l'angolo dell'attualità

Autore: Carmine Spadavecchia 27 giugno 2025
sulla difesa comune della Ue : - Edoardo Chiti, Il rafforzamento della difesa europea (Giornale dir. amm. 2/2025, 145-151) in tema di contratti pubblici post Brexit: - Giulio Napolitano e Leonardo Parona, La riforma dei contratti pubblici nel Regno Unito dopo la Brexit (Giornale dir. amm. 2/2025, 152-162). Il Procurement Act 2023 rappresenta per il Regno Unito uno dei più rilevanti interventi di riforma del sistema amministrativo nell’era post-Brexit. Lo spirito autenticamente britannico della riforma: indirizzo politico e learning by doing. in tema di disabilità nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza): - Berardino Zoina, La disabilità nel PNRR (Giornale dir. amm. 2/2025, 163-170) in tema di turismo urbano : - Fabio Cusano, I rimedi urbanistici alla disneyficazione delle città (Giornale dir. amm. 2/2025, 171-180). Poteri e competenze di dell’ente locale per la gestione del fenomeno turistico. Attuale inadeguatezza. Possibili traiettorie di ricerca e proposte di tramite strumenti di governo innovativi. Contingentamento degli immobili destinati ad affitti brevi. Analisi in chiave comparatistica. in tema di contratti pubblici (Correttivo al codice): DLg 31.12.2024 n. 209 [testo coordinato in GU 22.1.25 n. 17, s.o. 3] Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Giulio Napolitano, Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici: applicazione pratica e prospettive (Giornale dir. amm. 2/2025, 181-184) - Elio Leonetti, PMI, subappalto e avvalimento (Giornale dir. amm. 2/2025, 184-188) - Alfredo Vitale, Le tutele lavoristiche nell’esecuzione dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 2/2025, 188-193) - Riccardo Esposito, La fase esecutiva (Giornale dir. amm. 2/2025, 194-201). L’anticipazione contrattuale (art. 125), le penali, i premi di accelerazione (art. 126); le novità in tema di varianti in corso d’opera (art. 120) e revisione prezzi (art. 60). - Lavinia Zanghi Buffi, La finanza di progetto (Giornale dir. amm. 2/2025, 201-206) Paolo Clarizia, L’insostenibile instabilità del regime dei consorzi stabili (Giornale dir. amm. 2/2025, 206-211). Il nuovo regime denota una tendenziale inversione di tendenza rispetto al Codice previgente, e sembra contraddire la ratio pro-concorrenziale alla base del modello aggregativo consortile, quella cioè di aumentare le chance di aggiudicazione degli appalti pubblici alle piccole e medie imprese, rischiando di limitare irrimediabilmente l’operatività dei consorzi stabili. sulla legge di bilancio : L 30.12.2024 n. 207 [testo coord. GU 20.1.25 n. 15, s.o. 2, in vigore dal 1 gennaio 2025], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 - (commento di) Rita Perez, Il bilancio per il 2025 e i condizionamenti europei (Giornale dir. amm. 2/2025, 212-216) - (commento di) Alessandra Villa, Istruzione, editoria e cultura (Giornale dir. amm. 2/2025, 217-224) - (commento di) iustino Lo Conte, Interventi sociali, agricoltura e infrastrutture (Giornale dir. amm. 2/2025, 224-231) - (commento di) Melissa Ridolfi, La spesa dello Stato: revisione, monitoraggio e capacità amministrativa (Giornale dir. amm. 2/2025,232-239) in tema di autonomia differenziata : - Corte cost. 3.12.24 n. 192, pres. Barbera, red. st. Pitruzzella (Giornale dir. amm. 2/2025, 240 solo massima): Non è fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (L 86/2024), mentre sono illegittime alcune specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. - (commento di) Gianluca Gardini, Il regionalismo differenziato di fronte alla Consulta (Giornale dir. amm. 2/2025, 240-252) sul principio del risultato e della fiducia : - Cons. Stato V, 1.10.24 n. 7875, pres. De Nictolis, est. Fasano (Giornale dir. amm. 2/2025, 253 s.m.): Il “principio del risultato” e il “principio della fiducia”, anche se non applicabili ratione temporis alla vicenda processuale in esame, costituiscono criteri immanenti nel sistema, svolgendo una funzione regolatoria, pertanto devono guidare l’interprete nella lettura e nell’applicazione della disciplina di gara, rendendosi funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti, all’esito di un realizzato contesto partecipativo ispirato all’attuazione della massima concorrenzialità, altrimenti precluso dall’interpretazione formalistica ed escludente delle disposizioni della lex specialis come invocata dall’appellante. L’operazione condotta dal nuovo Codice è stata, in sostanza, quella di proclamare direttamente l’esistenza di regole aventi un valore particolare, in altre parole, principi già esistenti nel settore, cui è stato conferito un potente rilievo assiologico. Di conseguenza, i suddetti principi possono essere adottati dal giudice quale criterio orientativo anche i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di procedure di appalto, come quella in esame, non regolamentata dal DLg 36/2023. - (commento di) Gianluca Briganti, I principi del risultato e della fiducia: criteri immanenti nel sistema dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 2/2025, 253-259) sul danno da ritardo (inerzia della PA e sopravvenienze normative): - Cons. Stato VII, 4.9.24 n. 7422, pres. Taormina, est. De Berardinis (Giornale dir. amm. 2/2025, 260 s.m.): Il principio del tempus regit actum, in base a cui la PA è tenuta a seguire la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale, trova applicazione anche laddove lo stesso giunga in ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento, rispetto al quale l’interessato trova apposito sistema di tutela nel rito del silenzio e nell’azione di risarcimento del danno. - (commento di) Ilaria Costanzo, Jus superveniens e inerzia della pubblica amministrazione (Giornale dir. amm. 2/2025, 260-268) in tema di ASN (abilitazione scientifica nazionale) e sindacato giurisdizionale: - TAR Roma 3^-bis, 28.5.24 n. 10798, pres. Raganella, est. Caputi (Giornale dir. amm. 2/2025, 269 s.m.): A fronte del superamento di tre “mediane”, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore: in particolare, la commissione deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre “mediane”) la valutazione del candidato, che già di per sé deve essere stata condotta in modo analitico. In altri termini, laddove un candidato all’ASN abbia maturato, tra quelli legalmente prestabiliti e preordinati ad una tendenziale oggettivazione dei parametri di valutazione degli aspiranti, indici più che soddisfacenti, allora i giudizi individuali dei commissari e collegiale della commissione devono essere particolarmente rigorosi, intimamente coerenti, analitici e diffusi nella motivazione onde la commissione stessa possa pervenire ad una valutazione di segno contrario (ai fini dell’ASN) rispetto a quello che si ricaverebbe dall’analisi degli stessi indici. - (commento di) Giulio Rivellini, L’abilitazione scientifica nazionale e la scienza privata del giudice amministrativo (Giornale dir. amm. 2/2025, 269-276). Il TAR annulla il rigetto di una domanda di abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia valutando autonomamente la coerenza e il pregio di una pubblicazione scientifica del candidato, invece di ordinare l’acquisizione di una consulenza tecnica. Le incongruenze della giurisprudenza amministrativa circa l’ASN. Il tipo di controllo affidato al giudice: l’alternativa tra sindacato forte e mero controllo estrinseco. La scienza privata del giudice amministrativo. c.s. Talenti - In politica, come nella nazionale, dovrebbero giocare sempre i migliori. Ma non è mai così, in nessuna parte del mondo (Michel Platini) - Il talento non esiste, bisogna guadagnarselo (Jannik Sinner. con Andrea Bocelli in "Polvere e gloria")
Autore: Alma Chiettini 26 giugno 2025
Cass. civ., sez. V, 4.6.2025, n. 14915; 3.6.2025, n. 14881; 7.3.2025, n. 6172 La definizione di “ coltivatore diretto ” è dettata da disposizioni legislative di carattere speciale previste per il settore agricolo, quali: - a) l’ art. 48 della l. n. 454 del 1961 , che definisce coltivatori diretti “ coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento e il governo del bestiame ”; - b) l’ art. 6 della l. n. 203 del 1982 , secondo cui “ sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego delle macchine agricole ”; - c) l’ art. 2 della l. n. 1047 del 1957 ai sensi del quale “ sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all’allevamento ed al governo del bestiame ”. La figura dell’ imprenditore agricolo professionale (IAP) - che ha sostituito la previgente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) – è stata invece introdotta col d.lgs. n. 99 del 2004 , che all’art. 1 definisce tale colui che, “ in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro ”. Con le pronunce odiernamente segnalate, la Corte di legittimità ha chiarito alcune questioni in materia. Innanzitutto, le differenze tra la figura del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo professionale (IAP). Sul punto, è stato evidenziato che “ai fini della qualifica di coltivatore diretto, il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che il soggetto dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”. Ne consegue che un “IAP non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso ‘conduca’ direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo”; pertanto, per un coltivatore diretto rimane forte il legame con il fondo agricolo, ma così non è per un IAP, in quanto è evidente l’assenza di un collegamento diretto con l’esercizio di un’attività sul campo, che può esprimersi con modalità direzionali e organizzative dell’attività agricola e di allevamento del bestiame, rappresentando una figura moderna di imprenditore del settore agricolo, che riveste un ruolo dirigenziale e non meramente esecutivo e manuale. In definitiva, le due figure del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo professionale individuano soggetti distinti che coesistono nell’ordinamento (così la sentenza n. 14915 del 2025 ). A fini dell’ imposta comunale sugli immobili , i requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato previsto, per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli a titolo principale, dall’ art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 (azzeramento o riduzione dell’imposta) sono: - a) iscrizione negli appositi elenchi comunali; - b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia; - c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili; - d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito. Su questo tema è stato precisato che “ l’iscrizione è idonea a provare la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell’elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, legata all’agricoltura; all’opposto, il terzo - ma anche il quarto - requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni e al reddito, vanno provati in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, la quale, pertanto, non compete ” (vedasi anche Cort. Cost. n. 87 del 2005 ). E, con riferimento alla figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale, sostituita dall’imprenditore agricolo professionale (IAP), la Corte ha ricordato che l’attribuzione della qualifica di IAP è di competenza delle Regioni , che accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 99 del 2004; che ogni Regione regolamenta le condizioni per ottenere il riconoscimento della qualifica di IAP e i criteri per la verifica del requisito del tempo dedicato oltre che per le modalità di computo del requisito del reddito ricavato; che IAP, diversamente dal coltivatore diretto, non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso conduca direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo. E ha quindi precisato che “il venir meno della figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale e la sua sostituzione con quella dell’IAP ha ridefinito le condizioni per il riconoscimento dell’agevolazione ICI, rendendo esigibile non più l’iscrizione nell’elenco comunale ma l’iscrizione negli elenchi o albi regionali, essendo stato demandato alle regioni il compito di verificare, in capo all’imprenditore agricolo richiedente, il possesso dei requisiti soggettivi per l’attribuzione della qualifica di professionalità, da cui derivano, tra l’altro, le agevolazioni in oggetto” (così la sentenza n. 14881 del 2025 ). Infine, la qualifica di IAP può essere posseduta anche da società , sia di persone, sia cooperative sia di capitali, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; - b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; - c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ( art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004 ). Con una modifica del 2005 il legislatore ha soggiunto, col comma 3 bis , che “ la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore a una sola società ”. La ratio legis di tale precisazione normativa ha un intento antielusivo , ossia è volta a evitare che un soggetto in possesso della qualifica di IAP assuma il ruolo di amministratore in più società con conseguente sfruttamento di tale tipologia societaria, dando così luogo al fenomeno abusivo del c.d. “ IAP itinerante ”. La giurisprudenza non si era peraltro trovata concorde sull’ interpretazione della novella legislativa di cui al riportato comma 3 bis e si è chiesta se il limite (di una società) previsto in relazione all’apporto della qualifica (di IAP) da parte dell’amministratore si riferisce alle sole società di capitali o anche alle società di persone . Su questo punto, la Corte di legittimità ha recentemente chiarito che il citato comma 3 bis costituisce “ una deroga al principio generale che importa la rilevanza delle attività dell’amministratore (di società di capitali) ai fini del conseguimento (e della stessa conservazione) della qualifica di imprenditore agricolo professionale; e detta deroga - che sicuramente non opera nei confronti del socio (imprenditore agricolo a titolo professionale) - non preclude all’amministratore di società di rivestire un siffatto incarico in più società agricole solo rimanendo escluso che la società di capitali possa qualificarsi alla stregua di un imprenditore agricolo professionale in ragione del conferimento di un incarico amministrativo a chi quella qualifica abbia già apportato ad altra società di capitali ”. Pertanto, laddove “l’apporto consegua dalla partecipazione del socio di società di persone, la disposizione del comma 3 bis rimane inapplicabile - identificandosi l’apporto con la partecipazione societaria del socio imprenditore agricolo professionale - in quanto la cennata deroga è destinata ad operare solo laddove l’apporto consegua (nelle società di capitali) dall’amministratore imprenditore agricolo professionale (che, però, può legittimamente utilizzare lo svolgimento dell’attività gestoria ai fini del mantenimento della ridetta qualifica di IAP)”. E, in conclusione, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “ le agevolazioni tributarie previste dal d.lgs. n. 99 del 2004 in favore dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) si estendono alle società agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad oggetto esclusivo l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c., almeno uno dei soci nel caso di società di persone, almeno un amministratore nel caso di società di capitali, e almeno un amministratore che sia anche socio nel caso di cooperative, possiedano detta qualifica di IAP. Conseguentemente, la limitazione dell’art. 1, comma 3 bis, secondo cui la qualificazione di IAP può essere apportata dall’amministratore a una sola società, integrando una deroga al principio generale che importa la rilevanza delle attività dell’amministratore ai fini del conseguimento (e della stessa conservazione) della qualifica di imprenditore agricolo professionale, deroga volta a contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP itinerante (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso ” (così la sentenza n. 6172 del 2025 ).
Autore: Carmine Spadavecchia 26 giugno 2025
in tema di decretazione d’urgenza (a proposito del DL sicurezza): DL .11.4.2025 n. 48 - L 9.6.2025 n. 80, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 24/2025, 19), sotto il titolo “Una conversione del Dl sicurezza senza alcuna modifica parlamentare” - guida alla lettura (Guida al diritto 24/2025, 20-21) [rimanda a Guida al diritto nn. 16-17/2025 - commenti: - Giulio M. Salerno*, Decretazione d’urgenza in crisi, serve una profonda riscrittura (Guida al diritto 24/2025, 15-17, editoriale) [*professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Macerata] - Tullio Padovani, Occupazione case e blocco stradale, nuove incriminazioni poco efficaci (Guida al diritto 24/2025, 22-24) [le novità] in materia di appalti (correzione di errore materiale nel bando di gara): - Cons. Stato IV 9.5.25 n. 4019, pres. Carbone, est. Santise (Guida al diritto 24/2025, 29): Fermo restando che «non ogni errore può essere emendato dalla stessa stazione appaltante con i chiarimenti, pena il rischio che così facendo si possa giungere ad una modifica non consentita degli atti di gara, è ben possibile che la stazione appaltante, in presenza di un errore palese in relazione ad una richiesta certificazione non più in vigore, specifichi e precisi quale sia la certificazione che per legge deve essere posseduta dagli operatori economici partecipanti alla gara. (In appello l’appellante aveva eccepito che la stazione appaltante si era limitata a correggere un errore materiale facilmente rilevabile in quanto la certificazione UNI EN 15359:2011 inizialmente richiesta ai concorrenti era stata abrogata in data anteriore alla pubblicazione del bando di gara. Il CdS ha accolto il motivo, osservando che il giudice di primo grado si era limitato ad una lettura «formalistica» degli atti di gara senza tener conto che sono gli stessi principi della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’azione amministrativa (art. 2, comma 1, DLg 36/2023), nonché della buona fede e della correttezza nelle procedure di gara, a giustificare un tale esito (art. 5 DLg 36/2023). Nu in materia di appalti (revisione prezzi) : - Cons. Stato IV 5.5.25 n. 3787, pres. Neri, est. Furno (Guida al diritto 24/2025, 30): In materia di revisione prezzi nei contratti di appalto di lavori, di servizi e di fornitura ha sempre operato la clausola di specialità dei rapporti con le PA, di talché i normali parametri normativi (artt. 1467 ss., 1664, 1677, etc., c.c.) di regola non operano nei predetti rapporti obbligatori, che sono disciplinati, sotto questo profilo, da norme speciali ad hoc, che, tendenzialmente, restringono il margine di scelta discrezionale dell’Amministrazione committente, vincolandola variamente a stringenti e ben definiti presupposti sostanziali e procedimentali (per lo più preordinati alla tutela dell’economicità dell’azione amministrativa e al controllo della spesa pubblica, nonché, guardando al profilo eurounitario, alla tutela della concorrenza e del mercato). in tema di locazioni turistiche (poteri del Comune): - Cons. Stato V 7.4.25 n. 2928, pres. Fantini, rel. Picardi (Guida al diritto 24/2025, 76 T): 1. La segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 L 7.8.1990 n. 241 prevista dalla normativa statale (DL 145/2023 – L 191/2023) in materia di turismo è richiesta in presenza di un'attività di natura imprenditoriale e legittima, in caso di accertata difformità, l'esercizio da parte dell'Amministrazione di poteri prescrittivi e inibitori. Le Regioni, nell'esercizio della propria potestà legislativa residuale, possono prevedere ulteriori adempimenti amministrativi purché rispettosi delle materie rimesse alla potestà legislativa esclusiva statale che, avendo natura trasversale, limitano l'estensione delle previsioni regionali. In questo quadro si inseriscono le locazioni di immobili per finalità turistica stipulate nell'ambito di un'attività non imprenditoriale che sono riconducibili al godimento indiretto degli immobili di cui un soggetto è proprietario. Sul piano amministrativo, pertanto, non possono configurarsi poteri inibitori o prescrittivi da parte dell'Amministrazione che può invece imporre l'obbligo di una mera comunicazione di inizio attività (C.I.A.) a fini di monitoraggio. È dunque rispettosa del riparto di potestà legislativa costituzionale la L 1.10.2015 n. 27 della regione Lombardia, che non conferisce ai comuni alcun potere di controllo sulla stipula dei contratti di locazione turistica al di fuori dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, da ciò derivando l'illegittimità per violazione del principio di legalità e di tipicità di quei provvedimenti che inibiscono tali attività a seguito di comunicazione fornita dal privato. Resta invece comune a tutti gli immobili destinati ad attività turistica il rispetto dei requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dalla normativa di settore. 2. In presenza di un regolamento sopravvenuto alla presentazione dell'istanza o alla comunicazione del privato si può configurare l'interesse all'impugnazione se le norme regolamentari successive producono una lesione attuale e concreta nella sfera giuridica del privato. In caso contrario, il regolamento va impugnato unitamente al provvedimento applicativo delle nuove previsioni. ovo - (commento di) Giulia Pernice, Onere di impugnazione immediata per i regolamenti rivolti verso i privati (Guida al diritto 24/2025, 83-86). La locazione turistica, esercitata in forma non imprenditoriale, è un atto dispositivo dell’immobile oggetto del diritto di proprietà ed esercizio della libertà contrattuale del disponente. in tema di farmacie : - TAR Sicilia 1^, 22.4.25 n. 881, pres. Veneziano, est. Mulieri (Guida al diritto 24/2025, 30): Le prestazioni erogate dalle farmacie dei servizi, quale segmento di diretta articolazione del servizio sanitario nazionale, non sono assimilabili a quelle rese dagli operatori sanitari autorizzati e accreditati, in quanto le farmacie rendono servizi a forte valenza socio-sanitaria, mentre le strutture ambulatoriali sono abilitate all’esercizio di attività sanitarie. La non assimilazione delle loro prestazioni a quelle rese dai professionisti sanitari, esclude la violazione delle regole in materia di autorizzazione sanitaria. in materia fiscale (detrazioni Irpef per figli a carico): - Cass. trib. 7.6.25 n. 15224 (Guida al diritto 24/2025, 27): La detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall’art. 12, comma 1, DLg 546/1992 è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest’ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori. L’art. 12 Tuir, nella versione applicabile ratione temporis, dispone “1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: ... c) 800 euro per ciascun figlio ... In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. r in tema di condominio (conflitto di interessi): - Cass. 2^, 20.3.25 n. 7491 (Guida al diritto 24/2025, 32 T): In caso di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, non sussiste il diritto di quest'ultimo, che è portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione. ag - (commento di) Mario Piselli, Compagine condominiale divisa in due gruppi con interessi opposti (Guida al diritto 24/2025, 35-36) in tema di danno da cose in custodia : - Cass. 3^, 8.7.24 n. 18518 (Guida al diritto 24/2025, 37 T): In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. A carico del soggetto custode della cosa, invece, resta l'onere di provare la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, c.p. come causa esclusiva di tale evento. - (commento di) Filippo Martini, Custode del bene e vittima, chiarita la distribuzione degli oneri probatori (Guida al diritto 24/2025, 40-43) in tema di indennizzi a vittime di reati : - Corte giust. Ue 10^, 2.5.25, causa C-640/24 (Guida al diritto 24/2025, 88 solo massima): L'art. 12, par. 2, della direttiva 29.4.2004 n. 80 (2004/80), relativa all’indennizzo delle vittime di reato, osta alla normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che, in caso di omicidio, subordina il diritto all'indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un coniuge superstite, di figli nonché dei genitori di tale persona ed esclude da un siffatto diritto i nonni nonché gli zii e le zie di quest'ultima. - (commento di) Marina Castellaneta, Indennizzi alle vittime di reati violenti, la Corte Ue boccia il “sistema a cascata” della normativa italiana (Guida al diritto 24/2025, 88-90) in materia penale (concorso tra aggravanti e recidiva): - Corte cost. 27.5.25 n. 74, pres. Amoroso, red. Petitti (Guida al diritto 24/2025, 54 T): L'art. 63, terzo comma, c.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, c.p. si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla». - (commento di) Carmelo Minnella, Eliminata l’irragionevolezza rispetto alla lex mitior in caso di reiterazione (Guida al diritto 24/2025, 58-63) in materia penale (divieto di avvicinamento): - Cass. pen. 6^, 12.3-15.5.25 n. 18329 (Guida al diritto 24/2025, 64 T): In tema di divieto di avvicinamento imposto con la misura cautelare, non scrimina la condotta delittuosa ex art. 387-bis c.p.p la circostanza che la persona consenta al vietato avvicinamento da parte dell'imputato, giacché la normativa di settore è fortemente orientata a tutelare la vittima di condotte maltrattanti, considerando la sua posizione vulnerabile, evitando che la stessa vittima possa influire sulla prosecuzione del procedimento (ritrattando l'accusa): in questa situazione di squilibrio che giustifica una tutela rafforzata della vittima non può dunque essere affidato alla stessa di far venir meno la misura di protezione imposta all'agente. - (commento di) Giuseppe Amato, Tutelare l’incolumità della persona anche contro la sua stessa volontà (Guida al diritto 24/2025, 66-68) in tema di giustizia riparativa : - Fabrizio Cacace (avvocato), Giustizia riparativa, la riforma ignora i rischi di vittimizzazione secondaria (Guida al diritto 24/2025, 12-14, editoriale). Prime applicazioni della giustizia riparativa istituzionalizzata introdotta dal DLg 10.10.2022 n. 150. Nessuna misura volta a contrastare casi di vittimizzazione secondaria. Finché non si porrà mano al decreto legislativo per adeguarlo alla Direttiva 29/2012/UE, nella quale il fenomeno trova precisi richiami, l'unico filtro è l'adozione di protocolli per l'organizzazione pratica di una valutazione individualizzata dei rischi di vittimizzazione secondaria. c.s. Una democrazia non può durare senza una forte moralità pubblica (Alexis de Tocqueville)
