L’autogoverno del Giudice amministrativo

L'autogoverno del Giudice amministrativo

  • NORMA ISTITUTIVA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

    LEGGE 27 aprile 1982 , n. 186

    Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.


    Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2020

    Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa


  • REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

    g.u. 13-2-2004 n. 36 - provvedimento del 6 febbraio 2004



    DISPOSIZIONI GENERALI


    Articolo 1

    Sede e Segretario del Consiglio di Presidenza


    1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha sede in Roma.

    2. Il Consiglio di Presidenza dispone dell’organizzazione necessaria per l’espletamento delle sue funzioni. A tale scopo è costituito un ufficio del Consiglio di Presidenza diretto dal segretario del Consiglio di Presidenza nominato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente tra i magistrati della Giustizia Amministrativa, con la qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale.

    3. La nomina del segretario avviene subito dopo la seduta di insediamento del Consiglio.

    4. È nominato segretario del Consiglio di Presidenza il magistrato che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Egli resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

    5. In caso di assenza è sostituito in questa funzione dal magistrato più anziano in ruolo tra i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza.

    6. Alle sedute del Consiglio partecipano inoltre anche il Segretario generale e i segretari delegati della Giustizia Amministrativa. La presenza del segretario generale o di un segretario delegato deve comunque essere sempre garantita.

    7. Il segretario del Consiglio cura la tenuta e la redazione del verbale del Consiglio di Presidenza.


    Articolo 2

    Organizzazione dell’ufficio del Consiglio di Presidenza


    1. L’ufficio del Consiglio di Presidenza è articolato in una struttura di segreteria del Consiglio e in un servizio per la documentazione, il contenzioso e la verifica.

    2. Il segretario del Consiglio sovrintende al funzionamento dell’ufficio.

     

    Articolo 2 bis 

    Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza


    1. L’Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza è ufficio di livello dirigenziale non generale posto alle dipendenze funzionali del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 

    2. All’Ufficio sovrintende funzionalmente il Segretario del Consiglio di Presidenza, assicurando il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia fissati annualmente dal Consiglio di Presidenza. 

    3. Il Segretario generale della Giustizia Amministrativa, sentito il Segretario del Consiglio di Presidenza, assegna all’ufficio i dirigenti e le unità di personale stabilite nella pianta organica eventualmente attingendo anche a personale comandato da altre amministrazioni e/o assunto con contratti a termine, di formazione o per collaborazioni coordinate a progetto.

    4. L’ufficio è articolato in due strutture, denominate “aree”, l’una per lo svolgimento di tutte le attribuzioni ed i compiti inerenti alla segreteria del Consiglio , l’altra per la documentazione, il contenzioso e la verifica.

    5. Il Segretario del Consiglio di Presidenza, sentiti i dirigenti assegnati all’ufficio, provvede annualmente a ripartire il personale in ciascuna delle strutture, curandone se del caso la turnazione anche al fine di far acquisire livelli omogenei di professionalità.

    6. All’ufficio servizi del Consiglio di Presidenza sono assegnati due magistrati amministrativi, nominati dal Consiglio di presidenza, su proposta del Segretario del Consiglio, con maggioranza pari a tre quinti; i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza restano in carica per tutta la durata del Consiglio e intervengono alle sedute delle commissioni consiliari in sostituzione del segretario del Consiglio, fatte salve le attribuzioni dei segretari delle Commissioni, disimpegnate dal personale assegnato dell’ufficio individuato con ordine di servizio annuale del competente dirigente.

     

    Articolo 3

    Componenti del Consiglio di Presidenza. 


    1. I componenti del Consiglio di Presidenza non possono essere autorizzati, dal medesimo Consiglio, ad assumere gli incarichi di segretario generale, capo dipartimento, capo di gabinetto e capo ufficio legislativo presso gli organi, gli enti e le istituzioni previsti dall’articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418. 

    2. Il Consiglio di Presidenza adotta un codice etico per i componenti del medesimo Consiglio. Entro la terza seduta successiva all’insediamento del Consiglio di Presidenza è eletto dai componenti aderenti al codice etico, se in numero superiore a sei, il comitato dei garanti, composto di quattro membri e presieduto dal Presidente del Consiglio di Presidenza, con il compito di dirimere eventuali questioni interpretative che sorgano nell’applicazione del relativo codice; la soluzione della questione è inserita tra le regole del codice etico. Al codice possono aderire, compatibilmente con la peculiarità delle rispettive funzioni, tutti i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, al Segretariato generale ed agli uffici centrali della Giustizia Amministrativa.

    3. Il Segretario del Consiglio di Presidenza:

    a) riceve in un apposito registro le spontanee adesioni al codice etico;

    b) cura la conservazione, l’aggiornamento e la pubblicità del codice etico;

    c) assicura, con apposita evidenza anche informatica, la completa pubblicità delle adesioni al codice etico.

    4.    I magistrati componenti elettivi effettivi ed il Segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione degli affari giurisdizionali e/o consultivi pari ad un terzo del carico di lavoro fissato dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercenti la stessa funzione; per i magistrati componenti supplenti l’assegnazione è pari alla metà; allo scopo di garantire ai componenti la partecipazione ai lavori del Consiglio di Presidenza, i carichi di lavoro sono concentrati in un’unica udienza, con conseguente partecipazione del magistrato ad un terzo delle udienze, per gli effettivi, e alla metà delle udienze per i supplenti; il carico di lavoro dei magistrati addetti, nominati previo interpello aperto a tutti i magistrati amministrativi, è ridotto nella misura di un terzo.


    Articolo 3 bis     

    Norma di coordinamento


    1. I componenti del Consiglio di Presidenza, il segretario generale e i segretari delegati della Giustizia Amministrativa, il segretario del Consiglio di Presidenza e i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza non possono prestare servizio nelle sezioni del Consiglio di Stato e del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, competenti a conoscere delle controversie riguardanti provvedimenti, atti e comportamenti del Consiglio di Presidenza.

    2. Quanto disposto dal comma 1 decorre dal 1° gennaio 2016.


    Capo II

    COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO


    Articolo 4

    Insediamento del Consiglio


    1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.

    2. Il Presidente nomina una Commissione per la verifica delle elezioni dei componenti il Consiglio, composta da tre membri: un magistrato del Consiglio di Stato, uno dei Tribunali amministrativi regionali ed uno eletto dal Parlamento, designandone il Presidente.

    3. Il Presidente, quindi, sospende la seduta e convoca immediatamente la Commissione per la verifica.

    4. La Commissione riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilità da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonché sui ricorsi proposti avverso le operazioni per l’elezione dei componenti eletti dai magistrati.

    5. Il Consiglio decide sulle proposte della Commissione.

    6. Subito dopo aver compiuto la verifica sulla sua composizione il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all’elezione del vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

    7. E’ proclamato eletto colui che abbia ottenuto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione, e, se necessario, a terza votazione, nella quale è proclamato eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti nella terza votazione, si procede alla votazione di ballottaggio. E’ proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità anche in questa votazione è proclamato eletto il più anziano di età.


    Articolo 5

    Presidente


    1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita ogni altra funzione connessa a tale attribuzione. Cura la sollecita definizione degli argomenti e la chiarezza delle deliberazioni assunte. 

    2. Nell’esercizio delle sue funzioni è assistito dall’ufficio del Consiglio di Presidenza.


    Articolo 6

    Vice presidente


    1. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa il vice presidente ne esercita tutte le funzioni.

    2. Ove, nel corso di una seduta del Consiglio da lui presieduta, il vice presidente debba allontanarsi temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza è assunta dal componente eletto dal Parlamento più anziano di età.

    3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del vice presidente, comunicata alla segreteria del Consiglio, il componente di cui al comma precedente apre la seduta e ne assume la presidenza.


     Articolo 7

    Componenti supplenti


    1. I componenti supplenti partecipano con diritto di parola alle sedute delle Commissioni e del Consiglio. In caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi del medesimo gruppo concorrono alla formazione del numero legale ed hanno diritto di voto. In tale caso la supplenza è assunta dal componente più votato nel medesimo gruppo di appartenenza.

    2. In caso di decadenza di un componente effettivo il supplente, individuato ai sensi del comma precedente, lo sostituisce sino alla proclamazione del nuovo effettivo.


    Articolo 8

    Sostituzione dei componenti per situazioni sopravvenute  


    1. In caso di perdita da parte di uno dei componenti eletti effettivi o supplenti dei requisiti di eleggibilità o di cessazione per qualsiasi causa dal servizio o di passaggio dal Consiglio di Stato ai Tribunali amministrativi regionali o viceversa, gli eletti appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono per il numero di suffragi ottenuti sono chiamati a far parte del Consiglio di Presidenza in loro sostituzione per il restante periodo.

    2. Qualora non vi siano o non accettino la carica candidati che seguono gli eletti nelle rispettive liste di appartenenza, si procede ad elezione suppletiva. Anche per queste elezioni si applica la norma prevista dal primo comma.


    Articolo 9

    Competenze del Consiglio


    1. Il Consiglio esercita le seguenti competenze:

    l) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni; 

    2) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

    3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti, per le questioni relative ai Tribunali amministrativi regionali, i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;

    4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Articolo 31 della legge 27.4.1982 n.186;

    5) stabilisce annualmente i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

    6) (abrogato) ;

    7) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell’ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

    8) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati e ne verifica il rispetto.

    2. Esso inoltre delibera:

    1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

    2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, richiedendo, ove necessario, ai sensi dell’Articolo5 del Testo Unico 26 giugno 1924 n.1054, il parere del Consiglio di Stato in Adunanza Generale;

    3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

    4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei Tribunali stessi;

    5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dall’osservanza dell’obbligo di residenza sempre che l’assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

    6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

    7) sui criteri per la formazione delle Commissioni speciali;

    8) sul collocamento fuori ruolo;

    3. Il Consiglio di Presidenza può disporre ispezioni sui servizi di Segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, affidandone l’incarico di norma ad almeno due dei suoi componenti.

    4. Il Consiglio inoltre:

    1) delibera il regolamento di autonomia finanziaria e quello di organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa, ai sensi dell’Articolo 53 bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n.186, come introdotto dall’Articolo20, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

    2) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Giustizia Amministrativa;

    3)  ove richiesto, esprime pareri su disegni o proposte di legge ovvero su ogni altro schema di atto normativo o provvedimento riguardante la Giustizia Amministrativa.

    4) esercita, in relazione all’Ufficio studi, massimario e formazione, le competenze previste dall’Articolo13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005  

    5. Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza da leggi o regolamenti o sottoposto al suo esame dal suo Presidente.


    Articolo 10

    Convocazione del Consiglio


    1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. L’ordine del giorno è comunicato a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della seduta. I documenti necessari per lo svolgimento della discussione dell’ordine del giorno devono essere a disposizione dei componenti entro lo stesso termine, in formato elettronico ovvero, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo presso la sede del Consiglio di Presidenza. 

    2. In caso di urgenza la convocazione e l’ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta.

    3. Di norma l’ordine del giorno contiene argomenti già esaminati dalle competenti Commissioni.

    4. Su ciascun argomento il Consiglio delibera, di norma, sulla base di una motivata proposta predisposta dalla Commissione competente.

    5. Il Consiglio è, inoltre, convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro venti giorni dalla richiesta. 


    Articolo 11

    Assegnazione degli affari alle Commissioni


    1. Il Presidente assegna per l’istruttoria a ciascuna Commissione permanente gli affari di sua competenza.

    2. La Commissione deve procedere tempestivamente all’esame degli affari assegnati.

    3. La Commissione può di propria iniziativa prendere cognizione di tutte le questioni rientranti nell’ambito della propria competenza. In caso di contrasto, si applica il comma 1. 

    4. Conclusa l’istruttoria degli affari presi in esame dalla Commissione il Presidente della Commissione stessa deve dare tempestiva comunicazione delle conclusioni a cui è pervenuta la Commissione e delle conseguenti proposte al Presidente del Consiglio di Presidenza, ai fini dell’iscrizione all’ordine del giorno.


    Articolo 12  

    Ordine del giorno


    1. Il Presidente dispone l’ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio in base alle comunicazioni dei Presidenti delle Commissioni circa gli affari il cui esame si sia concluso in Commissione.

    2. In ogni caso il Presidente, per motivi di urgenza, può sempre inserire all’ordine del giorno affari ancora non passati all’esame delle Commissioni, assegnandoli immediatamente alle Commissioni competenti e chiedendone l’esame prima della data fissata per la seduta del Consiglio.

    3. All’inizio di ogni seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta del Presidente o di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i suoi componenti aventi diritto al voto, può deliberare di aggiungere all’ordine del giorno altri argomenti. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l’argomento è rinviato ad altra seduta.

    4.   Oltre all’ordine del giorno ordinario di cui al primo comma è predisposto un ordine del giorno speciale, distinto nelle autonome sezioni di seguito elencate, nel quale sono inserite le proposte che sono state approvate con il voto unanime della Commissione, e per le quali nessun componente presente alla riunione abbia chiesto l’inserimento nell’ordine del giorno ordinario.

    - sezione a): proposte della Prima Commissione di presa d’atto o di non luogo a provvedere;

    - sezione b): proposte della Terza Commissione di designazione dei partecipanti a corsi, a seminari e a stages formativi all’estero, di presa d’atto o di non luogo a provvedere;

    - sezione c): proposte della Quarta Commissione di collocamento in congedo straordinario e aspettativa, di autorizzazione alla deroga dell’obbligo di residenza, di invio in missione, di collocamento a riposo e di presa d’atto di dimissioni dal servizio, di altre prese d’atto o di non luogo a provvedere.

    5. Sulle proposte contenute in ciascuna delle sezioni elencate al comma 4 il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente ne richieda la trattazione nelle forme ordinarie, prima dell’illustrazione della proposta da parte del relatore ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti eventualmente richiesti. La richiesta di trattazione in via ordinaria può anche essere avanzata con comunicazione scritta al Presidente e al Segretario almeno un giorno prima della data fissata per l’esame. In tale ipotesi, la proposta viene stralciata dall’ordine del giorno speciale e su di essa il Consiglio delibera con le modalità ordinarie nella stessa seduta.

    6. L’ordine del giorno speciale è comunicato a tutti i componenti nei termini e con le modalità previsti per l’ordine del giorno ordinario.


    Articolo 13

    Ordine dei lavori


    1. Nel corso della seduta, ogni punto all’ordine del giorno è esaminato secondo l’ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.

    2. Il Presidente della seduta, di propria iniziativa o anche su richiesta di un componente può decidere di modificare l’ordine di trattazione in relazione a punti connessi. Se vi sia opposizione o se il Presidente ritenga di non accogliere la proposta il Consiglio delibera a maggioranza sull’ordine dei lavori.


    Capo III

    Articolo 14

    Questioni relative al procedimento deliberativo


    1. Relativamente ad ogni argomento posto all’ordine del giorno, sono discusse e decise nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra:

    a) la questione pregiudiziale, specificatamente motivata, che sull’argomento non si debba discutere e deliberare;

    b) la questione sospensiva, quella, cioè, di rinvio della discussione o della deliberazione al verificarsi di scadenze determinate;

    c) le richieste che la discussione e la deliberazione siano rinviate ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.

    2. Successivamente, per ogni argomento vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e poi le questioni di  merito.

    3. I richiami al regolamento o sull’ordine delle votazioni hanno la precedenza su ogni altra questione e sono votati per alzata di mano.


    Articolo 15

    Discussione


    1. Il relatore designato ai sensi dell’articolo 27 comma 2 o, in mancanza, il Presidente di Commissione, introduce e conclude la discussione generale. 

    2. Ogni componente può intervenire secondo l’ordine di iscrizione una sola volta e per non più di cinque minuti. Lo stesso componente può nuovamente intervenire una sola volta per non più di cinque minuti dopo l’intervento degli altri componenti iscritti a parlare. Il Presidente può eccezionalmente derogare ai limiti di tempo degli interventi.

    3. Prima della chiusura della discussione generale ogni componente può presentare emendamenti al testo oggetto della discussione stessa chiarendone sinteticamente i motivi.

    4. Su ogni emendamento ogni componente può intervenire per non più di cinque minuti.

    5. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

    6. Ove in sede di discussione, tuttavia, emerga una posizione diversa in tutto o in parte dalla proposta della Commissione, questa deve essere formalizzata e motivata a cura dei proponenti in una proposta alternativa.


    Articolo 16

    Modalità delle votazioni


    1. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza di almeno nove componenti.

    2. Alle votazioni si procede di norma per alzata di mano. 

    3. Se lo richiedono almeno due componenti, si procede  per appello nominale. La votazione avviene per ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera con cui iniziare.

    4. Il Consiglio adotta a scrutinio segreto le deliberazioni aventi ad oggetto:

    a) i procedimenti disciplinari;

    b) i trasferimenti d'ufficio per ragione di incompatibilità ambientale; 

    c) le sospensioni cautelari dal servizio; 

    d) il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi; 

    e) l’accesso a qualifiche superiori; 

    f) la nomina a Consigliere di Stato;

    g) (abrogato)   

    In ogni caso delibera a scrutinio segreto quando lo richiedano almeno quattro componenti presenti. 

    5. È approvata la proposta che abbia accolto la maggioranza dei voti espressi ivi compresi gli astenuti o le schede bianche, salve le ipotesi di maggioranza qualificata; nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

    6. Nel caso in cui la proposta della Commissione, come eventualmente emendata, non sia approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, vengono poste in votazione nell’ordine, la proposta alternativa formulata in Commissione, se esistente, ovvero quella di cui all’Articolo 15 comma 6.

    7. In caso di mancata approvazione della proposta della Commissione o della mancata approvazione di quelle alternative, l’argomento posto all’ordine del giorno viene rinviato in Commissione.


    Articolo 17  

    Pubblicità delle sedute


    1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall’art. 16, comma 4, lett. a), b) e c).

    2. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno, limitatamente alle sedute pubbliche, è data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della Giustizia amministrativa mediante appositi avvisi da pubblicare sul sito internet della Giustizia amministrativa consultabile liberamente. 

    3. La partecipazione del pubblico alle sedute è consentita nei limiti della capienza della sala e previa identificazione dei richiedenti. Qualora le richieste siano superiori ai predetti limiti è data preferenza ai magistrati amministrativi, alle autorità pubbliche e ai giornalisti, laddove accreditati, salvo procedere, per il resto, secondo l’ordine delle richieste.

    4. Delle sedute pubbliche è consentita la ripresa audio, video e fotografica da parte di organi di stampa e comunicazione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di presidenza, sentiti i componenti, anche con modalità telematiche. L’istanza di autorizzazione è presentata almeno tre giorni prima. L’autorizzazione può essere negata per le ragioni di cui al comma 6.

     5. A cura del Segretario Generale si effettuano le riprese audiovisive delle sedute pubbliche, che vengono trasmesse sul canale riservato alla Giustizia Amministrativa. 

    6. Le riprese audiovisive e fotografiche di cui al comma 5 possono essere escluse per ragioni di ordine pubblico, di tutela della riservatezza o per altri gravi motivi con deliberazione del Consiglio di Presidenza su proposta di almeno quattro componenti del Consiglio. La proposta è discussa e votata in assenza del pubblico, immediatamente prima dell’esame della questione cui si riferisce. 


    Articolo 18  

    Verbale delle sedute


    1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale.

    2. Il verbale delle sedute pubbliche contiene:

    a. l’indicazione dei componenti presenti;

    b. la sintetica indicazione degli argomenti discussi;

    c. la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi argomenti nelle forme di cui all’Articolo 28;

    d. il nome degli intervenuti;

    e. la sintesi delle opinioni espresse;

    f. l’esito delle votazioni, con indicazione del voto espresso da ciascuno dei componenti;  

    g. le determinazioni assunte.

    3. Il verbale delle sedute non pubbliche contiene:

    a. l’indicazione dei componenti presenti;

    b. la sintetica indicazione degli argomenti discussi;

    c. la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi argomenti nelle forme di cui all’Articolo 28;

    d. l’indicazione dello svolgimento della discussione;

    e. la conseguente proposta motivata messa in votazione;

    f. l’esito delle votazioni;

    g. le determinazioni assunte. 

    4. In ogni caso, ciascun componente può richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.

    5. I componenti del Consiglio, i magistrati e gli altri addetti alla segreteria ed agli uffici del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa sono tenuti al segreto sui voti dati e le opinioni espresse dagli altri componenti nelle sedute, o nella parte di esse, non pubbliche.

    6. Il verbale è redatto dal segretario del Consiglio di presidenza che, una volta approvato, lo sottoscrive unitamente al Presidente.

    6 bis. In caso di assenza o impedimento del segretario, le funzioni di cui al comma precedente sono svolte da uno dei magistrati addetti del Consiglio di Presidenza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 5. 

    7. Il verbale è approvato nella prima seduta dell’adunanza successiva, purché sia stato consegnato ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima della adunanza stessa.

    8. Il verbale, per la parte in cui si riferisce a delibere adottate con esecuzione immediata, è approvato seduta stante. 


    Articolo 18 bis

    (Abrogato)  


    Articolo 19  

    Pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni consiliari. Verifiche di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni.


    1. I verbali delle sedute pubbliche del Consiglio, dopo l’approvazione e la sottoscrizione, sono pubblicati nel sito intranet della Giustizia amministrativa, consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.

    2. Un estratto dei suddetti verbali contenente solo l’oggetto -specificamente determinato dalla commissione competente ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno del plenum- e l’esito delle singole deliberazioni, è inserito nel sito internet della giustizia amministrativa, consultabile liberamente.

    3. La segreteria del Consiglio cura la pubblicazione sul sito intranet di un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero l’esclusione della pubblicazione anche per estratto.

    4. Della pubblicazione del notiziario è dato avviso mediante posta elettronica ai responsabili degli uffici della Giustizia amministrativa nonché a tutti i magistrati amministrativi che potranno accedervi anche mediante collegamento telematico direttamente attivabile dal documento di posta elettronica.

    5. Il Consiglio di presidenza verifica annualmente, a mezzo di apposite sessioni consiliari calendarizzate entro il mese di luglio, l’attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli organi giudiziari ed uffici della Giustizia amministrativa.

    6. A tal fine l’istruttoria è condotta dalle commissioni competenti in modo da garantire il rispetto del termine di cui al comma precedente.

    7. Il Presidente assicura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di presidenza avvalendosi dell’ufficio di segreteria o del segretariato generale, a seconda delle competenze. 


    Articolo 20 

    Accesso agli atti


    1. È possibile esercitare il diritto di accesso ai documenti detenuti dal Consiglio di Presidenza conformemente alla normativa vigente in materia. 

    2. Salvo quanto previsto all’art. 42 bis in materia di accesso agli atti del procedimento disciplinare  sulle istanze di accesso si pronuncia il Segretario del Consiglio di Presidenza, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce quanto prima al Consiglio, che, previa istruttoria delle commissioni competenti, adotta le opportune determinazioni.

    3. Anteriormente alla definizione del procedimento, il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, è differito sino alla conclusione del procedimento salvo che l’interessato dimostri che, per la tutela delle proprie posizioni giuridiche sia necessaria l’immediata conoscenza degli atti richiesti.

