l'angolo dell'attualità

Autore: a cura di Federico Smerchinich 30 novembre 2025
TAR Lazio, Roma, Sez. II, 23.07.2025, n. 14631 IL CASO E LA DECISIONE Una società operatrice del mercato della produzione di armi ha impugnato gli atti della gara per l’affidamento della fornitura di pistole semiautomatiche (in numero di 3.800) complete di caricatore, oltre un caricatore di riserva per arma e di fondine, per il Corpo di Polizia Roma Capitale. In particolare, sono stati impugnati il bando, il capitolato e i provvedimenti che hanno avviato la suddetta procedura. La società ricorrente ha contestato, principalmente, che la fornitura potesse riguardare unicamente pistole prodotte dalla casa Heckler & Koch (di seguito anche “H.K.”) mod. SFP9 cal. 9x19 Luger, senza clausole di equivalenza, e la violazione dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici, e con esso della parte 2.A dell’all. II.5 del Codice citato, che pone il divieto di introdurre specifiche tecniche con l’effetto di limitare in modo ingiustificato la concorrenza nel sistema degli appalti pubblici. Da parte sua, la stazione appaltante si è difesa, rilevando come la gara di cui sono stati impugnati gli atti avrebbe fatto seguito ad una precedente procedura ristretta, conclusa nel 2023, che ha condotto l’Amministrazione a definire delle modalità di equipaggiamento del tutto confacenti alle esigenze degli agenti di polizia (allorché fu prescelta la pistola H.K. e invece il modello Beretta APX A1 fu ritenuto non idoneo). In altre parole, la scelta sarebbe frutto di precedenti analisi di mercato e della necessità di offrire continuità agli agenti dal punto di vista dell’attività manutentiva e di addestramento rispetto ai prodotti forniti in passato. Nella tesi dell’amministrazione le qualità della pistola H.K. sono individuate nella sicurezza dell’arma, nelle esigenze di addestramento degli agenti e nella facilità manutentiva, mentre sul tema dell’infungibilità viene opposto che la stazione appaltante avrebbe ampia discrezionalità nella scelta del prodotto. All’esito dell’udienza cautelare, il TAR adito ha deciso di trattenere la causa in vista di una sentenza semplificata, con la quale è stato accolto il ricorso. Nel dettaglio, il ragionamento del Giudice amministrativo è partito dalla relazione tecnica che la stazione appaltante ha posto alla base della gara. Nella stessa è riportato che la pistola HECKLER & KOCH mod. SFP9 cal. 9x19 Luger rappresenterebbe l’unica soluzione possibile, attese le caratteristiche uniche ed intrinseche del prodotto stesso, in grado di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze rilevate. Dalla stessa relazione si evincerebbe che non vi sarebbero alternative di prodotti adeguati alle esigenze della stazione appaltante. Tuttavia, ad avviso del TAR, le motivazioni esternate dall’Amministrazione nella lex specialis non avrebbero giustificato la scelta di mettere a gara un prodotto a marchio specifico , senza peraltro l’ammissione di prodotti con soluzioni equipollenti (cd. clausola di equivalenza ). Evidenzia il TAR che per sostenere l’infungibilità di un prodotto, la pubblica amministrazione dovrebbe fornire una motivazione rigorosa , stante la deroga al principio di concorrenzialità. Quindi, in assenza di detta motivazione e in presenza di richiesta di prodotti specifici, è risultata limitata la concorrenza. Il Giudice di primo grado cita, poi, il dato normativo dell’allegato II.5 del Codice, richiamato dall’art. 79, che prevede, alla parte II A n. 4, che “l e specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza ” e, al n. 6, che “S alvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione < > ”. Quindi, l’unicità del prodotto richiesta nella lex specialis di gara è possibile solo ove non esistano altre soluzioni sul mercato. Anche l’ Anac, nelle Linee Guida n. 8/2017 , ha confermato gli assunti che precedono, chiarendo, fra l’altro, anche in applicazione della giurisprudenza comunitaria (C. Giust. UE 8 aprile 2008, causa C-337/05), che “ la stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei. Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a giustificare l’infungibilità ”. Alla luce di questi riferimenti normativi e della prassi ANAC, il TAR conclude che la stazione appaltante non ha dimostrato l’unicità del prodotto pistola H.K. sul mercato, né che solo questo soddisfacesse l’interesse della stazione appaltante o che prodotti di altri marchi non avrebbero consentito di soddisfare l’interesse pubblico o sarebbero costati molto di più. Secondo il Tribunale adito, la stazione appaltante avrebbe dovuto usare altre tecniche di elaborazione della lex specialis , ad esempio utilizzando sistemi premiali, o criteri di valutazione per le caratteristiche tecniche dei prodotti, o fornendo indagini di mercato che potessero dimostrare l’univocità del prodotto da scegliere o l’impossibilità di altri marchi (Beretta, Colt, ecc.) di raggiungere il medesimo risultato. Alla luce di quanto ricostruito, secondo il TAR, se la stazione appaltante avesse correttamente istruito la procedura di gara e creato atti di gara specifici, il prodotto migliore sarebbe comunque risultato all’esito delle valutazioni delle offerte. In ragione di tutte queste motivazioni, il ricorso è stato dunque accolto e la procedura annullata. PRODOTTI SPECIFICI, CONCORRENZA ED ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE Il mercato è per sua natura composto da prodotti diversi che servono per soddisfare esigenze similari. Quale sia il migliore prodotto dipende dal mercato stesso e da come lo stesso viene recepito dall’utenza: buoni prodotti vengono acquistati da più soggetti, con un costo che si incrementa nel tempo. Prodotti nuovi o meno specifici, solitamente, hanno costi meno elevati per trovare una posizione di mercato sfruttando la concorrenzialità del prezzo offerto. Questo principio si riflette anche nel mondo delle commesse pubbliche, dove le amministrazioni individuano l’esigenza e l’interesse pubblico che possono essere soddisfatti sia tramite prodotti specifici, che tramite i loro equivalenti. In merito al concetto di “equivalenza” la giurisprudenza ha dato varie interpretazioni. Quanto poi alla discrezionalità nella scelta della stazione appaltante di indicare un prodotto specifico, senza offrire la possibilità di proporre prodotti equivalenti, l a soluzione operata dal TAR nella sentenza in commento pare oltremodo condivisibile, soprattutto alla luce dei principi fondamentali del nuovo codice dei contratti pubblici: risultato, fiducia, accesso al mercato. Difatti, la scelta del d.lgs. n. 36/2023 di porre la concorrenza non come fine, ma come mezzo per raggiungere l’interesse pubblico, dovrebbe imporre alle pubbliche amministrazioni di far sì che sia il mercato a decidere quale è il prodotto migliore per ogni esigenza, di modo che la discrezionalità amministrativa volta a individuare i prodotti migliori tra diverse soluzioni offerte, si correli infine proprio alla scelta già operata dal mercato. D'altra parte, solo attraverso il confronto concorrenziale può essere garantito il risultato finale auspicato nel caso concreto, ovvero di fornire agli agenti prodotti utili, funzionanti, facili da manutenere e coerenti con le attività da svolgere. Tanto più che, a differenza di altre situazioni, la stazione appaltante poteva contare su precedenti indagini di mercato e gare che avevano restituito degli output in grado di individuare quel “risultato” che tante volte rimane evanescente e astratto nelle scelte amministrative, risultando anche difficilmente sindacabile dai giudici amministrativi. Leggendo la sentenza, invero, pare chiaro l’obiettivo che la stazione appaltante voleva raggiungere, così come gli strumenti che aveva a disposizione. Semplicemente, è stata scelta una via errata – o meglio “prudenziale” nell’ottica dell’amministrazione, che voleva contare su un prodotto “sicuro”, perché già usato –, ovvero quella di scegliere a priori il marchio specifico da utilizzare per le esigenze da soddisfare. Nonostante quanto detto, si può comunque osservare che la scelta della stazione appaltante non era totalmente da stigmatizzare almeno nelle sue finalità (la sicurezza), dato che riflette una volontà di cautela verso il prodotto specifico e, forse, di poca fiducia per i marchi differenti. Ma, proprio su questo occorre ragionare. La fiducia, principio cardine del nuovo sistema di rapporti tra pubblica amministrazione e privati, avrebbe dovuto guidare la stazione appaltante ad affidarsi al mercato (e ai suoi operatori economici) e attendere che fosse lo stesso a portare alla soluzione più confacente alle esigenze ravvisabili nel caso di specie. In conclusione, questo è uno dei tanti casi da cui risulta evidente che è necessario un cambio culturale delle stesse pubbliche amministrazioni, che porti a riempire di significato e funzione i principi alla base del codice dei contratti pubblici, che dovrebbero essere usati dalle stesse durante il procedimento amministrativo, invece che astrattamente richiamati solamente nelle difese in giudizio, quasi a formare orpelli alle scelte ormai già fatte secondo canoni non più codificati e legati alla sola prassi.
Autore: Carmine Spadavecchia 30 novembre 2025
in tema di concessioni autostradali : - Giovanni Balocco e Giovanna Scaccheri, Riordino delle concessioni autostradali: bisogna che tutto cambi perché nulla cambi? (Urban. e appalti 5/2025, 541-547) in tema di appalti (illeciti professionali): - Maria Gabriella Laratta, L’AGCM nel Codice dei contratti: concetti indeterminati e illeciti professionali (Urban. e appalti 5/2025, 548-555) in tema di appalti (errori materiali - soccorso istruttorio - motivazione del punteggio): - Cons. Stato VII, 20.6.25 n. 5392, pres. Lipari, est. Morgantini (Urban. e appalti 5/2025, 556 T): 1. Il requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, previsto dall’art. 93, comma 2, DLg 36/2023, deve essere correttamente inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere. 2. Il caso dell’errore materiale è espressamente previsto dall’art. 101, comma 4, DLg 36/2023, secondo cui, fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato. Se l’errore materiale consente la richiesta di rettifica, logicamente consente anche il soccorso istruttorio quando le specifiche circostanze del caso concreto lo fanno ritenere probabile. 3. Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici. 4. Nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto. - (commento di) Roberto Musone, La composizione della commissione giudicatrice e il soccorso istruttorio correttivo nell’interpretazione sostanzialista del Consiglio di Stato (Urban. e appalti 5/2025, 560-592) sul contributo ANAC : - Ad. plen. 9.6.25 n. 6, pres. Maruotti, est. Lopilato (Urban. e appalti 5/2025, 593 T): L’art. 1, comma 67, L 23.12.2005 n. 266, richiamato dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall’art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile. - (commento critico di) Valerio Bello, Condizioni “intrinseche” ed “estrinseche” di partecipazione alla gara in un recente arresto creativo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Urban. e appalti 5/2025, 598-601) in tema di appalti (cause di esclusione di natura tributaria): - Cons. Stato IV 2.5.25 n. 3744, pres. Gambato Spisani, est. Carrano (Urban. e appalti 5/2025, 602 T): In mancanza della notifica di una cartella di pagamento deve escludersi la sussistenza di una violazione grave non definitivamente accertata. L’omessa dichiarazione della decadenza dalla rateizzazione non figura tra le fattispecie tipizzate di grave illecito professionale (art. 98, DLg 36/2023), da intendersi “in modo tassativo” (art. 95, comma 1, lett. e, DLg 36/2023), né può ritenersi, in mancanza di adeguati mezzi di prova, che tale omissione costituisca di per sé un tentativo di “influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante” (art. 98, comma 2, lett. b, DLg 36/2023). Deve ritenersi infondata la censura secondo cui l’omissione dichiarativa di una circostanza comunque idonea a incidere sull’integrità e sull’affidabilità del concorrente costituirebbe un’ipotesi di grave illecito professionale a prescindere dalle specifiche cause escludenti disciplinate dal nuovo codice. Si tratta, infatti, di una censura che non tiene conto del principio di tassatività delle fattispecie di grave illecito professionale, che costituisce uno specifico tratto innovativo del nuovo codice dei contratti pubblici rispetto alla disciplina previgente (art. 80, comma 5, lett. c, DLg 80/2016). - (commento di) Alessandra Amore, Violazioni fiscali non definitivamente accertate: la notifica della cartella di pagamento è condizione necessaria per la configurazione della causa di esclusione non automatica (Urban. e appalti 5/2025, 605-613) in tema di paesaggio (tutela del paesaggio ed energie rinnovabili): - TAR Roma 3^, 13.5.25 n. 9155, pres. Stanizzi, est. Biffaro (Urban. e appalti 5/2025, 614 T): 1. Non esiste la condizione di controinteressato di una pubblica amministrazione (nel caso di specie una Regione), in quanto non c’è un interesse qualificato alla conservazione degli effetti del provvedimento impugnato in capo alle Regioni, anche perché esse partecipano al procedimento amministrativo non quali portatrici di interessi legittimi, ma piuttosto avvalendosi di prerogative attinenti alla loro funzione pubblica. 2. L’interesse ad agire, distinto dall’interesse legittimo in senso sostanziale al conseguimento del bene della vita, va individuato in relazione alla domanda proposta in giudizio (alias sulla base dell’attività assertoria del ricorrente) e attiene alle condizioni dell’azione, consistendo nella previa valutazione se la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione e se al ricorrente possa derivare un’utilità effettiva dall’annullamento dell’atto impugnato. 3. I ricorsi collettivi hanno in comune il contenuto del provvedimento impugnato e l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, ma non l’interesse a ricorrere, inteso come condizione processuale, per cui, dichiarato il ricorso inammissibile per alcuni ricorrenti, permane l’interesse alla decisione per gli altri. 4. L’intervenuta abrogazione in corso di causa del parametro di legittimità, evocato dal ricorrente per censurare il provvedimento impugnato, impone al giudice di prendere in considerazione il vigente e mutato assetto normativo, per stabilire se un eventuale annullamento per violazione della disposizione normativa abrogata possa poi formare oggetto di un cogente vincolo conformativo per le amministrazioni resistenti, all’atto del futuro riesercizio del potere. 5. Nell’individuazione delle aree idonee e non idonee, ai sensi dell’art. 20, comma 1, DLg 199/2021, il principio di massima diffusione degli impianti FER deve essere sempre coniugato con altri valori ordinamentali di pari rango, quali quelli della tutela dell’ambiente e del paesaggio, presi espressamente in considerazione dal legislatore nazionale con le previsioni della legge delega n. 53/2021. - (commento critico di) Mauro Giovannelli e Luca Giagnoni, Aree idonee e non idonee per impianti a fonti rinnovabili: tra disciplina nazionale e direttive eurounitarie (Urban. e appalti 5/2025, 624-642) in tema di appalti (accesso agli atti e anonimato dei concorrenti): - TAR Marche 1^, 28.3.25 n. 227, pres. Anastasi, est. Capitanio (Urban. e appalti 5/2025, 643 T): In qualsiasi appalto di servizi - o anche di forniture che preveda consegne periodiche - il gestore uscente gode di vantaggi di fatto rispetto a tutti gli altri competitors, sia in termini di conoscenza dei dettagli dell’appalto (il che gli consente di formulare un’offerta tecnica sempre più affinata e/o un’offerta economica più “informata”), sia in termini di possibile individuazione dei concorrenti che parteciperanno alla nuova gara. Ma questi sono per l’appunto vantaggi di fatto non eliminabili (in quanto l’unico modo per eliderne qualsiasi potenziale rilevanza consisterebbe nel divieto per il gestore uscente di partecipare alla nuova gara e persino di assumere la veste di subappaltatore del nuovo gestore) e non addebitabili alla stazione appaltante, la quale deve solo fare in modo che questi vantaggi non siano in qualche modo prodotti dalle modalità di redazione e pubblicazione degli atti indittivi. Con riguardo al sopralluogo, dunque, il RU. o il funzionario a ciò delegato, nei casi in cui la presenza del gestore uscente sia in qualche modo necessitata, devono fare in modo che l’O.E. interessato non riveli il proprio nominativo al gestore uscente e, soprattutto, una volta ultimati i sopralluoghi non devono rivelare i nominativi delle imprese che hanno svolto i sopralluoghi stessi. - (commento di) Lucia Antonella Bongiorno, L’anonimato dei concorrenti: un equilibrio “precario” tra accesso agli atti e attività di sopralluogo (Urban. e appalti 5/2025, 646-659) sugli atti di alta amministrazione : - TAR Palermo 1^, 16.10.24 n. 2877, pres. Cappellano, est. Mulieri (Urban. e appalti 5/2025, 660 T): È legittima la deliberazione di giunta regionale avente ad oggetto la riqualificazione dell’edilizia sanitaria dismessa e l’acquisizione in comodato gratuito di immobili: essa costituisce infatti un legittimo esercizio del potere organizzativo dell’amministrazione, finalizzato a realizzare un obiettivo di risparmio di spesa per l’erario derivante dalla dismissione di fitti passivi e di riqualificazione degli immobili dismessi attraverso il finanziamento, diretto o indiretto, di opere di ristrutturazione e adeguamento edilizio. Trattandosi di atto di alta amministrazione, di scelta strategica di obiettivi e di allocazione delle risorse riservata agli organi di vertice politico regionali, esso soggiace ad un sindacato giurisdizionale di natura estrinseca e formale limitato alla sola individuazione di manifeste illogicità formali e sostanziali che non si estende all’esame diretto e all’autonoma valutazione del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti. - (commento di) Paola Mancini, Profili critici del sindacato giurisdizionale sugli atti di alta amministrazione (Urban. e appalti 5/2025, 662-667) in materia edilizia : - Cass. pen. 3^, 21.7.25 n. 26620 (Urban. e appalti 5/2025, 668): In materia edilizia, la realizzazione di interventi edilizi con caratteristiche volumetriche e altimetriche superiori ai limiti previsti dall’art. 41-quinquies, comma 6, L 1150/1942, impone il previo ricorso a strumenti urbanistici attuativi, quali piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, anche in presenza di aree già urbanizzate. - Cass. pen. 3^, 8.7.25 n. 24980 (Urban. e appalti 5/2025, 668-9): In materia edilizia, non è sanabile ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001 l’opera abusiva realizzata in area vincolata, priva di autorizzazione paesaggistica, né è idonea a estinguere il reato la richiesta di permesso in sanatoria subordinata alla demolizione o al ripristino di parti dell’opera. La doppia conformità deve riguardare tanto la disciplina urbanistica quanto quella edilizia. - Cass. pen. 3^, 16.6.25 n. 22480 (Urban. e appalti 5/2025, 671): In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale costituisce misura amministrativa di natura reale e ripristinatoria, che conserva efficacia anche nei confronti di soggetti terzi non responsabili dell’abuso. La sua revoca è ammissibile solo in presenza di provvedimenti amministrativi assolutamente incompatibili. Non è legittimato a presentare istanza di condono il promissario acquirente privo di una relazione qualificata con il bene. Il principio di proporzionalità può incidere sull’esecuzione dell’ordine, ma non ne determina la revoca definitiva. c.s. È meglio patire una ingiustizia che commetterla (Socrate)
Autore: Alma Chiettini 26 novembre 2025
Cass. civ., sez. V, 12.11.2025, n. 29900 L ’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che “i dati e gli elementi” attinenti a rapporti e a operazioni acquisiti e rilevati presso banche , Poste italiane s.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, e per qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata, “ sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili ”. In senso conforme dispone l’ art. 51, comma 2, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA. Tali disposizioni comportano – per tutti i contribuenti (come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, il quale rinvia all’art. 32, comma 1, n. 2) – che i versamenti su di un conto corrente si presumono ricavi che rilevano ai fini delle imposte dirette, e anche eventualmente dell’IVA, a meno che il contribuente dimostri che di quei versamenti ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine (e che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni IVA o che non si riferiscono a operazioni imponibili). Per i prelevamenti , la presunzione si applica solo ai titolari di reddito d’impresa e non ai lavoratori autonomi o ai professionisti intellettuali, in quanto la Corte costituzionale (con la sentenza n. 228 del 2014) ha stabilito che tale presunzione per questi secondi soggetti era illegittima perché “ lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito ”. Tanto, sull’assunto che il fondamento economico-contabile della presunzione legale è congruente con il fisiologico andamento dell’attività imprenditoriale, il quale è caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi. All’opposto, “ l’attività svolta dai lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo … marginalità che assume differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali ”. L’art. 32 e l’art. 51 qui in esame introducono, in favore del Fisco, una presunzione legale che muove dall’utilizzazione di dati ed elementi acquisiti a seguito di indagini finanziarie - essenzialmente quelle bancarie - per fondare (anche) su di essi (salve le disciplinate eccezioni per gli importi massimi giornalieri e mensili) le rettifiche delle dichiarazioni dei redditi. È una presunzione a carattere relativo (quindi iuris tantum ), e non già assoluto, perché opera solo se il contribuente non offre la prova contraria dimostrando, alternativamente: a) che di tali dati ed elementi ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta; b) o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine; c) oppure che i prelevamenti e gli importi riscossi risultano dalle scritture contabili; d) o, infine, che gli stessi hanno un determinato soggetto beneficiario indicato puntualmente dallo stesso contribuente. È una presunzione che si iscrive nel più ampio contesto della normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari e sulla regolamentazione limitativa della circolazione del danaro contante al fine di contrastare l’evasione o l’elusione fiscale. L’art. 32 e l’art. 51 trovano regolare applicazione nelle indagini finanziarie e quindi, sono sovente oggetto di lettura dalla giurisprudenza tributaria. Con la sentenza segnalata la Corte di legittimità ha posto l’attenzione sulla ratio delle due norme, osservando che la presunzione relativa ivi disciplinata “ è conforme all’id quod plerumque accidit, per la quale i versamenti sul conto corrente, salvo prova contraria del contribuente, ove non dichiarati o risultanti dalle scritture contabili, costituiscono ‘ricavi occulti’ sottratti alla tassazione ”, mentre “ i prelevamenti, se non risultanti dalle scritture contabili e salvo che non sia indicato il beneficiario, costituiscono, per un pari importo, ricavi ”. La Corte ha quindi affermato (richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 2023 ) che “ il legislatore nell’intento di contrastare più efficacemente gravi fenomeni di evasione, ha introdotto una sorta di duplice meccanismo inferenziale in forza del quale se un imprenditore effettua un prelievo non risultante dalla contabilità lo stesso deve ritenersi compiuto per sostenere ‘costi occulti’ che a propria volta hanno prodotto pari ‘ricavi occulti’, salvo che il contribuente indichi il beneficiario del prelievo ”. Ha così confermato (anche con copiosi richiami a propri precedenti) che l’art. 32 e l’art. 51 prevedono una presunzione legale che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (richiesti invece dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici), e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica contraria basata sulla specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono a operazioni imponibili. La prova deve dunque dimostrare che ciascuna delle singole operazioni effettuate era estranea a fatti imponibili. Nondimeno, una “ così marcata accentuazione del favor per il Fisco ” richiede il bilanciamento con il regime della prova contraria da parte del contribuente, che è estesa a ogni presunzione semplice e integrata dalla deducibilità del fatto notorio. Ne deriva che il contribuente imprenditore può eccepire, non solo in caso di accertamento induttivo puro ma anche in caso di accertamento analitico-induttivo, la “ incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati ” affinché la presunzione in esame risulti compatibile anche con il principio di capacità contributiva di cui all’ art. 53 della Costituzione (Corte cost. n. 10 del 2023), senza che al contribuente competa l’onere di indicare specificamente detti costi o di provarne l’effettivo sostenimento. A tutto ciò consegue l’obbligo del giudice di merito, a fronte di movimentazioni bancarie risultate irregolari e ingiustificate, di fare applicazione della presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito di cui agli artt. 32 e 51 citati; di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione accertata e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze; se i costi non sono stati riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria, di accertare il quantum dei costi sostenuti per la produzione del reddito, quantificandoli in via presuntiva anche con riferimento alle medie elaborate dall’Amministrazione finanziaria per il settore di riferimento, o, se del caso, anche a mezzo di CTU (Cassazione, sez. V, 25.6.2025, n. 17016).