Autore: Carmine Spadavecchia 26 giugno 2025
su professione forense e IA (intelligenza artificiale): - Carlo Foglieni*, Avvocatura e IA, transizione graduale per difendere il diritto con l’innovazione (Guida al diritto 23/2025, 12-14, editoriale) [*presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga)] sulla partecipazione dei lavoratori all’impresa : L 15.5.2025 n. 76 [GU 26.5.25 n. 120, in vigore dal 10 giugno 2025], Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese - testo del la legge (Guida al diritto 23/2025, 16-19) - commenti: - Emanuele Cervio, Volontà dei soci e contrattazione: i “pilastri” della collaborazione (Guida al diritto 23/2025, 20-23) [le novità] - Emanuele Cervio, Partecipazione diretta nel dualistico, ma la novella rischia un basso impatto (Guida al diritto 23/2025, 24-27) [partecipazione gestionale] - Francesco Ciampi, Passo avanti per il mondo del lavoro anche con un’applicazione limitata (Guida al diritto 23/2025, 28-31) [altre forme di partecipazione] sul c.d. DL catastrofi : DL 31,3,2025 n. 39 - L 27.5.2025 n. 78, Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali - testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione (Guida al diritto 23/2025, 32-34) - commento di Francesca Colombo, Per gli indennizzi ai non proprietari vale il criterio del lucro cessante (Guida al diritto 23/2025, 35-38) NdR – testo del decreto-legge e commenti in Guida al diritto 15/2025 sulla responsabilità della PA : - Cass. 3^, 19.5.25 n. 13289 (Guida al diritto 23/2025, 54 solo massima, annotata): In tema di responsabilità della PA per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto dal privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo per sé ampliativo, successivamente annullato in sede giurisdizionale, la pendenza del giudizio impugnatorio avverso il provvedimento esclude che il privato possa considerarsi in condizione soggettiva di buona fede, con riguardo alle conseguenze derivategli, per fatti verificatisi dopo l'avvio del giudizio, dall'aver confidato nella legittimità dell'atto, giacché la necessaria conoscenza della pendenza dello stesso giudizio è logicamente incompatibile con l'affidamento incolpevole e le attività comunque compiute derivano dalla libera assunzione del relativo rischio da parte del privato. in tema di confisca urbanistica (rimessione alla Corte costituzionale) - Corte d’appello Lecce, 1^ pen., 30.5.25 (ord.za) (Guida al diritto 23/2025, 87-88 solo massima, annotata): In tema di lottizzazione abusiva, è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 6, comma 2, Cedu, quale parametro interposto dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343, e in riferimento all'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quali parametri interposti degli artt. 11 e 117, comma l, della Costituzione, con riferimento all'art. 578-bis c.p.p. nella parte in cui, secondo il “diritto vivente” (Cass. SSUU penali, 30.1.20 n. 13539), quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all'art. 44, comma 2, DPR 380/2001, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato di lottizzazione abusiva di cui all'art. 44, lett. c), DPR 380/2001 per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. in tema di condono edilizio (silenzio-assenso): - Cons. Stato VII 9.4.25 n. 3051, pres. Chieppa, est. Noccelli (Guida al diritto 23/2025, 43): Anche a voler ritenere le istanze carenti nel momento della loro presentazione, non può dubitarsi dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso ove ne ricorrano i presupposti, costituiti dalla presentazione di tutti i documenti e dall’effettuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla legge a tale scopo: pagamento dell’oblazione, produzione delle ricevute di eseguito versamento all’erario, presentazione della dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del richiedente, perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere, denuncia in catasto, decorso del termine di 24 mesi senza l’adozione di provvedimento negativo. (Nella specie, il CdS osserva che l’integrazione documentale richiesta dopo i primi 4 anni era già stata adempiuta dall’appellante con riferimento a tutte le 32 istanze di condono edilizio, per cui alla data di emanazione del provvedimento impugnato le opere sanzionate con il diniego erano già da molto tempo, cioè quasi 6 anni e mezzo, assentite in sanatoria, e quindi, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, munite del richiesto titolo autorizzativo. Visto il tempo trascorso, neppure era più possibile per l’A. intervenire in autotutela per annullare il silenzio-assenso formatosi sulle istanze). sulla valorizzazione turistica di beni culturali (overtourism): - Cons. Stato IV 15.4.25 n. 3258, pres. Carbone, rel. Arrivi (Guida al diritto 23/2025, 43): Nella valorizzazione turistica dei beni culturali è necessario che l’Amministrazione proceda a un bilanciamento degli interessi in gioco, alla ricerca di un giusto equilibrio, soprattutto sotto tre profili: la conservazione del bene-risorsa turistica; la tutela dei cittadini e delle imprese residenti nelle aree oggetto di attrazione turistica (è il caso oggetto della fattispecie in esame); il macro-impatto sul territorio (ad esempio, l’emergenza abitativa conseguente alla prevalente destinazione degli immobili ad affitti a breve termine per i turisti, con sacrificio della precedente offerta abitativa verso cittadini e studenti). Tale operazione di equilibrio deve comportare l’analisi e l’adozione di strumenti amministrativi e regolatori che sono anch’essi nuovi. (Nella fattispecie, il CdS ha statuito nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di primo grado, che aveva annullato i provvedimenti adottati dal Comune di Pisa, di approvazione dei progetti di ripristino dei camminamenti sulla cinta muraria, in quanto non prevedevano misure atte a impedire affacci e vedute sull'immobile confinante, di proprietà della Fondazione ricorrente. Il Comune avrebbe dovuto agire con maggiore attenzione in modo non astratto ma “effettivo” mettendo in campo misure efficaci a evitare il sovraffollamento del camminamento murario, nascondendo - nei limiti di quanto sia confacente all’attrattività del sito turistico e all’estetica dei luoghi - la visuale sulle proprietà private sottostanti, ottenendo così il risultato di proteggere “quiete e riservatezza” degli interessati). sui Cct (collegi consultivi tecnici) (linee guida): - TAR Lazio 3^, 19.5.25 n. 9437, pres. Stanizzi, rel. Biffaro (Guida al diritto 23/2025, 90 T): Le linee guida approvate con il DM 17.1.2022 n. 12 sono illegittime nella parte in cui non includono l'avvocato del libero foro tra le professionalità idonee per ricoprire il ruolo di presidente del collegio consultivo tecnico a differenza di altri giuristi come magistrati, avvocati dello stato, prefetti, dirigenti pubblici e delle stazioni appaltanti private. Infatti, le linee guida, da un lato, accomunano figure con un rapporto di servizio con l'amministrazione e altre prive di tale rapporto, dall'altro lato, non considerano il rilievo ordinamentale che riveste l'attività forense alla luce dell'art. 24 Cost. - (commento di) Andrea Nardi, Una disparità tra operatori del diritto superata anche dal “correttivo” (Guida al diritto 23/2025, 98-101) in tema di immigrazione (favoreggiamento dell’ingresso di minori): - Corte giust. Ue, Sezione grande, 3.6.25, causa C-460/23 (Guida al diritto 23/2025, 44): L’art. 1 della direttiva 28.11.2002 n. 90 (2002/90/Ce), volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, stabilisce che “1. Ciascuno Stato membro adotta sanzioni appropriate: a) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al transito degli stranieri”. La previsione della direttiva non è in sé violativa dei diritti fondamentali della persona se applicata tenendo conto di tali diritti. Pertanto, nel caso di accompagnamento di minori stranieri va tenuto conto se l’adulto irregolare sia genitore del bambino o ne abbia il legale affidamento, poiché in tal caso prevale il fatto che egli esercita la responsabilità che gli incombe. Ne discende che allo straniero che fa ingresso illegale nella Ue non può essere contestato anche il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina se ha condotto con sé minori di cui abbia la responsabilità. (Nel caso di specie il reato, previsto nel nostro ordinamento dal TU immigrazione, era stata contestato a una donna che senza titolo aveva attraversato la frontiera italiana giungendo in aeroporto accompagnata dalla figlia minorenne e dalla nipote, anch’ella minore, ma di cui aveva l’affidamento a causa della morte della madre). Inoltre, la persona proveniente da un Paese terzo che all’atto di presentazione alla frontiera eserciti il proprio diritto di asilo chiedendo protezione internazionale, non è in situazione irregolare fino almeno al primo grado di giudizio del procedimento con cui i giudici nazionali valutano la domanda presentata. in tema di successioni (testamento): - Cass. 2^, 11.4.25 n. 9534 (Guida al diritto 23/2025, 46 T): 1. La circostanza che il de cuius si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficia la validità del testamento, ove tali modalità siano le uniche coerenti con le condizioni di salute del testatore, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà. 2. È nulla la sentenza pronunciata da un collegio cui abbia partecipato un magistrato ausiliario, salva la "temporanea tollerabilità costituzionale" fino al 31 ottobre 2025, per non privare immediatamente le Corti d'appello dell'apporto necessario alla riduzione dell'arretrato. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Giudici onorari presenti nel collegio, sentenza valida fino a ottobre 2025 (Guida al diritto 23/2025, 50-53) in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 8^, 5.6.25, causa C-292/24 (Guida al diritto 23/2025, 104 s.m.): L'art. 31, par. 2, seconda frase, della Convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale va interpretato nel senso che un reclamo dovuto a un ritardo nel trasporto di bagagli può essere effettuato prima della data in cui i bagagli di cui trattasi sono stati messi a disposizione del loro destinatario. - (commento di) Marina Castellaneta, Ritardo dei bagagli: sì al reclamo prima della data di messa a disposizione da parte della Compagnia (Guida al diritto 23/2025, 104-106) in tema di reati informatici (furto di messaggi WhatsApp): - Cass. pen. 5^, 23.5.25 n. 19421 (Guida al diritto 23/2025, 42): WhatsApp può essere considerato un sistema informatico, essendo un’applicazione software progettata per gestire la comunicazione tra utenti attraverso messaggi, chiamate e videochiamate, utilizzando reti di computer per trasmettere i dati, combinando hardware, software e reti per offrire il suo servizio. In questa prospettiva deve ritenersi che è reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) impossessarsi del cellulare altrui protetto da password, estrarne messaggi inviati e ricevuti attraverso WhatsApp, per poi girarli al proprio legale per trarne elementi utili ad una eventuale vittoria giudiziale. (L’imputato, impossessatosi di un cellulare in uso alla ex moglie, nonostante la protezione a mezzo password, aveva estratto alcuni messaggi che la stessa aveva scambiato con altra persona, consegnandoli al proprio legale affinché ne facesse uso nel giudizio di separazione, nell’ottica di una eventuale pronunzia di addebito. Per la SC integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615-ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema, posta in essere non solo da un soggetto non abilitato ad accedervi, ma anche da chi, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, ovvero ponga in essere operazioni di natura diversa da quelle per le quali l’accesso è stato consentito) in materia penitenziaria : - Corte cost. 18.4.25 n. 52, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 23/2025, 66 T): Il divieto previsto dall'art. 47-quinquies L 26.7.1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) è incostituzionale limitatamente alla parte in cui non concede al padre la detenzione domiciliare quando la madre sia deceduta o impossibilitata a occuparsi dei figli, ma questi possano essere affidati a terze persone. - (commento di) Fabio Fiorentin, La tutela della genitorialità: è un punto fermo della Consulta (Guida al diritto 23/2025, 73-78) - (commento di) Fabio Fiorentin, Legittimo il diverso trattamento previsto per le donne e gli uomini (Guida al diritto 23/2025, 79-82) c.s. Non c’è nulla di più ingiusto che fare parti uguali tra disuguali. (Don Milani)
Autore: dalla Redazione 20 giugno 2025
TAR per il Lazio, sede di Roma, sent. n. 5395 pubblicata il 17 marzo 2025 IL CASO E LA DECISIONE Una studentessa universitaria aveva partecipato, nel 2016, alla prova selettiva per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, conseguendo un punteggio non utile ai fini della collocazione in graduatoria. A seguito del proposto ricorso (collettivo), il Giudice di primo grado aveva respinto la domanda cautelare di iscrizione con riserva al corso di laurea, mentre il Consiglio di Stato aveva accolto tale domanda. In particolare, posto che il TAR per il Lazio aveva ritenuto non superata, prima facie , la cosiddetta prova di resistenza (impatto utile sul punteggio finale dell’accoglimento delle censure principali), il Giudice di appello aveva ritenuto il contrario. In esecuzione della disposta misura cautelare , dunque, la studentessa si era iscritta al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, frequentando per sei anni le lezioni previste dal relativo corso di studio e sostenendo gli esami di profitto. Tuttavia, nelle more, il TAR per il Lazio, con sentenza n. 10276 del 23 ottobre 2018 , aveva definito il giudizio instaurato con la proposizione del ricorso collettivo nell’ambito del quale era stata resa la citata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, respingendo tale ricorso e precisando che “ per quanto riguarda le posizioni degli originari ricorrenti, attualmente immatricolati, l’Amministrazione non potrà prescindere da una puntuale disamina in rapporto ai voti di ciascuno, al fine di valutare se l’ammissione possa considerarsi avvenuta per scorrimento naturale della graduatoria, con conseguente obbligo di convalida, ferma restando la possibilità che – tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali non univoci, espressi al riguardo – l’Amministrazione stessa possa rimettere all’autonomia universitaria la scelta di considerare validi gli esami comunque sostenuti, con ulteriore possibilità, sempre in via di autotutela, di tenere ferme le posizioni di ricorrenti che, nel periodo trascorso, abbiano dimostrato particolare capacità di studio nella Facoltà prescelta, ove sussista la capacità formativa dell’Ateneo interessato ”. Successivamente, il Consiglio di Stato ha a sua volta respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 10276/2018 sopra citata, escludendo l’applicabilità dell’ istituto del c.d. assorbimento , per essere esso ammesso “ soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell’ordinamento interno ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti ” e non per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato. Di conseguenza, l’Università degli Studi di Milano comunicava alla ricorrente il “blocco carriera” in applicazione della citata sentenza del Consiglio di Stato, e il Ministero dell’Università e della ricerca decideva di doversi disporre nei confronti della studentessa in questione la caducazione dell’iscrizione dal relativo corso di laurea , con invito a valutare la “ possibilità (per gli istanti che ne facciano richiesta) di garantire le carriere pregresse e gli esami sostenuti attraverso un trasferimento ad un corso affine con conseguente valutazione e convalida, ad opera degli stessi Atenei, dei CFU ottenuti ”. Avverso tali ulteriori determinazioni, l’interessata ha proposto nuovo ricorso, evidenziando, da un lato, che l’avvenuta immatricolazione e, soprattutto, il superamento degli esami di profitto, costituirebbero la dimostrazione dell’assenza di qualsivoglia pregiudizio a carico dell’Università e del Ministero competente, stante l’ormai consolidato inserimento della ricorrente nel percorso accademico. Sotto altro profilo, la studentessa ha ritenuto “improvvida” l’adozione da parte dell’Amministrazione del provvedimento di caducazione dell’iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia, in ragione della pendenza del giudizio di revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato. Il Giudice adito ha peraltro dichiarato il ricorso inammissibile, facendo rilevare che gli atti impugnati dalla ricorrente risultavano adottati in pedissequa esecuzione della sentenza di appello e che gli stessi “ non esprimono nuove manifestazioni di esercizio del potere suscettibili di radicare un rinnovato giudizio sulla relativa correttezza, trattandosi, nel primo caso, di un atto meramente esecutivo del dictum giudiziale e, nel secondo caso, di un atto meramente soprassessorio ”. D’altra parte, neanche era più possibile sovvertire l’esito del giudizio in cui la ricorrente era rimasta soccombente (giudizio nato dal ricorso collettivo avverso i provvedimenti attestanti il non superamento della prova preselettiva), posto che nel frattempo era intervenuta anche la perenzione del giudizio di revocazione, con l’effetto che la sentenza contestata aveva acquisito l’autorità di cosa giudicata e, pertanto, avrebbe fatto stato a ogni effetto tra le parti ai sensi dell’articolo 2909 c.c.. IL PRINCIPIO DELL’ASSORBIMENTO E I LIMITI DI APPLICAZIONE Il cosiddetto principio dell’assorbimento è stato positivizzato con riguardo ad una classe di ipotesi circoscritte dall’ art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168 , secondo cui « conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ». Il principio de quo è volto ad evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l’ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione. Tale disposizione ha così esteso agli esami di abilitazione professionale un orientamento già elaborato dalla giurisprudenza amministrativa per gli esami di maturità , laddove il giudizio di maturità finale, per la sua prevalenza assoluta, consentiva di ritenere assorbito un giudizio di non ammissione, superato da un provvedimento interinale di ammissione con riserva e da un giudizio finale, per l'appunto, di acquisita maturità. D’altra parte, la Corte Costituzionale, con la sentenza 1 aprile 2009, n. 108 , nel disattendere la sollevata questione di legittimità costituzionale, aveva convenuto con l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui tale disposizione non avrebbe potuto applicarsi ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione, atteso che questi ultimi sono volti ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere una determinata attività professionale , e, una volta accertata questa idoneità, tale attività deve potersi liberamente esplicare. Successivamente, anche l’ Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 28 gennaio 2015 n. 1 , ha avuto modo di ribadire il principio della inapplicabilità ai concorsi pubblici della « sanatoria introdotta dall’art. 4, comma 2-bis, della legge n. 168/2005, […] perché essa deve ritenersi ammessa soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell'ordinamento interno ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti mentre va esclusa per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato ”. Nel caso in commento, risulta che il Consiglio di Stato, quando si è pronunciato sul pregresso ricorso per l’annullamento della “bocciatura” nella prova preselettiva, consapevole di tale orientamento “restrittivo” sull’applicabilità specifica del principio dell’assorbimento, ma contemporaneamente consapevole anche degli effetti drastici derivanti dal respingere il ricorso nel merito a distanza di anni sulle carriere universitarie nel frattempo intraprese (nel caso di specie, la studentessa era divenuta, nelle more, dottoressa in medicina), aveva provato a chiedere al Ministero competente se, in considerazione della singolarità della vicenda, del tempo trascorso e dell’evoluzione degli accadimenti originata dai provvedimenti giudiziari di ammissione con riserva, ragioni di opportunità, buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa non avrebbero consigliato di confermare l’immatricolazione e lo scioglimento in senso favorevole della riserva della relativa iscrizione. In assenza peraltro di una “volontaria” presa di posizione in senso favorevole all’interessata da parte dell’amministrazione, e non sussistendo i presupposti per accogliere il ricorso della studentessa contro il mancato inserimento utile nella graduatoria prodromica all’iscrizione al corso di laurea, né per applicare nel caso in esame il cosiddetto principio dell’assorbimento, era conseguito il travolgimento di ogni effetto utile connesso alla frequenza del corso di laurea stessa, in quanto non dipendente da un accesso legittimo al corso universitario, alla luce della prova preselettiva non superata. Questo orientamento sull’ambito di applicabilità del principio di assorbimento è stato peraltro messo in discussione da altra giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata a titolo paradigmatico nella sentenza n. 7071 del 2024 emessa dal medesimo Giudice di secondo grado . Nella questione affrontata nell'ambito del contenzioso definito con tale sentenza, si trattava del mancato superamento della prova preselettiva “eventuale” stabilita in un concorso per titoli ed esami , indetto da un’Azienda Ospedaliera Universitaria, per il reclutamento di n. 10 posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore amministrativo. La prova preselettiva, da tenersi soltanto nel caso di numero elevato di domande, consisteva nella risoluzione di un test basato su una serie di quesiti a risposta multipla, estratti da apposito database pubblicato sul sito web dell’Azienda, con la precisazione che il punteggio conseguito alla preselezione non avrebbe concorso a determinare il punteggio complessivo assegnato all’esito delle prove concorsuali. In quel caso, pur essendo stato respinto il ricorso di primo grado e la domanda di misure cautelari monocratiche avverso la relativa sentenza, l’Azienda Ospedaliera interessata aveva sua sponte ammesso con riserva la candidata a sostenere la prova scritta del concorso, e la medesima candidata aveva poi superato tutte gli step previsti dalla procedura, fino alla stipula del relativo contratto di lavoro. Secondo il Consiglio di Stato, la questione attinente alla possibile applicazione del principio di assorbimento ad un caso del genere era stata posta in termini generali con l’ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio stesso ( ordinanza 7 novembre 2002, n. 6102 ), che aveva chiesto all’Adunanza plenaria di precisare se il c.d. principio di assorbimento, determinando eventualmente l’improcedibilità del gravame, potesse essere esteso anche ad altri esami o a concorsi che prevedano una prova scritta ed una prova orale, e il Giudice amministrativo di appello, con decisione del 27 febbraio 2003, n. 3 , resa in Adunanza plenaria, aveva ritenuto applicabile il principio dell’assorbimento anche in questi casi. Era stato cioè chiarito “ che l’improcedibilità del ricorso o dell’appello potrebbe discendere dalla adozione di atti diversi e ulteriori (in sostanza un autonomo ripensamento in sede amministrativa sulla negata, in precedenza, ammissione) rispetto a quelli costituenti esecuzione della misura cautelare (o della sentenza) del giudice amministrativo. Tali nuovi atti determinano infatti l’assorbimento del precedente giudizio negativo espresso ”. Il Consiglio di Stato ha pertanto applicato il principio dell’assorbimento anche alla fattispecie esaminata nel caso ad esso sottoposto, pur trattandosi di prova inserita all’interno di una procedura concorsuale. D’altra parte, una parte della giurisprudenza ha ritenuto di potere dichiarare la cessazione della materia del contendere in situazione similare a quella regolata dalla sentenza in commento (studentessa iscritta al corso di laurea a seguito di provvedimento cautelare e poi laureatasi nel corso del processo di merito), sul presupposto della constatazione che il superamento degli esami universitari comproverebbe la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio; inoltre, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso dagli interessati si porrebbe in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici e risulterebbe conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, posto che deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato , il quale abbia superato le prove di esame stesse. Al di fuori della cessata materia dichiarata in via giudiziale, peraltro, resterebbe soltanto un invito privo di vincolo conformativo, che riconosca il potere dell’Amministrazione di valutare, nell’esercizio del generale potere di autotutela , la sussistenza dei presupposti per l’eventuale convalida della carriera universitaria, anche considerando a tale fine l’ormai intervenuta e irreversibile consumazione di risorse pubbliche destinate alla formazione e la corrispondente e definitiva acquisizione da parte del ricorrente delle correlate competenze.
