Referendario TAR

Referendario TAR

  • 1. Accesso al concorso

    Si diventa referendario di Tribunale Amministrativo Regionale del ruolo della magistratura amministrativa, primo gradino della carriera di giudice amministrativo, mediante un concorso di secondo grado per titoli e per esami.

    Al concorso possono partecipare gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

    - i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato 18 mesi di tirocinio al momento della presentazione della domanda, con valutazione positiva di idoneità formalmente conseguita anche in data successiva alla domanda stessa;

    - i magistrati contabili e della giustizia militare con qualifica equiparata a quella dei magistrati ordinari che hanno superato positivamente i 18 mesi di tirocinio;

    - gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;

    - gli avvocati iscritti all'albo da otto anni;

    - i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati;

    - i militari appartenenti al ruolo ufficiali,  muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati;

    - i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianità;

    - il personale docente di ruolo delle università nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio;

    - i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato.

    Il conseguimento dell’anzianità necessaria per potere partecipare al concorso può essere raggiunta anche cumulativamente, sommando cioè tra di loro le singole anzianità delle varie categorie in cui tale anzianità è stata maturata, ma prendendo come requisito temporale minimo il più lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.


    I dipendenti dello Stato e i militari appartenenti al ruolo ufficiale possono raggiungere i cinque anni di anzianità di servizio necessari per partecipare al concorso maturandoli cumulativamente nelle suddette categorie.


    Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

    1) diritto privato;

    2) diritto amministrativo;

    3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 

    4) diritto amministrativo (prova pratica).


    Prima della correzione delle prove scritte, la commissione procede, soltanto per coloro che hanno consegnato tutte le prove scritte previste, alla valutazione dei titoli di merito.


    I titoli di merito valutabili sono dimostrati tramite la produzione, da fare al momento della domanda di partecipazione al concorso, della seguente documentazione:

    - un curriculum vitae, recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;

    - il certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

    - copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

    - tutti gli altri titoli utili (pubblicazioni scientifiche in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni).


    La commissione assegna un punteggio massimo, di volta in volta stabilito, per ciascuno dei seguenti parametri di valutazione:

    1) anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni;

    2) qualità delle funzioni;

    3) voto di laurea;

    4) pubblicazioni scientifiche;

    5) titoli vari culturali e professionali.


    Ai fini della valutazione dei titoli di merito e delle prove scritte, ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.


    Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.


    La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude alla Commissione la valutazione delle altre.


    La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti materie:

    1. diritto costituzionale;

    2. diritto penale;

    3. diritto processuale civile e penale;

    4. diritto internazionale pubblico e privato;

    5. diritto del lavoro;

    6. economia politica;

    7. prove facoltative di lingua straniera, tra quelle indicate, nel massimo di due, in sede di domanda di partecipazione al concorso.


    Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.


    Il punteggio finale complessivo ottenuto da ciascun candidato che ha superato la prova orale è costituito dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.


    Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.


    A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.


    La graduatoria finale di merito del concorso, recante i nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

  • 2. Concorsi in atto

    Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2022 - Concorso per titoli ed esami a 53 posti di Referendario di Tribunale Amministrativo Regionale:


    20.6.2022 – Bando (pubblicato nella G. U. n. 56 del 15 luglio 2022 - 4^ serie speciale - concorsi ed esami)


    13.1.2023 - Le  prove  scritte  del  concorso si svolgeranno  presso  l'Ergife  Palace  Hotel - via Aurelia n. 619 - 00165 Roma, nei seguenti giorni: 

          martedì 28 febbraio 2023, prova scritta di diritto civile

          mercoledi'  1°   marzo   2023,   prova   scritta   di   diritto amministrativo

          giovedi' 2 marzo 2023, prova pratica di diritto amministrativo; 

          venerdi' 3 marzo 2023, prova scritta di scienza delle finanze e diritto finanziario


    18.4.2023 - Concluse le operazioni relative alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione ha iniziato la correzione delle prove scritte.

    Dette operazioni dovrebbero ragionevolmente concludersi nel termine di sei mesi.


    5.10.2023

    Il Presidente della Commissione ha comunicato che entro il mese di dicemrbre 2023 si avranno, ragionevolmente, gli esiti delle prove scritte.


    18.12.2023

    Si è ufficialmente conclusa la correzione delle prove scritte. Sono risultati ammessi agli orali n. 44 candidati.

    Prove orali da tenersi nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il 7 marzo 2024.




    Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2021 - Concorso per titoli ed esami a 40 posti di Referendario di Tribunale Amministrativo Regionale:


    19.2.2021 – Bando (pubblicato nella G. U. n. 14 del 19 febbraio 2021 - 4^ serie speciale - concorsi ed esami)


    9.4.2021 - Aumento a sessanta posti

    I posti del  concorso  di  secondo  grado  a referendario  di Tribunale  amministrativo regionale  del  ruolo  della  magistratura amministrativa, bandito con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in  data  5  febbraio  2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 in data 19 febbraio  2021, sono elevati da quaranta a sessanta.


    8, 9, 10 e 11 novembre 2021 - Prove scritte

    Lunedì 8.11: prova scritta di diritto civile

    Martedì  9 .11:  prova   scritta   di   diritto amministrativo

    Mercoledì  10.11:  prova   pratica   di   diritto amministrativo; 

    Giovedì 11.11:  prova  scritta  di  scienza  delle finanze e diritto finanziario.


    21.7.2022 - Elenco ammessi alla prova orale Sono risultati ammessi alla prova orale 87 candidati. L’elenco è consultabile al link

    https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/concorso-60-posti-referendario-tar-elenco-candidati-ammessi-alle-prove-orali


    Diario delle prove orali:

    Dal 30/11/2022 al 26/01/2023 (lettera I prima estratta)


    Esito prove orali:

    Il 22 febbraio 2023 si è concluso lo svolgimento della prova orale del concorso.

    Hanno superato tale prova n. 69 candidati su n. 87 ammessi dopo gli scritti.


  • 3. Prove scritte dei concorsi banditi fino al 2018

    Tracce estratte negli ultimi 20 anni, fino al 2018

    Clicca e scarica il PDF con tutte le tracce





  • 4. Tracce degli scritti di febbraio 2023, novembre 2021 e ottobre 2020

    TRACCE 2023

    PDF scaricato dal sito giustizia-amministrativa.it


    TRACCE 2021


    Diritto civile


    1. Gli effetti delle sopravvenienze sul negozio e, in particolare, gli eventuali obblighi di rinegoziazione e i limiti al controllo giudiziale sull'equilibrio del rapporto.


    2. Il risarcimento del danno ingiusto e i criteri della relativa liquidazione (traccia estratta)


    3.Tutela reale e risarcitoria delle situazioni, giuridiche e fattuali, di appartenenza.


    Diritto amministrativo


    1. Rinnovazione dell'attività amministrativa, tra esigenza di provvvedere e vincoli, oggettivi e soggettivi, del giudicato di annullmento.


    2. Dopo aver tracciato il discrimine tra ambito del merito amministrativo e sindacato sull'esercizio corretto della discrezionalità amministrativa, il candidato si soffermi, in particolare, sugli autolimiti dell'amministrazione, nonchè sui problemi scaturenti dagli algoritmi come elementi di predetrminazione delle scelte dell'amministrazione.


