l'angolo dell'attualità

Autore: Carmine Spadavecchia 28 luglio 2026
in tema di sfrutta mento delle persone (tratta, schiavitù e simili): DLg 12.6.2026 n. 115 (GU 1.7.26 n. 150, in vigore dal 16 luglio 2026), Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. - testo del decreto (Guida al diritto 28/2026, 15-25) - modifiche al codice penale (Guida al diritto 2 8/2026, 26-27) - modifiche al TU immigrazione (DLg 25.7.1998 n. 286) (28-29) - guida alla lettura (mappa delle principali novità) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 28/2026, 30-34), sotto il titolo “Meccanismo nazionale di Referral, attestato di riflessione per 45 giorni” [NdR - Meccanismo nazionale di Referral è un meccanismo di cooperazione tramite cui gli attori statali adempiono ai propri obblighi per proteggere e promuovere i diritti umani delle vittime di tratta] - commenti: - Valeria Cianciolo*, Le “nuove catene” dell’era digitale: come l’Italia riscrive la lotta alla tratta (Guida al diritto 28/2026, 10-14, editoriale) (maternità surrogata, matrimonio forzato e adozione illegale entrano ufficialmente nel perimetro dello sfruttamento estremo) [*avvocato del Foro di Bologna] - Laura Biarella, Un anticipo delle misure di assistenza per assicurare una migliore inclusione (Guida al diritto 28/2026, 35-40) [le novità] - Giuseppe Amato, Materiale pornografico e sessuale: viene ampliata la tutela per le vittime (Guida al diritto 28/2026, 41-43) [modifiche al codice penale] in tema di accesso (pareri legali): - Cons. Stato VI 12.5.26 n. 3714, pres. Simonetti, est. Vitale (Guida al diritto 28/2026, 48): Le decisioni del collegio consultivo tecnico non hanno natura di “parere legale”, pertanto possono formare oggetto di accesso civico generalizzato. [La vicenda ha ad oggetto l’accesso civico generalizzato degli atti di una procedura di gara, tra i quali si annoverano le “decisioni” del collegio consultivo tecnico. Il CdS ha applicato ratione temporis l’art. 53, c. 5, lett. b), Dlgs 50/2016, che sottraeva all’accesso i soli “pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici” ed escluso la sussistenza di ogni limite all’accesso alle pronunce del Cct. La tematica, malgrado riferita al precedente codice degli appalti, conserva attualità perché anche il vigente art. 35, comma 4, lettera b), n. 1, Dlgs n. 36/2023, sottrae all’accesso i pareri legali, negli stessi termini di cui alla precedente normativa. Permane infatti l’esigenza di garantire la tutela del diritto di difesa della parte in relazione a liti potenziali o in atto, e di salvaguardare la riservatezza dei rapporti, anche tramite il segreto professionale, tra difensore e assistito in ordine alla strategia difensiva intrapresa o da intraprendere. Nel contempo occorre interpretare l’istituto in modo tale da non frustrarne la ratio e la funzione. Non è la natura preventiva del contenzioso del Cct a favorire l’ostensione delle decisioni, quanto la natura in sé delle decisioni di tal fatta: e ciò sia che esse mantengano la veste di parere legale, sia che finiscano per assumere quella di lodo irrituale. In entrami i casi la pronuncia del Cct finisce per influenzare, anche solo in termini potenziali, quantomeno la decisione “amministrativa” della stazione appaltante]. in tema di condominio : - Cass. 2^, 14.4.26 n. 9573 (Guida al diritto 28/2026, 52 T): In tema di condominio negli edifici, il regime legale di utilizzazione delle cose comuni (art. 1102 c.c.) - tra cui rientra il muro perimetrale, avente anche la funzione accessoria di appoggio di impianti - e i limiti alle opere su parti di proprietà esclusiva (art. 1122 c.c.), ben possono essere sottoposti a una specifica disciplina integrativa o restrittiva da parte del regolamento di condominio o di una «deliberazione- regolamento» (ossia una delibera assembleare volta a fissare regole di comportamento generali e astratte per casi futuri). Il giudice di merito, chiamato a valutare la legittimità della installazione del motore di un condizionatore d'aria sulla facciata o in fregio a una finestra, non può limitare la propria indagine al solo ed empirico esame delle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi per escluderne l'impatto volumetrico o cromatico. Egli è invece tenuto a compiere un accertamento globale e approfondito che verifichi l'eventuale violazione delle specifiche norme regolamentari o delle delibere assembleari vigenti in materia, esaminando compiutamente le dimensioni, le caratteristiche tecniche dell'impianto, le modalità di posizionamento e la preesistenza di analoghi manufatti, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica d'ufficio con funzione percipiente. - (commento di) Fulvio Pironti, Decisione giusta, ma poco persuasiva nella sua architettura argomentativa (Guida al diritto 28/2026, 55-58). Il condominio aveva richiamato delibere assembleari che imponevano ai condomini di collocare i condizionatori solo all’interno dei balconi. La Corte censura la sentenza d’appello perché si è affidata quasi esclusivamente alle fotografie; tuttavia, non indica con la stessa nettezza quale fosse l’esatta carenza decisiva.v in tema di contratti coi consumatori (recesso da abbonamenti streaming): - Corte giust. Ue 1^,.7.26, causa C-234/25 (Guida al diritto 28/2026, 50): L’abbonamento di streaming offerto in Austria dall’emittente televisiva privata austriaca Sky Österreich, costituisce fornitura di un «servizio digitale», dato il carattere dinamico dell’offerta, cosicché il diritto di recesso non può essere escluso: il cliente dispone pertanto di un periodo di riflessione adeguato a valutare se l’abbonamento corrisponda alle sue aspettative. (Per sottoscrivere online un abbonamento, il cliente doveva accettare una clausola secondo cui l’esecuzione del contratto avrebbe avuto inizio prima della scadenza del termine di recesso di 14 giorni, con conseguente perdita del diritto di recesso. Un’associazione per la tutela dei consumatori ha contestato tale clausola dinanzi ai tribunali austriaci. Sky Österreich sosteneva fornire un «contenuto digitale»). in tema di aiuti di Stato : - Trib. Ue 3^, 8.7.26, cause T-268/21 e T-538/24 (Guida al diritto 28/2026, 49): In tema di aiuti alle compagnie aeree durante la crisi Covid, il requisito di ammissibilità che impone il possesso di una licenza italiana non costituisce violazione del principio di non discriminazione, essendo rivolto alle imprese più duramente colpite dalle misure che vietavano o limitavano i collegamenti da o verso l’Italia. Circa i principi di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, Ryanair non ha dimostrato che il requisito del possesso di una licenza italiana produca effetti restrittivi. (Nell’ottobre 2020 l’Italia notificava alla Commissione un regime di aiuti consistente in sovvenzioni a talune compagnie aeree titolari di una licenza italiana attraverso un fondo di compensazione di 130 milioni di euro: ciò allo scopo di indennizzare le compagnie per i danni subiti a causa delle restrizioni di viaggio e delle altre misure di confinamento adottate per limitare la diffusione della pandemia. La Commissione approvava la misura in quanto compatibile col mercato interno. Su domanda di Ryanair, il Tribunale UE, nel 2023, annullava la decisione. Nel 2025 la Corte di giustizia annullava la sentenza rinviando la causa dinanzi al tribunale. Il regime di aiuti è stato modificato e prorogato dal 16 giugno al 31 dicembre 2020. Il 13 ottobre 2023 l’Italia ha notificato la proroga e la modifica della misura di compensazione per l’anno 2021, prevedendo un aumento della dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. La Commissione ha approvato tale misura e la decisione è oggetto di un altro ricorso presentato dalla Ryanair. Il Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi). in tema di diritto d’autore (Diario di Anna Frank): - Corte giust. Ue 2^, 9.7.26, causa C-788/24 (Guida al diritto 28/2026, 49-50): Un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni Stati membri può essere pubblicata free su un website pure se rimane protetta dal diritto d’autore in altro Stato membro, a condizione che il sito contenga una misura di blocco geografico finalizzata a bloccare l’accesso a tale sito per gli utenti di Internet che lo consultano da quest’ultimo Stato membro. La nozione di «comunicazione al pubblico» associa un atto di comunicazione di un’opera, nonché la comunicazione di tale opera a un pubblico. [All’epoca dell’occupazione dei Paesi Bassi da parte della Germania nazista, Anna Frank era un’adolescente ebrea tedesca che viveva ad Amsterdam con la sua famiglia. Tra il 1942 e il 1944 ha raccontato nel proprio diario la sua vita quotidiana in clandestinità ed esso costituisce una testimonianza dell’Olocausto. Suo padre, Otto Frank, unico superstite della famiglia, ha pubblicato gli scritti di sua figlia nel 1947. Ha poi istituito, nel 1963, il Fondo Anna Frank, un’organizzazione destinata a portare avanti il patrimonio sociale, educativo e culturale dell’autrice. Dopo la morte di Otto Frank, il Fondo Anna Frank è titolare dei diritti d’autore sulle opere di Anna Frank. Nei Paesi Bassi alcune parti di tali opere restano protette fino al 2037. Per contro, in numerosi altri paesi, tra cui il Belgio, i diritti d’autore sono già scaduti e dette opere sono divenute di dominio pubblico. Costituita nel 1957, l’Anne Frank Stichting (Fondazione Anna Frank) ha a oggetto, in particolare, la conservazione della casa di Anna Frank ad Amsterdam, nonché la diffusione degli ideali lasciati in eredità al mondo nel Diario di Anna Frank. Nel settembre 2021, su iniziativa di tale fondazione e di altri enti, un’edizione scientifica dei manoscritti è stata messa online gratuitamente, in lingua neerlandese. L’accesso a tale sito è stato limitato da un sistema di blocchi geografici che ne impedisce la consultazione a partire dagli Stati in cui i manoscritti sono protetti dal diritto d’autore. Nel 2021 il Fondo Anna Frank ha chiesto in giudizio la cessazione di tale diffusione]. in materia penale (abuso d’ufficio): - Corte cost. 30.6.26 n. 117, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 28/2026, 68 T, sotto il titolo: “Abuso d’ufficio: ribadito che la scelta abrogativa non è censurabile costituzionalmente”): Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), L9.8.2024 n. 114, che abroga l'art. 323 c.p., sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 11 e 97 Cost., sono inammissibili; mentre sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge, sollevate in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 7, par. 4, 19 e 65 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con L 3.8.2009 n. 116 (Convenzione di Merida). - (commento di) Giuseppe Amato, Le norme sovranazionali sollecitano non impongono la criminalizzazione (Guida al diritto 28/2026, 74-75) in tema di reati sessuali (tutela): - Cedu 1^, 2.7.26, ric. 9993/24 (Guida al diritto 28/2026, 96 solo massima): Gli Stati parte alla Convenzione europea, in forza dell’art. 3 che vieta trattamenti inumani e degradanti e dell’art. 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sono tenuti ad adottare misure tempestive e adeguate per tutelare le vittime di violenza domestica. I ritardi nell’adozione di misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale di un padre autore di gravi violenze costituiscono una violazione della Convenzione. Gli Stati, inoltre, nel valutare casi di violenza sessuale nel contesto familiare devono assicurare che non venga utilizzato nelle aule di giustizia un linguaggio sessista e stereotipato per evitare che la donna subisca una vittimizzazione secondaria. - (commento di) Marina Castellaneta, Violenza domestica: Italia condannata per tempi troppo lunghi, mancanza di misure e stereotipi sessisti (Guida al diritto 28/2026, 96-98) c.s. La manipolazione è ovunque, soprattutto online. Anche l'IA può manipolarci, infatti accade ogni giorno. Quando lo fa, è come il serpente della Genesi, maestro nella manipolazione. (da "Manipolazione", saggio di Cass R Sunstein, professore alla Harvard Law School)
Autore: Carmine Spadavecchia 27 luglio 2026
in tema di giustizia civile : - Clau dio Castelli*, Giustizia civile: più vicini all’Europa, ma con troppe disparità territoriali (Guida al diritto 27/2026, 12-16, editoriale) [*già Presidente della Corte d’appello di Brescia] sul DL lavoro 2026 : DL 30.4.2026 n. 62 - L 25.6.2026 n. 112, Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 27/2026, 19-25) in tema di VIA : - Corte cost. 30.6.26 n. 116, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 27/2026, 32): Non è fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo nei confronti dell’art. 7 LR Toscana n. 50/2025, relativo agli interventi realizzati nei siti protetti appartenenti alla rete «Natura 2000» senza la preventiva sottoposizione alla valutazione di incidenza ambientale o in difformità da essa. Con la disposizione censurata la Regione Toscana ha previsto che in tali ipotesi l’autorità competente può disporre il ripristino dello stato dei luoghi, previa eventuale sospensione dei lavori. Premesso che la tutela dell’ambiente rientra nella competenza esclusiva dello Stato, che può fissare standard minimi di protezione inderogabili dalla legislazione regionale, la disposizione censurata non contraddice, ma conferma la natura intrinsecamente preventiva della valutazione di incidenza ambientale, così come delineata in ambito europeo e interno quale standard minimo per salvaguardare gli habitat protetti. Inoltre, non avendo il legislatore statale disciplinato gli interventi realizzati nelle aree tutelate in assenza di tale imprescindibile valutazione, le disposizioni regionali possono intervenire a regolamentare le conseguenze di tale omissione, disponendo in tali casi l’eventuale sospensione dei lavori. sul processo amministrativo (annullamento con rinvio): - Ad. plen. 22.6.26 n. 2, pres. Maruotti, rel. Simeoli (Guida al diritto 27/2026, 74 T): 1. Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato non può rilevare d'ufficio l'erroneo or dine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado: a) qualora la parte appellata non li abbia riproposti ritualmente nelle forme previste dall'art. 101, comma 2, c.p.a., nel caso di assorbimento non consentito; b) qualora la parte interessata non abbia proposto appello, nel caso di mancato assorbimento necessario. 2. L'accoglimento del motivo di appello diretto a censurare l'erroneo ordine di esame dei motivi proposti in primo grado non comporta la regressione del giudizio innanzi al TAR. 3. La nullità della sentenzà, quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., è determinata dalla carenza dei requisiti formali dell'atto giurisdizionale in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto della motivazione, anche nelle sembianze della motivazione apparentè, in quanto tautologica o assertiva o avulsa dalla specifica situazione fattuale o giuridica su cui verte la controversia. 4. Il difetto assoluto della motivazione deve essere valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all'interno di esso. - (commento di) Christian Corbi, Vizi infra-petizione irrilevabili d’ufficio e non causano la regressione del rito (Guida al diritto 27/2026, 82-84) in tema di ottemperanza (perdita di chance): - Cons. Stato V 21.5.26 n. 4099, pres. Caringella, est. Perotti (Guida al diritto 27/2026, 32): In sede di ottemperanza il danno da perdita di chance conseguente a un affidamento diretto illegittimo, poiché posto in essere in violazione degli obblighi di evidenza pubblica, va calcolato nell’osservanza dei criteri fissati in sede di cognizione nella statuizione di condanna resa ai sensi dell’art. 34, comma 4 c.p.a. Il giudice deve garantire l’attuazione del modus procedendi indicato all’Amministrazione laddove l’ottemperanda sentenza prescrive che l’ammontare del danno da perdita di chance va determinato riducendo l’utile conseguibile in proporzione alla chance di aggiudicazione, desumibile da dati oggettivi quali le caratteristiche del mercato e quanto avvenuto in procedure similari. in tema di privacy (protezione dati): - Corte giust. Ue 1^, 18.6.26, causa C-414/24 (Guida al diritto 27/2026, 86 solo massima): L’art. 77, par. 1, e l’art. 79, par. 1, del regolamento (UE) 27.4.2016 n. 679 (2016/679) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), ostano a che un’autorità di controllo, investita di un reclamo ai sensi di tale art. 77, par. 1, possa respingerlo per il solo motivo che un ricorso giurisdizionale, proposto conformemente a tale art. 79, par. 1, e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e sebbene la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non abbia ancora acquisito carattere definitivo. - (commento di) Giulio Monga, Reclamo presentato a un’authority privacy, non può essere respinto se sullo stesso oggetto pende un giudizio civile (Guida al diritto 27/2026, 86-88) in tema di condominio : - Cass. 2^, 5.5.26 n. 12742 (Guida al diritto 27/2026, 34 T): 1. L’assemblea, essendo provvista di una competenza generalizzata, può in ogni momento sostituirsi all’amministratore e privarlo dei suoi poteri, in base al criterio di normale revocabilità dell’incarico di cui all’art. 1129, comma 11, c.c., nonché alla luce della sindacabilità dei provvedimenti dell’amministratore con ricorso all’assemblea ex art. 1133 c.c. 2. L’amministratore non ha il potere di compiere atti contrari alla volontà dei titolari del rapporto sostanziale, né ha un autonomo interesse alla proposizione o prosecuzione del processo, sicché non è legittimato a proporre o a proseguire un giudizio contro uno o più condomini o contro terzi se l’assemblea abbia espresso un intendimento contrario o abbia deciso di rinunciarvi o di transigere la causa non sussistendo un interesse giuridico dell’amministratore a proporre o a proseguire una causa relativa alle parti comuni dell’edificio contro l’assemblea o alla quale la volontà dei condomini validamente espressa intenda rinunciare. - (commento di) Mario Piselli, I comunisti possono non proporre, transigere o rinunciare alla lite (Guida al diritto 27/2026, 42-44) in materia penale (messa alla prova): - Cass. pen. 3^, 13.5.26 n. 17117 (Guida al diritto 27/2026, 54 T): In materia di messa alla prova, con riferimento alle richieste difensive di rinvio successive alla prima, funzionali all’elaborazione del programma trattamentale da parte dell’Uepe e alla sua acquisizione al procedimento per il vaglio giudiziale finalizzato alla sospensione del processo, il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza della parte richiedente, da sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio ex art. 159 c.p. - (commento di) Carmelo Minnella, Una soluzione che non convince, il rinvio non è colpa dell’imputato (Guida al diritto 27/2026, 58-65) c.s. - La verità è contagiosa [motto di George Minden (1921-2006), agente segreto, appartenente al Book Club della CIA, che durante la guerra fredda inondò l'Unione Sovietica di libri proibiti dalla censura di regime] - Una bugia, quando incontra il clima giusto, corre infinitamente più veloce di una smentita documentata (Daniele Scalise, giornalista) - Oggi il giornalismo non consiste più soltanto nel cercare notizie. Oggi il suo compito principale è un altro: distinguere continuamente ciò che è vero da ciò che viene semplicemente ripetuto (Daniele Scalise, giornalista)
Autore: a cusa di Paolo Nasini 27 luglio 2026
Tribunale Monza, sez. II, 21 aprile 2026, n. 851 IL CASO E LA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2023, il Condominio Y, ha evocato in giudizio la società X al fine di sentire accertare e dichiarare che le immissioni da essa prodotte superano la soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. e, per l’effetto, di vederla condannare all’immediata cessazione delle immissioni odorose e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ai sensi dell’art. 2043 c.c., con contestuale applicazione di quanto disposto dall’art. 614 c.p.c.. A fondamento di tali pretese l’attore ha esposto in fatto che: - la società convenuta svolge attività di pescheria, gastronomia e friggitoria in un locale sito al piano terra del Condominio, di cui è conduttrice in virtù di un contratto di locazione ad uso commerciale; - tale attività avrebbe provocato, sin dall’insediamento, esalazioni odorose intollerabili che avrebbero gravemente pregiudicato la vivibilità delle zone comuni del condominio (cortile e vano scale), nonché l’abitabilità delle singole unità immobiliari, i cui inquilini sarebbero costretti a tenere chiusi i serramenti così da evitare il propagarsi delle esalazioni odorose; - il Condominio ha affrontato la questione nelle assemblee del 20 novembre 2020 e del 7 maggio 2021, nel corso delle quali è stato concordato di concedere un termine perentorio per fornire chiarimenti in ordine alla regolarità del sistema di abduzione e per la cessazione delle immissioni olfattive, termine che spirava inutilmente, motivo per cui seguiva ulteriore diffida; - è stato dato corso, senza esito, a tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia dinnanzi all’organismo di conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Monza; - il Condominio ha agito con ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti di Z quale proprietaria dell’immobile, e di X quale conduttrice; - in tale sede, è stato nominato il CTU, il quale, all’esito del sopralluogo, ha rilevato che le apparecchiature presenti nel locale cucina risultavano conformi alle prescrizioni di legge e alle norme tecniche ma, cionondimeno, inidonee ad impedire la propagazione degli odori. A tal proposito, ha evidenziato l’assenza di qualsivoglia sistema di filtrazione o abbattimento, con conseguente propagazione degli odori variabile, per stazionamento ed intensità, a seconda di fattori imprevedibili, quali, ad esempio, le condizioni metereologiche. In virtù di quanto riscontrato, il consulente ha individuato tre diversi interventi potenzialmente risolutivi: l’aumento della portata di aspirazione della cappa, con contestuale sostituzione del motore, per un totale stimato di euro 402,60; la fornitura e la posa in opera di un filtro a carbone attivo, per un totale stimato di euro 6.478,8; in via residuale, l’applicazione di un sistema di lampada UV, per un totale stimato di euro 1.793,00. In virtù di tali elementi fattuali l’attore ha chiesto l’ inibitoria della convenuta alla prosecuzione dell’attività di impresa come attualmente esercitata, stante la prosecuzione delle immissioni odorose, la condanna all’esecuzione di tutte le opere necessarie alla cessazione delle immissioni, secondo quanto accertato dal c.t.u. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e con applicazione di sanzione per l’inadempimento, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e la condanna della convenuta ai sensi dell’ art. 614-bis c.p.c.. Si è costituita in giudizio la società X la quale ha esposto in fatto che: - le parti comuni del Condominio in cui si propagherebbero gli odori hanno una consistenza del tutto residuale, in virtù dell’articolazione orizzontale dell’edificio, in cui peraltro è esclusa la comproprietà relativamente ai porticati e allo spazio cortilizio antistante le attività commerciali; - la società X ha iniziato la propria attività solo nel marzo 2021, motivo per cui il fatto che già all’assemblea del 20.11.2020 si discutesse delle emanazioni odorose sarebbe sintomo di una preventiva e stigmatizzata qualificazione della convenuta come inquinante; - la convenuta si è dotata di apposita canna fumaria di espulsione dei fumi che, come richiesto dal Condominio, è rivolta in senso opposto a quello delle abitazioni e, in ottica collaborativa, ha fatto aumentare la portata di aspirazione della cappa; - tutti gli impianti installati risultano essere regolari, come accertato dall’ispezione ATS del 25 maggio 2022; - gli scarti della pescheria vengono tenuti in cella frigorifera sino al momento del ritiro dalla società di nettezza urbana; - la CTU non ha accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. in merito alle esalazioni, limitandosi a rilevare un impianto non ottimale in termini di riduzione degli odori; - le immissioni connesse all’espletamento di attività produttive consentirebbero di innalzare la soglia di normale tollerabilità (Cass. civ., sez. II, n. 8420/2006; 5564/10; 939/2011), soprattutto considerando che nel caso in questione sono oggetto di bilanciamento interessi all’utilizzo di zone di passaggio dei condomini e interessi inerenti l’esercizio di un’attività commerciale. Nella propria memoria integrativa ex art. 171-ter. n.2 c.p.c. del 31.10.2023 la società convenuta, dopo aver integralmente contestato le deduzioni avversarie, ha sostenuto che parte attrice incorrerebbe in errore nel richiamare un preteso bilanciamento tra l’interesse abitativo dei condomini e quello allo svolgimento dell’attività produttiva, atteso che il giudizio avrebbe ad oggetto esclusivamente le parti comuni dell’edificio e non le singole unità abitative, rispetto alle quali l’amministratore difetta di legittimazione ad agire. È stato infine precisato che l’attività svolta non contrasterebbe né con eventuali patti speciali contenuti nel rogito, né con il regolamento condominiale, che peraltro non risulterebbe adottato. Nella propria memoria integrativa ex art. 171-ter, n.3, c.p.c. del 13.11.2023 l’attore, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dal convenuto, ha specificato che successivamente all’acquisto dell’immobile da parte della locatrice dell’odierna convenuta sono state approvate regole di uso delle parti comuni riportate nei patti speciali in tutti gli atti di acquisto delle singole unità immobiliari successivi al 2006. Disposta l’integrazione della c.t.u. già svolta, il consulente, a seguito di un sopralluogo, ha rilevato che gli interventi effettuati dalla convenuta, diversi da quelli da lui suggeriti in precedenza, non sono comunque tali da neutralizzazione gli odori. Il c.t.u. ha dato altresì atto dell’impossibilità di avvalersi di appositi laboratori di verifica olfattiva circa la tollerabilità degli odori, poiché gli stessi si sono dichiarati non disponibili. LA SOLUZIONE IN DIRITTO La presente vicenda si inscrive nell’alveo dell’art. 844 c.c., disposizione preordinata alla risoluzione dei conflitti derivanti da forme di utilizzazione, reciprocamente incompatibili, di proprietà vicine. Il criterio dirimente individuato dal legislatore è quello della normale tollerabilità delle immissioni che si propagano sul fondo altrui, dunque esso ha natura relativa e deve valutarsi in concreto, avendo a riguardo al parametro della sensibilità dell’uomo medio e alle condizioni dei luoghi (fra le molte Cass. civ. n. 19767/2025; Cass. civ. n. 28201/2018). Alla luce del dettato normativo, per quanto di rilievo, è opportuno distinguere tra diverse tipologie di immissioni. In primo luogo vi sono le immissioni lecite , ossia quelle che non superano la soglia di normale tollerabilità, e pertanto non sono idonee a fondare né azioni inibitorie, né tantomeno pretese risarcitorie o indennitarie. In secondo luogo vi sono le immissioni intollerabili , ma giustificate da esigenze di produzione, che, secondo la giurisprudenza cui si aderisce, incidono sul contenuto della tutela accordabile al proprietario che le subisce, il quale ha diritto ad un equo indennizzo (Cass. civ. n. 1226/1993). In particolare, queste ultime vanno distinte dalle immissioni intollerabili ed illecite , ossia non sorrette da esigenze di produzione, da cui origina un danno ingiusto ai sensi dell’ art. 2043 c.c. , con conseguente possibilità di esperire la relativa azione risarcitoria. Ai fini della delibazione delle domande attoree, è altresì necessario precisare che in materia di condominio eventuali previsioni negoziali contenute nel regolamento condominiale “possono imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dalla indicata norma generale sulla proprietà fondiaria. Ne consegue che, quando si invoca a sostegno dell’obbligazione di non fare il r ispetto di una clausola del regolamento contrattuale che restringa poteri e facoltà dei singoli condomini sui piani e sulle porzioni di piano in proprietà esclusiva, il giudice è chiamato a valutare la legittimità o meno dell’immissione, non sotto la lente dell’art. 844 c.c., ma esclusivamente in base al tenore delle previsioni negoziali di quel regolamento, costitutive di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca” (cfr. Trib. Milano n.12316/2018). Tanto premesso, il Tribunale adito ha sottolineato che, nel caso di specie, difettava la prova circa la sussistenza di specifici divieti di fonte negoziale o condominiale relativi alla produzione di immissioni odorose, rilevando la mancata produzione in giudizio del regolamento di condominio, la cui prova non può essere desunta dalla produzione di patti speciali riferibili ai rogiti di alcuni condomini. Inoltre, il Giudice ha precisato che i patti speciali invocati da parte attrice hanno valenza di accordi contrattuali e pertanto, in virtù del generale principio di relatività degli effetti del contratto, non sono in grado di incidere in senso limitativo sulla sfera giuridica di soggetti terzi. Peraltro, parte convenuta risulta aver allegato e documentato che nel rogito relativo all’immobile alla stessa locato non figurano patti di tale tenore, circostanza non contestata dalla controparte, la quale si è limitata a dedurre che ciò è dipeso dall’acquisto dell’immobile direttamente dal costruttore e prima della convenzione del regolamento condominiale. Esaminando, poi, se, alla luce delle risultanze istruttorie, possa ritenersi che le esalazioni odorose emesse dalla convenuta superassero la soglia della normale tollerabilità, il Tribunale ha ritenuto che la parte attrice non avesse fornito la prova, essendone onerata, dell’intollerabilità delle immissioni olfattive. Il c.t.u. ha rilevato che, anche a seguito delle modifiche effettuate (diverse da quelle indicate nella precedente relazione –“non ha eseguito nessun intervento indicato in ATP 5209/22 per la limitazione/eliminazione degli odori in ambiente”-), l’impianto di aspirazione, pur regolare, è inidoneo ad impedire la propagazione degli odori perché il problema del sottodimensionamento persiste e "l’elemento eliminato non determina il soddisfacimento della portata minima richiesta". Tuttavia, secondo il Tribunale, ciò non assume valore dirimente. Infatti occorre considerare che se tale valutazione consente di ritenere ragionevolmente sussistente una qualche forma di propagazione di esalazioni odorose, essa per la sua genericità non è tale, in assenza di ulteriori elementi probatori a sostegno, da dimostrare il superamento della soglia della normale tollerabilità. A dire del Giudice, la circostanza per cui l’odore sia percepibile non significa automaticamente che esso sia intollerabile. Ai fini della valutazione del superamento della soglia di tollerabilità, assume, invece, rilevanza l’accertamento effettuato dal c.t.u. secondo cui le immissioni nelle parti comuni del condominio non sono stabili, poiché il loro stazionamento e la loro intensità dipendono da fattori esterni, quali le condizioni metereologiche. Inoltre, trattandosi di immissioni odorose ricollegate allo svolgimento di un’attività di pescheria e gastronomia è ragionevole ritenersi che il lamentato odore di fritto sia concentrato per lo più nelle ore prossime ai pasti. Dunque, in virtù delle circostanze anzidette- ossia la variabilità quanto ad intensità e stazionamento accertata dal c.t.u. e la fascia oraria notoriamente di punta delle attività di somministrazione di alimenti- il Tribunale ha ritenuto che la propagazione degli odori difetti di continuità . Inoltre, il Giudice ha sottolineato che il condominio attore non aveva fornito prova sufficiente a dimostrare che gli odori siano di intensità tale da renderli intollerabili, nonostante la loro discontinuità. In tal senso non sono rilevanti le lamentale riportate dai condomini nelle assemblee condominiali del 20.11.2020 e del 7.05.2021, giacché trattasi di soggetti aventi un interesse diretto nella causa, in qualità di parte attrice, le cui doglianze e percezioni, pertanto, sono prive di apprezzabile valore probatorio. Non è rilevante il fatto che il CTU abbia rilevato, dopo aver interpellato diversi laboratori specializzati, che “non è stato possibile perseguire la validazione scientifica del livello olfattivo presente in zona” poiché “ai fini giuridici il campionamento degli odori, essendo di tipo soggettivo, cioè legato alla percezione olfattiva di persone comuni e quindi non di tipo oggettivo-strumentale, non garantisce una risposta certa”. L’impossibilità tecnica di ottenere una certificazione “scientifica” dell’intensità degli odori, in ragione della specifica tipologia degli stessi, non esonera la parte attrice dal fornire la prova della propria prospettazione, anche avvalendosi di una campionatura “umana” dell’intensità dell’odore. Sotto questo profilo, le istanze di prova orale articolate dalla difesa attorea, non ammesse dal precedente istruttore, anche ove espletate, non avrebbero consentito la formazione di un campione umano sufficiente per ritenere la intollerabilità delle emissioni. Infatti era stata richiesta l’escussione di solamente due testimoni; evidentemente trattasi di numero insufficiente per la formazione di una valutazione che punti ad accostarsi alla soglia dell’intollerabilità. Di conseguenza, in assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, e in ossequio al principio generale di cui all’art. 2697, 1 co., c.c. secondo cui l’onere della prova grava su colui che aziona la pretesa in giudizio, il quale si espone al rischio di soccombenza nel caso in cui non sia grado di provare i fatti costituivi posti a fondamento della domanda, il Tribunale ha ritenuto non accertata la sussistenza di immissioni intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c. come paventato da parte attrice. Da ultimo il Giudice ha rilevato che ai sensi dell’art. 1131 c.c. e, in difetto di specifico mandato, l’amministratore del condominio non è legittimato ad agire per la tutela dei diritti esclusivi dei condomini, relativi al godimento delle singole unità immobiliari, e dunque le relative doglianze sono in questo giudizio inammissibili (Cass. civ. 27700/2025). In tal senso non risultano pertinenti le risalenti pronunce della giurisprudenza di legittimità richiamate dall’attore, le quali, nel vagliare il bilanciamento dei contrapposti interessi abitativi e commerciali, hanno chiarito che il criterio dell’utilità sociale , cui è informato l’art. 844 c.c., non è tale da elidere la valenza delle istanze di natura personale connesse all’abitazione, che debbono essere privilegiate rispetto alle utilità meramente economiche inerenti l’esercizio di attività commerciali (cfr. Cass. civ., sez. II, 5697/2001; Cass. civ., sez. II, 3090/1993). Infatti trattasi di pronunce in cui si è chiarito che “la tutela dell’abitazione riassume una serie di istanze fondamentali, alle quali la convivenza deve adeguarsi. Pertanto, le esigenze personali connesse all’abitazione -riparo, sicurezza, il lavoro domestico, il riposo, l’intimità familiare, la riservatezza, lo svago, le relazioni sociali etc.- dall’ordinamento vengono di certo privilegiate rispetto alle utilità meramente economiche, provenienti da un esercizio commerciale, di per sé lecite e meritevoli di tutela, ma subordinate alle istanze ricordate sopra. […]” (cfr. Cass. civ., sez. II, 3090/1993). Secondo il Giudice, le istanze fondamentali che la Suprema Corte ricollega al diritto di abitazione -e che sono tali da prevalere rispetto alle esigenze commerciali- sono di natura strettamente personale, per lo più riferibili alla vivibilità e al godimento delle singole unità abitative, motivo per cui l’amministratore di condominio, in base all’art. 1131 c.c., non è legittimato alla relativa tutela.