Autore: Carmine Spadavecchia 19 giugno 2025
sulla ipertrofia legislativa : - Marcello Clarich*, L’inutile strumento del “taglia leggi” e la ipertrofia della regolazione (Guida al diritto 22/2025, 10-12, editoriale). La legge 7.4.2025 n. 56 - che ha abrogato gli atti normativi emanati prima del 1946, in era prerepubblicana - va salutata come una iniziativa apprezzabile, ma non risolutiva in assenza di una strategia complessiva contro il proliferare di norme nazionali, regionali, comunali e comunitarie e delle autorità indipendenti. In assenza di una iniziativa coordinata e strutturata si rischia di lasciare gli operatori del diritto, le imprese e i cittadini nell'incertezza e di addossare al sistema economico costi altissimi per la mancata crescita. Lo sforzo da compiere non è abrogare le disposizioni obsolete, ma riordinare in testi unici o codici di settore le norme su specifiche materie [*professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma] sul c.d. decreto cittadinanza : DL 28.3.2025 n. 36 - L 23.5.2025 n. 74 [t.c. in GU 23.5.25 n. 118], Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 22/2025, 12-16) - commenti: - Eugenio Sacchettini, Alt ius sanguinis, il requisito è essere esclusivamente cittadino italiano (Guida al diritto 22/2025, 17-23) [le novità] - Eugenio Sacchettini, Norme di ripescaggio per coloro che “senza colpa” sono rimasti fuori (Guida al diritto 22/2025, 24-27) NdR – testo del decreto-legge e relativi commenti in Guida al diritto n. 17/2025 sul c.d. decreto Albania : DL 28.3.2025 n. 37 - L 23.5.2025 n. 75 [t.c. in GU 23.5.25 n. 118], Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 22/2025, 28-36) - commenti: - Aldo Natalini, Passano i Cpr extraterritoriali in attesa di nuove verifiche Ue (Guida al diritto 22/2025, 37-39) [le novità] - Aldo Natalini, Sul trasferimento all’hub di Gjadër restano i dubbi di costituzionalità (Guida al diritto 22/2025, 40-45) [analisi dell’articolato – a pag. 43 il protocollo Italia-Albania in sintesi] NdR – testo del decreto-legge e relativi commenti in Guida al diritto n. 14/2025 in tema di appalti (inversione procedimentale e invarianza della soglia di anomalia): - Corte cost. 30.5.25 n. 77, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 22/2025, 50): Non sono fondate le questioni di costituzionalità dell’art. 108, comma 12, DLg 31.3.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 L 21.6.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. Il fatto che il principio di invarianza della soglia di anomalia sia previsto anche nel caso di gare con inversione procedimentale non si pone in contrasto con il principio di buon andamento. Infatti, se nel corso della gara con inversione procedimentale non fosse più consentita, dopo l’apertura delle offerte economiche, la modifica della soglia di anomalia, la possibilità di selezionare la migliore offerta potrebbe risultare eccessivamente compromessa. Ciò in quanto la stazione appaltante potrebbe trovarsi costretta, nonostante la gara non si sia ancora conclusa, a mantenere ferma una graduatoria in cui sono presenti operatori economici che, non avendo dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità, non avrebbero potuto partecipare alla gara. [Il giudizio dinanzi al Tar concerneva una gara d’appalto da aggiudicare col criterio del minor prezzo avvalendosi della inversione procedimentale, che consente di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità e di capacità degli offerenti (art. 107, comma 3, codice contratti pubblici). Nell’ambito della gara aveva trovato applicazione il “principio di invarianza”, che determina l’immodificabilità della soglia di anomalia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione (art. 108, comma 12, codice). Applicando tale principio, l’Amministrazione aveva proceduto due volte a determinare la soglia di anomalia: la prima, a seguito dell’apertura delle offerte economiche (avendo fatto ricorso all’inversione procedimentale); dopo, in ragione della mancata regolarizzazione della documentazione presentata da taluni partecipanti. Per il Tar la disposizione censurata, nel consentire alla PA di operare successive determinazioni della soglia di anomalia, sino all’aggiudicazione, violerebbe i principi costituzionali di buon andamento, eguaglianza e libertà dell’iniziativa economica privata. La Corte è andata di diverso avviso] in materia edilizia (sanatoria e doppia conformità): - Cass. pen. 3^, 13.2-1.4.25 n. 12520 (Guida al diritto 22/2025, 70 T, sotto il titolo: Stato legittimo dell’immobile, il decreto “Salva casa” approda in Cassazione): 1. In tema di reati edilizi, l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali di cui all'art. 36-bis DPR 380/2001, introdotto dal DL 69/2024 - L 105/2024, è circoscritto esclusivamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 34 Testo Unico dell’edilizia (Tue): quelli eseguiti in assenza e in difformità dalla segnalazione di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 37 e in presenza di variazioni essenziali di cui all'art. 32 Tue. Tale disciplina non può trovare applicazione dopo l'irrogazione delle sanzioni amministrative e neppure in via retroattiva alle istanze di sanatoria presentate prima della sua entrata in vigore (30 maggio 2024), in difetto di apposita norma transitoria, sicché la fattispecie (relativa a presentazione di Scia in sanatoria oggetto dell'impugnato silenzio in data 22 gennaio 2024). resta assoggettato alla regola generale del tempus regit actum stabilita dall'art. 11 disp. prelim. al codice civile. 2. In tema di reati edilizi, il certificato di stato legittimo dell'immobile, rilasciato da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 9-bis DPR 380/2001 (Tue) è un documento formale attestante la conformità urbanistica ed edilizia di un immobile al fine di facilitarne la circolazione, ma non riveste alcun valore vincolante per l'Autorità giudiziaria né è in grado di attestare erga omnes la regolarità del titolo edilizio rilasciato in sanatoria ai sensi dell'art. 36 Tue, giacché un immobile è legittimo, quindi trasformabile con ulteriori interventi, non tanto perché risponde al progetto di cui i competenti uffici pubblici ne abbiano variamente autorizzata l'esecuzione, ma in quanto sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente. - (commento di) Aldo Natalini, La doppia conformità congiunta non si applica in via retroattiva (Guida al diritto 22/2025, 73-78) sulla motivazione del voto (esami di avvocato): - TAR Milano 3^, 18.4.25 n. 1400, pres. Bignami, rel. Gatti (Guida al diritto 22/2025, 86 T): La valutazione della Commissione giudicante della prova scritta, alla quale è stato attribuito il solo punteggio numerico di 14/30, senza apporre alcuna motivazione descrittiva, è insufficiente poiché la motivazione dovrebbe consentire di percepire le ragioni del giudizio espresso, in modo ulteriore e più specifico rispetto a quanto si realizza con il voto numerico. - (commento di) Marcello Clarich e Valeria Pietrella, La motivazione deve far percepire le ragioni della valutazione espressa (Guida al diritto 22/2025, 91-94) in tema di accesso : - TAR Lazio 3^-bis, 7.4.25 n. 6878, pres. Tomassetti, est. Piro (Guida al diritto 22/2025, 50): Nel procedimento disciplinare contro un professore, l’Amministrazione scolastica ha l’obbligo di rideterminarsi sull’istanza formulata da un’associazione a tutela dalle discriminazioni, consentendo così l’accesso alla documentazione richiesta mediante l’esibizione ovvero anche l’eventuale estrazione di copia dei documenti d’interesse, nei limiti di riferibilità dei documenti alla condotta discriminatoria individuata a fondamento dell’istanza ostensiva. Ciò nondimeno, nel concedere l’accesso a tali tipologie di atti, l’ostensione deve essere sempre opportunamente “modulata” sulla base di idonea motivazione, in relazione alle eventuali esigenze di tutela dei dati sensibili, conformemente alla tradizionale disciplina sull’accesso agli atti, mediante una comparazione da effettuare in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Per tutto ciò, anche nel caso in cui l’accesso possa interferire con l’esigenza di tutela della privacy di terzi, esso deve comunque essere garantito, con la precisazione che qualora il documento contenga dati sensibili o giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia rigorosamente indispensabile. in materia di immigrazione (principio di non-refoulement): - Cass. 1^, 29.5.25 n. 14393 (Guida al diritto 22/2025, 48): Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 Regolamento UE n. 604/2013, nonché ex art. 3 DLg 25/2008 ed ex art. 3, lettera e-bis), DL 13/2017 – L 46/2017, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all’interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. in tema di patrocinio a spese dello Stato (adozione): - Corte cost. 24.4.25 n. 58, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 22/2025, 52 T, sotto il titolo: “Adozione minori: onorari del difensore d’ufficio anticipati dallo Stato se il genitore è insolvente”): L'art. 143, comma 1, DPR 30.5.2002 n. 115 è incostituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi per adozione di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184, dovendo invece essi venir liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali a norma dell'art. 116 DPR 115/2002. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Il tentativo di recupero dei crediti deve essere dimostrato dal legale (Guida al diritto 22/2025, 57-61) in tema di patrocinio a spese dello Stato (diritto alla difesa legale): - Corte giust. Ue 2^, 8.5.25, causa C-530/23 (Guida al diritto 22/2025, 96 solo massima): Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che la vulnerabilità di un imputato o di un indagato sia individuata e riconosciuta prima che tale imputato o indagato sia interrogato in un procedimento penale o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove nei suoi confronti e di garantire l'accesso a un difensore con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai fini di tale procedimento senza indebito ritardo e, al più tardi, prima dell'interrogatorio condotto da parte della polizia, di un'altra autorità di contrasto o di un'autorità giudiziaria, o prima dell'esecuzione degli atti investigativi o di raccolta di prove ai quali tale imputato o indagato è tenuto, o autorizzato, a partecipare. L'art. 12 della direttiva 2013/48 e l'art. 8 della direttiva 2016/1919 impongono che le decisioni relative, da un lato, all'esame dell'eventuale vulnerabilità di un indagato o imputato e, dall'altro, al rifiuto di concedere il patrocinio a spese dello Stato a una persona vulnerabile e alla scelta di interrogare tale persona in assenza di un difensore, siano motivate e possano essere oggetto di un mezzo di ricorso effettivo. Tali disposizioni, però, non ostano a una normativa nazionale che, da un lato, nell'ambito di un procedimento penale, non consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da una persona vulnerabile nel corso di un interrogatorio in violazione dei diritti previsti dalle direttive 2013/48 o 2016/1919 a condizione che il giudice sia in grado di verificare che detti diritti, letti alla luce dell'art. 47 e dell'art. 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, siano stati rispettati e, dall'altro, possa trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in siffatte condizioni. - (commento di) Marina Castellaneta, Per persone vulnerabili difesa rafforzata, serve il tempestivo via libera al patrocinio a spese dello Stato (Guida al diritto 22/2025, 96-98) c.s. Idee e ideali sono cose altissime, ma l'imposizione di un ideale diventa ideologia. E quando diventa ideologia, l'idea si degrada. (Eugenio Finardi, cantautore, a proposito del brano "Bernoulli", dall'album "Tutto")
Autore: dalla Redazione 19 giugno 2025
Corte giust., Grande Sezione, 3.6.25, causa C‑460/23 La Corte di Giustizia si è trovata a dovere esaminare un rinvio pregiudiziale volto a chiarire la compatibilità di alcune norme unionali con i principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e teso, altresì, a definire, per quanto di interesse nel procedimento penale principale, la compatibilità di una norma incriminatrice interna con tali principi. Nella fattispecie concreta, così come trattata dinanzi al Giudice del rinvio, occorreva stabilire se una donna extracomunitaria, entrando con passaporti falsi sul territorio italiano, e portando con sé figlia e nipote minorenni, avesse per ciò solo commesso il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina . Il Tribunale resistente aveva in effetti chiesto chiarimenti su due possibili disallineamenti normativi: - l’eventuale contrasto tra il principio di proporzionalità di cui all’articolo 52 paragrafo 1 della Carta , letto congiuntamente al diritto alla libertà personale e al diritto al patrimonio di cui agli articoli 6 e 17, nonché ai diritti alla vita e all’integrità fisica di cui agli articoli 2 e 3, al diritto d’asilo di cui all’articolo 18 e al rispetto della vita familiare di cui all’articolo 7, e le previsioni della direttiva [2002/90] e della decisione quadro [2002/946] (attuate nell’ordinamento italiano con la disciplina di cui all’ articolo 12 T.U.I. ), nella parte in cui impongono agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni di natura penale a carico di chiunque intenzionalmente favorisca o compia atti diretti a favorire l’ingresso di stranieri irregolari nel territorio dell’Unione, anche laddove la condotta sia posta in essere senza scopo di lucro, senza prevedere al contempo l’obbligo per gli Stati membri di escludere la rilevanza penale di condotte di favoreggiamento dell’ingresso irregolare finalizzate a prestare assistenza umanitaria allo straniero; - l’eventuale contrasto tra il richiamato principio di proporzionalità e la previsione della fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui sanziona la condotta di chi compie atti diretti a procurare l’ingresso illegale di uno straniero nel territorio dello Stato, anche laddove la condotta sia posta in essere senza scopo di lucro, senza escludere al contempo la rilevanza penale di ipotesi di favoreggiamento dell’ingresso irregolare finalizzate a prestare assistenza umanitaria allo straniero . In risposta a tali quesiti, la Corte di Giustizia ha innanzitutto riepilogato il quadro giuridico di riferimento, procedendo ad integrare, in quanto già implicitamente contenuti nell'essenza della motivazione del Giudice a quo , i parametri di riferimento utili per la verifica d'interesse. In particolare, il Giudice eurounitario ha evidenziato che a venire in rilievo per la soluzione dei quesiti posti dalla Corte nazionale, sono, nell’ambito della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non solo l' art. 7 , che garantisce ad ogni persona il diritto al rispetto della sua vita familiare, e l' art. 18 , relativo alla garanzia del diritto di asilo, ma anche l' art. 24 , che al paragrafo 1 dispone, in particolare, che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, e, al paragrafo 2, prevede che l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private. Conseguentemente, se pure l' art. 1, par. 1, lett. a) della direttiva 2002/90 stabilisce che ciascuno Stato membro adotta sanzioni penali appropriate « nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all’ingresso o al transito degli stranieri », tale articolo non può essere interpretato nel senso che rientri nei comportamenti illeciti da esso previsti la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, faccia entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di Paesi terzi di cui è effettivamente affidataria. A ciò osta innanzitutto l'esame degli obiettivi che la suddetta direttiva si propone, in quanto, anche se la formulazione aperta dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sopra richiamato si presta a diverse interpretazioni, la condotta illegale di accompagnamento di minori di cui la straniera è affidataria costituisce non già un favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che la direttiva in questione mira a combattere, ma deriva dall’assunzione diretta, da parte di tale persona, della responsabilità che le incombe in quanto per l’appunto affidataria di detti minori. In altri termini, interpretare troppo estensivamente la norma eurounitaria in questione comporterebbe un’ingerenza particolarmente grave nel diritto al rispetto della vita familiare e dei diritti del minore , sanciti, rispettivamente, agli articoli 7 e 24 della Carta, al punto da pregiudicare il “contenuto essenziale” di tali diritti fondamentali, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. La lesione di tale contenuto essenziale deriverebbe dal fatto stesso di “criminalizzare” una condotta che non è altro che l’espressione particolare e concreta della responsabilità generale degli adulti sui minori ad essi affidati, in quanto, nel caso di specie, l’immigrato clandestino “ si limita, in linea di principio, ad assumere concretamente un obbligo inerente alla sua responsabilità personale, che si fonda sul suo rapporto familiare con detti minori, al fine di garantire loro la protezione e le cure necessarie al loro benessere nonché al loro sviluppo ”. D’altra parte, siffatta interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90 si impone anche alla luce dell’articolo 18 della Carta, qualora la persona interessata, una volta entrata nel territorio dello Stato membro di cui si tratta, abbia presentato una domanda di protezione internazionale, così come avvenuto nel caso trattato dal Giudice a quo . Invero, il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra e conformemente al Trattato UE e al Trattato FUE, e l’applicazione della citata direttiva 2002/90 non pregiudica la protezione concessa ai rifugiati e ai richiedenti asilo e, in particolare, l’osservanza, da parte degli Stati membri, delle loro obbligazioni internazionali ai sensi, in particolare, dell’ articolo 31 della convenzione di Ginevra . Ed è anche in virtù di tali obblighi che deve essere riconosciuto il diritto di qualsiasi cittadino di un Paese terzo o di un apolide di presentare una domanda di protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese le sue frontiere o le zone di transito, anche qualora egli si trovi in una situazione di soggiorno irregolare in detto territorio, a prescindere dalle possibilità di successo della sua domanda. Sotto altro profilo, peraltro, l’interpretazione meno estensiva della disciplina eurounitaria sulla illiceità delle condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è corroborata anche dal protocollo di Palermo sul traffico di migranti , protocollo che, all’articolo 2, si pone l’obiettivo di criminalizzare il traffico di migranti, proteggendo al contempo i diritti dei migranti stessi. Di certo, conclude la Corte di Giustizia, non si sottraggono, in tal modo, all’ambito di applicazione del diritto penale comportamenti che, sotto il pretesto di essere giustificati da legami familiari, perseguono, in realtà, altre finalità quali l’immigrazione clandestina, il lavoro illegale, la tratta degli esseri umani o lo sfruttamento sessuale dei minori, posto che esistono al riguardo altri strumenti complementari alla direttiva 2002/90 utilizzabili per contrastare le suddette finalità.
Autore: Carmine Spadavecchia 16 giugno 2025
sulla magistratura onoraria : - Mariaflora Di Giovanni*, Riforma magistratura onoraria, tappa epocale che va completata (Guida al diritto 21/2025, 10-12, editoriale) [*presidente nazionale dell’Unione nazionale giudici di pace (Unagipa)] sul c.d. decreto PA : - DL 14.3.2025 n. 25 - L 9.5.2025 n. 69 [GU 13.5.25 n. 109, s.o. 16, in vigore dal 14 maggio 2025], Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 21/2025, 33-72) - guida alla lettura e mappa a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 21/2025, 73-79) - commenti: - Oberdan Forlenza, Strumento legislativo poco idoneo per una materia così ampia e difficile (Guida al diritto 21/2025, 80-86) in tema di PMA (procreazione medicalmente assistita): - Corte cost. 22.5.25 n. 60, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 21/2025, 89 e 13 T, sotto il titolo: Illegittimo il divieto alla “madre intenzionale” di riconoscere come suo il figlio nato da Pma estera): 1. Deve dichiararsi incostituzionale l'art. 8 L 19.2.2004 n. 40 («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. 2. L'impedimento posto dall'art. 8 L 40/2004 a essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di Pma – che, nel rispetto della lex loci, darebbero luogo a un rapporto di filiazione con il nato all'estero, suscettibile nell'ordinamento interno di riconoscimento e trascrizione – determina, dunque, un vulnus all'interesse del minore. - Corte cost. 22.5.25 n. 69, pres. Amoroso, red. Navarretta (Guida al diritto 21/2025, 89 e 20 T, sotto il titolo: “Lecito non consentire alla donna singola di accedere alle tecniche di procreazione assistita”): Nell'attuale complessivo contesto normativo, non sono fondate, in riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 Cedu, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 L 40/2004, nella parte in cui non consente alla donna singola l'accesso alla procreazione medicalmente assistita. - (commento di) Valeria Cianciolo, Un nuovo intervento della Consulta che esalta il ruolo di supplenza (Guida al diritto 21/2025, 27-32) in tema di accesso : - TAR Brescia 1^, 1.4.25 n. 275, pres. Gabbricci, est. Siccardi (Guida al diritto 21/2025, 91): Le relazioni dei servizi sociali poi inoltrate al giudice tutelare non rientrano nel novero dei documenti amministrativi, trattandosi di atti formati da ausiliari giudiziari ai fini di un procedimento civile e pertanto facenti parte del fascicolo del procedimento. Dette relazioni costituiscono infatti l’esito dell’indagine psicosociale, e sono uno degli elementi che il giudice pone a fondamento della propria decisione. Esse non possono essere considerate alla stregua di documenti amministrativi perché sono formate su impulso dell’Autorità giudiziaria ed entrano nel relativo procedimento per essere disponibili nei modi e nei limiti che quel procedimento prevede. Una volta che gli operatori deiservizi sociali abbiano espletata l’indagine loro commessa dall’AG, quest’ultima può archiviare gli atti o, in caso contrario, affidare un nuovo mandato che può andare dal sostegno al controllo, con una declinazione più o meno articolata dei compiti, sino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza della responsabilità genitoriale. Si tratta di compiti che se si vogliono ricondurre a una categoria unitaria, possono senz’altro inquadrarsi in quelli svolti dall’ausiliario del giudice della disciplina processuale, dovendo intendersi per tale il soggetto esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, che sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali, presti la sua attività in occasione di un processo in modo da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione di particolari finalità. (Nella specie, i minori coinvolti erano stati improvvisamente prelevati dalla scuola e portati in una struttura di affidamento, una comunità di alloggio. La madre chiedeva di accedere alla relazione dei Servizi Sociali ma la richiesta veniva respinta. sulla nozione di controinteressato : - TAR Milano 1^, 30.4.25 n. 1507, pres. Vinciguerra, est. Di Paolo (Guida al diritto 21/2025, 90): La nozione di controinteressato si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l’agevole individuazione; quello sostanziale, derivante dall’esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa. Pertanto, chi denuncia ed è vittima di atti persecutori è parte controinteressata nel giudizio instaurato per l’annullamento del provvedimento di ammonimento, fermo restando che i controinteressati, per essere qualificati tali, non devono essere necessariamente menzionati nel provvedimento, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili sulla base della lettura dell’atto stesso. in tema di contributo unificato : - Cass. 3^, 17.5.25 n. 13145 (Guida al diritto 21/2025, 88): La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell’impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l’errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso. in tema di gratuito patrocinio : - Cass. pen. 4^, 7.3.25 n. 9459 (Guida al diritto 21/2025, 90): Il procedimento relativo all’impugnazione del provvedimento di rigetto o di revoca dell’ammissione al patrocinio è regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale esso si trova in rapporto di incidentalità. Occorre infatti distinguere, da una parte, il procedimento relativo alla commisurazione dei compensi, che si svolge al di fuori del procedimento principale e a opera già esaurita, che per espressa previsione normativa è di competenza esclusiva del giudice civile e che quindi richiede l’applicazione del rito civile di cognizione sommaria; e dall’altra, il procedimento di opposizione al decreto emesso sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, accessorio, al pari del procedimento avviato con l’istanza di ammissione, al processo per il quale il patrocinio è richiesto, che, proprio in quanto tale, non può che seguire il rito cui accede. Il disposto dell’art. 99 DPR 115/2002 ha natura meramente compilativa e non può avere valenza recettizia rispetto alla disciplina di un rito diverso da quello del procedimento sul quale il giudizio di opposizione si deve innestare. Sicché ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio si devono applicare le disposizioni degli artt. 76 e ss. DPR 115/2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale. Pertanto l’opposizione proposta dal difensore nominato nel giudizio principale non richiede il rilascio di ulteriore apposito mandato difensivo, come richiesto per il rito civile. in tema di suicidio assistito : - Corte cost. 20.5.25 n. 66, pres. Amoroso, red. Viganò - Antonini (Guida al diritto 21/2025, 90-91): Premesso quanto già statuito nella sentenza n. 135/2024 (pubblicata successivamente all’ordinanza di rimessione) - che cioè il requisito che il paziente dipenda da un trattamento di sostegno vitale è integrato già quando vi sia l’indicazione medica della necessità di un tale trattamento allo scopo di assicurare l’espletamento delle sue funzioni vitali, in particolare ogniqualvolta si debba ritenere che l’omissione o l’interruzione di tale trattamento determinerebbe prevedibilmente la sua morte in un breve lasso di tempo, e ove sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza n. 242/2019 -, non occorre che il paziente sia tenuto a iniziare il trattamento al solo scopo di poter poi essere aiutato a morire. In assenza di una simile condizione, è da ritenersi non discriminatorio limitare a questi pazienti la possibilità di accedere al suicidio assistito, e tale limitazione non viola il diritto all’autodeterminazione del paziente. Pur non essendo, in ipotesi, precluso al legislatore compiere scelte diverse, laddove appresti le necessarie garanzie contro i rischi di abuso e di abbandono del malato, al legislatore stesso deve riconoscersi un «significativo margine di discrezionalità nel bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana, discendente dall’art. 2 Cost., e il principio dell’autonomia del paziente nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona». [La Consulta dichiara non fondate varie questioni di costituzionalità dell’art. 580 c.p., sollevate dal GIP di Milano, al quale il PM aveva chiesto di archiviare due procedimenti penali per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato (indagato per il delitto di cui all’art. 580 c.p.) commessi il 2 agosto e il 25 novembre 202] in tema di diffamazione : - Cass. SSUU 18.5.25 n. 13200 (Guida al diritto 21/2025, 88-89): In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione, salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori. c.s. Tratta chi non è virtuoso come se fosse virtuoso e diverrà virtuoso [proverbio cinese]
Autore: Carmine Spadavecchia 10 giugno 2025