    3. Il principio di legalità e i poteri atipici e impliciti dell'amministrazione (tra cui ordinanze di necessità e urgenza, regolamenti indipendenti e altri atti di autovincolo e paranormaltivi), con specifico riferimento al loro fondamento e ai loro limiti (traccia estratta)


    Scienza delle finanze e diritto finanziario


    1. Il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, anche con riguardo alla disciplina della successione nel debito di imposta (traccia estratta)


    2. La riserva di legge in materia tributaria, nelle sue declinazioni.


    3. Tutela dell'affidamento del contribuente e buona fede nel rapporto tributario.


    Prova pratica di diritto amministrativo


    (Traccia estratta)

    L’Amministrazione comunale di Vigata ha indetto una procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di “museumshop”, del servizio di “merchandising” e del servizio editoriale del civico museo, per la durata di trenta mesi.

    Alla procedura hanno partecipato tre operatori economici; prima graduata è risultata l’ATI Rossi e secondo graduato il consorzio stabile Bianchi; la società Viola è stata invece esclusa dalla gara per non avere trasmesso l’offerta entro il termine perentorio stabilito dalla lex specialis.

    Il consorzio Bianchi ha impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale la

    proposta di aggiudicazione in favore dell’ATI Rossi, deducendo i seguenti vizi-motivi:

    a) violazione dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avendo il raggruppamento proposto una illegittima distribuzione delle prestazioni inerenti la concessione tra le imprese

    componenti il raggruppamento (ossia: all’impresa X il servizio editoriale; all’impresa Y la gestione del “museumshop”; ad entrambe, pro quota, la gestione del “merchandising”), in tale modo configurando una A.T.I. di tipo verticale, non consentita dalla lex specialis di gara giacché essa non distingue tra prestazione principale e secondarie;

    b) violazione dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione della mancanza, in capo alla

    mandataria, di una quota maggioritaria delle prestazioni da eseguire;

    c) l’assenza, in capo alla mandante Y, di uno dei requisiti tecnici prescritti dal disciplinare

    (esperienza nel servizio maturato nel quinquennio 2014/2019 con fatturato non inferiore a euro 1.000.000 in relazione all’attività di “merchandising” museale), in ragione della cessione, per effetto di un’operazione di scissione societaria, del ramo di azienda relativo al commercio all’ingrosso di tali articoli, con conseguente configurabilità anche della violazione dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016;

    d) in espresso subordine, il vizio di incompetenza nella nomina dei componenti della commissione

    giudicatrice da parte del Sindaco, anziché del dirigente preposto.

    L’A.T.I. Rossi ha resistito in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del

    ricorso introduttivo; ha inoltre esperito ricorso incidentale avverso l’ammissione alla procedura di

    gara del consorzio stabile Bianchi, in quanto quest’ultimo ha dichiarato il possesso (invero

    ampiamente sovrabbondante) dei requisiti (della cifra di affari) in data 20 luglio 2020, facendo

    riferimento a un elenco di dieci imprese consorziate, allegando anche la propria SOA, da cui non risultava però una di tali dieci consorziate, sospesa dall’attività consortile il 18 luglio 2020; ad avviso della ricorrente incidentale, tale omissione dichiarativa (seppure valutata, come si desume dai

    verbali di gara, dalla commissione giudicatrice al momento della disamina dei documenti prodotti)

    costituiva comunque un mendacio rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016.

    È intervenuta una prima sentenza dello stesso Tribunale amministrativo regionale, che ha dichiarato inammissibile e comunque altresì infondato il ricorso principale, avendolo esaminato anche nel merito, e improcedibile il ricorso incidentale.

    Successivamente al passaggio in giudicato di tale sentenza, il Comune di Vigata ha aggiudicato la

    gara all’A.T.I. Rossi.

    Il consorzio stabile Bianchi ha quindi impugnato, dinanzi al medesimo Tribunale amministrativo regionale, tale ultimo provvedimento di aggiudicazione in favore dell’A.T.I. Rossi, riproponendo unicamente i medesimi motivi già svolti nel precedente ricorso avverso la proposta di aggiudicazione.

    Quest’ultima A.T.I., costituendosi in resistenza, ha preliminarmente eccepito la violazione del principio del ne bis in idem e, comunque, il giudicato reiettivo formatosi sui motivi del nuovo ricorso, in ragione della non impugnazione della precedente sentenza resa tra le stesse parti che aveva respinto detti motivi. Ha inoltre riproposto il ricorso incidentale allegando i motivi svolti nel precedente giudizio.

    E’ intervenuta in giudizio, con atto notificato nel rispetto del termine dimidiato dei trenta giorni dall’aggiudicazione, la società Viola, impugnando, oltre alla aggiudicazione, la sua precedente non ammissione alla gara, unitamente alla lex specialis, per non essere riuscita a completare il caricamento dell’offerta nella piattaforma telematica entro le ore 16 del 30 ottobre 2020, in assenza di una specifica clausola del disciplinare o del capitolato che prevedesse espressamente una regola tecnica sul limite dimensionale (di 8 MB per “file”) dell’offerta, solamente suggerito negli atti di gara (in termini di evidenziazione delle possibili difficoltà di ricezione), e dunque in asserita violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Con il predetto atto la società Viola non ha peraltro impugnato la nota comunale, che aveva disatteso la sua istanza di riesame dopo aver accertato l’inesistenza di malfunzionamenti della piattaforma nel periodo di caricamento dell’offerta da parte della società Viola.

    Il candidato estenda la motivazione della seconda sentenza, nella relativa parte in diritto e nel dispositivo, affrontando tutti i profili in rito, anche ove rilevabili d’ufficio, nonché il merito. Qualora

    uno dei profili trattati avesse natura impediente dell’esame di ulteriori motivi, questioni o eccezioni, il candidato, in calce alla sentenza, dovrà comunque esaminare tutti tali motivi, questioni ed eccezioni.


    TRACCE 2020


    Diritto amministrativo


    1. Il candidato esamini la sorte del provvedimento amministrativo che risulti conforme a legge

    nazionale ma difforme da disposizione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

    dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Esamini anche il diverso caso in cui il provvedimento amministrativo, sempre conforme alla legge nazionale, risulti difforme rispetto a

    direttiva dell’Unione europea non ancora recepita nell’ordinamento italiano (traccia estratta)


    2. Dopo una breve analisi sulla natura e tipologia degli atti impugnabili davanti al giudice

    amministrativo, il candidato analizzi le questioni connesse all’impugnabilità degli atti di alta

    amministrazione e degli atti di natura politica, con particolare riferimento alla tutela esperibile

    avverso il decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum relativo a legge di

    revisione costituzionale.


    3. Il tempo e l’azione amministrativa.


    Diritto privato


    1. La violazione delle c.d. regole di comportamento nella formazione del contratto tra

    responsabilità e invalidità.


    2. Danni punitivi e ordine pubblico interno e internazionale.


    3. Il divieto di abuso di dipendenza economica tra regola ed eccezione (traccia estratta)


    Scienze delle finanze e diritto finanziario


    1. L’obbligazione tributaria tra principio di indisponibilità e strumenti di definizione

    consensuale (traccia estratta)


    2. Efficacia degli atti del Garante del contribuente e loro impugnabilità.


    3. Limiti all’applicazione del principio del contraddittorio nel procedimento fiscale.


    Prova pratica di diritto amministrativo


    (Traccia estratta)

    La Ditta Alfa espone di aver preso parte alIa procedura di gara, da

    aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

    indetta dal Ministero del XX, per l’affidamento del servizio di ristorazione e

    mensa di una propria sede.

