Diritto europeo

Corte giust. Ue, Grande sezione, 24.3.26, causa C-521/21 IL CASO E LA DECISIONE Nell'ambito di una causa in Polonia tra due imprenditori, in relazione a un credito derivante da un contratto di prestazione di servizi, il convenuto nel procedimento principale ha chiesto la ricusazione della giudice che era stata incaricata dell'esame di tale causa, sostenendo che la nomina di costei era da considerarsi invalida, in quanto conseguente a delibera adottata dal Consiglio nazionale della magistratura polacco nella sua nuova composizione, la cui conformità con la Costituzione era peraltro stata messa in dubbio, nel frattempo, tra l’altro, dalla Corte suprema amministrativa di quello stesso Paese. Il Giudice dinanzi al quale è stato sottoposto l'esame dell’istanza di ricusazione ha condiviso i dubbi espressi sulla nomina della Collega e ha deciso di sospendere il procedimento per interpellare la Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della procedura di nomina contestata, anche alla luce dell’interpretazione delle disposizioni nazionali applicabili, così come offerta sul punto dalla Corte costituzionale polacca. Il giudice del rinvio ha esposto, in particolare, che il Consiglio nazionale della magistratura polacco costituisce, in forza della Costituzione, un organo essenziale per l’autonomia del potere giudiziario, incaricato di assicurare la garanzia dell’indipendenza dei giudici e degli organi giurisdizionali. Tuttavia, l’attuale composizione e funzionamento di tale organo non soddisferebbero i requisiti previsti dalla Costituzione al fine di garantire che le proposte di nomina a un posto di giudice, che detto organo indirizza al presidente della Repubblica, provengano da un organo indipendente e rappresentativo della magistratura, dl momento che, secondo l’ultima modifica normativa, l’elezione dei quindici membri del Consiglio aventi la qualità di giudici ad opera della Camera bassa del Parlamento polacco, e non dei giudici stessi, avrebbe comportato una perdita di autonomia del potere giudiziario e una manifesta dipendenza di tale organo dai poteri legislativo ed esecutivo. Inoltre, il giudice del rinvio ha rilevato che l’esame dei ricorsi diretti contro delibere del Consiglio relative alle proposte di nomina a un posto di giudice è affidato alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche , composta esclusivamente da persone designate a seguito di un processo di nomina condotto dallo stesso Consiglio nella sua nuova composizione, di modo che non sarebbe possibile ritenere, secondo il Giudice del rinvio, che la citata Sezione di controllo presenti le garanzie di indipendenza richieste a un « giudice precostituito per legge ». In altri termini, non sussisterebbe alcuna possibilità reale di rimettere in discussione la regolarità del processo di nomina, e l’assenza di un ricorso effettivo “ sarebbe tale da suscitare, in modo sistemico, dubbi legittimi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati in esito a detto processo ”. La Corte di Giustizia ha preliminarmente rammentato che il principio della tutela giurisdizionale effettiva cui fa riferimento l’ articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali , firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed ora affermato all’ articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . Ha altresì ricordato, sempre preliminarmente, che ogni Stato membro, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «organi giurisdizionali» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, " soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza ”. Nel merito, il Giudice europeo ha innanzitutto dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta nonché il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro e alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo, interpretativa di tale normativa, che conferiscono una competenza esclusiva a un organo a statuire su un’istanza di ricusazione di un giudice fondata sulle condizioni di nomina del medesimo, privando al contempo tale organo della facoltà di esaminare una siffatta istanza qualora essa metta in discussione la legittimità della procedura di nomina di detto giudice. Spetta dunque all’organo giurisdizionale nazionale investito di una tale istanza di ricusazione da un lato di disapplicare la normativa in parola, come interpretata in tale giurisprudenza, e dall’altro di esaminare la legittimità della nomina di detto giudice, in particolare verificando che quest’ultimo soddisfi il requisito di un «giudice precostituito per legge» , e, se del caso, pronunciando la ricusazione del medesimo giudice, qualora le eventuali irregolarità che inficiano tale nomina implichino una violazione di tale requisito. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, infatti, le garanzie d’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo . La verifica della questione afferente alla corretta costituzione dell’organo giurisdizionale “ è necessaria per la fiducia che i giudici in una società democratica devono ispirare al cittadino ”. D’altra parte, il requisito di un «giudice precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, “ mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a far sì che tale materia sia disciplinata da una legge, adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza ”. Per ciò che concerne più specificamente il processo di nomina dei giudici , il Giudice adito, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, aveva già in passato dichiarato che tale processo costituisse un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, con inevitabili riflessi sulla reale indipendenza di un organo giurisdizionale, e valutazione