Autore: a cura del dott. Guido Porciatti, tirocinante presso il TAR Toscana 24 luglio 2026
(Riflessioni a seguito dell'ordinanza del TAR Sicilia, Palermo, 12 maggio 2026, n. 1360) PREMESSA (a cura di Roberto Lombardi) Il Tribunale amministrativo per la Sicilia, posto di fronte all'alternativa tra recepire un orientamento processuale ritenuto illegittimo se non addirittura abnorme e violare il vincolo discendente dal giudizio di appello, ha scelto di utilizzare il nuovo strumento processuale del rinvio pregiudiziale per la risoluzione di questioni di diritto rilevanti, di difficile interpretazione, e di costante applicazione. La soluzione non era oggettivamente preclusa da un'interpretazione letterale della norma da applicare, che effettivamente si potrebbe, in teoria, attagliare anche al caso esaminato dai Giudici palermitani. Restava però sullo sfondo la particolarità, seguendo la ricostruzione del Tribunale ad quem , di porre in discussione all'interno dello stesso giudizio un modus procedendi che soltanto le parti possono normalmente contestare. D'altra parte, il rinvio "anomalo", ex art. 105 c.p.a., di sentenze poco motivate o motivate solo in rito, costituisce una pagina di doloroso contrasto tra i Giudici di primo e di secondo grado dello stesso plesso, con la conseguente necessità che tale contrasto trovi un ulteriore Giudice terzo e imparziale che stabilisca ciò che è corretto e ciò che è processualmente sbagliato. Questo Giudice è per definizione innanzitutto il Legislatore, il quale, quando usa formula ampie e potenzialmente soggette alle più varie interpretazioni, dovrebbe preventivamente chiedersi quali sono i possibili rischi nell'applicazione concreta della norma. Ad ogni modo, non pare possibile che a fronte di un sistema che rischia di "incartarsi" su se stesso (la riedizione del processo di primo grado è uno sconfitta per tutti, operatori e utenti del servizio giustizia), lo stesso Legislatore non intervenga per chiarire ciò che nessuno pare in grado di chiarire. Sotto questo profilo, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, pur confermando la possibilità per il Giudice amministrativo di utilizzare lo strumento di cui all'art. 363-bis del codice di procedura civile, ha evidenziato, con il decreto depositato in data 22 luglio 2026 - e proprio nel pronunciarsi sull'ordinanza in commento -, che per superare il vaglio di ammissibilità del rinvio pregiudiziale de quo occorre interrogare la Corte su una “questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito”, e non sul modo con cui il Giudice di appello esercita la sua giurisdizione operando la rimessione della causa al primo giudice; in altri termini, lo strumento del rinvio pregiudiziale non può essere usato dal Giudice di merito per prospettare un “error in iudicando de iure procedendo” addebitabile alla sentenza restitutoria, nè tanto meno per rappresentare un conflitto di giurisdizione fra giudici che sono pur sempre funzionalmente vincolati nell’ambito del rapporto di impugnazione. Giusta o sbagliata che sia, la risposta dell'Organo monocratico a cui è affidato il vaglio di ammissibilità sui rinvii pregiudiziali lascia intatta la questione di fondo, ovvero come arrivare a chiarire una questione processuale che si pone, per come è stata affrontata fino ad ora, in tensione con il principio dell'effettività della tutela, se a questa effettività vogliamo riconoscere anche il dono della velocità nell'arrivare a una decisione definitiva. RINVIO PREGIUDIZIALE: A CIASCUNO IL SUO (a cura di Guido Porciatti) - nota consegnata alla redazione in data antecedente al decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione Con l’ ordinanza n. 1360 del 2026 il TAR di Palermo ha sollevato questione pregiudiziale ex art 363-bis c.p.c. nell’ambito di un giudizio sorto a seguito di remissione della causa ex art. 105 c.p.a. da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Il giudizio nasce da un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento del Comune di Palermo attestante l’inottemperanza ad ordine di demolizione di manufatto abusivo. Il ricorso straordinario, motivato sulla base dell’essere stato, l’impugnato atto, adottato a una distanza temporale dall’emanazione dell’ordine di demolizione tale da ingenerare nel destinatario il legittimo affidamento circa la possibilità di continuare a utilizzare l’immobile, veniva convertito in ricorso giurisdizionale a seguito dell’opposizione dell’ente pubblico e quindi dichiarato inammissibile con sentenza del medesimo TAR, in ragione della natura non provvedimentale dell’atto di accertamento e conseguente acquisizione al patrimonio comunale. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa pronunciava sentenza di annullamento con rinvio al giudice di prime cure rilevando la nullità della sentenza di quest’ultima, non essendosi questi, erroneamente, pronunciato sul merito. Il TAR, a questo punto, rilevando nella motivazione della sentenza di appello un possibile vizio per eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore, ha deliberato di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art 363-bis bis c.p.c., al fine di interrogare i Giudici di legittimità circa la correttezza dell’interpretazione data dal C.G.A.R.S. all’art 105 c.p.a. Il TAR ha ritenuto infatti sussistenti [1] i requisiti richiesti dall’art. 363-bis, ovverosia la novità e la complessità della questione, la sua idoneità a porsi in plurimi giudizi, la sua rilevanza nel giudizio a quo [2] . Sono essenzialmente tre le questioni, strettamente connesse tra di loro, sottoposte all’attenzione della Corte di Cassazione. La prima è relativa alla legittimazione del giudice amministrativo a sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte Suprema di Cassazione. La seconda questione verte intorno alla correttezza dell’interpretazione data dal C.G.R.A.S all’art. 105 del codice del processo amministrativo. La terza riguarda la configurabilità di un difetto di giurisdizione per invasione della sfera del legislatore rispetto a un’attività ermeneutica asseritamente erronea del giudice amministrativo d’appello. La prima questione è risolta nell’ordinanza [3] attraverso il richiamo ai precedenti della Corte di Cassazione che hanno ritenuto il giudice amministrativo e più in generale il giudice speciale legittimato ad adire la Suprema Corte ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., sia pure limitatamente, in base al disposto dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost., alle questioni attinenti alla giurisdizione. Tale strumento si configurerebbe come mezzo alternativo, a disposizione del giudice, rispetto al regolamento preventivo di giurisdizione, per risolvere eventuali questioni pregiudiziali attinenti alla sussistenza della giurisdizione amministrativa. I precedenti richiamati, peraltro oggetto di critica dottrinale [4] , non appaiono nel caso di specie del tutto conferenti. Nei casi soprarichiamati a sollevare rinvio erano stati organi della giurisdizione amministrativa che dubitavano della propria giurisdizione rispetto alle fattispecie sottopostegli. In questo caso, viceversa, a dubitare è sempre un giudice amministrativo (di primo grado), ma diverso da quello (di secondo grado) di cui si contesta la giurisdizione. In questo caso infatti il rinvio non è pregiudiziale alla pronuncia del giudice di cui si controverte la giurisdizione ma successivo. Anzi, nella fattispecie in esame si può dire che il rinvio pregiudiziale viene a svolgere la singolare funzione di gravame (alternativo al ricorso per cassazione) avverso la decisione del giudice d’appello. L’obiettivo del TAR pare infatti essere quello dell’annullamento della sentenza di appello, con rinvio al C.G.A.R.S. della controversia che il suddetto Consiglio di giustizia aveva a sua volta rinviato al giudice di primo grado per la decisione nel merito. Già questo potrebbe sembrare sufficiente a ritenere, a parere di chi scrive, che il suddetto rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione debba ritenersi inammissibile. Aderendo alla ricostruzione del TAR si realizzerebbe un unicum nell’ordinamento processuale italiano: la possibilità per il giudice di grado inferiore di ottenere l’annullamento della altrimenti vincolante pronuncia del giudice dell’appello. Aggravata nella specie dalla realizzazione dell’annullamento da parte della Corte di vertice di un altro plesso giurisdizionale. In questo caso, l’argomento tradizionalmente utilizzato per giustificare la legittimazione del giudice amministrativo ad adire la Corte di Cassazione, ossia che la disposizione di principio del c.p.a. ( art. 39 ) secondo cui le disposizioni del codice di rito civile trovano applicazione nel processo amministrativo in quanto compatibili o espressione di principi generali, implicherebbe che il rinvio venga impiegato in una logica oppositiva rispetto a quello che è un principio consolidato dell’ordinamento processuale. Come sopra detto, non è mancato in dottrina [5] chi ha criticato poi che effettivamente tale clausola generale del codice di rito amministrativo possa trovare applicazione con riferimento all’istituto del rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. in ragione del sua natura di disposizione direttamente precettiva e puntuale, dal carattere addirittura contrario, quando utilizzato per dirimere questioni di giurisdizione, rispetto al consolidato principio che informa il codice del processo amministrativo, come gli altri ordinamenti processuali, ossia quella del competenza esclusiva del giudice adito a decidere sulla sussistenza della propria giurisdizione (cd. Kompetenz-kompetenz ), con la conseguenza di ritenere addirittura eccezionali istituti come il regolamento preventivo di giurisdizione , pure previsto dal codice del processo amministrativo. Su questo d’altro canto è un fatto che la Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3868 del 2026 , richiamata in ordinanza, abbia espressamente riconosciuto la legittimazione del giudice amministrativo a sollevare rinvio pregiudiziale, ritendendo che la compresenza dello strumento del regolamento preventivo di giurisdizione non osta all’implementazione da parte del giudice dello strumento del rinvio in un’ottica di effettività della tutela giurisdizionale . Senza che il fatto che tale innovativo istituto sia stato introdotto con la legge di riforma e riordino del processo civile sia di per sé di ostacolo a ritenere la nuova norma riferibile al giudice del merito amministrativo. Tale pronuncia è stata criticata fortemente da parte della dottrina che si è spinta a ipotizzare un’incostituzionalità del decreto legislativo attuativo della riforma, in parte qua , per superamento dei limiti posti dalla legge di delegazione, che ha chiaramente circoscritto l’ambito della delega al solo ordinamento del processo civile [6] . Sotto questo profilo comunque l’ordinanza del TAR Palermo non appare del tutto chiara sulle possibili conseguenze processuali dell’accoglimento da parte della Cassazione delle doglianze formulate rispetto alla pronuncia del C.G.A.R.S. La causa tornerà al Consiglio di Giustizia direttamente per essere decisa nel merito? Ovvero sarà il TAR Palermo a doverla decidere nel merito, e in questa ipotesi si dovrà adeguare alla giurisprudenza del Consiglio di Giustizia? Dalla lettura dell’ordinanza, come già detto, sembra che l’obiettivo del TAR Palermo sia ottenere una declaratoria di inesistenza giuridica della sentenza di appello. Resta il fatto però che il giudizio è stato riassunto innanzi al TAR Palermo e che questo dovrà necessariamente pronunciarsi, se del caso dichiarando l’inammissibilità o l’improcedibilità della riassunzione. Quanto alla seconda questione ( erronea interpretazione e applicazione dell’art 105 c.p.a. ), tutta l’argomentazione sottesa all’ordinanza del TAR verte intorno a tale presunta erronea applicazione fatta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nel caso di specie. In particolare, il TAR ha ritenuto scorretta l’interpretazione data dal giudice d’appello alla suddetta disposizione, laddove ha ritenuto compresa nelle ipotesi di nullità della sentenza quella della pronuncia di rigetto in rito, quindi con omessa valutazione del merito. Il TAR sostiene la natura eccezionale di tale disposizione e quindi il dovere di interpretarla restrittivamente. Cosa che il Consiglio non avrebbe fatto, che anzi avrebbe dato un’interpretazione talmente ampia da andare oltre il canone dell’analogia, per sconfinare nella pura creazione della norma con invasione della sfera dei poteri riservati al legislatore. Il TAR richiama a questo proposito il precedente dell’ Adunanza Plenaria n. 15 del 2018 [7] , di cui sono riportati ampi stralci [8] , la quale, partendo dalla considerazione che il principio del doppio grado di giurisdizione non può essere letto nel senso di consentire un generale dovere di remissione al giudice di prime cure in ipotesi di sentenza decisoria in rito (circostanza anzi eccezionale in ragione del principio dell’ effetto devolutivo dell’appello ), ha limitato i casi in cui la sentenza di rigetto in rito può ritenersi nulla alle sole ipotesi in cui il dispositivo manchi completamente di motivazione, situazione che non ricorre nel caso di specie. Vi sarebbe la necessità di una lettura coordinata dell’art. 105 c.p.a. con le corrispondenti, ancorché non identiche, disposizioni del codice di procedura civile (art. 354 e 355), che come noto configurano la remissione della causa al giudice di primo grado come ipotesi eccezionale. Principio questo in parte temperato dall’ Adunanza Plenaria con sentenza n.16 del 2024 [9] (pronunciata a seguito di remissione dello stesso C.G.A.R.S.), che ha ritenuto applicabile l’annullamento con rinvio anche quando la sentenza di inammissibilità sia dotata sì di una motivazione, ma palesemente erronea, tale da aver del tutto pretermesso l’esame del ricorso in punto di merito. Giurisprudenza amministrativa che a giudizio del TAR si porrebbe comunque in contrasto con la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 6 del 2018) [10] , che ha categoricamente escluso la possibilità di una graduazione a fini processuali della gravità dei possibili vizi della sentenza, in quanto inevitabilmente caratterizzato da un intollerabile margine di discrezionalità, se non proprio opinabilità da parte del giudice dell’impugnazione. Sul punto va poi segnalata anche la pronuncia medio tempore intervenuta dell’ Adunanza Plenaria n. 2 del 2026 [11] , che ha drasticamente limitato le ipotesi di remissione in primo grado ex art. 105 c.p.a. ai soli casi di nullità formali, ossia l’inesistenza o l’assoluta illogicità (che si ponga al di sotto del minimo costituzionalmente garantito) della motivazione. Ciò in linea di continuità (dichiarata) sia con l’Adunanza Plenaria del 2018 che con quelle del 2024 e 2025 (n. 10, che ha richiamato integralmente quella del 2024). La pronuncia del 2026, in particolare, si è occupata della regressione del giudizio a seguito di appello avverso la sentenza di primo grado che, operando un assorbimento dei motivi, giudicato erroneo in appello, ha omesso di pronunciarsi su parte della domanda. Partendo dalla considerazione che, diversamente intendendo la locuzione ‘‘nullità della sentenza’’, essa finirebbe col coincidere con ogni vizio processuale, rendendo quindi l’appello nel processo amministrativo un mezzo di gravame a carattere cassatorio con riferimento ai tutti i possibili vizi in procedendo della sentenza, l’Adunanza, escluso ancora che esigenze legate ai principi del doppio grado di giudizio e dell’effettività della tutela (che sarebbe anzi frustrata dalla regressione del giudizio) possano deporre in senso contrario, conclude che la locuzione di cui sopra non può che essere riferita esclusivamente ai vizi formali della sentenza, sia pure intendendoli nella nozione ampia fatta propria a partire dall’Adunanza del 2024. In riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio si sottolinea comunque come è stato evidenziato che il giudice dell’appello avrebbe omesso di confrontarsi con l’ Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 , che aveva ribadito la natura non provvedimentale della tipologia di atti cui appartiene l’atto di accertamento impugnato dinanzi al TAR Palermo. Quanto alla terza questione ( nozione di invasione della sfera del legislatore ) [12] , pur a mmettendo che sussista un conflitto all’interno della giurisprudenza amministrativa sulla nozione di nullità della sentenza, resta da vedere se è compito della Corte Suprema di Cassazione risolverlo, ovviamente nella sua qualità di giudice regolatore dei confini della giurisdizione. Su questo punto va dato atto che, a dispetto della sua importanza, l’ordinanza del TAR appare motivata sul punto in modo contraddittorio, perché sono ampi i passaggi riportati, a proposito, della giurisprudenza della Cassazione, che escludono espressamente che una sentenza del giudice amministrativo sia denunziabile per Cassazione allorché si limiti a interpretare la legge, anche eventualmente stravolgendo il significato normativo della disposizione. Arrivando quindi a una conclusione diametralmente opposta a quella fatta propria dai giudici palermitani. Dall’ altro lato, a fronte di questo orientamento di cui si dà conto [13] , non vengono apportate effettive argomentazioni a favore della riconduzione della pronuncia del giudice di appello siciliano alla categoria dello sconfinamento nelle prerogative del legislatore, riconosciuta come estrema dalla stessa Cassazione, se non l’evidente contrasto con la sopracitata giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria. Contrasto che costituirebbe indice della volontà del Consiglio di Giustizia Amministrativa di creare una nuova fattispecie normativa avulsa dalla disposizione testuale in misura tale da trasmodare in un’operazione non di giurisdizione ma di normazione, ovviamente preclusa all’organo giurisdizionale. Viene citato un precedente non completamente conferente ( Cass. n. 7530 del 2025 ), in quanto affermativo sì del difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, ma con riferimento alla discrezionalità della pubblica amministrazione. Viene richiamata anche a questo proposito la sentenza 6 del 2018 [14] della Corte Costituzionale, di segno contrario rispetto alle richieste del TAR, ma comunque secondo quest’ultimo non ostativa rispetto alla proponibilità del quesito di fronte a casi dubbi, come quello di specie. Senza però chiarire come di fronte a una giurisprudenza della Cassazione che esclude la configurabilità della violazione dei limiti esterni alla giurisdizione anche rispetto a violazioni abnormi di norme procedurali, possa sostenersi nel caso di specie l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore e soprattutto perché esso nella fattispecie sarebbe almeno ‘‘dubbio’’. D’altronde, non si deve dimenticare come la Corte di Cassazione in passato non abbia mancato di dare interpretazioni estensive del concetto di motivo attinente alla giurisdizione. Si veda a titolo d’esempio l’ ordinanza n. 19598 del 2020, della Corte di Cassazione [15] che ha ritenuto di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, circa i limiti del sindacato della Sezioni Unite sull’erronea interpretazione e applicazione del diritto eurounitario da parte del Consiglio di Stato. Sindacato che la Cassazione sembrava intenzionata ad affermare, salvo poi essere smentita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-497/2020), che ha affermato che il diritto europeo è neutrale rispetto alle scelte interne in punto di riparto di giurisdizione e conformazione dei sistemi di impugnazione all’interno e tra i diversi plessi giurisdizionali, rilevando per esso solo il risultato finale, ossia la corretta e uniforme applicazione del diritto sovranazionale da parte dei giudici dello Stato membro. Non si iimpone quindi un controllo sulle pronunce del supremo giudice amministrativo dall’arbitro delle giurisdizioni quando questi non dia corretta applicazione al diritto europeo. A seguito di tale responso la Corte di Cassazione, in una vicenda analoga, ha definitivamente dichiarato inammissibile, con ordinanza n. 1454 del 2022 , il ricorso avverso una sentenza dei giudici di Palazzo Spada, affermando il principio, sia pure limitatamente all’applicazione del diritto eurounitario, ma potenzialmente riferibile anche alla fattispecie di cui ci stiamo occupando, come dimostrano decisioni successive della Cassazione [16] , dell’insindacabilità da parte della Cassazione dell’interpretazione e applicazione del diritto fatta dal giudice amministrativo nelle controversie su cui ha giurisdizione, non potendo l’erronea interpretazione della disposizione normativa essere ricondotta all’ipotesi della ‘‘invasione della sfera del legislatore’’. A ciò si aggiunga poi la discussa sentenza 32559 delle Sezioni Unite del 2023 , che ha invece ritenuto ammissibile e ha accolto l’impugnazione avverso le pronunce dell’Adunanza Plenaria 18 e 19 del 2021 qualificando la decisione d’inammissibilità dell’intervento adesivo non come mero error in procedendo ma addirittura come illegittimo arretramento della giurisdizione amministrativa. In conclusione, il quesito sollevato dall’ordinanza del TAR Sicilia non sembra destinato ad essere ammesso. Occorre d’altronde interrogarsi sulle conseguenze pratiche di un’eventuale pronuncia della Cassazione, sia in punto di ammissibilità che nel merito. In punto di ammissibilità il rischio è quello di consentire attraverso il rinvio pregiudiziale in casi come questo, un surrettizio controllo da parte del giudice ad quem sul decisum del giudice a quo , a esso gerarchicamente sovraordinato. In secondo luogo, si rischia di consentire attraverso una figura dommatica di incerta definizione, ossia l’invasione della sfera del legislatore, un indiscriminato controllo della Cassazione sulla corretta interpretazione [17] e applicazione della legge da parte del giudice speciale, in contrasto con le prerogative esclusive che a questo sono riconosciute in Costituzione. Quanto al merito, la decisione del Consiglio di Giustizia, pur evidentemente in contrasto con la giurisprudenza, ormai consolidata, del Consiglio di Stato, non può essere qualificata come abnorme. I veri problemi sono semmai, da un lato, l’incerta interpretazione dell’art 105 c.p.a, dall’altro il complesso quadro del riparto di giurisdizione. Sotto il primo profilo si può solo dire in questa sede che l’incertezza della norma è a sua volta il riflesso della duplice e per certi versi contraddittoria natura del Consiglio di Stato quale supremo giudice. Il Consiglio di Stato italiano, quasi un unicum nel panorama comparato europeo continentale [18] , è infatti chiamato a dover sia garantire il principio del doppio grado di giurisdizione, sia a svolgere la funzione di nomofilachia nell’ambito del plesso della giurisdizione amministrativa. Ognuno vede come svolgere al meglio la prima funzione sia di ostacolo alla seconda, specie se si considera che anche la Corte di Cassazione si trova in non poche difficoltà a svolgere il suo ruolo di nomofilachia a causa del numero esorbitante e insostenibile di ricorsi che ad essa pervengono, pure in un contesto dove il doppio grado di giurisdizione è garantito dal giudice ordinario intermedio e la Cassazione non è gravata dall’onere di un esame nel merito delle controversie. Giudice intermedio assente nella giurisdizione amministrativa. Di qui, forse, la tendenza del Consiglio di Stato a massimizzare l’utilizzo di questa norma, pur senza mai veramente addivenire, non potendolo evidentemente fare a legislazione vigente, a una trasformazione in senso esclusivamente rescindente del giudizio innanzi a esso. L’altro problema è quello rappresentato da un riparto di giurisdizione percepito da molti come anacronistico, aggravato dalla scelta, anche questa singolare nel panorama comparato, di attribuire la funzione di giudice del riparto a uno dei giudici di vertice dei plessi giurisdizionali. Situazione che può indurre questo giudice nella tentazione di forzare il concetto di giurisdizione sino al punto di permettergli di costruire un sistema giurisdizionale unitario anche in senso organico che lo veda al vertice e sovraordinato in toto al giudice speciale [19] . Problema questo certamente complesso che non spetta però né al TAR Sicilia né alla Cassazione risolvere. Ci permettiamo infine, alla luce della vicenda in commento, di porre una proposta de iure condendo . Perché invece di utilizzare il rinvio pregiudiziale ex art 363-bis c.p.c. attraverso il rinvio dell’art 39 c.p.a. limitatamente alle questioni di giurisdizione, non introdurre, in via legislativa espressa, anche nel processo amministrativo, uno strumento utile a risolvere gravi divergenze interpretative su questioni di rito e di merito, consentendo al giudice di prime cure (il TAR) di investire direttamente della questione il Consiglio di Stato, esattamente come fa il giudice civile con la Cassazione? [1] Paragrafo 1 e successive sottopartizioni in Diritto [2] Paragrafo 3 in Diritto [3] Paragrafo 2 in Diritto [4] M. MAZZAMUTO, Per l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale di all’art 363 bis c.p.c. da parte del giudice amministrativo (a margine di Tar Liguria, sez. II, ord. 28 febbraio 2025 n.230 e Cass. Primo Presidente, assegnazione del 6 maggio 2025), Giustamm, 2026, 1 [5] M. MAZZAMUTO op.cit. [6] M. MAZZAMUTO Rinvio pregiudiziale ex art 363-bis c.p.c. e giudice amministrativo, Giustiziainsieme.it, 2026 [7] A. SQUAZZONI Ancora in tema di rinvio o giudizio diretto del Consiglio di Stato. Brevi note a margine dell’Adunanza Plenaria, Diritto Processuale Amministrativo, 2, 2018 p. 616 [8] Paragrafi 7.2, 7.4 e 7.5, 8, in Diritto [9] F. BERETTA L’Adunanza Plenaria si pronuncia ancora sulla previsione dell’art 105, comma 1, c.p.a. ampliando la sua portata applicativa, Diritto Processuale Amministrativo, 2, 2025, pp.426 ss. [10] Su questa pronuncia: A. TRAVI Un intervento della Corte Costituzionale sulla concezione funzionale delle questioni di giurisdizione accolta della Corte Costituzionale, Diritto Processuale Amministrativo, 3, 2018 p. 1111 [11] Su questa pronuncia: A.L. RUM Per l’Adunanza Plenaria di cui all’art. 105 c.p.a. si riferisce ai soli vizi formali: l’erroneo assorbimento dei motivi al pari del mancato esame prioritario e dell’eventuale assorbimento necessario dei vizi-motivi di incompetenza, carenza di proposta o pareri obbligatori, non integra ipotesi di nullità della sentenza, Il Diritto Amministrativo, 2026 [12] Su questo tema: E. VINCENTI L’invasione della sfera del legislatore come eccesso di potere giurisdizionale: una sintetica ricognizione e taluni spunti di riflessione, Questione Giustizia, 2, 2021 [13] Paragrafo 5 in Diritto [14] Paragrafo 6 in Diritto [15] F. LORENZETTI Il sindacato sulle pronunce del Consiglio di Stato per soli motivi attinenti alla giurisdizione, Il Processo, 1, 2022, pp. 155 ss.; Sul caso Randstad Italia P. BIAVATI Brevi osservazioni sul caso Randstad Italia, Questione Giustizia, 2022 [16] Cass. SS. UU. 22/7/2024, n.20062 con nota di N. CICONTE Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione, IUS Amministrativo, 2024 [17] M. MAZZAMUTO op. ult. cit. [18] G. PALMIERI Intervento dell’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Tribunali Amministrativi Regionali: Cinquanta anni di esperienza, Diritto Processuale Amministrativo, 1, 2022 p. 366 [19] M. MAZZAMUTO op. ult. cit.