    All’esito dei lavori della commissione di gara, risultava aggiudicataria la

    Ditta Beta, mentre la ricorrente, unica ulteriore offerente, si collocava al

    secondo posto in graduatoria.

    Nel ricorso si assume l’illegittimità della disposta aggiudicazione e se ne

    chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

    1) violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, in quanto la

    Ditta Beta avrebbe proposto un “centro di cottura” dei cibi che risulterebbe

    difforme dai criteri progettuali generali dettati dalla Stazione appaltante;

    2) violazione dell’art. 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,

    atteso che il contratto di avvalimento - nella specie, di “garanzia” -,

    sottoscritto dall’aggiudicataria con la Società Gamma, si risolverebbe in una

    sorta di "scatola vuota", in quanto recherebbe una formula del tutto generica

    in ordine alla solidità finanziaria e all’esperienza di settore del soggetto di cui

    la Ditta Beta intendeva avvalersi;

    3) in via subordinata, illegittimità del bando di gara, che, individuando

    specificamente i membri della commissione aggiudicatrice, avrebbe inserito

    in essa un componente in chiaro conflitto di interesse, per aver prestato

    consulenze alla Ditta risultata poi aggiudicataria.

    Si è costituito il Ministero del XX, il quale, in relazione al primo motivo di

    doglianza, obietta che, in realtà, l’offerta di un “centro di cottura” confacente

    alla metodologia di lavoro propria della Ditta Beta risulterebbe ammissibile, in

    quanto non costituirebbe uno stravolgimento del progetto generale messo a

    disposizione dei singoli concorrenti.

    In ordine alla seconda censura, la Stazione appaltante fa rilevare che

    nella figura dell'avvalimento c.d. "di garanzia", diversamente da quello

    riguardante la capacità tecnica ed economica dell’impresa ausiliaria, non si

    richiederebbe un espresso riferimento a specifici beni o a indici materiali atti a

    esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale dell’ausiliaria.

    Quanto alla presunta illegittimità del bando di gara, eccepisce, in primo

    luogo, la tardività del motivo di doglianza, che avrebbe dovuto essere fatto

    valere direttamente ed immediatamente nei confronti del bando, al momento

    della conoscenza di esso e non all’esito della gara, il che rileverebbe in

    termini, quantomeno, di acquiescenza all’operato della pubblica

    amministrazione.

    In via gradata, assume comunque l’infondatezza della censura, in

    quanto, nella specie, non si configurerebbe alcun conflitto di interesse, atteso

    che il membro della commissione aggiudicatrice preso in considerazione

    avrebbe prestato due sole consulenze in favore dell’aggiudicataria e in tempi

    ormai remoti. In ogni caso, costituirebbe una prassi lecita nel mondo delle

    professioni quella del singolo che presti la sua opera, in tempi diversi, in

    favore di una pluralità di soggetti economici, garantendo con la sua

    professionalità la correttezza e l’indipendenza del proprio operato.

    Si è costituita altresì la Ditta aggiudicataria, la quale, nella propria

    memoria, si allinea alla difesa del Ministero del XX.

    Aggiunge, in ordine al primo motivo di ricorso, che, seppure la Stazione

    appaltante avesse rilevato il vizio denunciato, costituito dalla modifica

    radicale del progetto posto a base di gara, avrebbe comunque dovuto

    azionare il subprocedimento istruttorio, per consentirle di chiarire l’esatta

    portata della propria offerta.

    Ha presentato altresì ricorso incidentale, con il quale assume che la

    Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere dalla gara la ricorrente

    principale per violazione dell’art. 93 del citato decreto legislativo n. 50/2016,

    non avendo essa prodotto unitamente all’offerta un’idonea cauzione

    provvisoria, in quanto quella presentata era stata rilasciata da un

    intermediario non iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto

    legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come invece espressamente

    previsto dal bando di gara.

    La Stazione appaltante, a fronte dei dubbi in ordine alla regolarità della

    cauzione prestata, aveva comunque ammesso al soccorso istruttorio la Ditta

    Alfa, consentendole di produrre una nuova cauzione provvisoria.

    Tale condotta – assume la ricorrente incidentale - configurerebbe

    un’ulteriore illegittimità, in quanto, in violazione dell’art. 83 del citato decreto

    legislativo n. 50/2016, la Stazione appaltante avrebbe consentito

    un’inammissibile integrazione della documentazione che avrebbe dovuto

    necessariamente essere presentata a corredo dell’offerta.

    La ricorrente principale ha prodotto memoria nella quale controdeduce

    al motivo del ricorso incidentale, in ordine ad ambedue le illegittimità

    prospettate da controparte.

    In particolare, essa assume la validità dell’originaria cauzione

    provvisoria presentata, atteso che la società che aveva rilasciato quest’ultima

    era stata cancellata dall'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del citato

    decreto legislativo n. 385/93, ma il provvedimento di cancellazione era stato

    sospeso dal T.A.R. Lazio in attesa del merito, legittimando così la Società ad

    operare.

    Afferma, inoltre ed in via subordinata, che legittimamente la Stazione

    appaltante aveva consentito il soccorso istruttorio, in quanto non occorreva

    produrre un documento nuovo, integrando così un’offerta non completa,

    avendo la Ditta adempiuto all’onere dell’allegazione di una cauzione

    provvisoria imposto dalla legge di gara. Pertanto, nella specie si trattava solo 

    di sanare un’irregolarità documentale, in linea con quanto consentito dall’art.

    83 del citato decreto legislativo n. 50/2016.

     ********************

    Il candidato/la candidata rediga la sentenza nella parte in diritto e nel

    dispositivo.

    Il ricorso va risolto, seguendo l’ordine logico di trattazione, in tutti i profili

    di rito, anche sollevabili d’ufficio dal giudice adito, e nel merito, pure se uno

    dei profili in rito fosse assorbente.


    (Traccia non estratta)

    Con ricorso notificato il 19/5/2020, mediante ufficiale giudiziario,

    all’Agenzia delle Entrate ed al coniuge, e depositato in data 8/6/2020, la parte

    ricorrente:

    - ha premesso che è pendente innanzi al Tribunale ordinario il giudizio per la

    separazione giudiziale dal proprio coniuge, con richiesta di addebito a suo

    carico e domanda di determinazione dell’assegno di mantenimento in favore

    proprio e dei figli minorenni;

    - ha contestato la mancata risposta, da parte della Direzione regionale

    dell’Agenzia delle Entrate, alla richiesta presentata a mezzo PEC in data

    3/3/2020 al fine di ottenere l’accesso alla documentazione reddituale,

    patrimoniale ed economico-finanziaria del coniuge, mediante estrazione di

    copia in particolare delle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni,

    degli eventuali contratti di locazione di beni immobili di proprietà del coniuge a

    terzi, delle comunicazioni inviate degli istituti di credito e degli altri intermediari

    finanziari all’Archivio dei rapporti finanziari, nonché di tutta la ulteriore

    documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale riconducibile al suddetto

    coniuge, in possesso dell’Agenzia.

