l'angolo dell'attualità

in tema di giustizia : - Marco Fabri*, Giustizia e Pnrr: un’occasione persa per un sistema giudiziario più efficiente (Guida al diritto 37/2025, 10-16, editoriale) [*dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr)] in materia edilizia (pergotenda): - Cass. pen. 3^, 22.8.25 n. 29638 (Guida al diritto 37/2025, 56 T): In tema di reati edilizi, non rientra nella nozione di “pergotenda”, assoggettato al regime di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. b-ter), DPR 6.6.2001 n. 380, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL 29.5.2024 n. 69 - L 24.7.2024 n. 105, l’istallazione sul terrazzo di pertinenza dell’abitazione principale di una struttura dotata di sistema di scorrimento in materiale plastico, la quale, lungi dal limitarsi a consentire solo una migliore fruizione dello spazio esterno, determini la creazione di un nuovo volume abitabile, con chiusura totale di due pareti, con una copertura di plastica spessa e con l’utilizzo di pilastrini di dimensioni non trascurabili, avendo ciò determinato il mutamento della destinazione d’uso del terrazzo e ciò a prescindere dalla presenza o meno anche della cucina in muratura. - (commento di) Aldo Natalini, Sulla legalità delle strutture amovibili la Suprema corte si allinea alla Ga (Guida al diritto 37/2025, 60-64) in tema di farmaci (deblistering): - Cons. Stato I, 2.9.25 n. 992 (parere su ricorso straordinario), pres. Garofoli, est. Lega (Guida al diritto 37/2025, 82 T): In mancanza di specifico divieto e della previsione di atti autorizzativi, deve ritenersi consentita, nel rispetto delle norme di buona fabbricazione e delle cautele prescritte negli atti di regolamentazione eventualmente adottati dalle regioni, l'attività di deblistering, consistente nello spacchettamento dei farmaci dalle confezioni originali, senza alcun frazionamento del principio attivo, e nel successivo riconfezionamento in blister personalizzati per ciascun paziente e nella quantità prevista dalla prescrizione del medico curante (con la conseguenza che il paziente non riceve più plurime scatole, ma più appropriatamente il blister assemblato, con un confezionamento ad personam), trattandosi di attività coerente con i principi dell'aderenza terapeutica e della personalizzazione del servizio di distribuzione dei farmaci. - (commento di) Davide Ponte, Il confezionamento ad personam è in linea con l’aderenza terapeutica (Guida al diritto 37/2025, 90-93) in tema di filiazione (congedo di paternità): - Corte cost. 21.7.25 n. 115, pres. Amoroso, rel. San Giorgio (Guida al diritto 37/2025, 26 T): È in costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 27-bis Dlgs 26.3.2001 n. 151, come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), Dlgs 30.6.2022 n. 105, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. - (commento di) Valeria Cianciolo, Nell’accesso ai diritti di genitorialità nessuna disparità fondata sul sesso (Guida al diritto 37/2025, 31-34) in tema di responsabilità civile (furto da ponteggio): - Cass. 3^, 12.9.25 n. 25122 (Guida al diritto 37/2025, 19 e 35 T): È dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dall'esecutore di lavori edili sullo stabile condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte a impedire il loro uso anomalo. [In primo grado, il tribunale aveva riconosciuto alla ricorrente un risarcimento di 21mila euro (con un concorso di colpa della danneggiata del 25%). La Corte di appello aveva ribaltato la sentenza escludendo la responsabilità dell’impresa sul presupposto che il ponteggio era illuminato, aveva una gabbia scale per l’accesso chiusa al piano terra da un cancello con un lucchetto, aveva al lato di ogni piano delle reti elettrosaldate nonché due mantovane sempre con la funzione di impedire l’accesso a terzi: elementi ritenuti “sufficienti ad impedire l’uso anomalo del ponteggio da parte di terzi”. Per la SC, invece, accertato che l’ingresso dei ladri avvenne accedendo al ponteggio attraverso un finestrone del vano scala condominiale, la pretesa di “degradare” il ponteggio a semplice “occasione agevolatrice del passaggio furtivo”, viola i principi in tema di nesso causale, nonché, specificamente, quelli concernenti la responsabilità ex art. 2043 c.c. degli esecutori di opere edili, in relazione ai furti perpetrati avvalendosi delle impalcature installate per la realizzazione delle stesse. Nel caso specifico, il passaggio attraverso il finestrone del vano scala “non esaurisce affatto, ma semmai innesca, la serie causale destinata a concludersi con la penetrazione dei ladri nell’immobile di proprietà esclusiva ..., dal momento che proprio l’utilizzazione delle impalcature ha consentito il successivo accesso al suo appartamento”]. - (commento di) Fulvio Pironti, Nesso causale escluso in presenza di tutte le misure di sicurezza (Guida al diritto 37/2025, 40-44) in tema di lavoro (lavoratore che assiste disabile): - Corte giust. Ue 1^, 11.9.25, causa C-38/24 (Guida al diritto 37/2025, 96 solo massima) (rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione, ord.za 17.1.24): La direttiva 2000/78 va interpretata nel senso che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell'assistenza che fornisce al figlio affetto da disabilità. L'art. 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce degli artt. 24 e 26 della Carta nonché dell'art. 2 e dell'art. 7 della Convenzione dell'ONU, va interpretato nel senso che un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all'art. 2, par. 2, lett. b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'art. 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato. - (commento di) Marina Castellaneta, Tutele effettive, divieto di discriminazione valido anche per la lavoratrice con figlio disabile (Guida al diritto 37/2025, 96-98) in tema di buoni pasto nella PA: - Cass. lav. 17.9.25 n. 25525 (Guida al diritto 37/2025, 20): In tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato. [Per la ricorrente Asp (azienda sanitaria provinciale), la Corte territoriale avrebbe errato nell’estendere il diritto alla mensa/pausa indistintamente a tutti i lavoratori la cui prestazione lavorativa superi le sei ore giornaliere senza tener conto della differenza tra i dipendenti turnisti che erogano attività continuativa e dipendenti non turnisti che possono interrompere la prestazione lavorativa per effettuare una pausa. Per la SC, invece, la Corte territoriale ha rettamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all’art. 29 del contratto integrativo del 2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l’intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell’orario lavorativo. Di qui la conferma della sentenza impugnata che riconosce la fruizione del ticket mensa per il periodo di cui è causa relativamente ai turni lavorativi eccedenti le sei ore]. in tema di ottemperanza : - TAR Brescia 2^, 18.8.25 n. 767, pres. Pedron, est. Marchiò (Guida al diritto 37/2025, 23): La PA deve eseguire le sentenze anche se ha il bilancio in rosso. Con la riforma del processo civile di cui al Dlgs 149/2022 non è più previsto che per iniziare l’esecuzione forzata sia necessario far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma è prescritto semplicemente che la sentenza sia stata rilasciata in copia conforme all’originale. In tali circostanze può essere emesso uno speciale ordine di pagamento informatico che le amministrazioni statali devono utilizzare per eseguire i pagamenti di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali con efficacia esecutiva, qualora non sussista la necessaria disponibilità sul capitolo di bilancio. Lo speciale ordine di pagamento informatico, che deve essere firmato digitalmente, consente alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché ai funzionari delegati, limitatamente ai capitoli gestiti del bilancio statale, di procedere all’effettuazione del pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile che avviene non appena si rendono disponibili le indispensabili risorse sul relativo capitolo. [La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, era passata in giudicato. Risultava decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (termine previsto dalla disciplina a mente della quale le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione, completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo)]. in tema di gratuito patrocinio : - Cass. 12.9.25 n. 30574 (Guida al diritto 37/2025, 21): La situazione di chi domandi il gratuito patrocinio in base all’innalzamento della soglia di reddito per l’ammissione calcolata per ogni familiare “a carico” non è equiparabile a quella in cui il richiedente per tale innalzamento intenda far valere la pluralità di processi nei suoi confronti. Non vi è alcuna violazione di diritti fondamentali nella lamentata mancata equiparazione in quanto [la pluralità di processi] non è qualificabile come elemento reddituale pari a un costo deducibile. c.s. Al di sopra del dettato letterale della norma scritta, chi amministra la giustizia è personalmente vincolato a più elevati criteri oggettivi e di verità, e non può rinunciare a cercare sempre quella “certezza sostanziale” del diritto, che si trova “nella sostanza interiore dei principi della legge” [G. Capograssi, La certezza del diritto nell’ordinamento canonico, “Ephemerides iuris canonici” 5, 1949, 2: citato da S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta - Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi (Dicasterium de Legum Textibus) - nella Lectio «Iustitia imago Dei: l’Operatore di giustizia, strumento di speranza», 20 settembre 2025]

sulla riforma della giustizia : - Giovanni Verde*, Riforma della Giustizia, l’ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm (Guida al diritto 36/2025, 10-16, editoriale) [*professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma] in tema di piattaforme digitali (contributi per la vigilanza): - Trib. Ue 1^ ampliata, 10.9.25, cause T-55/24 e T- 58/24 (Guida al diritto 36/2025, 21): La metodologia di calcolo del numero mensile medio di utenti dei servizi delle grandi piattaforme o motori di ricerca su Internet è alla base della fissazione del contributo dovuto a copertura dei costi dell’attività di vigilanza della Commissione sui servizi medesimi e va stabilita dall’Esecutivo di Bruxelles attraverso un atto normativo delegato relativo al regolamento europeo sui servizi digitali, e non attraverso individuali atti di esecuzione come quelli indirizzati alle società proprietarie di Facebook, Instagram e Tik Tok. (Adito da Meta Platforms e Tiktok Thecnology, il Tribunale Ue ha annullato i singoli atti di esecuzione in base ai quali la Commissione europea aveva fissato il contributo annuale a carico delle società per i tre servizi digitali più noti nella rete. Infatti, per quanto negli atti di esecuzione venisse illustrato il metodo di calcolo utilizzato globalmente il tribunale rileva l’errore normativo della Commissione per non averlo esposto e adottato con il dovuto atto delegato in attuazione delle prescrizioni del Regolamento Ue sui servizi digitali. Il Tribunale ha sospeso gli effetti della propria decisione di annullamento contro gli atti di esecuzione in cui erroneamente veniva illustrato dalla Commissione il metodo di calcolo comune del numero mensile medio dei destinatari del servizio cosiddetto “NMDA”). sul danno in materia edilizia : - Cons. Stato IV 5.8.25 n. 6930, pres. Neri, rel. Arrivi (Guida al diritto 36/2025, 76 T): Nei casi in cui la lesione discenda da una illegittimità provvedimentale accertata solo sul piano dei vizi non sostanziali e, quindi senza il riconoscimento della fondatezza della pretesa sostanziale, il danno può essere riconosciuto soltanto all'esito della riedizione dell'azione amministrativa che, se esercitabile, consente di formulare il giudizio di spettanza del bene della vita. La scelta riservata alla PA va preservata al contempo anche nel risarcimento del danno da perdita di chance nel quale il giudizio di spettanza del bene della vita assume ruolo centrale affinché tale posta risarcitoria non venga utilizzata come escamotage per superare il riesercizio del potere pubblico. (Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha ritenuto che non spetta il risarcimento del danno da illegittimo rigetto della proposta di variante urbanistica, qualora l'annullamento sia dovuto a difetto di motivazione, risultando il comune libero di riesercitare il potere e l'occasione non definitivamente persa, sicché non spetta neanche il danno da perdita di chance). - (commento di) Giulia Pernice, Giudizio di spettanza del “bene vita” alla base della valutazione del danno (Guida al diritto 36/2025, 82-85) in materia di istruzione : - Tar Venezia 4^, 8.9.25 n. 1530, pres. Raiola, est. Zampicinini (Guida al diritto 36/2025, 20-21): La bocciatura per cattiva condotta dell’alunno “plusdotato” è illegittima. [Il Tar accoglie il ricorso di due genitori che avevano impugnato il provvedimento di esclusione del figlio tredicenne lamentando la mancata attivazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l’assenza di insufficienze. La decisione rileva: che l’alunno aveva presentato difficoltà comportamentali già dall’anno precedente; che nell’anno in questione, a seguito di una serie di colloqui con la dirigente scolastica, il ragazzo aveva iniziato un percorso terapeutico con due psicologhe (una della ULSS e di un del centro specializzato) al termine del quale gli veniva diagnosticata una plusdotazione cognitiva: QI elevato con immaturità comportamentale che porta il ragazzo a “comportamenti disturbanti per la lezione”. Veniva perciò richiesta reiteratamente dai genitori, l’attivazione di un BES (Bisogni educativi speciali) con redazione di un PDP, che tuttavia la scuola non predisponeva, ritenendo la documentazione incompleta perché priva del dato numerico del QI. La scuola dovrà decidere nuovamente sull’ammissione alla classe successiva tenendo in considerazione: a) il fatto che il minore ha riportato la sufficienza in tutte le materie con voti anche alti in alcune discipline; b) che la non ammissione alla classe successiva di un soggetto plusdotato, in assenza di insufficienze da recuperare, genererebbe, come conseguenza, la ripetizione da parte dell’alunno dell’anno già svolto e, quindi, degli argomenti già trattati (ed appresi), acuendo la condizione di “noia” causativa dei comportamenti devianti, con il rischio concreto che la bocciatura amplifichi le condotte stigmatizzate, il tutto senza risolvere le problematiche di apprendimento dell’alunno, il che porterebbe, in buona sostanza, la scuola a tradire la sua mission]. in tema di asilo (nozione di “Paese sicuro”): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 1.8.25, cause riunite C-758/24 e C-759/24 (Guida al diritto 36/2025, 86 solo massima): L’art. 37 della direttiva 2013/32 osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della direttiva. Uno Stato membro può designare paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri. Lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all’art. 37, par. 3, sulle quali si fonda tale designazione, accesso che deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall’altro, consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale. - (commento di) Marina Castellaneta, Paesi terzi sicuri, se la protezione viene respinta va sempre garantita la tutela giurisdizionale (Guida al diritto 36/2025, 86-90) in tema di famiglia (danno da perdita della bigenitorialità): - Cass. 1^, 7.9.25 n. 24719 (Guida al diritto 36/2025, 18): Il padre assente deve risarcire il danno per la perdita della bigenitorialità. La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare infatti gli estremi dell’illecito civile, quando causi la lesione di diritti costituzionalmente protetti: e fra questi indubbiamente rientra il diritto alla bigenitorialità, diritto costituzionale, rafforzato dall’art. 24 della Cedu e dalle Convenzioni di New York del 20 novembre 1989. Se è vero che il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. deve essere allegato e provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c. c., tale principio va bilanciato con la notoria circostanza che la lesione da perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio costituisce di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un’alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute. Il consapevole disinteresse dimostrato dal genitore nei confronti del figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina notoriamente un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in particolare, artt. 2 e 30 Cost.), e altre norme, un elevato grado di riconoscimento e di tutela. Quanto alla liquidazione del danno da illecito endofamiliare, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che i parametri adottati nel distretto per la perdita parentale costituiscono indici da assumere in via meramente analogica e con l’applicazione di correttivi che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa. Pertanto, il criterio tabellare può rappresentare un punto di riferimento nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima peraltro non attualizzata al momento della decisione (Cass. 34982/2022). in tema di condominio (natura del ballatoio nelle case di ringhiera): - Corte d’appello di Messina 2^, 20.7.25 n. 599 (Guida al diritto 36/2025, 32 T): In tema di condominio negli edifici, nelle cosiddette «case a ringhiera» il ballatoio che, per caratteristiche strutturali e funzionali, è destinato all'accesso esclusivo di un numero limitato di alloggi (nella specie, tre) configura una parte comune in regime di «condominio parziale» ex art. 1123, comma 3, c.c. Tale qualificazione non comporta la nascita di un soggetto autonomo distinto dal condominio generale, né incide sulla legittimazione passiva di quest'ultimo (e dell'amministratore) nelle azioni aventi a oggetto l'obbligo manutentivo o risarcitorio dei danni derivanti dalla cosa comune. - (commento di) Fulvio Pironti, La domanda giudiziale per il ripristino va presentata all’intero condominio (Guida al diritto 36/2025, 36-40) in tema di locazioni : - Cass. 3^, 21.8.25 n. 23655 (Guida al diritto 36/2025, 24 T): Qualora sia stipulata per una durata inferiore a quella legale una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'art. 27 L 392/1978, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale "locazione non abitativa transitoria", e quindi sottratto alla sanzione della nullità ex art. 79 e alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c., a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale, e sempreché risulti che le ragioni dedotte siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario, e cioè siano ragioni oggettive che escludano esigenze di stabilità. - (commento di) Mario Piselli, Necessario un controllo del giudice sulla natura dell’attività esercitata (Guida al diritto 36/2025, 30-31) in tema di lavoro (assistenza a disabili): - Corte giust. Ue 1^, 11.9.25, causa C-38/24 (Guida al diritto 36/2025, 21): Il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità (Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità. Come risulta dalla sentenza Coleman (C-303/06) la direttiva mira a combattere ogni forma di discriminazione fondata sull’handicap. Le relative disposizioni devono essere lette alla luce del principio di non discriminazione, del rispetto dei diritti dei minori e del diritto all’integrazione delle persone disabili previsti dalla Cedu, in combinato disposto con le disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Dal complesso di tali atti risulta che, per salvaguardare i diritti delle persone disabili, in particolare di minori, il principio generale di non discriminazione riguarda la discriminazione indiretta «per associazione» fondata sull’handicap affinché la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro sia garantita anche ai loro genitori, e questi ultimi non subiscano un trattamento sfavorevole sul loro posto di lavoro a causa della situazione dei loro figli. Per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli idonee a consentire l’assistenza necessaria ai figli disabili, con solo limite del carattere sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore di lavoro. Il giudice nazionale dovrà verificare che, nella causa specifica, la domanda del lavoratore non costituisca un onere del genere. (Un’operatrice di stazione aveva chiesto a più riprese al datore di lavoro di essere assegnata a un posto di lavoro a orario fisso, stante la necessità di occuparsi del figlio, affetto da una grave disabilità e da invalidità totale. Il datore di lavoro, a titolo provvisorio, le aveva accordato alcuni accomodamenti, rifiutandosi però di renderli permanenti. L’operatrice ha contestato il rifiuto dinanzi ai giudici italiani) sul ne bis in idem : - Corte giust. Ue 1^, 11.9.25, causa C-802/23 (Guida al diritto 36/2025, 22): Spetta alla Corte centrale spagnola determinare se i fatti oggetto del procedimento penale instaurato di fronte a essa a partire dalla consegna della persona imputata siano gli stessi giudicati in via definitiva dai giudici francesi. La nozione di «medesimi fatti» comprende i fatti contestati a una persona nell’ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici se tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi atti, per la sua partecipazione a un’associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un attentato. La pena comminata [recte, irrogata, NdR] nel primo Stato fa scattare il divieto di ne bis in idem se questa è stata eseguita, se è in corso di esecuzione o se non è più eseguibile in base al diritto dello Stato che l’ha comminata [recte, irrogata]. In caso diverso il principio di non essere giudicati due volte per lo stesso fatto non opererebbe. (La Corte centrale spagnola aveva rilevato come le azioni giudiziarie promosse in Spagna fossero attinenti ai medesimi fatti oggetto delle sentenze di condanna francesi, il che faceva emergere un caso di bis in idem, donde il rimpallo tra Corte suprema spagnola e Corte centrale che ha deciso il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue). in procedura penale (querela): - Corte cost. 24.7.25 n. 123, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 36/2025, 50 T, sotto il titolo “Se il delitto connesso diventa procedibile a querela lo è anche il reato di stalking”): L’art. 85, comma 2-ter, DLg 10.10.2022 n. 150, in quanto richiamato dall’art. 9 DLg 19.3.2024 n. 31, è incostituzionale nella parte in cui prevede che si continua a procedere d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. connesso con il delitto di cui all’art. 635, secondo comma, numero 1), c.p. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo DLg 31/2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all’art. 612-bis c.p., i termini previsti dall’articolo 85, commi 1 e 2, DLg150/2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale. - (commento di) Carmelo Minnella, Proposta e acquisizione di querela, i termini partono dal 30 luglio 2025 (Guida al diritto 36/2025, 56-61). Il caso giunto alla Consulta nasce da un processo verso un uomo chiamato a rispondere del delitto di atti persecutori nella forma aggravata e di danneggiamento aggravato. Nelle more della decisione della Consulta è intervenuto il legislatore che ha previsto la perseguibilità a querela della persona offesa. in procedura penale (esecuzione): - Cass. pen. 1^, 5.8.25 n. 28584 (Guida al diritto 36/2025, 62 T): Nella fase dell’esecuzione penale, l’istanza di sospensione delle pene accessorie temporanee non può essere valutata in modo autonomo e disgiunto bensì, alla luce del tenore letterale dell’art. 51-quater, L 26.7.1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), dovrà essere delibata dal Tribunale di sorveglianza congiuntamente alla concessione di una misura alternativa alla detenzione. Ogni altra questione deve essere devoluta al Giudice dell’esecuzione. - (commento di) Fabio Fiorentin, La Corte esclude la competenza del giudice di sorveglianza (Guida al diritto 36/2025, 64-68) c.s. Intellettuali - L'unico buon intellettuale, forse, è quello che sa non prendersi troppo sul serio (Carlo Marsonet) - Non riesco a immaginare una prospettiva meno attraente di una società composta da intellettuali (Christopher Lasch)

