con essa la nozione di 'Stato terzo' non partecipante alle ostilità, emerge la pretesa di esercitare un dominio universale o regionale" (p. 65). Non c'è da stupirsi - insiste Schmitt - che nella guerra "discriminante" moderna, abbandonato il concetto di justus hostis , "capolavoro della ragione umana" insieme allo Stato, riemerga, quale nemico da annientare, il pirata , ovvero, "per evocare la versione moderno-metropolitana dei pirati, il gangster" (p. 72), che ai nostri giorni assume il volto del terrorista. La regressione del concetto giuridico di justus hostis a concetto teologico di nemico assoluto, trasforma il nemico in un mostro disumano che non va solo sconfitto ma annientato.” L'autore della recensione osserva conclusivamente (e si era nel 2009) che “ Non può sfuggire la scottante attualità di queste pagine, il cui valore profetico è sempre più confermato ed arricchito dagli avvenimenti della realtà odierna che, dalla guerra del Golfo alla guerra "umanitaria" fino alla guerra al terrorismo, segnano tragicamente la nostra epoca ”. Non resta che amaramente osservare come gli anni trascorsi e gli eventi disumani che li hanno caratterizzati ci dimostrano vieppiù la veridicità di tale tesi.

sulla semplificazione normativa : L 10.11.2025 n. 167 [GU 14.11.25 n. 265] [in vigore dal 29 novembre 2025], Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate. [NdR - per il testo della L 10.11.2025 n. 167 e i relativi commenti, vedi Guida al diritto n. 47/2025 e n. 48-50/2025] L 2.12.2025 n. 182 [GU 3.12.25 n. 281] [in vigore dal 18 dicembre 2025], Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190) - Stefano Battini*, Semplificazione, promesse difficili di un sogno che resta senza tempo (Guida al diritto 1/2026, 10-12, editoriale) [*Ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma]. Il caos delle fonti: un’emergenza nazionale. - testo della L 2.12.2025 n. 182 (stralcio, artt. 37, 38, 39, 41 e 44, sotto il titolo: “Dal 18 dicembre 2025 operative le norme sulla circolazione degli immobili donati) (Guida al diritto 1/2026, 13-17) - modifiche al codice civile (Guida al diritto 1/2026, 18-20) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 1/2026, 21-24) - commenti: - Giuseppe Finocchiaro, Certificato morte: indicati sempre gli «indizi o sospetti» di reato (Guida al diritto 1/2026, 25-27) [le novità in tema di formazione degli atti di morte, dichiarazione di assenza e morte presunta, traduzioni giurate, accettazione di eredità] - Giuseppe Finocchiaro, Accelerazione sui beni donati e meno tutele per i legittimari (Guida al diritto 1/2026, 28-32) [donazioni] sulla giurisprudenza 2025 delle Corti superiori : - Laura Biarella, Il 2025 sarà ricordato come l’anno della svolta per la “Giustizia digitale” (Guida al diritto 1/2026, 33-34) [l’andamento nei singoli settori, civile, penale, amministrativo, europeo; l’ingresso dell’intelligenza artificiale nella giustizia] - Laura Biarella, Procedura: dalle donazioni alla Tun* tra la stabilità dei traffici e il Pct** (Guida al diritto 1/2026, 35-38) [andamento del civile(novità normative e pronunce giurisprudenziali); la legge italiana sull’IA (L 23.9.2025 n. 132); il c.d. decreto giustizia (DL 8.8.2025 n. 117- L 3.10.2025 n. 148, Misure urgenti in materia di giustizia); la *TUN (Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a macrolesioni) istituita con DPR 13.1.2025, n. 12; **Processo civile telematico] - Laura Biarella, Norme in vigore e riforme sospese, la trasformazione reale e l’attesa (Guida al diritto 1/2026, 39-42) [andamento del penale(novità normative e pronunce giurisprudenziali); il c.d. decreto sicurezza (DL 11.4.2025 n. 48 - L 9.6.2025 n. 80, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario); la legge sul femminicidio (L 2.12.2025 n. 181, Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime)] - Laura Biarella, Digitale, dall’intelligenza artificiale alla semplificazione delle regole (Guida al diritto 1/2026, 43-45) [andamento dell’amministrativo (novità normative e pronunce giurisprudenziali); la legge sull’IA (L 23.9.2025 n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale); il c.d. correttivo appalti (DLg 31.12.2024 n. 209, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36); la legge di semplificazione (L 2.12.2025 n. 182, Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese) - Laura Biarella, Le riforme legislative riallineano il nostro Paese al diritto europeo (Guida al diritto 1/2026, 46-49) [andamento del comunitario e dell’internazionale (novità normative e pronunce giurisprudenziali); la legge di delegazione europea (L 13.6.2025 n. 91, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024); la legge sulla mobilità societaria (DLg 19.6.2025 n. 88, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere); la legge sull’immigrazione (c.d. decreto Albania: DL 28.3.2025 n. 37 - L 23.5.2025 n. 75, Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare); la riforma doganale (decreti attuativi e circolari operative in attuazione del DLg 26.9.2024 n. 141, Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi); la sicurezza digitale (misure attuative del DLg 4.9.2024 n. 138, Recepimento della direttiva UE 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione) in tema di immigrazione (respingimenti): - Corte giust. Ue, Grande sezione, sentenze 18.12.25, cause C-679/23 P e C-167/24 P (Guida al diritto 1/2026, 54): In ipotesi di operazioni congiunte condotte da uno Stato membro insieme all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) la responsabilità per le violazioni di diritti umani realizzatesi durante un volo di rimpatrio ricade anche sull’Agenzia, tenuta al risarcimento del danno. [Con la sentenza sulla causa C-679/23 P la Corte annulla la decisione del Tribunale adito da cittadini siriani che in occasione del loro sbarco sull’isola di Milos erano stati trasferiti da Grecia e da Frontex in Turchia pur avendo espresso in territorio Ue l’intenzione di presentare domanda di protezione internazionale. Una volta giunti nel Paese terzo (Turchia), i cittadini siriani di etnia curda erano scappati in Iraq per il timore di essere ricondotti nel Paese d’origine da cui erano fuggiti. La Corte annulla in gran parte la decisione del Tribunale che negava loro il diritto al risarcimento dei danni anche morali da parte della stessa Frontex. Con la decisione sulla causa C- 167/24 P la Corte precisa che Frontex, anche a fronte di accordi tra Stati Ue e uno Stato terzo che accoglie gli stranieri coinvolti nelle operazioni di respingimento, ha il dovere di dotarsi di figure specializzate che partecipino alle operazioni, ma soprattutto è tenuta a verificare la sussistenza o meno dell’ordine espulsivo nei confronti dei singoli coinvolti). in materia di immigrazione (improcedibilità per espulsione): - Corte cost. 16.12.25 n. 187, pres. Amoroso, red. Sandulli M.A. (Guida al diritto 1/2026, 53): Non è manifestamente irragionevole che il legislatore, dovendo bilanciare, nell’esercizio della sua discrezionalità, le contrapposte esigenze di limitare il rientro dell’immigrato irregolare, la cui espulsione sia stata già eseguita, e di punire i reati in precedenza commessi nel territorio dello Stato, abbia fissato nell’emissione del decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza preliminare il limite temporale per rilevarne la speciale condizione di improcedibilità. Ciò in quanto non può dirsi illogico che, una volta superata la fase di contraddittorio processuale garantita dall’udienza preliminare ed effettuato dal giudice di quest’ultima udienza il vaglio in ordine alla prognosi di ragionevole previsione di condanna, venga ritenuto prevalente l’interesse dello Stato a proseguire il processo, al fine di accertare l’eventuale colpevolezza dell’imputato, anche ove questo sia stato già allontanato dal territorio dello Stato per effetto dell’espulsione, ritenendo a questo punto recessivo l’interesse a evitare il suo reingresso per il solo esercizio del diritto di difesa. in materia di turismo (overtourism – limiti alle strutture ricettive): - Corte cost. 16.12.25 n. 186, pres. Amoroso, red. Pitruzzella (Guida al diritto 1/2026, 51): Sono infondate le questioni sollevate, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., con riferimento all’art. 22, comma 6, LR Toscana 31.12.2024 n. 61 (TU del turismo) che prevede la possibilità, per gli alberghi, di associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro 200 metri, ma attribuisce ai comuni il potere di stabilire una percentuale inferiore. La norma impugnata conferma la generale funzione comunale di regolare gli insediamenti sul proprio territorio e fa salva la possibilità per il singolo comune di temperare l’espansione delle attività alberghiere, tenendo conto delle esigenze del proprio territorio. (La Corte ha esaminato diverse questioni relative alle disposizioni concernenti le «strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione»; ha respinto le questioni relative all’art. 41, comma 3, secondo il quale l’attività ricettiva extra-alberghiera è consentita esclusivamente in unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva, con esclusione di quelli aventi destinazione d’uso residenziale; ha sottolineato che, in base agli artt. 42-45, le strutture in questione devono essere gestite in forma imprenditoriale: dunque, se un immobile è utilizzato in modo stabile ed organizzato come struttura ricettiva extra-alberghiera, la previsione della destinazione d’uso turistico-ricettiva non può essere considerata irragionevole). in tema di istruzione (dimensionamento scolastico e riparto competenze): - Corte cost. 23.12.25 n. 200 (Guida al diritto 1/2026, 54): Le norme concernenti il «dimensionamento scolastico» attengono al profilo sostanziale delle scelte amministrative, mentre le norme impugnate riguardano il profilo procedimentale dell’attività amministrativa di predisposizione del piano di dimensionamento, sicché non può ravvisarsi nella disciplina impugnata alcuna avocazione di funzioni da parte dello Stato. (La Consulta precisa che le norme impugnate sono riconducibili alla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato «norme generali sull’istruzione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., dal momento che la loro funzione consiste nell’introdurre una disciplina dei “termini” che, per ragioni di necessaria unità e uniformità, deve valere per l’intero territorio nazionale). in tema di atti discriminatori (giurisdizione): - Cons. Stato V 5.12.25 n. 9602, pres. Caringella, rel. Picardi; (Guida al diritto 1/2026, 86 T, sotto il titolo: “Il punto di Palazzo Spada su legami tra divieto di discriminazione e riparto giurisdizionale”): L'art. 44 DLg 286/1998 non è una norma attributiva di giurisdizione in ordine a una materia, ma piuttosto una disposizione che configura una specifica tutela processuale e che, pertanto, attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario tale peculiare azione in un'ottica di rafforzamento (e non di riduzione) della protezione del discriminato. Del resto, la discriminazione non configura una materia, ma integra piuttosto la violazione del relativo divieto, che può essere perpetrata in ogni campo e che assume, dunque, una dimensione trasversale. Da tale premessa consegue che il discriminato, laddove non intenda avvalersi della specifica tecnica di tutela di cui all'art. 44 DLg 286 del 1998 e scelga di impugnare il provvedimento, azionando l'interesse legittimo (nel caso in esame, interesse legittimo pretensivo al conseguimento dell'alloggio - e in tema di edilizia residenziale pubblica vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), rispetto a cui resta confermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ben può denunciare l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del divieto di discriminazione e delle discipline che ne costituiscono attuazione. Non può, difatti, farsi discendere dall'articolo 44 DLg 286, che si limita a disciplinare una tecnica di tutela processuale, il divieto del giudice amministrativo di annullare un provvedimento discriminatorio né una menomazione della tutela del discriminato. - (commento di) Costanza Ponte, Chiarimenti sulle tutele processuali azionabili verso atti amministrativi (Guida al diritto 1/2026, 90-94) in tema di provvedimento implicito : - Cons. Stato V 19.11.25 n. 9029, pres. Fantini, est. Santini (Guida al diritto 1/2026, 53-54): L’atto implicito si fonda su due presupposti essenziali: da un lato, una volontà dell’organo competente che risulti riconoscibile nei fatti; dall’altro, la possibilità di ricavare da tali fatti una decisione precisa e non ambigua, tale per cui l’effetto giuridico prodotto rappresenti l’unico esito logicamente possibile. [Conta ciò che l’Amministrazione fa non solo quello che scrive: ciò accade quando l’azione amministrativa si orienta stabilmente in una certa direzione, anche nel corso dell’istruttoria, senza lasciare spazio ad altre possibili interpretazioni della volontà pubblica. La portata innovativa del principio risiede nell’aver attribuito pieno valore giuridico non a un singolo documento bensì alla continuità e coerenza del comportamento amministrativo nel suo complesso] in tema di impiego pubblico (trasferimenti nella PA - stipendi – assegno ad personam): - Cass. lav. 14.12.25n n. 32600 (Guida al diritto 1/2026, 51): In tema di trasferimento di attività e di personale tra enti ai sensi dell’art. 31 DLg 165/2001, non è consentito alla legislazione regionale, ad accordi collettivi in sede locale o a determinazioni della PA, di riconoscere il mantenimento sine die, ovverosia senza riassorbimento, dei migliori trattamenti percepiti presso il precedente datore di lavoro o di assicurarne il godimento dopo che siano cessate presso il nuovo ente le funzioni in relazione alle quali essi trovavano giustificazione sul piano perequativo. (La SC respinge il ricorso di alcuni dipendenti delle Regione Lombardia trasferiti alla Città metropolitana di Milano, richiamando i principi di parità di trattamento e di “riassorbimento” dei trattamenti eccedenti. I ricorrenti esponevano di essere stati trasferiti in forza di una legge regionale che avrebbe assicurato la conservazione della «posizione giuridica ed economica in godimento». Per la Corte di merito il diritto alla percezione di quegli emolumenti dipendeva dallo svolgimento dell’attività nell’ambito della formazione professionale, sicché, una volta venuta meno quella destinazione, anche la pretesa non aveva più fondamento. Le intese, i protocolli e le altre determinazioni datoriali non possono riconoscere benefici ulteriori e diversi rispetto alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale, neanche se di maggior favore). in tema di condominio : - Cass. 2^, 16.9.25 n. 25446 (Guida al diritto 1/2026, 56 T): In tema di condominio negli edifici, a seguito della riforma introdotta con la L 11.12.2012 n. 220, il rendiconto condominiale, previsto dall'art. 1130-bis c.c., non può essere redatto secondo il solo criterio di cassa, ma deve conformarsi a un sistema misto (cassa e competenza), idoneo a rappresentare fedelmente la situazione economico-finanziaria del condominio. Esso deve essere composto da tre documenti inscindibili: il registro di contabilità (che documenta i movimenti finanziari in ordine cronologico), il riepilogo finanziario (che rappresenta la situazione patrimoniale, con attivi e passivi, anche relativi a gestioni precedenti), e la nota sintetica esplicativa (che illustra i criteri di gestione, le questioni pendenti e i rapporti in corso). - (commento di) Fulvio Pironti, Il mix nella strumentazione contabile assicura trasparenza amministrativa (Guida al diritto 1/2026, 61-65) in tema di confisca : - Cass. SSUU 14.11.25 n. 37200 (Guida al diritto 1/2026, 76 solo massima): In tema di misure di prevenzione reali, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto - sul cui accertamento il giudice della confisca è vincolato agli esiti del necessario accertamento in sede civile o in sede penale in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale sull'an e sul quantum del credito - deve essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare e va accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l'ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L’accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo. Ai fini dell'ammissione al passivo del credito per le spese processuali riconosciute al terzo danneggiato, è necessario che la liquidazione di tali spese sia contenuta in una decisione intervenuta prima dell'applicazione del sequestro di prevenzione. - (commento di) Aldo Natalini, Le Sezioni Unite chiariscono su confisca di prevenzione e crediti del terzo da fatto illecito (Guida al diritto 1/2026, 76-81) in materia penale (traffico di influenze - riforma del reato - lobbying): - Corte cost. 16.12.25 n. 185, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 1/2026, 52-53): Il concetto di “influenza impropria” utilizzato dalla Convenzione ha contorni vaghi, che necessariamente debbono essere precisati dal legislatore nazionale. Ciò anche in relazione alla persistente mancanza di una disciplina del lobbying, che consenta di tracciare una chiara linea distintiva «tra illegittime e legittime forme di intermediazione con i pubblici ufficiali, finalizzate a rappresentare e sostenere interessi di singoli individui e imprese, ovvero interessi diffusi e collettivi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dello stesso legislatore». La scelta del legislatore italiano di fornire una interpretazione restrittiva di “mediazione illecita”, ancorata alla necessità che l’accordo tra le parti abbia a oggetto la commissione di un reato da parte del pubblico ufficiale, si colloca all’interno dello spazio di discrezionalità che la stessa Convenzione di Strasburgo lascia aperto al legislatore nazionale, chiamato a concretizzare le clausole generali contenute nello strumento internazionale in armonia con i principi del proprio ordinamento, tra cui quello – di rango costituzionale – di precisione della legge penale. (La Consulta invita il legislatore a introdurre una organica disciplina delle attività di lobbying: disciplina necessaria per definire con chiarezza le condotte di illecita influenza sui pubblici ufficiali e prevedere sanzioni per l’inosservanza delle relative prescrizioni, garantendo così trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni, onde assicurare ai consociati la possibilità di un più accurato controllo sull’operato della pubblica amministrazione e dei propri rappresentanti eletti. L’adozione di una simile disciplina potrebbe consentire al legislatore di rimeditare le attuali scelte in materia di disciplina penale del traffico di influenze illecite, sì da assicurare una più incisiva tutela degli stessi interessi collettivi - essi pure di rango costituzionale - all’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione contro condotte di indubbia gravità, che restano oggi del tutto sprovviste di sanzione). in tema di professione forense (autodifesa dell’avvocato): - Cass. 2^, 23.12.25 n. 33758 (Guida al diritto 1/2026, 52): L’avvocato che si difende personalmente ex art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite: la facoltà di difendersi non altera infatti la natura professionale dell’attività svolta, non giustifica la compensazione (consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 92, comma 2, c.p.c. dal DL 132/2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell’assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità), e non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le norme sulla soccombenza e le tariffe professionali, i relativi diritti e onorari. in tema di gratuito patrocinio (ritardo nel pagamento dei compensi): - Cedu 1^, 11.12.25, ric. 15587/10 e altri (Guida al diritto 1/2026, 96 s.m.): I ritardi nel pagamento degli importi dovuti dallo Stato per il patrocinio gratuito prestato dagli avvocati nell'ambito di procedimenti penali e civili sono una violazione del diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I decreti di pagamento, infatti, sono titoli che attestano un credito esigibile e, quindi, rientrano nella nozione di bene ai sensi della Convenzione europea. In presenza di problemi strutturali che causano una disfunzione e un ritardo sistematico, gli Stati sono tenuti ad adottare misure generali anche tenendo conto dell'importanza che venga assicurato il diritto fondamentale ad avere un rappresentante in giudizio per far valere i propri diritti, con particolare riguardo ai vulnerabili. - (commento di) Marina Castellaneta, Italia condannata per i ritardi nel pagare le attività di patrocinio a spese dello Stato (Guida al diritto 1/2026, 96-98). c.s. Siccome la terra appartiene sempre alla generazione vivente, le leggi dovrebbero perdere efficacia automaticamente dopo 19 anni, per non costringere ogni generazione a essere “governata dalla tomba” da parte di quelle precedenti. (Thomas Jefferson, in una famosa lettera a James Madison, nel 1789) [dall’editoriale di Stefano Battini, supra]