Autore: Carmine Spadavecchia 25 novembre 2025
sulla riforma della giustizia (separazione delle carriere) Testo della legge costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti (GU 30.10.25 n. 253) - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare - testo (Guida al diritto 43/2025, 14-15) - modifiche alla Costituzione (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 43/2025, 16-19) - guida alla lettura e mappa delle novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 43/2025, 20-23) N.B. - Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025. Poiché il testo è stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. in tema di asilo (Ufficio Ue per l’asilo): L 16.10.2025 n. 155 [GU 29.10.25 n. 252, in vigore dal 30 ottobre 2025], Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. - testo della legge (Guida al diritto 43/2025, 24-26) - commento di Giuseppe Buffone, Struttura europea da valorizzare nel rapporto con gli avvocati (Guida al diritto 43/2025, 29-31). Parte del Trattato, è l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (Easo), un’Agenzia dell’Unione europea con sede a La Valletta, Malta. I compiti e le funzioni del nuovo soggetto secondo il Regolamento (UE) 19.5.2010 n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo. in tema di professione forense (avvocati amministrativisti): - Orazio Abbamonte*, Un avvocato amministrativista a difesa di una legalità condivisa e partecipata (Guida al diritto 43/2025, 12-13, editoriale). Riflessione a margine dell’ottavo Congresso Unaa, tenutosi a Trieste il 24 e 25 ottobre scorso, sul tema "Una Amministrazione efficiente per i diritti e lo sviluppo economico. Il ruolo dell'Avvocato amministrativista" [*presidente dell’Unaa - Unione nazionale avvocati amministrativisti] in tema di professione forense (deontologia): - Cass. 3^, 27.10.25 n. 28406 (Guida al diritto 43/2025, 33): L’avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto a operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente, ovverosia sull’adozione di mezzi difensivi che non solo non risultino pregiudizievoli per il cliente medesimo, ma si rivelino come i più adeguati rispetto al raggiungimento del risultato perseguito. Il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente da lui non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata, sia stata tuttavia affermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell’orientamento ermeneutico da cui pur dissente. in tema di beni culturali (esportazione): - Corte cost. 31.10.25, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 43/2025, 36): Le norme sull’esportazione dei beni culturali sono coerenti con quelle sulla dichiarazione dell’interesse culturale. Il codice dei beni culturali appronta un sistema armonico e coerente tra la disciplina dell’individuazione dei beni culturali e le regole dell’esportazione degli oggetti di rilievo storico-artistico: infatti, solo dalla qualifica di una cosa come bene culturale deriva il divieto della sua uscita dal territorio della Repubblica (art. 65), mentre il previsto controllo sulla circolazione internazionale degli oggetti di “rilievo culturale” è espressamente finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio storico-artistico nazionale in tutte le sue componenti (art. 64-bis). E ciò vale, senza distinzioni, sia per il regime ordinario di esportazione (previa autorizzazione dell’amministrazione) sia per il regime semplificato di esportazione (su dichiarazione dell’interessato, salvo controllo della PA). (Su questo assunto, unito a considerazioni tecniche sulle norme codicistiche in rilievo, la Corte ha dichiarato infondate le questioni sollevate sull’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del codice dei beni culturali, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, secondo comma, Cost.) sulla cessione di credito (e diritti connessi - clausola di competenza): - Corte giust. Ue 6^, 23.10.25, causa C-682/23 (Guida al diritto 43/2025, 96 solo massima): L'art. 25, par. 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 va interpretato nel senso che un terzo, in quanto cessionario di un credito risarcitorio sorto dall'inadempimento di un contratto nel quale figura una clausola attributiva di competenza, può avvalersi di tale clausola nei confronti della controparte contrattuale originaria, in quanto debitore ceduto di tale credito, alle stesse condizioni alle quali l'altra parte originaria del contratto avrebbe potuto avvalersene nei confronti di quest'ultimo, ai fini di un'azione di recupero di detto credito e senza il consenso di tale debitore, in una situazione in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile a tale contratto, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, una cessione del credito comporta un trasferimento non solo del diritto di credito nel patrimonio del cessionario, ma anche dei diritti connessi a detto credito, compreso quello di invocare l'applicazione di un accordo attributivo di competenza contenuto nel contratto, a meno che le parti originarie dell'accordo abbiano espressamente convenuto l'inopponibilità di tale clausola nei loro confronti in caso di cessione a un terzo di un credito sorto dal medesimo contratto. - (commento di) Marina Castellaneta, Subappalto, la Corte Ue chiarisce su cessione credito ed effetti sulla clausola di competenza (Guida al diritto 43/2025, 96-98) in tema di cimiteri (fascia di rispetto): - Cons. Stato IV 4.8.25 n. 6897, pres. Lopilato, rel. Marotta (Guida al diritto 43/2025, 35): Il cimitero non è solo un’area interdetta all’edificazione, ma un luogo che impone una distanza spirituale, un perimetro fatto di silenzio, di decoro e raccoglimento. Va ribadita pertanto l’inderogabilità del limite minimo di 50 metri della fascia di rispetto cimiteriale. Si tratta di un confine sacro che la città non può superare. Non si tratta di un dettaglio tecnico o di un formalismo legislativo: è in gioco il principio stesso della pietas, fondamento profondo e irrinunciabile della nostra civiltà giuridica, culturale e morale. Quella distanza non è solo una misura urbanistica, ma una linea simbolica, una soglia etica: se solo eccezionalmente si può scendere da 200 a 50 metri, superare questa soglia minima significherebbe violare un confine etico prima ancora che normativo. in tema di Daspo : - TRGA Bolzano 1^, 30.9.25 n. 250, pres. Beikircher, est. Sacchetti (Guida al diritto 43/2025, 35-36): Il Daspo, nella sua essenza, deve intervenire per evitare che soggetti connotati da concreta pericolosità possano creare situazioni di turbativa dell’ordine pubblico in ambito sportivo. Non è sufficiente che un soggetto sia stato deferito all’autorità giudiziaria per far scattare automaticamente il Daspo. Occorre anche che quel reato sia espressamente previsto dalla legge come idoneo a fondare la misura. E se il comportamento non è violento, né intimidatorio, allora non c’è spazio per un provvedimento di tale impatto. Occorre inoltre valorizzare la contestualità del fatto rispetto alla manifestazione. La partecipazione a una trasferta non può di per sé trasformare ogni comportamento successivo in una condotta collegata all’evento sportivo. Non basta un nesso cronologico o l’appartenenza a una tifoseria per sostenere che un furto in autogrill sia occasione di una manifestazione sportiva. È un legame non solo temporale, ma causale, che non può essere presunto né generalizzato. Le norme di natura limitativa dei diritti devono essere applicate in modo rigoroso e senza interpretazioni estensive. E nel rapporto tra diritto penale e misure amministrative di prevenzione va considerato che non tutto ciò che è penalmente rilevante legittima l’adozione di una misura di prevenzione amministrativa. (In aderenza al principio di legalità il Tribunale, contrastando una prassi disinvolta nell’estendere il Daspo a fattispecie non contemplate, afferma un principio fondamentale: prevenzione non significa repressione generica, né risposta automatica all’appartenenza a un gruppo ritenuto a rischio. E respinge il meccanismo automatico con cui si voglia gravare con un Daspo chi ha assistito a una partita e, in un secondo momento, sia coinvolto in un illecito comune privo di qualunque violenza) in tema di IA (intelligenza artificiale - uso nel processo): - TAR Milano 5^, 21.10.25 n. 3348, pres. rel. Mielli (Guida al diritto 43/2025, 86 T, sotto il titolo “AI: anche il Tar sanziona le citazioni dell’avvocato non pertinenti e piene di errori”): La condotta del difensore che riporti nei propri atti giudiziari richiami a precedenti giurisprudenziali non coerenti (generati tramite sistemi di intelligenza artificiale) costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio in maniera leale, contravvenendo così a quanto disposto dall'art. 88 c.p.c. e dall'art. 39 c.p.a. Questo comportamento dell'avvocato fa sì che si introducano nel giudizio elementi potenzialmente idonei a influenzare sia il contraddittorio processuale sia la fase decisoria, rendendo inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l'attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati. - (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Senza la centralità del ruolo umano le “allucinazioni” portano fuori strada (Guida al diritto 43/2025, 90-94) in tema di accesso (civico): - Provvedimento 25 settembre 2025 n. 566 Garante protezione dati personali (Guida al diritto 43/2025, 36): L’accesso civico non va concesso de plano se disvela dati personali sensibili di terze persone Il rischio di identificazione dell’interessato rappresenta un limite invalicabile per l’Amministrazione. E l’anonimizzazione – che deve essere effettiva, non solo formale - non sempre può ritenersi sufficiente a garantire la compatibilità tra diritto a sapere e diritto alla privacy. Quando ciò non è possibile, l’accesso civico non può essere concesso, anche se la richiesta è riferita a documenti parzialmente oscurati. (Il provvedimento si inserisce in una linea interpretativa secondo cui la trasparenza non costituisce un valore assoluto, ma va bilanciata con altri diritti, quali la riservatezza, la dignità e la protezione dei dati personali, che trovano tutela sia nella normativa italiana che in quella europea. Importante è la distinzione tra accesso civico generalizzato e accesso documentale ordinario. Quest’ultimo presuppone un interesse personale, diretto e concreto, che consente una valutazione caso per caso sull’effettiva legittimità della richiesta e sull’eventuale prevalenza della trasparenza rispetto alla riservatezza. Nel regime dell’accesso civico generalizzato, invece, il Legislatore ha voluto riconoscere a chiunque il diritto di conoscere dati e documenti detenuti dalla PA, indipendentemente da una motivazione. Proprio per questa ampiezza, l’accesso deve essere attentamente limitato quando coinvolge dati personali non liberamente divulgabili). sul processo civile (vizi rilevabili d’ufficio): - Cass. SSUU 29.8.25 n. 24172 (Guida al diritto 43/2025, 38 T, stralcio, sotto il titolo: “Se il giudice non rileva d’ufficio la nullità il vizio è sollevabile dalla parte interessata”): Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, «in ogni stato e grado» e i vizi relativi a questioni «fondanti», la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie la SC ha confermato la decisione d'appello che d'ufficio, nonostante il dispiegamento del contraddittorio in sede di comparse conclusionali e memorie di replica in primo grado, ha rilevato l'inammissibilità della domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta in un diverso, separato e successivo giudizio rispetto a quello in cui si lamentava essere stata tenuta la condotta illecita). - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Una decisione che fa chiarezza e supera le diverse posizioni (Guida al diritto 43/2025, 49-57). Il confronto tra i diversi ed eterogenei orientamenti giurisprudenziali. sul processo penale : - Cass. pen. 6^, 3.9.25 n. 30189 (Guida al diritto 43/2025, 70 T): In tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344-bis, comma 2, c.p.p., inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a), L 27.9.2021 n. 134, posto che la circostanza che l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso. - (commento di) Aldo Natalini, Soluzione interpretativa che assicura una ragionevole durata del processo (Guida al diritto 43/2025, 75-79). La decisione non trascura di confrontarsi anche con la contraria posizione dottrinaria, secondo la quale l’improcedibilità prevale sull’inammissibilità dell’atto di impugnazione c.s. La giustizia, quando si convince di essere il Bene, non giudica più: punisce [Filippo Facci, giornalista, sul caso Sarkozy e la giustizia francese (ma non solo quella)]
Autore: a cura di Corrado Pascucci, già Presidente di Tribunale e di Commissione tributaria 25 novembre 2025
E’ stato in via definitiva approvato al Senato il disegno di legge costituzionale, a firma del(la) Presidente del Consiglio e del ministro della Giustizia, riguardante “ Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare… ” che prevede: 1) la c.d. “separazione delle carriere” tra magistrati giudicanti e requirenti; 2) l’istituzione di due CSM (rispettivamente per i magistrati requirenti e i giudicanti) ; 3) un’ Alta Corte Disciplinare. Poiché la legge non è stata approvata a maggioranza dei due terzi del Parlamento, occorrerà attendere tre mesi per l’eventuale (molto probabile) referendum “confermativo” o “oppositivo” (se ne dà opposta definizione a seconda che a qualificarlo sia la maggioranza parlamentare che ha scritto la riforma o la minoranza che l’ha contrastata), privo comunque di quorum (la circostanza avrà effetti sul risultato referendario). Separazione delle carriere. L’ art 104 della Costituzione , che stabiliva che “la magistratura costituisce un (unico) ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere” è stato integrato con la dicitura “ ed è composto dalla carriera giudicante e da quella requirente ”. Non è azzardato sostenere che, più che la separazione delle carriere, è stata di fatto introdotta la separazione della magistratura, considerato che al posto dell’unico CSM vengono previsti due CSM: uno relativo ai magistrati giudicanti e l’altro ai magistrati requirenti, che avranno concorsi di accesso diversi, carriere diverse e in nessun modo intercambiabili, valutazione professionali diverse. Insomma, la Magistratura è stata di fatto scissa in due: Magistratura giudicante, con un proprio CSM e Magistratura requirente, con un proprio CSM. Rimane da chiedersi le ragioni che hanno portato a questa modifica costituzionale la quale sempre, e di sicuro questa volta, come è stato autorevolmente scritto, ha l’obiettivo di mutare gli equilibri istituzionali in favore di un potere a scapito di un altro. La Corte Costituzionale , nel giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare sull’abrogazione di alcune disposizioni o parti di disposizioni dell’Ordinamento giudiziario in tema di passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o da queste a quelle, con la sentenza n. 37 del 2000 (in senso conforme la sentenza n. 58 del 2022) si esprimeva nei termini dell’ammissibilità giacché “ la Costituzione, pur considerando la Magistratura un unico Ordine, soggetto ai poteri dell’unico CSM, non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di un’unica carriera o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti o requirenti, o che impedisca limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dall’una all’altra funzione ”. Secondo i supremi giudici, dunque, nulla impediva che si potesse limitare o condizionare il passaggio dei magistrati da una funzione all’altra oppure dare luogo a carriere separate, purché all’interno dell’unità della Magistratura governata da un unico CSM. Coerentemente al sopradescritto dictum , con la legge Cartabia del 2022 (che ha portato a estreme conseguenze la legge Castelli del 2006) si sceglieva così di dettagliare le forme e i tempi del mutamento delle funzioni, e cioè del passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti o da quest’ultime alle prime. Si è così previsto che il magistrato che esercita la funzione requirente oppure quella giudicante può cambiarla in quella diversa una sola volta nel corso dei primi dieci anni della sua carriera ma alla condizione tassativa di traslocare in altra sede territoriale (ad es. dalla Lombardia al Piemonte o alla Liguria o ad altra regione; v ’è da dire incidentalmente come i passaggi di funzione interessino attualmente in via residuale meno del 4% dei magistrati e cioè 30/40 su un organico di circa 10.000). Magistrati distinti solo per funzione, giudicante e requirente, dunque, tutti e due governati dall’unico CSM. Senonché tale indicazione del supremo giudice si è voluta abbandonare in favore di una modifica della normativa costituzionale, il cui punto nevralgico è l’istituzione di un ulteriore, distinto (da quello dei magistrati giudicanti) CSM, chiamato a governare la diversa posizione e carriera dei PM. Nella lettura propagandistica che se ne fa, tale revisione costituzionale avrebbe la finalità di evitare la confusione e commistione dei ruoli tra magistrati requirenti e giudicanti, a garanzia - si dice - del diritto dell’imputato a essere giudicato da un magistrato organicamente diverso da quello che lo ha investigato ed accusato. Tale asserita preoccupazione in realtà non ha motivo di essere solo che si ponga mente al fatto che a legislazione vigente nell’ambito del processo l’imputato non corre in nessun momento il rischio di vedere il suo inquisitore (magistrato inquirente) sedere nel banco di chi successivamente sia chiamato ad esprimersi nei suoi confronti in termini di colpevolezza o innocenza (magistrato giudicante). Ma, si obietta da parte dei nuovi legislatori, la separazione delle carriere ( rectius : della Magistratura ) è imposta o comunque deriva o comunque è una conseguenza del riformato (con Legge costituzionale 23.11.1999, n. 2) art 111 della Costituzione che, come è noto, stabilisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo , nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Il giudice terzo, secondo tale lettura della norma costituzionale, non può che essere un giudice separato anche da un punto di vista per così dire ordinamentale dal PM, un giudice che dunque sia inquadrato in un CSM diverso dall’altro, destinato a governare la carriera del magistrato inquirente, giacché solo con tale separazione si evita il rischio (o addirittura l’evenienza) che la collocazione comune nella stessa struttura giurisdizionale produca risultati decisori condizionati (a favore dell’accusa, si dice maliziosamente, sebbene solo a fior di labbra ). Orbene, non c’è dubbio che esistano ordinamenti giuridici in cui il magistrato giudicante anche sul piano della sua collocazione ordinamentale è distinto da quello requirente (e forse dovrebbe meglio dirsi inquirente). Ma non esiste un modello unico di PM e contano le tradizioni giuridiche diverse dei vari paesi. La nostra costituzione, caduto il fascismo e nata la Repubblica, ha deliberatamente scelto l’ unità della magistratura , formata da giudicanti ed inquirenti, con un unico CSM che ne tutela indistintamente l’indipendenza esterna da altri poteri. E dunque, a legislazione vigente, la terzietà del giudicante rispetto al requirente (il primo distinto dal secondo in ragione delle diverse funzioni in quel momento esercitate), indica solamente quella che è stata definita in maniera pertinente la sua neutralità processuale (meglio: neutralità nel processo ). Sulla indipendenza e neutralità del giudice, Carlo Mezzanotte in un libro a più voci (“ Magistratura, CSM e principi costituzionali ”) non a caso scriveva “..il giudice deve essere indipendente proprio nella misura in cui la funzione a cui è chiamato deve essere oggettiva e neutrale, e viceversa se la funzione del giudice perde oggettività e neutralità…..resta incerto il fondamento giustificativo" (della indipendenza). Tale neutralità indica quindi esclusivamente la necessità che il giudicante, nel decidere una questione sottoposta per la prima volta alla sua attenzione, con una postura neutrale (cioè indifferente agli interessi in causa e non pregiudicata – in applicazione del regime tassativo ed insuperabile delle incompatibilità - da precedenti sue prese di posizioni sulla medesima res judicanda ), deve scrupolosamente osservare le regole che presidiano il processo in modo da indirizzarlo verso l’esito di una corretta (ma, ove non accada, contrastabile attraverso i mezzi ordinari di impugnazione) ed imparziale (in modo assoluto) applicazione del diritto al caso in oggetto. La neutralità di cui qui si discute si può definire nei termini di un vero e proprio percorso processuale che si snoda attraverso le varie stazioni che via via presidiano l’ effettivo contraddittorio paritario tra le parti , la cui violazione comporta la nullità dell’atto e/o la inutilizzabilità della prova. Tale percorso approda da ultimo a una decisione che, sulla base del materiale probatorio legittimamente raccolto, motivi esplicitamente, tramite argomentazioni convincenti e soprattutto aderenti alla realtà dei fatti emersi in causa, le ragioni poste alla base del giudizio di colpevolezza o di innocenza. Questo è ciò che ci si aspetta dal giudizio, che sia l’esito di una verifica imparziale delle ragioni delle parti, non altro, certamente non che il giudicante sia necessariamente terzo in sede ordinamentale, materia indifferente alle aspettative del giudicando. Insomma, non è l’appartenenza alla stessa carriera dei magistrati requirenti e giudicanti ciò che è in discussione, non il (pre)giudizio che deriverebbe all’imputato dall’appartenenza (vicinanza: secondo gli interessati detrattori) del suo giudice allo stessa carriera di chi lo ha inquisito. Questa sospettata vicinanza è meno che un’opinione, è solo un’ inutile ed infondata maldicenza, smentita, oltre che da ragioni deontologiche afferenti al dovere di integrità e lealtà di chi è preposto alla funzione giudicante, dalla realtà dei fatti, che vedono percentuali pressoché equivalenti del numero delle sentenze di condanna (semplificando: che vedono accolte le richieste dei PM) e di quelle di assoluzione (con la stessa semplificazione: che rigettano le richieste di condanna dei PM). Per non dire che, a seguire tale logica, si imporrebbe che i giudici di primo grado appartengano ad una struttura ordinamentale diversa da quelli dei giudici dell’impugnazione e quest’ultimi ad un’altra diversa dai giudici di legittimità; tutti, anche nella riforma in oggetto, invece inalterabilmente stretti in una immodificata (almeno fino ad ora) colleganza. Istituzione di due CSM. Ma se l’attuale quadro normativo già prevede la distinzione dei magistrati per funzione e non vi sono elementi sistematici per ritenere obbligata la strada della separazione anche ordinamentale delle carriere, perché mai è stato istituito un secondo CSM riguardante quella, che sarà del tutto diversa, dei magistrati inquirenti? E, soprattutto, quali le conseguenze di tale modifica costituzionale? Intanto il magistrato inquirente, voluto e configurato dal costituente con le stesse garanzie di indipendenza dei giudici, viene sottratto alla comune cultura della giurisdizione , che non è una “vuota astrazione”, ma una delle ragioni (di certo la principale, data la natura di parte pubblica imparziale vincolata solamente alla legge, all’osservanza della quale egli “veglia” come “alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello stato, delle persone giuridiche e degli incapaci”) che gli impongono, nell’investigare, di “svolge(re) altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini” (è l’ art 358 c.p.p. che, nel disciplinare l’attività di indagine del PM, gli impone anche quest’obbligo investigativo) e, all’esito del processo, ove verifichi l’assenza di prove a carico dell’imputato, di chiederne l’assoluzione. Il sopracitato art 358 c.p.p. in effetti non è stato modificato o abrogato, ma è facile prevedere che chi ne lamenta oggi la sostanziale disapplicazione (ingiustamente, occorre dire, ove si considerino tutte le numerosissime volte in cui il PM chiede l’archiviazione della posizione dell’indagato) si troverà nella condizione di vedere realizzato, a riforma costituzionale eventualmente confermata dal referendum, per davvero il tono marcatamente e unidirezionalmente inquisitorio delle investigazioni. Insomma l’eterogenesi dei fini: un Pm oggi accusato di avere troppi poteri declinati in senso accusatorio che ne assommerebbe, nella sua solitudine ordinamentale, tutti gli altri derivanti da una funzione inevitabilmente destinata ad essere esercitata con l’obiettivo prevalente della condanna dell’imputato (l’abito fa sempre il monaco e quello che vestirà il nuovo PM sarà del tutto diverso da quello finora indossato). Ma l’esondare di un tale potere solitario, sottratto alla contaminazione derivante dalla comune cultura giurisdizionale che fino ad oggi lo caratterizzava, non è sostenibile da quella parte del potere politico già oggi incline a contestarne l’eccedenza, cosicché è inevitabile che esso sia destinato ad essere fortemente imbrigliato (non a caso l’attuale Ministro della Giustizia così si è espresso: “la riforma fa recuperare alla politica il suo primato costituzionale”). E la strada che si riesce ad intravvedere in favore di tale reclamato recupero della primazia della politica (che vi sono fondati timori che possa essere percorsa in modo squilibrato) è quella che porta al drastico ridimensionamento dei poteri del PM attraverso la sua sottoposizione al potere esecutivo. Il ministro della Giustizia non per caso ha detto: “ Il PM deve essere garante della legalità delle indagini della polizia giudiziaria, come accade in Gran Bretagna, dove è nata la democrazia ”. La conseguenza logica (comunque lasciata intravvedere come direzione di marcia) di tale asserzione è quella sopra paventata, giacché le indagini in tale prospettiva non le dirigerebbe più il PM (secondo quanto attualmente recita l’ art 327 c.p.p. , che può però essere modificato con legge solo ordinaria) ma la polizia, con il risultato che alla stessa potranno essere dati ordini esecutivi di muoversi in una direzione investigativa piuttosto che nell’altra, come pure di astenersi da indagini che si vuole