TAR Lazio, Roma, Sezione Terza, sentenza n. 15284 pubblicata il 4 agosto 2025 IL CASO E LA DECISIONE L’articolata sentenza che si commenta prende posizione su un'importante tematica che riguarda il servizio di trasporto: cioè la modalità di tenuta del foglio di servizio elettronico nell’ambito del noleggio con conducente . Il giudizio ha origine da un’impugnativa di ANITRAV – Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (di seguito solo “ANITRAV”) avverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’annullamento in principalità del decreto interministeriale n. 226 del 16.10.2024 , che disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all'' articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 15.1.1992 ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente. La ricorrente, in qualità di associazione di categoria tra le più rappresentative nel settore del trasporto di linea mediante noleggio con conducente (NCC), contesta l’atto impugnato in quanto non sarebbe stato sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti; avrebbe illegittimamente reintrodotto l’obbligo di rientro in rimessa e alcune esenzioni dallo stesso che sono stati già dichiarati incostituzionali dalla sentenza n. 56/2020 della Corte costituzionale (c.d. regime dei 20 minuti e servizio nell’ambito dei contratti di durata); consentirebbe il trattamento dei dati personali tramite un’applicazione di esclusivo utilizzo del Ministero che esporrebbe i dati stessi a grandi rischi sotto il profilo della tutela alla privacy , oltre ad apparire sproporzionato quanto a modalità, finalità e durata; realizzerebbe un’invasione delle competente della potestà normativa e regolamentare delle Regioni in materia di NCC, violando, altresì, la libertà di iniziativa economica; sarebbe una violazione della direttiva servizi che impone di notificare alla Commissione Europea gli atti limitativi delle libertà in materia di servizi. Nell’ambito del giudizio, la tesi dell’associazione ricorrente è stata sostenuta dalla Regione Puglia e opposta da alcune Associazioni e Cooperative di Taxi. Nello scrutinare il giudizio, innanzitutto, il TAR respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, valorizzando il fatto che ANITRAV persegue in maniera stabile e non occasionale il fine di rappresentare e tutelare le imprese piccole e medie che svolgono attività di trasporto viaggiatori su strada nonché servizi pubblici non di linea, categoria ben individuata e delimitata, della quale mira a promuovere e favorire l’attività imprenditoriale. Gli interessi dei soggetti rappresentati sarebbero dunque lesi dagli atti impugnati. Per sostenere la legittimazione attiva e l' interesse dell’associazione ricorrente, il TAR richiama alcuni indirizzi giurisprudenziali (Cons. St., n. 3932/2011 e Cons. St., V, 7.11.2014, n. 5480) che affermano la possibilità di impugnare gli atti che, anche in maniera generale e astratta, sono in grado di incidere sugli interessi, comportamenti e scelte dei destinatari senza necessità di postergare la tutela giurisdizionale a momenti futuri o a ulteriori provvedimenti attuativi. Ebbene, nel caso di specie, l’atto impugnato inciderebbe direttamente sull’attività dei vettori NCC, anche perché, spiegano i Giudici, " non v’è alcun dubbio che tale incidenza vi sia, in quanto il contenuto dispositivo del decreto impugnato e dei relativi allegati esaurisce i profili di conformazione dell’attività dei vettori NCC connessi all’introduzione del foglio di servizio elettronico, residuando esclusivamente la definizione di aspetti meramente tecnici legati all’accesso all’applicazione informatica, e ha diretta incidenza sul comportamento dei destinatari della disciplina, nonché sulla convenienza economica dei rapporti instaurati con i terzi" . Sempre in rito, il TAR ritiene non estensibile il giudizio ai rappresentanti della categoria dei taxi e inammissibile l’intervento della Regione Puglia, ritenuta un controinteressato che ha prestato acquiescenza al provvedimento lesivo. Passando al merito, viene dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo al trattamento dei dati personali , dato che la posizione fatta valere con tale doglianza è, infatti, la tutela della vita privata e familiare di soggetti terzi ai conducenti, bene di cui, tuttavia, l’associazione ricorrente non può in alcun modo reputarsi titolare, né la ricorrente ha addotto la sussistenza di profili di rilevanza alla doglianza immediatamente attinenti alla propria sfera giuridica (Cons. Stato, II, 23.4.2025, n. 3496). In questo senso non potrebbe neanche ritenersi che gli operatori NCC assumerebbero la qualità di titolari del trattamento di dati personali. Il TAR ritiene, poi, infondato il motivo di ricorso secondo cui l’atto impugnato sarebbe stato assoggettabile al controllo della Corte dei Conti. Difatti, non si tratta di atto normativo, bensì di atto amministrativo assunto da un’Autorità Amministrativa alla luce dell’art. 11, co. 4, della legge 15.1.1992, n. 21, come sostituito dall’art. 10-bis del decreto-legge 14.12.2018, n. 135 (convertito con legge 12/2019). Risulta, invece, fondato il motivo di ricorso che censura la sovrapposizione di competenze e lo sconfinamento della delega legislativa , laddove consente a un organo centrale dello Stato di conservare le informazioni relative al foglio elettronico con accesso consentito a un’ampia platea di soggetti, inclusi i dipendenti comunali, gli appartenenti ad organi militari e di polizia e i dipendenti delle motorizzazioni civili, nonché per un periodo di tempo (3 anni) significativamente superiore a quello di 15 giorni previsto dalla legge per il foglio di servizio cartaceo. Per suffragare la fondatezza del motivo, il TAR ricostruisce il quadro normativo in materia, evidenziando che con il decreto-legge 14.12.2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11.2.2019, n. 12) modificativo della legge 15.1.1992, n. 21, il legislatore ha operato un complessivo riassetto del regime afferente all’esercizio dell’attività di NCC, introducendo le seguenti modifiche alla previgente disciplina contenuta nella: - possibilità di effettuare la prenotazione del servizio, oltre che presso la rimessa, anche presso la sede, e altresì mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici (nuovo art. 3, co. 1, l. n. 21/1992); - possibilità di disporre, oltre che della rimessa situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana (art. 3, co. 3, l. n. 21/1992); - possibilità, anche per i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, di mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente (art. 10, co. 2-bis, l. n. 21/1992); - previsione dell’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, in sostituzione del foglio di servizio cartaceo già previsto dalla previgente normativa (art. 11, co. 4, l. n. 21/1992); - previsione dell’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni servizio (già precedentemente introdotto ma successivamente sospeso dall’art. 7-bis, co. 1, del D.L. n. 5/2009, con disposizione reiterata di anno in anno sino all’intervento del D.L. n. 135/2018) e delle relative deroghe, che consentivano di iniziare un nuovo servizio senza il rientro in rimessa quando: i) sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione (art. 11, co. 4-bis, l. n. 21/1992); ii) in via transitoria, quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato (art. 10-bis, co. 9, d.l n. 135/2018); - possibilità di fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso (art. 11, co. 4-ter, l. n. 21/1992); - istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante (c.d. RENT, art. 10-bis, co. 3, d.l. n. 135/2018); - disciplina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea (art. 10-bis, co. 8, d.l. n. 135/2018). Per quanto di interesse, poi, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 56/2020 ha ritenuto ragionevoli e non sproporzionati l’obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici, l’obbligo di compilare e tenere un “foglio di servizio”, nonché la temporanea moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni NCC fino alla completa operatività del RENT. Secondo il TAR, con l' architettura data dal decreto contestato, l’Amministrazione ha precostituito i presupposti per realizzare un controllo generalizzato dell’intera attività dei vettori NCC, per un periodo di tempo particolarmente lungo (3 anni), tramite la diretta disponibilità, accentrata in mano pubblica, di tutti i dati concernenti i servizi di tutti gli operatori attivi sull’intero territorio nazionale, con acquisizione anche delle informazioni riguardanti gli spostamenti degli utenti. Ciò considerato, il TAR ha valutato illegittime le previsioni del decreto ministeriali, in quanto la normativa primaria non consentirebbe un assetto di questo tipo e il Ministero avrebbe travalicato le proprie competenze. Ulteriormente, il TAR, analizzando la tematica del foglio di servizio elettronico che, per espressa previsione normativa sovraordinata, deve essere non solo compilato ma anche tenuto dal conducente , ha evidenziato che la normativa non prevede la possibilità di conservazione di questo foglio fino a creare un archivio digitalizzato , con un meccanismo particolarmente pervasivo che non era nelle intenzioni del legislatore, un meccanismo che reca un pregiudizio ancora maggiore, considerata la durata triennale della tenuta dello stesso. Dunque, il Ministero avrebbe superato i limiti posti dal legislatore nazionale. Da ultimo, il TAR accoglie anche i motivi relativi al “ regime dei 20 minuti ”, affermando che l’introduzione di un vincolo temporale tra la prenotazione e l’inizio del servizio non può in alcun modo essere riguardato come una specifica del foglio di servizio, costituendo a tutti gli effetti un vincolo conformativo dell’attività dei vettori NCC e, quindi, un profilo di regolazione della relativa attività. La circostanza che il suddetto vincolo sia introdotto sotto forma di un blocco dell’applicazione informatica, che consente la registrazione della bozza del foglio di servizio solo fino a 20 minuti prima dell’inizio del servizio stesso, costituisce un mero espediente finalizzato a ricondurre all’oggetto della delega un (nuovo) limite all’esercizio dell’attività non previsto, né consentito, dalla legge. Uguale considerazione viene fatta dal TAR in merito alla necessità di coincidenza tra partenza e arrivo del servizio nella medesima data. RIFLESSIONI SUL RAPPORTO TRA POTERE LEGISLATIVO E POTERE AMMINISTRATIVO Come spesso accade, l’Amministrazione, con un’attività di gold plating , ha disciplinato la materia dello strumentario di servizio di un operatore professionale privato superando il dato legislativo e arrivando a porre delle condizioni che rischiano di gravare sia sulla privacy dei clienti, sia sulla libertà d’iniziativa economica dei gestori del noleggio con conducente, richiedendo oneri eccessivi e non proporzionati, né giustificati. L’importanza di rispettare il principio di separazione dei poteri emerge tutte quelle volte in cui il confine tra potestà legislativa e potere amministrativo si assottiglia, da un lato perché la materia richiede plurimi atti attuativi, dall'altro perché le competenze tecniche dei due plessi – legislativo e amministrativo – non sono ben amalgamate. E, così, come in questo caso, si concretizza il rischio che l’amministrazione pubblica interferisca o si sovrapponga al potere legislativo andando a iper regolare una materia o a porre condizioni più gravose di quelle ammesse dalla legge. Nel caso di specie, il Giudice amministrativo evidenzia che il Ministero pare avere sbagliato in due direzioni. Da una parte, ha strumentalizzato l’attività dei NCC di tenuta dei dati, trasformandola in un controllo generalizzato della durata di ben 3 anni, a differenza dei 15 giorni ammessi dalla legge. Dall’altra, ha vincolato in maniera troppo stringente i vettori NCC al regime dei 20 minuti (da rispettare tra una corsa e l’altra). Il tutto, "fingendo" di operare sulle specifiche tecniche del foglio di servizio, m effettivamente andando a conformare l'attività di servizio, in eccedenza rispetto a quanto richiesto dal Legislatore. La sentenza in commento prova a riportare a regime il sistema partendo da due fili conduttori: la tutela della privacy (peraltro soltanto "evocata", in quanto secondo i Giudici la legittimazione a preservarla non sarebbe degli operatori) e il rispetto della libertà di iniziativa economica dei vettori. Difatti, non bisogna dimenticare che, nella ripartizione delle competenze tra potere legislativo e potere esecutivo, è il primo a porre le basi normative, mentre al secondo competono gli aspetti attuativi. Perciò, quando l’amministrazione pone dei vincoli contrastando o superando il dato normativo, ecco che allora si pone in antitesi con il potere legislativo, introducendo una norma in maniera non consentita. E, soprattutto, in un settore come quello dei trasporti – dove la tematica dei NCC è particolarmente sensibile e spinosa – l’importanza di coordinamento tra potere legislativo e potere esecutivo è un aspetto imprescindibile, considerando la portata nazionale che lo stesso ha. Tuttavia, questo non è solo un tema di antinomie di stretto diritto, bensì anche una questione pratica di rilievo. Perché se si consente un controllo generalizzato dell’attività dei vettori NCC attraverso la disponibilità accentrata in mano pubblica di tutti i dati di servizio degli operatori, si crea certamente un problema di privacy e di concorrenza, potendosi anche profilare le attività dei singoli NCC, con controllo pervasivo di un’attività imprenditoriale che per Costituzione dovrebbe essere libera. Problemi che rischiano di aggravare gli oneri dei conducenti NCC, svantaggiandoli sul mercato rispetto ad operatori di altri servizi. Peccato soltanto che il TAR adito non abbia indagato a fondo, rilevando preliminarmente un'inammissibilità del ricorso sul punto, la questione dell' aggressione alla riservatezza dei dati personali dei trasportati , quando probabilmente il preservare tale riservatezza costituisce anch'esso un diretto interesse dei conducenti, al fine di rendere più appetibile la loro offerta di trasporto.

Tribunale sez. uff. indagini preliminari - Roma, ordinanza del 31/01/2025 IL CASO Alcuni soggetti venivano imputati dinanzi al Tribunale penale di Roma ai sensi dell' art. 346-bis c.p. , per avere pianificato, in concorso tra di loro, lo sfruttamento di relazioni personali e occulte con il Commissario per l'emergenza sanitaria nazionale Covid, al fine di indurre tale soggetto - pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni - a compiere atti contrari ai doveri di ufficio (atti integranti l'abrogato reato di abuso di ufficio). Così facendo, avrebbero ottenuto, in favore di specifici imprenditori anch'essi concorrenti nel reato, una esclusiva di fatto nell'intermediazione delle forniture di maschere chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, in violazione dei doveri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, così come richiamati anche dall'art. 122 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. L'accreditamento in tal modo operato presso il Commissario produceva, secondo l'accusa, da un lato la garanzia della possibilità di selezionare "in solitaria" le società cinesi a cui commissionare la fornitura di un numero rilevante di mascherine protettive, per un importo pari a oltre a un miliardo di euro, dall'altro l'ottenimento per l'accreditatore di quasi 12 milioni quale prezzo per l'illecita mediazione. Nel corso dell'udienza preliminare, il Pubblico ministero sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e) della legge n. 114 del 2024, nella parte in cui tale norma aveva modificato in "riduzione" lo spettro di azione dell'art. 346 bis c.p., sul presupposto che, consistendo la principale condotta criminosa contestata agli imputati in una mediazione onerosa teleologicamente orientata alla commissione di fatti che, nella legislazione all'epoca vigente, costituivano ipotesi di abuso di ufficio a vantaggio indebito di privati, l'intervenuta modifica normativa avrebbe privato di rilevanza penale un fatto non solo di estrema gravità ma anche in relazione al quale era stato disposto il sequestro del profitto e del prezzo del reato. Il Giudice penale adito accoglieva l'impostazione accusatoria, ritenendo non manifestamente infondata la questione sollevata, oltre che rilevante ai fini del decidere, e conseguentemente rimetteva con ordinanza gli atti alla Corte costituzionale. TRAFFICO DI INFLUENZE E NUOVA FORMULAZIONE Il reato previsto e punito dall'art. 346-bis c.p. prevedeva, originariamente, la reclusione da uno a tre anni, per la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente si faceva dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La stessa pena si applicava anche a chi indebitamente dava o prometteva denaro o altro vantaggio patrimoniale. Successivamente, la L. n. 3 del 2019 , in attuazione dell'obbligo internazionale derivante dalla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione, ha riformulato la struttura della fattispecie, ampliando l'area di applicabilità della norma, con particolare riferimento - ma non solo - alla natura della utilità erogata o promessa, ed elevato i limiti edittali della pena. Tuttavia, con un ulteriore intervento normativo, l' art. 1 lett. e) della L. n. 114 del 2024 ha ridotto in misura consistente il possibile parametro applicativo della fattispecie, introducendo le seguenti specificità della condotta: - il profilo della mediazione illecita deve consistere nell'utilizzazione intenzionale intenzionale di relazioni realmente esistenti, e non anche meramente asserite, con l'agente pubblico; - l'utilità data o promessa per la mediazione illecita viene limitata ai casi di denaro o altra utilità economica; - la predetta mediazione deve essere finalizzata alla commissione di un reato da parte dell'agente pubblico, dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Secondo il Tribunale di Roma, nel caso in commento, la contestuale abrogazione del reato di abuso di ufficio ad opera della stessa legge n. 114 del 2024 ha reso, di fatto, la norma di cui all'art. 346-bis c.p., nell'ipotesi di mediazione onerosa , di difficilissima applicazione, anche e soprattutto perché uno dei reati-obiettivo era proprio l'abuso di ufficio. Sempre secondo il Giudice penale di primo grado, in punto di ammissibilità della questione di costituzionalità prospettata nel caso concreto, l'eventuale declaratoria di illegittimità della norma che da ultimo ha riformulato l'art. 346-bis del codice penale, restringendone sensibilmente, come detto, la portata, avrebbe sì come effetto in malam partem quello di far rivivere la previgente e più ampia formulazione della condotta sanzionabile (effetto ordinariamente inammissibile, in quanto sussiste in materia incriminatrice riserva assoluta in favore del legislatore), ma sarebbe giustificata in via eccezionale - secondo quanto statuito in recenti arresti dalla stessa Corte costituzionale - dalla asserita contrarietà della modifica legislativa del 2024 a specifici obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell' art. 117 della Costituzione . In particolare, nell'ipotesi del reato di traffico di influenze , sussisterebbe con portata cogente, e necessità di incriminazione delle fattispecie oggetto di parziale depenalizzazione, la Convenzione di Strasburgo (Convenzione penale sulla corruzione adottata dal Consiglio d'Europa), la quale, all’ art. 12 , con riguardo al traffico di influenze, avrebbe posto per gli Stati aderenti, un vero e proprio obbligo di incriminazione, e non una “raccomandazione”, ovvero un “obbligo a prendere in considerazione”. Inoltre, la convenzione di Strasburgo ha individuato un contenuto minimo di condotte che devono essere necessariamente oggetto d'incriminazione, e ha dato rilievo, contrariamente alla normativa introdotta con la L. n. 114 del 2024, allo sfruttamento, da parte del mediatore, di relazioni non solo esistenti ma anche millantate, oltre che, quale contropartita della condotta illecita, a qualsiasi vantaggio indebito, e non solo a utilità economiche. Dubita il Tribunale di Roma anche della legittimità, in rapporto alla citata convenzione, della limitazione del concetto di mediazione illecita a quella diretta a far commettere al funzionario pubblico un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato . D’altra parte, prosegue il Giudice penale di primo grado, il contenuto precettivo dell'art. 12 della Convenzione di Strasburgo, nel delineare in maniera dettagliata le condotte che devono essere previste come reato dagli Stati membri (quale “contenuto minimo”), non si porrebbe in contrasto con l' art. 25, comma 2 della Costituzione e con il principio di tassatività e determinatezza della norma incriminatrice ovvero con altri principi fondamentali della Carta costituzionale; in altri termini, la norma pattizia internazionale apparirebbe conforme a Costituzione e ben potrebbe essere considerata come parametro di valutazione delle leggi ordinarie interne. Inoltre, quanto al rilievo per cui, a differenza di altre fattispecie di reato delineate nella Convenzione di Strasburgo, il traffico di influenze non avrebbe analoga portata cogente in virtù della possibilità di formulare sul punto “riserve” da parte degli Stati aderenti, il Tribunale di Roma fa rilevare che il dispositivo pattizio è ormai divenuto vincolante per lo Stato Italiano, posto che all'atto dell'approvazione della legge 3/2019 non erano state confermate ulteriormente le riserve apposte al momento del deposito della ratifica. In conclusione, il Giudice penale di primo grado dubita della legittimità dell'art. 1, comma 1, lett. e) della L. n. 114/2024, nella parte in cui, nel richiedere che la mediazione illecita sia solo quella finalizzata alla commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio costituente reato non prevede, tra le possibili finalità della condotta, i fatti rientranti della ormai abrogata ipotesi di abuso di ufficio. La disposizione della Costituzione violata sarebbe, nel caso di specie, l'art. 117 Cost., non avendo gli organi legislativi dell'ordinamento rispettato il vincolo discendente dagli obblighi internazionali, tra i quali rientrano anche quelli di incriminazione. Conclude il Tribunale di Roma, dunque, nel senso che una legge ordinaria che non rispetti i vincoli derivanti da un trattato internazionale, si pone in diretto contrasto con l'art. 117 Cost.. La parola, adesso, passa al Giudice delle leggi.

sulla giustizia : - Giovanni Verde*, Giustizia: una guida per il cittadino chiamato al prossimo referendum (Guida al diritto 35/2025, 10-19, editoriale) [*professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma] sul codice deontologico forense : Delibera 21.3.2024 n. 636 [comunicato in GU 1.9.25 n. 202] Consiglio nazionale forense Codice deontologico forense - modifica agli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis e titolazione Titolo IV (25A04804) - testo della delibera (20-21) - testo degli articoli modificati (modifiche in grassetto) (Guida al diritto 35/2025, 22-25) - commenti: - Eugenio Sacchettini, Previste norme di comportamento nell’iter della negoziazione assistita (Guida al diritto 35/2025, 26-33) sulla interdittiva antimafia : - Corte cost. 17.7.25 n. 109, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 35/2025, 74 T): In tema di interdittiva antimafia eÌ illegittimo l'art. 34-bis, comma 7, DLg 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del prefetto (art. 91, comma 5, codice antimafia). - (commento di) Alberto Cisterna, Sentenza che sposta il baricentro sul versante della giurisdizione (Guida al diritto 35/2025, 81-86) in materia edilizia (rapporto tra zonizzazione acustica e urbanistica): - Cons. Stato IV 25.6.25 n. 5529, pres. Carbone, rel. Conforti (Guida al diritto 35/2025, 92 T): Alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, evincibili dalla relazione tecnica del piano regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, corrispondono le suddivisioni in aree acusticamente omogenee previste dal DPCM 14.11.1997. Al fine di evitare un disallineamento tra strumenti di governo del territorio, la dimensione acustica deve essere assegnata secondo un criterio quanto più coerente con le previsioni urbanistiche, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, a una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse. In presenza di un contrasto tra la zonizzazione urbanistica e quella acustica, occorre svolgere un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due tipologie di strumenti di governo - (commento di) Giulia Pernice, Se c’eÌ contrasto serve confronto sulla coerenza tra i due strumenti (Guida al diritto 35/2025, 96-98) sulla sospensiva cautelare (funzione e limiti): - Cass. lav. 4.9.25 n. 24507 (Guida al diritto 35/2025, 35): Lo psicologo del consultorio Asl deve restituire il sovracompenso ricevuto in base all’equiparazione delle sue prestazioni a quelle dei medici psichiatri, stabilita con provvedimento annullato dal Coreco. (La Cassazione rigetta il ricorso dello psicologo che sosteneva la definitività degli effetti a lui favorevoli della sospensione di una decisione del Coreco che aveva annullato il provvedimento di equiparazione retributiva, ma era stata poi seguita da una decisione di merito che aveva confermato l’annullamento del Coreco. La misura giurisdizionale della sospensione dell’atto amministrativo – spiega la SC – ha natura prettamente cautelare e smette di dispiegare i propri effetti una volta che la causa sia stata decisa nel merito. La funzione della sospensione disposta dal giudice amministrativo eÌ infatti solo quella di cristallizzare lo status quo impedendo che la posizione del ricorrente venga incisa dagli effetti del provvedimento impugnato e posto sub iudice. Ma tale sospensione non eÌ suscettibile di realizzare un giudicato cautelare “intangibile” fino a impedire alla sentenza di merito successivamente adottata di dispiegare i propri effetti) sulla legge Pinto : - Cass. 2^, 2.9.25 n. 24404 (Guida al diritto 35/2025, 35): Secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale, aderente all’interpretazione della Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) sull’art. 6 della Cedu (Convenzione), va riconosciuto in favore dell’ente coinvolto nel processo affetto da illegittime lungaggini un autonomo diritto all’indennizzo per irragionevole durata del processo, anche se muta il rappresentante legale. La domanda di risarcimento della persona giuridica ha come presupposto la sofferenza psichica subita dalle persone fisiche degli amministratori o dei membri dell’ente: sofferenza che normalmente ricorre – ove sussistano le circostanze dell’“ingiusto processo” – per quanto essa non sia automaticamente presunta e necessaria, e su cui non va esplicato specifico accertamento. Vanno considerate pregiudicate dall’eccessiva durata del processo le persone fisiche che ricoprono gli uffici negli enti ovvero ne sono membri. (La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto l’indennizzo precluso in favore delle persone giuridiche che abbiano mutato la carica dei rappresentanti legali dell’ente, con conseguente violazione del principio di effettività. Non si poteva infatti escludere la sussistenza del danno non patrimoniale in capo alla società dando rilevanza alla circostanza che, nelle more del processo fallimentare per l’accertamento del credito vantato dall’ente, vi era stato un avvicendamento nella carica del proprio amministratore, cosa che - secondo i giudici di merito - avrebbe escluso di fatto la prova dell’avvenuto raggiungimento della soglia psichica del patema d’animo in capo all’amministratore uscente] sulla indipendenza del giudice : - Corte giust. Ue 4^, 4.9.25, causa 225/22 (Guida al diritto 35/2025, 38): I giudici nazionali hanno il potere di ritenere inesistente la decisone di un organo giurisdizionale nazionale superiore che sia ritenuto, in base al diritto Ue, privo dei caratteri di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge. La declaratoria di inesistenza, da parte del giudice, della decisione di altro organo giurisdizionale a esso sovraordinato eÌ necessaria al fine di ristabilire il primato del diritto dell’Unione. (La vicenda riguarda la Polonia: il rinvio pregiudiziale ha posto sotto la lente della Corte di giustizia i profili di legittimità della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Suprema Corte polacca) in tema di condominio : - Trib. Palermo 3^, 11.4.25 n. 1613 (Guida al diritto 35/2025, 55 T): 1. L'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, mentre la nullità ha una estensione residuale e ricorre in ipotesi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilitaÌ dell'oggetto o contenuto illecito. EÌ responsabile per colpa professionale l'avvocato che impugna tardivamente la delibera approvativa del rendiconto viziata da annullabilità. 2. La delibera di approvazione del rendiconto non ha un oggetto illecito o impossibile anche in caso di violazione delle norme sul mandato da parte dell'amministratore. Le condotte distrattive dell'amministratore rimangono estranee alla approvazione del rendiconto e costituiscono fonte di responsabilità civile (ed eventualmente penale) a carico dell'amministratore. L'azione di responsabilità contro l'amministratore, autore degli ammanchi di cassa, non eÌ preclusa dalla definitività della delibera di approvazione del rendiconto non impugnato entro i trenta giorni. - (commento di) Fulvio Pironti, L’atto distrattivo dell’amministratore eÌ responsabilità civile a suo carico (Guida al diritto 35/2025, 60-65) in tema di servitù (usucapione della servitù di luce irregolare): - Cass. 2^, 17.7.25 n. 19976 (Guida al diritto 35/2025, 35-36): Va confermato l’orientamento secondo cui: non è acquisibile per usucapione o per destinazione del padre di famiglia una servitù di luce irregolare sia perché difetta il requisito dell’apparenza, sia perché il vicino ha sempre il diritto di esigerne la regolarizzazione, fermo restando che la natura di luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell’apertura (Cass. 2^, 5.7.1999 n. 6949, 23.9.21 n. 25864). Mentre esula dall’applicazione della normativa prevista dagli artt. 901 e 902 c.c.. l’apertura realizzata in un muro comune tra un vano e l’altro del medesimo edificio con lo scopo di dare a uno di essi aria e luce (Cass. 2^, 8.3.01 n. 3441); il fatto che la luce sia irregolare non basta a conferirle il carattere di una servitù apparente, perché non è possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tollera soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito dalla legge, ovvero la subisce come peso sul fondo in quanto attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso (Cass. SSUU 21.11.96 n. 10285; Cass. 2^, 19.10.05 n. 20200). in tema di società (estinzione della società e sorte dei crediti residui): - Cass. SSUU 16.7.25 n. 19750 (Guida al diritto 35/2025, 40 T): L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per seì la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito. - (commento di) Fabio Valenza, EÌ inammissibile una rinuncia alla pretesa azionata dalla società (Guida al diritto 35/2025, 48-54) c.s. Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili [Rosario Livatino, citato da S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi (Dicasterium de Legum Textibus), nella Lectio «Iustitia imago Dei: l’Operatore di giustizia, strumento di speranza», Città del Vaticano 20 settembre 2025