sulla semplificazione normativa : L 10.11.2025 n. 167 [GU 14.11.25 n. 265] [in vigore dal 29 novembre 2025], Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. - (editoriale di) Marcello Clarich* e Andrea Nardi**, Semplificazione norme, una nuova legge che getta le basi per un piano di riordino (Guida al diritto 49-50/2025, 10-11) [*ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza Università di Roma; **avvocato del Foro di Roma] sul c.d. DL flussi : DL 3.10.2025 n. 146 - L 1.12.2025 n. 179 [testo coordinato in GU 1.12.25 n. 279], Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio. - guida alla lettura e mappa del provvedimento, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 49-50/2025, 14-18) sul rimborso delle spese legali (a pubblici dipendenti - negligenza grave): - Cons. Stato VI 19.11.25 n. 9028, pres. est. (Guida al diritto 49-50/2025, 23): Ai fini del rimborso di spese legali al dipendente pubblico assolto se vi è stata negligenza grave …. non basta che il fatto sia avvenuto durante il servizio, né che il processo penale si sia concluso con l’assoluzione piena. Occorre che l’azione sia stata davvero strumentale all’adempimento dei doveri istituzionali. Se il comportamento, pur inserito nel contesto operativo, è valutato dall’Amministrazione come atipico, non conforme o addirittura negligente, viene meno la connessione funzionale che giustifica la copertura delle spese. [Il GA eleva così il ruolo del giudizio disciplinare quale parametro interno di coerenza tra funzione, condotta e tutela legale, ponendo un limite innovativo all’automatismo invocato tradizionalmente dai dipendenti assolti] in tema di gratuito patrocinio (ritardo nei pagamenti): - Cedu 1^, 11.12.25, ric. 15587/10, 32536/10 e 18531/14 (Guida al diritto 49-50/2025, 24): Il ritardo statale nell’erogazione dei compensi professionali per la difesa di soggetti non abbienti va sanzionato in caso di costante superamento del limite di un anno dopo il termine di opposizione al decreto di pagamento. (La Cedu fissa il limite temporale, sconfinato il quale “scatta” la violazione del diritto convenzionale: sebbene la Corte riconosca che un certo ritardo nell’esecuzione degli ordini di pagamento sia comprensibile, tale ritardo non dovrebbe, salvo circostanze eccezionali, superare un anno in totale, escludendo il periodo di opposizione e, in linea di principio, sei mesi tra il deposito dell’ordine di pagamento e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e sei mesi tra il momento dell’invio della fattura e il pagamento. Nel caso di specie, la Corte rileva che i ritardi tra il deposito degli ordini di pagamento in cancelleria e il pagamento delle somme dovute variano, al netto del termine di opposizione, da poco più di un anno a quattro anni e un mese). in tema di impiego pubblico (mobilità tra enti pubblici - giurisdizione AGO): - Cass. SSUU 25.11.25 n. 30836 (Guida al diritto 49-50/2025, 20): La mobilità volontaria non assume mai natura di procedura concorsuale, neppure quando l’Amministrazione la struttura attraverso bandi o avvisi. Il tratto distintivo è la continuità del rapporto giuridico: il lavoratore non entra per la prima volta nella pubblica amministrazione, ma si sposta da un ente all’altro mediante cessione del contratto, che conserva la sua natura negoziale. Da questo presupposto deriva che la giurisdizione va al giudice ordinario perché si discute di posizioni di diritto soggettivo, non di interessi legittimi. [Il principio di diritto delineato dalle sezioni Unite si spinge oltre le ricostruzioni tradizionali e rimette ordine in uno degli ambiti più incerti del pubblico impiego privatizzato: il confine tra attività gestionale e attività amministrativa in senso stretto. L’innovazione sta nello scioglimento definitivo del nodo legato agli atti presupposti. La Corte afferma che, anche se l’Amministrazione adotta regolamenti o criteri organizzativi, il giudice ordinario può disapplicarli quando incidono su diritti soggettivi del lavoratore. Non serve più una distinzione artificiosa tra atti “macro” e atti “micro”, perché ciò che conta non è la veste formale dell’atto, ma la sua funzione nella dinamica del rapporto di lavoro. Così la giurisprudenza supera quelle zone grigie in cui il contenzioso oscillava tra i due giudici, aumentando incertezza e durata dei processi]. in tema di famiglia (affido esclusivo): - Cass. 1^, 10.12.25 n. 32058 (Guida al diritto 49-50/2025, 21): L’affido “super esclusivo” a uno dei genitori non può essere fondato sull’opposizione manifestata dall’altro al mantenimento dei rapporti con l’ex coniuge: per tale forma di affidamento - che, rispetto a quello “esclusivo”, taglia fuori da qualsiasi decisione l’altro genitore - va provato un quid pluris. (La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso di una madre contro la decisione di affidare in via super esclusiva al padre separato/divorziato il figlio affetto da spettro autistico. giudicando insufficiente la motivazione di una decisione così drastica rispetto all’esercizio della genitorialità da parte della madre. La decisione, come lamentato dalla ricorrente, si era esplicitamente e quasi esclusivamente fondata sulla relazione dell’assistente sociale che definiva la madre oppositiva a percorsi indicati per il figlio quale la frequentazione di luoghi di cura logopedistici o il continuo contrasto tra la donna e gli insegnanti che a suo avviso rendevano inutile o dannosa la scuola per il proprio figlio. Tali rilievi non dimostrano però, secondo la SC, la nocività del comportamento della madre, ossia l’assoluto contrasto con l’interesse del bambino, compreso quello di frequentare la madre con cui aveva vissuto fino alla dichiarazione di divorzio. Nela sentenza annullata, che comprometteva di fatto la potestà genitoriale della madre fino a vanificarla, risultava carente il ragionamento dei giudici di merito per giustificare la fuoriuscita di fatto del bambino undicenne dal proprio ambiente familiare composto dalla madre e dal fratello del piccolo). in tema di famiglia (minori): - Cass. 1^, 11.12.25 n. 32328 (Guida al diritto 49-50/2025, 21): L’adozione del provvedimento di decadenza, come emerge dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 (“il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”) e 333 c.c. (“Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”), costituisce l’extrema ratio. In tutti gli altri casi (meno gravi) è auspicabile un ravvedimento dei genitori proprio per riprendere il “controllo” sul figlio. in tema di successioni (transfrontaliere): - Corte giust. Ue 1^, 30.10.25, causa C-321/24 (Guida al diritto 49-50/2025, 96 solo massima) (rinvio pregiudiziale dal Tribunale ordinario di Parigi): L’art. 63, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale gli emolumenti di un notaio ai cui servizi un erede è tenuto a ricorrere, in determinate circostanze, per redigere la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale sono calcolati sulla totalità dell’attivo ereditario lordo comprendente beni situati in tale Stato membro e in un altro Stato membro, e non soltanto sull’attivo lordo corrispondente ai beni situati nel primo Stato membro, senza che siano presi in considerazione gli emolumenti pagati dall’erede per la dichiarazione di successione redatta da un notaio nel secondo Stato membro, calcolati anch’essi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo. - (commento di) Marina Castellaneta, Successione transfrontaliera e onorari al notaio, vale regola della libera circolazione di capitali (Guida al diritto 49-50/2025, 96-98) in tema di locazioni brevi (identificazione del locatario): - Cons. Stato III 21.11.25 n. 9101, pres. De Nictolis, rel. Cerroni (Guida al diritto 49-50/2025, 84 T): Permane l'obbligo di identificazione de visudegli ospiti di qualsiasi struttura ricettiva, sebbene la verifica possa essere effettuata anche mediante video-collegamento in tempo reale, se idoneo ad accertare l'identità dell'alloggiato; l’identificazione de visu al centro delle contestazioni, infatti, non si esaurisce giocoforza nella verifica analogica in presenza da parte del titolare, atteso che, attraverso le nuove tecnologie dell'informazione, essa potrebbe essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all'ingresso della struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l'effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all'atto dell'accesso alla struttura (es. spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine). - (commento di) Davide Ponte, A un paese votato al turismo servono risposte ordinamentali più moderne (Guida al diritto 49-50/2025, 92-94) in tema di lavoro (in diversi paesi Ue - legge applicabile in caso di cambiamento): - Corte giust. Ue 1^, 11.12.25, causa C-485/24 (Guida al diritto 49-50/2025, 24): Il nuovo luogo di lavoro destinato a divenire il luogo di lavoro abituale deve essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze per determinare la legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta delle parti. La Convenzione di Roma limita la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile, prevedendo due criteri di collegamento: quello del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro o, in mancanza, la legge del paese in cui si trova la sede che ha assunto il lavoratore. Questi due criteri di collegamento non sono applicabili se dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, nel qual caso è applicabile la legge di quest’ultimo paese. (Per la Corte, il primo criterio non consente di identificare un paese quando, nel corso del rapporto di lavoro nel suo insieme, il luogo di lavoro abituale si è spostato da un paese all’altro. Occorre quindi fare riferimento al secondo criterio, quello della sede dello stabilimento che ha assunto il lavoratore). in tema di società (recesso del socio da s.p.a.): - Cass. 1^, 14.11.25 n. 30133 (Guida al diritto 49-50/2025, 26 T): In tema di società per azioni, allorquando la "deliberazione" assembleare di cui all'art. 2437, comma 1, c.c., come novellato dal DLg 6/2003, abbia costituito un avvenimento considerato in se stesso, cioè un fatto puntuale nel tempo, verificatosi in un preciso momento storico, il diritto di recesso di cui alla citata norma spetterà ai soci assenti all'assemblea che ha adottato la delibera e a quelli ivi presenti ma dissenzienti o astenuti. Ove, invece, la medesima "deliberazione" abbia costituito l'ultimo atto di un'operazione più complessa, composta da una serie di fatti e/o avvenimenti succedutisi nel tempo, ma tra loro inscindibilmente e causalmente collegati nel senso che ognuno costituisca il necessario precedente per il passaggio a quello successivo fino a raggiungere, appunto, la deliberazione finale il cui oggetto costituisce l'esito, conosciuto ab origine dai soci, che quella complessa operazione avrebbe dovuto realizzare, il consenso manifestato da un socio ad uno dei fatti e/o degli avvenimenti suddetti preclude il sorgere, in capo al socio medesimo del diritto di recesso suddetto. - (commento di) Fabio Valenza, La pronuncia unisce la dimensione causa-funzione con quella efficiente (Guida al diritto 49-50/2025, 44-53) in materia penale (sequestro a scopo di estorsione - circostanze): - Corte cost. 16.10.25 n. 151, pres. Amoroso, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 49-50/2025, 64 T): L'art. 69, quarto comma, c.p., è incostituzionale nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'articolo 62-bis cp., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. - (commento di Carmelo Minnella, Attenuanti e recidiva reiterata, illegittimo il divieto di prevalenza (Guida al diritto 49-50/2025, 71-77) c.s. Piove sul giusto e anche sull'ingiusto, ma sul giusto di più, perché l'ingiusto gli ruba l'ombrello (Charles Bowen, giudice inglese del XIX secolo)

TAR Lazio, Roma, Sez. I, 11.12.2025, n. 22465 IL CASO E LA DECISIONE La conclusione dell' iter dei concorsi per referendario - qualifica di partenza dei magistrati amministrativi di primo grado - porta alla nomina di nuovi giudici che vengono assegnati alle varie sedi sparse sul territorio nazionale sulla base delle esigenze dei singoli TAR, e tenuto conto delle scelte preferenziali, secondo graduatoria, dei vincitori di concorso. Per valutare le esigenze degli Uffici giurisdizionali territoriali, il Consiglio di Presidenza verifica i numeri dei singoli Tribunali (ricorsi pendenti e scoperture di organico, principalmente) stabilendo poi quali sono i TAR effettivamente bisognosi, dove cioè destinare i nuovi magistrati o a favore dei quali proporre interpelli. Succede poi che alcune posizioni vengano sottratte da una valutazione complessiva e debbano essere esaminate sulla base di circostanze sopravvenute (capita, ad esempio, quando vengano assunti successivamente gli idonei non vincitori, o qualche magistrato transitato in altro plesso ci ripensi e torni nella magistratura amministrativa). Nel caso che ha dato origine alla sentenza in commento, ha suscitato vivace dibattito tra gli addetti al settore la valutazione operata dal CPGA dei “bisogni territoriali”, al fine di assegnare un Referendario "sopravvenuto", con decisione di destinare il giudice disponibile alla sede di Milano del TAR Lombardia. In particolare, risultava "per tabulas" che il TAR della Liguria, a seguito della fuoriuscita di alcuni magistrati (vincitori del concorso al Consiglio di Stato o trasferiti ad altri TAR) si trovava in evidente ed eccezionale carenza di organico (3 magistrati per ogni Collegio). D'altra parte, la situazione era stata prontamente segnalata, dal Presidente del Tribunale interessato, al CPGA. Le perplessità sono state dunque "vivaci" all'interno delle associazioni di avvocati amministrativisti liguri, che vivono in prima persona la situazione di carenza del TAR Liguria, dove i magistrati sono costretti a fissare le udienze di merito a lungo raggio, non potendo "implementare", per scarsità di magistrati, i ruoli di udienza. E, così, gli avvocati appartenenti a una di queste associazioni (la SIAA, che ha successivamente mosso atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio) hanno deciso di impugnare la decisione del Consiglio di Presidenza, evidenziando che l’Organo di autogoverno non avrebbe correttamente valutato le varie esigenze dei TAR "bisognosi" e in particolare la carenza di organico del TAR Liguria (6 magistrati, invece che 11, cioè il 54%), a cui avrebbe dovuto essere assegnato il nuovo referendario. Al contrario, il giudice era stato assegnato a Milano, dove i dati, però, farebbero registrare la presenza di 25 magistrati (24 più il Presidente), cioè il 92% del totale (divenuto 96% a causa del trasferimento di un magistrato dal TAR Liguria proprio al TAR Lombardia Milano), a cui vanno però sottratti un giudice in fuori ruolo e tre magistrati a carico ridotto. Secondo i ricorrenti, la carenza del 45% dell’organico dei magistrati al TAR Liguria avrebbe reso “emergenziale” questa situazione e avrebbe necessitato di maggiore attenzione da parte del CPGA nella scelta sull’assegnazione del nuovo magistrato. All’esito della camera di consiglio cautelare, il TAR Lazio ha peraltro ritenuto di decidere il giudizio con sentenza in forma semplificata, rilevando l’ inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e carenza di interesse dei ricorrenti. In particolare, il TAR, richiamando le difese erariali, ha affermato che i ricorrenti lamentavano una lesione connessa all'interferenza sul corretto svolgimento ordinario dell’attività giurisdizionale del TAR Liguria, ma senza documentarla e senza porsi il tema sul se fosse stato possibile trovare soluzioni organizzative differenti, proprio all' interno dell’Ufficio ligure. In tal senso, il TAR ha ritenuto che la lesione fatta valere fosse meramente astratta e legata a possibili future compromissioni dell’attività giudiziaria, con assenza dunque di attualità . Ne conseguirebbe che la pronuncia caducatoria e conformativa richiesta nel ricorso non sarebbe stata assistita né da legittimazione né da interesse ad agire, e avrebbe inoltre avuto una non ammissibile portata “suppletiva” nell’andare a individuare la sede “giusta” a cui assegnare il referendario. In particolare, quanto al primo profilo, e più in generale con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, il Giudice di primo grado ha "bocciato" processualmente l'indicata esigenza di evitare future compromissioni, non tanto della propria attività lavorativa, quanto, in maniera più ampia, della funzionalità dell’ufficio giudiziario, aderendo all'impostazione difensiva dell'amministrazione, secondo cui sarebbe stata " evidente la natura meramente astratta ed ipotetica del dedotto interesse, che lungi dall’essere attuale, rileva unicamente in vista di future ed eventuali iniziative laddove i rischi prospettati venissero a tradursi in oggettivi e documentati disservizi ". Ancora, il Tribunale ha rilevato che la sollecitazione del sindacato giurisdizionale sarebbe stata effettuata dai ricorrenti nella qualità di “utenti” del servizio giustizia, e quindi tramite una posizione legittimante per nulla differenziata da quella " vantabile da qualsiasi altro cittadino “interessato” al regolare svolgimento di quest’ultimo ". In conclusione, il ricorso è stato respinto in quanto non ammissibile.. LA RIPARTIZIONE DEI MAGISTRATI TRA I TRIBUNALI. ESIGENZE DI EQUILIBRIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE La giustizia amministrativa si sta distinguendo per la sua velocità nel decidere contenziosi anche importanti, smentendo chi nel recente passato sosteneva che essa era un “freno” all’economia e un disincentivo agli investimenti. Le norme acceleratorie varate per realizzare gli obiettivi del PNRR, come l’art. 12 bis d.l. n. 68/2022 – indipendentemente dai dubbi che si nutrono al riguardo –, o le norme sullo smaltimento dell’arretrato, hanno contribuito a velocizzare i riti e a ridurre le pendenze. Tuttavia, il plesso giurisdizionale in questione è esposto a diversi problemi che rischiano di inceppare la “macchina” di questo apparato, specie se si pensa alla riduzione degli organici di alcuni TAR e alla concentrazione in sedi centralizzate di molteplici materie. La sentenza che si commenta riguarda proprio un giudizio relativo all’impugnazione della scelta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA) di destinare un referendario di nuova nomina rientrato nel ruolo dei Giudici amministrativi al TAR Lombardia Milano, invece che al più “bisognoso” TAR della Liguria. Limitandosi a una lettura della decisione, parrebbe che l’impugnazione della decisione del CPGA sia stata del tutto inopportuna, in quanto non supportata da prove sull’effettiva criticità derivante dalla carenza di organico al TAR Liguria. In realtà, la rappresentazione operata dai ricorrenti, e in particolare la "fotografia" degli Uffici esaminata dall'Organo di autogoverno, avrebbero potuto essere meglio descritti ad esito di una più compiuta analisi di sistema. Un primo dubbio verte sulla tematica della legittimazione a ricorrere , posto che dovrebbe essere insito negli scopi delle stesse associazioni di avvocati amministrativi potere agire per la tutela degli utenti rappresentati (cioè gli avvocati amministrativi) contro scelte che creano disfunzione nel TAR di riferimento. Il secondo dubbio riguarda l’ interesse a ricorrere : infatti, l’interesse degli avvocati amministrativisti a ottenere per il proprio cliente una veloce fissazione delle udienze di merito è innata nel ruolo degli stessi e la semplice lesione del “diritto al tempo” – coniato proprio dalla giurisprudenza amministrativa – dovrebbe valere anche con riferimento alla dimensione processuale della fissazione delle udienze. Pertanto, si nutrono dei dubbi sulla tesi della mancanza di dimostrazione delle condizioni dell’azione posta dal TAR Lazio alla base della decisione. D'altra parte, se gli avvocati divengono essi stessi meri utenti del servizio giustizia , come tutti i cittadini, non si capisce chi potrebbe/dovrebbe impugnare atti che vanno ad incidere direttamente - tramite l'assegnazione o meno di una nuova risorsa - proprio su tale servizio. Possibile che a fare rilevare eventuali vizi del provvedimento di un Organo di autogoverno in materia possa essere, nel caso di specie, soltanto l' assegnato ? Ciò detto, al di là del contenuto del ricorso, è evidente che un problema nella ripartizione dei magistrati di nuova nomina nei vari Tribunali esiste. Infatti, basta leggere gli atti della III Commissione del CPGA e ascoltare la registrazione (pubblica) della seduta che ha portato all’assegnazione del nuovo referendario al TAR Lombardia, Milano, e non al TAR Liguria, per rendersi conto che criticità nella “macchina” delle assegnazioni vi sono. Invero, nei vari interventi succedutisi durante quella seduta, si è dato atto sia dei numeri della carenza di organico del TAR Liguria, sia della richiesta dello stesso Presidente del TAR Liguria, sia di posizioni divergenti in seno al medesimo CPGA. Tutti aspetti che la sentenza in rito del TAR Lazio non affronta, fermandosi all’inammissibilità. Sarebbe stato invece interessante scendere nel merito per capire fino a che punto il Giudice amministrativo avrebbe ritenuto di potersi spingere nel sindacare la legittimità dell'atto adottato dall'Organo di autogoverno, ripercorrendo il percorso motivazionale posto alla base del provvedimento, e verificando se fossero emerse, nell'istruttoria operata, delle chiare ("manifeste") discrepanze tra i numeri dell'uno e dell'altro Tribunale, tali da non giustificare, in assenza di ulteriori ragioni sistematiche o locali (che però avrebbero dovuto essere evidenziate esplicitamente), la preferenza per il Tribunale con minore scopertura di organico. D’altronde, il TAR Liguria ha visto nel 2025 un numero rilevantissimo di ricorsi depositati, per cui, con un organico di 6 magistrati, è insito nei numeri che il sovraccarico di ogni singolo magistrato, dovuto alla scopertura accentuata nell'Ufficio, porti a tempistiche di fissazione delle udienze di merito “lunghe”, considerando anche che, nonostante la Regione sia piccola, esistono contenziosi di rilievo nazionale dovuti agli appalti infrastrutturali PNRR (come, ad esempio, la diga di Genova) o alle concessioni balneari, che non possono risentire di fissazioni troppo distanti nel tempo. Ma il problema generale della ripartizione delle sedi tra i vari TAR non deriva semplicemente da questa “unica” assegnazione oggetto della sentenza in commento, quanto, piuttosto, da una generale tendenza dell’organizzazione della giustizia amministrativa che tende a privilegiare alcune sedi di TAR rispetto ad altre, sia da un punto di vista di materie di competenza funzionale, sia di ripartizione dei magistrati alle singole sedi. Per non parlare del più ampio tema della mancanza di collegamenti infrastrutturali di alcuni luoghi, che rendono meno appetibili alcune sedi di TAR. Probabilmente, ma è solo uno spunto di riflessione, per evitare disparità di organici tra i Tribunali territoriali, che vanno poi a impattare negativamente sulla veloce gestione del servizio giustizia amministrativa, potrebbero valutarsi delle soluzioni diverse. Da una parte, sarebbe da valorizzare il fatto che laddove ci sono più materie e più competenze per i singoli TAR periferici, maggiore diviene la loro appetibilità per i giudici che scelgono la sede: in altre parole, invece di avere un TAR Lazio con 20 sezioni e miriadi di materie da trattare, si potrebbe valutare una ripartizione equa tra le sedi dei TAR dando maggior valore agli atti delle amministrazioni periferiche, evitando la centralizzazione, e incentivando i nuovi referendari a spostarsi anche in altre sedi. Ulteriormente, si potrebbe aumentare l’accessibilità ai concorsi TAR (abbassando le annualità di esperienza richieste per iscriversi, che portano avvocati e funzionari pubblici ormai in carriera a perdere interesse nel concorso da referendario). O, ancora, si potrebbero valutare tipologie di interpello differenti, che possano incentivare le missioni verso TAR "carenti e scomodi". Per non parlare della possibilità di utilizzare udienze anche da remoto a regime ordinario , con possibilità per i magistrati di partecipare connettendosi anche da altri luoghi fisici, superando così le difficoltà infrastrutturali di collegamento tra le varie sedi (che nel 2025 pare comunque un problema ovviabile). Queste ipotesi proposte come spunto di riflessione dovrebbero andare di pari passo con scelte dell’organo di autogoverno della giustizia amministrativa che tendano a soluzioni risolutive e pragmatiche, per garantire l'equilibrata e omogenea funzionalità dei TAR su tutto il territorio nazionale.

