Urbanistica e appalti (1/2026)

Carmine Spadavecchia • 18 aprile 2026

in tema di paesaggio (tutela):

- Martina Carrato, Inapplicabilità del silenzio assenso orizzontale alla procedura di compatibilità paesaggistica in sanatoria (Urban. e appalti 1/2026, 5-13). Analisi del problema a partire da Cons. Stato II 10335/2024. Le oscillazioni di dottrina e giurisprudenza tra silenzio devolutivo e silenzio abilitativo (ex art. 16, L. n. 241/1990). Il principio di specialità sancito dall’art. 183, comma 6, Codice beni culturali.


in tema di accesso:

- Gabriele Serra, Riflessioni “sistematizzanti” sul rito super accelerato per l’accesso agli atti di gara (Urban. e appalti 1/2026, 14-22). Il nuovo rito dettato dall’art. 36 DLgs 36/2023 in materia di accesso ai documenti di gara, riconducibile all’accesso c.d. difensivo.


sulla proroga dei contratti pubblici:

- Cons. Stato V 17.10.25 n. 8082, pres. Sabatino, est. Santini (Urban. e appalti 1/2026, 32 T): La proroga tecnica è uno strumento eccezionale che soggiace al ricorso di taluni specifici presupposti, oggi disciplinati dall’art. 120 DLg 36/2023, e che devono essere valutati in concreto ad ogni eventuale estensione della proroga stessa, applicando la normativa ratione temporis vigente, in base al principio tempus regit actum. [Fattispecie in tema di concessione del servizio tributi di un comune].



- (commento di) Antonio Giacalone, Legge applicabile e presupposti delle proroghe (Urban. e appalti 1/2026, 35-41)


in tema di appalti (annullamento del bando per lotti);


- Samantha Cappilli, L’efficacia dell’annullamento del bando di gara suddiviso in lotti anche alla luce del DLg 36/2023 (Urban. e appalti 1/2026, 23-31). Natura del bando e sorte dei contratti relativi ai lotti non impugnati.



in tema di appalti (global service e appalto integrato):


- Cons. Stato V 26.9.25 n. 7613, pres. Caringella, est. Rovelli (Urban. e appalti 1/2026, 42 T): Il contratto di global service e l’appalto integrato non presentano identità di contenuti e di prestazioni, posto che, il primo, è caratterizzato dalla coesistenza di prestazioni tra loro eterogenee corrispondenti alle figure del contratto d’appalto di lavori, servizi e/o forniture, ricomprendendo una pluralità di servizi sostanzialmente sostituitivi delle ordinarie attività di manutenzione, con responsabilità dei risultati da parte dell’aggiudicatario; mentre nel secondo manca proprio l’integrazione funzionale volta a legare elementi eterogenei. 

- (commento di) Silvia Ingegnatti, Global Service e Appalto Integrato non sono assimilabili (Urban. e appalti 1/2026, 43-51) 


in tema di appalti (in house):


- TAR Veneto 1^, 15.9.25 n. 1556, pres. Pasanisi, est. Ramon (Urban. e appalti 1/2026, 52 T): La disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici è chiara nell’escludere che l’affidamento in house sia un modello subordinato rispetto al ricorso al mercato concorrenziale, ritenendolo invece alternativo a quest’ultimo e discostandosi, sul punto, da quanto già previsto dall’art. 192, comma 2, DLg 18.4.2016 n. 50. Peraltro, l’alternatività tra l’affidamento in house e il ricorso al mercato è soltanto tendenziale, in quanto la scelta per l’auto-organizzazione richiede pur sempre una motivazione, ancorché non più rafforzata, a differenza di quanto accade per l’esternalizzazione. 


- (commento di) Alessandro Licci Marini, L’alternatività tra l’affidamento in house e il ricorso al mercato (Urban. e appalti 1/2026, 55-63)


su avvalimento e parità di genere:


- TAR Roma 2^, 2.7.25 n. 12991, pres. Morabito, est. Nobile, Telecom Italia e a. c/ Consip e a. (Urban. e appalti 1/2026, 64 T): 1. Ai fini del rilascio ad un’azienda multisede della certificazione della parità di genere, di cui all’art. 46-bis, DLg 11.4.2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità), occorre tenere conto di tutti i siti aziendali ma senza la necessità di ispezionarli tutti, anzi attribuendo all’organismo di certificazione il compito di selezionare le sedi da verificare ad hoc. 2. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale previsto dalla lex specialis per il possesso della certificazione della parità di genere, le finalità di interesse pubblico e sociale per cui essa è stata prevista richiedono che sia posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento, dal momento che, ove fosse invece posseduta solo da qualche impresa, essa non realizzerebbe compiutamente detta finalità né arricchirebbe in qualche modo l’offerta nel suo profilo tipicamente prestazionale. 3. È invalida la certificazione della parità di genere prodotta da un concorrente ove rilasciata da un organismo di certificazione che non sia accreditato in modo specifico per il rilascio di tale tipologia di certificazioni in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, atteso che secondo il Reg. UE n. 765/2008 l’accreditamento opera per ambiti specifici, ossia per determinati processi, prodotti e servizi. 4. Il decreto 29.4.2022 del Dipartimento delle Pari Opportunittà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attuativo sia dell’art. 46-bis, comma 2, lett. a), DLg 11.4.2006 n. 198, che dell’art. 1, comma 147, L 30.12.2021 n. 234, concernenti entrambi l’individuazione dei “parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere”, non è viziato per eccesso di delega rispetto alla normativa primaria nella parte in cui stabilisce che la certificazione di conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 può essere rilasciata solo da un organismo di valutazione accreditato nello specifico ambito in oggetto, rientrando tale previsione fra i “parametri minimi” da rispettare per il rilascio della certificazione. 5. L’Allegato II.8, DLg 31.3.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nel prevedere la possibilità delle stazioni appaltanti di richiedere agli operatori economici la presentazione di certificati di conformità rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità, con contestuale dovere di accettare anche i certificati rilasciati da organismi equivalenti, concepisce l’equipollenza rispetto ad uno “specifico organismo di valutazione” richiesto nella lex specialis allo scopo di evitare episodi di discriminazione anti-concorrenziale a danno di chi abbia ottenuto una certificazione equipollente, nel contenuto, ma rilasciata da un diverso organismo accreditato. 6. Dal quadro complessivo di cui agli artt. 104, commi 5 e 6, Codice dei contratti pubblici e agli artt. 57, 58 e 63 della Direttiva 2014/24/UE, emerge come l’art. 104, comma 6, secondo periodo, del primo, nel contemplare la possibilità di sostituzione dell’ausiliaria, anche in ragione del suo tenore letterale, debba essere applicato nel solco del contesto normativo e giurisprudenziale quale delineato dalla Dir. 2014/24/UE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che non contemplano l’applicazione del meccanismo sostitutivo all’avvalimento premiale. La possibilità di sostituzione dell’ausiliaria è ammissibile solo nell’avvalimento qualificante e non anche in quello premiale, giacché, in caso contrario, si produrrebbe un effetto in contrasto con i principi generali dell’ordinamento di settore (par condicio, autoresponsabilità, divieto di modifica e sanatoria dell’offerta). 7. È ammissibile l’avvalimento nella certificazione sulla parità di genere. Sul tema, è necessario recuperare e mantenere quell’orientamento, ormai consolidato, che in seno alla giurisprudenza amministrativa ammette l’avvalimento della certificazione di qualità, con il temperamento di richiedere che l’avvalimento non si risolva in un espediente meramente cartolare ma comporti un’effettiva e pertinente messa a disposizione di risorse dell’ausiliaria a beneficio dell’ausiliata. La certificazione sulla parità di genere è assimilabile alla certificazione di qualità, essendo in senso analogo una certificazione di processo, attestante il rispetto di politiche e pratiche datoriali atte a ridurre il divario di genere.


- (commento di) Roberto Musone, L’avvalimento premiale della certificazione della parità di genere e la sostituzione dell’impresa ausiliaria (Urban. e appalti 1/2026, 69-96) 



in tema di responsabilità amministrativa (elemento soggettivo):



- Corte dei Conti, Sez. giurisd. Veneto, 31.10.25 n. 338 (Urban. e appalti 1/2026, 97 T): 1. Nell’illecito erariale il dolo indiretto postula l’accertamento in ordine alla compresenza nell’agente della rappresentazione del rischio, consistente nella consapevolezza che dalla propria condotta possa derivare un danno per le risorse dell’Amministrazione, e dell’accettazione del rischio stesso, insita nella scelta di proseguire comunque nell’azione o nell’omissione pur a fronte della possibile verificazione dell’evento pregiudizievole. 2. Il dolo eventuale deve essere accertato dal giudice contabile sulla base degli indicatori desumibili dalle complessive circostanze della fattispecie, compresa la sequenza degli atti e delle omissioni quali, ad esempio, immotivati dinieghi, prolungate inerzie, mancate o tardive attivazioni di strumenti informativi o rimediali, tali da comprovare in modo univoco che la condotta è stata improntata ad una consapevole accettazione del rischio della verificazione del danno erariale, ovvero dalla consapevole indifferenza verso l’evento lesivo. 

