Guida al diritto (4/2026)

Carmine Spadavecchia • 28 febbraio 2026

sui giuristi d’impresa:

- Giorgio Martellino*, Legal privilege, una riforma matura e uno strumento di civiltà giuridica (Guida al diritto 4/2026, 10-12, editoriale). Allineandosi agli standard delle principali economie occidentali, la Francia ha approvato una legge che riconosce ai giuristi d’impresa il legal privilege, ossia la riservatezza delle consulenze legali interne come elemento strutturale del sistema di tutela delle imprese. [*presidente dell'Associazione italiana giuristi d'impresa (Aigi)].


sulle prove elettroniche:

DLg 30.12.2025 n. 215 [GU 15.1.26 n. 11, in vigore dal 30 gennaio 2026], Individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione.

DLg 30.12.2025 n. 216 [GU 15.1.26 n. 11, in vigore dal 30 gennaio 2026], Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

[I decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2025 attuano il pacchetto europeo sulle prove elettroniche (e-evidence package), disciplinando gli ordini europei di produzione e conservazione di dati digitali nei procedimenti penali e imponendo ai prestatori di servizi l’obbligo di designare stabilimenti o rappresentanti legali nel- l’Ue]

- testo del DLg 215/2025 (Guida al diritto 4/2026, 13-21) 

- testo del DLg 216/2025 (Guida al diritto 4/2026, 22-25)

- guida alla lettura e mappa delle novità principali, a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 4/2026, 26-32)

- commenti:

- Alberto Cisterna, Data retention: fino a sei mesi per il congelamento dei dati (Guida al diritto 4/2026, 33-39) [le novità del DLg n. 215]

- Alberto Cisterna, Spetta al ministro dell’Interno irrogare le sanzioni ai gestori (Guida al diritto 4/2026, 40-42) [le novità del DLg n. 216]


in materia edilizia (ordine di demolizione):

- Cons. Stato II 1.12.25 n. 9408, pres. Taormina, rel. Manzione (Guida al diritto 4/2026, 84 T): 1. Il sistema del «doppio binario» sanzionatorio in ambito edilizio, consistente nella irrogazione di sanzioni amministrative e penali in caso di abuso, non viola il principio del ne bis in idem in quanto non realizza un cumulo di sanzioni per uno stesso illecito, ma consente di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in modo prevedibile e proporzionato, sanzionando l'attività del costruire (sanzione penale) ovvero il risultato della costruzione (sanzione amministrativa). In partico- lare, la misura demolitoria, in quanto volta a ripristinare l’ordine materiale, prima ancora che giuridico, alterato dalla realizzazione del manufatto abusivo, si diversifica, innanzi tutto per finalità, dalla pena cui all’art. 44 DPR 6.6.2001 n. 380, diretta a punire il comportamento che ha integrato l’abuso. 2. Il vincolo di giudicato penale esterno copre esclusivamente l’accertamento dei «fatti materiali» e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica che non può condizionare quella autonomamente effettuata dal giudice amministrativo o civile. Pertanto, esulano dal perimetro del giudicato esterno le valutazioni che stanno alla base dell’individuazione del regime sanzionatorio degli abusi edilizi, benché il giudice amministrativo possa tenere conto delle diverse valutazioni effettuate dal giudice penale, utilizzandole, al pari di qualsiasi altro argomento, a supporto del proprio libero convincimento.

- (commento di) Costanza Ponte, Definite le diversità tra la verifica penale e amministrativa dell’abuso (Guida al diritto 4/2026, 91-94)


in tema di sanità pubblica:

- Corte cost. 22.1.26 n. 4, pres. Amoroso, red. Buscema (Guida al diritto 4/2026, 47 (Guida al diritto 4/2026, 48): I fondi del SSN devono finanziare i livelli essenziali di assistenza e non spese estranee a prestazioni sanitarie. [La Corte dichiarata incostituzionali gli articoli 98, comma 5, e 160, comma 2, LR Puglia 42/2024, là dove prevedono l’erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie. In contrasto con la Costituzione non è l’impegno della Regione a sostenere le spese per il potenziamento della telemedicina, ma la copertura degli oneri connessi a tale iniziativa con le risorse destinate alle spese per il finanziamento e la garanzia dei LEA. Pertanto, nell’ipotesi in cui intenda potenziare la telemedicina, la Regione deve reperire le risorse necessarie riducendo spese diverse da quelle sanitarie]


sulla emersione del lavoro irregolare:

- Corte cost. 22.1.26 n. 6, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 4/2026, 47-48): L’art. 103, comma 10, lettera b), DL 34/2020 è incostituzionale nella parte in cui preclude l’accesso alle procedure di emersione dai rapporti di lavoro irregolari ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno, La norma censurata è irragionevole perché si pone in contraddizione con le stesse finalità della disciplina in questione, che mira proprio a consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale ma privi di un titolo valido di soggiorno. La norma determina, altresì, una disparità di trattamento tra situazioni identiche, perché, da una parte, preclude l’accesso a coloro che siano stati segnalati nel SIS per mero ingresso o soggiorno irregolare in altro Stato di area Schengen, dall’altra, per converso, consente l’accesso a tali procedure a coloro che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente in Italia.

in tema di adozione (cognome dell’adottato):

- Corte cost. 30.12.25 n. 210, pres. Amoroso, red. Navarretta (Guida al diritto 4/2026, 50 T): In tema di adozione in casi particolari di minore d'età, è incostituzionale l'art. 55 L 4.5.1983 n. 184, in relazione all'art. 299, primo comma, c.c., nella parte in cui non consente al giudice di disporre, ove ciò corrisponda al superiore interesse del minore e alla sua identità personale, la sostituzione del cognome originario dell'adottato con il solo cognome dell'adottante, imponendo invece automaticamente l'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato.

- (commento di) Valeria Cianciolo, Dall’automatismo normativo alla valorizzazione caso per caso (Guida al diritto 4/2026, 55-58)


in tema di trasporto (aereo):

- Corte giust. Ue 4^, 15.1.26, causa C-45/24 (Guida al diritto 4/2026, 96 solo massima): L’art. 8, par. 1, lett. a), del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’art. 5, par. 1, lett. a), dello stesso, va interpretato nel senso che il prezzo del biglietto aereo che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione del volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponda a una commissione percepita da un’impresa intervenuta in qualità di intermediario, senza che occorra che il vettore aereo conosca l’importo esatto di tale commissione. 


in materia penale (corruzione propria):

- Cass. pen. 6^, 18.12.25 n. 40720 (Guida al diritto 4/2026, 68 T, sotto il titolo: “Corruzione propria: il vademecum

per dimostrare il patto corruttivo”): 1. La condotta del pubblico agente che eserciti la propria funzione in conflitto di interessi non dimostra di per sé la corruzione, in quanto non è ravvisabile nel sistema penale una corruzione "senza accordo" e, dunque, senza prova del patto corruttivo. Nella fattispecie di corruzione, in altri termini, il legislatore sanziona penalmente non la mera violazione del dovere di astensione del pubblico ufficiale in costanza di un conflitto di interessi, ma la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che "vende", a fronte della corresponsione di una utilità illecita, l'esercizio della funzione o del servizio pubblico. 2. In tema di corruzione, la prova del patto corruttivo non può esaurirsi, neppure in sede cautelare, nella mera prova della dazione indebita al pubblico agente corrotto, giacché questa ben può costituire un indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve essere valutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo, in conformità al dettato dall'art. 192, comma 2, c.p.p. 3. In tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. Anche i "benefici leciti", dunque, posso costituire "il prezzo" della corruzione, ma perché un "beneficio lecito" possa costituire la retribuzione della vendita dell'atto contrario ai doveri di ufficio è necessario che l'erogazione dell'utilità si inserisca in una relazione sinallagmatica di tipo corruttivo. (Fattispecie, in cui il tribunale del riesame, secondo la Corte, aveva logicamente escluso che la percezione della remunerazione del pubblico ufficiale per legittimi incarichi professionali ricevuti dal privato, pur fondando una eventuale situazione di conflitto di interesse, non rendeva di per sé dimostrata la fattispecie corruttiva).

- (commento di) Giuseppe Amato, Il solo conflitto di interessi non prova “di per sé” il reato (Guida al diritto 4/2026, 75-77) 



c.s.


 


Lo sport femminile è la cosa più antiestetica che gli occhi umani possano contemplare" (Pierre de Coubertin nel 1896, anno di inizio delle moderne Olimpiadi, in cui fu impedito alle donne di partecipare ai Giochi)