QUALIFICA DI PROFESSORE EMERITO E DISTINZIONE TRA PROFESSORI ORDINARI E PROFESSORI ASSOCIATI

13 agosto 2025

L’ADUNANZA PLENARIA HA DOVUTO STABILIRE SE, ALLA LUCE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 311 DEL 1958, e dell’art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, IL PERIODO DI SERVIZIO TRASCORSO RIVESTENDO LA QUALIFICA DI PROFESSORE ASSOCIATO POSSA ESSERE RICONOSCIUTO AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA NECESSARIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI PROFESSORE EMERITO.

IN CONSIDERAZIONE DELLA PREMINENZA DEL CRITERIO LETTERALE SUGLI ALTRI CRITERI, IL CONSIGLIO DI STATO HA RILEVATO CHE L’ART. 15, SECONDO COMMA, DELLA L. N. 311/1958 SOPRA RICHIAMATA CONTIENE UN ESPRESSO RICHIAMO ALL’ART. 111 DEL R.D. n 1592/1933, IL QUALE, A SUA VOLTA, INDIVIDUA LA QUALIFICA DI “PROFESSORE EMERITO” ED I REQUISITI PER IL SUO CONFERIMENTO,

IL RINVIO OPERATO, CHE HA DUNQUE RIBADITO IL PERDURANTE VIGORE DELLA DISPOSIZIONE DEL 1933, COMPORTA LA NON CONDIVISIBILITA’ DELLA RICOSTRUZIONE INTERPRETATIVA CHE DA’ PREMINENTE RILIEVO ALLA PRIMA FRASE DEL SECONDO COMMA DELL’ART. 15 DELLA CITATA LEGGE N. 311 DEL 1958.

LE CONCLUSIONI CUI E’ GIUNTA L’ADUNANZA PLENARIA SAREBBERO FONDATE ANCHE SULLA BASE DEI CRITERI DELLA INTERPRETAZIONE STORICO-SISTEMATICA E DELL’INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA, POSTO CHE, NON ESSENDOVI STATA “IMPLICITA ABROGAZIONE” DELL’ART. 15, SECONDO COMMA IN DISCORSO, TALE DISPOSIZIONE VA LETTA INSIEME ALLE ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 311 DEL 1958, ED IN PARTICOLARE AL SUO ART. 3, SECONDO CUI “I PROFESSORI DI RUOLO SONO STRAORDINARI E ORDINARI”, E INOLTRE , NONOSTANTE SIA STATA PREVISTA NEL TEMPO L’UNICITA’ DEL RUOLO DEI PROFESSORI ORDINARI E DI QUELLI ASSOCIATI, LE STESSE RIFORME - INVOCATE A SOSTEGNO DELLA TESI DELLA LORO PIENA EQUIPARAZIONE AI FINI DELL’ANZIANITA’ NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI PROFESSORE EMERITO - HANNO infine DISTINTO LE DUE CATEGORIE PER DIVERSI, SOSTANZIALI E QUALIFICANTI ASPETTI.

RILEVA, INoltre, IL DATO TESTUALE DELL’ART. 22 DEL D.P.R. N. 382 DEL 1980, PER QUALE SUSSISTE L’EQUIPARAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI ORDINARI E DI QUELLO DEI PROFESSORI ASSOCIATI, “SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO”, TENUTO CONTO CHE, IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELL’ONORIFICENZA IN DISCORSO, IL LEGISLATORE HA SEMPRE ATTRIBUITO RILIEVO ESCLUSIVAMENTE ALLA QUALIFICA DI PROFESSORE ORDINARIO  (Adunanza Plenaria n. 1/2025)


L’art. 111 del r.d. n. 1592 del 1933 stabilisce, nella sua prima parte, e per ciò che rilevava nel contenzioso affrontato dal Consiglio di Stato, che “Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di «professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari (…)”.

Secondo una ricostruzione interpretativa poi disattesa dall’Adunanza plenaria, l’art. 15, secondo comma, della L. n. 311 del 1958, da cui parte il rinvio al citato art. 111, si riferirebbe in realtà a tutti i professori universitari, quanto al collocamento a riposo (“Ai professori collocati a riposo…”), di modo che il rimando ai “professori collocati a riposo”, anziché ai “professori ordinari collocati a riposo” sarebbe stato ritenuto innovativo rispetto alle precedenti disposizioni.

Inoltre, l’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 15 (secondo cui “nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell’art. 110 delle leggi sull’istruzione superiore sopra citato”) non avrebbe ribadito quanto previsto dall’art. 111 dello stesso T.U..

Sulla base di una interpretazione storica-sistematica del dato normativo, la suddetta ricostruzione ha evidenziato altresì che gli sviluppi normativi registrati nella materia in questione dopo il 1958 avrebbero confermato la creazione di un unico ruolo di professori, con medesima dignità e prerogative, per cui la figura del professore universitario sarebbe unica anche se articolata nelle due fasce, rilevanti soprattutto ai fini retributivi, dei professori ordinari e dei professori associati caratterizzate dalla “unità della funzione docente, confermando implicitamente e tra l’altro l’evoluzione della disciplina del titolo di “emerito””.

Sarebbe infine erronea la tesi secondo cui la figura del professore associato sarebbe assimilabile a quella del professore incaricato, esistente nel regime vigente al momento dell’entrata in vigore del T.U. sull’istruzione superiore del 1933, in quanto la figura del “professore incaricato” sarebbe semmai assimilabile a quella del “professore a contratto”, ben diversa da quella del professore associato, che appartiene al ruolo dei professori universitari.

L’Adunanza Plenaria ha, come detto, sposato diverso orientamento, dando il massimo rilievo al criterio letterale di interpretazione della legge.

Invero, l’art. 12 (rubricato ‘Interpretazione della legge’) delle ‘disposizioni sulla legge in generale’ allegate al codice civile dispone che "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

La rilevanza del dato testuale della legge è desumibile anche dall’art. 101 della Costituzione, il quale – nel prevedere che ‘i giudici sono soggetti soltanto alla legge’ – dispone il dovere del giudice di darne applicazione, salve le possibilità, consentite da altre disposizioni costituzionali, di emanare una ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale o di dare applicazione a prevalenti regole dell’Unione europea.

Gli altri criteri di interpretazione rilevano, dunque, solo quando risulti equivoca la formulazione linguistica dell’enunciato normativo e la disposizione presenti ambiguità e si presti a possibili differenti o alternative interpretazioni.

Secondo l’Adunanza Plenaria, nel caso di specie, la formulazione linguistica risulta univoca e non si presta a dubbi interpretativi, atteso che occorre tenere conto anche dell’ultima frase contenuta nel sopra riportato secondo comma dell’art. 15 della L. n. 311 del 1958.