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COMPETENZA TERRITORIALE NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DI UNA PROCEDURA SELETTIVA NAZIONALE CHE, PUR ESSENDO INDETTA CON UN UNICO BANDO, CONTENGA UNA QUOTA RISERVATA DI POSTI DI NATURA REGIONALE

dic 30, 2021

CON RIGUARDO ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA A VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO, CON ALIQUOTA RISERVATA DI POSTI DESTINATI AI POSSESSORI DELL’ATTESTATO DI BILINGUISMO, NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DI CLAUSOLE DEL BANDO CHE CONSENTONO LA PARTECIPAZIONE A SOGGETTI NON IN POSSESSO DI UN DETERMINATO LIVELLO DELL’ATTESTATO DI BILINGUISMO RICHIESTO, E DELLA RISPETTIVA PARTE DELLA GRADUATORIA DI MERITO, SEBBENE SI SIA IN PRESENZA, SUL PIANO FORMALE, DI UNA GRADUATORIA UNITARIA, NON PUO’ DISCONOSCERSI CHE LA COLLOCAZIONE IN ESSA DEI CONCORRENTI DESTINATI ALLA QUOTA RISERVATA COSTITUISCA UNA ESORTA DI “SUB-GRADUATORIA” FACILMENTE INDIVIDUABILE.

INOLTRE, LA RATIO DEL MECCANISMO DI RISERVA E’ DI POTERE INDIVIDUARE E POI ASSUMERE IN SERVIZIO PERSONALE BILINGUE, IN FUNZIONE ALLA SPECIALE TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE E DATA L’ESIGENZA PARTICOLARE CHE GLI UFFICI, ENTI E REPARTI MILITARI O DI TIPO MILITARE, CON SEDE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, SIANO STRUTTURATI IN MODO TALE DA CONSENTIRE NEI RAPPORTI ESTERNI L’UTILIZZO DI ENTRAMBE LE LINGUE ITALIANA E TEDESCA, CON DOVERE, TRA L’ALTRO, DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI IMMEDIATAMENTE NELLA MADRELINGUA DEL CITTADINO.

NE CONSEGUE CHE, IN BASE ALLA SPECIFICA PROCEDURA E AGLI EFFETTI CHE LA LEGGE PREVEDE, SEPPURE LA FORMA SCELTA DAL MINISTERO E’ UN CONCORSO UNICO CON RISERVA DI POSTI, SOLO MEDIANTE L’ATTESTAZIONE DI BILINGUISMO SI ACCEDE ALLA GRADUATORIA RISERVATA, MENTRE L’ATTESTAZIONE IN SERVIZIO NON E’ CONSENTITA AGLI ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI AL CONCORSO.

IN ALTRI TERMINI, E’ SOLO PER ECONOMIA PROCEDIMENTALE E DI EFFICIENZA, CHE L’AMMINISTRAZIONE HA OPTATO PER LA VIA DELL’UNICO PROCEDIMENTO DI SELEZIONE, MA, SOTTO ALTRO PROFILO, IL BANDO E LA RELATIVA GRADUATORIA SONO DESTINATI A PRODURRE I PROPRI EFFETTI DIRETTI, PER QUANTO DI INTERESSE DEI RICORRENTI (IMPUGNAZIONE DI CLAUSOLE DEL BANDO SULL’ATTESTAZIONE DI BILINGUISMO) LIMITATAMENTE AI SOGGETTI DESTINATI AL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

PERTANTO, GLI EVENTUALI AVANZAMENTI NELLA PARTE RISERVATA DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE DERIVANTE DA UN UNICO BANDO, PUR EVENTUALMENTE COMPORTANTI SCORRIMENTI ANCHE NELLA GRADUATORIA NAZIONALE, NON SONO IDONEI A RADICARE LA COMPETENZA DEL T.A.R. LAZIO.

COMPORTANO ALTRESI’, ESSENDO OGGETTO DEL CONTENZIOSO L’INTERPRETAZIONE DI UNO SPECIFICO STRUMENTO A GARANZIA DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE, LA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL T.R.G.A., COME DEFINITA DALL’ARTICOLO 43 DEL D.P.R. 752/1976 (Adunanza Plenaria n. 15 del 2021)


L’effetto diretto consiste nella capacità della norma di creare diritti ed obblighi direttamente e utilmente in capo a singoli soggetti, mentre è di mero riflesso, o indiretto, quando si tratta di sole ripercussioni, senza necessaria certezza dell’effetto stesso.

Il comma 2 dell’art. 13 cod. proc. amm. definisce gli effetti diretti “limitati all’ambito territoriale della regione ove il tribunale ha sede”, considerando quindi la dimensione spaziale dell’effetto. Si vuole in questo modo individuare se l’atto sia destinato a produrre i suoi effetti o ad essere messo in esecuzione in un luogo determinato.

In altre parole, la norma si riferisce agli effetti tipici che la legge riconduce al potere, come configurato dalla norma. È quindi necessario individuare gli effetti tipici diretti nell’ambito delle conseguenze giuridiche dell’azione amministrativa, estrapolandoli dalla pluralità di effetti indiretti, contestuali o riflessi che da quell’azione possono del pari derivare.

Orbene, specialmente negli “atti plurimi” (come il bando di concorso oggetto della controversia esaminata dal Consiglio di Stato), la valutazione degli effetti diretti territorialmente limitati è possibile se e in quanto questi sono scindibili e contestati per la parte che determina la lesione della posizione del ricorrente.

Quando gli atti amministrativi impugnati sono adottati da una pubblica amministrazione centrale, ma gli effetti diretti di essi potrebbero essere idonei, in parte, a radicare la competenza di un Tribunale amministrativo periferico invece di quella del T.A.R. per il Lazio, occorre verificare se si sia in presenza di una graduatoria unitaria non solo sul piano formale ma anche sul piano sostanziale, o se invece la riserva di posti previsti per un determinato ambito territoriale – caratterizzato da autonomia statutaria speciale – sia destinata a produrre effetti soltanto nei confronti dei soggetti che possono, per particolari competenze (in questo caso, linguistiche), assumere servizio in quel determinato territorio.



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