che non si compiano. Il PM mero garante della legalità delle indagini di polizia diverrebbe una figura evanescente, direttamente condizionata da un organo sulla cui autonoma individuazione della “notitia criminis” come pure sulle successive investigazioni egli non ha potere o quantomeno poteri residui. Insomma, lo scenario alternativo che si prospetta è: a) un PM autoreferenziale dotato di fortissimi poteri e sempre più curvato, in ragione della sua solitaria collocazione e della dismessa comune cultura giurisdizionale, verso investigazioni finalizzate alla condanna dell’indagato/imputato; b) un PM esautorato dei suoi poteri di iniziativa investigativa e disciplinante solamente il traffico della polizia giudiziaria, di cui è facile prevedere l’eterodirezione. Comunque li si consideri, esiti non solo assai insoddisfacenti ma allarmanti per lo squilibrio dei poteri che la Costituzione repubblicana volle invece assolutamente equilibrati. Si può, in definitiva, dire che la magistratura nel suo complesso ne esce assai indebolita quanto a autonomia e indipendenza. Ed infatti, oltre al vulnus prodotto in sé e per sé dalla creazione di un CSM dei PM separato da quello dei Giudici, si è scelta, ad aggravare irreparabilmente il quadro, la strada di sorteggiare i magistrati che di tali organi di autogoverno faranno parte nella quota prevista. Si è insomma sottratto ai magistrati inquirenti e giudicanti il potere di scegliere i propri rappresentanti presso l’organo di autogoverno (qualcosa di inaudito: un organo costituzionale in cui l’elettorato attivo non può scegliere l’elettorato passivo! ), con la conseguenza che sarà il caso (parola terribile ) a determinarne la composizione. E ciò, peraltro, mentre i laici che faranno parte dei due CSM, espressi dal mondo politico, saranno sì anch’essi sorteggiati ma all’interno di elenchi preventivamente compilati (senza potersi escludere che siano aggiustati) dal Parlamento stesso (teoricamente nel numero esattamente corrispondente a quanti - e quali - dovranno essere eletti). La giustificazione per il sorteggio “puro” previsto, come si è detto, per i magistrati sarebbe la necessità di debellare le “correnti” che attraversano il CSM. Le stesse, contro una vulgata corrente che ne ha sottolineato solamente le pratiche lottizzatorie - che ci sono state e che vanno decisamente condannate -, hanno contribuito nel corso dei decennio ad un ampio dibattito sull’organizzazione (più o meno verticistica; più o meno aderente al principio del giudice naturale precostituito secondo criteri oggettivi non manipolabili dai vertici dell’ufficio; più o meno intransigente nella difesa dell’indipendenza esterna dell’istituzione e di quella interna dei singoli magistrati, ecc.) degli uffici giudiziari e su tutti i complessi temi della giurisdizione. Il sorteggio in ogni caso, a tutto concedere, non eliminerà che interessi opachi della stessa natura di quelli oggi giustamente stigmatizzati - in primis le nomine talora spartitorie alle cariche dirigenziali degli uffici giudiziari - possono coagularsi intorno ai nuovi centri di potere, e questa volta in modo che si può temere addirittura ancor meno trasparente perché fondati esclusivamente su prossimità strettamente personali, al di fuori di qualsiasi dibattito ideale, quale è quello che ha animato ed attraversato nobilmente il CSM fin dal suo insediamento. ALTA CORTE DISCIPLINARE. I due CSM sono spogliati dell’attribuzione disciplinare che viene, ex novo , assegnata all’Alta Corte Disciplinare, un organo estraneo all’organizzazione, composta da 15 giudici: a) sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettiva categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità; b) tre professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati di indicazione parlamentare estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso di tali requisiti ; c) tre nominati dal Presidente della Repubblica tra quelli aventi i requisiti sub b). Il presidente di tale Alta Corte Disciplinare viene eletto tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione soltanto dinanzi alla stessa Corte senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. E dunque, la materia disciplinare viene attribuita a un organo estraneo all’organizzazione giudiziaria, come se quest’ultima non fosse in grado di esercitarla, come avviene nelle altre magistrature (amministrativa, contabile, militare) così come nella PA e in tutti gli ordinamenti professionali. E ciò nonostante la Corte Costituzione con la sent. n. 100 del 1981 , pur respingendo l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 18 del r.d.l 31.5.1946, n. 511 (responsabilità disciplinare dei magistrati) avanzata con ordinanze dalla sezione disciplinare del CSM, abbia avuto a precisare che l’applicazione delle sanzioni disciplinari, volte ad assicurare il regolare svolgimento della funzione giudiziaria, non va ricercata, come per gli impiegati pubblici, nel rapporto di supremazia speciale della pubblica amministrazione verso i propri dipendenti, essendo fondata direttamente sulla legge E dunque l’istituzione della nuova autorità disciplinare fuori del perimetro giurisdizionale finisce oggettivamente per snaturarne la natura. L’obiettivo non è chiaro, un indizio potendo ricavarsi dalla circostanza che i magistrati che ne faranno parte dovranno essere sorteggiati a sorte da quelli che svolgano o abbiano svolto funzione di legittimità (“cassazionisti”), quasi a ribaltare il principio secondo cui i magistrati si distinguono solo per funzioni e non per collocazione gerarchica. Ma la norma che lascia addirittura basiti è quella relativa alla circostanza che contro le sentenze emesse dalla Corte Disciplinare in prima istanza si potrà fare appello solo alla stessa Corte, pur senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a deliberare la decisione impugnata. Si sarebbe così inteso escludere il ricorso alla Corte di Cassazione, che invece deve potere essere percorribile giacché non è stato modificato l’ art 111 della Cost. nella parte in cui assume che contro le sentenze (e quelle dell’Alta Corte sono sentenze) è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Altri sostengono che il ricorso potrà svolgersi solo nei limiti e con i limiti inerenti alla giurisdizione, come per le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. Insomma, come è stato scritto, anche la riforma disciplinare, espressione, in uno con le altre modifiche sopra descritte, di una ingiustificata (ma che si comprende benissimo, solo che si considerino i ripetuti attacchi proveniente da una precisa parte politica) volontà punitiva nei confronti” della magistratura, produrrà “ più incertezze di quanti nodi problematici, veri o presunti, saprà sciogliere ”.
Autore: a cura di Roberto Lombardi 17 novembre 2025
Con pronuncia depositata il 20 giugno 2025 [1] , la Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale, se risulti coerente con la disciplina eurounitaria la norma nazionale che consente di condurre nei centri in Albania cittadini stranieri destinatari di provvedimenti convalidati o prorogati, in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio. Dopo poco tempo, il 4 settembre 2025, la medesima Corte ha dichiarato non manifestamente infondata, così rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, la questione di legittimità della norma che permette, nei casi di trattenimento dello straniero nei centri istituiti in Albania, la permanenza in tali centri del richiedente asilo fino alla decisione sulla convalida del provvedimento del Questore che rinnova il trattenimento dopo la mancata convalida del primo atto di trattenimento [2] . Nel primo caso, sono state affrontate insieme, presentando profili di analogia, due vicende emblematiche della incapacità del nostro Paese di rimpatriare stranieri entrati nel territorio nazionale in condizioni di “clandestinità” maturate successivamente al loro ingresso da frontiere aeree. Due cittadini tunisini arrivati con visto turistico in Italia tra il 2020 e il 2021 avevano sostanzialmente eluso per anni la normativa in materia di immigrazione fino ad essere rintracciati ed espulsi “formalmente” nel 2025. L’espulsione non veniva tuttavia eseguita dalle autorità procedenti in quanto non vi era un aereo disponibile e gli interessati non avevano fornito un documento necessario a rimpatriarli; ne era conseguito il trasferimento e successivo trattenimento presso il Centro per i rimpatri di Bari. A quel punto, il Ministero dell'Interno aveva trasferito i cittadini tunisini al Centro per i rimpatri di Gjader, situato nel territorio della Repubblica di Albania e istituito in esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria . Avendo in tale luogo i due stranieri formulato richiesta di protezione internazionale per timore di persecuzione nel loro Paese di origine, il Questore di Roma aveva a sua volta disposto il trattenimento dei due cittadini tunisini presso il Centro di permanenza albanese, ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 , secondo cui lo straniero deve rimanere nel Centro “anche” quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. La Corte d'appello di Roma non ha però convalidato tale ultimo provvedimento, ritenendo che in pendenza dei termini ad impugnare l’eventuale diniego della Commissione territoriale deputata a decidere sull’istanza di protezione internazionale, e comunque in pendenza del relativo procedimento giurisdizionale, lo status di richiedente asilo è compatibile con quello di trattenuto , alle condizioni di legge, ma non con l'allontanamento dal territorio dello Stato , presso il quale egli ha il diritto di attendere la definizione del procedimento. In altri termini, secondo la Corte di Appello di Roma, lo straniero richiedente asilo avrebbe un diritto “perfetto” di restare sul territorio italiano, nell’attesa della definizione del procedimento amministrativo e giurisdizionale inerente alla protezione internazionale richiesta, e, conseguentemente, non potrebbe essere destinatario, nel frattempo, di un obbligo di trattenimento presso il Centro di Gjader, di per sé esterno ai confini nazionali. La Corte di Cassazione è stata a quel punto investita dell’affare dall’impugnazione da parte del Ministero dell’Interno del provvedimento di non convalida del trattenimento, e non ha potuto non notare la possibile incompatibilità tra le norme eurounitarie in materia e la disciplina interna che consente il trasferimento nel territorio di uno Stato non membro di migranti irregolari. Nel secondo caso (ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale), un cittadino senegalese, anch’egli trasferito nel Centro in Albania e anch’egli richiedente protezione internazionale, si era visto respingere dalla Commissione territoriale tale domanda, ed era stato contestualmente trattenuto al di fuori dal territorio nazionale tramite un provvedimento adottato dalla Questura di Roma ai sensi del già richiamato articolo 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. A quel punto, non avendo la Corte di Appello convalidato il provvedimento questorile, il cittadino senegalese è stato di fatto trattenuto per un intero giorno – prima dell’intervento di un nuovo provvedimento di trattenimento adottato per profili di pericolosità sociale dall’autorità amministrativa competente – in assenza di un atto, di carattere provvisorio amministrativo, o di natura giurisdizionale, che fosse costitutivo di "titolo legittimante il trattenimento”. Ne risulterebbe così violato, secondo la Cassazione, l’ art. 13 della Costituzione , in base al quale, da un lato, è necessaria l’immediata liberazione di una persona non trattenuta legalmente, ovvero nel rispetto della procedura contenuta nello stesso art. 13 (provvedimento del giudice, o in via diretta o in sede di convalida di provvedimento amministrativo), dall'altro, la privazione della libertà personale non potrebbe essere disposta direttamente dalla legge. In entrambe le fattispecie, i Giudici di legittimità intravedono l'introduzione di un sistema di tutela dei diritti della persona quanto meno distonico rispetto all'architrave costituzionale e sovranazionale in cui tali diritti si inseriscono. Nel frattempo, e cambiando completamente prospettiva, mentre questi abitanti non particolarmente fortunati del nostro pianeta lottano con le unghie e con i denti per migliorare un po' la loro condizione personale di partenza, contando anche sulle civilissime regole di accoglienza del vecchio Continente, in Italia continua a trovare terreno fertile il doppio regime tra chi paga e chi non paga le tasse . Qui non vi è tanto materia di assenza di tutele, quanto di eccesso di tutele, seppure soltanto in una direzione. Secondo qualcuno, l’evasione fiscale non è più vissuta come un’emergenza nel nostro Paese, e forse non lo è mai stata, tanto che un dato di valore assoluto, rappresentato dal fatto che solo il 17,7 per cento dell’evasione scoperta è alla fine incassata, non suscita alcun dibattito. D’altra parte, secondo il comma 13 dell’art. 12-ter del d.l. n. 84 del 2025, convertito con modificazioni il 30 luglio ultimo scorso, il rinnovo, per gli anni 2025 e 2026, dell’ adesione al concordato preventivo biennale (ovvero l’accordo tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano determinati indici sintetici di affidabilità, per definire in anticipo il reddito imponibile su cui pagare le tasse per i successivi due anni) produce in favore di chi vi aderisce un condono tombale per le imposte sui redditi e l’Irap evasi negli anni tra il 2019 e il 2023. Cinque anni al prezzo di un unico versamento, si potrebbe dire. Se poi si pensa che la Corte dei Conti ha nelle scorse settimane stigmatizzato la nuova misura di rottamazione delle cartelle (siamo ormai alla “rottamazione quinquies”) – che secondo i Giudici contabili ridurrebbe la compliance fiscale e genererebbe il rischio che l’Erario diventi un finanziatore dei contribuenti morosi - si comprende il senso di ingiustizia che può diffondersi tra chi paga sempre e puntualmente - magari perché in parte costretto, come i dipendenti e i pensionati, che sono tassati alla fonte - ogni suo debito con lo Stato. Di certo, in giro per l’ordinamento italiano, esistono da un lato diritti un po’meno “perfetti” e tutelati di altri, qualora l’abuso di tali diritti non sia ontologicamente possibile, e dall’altro diritti rinforzati , qualora le regole possano essere più facilmente eluse. Il che è senz’altro un nostro peculiare paradosso. Quasi sempre può essere peraltro messa in discussione, con le più varie argomentazioni - tra cui le più risibili, sotto un profilo tecnico, sono quelle "da tifoso", o ideologiche che dir si voglia -, la correttezza delle informazioni su cui si basa l'analisi in questione. Si pensi alle diverse posizioni esistenti sulla magistratura . C'è una discreta fetta dell'opinione pubblica, oggi rinvigorita dal progetto costituzionale di separazione delle carriere, che dipinge i magistrati come categoria di soggetti privilegiati e intoccabil i, al di là dei demeriti e dei meriti dei singoli. Un esempio di ciò, secondo una parte della stampa, sarebbe la circostanza della "conservazione del posto" dei due pubblici ministeri di Milano De Pasquale e Spadaro, condannati in due gradi di giudizio a otto mesi per il reato di "rifiuto di ufficio". Secondo i Giudici che si sono finora occupati del caso, De Pasquale e Spadaro non hanno depositato, nel febbraio-marzo 2021, atti favorevoli, a loro segnalati dal Collega di Procura Paolo Storari, agli avvocati difensori nel c.d. processo Eni-Nigeria , processo per corruzione internazionale che, a sua volta, si è poi concluso con un'assoluzione piena e "corale" di tutti gli imputati. Questi magistrati godono dunque di una posizione privilegiata rispetto ai comuni mortali o invece le procedure di verifica in sede disciplinare di fatti gravi ma basati su ricostruzioni processuali e procedimentali complesse devono fare il loro corso senza pregiudizi aprioristici? È peraltro notizia certa che il CSM - ovvero il tribunalino dei Giudici - non è stato finora a guardare, avendo precluso nel frattempo a De Pasquale, proprio a seguito della vicenda del contestato rifiuto di ufficio, la possibilità di ottenere ulteriori incarichi direttivi. Occorre dunque sempre analizzare bene i fatti, prima di giungere a conclusioni, in merito all'eccesso di tutele, che potrebbero alla fine dei conti risultare affrettate. Sbirciando sotto altra prospettiva tra le pieghe della Giustizia nostrana, bisognerebbe anche capire se le vittime di favoritismi personali da parte dell'amministrazione pubblica - e ce ne sono tante, in giro per l'Italia - non abbiano ormai più alcuna tutela effettiva contro gli abusi che li hanno direttamente o indirettamente danneggiati, semplicemente perché con l' abrogazione del reato di abuso di ufficio sarà impossibile per i pubblici ministeri indagare sulle condotte illecite di favoritismo. Il campanello di allarme si è d'altra parte recentemente trasformato in una triste realtà nelle aule di giustizia, con riferimento alle accuse rivolte ai professori universitari accusati di avere "pilotato" le nomine agli ospedali fiorentini Careggi e Meyer. Tuttavia, la Corte costituzionale, sollecitata sul punto, ci ha spiegato che l’abrogazione del reato di abuso di ufficio da parte del legislatore italiano non contrasta con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e che nessuno, neanche la stessa Corte, può sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante da tale abrogazione, sovrapponendo la propria valutazione a quella del legislatore [3] . In altri termini, l'estensione della tutela, in questo caso, si amplia o si restringe a seconda di chi decidiamo di mandare in Parlamento. E se le persone soffrono e continueranno sempre a soffrire di scelte legislative e applicative che spesso introducono doppie velocità nell'ambito di un percorso - quello dei diritti assoluti - che dovrebbe essere teoricamente unitario e uguale per tutti, non se la passano meglio i nostri amici a quattro zampe , i quali, nonostante gli enormi progressi fatti negli ultimi anni per garantire loro maggiore tutela, continuano ad essere valutati alla stregua di una valigia, quando vengono smarriti in giro per gli aeroporti [4] . D'altra parte, nel nostro peculiare universo attuale, quando si misura il valore di qualcuno - uomo o animale che sia -, l'unica risposta che sembra avere vero peso è quella che fa riferimento alla sua importanza in termini economici, di potere o di influenza sui comportamenti sociali della massa. E solo qualche sparuto coraggioso individuo che ancora crede nella libertà di pensiero e nel dissenso ragionato, facendone derivare condotte coerenti nella vita di tutti i giorni, avrà l’ardire di rispondere, a fronte della tentata monetizzazione del suo impegno, che “ il punto non è questo ”. [1] Corte di Cassazione, Prima sezione penale, ordinanza del 19 maggio 2025, pubblicata il 20/6/2025, R.G.N. 14054/2025 [2] Corte di Cassazione, Prima sezione penale, ordinanza del 4 settembre 2025, pubblicata in pari data, R.G.N. 23258/2025 [3] Corte costituzionale, sentenza n. 95, depositata il 3 luglio 2025 [4] Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 16 ottobre 2025 nella causa C-218/24, reperibile al seguente link: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=305206&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6931604
Autore: Carmine Spadavecchia 16 novembre 2025
sulla riforma della giustizia (separazione delle carriere): - Carlo Foglieni*, con la collaborazione di Elisa Davanzo e Giuseppe Murone, “Separare per Unire”: una riforma da accogliere con assoluto favore (Guida al diritto 42/2025, 12-14, editoriale) [*presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati] - Giorgio Spangher**, Progetto di revisione costituzionale nel solco della tutela dei diritti (Guida al diritto 42/2025, 15-18, editoriale) [**professore emerito presso l’Università di Roma La Sapienza] - Manifesto dell’AIGA (Associazione italiana giovani avvocati) sulla separazione delle carriere – Roma, 22 ottobre 2025 (Guida al diritto 42/2025, 19-25): le ragioni del “sì” alla separazione delle carriere della magistratura (giudicante e requirente), dal giusto processo all’assetto costituzionale sulla responsabilità della PA (per danno tumorale da uranio impoverito): - Ad. plen. 7.10.25 n. 15, pres. Maruotti, est. Franconiero (Guida al diritto 42/2025, 86 T): Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'Amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. - (commento di) Davide Ponte, La dipendenza da causa di servizio viene considerata accertata ex lege (Guida al diritto 42/2025, 92-94) in tema di impianti agrivoltaici : - TAR Veneto 4^, 2.10.25 n. 1775, pres. Raiola, est. Avino (Guida al diritto 42/2025, 30): I divieti comunali per impianti agrivoltaici nelle aree agricole di pregio violano l’art. 20, commi 1, 6 e 8, DLg 199/2021, in quanto introducono un regime discriminatorio per le aree agricole di pregio, escludendo in modo generalizzato gli impianti fotovoltaici, anche quelli agrivoltaici, che invece la LR Veneto n. 17/2022 riconosce come compatibili con l’uso agricolo in quanto riducono il consumo di suolo e mantengono la coltivazione. La LR Veneto n. 17/2022, infatti, non vieta in modo assoluto gli impianti FER nelle aree agricole di pregio, ma introduce solo una presunzione relativa di non idoneità, superabile con valutazioni caso per caso. (Nella specie, il Comune aveva imposto i divieti senza motivazione né istruttoria, ignorando la natura agrivoltaica dei progetti, compatibile con l’attività agricola e il minor consumo di suolo. Il TAR ha annullato di conseguenza i divieti, riconoscendo il silenzio-assenso sui titoli abilitativi degli impianti). in tema di divorzio (pensione e trattamento di fine servizio): - Cass. 1^, 1.9.25 n. 24289 (Guida al diritto 42/2025, 48 T): 1. In tema di collocamento in pensione anticipata secondo la cosiddetta "Quota 100", il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio sorge, come di regola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene ex lege differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito il collocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria, con la conseguenza che l'ex coniuge divorziato, che percepisce l'assegno divorzile e non è passato a nuove nozze, acquista il diritto ad ottenere la quota detta indennità, ai sensi dell'art. 12-bis L 898/1970, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro, fermo restando che costituisce condizione dell'azione l'effettiva percezione da parte di quest'ultimo della menzionata indennità. 2. In tema di divorzio, il diritto alla quota dell'indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell'art. 12-bis L898/1970 ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell'avente diritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilancio pubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, poiché, trattandosi di condizione dell'azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione. - (commento di) Valeria Cianciolo, L’indennità ha natura patrimoniale, entra nell’attivo dell’asse ereditario (Guida al diritto 42/2025, 56-59) in tema di occupazioni abusive : - Cass. 3^, 28 agosto 2025 n. 24053 (Guida al diritto 42/2025, 32 T): Nell'ordinamento di uno Stato di diritto, l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, con la conseguenza che l'inadempimento di tale obbligo, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che, di per sé stesso, è fonte di responsabilità della PA obbligata, senza necessità per il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa in capo al personale che di volta in volta è intervenuto. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Pa obbligata a dare attuazione all’atto giudiziario esecutivo (Guida al diritto 42/2025, 43-47). Sancito il principio “senza se e senza ma” con riferimento al provvedimento giudiziario esecutivo di rilascio di una casa. L’obbligo di darvi esecuzione, senza discrezionalità, a mezzo della forza pubblica, è incondizionato e il suo inadempimento protratto per molto tempo è fonte di responsabilità della PA. Per il colpevole ritardo della Pa è stata confermata la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento della somma di ben € 183.383,51. in materia di turismo (pacchetti turistici e vacanze “da incubo”): - Corte giust. Ue 10^, 23.10.25, causa C-469/24 (Guida al diritto 42/2025, 30 e 96 solo massima): L’art. 14, par. 3, lettera b), della direttiva 2015/2302 osta a una disposizione del diritto nazionale che prevede che, qualora il difetto di conformità dei servizi di un pacchetto turistico sia imputabile a un terzo estraneo alla fornitura di tali servizi e sia imprevedibile o inevitabile, l’organizzatore di viaggi deve dimostrare che il difetto di conformità è dovuto a colpa del terzo al fine di potersi esimere dalla sua responsabilità nei confronti del viaggiatore. Anche se un viaggiatore ha usufruito di una parte dei servizi forniti da un organizzatore di viaggi, l’adeguata riduzione di prezzo alla quale tale viaggiatore ha diritto in caso di difetto di conformità di tali servizi può corrispondere a un rimborso integrale del prezzo del pacchetto turistico di cui trattasi qualora tale difetto di conformità sia di gravità tale, tenuto conto del suo oggetto, da rendere il pacchetto turistico oggettivamente privo di interesse per detto viaggiatore. Il diritto a un’adeguata riduzione di prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato il difetto di conformità e il diritto al risarcimento per qualunque danno subito in conseguenza di un difetto di conformità hanno lo scopo di ristabilire l’equilibrio contrattuale tra gli organizzatori di viaggi e i viaggiatori e non di sanzionare tali organizzatori. L’art. 3, punto 12, della direttiva va interpretato nel senso che le situazioni risultanti dall’adozione di atti di esercizio del potere pubblico, quali la demolizione di un’infrastruttura turistica in esecuzione di una decisione di un’autorità pubblica, non rientrano nella nozione di “circostanze inevitabili e straordinarie”, ai sensi di tale disposizione, qualora tali atti siano stati adottati a seguito di un procedimento che ha consentito agli interessati, quali l’organizzatore di viaggi di cui trattasi o i suoi eventuali fornitori di servizi turistici, di averne conoscenza in tempo utile prima della loro esecuzione. [Due viaggiatori polacchi erano partiti per un soggiorno «tutto compreso» in un hotel a cinque stelle in Albania. Il giorno successivo al loro arrivo erano stati svegliati dal rumore dei lavori di demolizione delle piscine dell’hotel, ordinati dalle autorità albanesi. I lavori erano proseguiti per quattro giorni, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, al termine le piscine, la passeggiata lungomare e la banchina erano completamente demolite. I viaggiatori hanno anche dovuto attendere a lungo in coda per avere i pasti, peraltro non sufficienti per tutti gli ospiti] - (commento di) Marina Castellaneta, Vacanza da incubo, rimborso integrale anche se alcuni servizi del “pacchetto” sono stati forniti (Guida al diritto 42/2025, 96-98) in materia fiscale (contestazione della copia fotostatica della cartella esattoriale): - Cass. trib. 23 ottobre 2025 n. 28162 (Guida al diritto 42/2025, 27-28): In tema di notifica della cartella di pagamento, se l’agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale (ai sensi dell’art. 2719 c.c.) ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento. Ove il disconoscimento sia sufficientemente specifico, il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. Infine, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, DPR 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa. c.s. Non basta spegnere una norma per cambiare un costume (Fabio Roia, magistrato, dal saggio di Ilaria Ramoni e Fabio Roia, "Mai più cosa vostra", a proposito del patriarcato come cultura di dominio sopravvissuta all'abolizione del capo famiglia con legge del 1975)
