Urbanistica e appalti (2/2026)
in tema di beni culturali:
- Marco Lunardelli, I beni culturali urbanistici dalla Commissione Franceschini a oggi: funzioni, centri storici e identità locali (Urban. e appalti 2/2026, 145-159). La teoria dei beni culturali urbanistici come teoria utile a garantire la coerenza tra i poteri concernenti i beni culturali e il governo del territorio, specialmente quando l’esigenza di tutelare determinati beni sia percepita solo da una comunità locale. La ripartizione delle funzioni con riguardo ai beni culturali, al paesaggio e al governo del territorio. Il potere dei Comuni di apporre vincoli abbraccia plurime identità locali: espressione da intendersi come comprensiva di tutti i beni e le aree che una determinata comunità locale ritenga capaci di contribuire a preservare la propria memoria.
in tema di avvalimento:
- Daniele Corasaniti, Avvalimento premiale e certificazione della parità di genere negli appalti pubblici: dai contrasti giurisprudenziali all’approdo istituzionale (Urban. e appalti 2/2026, 161-175). Il rapporto tra avvalimento premiale e certificazione della parità di genere negli appalti pubblici alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (DLg 36/2023).
sulle cause di esclusione dagli appalti pubblici (irregolarità fiscali):
- Nicola Galleani d’Agliano e Manuela Gandini, Gli obblighi di pagamento connessi alle violazioni tributarie non definitivamente accertate (Urban. e appalti 2/2026, 177-192)
sui commissari straordinari:
- Giovanni Iudica, Brevi osservazioni sui commissari straordinari nel D.Lgs. n. 36/2023 (Urban. e appalti 2/2026, 193-200). La disciplina dei commissari straordinari nell’attuale codice degli appalti: il commissariamento “debole o procedimentale” (in cui non si profila deroga alcuna al regime normativo ordinario) e il commissariamento “forte” (in cui si profila tale deroga). Comune alle due ipotesi di commissariamento è la questione del conflitto d’interessi, laddove venga nominato come commissario un dipendente della stessa amministrazione che deve realizzare l’infrastruttura. Alcuni rilievi sulla coerenza della disciplina dei commissari con i principi generali del codice, quali il risultato e la fiducia.
in tema di responsabilità amministrativa:
- Enrico Amante, Prime note sulla L. n. 1/2026 in tema di responsabilità erariale e funzioni della Corte dei conti (Urban. e appalti 2/2026, 201-219). Le novità in tema di elemento oggettivo e soggettivo della responsabilità erariale e di giudizio innanzi alla Corte dei conti introdotte con L 1/2026. Riflessi sistematici e ricadute pratiche, sostanziali e processuali. Lo “scudo erariale” e la relativa cessazione di efficacia. Colpa grave e presunzione di buona fede degli organi elettivi. Potere riduttivo dell’addebito. Concorso nell’illecito. Termine di prescrizione dell’azione erariale. Assicurazione obbligatoria del “rischio erariale”. Interdittiva gestionale.
in tema di appalti (contrasto tra norme):
- Cons. Stato V 24.12.25 n. 10297, pres. Lotti, est. Santini (Urban. e appalti 2/2026, 221 T): 1. Il contrasto tra norme inserite nel codice dei contratti pubblici, di cui al DLg 36/2023, e norme presenti nei suoi allegati non si risolve in base al principio di gerarchia, in quanto entrambe le disposizioni hanno valore di fonte primaria: gli allegati, infatti, fanno parte integrante del codice dei contratti e, insieme alle disposizioni in esso direttamente inserite dall’art. 1 all’art. 229, costituiscono un unico corpo normativo di livello primario. Tale contrasto deve essere risolto mediante ricorso al principio di specialità, non potendosi utilizzare gli altri criteri di composizione delle antinomie normative (criteri di competenza tra diversi organi legislativi e criterio cronologico), in quanto le disposizioni in contrasto fanno parte dello stesso corpo normativo (ossia il codice dei contratti). 2. Prima della novella apportata dal c.d. correttivo al Codice di cui al DLg 209/2024, l’antinomia normativa tra l’art. 103 del nuovo codice dei contratti, che prevedeva quale requisito di capacità aggiuntiva per gli appalti di lavori di importi rilevanti, oltre alla qualificazione obbligatoria, un volume di affari pari al doppio dell’importo a base di gara generato nel miglior quinquennio degli ultimi dieci anni antecedenti alla gara, e l’art. 2, comma 6, dell’allegato II.12 del medesimo codice che contempla invece, quale requisito di capacità aggiuntivo, un volume di affari pari a 2,5 volte l’importo a base d’asta generato nel quinquennio precedente la gara, doveva essere risolta a favore dell’art. 103. Il correttivo ha definito legislativamente questo contrasto, mediante l’insindacabile potere discrezionale del legislatore, in favore della disciplina dell’allegato II.12.