    All’uopo la parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di tutti i presupposti

    per il riconoscimento del diritto di accesso e l’illegittimità dell’immotivata inerzia

    dell’Agenzia, invocando pertanto l’accertamento del diritto ad accedere alla

    documentazione richiesta con condanna dell’Agenzia agli adempimenti

    conseguenziali.

    In relazione al presente ricorso, la parte ricorrente ha presentato istanza

    per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale istanza è stata respinta

    dall’apposita Commissione costituita presso il TAR in considerazione della

    manifesta infondatezza della pretesa azionata in giudizio, nonché

    dell’insussistenza dell’obbligo di assistenza di un avvocato nelle controversie

    in materia di accesso.

    Con memoria depositata il 26/9/2020, l’Agenzia si è costituita in giudizio

    deducendo che:

    - il ricorso sarebbe inammissibile per inesistenza o nullità della notifica dell’atto

    introduttivo del giudizio, in quanto effettuata presso la sede dell’Agenzia delle

    Entrate, in Roma, invece che nel domicilio legale presso l’Avvocatura

    Distrettuale dello Stato; in subordine, la notifica sarebbe comunque nulla o

    inesistente in quanto non effettuata presso l’articolazione periferica

    dell’Agenzia che detiene la documentazione di cui è chiesta l’ostensione;

    - il ricorso sarebbe irricevibile in quanto notificato dopo la scadenza del termine

    prescritto per la proposizione dell’impugnativa avverso il silenzio;

    - il ricorso sarebbe inammissibile per mancata intimazione in giudizio dei terzi

    conduttori degli immobili, aventi la qualità di soggetti controinteressati;

    - il ricorso sarebbe inoltre inammissibile per genericità della richiesta di una

    “ulteriore documentazione” non precisata dettagliatamente;

    - il ricorso sarebbe altresì inammissibile, irricevibile o inesistente, in quanto

    l’atto introduttivo del giudizio non sarebbe firmato digitalmente, in osservanza

    della disciplina regolante il Processo amministrativo telematico;

    - il ricorso sarebbe comunque infondato, in quanto l’accesso ai dati contenuti

    nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, andrebbe

    preventivamente autorizzato dal Giudice ordinario competente, in base agli

    artt. 155-sexies disp. att. c.p.c. e 492-bis c.p.c. nella parte in cui prevedono che

    le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da

    pignorare si applicano anche nei procedimenti in materia di famiglia,

    demandando al giudice del procedimento l’autorizzazione all’accesso.

    Non si è costituito in giudizio il coniuge, sebbene ritualmente intimato.

    All’udienza di discussione, tenutasi il 7/10/2020, il difensore della parte

    ricorrente:

    - ha proposto preliminarmente la ricusazione del giudice Relatore, che aveva

    fatto parte della Commissione per l’assegnazione del patrocinio a spese dello

    Stato; ciò in quanto il suddetto componente dell’attuale Collegio giudicante si

    sarebbe già espresso sul merito della controversia in sede di esame della

    relativa istanza;

    - ha insistito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contestando il

    diniego disposto dalla citata Commissione;

    - ha rilevato la tardività della memoria di controparte, dichiarando di non

    accettare il contraddittorio sulle eccezioni sollevate dall’Agenzia resistente;

    - del pari ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle ragioni del

    diniego di accesso rappresentate tardivamente in sede giudiziale dall’Agenzia

    resistente, con l’intento di fornire in tal modo una inammissibile motivazione

    postuma del silenzio impugnato;

    - ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e, quindi la declaratoria di

    illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza presentata e la declaratoria del

    diritto di accesso mediante rilascio di copia della documentazione richiesta,

    con la condanna al pagamento in proprio favore delle spese di lite dell’Agenzia

    resistente.

    Il ricorso è stato riservato per la decisione.

    **************

    Il candidato / la candidata rediga il provvedimento giurisdizionale nella parte in

    “diritto” e nel dispositivo. La controversia va risolta seguendo l’ordine logico di 

    trattazione in tutti i profili di rito, anche rilevabili d’ufficio, e nel merito, anche se

    uno dei profili in rito fosse assorbente.


    (Traccia non estratta)

    Tizio impugnava dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale il

    provvedimento del Comune di Zeta che aveva aggiudicato a Caio, primo

    classificato in graduatoria, la procedura indetta mediante avviso pubblico per

    la concessione di un’area demaniale marittima destinata alla gestione di un

    “Punto Blu”.

    Estendeva l’impugnativa all’avviso pubblico, attuativo del Regolamento del

    demanio marittimo comunale approvato nel 2017. Quest’ultimo, nel

    prevedere la realizzazione di “Punti Blu” sul demanio marittimo comunale, si

    era attenuto all’art. 37 del Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n.

    327) e all’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della

    navigazione (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).

    Per quanto qui di interesse, l’art. 37 del Codice della navigazione prevede

    che “Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che

    offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si

    proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio

    dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”. L’art.

    18 del regolamento attuativo stabilisce quanto segue: “Quando si tratti di

    concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, il capo del

    compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione

    nell’albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della

    domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Il

    provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della

    domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell’inizio e della fine

    della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a

    presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni

    che credano opportune e che l’autorità decidente ha l’obbligo di valutare,

    dandone conto nella motivazione del provvedimento finale. In ogni caso non

    si può procedere alla stipulazione dell’atto se non dopo la scadenza del

    termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e

    se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data

    dell’affissione e dell’inserzione della domanda. Nei casi in cui la domanda di

    concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere

    presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni”.

    Per l’effetto il regolamento comunale: aveva rimesso la scelta del soggetto

    gestore a una procedura fondata sull’evidenza pubblica; aveva previsto la

    pubblicazione nell’Albo pretorio comunale dell’istanza di concessione

    corredata dalla proposta di utilizzazione del bene, per eventuali osservazioni,

    opposizioni o presentazione di proposte concorrenti da parte di terzi; per il 

    caso di proposte concorrenti, al fine di individuare l’offerta più rispondente

    alla proficua utilizzazione del bene demaniale, aveva stabilito la

    convocazione della conferenza di servizi ex artt. 14 e ss. della legge 7 agosto

    1990, n. 241.

    Nel proposto ricorso, Tizio illustrava che: a seguito dell’avviso pubblico Caio

    aveva presentato la prima istanza di partecipazione alla procedura; per

    l’effetto era stato attivato il meccanismo di cui all’avviso stesso, che

    riproduceva le disposizioni del citato regolamento comunale; in particolare,

    l’istanza di Caio era stata pubblicata nell’Albo pretorio insieme alla sottesa

    proposta di gestione, così come le successive proposte concorrenti

    pervenute al Comune; l’Amministrazione aveva quindi attivato la conferenza

    di servizi, composta dai responsabili dei vari uffici comunali competenti sulla

    materia, per la disamina delle proposte concorrenti; la conferenza aveva

    individuato i criteri di valutazione e i conseguenti punteggi e proceduto

    all’apprezzamento comparativo delle proposte sulla base dei predetti criteri;

    la proposta di Caio si era classificata al primo posto della graduatoria così

    formata, mentre la sua proposta si era classificata al secondo posto, a pari

    merito con la proposta di Mevio.