in tema di femminicidio : L 2.12.2025 n. 181 [GU 2.12.25 n. 280] [in vigore dal 17 dicembre 2025], Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. - testo della legge (Guida al diritto 48/2025, 12-24) - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 48/2025, 25-29) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 48/2025, 30-55) - guida alla lettura e mappa delle novità principali, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 48/2025, 56-63) - commenti: - Alberto Cisterna*, Femminicidio, norma manifesto sull’intangibilità fisica e morale (Guida al diritto 48/2025, 8-11, editoriale) [*magistrato presso la Corte di cassazione) - Giuseppe Amato, Confini labili e dubbi interpretativi, il nuovo delitto rischia l’illegittimità (Guida al diritto 48/2025, 64-70) [modifiche al codice penale] - Aldo Natalini, Per le modifiche processuali vale il “tempus regit actum” (Guida al diritto 48/2025, 71-79) [innovazioni al codice di rito] - Giuseppe Amato, Obbligo di “ascolto” della vittima entro tre giorni dalla notizia di reato (Guida al diritto 48/2025, 80-84) [profili procedurali] - Aldo Natalini, Eventuali benefici ai detenuti, stretta su concessione e durata (Guida al diritto 48/2025, 85-89) [norme penitenziarie] - Giuseppe Amato, Subito revoca assegnazione al Pm se audizione del teste è fuori termine (Guida al diritto 48/2025, 90-92) [attività del PM] in tema di famiglia (accordi di separazione): - Cass. 1^, 3.12.25, n. 31486 (Guida al diritto 48/2025, 94): Non è modificabile in sede di divorzio l’accordo (autonomo) assunto dall’ex marito, in sede di separazione, di pagare le rate del mutuo fino alla sua estinzione. [La SC respinge il ricorso dell’ex marito ritenendo corretta la decisione della Corte di appello secondo cui l’intenzione delle parti era quella di “far cessare l’obbligo dell’odierno ricorrente di pagare le rate alla scadenza del mutuo indipendentemente dalla cessazione del regime di separazione”. La ratio decidendi è infatti ”incentrata proprio sulla comune intenzione delle parti, desunta dal contenuto dell’accordo (e non solo dal significato letterale quanto all’indicazione della scadenza dell’obbligo), senza alcuna violazione dei principi ermeneutici invocati dal ricorrente, e tanto meno del criterio, peraltro sussidiario, che impone di valorizzare la condotta delle parti anche successiva alla conclusione del contratto, visto che le parti sostenevano tesi opposte e niente affatto convergenti nel senso preteso” dall’ex marito.] in tema di servitù (spese): - Cass. 2^, 4.12.25 n. 31740 (Guida al diritto 48/2025, 95): L’art. 1069, comma 3, c.c. stabilisce che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovino anche a quest’ultimo, le relative spese devono essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi, norma che rappresenta l’applicazione di un più generale principio di equità ispirato all’esigenza di evitare indebiti arricchimenti. in tema di diritto d’autore (mobili di casa come opere tutelate): - Corte giust. Ue 1^, 4.12.25, cause riunite C-580/23 e C- 795/23 (Guida al diritto 48/2025, 98): I mobili, quali tavoli da pranzo o modulari, possono essere tutelati del diritto d’autore se rispondono ai requisiti previsti dalla normativa: occorre stabilire se elementi creativi dell’opera siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto che si presume contraffatto e la loro originalità deve essere valutata secondo gli stessi requisiti applicati per giudicare quella di altri tipi di oggetti. Costituisce un’opera, ai sensi del diritto d’autore, un oggetto che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. Le scelte dettate da diversi vincoli, in particolare tecnici, non ne fanno parte. Ciò vale pure per le scelte che, sebbene libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore conferendo a detto oggetto un aspetto unico. Le intenzioni dell’autore nel corso del processo creativo, le sue fonti di ispirazione, l’utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere presi in considerazione. Tuttavia, simili circostanze non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l’originalità dell’oggetto. Per accertare una violazione del diritto d’autore, occorre stabilire se elementi creativi dell’opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto che si presume contraffatto. La stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell’opera non sono rilevanti. in tema di energia (siti industriali - costi di dispacciamento): - TAR Mi 1^, 1° dicembre 2025 n. 3892, pres. Vinciguerra, est. Iera (Guida al diritto 48/2025, 97): Il servizio di dispacciamento è finalizzato ad assicurare l’equilibrio continuo nella rete elettrica tra domanda e offerta. Esso è erogato da TERNA, gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), che recupera i costi dalla generalità degli utenti. L’Arera può impartire direttive in merito. Le Riu, invece, sono reti elettriche private che svolgono il servizio di distribuzione di energia per unità di consumo industriali. [Il TAR, accogliendo il ricorso di Erg, annulla la delibera n. 329/2022/R/ dell’Autorità per “elusione del giudicato amministrativo”, disponendo che la decorrenza della decisione sia posticipata al provvedimento di ottemperanza di Arera (da adottarsi entro 90 giorni) per evitare impatti di sistema. Al termine del precedente contenzioso, che aveva portato all’annullamento della delibera Arera n. 539/2015, il Consiglio di Stato (sentenze 4346/2021, 4347/2021 e 4348/2021) ha affermato che gli utenti di un sistema chiuso (SDC), a differenza degli altri utenti della rete pubblica, «consumando essenzialmente l’energia elettrica prodotta internamente da tale sistema, fanno ricorso alla rete pubblica solo nella misura residua, quando la produzione del sistema di distribuzione chiuso non è sufficiente a soddisfare i fabbisogni dei suoi utenti”, ma, a parte tali situazioni eccezionali, “spetta al gestore del sistema di distribuzione chiuso garantire il bilanciamento tra la produzione e il consumo all’interno del sistema». Chi eroga il servizio, dunque, sopporta, per il dispacciamento, costi limitati. E allora i «criteri di individuazione della compartecipazione» dei costi a carico degli utenti della RIU deve avvenire «in termini proporzionali ed adeguati all’effettivo utilizzo».] in tema di intelligenza artificiale (uso nel processo): - TAR Milano 5^, 21.10.25 n. 3348, pres. est. Mielli (Guida al diritto 48/2025, 96): La condotta del difensore, che rediga un ricorso in cui «tutte le sentenze citate a sostegno dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati richiamano estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti», costituisce violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, perché introduce elementi potenzialmente idonei a influenzare il contraddittorio processuale e la fase di decisione verso un percorso non corretto e appesantisce inutilmente l’attività, da parte del giudice e delle controparti, di controllo della giurisprudenza evocata e dei principi giuridici dalla stessa affermati solo apparentemente. [Il ricorso era diretto contro il Ministero dell’Istruzione e un istituto scolastico per contestare una bocciatura determinata da cinque insufficienze riportate da una studentessa. Oltre a respingere il ricorso in quanto infondato, il TAR ha stigmatizzato la condotta del difensore della studentessa, sottolineando come quest’ultimo, alla richiesta di chiarimenti, avesse affermato, con dichiarazione verbalizzata, di avere citato nel ricorso elementi di giurisprudenza individuati attraverso strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale, col risultato di avere provocato conclusioni errate] in tema di compensi forensi : - Cass. 2^, 3.12.25 n. 31548 (Guida al diritto 48/2025, 94) Ove i difensori siano più d’uno, al singolo va riconosciuto un compenso sugli atti compiuti. Per potersi configurare infatti una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l’attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato. Una volta che sia stato dimostrato l’effettivo apporto del singolo professionista all’attività difensiva svolta, resta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice stabilire, nei limiti consentiti dalle previsioni tariffarie, il quantum del compenso dovuto, commisurato all’impegno profuso, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, DM 55/2014. in materia penale (negazionismo su social network: like e post condivisi sono reato): - Cass. pen. 1^, 1.12.25 n. 38806 (Guida al diritto 48/2025, 96): I post razzisti pubblicati sui social network, anche solo tramite condivisione di post di altre persone, fanno scattare il reato di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”, inserito nel Codice penale nel 2018 con l’art. 604-bis. Si tratta di condotta penalmente rilevante e per la quale è di difficilissima applicazione la causa di non punibilità per tenuità del fatto. Ciò per la capacità del mezzo telematico di raggiungere un incontrollabile e quindi potenzialmente elevatissimo numero di individui. Per i contenuti più gravi ispirati da odio razziale, etnico o religioso può essere sufficiente anche l’apposizione di un like su post pubblicati da altri che fanno propaganda o istigazione alla violenza contro alcune classi di individui. Questi gli aspetti più sensibili e a cui porre attenzione nel mondo degli internauti dove la propaganda e l’istigazione alla violenza sono tutt’altro che virtuali o da considerarsi perciò inoffensivi. (La SC ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto, non solo per la genericità del motivo di ricorso presentato sul punto, ma soprattutto per l’alto rischio rappresentato dal mezzo prescelto. È innegabile come la capacità tecnologica dei nuovi mezzi di comunicazione e la loro diffusione tra la popolazione sia di fatto una continua e ingovernabile connessione tra indefinite persone che possono essere raggiunte dai contenuti illeciti e penalmente rilevanti). c.s. Quando non si insegna ai giovani cosa sia la civiltà, si scopre che le persone diventano incivili (James Hankins, storico e classicista, specialista del Rinascimento italiano, dimessosi da Harvard per protesta contro la deriva antioccidentale della prima Università USA)

Quando cinque anni fa uno sparuto gruppo di magistrati tentò la strada dell’indipendenza dalle correnti associative dominanti nella giustizia amministrativa, il panorama ordinamentale era ancora solidamente ancorato su basi di relativa certezza giuridica, quanto meno nei suoi principi di fondo. La strada intrapresa dai promotori di questo rinnovato percorso non era altro, in realtà, che un ritorno al passato, a quella cultura della giurisdizione che si era forgiata innanzitutto e specialmente nella magistratura ordinaria. Sembrava una strada tutto sommato percorribile con relativa facilità, in quanto coerente non solo con il disegno del Costituente repubblicano ma anche con l’essenza del mestiere di giudice, e non necessariamente vocata all’isolamento nella sua stessa terra di provenienza. E invece i fatti, spietatamente ancorati alla norma nuda e alle singole decisioni “di sistema”, hanno rivelato e stanno tuttora rivelando tutta la difficoltà di difendere posizioni di trincea che sembrano inesorabilmente destinate a divenire minoritarie, quanto meno nella percezione dell’opinione pubblica. Ma che cos’è il Giudice nella nostra attuale idea di democrazia? E’ ancora un soggetto inavvicinabile e privo di pregiudizi che rende giustizia affidandosi soltanto a soluzioni tecniche e di rigore applicativo della norma, o deve stare ben dentro la società e le Istituzioni per capirne a fondo le istanze, piegando, se necessario, l’interpretazione di fatti e diritto alla volontà del pensiero dominante o addirittura ai desideri della maggioranza politica di turno? E come si deve comportare concretamente questo Giudice in mezzo agli altri? Deve vivere in un eremo giudiziario e mantenere adeguato distacco dai protagonisti del potere esecutivo oppure mescolarsi con esso per conoscere a fondo i meccanismi operativi e “interni” delle amministrazioni e acquisire maggiore consapevolezza nelle decisioni, anche a rischio di far sbiadire la propria immagine di indipendenza ed autorevolezza? Resta poi da comprendere se il rapporto con gli altri attori fondamentali del processo, gli avvocati, debba essere improntato a un regime di cordiale ma netta distanza per evitare accuse di favoritismi o possa essere coltivato con disinvoltura al di fuori delle aule giudiziarie. Difficili domande per difficili risposte, in questi tempi incerti. E’ innegabile peraltro che in mezzo a una tale alternativa di scelte possano ergersi ad ago della bilancia proprio il cittadino e la sua percezione dell’amministrazione della giustizia: più disinformazione e rassegnazione all’inefficienza ci sono, maggiori saranno le possibilità che le differenze tra gli opposti comportamenti provochino una sostanziale indifferenza. Eppure una diversità ancora c’è, e riguarda non solo il modo in cui si mostra all’esterno il soggetto designato a giudicare ma anche gli effetti tangibili della eccessiva osmosi con ambienti che inevitabilmente potrebbero esercitare pressioni, indirettamente o direttamente, sulle scelte più delicate da assumere nelle aule di Tribunale. I promotori di questo sito avevano ben presente, nel dicembre del 2020, la difficoltà di coltivare un progetto di forte spinta verso i valori di terzietà del giudice anche nei meccanismi decisionali dell’autogoverno, in quanto tale progetto, pur in apparenza coerente con il sistema ordinamentale allora vigente nel nostro Paese, avrebbe potuto incontrare resistenze più o meno importanti in un apparato di giustizia, quello dei magistrati amministrativi, dove vi è un Giudice di appello, il Consiglio di Stato, che continua ad essere anche consulente del potere esecutivo. E fu questo dato a suggerire che la divulgazione scientifica e culturale desiderata fosse ancorata al primo grado di giudizio , in quanto terreno naturale dell’indipendenza e imparzialità rivendicate, specialmente per la marcata territorialità dei Giudici che ne fanno parte, e ancora di più per l’assenza in tale fase di collegamenti visibili con le Istituzioni “romane”. Il primo grado di giudizio è inoltre, e da sempre, lo snodo fondamentale dell’incontro tra i cittadini e la Giustizia, il momento in cui le contrapposte istanze difensive trovano una composizione molto spesso definitiva. E’ qui che il sistema ci mette la faccia in tutti i sensi, per la maggiore vicinanza tra fruitori del servizio e gestori della cosa pubblica. Ma è corretto parlare di primo grado di giudizio tout court , o non sarebbe forse meglio riferirsi ai “primi gradi” di giudizio? La giustizia, in Italia, pur avendo una matrice ideale unitaria, subisce declinazioni importanti a seconda dell’ambito a cui si riferisce. Si pensi alle differenze strutturali che corrono tra la giustizia civile e la giustizia penale e alle diverse esigenze che spingono il cittadino a ricorrere all’uno o all’altro rimedio. Senza considerare che all’interno dell’immenso calderone del contenzioso civile c’è di tutto, dalle eredità alle separazioni, passando per il diritto societario e per la tutela della proprietà, fino ad arrivare ai contratti di lavoro e alle questioni risarcitorie, patrimoniali e non. E tenendo presente che tra i protagonisti dei processi di prima istanza vi sono anche giudici non di carriera (come i giudici di pace) e i magistrati delle varie Procure della Repubblica sparse sul territorio nazionale, fino ad oggi selezionati con lo stesso concorso con cui sono scelti anche i giudici ordinari. Vi è poi la fitta costellazione dei giudici speciali , divisi principalmente tra giustizia amministrativa, giustizia tributaria e giustizia contabile, ognuna con il suo grado di importanza, in rapporto agli interessi tutelati, e il suo definito ambito di competenze. Soltanto la giustizia amministrativa, però, conosce un sotterraneo e pericoloso conflitto con il grado di giudizio successivo, ovvero l’appello. Si tratta infatti di un plesso giurisdizionale dove l’assenza sostanziale del terzo grado di giudizio e la divisione delle carriere – o divisione delle qualifiche che dir si voglia – ha portato a tutta una serie di effetti innaturali e distorti che si compongono in un precario equilibrio nell’Organo di autogoverno, salvo poi riemergere, di tanto in tanto, nello svolgimento della funzione giurisdizionale. E non vi è addetto al settore che non intraveda, dietro a pronunce del Consiglio di Stato [1] che provano ad estendere fortemente la possibilità di dichiarare la nullità delle sentenze emesse in prima istanza (con conseguente ritorno del processo al suo inizio), anche l’indiretta ricerca di una dinamica interna che inneschi una ripartizione “più equa” del carico di lavoro complessivo tra i due gradi di giudizio. Con inevitabili danni per il cittadino, però, che rischia di ritrovarsi punto e a capo dopo anni di causa e contro la sua stessa volontà, essendo pronto a rispettare nel merito la decisione presa, qualunque essa sia. E questo, vale la pena ricordarlo, proprio all’interno del sistema giurisdizionale che più di tutti sta dando prova di efficienza e celerità negli ultimi anni. D’altra parte, il primo grado non è una formula magica di giustizia giusta, ed è fisiologico che gli eventuali errori di giudizio vengano a mano a mano sanati negli altri gradi di giudizio. Né la velocità del risultato – sentenza in tempi record – può essere sempre sinonimo di qualità della decisione, potendo al contrario ingarbugliarsi ancora di più la vicenda giuridica all’esito di una pronuncia frettolosa e monca. Contemporaneamente, occorre fare molta attenzione a equiparare la riduzione dell’arretrato – che costituisce da sempre l’obiettivo storico della giustizia italiana – ad uno smaltimento di rifiuti indifferenziati , perché dietro ad ogni contenzioso, anche il più misero e apparentemente irrisolvibile, vi sono pezzi di vita vissuta o mancata, sacrifici, dolore e persone a cui appartengono quei sacrifici e quel dolore. E’ al contrario importante non creare nuovo arretrato, individuando correttamente i tempi di gestione di ogni processo prima ancora che se ne celebrino le singole udienze. D’altra parte, se nelle controversie individuali resta il titolare della posizione soggettiva ad essere parzialmente artefice della propria fortuna, tramite l’esatta comprensione della specifica chance di successo processuale a lui riservata e l’affidamento della difesa in giudizio, quando possibile, a un professionista adeguato, nei contenziosi in cui è un soggetto pubblico a rappresentare la collettività la bilancia della giustizia pende in modo diverso a seconda delle scelte di sistema del nostro Legislatore. In questo caso, il rimedio alle ingiustizie rese non è tanto un contenzioso “orizzontale” tra parti – che comunque tecnicamente rimane – quanto la volontà dello Stato di sanzionare illeciti che per la loro gravità vanno a colpire direttamente il cuore vitale della res publica , o determinando un vulnus macroscopico al rispetto della legalità tramite offese personali e patrimoniali (ad es. omicidi e furti, ma anche fatti di bancarotta fallimentare), oppure destabilizzando lo stesso sistema democratico (corruzione, abusi di potere e appropriazione di beni pubblici). Orbene, sotto quest’ultimo aspetto, secondo alcuni vi sarebbe stato negli ultimi anni un indebolimento della risposta normativa – e del conseguente apparato sanzionatorio – rispetto alle potenziali infedeltà degli amministratori pubblici. Dietro la lotta alla firmite e la dichiarata volontà di stabilire un principio di presunzione di buona fede in favore di chi gestisce il denaro della collettività, ci sarebbe in realtà, secondo i critici, un preciso progetto di smantellamento del sistema complessivo di vigilanza , derivato ideologico di un’ allergia culturale ai controlli. Prova ultima di ciò sarebbe la norma che ha recentemente rimodulato al ribasso il cosiddetto “ tetto alla responsabilità erariale ”. La disposizione in questione è contenuta nel disegno di legge che il 27 dicembre dell’anno appena trascorso è stato definitivamente approvato dal Senato della Repubblica, ovvero la cosiddetta “riforma della Corte dei Conti”, in cui sono contenute, da un lato, un pacchetto di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 , dall’altro, la delega al Governo in materia di funzioni del massimo Organo costituzionale di controllo della contabilità pubblica, oltre che in materia di responsabilità amministrativa e di danno erariale [2] . Tra le modifiche immediatamente operative, già nei processi in corso, vi è quella che va a inserire il comma 1-octies nell’art. 1 della legge sulle disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ; la novità normativa recita così: “ Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo (…) ”. Correlativamente, il nuovo comma 1-bis dell’art. 1 della L. n. 20/1994 , come modificato dalla disciplina appena approvata dal Parlamento, parla di “ obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo ”. Sembra dunque che da adesso in poi, nei giudizi di responsabilità intentati dalla Corte dei Conti – ovvero quei giudizi che mirano ad accertare responsabilità amministrative e/o contabili nella gestione della cosa pubblica – sarà impossibile recuperare, per compensare il danno erariale provocato, e salvo i casi di dolo o di illecito arricchimento, più del doppio dello stipendio annuale percepito dal responsabile. In altri termini, la dissennata o poco accorta condotta dei titolari degli organi di vertice, politici e amministrativi, di Stato, parastato, Regioni e Comuni – qualificabile comunemente e ordinariamente in termini di colpa grave – comporterà sempre e comunque che la maggior parte del danno subito dall’erario sia “spalmato” sulla collettività, con sottrazione diretta di risorse che potrebbero essere alla stessa destinate. Qualcuno ha beffardamente messo in parallelo la nuova norma sulla responsabilità erariale con la proposta di legge di riforma dei condomini presentata dalla maggioranza alla Camera, tramite cui si vorrebbe introdurre la possibilità per i creditori del condominio, in caso di debiti non pagati, di rivalersi in prima battuta su tutti i condòmini, e non solo su quelli morosi. Da un lato (responsabilità del condominio), la scarsa diligenza di alcuni si ripercuoterebbe negativamente su chi adempie puntualmente ai suoi obblighi, dall’altro (responsabilità erariale), l’inefficienza e l’imperizia degli amministratori pubblici si scaricherebbe quasi integralmente sulla collettività. Se a ciò si aggiungono le nuove norme che stabiliscono la presunzione di buona fede dei titolari degli organi politici i cui atti siano stati vistati dagli organi tecnici e la “stretta” sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale (“dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno”, e indipendentemente da eventuali reticenze del responsabile), ecco allora che sembra portato a compimento il disegno di “alleggerimento” della responsabilità degli amministratori pubblici, cominciato qualche tempo fa con la soppressione del reato di abuso di ufficio. La domanda che però bisogna a questo punto inevitabilmente porsi è se il cambiamento di approccio culturale che è alla base di queste importanti modifiche normative sia giustificato da un reale miglioramento, in termini di preparazione e rettitudine, della nostra classe politica e dirigenziale. Siamo ancora il Paese degli sprechi pubblici e delle cattedrali nel deserto, delle tangenti e del clientelismo? Viviamo ancora, a certe latitudini, lo spettro delle mafie, e, a tutte le latitudini, quello delle loro ramificazioni? Questa è la domanda fondamentale a cui dare una risposta, prima di dare “fiducia” incondizionata agli amministratori pubblici, salvo poi punirli severamente dopo, quando i buoi sono ormai fuggiti dalle stalle. E resta qualche dubbio, in ogni caso, sul fatto che la fiducia possa al contrario essere “costruita” a priori con un sistema di deresponsabilizzazione sulle conseguenze di eventuali errori grossolani e superficialità nel maneggio del danaro pubblico, specie se poi, come spesso capita, non viene rispettato il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa. D’altra parte, l’indebolimento della risposta giudiziaria a fatti di mala gestio – che spesso e volentieri nascondono vere e proprie ruberie e corruttele – non può alfine che portare a un ulteriore scadimento dell’etica del cittadino medio, mentre le condotte illecite che ne conseguono rischiano di non essere più sanzionate nemmeno dinanzi al “mitico” Giudice terzo e imparziale, per il semplice motivo che questi non arriva a vederne più neanche una. [1] Cfr., tra le altre, Adunanza Plenaria n. 16 del 2024, Adunanza Plenaria n. 10 del 2025 e Consiglio di Stato, sent. n. 9734 del 2025 [2] https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01491492.pdf