Autore: a cura di Oscar Marongiu 7 novembre 2025
TAR Toscana - Sezione IV, sentenza n. 281 del 2025/ Consiglio dii Stato, sentenza n. 7086 del 2025 IL CASO E LA DECISIONE Un aspirante al posto di professore universitario associato impugna il decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione che hanno visto prevalere altro candidato. Il nucleo fondamentale delle contestazioni dello “sconfitto” attiene alla presunta erronea valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, dell'attività didattica pregressa e più in generale di curriculum e titoli acquisiti. In particolare, il punteggio finale attribuito al vincitore del concorso sarebbe risultato sproporzionato o comunque sovradimensionato sia rispetto alla natura e quantità delle sue pubblicazioni che rispetto all'esperienza maturata sul campo, considerato anche che il candidato "perdente" aveva venti anni di più rispetto al suo giovane concorrente. Il Tribunale adito, con impostazione integralmente confermata dal Giudice di appello, ha ritenuto di accogliere il ricorso sulla base delle seguenti, essenziali considerazioni: - le quattro pubblicazioni del vincitore afferenti al commento sullo stesso testo di articoli del codice del processo amministrativo, per la continuità tra gli articoli commentati e l'assenza di autonomia sostanziale, non avrebbero dovuto essere conteggiate singolarmente ma unitariamente; - altra pubblicazione segnalata per asseriti meriti, sarebbe stata in realtà contenente in buona parte i contenuti della monografia e della tesi di dottorato già oggetto di autonoma valutazione; - il punteggio riferito all'esame delle pubblicazioni non sarebbe stato motivato in coerenza con la differenza numerica di tali pubblicazioni, favorevole in realtà al candidato "perdente"; - la valutazione dell'attività didattica avrebbe obliterato il fatto che il ricorrente aveva svolto negli ultimi cinque anni e in tre distinti anni accademici plurime attività di insegnamento, a differenza del vincitore di concorso; - in generale, non sarebbe stato possibile comprendere sulla base di quali elementi la Commissione avesse privilegiato, nel confronto, il candidato “con la produzione scientifica più limitata e più circoscritta anche nel tempo”. Il Giudice di primo grado ha dunque imposto all’Università interessata di ripronunciarsi , ma stavolta tramite una commissione in diversa composizione. Anche con riferimento a questo secondo aspetto – che attiene al potere conformativo dei Giudici amministrativi nei confronti dell’amministrazione ed è tutt’altro che secondario, visto che afferisce all’effettività della nuova valutazione imposta -, il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del Tribunale di primo grado. In particolare, secondo il ricorrente non vi sarebbe stata necessità di modificare la commissione giudicatrice, in quanto il vizio degli atti impugnati non sarebbe stato connesso alla composizione della commissione stessa. Tuttavia, il Giudice di appello ha ricordato che nella giurisprudenza amministrativa è prevalsa, con riferimento alla questione della sussistenza dell’obbligo di nominare, per la fase di riedizione del potere, una nuova commissione giudicatrice, un orientamento secondo cui in sede di riedizione del potere , dovrebbe essere riservato un margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione procedente, con la precisazione, tuttavia, che “ non ogni errore procedimentale comporta la necessità di rinnovare la commissione, in quanto tale scelta costituisce, piuttosto, una sorta di «extrema ratio», alla quale ricorrere solo in caso di dimostrata necessità, anche in termini di rispetto del principio di non aggravamento del procedimento ”. La rimozione della commissione procedente è giustificata, anche al di fuori delle ipotesi in cui il vizio riscontrato in sede giurisdizionale non afferisca alla composizione della commissione procedente, quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l’indispensabile trasparenza , come accaduto nel caso in esame, quando la precedente commissione si era già “ pronunciata per ben due volte (id est sia prima che dopo l’invito rivoltole dalla rettrice dell’Università) in entrambi i casi spendendo una motivazione intrinsecamente contraddittoria ”. PROFILI DI SINDACATO E MERITO DELLE VALUTAZIONI Tra le tante questioni “toccate” dal Giudice amministrativo nella sentenza in commento, centrale permane quella sui rapporti tra sindacato giurisdizionale e merito delle valutazioni tecniche sugli aspiranti alla cattedra di professore associato. Tali valutazioni, secondo l’impostazione del candidato “vincitore” – controinteressato nel giudizio di primo grado intentato dall’altro candidato – sarebbero rimesse esclusivamente alla discrezionalità valutativa della commissione di concorso, con impossibilità per il Giudice di sostituirsi alle valutazioni medesime. Tuttavia, è ormai orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l’esercizio di discrezionalità tecnica non implica di per sé sottrazione al sindacato di legittimità della valutazione affidata alle commissioni di concorso, ma può rientrare nella cognizione del Giudice amministrativo qualora sia rilevabile uno sviamento logico del potere , tipica figura sintomatica del vizio di eccesso di potere . La porta di accesso alla verifica della sussistenza o meno di tale vizio è la motivazione del giudizio, in rapporto ai criteri di selezione prestabiliti, qualora dal complessivo compendio giustificativo della decisione amministrativa finale si accertino elementi idonei ad evidenziarne un palese errore di fatto, una contraddittorietà evidente o uno sviluppo razionale disarmonico. Nel caso esaminato prima dal Tar toscano e poi dal Consiglio di Stato non vi è stata la sostituzione del Giudice all’amministrazione , ma il mero rilievo della “ sostanziale contraddittorietà e/o incongruenza tra due dati, e cioè da un lato l’esito valutativo finale (compendiato in un giudizio sintetico) espresso dalla commissione sulle pubblicazioni scientifiche, sull’attività didattica e sui curricula dei due candidati, e dall’altro lato gli elementi raccolti per giungere a tale esito valutativo ”. Non sono stati dunque sindacati dal Giudice amministrativo i contenuti tecnici del giudizio finale, bensì la coerenza logica tra le premesse e le conclusioni di tale giudizio. A fronte di un giudizio dapprima analitico sui singoli titoli fatti valere, la commissione giudicatrice opera infine mediante un giudizio sintetico globale e finale, ed è nel passaggio tra i giudizi analitici e quello sintetico che si inserisce lo spazio valutativo del Tribunale, che va così ad incidere sul merito, una volta rilevata un’incongruenza o aporia logica tra le due polarità dialetticamente correlate, non direttamente ma soltanto indirettamente, attraverso la stigmatizzazione dello sviamento logico del potere. Nulla di nuovo sotto il cielo del diritto, insomma, con la particolarità che in una fattispecie di confronto tra due candidati molto distanti tra loro quanto ad età, le indubbie qualità del concorrente più giovane hanno dovuto arrendersi a fronte di un gap di esperienza professionale inevitabilmente correlato al mero dato anagrafico.
Autore: Carmine Spadavecchia 7 novembre 2025
sulla magistratura (magistrati a “distanza”): - Marco Fabri*, Applicazione a distanza dei magistrati, la giustizia italiana dimentica la qualità (Guida al diritto 41/2025, 10-13, editoriale) [*dirigente di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) sul c.d. DL giustizia : DL 8.8.2025 n. 117 - L 3.10.2025 n. 148 [GU 7.10.25 n. 233], Misure urgenti in materia di giustizia. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 41/2025, 14-14) - modifiche al codice di procedura civile (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 41/2025, 41-42) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 41/2025, 43-48) - commento di Alberto Cisterna, Un tentativo per ricomporre la forbice tra sistema giudiziario e piano del Pnrr (Guida al diritto 41/2025, 49-52) N.B. – Si segnala l’art. 7-bis, recante “Modifiche al codice del processo amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e altre disposizioni per agevolare l'adempimento spontaneo dei provvedimenti medesimi” sulla legge delega "salari" : L 26.9.2025 n. 144 [GU 3.10.25 n. 230, in vigore dal 18 ottobre 2025], Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. (25G00152) - testo della legge (Guida al diritto 41/2025, 53-55) . commento di Francesco Maria Ciampi, Pesa il nodo della rappresentanza sulla proliferazione di Ccnl “pirata” (Guida al diritto 41/2025, 56-62). L’intervento legislativo archivia la strada del salario minimo orario per legge, perché secondo il Governo imporre una soglia fissa rischia di distorcere l’equilibrio del mercato. La normativa non si applica ai dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui al DLgg 165/2001 che sono tutelati da regole specifiche. sul "caso Todde" (presidente Regione Sardegna): - Corte cost. 15.10.25 n. 148, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 41/2025, 66-67): Non spetta allo Stato affermare, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, che «si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto» e, per l’effetto, di disporre «la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna». Ciò in quanto i Collegi regionali di garanzia elettorale, istituiti dalla L 515/1993 per esercitare il controllo sulle spese della campagna elettorale dei candidati per le elezioni politiche dei due rami del Parlamento - controllo poi esteso dalla L 43/1995 alla elezione dei Consigli regionali nelle Regioni a statuto ordinario - sono organi dello Stato che operano in condizioni di indipendenza per garantire la genuinità e l’autenticità del formarsi della volontà del corpo elettorale, in una con la libertà di voto degli elettori. Il sistema di controllo, affidato a tali organi, è operante anche nella Regione Sardegna per effetto di una scelta del legislatore regionale statutario il quale, con l’art. 22 L 1/2013, ha stabilito di rinviare, per quanto riguarda la disciplina delle cause di ineleggibilità concernenti le cariche elettive regionali, alle leggi statali. Ciò premesso, le pur gravi fattispecie contestate alla Presidente eletta (tra le quali, la mancata nomina di un «mandatario elettorale», avente il compito di raccogliere i fondi della campagna elettorale, e la produzione una dichiarazione sulle spese sostenute, con relativo rendiconto, caratterizzata da diverse non conformità rispetto alle previsioni di legge) non sono riconducibili a quelle che, in modo esplicito, la L 515/1993 ha selezionato come ipotesi di ineleggibilità e, quindi, di decadenza. Nell’imporre la decadenza al Consiglio regionale, sulla base dei fatti così accertati, il Collegio di garanzia elettorale ha, pertanto, esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione Sardegna. Resta impregiudicata la questione relativa alla possibilità di riqualificazione dei fatti, che è rimessa al giudice civile, competente per il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione. (L’ordinanza-ingiunzione impugnata, ora da intendersi depurata dal contenuto che ridondava in turbativa dell’autonomia regionale costituzionalmente protetta, ha formato oggetto del giudizio civile promosso dalla Todde dinanzi al Tribunale di Cagliari, che l’ha confermata, quanto alla sanzione pecuniaria irrogata, con sentenza 28.5.25 n. 848). in tema di famiglia (figlio di coppia gay nato da maternità surrogata): - Cedu 1^, 9.10.25 n. 42247/23 (Guida al diritto 41/2025, 88 solo massima): Nei casi in cui uno Stato ammetta la possibilità di ricorrere a strumenti, come l'adozione in casi particolari, in grado di assicurare il riconoscimento di un rapporto familiare tra genitore d'intenzione e minore nato da maternità surrogata all'estero da una coppia dello stesso sesso, non si configura una violazione dell'art. 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nel considerare che su questioni etiche e sensibili gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento, l'annullamento disposto dalle autorità nazionali della registrazione nei registri di stato civile dell'indicazione della madre intenzionale non costituisce una violazione della Convenzione se, all'esito di una valutazione globale, sono predisposti strumenti differenti che non impediscano il rapporto familiare e che portino al riconoscimento della genitorialità. - (commento di) Marina Castellaneta, Figlio da coppia gay, con “adozione particolare” possibile cancellare dal registro civile la madre intenzionale (Guida al diritto 41/2025, 88 solo massima) in tema di servizio pubblico (raccolta del risparmio): - SSUU pen. 16.10.25 n. 34036 (Guida al diritto 41/2025, 66): La raccolta del risparmio postale, effettuata da Poste Italiane per conto della Cassa Depositi e Prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio, e l’operatore di Poste Italiane addetto alla vendita e gestione dei prodotti del risparmio postale riveste la qualifica di “pubblico agente”, in quanto la raccolta del risparmio postale è regolata da norme di diritto pubblico e finalizzata al perseguimento di interessi pubblici, come la gestione di risorse destinate a finalità di interesse economico generale. Pertanto, in caso di appropriazione indebita di somme o prodotti del risparmio postale da parte di un operatore di Poste Italiane, si configura il reato di peculato, e non quello di appropriazione indebita o truffa, poiché il dipendente ha il possesso e la disponibilità delle somme per ragione del suo servizio e agisce per fini personali. Il delitto di peculato, infatti, per la sua configurabilità, richiede: a) la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio in capo al soggetto agente; b) il «possesso o comunque la disponibilità» di denaro o altra cosa mobile da parte del pubblico agente «per ragione del suo ufficio o del servizio»; c) l’appropriazione, da parte del medesimo, del denaro o della cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio”. c.s. La virtù è più contagiosa del vizio, a condizione che sia raccontata (Aristotele)
Autore: a cura di Francesco Tallaro 6 novembre 2025
Beni pubblici e servizi pubblici sono temi classici del diritto amministrativo. In queste brevi considerazioni, tuttavia, essi vengono in rilievo non già nella loro dimensione statica, e quindi in un’ottica sistematica; quanto piuttosto nella dinamicità della loro gestione, essenziale per garantire che l’azione amministrativa sia effettiva [1] . E in effetti, l’approccio del giurista allo studio dei beni e dei servizi pubblici è soggetto ad evoluzione, sia in ragione delle modifiche alla normativa applicabile, sia in correlazione all’affermarsi di nuove prospettive di esame nella dottrina economica [2] , sia, ancora, per l’emergere di nuovi interessi e valori nella società. I servizi pubblici sono paradigmatici di questa storia di evoluzione. Sul piano dell’azione amministrativa, l’assunzione diretta di quelli locali [3] da parte dei Comuni e delle Provincie, disposta dalla l. 29 marzo 1903, n. 103, che accordava prevalenza alla loro gestione in economia o alla creazione di aziende municipalizzate, ha lasciato il passo all’adozione di moduli privatistici, attraverso la creazione di strumenti societari o il ricorso a forme di partnerariato tra soggetti pubblici e privati . Inoltre, accanto alle società miste, si è via via sempre di più il modello, invero contemplato sin dalle origini, dell’esternalizzazione dei servizi attraverso l’istituto della concessione. Ciò è avvenuto in coerenza con i princìpi di apertura al mercato che animano il diritto europeo in ragione di un approccio liberista che ne costituisce il presupposto economico/ideologico, tanto da ritenere eccezionale il ricorso all’ in house providing . Per farvi ricorso è necessaria « una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando (…) i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi (…) » (art. 17 d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, in materia di servizi pubblici locali, cui si armonizza l’art. 7, comma 2 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36). La presa d’atto dei fallimenti del mercato, che ben possono esservi, ha posto più di recente l’accento sull’aspetto della regolazione dei servizi. Paradigmatica, in questo senso, è l’attribuzione ad ARERA di poteri regolatori in materia di ciclo dei rifiuti da parte dell’art. 1, commi 527 ss. l. 27 dicembre 2017, n. 205. L’evoluzione nella concezione dei beni pubblici è meno evidente. Innanzitutto, perché non si può tuttora prescindere dalle categorie fissate dal legislatore codicistico. Dunque, benché già il Giannini [4] nei primi anni ’60 del secolo scorso abbia teorizzato una diversa catalogazione dei beni pubblici (beni comuni, domìni collettivi, demani comunali), l’operatore giuridico continua a doversi confrontare con la tripartizione tra beni demaniali, beni del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile. A tale inquadramento consegue lo statuto dei beni demaniali , cui vengono attribuite le caratteristiche, invero comuni ai beni del patrimonio indisponibile, dell’inalienabilità, della non espropriabilità, nonché della sottoposizione a un regime di protezione che contempla la possibilità di esercizio dell’autotutela esecutiva. Sono comunque da mettere in evidenza due aspetti. Da un lato, vi è la tendenza, che affonda le proprie radici nel quadro costituzionale, in cui è addirittura l’istituto della proprietà – un tempo sacro e inviolabile – a essere informato alla sua funzione sociale (art. 42 Cost.), a considerare maggiormente corretta una concezione oggettiva del bene pubblico, che è tale in quanto preordinato al soddisfacimento di interessi della comunità [5] . A ciò si riconnette il secondo aspetto, in realtà meritevole di maggiore approfondimento rispetto a quello che ha avuto, che è quello delle possibilità di accesso ai beni, sia nella prospettiva di un uso generale di questi, sia con riferimento alla possibilità di garantirne un uso particolare. La tendenza a concepire in senso oggettivo i beni pubblici si coglie in numerose manifestazioni. La più rilevante è l’affermazione della categoria dei beni comuni [6] , che ha il suo archetipo nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sulle valli da pesca della laguna di Venezia [7] . In quell’occasione, la Corte si è trovata a pronunciare sulla natura demaniale o meno delle valli da pesca, e cioè delle aree lagunari delimitate da argini, che le separano dalla laguna aperta, che vengono usate per la vallicoltura, una forma di itticoltura estensiva. I contendenti privati, che potevano vantare la disponibilità di tale aree da generazioni, non contestavano che esse rientrassero nella categoria descrittiva dei beni del demanio marittimo, ma evidenziavano che il carattere della demanialità non poteva essere ritenuto sussistente in ragione del disinteresse dello Stato che, dopo l’unificazione e nonostante l’entrata in vigore prima del codice civile del 1865, quindi del codice civile del 1942, giammai aveva adottato un atto accertativo della demanialità. L’occasione è stata colta dalla Corte Suprema per un’innovativa ricostruzione del sistema, che valorizza l’applicazione diretta degli artt. 2, 9 e 42 Cost. , ricavandone il principio della tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento, nell'ambito dello Stato sociale, anche nell'ambito del " paesaggio ". Quest’ultimo va visto con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della "proprietà" dello Stato, ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività. Da tale quadro normativo-costituzionale, e fermo restando il dato "essenziale" della centralità della persona , da rendere effettiva, oltre che con il riconoscimento di diritti inviolabili, anche mediante «adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», emerge l'esigenza interpretativa di "guardare" al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica . Ciò comporta che, in relazione al tema in esame, più che allo Stato-apparato , quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, debba farsi riferimento allo Stato-collettività , quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi; in tal modo disquisire in termine di sola dicotomia beni pubblici (o demaniali)-privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l'ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati. Ne deriva quindi che, là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del dominium romanistico e della proprietà codicistica, "comune" vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini. Del resto, la Corte di Cassazione ha rilevato come già da tempo, la dottrina ma anche la stessa giurisprudenza hanno fatta proprio l'idea di una necessaria funzionalità dei beni pubblici , con la conseguente convinzione che il bene è pubblico non tanto per la circostanza di rientrare in una delle astratte categorie del codice quanto piuttosto per essere tonte di un beneficio per la collettività, sino ad ipotizzare casi di gestione patrimoniale dei beni pubblici (come la loro alienazione e cartolarizzazione). Non è un caso, in quest’ottica, se anche il novero dei beni pubblici si amplia . Vi si debbono far rientrare, innanzitutto, le reti infrastrutturali [8] , che vanno intese non come semplice complesso di beni mobili o immobili, ma come l'insieme di infrastrutture fisiche e immateriali che supportano l'erogazione di servizi. Quindi, tra i beni pubblici si ricomprendono la rete di dispacciamento dell’energia elettrica (individuata con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 7 d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79), la rete di distribuzione del gas (definita dall’art. 9 d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164), l’infrastruttura ferroviaria (d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, allegato I). Ma tra i beni pubblici occorre inserire anche i beni culturali , ancorché appartenenti ai privati, giacché, una volta che ne sia stato dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, essi sono sottoposti a un regime stringente di protezione (l’art. 20 del Codice pone il divieto di distruzione, deterioramento, danneggiamento) e di conservazione (art. 30, comma 3 ss. del Codice), con sottoposizione dell’alienazione a un regime di autorizzazione o di denuncia (art. 56 del Codice). Proprio alla ricostruzione in termini di oggettività del concetto di beni pubblici risponde anche la possibilità, appunto, che vi sia la dicotomia tra natura pubblica del bene e attribuzione a privati di diritti dominicali . D’altra parte, già con l’ art. 43, comma 2 l. 23 dicembre 1998, n. 448 , erano stati attribuiti in proprietà a un soggetto formalmente privato, Ferrovie dello Stato S.p.a., i beni immobili necessari all’esercizio del servizio ferroviario. Non diversa è la logica per cui la gestione del demanio sia attribuita a soggetti diversi da quelli titolari dei beni. È quanto è accaduto al demanio marittimo, allorché, con l’ art. 59 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la sua gestione, ma non la titolarità dei beni che lo compongono, è stata attribuita alle Regioni. La divaricazione è stata superata con gli artt. 3 e 5 d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, che ha trasferito anche la titolarità del demanio marittimo alle Regioni, che però a loro volta (si vedano, ad esempio, l’art. 4 l.r. Veneto 4 novembre 2002, n. 33; l’art. 4 l.r. Calabria 21 dicembre 2005, n. 117; l’art. 6 l.r. Puglia 23 giugno 2006, n. 17) hanno delegato a livelli più basi della piramide amministrativa alcune funzioni di gestione del demanio marittimo. Rimane da fare un cenno, pur breve, al tema dell’ accesso ai beni pubblici , o forse sarebbe meglio dire della loro fruizione da parte della collettività [9] . In tal proposito, va ricordato il movimento che portò al referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011, ove due quesiti abrogativi riguardavano l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economia e, soprattutto, la previsione della necessaria adeguata remunerazione del capitale privato investito nei servizi idrici integrati. Ritorna utile, inoltre, riferirsi a quell’ampia fetta di contenzioso amministrativo relativo alla possibilità di proroga generalizzate delle concessioni per finalità turistico-ricreative di porzioni del demanio marittimo, fluviale, lacustre. I temi che si agitano sono molti e ben noti: vanno dal potere di disapplicazione della normativa nazionale contrastante con il diritto europeo da parte delle amministrazioni pubbliche all’individuazione dell’ambito rilevante per la determinazione della natura, scarsa o meno, della “risorsa” di cui si tratta; dai criteri di affidamento delle concessioni al preteso diritto di indennizzo degli operatori per gli investimenti posti in essere. Scarsa riflessione, invece, vi è stata sull’incidenza delle proroghe automatiche nel tempo predisposte dal legislatore sull’accesso, sulla possibilità di fruizione, da parte della collettività, del bene demaniale marittimo. In realtà, la tutela dell’interesse degli operatori economici, diversi da quelli già concessionari, di ottenere un godimento particolare di una porzione del bene è adeguatamente tutelato dall’affermazione dell’assorbente principio di concorrenza . L’adozione di procedure competitive garantisce pari prospettive di accesso a un godimento riservato del bene pubblico da parte di tutti gli operatori economici interessati. La prospettiva della fruizione generalizzata del bene pubblico è, invece, sottovalutata. Infatti, le concessioni del demanio marittimo, fluviale o lacustre per finalità turistico-ricreative comportano necessariamente la privazione della generalità dei consociati dal godimento di quei beni assegnati in uso esclusivo, sacrificio a fronte del quale la mano pubblica ottiene il pagamento di un canone e altri benefici indiretti (traslazione sul concessionario degli oneri di custodia e manutenzione). Ebbene, una durata temporale via via crescente delle concessioni demaniali priva le amministrazioni della possibilità di rinnovare, di volta in volta, la valutazione sull’opportunità di sottrarre il bene demaniale alla fruizione collettiva; ovvero di adeguare le condizioni di esercizio imposte al concessionario alla misura del corrispettivo sacrificio imposto alla collettività; ovvero ancora di esplorare nuove tipologie di concessione del bene, che pongano in un punto diverso l’equilibrio tra l’interesse della collettività a fruire del bene pubblico e l’interesse degli operatori economici di ottenere, per finalità di lucro, lo sfruttamento esclusivo di quel bene. Si tratta di ricadute negative di non poco momento, su cui varrebbe la pena che il pensiero giuridico si soffermasse maggiormente, allorché si tratta di trovare un assetto ragionevole alla disciplina delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative. [1] L’attualità del tema dell’effettività dell’azione amministrativa emerge anche dal fatto che il Conseil d’État francese abbia dedicato lo studio annuale 2023 al tema L’usager du premier au dernier kilomètre de l’action publique: un enjeu d’efficacité et une exigence démocratique. [2] Si veda, a titolo di esempio, il recente studio dell’Eurispes su Immobili pubblici: Patrimonio da valorizzare (2025). [3] Per una ricostruzione più ampia dal punto di vista storico, si rinvia a M. Dugato, I Servizi pubblici locali (voce) in Enciclopedia del diritto – I Tematici III, Milano, 2022, pp. 1093-1100. [4] M.S. Giannini, I beni pubblici – Dispense delle lezioni del Corso di Diritto amministrativo tenute nell’anno accademico 1962-63, Roma, 1963. [5] Nell’ampia produzione, sia consentito di segnalare i due capisaldi, in chiave privatistica e in chiave pubblicistica, di un’alternativa lettura dei beni pubblici: P.Grossi, “Un altro modo di possedere”. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Milano 1977; V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983. [6] Si veda F.Marinelli, Beni comuni (voce), in Enciclopedia del Diritto – Annali VII, Milano 2014, 157 ss. [7] Cass. Civ., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3655 [8] Si veda già F.Cintioli, Le reti come beni pubblici e la gestione dei servizi, in Dir amm., 2007, 293 ss. [9] Si veda S.Rodotà, Beni comuni. Una strategia globale contro lo human divide. Postfazione a M.R.Marella, Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Bologna, 2012