    Tanto premesso, Tizio domandava l’annullamento degli atti impugnati

    deducendone l’illegittimità per:

    A) In via principale: 1) Eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia e

    abnormità manifeste nella applicazione dei criteri di valutazione nella

    comparazione delle proposte. Con il mezzo il ricorrente esponeva, sulla base

    di ciascuno dei criteri individuati dalla conferenza, gli aspetti che avrebbero

    dovuto condurre a un giudizio di prevalenza della sua proposta rispetto alle

    proposte di Caio e di Mevio;

    B) In via subordinata: 2) Violazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice

    dei contratti pubblici; eccesso di potere; violazione dei principi di imparzialità,

    trasparenza, segretezza, par condicio, effettività del confronto competitivo,

    buon andamento della pubblica amministrazione e del giusto procedimento

    amministrativo. Il motivo rappresentava: a) che l’avviso pubblico, non

    garantendo la segretezza delle proposte, e non individuando, quanto meno, i

    macro-criteri per la loro valutazione, si era posto in contrasto con i principi

    dell’evidenza pubblica individuati dalla normativa nazionale ed eurounitaria

    che, per la giurisprudenza, si applicano anche alle concessioni demaniali

    marittime, tanto da essere stati anche richiamati implicitamente dal

    Regolamento del demanio marittimo comunale; b) che la Conferenza dei

    servizi aveva elaborato i criteri di valutazione delle proposte dopo averle

    conosciute, perché precedentemente affisse nell’Albo pretorio, in violazione

    del basilare principio secondo cui nei procedimenti di evidenza pubblica la 

    definizione dei criteri e parametri di valutazione deve precedere la

    conoscenza delle offerte; c) che i criteri di valutazione elaborati dalla

    conferenza erano innovativi rispetto alle indicazioni contenute nell’avviso

    pubblico e che dette indicazioni erano comunque illegittime per genericità, in

    quanto l’avviso si era limitato a prevedere che le proposte dovevano:

    attestare le pregresse esperienze lavorative dei richiedenti nella gestione di

    attività analoghe; tenere conto delle prescrizioni recate dal Regolamento

    comunale per il demanio marittimo e di quelle operanti per le aree vincolate;

    contemplare tra le attività ricomprese nella gestione quelle di rilevante

    interesse pubblico; essere improntate all’equilibrio economico; 3) Eccesso di

    potere e violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 37 del Codice della

    navigazione, dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della

    navigazione, del Regolamento per la gestione del demanio marittimo

    comunale e dell’avviso pubblico, per difetto di motivazione. Ad avviso del

    ricorrente, a fronte della carenza nell’avviso pubblico di griglie e di

    automatismi di valutazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto illustrare le

    puntuali ragioni della preferenza accordata alla proposta vincitrice della

    procedura, mentre la contestata valutazione era stata affidata al solo voto

    numerico.

    Tizio domandava altresì, per il caso dell’annullamento dell’aggiudicazione, la

    condanna dell’Amministrazione al rilascio in suo favore della concessione.

    Il Comune si costituiva in resistenza. In via preliminare, sosteneva:

    l’inammissibilità dell’impugnazione dell’avviso pubblico, per non essere stato

    al contempo impugnato il regolamento comunale di cui l’avviso costituiva

    mera attuazione, e comunque la sua tardività rispetto alla data di

    pubblicazione dell’avviso; l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in

    quanto diretto a contestare valutazioni discrezionali insindacabili

    dell’Amministrazione. Nel merito, esponeva che alla fattispecie, retta

    esclusivamente dall’art. 37 del Codice della navigazione e dall’art. 18 del

    relativo regolamento attuativo – normativa di settore a carattere speciale –,

    erano estranei i principi invocati dal ricorrente sulla scorta del Codice dei

    contratti pubblici. Sosteneva infine la sufficienza del voto numerico a fronte

    dei macro-criteri individuati dall’avviso pubblico e dei criteri indicati dalla

    conferenza di servizi.

    Caio si costituiva in resistenza. Rilevato che Tizio non aveva notificato il

    ricorso a Mevio, eccepiva l’inammissibilità dell’impugnativa per carenza di

    interesse ad agire e assenza di un contraddittore necessario. Nel merito,

    affermava la conformità dell’operato dell’Amministrazione al Codice della

    navigazione e alle relative norme attuative e la superiorità tecnica della sua

    proposta rispetto a quelle dei concorrenti. Nel concludere per la reiezione del

    ricorso, chiedeva al giudice adito, ove necessario, di disporre consulenza 

    tecnica o verificazione per accertare quale delle due proposte fosse

    maggiormente rispondente all’interesse pubblico relativo alla più proficua

    gestione del bene demaniale.

    Mevio spiegava intervento autonomo. Aderiva espressamente alle censure di

    Tizio dirette a dimostrare l’illegittimità dell’avviso pubblico. Concludeva per

    l’annullamento dell’avviso, con declaratoria dell’obbligo del Comune di

    rieditare la procedura competitiva. In subordine, domandava l’estensione

    dell’incombente istruttorio richiesto da Caio anche alla propria proposta.

    Nel corso dell’udienza pubblica i difensori del Comune e di Caio sostenevano

    l’inammissibilità dell’intervento di Mevio, titolare di un diretto interesse ad

    agire che lo avrebbe legittimato alla proposizione di una impugnativa

    autonoma, non tempestivamente proposta.

    **********

    Il candidato/la candidata rediga la sentenza nella parte in diritto e nel

    dispositivo. Il ricorso va risolto seguendo l’ordine logico di trattazione in tutti i

    profili di rito, anche sollevabili d’ufficio dal giudice adito, e nel merito, pure se

    uno dei profili in rito fosse assorbente.

  • 5. Preparazione al concorso

  • 6. Vademecum per gli orali

    A cura di Paolo Nasini e Roberto Lombardi


    Premessa generale.

    E’ probabile che molti di coloro che hanno appena saputo di avere superato gli scritti del concorso per referendario TAR stiano già studiando e abbiano le idee chiarissime su come affrontare gli orali.

    Questo vademecum si propone pertanto di fornire qualche indicazione e suggerimento (speriamo utili) per coloro che hanno invece avuto un momento di comprensibile sbandamento nell’organizzazione iniziale del loro “viaggio” verso la prova finale del concorso.  

    Intanto, occorre acquisire consapevolezza di avere già realizzato un risultato straordinario e che manca davvero poco al traguardo finale.

    Superare lo scritto di un concorso pubblico è sempre difficile e diventa “eccezionale” quando riguarda una delle magistrature, non importa quale tra ordinaria, contabile o amministrativa, ognuna di queste nascondendo insidie e difficoltà specifiche. 

    E’ normale che alla immediata scossa adrenalinica positiva della scoperta di avere superato lo scritto si associ quasi subito lo sgomento provocato dalla domanda…e ora?

    Questo vale soprattutto per chi non ha avuto modo di affrontare in precedenza una prova orale multidisciplinare o complessa come quella prevista, ad es., per la magistratura ordinaria; ma anche chi in passato ha già sostenuto, magari molti anni prima, prove del genere, può sentire i polsi tremare, a fronte dello studio per un orale così articolato.

    Certamente, c’è un dato oggettivo che gioca a sfavore di tutti i concorrenti all’orale: il tempo, che è normalmente molto ristretto tra la comunicazione degli esiti dello scritto e l’orale; a questo si associano anche le maggiori o minori difficoltà gestionali che ciascuno, per motivi lavorativi, personali o familiari, deve affrontare per potere preparare in modo adeguato una prova come quella orale.