    4. La richiesta di accesso può essere evasa anche consegnando all’interessato gli atti richiesti in formato elettronico su idoneo supporto informatico non modificabile o a mezzo posta certificata, salvo che il richiedente abbia esposto fondate ragioni in senso contrario.

    5. Il rilascio dei documenti richiesti, in supporto cartaceo o informatico, avviene a spese del richiedente in base alla tabella dei costi approvata annualmente dal Segretario generale della Giustizia amministrativa e pubblicata sul sito internet della medesima. 


    Articolo 21  

    Modalità di esercizio del diritto di accesso


    1. La richiesta di accesso, che può essere inoltrata anche a mezzo di posta certificata, deve essere indirizzata al Segretario del Consiglio di Presidenza e deve recare: 

    a) le esatte generalità del richiedente e l’eventuale qualifica ricoperta nell’organizzazione della Giustizia amministrativa; 

    b) la precisa indicazione dei documenti oggetto della richiesta; 

    c) la descrizione delle circostanze idonee a fondare l’interesse all’ostensione degli atti;

    d) le ragioni dell’eventuale contrarietà a ricevere gli atti su supporto informatico.

    2. Il Segretario del Consiglio di Presidenza, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione; analogamente procede la Commissione competente all’istruttoria.

    3. I controinteressati possono proporre motivata opposizione alla richiesta di accesso anche a mezzo di posta certificata.

    4. Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l’Amministrazione provvede sulla richiesta.


    Capo IV

    COMMISSIONI


    Articolo 22

    Commissioni permanenti, Commissioni speciali e gruppi di lavoro


    1. Il Consiglio di Presidenza si articola in Commissioni permanenti e in Commissioni speciali. Le Commissioni speciali possono essere istituite per specifiche materie, indicate nella delibera di costituzione.

    2. Il Consiglio di Presidenza può altresì istituire gruppi di lavoro finalizzati alla raccolta di informazioni nell’ambito dell’attività istruttoria di sua competenza.

    3. La composizione delle Commissioni speciali e dei gruppi di lavoro è stabilita con la delibera che le istituisce. La delibera medesima stabilisce altresì la durata di tali organi, eventualmente prorogabile con apposita delibera.

    4. La partecipazione dei componenti del Consiglio di Presidenza alle Commissioni speciali ed ai gruppi di lavoro è disciplinata dalle stesse regole e comporta il medesimo trattamento delle Commissioni permanenti.


    Articolo 23

    Costituzione delle Commissioni permanenti


    1. Entro quindici giorni dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione di quattro Commissioni permanenti competenti nelle seguenti materie:

    I Commissione: incarichi e relativi controlli; vigilanza sulla regolare tenuta del fondo perequativo; vigilanza sulla regolare tenuta delle schede relative agli incarichi dei singoli magistrati; pubblicazione semestrale, a cura degli uffici di segreteria, degli incarichi conferiti ed autorizzati ai singoli magistrati nel biennio.

    II Commissione: esposti, questioni connesse con l’eventuale esercizio del potere disciplinare o relative all’eventuale avvio di procedimenti disciplinari o di incompatibilità ambientale o di sospensione cautelare dal servizio e relativi conseguenti adempimenti del Consiglio di Presidenza; vigilanza sull’attività del Segretariato Generale relativa al contenzioso riguardante atti o delibere del Consiglio di Presidenza; vigilanza sulla tenuta e l’aggiornamento del ruolo dei magistrati. Per i procedimenti di incompatibilità ambientale e cautelari la II Commissione resta immutata nella sua composizione fino alla definizione dei procedimenti stessi.

    III Commissione: organizzazione e funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali: regolamento degli uffici, piante organiche, proposta per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi; verifica, d’intesa con il Segretariato generale, della tenuta e dell’aggiornamento del ruolo del personale amministrativo; formazione ed aggiornamento del personale, verifica della produttività del personale, nei limiti delle competenze del Consiglio di Presidenza; regolamento di autonomia finanziaria; ogni atto di competenza del Consiglio di Presidenza connesso al bilancio.

    IV Commissione: provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei magistrati ivi comprese assunzioni, promozioni, assegnazione di funzioni e di sedi anche temporanee, applicazioni temporanee agli uffici, autorizzazioni alla deroga all’obbligo di residenza, trasferimenti e collocamento fuori ruolo, nomine a Consigliere di Stato e ogni altro provvedimento relativo allo status di magistrato.

    2. Le Commissioni esercitano compiti istruttori rispetto agli atti e agli affari rientranti nelle materie di loro competenza e possono, a tal fine, procedere anche ad audizioni nonché all’acquisizione, con ogni altro mezzo opportuno, delle necessarie informazioni.

    3. Per lo svolgimento dei loro compiti le Commissioni si avvalgono dell’ufficio del Consiglio di Presidenza.

    4. Ciascuna Commissione, salva la facoltà del Presidente del Consiglio di Presidenza di intervenire nei lavori e di presiederli, è composta da cinque membri effettivi e da uno dei membri supplenti del Consiglio di Presidenza per ciascuna delle sue componenti eletta dai magistrati.

    5. La designazione dei componenti delle Commissioni viene effettuata, a scrutinio palese, di norma all’inizio di ogni anno dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio stesso, mediante rotazione di almeno due terzi dei componenti stessi.

    6. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo a partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni di cui non fanno parte.

    7. Le Commissioni, nella prima seduta, eleggono il Presidente.

     

    Articolo 24

    Esame da parte della Commissione


    1. Il Presidente della Commissione assegna ogni affare, tranne quelli sui quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o più relatori, assicurando la rotazione tra i componenti, e lo iscrive all’ordine del giorno della Commissione. 

    2. In ogni caso in cui sia ritenuto necessario, la Commissione può chiedere di riunirsi congiuntamente con altre Commissioni. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente della Commissione che ha competenza prevalente sull’affare.

    3. Se due o più affari assegnati a diverse Commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connessi e già non siano stati rimessi alle Commissioni congiunte, le Commissioni possono procedere congiuntamente all’esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso, le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età di una di esse.


    Articolo 25  

    Ordine del giorno delle Commissioni


    1. Il Presidente della Commissione la convoca formandone l’ordine del giorno distinguendo gli argomenti da trattare in seduta pubblica e argomenti da trattare in seduta non pubblica e indicando uno o più relatori su ciascun argomento.

    2. Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l’ordine del giorno e gli atti disponibili su ciascun argomento sono comunicati al Presidente del Consiglio di Presidenza, ai componenti della Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio; l’ordine del giorno, limitatamente alla parte degli argomenti da trattare in seduta pubblica, è pubblicato con adeguata evidenza informatica sul sito intranet consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati. 

    3. In caso di urgenza è consentita la deroga a quanto previsto dai due commi precedenti.

    3.bis. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare preventivamente la pubblicità dei lavori per singoli affari che siano di interesse generale per la giustizia amministrativa. In tal caso il pubblico è ammesso a seguire lo svolgimento della seduta attraverso impianti audiovisivi ubicati in separati luoghi allestiti dal Segretariato generale. 


    Articolo 26

    Riunioni delle Commissioni


    1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

    2. In caso di assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal componente effettivo più anziano di età presente.

    3. Alle riunioni della commissione partecipa, con funzioni di assistenza e di verbalizzazione, il personale addetto all’ufficio del Consiglio di Presidenza.

    3-bis. Nel caso di motivato impedimento di uno o più dei componenti della commissione a partecipare di persona alla seduta, è ammessa, su richiesta del componente impedito, la partecipazione mediante videoconferenza. 

    3-ter. Quando dispongono audizioni, le commissioni, ove ravvisino motivi di impedimento o difficoltà delle persone da audire a recarsi presso la sede della commissione, o altre ragioni di opportunità, anche in considerazione dell’elevato numero delle persone da convocare, possono disporre che le audizioni avvengano mediante collegamento in videoconferenza, ovvero deliberare che tre componenti della commissione, si rechino nel luogo in cui le persone da sentire hanno la residenza o la sede di servizio. 


    Articolo 27  

    Deliberazioni delle Commissioni


    1. Il relatore designato illustra la proposta alla Commissione.

    2. All’esito della discussione la commissione, su proposta del Presidente, può individuare uno o più relatori per l’illustrazione al plenum della proposta di maggioranza e, qualora ne siano emerse, per l’illustrazione delle proposte di minoranza; in mancanza provvede il Presidente della Commissione.

    3. I relatori incaricati, nel riferire al plenum, danno conto:

    a) delle motivazioni della proposta di maggioranza;

    b) delle motivazioni delle proposte di minoranza;

    c) delle ragioni che hanno determinato il superamento delle proposte di minoranza.

    4. Il Presidente dà comunicazione della proposta al Presidente del Consiglio di Presidenza per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio.


    Articolo 28  

    Verbale delle riunioni


    1. Delle riunioni delle Commissioni è redatto sintetico verbale in cui si dà conto: 

    a) dei componenti presenti;

    b) della motivata proposta formulata sui singoli argomenti; 

    c) delle eventuali opinioni dissenzienti e delle ragioni del loro superamento da parte della Commissione; 

    d) dei risultati delle votazioni.

    2. Ciascun componente può richiedere che siano riportati il contenuto del proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.

    Del verbale è data lettura alla Commissione che lo approva a maggioranza, previa delibera sulle correzioni che vengono eventualmente proposte, ed è sottoscritto dai componenti.


    CAPO V

    PROCEDIMENTI PARTICOLARI


    Articolo 29

    Procedimento per il conferimento di funzioni direttive


    1. Il Consiglio di Presidenza esprime il giudizio di idoneità nei confronti dei magistrati che abbiano prestato il proprio consenso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n.186.

    2. Con propria deliberazione, il Consiglio di Presidenza fissa criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione sull'idoneità dei magistrati allo svolgimento di funzioni direttive, tenendo conto in ogni caso dell’attitudine all’ufficio direttivo e dell’anzianità di servizio.


    Articolo 30

    Procedimenti per i trasferimenti e le assegnazioni


    1. Il Consiglio di Presidenza, almeno una volta all'anno, verifica le vacanze dei posti di magistrato determinatesi presso le sedi giudiziarie, stabilendo quali di queste debbano essere prioritariamente ricoperte.

    2. Provvede, quindi, all'interpello per i trasferimenti comunicandolo ai segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali e ai direttori delle Sezioni staccate, i quali entro sette giorni dal ricevimento dell'interpello, ne danno comunicazione ai magistrati della loro sede giudiziaria. 

    3. Gli interessati entro trenta giorni devono far pervenire la loro richiesta alla segreteria del Consiglio di Presidenza. Della presentazione delle richieste deve essere data comunicazione a cura dell’interessato al Capo dell’ufficio giudiziario di appartenenza. Il Consiglio forma la graduatoria ed assegna le sedi, in base al criterio dell'anzianità di ruolo.

    4. Per l'immissione in servizio dei nuovi assunti il Consiglio procede preliminarmente secondo le modalità di cui ai precedenti commi; effettuati i trasferimenti il Consiglio di Presidenza comunica ai vincitori di concorso i posti rimasti vacanti e procede poi alla loro assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle opzioni espresse.


    Articolo 30 bis. 

    Assegnazioni temporanee a tutela della genitorialità


    1. Il magistrato amministrativo genitore di figlio minore di tre anni di età può essere assegnato dal Consiglio di Presidenza, temporaneamente, a richiesta, e per un periodo di tempo massimo fino al compimento del terzo anno di vita del minore, ad una sede di servizio ubicata nella stessa regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, previo assenso del Presidente del Tribunale amministrativo regionale di provenienza, che può condizionarlo all’applicazione di altro magistrato, nonché dell’assenso del Presidente di quello di destinazione.  L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.

    2. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati gli atti di assenso di cui al comma 1.

    3. Il posto temporaneamente lasciato libero non è disponibile ai fini di una nuova assunzione o di un trasferimento definitivo.

    4. Acquisita l’istanza di assegnazione, il Consiglio di Presidenza, ove necessario ai sensi del comma 1, indice un interpello volto ad acquisire la disponibilità di altro magistrato all’applicazione provvisoria, per il periodo di durata dell’assegnazione stessa. 

    5. Il Consiglio provvede, con successiva deliberazione, all’assegnazione temporanea, nonché all’eventuale applicazione provvisoria di altro magistrato.

     

    Articolo 30 ter. 

    Assegnazioni in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104


    1. Al di fuori della procedura ordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 30, il magistrato amministrativo in stato di handicap grave, di cui agli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero che assiste un familiare o convivente more-uxorio, ivi comprese le convivenze senza discriminazioni di orientamento sessuale, con handicap grave, nelle ipotesi di cui all’articolo 33 della stessa legge, può chiedere al Consiglio di Presidenza di essere assegnato per sei mesi, non revocabili, salvo possibilità di conferma di sei mesi in sei mesi, fino a un massimo di tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa regione nella quale il magistrato o il familiare risiede. 

    2. L’assegnazione può essere disposta se sussiste la dichiarazione di disponibilità di altro magistrato, da individuarsi a seguito di interpello indetto dal Consiglio di Presidenza tra i magistrati in servizio presso la sede per la quale è stata fatta richiesta, ad essere assegnato nel posto temporaneamente libero per almeno sei mesi. Su tali assegnazioni sono sentiti il capo dell’ufficio giudiziario di provenienza e quello di destinazione, che si esprimono entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio di Presidenza, anche tramite posta certificata. Scaduto detto termine il parere s’intende espresso positivamente.

    3. L’assegnazione temporanea decade ove, a seguito di successivo interpello, il posto di provenienza e/o di destinazione siano assegnati a nuovi titolari.

    4. La richiesta non può essere presentata da chi esercita funzioni direttive o semi-direttive.

    5. In caso di richiesta di proroga, da presentare entro 45 giorni dalla scadenza dell’anno di assegnazione, il procedimento di cui alla comma 2 deve essere reiterato.

    6. L’assegnazione temporanea non dà diritto al trattamento di missione e non preclude la partecipazione all’ordinaria procedura di trasferimento.

    7. Le assegnazioni temporanee così disposte non alterano l’ordinaria disciplina per le coperture dei posti vacanti e di trasferimento del personale di magistratura.

     

    Art. 30 quater  

    Pari opportunità e azioni positive in relazione agli incarichi extragiudiziari conferiti d’ufficio e agli incarichi interni alla giustizia amministrativa


    1. Il Consiglio di presidenza rispetta l’alternanza di genere, anche in deroga al criterio dell’anzianità, e fatte salve specifiche esigenze, nelle seguenti ipotesi:

    a) designazioni dei magistrati per gli incarichi extragiudiziari conferibili d’ufficio;

    b) nomine di competenza del Consiglio per incarichi interni alla giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 per le nomine precedute da un procedimento selettivo basato sul merito;

    c) designazione dei componenti della commissione di concorso a referendario di Tar;

    d) espressione del parere sulle nomine ad incarichi interni di competenza del presidente del Consiglio di Stato.

    2. Nelle procedure selettive basate sul merito per il conferimento di incarichi interni alla giustizia amministrativa, di competenza del Consiglio, è data preferenza, a parità di merito, al candidato del genere meno rappresentato nell’ambito della singola procedura, con priorità rispetto ad altri eventuali criteri di preferenza previsti per le singole procedure. 

    3. Gli interpelli indetti dal Consiglio di presidenza per l’acquisizione di disponibilità per gli incarichi conferibili d’ufficio e per il conferimento di incarichi interni, recano la espressa indicazione del criterio dell’alternanza di genere ai sensi del presente articolo. 

    4. La Terza Commissione del Consiglio di Presidenza, anche avvalendosi del Comitato per le pari opportunità, assicura il monitoraggio periodico, con cadenza annuale, sull’alternanza di genere in relazione a tutti gli incarichi dei magistrati amministrativi, presentando entro il 30 giugno una relazione sugli incarichi autorizzati, conferiti e interni, e delle attività soggette a presa d’atto, dell’anno precedente.

    5. In sede di pubblicazione dell’elenco degli incarichi extragiudiziari ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35 è indicato anche il genere dei titolari degli incarichi e il numero complessivo degli incarichi per ciascun genere.


    Articolo 31

    Procedimento per l'assegnazione al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana


    1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio individua, anche mediante interpello dei componenti attuali, i posti che si renderanno disponibili a partire dal successivo 1° gennaio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e ne dispone la comunicazione ai magistrati del Consiglio di Stato per il conseguente interpello.

    2. Entro quindici giorni dalla data del ricevimento del notiziario, gli aspiranti debbono far pervenire la domanda alla segreteria del Consiglio.

    3. Nella prima seduta utile successiva il Consiglio delibera sulle assegnazioni.

    4. Il procedimento di cui ai commi precedenti è seguito anche in corso d'anno allorché durante lo stesso si verifichi vacanza di posti presso l'organo.

    5. I posti vengono assegnati sulla base di criteri predeterminati ed oggettivi dal Consiglio, che tengano prevalentemente conto dell'anzianità e della rotazione.


    Articolo 32 

    Procedimento per la supplenza, l’invio in missione e l’assegnazione temporanea di magistrati  


    1. Se nella sede di un Tribunale amministrativo regionale, nella Sezione staccata ovvero in una delle Sezioni del Tribunale amministrativo del Lazio, aventi sede in Roma, per una o più udienze non sia possibile formare il collegio giudicante per mancanza del numero di componenti fissato dalla legge da qualsiasi causa determinata, il Presidente del Tribunale designa, in supplenza, un magistrato in servizio presso la stessa sede del magistrato assente o impedito assicurando la rotazione tra i magistrati componenti l’ufficio. L’applicazione del singolo magistrato non può in ogni caso essere disposta per più di due udienze ogni anno.

    2. Nel caso in cui non sia possibile applicare il comma precedente, la Commissione competente dà notizia a tutti i magistrati della possibilità di invio in missione fissando un termine per proporre la relativa domanda. La domanda deve essere presentata per il tramite dell’Ufficio di Presidenza del Tribunale di appartenenza ovvero della relativa Sezione staccata. La domanda non è revocabile dopo che sia intervenuta la delibera con cui il Consiglio ha disposto l’invio in missione del magistrato.

    3. Tra i magistrati che abbiano presentato domanda, il Consiglio, previa valutazione delle esigenze dell’Ufficio di appartenenza rappresentate dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione staccata, individua quelli da inviare in missione in base ai criteri di seguito elencati in ordine di priorità:

    a) qualora l’invio in missione sia disposto in relazione ad una pluralità di udienze già calendarizzate, fermo restando il disposto di cui al successivo comma 5:

    1) è data precedenza al magistrato che assicura la propria disponibilità per il più alto numero di udienze;

    2) in presenza di più dichiarazioni di disponibilità per il medesimo numero di udienze, trovano applicazione i criteri preferenziali di cui alle successive lettere;

    b) minor numero di giorni di missione svolti, a domanda, nei dodici mesi precedenti; 

    c) maggiore anzianità di ruolo.

    4. L’invio in missione a domanda non comporta riduzione del carico di lavoro presso il Tribunale di appartenenza.

    5. La durata dell’invio in missione a domanda del singolo magistrato non può superare i tre mesi nel corso dell’anno solare salva l’ipotesi in cui non vi siano altre domande che soddisfino tale requisito. In quest’ultimo caso, la durata dell’invio in missione del singolo magistrato non può, comunque, superare i sei mesi all’anno.

    6. Ove non sia possibile, per motivi di urgenza, esperire il procedimento di cui ai precedenti commi due e tre, il Consiglio individua il magistrato da inviare in missione in applicazione dei criteri preferenziali di cui ai precedenti commi e previa acquisizione del consenso. L’invio è predisposto sulla base di un apposito elenco formato annualmente dal Segretario del Consiglio di Presidenza, nel rispetto delle indicazioni fornite da tutti i magistrati circa le sedi ove siano disposti a recarsi in missione.

    7. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, il Consiglio provvede d’ufficio, nell'ambito di ciascuno  dei tribunali e delle sezioni staccate più vicine individuate ai sensi del successivo comma 8, assicurando la rotazione dei magistrati interessati, che verranno scelti in ordine di minore anzianità di ruolo secondo quanto disposto dall’articolo 25 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Qualora non siano previste in calendario sedute del Consiglio che consentano di deliberare l’invio in missione del magistrato in tempo utile rispetto alla data dell’udienza, il Presidente del Consiglio di Presidenza cura il relativo adempimento disponendo l’invio in missione del magistrato con minore anzianità di ruolo in servizio nella sede più vicina e che non sia già stato inviato in missione, d’ufficio, nei dodici mesi precedenti ed informando al contempo il Consiglio di Presidenza. In tali ipotesi la missione non può essere disposta per più di due udienze ogni anno. 

    8. Si considerano tribunali e sezioni staccate più vicine, in base al seguente  ordine di prossimità:

    I. Roma, Latina e Perugia per il T.A.R. Abruzzo sede di L’Aquila;

    II. Campobasso, Ancona e Roma per il T.A.R. Abruzzo sezione staccata di Pescara;

    III. Bari, Salerno e Napoli per il T.A.R. Basilicata;

    IV. Catania, Potenza e Lecce per il T.A.R. Calabria sede di Catanzaro;

    V. Catania, Palermo e Potenza per il T.A.R. Calabria sezione staccata di Reggio Calabria;

    VI. Campobasso, Latina e Potenza per il T.A.R. Campania sede di Napoli;

    VII. Potenza, Campobasso e Latina per il T.A.R. Campania sezione staccata di Salerno;

    VIII. Firenze, Venezia e Brescia per il T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna; 

    IX. Brescia, Milano e Torino per il T.A.R. Emilia Romagna sezione staccata di Parma;

    X. Venezia, Trento e Bolzano per il T.A.R. Friuli Venezia Giulia;

    XI. Torino, Milano e Parma per il T.A.R. Genova;

    XII. L’Aquila, Perugia e Pescara per il T.A.R. Lazio sede di Roma;

    XIII. L’Aquila, Napoli e Salerno per il T.A.R. Lazio sezione staccata di Latina;

    XIV. Parma, Torino e Genova per il T.A.R. Lombardia sede di Milano;

    XV. Parma, Trento e Milano per il T.A.R. Lombardia sezione staccata di  Brescia;

    XVI. Perugia, L’Aquila e Pescara per il T.A.R. Marche;

    XVII. Napoli, Pescara e Salerno per il T.A.R. Molise;

    XVIII. Aosta, Genova e Milano per il T.A.R. Piemonte;

    XIX. Potenza, Salerno e Campobasso per il T.A.R. Puglia sede di Bari; 

    XX. Potenza, Catanzaro e Salerno per il T.A.R. Puglia sezione staccata di Lecce;

    XXI. Palermo, Latina e Roma per il T.A.R. Sardegna;

    XXII. Reggio Calabria, Napoli, Catanzaro per il T.A.R. Sicilia sede di Palermo;

    XXIII. Reggio Calabria, Catanzaro e Salerno per il T.A.R. Sicilia sezione staccata di Catania;

    XXIV. Bologna, Perugia e Parma per il T.A.R. Toscana sede di Firenze;

    XXV. Brescia, Venezia e Milano per il T.R.G.A. Trentino Alto Adige sede di Trento;

    XXVI. Brescia, Venezia e Milano per il T.R.G.A. Trentino - Alto Adige sezione autonoma di Bolzano;

    XXVII. Ancona, Firenze e L’Aquila per il T.A.R. Umbria;

    XXVIII. Torino, Milano e Genova per il T.A.R. Valle d’Aosta;

    XXIX. Trento, Trieste e Bologna per il T.A.R. Veneto.

    9. Nelle ipotesi di supplenza e di invio in missione disposti senza il previo consenso dell’interessato ai sensi dei commi 1 e 7, i fascicoli eventualmente assegnati comportano una corrispondente riduzione del carico di lavoro nella Sezione di appartenenza da effettuarsi nel corso dei tre mesi successivi.   