in tema di responsabilità amministrativa : - Massimo Bellini, Il contributo del giudice contabile alla tutela del “bene ambiente” (Urban. e appalti 4/2025, 401-410). Lo sviluppo della tutela del “bene ambiente” operata dal Giudice contabile, partendo dalla creazione pretoria della figura del “danno pubblico ambientale”, passando per la disciplina contenuta nella legge istitutiva del Ministero dell’ambiente e giungendo a quella prevista dal c.d. TU dell’ambiente, con particolare riferimento al riparto di giurisdizione. Riflessioni sugli attuali scenari, derivanti dall’attuazione del PNRR. in tema di appalti (correttivo al codice): - Matteo Chiosso, L’accordo di collaborazione: una prima ipotesi ricostruttiva (Urban. e appalti 4/2025, 411-423). L’accordo di collaborazione è stato introdotto dal c.d. correttivo al codice al fine di potenziare la fase d’esecuzione dell’appalto pubblico attraverso la sinergia dei molteplici attori, pubblici e privati, coinvolti dalla realizzazione dell’intervento pubblico. Tuttavia, il nuovo strumento nella disponibilità delle Stazioni appaltanti pone all’interprete il preliminare incombente di delinearne la qualificazione rispetto al contratto d’appalto e d’individuarne i tratti essenziali al fine di appurare l’effetto utile dell’istituto rispetto al generale principio del risultato. in tema di appalti (affidamento di servizi legali): - Cons. Stato V 2.4.25 n. 2776, pres. D. Sabatino, est. Santini, Consiglio Nazionale Forense c. Autorità Nazionale Anticorruzione (Urban. e appalti 4/2025, 425 T): 1. L’art. 56, comma 1, primo periodo, DLg 36/2023 qualifica i “servizi legali” alla stregua di “appalti pubblici” sebbene “esclusi” dai suddetti obblighi di “evidenza pubblica”. Ciò anche in forza della legislazione comunitaria, la quale non distingue - ricomprendendole in un’unica generale nozione di appalto pubblico di servizio legale - tra singola difesa in giudizio e attività di consulenza legale, prescindendo dalla nozione civilistica nazionale e attraendo anche negozi qualificabili come contratto d’opera o contratto d’opera intellettuale. 2. Poiché i “servizi legali” sono da considerare alla stregua di “appalti pubblici” (sebbene sottratti alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente), anche tali contratti di “servizi legali” sono soggetti alla comunicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG). 3. L’art. 13, comma 5, DLg 36/2023, stabilisce che i “contratti esclusi” di cui al comma 2 della medesima disposizione, qualora garantiscano un certo ritorno economico, sono affidati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso codice. L’art. 3 appena richiamato contempla, a sua volta, il principio dell’accesso al mercato secondo cui: “Le stazioni appaltanti [...] favoriscono [...] l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”. Formulazione questa più ampia rispetto a quella di cui all’art. 4 DLg 50/2016, il quale pure prevedeva, per l’affidamento dei “contratti esclusi”, alcuni criteri nel cui novero non rientrava, tuttavia, anche la “concorrenza”. 4. Occorre tenere ben presente la distinzione tra tipologia e natura dei contratti che può stipulare la PA (art. 2 dell’Allegato I.1) e procedure per addivenire alla scelta del contraente (art. 3 stesso Allegato, il quale contempla sia la gara pubblica sia l’affidamento diretto). In siffatta direzione, anche l’affidamento di tali servizi legali comporta la stipula di un contratto di appalto pubblico sia che si tratti di prestazione d’opera professionale per incarichi periodici e saltuari, sia che si tratti di appalto di servizi in senso stretto per incarichi continuativi ed organizzati: nel primo caso (incarico saltuario ed occasionale) per la scelta del relativo contraente privato la PA non sarà tenuta, sul piano procedimentale, al rigoroso rispetto delle regole di evidenza pubblica ma soltanto ad osservare alcuni principi in tema di “accesso al mercato” (art. 3 codice contratti); nel secondo caso (servizi legali continuativi svolti in forma organizzata) occorrerà seguire le procedure competitive a carattere semplificato o “alleggerito” di cui all’art. 127 del codice. 5. I servizi legali sono espressamente contemplati tra i “contratti esclusi” ai sensi dell’art. 56 del nuovo codice. 6. I “contratti esclusi” sono a loro volta comunque soggetti alla vigilanza dell’ANAC ai sensi dell’art. 222, comma 3, dello stesso codice. 7. Lo stesso art. 222, al comma 12, fa espressamente salvo l’art. 1, comma 67, L 266/2005, a norma del quale tutto ciò che forma oggetto di vigilanza da parte dell’ANAC deve contestualmente formare oggetto di versamento di contributo, proprio per il funzionamento dell’Autorità. Da ciò consegue la chiara sussistenza di una solida base normativa primaria affinché l’ANAC possa pretendere il versamento del contributo anche in relazione a simili contratti di appalto (servizi legali). - (commento di) Roberto Musone, Il contratto di affidamento dei servizi legali esclusi dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 (Urban. e appalti 4/2025, 430-462). La sentenza in commento, intervenendo per la prima volta sulla natura giuridica e la tipologia del contratto di affidamento dei servizi legali “esclusi” dall’ambito di applicazione del DLg 36/2023 - di cui all’art. 56, comma 1, lett. h) - ribalta completamente, alla luce del nuovo impianto normativo codicistico, l’orientamento consolidatosi in giurisprudenza a partire dalla pronuncia della medesima sezione n. 2730/2012 e afferma la natura pubblicistica di tutti i contratti di affidamento di servizi legali da parte della PA, anche di quelli relativi ad incarichi episodici e puntuali, precedentemente configurati quali contratti d’opera intellettuale. in tema di appalti (principio di rotazione): - TAR Napoli 1^, 8.5.25 n. 3671, pres. Salamone, est. Di Lorenzo (Urban. e appalti 4/2025, 481 T): 1. La deroga al principio di rotazione, prevista dal comma 5 dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici del 2023 per l’ipotesi in cui la scelta del contraente sia stata preceduta da un’indagine di mercato svolta senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare a presentare un’offerta, riguarda unicamente le procedure negoziate senza bando, di cui alle lettere c), d), ed e), dell’art. 50, e non è applicabile agli affidamenti diretti. 2. Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione l’art. 49 non richiede la perfetta identità di servizi del precedente e del nuovo affidamento, essendo sufficiente la mera identità di settore merceologico. 3. Una società strumentale della Regione, soggetta al controllo analogo di quest’ultima e incaricata di svolgere la funzione di centrale acquisti per il servizio sanitario regionale, sul piano soggettivo è “sostanzialmente identica” a essa, pertanto, nell’applicare il principio di rotazione, occorre considerare gli affidamenti dell’una e dell’altra. - (commento di) Alessandro Enrico Basilico, La logica pro-concorrenziale e “distributiva” del principio di rotazione nella sua applicazione agli affidamenti diretti (Urban. e appalti 4/2025, 484-492). Il principio di rotazione nel codice del 2006, nel codice 2016 e nel codice 2023. Sancito per le procedure “sotto soglia” fin dal codice 2006, il principio di rotazione preclude un nuovo affidamento al contraente uscente, al fine di bilanciare l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nelle procedure negoziate senza bando e assicurare così la concorrenza tra gli operatori e un’equa distribuzione delle opportunità tra di essi. Proprio per questo, prima la giurisprudenza e l’Anac, poi il legislatore, hanno affermato che a esso si può derogare quando la procedura sia stata preceduta da un’indagine di mercato svolta senza porre limiti al numero di operatori invitati a presentare un’offerta (come avviene, per esempio, in caso di richiesta di offerta-RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione-MEPA). Secondo il TAR Campania, però, questa deroga riguarda unicamente le procedure negoziate senza bando e non si estende agli affidamenti diretti, i quali rimangono soggetti al principio di rotazione ancorché preceduti da un’indagine di mercato “aperta”. Tesi condivisibile alla luce tanto della lettera degli artt. 49 e 50 del codice 2023, quando alla logica del principio di rotazione, volto a contemperare l’ampissima discrezionalità della PA nella scelta del contraente in caso di affidamento diretto, la quale - non essendo fondata su criteri oggettivi e predeterminati - rende irrilevante l’eventuale previa apertura della fase di acquisizione delle offerte. La soluzione (apparentemente) diversa del TAR Lombardia. sui consorzi non necessari: - TAR Milano 4^, 28.3.25 n. 1097, pres. Nunziata, est. Caccamo (Urban. e appalti 4/2025, 493 T): La locuzione “requisiti maturati dallo stesso consorzio”, prevista dall'art. 67, comma 7, DLg 36/2023 (ratione temporis vigente), per stabilire l'oggetto dell’avvalimento, va interpretata nel senso di ricomprendere anche i requisiti maturati per il tramite delle consorziate, pena, altrimenti, l'introduzione di limiti all'avvalimento, difficilmente compatibili con la disciplina eurounitaria. - (commento di) Stefano Calvetti, Consorzi stabili, avvalimento e possesso “in proprio” dei requisiti prestati (con uno sguardo al correttivo) (Urban. e appalti 4/2025, 499-504). La sentenza affronta due tematiche che meritano una segnalazione: una di carattere processuale, legata alla questione del termine per proporre ricorso (meglio: dell’individuazione del relativo dies a quo); una di carattere sostanziale, legata al tema dell’avvalimento fornito da un consorzio stabile (con argomentazioni che toccano la nuova disciplina in materia introdotta dal decreto correttivo (DLg 31.12.2024 n. 209). in tema di autotutela (annullamento d’ufficio di titoli edilizi): - Cona. Stato VI 26.2.25 n. 1702, pres. De Felice, est. La Greca (Urban. e appalti 4/2025, 463 T): Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 21-nonies comma 1 non intercetta l’esimente del successivo comma 2-bis in considerazione della circostanza che l’elemento non dichiarato dalla parte privata in seno all’istanza - ossia la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta - non riguardava aspetti non conosciuti dal Comune ma, diversamente, un elemento essenziale dell’istruttoria, ossia il vincolo paesaggistico sull’area, la cui presenza era ben nota al Comune e che l’attività della fase endoprocedimentale avrebbe dovuto agevolmente rilevare. La mancata dichiarazione della presenza del vincolo si rivelava, pertanto, del tutto neutra rispetto agli obblighi endoprocedimentali del Comune. Ne discende l’inidoneità dell’omessa dichiarazione della presenza del vincolo a spostare in avanti il termine di adozione dell’atto di autotutela voluto dall’art. 21-nonies citato. - (commento di) Lorenzo Pianfetti, Edilizia e paesaggio: il permesso di costruire in zona vincolata tra omissioni del privato e poteri tardivi della P.A. (Urban. e appalti 4/2025, 465-467) in tema di abusi edilizi (ordinanza di demolizione in pendenza di sequestro penale): - Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giur., 2.1.25 n. 3, pres. de Francisco, est. Ardizzone (Urban. e appalti 4/2025, 469 T): 1. Il Collegio ritiene (...) di dover riconsiderare le conclusioni cui è approdato nei precedenti sopra richiamati, con riferimento alla validità, o no, dell’ingiunzione a demolire adottata in pendenza di un provvedimento di sequestro emesso dall’autorità giudiziaria penale. In particolare, non sembra possa confermarsi l’indirizzo di cui sopra nella parte in cui reputa nulla, nella sostanza per impossibilità dell’oggetto, l’ordinanza comunale a demolire un manufatto abusivo in pendenza di sequestro penale. 2. A ben discernere, l’oggetto di un’ordinanza siffatta, anche perdurante il vincolo penale, esiste nella sua materialità e spiega per intero la sua antigiuridicità. 3. Non si è in presenza insomma di un oggetto “impossibile”. Semmai, stante quanto sopra considerato in merito all’inesistenza di un obbligo o di un onere di collaborazione contra se con l’autorità amministrativa, per tutta la durata del sequestro l’ordinanza di demolizione non potrà essere eseguita (in assenza di collaborazione dell’interessato nei modi sopra precisati). 4. La provvisoria mancanza dell’esecutività dell’ingiunzione a demolire non può però riverberarsi, a ritroso, sulla validità giuridica del provvedimento. 5. In altri termini, anche qualora ricada su un immobile sequestrato in sede penale, l’ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, in quanto avente un oggetto individuato e possibile; la medesima ordinanza, invece, è carente di esecutività in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l’efficacia del sequestro. Allorquando tale efficacia venga a cessare l’esecutività dell’ordinanza di demolizione, precedentemente sospesa, si riespanderà automaticamente e l’ingiunzione potrà essere eseguita, senza alcuna necessità di riesercitare lo specifico potere repressivo. 6. Occorre unicamente precisare che la riespansione dell’esecutività dell’ordinanza di demolizione in precedenza adottata, dopo la cessazione del provvedimento di sequestro, non può però conculcare il diritto del soggetto ingiunto di eseguire spontaneamente la demolizione, prestando ottemperanza al relativo ordine, entro il termine di legge. Onde tutelare questo diritto, pertanto, il Comune, una volta acquisita notizia della cessazione del sequestro, dovrà notificare nuovamente l’ordinanza di demolizione già in precedenza adottata all’interessato, a questi concedendo un nuovo termine per l’eventuale ottemperanza. - (commento di) Alessandra Amore, L’efficacia temporale dell’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva sottoposta a sequestro penale (Urban. e appalti 4/2025, 472-480) in tema di responsabilità amministrativa : - Corte dei Conti Toscana, 22.5.25 n. 60 (Urban. e appalti 4/2025, 505 T): La quantificazione del danno alla concorrenza, che si sostanzia nei maggiori costi sostenuti dall’Amministrazione per l’affidamento del lavoro o del servizio in conseguenza dell’alterazione delle ordinarie regole per l’aggiudicazione, può operarsi con riguardo alle illecite utilità percepite dal funzionario pubblico, in quanto l’importo della tangente incide sulle condizioni contrattuali in senso deteriore per la stazione appaltante. - Corte dei Conti 3^Appello, 9.5.25 n. 68 (Urban. e appalti 4/2025, 511 T): In tema di danno alla concorrenza, l’esiguità del ribasso offerto dall’aggiudicatario rispetto ai maggiori ribassi ottenuti dalle stazioni appaltanti in procedure analoghe per oggetto e contesto geografico e temporale costituisce elemento sintomatico di una possibile alterazione delle ordinarie regole per l’affidamento, ma non è di per sé idoneo a comprovare l’effettivo pregiudizio subito dall’Amministrazione, per la cui prova occorre anche accertare l’illecita fissazione della base d’asta. - (commento di) Enrico Amante, Orientamenti giuscontabili in tema di prova e quantificazione del danno alla concorrenza (Urban. e appalti 4/2025, 514-524). Ricognizione sistematica dei principi sull’onere probatorio a carico della Procura erariale e sulla quantificazione del pregiudizio nelle diverse casistiche di alterazione delle ordinarie regole sul confronto concorrenziale. in materia edilizia (legittimazione alla sanatoria - decadenza): - Cass. pen. 3^, 10.4.25 n. 14130 (Urban. e appalti 4/2025, 525): In materia edilizia, la legittimazione a richiedere la sanatoria edilizia ex art. 36 DPR 380/2001 si estingue irrevocabilmente - per le opere abusive realizzate senza permesso o in totale difformità dallo stesso - al momento dell’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, decorsi 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione. Tale termine non è prorogabile né dall’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 31, comma 4-bis, né dalla mancata trascrizione dell’acquisizione nei registri immobiliari. in tema di abusi edilizi (ordine penale di demolizione): - Cass. pen. 3^, 16.5.25, n. 18467 (Urban. e appalti 4/2025, 526): L’ordine di demolizione disposto dal giudice penale, quale sanzione amministrativa a carattere reale e funzione ripristinatoria, conserva efficacia anche nei confronti di terzi non responsabili dell’abuso edilizio. Esso è revocabile solo se sopravvengano provvedimenti amministrativi incompatibili, rilasciati da soggetti legittimati, e non può essere neutralizzato da condoni richiesti da soggetti privi di un titolo giuridico qualificato, come promissari acquirenti privi di effettiva disponibilità dell’immobile. - Cass. pen. 3^, 12.5.25 n. 17791 (Urban. e appalti 4/2025, 528-9): In materia edilizia, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, impartito con sentenza penale irrevocabile, ha natura di sanzione amministrativa accessoria con funzione ripristinatoria, carattere reale e non è soggetto a prescrizione. Esso si estende anche all’attuale proprietario dell’immobile, ancorché estraneo al procedimento penale e non autore dell’abuso, qualora l’opera insista su area sottoposta a vincolo paesaggistico e non sia suscettibile di sanatoria, neppure ai sensi della normativa regionale. - CP 3^, 8.5.25 n. 17292 (Urban. e appalti 4/2025, 529-530): In tema di reati edilizi, non può essere sospeso o revocato l’ordine di demolizione se manca il requisito della doppia conformità ex art. 36 DPR 380/2001, da accertare con riferimento sia al momento della realizzazione dell’opera che a quello della presentazione della domanda di sanatoria. Il nuovo art. 36-bis DPR 380/2001, introdotto dal DL 69/2024 (c.d. decreto salva-casa), non si applica retroattivamente né si applica agli abusi totali, con conseguente inapplicabilità alle istanze pendenti all’entrata in vigore della norma. - Cass. pen. 3^, 16.5.25 n. 18469 (Urban. e appalti 4/2025, 528): In tema di reati edilizi, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il rigetto dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo già acquisito al patrimonio comunale, qualora il ricorrente non sia più legittimato a proporre l’istanza se non per procedere alla demolizione a proprie spese. Il principio di proporzionalità, invocato in sede di legittimità, non può essere dedotto per la prima volta se non previamente devoluto al giudice dell’esecuzione. c.s. Insegniamo a diffidare dei modelli e delle utopie, a respingere i profeti di salvezza e chi annuncia catastrofi (Raymond Aron)

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. I, 06/02/2025 (Ricorsi n. 36617/18 e altri 12) IL CASO La controversia in commento origina dai ricorsi proposti innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo da tredici aziende italiane avverso le autorizzazioni e gli ordini di servizio esibiti dai verificatori (appartenenti alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate) in sede di accesso presso i loro locali commerciali o professionali . I ricorrenti hanno sostenuto che tali accessi, nonché la consultazione, la copia o il sequestro dei loro documenti contabili, dei libri sociali e di altri documenti fiscali, erano illegittimi in quanto effettuati in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione . Tale disposizione, infatti, prescrive il divieto di ingerenza da parte dell’autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che la stessa sia conforme alla legge. Nello specifico, i ricorrenti hanno sostenuto che la normativa nazionale in materia di accessi presso i locali commerciali e professionali conferisce all’autorità pubblica un potere discrezionale illimitato atteso che, da una parte, l’autorizzazione all’attuazione delle misure non è sottoposta ad un controllo giurisdizionale, né ex ante né ex post , dall’altra, che non sono disciplinate le condizioni che giustificano l’accesso, in quanto l’autorizzazione non deve contenere una motivazione specifica. Il Governo ha sostenuto che le misure impugnate hanno una base nel diritto interno e che tale base è conforme a quanto richiesto dall’art. 8 della Convenzione. In particolare, ha sottolineato che: a) le norme nazionali richiedono l’autorizzazione dell’organo di gestione competente; b) ai sensi dell’ art. 12 della l. n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), gli accessi sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo; c) la stessa disposizione prescrive il diritto del contribuente di essere informato sulle ragioni che hanno giustificato la verifica e sull’oggetto che la riguarda; d) esistono delle linee guida emanate ogni anno dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, liberamente accessibili, che forniscono istruzioni in merito alla selezione dei contribuenti da sottoporre a verifica e agli specifici profili di rischio da considerare; e) l’autorizzazione all’accesso può essere impugnata innanzi ai giudici tributari unitamente all’avviso di accertamento emesso all’esito del controllo; se, per contro, le misure non portano all’emissione di un avviso di accertamento, le stesse possono essere impugnate dinanzi ai giudici civili. LA SOLUZIONE La Corte, ribadito che nella nozione di domicilio di cui all’ art. 8 della Convenzione rientrano la sede legale e i locali commerciali e professionali del contribuente, ha indagato sulla natura dell’ingerenza esercitata dall’autorità pubblica nei casi sottoposti al suo esame, al fine di valutare se la stessa possa essere giustificata. Il secondo comma dell’art. 8 della Cedu, come anticipato, prescrive che l’ingerenza dell’autorità pubblica nella sfera privata e familiare del contribuente sia conforme alla legge se: a) prevista da una norma di legge; b) persegua uno degli scopi legittimi ivi elencati; c) sia necessaria, in una società democratica, per il raggiungimento di tali scopi. Innanzitutto, la Corte ha ritenuto pacifico tra le parti che le misure avessero un fondamento nel diritto interno, ossia, per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, l’art. 52 del d.p.r. n. 633/1972 e l’art. 33 del d.p.r. n. 600/1973 che disciplinano gli accessi, le ispezioni e le verifiche , rispettivamente in materia di iva e di imposte dirette, per quanto riguarda la Guardia di Finanza, l’ art. 35 della l. n. 4/1929 . Inoltre, l’art. 12 della l. n. 212/2000, fornisce una serie di garanzie e tutele a favore del contribuente sottoposto a verifica fiscale. L’indagine dei giudici ha avuto ad oggetto la portata del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali , in particolare se il quadro giuridico interno indicasse in modo chiaro e prevedibile le circostanze e le condizioni in cui le stesse sono autorizzate ad attuare le misure contestate, e se delimitasse l’oggetto e la portata di tali misure. Con riferimento al primo profilo, la Corte, rilevata la distinzione tra gli accessi presso le abitazioni , per i quali l’autorizzazione può essere rilasciata solo in caso di gravi indizi di violazione delle norme tributarie e deve essere emessa dall’autorità giudiziaria, e gli accessi presso i locali commerciali e professionali , per i quali sono invece sufficienti “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo” e l’autorizzazione viene emessa dal responsabile dell’ufficio, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui in questo secondo caso l’autorizzazione rappresenta “un mero adempimento procedimentale, la cui ratio è individuabile nell’opportunità che la perquisizione trovi l'avallo di un’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata” (Cass. Civ. 6 novembre 2019, n. 28563). Ad avviso dei giudici di legittimità, pertanto, in relazione ai locali adibiti a scopi commerciali e professionali, il quadro giuridico interno non richiede che l’autorizzazione all’accesso venga motivata. Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto che le linee guida emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate sui criteri da adottare nella selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo non fossero sufficienti a delimitare l’ambito di discrezionalità conferito all’autorità pubblica in quanto, alla luce delle giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, in assenza di un dovere di motivare le lettere di incarico, il rispetto di tali criteri non è monitorabile e non rappresenta una condizione per la legittimità dell’autorizzazione. Per tutte queste ragioni, è stato ritenuto che: “ la base giuridica delle misure impugnate non fosse in grado di delimitare in modo sufficiente l’ambito di discrezionalità conferito alle autorità nazionali e, di conseguenza, non soddisfi il requisito di “qualità del diritto” di cui all’articolo 8 della Convenzione ”. Considerazioni simili valgono con riferimento alla delimitazione dell’oggetto e della portata delle autorizzazioni impugnate. Innanzitutto, la Corte ha rilevato l’ampiezza del potere di ispezione documentale disciplinato al comma 4 dell’art. 52 del d.p.r. n. 633/1972, posto che la norma lo estende “a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali”. Inoltre, la Corte ha richiamato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la portata delle prove e dei documenti che possono essere acquisiti dalle autorità nazionali non è limitata a quelli relativi agli esercizi oggetto di accesso o a specifiche violazioni, ma può estendersi a qualsiasi altro documento che le autorità che attuano le misure possono ritenere pertinente (Cass. Civ. 7 agosto 2009, n. 18155). Nel caso delle ricorrenti, l’ambito di applicazione delle misure impugnate comprendeva tutti i documenti e le prove relativi al rispetto degli obblighi fiscali dei richiedenti per diversi anni, senza limitare in alcun modo la portata delle ispezioni effettuate nei loro locali. In tale contesto, la Corte ha quindi ritenuto che il quadro normativo non delimitasse in misura sufficiente l’oggetto dell’acquisizione documentale, consentendo all’autorità pubblica di esercitare un potere discrezionale illimitato. Per quanto riguarda, invece, l’esistenza di un controllo giurisdizionale ex post , la Corte ha rilevato che gli atti di autorizzazione all’accesso non rientrano tra quelli autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 e che eventuali vizi potranno essere sollevati solo in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento che ne è derivato, in quanto l’autorizzazione costituisce un atto preparatorio la cui legittimità incide sulla validità dell’avviso di accertamento. Inoltre, la Corte ha richiamato l’indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui la liceità dell’autorizzazione all’accesso presso i locali commerciali non pregiudica la validità dell’avviso di accertamento definitivo né la possibilità di utilizzare come prova i documenti acquisiti con il provvedimento impugnato, salvo il caso in cui l’autorizzazione manchi del tutto (cfr. Cass. Civ. 29 aprile 2016, n. 8547; Cass. Civ. 7 agosto 2009, n. 18155). Tanto premesso, la Corte ha sostenuto che il ricorso al giudice tributario costituisce un rimedio meramente potenziale, nonché necessariamente differito e non può equivalere ad un ricorso giurisdizionale ex post . Parimenti, la prospettazione del Governo secondo cui, in tutti i casi in cui all’accesso non segue l’emissione di un avviso di accertamento, l’autorizzazione ad accedere ai locali potrebbe essere impugnata dinnanzi al giudice civile, non è stata ritenuta decisiva da parte della Corte. Vale, infatti, quanto già sopra rilevato in relazione alle linee guida: in assenza di un dovere di motivazione delle autorizzazioni, la Corte non vede come i giudici civili possano esercitare un controllo significativo sulle misure disposte dall’Amministrazione. Infine, con riferimento alla possibilità di ricorrere al Garante del Contribuente ai sensi dell’art. 13 della l. 212/2000 , la Corte ha evidenziato che, poiché questi non emette decisioni vincolanti, bensì semplici raccomandazioni, il reclamo non costituisce un rimedio effettivo contro possibili scelte arbitrarie dell’amministrazione finanziaria. Alla luce di tutto quanto evidenziato, la Corte ha concluso che, anche se le misure impugnate avevano un fondamento giuridico nel diritto interno, tale contesto ha conferito alle autorità nazionali un margine di discrezionalità illimitato per quanto riguarda sia le condizioni di attuazione delle misure controverse sia l’ambito di applicazione di tali misure . Allo stesso modo, l’assenza di un adeguato controllo giurisdizionale sulle autorizzazioni dell’Amministrazione, non ha garantito al contribuente il livello minimo di protezione di cui ha diritto ai sensi della Convenzione. Di conseguenza, ha ravvisato una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. LE INDICAZIONI DEI GIUDICI Posto che la violazione accertata è stata ritenuta di carattere sistemico, ossia risultante dal contenuto del diritto interno, come interpretato e applicato dai giudici nazionali, il Giudice europeo ha ritenuto opportuno fornire allo Stato italiano alcune indicazioni al fine di evitare ulteriori violazioni in futuro. È stato innanzitutto premesso che la maggior parte delle misure ritenute necessarie sono già previste dalla normativa nazionale, in particolare dagli artt. 12 e 13 della l. n. 212/2000, ma i principi generali ivi enunciati “devono essere attuati mediante norme specifiche nel diritto interno, mentre la giurisprudenza dovrebbe essere allineata a tali principi e a quelli stabiliti dalla Corte”. Nello specifico, la Corte europea ha stabilito che il quadro giuridico interno dovrebbe: a) indicare chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad eseguire gli accessi presso i locali commerciali e professionali; b) stabilire garanzie per evitare l’accesso indiscriminato o almeno la conservazione e l’uso di documenti e oggetti non connessi con l’obiettivo della misura in questione; c) prevedere il diritto del contribuente, al più tardi al momento di inizio della verifica, di essere informato dei reali motivi che giustificano la verifica e della sua portata, del suo diritto di essere assistito da un professionista e delle conseguenze del rifiuto di autorizzare la verifica; d) prevedere un controllo giurisdizionale immediato ed effettivo sulla misura contestata, che non sia subordinato all’emissione dell’avviso di accertamento.

