Guida al diritto (23/2026)

Carmine Spadavecchia • 26 giugno 2026

sulle vittime di reati:

- Giulio M. Salerno*, Vittime di reato, un ingresso nella Carta che può alterare l’equilibrio tra i diritti (Guida al diritto 23/2026, 12-14, editoriale). Sulla proposta di legge costituzionale - licenziata dalla Camera il 27 maggio 2026 - che introduce nella Carta il principio della tutela delle vittime di reato aggiungendo all'art. 24 Cost. un terzo comma: «La Repubblica tutela le vittime di reato». [a pag. 13, specchietto con le altre proposte pendenti relative alla prima parte della Costituzione; a pag. 14, specchietto di tutte le modifiche della prima parte della Carta fondamentale introdotte dal 2000 in poi] [*ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Macerata]


 


sul c.d. piano casa:


DL 7.5.2026 n. 66 [GU 7.5.26 n. 104, in vigore dal 7 maggio 2026], Disposizioni urgenti per il Piano Casa. 


- testo del decreto (Guida al diritto 23/2026, 15-26)

- commento di Oberdan Forlenza, Una governance molto articolata che rischia di pregiudicare gli obiettivi (Guida al diritto 23/2026, 27-30). Il testo normativo contiene disposizioni volte a fronteggiare l’emergenza abitativa, attraverso la realizzazione di centomila nuovi alloggi in dieci anni con 10 miliardi di investimenti.


 


sulla libertà di stampa:


- Cedu 5^, 28.5.26, ric. 21512/23, Tožičková c/ Repubblica Ceca (Guida al diritto 23/2026, 86 solo massima): Gli Stati parte alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo devono astenersi dall’adottare misure, come il divieto di seguire una manifestazione, che compromettono l’esercizio della libertà di stampa. Un provvedimento che comporta il fermo di un giornalista è contrario al diritto alla libertà di espressione garantito dalla Convenzione europea. Gli Stati sono tenuti a valutare le circostanze del caso e devono effettuare un bilanciamento, svolgendo uno stretto controllo su misure che possono incidere sulla libertà di stampa perché le sanzioni applicate a livello nazionale possono avere l’effetto di dissuadere la stampa dal partecipare al dibattito su questioni di interesse generale.


- (commento di) Marina Castellaneta, Contrario alla Cedu il provvedimento che prevede l’arresto di un giornalista in una manifestazione (Guida al diritto 23/2026, 86-88). Se a un cronista è preclusa la possibilità di seguire una manifestazione, addentrandosi dove ritiene che ci sia la notizia, s’impedisce la libertà di stampa. Il solo fatto di non rispettare un ordine della polizia non giustifica in modo automatico un arresto.




 



in tema di cittadinanza:


- Cass. 1^, 12.5.26 n. 13818 (Guida al diritto 23/2026, 38 T): In tema di azione di accertamento dello status di cittadino italiano, sussiste l’interesse ad agire non solo in caso di diniego o di ritardo nel riconoscimento di tale status, ma anche nell’ipotesi in cui si verifichino impedimenti, difficoltà o lungaggini che non consentono neppure la presentazione della relativa richiesta all’Amministrazione a ciò deputata, poiché tale situazione genera incertezza sullo status e sui connessi diritti e prerogative del titolare.

- (commento di) Eugenio Sacchettini, I limiti indicati dalla giurisprudenza al “tramonto” dello iure sanguinis (Guida al diritto 23/2026, 43-47) 


 



sui matrimoni fittizi (possibile perdita della cittadinanza):


- Corte giust. Ue 2^, 4.5.26, causa C-560/24 (Guida al diritto 23/2026, 35-36): Gli Stati membri possono indagare su una frode commessa in passato e accertarne l’esistenza, anche se l’interessato ha acquistato la cittadinanza dello Stato membro ospitante. (La Corte ricorda che la direttiva sulla lotta contro la frode e gli abusi di diritto si applica ai cittadini dell’Unione che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, così come ai loro familiari. Le norme della direttiva si applicano anche a situazioni pregresse; e dunque consentono agli Stati membri di adottare misure relative a diritti conferiti precedentemente, anche se, al momento dell’intervento delle autorità, la persona non è più un avente diritto ai sensi della direttiva. Un’interpretazione contraria comprometterebbe l’obiettivo della lotta contro i matrimoni fittizi e le pratiche fraudolente, spesso individuati tardivamente. La Corte precisa che tali norme conferiscono agli Stati membri il potere di indagare e, se del caso, accertare l’esistenza di una frode o di un abuso di diritto, senza che sia necessario adottare immediatamente una misura che incida sui diritti di cui trattasi. Tale potere, che deve essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali, può consentire di trarre conseguenze in un momento successivo, anche revocando a un cittadino dell’Unione la cittadinanza e, pertanto, lo status di cittadino dell’Unione, purché le disposizioni del diritto dell’Unione siano rispettate.) 


