Rinvio dell'udienza di merito nel giudizio amministrativo ed economia processuale

a cura di Federico Smerchinich • 28 settembre 2026
L’istituto del rinvio è diffuso in tutte le branche dell’ordinamento processuale quale strumento per organizzare il giudizio scandendo le varie fasi (ad esempio nel processo civile), per consentire alle parti di meglio esplicitare il diritto di difesa su documenti o atti difensivi nuovi, o per prendere tempo nell’attesa di risolvere un incombente processuale (es. consulenza tecnica, modifica dell’organo giudicante), o per attendere che le parti trovino una soluzione stragiudiziale (conciliazione o transazione). Nell’ambito del giudizio amministrativo, il rinvio viene utilizzato diffusamente per consentire alla parte ricorrente di presentare motivi aggiunti su documenti sopravvenuti o perché la pubblica amministrazione preannuncia di voler adottare nuovi provvedimenti che possono incidere sull’andamento del giudizio stesso.
Eppure, pur essendo uno strumento processuale previsto per legge, spesso l’istituto del rinvio viene anche utilizzato dalle parti a scopi strategici per dilazionare il giudizio, sfruttando il tempo a proprio vantaggio, domandando il rinvio sulla base di atti adottati a ridosso delle udienze, per evitare una decisione da parte del TAR e godere dell’ulteriore tempo che trascorrerà prima della successiva udienza. Caso tipico è ad esempio quello dei concorsi universitari, dove la concessione di un rinvio per esigenze dettate dall’Università non farà altro che consentire al vincitore di godere degli effetti derivanti dalla sua vittoria, benché sub iudice (salvo, ovviamente, la concessione di una tutela cautelare nel frattempo). Ugualmente, potrebbe avvenire nell’ambito dei giudizi sui contratti pubblici, dove la dilazione del giudizio amministrativo potrebbe portare alla proroga dell’aggiudicatario uscente. [1]
Proprio per evitare la strumentalizzazione dell’istituto del rinvio – comunque rimesso alla discrezionalità del giudice, salvo i casi tipici come la necessità di motivi aggiunti di cui è detto – il legislatore è intervenuto nel 2021 sull’art. 73 c.p.a. per rendere ancora più rigorosa la concessione di un rinvio della trattazione. [2]
Così, l’art. 73, comma 1-bis, del c.p.a. prevede, con l’obiettivo di promuovere l’uso efficiente e razionale della risorsa giurisdizionale, che “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza…”.
Interessante notare come sia lo stesso legislatore a considerare l’ipotesi di un rinvio come un fatto eccezionale, in una configurazione processuale giocata su un’unica udienza di merito, oltre all’eventuale fase cautelare antecedente.
Come recentissimamente ci ricorda il TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 13.07.2026 la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che tale ipotesi ricorre solo in presenza di “...gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti.” [3]
Come può notarsi, dunque, la giurisprudenza, oltre a richiedere l’eccezionalità del caso concreto, ha individuato degli elementi indiziari per giustificare una decisione di rinvio che devono essere “gravi” e “idonei” in un rapporto di bilanciamento con il diritto di difesa e l’interesse pubblico.
Alla luce di questo principio e in coerenza con la ratio sottesa alla norma, il TAR Catania sopra citato precisa che le parti avrebbero solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell’udienza, spettando ad esse la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzioni di esse, del diritto di difesa in giudizio; la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, invece, compete al giudice, il quale è investito del compito di conciliare e coordinare la tempistica processuale con l’esercizio del diritto di difesa.
Parrebbe affermarsi che il procedimento di rinvio si gioca su due piani: uno principale di individuazione dell’eccezionalità del caso concreto; uno subordinato legato alla sussistenza degli elementi indiziari di gravità e idoneità a cui si è accennato.
Quindi, una volta accertato quanto sopra, la partita del rinvio si gioca nel rapporto tra disponibilità delle pretese sostanziali e organizzazione delle tempistiche processuali, come fatto dai giudici del TAR Catania nella decisione richiamata, dove è stato negato il rinvio richiesto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale in quanto non si è ritenuto che sussistessero i “casi eccezionali” per disporre il rinvio della trattazione della causa, atteso che le fondamentali esigenze di diritto di difesa di tutte le parti risultavano essere salvaguardate; in più, "calandosi" nel caso concreto, il TAR ha rilevato che l’evidenza fattuale posta a sostegno dell’istanza di rinvio – ossia la definizione ritenuta prossima del procedimento di cui all’art. 6, comma 15, della L. n. 84/1994 e il conseguente ampliamento dei limiti territoriali della circoscrizione dell'Autorità – nulla aggiungeva, ai fini della necessità di garantire il suddetto diritto di difesa a tutte le parti processuali, a quanto già ampiamente controdedotto dalla stessa Autorità al fine di replicare alle censure di merito sollevate da chi ricorreva in giudizio. In definitiva, per il giudice, la causa conteneva già tutti gli elementi per poter addivenire a una decisione completa della materia.
Un’argomentazione condivisibile, che rispecchia chiaramente il senso della norma, e che ci si auspica possa trovare maggiore utilizzo nell'ottica di economia processuale.





[1] Importante, comunque, precisare che il giudizio amministrativo in generale, ma quello sui contratti pubblici in particolare, gode di tempistiche di decisione del primo grado e dell’appello nettamente inferiore a quanto avviene in ambito civile o penale. Nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, il Presidente del Consiglio di Stato ha affermato che “nei processi in materia di appalti pubblici, nel 2025 la durata media di un giudizio è stata di 107 giorni in primo grado e di 157 giorni in appello”.
[2] Si consideri che queste necessità sono derivate anche dal periodo PNRR e post Covid per accelerare la decisione dei giudizi raggiungendo gli obiettivi di deflazione del contenzioso condivisi a livello europeo. Non a caso, nello stesso periodo, con l’art. 12 ter d.l. n. 68/2022, era stato creato un rito ad hoc superaccelerato proprio in materia di affidamenti PNRR.
[3] cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 4 giugno 2026 e la giurisprudenza ivi citata: Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2025, n. 8526; C.G.A.R.S., sez. giur., 31 gennaio 2022, n. 153; Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2026, n. 2319; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 17 giugno 2026, n. 11127; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2973