in tema di AI (Intelligenza Artificiale): - Andrea Sirotti Gaudenzi*, Ai Act, predisposto un nuovo codice per assicurare il rispetto delle regole (Guida al diritto 34/2025, 12-14, editoriale). Il regolamento 2024/1689 (AI Act), in vigore dal 1° agosto 2024, e il Code of Practice for General-Purpose AI Models, documento della Commissione europea elaborato da esperti indipendenti per accompagnare i fornitori di modelli di IA per finalità generali nel processo volto a consentire l’adeguamento agli obblighi previsti dall’AI Act. Il codice è stato pubblicato il 10 luglio 2025 ed è suddiviso in tre capitoli: trasparenza, copyright e sicurezza [*direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell’Istituto per la formazione continua (Roma)] sul c.d. decreto infrastrutture : DL 21.5.2025 n. 73 - L 18.7.2025 n. 105, Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. - testo del decreto legge convertito in legge (16-44, stralcio) - commenti: - Oberdan Forlenza, Più ricco il catalogo delle deroghe, sì al restyling del codice dei contratti (Guida al diritto 34/2025, 45-46) [le novità] - Veronica Madonna, Ponte di Messina: tempi e ristori per la cessione degli immobili (Guida al diritto 34/2025, 47-50) [le infrastrutture] - Oberdan Forlenza, Per gli interventi di protezione civile più spazio alla «somma urgenza» (Guida al diritto 34/2025, 51-55) [le infrastrutture] - Valeria Ianniello, Canoni aggiornati all’indice dei prezzi relativi alla produzione industriale (Guida al diritto 34/2025, 56-59) [demanio e patrimonio] - Anna Marcantonio, Contratti “esodati”, viene stabilita l’applicabilità del più vantaggioso (Guida al diritto 34/2025, 60-64) [appalti]. La norma si riferisce, non solo ai contratti che non hanno avuto accesso alle risorse dei Fondi, ma a tutti quelli che non hanno beneficiato delle previsioni di favore del Dl Aiuti - Carmelina Addesso, Rinnovabili, spetta alla legge statale individuare le zone di accelerazione (Guida al diritto 34/2025,65-68) [energia] N.B. - Il testo del decreto legge, e i relativi commenti, sono in Guida al diritto 26/2025. sul c.d. DL fiscale : DL 17.6.2025 n. 84 - L 30.7.2025 n. 108, Disposizioni urgenti in materia fiscale. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 34/2025, 69-72) - commenti: - Laura Ambrosi e Antonio Iorio, Società sportive dilettantistiche esentate dal pagamento dell’Imu (Guida al diritto 34/2025, 73-78) sul c.d. decreto economia : DL 26.6.2025 n. 92 - L 1.8.2025 n. 113, Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 34/2025,79-83) in tema di beni culturali (beni archeologici – premio di ritrovamento): - CGA Sicilia, 9.7.25 n. 532, pres. de Francisco, est. Di Betta (Guida al diritto 34/2025, 89): La disciplina “premiale” dell’attribuzione della ricompensa di rinvenimento quale misura di stimolo all’adempimento di doveri civici, deve essere interpretata in chiave evolutiva, tenendo conto delle nuove modalità, digitali e indirette, con cui beni di rilevanza archeologica possono emergere all’attenzione pubblica. La nozione di ‘rinvenimento’ deve pertanto intendersi riferita anche a condotte meramente conoscitive e segnaletiche, purché fondate su evidenze oggettive in grado di suscitare un intervento delle autorità e che consentano un effettivo recupero del bene. (Il presidente di un’associazione impegnata nella salvaguardia del patrimonio storico-archeologico aveva notato sulla piattaforma eBay la presenza di un reperto ceramico risalente al II secolo a.C., messo in vendita da una casa d’aste australiana, provvedendo a informare tempestivamente il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Grazie alla segnalazione, il bene veniva recuperato dalle autorità pubbliche e restituito al legittimo proprietario, individuato nella Soprintendenza di Enna. L’Assessorato per i beni culturali e dell’identità siciliana, competente nella Regione Siciliana, negava tuttavia al segnalante il riconoscimento del premio di rinvenimento, ritenendo insussistenti i presupposti di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio) in tema di stato civile (aggiunta del cognome paterno): - Cass. 1^, 26.8.25 n. 23905 (Guida al diritto 34/2025, 86): Il padre che per sua volontà riconosce il figlio dopo anni non può automaticamente pretendere l’aggiunta del proprio cognome a quello materno. Così come non può pretendere l’affidamento condiviso del minore di cui si è disinteressato e di cui non si è occupato economicamente per anni. L’interesse del minore è la pietra angolare in base a cui l’aggiunta del cognome può essere stabilita giudizialmente in assenza del consenso dell’altro genitore anche al solo riconoscimento. (La SC rigetta il ricorso di un padre che mentre era sposato aveva concepito una figlia con la propria amante chiedendo l’autorizzazione al riconoscimento dopo 4 anni dalla nascita e domandando l’aggiunta del proprio cognome. I giudici avevano ritenuto tale domanda contraria all’interesse della minore che praticamente non aveva mai avuto una relazione col padre). in tema di occupazioni abusive : - Cass. 3^, 28.8.25 n. 24053 (Guida al diritto 34/2025, 86): La Pubblica Amministrazione non ha alcuna discrezionalità nell’attuare il provvedimento giurisdizionale che ordina lo sgombero di un immobile occupato abusivamente. In particolare, la causa di forza maggiore, ostativa al rilascio, non può identificarsi nelle difficoltà intrinseche dell’esecuzione forzata né nella scelta discrezionale di posporre l’interesse all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la PA è tenuta a garantire. c.s. Siamo padroni delle parole che abbiamo taciuto e schiavi di quelle che ci sono sfuggite (Winston Churchill)

sulla invalidità dell’atto amministrativo (invalidità vizianti e caducanti): - Cons. Stato III 7.5.25 n. 3872, pres. Greco, est. Santoleri (Giurispr. it. 7/2025, 1494-6): Il Cons. Stato chiarisce i tratti distintivi fra le due figure dell’invalidità di carattere viziante e di carattere caducante, identificando, in particolare, le ipotesi in cui il nesso di presupposizione/conseguenzialità fra due atti amministrativi è talmente stringente da comportare che l’annullamento di uno di essi determini ipso facto la caducazione anche del secondo di essi (e non soltanto l’insorgere di una condizione di illegittimità). sul ricorso giurisdizionale (specificità dei motivi): - Cons. Stato III 21.5.25 n. 4339, pres. Greco, est. Pescatore (Giurispr. it. 7/2025, 1493-4): Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere redatto con un adeguato livello di specificità nell’esposizione dei motivi di ricorso. Dalla lettura del ricorso introduttivo devono poter essere evincibili in modo diretto e immediato tutte le ragioni e i presupposti – in fatto e in diritto – posti a fondamento dell’impugnativa (ovvero del ricorso risarcitorio). Di conseguenza, non è ammissibile che una parte essenziale di tali ragioni e presupposti siano contenute in altri documenti i quali, pur se presenti nel fascicolo di causa, non costituiscano parte del ricorso introduttivo. (Il CdS accoglie l’appello del Ministero e, in riforma della sentenza del TAR, dichiara inammissibile per genericità il ricorso proposto in primo grado) sull’ inerzia della PA : - Cons. Stato VI 30.4.25 n. 3652, pres. De Felice, est. Ravasio (Giurispr. it. 7/2025, 1496-7): In via generale, non è possibile attivare il c.d. rito del silenzio a fronte di atti normativi e a contenuto generale per i quali l’Amministrazione goda di rilevanti margini di apprezzamento discrezionale nell’an e nel quomodo. Tuttavia tale preclusione deve trovare un necessario temperamento nelle ipotesi in cui la normativa statale di riferimento fissi un obbligo a provvedere di carattere adeguatamente chiaro e incondizionato (in tal modo consentendo al privato – il quale lamenti la mancata attivazione degli atti conseguenti – l’attivazione del rimedio di cui all’art. 11 c.p.a.). sulla discrezionalità amministrativa : - Cons. Stato IV 15.4.25 n. 3258, pres. Carbone, est. Arrivi (Giurispr. it. 7/2025, 1497-9): Pur dovendosi riconoscere che, nell’esercizio della sua discrezionalità (anche ai fini dell’ottemperanza a decisioni del GA), l’Amministrazione goda di ampi margini di apprezzamento, la relativa attività deve risultare comunque finalizzata agli obiettivi della c.d. ‘amministrazione di risultato’, nonché all’applicazione del generale principio di ragionevolezza. Inoltre, nell’esercizio dei richiamati ambiti di discrezionalità, si impone all’A. la necessaria considerazione di obiettivi di interesse generale (quale quello del contenimento del fenomeno del c.d. overtourism). in materia edilizia (abusi: acquisto a titolo originario del comune e ipoteca): - Corte cost. 3 ottobre 2024, n. 160, pres. Barbera, rel. Navarretta (Giurispr. it. 7/2025, 1505 s.m.): L’art. 7, 3° comma, L 28.2.1985 n. 47 è incostituzionale - e, in via consequenziale, lo è anche l’art. 31, 3° comma, primo e secondo periodo, DPR 380/2001 - nella parte in cui non viene fatto salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. - (commento di) Nicola Scarano, La sopravvivenza dell’ipoteca sull’immobile acquisito dal Comune ex art. 31 T.U.E. (Giurispr. it. 7/2025, 1505-1510) in materia edilizia : - Cons. Stato IV 13.1.25 n. 181, pres. Neri, est. Furno (Giurispr. it. 7/2025, 1606 solo massima): La SCIA è inidonea a legittimare il cambio di destinazione d’uso di un immobile che comporti opere edilizie modificative di sagome e volumi o un passaggio tra categorie funzionali diverse. In tali casi, è necessario il permesso di costruire. L’uso improprio della SCIA la rende radicalmente inefficace, escludendo il consolidamento dell’affidamento del privato e consentendo alla PA l’esercizio dei poteri inibitori senza limiti temporali. (Questa pronuncia rafforza i poteri di vigilanza e controllo della PA, riaffermando l’equilibrio tra liberalizzazione delle attività private e rispetto della pianificazione urbanistica). - (nota di) Domenico Filosa, Insufficienza della SCIA in caso di costruzioni necessarie a cambio d’uso (Giurispr. it. 7/2025, 1606-8) in tema di accesso (ad atti della Ue): - Tribunale Ue, Grande Sezione, 14.5.25, causa T-36/23, S. e The New York Times / Commissione (Giurispr. it. 7/2025, 1498-9, annotata da Massimo F. Orzan): Il regolamento relativo all’accesso ai documenti mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti in possesso dalle istituzioni. In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero quindi essere accessibili al pubblico. Tuttavia, quando un’istituzione afferma, in risposta a una domanda di accesso, che un documento non esiste, l’inesistenza del documento è presunta, conformemente alla presunzione di veridicità di cui tale affermazione è munita. Detta presunzione può però essere superata sulla base di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente. (Nella specie, il Tribunale, in composizione solenne, ha ritenuto non plausibile la dichiarazione della Commissione sulla inesistenza di SMS scambiati tra la Presidente von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer, tra il 1 gennaio 2021 e l’11 maggio 2022 in merito all’acquisto di vaccini contro il COVID-19. La Commissione ha dieci giorni di tempo per impugnare la decisione del Tribunale). N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Marina Castellaneta, Messaggi von der Leyen e Ad Pfizer, illegittimo il diniego all’accesso alla giornalista del New York Times (Guida al diritto 20/2025, 96-98) in tema di soccorso in mare : - Cedu 1^, 20.5.25, ric. 21660/18, S.S. e altri c. Italia (Giurispr. it. 7/2025, 1500-2, annotata da Andrea Guglielmo Pappalardo): In assenza di una condotta attiva delle autorità italiane nei confronti dei ricorrenti – come intercettazione, trasbordo o trasferimento forzato – e mancando la prova di un rapporto di subordinazione o di delega operativa tra Comando della Guardia costiera italiana e Guardia costiera libica, non vi sono elementi sufficienti per affermare l’esercizio della giurisdizione da parte dell’Italia ai sensi dell’art. 1 Cedu (Convenzione), tale da ritenere che si sia realizzato un controllo effettivo, diretto o indiretto, sulla posizione dei ricorrenti al momento dei fatti. [La Corte era chiamata a valutare se l’Italia potesse ritenersi responsabile per la violazione dei diritti umani di alcuni migranti intercettati in acque internazionali e successivamente rimpatriati dalla Guardia costiera libica: in particolare, si trattava di stabilire se il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR), da parte delle autorità libiche, si fosse svolto sotto il controllo effettivo dello Stato italiano, così da configurare un’ipotesi di giurisdizione extraterritoriale idonea a far scattare gli obblighi di protezione derivanti dagli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura) e 13 (ricorso effettivo) della Convenzione, nonché dell’art. 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive)] in tema di giochi e scommesse : - Cedu 1^, 15.5.25, ric. 3795/22, V. c/ Italia (Giurispr. it. 7/2025, 1502-4, annotata da Eleonora Bruno): Il mancato rilascio della licenza di pubblica sicurezza, motivato dall’assenza del requisito soggettivo della buona condotta, non integra una violazione dell’art. 8 Cedu (Convenzione) ove - come nella fattispecie - la misura contestata sia prevista dalla legge, fondata su motivazioni pertinenti e sufficienti, nonché accompagnata da un adeguato scrutinio giurisdizionale, atto a escludere trattamenti arbitrari. In casi siffatti l’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata è conforme ai requisiti di legalità, necessità e proporzionalità richiesti dalla Convenzione. in tema di diritto d’autore : - Corte giust. Ue 5^, 21.3.24, causa C-10/22, Liberi editori e autori (LEA) c/ Italia (Giurispr. it. 7/2025, 1562 solo massima): L’articolo 56 Tfue osta a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo di tali Stati membri. - (commento di) Carlo Meo, Liberalizzazione e regolazione della gestione collettiva dei diritti d’autore (Giurispr. it. 7/2025, 1562-9) N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Andrea Sirotti Gaudenzi, Diritto d’autore, illegittimo vietare a un soggetto straniero l’attività d’intermediazione (Guida al diritto 18/2024, 100-106) in tema di contratti (negozio complesso e collegamento negoziale): - Cass. 3^, 13.11.24 n. 29288 (Giurispr. it. 7/2025, 1529 T): La differenza tra negozio complesso, quale quello plurilaterale, e collegamento negoziale va individuata nel fatto che, mentre il primo è caratterizzato da una causa unica, nel secondo distinti negozi sono riconducibili ad una fattispecie pluricausale in cui il nesso teleologico assume rilevanza al fine di far emergere la “causa del collegamento”, dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli contratti collegati. - (commento di) Fabrizio Piraino, La Cassazione sull’operazione economica. Un dialogo esemplare tra giurisprudenza culta e dottrina pragmatica (Giurispr. it. 7/2025, 1532-1542) sul mutuo solutorio : - Cass. SSUU 5.3.25 n. 5841 (Giurispr. it. 7/2025, 1510 T): Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo. - (commento di) Martina D’Onofrio, Le Sezioni Unite sul c.d. mutuo solutorio: è valido e costituisce titolo esecutivo (Giurispr. it. 7/2025, 1511-9) N.B.- Sentenza già segnalata con il commento di Giuseppe Finocchiaro, Risolte due questioni molto rilevanti su profili teorici, pratici e applicativi (Guida al diritto 19/2025, 51-57) sul danno (da perdita di chance) - Lorenzo Maria Dentici (a cura di), Risarcibilità della chance e rapporto di lavoro (Giurispr. it. 7/2025, 1657-1662). Rassegna di giurisprudenza in tema di azione surrogatoria (del creditore del legittimario pretermesso): - Cass. 2^, 2.1.25 n. 23 (Giurispr. it. 7/2025, 1524 T): Il dubbio fondamento normativo dell’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, e gli inconvenienti ed ostacoli che si frappongono, rispettivamente in assenza, ed in presenza, di un’espressa rinuncia all’azione in questione da parte del legittimario, rendono opportuna una riconsiderazione da parte delle Sezioni Unite dello strumento in questione. Occorre, infatti, valutare se sia preferibile una rivalutazione dello strumento dell’impugnazione della rinuncia da parte dei creditori di cui all’art. 524 c.c., o se, invece, debba prestarsi adesione alla tesi più radicale espressa dalla sentenza 29.7.08 n. 20562 di questa Corte. Ciò in ragione del fatto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legittimario totalmente pretermesso non rientra fra i chiamati all’eredità ed acquisisce la qualità di erede non con l’accettazione, come avviene per gli altri beneficiari della delazione ereditaria, ma con l’esercizio vittorioso dell’azione di riduzione per lesione di legittima. - (commento di) Laura Pennazzi Catalani, Azione di riduzione in via surrogatoria del creditore del legittimario pretermesso (Giurispr. it. 7/2025, 1526-9) N.B. – Sentenza già segnalata con i commenti di: - Sara Barone, Sulla tutela dei creditori del legittimario leso o pretermesso (Giurispr. it. 5/2025, 1059-1066) - Cristiano Cicero, La tutela dei creditori particolari del legittimario pretermesso (Giurispr. it. 6/2025, 1290-1) in materia tributaria : - Cass. 5^, 7.4.25 n. 9157 (Giurispr. it. 7/2025, 1543 T): L’art. 21-bis DLg 74/2000, introdotto con l’art. 1 DLg 87/2024, poi recepito nell’art. 119 TU della giustizia tributaria, in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie irrogate e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio. - (commento di) Marcello Stella, Giudicato penale assolutorio e fissazione dei fatti rilevanti nel processo tributario (Giurispr. it. 7/2025, 1545-1550) in procedura civile : - Antonio Carratta e Claudio Consolo (a cura di), Processo civile: i correttivi alla riforma Cartabia (Giurispr. it. 7/2025, 1663-1714) --- Anche il “correttivo” si rivela, per vari aspetti, un “corrigendo”, di Antonio Carratta e Claudio Consolo (1663) --- La fase preparatoria del rito ordinario e le sue perduranti incongruenze, di Antonio Carratta (1665) --- Art. 3, D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Le “correzioni” al procedimento semplificato di cognizione, di Beatrice Zuffi (1673) --- Gli interventi relativi al giudizio d’appello, di Salvatore Boccagna e Nicola Rascio (1678) --- Le “correzioni” al giudizio di cassazione, di Davide Castagno (1683) --- Il “correttivo” e il processo esecutivo, di Camilla Scalvini (1688) --- Il “correttivo” sul processo in materia di stato delle persone, minori e famiglie, di Silvia Tarricone (1698) --- La mediazione e la negoziazione assistita nel “correttivo” alla riforma Cartabia, di Eugenio Dalmotto (1705) c.s. Leggere - Leggete i giornali, leggete tutto. Leggere è la cosa più sovversiva che ci sia. (Percival Everett. scrittore USA (1956), premio Pulitzer 2025 con "James", riscrittura di “Huckelberry Finn”, di Mark Twain, dal punto di vista dello schiavo Jim) - A good leader is a good reader [un buon leader è un buon lettore] (Università di Harvard, Cambridge, Mass., USA) - È un uomo pericoloso. Legge libri. (dal film "I tre giorni del Condor", con Robert Redford]

sulla figura del giurista d’impresa : - Giorgio Martellino*, Giurista d’impresa, risorsa strategica che merita un pieno riconoscimento (Guida al diritto 32-33/2025, 10-12, editoriale). Il riconoscimento della figura serve a introdurre il legal privilege: la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra impresa e giurista interno [*presidente Aigi - Associazione Italiana Giuristi d'Impresa] - sul c.d. decreto giustizia : - DL 8.8.2025 n. 117 [GU 8.8.25 n. 183, in vigore dal 9 agosto 2025], Misure urgenti in materia di giustizia - testo del decreto (Guida al diritto 32-33/2025, 13-19) - guida alla lettura e mappa delle novità principali, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 32-33/2025, 20-28) - commento di Alberto Cisterna, Misure di smaltimento dei processi che potrebbero trovare una conferma (Guida al diritto 32-33/2025, 29-33) sulla legge per i lavoratori “fragili” : L 18.7.2025 n. 106 [GU 25.7.25 n. 171, in vigore dal 9 agosto 2025], Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. - testo della legge (Guida al diritto 32-33/2025, 34-36) - commento di Francesco Ciampi, Reinserimento graduale e comporto uniformati per il pubblico e il privato (Guida al diritto 32-33/2025, 37-39) sulle lesioni c.d. micropermanenti : DM 18.7.2025 [GU 31.7.2025 n. 176], Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2025 - testo del decreto (Guida al diritto 32-33/2025, 4041) sotto il titolo: “Danno non patrimoniale, adeguati all’inflazione gli importi di lieve entità per la Rc auto e sanità” - tabella con i valori (Guida al diritto 32-33/2025, 42-44) - commento di Marco Rodolfi, Aggiornamento che deve completarsi con l’allineamento alla Tun nazionale (Guida al diritto 32-33/2025, 45-47) in tema di appalti : - Ad. plen. 15 luglio 2025 n. 9, pres. Maruotti, est. Maggio (Guida al diritto 32-33/2025, 51): L’art. 122 del codice dei contratti pubblici ha attribuito al giudice amministrativo il potere di modulare la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto, stabilendo che essa debba operare ex tunc, ovvero ex nunc o da una determinata data, mantenendo fermi, in questi ultimi casi, gli effetti del contratto caducatosi, con riferimento al periodo durante il quale esso sia già stato eseguito dall’originario aggiudicatario. [Nel contesto di un giudizio di ottemperanza l’AP ha quindi statuito che nel consentire il subentro nel contratto dopo l’annullamento della gara, il GA può disporre che il secondo aggiudicatario effettui solamente le prestazioni non ancora eseguite per il periodo contrattuale residuo dell’affidamento, oppure che il nuovo rapporto abbia la medesima durata di quello originario, come risultante dalla disciplina di gara]. in tema di asilo (alloggio garantito): - Corte giust. Ue 3^, 1.8.25, causa C-97/24 (Guida al diritto 32-33/2025, 52): Gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva, a fornire ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che garantiscano un tenore di vita adeguato, dando alloggio, sostegno economico, buoni o una combinazione di tali forme. Uno Stato membro che si astenga dal fornire tali condizioni materiali a un richiedente privo di mezzi sufficienti, anche solo temporaneamente, eccede manifestamente e gravemente il margine di discrezionalità di cui dispone in relazione all’applicazione della direttiva. Tale astensione è idonea a costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, che fa sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato. Il diritto dell’UE ammette un regime derogatorio in caso di esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio a fronte di eventi di carattere eccezionale, dovuti a migrazioni di dimensioni “massicce” ed “imprevedibili”; anche in simili casi, tuttavia, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano comunque soddisfare le esigenze essenziali delle persone interessate. Nel caso concreto nessun elemento consente di concludere che l’Irlanda fosse oggettivamente impossibilitata ad adempiere i suoi obblighi, fornendo ai richiedenti un alloggio al di fuori del sistema normalmente previsto per ospitarli, eventualmente avvalendosi del regime derogatorio previsto dalla direttiva, oppure concedendo loro dei sussidi economici o dei buoni. sul tetto retributivo (nel pubblico impiego): - Corte cost. 28.7.25 n. 135, pres. Amoroso, red. Marini (Guida al diritto 32-33/2025, 82 T, stralcio): L'art. 13, comma 1, DL 24.4.2014 n. 66 - L 23.6.2014 n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale») è incostituzionale, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell'importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l'individuazione del tetto retributivo da parte di un Dpcm, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. - (commento di) Oberdan Forlenza, Da “congiunturale” a “strutturale”, così il limite è diventato illegittimo (Guida al diritto 32-33/2025, 90-97) in tema di professione forense (liquidazione compensi): - Cass. 3^, 26.8.25 n. 23875 (Guida al diritto 32-33/2025, 49): Le spese vanno liquidate secondo il decisum, salvo che, ottenuta una somma in primo grado, sia fatto appello per conseguirne una maggiore e l’appello venga rigettato. [Un avvocato prospettava di avere diritto a maggiori onorari e competenze in ragione dello scaglione della domanda, senza tener conto del fatto che il giudice di appello aveva liquidato gli onorari (compresi quelli del primo grado) in ragione dell’esito complessivo della lite (di parziale accoglimento) e in ragione dell’effettivo valore della causa, cioè in base al decisum, e non a quanto richiesto. Nel caso in questione, poi, l’appello proposto dalla parte soccombente era stato parzialmente accolto. La SC rileva che il ricorso dell’avvocato non aveva neanche censurato con precisione l’avvenuta applicazione della regola secondo cui le spese si liquidano sul decisum, limitandosi a dire che non era stato rispettato lo scaglione; e neppure aveva contestato l’altra ratio decidendi in base alla quale le spese erano state rideterminate in base all’esito complessivo della lite]. in tema di amministrazione di sostegno : - Cass. 1^, 8.7.25 n. 18549 (Guida al diritto 32-33/2025, 58 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di amministrazione di sostegno, l’equilibrio della decisione deve essere garantito dalla necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata, così da discernere le fattispecie a seconda dei casi: se cioè la pur riscontrata esigenza di protezione della persona (capace ma in stato di fragilità) risulti già assicurata da una rete familiare all’uopo organizzata e funzionale, oppure se, al contrario, non vi sia per essa alcun supporto e alcuna diversa adeguata tutela; nel secondo caso il ricorso all’istituto può essere giustificato, mentre nel primo non lo è affatto, in specie ove all’attivazione si opponga, in modo giustificato, la stessa persona del cui interesse si discute. in materia di condominio : - Cass. 2^, 18.6.25 n. 16435 (Guida al diritto 32-33/2025, 54 T): Il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune è un terzo che subisce un danno per l'inadempimento dell'obbligo di conservazione della cosa comune e ciò implica la chiara natura extra-contrattuale della responsabilità da porre in capo al titolare. Pertanto, una volta esclusa l'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali, va escluso che l'acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato dagli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell'acquisto, dovendo quindi di detti danni rispondere il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto. - (commento di) Mario Piselli, Una decisione che chiarisce la portata degli orientamenti delle Sezioni unite (Guida al diritto 32-33/2025, 56-57) in materia penale (principio di proporzionalità della pena): - Corte cost. 20.6.25 n. 83, pres. Amoroso, red. Petitti (Guida al diritto 32-33/2025, sotto il titolo “Lesione con sfregio permanente del viso: introdotta attenuante per i fatti di lieve entità”): Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies c.p., per violazione degli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui: 1) al primo comma, non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; 2) al secondo comma, dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione». - commento di) Carmelo Minnella, Valvola di sicurezza per moderare il minimo edittale troppo severo (Guida al diritto 32-33/2025, 71-76). Il principio di proporzionalità impone di comminare pene adeguate all’offensività del reato avuto riguardo agli interessi protetti e al disvalore soggettivo delle condotte. Il minimo edittale “aspro” non consente al giudice di irrogare una sanzione penale adeguata se il fatto risulta di lieve entità, creando irragionevoli diversità di trattamento. La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato la necessità di una “valvola di sicurezza”, che consenta al giudice di moderare l’applicazione di pene edittali eccezionali. c.s. È paradossale che, proprio nel momento in cui si vuole "difendere" chi è discriminato, gli si appiccichino addosso delle etichette che lo discriminano. [Percival Everett, scrittore USA (1956), premio Pulitzer 2025 con "James", una riscrittura di Huckleberry Finn, di Mark Twain (1884), dal punto di vista dello schiavo Jim]

