Guida al diritto (22/2026)
in tema di IA (intelligenza artificiale):
- Alberto Cisterna*, Quel silenzioso dominio dell’Ai che conquista le aule di giustizia (Guida al diritto 22/2026, 10-11, editoriale) [*sostituto presso la Corte di cassazione]
sul
DDL riforma forense:
Atto n. 2629-A - Approvato Camera dei deputati il 26 maggio 2026 - Esame Senato n. 1917 - DDL presentato dal Ministro della giustizia Carlo Nordio: Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense
- mappa del provvedimento, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 22/2026, 12-20). Il provvedimento approvato consta di tre articoli: il primo conferisce la delega legislativa, il secondo stabilisce i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, il terzo reca la clausola di invarianza finanziaria.
sul
DL lavoro 2026:
DL 30.4.2026 n. 62 [GU 30.4.26 n. 99, in vigore dal 1° maggio 2026], Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale
- testo del decreto (Guida al diritto 22/2026, 21-29)
- commenti:
- Francesco Maria Ciampi, Bonus donne, scatta per i privati l’agevolazione è fissata in 24 mesi (Guida al diritto 22/2026, 30-34) [novità]N
- Francesco Maria Ciampi, Assunzioni under 35: nuovo esonero se sono in Zes Unica nel Mezzogiorno (Guida al diritto 22/2026, 35-37) [agevolazioni]
- Francesco Maria Ciampi, Per le regioni del Centro-Sud si punta ai livelli occupazionali (Guida al diritto 22/2026, 38-43) [agevolazioni]
- Francesco Maria Ciampi, Salari minimi adeguati: i contratti restano il punto di riferimento (Guida al diritto 22/2026, 44-46) [compensi]
- Francesco Maria Ciampi, Rider, accesso alle piattaforme con credenziali solo personali (Guida al diritto 22/2026, 47-52) [piattaforme digitali]
in materia edilizia (sottotetti):
- Cass. 2^, 22 maggio 2026 n. 15789 (Guida al diritto 22/2026, 54): La natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune. Il riferimento al criterio della possibilità di adibire il locale a un uso diverso da quello di mera intercapedine esclude che possa darsi rilievo all’elemento, valorizzato dalla Corte distrettuale, dell’assenza di un calpestio stabile e sicuro. La valutazione dell’esistenza di un uso potenziale del cespite va condotta infatti con riferimento alle sue caratteristiche oggettive, e quindi innanzitutto alla sua altezza. In presenza di una altezza idonea a consentire un uso dello spazio non può ritenersi esclusa la destinazione del bene ad una funzione diversa da quella di mera intercapedine; è irrilevante, quindi, l’assenza di un calpestio stabile e sicuro, poiché si tratta di un elemento che di per sé non esclude la potenzialità di una destinazione del locale oggetto di causa ad utilizzazione diversa da quella di semplice intercapedine a servizio dell’appartamento sottostante. È irrilevante l’ulteriore elemento relativo all’assenza di un’identificazione catastale autonoma, poiché le risultanze catastali non assolvono alla funzione di dimostrare l’effettiva destinazione di un bene. uovo
in tema di accesso:
- TAR Trieste 1^, 13.4.26 n. 131, pres. Modica de Mohac di Grisi', rel. Micelli (Guida al diritto 22/2026, 57): Nelle istanze di ostensione documentale, il riesame interno non rappresenta un passaggio necessario per accedere alle successive forme di tutela. Il principio è netto e sposta l’asse dell’intero sistema: ciò che conta non è la sequenza degli adempimenti, ma la possibilità concreta e immediata di ottenere una risposta effettiva dall’Amministrazione. Quando l’ente tace o risponde solo in parte, non si apre una zona grigia che impone ulteriori passaggi obbligati. Si apre, invece, una frattura già rilevante, che consente al cittadino di attivare direttamente i rimedi successivi. p
in tema di condominio:
- Cass. 2^, 21.4.26 n. 10534 (Guida al diritto 22/2026, 60 T): In tema di condominio negli edifici, nel caso di in-filtrazioni provenienti dal lastrico solare (o dalla terrazza a livello) di proprietà o di uso esclusivo di uno dei condomini che copra una sola unità immobiliare, il riparto delle spese di riparazione va effettuato secondo il criterio di cui all’art. 1125 c.c. [pari ripartizione], costituente una particolare declinazione di quello sancito dall’art. 1123 c.c., e non secondo il criterio derogatorio di cui all’art. 1126 c.c., venendo meno, in tale situazione, la ratio sottesa a quest’ultima disposizione, che è quella di non far gravare iniquamente sui condomini serviti dalla copertura una spesa che avvantaggia in modo particolare colui che tragga da tale porzione immobiliare vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla funzione di copertura della stessa.ar