    10. Qualora non ricorrano i presupposti per disporre l’invio in missione o la supplenza ai sensi dei commi precedenti, e, tuttavia, si presentino peculiari difficoltà operative nello svolgimento dell’ordinaria attività giurisdizionale di un T.A.R. o di una sezione staccata, dovute a carenze di organico, ad assenze o a impedimenti di singoli magistrati, a un eccezionale andamento del contenzioso e/o a particolari condizioni ambientali, i Presidenti dei T.A.R. possono presentare al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa motivata richiesta per l’assegnazione temporanea di magistrati in relazione a una o più udienze determinate, con l’indicazione del numero di affari da assegnarsi per ciascuna udienza al magistrato, di cui si richiede l’assegnazione.

    11. Il Consiglio, qualora condivida le motivazioni della richiesta presentata ai sensi del comma precedente, previa verifica delle disponibilità di bilancio, indice apposito interpello. Alla relativa procedura si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

    12. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, l’interpello può essere reiterato una sola volta. In nessun caso la richiesta di assegnazione temporanea può determinare l’invio di ufficio di alcun magistrato.


    Articolo 32 bis

    Invio in missione di lunga durata  


    1. Qualora in un Tribunale, in ragione dell’assenza prolungata di uno o più magistrati in servizio oppure di perduranti carenze di organico, si determini costantemente la condizione di cui all’art. 32 co. 1, il Consiglio, qualora non sia indetto interpello per la copertura del posto in via ordinaria, su richiesta del Presidente del Tribunale interessato, può indire un interpello per l’invio in missione del numero dei magistrati necessario a integrare stabilmente il Collegio per un periodo non superiore a un anno e per non più di un’udienza al mese.

    2. L’invio in missione ai sensi del comma precedente determina una riduzione del carico di lavoro presso il Tribunale di appartenenza proporzionalmente determinata dal Consiglio di Presidenza all’atto dell’indizione dell’interpello in ragione dell’impegno richiesto. La riduzione del carico di lavoro si attua mediante la corrispondente riduzione del numero di udienze svolte nello stesso mese presso il T.A.R. di appartenenza a cui partecipa il magistrato inviato in missione, fermo restando il rispetto del carico di lavoro complessivo mensile gravante sul magistrato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

    3. Tra i magistrati che abbiano presentato domanda, il Consiglio, previa valutazione delle esigenze dell’Ufficio di appartenenza rappresentate dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione staccata, individua quelli da inviare in missione in ragione della maggiore anzianità. Nel caso che, sulla base di detta valutazione, l’invio in missione del magistrato che abbia maggiore anzianità si riveli idoneo a compromettere il normale funzionamento dell’attività del T.A.R. di appartenenza dello stesso, il Consiglio deroga motivatamente al citato criterio.

    4. L’invio in missione termina quando, cessata l’assenza o ripianato l’organico, il Tribunale si trovi nelle condizioni di poter formare ordinariamente i collegi. La missione, su richiesta del Presidente del Tribunale interessato, può, tuttavia, essere prorogata, per non oltre trenta giorni dalla cessazione della condizione che l’ha determinata,  per ragioni organizzative, quali, ad esempio, l’impossibilità di modificare i ruoli delle udienze già fissate.

    5. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, l’interpello può essere reiterato una volta sola e, in caso di ulteriore esito negativo, si procede con le modalità di cui all’art. 32 in relazione alle specifiche udienze calendarizzate.


    Articolo 32 ter

    Indennità di missione  


    1. Ai fini della liquidazione del relativo trattamento economico, l’invio in missione si considera:

    a) con carico di lavoro, se al magistrato sono assegnati affari;

    b) senza carico di lavoro, se al magistrato non sono assegnati affari.

    2. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera a) spetta l’indennità di missione forfetaria pari a 15 giorni per ciascuna udienza.

    3. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera b), spetta l’indennità di missione forfetaria pari a 5 giorni per ciascuna udienza.

    4. Nel caso in cui i magistrati risiedano in regione diversa da quella ove si recano in missione, in sostituzione dell’indennità forfetaria, e per un massimo di tre giorni ad udienza, verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto, il vitto e l’alloggio, nei limiti consentiti dalla legge, salva la corresponsione dell’indennità giornaliera forfetaria per i restanti giorni di missione.

    5. Ai magistrati assegnati temporaneamente ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 32, spetta l’indennità di missione di cui al comma 2 oltre al rimborso spese nei casi rientranti nella previsione del comma 4.

    6. Ai magistrati di cui è disposto l’invio in missione ai sensi dell’articolo 32 bis, spetta l’indennità di missione di cui al comma 3 oltre al rimborso spese nei casi rientranti nella previsione del comma 4. 


    Articolo 33

    Posti vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato


    1. Il Consiglio, su segnalazione del Segretariato generale, individua due volte l’anno, di norma entro il 31 marzo ed il 30 settembre, i posti vacanti di Consigliere di Stato. 

    2. Contestualmente il Consiglio provvede ad avviare il procedimento per la copertura dei posti riservati alle nomine dei magistrati Tribunale amministrativo regionale secondo il disposto di cui all’Articolo 19, comma 1°, n.1) della legge 27 aprile 1982, n. 186 disponendo che sia data comunicazione della delibera e promosso il relativo interpello. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione o entro diverso termine stabilito dal Consiglio di Presidenza, gli aspiranti alla nomina devono far pervenire la domanda alla segreteria del Consiglio.

    3. Il Consiglio esprime il giudizio di cui al citato Articolo 19, comma 1°, n.1) secondo le modalità ivi previste.

    4. Il Consiglio esprime il giudizio ed il parere previsti dall’Articolo 19, comma 1°, n.2) della legge 27 aprile 1982, n.186, secondo le modalità da esso richiamate. In tale ipotesi il Consiglio può richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni elemento utile alla valutazione.


    Articolo 33 bis

    Differimento della presa di servizio 

     

    Nelle procedure di cui all’articolo 13, comma secondo, numero 1) della legge 27 aprile 1982, n. 186, la data di effettiva presa di servizio o di immissione nelle nuove funzioni da parte del magistrato interessato, qualora non sia ritenuta passibile di coincidenza con quella di perfezionamento del relativo provvedimento ovvero con la data che fissa la decorrenza giuridica del nuovo stato, può essere differita per gravi ragioni con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

     

    Articolo 34

    Commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione al ruolo dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato


    1. Il Consiglio di Presidenza esprime il parere sulla composizione delle commissioni esaminatrici del concorso di ammissione al ruolo dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato.

    2. Il Consiglio di Presidenza esprime il parere di cui all'Articolo 19 della L. 27 aprile 1982, n. 186, sulle norme regolamentari di attuazione e di svolgimento del concorso alla qualifica di Consigliere di Stato.


    Articolo 35

    Relazione sullo stato della Giustizia Amministrativa


    1. Il Consiglio affida ad uno o più relatori coadiuvati dalla segreteria del Consiglio la predisposizione degli elementi per la redazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio di Ministri al Parlamento sullo stato della Giustizia Amministrativa e sugli incarichi conferiti o autorizzati.

    2. A tal fine il Consiglio di Presidenza può chiedere ai magistrati preposti agli uffici giudiziari e al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa i dati e le notizie che ritenga utili.

    3. Gli elementi per la redazione della relazione così come predisposti dai relatori vengono sottoposti alla deliberazione del Consiglio.


    Articolo 36

    Ispezioni


    1. Il Consiglio di Presidenza determina annualmente il calendario delle ispezioni e verifiche che saranno effettuate dai membri del Consiglio coadiuvati dal personale amministrativo. Delle visite ispettive effettuate viene data relazione scritta.

    2. Le verifiche hanno per oggetto l’osservanza delle direttive emanate dal Consiglio in materia di organizzazione degli uffici giurisdizionali e il funzionamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

    3. Alla stregua dei risultati dell’ispezione, il Consiglio assume, ove necessario, gli opportuni provvedimenti.


    Articolo 37 

    (Abrogato)  


    Articolo 38

    Esposti


    1. Gli esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza sono esaminati dalla II Commissione permanente.

    2. In relazione agli esposti privi di riferimenti a fatti o circostanze che potrebbero comportare implicazioni di natura disciplinare la Commissione, in sede referente, riferisce al Consiglio con proposta motivata. In relazione agli esposti anonimi o apocrifi, o che comunque non consentono l’identificazione del loro autore, la Commissione ne dispone l’archiviazione. Ove l’esposto si riferisca a fatti o circostanze di competenza di altra Commissione, la II Commissione lo trasmette alla Commissione competente.  

    2 bis.   In relazione ad esposti provenienti da magistrati amministrativi concernenti specifiche questioni organizzative o comportamenti di altri colleghi, se la II Commissione esclude la sussistenza di profili disciplinari, ma ravvisa la necessità di risolvere i problemi prospettati, riferisce al Consiglio, previa eventuale seduta congiunta con la Terza Commissione, con proposta motivata che indica la necessaria misura, sentiti, gli interessati, ove necessario.2

    2 ter. Nei casi di cui al comma 2-bis la Commissione può tenere conto per la valutazione dell'esposto e della relativa misura da adottare, ove ricorrano profili comportamentali, anche dei codici deontologici approvati dalle associazioni dei magistrati amministrativi.3

    3. Per gli esposti nei confronti di magistrati amministrativi nei quali si faccia riferimento a fatti o circostanze che potrebbero configurare violazione dei doveri di ufficio la Commissione, ove ravvisi la manifesta infondatezza dei fatti, propone al Consiglio l’archiviazione degli esposti. Nel corso della discussione della proposta di archiviazione, il Consiglio può decidere di sospendere l’esame della proposta medesima ed inviare gli atti ai titolari dell’azione disciplinare. Il Presidente del Consiglio di Presidenza può comunque, in qualsiasi momento, chiedere la sospensione della discussione della proposta di cui sopra e la trasmissione degli atti al proprio ufficio quale titolare dell’azione disciplinare.

    4. Ove, invece, la Commissione medesima ravvisi nell’esposto elementi significativi ai fini dell’azione disciplinare procede direttamente all’invio degli atti ai titolari dell’azione stessa.

    5. Di tale deliberazione la Commissione dà notizia al Consiglio di Presidenza nella prima seduta utile.

     

    Articolo 38 bis 

    Dichiarazioni e comportamenti lesivi del prestigio della magistratura amministrativa e del sereno svolgimento delle funzioni.


    1. Il Consiglio interviene in relazione a dichiarazioni e comportamenti suscettibili di ledere il prestigio della magistratura amministrativa e il sereno esercizio delle funzioni che le sono attribuite, previo esame della II Commissione, su segnalazione di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

    2. La Commissione, ove accerti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, propone al Consiglio di deliberare l’adozione delle opportune risoluzioni e, se del caso, la promozione di azioni a tutela dell'immagine della giustizia amministrativa, ove non interferiscano con lo svolgimento di procedimenti in corso.

    3. Nel caso in cui le dichiarazioni o comportamenti di cui al comma 1 provengano da Autorità pubbliche, la risoluzione è rivolta e comunicata esclusivamente ai soggetti dichiaranti e agli organi di vertice dell'Autorità interessata. 


    Articolo 38 ter  

    Denunce penali e azioni civili nei confronti dei singoli componenti del CPGA per dichiarazioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni.


    1. Il componente del Consiglio di presidenza, anche dopo la cessazione del mandato, che sia destinatario di una denuncia penale o di un’azione civile per dichiarazioni espresse o voti dati nell’esercizio delle sue funzioni, o comunque per fatti e cause di servizio inerenti i propri compiti, ha facoltà di informarne il Consiglio di presidenza e il suo presidente, mediante una relazione completa e documentata, per il tramite del segretario del Consiglio di presidenza, chiedendo di attivare il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in suo favore.

    2. L’istanza è istruita, anche in via d’urgenza, dalla Terza Commissione permanente e decisa dal Plenum, deliberando altresì, se del caso, l’intervento del Consiglio di presidenza nel giudizio civile ad adiuvandum.


    CAPO VI

    DISCIPLINA

    Articolo 39


    Titolarità dell'azione disciplinare


    Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Consiglio di Stato.


    Articolo 39 bis 


    La Seconda Commissione del Consiglio di Presidenza trasmette ai titolari dell’azione, tramite apposito rapporto, informazioni complete su fatti di possibile rilevanza disciplinare che il Consiglio abbia appreso nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.


    Articolo 40

    Accertamenti preliminari


    1. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare il Consiglio di Presidenza deferisce la questione alla Commissione di cui all’Articolo 33, comma secondo, della legge 27 aprile 1982 n. 186, scegliendo di norma i componenti tra i membri effettivi della seconda Commissione permanente. La Commissione disciplinare procede agli accertamenti preliminare entro trenta giorni.

    2. Contestualmente alla nomina dei tre componenti il Consiglio di Presidenza designa il nominativo di due supplenti.

    3. Qualora un componente della Commissione, non possa partecipare, per qualsiasi impedimento, alla seduta della Commissione stessa, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito da uno dei supplenti designati senza che siano ripetute le attività già espletate, delle quali viene presa cognizione dal supplente.

    4. Dell’avvenuta sostituzione e presa cognizione, da parte del supplente, delle attività già espletate si dà atto nel verbale della Commissione.


    Articolo 41

    Contestazione dei fatti


    Il Consiglio, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti al magistrato con invito a presentare entro trenta giorni le eventuali giustificazioni.


    Articolo 42 

    Istruttoria


    1. Il Consiglio, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la Commissione di cui all’Articolo 40 di procedere all’istruttoria.

    2. Nell’ambito dell’attività istruttoria, la Commissione di cui all’Articolo 40, in particolare, richiede al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa atti e documenti in suo possesso; chiede informazioni alle competenti Procure della Repubblica, o al Giudice che procede, nei casi di indagine o pendenza di un procedimento penale a carico dell’interessato; acquisisce documentazione da altre Amministrazioni nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; procede alla audizione di persone a conoscenza dei fatti contestati; provvede sulle istanze di accesso dell’interessato ai sensi dell’articolo 42 bis.

    3. Nel valutare le istanze istruttorie, la commissione di cui all’articolo 40 può prendere in considerazione anche elementi e circostanze di fatto non utilizzati dal Giudice penale.

    4. L’istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data in cui ne è stato dato l’incarico alla Commissione prevista dall’Articolo 40, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di Presidenza.

    5. La segreteria deve dare immediata comunicazione all’interessato di ogni deliberazione adottata nel corso dell’istruttoria.


    Articolo 42 bis 

    Accesso agli atti del procedimento disciplinare


    1. L’accesso agli atti è escluso nel corso degli accertamenti preliminari di cui all’art. 40 e sino alla contestazione dei fatti di cui all’art. 41.

    2. Con la nota di contestazione dei fatti di cui all’art. 41, all’incolpato viene comunicata la possibilità di richiedere l’accesso agli atti del fascicolo relativo agli accertamenti preliminari.

    3. Nel corso dell’istruttoria formale di cui all’art. 42, le istanze di accesso dell’incolpato sono accolte con differimento alla chiusura dell’istruttoria e contestuale deposito dei relativi atti ai sensi dell’art. 42, comma 2°.

    4. In tutti i casi di accesso consentito ai sensi dei commi precedenti, esso può essere esteso, ove richiesto, a qualsivoglia atto o documento acquisito al fascicolo disciplinare, utilizzato o meno ai fini dell’incolpazione, purché non dichiarato irricevibile dalla II Commissione del Consiglio di Presidenza o dalla Commissione di cui all’art. 33, comma 2°, legge 27 aprile 1982, n. 186.

    5. L’accesso agli atti richiesto da soggetti diversi dall’incolpato è negato sino a che pende il procedimento disciplinare.

    6. Alle comunicazioni e trasmissioni di cui ai precedenti commi provvedono per quanto di rispettiva competenza il Segretario del Consiglio di Presidenza e il Responsabile del Procedimento della Commissione di cui all’art. 33, legge 27 aprile 1982, n. 186.”


    Articolo 43 

    Decisione


    1. 1. Il Presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine per la conclusione dell'istruttoria, fissa con decreto la data della discussione dinanzi al Consiglio di Presidenza.

    2. 2. Il decreto è notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nonché depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese.

    3. Nella seduta fissata per la trattazione la relazione è svolta da un componente designato dalla Commissione istruttoria che, ove più componenti rivestano la medesima qualifica, è il più anziano della qualifica. Il magistrato interessato ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro e in ogni caso ha per ultimo la parola.

    4. In seduta riservata immediatamente successiva, il relatore riassume quanto emerso in Commissione istruttoria e, anche alla luce delle risultanze della audizione, formula una proposta. 

    4 bis. Acquisite in sede di discussione eventuali opinioni e proposte, il Presidente pone in votazione successiva, senza consentire ulteriori interventi:

    a) l’accoglimento di eventuali eccezioni preliminari; 

    b) il proscioglimento perché il fatto non sussiste; 

    c) il proscioglimento perché l’interessato non lo ha commesso; 

    d) il proscioglimento perché il fatto non costituisce illecito disciplinare; 

    e) il proscioglimento perché è insufficiente la prova dell’illecito disciplinare.

    Ove in una di tali votazioni la proposta di accoglimento o proscioglimento raggiunga la maggioranza, l’interessato è prosciolto con la corrispondente motivazione

    4 ter. Ove in nessuna delle votazioni di cui al precedente comma 4 bis la proposta di accoglimento o proscioglimento abbia raggiunto la maggioranza, il Presidente pone in votazione la proposta di sanzione più grave tra quelle formulate in sede di discussione. Se la proposta non raggiunge la maggioranza, viene posta in votazione la proposta di sanzione più grave tra le altre o, in mancanza di altre proposte, la proposta della sanzione immediatamente meno grave rispetto alla prima votata. Viene applicata la sanzione che abbia raggiunto la maggioranza dei voti, con la corrispondente motivazione. 

    4 quater. In caso di parità all’interno della singola votazione prevale l’esito favorevole all’interessato. 

    4 quinquies. Se la proposta di applicare la sanzione dell’ammonimento non viene approvata, il procedimento disciplinare si estingue.

    5. Ove il Consiglio si determini per la rimozione, o in qualunque momento del procedimento disciplinare la sospensione cautelare del magistrato dall'ufficio, il Presidente provvede ad investire della questione l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato per la formulazione del parere previsto dall'Articolo 5 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall’Articolo 13 pen. comma della legge 27 aprile 1982, n. 186.

    6. Il Consiglio acquisisce il predetto parere e adotta in via definitiva i provvedimenti di propria competenza.


    Articolo 44

    Norma finale


    Costituisce parte integrante del presente Regolamento l’allegato 1 contenente l’articolazione ed il fabbisogno di organico dell’ufficio servizi del Consiglio di Presidenza così come approvato dal Consiglio di Presidenza e proposto al Presidente del Consiglio di Stato per le determinazioni di sua competenza.


  • SORVEGLIANZA DISCIPLINARE SUI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI

    Il sistema della sorveglianza disciplinare sui magistrati amministrativi delineato dalla L. n. 186 del 1982 si basa essenzialmente sul rinvio alle norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e relativo procedimento (come previsto espressamente dall’art. 32 di tale legge).

    Tuttavia, l’espressa esclusione dei magistrati amministrativi (e contabili) dalla soggezione alle nuove regole stabilite per i magistrati ordinari ad opera del d.lgs. n. 109 del 2006 (che ha introdotto una compiuta e organica riforma del sistema disciplinare del GO) ha reso problematica l’individuazione di quale sia l’oggetto attuale di tale rinvio.

    Non essendo ammissibile un vuoto di disciplina, la giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi del tema - coerentemente all’indirizzo seguito dallo stesso Consiglio di Presidenza nello stabilire quali regole applicare in caso di sottoposizione di un magistrato amministrativo a procedimento disciplinare - ha continuato a ritenere valido il meccanismo di rinvio operato dall’art. 32 della L. n. 186 del 1982, seppure limitatamente alle norme che regolavano la responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari prima della riforma del 2006, norme che dunque, in parte qua, non sarebbero state abrogate.

    Dando dunque per scontato che sia questa la corretta interpretazione del sistema normativo oggi in vigore per il procedimento disciplinare a carico dei magistrati amministrativi, tre sono i perni attuali di tale sistema:

    - la mancata individuazione di fattispecie tipiche di illeciti disciplinari, con correlativa genericità e tendenziale indeterminatezza dell’unica omnicomprensiva fattispecie oggi contestabile ex art. 18 del r.d.l. n. 511/1946 (“Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari”)

    - la facoltatività del meccanismo di avvio del procedimento disciplinare (attualmente affidato in modo non regolamentato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio di Stato);

    - l’assenza di una figura inquirente “esterna” e la concentrazione formale in un unico soggetto (il Consiglio di Presidenza) della fase istruttoria, della fase di contestazione degli addebiti e della fase decisionale.


    La delibera CPGA del 15 gennaio 2016 aveva originariamente stabilito, recependo la disciplina dell’art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 109/2006 in forma di autovincolo (a livello quindi di disciplina interna dell’organo di autogoverno), che integrasse illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni.

    Con le modifiche introdotte dalla delibera del 15 gennaio 2021, il riferimento è rimasto al solo “ritardo grave”.

    Secondo l’interpretazione adottata dal CPGA, si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto.

    Il calcolo del triplo avviene al netto del termine ordinario di deposito, per cui:

    - nel caso degli ordinari termini di cui all’art. 89, comma 1, c.p.a., è astrattamente lecito il ritardo non superiore a 180 giorni;

    - nel caso dei termini dimezzati di cui all’art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell’ottemperanza, dell’accesso e del silenzio, è astrattamente lecito il ritardo non superiore a 92 giorni; 

    - nel caso dei termini di cui all’art. 120 c.p.a., è astrattamente lecito il ritardo non superiore a 120 giorni.

    Secondo il CPGA, nel computo dei termini si applica l’art. 8, comma 1, lett. e), della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013, con un riferimento non chiarissimo alla sospensione feriale dei termini (che quindi dovrebbe sospendere anche il termine per il deposito della sentenza, quanto meno sotto un profilo disciplinare).

    Vale la pena in ogni caso di ricordare che la Cassazione ha affermato anche di recente che la normativa sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale disciplina soltanto la “sospendibilità” di diritto dei termini processuali posti alle parti e non di quelli posti al giudice.

    I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:

    a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;

    b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;

    c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;

    d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;

    e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l’ordinario svolgimento del proprio lavoro;

    f) quando l’oggetto del giudizio rivesta carattere di eccezionale complessità (fattispecie introdotta dalla delibera del 15 gennaio 2021).