Autore: a cura di Federico Smerchinich 23 luglio 2026
Sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 9860/2025/ O rdinanza del Consiglio di Stato n. 3462/2026, pubblicata il 4 maggio 2026 IL CASO E LA DECISIONE di primo grado Il d.lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici , tratta degli affidamenti dei contratti pubblici e pone dei principi generali estensibili a tutti i procedimenti amministrativi. Per quel che riguarda il presente commento, si considerino alcuni dati normativi: a) ai sensi dell’art. 56 del predetto Codice, i servizi legali rientrano nel novero dei contratti “esclusi” dall’obbligo di applicare le norme sull’aggiudicazione dei contratti pubblici; b) ai sensi dell’art. 13 del medesimo Codice, l’affidamento di tali servizi “esclusi” deve comunque svolgersi nel rispetto di taluni principi di “accesso al mercato” peraltro ricavabili dal medesimo Trattato UE (imparzialità, pubblicità, trasparenza, non discriminazione, etc.); c) ai sensi dell’art. 222 del Codice sono soggetti alla vigilanza ANAC (e al pagamento del relativo contributo) anche i suddetti contratti “esclusi” tra cui rientrano, come visto, proprio i servizi legali; d) gli stessi incarichi legali, in quanto “servizi”, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 sono soggetti anche alla comunicazione del codice identificativo gare (CIG) ossia al monitoraggio finanziario diretto a prevenire, all’interno delle pubbliche amministrazioni, infiltrazioni di stampo criminale. Uno dei temi che si è posta la categoria forense è se sia da considerarsi corretto trattare gli affidamenti degli incarichi legali alla stregua degli appalti di lavoro o servizi. Sulla scorta di quanto detto sopra, l’Unione Nazionale Avvocati Amministrativi (UNAA, associazione di categoria degli avvocati amministrativisti) ha dunque impugnato la Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 con cui l’ ANAC ha confermato, per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, l’obbligo di acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara) nonché il pagamento del contributo in favore dell’Autorità stessa. Il TAR Lazio, con sentenza n. 9860/2025, ha rigettato il ricorso affermando che: - “ l’esclusione riguarda l’applicazione degli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l’individuazione del soggetto che deve contrarre con la P.A.), ma non elide la natura pubblica del contratto che deve essere concluso con un dato professionista ”; - “ Più precisamente il servizio legale è un appalto pubblico di servizi ” sia ove “considerato alla stregua di prestazione d’opera professionale in quanto meramente occasionale (locatio operis)”, sia ove qualificato alla stregua di “appalto di servizi … in quanto diretto a disciplinare una serie continuativa di incarichi di patrocinio legale, in forma complessa e organizzata (locatio operarum) ”; - “ Nel primo caso (incarico saltuario ed occasionale) per la scelta del relativo contraente privato la P.A. non è tenuta, sul piano procedimentale, al rispetto delle regole di evidenza pubblica ma soltanto a osservare alcuni principi in tema di accesso al mercato (art. 3 Codice d.lgs. n. 36/2023) … Nel secondo caso (servizi legali continuativi svolti in forma organizzata), occorre seguire le procedure competitive a carattere semplificato o alleggerito, di cui all’art. 127 del Codice ”; Da quanto detto, ne derivano alcune regole tra cui, in particolare: a) l’obbligo di adottare interpelli affinché i singoli interessati possano manifestare la propria disponibilità ad assumere tali incarichi, di istituire elenchi da cui attingere i professionisti più idonei nonché di effettuare – ove possibile – una certa rotazione degli incarichi e ferma la possibilità, in casi particolari, di disporre in via diretta l’affidamento stesso (cfr. anche Linee Guida ANAC n. 12 del 2018); b) la vigilanza da parte dell’Autorità indipendente di settore (cioè l’ANAC) “che dovrà verificare, caso per caso, che non vi siano abusi o eccessi nel meccanismo procedimentale dell’affidamento diretto”; c) l’assoggettamento di tali incarichi legali, in quanto “servizi esclusi”, anche alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e ciò dal momento che l'art. 3 della legge n. 136/2010 sottopone alla suddetta disciplina “tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”: quel che rileva, ai fini della tracciabilità, è infatti l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche indipendentemente dalle modalità con cui viene disposto l’affidamento e dalla disciplina ad esso applicabile. Questa sentenza non è stata condivisa dall’UNAA che ha deciso di presentare appello, facendo valere le seguenti ragioni: - l’affidamento di incarichi legali integrerebbe un contratto d’opera intellettuale e non un appalto di servizi: pertanto, il suddetto contratto d’opera non potrebbe mai essere sottoposto alla disciplina del codice dei contratti pubblici, neppure attraverso la applicazione di modelli concorrenziali più attenuati rispetto alle pubbliche gare, perché, in caso contrario, l’avvocato incaricato di patrocinare una pubblica amministrazione sarebbe di fatto equiparato ad un qualsivoglia appaltatore; - per via del richiamo di alcuni principi relativi agli appalti ( imparzialità, concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità ) fatto dal TAR Lazio, ne deriverebbe che la disposta “esclusione” di tali servizi legali dalla applicazione del codice dei contratti si tradurrebbe in una loro surrettizia e sostanziale “reinclusione”: in altre parole, dovrebbe trattarsi di esclusione in senso assoluto e non temperata; - la previsione di determinati ulteriori adempimenti (vigilanza ANAC e monitoraggio finanziario anche per tali servizi legali) costituirebbe peraltro indebito aggravio procedurale tale da rendere più complesso l’affidamento di taluni incarichi e, dunque, anche l’esercizio della professione legale: di qui l’inevitabile violazione del divieto di gold plating. L’UNAA ha altresì fatto richiamo alle conclusioni della sentenza della Corte di giustizia UE del 6 giugno 2019 (causa C-264/18) in cui si è evidenziato il carattere fiduciario di tali incarichi legali che dunque, essendo affidati soltanto attraverso il criterio dell’ intuitus personae , non sarebbero “comparabili” agli altri servizi di cui alla direttiva appalti 2014/14/UE. In definitiva, l’UNAA ha criticato la soluzione del TAR, in quanto, a suo dire, tale soluzione svuoterebbe la prestazione legale di quel valore di fiduciarietà che dovrebbe caratterizzarla nel rapporto cliente-avvocato. Da parte sua, ANAC ha sostenuto che la sentenza del TAR Lazio fosse corretta e che gli oneri richiesti per gli affidamenti legali sarebbero necessari alla tutela degli interessi pubblici (es. infiltrazioni criminali o abusi negli affidamenti). IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO E LA RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA Una volta arrivato il contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato, il Giudice di appello ha dovuto innanzitutto comprendere se la complessiva questione, per come posta, fosse da presentare alla Corte di Giustizia UE, proprio alla luce del precedente della Corte di giustizia UE del 6 giugno 2019 (causa C-264/18). Orbene, il Consiglio di Stato ha rilevato che, sebbene l’ art. 10 della direttiva 2014/24/UE escluda i servizi legali dall’ambito applicativo della stessa, tale norma non impone agli Stati di escluderli tout court . In questo senso, per il giudice di secondo grado, la comunicazione interpretativa della Commissione C-179/02 del 1° agosto 2006 prevede che in relazione alla categoria degli “appalti esclusi” dalla direttiva UE (e tra questi, almeno dal 2014, anche i servizi legali quali quelli di specie) le amministrazioni aggiudicatici sono comunque “tenute a conformarsi alle disposizioni e ai principi di tale trattato, riguardanti in particolare la libera circolazione delle merci (articolo 28 del trattato CE), il diritto di stabilimento (articolo 43), la libera prestazione di servizi (articolo 49), la non discriminazione e l'uguaglianza di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità” (par. 1.1.) nonché “il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione” (par. 2.2.1.). Una simile estensione disciplinare attraverso questo meccanismo di soft law pare essere quella recepita agli artt. 3, 13, 56, 222 del d.lgs. n. 36/2023 , che da una parte escludono i servizi legali dall’ambito applicativo del Codice, mentre dall’altro li sottopongono comunque ad alcuni oneri. In questa stessa direzione, la procedura “superalleggerita” ipotizzata dal legislatore interno [indizione di interpelli per acquisire manifestazioni di disponibilità, formazione di elenchi ristretti sulla base dei curriculum presentati e scelta discrezionale secondo criteri di rotazione (ferma la possibilità, in casi particolari, di disporre in via diretta l’affidamento stesso)] si rivelerebbe idonea al raggiungimento di taluni obiettivi. Questa procedimentalizzazione degli affidamenti servirebbe a garantire da una parte il buon andamento amministrativo , dall’altra parte il rapporto fiduciario tra cliente (pubblica amministrazione) e avvocato. In definitiva, il Consiglio di Stato ritiene che anche gli incarichi legali possano essere ricompresi nella nozione di appalto di servizi, e tanto sulla base della espressa qualificazione proprio in tal senso contenuta all’art. 10 della citata direttiva appalti. Qualificazione che, secondo il giudice d’appello, discende, probabilmente, dal fatto che la “ nozione comunitaria di appalto è molto lata e ben più ampia della nozione italiana come desunta dal codice civile ” (cfr. Cons. Stato, comm. spec., 1° aprile 2016, n. 855) e in base alla quale, senza distinzione tra appalti di servizi e contratto d’opera intellettuale, sono considerati appalti pubblici tutti quei “contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”. In tal senso, tali “contratti esclusi”, tra i quali rientrano come visto tutti i servizi legali almeno di carattere occasionale e saltuario, non debbono soggiacere alle procedure di evidenza pubblicano ma conservano, in ogni caso, natura pubblicistica. Da ciò, usando le parole del Consiglio di Stato, ne conseguirebbe che il meccanismo introdotto dal legislatore interno “da un lato contempli un sistema di scelta dei legali delle pubbliche amministrazioni (soprattutto locali) a procedimentalizzazione temperata, e dunque a concorrenzialità ridotta, dove i singoli professionisti sono sottoposti non ad una “gara” (con requisiti soggettivi stringenti, criteri di valutazione e modalità di presentazione delle offerte tecniche ed economiche) ma soltanto ad un mero “confronto” tra diversi curriculum" ; sotto altro profilo, peraltro, il sistema stesso risulterebbe concretamente idoneo ad interrompere indebite posizioni di rendita costituite in favore di pochi professionisti e, allo stesso tempo, a consentire in qualche misura l’ingresso, in tale segmento di mercato, "anche di giovani professionisti e comunque di coloro che non godono di relazioni particolarmente dirette e privilegiate con il potere politico.” Quindi, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia UE di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali: - “ se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché il principio euro-unitario di proporzionalità di cui all’art. 5 dello stesso TFUE e l’art. 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2014/24/UE ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici avente ad oggetto servizi legali, quale quella italiana contenuta nell’art. 56, comma 1, lettera h), nell’art. 13, comma 5 e nell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui l’amministrazione che intende affidare uno di tali servizi deve comunque tenere conto dei principi fondamentali del Trattato UE in tema di concorrenzialità, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità ”; - “ se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché il principio euro-unitario di proporzionalità di cui all’art. 5 dello stesso TFUE e il connesso divieto di gold plating ostino all’applicazione di una normativa nazionale la quale preveda, in materia di affidamento di servizi legali: a) la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), del codice identificativo di gara ai fini del monitoraggio finanziario connesso al pagamento dei compensi dovuti per lo svolgimento di tali servizi; b) il pagamento del contributo ANAC, ai sensi dell’art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, onde consentire alla suddetta autorità nazionale anticorruzione di svolgere ogni opportuna verifica circa il rispetto dei principi di concorrenzialità, imparzialità e non discriminazione da parte delle pubbliche amministrazioni che affidano tali stessi servizi ”. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE Il tema trattato non è di poco conto, dato che si intersecano gli interessi pubblici – concorrenza, accesso al mercato e spesa pubblica – con quelli di categoria propri della professione legale, connotata da un substrato di fiduciarietà imprescindibile che differenzia e qualifica l’attività dell’avvocato. In tal senso, anche per chi svolge la professione occupandosi di diritto amministrativo e conosce i principi alla base della contrattualistica pubblica, risulta difficile accostare in maniera assoluta gli affidamenti di appalti di lavori o servizi all’incarico legale, proprio per le peculiarità di quest’ultima tipologia di attività. Al riguardo, però, occorre fare una precisazione. La critica rispetto ad un approccio rigoroso in materia non è rivolta alla procedimentalizzazione in senso ampio degli affidamenti degli incarichi legali da parte della pubblica amministrazione, i quali devono rispettare i principi basilari della concorrenza e del buon andamento. La critica è, piuttosto, rispetto alla volontà di introdurre tutta una serie di oneri ultronei che mal si conciliano con la professione forense. La previsione di un CIG o il pagamento di un contributo ANAC si pongono probabilmente come oneri sproporzionati e irragionevoli rispetto all’ottenimento di incarichi da parte di chi deve, comunque, rispettare un codice deontologico e tenere un approccio basato anche sulla fiducia verso il proprio cliente. Altrimenti ragionando, il rischio è che venga spersonalizzata la figura dell’avvocato, equiparato a un mero esecutore di un’opera. Definizione che mal si concilia con la genesi stessa dell’attività forense. In tal senso, se il legislatore europeo all’art. 10 della Direttiva ha escluso espressamente i servizi legali dall’ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE, forse dovrebbe approcciarsi la materia con un’interpretazione orientata sì all’applicazione dei principi generali della contrattualistica pubblica agli affidamenti di incarichi legali da parte della pubblica amministrazione, ma che differenzi più marcatamente tali incarichi da quelli di appalti o servizi inclusi nella direttiva. Pare, infatti, che ogni altra interpretazione possa porsi come una forzatur a del sistema, volta a irrigidire in maniera ingiustificata affidamenti che già avvengono sulla base di procedure comparative e competitive, che non hanno bisogno di altra burocratizzazione, che potrebbe infine rallentare e aggravare gli affidamenti di incarichi che devono spesso rispettare strette scadenze processuali. Forse, sarebbe da spostare il piano del dibattito dalla materia della contrattualistica pubblica a quelle delle regole deontologiche o di legge forense, al fine di evitare che gli affidamenti di incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni privilegino in maniera (troppo) accentuata il criterio del prezzo rispetto al valore del lavoro svolto o alle skills dell’avvocato che si propone. Ma questi sono temi che tutto sommato esulano dalla materia trattata nelle decisioni in commento.
Autore: Carmine Spadavecchia 20 luglio 2026
sul tema giustizia e media : Delibera 16 giugno 2026 del Consiglio Superiore della Magistratura, recante «Aggiornamento delle linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale» (Pratica num. 153/VV/2025) - testo della delibera (Guida al diritto 26/2026, 15-24), sotto il titolo Uffici giudiziari: con le nuove linee guida sulla comunicazione più tutele per gli indagati - (editoriale di) Francesco Buscemi*, Giustizia e stampa: quando proibire non serve all’istituzione magistratura (Guida al diritto 26/2026, 12-14) [*docente a contratto di comunicazione presso l'Università Cattolica di Milano] commenti: - Giuseppe Amato, Privacy, reputazione e cronaca: la ricerca di un equilibrio difficile (Guida al diritto 26/2026, 25-28) [le novità] - Giuseppe Amato, Senza un’interpretazione elastica è a rischio la cronaca giudiziaria (Guida al diritto 26/2026, 29-34) [gli obblighi degli uffici] in tema di retribuzioni (e trasparenza retributiva): DLg 7.5.2026 n. 96 [GU 1.6.26 n. 125, in vigore dal 7 giugno 2026), Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. - testo del decreto (Guida al diritto 26/2026, 35-41) - guida alla lettura e mappa del decreto, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 26/2026, 42-) [dall’ambito soggettivo restano esclusi i contratti di lavoro domestico e di lavoro intermittente] - commenti: - Francesco Maria Ciampi, I datori devono informare i candidati sull’entità dello stipendio iniziale (Guida al diritto 26/2026, 48-53) [le novità] - Francesco Maria Ciampi, Contenuti, modalità e correzioni finalizzati a eliminare le disparità (Guida al diritto 26/2026, 54-58) [la valutazione sulle retribuzioni] in tema di vaccinazioni obbligatorie (Covid-19): - Corte giust. Ue 5^, 18.6.26, causa C.522/24 (Guida al diritto 26/2026, 104 solo massima) (questione pregiudiziale posta dal Cons. Stato con ord.za 23.7.24 in causa BG c/ Min. Difesa): La direttiva 2000/78 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro non impedisce a uno Stato membro la previsione della vaccinazione obbligatoria per motivi di salute pubblica disposta nei confronti del solo personale militare, senza includere quello civile. La nozione di discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali non osta a una normativa nazionale con la quale è disposta la vaccinazione obbligatoria qualora i motivi di contestazione costituiscano opinioni in materia di salute pubblica, le quali non sono ricomprese nella nozione di convinzioni personali ai sensi della direttiva. - (commento di) Marina Castellaneta, Covid, legittimi i vaccini obbligatori per il solo personale militare senza includere quello civile (Guida al diritto 26/2026, 104-106) in tema di ottemperanza (a sentenza sul danno da perdita di chance): - Cons. Stato V, 21.5.26 n. 4099, pres. Caringella, rel. Perotti (Guida al diritto 26/2026, 96 T): 1. In sede di ottemperanza, il danno da perdita di chance conseguente ad un affidamento diretto illegittimo in quanto posto in essere in violazione degli obblighi di evidenza pubblica, deve essere calcolato nell'osservanza dei criteri fissati in sede di cognizione nella statuizione di condanna resa ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Il giudice deve garantire l’attuazione del modus procedendi indicato all’Amministrazione laddove l’ottemperanda sentenza prescrive che l’ammontare del danno da perdita di chance va determinato riducendo l’utile conseguibile in proporzione alla chance di aggiudicazione, desumibile da dati oggettivi quali le caratteristiche del mercato e quanto avvenuto in procedure similari. 2. In sede di giudizio di ottemperanza la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione consente al giudice di accogliere l’istanza di nomina di un Commissario ad acta, affinché provveda, senza ulteriori indugi, a dare esatta esecuzione alla sentenza, attribuendogli ogni più ampia facoltà istruttoria indispensabile al corretto svolgimento del suo incarico. - (commento di) Giulia Pernice, Perdurante inottemperanza della Pa, sì nomina del Commissario ad acta (Guida al diritto 26/2026, 99-102) in tema di astreinte : - TAR Napoli 7^, 12.2.26 n. 1012, pres. Di Vita, est. D’Alterio (Guida al diritto 26/2026, 62): L’astreinte è una sanzione pecuniaria di natura coercitiva che il giudice può imporre all’Amministrazione per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di una sentenza. Non ha una funzione risarcitoria né punitiva in senso stretto, ma serve a esercitare una pressione economica sull’ente affinché adempia rapidamente agli obblighi derivanti dal giudicato. Tale misura non rappresenta una conseguenza automatica dell’inadempimento. Una risposta anche scarna dell’ente esclude il silenzio-inadempimento. [La controversia nasce dall’inottemperanza a una precedente sentenza che aveva riconosciuto il diritto di accesso a una serie di documenti detenuti da un’azienda sanitaria. Nonostante il passaggio in giudicato della decisione e il decorso del termine assegnato per l’adempimento, l’ente non aveva consentito l’ostensione della documentazione richiesta. La parte interessata ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione del comando giudiziale, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte. Accertata la persistente inerzia dell’ente, il Tar ha accolto la domanda di esecuzione e disposto l’intervento sostitutivo del commissario in caso di ulteriore inadempimento. Diversamente, ha respinto la richiesta di applicazione della penalità di mora, ritenendo che le condizioni della finanza pubblica costituissero una ragione sufficiente per non aggravare ulteriormente la posizione economica dell’Amministrazione]. in tema di condominio : - Cass. 2^, 12.5.26 n. 13856 (Guida al diritto 26/2026, 66 T): In tema di condominio negli edifici, la deliberazione adottata dall’assemblea in seconda convocazione ai sensi dell’art. 1136, comma 3, c.c. è valida soltanto quando i voti favorevoli rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e costituiscano una maggioranza effettiva anche sotto il profilo millesimale, sicché i condòmini dissenzienti non devono rappresentare una quota di proprietà superiore a quella espressa dai condòmini favorevoli; ne consegue che la deliberazione è invalida qualora, pur essendo approvata dalla maggioranza numerica degli intervenuti, i voti contrari rappresentino un valore millesimale maggiore. - (commento di) Fulvio Pironti, La Cassazione chiarisce un aspetto che genera spesso parecchi errori (Guida al diritto 26/2026, 69-73) [un caso da manuale di tentata tirannia della maggioranza numerica a danno della minoranza economica] in materia penale (frode in pubbliche forniture): - Cass. pen. 2^, 25.5.26 n. 18862 (Guida al diritto 26/2026, 84 T): Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 c.p., a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. - (commento di) Giuseppe Amato, Il reato scatta se il destinatario è la pubblica amministrazione (Guida al diritto 26/2026, 88-90) c.s. “Occorre che uno straniero si adegui alla città, / e non lodo chi vive in città da arrogante / ed è ostile ai cittadini per ignoranza" [Euripide (480-406 a.C., sul rapporto con lo straniero nelle antiche democrazie]
Autore: dalla Redazione 15 luglio 2026
[nota tratta dai casi decisi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza del 15 gennaio 2026 (ricorso n. 32707/19) e sentenza del 2 luglio 2026 (ricorso n. 9993/24)] Unitamente all' articolo 3 , l' articolo 2 della Convenzione dei diritti dell’Uomo sancisce alcuni valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d’Europa. L'oggetto e il fine della Convenzione, quale strumento per la protezione di singoli esseri umani, esigono che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da rendere le sue garanzie pratiche ed effettive. La Corte EDU si è dovuta occupare, nel presente anno, di due casi molto particolari di disfunzioni dell’apparato repressivo e di “tutela” italiano. Quanto alla prima vicenda – seguendo l’ordine cronologico di deposito delle sentenze – la Corte ha dovuto stabilire se vi fosse stata violazione dell’art. 2 sopra richiamato nel comportamento tenuto dagli operatori di polizia di pubblica sicurezza nel corso di un loro intervento di routine . Il Giudice europeo è partito dalla constatazione che, con sentenza del 13 luglio 2016, il Tribunale di Firenze ha dichiarato tre carabinieri colpevoli dei reati di cui agli articoli 113 e 589 del codice penale per avere, in concorso tra loro, causato la morte di una persona per arresto cardiorespiratorio, provocato da intossicazione acuta da cocaina associata ad asfissia. In particolare, dopo aver immobilizzato e ammanettato il soggetto poi deceduto, lo avevano tenuto a terra dall’1.30 all’1.45 del mattino in una posizione idonea a ridurne la dinamica respiratoria. Rispetto a tali circostanze, la Corte EDU, dato per presupposto, per come accertato nel processo penale interno , l’evidente nesso causale tra uso della forza e morte del congiunto dei ricorrenti, ha innanzitutto individuato, nel fine di contenere l’agitazione e la pericolosità del malcapitato – in quanto la sua agitazione avrebbe rappresentato un rischio per la sua sicurezza e per quella di altri -, uno tra i fini legittimi di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell’articolo 2 della Convenzione . Tanto premesso, il Giudice adito ha dovuto valutare se l’uso della forza in questione avrebbe potuto essere considerato “assolutamente necessario” e proporzionato allo scopo di conseguire il sopra citato obiettivo. La conclusione di tale verifica è stata tuttavia negativa, in quanto l’iniziale immobilizzazione forzata del soggetto poi deceduto, preceduta da tentativi di ridurre la tensione, poteva dirsi come “assolutamente necessaria” soltanto nella sua fase inziale, mentre il mantenimento in posizione prona per circa venti minuti dopo l’uso delle manette è stato considerato “particolarmente sorprendente” e sicuramente sproporzionato, anche in considerazione del numero congruo di operatori di pubblica sicurezza presenti sulla scena. Non è stato pertanto individuato alcun argomento o prova convincente a sostegno dell’asserita assoluta necessità – nell’interesse della sicurezza – di tale prolungamento del contenimento del soggetto tenuto a terra in posizione prona, circostanza che è stato poi stabilita come una delle cause dirette che hanno contribuito alla morte dell’arrestato. La Corte ha inoltre dubitato che, all’epoca dei fatti, le autorità statali avessero adempiuto adeguatamente al loro obbligo positivo di formare i propri agenti delle forze dell’ordine in modo da garantire che essi possedessero il livello di competenza richiesto nell’impiego di tecniche di immobilizzazione in grado di rappresentare un pericolo per la vita. Accertata dunque la violazione dell’ aspetto sostanziale dell’articolo 2 della CEDU , il Giudice europeo si è soffermato sull’aspetto procedurale del citato art. 2, per verificare se fosse da considerarsi corretta la lamentela dei ricorrenti secondo cui alcuni carabinieri direttamente implicati nell’incidente avrebbero svolto attività investigative subito dopo i fatti, così viziando le indagini per compromissione del principio di indipendenza delle indagini stesse. Anche con riferimento a tale contestazione, la Corte ha risposto in modo sfavorevole allo Stato italiano, rimarcando che, con riferimento al citato requisito di indipendenza, in un'indagine su un decesso di cui sono presumibilmente responsabili agenti o autorità statali, è necessario che le persone responsabili dell'indagine siano indipendenti da quelle implicate negli eventi. Ciò significa non solo l'assenza di legami gerarchici o istituzionali, bensì anche un'indipendenza pratica, dal momento che “ciò che è in gioco in tale contesto non è altro che la fiducia del pubblico nel monopolio dello Stato sull’uso della forza”. Invero, gli elementi enucleati dal procedimento principale hanno condotto il Giudice europeo, in questo caso, a ravvisare carenze in termini di conformità dell'indagine al requisito di indipendenza (specie per la gestione del primo intervento, fino all’entrata in scena del Pubblico ministero), che hanno condotto a concludere che vi sia stata violazione anche dell’ aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione . Nella seconda pronuncia in commento, la Corte EDU si è interrogata sul rispetto degli artt. 3 e 8 della Convenzione in una vicenda in cui una madre e i suoi due figli hanno cercato di sottrarsi alle violenze fisiche e psicologiche del rispettivo compagno e padre, trovando rifugio in una struttura protetta. Nella sentenza resa dalla Corte, la stessa ha dichiarato, all'unanimità, che vi è stata violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti e del diritto al rispetto della vita privata e familiare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con riferimento alle esposte denunce di violenza domestica . In particolare, il Giudice europeo ha ritenuto che il procedimento nei confronti del presunto autore delle violenze non abbia soddisfatto i requisiti, derivanti dalla Convenzione, di un'indagine tempestiva, approfondita ed effettiva. Inoltre, osservazioni sessiste e stereotipate formulate dal pubblico ministero avrebbero esposto la mamma dei bambini a una nuova vittimizzazione. Nel merito, era stato incongruamente ridimensionato a “scherzo” un episodio in cui il compagno aveva appoggiato un coltello alla gola della donna, e impropriamente inquadrati come normale superamento di un “minimo di resistenza” dei veri e propri episodi di atti sessuali compiuti senza il consenso della partner. Mantenendo poi i ricorrenti in una struttura di accoglienza per oltre tre anni, le autorità sono venute meno, a dire del Giudice europeo, all'obbligo di adottare misure proporzionate e di verificare periodicamente l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate. La violazione dell'articolo 8 è stata inoltre ravvisata in relazione all'inerzia del Tribunale per i minorenni che si è occupato del caso, quanto alla questione dell'affidamento dei figli e al protratto collocamento della famiglia nella struttura di accoglienza. La Corte ha in particolare osservato che le autorità italiane, pur reagendo tempestivamente alle denunce di violenza domestica (il procedimento penale è stato avviato immediatamente e madre e figli sono state stata collocate fin da subito in una struttura protetta), e così consentendo di evitare una possibile escalation della violenza, ha imposto ai ricorrenti un onere ben più gravoso di quello sopportato dal presunto autore delle violenze, il quale non è stato invece sottoposto ad alcuna misura. D’altra parte, come detto, le autorità statali preposte non avrebbero verificato periodicamente la proporzionalità della misura, né preso in considerazione la possibilità di adottare misure alternative, quali, ad esempio, l'assegnazione della casa familiare a madre e figli oppure l'autorizzazione al loro trasferimento in Francia. La mancata risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente nel procedimento interno avrebbe dunque comportato violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, violazione aggravata altresì dalla circostanza che erano stati necessari oltre tre anni affinché il Tribunale per i minorenni adottasse una decisione definitiva che disponesse la decadenza del padre denunciato dalla responsabilità genitoriale , periodo nel corso del quale sarebbero state ignorate completamente le allegazioni di violenza domestica e le dichiarazioni della madre e dei due figli riguardo ai comportamenti violenti di cui affermavano di essere stati vittime. Infine – e sempre con riferimento alla ravvisata violazione dell’art. 8 -, il Giudice europeo ha evidenziato che la permanenza prolungata nella struttura di accoglienza aveva avuto altresì conseguenze rilevanti sul benessere psicologico e fisico dei bambini, i quali sarebbero stati “ sottoposti a una grave limitazione dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, poiché sono stati costretti a vivere per quasi tre anni nella struttura, confinati in una stanza di appena 15 metri quadrati, e soggetti a limitazioni significative e ingiustificate della vita quotidiana derivanti dal regolamento interno della struttura stessa ”.