- (commento di) Fulvio Pironti, Terrazzi coprenti un unico alloggio, urge norma per ripartire i costi (Guida al diritto 22/2026, 64-67). Il criterio del terzo e due terzi presuppone una molteplicità di unità sottostanti alla terrazza a livello per giustificare la distribuzione del vantaggio dalla funzione di copertura. Per colmare il vuoto legislativo e riequilibrare l’assetto economico, la SC ha fatto applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. La decisione sembra rispondere più a una logica di «giustizia del caso concreto» che a un rigoroso sviluppo dei criteri legali di interpretazione. Il ricorso all’art. 1125 c.c. rappresenta una soluzione interpretativa di supplenza che, riconduce il criterio di riparto a un modello più aderente alla relazione tra le unità immobiliari.agr
in tema di rendita vitalizia (tassazione):
- Corte cost. 28.5.26 n. 89, pres. Amoroso, red. Antonini (Guida al diritto 22/2026, 55): È incostituzionale la disciplina dell’imposta sulle successioni quanto alla base imponibile della rendita vitalizia. La norma censurata, che disciplina le modalità di calcolo dell’imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia, produce l’effetto di “distruggere” fiscalmente un istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si è tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale, rispondendo all’esigenza di esprimere, post mortem, vincoli di gratitudine o di solidarietà verso persone estranee allo stretto ambito familiare ritenute, a vario titolo, meritorie, come caregivers o persone impegnate in attività di solidarietà sociale o semplicemente bisognose. La norma censurata, in questi termini, sconfina quindi nella manifesta arbitrarietà e va ricondotta all’interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva. (Nella fattispecie, una signora di 77 anni, legataria di una rendita di 18.000 Euro annui, avrebbe dovuto corrispondere subito, a titolo di imposta di successione, la cifra di 216.000 Euro, pari a ben dodici annualità della rendita, col risultato paradossale che , una volta assolta l’imposta, avrebbe potuto godere della rendita solo a partire da un’età superiore all’attuale aspettativa media di vita)afo
sulla pensione di riversibilità (coppie omosex):
- Corte cost. 28.5.26 n. 91, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 22/2026, 55): L’art. 13 RD 636/1939 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, L 1272/1939, è incostituzionale nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20.5.2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
in materia antitrust (competenza esclusiva statale):
- Corte cost. 28.5.26 n. 90, pres. Amoroso, red. Pitruzzella (Guida al diritto 22/2026, 57): Viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» la legge regionale che stabilisce un obbligo di filiera corta in relazione a una produzione locale. (La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14 LR Toscana 52/2025 che vincolano a lavorare nel sistema produttivo locale almeno il cinquanta per cento dei marmi estratti nell’area apuo-versiliese. Queste disposizioni interferiscono con l’assetto concorrenziale del mercato e ne alterano le dinamiche, violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “tutela della concorrenza”, che va regolata in modo uniforme sul territorio dello Stato e non tollera una disciplina “per zone”, idonea a creare dislivelli di regolazione e barriere territoriali. La disciplina restrittiva non rinviene un’immediata e plausibile giustificazione in un obiettivo legittimo e in motivi imperativi di interesse generale e non si inquadra nel novero delle misure compensative, ma si risolve in «prescrizioni cogenti, applicabili in maniera rigida e indiscriminata», lesive del canone di proporzionalità. Nell’erigere una barriera protezionistica a danno delle imprese che operano in un diverso contesto territoriale, le previsioni censurate confliggono anche con l’art. 120 Cost., che vieta di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e di limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. Infine, la restrizione della concorrenza e della libera circolazione non si ripercuote soltanto sull’ordine del mercato e sul suo assetto complessivo, ma anche sulla libertà di iniziativa economica dei singoli, in quanto non persegue obiettivi di salvaguardia dell’ambiente o altri interessi meritevoli di speciale tutela e comunque si traduce in una misura sproporzionata, incidendo su un aspetto qualificante della libertà tutelata dall’art. 41 Cost., che si estrinseca nella facoltà di adottare le scelte organizzative più appropriate).