in tema di AI (intelligenza artificiale) applicata al diritto: - Giovanni Comandè*, Diritto intelligente e AI legale, dall’ossimoro alla realtà operativa (Guida al diritto 31/2025, 10-12, editoriale) [*ordinario di diritto privato comparato presso l'Università Sant'Anna di Pisa] in tema di space economy : L 13.6.2025 n. 89 [GU 24.6.25 n. 144, in vigore dal 25 giugno 2025], Disposizioni in materia di economia dello spazio. - testo della legge (Guida al diritto 31/2025, 13-23) sotto il titolo “Space Economy: la prima legge che regola l’accesso allo spazio extra atmosferico” - commenti: - Andrea Sirotti Gaudenzi, Una norma nazionale di buona fattura che con grande ritardo colma un vuoto (Guida al diritto 31/2025, 24-27) [precedenti normativi a livello internazionale; le novità] - Andrea Sirotti Gaudenzi, Sulla riserva di capacità trasmissiva necessaria una corretta applicazione (Guida al diritto 31/2025, 28-33) N.B. Legge già segnalata con il commento di Giulio M. Salerno*, Legge italiana sullo spazio, un modello se l’attuazione sarà efficace e concreta (Guida al diritto 28/2025, 10-12, editoriale) [*professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Macerata] in tema di stipendi (tetto retributivo nel pubblico impiego): - Corte cost. 28.7.25 n. 135, pres. Amoroso, red. Marini (Guida al diritto 31/2025, 35): Il tetto retributivo fissato, per il pubblico impiego, a 240mila euro è incostituzionale. [Il limite massimo retributivo era stato introdotto con il DL 201/2011 per tutti coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, mediante rinvio allo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione. Col DL 66/2014 il “tetto retributivo” è stato invece determinato nel suo ammontare in misura fissa, con una significativa decurtazione del trattamento economico di alcuni magistrati. Per i primi anni della sua operatività, la norma è stata ritenuta non incostituzionale, poiché considerata una misura straordinaria e temporanea, giustificata dalla situazione di eccezionale crisi finanziaria in cui versava il Paese. Col trascorrere del tempo essa ha perso quel requisito di temporaneità, posto a tutela dell’indipendenza della magistratura e necessario ai fini della sua compatibilità costituzionale. La pronuncia si allinea coi principi ai quali si ispirano plurimi ordinamenti costituzionali di altri Stati. Nello stesso senso si è espressa la Corte di giustizia Ue con sentenza 25.2.2025 (grande sezione, cause C-146/23 e C-374/23) ove è stata analogamente censurata la riduzione del trattamento retributivo dei magistrati. La Consulta ha inoltre ritenuto che l’incostituzionalità della norma, in ragione del carattere generale del “tetto retributivo”, non possa che operare in riferimento a tutti i pubblici dipendenti. Trattandosi di incostituzionalità sopravvenuta, la declaratoria di illegittimità non è retroattiva e produce i suoi effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale] in tema di contratti pubblici (esclusione per violazioni fiscali): - Corte cost. 28.7.25 n. 138, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 31/2025, 35): Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, DLg 50/2016 (codice dei contratti pubblici) ove si prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono «gravi», e quindi causano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omesso pagamento superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, DPR 602/1973, attualmente pari a 5.000 euro. Trattasi di importo non sproporzionato, in quanto la soglia richiamata esprime un certo grado di significatività del debito fiscale, al di sopra del quale il legislatore nella sua discrezionalità ha ritenuto di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici. La misura si rivela anche non manifestamente irragionevole, in quanto essa contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo. in tema di appalti (servizi museali): - Cons. Stato V 30.7.25 n. 6754, pres. Sabatino, est. Manca (Guida al diritto 31/2025, 38): Va respinto l’appello della società Opera Laboratori Fiorentini s.p.a. contro l’aggiudicazione in favore di Coopculture (Società Cooperative Culture) nella gara indetta da Consip per i servizi museali presso il Museo etrusco di Villa Giulia a Roma. Ragioni processuali e sostanziali impediscono al giudice d’appello di prendere in considerazione i fatti oggetto della sanzione irrogata dall’AGCM verso Coopculture per pratiche commerciali scorrette nella gestione del servizio di biglietteria presso il Parco archeologico del Colosseo. Spetta alla Consip valutare se tali fatti impongano una nuova valutazione dell’affidabilità e dell’integrità dell’aggiudicataria Coopculture e un eventuale annullamento in autotutela dell’aggiudicazione (art. 95, comma 1, lettera e), art. 98, comma 3, lettera a), codice contratti pubblici). in tema di opposizione di terzo (nel processo amministrativo): - Cons. giust. amm. Sicilia, Sezione giurisd., 10.6.25 n. 477, pres. de Francisco, rel. Francola (Guida al diritto 31/2025, 102 T): Ai sensi dell'art. 108 c.p.a. la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo ordinaria risulta fondata su due elementi: i) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; ii) il pregiudizio che la sentenza reca a una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare. Quindi, in termini positivi, la legittimazione a proporre opposizione di terzo va riconosciuta: i) ai controinteressati pretermessi; ii) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); iii) ai controinteressati non facilmente identificabili; iv) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, mentre non sono legittimati i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (ad esempio, soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati all'impugnazione). In termini negativi, l'opposizione di terzo può essere proposta non da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione e hanno un interesse, sia pure di fatto, a insorgere contro la pronuncia; possono agire solo coloro che, oltre a essere terzi, vantano, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l'assetto di interessi che da essa scaturisce. - (commento di) Davide Ponte, Un istituto impugnatorio delimitato da criteri precisi (Guida al diritto 31/2025, 107-110) in tema di vaccinazioni (obbligatorie): - Corte giust. Ue 10^, 12.6.25, causa C-219/24 (Guida al diritto 31/2025, 112 s.m.) (su domanda pregiudiziale della Corte suprema dell’Estonia): L’art. 6, par. 1 e 2, nonché l’art. 9, par. 1, della direttiva 89/391, e l’art. 14, par. 3, della direttiva 2000/54, in combinato disposto con l’allegato VII, punti 1 e 2, della stessa, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico. - (commento di) Marina Castellaneta, Il datore può obbligare i “suoi” lavoratori a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico (Guida al diritto 31/2025, 112-114) in materia fiscale (accertamento redditi): - Corte cost. 28.7.25 n. 137, pres. Amoroso, red. Antonini (Guida al diritto 31/2025, 35-36): Accertamento redditi, preclusione processuale restrittiva su utilizzo atti non trasmessi a Entrate … «Il dovere tributario, nella concezione costituzionale, afferisce al pactum unionis piuttosto che a quello subiectionis», per cui solo attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, che ne restringe fortemente la portata applicativa, la previsione dell’inutilizzabilità processuale degli elementi informativi non trasmessi o non consegnati dal contribuente su richiesta dell’amministrazione finanziaria, ritrova una sua vocazione compatibile con il disegno costituzionale, essendo funzionale a favorire un dialogo anticipato, pre-contenzioso, fra le parti e quella reciproca correttezza di rapporti tra pubblica autorità e contribuenti «che è presupposto di ogni civile convivenza. [La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma sull’art. 32, quarto e quinto comma, DPR. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). La sentenza conferma la linea interpretativa già fornita dalla giurisprudenza di legittimità sui limiti di applicabilità della suddetta disposizione, e ne riduce ulteriormente la portata, precisando che devono essere esclusi dalla sanzione dell’inutilizzabilità nel processo «quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, un registro in cui figurassero anche annotazioni contra se) un contenuto, per così dire, misto, ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per il contribuente»]. sulla imposta di successione : - Cass. trib. 27.5.25 n. 14063 (Guida al diritto 31/2025, 36): In caso di successione testamentaria, l’imposta è liquidata dall’Ufficio in base alla dichiarazione di successione presentata dal chiamato all’eredità. La presenza di testamenti successivi che revocano il precedente e la loro eventuale impugnazione giudiziaria non impedisce l’obbligo di pagamento dell’imposta, salvo il diritto al rimborso o la necessità di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative in seguito all’esito del giudizio. in tema di spese processuali (compensazione): - Cass. trib. 25.7.25 n. 21421 (Guida al diritto 31/2025, 36): Non può farsi luogo alla compensazione delle spese di lite se l’incertezza giurisprudenziale era stata risolta con una sentenza delle Sezioni unite di tre anni precedente l’instaurazione del giudizio, non potendosi in tale circostanza ravvisare una delle cause che autorizzano il superamento del principio della soccombenza (art. 15 DLg 31.12.1992 n. 546, codice del processo tributario). Il richiamo a una disposizione sostanziale sopravvenuta è del tutto inidoneo a sostenere la compensazione, considerato che (al di là dell’eccepito formarsi del giudicato sul punto) essa non può fondare la valutazione del comportamento dalla parte nell’intraprendere la lite, né, ovviamente, è configurabile come incertezza giurisprudenziale, essendo, invece, espressione della volontà legislativa che è, per definizione, esterna al processo. in tema di lavoro (licenziamento di incapace naturale): - Corte cost. 18.7.25 n. 111, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 31/2025, 40 T, sotto il titolo: Lavoratore “incapace”, no all’onere di impugnare il licenziamento entro 60 giorni): La norma relativa all'impugnazione del licenziamento (art. 6, primo comma, L 15.7.1966 n. 604, Norme sui licenziamenti individuali) è parzialmente incostituzionale nella parte in cui non prevede che se, al momento della ricezione del licenziamento, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non operi l'onere della previa impugnazione e il licenziamento possa essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. - (commento di) Francesco Maria Ciampi, Termine che può essere un ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale (Guida al diritto 31/2025, 47-52) in tema di responsabilità colposa (valanga di Rigopiano) - Cass. pen. 6^, 11.3.25 n. 9906 (Guida al diritto 31/2025, 60 T, stralcio): 1. In tema di responsabilità colposa, gli eventi "imprevisti" a realizzazione istantanea o immediata, non essendo preceduti da segnali - diversamente dagli eventi classificati "con preavviso" nel sistema della protezione civile - possono essere prevenuti o attenuati solo con l'adozione di cautele da assumere anche con largo anticipo, sicché queste assumono rilievo ai fini del giudizio sulla responsabilità per colpa. Ragione per la quale la violazione del dovere di predisporre le dette misure "su larga scala" integra la condotta in caso di mero accadimento dell'evento catastrofale astrattamente previsto dalla normativa di protezione. (Fattispecie relativa a morte e lesioni in danno di ospiti e dipendenti di un albergo, determinate dall'abbattimento di una valanga sulla struttura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la responsabilità dei funzionari del Servizio di prevenzione della Regione per non aver redatto la carta di localizzazione del pericolo di valanghe). 2. Nell'individuare le posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, il giudice deve muovere dall'attribuzione normativa dei ruoli e ricostruire la catena dei comandi e dei controlli, decodificando i reali assetti di potere decisionale, anche alla luce della necessità che le strutture organizzative realizzino al proprio interno interazioni operative. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, l’individuazione delle posizioni di garanzia sulla base del dato legislativo non delimitasse in modo stringente l'area di rilevanza penale, in essa non potendo esaurirsi il giudizio di responsabilità per colpa della morte e delle lesioni dei dipendenti ed ospiti di una struttura alberghiera, determinate dall'abbattimento di una valanga). 3. In tema di colpa generica, il giudizio di prevedibilità, da formulare con valutazione ex ante, non consiste nelle possibilità di predizione di un tipo di evento che, verificatisi in passato, è suscettibile di replicarsi naturalisticamente, ma postula che quell'evento abbia una probabilità statisticamente rilevante di verificarsi, a tal fine essendo imprescindibile il riferimento alle conoscenze scientifiche nei domini di volta in volta implicati; quando poi detto evento risulti specificamente oggetto della previsione normativa la colpa specifica è integrata dalla mera violazione del precetto che imponeva la precauzione rimasta inattuata. - (commento di) Alberto Cisterna, Un caso scolastico di colpa specifica per mancata “prevenzione regina” (Guida al diritto 31/2025, 88-95) in tema di epidemia colposa (responsabilità anche per condotta omissiva): - Cass. SU pen. 28.7.25 n. 27515 (Guida al diritto 31/2025, 36-37): Il reato di epidemia colposa è di quelli a forma libera (cioè, non vincolato alla commissione di una specifica condotta). È però anche reato causalmente vincolato all’effettivo verificarsi dell’evento della diffusione del virus, che è qualificabile come epidemia quando espone al rischio del contagio un potenziale non individuabile numero di persone. Deve ammettersi la versione colposa omissiva del reato in quanto altrimenti si verificherebbe in termini di punibilità una (ingiustificatamente) ridotta classe di condotte colpose che seppur atte a determinare la diffusione di una malattia infettiva non sarebbero punibili, laddove tali condotte sono, invece, rilevanti in quanto connotate da comportamenti imprudenti, inerti o negligenti magari tenuti da soggetti che per impiego di lavoro hanno come compito preminente quello di assicurare o contribuire a mantenere il bene della salute pubblica. [La sentenza è stata pronunciata su ricorso della Procura contro l’assoluzione di un soggetto delegato alla sicurezza in ospedale che aveva di fatto omesso di fare alcunché, nel marzo-aprile 2020, contro la diffusione del virus Sars-Cov 2 tra i pazienti e il personale medico/ infermieristico presenti nel nosocomio. Il punto da chiarire era proprio quello relativo alla possibilità di contestare il reato a chi agisca per colpa adottando un comportamento antidoveroso e certamente non mirato a provocare volontariamente l’evento contemplato dalla norma penale, cioè la diffusione di germi patogeni. La norma non individua infatti come condotta punibile la diffusione dell’agente patogeno, bensì l’evento dell’essersi verificata un’epidemia. In altri termini, non si imputa al soggetto una condotta di diffusione del virus, ma l’aver cagionato la diffusione stessa a seguito di azioni non predefinite o individuate dalla norma incriminatrice] c.s. L'Italia è ancora quel paese dove si riesce a essere umani [dal film “Jay Kelly”, di Noah Bauembach, con George Clooney]

in tema di giustizia riparativa : - Fabio FIorentin*, Giustizia riparativa, per ora relegata a un’architettura normativa astratta (Guida al diritto 30/2025, 10-12, editoriale) [*magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Venezia] sul c.d. decreto bullismo : DLg 12.6.2025 n. 99 [GU 1.7.25 n. 150, in vigore dal 16 luglio 2025], Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70 - testo del decreto (Guida al diritto 30/2025, 13-15) - commenti: - Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, Patto educativo di corresponsabilità firmato dalla scuola e dalle famiglie (Guida al diritto 30/2025, 16-19) [i principi della delega: definizione giuridica del bullismo, sostegno psicologico agli studenti vittime, progetto rieducativo sotto la guida dei servizi sociali] - Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, Numero “Emergenza Infanzia” attivo sul territorio nazionale tutti i giorni (Guida al diritto 30/2025, 20-24) [le novità: il “114” per le emergenze] in tema di usi civici : - Corte cost. 24.7.25 n. 125, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 30/2025, 29): In tema di usi civici, la previsione che il commissario agli usi civici avvii d’ufficio procedimenti giudiziari che dovrà definire costituisce una seria disarmonia, determinata dalla sovrapposizione di funzioni giudicanti e di funzioni di impulso processuale. Tuttavia la Corte non può intervenire sul punto: l’ostacolo a un suo intervento non è costituito dall’esistenza di un ambito discrezionale riservato al legislatore, bensì dall’impossibilità di costruire per via di pronuncia costituzionale, e senza esercitare scelte politiche, un “sistema” protettivo dei domini collettivi in quanto beni ambientali che assicuri anche una piena armonia con gli articoli 24, 111 e 117, secondo comma, Cost. La declaratoria di inammissibilità, peraltro, non deve indurre a sottovalutare la serietà della questione. Nonostante il fermo invito formulato al legislatore, quest’ultimo ha infatti continuato a rimanere inerte, e tale inerzia non risulta coerente con il dovere di leale collaborazione, la cui osservanza deve ispirare le relazioni fra tutti i poteri dello Stato. Si tratta di una scelta problematica per lo stesso legislatore, poiché nelle complesse società contemporanee la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini costituisce una parte essenziale della sua legittimazione. in tema di appalti (cauzione provvisoria e definitiva): - Cons. Stato V, 22.5.25 n. 4424, pres. Sabatino, rel. Santini (Guida al diritto 30/2025, 84 T, sotto il titolo: Escussione cauzione provvisoria, come atto dell’appaltante compete al Ga): 1. L'incameramento della cauzione provvisoria - a differenza di quella definitiva, che riguarda la corretta esecuzione della commessa - è una conseguenza del provvedimento autoritativo cui accede (decadenza per mancata stipulazione, ovvero, più comunemente, per esclusione dalla gara) e la sua cognizione è attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, lettera e), n. 1, c.p.a., essendo atto della stazione appaltante inerente all'aggiudicazione dell'appalto, che rientra nella fase procedimentale a evidenza pubblica di scelta del contraente. 2. Il contratto autonomo di garanzia differisce dalla fideiussione in senso stretto in quanto mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Pertanto l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del "risarcimento" del danno (rectius, dell'indennizzo conseguente all'inadempimento). 3. Il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 1957 del c.c. si applica anche al di fuori del puro ambito fideiussorio. Con riferimento alle procedure di appalto è da ritenersi pertanto intempestiva l'escussione della cauzione, data da un contratto autonomo di garanzia, operata oltre i sei mesi, da computarsi a decorrere dall'inadempimento dell'obbligato principale, coincidente con il momento dell'esclusione dello stesso dalla procedura, concretizzandosi il danno per la stazione appaltante in tale momento e non alla scadenza in senso stretto dell’offerta, la cui finalizzazione all'aggiudicazione e alla stipula del contratto diviene impossibile per via del conclamato inadempimento dell’obbligato. - (commento di) Costanza Ponte, I giudici precisano il regime giuridico applicabile alla garanzia provvisoria (Guida al diritto 30/2025, 89-94). I confini della giurisdizione amministrativa sull’atto autoritativo di escussione. La garanzia prestata a corredo dell’offerta come contratto autonomo dalla fideiussione. La funzione indennitaria della garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. L’applicabilità dell’art. 1957 Cc in generale a ogni tipologia di garanzia. in tema di appalti (accesso e segreto tecnico o commerciale): - Corte giust. Ue 10^, 10.6.25 (ord.za), causa C-686/24, promossa dal Consiglio di Stato con ord.za 15.10.2024 (Guida al diritto 30/2025, 96 s.m.): L’art. 39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli artt. 70 e 75 di tale direttiva, osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali. - (commento di) Marina Castellaneta, Accesso a informazioni commerciali, nessun automatismo equilibrio tra trasparenza e tutela dei “segreti” (Guida al diritto 30/2025, 96-98). La Corte chiarisce che è necessaria una valutazione basata sul bilanciamento degli interessi accompagnata da un’adeguata motivazione. La norma interna che non consenta alle amministrazioni giudicatrici di rifiutare la trasmissione di informazioni è incompatibile con il diritto Ue. in tema di responsabilità della PA (conseguente all’annullamento di atti amministrativi): - Cons. Stato VI 4.7.25 n. 5803, pres. De Felice, est. Ponte (Guida al diritto 30/2025, 29): Affinché sia configurabile la responsabilità della PA da provvedimento illegittimo sono necessari: l’elemento oggettivo; l’elemento soggettivo; il nesso di causalità materiale o strutturale; il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo - correlata ad un bene della vita che in caso di interesse pretensivo presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla relativa spettanza – e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo. Sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo, così come individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi subiti dalla parte danneggiata. Non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a seguito dell’annullamento dell’atto amministrativo per meri “vizi di forma” (violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, carenza di motivazione), in quanto in tali ipotesi manca l’accertamento stesso della spettanza del bene della vita. (Nel caso di specie, chiarito il quadro generale prodromico alla verifica dei presupposti della responsabilità risarcitoria, il CdS ha ritenuto che, se da un canto l’annullamento dell’originario diniego era avvenuto per difetto di motivazione, d’altro canto mancava, in conseguenza del relativo annullamento, la prova della certezza o probabilità vicina alla certezza in ordine alla spettanza del richiesto trasferimento) in tema di accesso (privacy): - Provvedimento 12.6.2025 n. 352 Garante privacy (Guida al diritto 30/2025, 26): Se c’è pubblico interesse “chiunque” può chiedere il certificato di laurea di un terzo. [L’Autorità si è pronunciata sulla possibilità di ottenere copia dei titoli universitari del controinteressato in un caso in cui le informazioni erano state chieste nell’ambito di una vicenda che aveva avuto un notevole interesse mediatico, ed erano stati depositati esposti all’Autorità giudiziaria in ordine alla ipotizzabile “alterazione” del certificato. In tale contesto il controinteressato aveva già rilasciato alle agenzie di stampa e alle testate giornalistiche dichiarazioni spontanee sulla vicenda. Considerato che alcune informazioni di tipo personale erano state rese pubbliche dallo stesso soggetto che paventava un possibile pregiudizio alla protezione dei propri dati personali, il Garante ha ritenuto, ai sensi della disciplina legislativa vigente e delle indicazioni dell’ANAC in materia, che dagli atti e dal particolare contesto del caso in esame non emergessero elementi in ordine alla sussistenza di esclusioni o limiti riferibili al Dlgs n. 33/2013. Tutto ciò restando impregiudicata ogni autonoma valutazione dell’Università in ordine alla sussistenza di ulteriori interessi pubblici, non sindacabili dall’Autorità per la protezione dei dati personali, suscettibili di determinare il rigetto dell’istanza dell’interessato, se effettivamente legati alla conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento, nonché al regolare svolgimento di attività ispettive]. sul processo costituzionale : - Corte cost. 24.7.25 n. 126, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 30/2025, 29): Il ricorso alla Corte costituzionale deve essere sorretto da una motivazione sufficiente e adeguata, che prenda esattamente in considerazione tanto la disposizione impugnata quanto il parametro interposto e quelli costituzionali evocati, ponendoli nella corretta relazione. (Nella fattispecie, era impugnata la disciplina regionale che prevede varianti ai progetti autorizzati in materia di attività estrattive. Secondo la Corte il ricorrente non ha individuato con puntuale chiarezza il testo normativo sul quale si appunta la censura di legittimità costituzionale. Nel ricorso, infatti, si fa per ben due volte riferimento alla previsione, da parte della legge regionale impugnata, di modifiche o estensioni «non sostanziali», che avrebbero determinato l’automatica sottrazione alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, senza però mostrare se e in che misura un elenco di “modifiche sostanziali” da parte della legge regionale costituisca effettivo pregiudizio per i beni tutelati dalla Costituzione e per le connesse attribuzioni dello Stato). in tema di gratuito patrocinio : - Corte cost. 22.7.25 n. 119, pres. Amoroso, red. Cassinelli (Guida al diritto 30/2025, 27): La richiesta di certificazione consolare dei redditi al cittadino extra-Ue è legittima. La ratio dell’aggravio documentale è individuabile nella necessità di conoscere in tempi brevi la consistenza economica complessiva dei cittadini di Stati non appartenenti all’UE che chiedono di essere ammessi al beneficio. Al contempo, la previsione consente agli interessati di rivolgersi agli uffici consolari presenti nel territorio italiano, per ottenere un’unica certificazione, anziché alle amministrazioni dello Stato di competenza, per il rilascio di plurime certificazioni. Tale ratio non viene meno se il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea che richiede il beneficio sia residente in Italia, poiché la residenza, anche protratta, nel nostro Paese non fa venir meno l’interesse alla verifica dei redditi prodotti all’estero, e con essa la necessità della certificazione consolare. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è condizionata, infatti, alla “non abbienza” del richiedente, e tale nozione comprende qualsiasi risorsa economica, non soltanto i redditi da lavoro, che di regola sono prodotti nel luogo in cui si vive. - Cass. SSUU 23.7.25 n. 20929 (Guida al diritto 30/2025, 27): I provvedimenti che dispongono il rigetto della domanda o la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposti dalla Commissione ad hoc istituita presso la Commissione tributaria sono validamente impugnabili con lo strumento dell’opposizione prevista dall’art. 170 TU spese di giustizia (DPR 115/2002) e, quindi, davanti al tribunale civile attraverso il ricorso disciplinato dall’art. 15 DLg 150/2011. Tale ultima norma è esplicitamente richiamata dal suddetto art. 170 TU che regola l’opposizione contro il decreto di pagamento che liquida i compensi dei difensori e degli ausiliari affermando che essa va proposta davanti al tribunale civile con applicazione del rito semplificato di cognizione. in tema di circolazione stradale : - Cass. pen. 4^, 21.7.25 n. 26491 (Guida al diritto 30/2025, 27): Risponde per colpa chi parcheggia sulla strada determinando l’incidente tra altri utenti. La colpa di chi trasgredisce il divieto di sosta deve corrispondere alla violazione della regola cautelare per cui è stato apposto: deve, cioè, essere un divieto collegato alla finalità di evitare intralci alla circolazione stradale come quelli che impongono di non parcheggiare a meno di una certa distanza in curva dove oscurando la visuale degli utenti della strada si crea un chiaro pericolo nell’ambito della circolazione stradale. (La SC accoglie il ricorso della Procura contro l’assoluzione del proprietario di uno scooter parcheggiato irregolarmente che invadeva la carreggiata proprio in corrispondenza del punto ove si era verificato l’impatto tra una bicicletta e un autocarro. Per evitare lo scooter, che occupava oltre mezzo metro della carreggiata di destra, la ciclista si era dovuta spostare sulla sinistra dove un autocarro che procedeva nel medesimo senso di marcia la travolgeva. La posizione dello scooter rispetto all’incidente verificatosi è una circostanza non del tutto neutra, e comunque non esime in sé gli altri soggetti coinvolti: il conducente dell’autocarro doveva guidare con prudenza per poter rallentare o addirittura arrestarsi, evitando l’impatto con la bicicletta che lo precedeva a fronte della possibile e percepibile circostanza che sulla strada sussistesse un ostacolo). in tema di matrimonio (regime dei beni): - Cass. 1^, 21.7.25 n. 20419 (Guida al diritto 30/2025, 27): La sposa straniera non può “negare” la separazione dei beni se conosce l’italiano quanto basta per comprendere le formule contenute nell’atto di matrimonio. [La ricorrente, di nazionalità spagnola, aveva impugnato per falsità l’atto di matrimonio nella parte in cui l’officiante aveva attestato che essa aveva dichiarato di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni. La donna sosteneva che alla data del matrimonio non parlava e non era in condizione di comprendere la lingua italiana. I giudici di merito hanno ritenuto non provato l’assunto in quanto risultava in via documentale, dalla corrispondenza (tra l’altro c’era stato anche l’invio di un curriculum vitae), anche anteriore al matrimonio, intercorsa tra gli sposi e terze persone, che la donna possedeva una conoscenza della lingua italiana sufficiente a comprendere il contenuto e la portata delle proprie dichiarazioni, per le quali non era necessaria la presenza di un interprete alla celebrazione del matrimonio. La SC ha confermato la decisione di merito] in tema di condominio (balconi di proprietà esclusiva): - Cass. 2^, 2.3.25 n. 5528 (Guida al diritto 30/2025, 49-52 s.m., annotata da Fulvio Pironti): 1. La delibera dell'assemblea condominiale che riguardi beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini (come nel caso dei balconi) e non incida sulla gestione o conservazione delle parti comuni, è affetta da nullità per incompetenza assoluta dell'organo deliberante. Tale vizio, derivante da una impossibilità giuridica dell'oggetto, comporta la nullità insanabile non essendo soggetta al termine perentorio di impugnazione previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. Di conseguenza, la nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento, senza limiti temporali. 2. L'adozione di una contabilità separata non sana la nullità della delibera condominiale, che rimane tale a prescindere dalle modalità esecutive adottate. I condomini dissenzienti hanno sempre il diritto di impugnare le delibere nulle in ogni tempo, anche nel caso in cui non siano destinatari diretti delle conseguenze del contratto. Inoltre, l'amministratore non è legittimato a stipulare contratti che riguardano le proprietà esclusive dei singoli condomini senza un esplicito mandato degli interessati. in tema di società : - Corte cost. 26.6.25 n. 87, pres. Amoroso, red. Navarretta (Guida al diritto 30/2025, 32 T stralcio): Non è fondata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 147 LF (come sostituito dal DLg 5/2006), nella parte in cui non prevede la inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili di una società semplice dell'accertamento della loro fallibilità, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società, nel quale i soci, benché palesi, non sono stati convocati: la disposizione censurata, infatti, va interpretata nel senso che i soci palesi di una società semplice hanno diritto a essere convocati nel giudizio sul fallimento della società, che indirettamente accerta la loro fallibilità sostanziale, anche se nel medesimo giudizio non è stato chiesto il loro fallimento in estensione; in mancanza, l'accertamento della loro fallibilità non è opponibile nel giudizio di cui all'art. 147, salvo che, di fatto, abbiano già esercitato rispetto a tale accertamento il loro diritto di difesa. - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, L’effettivo diritto di difesa richiede l’instaurazione del contraddittorio (Guida al diritto 30/2025, 37-43) - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Superato il formalismo delle norme su insolvenza e rappresentanza (Guida al diritto 30/2025, 44-48) in materia edilizia (ordine di demolizione impartito dal giudice penale): - Cass. pen. 3^, 24.6.25 n. 23457 (Guida al diritto 30/2025, 64 T, sotto il titolo “Opere abusive: ordine di demolizione dell’immobile non sempre sospendibile”): 1. L'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna è doveroso; esso incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva che sia ancora tale, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell'abuso, e, in fase di esecuzione, è passibile di revoca solo quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della PA che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (condono e rilascio di permesso in sanatoria). L'insuperabilità dell'ordine di demolizione quale scelta necessaria del legislatore, a fronte di taluni tipi di abuso edilizio, trova ulteriore conferma nella disciplina di cui all'art. 31, comma 3, DPR 380/2001, che ha solo introdotto, a certe condizioni, un possibile, più ampio intervallo di tempo entro cui deve procedersi alla demolizione ordinata dal comune, prevedendo, in caso di inosservanza, l’acquisizione delle opere di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. 2. Il principio di proporzionalità nell'applicazione dell'ordine di demolizione di un immobile illegalmente edificato (art. 8 della Cedu), adottato da una pubblica autorità al fine di contrastare la realizzazione di opere senza permesso di costruire, opera esclusivamente in relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione di una persona, ed implica la valorizzazione di alcune circostanze, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale (posto che sono tassativi i casi di definitiva revoca, ravvisabili allorquando la demolizione risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della PA che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività). In particolare, tra tali condizioni non può essere valorizzata e considerata, da sola, la situazione di salute di un familiare dell’istante (nella specie, la figlia affetta da autismo), dovendo tale situazione essere valutata congiuntamente con la consapevolezza della illiceità dell'intervento nonché con l'arco di tempo decorso dall'accertamento dell'abuso al fine di verificare se l'interessato abbia avuto la possibilità di legalizzare il manufatto abusivo o di reperire un'altra soluzione abitativa. [Su queste premesse la Corte, accogliendo il ricorso del PM, ha annullato con rinvio il provvedimento di revoca dell’ordine di demolizione adottato dal giudice dell’esecuzione]. - (commento di) Giuseppe Amato, Stop all’abbattimento del manufatto solo se c’è principio di proporzionalità (Guida al diritto 30/2025, 72-75). Annullato con rinvio, su ricorso del PM, l’atto di revoca della “demolizione” basato solo sulla condizione di salute del familiare dell’istante, senza una considerazione complessiva del contesto. La Corte coglie l’occasione per puntualizzare le condizioni che possono essere valorizzate per conciliare l’esecuzione della demolizione con le esigenze abitative dell’istante. Il dovere di valutare il rispetto del principio di proporzionalità nell’esecuzione dell'ordine non implica una discrezionalità del giudice ma la necessità di rispettare alcuni criteri guida. c.s. Ogni successo comporta soltanto un biglietto di ammissione a un problema più difficile (Henry Kissinger)