Autore: a cura di Roberto Lombardi 10 luglio 2026
Recentissimamente, un efficace titolo giornalistico ha anticipato un significativo affresco della storia giudiziaria moderna. Tutti assolti . L'assoluzione penale costituisce infatti, secondo taluni - taluni che sono ormai diventati molti, in realtà - la prova provata di un sistema malato o, nella migliore delle ipotesi, da riformare. Si dice che le assoluzioni pronunciate dai giudici costituiscano la pietra tombale di fantasiosi teoremi giudiziari portati avanti dai pubblici ministeri, oltre che, spesso e volentieri, da Gip compiacenti o addirittura "sottomessi". Un esempio sarebbe costituito proprio dalla vicenda oggetto del recente titolo giornalistico sopra richiamato: la Procura della Repubblica indaga e porta a processo tutti i responsabili di una cementificazione senza precedenti nel cuore di Milano conseguita con titoli edilizi "leggeri", e i Giudici restituiscono dignità al diritto negando radicalmente la bontà dell'assunto accusatorio. Non è ovviamente così. Già dalla formula utilizzata dal Tribunale di Milano per assolvere (" il fatto non costituisce reato ") abbiamo la controprova di fatti ritenuti oggettivamente illeciti, ma commessi da parte dei responsabili in una situazione di sostanziale buona fede, o meglio in una situazione di assenza di regole chiare o addirittura di rispetto di una prassi amministrativa errata. In altri termini: non sarebbe stato provato l'elemento soggettivo del reato, di modo che, seppure gli imputati ci avessero maliziosamente "marciato", sfruttando le pieghe interpretative delle norme, ciò non ha acquistato evidenza processuale all'esterno, per il diritto penale. Concorrentemente, e coerentemente con la sfiducia di fondo nel sistema giudiziario ereditato dal passato, il Ministro della Giustizia ha annunciato l'aumento entro fine anno dell’organico della magistratura ordinaria in servizio, con 1500 nuovi MOT, evidenziando che tale circostanza renderà sostenibile la collegialità del GIP anche nei tribunali più piccoli. Si tratta in altri termini di dare finalmente piena attuazione alla legge di riforma del codice di procedura penale varata due anni fa [1] , volta, tra l'altro, a ridimensionare la monocraticità delle delicate funzioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari, e finalizzata, secondo l'intendimento di chi l'ha sostenuta e approvata, a "enfatizzare" il principio di innocenza, evitando contestualmente il fenomeno delle "porte girevoli" (cioè di persone prima incarcerate e subito dopo scarcerate, una volta che l'ordinanza del gip sia passata sotto la lente di ingrandimento del Tribunale del Riesame ). La tesi di fondo è che un organo collegiale sia più attrezzato e "resistente" alle pressioni di un organo monocratico. Forse è vero, ma è ancora più vero che le riforme che aumentano il numero dei magistrati necessario a far funzionare il sistema giustizia si scontrano con la dura realtà dei fatti, ovvero con l'endemica e strutturale carenza di organico anche amministrativo nelle aule dei Tribunali. E, d'altra parte, drenare le poche risorse disponibili a favore della magistratura e in danno dell'amministrazione significa indebolire ancora di più una macchina burocratica già fragile ed esposta, per la sua debolezza, a diventare essa stessa vittima delle indagini della magistratura requirente. A meno che non si voglia reagire a questo ulteriore squilibrio creando un vuoto di tutela penale, come accaduto con l' abrogazione del reato di abuso di ufficio . Orbene, a questo proposito è stato detto tutto e il contrario di tutto, ma più di ogni altra cosa i soliti due fattori di interferenza fastidiosa sulle scelte del legislatore nostrano si sono incaricati di darci alcune indicazioni precise in ordine alle conseguenze di tale scelta: l'Unione europea e la realtà dei fatti. Quanto all'UE, ci è stato evidenziato che manca al nostro “arsenale penale” un reato molto simile al vecchio abuso di ufficio. In effetti, la recente direttiva UE 2026/1021 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2026 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla lotta alla corruzione, obbliga gli Stati membri ad introdurre nel proprio ordinamento, entro il primo giugno 2028, alcune fattispecie incriminatrici, tra cui l' esercizio illecito di funzioni pubbliche . Si tratta senz'altro di una particolare forma di abuso di ufficio che va a colmare un'attuale grave carenza del nostro ordinamento; magari stavolta saremo capaci, seppure sotto dettatura, di trovare l'accordo sul fatto che un pubblico funzionario che intenzionalmente incide su un procedimento amministrativo per favorire qualcuno merita qualcosa di più di un buffetto amichevole . Quanto alla realtà dei fatti, la quotidianità e la cronaca sono piene di storie che portano il cittadino onesto a guardare con malinconica amarezza ad una realtà, quella attuale, in cui l'arma della denuncia penale ha ormai scarso effetto "correttivo" sulla gestione della cosa pubblica, mentre la politica continua a difendersi con le unghie e con i denti per preservare le proprie prerogative costituzionali [2] . Certo, resta la denuncia pubblica, giornalistica, scandalistica o altro, ed anzi il fenomeno dei social tende a rendere la gogna derivante da accuse infarcite di “like” ancora più terribile e definitiva, eppure sarebbe forse preferibile che certe vicende subiscano il vaglio di un Giudice professionale, piuttosto che del tribunalino del popolo social . E se da un lato ripugna alla coscienza collettiva e privata che l'abuso di ufficio già realizzato sia tolto dal campo di gioco su cui si sono affannati per anni investigatori, magistrati e avvocati, con un colpo di spugna del legislatore [3] , dall'altro risulta forse ancora più riprovevole vedere derubricate vicende di chiaro eccesso di potere sistematico - come nel caso di incarichi "reciproci", spesso in favore di amici e familiari - e doverle commentare soltanto come comportamenti eticamente discutibili. Ma in un Paese - e più in generale in un mondo - in cui le sperequazioni sociali ed economiche tendono sempre più a dilatarsi, non deve probabilmente sembrare strano a nessuno che anche il diritto tenda a creare figli e figliastri . [1] L'art. 2, comma 1 lett. m) della Legge 9 agosto n. 114 del 2024 ha aggiunto all' articolo 328 del codice di procedura penale il comma 1-quinquies , secondo cui " Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ". L'entrata in vigore di tale norma è stata peraltro contestualmente posticipata di due anni, e successivamente rimandata al 28 febbraio 2027. [2] Nell'ambito della vicenda penale per truffa aggravata che vede come imputata una ex ministra "di peso" dell'attuale Governo, il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, con ricorso depositato il 30 gennaio 2026, in relazione all’acquisizione, nell’ambito del relativo procedimento penale, di «contenuti di posta elettronica» scambiata dalla senatrice ex ministra in questione e di «audio-registrazioni occulte», effettuate da un soggetto privato, di colloqui cui aveva partecipato la medesima senatrice, oltre che in relazione alla loro utilizzazione ai fini della successiva richiesta di rinvio a giudizio. Secondo il Senato, tali acquisizioni e utilizzazioni, in assenza della necessaria richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza, avrebbero menomato le attribuzioni a esso garantite dall’ art. 68, terzo comma, della Costituzione ; la Corte costituzionale ha allo stato ritenuto ammissibile il conflitto sollevato, con l' ordinanza n. 94 del 2026 . [3] Emblematica, al riguardo - tra le tante -, è stata la vicenda chiusa con proscioglimento dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29184 del 15 luglio 2025 .
Autore: Carmine Spadavecchia 10 luglio 2026
in tema di professione forense : - Luigi Bartolomeo Terzo*, La giovane Avvocatura italiana celebra sessant’anni d’intensa e proficua attività (Guida al diritto 25/2026, 10-11, editoriale). A margine della celebrazione tenutasi a Roma il 5-6 giugno 2026 intitolata “60 AIGA – Da 60 anni accanto alla giovane avvocatura” [*presidente dell’Aiga, Associazione italiana giovani avvocati] sul c.d. decreto giustizia (seconda parte, relativa all’attuazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, nonché al diritto d’autore): DL 12.6.2026 n. 100 [GU 12.6.26 n. 134, in vigore dal 12 giugno 2026], Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024 - mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 25/2026, 12-16), sotto il titolo: “L’Italia adotta il Patto dell’Ue su migrazione e asilo” - commenti: - Andrea Sirotti Gaudenzi, Diritto d’autore: le misure cautelari recuperano lo spirito europeo (Guida al diritto 25/2026, 17-22) [proprietà industriale] - Giuseppe Buffone, Corpus organico di norme dell’Unione che attende la verifica della Corte Ue (Guida al diritto 25/2026, 23-26) [migrazione e asilo] - Giuseppe Buffone, Misure alternative al trattenimento, passano le forme meno lesive (Guida al diritto 25/2026, 27-28) [norme sull’accoglienza] - Giuseppe Buffone, Riscritte le disposizioni processuali per la presentazione della domanda (Guida al diritto 25/2026, 29-36) [le regole del rito: sotto il profilo processuale, il DL 100/2026 riscrive l’art. 35-ter DLg 25/2008 che regola le controversie sulla protezione internazionale nella procedura di frontiera] - Giuseppe Buffone, Ufficio del processo: migrazione alle sezioni specializzate (Guida al diritto 25/2026, 37-38) [le misure organizzative] in tema di libertà di espressione (social network - Tik Tok - sanzioni legittime per insulti online): - Cedu 4^, 19.5.26, ric. 41585/23, Miladze contro Georgia (Guida al diritto 25/2026, 44): Va esclusa la violazione della libertà di espressione ove un attivista venga sanzionato per un video pubblicato su TikTok contenente pesanti insulti rivolti ad amministratori pubblici e forze dell’ordine. Va condiviso l’impostazione dei giudici georgiani secondo cui il concetto di «luogo pubblico» può estendersi anche al cyberspazio: piattaforme social e blog, per il loro ruolo nella vita pubblica e la loro capacità di raggiungere un pubblico vastissimo, sono spazi nei quali può essere messo a rischio l’ordine pubblico. In questo contesto, il semplice avviso sulla presenza di linguaggio offensivo non è sufficiente, poiché non impedisce ai minori di accedere al contenuto né evita che il video venga diffuso automaticamente dagli algoritmi della piattaforma. La libertà di espressione non copre la denigrazione personale gratuita priva di un effettivo contributo al dibattito pubblico. sui principi di chiarezza e sinteticità (ricorsi verbosi e prolissi): - Cons. Stato V 20.5.26 n. 4043, pres. Lotti, est. Quadri (Guida al diritto 25/2026, 43): Il principio di chiarezza può essere valorizzato non come mero criterio organizzativo del processo, ma come elemento direttamente collegato alla stessa possibilità di esercitare in modo corretto la funzione giurisdizionale. Vi è un nesso diretto tra chiarezza e diritto di difesa. La richiesta di atti sintetici non limita le possibilità difensive delle parti. Al contrario, ne rafforza l’efficacia, imponendo di selezionare le questioni decisive e di rappresentarle in modo immediatamente percepibile. La qualità dell’argomentazione prevale sulla quantità delle argomentazioni. [In sede di impugnazione di atti adottati da un’amministrazione comunale (Latina) nell’ambito della gestione di un importante impianto sportivo, diverse associazioni contestavano le scelte dell’ente sotto molteplici profili, lamentando presunte violazioni dei principi di concorrenza, meritocrazia sportiva, accessibilità delle strutture e corretta gestione degli spazi destinati alle attività natatorie. Le doglianze venivano sviluppate attraverso un ricorso particolarmente articolato, caratterizzato da una notevole estensione e da una pluralità di questioni tra loro eterogenee. Il Tar dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo che l’impostazione dell’atto non consentisse di individuare con chiarezza le specifiche censure rivolte ai provvedimenti contestati. Le associazioni appellavano sostenendo che il giudice avrebbe dovuto comunque esaminare il merito delle questioni prospettate. Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione, chiarendo che non è la lunghezza dell’atto a essere censurata: ciò che è incompatibile col corretto svolgimento del processo è l’accumulo di argomenti, richiami, ricostruzioni e contestazioni che finiscono per rendere incerto il contenuto effettivo della domanda giudiziale]. in tema di accesso : - TAR Lazio 4^, 30.4.26 n. 7894, pres. Mele, est. Scali, Cloudflare contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e altri (Guida al diritto 25/2026, 78 T): Nel conflitto tra accesso difensivo e riservatezza operativa del sistema Piracy Shield via libera all’ostensione delle relazioni istruttorie del Consiglio Agcom - atti endoprocedimentali rilevanti ai fini della contestata inottemperanza sanzionata con 14 milioni di euro - e stop invece alla richiesta di accesso ai verbali del Tavolo tecnico antipirateria, ritenuti estranei al fascicolo sanzionatorio e contenenti metodologie di intelligence a protezione dei segnalatori. La sicurezza del sistema antipirateria richiede una riservatezza “in astratto”, indipendente da impegni unilaterali del richiedente, che tutela le attività di monitoraggio e segnalazione dei titolari e licenziatari dei diritti. - (commento di) Giuseppe Cassano, Know-how per individuare siti pirata, asset che deve avere tutela rafforzata (Guida al diritto 25/2026, 82-86) in tema di RC auto (clausole ambigue): - Cass. 3^, 12.5.26 n. 13834 (Guida al diritto 25/2026, 46 T): La clausola inserita in un contratto di assicurazione della Rca, la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell'art. 1370 del codice civile. - (commento di) Filippo Martini e Pasquale Picone, Sulle ambiguità delle clausole la Cassazione precisa i confini (Guida al diritto 25/2026, 49-51) in materia penale (controllo giudiziario di aziende a rischio di infiltrazioni mafiose): - SSUU pen. 8.6.26 n. 21077 (Guida al diritto 25/2026, 64 solo massima): Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l'applicazione del controllo previsto dall'art. 34-bis, comma 6, DLg 6.9.2011 n 159 (cosiddetta "codice antimafia"), preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell'ambito dei compiti affidatigli, l'insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa. - (commento di) Giuseppe Amato, Possibile stop al “controllo giudiziario” se l’azienda non è più in pericolo di infiltrazione mafiosa (Guida al diritto 25/2026, 64-70) in materia penitenziaria : - Cedu 1^, 4.6.26, ric. 368/21, Ciotta c/ Italia (Guida al diritto 25/2026, 88 s.m.): Il provvedimento con cui è disposto il trasferimento in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) non eseguito dallo Stato per problemi legati alla carenza di posti costituisce un trattamento inumano o degradante nei confronti del detenuto che non riceve i trattamenti necessari per la sua patologia. È altresì violato l'art. 5 della Convenzione sul diritto alla libertà personale per la parte in cui la persona interessata viene detenuta in strutture carcerarie o in luoghi diversi rispetto a quelli necessari al suo trattamento, così come è violato l'art. 6 sull'equo processo laddove non sono predisposte misure per eseguire il provvedimento e ottenere un indennizzo. - (commento di) Marina Castellaneta, Detenuti affetti da malattie psichiche, la Cedu detta le misure che il nostro Paese dovrà adottare (Guida al diritto 25/2026, 88-90) c.s. - Ovunque manchi sufficiente libertà di opinione, nulla è possibile, assolutamente nulla, sul piano orale come su quello intellettuale (Fëdor Ivanovič Tjutčev, 1803-1873, poeta e diplomatico, nella "lettera sulla censura russa" allo zar Alessandro II) - Il ritorno della censura non è un incidente. È il prodotto di trent'anni di politicamente corretto, nato come buona educazione e finito come manganello ideologico (Alessandro Gnocchi)
Autore: Carmine Spadavecchia 10 luglio 2026
in tema di giustizia (geografia giudiziaria e distribuzione dei carichi di lavoro): - Marco Fabri*, Geografia giudiziaria: serve creatività per arrivare a una riforma strutturale (Guida al diritto 24/2026, 10-17, editoriale) [a pag. 11 e segg. le tabelle dei magistrati addetti a Tribunali e Procure] [*dirigente di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Bologna] sul c.d. decreto giustizia : DL 12.6.2026 n. 100 [GU 12.6.26 n. 134, in vigore dal 12 giugno 2026], Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024 - testo del decreto.legge (Guida al diritto 24/2026, 18-37) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 24/2026, 38-44) - commenti: - Laura Biarella, Un intervento su regole e assetto che attende la verifica parlamentare (Guida al diritto 24/2026, 45-47) [le novità: la novella riguarda anche l’attuazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, destinato a modificare le modalità di governance delle domande di protezione internazionale] - Laura Biarella, Esame d’avvocato, già dal 2026 scattano due scritti e un orale (Guida al diritto 24/2026, 48-55) [professione forense] - Giuseppe Amato, Intercettazioni: pagamenti più veloci per evitare la procedura d’infrazione (Guida al diritto 24/2026, 56-59) [le indagini penali] - Alberto Cisterna, Gdp: salta la nuova competenza, necessario un atto di coraggio (Guida al diritto 24/2026, 60-63) [le norme organizzative] - Alberto Cisterna, Notai, l’azione di responsabilità non può superare i 15 anni (Guida al diritto 24/2026, 64-68) [responsabilità professionale: per la prima volta il termine per l’esercizio dell’azione di responsabilità risulta inciso e differenziato rispetto a quello di ogni altra responsabilità professionale: la norma incide esclusivamente sul perimetro temporale dell’azione civilistica nei confronti del notaio] in materia di energia (tariffe incentivanti - società in house): - Corte cost. 11.6.26 n. 103, pres. Amoroso, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 24/2026, 73): Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 22-bis DL 133/2014, come convertito, che prevede l’inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall’art. 26 DL 91/2014, come convertito. [Per il giudice a quo la norma censurata, nella parte in cui non include, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano società in house costituite da enti locali, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost.: innanzitutto, per la disparità di trattamento tra enti locali e società in house da questi costituite, alla luce della contiguità istituzionale e funzionale tra le due categorie e della sostanziale corrispondenza degli interessi perseguiti da entrambe; poi, per irragionevolezza intrinseca, dato che l’interesse pubblico facente capo agli enti locali sarebbe ugualmente riscontrabile qualora gli stessi enti avessero deciso di avvalersi del modello in house per l’erogazione del servizio; infine, perché un trattamento deteriore per le società in house finirebbe per penalizzare, e indirettamente scoraggiare, tale scelta organizzativa anche quando essa dovesse rappresentare l’opzione più razionale ed efficiente per l’ente locale, in violazione del principio di buon andamento. La Corte, pur riconoscendo la sussistenza di ambiti nei quali il legislatore ha scelto di assoggettare le società in house al regime pubblicistico, ha affermato, in linea con la giurisprudenza amministrativa e di legittimità più recente, la natura privatistica di tali enti e, di conseguenza, l’eterogeneità e la non comparabilità rispetto alla categoria degli enti locali]. in materia edilizia (frazionamento in lotti e capacità edificatoria): - Cons. Stato VI 22.5.26 n. 4151, pres. Franconiero, est. Ponte (Guida al diritto 24/2026, 74): 1. Sebbene la sola vicinanza dell’immobile non basti per impugnare un titolo edilizio, va respinta l’eccezione di carenza di interesse. ove parte ricorrente dimostri un pregiudizio concreto (nella specie, derivante dall’aumento del carico urbanistico). 2. Nel rilascio dei titoli autorizzatori di nuove costruzioni il Comune deve tener conto della volumetria già impiegata, anche in sede di sanatoria e di condono relativamente a costruzioni abusivamente edificate, che hanno impegnato in tutto o in parte la capacità edificatoria dei terreni su cui sono stati realizzati; potenzialità edificatoria che, ovviamente, non viene “rigenerata” a seguito del frazionamento e vendita dei lotti. Altrimenti si finirebbe per consentire, mediante frazionamento e successive alienazioni, di aggirare la normativa urbanistica, eludendo gli indici di fabbricabilità previsti per la zona interessata. [Un proprietario di terreni agricoli aveva ottenuto nel 1992 una concessione edilizia per costruire un’abitazione, vincolando all’intervento una parte dei propri terreni tramite un atto di asservimento. Negli anni successivi aveva chiesto nuove concessioni per realizzare altri due fabbricati e ristrutturare alcuni edifici rurali esistenti. La proprietaria confinante aveva impugnato le concessioni edilizie davanti al Tar, sostenendo che la capacità edificatoria del fondo era già stata consumata dalle costruzioni preesistenti e dall’intervento autorizzato nel 1992. Respinto il ricorso dal TAR, il CdS ha accolto l’appello che contestava il calcolo della cubatura residua effettuato dal Comune]. in materia di lavoro ( whistleblowing ): - TAR Roma 1^-quater, 24.4.26 n. 7507, pres. Dongiovanni, est. Aragno (Guida al diritto 24/2026, 74): Per beneficiare della protezione non è necessario che la segnalazione si riveli fondata all’esito di procedimenti penali o disciplinari, essendo sufficiente che il segnalante abbia agito in buona fede e sulla base di elementi ragionevolmente idonei a far ritenere verosimile l’esistenza di una condotta irregolare. La disciplina della protezione del segnalante opera in una logica preventiva e non repressiva, mirando a intercettare tempestivamente fenomeni di cattiva gestione e possibili deviazioni dall’interesse pubblico. in tema di lavoro (danno da mancata o ritardata assunzione): - Cass. lav. 9.6.26 n. 18726 (Guida al diritto 24/2026, 71): Il danno derivante da illegittima mancata o ritardata assunzione può comprendere non solo le spese e i pregiudizi accessori, ma anche la perdita delle maggiori retribuzioni che sarebbero state percepite in caso di tempestiva instaurazione del corretto rapporto di lavoro. Quando il lavoratore abbia continuato a prestare attività a condizioni economiche deteriori, tale differenza retributiva costituisce danno patrimoniale risarcibile. in tema di prove (prova fotografica tratta dal web): - Cass. trib. 21.5.26 n. 15487 (Guida al diritto 24/2026, 70): Non è consentito svalutare automaticamente il contenuto probatorio di una fotografia per il solo fatto che essa sia stata acquisita attraverso internet o mediante strumenti digitali di rappresentazione del territorio. Un simile approccio risulterebbe infatti incompatibile con la realtà tecnologica contemporanea e con la funzione stessa della prova documentale, sempre più frequentemente affidata a supporti digitali. La parte che intenda contestare l’efficacia delle immagini prodotte non può limitarsi a negare genericamente i fatti che esse documentano: occorre un disconoscimento puntuale, circostanziato ed esplicito, accompagnato dall’indicazione di elementi concreti che dimostrino la difformità tra quanto riprodotto e la situazione reale. (L’ordinanza valorizza le immagini provenienti da piattaforme quali Google Earth e Google Street View, ricomprendendole tra le riproduzioni fotografiche idonee a rappresentare luoghi, manufatti, installazioni e situazioni di fatto. Tali immagini costituiscono una rappresentazione della realtà e, in quanto tali, non possono essere ignorate né considerate prive di efficacia probatoria in via generale e astratta. L’aspetto più innovativo della decisione risiede nell’individuazione del corretto criterio di valutazione. Il punto decisivo non è la provenienza della fotografia, ma la sua attendibilità concreta. Il giudice non deve domandarsi se l’immagine provenga da internet, bensì se vi siano elementi idonei a metterne in discussione la corrispondenza con la realtà rappresentata). c.s. Libertà di parola - Libera è la lingua dei liberi (Sofocle) - Chi riduce il vocabolario riduce il pensiero (a proposito del Basic English di C.K. Ogden, la Neolingua totalitaria descritta da George Orwell in "1984")
Autore: Sergio Conti 9 luglio 2026
Segnaliamo il saggio del prof. Francesco Rimoli: “Giustizia come “formula di contingenza” e società neoliberale: considerazioni brevi” apparso sul fascicolo n. 3/2025 della rivista Nomos le attualità del diritto (articolo rinvenibile online all'indirizzo: https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/francesco-rimoli-giustizia-come-formula-di-contingenza-e-societa-neoliberale-considerazioni-brevi-2/ ). Luhmanno (cfr. la relativa voce su Enciclopedia Treccani on line: https://www.treccani.it/enciclopedia/niklas-luhmann/ ) fu “Sociologo tedesco (Lüneburg 1927 - Örlinghausen, Renania Settentrionale-Vestfalia, 1998). Riprendendo l'orientamento struttural-funzionalista di T. Parsons, elaborò una teoria della società concepita come un insieme di sistemi logici e sociali integrati, autoreferenziale in quanto costituisce da sé gli elementi di cui è composto, e autopoietico, cioè in grado di riflettere sui propri scopi ed eventualmente modificarli, dando luogo a processi di differenziazione strutturale”. … Lo struttural-funzionalismo di T. Parsons, l'antropologia filosofica, la teoria dei sistemi, la fenomenologia e la teoria dell'organizzazione costituiscono le determinanti della teoria sociologica di L., centrata sul concetto di riduzione della complessità. Ricollegandosi a M. Weber (la cultura quale "sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo") e a H. Gehlen (la "differenziazione tra la macro complessità del reale e le micro potenzialità umane"), L. distingue il mondo, l'ambiente e il sistema. L'infinita molteplicità e complessità del reale è il mondo; l'ambiente corrisponde alle situazioni particolari delimitate in possibilità concrete e concretizzabili; il sistema è la selezione delle possibilità offerte dall'ambiente. All'interno del (macro) sistema sociale esistono alcuni sottosistemi, tra i quali l'economico, il familiare, lo scientifico e il sottosistema politico, i cui strumenti di comunicazione consistono rispettivamente nel denaro, nell'amore, nella verità e nel potere. Studioso di diritto e di pubblica amministrazione, fu autore di numerosi contributi nei quali applicò le sue teorie all'analisi del diritto, della politica e dell'amministrazione. Da una raccolta di saggi sul sistema sociale (Soziologische Aufklärung, 1970; trad. it. 1983), passò a una riflessione sul funzionamento dello stato di diritto (Politische Planung, 1971; trad. it. parziale 1978) e chiarì la sua impostazione metodologica in un dibattito con Habermas (Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, 1971; trad. it. 1973); analizzò inoltre il diritto da un punto di vista sociologico (Rechtssoziologie, 1972, trad. it. 1977; Rechtssystem und Rechtsdogmatik, 1974, trad. it. 1978), e presentò la sua applicazione del funzionalismo sistemico ai fenomeni politici in Macht (1975; trad. it. 1979).” Il saggio che qui si segnala affronta in particolare il problema principe della filosofia del diritto, vale a dire quello della “giustizia”. Come recita il brevissimo Abstract “Il saggio, partendo dalla relatività storica ed etica del concetto di giustizia, esamina le connotazioni contingenti e i profili funzionali del medesimo nel quadro della società neoliberale.”. Lo scritto si articola sui seguenti paragrafi: 1. La giustizia come fine-valore del diritto e come concetto vuoto. – 2. La giustizia nell’approccio funzional-strutturalista di Niklas Luhmann. – 3. Giustizia ed eguaglianza nella società neoliberale. – 4. Può una società definirsi “giusta”? Nel rinviare come sempre alla lettura integrale dello studio del prof. Rimoli, si riporta di seguito il passaggio centrale sull'approccio funzional-strutturalista all'idea di giustizia di Luhmann. La concezione della giustizia propria della teoria del diritto di Luhmann trova la sua forma nell’idea della “formula di contingenza” (Kontingenzformel): il sistema giuridico opera, com’è noto, secondo il codice binario diritto/non diritto (Recht/Unrecht) [31], rispetto al quale il sistema giuridico stesso si pone come (auto)osservatore, ossia osservatore di secondo grado. La premessa è che «per poter designare il suo oggetto, ogni osservazione si deve poter basare su una distinzione, sottrae l’unità dell’osservazione stessa alla designazione», cosicché «l’osservazione – e più che altro l’osservatore – è accessibile solo come paradosso, solo come unità, che deve fungere come differente». Ma se l’unità della distinzione binaria è data sempre, infine, come paradosso, vero è anche che tale paradosso «diventa invisibile nel processo della sua spiegazione e determinazione» [32]. In tale operazione di distinzione/indicazione, che si effettua sul suddetto codice binario inteso come una forma a due lati [33], l’osservatore (qui il sistema giuridico) individua criteri per determinare il valore positivo o negativo, anche in virtù della possibilità di utilizzare l’ulteriore strumento della distinzione addizionale tra codificazione e programmazione (utile a distendere sul piano temporale l’operazione, producendo un’asimmetrizzazione che risolve i paradossi) [34]. La definizione dei criteri, derivante dalla combinazione dei due codici, induce infine, attraverso regole e princìpi, una connessione tra teoria del diritto e diritto positivo, soddisfacendo infine le esigenze del sistema. Luhmann ne deduce che «la domanda tradizionale sulla giustizia del diritto perde così qualunque significato pratico. Non può essere aggiunta come terzo valore accanto a diritto e non-diritto, né designa uno dei programmi del sistema…La conseguenza è: le domande sulla giustizia del diritto sono viste solo come questioni etiche, solo come questioni di fondazione del diritto nel medio della morale; e si conserva, con uno sforzo enorme, un posto per l’etica nel diritto. Oppure si considererà la giustizia come principio sociale globale, valido per tutti gli ambiti della vita e che nel diritto adotta semplicemente una forma specifica» [35]. Ma questa soluzione, che consegna l’idea della giustizia all’etica per poterla incorporare nella teoria del diritto, non può soddisfare. Per trovare una diversa collocazione dell’idea di giustizia nel campo della teoria giuridica, Luhmann la configura dunque come «una rappresentazione dell’unità del sistema nel sistema»: laddove la “validità” è un simbolo che circola nel sistema e serve a collegare operazioni, ricordando i relativi risultati per applicarli in modo ricorsivo, «nella giustizia si tratta di un’autoosservazione e di un’autodescrizione del sistema»; ma «mentre sul piano del codice binario l’autoosservazione e l’autodescrizione derivano da un paradosso (perché dovrebbe affermare l’unità di diritto e non-diritto), è ancora aperta la questione se sul piano dei programmi del sistema non può esserci una proiezione unitaria, un programma per tutti i programmi. Sembra evidente che si assuma qui il senso dell’idea di giustizia». Dunque, il problema della giustizia si pone come autoreferenza nel senso di autoosservazione (non di operazione interna), al livello dei programmi e non del codice, non come teoria ma come norma propensa alla delusione. E da qui Luhmann trae la conseguenza – con asserzione però alquanto problematica – che «tutto questo significa che possono esserci sistemi giuridici ingiusti (o più o meno giusti)» [36]. Si pone a questo punto la necessità di comprendere come possa il sistema esprimere la sua unità in un programma normativo che si può applicare nel sistema ed è al contempo applicabile dappertutto: la soluzione che l’autore offre sta appunto nel concetto di giustizia intesa come “formula di contingenza” del sistema giuridico. Mentre dall’interno questo deve designare la giustizia «in un modo che renda chiaro che la giustizia è offerta e il sistema si identifica con essa come idea, principio, valore» [37], la formula di contingenza “giustizia” non è un concetto di valore, ma, al pari di altre formule analoghe in altri ambiti (principio di fecondità delle negazioni nel sistema scientifico, di penuria in quello economico, di “bene comune” e poi di “legittimità” di quello politico, di un Dio unico in quello religioso) [38], opera come strumento di osservazione dall’esterno del sistema stesso39. Se infatti la distinzione Recht/Unrecht non può essere elusa, poiché è il codice fondante del sistema giuridico medesimo, e dunque «una fondazione ultima paradossale dell’unità del sistema non può essere evitata, ma solo nascosta, invisibilizzata, allora acquista una importanza ancora maggiore la questione dei programmi in base ai quali venga deciso di volta in volta ciò che è ragione e ciò che è torto»; e «la formula complessiva per questi programmi è indicata tradizionalmente come “giustizia”, e il principio di uguaglianza ne fornisce la operazionalizzazione tecnico-giuridica» [40]. In tale prospettiva, la formula di contingenza, evitando ogni approccio (gius)naturalistico al concetto di giustizia [41], sposta il discorso su un piano diverso, conducendo piuttosto a una differenza tra indeterminabilità e determinabilità: in tale dimensione «non ci riferiamo a fatti attualmente presenti (compresi, designati), ma ad altre possibilità di circoscriverli in modo diverso…un sistema che lascia scorrere le proprie operazioni interne oltre le informazioni ha sempre davanti agli occhi altre possibilità»; così, «nel caso del sistema giuridico, questo orientamento si rafforza nella misura in cui il sistema passa dalla contingenza alla positivizzazione del diritto» [42]. … ^^^^ NOTE 31 Da notare che Recht/Unrecht è traducibile anche come “ragione/torto”, preferendo una dimensione tutta interna al sistema giuridico, poiché è il diritto stesso che differenzia ragione e torto, mentre la traduzione “diritto/non diritto” (peraltro più comune) serve piuttosto a delineare la differenza tra sistema giuridico (diritto) e ciò che non fa parte dello stesso (non diritto). Sul punto, N. LUHMANN, Il principio di uguaglianza come forma e come norma (1991), tr.it., Armando, Roma, 2017, 50 nt.12 (nota del traduttore S. Magnolo). 32 N. LUHMANN, Il diritto della società (1993), tr.it. Giappichelli, Torino, 2012, 194 (215): per chiarezza di lettura, di questo testo si citeranno qui i passi dall’edizione italiana, ancorché consistente in una traduzione talora alquanto faticosa, indicando però al contempo tra parentesi le pagine corrispondenti dell’edizione tedesca (Das Recht der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1993, ed. Taschenbuch 1995); segnalo comunque anche una traduzione inglese del testo, con il titolo Law as a Social System, Oxford University Press, Oxford, 2004, 211 ss. sulla giustizia formula di contingenza. 33 Sul tema G. SPENCER-BROWN, Laws of Form, Julian, New York, 1972, per il quale il punto di partenza è che “distinction is perfect continence”, ossia ha in se stessa tutto ciò che le serve per distinguere, in una forma-a-due-lati, indicando uno dei due piuttosto che l’altro (ivi, 1 ss.); con le parole di N. LUHMANN, R. DE GIORGI, op.cit., 17, «la forma è forma di una distinzione, quindi di una separazione, di una differenza. Si opera una distinzione tracciando una demarcazione che separa due parti, per cui non si può passare da una parte all’altra senza attraversare la demarcazione. Forma è allora una linea di confine che segna una differenza e costringe a chiarire quale parte si indica quando si dice che ci si trova da una parte e dove si deve cominciare se si vuole procedere a nuove operazioni». Inoltre, «quando si effettua una distinzione, si indica una parte della forma; con essa però è data allo stesso tempo l’altra parte: è data, cioè, contemporaneità e differenza temporale. Indicare è insieme: distinguere, così come distinguere è insieme: indicare». Sull’importanza del pensiero differenziale nella teoria dei sistemi si vedaN. LUHMANN, Introduzione alla teoria dei sistemi (lezioni 1991/92), tr.it., PensaMultiMedia, Lecce, 2018, 62 ss.; A. GIUSTINIANO, La macchina del senso. Luhmann e la chiusura operativa della metafisica, in Aut-Aut, 383 (settembre 2019, ed. digitale). 34 Sull’asimmetrizzazione (che può inerire alla dimensione temporale, a quella materiale o a quella sociale, ossia alle tre dimensioni del senso), in sintesi, G. CORSI, Asimmetrizzazione, in C. BARALDI, G. CORSI, E. ESPOSITO (a cura di), Luhmann in glossario. I concetti fondamentali della teoria dei sistemi sociali, FrancoAngeli, Milano, 2002, 42 ss.: poiché i sistemi costitutivi di senso sono autoreferenziali, e poiché l’autoreferenza pura è tautologica (“A è A”), essi la superano con meccanismi a ciò orientati, come la condizionalità (“A è A solo se...”), che introducono un’asimmetria nella circolarità dei rimandi e dunque producono la possibilità della riproduzione autopoietica introducendo asimmetrie, anche temporali (sul tempo, inteso come «osservazione della realtà in base alla differenza tra passato e futuro», si veda ID., Tempo, ivi, 222 ss.). 35 N. LUHMANN, Il diritto, cit., 195 [216]. 36 Ivi, 196-197 [217-218]: giacché «né l’autopoiesi operativa del sistema, né il codice necessariamente invariabile possono essere “giusti”». Ivi, 198 [219]. 38 Su Dio come formula di contingenza N. LUHMANN, La religione della società (post., 2000), tr.it, FrancoAngeli, Milano, 2023, 114 ss. 39 Così, un osservatore esterno «può sfruttare le maggiori libertà di un osservatore di secondo ordine, anche se deve tener conto della differenza di prospettive e del fatto che le osservazioni del sistema dipendono dalla sua specifica formula di contingenza come da una macchia cieca, senza la quale il sistema osservato non potrebbe osservare né autoosservarsi» (ivi, 115). 40 N. LUHMANN, Il principio, cit., 52 (si veda quanto detto supra, nt.31, sulla traduzione di Recht/Unrecht come ragione/torto). 41 Giacché «non c’è un’inferenza dal “naturale” al “giusto”, secondo quel che veniva concepito implicitamente nella tradizione giusnaturalista» (N. LUHMANN, Il diritto, cit., 198 [219]) 42 N. LUHMANN, Il diritto, cit., 199 (221): «Perché così si concede che tutte le norme giuridiche e tutte le decisioni, tutte le ragioni e gli argomenti potrebbero assumere anche un’altra forma – senza negare che ciò che succede, succede come succede» (ibidem).
