Verifiche fiscali e intrusione sproporzionata nella vita privata
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'11 dicembre 2025 - (Ricorso n. 32539/18 e altri 7)
IL CASO E LA DECISIONE
Alcune società di diritto italiano, dopo avere subito accessi ai propri locali aziendali da parte della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di controlli e accertamenti fiscali di natura generale, hanno lamentato l'eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità interne dalla legislazione nazionale e l'assenza di sufficienti garanzie procedurali idonee a proteggerle da abusi o arbitrarietà nonché, in particolare, l’assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale o indipendente ex ante e/o ex post delle misure contestate.
A fronte dell'eccezione di ricevibilità del Governo italiano, secondo cui le società ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interne, non avevando impugnato le misure in questione dinanzi alle commissioni tributarie o ai tribunali civili, il Giudice adito ha richiamato il precedente specifico (Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri) in cui era stato statuito che il quadro giuridico interno non fornirebbe garanzie procedurali sufficienti.
Secondo la Corte, in altri termini, il fatto che le misure contestate non sono soggette a un effettivo controllo giurisdizionale ex post della loro legittimità, necessità e proporzionalità, renderebbe necessario e possibile il ricorso diretto al Giudice europeo.
Nel merito, la Cedu ha rilevato che l’accesso e l’ispezione dei locali aziendali, delle sedi legali o dei locali utilizzati per le attività professionali delle società ricorrenti, nonchè l’esame e la copia delle scritture contabili, dei libri sociali, delle fatture e dell’altra documentazione contabile obbligatoria, eseguiti in applicazione dell’articolo 52, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ovvero dell’articolo 33, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. n. 600, costituiscono un‘ingerenza nel diritto al rispetto del “domicilio” e della “corrispondenza”, con conseguente violazione dell'art. 8 della Carta.
In particolare, il Giudice europeo ha evidenziato che il quadro giuridico italiano concedeva alle autorità interne un potere discrezionale illimitato con riferimento all'attuazione e all'ambito di applicazione di tali misure.
D'altra parte, il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'operato in questione da parte degli organi di controllo fiscale interno non avrebbe raggiunto, a dire sempre della Corte, un livello accettabile di adeguatezza, con la conseguenza di un ordinamento non in grado di fornire, sul punto, garanzie procedurali sufficienti al contribuente. Nè l'assenza di un livello minimo di protezione dalle ingerenze pubbliche, secondo quanto prescritto dall'art. 8 della Convenzione (che pretende che l’ingerenza in questione sia “prevista dalla legge”), avrebbe potuto essere sanata, secondo i Giudici CEDU, dall'emanazione della circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate datata 7 maggio 2021 – che forniva alcune linee-guida operative e criteri di selezione –, in quanto tali linee-guida, posta la loro assenza di vincolatività, non sarebbero sufficienti, in assenza di "informazioni pubbliche trasparenti" su quali locali commerciali vengano ispezionati nel tempo, a "delimitare la portata del margine di discrezionalità" riconosciuto alle autorità procedenti.
D'altra parte, la maggior parte delle autorizzazioni rilasciate nel caso delle società ricorrenti, a parte un riferimento alla necessità di ottenere prove rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale, non contenevano motivazioni che giustificassero nè le misure in sè nè l'estensione generale delle suddette misure a un numero imprecisato di documenti fiscali e a un numero eccessivo - e a volte troppo risalente nel tempo rispetto alla data di autorizzazione - di anni di imposta da verificare.
La Corte europea ha dunque concluso nel senso di accorda a ciascuna società ricorrente la somma di 3.200 euro (EUR) per il danno non patrimoniale subito a causa della violazione dell’articolo 8 della Convenzione, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.