Autore: Carmine Spadavecchia 6 novembre 2025
sul c.d. DL “Terra dei fuochi” : - DL 8.8.2025 n. 116 - L 3.10.2025 n. 147 [GU 7.10.25 n. 233], Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 40/2025, 13-28) - modifiche al Codice dell’ambiente (DLg 3.4.2006 n. 152, Norme in materia ambientale) sulla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati (Guida al diritto 40/2025, 29-35) - modifiche al codice penale (36-37) - modifiche al codice di procedura penale (38) - mappa del decreto convertito in legge (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 40/2025, 39-46) - commenti: - Aldo Natalini, Impennata di delitti che stravolge la tutela penale dell’ambiente (Guida al diritto 40/2025, 47-51) [le novità] - Aldo Natalini, Deposito incontrollato di scarti “tripartito” in tre figure delittuose (Guida al diritto 40/2025, 52-60) [modifiche al codice dell’ambiente / 1: abbandono del modello “contravvenzionale” in favore di quello “delittuoso”; nuovi illeciti amministrativi (divieto di abbandono di mozziconi e di rifiuti di piccolissime dimensioni, divieto di abbandono o deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori] - Aldo Natalini, Spunta una nuova aggravante per azioni commesse da imprese (Guida al diritto 40/2025, 61-66) modifiche al codice dell’ambiente / 2] - Aldo Natalini, Esclusa la tenuità del fatto nelle devastazioni del territorio (Guida al diritto 40/2025, 67-71) [modifiche al codice penale] - Aldo Natalini, Ecodelitti, arresto “in differita” e operazioni “sotto copertura” (Guida al diritto 40/2025, 72-77) [modifiche al codice di rito penale] - Aldo Natalini, Amministrazione giudiziaria dei beni per le aziende indiziate degli ecoreati (Guida al diritto 40/2025, 78-80) [modifiche al codice antimafia] - Aldo Natalini, Nuovi reati presupposto e “giro di vite” sulle quote (Guida al diritto 40/2025, 81-85) [responsabilità degli enti] sulla riforma della giustizia : - Francesco Petrelli*, Separazione carriere: riforma utile a una giustizia che guarda al futuro (Guida al diritto 40/2025, 10-12, editoriale). A margine del XX Congresso dell'Unione delle camere penali, svoltosi a Catania dal 26 al 28 settembre scorso sul tema: «La Giustizia che verrà. Il Giudice e le parti: Ruoli Funzioni e Culture» [*presidente dell’Unione delle camere penali italiane] in materia edilizia (ordine di demolizione e inottemperanza al medesimo): - Cons. Stato III 22.9.25 n. 7455, pres. Lamberti, est. Addesso (Guida al diritto 40/2025, 90): L’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata, ragion per cui l’ordinanza di demolizione è un atto dovuto e rigorosamente vincolato: la repressione dell’abuso corrisponde, per definizione, all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Il tema delle conseguenze sottese alla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione impone uno sguardo al quadro normativo di riferimento che è dato, essenzialmente, dall’art. 31 DPR 380/2001 (TU edilizia). Tale disposizione, nel disciplinare gli effetti derivanti della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione, prescinde dalle ragioni per cui questo è stato emesso: la norma, infatti, risulta applicabile sia quando il provvedimento di ripristino riguardi un’opera eseguita in assenza di titolo edilizio, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, sia allorché il detto provvedimento si riferisca a un manufatto eseguito sulla base di un titolo abilitativo successivamente annullato (Cons. Stato n. 1487/2023). L’inottemperanza all’ordine di demolizione comporta, inderogabilmente, l’automatica traslazione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune e, una volta acquisito detto bene, l’Amministrazione può optare per la demolizione d’ufficio o per la sua destinazione a una finalità pubblicistica, purché la sua conservazione “non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”. Non solo, l’art. 31 citato riconduce alla condotta dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire un abuso edilizio due distinte sanzioni, rispettivamente: una di natura ablatoria (l’acquisizione del bene al patrimonio del Comune) e una pecuniaria (corresponsione di una somma di danaro ricompresa nella forbice edittale da duemila a ventimila euro, misura massima sempre applicabile laddove l’illecito sia stato realizzato in zona sottoposta a vincolo), quest’ultima inserita con l’aggiunta dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, per effetto dell’art. 17, I, lett. q-bis), DL 133/2014 - L 164/2014, allo scopo di rinforzare l’efficacia del precetto. in materia di turismo (vincolo alberghiero): - Corte cost. 7.10.25 n. 143, pres. Amoroso, red. Pitruzzella (Guida al diritto 40/2025, 90): L’art. 2, comma 2, LR Liguria n. 1/2008, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 4, LR 4/2013, è incostituzionale nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva. Le norme censurate ledono gli artt. 3 e 41 Costituzione in quanto, nel rendere difficilmente praticabile la rimozione del vincolo alberghiero e nel disconoscere la rilevanza della comprovata insostenibilità economica dell’attività d’impresa, attuano un assetto irragionevole, che rischia di sacrificare la tutela di interessi pubblici preminenti e di compromettere gli obiettivi di potenziamento dell’offerta ricettiva; distogliendo gli operatori dal mercato e sacrificando il nucleo essenziale della libertà d’iniziativa economica privata, esse impediscono all’imprenditore di «adottare scelte organizzative qualificanti». c.s. Chi è saggio, parla solo quando è certo che chi ascolta è in grado di capire (Georges Ivanovic Gurdjieff)
Autore: Sergio Conti 31 ottobre 2025
Il maggiore esponente della filosofia del diritto in senso ampio e insieme del neokantismo giuridico italiano fu Giorgio Del Vecchio (1878-1970). Questi liquidò il positivismo filosofico già in una serie di scritti del primo decennio del secolo, noti come la Trilogia: I presupposti filosofici della nozione di diritto (1905), Il concetto del diritto (1906), Il concetto della natura e il principio del diritto (1908). Come i neokantiani tedeschi del periodo, e diversamente dallo stesso Kant, anche Del Vecchio considerò il concetto di diritto come una categoria a priori, o trascendentale, della conoscenza giuridica; detto altrimenti, il materiale empirico – norme, sanzioni, istituzioni – non sarebbe giuridico di per sé, ma solo perché conosciuto in base al concetto di diritto... (Mauro Barberis La filosofia del diritto nel primo Novecento in Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto (2012) Enc. Treccani) Sul pensiero del prof. Giorgio Del Vecchio segnalo i seguenti scritti rinvenibili sul WEB: a) Jacopo Volpi “Struttura giuridica e ordine inter-soggettivo in Giorgio Del Vecchio” pubblicato in data 20 Marzo 2020 sulla rivista Filodiritto (rinvenibile online all'indirizzo: Struttura giuridica e ordine inter-soggettivo in Giorgio Del Vecchio ); b) Vittorio Frosini “Del Vecchio Giorgio” in “Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 38 (1990)” Enc. Treccani (rinvenibile online all'indirizzo:https://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-del-vecchio_(Dizionario-Biografico)/ ); c) Mauro Barberis “La filosofia del diritto nel primo Novecento”, in Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto (2012) Enc. Treccani (rinvenibile online all'indirizzo: https://www.treccani.it/enciclopedia/la-filosofia-del-diritto-nel-primo-novecento_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/ ). Da quest'ultimo saggio, come sempre a soli fini meramente illustrativi per sollecitare la curiosità del lettore, si estraggono alcuni passaggi: La prima conseguenza fu il recupero del diritto naturale, dato per morto ai tempi del duplice predominio del positivismo filosofico e del positivismo giuridico; l’adozione della filosofia neokantiana permise allo stesso Del Vecchio di tornare ad ammettere la giuridicità del diritto naturale: la cui esistenza verrà da lui sempre ritenuta «puramente deontologica e normativa, cioè equivale[nte] a un dover essere e non ad un essere di fatto» (Presupposti, concetto e principio del diritto, 1959, p. 22). Già nel 1920, nella sua prolusione al corso di filosofia del diritto presso l’Università di Roma, egli aveva scatenato un pandemonio sostenendo un’interpretazione giusnaturalistica dell’art. 3 c. c. 1865: per il quale qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principi generali del diritto. L’espressione principi generali del diritto, per lui, rinviava al diritto naturale. Nell’ambiente statalista e giuspositivista dello Stato fascista, inaugurato dalla marcia su Roma (1922), questa interpretazione suonerà eretica; per non lasciare adito a equivoci, peraltro, ancora i redattori del codice civile italiano del 1942 si sarebbero sentiti in dovere di sostituire a ‘principi generali del diritto’ la locuzione – molto più faticosa, e in cui si sente l’eco di Romano – ‘principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato’ (art. 12 disp. prel. c.c. 1942). Del Vecchio, sinché lo lasciarono insegnare all’università, continuò a ragionare in termini di diritto naturale; così nelle pagine della «Rivista internazionale di filosofia del diritto», da lui fondata nel 1921, e che sino alla trasformazione in organo della Fondazione Capograssi ha offerto una tribuna autorevole a filosofi del diritto italiani e stranieri; così in La giustizia (1922-1923), espressione importante del cattolicesimo liberale. ...conseguenza della svolta neokantiana impressa da Del Vecchio alla filosofia del diritto italiana fu la rivendicazione del primato della filosofia del diritto, unica autorizzata a conoscere il quid ius, ossia il concetto di diritto, sulla dottrina giuridica: alla quale restava il compito di accertare il quid iuris, ossia di studiare i vari sistemi giuridici (italiano, tedesco, e simili). … Alla filosofia del diritto, in effetti, Del Vecchio conferisce tre compiti: uno logico, secondo lui tipico della teoria generale, che consisterebbe nell’elaborare il concetto e/o la definizione del diritto; un compito fenomenologico, svolto dalla sociologia del diritto, e consistente nello studiare il diritto come fenomeno empirico; infine, e soprattutto, un compito deontologico, da lui ritenuto tipico della filosofia del diritto in senso stretto, e consistente nel «ricercare e vagliare la giustizia, ossia il diritto quale dovrebbe essere» (Lezioni di filosofia del diritto, 1930, 1965, pp. 192-94).
Autore: Carmine Spadavecchia 29 ottobre 2025
sulla libertà di espressione (piattaforme online): - Cedu 3^, 8.7.25, ric. 37027/22, Google LLC e altri c. Russia (Giurispr. it. 8-9/2025, 1739-1741, annotata da Giuliana Lampo): Non è compatibile con la libertà di espressione tutelata dall’art. 10 della Cedu (Convenzione) l’imposizione, da parte delle autorità russe, di sanzioni (per giunta elevatissime) a carico di società del gruppo Google, a motivo del rifiuto di rimuovere contenuti online critici nei confronti delle autorità russe e di riattivare le funzionalità di account YouTube e Gmail, trattandosi di sanzioni non giustificate da un legittimo interesse né necessarie in una società democratica. Dette autorità hanno violato anche l’art. 6, 1° comma, Cedu (diritto a un equo processo), non motivando adeguatamente rispetto all’individuazione delle società alle quali imporre le sanzioni e all’ammontare delle stesse. sui controlli di polizia : - Cedu 5^, 26.6.25, ric. 35844/17, S. e altri c. Francia (Giurispr. it. 8-9/2025, 1741-1743, annotata da Giada Lai): Può integrare violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) e dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) l’effettuazione, da parte di organi di polizia, di controlli di identità e perquisizioni in modo discriminatorio nei confronti di individui di origine africana. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che cinque dei sei ricorrenti non avessero fornito prove sufficienti a evidenziare la natura discriminatoria dei controlli effettuati dalla polizia francese. Per quanto riguarda invece il sesto ricorrente, la Corte ha ritenuto di doversi discostare dalle decisioni dei Tribunali interni, essendo emersi una serie di elementi idonei a dimostrare il carattere discriminatorio della condotta dello Stato resistente) in tema di immigrazione (ingresso di minori): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 3.6.25, causa C-460/23 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1736-9): L’ingresso irregolare accompagnato da minori effettivamente affidati non può rientrare nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 1, par. 1, lett. a), della direttiva 2002/90/CE, che prevede l’illecito di favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali. in tema di soccorso istruttorio : - Ad. plen., 9.6.25 n. 6, pres. Maruotti, est. Lopilato, Autorità Nazionale Anticorruzione / AB Medica s.p.a. (Giurispr. it. 8-9/2025, 1731-3): Il mancato pagamento in favore dell’ANAC, da parte di un concorrente in gara, del contributo di cui all’art. 1, comma 67, L 266/2005 non determina ex se l’immediata esclusione dalla gara, ma condiziona la valutabilità dell’offerta presentata. A tal fine, è ammessa l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio in favore del concorrente prima dell’avvio della fase di esame delle offerte e, laddove il pagamento non venga regolarizzato, l’offerta non può essere valutata (con conseguente esclusione del concorrente inadempiente). in tema di interdittiva antimafia : - Cons. giust. amm. Regione Siciliana, 9.6.25 n. 450, pres. de Francisco, rel. Caleca (Giurispr. it. 8-9/2025, 1730-1): In merito ai rapporti fra la disciplina in tema di collaboratori di giustizia e quella in tema di informative interdittive antimafia ai sensi del DLg 159/2011, va chiarito che, laddove il soggetto (olim associato a una consorteria mafiosa) abbia intrapreso un percorso di collaborazione con le Istituzioni ma venga in seguito coinvolto in ulteriori vicende, anche di carattere penale, ciò non giustifica in modo automatico l’adozione di una informativa interdittiva nei suoi confronti. Al contrario, in tali ipotesi graverà sugli organi preposti un particolare onere valutativo e motivazionale in ordine alla genuinità della condotta dissociativa, nonché in ordine all’effettivo carattere indiziante delle condotte in seguito realizzate. sul silenzio della PA : - Cons. Stato V 16.5.25 n. 4204, pres. Caringella, est. Perrelli (Giurispr. it. 8-9/2025, -1735-1736): L’art. 31, 3° comma, c.p.a. (in tema di “azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità”), in combinato disposto con le disposizioni sul c.d. rito del silenzio (art. 117 c.p.a.) va inteso nel senso che il giudice amministrativo, una volta adito per censurare la condotta inerte dell’A., possa pronunciarsi in ordine alla fondatezza sostanziale della pretesa azionata solo a fronte di attività vincolata, ovvero a fronte di ipotesi in cui ogni margine di apprezzamento discrezionale sia stato già consumato. Al contrario, il giudice non potrà pronunziarsi sul merito laddove si sia al cospetto di un’ordinaria ipotesi di attività amministrativa discrezionale. in tema di appalti (offerta anomala - minimi salariali e costo medio del lavoro): - Cons. Stato V 16.12.24 n. 10107, pres. Sabatino, est. Masaracchia (Giurispr. it. 8-9/2025, 1861 solo massima): Nel caso in cui, dopo la presentazione delle offerte, ma prima della verifica di anomalia, sopravvenga un nuovo contratto collettivo di settore che dispone un aumento dei minimi salariali, ai fini della verifica di anomalia, e in ossequio ai superiori principi che impongono la tutela effettiva del lavoro, non può non assumere rilievo la sopravvenuta modifica del CCNL. come statuito dalla Sezione con la recente sentenza n. 453/2024, per cui la verifica di anomalia deve prendere a parametro i nuovi minimi salariali, pur se non ancora vigenti alla data di presentazione delle offerte. [Ciò premesso, peraltro, nel caso di specie il Collegio ha ritenuto inapplicabile il richiamato orientamento stante l’infondatezza delle doglianze: ciò in quanto, nel formularle, l’appellante si è limitata ad allegare la sopravvenienza delle nuove norme collettive, affermando che il CCNL è stato oggetto di “rinnovo”, omettendo però di fornire idonea evidenza probatoria di quanto affermato. Il Collegio ha pertanto ribadito – in linea con la costante giurisprudenza della Sezione – che la valutazione in ordine alla non anomalia dell’offerta deve muoversi lungo i binari di un riscontro di natura globale e sintetico, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una caccia all’errore (ex plurimis, sent. 8356/2023). Il subprocedimento di verifica dell’anomalia non mira, infatti, ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile ai fini di una corretta esecuzione dell’appalto (cfr., tra le tante, sent. 8471/2022)] - (commento di) Giuseppe Franchina, Verifica di anomalia: rilevanti anche i nuovi minimi salariali del CCNL, seppur non ancora vigenti (Giurispr. it. 8-9/2025, 1861-1870) in tema di contratti pubblici : DLg 31.12.2024 n. 209, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Mariano Protto (a cura di), Correttivo al Codice dei contratti pubblici: novità e conferme (Giurispr. it. 8-9/2025, 1927-1968) --- Introduzione, di Mariano Protto (1927) --- La revisione dei prezzi tra manutenzione e residualità dei rimedi risolutori, di Antonino Ripepi (1928) --- L’accordo di collaborazione tra diritto privato e diritto pubblico, di Valerio Bello (1932) --- Il partenariato pubblico privato e la finanza di progetto, di Gian Franco Cartei e Massimo Ricchi (1943) --- Profili innovativi della disciplina esecutiva dopo il Decreto Correttivo, di Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini (1951) --- Il Collegio Consultivo tecnico: le principali innovazioni ed i problemi interpretativi, di Mario E. Comba (1958) in tema di ius sepulchri (sepolcro familiare e sepolcro ereditario): - Cass. 3^, 7.1.25 n. 190 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1761 T): È nulla la scrittura privata di cessione dei diritti sul sepolcro gentilizio o familiare stante la relativa intrasmissibilità inter vivos, per cui l’azione ex art. 2041 c.c. risulta essere l’unica esperibile, giacché la nullità del contratto elimina il titolo su cui l’azione può essere fondata, rendendola non esercitabile. - (commento di) Riccardo Fercia, Sepolcro gentilizio e sepolcro familiare: quando la storia si comporta da “legislatore in seconda” (Giurispr. it. 8-9/2025, 1763-1770). Solo il recupero del diritto romano e della tradizione romanistica, da intendersi come “criterio comprimario di ermeneutica legislativa”, può condurre l’attuale interprete a configurare esattamente la distinzione tra sepolcro “familiare” e sepolcro “ereditario”, e il conseguente regime di circolazione. La centralità storica dell’editto di Saint-Cloud. in tema di divorzio (casa familiare): - Cass. 2^, 20.3.25 n. 7425 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1744 T): Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l’eventuale assegnazione della casa familiare a uno di loro; pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione, che sia anche comproprietario dell’immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne preveda l’assegnazione, non ha più diritto all’utilizzo esclusivo del bene. - (nota di) Cristiano Cicero, Divorzio e casa familiare (Giurispr. it. 8-9/2025, 1745-6) sulla adozione (di maggiorenne): - Cass. 1^, 19.11.24 n. 29684 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1770 T): L’adozione di maggiorenni, pur essendo uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui, alla tradizionale funzione ereditaria, di trasmissione del cognome e del patrimonio, si accompagna una funzione solidaristica, con crescente rilevanza dei profili personalistici, non può prescindere dal rispetto delle condizioni previste dalla legge per la sua autorizzazione, dovendo escludersi la possibilità di ricorrere all’istituto soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento. - (commento di) Alessandra Spangaro, L’elasticità quale principio comune delle forme adozionali (Giurispr. it. 8-9/2025, 1772-7) in tema di responsabilità medica : - Cass. 3^, 11.2.25 n. 3502 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1746 T): Il minore nato malformato non può agire in via risarcitoria avverso la struttura sanitaria e il medico, che, non essendosi negligentemente avveduto delle malformazioni del feto, non abbia informato la gestante, impedendole di interrompere la gravidanza, dal momento che l’ordinamento non conosce il diritto a non nascere se non sano, né configura la vita del nato quale un danno-conseguenza dell’illecito sanitario. - (commento di) Diletta Giunchedi, Il diritto a non nascere se non sano tra negazione e consolidamento giurisprudenziale (Giurispr. it. 8-9/2025, 1747-1752) in materia bancaria (buoni postali fruttiferi): - Cass. SSUU 23.1.25 n. 1687 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1752 T): Il principio in base al quale il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai titolari di buoni fruttiferi alla liquidazione del capitale e degli interessi inizia dalla data di scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie costituisce un orientamento nomofilattico in grado di orientare il giudice a quo nella soluzione della controversia sottoposta alla sua cognizione. Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, 1o comma, c.p.c. è inammissibile. - (commento di) Pierfrancesco Bartolomucci, Prescrizione del diritto al rimborso di buoni postali e responsabilità per omessa informazione (Giurispr. it. 8-9/2025, 1753-1761) sul procedimento di correzione di errori materiali : - Cass. SSUU 14.11.24 n. 29432 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1786 solo massima): Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica. - (commento critico di) Francesco Trifone, Procedimento di correzione di errori materiali, natura giuridica e regime delle spese (Giurispr. it. 8-9/2025, 1786-1794) in materia fiscale (superbonus): - Vito Amendolagine (a cura di), L’accertamento dei profili di responsabilità nel Superbonus (Giurispr. it. 8-9/2025, 1918-1926). Rassegna di giurisprudenza. c.s. La storia, quando le circostanze lo vogliono, adempie al ruolo di legislatore in seconda (Rodolfo Sacco, L’interpretazione, in Trattato Diritto Civile a cura di Sacco, Le fonti del diritto italiano, II, Le fonti non scritte e l’interpretazione, Torino, 1999, 242: citato da Riccardo Fercia nel commento a Cass. 3^, 7.1.25 n. 190 sullo ius sepulchri ).