in tema di confisca (edilizia): - Corte cost. 3.10.24 n. 160, pres. Barbera, est. Navarretta (Giurispr. it. 4/2025, ): È costituzionalmente illegittima la normativa urbanistica che prevede l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di beni abusivi senza fare salva l’ipoteca iscritta a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire per contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost. - (commento di) Angelo Chianale, La sorte dell’ipoteca iscritta su immobile oggetto di confisca edilizia o di usucapione (Giurispr. it. 4/2025, 740-744) in materia di docenza universitaria : - Ad. plen., 23.1.25 n. 1, pres. Maruotti, est. Santoleri (Giurispr. it. 4/2025, 723-4): Il RD 1592/1933, art. 111 (che fissa i presupposti per il conferimento a un docente universitario del titolo di “professore emerito”) va interpretato sulla base della sua portata testuale, la quale esclude la computabilità, ai fini della nomina, del periodo di servizio prestato quale professore associato. Non si può, al contrario, aderire a un’interpretazione estensiva dei presupposti per tale conferimento neppure facendo leva sulla previsione di cui all’art. 15 L 311/1958 (la quale, pure, disciplina la figura dei professori emeriti). in tema di tariffe autostradali : - Cons. Stato V 15.1.25 n. 294 (sent. non definitiva), pres. Caringella, rel. Molinaro (Giurispr. it. 4/2025, 724-6): 1. La previsione di cui all’art. 13, 3° comma, DL 162/2019 (c.d. ‘‘proroga termini’’), laddove impedisce ex lege l’adeguamento delle tariffe autostradali nelle more della conclusione dei procedimenti di aggiornamento dei PEF (aggiornamento che oltretutto viene, in qualche misura, ulteriormente “ritardato” dallo stesso Legislatore) si pone in potenziale contrasto con i principi di cui all’art. 3 (ragionevolezza), 77 (limiti della decretazione d’urgenza) e 97 (buon andamento dell’attività amministrativa) della Costituzione. 2. Laddove, in relazione a una previsione normativa, sussistano contestualmente dubbi di ordine costituzionale ed unionale, il Trattato di Roma non impedisce al Giudice di rimettere la questione alla Corte costituzionale nazionale piuttosto che alla Corte di giustizia. in materia antitrust : - Cons. Stato VI, 7.1.2 n. 80, pres. Volpe, rel. Caponigro (Giurispr. it. 4/2025, 726-7): 1. A fronte di una pratica commerciale scorretta (PCS) la quale sia potenzialmente idonea a compromettere non solo i diritti dei consumatori e degli utenti ma anche la riservatezza dei dati personali, al fine di individuare l’Autorità indipendente deputata ad esercitare i necessari poteri di vigilanza e sanzione, si può ricorrere al criterio della specialità (che vedrebbe prevalere la competenza dell’Autorità settoriale, il Garante Privacy) ma soltanto laddove non sia applicabile il generale criterio della incompatibilità, che vede possibile l’intervento dell’Autorità di settore solo qualora la condotta contestata abbia ‘‘ambiti specifici’’, nel senso che non rientri nel potere di intervento dell’Antitrust. 2. Ai sensi della giurisprudenza “Cilfit” un Giudice nazionale di ultima istanza, in caso di possibili dubbi in ordine all’interpretazione e all’applicazione di disposizioni del diritto UE, può essere esentato dal sollevare una questione per rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE soltanto laddove la res controversa si ponga in termini di assoluta chiarezza (c.d. criterio dell’acte clair). - Corte giust. Ue, Grande Sezione, 25.2.25, causa C-233/23, Alphabet Inc. e a. contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (Giurispr. it. 4/2025, 730-2, annotata da Oriana Balsamo): Il rifiuto, da parte di un’impresa in posizione dominante, di garantire l’interoperabilità della propria piattaforma digitale con applicazioni sviluppate da terzi costituisce una condotta abusiva ai sensi dell’art. 102 TFUE, qualora la piattaforma sia stata originariamente concepita per interagire con operatori concorrenti e non sussista alcuna giustificazione oggettiva. in tema di identità di genere : - Corte giust. Ue 1^, 13.3.25, causa C-247/23 (Giurispr. it. 4/2025, 728-9, annotata da Anna Ruggiero): 1. L’art. 16 del RGPD (Regolamento Ue 2016/679) impone alle autorità nazionali responsabili di un registro pubblico di rettificare i dati relativi all’identità di genere di una persona qualora tali dati non siano accurati, come previsto dall’art. 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento. 2. La persona interessata alla rettifica dei propri dati deve fornire solo gli elementi di prova pertinenti e sufficienti per dimostrare l’inesattezza dei dati. 3. Uno Stato membro non può subordinare l’esercizio del diritto di rettifica alla produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale. L’identità di genere, infatti, deve essere riconosciuta sulla base dell’autodichiarazione della persona, senza che siano richiesti criteri medici o chirurgici specifici. in tema di minori stranieri : - Cedu 1^, 6.3.25, ric. 47836/21 (Giurispr. it. 4/2025, 733-5, annotata da Alessia Lubrano): Non è conforme all’art. 8 della Cedu (convenzione), che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, una procedura che preveda l’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati in assenza di un consenso informato all’esame medico, senza l’ adozione di misure meno invasive prima di disporre i test ossei, e senza un colloquio preliminare con un funzionario qualificato, che possa garantire all’interessato una migliore comprensione dei propri diritti e la possibilità di fornire elementi utili alla verifica della propria età. (Nella specie, una cittadina guineana, dichiaratasi minorenne al suo arrivo in Belgio, era stata sottoposta a un test medico per verificarne l’età. Sulla base dell’esito, che indicava un’età superiore ai 18 anni, le autorità belghe le avevano revocato lo status di minore straniero non accompagnato, privandola delle relative tutele, inclusa la nomina di un tutore legale, e trasferendola in un centro per adulti) in tema di elezioni : - Cedu 4^, 11.2.25, ric. 37327/24 (Giurispr. it. 4/2025, 735-8, annotata da Anna Ruggiero): L’art. 3 del Protocollo n. 1 alla Cedu, sul diritto a libere elezioni, assicura il diritto a elezioni libere limitatamente alla designazione del corpo legislativo dello Stato, senza estendersi automaticamente ad altri procedimenti elettorali. Non è pertanto applicabile all’annullamento del primo turno delle elezioni presidenziali in Romania, a seguito di interferenze esterne e violazioni delle norme sul finanziamento delle campagne elettorali. in tema di accertamenti fiscali : - Cedu 1^, 6.2.25, ric. 36617/18 e altri (Giurispr. it. 4/2025, 737-9, annotata da Matteo Monaci): Viola il diritto al rispetto per la vita privata e familiare (art. 8 Cedu) lo Stato la cui legislazione nazionale, senza prevedere sufficienti garanzie procedurali, ex ante o ex post, conferisce alle autorità tributarie nazionali un ambito eccessivamente ampio di discrezionalità in materia di accesso e ispezione di locali commerciali, di sedi legali o di locali utilizzati per attività professionali e di esame, copia e sequestro di registri contabili, libri contabili, fatture e altri documenti obbligatori relativi alla contabilità, nonché di diversi tipi di documenti rilevanti ai fini della valutazione fiscale. in tema di equo compenso (nei contratti della PA): - Cons. Stato III, 27.1.25 n. 594, pres. De Nictolis, rel. Cerroni (Giurispr. it. 4/2025, 855 solo massima): 1. La nullità prevista dall’art. 3 L 21.4.2023 n. 49 (c.d. legge sull’equo compenso) anche se rilevabile d’ufficio opera solo a vantaggio del professionista, contraente debole, connotandosi pertanto come nullità di protezione; la stessa pertanto non può essere fatta valere da terzi competitori in una procedura ad evidenza pubblica che sono pertanto privi di legittimazione a ricorrere. 2. Nel vigore del DLg 18.4.2016 n. 50 non sussiste alcuna antinomia tra la disciplina dei contratti pubblici e la sopravvenuta disciplina sull’equo compenso, di cui alla L 21.4.2023 n. 49, in quanto la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata in termini di equo ribasso, nozione frutto dell’esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato, posto a base di gara, ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento ai sensi dell’art. 24, 8° comma, DLg 50/2016, e minimum inderogabile, evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell’affidamento. Pertanto non sussiste un valore fisso e inderogabile dell’equo compenso per i professionisti negli appalti per i servizi di architettura e ingegneria. - (commento di) Valerio Bello, Equo compenso ed “equo ribasso” nell’affidamento delle prestazioni intellettuali (Giurispr. it. 4/2025, 855-862) sul principio di assorbimento (in tema di esami e concorsi superati a seguito di sospensiva): - Cons. Stato III 9.8.24 n. 7071 (Giurispr. it. 4/2025, 862 s.m.): Il principio dell’assorbimento è stato elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al superamento degli esami di maturità (o di promozione a una classe superiore) da parte del candidato che sia stato ammesso con riserva su ordine emesso, in via cautelare, dal giudice amministrativo. In forza del richiamato principio, il superamento dell’esame assorbe l’iniziale giudizio negativo di ammissione espresso dalla commissione esaminatrice, con conseguenziale improcedibilità del ricorso avverso l’originario provvedimento di esclusione all’esito della prova preselettiva; e ciò nella considerazione che la promozione alla classe superiore o il superamento di un esame presuppongono, la prima, una valutazione positiva del candidato che si estrinseca su un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore, il secondo, un apprezzamento globale del candidato, sicché in entrambe le ipotesi il giudizio positivo si pone su di una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente di non ammissione. Il principio in questione, come sopra declinato, può trovare applicazione anche nei concorsi pubblici, qualora un candidato sia stato ammesso con riserva alla prova scritta, abbia superato detta prova che concorre alla determinazione del punteggio finale, abbia svolto anche la prova orale o pratica e abbia superato anche quest’ultima prova. In simili ipotesi, infatti, il giudizio positivo formulato dall’Amministrazione a conclusione della procedura concorsuale si pone come circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente di non ammissione, espressa nell’ambito di una diversa fase della procedura; tale sopravvenuta circostanza rilevante è determinata, nella sostanza, da un autonomo ripensamento sul merito della preparazione del candidato, ovvero da un quid novi che si dimostra ontologicamente e funzionalmente assorbente rispetto al precedente giudizio preliminare sfavorevole. Anche nei casi ora considerati, dunque, la nuova valutazione positiva è, di per sé, idonea a soddisfare l’interesse del candidato, così da rendere sostanzialmente inutile il pronunciamento giurisdizionale. - (commento di) Federigo Gaffuri, L’improcedibilità del ricorso in applicazione del principio dell’assorbimento (Giurispr. it. 4/2025, 863-870) sul giudizio di ottemperanza : - TAR Napoli 5^, 16.12.24 n. 7104, pres. Abruzzese, rel. Maffei (Giurispr. it. 4/2025, 870 s.m.): 1. Oggetto del giudizio di ottemperanza è la verifica da parte del giudice amministrativo dell’esatto adempimento ad opera dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudicato. Tale verifica – preordinata ad accertare una violazione o un’elusione del giudicato – comporta un’attività di interpretazione del comando da compiersi sulla base della sequenza “petitum - causa petendi - motivi - decisum”. 2. La violazione del giudicato sussiste ove il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale, o si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice, laddove l’elusione del giudicato è configurabile quando la PA, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue lo scopo di aggirarle dal punto di vista sostanziale. Nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emesso dall’A. costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità; in caso di rigetto dell’azione di nullità, egli dispone la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell’art. 32, 2° comma, c.p.a. 3. I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia del giudice comporti margini di discrezionalità, in relazione ai quali l’A. può imporre nuovamente l’assetto di interessi che più ritiene opportuno per l’interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall’impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è configurabile. - (nota di) Filippo Bucchi, Giudizio di ottemperanza - Conseguenze sugli atti adottati dall’Amministrazione (Giurispr. it. 4/2025, 870-872) in tema di clausola penale : - Francesco Paolo Patti (a cura di), Clausola penale e risarcimento del danno: aspetti problematici (Giurispr. it. 4/2025, 911-917). Orientamenti giurisprudenziali in materia penale (concorso di norme e reati): - Antonio Vallini, Concorso apparente di norme: lo stato dell’arte, in Cassazione, nell’anno trascorso (Giurispr. it. 4/2025, 874-881): commento a diverse sentenze della Cassazione in materia penale (cooperazione colposa): - Cass. pen. 4^, 17.6-18.9.24 n. 35016 (Giurispr. it. 4/2025, 881 s.m.): 1. In tema di colpa, la prevedibilità dell’evento, anche sotto il profilo causale, non riguarda un determinato accadimento nelle sue specifiche articolazioni, inevitabilmente unico e, come tale, irripetibile ed imprevedibile, ma attiene a “classi di eventi”, sistematizzati in categorie secondo un processo razionale che, se fondato su criteri logici, e` incensurabile in sede di legittimità. 2. La posizione di garanzia può derivare da una investitura formale, discendente da leggi, regolamenti o norme privatistiche, ma anche dall’assunzione di fatto della gestione del rischio, ben potendo l’obbligo di garanzia previsto dall’art. 40, 2° comma, c.p. venire in essere in conseguenza di una precedente attività realizzata dal soggetto agente da cui sia scaturito un rischio per l’incolumità di uno o più persone. 3. In tema di reati colposi, l’elemento che differenzia l’ipotesi di cooperazione da quella del mero concorso di cause indipendenti è dato dal collegamento delle volontà dei diversi soggetti agenti. (fattispecie relativa ai fatti di piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017) - (commento di) Federico Consulich, Colpa e folla: dalla Cassazione l’anatomia della disorganizzazione penalmente rilevante (Giurispr. it. 4/2025, 881-9) in materia penitenziaria : - Francesco Palazzo e Lucia Risicato (a cura di), Il carcere oggi: tra emergenza sistemica e prospettive necessarie (Giurispr. it. 4/2025, 919-960) - Lucia Risicato, La crisi silente del carcere tra sovraffollamento e suicidi. Note introduttive. (919) - Marco Pelissero, Il carcere oggi, un’emergenza imperiosa (921) - Fabio Gianfilippi, I diritti dei detenuti e la loro tutela (929) - Angela Della Bella, I regimi detentivi speciali (937) - Stefano Anastasia, Il numero chiuso, elemento necessario al volto costituzionale della pena (943) - Lucia Risicato, Il nuovo reato di rivolta carceraria e nei centri di trattenimento per migranti (948) - Marcello Bortolato, Presente e futuro delle misure alternative (953) c.s. Il compito dell'insegnante non è insegnare cosa pensare, ma insegnare a pensare (G.B. Guerri, presidente del Vittoriale)
Autore: Carmine Spadavecchia 3 giugno 2025
in tema di giustizia (geografia degli uffici giudiziari): - Marco Fabri*, Geografia giudiziaria: per un restyling è necessario un ancoraggio ai dati (Guida al diritto 20/2025, 12-18, editoriale). Statistiche, classifiche, arretrato [*dirigente di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche] sul c.d. taglia-leggi : L 7.4.2025 n. 56 [GU 24.4.25 n. 95, s.o. 14, in vigore dal 9 maggio 2025], Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946 - testo della legge (Guida al diritto 20/2025, 19-20) - commento di Oberdan Forlenza, Un “alleggerimento” giuridico nel segno della semplificazione (Guida al diritto 20/2025, 21-24). Abrogate due distinte categorie di atti: i regi decreti e tutti gli altri atti normativi prerepubblicani. La fase prerepubblicana non riguarda l’intero 1946, ma solo la parte di quell’anno fino al 9 giugno. in tema di accesso : - Trib. Ue, Grande sezione, 14.5.25, causa T-36/23 (Guida al diritto 20/2025, 46 e 96 solo massima): Nei casi in cui sia superata la presunzione di inesistenza di documenti addotta dalla Commissione europea, quest'ultima è tenuta a fornire spiegazioni plausibili che consentano di comprendere la ragione per cui essa non aveva potuto reperire i documenti richiesti. In assenza di tali spiegazioni non si può ritenere legittima una decisione che nega l'accesso ai documenti da parte di una giornalista. (Il regolamento relativo all’accesso ai documenti mira a dare massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti in possesso dalle istituzioni. In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, quando un’istituzione afferma, in risposta a una domanda di accesso, che un documento non esiste, l’inesistenza del documento è presunta, conformemente alla presunzione di veridicità di cui tale affermazione è munita. Tale presunzione può però essere superata sulla base di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente. Secondo il Tribunale, le risposte fornite dalla Commissione si basano o su ipotesi, o su informazioni mutevoli o imprecise. Mentre la Stevi e il New York Times hanno presentato elementi pertinenti e concordanti che descrivono l’esistenza di scambi, in particolare sotto forma di messaggi di testo, nell’ambito dell’acquisto, da parte della Commissione, di vaccini durante la pandemia di COVID-19, in tal modo superando la presunzione di inesistenza e di non possesso dei documenti richiesti. La Commissione non ha spiegato che tipo di ricerche avrebbe effettuato per trovare i documenti, né l’identità dei luoghi in cui si sarebbero svolte. Pertanto, non ha fornito spiegazioni plausibili per giustificare il non possesso dei documenti richiesti. Né ha sufficientemente chiarito se i messaggi richiesti fossero stati eliminati e, in tal caso, se l’eliminazione fosse stata effettuata volontariamente o automaticamente o ancora se il telefono cellulare della presidente fosse stato nel frattempo sostituito. In conclusione, in una situazione siffatta, la Commissione non può limitarsi a negare di avere i documenti richiesti, ma deve fornire spiegazioni credibili che consentano al pubblico e al Tribunale di comprendere perché tali documenti siano irreperibili. - (commento di) Marina Castellaneta, Messaggi von der Leyen e Ad Pfizer, illegittimo il diniego all’accesso alla giornalista del New York Times (Guida al diritto 20/2025, 96-98) in tema di procedimento amministrativo (partecipazione): - Cons. Stato IV 1.4.25 n. 2754, pres. Gambato Spisani, est. Santise (Guida al diritto 20/2025, 45): Se è vero che il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, ciò non è applicabile nel caso di mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e nel caso di mancata considerazione delle osservazioni di parte se tali motivi siano stati comunicati, perché entrano in gioco fondamenti partecipativi e democratici, in ogni caso, ineludibili da parte della PA. in tema di privacy (sentenze anonime): - TAR Lazio 1^, 17.4.25 n. 7625, pres. Petrucciani, rel. Vigggiano (Guida al diritto 20/2025, 84 T): L'oscuramento generalizzato delle sentenze civili pubblicate nella banca dati pubblica del ministero della Giustizia è illeggittimo, in quanto contrasta con gli artt. 51 e 52 DLg 196/2003, che consentono la diffusione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o specificamente disposti dall'autorità giudiziaria (AG). Una corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 52, comma 7, DLg 196/2003 non vieta di rendere disponibili i provvedimenti giurisdizionali in forma integrale, salvo i casi in cui sia la legge oppure l'AG a disporre l'anonimizzazione dei dati personali contenuti nella pronuncia. In altre parole, il bilanciamento delle opposte esigenze, tutela della privacy dei soggetti coinvolti da un lato, e libero accesso alle pronunce giurisdizionali dall'altro, è rimesso all'AG (salvo l'ipotesi di cui all'art. 52, comma 5, DLg 196/2003): orbene, al di là dell'esatta qualificazione della decisione del giudice in tema di oscuramento (che si tratti di atto giurisdizionale o amministrativo), va rilevato come sicuramente l'Amministrazione incaricata della raccolta in una banca dati dei provvedimenti non possa sostituirsi all'AG nella valutazione circa la necessità di anonimizzazione. Conseguentemente, l'oscuramento generalizzato disposto dalla PA non appare legittimo, considerato come esso sembri interferire in parte anche con una decisione attribuita all'AG. - (commento di) Davide Ponte, L’amministrazione non può sostituirsi alla valutazione dell’autorità giudiziaria (Guida al diritto 20/2025, 89-93) in materia elettorale (terzo mandato): - Corte cost. 15.5.25 n. 64, pres. Amoroso, red. Pitruzzella (Guida al diritto 20/2025, 45-46): Il divieto del terzo mandato consecutivo per i presidenti di giunta regionale è un principio fondamentale della materia elettorale che vincola i legislatori regionali dalla sua entrata in vigore. È pertanto incostituzionale l’art. 1 LR Campania n. 16/2024, per violazione dell’art. 122, I comma, Cost., in relazione al parametro interposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. f, L 165/2004, recante il cosiddetto divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto. Il divieto in parola costituisce espressione di una scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da «temperamento di sistema» rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «ponderato contraltare». Nel caso della Regione Campania il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo con l’entrata in vigore della LR Campania n. 4/2009 che non solo non reca alcuna disposizione che a esso illegittimamente deroghi, ma all’art. 1, co. 3, contiene un rinvio, «in quanto compatibili con la presente legge, [al]le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia». in tema di sanità (limite di età per dirigenti medici di strutture accreditate col SSN): - Corte cost. 16.5.25 n. 65, pres. Amoroso, red. Antonini (Guida al diritto 20/2025, 45-46): Non è fondata la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 1, LR Puglia n. 24/2024, che stabilisce che alle strutture private accreditate col Servizio sanitario regionale e a quelle autorizzate all’esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche dal suddetto 15-nonies, comma 1. Invero, nella disciplina normativa del SSN, informata, sotto il profilo soggettivo, al pluralismo organizzativo nell’ambito di modelli tipizzati, non figurano, ai fini dell’accreditamento, previsioni statali che attengono al limite di età del responsabile sanitario di struttura privata. L’accreditamento, pur attribuendo lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni per conto del SSN, che quindi giustifica la presenza di un potere pubblicistico particolarmente intenso, non è tuttavia in grado di determinare una mutazione ontologica della natura delle strutture private accreditate e dei relativi rapporti di lavoro. (Sulla censura relativa alla violazione dell’art. 4, comma 6-bis, DL 215/2023, che consente di trattenere o riammettere in servizio, a richiesta degli interessati, i dirigenti medici e sanitari, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, ma comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, la sentenza ha messo in evidenza che il vincolo derivante dall’art. 15-nonies, comma 1, a partire dal 2020 è stato ripetutamente derogato dal legislatore statale, al fine di «fronteggiare la grave carenza di personale» che affligge «le aziende del Servizio sanitario nazionale»). in tema di asilo (matrimonio forzato): - Cass. 1^, 9.5.25 n. 12378 (Guida al diritto 20/2025, 44): Il matrimonio imposto, a cui si aggiungono atti di violenza fisica, costituisce un motivo di riconoscimento della protezione internazionale. Circa la forma di protezione da riservare al richiedente asilo, va osservato che, per avere lo stato di rifugiato politico, occorre che le circostanze riferite rientrino nei motivi di persecuzione in base ai quali si assicura la protezione previsti dall’art. 8 DLg 251/2007, il quale prevede solo i motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica. Se non può essere concesso l’asilo politico, la donna ha diritto invece alla protezione sussidiaria che, secondo la definizione data dalla legge, è accordata al cittadino di un Paese non appartenente all’UE o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva in precedenza la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che per questo motivo non può o non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. L’art. 14 DLg 251/2007, tra le cause di danno grave che subirebbe la persona in fuga dal proprio Paese, elenca la pena di morte, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, o la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona derivante da violenza indiscriminata in condizioni di conflitto armato. La costrizione di una donna a un matrimonio forzato costituisce grave violazione della sua dignità, e dunque trattamento degradante. in tema di lavoro (licenziamento per post su WhatsApp): - Cass. lav. 6.3.25 n. 5936 (Guida al diritto 20/2025, 48 T, sotto il titolo: “Stop al licenziamento per contenuti offensivi riferiti al capo su chat aziendale”): I messaggi scambiati da un dipendente con i colleghi di lavoro in una chat privata di WhatsApp, anche se contenenti espressioni offensive e denigratorie nei confronti del superiore gerarchico, non costituiscono giusta causa di licenziamento in quanto vanno considerati come corrispondenza privata e sono costituzionalmente protetti dall’art. 15 Cost. - Cass. lav. 28.2.25 n. 5334 (Guida al diritto 20/2025, 52 T, sotto il titolo: “No esonero disciplinare se il video della cliente dentro al negozio gira su Whatsapp di lavoro“): Non costituisce giusta causa di licenziamento l’avere una dipendente postato, durante l’orario di lavoro, un video sulla chat privata di WhatsApp condivisa con i colleghi di lavoro con intento denigratorio nei confronti di una cliente particolarmente corposa all’interno del punto vendita (luogo di lavoro della lavoratrice), in quanto tale condotta pur essendo potenzialmente lesiva dell’immagine e del marchio dell’azienda, si è sostanziata in un video/messaggio circolato in una chat privata di WhatsApp da considerarsi come corrispondenza privata ed è, quindi, costituzionalmente protetto dall’art. 15 Cost. - (commento di) Cristina Petrucci, Mail e messaggi elettronici sono corrispondenza inviolabile (Guida al diritto 20/2025, 57-61) in materia tributaria : - Cass. trib. 13.5.25 n. 12770 (Guida al diritto 20/2025, 44): L’accoglimento, da parte del giudice di primo grado, del ricorso originario in conformità alla proposta di mediazione formulata dal contribuente ex art. 17-bis DLg 546/1992, non accettata dall’Ufficio, non preclude la possibilità, in capo al contribuente, di proporre appello avverso la detta sentenza onde ottenere effetti favorevoli più ampi di quelli conseguenti alla proposta di mediazione, salvo il caso in cui abbia limitato la propria doglianza nel ricorso/reclamo negli stessi sensi di cui alla sua proposta di mediazione. in tema di circolazione stradale (guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti): - Circolare 11.4.2025, prot. n. 11280, Ministeri dell'Interno e della Salute - Alcol o stupefacenti, avente ad OGGETTO: Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada. - testo della circolare (Guida al diritto 20/2025, 25-30, stralcio, sotto il titolo: Codice della strada, l’Interno corregge il tiro sul “nuovo” reato di guida sotto effetto di droghe) - commenti: - Carmelo Minnella, Obiettivo trovare criteri uniformi per eseguire i test tossicologici (Guida al diritto 20/2025, 31-35) [le novità] - Carmelo Minnella, Restano le incertezze probatorie sul legame positività-intossicazione (Guida al diritto 20/2025, 36-41) [accertamenti tossicologici] in materia penale (sospensione automatica della responsabilità genitoriale): - Corte cost. 22.4.25 n. 55, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 20/2025, 70 T, stralcio): In tema di pene accessorie, l'art. 34, comma 2, c.p., è incostituzionale, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto di maltrattamenti aggravati verso familiari e conviventi di cui all'art. 572, comma 2, c. p., commesso in presenza o a danno di minori con abuso della responsabilità genitoriale, comporta l'automatica sospensione dall'esercizio della stessa, anziché la possibilità per il giudice di disporla. - (commento di) Aldo Natalini, Illegittimo non consentire al giudice di valutare nell’interesse del minore (Guida al diritto 20/2025, 74-76) c.s. La forma più alta di carità è la politica (Paolo VI)
Autore: Carmine Spadavecchia 3 giugno 2025
sull’ IA (disegno di legge): - Vincenzo Franceschelli*, Ddl sull’intelligenza artificiale, buone intenzioni ma poche norme (Guida al diritto 19/2025, 10-14, editoriale) [*già ordinario di Diritto privato presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca] - Andrea Sirotti Gaudenzi, AI, Guidelines della Commissione Ue per capire un fenomeno complesso (Guida al diritto 19/2025, 15-21) [linee guida Ue] - Andrea Sirotti Gaudenzi, Un manuale concreto che fissa i confini delle “pratiche vietate” (Guida al diritto 19/2025, 22-27) [elenco dei divieti] in tema di gratuito patrocinio (nel processo amministrativo): - Cons. Stato III 28.4.25 n. 3565 (decr. colleg.), pres. De Nictolis, est Cerroni (Guida al diritto 19/2025, 33-34): L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalle Commissioni istituite presso i TAR. spiega i propri effetti limitatamente al primo grado di giudizio, di tal ché per beneficiare del regime di gratuito patrocinio in sede impugnatoria anche con riferimento alle ordinanze cautelari rese dal Tar gli appellanti devono reiterare l’istanza di ammissione presso la competente Commissione istituita presso il Consiglio di Stato. L’art. 75 Dpr 115/2002, secondo cui “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”, deve intendersi riferita all’istituzione del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del processo penale a mente delle inequivoche menzioni nell’ordito della norma di istituti del diritto processuale penale, indi non può assurgere ad indice esegetico dirimente. Per converso, a suffragio della tesi dell’autonomia dei provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio per i diversi gradi del giudizio amministrativo soccorrono gli indici normativi degli artt. 83, comma 3-bis, e 120 DPR 115/2002, a tenore dei quali, rispettivamente, “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” e, ancor più significativamente considerata la sedes materiae dell’art. 120 (titolo IV recante “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario”), “la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale”. Dall’esegesi combinata dei referenti normativi si evince che nella sistematica della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, il legislatore ha dettato una disposizione di spiccato favor per i cittadini non abbienti con particolare riguardo all’ambito del processo penale stabilendo la regola dell’ammissione al patrocinio una tantum “per ogni grado e fase del processo”, mentre tale opzione regolatoria si tempera nell’ambito delle disposizioni particolari dettate per le altre discipline processuali, tra cui quella del giudizio amministrativo, giungendo a tracciare un chiaro spartiacque circa l’ammissione al regime del gratuito patrocinio nei differenti gradi di giudizio. in materia edilizia (Cila): - Cons. Stato II 25.2.25 n. 1651, pres. Taormina, rel. Boscarino (Guida al diritto 19/2025, 86 T): 1. La “comunicazione di inizio lavori asseverata” (Cila) con il Dlgs 222/2016 è divenuta il titolo general-residuale, necessario per tutti gli interventi edilizi per i quali le norme del testo unico non impongono la Scia o il permesso di costruire ovvero che non rientrano ai sensi dell'art. 6 nell'attività edilizia libera. La Cila è uno strumento di semplificazione che non trova un corrispondente nella legge generale sull'azione amministrativa (ma solo in altre normative di settore, come quella sulle attività commerciali) e che si traduce in una ancor più intensa responsabilizzazione del privato, chiamato ad assumersi in prima persona il rischio di avviare un'attività in contrasto con le complesse e talvolta contorte normative di settore, per di più solo in parte confortato dall'asseverazione del tecnico abilitato. In materia trovano applicazione i limiti di tempo e di motivazione declinati nell'art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter L 7.8.1990, n. 241, in combinato disposto con il richiamo alle "condizioni" di cui all'art. 21-novies della medesima normativa. Conseguentemente gli atti variamente adottati dagli enti locali sotto la qualificazione di declaratorie di irricevibilità ovvero archiviazione o simili delle comunicazioni di inizio lavori, seppure non espressivi di poteri tipizzati, non sussistendo alcuna previsione normativa che li disciplini, in quanto dotati del carattere di lesività, sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo. 2. Carenze prettamente documentali negli elaborati a corredo della comunicazione d'inizio lavori asseverata (Cila) possono essere ovviate attraverso l’attivazione del generale dovere di soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 legge 241/1990 e che costituisce un istituto generale del procedimento amministrativo e ha la sua massima applicazione al di fuori dei procedimenti di tipo comparativo. Laddove non emerga alcuna esigenza di parità di opportunità (ad esempio nell'ambito di una procedura comparativa) o necessità di accelerazione della procedura, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), legge 241/1990, può essere utilmente invocato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa. - (commento di) Davide Ponte, In caso di carenze solo documentali giusto attivare il soccorso istruttorio (Guida al diritto 19/2025, 90-94) in tema di privacy (sentenze - oscuramento dati - anonimato - limiti): - TAR Lazio 1^, 17.4.25 n. 7625, pres. Petrucciani, est. Viggiano (Guida al diritto 19/2025, 33): La disciplina prevede la pubblicazione delle pronunce rendendole accessibili a tutti mediante un sistema informativo istituzionale. La diffusione, compresa anche la pubblicazione in una banca dati accessibile alla generalità dei cittadini, deve avvenire con oscuramento dei dati personali solamente in alcune limitate ipotesi: su richiesta della parte interessata oppure d’ufficio quando ciò risulti necessario per tutelare i diritti e la dignità dell’interessato. Salvo il caso peculiare dei procedimenti coinvolgenti rapporti di famiglia, di stato delle persone, ovvero minorenni, le norme rimettono all’autorità giudiziaria la decisione sull’oscuramento o meno dei dati personali. Il bilanciamento delle opposte esigenze, tutela della privacy dei soggetti coinvolti da un lato, e libero accesso alle pronunce giurisdizionali dall’altro, è rimesso all’autorità giudiziaria. L’amministrazione incaricata della raccolta in una banca dati dei provvedimenti non può sostituirsi all’AG nella valutazione sulla necessità dell’anonimizzazione. In tal senso, anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali prescrive la pubblicità dell’esame delle cause, precisando come per eccezionali ipotesi possa limitarsi l’accesso alle aule d’udienza, su ordine del giudice procedente e non dell’autorità amministrativa. Rendendo accessibile integralmente la sentenza si garantiscono quegli obiettivi indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quali la fiducia nelle corti e nei tribunali da parte della collettività e si evita la “giustizia segreta” sottratta al controllo dei cittadini. in tema di abusi edilizi (in zone vincolate): - Tar Piemonte 2^, 2.4.25 n. 576, pres. Bellucci, rel. Arduino (Guida al diritto 19/2025, 32-33): La mancanza di un danno paesistico-ambientale non coincide con tutte le ipotesi nelle quali si abbia un parere che attesti la compatibilità paesaggistica delle opere eseguite, essendo il parere della Soprintendenza [...] presupposto indefettibile per lo stesso avvio del procedimento di accesso alla sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione. Ciò in continuità con l’orientamento secondo cui l’anzidetta sanzione: › non costituisce un’ipotesi di risarcimento del danno ambientale ma rappresenta una sanzione amministrativa applicabile sia nel caso di illeciti sostanziali sia nell’ipotesi di illeciti formali, quale è la violazione dell’obbligo di conseguire l’autorizzazione preventiva a fronte di un intervento compatibile con il contesto paesistico oggetto di protezione (Cons. Stato IV, n. 1205/2003); › si applica a prescindere dalla concreta produzione di un danno ambientale nonché in assenza di dolo o colpa e sinanche agli eredi, posto che «la sanzione, pur se di carattere pecuniario, partecipa della medesima natura di ricomposizione dell’ordine urbanistico della legalità violata e di soddisfazione del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio» (Cons. Stato VII, n. 4946/2024); › assolve a una funzione di «deterrenza» derivante dall’effetto afflittivo, legato al criterio di quantificazione basato sul maggior importo tra danno e profitto, a fronte della quale il privato sarebbe titolare di un interesse legittimo, con la consequenziale applicazione della legge n. 241/1990 (Corte cost. n. 75/2022). in tema di ambiente (protezione): - Cedu 1^, 6.5.25, ric. 52854/18 (Guida al diritto 19/2025, 96 solo massima): L'assenza di misure adeguate e la mancata informazione agli abitanti di zone in cui si trovano impianti industriali che causano emissioni inquinanti comporta una violazione dell'art. 