    L’inosservanza da parte dei titolari degli incarichi direttivi e semidirettivi, oltre che da parte dei presidenti dei collegi, dei doveri di vigilanza e di informazione sui ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali “può” essere valutata ai fini disciplinari, ove tale inosservanza sia reiterata e ingiustificata.


    Recentemente, il Consiglio di Presidenza ha modificato il Capo del regolamento interno intitolato “disciplina”.

    Sul piano procedurale, la modifica ha riguardato la fase di avvio del procedimento su impulso della Seconda Commissione del Consiglio di Presidenza (che adesso ha l’obbligo di trasmettere ai titolari dell’azione informazioni “complete” su fatti di possibile rilevanza disciplinare che il Consiglio abbia appreso nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali), la fase di istruttoria (che è stata meglio definita, quanto a poteri istruttori) e la fase decisionale (con l’introduzione di disposizioni più dettagliate sulla votazione finale del Consiglio e sulla graduazione tra ipotesi di proscioglimento e sanzioni); sono state inoltre disciplinate le modalità di accesso agli atti del procedimento disciplinare.


    Quanto alle modifiche della delibera sui ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali, si riporta di seguito il nuovo testo:

    Criteri per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi

    Delibera del 15 gennaio 2016

    Art. 1

    1. Ai sensi dell’art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il ritardo grave nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni.

    2. Si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto. Nel caso degli ordinari termini di cui all’art. 89, comma 1, c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 180 giorni. Nel caso dei termini dimezzati di cui all’art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell’ottemperanza, dell’accesso e del silenzio, il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 92 giorni. Nel caso dei termini di cui all’art. 120 c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 120 giorni. Nel computo dei termini si applica l’art. 8, comma 1, lett. e), della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013. Il ritardo si calcola in base alla data di deposito della sentenza. L’invio da parte del relatore al Presidente della prima o delle successive minute della sentenza sospende i termini, che ricominciano a decorrere dal giorno in cui il Presidente trasmette la prima o le successive minute al relatore.

    2 bis. Per il Presidente del Collegio, ove non sia anche estensore, si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede l’ordinario termine di cui agli artt. 89, comma 1, c.p.a., 112 c.p.a., 116 c.p.a., 117 c.p.a., 119 c.p.a. e 120 c.p.a. I termini sono sospesi dopo l’invio al relatore della prima o delle successive minute corrette e ricomincia a decorrere dopo ogni successivo invio della minuta da parte del relatore.

    2 ter. L’eventuale invio da parte del relatore o del Presidente di una minuta non contenente alcuna elaborazione di testo non sospende i termini sopra indicati e comporta l’obbligo del Presidente di segnalare tale circostanza al Consiglio di Presidenza.

    2 quater. I termini sopra indicati decorrono dalla prima Camera di consiglio e sono interrotti nel caso di successive riconvocazioni della Camera di consiglio.

    2 quinquies. Il computo del termine per il relatore non incide sul computo del termine per il Presidente e viceversa.

    2 sexies. In ogni caso, anche qualora siano scaduti i termini sopra indicati, il relatore ha un termine di 15 giorni per l’invio della minuta con le correzioni richieste dal Presidente. Quest’ultimo ha a sua volta 15 giorni per valutarle.

    3. I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:

    a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;

    b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;

    c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;

    d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;

    e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l’ordinario svolgimento del proprio lavoro;

    f) quando l’oggetto del giudizio rivesta carattere di eccezionale complessità.

    3 bis. Il superamento del carico di lavoro attribuito al magistrato senza il suo consenso costituisce causa di giustificazione per gli eventuali ritardi relativi agli affari assegnati in eccedenza rispetto alla soglia massima prevista dalla delibera del 18 gennaio 2013, restando salvo quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della delibera medesima.

    Art. 2

    1. I titolari degli incarichi direttivi vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando, previo richiamo rivolto al magistrato interessato, eventuali ritardi agli organi titolari dell’azione disciplinare.

    2. I titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti di collegio informano degli eventuali ritardi i titolari degli uffici direttivi.

    3. L’inosservanza dei doveri di vigilanza e di informazione, di cui ai commi precedenti, può essere valutata ai fini disciplinari, ove tale inosservanza sia reiterata e ingiustificata.

    Art. 2 bis 

    1. Il Consiglio di Presidenza vigila sull'osservanza della presente delibera.

    2. Fermo l’obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti, il Servizio per l'Informatica rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° maggio, 1° settembre e 1° gennaio di ciascun anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, il 10 maggio e il 10 settembre, relativamente ai ritardi del quadrimestre, nonché il 10 gennaio per la comunicazione riepilogativa dei ritardi riferiti all’intero anno trascorso. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva.

    3. Le competenti Commissioni svolgono gli accertamenti e le attività del caso in contraddittorio con l’interessato, che può presentare le proprie osservazioni.

    3 bis. In ogni caso la Commissione, in presenza di ritardi, accerta il carico di lavoro attribuito al magistrato.

    Art. 3

    La disciplina di cui all’articolo 1 si applica per la valutazione ai fini disciplinari.

    Per la valutazione dei ritardi ai fini:

    - del conferimento o l’autorizzazione di incarichi extragiudiziari si applica l’articolo 4, lett. e), della delibera 18 dicembre 2001;

    - della nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale si applica l'articolo 1 della delibera 30 novembre 2012; la medesima disciplina vale ai fini della nomina a consigliere di Stato per anzianità;

    - del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive si applica l'articolo 3, comma 2, della delibera 22 ottobre 2010.

    Si considera consistente il ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri qualora sia superato il triplo dei termini previsti dalla legge.

    Si considerano reiterati i ritardi che superano il dieci per cento dei provvedimenti introitati nel periodo di riferimento.

    Art. 4

    A far data dall’entrata in vigore della presente delibera è abrogato l’art. 2 della delibera del 30 novembre 2012.

    Art. 5

    La presente delibera si applica ai ritardi nel deposito delle decisioni relative ai provvedimenti introitati nelle udienze ovvero nelle adunanze successive al 30 settembre 2021.


  • DEONTOLOGIA DEL MAGISTRATO AMMINISTRATIVO E USO DEI SOCIAL MEDIA

    Deontologia è un termine filosofico coniato a cavallo tra il 1700 e il 1800, con cui si indica oggi lo studio empirico di determinati doveri in rapporto a particolari contesti sociali, e, ancora più comunemente, l’insieme delle norme “interne” riguardanti i diritti e i doveri di alcune delicate professioni (a cominciare da quella medica).

    Più in generale, si usa il termine “deontologia” per indicare il complesso delle norme di comportamento che disciplinano l’esercizio di una professione.

    Tali norme di comportamento possono a volte ricavarsi implicitamente dalle sanzioni previste dalla legge per determinati illeciti commessi nell’esercizio dell’attività professionale o che ledono, anche se realizzati in un contesto “esterno”, il prestigio degli appartenenti a quella collettività, ma più spesso appartengono, con sfumature diverse ma non sempre facilmente intuibili, a codici etici e deontologici di cui si dotano spontaneamente le categorie professionali che operano in un ambito in cui sono necessarie scelte di particolare valore morale e sociale.

    Tra le categorie che necessitano di regole deontologiche chiare e mirate, ha sicuramente un’importanza strategica, per il rilievo e l’impatto che ha sull’opinione pubblica e sulla vita della collettività, quella dei magistrati.

    Il magistrato – qualunque sia il suo campo di elezione (diritto civile, penale, amministrativo, contabile) – ha ricevuto dalla Costituzione repubblicana, allo stesso tempo, un grande onore e un gravoso onere.

    L’onore è costituito dalla garanzia dell’indipendenza da ogni altro potere, l’onere è rappresentato dalla necessità di difendere l’investitura di indipendenza e la conseguente presunzione di imparzialità anche nella sua immagine quotidiana e per così dire privata.

    Un giudice (o un pubblico ministero) che offre nella vita di tutti i giorni (anche se al di fuori dell’attività lavorativa) una immagine negativa di sé, o che manifesta in concreto assenza di equilibrio e carenza di equidistanza dai possibili attori della vicenda processuale, perde automaticamente agli occhi della collettività il suo prestigio, trascinando “sul fondo” anche la sua patente di imparzialità e la credibilità delle sue decisioni.

    Se tuttavia, in passato, il cattivo magistrato era riconoscibile soltanto all’interno di una comunità limitata di persone, per la scarsa circolazione delle notizie e la minore pervasività dei mezzi di comunicazione – e fatta eccezione per il coinvolgimento in vicende particolarmente gravi e di rilievo nazionale -, oggi non è più così.

    Oggi un magistrato può perdere la sua credibilità anche soltanto con un uso inappropriato dei social media. 

    Il Presidente della Repubblica Mattarella, a margine dell’inaugurazione dei corsi di formazione per il 2019 della Scuola superiore della Magistratura, ha richiamato i magistrati a gestire con “prudenza e discrezione” questi strumenti di comunicazione, che, in caso contrario, possono vulnerare il riserbo che deve contraddistinguere l’azione dei magistrati, e offuscare la credibilità e il prestigio della stessa funzione giudiziaria.

    Anche la Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa, con l’adozione della sua “Guida alla Comunicazione ai Media ed al Pubblico da parte dei Tribunali e delle procure”, dopo avere premesso che in un mondo a forte “trazione comunicativa” ogni presunto errore è suscettibile di ricevere un'ampia attenzione - con possibili conseguenze dannose per le istituzioni e coloro che le rappresentano -, ha messo in guardia il magistrato dai rischi dell’uso dei social media.

    Tali strumenti di comunicazione, a fronte del vantaggio di raggiungere immediatamente il target di chi comunica, presentano degli innegabili svantaggi connessi alla loro modalità di interlocuzione “diretta e aperta”, quali l'impoverimento delle informazioni, l’innesco di una discussione che è poi difficile da seguire, messaggi banalizzati e la difficoltà di correggere eventuali errori originali, che verranno pubblicati senza limiti.

    Occorre a questo punto distinguere tra comunicazione del mondo giustizia e comunicazione del singolo magistrato.

    Quanto alla comunicazione istituzionale, la tendenza alla sua implementazione è intrinsecamente collegata alla crescente necessità di trasparenza di tutte le attività pubbliche; ed è proprio tramite la trasparenza che il sistema giudiziario promuove di sé un’immagine positiva e acquisisce la fiducia e il rispetto dei cittadini, sentimenti che crescono con la comprensione dell'attività svolta nelle aule dei Tribunali.

    Il tema, per i magistrati ordinari, è stato messo a fuoco dalle “Linee Guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale” adottate dal CSM nel luglio del 2018, e volte specificamente ad orientare l’organizzazione degli uffici giudiziari verso un’informazione pubblica efficace e una corretta comunicazione istituzionale.

    Di rilievo, l’espressa menzione, tra le modalità di comunicazione degli uffici requirenti di merito (procure della Repubblica e procure generali presso le corti d’appello) della possibilità di “ricorso a strumenti web e social”.

    Il presupposto implicito di tale linee guida pare essere quello della gestione impersonale della comunicazione istituzionale, in relazione alla necessità, immanente al sistema, che il magistrato-persona, ad eccezione dei casi in cui l’uso dei servizi informatici e telematici sia autorizzato per ragioni di servizio, debba astenersi dall’utilizzare i social media per attività concernenti il proprio ufficio, evitando nel modo più assoluto di comunicare con le parti e con i loro rappresentanti o difensori.

    Quanto invece alla libertà di espressione del singolo magistrato al di fuori del contesto di comunicazione istituzionale, l’uso, il luogo e i tempi del linguaggio sono connessi alla rilevanza o meno per l’attività giudiziaria in corso dell’oggetto della comunicazione.

    Normalmente, i giudici si pronunciano con le sentenze e in udienza – con l’obiettivo ideale di esprimersi già in tali sedi in modo pertinente, corretto, chiaro e comprensibile -, ma, ovviamente, potrebbero essere stimolati a intervenire anche al di fuori del processo su questioni di cui si occupano o si possono in futuro occupare.

    Il tema non desta però particolari complessità, sotto il profilo deontologico, perché risulta pacifica l’assoluta inopportunità, spesso peraltro formalmente sanzionata, di comunicazioni pubbliche in cui un giudice si “pronunci” su affari in corso che lo riguardano o che lo potranno riguardare.

    Così come resta del tutto inopportuno che il magistrato esprima pareri personali sui protagonisti di vicende giudiziarie di cui si sta occupando o si è occupato, dal momento che “i cittadini davanti a un giudice non possono dire parliamo d’altro”, e così un giudice in pubblico dovrebbe “parlare con gli atti, non parlare d’altro”. 

    Se invece la comunicazione del singolo magistrato sui social media non ha ad oggetto o non è collaterale ad attività giudiziaria in corso o di possibile futura competenza del magistrato stesso, o comunque si esplica in diversi ambiti sociali e personali, l’applicabilità di regole deontologiche che limitino la libertà di espressione diventa faccenda più delicata.

    La questione si pone su due diversi livelli.

    Sotto un primo profilo, più teorico, occorrerebbe verificare fino a quale punto le regole deontologiche possono comprimere l’esercizio del diritto costituzionale di manifestare liberamente il proprio pensiero, ivi compreso il diritto di critica; al riguardo, la Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità insegnano che il magistrato ha un limite in più rispetto a tutti gli altri soggetti dell’ordinamento giuridico: tale limite è costituito dal necessario rispetto anche dei valori costituzionalmente tutelati dell’indipendenza, dell’imparzialità e della credibilità della funzione giudiziaria.

    Il sindacato derivante da questa diversa modulazione della libertà di espressione è normalmente volto a verificare l’esercizio anomalo e/o l’abuso dei social media, e ha come parametro di valutazione l’esigenza di un più pregnante senso di autodisciplina e di autocontrollo, rispetto alla generalità, da parte del singolo magistrato, per il delicato ruolo istituzionale svolto.

    Sotto un profilo più concreto, la violazione delle regole deontologiche può comportare risvolti disciplinari.

    Per il magistrato ordinario, l’individuazione di ipotesi tassative di illeciti disciplinari consente e ha consentito al CSM, dopo la riforma Castelli, di attingere, per le valutazioni disciplinari di competenza, agli obblighi di “condotta extra-funzionale” stabiliti dal d.lgs. n. 109 del 2006, con limitazione parziale delle negative conseguenze di rilievo disciplinare discendenti da manifestazioni private, quali commenti, critiche, post, apposizione di simboli di assenso o riferimenti a momenti di vita vissuta, pubblicate sui social media.

    In altri termini, non tutti i comportamenti privi di equilibrio, dignità e misura - che astrattamente sono in grado di compromettere l’immagine del magistrato e della funzione giudiziaria, sia sotto il profilo della credibilità che sotto quello della imparzialità - integrano la commissione di un illecito disciplinare da parte del magistrato ordinario, in quanto la tipizzazione degli illeciti ha avuto l’effetto di selezionare la fattispecie sanzionabili.

    Per il giudice amministrativo, invece, la questione dei risvolti disciplinari discendenti dalle violazione di regole deontologiche è resa più complessa dall’assenza di tipizzazione delle condotte punibili disciplinarmente.

    Accanto al generico precetto di cui all’art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, secondo cui è soggetto a sanzioni disciplinari “il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario”, dovrebbe astrattamente essere attribuita una essenziale funzione di supporto alle disposizioni dei codici etici di autoregolamentazione, la cui redazione è ordinariamente di competenza delle associazioni di categoria.

    Ma anche l’organo di autogoverno, nell’esplicazione legittima ed estensiva dei suoi poteri di intervento sullo stato giuridico e disciplinare dei magistrati, può delineare regole di condotta che, pur non rappresentando nuove fattispecie di illecito, vadano ad integrare e a dare sostanza alle clausole generiche di inosservanza dei “doveri”, lesione della “fiducia” nel singolo magistrato o compromissione del “prestigio dell'ordine giudiziario”.

    Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha già fatto uso di tali poteri, ad esempio, disponendo che “integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il ritardo grave nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni” (delibera del 15 gennaio 2016).

    Lo stesso organo di autogoverno ha stabilito che la violazione reiterata da parte dei Presidenti, per due volte nell’arco dell’anno, dei criteri sui carichi di lavoro dei magistrati amministrativi “rileva sotto il profilo disciplinare” (delibera del 18 gennaio 2013).

    D'altra parte, l'art. 54, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 (con cui è stato parzialmente riprodotto l’art. 58-bis, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993), se pure esplicitamente prescrive alle associazioni di categoria l'adozione di un codice etico "a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata", prevede pure che, in caso di inerzia, il codice sia adottato dall'organo di autogoverno.

    Per i magistrati amministrativi facenti parte del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali esistono due distinti codici etici, approvati nel 1994.

    Al di là della singolare previsione di legge introdotta dal legislatore del 2001, secondo cui dovrebbero aderire ad un codice redatto da un'associazione di categoria tutti i magistrati appartenenti ad un determinato plesso, anche se non iscritti a quell'associazione (singolarità che diventa ancora più eccentrica se si pensa al fatto che, ad esempio, nella magistratura amministrativa non esiste un'unica associazione di categoria), i due testi del 1994 contengono entrambi una previsione che tiene conto della natura elastica di regole che devono adattarsi, più di altre, ai mutamenti della società: infatti, nei casi in cui sorgano dubbi interpretativi circa le disposizioni del codice etico, ovvero si verifichino situazioni nuove o si prospettino comunque situazioni di difficile soluzione, i magistrati devono rimettere la questione al Presidente del Consiglio di Stato, se sono consiglieri di Stato, o al Consiglio di Presidenza, se sono giudici di primo grado.

    Come visto, la previsione di un codice etico non ha di per sé conseguenze irrilevanti sotto il profilo disciplinare, nel momento in cui la fattispecie di condotta passibile di punizione è talmente ampia (come nel caso dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946) da renderne necessaria l'integrazione e specificazione con altre regole che, individuando in termini precisi una delle possibili realizzazioni in concreto della violazione di natura generale, aiutino l'interprete nella sua attività di valutazione del disvalore della condotta stessa.

    Si crea così un meccanismo secondo cui la violazione di una norma del codice etico fa presumere una violazione della regola di condotta disciplinare, salvo dimostrazione del contrario.

    Analizzando la giurisprudenza della Sezione disciplinare del CSM ante riforma del 2006, peraltro, si scopre - come forse intuibile già dalla diversa valenza delle due sfere applicative (ambito deontologico e ambito disciplinare) -, che non sempre la violazione di una norma etica costituisce di per sé violazione del principio di imparzialità, credibilità e indipendenza della funzione giudiziaria.

    Si è detto, ad esempio, che la violazione degli obblighi di aggiornamento professionale e di oculata utilizzazione delle risorse - fatti salvi gli eventuali profili di rilievo penale o contabile - non è in grado di superare quel "minimo etico" oltre il quale la trasgressione etico-professionale diventa rilevante anche ai fini disciplinari.

    Qui si coglie appieno il salto di "rilevanza" che un utilizzo inappropriato dei social media può fare realizzare a certi comportamenti che in passato avrebbero potuto risultare indifferenti, sul piano delle trasgressioni disciplinari contestabili ai magistrati.

    Bisogna innanzitutto partire dal presupposto che i messaggi impliciti ed espliciti che provengono da un ben identificato e identificabile profilo pubblico - come può essere quello di elezione personale su un social network - costituiscono una formidabile cassa di risonanza, in ragione della potenziale percepibilità, da parte di una pluralità indefinita di utenti della rete, della lesione ai valori di imparzialità e credibilità del magistrato e, nei casi più gravi, della compromissione del prestigio di tutta la sua categoria professionale. 

    Pensiamo ad esempio alla spinosa questione delle “amicizie” su Facebook. Fermo restando che l'esistenza di determinate, significative relazioni personali può far scattare il dovere di astensione del magistrato negli specifici episodi processuali in cui le sue amicizie sono coinvolte – con questione da valutare caso per caso -, quid iuris nell’ipotesi in cui l'avvocato o una potenziale parte di un processo si avvalgano preventivamente, per ottenere benefici extragiudiziali magari indebiti, della loro “conclamata” amicizia su Facebook con il magistrato che svolge le funzioni nella circoscrizione di interesse?

    Quanta pressione può esercitare su controparte (avvocato o cliente poco importa) l'esistenza di legami consolidati sul territorio tra avvocati o esponenti di rilievo della società civile e magistrati?

    Se il problema, da un lato - sotto il profilo della imparzialità del magistrato -, sembra astrattamente risolvibile con lo strumento della ricusazione (che anzi l'esistenza di un rapporto riconosciuto e riconoscibile in rete rende più semplice la prova della situazione di incompatibilità), dall'altro - sotto il profilo della credibilità e del prestigio dell'intera magistratura -, si complica e non poco.

    La ramificazione e la pubblicità di intrecci personali minano alla base lo stesso valore dell'indipendenza e imparzialità dei magistrati.

    Nel codice etico dei consiglieri di Stato (adottato, come visto, molto prima dell'avvento dei social network) c'è un espresso riferimento ai rapporti di amicizia con gli avvocati. Tale riferimento, che è stato peraltro introdotto nel 2007, quando Facebook già esisteva, sembra alludere alla necessità di un'attenta valutazione ad opera dei magistrati nella scelta preventiva delle “amicizie forensi”, e a una non illimitata possibilità di esercitare tale opzione: se infatti l'amico avvocato dovesse tradire la fiducia a lui accordata, utilizzando il suo credito affettivo con i potenziali clienti, al magistrato resterebbe come unica strada, se non vuole incorrere in una trasgressione di natura deontologica, quella di interrompere il rapporto di amicizia.

    Nel codice etico dei magistrati amministrativi dei TAR vi è invece una clausola generale di buona condotta, secondo cui "i magistrati evitano manifestazioni di familiarità e confidenza con gli altri protagonisti del processo".

    Risulta a questo riguardo senza dubbio attuale e quanto mai necessaria un’integrazione e un aggiornamento di questa clausola generale – poco importa se ad opera delle associazioni di categoria o dell’organo di autogoverno, nell’esercizio delle rispettive prerogative -, che tenga conto delle potenzialità diffusive dei social media e che concretizzi meglio i concetti 2.0 di “familiarità” e “confidenza”.

    Vi è poi il problema dell'uso dei nuovi mezzi di comunicazione sul web ai fini di promozione della propria immagine o di svolgimento di attività economiche al di fuori delle finalità istituzionali.

    Fino a che punto il giudice amministrativo - che spesso vive, più del magistrato ordinario, la gestione del proprio lavoro, da un lato, in condizioni di solitudine, dall’altro, in costante contatto con tematiche di attualità, giudicando sulla legittimità dell’esercizio dei pubblici poteri - può ergersi nel tempo libero a leader o fan incallito di discutibili comunità di internauti, o comunque ricavare profitto dalla valorizzazione della propria immagine sul web?

    Il tema incontra, su quest’ultimo versante, dei limiti scontati, in connessione con i divieti e le specifiche restrizioni vigenti sull’esercizio di attività commerciali o sugli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio del magistrato stesso.

    Tuttavia, sotto il diverso versante dei limiti di espressione di un giudice amministrativo che si trasforma in opinion leader o influencer, si torna ad identificare tali limiti con la generica necessità di tutela, da parte del singolo magistrato, della imparzialità e indipendenza proprie della sua funzione, con esclusione della liceità – quanto meno sotto un profilo disciplinare - di ogni manifestazione del pensiero che tenda a minare la credibilità del proprio particolare status e/o delle istituzioni che egli rappresenta.