sulla semplificazione : L 10.11.2025 n. 167 [GU 14.11.25 n. 265, in vigore dal 29 novembre 2025], Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. - testo della legge (Guida al diritto 47/2025, 15-27, sotto il titolo: Snellimento burocratico, deleghe a tutto campo per la revisione della “Bassanini”) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 47/2025, 28-34, sotto il titolo: “Nei rapporti cittadini-Pa necessaria una svolta anche da parte dei giudici amministrativi”) - (editoriale di) Patrizio Leozappa*, Semplificazione amministrativa: una nuova “buona” legge non basta (Guida al diritto 47/2025, 12-14) [*Segretario dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e Presidente della Camera amministrativa romana] - commenti: - Oberdan Forlenza, Una nuova legge di semplificazione che si apre alle categorie sociali (Guida al diritto 47/2025, 35-39). La “valutazione di impatto generazionale” (VIG), ossia l’analisi degli atti normativi in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti su giovani e generazioni future. - Alessandro Basilico, Valorizzare il patrimonio informativo tramite l’erogazione di servizi on line (Guida al diritto 47/2025, 40-41) [gli interventi sul Cad, Codice dell’amministrazione digitale] - Alessandro Basilico, Colpo di acceleratore per il decreto su diritto di voto e “pulizia” liste (Guida al diritto 47/2025, 42-43) [elezioni e digitalizzazione] - Carmelina Addesso, Contenzioso personale scolastico, prevista la definizione agevolata (Guida al diritto 47/2025, 44-46) [scuola e istruzione] - Veronica Madonna, Volontà testamentarie dei disabili in cerca di un forte snellimento (Guida al diritto 47/2025, 47-49) [sostegno alla disabilità: la Convenzione di New York 2006 ratificata dall’Italia con legge 181/2009] - Valeria Cianciolo, Interdizione, inabilitazione e Ads: alla ricerca di norme attuative chiare (Guida al diritto 47/2025, 50-52) [protezione giuridica: razionalizzazione delle procedure di interdizione e inabilitazione] - Luca Emanuele Ricci, Protezione civile: decisioni più rapide in un quadro di responsabilità certe (Guida al diritto 47/2025, 53-56) [gestione dei rischi] - Carmelina Addesso, Restyling Osservatori della famiglia, così si potenzia l’azione di supporto (Guida al diritto 47/2025, 57-58) [politiche per la famiglia] - Veronica Madonna, Portuali, marittimi e ferrovieri: recuperati “i vuoti” sulla sicurezza (Guida al diritto 47/2025, 59-60) [lavoro e formazione] in tema di circolazione stradale (biciclette e spazi urbani): - Cons. Stato V 17.9.25 n. 7353, pres. Lotti, est. Perrelli (Guida al diritto 47/2025, 65): Nell’uso degli spazi urbani, il decoro e la qualità visiva costituiscono limite amministrativo. [Nella fattispecie, era impugnato il Regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Cagliari che “nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a salvaguardia della vivibilità e del decoro della città vieta di incatenare biciclette a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo”. Il Consiglio di Stato sposta il centro dell’analisi dal concetto di sosta a quello di uso improprio dello spazio pubblico. Il divieto di incatenamento non è valutato come restrizione della circolazione, ma quale misura volta a tutelare la forma e la funzione dei manufatti urbani. Ciò che rileva non è il veicolo in sé, ma il modo in cui esso interagisce con beni collettivi (ringhiere, recinzioni, colonne, elementi di arredo) pensati per finalità diverse. Una bicicletta correttamente posizionata non diventa illecita solo perché non ancorata: ciò che la norma mira a prevenire è l’uso delle strutture cittadine come punti di aggancio sistematico, col rischio di accumuli disordinati e progressiva degradazione del contesto. La decisione è innovativa anche sotto un altro profilo: riconosce che gli obiettivi dei piani di mobilità non hanno valenza prevalente e automatica, ma devono convivere con altri interessi pubblici, non meno rilevanti. Il Collegio chiarisce che il giudice non può sostituire la propria visione a quella dell’amministrazione quando questa opera un bilanciamento ragionevole, evitando che la giurisdizione diventi sede di rivalutazione delle scelte politiche o urbanistiche. La sentenza introduce un principio destinato a incidere sulle regolamentazioni future: l’Amministrazione può imporre limiti specifici se essi si rivelano coerenti con la tutela del decoro urbano e con la protezione di elementi materiali esposti a uso scorretto. L’innovazione sta nella capacità di conciliare esigenze diverse senza subordinare automaticamente l’una all’altra. Lungi dal penalizzare la mobilità sostenibile, la decisione individua nella chiarezza delle regole lo strumento per garantire una convivenza ordinata tra i diversi modi di abitare la città. In questo senso, il giudice costruisce una cornice interpretativa atta a fungere da riferimento per valutare la ragionevolezza di altri regolamenti locali, rafforzando un principio semplice ma decisivo: la città è un bene comune e la sua cura richiede responsabilità condivise, non automatismi normativi. La pronuncia richiama l’esigenza di una gestione più consapevole dello spazio urbano, in cui l’equilibrio tra libertà individuali e tutela dei beni collettivi diventi parte di una responsabilità condivisa] in t ema di matrimonio (gay): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 25.11.25, causa C-713/23 (Guida al diritto 47/2025, 88 solo massima) (rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema amministrativa della Polonia): L’art. 20 e l’art. 21, par. 1, Tfue, letti alla luce dell’art. 7 e dell’art. 21, par. 1, della Carta, ostano alla normativa di uno Stato membro che, con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso di detto Stato membro, legalmente contratto durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile del primo Stato membro, qualora tale trascrizione sia l’unico mezzo previsto da quest’ultimo che permette un tale riconoscimento. [Due cittadini polacchi, soggiornanti in Germania e uno dei quali in possesso anche di cittadinanza tedesca, si sposavano a Berlino. Desiderando trasferirsi in Polonia chiedevano la trascrizione dell’atto di matrimonio: domanda respinta perché il diritto polacco non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La Corte di Lussemburgo ricorda che, sebbene le norme relative al matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione. E, in quanto cittadini dell’Unione, i coniugi godono della libertà di circolazione e di soggiorno e del diritto di condurre una normale vita familiare. In questo senso, il rifiuto di riconoscere il matrimonio di due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, può provocare seri inconvenienti amministrativi, professionali e privati, costringendo i coniugi a vivere come non coniugati nello Stato membro di cui sono originari. Pertanto la Corte dichiara un tale rifiuto contrario al diritto dell’Unione. Dato che la trascrizione è l’unico mezzo previsto dal diritto polacco che consente che un matrimonio contratto in un altro Stato membro sia effettivamente riconosciuto dalle autorità amministrative, la Polonia è tenuta ad applicarlo indistintamente ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e a quelli tra persone di sesso opposto]. - (c ommento di) Marina Castellaneta, Matrimonio tra coppie dello stesso sesso, deve essere trascritto anche nel Paese dove è vietato (Guida al diritto 47/2025, 86-90) in tema di professione forense (illecito disciplinare): - Cass. SSUU 26.11.25 n. 31004 (Guida al diritto 47/2025, 63): Commette illecito disciplinare l’avvocato che si fa pagare dal cliente ammesso al gratuito patrocinio, essendo contrario alla deontologia professionale che un avvocato assuma la difesa “a spese dello Stato” per poi farsi pagare ulteriore compenso. [La SC rigetta il ricorso di un avvocato contro il provvedimento del Consiglio nazionale forense che gli aveva inflitto 8 mesi di sospensione dall’attività professionale per avere commesso tale illecito richiedendo anche compensi per i propri figli e accampando lo svolgimento da parte loro di prestazioni professionali indimostrate. La SC rigetta anche le lamentele per mancata audizione del ricorrente in sede disciplinare e per mancata acquisizione in contraddittorio dei fatti denunciati dal cliente: per la SC la mancata conferma dell’esposto in sede “dibattimentale” di fatto non è essenziale se l’intera incolpazione evidenzia i profili della colpa professionale imputata all’avvocato inquisito in sede disciplinare. Infine la SC rileva che la misura cautelare della sospensione, posta a protezione del professionista contro l’immediata esecutività della disciplinare, se invocata, deve poggiare sulla dimostrazione in primis del cosiddetto periculum in mora, cioè della potenziale illegittima “nocività” discendente dall’immediata applicazione della sanzione contro cui ricorra l’avvocato. Dalla domanda di sospensiva deve però emergere un profilo apprezzabile di non colpevolezza del professionista sanzionato, non riscontrabile nella fattispecie]. in tema di compensi legali (tabelle forensi): - Cass. lav. 12.11.25 n. 29925 (Guida al diritto 47/2025, 62): In assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi fissati dalle Tabelle Forensi, attribuendo a tali minimi un carattere inderogabile. Inoltre, per la fase istruttoria non è previsto un compenso separato: il compenso unitario include anche tale fase, spettando al difensore a prescindere dal concreto svolgimento delle attività istruttorie, comprendendo le richieste di prova, le memorie illustrative o di integrazione, nonché altre attività difensive previste dalla normativa. [La pronuncia rafforza la prevedibilità delle liquidazioni (e dunque la certezza applicativa) nonché la tutela del “decoro” della professione forense, limitando discrezionalità e riduzioni eccessive]. c.s. Pochi sono tanto saggi da preferire un biasimo benefico a una lode traditrice (François de La Rochefoucauld)

Tribunale di Udine – Sezione Penale, sentenza n. 1081 del 11/08/2025 IL CASO E LA DECISIONE A seguito di una colluttazione avvenuta in luogo pubblico e in più riprese tra due gruppi di etnia diversa, un soggetto presentava una querela contro un altro soggetto, accusandolo di essere stato aggredito con un oggetto contundente. In particolare, il querelato, nella ricostruzione del denunciante, si era unito ad altri tre suoi amici e tutti insieme avevano offeso il malcapitato, urlandogli contro. Uno dei quattro aggressori verbali, poi, avrebbe alzato la maglia, mostrando di essere armato di coltello e un altro, il querelato, avrebbe colpito con una bottiglia di birra il denunciante, mentre questi cercava di salire in auto. L’aggredito, a quel punto, avrebbe preso dall'interno della sua autovettura un pezzo di ferro grande circa 30 centimetri e inseguito il soggetto che lo aveva colpito, a sua volta inseguito dagli altri tre aggressori, che gli avrebbero corso dietro brandendo, tra l’altro, un altro ferro e un’altra bottiglia. Raggiunto dagli inseguitori, il denunciante sarebbe stato colpito, mentre cercava di difendersi, anche al braccio sinistro, contemporaneamente ferendo a sua volta l’aggressore al braccio destro. Nel frattempo, si avvicinavano una decina di connazionali del denunciante e gli inseguitori si dileguavano. La ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale penale, tuttavia, a seguito dell’avvio dell’azione penale nei confronti di due dei soggetti coinvolti dalla denuncia della presunta vittima, specificamente imputati di rissa aggravata , non veniva a coincidere con quanto rappresentato dal denunciante. In particolare, risultava dai filmati acquisiti dalla polizia giudiziaria che era stato per primo il querelante a minacciare con una mannaia uno dei due imputati, e che solo successivamente questi lo aveva colpito con una bottiglia di birra al capo. D’altra parte, il terzo soggetto che avrebbe dato luogo al reato di rissa contestato nel processo era stato a sua volta certamente ferito con una mazzetta, ma poi aveva colpito altra persona – facente parte di uno dei due gruppi asseritamente contrapposti – mentre scappava dal luogo dei fatti, in un contesto dal significato non univoco, potendo essere anche, il suo, più il gesto posto in essere per guadagnare la via di fuga che quello di chi vuole aggredire qualcuno. Il quarto soggetto coinvolto nell'imputazione di rissa, infine, aveva avuto un ruolo di mero spettatore, non sufficiente a farlo considerare come corrissante in senso tecnico, posto che la rissa presuppone la presenza di "due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità", con esclusione dunque della situazione della mera presenza in loco , quale spettatore o fiancheggiatore, per affermare il coinvolgimento del tafferuglio. Il Tribunale ha pertanto pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei due imputati ai quali era stato contestato il reato di rissa aggravata, per prova insufficiente del fatto, osservando in particolare che la condotta del terzo soggetto (la cui posizione era stata stralciata) che avrebbe partecipato alla suddetta rissa non era qualificabile come offensiva, ma al più come di legittima difesa putativa. Non era stata dunque provata la circostanza dei due gruppi contrapposti che avessero agito con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità , essendosi al contrario in presenza, verosimilmente (ma di ciò non si è acquisita prova certa in dibattimento, secondo il Giudice), della reciproca offesa tra due soggetti, a cui si erano accompagnati, oltre all'inerzia di un terzo soggetto, anche l’azione di un ulteriore individuo che si era limitato a fuggire dall'azione violenta posta in essere ai suoi danni. Al riguardo, ha precisato il Tribunale penale, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva , limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente. LEGITTIMA DIFESA E RISSA La legittima difesa è una delle cause di giustificazione , o scriminanti, previste nel nostro ordinamento penale, ovvero quelle cause il cui ricorrere esclude la tipicità del fatto, o in ogni caso ne esclude l’antigiuridicità, intesa quale rapporto di contraddizione fra fatto e ordinamento giuridico. Il primo presupposto essenziale, anche da un punto di vista cronologico, della legittima difesa, è costituito da una situazione di aggressione ingiusta . In particolare, tale aggressione deve concretizzarsi in un tentativo di offesa che, qualora non neutralizzato tempestivamente, sfocerebbe nella lesione di un diritto tutelato dalla legge. Il pericolo di offesa deve essere attuale , perché è legittima soltanto la reazione rispetto ad una condotta aggressiva o minacciosa in essere o concretamente imminente. Sotto altro profilo, pare da escludere la possibilità di attribuire rilevanza esimente alle ipotesi di difesa attuata nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva o comunque nella volontaria accettazione di una situazione di pericolo che si è contribuito a determinare. L’offesa a cui si reagisce deve essere ingiustificata, cioè arrecata al di fuori di qualsiasi norma che la imponga o la consenta, in tale concetto ricomprendendosi sia l’offesa incolpevole sia quella proveniente da soggetti incapaci. L’ art. 52 c.p. prevede inoltre anche l’ipotesi del soccorso difensivo , qualora ad essere messi a rischi siano diritti altrui e non vi sia consenso del titolare di tali diritti rispetto all’offesa. La reazione difensiva , per essere legittima, deve inoltre presentare i requisiti della necessità, costrizione e proporzione , con una valutazione giudiziale di tale ultimo elemento che deve necessariamente innestarsi nel contesto soggettivo e oggettivo specifico in cui si è svolto il fatto. La definizione della scriminante di legittima difesa è stata modificata dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 , con riguardo alle reazioni difensive poste in essere contro chi commetta fatti di violazione di domicilio ai sensi dell’ articolo 614 commi 1 e 2 del codice penale , situazione a cui è stata parificata la commissione di fatti avvenuti “ all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale ”. Il diritto all’autotutela in un privato domicilio , come interpretato estensivamente dalla norma in questione, è stato poi rinforzato con l’inserimento nel testo della condotta dell’avverbio “sempre”, con riferimento alla sussistenza del rapporto di proporzione nel caso di uso da parte dell'aggredito di mezzo idoneo al fine di difendere; tuttavia, la giurisprudenza che si è occupata dell'impatto sulla scriminante di tale ulteriore modifica ha ritenuto che il fondamento costituzionale dell’esclusione della responsabilità penale a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità che, come tale, resta rimessa all’apprezzamento del giudice e non può essere presuntivamente ritenuta, di modo che la presunzione di proporzionalità “sempre” prevista per legge non elimina il potere e il dovere del giudice di valutare caso per caso la proporzione tra offesa e difesa. Particolare interesse e attenzione merita la relazione tra la scriminante della legittima difesa e il reato di rissa, come delineata anche dalla sentenza in commento. Posto che il reato di cui all' art. 588 cod. pen. richiede la partecipazione di almeno tre persone , rilevando al riguardo anche la contrapposizione tra due soggetti contro una sola persona, non integra il delitto di rissa la condotta di colui che, aggredito da altre persone, reagisca limitandosi a difendersi. Se pertanto vengono tratte tre persone a giudizio per il suddetto reato, oltre che per avere commesso il delitto di lesioni, e le risultanze dibattimentali facciano emergere che uno dei tre imputati vittima di lesioni sia restato passivo, e abbia cercato soltanto di evitare l’aggressione, ma non abbia realizzato a sua volta condotte attive – come, ad esempio, lo sferrare anch’egli calci e pugni agli oppositori -, il terzo aggredito non è punibile tout court per alcun reato ai sensi dell'art. 52 cod. pen., mentre gli altri due imputati, non trovandosi al cospetto di un ulteriore potenziale corrissante, non rispondono del delitto di rissa, ma soltanto delle conseguenze penali previste per gli atti di violenza posti in essere.
Cass. civ., sez. V, 3.11.2025, n. 29069 Per usufruire dell’agevolazione fiscale per l’ acquisto della prima casa - imposta di registro fissa al 2% - è prescritto il rispetto di una serie di condizioni (dettate dall’ art. 1, comma 1, nota 2bis, punto 1, lett. a), b) e c), dalla Tariffa - Parte prima - del d.P.R. n. 131 del 1986 ) quali: che si tratti di un’abitazione non di lusso; che l’acquirente non sia titolare esclusivo, o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; che l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa”. Inoltre, si deve acquistare un immobile “ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento ”. Con l’aggiuntiva specificazione che “la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”. In sintesi, si può acquistare una prima casa non di lusso con imposta di registro ridotta se l’acquirente ha la residenza anagrafica (o presta un’attività lavorativa) nel Comune in cui è ubicato l’immobile oppure se si impegna, al momento dell’atto d’acquisto, a stabilire la residenza in detto Comune entro il termine di diciotto mesi. Invero, la giurisprudenza ha da tempo soggiunto che tali puntuali condizioni possono trovare deroga in caso di sopravvenienza di una “causa di forza maggiore”, istituto la cui operatività non è esclusivamente confinata al diritto delle obbligazioni, ex artt. 1256 c.c. e ss. o ex art. 1785 c.c., sempreché la prestazione dell’obbligato sia divenuta obbiettivamente inesigibile per fatti inevitabili e imprevedibili, non imputabili neppure a titolo di colpa, e sopravvenuti rispetto alla stipula del contratto. Sul concetto di “ forza maggiore ” quale “causa esterna, sopravvenuta, e inevitabile, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso ... ovvero il factum principis che rende inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto”, vedasi Cass. civ., Sez. Unite, 23.4.2020, n. 8094 . Su questa fattispecie è intervenuta di recente la Corte di legittimità che con la pronuncia segnalata ha ulteriormente specificato: A) quanto all’acquisto con impegno di trasferire la residenza nel comune ove è situata la casa, oppure all’acquisto nel comune ove si lavora, che si tratta di due fattispecie distinte, che tale “impegno, assunto dal contribuente al momento dell’acquisto, rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale, solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto, quindi un vero e proprio obbligo del contribuente verso l’Amministrazione”; che “ l’agevolazione prima casa è subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell’atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune dove è ubicato l’immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi), perché le agevolazioni sono generalmente condizionate a una dichiarazione di volontà dell’avente diritto di avvalersene e l’Amministrazione deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto; quindi occorre accertare se il contribuente, nell’atto di acquisto, ha invocato solo il criterio della residenza o anche quello della sede di lavoro, perché la spettanza del beneficio deve essere valutata solo in base al criterio dichiarato ”; B) che nel caso di impegno di trasferire la residenza nel comune ove è situata la casa, e a fronte della mancata acquisizione della residenza nel comune entro diciotto mesi, non assume rilievo la circostanza che, nel momento dell’acquisto, il contribuente poteva valersi anche del requisito alternativo della sede lavorativa, dovendo tale circostanza essere dichiarata all’atto di stipula della compravendita, così da consentire all’amministrazione di effettuare i prescritti controlli; C) con riferimento al trasferimento della residenza entro diciotto mesi nel comune ove è situata la casa acquistata, che “ ai fini dell’apprezzamento della forza maggiore, deve aversi riguardo al trasferimento della residenza nel Comune ove è sito l’immobile acquistato ma non necessariamente all’interno di quella unità immobiliare ”, in quanto “condizione necessaria e sufficiente per adempiere all’obbligo di legge è che il contribuente trasferisca la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato, perché l’obbligo di residenza del contribuente è correlato al Comune nel quale è ubicato l’immobile oggetto di acquisto, e non all’immobile acquistato”; D) di conseguenza, non assume rilievo come causa di forza maggiore la c.d. “ sorpresa archeologica ”, ossia “una sopravvenuta sospensione dei lavori di costruzione / ristrutturazione dell’immobile disposta dalla Soprintendenza ai beni ambientali e archeologici a causa del rinvenimento di reperti, fatto impeditivo della prosecuzione dei lavori”; difatti, tale evenienza, pur oggettiva, non integra la forza maggiore proprio perché il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato e non necessariamente in quest’ultimo.