in procedura civile (incompetenza per valore - esclusione del regolamento d’ufficio):
- Corte cost. 28.5.26 n. 92, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 22/2026, 55): Non è incostituzionale la norma che preclude al giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta, dopo che quello adito per primo si sia dichiarato incompetente per valore, di richiedere il regolamento d’ufficio, anche in caso di declinatoria pronunciata «dolosamente o con colpa grave». [Il Tribunale di Piacenza aveva sollevato la questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 Cost., sul presupposto che la norma censurata consentirebbe al giudice naturale di spogliarsi arbitrariamente della competenza a decidere cause non gradite attribuendola ad altro giudice con una statuizione insindacabile. La Corte ha ritenuto insussistente la lesione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge sancita dall’art. 25 Cost., escludendo che la disposizione scrutinata attribuisca al giudice investito della controversia la possibilità di declinare arbitrariamente la competenza per valore, senza che la sua valutazione possa essere sottoposta a controllo. La sentenza ribadisce che, a fronte di una pronuncia dichiarativa della incompetenza ratione valoris, la preclusione, per il giudice della riassunzione, di chiedere il regolamento d’ufficio consegue pur sempre a un giudizio sulla competenza reso dal primo giudice in base a regole di diritto, giudizio che può essere sottoposto a revisione attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte o, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, mediante l’appello. Il mancato esperimento di tali rimedi rende la pronuncia di incompetenza incontestabile, rimanendo ferma l’individuazione del giudice competente in quello, indicato nel provvedimento declinatorio, davanti al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. La norma censurata rivela la preoccupazione del legislatore di assicurare l’osservanza del «minimo irrinunciabile» delle regole di riparto della competenza che attengono alla qualità della domanda, accettando, per converso, anche nell’ottica della ragionevole durata del processo, che una determinata controversia possa essere trattata da un giudice deputato a conoscerne altre di differente valore. Per le stesse ragioni la Corte ha escluso sia la possibile disparità di trattamento di casi identici, sia la lesione della garanzia del giusto processo sancita dall’art. 111, primo comma, Cost., in quanto il consolidamento della competenza ratione valoris in capo al giudice indicato come competente non è frutto della volontà insindacabile del giudice dichiaratosi incompetente, ma deriva dalla mancata impugnazione della sua statuizione].
in tema di sequestro penale (sequestro di device - motivazione):
- Cass. pen. 6^, 28.4.26 n. 15409 (Guida al diritto 22/2026, 76 T): Anche il decreto di sequestro probatorio dei dispositivi elettronici e telematici deve rispettare i principi di pertinenzialità e di proporzionalità e, a tal fine, è necessario che indichi: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Tali indicazioni, peraltro, non devono essere considerate alla stregua di un rigido protocollo, con cui si misura la legittimità del provvedimento di sequestro, trattandosi, piuttosto, di regole, nate per garantire il rispetto dei principi di pertinenzialità e di proporzionalità, che devono essere di volta in volta calate nel caso concreto e applicate in modo che quei principi siano rispettati, tenendo ben presente che il sequestro è un mezzo di ricerca della prova e che l'applicazione troppo rigida di protocolli in ordine, ad esempio, all’individuazione delle cose da apprendere, finirebbe per snaturarlo.
- (commento di) Giuseppe Amato, Nell’applicazione della misura penale la proporzione è principio categorico (Guida al diritto 22/2026, 81-86)
c.s.
Il suddito ideale del regime totalitario è colui per il quale la distinzione tra vero e falso ha cessato di esistere (Hannah Arendt)