    In particolare, su temi di interesse pubblico che possono essere coinvolti nelle decisioni attuali o future di un Giudice amministrativo, la regola deontologica primaria da seguire dovrebbe essere quella di astenersi il più possibile dal manifestare “opinioni radicali”.

    Vi è infine la problematica scottante del linguaggio da usare sui social media.

    Se per un comune utente i limiti della continenza espressiva sono quelli ordinariamente connessi alla necessità di non incorrere in fattispecie diffamatorie, al magistrato (in qualunque ramo del diritto questi esplichi la sua attività istituzionale) si chiede un linguaggio ancora più cauto e misurato, specie in relazione al contenuto oggetto di diffusione.

    E ciò, perché la veemenza espressiva nel difendere determinate tesi piuttosto che altre può indurre nella collettività di riferimento la convinzione (ma basta anche il solo sospetto) che possano mancare nel giudice i necessari requisiti di equilibrio e di assenza di faziosità, che costituiscono, secondo alcuni, e forse non a torto, le precondizioni dell'arte del giudicare.

    E’ dunque indubbio che i social media costituiscano una potenziale e insidiosa “trappola” per un magistrato poco attento o troppo disinvolto; ma è altresì vero che, al contrario, un uso accorto e non egoistico o egocentrico di tali strumenti di comunicazione, per le loro indubbie potenzialità diffusive e di convincimento, può servire a spiegare il valore della giurisdizione nella società, a fornire opportuni elementi di comprensione che confermino o invalidino tesi giornalistiche, e infine a riaffermare il senso dell’indipendenza dei giudici, ricordando le implicazioni concrete del principio di separazione tra i poteri e rafforzando, con prese di posizione sobrie ma argomentate, l’immagine complessiva del sistema giustizia.


    Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, in data 25 marzo 2021, ha approvato la seguente delibera sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi (delibera n. 40 emanata il 21 aprile 2021):

    PREMESSA

    - Le tecnologie della comunicazione costituiscono una realtà ormai consolidata ed una fonte di risorse e di opportunità per la crescita sociale dei singoli e delle comunità.

    - Esse, tuttavia, presentano molteplici aspetti che contengono delicati interrogativi sia per la società nel suo insieme, sia, soprattutto, per l’ordinamento giuridico.

    - Non si possono, pertanto, sottovalutare i rischi, che accompagnano le potenzialità applicative. Tra questi, in particolare, va segnalata la creazione di una dimensione quasi “extraspaziale ed extratemporale” dell’uso della Rete, in genere, e, nello specifico, dei social media. L’utente vive nella singolare situazione di relazionarsi, nell’immediato, al proprio strumento di connessione, non sempre rendendosi conto che i contenuti immessi finiscono in uno spazio immenso, virtualmente illimitato, e, quel che più rileva, destinato a restare sospeso in una zona atemporale, che si è soliti definire “eternità mediatica”. Ogni dato personale, poi, nell’ambito di questo processo, può subire acquisizioni, frammentazioni, scomposizioni idonee ad alterarne l’originaria identità ed il significato intrinseco.

    - Non v’è dubbio, tuttavia, che i social media siano anche il veicolo della manifestazione del pensiero, ma la specificità del mezzo non deve consentire –casomai il contrario– l’attenuazione dei canoni del corretto esercizio di tale libertà, secondo i consolidati canoni elaborati in sede interpretativa ed applicativa, in specie, all’art. 21 della Costituzione.

    - L’utilizzo dei social media da parte dei giudici amministrativi va considerato nel bilanciamento tra le prerogative del singolo magistrato, sia nella propria funzione, sia come cittadino, ed i doveri connessi alla propria appartenenza istituzionale ed al proprio status.

    Pertanto, tenuto conto del dibattito sull’argomento,

    - LETTO il report “Public Confidence and the Image of Justice. Individual and Institutional use of Social Media within the Judiciary” pubblicato dallo European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ);

    - VALUTATE le “Non-Binding Guidelines on the Use of Social Media by Judges” pubblicate dall’ONU, UNODC, Global Judicial Integrity Network;

    - CONSIDERATO il Codice etico ed in vista di un più specifico intervento di regolamentazione della materia;

    - AVVERTITA l’esigenza di fornire raccomandazioni in materia, che assumono valenza di indirizzo;

    è adottata la seguente DELIBERA (…)


    Ambito

    1. Oggetto delle presenti linee guida è l’utilizzo da parte dei magistrati amministrativi dei social network, nonché degli ulteriori strumenti di comunicazione elettronica nell’ambito di rapporti professionali, in cui la comunicazione è conoscibile da un numero indeterminato o comunque elevato di persone e ulteriormente divulgabile da parte di chi ne prende conoscenza. Sono, in ogni caso, escluse dall’ambito della presente delibera le forme di comunicazione elettronica individuali, da ascriversi alla sfera della corrispondenza privata.

     

    Diritti, rischi e responsabilità

    2. I magistrati amministrativi utilizzano i social media, quale forma della libertà di manifestazione del pensiero, nel rispetto dei canoni di comportamento da essi esigibili, anche nella vita privata, secondo i codici etici dei magistrati amministrativi e le vigenti norme disciplinari, al fine di salvaguardare il prestigio e l’imparzialità dei singoli magistrati e della giustizia amministrativa nel suo insieme e la fiducia di cui sia i singoli che l’Istituzione devono godere nell’opinione pubblica. I magistrati amministrativi fanno un uso dei social media ispirato a parametri di consapevolezza dei rischi e dei vantaggi derivanti dall’utilizzo di tale forma di comunicazione, e di assunzione di responsabilità individuale per comportamenti e dichiarazioni divulgati con tali mezzi.

     

    Identificazione del magistrato nei social media

    3. I magistrati amministrativi possono utilizzare i social media, nella propria vita privata, anche attraverso pseudonimi, a condizione che l’uso di uno pseudonimo non costituisca un espediente per porre in essere comportamenti illeciti.

     

    Contenuti e regole di comportamento nell’uso dei social media

    4. L’uso dei social media deve avvenire in maniera tale da garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i consociati, nonché da salvaguardare la dignità, l’integrità, l’imparzialità e l’indipendenza del singolo magistrato, della magistratura amministrativa e delle istituzioni che la rappresentano.

     

    5. I magistrati amministrativi adottano elevati parametri di continenza espressiva, utilizzando un linguaggio adeguato e prudente rispetto a tutte le interazioni in essere sulle piattaforme di social media, nonché con riferimento al rischio della perdita di controllo del o dei contenuti immessi ed alla tipologia di contenuto oggetto di pubblicazione e diffusione.

     

    6. I magistrati amministrativi non comunicano con le parti, i loro rappresentanti o il pubblico in generale con riferimento a casi e controversie di propria competenza.

     

    7. I magistrati amministrativi non utilizzano i social media come strumento di pubblicità di proprie attività economiche extraistituzionali.

     

    Amicizie e connessioni sui social media

    8. Le amicizie e connessioni sono create o accettate on line da parte dei magistrati ammnistrativi nel rispetto dei principî generali di diligenza e precauzione.

    Le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell’art. 51 c.p.c.

    Le amicizie e i contatti sui social network e media, pur non equiparabili a quelli della vita reale, quando concernono persone coinvolte nell’attività professionale del magistrato devono essere contenute ovvero evitate, allorché essi possano incidere sulla sua immagine di imparzialità.

     

    Formazione

    9. I magistrati amministrativi hanno il diritto ed il dovere di ricevere una formazione specifica relativa ai vantaggi e ai rischi derivanti dall’utilizzo dei social media; al riguardo, vanno previste, a cura del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dell’Ufficio studi della Giustizia amministrativa, nelle forme più idonee ed efficaci, iniziative di aggiornamento e formazione in materia.

     

    Privacy e sicurezza

    10. È auspicabile che i magistrati amministrativi conoscano adeguatamente le impostazioni di sicurezza e privacy delle piattaforme di social media che utilizzano, consapevoli dei rischi e delle opportunità di condividere informazioni personali sui social media, con specifico riferimento alla pubblicazione di particolari categorie di dati personali quali quelli di geolocalizzazione.


  • CONSILIATURA CPGA 2018-2022 (fino a gennaio 2020)

    Riunioni principali da agosto 2018 a gennaio 2020

    * per aprire il verbale o il documento segnalati copiare e incollare il link sulla barra di ricerca di google, oppure clicccare sul pulsante destro del mouse e selezionare "vai alla pagina...", dopo essersi collegati alla intranet della GA


    RIUNIONE DEL 3 AGOSTO 2018

    Insediamento del nuovo Consiglio di Presidenza e nomina del Vice Presidente del Consiglio di Presidenza (nella persona del prof. Maurizio LEO).

    Costituzione delle Commissioni permanenti del Consiglio di Presidenza e nomina del Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.


    RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2018

    Il Consiglio, all’unanimità, ha espresso parere favorevole alla nomina a Presidente del Consiglio di Stato del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato Filippo PATRONI GRIFFI, dopo avere discusso su un’istanza di annullamento in autotutela del relativo parere della Commissione e sui criteri di nomina. 

    Ha deliberato la nomina del Primo Referendario Cesira CASALANGUIDA e del Ref. Donatella TESTINI quali Magistrati Addetti al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. 

    Ha approvato la modifica al Regolamento del Comitato Pari Opportunità, con l’introduzione dell’articolo 2-bis *  

    vedi verbale:  https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=638&ct=Verbale

    * vedi il nuovo testo in questa pagina, sotto la voce “PARI OPPORTUNITA’”


    RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2018

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Gabriele CARLOTTI quale Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, a decorrere dalla data di registrazione del relativo decreto.

    Il Consiglio ha deliberato il rientro nei ruoli ordinari del Consiglio di Stato del dott. Raffaele GRECO, a decorrere dal 1° ottobre 2018, fermo restando lo svolgimento dell’incarico già autorizzato, fino al 31 dicembre 2018, di Consigliere giuridico del Commissario per la ricostruzione post-sisma del 2016.


    RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2018

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina del Consigliere di Stato Giulia FERRARI, quale Segretario Delegato del Consiglio di Stato, con decorrenza immediata.

    Il Consiglio ha deliberato lo svolgimento del programma straordinario di eliminazione arretrato per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, con l’individuazione delle udienze e dei magistrati da applicare.


    RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2018

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina a Consigliere di Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 2, della Legge 27 aprile 1982, n. 186, del seguente candidato:

    Prefetto Luciana LAMORGESE.

    Il Consiglio, in merito al quesito proposto da alcuni neo-referendari di T.A.R. sull’attribuzione della cd. indennità continuativa, ha ritenuto di riconoscere l’ex art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, anche ai magistrati amministrativi, secondo i criteri previsti per i magistrati ordinari - ossia a condizione che il comune della sede di assegnazione disti oltre dieci chilometri dal comune di residenza dichiarato dal magistrato al momento della nomina - non potendo infatti assumere alcuna rilevanza ostativa (rispetto al riconoscimento della sussistenza di un “disagio” da compensare) la circostanza che entrambi i termini di paragone siano situati all’interno della stessa regione.


    RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2018

    Il Consiglio ha approvato il programma di formazione trasmesso dall’Ufficio Studi Massimario e Formazione, per l’anno 2019.

    Applicazione temporanea di magistrati alle sedi scoperte dei TAR e questioni problematiche.


    RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2018

    Il Consiglio ha deliberato la nomina di sei magistrati amministrativi – cinque titolari e un supplente - quali componenti del Comitato per le pari opportunità, a decorrere dalla registrazione del decreto e sino alla fine della consiliatura in corso.

    Il Consiglio ha deliberato la riammissione in servizio del dott. Lorenzo STEVANATO ai sensi dell’art. 132 del D.P.R. n. 3 del 1957, con l’attribuzione della qualifica di Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale ed il collocamento all’ultimo posto del relativo ruolo e prima del primo magistrato con qualifica di Primo Referendario, a decorrere dal 1° gennaio 2019.


    RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 2018

    Il Consiglio ha deliberato il rientro nei ruoli ordinari del Consiglio di Stato del Consigliere di Stato Sergio DE FELICE a decorrere dal 6 dicembre 2018, con sua nomina contestuale a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.

    Il Consiglio ha deliberato l’applicazione con mobilità temporanea, a titolo transitorio, di sei magistrati di Tribunale Amministrativo Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 o, se anteriore, fino all’ingresso dei neo-referendari assunti con il concorso in fase di svolgimento.

    Il Consiglio ha preso atto della riammissione nei ruoli della magistratura ordinaria del Consigliere di Stato Luigi BIRRITTERI.

    Il Consiglio ha approvato la convenzione sottoscritta dal T.A.R. di Lecce con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università del Salento, ritenendola conforme alle linee guida approvate dal C.P.G.A. nella seduta del giorno 8 luglio 2016

    vedi linee-guida:  http://iwww.giustizia-amministrativa.it/WebDav/CDS/Cartelle%20Condivise/Cpga/2016/Verbale_8_luglio_All_1_20161012.pdf


    RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2018

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina del Consigliere di T.A.R. Roberto PUPILELLA quale Segretario delegato dei Tribunali Amministrativi Regionali, a decorrere dal 4 febbraio 2019.

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina del Consigliere di Stato Italo VOLPE quale Responsabile del Servizio Centrale per l’Informatica e le Tecnologie di Comunicazione.

    Il Consiglio ha deliberato lo svolgimento di visite ispettive presso i sotto indicati Uffici giudiziari, in programma per l’anno 2019:

    - CONSIGLIO DI STATO (III Sezione);

    - T.A.R. LOMBARDIA, Sezione staccata di Brescia;

    - T.A.R. PUGLIA, Sezione staccata di Lecce;

    - T.A.R SICILIA, sede di Palermo;

    - T.A.R. TOSCANA;

    - T.A.R. UMBRIA.

    Il Consiglio ha deliberato in ordine a tre questioni interpretative della procedura e dei criteri da seguire in tema di assegnazione dei fascicoli di udienza

    vedi verbale:  https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=647&ct=Verbale


    RIUNIONE DELL’11 GENNAIO 2019

    Il Consiglio ha deliberato la nomina dei sotto indicati Professori quali componenti del Comitato di indirizzo scientifico e organizzativo presso l’Ufficio Studi, Massimario e Formazione, per la durata di quattro anni:

    - Prof. Aldo TRAVI, ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano, per il profilo giuridico;

    - Prof.ssa Daniela PIANA, ordinario di Scienza politica presso l’Università di Bologna, per il profilo organizzativo.

    Il Consiglio ha preso atto del rientro in ruolo dei sotto indicati magistrati:

    - Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Roberto GAROFOLI, per la cessazione dall’incarico di Capo di Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal 20 dicembre 2018;

    - Consigliere di T.A.R. Laura MARZANO, per la cessazione dall’incarico di Capo Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dal 1° gennaio 2019.


    RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2019

    Il Consiglio ha designato il Prof. Salvatore SICA, il Presidente di Sezione Gianpiero Paolo CIRILLO ed il Primo Referendario Giovanni RICCHIUTO quali rappresentati del C.P.G.A. nell’ambito del Comitato scientifico ed organizzativo dell’Ufficio studi massimario e formazione.


    RIUNIONE DELL’8 FEBBRAIO 2019

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina a Consigliere di Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 2, della Legge 27 aprile 1982, n. 186, dei seguenti candidati:

    dott.ssa Maria Francesca ROCCHETTI;

    dott. Claudio TUCCIARELLI;

    dott. Giancarlo Carmelo PEZZUTO.

    Il Consiglio ha deliberato di assumere le iniziative necessarie e opportune per modificare l’art. 3, D.P.R. 27 gennaio 1983, n. 68, nel senso di sostituire la proposizione “da un professore ordinario di diritto privato di una delle Università statali di Roma” con la proposizione “da un professore ordinario di diritto privato in servizio presso una Università statale, il quale viene designato dal C.P.G.A., nel rispetto di un principio di turnazione tra Atenei, tra i professori che siano da almeno dieci anni nei ruoli degli ordinari di diritto privato; che possiedano i requisiti per essere commissari nella A.S.N.; e che abbiano manifestato la loro disponibilità all’esito di apposito interpello bandito mediante pubblicazione nella G.U”.

    Il Consiglio ha deliberato di riassegnare il Primo Referendario Francesca ROMANO al T.A.R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria e, contestualmente, di applicare temporaneamente il predetto magistrato al T.A.R. Lazio, sede di Roma, sino al 31 dicembre 2019.

    Il Consiglio ha approvato il bando per lo svolgimento di tirocini di formazione teorico-pratica, ex art. 73 del d. l. 69/2013 presso il T.A.R. Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, ritenendolo conforme ai criteri stabiliti dal C.P.G.A.

    Il Consiglio, altresì, ha preso atto dell’avvenuta stipulazione da parte del T.A.R. LAZIO, delle convenzioni con l’Università di Roma Tre e con l’Università LUMSA, per lo svolgimento di tirocini formativi non sostitutivi, già approvate nella precedente consiliatura.


    RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2019

    Il Consiglio ha preso atto della convenzione sottoscritta dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e dal Segretario Generale della Corte dei Conti, finalizzata all’utilizzo del Portale “Concorsionline” della Corte dei Conti, dedicato all’acquisizione e alla gestione delle domande in modalità digitale dei concorsi, per il reclutamento dei referendari di Tribunale amministrativo regionale.


    RIUNIONE DELL’8 MARZO 2019

    Il Consiglio ha preso atto del rientro in ruolo del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, dott. Giancarlo MONTEDORO.

    Il Consiglio ha deliberato il trasferimento provvisorio del Consigliere di T.A.R. Dauno Fabio Glauco TREBASTONI, dalla Sezione staccata di Catania del T.A.R. SICILIA, alla sede di Roma del T.A.R. LAZIO, a decorrere dal 15 marzo 2019 e sino al 31 dicembre 2019, salvo ogni ulteriore e futura determinazione.

    Il Consiglio ha approvato la modifica del comma 2 dell’art. 2 bis della delibera C.P.G.A. del 15 gennaio 2016*

    * vedi il nuovo testo in questa pagina, sotto la voce “SORVEGLIANZA DISCIPLINARE SUI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI”.


    RIUNIONE DEL 12 APRILE 2019

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Presidente di T.A.R. Giuseppe DANIELE quale Presidente della III Sezione del T.A.R. LAZIO, a decorrere dal 9 luglio 2019 e la nomina del Consigliere di T.A.R. Sergio CONTI quale Presidente del T.A.R. MARCHE* 

    Il Consiglio ha deliberato il rientro nei ruoli ordinari dei Tribunali Amministrativi Regionali del Consigliere di T.A.R. Alessandro TOMASSETTI, a decorrere dal 24 aprile 2019.

    * nomina sottoposta a contenzioso: vedi sentenza n. 11551 del 2020 del TAR Lazio, riformata dalla sentenza 2759 del 2021 del Consiglio di Stato.

    vedi sul punto verbale del 20 novembre 2020:

    https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=408&ct=Verbale



    RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2019

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina a Consigliere di Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 2, della Legge 27 aprile 1982, n. 186, del seguente candidato:

    Generale C.A. Giorgio TOSCHI.

    Il Consiglio ha approvato la Direttiva rivolta al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente del C.G.A. per la Regione Siciliana, ai Presidenti dei seguenti Tribunali amministrativi regionali: T.A.R. LAZIO (Roma), T.A.R. LOMBARDIA (Milano), T.A.R. VENETO, T.A.R. TOSCANA, T.A.R. MARCHE, T.A.R. CAMPANIA (sede di Napoli e Sezione staccata di Salerno), T.A.R. SICILIA (sede di Palermo e Sezione staccata di Catania), per la redazione di proposte di adesione al programma di smaltimento dell'arretrato per il periodo 1° marzo 2020 - 31 dicembre 2020.


    RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 2019

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato avv. Sergio SANTORO a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato.

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Gabriele CARLOTTI quale Presidente aggiunto del Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Regione siciliana, con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, a decorrere dalla data di perfezionamento del relativo decreto.

    Il Consiglio ha deliberato il collocamento in posizione di fuori ruolo del Consigliere di T.A.R. Antonino MASARACCHIA, per l’espletamento dell’incarico di assistente di studio a tempo pieno del giudice della Corte costituzionale Prof.ssa Silvana Sciarra, per un triennio a decorrere dal 1° ottobre 2019.

    vedi verbale  https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=362&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 5 LUGLIO 2019

    Il Consiglio ha deliberato di confermare l’indizione di un bando di concorso per la selezione di 40 posti di Referendario T.A.R., inserendo l’inciso “con la previsione dell’aumento dei posti previsto dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

    Il Consiglio, altresì, ha invitato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pubblicare il bando di concorso entro la fine del mese di luglio 2019.

    Il Consiglio ha affrontato la questione delle modalità procedurali in relazione alle richieste di astensione da parte dei magistrati titolari degli uffici giudiziari e ha deliberato che gli stessi inviino una preventiva comunicazione, non appena venuti a conoscenza della causa di astensione, al Presidente del Consiglio di Stato, che provvederà ai sensi della normativa del c.p.a. e del c.p.c..


    RIUNIONE DEL 19 LUGLIO 2019

    Il Consiglio ha deliberato il collocamento fuori ruolo del Consigliere di Stato Pierfrancesco UNGARI, quale Capo di Gabinetto del Sindaco della Città di Firenze a decorrere dal 1° settembre 2019, per un periodo di tre anni. 

    Il Consiglio, altresì, ha deliberato la proroga del collocamento in posizione di fuori ruolo del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Michele CORRADINO, quale componente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, fino alla scadenza naturale dell’incarico prevista per il 14 luglio 2020.

    Il Consiglio ha preso atto delle linee guida predisposte dal Comitato di indirizzo scientifico dell’Ufficio Studi ai sensi dell’art. 14, comma 3° e 4° del Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della giustizia amministrativa.

    Il Consiglio, in merito alla disciplina delle eventuali richieste di fruizione di ferie dei Presidenti di Tribunale, al di fuori del previsto periodo feriale, ha deliberato che gli stessi, in tali ipotesi, presentino richiesta almeno due mesi prima dell’inizio del periodo di ipotizzata assenza al Consiglio di Presidenza, anche alla luce degli eventuali adempimenti di invii in missione

    vedi verbale:  https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=365&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 18 SETTEMBRE 2019

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del componente laico Prof. Michele PAPA, quale Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

    Il Consiglio ha preso atto del rientro in ruolo dei sotto indicati magistrati:

    - Presidente di Sezione Luciano BARRA CARACCIOLO, per la cessazione dall’incarico di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri– Affari Europei;

    - Consigliere di Stato Claudio TUCCIARELLI, per la cessazione dall’incarico di Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    - Consigliere di T.A.R. Alessandro TOMASSETTI, per la cessazione dall’incarico di Capo del settore legislativo per gli affari europei.

    Il Consiglio ha preso atto della riammissione nei ruoli della magistratura ordinaria del Consigliere di Stato Oswald LEITNER.