Autore: Carmine Spadavecchia 29 ottobre 2025
in tema di professione forense : - Franceso Greco*, Congresso forense, un laboratorio per un’avvocatura più moderna (Guida al diritto 39/2025, 10-11, editoriale). A margine del XXXVI Congresso nazionale forense, tenutosi al Lingotto (Torino) dal 16 al 18 ottobre 2025: titolo dell’Assise “L’Avvocato nel futuro. Pensare da Legale, agire in Digitale” [*presidente del Consiglio Nazionale Forense]  sulla riforma della giustizia : Disegno di legge costituzionale – Atto Senato n. 1353-B, Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare - testo del d.d.l. (testo costituzionale vigente e modifiche a fronte) (Guida al diritto 39/2025, 12-15) - commento di Giuseppe Finocchiaro, Una riforma imperfetta che darà vita a un sistema complesso e inefficiente (Guida al diritto 39/2025, 16-24) in materia di energia (impianti fotovoltaici): - Cons. Stato IV 21.7.25 n. 6434, pres. Carbone, est. Santise (Guida al diritto 39/2025, 84 T): Nell'ambito del procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti fotovoltaici l'Amministrazione regionale deve valutare tutte le circostanze del caso concreto e bilanciare gli opposti interessi. In tale operazione, il chiaro favor che il legislatore ha espresso per il raggiungimento di obiettivi di crescita sostenibile non può legittimare interessi tiranni o superiori in grado di prevalere automaticamente sugli altri interessi meritevoli di tutela. Sotto altro versante, la sede procedimentale non può prestarsi a diventare strumento per l'introduzione di limiti astratti alla possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili recependo delibere regionali che superano i limiti di potestà legislativa e regolamentare consentiti dall'art. 117, terzo comma, Cost. - (commento di) Giulia Pernice, Obiettivo di una crescita sostenibile sempre nel segno del bilanciamento (Guida al diritto 39/2025, 88-93) in tema di appalti (applicabilità del principio di equivalenza anche alla “fornitura di punta”): - Cass. SSUU 1.10.25 n. 26469 (Guida al diritto 39/2025, 53-54): Statuire che la fornitura di punta richiesta dalla lex specialis non dovesse essere identica a quella oggetto dell’appalto bensì analoga, “eseguita con buon esito e formalmente accettata e pagata dalla committenza e di importo, al netto di IVA, non inferiore al 30% dell’importo a base di gara”, non realizza alcuno sconfinamento nella sfera del merito o alcuna invasione nella sfera di attribuzioni riservata alla PA, configurabile solo quando l’indagine svolta ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato. Parimenti inammissibile è la tesi dello sforamento ai danni del potere legislativo. Lo sconfinamento si configura quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all’attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se, sempre in astratta ipotesi, comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. L’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Per l’effetto, non si è davanti a una violazione dei limiti esterni della giurisdizione tutte le volte in cui il giudice speciale od ordinario individui una regula iuris facendo uso dei poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione anche analogica del quadro delle norme. (Nella specie, il giudice amministrativo “non ha affatto introdotto nell’ordinamento norme che prima non vi erano, ma, muovendo dal dato normativo esistente e da un orientamento interpretativo puntualmente richiamato ed esaminato, ha proceduto ad una normale operazione di ermeneutica normativa: tale essendo quella mediante la quale il giudicante estrae la voluntas legis, oltre che dal dato letterale delle singole disposizioni, anche dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela”). in tema di prove d’esame (garanzia di anonimato e “firma indiretta”): - TAR Firenze 2^, 23.9.25 n. 1498, pres. Cacciari, rel. Papi (Guida al diritto 39/2025, 56): Ove una prova d’esame venga annullata per violazione dell’anonimato, la legittimità del provvedimento di annullamento va valutata non in base a un criterio soggettivo, ossia verificando se il candidato avesse o meno la volontà di farsi riconoscere, ma in termini oggettivi: ciò che conta è la possibilità, anche solo astratta, che l’elaborato possa essere associato al suo autore in virtù della sua particolare struttura o contenuto. [Nella specie, il candidato aveva inserito riferimenti a un tribunale specifico (intestazione dell’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Firenze, individuazione in Firenze della residenza delle parti) e aveva fatto riferimento a una norma non prevista dalla traccia (impossibilità di eseguire la notifica via pec). La commissione d’esame ha ritenuto tali aggiunte potenzialmente idonee a compromettere l’anonimato, poiché suscettibili di distinguere l’elaborato dagli altri. Di qui l’annullamento della prova scritta. Il candidato ha impugnato la decisione, sostenendo che quei riferimenti erano frutto di una sua elaborazione tecnica, legittima, e certo non finalizzati in alcun modo a rendere riconoscibile il compito. Il Tar ha respinto il ricorso, con una motivazione improntata a una rigida logica di tutela preventiva e assoluta dell’imparzialità, fondata sull’esigenza di garantire condizioni paritarie a tutti i partecipanti alle prove]. sull’ assegno di divorzio : - Cass. 1^, 30.9.25 n. 26392 (Guida al diritto 39/2025, 53): L’assegno di divorzio va determinato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto. Ciò non significa che per il riconoscimento dell’assegno debba essere necessariamente accertata la sua funzione perequativo-compensativa, essendo sufficiente, in quanto espressione del principio costituzionale di solidarietà, la funzione assistenziale. Sicché l’assegno di divorzio può essere giustificato anche solo da esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. sui danni da emotrasfusioni : - Cass. 3^, 23.8.25 n. 23745 (Guida al diritto 39/2025, 58 T): L'evento morte sopravvenuta in derivazione causale dalla trasfusione ematica costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta, ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto iure proprio ex art. 2947 c.c., comma terzo, e pertanto se la morte si verifica dopo l'entrata in vigore della legge n. 251/2005, al risarcimento del danno si applica il termine di prescrizione abbreviato sessennale per il reato di omicidio colposo - (commento di) Eugenio Sacchettini, Disco rosso per la pretesa risarcitoria estinta in seguito alla nuova legge (Guida al diritto 39/2025, 62-66). L’art. 252 disp. att. del c.c. è espressione di un principio generale applicabile a qualunque ipotesi di ius superveniens che abbrevi un termine di prescrizione. in tema di indennizzo per reati di violenza : - Corte giust. Ue 5^, 2.10.25, causa C-284/24, su rinvio pregiudiziale della High Court dell’Irlanda (Guida al diritto 39/2025, 96 solo massima): L'art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80 osta a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che, per principio, escluda, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti da tali vittime. Nonostante la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi nazionali di indennizzo, di modo che gli Stati membri non devono necessariamente prevedere un ristoro completo del danno materiale e morale subito da tali vittime, un indennizzo equo e adeguato, ai sensi di tale disposizione, richiede, in sede di determinazione di un siffatto indennizzo, di tener conto della gravità delle conseguenze, in capo alle vittime, dei reati perpetrati, nonché del risarcimento che tali vittime possono ottenere a titolo della responsabilità da fatto illecito dell'autore del reato. - (commento di) Marina Castellaneta, Danno morale alle vittime di violenza, illegittimo vietare indennizzi per ragioni legate ai conti pubblici (Guida al diritto 39/2025, 96-98) in materia disciplinare (avvocati): - Cass. SSUU 1.10.25 n. 26473: (Guida al diritto 39/2025, 54): Va respinto il ricorso contro la decisione del Cnf che ha ritenuto corretta, ampiamente motivandone le ragioni, la decisione di primo grado sull’entità della sanzione (sospensione di un anno e sei mesi) irrogata a un legale per la falsificazione della procura alle liti, in considerazione della piena consapevolezza e della gravità della condotta, idonea a ripercuotersi inevitabilmente sulla dignità, l’onorabilità e la rispettabilità della professione, sminuendo la credibilità dell’intera categoria. sul mandato di arresto europeo : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 4.9.25, causa 305/22, su rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Bucarest (Guida al diritto 39/2025, 25 T, sotto il titolo: “Mae, no allo stop dello Stato membro con la presa in carico dell’esecuzione della pena): 1. L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e gli artt. 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: da un lato, il rifiuto dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e la presa in carico dell'esecuzione di detta pena, e dall'altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di mantenere il mandato d'arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo. 2. L'art. 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 va interpretato nel senso che: non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha rifiutato, sulla base dell'art. 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l'esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione. - (commento di) Carmelo Minnella, La rieducazione del condannato cede il passo alle esigenze punitive (Guida al diritto 39/2025, 33-39) - Cass. pen. 6^, 12.9.25 n. 30618 (Guida al diritto 39/2025, 40 T, sotto il titolo: “Doppia lettura della Suprema corte per i casi prima e dopo la decisione Ue”): Nel caso in cui il mandato di arresto europeo sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena detentiva, la Corte di appello, per effetto della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4.9.25, C305/22, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, con la relativa trasmissione della sentenza di condanna e del certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, prima di rifiutare la consegna e di prendere in carico l'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, L 22.4.2005 n. 69, essendo, invece, tenuta a disporre la consegna nel caso di dissenso dello Stato di emissione. Qualora, prima della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4.9.25, C305/22, sia già iniziata l'esecuzione della pena in Italia e la Corte di appello non abbia richiesto il consenso dello Stato di emissione, procedendo unilateralmente al riconoscimento e all'esecuzione della sentenza di condanna, lo Stato di emissione, ai sensi degli artt. 13 e 22 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, non può procedere all'esecuzione della pena irrogata. - (commento di) Carmelo Minnella, Per i mandati pregressi non opposti resta il rebus sul possibile veto (Guida al diritto 39/2025, 49-51) c.s. Il linguaggio è potere: se privi un popolo della partecipazione al linguaggio, mantenendolo illetterato, sarà molto più facile controllarlo [Percival Everett, scrittore USA (1956), premio Pulitzer 2025 con "James", riscrittura di Huckelberry Finn, di Mark Twain, dal punto di vista dello schiavo Jim]
Autore: dalla Redazione 17 ottobre 2025
Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, sentenza n. 6494 pubblicata il 9 agosto 2025 IL CASO E LA DECISIONE Un cittadino albanese, giunto in Italia da quasi venti anni per ricongiungersi alla sorella, unico suo punto di riferimento in vita, veniva a sua volta raggiunto dalla moglie nel corso dell'anno 2011. D’altra parte, tra il 2010 e il 2013 erano nati i due figli della coppia, uno dei quali aveva fin da subito manifestato problemi respiratori ed era stato sottoposto a molteplici accertamenti medici, con diagnosi di disturbo evolutivo specifico misto e un disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia. Conseguito il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti , nel febbraio del 2021, alla richiesta di aggiornamento di tale permesso, la Questura procedente si opponeva all’aggiornamento medesimo e revocava contestualmente il permesso UE, a causa di due precedenti penali dell’interessato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Impugnata la revoca dinanzi al Tar, il Giudice amministrativo accoglieva parzialmente la domanda cautelare, nella parte in cui era stato negato al cittadino straniero altro titolo di soggiorno ai sensi del comma 9 dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 , e la Questura di Milano convocava l'interessato per la formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'articolo 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286 del 1998 , in quanto fondata sull'esigenza di tutelare il rispetto della vita familiare del ricorrente. Tuttavia, a distanza di oltre un anno, l’amministrazione notificava al ricorrente il provvedimento di diniego della domanda di protezione speciale e il contestuale decreto di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, sulla base del parere negativo della Commissione territoriale competente al rilascio del permesso richiesto. In particolare, la Commissione aveva richiamato in via analogica la sentenza della Corte Edu, in cui era stata esclusa la sussistenza di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione nel caso di rimpatrio di un trentanovenne cittadino marocchino pluripregiudicato che pure aveva vissuto in Italia per vent'anni e aveva in Italia madre, sorella e fratello, in considerazione della preminenza dell'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico. In senso contrario a tale riferimento giurisprudenziale, tuttavia, il Tribunale di Milano ha ravvisato, nel caso dallo stesso esaminato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, evidenziando che dalla documentazione prodotta risultava che l’interessato si fosse radicato in Italia insieme al nucleo familiare e avesse raggiunto un buon livello di integrazione sotto tutti i profili (sociale, lavorativo e linguistico). A fronte di tale apprezzabile livello di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia, il rimpatrio, secondo il Giudice adito, avrebbe violato il suo diritto alla vita privata e familiare , che egli aveva progressivamente sviluppato e poi radicato nel nostro Paese insieme al nucleo familiare. Inoltre, in punto di effettivo inserimento sociale nel Paese ospitante, l’interessato risultava avere acquisito conoscenze professionali nonché una propria autonomia abitativa e una stabile vita di relazione. Infine, la situazione medica del figlio minore rendeva ancora più pregnante la necessità di tutelare la vita privata e familiare del padre. D’altra parte, sempre secondo il Giudice adito, le ragioni in forza delle quali la Commissione territoriale aveva emesso parere negativo al riconoscimento del permesso per protezione speciale non avrebbero potuto considerarsi rilevanti, in quanto le condanne penali alle quali l’amministrazione aveva fatto riferimento dovevano necessariamente essere bilanciate con la vita vissuta dal ricorrente nel corso dei lunghi anni di permanenza sul territorio dello Stato italiano. In particolare, le valutazioni della pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’Uomo valorizzate dalla Commissione territoriale sarebbero più pregnanti nel diverso contesto del bilanciamento tra il diritto dello Stato di espellere persone ritenute effettivamente pericolose per l’ordine pubblico e diritto dell’espellendo di tutelare la propria vita privata e/o familiare, mentre nel più specifico ambito della protezione internazionale , nel cui alveo si collocano le domande di protezione speciale , ex art. 10 della Costituzione, deve senz’altro prevalere, a dire del Tribunale di Milano, il diritto alla tutela della vita privata e familiare di un soggetto condannato nel tempo soltanto per due reati “lievi”, nell’arco di una permanenza ventennale nel Paese ospitante, permanenza nel corso della quale, a fronte dello scarso profilo di pericolosità sociale derivante dalle condotte illecite accertate, era stato accertato che l’interessato avesse sostenuto un apprezzabile sforzo di integrazione sociale . LA SOLUZIONE IN DIRITTO L’ art. 7 comma 1 del D.L. 20/23 (conv. dalla l. 50/23) , entrato in vigore l’11 marzo 2023, ha tra l’altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell’ art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione . I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l’allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente , salvo che l’allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni). La norma indicava poi, con elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa, i quattro indici alla cui presenza sorgeva il diritto alla tutela della vita privata e familiare: natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato, suo effettivo inserimento sociale in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale ed esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. Prima della modifica normativa, tra l’altro, si riteneva che, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale , non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa . La comparazione attenuata con proporzionalità inversa, a sua volta, presupponeva che la condizione di vulnerabilità venisse verificata di volta in volta all’esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, nel senso che quanto più fosse risultata accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità, se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficiassero la motivazione, conducendola al di sotto del minimo costituzionale), una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più era consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis , costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale . D’altra parte, l’art. 19 comma 1.1 sopra citato non ha subito alcuna modifica nel suo primo periodo; dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “ di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all’art. 5 co. 6. […] ”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell’art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell’adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “ salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ”. Pertanto, continuerebbero a trovare tutela nell’alveo della prima parte dell’art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti o nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), ovvero più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali , con particolare riferimento al necessario rispetto dei diritti alla vita privata ed alla vita familiare, che trovano ampia tutela non solo nell’ art. 8 CEDU ma altresì nell’ art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea . Ed è questa la posizione assunta dal Giudice adito nel caso di specie. In particolare, il Tribunale di Milano ha tenuto conto, nel decidere, dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria , dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, che hanno aperto non solo a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma hanno, altresì, introdotto la necessità di una valutazione individuale , caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. Sotto questo profilo, pertanto, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un' effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa. Sempre sulla base dei principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, è stato ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito, degli eventi calamitosi, causa dell’emigrazione, verificatisi nel paese di origine, del rischio di una lesione del diritto alla salute, ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa delle sevizie subite, della situazione oggettiva del Paese di origine (ai fini del giudizio di ‘comparazione attenuata’), del diritto alla vita privata e familiare e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità) e valutando il livello di integrazione raggiunto non come necessità di un pieno, irreversibile eradicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento. Quanto poi alla tutela dei legami famigliari instaurati nel Paese di accoglienza, il Giudice che ha esaminato il caso in commento, decidendolo favorevolmente al ricorrente, ha ricordato che “ la situazione di radicamento familiare, ove sussistente, […], deve essere esaminata e valutata in modo autonomo come fattore di per sé espressivo e sintomatico del diritto al riconoscimento della vita familiare ex art. 8 CEDU, al fine di verificare se l’eventuale rimpatrio del richiedente nel Paese d’origine renda probabile un significativo peggioramento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare tale da pregiudicare il diritto riconosciuto dall’art. 8 CEDU. "
Autore: Carmine Spadavecchia 17 ottobre 2025
in tema di intelligenza artificiale : - Giovanni Comandé*, Legge italiana sull’AI tra aspettative e aspirazioni forse ancora velleitarie (Guida al diritto 38/2025, 12-14, editoriale) [*professore ordinario di Diritto comparato presso l'Università Sant'Anna di Pisa] in materia penitenziaria : DM 24.7.2025 n. 128 [GU 15.9.25 n. 214, in vigore dal 30 settembre 2025] Ministero della giustizia, Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti. - testo del decreto (Guida al diritto 38/2025, 15-19) - commenti: - Fabio Fiorentin, Presso il Ministero l’elenco speciale degli alloggi idonei all’accoglienza (Guida al diritto 38/2025, 20-25) [le novità] - Fabio Fiorentin, Dall’assistenza ai nuovi impieghi, i servizi che devono essere erogati (Guida al diritto 38/2025, 26-30) [requisiti e fondi] in materia fiscale (agevolazioni prima casa): - Cass. trib. 22.9.25 n. 25761 (Guida al diritto 38/2025, 32): Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” spettano anche all’acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso. Tali benefici, tuttavia, possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, venga da questi realizzata entro il termine (triennale) di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all’art. 76, comma 2, DPR 131/1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell’atto. Ove il legislatore non fissi il termine entro il quale deve verificarsi la condizione per il riconoscimento di un beneficio, tale termine, infatti, non può essere mai più ampio di quello previsto per i relativi controlli, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso (Cass. 5180/2022). in tema di stalking (ammonimento); - Cons. Stato III 1.9.25 n. 7156, pres. De Nictolis, rel. Serlenga (Guida al diritto 38/2025, 35): In tema di ammonimento per stalking, se è vero che il giudizio prognostico di pericolosità non deve fondarsi su prove certe e che l’Amministrazione non può essere gravata dell’onere di controdedurre minuziosamente ai rilievi dell’interessato, l’attenuazione dell’obbligo di motivazione non può spingersi fino ad esonerare l’Amministrazione stessa dalla considerazione dei concreti elementi introdotti dall’interessato stesso nella dialettica procedimentale e dall’esplicitazione delle ragioni della loro supposta ininfluenza, senza vanificare la finalità di composizione preventiva di possibili conflitti posta a base delle disposizioni che regolano la partecipazione del destinatario del provvedimento. A maggior ragione se, come nella fattispecie, si tratta di misure che interferiscono con le libertà fondamentali dell’individuo, coperte da garanzia costituzionale. [NdR – la sintesi riportata in Guida al diritto è formulata in termini che non trovano riscontro nel testo della sentenza da cui è stata tratta la massima sopra riportata] in tema di commercio (pratiche commerciali scorrette): - Cons. Stato VI 8.7.25 n. 5901, pres. Montedoro, est. Lambrti (Guida al diritto 38/2025, 35): La pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente al consumatore un’offerta di finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento (c.d. «incorniciamento») non costituisce di per sé una pratica commerciale aggressiva qualora manchi la prova di un indebito condizionamento o la idoneità a limitare in modo considerevole la libertà di scelta del consumatore. Può invece costituire pratica commerciale aggressiva se il professionista non solo non abbia concesso al consumatore un periodo di riflessione tra la firma del contratto di finanziamento e quella del contratto di assicurazione, ma abbia anche fatto ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento. in tema di inquinamento : - Cons. Stato IV 19.8.25 n. 7084, pres. Lopilato, est. Gambato Spisani (Guida al diritto 38/2025, 35): In ambito di inquinamento ambientale la distinzione fra misure di prevenzione, che si possono imporre al proprietario incolpevole, e misure di messa in sicurezza di emergenza, che presuppongono l’accertamento della responsabilità, non è ontologica, nel senso che si tratta di misure che - riguardate in sé e per sé, ovvero senza una valutazione del contesto - sono sostanzialmente identiche, essendo accomunate, secondo logica, dal medesimo obiettivo, di evitare l’aggravarsi del danno. [Adito per la riforma di una sentenza del Tar Basilicata, il CdS affronta il tema dell’inquinamento ambientale permettendo all’interprete di soffermarsi sulla corretta esegesi della norma di cui all’art. 242 DLg 152/2006 (codice dell’ambiente) che, a fronte di un pericolo di contaminazione, impone l’avvio della messa in sicurezza del sito interessato e delle relative indagini] in tema di appalti (project financing): - TAR Latina 2^, 10.9.25 n. 701, pres. Pisano, rel,. Scalise (Guida al diritto 38/2025, 82 T): È illegittima, per violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e leale collaborazione, la deliberazione con la quale il Consiglio comunale approva la proposta di finanza di progetto (project financing), presentata da una società operante nel settore degli stabilimenti balneari per finalità turistico-ricreative, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima, nel caso in cui: a) l'Ente locale non abbia dato adeguata e preventiva pubblicità agli elementi/criteri che sono stati concretamente utilizzati per selezionare la proposta di interesse pubblico; b) si sia trattato, ai fini dell'approvazione del progetto di finanza presentato dal concessionario, di una procedura meramente "interna" svoltasi tra l'ente e due proponenti; c) il concorrente non affidatario, dopo la presentazione della propria proposta, non sia mai stato chiamato a interloquire con il Comune né altrimenti messo in condizione di proporre modifiche o miglioramenti dell'istanza presentata, incrementando i profili di vantaggio per l'Amministrazione. In quest'ottica, pur sussistendo, nella specie, profili di significativa discrezionalità della PA, l'osservanza dei predetti principi è fondamentale, in quanto funzionale alle corrette enucleazione e valutazione, da parte dell'Amministrazione, dell'interesse pubblico e della proposta preordinata a conseguirlo. Ne consegue che la mancata o errata applicazione dei ridetti principi, è idonea a viziare "a monte" il processo di formazione della scelta amministrativa discrezionale. - (commento di) Costanza Ponte, Anche la convenienza e la fattibilità rappresentano valutazioni necessarie (Guida al diritto 38/2025, 91-94) in tema di proprietà (rinuncia alla proprietà): - Cass. SSUU 11.8.25 n. 23093 (Guida al diritto 38/2025, 38 T, sotto il titolo: “Possibile la rinuncia da parte del privato alla proprietà di terreni in dissesto idrogeologico”): 1. La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un ‹‹altro contraente››. 2. Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost. un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato. - (commento di) Fulvio Pironti, Risolto il tema legato alla volontà di dismettere la titolarità di un bene (Guida al diritto 38/2025, 54-58). La sentenza si erge come un faro nel dibattito giuridico italiano illuminando una delle figure più controverse e sfuggenti del diritto di proprietà: la rinuncia abdicativa. La rinuncia unilaterale del proprietario al diritto di proprietà su un bene immobile costituisce un atto negoziale valido ed efficace, non sindacabile per abuso del diritto. L'applicazione della figura dell'abuso del diritto richiede una valutazione estremamente cauta e restrittiva. in tema di reati “famigliari” : - Cedu 1^, 23.9.25, ric. 6045/24, Scuderoni c/ Italia (Guida al diritto 38/2025, 96 solo massima): Gli Stati parte alla Convenzione europea, in forza dell’art. 3 che vieta trattamenti inumani e degradanti e dell’art. 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sono tenuti a effettuare un’attenta valutazione della situazione in cui si trova una donna che denuncia di essere stata vittima di violenza domestica e sono tenuti a compiere una valutazione del rischio relativamente a future violenze sulla vittima. Oltre ad adottare misure di protezione, gli Stati devono assicurare indagini effettive e devono garantire che il procedimento penale si svolga in un tempo ragionevole, scongiurando rischi di impunità. Se il giudice nazionale classifica atti come molestie, aggressioni, telefonate incessanti, controllo del telefono e telecamere nell’abitazione, come “semplici dispetti” che rientrano nel contesto della separazione, impedisce un’effettiva tutela della vittima. - (commento di) Marina Castellaneta, Italia condannata per aver giudicato molestie e vessazioni subite da una donna come “semplici dispetti” (Guida al diritto 38/2025, 96-98) c.s. La libertà di parola ha diminuito l'importanza della parola stessa. La parola pronunciata sotto censura ha molta più importanza di quella "libera" (Ana Blandiana, poetessa romena, simbolo della resistenza al regime)
Autore: Alma Chiettini 17 ottobre 2025
In questi giorni è allo studio del legislatore pro tempore la c.d. “ rottamazione-quinquies ” delle cartelle di pagamento , che presumibilmente sarà inserita nella prossima legge di bilancio 2026. Nell’ultimo decennio si sono succedute numerose operazioni c.d. di “rottamazione” delle cartelle di pagamento. Questi i provvedimenti legislativi che hanno disciplinato le varie “rottamazioni” con le successive proroghe dei termini: 1) la “definizione agevolata dei carichi”, c.d. “rottamazione delle cartelle”, disposta dall’ art. 6 del d.l. n.163 del 2016 (convertito dalla l. n. 225 del 2016) che ha interessato “ i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016”, i quali si potevano estinguere senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, con il contestuale impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti aventi per oggetto quegli stessi carichi ; 2) l’ art. 1 del d.l. n. 140 del 2017 (convertito dalla l. n. 172 del 2017) che ha esteso la “definizione agevolata dei carichi” affidati all’agente della riscossione fino al 30 settembre 2017 nonché i termini per i pagamenti rateali; 3) gli artt. 3 e 5 del d.l. n. 119 del 2018 (convertito dalla l. n. 136 del 2018) , c.d. “rottamazione-ter”, che ha esteso la possibilità di saldare i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2017; 4) il c.d. “saldo e stralcio” disciplinato dall’ art. 1, commi da 184 a 198, della l. n. 145 del 2018 che, solo per le persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, ha previsto la sanatoria dei ruoli derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione (ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972); 5) l’a rt. 68 del d.l. n. 18 del 2020 (convertito dalla l. n. 27 del 2020) e l’art. 13 septies del d.l. n. 137 del 2020 (convertito dalla l. n. 176 del 2020) che hanno prorogato i termini per il versamento delle rate previste per le precedenti definizioni agevolate; 6) l’ art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 che ha prorogato (fino al massimo del 30.11.2021) le rate della rottamazione-ter di cui al d.l. 119/2018 e quelle del saldo e stralcio di cui alla l. 145/2018; 7) l’ art. 1, commi 231 e ss., della l. n. 197 del 2022 , c.d. “rottamazione-quater”, che ha previsto l’estinzione dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento; 8) l’ art. 3 bis del d.l. n. 202 del 2024 (introdotto dalla l. di conversione n. 15 del 2025) che ha ri-ammesso alla procedura di definizione agevolata i soggetti decaduti dalla rottamazione-quater con l’onere a loro carico di presentare una nuova domanda e di rispettare un nuovo piano dei pagamenti. Ora, non è infrequente che un contribuente, dopo aver presentato una, ma anche più, istanza/e di definizione agevolata/rottamazione delle cartelle, non versi l’importo dovuto (in unica soluzione o a rate) e che, di conseguenza, decada dal beneficio e quindi riceva la notifica di un’intimazione di pagamento indicante i suoi debiti fiscali contenuti in cartelle di pagamento non evase. Debiti fiscali talora risalenti, per cui il contribuente ricorre al giudice tributario per l’accertamento della loro prescrizione. In questi casi la giurisprudenza ritiene che un’ istanza di rateizzazione e, quindi, stante l’identità di funzione, anche l’adesione a una delle ipotesi di “definizione / rottamazione agevolata delle cartelle” introdotte dal legislatore integrino un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’ art. 2944 c.c. . La richiesta di adesione alla definizione /rottamazione agevolata è un atto volontario, un atto giuridico in senso stretto , di carattere non recettizio, espressione della consapevolezza dell’esistenza del debito. Difatti, il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non ha natura negoziale e va inquadrato nella categoria degli atti giuridici in senso stretto, sicché, da un lato, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale (cioè in una dichiarazione di volontà con specifica intenzione riconoscitiva) e, dall’altro, può consistere anche in un comportamento volontario che, quale manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito, risulti obiettivamente incompatibile col disconoscimento della pretesa del creditore. Per cui il ricorso alla procedura di definizione agevolata costituisce un’ implicita ma inequivocabile rinuncia ad avvalersi della prescrizione , e anche di quella eventualmente già maturata. Tale atto è dunque incompatibile, in punto di fatto prima ancora che di diritto, con l’asserzione di non aver ricevuto le notificazioni delle cartelle di pagamento, e ovviamente anche con l’asserzione di non aver mai conosciuto l’esistenza dei relativi debiti tributari. La richiesta di adesione alla definizione agevolata ha pertanto come imprescindibile presupposto logico-giuridico la piena conoscenza (intesa con la percezione dell’esistenza di un atto e dei profili che lo rendono lesivo alla propria sfera giuridica) e l’intenzionale riconoscimento dei debiti per i quali si chiede la dilazione. E ciò perché è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo soltanto dopo aver avuto conoscenza di tale ruolo e dei relativi carichi e, dunque, anche delle relative cartelle di pagamento. Più precisamente, la Corte di legittimità afferma che “ l’istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all’an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 c.c., ed è totalmente incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento … essa fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione. … Deve, dunque, ribadirsi, in linea con l’orientamento più recente, che il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz’altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, … e se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l’avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione ” ( Cass. civ., sez. V, 12.12.2024, n. 32030; id., 16.12.2024, n. 32679 ). Ed è stato pure soggiunto in tema di rateizzazione del debito , istituto tipico del diritto tributario e oggetto specifica regolamentazione, che “ sintanto che la richiesta di rateizzazione ha avuto seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenze) la prescrizione - già interrotta dalla richiesta del contribuente - subisce uno spostamento in avanti del suo decorso in ragione di ciascun adempimento parziale, esso stesso costituendo (a sua volta) ulteriore riconoscimento del debito ”, e che la prescrizione riprende il suo decorso, ex art. 2935 c.c. , nel momento in cui può essere contestato l’inadempimento del contribuente ( Cass. civ., sez. V, 23.6.2025, n. 16797 ).
Autore: Carmine Spadavecchia 13 ottobre 2025
in tema di giustizia : - Marco Fabri*, Giustizia e Pnrr: un’occasione persa per un sistema giudiziario più efficiente (Guida al diritto 37/2025, 10-16, editoriale) [*dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr)] in materia edilizia (pergotenda): - Cass. pen. 3^, 22.8.25 n. 29638 (Guida al diritto 37/2025, 56 T): In tema di reati edilizi, non rientra nella nozione di “pergotenda”, assoggettato al regime di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. b-ter), DPR 6.6.2001 n. 380, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL 29.5.2024 n. 69 - L 24.7.2024 n. 105, l’istallazione sul terrazzo di pertinenza dell’abitazione principale di una struttura dotata di sistema di scorrimento in materiale plastico, la quale, lungi dal limitarsi a consentire solo una migliore fruizione dello spazio esterno, determini la creazione di un nuovo volume abitabile, con chiusura totale di due pareti, con una copertura di plastica spessa e con l’utilizzo di pilastrini di dimensioni non trascurabili, avendo ciò determinato il mutamento della destinazione d’uso del terrazzo e ciò a prescindere dalla presenza o meno anche della cucina in muratura. - (commento di) Aldo Natalini, Sulla legalità delle strutture amovibili la Suprema corte si allinea alla Ga (Guida al diritto 37/2025, 60-64) in tema di farmaci (deblistering): - Cons. Stato I, 2.9.25 n. 992 (parere su ricorso straordinario), pres. Garofoli, est. Lega (Guida al diritto 37/2025, 82 T): In mancanza di specifico divieto e della previsione di atti autorizzativi, deve ritenersi consentita, nel rispetto delle norme di buona fabbricazione e delle cautele prescritte negli atti di regolamentazione eventualmente adottati dalle regioni, l'attività di deblistering, consistente nello spacchettamento dei farmaci dalle confezioni originali, senza alcun frazionamento del principio attivo, e nel successivo riconfezionamento in blister personalizzati per ciascun paziente e nella quantità prevista dalla prescrizione del medico curante (con la conseguenza che il paziente non riceve più plurime scatole, ma più appropriatamente il blister assemblato, con un confezionamento ad personam), trattandosi di attività coerente con i principi dell'aderenza terapeutica e della personalizzazione del servizio di distribuzione dei farmaci. - (commento di) Davide Ponte, Il confezionamento ad personam è in linea con l’aderenza terapeutica (Guida al diritto 37/2025, 90-93) in tema di filiazione (congedo di paternità): - Corte cost. 21.7.25 n. 115, pres. Amoroso, rel. San Giorgio (Guida al diritto 37/2025, 26 T): È in costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 27-bis Dlgs 26.3.2001 n. 151, come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), Dlgs 30.6.2022 n. 105, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. - (commento di) Valeria Cianciolo, Nell’accesso ai diritti di genitorialità nessuna disparità fondata sul sesso (Guida al diritto 37/2025, 31-34) in tema di responsabilità civile (furto da ponteggio): - Cass. 3^, 12.9.25 n. 25122 (Guida al diritto 37/2025, 19 e 35 T): È dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dall'esecutore di lavori edili sullo stabile condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte a impedire il loro uso anomalo. [In primo grado, il tribunale aveva riconosciuto alla ricorrente un risarcimento di 21mila euro (con un concorso di colpa della danneggiata del 25%). La Corte di appello aveva ribaltato la sentenza escludendo la responsabilità dell’impresa sul presupposto che il ponteggio era illuminato, aveva una gabbia scale per l’accesso chiusa al piano terra da un cancello con un lucchetto, aveva al lato di ogni piano delle reti elettrosaldate nonché due mantovane sempre con la funzione di impedire l’accesso a terzi: elementi ritenuti “sufficienti ad impedire l’uso anomalo del ponteggio da parte di terzi”. Per la SC, invece, accertato che l’ingresso dei ladri avvenne accedendo al ponteggio attraverso un finestrone del vano scala condominiale, la pretesa di “degradare” il ponteggio a semplice “occasione agevolatrice del passaggio furtivo”, viola i principi in tema di nesso causale, nonché, specificamente, quelli concernenti la responsabilità ex art. 2043 c.c. degli esecutori di opere edili, in relazione ai furti perpetrati avvalendosi delle impalcature installate per la realizzazione delle stesse. Nel caso specifico, il passaggio attraverso il finestrone del vano scala “non esaurisce affatto, ma semmai innesca, la serie causale destinata a concludersi con la penetrazione dei ladri nell’immobile di proprietà esclusiva ..., dal momento che proprio l’utilizzazione delle impalcature ha consentito il successivo accesso al suo appartamento”]. - (commento di) Fulvio Pironti, Nesso causale escluso in presenza di tutte le misure di sicurezza (Guida al diritto 37/2025, 40-44) in tema di lavoro (lavoratore che assiste disabile): - Corte giust. Ue 1^, 11.9.25, causa C-38/24 (Guida al diritto 37/2025, 96 solo massima) (rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione, ord.za 17.1.24): La direttiva 2000/78 va interpretata nel senso che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell'assistenza che fornisce al figlio affetto da disabilità. L'art. 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce degli artt. 24 e 26 della Carta nonché dell'art. 2 e dell'art. 7 della Convenzione dell'ONU, va interpretato nel senso che un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all'art. 2, par. 2, lett. b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'art. 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato. - (commento di) Marina Castellaneta, Tutele effettive, divieto di discriminazione valido anche per la lavoratrice con figlio disabile (Guida al diritto 37/2025, 96-98) in tema di buoni pasto nella PA: - Cass. lav. 17.9.25 n. 25525 (Guida al diritto 37/2025, 20): In tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato. [Per la ricorrente Asp (azienda sanitaria provinciale), la Corte territoriale avrebbe errato nell’estendere il diritto alla mensa/pausa indistintamente a tutti i lavoratori la cui prestazione lavorativa superi le sei ore giornaliere senza tener conto della differenza tra i dipendenti turnisti che erogano attività continuativa e dipendenti non turnisti che possono interrompere la prestazione lavorativa per effettuare una pausa. Per la SC, invece, la Corte territoriale ha rettamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all’art. 29 del contratto integrativo del 2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l’intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell’orario lavorativo. Di qui la conferma della sentenza impugnata che riconosce la fruizione del ticket mensa per il periodo di cui è causa relativamente ai turni lavorativi eccedenti le sei ore]. in tema di ottemperanza : - TAR Brescia 2^, 18.8.25 n. 767, pres. Pedron, est. Marchiò (Guida al diritto 37/2025, 23): La PA deve eseguire le sentenze anche se ha il bilancio in rosso. Con la riforma del processo civile di cui al Dlgs 149/2022 non è più previsto che per iniziare l’esecuzione forzata sia necessario far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma è prescritto semplicemente che la sentenza sia stata rilasciata in copia conforme all’originale. In tali circostanze può essere emesso uno speciale ordine di pagamento informatico che le amministrazioni statali devono utilizzare per eseguire i pagamenti di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali con efficacia esecutiva, qualora non sussista la necessaria disponibilità sul capitolo di bilancio. Lo speciale ordine di pagamento informatico, che deve essere firmato digitalmente, consente alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché ai funzionari delegati, limitatamente ai capitoli gestiti del bilancio statale, di procedere all’effettuazione del pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile che avviene non appena si rendono disponibili le indispensabili risorse sul relativo capitolo. [La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, era passata in giudicato. Risultava decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (termine previsto dalla disciplina a mente della quale le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione, completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo)]. in tema di gratuito patrocinio : - Cass. 12.9.25 n. 30574 (Guida al diritto 37/2025, 21): La situazione di chi domandi il gratuito patrocinio in base all’innalzamento della soglia di reddito per l’ammissione calcolata per ogni familiare “a carico” non è equiparabile a quella in cui il richiedente per tale innalzamento intenda far valere la pluralità di processi nei suoi confronti. Non vi è alcuna violazione di diritti fondamentali nella lamentata mancata equiparazione in quanto [la pluralità di processi] non è qualificabile come elemento reddituale pari a un costo deducibile. c.s. Al di sopra del dettato letterale della norma scritta, chi amministra la giustizia è personalmente vincolato a più elevati criteri oggettivi e di verità, e non può rinunciare a cercare sempre quella “certezza sostanziale” del diritto, che si trova “nella sostanza interiore dei principi della legge” [G. Capograssi, La certezza del diritto nell’ordinamento canonico, “Ephemerides iuris canonici” 5, 1949, 2: citato da S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta - Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi (Dicasterium de Legum Textibus) - nella Lectio «Iustitia imago Dei: l’Operatore di giustizia, strumento di speranza», 20 settembre 2025]
Autore: Carmine Spadavecchia 7 ottobre 2025
sulla riforma della giustizia : - Giovanni Verde*, Riforma della Giustizia, l’ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm (Guida al diritto 36/2025, 10-16, editoriale) [*professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma] in tema di piattaforme digitali (contributi per la vigilanza): - Trib. Ue 1^ ampliata, 10.9.25, cause T-55/24 e T- 58/24 (Guida al diritto 36/2025, 21): La metodologia di calcolo del numero mensile medio di utenti dei servizi delle grandi piattaforme o motori di ricerca su Internet è alla base della fissazione del contributo dovuto a copertura dei costi dell’attività di vigilanza della Commissione sui servizi medesimi e va stabilita dall’Esecutivo di Bruxelles attraverso un atto normativo delegato relativo al regolamento europeo sui servizi digitali, e non attraverso individuali atti di esecuzione come quelli indirizzati alle società proprietarie di Facebook, Instagram e Tik Tok. (Adito da Meta Platforms e Tiktok Thecnology, il Tribunale Ue ha annullato i singoli atti di esecuzione in base ai quali la Commissione europea aveva fissato il contributo annuale a carico delle società per i tre servizi digitali più noti nella rete. Infatti, per quanto negli atti di esecuzione venisse illustrato il metodo di calcolo utilizzato globalmente il tribunale rileva l’errore normativo della Commissione per non averlo esposto e adottato con il dovuto atto delegato in attuazione delle prescrizioni del Regolamento Ue sui servizi digitali. Il Tribunale ha sospeso gli effetti della propria decisione di annullamento contro gli atti di esecuzione in cui erroneamente veniva illustrato dalla Commissione il metodo di calcolo comune del numero mensile medio dei destinatari del servizio cosiddetto “NMDA”). sul danno in materia edilizia : - Cons. Stato IV 5.8.25 n. 6930, pres. Neri, rel. Arrivi (Guida al diritto 36/2025, 76 T): Nei casi in cui la lesione discenda da una illegittimità provvedimentale accertata solo sul piano dei vizi non sostanziali e, quindi senza il riconoscimento della fondatezza della pretesa sostanziale, il danno può essere riconosciuto soltanto all'esito della riedizione dell'azione amministrativa che, se esercitabile, consente di formulare il giudizio di spettanza del bene della vita. La scelta riservata alla PA va preservata al contempo anche nel risarcimento del danno da perdita di chance nel quale il giudizio di spettanza del bene della vita assume ruolo centrale affinché tale posta risarcitoria non venga utilizzata come escamotage per superare il riesercizio del potere pubblico. (Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha ritenuto che non spetta il risarcimento del danno da illegittimo rigetto della proposta di variante urbanistica, qualora l'annullamento sia dovuto a difetto di motivazione, risultando il comune libero di riesercitare il potere e l'occasione non definitivamente persa, sicché non spetta neanche il danno da perdita di chance). - (commento di) Giulia Pernice, Giudizio di spettanza del “bene vita” alla base della valutazione del danno (Guida al diritto 36/2025, 82-85) in materia di istruzione : - Tar Venezia 4^, 8.9.25 n. 1530, pres. Raiola, est. Zampicinini (Guida al diritto 36/2025, 20-21): La bocciatura per cattiva condotta dell’alunno “plusdotato” è illegittima. [Il Tar accoglie il ricorso di due genitori che avevano impugnato il provvedimento di esclusione del figlio tredicenne lamentando la mancata attivazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l’assenza di insufficienze. La decisione rileva: che l’alunno aveva presentato difficoltà comportamentali già dall’anno precedente; che nell’anno in questione, a seguito di una serie di colloqui con la dirigente scolastica, il ragazzo aveva iniziato un percorso terapeutico con due psicologhe (una della ULSS e di un del centro specializzato) al termine del quale gli veniva diagnosticata una plusdotazione cognitiva: QI elevato con immaturità comportamentale che porta il