complessiva da effettuare, ai fini di verificare se vi è stata violazione sotto tale profilo dell’indipendenza, “ di un certo numero di elementi che, considerati nel loro insieme, contribuiscono a suscitare, nella mente dei cittadini, legittimi dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici ”. Siffatta ultima valutazione complessiva spetta al giudice del rinvio, e tuttavia la Corte adita, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base agli elementi del fascicolo di cui disponeva, si è incaricata di fornire al giudice nazionale una serie di elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo, ricordando preliminarmente che il fatto che, sulla base della giurisprudenza della stessa Corte, non risulti che il Consiglio superiore della magistratura polacca presenti garanzie di indipendenza sufficienti per fugare qualsiasi legittimo dubbio sulla regolarità delle procedure di nomina dei giudici nelle quali essa interviene “ non è sufficiente, di per sé, per concludere nel senso di una violazione dei requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta ”. [1] D’altra parte, nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia, la circostanza dell’assenza di un ricorso effettivo avverso la nomina della magistrata ricusata alla funzione di giudice non è stata considerata condizione sufficiente, da sola, per pronunciare la ricusazione stessa. Infatti, al fine di valutare se i giudici soddisfino i requisiti di indipendenza e imparzialità e costituiscano un «giudice precostituito per legge», è stato detto che occorre esaminare, congiuntamente agli elementi relativi alla loro procedura di nomina, anche “ altri elementi contestuali rilevanti, effettuando una valutazione globale di tutti gli elementi che accompagnano la loro nomina ”. La Corte di Giustizia ha dunque valutato alcuni dati (tra i quali, il fatto che la giudice ricusata esercitava le funzioni di assistente principale di un giudice presso il Tribunale regionale di Poznań, aveva ricevuto un parere favorevole da tale Tribunale e dall’assemblea dei rappresentanti dei magistrati dei Tribunali circondariali di detto Tribunale regionale alla sua candidatura, e infine la non contestazione della nomina) che, unitamente alla mancata menzione di altri elementi rilevanti, non contribuirebbero “ a far sorgere dubbi legittimi nella mente dei cittadini quanto all’impermeabilità di detta giudice nei confronti di elementi esterni ”. In definitiva, pertanto, il Giudice europeo, pur lasciando a quello di rinvio l’onere di effettuare ulteriori verifiche sul punto, non ha direttamente constatato un’ulteriore circostanza di fatto e di diritto, oltre a quelle già evidenziate – che di per sé non sono state ritenute evidentemente sufficienti - tale da mettere in discussione l’indipendenza o l’imparzialità di tale giudice. [1] Successivamente alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale la Corte ha dichiarato, in sostanza, ai punti 201 e 386 della sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442), che la Repubblica di Polonia, avendo adottato e mantenuto in vigore norme nazionali che vietano, a pena di sanzioni disciplinari, agli organi giurisdizionali nazionali di verificare se essi stessi o i giudici che li compongono o altri giudici o organi giurisdizionali soddisfino i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione riguardanti l’indipendenza, l’imparzialità e la precostituzione per legge degli organi giurisdizionali e dei giudici di cui trattasi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza del principio del primato del diritto dell’Unione. Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza la Corte ha accolto la prima e la seconda censura dedotte dalla Commissione europea che vertevano, in particolare, sulla compatibilità con il combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, posizione 1070), che impedisce a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione relativi alla garanzia di un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», nonché dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, di tale legge, che consentono di qualificare come illecito disciplinare un siffatto esame (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 60). A tale riguardo occorre ricordare che la Corte è giunta a questa conclusione dopo aver sottolineato, in particolare, che l’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema esclude che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche possa, a seguito della trasmissione a tale Sezione, da parte di un altro organo giurisdizionale, di un’istanza relativa alla ricusazione di un giudice, esaminare tale istanza qualora quest’ultima riguardi l’accertamento e la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o la sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali [sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 198]. La Corte ha poi dichiarato, nella sentenza del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione) (C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 196), che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nella sua sentenza del 14 luglio 2021 la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei principi di autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione, con la conseguenza che un giudice polacco è tenuto a disapplicare le valutazioni derivanti dalla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 14 luglio 2021 nella parte in cui conferma il divieto, per qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, di verificare se un altro organo rispetti i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la garanzia di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.