Autore: Alma Chiettini 9 luglio 2026
Cass. civ., Sez. Unite, 28 giugno 2026, n. 22202/ Cass. civ., Sez. Unite, 23 gennaio 2026, n. 1527 Il gettito dell’ imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno di strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La relativa disciplina, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 nel testo successivo alle modifiche introdotte dall’art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, prevede che “i gestori delle strutture ricettive sono responsabili d’imposta” con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista; che i gestori sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente; che in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi direttamente al gestore pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Prima della modifica del 2020 la giurisprudenza sosteneva che l’accertamento della responsabilità dei gestori delle strutture ricettive per mancato, o parziale, versamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni ricadeva nell’alveo della giurisdizione contabile , sul presupposto della qualificazione degli albergatori quali agenti contabili ai sensi dell ’art. 178 del r.d. n. 827 del 1924 . Pertanto, il rapporto tributario intercorreva esclusivamente tra il Comune (soggetto attivo) e colui che alloggiava nella struttura ricettiva (soggetto passivo); il Comune si rapportava con il gestore non come soggetto del rapporto tributario, bensì quale destinatario giuridico delle somme incassate dal gestore a titolo di imposta di soggiorno, nell’ambito di una relazione completamente avulsa dal rapporto tributario, sebbene a esso funzionalmente orientata e correlata. Dopo la riforma del 2020, quindi dopo l’attribuzione di gestori della qualifica di “responsabili d’imposta”, una parte della giurisprudenza contabile e della dottrina ha continuato a sostenere che permaneva la giurisdizione contabile ritenendo che le attività svolte dai gestore e gli obblighi su di essi gravanti avessero natura pubblicistica. Il Giudice della giurisdizione, nel gennaio di quest’anno, con la pronuncia n. 1527/2026 , ha invece affermato che “a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”. Sono interessanti le considerazioni che hanno portato a tale importante chiarimento, fra le quali: - l’espressa qualificazione normativa dell’albergatore quale “responsabile d’imposta”, definizione che rinvia al ruolo definito dall’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, a mente del quale “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”; - l’affiancamento della responsabilità del responsabile d’imposta a quella del contribuente effettivo genera in capo al primo una forma di solidarietà passiva con una relazione secondaria, o dipendente, rispetto a quella del turista, idonea a legittimare, nei confronti di quest’ultimo, del diritto di rivalsa per l’intero ammontare di quanto pagato; - l’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, in quanto solidale "dipendente", “partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo che fa carico al soggetto passivo dell’imposta, nel caso di specie gli ospiti della struttura ricettiva; la responsabilità dell’albergatore non è limitata, come invece quella dell’agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito;- inoltre, il legislatore del 2020 ha procedimentalizzato l’attuazione in autotassazione del tributo, ponendo a carico del gestore l’obbligo di presentare una dichiarazione periodica; ha anche previsto specifiche sanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondo i meccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria, e per la condotta di omesso, ritardato o carente versamento dell’imposta ha rinviato alle sanzioni di cui al d.lgs. n. 471 del 1997, che disciplina, per l’appunto, le sanzioni amministrative tributarie. Per il vero, la Sezione tributaria della Corte di legittimità aveva già affermato che, “ a seguito del riconoscimento come responsabili d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione. Il responsabile della struttura ricettiva, nella veste di responsabile d’imposta, incassa e riversa l’imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta, riconducibile a un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria ” ( pronuncia n. 6187 del 2024 ). Da ultimo, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 22202/2026 , la Corte ha ribadito che “l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e che ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente esclusione di siffatte controversie dalla sfera della giurisdizione contabile”. Tale pronuncia è particolarmente interessante perché ha confutato la tesi che sosteneva la concorrenza della giurisdizione tributaria (sulla lite tra la struttura ricettiva responsabile di imposta e l’ente impositore) con la giurisdizione della Corte dei conti (per il danno erariale conseguente all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, sul presupposto che le attività svolte dal gestore e gli obblighi su questo incombenti avessero mantenuto natura pubblicistica). A tale proposito ha evidenziato che detta tesi “concretizzerebbe il rischio di una proliferazione della risposta sanzionatoria per le stesse violazioni in materia di imposta di soggiorno (sul piano contabile, tributario e amministrativo, quest’ultimo derivante dalla violazione dei regolamenti comunali), in contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione ampiamente predicato dalla giurisprudenza costituzionale e unionale” (vedasi le pronunce ivi richiamate). E ha contraddetto la giurisprudenza della Corte di conti che aveva visto nell’attribuzione legislativa della qualifica di responsabile di imposta al gestore della struttura ricettiva un’equiparazione alla figura del notaio, anch’egli responsabile di imposta e riscossore ex lege delle somme sottoposte a tassazione ovvero delle imposte dovute in conseguenza degli atti rogati. Su questo punto la pronuncia ha precisato che “ l’interpretazione della Corte dei Conti, che individua nella responsabilità contabile del notaio la ragione per assimilare a detta figura anche quella dell’albergatore, non considera che il notaio risponde a titolo di sostituto d’imposta in relazione ad atti rogati, dove il suo comportamento costituisce un inadempimento non a un proprio debito pecuniario, ma all’obbligo di consegnare il denaro al legittimo proprietario entro il termine stabilito, con la conseguenza che il predetto, sottraendo la res alla disponibilità dell’ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, realizza un’inversione del titolo del possesso uti dominu ”. La pronuncia ha quindi ricordato quali sono gli elementi essenziali ai fini del riconoscimento della qualifica di agente contabile: il carattere pubblico dell’ente per il quale il soggetto agisce nonché del denaro o del bene oggetto della sua gestione. Mentre non è rilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte. In altri termini, la formale estraneità alla pubblica amministrazione non è evenienza sufficiente ai fini di escludere la giurisdizione contabile per danno erariale ogni qual volta sussistano concrete circostanze attestanti l’instaurazione - variamente titolata - di un rapporto di servizio tra il privato e l’ente pubblico. Da ciò la conseguenza osservazione che “il ruolo dell’albergatore non è funzionale all’attività dell’ente pubblico o ad essa compartecipe”, in quanto “egli non riscuote per conto del Comune denaro (che diventa pubblico fin dal suo incasso e) che è poi obbligato a versare nelle casse dell’ente locale”, perché egli “deve pagare al Comune, quale obbligato in solido, l’importo dell’imposta di soggiorno; il denaro che deve versare non è dell’ente pubblico ma proviene dall’ospite o, nel caso in cui questi non l’abbia corrisposto, dal proprio patrimonio potendo essere costretto ad anticiparlo per il soggetto passivo (nei cui confronti ha un diritto di rivalsa di natura privatistica ): non può, dunque, ravvisarsi un rapporto di servizio pubblico tra il Comune e il gestore, ovvero un ‘maneggio di denaro pubblico' da parte di quest’ultimo, tale da giustificarne la qualità di agente contabile. In definitiva, ciò che osta all’affermazione della giurisdizione contabile - che accerta l’illecito comportamento dell’agente contabile - è, appunto, l’ insussistenza di un rapporto di servizio comportante un inserimento organico o para-organico dell’extraneus nella struttura amministrativa ”. Invece (diversamente dall’agente contabile), il ruolo del responsabile di imposta si pone a monte della fase riscossiva, quale coobbligato al pagamento dell’imposta, responsabilità che, per un verso, trova fondamento e ragione pratica nel ruolo di garanzia a lui assegnato dalla legge, così da giustificare che egli intervenga nella sua qualità di responsabile d’imposta (come definita in via generale dall’ art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 ). E “ l’affermazione della responsabilità concorrente dell’albergatore non toglie che questi, ancorché obbligato all’onere dichiarativo e solidalmente responsabile con il debitore di imposta, rimanga, tuttavia, estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente gli ospiti della struttura, al quale l’ordinamento riconduce un’espressione di capacità contributiva ”.
Autore: Carmine Spadavecchia 5 luglio 2026
sul danno da affidamento incolpevole (giurisdizione) - Cass. SSUU 25.9.25 n. 26080 (Giurispr. it. 4/2026, 894 solo massima): Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato che lamenti la lesione dell’incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato, o la correttezza del comportamento della PA, sul presupposto che la suddetta lesione non postula la lesione di un interesse legittimo, bensì del “diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui”. È devoluta, invece, al giudice amministrativo la giurisdizione sulla medesima domanda, nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva dello stesso, di cui all’art. 133 c.p.a. (come quella dell’edilizia e dell’urbanistica, ricorrente nel caso di specie). - (commento di) Guido Greco, Affidamento incolpevole: parziale overruling della Cassazione (Giurispr. it. 4/2026, 894-901) sulla dicatio ad patriam : - Cass. 2^, 9.1.26 n. 492 (Giurispr. it. 4/2026, 770-2): In tema di acquisto delle servitù di uso pubblico, la dicatio ad patriam, quale atto di messa a disposizione stabile e continua di una cosa propria in favore di una collettività indeterminata, può realizzarsi con un’inequivoca manifestazione iniziale di volontà del proprietario (c.d. dicatio propria) o con la mera assenza di una sua reazione all’esercizio dell’uso pubblico (c.d. dicatioimpropria), cosicché solo nella dicatio impropria è necessario il protrarsi ultraventennale del pacifico possesso da parte della collettività perché sia costituita la servitù. in materia di scuola (carta del docente): - Corte giust. Ue 5^, 29.1.26, causa C-654/24, M.M. contro Ministero dell’Istruzione e del Merito (Giurispr. it. 4/2026, 782-784, annotata da Alessandra Salvatore): La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Dir. 1999/70/Ce), letta alla luce dell’art. 47 della Carta, non osta a una giurisprudenza nazionale che, in caso di docenti assunti a termine indebitamente privati del beneficio della carta elettronica a causa dell’applicazione di una normativa nazionale contraria al diritto UE, subordina la concessione di tale beneficio alla permanenza del docente nel sistema scolastico e, in caso di cessazione dal servizio, prevede solo un rimedio di natura risarcitoria, sottoposto a oneri probatori specifici, purché l’insieme di tali condizioni si applichi anche ai docenti assunti a tempo indeterminato che chiedono la concessione a posteriori della medesima carta e inoltre le modalità procedurali che disciplinano l’esercizio di detto diritto al risarcimento rispettino i principi di equivalenza e di effettività (par. 69). [Secondo l’A. della nota ricorrono, nel caso di specie, le condizioni affinché il Tribunale adito si discosti dall’orientamento della Cassazione, nella parte in cui esso limita i rimedi esperibili dai soli docenti a termine, ponendosi così in contrasto con quanto affermato dalla Corte di giustizia]. in materia antitrust (durata del procedimento): - Corte giut. Ue 10^, 15.1.26, causa C-588/24, Imballaggi Piemontesi Srl c/ AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) (Giurispr. it. 4/2026, 784-786, annotata da Alessandra Salvatore): L’art. 101 TFUE, letto alla luce del principio generale del diritto ad un buon andamento dell’amministrazione, dell’art. 47 della Carta e del principio di effettività, non osta ad una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica anticoncorrenziale, non qualifichi espressamente come perentorio il termine di conclusione della fase istruttoria di suddetto procedimento, fissato dall’autorità nazionale garante della concorrenza nella comunicazione degli addebiti. Di conseguenza, l’autorità procedente può differire unilateralmente tale termine, con atti motivati sottoposti a controllo giurisdizionale, al sopravvenire di circostanze che determinino un ampliamento dell’oggetto di detto procedimento o del numero delle imprese in esso coinvolte, a condizione che un siffatto differimento non abbia come conseguenza un superamento del termine ragionevole entro il quale tale fase istruttoria deve essere conclusa (par. 80). in materia di Authority (contributo di finanziamento): - Cons. Stato VI 28.1.26 n. 714 (ord.za), pres. De Felice, est. Ponte, Netflx International BV /Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Giurispr. it. 4/2026, 777-8): Va rimessa alla Corte di giustizia UE la questione se sia compatibile col diritto dell’Unione (e, in particolare, con la direttiva copyright del 2019) una normativa nazionale di recepimento la quale, pur nel silenzio sul punto da parte della fonte unionale di riferimento, introduca a carico dei prestatori di servizi nella società dell’informazione uno specifico contributo finalizzato al finanziamento dell’Autorità amministrativa deputata alla vigilanza del settore. in tema di appalti (avvalimento): - Antonino Ripepi (a cura di), L’avvalimento nella più recente giurisprudenza (Giurispr. it. 4/2026, 943-948). Rassegna di giurisprudenza in tema di appalti (requisiti di qualificazione): - Cons. Stato V 5.1.26 n. 57, pres. Caringella, est. Perotti (Giurispr. it. 4/2026, 781-2): La previsione di cui all’art. 68, 11° comma del Codice dei contratti pubblici (DLg 36/2023), il quale stabilisce l’obbligo della necessaria coincidenza fra i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo partecipante e la quota di esecuzione allo stesso assegnata per il caso di partecipazione in forma di RTI a gare di appalto di lavori, non si estende anche all’ipotesi di partecipazione a gare di appalto per l’acquisizione di servizi o forniture. in tema di appalti (rito super accelerato e oscuramento): - Cons. Stato V 1.12.25 n. 9454, pres. est. Caringellla (Giurispr. it. 4/2026, 901 s.m.): Il termine breve di dieci giorni di cui all’art. 36, 4° comma, DLg 36/2023 non decorre immediatamente dalla comunicazione dell’aggiudicazione se quest’ultima avviene senza la contestuale e chiara pubblicazione della documentazione di gara e delle decisioni di oscuramento. In tal caso, il termine per impugnare le decisioni di oscuramento decorre dalla successiva comunicazione delle limitazioni di accesso. - (nota di) Matteo Valente, Il rito “super-accelerato”: Cons. di Stato, Sez. V, 1o dicembre 2025, n. 9454 (Giurispr. it. 4/2026, 901-3) in tema di appalti (global service e appalto integrato): - Cons. Stato V, 30.9.25 n. 7613, pres. Caringella, est. Rovelli (Giurispr. it. 4/2026, 904 s.m.): Il contratto di global service, che consiste in prestazioni eterogenee di servizi, lavori e forniture, integrate funzionalmente per conseguire un determinato risultato amministrativo, è del tutto diverso dall’appalto integrato che ha per oggetto la sola progettazione esecutiva di un intervento e l’esecuzione dei lavori corrispondenti. Di conseguenza, in caso di global service non è possibile soddisfare i requisiti richiesti per la progettazione ricorrendo alla figura del progettista indicato, come invece previsto per l’appalto integrato. - (commento di) Stefano Colombari, Il global service e l’appalto integrato: contratti diversi e discipline incompatibili (Giurispr. it. 4/2026, 904-9) in tema di concorso (limite di età): - Cons. Stato IV 19.1.26, n. 397, pres. Carbone, est. Gambato Spisani (Giurispr. it. 4/2026, 779-780): E' illegittimo per violazione delle pertinenti disposizioni del diritto UE il DM 103/2018 del Ministero dell’interno che fissa il limite massimo di 30 anni per la partecipazione al concorso per l’accesso ai ruoli di Commissario di P.S. In particolare, tale limite di età risulta discriminatorio ai sensi della Dir. 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro in quanto non proporzionato (e quindi, non ragionevole) in considerazione delle caratteristiche oggettive delle mansioni da svolgere e delle caratteristiche soggettive a tal fine necessarie. in materia edilizia (termini di acquisizione manufatto abusivo): - Cons. Stato II 26.1.26 n. 656 (ord.za), pres. Taormina, est. Basilico (Centro Culturale Islamico Daris Salaam / Comune di Monfalcone) (Giurispr. it. 4/2026, 778-9): Va rimessa all’Adunanza Plenaria la questione relativa all’individuazione del termine a quo per il decorso del termine di 90 giorni (decorso il quale, a fronte di abusi edilizi oggetto di ordine di ripristino che non sia stato nel frattempo eseguito, il manufatto viene acquisito di diritto al patrimonio comunale), laddove l’ordine comunale di ripristino sia stato nel frattempo sospeso, per un qualche tempo, dal giudice amministrativo. sulla tutela dei consumatori (clausole abusive e giudicato): - CG Ue 4^, 18.12.25, C-320/24 (Giurispr. it. 4/2026, 823 s.m.): L’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, Dir. 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostano a una normativa nazionale in virtù della quale l’applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata non consente al giudice nazionale, adito in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione, di esaminare d’ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva qualora, da un lato, il motivo vertente sul carattere abusivo di tale clausola non sia stato invocato dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del procedimento giurisdizionale e, dall’altro, la nullità di una siffatta clausola non sia stata rilevata d’ufficio dagli organi giurisdizionali nazionali nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di cassazione. - Cass. 2^, 26.4.24 n. 11174 (Giurispr. it. 4/2026, 824 T): Va rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 Tfue, la questione se l’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, Dir. 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati: (a) nel senso che ostino all’applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali le questioni pregiudiziali, anche in ordine alla nullità del contratto, che non siano state dedotte o rilevate in sede di legittimità, e che siano logicamente incompatibili con la natura del dispositivo cassatorio, non possono essere esaminate nel procedimento di rinvio, né nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio; (b) anche alla luce della considerazione circa la completa passività imputabile ai consumatori, qualora non abbiano mai contestato la nullità/inefficacia delle clausole abusive, se non con il ricorso per cassazione all’esito del giudizio di rinvio; (c) e ciò con particolare riferimento alla rilevazione della natura abusiva di una clausola penale manifestamente eccessiva, di cui sia stata disposta, in sede di legittimità, la rimodulazione della riduzione secondo criteri adeguati (quantum), anche in ragione del mancato rilievo della natura abusiva della clausola a cura dei consumatori (an), se non all’esito della pronuncia adottata in sede di rinvio. - (commento di) Maria Teresa Latella, Recenti interventi della Corte giust. UE (anche) a tutela del consumatore e adattamento nell’interpretazione giudiziale (Giurispr. it. 4/2026, 824 T). La Corte di Giustizia “rivede” il giudicato implicito sul principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Categorie del processo civile versus diritto sovranazionale. in tema di ne bis in idem : - Cedu 1^, 5.2.26, ric. 34324/15 e 65192/16, F. e B. c/ Italia (Giurispr. it. 4/2026, 787-789, annotata da Michele Savio): Sebbene la Convenzione non vieti, in linea di principio, la combinazione di una misura riparatoria e di una misura punitiva (v. decisione 13.5.2014, ric. 20148/09 R. c/ Italia, par. 36 e 46) la mancata valutazione dell’effetto combinato tra confisca e condanna risarcitoria comporta un’ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti, in violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione. [La Corte era chiamata a stabilire se il cumulo tra confisca dei proventi di reato disposta in sede penale e condanna al risarcimento del danno erariale pronunciata dalla Corte dei conti per i medesimi fatti integri un’ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto dei beni, qualora l’effetto combinato delle due misure comporti per il condannato un sacrificio patrimoniale eccedente rispetto al danno effettivamente arrecato all’Amministrazione]. sulla responsabilità da reato degli enti collettivi : DLg 8.6.2001 n. 231 (GU 19.6.01 n. 140, in vigore dal 4 luglio 2001, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. - Francesco Palazzo, Lucia Risicato e Vincenzo Mongillo (a cura di), Bilancio e prospettive di riforma del D.Lgs. 231/2001 a venticinque anni dalla sua introduzione (profili sostanziali) (949-1006) - Il cantiere aperto della riforma del D.Lgs. n. 231/2001: un’introduzione, di Vincenzo Mongillo (949) - Le ragioni della proposta di riforma del D.Lgs. n. 231 e la valorizzazione del modello post factum “proattivo”, Giorgio Fidelbo (951) - La colpa di organizzazione quale perno della responsabilità dell’ente, Carlo Piergallini (954) - La responsabilità dell’ente da reato colposo: problemi e prospettive, Salvatore Dovere (961) - Le sanzioni all’ente collettivo tra prevenzione e riparazione: prospettive di riforma, Vincenzo Mongillo (967) - I reati-presupposto della responsabilità dell’ente: stato dell’arte ed esigenze di razionalizzazione, Antonio Gullo e Rossella Sabia (976) - Il piccolo ente come soggetto punibile: ne bis in idem e proporzionalità, Andrea Francesco Tripodi (987) - La punibilità dell’ente e i suoi dilemmi, Emanuele La Rosa (995) c.s. - Quando lo Stato può tutto, nessuno è davvero libero (Milton Friedman) - Peggio della società iper-consumistica c'è solo lo Stato etico (Luigi Mascheroni, sul divieto di pubblicità di carne e auto a benzina negli spazi pubblici ad Amsterdam)
Autore: Carmine Spadavecchia 26 giugno 2026
sulle vittime di reati : - Giulio M. Salerno*, Vittime di reato, un ingresso nella Carta che può alterare l’equilibrio tra i diritti (Guida al diritto 23/2026, 12-14, editoriale). Sulla proposta di legge costituzionale - licenziata dalla Camera il 27 maggio 2026 - che introduce nella Carta il principio della tutela delle vittime di reato aggiungendo all'art. 24 Cost. un terzo comma: «La Repubblica tutela le vittime di reato». [a pag. 13, specchietto con le altre proposte pendenti relative alla prima parte della Costituzione; a pag. 14, specchietto di tutte le modifiche della prima parte della Carta fondamentale introdotte dal 2000 in poi] [*ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Macerata] sul c.d. piano casa : DL 7.5.2026 n. 66 [GU 7.5.26 n. 104, in vigore dal 7 maggio 2026], Disposizioni urgenti per il Piano Casa. - testo del decreto (Guida al diritto 23/2026, 15-26) - commento di Oberdan Forlenza, Una governance molto articolata che rischia di pregiudicare gli obiettivi (Guida al diritto 23/2026, 27-30). Il testo normativo contiene disposizioni volte a fronteggiare l’emergenza abitativa, attraverso la realizzazione di centomila nuovi alloggi in dieci anni con 10 miliardi di investimenti. sulla libertà di stampa : - Cedu 5^, 28.5.26, ric. 21512/23, Tožičková c/ Repubblica Ceca (Guida al diritto 23/2026, 86 solo massima): Gli Stati parte alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo devono astenersi dall’adottare misure, come il divieto di seguire una manifestazione, che compromettono l’esercizio della libertà di stampa. Un provvedimento che comporta il fermo di un giornalista è contrario al diritto alla libertà di espressione garantito dalla Convenzione europea. Gli Stati sono tenuti a valutare le circostanze del caso e devono effettuare un bilanciamento, svolgendo uno stretto controllo su misure che possono incidere sulla libertà di stampa perché le sanzioni applicate a livello nazionale possono avere l’effetto di dissuadere la stampa dal partecipare al dibattito su questioni di interesse generale. - (commento di) Marina Castellaneta, Contrario alla Cedu il provvedimento che prevede l’arresto di un giornalista in una manifestazione (Guida al diritto 23/2026, 86-88). Se a un cronista è preclusa la possibilità di seguire una manifestazione, addentrandosi dove ritiene che ci sia la notizia, s’impedisce la libertà di stampa. Il solo fatto di non rispettare un ordine della polizia non giustifica in modo automatico un arresto. in tema di cittadinanza : - Cass. 1^, 12.5.26 n. 13818 (Guida al diritto 23/2026, 38 T): In tema di azione di accertamento dello status di cittadino italiano, sussiste l’interesse ad agire non solo in caso di diniego o di ritardo nel riconoscimento di tale status, ma anche nell’ipotesi in cui si verifichino impedimenti, difficoltà o lungaggini che non consentono neppure la presentazione della relativa richiesta all’Amministrazione a ciò deputata, poiché tale situazione genera incertezza sullo status e sui connessi diritti e prerogative del titolare. - (commento di) Eugenio Sacchettini, I limiti indicati dalla giurisprudenza al “tramonto” dello iure sanguinis (Guida al diritto 23/2026, 43-47)  sui matrimoni fittizi (possibile perdita della cittadinanza ): - Corte giust. Ue 2^, 4.5.26, causa C-560/24 (Guida al diritto 23/2026, 35-36): Gli Stati membri possono indagare su una frode commessa in passato e accertarne l’esistenza, anche se l’interessato ha acquistato la cittadinanza dello Stato membro ospitante. (La Corte ricorda che la direttiva sulla lotta contro la frode e gli abusi di diritto si applica ai cittadini dell’Unione che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, così come ai loro familiari. Le norme della direttiva si applicano anche a situazioni pregresse; e dunque consentono agli Stati membri di adottare misure relative a diritti conferiti precedentemente, anche se, al momento dell’intervento delle autorità, la persona non è più un avente diritto ai sensi della direttiva. Un’interpretazione contraria comprometterebbe l’obiettivo della lotta contro i matrimoni fittizi e le pratiche fraudolente, spesso individuati tardivamente. La Corte precisa che tali norme conferiscono agli Stati membri il potere di indagare e, se del caso, accertare l’esistenza di una frode o di un abuso di diritto, senza che sia necessario adottare immediatamente una misura che incida sui diritti di cui trattasi. Tale potere, che deve essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali, può consentire di trarre conseguenze in un momento successivo, anche revocando a un cittadino dell’Unione la cittadinanza e, pertanto, lo status di cittadino dell’Unione, purché le disposizioni del diritto dell’Unione siano rispettate.) in materia elettorale (giurisdizione): - CGA Sicilia, 27.4.26 n. 298, pres. de Francisco, rel. La Greca (Guida al diritto 23/2026, 78 T): La giurisdizione del giudice amministrativo in materia elettorale è limitata alle controversie concernenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto riferite a posizioni di interesse legittimo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui, avuto riguardo al petitum sostanziale, si faccia valere la lesione del diritto soggettivo di elettorato attivo (nella specie, per effetto di una disciplina ritenuta lesiva del principio di uguaglianza, libertà e segretezza del voto), anche se la domanda sia formalmente proposta mediante l’impugnazione di atti del procedimento elettorale (nella specie, verbali delle operazioni e proclamazione degli eletti). - (commento di) Davide Ponte, Per la proclamazione degli eletti la competenza va al giudice ordinario (Guida al diritto 23/2026, 82-84). Il caso esaminato si colloca nella fase della proclamazione egli eletti, ma la causa petendi è il diritto di elettorato attivo del ricorrente. in tema di giochi (centri scommesse): - TAR Napoli 5^, 21.4.26 n. 2554, pres. Scudeller, est. Di Vita (Guida al diritto 23/2026, 35): 1. In base al “distanziometro” previsto dalla LR Campania n. 2/2020, rappresenta una nuova apertura ogni avvio di attività di gioco o scommesse subordinato al rilascio di una prima autorizzazione amministrativa, anche se svolto in locali già destinati in passato ad analoga attività, salvo il solo caso tassativo del trasferimento di titolarità con continuità del titolo autorizzatorio. 2. Il criterio del “percorso pedonale più breve” per il calcolo della distanza tra esercizi di gioco e luoghi sensibili va applicato in modo non formalistico, facendo riferimento al percorso ordinariamente praticabile da un pedone medio, senza necessità di una rigorosa osservanza di tutti gli attraversamenti pedonali. 3. Le limitazioni territoriali all’esercizio delle attività di gioco e scommesse previste dalla legislazione regionale non determinano un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica, la quale, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 Cost., deve recedere dinanzi alle esigenze di tutela della salute, dell’utilità sociale e della dignità umana. (Nella specie, il TAR ha statuito che il provvedimento impugnato - che ha negato una nuova licenza anche se i locali erano già stati utilizzati per il gioco d’azzardo - costituisce atto dovuto e vincolato, adottato dopo l’accertata violazione delle regole in tema di “distanziometro”, come emerge in seguito alla verifica di tutti gli elementi, di cui l’A. ha fatto puntuale e corretta applicazione). in tema di appalti (equivalenza del Ccnl diverso da quello del bando): - TAR Roma 2^-quater, 5.5.26 n. 8325, pres. Mangia, est. Fiorani (Guida al diritto 23/2026, 35): La dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando di gara, diverso da quello indicato in sede di offerta, non può essere presentata per la prima volta in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte perché, altrimenti, si consentirebbe all’operatore economico di modificare il contenuto sostanziale dell’offerta e, in particolare, i costi della manodopera. in tema di class action (Facebook - perdita di dati) - Trib. Milano, Sez. spec. impresa A, 10.4.26 n. 1251, pres. Giani, rel. Chieffo (ord.za) (Guida al diritto 23/2026, 48, solo massime): 1. Sussiste la giurisdizione del giudice italiano per l'azione rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori promossa per violazione del Regola- mento UE 679/2016 (GDPR: General Data Protection Regulation) nei confronti della società di diritto irlandese, responsabile e titolare della raccolta di dati su una piattaforma di social network, (attività funzionale a migliorare il proprio sistema pubblicitario), ove in Italia sussista una "succursale" e tale deve essere considerata la società, di diritto italiano, appartenente al medesimo gruppo societario, che abbia come oggetto sociale lo svolgimento di qualsiasi attività connessa all'acquisto, vendita o a qualsiasi altra transazione commerciale relativa a spazi pubblicitari online sulle pagine web create o visitate dagli utenti del social network. 