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli Stati sono tenuti ad agire con diligenza e ad adottare misure positive per garantire il rispetto della Convenzione e per impedire che l'inquinamento procuri un'incidenza negativa sulla qualità della vita dei residenti. Spetta agli Stati individuare le misure per adempiere agli obblighi convenzionali. - (commento di) Marina Castellaneta, “Fonderie Pisano”, l’Italia non supera il vaglio Cedu sulla protezione dell’ambiente (Guida al diritto 19/2025, 96-98) in tema di incarichi professionali (attività forense svolta da docenti): - Cass. lav. 8.5.25 n. 12204 (Guida al diritto 19/2025, 31): L’art. 508, comma 15, DLg 297/1994 stabilisce che ai docenti scolastici «è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio». Non vi è dubbio pertanto che l’autorizzazione del dirigente scolastico consenta ai docenti l’esercizio della professione forense. (La Corte d’appello aveva ritenuto illegittima la sanzione della sospensione per dieci giorni irrogata dal ministero dell’istruzione e del merito nei confronti di un docente della scuola pubblica, per avere patrocinato cause come avvocato nei confronti del Ministero datore di lavoro. Secondo la Corte territoriale, essendo stata data autorizzazione per lo svolgimento dell’attività forense, senza limitazioni, non poteva ritenersi illegittimo il fatto che il docente avesse patrocinato anche cause nei confronti del Ministero datore di lavoro. Né poteva ritenersi decisivo il fatto che il dirigente scolastico avesse chiesto chiarimenti al docente sul patrocinio di cause in conflitto di interessi, poiché da ciò non era scaturita alcuna revoca o modifica del provvedimento autorizzatorio, il che autorizzava il docente a ritenere che le sue spiegazioni fossero state satisfattive). in tema di famiglia (assegno di mantenimento): - Cass. 1^, 3.5.25 n. 11611 (Guida al diritto 19/2025, 30-31): Per quantificare l’assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il giudice di merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l’espletamento di una consulenza tecnica. in tema di unioni di fatto (accordi economici tra partner) - Cass. 1^, 20.1.25 n. 1324 (Guida al diritto 19/2025, 30): È valida la scrittura privata sottoscritta dai partner di una unione di fatto per regolare gli aspetti relativi all’affidamento del figlio minore e risolvere le questioni patrimoniali sorte dopo la fine della convivenza. Per interpretare il contratto va applicato il principio della ricerca della comune intenzione dei contraenti, in base al quale il primo strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole, da verificare poi alla luce dell’intero contesto contrattuale. Infatti, per “senso letterale delle parole” va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte e in ogni parola che la compone e non in una parte soltanto. in tema di mutuo “solutorio” : - Cass. SSUU 5.3.25 n. 5841 (Guida al diritto 19/2025, 36 T, sotto il tiolo: “Mutuo solutorio” non è contratto atipico ma una formula solo descrittiva): Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo. - Cass. SSUU 6.3.25 n. 5968 (Guida al diritto 19/2025, 46 T, sotto il titolo: Integra titolo esecutivo l’impegno incondizionato alla restituzione del denaro): Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo, di per sé idoneo, senza che occorra un nuovo atto pubblico o una scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuta somma, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto. - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Risolte due questioni molto rilevanti su profili teorici, pratici e applicativi (Guida al diritto 19/2025, 51-57) in tema di abuso d’ufficio (abrogazione del reato): - Corte cost., comunicato 8.5.25 (Guida al diritto 19/2025, 32): Non è incostituzionale l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio in quanto dalla Convenzione di Merida non è desumibile né l’obbligo di prevedere una simile fattispecie di reato né il divieto di abrogarlo. (Nell’udienza pubblica la Corte ha esaminato le questioni di costituzionalità sollevate da 14 autorità giurisdizionali, tra cui la Corte di cassazione, sull’abrogazione del reato di abuso d’ufficio a opera della L 114/2024. La Corte ha ritenuto ammissibili le sole questioni sollevate in riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta Convenzione di Merida). in tema di furto : - Corte cost. 22.4.25 n. 56, pres. Amoroso, red. Petitti (Guida al diritto 19/2025, 64 solo massima): L'art. 69, comma 4, c.p., è incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui stabilisce, rispetto ai delitti di furto, il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della collaborazione del reato, di cui all'art. 625-bis c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. - (commento di) Aldo Natalini, Furto in casa e recidiva reiterata, illegittimo il divieto allo sconto di pena dopo il ravvedimento (Guida al diritto 19/2025, 64-69) c.s. Non smettiamo di giocare perché invecchiamo, invecchiamo perché smettiamo di giocare (G.B. Shaw)
Autore: Carmine Spadavecchia 27 maggio 2025
sulla magistratura penale (riforma delle carriere): - Giorgio Spangher*, Separazione carriere, solo interventi settoriali in attesa della vera riforma (Guida al diritto 18/2025, 12-14, editoriale) [professore emerito di Diritto e procedura penale presso La Sapienza Università di Roma] sulla magistratura onoraria : L 15.4.2025 n. 51 [GU 16.4.25 n. 89], Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria - testo della legge (Guida al diritto 18/2025, 15-23) - commenti: - Eugenio Sacchettini, Il legislatore detta una serie di norme, dall’esclusività al contratto di lavoro (Guida al diritto 18/2025, 24) [le novità] - Eugenio Sacchettini, Stop alla temporaneità degli incarichi: valutazione sull’idoneità e repêchage (Guida al diritto 18/2025, 25-32) [disciplina generale: completamente e definitivamente abbandonato il bislacco mixing tra sistema indennitario e cottimistico] - Eugenio Sacchettini, Addio alle altre attività lavorative se si sceglie l’impegno full time (Guida al diritto 18/2025, 33-38) [svolgimento delll’incarico] in tema di beni culturali (vincolo): - Cons. Stato VI 31.3.25 n. 2661, pres. Simeoli, est. Vitale (Guida al diritto 18/2025, 42): La tutela storico-artistica di un bene culturale non protegge l’ingegno dell’autore, ma un’oggettiva testimonianza materiale di civiltà, la quale, nella sua consistenza effettiva e attuale, ben può essere intesa a valorizzare l’intenso legame tra il cespite e la storia del territorio. La nozione di bene culturale è poi in grado di ricomprendere anche i cespiti che - pur non portatori di uno specifico valore artistico - costituiscono una testimonianza della vita e della storia (pur se di una parte soltanto) della comunità nazionale in relazione al messaggio che esso, come un vero e proprio documento, è in grado di perpetuare per le generazioni future. Il valore culturale non è più rappresentato dall’oggetto materiale nella sua estrinsecazione fisica, ma si concretizza nella funzione sociale del bene, visto come fattore di sviluppo intellettuale della collettività e come elemento attorno a cui si definisce l’identità della comunità locale. in tema di pubblicità (pubblicità parassitaria durante eventi sportivi): - Cons. Stato VI 11.4.25 n. 3118, pres. Montedoro, est. Pascuzzi (Guida al diritto 18/2025, 43): Il cosiddetto “ambush marketing”, oltre che sul piano pubblicistico con sanzioni che posso arrivare a 2,5 milioni di euro per i casi più gravi, rileva anche sul piano della tutela civile e penale. Le previsioni di natura pubblicistica non escludono l’applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte in esame: si pensi alla disciplina sulla tutela della concorrenza, ovvero alla disciplina dei marchi, o alla disciplina del codice del consumo che vieta le pratiche commerciali idonee ad indurre in errore i consumatori su elementi come l’esistenza o la natura del prodotto, le sue caratteristiche, la portata degli impegni del professionista e così via. La pratica dell’“ambush marketing” consiste nell’associazione di un marchio o di un prodotto a un evento di grande risonanza mediatica, effettuata senza l’autorizzazione dell’organizzatore dell’evento. In proposito possono essere distinte tre tipi fondamentali di pratiche: 1) “ambush by association”, caratterizzato da un’associazione indiretta del marchio all’evento; 2) “ambush by intrusion”, con cui l’ambusher dà visibilità al suo marchio nei luoghi in cui si svolge l’evento o nelle loro immediate vicinanze; 3) “opportunistic marketing”, con cui l’ambusher approfitta di determinati episodi svoltisi durante l’evento per dare visibilità al suo marchio. In ogni caso la pratica dell’“ambush marketing” è considerata ingannevole, poiché induce in errore il consumatore medio sull’esistenza di rapporti di sponsorizzazione ovvero di affiliazione o comunque di collegamenti con i titolari di diritti di proprietà intellettuale invece insussistenti; e costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale come tale contraria alla correttezza professionale, che può trovare tutela nell’alveo generale della tutela da atti di concorrenza scorretta. Ciò perché il concorrente associa abusivamente l’immagine e il marchio di un’impresa ad un evento di particolare risonanza mediatica senza essere però legato da rapporti di sostegno, licenza o simili con l’organizzazione della manifestazione; in tal modo avvantaggiandosi dell’evento senza sopportarne i costi, con conseguente indebito agganciamento all’evento ed interferenza negativa con i rapporti contrattuali tra gli organizzatori ed i soggetti regolarmente autorizzati. Si tratta di un illecito plurioffensivo, proprio perché i soggetti danneggiati sono l’organizzatore dell’evento, il licenziatario o sponsor ufficiale e il pubblico. in tema di rifiuti (smaltimento): - TAR Calabria 1^, 10.2.25 n. 293, pres. Pennetti, est. De Giovanni (Guida al diritto 18/2025, 78 T): 1. In assenza di qualsiasi vincolo nascente dal giudicato di una sentenza penale di rito, è legittimo il provvedimento dell’Amministrazione che imputa la responsabilità di cui all’art. 192 DLg 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. in ossequio al principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”. In particolare, a fronte di una o più sentenze penali non può risultare fatto incontestato che un soggetto non ha concorso nel fatto illecito costituito dall’abbandono dei rifiuti se tali titoli giudiziari si caratterizzano per la dichiarazione di non luogo a procedere e/o la sopravvenuta prescrizione nei confronti di altri responsabili. L’Amministrazione infatti conserva il proprio potere pubblico. Non vi sono tuttavia ostacoli nel fare ricorso alle risultanze del procedimento penale, specie in assenza di idonea “prova per tabulas” al fine di dimostrare che il soggetto garante, nello svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti, non abbia adempiuto le prescrizioni di cui al DLg 3.4.2006 n. 152 volte a preservare la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 2. Il perseguimento del fine di tutela ambientale è presidiato dall’affermazione del principio di responsabilità condivisa della gestione dei rifiuti. Quest’ultima, infatti, grava in capo a tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento in quanto assumono una posizione di garanzia rispetto al corretto svolgimento del processo che conduce in ultimo allo smaltimento dei rifiuti. In questa prospettiva laddove venga in rilievo un rapporto tra produttore dei rifiuti e un soggetto terzo incaricato del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, il primo può rispondere dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo ex art. 192 DLg 3.4.2006 n. 152 se non è in possesso del formulario di cui all’art. 193 del Dlgs citato (c.d. “Fir”), controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. - (commento di) Giulia Pernice, Su reati ambientali e sentenze penali la Pa conserva un giudizio autonomo (Guida al diritto 18/2025, 89-94) sulle misure UE antirusse : - Corte giust. Ue 5^, 30.4.25, causa C-246/24 (Guida al diritto 18/2025, 44): Le misure adottate dall’UE in risposta all’aggressione militare della Russia verso l’Ucraina vietano di esportare in Russia banconote denominate in euro o in altra valuta ufficiale di uno Stato membro. Il divieto mira a evitare che il sistema economico russo benefici dell’accesso al denaro contante. Il divieto, tuttavia, non si applica alle somme necessarie per l’uso personale del viaggiatore o dei familiari più stretti. Tale eccezione non si estende alle cure mediche: l’esportazione da parte di una persona che si reca in Russia di banconote denominate in euro, per pagare trattamenti medici cui intende sottoporsi in tale paese, non costituisce un’esportazione necessaria per il suo uso personale. Poiché l’Ue non ha limitato il diritto di recarsi in Russia, l’eccezione in questione mira esclusivamente a garantire che il viaggiatore disponga del denaro contante necessario per il viaggio e il soggiorno. Mentre i trattamenti medici non rispondono a bisogni occasionati dal viaggio o dal soggiorno. sul matrimonio canonico (trascrizione tardiva): - Cass. 5.2.25 n. 2929 (Guida al diritto 18/2025, sotto il titolo: “Impossibile la trascrizione tardiva del matrimonio canonico se il coniuge è scomparso”): A norma dell'art. 8, sesto comma, L 25.3.1985 n. 121, attuativa degli Accordi di modifica dei Patti lateranensi intervenuti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, la tra- scrizione tardiva del matrimonio canonico può avvenire a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non si opponga. Tuttavia tale consenso, espresso o tacito, deve essere attuale e, in quanto atto personalissimo, non può essere manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa. Nessuna efficacia può attribuirsi, a tal fine, alla mancata risposta alle comunicazioni inviate all'indirizzo della persona dopo la dichiarazione delle sua scomparsa, né è consentito, al fine di eseguire la trascrizione tardiva del matrimonio canonico unilateralmente richiesta, ricostruire il consenso presunto dello scomparso facendo riferimento ad elementi privi del requisito della attualità. - (commento di) Mario Finocchiaro, Non è valido il consenso presunto fondato su elementi privi di attualità (Guida al diritto 18/2025, 51-54). Il consenso alla trascrizione deve essere attuale e non può essere manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa. L'attualità del consenso non può ritenersi integrata dalla dichiarazione, resa dall'altro coniuge in epoca anteriore alla morte, di acconsentire alla trascrizione. L'eventuale stato vedovile cessa, retroattivamente dalla celebrazione del matrimonio canonico e viene meno il diritto alla pensione di reversibilità. La disciplina della trascrizione tardiva non è applicabile nel caso di matrimoni celebrati con riti diversi da quello concordatario sul patto di famiglia (revocatoria): - Cass. 3^, 22.4.25 n. 10536 (Guida al diritto 18/2025, 40): Un patto di famiglia è perfettamente revocabile, ma non può essere accolta la domanda revocatoria del solo patto di famiglia disposto dal genitore, ove questo sia parte di un atto complesso e inscindibile. Con ciò non si vuol dire che l’azione revocatoria non possa essere parziale: lo può essere nella misura in cui essa sia in grado di per sé di apportare un pregiudizio alle ragioni del creditore, come pure, può essere accolta la domanda revocatoria laddove l’atto dispositivo sia parte di un atto complesso. Ma perché il negozio complesso possa essere revocato parzialmente, occorre che la causa sia scindibile. (La SC avalla il convincimento della corte territoriale secondo la quale i due patti di famiglia, in realtà, avevano dato luogo a un atto complesso con una causa unitaria, e che era impossibile chiedere la revocatoria parziale di un patto di famiglia complesso, costituito da due patti inscindibili. La banca avrebbe dovuto dimostrare non che i beni oggetto dei due patti di famiglia erano diversi, ma che i due patti di famiglia erano scindibili e non limitarsi a qualificare la natura positiva dell’attribuzione e la gratuità dell’atto) sulla Procura europea : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 8.4.25, causa C-292/23 (Guida al diritto 18/2025, 96 solo massima): L’art. 42, par. 1, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, letto alla luce dell’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dei principi di equivalenza e di effettività, va interpretato nel senso che una decisione con la quale, nell’ambito di un’indagine, il procuratore europeo delegato incaricato del caso in discussione cita a comparire testimoni è soggetta al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti, in forza del menzionato art. 42, par. 1, quando la decisione in parola sia volta a produrre effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi delle persone che contestano detta decisione, come le persone che sono oggetto di tale indagine, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica. In una simile situazione il diritto interno deve assicurare un controllo giurisdizionale effettivo quantomeno in via incidentale, eventualmente, da parte del giudice penale incaricato della pronuncia. Tuttavia, in applicazione del principio di equivalenza, qualora le disposizioni procedurali nazionali relative a ricorsi analoghi di natura interna prevedano la possibilità di contestare direttamente una decisione analoga, una siffatta possibilità deve essere parimenti offerta a dette persone. - (commento di) Marina Castellaneta, Procura europea, atti sotto controllo del giudice nazionale se incidono sullo stato giuridico delle persone (Guida al diritto 18/2025, 96-98) c.s. Reale e virtuale - Il vero problema di tutti noi è quello di avere smesso di pensare (Francesco Bellocchio, avvocato amministrativista, sulla dipendenza dal virtuale) - Hanno messo in mano gli smartphone ai bambini di cinque anni con il preciso intento di distruggere intellettualmente una fetta di società (idem) - La dipendenza dal virtuale è più grave di fumo ed alcol (Monica Mosca, psicoterapeuta)
Autore: Carmine Spadavecchia 27 maggio 2025
sul c.d. DL sicurezza (seconda parte; prima parte già trattata in Guida al diritto 16/2025): DL 11.4.2025 n. 48 [GU 11.4.25 n. 85, in vigore dal 12 aprile 2025], Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario - guida alla lettura e mappa (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 17/2025, 12-18) - commenti: - Giovanbattista Tona, Nuova aggravante se l’azione è commessa in stazioni o metro (Guida al diritto 17/2025, 19-21) [modifiche al codice penale: parte generale] - Giovanbattista Tona, Violenza stadi: fino a 5 anni di carcere se la condotta è contro le persone (Guida al diritto 17/2025, 22-24) [modifiche al codice penale: parte speciale] - Giovanbattista Tona, Blocco stradale e ferroviario: arresto anche dopo un divieto amministrativo (Guida al diritto 17/2025, 25-28) [modifiche al codice penale: parte speciale] - Giovanbattista Tona, Accattonaggio: forte rivisitazione di elementi, confini e circostanze (Guida al diritto 17/2025, 29-30) [sicurezza urbana] - Giovanbattista Tona, Un insieme di sanzioni più severe per gli atti illeciti verso la polizia (Guida al diritto 17/2025, 31-35) [tutela delle Forze dell’ordine] - Giovanbattista Tona, Avvocati: con l’Albo esperti antiusura nuovi spazi a una professione sociale (Guida al diritto 17/2025, 36-38) [altre disposizioni] - Aldo Natalini, Resistenza “passiva” nei Cpr: norma a rischio incostituzionalità (Guida al diritto 17/2025, 39-43) [immigrazioni e stranieri] - Aldo Natalini, Punibile resistenza o disobbedienza del comandante di nave straniera (Guida al diritto 17/2025, 44-47) [modifiche al codice della navigazione] - Fabio Fiorentin, Detenute madri: maglie strette per il differimento della pena (Guida al diritto 17/2025, 48-54) [carceri e sistema penitenziario] - Fabio Fiorentin, Reato commesso in detenzione, effetti negativi su tutti i benefici (Guida al diritto 17/2025, 55-57) [carceri e sistema penitenziario. Le alternative al carcere nello specchietto a pag. 67: misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà); sanzioni sostitutive (semidetenzione e libertà controllata); pene sostitutive (detenzione domiciliare sostitutiva, semilibertà sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo); misure di sicurezza (libertà vigilata); sanzioni di comunità (lavoro di pubblica utilità – violazione legge stupefacenti, lavoro di pubblica utilità – violazione codice della strada, sospensione condizionale della pena); misure di comunità (messa alla prova)] sul c.d. DL cittadinanza : DL 28.3.2025 n. 36 [GU 28.3.25 n. 73, in vigore dal 29 marzo 2025], Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza - testo del decreto (Guida al diritto 17/2025,58-59) - commento di Eugenio Sacchettini, Un testo disomogeneo e discutibile anche sotto il profilo costituzionale (Guida al diritto 17/2025, 60-65) [le novità] circa la legge sui capitali : L 11.3.2025 n. 28 [GU 20.3.25 n. 66, in vigore dal 21 marzo 2025], Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria [NdR: DLg 24.2.1998 n. 58 TU disposizioni in materia di intermediazione finanziaria] - testo della legge (Guida al diritto 17/2025, 66-80) sotto il titolo “Testo unico della finanza, con la novella rivisto il sistema sanzionatorio e stop al ne bis in idem” - guida alla lettura e mappa delle principali novità (a cura di Francesco Mazzini) (Guida al diritto 17/2025, 81-89), sotto il titolo: “Sui bonifici istantanei fissate le regole per l’autorizzazione all’esercizio del servizio” sulla professione forense (avvocati enti locali e Irap): - Cass. lav. 21.4.25 n. 10402 (Guida al diritto 17/2025, 91): Una volta accertata l’esistenza del diritto dell’avvocato dipendente di enti locali al pagamento di un compenso professionale ai sensi dell’art. 27 Ccnl 14.9.2000 per il personale del comparto regioni ed autonomie locali, dell’art. 1, comma 208, L 266/2005 e dell’art. 9 DL90/2014 - L 114/2014, sulla base di previsione di legge, contratto collettivo o regolamento interno, le somme in questione sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell’Irap, che grava inderogabilmente sulla PA, la quale non può addebitarla all’avvocato dipendente né direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci, la violazione della quale può semmai rilevare sotto forma di responsabilità del dirigente, del funzionario o del dipendente che l’abbiano causata. Infatti, l’accantonamento della menzionata imposta sul fondo destinato alla retribuzione accessoria in esame è consentito solo se le risorse complessive ivi allocate superino o i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o, qualora siffatti limiti non esistano o non siano stati allegati o dimostrati, l’ammontare complessivo di tale credito, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell’ente. sulla tutela dei consumatori (clausole vessatorie): - Cons. Stato VI 11.2.25 n. 1125, pres. Volpe, rel. Gallone (Guida al diritto 17/2025, 94): Le imprese devono predisporre condizioni generali di contratto che rispettino i principi di buona fede e trasparenza: qualsiasi modifica unilaterale va adeguatamente giustificata e deve inoltre prevedere garanzie reali per il consumatore, mentre le limitazioni di responsabilità devono essere circoscritte e definite ed evitare di penalizzare in maniera ingiustificata il consumatore. Non sussiste alcun deficit motivazionale, né una lesione dei diritti di difesa, laddove le difese della parte in sede istruttoria siano state trattate (e riportate analiticamente nelle loro argomentazioni) in un’apposita parte del provvedimento impugnato e siano superate dall’iter logico seguito nelle valutazioni conclusive. (Il CdS conferma la sentenza del Tar Lazio che ha ritenuto legittimo il provvedimento dell’Agcm) in tema di doping (agonistico): - Cons. Stato VI 2.4.25 n. 2784, pres. De Felice, rel. Ravasio (Guida al diritto 17/2025, 94): Ai fini dell’accertamento del doping mediante somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è sufficiente l’accertamento della presenza delle sostanze, le quali si presumono avere effetto dopante, indipendentemente dal riscontro di effettive alterazioni delle prestazioni agonistiche, con nuovi record o vittorie. E anche per quanto riguarda il doping attuato mediante pratiche mediche, è sufficiente il riscontro della mera potenzialità ad alterare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, non essendo invece richiesto anche l’effettivo riscontro di simili condizioni. A ben vedere l’unica differenza tra le due modalità di doping è che nella seconda si richiede anche il dolo specifico, integrato dalla finalità di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti umani o animali. sulla motivazione del voto (esame di avvocato): - TAR Milano 3^, 18.4.25 n. 1400, pres. Bignami, est. Gatti (Guida al diritto 17/2025, 94): In sede di esame per l’abilitazione forense, la bocciatura non è valida se il voto non è motivato. Considerati infatti la semplificazione dell’esame (un solo scritto) e il forte calo dei partecipanti, il regime di proroghe ultradecennale dell’entrata in vigore dell’obbligo di motivazione rafforzato non è più giustificato dall’esigenza di permettere all’Amministrazione di concludere le valutazioni in tempi brevi. Occorre che d’ora in poi i giudizi della commissione siano supportati da una motivazione ulteriore rispetto a quella solo numerica, che, seppure non debba necessariamente consistere nell’apposizione di annotazioni, consenta di percepire, secondo modalità rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione, le ragioni del giudizio espresso, in modo ulteriore e più specifico rispetto a quanto si realizza con il voto numerico. [Il TAR accoglie il ricorso di una candidata che aveva partecipato alla sessione 2023 senza essere ammessa alla prova orale a causa di una valutazione insufficiente (14/30) dell’unica prova scritta (atto giudiziario), senza alcuna motivazione descrittiva. La valutazione “gravemente negativa” era stata formulata con l’apposizione del solo punteggio (14/30), senza alcun segno grafico, annotazione o altra indicazione atta a integrare una motivazione sufficiente, secondo il parametro dell’obbligo motivazionale rafforzato prescelto dal legislatore] (vedi anche commento su questo sito: L’esame di avvocato e la motivazione “ballerina” ) in tema di condominio (mediazione civile e altro): - Antonio Scarpa*, Condominio e mediazione civile, i nodi sul ruolo dell’amministratore (Guida al diritto 17/2025, 7-11, editoriale). Effetti della riforma Cartabia sulle procedure di mediazione. Poteri dell’amministrazione e ruolo dell’assemblea. Statistiche. [*consigliere della Corte di cassazione] in tema di condominio (regolamento condominiale - sopraelevazioni e piscine condominiali): - Cass. 2^, 19.4.25 n. 10361 (Guida al diritto 17/2025, 92): Il proprietario ha l’obbligo di concorrere alle spese della piscina di un complesso residenziale qualificata come “bene comune”: se la piscina ha natura condominiale, in quanto il Regolamento la inserisce tra le parti comuni, il singolo proprietario è tenuto infatti a sopportare le spese di manutenzione e di ristrutturazione decise dall’assemblea, nulla contando il fatto che lo specchio d’acqua è distante dalla sua abitazione. - Cass. 2^, 19.4.25 n. 10374 (Guida al diritto 17/2025, 92): Non è dato costruire una tettoia sulla terrazza dell’ultimo piano, ove il regolamento vieti di apportare modifiche al prospetto dell’edificio. (La SC accoglie il ricorso di due condomini contro un terzo che aveva costruito una sopraelevazione all’ultimo piano in violazione del regolamento che vietava ogni modifica al prospetto. La Corte ricorda che il regolamento condominiale contrattuale non è una scrittura privata che debba recare una data e la sottoscrizione dell’autore, ben potendo consistere in una scheda non datata e non sottoscritta dal costruttore, o dall’originario unico proprietario, che l’abbiano predisposto, purché sia accettato dai condomini con l’atto di acquisto dei rispettivi immobili condominiali, che permettono certamente di attribuire al regolamento condominiale contrattuale accettato una data certa anteriore all’atto di acquisto del singolo immobile condominiale). c.s. C'è un’arte che domina il nostro tempo: quella di manipolare il pensiero degli altri. La chiamano dialettica, confronto, dialogo. Ma spesso è solo fumo negli occhi. (Nicola Porro, da una recensione del saggio “Fallacie logiche” di Patrick Facciolo)
