VINCOLO PAESAGGISTICO E AREE SOPRAELEVATE
IN ORDINE AL QUESITO SUL SE, IN RELAZIONE A FIUMI, TORRENTI O CORSI D’ACQUA “MINORI”, DEBBANO INTENDERSI SOGGETTE AL VINCOLO PAESAGGISTICO EX ART. 142, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 42/2004 UNICAMENTE LE PORZIONI DI AREE RICOMPRESE NEI 150 METRI A PARTIRE DAI PIEDI DEGLI ARGINI E DALLE SPONDE, CON ESCLUSIONE DELLA AREE “SOPRAELEVATE”, L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO SI E’ ESPRESSA IN SENSO NEGATIVO.
IN PARTICOLARE, SECONDO L’ADUNANZA, SAREBBE IRRAGIONEVOLE UNA LETTURA DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI TERRENI COSTIERI O CONFINANTI CON FIUMI E TORRENTI CHE DIVERSIFICHI IL VALORE PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO PROSSIMO ALLE ACQUE A SECONDA CHE SI TRATTI DI UN MARE, DI UN LAGO OPPURE DI FIUME.
NEL TENERE CONTO DEI PIEDI DEGLI ARGINI E DELLE SPONDE – COME PUNTO DI PARTENZA DELLA FASCIA DI RISPETTO PER I FIUMI – NON POSSONO DUNQUE ESSERE ESCLUSE LE AREE SOPRAELEVATE, INDIPENDENTEMENTE DALL’ALTEZZA DELLE PREDETTE AREE (Adunanza Plenaria n. 8/2025)
Le lettere a) e b) dell’art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 tutelano i territori costieri e contermini per una fascia di 300 metri, avendo come punto di partenza la ‘linea di battigia’, la quale non può che essere a livello del mare o a livello del lago; premessa questa circostanza di fatto, il legislatore ha precisato che la tutela si estende ai “terreni elevati sul mare” ed ai “territori elevati sui laghi”.
La lettera c), invece, tutela “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.
In quest’ultima ipotesi, il punto iniziale della ‘fascia’ sottoposta a tutela coincide con le ‘sponde’, che possono a seconda dello stato dei luoghi essere anche notevolmente sopraelevate.
Tale eventualità può non esservi per l’argine, che, a differenza della sponda, è una struttura artificiale, che può avere una altezza variabile, a seconda del relativo progetto.
Pertanto, mentre per gli argini - che hanno un’altezza funzionale ad evitare principalmente lo straripamento dei fiumi e dei corsi d’acqua - i terreni sopraelevati sono posti ad un’altezza limitata, e comunque, ricadono nella fascia di tutela, per le ‘sponde’ è la stessa naturale configurazione dei luoghi a potere presentare situazioni estremamente diversificate.
Tuttavia, il legislatore non ha attribuito alcun rilievo alla differenza tra ‘sponda esterna’ e ‘sponda interna’, e la fascia di rispetto va dunque tutelata a prescindere dalle altezze riscontrabili concretamente in loco.