    Tuttavia, a volte, un tempo esiguo costringe a raccogliere subito e con più forza tutte le energie disponibili, consentendo anche di non affondare in un mare ingovernabile di nozioni.

    Occorre inoltre tenere presente che la Commissione di concorso è la prima a conoscere la difficoltà costituita dal dovere raggiungere una preparazione organica e minuziosa in un tempo così ristretto. 

    Il presupposto fondamentale di partenza, da un punto di vista psicologico, è dunque la consapevolezza di avere già dimostrato, tramite l’accesso al concorso e il superamento degli scritti, di essere bravi, e che il valore di base – di cui certamente terrà conto la Commissione di concorso – deriva non solo da ciò che si è studiato per lo scritto, ma anche dalla specifica esperienza tecnico-giuridica che è stata acquisita nel corso degli anni nello svolgimento delle rispettive attività professionali. 

    Sotto questo profilo, ognuno dei candidati agli orali ha punti di forza e debolezza, materie ostiche e meno ostiche, ma è una prova che tutti possono tranquillamente superare. 

    Successivamente, quando sarete diventati Magistrati amministrativi, verificherete con i vostri stessi occhi che tanti di quelli che sono già riusciti a superare il concorso (tra cui chi vi scrive…) non sono classificabili come geni, e che c’è sempre un collega più preparato e bravo di noi.

    Il problema è capirlo adesso, prima degli orali, e non chiedere troppo a se stessi.

    Non è necessario né utile.

     

    Primo punto: lavorare sulla testa. 

    La prova orale di un concorso, a differenza dello scritto, non testa il grado di approfondimento giuridico che su una data tematica ci si aspetta dal concorrente, ma è specificamente rivolta a far emergere, da un lato, il grado di conoscenza generale che il candidato dimostra nella varie materie di concorso, nel senso di nozioni connesse a istituti e concetti, e, dall’altro lato, la capacità di “tenuta mentale” del candidato. 

    In questo senso, quindi, è necessario preliminarmente lavorare sulla propria testa e sulla capacità di conservare un relativo grado di “tranquillità” sia nel corso della preparazione della prova che al momento dell’orale.

    E’ molto più importante essere concentrati e non farsi prendere dal panico durante l’interrogazione che sapere tutto.

    Studiare, quindi, ma non “ammazzarsi”. Ritagliarsi durante la giornata sempre un piccolo spazio per sé, al di fuori dello studio, e cercare di prepararsi mentalmente a rispondere, in sede di esame, sempre e comunque, attingendo a ciò che si sa.

    Sotto altro profilo, occorre fare su se stessi un piccolo lavoro da “psicologi”, per abituarsi ad individuare immediatamente le caratteristiche del proprio “nemico”. 

    Non tutti i commissari sono uguali e hanno il medesimo approccio, non tutte le domande sono identiche: ci sono quelle strettamente nozionistiche e quelle che sono costruite per far ragionare il candidato e a volte per consentirgli comunque una risposta, che magari viene data dallo stesso commissario, una volta che il candidato abbia impostato il ragionamento o abbia tentato comunque di argomentare razionalmente la risposta stessa.

    Ogni commissario è diverso ma TUTTI i commissari non amano il candidato presuntuoso o arrogante: predisporsi dunque ad un atteggiamento umile, e a convenire con il soggetto che interroga sulla soluzione di un quesito – quando lo si vede irremovibilmente orientato verso una certa direzione interpretativa – anche se non si è convinti di tale soluzione.

    Non c’è niente di più sbagliato che iniziare una piccola o grande polemica durante un orale. Avrete altre occasioni in cui far valere le vostre tesi, una volta diventati Magistrati amministrativi.

     

    Secondo punto: l’approccio alla preparazione. 

    L’approccio alla prova orale è “orizzontale” e non “verticale” (come avviene per lo scritto): non si chiede un estremo approfondimento, ma di essere in grado di muoversi tra i vari istituti delle diverse materie in modo da saperli definire e sufficientemente descrivere. 

    L’approfondimento verticale, ovviamente, può rilevare ai fini di conseguire un bel voto, ma ciò non deve andare a discapito di una sufficiente conoscenza generale degli istituti delle diverse materie, perché la domanda che può capitare può essere anche molto “particolare”.

    Come detto, il tempo a disposizione è poco. 

    Quindi, se da un lato può venire certamente in gioco il bagaglio di conoscenze pregresse che ciascun concorrente, in vario modo, ha acquisito, dall’altro occorre comunque fare un lavoro di sistemazione organica delle nozioni da imparare per ogni materia. 

    Fatta eccezione per coloro che, per ragioni diverse, abbiano mantenuto o addirittura implementato nel tempo lo studio di tutte o buona parte delle materie da portare all’orale, la normalità statistica vede i singoli concorrenti avere maggiore “confidenza” con una, due o tre materie, con conseguente necessità di colmare il prima possibile il gap con le altre. 

    In questo senso, prendendo a riferimento l’ipotesi, più frequente, di chi non ha una preparazione trasversale minima, e tenuto conto del poco a tempo a disposizione, i libri utilizzabili per le materie che non sono state già oggetto di approfondimento non possono essere i “maximanuali” o anche solo alcuni manuali universitari complessi, ma occorre rivolgersi, in linea di principio, verso i “compendi”. 

    D’altra parte, ogni materia ha la sua specificità.

    Se per il diritto amministrativo non è possibile fare sconti, in quanto la materia va conosciuta il più possibile in modo approfondito, tanto nell’ambito sostanziale che processuale, altre materie, come in parte lo stesso diritto privato – che comprende al suo interno di tutto, compresi i principali istituti del diritto commerciale -, per la loro ampiezza, pretendono più che altro un adeguato bagaglio trasversale di “nozioni definitorie”, in modo da potere rispondere, quantomeno in prima battuta, a qualsiasi domanda.

    Ci sono poi materie, come il diritto costituzionale, che nascondono ulteriori insidie, perché, se anche per queste vale, in via di principio, il consiglio di un approccio di studio tendenzialmente “orizzontale”, l’eventuale presenza in commissione di professori esperti della materia può determinare la proposizione di domande anche particolarmente specifiche e settoriali.

    Ancora, vi sono materie che si scindono al loro interno in più parti, come diritto finanziario e scienze delle finanze; in questi casi, la parte generale della componente portante della “materia” (ad esempio, il diritto tributario) impone lo sforzo di studio maggiore, al fine di cercare di costruire un bagaglio di nozioni definitorie per ogni argomento; per la parte speciale, invece (ad esempio, i singoli tributi), è opportuno crearsi da un lato uno schema definitorio per ogni tipologia di imposta o tassa che può venire in gioco (non procedere ad uno studio approfondito, da es., dell’Irpef, ma saper descrivere, per altro verso, anche cos’è la TOSAP); per la parte “economica”, infine (contabilità pubblica e scienze delle finanze), è sufficiente acquisire nozioni di base comunemente sintetizzate negli appositi “compendi” in circolazione, senza andare troppo per il sottile.

    Ci sono infine le materie di “contorno”, come l’economia politica, che però possono dare molti problemi di studio - perché del tutto anomale rispetto al “tipo” ordinario di preparazione del giurista – e creare qualche grattacapo in sede di orale, a causa delle eventuali domande “strane” dei commissari.