Autore: dalla Redazione 24 maggio 2025
Tribunale di Pescara, Sezione penale, sentenza n. 1555, depositata il 03/01/2025 IL CASO E LA DECISIONE Una signora veniva chiamata a rispondere del reato di cui all' art. 7 del d.l. n. 4/2019 , convertito in L. 26/2019, e di quello di cui all' art. 316-ter c.p. , perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del c.d. reddito di cittadinanza , che poi effettivamente conseguiva, rendeva all'Inps dichiarazioni false o comunque ometteva la comunicazione di informazioni dovute. In particolare, non indicava nella apposita dichiarazione ISEE, per l'anno 2019, quattro immobili di proprietà, per un valore patrimoniale che, qualora dichiarato, avrebbe superato la soglia "fatidica" di € 30.000,00, oltre la quale il beneficio richiesto avrebbe dovuto essere negato. Il Giudice penale adito, all'esito del dibattimento di primo grado, ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputata in ordine alle condotte a lei contestate, dal momento che l'accertata omissione aveva permesso all'interessata di lucrare indebitamente, nell'arco di tre anni, la somma complessiva di oltre novemila euro. Pur ritenendo che, sulla base della ratio delle fattispecie incriminatrici previste dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, la punibilità di tali condotte troverebbe applicazione indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio, il Tribunale procedente ha accertato che l'imputata non era in realtà legittimata in assoluto a percepire il reddito di cittadinanza, in quanto il valore dei quattro immobili sui quali aveva omesso qualsivoglia informazione le avrebbe impedito in concreto il riconoscimento del beneficio richiesto. D'altra parte, la tesi del diritto di proprietà acquisito in data successiva tramite pronuncia giudiziale era smentita, nei fatti, dall'esistenza di una scrittura privata di acquisto in favore della ricorrente di molto anteriore e dall'utilizzazione ininterrotta degli immobili in questione come '"casa vacanza". Quanto poi alla condotta di cui all'art. 316 ter c.p., il Giudice di primo grado ha ricordato che la stessa - punendo chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee - , non tiene conto della successiva destinazione delle somme indebitamente percepite , ed è dunque applicabile anche a erogazioni non condizionate da particolari vincoli funzionali, come sono i contributi assistenziali a cui è assimilabile il reddito di cittadinanza. D'altra parte, secondo il Tribunale penale di Pescara ci sono altre due considerazioni che fanno optare per l'interpretazione del termine " contributo " come riferibile anche alle erogazioni pubbliche assistenziali: ove escluse dall'ambito di applicazione della fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p., le condotte illecite di indebita percezione di erogazioni assistenziali andrebbero sanzionate più gravemente, tramite l'applicazione congiunta del reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e del falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato (art. 483 c.p.); inoltre, la soglia minima di quattromila euro imposta dal comma 2 dell'art. 316-ter c.p. quale condizione di rilevanza penale del fatto non sarebbe giustificabile se la fattispecie si riferisse alle sole erogazioni di sostegno alle attività economico produttive. D'altra parte, per quanto attiene al calcolo del superamento della soglia quantitativa, il Giudice adito ha aderito all'orientamento secondo cui occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario , e non di quella allo stesso mensilmente corrisposta. L'imputata è stata infine condannata ad una pena finale (due anni e due mesi di reclusione) che ha tenuto conto della necessità di contestuale applicazione delle due norme oggetto di separata contestazione (art. 316 ter c.p. ed art. 7 D.L. 04/2019), trattandosi di un'ipotesi di concorso formale di reati e non di un concorso apparente di norme. In particolare, il Giudice adito ha ritenuto non coincidenti i beni giuridici tutelati dalle due norme, dal momento che l'art. 7 del d.l. 04/2019, è posto a tutela del dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico, mentre l'art. 316 ter c.p. presidia la libera formazione della volontà della P.A. , finalizzata alla corretta distribuzione delle risorse economiche. D'altra parte, l'imputata ha commesso un'unica condotta, da intendersi in senso giuridico e non naturalistico, implicando tale definizione di condotta la sussistenza cumulativa dei due requisiti della contestualità degli atti e dell' unicità dello scopo . Nel caso esaminato dal Tribunale di Pescara l'unitaria condotta realizzata era disvelata dal medesimo processo attuativo posto alla base dei due reati: presentazione dell'istanza per il reddito di cittadinanza, con contestuale omissione delle informazioni dovute sulla mancanza dei requisiti previsti per l'ottenimento del beneficio. Il Giudice adito ha inoltre escluso la concedibilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. , in virtù del principio giurisprudenziale, secondo cui, in presenza di un importo complessivo che superi di due volte la soglia di punibilità, la condotta penalmente rilevante non può configurare un'ipotesi di particolare tenuità del fatto. I REATI E LA RATIO Il reato di cui all'art. 7, comma 1 del d.l. n. 04/2019, conv. in L. 26/2019 , puniva - salvo che il fatto costituisse più grave reato - chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all' art. 3 del medesimo decreto, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che si tratta di un reato di condotta e di pericolo, a dolo specifico , diretto a tutelare l'amministrazione contro mendaci e omissioni circa l'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e familiare da parte dei soggetti che intendono accedere al reddito di cittadinanza; è una disciplina correlata, nel suo complesso, al generale "principio antielusivo" che s'incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell' art. 53 Cost. , la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Carta costituzionale. In particolare, il legislatore ha inteso creare un meccanismo di riequilibrio sociale, quale il reddito di cittadinanza, il cui funzionamento presuppone necessariamente una leale cooperazione fra cittadino e amministrazione , che sia ispirata alla massima trasparenza, come emerge anche dai successivi commi del richiamato art. 7, che disciplinano, non a caso, un'ampia casistica di fattispecie di revoca, decadenza e sanzioni amministrative, e la sanzione penale costituisce la reazione da parte dell'ordinamento ad una forma di violazione del predetto patto di leale cooperazione. Occorre peraltro evidenziare che la fattispecie di reato in esame è stata abrogata, insieme alle altre norme sul reddito di cittadinanza, e a decorrere dal primo gennaio 2024, dal comma 318 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022 n. 127 . Secondo la giurisprudenza di legittimità, peraltro, non possono riconoscersi effetti, prima del termine di efficacia indicato, all'abrogazione della fattispecie incriminatrice. Invero, prima dell'indicata data, è stato emanato il d.l. 4 maggio 2023, n. 48 , recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023 n. 85, il quale, dopo aver riproposto, all'art. 8, co. 1 e 2, previsioni punitive di natura penale per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge - previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, co. 1 e 2, D.L. 4 del 2019 con riguardo al reddito di cittadinanza -, ha previsto, all'art. 13, comma 3 che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». In merito, la Corte di cassazione (sentenza n. 5999 del 9 gennaio 2024-12 febbraio 2024) ha precisato che, se è vero che la "salvezza" dell'applicazione delle sanzioni penali previste a corredo delle norme sul reddito di cittadinanza per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art. 2, comma 2, c.p. , alla prevista abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, questa deroga sarebbe in ogni caso sorretta da una ragionevole giustificazione, dal momento che assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio. Quanto invece al reato di cui all' art. 316 ter c.p. , la ratio della norma consiste nella tutela della libera formazione della volontà della pubblica amministrazione o dell'Unione europea, con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, e, ciò, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l'indebito conseguimento, con un meccanismo che sanziona l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo: il tutto in un quadro di generale perseguimento dell'interesse collettivo nella collocazione finale del denaro pubblico, erogato (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni) per i piani di realizzazione di singole politiche economiche e socio-culturali. Tanto, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 11969 del 28.11.24-26.3.25 ), sia con riferimento alla materiale elargizione di denaro, sia in assenza di tale materiale elargizione, quando il richiedente ottiene comunque un vantaggio economico posto a carico della comunità, indebitamente ottenendo, ad esempio, l'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta. Il reato in questione è integrato dal dolo generico : l'agente deve essere consapevole della falsità del documento o della dichiarazione o dell'omissione di informazioni che sono dovute, della sua strumentalità rispetto all'erogazione e del carattere indebito della percezione. Tutti i suddetti elementi devono essere, del pari, oggetto di volizione da parte dell'agente, ivi compresa la soglia di cui all'art. 316 ter, comma 2, c.p., in quanto la stessa non è da considerarsi una condizione obiettiva di punibilità, ma un elemento costitutivo della fattispecie. Ove dunque l'agente non abbia la rappresentazione e la volizione di percepire una somma superiore a € 3.999,96 non è, quindi, integrato il dolo richiesto dalla norma incriminatrice e il fatto non costituisce reato. Occorre infine evidenziare che l'art. 316 ter c.p. contiene una clausola di riserva in favore dell'art. 640 bis c.p., da cui si distingue non sulla base della natura delle erogazioni rilevanti ma in relazione alla sussistenza o meno del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale. In altri termini, l’elemento distintivo tra i due reati consiste nel fatto che il citato art. 316-ter non presuppone che l’ente leso sia stato indotto in errore, essendo quest’ultimo chiamato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati, e non a compiere un’autonoma attività di accertamento. Sotto diverso, concorrente profilo, il delitto di cui all’art. 316-ter c.p. richiede una mera esposizione di dati non veritieri ovvero omesse informazioni che invece sono dovute, con esclusione, quindi, di quel quid pluris costituito da una vera e propria condotta fraudolenta . Integra, ad esempio, la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che, percependo periodicamente l'indennità di disoccupazione prevista per legge, ometta di comunicare all'Istituto erogante (I.N.P.S.) l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato e conseguente assunzione, così continuando a percepire, indebitamente, la suddetta indennità.
Autore: a cura di Federico Smerchinich 22 maggio 2025
Il tema delle concessioni demaniali marittime è un leitmotiv che sta accompagnando il diritto amministrativo e la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria nel corso degli ultimi anni. Difatti, la difficoltà di conciliare l’uso di beni pubblici in grado di garantire un guadagno, con la concorrenza sul mercato tra gli operatori interessati a gestire detti beni, sta portando a soluzioni interpretative non sempre allineate tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Tutto nasce dalla vicenda che ha visto coinvolta una società titolare di una concessione demaniale marittima, avente in gestione uno stabilimento balneare in Salento, la quale, dopo avere ottenuto, in un primo momento, la proroga della concessione in essere per la durata di 13 anni ai sensi dell’ art. 1 commi 682 e 683 della Legge 145/2018 (fino al 2033), aveva poi subito l’annullamento in autotutela di tale titolo. L’amministrazione comunale di pertinenza dello stabilimento balneare aveva infatti disposto l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della Legge 241/90 del provvedimento di proroga sopra citato, in quanto ritenuto adottato in violazione del diritto eurounitario e della cosiddetta “direttiva servizi”. In particolare, il Comune interessato aveva ritenuto di dovere disapplicare la normativa nazionale che, in contrasto con il diritto cogente dell’Unione europea, aveva disposto un’ulteriore proroga ex lege delle concessioni demaniali in vigore, dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2033. Tale provvedimento era stato impugnato dalla società interessata davanti al Tar per la Puglia, sezione staccata di Lecce, e annullato ad esito del relativo giudizio dal tribunale salentino, per violazione della normativa nazionale vigente e per eccesso di potere; in particolare, secondo i Giudici in parola, sarebbe stato erroneo il convincimento di ritenere ormai consolidato il principio secondo cui la disapplicazione della norma nazionale confliggente con il diritto dell’unione europea - a maggior ragione se tale contrasto sia stato accertato dalla Corte di Giustizia UE -, costituirebbe un obbligo anche per l’apparato amministrativo dello Stato membro, qualora questo sia chiamato ad applicare una norma interna contrastante con il diritto comunitario. [1] Successivamente, il Presidente del Consiglio di Stato ha rimesso di ufficio all'Adunanza Plenaria la decisione in ordine alla questione della proroga legislativa delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative . In particolare, essendo stato ritenuto che la fattispecie relativa alla doverosità o meno della disapplicazione, da parte dello Stato in tutte le sue articolazioni, delle leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative configuri « una questione di massima di particolare importanza », il Presidente del Consiglio di Stato ha deferito all'Adunanza Plenaria l'appello pendente presso la Quinta Sezione del Giudice amministrativo di appello, con il numero di r.g. 1975/2021, proposto dal Comune di Lecce, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, n. 73/2021 . La sentenza di primo grado oggetto della controversia deferita all'Adunanza Plenaria era stata peraltro emessa sulla scia della giurisprudenza inaugurata dal Tribunale amministrativo salentino proprio con la sentenza n. 1321 del 2020, sopra citata. Investita dunque della questione, l'Adunanza Plenaria ha ribadito il principio secondo cui il diritto dell'Unione europea impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all'esito di una procedura di evidenza pubblica , con conseguente incompatibilità, sia rispetto all' art. 49 del TFUE che rispetto all' art. 12 della cosiddetta "direttiva servizi" (anche nota come direttiva "Bolkestein" ) della disciplina nazionale che prevede(va) la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere. In particolare, l’Adunanza plenaria ha deciso di non disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE in merito alla questione esaminata, ricorrendo, nel caso di specie, una delle situazioni in presenza delle quali, in base alla c.d. “giurisprudenza Cilfit”, i giudici nazionali di ultima istanza non sono sottoposti all’obbligo di rinvio pregiudiziale. La questione controversa era stata, infatti, già oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia e gli argomenti invocati per superare l’interpretazione prcedentemente resa dal giudice europeo non erano in grado di sollevare ragionevoli dubbi, come confermato anche dal fatto che i principi espressi dalla sentenza Promoimpresa sono stati recepiti da tutta la giurisprudenza amministrativa nazionale sia di primo che di secondo grado, con l’unica isolata eccezione del T.a.r. Lecce, il quale, peraltro, più che mettere in discussione l’esistenza di un regime di evidenza pubblica comunitariamente imposto cui sottoporre il rilascio o il rinnovo della concessioni demaniali, aveva negato la sussistenza di un potere di non applicazione in capo agli organi della P.A., toccando, quindi, una questione sulla quale esistono orientamenti giurisprudenziali (elaborati dai giudici europei e nazionali) ancor più consolidati e granitici. In effetti, quanto alla doverosità o meno della disapplicazione , da parte della Repubblica Italiana, delle leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (con particolare riferimento alla sussistenza dell’obbligo, per l’apparato amministrativo e per i funzionari dello Stato membro, di disapplicare la norma nazionale confliggente col diritto dell’Unione europea, e all'interrogativo se detto obbligo, qualora sussistente, si estenda a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in genere e i soggetti ad essi equiparati), l’Adunanza plenaria ha ribadito che l’obbligo di non applicare la legge anticomunitaria gravi in capo all’apparato amministrativo, anche nei casi in cui il contrasto riguardi una direttiva self-executing . Una previsione importante della sentenza riguardava poi la fissazione al 31.12.2023 del termine in cui sarebbero rimaste vigenti le concessioni demaniali marittime già efficaci. Secondo l'Adunanza plenaria, tale termine teneva conto del fatto che una dichiarazione immediata di illegittimità delle concessioni in atto avrebbe comportato effetti negativi sui concessionari. Scaduto il termine, tutte le concessioni demaniali sarebbero state prive di effetto, indipendentemente dal fatto se vi fosse stato o meno un subentrante nella relativa concessione. Successivamente, tuttavia, Il Parlamento ha introdotto, in sede di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe per l’anno 2023 (“ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ”), alcune norme che hanno di fatto sterilizzato il dictum del Consiglio di Stato (e di tutti gli altri Giudici che fino ad oggi si sono pronunciati), così come recepito nella legge annuale per il mercato e la concorrenza promulgata nell’agosto del 2022. Erano due, in particolare, le norme che apparivano direttamente e frontalmente in contrasto con il diritto dell’Unione europea, così come faticosamente compendiato nelle pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021. La L. n. 14 del 24 febbraio 2023 ha infatti disposto, da un lato, con l’ art. 10-quater, comma 3 , la proroga di un ulteriore anno del termine di scadenza delle concessioni in essere (che la legge n. 118 del 2022 aveva stabilito al 31 dicembre 2024, ma soltanto in caso di difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura selettiva di assegnazione della concessione), e, dall’altro, con l’introduzione del comma 4-bis nell’art. 4 della L. n. 118/2022, il divieto per gli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive fino all'adozione dei decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di tali concessioni. Anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, veniva peraltro disapplicata dal Consiglio di Stato, ponendosi in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva Bolkesten . [2] Quando poi l’art. 1 comma 1 lett. a) n.1.1 del d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024 interviene per differire al 30.09.2027 il termine finale di durata dei titoli concessori, ecco che il Tar Liguria, investito di una controversia nata dalla decisione della Giunta comunale di Zoagli di confermare la scadenza al 31.12.20023 delle concessioni "balneari" [3] , si produce in un’applicazione lineare e piana delle norme attualmente vigenti e degli orientamenti della Corte di Giustizia UE che sono diritto vivente e vincolante nel nostro ordinamento. Difatti, il TAR opta ancora una volta per la disapplicazione della norma che consente la proroga delle concessioni demaniali marittime, in quanto contrastante con il diritto unionale e non coperta da altre fonti normative in grado di darle legittimazione (né da presunti accordi tra Commissione europea e Stato italiano). Una disapplicazione che garantisce l’effettività dell’azione della pubblica amministrazione, semplificando la vicenda e consentendo al Comune di proseguire il suo iter. La scelta del TAR, che del resto è in linea con l’attuale andamento della giurisprudenza amministrativa in materia, risolve nella pratica uno dei problemi che affligge il diritto amministrativo italiano: la superfetazione normativa e il continuo proliferare di leggi che si sovrappongono nella medesima materia non dando certezza alle pubbliche amministrazioni e agli operatori del settore. Una sovraproduzione normativa che, perlomeno nel settore delle concessioni demaniali, è frutto di almeno due ordini di ragioni. Da una parte, la necessità dell’esecutivo di adeguarsi ai dictat della Corte di Giustizia UE e della Commissione europea, dall’altra, la difficoltà di adeguare le scelte politiche al sistema delle concessioni balneari e alle esigenze di operatori del settore che per decenni hanno agito in un certo modo e, ora, si ritrovano a doversi riorganizzare e a ripianificare la loro attività nel rispetto dei principi di concorrenza . Nel contesto appena descritto, un ruolo fondamentale è giocato dalle pubbliche amministrazioni che, sempre più spesso, si ritrovano a dover agire nel rispetto di una normativa poco chiara e che non sempre consente di attuare gli interessi pubblici. Non a caso, si sta assistendo in molti luoghi ad aree demaniali che vengono chiuse dalle amministrazioni locali per la stagione in corso, in quanto non si è stati in grado di portare a compimento le gare o di avere soggetti in grado di gestire il compendio concessorio conformemente alle condizioni richieste dagli Enti locali stessi. E ciò, anche in considerazione del fatto che la varietà della morfologia delle coste italiane rende difficile immaginare una disciplina unitaria ed effettivamente paritaria che riguarda criteri selettivi, indennizzi, gestione del bene. Ad ogni modo, la soluzione seguita nel recente arresto del Tar Liguria a favore della gara pubblica e della concorrenza è condivisibile, in quanto tali principi debbono sempre prevalere su norme che pongono deroghe o proroghe. Difatti, nell’attuale sistema del diritto amministrativo in materia di beni demaniali , deve accettarsi il cambiamento di paradigma del sistema, orientato non alla continuità dello stesso concessionario, ma al ricambio e alla ricerca della qualità attraverso la competizione concorrenziale. Leggendo in tali termini le norme di questa materia, i Giudici aditi non fanno altro che certificare questo mutamento di visuale e di approccio al mondo delle concessioni, con decisioni che valorizzano una lettura teleologica delle norme che consentono le proroghe, ritenendole eccezionali e applicabili solo in presenza di particolari e oggettive condizioni ostative all'organizzazione di una gara pubblica. D’altronde, se gli Enti locali sono stati virtuosi e hanno correttamente avviato le procedure di gara, non si rileva alcuna ragione per cui l’interesse a proseguire in proroga del privato concessionario uscente debba prevalere sull’interesse pubblico ad affidare la medesima concessione tramite procedure competitive e trasparenti. [1] Sentenza n. 1321 del 27/11/2020, commentata su questo sito al seguente link: https://www.primogrado.com/concessioni-demaniali-il-tar-puglia-lecce-mette-in-discussione-il-primato-e-lefficacia-diretta-delle-norme-del-diritto-dellunione-europea [2] Consiglio di Stato, sentenza n. 1192 del 1 marzo 2023 [3] Si tratta della sentenza n. 183 del 2025, commentata sul sito al seguente link: https://www.primogrado.com/concessioni-demaniali-e-proroga-al-2027-il-caso-liguria
Autore: Federico Smerchinich 20 maggio 2025
TAR Liguria, Sez. I, 19.02.2025, n. 183 IL CASO E LA DECISIONE La vicenda trova collocazione nel Comune di Zoagli, una delle perle del Golfo del Tigullio, dove tra rocce frastagliate si possono trovare delle piccole spiagge circondate dalla natura ligure. Una zona molto ambita da turisti stranieri e italiani, nonché luogo di seconde case di villeggiatura. Ebbene, il giudizio riguarda la contestazione della delibera della Giunta Comunale con cui il Comune di Zoagli ha confermato la scadenza delle concessioni al 31.12.2023 avviando le procedure ad evidenza pubblica. Il ricorso è stato proposto da un’impresa titolare di concessione demaniale in detta zona, che sosteneva che, in sostanza, il Comune non avrebbe potuto avviare le gare pubbliche in assenza di una puntuale disciplina statale in materia e senza che la Corte di Giustizia si fosse pronunciata sulla tematica degli indennizzi da corrispondere ai concessionari uscenti. Il TAR Liguria ha ritenuto di non accogliere il ricorso sulla base di una serie di ragioni. Innanzitutto, il giudice ha ricostruito il quadro normativo della materia e giurisprudenziale della materia, affermando che, dopo le famose sentenze nn. 17 e 18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato , recepite dalla L. n. 118/2022, le procedure per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime devono avvenire tramite selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati. Da ciò, il TAR ne fa conseguire la disapplicazione dell’ art. 12, comma 6 sexies d.l. n. 198/2022 , convertito in legge n. 14/2023, che ha posticipato al 31.12.2024 la possibilità di proroga delle concessioni, per contrasto con la direttiva Bolkestein (art. 12 direttiva 1006/123/UE). Questa disapplicazione, secondo il TAR, deve essere estesa anche all’ art. 1 comma 1 lett. a) n.1.1 d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024 , che ha differito al 30.09.2027 il termine finale di durata dei titoli concessori. In tal senso, il TAR ha respinto la tesi dei ricorrenti secondo cui vi sarebbe un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea in merito alla legittimità di tale proroga al settembre 2027, dato che non risulterebbe alcun documento attestante tale patto, e posto che, comunque, l’interpretazione autentica della Corte di Giustizia UE prevarrebbe su qualsiasi altro accordo in materia che vada in senso contrario a quanto stabilito dalla stessa Corte. Tornando alla disposizione dell’art. 1 comma 1 lett. a) n.1.1 d.l. n. 131/2024, la stessa prevede che la possibilità di prorogare al 30.09.2027 non pregiudica le gare già avviate prima dell’entrata in vigore di tale decreto (17.09.2024), e ha abolito il divieto di bandire procedure fino all’approvazione della disciplina statale. Proprio in virtù di tale regime temporale, il Comune di Zoagli aveva avviato la gara per l’affidamento della concessione demaniale, garantendo comunque ai concessionari uscenti un valido titolo per il periodo della procedura fino alla prossima stagione balneare. In secondo luogo, il TAR analizza la questione relativa alle modalità e ai criteri di selezione dei concessionari subentranti. Al riguardo, il TAR afferma che il Comune ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui al paramento dell’ art. 37 Cod. Nav. e agli artt. 8 e 9 L.R. 26/2017 , non applicando, invece, le norme di tale legge regionale nella parte in cui è stata dichiarata incostituzionale. Infine, il TAR si sofferma sulla tematica degli indennizzi , rilevando, a una parte, che correttamente il Comune avesse previsto un meccanismo di indennizzo degli investimenti non ammortizzati, nel rispetto della l. n. 118/2022; evidenziando, dall’altra, che la modalità di indennizzo di cui al d.l. n. 131/2024 non è retroattiva e, quindi, non si applica alle gare precedentemente bandite. A completezza del discorso, il TAR ha rimarcato che la Corte di Giustizia, con decisione dell’11.07.2024 causa C-598/22 , ha sancito la compatibilità tra il diritto UE e l’ art. 49 Cod. Nav. nella parte in cui ritiene che alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente e senza indennizzo le opere amovibili erette sul sedime demaniale, e che, in ogni caso, è chi fa valere la pretesa a un maggiore indennizzo a dover dimostrare di aver realizzato nuove opere. Interessante è poi l'assunto secondo cui, avendo l’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 131/2024 sostituito l’art. 4 della legge n. 118/2022 e disciplinato direttamente la procedura di affidamento delle concessioni turistico-ricreative, senza più rinviare a futuri decreti legislativi attuativi, sarebbe stato abrogato il divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale . Tale norma non aveva peraltro trovato applicazione, essendo spirato il termine di sei mesi da essa previsto per l'attuazione, posto che in ogni caso sarebbe stata da disapplicare, in quanto, in concreto, produttiva di un’ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori. D'altra parte, il Comune interessato, secondo il Tribunale, ha fatto buon uso dei poteri allo stesso conferiti dalla normativa vigente, posto che, una volta preso atto della scadenza dei titoli concessori al 31 dicembre 2023, aveva accompagnato alla decisione di esperire le selezioni per i nuovi affidamenti il rilascio ai concessionari di una licenza temporanea sino al 31 ottobre 2024 ; tale licenza era da considerarsi qualcosa di diverso dalle c.d. concessioni temporanee con riferimento a casi particolari , quali l’installazione di di ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti, derivando dall'utilizzo degli ordinari poteri dell’amministrazione comunale concedente, al proporzionato fine di garantire ai concessionari uscenti " un valido titolo per continuare a fruire del bene demaniale per l’intera stagione balneare successiva alla scadenza della concessione ". Quanto infine al "cuore" della selezione, il Giiudice adito ha ritenuto correttamente utilizzato il parametro della “proficua utilizzazione” del bene, così come sancito dall’ art. 37 cod. nav ., e declinato, nel concreto, nella valorizzazione della professionalità e dell’esperienza maturate nel settore, nella sostenibilità ambientale e nell’utilizzo del compendio marittimo anche nel periodo invernale, oltre che nell'ottica di promozione delle piccole e medie imprese. La sentenza del TAR Liguria è attualmente sub iudice presso il Consiglio di Stato, il quale, peraltro, con ordinanza n. 1463 del 16.04.2025, ha rigettato l’istanza cautelare rilevando l’assenza di periculum , perché gli appellanti hanno un titolo valido per la stagione in corso e dal momento che essi hanno proposto domanda di partecipazione alle gare bandite dallo stesso Ente.