 - (commento di) Enrico Amante, Orientamenti della Corte dei conti in tema di dolo eventuale e colpa cosciente nell’illecito amministrativo (Urban. e appalti 1/2026, 105-114)


sul danno causato dalla PA (lesione dell’affidamento incolpevole - giurisdizione):


- Cass. SSUU, 25.9.25 n. 26080 (Urban. e appalti 1/2026, 115 T): Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia originata dalla domanda risarcitoria proposta dal privato che lamenti la lesione dell’incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato, o la correttezza del comportamento della PA, sul presupposto che la suddetta lesione postula la vulnerazione del diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante l’imposizione di doveri di comportamento (reciproci), ispirati a buona fede tra i soggetti, privato o pubblico, di una relazione, paritaria o asimmetrica, che si instaura in vista della conclusione di un contratto o dell’emissione di un provvedimento amministrativo; è invece devoluta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la medesima domanda nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 c.p.a. 

- (commento di) Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Il danno da provvedimento amministrativo favorevole poi annullato: recenti novità sul criterio di riparto della giurisdizione (Urban. e appalti 1/2026, 122-127) 


sul vincolo cimiteriale (fascia di rispetto e lottizzazione abusiva):


- Cass. pen. 3^., 3.12.25 n. 38977 (Urban. e appalti 1/2026, 128-9): In materia edilizia, il vincolo cimiteriale ex art. 338 RD 1265/1934, nella formulazione risultante dalle modifiche del 2002, ha natura assoluta e non è più derogabile mediante decreti prefettizi; la sua operatività va valutata al momento dell’intervento edilizio, a prescindere dall’epoca di realizzazione del manufatto, con conseguente illegittimità di nuove costruzioni o trasformazioni sostanziali all’interno della fascia dei 200 metri. In tale contesto, le leggi regionali sulla rigenerazione urbana (nella specie, LR Lazio 7/2017) non si applicano in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, salva la sola delocalizzazione; non possono, inoltre, riconoscersi premialità a volumi condonati, dovendo distinguere tra condono e titolo edilizio “in sanatoria” in senso tecnico. 



in materia edilizia (test di proporzionalità nell’esecuzione dell’ordine di demolizione):


- Cass. pen. 3^, 13.10.25 n. 33652 (Urban. e appalti 1/2026, 135-6): In materia edilizia, l’ordine di demolizione di un immobile abusivo, misura di natura reale e contenuto ripristinatorio, conserva efficacia verso chiunque sia in rapporto con il bene e, nel necessario bilanciamento ex art. 8 Cedu, il test di proporzionalità riguarda esclusivamente l’interrelazione tra interesse pubblico alla tutela del territorio e interessi dell’autore/proprietario (e del suo diretto nucleo familiare), restando irrilevante l’interesse abitativo di terzi detentori (anche in condizioni economiche o familiari difficili), specie se subentrati dopo la definitività della condanna e il diniego della sanatoria. Non è configurabile infatti un affidamento tutelabile fondato sull’inerzia amministrativa o processuale; le condizioni personali rilevano solo se coordinate con la consapevolezza dell’illiceità, la gravità dell’illecito, e il tempo utile per regolarizzare o reperire soluzioni abitative alternative. 


in materia edilizia (carico urbanistico e misure cautelari reali):


- Cass. pen. 3^, 14.11.25 n. 37180 (Urban. e appalti 1/2026, 132-3): In tema di reati urbanistici, l’aggravio del carico urbanistico non si presume in re ipsa, ma va concretamente individuato e motivato in relazione alle caratteristiche dell’intervento e ai suoi effetti sul territorio; in caso di immobile ultimato, il giudice deve spiegare come la libera disponibilità del bene incida sull’assetto del territorio, non essendo sufficienti formule generiche. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso del PM che si limiti ad allegare, senza dimostrarlo, un “evidente aumento del carico urbanistico” e che prospetti pericula non attinenti al reato urbanistico. 


in materia edilizia (ristrutturazione “pesante” - soppalco - SCIA e permesso di costruire): 


- Cass. pen. 3^, 29.10.25 n. 35217 (Urban. e appalti 1/2026, 129-130): In materia edilizia, la realizzazione, in sottotetto originariamente non abitabile, di un soppalco con rilevante altezza al colmo, apertura di nuove finestre e conseguente creazione di un ambiente abitabile integra una ristrutturazione edilizia “pesante” che richiede il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, lett. c), DPR 380/2001, potendo l’“aumento volumetrico” consistere anche nella nuova volumetria interna utile e non solo in volumi esterni; tale intervento, incidendo su pareti perimetrali e solaio con aumento del carico statico, ricade altresì negli obblighi di preavviso e di preventiva autorizzazione antisismica ex artt. 93-94-94bis, DPR 380/2001. 


 


c.s.


 


Autonomia di pensiero

- Devi vivere secondo natura, per non essere mai povero; vivere seguendo le opinioni è una garanzia di povertà (e di infelicità) (Epicuro, Samo 341 a.C. - Atene 270 a.C.)

- Non hai bisogno di qualcuno che ti dica cosa pensare. L'arma più potente che hai è il pensiero individuale, non allineato, mai collaborazionista: quello che per il "pensiero unico" è, viceversa, una forma di terrorismo da perseguire.