Guido Fassò, in Storia della filoisofia del diritto, vol. III pp. 324/326 osserva: "La riconciliazione tra scienza e filosofia del diritto avvenne però in Italia per altra via , grazie all'opera mediatrice di una singolare figura di pensatore che esercitò, forse con la sua personalità più ancora che con la sua dottrina , una forte suggestione su giuristi italiani: Giuseppe Capograssi (1889 - 1956), il quale , pur filosofo - anzi , filosofo a tendenza mistica, profondamente sensibile al fatto religioso - , assunse verso la scienza giuridica, di contro al < > degli idealisti , un atteggiamento di modestia e di umiltà che non solo gli valse le simpatie dei giuristi ( lusingati, in fondo, da quella che sembrava una resa della filosofia alla loro scienza), ma, cosa assai più importante, gli permise di penetrare i motivi profondi, e quindi in sostanza filosofici, dell'operare dei giuristi: rivelando a costoro la tanto aborrita filosofia erano essi stessi a praticarla senza accorgersene. Cio ebbe, a dire il vero, anche conseguenze non felici, perché i giuristi, appreso d'esser filosofi si buttarono in molti avventatamente a filosofare; mentre il Capograssi aveva inteso dire che essi facevano della filosofia implicitamente nell'atto in cui facevano della scienza. Tuttavia, il nuovo atteggiamento dei giuristi, o di gran parte di essi, contribuì a determinare una più ampia apertura degli studi giuridici, il cui campo andò allargandosi non solo alla filosofia ma anche all'economia, alla sociologia, all'esperienza totale, insomma, dell'uomo. L'assunto del Capograssi di < >, < >, mettendosi < > e cercando < >, rientrava infatti in una visione amplissima del diritto: che veniva concepito non come sola norma, ma come attività, come esperienza: < >, che è in definitiva e in sostanza l'esperienza umana, giacché < >. Concetto volutamente indeterminato, quello di esperienza giuridica poteva apparire abbracciare tutto e non abbracciare; ma senza dubbio esso rendeva efficacemente quel carattere, che già abbiamo avuto molteplici occasioni di rilevare, di problematicità e di indeterminabilità del fenomeno del diritto: carattere davanti al quale mostrano i loro limiti, tutte le teorie semplificatorie e riduzionistiche di esso, primo fra tutte il giuspositivismo formalistico. Ed invero la difficoltà - ricordata già dal Kant come esempio delle difficoltà delle definizioni - di definire il diritto (la quale è più che difficoltà e forse impossibilità) è dovuta alla molteplicità degli aspetti del fenomeno giuridico, che prima di essere oggetto dell'attività dell'uomo è la sua attività stessa, articolantesi in disparate forme dovunque l'uomo sia in rapporto con gli altri uomini. Il Capograssi, del resto, tirava le somme, pur se da una posizione personalissima, di un movimento che sotto vari e spesso contraddittori aspetti era in atto da tempo. La stessa espressione , destinata in Italia a tanta fortuna, < >, era di origine sociologica - l'abbiamo vista usata ad esempio dal Gurvitch -, la dissoluzione del diritto come norma nel diritto come attività era stata opera dell'idealismo; l'estensione della giuridicità a una molteplicità di ordinamenti diversi da quello dello Stato era stata affermata dalle dottrine istituzionalistiche; l'idea del carattere creativo del diritto nell'ambito dell'interpretazione e dell'esecuzione era stata al centro del movimento del diritto libero e degli indirizzi affini; il richiamo a valori intuiti dall'esperienza interiore del soggetto era stato proprio della fenomenologia. A questi motivi, diffusi, anche se ostici alla mentalità dei più fra i giuristi italiani, il Capograssi aggiungeva una afflato umano e religioso insieme, riecheggiante la filosofia dell'azione del Blondel e risalente al Rosmini e alla fine a Sant'Agostino , attraverso un Vico interpretato secondo questa linea di pensiero, con un'attenzione vivissima all'individuale e al personale in contrasto con l'universalismo dell'idealismo assoluto; e la sua dottrina esercitò per vari anni una suggestione notevole nell'ambiente giuridico italiano, risvegliandolo dalla sua cieca fede nel formalismo giuspositivistico e facendolo aprire a più vive e concrete visioni del diritto". Sul pensiero filosofico e giuridico di Giuseppe Capograssi si segnalano al lettore i seguenti saggi rinvenibili sul web: A) Fulvio Tessitore, la voce Capograssi, Giuseppe - Enciclopedia - Treccani Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Filosofia (2012) (all'indirizzo WEB https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-capograssi_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Filosofia%29/ ); B) Ulderico Pomarici, la voce Capograssi, Giuseppe - Enciclopedia - Treccani Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto (2012) (all'indirizzo WEB https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-capograssi_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/ ); C) Mario Sirimarco, il saggio “Oltre-il-nichilismo-il-realismo-di-Giuseppe-Capograssi”, pubblicato sulla rivista Nomos le attualità del diritto ( all'indirizzo WEB https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2021/06/4.-M.-Sirimarco-Oltre-il-nichilismo-il-realismo-di-Giuseppe-Capograssi.pdf ) D) Mario Cioffi, l'articolo “Giuseppe Capograssi giurista e filosofo cattolico nella crisi del suo tempo” in Iustitia Anno LXX, Aprile – Giugno 2017 2/17 “Testimonianze” – pp. 197-208 ( all'indirizzo WEB https://www.rosmini.it/Resource/Rosmini/Rass.%20Stampa%202017/2017%2006-04%20Capograssi%20Cioffi.pdf ); E) Rocco Pezzimenti, il saggio “Il ruolo del giurista e l’interpretazione scientifica della storia” (all'indirizzo WEB https://www.iustitiaugci.org/wp-content/uploads/2024/02/2023Convegno6-Capograssi.docx.pdf Nel rinviare alla completa lettura degli scritti segnalati, si riporta un breve stralcio dal saggio di Mario Sirimarco. “ Il diritto occupa, lo abbiamo accennato, un posto centrale nell’etica capograssiana. Il diritto non inteso positivisticamente o formalisticamente come un asettico insieme di norme e di istituti, ma come espressione della vita, come esperienza. Capograssi, come Rosmini, vede nel diritto l’uomo, la sua azione e, quindi, con Vico, la storia. La giuridicità, o meglio, l’esperienza giuridica, acquista, infatti, in Capograssi il significato di segno e di sintomo dello stato dell’umanità, la prova che l’individuo esiste e resiste *. Ma, soprattutto, l’esperienza giuridica è la preparazione dell’esperienza morale, «sono la stessa esperienza etica, l’una richiama l’altra» **; entrambe,esperienza giuridica ed esperienza morale, contribuiscono a dare il senso della sua filosofia pratica che è quello di un «esorcismo metafisico» contro la presenza del Male, che indica la morte spirituale e la perdita dell’identità dell’agente: la filosofia del diritto diventa la difesa dell’azione, della vita dell’individuo che agisce ***. Questi temi troveranno occasione di riflessione in nuova prospettica con l’emergere della catastrofe. Capograssi è, infatti, il filosofo che meglio di altri ha descritto la crisi del secolo passato e del mondo contemporaneo, le tragedie e le miserie dei totalitarismi, ma che ha saputo anche individuare dei segni di speranza indicando all’individuo la necessità di essere se stesso, di non lasciarsi massificare e omologare, di preservare la propria personalità e dispiegare le proprie potenzialità di umanità, per evitare il pericolo, sempre latente del resto, della scissione tra individuo e individualità che impedisce il perseguimento della personalità e lascia, come vedremo, l’individuo in balia e nella disponibilità dei detentori del potere, che lo piegano ai propri fini, col rischio che l’uomo diventi «superfluo» secondo l’ammonimento sempre attuale espresso da Hannah Arendt ****. Inevitabile, quindi, il confronto col nichilismo e con il nichilismo giuridico di conseguenza, un confronto sempre presente nel pensiero capograssiano ma che assume toni più intensi «dopo la catastrofe» ". * Cfr. G. CAPOGRASSI, L’ambiguità del diritto contemporaneo, in Incertezze sull’individuo, cit., 119. ** G. CAPOGRASSI, Introduzione alla vita etica, cit., 45-46: «Lo Stato e il diritto mi ricordano che sono qualche altra cosa, oltre a quello che voglio essere […] C’è qualche cosa che è più profonda di me. Sono uomo. Vale a dire, sono tutti i fini e tutti gli interessi che fanno umana la vita […] Non c’è nessun lavoro intellettuale da fare, nessuna ricerca. C’è soltanto da resistere alle profonde tendenze che tenderebbero a gettarsi, e a fermare le correnti della vita, o nel piacevole o nell’utile o in uno degli altri fini costitutivi dell’umanità della vita e a subordinare tutti gli altri fini a quest’uno; e quindi, riportata l’anima nel proprio dominio, nel dominio di sé stessa, lasciarsi vivere secondo le inclinazioni della volontà, che vuole appunto vivere la vita nella totalità e nell’ordine dei suoi interessi e dei suoi fini umani. Perciò la morale è virtù e libertà […] L’esperienza morale è proprio l’esperienza nella quale l’uomo vive nella pace della sua natura totalmente spiegata in tutte le sue forze e le sue direzioni». *** Cfr. V. FROSINI, Capograssi: la struttura dell’esperienza giuridica, cit., 59. **** Sul pensiero della Arendt, anche per cogliervi interessanti nessi con la filosofia capograssiana, cfr. T. SERRA, Virtualità e realtà delle istituzioni. Ermeneutica, diritto e politica in Hannah Arendt, Torino, Giappichelli, 1997. Sarebbe interessante approfondire i tratti di tangenza tra questi due pensatori, non classificabili in determinate scuole o correnti, sui temi del totalitarismo, della condizione umana e dell’agire.