in materia elettorale (giurisdizione):


- CGA Sicilia, 27.4.26 n. 298, pres. de Francisco, rel. La Greca (Guida al diritto 23/2026, 78 T): La giurisdizione del giudice amministrativo in materia elettorale è limitata alle controversie concernenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto riferite a posizioni di interesse legittimo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui, avuto riguardo al petitum sostanziale, si faccia valere la lesione del diritto soggettivo di elettorato attivo (nella specie, per effetto di una disciplina ritenuta lesiva del principio di uguaglianza, libertà e segretezza del voto), anche se la domanda sia formalmente proposta mediante l’impugnazione di atti del procedimento elettorale (nella specie, verbali delle operazioni e proclamazione degli eletti). 

- (commento di) Davide Ponte, Per la proclamazione degli eletti la competenza va al giudice ordinario (Guida al diritto 23/2026, 82-84). Il caso esaminato si colloca nella fase della proclamazione egli eletti, ma la causa petendi è il diritto di elettorato attivo del ricorrente.


 


in tema di giochi (centri scommesse):


- TAR Napoli 5^, 21.4.26 n. 2554, pres. Scudeller, est. Di Vita (Guida al diritto 23/2026, 35): 1. In base al “distanziometro” previsto dalla LR Campania n. 2/2020, rappresenta una nuova apertura ogni avvio di attività di gioco o scommesse subordinato al rilascio di una prima autorizzazione amministrativa, anche se svolto in locali già destinati in passato ad analoga attività, salvo il solo caso tassativo del trasferimento di titolarità con continuità del titolo autorizzatorio. 2. Il criterio del “percorso pedonale più breve” per il calcolo della distanza tra esercizi di gioco e luoghi sensibili va applicato in modo non formalistico, facendo riferimento al percorso ordinariamente praticabile da un pedone medio, senza necessità di una rigorosa osservanza di tutti gli attraversamenti pedonali. 3. Le limitazioni territoriali all’esercizio delle attività di gioco e scommesse previste dalla legislazione regionale non determinano un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica, la quale, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 Cost., deve recedere dinanzi alle esigenze di tutela della salute, dell’utilità sociale e della dignità umana. (Nella specie, il TAR ha statuito che il provvedimento impugnato - che ha negato una nuova licenza anche se i locali erano già stati utilizzati per il gioco d’azzardo - costituisce atto dovuto e vincolato, adottato dopo l’accertata violazione delle regole in tema di “distanziometro”, come emerge in seguito alla verifica di tutti gli elementi, di cui l’A. ha fatto puntuale e corretta applicazione).


 


in tema di appalti (equivalenza del Ccnl diverso da quello del bando): 


- TAR Roma 2^-quater, 5.5.26 n. 8325, pres. Mangia, est. Fiorani (Guida al diritto 23/2026, 35): La dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando di gara, diverso da quello indicato in sede di offerta, non può essere presentata per la prima volta in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte perché, altrimenti, si consentirebbe all’operatore economico di modificare il contenuto sostanziale dell’offerta e, in particolare, i costi della manodopera.


 


in tema di class action (Facebook - perdita di dati)