Autore: Carmine Spadavecchia 18 maggio 2025
sulla decretazione d’urgenza : - Giulio M. Salerno*, Contro l’abuso dei decreti d’urgenza ruolo sempre più attivo della Consulta (Guida al diritto 16/2025, 5-9, editoriale). Dalla relazione sull’attività della Corte costituzionale per il 2024 - presentata dal presidente Giovanni Amoroso l’11 aprile 2025 – un campanello d’allarme sulla disinvolta prassi del ricorso a decreti legge connotati da norme intruse, con un contenuto disomogeneo e comunque non riconducibile a una finalità ragionevolmente unitaria: le consuetudini di aggiramento in atto sono soggette al rischio incombente di un intervento della Corte costituzionale [*professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Macerata] sul c.d. DL sicurezza : DL 11.4.2025 n. 48 [GU 11.4.25 n. 85, in vigore dal 12 aprile 2025], Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario - testo del decreto legge (Guida al diritto 16/2025, 10-46) - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 16/2025, 47-58) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 16/2025, 59-70) - guida alla lettura e mappa delle principali novità (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 16/2025, 71-81) - commenti: - Alberto Cisterna, L’evanescenza delle condotte condiziona le norme sul terrorismo (Guida al diritto 16/2025, 82-85) [sicurezza pubblica] - Alberto Cisterna, Scatta la liquidazione immediata se l’impresa non ha prospettive (Guida al diritto 16/2025, 86-89) [criminalità organizzata] - Alberto Cisterna, Vittime di mafia, dilatato il novero dei soggetti indennizzabili dallo Stato (Guida al diritto 16/2025, 90-91) [sicurezza pubblica] - Giuseppe Amato, Occupazione abusiva, nuovo reato e previsto il reintegro accelerato (Guida al diritto 16/2025, 92-97) [immobili occupati] - Giuseppe Amato, Potenziate a tutto campo le attività di informazione per la sicurezza (Guida al diritto 16/2025, 98-105) [servizi segreti] - Giuseppe Amato, Agenti Aisi e Aise: stabili le norme per la testimonianza in giudizio (Guida al diritto 16/2025, 106-109) [servizi segreti] in tema di contratti pubblici (esecuzione anticipata - giurisdizione): - Cons. Stato V 3.3.25 n. 1795, pres. Sabatino, est. Perott (Guida al diritto 16/2025, 114): In materia di gare pubbliche quando interviene l’esecuzione anticipata dello stipulando contratto, per solito giustificata da ragioni di urgenza, l’instaurazione di un rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell’esito della fase selettiva) prefigura, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali, una fase propriamente esecutiva, rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario. sulla responsabilità della PA (immedesimazione organica): - Cass. pen. 3^, 16 aprile 2025 n. 9964 (Guida al diritto 16/2025, 113): Sussiste la responsabilità diretta della PA ai sensi dell’art. 2043 c.c. per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’A., tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo; resta fermo, naturalmente, che la commisurazione, in concreto, delle responsabilità degli enti, nel riparto interno tra di essi ai fini del regresso, resta regolata dall’art. 2055 c.c. e dalle regole di riparto degli oneri di allegazione e prova che da esso discendono (fattispecie relativa al disastro di Sarno). in materia di sanità (vaccinazioni): - Corte cost. 17.4.25 n. 48, pres. Amoroso, est. Pitruzzella (Guida al diritto 16/2025, 112): Non è incostituzionale la legge della Puglia sul vaccino anti papilloma virus. [L’art. 1 LR Puglia n. 22/2024 inserisce l’articolo 4-bis nella LR n. 1/2024, stabilendo che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, sia subordinata alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti Papilloma virus (HPV), l’avvio del programma di somministrazione, il della somministrazione o l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del vaccino. EÌ peroÌ contemplata la possibilità di esprimere il «formale rifiuto» di produrre alcun documento. La norma era stata impugnata per violazione della competenza legislativa statale in materia di «norme generali sull’istruzione» e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma II, lettere n e m, Cost.), degli artt. 3 e 34 Cost. e dell’art. 117, comma I, Cost., in relazione all’art. 9 del regolamento n. 2016/679/UE sul trattamento dei dati personali. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 117, comma II, lettera m), Cost., per insufficienza della motivazione, e ha dichiarato non fondate le altre questioni, ritenendo che la norma impugnata rappresenti legittimo esercizio della potestà legislativa regionale nelle materie «tutela della salute» e «istruzione». Essa ha il fine di indurre alla vaccinazione anti-HPV o, almeno, di assicurare il “dissenso informato”, cioé di far siÌ che il rifiuto avvenga con piena consapevolezza. Tale obiettivo eÌ perseguito, peroÌ, inducendo il genitore o il giovane maggiorenne a riflettere sulla mancata vaccinazione anti-HPV, non imponendogli la produzione di un attestato] in materia di radiotelevisione (contributi alle Tv locali): - Corte cost. 15 aprile 2025 n. 44 pres. Amoroso, est. Pitruzzella (Guida al diritto 16/2025, 111-2): La disposizione che ha legificato il cosiddetto scalino preferenziale, in forza del quale i contributi stanziati in favore delle emittenti televisive locali sono attribuiti per il 95% alle prime 100 in graduatoria e per il restante 5% a quelle collocatesi in posizione successiva, non viola i principi del pluralismo informativo e della concorrenza. L’attuale sfida dell’informazione non riguarda tanto l’ulteriore moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica, quanto la salvaguardia della qualità dell’informazione medesima, rispetto alla quale fondamentale è il ruolo dei giornalisti. E lo “scalino” eÌ volto a superare la logica del mero sostentamento economico delle numerose emittenti televisive locali, puntando, non irragionevolmente, al miglioramento della qualità dell’informazione e all’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative, oltre che al sostegno dell’occupazione delle imprese economicamente stabili e capaci di affrontare il mercato. (La Corte ha escluso la violazione dell’art. 77 Cost., per difetto di omogeneità rispetto ai contenuti originari dei decreti-legge, a opera degli emendamenti che hanno disposto la legificazione delle norme regolamentari disciplinanti la materia e l’interpretazione autentica della portata di tale legificazione. Ha parimenti escluso violazioni del principio di ragionevolezza e di quello di non interferenza con l’esercizio del potere giurisdizionale, sia rispetto al giudicato che ai giudizi in corso). in tema di testamento pubblico : - Cass. 2^, 11.4.25 n. 9534 (Guida al diritto 16/2025, 111): Per la validità del testamento pubblico l’art. 603 c.c. richiede un’espressione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni, la riproduzione per iscritto di tali volontà, la successiva lettura dell’atto alla presenza del testatore e dei testimoni, con menzione nella scheda dell’espletamento delle formalità di legge. Non eÌ preclusa la possibilità che, ricevute le ultime volontà del de cuius, si provveda alla redazione della scheda in assenza della parte e dei testimoni. Le due operazioni possono svolgersi in momenti diversi: in tal caso, ove la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento eÌ che, prima di dare lettura della scheda, il testatore manifesti la propria volontà in presenza dei testi. (Secondo la SC la circostanza che il testatore si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficiava, nello specifico, la validità del testamento, essendo tali modalità le uniche coerenti con le condizioni di salute del testatore, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacitaÌ, neì sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà, non potendosi negare che il consenso cosiÌ esternato fosse stato validamente manifestato, neì potendosi contestare la genuinità e la pienezza dell’espressione di volontà che il giudice di merito ha riscontrato in concreto, con motivazione esente da vizi). c.s. IA - Di fronte a una macchina in grado di raccontare storie e scrivere testi teatrali le persone creative non avrebbero più uno scopo (Isaac Singer, 1903-1991)
Autore: Carmine Spadavecchia 15 maggio 2025
in tema di intercettazioni : L 31.3.2025 n. 47 [GU 9.4.25 n. 83, in vigore dal 24 aprile 2025], Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione - testo della legge (Guida al diritto 15/2025, 15-16) - commento di Giuseppe Amato, La regola sulla restrizione dei tempi non danneggia l’iter investigativo (Guida al diritto 15/2025, 17-21) in tema di società (responsabilità dei sindaci): L 14.3.2025 n. 35 [GU 28.3.25 n. 73, in vigore dal 12 aprile 2025], Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. - testo della legge (Guida al diritto 15/2025, 22-23) - commenti: - Emanuele Cervio, Circoscritta l’entità del risarcimento in caso di violazione dei propri doveri (Guida al diritto 15/2025, 24-28) - Emanuele Cervio, Modificata in maniera integrale la responsabilità concorrente (Guida al diritto 15/2025, 29-31) - Emanuele Cervio, Termine quinquennale di prescrizione dal deposito della relazione di bilancio (Guida al diritto 15/2025, 32-35) sul danno catastrofale : DL 31,3,2025 n. 39 [GU 31.3.25 n. 75, in vigore dal 31 marzo 2025], Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali - testo del decreto-legge (Guida al diritto 15/2025, 36) - commento di Francesca Colombo, Tempo in più per confrontare offerte e risolvere le complessità operative (Guida al diritto 15/2025, 37-41). Tre le tipologie di eventi da assicurare: frana, sisma, alluvione, esondazione e inondazione sul contributo unificato : Circolare 24 marzo 2025, m_dg.DAG.24/03/2025.0060633.U, del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, avente ad oggetto “Nuove disposizioni sull’omesso pagamento del contributo unificato, art. 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002” - testo della circolare (Guida al diritto 15/2025, 42-43) sotto il titolo “Contributo unificato, via Arenula conferma che l’omesso pagamento ferma l’iscrizione a ruolo” - commento di Eugenio Sacchettini, Chiarito il compito del cancelliere nell’accettazione e nel rifiuto dell’atto (Guida al diritto 15/2025, 44-46) sul patto di quota lite : - Cass. 3^, 9 aprile 2025 n. 9359 (Guida al diritto 15/2025, 49): Il patto di quota lite è illegittimo, ma non inficia il rapporto giuridico tra cliente e avvocato. La relazione tra i due soggetti continua a essere valida anche con la stipula dell’accordo e in caso di sconfitta il legale ha comunque diritto a essere retribuito secondo le normali tariffe forensi. (Una signora incaricava un legale di difenderla in una controversia. L’accordo tra i due era nel senso che, ove la “lite” avesse avuto esito positivo, il difensore avrebbe avuto diritto al 40% della somma ottenuta dalla parte. Viceversa, il difensore non avrebbe avuto diritto ad alcunché in caso di esito negativo, così come in caso di recesso della cliente per una qualche giusta causa. La causa era persa, ma, nonostante ciò, il difensore agiva in giudizio per ottenere il pagamento del compenso, sul presupposto che il patto di quota lite fosse nullo e che si dovessero applicare le normali tariffe forensi. Il Tribunale accoglieva la domanda ravvisando nell’accordo costituisse un patto di quota lite vietato dalla legge, con conseguenza applicabilità delle regole sul compenso del difensore) in tema di immigrazione (convalida del trattenimento: procedura): - Corte cost. 10.4.25 n. 39, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 15/2025, 50): Il novellato art. 14, comma 6, TU immigrazione ha stabilito che nel giudizio di cassazione sulla convalida del trattenimento - ora proponibile nelle forme del giudizio penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p. - si osservano le norme relative alla procedura consensuale in materia di mandato d’arresto europeo dettate dal secondo e dal quarto periodo dell’art. 22, comma 5-bis, L 69/2009. Ai sensi di quest’ultima disposizione, la Corte di cassazione, nel termine di 7 giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza l’intervento delle parti e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell’udienza. La nuova disciplina, nella parte in cui estende al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento un modello processuale - quale è, appunto, la procedura in materia di mandato d’arresto europeo consensuale - strutturalmente inidoneo ad assicurare alle parti un momento di confronto dialettico scritto o orale, sconfina nella manifesta irragionevolezza. L’inadeguatezza del rito delineato dalla novella deriva dalla eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d’arresto europeo consensuale, per il quale la procedura in questione è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa. La particolare speditezza e semplificazione del procedimento in materia di mandato d’arresto europeo consensuale si giustifica, oltre che in ragione della garanzia dell’habeas corpus e della necessità di concludere la procedura di consegna entro i termini imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI, anche perché, per effetto del consenso prestato dall’interessato, l’oggetto del controllo giudiziale è più limitato. Per converso, il giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento è caratterizzato dalla contrapposizione delle parti e può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità dell’adozione della misura restrittiva in sé considerata. [La Corte ha individuato nella disciplina procedurale sul mandato d’arresto europeo ordinario (art. 22, commi 3 e 4, L 69/2005) il dato normativo utile alla ricostruzione del frammento precettivo rimosso] in tema di immigrazione (espulsione alternativa alla detenzione): - Cass. pen. 1^, 7.4.25 n. 13514 (Guida al diritto 15/2025, 50): Pur dopo l’approvazione del c.d. DL Cutro (DL 10.3.2023 n. 20 - L 5.5.2023 n. 50), al cui art. 7 si deve, tra l’altro, la riscrittura dell’art. 19, comma 1.1, DLg 286/1998 e l’abrogazione del suo terzo e quarto periodo - l’espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall’art. 16, comma 5, DLg cit., non può essere disposta, al pari di ogni altra forma di espulsione di natura penale, quando tale misura si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Cedu (convenzione), come interpretato dalla Corte di Strasburgo” (n. 43082/2024). Nonostante le finalità di revisione della disciplina sull’immigrazione esposte nella Relazione illustrativa del DL Cutro, è da escludere infatti che quest’ultimo abbia la forza e il significato di scongiurare l’applicazione di norme e principi di valore sovraordinato - che avevano cittadinanza nell’ordinamento a prescindere dalla formale vigenza delle norme soppresse - e quindi di limitare l’incondizionata osservanza, nel diritto interno, degli obblighi nascenti dall’art. 8 della Convenzione. (La SC accoglie il ricorso di un cittadino del Senegal arrivato in Italia da bambino e con forti legami familiari nel Paese, contro l’ordinanza di espulsione, alternativa alla detenzione, emessa dal Tribunale di sorveglianza). in tema di elezioni regionali (divieto del terzo mandato): - Corte cost. 9.4.25 (comunicato in Guida al diritto 15/2025, 51): L’art. 1 LR Campania n. 16/2024, dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, «[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge». Con tale ultimo inciso, il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con L 165/2004, così violando l’art. 122, primo comma, Cost., che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Il divieto del terzo mandato consecutivo opera per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. sull’ affido di minori : - Marino Maglietta*, In arrivo un rilancio delle norme per l’affidamento condiviso dei figli (Guida al diritto 15/2025, 12-13, editoriale) [*docente nel Dipartimento di diritto privato presso l’Università di Milano] in tema di successione ereditaria : - Corte giust. Ue 9^, 27.3.25, causa C-57/24 (Guida al diritto 15/2025, 104 s.m.): L’art. 13 del regolamento n. 650/2012 va interpretato nel senso che gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l’applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione, entro il termine prescritto, di rinuncia all’eredità non sono competenti a convalidare un tale rifiuto. - (commento di) Marina Castellaneta, Nessun obbligo per i giudici dello Stato in cui l’erede risiede di convalidare la rinuncia tardiva all’eredità (Guida al diritto 15/2025, 104-106) in tema di processo tributario (prove in appello): - Corte cost. 27.3.25 n. 36, pres Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 15/2025, 54 T): In tema di processo tributario, sono incostituzionali, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 58, comma 3, DLg 31.12.1992 n. 546, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), DLg 30.12.2023 n. 220, di riforma del processo tributario, nella parte in cui fa divieto assoluto alle parti di depositare per la prima volta in appello le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti notificati, e l’art. 4, comma 2, Dlgs 223/2020, nella parte in cui prescrive che le modifiche operate dal citato articolo 1, comma 1, lettera bb), si applicano ai giudizi tributari instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. - (commento di) Aldo Natalini, Deleghe e atti sulla rappresentanza: cade la norma che ne vieta il deposito (Guida al diritto 15/2025, 65-70) in tema di difesa legale (conflitto di interessi): - Cass. 3^, 19.3.25 n. 7369 (Guida al diritto 15/2025, 71 solo massima, annotata da Mario Piselli): La situazione di conflitto di interessi tra parti patrocina- te dallo stesso difensore configura un vizio inficiante non il contenuto dell’atto di impugnazione bensì (e in radice) lo stesso ius postulandi, ovvero il presupposto di natura processuale per l’esercizio dell’azione o del potere di impugnazione. Sicché tale vizio, per un verso, non richiede la necessaria eccezione della controparte, ma è rilevabile di ufficio dal giudice; d’altro canto, cagiona la inammissibilità dell’azione (o dell’impugnazione), non la nullità dell’atto di esercizio di essa ed è quindi insuscettibile di essere sanata, secondo i meccanismi predisposti per le ipotesi di nullità. sul “codice rosso” ( incidente probatorio ): - SSUU pen. 12.12.24-18.3.25 n. 10869 (Guida al diritto 15/2025, 82 T): È viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente a oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, c.p.p., motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge. (La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice, qualificandola come viziata - per inosservanza della disposizione citata - da abnormità strutturale, per carenza di potere in concreto, perché espressione di una "deviazione" rispetto al "modello" previsto dalla legge: il GIP aveva, infatti, rigettato la richiesta di ammissione di un incidente probatorio finalizzato ad assumere la deposizione testimoniale della compagna convivente dell'indagato e persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia, valorizzando dati fattuali asseritamente idonei a dimostrare la non vulnerabilità della vittima di quel delitto; tale decisione era stata adottata senza il rispetto della relativa presunzione di legge vigente in tale materia). - (commento di) Giuseppe Amato, Il giudice deve accogliere la richiesta, pena l’abnormità del suo rigetto (Guida al diritto 15/2025, 93-98). Le SSUU disattendono l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che escludeva per il giudice l’obbligo di disporre l’incidente probatorio. Con la disposizione di cui all’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., il legislatore ha inteso evitare i fenomeni di “vittimizzazione secondaria”. Il riconoscimento dello status di vittima vulnerabile, connesso alla tipologia del reato per il quale si procede, costituisce il presupposto di ammissione dell'incidente probatorio sulla Procura europea (soggezione degli atti della Procura a controllo giurisdizionale): - Corte giust. Ue, Sezione Grande, 8.4.25, causa C-292/23 (Guida al diritto 15/2025, 51): Gli atti procedurali della Procura europea che possono incidere sulla situazione giuridica delle persone che li contestano devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale. Il controllo non deve obbligatoriamente assumere la forma di un ricorso diretto, ma deve comunque comportare una verifica del rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato. La Procura europea è un organo indipendente dell’UE incaricato di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Essa è organizzata a due livelli: uno centrale, composto dall’ufficio centrale, situato nella sede della Procura europea, a Lussemburgo, e uno decentrato, composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri. Spetta al giudice nazionale competente determinare, dopo un esame concreto e specifico, se la citazione di testimoni sia tale da incidere sulla situazione giuridica delle persone che sono oggetto dell’indagine. Se così è, la citazione deve essere soggetta al controllo del giudice. Ciò non significa necessariamente che il controllo debba farsi mediante un ricorso diretto e specifico. Esso può anche essere effettuato in via incidentale a condizione che il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa siano garantiti. Tuttavia, quando è previsto un ricorso diretto per contestare direttamente una decisione analoga delle autorità nazionali, la stessa possibilità deve sussistere per gli atti della Procura europea. c.s. Scienza e religione (Albert Einstein, da "Religione e scienza", New York Times Magazine, novembre 1930) - La scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca. - Il sentimento religioso cosmico è la spinta più forte e nobile verso la ricerca scientifica. - Nella nostra epoca così materialista, gli scienziati sono i soli uomini profondamente religiosi. - Se non avessi avuto una fede assoluta nell'armonia della creazione, non avrei cercato per trent'anni si esprimerla in una formula matematica.