ragazzo a “comportamenti disturbanti per la lezione”. Veniva perciò richiesta reiteratamente dai genitori, l’attivazione di un BES (Bisogni educativi speciali) con redazione di un PDP, che tuttavia la scuola non predisponeva, ritenendo la documentazione incompleta perché priva del dato numerico del QI. La scuola dovrà decidere nuovamente sull’ammissione alla classe successiva tenendo in considerazione: a) il fatto che il minore ha riportato la sufficienza in tutte le materie con voti anche alti in alcune discipline; b) che la non ammissione alla classe successiva di un soggetto plusdotato, in assenza di insufficienze da recuperare, genererebbe, come conseguenza, la ripetizione da parte dell’alunno dell’anno già svolto e, quindi, degli argomenti già trattati (ed appresi), acuendo la condizione di “noia” causativa dei comportamenti devianti, con il rischio concreto che la bocciatura amplifichi le condotte stigmatizzate, il tutto senza risolvere le problematiche di apprendimento dell’alunno, il che porterebbe, in buona sostanza, la scuola a tradire la sua mission]. in tema di asilo (nozione di “Paese sicuro”): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 1.8.25, cause riunite C-758/24 e C-759/24 (Guida al diritto 36/2025, 86 solo massima): L’art. 37 della direttiva 2013/32 osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della direttiva. Uno Stato membro può designare paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri. Lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all’art. 37, par. 3, sulle quali si fonda tale designazione, accesso che deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall’altro, consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale. - (commento di) Marina Castellaneta, Paesi terzi sicuri, se la protezione viene respinta va sempre garantita la tutela giurisdizionale (Guida al diritto 36/2025, 86-90) in tema di famiglia (danno da perdita della bigenitorialità): - Cass. 1^, 7.9.25 n. 24719 (Guida al diritto 36/2025, 18): Il padre assente deve risarcire il danno per la perdita della bigenitorialità. La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare infatti gli estremi dell’illecito civile, quando causi la lesione di diritti costituzionalmente protetti: e fra questi indubbiamente rientra il diritto alla bigenitorialità, diritto costituzionale, rafforzato dall’art. 24 della Cedu e dalle Convenzioni di New York del 20 novembre 1989. Se è vero che il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. deve essere allegato e provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c. c., tale principio va bilanciato con la notoria circostanza che la lesione da perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio costituisce di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un’alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute. Il consapevole disinteresse dimostrato dal genitore nei confronti del figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina notoriamente un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in particolare, artt. 2 e 30 Cost.), e altre norme, un elevato grado di riconoscimento e di tutela. Quanto alla liquidazione del danno da illecito endofamiliare, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che i parametri adottati nel distretto per la perdita parentale costituiscono indici da assumere in via meramente analogica e con l’applicazione di correttivi che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa. Pertanto, il criterio tabellare può rappresentare un punto di riferimento nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima peraltro non attualizzata al momento della decisione (Cass. 34982/2022). in tema di condominio (natura del ballatoio nelle case di ringhiera): - Corte d’appello di Messina 2^, 20.7.25 n. 599 (Guida al diritto 36/2025, 32 T): In tema di condominio negli edifici, nelle cosiddette «case a ringhiera» il ballatoio che, per caratteristiche strutturali e funzionali, è destinato all'accesso esclusivo di un numero limitato di alloggi (nella specie, tre) configura una parte comune in regime di «condominio parziale» ex art. 1123, comma 3, c.c. Tale qualificazione non comporta la nascita di un soggetto autonomo distinto dal condominio generale, né incide sulla legittimazione passiva di quest'ultimo (e dell'amministratore) nelle azioni aventi a oggetto l'obbligo manutentivo o risarcitorio dei danni derivanti dalla cosa comune. - (commento di) Fulvio Pironti, La domanda giudiziale per il ripristino va presentata all’intero condominio (Guida al diritto 36/2025, 36-40) in tema di locazioni : - Cass. 3^, 21.8.25 n. 23655 (Guida al diritto 36/2025, 24 T): Qualora sia stipulata per una durata inferiore a quella legale una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'art. 27 L 392/1978, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale "locazione non abitativa transitoria", e quindi sottratto alla sanzione della nullità ex art. 79 e alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c., a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale, e sempreché risulti che le ragioni dedotte siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario, e cioè siano ragioni oggettive che escludano esigenze di stabilità. - (commento di) Mario Piselli, Necessario un controllo del giudice sulla natura dell’attività esercitata (Guida al diritto 36/2025, 30-31) in tema di lavoro (assistenza a disabili): - Corte giust. Ue 1^, 11.9.25, causa C-38/24 (Guida al diritto 36/2025, 21): Il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità (Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità. Come risulta dalla sentenza Coleman (C-303/06) la direttiva mira a combattere ogni forma di discriminazione fondata sull’handicap. Le relative disposizioni devono essere lette alla luce del principio di non discriminazione, del rispetto dei diritti dei minori e del diritto all’integrazione delle persone disabili previsti dalla Cedu, in combinato disposto con le disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Dal complesso di tali atti risulta che, per salvaguardare i diritti delle persone disabili, in particolare di minori, il principio generale di non discriminazione riguarda la discriminazione indiretta «per associazione» fondata sull’handicap affinché la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro sia garantita anche ai loro genitori, e questi ultimi non subiscano un trattamento sfavorevole sul loro posto di lavoro a causa della situazione dei loro figli. Per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli idonee a consentire l’assistenza necessaria ai figli disabili, con solo limite del carattere sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore di lavoro. Il giudice nazionale dovrà verificare che, nella causa specifica, la domanda del lavoratore non costituisca un onere del genere. (Un’operatrice di stazione aveva chiesto a più riprese al datore di lavoro di essere assegnata a un posto di lavoro a orario fisso, stante la necessità di occuparsi del figlio, affetto da una grave disabilità e da invalidità totale. Il datore di lavoro, a titolo provvisorio, le aveva accordato alcuni accomodamenti, rifiutandosi però di renderli permanenti. L’operatrice ha contestato il rifiuto dinanzi ai giudici italiani) sul ne bis in idem : - Corte giust. Ue 1^, 11.9.25, causa C-802/23 (Guida al diritto 36/2025, 22): Spetta alla Corte centrale spagnola determinare se i fatti oggetto del procedimento penale instaurato di fronte a essa a partire dalla consegna della persona imputata siano gli stessi giudicati in via definitiva dai giudici francesi. La nozione di «medesimi fatti» comprende i fatti contestati a una persona nell’ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici se tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi atti, per la sua partecipazione a un’associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un attentato. La pena comminata [recte, irrogata, NdR] nel primo Stato fa scattare il divieto di ne bis in idem se questa è stata eseguita, se è in corso di esecuzione o se non è più eseguibile in base al diritto dello Stato che l’ha comminata [recte, irrogata]. In caso diverso il principio di non essere giudicati due volte per lo stesso fatto non opererebbe. (La Corte centrale spagnola aveva rilevato come le azioni giudiziarie promosse in Spagna fossero attinenti ai medesimi fatti oggetto delle sentenze di condanna francesi, il che faceva emergere un caso di bis in idem, donde il rimpallo tra Corte suprema spagnola e Corte centrale che ha deciso il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue). in procedura penale (querela): - Corte cost. 24.7.25 n. 123, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 36/2025, 50 T, sotto il titolo “Se il delitto connesso diventa procedibile a querela lo è anche il reato di stalking”): L’art. 85, comma 2-ter, DLg 10.10.2022 n. 150, in quanto richiamato dall’art. 9 DLg 19.3.2024 n. 31, è incostituzionale nella parte in cui prevede che si continua a procedere d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. connesso con il delitto di cui all’art. 635, secondo comma, numero 1), c.p. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo DLg 31/2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all’art. 612-bis c.p., i termini previsti dall’articolo 85, commi 1 e 2, DLg150/2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale. - (commento di) Carmelo Minnella, Proposta e acquisizione di querela, i termini partono dal 30 luglio 2025 (Guida al diritto 36/2025, 56-61). Il caso giunto alla Consulta nasce da un processo verso un uomo chiamato a rispondere del delitto di atti persecutori nella forma aggravata e di danneggiamento aggravato. Nelle more della decisione della Consulta è intervenuto il legislatore che ha previsto la perseguibilità a querela della persona offesa. in procedura penale (esecuzione): - Cass. pen. 1^, 5.8.25 n. 28584 (Guida al diritto 36/2025, 62 T): Nella fase dell’esecuzione penale, l’istanza di sospensione delle pene accessorie temporanee non può essere valutata in modo autonomo e disgiunto bensì, alla luce del tenore letterale dell’art. 51-quater, L 26.7.1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), dovrà essere delibata dal Tribunale di sorveglianza congiuntamente alla concessione di una misura alternativa alla detenzione. Ogni altra questione deve essere devoluta al Giudice dell’esecuzione. - (commento di) Fabio Fiorentin, La Corte esclude la competenza del giudice di sorveglianza (Guida al diritto 36/2025, 64-68) c.s. Intellettuali - L'unico buon intellettuale, forse, è quello che sa non prendersi troppo sul serio (Carlo Marsonet) - Non riesco a immaginare una prospettiva meno attraente di una società composta da intellettuali (Christopher Lasch)
Autore: a cura di Federico Smerchinich 6 ottobre 2025
TAR Lazio, Roma, Sezione Terza, sentenza n. 15284 pubblicata il 4 agosto 2025 IL CASO E LA DECISIONE L’articolata sentenza che si commenta prende posizione su un'importante tematica che riguarda il servizio di trasporto: cioè la modalità di tenuta del foglio di servizio elettronico nell’ambito del noleggio con conducente . Il giudizio ha origine da un’impugnativa di ANITRAV – Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (di seguito solo “ANITRAV”) avverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’annullamento in principalità del decreto interministeriale n. 226 del 16.10.2024 , che disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all'' articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 15.1.1992 ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente. La ricorrente, in qualità di associazione di categoria tra le più rappresentative nel settore del trasporto di linea mediante noleggio con conducente (NCC), contesta l’atto impugnato in quanto non sarebbe stato sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti; avrebbe illegittimamente reintrodotto l’obbligo di rientro in rimessa e alcune esenzioni dallo stesso che sono stati già dichiarati incostituzionali dalla sentenza n. 56/2020 della Corte costituzionale (c.d. regime dei 20 minuti e servizio nell’ambito dei contratti di durata); consentirebbe il trattamento dei dati personali tramite un’applicazione di esclusivo utilizzo del Ministero che esporrebbe i dati stessi a grandi rischi sotto il profilo della tutela alla privacy , oltre ad apparire sproporzionato quanto a modalità, finalità e durata; realizzerebbe un’invasione delle competente della potestà normativa e regolamentare delle Regioni in materia di NCC, violando, altresì, la libertà di iniziativa economica; sarebbe una violazione della direttiva servizi che impone di notificare alla Commissione Europea gli atti limitativi delle libertà in materia di servizi. Nell’ambito del giudizio, la tesi dell’associazione ricorrente è stata sostenuta dalla Regione Puglia e opposta da alcune Associazioni e Cooperative di Taxi. Nello scrutinare il giudizio, innanzitutto, il TAR respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, valorizzando il fatto che ANITRAV persegue in maniera stabile e non occasionale il fine di rappresentare e tutelare le imprese piccole e medie che svolgono attività di trasporto viaggiatori su strada nonché servizi pubblici non di linea, categoria ben individuata e delimitata, della quale mira a promuovere e favorire l’attività imprenditoriale. Gli interessi dei soggetti rappresentati sarebbero dunque lesi dagli atti impugnati. Per sostenere la legittimazione attiva e l' interesse dell’associazione ricorrente, il TAR richiama alcuni indirizzi giurisprudenziali (Cons. St., n. 3932/2011 e Cons. St., V, 7.11.2014, n. 5480) che affermano la possibilità di impugnare gli atti che, anche in maniera generale e astratta, sono in grado di incidere sugli interessi, comportamenti e scelte dei destinatari senza necessità di postergare la tutela giurisdizionale a momenti futuri o a ulteriori provvedimenti attuativi. Ebbene, nel caso di specie, l’atto impugnato inciderebbe direttamente sull’attività dei vettori NCC, anche perché, spiegano i Giudici, " non v’è alcun dubbio che tale incidenza vi sia, in quanto il contenuto dispositivo del decreto impugnato e dei relativi allegati esaurisce i profili di conformazione dell’attività dei vettori NCC connessi all’introduzione del foglio di servizio elettronico, residuando esclusivamente la definizione di aspetti meramente tecnici legati all’accesso all’applicazione informatica, e ha diretta incidenza sul comportamento dei destinatari della disciplina, nonché sulla convenienza economica dei rapporti instaurati con i terzi" . Sempre in rito, il TAR ritiene non estensibile il giudizio ai rappresentanti della categoria dei taxi e inammissibile l’intervento della Regione Puglia, ritenuta un controinteressato che ha prestato acquiescenza al provvedimento lesivo. Passando al merito, viene dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo al trattamento dei dati personali , dato che la posizione fatta valere con tale doglianza è, infatti, la tutela della vita privata e familiare di soggetti terzi ai conducenti, bene di cui, tuttavia, l’associazione ricorrente non può in alcun modo reputarsi titolare, né la ricorrente ha addotto la sussistenza di profili di rilevanza alla doglianza immediatamente attinenti alla propria sfera giuridica (Cons. Stato, II, 23.4.2025, n. 3496). In questo senso non potrebbe neanche ritenersi che gli operatori NCC assumerebbero la qualità di titolari del trattamento di dati personali. Il TAR ritiene, poi, infondato il motivo di ricorso secondo cui l’atto impugnato sarebbe stato assoggettabile al controllo della Corte dei Conti. Difatti, non si tratta di atto normativo, bensì di atto amministrativo assunto da un’Autorità Amministrativa alla luce dell’art. 11, co. 4, della legge 15.1.1992, n. 21, come sostituito dall’art. 10-bis del decreto-legge 14.12.2018, n. 135 (convertito con legge 12/2019). Risulta, invece, fondato il motivo di ricorso che censura la sovrapposizione di competenze e lo sconfinamento della delega legislativa , laddove consente a un organo centrale dello Stato di conservare le informazioni relative al foglio elettronico con accesso consentito a un’ampia platea di soggetti, inclusi i dipendenti comunali, gli appartenenti ad organi militari e di polizia e i dipendenti delle motorizzazioni civili, nonché per un periodo di tempo (3 anni) significativamente superiore a quello di 15 giorni previsto dalla legge per il foglio di servizio cartaceo. Per suffragare la fondatezza del motivo, il TAR ricostruisce il quadro normativo in materia, evidenziando che con il decreto-legge 14.12.2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11.2.2019, n. 12) modificativo della legge 15.1.1992, n. 21, il legislatore ha operato un complessivo riassetto del regime afferente all’esercizio dell’attività di NCC, introducendo le seguenti modifiche alla previgente disciplina contenuta nella: - possibilità di effettuare la prenotazione del servizio, oltre che presso la rimessa, anche presso la sede, e altresì mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici (nuovo art. 3, co. 1, l. n. 21/1992); - possibilità di disporre, oltre che della rimessa situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana (art. 3, co. 3, l. n. 21/1992); - possibilità, anche per i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, di mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente (art. 10, co. 2-bis, l. n. 21/1992); - previsione dell’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, in sostituzione del foglio di servizio cartaceo già previsto dalla previgente normativa (art. 11, co. 4, l. n. 21/1992); - previsione dell’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni servizio (già precedentemente introdotto ma successivamente sospeso dall’art. 7-bis, co. 1, del D.L. n. 5/2009, con disposizione reiterata di anno in anno sino all’intervento del D.L. n. 135/2018) e delle relative deroghe, che consentivano di iniziare un nuovo servizio senza il rientro in rimessa quando: i) sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione (art. 11, co. 4-bis, l. n. 21/1992); ii) in via transitoria, quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato (art. 10-bis, co. 9, d.l n. 135/2018); - possibilità di fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso (art. 11, co. 4-ter, l. n. 21/1992); - istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante (c.d. RENT, art. 10-bis, co. 3, d.l. n. 135/2018); - disciplina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea (art. 10-bis, co. 8, d.l. n. 135/2018). Per quanto di interesse, poi, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 56/2020 ha ritenuto ragionevoli e non sproporzionati l’obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici, l’obbligo di compilare e tenere un “foglio di servizio”, nonché la temporanea moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni NCC fino alla completa operatività del RENT. Secondo il TAR, con l' architettura data dal decreto contestato, l’Amministrazione ha precostituito i presupposti per realizzare un controllo generalizzato dell’intera attività dei vettori NCC, per un periodo di tempo particolarmente lungo (3 anni), tramite la diretta disponibilità, accentrata in mano pubblica, di tutti i dati concernenti i servizi di tutti gli operatori attivi sull’intero territorio nazionale, con acquisizione anche delle informazioni riguardanti gli spostamenti degli utenti. Ciò considerato, il TAR ha valutato illegittime le previsioni del decreto ministeriali, in quanto la normativa primaria non consentirebbe un assetto di questo tipo e il Ministero avrebbe travalicato le proprie competenze. Ulteriormente, il TAR, analizzando la tematica del foglio di servizio elettronico che, per espressa previsione normativa sovraordinata, deve essere non solo compilato ma anche tenuto dal conducente , ha evidenziato che la normativa non prevede la possibilità di conservazione di questo foglio fino a creare un archivio digitalizzato , con un meccanismo particolarmente pervasivo che non era nelle intenzioni del legislatore, un meccanismo che reca un pregiudizio ancora maggiore, considerata la durata triennale della tenuta dello stesso. Dunque, il Ministero avrebbe superato i limiti posti dal legislatore nazionale. Da ultimo, il TAR accoglie anche i motivi relativi al “ regime dei 20 minuti ”, affermando che l’introduzione di un vincolo temporale tra la prenotazione e l’inizio del servizio non può in alcun modo essere riguardato come una specifica del foglio di servizio, costituendo a tutti gli effetti un vincolo conformativo dell’attività dei vettori NCC e, quindi, un profilo di regolazione della relativa attività. La circostanza che il suddetto vincolo sia introdotto sotto forma di un blocco dell’applicazione informatica, che consente la registrazione della bozza del foglio di servizio solo fino a 20 minuti prima dell’inizio del servizio stesso, costituisce un mero espediente finalizzato a ricondurre all’oggetto della delega un (nuovo) limite all’esercizio dell’attività non previsto, né consentito, dalla legge. Uguale considerazione viene fatta dal TAR in merito alla necessità di coincidenza tra partenza e arrivo del servizio nella medesima data. RIFLESSIONI SUL RAPPORTO TRA POTERE LEGISLATIVO E POTERE AMMINISTRATIVO Come spesso accade, l’Amministrazione, con un’attività di gold plating , ha disciplinato la materia dello strumentario di servizio di un operatore professionale privato superando il dato legislativo e arrivando a porre delle condizioni che rischiano di gravare sia sulla privacy dei clienti, sia sulla libertà d’iniziativa economica dei gestori del noleggio con conducente, richiedendo oneri eccessivi e non proporzionati, né giustificati. L’importanza di rispettare il principio di separazione dei poteri emerge tutte quelle volte in cui il confine tra potestà legislativa e potere amministrativo si assottiglia, da un lato perché la materia richiede plurimi atti attuativi, dall'altro perché le competenze tecniche dei due plessi – legislativo e amministrativo – non sono ben amalgamate. E, così, come in questo caso, si concretizza il rischio che l’amministrazione pubblica interferisca o si sovrapponga al potere legislativo andando a iper regolare una materia o a porre condizioni più gravose di quelle ammesse dalla legge. Nel caso di specie, il Giudice amministrativo evidenzia che il Ministero pare avere sbagliato in due direzioni. Da una parte, ha strumentalizzato l’attività dei NCC di tenuta dei dati, trasformandola in un controllo generalizzato della durata di ben 3 anni, a differenza dei 15 giorni ammessi dalla legge. Dall’altra, ha vincolato in maniera troppo stringente i vettori NCC al regime dei 20 minuti (da rispettare tra una corsa e l’altra). Il tutto, "fingendo" di operare sulle specifiche tecniche del foglio di servizio, m effettivamente andando a conformare l'attività di servizio, in eccedenza rispetto a quanto richiesto dal Legislatore. La sentenza in commento prova a riportare a regime il sistema partendo da due fili conduttori: la tutela della privacy (peraltro soltanto "evocata", in quanto secondo i Giudici la legittimazione a preservarla non sarebbe degli operatori) e il rispetto della libertà di iniziativa economica dei vettori. Difatti, non bisogna dimenticare che, nella ripartizione delle competenze tra potere legislativo e potere esecutivo, è il primo a porre le basi normative, mentre al secondo competono gli aspetti attuativi. Perciò, quando l’amministrazione pone dei vincoli contrastando o superando il dato normativo, ecco che allora si pone in antitesi con il potere legislativo, introducendo una norma in maniera non consentita. E, soprattutto, in un settore come quello dei trasporti – dove la tematica dei NCC è particolarmente sensibile e spinosa – l’importanza di coordinamento tra potere legislativo e potere esecutivo è un aspetto imprescindibile, considerando la portata nazionale che lo stesso ha. Tuttavia, questo non è solo un tema di antinomie di stretto diritto, bensì anche una questione pratica di rilievo. Perché se si consente un controllo generalizzato dell’attività dei vettori NCC attraverso la disponibilità accentrata in mano pubblica di tutti i dati di servizio degli operatori, si crea certamente un problema di privacy e di concorrenza, potendosi anche profilare le attività dei singoli NCC, con controllo pervasivo di un’attività imprenditoriale che per Costituzione dovrebbe essere libera. Problemi che rischiano di aggravare gli oneri dei conducenti NCC, svantaggiandoli sul mercato rispetto ad operatori di altri servizi. Peccato soltanto che il TAR adito non abbia indagato a fondo, rilevando preliminarmente un'inammissibilità del ricorso sul punto, la questione dell' aggressione alla riservatezza dei dati personali dei trasportati , quando probabilmente il preservare tale riservatezza costituisce anch'esso un diretto interesse dei conducenti, al fine di rendere più appetibile la loro offerta di trasporto.