Tribunale Milano, sez. IV, 02 giugno 2025 IL CASO E LA DECISIONE La controversia in esame è intercorsa tra un Condominio sito in un immobile residenziale risalente ai primi anni del Novecento e il proprietario di un appartamento ubicato al piano rialzato della scala A dello stabile. Nei primi giorni di gennaio 2025, l'impresa incaricata dal suddetto proprietario ha esposto un cartello recante l'avviso dell' inizio di lavori edilizi consistenti nella creazione di una nuova apertura in una muratura condominiale portante, allo scopo di realizzare un secondo ingresso all'unità abitativa di proprietà del resistente. Da quanto risulterebbe dalla documentazione tecnica depositata, la muratura oggetto dell'intervento sarebbe spessa circa mezzo metro e costituirebbe un elemento portante del fabbricato. A seguito dell'annuncio dei lavori, l'amministratore del Condominio ha convocato un'assemblea per il 28 gennaio 2025, durante la quale, con ampia maggioranza, sono state adottate tre delibere : una prima concernente l'integrazione del regolamento condominiale, introducendo l'obbligo di autorizzazione assembleare per qualsiasi apertura o modifica dei varchi su muri condominiali; una seconda, di diniego espresso alla realizzazione del varco previsto dal predetto proprietario; una terza, di mandato all'amministratore per attivarsi al fine di impedire l'esecuzione dell'intervento. Nonostante l'avvenuta adozione di tali delibere, il 12 marzo 2025 l'architetto incaricato dal proprietario ha comunicato all'amministratore l’imminente inizio dei lavori di apertura. Il proprietario, peraltro, ha giustificato la propria iniziativa sostenendo di aver ricevuto, per il tramite dei precedenti proprietari, un'autorizzazione rilasciata dall'amministratore condominiale nel 2024 per una simile apertura. Tuttavia, ad avviso del Condominio tale autorizzazione sarebbe inconferente, in quanto: non riferita al proprietario e relativa ad un progetto differente quanto a collocazione del varco; non considerante i precedenti interventi di consolidamento strutturale dell'edificio; e, in ogni caso, revocata prima dell'inizio di qualsiasi attività. Il Condominio, dunque, opponendosi alla suddetta aperura, ha agito in giudizio evidenziando che la muratura in oggetto rientra tra le parti comuni ex art. 1117 c.c. e che l'intervento progettato non potrebbe essere ricondotto all'uso individuale consentito dall' art. 1102 c.c. , configurando piuttosto un'innovazione ai sensi dell' art. 1120 c.c. , che necessiterebbe della previa approvazione dell'assemblea condominiale, secondo i quorum previsti dall' art. 1136 c.c. Ha inoltre invocato il regolamento condominiale, il quale vieterebbe modifiche delle strutture portanti senza l'autorizzazione preventiva dell'amministratore e comunque senza approvazione assembleare. Il regolamento, inoltre, vieterebbe modifiche che compromettano la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio, elementi che secondo il Condominio sarebbero tutti coinvolti nell'intervento contestato. Sul piano tecnico, il Condominio ha dedotto problematiche inerenti alla sicurezza e alla conformità edilizia. In particolare, l'apertura prevista si troverebbe in prossimità della rampa delle scale, a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dal regolamento edilizio del Comune di Milano (art. 89), oltre che a ridosso di impianti condominiali (gas e corrente elettrica). Sarebbe altresì contestata la legittimità dell'intervento in riferimento alle norme antisismiche (D.G.R. 4317/2021), ritenendo non rispettati i criteri di distanza dagli angoli murari e dalla cerchiatura. In aggiunta, si deduce che la nuova porta, per posizione, dimensioni e proporzioni rispetto alle altre aperture esistenti, altererebbe il decoro architettonico dello stabile, violando l' art. 1120, comma 4, c.c. , oltre a determinare un'illegittima appropriazione di porzione del bene comune (la muratura stessa), in contrasto con l' art. 1102 c.c. Con riferimento alla tutela possessoria , il Condominio ha ravvisato nella condotta del resistente gli estremi della turbativa ( ex art. 1170 c.c. ), già attuale, stante l'esecuzione di fori prodromici all'apertura e l'avvenuto annuncio dei lavori, e potenzialmente suscettibile di aggravarsi in caso di prosecuzione delle opere; ha fatto altresì riferimento alla possibilità che possa configurarsi uno spoglio ( art. 1168 c.c. ), qualora venga effettivamente creato il varco. In subordine, il Condominio ha agito ex art. 700 c.p.c. , il fumus boni iuris essendo dimostrato dai fatti sopra esposti ed il periculum in mora sussistendo a fronte dei danni irreparabili alla stabilità dell'edificio e alla sicurezza degli abitanti. Il proprietario si è difeso contestando in fatto e diritto il ricorso avversario: in particolare, ha dedotto di aver acquistato in data 5 settembre 2024 un appartamento sito nel suddetto stabile da soggetti che, già nel febbraio precedente, avevano richiesto all'amministratore l'autorizzazione all'apertura di una seconda porta sul pianerottolo condominiale, al fine di rendere frazionabile l'immobile in due unità distinte. Tale autorizzazione, secondo quanto documentato in atti, sarebbe stata rilasciata in data 28 febbraio 2024, previo esame favorevole dei progettisti e del tecnico strutturista incaricato. Secondo il resistente, detta autorizzazione, benché rilasciata ai danti causa, sarebbe tuttora efficace e idonea a legittimare la medesima opera anche a beneficio dell'attuale proprietario. Inoltre, la fattibilità tecnica dell'intervento sarebbe stata ulteriormente confermata in più occasioni da parte del medesimo tecnico incaricato dal resistente, in risposta alle obiezioni sollevate in sede assembleare e dal tecnico di parte condominiale. Il resistente richiama l' art. 1102 c.c. , ritenendo che l'apertura della porta configurerebbe un uso più intenso del bene comune pienamente consentito al singolo condomino, in quanto: - non sarebbe pregiudicata la stabilità del fabbricato, come attestato da plurime perizie; - non risulterebbe violato il decoro architettonico, trattandosi di intervento interno al pianerottolo e dunque privo di impatto visivo rilevante; - non sarebbe alterata la destinazione della cosa comune, né risulterebbe lesa la possibilità di pari uso da parte degli altri condomini; - l'intervento risulterebbe conforme al regolamento condominiale vigente, che all'art. 2 del capitolo 2 prevede quale unica autorizzazione necessaria quella dell'amministratore, autorizzazione che si assumerebbe tuttora valida e non efficacemente revocata. Conseguentemente, a dire del resistente, la delibera assembleare del 28 gennaio 2025, con la quale è stata introdotta una limitazione al diritto di modificare i varchi nel muro comune, non risulterebbe valida in quanto adottata a maggioranza e non all'unanimità, come invece richiesto per le modifiche a regolamenti contrattuali. In ogni caso, il resistente ha contestato la validità del diniego espresso dall'assemblea, per carenza di motivazione concreta e definitiva, evidenziando che tale diniego sarebbe fondato su rilievi meramente dubitativi. Né l'intervento violerebbe il Regolamento Edilizio del Comune di Milano, tanto più che risulterebbe già consentito mediante regolare presentazione di SCIA, cui non sarebbero seguite osservazioni da parte dell'Amministrazione comunale. Infine, in relazione alla doglianza secondo cui l'apertura della porta determinerebbe un’illegittima appropriazione di porzione del muro comune, il resistente assume che tale uso esclusivo sarebbe legittimo ai sensi dell' art. 1102 c.c. , non pregiudicando gli altri condomini. All’esito del giudizio il Giudice, in accoglimento del ricorso, ha ordinato al proprietario resistente l' immediata cessazione di ogni turbativa e molestia all'esercizio del possesso del muro condominiale , provvedendo - a sue cure e spese - alla rimozione di ogni parte di cantiere eventualmente allestito, nelle more del giudizio, nelle parti comuni del Condominio ricorrente. LA SOLUZIONE IN DIRITTO Il Tribunale, anzitutto, ha accertato che il Condominio possiede il muro portante che affaccia sul pianerottolo del piano rialzato; detto muro ha la funzione di sostenere l'edificio ed altresì di circoscrivere la geometria tipica degli edifici dei primi anni del ‘900. Il possesso del muro è esercitato non tanto mediante il suo materiale utilizzo, bensì per mezzo della sua pluridecennale funzione di sostegno del Condominio, caratterizzando oltretutto l'armonia dei suoi spazi comuni interni. Il Giudice, quindi, ha affermato che il Condominio gode di quel muro quotidianamente - appunto - possedendolo: in particolare, ha sottolineato che la sezione quarta civile del Tribunale avesse già in precedenza evidenziato, con sentenza del 21 maggio 2015, che “ la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio per cui il decoro architettonico di un edificio costituisce una caratteristica essenziale dello stabile e quindi un elemento incidente, oltre che sul valore economico del bene, anche sul modo di godimento da parte del suo possessore, con la conseguenza che la modificazione dell'assetto estetico, comportando un'interferenza nel godimento del bene, può integrare un'indebita turbativa suscettibile di tutela possessori ” [1] . Tanto è vero che, nella motivazione della sentenza in esame, si legge che già “ All'esito della fase sommaria del procedimento il giudice designato pronunciava l'ordinanza del 6 marzo 2012, successivamente confermata con provvedimento collegiale del 16 maggio 2012 dal Tribunale adito con reclamo ai sensi dell' art. 669 terdecies c.p.c. , con cui ordinava al convenuto il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione del manufatto "ritenuta prospettabile, nel caso in esame, unicamente la molestia possessoria consistente nel turbamento del pacifico godimento dell'edificio condominiale attuato attraverso la realizzazione, ormai completa, di un intervento di recupero del sottotetto chiaramente incidente sul decoro architettonico ed estetico dell'edificio, tutelabile, ai sensi dell' art. 1170 c.c. ”. In conseguenza di quanto precede, quindi, il Tribunale ha sottolineato che occorreva esaminare l'eventuale molestia del muro comune sotto il profilo del decoro architettonico dello spazio circostante. Nello specifico, secondo il Giudice, dal piano rialzato è ben visibile anche il piano superiore, circostanza che già consente di rilevare una totale disarmonia tra i piani, posto che al primo piano non vi è un'altra apertura in corrispondenza di quella che il proprietario vorrebbe realizzare. Quindi, il Tribunale ha ricordato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 851 del 2007 , ha affermato che: “ In tema di condominio negli edifici, per "decoro architettonico" deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità; pertanto, nessuna influenza, ai fini della tutela prevista dall' art.1120 cod. civ. , può essere attribuita al grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate ”. Una ulteriore disarmonia geometrica emergerebbe altresì allo stesso piano rialzato, in cui non esiste un'altra apertura simmetrica sulla sinistra. A tal proposito, si ricorda che la simmetria è una declinazione del decorso architettonico come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14607/2012 : “ In tema di condominio, è illegittimo l'uso particolare o più intenso del bene comune, ai sensi dell' art. 1102 cod. civ. , ove si arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto illegittima la realizzazione di alcuni fori di porta o di finestra posti sulle facciate dell'edificio, i quali avevano alterato la simmetria dei fori preesistenti, producendo un risultato esteticamente sgradevole) ”. Inoltre, il Tribunale ha accertato che la nuova apertura verrebbe disposta in uno spazio ridotto, soffocato tra la scala e l'angolo del muro in cui sono financo posizionate delle tubature condominiali: pertanto, un'opera siffatta produce un effetto geometricamente sgradevole rispetto alla armonia ed al respiro che offre lo spazio del pianerottolo del piano rialzato con ringhiere in ferro battuto; pianerottolo che già di per sé non appare particolarmente ampio e che pertanto verrebbe ulteriormente gravato da una porta che ne riduce la profondità. Del resto, non a caso originariamente detto piano rialzato è stato realizzato (e mantenuto per decenni) con una sola apertura. Quindi, il Tribunale ha ritenuto una profonda forzatura l'incastro di una seconda porta tra le scale e l'angolo del muro, ciò comportando tra l'altro lo spostamento dell'interruttore ed un irregolare posizionamento del plafone sovrastante, che risulterebbe fuori asse rispetto alla porta. La stessa colorazione della parte inferiore del muro, sebbene non presenti decorazione alcuna, rappresenterebbe un elemento fortemente caratterizzante dell'edificio, proprio per la sua continuità geometrica lungo l'intero perimetro dei pianerottoli e delle scale, unitamente alla ringhiera in ferro battuto. Continuità interrotta dalle aperture già esistenti che, in quanto limitate e ordinatamente posizionate, sono in perfetto equilibrio con la descritta armonia della colorazione continuativa del muro, che, per contro, verrebbe forzatamente alterata dalla apertura di una porta ultronea. Una apertura siffatta invero trasforma completamente la fisionomia dell'originario pianerottolo, sia di per sé considerato sia in relazione ai piani superiori. Secondo il Giudice, il decoro architettonico dell'edificio merita dunque di essere tutelato, in quanto la trasformazione del muro comune “ rompe […] l'armonia e la continuità delle linee e delle forme geometriche dell'edificio ” (in tal senso, cfr. sentenza del 11 maggio 2012, già menzionata). Edificio che risale ai primi anni del ‘900, i cui interni sono tipici degli edifici di quel tempo, il cui possesso (materiale ed estetico) merita di essere tutelato a fronte della contraria volontà condominiale ad una sua trasformazione. Sebbene il resistente sostenga di aver agito convinto di esercitare un proprio diritto contro la volontà del Condominio, la sede possessoria non è quella in cui il Tribunale deve valutare la sussistenza del diritto in capo al singolo condomino ad effettuare opere di definitiva trasformazione di una parte comune. Pertanto, il Giudice ha sottolineato come non fosse quella la sede per valutare se il resistente avesse o meno il diritto all'apertura della seconda porta a seguito della originaria autorizzazione dell'amministratore, essendo, invece, sufficiente accertare, ai fini della tutela possessoria, che l'opera del resistente arreca una profonda molestia nel possesso del muro comune . Né varrebbe sostenere che sino ad oggi alcuna opera è stata ancora eseguita. La tutela possessoria è ammissibile non solo dal momento in cui si siano già verificati lo spoglio o la molestia, bensì anche laddove comportamenti univoci conducono a ritenere che quello spoglio e quella molestia comprometteranno il possesso. In tal senso si è espressa la Suprema Corte, affermando che “ Perché sussista turbativa del possesso non è necessario che siano state poste in essere alterazioni fisiche attuali della situazione di fatto tutelabile, ma è sufficiente che l'altrui comportamento denunziato dal ricorrente, risulti idoneo a porre in pericolo o in dubbio il libero esercizio del possesso, di guisa che l'azione di manutenzione devesi considerare utilmente esperita anche in via preventiva ogniqualvolta sussista una minaccia di compromissione della preesistente situazione di fatto in ragione di un comportamento nel quale siano ravvisabili i presupposti logico e materiale di un possibile successivo ulteriore comportamento direttamente lesivo del possesso ” [2] In conclusione, quindi, secondo il Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 1170 c.c. e, per l'effetto, per ordinare al resistente a sue cure e spese, l'immediata cessazione di ogni turbativa e molestia all'esercizio del possesso del muro condominiale, provvedendo alla rimozione di ogni parte di cantiere eventualmente allestito, nelle more del giudizio, nelle parti comuni del Condominio ricorrente. [1] Cass., 22 giugno 1995, n. 7069 ; Cass. 10 luglio 1985 n. 4109 . [2] Cass. sentenza n. 14868/2000

sulla amministrazione USA : - Edoardo Chiti, Il nuovo volto dell’amministrazione degli Stati Uniti (Giornale dir. amm. 4/2025, 417-423) in materia antitrust (tutela della concorrenza): - Valerio Bello, La clausola generale Antitrust nel nuovo diritto dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 4/2025, 424-438). L’esclusione per collusione tra imprese. sul reclutamento di personale (nel c.d. decreto PA): DL 14.3.2025 n. 25 - L 9.5.2025 n. 69, Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni - Melissa Ridolfi, Le disposizioni su organizzazione, funzionalità e rafforzamento delle amministrazioni pubbliche (Giornale dir. amm. 4/2025, 439-447) - Berardino Zoina, Le norme sul pubblico impiego (Giornale dir. amm. 4/2025, 447-456) - Alessandra Villa, Le novità in tema di enti locali (Giornale dir. amm. 4/2025, 456-465) sulla tutela del paesaggio (energie rinnovabili): - Corte costituzionale 11.3.25 n. 28, pres. Amoroso, red. Buscema (Giornale dir. amm. 4/2025, 466, solo massima): L’art. 3 LR Sardegna n. 5/2024, che ha introdotto una moratoria alla realizzazione di impianti FER per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi, nelle more dell’emanazione di atti regionali legislativi e amministrativi finalizzati a disciplinare compiutamente la materia, è incostituzionale per violazione dei limiti alla potestà legislativa regionale fissati nello Statuto speciale e per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione alla Dir. 2018/2001/UE sulle fonti energetiche rinnovabili, al Reg. 2021/1119/UE sugli obiettivi di neutralità climatica nell’Unione e al DLg 199/2021. - Cons. Stato IV 5.3.25 n. 1872 e n. 1877, pres. Neri, est. Loria (Giornale dir. amm. 4/2025, 466 solo massima): Il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. Per questa ragione, anche la localizzazione di impianti FER in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica è soggetta a rigorosi oneri di istruttoria e motivazione, che l’Amministrazione procedente è chiamata a rispettare puntualmente, soprattutto nel caso in cui durante il procedimento autorizzatorio siano state rappresentate le ragioni di contrarietà del progetto alle disposizioni pianificatorie applicabili. - (commento di) Francesco Giovanni Albisinni, Il bilanciamento tra produzione di energia rinnovabile e tutela del paesaggio (Giornale dir. amm. 4/2025, 467-477) in tema di finanza pubblica : - Corte cost. 6.12.24 n. 195, pres. Barbera, red. Antonini (Giornale dir. amm. 4/2025, 478 solo massima): Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 97, 117, comma 3, e 119 Cost., dell’art. 1, comma 527, L 213/2023, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, DL 215/2023, che prevede un contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, per gli anni dal 2024 al 2028. Pur essendo vero che, qualora un contributo statale incidesse sui gettiti di imposte regionali, si potrebbe realizzare una contraddizione dell’essenza dell’autonomia tributaria regionale, questo effetto non è ascrivibile alla norma impugnata che prevede un meccanismo che incide, invece, sui trasferimenti statali: la compressione della spesa regionale conseguente all’adempimento spontaneo all’obbligo di versamento del contributo è, infatti, alternativa ed equivalente a quella derivante, nell’ipotesi del mancato versamento, dalla decurtazione dei trasferimenti statali al bilancio regionale. L’ammontare dei trasferimenti che lo Stato continua ad erogare alle regioni alimenta una finanza derivata, difficilmente compatibile con l’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost., sicché si sollecita il legislatore all’attuazione di detta norma. - (commento di) Rita Perez, Spese costituzionalmente necessarie e risorse scarse (Giornale dir. amm. 4/2025, 478-482) in materia di università (ricercatori a tempo determinato): - Cons. Stato VII 11.3.25 n. 2001, pres. Chieppa, est. Marzano (Giornale dir. amm. 4/2025, 482 s.m.): Non sussiste il diritto di un ricercatore a tempo determinato con contratto stipulato a norma dell’art. 24, comma 3, lett. a), L 240/2010 a essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma 5 in difetto del presupposto del contratto in corso. In ogni caso, il presunto diritto del ricercatore è subordinato alla disponibilità di risorse nell’ambito della programmazione, la cui positiva verifica è di competenza esclusiva dell’Ateneo. - (commento critico di) Alfredo Marra, I ricercatori di tipo A hanno diritto alla valutazione per il ruolo da associati? (Giornale dir. amm. 4/2025, 483-488) in tema di abusi edilizi e interesse culturale: - Cons. Stato VII, 29.1.25 n. 711, pres. Lipari, est. De Felice (Giornale dir. amm. 4/2025, 489 s.m.): 1. La “nuova” valutazione dell’interesse pubblico (culturale) presuppone un originario analogo potere valutativo: laddove gli interessi pubblici implicati nella vicenda dedotta sono sottratti ex se alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione circa la rimessione in pristino già in sede di originaria decisione circa la sorte dei manufatti (trattasi di area demaniale soggetta a vincolo paesaggistico) e dunque a fortiori lo sono in caso di revoca. 2. Non può essere recuperato in sede di esercizio dell’autotutela il carattere discrezionale inesistente ab origine, con riguardo alla specifica tipologia provvedimentale che viene in considerazione: l’ampia discrezionalità propria dello jus poenitendi non può evidentemente surrogare l’assenza di discrezionalità del provvedimento repressivo degli abusi edilizi. - (commento di) Carmen Vitale, L’interesse culturale “debole” in un procedimento di repressione di abusi edilizi (Giornale dir. amm. 4/2025, 489-500) in tema di concessioni amministrative : - TAR Liguria 1^, 5.12.24 n. 843, pres. Caruso, est. Miniussi (Giornale dir. amm. 4/2025, 501): 1. Anche in relazione ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione del DLg 36/2023 - con particolare riferimento ai contratti attivi stipulati dalla PA - permane l’obbligo di osservare i principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza, ai sensi dell’art. 13, comma 5 del medesimo decreto. 2. Nel rispetto del principio di proporzionalità, il giudice amministrativo può legittimamente modulare gli effetti della propria decisione, distinguendo l’annullamento ordinario ex tunc dalla produzione di effetti conformativi proiettati nel futuro. Tale potere trova fondamento nel combinato disposto di disposizioni costituzionali e ordinarie, ed è ulteriormente avvalorato dalla giurisprudenza dell’Unione Europea, in virtù della riconosciuta permeabilità tra diritto interno e diritto dell’Unione. - (commento di) Agnese Mussatti, L’affidamento di un marchio pubblico: il caso Sanremo (Giornale dir. amm. 4/2025, 501-512). Interrompendo una prassi negoziale consolidata da oltre settant’anni, il TAR dichiara illegittimo l’affidamento diretto da parte del Comune di Sanremo dell’uso esclusivo del marchio “Festival della Canzone Italiana” - registrato dall’ente nel 2000 - in favore di RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. per le edizioni 2024 e 2025 della manifestazione. sulla nozione di organismo di diritto pubblico : - Andrea Nardi, L’organismo di diritto pubblico e il Codice dei contratti (Giornale dir. amm. 4/2025, 513-523). Una delibera dell’Anac in data 14.2.2025 analizza l’istituto, i suoi requisiti e il contrasto giurisprudenziale esistente. sul dispositivo per la ripresa e la resilienza : Commission staff working document “Mid-term evaluation of the Recovery and Resilience Facility” accompanying the document “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions”. Mid-Term Evaluation of the Recovery and Resilience Facility: strengthening the EU through ambitious reforms and investments, 21 dicembre 2024” (omissis) - Salvatore Randazzo, La mid-term evaluation del Recovery fund: primi impatti sulla governance finanziaria europea (Giornale dir. amm. 4/2025, 525-531). Il primo rapporto della Commissione europea sul Regolamento Ue n. 2021/241. c.s. Una delle scoperte più utili che ho mai fatto sta nella facilità di dire "Non lo so" (Somerset Maugham, contro i sapientoni malati di "tuttologia", da "Taccuino di uno scrittore")

in tema di minori (maltrattamenti): - Maria Giovanna Ruo* e Guido Piazzoni**, Indagine maltrattamenti sui minori: l’aumento dei casi deve far riflettere (Guida al diritto 29/2025, 10-12, editoriale) *Avvocato del Foro di Roma e Direttore della Scuola di Alta formazione specialistica avvocati in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni e Guido Piazzoni **Avvocato del Foro di Roma e Sottosegretario nazionale dell’Associazione Cammino sul c.d. decreto omnibus : DL 30.6.2025 n. 95 [GU 30.6.25 n. 149, in vigore dal 1 luglio 2025], Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali - testo del decreto (Guida al diritto 29/2025, 14-26) - commento di Antonio Iorio, Finanziamento armi nucleari, al Mef ampi poteri di controllo (Guida al diritto 29/2025, 27-30) sulla libertà di espressione : - Cedu 3^, 8.7.25, ric. 37027/22, Google e altri contro Russia (Guida al diritto 29/2025, 96 s.m.): Il blocco alla diffusione di contenuti su YouTube imposto da uno Stato così come l’ordine di trasmettere determinati contenuti di una rete televisiva, nonché le sanzioni elevate su Google che non esegue le decisioni dell’autorità nazionale che vanno in questa direzione, sono una violazione del diritto alla libertà di espressione e sono in contrasto con l’art. 10 della Convenzione europea che tutela non solo il contenuto, ma anche la scelta dei metodi utilizzati per la disseminazione di idee e informazioni. - (commento di) Marina Castellaneta, Google contro Russia, blocco su YouTube e successive sanzioni violano la libertà di espressione (Guida al diritto 29/2025, 96-98). [Il contenuto del messaggio riguardava lo svolgimento di manifestazione pacifiche a supporto degli oppositori politici come Navalnyy] in tema di telecomunicazioni : - Corte cost. 17.7.25 n. 108, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 29/2025, 36): Le regioni non possono aggravare l’iter di autorizzazione con obblighi non previsti dalla legge statale. Il divieto di aggravare il procedimento autorizzatorio costituisce, infatti, una scelta rispondente a esigenze di uniformità e celerità nella realizzazione delle reti di telecomunicazione, per garantire un servizio più omogeneo e inclusivo nel territorio nazionale e promuovere l’accesso alle tecnologie digitali. Si tratta, dunque, di obiettivi fondamentali al fine di dare impulso alla coesione sociale ed economica, anche a livello locale. (La Corte dichiara incostituzionale una disposizione della LR Molise n. 20/2006 che, ai fini dell’autorizzazione per gli impianti di telecomunicazione, pone a carico degli operatori di telecomunicazioni l’obbligo di prestare una fideiussione per gli oneri di ripristino ambientale, trattandosi di una prestazione di contenuto pecuniario - tale è la stipula di un contratto a titolo oneroso, qual è una polizza fideiussoria - non espressamente prevista tra quelle tipizzate dal codice delle comunicazioni elettroniche). in tema di acque pubbliche (giurisdizione): - Cons. Stato VII 23.6.25 n. 5425, pres. Noccelli, est. Di Carlo (Guida al diritto 29/2025, 36) (riforma TAR Milano 2^, 30.3.23 n. 804): Spetta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di cognizione diretta in unico grado ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, intesi come quelli idonei ad incidere, quand’anche non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime di quelle e del relativo demanio. in tema di accesso (bilanciamento degli interessi nei procedimenti algoritmici): - Cons. Stato VI, 6.6.25 n. 4929, pres. De Felice, rel. Ponte (Guida al diritto 29/2025, 86 T): L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, da- gli algoritmi al cosiddetto machine learning, compreso ogni meccanismo rientrante nella attuale nozione di AI, su cui da ultimo le "guidelines on the definition of an artificial intelligence system established by Regulation EU 2024/1689", ex artt. 3 e 96 dello stesso regolamento, è da intendersi quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell'attività autoritativa in modalità più efficienti. Quando tale utilizzo esclude dal processo decisionale un contributo umano si dà luogo a un provvedimento amministrativo algoritmico che deve essere accompagnato da una serie di principi ermeneutici e applicativi tesi a garantire l'operatività del sistema e la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti. In particolare, in tema di diritto di accesso al codice sorgente dell'algoritmo utilizzato, assumono rilievo primario i principi in tema di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica. - Cons. Stato IV, 4.6.25 n. 4857, pres. Neri, rel. Furno (Guida al diritto 29/2025, 87 solo massima): Nell'ambito di una procedura di gara digitalizzata, il provvedimento di esclusione del partecipante che non ha correttamente presentato i documenti secondo il processo di acquisizione svolto da un software non configura una decisione algoritmica. Occorre infatti tenere distinto l'algoritmo di mero supporto, che riguarda le decisioni che restano rigorosamente affidate al fattore umano e che si inscrivono nella più tradizionale impostazione che vede nell'informatica un mero ausilio rispetto allo svolgimento dell'attività amministrativa nelle sue classiche modalità operative, dal provvedimento di algoritmo in cui l'algoritmo utilizzato costituisce un sistema informatico sostitutivo di un'ordinaria sequenza procedimentale e come tale, strettamente funzionale al contenuto dispositivo dell'atto finale. Tale distinzione si ripercuote sull'esercizio del di- ritto di accesso del codice sorgente del software che infatti va negato in presenza di un algoritmo di mero supporto, risultando prevalente l'esigenza di garantire l'opera protetta da copyright. Conseguentemente non risulta applicabile alle decisioni che si avvalgono di un algoritmo di mero supporto, ancorate al fattore umano, il DLg 31.3.2023, n. 36 il quale, all’art. 30, comma 2, lett. a), disciplina solamente i principi che devono governare l'adozione dei provvedimenti per algoritmi. - (commento di) Giulia Pernice, Procedimento amministrativo baluardo della nuova tecnologia (Guida al diritto 29/2025, 90-94) in tema di privacy : - TAR Firenze 4^, 27.6.25 n. 1212, pres. Giani, est. Fenicia (Guida al diritto 29/2025, 36): Il genitore ha diritto di sapere quanti esami ha sostenuto la figlia al fine di conoscerne l’effettiva “produttività” universitaria. [Il TAR annulla il diniego che l’l’Università - in base all’opposizione presentata dalla controinteressata – aveva adottato, assegnando assoluta e indiscriminata preminenza, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, alla tutela del diritto alla riservatezza della studentessa. Secondo il TAR, l’indubbia esigenza difensiva del genitore ricorrente non andava scandagliata fino al punto di stabilire quali potessero essere gli oneri probatori del medesimo in un eventuale giudizio civile di revisione dell’assegno di mantenimento, non essendo il diritto di accesso, anche nella sua dimensione difensiva, meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale. Piuttosto l’Università avrebbe dovuto ritenere sufficiente, ai fini della prevalenza sull’interesse alla riservatezza della studentessa, l’interesse del padre, data l’età adulta della figlia (31 anni) a sapere se questa avesse proseguito il suo percorso di studi universitario. Ciò perché tale elemento incide sulla permanenza dell’obbligo di mantenimento, essendo peraltro irrilevante nell’avviato giudizio al TAR la questione della ricomprensione in tale obbligo del pagamento delle tasse universitarie.] in tema di condominio : - Cass. 2^, 21.6.25 n. 16622 (Guida al diritto 29/2025, 38 T): L'acquirente del solaio o lastrico allo stato grezzo di un edificio, con diritto di edificare il proprio appartamento, non diviene proprietario - salvo che diversamente risulti inequivocamente dal titolo - della porzione di colonna d'aria priva di tramezzature e, pertanto, da lui non usufruibile, che andrà a far parte della proprietà condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.cc, nella specie per dar vita alla tromba di corsa dell'ascensore. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Solo con i successivi atti catastali si può ricostruire la volontà delle parti (Guida al diritto 29/2025, 42-45) in tema di società : - Cass. 1^, 5.6.25 n. 15087 (Guida al diritto 29/2025, 46 T): 1. Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l’art. 2378, comma 2, c.c. 2. In tema di società per azioni, in base all’articolo 2437-bis, comma 3, c.cc il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dallo scioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c. tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottate a seguito del proprio recesso. - (commento di) Mario Piselli, Dopo la revoca o lo scioglimento riacquista ex tunc lo status di socio (Guida al diritto 29/2025, 53-54) in tema di abuso d’ufficio : - Corte cost. 3.7.25 n. 95, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 29/2025, 60 T): Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), L 9.8.2024 n. 114, che abroga l'art. 323 c.p., sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 Cost., sono inammissibili; mentre non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge, sollevate in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 1, 5, 7, comma 4, 19 e 65, comma 1, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con L 3.8.2009 n. 116 (Convenzione di Merida). [Secondo la Corte, dalla Convenzione di Merida non è desumibile né l’obbligo di prevedere una simile fattispecie di reato né il divieto di abrogarlo. La Corte ha esaminato le questioni di costituzionalità sollevate da 14 autorità giurisdizionali, tra cui la Corte di cassazione, sull’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ad opera della L 114/2024. La Corte ha ritenuto ammissibili le sole questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., che condiziona l’esercizio della potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, nella specie gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (c.d. Convenzione di Merida). Se una convenzione - osserva la Corte - effettivamente prevedesse l’obbligo, per il legislatore nazionale, di configurare come reato una certa condotta, la Corte ben potrebbe dichiarare illegittima la legge che abbia abrogato quel reato, violando l’obbligo assunto dallo Stato in sede internazionale. L’effetto della pronuncia della Corte sarebbe, in tal caso, quello di ripristinare la legge in precedenza in vigore. Nel merito, la Corte ha però escluso che da esse possa ricavarsi un obbligo di prevedere come reato le condotte di abuso di ufficio, reato che peraltro non è uniformemente presente in tutti gli ordinamenti penali degli Stati firmatari] - (commento di) Giuseppe Amato, Neppure le norme sovranazionali impongono la criminalizzazione (Guida al diritto 29/2025, 74-77) c.s. Due qualità sono necessarie all'artista: il senso della prospettiva e il senso morale (Aleksandr Sokurov, regista russo)