Autore: a cura di Roberto Lombardi 11 maggio 2025
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito fino a che punto arriva il potere giurisdizionale, di per sé molto esteso, del Consiglio di Stato . In effetti, l'organo di secondo grado della magistratura amministrativa è giudice di merito e di legittimità rispetto alle decisioni dei Tribunali territoriali (i quali, per effetto dell'espansione delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, giudicano in alcuni casi anche su diritti soggettivi) e assomma in sé anche la prerogativa di svolgere funzioni consultive al servizio dell'esecutivo. Tra le non sconfinate fila del suo organico, peraltro, si annovera pure un numero importante di capi di gabinetto, vice capi ed esperti che svolgono le loro attività collaterali a quelle giurisdizionali o per la Presidenza del Consiglio o per importanti Ministeri. Posto che il rispetto dei limiti interni di giurisdizione , una volta giunti all'ultimo grado del giudizio amministrativo, non è sindacabile da nessuno - se non con rimedi diversi rispetto alla impugnazione sic et sempliciter della sentenza presso altro e "superiore organo" -, la Corte di Cassazione funge da guardiano del rispetto dei c.d. limiti esterni , sanzionando l’eventuale eccesso di potere giurisdizionale . In particolare, oltre al tradizionale controllo sul presupposto indefettibile che la materia oggetto di pronuncia rientri nell'ambito della giurisdizione amministrativa, il limite che il Consiglio di Stato non può oltrepassare è quello della sfera di azione riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa. Il confine è dunque il rispetto dell'ambito giurisdizionale affidato dalle norme al Giudice amministrativo: all'interno di tale perimetro, la cattiva applicazione delle regole del giudizio o perfino la negazione ingiusta della tutela richiesta non rilevano per la Cassazione; all'esterno di tale perimetro, il Consiglio di Stato entra in una “terra proibita” e subisce l'annullamento della sua sentenza. Il difetto assoluto di giurisdizione è peraltro un'area off limits in cui è lo stesso guardiano (la Corte di Cassazione) a stabilire le regole del gioco e ad applicarle. In linea di massima, come detto, l' eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata alla P.A. si ha quando il Giudice amministrativo compie atti di valutazione della mera opportunità dell'atto impugnato, sostituisce propri criteri di valutazione a quelli demandati normalmente alla discrezionalità dell'amministrazione, oppure adotta decisioni finali che si traducono nella sostanza in decisioni c.d. autoesecutive , ovvero interamente sostitutive delle determinazioni dell'amministrazione. Si ha invece invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore qualora il giudice speciale applichi non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. Nello specifico caso che ha dato origine alla recente sentenza n. 7530/2025 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione , il Consiglio di Stato avrebbe esautorato completamente la potestà discrezionale dell'organo di autogoverno della Giustizia tributaria, in quanto non si è limitato ad annullare il provvedimento di diniego di un'istanza di trasferimento, ma ha adottato una regola della fattispecie concreta "chiusa" (cioè non suscettibile di ulteriori interpretazioni) e contrastante con la disciplina interna di cui si era dotato tale organo. La vicenda riguardava la volontà di un Giudice tributario, già Presidente di una Corte di secondo grado, di avvicinarsi per motivi di salute alla propria residenza mediante l’istituto dell’ applicazione temporanea . Ai sensi del combinato disposto della normativa primaria ( d.lgs. n. 545 del 1992 ) e secondaria ( risoluzione interna del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ) applicabile, ciò non era possibile, in quanto l'unica possibilità per assecondare i desiderata del richiedente sarebbe stata quella di violare il termine massimo di un anno previsto per la durata dell'applicazione e di derogare alla necessità di conservazione delle medesime funzioni, in quanto era in quel momento indisponibile un posto come Presidente di Corte di secondo grado nel luogo di residenza dell'interessato; d'altra parte, l'interessato non avrebbe potuto partecipare, per ragioni anagrafiche e di imminente collocamento a riposo, all'interpello per il posto oggetto dell'applicazione temporanea. A fronte di questa disciplina espressa, tuttavia, il Consiglio di Stato, a conferma della sentenza emessa in prima istanza, aveva annullato il diniego dell'istanza adottato dal CPGT, stabilendo, quale effetto conformativo non superabile, che, nel caso di specie - in ossequio al rispetto del principio costituzionale di tutela della salute -, l'applicazione del magistrato avrebbe potuto avere durata superiore a un anno e non sarebbe stato necessario lo svolgimento delle stesse funzioni già in essere, con possibilità, dunque, per il richiedente, di “passare” da Presidente di Corte di secondo grado a Presidente di Corte di primo grado. In altri termini, il Giudice amministrativo aveva riscritto la disciplina giuridica interna di un Organo di autogoverno per farne derivare, nella sua ottica decisoria, un profilo di compatibilità con l'architrave costituzionale. Si potrebbe quasi dire che nella pronuncia cassata del Consiglio di Stato è rinvenibile, in questo caso, un eccesso di diritto , inteso come spazio giuridico arbitrariamente invaso. Tanto, in senso opposto rispetto a un'altra precedente sentenza del Giudice amministrativo, anch’essa annullata per eccesso di potere, allorché invece il Consiglio di Stato fu tacciato non di avere applicato una regola di sua creazione ma di avere al contrario negato in astratto la tutela giurisdizionale (c.d. arretramento ), per avere precluso in radice la legittimazione a intervenire nel processo ad alcuni enti ricorrenti, così negando anche la giustiziabilità degli interessi collettivi da essi rappresentati ( Cass. civ, Sez. Unite, n. 32559/2023 ). In quel caso, secondo gli Ermellini, era mancata una verifica negativa in concreto delle condizioni di ammissibilità degli interventi in giudizio di alcune associazioni, con la conseguenza "di un aprioristico diniego di giustiziabilità" della posizione soggettiva di cui erano portatrici tali associazioni. Si potrebbe tradurre l'ipotesi in discorso alla stregua di una indebita trasformazione dell'interesse giuridico sottostante all'iniziativa processuale in un interesse di mero fatto . Gli approdi della Corte di Cassazione sul tema sono dunque vari e interessanti, e svelano come è facile riempire di nuovi contenuti quel controllo sui Giudici speciali che la Corte costituzionale aveva cercato di contenere con la sentenza n. 6 del 2018 , negando la possibilità di allargamento del concetto di giurisdizione al fine di garantire effettività della tutela e diritto al giusto processo. Ci sono peraltro degli ambiti di protezione dei diritti in cui forse si impone l'intervento dell'unico organo giurisdizionale davvero in grado di riportare ad unità il sistema, sotto il profilo del limite oltre il quale i singoli Giudici (speciali e ordinari) non possono andare, posto che la Corte costituzionale è "costretta" nelle strettoie del solo dato normativo di rango primario, del più che incisivo controllo sulla rilevanza delle questioni sollevate, e del necessario bilanciamento dei valori costituzionali da contemperare. Uno di questi ambiti è senz'altro quello afferente alle questioni di status dei magistrati, laddove è forse sfuggito al legislatore che gli unici che decidono sul loro “destino istituzionale”, al di fuori e a volte in senso contrario rispetto all'ambito peculiare dell'autogoverno, sono proprio i Giudici amministrativi. Si tratta di un profilo molto delicato, che si affianca in modo critico all’altra particolare questione, già sfiorata, delle c.d. carriere parallele di questi Giudici speciali, coinvolti in numero certamente superiore rispetto a quello dei magistrati ordinari nella collaborazione continuativa con le stesse amministrazioni sulla legittimità dei cui atti la Giustizia amministrativa si esprime, ma soprattutto presenti presso tutti i Ministeri più rilevanti, e anche presso gli uffici apicali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. D’altra parte, con riferimento alle questioni di status , l’ordinamento della giustizia amministrativa è ricco di anomalie e criticità sue proprie, come evidenziato con arguzia da un ex magistrato amministrativo in un contributo apparso su questo sito [1] , e produce non poche preoccupazioni sulla sua tenuta futura, posto che le eventuali decisioni del Consiglio di Presidenza, in un senso o nell’altro – all’interno di una disciplina caotica e a strati, che spesso deve essere previamente interpretata –, sono poi impugnabili proprio dinanzi a TAR e Consiglio di Stato, nel contesto di una chiara anomalia di sistema che sfiora la dimensione della “ giurisdizione domestica ”. E non è del tutto peregrina l’ipotesi che il Consiglio di Stato, così come, con la sentenza del 7 aprile 2023, n. 3624 , ha deciso di fatto anche per il futuro (in assenza di uno specifico interesse attuale delle parti del giudizio) sulla legittimità di una delibera del Consiglio di Presidenza afferente ai criteri di nomina dei Presidenti di Sezione dello stesso Consiglio di Stato, possa un giorno pronunciarsi anche sulla perdurante separazione di fatto dei ruoli di Tar e Consiglio di Stato , posto che la tendenziale irreversibilità della scelta di transitare dal primo al secondo grado della Giustizia amministrativa è causa di malesseri interni al plesso e di una carenza ormai strutturale di provvista di giudici di appello. La formale estensione al giudice amministrativo delle garanzie di indipendenza e terzietà stabilite per il giudice civile con particolare riguardo alle cause di astensione obbligatoria ( art. 51 c.p.c. , come richiamato dagli articoli 17 e 18 c.p.a. ) rende applicabile anche al giudice amministrativo il principio secondo cui i semplici rapporti di “colleganza” e o di conoscenza tra una o più parti e il giudice, ivi compresi quelli derivanti dalla comune appartenenza a uno stesso ordinamento o istituto ovvero a una medesima associazione o categoria, non sono suscettibili di costituire causa di astensione. Tuttavia, come anticipato, tale principio, nella sostanza, sembra collidere con il fatto che il giudice amministrativo può trovarsi a giudicare su cause che vedono come parti soggetti appartenenti al suo stesso ordine giudiziario in relazione non solo a qualsiasi vicenda amministrativa ma anche in casi in cui l’oggetto del contendere, coinvolgendo l’interpretazione e l’applicazione di norme relative all’ordinamento della giustizia amministrativa, rischia potenzialmente di incidere sullo status e sulle prospettive di carriera dello stesso giudicante. L’aspetto sostanziale dell’indipendenza della magistratura – come interpretato dalla giurisprudenza sovranazionale sulla scia dell’ articolo 6 CEDU (“ Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale… ”) – pretende infatti che il giudice sia neutrale non soltanto rispetto alle parti in contenzioso, ma anche rispetto all’oggetto della lite stessa, nel senso della sua totale indifferenza rispetto agli interessi contrapposti e nei confronti dell’esito della controversia. Nel caso della c.d. giurisdizione domestica su diritti e status dei magistrati amministrativi, così come disciplinata oggi, sussistono garanzie idonee a rendere i giudici liberi da qualsiasi indebita influenza proveniente sia dall’esterno che dall’interno della magistratura? Esclusa una rilevanza di incostituzionalità delle norme vigenti, ha spazio la Corte di Cassazione per intervenire sulle sentenze del Consiglio di Stato che dovessero riscrivere o scrivere ex novo pezzi di “disciplina interna” allo stato carenti o del tutto mancanti? Staremo a vedere. Intanto può sicuramente affermarsi che, fortunatamente, le anomalie che caratterizzano l’assetto ordinamentale della giurisdizione amministrativa non sono state fino ad oggi idonee a pregiudicare la capacità dei Giudici dell’Amministrazione di assicurare un’efficace ed efficiente risposta alle istanze di giustizia dei singoli, attraverso l’imparziale applicazione delle regole processuali. Ancora più fortunatamente, sta emergendo - da ultimo - che l’incidenza del cattivo diritto sulla diminuzione del prodotto interno lordo origina da luoghi estranei a quelli in cui abita la giustizia amministrativa. È stata infatti recentemente diffusa la stima di alcuni economisti di valore, secondo cui se le leggi degli ultimi trent'anni fossero state chiare, il prodotto interno lordo italiano sarebbe ora più alto di almeno il 10 per cento [2] . Invero, tramite la misurazione di alcuni oggettivi indicatori di complessità delle norme, la ricerca ha dimostrato una correlazione importante tra ambiguità e incertezza delle leggi e diminuzione della crescita economica. E ancora più grave, poi, seguendo la lucida analisi svolta al riguardo da Sabino Cassese, è che l'oscurità del dato legislativo, ormai prepotentemente in mano ai Governi tramite l'uso "diffuso" dei decreti-legge – che sono scritti prevalentemente dagli staff dei ministeri e dalle strutture serventi della Presidenza del Consiglio dei ministri -, potrebbe essere addirittura premeditata , avendo carattere sistematico. Bisognerebbe allora capire da dove proviene e con quali criteri viene scelto il ristretto numero di «scrittori di leggi» che, ancora oggi, al di là delle competenze effettive e dei vincoli burocratici e politici, creano innanzitutto disagio applicativo ai Giudici (speciali e non), e infine veri e propri danni alla collettività. [1] Per un approfondimento delle ancora attuali questioni afferenti all'accesso e alle carriere dei Giudici amministrativi si rinvia al seguente link, dove è possibile l'integrale lettura del contributo a firma della Presidente in quiescenza Gabriella De Michele: https://www.primogrado.com/come-eravamo-e-come-siamo-rimasti-unicita-di-accesso-e-di-carriere-lo-strano-caso-dei-giudici-amministrativi [2] La notizia è stata riportata in un articolo a firma dell'ex Giudice della Corte costituzionale Sabino Cassese dal titolo "L'oscurità delle leggi ci fa male", rinvenibile al seguente link: https://www.corriere.it/opinioni/25_maggio_03/l-oscurita-delle-leggi-ci-fa-male-5c4a5f3a-ff33-44c6-81ef-d1944b925xlk.shtml
Autore: Carmine Spadavecchia 6 maggio 2025
in tema di discrezionalità tecnica : - Antonio Avino, La discrezionalità tecnica e l’esigenza della piena ed effettiva tutela del privato in sede giudiziaria (Urban. e appalti 2/2025, 167-180) in tema di giurisdizione : - Cons. Stato IV 25.11.24 n. 9467, pres. Neri, est. Santise (Urban. e appalti 2/2025, 193 T): Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia incentrata sulla pretesa di risarcimento del danno che si correla ad atti, sia pur endoprocedimentali, che facevano presagire un esito favorevole che poi non v’è stato: in detta ipotesi, infatti, l’esercizio del potere rappresenta l’antecedente logico causale del danno asseritamente subito e, comunque, il danno può ritenersi causalmente riconducibile al comportamento complessivo tenuto dalla PA, quantomeno mediatamente collegato all’esercizio del potere (comportamento individuabile nella emanazione di un atto che non è sfociato nel risultato sperato dalla parte ma che trova causa nell’attivazione del procedimento e nell’affidamento riposto dalla parte circa l’esito favorevole dello stesso) - (commento di) Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Il danno da lesione dell’affidamento in contesto aprovvedimentale: il riparto di giurisdizione (Urban. e appalti 2/2025, 199-204) in tema di accesso e privacy : - Cons. Stato V 15.10.24 n. 8278 (ord.), pres. De Nictolis, est. Molinaro (Urban. e appalti 2/2025, 205 T): Va rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale se l’art. 39 Direttiva 26.2.2014 n. 25 del Parlamento europeo e del Consiglio (2014/25/UE) - da cui si desume, così come dall’art. 28 Dir. 26.2.2014 n. 23 (2014/23/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, e dall’art. 21 Dir. 26.2.2014 n. 24 del Parlamento europeo e del Consiglio (2014/24/UE), che il conflitto tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla tutela dei segreti commerciali è risolto mediante un bilanciamento che non attribuisce necessaria prevalenza al primo - osti all’applicazione della disciplina nazionale contenuta nell’art. 53, comma 6, DLg 18.4.2016 n. 50, che dispone di esibire la documentazione contenente segreti tecnici o commerciali nel caso di accesso preordinato alla tutela giurisdizionale, senza prevedere modalità di bilanciamento che tengano conto delle esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali. - (commento di) Andrea Gemmi, L’impatto della giurisprudenza della Grande Sezione della CGUE nel rapporto tra segreto commerciale e accesso difensivo (Urban. e appalti 2/2025, 210-218) in tema di appalti (consorzi stabili): - Rosamaria Berloco, Il divieto di partecipazione plurima ai consorzi tra codici e correttivi (Urban. e appalti 2/2025, 129-134). Il quadro normativo previgente e i contrasti interpretativi emersi sotto la vigenza del DLg 50/2016. Le novità introdotte dal DLg 36/2023 in materia di consorzi stabili, con particolare riferimento all’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul divieto di partecipazione plurima a più consorzi stabili. La posizione assunta dall’ANAC nel Comunicato del 31 gennaio 2024: permanenza del divieto di partecipazione a più consorzi stabili anche nella vigenza del nuovo Codice, e ruolo chiarificatore assunto dal primo Correttivo (DLg 209/2024). Se il divieto risponda effettivamente a esigenze di certezza e stabilità dei consorzi o se, al contrario, rappresenti un limite eccessivo alla partecipazione delle imprese, specialmente alla luce della necessità di bilanciare il principio di apertura del mercato con l’obiettivo di garantire la concorrenza e l’affidabilità degli operatori economici. in tema di appalti (equo compenso) : - Valerio Bello, Contratti pubblici ed equo compenso: la “parabola” dell’antinomia. Regolazione e concorrenza nel c.d. “correttivo” (Urban. e appalti 2/2025, 135-155). Analisi del problema in controtendenza rispetto alle correnti letture: secondo l’A. non v’è antinomia tra il nuovo Codice dei contratti pubblici e le disposizioni in tema di “equo compenso delle prestazioni professionali” recate dalla L 21.4.2023 n. 49. Le novità introdotte in materia dal DLg 31.12.2024 n. 209 (“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici”) dal punto di vista della regolazione del mercato e della tutela della concorrenza. In tema di appalti ( RTI - estromissione e sostituzione ): -TAR Napoli 1^, 4.10.24 n. 5211, pres. Salamone, est. Palliggiano (Urban. e appalti 2/2025, 219 T): L’art. 97 DLg 36/2023, da un lato conferma gli orientamenti ai quali era pervenuta la giurisprudenza formatisi nella vigenza del precedente codice, laddove, in materia di “estromissione”, ammette la modifica del raggruppamento cosiddetto “per riduzione”. Dall’altro, amplia le possibilità di modifica dei concorrenti a struttura plurisoggettiva, laddove, nell’introdurre la nozione di “sostituzione”, ammette la modifica del raggruppamento anche in via “aggiuntiva”. Il legislatore ha consentito ai raggruppamenti, afflitti da vicende inerenti uno dei suoi componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali non hanno potere di controllo, di prevedere, oltre alla misura dell’estromissione, anche quella della sostituzione. L’art. 97 supera pertanto le restrizioni presenti all’art. 48, commi 17 e 18, DLg 50/2016, prevedendo due possibili misure volte a superare il vizio pendente a carico di uno dei partecipanti al RTI. - (commento di) Roberto Musone, La sostituzione c.d. “per addizione” nell’associazione temporanea di imprese alla luce del D.Lgs. n. 36/2023 (Urban. e appalti 2/2025, 222-240). La sentenza ritiene ammissibile la sostituzione c.d. “per addizione” - e non soltanto “per sottrazione” - nell’associazione temporanea di imprese alla luce del tenore del nuovo art. 97 DLg 36/2023, contraddicendo ben quattro Plenarie, che si erano espresse però sulla base della disciplina previgente, rispettivamente, del DLg 163/2006, prima, e del DLg 50/2016, dopo. in tema di concessioni stradali : - Corte giustizia UE 5^, 7.11.24, causa C-683/22, Adusbef-Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari c. Presidenza del Consiglio dei ministri (Urban. e appalti 2/2025, 181 T): 1. Ai sensi dell’art. 43, par. 5, Dir. 2014/23, qualsiasi modifica delle disposizioni di una concessione in corso di validità richiede, in linea di principio, l’organizzazione di una nuova procedura di aggiudicazione, ad eccezione delle modifiche di cui ai parr. 1 e 2 di tale articolo. 2. L’art. 43, parr. 1 e 2, di tale direttiva elenca esaustivamente le situazioni in cui una concessione in corso di validità può essere modificata senza organizzare una nuova procedura di aggiudicazione. 3. In assenza di armonizzazione a livello dell’Unione, spetta a ciascuno Stato membro determinare le norme che permettono all’Amministrazione aggiudicatrice di reagire qualora il concessionario si sia reso o sia sospettato di essersi reso autore di un grave inadempimento contrattuale, che rende dubbia la sua affidabilità, durante l’esecuzione della concessione. 4. Non risulta che una modifica della compagine azionaria del concessionario possa, in quanto tale, essere considerata una modifica della concessione stessa, ai sensi dell’art. 43, par. 5, Dir. 2014/23. 5. Le cessioni di quote del capitale sociale del concessionario, che sia a favore di nuovi azionisti oppure di azionisti esistenti, comportano non la sostituzione del concessionario iniziale con un nuovo concessionario, ipotesi prevista dall’art. 43, par. 1, comma 1, lett. d), di tale direttiva, ma soltanto modifiche nella composizione o nella ripartizione del capitale sociale di tale concessionario. 6. Nella misura in cui non modificano la concessione ai sensi dell’art. 43, par. 5, Dir. 2014/23, le modifiche che incidono sul capitale sociale del concessionario non richiedono l’organizzazione di una nuova procedura di aggiudicazione. 7. Conformemente all’art. 43, par. 1, comma 2, Dir. 2014/23, l’obbligo di pubblicare un avviso di modifica non riguarda tutte le modifiche che possono essere realizzate senza organizzare una nuova procedura di aggiudicazione, ma unicamente quelle di cui all’art. 43, par. 1, comma 1, lett. b) e c), di tale direttiva. 8. L’avviso di modifica deve essere pubblicato successivamente alla modifica prevista, e non prima. Infatti, la formulazione dell’art. 43, par. 1, comma 2, di tale direttiva riguarda inequivocabilmente le amministrazioni aggiudicatrici “che hanno modificato” una concessione in corso di validità. - (commento di) Alberto Di Mario, La rinegoziazione della concessione senza gara al vaglio del giudice comunitario (Urban. e appalti 2/2025, 185-192). La sentenza fissa i criteri per la valutazione della legittimità comunitaria dell’accordo transattivo tra ASPI e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il subentro, deciso dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, del socio pubblico al socio privato nella società e nella Convenzione unica per l’affidamento in concessione di una pluralità di tratte autostradali di cui era titolare. I limiti del concetto di modifica soggettiva e di modifica oggettiva che non richiede lo svolgimento di una gara e il perimetro dell’obbligo di post informazione in mancanza di gara. in materia edilizia ( decadenza del titolo edilizio ): - Calogero Commanatore, La decadenza del titolo edilizio. Nuove e vecchie questioni sullo stato legittimo delle preesistenze (Urban. e appalti 2/2025, 157-166). Alla luce della sentenza 30.7.24 n. 14 dell’Adunanza plenaria, la certezza dello stato legittimo delle preesistenze edilizie è ulteriormente erosa dalle ipotesi di decadenza del permesso di costruire ex art. 15 DPR 380/2001 che possono assurgere ad una forma di inefficacia ex lege occulta e perenne di ogni titolo edilizio con un eccessivo sacrificio della tutela dell’affidamento. Le possibili alternative o temperamenti a tali regole anche alla luce del novellato art. 9-bis, comma 1-bis, DPR 380/2001 e le diverse soluzioni adottate in altri ordinamenti europei. in materia edilizia (porticato coperto) : - Cass. pen.3^, 29.1.25 n. 3751 (Urban. e appalti 2/2025, 241): In materia edilizia, non possono non considerarsi organismi edilizi i porticati coperti, non solo in relazione alla loro autonoma utilizzabilità, ma anche in considerazione del fatto che realizzano un vero e proprio corpo di fabbrica, avente incidenza concreta e ben visibile sulla fisionomia dell’immobile, di cui vengono ad essere mutati il volume complessivo e l’aspetto esteriore. in materia edilizia (attività edilizia libera) e tutela paesistica : - Cass.pen. 3^, 21.1.25 n. 2384 (Urban. e appalti 2/2025, 241-2): In materia edilizia, il regime dell’attività edilizia libera, ovvero non soggetto ad alcun titolo abilitativo, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le previsioni indicate nell’incipit dell’art. 6 DPR 380/2001, in particolare, con la normativa in materia di tutela del paesaggio in materia edilizia (cantina ad uso residenziale) : - Cass. pen. 3^, 10.12.24 n. 45250 (Urban. e appalti 2/2025, 242-3): In materia edilizia, si è in presenza di una difformità totale rispetto all’organismo edilizio assentite allorché si costruisca aliud pro alio, e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale. (Fattispecie: la trasformazione di una cantina in volumetria sfruttabile a fini residenziali necessita di permesso di costruire) in materia edilizia ( condono ): - Cass. pen. 3^, 31.12.2024 n. 47637 (Urban. e appalti 2/2025, 247-8): In materia edilizia, è illegittimo il provvedimento di condono dell’immobile da demolire ove emesso successivamente all’intervenuta acquisizione dell’opera abusiva e relativa area di sedime in favore del patrimonio comunale, a seguito dell’intervenuto inutile decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione comunale inerente l’opera abusiva medesima. c.s. Un mondo perfetto non esiste perché non può evolvere (Empedocle)
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