    Niente panico, però. Occorre ricordare che in queste particolari materie le domande sono quasi sempre finalizzate a testare la capacità di ragionamento del concorrente e che basta sapere impostare un discorso sensato e non entrare in contrasto con il commissario per uscire indenni dalla specifica interrogazione.


    Terzo punto: lo studio pratico delle singole materie.

    Ordinariamente, la prova orale comincia con domande sulle materie oggetto delle prove scritte, in particolare diritto privato e diritto amministrativo.

    Sono tutte e due materie complesse e il tempo per lo studio è poco. D’altra parte, una buona performance in diritto civile e diritto amministrativo (che comprende ovviamente, in questa fase, anche il diritto processuale amministrativo) mette al riparo da sgradite sorprese nella votazione finale.

    Quindi, cosa ripetere e su quali testi studiare?

    In linea di principio, la regola aurea è sempre quella di non abbandonare i testi sui quali si è già studiato per gli scritti e sui quali si ha più dimestichezza. Non c’è tempo per ricominciare da zero.

    Accanto alla prosecuzione dello studio e alla ripetizione della materia sui libri che già si hanno a casa, una buona idea può essere quella di acquistare, per il diritto amministrativo, un manuale sintetico di recentissima pubblicazione, che possa “proteggere” da domande su modifiche normative avvenute negli ultimi mesi.

    In questo particolare concorso, tra la preparazione per le prove scritte e la prova orale c’è stata di mezzo l’era covid-19, che ha prodotto una serie di norme emergenziali, sia sul piano sostanziale che sul piano processuale, che non possono essere ignorate.

    Sui siti istituzionali (ad esempio, senato.it) si trovano alcuni documenti interessanti che riepilogano in modo sintetico gli strumenti normativi utilizzati per fronteggiare la pandemia.

    Anche su questo sito, peraltro, vi sono alcuni articoli, che segnaliamo di seguito, che possono servire per un approfondimento veloce ed efficace di alcune tematiche di fondo: 

    https://www.primogrado.com/la-guerra-di-competenze-tra-stato-e-regioni

    https://www.primogrado.com/udienza-da-remoto-e-contraddittorio-orale-una-prassi-quasi-consolidata

    https://www.primogrado.com/emergenza-epidemiologica-il-potere-organizzativo-e-coercitivo-della-pubblica-amministrazione


    Per il resto, è molto utile – soprattutto in carenza di tempo adeguato per uno studio approfondito – andarsi a rileggere e memorizzare direttamente alcuni testi legislativi fondamentali per lo studio del diritto amministrativo, e in particolare la L. n. 241 del 1990 (le domande su singoli istituti del procedimento amministrativo sono frequentissime) e il codice del processo amministrativo.

    Stesso discorso vale per il diritto privato, dove una rilettura del codice, quanto meno nella parte sulle obbligazioni e sui contratti in generale, oltre che sui fatti illeciti, può risultare utile dal punto di vista della fissazione veloce di alcuni principi fondamentali.

    L’orale non è lo scritto, e qualche nozione codicistica a memoria può aiutare nella risposta.

    Una buona tecnica di memorizzazione può altresì risultare, nello studio “congiunto” delle due materie (civile e amministrativo), quella di mettere a confronto gli istituti di confine, sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista processuale (ad esempio, esecuzione e ottemperanza, risarcimento del danno nel processo civile e nel processo amministrativo, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, violazione delle distanze e abuso edilizio, tutela del possesso, autotutela esecutiva e occupazione a fini espropriativi, legittimo affidamento e responsabilità precontrattuale).

    Sotto il versante processuale, una buona riuscita dell’orale non può prescindere da uno studio approfondito del diritto processuale civile (da effettuare ex novo e possibilmente su un manuale di livello, tipo Mandrioli), che, oltre ad essere una materia specifica della prova finale, si può “inserire” anche nell’interrogazione di diritto (processuale) amministrativo, perché, a parte alcune significative differenze, il codice del processo amministrativo contiene un rinvio generalizzato al codice di procedura civile (art. 39 c.p.a.)

    E’ inevitabile dunque che, da un punto di vista di ordine e sistematica di studio, l’approfondimento del codice del processo amministrativo vada di pari passo con l’approfondimento dello studio del diritto processuale civile, nel cui ambito devono essere “digeriti” necessariamente alcuni passaggi conoscitivi fondamentali, quali ad esempio, le condizioni dell'azione, l’introduzione e l’istruzione nel processo di cognizione davanti al tribunale, la sospensione, interruzione ed estinzione del processo, i principi generali delle impugnazioni, il ricorso per cassazione, i procedimenti sommari (in particolare, il procedimento di ingiunzione), l’arbitrato e i nuovissimi “procedimenti collettivi”/class action (per i quali potete trovare una esaustiva sintesi in questo sito nella pagina “processo, principi e riforme”, all’interno della voce “ordinamento e deontologia”).

    Altro puntello essenziale della preparazione, con riferimento a queste prime materie (che abbiamo detto essere diritto civile, diritto amministrativo e diritto processuale civile), è una rilettura dei principi espressi dalle Adunanze plenarie del Consiglio di Stato negli ultimi due anni.

    Nella home del sito trovate una pagina dal titolo “i Principi dell’Adunanza plenaria”, in cui è riportata una fedele sintesi delle Adunanze Plenarie dell’anno 2020.

    Il consiglio è comunque di non diffondersi eccessivamente, per la loro complessità, nella lettura diretta delle Adunanze – qualora non ci si fidi, anche per problemi di memorizzazione, delle sintesi in circolazione -, e di schematizzare su un file a parte il sunto dei principi espressi da ognuna di loro, di modo da poterli poi riguardare velocemente qualche giorno prima dell’orale.

    Infine, sulla tematica specifica della responsabilità della pubblica amministrazione, che è stata oggetto di una recentissima Adunanza Plenaria (n. 7 del 2021) si segnala il seguente link per un approfondimento esaustivo: https://www.primogrado.com/la-responsabilita-della-pubblica-amministrazione


    Per la materia di scienza delle finanze e diritto finanziario, accanto allo studio del testo (o testi) studiati per gli scritti, magari accompagnati, come visto, da compendi sulla parte speciale e sulla parte “economica”, può essere utile dare un rapido sguardo, a scopo di “ripetizione”, ai contributi che sono riportati (divisi tra vere e proprie “lezioni” e “approfondimenti”) in questa pagina, nella voce “5. Preparazione del concorso”. 

    Al diritto costituzionale e al diritto del lavoro (fermo restando quanto detto sull’eventuale insidiosità di alcune domande fatte da specialisti della materia), bisogna dedicare uno spazio di tempo non eccessivo nell’economia complessiva della preparazione, perché spesso non sono segmenti di interrogazione soggetti ad un approfondimento, in sede di orale, paragonabile a quello dedicato a diritto privato e diritto amministrativo.

    Per entrambi è indicato un qualsiasi manuale/manuale breve/compendio tra quelli più aggiornati in circolazione, accompagnato, per il diritto costituzionale, da una rilettura meditata della Carta costituzionale e delle principali leggi costituzionali sul funzionamento e sui poteri della Corte costituzionale (ad esempio, legge costituzionale n. 1 del 1953 e legge costituzionale n. 1 del 1989).

