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ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL “VALORE DELLE OPERE GIA’ ESEGUITE” AI SENSI DELL’ ART. 92, COMMA 3 e 94, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 159/2011

dic 30, 2021

IN CASO DI SOPRAVVENUTA INTERDITTIVA ANTIMAFIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 92, COMMA 3 e 94, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 159/2011, NEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI AGGIUDICATI A SEGUITO DI UNA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI PERIODICHE O CONTINUATIVE CONNOTATE DA STANDARDIZZAZIONE, OMOGENEITA’ E RIPETITIVITA’, IL VALORE DELLA PRESTAZIONI GIA’ ESEGUITE DA PAGARSI ALL’ESECUTORE NEI LIMITI DELLE UTILITA’ CONSEGUITE DALLA STAZIONE APPALTANTE CORRISPONDE AL PREZZO CONTRATTUALE STABILITO DALLE PARTI, SALVA LA POSSIBILITA’ DI PROVA CONTRARIA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE ESERCITA IL RECESSO.

NELLA DETERMINAZIONE DI TALE VALORE, PER GLI APPALTI DI SERVIZI, DEVE INTENDERSI COMPRESA ANCHE LA SOMMA RISULTANTE DALL’APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO DI REVISIONE DEI PREZZI DI CUI ALL’ART. 115 DEL D.LGS. N. 163/2006 (Adunanza plenaria n. 14 del 2021)



L’Adunanza plenaria ha preliminarmente dovuto stabilire che cosa debba intendersi per “valore delle opere (o servizi) già eseguiti”, pagabili al contraente privato interdetto “nei limiti delle utilità conseguite” dall’Amministrazione, non potendosi dare per scontata la equivalenza tra prezzo contrattuale e valore delle prestazioni, ove si consideri il tenore letterale delle norme in commento, che, da un lato, non prevedono il pagamento del “prezzo” delle prestazioni già eseguite, ma fanno riferimento al “valore” di dette prestazioni, e dall’altro lato pongono l’ulteriore limite delle utilità conseguite.

Sulla scorta della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 23 del 2020 (qui commentata), con l’espressione “utilità conseguite” si intende riconoscere al soggetto interdetto il diritto a vedersi corrisposto un compenso limitato all’utilità conseguita dall’amministrazione, onde evitare che quest’ultima, dall’esecuzione dell’opera, possa trarre un ingiustificato arricchimento.

“Le utilità conseguite” non sono dunque necessariamente equivalenti al valore e nemmeno al prezzo delle opere e servizi eseguiti.

Si tratta di nozione riferibile ad una parte specifica e da questa apprezzabile attraverso il filtro selettivo di una valutazione di convenienza, tipica dell’operatore economico-giuridico individuale; pertanto, essa deve essere intesa in un senso più limitato e strettamente patrimoniale, tale da applicarsi alle sole opere, servizi o forniture che accrescono il patrimonio dell’amministrazione e che per quest’ultima rappresentano un valore economicamente valutabile.

Può, in conclusione, affermarsi che la determinazione delle utilità conseguite è compito della p.a. che provvede, ricorrendone le condizioni di fatto, alla quantificazione alla stregua delle norme di legge.

Invero, con la quantificazione delle utilità conseguite non si riconoscono diritti soggettivi o interessi legittimi sorti in capo al destinatario dopo l’adozione dell’interdittiva antimafia ma si intende evitare che la pubblica amministrazione dall’esecuzione dell’opera o dalla prestazione di servizi, possa trarre un ingiustificato arricchimento, in applicazione dei principi generali in materia del nostro ordinamento (art. 2041 cod.civ.).

Secondo l’Adunanza plenaria, dunque, negli appalti di servizi, in cui l’aggiudicazione e quindi la determinazione del prezzo contrattuale seguono a una procedura di evidenza pubblica, il valore dei servizi già eseguiti, pagabile nel limite delle utilità conseguite, può essere ritenuto coincidente con il prezzo contrattuale pattuito dalle parti.

Il prezzo contrattuale, stabilito a seguito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, deve infatti ritenersi coincidente con il miglior prezzo di mercato conseguibile e quindi con il valore di mercato della prestazione. Finalità della gara è proprio quella di individuare il contraente che offra un prezzo che meglio corrisponda al valore di mercato della prestazione che la pubblica amministrazione intende acquisire per soddisfare i bisogni che la hanno indotta ad esperire il procedimento ad evidenza pubblica.



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