    RIUNIONE DEL 27 SETTEMBRE 2019

    Il Consiglio ha preso atto del rientro in ruolo dei sotto indicati magistrati:

    - Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Gerardo MASTRANDREA, per la cessazione dall’incarico di Capo Ufficio legislativo economia del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    - Consigliere di Stato Giuseppe CHINE’, per la cessazione dall’incarico di Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

    Il Consiglio ha approvato le linee guida in materia di modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR. ed ha abrogato le delibere C.P.G.A. del 20 giugno 2002, del 28 novembre 2003, del 7 dicembre 2007 e del 23 febbraio 2012.

    Il Consiglio ha modificato l’art. 3, comma 2, lettera b) dei criteri deliberati in data 22 ottobre 2010 in materia di “Nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Presidente di Sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale, Presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale. Interpello e giudizio di idoneità”, portando da cinque a tre anni il periodo di valutazione pregresso, ai fini del giudizio attitudinale, dei “consistenti ritardi non adeguatamente giustificati nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri”*

    vedi verbale: https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=368&ct=Verbale

    * vedi il nuovo testo in questa pagina, sotto la voce “CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE”


    RIUNIONE DELL’11 OTTOBRE 2019

    Il Consiglio ha deliberato il rientro in ruolo del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Vito POLI, per la cessazione dell’incarico di Coordinatore della struttura di missione per le procedure di infrazione.


    RIUNIONE DEL 25 OTTOBRE 2019

    Il Consiglio ha deliberato i sotto indicati rientri in ruolo:

    - Cons. Tomaiuoli a decorrere dal 27 gennaio 2022;

    - Cons. Bignami a decorrere dall’8 dicembre 2019;

    - Cons. Gizzi a decorrere dall’8 dicembre 2019;

    - Cons. Patatini a decorrere dal 13 novembre 2020.

    Il Consiglio ha approvato il programma straordinario di smaltimento dell’arretrato ex art. 16 c.p.a. per l’anno 2020.


    RIUNIONE DELL’8 NOVEMBRE 2019

    Il Consiglio ha deliberato la modifica dell’art. 3, comma 3, della delibera CPGA del 22 ottobre 2010, disponendo che la nuova disposizione entri in vigore dopo un anno dalla pubblicazione

    * vedi il nuovo testo in questa pagina, sotto la voce “CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE”


    RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 2019

    Il Consiglio ha deliberato la composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 40 posti di Referendario T.A.R. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 agosto 2019.

    Il Consiglio ha approvato il bando di selezione per n. 12 tirocini di formazione teorico pratica presso il C.G.A. per la Regione siciliana ai sensi dell’art. 73, d.l. 69/13.


    RIUNIONE DEL 17 GENNAIO 2020

    Il Consiglio ha deliberato lo svolgimento di visite ispettive presso i sotto indicati Uffici giudiziari, in programma per l’anno 2020:

    - CONSIGLIO DI STATO (VI Sezione);

    - T.A.R. LIGURIA;

    - T.A.R. BASILICATA;

    - T.A.R PUGLIA, sede di Bari;

    - T.A.R. CALABRIA, Sezione staccata di Reggio Calabria.

    Il Consiglio ha deliberato l’assegnazione di sede ai nuovi Referendari a decorrere dal 1° febbraio 2020, fatta salva la possibilità per i magistrati assegnati presso le sedi TT.AA.RR., in caso di eventuale impedimento, di prendere servizio presso il T.A.R. di appartenenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni previsto dall’art. 127, primo comma, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, decorrente dal 1° febbraio 2020, previo accordo con il Presidente del rispettivo Ufficio giudiziario.

    Il Consiglio ha approvato la sotto indicata modifica al Regolamento di Organizzazione degli Uffici della giustizia amministrativa, con disciplina che si applica ai magistrati addetti all’Ufficio Studi nominati successivamente alla data di approvazione:

    All’art. 14, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018, n. 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    “a) sono nominati magistrati addetti all’Ufficio quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell’autorizzazione o del conferimento d’ufficio ad eccezione di non più di uno fra:

    incarichi di docenza presso università pubbliche o private o istituti di ricerca pubblici;

    incarichi di studio individuale o come componente di apposite Commissioni di studio, con esclusione degli incarichi, in qualunque modo denominati, di esperto o consulente giuridico;

    incarichi normativamente previsti a titolo gratuito;

    per tutta la durata dell’incarico presso l’Ufficio Studi i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell’autorizzazione o del conferimento d’ufficio ad eccezione del singolo incarico di cui al periodo precedente;

    sono in ogni caso ammessi gli incarichi soggetti a sola presa d’atto;

    il Consiglio di Presidenza valuta comunque la compatibilità dell’incarico con l’impegno richiesto”.


    RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2020

    Il Consiglio, visti e considerati gli artt. 2, 3, 18 e 21 della propria Delibera 18 dicembre 2001, ha approvato i sotto indicati criteri per la pubblicizzazione dei corsi di formazione:

    “a) rientrano nel divieto di pubblicità la partecipazione (e/o l’organizzazione) a eventi, comunque denominati, che non siano riservati agli iscritti al corso di preparazione e che abbiano la finalità di pubblicizzare l’organizzazione e i contenuti del corso;

    b) rientra nel divieto di attività consulenziale retribuita ogni tipologia di consiglio, suggerimento, opinione, avviso che sia reso in occasione di prove d'esame, verso corrispettivo di qualsiasi forma, a candidati non iscritti a corsi di preparazione tenuti dal magistrato autorizzato”.

    Il Consiglio ha approvato le modifiche alle Tabelle A), B) e C) allegate alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 10 maggio 2013, in materia di fuori ruolo, eliminando, aggiungendo e inserendo alcune voci di incarichi nelle specifiche tabelle di appartenenza

    vedi verbale:  https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=380&ct=Verbale



  • CONSILIATURA CPGA 2018-2022 (fino a febbraio 2021)

    Riunioni principali da febbraio 2020 a febbraio 2021

    * per aprire il verbale o il documento segnalati copiare e incollare il link sulla barra di ricerca di google, oppure clicccare sul pulsante destro del mouse e selezionare "vai alla pagina...", dopo essersi collegati alla intranet della GA


    RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2020

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Presidente di T.A.R. Andrea MIGLIOZZI quale Presidente del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – nomina sottoposta a contenzioso: vedi sentenza n. 1580 del 2020 del TAR Lazio, appellata. 

    Il Consiglio ha autorizzato l’Ufficio Studi Massimario e Formazione ad avvalersi di cinque magistrati amministrativi a riposo per lo svolgimento di attività istituzionale, ai sensi dell’art.14, co.12, del Regolamento di organizzazione degli uffici della G.A..


    RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2020

    Il Consiglio ha deliberato di invitare i titolari degli Uffici giudiziari, ivi compresi quelli delle sezioni staccate, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad adottare tempestivamente tutte le ulteriori misure precauzionali, ove necessarie a tutela della salute pubblica, ivi compresa la deroga all’obbligo di fissazione di almeno due udienze mensili con intervallo di 15 giorni, nonché il differimento delle udienze straordinarie per lo smaltimento per l’arretrato, per i mesi di marzo e aprile 2020, da disporsi con decreto motivato e coerentemente con le indicazioni impartite dalle autorità competenti.

    Il Consiglio ha deliberato il rientro in ruolo del Consigliere di Stato Stefano TOSCHEI, per la cessazione dall’incarico di Capo di Gabinetto del Ministero delle Politiche agricole e forestali.


    RIUNIONE DEL 17 APRILE 2020

    Il Consiglio, con riferimento alle udienze ordinarie, “in attuazione ed in conseguenza della disciplina speciale dettata dall’art. 84 del D.L. n. 18 del 2020 e dall’art. 36 del D.L. n. 23 del 2020, ha deliberato:

    - Articolo 1 -

    Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3 (Carico di lavoro) e 4 (Calendario delle udienze e adunanze) della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013 (Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della giustizia amministrativa):

    - per l’anno 2020, è rimessa alla facoltà dei titolari degli uffici giudiziari di prevedere un numero di udienze ed adunanze annuali inferiore al numero massimo previsto (21 udienze e 31 adunanze);

    - deve essere garantita la trattazione entro il 31 dicembre 2020 degli affari di merito già fissati nelle udienze non celebrate nel periodo 8 marzo–15 aprile, assicurando in ogni caso una ripartizione equilibrata, per quantità e complessità, del carico di lavoro e compatibilmente con la situazione dei ruoli.

    - Articolo 2 -

    Fermo restando quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016 (Criteri per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali):

    - ai fini della giustificazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti, sarà presa in considerazione la situazione emergenziale in atto e la conseguente eventuale concentrazione di affari sul carico ordinario delle udienze previste per l’anno 2020”.

    - Articolo 3 -

    Al primo Plenum di luglio i presenti indirizzi saranno rivalutati alla luce della situazione in tema di rinvii legati all’emergenza Covid determinatasi al 30 giugno 2020”.


    Il Consiglio ha ritenuto di dover provvedere alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura, in ragione all’aumento nella tabella A allegata alla legge n. 186/1982, di diciotto unità del numero dei referendari dei tribunali amministrativi regionali disposto dall’art. 22, D.L. 30 dicembre 2019, n. 16.

    Il Consiglio ha deliberato di distribuire i 18 posti in aumento secondo il seguente schema:

    - presso il T.A.R. LAZIO, sede di Roma: n. 7 (sette) unità aggiuntive;

    - presso il T.A.R. PIEMONTE, sede di Torino: n. 3 (tre) unità aggiuntive;

    - presso il T.A.R. CAMPANIA, sede di Salerno: n. 2 (due) unità aggiuntive;

    - presso il T.A.R. LOMBARDIA, sede di Milano: 2 (due) unità aggiuntive;

    - presso il T.A.R. TOSCANA, sede di Firenze: 2 (due) unità aggiuntive;

    - presso il T.A.R. SICILIA, sede di Palermo: n. 1 (una) unità aggiuntiva;

    - presso il T.A.R. MARCHE, sede di Ancona: n. 1 (una) unità aggiuntiva.

    Il Consiglio, ha deliberato di istituire, in un arco temporale che va dal 1° marzo al 30 giugno 2021, sempre che si sia conclusa la procedura in itinere di assunzione di 40 referendari TAR, che vi siano i presupposti logistici e una adeguata dotazione di personale amministrativo, le nuove sezioni come di seguito indicate:

    - la VII sezione del Consiglio di Stato;

    - la IV sezione esterna del T.A.R. LAZIO, Sede di Roma;

    - la V sezione esterna del T.A.R. LAZIO, Sede di Roma;

    - una sezione “stralcio” presso il T.A.R. SICILIA, sede di Catania;

    - una sezione “stralcio” presso il T.A.R. MARCHE, sede di Ancona;

    - una sezione interna presso il T.A.R. CAMPANIA, sede di Salerno;

    - due sezioni interne (IV bis e V bis) presso il T.A.R. LAZIO, sede di Roma.

    Il Consiglio, altresì, ha deliberato di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sempre che per tale data vi siano i presupposti logistici e una adeguata dotazione di personale magistratuale ed amministrativo, le nuove sezioni come di seguito indicate:

    - due sezioni interne (IV ter e V ter) presso il T.A.R. LAZIO, sede di Roma;

    - una sezione interna presso il T.A.R. LOMBARDIA, sede di Milano;

    - una sezione interna presso il T.A.R. SICILIA, sede di Palermo;

    - una sezione interna presso il T.A.R. PIEMONTE, sede di Torino;

    - una sezione interna presso il T.A.R. TOSCANA, sede di Firenze.

    Il Consiglio ha deliberato di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di bandire un ulteriore concorso per la copertura di n. 40 posti di Referendario T.A.R., con la previsione dell'aumento dei posti previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

    vedi verbale:  https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=385&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 15 MAGGIO 2020

    Il Consiglio, in ordine alle celebrazioni delle udienze di smaltimento dell’arretrato ed in considerazione del procrastinarsi dell’emergenza sanitaria, ha deliberato di dare la facoltà ai titolari degli uffici giudiziari di differire lo svolgimento delle udienze straordinarie fissate fino al 31 luglio 2020, così prorogando il precedente termine che ammetteva il rinvio delle sole udienze fissate fino al 30 maggio.

    Il Consiglio ha preso atto del rientro in ruolo del Presidente di Sezione Claudio CONTESSA dal C.G.A. per la Regione siciliana, a decorrere dal 1° luglio 2020.

    Il Consiglio ha approvato la modifica dell’art. 6 (Variazioni di bilancio) del “Regolamento recante l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa” che di seguito si riporta nella versione integrale:

    ART. 6 (Variazioni di bilancio)

    «1. Le variazioni di bilancio, compresi i prelevamenti dal fondo di riserva, tenuto conto delle direttive programmatiche triennali vigenti, sono disposte, con delibera del Consiglio di presidenza, di norma su proposta del segretario generale e dei segretari delegati, ciascuno per quanto di sua competenza, sentito il responsabile della direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali.

    2. In caso di urgenza il Presidente può disporre variazioni compensative nell’ambito dello stesso programma, ovvero prelevamenti dal fondo di riserva, informandone il Consiglio, ai fini della ratifica, nella prima riunione utile.

    2-bis. Con decreto del Presidente, su proposta del segretario generale e previa richiesta del competente centro di responsabilità amministrativa, possono essere disposte variazioni compensative nell’ambito dello stesso centro di responsabilità e dello stesso titolo della spesa, nel limite del 30 per cento dello stanziamento approvato per singolo capitolo di spesa e comunque entro una somma massima annualmente indicata dal Plenum in sede di approvazione del bilancio preventivo, nonché prelevamenti dal fondo di riserva dei residui passivi perenti di cui all’articolo 19. Delle variazioni disposte è informato, a cadenza mensile, il Consiglio di presidenza.

    3. Le delibere e i decreti di variazione sono allegati al rendiconto finanziario. Nessuna variazione può essere disposta dopo la chiusura dell’esercizio».


    Il Consiglio ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2091 del 25 marzo 2020, che ha accolto il ricorso proposto dal Ref. Valeria Nicoletta FLAMMINI avverso la graduatoria definitiva del concorso a 45 posti di Referendario T.A.R., indetto con d.P.C.M. 29.12.2014, con la conseguente rideterminazione dell’ordine dei vincitori del citato concorso di cui alla graduatoria approvata con d.P.CM. 27 dicembre 2017.


    RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2020

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina a Consigliere di Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 2, della Legge 27 aprile 1982, n. 186, dei seguenti candidati:

    - Generale di Corpo d’Armata Riccardo AMATO

    - Prefetto dott.ssa Antonella DE MIRO.


    RIUNIONE DEL 3 LUGLIO 2020

    Il Consiglio ha deliberato il rientro in ruolo del Presidente di Sezione di Sezione del Consiglio di Stato Michele CORRADINO per la cessazione dell’incarico ricoperto presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, a decorrere dal 14 luglio 2020.

    Il Consiglio ha riformulato il Regolamento interno in materia di procedimento disciplinare, con l’introduzione dell’art. 39 bis e la modifica degli artt. 42 e 43.

    Il Consiglio ha approvato la direttiva per l’avvio del programma di smaltimento dell’arretrato per il periodo 1° febbraio – 31 dicembre 2021

    vedi verbale:  https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=392&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2020

    Il Consiglio ha deliberato il rientro in ruolo del Consigliere di T.A.R. Alessandro TOMASSETTI per la cessazione dall’incarico di Capo Ufficio Legislativo del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.


    RIUNIONE DEL 17 SETTEMBRE 2020

    Il Consiglio ha approvato il nuovo Regolamento recante l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, che sostituisce il Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2012.

    Il Consiglio ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, con entrata in vigore dal 1° marzo 2021.


    RIUNIONE DEL 18 SETTEMBRE 2020

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Prof. Salvatore SICA quale vice Presidente del Consiglio di Presidenza della G.A., in sostituzione del Prof. Papa, cessato dalla carica.

    Il Consiglio ha deliberato il rientro in ruolo dei sotto indicati magistrati:

    - Presidente di Sezione Carlo DEODATO, per la cessazione dall’incarico di Segretario Generale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, a decorrere dal 16 settembre 2020;

    - Consigliere di Stato Francesca QUADRI, per la cessazione dall’incarico di Capo dell’Ufficio del coordinamento legislativo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal 18 settembre 2020.


    RIUNIONE DEL 24 SETTEMBRE 2020

    Il Consiglio ha preso atto che, a decorrere dal 14 settembre 2020, il Primo Referendario Paola PATATINI cessa dall’incarico di assistente di studio a tempo pieno del Presidente della Corte costituzionale, prof.ssa Marta Cartabia, e rientra nel ruolo ordinario dei Tribunali amministrativi regionali.


    RIUNIONE DEL 9 OTTOBRE 2020

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina a Consigliere di Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 2, della Legge 27 aprile 1982, n. 186,

    del seguente candidato:

    - avv. Luca DI RAIMONDO 

    vedi verbali del 5 giugno, 17 settembre e del 9 ottobre 2020, sul punto:

    https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=389&ct=Verbale

    https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=397&ct=Verbale

    https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=401&ct=Verbale


    Il Consiglio, ritenuto di dover coprire il posto resosi vacante – nella quota CdS – per le dimissioni dall’incarico del Pres. Claudio Contessa, ha deliberato la nomina del Consigliere di Stato Davide PONTE quale magistrato addetto all’Ufficio Studi, Massimario e Formazione, a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice.

    Il Consiglio ha accolto la designazione del dott. Francesco SIVILLI, quale Responsabile della protezione dei dati personali per l’Amministrazione Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali e Sezioni staccata, per il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonché per il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.


    RIUNIONE DEL 23 OTTOBRE 2020

    Il Consiglio ha deliberato il programma delle udienze ordinarie e straordinarie di eliminazione dell'arretrato per il periodo 1° febbraio 2021 – 31 dicembre 2021, con l’indicazione dei magistrati ammessi.

    Il Consiglio ha approvato il programma di formazione dei magistrati amministrativi per l’anno 2021, predisposto dall’Ufficio Studi secondo le linee guida elaborate dal Comitato di Indirizzo Scientifico e Organizzativo dell’Ufficio.

    Nell’occasione, l’Organo di autogoverno ha deliberato di integrare il predetto programma con un’iniziativa in tema di interdittive antimafia e con l’organizzazione di un convegno riguardante la legge n. 689/1981, valutando al riguardo la possibilità di organizzarlo in sede decentrata, trattandosi di un tema interdisciplinare.


    RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2020

    Il Consiglio, nel considerare l’attuale contesto dell’epidemia da Covid-19, ha deliberato di dare comunicazione ai Presidenti dei T.A.R. che le cerimonie d’inaugurazione dell’anno giudiziario, di norma fissate nel mese di febbraio di ciascun anno, per l’anno 2021 non avranno luogo secondo le modalità consuete, riservandosi di proporre soluzioni alternative contestualmente all’evolversi della situazione pandemica in atto.


    RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 2020

    Il Consiglio, considerata la necessità di definire il trattamento dello stato di malattia dei magistrati amministrativi nel periodo di emergenza sanitaria, ha deliberato di integrare la delibera del 28 settembre 2012 in materia di “Assenze per malattia dei magistrati amministrativi”, considerando, per quanto riguarda le udienza svolte e da svolgersi in modalità “da remoto”, in aspettativa per malattia e/o congedo straordinario per gravi motivi i magistrati amministrativi positivi con sintomi da covid-19, attestato con certificazione medica.

    Il Consiglio ha preso atto del rientro in ruolo del Consigliere di T.A.R. Mario Alberto DI NEZZA, per la cessazione dell’incarico di Capo di Gabinetto del Ministero dell’Università e della Ricerca, a far data dal 2 dicembre 2020.

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina del Consigliere di Stato Vincenzo NERI, quale coordinatore dell’Ufficio Studi, Massimario e formazione.


    RIUNIONE DEL 3 DICEMBRE 2020

    Il Consiglio, nel rimarcare l'esigenza di attenersi a quanto disposto dalla delibera 18 gennaio 2013 in tema di programmazione delle udienze nel periodo feriale, ha deliberato di richiamare l'attenzione dei Presidenti sulla necessità di:

    a) assicurare la celebrazione almeno di una camera di consiglio feriale nel periodo 1° agosto - 15 settembre di ogni anno;

    b) fissare una camera di consiglio straordinaria, qualora dall’adozione del decreto cautelare dovessero verificarsi effetti irreversibili 

    vedi verbale: https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=406&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2020

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina del Consigliere di T.A.R. Nicola DURANTE quale vice-coordinatore dell’Ufficio Studi, Massimario e Formazione.

    Il Consiglio ha approvato la modifica dell’art. 4 della delibera 18.12.2001 con l’introduzione ex novo dei primi due commi nonché la riformulazione della lettera a) del terzo comma nei seguenti termini:

    1) primo comma “Il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di qualsiasi incarico è subordinato alla verifica in concreto della compatibilità dell’incarico rispetto all’assenza di pregiudizio per l’indipendenza e l’imparzialità del magistrato come pure per il prestigio e l’immagine della magistratura amministrativa”;

    2) secondo comma “In ogni caso l’incarico già autorizzato o conferito può essere revocato con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l’interessato”;

    3) terzo comma, dopo le parole “Non può essere conferito o autorizzato alcun incarico, ivi compresi quelli interni alla giustizia amministrativa, ai magistrati che:”, la lettera a) è riformulata nei seguenti termini: “a) siano sottoposti a procedimento disciplinare, siano sospesi cautelativamente dal servizio o abbiano subito, nell’ultimo quinquennio, una sanzione disciplinare non inferiore alla censura;”.


    RIUNIONE DEL 15 GENNAIO 2021

    Il Consiglio ha deliberato di modificare parzialmente la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 15 gennaio 2016 “Criteri per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi” 

    * vedi il nuovo testo in questa pagina, sotto la voce “SORVEGLIANZA DISCIPLINARE SUI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI”

    vedi verbale: https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=413&ct=Verbale


    Il Consiglio ha deliberato di comunicare ai Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali che è esclusa la possibilità di effettuare in presenza la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.

    In ogni caso, potranno decidere di organizzare la cerimonia, via teams, seguendo i criteri già dettati per gli anni precedenti.

    L’Organo di Autogoverno, nella medesima seduta, ha altresì invitato i Presidenti titolari a valorizzare le relazioni annuali dei singoli uffici giudiziari.

    Il Consiglio ha preso atto del d.P.C.M. 17 dicembre 2020 relativo alla decadenza dall’impiego dei Referendari Sabrina FACCIORUSSO e Stefano Lorenzo VITALE vincitori del concorso a 70 posti di Referendario T.A.R., per la mancata presa di servizio.


    RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 2021 

    Il Consiglio ha deliberato il rientro in ruolo dei sotto indicati magistrati:

    - Presidente di Sezione Luigi CARBONE, per la cessazione dell’incarico di Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

    - Presidente di Sezione Ermanno DE FRANCISCO, per la cessazione dell’incarico di Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    - Consigliere di Stato Hadrian SIMONETTI, per la cessazione dell’incarico di Capo Ufficio Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

    - Primo Ref. Filippo Maria TROPIANO, per la cessazione dell’incarico di Capo Ufficio Legislativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

    Il Consiglio, altresì, ha autorizzato il Primo Ref. Floriana Venera DI MAURO nella prosecuzione dell’incarico di Vice Capo di Gabinetto presso il Ministero della Cultura e nel contempo ne ha deliberato il rientro in ruolo.