in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia : - Ad. plen., 18 giugno 2025, n. 7 (ord.za), pres. Maruotti, est. Santoleri (Giurispr. it. 10/2025, 1991-2): Laddove il Giudice nazionale abbia operato un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia UE, rimettendo ad essa una questione ritenuta la rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo, e in pendenza del giudizio ex art. 267 TFUE intervengano circostanze che inducano a ritenere non più rilevante il quesito, il Giudice nazionale può procedere al suo ritiro. Del resto, la funzione essenziale del rinvio pregiudiziale è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non anche di fornire ai Giudici nazionali pareri su questioni generali e meramente ipotetiche. (Ciò premesso, la Plenaria dispone il ritiro ex officio del quesito pregiudiziale già formulato con l’ord.za 17/2024, ritenendolo non più rilevante ai fini della definizione della controversia). sul processo amministrativo (annullamento con rinvio): - Ad. plen., 15.7.25 n. 10, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 10/2025, 1987-8): L’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente. [L’AP torna sulla questione (già esaminata con le sentenze. 10/2018 e 11/2018 e, più di recente, con la sent. 16/2024) delle ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza di primo grado ex art. 105 c.p.a. ampliando ancora la latitudine applicativa dell’art. 105 cit.] in tema di vincolo idrogeologico (rispetto fluviale): - Ad. plen. 10.7.25 n. 8, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 10/2025, 1989-1991): Relativamente al vincolo paesaggistico derivante ex legedalla vicinanza a un fiume, l’art. 142, comma 1, lett. c), del DLg 42/2004 sottopone a vincolo le aree ricomprese nelle fasce ricomprese nei 150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d’acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate. La distanza minima di 150 metri dalle “sponde” del corso d’acqua deve essere in ogni caso rispettata, non rilevando in alcun modo l’altezza delle sponde rispetto al livello del corso d’acqua. (La Plenaria non si limita ad enunciare il principio di diritto applicabile ma lo contestualizza in relazione alla res controversa, respingendo il ricorso avverso gli atti con cui il Comune aveva contestato l’insanabile contrasto fra il manufatto realizzato e i vincoli esistenti nell’area). in tema di appalti (ottemperanza al giudicato che dichiara l’inefficacia del contratto): - Ad. plen., 15.7.25, n. 9, pres. Maruotti, est. Maggio (Giurispr. it. 10/2025, 1988-9): Quando il Giudice amministrativo, avvalendosi della speciale previsione di cui all’art. 122 c.p.a., abbia dichiarato l’inefficacia del contratto di appalto (e il subentro del ricorrente vittorioso) fissando altresì la decorrenza del subentro, salvo che la decisione da eseguire non abbia disposto in senso contrario, il reintegro nella posizione contrattuale del ricorrente vittorioso deve essere integrale (e non decurtato del tempus di esecuzione già svolto dall’altro concorrente), non potendo la stazione appaltante tenere conto dei vincoli finanziari determinati dalla frazione di contratto già eseguita. [Pronunciandosi sull’esecuzione di una sua precedente decisione (7/2024) l’AP accoglie il ricorso per ottemperanza e, dopo aver dichiarato la nullità degli atti con cui la stazione appaltante aveva inizialmente dato esecuzione all’ordine giudiziario di subentro nella posizione contrattuale, ordina alla stessa di consentire un’esecuzione contrattuale pari all’intero periodo originariamente previsto dalla lex specialis (60 mesi)] in tema di appalti (costi manodopera, revisione prezzi, modifiche contrattiuali): - Cons. Stato V 25.7.25 n. 6638, pres. Caringella, est. Perrelli (Giurispr. it. 10/2025, 2113 s.m.): 1. Il DLg 36/2023 segue la via tracciata dal DLg 50/2016 nell’assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, e sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, 13° comma, e 108, 9° comma, DLg 36/2023). Dalla lettura combinata delle disposizioni citate, emerge, infatti, la volontà di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio “ribasso complessivo”, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi. Da ciò si desume la piena continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016 nella tutela degli interessi dei lavoratori, che nel nuovo codice assume una valenza rafforzata come desumibile dall’art. 11, 3° comma, che agli operatori economici che applicano un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, richiede dichiarazioni di garanzia di equivalenza delle tutele offerte ai propri dipendenti rispetto a quelli indicati, non applicati. 2. L’aumento del costo del personale impiegato, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara; mentre è irrilevante la circostanza che per il calcolo progettuale del costo del lavoro la stazione appaltante abbia fatto riferimento ai parametri di altro precedente CCNL, poiché la verifica di congruità si proietta anche sulla fase di esecuzione del contratto (mentre i dati utilizzati per la predisposizione del bando di gara e per il calcolo dell’importo a base di gara hanno il solo scopo di effettuare una stima minima del costo del lavoro del contratto da affidare). - TAR Milano 1^, 18.7.25 n. 2720, pres. Vinciguerra, est. Russo (Giurispr. it. 10/2025, 2113 s.m.): 1. La richiesta di modifica del contratto, il cui contenuto risulta ascrivibile integralmente nell’ambito applicativo di cui alla lettera e) dell’art. 106, 1° comma, DLgg 50/2016, stimola l’esercizio di un potere amministrativo connotato da discrezionalità tecnico-ammnistrativa, nei cui confronti si rapporta una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo pretensivo in capo al privato la cui tutela è di esclusiva cognizione del Giudice Amministrativo. 2. La rinnovazione del CCNL nella fase di esecuzione è sussumibile tra le sopravvenienze “di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”, alias sopravvenienze normative, “in ragione della loro inderogabilità e per la natura che rivestono (dall’art. 2 DLg 40/2006 che, modificando l’art. 360 c.p.c., ammette al n. 3 il ricorso per cassazione per violazione di norme dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro, la dottrina giuslavoristica ne ha finanche desunto la riconducibilità alle fonti di diritto)”. L’ambito di operatività di siffatta norma deve ritenersi limitato alle sole modifiche relative alla retribuzione, e segnatamente agli aumenti salariali. Il giudizio di previsione/prevedibilità delle circostanze, così come richiesto dalla disposizione, non è invece ontologicamente predicabile con riguardo alle sopravvenienze relative al trattamento normativo, incluse quelle che incidono sulla componente economica, in quanto frutto di una negoziazione tra le parti collettive il cui esito è impossibile da predire nell’an. 3. L’immanenza dell’interesse pubblico alla compiuta realizzazione della commessa plasma il complessivo rapporto negoziale tra l’operatore e l’Amministrazione, sì da far riconoscere a quest’ultima prerogative, consistenti in poteri e facoltà, anche nella fase dell’esecuzione della commessa che non trovano pari rilevanza nel diritto civile. Ergo anche il riconoscimento di poteri pubblicistici su cui si staglia il conseguente interesse legittimo del privato. Tra queste parentesi pubblicistiche rientra il potere discrezionale di valutazione delle istanze di modifica del contratto di appalto ai sensi della lettera e) dell’art. 106 DLg 50/2016, a seguito della sopravvenuta applicazione tra le parti di un CCNL. 4. L’individuazione nel caso di specie di un potere amministrativo autoritativo, connotato da discrezionalità tecnica-amministrativa, conduce al conseguente riconoscimento in capo alla ricorrente dei rimedi e delle forme tipiche a tutela del proprio interesse legittimo pretensivo nel procedimento e in relazione al contenuto del provvedimento. Tra le suddette garanzie, che plasmano in concreto il principio del giusto procedimento, rientra ovviamente l’assolvimento da parte dell’Amministrazione: a) di un’approfondita istruttoria, in contraddittorio con la parte istante, volta all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento, in tutto o in parte, delle modifiche al sinallagma contrattuale richieste; b) nonché un’adeguata motivazione ai sensi dell’art. 3 legge 241/1990, idonea a far emergere e il percorso istruttorio affrontato e il complessivo apparato motivazionale su cui si basano i giudizi di ammissibilità in astratto dell’istanza (giudizio sull’annormativo) e di “convenzione/opportunità” in concreto dell’an e del quantum delle modifiche (giudizi sull’an e sul quantum contrattuale) in forza della lettera e) di cui al 1° comma dell’art. 106. - (commento di) Antonino Ripepi, Aumento dei costi della manodopera, revisione prezzi e modifiche contrattuali (Giurispr. it. 10/2025, 2114-2119) sulla tutela dell’affidamento verso la PA (giurisdizione e merito, in materia urbanistica): - Trib. Savona 21.8.25 n. 742 (Giurispr. it. 10/2025, 2119 T): 1. Non appare configurabile alcuna responsabilità delle Amministrazioni coinvolte per lesione dell’affidamento ingenerato nel privato nella sua qualità di destinatario di un provvedimento favorevole, poi annullato dal giudice amministrativo all’esito di un giudizio del quale era a conoscenza essendo stato evocato in giudizio e ciò nonostante abbia dato corso ad investimenti in pendenza del predetto giudizio. 2. Le amministrazioni coinvolte in un procedimento non rispondono dei danni per lesione dell’affidamento del privato che dopo la sentenza sfavorevole di primo grado e ancor peggio a seguito della successiva pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato che forniva esplicite indicazioni a riguardo, non ha presentato alcuna nuova domanda volta a sanare il vizio procedimentale che aveva condotto all’annullamento. - Cons. Stato V 25.11.24 n. 9467, pres. Neri, est. Santise (Giurispr. it. 10/2025, 2121 s.m.): 1. Anche quando la lesione provocata dal comportamento materiale della PA attenga a diritti soggettivi e non ad interessi legittimi non è possi- bile ricondurre le relative controversie nell’alveo della giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che tali condotte si inseriscono comunque all’interno di una sequenza causale in relazione alla quale il centro del potere pubblico rappresenta un antecedente logico e causale rispetto al comportamento amministrativo, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, laddove prevista. 2. In relazione, invece, ai meri comportamenti, per i quali è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario, la PA opera come qualsiasi soggetto di diritto, trattandosi di comportamenti materiali non collegati nemmeno in via indiretta o mediata al potere pubblico (Nel caso si specie si è affermata la giurisdizione amministrativa sulla domanda di risarcimento del danno in relazione ad atti, sia pur endoprocedimentali, del Comune che facevano presagire un esito favorevole che poi non v’è stato in ragione dei rilievi regionali). - (commento di) Mariano Protto, Tutela dell’affidamento verso la P.A.: due giurisdizioni, un’unica soluzione (Giurispr. it. 10/2025, 2121-2126). Sebbene la vexata quaestio sulla determinazione della giurisdizione non sia ancora stata risolta, giudice amministrativo e giudice ordinario sembrano uniformarsi agli stessi principi nel decidere il merito della domanda risarcitoria. in materia elettorale : - Cedu 4^, 22.7.25, ric. 15653/22, B.B. e altri c. Regno Unito (Giurispr. it. 10/2025, 1994-6, annotata da Davide Vaira): Gli Stati dispongono di ampia discrezionalità nell’individuare le misure idonee a contrastare la disinformazione in periodo elettorale, sicché l’attività del Governo britannico [accusato di non aver predisposto quanto necessario per prevenire e contrastare interferenze russe nelle elezioni britanniche tramite disinformazione online] non può considerarsi attuata in violazione dell’art. 3 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU. Eventuali carenze nelle misure adottate non possono essere comunque considerate, nel caso di specie, così gravi da aver impedito ai cittadini di beneficiare di elezioni libere. sul giudicato amministrativo (rapporti col giudizio penale): - Corte giust. Ue 1^, 26.9.24, causa C-792/22 (Giurispr. it. 10/2025, 2050 solo massima) (rinvio pregiudiziale da Corte d’appello romena): 1. Gli artt. 1 e 5 della Dir. 89/391/CEE, letti in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vanno interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dalla corte costituzionale del suddetto, in forza della quale la sentenza definitiva di un giudice amministrativo relativa alla qualificazione di un evento come “infortunio sul lavoro” riveste sempre autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità civile in forza dei fatti addebitati all’imputato, nel caso in cui tale normativa non consenta agli aventi causa del lavoratore vittima di tale evento di essere ascoltati in nessun procedimento in cui si accerti la violazione della normativa antinfortunistica. 2. Il principio del primato del diritto dell’Unione osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d’ufficio decisioni della Corte costituzionale di tale Stato membro, sebbene ritengano che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla Dir. 89/391 e, più in generale, il diritto europeo. - (commento di) Guidomaria De Cesare, Indipendenza del giudice ed efficacia del giudicato amministrativo nel giudizio penale (Giurispr. it. 10/2025, 2050-2057) in tema di stato civile (rettificazione di sesso): - Francesca Bartolini (a cura di), Rettificazione di sesso: requisiti e rapporti familiari (Giurispr. it. 10/2025, 2160-2166) - Corte giust. Ue Grande sezione, 4.10.24, causa C-4/23 (Mirin): Il TFUE va interpretato nel senso che la normativa rumena, costringendo un cittadino di uno Stato membro ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, per il cambiamento di identità di genere in tale Stato, a prescindere dal cambiamento già legalmente acquisito in altro Stato membro, è di ostacolo al diritto di cittadinanza dell’Unione e, in particolare, al diritto di circolare e soggiornare liberamente all’interno della stessa. - (commento di) Cristina Caricato, Identità personale e libera circolazione nell’Unione europea (Giurispr. it. 10/2025, 1997-2008) in tema di famiglia (separazione e assegno di mantenimento): - Cass. 1^, 10.7.25 n. 18952 (Giurispr. it. 10/2025, 1971-2): In tema di separazione coniugale, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 156 c.c., nella parte in cui subordina il diritto all’assegno di mantenimento alla mancata addebitabilità della separazione, in quanto è rimessa alla discrezionalità legislativa la ponderazione tra rispetto degli obblighi derivanti dal matrimonio e ragioni della solidarietà, le quali non sono assolutamente neglette o conculcate, perché al coniuge separato con addebito, se bisognoso, viene comunque garantito il diritto agli alimenti. in tema di adozione : - Corte cost. 21.3.25 n. 33, pres. Amoroso, red. Navarretta (Giurispr. it. 10/2025, 2008 solo massima): L’art. 29-bis, 1° comma, L. 4.5.1983 n. 184 è incostituzionale nella parte in cui non consente alle persone singole residenti in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale di minori stranieri, per contrasto con gli artt. 2 e 117, 1° comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu. - (commento di) Ivan Libero Nocera, Adozione internazionale del single: il primato dell’idoneità adottiva sul tipo familiare (Giurispr. it. 10/2025, 2009-2045) in materia edilizia (distanze tra costruzioni): - Cass. 3 ^, 16.7.25 n. 19693 (Giurispr. it. 10/2025, 1969-1971): In tema di limitazioni della proprietà, l’accordo contrattuale per l’autorizzazione alla costruzione a distanza inferiore di quella legale, per essere giuridicamente vincolante tra le parti, deve essere concluso in forma scritta ad substantiam, ex art. 1350 c.c., poiché l’oggetto di un siffatto regolamento contrattuale incide su diritti di natura immobiliare. in tema di appalti (interposizione di manodopera): - Valerio Maio e Michel Martone (a cura di), Le nuove regole del lavoro negli appalti (Giurispr. it. 10/2025, 2167-2213) --- Le novità legislative in tema di lavoro negli appalti. Il quadro delle tutele, Michel Martone (2167) --- L’avvalimento di lavoratori altrui. Una nuova frontiera per l’interposizione?, Valerio Maio (2170) --- Appalti e giusta retribuzione, Paola Ferrari (2175) --- Sicurezza negli appalti e patente a punti, Emanuela Fiata (2182) --- Clausole sociali e appalti pubblici “socialmente responsabili”, Enrica De Marco (2191) --- L’individuazione del contratto collettivo di riferimento nei bandi di gara, Giovanna Pistore (2196) --- Le nuove regole del lavoro negli appalti. Il rafforzamento dell’apparato sanzionatorio, Cecilia Valbonesi (2203) c.s. Chi è veritiero ha contro uomini pessimi (Eraclito, Frammenti)

in tema di giustizia : - Fedele Moretti*, Ocf: avvocatura “albero maestro” della libertà e del giusto processo (Guida al diritto 46/2025, 12-14, editoriale). I temi principali affrontati nel XXXVI Congresso Nazionale Forense di Torino. [*coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense] in materia sindacale : - Corte cost. 30.10.25 n. 156, pres. Amoroso, red. Petitti (Guida al diritto 46/2025, 18-24): In tema di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) è illegittimo l'art. 19, primo comma, L 20.5.1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite a iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. - Francesco Maria Ciampi, Sindacati: sulla rappresentatività nuovo impulso dalla Consulta (Guida al diritto 46/2025, 15-17) - Francesco Maria Ciampi, Non viene rafforzato un monopolio ma fornito lo strumento per romperlo (Guida al diritto 46/2025, 25-31) sull’ esame di avvocato (sufficienza del voto numerico): - Cons. giust. amm. Regione siciliana, Sez. giurisd., 5.11.25 n. 856, pres. de Francisco, est. Rocchetti (Guida al diritto 46/2025, 35): La commissione non è chiamata a correggere ma a valutare, e per questo non deve spiegare lacune o suggerire migliorie. Deve invece esprimere anche in forma estremamente sintetica, il livello di preparazione riscontrato nella prova. Il numero, lungi dall’essere un guscio vuoto, è un contenitore chiaro e graduato della valutazione: scrivere che un elaborato è «scarso non motiva più di un “4”», e lo stesso vale per tutte le altre soglie qualitative. Nell’alveo della disciplina vigente il voto numerico viene approvato quale strumento idoneo, trasparente e sufficiente, capace di restituire l’apprezzamento della commissione con immediatezza senza dover ricorrere ad annotazioni discorsive o formule stereotipate che finirebbero per duplicare concetti già esprimibili con un punteggio numerico. in tema di accesso (società in house): - Cons. Stato V 30.10.25 n. 8415, pres. rel. Caringella (Guida al diritto 46/2025, 86 T, sotto il titolo: «Per Palazzo Spada l’“in house” ha carattere privato ed è soggetto alle regole societarie»): 1. La società in house, pur costituendo una longa manus dell'Amministrazione controllante sul piano organizzativo, è una vera e propria società di natura privata, dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all'ente pubblico socio, con conseguente assoggettamento alle regole di diritto comune in campo societario, ex art. 1, comma 3, Dlgs 19.8.2016 n. 175; ha quindi carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerata enti pubblico solo in quei settori in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici. 2. La richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house è un'istanza rivolta a un soggetto di diritto privato, sottratto pertanto alla disciplina sull'accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti, L 7.8.1990 n. 241, in virtù dell'assenza del requisito della soggettività pubblica e della conseguente non configurabilità di un "documento amministrativo" ex art. 22, comma 1, lett. d), legge 241/ 1990, afferendo il documento all'attività, tout court privatistica e avulsa dai profili di pubblico interesse, di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti con la società in house. 3. In presenza di una richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house non è configurabile il cosiddetto “accesso civico generalizzato” di cui all'art. 5 DLg 14.3.2013 n. 33, esperibile nei confronti degli enti di diritto privato alla condizione che esercitino funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, non ricorrendo l'esigenza, declamata dalla norma, di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 4. Presupposto imprescindibile di ammissibilità dell'istanza di accesso civico è la sua vocazione "generale", che lo differenzia dall'accesso documentale, proteso alla tutela di interessi conchiusi entro la sfera giuridica del soggetto richiedente; lo stesso non è pertanto configurabile a fronte di un'istanza motivata da un interesse conoscitivo sganciato dalle finalità tipiche dell'accesso civico generalizzato, sostanziantisi nell'arricchimento della dinamica democratica e partecipativa dei cittadini all'esercizio del potere pubblico e nella garanzia del buon andamento. 5. Nell'ipotesi in cui l'istanza di accesso civico involga dati personali, vertendosi su una delle eccezioni relative contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 5-bis), DLg 14.3.2013 n. 33, è rimesso all'Amministrazione il compito di effettuare un proporzionato e adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all'interesse-limite alla riservatezza, secondo il criterio del cosiddetto “harm test”; in presenza di accesso civico il contemperamento tra gli interessi in gioco deve essere condotto con ancor maggior rigore, trattandosi di accesso "massivo", per cui, in presenza di controinteressi rilevanti (cosiddetti “interessi limite”), deve aversi riguardo alla massimizzazione della tutela della segretezza in danno della trasparenza. - (commento di Costanza Ponte, La sua natura impedisce l’attuazione dell’accesso documentale e civico (Guida al diritto 46/2025, 90-93) in tema di condominio (infiltrazioni da lastrico solare): - Cass. 3^, 28.10.25 n. 28528 (Guida al diritto 46/2025, 50 T): Il condomino che subisca, alla propria unità immobiliare, un danno derivante da un sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprità esclusivi, assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta, alle spese necessarie per la riparazione di quel peculiare bene comune, nonché alla rifusione dei danni cagionati, in ragione dei due terzi per la preminente funzione di copertura del proprio immobile, svolta dal lastrico o terrazza a livello. - (commento di) Mario Piselli, Secondo la ripartizione due terzi a carico di chi è “sotto” la copertura (Guida al diritto 46/2025, 54-55) in tema di locazioni : - Cass. trib. 13.11.25 n. 30016 (Guida al diritto 46/2025, 33-34): Va rimessa alle Sezioni unite la questione se , in tema di locazioni, la cedolare secca sia applicabile anche alle case ad uso foresteria [Con la sentenza n. 12395/2024 (seguita da n. 12076/25 e 12079/25) la SC ha riconosciuto il canone flat anche nel caso in cui concludere il contratto di locazione “ad uso abitativo” sia una un’impresa nell’esercizio della sua attività professionale. Il Fisco, tuttavia, non si è mai adeguato. Nell’aprile scorso, il Mef, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, aveva ribadito il “no” alla cedolare in attesa della “formazione di un consolidato indirizzo interpretativo, anche a tutela delle esigenze di gettito erariali”. A fine settembre, il Mef ha ribadito la posizione. “Secondo le Entrate - ha detto - il recente orientamento di legittimità risulterebbe non del tutto condivisibile” in quando l’applicazione della tassa piatta resterebbe una eccezione come provato dalla deroga espressa, introdotta in un secondo momento, per le sole cooperative edilizie che (sub)affittano a studenti universitari. Per la Cassazione, desta perplessità il richiamo all’indiscutibile principio dell’interpretazione letterale della norma tributaria, perché se è vero che la scelta esclusiva del locatore circa il regime fiscale della cedolare secca determina l’innesco operativo dell’agevolazione (come ineccepibilmente risulta dal dettato normativo, ossia dal primo comma della disposizione in questione), non ne esaurisce però le condizioni, tra le quali va annoverata la circostanza che il contratto di locazione sia da considerarsi tale in senso proprio e non sia concluso, da ambo le parti, nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione]. in tema di affitti brevi (identificazione del locatario) - Cons. Stato III 21.11.25 n. 9101, pres. De Nictolis, est. Cerroni (Guida al diritto 46/2025, 35): I gestori di tutte le strutture, incluse le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi, oltre a ricevere il documento d’identità dell’ospite e a trasmetterlo all’autorità di pubblica sicurezza, devono effettuare il riconoscimento delle persone alloggiate verificando di persona la corrispondenza tra il titolare del documento e l’effettivo ospite della struttura. L’art. 109 Tulps comporta necessariamente la verifica della corrispondenza tra documento e persona ospitata. Si tratta di una verifica che è sempre stata parte della legge, dal 1931 in poi. E non è stata dunque eliminata dalle riforme del 2011, che hanno semplificato solo le modalità di comunicazione alle questure, non l’identificazione de visu. Il gestore, dunque, deve identificare di persona gli ospiti, verificandone la corrispondenza con la fotografia sul documento. La verifica visiva è indispensabile e non può essere sostituita dal check-in da remoto, perché quest’ultimo non garantisce la corrispondenza tra documento e individuo. [Se il Collegio chiude categoricamente ai check-in da remoto senza riconoscimento facciale, apre invece alla identificazione “a distanza” purché sia veramente de visu e fatta al momento dell’ingresso. “Per scrupolo di completezza - si legge nella decisione -, non sfugge al Collegio che, a rigor di logica, l’identificazione de visu al centro delle contestazioni non si esaurisce giocoforza nella verifica analogica in presenza da parte del titolare atteso che, attraverso le nuove tecnologie dell’informazione, essa potrebbe essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla struttura (es. spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine)”. “Senonché, la circolare non tocca questi aspetti, né per converso li esclude categoricamente, limitandosi a censurare le procedure più estreme di check in remoto con cui i gestori acquisiscono semplicemente i documenti di identità degli ospiti senza alcun controllo visivo e trasmettono agli stessi codici di apertura automatizzata delle porte o di key box poste all’ingresso, vanificando in tal modo la ratio securitaria sottesa all’identificazione de visu e alla successiva comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza previsti dall’art. 109 TULPS”.] sulla raccolta di dati biometrici : - Corte giust. Ue 5^, 20.11. 25, causa C-57/23 (Guida al diritto 46/2025, 36-37): Per quanto riguarda la raccolta, la conservazione e la cancellazione dei dati biometrici e genetici, la nozione di «diritto dello Stato membro» si riferisce a una disposizione di portata generale che enuncia le condizioni minime per la raccolta, la conservazione e la cancellazione di tali dati, come interpretata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, purché tale giurisprudenza sia accessibile e sufficientemente prevedibile. Peraltro, il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che consenta, indistintamente, la raccolta di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona perseguita per aver commesso un reato doloso o sospettata di aver commesso un tale reato. Vanno poste, tuttavia, due condizioni al riguardo: - da un lato, le finalità di tale raccolta non devono richiedere di operare una distinzione tra queste due categorie di persone; - dall’altro, i titolari del trattamento devono essere tenuti, conformemente al diritto nazionale, compresa la giurisprudenza dei giudici nazionali, a rispettare l’insieme dei principi e dei requisiti specifici applicabili ai trattamenti di dati sensibili. Il diritto dell’Unione consente, a determinate condizioni, l’esistenza di una normativa nazionale in virtù della quale la necessità di mantenere conservati dati biometrici e genetici è valutata dalle autorità di polizia sulla base di norme interne. Purché però fissi termini adeguati alla regolare verifica della necessità di conservare tali dati e, in occasione di tale verifica, sia valutata la stretta necessità di proseguire tale conservazione, la normativa nazionale non deve necessariamente prevedere un periodo massimo di conservazione. in tema di turismo (nozione di “viaggiatore”): - Corte giust. Ue 10^, 13.11.25, causa C-445/24 (Guida al diritto 46/2025, 96 solo massima): L’art. 3, punto 6, della direttiva 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati va interpretato nel senso che una persona giuridica come un’associazione senza scopo di lucro, che ha concluso con un organizzatore, in nome proprio, ma per conto di alcuni dei suoi associati, un contratto di pacchetto turistico, rientra nella nozione di «viaggiatore» ai sensi di tale disposizione. - (commento di) Marina Castellaneta, Un’associazione che conclude per altri un pacchetto turistico ha le tutele del “viaggiatore” (Guida al diritto 46/2025, 96-98) in procedura civile (rito unico - termine all’attore contro la riconvenzionale): - Corte cost. 13.10.25 n. 146 (Guida al diritto 46/2025, 40 T, stralcio): 1. Non è fondata, in riferimento all’articolo 24 Cost., la questione di costituzionalità dell’art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., nella parte in cui concede all’attore per replicare alle eccezioni del convenuto e alle sue eventuali domande riconvenzionali il termine minimo di 10 giorni: seppur breve, questo non eccede il margine della manifesta irragionevolezza, non rendendo impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa, atteso che: 1) l’attore è ben in grado di prevedere il tipo di reazione che può scaturire dalla propria domanda, posto che le difese del convenuto devono presentare un collegamento oggettivo con la domanda principale e, nel contesto del rito speciale in materia di persone, minori e famiglie, sono per legge limitate alla tipologia di rapporti cui esso si applica (non potendosi ritenere inaspettata a fronte della domanda di separazione personale dei coniugi quella riconvenzionale riguardante lo scioglimento del rapporto); 2) le decadenze «operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili», potendo le parti «sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori»; 3) ove dovessero ricorrere situazioni eccezionali non imputabili alla parte, troverebbe applicazione la previsione generale della remissione in termini. 2. Non è fondata, in riferimento all’art. 111 Cost., la questione di costituzionalità dell’art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., nella parte in cui concede ad attore e convenuto per replicare alle eccezioni e alle eventuali domande riconvenzionali della rispettiva controparte i termini minimi di 10 e 30 giorni: le due posizioni processuali sono significativamente diverse, poiché mentre il convenuto è tendenzialmente colto di sorpresa dall’iniziativa di chi introduce il giudizio, l’attore gode di ben altra capacità di previsione delle possibili reazioni della controparte, dalle quali sia chiamato a difendersi. 3. Non è fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di costituzionalità dell’art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., nella parte in cui - diversamente da quanto previsto nel giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro - concede all’attore per replicare alle eccezioni del convenuto e alle sue eventuali domande riconvenzionali il termine minimo di 10 giorni: i presupposti di ciascuno dei riti messi a raffronto sono talmente peculiari da rendere disomogenei i tertia comparationis: l’accostamento al processo ordinario di cognizione è privo di giustificazione; parimenti debole è il confronto con il rito semplificato di cognizione, posto che le ragioni della trattazione concentrata si rinvengono nella semplicità delle questioni e nella conseguente sommarietà dell’istruzione e che il rito è applicabile a qualsivoglia controversia civile rendendo maggiormente imprevedibili le possibili difese del convenuto; strutturato in modo del tutto differente è il rito del lavoro. - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Il ricorrente nell’unico rito di famiglia deve prevedere le difese avversarie (Guida al diritto 46/2025, 45-49) in tema di contributo unificato : - Cass. trib. 16.11.25 n. 30202 (Guida al diritto 46/2025, 33): Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa non poteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo. (Nel respingere il ricorso di colui che era amministratore e socio unico della società fallita coinvolta in sede civile e penale per l’evasione Iva, la SC condanna il ricorrente al pagamento del contributo raddoppiato) c.s. Nell'attuale situazione mondiale e probabilmente per molto tempo ancora, la forza prevale sul diritto (Theodor Herzl, "Lo Stato degli ebrei" (Der Judenstaat, 1896)]

