(Anno 2025) ERRONEA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO IN PRIMO GRADO E NULLITA’ DELLA RELATIVA SENTENZA
L’ART. 105, COMMA 1 C.P.A. – QUANTO ALLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE PER ACCERTATA NULLITA’ DELLA PRONUNCIA DI QUESTI - SI APPLICA ANCHE QUANDO LA SENTENZA APPELLATA ABBIA DICHIARATO IMPROCEDIBILE IL RICORSO DI PRIMO GRADO, ERRANDO PALESEMENTE NELL’ESCLUDERE LA PERMANENZA DELL’INTERESSE DEL RICORRENTE.
SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO, LE CONSIDERAZIONI FORMULATE DALL’ADUNANZA PLENARIA NELLA SENTENZA N. 16 DEL 2024 – IN RELAZIONE ALLA ERRONEA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO – DEVONO ESSERE ESTESE ANCHE ALL’IPOTESI DELL’ERRONEA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO, CARATTERIZZATA DA UN CORRISPONDENTE OGGETTO DELL’ERRORE SULLA PERSISTENZA DI UNA CONDIZIONE DELL’AZIONE.
SE DUNQUE NEL CORSO DEL GIUDIZIO TALE CONDIZIONE SI RITIENE NON PIU’ SUSSISTENTE, MA LA PRONUNCIA SI BASA SU DI UNA MOTIVAZIONE PALESEMENTE TAUTOLOGICA, SUPERFICIALE O RIFERIBILE A FATTI O A CIRCOSTANZE NON PERTINENTI, IL MANCATO ESAME DEL MERITO DETERMINA LA TOTALE NEGAZIONE DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO DI MERITO, CON CONSEGUENTE NULLITA’ DELLA PRONUNCIA STESSA.
INVERO, TALE NULLITA’, EX ART. 105, COMMA 1 C.P.A., è PUR SEMPRE LA CONSEGUENZA DI UN VIZIO FORMALE DELLA SENTENZA, CHE ATTIENE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI – E DEI RILEVANTI ELEMENTI GIURIDICI E FATTUALI -, RIVERBERANDOSI SUL CONTENUTO MERAMENTE PROCESSUALE DELLA DECISIONE (Adunanza Plenaria n. 10/2025)
In sede di applicazione dei principi enunciati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che va disposto l’annullamento con rinvio nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado a causa della rilevata inoppugnabilità di un atto presupposto, in realtà insussistente, così come l’annullamento con rinvio va disposto nel caso di erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado a causa della rilevata inoppugnabilità di un atto consequenziale, in realtà insussistente.
D’altra parte, il Consiglio di Stato ha anche rilevato l’applicabilità dell’art. 105 del c.p.a., quando la sentenza di primo grado abbia dichiarato improcedibile il ricorso, attribuendo effetti permanenti ad un atto in realtà avente effetti provvisori.
In aggiunta, la nuova pronuncia dell’Adunanza Plenaria sul punto – oltre a confermare anche nel caso dell’improcedibilità il principio di diritto già espresso sulla necessità di annullamento di rinvio quando il Consiglio di Stato rilevi, senza alcun margine di dubbio, che la motivazione della sentenza di primo grado in rito sia palesemente tautologica, superficiale o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti - ha esteso la possibilità di dichiarazione di nullità della sentenza anche al caso in cui la statuizione di improcedibilità non tenga conto, nel senso che neppure ne manifesti la conoscenza, tanto da risultarne inconsapevole, di un principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria o di un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, così basandosi su una motivazione palesemente tautologica e superficiale.
Al contrario, sempre secondo il Consiglio di Stato, non va disposto l’annullamento con rinvio, qualora l’errore non possa essere qualificato come palese, così da rendere nulla la sentenza, come avviene quando siano stati analiticamente esaminati tutti gli elementi fattuali della vicenda e vi sia stata la consapevole valutazione del quadro normativo e giurisprudenziale.