    Il Consiglio ha deliberato l’introduzione dell’articolo 16 bis nella delibera 18 dicembre 2001, in relazione alla partecipazione a Comitati Scientifici da parte dei magistrati amministrativi:

    1. Non è soggetta ad autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, né a preventiva comunicazione, la partecipazione a titolo gratuito a comitati scientifici, a comitati di redazione e comitati di direzione di riviste giuridiche ricomprese nell’elenco “riviste Scientifiche dell’area 12” elaborato dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

    2. La partecipazione a comitati scientifici, a comitati di redazione e a comitati di direzione di altre riviste è soggetta a comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e conseguente presa d'atto o ad autorizzazione qualora sia previsto un compenso.


    Il Consiglio ha deliberato la modifica dell’art. 3, comma 4, del Regolamento interno per il funzionamento del C.P.G.A. (ai fini di introdurre riduzione del carico degli addetti e scelta degli stessi tramite interpello), che di seguito si riporta:

    "Articolo 3

    Componenti del Consiglio di Presidenza

    4. I magistrati componenti elettivi effettivi ed il Segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione degli affari giurisdizionali e/o consultivi pari ad un terzo del carico di lavoro fissato dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercenti la stessa funzione; per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è pari alla metà; allo scopo di garantire ai componenti la partecipazione ai lavori del Consiglio di Presidenza, i carichi di lavoro sono concentrati in un'unica udienza, con conseguente partecipazione del magistrato ad un terzo delle udienze, per gli effettivi, e alla metà delle udienze per i supplenti; il carico di lavoro dei magistrati addetti, nominati previo interpello aperto a tutti i magistrati amministrativi è ridotto nella misura di un terzo"

    vedi verbale: https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=418&ct=Verbale


    Il Consiglio ha deliberato il regime di omogeneità dei requisiti dell’età minima di 55 anni e dell’età massima di 65 anni elevabili a 67 anni, per l’accesso alla carica di Consigliere di Stato di nomina governativa, di Consigliere di Stato di nomina della Provincia Autonoma di Bolzano e di Consigliere della Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia di designazione della Regione siciliana



  • CONSILIATURA CPGA 2018-2022 (da marzo 2021)

    Riunioni principali da marzo 2021 in poi

    * per aprire il verbale o il documento segnalati copiare e incollare il link sulla barra di ricerca di google, oppure cliccare sul pulsante destro del mouse e selezionare "vai alla pagina...", dopo essersi collegati alla intranet della GA


    RIUNIONE DEL 12 MARZO 2021

    Il Consiglio ha preso atto della designazione del Presidente di Sezione Giuseppa MANEGGIO e del Consigliere Maria Teresa D’URSO, nominati rispettivamente, quale Presidente e Componente del Collegio dei Revisori dei conti della Giustizia amministrativa.

    Il Consiglio ha deliberato l’ampliamento da 40 (quaranta) a 60 (sessanta) del numero dei posti banditi con il concorso, per titoli ed esami, a Referendario di T.A.R. nel ruolo della magistratura amministrativa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 14 del 19 febbraio 2021.

    Il Consiglio, altresì, ha deliberato la riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al citato concorso di ulteriori 10 giorni, rispetto all’attuale termine di scadenza

    vedi verbale: https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=419&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 25 MARZO 2021

    Il Consiglio ha deliberato la seguente modifica all’art.18, terzo comma, della delibera 18 dicembre 2001:

    "Gli incarichi di insegnamento ai corsi di preparazione per l'accesso ai ruoli della magistratura amministrativa non possono essere autorizzati in favore dei magistrati amministrativi:

    a) che facciano parte, ovvero abbiano fatto parte nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;

    b) che svolgono o abbiano svolto nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione le funzioni di Segretario del Consiglio di Presidenza e di magistrati addetti al Consiglio di Presidenza;

    c) che facciano parte, ovvero abbiano fatto parte nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione, degli organi direttivi delle associazioni di categoria;

    d) che facciano parte, ovvero abbiano fatto parte nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione, delle commissioni di concorso per l'accesso ai Tribunali amministrativi regionali o al Consiglio di Stato;

    e) che svolgono o abbiano svolto nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione le funzioni di Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, di Segretario delegato al Consiglio di Stato e Segretario delegato per i TT.AA.RR.

    L'interdizione all'insegnamento si applica altresì al triennio successivo alla cessazione di tutti i predetti incarichi”

    vedi verbali del 12 e del 25 marzo 2021:

    https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=419&ct=Verbale

    https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=421&ct=Verbale


    Il Consiglio ha adottato la delibera sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi *

    * vedi il testo integrale in questa pagina, sotto la voce  “DEONTOLOGIA DEL MAGISTRATO AMMINISTRATIVO E USO DEI SOCIAL MEDIA”


    RIUNIONE DEL 16 APRILE 2021

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Franco FRATTINI a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

    vedi verbale: https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=423&ct=Verbale


    Il Consiglio, ritenuto di dover coprire il posto resosi vacante – nella quota T.A.R. – per le dimissioni dall’incarico del Cons. Massimo SANTINI, ha deliberato la nomina del Consigliere di T.A.R. Vincenzo BLANDA quale Magistrato addetto all’Ufficio Studi, Massimario e Formazione, a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice.


    RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 2021

    Il Consiglio ha deliberato la nomina a Consigliere di Stato, con decorrenza giuridica dal 7 maggio 2021 e con effettiva presa di servizio dal 1° ottobre 2021, di otto Consiglieri di T.A.R.

    Il Consiglio ha approvato la direttiva per l’avvio del programma di smaltimento dell’arretrato per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022

    vedi verbale, anche in ordine all’esame della modifica in materia di streaming:

    https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=424&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2021

    Il Consiglio, ai fini del computo dell’anzianità per il conferimento della qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, ha deliberato quanto segue:

    “Ai fini del computo dell’anzianità per il conferimento della qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato è esclusa la retrodatazione prevista per legge al 31 dicembre dell’anno precedente all’indizione del concorso a Consigliere di Stato, per i vincitori del concorso medesimo.”

    vedi verbale: https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=426&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 11 GIUGNO 2021

    Il Consiglio ha deliberato la composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 60 posti di Referendario T.A.R. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2021.

    Il Consiglio ha deliberato lo svolgimento di visite ispettive presso i sotto indicati Uffici giudiziari, in programma per l’anno 2021:

    - CONSIGLIO DI STATO (V e VI Sezione);

    - T.A.R. BASILICATA;

    - T.A.R. CALABRIA, Sezione staccata di Reggio Calabria.

    - T.A.R. LIGURIA;

    - T.A.R PUGLIA, sede di Bari;

    - T.A.R. SARDEGNA;

    - T.A.R. VENETO.

    Il Consiglio ha approvato la seguente modifica al Regolamento interno del Comitato Pari Opportunità:

    - all’art. 4 è inserito il seguente comma 1 bis):

    1 bis. Le sedute possono svolgersi sia in presenza, presso la sede di Roma, Piazza del Monte di Pietà n. 33, sia da remoto, sia con modalità mista.

    Il Consiglio, altresì, ha approvato la seguente modifica al Regolamento interno del C.P.G.A.:

    - all’art. 26 è inserito il seguente comma 3 quater):

    3 quater. La Commissione pari opportunità può svolgersi, oltre che in presenza, anche in modalità da remoto o in modalità mista.

    vedi verbale, anche in ordine all’esame della modifica in materia di streaming:

    https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=427&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 2021

    Il Consiglio ha deliberato l’introduzione dell’art. 14bis al Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, di seguito riportato:

    ART. 14 bis

    I magistrati amministrativi di prima nomina partecipano a un periodo iniziale di formazione, della durata di quattro mesi, specificamente finalizzato alla conoscenza e acquisizione, in concreto, dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali in ciascun grado di giudizio.

    L’attività formativa, diretta dall’Ufficio Studi, si svolge a livello centrale mediante corsi settimanali.

    La partecipazione dei magistrati di prima nomina ai corsi può avvenire in presenza o mediante collegamenti da remoto. Nell’ipotesi in cui il numero di magistrati di prima nomina sia inferiore a dieci unità, la formazione può svolgersi anche in sede decentrata mediante l’individuazione di un magistrato referente, da individuarsi nel Presidente della Sezione cui è assegnato il singolo magistrato.

    Sono oggetto obbligatorio della formazione, con partecipazione in presenza, le tecniche di redazione dei provvedimenti giurisdizionali o consultivi, fatta salva la formazione da remoto su SIGA, l’utilizzo di tutte le apparecchiature informatiche nonché le regole di deontologia e disciplinari.

    La formazione può altresì avere ad oggetto, tra l’altro, la disciplina in materia di appalti pubblici, profili rilevanti in tema di diritto dell'Unione europea e sulla C.E.D.U. nonché in materia urbanistica e sull'espropriazione per pubblica

    utilità.

    L’elaborazione del programma è affidata all’Ufficio Studi, previo parere del Comitato di indirizzo, e autorizzata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sentito il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

    Durante il periodo di formazione il magistrato di prima nomina partecipa alle udienze presso l’Ufficio di appartenenza con esonero dalla trattazione delle

    cause di merito durante il primo mese di formazione, salvo ipotesi eccezionali e previa autorizzazione del CPGA. Nei successivi due mesi il carico di merito è ridotto di due terzi mentre nel quarto mese è ridotto di un terzo.

    L’assenza all'udienza fissata in giorni coincidenti con quelli dedicati alla formazione è da intendersi giustificata, senza possibilità di recupero del carico di lavoro.


    RIUNIONE DEL 9 LUGLIO 2021

    Il Consiglio ha deliberato l’introduzione dell’art. 14ter al Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, con l’istituzione dell’Ufficio del Massimario a decorrere dal 1° gennaio 2022.

    Il Consiglio  ha approvato la modifica dell’articolo 3 della delibera CPGA 18 gennaio 2013 in materia di carico di lavoro.

    vedi verbale:  https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=430&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2021

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Prof. Marcello MAGGIOLO quale vice Presidente del Consiglio di Presidenza della G.A., a decorrere dal

    1° settembre 2021.

    Il Consiglio ha deliberato il trasferimento di sede di 25 magistrati di Tribunale Amministrativo Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

    Il Consiglio ha approvato, con alcune proposte di modifica, lo schema delle Linee Guida per lo smaltimento dell’arretrato, ai sensi dell’art. 17 del PNRR decreto legge 9 giugno 2021, n. 80.


    RIUNIONE DEL 10 SETTEMBRE 2021

    Il Consiglio ha deliberato di abrogare il comma 5 dell’art.17 del Regolamento interno per il funzionamento del C.P.G..A, con efficacia differita alla stipula di convenzioni con emittenti radiofoniche che assicurino stabilmente le trasmissioni delle sedute del Plenum.

    L’Organo di autogoverno, altresì, ha dato mandato al Segretario Generale della G.A. di pubblicare avviso per acquisire le manifestazioni di interesse di emittenti radiofoniche interessate alla stipula di una convenzione e di comunicarne i termini e le condizioni della stessa.

    Il Consiglio ha deliberato la modifica dell’art. 3 della delibera sui "carichi di lavoro" approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio 2013 (“Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa”), stabilendo, in particolare, che “ogni magistrato ha facoltà di richiedere, nell'arco dell'anno solare, non più di due riduzioni proporzionali del carico di lavoro, distribuite nelle udienze calendarizzate entro il limite di 6 affari non cautelari ciascuna:

    a) dopo aver definito, con sentenza in forma semplificata, escluse le pronunce in rito, n. 10 affari cautelari su ricorsi concernenti le materie di cui all’art. 120 c.p.a.;

    b) dopo aver definito, con sentenza in forma semplificata che definisce nel merito incidenti cautelari, 14 affari relativi ad altre materie.

    In alternativa alla fruizione di una delle due riduzioni del carico di lavoro, se non vi è pregiudizio per l’ordinato svolgimento dell’attività giurisdizionale e dell’organizzazione dell’ufficio, il magistrato può richiedere al Presidente l’esonero dalla partecipazione ad una udienza calendarizzata nell’anno solare, con recupero del carico cautelare all’udienza successiva.”

    vedi verbale:  https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=433&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 24 SETTEMBRE 2021

    Il Consiglio ha deliberato l’assegnazione della sede ai nuovi Referendari, a decorrere dal 15 ottobre 2021.

    ll Consiglio ha altresì autorizzato e respinto incarichi di insegnamento, esprimendosi su alcune questioni di principio in materia.

    vedi verbale:  https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=435&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 8 OTTOBRE 2021

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Pres. Salvatore VENEZIANO, quale Presidente del T.A.R. SICILIA.

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina a Consigliere di Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, di alcuni candidati.

    Il Consiglio, in ragione dell’aumento della dotazione organica prevista dall’art. 1-bis, comma 6 del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, ha deliberato di incrementare le piante organiche del personale di magistratura, nel numero e per le sedi di seguito indicate:

     - al T.A.R. LAZIO, sede di Roma: n. 10 magistrati;

    - al T.A.R. LAZIO, sezione staccata di Latina: n. 2 magistrati;

    - al T.A.R. CAMPANIA, sede di Napoli: n. 1 magistrato;

    - al T.A.R. SICILIA, sede di Palermo: n. 2 magistrati;

    - al T.A.R. SICILIA, sezione staccata di Catania: n. 1 magistrato; - al T.A.R. VENETO: n. 3 magistrati;

    - al T.A.R. MARCHE: n. 1 magistrato.

    Il Consiglio, altresì, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti, di ridurre ulteriormente l'arretrato e di garantire maggiore efficienza nella gestione del contenzioso, ha istituito, le seguenti ulteriori Sezioni interne presso i TT.AA.RR.:

    entro il 31 dicembre 2023 e, in ogni caso, dopo l’entrata in servizio dei vincitori del concorso in atto a 60 posti di referendario TAR, sono istituite le seguenti sezioni interne di Tribunale Amministrativo Regionale:

    n. 1 sezione interna (II) presso il T.A.R. LAZIO, sezione staccata di Latina;

    n. 1 sezione interna (V) presso il T.A.R. SICILIA, sede di Palermo;

    n. 1 sezione interna (V) presso il T.A.R. SICILIA, sezione staccata di Catania, ciò a parziale modifica di quanto disposto con la delibera n. 24 del 21 aprile 2020;

    n. 1 sezione interna (IV) presso il T.A.R. VENETO;

    n. 1 sezione interna (II) presso il T.A.R. MARCHE, ciò a parziale modifica di quanto disposto con la delibera n. 24 del 21 aprile 2020;

    entro il 31 dicembre 2024, sono istituite le seguenti sezioni interne di Tribunale Amministrativo Regionale:

    n. 2 sezioni interne (IV quater e V quater) presso il T.A.R. LAZIO, sede di Roma;

    n. 2 sezioni interne (IX e X) presso il T.A.R. CAMPANIA, sede di Napoli.

    Il Consiglio ha deliberato lo svolgimento del programma straordinario di eliminazione arretrato per il primo quadrimestre dell’anno 2022, con l’individuazione delle udienze e dei magistrati da applicare.

    Il Consiglio ha deliberato di non ratificare il provvedimento di urgenza con cui il Presidente aveva autorizzato la Presidente di Sezione del CDS Francesca Quadri a divenire Capo di Gabinetto del Ministero per il Sud, previo collocamento furi ruolo, Riferisce che la Commissione ha dato prevalenza ad una linea di disposizioni normative che fa riferimento all'articolo 21 della legge 186/1982, poi richiamato dall'art. 1, comma 320 bis, della legge 145/2018, che prevede l'obbligo, in caso di nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore ai tre anni.  Specifica che, di contro, l'art. 9, comma 5 bis, del D.Lgs 303/1999, pure considerato dalla Commisione, dispone che il reclutamento del personale di cui si avvale la Presidenza del Consiglio possa avvenire anche in deroga alla disciplina e ai limiti temporali delle organizzazioni di provenienza, con parificazione del servizio ivi prestato a quello che sarebbe stato prestato presso l’amministrazione di provenienza. Ribadisce che il confronto tra le due discipline, reciprocamente generali e speciali, ha però portato a ritenere prevalente, sia per la maggiore specificità, sia per l’ordine cronologico della normativa,  l’ art. 21 della legge 186/1982, così come espressamente confermato dall’art. 1, comma 320 bis, della legge 145/2018. Tale orientamento, si pone peraltro in continuità d’indirizzo con altre decisioni del CPGA miranti ad a evitare che alla nomina ad una Presidenza di Sezione non faccia seguito, poi, l'effettivo esercizio delle funzioni.


    RIUNIONE DEL 22 OTTOBRE 2021

    Il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione competente di adozione di una nuova metodologia da seguire oer l'autorizzazione degli incarichi di insegnamento per i corsi di preparazione ai concorsi nelle magistrature, con previa verifica dell'idoneità della struttura che conferisce l'incarico, partendo dal disposto di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2021 e dalla delibera consiliare del 18 dicembre 2001.

    Per la verifica di idoneità della struttura sono stati individuati criteri afferenti alla tipologia dell'attività svolta e dell'offerta formativa globale, al percorso professionale della governance e alla composizione qualitativa e quantitativa del corpo docente, oltre che alla qualità professionale del Comitato scientifico, con indicazione di un onere documentale preventivo, all'atto della richiesta di autorizzazione dell'incarico, di allegazione di un'autodichiarazione di assenza di carichi pendenti e di condanne penali da parte del rappresentante legale della struttura e, laddove presenti, dei componenti del Consiglio di amministrazione.


    RIUNIONE DEL 5 NOVEMBRE 2021

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Pres. Vincenzo SALAMONE, quale Presidente del T.A.R. Campania.

    Il Consiglio ha deliberato la modifica dell’art. 36 del Regolamento interno per il funzionamento del C.P.G.A. con l’integrazione dei criteri per le visite ispettive.


    RIUNIONE DEL 19 NOVEMBRE 2021

    Il Consiglio ha deliberato il rientro in ruolo del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Claudio CONTESSA, per la cessazione dall’incarico di Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della transizione ecologica.

    Il Consiglio, altresì, ha deliberato il rientro in ruolo del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Francesca QUADRI, con prosecuzione dell'incarico di Capo di Gabinetto del Ministero per il Sud fino al 30 giugno 2022.


    RIUNIONE DEL 1 DICEMBRE 2021

    Il Consiglio ha preso atto del transito dei neo referendari Daniela DELL’ORO e Fabio BELFIORI nei ruoli della Corte dei Conti.

    Il Consiglio ha deliberato di modificare il regime delle incompatibilità previsto per l’Ufficio Studi e Formazione, previsto dall’art. 14, comma 7, del Regolamento di organizzazione degli Uffici della

    G.A., adeguandolo a quello dell’Ufficio Massimario, di cui all’art. 14 ter, comma 6, del citato regolamento.


    RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2021

    Il Consiglio ha deliberato la modifica del comma 3 all’art. 5 della delibera C.P.G.A. del 18 gennaio 2013 “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa”, con il seguente contenuto:

    “3. La riduzione del carico di lavoro per il magistrato di prima nomina che partecipa al periodo iniziale di formazione è fissata dall’art. 14 bis del Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa. Nel

    caso di mancata partecipazione al periodo iniziale di formazione, il numero degli affari da assegnare al magistrato di prima nomina è ridotto, nei primi tre mesi di servizio, di 2/3 rispetto a quello ordinario”.

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Pres. Giuseppe DANIELE quale Presidente del T.A.R. MARCHE.

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Consigliere di Stato Raffaele PROSPERI, quale Presidente del T.A.R. PIEMONTE.


    RIUNIONE DEL 14 GENNAIO 2022

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole, all’unanimità, alla nomina del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato Franco FRATTINI, a Presidente del Consiglio di Stato.

    Il Consiglio ha altresì espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, alla nomina a Consigliere di Stato del Prefetto Riccardo Paolo Carmelo Antonio CARPINO.

    Il Consiglio ha deliberato il collocamento in posizione di fuori ruolo dei sotto indicati magistrati:

    - Presidente del Consiglio di Stato Filippo PATRONI GRIFFI, nominato Giudice costituzionale, a decorrere dalla data del giuramento e fino al raggiungimento del limite di età per essere collocato a riposo;

    - Consigliere di T.A.R. Lucia GIZZI, per l’espletamento dell’incarico di assistente di studio a tempo pieno del giudice della Corte costituzionale Prof. Augusto Barbera, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e con limite temporale di tre anni dalla predetta decorrenza.

    Il Consiglio, in riferimento all’art. 7-bis del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n.

    126 e succ. mod., ha approvato una deliberazione interpretativa di tale norma, invitando i Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, i Presidenti di TTAARR ed i Presidenti delle Sezioni Staccate a trasmettere tempestivamente al Consiglio di Presidenza tutti i provvedimenti adottati in attuazione del predetta normativa.

    vedi verbale:  https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=336&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2022

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato di nominare il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Sergio DE FELICE quale Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, a decorrere dalla data di registrazione del relativo decreto.

    Il Consiglio ha altresì deliberato il passaggio di qualifica da Primo Referendario a Consigliere di T.A.R. di 29 magistrati, a decorrere dal 31 dicembre 2021.

    Il Consiglio ha deliberato il collocamento in posizione di fuori ruolo del sotto indicato magistrato:

    - Consigliere di T.A.R. Savio PICONE per l’espletamento dell’incarico di Segretario Generale del Consiglio Regionale della Toscana, a decorrere dal 15 febbraio 2022.

    Il Consiglio ha deliberato la riammissione in servizio del dott. Fabio BELFIORI ai sensi dell’art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957, con qualifica di Referendario di Tribunale Amministrativo Regionale e collocamento all’ultimo posto del ruolo, con anzianità giuridica decorrente dalla data di registrazione del decreto.

    Il Consiglio ha deliberato di istituire a decorrere dal 1° ottobre 2022, con operatività al 1° gennaio 2023, ed in ogni caso dopo l’entrata in servizio dei vincitori del concorso in atto a 60 posti di referendario T.A.R., le seguenti sezioni interne di Tribunale Amministrativo Regionale:

    - n. 2 sezioni interne (IV ter e V ter) presso il T.A.R. LAZIO, sede di Roma;

    - n. 1 sezione interna (II) presso il T.A.R. LAZIO, sezione staccata di Latina;

    - n. 1 sezione interna (V) presso il T.A.R. LOMBARDIA, sede di Milano;

    - n. 1 sezione interna (II) presso il T.A.R. MARCHE;

    - n. 2 sezioni interne (IV e V) presso il T.A.R. SICILIA, sede di Palermo;

    - n. 1 sezione interna (V) presso il T.A.R. SICILIA, sezione staccata dì Catania;

    - n. 1 sezione interna (III) presso il T.A.R. PIEMONTE, sede di Torino;

    - n. 1 sezione interna (IV) presso il T.A.R. TOSCANA, sede di Firenze;

    - n. 1 sezione interna (IV) presso il T.A.R. VENETO.