in tema di giustizia : - Sabino Cassese, La crisi della giustizia (Giornale dir. amm. 5/2025, 541-542, editoriale) sul DRR ( Dispositivo per la Ripresa e Resilienza ): - Federico Fabbrini, Il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza come nuovo metodo di governance dell’Unione europea (Giornale dir. amm. 5/2025, 543-555). L’articolo analizza l’innovativo metodo di governance introdotto nell’Unione europea (UE) dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (DRR), l’architrave del Fondo per la Ripresa Next Generation EU, e la sua crescente diffusione in una pluralità di politiche dell’UE. Dal 2021 il modello del DRR è stato replicato dall’UE in molti altri contesti, tra cui RePowerEU, il Fondo Sociale per il Clima, lo Strumento di Assistenza Macrofinanziaria per l’Ucraina 2023, lo Strumento per l’Ucraina e persino il nuovo Patto di Stabilità e Crescita. sulla formazione dei dipendenti pubblici : - Sauro Angeletti, La formazione del personale della PA: nuove responsabilità, misurazione e valutazione (Giornale dir. amm. 5/2025, 556-565) in tema di trasparenza e anticorruzione : - Miriam Giorgio, Il whistleblowing nella pubblica amministrazione (Giornale dir. amm. 5/2025, 566-586) sulle concessioni autostradali : L 16.12.2024 n. 193 [GU 17.12.24 n. 295, in vigore dal 18 dicembre 2024], Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 DL 21.5.2025 n. 73 - L 18.7.2025 n. 105, Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. Commenti di: - Marco Macchia e Pasquale Della Gatta, Il riordino delle concessioni autostradali (Giornale dir. amm. 5/2025, 603-620) sul contributo obbligatorio ANAC : - Ad. Plen., 9.6.25 n. 6, pres. Maruotti, est. Lopilato (Giornale dir. amm. 5/2025, 621 solo massima): Il contributo obbligatorio, che gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara devono versare ai fini del finanziamento dell’Autorità nazionale anticorruzione, costituisce non già un requisito di partecipazione bensì una condizione estrinseca rispetto alla procedura di gara. Sicché, fin quando non risulti versato detto pagamento, è vietato esaminare l’offerta dell’operatore economico. E qualora il pagamento non risulti versato neanche a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare l’offerta inammissibile. - (commento di) Edoardo Giardino, Il contributo obbligatorio per il finanziamento dell’ANAC (Giornale dir. amm. 5/2025, 621-629) sull’ interdittiva antimafia (sindacato giurisdizionale): - CGA Sicilia, 9.6.25 n. 448, pres. De Francisco, est. Caleca (Giornale dir. amm. 5/2025, 630 s.m.): In tema di documentazione antimafia, la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo completo e penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere discrezionale attribuito all’autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti storici. Gli “indizi” che vengono valutati dal prefetto in sede di informazione antimafia sono concettualmente gli stessi su cui è chiamato a pronunziarsi il giudice della prevenzione cautelare penale nella fase di adozione del sequestro cautelare di prevenzione, richiedendosi il raggiungimento non di un livello di certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì di un quadro indiziario che renda la prospettazione accusatoria “più probabile che non”. - (commento di) Riccardo Ursi, Il sindacato giurisdizionale sulle interdittive antimafia: una questione aperta (Giornale dir. amm. 5/2025, 630-637) in materia di università : - Claudia Ciccodicola, Il congedo retribuito per dottorato (Giornale dir. amm. 5/2025, 587-593) - Monica Cocconi, L’autonomia delle università statunitensi sotto la Presidenza Trump (Giornale dir. amm. 5/2025, 594-601) - Ad. Plen., 23.1.25 n. 1, pres. Maruotti, est. Santoleri (Giornale dir. amm. 5/2025, 638 s.m.): Ai fini del conferimento del titolo accademico di “professore emerito” rileva esclusivamente l’attività prestata come professore ordinario per almeno venti anni e non anche il periodo di servizio svolto come professore associato. - (commento di) Giulia Taraborrelli, Il conferimento del titolo di professore emerito (Giornale dir. amm. 5/2025, 637-646) - Cons. Stato VII, 23.9.24 n. 7714, pres. Contessa, est. Castorina (Giornale dir. amm. 5/2025, 647 s.m.): Ai fini dell’operatività della ratio sottesa alla lett. b) del comma 1 dell’art. 18 L 240/2010, non rileva la circostanza che il professore legato con vincolo di parentela al candidato non abbia assunto decisioni (o non abbia partecipato a deliberazioni all’interno di organi collegiali) relative alla selezione di cui è causa, in quanto ciò che rileva nell’ottica dell’incompatibilità prevista dalla norma è l’astratta possibilità di condizionamento della procedura (idonea a sorreggere la valutazione presuntiva effettuata, in via assoluta, dalla legge), la quale può derivare anche dall’esistenza di mere occasioni di collaborazione ravvicinata tra i membri del dipartimento (o delle relative “strutture”) ed i membri delle commissioni deputate alla valutazione tecnica dei candidati nell’ambito delle procedure di selezione. - (commento di) Sveva Del Gatto, Il divieto di partecipare a procedure concorsuali in presenza di parentela (Giornale dir. amm. 5/2025, 647-649) - TAR Roma 3^-ter, 23.6.25 n. 12243, pres. Cavallo, rel. Monica (Giornale dir. amm. 5/2025, 650 s.m.): Nel procedimento di accreditamento iniziale di nuove università non statali, l’ANVUR esercita una discrezionalità tecnica fondata su indicatori definiti ai sensi di legge. Il parere dell’Agenzia vincola il Ministero dell’università e della ricerca, che può solo chiederne il riesame, ma la decisione finale, nella sostanza, è riservata all’ANVUR. - (commento di) Giulio Vesperini, L’istituzione di università non statali (Giornale dir. amm. 5/2025, 650-658) in tema di energia (impianti fonti rinnovabili, FER): - TAR Roma 3^, 13.5.25 n. 9155, pres. Biffaro, est. Stanizzi (Giornale dir. amm. 5/2025, 659 s.m.): Annulla l’art. 7, commi 2 e 3, DM 21.6.2024 nei termini esposti in motivazione, con obbligo, per le amministrazioni ministeriali resistenti, di rieditare i criteri per la individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché di dare attuazione al disposto di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, L 22.4.2021 n. 53. - (commento di) Giovanni Mulazzani, Il giudice amministrativo, le energie rinnovabili e le aree idonee (Giornale dir. amm. 5/2025, 659-670) sulla Bussola europea per la competitività : Comunicazione della Commissione 29 gennaio 2025, COM (2025) 30 final, A Competitiveness Compass for the EU - (commento di) Maria Bianca Armiento, La Competitiveness Compass e il futuro dell’industria europea (Giornale dir. amm. 5/2025, 671-680). Il 29 gennaio 2025 la Commissione europea ha pubblicato la Bussola per la competitività per l’industria europea, che, muovendo dai contenuti dei Rapporti “Draghi” e “Letta”, rappresenta il Piano di lavoro della Commissione europea per i prossimi anni. La Competitiveness Compassindividua tre pilastri per favorire la competitività (innovazione, decarbonizzazione dell’economia e difesa) e cinque leve (tra cui la semplificazione) a supporto di quest’ultima. L’impatto della “Bussola” sulla politica della concorrenza e sulla regolazione economica. c.s. Ogni qualvolta una teoria ti sembra essere l'unica possibile, prendila come un segno che non hai capito né la teoria né il problema che si intendeva risolvere (Karl Popper)

in tema di appalti : - Marcello Clarich*, Project financing viola la concorrenza, due mesi per evitare lo scontro con l’Ue (Guida al diritto 45/2025, 12-14). Editoriale sulla lettera 8/10/2025 con cui la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro lo Stato italiano censurando la tecnica del project financing, che violerebbe i principi di proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. [*professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma] in tema di servizio idrico (metodo tariffario): - Ad. plen. 7.11.25 n. 16, pres. Maruotti, rel. Simeoli (Guida al diritto 45/2025, 82 T): 1. Il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario: a) garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione; b) escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari; c) tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero. 2. L’equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione. - (commento di) Davide Ponte, Sì al sistema di calcolo dei conguagli che riconosce solamente l’inflazione (Guida al diritto 45/2025, 89-93) in tema di concorsi (esclusione del candidato per uso o possesso di cellulare): - Cons. Stato VII 16.9.25 n. 7341, pres. Contessa, est. Tecchia (Guida al diritto 45/2025, 34): La legalità amministrativa non tollera eccezioni emotive o soggettive quando si tratta di garantire parità tra candidati e affidabilità dell’esame pubblico. Pertanto, l’esclusione del candidato sorpreso con un secondo telefono è legittima, anche se il dispositivo non è stato usato per copiare o comunicare. Ciò che rileva è la violazione del patto di fiducia che sorregge ogni prova pubblica: il rispetto delle regole è di per sé condizione del merito. L’uso o il solo possesso occulto di un dispositivo elettronico durante la prova mina la credibilità dell’intero sistema valutativo, e l’espulsione immediata diventa quindi non solo lecita, ma doverosa. sulla responsabilità disciplinare (in tema di social media policy): - Cons. Stato IV 6.11.25 n. 8642, pres. Gambato Spisani, est. Rotondo (Guida al diritto 45/2025, 34-35): Il codice di comportamento nazionale non ha carattere programmatico, bensì natura di regolamento precettivo che incide direttamente sul rapporto di lavoro, individuando doveri la cui violazione comporta sanzioni disciplinari. Le nuove disposizioni sui mezzi informatici e sui social media si sottraggono a censure di genericità, giacché i riferimenti al “decoro”, alla “reputazione” e alla “cautela nelle comunicazioni” sono concetti giuridici sufficientemente determinati, interpretabili secondo i canoni della giurisprudenza e dell’evoluzione dei costumi. Pur adattandosi alla fluidità dei comportamenti digitali, il linguaggio giuridico conserva un grado di certezza idoneo a fondare responsabilità, senza violare il principio di legalità né comprimere la libertà di espressione, in quanto le regole richiamano doveri di lealtà e correttezza già propri dell’etica pubblica. in tema di immigrazione (divieto di espulsione a tutela della vita privata e familiare): - Cass. 1^, 10.11.25 n. 29593 (Guida al diritto 45/2025, 32): Il c.d. DL Cutro non impedisce di accordare allo straniero irregolare la cd. “protezione complementare” in caso di un effettivo radicamento sul territorio tale da far ritenere che un uso allontanamento possa integrare una violazione del suo diritto alla vita familiare o privata. La rivisitazione, a opera del DL 20/2023, dell’istituto della protezione complementare non fa venir meno la tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo, poi, assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. Mentre la tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Cedu (Corte) e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9/9/21 n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Detti elementi vanno messi in comparazione con l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro. in tema di permesso di soggiorno (nozione di “risorse”): - Corte giust. Ue 5^, 13.11.25, causa C-525/23 (Guida al diritto 45/2025, 34): Il cittadino di un Paese terzo che abbia presentato domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro ha diritto a un permesso di soggiorno se soddisfa le condizioni generali e specifiche della direttiva sull’ingresso e il soggiorno nell’Unione europea dei cittadini di Paesi terzi, per motivi, tra l’altro, di volontariato. Non è pertanto consentito agli Stati membri introdurre condizioni supplementari, che si aggiungano a quelle previste dalla direttiva. La nozione di «risorse» va intesa come nozione autonoma del diritto dell’Unione, interpretata in modo uniforme, e di portata ampia. La valutazione del carattere sufficiente delle risorse si basa su un esame specifico del caso, che deve limitarsi alla verifica che la persona interessata sia in grado di disporne. Altri criteri specifici, in particolare riguardanti la natura e la provenienza di tali risorse o le modalità secondo le quali tale persona ne dispone, costituirebbero condizioni supplementari vietate. La constatazione di incongruenze nelle dichiarazioni relative alle risorse di cui disporrà il cittadino di un Paese terzo interessato non basta a giustificare il diniego del titolo di soggiorno quando dall’esame specifico del caso risulta che egli disporrà effettivamente di risorse sufficienti. sul risarcimento del danno non patrimoniale (per morte del feto): - Cass. 3^, 6.10.25 n. 26826 (Guida al diritto 45/2025, 20 T): In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno. In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre. In tema da risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, uti- lizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame, procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c. - (commento di) Filippo Martini, Applicazione della Tun nazionale, dopo il 5 marzo c’è ancora incertezza (Guida al diritto 45/2025, 16-19) - (commento di) Filippo Martini, Alla ricerca di soluzioni equilibrate per trovare uniformità nei ristori (Guida al diritto 45/2025, 28-30) in tema di servizi legali : - Corte giust. Ue 4^, 13.11.25, causa C-197/24 (Guida al diritto 45/2025, 96 solo massima): 1. L’art. 1, par. 2, della direttiva 2011/7/Ue relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l’art. 2, punti 1 e 3, di tale direttiva va interpretato nel senso che il fatto che una persona fisica si sia avvalsa dei servizi di un avvocato in vista della costituzione di una società commerciale, di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore, non può essere sufficiente, di per sé, per qualificare tale persona come “impresa” e, pertanto, la transazione conclusa con tale avvocato come “commerciale”, ai sensi di tali disposizioni. 2. L’art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori va interpretato nel senso che una persona fisica che abbia concluso un contratto di prestazione di servizi legali in vista della costituzione di una società commerciale di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, al momento della conclusione del contratto, non abbia esercitato un’attività economica o professionale indipendente nell’ambito della quale tale contratto avrebbe potuto inserirsi. - (commento di Marina Castellaneta, Contratto servizi legali tra cliente e avvocato, la nascita di una società non trasforma il privato in un’impresa (Guida al diritto 45/2025, 96-98) in tema di patrocinio forense (autodifesa): - Cass. 2^, 30.9.25 n. 26431 (Guida al diritto 45/2025, 38 T): Nelle ipotesi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., che riconosce all'avvocato il potere di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore, il tentativo di negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l'esenzione del comma 7 dell'art. 3 DLg 132/2014, ovvero la possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dagli articoli 82, comma 1, c.p.c. e dell'art. 14 DLg 150/2011. - (commento di) Mario Piselli, Sulla natura del termine di 15 giorni la Suprema corte risolve la questione (Guida al diritto 45/2025, 43-45). [Si tratta del termine di 15 gg. assegnato dal giudice per instaurare il procedimento di negoziazione assistita] c.s. La mente è come l'ombrello: per funzionare dev'essere aperta (Albert Einstein)

Tribunale di Milano, Sezione lavoro, sentenza n. 2919/2025 pubblicata il 07/08/2025 IL CASO Un’avvocata ex dipendente comunale per venti anni, nel corso dei quali è stata assegnata all’Avvocatura comunale previa iscrizione nell’Elenco speciale allegato all’Albo degli Avvocati, ha chiesto dinanzi al Giudice del lavoro l’accertamento del suo diritto ad ottenere i compensi professionali che ancora le spettano senza che sugli stessi sia operata la decurtazione economica corrispondente alle somme dovute a titolo di IRAP dall’ente datore di lavoro. Contestualmente, ha chiesto altresì, una volta accertato il suo diritto al compenso “depurato” dell’onere fiscale in questione, il riconoscimento degli arretrati dovuti dal Comune per l’attività professionale già liquidata e la relativa condanna dell’amministrazione locale alla corresponsione in suo favore di oltre 35.000 euro a tale titolo. La ricorrente ha rappresentato di avere sempre percepito, nel corso del rapporto di lavoro quale avvocata comunale, un trattamento retributivo composto da una parte fissa e una parte variabile costituita dai compensi professionali derivanti dall’attività giudiziale svolta, ma che su tale parte variabile il Comune suo datore di lavoro avrebbe illegittimamente trattenuto una quota del dovuto a copertura dell’imposta regionale IRAP, traslando così a suo carico il relativo onere. Invero, dal confronto tra i prospetti di riparto e i cedolini paga prodotti in giudizio, emergeva che, per un lungo periodo – nonostante non vi fosse evidenza alcuna della trattenuta IRAP –, le somme liquidate a titolo di compensi professionali erano inferiori all’importo di cui alle relative determine dirigenziali, con una differenza superiore alla mera incidenza degli oneri riflessi propriamente intesi, mentre, a partire dal 2014, le determine di liquidazione dei compensi professionali esplicitavano lo scomputo – dall’ammontare complessivo dei compensi professionali, calcolati già al netto delle spese – dell’importo relativo agli oneri riflessi (ovvero i contributi previdenziali), da un lato, e dell’importo relativo all’IRAP, dall’altro. L’amministrazione convenuta, pur non negando l’allegata traslazione, si è difesa sostenendo che i compensi professionali costituirebbero emolumenti a carico delle finanze pubbliche , sia quelli conseguenti alle pronunce di compensazione delle spese legali, sia quelli derivanti dal rimborso delle spese legali, preventivamente accertati in entrata nel bilancio del Comune. Tali compensi, costituendo parte integrante del trattamento economico dell’avvocato pubblico dipendente, soggiacerebbero di conseguenza alle regole della spesa pubblica per il personale e, segnatamente, al principio secondo cui le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa non possono causare aggravio di spesa per l’Amministrazione. In altri termini, nella prospettazione difensiva del Comune resistente, lo stesso Comune, in quanto tenuto a operare nel pieno rispetto della disciplina sulla copertura dei fondi e della regola della copertura finanziaria di cui all’ art. 81, comma 4, Costituzione , dovrebbe procedere a un preventivo accantonamento delle somme dovute per l’imposta in questione, con semplice collocamento delle necessarie risorse, a monte, nel fondo di incentivazione . Tale fondo costituisce un fondo collettivo in cui confluiscono tanto le spese legali versate dalle controparti del Comune quanto i compensi quantificati nelle note spese dell’Avvocatura, al fine di finanziare i compensi professionali degli avvocati dell’Avvocatura comunale, con le modalità e nei limiti fissati dal Regolamento comunale e dalle norme di legge e di contratto. D’altra parte, seguendo l'impostazione della resistente, una volta individuato l’importo complessivamente introitato e quanto indicato nelle note spese di un determinato periodo, verrebbe poi operata la ripartizione della somma complessiva indicata con specificazione degli importi e dei relativi capitoli di spesa del “compenso netto”, con liquidazione individuale da farsi dopo l’approvazione della spesa complessiva . Secondo il Comune convenuto, pertanto, pur essendo pacifica la traslazione dell’onere IRAP a carico degli avvocati dell’ente, avrebbe dovuto valorizzarsi nel caso di specie la peculiarità di un sistema di finanza pubblica in cui detta traslazione era effettuata sul monte complessivo dei compensi da ripartire e non, pro quota , sul compenso erogato al singolo dipendente. LA DECISIONE E LE CONSEGUENZE SULL’ERARIO DEL PAGAMENTO DI IMPOSTA Il Tribunale ha accolto integralmente le domande proposte dalla ricorrente, dopo avere ricostruito la specifica disciplina applicabile al caso esaminato (riconducibile, in particolare, a quanto disposto dall' Appendice 5 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione 788/2014, poi modificata dalla Deliberazione 1751/2019 ) e, prima ancora, dopo avere individuato, sulla base del dato legislativo, il soggetto passivo dell'imposta . Invero, ai sensi dell’ art. 2, co. 1, D. Lgs. 446/1997 , presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è “ l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta ”. Secondo poi il successivo art. 3, co. 1, e-bis, D. Lgs. 446/1997 , tra i soggetti passivi dell’imposta vi sono anche le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno chiarito che “ il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’“id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni ” (Cass. Civ., SS.UU., 26 maggio 2009, n. 12108). Sulla base di questi principi, il Giudice adito ha dunque concluso che soggetto passivo dell’imposta in discorso sia il Comune convenuto, quale datore di lavoro dotato di un’autonoma organizzazione di cui è direttamente responsabile. Nel merito, il Tribunale ha preliminarmente evidenziato che fosse del tutto irrilevante il fatto che l'accertata traslazione operata dal Comune sia effettuata sul monte complessivo dei compensi da ripartire e non, pro quota , sul compenso erogato al singolo dipendente, in quanto il “compenso netto” ripartito restava in ogni caso quello risultante dalla previa detrazione. Tanto premesso, è stata richiamata la deliberazione del 7 giugno 2010, n. 33 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti , nella quale è stato chiarito che l’IRAP non può rientrare nel novero dei cosiddetti “oneri riflessi” – ossia degli oneri che ricadono sulla Pubblica Amministrazione in ragione della corresponsione di emolumenti ai propri dipendenti – in quanto costituisce, al contrario, un "onere diretto” dell’amministrazione e, come tale, resta a pieno titolo a carico di quest'ultima. Invero, diversamente ragionando, l'IRAP, da imposta che colpisce non i redditi personali, ma il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, si trasformerebbe in un’imposta sul reddito. Successivamente, sempre la Corte dei Conti , interpellata all'epoca proprio dal Comune resistente, con Deliberazione dell’11 settembre 2018, n. 267 , ha ritenuto che il pagamento dell’IRAP dovuta dal Comune sui compensi professionali dei propri avvocati non avrebbe dovuto comportare una corrispondente decurtazione della somma finale corrisposta al singolo avvocato a titolo di compenso professionale, in conseguenza dell’individuazione dell’Amministrazione quale soggetto passivo dell’obbligazione tributaria. D'altra parte, anche il Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 4970 del 5 ottobre 2017 , aveva confermato tale orientamento, annullando un regolamento comunale nel quale si disponeva che i compensi dell’avvocatura fossero comprensivi degli oneri riflessi e dell’IRAP. Sotto altro profilo, il Giudice adito - anche in considerazione delle difese proposte dall'ente convenuto - ha evidenziato che l'amministrazione, quale debitrice d’imposta, sarebbe stata in ogni caso tenuta a costituire, nel rispetto dell’ordinamento contabile, la provvista necessaria al pagamento della medesima. Sul punto, sono stati richiamati i principi espressi dalla Corte Suprema di Cassazione proprio nell’ambito di una controversia avente per oggetto la traslazione dell’IRAP operata sui compensi erogati agli avvocati, pubblici dipendenti, dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha chiarito che “ i compensi dovuti all’avvocatura interna dell’INPS, ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge, regolamentari interne e della contrattazione collettiva, in relazione all’attività giudiziale svolta, sono una componente della retribuzione di tali dipendenti e pertanto spettano al netto dell’IRAP, che resta a carico del datore di lavoro, il quale non può farla gravare su di essi né in via diretta (applicando una ritenuta) né in via indiretta (riducendo a monte e in proporzione le risorse che, in base alle fonti anzidette, sono specificamente destinate a titolo di compensi professionali), e neanche opponendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci, la cui violazione non può paralizzare l’azione contrattuale di adempimento esercitata dal lavoratore medesimo, in relazione alla quale quest’ultimo deve solo provare la fonte del proprio diritto e dedurre l’inadempimento del datore di lavoro ” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 aprile 2025, n. 10404). Il Supremo Collegio ha precisato, altresì, che “ l’accantonamento della menzionata imposta sul fondo destinato alla retribuzione accessoria in esame è consentito solo se le risorse complessive ivi allocate superino o i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o, qualora siffatti limiti non esistano o non siano stati allegati o dimostrati, l’ammontare complessivo di tale credito, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell’ente ” Ne consegue che il fatto che l'amministrazione sia obbligata al rispetto della disciplina sulla copertura dei fondi e, quindi, della regola della copertura finanziaria imposta dall’art. 81 Cost., comma 4 - e debba dunque quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti accantonando le somme necessarie per fronteggiare l’onere IRAP - non implica che il predetto onere possa essere detratto dal monte complessivo dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici. D'altra parte, le disposizioni del d.Lgs. n. 165/2001 hanno sempre perseguito l’obiettivo di armonizzare l’avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico con l’esigenza primaria di garantire il controllo ed il contenimento della spesa, esigenza dalla quale derivano, da un lato, il divieto per il datore di corrispondere trattamenti economici che non trovino fondamento nella contrattazione collettiva o nella legge (ciò, perché entrambe dette fonti presuppongono la previa valutazione della sostenibilità finanziaria), e, dall’altro, la previsione di nullità delle clausole della contrattazione integrativa non compatibili con i vincoli di bilancio delle amministrazioni. Tuttavia, il necessario preventivo accantonamento, nell’ambito del fondo di incentivazione, delle somme dovute dall’ente datore di lavoro per far fronte agli obblighi tributari (ivi compresa l’IRAP) relativi ai compensi professionali spettanti agli avvocati interni, porta con sé anche il divieto di farne conseguire qualsiasi trattenuta (per la quota dovuta dall’ente a titolo di IRAP o di altri tributi) in sede di liquidazione dei compensi medesimi , avendo l’ente già garantito adeguata copertura finanziaria agli obblighi in questione, che pertanto gravano definitivamente sul bilancio dell’ente (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 febbraio 2024, n. 4681). Pieno riconoscimento del diritto patrimoniale fatto valere in giudizio dall'ex dipendente, dunque. Con la paradossale aggiunta di un'ulteriore condanna in suo favore al pagamento di somme indebitamente trattenute a titolo stipendiale e di cui però il Comune resistente non ha saputo fornire il giustificativo. Rimane da chiedersi, a questo punto, se l'ente pubblico in questione - unitamente a qualche altra amministrazione sparsa in giro per l'Italia - trarrà i dovuti insegnamenti da questa pronuncia, la cui linearità e correttezza sembra fuori discussione, o persisterà a seguire una regola di condotta che potrebbe non solo risultare ingiustificatamente vessatoria nei confronti del dipendente ma anche dare adito a contestazioni di natura contabile, posto che le somme non erogate vanno poi restituite con gli interessi a tutti i soggetti che versano nell'identica posizione della ricorrente.

