Guida al diritto (2/2026)
sulla
IA (intelligenza artificiale) nella professione forense:
- Andrea Sirotti Gaudenzi*, Rapporto tra avvocatura e IA: uomo regista, macchina supporto (Guida al diritto 2/2026, 12-14, editoriale) [*Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto nazionale per la formazione continua (Roma)]
in materia
antitrust:
- Cons. Stato VI, 29.10.25 n. 8398, pres. Volpe, rel. Lamberti, Alphabet Inc e altri c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e altri (Guida al diritto 2/2026, 78 T): 1. In presenza di una piattaforma digitale sviluppata da un'impresa in posizione dominante non unicamente ai fini della propria attività, il rifiuto di garantire a un'impresa terza l'interoperabilità di tale piattaforma con un'applicazione sviluppata da detta impresa terza, può costituire un abuso di posizione dominante anche qualora detta piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale dell'applicazione su un mercato a valle, ma sia idonea a rendere la stessa applicazione più attraente per i consumatori. Ne consegue che il rifiuto a contrarre che si concretizza in un rifiuto a garantire l'interoperabilità configura un abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 102 Tfue (Testo sul Funzionamento dell'Unione Europea). 2. Al fine di individuare gli effetti anticoncorrenziali derivanti da un abuso di posizione dominate, quando il mercato a valle interessato è ancora in fase di sviluppo o evolve rapidamente e, di conseguenza, la sua portata non è completamente definita alla data in cui l'impresa in posizione dominante attua il comportamento asseritamente abusivo, è sufficiente che l'Autorità Garante della Concorrenza identifichi tale mercato, anche se solo potenziale.
- (commento di) Giulia Pernice, Comportamento anticoncorrenziale anche senza “effetto escludente” (Guida al diritto 2/2026, 89-93)
in tema di
condominio:
- Trib. Bolzano 1^, 26.9.25 n. 857, giudice Laus (Guida al diritto 2/2026, 46 T, sotto il titolo: Se i “frontalini” hanno valenza estetica per il condominio vanno ripartite le spese): In tema di condominio negli edifici, i frontalini dei balconi devono qualificarsi come beni condominiali laddove assolvano una funzione prevalentemente estetica, integrandosi armonicamente con la facciata e contribuendo alla percezione unitaria del decoro architettonico dell'edificio. Ai fini della qualificazione, occorre applicare il criterio funzionale caso per caso, in concreto, prescindendo dalla mera collocazione fisica o dalla possibilità di interventi individuali pregressi. Pertanto, le spese per la manutenzione di tali elementi devono gravare su tutti i condomini in proporzione alle carature millesimali proprietarie.
- (commento di) Fulvio Pironti, Criterio della funzione prevalente per definire la natura degli elementi (Guida al diritto 2/2026, 49-52)
in tema di
società (legittimazione passiva dei soci dopo l’estinzione):
- Cass. 3^, 15.11.25 n. 30166 (Guida al diritto 2/2026, 34 T): 1. In tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano o no percepito somme, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta, diventando legittimati passivi nel processo in corso o in quello successivo. L'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all'art. 2495 c.c. (comma 3, già comma 2), non rileva come condizione dell'azione, ma integra (nelle società di capitali) la misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci. Ne consegue che l'interesse ad agire del creditore non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di utili in base al bilancio finale di liquidazione, potendosi radicare in altre evenienze, quali, ad esempio, la sussistenza di sopravvenienze attive o la escussione di garanzie. 2. In tema di estinzione di una società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, e di successione ad essa dei soci, conseguente al mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, il socio della società estinta che sia stato chiamato in giudizio in sua vece a seguito dell’estinzione della società originariamente convenuta nel corso del giudizio, qualora venga riconosciuta l’esistenza del diritto nei confronti della società, risultando soccombente quanto a tale riconoscimento, correttamente viene condannato alle spese senza che rilevi l’avere o non avere percepito utili ed indipendentemente dalla somma eventualmente percepita, atteso che rispetto alla posizione di legittimato passivo all’accertamento del diritto verso la società tali circostanze sono irrilevanti.
- (commento di) Fabio Valenza, Responsabilità, resta irrilevante la mancata riscossione di somme (Guida al diritto 2/2026, 40-45)
in tema di
accertamenti fiscali (controlli bancari nell’ambito di verifiche fiscali):
- Cedu 1^, 8.1.26, ric. 40607/19 e 34583/20, Ferrieri e Bonassisa c/ Italia (Guida al diritto 2/2026, 96 solo massima): L'accesso ai dati bancari disposto nell'ambito di verifiche fiscali non è compatibile con l'art. 8 della Convenzione europea laddove lo Stato non assicuri un'adeguata qualità legislativa del quadro su cui si basano tali controlli e non preveda rimedi giurisdizionali effettivi. L'Italia, tenendo conto della molteplicità di casi nei quali è possibile, in tale ambito, una violazione dell'art. 8, deve adottare le misure generali individuate dalla Corte europea al fine di garantire il rispetto delle norme convenzionali.