Corte di Giustizia UE, Sez. II, 5.02.2026, nella causa C-810/24 IL CASO E LA DECISIONE Tutto inizia quando il Comune di Milano individua le linee di indirizzo per la realizzazione di “ progetti e iniziative volte alla rigenerazione di spazi pubblici urbani mediante l’individuazione di sponsor tecnici ”. Questa procedura avrebbe avuto inizio con la pubblicazione di un avviso per la presentazione di proposte. Dopodiché, una volta scelto il progetto migliore, sarebbe stata organizzata una gara per l’aggiudicazione della realizzazione del progetto, con possibilità del proponente di adeguarla alla migliore offerta. All’esito della gara, il Comune di Milano ha affidato il contratto a una società. Tuttavia, il raggruppamento promotore ha esercitato il diritto di prelazione adeguando la propria proposta a quella della società aggiudicataria e aggiudicandosi a sua volta la commessa. La società originaria aggiudicataria ha proposto ricorso al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso, e successivamente appello al Consiglio di Stato. Ebbene, il giudice di secondo grado, nel valutare la correttezza della sentenza di primo grado, dubita che l’ art. 183 d.lgs. n. 50/2016 , in materia di project financing , trasponga correttamente la direttiva 2014/23 e sia davvero legittimo. Infatti, il diritto di prelazione potrebbe falsare l’esito della gara quando il promotore se ne avvale: questi, pur non avendo ottenuto il contratto al termine della gara, potrebbe comunque divenire l’aggiudicatario effettivo, adeguando la sua proposta a quella individuata come la migliore. Questo meccanismo, secondo il Consiglio di Stato, sembra contrastare con il principio della parità di trattamento . Infatti, benché da una parte il diritto di prelazione potrebbe essere giustificato se letto alla luce del “ principio di sussidiarietà orizzontale ” ( art. 118 Cost. ), attuando una cooperazione per il raggiungimento dell’interesse pubblico, dall’altra parte potrebbe non essere proporzionato, premiando eccessivamente uno dei concorrenti. Il giudice del rinvio, alla luce di questi dubbi, ha ritenuto che il diritto di prelazione favorisca l’iniziativa del promotore, garantendogli che egli sarà aggiudicatario del contratto, anche se la migliore offerta è stata presentata da un altro candidato. Tale disposizione non premierebbe quindi necessariamente il soggetto che ha presentato l’offerta migliore per l’amministrazione e non delimiterebbe l’ambito di applicazione del diritto di prelazione. Quindi, il Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE per valutare la compatibilità tra il diritto di prelazione previsto dal legislatore nazionale (art. 183 comma 15 d.lgs. n. 50/2016) e il diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, nonché la direttiva 2014/23 e l’art. 12 della direttiva 2006/123. La Corte di Giustizia UE ha preliminarmente ritenuto che la concessione oggetto dell’affidamento rientri nell’ambito del diritto di stabilimento previsto dall’ art. 49 TFU , escludendo che la materia possa rientrare nell’alveo dell’art. 56 TFUE sulla libera prestazione di servizi. A questo punto, la Corte ha valutato se il diritto di prelazione possa costituire una violazione della parità di trattamento tra concorrenti. Il ragionamento sviluppato dal giudice europeo è interessante: in linea generale, il prezzo costituisce il criterio di aggiudicazione determinante in una gara d’appalto o concessione; il fatto che un’amministrazione aggiudicatrice tenga conto di una modifica apportata al prezzo proposto nell’offerta iniziale di un solo offerente avvantaggia quest’ultimo rispetto ai suoi concorrenti, violando il principio di parità di trattamento. In questo senso, il diritto di prelazione comporta che i prezzi proposti dagli offerenti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte non determinano la graduatoria definitiva: infatti, il promotore – e solo lui – può “superare” gli altri concorrenti in un secondo momento, allineandosi alle condizioni