    Su internet, in ogni caso, si trovano molti approfondimenti interessanti e “chirurgici” sulla materia costituzionale, tra cui, a mero titolo esemplificativo, segnaliamo il seguente link: https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/istituzioni/le_funzioni.do


    Su questo sito, infine, è possibile approfondire, quali tematiche di indubbia attualità, alcuni interessanti orientamenti della Corte costituzionale in materia di vaccini e di cognome, ai seguenti link:

    https://www.primogrado.com/vaccino-e-covid-19-obbligo-raccomandazione-o-libero-arbitrio

    https://www.primogrado.com/il-cognome-come-paradigma-della-irragionevole-discriminazione-parita-tra-i-genitori-o-interesse-esclusivo-del-figlio

          

    Quanto al diritto del lavoro, va ricordato che tale materia contempla anche il diritto sindacale: vanno quindi studiati compendi che diano conto anche di tale “sottomateria”.

    Ed ecco uno scoglio durissimo, per chi non ha fatto prima di superare gli scritti il pubblico ministero o il giudice ordinario: diritto penale e procedura penale.

    Anche qui il consiglio è di dedicare a queste materie un tempo proporzionalmente inferiore rispetto alle materie principali.

    Dovendole infatti approfondire con il rigore che viene richiesto, ad esempio, in sede di orale della magistratura ordinaria, è impossibile venirne a capo.

    Con un po’ di strategia, invece, si può raggiungere una dignitosa preparazione sulle questioni sostanziali e processuali più importanti del diritto penale, tenendo conto che dall’altra parte i commissari non hanno una specifica e/o attuale competenza in tali materie.

    Cosa fare allora? Innanzitutto, comprare un buon manuale “sintetico” per entrambe le materie.

    In secondo luogo, studiare soltanto gli argomenti più importanti. Meglio poche cose chiare in mente che il caos più totale. Ricordatevi che non sono queste due le materie che determinano il superamento degli orali. Vi troverete inoltre probabilmente a fronteggiare domande generiche su argomenti ampi, che potrete gestire senza eccessiva precisione e approfondimento nelle risposte.

    Per quanto riguarda il diritto penale, una buona conoscenza della parte generale può passare anche da una lettura dei singoli articoli del codice (dall’art. 1 all’art. 240-bis c.p.), associata ad una schematizzazione dei principi fondamentali del nostro sistema penale (principio di legalità, tassatività, offensività, colpevolezza…) e ad una analisi della fattispecie generale di reato (elemento oggettivo e soggettivo, e quindi dolo, colpa, nesso di causalità, evento, condotte omissive, circostanze, concorso di reati e concorso di persone).

    La parte speciale può invece essere suddivisa per tipologia di bene offeso, senza scendere troppo nei dettagli delle singole fattispecie (ad esempio, cosa e quali sono i principali reati contro la persona, contro il patrimonio, contro il buon andamento dell’amministrazione, etc.), riservando, se possibile, un occhio di riguardo più dettagliato ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati contro l’amministrazione della giustizia e ai reati contro la fede pubblica.

    Sul sito, nella parte di “giurisprudenza penale”, troverete la descrizione di alcuni tra i reati che sono di maggiore interesse generale.

    Si consiglia altresì la lettura degli articoli contenuti nei seguenti link:

    https://www.primogrado.com/traffico-di-influenze-illecite-e-traffico-di-fumo-alla-ricerca-di-una-tipicita-di-raffronto

    (diritto penale)

    https://www.primogrado.com/il-rimborso-delle-spese-legali-a-favore-dellimputato-assolto-nel-processo-penale

    (novità in materia di procedura penale).


    Attenzione a cogliere le connessioni tra il diritto amministrativo e alcuni istituti penalistici, che possono venire in rilievo nelle domande per l’esperienza “sul campo” dei Commissari.

    A titolo esemplificativo, sono da citare:

    - reati “ostativi” nel diritto dell’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998);

    - rapporti tra riabilitazione, estinzione del reato e procedure di evidenza pubblica e/o autorizzazioni e licenze;

    - incidenza delle condanne penali sull’esclusione dagli appalti e ai fini di informative antimafia;

    - rapporti tra sanzioni penali e sanzioni amministrative; 

    - incidenza del procedimento penale sul procedimento disciplinare.

    Per quanto concerne poi la procedura penale, non è possibile tralasciare i seguenti argomenti:

    - i soggetti del processo;

    - mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova;

    - indagini preliminari e udienza preliminare;

    - procedimenti speciali;

    - regole fondamentali del dibattimento (cross examination e acquisizione di atti delle indagini preliminari);

    - principio del ragionevole dubbio e presupposti per la condanna;

    - formule di assoluzione;

    - appello e revisione del processo.

    A volte il diritto processuale civile e il diritto processuale penale vengono considerate dalle Commissioni come una “materia unica”, nel senso che vengono fatte domande su argomenti “a cavallo” (ad esempio, la facoltà di astensione dalla testimonianza).

    Restano infine il diritto internazionale privato, il diritto internazionale pubblico e l’economia politica.

    Tre compendi possono bastare. Il vostro esame orale sta finendo, e avete ormai il polso della situazione. L’unica preoccupazione deve essere quella di non concludere la prova restando a bocca aperta.

    Avete fatto quanto potevate fare, e, nella maggior parte dei casi, continuando anche a lavorare.

    Di più non dovete chiedere a voi stessi.

    Se proprio avete modo e tempo per approfondire, sarà sicuramente apprezzata, anche per la vostra futura carriera di Giudice amministrativo, una solida conoscenza dei meccanismi di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, degli organi e delle competenze dell’Unione europea, oltre che del rapporto tra fonti nazionali e fonti di diritto unionale o eurounitario che dir si voglia.

    Ma questa conoscenza l’avrete già sicuramente acquisita studiando il diritto amministrativo, per cui…


    Quarto punto: consigli pratici di “chiusura” 

    Se non vivete a Roma, è consigliabile trovarsi una sistemazione pre-concorso che abbia il necessario requisito della “tranquillità” e trasferirvisi almeno un giorno prima dell’orale. Può essere utile stemperare la tensione con una misurata passeggiata a piedi prima della prova e chiudere con un certo anticipo i libri per garantire a sé stessi un minimo di riposo mentale. Difficile che nelle ultime ore si recuperi una preparazione imperfetta, più facile invece mandare definitivamente in tilt il cervello, che deve essere invece il vostro principale alleato e garantirvi lucidità e reattività.   

    Per coloro le cui date orali non sono coincidenti con i primissimi appelli, è bene comunque cercare di arrivare all’inizio delle prove orali avendo affrontato adeguatamente tutti gli argomenti come se si dovesse essere interrogati per primi. 

    Ciò in quanto, in questo modo, è possibile “ricalibrare” e maggiormente approfondire lo studio negli ultimi giorni in considerazione della tipologia delle domande e dell’approccio della commissione, per come si evidenzierà nel corso dell’audizione dei primi concorrenti.

    Non c’è più nulla da aggiungere, se non un grandissimo in bocca al lupo a tutti, con la certezza di rivederci presto come Colleghi nelle aule dei Tribunali amministrativi regionali!



E dopo il concorso...

...complimenti e buona lettura!


QUADERNO DEL REFERENDARIO

APPENDICE AL QUADERNO


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