2. Il Dlg 10.3.2023 n. 28, che ha introdotto nel Codice del consumo gli articoli da 140-ter a 140-quaterdecies, recanti la disciplina delle azioni rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori, ha dato attuazione alla Direttiva UE 2020/1828, prevedendo un meccanismo di adesione all'azione rappresentativa da parte dei consumatori interessati secondo il criterio dell'opt in da esercitarsi nella fase successiva al vaglio di ammissibilità della domanda. 3. Legittimati a proporre azioni rappresentative degli interessi collettivi dei consumatori, sia compensative sia inibitorie, sono tutti gli enti iscritti all'elenco ex art. 137 Codice del consumo (ai sensi dei commi tanto 2, quanto 5, per le "associazioni ... operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute"), senza che il giudice né debba né possa compiere un vaglio circa il possesso dei requisiti già svolto in sede amministrativa, dovendo invece verificare che l'oggetto della domanda sia coerente con l'oggetto sociale dell'ente. 4. L'azione rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori, ex artt. 140-ter e segg. Codice del consumo, di attuazione della Direttiva UE 2020/1828, in materia disciplinata dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR: General Data Protection Regulation) non presuppone l'esistenza di un previo mandato da parte dei consumatori interessati. 5. Il mancato invio preventivo della richiesta della cessazione del comportamento lesivo, richiesto dall'articolo 140-octies, comma 8, Codice del consumo, in difetto di un'espressa previsione in tal senso, a differenza di quanto stabilito dall'art. 5 Dlg 4.3.2010 n. 28, non comporta l'improcedibilità dell'azione inibitoria rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori. 6. Nella fase di ammissibilità dell'azione rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori il tribunale deve compiere una valutazione (non, in positivo, della fondatezza della domanda, bensì) in negativo, di tipo prognostico o probabilistico, di esclusione della sussistenza di circostanze di fatto o di ragioni di diritto, che rendano evidente o manifesta l'infondatezza della domanda e inutile ogni ulteriore approfondimento anche istruttorio, basandosi sulla sussistenza del fumus in ordine alle violazioni dedotte, alla stregua delle prospettazioni delle parti, ferma restando, da un lato, la completa valutazione del materiale probatorio da effettuare soltanto nel giudizio di merito e, dall'altro lato, l'impossibilità di affrontare e risolvere questioni di diritto che implicano l'interpretazione di dati normativi, anche recenti, su cui non vi siano precedenti giurisprudenziali o si ravvisino contrastanti letture ermeneutiche sia in dottrina che in giurisprudenza (Nella specie, avendo rilevato che il fatto storico lamentato come lesivo - la massiva esfiltrazione dei dati degli utenti - risulta sostanzialmente non contestato, il tribunale ha dichiarato ammissibili le azioni rappresentative compensativa ed inibitoria, precisando che saranno da accertare nella fase di merito i profili relativi: - quanto all'una, all'idoneità delle condotte ed omissioni lamentate a costituire violazione del Regolamento UE 679/2016, al nesso di causalità, alla connessa eccezione di non imputabilità ex art. 82 del Regolamento citato, alla c.d. "perdita di controllo" degli utenti sui dati personali e alla sussistenza del conseguente danno non patrimoniale; - quanto all'altra, alle difese in merito alla non attualità delle richieste per essere già state adottate soluzioni tecniche idonee a prevenire future attività illecite). 7. Il requisito dell'omogeneità dei diritti lesi ex art. 140-septies, comma 8, lett. c), Codice del consumo, sussiste ove la serialità della pretesa azionata sia sufficiente da consentire la trattazione cumulativa di situazioni afferenti a soggetti diversi: in particolare, le azioni rappresentative compensative sono ammissibili anche nel caso in cui dal medesimo fatto plurioffensivo possano derivare diverse voci di danno, purché queste siano liquidabili secondo criteri suscettibili di una standardizzazione per singola tipologia. [Tra il 2018 e il 2019 Meta Platforms Ireland Limited, società di diritto irlandese che gestisce Facebook, social network, ha subito data scraping(estrazione automatica di dati); nel 2022 è stata sanzionata dall’Autorità irlandese di protezione dei dati (Data Protection Commission), ex art. 25 GDPR, per 265 milioni di Euro, con l’imposizione di una serie di misure correttive. Per tutelare gli utilizzatori di Facebook, l’Associazione Verbraucherzentrale Südtirol VFG - Centro Tutela Consumatori Utenti APS di Bolzano ha promosso cumulativamente due azioni rappresentative: - una inibitoria, con cui chiede l’adozione di misure idonee a evitare il ripetersi di episodi simili; - una compensativa, per dare ristoro economico a ciascun utilizzatore per la perdita dei dati. Con l’ordinanza di cui sopra il Tribunale di Milano ha dichiarato ammissibili entrambe le azioni rappresentative ex artt. 140-octies e 140-novies Codice del consumo, individuando, con specifico riferimento alla seconda, due classi di interessati, che hanno subito: - il «timore della perdita di controllo su tali dati»; - un «turbamento legato alla c.d. “perdita di controllo” dei dati per essere stati questi effettivamente illecitamente esfiltrati». Il Tribunale ha specificato i requisiti necessari per ritenersi inseriti nell’una e nell’altra classe]. - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Class action contro Meta a tutela dei dati, via libera dal tribunale all’azione di indennizzo dei consumatori (Guida al diritto 23/2026, 50-54) in procedura penale (archiviazione - rapporti tra PM e Gip): - CP 4^, 13 maggio 2026 n. 17342 (Guida al diritto 23/2026, 64 T): In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, giacché, in tali ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. - (commento di) Giuseppe Amato, Sull’esercizio dell’azione penale ribadito il discrimine tra i due ruoli (Guida al diritto 23/2026, 66-69) sul MAE (mandato di arresto europeo): - Corte giust. Ue, Grande Sezione, 4.5.26, cause riunite C-722/23 e C-91/24 (Guida al diritto 23/2026, 36): Uno Stato membro che rifiuti di eseguire un mandato d’arresto europeo a causa delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente deve fare tutto il possibile affinché la pena detentiva sia eseguita nel suo territorio. In tal modo si eviterà l’impunità della persona ricercata. (Le autorità belghe hanno rifiutato di eseguire due mandati d’arresto europeo con la motivazione che le condizioni di detenzione negli Stati membri emittenti avrebbero rischiato di esporre le persone ricercate a un trattamento inumano o degradante. Interpellata dalla Corte di cassazione belga in merito alla questione se, in tale contesto, il Belgio abbia l’obbligo di eseguire le pene detentive sul proprio territorio, la Corte di giustizia ha risposto che lo Stato di esecuzione deve fare tutto il possibile affinché ciò avvenga. Nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, occorre evitare l’impunità delle persone interessate. L’autorità richiesta è tenuta ad adoperarsi attivamente affinché la persona ricercata non resti impunita a causa di tale rifiuto. Circa le iniziative da intraprendere a tal fine, la Corte ricorda che l’obbligo di leale cooperazione deve improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti al fine di evitare che il funzionamento del Mae venga paralizzato. Per garantire un’efficace cooperazione in materia penale, entrambe le autorità devono rispettare i principi della fiducia reciproca e del reciproco riconoscimento. Lo Stato membro di esecuzione deve, di propria iniziativa, chiedere allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza con cui è stata irrogata la pena che ha giustificato l’emissione del Mae e assicurarsi dell’esecuzione di quest’ultima nel suo territorio. La Corte precisa che è nell’interesse pubblico che la pena sia eseguita nello Stato membro di esecuzione affinché la persona ricercata non resti impunita. Sebbene l’esecuzione di una pena detentiva in uno Stato membro diverso da quello in cui tale pena è stata irrogata richieda, in linea di principio, il consenso dell’interessato, la Corte ricorda che ciò non è sempre vero, tale consenso non è richiesto qualora, in sostanza, risulti che la persona ricercata ha lasciato il territorio dello Stato membro in cui è stata condannata al fine di cercare di sottrarsi all’esecuzione della pena). c.s. - Non ci sono poteri buoni (Fabrizio De André, dal concept album "Storia di un impiegato", 1973) - Lo Stato non è il motore della prosperità; è al massimo un arbitro, spesso nemmeno imparziale (Antonio Martino, "Semplicemente liberale")
Autore: Carmine Spadavecchia 25 giugno 2026
in tema di beni culturali : - Marco Lunardelli, I beni culturali urbanistici dalla Commissione Franceschini a oggi: funzioni, centri storici e identità locali (Urban. e appalti 2/2026, 145-159). La teoria dei beni culturali urbanistici come teoria utile a garantire la coerenza tra i poteri concernenti i beni culturali e il governo del territorio, specialmente quando l’esigenza di tutelare determinati beni sia percepita solo da una comunità locale. La ripartizione delle funzioni con riguardo ai beni culturali, al paesaggio e al governo del territorio. Il potere dei Comuni di apporre vincoli abbraccia plurime identità locali: espressione da intendersi come comprensiva di tutti i beni e le aree che una determinata comunità locale ritenga capaci di contribuire a preservare la propria memoria. in tema di avvalimento : - Daniele Corasaniti, Avvalimento premiale e certificazione della parità di genere negli appalti pubblici: dai contrasti giurisprudenziali all’approdo istituzionale (Urban. e appalti 2/2026, 161-175). Il rapporto tra avvalimento premiale e certificazione della parità di genere negli appalti pubblici alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (DLg 36/2023). sulle cause di esclusione dagli appalti pubblici (irregolarità fiscali): - Nicola Galleani d’Agliano e Manuela Gandini, Gli obblighi di pagamento connessi alle violazioni tributarie non definitivamente accertate (Urban. e appalti 2/2026, 177-192) sui commissari straordinari : - Giovanni Iudica, Brevi osservazioni sui commissari straordinari nel D.Lgs. n. 36/2023 (Urban. e appalti 2/2026, 193-200). La disciplina dei commissari straordinari nell’attuale codice degli appalti: il commissariamento “debole o procedimentale” (in cui non si profila deroga alcuna al regime normativo ordinario) e il commissariamento “forte” (in cui si profila tale deroga). Comune alle due ipotesi di commissariamento è la questione del conflitto d’interessi, laddove venga nominato come commissario un dipendente della stessa amministrazione che deve realizzare l’infrastruttura. Alcuni rilievi sulla coerenza della disciplina dei commissari con i principi generali del codice, quali il risultato e la fiducia. in tema di responsabilità amministrativa : - Enrico Amante, Prime note sulla L. n. 1/2026 in tema di responsabilità erariale e funzioni della Corte dei conti (Urban. e appalti 2/2026, 201-219). Le novità in tema di elemento oggettivo e soggettivo della responsabilità erariale e di giudizio innanzi alla Corte dei conti introdotte con L 1/2026. Riflessi sistematici e ricadute pratiche, sostanziali e processuali. Lo “scudo erariale” e la relativa cessazione di efficacia. Colpa grave e presunzione di buona fede degli organi elettivi. Potere riduttivo dell’addebito. Concorso nell’illecito. Termine di prescrizione dell’azione erariale. Assicurazione obbligatoria del “rischio erariale”. Interdittiva gestionale. in tema di appalti (contrasto tra norme): - Cons. Stato V 24.12.25 n. 10297, pres. Lotti, est. Santini (Urban. e appalti 2/2026, 221 T): 1. Il contrasto tra norme inserite nel codice dei contratti pubblici, di cui al DLg 36/2023, e norme presenti nei suoi allegati non si risolve in base al principio di gerarchia, in quanto entrambe le disposizioni hanno valore di fonte primaria: gli allegati, infatti, fanno parte integrante del codice dei contratti e, insieme alle disposizioni in esso direttamente inserite dall’art. 1 all’art. 229, costituiscono un unico corpo normativo di livello primario. Tale contrasto deve essere risolto mediante ricorso al principio di specialità, non potendosi utilizzare gli altri criteri di composizione delle antinomie normative (criteri di competenza tra diversi organi legislativi e criterio cronologico), in quanto le disposizioni in contrasto fanno parte dello stesso corpo normativo (ossia il codice dei contratti). 2. Prima della novella apportata dal c.d. correttivo al Codice di cui al DLg 209/2024, l’antinomia normativa tra l’art. 103 del nuovo codice dei contratti, che prevedeva quale requisito di capacità aggiuntiva per gli appalti di lavori di importi rilevanti, oltre alla qualificazione obbligatoria, un volume di affari pari al doppio dell’importo a base di gara generato nel miglior quinquennio degli ultimi dieci anni antecedenti alla gara, e l’art. 2, comma 6, dell’allegato II.12 del medesimo codice che contempla invece, quale requisito di capacità aggiuntivo, un volume di affari pari a 2,5 volte l’importo a base d’asta generato nel quinquennio precedente la gara, doveva essere risolta a favore dell’art. 103. Il correttivo ha definito legislativamente questo contrasto, mediante l’insindacabile potere discrezionale del legislatore, in favore della disciplina dell’allegato II.12. - (commento di) Fabrizio D’Alessandri, Il contrasto tra le norme del codice dei contratti pubblici e quelle dei suoi allegati e i requisiti di fatturato aggiuntivi per gli appalti di lavori di importi rilevanti (Urban. e appalti 2/2026, 224-229) in tema di appalti (aggiudicazione - accesso agli atti e termine di impugnazione): - TAR Marche 1^, 11.10.25 n. 748, pres. Anastasi, est. Belfiori (Urban. e appalti 2/2026, 239 T): 1. Il termine breve di dieci giorni si applica sempre, con decorrenza dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche laddove l’ostensione sia parziale o, addirittura, assente, posto che ciò equivale nella sostanza ad una decisione implicita di oscuramento totale. Qualora, infatti, la stazione appaltante pubblicasse un’offerta completamente oscurata, sarebbe pacifico, giusto il tenore della norma, l’immediato decorso della decade normativamente prevista. Pertanto, nella sostanzialmente analoga (sotto il profilo dell’interesse conoscitivo del ricorrente) situazione di mancata pubblicazione dell’offerta, va ritenuto, per coerenza, analogamente operante il medesimo termine decadenziale. 2. La diversa opzione secondo cui il termine di dieci giorni decorrerebbe dalla comunicazione delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte comporterebbe lo spostamento ad nutum in avanti del termine di avvio del rito “super accelerato”, secondo le variabili decisioni dell’Amministrazione, autonome, o di reazione ad altrettanto variabili decisioni della parte istante e poi ricorrente. Ne discenderebbe la frustrazione degli intenti acceleratori del legislatore con riflessi sulla durata dell’intera procedura di appalto, nella quale l’incidente di accesso si attivasse. L’esito sarebbe la disponibilità in capo alle parti di un termine processuale, viceversa da ritenersi, indisponibile. [Nella fattispecie, la ricorrente aveva chiesto l’accesso all’offerta tecnica della controinteressata aggiudicataria della concessione, contestando l’oscuramento di parte di essa, nonché l’accesso ai documenti inerenti il sub procedimento di anomalia]. - (commento di) Augusto di Cagno, La disciplina del rito c.d. “super-accelerato” previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e la questione dell’ambito di applicazione del termine breve di dieci giorni per l’impugnazione con decorrenza dalla comunicazione dell’aggiudicazione (Urban. e appalti 2/2026, 241-248) in tema di appalti (offerte al ribasso - limiti) - TAR Piemonte 2^, 7.10.25 n. 1368, pres. Bellucci, est. Costa (Urban. e appalti 2/2026, 249 T): 1.Per condivisibile ricostruzione giurisprudenziale, maturata sotto la vigenza dei previgenti codici dei contratti pubblici ma di perdurante attualità, clausole che stabiliscono una soglia massima di ribasso introducono un inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare una proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo. Risultano, pertanto, in patente contrasto con i principi di tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica sanciti, in materia di appalti, a livello euro-unitario e nazionale (Cons. Stato V 28.6.16 n. 2912). 2. La limitazione introdotta con l’avversata clausola della lex specialis non può, poi, trovare giustificazione neppure nell’esigenza di garantire la sostenibilità dell’offerta, atteso che tale finalità deve essere perseguita attraverso lo strumento tipico all’uopo predisposto dal legislatore, che prevede, all’esito dell’espletamento del subprocedimento di cui all’art. 110 DLg 36/2023, l’esclusione dalla gara delle offerte risultate anormalmente basse. - (commento di) Alberto Di Mario, I limiti al ribasso del prezzo nell’offerta economicamente più vantaggiosa (Urban. e appalti 2/2026, 252-256) in tema di remand (in sede cautelare): - Cons. giust. amm. Sicilia 28.11.25, n. 378 (ord), pres. de Francisco, est. Chiné (Urban. e appalti 2/2026, 231 T): La richiesta di una c.d. ordinanza di remand all’amministrazione, affinché sia costretta a rinnovare la valutazione della vicenda ancor prima che su di essa si decida con sentenza, non può considerarsi processualmente compatibile né con lo strumento decretale, né, più in generale, con la stessa sede cautelare: l’ordinanza cautelare, per sua natura, è priva di attitudine definitoria del giudizio sull’atto impugnato, sicché appare opinabile che il giudice abbia il potere di (obbligare le parti a) far cessare la materia controversa, circa uno specifico provvedimento, con una mera pronuncia ordinatoria e cautelare. - (commento di) Calogero Commandatore, Riflessioni sul remand cautelare nel processo amministrativo (Urban. e appalti 2/2026, 232-237). Torna la querelle sull’ammissibilità nel processo amministrativo del c.d. remand, istituto adottato in sede cautelare dal GA, che rimette in gioco l’assetto di interessi definito dalla PA mediante fissazione delle coordinate operative e sistematiche cui informare la concreta riedizione del potere, restituendo quindi all’Amministrazione l’intero potere decisionale iniziale. in materia edilizia (nuova costruzione): - Cass. pen. 3^, 9.12.25 n. 39461 (Urban. e appalti 2/2026, 258-260): In materia edilizia, integra “nuova costruzione” l’opera che, a seguito di incrementi volumetrici, modifiche di sagoma e radicale trasformazione interna, ingloba e rende irriconoscibile il preesistente manufatto. In tali casi, il semplice ripristino della destinazione d’uso non è idoneo a ristabilire la legalità edilizia, né può fungere da sanatoria ai sensi degli artt. 23-ter e 36 DPR 380/2001. in materia edilizia (ordine di demolizione - esigenze “umanitarie”): - Cass. pen. 3^, 21.1.26 n. 2277 (Urban. e appalti 2/2026, 263-4): In tema di esecuzione penale, l’ordine di demolizione conseguente a sentenza di condanna ha natura amministrativa ripristinatoria, è doveroso e tendenzialmente ineliminabile; il principio di proporzionalità non incide sulla sua adozione ma solo sulle modalità esecutive (oggetto e tempi), potendo giustificare, caso per caso, una sospensione o una dilazione dell’esecuzione, ma non la revoca definitiva, salvo sopravvenienze incompatibili sul piano giuridico (es. sanatoria o diversa destinazione pubblica ex art. 31 DPR 380/2001). In tale contesto, le condizioni di salute del destinatario rilevano insieme ad altri indici (consapevolezza dell’illiceità, gravità e tipologia dell’abuso, tempo decorso, condizioni socio-economiche, contraddittorio), e non sono di per sé decisive. in materia edilizia (sequestro e sgombero di immobile abusivo): - Cass. pen. 4^, 21.1.26 n. 2294 (Urban. e appalti 2/2026, 263): In materia urbanistica, la verifica dell’indispensabilità del provvedimento di sgombero dell’immobile abusivo include l’aggravio concreto del carico urbanistico dell’opera abusiva, conseguendone che, se l’immobile è totalmente privo di titolo abilitativo, l’aggravio sussiste già con l’occupazione anche di una sola unità. (Nella fattispecie, l’insediamento riguardava trentotto nuclei familiari). c.s. Si può stare nelle istituzioni senza smarrire la bussola. Si può governare senza innamorarsi del potere. Si può essere minoranza senza diventare marginali. (Antonio Martino, "Semplicemente liberale")
Autore: Carmine Spadavecchia 17 giugno 2026
in tema di IA ( intelligenza artificiale): - Alberto Cisterna*, Quel silenzioso dominio dell’Ai che conquista le aule di giustizia (Guida al diritto 22/2026, 10-11, editoriale) [*sostituto presso la Corte di cassazione] sul DDL riforma forense : Atto n. 2629-A - Approvato Camera dei deputati il 26 maggio 2026 - Esame Senato n. 1917 - DDL presentato dal Ministro della giustizia Carlo Nordio: Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense - mappa del provvedimento, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 22/2026, 12-20). Il provvedimento approvato consta di tre articoli: il primo conferisce la delega legislativa, il secondo stabilisce i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, il terzo reca la clausola di invarianza finanziaria. sul DL lavoro 2026 : DL 30.4.2026 n. 62 [GU 30.4.26 n. 99, in vigore dal 1° maggio 2026], Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale - testo del decreto (Guida al diritto 22/2026, 21-29) - commenti: - Francesco Maria Ciampi, Bonus donne, scatta per i privati l’agevolazione è fissata in 24 mesi (Guida al diritto 22/2026, 30-34) [novità] N - Francesco Maria Ciampi, Assunzioni under 35: nuovo esonero se sono in Zes Unica nel Mezzogiorno (Guida al diritto 22/2026, 35-37) [agevolazioni] - Francesco Maria Ciampi, Per le regioni del Centro-Sud si punta ai livelli occupazionali (Guida al diritto 22/2026, 38-43) [agevolazioni] - Francesco Maria Ciampi, Salari minimi adeguati: i contratti restano il punto di riferimento (Guida al diritto 22/2026, 44-46) [compensi] - Francesco Maria Ciampi, Rider, accesso alle piattaforme con credenziali solo personali (Guida al diritto 22/2026, 47-52) [piattaforme digitali] in materia edilizia (sottotetti): - Cass. 2^, 22 maggio 2026 n. 15789 (Guida al diritto 22/2026, 54): La natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune. Il riferimento al criterio della possibilità di adibire il locale a un uso diverso da quello di mera intercapedine esclude che possa darsi rilievo all’elemento, valorizzato dalla Corte distrettuale, dell’assenza di un calpestio stabile e sicuro. La valutazione dell’esistenza di un uso potenziale del cespite va condotta infatti con riferimento alle sue caratteristiche oggettive, e quindi innanzitutto alla sua altezza. In presenza di una altezza idonea a consentire un uso dello spazio non può ritenersi esclusa la destinazione del bene ad una funzione diversa da quella di mera intercapedine; è irrilevante, quindi, l’assenza di un calpestio stabile e sicuro, poiché si tratta di un elemento che di per sé non esclude la potenzialità di una destinazione del locale oggetto di causa ad utilizzazione diversa da quella di semplice intercapedine a servizio dell’appartamento sottostante. È irrilevante l’ulteriore elemento relativo all’assenza di un’identificazione catastale autonoma, poiché le risultanze catastali non assolvono alla funzione di dimostrare l’effettiva destinazione di un bene. uovo in tema di accesso : - TAR Trieste 1^, 13.4.26 n. 131, pres. Modica de Mohac di Grisi', rel. Micelli (Guida al diritto 22/2026, 57): Nelle istanze di ostensione documentale, il riesame interno non rappresenta un passaggio necessario per accedere alle successive forme di tutela. Il principio è netto e sposta l’asse dell’intero sistema: ciò che conta non è la sequenza degli adempimenti, ma la possibilità concreta e immediata di ottenere una risposta effettiva dall’Amministrazione. Quando l’ente tace o risponde solo in parte, non si apre una zona grigia che impone ulteriori passaggi obbligati. Si apre, invece, una frattura già rilevante, che consente al cittadino di attivare direttamente i rimedi successivi. p in tema di condominio: - Cass. 2^, 21.4.26 n. 10534 (Guida al diritto 22/2026, 60 T): In tema di condominio negli edifici, nel caso di in-filtrazioni provenienti dal lastrico solare (o dalla terrazza a livello) di proprietà o di uso esclusivo di uno dei condomini che copra una sola unità immobiliare, il riparto delle spese di riparazione va effettuato secondo il criterio di cui all’art. 1125 c.c. [pari ripartizione], costituente una particolare declinazione di quello sancito dall’art. 1123 c.c., e non secondo il criterio derogatorio di cui all’art. 1126 c.c., venendo meno, in tale situazione, la ratio sottesa a quest’ultima disposizione, che è quella di non far gravare iniquamente sui condomini serviti dalla copertura una spesa che avvantaggia in modo particolare colui che tragga da tale porzione immobiliare vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla funzione di copertura della stessa. ar - (commento di) Fulvio Pironti, Terrazzi coprenti un unico alloggio, urge norma per ripartire i costi (Guida al diritto 22/2026, 64-67). Il criterio del terzo e due terzi presuppone una molteplicità di unità sottostanti alla terrazza a livello per giustificare la distribuzione del vantaggio dalla funzione di copertura. Per colmare il vuoto legislativo e riequilibrare l’assetto economico, la SC ha fatto applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. La decisione sembra rispondere più a una logica di «giustizia del caso concreto» che a un rigoroso sviluppo dei criteri legali di interpretazione. Il ricorso all’art. 1125 c.c. rappresenta una soluzione interpretativa di supplenza che, riconduce il criterio di riparto a un modello più aderente alla relazione tra le unità immobiliari. agr in tema di rendita vitalizia (tassazione): - Corte cost. 28.5.26 n. 89, pres. Amoroso, red. Antonini (Guida al diritto 22/2026, 55): È incostituzionale la disciplina dell’imposta sulle successioni quanto alla base imponibile della rendita vitalizia. La norma censurata, che disciplina le modalità di calcolo dell’imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia, produce l’effetto di “distruggere” fiscalmente un istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si è tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale, rispondendo all’esigenza di esprimere, post mortem, vincoli di gratitudine o di solidarietà verso persone estranee allo stretto ambito familiare ritenute, a vario titolo, meritorie, come caregivers o persone impegnate in attività di solidarietà sociale o semplicemente bisognose. La norma censurata, in questi termini, sconfina quindi nella manifesta arbitrarietà e va ricondotta all’interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva. (Nella fattispecie, una signora di 77 anni, legataria di una rendita di 18.000 Euro annui, avrebbe dovuto corrispondere subito, a titolo di imposta di successione, la cifra di 216.000 Euro, pari a ben dodici annualità della rendita, col risultato paradossale che , una volta assolta l’imposta, avrebbe potuto godere della rendita solo a partire da un’età superiore all’attuale aspettativa media di vita) afo sulla pensione di riversibilità (coppie omosex): - Corte cost. 28.5.26 n. 91, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 22/2026, 55): L’art. 13 RD 636/1939 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, L 1272/1939, è incostituzionale nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20.5.2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze). in materia antitrust (competenza esclusiva statale): - Corte cost. 28.5.26 n. 90, pres. Amoroso, red. Pitruzzella (Guida al diritto 22/2026, 57): Viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» la legge regionale che stabilisce un obbligo di filiera corta in relazione a una produzione locale. (La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14 LR Toscana 52/2025 che vincolano a lavorare nel sistema produttivo locale almeno il cinquanta per cento dei marmi estratti nell’area apuo-versiliese. Queste disposizioni interferiscono con l’assetto concorrenziale del mercato e ne alterano le dinamiche, violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “tutela della concorrenza”, che va regolata in modo uniforme sul territorio dello Stato e non tollera una disciplina “per zone”, idonea a creare dislivelli di regolazione e barriere territoriali. La disciplina restrittiva non rinviene un’immediata e plausibile giustificazione in un obiettivo legittimo e in motivi imperativi di interesse generale e non si inquadra nel novero delle misure compensative, ma si risolve in «prescrizioni cogenti, applicabili in maniera rigida e indiscriminata», lesive del canone di proporzionalità. Nell’erigere una barriera protezionistica a danno delle imprese che operano in un diverso contesto territoriale, le previsioni censurate confliggono anche con l’art. 120 Cost., che vieta di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e di limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. Infine, la restrizione della concorrenza e della libera circolazione non si ripercuote soltanto sull’ordine del mercato e sul suo assetto complessivo, ma anche sulla libertà di iniziativa economica dei singoli, in quanto non persegue obiettivi di salvaguardia dell’ambiente o altri interessi meritevoli di speciale tutela e comunque si traduce in una misura sproporzionata, incidendo su un aspetto qualificante della libertà tutelata dall’art. 41 Cost., che si estrinseca nella facoltà di adottare le scelte organizzative più appropriate). in procedura civile (incompetenza per valore - esclusione del regolamento d’ufficio): - Corte cost. 28.5.26 n. 92, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 22/2026, 55): Non è incostituzionale la norma che preclude al giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta, dopo che quello adito per primo si sia dichiarato incompetente per valore, di richiedere il regolamento d’ufficio, anche in caso di declinatoria pronunciata «dolosamente o con colpa grave». [Il Tribunale di Piacenza aveva sollevato la questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 Cost., sul presupposto che la norma censurata consentirebbe al giudice naturale di spogliarsi arbitrariamente della competenza a decidere cause non gradite attribuendola ad altro giudice con una statuizione insindacabile. La Corte ha ritenuto insussistente la lesione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge sancita dall’art. 25 Cost., escludendo che la disposizione scrutinata attribuisca al giudice investito della controversia la possibilità di declinare arbitrariamente la competenza per valore, senza che la sua valutazione possa essere sottoposta a controllo. La sentenza ribadisce che, a fronte di una pronuncia dichiarativa della incompetenza ratione valoris, la preclusione, per il giudice della riassunzione, di chiedere il regolamento d’ufficio consegue pur sempre a un giudizio sulla competenza reso dal primo giudice in base a regole di diritto, giudizio che può essere sottoposto a revisione attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte o, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, mediante l’appello. Il mancato esperimento di tali rimedi rende la pronuncia di incompetenza incontestabile, rimanendo ferma l’individuazione del giudice competente in quello, indicato nel provvedimento declinatorio, davanti al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. La norma censurata rivela la preoccupazione del legislatore di assicurare l’osservanza del «minimo irrinunciabile» delle regole di riparto della competenza che attengono alla qualità della domanda, accettando, per converso, anche nell’ottica della ragionevole durata del processo, che una determinata controversia possa essere trattata da un giudice deputato a conoscerne altre di differente valore. Per le stesse ragioni la Corte ha escluso sia la possibile disparità di trattamento di casi identici, sia la lesione della garanzia del giusto processo sancita dall’art. 111, primo comma, Cost., in quanto il consolidamento della competenza ratione valoris in capo al giudice indicato come competente non è frutto della volontà insindacabile del giudice dichiaratosi incompetente, ma deriva dalla mancata impugnazione della sua statuizione]. in tema di sequestro penale (sequestro di device - motivazione): - Cass. pen. 6^, 28.4.26 n. 15409 (Guida al diritto 22/2026, 76 T): Anche il decreto di sequestro probatorio dei dispositivi elettronici e telematici deve rispettare i principi di pertinenzialità e di proporzionalità e, a tal fine, è necessario che indichi: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Tali indicazioni, peraltro, non devono essere considerate alla stregua di un rigido protocollo, con cui si misura la legittimità del provvedimento di sequestro, trattandosi, piuttosto, di regole, nate per garantire il rispetto dei principi di pertinenzialità e di proporzionalità, che devono essere di volta in volta calate nel caso concreto e applicate in modo che quei principi siano rispettati, tenendo ben presente che il sequestro è un mezzo di ricerca della prova e che l'applicazione troppo rigida di protocolli in ordine, ad esempio, all’individuazione delle cose da apprendere, finirebbe per snaturarlo. - (commento di) Giuseppe Amato, Nell’applicazione della misura penale la proporzione è principio categorico (Guida al diritto 22/2026, 81-86) c.s. Il suddito ideale del regime totalitario è colui per il quale la distinzione tra vero e falso ha cessato di esistere (Hannah Arendt)