offerte dall’aggiudicatario iniziale. In questo modo, il promotore ha la possibilità di ottimizzare in un secondo momento la propria offerta a differenza degli altri offerenti che, per così dire, hanno un solo slot per indicare l’offerta definitiva (entro la scadenza originaria). In altre parole, tale diritto consente al promotore di modificare la sua offerta dopo il deposito delle offerte degli altri, il che è però vietato dal principio della parità di trattamento. La Corte ne conclude che il diritto di prelazione riconosciuto al promotore di una procedura di finanza di progetto viola non solo l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, ma anche l’ articolo 41, paragrafo 1, di tale direttiva , in forza del quale le offerte devono essere valutate «in condizioni di concorrenza effettiva». Peraltro, nessuna delle disposizioni di detta direttiva può essere interpretata nel senso che consente agli Stati membri e alle amministrazioni aggiudicatrici di derogare al principio della parità di trattamento, enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva e, pertanto, di giustificare il diritto di prelazione. A tale proposito, la Corte constata che il margine di discrezionalità riconosciuto all’amministrazione aggiudicatrice per l’organizzazione delle procedure di aggiudicazione di concessioni non può essere illimitato. In definitiva, la Corte afferma che il diritto di prelazione costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, sancita all’articolo 49 TFUE, in quanto può dissuadere operatori economici provenienti da altri Stati membri dal partecipare a una procedura di finanza di progetto. L’ultimo passaggio della sentenza affronta la materia anche da un’altra prospettiva: il diritto di prelazione attua il principio di sussidiarietà secondo l’art. 118 Cost. attraverso l’iniziativa del privato e un "rinnovamento" dell’amministrazione tramite l’acquisizione di nuove conoscenze, costituendo un incentivo per le imprese a beneficio dell’interesse pubblico. Tuttavia, uno scopo di questo tipo non può rientrare tra i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica che giustificano una limitazione della libertà di stabilimento ( art. 52 par. 1 TFUE ). Il principio di diritto espresso dalla Corte è, quindi, il seguente: “ L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara .” LE POSIZIONI DEI GIUDICI INTERNI E GLI EFFETTI DELLA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SUI CONTRATTI IN ESSERE Secondo il Giudice nazionale di primo grado, per analizzare la situazione di possibile violazione della parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura, con riferimento al profilo della previsione del diritto di prelazione, occorre comprendere la posizione delle parti nella procedura e la funzione svolta dall’indennizzo previsto per entrambe le parti. " Da un lato il promotore è in sostanza sicuro che la propria proposta verrà modificata dalla stazione appaltante in sede di predisposizione della gara oppure dagli altri partecipanti durante la gara, e quindi è consapevole che le proprie sorti dipendono da una scelta indipendente dalla propria attività. Egli affronta il rischio ideativo e quello di predisposizione dell’offerta (nel caso di partecipazione alla gara) e tale doppio rischio è “coperto” dalla facoltà di scegliere tra l’indennizzo o l’esercizio, in alternativa, del diritto di prelazione e rivendicare a sé l’aggiudicazione della gara adeguando la propria offerta a quella del concorrente vincente. Ne consegue che egli è sicuro che dall’offerta della sua iniziativa economica all’amministrazione non può derivargli un danno. Invece gli altri partecipanti alla gara partecipano alla gara affrontando solo il rischio di offerta – differenziandosi così dal promotore – ma colui che fa l’offerta migliore viene indennizzato per lo sforzo competitivo per i miglioramenti e gli eventuali vantaggi quali-quantitativi apportati al contratto di sponsorizzazione quando gli venga sottratta l’aggiudicazione