in tema di cittadinanza : - Corte giust. Ue, Grande Sezione, 29.4.25, causa C-181/23, Rodin / Malta (Giurispr. it. 6/2025, 1255, annotata da Massimo F. Orzan): Uno Stato membro non può concedere la propria cittadinanza, e, di fatto, la cittadinanza europea, in cambio di pagamenti o di investimenti predeterminati, in quanto ciò equivale essenzialmente a fare dell’acquisizione della cittadinanza una semplice transazione commerciale. Una siffatta prassi non consente di accertare il necessario vincolo di solidarietà e di lealtà tra uno Stato membro e i suoi cittadini, né di garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e costituisce pertanto una violazione del principio di leale cooperazione. in materia antitrust (abuso di posizione dominante - indici rivelatori): - Cons. Stato VI 9.4.25 n. 3058, pres. Montedoro, est. Cordì, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. e a. (Giurispr. it. 6/2025, 1249-1250): Il Consiglio di Stato fornisce importanti elementi ricostruttivi della figura dell’abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE; art. 3 L 287/1990), ne definisce i tratti distintivi e ne traccia i profili di differenza rispetto ad ordinarie strategie volte a salvaguardare le quote detenute sul mercato da un’impresa. in tema di appalti (iscrizione alla white list): - Cons. Stato V 20.12.24 n. 10256, pres. Lotti, est. Maggio (Giurispr. it. 6/2025, 1361, solo massime): 1. Nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, la stazione appaltante può attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a poter valutare la qualità e l’affidabilità dell’offerta, purché rispettino i principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. 2. In base alla normativa di settore – e in particolare dell’art. 1, commi 52-53, L 190/2012 – il requisito del possesso dell’iscrizione alla white list viene acquisito solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento avviato con la relativa domanda d’iscrizione. 3. In relazione all’iscrizione nella white list, non è previsto il rilascio di certificazioni, in quanto la sussistenza di tale requisito va accertata, dalla stazione appaltante, attraverso la consultazione dei siti istituzionali delle Prefetture competenti. - (commento di) Daniele Perrucca, La valorizzazione dei requisiti soggettivi dell’operatore economico (Giurispr. it. 6/2025, 1361-1366) NdR – Sentenza già segnalata, con il commento di Alessandro Formica e Roberto Cippitani, L’iscrizione nella white list come elemento di valutazione dell’offerta e l’acquisizione d’ufficio dei documenti utili ai fini dell’aggiudicazione (Urban. e appalti 3/2025, 332-343) in tema di concessioni demaniali marittime (proroghe): - Cons. Stato VII 26.2.25 n. 1688 (Giurispr. it. 6/2025, 1366 s.m.): In tema di concessioni demaniali marittime, la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), in quanto self-executing e recepita nell’ordinamento interno con il DLg 53/ 2010, è pienamente applicabile anche alle istanze di proroga presentate successivamente, senza che possa invocarsi il principio di irretroattività delle leggi. Il contrasto con il diritto unionale delle proroghe ex lege delle concessioni demaniali, introdotte dall’art. 1, commi 682 e segg., L 145/2018, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, comportando la disapplicazione automatica della disciplina interna incompatibile. Ne consegue l’inoperatività di successive proroghe legislative su concessioni già scadute e non rinnovate. - TAR Napoli 7^, 14.1.25 n. 365, pres. Maddalena, est. Caprini (Giurispr. it. 6/2025, 1366 s.m.): Tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi comprese quelle in favore di concessionari che abbiano ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata, sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva. Ne consegue che è imposto al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare le disposizioni in materia nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche che hanno spostato in avanti i termini previsti dall’originaria versione dell’art. 3 L 5.8.2022 n. 118. - (commento di) Michele Ricciardo Calderaro, Concessioni demaniali marittime e diritto europeo della concorrenza (Giurispr. it. 6/2025, 1366-1372) in tema di processo amministrativo (annullamento con rinvio): - Cons. Stato IV 9.4.25 n. 16, pres. Lopilato, est. Loria (Giurispr. it. 6/2025, 1250-1): Risulta radicalmente nulla (sì da giustificare il rinvio ex art. 105 c.p.a.) la sentenza di primo grado che si sia - erroneamente - limitata a dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse alla sua proposizione, senza in alcun modo motivare sulle deduzioni svolte al riguardo dal ricorrente principale. (Il CdS chiarisce ulteriormente la portata applicativa dei principi di diritto affermati da Ad. plen. 16/2024 in ordine all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 105 c.p.a.) in tema di processo amministrativo (omesso deposito in appello della sentenza impugnata): - Ad. plen., 27.3.25 n. 4, pres. Maruotti, est. Caringella (Giurispr. it. 6/2025, 1252-3): L’art. 94, 1° comma, c.p.a. (secondo cui il ricorso in appello deve essere depositato nella segreteria del Consiglio di Stato “a pena di decadenza’ unitamente a una copia della sentenza impugnata) va inteso nel senso che il mancato deposito in atti della copia della sentenza non determina ex se la conseguenza della decadenza dall’impugnativa. Ostano infatti a una lettura così rigida della disposizione elementi di carattere testuale, storico sistematico e di compatibilità con i principi costituzionali e sovranazionali. (L’Ad. plen. enuncia il principio di diritto ai sensi dell’art. 99 c.p.a. ma non definisce il giudizio, demandando la decisione finale alla Sezione rimettente) in tema di processo amministrativo (impugnazione incidentale tardiva): - Con. Stato II 17.3.25 n. 2159, pres. Poli, est. Basilico (Giurispr. it. 6/2025, 1253-4): Il c.p.a. (colmando un sostanziale vuoto che in precedenza caratterizzava la disciplina del processo amministrativo e che solo in parte era stato colmato dal lavorio della giurisprudenza) ammette ora la proponibilità dell’appello incidentale tardivo (in relazione ad ipotesi in cui l’interesse all’appello sorge per effetto dell’impugnativa proposta in via principale). Viene in tal modo esteso anche al rito amministrativo (attraverso il nuovo art. 96, 2° comma, c.p.a.) lo speciale mezzo di impugnativa già disciplinato dall’art. 334 c.p.c. L’art. 96, 5° comma, c.p.a. chiarisce il regime temporale di proponibilità di tale speciale rimedio. sui diritti di stato della persona (revocazione per contrarietà alla Cedu): - Cass. 3^, 17.3.25, n. 7128 (Giurispr. it. 6/2025, 1259 T): La nuova ipotesi di “revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, prevista dall’art. 391-quater c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un “diritto di stato della persona” e che l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’art. 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell’illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato. - (commento di) Giampaolo Frezza, L’art. 391-quater c.p.c. e la nozione di “diritti di stato della persona” (Giurispr. it. 6/2025, 1260-1265) in tema di interessi legali : - Cass. 3^, 11.2.25 n. 3499 (Giurispr. it. 6/2025, 1292 T): 1. La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall’art. 1284, 4° comma, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere. 2. È sia irrilevante sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1284, 4° comma, c.c., nella interpretazione ad esso data dalla sentenza n. 12449/24 delle Sezioni Unite, laddove tale decisione avrebbe affidato al giudice il compito di indicare il saggio degli interessi legali liquidati in sentenza, mentre la norma riserva una tale determinazione al legislatore. - Cass. SSUU 7.5.24 n. 12449 (Giurispr. it. 6/2025, 1294 s.m.): Ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, 1° comma, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto, da un lato il giudice dell’esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo medesimo e, dall’altro lato, il quarto comma dell’art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie integrata da ulteriori presupposti, oggetto di accertamento giurisdizionale. - (commento di) Bruno Tassone, Profili di analisi economica degli interessi moratori ex 4o comma dell’art. 1284 c.c. (Giurispr. it. 6/2025, 1294-1301) - (commento di) Claudio Consolo, Postilla. Resistenza temeraria e ratio degli interessi maggiorati ex art. 1284, 4o comma, c.c. (Giurispr. it. 6/2025, 1301-2) NdR – La sentenza n. 12449/24 delle Sezioni unite è stata già segnalata con i commenti di Giampaolo Fabbrizzi, Declino (o ascesa) per gli interessi al saggio legale maggiorato in pendenza di lite? (Giurispr. it. 3/2025, 548-554) e di Fabrizio Piraino, La portata dell’art. 1284, commi 4° e 5°, c.c. sugli interessi moratori su crediti litigiosi (Giurispr. it. 5/2025, 1024-1038) in tema di contratti atipici : - Cass. 3^, 18.3.25 n. 7239 (Giurispr. it. 6/2025,1238-9): Ai fini del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, 2° comma, c.c. di un contratto atipico, è necessario accertare la contrarietà del risultato cui esso mira con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione posti a fondamento dei rapporti privati, restandovi estranea qualsivoglia valutazione di convenienza economica dell’affare. (Con riguardo a un contratto di abbonamento finalizzato ad assistere alle partite casalinghe di una squadra di calcio, la SC ha escluso potesse riconoscersi qualsivoglia rilevanza, in seno al giudizio di meritevolezza ex art. 1322, 2° comma, c.c., alla circostanza che il relativo corrispettivo si fosse rivelato superiore a quello risultante dalla somma del prezzo d’acquisto dei biglietti delle singole partite). in tema di appalti : - Cass. 2^, 27.3.25 n. 8109 (Giurispr. it. 6/2025,1236-8): In tema di appalto, gli incarichi di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza sono autonomi, per funzioni e competenze, e non in rapporto di implicazione necessaria tra loro, atteso che l’art. 2, lett. e) e lett. f), DLg 494/1996, ratione temporis vigente, prevede come figure necessariamente distinte quelle di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera e durante la sua realizzazione; spetta al giudice di merito, ai fini della determinazione del compenso preteso dal professionista incaricato, verificare il contenuto dell’incarico conferitogli, la normativa applicabile in relazione alla natura dell’opera e il titolo del diritto fatto valere. in tema di locazione : - Cass. SSUU 25.2.25 n. 4892 (Giurispr. it. 6/2025, 1265 T): In tema di locazione, il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c. - (commento di) Valerio D’Alessandro, Il danno da risoluzione anticipata della locazione (Giurispr. it. 6/2025, 1267-1272) - (commento di) Marco Monticelli, Danno da anticipata risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore (Giurispr. it. 6/2025, 1272-1283) NdR – Sentenza già segnalata con il commento di Mario Piselli, I mancati canoni predeterminati la base per quantificare l’indennizzo (Guida al diritto 10/2025, 70-72) in tema di società (golden power): - TAR Lazio 1^, 22.5.24 n. 10275, pres. Petrucciani, st. Savo Amodio (Giurispr. it. 6/2025, 1335 s.m.): L’ambito di applicazione soggettivo della disciplina nazionale del golden power si estende ai fornitori di tecnologie critiche per il settore bancario, la cui qualificazione strategica consegue al superamento delle soglie di fatturato e personale previsti dalla disciplina nazionale. In questo contesto, risulta legittimo l’esercizio dei poteri speciali a diritti reali di garanzia su azioni essendo connesso ad operazioni in grado di incidere sugli attivi individuati come strategici, senza incentrarsi sullo strumento giuridico concretamente utilizzato, ma avendo di mira l’effetto concreto della stessa in termini di potenziale incidenza sul controllo della società e dei suoi asset. - (nota di) Matteo Pignatti, I poteri speciali di Golden Power ed i rapporti con il settore creditizio (Giurispr. it. 6/2025, 1335-1338) in tema di società : - Oreste Cagnasso (a cura di), Le società di persone: temi controversi (Giurispr. it. 6/2025, 1428-1476) --- Oreste Cagnasso, Società di persone: premessa (1428) --- Maurizio Onza, I conferimenti nelle società di persone (1429) --- Gianluca Carlini e Maurizio Onza, L’assunzione dell’ufficio di amministratore: proposte ricostruttive di regole incerte (1432) --- Paolo-Maria Smirne, Le interferenze tra esclusione e revoca nelle società di persone (1442) --- Giulia Garesio, Il diritto di controllo dei soci: questioni controverse e tendenze evolutive (1450) --- Barbara Petrazzini, Lo scioglimento delle società di persone per mancanza della pluralità dei soci (1457) --- Maria Di Sarli, Operazioni straordinarie cross border e scissione con scorporo delle società di persone (1463) --- Oreste Cagnasso, Alcuni spunti de iure condendo in tema di società di persone (1470) in tema di perquisizione : - Cedu 1^, 29.4.25, ric. 49617/22 (Giurispr. it. 6/2025, 1257-8, annotata da Eleonora Bruno: in tema di perquisizioni arbitrarie, la Cedu equipara notai e avvocati nel privilegio professionale): La perquisizione eseguita nei locali professionali di un notaio e il conseguente sequestro di dispositivi elettronici contenenti dati coperti dal segreto professionale, disposti in assenza di un mandato preventivo dell’autorità giudiziaria e senza la possibilità per il ricorrente di ottenere un controllo giurisdizionale successivo, comportano un’ingerenza arbitraria e non prevista dalla legge in violazione del diritto al rispetto della vita privata e del domicilio professionale sancito all’art. 8 Cedu. in materia penale : - Gabriele Ponteprino, Concorso morale nel reato: gli elastici confini della partecipazione psichica (Giurispr. it. 6/2025, 1417-1427). Percorsi di giurisprudenza. c.s. La grandezza del pensiero non deriva dalla grandezza della mente, bensì da un grande sentimento (Aleksandr Sokurov, regista russo)

L’ART. 105, COMMA 1 C.P.A. – QUANTO ALLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE PER ACCERTATA NULLITA’ DELLA PRONUNCIA DI QUESTI - SI APPLICA ANCHE QUANDO LA SENTENZA APPELLATA ABBIA DICHIARATO IMPROCEDIBILE IL RICORSO DI PRIMO GRADO, ERRANDO PALESEMENTE NELL’ESCLUDERE LA PERMANENZA DELL’INTERESSE DEL RICORRENTE. SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO, LE CONSIDERAZIONI FORMULATE DALL’ADUNANZA PLENARIA NELLA SENTENZA N. 16 DEL 2024 – IN RELAZIONE ALLA ERRONEA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO – DEVONO ESSERE ESTESE ANCHE ALL’IPOTESI DELL’ERRONEA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO, CARATTERIZZATA DA UN CORRISPONDENTE OGGETTO DELL’ERRORE SULLA PERSISTENZA DI UNA CONDIZIONE DELL’AZIONE. SE DUNQUE NEL CORSO DEL GIUDIZIO TALE CONDIZIONE SI RITIENE NON PIU’ SUSSISTENTE, MA LA PRONUNCIA SI BASA SU DI UNA MOTIVAZIONE PALESEMENTE TAUTOLOGICA, SUPERFICIALE O RIFERIBILE A FATTI O A CIRCOSTANZE NON PERTINENTI, IL MANCATO ESAME DEL MERITO DETERMINA LA TOTALE NEGAZIONE DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO DI MERITO, CON CONSEGUENTE NULLITA’ DELLA PRONUNCIA STESSA. INVERO, TALE NULLITA’, EX ART. 105, COMMA 1 C.P.A., è PUR SEMPRE LA CONSEGUENZA DI UN VIZIO FORMALE DELLA SENTENZA, CHE ATTIENE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI – E DEI RILEVANTI ELEMENTI GIURIDICI E FATTUALI -, RIVERBERANDOSI SUL CONTENUTO MERAMENTE PROCESSUALE DELLA DECISIONE ( Adunanza Plenaria n. 10/2025 ) In sede di applicazione dei principi enunciati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che va disposto l’annullamento con rinvio nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado a causa della rilevata inoppugnabilità di un atto presupposto, in realtà insussistente, così come l’annullamento con rinvio va disposto nel caso di erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado a causa della rilevata inoppugnabilità di un atto consequenziale, in realtà insussistente. D’altra parte, il Consiglio di Stato ha anche rilevato l’applicabilità dell’art. 105 del c.p.a., quando la sentenza di primo grado abbia dichiarato improcedibile il ricorso, attribuendo effetti permanenti ad un atto in realtà avente effetti provvisori. In aggiunta, la nuova pronuncia dell’Adunanza Plenaria sul punto – oltre a confermare anche nel caso dell’improcedibilità il principio di diritto già espresso sulla necessità di annullamento di rinvio quando il Consiglio di Stato rilevi, senza alcun margine di dubbio, che la motivazione della sentenza di primo grado in rito sia palesemente tautologica, superficiale o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti - ha esteso la possibilità di dichiarazione di nullità della sentenza anche al caso in cui la statuizione di improcedibilità non tenga conto, nel senso che neppure ne manifesti la conoscenza, tanto da risultarne inconsapevole, di un principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria o di un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, così basandosi su una motivazione palesemente tautologica e superficiale. Al contrario, sempre secondo il Consiglio di Stato, non va disposto l’annullamento con rinvio, qualora l’errore non possa essere qualificato come palese, così da rendere nulla la sentenza, come avviene quando siano stati analiticamente esaminati tutti gli elementi fattuali della vicenda e vi sia stata la consapevole valutazione del quadro normativo e giurisprudenziale.

IN ORDINE AL QUESITO SUL SE, IN RELAZIONE A FIUMI, TORRENTI O CORSI D’ACQUA “MINORI”, DEBBANO INTENDERSI SOGGETTE AL VINCOLO PAESAGGISTICO EX ART. 142, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 42/2004 UNICAMENTE LE PORZIONI DI AREE RICOMPRESE NEI 150 METRI A PARTIRE DAI PIEDI DEGLI ARGINI E DALLE SPONDE, CON ESCLUSIONE DELLA AREE “SOPRAELEVATE”, L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO SI E’ ESPRESSA IN SENSO NEGATIVO. IN PARTICOLARE, SECONDO L’ADUNANZA, SAREBBE IRRAGIONEVOLE UNA LETTURA DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI TERRENI COSTIERI O CONFINANTI CON FIUMI E TORRENTI CHE DIVERSIFICHI IL VALORE PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO PROSSIMO ALLE ACQUE A SECONDA CHE SI TRATTI DI UN MARE, DI UN LAGO OPPURE DI FIUME. NEL TENERE CONTO DEI PIEDI DEGLI ARGINI E DELLE SPONDE – COME PUNTO DI PARTENZA DELLA FASCIA DI RISPETTO PER I FIUMI – NON POSSONO DUNQUE ESSERE ESCLUSE LE AREE SOPRAELEVATE, INDIPENDENTEMENTE DALL’ALTEZZA DELLE PREDETTE AREE ( Adunanza Plenaria n. 8/2025 ) Le lettere a) e b) dell’art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 tutelano i territori costieri e contermini per una fascia di 300 metri, avendo come punto di partenza la ‘linea di battigia’, la quale non può che essere a livello del mare o a livello del lago; premessa questa circostanza di fatto, il legislatore ha precisato che la tutela si estende ai “terreni elevati sul mare” ed ai “territori elevati sui laghi”. La lettera c), invece, tutela “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. In quest’ultima ipotesi, il punto iniziale della ‘fascia’ sottoposta a tutela coincide con le ‘sponde’, che possono a seconda dello stato dei luoghi essere anche notevolmente sopraelevate. Tale eventualità può non esservi per l’argine, che, a differenza della sponda, è una struttura artificiale, che può avere una altezza variabile, a seconda del relativo progetto. Pertanto, mentre per gli argini - che hanno un’altezza funzionale ad evitare principalmente lo straripamento dei fiumi e dei corsi d’acqua - i terreni sopraelevati sono posti ad un’altezza limitata, e comunque, ricadono nella fascia di tutela, per le ‘sponde’ è la stessa naturale configurazione dei luoghi a potere presentare situazioni estremamente diversificate. Tuttavia, il legislatore non ha attribuito alcun rilievo alla differenza tra ‘sponda esterna’ e ‘sponda interna’, e la fascia di rispetto va dunque tutelata a prescindere dalle altezze riscontrabili concretamente in loco.

A FRONTE DELLA SUSSISTENZA IN GIURISPRUDENZA DI UN CONTRASTO INTERPRETATIVO IN ORDINE ALLA POSSBILITA’ DELL’ADEMPIMENTO TARDIVO DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC, L’ADUNANZA PLENARIA HA DOVUTO DECIDERE SE L’OMESSO VERSAMENTO DI TALE CONTRIBUTO ENTRO I TERMINI DI PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE DETERMINI L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE, O SE, IN ALTERNATIVA, SI TRATTI SOLTANTO DI IRREGOLARITA’ ESSENZIALE SANABILE MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO, PREVIA DECLARATORIA DI NULLITA’ PARZIALE DELLE EVENTUALI CLAUSOLE DELLA LEX SPECIALIS CHE CONTEMPLINO LA DIRETTA ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE. L’ADUNANZA PLENARIA, IN RAGIONE DEL FATTO CHE VIENE IN RILIEVO UNA OBBLIGAZINE LEGALE CHE COSTITUSCE UNA CONDIZIONE ESTRINSECA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, HA RITENUTO CHE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO, NEL CASO IN ESAME, DEBBA ATTEGGIARSI IN MODO DIFFERENTE RISPETTO ALLA NORMA, E DEBBA DUNQUE ESSERE SVINCOLATO DALL’ORDINARIO LIMITE TEMPORALE COSTITUITO DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. DEVE DUNQUE RITENERSI CONSENTITO L’ADEMPIMENTO TARDIVO DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO IN QUESTIONE FINO ALL’INIZIO DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, E LA STAZIONE APPALTANTE, UNA VOLTA APERTA LA BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (ANCHE AD ESITO DI EVENTUALE INVERSIONE PROCEDIMENTALE), SE ACCERTA LA MANCANZA DELLA PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO, DEVE ASSEGNARE UN TERMINE ALL’OPERTAORE ECONOMICO PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO, E, SOLO QUALORA L’ADEMPIMENTO DE QUO NON DOVESSE AVVENIRE ENTRO IL TERMINE ASSEGNATO, DEVE POI DISPORNE L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA. TALE ESITO INTERPRETATIVO – CHE DUNQUE ESCLUDE LA DIRETTA E AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE, AMPLIANDO NEL CONTEMPO LO SPAZIO DI AZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO – E’ DA CONSIDERARSI OBBLIGATO, SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO, ANCHE IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’ E DI RISULTATO. IL PRIMO, INFATTI, IMPONE CHE LE MISURE, NORMATIVE E AMMINISTRATIVE ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI DEVONO ESSERE NECESSARIE, ADEGUATE E TOLLERABILI RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITI, DI MODO CHE RISULTEREBBE MISURA SPROPROZIONATA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DI UN OPERATORE ECONOMICO PER IL MANCATO ADEMPIMENTO ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI UNA OBBLIGAZIONE AVENTE AD OGGETTO SOMME DI DENARO DI PICCOLI IMPORTI. IL SECONDO, AL CONTEMPO, ESCLUDE CHE FORME DI ESCLUSIONE AUTOMATICA COME QUELLA TRATTATA NEL CASO ESAMINATo POSSANO PRECLUDERE DEFINITIVAMENTE L’ESAME DI OFFERTE CHE POTREBBERO CONSENTIRE DI MEGLIO RAGGIUNGERE IL RISULTATO PROGRAMMATO CON IL CONTRATTO ( Adunanza Plenaria n. 6/2025 ) L’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che «a decorrere dall’anno 2007» le spese di funzionamento, tra l’altro, dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici «sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità». Il comma 67 dello stesso articolo prevede che tale Autorità, «cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento» determina annualmente «l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche». Successivamente, a seguito della soppressione dell’l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, le sue funzioni sono state integralmente trasferite all’Anac. L’art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2006 al comma 12 ha previsto che «resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» ed al comma 2 ha stabilito che l’Autorità predispone, tra l’altro, bandi-tipo al fine di garantire la promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti. Tali disposizioni sono ora contenute nell’art. 222 del Codice dei contratti pubblici, approvato con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L’Autorità, con deliberazione del 19 dicembre 2023, n. 610, ha stabilito, tra l’altro, l’entità della contribuzione mediante l’indicazione di diversi scaglioni che tengono conto del valore del contratto. In ordine alla valenza dell’obbligo di versare il contributo e alla sua incidenza sulla procedura di gara, peraltro, si sono formati due orientamenti. Un primo orientamento ritiene che il mancato pagamento del contributo entro il termine per la presentazione delle offerte comporti l’obbligo di esclusione dell’operatore economico, senza possibilità per la stazione appaltante di esercitare il soccorso istruttorio, per ragioni di ordine letterale, in quanto l’art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005 prevede che l’obbligo di versamento da parte degli operatori economici del contributo in esame costituisce «condizione di ammissibilità dell’offerta», con la conseguenza che si tratta di un requisito essenziale, e per ragioni di interpretazione sistematica, in quanto non si tratterebbe di sanare la carenza di un elemento formale della domanda, ma di compiere un atto nuovo Infine, sul piano dell’interpretazione conforme al principio di ragionevolezza, è stato affermato che sarebbe logico ritenere che il legislatore abbia voluto sanzionare tale omissione per consentire il funzionamento dell’Autorità. Un secondo orientamento ammette, invece, l’adempimento tardivo anche a seguito di soccorso istruttorio, in quanto l’adempimento in esame sarebbe qualificato come “condizione” e non come “requisito”, per evidenziarne le diversità rispetto ai requisiti di partecipazione, e non è previsto un termine entro il quale deve essere eseguito l’obbligo di versare il contributo. In secondo luogo, sul piano dell’interpretazione sistematica, tale adempimento non dovrebbe ritenersi escluso alla luce della disciplina del soccorso istruttorio, in quanto esso non attiene al contenuto dell’offerta tecnica o economica, ma costituisce un ‘elemento estrinseco’, con effetto condizionante la valutazione delle offerte. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto di seguire il secondo orientamento, stabilendo che sussiste il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico fino a quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione e che, qualora neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile.