Urbanistica e appalti (6/2025)

Carmine Spadavecchia • 17 febbraio 2026

in tema di beni culturali:

- Sandro Amorosino, Il doppio regime, amministrativo e civile, dell’“Antico Caffè Greco” di Roma (Urban. e appalti 6/2025, 681-683)


sul c.d. DL infrastrutture:

DL 21.5.2025 n. 73 - L 18.7.2025 n. 105, Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

- Stefania Rosi Bonci e Maria Grazia Bortolin, Le novità in materia di contratti pubblici introdotte dal

D.L. n. 73/2025 (c.d. “decreto Infrastrutture”) (Urban. e appalti 6/2025, 693-706) [incentivi ai dirigenti; CAM (criteri ambientali minimi) negli interventi di ristrutturazione; anticipazione del prezzo nei SIA (servizi di ingegneria architettonica); interventi di somma urgenza e di protezione civile; disciplina del CCT (Collegio consultivo tecnico); nuova disciplina sull’utilizzo dei CEL (certificati esecuzione lavori) relativamente ai lavori eseguiti in subappalto; revisione prezzi; ai requisiti dei componenti del collegio consultivo tecnico]


sul ricorso straordinario:

- Alessandra Dapas e Luigi Viola, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (e al Presidente della Regione siciliana) tra esigenze di uniformità e particolarismo giuridico (Urban. e appalti 6/2025, 707-717)


in tema di accesso agli atti (contratti pubblici, tutela del segreto tecnico e commerciale):

- Corte di Giustizia UE 9^, 10.6.25, causa C-686/24 (Urban. e appalti 6/2025, 719 T): L’art. 39 della Direttiva 26.2.2014 n. 25 (2014/25/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali. 

- (commento critico di) Gabriele Serra, La Corte di Giustizia UE e il bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza commerciale (Urban. e appalti 6/2025, 721-732) 

- TAR Marche 2^, 5.4.25 n. 255, pres. Ianigro, est. De Mattia (Urban. e appalti 6/2025, 783 T): 1. Va rigettato il ricorso ex art. 116 c.p.a. del concorrente avverso il diniego della stazione appaltante all’ostensione delle parti secretate delle offerte tecniche delle imprese controinteressate, motivatamente oscurate a tutela dei segreti tecnici o commerciali di queste ultime, quando il ricorrente, per un verso abbia oscurato in modo analogo la propria offerta tecnica, per di più opponendosi all’accesso difensivo delle imprese controinteressate, per altro verso non abbia fornito prova in giudizio della stretta indispensabilità delle informazioni tecniche oscurate ai fini della proposizione dell’azione di annullamento avverso l’aggiudicazione dell’appalto. Le esigenze di difesa del richiedente non prevalgono sempre e comunque su qualunque altro interesse contrapposto, specie quando, consentendosi l’accesso, si permetterebbe il disvelamento di dati tecnici contenuti nella documentazione richiesta che rappresentano il know how dell’impresa controinteressata. 2. Tale modus operandi concretizza innanzitutto un abuso del diritto e del processo - secondo i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza - atteso che la ricorrente formula le proprie doglianze ponendosi in contraddizione con precedenti suoi comportamenti e contestando scelte amministrative che essa stessa aveva avvalorato a tutela dei propri interessi, agendo pertanto in violazione del divieto generale di venire contra factum proprium. Consentendosi inoltre l’accesso in assenza della prova di “stretta strumentalità” si permetterebbe il disvelamento di dati tecnici contenuti nella documentazione richiesta che rappresentano know how dell’impresa controinteressata in violazione del diritto alla riservatezza commerciale. 

- (commento di) Giovanni Carlo Figuera, Accesso all’offerta tecnica e tutela della riservatezza commerciale degli operatori economici (Urban. e appalti 6/2025, 785-797)


sull’annullamento d’ufficio (in autotutela):

- Corte cost. 26.6.25 n. 88, pres. Amoroso, rel. Patroni Griffi (Urban. e appalti 6/2025, 733 T): Non sono fondate le questioni di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies, comma 1, L 241/1990 [laddove prevede che il termine decadenziale per annullare d’ufficio i provvedimenti si applica anche a fronte di interessi sensibili], sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dal Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza non definitiva n. 8296/2024]

- (commento di) Giuseppe Manfredi, Annullamento d’ufficio, esaurimento del potere, Costituzione (Urban. e appalti 6/2025, 738-742) [Nel giudizio a quo si controverteva sull’annullamento d’ufficio di un attestato di libera circolazione di un’opera d’arte che era stato adottato dopo la scadenza del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies].


in tema di provvedimento amministrativo (nullità):

- Cons. Stato VI 24.7.25 n. 6603, pres. Montedoro, est. Gallone (Urban. e appalti 6/2025, 767 T): 1. La declaratoria di incostituzionalità della norma attributiva del potere (in specie, l’art. 49, comma 1, lett. b), LR Emilia-Romagna 24.3.2004 n. 6, limitatamente alle parole “, ferma restando l’eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994”), con la sua portata naturalmente retroattiva, fa venire meno ex tunc il fondamento del potere esercitato, dando vita ad una fattispecie in tutto analoga a quella della mancata originale attribuzione della potestà autoritativa all’Amministrazione. Ne consegue, pertanto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., la declaratoria di nullità dei provvedimenti adottati - e tempestivamente impugnati deducendo tale vizio derivato di incostituzionalità - per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies L 241/1990. 2. La materia dell’ordinamento civile e della tutela ambientale sono espressamente riservate alla competenza legislativa statale esclusiva: sotto il primo profilo, l’“ordinamento civile” ricomprende il regime dominicale degli usi civici con la conseguenza che disposizioni regionali che qualificano un certo ente (nella specie, la Partecipanza agraria di Cento) come subordinato alla Regione introducono limiti ai diritti del dominio collettivo non previsti dalla normativa statale in materia (L 168/2017 “Norme in materia di dominii collettivi”); sotto il secondo profilo la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato e ciò in aderenza all’art. 9 Cost., posto che la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, esplicitamente attribuiti alla competenza statale in una visione integrata delle tutele ambientali e paesaggistiche (art. 142 codice beni culturali).

- (commento di) Margherita Amitrano Zingale, Conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità della norma attributiva del potere: sorte del provvedimento amministrativo tra nullità ed annullabilità e riverberi in punto di giurisdizione (Urban. e appalti 6/2025, 769-773)


in tema di appalti (accordo quadro):

- Antonio Avino, L’accordo quadro: alcune considerazioni sull’inquadramento e gli effetti (Urban. e appalti 6/2025, 685-692)


in tema di appalti (costo della manodopera):

- Cons. Stato V 25.7.25 n. 6638, pres. Caringella, est. Perrelli (Urban. e appalti 6/2025, 758 T): 1. In fase di offerta, l’operatore economico deve considerare tutti i costi necessari per la manodopera, ivi inclusi gli aumenti salariali e gli scatti di anzianità già noti al momento dell’offerta medesima, ancorché applicati in un momento successivo alla gara, previsti dal contratto collettivo applicato. 2. Il meccanismo revisionale ex art. 60, D.Lgs. n. 36/2023 non opera automaticamente ad ogni scatto salariale previsto dai contratti collettivi, pena la trasformazione della revisione prezzi in una sorta di indicizzazione, ma è attivabile al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non determinando l’inserimento di un diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale in favore dell’operatore economico. 3. Non è ammissibile l’equiparazione del costo della manodopera, a cui il legislatore ha riservato una disciplina ad hoc, ad altre differenti componenti dell’offerta, anche perché tale assimilazione provocherebbe l’alterazione dell’equilibrio complessivo dell’offerta presentata dall’operatore economico, con ripercussioni sulla valutazione attuata dalla Stazione Appaltante. 

- (commento di) Daniele Perrucca, La specificità della voce di costo della manodopera negli appalti pubblici (Urban. e appalti 6/2025, 762-766) 

in tema di contratti pubblici (casellario informatico):