- Trib. Milano, Sez. spec. impresa A, 10.4.26 n. 1251, pres. Giani, rel. Chieffo (ord.za) (Guida al diritto 23/2026, 48, solo massime): 1. Sussiste la giurisdizione del giudice italiano per l'azione rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori promossa per violazione del Regola- mento UE 679/2016 (GDPR: General Data Protection Regulation) nei confronti della società di diritto irlandese, responsabile e titolare della raccolta di dati su una piattaforma di social network, (attività funzionale a migliorare il proprio sistema pubblicitario), ove in Italia sussista una "succursale" e tale deve essere considerata la società, di diritto italiano, appartenente al medesimo gruppo societario, che abbia come oggetto sociale lo svolgimento di qualsiasi attività connessa all'acquisto, vendita o a qualsiasi altra transazione commerciale relativa a spazi pubblicitari online sulle pagine web create o visitate dagli utenti del social network. 2. Il Dlg 10.3.2023 n. 28, che ha introdotto nel Codice del consumo gli articoli da 140-ter a 140-quaterdecies, recanti la disciplina delle azioni rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori, ha dato attuazione alla Direttiva UE 2020/1828, prevedendo un meccanismo di adesione all'azione rappresentativa da parte dei consumatori interessati secondo il criterio dell'opt in da esercitarsi nella fase successiva al vaglio di ammissibilità della domanda. 3. Legittimati a proporre azioni rappresentative degli interessi collettivi dei consumatori, sia compensative sia inibitorie, sono tutti gli enti iscritti all'elenco ex art. 137 Codice del consumo (ai sensi dei commi tanto 2, quanto 5, per le "associazioni ... operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute"), senza che il giudice né debba né possa compiere un vaglio circa il possesso dei requisiti già svolto in sede amministrativa, dovendo invece verificare che l'oggetto della domanda sia coerente con l'oggetto sociale dell'ente. 4. L'azione rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori, ex artt. 140-ter e segg. Codice del consumo, di attuazione della Direttiva UE 2020/1828, in materia disciplinata dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR: General Data Protection Regulation) non presuppone l'esistenza di un previo mandato da parte dei consumatori interessati. 5. Il mancato invio preventivo della richiesta della cessazione del comportamento lesivo, richiesto dall'articolo 140-octies, comma 8, Codice del consumo, in difetto di un'espressa previsione in tal senso, a differenza di quanto stabilito dall'art. 5 Dlg 4.3.2010 n. 28, non comporta l'improcedibilità dell'azione inibitoria rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori. 6. Nella fase di ammissibilità dell'azione rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori il tribunale deve compiere una valutazione (non, in positivo, della fondatezza della domanda, bensì) in negativo, di tipo prognostico o probabilistico, di esclusione della sussistenza di circostanze di fatto o di ragioni di diritto, che rendano evidente o manifesta l'infondatezza della domanda e inutile ogni ulteriore approfondimento anche istruttorio, basandosi sulla sussistenza del fumus in ordine alle violazioni dedotte, alla stregua delle prospettazioni delle parti, ferma restando, da un lato, la completa valutazione del materiale probatorio da effettuare soltanto nel giudizio di merito e, dall'altro lato, l'impossibilità di affrontare e risolvere questioni di diritto che implicano l'interpretazione di dati normativi, anche recenti, su cui non vi siano precedenti giurisprudenziali o si ravvisino contrastanti letture ermeneutiche sia in dottrina che in giurisprudenza (Nella specie, avendo rilevato che il fatto storico lamentato come lesivo - la massiva esfiltrazione dei dati degli utenti - risulta sostanzialmente non contestato, il tribunale ha dichiarato ammissibili le azioni rappresentative compensativa ed inibitoria, precisando che saranno da accertare nella fase di merito i profili relativi: - quanto all'una, all'idoneità delle condotte ed omissioni lamentate a costituire violazione del Regolamento UE 679/2016, al nesso di causalità, alla connessa eccezione di non imputabilità ex art. 82 del Regolamento citato, alla c.d. "perdita di controllo" degli utenti sui dati personali e alla sussistenza del conseguente danno non patrimoniale; - quanto all'altra, alle difese in merito alla non attualità delle richieste per essere già state adottate soluzioni tecniche idonee a prevenire future attività illecite). 7. Il requisito dell'omogeneità dei diritti lesi ex art. 140-septies, comma 8, lett. c), Codice del consumo, sussiste ove la serialità della pretesa azionata sia sufficiente da consentire la trattazione cumulativa di situazioni afferenti a soggetti diversi: in particolare, le azioni rappresentative compensative sono ammissibili anche nel caso in cui dal medesimo fatto plurioffensivo possano derivare diverse voci di danno, purché queste siano liquidabili secondo criteri suscettibili di una standardizzazione per singola tipologia.