per l’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore. Si trova quindi in una posizione diversa anche da quella degli altri partecipanti che non hanno diritto all’indennizzo ". Poiché dunque, a parere del TAR adito, sarebbe risultata evidente la posizione di non parità delle parti all’interno della gara - posto che il concorrente non proponente sostiene oneri per la partecipazione alla gara da considerarsi meno rilevanti rispetto a quelli sostenuti dal promotore -, il c.d. “ diritto di adeguamento ” non violerebbe, di per sé, il principio di parità di trattamento. Secondo il Giudice di secondo grado, invece, stabilito che il contratto de quo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 183 del codice dei contratti pubblici, relativo alla procedura di finanza di progetto, e, di conseguenza, nella nozione di «concessione» , ai sensi dell’ articolo 5 della direttiva 2014/23 , con necessitò che il bando di gara attribuisca al promotore il diritto di prelazione, era dubbio che la disposizione "contestata" trasponesse correttamente la citata direttiva dal momento che il promotore, avvalendosi del suddetto diritto, pur non avendo ottenuto il contratto al termine della gara, potrebbe divenire l’aggiudicatario effettivo con il semplice adeguamento della sua proposta a quella individuata come la migliore. Secondo il Consiglio di Stato, sembrerebbe dunque violato il principio della parità di trattamento, e ciò, sempre ove non si voglia ritenere il diritto di prelazione in discorso giustificato, sul presupposto che " la valorizzazione delle iniziative del settore privato costituisce l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito all’articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed è espressione di una modalità di cooperazione che può rendere più efficace la realizzazione degli interessi pubblici in termini di tempo e di risorse. Il diritto di prelazione promuoverebbe anche un rinnovamento dell’amministrazione attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze, proprie del settore privato, e costituirebbe uno stimolo per l’impresa ". Tuttavia, sempre secondo il Consiglio di Stato, occorrerebbe verificare se questo diritto non sia adeguato o proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, posto che esisterebbero "altri meccanismi" che potrebbero premiare l’iniziativa del settore privato, con effetti meno determinanti sull'esito della gara. D'altra parte, l’ articolo 183, comma 15, del codice dei contratti pubblici non presuppone necessariamente "il carattere innovativo della proposta", nè richiede " una trasparenza iniziale in ordine alla posizione privilegiata del promotore, posto che l’esistenza del diritto di prelazione è resa nota con l’avvio della gara successiva alla presentazione della proposta. Infine, detta disposizione non prevedrebbe il caso in cui vi siano più promotori che presentano una proposta ". In altri termini, la critica svolta dal Giudice nazionale di ultima istanza - puntualmente poi recepita dalla Corte di Giustizia, seppure sotto il profilo dell'impossibilità di modificare ex post il prezzo offerto - era non tanto sulla possibilità sic et simpliciter di introdurre uno strumento di "favore" per il promotore, quanto sull'individuazione di uno strumento "di favore" talmente ampio da travolgere, di fatto, l'esito ordinario di una gara di affidamento di una commessa pubblica. Tale circostanza si traduce, nella interpretazione infine data dai Giudici europei, in una limitazione ingiustificata della libertà di stabilimento, e obbliga le amministrazioni a riesaminare le posizioni dei partecipanti alle gare in corso, anche sospendendo l'esecuzione dei contratti già stipulati, quando, come nel caso in commento, l'aggiudicataria originaria si sia specificamente lamentata, nel suo ricorso giurisdizionale, dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore. Ciò, in ossequio al principio di effettività della tutela e del primato del diritto eurounitario.