- (commento di Marina Castellaneta, La Cedu boccia l’Italia per accesso a dati bancari nell’ambito di controlli fiscali (Guida al diritto 2/2026, 96-98)
sui
compensi degli avvocati (rito civile):
- Cass. 2^, 7.1.26 n. 354, 356, 363 (Guida al diritto 2/2026, 30): In tema di recupero dei compensi forensi, il rito speciale resta applicabile anche se il cliente contesta l’an debeatur o deduce l’avvenuto pagamento, salvo che proponga domande autonome che impongano separazione e diverso rito (Cass. 354/2026). Il rito speciale si applica ai compensi per l’attività giudiziale civile e per quelle strettamente strumentali, restando escluse le prestazioni stragiudiziali autonome e quelle penali o amministrative (Cass. 356/2026). Errori nella forma introduttiva o nel mutamento del rito incidono sulla decadenza e sul regime delle impugnazioni (Cass. 363/2025). [Con tre diverse pronunce in materia di controversie sui compensi degli avvocati, la SC, affermando altrettanti principi di diritto, rafforza la scelta per una tutela rapida e uniforme dei crediti professionali garantita dal rito sommario ex art. 14 DLg 150/2011]
in tema di
suicidio assistito:
- Corte cost. 29.12.25 n. 204, pres. Amoroso; red. Viganò (Guida al diritto 2/2026, 16 T): È costituzionalmente ammesso che la legge regionale disciplini, nell’ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, i profili organizzativi e procedurali dell’assistenza del servizio sanitario regionale al suicidio medicalmente assistito quale delineato dalle sentenze n. 242/2019, n. 135/2024 e n. 66/2025 della Corte costituzionale, purché non novando né cristallizzando i requisiti sostanziali e procedurali dell’esimente di cui all’art. 580 c. p., né interferendo con l’assetto unitario dell’ordinamento civile e penale, né con la determinazione dei livelli essenziali di assistenza, riservati allo Stato; resta atto personalissimo la richiesta di accesso al suicidio assistito, che deve essere espressa personalmente dal paziente secondo le forme e gli strumenti di comunicazione previsti dalla legge statale sul consenso informato. [La Corte dichiara la parziale incostituzionalità della LR Toscana 14.3.2025 n. 16, recante Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024]
- (commento di) Valeria Cianciolo, La regia resta al legislatore statale che però continua a non intervenire (Guida al diritto 2/2026, 25-27)
in tema di
abuso d’ufficio (abrogazione del reato e responsabilità disciplinare del magistrato):
- Cass. SSUU 5.1.26 n. 260 (Guida al diritto 2/2026, 29): L’abrogazione dell’abuso d’ufficio non incide sulla responsabilità disciplinare del magistrato, che resta ancorata alla verifica concreta della lesione dell’imparzialità e del prestigio della funzione. Le sanzioni disciplinari per i magistrati non possono ritenersi del tutto assimilabili a quelle penali, avendo diversa finalità. Inoltre, la natura giurisdizionale del procedimento che porta all’irrogazione della sanzione disciplinare e quella del provvedimento che lo definisce (sentenza) non determinano la natura della sanzione stessa, la quale resta di carattere amministrativo e non è per ciò solo qualificabile come una sanzione punitiva del tutto assimilabile a quella penale. [Il CSM aveva deciso la “rimozione” del giudice, a cui erano stati addebitati plurimi illeciti disciplinari, tra cui la mancata astensione in procedimenti concorsuali, pur in presenza di rapporti di amicizia qualificata con i professionisti da lui nominati (curatori/commissari) che avevano poi conferito incarichi professionali retribuiti alla moglie avvocato. In sede penale, il giudice aveva patteggiato una pena di otto mesi (col beneficio della sospensione condizionale) per il reato di abuso d’ufficio integrato proprio dalla violazione dell’obbligo di astensione. Per il ricorrente, la Sezione disciplinare avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile il principio di retroattività della norma penale più favorevole, che ha disposto l’abrogazione del reato di abuso di ufficio, previsto dall’art. 323 c.p. Per le SU invece, essendo l’illecito riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del favor rei, di cui all’art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio tempus regit actum, l’eventuale abolitio criminis opera retroattivamente].
in tema di
competenza penale (risarcimenti per crimini nazisti):
- Cass. pen. 3^, 8.1.26 n. 460 (Guida al diritto 2/2026, 31): È il giudice del luogo in cui sono stati commessi i crimini nazisti a decidere sulla domanda di risarcimento proposta dalle vittime (o dai loro eredi) nei confronti della Germania per i crimini del Terzo Reich. Il foro erariale (Roma) non entra dunque in gioco neppure dopo l’approvazione, nel 2022, del Fondo “Ristori” come unico soggetto legittimato a pagare, in fase esecutiva, quanto accertato con sentenza di condanna. Diversamente, in caso di domanda proposta anche nei confronti dello Stato italiano scatta la competenza del foro capitolino. [La SC accoglie il ricorso per regolamento di competenza degli eredi delle vittime degli eccidi di Civitella Val di Chiana e Vallucciole (Arezzo), compiuti dall’esercito tedesco tra la primavera e l’estate del 1944].
in
materia penitenziaria (liberazione anticipata):
- Corte cost. 29.12.25 n. 201, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 2/2026, ): È in costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., l'art. 69-bis, comma 3, L 26.7.1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 5, comma 3, DL 4.7.2024 n. 92 - L 8.8.2024 n. 112 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima».
- (commento di) Fabio Fiorentin, Sistema penitenziario, la Consulta censura la nuova disciplina sulla liberazione anticipata (Guida al diritto 2/2026, 62-70)
c.s.
Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto barbarico (Theodor Adorno, 1949, sulla incapacità del pensiero critico a misurarsi con lo sterminio)