[Tra il 2018 e il 2019 Meta Platforms Ireland Limited, società di diritto irlandese che gestisce Facebook, social network, ha subito data scraping(estrazione automatica di dati); nel 2022 è stata sanzionata dall’Autorità irlandese di protezione dei dati (Data Protection Commission), ex art. 25 GDPR, per 265 milioni di Euro, con l’imposizione di una serie di misure correttive. Per tutelare gli utilizzatori di Facebook, l’Associazione Verbraucherzentrale Südtirol VFG - Centro Tutela Consumatori Utenti APS di Bolzano ha promosso cumulativamente due azioni rappresentative: - una inibitoria, con cui chiede l’adozione di misure idonee a evitare il ripetersi di episodi simili; - una compensativa, per dare ristoro economico a ciascun utilizzatore per la perdita dei dati. Con l’ordinanza di cui sopra il Tribunale di Milano ha dichiarato ammissibili entrambe le azioni rappresentative ex artt. 140-octies e 140-novies Codice del consumo, individuando, con specifico riferimento alla seconda, due classi di interessati, che hanno subito: - il «timore della perdita di controllo su tali dati»; - un «turbamento legato alla c.d. “perdita di controllo” dei dati per essere stati questi effettivamente illecitamente esfiltrati». Il Tribunale ha specificato i requisiti necessari per ritenersi inseriti nell’una e nell’altra classe]. 

- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Class action contro Meta a tutela dei dati, via libera dal tribunale all’azione di indennizzo dei consumatori (Guida al diritto 23/2026, 50-54)


 


in procedura penale (archiviazione - rapporti tra PM e Gip):


- CP 4^, 13 maggio 2026 n. 17342 (Guida al diritto 23/2026, 64 T): In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, giacché, in tali ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.



- (commento di) Giuseppe Amato, Sull’esercizio dell’azione penale ribadito il discrimine tra i due ruoli (Guida al diritto 23/2026, 66-69)


 


sul MAE (mandato di arresto europeo):


- Corte giust. Ue, Grande Sezione, 4.5.26, cause riunite C-722/23 e C-91/24 (Guida al diritto 23/2026, 36): Uno Stato membro che rifiuti di eseguire un mandato d’arresto europeo a causa delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente deve fare tutto il possibile affinché la pena detentiva sia eseguita nel suo territorio. In tal modo si eviterà l’impunità della persona ricercata. (Le autorità belghe hanno rifiutato di eseguire due mandati d’arresto europeo con la motivazione che le condizioni di detenzione negli Stati membri emittenti avrebbero rischiato di esporre le persone ricercate a un trattamento inumano o degradante. Interpellata dalla Corte di cassazione belga in merito alla questione se, in tale contesto, il Belgio abbia l’obbligo di eseguire le pene detentive sul proprio territorio, la Corte di giustizia ha risposto che lo Stato di esecuzione deve fare tutto il possibile affinché ciò avvenga. Nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, occorre evitare l’impunità delle persone interessate. L’autorità richiesta è tenuta ad adoperarsi attivamente affinché la persona ricercata non resti impunita a causa di tale rifiuto. Circa le iniziative da intraprendere a tal fine, la Corte ricorda che l’obbligo di leale cooperazione deve improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti al fine di evitare che il funzionamento del Mae venga paralizzato. Per garantire un’efficace cooperazione in materia penale, entrambe le autorità devono rispettare i principi della fiducia reciproca e del reciproco riconoscimento. Lo Stato membro di esecuzione deve, di propria iniziativa, chiedere allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza con cui è stata irrogata la pena che ha giustificato l’emissione del Mae e assicurarsi dell’esecuzione di quest’ultima nel suo territorio. La Corte precisa che è nell’interesse pubblico che la pena sia eseguita nello Stato membro di esecuzione affinché la persona ricercata non resti impunita. Sebbene l’esecuzione di una pena detentiva in uno Stato membro diverso da quello in cui tale pena è stata irrogata richieda, in linea di principio, il consenso dell’interessato, la Corte ricorda che ciò non è sempre vero, tale consenso non è richiesto qualora, in sostanza, risulti che la persona ricercata ha lasciato il territorio dello Stato membro in cui è stata condannata al fine di cercare di sottrarsi all’esecuzione della pena). 



c.s.



- Non ci sono poteri buoni (Fabrizio De André, dal concept album "Storia di un impiegato", 1973)

- Lo Stato non è il motore della prosperità; è al massimo un arbitro, spesso nemmeno imparziale (Antonio Martino, "Semplicemente liberale")