Corte di Giustizia dell'Unione europea (Settima Sezione), sentenza del 16 ottobre 2025 nella causa C-218/24 IL CASO E LA DECISIONE Due donne, madre e figlia, in partenza dall'Argentina e dirette a Barcellona con volo Iberia, imbarcavano il loro animale di compagnia, un cane femmina, in stiva, per via delle sue dimensioni e peso. Tuttavia, al momento dell'imbarco, il cane usciva dal trasportino in cui avrebbe dovuto viaggiare e non veniva recuperato prima della partenza dell'aereo. Conseguentemente, non veniva "recapitato" a destinazione. A fronte dell'accaduto, la proprietaria dell'animale chiedeva il ristoro del danno morale subito , ma la compagnia aerea le opponeva il limite risarcitorio di cui all' art. 22, paragrafo 2, della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999 . Ne scaturiva un contenzioso presso il Tribunale di commercio di Madrid, in merito al quale il Giudice sollevava dei dubbi sul fatto che la nozione di «bagagli» , ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, ricomprendesse anche gli animali da compagnia che viaggiano con i passeggeri. In particolare, secondo il Tribunale di Madrid, sarebbe stato lecito chiedersi se il limite di risarcimento previsto all’articolo 22, paragrafo 2, di tale convenzione si applichi a detti animali, dal momento che la perdita degli stessi, in quanto esseri senzienti, ai sensi dell’ articolo 13 TFUE , o esseri viventi dotati di sensibilità, conformemente al diritto spagnolo, legati ai loro proprietari da legami affettivi, comporterebbe un danno psicologico non paragonabile, in generale, a quello causato dalla perdita di un semplice insieme di cose corrispondente alla nozione di «bagagli». La convenzione di Montreal, suggeriva il Giudice del rinvio, avrebbe dovuto essere interpretata nel senso di escludere, dalla sua applicazione, l'assimilazione tra bagagli e animali domestici e/o da compagnia. L'impostazione del Tribunale di Madrid viene tuttavia "respinta" dalla Corte di Giustizia, sostanzialmente per due ragioni tra di loro concorrenti. La prima, afferisce alla circostanza secondo cui l’ articolo 1 della Convenzione di Montreal si riferisce distintamente alle persone e ai bagagli, di modo che la nozione di «persone» comprenderebbe soltanto quella dei «passeggeri», e un animale da compagnia non potrebbe essere assimilato a un «passeggero», nonostante il significato comune del termine «bagagli» rinvii a oggetti. Tale interpretazione sarebbe confermata sia dai lavori preparatori che hanno portato all’adozione della Convenzione di Montreal, da cui non risulta che gli Stati contraenti abbiano inteso equiparare un animale da compagnia a un passeggero o assoggettare un tale animale al regime di responsabilità applicabile ai passeggeri, sia dagli obiettivi che hanno condotto all’adozione della suddetta Convenzione di Montreal, ovvero la previsione di un regime di responsabilità oggettiva dei vettori aerei , a cui avrebbe dovuto affiancarsi, al fine di preservare un «giusto equilibrio degli interessi» dei vettori aerei stessi e dei passeggeri, una limitazione di risarcimento applicata «per passeggero» , di modo da consentire da un lato un ristoro agevole e rapido, dall'altro una minore gravosità complessiva dell'onere di riparazione, che, laddove non calcolabile preventivamente, potrebbe arrivare a paralizzare l'attività economica degli operatori coinvolti. In secondo luogo, nel caso esaminato, la proprietaria del cane non aveva effettuato la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare, e dunque non poteva giovarsi dell'innalzamento dell'ordinario limite di responsabilità del vettore aereo per il danno derivante dalla perdita di bagagli. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha risposto dunque, rispetto alla questione interpretativa sollevata, che l’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli» ai sensi di tali disposizioni. BENESSERE DEGLI ANIMALI TRASPORTATI, DANNO MORALE E LIMITE RISARCITORIO In forza dell’ articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2027/97 , la responsabilità di un vettore aereo dell’Unione in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata da tutte le pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal . Tuttavia, la nozione di «bagagli» di cui a tale disposizione non è definita né nella Convenzione di Montreal né nel regolamento n. 2027/97, il cui articolo 2, paragrafo 1, lettera d), rinvia a tale convenzione enunciando che tale nozione corrisponde, in mancanza di altra definizione, a qualsiasi bagaglio consegnato o meno, ai sensi dell’ articolo 17, paragrafo 4 , della convenzione stessa. Passaggio importante, sotto un profilo giuridico, è peraltro quello secondo cui la nozione di bagaglio deve ricevere un’ interpretazione uniforme e autonoma per l’Unione e i suoi Stati membri , tenuto conto, in particolare, dell’oggetto della Convenzione di Montreal, che è quello di unificare alcune norme relative al trasporto aereo internazionale. Ciò esclude a priori che si debbano considerare, a tali fini, i diversi significati che possono essere attribuiti alla stesso nozione nel diritto interno degli Stati membri, e non invece le regole di interpretazione del diritto internazionale generale che sono vincolanti per l’Unione Ne consegue che si applicano in questo caso l’ articolo 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 , sul diritto dei trattati, che riflette il diritto internazionale consuetudinario e le cui disposizioni fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, che precisa che un trattato deve essere interpretato in buona fede, secondo il senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo, e l'art. 32 dello stesso testo, che prevede che si possa ricorrere a mezzi complementari d’interpretazione, in particolare ai lavori preparatori del trattato in questione e alle circostanze in cui esso è stato concluso. Utilizzando tali coordinate ermeneutiche, la Corte di Giustizia, nel cercare il contesto in cui è menzionato il termine «bagagli» di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, si sofferma in particolare sull’ articolo 1 di tale convenzione, che determina l’ambito di applicazione della medesima, evidenziando che tale disposizione elenca, in modo tassativo, tre categorie di trasporto internazionale effettuato a titolo oneroso mediante aeromobile, vale a dire il trasporto internazionale di persone, di bagagli e di merci . Il riferimento distinto alle persone e ai bagagli, contenuto in tale disposizione, esclude, secondo il Giudice adito, che un animale da compagnia possa essere assimilato a un «passeggero». Sul piano interpretativo, dunque, il passaggio operato dalla Corte di Giustizia sembra lineare e corrispondente all'intenzione dei sottoscrittori della Convenzione di Montreal. Più problematica, tuttavia, è la contemperazione tra la tutela del benessere degli animali (trasportati), e la limitazione risarcitoria del danno morale da perdita eventualmente spettante al beneficiario della compagnia di tali animali, ovvero il proprietario degli stessi. Al riguardo, secondo il Giudice adito, non inficia il suo approdo interpretativo l’ articolo 13 TFUE , ai sensi del quale, nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti , rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. Pur essendo infatti la tutela del benessere degli animali un riconosciuto obiettivo - anche in chiave di orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia - di interesse generale dell’Unione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che l’articolo 13 TFUE non vieta che gli animali stessi siano trasportati come «bagagli», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, e che siano considerati tali nell’ambito del sistema di responsabilità istituito da tale convenzione, " a condizione che le esigenze in materia di benessere degli animali siano pienamente prese in considerazione al momento del loro trasporto" . Resta il dubbio sul fatto che tali esigenze possano congruamente confluire in un documento asettico e comunque parametrato al valore di beni materiali come è quello rappresentato dalla speciale dichiarazione di interesse di cui all'art. 22, comma 2 della Convenzione, in un contesto dichiaratamente volto alla regolamentazione del risarcimento dovuto - quale limite assoluto che comprende tanto il danno morale quanto il danno patrimoniale -per la perdita o distruzione di un insieme di cose, posto che, tra l'altro, per ciò che concerne gli animali da compagnia, il termine "distruzione" dovrebbe ormai lasciare il passo a quello più umanamente accettabile di morte.

in tema di giustizia (arretrato): - Marco Fabri*, Dati sulla giustizia relativi al Pnrr: bene il penale, civile resta “arretrato” (Guida al diritto 44/2025,12-, editoriale). Analisi delreport semestrale di monitoraggio dei dati relativi al Pnrr reso noto dal Ministero della giustizia. [*dirigente di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Bologna] sul DL sicurezza lavoro : DL 31.10.2025 n. 159 [GU 31.10.25 n. 254, in vigore dal 31 ottobre 2025], Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. - testo del decreto (Guida al diritto 44/2025, 20-31) - guida alla lettura e mappa delle novità principali, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 44/2025, 32-37) in tema di professione forense (onorari e IVA): - Corte giust. Ue 1^, 23.10.2025, causa C- 744/23 (Guida al diritto 44/2025, 42): Sull’onorario dell’avvocato va sempre calcolata l’Iva. Ai fini del pagamento dell’Iva non è rilevante che gli onorari siano riconosciuti all’avvocato malgrado abbia fornito gratuitamente l’assistenza in giudizio al consumatore, vincendo la causa. Pure in questa ipotesi, infatti, l’attività del legale va qualificata come prestazione di servizi perché ciò che conta è l’esistenza di un nesso diretto tra la prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal legale. L’elemento qualificante è che sussista un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e la remunerazione ricevuta dal prestatore sia il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario. In presenza di un contratto, come quello tra il consumatore e il suo legale che prevede un servizio di assistenza gratuita in giudizio e la circostanza che all’avvocato spetti un importo a titolo di onorario fissato dalla legge, permettono di classificare l’attività come prestazione di servizi. Poco importa che gli onorari siano ottenuti dal legale dalla controparte e non dal suo cliente perché in ogni caso la prestazione è effettuata a titolo oneroso. È poi irrilevante, per la determinazione della prestazione imponibile, che il pagamento dell’onorario dell’avvocato sia incerto in quanto legato al risultato del processo perché gli onorari, in queste situazioni, costituiscono comunque il corrispettivo effettivo della prestazione consistente nella rappresentanza in giudizio del cliente. Così, sul piano nazionale, la prestazione del legale deve essere inquadrata tra le prestazioni di servizi a titolo oneroso e va applicata la direttiva Iva. in tema di divorzio : - Cass. 2^, 27.10.25 n. 28443 (Guida al diritto 44/2025, 39): Non spetta rimborso per le migliorie apportate alla casa dell’ex coniuge. (La SC respinge il ricorso di un marito che, ritenendosi «possessore» del bene, aveva chiesto che gli venisse riconosciuta l’indennità per l’aumento di valore del bene o il rimborso delle spese sostenute per le migliorie, in base all’art. 1150 c.c. Questi contributi economici non sono assistiti dal diritto all’indennità o al rimborso, in quanto il coniuge che, durante il matrimonio, esegue a sue spese migliorie o ampliamenti dell’immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, adibito a casa familiare o comunque utilizzato dal nucleo familiare, non è titolare di un diritto di possesso o compossesso sull’immobile, ma soltanto di un diritto personale di godimento, come componente del nucleo familiare, di natura atipica e fondato sull’esistenza dell’unione familiare, configurato, nell’ambito della convivenza more uxorio, in termini di detenzione autonoma di carattere qualificato. La SC ha esteso al matrimonio i principi elaborati per la convivenza more uxorio, ricostruendo la posizione del coniuge non proprietario del bene, che esegua migliorie su di esso, in termini di detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di natura familiare). in tema di responsabilità scolastica : - Cass. 3^, 20.10.25 n. 27923 (Guida al diritto 44/2025, 40): La scuola è “esonerata” dall’evento dannoso per fatti in cui l’insegnante non è tenuto a vigilare. Secondo l’orientamento della giurisprudenza l’età degli alunni è essenziale per definire in che grado sussista l’obbligo di vigilanza degli insegnanti, nel senso che con l’aumentare dell’età degli alunni diminuisce la responsabilità degli insegnanti. Il rapporto tra livello di crescita degli alunni e libertà responsabile può far propendere infatti per una vigilanza più leggera in capo agli insegnanti verso gli studenti più grandi. Ciò in quanto col crescere dell’età matura sussiste una maggiore autonomia e consapevolezza dei ragazzi e, di conseguenza, viene gradualmente meno l’obbligo di vigilanza degli insegnanti. Gli obblighi di sorveglianza e controllo gravanti sull’istituto scolastico devono essere commisurati a un livello di diligenza proporzionato alla natura del bene tutelato e alle specificità del caso concreto. Il corretto adempimento della prestazione, infatti, è il risultato di molteplici elementi, tra cui la predisposizione di risorse e di strumenti idonei a conseguire gli obiettivi previsti in condizioni ordinarie, secondo una valutazione relazionale e contestualizzata, fondata sulle circostanze effettive. in tema di lavoro (whistleblowing): - Cons. Stato VI 17.10.25 n. 8079, pres. Simonetti, rel. Gallone (Guida al diritto 44/2025, 88 T): La normativa sul cosiddetto “whistleblowing” traduce la riconosciuta importanza di garantire una protezione equilibrata ed efficace dei lavoratori pubblici che scelgano di segnalare condotte illecite e di cui si è sempre più consapevoli a livello sia unionale che internazionale, nonché a livello nazionale, in quanto è soltanto attraverso la protezione degli informatori che si tutela l'interesse pubblico. Sussiste una tutela rafforzata per il lavoratore del settore pubblico che segnali condotte illecite rispetto ad atti discriminatori o ritorsivi posti in essere dall'amministrazione di appartenenza. La normativa vigente di cui al DLg 24/2023, oltre a fornire una tipizzazione non assoluta di tali atti, prevede un regime probatorio agevolato del carattere ritorsivo dell'atto posto in essere dall'amministrazione che si fonda, per un verso, su una presunzione legale relativa o iuris tantum, e, per l'altro, su una comminatoria espressa e testuale di nullità dell'atto ex art. 21-septies legge 241/1990. - (commento di) Giulia Pernice, L’esistenza di comportamenti ritorsivi rafforza l’esigenza di maggiori garanzie (Guida al diritto 44/2025, 96-102) in materia di trasporto (NCC = noleggio con conducente): - Corte cost. 4.11.25 n. 163, pres. Amoroso, red. Navarretta (Guida al diritto 44/2025, 42): In tema di noleggio con conducente (NCC) non spetta allo Stato imporre vincoli per assicurare una leale concorrenza con i taxi, e dunque adottare atti che impongono agli esercenti il servizio di NCC obblighi e divieti tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale». [La Corte ha accolto i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria annullando gli atti impugnati, ossia il decreto interministeriale n. 226/2024 e le relative circolari attuative. La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che: «i) introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, L 21/1992; ii) impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; iii) impongono all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico»] in tema di trasporto aereo (ritardo del volo): - Corte giust. Ue 8^, 30.10.25, causa C-558/24 (Guida al diritto 44/2025, 104 solo massima): L’art. 5, par. 1, lett. c), e l’art. 7, par. 1, del regolamento n. 261/2004 vanno interpretati nel senso che, in caso di posticipazione degli orari di partenza e di arrivo di un volo, previamente annunciata da un vettore aereo e accompagnata dall’emissione di una nuova conferma di prenotazione ai passeggeri interessati, la durata del ritardo subito da questi ultimi al loro arrivo deve essere determinata prendendo in considerazione l’orario di arrivo inizialmente previsto. - (commento di) Marina Castellaneta, Posticipazione volo e nuovo biglietto, il ritardo va calcolato considerando l’orario iniziale stabilito (Guida al diritto 44/2025, 104-106) in tema di società : - Cass. 3^, 13.10.25 n. 27367 (Guida al diritto 44/2025, 44 T, sotto il titolo: “Responsabilità primaria dei soci di una Snc se manca opposizione a titolo monitorio in solido): In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro a una società in nome collettivo e ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell'obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure a un eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima. - (commento di) Fabio Valenza, La forza del titolo monitorio è legata al suo dato letterale (Guida al diritto 44/2025, 48-53) in procedura penale : - Cass. pen. SSUU 2.10.25 n. 32584 (Guida al diritto 44/2025, 64 T, sotto il titolo: “Se la gravità indiziaria decade in sede cautelare la competenza resta del Gip distrettuale”): L'esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti compresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies c.p.p. non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis, 1-quater, stesso codice. - (commento di) Carmelo Minnella, Decisione corretta che tende a evitare la perenne instabilità del processo (Guida al diritto 44/2025, 72-78). Dopo la riforma Cartabia, l’iscrizione della notitia criminis potrà avvenire solo quando risultino a carico dell’indagato indizi a suo carico e non meri sospetti. N.B. La sentenza n. 32584 è pressocché identica alla n. 32585 depositata in pari data: con le due sentenze “gemelle” le SSUU affermano che la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale sussiste fino a quando permane l’iscrizione ex art. 335 c.p.p. per il reato o la circostanza “qualificante”. c.s. La giustizia non è tale se non è nello stesso tempo prudente, forte e temperante (Sant'Agostino, De civitate Dei, XIX, 21,1) (dal Discorso di Papa Leone XIV ai partecipanti al Giubileo degli Operatori di giustizia, p.za San Pietro, 20/9/2025)