- (commento di) Fabrizio D’Alessandri, Il contrasto tra le norme del codice dei contratti pubblici e quelle dei suoi allegati e i requisiti di fatturato aggiuntivi per gli appalti di lavori di importi rilevanti (Urban. e appalti 2/2026, 224-229)
in tema di appalti (aggiudicazione - accesso agli atti e termine di impugnazione):
- TAR Marche 1^, 11.10.25 n. 748, pres. Anastasi, est. Belfiori (Urban. e appalti 2/2026, 239 T): 1. Il termine breve di dieci giorni si applica sempre, con decorrenza dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche laddove l’ostensione sia parziale o, addirittura, assente, posto che ciò equivale nella sostanza ad una decisione implicita di oscuramento totale. Qualora, infatti, la stazione appaltante pubblicasse un’offerta completamente oscurata, sarebbe pacifico, giusto il tenore della norma, l’immediato decorso della decade normativamente prevista. Pertanto, nella sostanzialmente analoga (sotto il profilo dell’interesse conoscitivo del ricorrente) situazione di mancata pubblicazione dell’offerta, va ritenuto, per coerenza, analogamente operante il medesimo termine decadenziale. 2. La diversa opzione secondo cui il termine di dieci giorni decorrerebbe dalla comunicazione delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte comporterebbe lo spostamento ad nutum in avanti del termine di avvio del rito “super accelerato”, secondo le variabili decisioni dell’Amministrazione, autonome, o di reazione ad altrettanto variabili decisioni della parte istante e poi ricorrente. Ne discenderebbe la frustrazione degli intenti acceleratori del legislatore con riflessi sulla durata dell’intera procedura di appalto, nella quale l’incidente di accesso si attivasse. L’esito sarebbe la disponibilità in capo alle parti di un termine processuale, viceversa da ritenersi, indisponibile. [Nella fattispecie, la ricorrente aveva chiesto l’accesso all’offerta tecnica della controinteressata aggiudicataria della concessione, contestando l’oscuramento di parte di essa, nonché l’accesso ai documenti inerenti il sub procedimento di anomalia].
- (commento di) Augusto di Cagno, La disciplina del rito c.d. “super-accelerato” previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e la questione dell’ambito di applicazione del termine breve di dieci giorni per l’impugnazione con decorrenza dalla comunicazione dell’aggiudicazione (Urban. e appalti 2/2026, 241-248)
in tema di appalti (offerte al ribasso - limiti)
- TAR Piemonte 2^, 7.10.25 n. 1368, pres. Bellucci, est. Costa (Urban. e appalti 2/2026, 249 T): 1.Per condivisibile ricostruzione giurisprudenziale, maturata sotto la vigenza dei previgenti codici dei contratti pubblici ma di perdurante attualità, clausole che stabiliscono una soglia massima di ribasso introducono un inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare una proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo. Risultano, pertanto, in patente contrasto con i principi di tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica sanciti, in materia di appalti, a livello euro-unitario e nazionale (Cons. Stato V 28.6.16 n. 2912). 2. La limitazione introdotta con l’avversata clausola della lex specialis non può, poi, trovare giustificazione neppure nell’esigenza di garantire la sostenibilità dell’offerta, atteso che tale finalità deve essere perseguita attraverso lo strumento tipico all’uopo predisposto dal legislatore, che prevede, all’esito dell’espletamento del subprocedimento di cui all’art. 110 DLg 36/2023, l’esclusione dalla gara delle offerte risultate anormalmente basse.