    Il Consiglio ha deliberato di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di bandire un concorso per la copertura di n. 60 posti di Referendario T.A.R., con la previsione dell'aumento dei posti previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

    vedi verbale:  https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=337&ct=Verbale


    RIUNIONE DELL'11 FEBBRAIO 2022

    Il Consiglio ha autorizzato il collocamento in aspettativa senza assegni del sotto indicato magistrato:

    - Consigliere di Stato Paolo AQUILANTI per l’espletamento dell’incarico di Presidente della Fondazione Ri.MED, ai sensi dell’articolo 23-bis del

    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    Il Consiglio ha approvato la composizione della Commissione per la selezione di magistrati amministrativi addetti all’Ufficio Studi e Formazione ed all’Ufficio per il Massimario.

    Il Consiglio ha deliberato che le cerimonie presso i TT.AA.RR. si svolgano in presenza nel rispetto della normativa vigente con specifico riferimento all’emergenza sanitaria, in base agli spazi disponibili in ogni Ufficio Giudiziario.


    RIUNIONE DEL 25 FEBBRAIO 2022

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Luigi MARUOTTI a Presidente aggiunto del Consiglio

    di Stato.

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Consigliere di Stato Silvestro Maria RUSSO quale Presidente della III Sezione esterna del Tribunale Amministrativo Regionale per il LAZIO.

    Il Consiglio ha deliberato il passaggio di qualifica da Referendario a Primo Referendario di 36 magistrati in ordine di ruolo, a decorrere 31 gennaio 2022.

    vedi verbale: https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=340&ct=Verbale

    Sulla nomina del Presidente della III Sezione esterna del Tribunale Amministrativo Regionale per il LAZIO, vedi anche verbale dell'11 febbraio 2022, punto quattordicesimo: https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=339&ct=Verbale

    e verbale del 14 gennaio 2022, punto 6 ter (vedi sopra).


    RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 2022

    Il Consiglio ha autorizzato il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Francesca QUADRI, allo svolgimento dell’incarico di Capo di Gabinetto

    del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in posizione di fuori ruolo.

    E' stato modificato l'art. 8 della delibera C.P.G.A. 18.1.2013 e introdotto l’art. 8-bis nel corpo della stessa  delibera C.P.G.A. 18 gennaio 2013, in ordine alla comunicazione al Consiglio di Presidenza di dati rilevanti dell'attività del proprio Ufficio da parte dei singoli Presidenti delle sedi giudiziarie.

    Il Consiglio ritenendo opportuno chiarire le attività e i compiti assegnati ai tirocinanti, anche al fine di incentivarne la partecipazione e il contributo all’ufficio del processo, nonché di specificarne i doveri, con particolare riguardo al rispetto del segreto d’ufficio, ha approvato la seguente delibera:

    Articolo unico

    L’attività del tirocinante si svolge nel rispetto dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità e cura dell’interesse pubblico, nonché nel rispetto del segreto d’ufficio, come disciplinato dall’articolo 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

    Ai tirocinanti è consentita la partecipazione alle udienze pubbliche e camerali, con accesso ai relativi fascicoli processuali concernenti il proprio tirocinio, nonché alle Camere di consiglio, salvo diverso parere del Collegio.

    I tirocinanti non possono comunque avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono la pratica

    forense.

    Le convenzioni propedeutiche allo svolgimento del tirocinio prevedono l’impegno dei tirocinanti al rispetto dei principi innanzi espressi, nonché il dovere di rispetto del segreto d’ufficio vigente per tutti i pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio. 

    vedi verbale: https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=449&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 2022

    Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina del Consigliere di T.A.R. Daniele DONGIOVANNI quale Segretario delegato dei Tribunali Amministrativi Regionali, a decorrere dal 1° agosto 2022, stante le dimissioni dall’incarico da parte del Pres. Roberto PUPILELLA.

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Consigliere di T.A.R. Cesira CASALANGUIDA quale Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, a decorrere dal 1° agosto 2022.

    Sono stati modificati gli artt. 30 e 33 Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza, in relazione alla ricognizione annuale dei posti vacanti in organico 

    vedi verbale: https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=453&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 30 SETTEMBRE 2022

    Il Consiglio ha discusso sui presupposti di autorizzabilità degli incarichi nei collegi consultivi tecnici.

    Il Consiglio ha deciso, con riferimento  alla tematica dello smaltimento dell’arretrato presso il Consiglio di Stato e i Tribunali Amministrativi Regionali, di tenere fermo l’interpello delle sedi non PNRR a tutto il primo semestre 2023. 

    vedi verbale: https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=456&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 2022

    Il Consiglio, nell’ambito del computo dei termini per il deposito delle sentenze, emesse all’esito delle udienze PNRR del programma smaltimento dell'arretrato, ha ritenuto di far riferimento al termine dei 90 giorni, per il calcolo dell’eventuale ritardo nel deposito dei provvedimenti.

    vedi verbale: https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=458&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2022

    Il Consiglio ha discusso in ordine alla rilevanza delle pronunce in rito sulla possibilità di autorizzare l'incarico di presidente dei collegi consultivi tecnici.

    vedi verbale:

    https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=459&ct=Verbale


    RIUNIONE DELL'11 NOVEMBRE 2022

    Il Consiglio ha discusso in ordine alla necessità della celebrazione di un'udienza feriale nel periodo agostano.

    vedi verbale:

    https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=461&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 2022

    Proposta di delibera interpretativa dell’articolo 12, comma 1 bis, del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146.

    Testo approvato:

    “Considerato che il Legislatore, con la Legge 17 giugno 2022, n. 71, ha dato delega al Governo per la rivisitazione della disciplina relativa al collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati amministrativi;

    Rilevato che, nelle more dell'esercizio della detta delega, si registra una situazione di complessità del quadro normativo, in relazione ai limiti vigenti in ordine al collocamento in fuori ruolo dei magistrati amministrativi;

    Rilevato che il Legislatore ha inteso valorizzare a più riprese la necessità di centrare gli obiettivi del PNRR, introducendo disposizioni derogatorie rispetto all'utilizzo delle risorse professionali in amministrazioni diverse da quella di servizio, consentendone un'eccezionale mobilità;

    Considerato quanto disposto dall'art. 12 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, che introduce ampie deroghe in relazione al personale che, a qualunque titolo, presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR;

    Considerato che il Presidente del Consiglio di Stato ha già adottato decreti in via d'urgenza, con i quali è stato autorizzato il collocamento in posizione di fuori ruolo di magistrati amministrativi per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, decreti che spetta a questo Consiglio di Presidenza ratificare;

    Considerata l’opportunità di attendere le determinazioni che il Governo e il Parlamento adotteranno rispetto alla disciplina delle autorizzazioni di incarichi in fuori ruolo concesse e da concedere;

    DELIBERA

    che le istanze di collocamento in fuori ruolo siano, nei sensi sopra indicati e in ragione di ciò, autorizzabili.

    La presente delibera trova applicazione anche ai magistrati in atto collocati in fuori ruolo, ai quali è data comunicazione di quanto sopra deliberato, ed è assunta in relazione a questo stretto momento temporale, in attesa dell’esercizio della delega da parte del Governo.”

    Vedi verbale:

    https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/area_riservata_ese/SitePages/strumenti-di-amministrazione/Pubblicazione-dettaglio.aspx?obj=460&ct=Verbale


    RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 2022

    Il Consiglio ha deliberato la nomina del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Ermanno DE FRANCISCO, quale presidente titolare del C.G.A. per la Regione siciliana, con collocamento nella posizione di fuori ruolo ex art. 8, d.lgs. 24.12.2003, n. 373, a decorrere dal 1° gennaio 2023.



  • PARI OPPORTUNITA'

    REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA 


    IL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA 

    nella seduta del 30 maggio 2007 

    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” 

    Vista la delibera in data 12 aprile 2006 del Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa; 

    ha adottato il seguente regolamento:

     

    1. Costituzione - Durata - Sede 

    1. In conformità della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data aprile 2006, il Comitato è presieduto dal Presidente della III Commissione referente, ed è composto da: 

    - due magistrati amministrativi designati dal CPGA, di cui almeno uno di sesso femminile; 

    - tre magistrati amministrativi, di sesso femminile, designati dal CPGA, in base a terne di nominativi indicati dalle Associazioni di categoria; in mancanza di indicazioni provvede direttamente il CPGA; 

    - il Segretario Generale della G.A. o un magistrato da questi delegato; 

    - un magistrato amministrativo componente supplente designato dal CPGA. 

    1 – bis. Il Consiglio di Presidenza procede alla nomina dei componenti del Comitato non oltre un mese dal suo insediamento. 

    2. Il Presidente e i componenti del Comitato restano in carica fino alla fine della consiliatura che li ha nominati. 

    3. La sede del Comitato è in Roma, presso gli uffici del Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa.

     

    2. Compiti 

    1. Il Comitato formula al Consiglio di Presidenza proposte e pareri, finalizzati a evitare ogni tipo di discriminazione nell’esercizio del lavoro di giudice amministrativo, nell’accesso e nella progressione della carriera, nel trattamento economico, nella formazione, nella sicurezza e, più in generale, nell’esercizio dei diritti. 

    2. A tal fine, in particolare: 

    a) esprime proposte in materia di: criteri di massima per ottimizzare la produttività del lavoro di magistrato amministrativo, anche mediante la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica; criteri di massima per la ripartizione degli affari; criteri e modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati; criteri di massima in materia di assunzioni, assegnazione di sede e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento degli uffici direttivi e ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico ed economico dei magistrati; criteri relativi al conferimento di incarichi estranei alle loro funzioni istituzionali; piante organiche del personale di magistratura; bilancio preventivo della giustizia amministrativa; 

    b) ove richiesto, esprime parere su ogni altro schema di provvedimento riguardante la giustizia amministrativa; 

    c) valuta le segnalazioni relative a forme di discriminazione, di violenza morale, di violenza psichica e di emarginazione professionale, si adopera per mediare i conflitti, formulando proposte per il superamento delle situazioni di disagio effettivamente sussistenti;

    d) promuove indagini conoscitive, studi e ricerche al fine di individuare le misure idonee a creare effettive condizioni di parità tra i magistrati e di garantire l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione; 

    e) valuta gli effetti delle iniziative assunte e verifica l’applicazione delle azioni proposte; 

    f) collabora con i Comitati istituiti per analoghe finalità e, in particolare, con il Comitato Pari Opportunità delle Magistrature Ordinaria, Militare, Contabile e Tributaria, nonché con il C.U.G. del personale amministrativo della Giustizia Amministrativa; 

    g) presenta annualmente una relazione al Consiglio di Presidenza circa lo svolgimento della propria attività; 

    h) cura la creazione, all’interno dei siti Intranet e Internet della G.A., di un’apposita sezione, per la corrispondenza con gli interessati e per la divulgazione di notizie e iniziative del Comitato nonché della normativa di settore; nell’ambito di tale sezione ha luogo la pubblicazione delle proprie delibere, con i relativi verbali, e dei risultati delle proprie indagini conoscitive, studi e ricerche nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della privacy. 

    3. Al fine dello svolgimento dei compiti di cui al comma 2, il Comitato può chiedere notizie, informazioni, documenti, ai magistrati e ai dipendenti della giustizia amministrativa. La mancata tempestiva risposta, priva di giustificazione, sarà segnalata al C.P.G.A. 


    2 bis. 

    In relazione alle singole segnalazioni di molestie e comportamenti discriminatori che dovessero pervenire alla sua attenzione, il CPO, di volta in volta, individua un Consigliere di fiducia, scelto al proprio interno, preferibilmente tra i componenti di sesso femminile, con il compito di fornire assistenza e consulenza alla persona oggetto dei comportamenti lesivi della dignità che ne faccia richiesta. 

    Il Consigliere, anche avvalendosi dei poteri istruttori, di cui all’art. 2, comma 3, dovrà fornire al Comitato una relazione sulla vicenda, proponendo, anche sulla base delle indicazioni della vittima di comportamenti molesti, le misure ritenute necessarie al fine di contribuire al superamento della situazione di disagio e ripristinare un ambiente di lavoro sereno, garantendo la riservatezza che il caso richiede. 


    3. Calendario delle sedute - ordine del giorno - attribuzioni del Presidente 

    1. Il Comitato, all’inizio di ogni anno, entro la fine di gennaio, stabilisce il calendario delle proprie sedute. 

    2. L’ordine del giorno è comunicato a tutti i componenti almeno sette giorni prima della seduta, via e-mail. Entro lo stesso termine devono essere resi disponibili i documenti necessari per lo svolgimento della discussione, presso la sede del Comitato, e ove possibile via e-mail.5 

    3. In caso di urgenza, la convocazione e l’ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima, con le modalità di cui al comma 2. 

    4. Il Comitato è inoltre convocato su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, previo congruo preavviso. 

    5. I singoli consiglieri possono richiedere l’inserimento all’ordine del giorno di specifici argomenti. 

    6. Il Presidente:

    - fissa l’ordine del giorno e convoca le sedute del Comitato; 

    - presiede e coordina le riunioni, che si tengono nella sede del Comitato;6 

    - cura l’esecuzione delle delibere e i rapporti con la III Commissione ed il Plenum del CPGA. 

    7. Il Presidente è coadiuvato e sostituito nei casi di assenza o impedimento da un Vice Presidente, scelto dal Comitato e appartenente, preferibilmente, al genere diverso da quello del Presidente.7 


    4. Funzionamento del Comitato e modalità delle votazioni 

    1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Il componente che non può partecipare alla riunione ne dà comunicazione tempestiva al Presidente e al componente supplente.8 

    2. Il membro supplente può assistere alle sedute e sostituisce con diritto di voto l’eventuale componente assente. 

    3. Alle votazioni si procede esclusivamente a scrutinio palese. 

    4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo quelle relative alle modifiche del Regolamento per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno cinque componenti. 

    5. L’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, comporta la decadenza dalla nomina. Il Comitato richiede al CPGA la sostituzione dei componenti decaduti. 

    6. Delle sedute del Comitato è redatto processo verbale a cura dell’Ufficio di Segreteria. 

    7. Il verbale, approvato nella riunione successiva, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

    8. Ciascun componente può richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto. 

    9. Il Presidente assicura l’esecuzione delle delibere del Comitato avvalendosi dell’Ufficio di Segreteria. 


    5. Segreteria 

    1. La Segreteria è formata dal Dirigente dell’Ufficio Servizi del CPGA e da un funzionario da questi designato. 

    2. Essi provvedono a comunicare al Comitato l’ordine del giorno delle sedute del CPGA allo scopo di consentire di verificare la rilevanza degli argomenti in relazione ai compiti del Comitato. 

    3. La Segreteria cura le convocazioni, la verbalizzazione delle sedute e ogni altro adempimento necessario per il funzionamento del Comitato.


    6. Trattamento dei dati personali.

    Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso della sua attività devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel codice per la protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.

  • CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE

    Nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Presidente di Sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale, Presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale. 

    Interpello e giudizio di idoneità. 

    Delibera del 22 ottobre 2010 


    Articolo 1

    1. Il Consiglio di presidenza esprime, ai sensi degli articoli 21, legge 27 aprile 1982, n.186 e 29, del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004, il giudizio di idoneità alla nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, a presidente di sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, a presidente di Tribunale amministrativo regionale, a presidente di sezione esterna del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma - nonché a presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento, secondo il procedimento e sulla base dei criteri indicati dalla presente delibera.

    2. Il giudizio di idoneità è compiuto per merito assoluto secondo l’ordine di ruolo, in base ai criteri previsti dall’articolo 3.

    3. Il conferimento della presidenza delle sezioni interne e staccate dei tribunali amministrativi regionali avviene in base alle procedure ed ai criteri previsti dalla presente delibera, in quanto compatibili. 


    Articolo 2

    1. Due mesi prima della data in cui si renderà disponibile la presidenza di una sezione del Consiglio di Stato, di una sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di un Tribunale amministrativo regionale, di una sezione esterna del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma -, del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento, di una sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale, l’ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza predispone interpello per la copertura del posto, ove la vacanza sia certa e prevedibile, in particolare per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; allo stesso modo procede divenuta vacante una delle sedi indicate nel precedente periodo.

    2. L’interpello è pubblicato sul sito Intranet della Giustizia amministrativa e contestualmente divulgato alle segreterie degli uffici che sono tenute a darne tempestiva notizia ai magistrati in servizio con qualifica di consigliere. L’atto di interpello indica espressamente la data di scadenza per presentare la domanda, corrispondente a 15 giorni dalla pubblicazione nel sito Intranet. Nondimeno, per gli interpelli pubblicati dopo il 15 luglio e prima del 16 settembre, il termine di scadenza è di 30 giorni.  

    3. Entro il termine indicato dal comma 1, l’interessato:

    a) presenta domanda, anche a mezzo posta elettronica, utilizzando il modulo di cui all’allegato A alla presente delibera;

    b) ha facoltà di produrre ogni documentazione utile al giudizio di idoneità.

    4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 21, comma 2, ultima parte, della legge 27 aprile 1982, n.186 si provvede d’ufficio.

    5. La data di riferimento per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla presente delibera è quella relativa alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.


    Articolo 3

    1. E’ nominato il magistrato in possesso della maggior anzianità computabile secondo la normativa vigente, una volta verificata la sua attitudine all’ufficio direttivo da assegnare, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8. 

    2. Il giudizio attitudinale tiene conto:

    a) dell’attività svolta dal magistrato e, in caso di svolgimento di funzioni di presidenza di collegio, della eventuale mancanza di capacità organizzativa, desunte da elementi oggettivi che tengano conto, anche sulla base dei criteri stabiliti dall’art.133 c.p., delle condanne riportate in sede penale o disciplinare, nonché degli eventuali trasferimenti per incompatibilità funzionale o ambientale; si tiene conto altresì della sottoposizione a procedimento disciplinare, a procedimento di incompatibilità ambientale o funzionale, a processo penale o ad applicazione di una misura cautelare o di prevenzione, avuto riguardo alla gravità oggettiva e alla evidenza dei fatti per cui si procede; è fatta salva, in caso di esito favorevole dei detti procedimenti, l’adozione, per quanto possibile, di provvedimenti “ora per allora”, ovvero che, in ogni caso, tengano conto della integrale anzianità utile comunque conservata;

    b) dell’assenza di consistenti ritardi non adeguatamente giustificati nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri, in atto al momento dell’interpello oppure reiterati nel corso degli ultimi tre11 anni; 

    c) dell’assenza di significative violazioni degli obblighi previsti dalle delibere in materia di assegnazione degli affari e carichi di lavoro.

    3. Fatto salvo il rispetto delle norme di legge vigenti, al fine di consentire il concreto espletamento del giudizio di cui ai precedenti commi, dallo stesso sono esclusi i magistrati che abbiano prestato un servizio effettivo d’Istituto inferiore a due terzi dell’intera carriera. Non possono essere conferiti incarichi direttivi e semi-direttivi ai magistrati in fuori ruolo al momento del conferimento.  La mancata assunzione delle funzioni comporta decadenza dalla nomina. 

    3 bis.  Sono, altresì, esclusi i magistrati che, nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del relativo interpello, non abbiano prestato almeno trenta mesi di servizio presso l’ufficio giudiziario di assegnazione, per effetto del collocamento in aspettativa o in fuori ruolo.

    La previsione di cui al periodo precedente non si applica per il conferimento della qualifica di presidente aggiunto del Consiglio di Stato e di presidente del C.G.A.R.S.

    Ai sensi dell’art. 1, comma 68, della L. 190/2012 è in ogni caso fatta salva la posizione nel ruolo di appartenenza.

    La presente disposizione entra in vigore dopo un anno dalla pubblicazione.

    4. I presidenti degli uffici giudiziari indicati dal precedente articolo 2, comma 1, partecipano a incontri di aggiornamento sulle problematiche organizzative, in relazione agli sviluppi delle politiche legislative, informatiche e di bilancio, secondo le modalità stabilite con deliberazione dal Consiglio di presidenza.


    Articolo 4

    1. Ai fini della valutazione degli elementi di cui al precedente articolo 3, il Consiglio di presidenza acquisisce indicazioni a cura del capo dell’ufficio competente, fornite esclusivamente mediante la scheda predisposta dal Consiglio nell’allegato B alla presente delibera; il magistrato interessato ha facoltà di presentare eventuali osservazioni. 

    2. Il capo dell’ufficio competente, in caso di servizi prestati presso altre sedi nell’arco degli ultimi cinque anni, acquisisce a sua volta i necessari elementi dai competenti Capi di ufficio.


    Articolo 5

    1. Il Consiglio, ove ne ravvisi l’opportunità in relazione a profili determinati, ha facoltà di svolgere attività istruttoria, anche acquisendo ulteriori documenti e procedendo ad eventuali audizioni, in particolare dei magistrati che operino od abbiano operato nell’ultimo quinquennio nel medesimo organo in cui presti o abbia prestato servizio l’interessato.


    Articolo 6

    1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di assegnazione per chi sia nominato nella qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente e presidente e presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, presidente di Tribunale amministrativo regionale, presidente di sezione esterna del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma – nonché presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento, è di tre anni ai sensi dell’art. 21, comma 5, l. 27 aprile 1982, n. 186. 

    2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di assegnazione per i presidenti di cui al comma precedente, che siano stati trasferiti mantenendo la qualifica precedentemente acquisita, è di due anni. 


    Articolo 7

    1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di assegnazione del magistrato a cui siano conferite funzioni di presidente, di sezione interna o staccata, di Tribunale amministrativo regionale è di due anni.

    2. Il precedente comma non si applica qualora il magistrato cui siano state conferite funzioni di presidente di sezione interna o staccata faccia domanda per ottenere una qualifica superiore. 


    Articolo 8  

    1. La possibilità di non nominare il magistrato il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell’incarico si applica tanto al conferimento di funzioni direttive quanto al conferimento di funzioni semidirettive.

    2. Per i posti che si rendono vacanti a partire dalla data di esecutività della delibera del Consiglio di Presidenza del 21 novembre 2014, con cui è stato novellato il presente comma, non sono nominati alle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di presidente di Tribunale amministrativo regionale i consiglieri di Stato e i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale il cui residuo periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni; i magistrati già in possesso della qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o di presidente di Tribunale amministrativo regionale non sono nominati all’altra di tali qualifiche, né gli è conferita la presidenza di un diverso Tribunale, se il predetto residuo periodo di permanenza in servizio sia inferiore a tre anni; non sono conferite funzioni semidirettive ai consiglieri di Tribunale amministrativo regionale il cui residuo periodo di permanenza in servizio sia inferiore a due anni. Ai fini del computo del residuo periodo di permanenza in servizio si fa riferimento alla data di cui all’articolo 2, comma 5, della presente delibera, se a tale data l’ufficio da conferire è già vacante; o, altrimenti, alla data in cui esso si renderà vacante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla nomina a presidente aggiunto del Consiglio di Stato e a presidente del Consiglio di Stato. 



     Articolo 9

    1. È abrogata ogni altra delibera in materia di nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, a presidente di Tribunale amministrativo regionale, a presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale e, in particolare, le delibere in data 23 novembre 1982, 20 giugno 2002, 17 ottobre 2002, 5 dicembre 2003. 

    2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, sono confermate le delibere in data 31 maggio 2007, e 10 maggio 2001.

     3. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, si applica ai collocamenti fuori ruolo o in aspettativa disposti successivamente alla entrata in vigore della delibera del 22 ottobre 2010. 






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