In questo numero di Spigolature si propone – in un allargamento della prospettiva: dalla filosofia del diritto al contiguo territorio delle dottrine politiche – il pensiero Eric Voegelin. Osserva Sandro Chignola in “Un viaggio affascinante nella storia delle istituzioni e delle idee politiche” (rinvenibile online all'indirizzo https://www.unipd.it/concetti/ns/concepts_it/authors/voegelin.htm#Ref ) : “Giurista e scienziato della politica di origine tedesca, Voegelin (1901-1985) si forma a Vienna dove, allievo e assistente di Hans Kelsen, inizia l'attività di ricerca e di didattica universitaria. ...Dopo una prima produzione giuridica tesa ad un rinnovamento metodologico della dottrina dello Stato, subisce l'influenza della sociologia weberiana e dell'antiformalismo di C. Schmitt. Il suo Der autoritäre Staat [1936], implicita legittimazione dell'«autoritären Kurs» intervenuto in Austria con il colpo di stato di Dollfuss, rappresenta una sorta di autocritica (per gli attacchi diretti a Kelsen, suo maestro, ed all'inefficienza politica della «dottrina pura del diritto») ed una prima elaborazione di tematiche di stampo politologico. La Nuova scienza politica [1952], secondo esordio dopo l'emigrazione e dopo l'abbandono tanto della prospettiva giuridica quanto del progetto di una storia delle idee politiche, poi abbandonata, segna una tappa importante nell'evoluzione del suo pensiero. In essa Voegelin elabora una teoria della rappresentanza tesa a delegittimare le riduzioni di stampo giuridico della complessa fenomenologia del politico, che lo mette in grado di confrontarsi con il problema del nesso che sussiste, in termini filosofici fortemente antiformalisti, tra ordine e storia. Negli anni successivi si dota di una teoria del simbolo che riprende spunti delle opere giovanili, ed enuclea progressivamente una filosofia della coscienza quale fuoco degli stessi processi di simbolizzazione. L'ordine politico si giustifica a partire dalla propria relazione alla trascendenza, a partire dalla rappresentazione che esso offre, in termini socialmente condivisi, della propria verità. Strutturata dalla successione dei differenti sistemi simbolici, la storia rappresenta per Voegelin il campo in cui si esplicita l'opposizione tra la noesi (il sapere critico che, consapevole della non esaustività del simbolo, non cede alla tentazione di ipostatizzare dogmaticamente i propri contenuti) e le interpretazioni non-noetiche dell'ordine (dogmatiche, millenariste, fondamentaliste), dalle quali procede lo stesso totalitarismo della modernità compiuta. Negli anni '60, approfondendo teoreticamente la propria prospettiva, V. - oltre ad una critica di stampo conservatore dei moderni movimenti di massa - elabora un'originale teoria della coscienza, cui viene affidato il compito di rendere conto della discontinuità della storia. Grazie ad essa, la filosofia della storia voegeliniana si emancipa infine da qualsivoglia continuismo, per approdare ad una radicale interrogazione sullo stesso simbolo-storia.” Sul pensiero di Eric Voegelin si segnalano i seguenti scritti, rinvenibili online : a) Stella Marega “Eric Voegelin” in Heliopolis anno Xvi Culture Civiltà Politica Numero 2 – 2018 (rinvenibile online all'indirizzo: https://www.artetetra.it/heliopolis/wp-content/uploads/2020/05/Voegelin_2_2018.pdf ); b) Francesco Giacomantonio “Tra epistemologia e filosofia della storia: il senso della scienza politica nell’eredità di Voegelin” in Filosofia & Scienza 9 Maggio 2025 (rinvenibile online all'indirizzo: https://www.mimesis-scenari.it/2025/05/09/tra-epistemologia-e-filosofia-della-storia-il-senso-della-scienza-politica-nelleredita-di-voegelin/ ); c)” Voegelin, alla ricerca dell’ordine”, presentazione del primo dei cinque volumi dell’opera monumentale del pensatore tedesco tradotta per la prima volta integralmente in italiano e pubblicata da “Vita e Pensiero”. Pubblicato in “Cattolica news” del 26 gennaio 2011 (rinvenibile online all'indirizzo: https://www.cattolicanews.it/centridiricerca.unicatt.it/studi-e-ricerche-voegelin-alla-ricerca-dell-ordine ). Dalla Treccani - Dizionario di filosofia (2009) – si riporta la voce “Voegelin” (reperibile all'indirizzo: https://www.treccani.it/enciclopedia/eric-hermann-wilhelm-voegelin_%28Dizionario-di-filosofia%29/ ): L’opera di V. è volta a recuperare il senso di ‘apertura’ alla trascendenza da parte dell’uomo, senso che, vivido nella tradizione greca e in quella cristiana, si sarebbe perduto nel pensiero politico moderno e contemporaneo. Su tale recupero, e sull’affermazione dei principi di giustizia a esso connessi, V. ha cercato di elaborare una rinnovata concezione antropologica e politica in grado di opporsi alle ideologie e alle società totalitarie del Novecento, che sarebbero l’esito di una «mentalità gnostica», ovvero di una teologia secolarizzata mirante a conseguire la salvezza dell’uomo nel mondo terreno. Alla base dello gnosticismo moderno vi sarebbe secondo V. un impulso a creare o a estendere un ordine politico che concretizzi la speculazione e che instauri una forma di «paradiso terrestre» nella storia, inteso come un «paradiso senza Dio», dato che secondo i fondamenti gnostici è affidata allo spirito umano l’instaurazione di tale «paradiso». Si ha qui quella che V. definisce «immanentizzazione dell’“eschaton”», ossia la chiusura della direzionalità escatologica all’interno dell’orizzonte intramondano, immanente e cosmologico. I totalitarismi del 20° sec. sarebbero per V. espressione dello gnosticismo in quanto tentativi di trasformare il mondo attraverso la politica, che assume pertanto un carattere mistico o cosmopoietico. Tale è inoltre, secondo V., l’unico vero senso del termine «totalitarismo», che appunto si distingue dalla mera «tirannia» in quanto quest’ultima è solo un regime politico della forza o della violenza, mentre l’altro è una sorta di teocrazia ove il Dio trascendente è stato, invece, immanentizzato nell’uomo o in alcuni uomini, e che per questo motivo è particolarmente avverso a ogni religione rivelata. Le sue principali opere sono: The new science of the politics (1952; trad. it. La nuova scienza della politica); Order and history (5 voll., 1956-88; trad. it. parziale Ordine e storia ); Wissenschaft, Politik und Gnosis (1959; trad. it. Il mito del mondo nuovo); Anamnesis. Zur Theorie der Geschichte und Politik (1966; trad. it. Teoria della storia e della politica); From Enlightenment to revolution (1975; trad. it. Dall’Illuminismo alla rivoluzione).

TAR Lazio, Roma, Sez. II, 23.07.2025, n. 14631 IL CASO E LA DECISIONE Una società operatrice del mercato della produzione di armi ha impugnato gli atti della gara per l’affidamento della fornitura di pistole semiautomatiche (in numero di 3.800) complete di caricatore, oltre un caricatore di riserva per arma e di fondine, per il Corpo di Polizia Roma Capitale. In particolare, sono stati impugnati il bando, il capitolato e i provvedimenti che hanno avviato la suddetta procedura. La società ricorrente ha contestato, principalmente, che la fornitura potesse riguardare unicamente pistole prodotte dalla casa Heckler & Koch (di seguito anche “H.K.”) mod. SFP9 cal. 9x19 Luger, senza clausole di equivalenza, e la violazione dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici, e con esso della parte 2.A dell’all. II.5 del Codice citato, che pone il divieto di introdurre specifiche tecniche con l’effetto di limitare in modo ingiustificato la concorrenza nel sistema degli appalti pubblici. Da parte sua, la stazione appaltante si è difesa, rilevando come la gara di cui sono stati impugnati gli atti avrebbe fatto seguito ad una precedente procedura ristretta, conclusa nel 2023, che ha condotto l’Amministrazione a definire delle modalità di equipaggiamento del tutto confacenti alle esigenze degli agenti di polizia (allorché fu prescelta la pistola H.K. e invece il modello Beretta APX A1 fu ritenuto non idoneo). In altre parole, la scelta sarebbe frutto di precedenti analisi di mercato e della necessità di offrire continuità agli agenti dal punto di vista dell’attività manutentiva e di addestramento rispetto ai prodotti forniti in passato. Nella tesi dell’amministrazione le qualità della pistola H.K. sono individuate nella sicurezza dell’arma, nelle esigenze di addestramento degli agenti e nella facilità manutentiva, mentre sul tema dell’infungibilità viene opposto che la stazione appaltante avrebbe ampia discrezionalità nella scelta del prodotto. All’esito dell’udienza cautelare, il TAR adito ha deciso di trattenere la causa in vista di una sentenza semplificata, con la quale è stato accolto il ricorso. Nel dettaglio, il ragionamento del Giudice amministrativo è partito dalla relazione tecnica che la stazione appaltante ha posto alla base della gara. Nella stessa è riportato che la pistola HECKLER & KOCH mod. SFP9 cal. 9x19 Luger rappresenterebbe l’unica soluzione possibile, attese le caratteristiche uniche ed intrinseche del prodotto stesso, in grado di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze rilevate. Dalla stessa relazione si evincerebbe che non vi sarebbero alternative di prodotti adeguati alle esigenze della stazione appaltante. Tuttavia, ad avviso del TAR, le motivazioni esternate dall’Amministrazione nella lex specialis non avrebbero giustificato la scelta di mettere a gara un prodotto a marchio specifico , senza peraltro l’ammissione di prodotti con soluzioni equipollenti (cd. clausola di equivalenza ). Evidenzia il TAR che per sostenere l’infungibilità di un prodotto, la pubblica amministrazione dovrebbe fornire una motivazione rigorosa , stante la deroga al principio di concorrenzialità. Quindi, in assenza di detta motivazione e in presenza di richiesta di prodotti specifici, è risultata limitata la concorrenza. Il Giudice di primo grado cita, poi, il dato normativo dell’allegato II.5 del Codice, richiamato dall’art. 79, che prevede, alla parte II A n. 4, che “l e specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza ” e, al n. 6, che “S alvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione < > ”. Quindi, l’unicità del prodotto richiesta nella lex specialis di gara è possibile solo ove non esistano altre soluzioni sul mercato. Anche l’ Anac, nelle Linee Guida n. 8/2017 , ha confermato gli assunti che precedono, chiarendo, fra l’altro, anche in applicazione della giurisprudenza comunitaria (C. Giust. UE 8 aprile 2008, causa C-337/05), che “ la stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei. Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a giustificare l’infungibilità ”. Alla luce di questi riferimenti normativi e della prassi ANAC, il TAR conclude che la stazione appaltante non ha dimostrato l’unicità del prodotto pistola H.K. sul mercato, né che solo questo soddisfacesse l’interesse della stazione appaltante o che prodotti di altri marchi non avrebbero consentito di soddisfare l’interesse pubblico o sarebbero costati molto di più. Secondo il Tribunale adito, la stazione appaltante avrebbe dovuto usare altre tecniche di elaborazione della lex specialis , ad esempio utilizzando sistemi premiali, o criteri di valutazione per le caratteristiche tecniche dei prodotti, o fornendo indagini di mercato che potessero dimostrare l’univocità del prodotto da scegliere o l’impossibilità di altri marchi (Beretta, Colt, ecc.) di raggiungere il medesimo risultato. Alla luce di quanto ricostruito, secondo il TAR, se la stazione appaltante avesse correttamente istruito la procedura di gara e creato atti di gara specifici, il prodotto migliore sarebbe comunque risultato all’esito delle valutazioni delle offerte. In ragione di tutte queste motivazioni, il ricorso è stato dunque accolto e la procedura annullata. PRODOTTI SPECIFICI, CONCORRENZA ED ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE Il mercato è per sua natura composto da prodotti diversi che servono per soddisfare esigenze similari. Quale sia il migliore prodotto dipende dal mercato stesso e da come lo stesso viene recepito dall’utenza: buoni prodotti vengono acquistati da più soggetti, con un costo che si incrementa nel tempo. Prodotti nuovi o meno specifici, solitamente, hanno costi meno elevati per trovare una posizione di mercato sfruttando la concorrenzialità del prezzo offerto. Questo principio si riflette anche nel mondo delle commesse pubbliche, dove le amministrazioni individuano l’esigenza e l’interesse pubblico che possono essere soddisfatti sia tramite prodotti specifici, che tramite i loro equivalenti. In merito al concetto di “equivalenza” la giurisprudenza ha dato varie interpretazioni. Quanto poi alla discrezionalità nella scelta della stazione appaltante di indicare un prodotto specifico, senza offrire la possibilità di proporre prodotti equivalenti, l a soluzione operata dal TAR nella sentenza in commento pare oltremodo condivisibile, soprattutto alla luce dei principi fondamentali del nuovo codice dei contratti pubblici: risultato, fiducia, accesso al mercato. Difatti, la scelta del d.lgs. n. 36/2023 di porre la concorrenza non come fine, ma come mezzo per raggiungere l’interesse pubblico, dovrebbe imporre alle pubbliche amministrazioni di far sì che sia il mercato a decidere quale è il prodotto migliore per ogni esigenza, di modo che la discrezionalità amministrativa volta a individuare i prodotti migliori tra diverse soluzioni offerte, si correli infine proprio alla scelta già operata dal mercato. D'altra parte, solo attraverso il confronto concorrenziale può essere garantito il risultato finale auspicato nel caso concreto, ovvero di fornire agli agenti prodotti utili, funzionanti, facili da manutenere e coerenti con le attività da svolgere. Tanto più che, a differenza di altre situazioni, la stazione appaltante poteva contare su precedenti indagini di mercato e gare che avevano restituito degli output in grado di individuare quel “risultato” che tante volte rimane evanescente e astratto nelle scelte amministrative, risultando anche difficilmente sindacabile dai giudici amministrativi. Leggendo la sentenza, invero, pare chiaro l’obiettivo che la stazione appaltante voleva raggiungere, così come gli strumenti che aveva a disposizione. Semplicemente, è stata scelta una via errata – o meglio “prudenziale” nell’ottica dell’amministrazione, che voleva contare su un prodotto “sicuro”, perché già usato –, ovvero quella di scegliere a priori il marchio specifico da utilizzare per le esigenze da soddisfare. Nonostante quanto detto, si può comunque osservare che la scelta della stazione appaltante non era totalmente da stigmatizzare almeno nelle sue finalità (la sicurezza), dato che riflette una volontà di cautela verso il prodotto specifico e, forse, di poca fiducia per i marchi differenti. Ma, proprio su questo occorre ragionare. La fiducia, principio cardine del nuovo sistema di rapporti tra pubblica amministrazione e privati, avrebbe dovuto guidare la stazione appaltante ad affidarsi al mercato (e ai suoi operatori economici) e attendere che fosse lo stesso a portare alla soluzione più confacente alle esigenze ravvisabili nel caso di specie. In conclusione, questo è uno dei tanti casi da cui risulta evidente che è necessario un cambio culturale delle stesse pubbliche amministrazioni, che porti a riempire di significato e funzione i principi alla base del codice dei contratti pubblici, che dovrebbero essere usati dalle stesse durante il procedimento amministrativo, invece che astrattamente richiamati solamente nelle difese in giudizio, quasi a formare orpelli alle scelte ormai già fatte secondo canoni non più codificati e legati alla sola prassi.

in tema di concessioni autostradali : - Giovanni Balocco e Giovanna Scaccheri, Riordino delle concessioni autostradali: bisogna che tutto cambi perché nulla cambi? (Urban. e appalti 5/2025, 541-547) in tema di appalti (illeciti professionali): - Maria Gabriella Laratta, L’AGCM nel Codice dei contratti: concetti indeterminati e illeciti professionali (Urban. e appalti 5/2025, 548-555) in tema di appalti (errori materiali - soccorso istruttorio - motivazione del punteggio): - Cons. Stato VII, 20.6.25 n. 5392, pres. Lipari, est. Morgantini (Urban. e appalti 5/2025, 556 T): 1. Il requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, previsto dall’art. 93, comma 2, DLg 36/2023, deve essere correttamente inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere. 2. Il caso dell’errore materiale è espressamente previsto dall’art. 101, comma 4, DLg 36/2023, secondo cui, fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato. Se l’errore materiale consente la richiesta di rettifica, logicamente consente anche il soccorso istruttorio quando le specifiche circostanze del caso concreto lo fanno ritenere probabile. 3. Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici. 4. Nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto. - (commento di) Roberto Musone, La composizione della commissione giudicatrice e il soccorso istruttorio correttivo nell’interpretazione sostanzialista del Consiglio di Stato (Urban. e appalti 5/2025, 560-592) sul contributo ANAC : - Ad. plen. 9.6.25 n. 6, pres. Maruotti, est. Lopilato (Urban. e appalti 5/2025, 593 T): L’art. 1, comma 67, L 23.12.2005 n. 266, richiamato dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall’art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile. - (commento critico di) Valerio Bello, Condizioni “intrinseche” ed “estrinseche” di partecipazione alla gara in un recente arresto creativo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Urban. e appalti 5/2025, 598-601) in tema di appalti (cause di esclusione di natura tributaria): - Cons. Stato IV 2.5.25 n. 3744, pres. Gambato Spisani, est. Carrano (Urban. e appalti 5/2025, 602 T): In mancanza della notifica di una cartella di pagamento deve escludersi la sussistenza di una violazione grave non definitivamente accertata. L’omessa dichiarazione della decadenza dalla rateizzazione non figura tra le fattispecie tipizzate di grave illecito professionale (art. 98, DLg 36/2023), da intendersi “in modo tassativo” (art. 95, comma 1, lett. e, DLg 36/2023), né può ritenersi, in mancanza di adeguati mezzi di prova, che tale omissione costituisca di per sé un tentativo di “influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante” (art. 98, comma 2, lett. b, DLg 36/2023). Deve ritenersi infondata la censura secondo cui l’omissione dichiarativa di una circostanza comunque idonea a incidere sull’integrità e sull’affidabilità del concorrente costituirebbe un’ipotesi di grave illecito professionale a prescindere dalle specifiche cause escludenti disciplinate dal nuovo codice. Si tratta, infatti, di una censura che non tiene conto del principio di tassatività delle fattispecie di grave illecito professionale, che costituisce uno specifico tratto innovativo del nuovo codice dei contratti pubblici rispetto alla disciplina previgente (art. 80, comma 5, lett. c, DLg 80/2016). - (commento di) Alessandra Amore, Violazioni fiscali non definitivamente accertate: la notifica della cartella di pagamento è condizione necessaria per la configurazione della causa di esclusione non automatica (Urban. e appalti 5/2025, 605-613) in tema di paesaggio (tutela del paesaggio ed energie rinnovabili): - TAR Roma 3^, 13.5.25 n. 9155, pres. Stanizzi, est. Biffaro (Urban. e appalti 5/2025, 614 T): 1. Non esiste la condizione di controinteressato di una pubblica amministrazione (nel caso di specie una Regione), in quanto non c’è un interesse qualificato alla conservazione degli effetti del provvedimento impugnato in capo alle Regioni, anche perché esse partecipano al procedimento amministrativo non quali portatrici di interessi legittimi, ma piuttosto avvalendosi di prerogative attinenti alla loro funzione pubblica. 2. L’interesse ad agire, distinto dall’interesse legittimo in senso sostanziale al conseguimento del bene della vita, va individuato in relazione alla domanda proposta in giudizio (alias sulla base dell’attività assertoria del ricorrente) e attiene alle condizioni dell’azione, consistendo nella previa valutazione se la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione e se al ricorrente possa derivare un’utilità effettiva dall’annullamento dell’atto impugnato. 3. I ricorsi collettivi hanno in comune il contenuto del provvedimento impugnato e l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, ma non l’interesse a ricorrere, inteso come condizione processuale, per cui, dichiarato il ricorso inammissibile per alcuni ricorrenti, permane l’interesse alla decisione per gli altri. 4. L’intervenuta abrogazione in corso di causa del parametro di legittimità, evocato dal ricorrente per censurare il provvedimento impugnato, impone al giudice di prendere in considerazione il vigente e mutato assetto normativo, per stabilire se un eventuale annullamento per violazione della disposizione normativa abrogata possa poi formare oggetto di un cogente vincolo conformativo per le amministrazioni resistenti, all’atto del futuro riesercizio del potere. 5. Nell’individuazione delle aree idonee e non idonee, ai sensi dell’art. 20, comma 1, DLg 199/2021, il principio di massima diffusione degli impianti FER deve essere sempre coniugato con altri valori ordinamentali di pari rango, quali quelli della tutela dell’ambiente e del paesaggio, presi espressamente in considerazione dal legislatore nazionale con le previsioni della legge delega n. 53/2021. - (commento critico di) Mauro Giovannelli e Luca Giagnoni, Aree idonee e non idonee per impianti a fonti rinnovabili: tra disciplina nazionale e direttive eurounitarie (Urban. e appalti 5/2025, 624-642) in tema di appalti (accesso agli atti e anonimato dei concorrenti): - TAR Marche 1^, 28.3.25 n. 227, pres. Anastasi, est. Capitanio (Urban. e appalti 5/2025, 643 T): In qualsiasi appalto di servizi - o anche di forniture che preveda consegne periodiche - il gestore uscente gode di vantaggi di fatto rispetto a tutti gli altri competitors, sia in termini di conoscenza dei dettagli dell’appalto (il che gli consente di formulare un’offerta tecnica sempre più affinata e/o un’offerta economica più “informata”), sia in termini di possibile individuazione dei concorrenti che parteciperanno alla nuova gara. Ma questi sono per l’appunto vantaggi di fatto non eliminabili (in quanto l’unico modo per eliderne qualsiasi potenziale rilevanza consisterebbe nel divieto per il gestore uscente di partecipare alla nuova gara e persino di assumere la veste di subappaltatore del nuovo gestore) e non addebitabili alla stazione appaltante, la quale deve solo fare in modo che questi vantaggi non siano in qualche modo prodotti dalle modalità di redazione e pubblicazione degli atti indittivi. Con riguardo al sopralluogo, dunque, il RU. o il funzionario a ciò delegato, nei casi in cui la presenza del gestore uscente sia in qualche modo necessitata, devono fare in modo che l’O.E. interessato non riveli il proprio nominativo al gestore uscente e, soprattutto, una volta ultimati i sopralluoghi non devono rivelare i nominativi delle imprese che hanno svolto i sopralluoghi stessi. - (commento di) Lucia Antonella Bongiorno, L’anonimato dei concorrenti: un equilibrio “precario” tra accesso agli atti e attività di sopralluogo (Urban. e appalti 5/2025, 646-659) sugli atti di alta amministrazione : - TAR Palermo 1^, 16.10.24 n. 2877, pres. Cappellano, est. Mulieri (Urban. e appalti 5/2025, 660 T): È legittima la deliberazione di giunta regionale avente ad oggetto la riqualificazione dell’edilizia sanitaria dismessa e l’acquisizione in comodato gratuito di immobili: essa costituisce infatti un legittimo esercizio del potere organizzativo dell’amministrazione, finalizzato a realizzare un obiettivo di risparmio di spesa per l’erario derivante dalla dismissione di fitti passivi e di riqualificazione degli immobili dismessi attraverso il finanziamento, diretto o indiretto, di opere di ristrutturazione e adeguamento edilizio. Trattandosi di atto di alta amministrazione, di scelta strategica di obiettivi e di allocazione delle risorse riservata agli organi di vertice politico regionali, esso soggiace ad un sindacato giurisdizionale di natura estrinseca e formale limitato alla sola individuazione di manifeste illogicità formali e sostanziali che non si estende all’esame diretto e all’autonoma valutazione del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti. - (commento di) Paola Mancini, Profili critici del sindacato giurisdizionale sugli atti di alta amministrazione (Urban. e appalti 5/2025, 662-667) in materia edilizia : - Cass. pen. 3^, 21.7.25 n. 26620 (Urban. e appalti 5/2025, 668): In materia edilizia, la realizzazione di interventi edilizi con caratteristiche volumetriche e altimetriche superiori ai limiti previsti dall’art. 41-quinquies, comma 6, L 1150/1942, impone il previo ricorso a strumenti urbanistici attuativi, quali piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, anche in presenza di aree già urbanizzate. - Cass. pen. 3^, 8.7.25 n. 24980 (Urban. e appalti 5/2025, 668-9): In materia edilizia, non è sanabile ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001 l’opera abusiva realizzata in area vincolata, priva di autorizzazione paesaggistica, né è idonea a estinguere il reato la richiesta di permesso in sanatoria subordinata alla demolizione o al ripristino di parti dell’opera. La doppia conformità deve riguardare tanto la disciplina urbanistica quanto quella edilizia. - Cass. pen. 3^, 16.6.25 n. 22480 (Urban. e appalti 5/2025, 671): In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale costituisce misura amministrativa di natura reale e ripristinatoria, che conserva efficacia anche nei confronti di soggetti terzi non responsabili dell’abuso. La sua revoca è ammissibile solo in presenza di provvedimenti amministrativi assolutamente incompatibili. Non è legittimato a presentare istanza di condono il promissario acquirente privo di una relazione qualificata con il bene. Il principio di proporzionalità può incidere sull’esecuzione dell’ordine, ma non ne determina la revoca definitiva. c.s. È meglio patire una ingiustizia che commetterla (Socrate)