Autore: Carmine Spadavecchia 12 giugno 2026
sulla violazione dello Stato di diritto da parte degli Stati membri dell’Unione europea: - Corte giust. Ue, Grande Sezione, 18.12.25, causa C-448/23 (Giurispr. it. 3/2026, 566-567, annotata da Massimo F.Orzan): Integra violazione dello stato di diritto da parte degli Stati membri la decisione resa da una corte costituzionale (nella specie, corte costituzionale polacca) qualora tale corte, fondandosi sulla propria identità costituzionale, si sottragga al rispetto dei valori comuni sanciti dall’art. 2 TUE. La composizione stessa della Corte costituzionale polacca non soddisfa i requisiti di un giudice precostituito per legge, indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell’Unione, in ragione di una serie di violazioni di norme fondamentali relative alla procedura di nomina dei membri di tale giurisdizione suprema. [Con due sentenze pronunciate il 14 luglio e il 7 ottobre 2021, la Corte costituzionale polacca, in riferimento alla giurisprudenza della Corte europea in materia di indipendenza della giustizia polacca, ha dichiarato alcune disposizioni dei Trattati, come interpretate dalla Corte Ue, incompatibili con la Costituzione nazionale. Con queste due sentenze la Corte costituzionale polacca respinge le sentenze della Corte Ue e i provvedimenti provvisori presi ai sensi dell’art. 279 TFUE, relativi all’art. 19, par. 1, 2° comma, TUE, in quanto ultra vires, e fa divieto a tutti gli organi dei poteri pubblici di applicare l’art. 2 e l’art. 19, par. 1, 2° comma, TUE: in sostanza, la Corte polacca esclude la competenza riconosciuta dalla Corte di giustizia ai giudici nazionali per quanto riguarda il controllo di legittimità delle procedure di nomina dei magistrati, incluse le delibere del Consiglio nazionale polacco della magistratura (KRS), e l’accertamento dell’irregolarità di dette procedure. La sentenza della Corte di giustizia Ue, accogliendo interamente il ricorso della Commissione, constata gli inadempimenti della Polonia, aggiungendo un tassello all’ormai copiosa giurisprudenza in materia di violazione dello stato di diritto da parte degli Stati membri. Per la Corte Ue, le sentenze della Corte costituzionale polacca violano il principio della tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, i principi di autonomia, primato, effettività e applicazione uniforme del diritto dell’Unione, il principio dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte, nonché l’art. 47, 2° comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che prevede il requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge]. sull’ uso della forza da parte delle forze dell’ordine in Italia: - Cedu 1^, 15.1.26, ric. 32707/19, M. e altri c/ Italia (Giurispr. it. 3/2026, 557-9, annotata da Andrea Guglielmo Pappalardo): L’immobilizzazione coercitiva iniziale di un soggetto a terra può ritenersi compatibile con i parametri convenzionali qualora lo stato di agitazione manifestato integri un pericolo concreto per l’incolumità propria o altrui. Diversamente, il protrarsi del mantenimento in posizione prona per un lasso temporale significativo successivo all’ammanettamento – e in particolare dopo la cessazione di ogni condotta oppositiva e la comparsa di segni di non responsività – non può ritenersi giustificato senza la dimostrazione della sua assoluta necessità per la sicurezza. (La vicenda riguarda un decesso, per arresto cardio-circolatorio, verificatosi nel corso di un intervento di polizia a Firenze). in tema di reati sessuali (accertamento del consenso: “yes means yes”): - Cedu 2^, 3.1.26, ric. 59809/19, 8034/20, 14407/20, 17008/20 e 3538/ 21, R.E. e altri c. Islanda, Z. c. Islanda (Giurispr. it. 3/2026, 559-562, annotata da Maria Cristina Romano): La Corte si sofferma sugli obblighi positivi gravanti sugli Stati nelle indagini in materia di violenza sessuale, per quanto riguarda in particolare l’accertamento del consenso della presunta vittima. Nelle cause R.E. e aa. c/ Islanda la Corte ha escluso la violazione degli artt. 3 e 8 Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti e diritto alla vita privata), ritenendo che il sistema islandese fosse correttamente incentrato sul principio del consenso. Diversamente, in Z. c/ Islanda ha ravvisato una violazione dell’art. 8 Cedu, perché l’applicazione dell’art. 199 del codice penale islandese si è discostata dal paradigma del consenso in favore di una lettura eccessivamente restrittiva dell’elemento soggettivo, con conseguente condanna dello Stato al pagamento di 7.500 euro a titolo di danno non patrimoniale. In entrambe le sentenze la Corte non ha ritenuto raggiunta la soglia della presunzione prima facie idonea a invertire l’onere della prova e, non ravvisando elementi idonei a dimostrare che le archiviazioni derivassero da carenze sistemiche o pregiudizi di genere, ha negato la sussistenza di una violazione dell’art. 14 Cedu (sul divieto di discriminazione di genere). in tema di accertamenti fiscali (rispetto dei diritti fondamentali nelle indagini finanziarie): - Cedu 1^, 8.1.26, ric. 40607/19 e 34583/20, F. e B. c. Italia (Giurispr. it. 3/2026, 562-4, annotata da Marcella Martis): Per la terza volta in un arco temporale ristretto, la Corte censura la normativa italiana sugli accessi e sulle indagini fiscali, ritenendo che le garanzie approntate dall’ordinamento interno non assicurino una tutela effettiva dei diritti del contribuente rispetto ad interventi potenzialmente “sproporzionati” dell’autorità fiscale. Seppure a maggioranza (cinque voti favorevoli e due dissenzienti), la Corte accoglie il ricorso proposto dai ricorrenti e accerta la violazione dell’art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza), ritenendo che il quadro normativo interno sia connotato da una discrezionalità amministrativa eccessiva e priva di limiti adeguati, tanto con riferimento alle condizioni di adozione delle misure contestate, quanto con riguardo alla loro estensione applicativa. Va notato che la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto direttamente dinanzi a sé, in deroga al principio di sussidiarietà, posta l’assenza, nell’ordinamento interno, di un rimedio effettivo, tempestivo e accessibile a tutela del contribuente destinatario dall’ingerenza: il che conferma l’inadeguatezza degli strumenti di tutela attualmente predisposti dal diritto interno rispetto alle misure istruttorie di natura fiscale. sul caso Fininvest a Strasburgo: - Cedu 1^, 8.1.26, ric. 23538/14 e 23554/14, Fininvest e B. c/ Italia (Giurispr. it. 3/2026, 564-7, annotata da Valentina Amoriello): 1. In un giudizio risarcitorio volto a rimediare a una corruzione “in atti giudiziari”, la necessità di accertare il nesso causale tra fatto corruttivo e pregiudizio patito dalla parte lesa può integrare un motivo imperativo idoneo a giustificare una deroga al principio di intangibilità del giudicato, risultando dunque compatibile col diritto a un processo equo ex art. 6, 1° comma, Cedu. 2. Non è violata la presunzione di innocenza ex art. 6, 2° comma, Cedu, quando le motivazioni dei giudici interni si mantengano nel perimetro dell’accertamento della responsabilità civile, senza tradursi in un’affermazione sostanziale di colpevolezza penale del ricorrente. 3. Va escluso che una sentenza passata in giudicato possa costituire un bene ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1, Cedu, (protezione della proprietà) laddove non riconosca un credito o una posizione patrimoniale qualificabile come “possesso” ai sensi della Convenzione. sulla procura speciale : - Ad. plen. 2.10.25 n. 11, pres. Maruotti, est. Lamberti (Giurispr. it. 3/2026, 611 s.m.): La disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e la previsione di cui all’art. 182 c.p.c. non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo. - (commento critico di) Marcella Negri, L’art. 182 c.p.c. tra regole e principi (Giurispr. it. 3/2026, 612-619) in tema di danno (nesso causale): - Cons. Stato II 5.5.25, n. 3749, pres. Taormina, rel. Ricci (Giurispr. it. 3/2026, 619 s.m.): Va rimesso all’Adunanza plenaria il seguente quesito: quale sia la disciplina applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio rispetto a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero, e in particolare se essa postuli la prova del nesso di causalità individuale secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non”, ovvero se essa muova da una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. - (commento di) Guidomaria De Cesare, L’accertamento del nesso di causalità nelle controversie sull’uranio impoverito (Giurispr. it. 3/2026, 620-627) in tema di sport (giurisdizione): - Cons. Stato VI 7.1.26 n. 123, pres. Montedoro, est. Toschei (Giurispr. it. 3/2026, 550-1): Il generale principio di autonomia nei rapporti fra Ordinamento nazionale e Ordinamenti sportivi (costituiti nelle diverse Federazioni), nonché il principio della c.d. pregiudiziale sportiva (trasfuso nel DL 220/2003, artt. 2 e 3) comportano che, laddove una sanzione sportiva irrogata dalla competente Federazione sia stata impugnata direttamente dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale (senza che siano stati previamente esauriti i mezzi di ricorso propri dell’ordinamento settoriale), tale organo dovrà dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione. in tema di sport (antitrust): - Cons. Stato VI 7.1.26 n. 102, pres. Montedoro, est. Cordì, AGCM / Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (Giurispr. it. 3/2026, 551-3): Il diritto UE della concorrenza (ivi compreso il divieto di abuso di posizione dominante ex art. 102 Tfue) può trovare applicazione anche a fronte di una condotta posta in essere da una Federazione Sportiva nazionale federata al CONI. Può dirsi sussistente un abuso di posizione dominante a fronte di una pluralità di atti, adottati dalla FIGC, i quali abbiano avuto quale oggetto o quale effetto quello di ampliare indebitamente il proprio ambito di attività anche agli eventi calcistici di carattere ludico-amatoriale, escludendone di fatto gli Enti di Promozione Sociale (EPS). in tema di revocazione (termine per proporla): - Cons. Stato II 30.12.25, n. 10413, pres. Poli, est. Basilico (Giurispr. it. 3/2026, 553-4): Il soggetto qualificabile come cointeressato in un giudizio amministrativo non è parte necessaria del processo (e non è destinatario necessario delle relative notifiche). Ne consegue che, laddove intenda impugnare (anche con il rimedio della revocazione ordinaria) una sentenza di appello conclusiva di un giudizio nel quale non risulti costituito e intenda proporre revocazione, dovrà farlo entro gli ordinari termini di cui all’art. 92 c.p.a. e non potrà invocare alcuna forma di remissione in termini o un errore scusabile (in particolare, non potrà invocare la nullità del giudizio di appello in ragione della mancata notifica nei propri confronti). in tema di VIA (valutazione impatto ambientale per opere previste dal Pnrr): - Cons. Stato IV 29.12.25 n. 10365, pres. Carbone, est. Gambato Spisani (Giurispr. it. 3/2026, 554-6): Nell’ambito dello speciale procedimento finalizzato alla pronuncia sulla VIA statale per interventi finanziati dal PNRR o dal FNC (DLg 152/2006, art. 152), pur dovendosi confermare il carattere perentorio del termine riconosciuto al Ministero della cultura per esprimersi sulla richiesta di concerto nell’ambito del procedimento di VIA, l’infruttuoso decorso di tale termine non determina alcuna forma di consumazione del relativo potere o di silenzio significativo. In tali ipotesi il mancato rispetto del termine (comunque perentorio) potrà rilevare solo ad altri effetti (e.g.: ai fini risarcitori ovvero dell’attivazione del potere sostitutivo). in tema di ottemperanza : - Cons. Stato III 1.9.25 n. 7169, pres. De Nictolis, est. Scarpato (Giurispr. it. 3/2026, 686 solo massima): È inammissibile il ricorso per l’ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato che abbia pronunciato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere – nella specie relativamente alla determinazione dei fabbisogni regionali e dei limiti di prestazioni e di spesa per le annualità dal 2019 al 2023 – laddove, prima della pubblicazione della sentenza, l’Amministrazione, in esecuzione di distinte sentenze del TAR, abbia adottato un provvedimento espresso, idoneo a fornire esecuzione al decisum. - (commento di) Gabriella Crepaldi, Silenzio e ottemperanza: gli effetti dell’adempimento spontaneo e sostitutivo della p.a. (Giurispr. it. 3/2026, 686-691) in tema di soccorso istruttorio : - Cons. Stato V 27.8.25, n. 7118, pres. Caringella, est. Barreca (Giurispr. it. 3/2026, 691 s.m.): Nell’ambito di procedure comparative e di massa, come quelle per la concessione di contributi pubblici, in presenza di un numero ragguardevole di partecipanti e alla luce delle esigenze di celerità, il soccorso istruttorio, anche nel rispetto della par condicio, deve intendersi escluso, ovvero fortemente limitato, considerati la clausola generale della buona fede, solidarietà e autoresponsabilità e così anche gli obblighi di correttezza in capo al singolo partecipante in ragione dei quali quest’ultimo deve assolvere oneri minimi di cooperazione. - (commento di) Ilaria Genuessi, La limitazione del soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure di massa (Giurispr. it. 3/2026, 692-697) in tema di avvalimento (servizi alla persona): - TAR Bologna 2^, 12.12.25, n. 1564, pres. di Benedetto, est. Tagliasacchi (Giurispr. it. 3/2026, 697 s.m.): Tra gli articoli richiamati dall’art. 128, DLg 36/ 2023 non compare l’art. 104 sempre del DL 36/2023, ovverosia quello che disciplina lo strumento dell’avvalimento: strumento che quindi non può essere utilizzato nelle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi alla persona. - TAR Catanzaro 2^, 17.11.25 n. 1901, pres. Correale, est. Tallaro (Giurispr. it. 3/2026, 698 s.m.): L’art. 128 DLg 36/2023, nell’indicare le norme del codice dei contratti pubblici applicabili agli affidamenti di servizi alla persona, esclude l’art. 104, sull’avvalimento. Ne deriva che un’interpretazione piana del quadro normativo è nel senso che, sebbene non vi sia un ostacolo normativo alla stazione appaltante perché preveda che si possa applicare l’avvalimento (cfr., con riferimento al codice previgente, TAR Roma 2^-bis, 29.7.20 n. 8870), esso, se non esplicitamente contemplato dalla legge speciale di gara, non trova spazio nelle procedure relative ai servizi alla persona. - (nota di) Antonino Ripepi, L’avvalimento non si applica agli affidamenti dei servizi alla persona (Giurispr. it. 3/2026, 698-700) in tema di avvalimento (c.d. premiale): - TAR Roma, 2.7.25 n. 12991, pres. Morabito, rel. Nobile (Giurispr. it. 3/2026, 700 s.m.): Il meccanismo di sostituzione dell’impresa ausiliaria, previsto dall’art. 104, 6° comma, DLgg 36/2023, è applicabile esclusivamente all’avvalimento c.d. “qualificante” (volto a soddisfare i requisiti di partecipazione) e non all’avvalimento c.d. “premiale” (finalizzato a migliorare il punteggio dell’offerta). Consentire la sostituzione in tale ultima ipotesi si tradurrebbe in una modifica postuma e inammissibile dell’offerta, in violazione dei principi di par condicio, autoresponsabilità e immodificabilità dell’offerta, con effetti sananti di un’irregolarità che attiene al merito della proposta tecnica. - (nota di) Gianclaudio Festa, L’insanabile vizio dell’offerta nell’avvalimento premiale (Giurispr. it. 3/2026, 701-2) in tema di patti prematrimoniali : - Vito Amendolagine (a cura di), Evoluzioni giurisprudenziali sulla validità dei patti prematrimoniali (Giurispr. it. 3/2026, 753-760) - Cass. 1^, 21.7.25 n. 20415 (Giurispr. it. 3/2026, 568 T): E valido l’accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell’autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell’accordo. (Nella specie, la SC afferma la liceità del contratto che prevedeva, nel caso di separazione coniugale, un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell’apporto finanziario della stessa per il restauro di un immobile di proprietà del marito e per l’acquisto di beni, riconoscendo al marito, di contro, un’imbarcazione, un motociclo, l’arredo della casa familiare, nonché una somma di denaro, così regolamentando in modo libero ed equilibrato l’assetto patrimoniale per il caso di scioglimento della comunione). - (commento di) Roberto Seniogaglia, La “criptica” apertura della Cassazione ai contratti prematrimoniali (Giurispr. it. 3/2026, 570-577) in tema di filiazione : - Cass. 1^, 23.12.25 n. 33803 (Giurispr. it. 3/2026, 535-7): In tema di risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio, il dies a quo del termine di prescrizione decorre da quando il detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario, oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, dovendo tenersi conto che, in caso di danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri parentali, trattandosi di danno avente natura permanente, la parte deve avere consapevolezza dell’esercitabilità del relativo diritto. in tema di accessione e comunione legale tra coniugi : - Cass. 2^, 28.2.25 n. 5280 (Giurispr. it. 3/2026, 581 s.m.): La regola generale dell’accessione posta dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale dei coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà avviene a titolo originario, così che la costruzione realizzata sul terreno di uno dei coniugi è di sua proprietà esclusiva e la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale, ma sul piano obbligatorio, non altrettanto indiscutibile appare il contenuto di tale tutela. - (commento di) Maria Virginia Ricciardi, La disciplina della comunione legale dei beni non deroga al principio generale dell’accessione (Giurispr. it. 3/2026, 582-588) in tema di indebito : - Cass. SSUU (Giurispr. it. 3/2026, 577 T): Qualora il conto corrente sia ancora “aperto”, l’accoglimento della domanda di indebito proposta dal cliente non può tradursi nella condanna della banca alla restituzione degli importi illecitamente addebitati, ma solo nella determinazione di un saldo depurato dalle annotazioni illegittime, giacché soltanto a seguito della chiusura del conto, venuta meno l’indisponibilità dei singoli crediti prevista dall’art. 1823, 1° comma, c.c., l’azione di ripetizione può determinare l’obbligo della banca di rimborsare le somme indebitamente incamerate. - (commento di) Enrico Minervini, Azione di indebito e conto corrente ancora “aperto” (Giurispr. it. 3/2026, 580-1) in tema di overruling : - Cass. pen. 5^, 12.6-10.9.25 n. 30516 (Giurispr. it. 3/2026, 703 T): In caso di mutamenti interpretativi a carattere innovativo con effetti in malam partem è configurabile la causa di esclusione della colpevolezza di cui all’art. 5 c.p. se l’imputato, al tempo del fatto, poteva fare affidamento su un dominio incontrastato dell’opzione di irrilevanza penale. In tema di accesso abusivo a sistema informatico, nondimeno, si sono susseguiti mutamenti giurisprudenziali di tipo “evolutivo-chiarificatore” che non sollevano criticità in punto di colpevolezza. - (commento di) Alessandra Santangelo, Overruling sfavorevole e colpevolezza: un passo indietro della Corte di cassazione (Giurispr. it. 3/2026, 704-710). Mutamento interpretativo in malam partem e garanzie fondamentali della persona. La Cassazione iscrive l’overruling non prevedibile nell’art. 5 c.p. Un nuovo contrasto sincronico: il fantasma della prevedibilità evolutiva. Una nomofilachia di cristallo: oscillazioni applicative e illogicità di sistema. in tema di erogazioni pubbliche (percezione indebita): - Cass. pen. SSUU 28.11.24-26.3.25 n. 11969, pres. Cassano, rel. De Amicis (Giurispr. it. 3/2026, 721 s.m.): 1. Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 316-ter c.p. l’indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 4-bis L 23.7.1991 n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), L 28.6.2012 n. 92) derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva. 2. In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell’ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 8 L 23.7.1991 n. 223 (abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), L 28.6.2012 n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo. - (commento di) Carlo Longobardo, Il reato di cui all’art. 316-ter c.p. alla luce della sentenza delle Sez. un. n. 11969/2025 (Giurispr. it. 3/2026, 722-732) c.s. La vera fonte dei diritti è il dovere. Se avremo assolto i nostri doveri non dovremo andare lontano a cercare i nostri diritti. Se correremo dietro ai diritti senza avere assolto i doveri, ci sfuggiranno come fuochi fatui. L'azione è il dovere, il frutto è il diritto. (Mahatma Gandhi)
Autore: Carmine Spadavecchia 12 giugno 2026
sulla IA (intel ligenza artificiale): - Giuseppe Vaciago*, IA nella professione forense: il rischio di una perdita cognitiva (Guida al diritto 21/2026, 12-14, editoriale) [*avvocato del Foro di Milano ed esperto in diritto delle nuove tecnologie) in materia di lavoro (lavoro forzato e obbligatorio): L 10.4.2026 n. 60 [GU 29.4.26 n. 98, in vigore dal 30 aprile 2026], Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL - testo della legge (Guida al diritto 21/2026, 15-17) - commento di Francesco Maria Ciampi, La ratifica da sola non basta servono interventi strutturali (Guida al diritto 21/2026, 18-22) sulle c.d. concessioni balneari : - Cass. SSUU 17.5.26 n. 14568 (Guida al diritto 21/2026, 24): In tema di ricorso per cassazione, la legittimazione all’impugnazione, che integra un potere processuale e non un’azione, può essere riconosciuta solo a chi abbia partecipato al precedente grado di appello (Cass. 7467/2017), indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. La dichiarata estraneità dei ricorrenti rispetto al giudizio definito con la sentenza impugnata (giudizio in cui non sono state parti né hanno spiegato intervento) comporta l’inammissibilità del ricorso, in quanto le ragioni addotte a sua giustificazione non sono relative alla diretta incidenza della sentenza gravata sulla posizione giuridica delle parti istanti, ma nel pregiudizio (di mero fatto), derivante dalla capacità persuasiva dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria [sullo stop alla proroga delle concessioni balneari] che sarebbero in grado di orientare le decisioni dei giudici amministrativi successivamente aditi per la risoluzione di questioni analoghe a quelle decise dal Consiglio di Stato, trascurando tuttavia di considerare che il vincolo del precedente giudiziale è solo in via di fatto, ma non preclude la possibilità che in un diverso giudizio possa essere sottoposto a rimeditazione e che quindi il giudice successivamente adito possa discostarsene. Il rimedio che l’ordinamento appresta è quello dell’opposizione di terzo ex art. 108 DLg 104/2010 (da proporre dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta ex art. 109 del medesimo DLg 104/2010), e non anche quello del ricorso per cassazione che resta riservato alle parti del giudizio a quo. Nuo in materia edilizia (cambi destinazione d’uso verticali): - Corte cost. 30.4.26 n. 61, pres. Amoroso, red. Marini F.S. (Guida al diritto 21/2026, 27): Sono incostituzionali gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 LR Toscana 20.8.2025 n. 51 sotto tre aspetti: a) nella parte in cui, in deroga alla previsione di cui all’art. 23-ter, comma 1-quater, del Tued (come modificato dal Decreto “Salva Casa”), essa ha ritenuto che l’interessato al cambio di destinazione d’uso verticale fosse altresì tenuto a corrispondere in favore dell’Amministrazione gli oneri di urbanizzazione primaria; b) nella parte in cui siffatta previsione ha di fatto introdotto “una limitazione” e non, invece, una “specifica condizione” di cui alla menzionata norma statale; c) nella parte in cui ha procrastinato l’efficacia immediata dell’art. 23-ter, comma 3, Tued all’adozione, entro il termine di due anni, di una legge regionale di “adeguamento” della legislazione regionale a quella statale. in tema di appalti (superminimi): - Cons. Stato V 24.4.26 n. 3209, pres. Sabatino, rel. Quadri (Guida al diritto 21/2026, 27): Appalti pubblici: i superminimi non rilevano nell’equivalenza delle tutele del Ccnl applicato … Per “superminimo salariale” s’intende il trattamento economico eventuale e ulteriore rispetto a quello base stipendiale, che trae origine dall’accordo intercorso tra il datore di lavoro e il lavoratore, da ricondursi al cosiddetto “superminimo collettivo” individuato dal contratto collettivo come componente retributiva eventuale. Se il superminimo è “eventuale”, esso non può essere, al contempo e benchè il bando di gara preveda diversamente, una voce “fissa” della retribuzione, costituendone, invece, una parte “accessoria”. Tale aumento retributivo (che si aggiunge ai minimi tabellari individuati dal Ccnl) viene corrisposto al lavoratore subordinato in correlazione a particolari meriti, alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni da esso svolte. Pertanto, il superminimo salariale non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza, tra le componenti di rilievo della parte economica. A fronte di due Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, tendenzialmente equivalenti sotto il profilo della parte normativa, il giudizio di equivalenza dipende dal contenuto della parte economica. È quindi di centrale importanza, onde evitare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara, stabilire se, a tal fine, assumono rilievo i superminimi salariali. (Nella specie, l’operatore economico, richiesto di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio, si era impegnato, successivamente alla presentazione dell’offerta, a corrispondere siffatta componente eventuale ai propri dipendenti per colmare la differenza retributiva tra il Ccnl da esso applicato e quello di cui al bando di gara. Senonché, sia la natura accessoria ed eventuale della componente in esame, sia le modalità di introduzione della stessa - ossia dopo la presentazione dell’offerta economica - hanno indotto la stazione appaltante ad escludere l’operatore economico dalla gara. Decisione, questa, confermata in entrambi i gradi del giudizio amministrativo). vo in tema di condominio (uso e godimento di beni comuni): - Cass. 2^, 4.3.26 n. 4966 (Guida al diritto 21/2026, 44 T): L’assemblea può, con delibera adottata con le maggioranze previste dagli artt. 1136 e 1138 c.c., disciplinare e limitare il godimento di beni condominiali non rientranti tra quelli necessari indicati dall’art. 1117 c.c. in misura proporzionale al valore delle quote dei partecipanti alla comunione, utilizzando il criterio dei millesimi di proprietà quale parametro oggettivo di regolazione dell’uso, purché tale disciplina non comporti l’esclusione degli altri condomini dal godimento del bene comune. - (commento di) Fulvio Pironti, Verso un utilizzo plutocratico delle varie strutture ricreative (Guida al diritto 21/2026, 48-51). Il rischio è discriminatorio: un condomino con un monolocale verrebbe legalmente surclassato per cui si vedrebbe limitato l'accesso sociale al bene rispetto al proprietario del superattico. p in tema di condominio (conflitto di interessi): - Cass. 2^, 29.4.26 n. 11610 (Guida al diritto 21/2026, 52 s.m., annotata da Mario Piselli): In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorcché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale. a in tema di trasporto aereo (ritardo bagagli): - Cass. 3^, 7.4.26 n. 8684 (Guida al diritto 21/2026, 38 T): Il danno derivante in trasporto aereo nella ritardata riconsegna di bagagli può essere richiesto al vettore aereo sin dal momento in cui il passeggero interessato viene a conoscenza del ritardo, senza che costui debba attendere che detti bagagli siano messi a sua disposizione, non venendo l'adempimento della formalità di reclamo assoggettata a una tale condizione ulteriore non necessaria. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Una decisione in linea con la Cgue che bandisce inutili formalismi (Guida al diritto 21/2026, 41-43) in materia di turismo (responsabilità del tour operator per info su documenti di viaggio): - Cass. 3^, 8.4.26 n. 8705 (Guida al diritto 21/2026, 30 T): Pur essendo compito del viaggiatore munirsi dei documenti idonei, ovvero informarsi se i documenti in suo possesso siano o meno idonei alla vacanza, ove il turista abbia ottenuto un'informazione incompleta e come tale fuorviante secondo il senso comune relativamente ai documenti necessari per l'espatrio in un singolo Paese, non può a lui imputarsi di non avere adempiuto l'obbligo di verifica dell'effettivo possesso di documentazione idonea prima della partenza. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Vacanze rovinate: le nuove regole rafforzano la tutela del cliente (Guida al diritto 21/2026, 34-37) sulla disapplicazione di norme nazionali (contrarie al diritto europeo): - TAR Lazio 4^-ter, 22.4.26 n. 7269, pres. Tricarico, est. Battiloro (Guida al diritto 21/2026, 76 T): Nel rilevare i profili di criticità tra legislazione eurocomunitaria non direttamente efficace e legislazione interna, il giudice deve fare ricorso al sistema di garanzie multilivello considerando il peculiare rapporto tra ordinamenti che viene in rilievo. In questa prospettiva il giudice può attivare il sindacato accentrato di costituzionalità ex artt. 11 e 117 Cost. che trova un limite nelle scelte rimesse alla discrezionalità politica del Parlamento. A esito del sindacato costituzionale che sancisce la legittimità della legge nazionale, sebbene con una pronuncia cosiddetta “monitoria”, il giudice non può rimettere la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea in quanto finirebbe per sottoporre a essa un sindacato sulla decisione della Corte costituzionale, in contrasto con la cosiddetta “teoria dei controlimiti”. Infine il giudice non può disapplicare la normativa interna quando la normativa eurocomunitaria non ha efficacia diretta ma è tenuto esclusivamente a sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. e ad attivare così il sindacato accentrato di costituzionalità. Il ricorso alla disapplicazione invece torna ad avere una propria autonomia applicativa quando il parametro eurounitario invocato sia dotato di efficacia diretta, perché sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato. - (commento di) Giulia Pernice, Approfondito il sistema di garanzie tra ordinamento unionale e nazionale (Guida al diritto 21/2026, 82-86) sul principio di sinteticità (nel processo civile): - TAR Lazio 1^, 19.5.26 n. 9289, pres. Politi, est. Tropiano (Guida al diritto 21/2026, 28): Il regolamento sui criteri di redazione degli atti giudiziari (DM Giustizia 7.8.2023), recante sanzioni per il mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali, si inserisce nelle misure attuative della legge delega del 2021 per la riduzione dei tempi del processo civile attraverso “i principi di snellezza, chiarezza e sinteticità degli atti processuali”. L’intervento, che estende al processo civile principi già consolidati e vigenti nell’ambito del processo amministrativo, è coerente con la funzionalità della forma allo scopo dell’atto ed è diretto a disciplinare le modalità di consultazione e gestione degli atti processuali tanto per le parti che per il giudice, perseguendo altresì l’obiettivo di regolamentare in modo maggiormente uniforme la redazione degli atti, con conseguente possibilità di una loro lettura più agevole, premessa quest’ultima di maggiore comprensione e più giusta decisone. Il decreto segna una importante milestone del Pnrr quale obiettivo per il secondo trimestre del 2023 e dunque presenta una fondamentale rilevanza comunitaria. Il mancato rispetto dei limiti dimensionali non comporta comunque nullità o inammissibilità dell’atto, ma può incidere sulla liquidazione delle spese, restando comunque possibile superare i limiti nei casi particolarmente complessi purché il difensore ne spieghi le ragioni. (Il TAR respinge tutte le censure del Codacons, che denunciava una compressione del diritto di difesa e una disparità di trattamento tra avvocati e magistrati. Per il Tar, l’intervento contestato è stato il prodotto di una interlocuzione procedimentalizzata e approfondita tra i rappresentanti di tutti gli operatori coinvolti. Il tutto al fine di abbandonare, proprio nell’ottica della salvaguardia del diritto di difesa e di una maggiore efficienza del processo, tecniche redazionali degli atti processuali inutilmente pletoriche e sovrabbondanti e l’adozione di modelli incentrati sulla selezione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti, ritenendo la brevitas e la chiarezza valori da perseguire in quanto funzionali all’attuazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata). graf sull’uso della IA nel processo: - Cass. pen. 7^, 26 marzo 2026 n. 11431 (Guida al diritto 21/2026, 26): 1. Il ricorso pieno di riferimento giurisprudenziali fallaci in quanto frutto di un utilizzo non controllato della intelligenza artificiale generativa, è inammissibile. (Constatato che i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa, in quanto tutte le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti a ciascuna delle decisioni richiamate, la SC dichiara il ricorso inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di 3mila euro alla Cassa ammende. La Cassazione non pare censurare in sé l’uso dell’AI come strumento di supporto alla ricerca giuridica, ma assume piuttosto che il controllo finale resta un dovere professionale del difensore. Sicché citare precedenti inesatti, o attribuire alla Suprema corte principi mai affermati, o anche solo indicare sezioni sbagliate, espone il ricorso a una bocciatura, prima che nel merito, proprio di carattere processuale). 2. Il controllo di legittimità della Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E per il concorso nel reato basta la prova, motivata in modo logico e adeguato, di un contributo consapevole e volontario - anche solo morale - dato dall’imputato alla realizzazione del fatto criminoso. o in tema di intercettazioni: - Cass. pen. 6^, 12.5.26 n. 17071 (Guida al diritto 21/2026, 64 T): In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p. - (commento di) Giuseppe Amato, Un’interpretazione ragionevole ma attenta alle ragioni delle indagini (Guida al diritto 21/2026, 68-70) sul MAE (mandato di arresto europeo): - Corte giust. Ue 5^, 21.5.26, causa C- 95/24 (Guida al diritto 21/2026, 88 solo massima) (questione pregiudiziale proposta da Corte d’appello di Napoli 6.2.26): L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'art. 9, par. 1, lett. i), e l'art. 25 della decisione quadro 2008/909 ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una pena disposta malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, se sono soddisfatte, da un lato, le condizioni per rifiutare la consegna di tale interessato e, dall'altro, le condizioni per ordinare l'esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ai sensi delle disposizioni di detta normativa che recepiscono la decisione quadro 2002/584, tale esecuzione della pena in oggetto non possa essere ordinata dal giudice dello Stato membro di esecuzione a motivo del fatto che non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della sentenza di condanna, ai sensi delle disposizioni della succitata normativa che recepiscono la decisione quadro 2008/909. Il requisito relativo alla conoscenza del processo fissato, enunciato dall'art. 9, della decisione quadro 2008/909, è soddisfatto qualora, alla luce di tutte le circostanze pertinenti debitamente prese in considerazione, e in particolare del comportamento di detto interessato, si possa ritenere che quest'ultimo sia stato informato della data dell'udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna. L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'art. 9, par. 1, lettera i), e l'art. 25 della decisione quadro 2008/909 ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una sentenza di condanna pronunciata malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, e senza che siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate da tale art. 9, par. 1, lettera i), in particolare quello enunciato al punto ii) di tale disposizione, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non ha la facoltà di riconoscere tale sentenza di condanna. - (commento di) Marina Castellaneta, Mae: l’imputato conosce il processo quando sa data, luogo udienza e non si presenta volontariamente (Guida al diritto 21/2026, 88-90) c.s. Sulla IA - Le persone stanno alterando il loro modo di pensare per pensare come essi pensano che l'intelligenza artificiale pensi [Lance Eliot (scienziato di fama mondiale, esperto di intelligenza artificiale e tecnologia applicata al settore legale), su Forbes] - La cosa più pericolosa della tecnica è che essa distoglie da ciò che costituisce realmente l'uomo [Elias Canetti (1905-1994), scrittore, saggista e aforista bulgaro naturalizzato britannico, di lingua tedesca, Nobel per la letteratura 1981, citato a proposito dell’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV]
Autore: dalla Redazione 8 giugno 2026
Corte giust. Ue, Grande sezione, 24.3.26, causa C-521/21 IL CASO E LA DECISIONE Nell'ambito di una causa in Polonia tra due imprenditori, in relazione a un credito derivante da un contratto di prestazione di servizi, il convenuto nel procedimento principale ha chiesto la ricusazione della giudice che era stata incaricata dell'esame di tale causa, sostenendo che la nomina di costei era da considerarsi invalida, in quanto conseguente a delibera adottata dal Consiglio nazionale della magistratura polacco nella sua nuova composizione, la cui conformità con la Costituzione era peraltro stata messa in dubbio, nel frattempo, tra l’altro, dalla Corte suprema amministrativa di quello stesso Paese. Il Giudice dinanzi al quale è stato sottoposto l'esame dell’istanza di ricusazione ha condiviso i dubbi espressi sulla nomina della Collega e ha deciso di sospendere il procedimento per interpellare la Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della procedura di nomina contestata, anche alla luce dell’interpretazione delle disposizioni nazionali applicabili, così come offerta sul punto dalla Corte costituzionale polacca. Il giudice del rinvio ha esposto, in particolare, che il Consiglio nazionale della magistratura polacco costituisce, in forza della Costituzione, un organo essenziale per l’autonomia del potere giudiziario, incaricato di assicurare la garanzia dell’indipendenza dei giudici e degli organi giurisdizionali. Tuttavia, l’attuale composizione e funzionamento di tale organo non soddisferebbero i requisiti previsti dalla Costituzione al fine di garantire che le proposte di nomina a un posto di giudice, che detto organo indirizza al presidente della Repubblica, provengano da un organo indipendente e rappresentativo della magistratura, dl momento che, secondo l’ultima modifica normativa, l’elezione dei quindici membri del Consiglio aventi la qualità di giudici ad opera della Camera bassa del Parlamento polacco, e non dei giudici stessi, avrebbe comportato una perdita di autonomia del potere giudiziario e una manifesta dipendenza di tale organo dai poteri legislativo ed esecutivo. Inoltre, il giudice del rinvio ha rilevato che l’esame dei ricorsi diretti contro delibere del Consiglio relative alle proposte di nomina a un posto di giudice è affidato alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche , composta esclusivamente da persone designate a seguito di un processo di nomina condotto dallo stesso Consiglio nella sua nuova composizione, di modo che non sarebbe possibile ritenere, secondo il Giudice del rinvio, che la citata Sezione di controllo presenti le garanzie di indipendenza richieste a un « giudice precostituito per legge ». In altri termini, non sussisterebbe alcuna possibilità reale di rimettere in discussione la regolarità del processo di nomina, e l’assenza di un ricorso effettivo “ sarebbe tale da suscitare, in modo sistemico, dubbi legittimi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati in esito a detto processo ”. La Corte di Giustizia ha preliminarmente rammentato che il principio della tutela giurisdizionale effettiva cui fa riferimento l’ articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali , firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed ora affermato all’ articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . Ha altresì ricordato, sempre preliminarmente, che ogni Stato membro, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «organi giurisdizionali» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, " soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza ”. Nel merito, il Giudice europeo ha innanzitutto dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta nonché il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro e alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo, interpretativa di tale normativa, che conferiscono una competenza esclusiva a un organo a statuire su un’istanza di ricusazione di un giudice fondata sulle condizioni di nomina del medesimo, privando al contempo tale organo della facoltà di esaminare una siffatta istanza qualora essa metta in discussione la legittimità della procedura di nomina di detto giudice. Spetta dunque all’organo giurisdizionale nazionale investito di una tale istanza di ricusazione da un lato di disapplicare la normativa in parola, come interpretata in tale giurisprudenza, e dall’altro di esaminare la legittimità della nomina di detto giudice, in particolare verificando che quest’ultimo soddisfi il requisito di un «giudice precostituito per legge» , e, se del caso, pronunciando la ricusazione del medesimo giudice, qualora le eventuali irregolarità che inficiano tale nomina implichino una violazione di tale requisito. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, infatti, le garanzie d’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo . La verifica della questione afferente alla corretta costituzione dell’organo giurisdizionale “ è necessaria per la fiducia che i giudici in una società democratica devono ispirare al cittadino ”. D’altra parte, il requisito di un «giudice precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, “ mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a far sì che tale materia sia disciplinata da una legge, adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza ”. Per ciò che concerne più specificamente il processo di nomina dei giudici , il Giudice adito, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, aveva già in passato dichiarato che tale processo costituisse un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, con inevitabili riflessi sulla reale indipendenza di un organo giurisdizionale, e valutazione complessiva da effettuare, ai fini di verificare se vi è stata violazione sotto tale profilo dell’indipendenza, “ di un certo numero di elementi che, considerati nel loro insieme, contribuiscono a suscitare, nella mente dei cittadini, legittimi dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici ”. Siffatta ultima valutazione complessiva spetta al giudice del rinvio, e tuttavia la Corte adita, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base agli elementi del fascicolo di cui disponeva, si è incaricata di fornire al giudice nazionale una serie di elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo, ricordando preliminarmente che il fatto che, sulla base della giurisprudenza della stessa Corte, non risulti che il Consiglio superiore della magistratura polacca presenti garanzie di indipendenza sufficienti per fugare qualsiasi legittimo dubbio sulla regolarità delle procedure di nomina dei giudici nelle quali essa interviene “ non è sufficiente, di per sé, per concludere nel senso di una violazione dei requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta ”. [1] D’altra parte, nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia, la circostanza dell’assenza di un ricorso effettivo avverso la nomina della magistrata ricusata alla funzione di giudice non è stata considerata condizione sufficiente, da sola, per pronunciare la ricusazione stessa. Infatti, al fine di valutare se i giudici soddisfino i requisiti di indipendenza e imparzialità e costituiscano un «giudice precostituito per legge», è stato detto che occorre esaminare, congiuntamente agli elementi relativi alla loro procedura di nomina, anche “ altri elementi contestuali rilevanti, effettuando una valutazione globale di tutti gli elementi che accompagnano la loro nomina ”. La Corte di Giustizia ha dunque valutato alcuni dati (tra i quali, il fatto che la giudice ricusata esercitava le funzioni di assistente principale di un giudice presso il Tribunale regionale di Poznań, aveva ricevuto un parere favorevole da tale Tribunale e dall’assemblea dei rappresentanti dei magistrati dei Tribunali circondariali di detto Tribunale regionale alla sua candidatura, e infine la non contestazione della nomina) che, unitamente alla mancata menzione di altri elementi rilevanti, non contribuirebbero “ a far sorgere dubbi legittimi nella mente dei cittadini quanto all’impermeabilità di detta giudice nei confronti di elementi esterni ”. In definitiva, pertanto, il Giudice europeo, pur lasciando a quello di rinvio l’onere di effettuare ulteriori verifiche sul punto, non ha direttamente constatato un’ulteriore circostanza di fatto e di diritto, oltre a quelle già evidenziate – che di per sé non sono state ritenute evidentemente sufficienti - tale da mettere in discussione l’indipendenza o l’imparzialità di tale giudice. [1] Successivamente alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale la Corte ha dichiarato, in sostanza, ai punti 201 e 386 della sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442), che la Repubblica di Polonia, avendo adottato e mantenuto in vigore norme nazionali che vietano, a pena di sanzioni disciplinari, agli organi giurisdizionali nazionali di verificare se essi stessi o i giudici che li compongono o altri giudici o organi giurisdizionali soddisfino i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione riguardanti l’indipendenza, l’imparzialità e la precostituzione per legge degli organi giurisdizionali e dei giudici di cui trattasi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza del principio del primato del diritto dell’Unione. Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza la Corte ha accolto la prima e la seconda censura dedotte dalla Commissione europea che vertevano, in particolare, sulla compatibilità con il combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, posizione 1070), che impedisce a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione relativi alla garanzia di un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», nonché dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, di tale legge, che consentono di qualificare come illecito disciplinare un siffatto esame (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 60). A tale riguardo occorre ricordare che la Corte è giunta a questa conclusione dopo aver sottolineato, in particolare, che l’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema esclude che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche possa, a seguito della trasmissione a tale Sezione, da parte di un altro organo giurisdizionale, di un’istanza relativa alla ricusazione di un giudice, esaminare tale istanza qualora quest’ultima riguardi l’accertamento e la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o la sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali [sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 198]. La Corte ha poi dichiarato, nella sentenza del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione) (C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 196), che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nella sua sentenza del 14 luglio 2021 la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei principi di autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione, con la conseguenza che un giudice polacco è tenuto a disapplicare le valutazioni derivanti dalla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 14 luglio 2021 nella parte in cui conferma il divieto, per qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, di verificare se un altro organo rispetti i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la garanzia di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.
Autore: Carmine Spadavecchia 5 giugno 2026
in tema di impresa (regime europeo): - Giulio Napolitano, Un 28° regime dell’impresa europea anche amministrativo (Giornale dir. amm. 2/2026, 145-149, editoriale). La cornice normativa che dovrebbe disciplinare l’attività imprenditoriale in modo omogeneo e semplificato, superando la babele delle ventisette legislazioni nazionali che ostacola la nascita e l’espansione transfrontaliera delle imprese europee. sul c.d. sperimentalismo regolatorio: - Edoardo Chiti, Lo sperimentalismo regolatorio dell’Unione europea (Giornale dir. amm. 2/2026, 150-156). Lo sperimentalismo mira a facilitare e governare l’innovazione, a sua volta necessaria per raggiungere l’obiettivo della competitività, vero e proprio perno dell’attuale agenda politica dell’Unione. in tema di energia (crisi energetica): - Aldo Pardi, Gli acquisti comuni di gas e le temporary regulations dell’Unione europea (Giornale dir. amm. 2/2026, 157-167). La piattaforma europea per l’energia (EU Energy Platform) è un meccanismo volto a facilitare il coordinamento degli acquisti di gas. Istituita nel 2022 con i tratti tipici delle temporary regulations, come strumento temporaneo ed emergenziale, è poi divenuta permanente. Meccanismi analoghi sono stati introdotti anche nel settore dell’idrogeno e delle materie prime strategiche. Lo studio esamina caratteri, funzionamento e statuto giuridico della piattaforma, nonché il ruolo svolto dalla Commissione europea, ponendolo a confronto con precedenti esperienze, in particolare nel settore dei vaccini. su responsabilità amministrativa e controllo di legittimità della Corte dei conti: L 7.1.2026 n. 1 [GU 7.1.26 n. 4, in vigore dal 22 gennaio 2026], Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. - Gaetano D’Auria, La riforma della responsabilità amministrativa e dei controlli della Corte dei conti nella L. n. 1/2026 (Giornale dir. amm. 2/2026, 168-184). Le misure adottate per contrastare la c.d. “burocrazia difensiva” e garantire gli amministratori pubblici (tecnici e politici) contro il rischio di incorrere in azioni di responsabilità per danno erariale. sulla legge di bilancio 2026 : L 30.12.2025 n. 199 [GU 30.12.25 n. 301, s.o. 42, ripubblicata in GU 21.1.26 n. 16, s.o. 2, in vigore dal 1 gennaio 2026], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 - Rita Perez, La manovra di bilancio 2026 (Giornale dir. amm. 2/2026, 185-190). La legge di bilancio per il 2026 è ispirata alla prudenza contabile in sostituzione di una scelta politica. L’esiguità della manovra si deve all’intento del governo di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivi e di mantenere la valutazione migliorativa attribuita ai conti italiani da Moodys, promossi da Baa3 a Baa2. - Giustino Lo Conte, Organizzazione e contabilità (Giornale dir. amm. 2/2026, 190-196). Le disposizioni della legge di bilancio 2026 che riguardano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e l’efficientamento della spesa pubblica. - Alessandra Villa, Regioni, enti locali e LEP (Giornale dir. amm. 2/2026, 196-205). Le novità della legge di bilancio volte ad alleggerire il contributo di regioni e comuni alla finanza pubblica. I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nel campo dell’assistenza sociale, sanità e istruzione. - Melissa Ridolfi, Istruzione, cultura e turismo (Giornale dir. amm. 2/2026, 205-214). Le norme della legge di bilancio 2026 in materia di istruzione, università, cultura e turismo sono state per la maggior parte inserite, come emendamenti, nel corso dell’esame in Senato del disegno di legge. - Alessandra Mattoscio, Servizio sanitario e interventi sociali (Giornale dir. amm. 2/2026, 214-224). Le norme della legge di bilancio 2026 in materia di politiche sociali, sostegno al reddito, sistema pensionistico, supporto alla genitorialità, sanità e spesa farmaceutica. - Berardino Zoina, Mezzogiorno e interventi di emergenza (Giornale dir. amm. 2/2026, 224-231). I commi dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 in materia di lavoro agricolo, infrastrutture, ZES Unica, contratti pubblici e ricostruzione post-calamità: contenuti e finalità. La frammentazione degli interventi e la conferma di una tendenza a privilegiare soluzioni puntuali e di breve periodo, spesso orientate alla gestione immediata di esigenze settoriali, piuttosto che a un disegno riformatore organico e strutturale. in tema di semplificazione : L 2.12.2025 n. 182 [GU 3.12.25 n. 281, [in vigore dal 18 dicembre 2025], Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. - Giulio Vesperini, La semplificazione per accumulo (Giornale dir. amm. 2/2026, 232-237). Pur incidendo su istituti rilevanti (autotutela, silenzio-assenso, accesso ai dati sulla titolarità effettiva), la legge presenta un marcato carattere frammentario e settoriale. Il raffronto con precedenti interventi di semplificazione mostra una continuità nelle dinamiche di espansione e stratificazione del testo normativo. Si tratta di una semplificazione realizzata attraverso interventi puntuali e disaggregati, privi di un disegno sistemico idoneo a incidere strutturalmente sui modelli dell’azione amministrativa. in tema di NCC (noleggio con conducente): - Corte cost. 4.11.25 n. 163, pres Amoroso, Red. Navarretta (Giornale dir. amm. 2/2026, 238 s.m.) (conflitto di attribuzione tra enti): Non spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottare con decreto la disciplina delle modalità di tenuta e di compilazione del foglio di servizio elettronico (FDSE) per il servizio di noleggio con conducente (NCC), dal momento che la competenza costituzionale è da attribuire alle Regioni. Né lo Stato può mediante una circolare - che solo formalmente si presenta come uno strumento interpretativo - fornire indirizzi generali, soluzioni ermeneutiche e, soprattutto, definire con specifiche modalità operative l’effettiva regolamentazione del servizio NCC. - (commento di) Marco Macchia, Gli effetti delle decisioni nei conflitti di attribuzioni (Giornale dir. amm. 2/2026, 238-244). La fragilità della competenza statale trasversale in materia di tutela della concorrenza. in tema di atti amministrativi discriminatori: - Cons. Stato V 5.12.25 n. 9602, pres. Caringella, est. Picardi (Giornale dir. amm. 2/2026, 245 solo massima): L’azione contro la discriminazione prevista dall’art. 44, DLg 286/1998 è esperibile anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l’adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l’atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell’esercizio della potestà amministrativa. La controversia, tuttavia, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo qualora la parte, dinanzi a un atto considerato discriminatorio, non proponga l’azione di cui all’art. 44 DLg 286/1998, esperibile solo dinanzi al giudice ordinario, bensì impugni il provvedimento amministrativo con l’ordinaria azione di annullamento al fine di ottenerne la caducazione, così come nel caso in cui si verta in una materia in cui il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva. - (commento di) Fabrizio D’Alessandri, La giurisdizione sulle azioni di annullamento dei provvedimenti discriminatori dell’amministrazione (Guida al diritto 21/2026, 245-255). La sentenza afferma, in controtendenza rispetto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, ove il privato inciso negativamente chieda l’annullamento del provvedimento discriminatorio, la controversia spetta al plesso giurisdizionale amministrativo, anche qualora non si versi in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. e a maggior ragione in quest’ultimo caso. in tema di responsabilità della PA per lesione dell’affidamento (giurisdizione): - Cass. SSUU 25.9.25 n. 26080 (Giornale dir. amm. 2/2026, 256 s.m.): 1. La PA è obbligata non solo alla corretta adozione delle scelte amministrative, ma anche ad adeguare le proprie condotte nella consapevolezza che lo svolgimento di attività amministrativa può determinare un’indebita ingerenza nella sfera dei destinatari ed indirizzarne erroneamente le scelte, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa al conseguimento delle bene della vita cui è finalizzato l’interesse legittimo. 2. L’azione di risarcimento del danno per lesione dell’incolpevole affidamento nel rilascio di un provvedimento annullato (o legittimamente negato) è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie indicate dall’art. 133 c.p.a. Negli altri casi, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario. - Fulvio Cortese, Sulla lesione dell’affidamento come fattispecie autonoma (Giornale dir. amm. 2/2026, 256-262): Discostandosi dalla tesi del Consiglio di Stato (Ad. Plen., 29.11.21, n. 20; Cons. Stato IV, 25.11.24 n. 9467), le SSUU ribadiscono il proprio consolidato orientamento sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario - salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - ogni qual volta si domandi in giudizio un risarcimento del danno per lesione dell’affidamento incolpevolmente prestato circa la legittimità di un provvedimento favorevole in seguito annullato o anche circa il rilascio di un provvedimento favorevole poi legittima- mente negato. in tema di università (dottorato): - TAR Roma 3^-ter, 7.7.25 n. 14126, pres. Tuccillo, est. Gallucci (Giornale dir. amm. 2/2026, 263 s.m.): Va ritenuta illegittima la motivazione del provvedimento di esclusione dal corso di dottorato da parte dell’Ateneo, che valuti come insufficienti le attività di ricerca senza fondarle su verifiche formalmente previste dal regolamento di dottorato. (La sentenza censura l’errore dell’Università nell’interpretare la durata obbligatoria del tirocinio in azienda e l’assenza di obblighi di pubblicazione scientifica durante l’anno di dottorato, e anche per non avere considerato adeguatamente la documentazione medica presentata dal dottorando, rilevante per la possibilità di svolgere periodi di ricerca all’estero; su tali premesse, annulla l’esclusione e ordina la rinnovazione della valutazione nel rispetto delle regole procedimentali). - (commento di) Silvia De Nitto, Autonomia universitaria tra formalismo regolamentare e giudizi qualitativi (Giornale dir. amm. 2/2026, 263-268). La sentenza evidenzia l’illegittimità del provvedimento per assenza di criteri valutativi predeterminati, mancanza di verifiche formali e violazione del diritto alla partecipazione procedimentale, ma nello stesso tempo richiama la necessità di un giudizio sostanziale sulla maturità scientifica dello studente. c.s. Username, password, app, scarica l'app, codici OTP generati dall'app, firma elettronica semplice, firma elettronica avanzata, firma digitale remota, Spid, Cie, PIN, PUK, PEC, login …. È il peggior inferno che l'uomo abbia creato in terra. Si chiama burocrazia digitale .(Luigi Mascheroni, sulle disavventure di Papa Leone XIV, alle prese con l'aggiornamento dei suoi dati presso una banca di Chicago)