- TAR Roma, 1^-quater, 13.5.25 n. 9151, pres. Ciliberti, est. Aragno (Urban. e appalti 6/2025, 774 T): 1. L’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’art. 222, comma 10, DLg 36/2023, costituisce un potere atipico di accertamento con finalità dichiarativa. Pertanto, l’Anac non può limitarsi alla mera trascrizione delle segnalazioni ricevute dalla stazione appaltante ma è tenuta a valutarne preventivamente l’utilità e la non manifesta infondatezza, in continuità con le previsioni del DLg 50/2016. Tale attività valutativa rappresenta una condizione ineliminabile perché sia giuridicamente e socialmente accettabile l’attenuazione della capacità di contrarre o della competitività di un operatore economico, determinata dalla pubblicità di atti o fatti che ne evidenziano l’inaffidabilità (imputabili a scelte unilaterali dei committenti pubblici con i quali ha avuto pregressi rapporti procedimentali o contrattuali), spesso privi di verifica in sede giurisdizionale. 2. È illegittimo il regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici, adottato dall’Anac con delibera n. 272/2023, nella parte in cui non prevede: la possibilità per l’operatore economico di presentare entro un congruo termine memorie e documenti e di chiedere l’audizione; la valutazione del materiale istruttorio raccolto; l’adozione di una motivata decisione finale di archiviazione o di inserimento della notizia nel casellario. Invero, posto che quest’ultima genera effetti negativi per l’operatore e che le segnalazioni provengono da soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi di disposizione del rapporto procedimentale o contrattuale di cui non è stata preventivamente scrutinata la legittimità da parte di un giudice terzo ed imparziale, il contraddittorio rappresenta una garanzia irrinunciabile per la validità del provvedimento finale.

- (commento di) Calogero Commandatore, L’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici: il contraddittorio come “riserva di umanità” (Urban. e appalti 6/2025, 777-782)


in materia edilizia (pianificazione attuativa):

- CGA Sicilia 29.7.25 n. 614, pres. De Francisco, est. Di Betta (Urban. e appalti 6/2025, 743 T): 1. Ai sensi dell’art. 28-bis DPR 380/2001 e dell’art. 20 LR Sicilia 16/2016 e s.m.i., ove si accerti, in relazione ad un’area residua, l’esistenza di un assetto urbanistico già attuato, connotato da compatibilità infrastrutturale, non solo sul piano quantitativo o geometrico ma anche sulla base di una valutazione sostanziale, qualitativa e funzionale - volta ad accertare se l’area interessata si collochi all’interno di un contesto urbanisticamente già strutturato, infrastrutturato e dotato di coerenza morfo tipologica - la pianificazione esecutiva può essere superata mediante stipula di apposita convenzione urbanistica, senza con ciò violare il principio di legalità urbanistica. 2. Il fondo intercluso sussiste qualora l’area edificabile, di proprietà del richiedente sia l’unica a non essere stata ancora edificata, si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni, dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie) previste dagli strumenti urbanistici, e tuttavia caratterizzata da una impossibilità oggettiva di fruizione per assenza di accessi o collegamenti. L’area residua, al contrario, è un ritaglio urbanistico residuale ed edificabile per conformazione, estensione, geometria e vincoli nonché è dotata di accesso. 3. Il Comune non può invocare la necessità di una pianificazione di secondo livello, per quanto in origine prevista dal piano regolatore, qualora divenuta sostanzialmente obsoleta, per impedire sine die l’utilizzazione legittima di un fondo in aree già dotate di infrastrutture, perché tale determinazione finirebbe per risultare ridondante, oltre che non rispettosa della proporzionalità tra l’interesse pubblico da perseguire e lo strumento amministrativo impiegato, in quanto l’assenza di un precedente piano urbanistico esecutivo non esclude di per sé la possibilità del rilascio del permesso convenzionato. In assenza di elementi che giustifichino la sua persistente utilità, la prescrizione esecutiva diviene un guscio vuoto, inidoneo a svolgere funzione ordinatrice e idoneo unicamente a determinare un’irragionevole compressione delle facoltà edificatorie del proprietario. 4. Il Comune, in sede di riedizione del potere, deve valutare l’istanza del ricorrente quale istanza di rilascio di un permesso di costruire convenzionato e quindi accertare il rispetto degli standard urbanistici, nel pieno rispetto delle norme sul contraddittorio procedimentale, in coerenza con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svoltasi nel giudizio.

- (commento di) Massimiliano Mangano, Il complicato rapporto tra piani attuativi e permesso di costruire, diretto o convenzionato (Urban. e appalti 6/2025, 746-757) 


c.s. 


 

Tre paroline del legislatore, ed intere biblioteche giuridiche divengono cartaccia [la “maledizione di Kirchmann”: J.H.V. Kirchmann, Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, 1847; trad. it. La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza, Pisa, 1942; citazione tratta dall’articolo di Gabriele Serra in tema di accesso e riservatezza]