- (commento di) Alberto Di Mario, I limiti al ribasso del prezzo nell’offerta economicamente più vantaggiosa (Urban. e appalti 2/2026, 252-256)
in tema di remand (in sede cautelare):
- Cons. giust. amm. Sicilia 28.11.25, n. 378 (ord), pres. de Francisco, est. Chiné (Urban. e appalti 2/2026, 231 T): La richiesta di una c.d. ordinanza di remand all’amministrazione, affinché sia costretta a rinnovare la valutazione della vicenda ancor prima che su di essa si decida con sentenza, non può considerarsi processualmente compatibile né con lo strumento decretale, né, più in generale, con la stessa sede cautelare: l’ordinanza cautelare, per sua natura, è priva di attitudine definitoria del giudizio sull’atto impugnato, sicché appare opinabile che il giudice abbia il potere di (obbligare le parti a) far cessare la materia controversa, circa uno specifico provvedimento, con una mera pronuncia ordinatoria e cautelare.
- (commento di) Calogero Commandatore, Riflessioni sul remand cautelare nel processo amministrativo (Urban. e appalti 2/2026, 232-237). Torna la querelle sull’ammissibilità nel processo amministrativo del c.d. remand, istituto adottato in sede cautelare dal GA, che rimette in gioco l’assetto di interessi definito dalla PA mediante fissazione delle coordinate operative e sistematiche cui informare la concreta riedizione del potere, restituendo quindi all’Amministrazione l’intero potere decisionale iniziale.
in materia edilizia (nuova costruzione):
- Cass. pen. 3^, 9.12.25 n. 39461 (Urban. e appalti 2/2026, 258-260): In materia edilizia, integra “nuova costruzione” l’opera che, a seguito di incrementi volumetrici, modifiche di sagoma e radicale trasformazione interna, ingloba e rende irriconoscibile il preesistente manufatto. In tali casi, il semplice ripristino della destinazione d’uso non è idoneo a ristabilire la legalità edilizia, né può fungere da sanatoria ai sensi degli artt. 23-ter e 36 DPR 380/2001.
in materia edilizia (ordine di demolizione - esigenze “umanitarie”):
- Cass. pen. 3^, 21.1.26 n. 2277 (Urban. e appalti 2/2026, 263-4): In tema di esecuzione penale, l’ordine di demolizione conseguente a sentenza di condanna ha natura amministrativa ripristinatoria, è doveroso e tendenzialmente ineliminabile; il principio di proporzionalità non incide sulla sua adozione ma solo sulle modalità esecutive (oggetto e tempi), potendo giustificare, caso per caso, una sospensione o una dilazione dell’esecuzione, ma non la revoca definitiva, salvo sopravvenienze incompatibili sul piano giuridico (es. sanatoria o diversa destinazione pubblica ex art. 31 DPR 380/2001). In tale contesto, le condizioni di salute del destinatario rilevano insieme ad altri indici (consapevolezza dell’illiceità, gravità e tipologia dell’abuso, tempo decorso, condizioni socio-economiche, contraddittorio), e non sono di per sé decisive.
in materia edilizia (sequestro e sgombero di immobile abusivo):
- Cass. pen. 4^, 21.1.26 n. 2294 (Urban. e appalti 2/2026, 263): In materia urbanistica, la verifica dell’indispensabilità del provvedimento di sgombero dell’immobile abusivo include l’aggravio concreto del carico urbanistico dell’opera abusiva, conseguendone che, se l’immobile è totalmente privo di titolo abilitativo, l’aggravio sussiste già con l’occupazione anche di una sola unità. (Nella fattispecie, l’insediamento riguardava trentotto nuclei familiari).
c.s.
Si può stare nelle istituzioni senza smarrire la bussola. Si può governare senza innamorarsi del potere. Si può essere minoranza senza diventare marginali. (Antonio Martino, "Semplicemente liberale")