Giurisprudenza italiana (2/2026)

Carmine Spadavecchia • 25 aprile 2026

sulla libertà di espressione dei magistrati:

- Cedu, Grande camera, 5.12.25, ric. 16915/21, D. c/ Romania (Giurispr. it. 2/2026, 303-306, annotata da Valentina Amoriello): Chiamata a valutare la proporzionalità e la legittimità dell’interferenza operata dalle autorità rumene nel diritto alla libertà di espressione dei magistrati, la Grande Camera ha stabilito, a seguito dell’applicazione dei criteri da essa individuati e del bilanciamento dei vari interessi venuti in rilievo, che, nel caso in esame, vi è stata violazione del diritto alla libertà di espressione, garantito dall’art. 10 Cedu, e che l’interferenza con il diritto del ricorrente non si basasse su motivi “rilevanti e sufficienti” e fosse per tale motivo illegittima. 


in tema di appalti pubblici europei (operatori economici di Paesi terzi):

- Corte giust. Ue, Grande Sezione, 22.10.24, causa C-652/22 (Giurispr. it. 2/2026, 376 s.m.): Ai sensi dell’art. 43 della Direttiva 2014/25/UE, nella misura in cui sono contemplati dagli accordi internazionali ai quali l’Unione è vincolata, gli enti aggiudicatori degli Stati membri devono accordare agli operatori economici dei Paesi terzi che sono parti di un siffatto accordo un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli operatori economici dell’Unione. 

- (commento di) Giulia Caddeo, Il principio di reciprocità nei confronti dei Paesi terzi nelle gare d’appalto europee (Giurispr. it. 2/2026, 376-381)


in tema di contratti della PA (annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto):


- Ad. plen. 15.7.25 n. 9, pres. Maruotti, est. Maggio (Giurispr. it. 2/2026, 423s.m.): Nel consentire il subentro nel contratto ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., il giudice amministrativo, oltre a determinare la decorrenza della perdita di efficacia dell’originario contratto, può anche disporre che il secondo aggiudicatario effettui soltanto le prestazioni non ancora eseguite per il periodo contrattuale residuo dell’affidamento, oppure che il nuovo rapporto abbia la medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica.

- (commento di) Giovanni Fabio Licata, Annullamento dell’aggiudicazione e (durata del) subentro nel contratto (Giurispr. it. 2/2026, 423-430) 


in tema di contratti della PA (modifica della durata – opzione di proroga o proroga tecnica):


- Cons. Stato V 17.10.25 n. 8082, pres. Sabatino, est. Santini (Giurispr. it. 2/2026, 418 solo massima): Ai sensi del nuovo art. 120 del codice dei contratti pubblici le modifiche alla durata di un contratto possono sostanzialmente avvenire o attraverso l’esercizio di unna c.d. opzione di proroga (art. 120, 10° comma) la quale deve essere espressamente prevista nella documentazione di gara e comporta, in tal caso, l’applicazione delle medesime condizioni contrattuali salvo non vi siano condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante, o attraverso l’utilizzo di una c.d. proroga tecnica in senso stretto (art. 120, 11° comma) la quale è consentita soltanto qualora ricorrano specifiche condizioni, vale a dire in caso di oggettivi ed insuperabili ritardi della PA, per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di gara, in presenza di particolari interessi pubblici di matrice costituzionale e ferme restando le stesse condizioni contrattuali. La proroga tecnica è strumento eccezionale che soggiace al ricorso di taluni specifici presupposti; allorché la PA decida di ricorrere più volte al meccanismo della proroga tecnica, la sussistenza dei suddetti presupposti deve essere valutata in concreto ad ogni eventuale estensione della proroga stessa; al momento di ogni possibile estensione della proroga si applica la normativa ratione temporis vigente, in base al principio tempus regit actum.

- (Commento di) Luigi Carneriero, Le modifiche della durata contrattuale tra tempus regit actum e vincoli dell’evidenza (Giurispr. it. 2/2026, 418-422) 


in tema di appalti (R.T.I - requisiti soggettivi di partecipazione alla gara):

- Cons. Stato V 5.12.25 n. 9599, pres. Caringella, est. Picardi (Giurispr. it. 2/2026, 299-301): Anche alla luce della giurisprudenza della CGUE e dei lavori preparatori, va chiarito che l’art. 68 del nuovo Codice dei contratti pubblici (DLg 36/2023) non sancisce, neppure in via suppletiva, per il caso di partecipazione in R.T.I. ad appalti di servizi e di forniture, il principio della necessaria corrispondenza fra quote di qualificazione e quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento.


in tema di appalti (limite al ribasso delle offerte):


- TAR Piemonte 2^, 7.10.25 n. 1368, pres. Bellucci, est. Costa (Giurispr. it. 2/2026, 430 s.m.): È illegittima la clausola apposta in un disciplinare di gara che prevede un limite massimo al ribasso per le offerte. Le clausole di questo tipo introducono un inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare una proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo. Risultano, pertanto, in patente contrasto con i principi di tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica sanciti, in materia di appalti, a livello euro-unitario e nazionale. 

- (commento di) Francesco Lillo, Il ribasso delle offerte: discrezionalità tecnica e caducazione della procedura di gara (Giurispr. it. 2/2026, 431-434) 



in tema di abusi edilizi (rapporto tra provvedimento amministrativo di demolizione e giudicato penale di assoluzione):


- Cons. Stato II 1.12.25 n. 9408, pres. Taormina. est. Manzione (Giurispr. it. 2/2026, 301-2): A fronte di abusi edilizi l’ordinamento nazionale prevede un “doppio binario sanzionatorio” che – almeno potenzialmente – assoggetta le medesime condotte a un “doppio canale” sanzionatorio (in ambito penale e amministrativo). Ciò non determina, tuttavia una violazione del canone (UE e CEDU) del divieto di bis in idem sanzionatorio attesa la diversità di funzioni e di ratio sottese ai distinti moduli sanzionatori. È quindi possibile che, a fronte dei medesimi abusi, il responsabile possa andare assolto in sede penale (anche per non aver commesso il fatto) ma che sia nondimeno assoggettato – e in modo legittimo – a una sanzione demolitoria (o anche all’acquisizione in danno conseguente alla mancata, tempestiva demolizione).


in tema di appello amministrativo (regressione processuale):


- Cons. Stato VI 23.12.25 n. 10239, pres., est. Volpe (Giurispr. it. 2/2026, 297-8): In applicazione del principio di diritto espresso dall’Ad. plen. n.10/2025 (il quale si pone in linea di sostanziale continuità con la sentenza n. 16/2024 del medesimo Alto Consesso) deve ritenersi che, laddove il TAR abbia commesso un palese errore nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso, debba farsi luogo alla c.d. “regressione processuale” di cui all’art. 105 c.p.a. con conseguente rimessione dell’intera questione al TAR e contestuale impossibilità per il Giudice di appello di definire nel merito la res controversa.


in tema di appello amministrativo (regressione processuale) e voto numerico (sufficienza):


- Cons. Stato III, 10.12.25 n. 9734, pres. Greco, est. Tulumello (Giurispr. it. 2/2026, 298-9): 1. Il principio della sufficienza del voto numerico ai fini valutativi sancito dalla Corte costituzionale nel 2011 resta ancora oggi valido e non sussistono ragioni per metterlo nuovamente in discussione, neanche attraverso interpretazioni di carattere evolutivo. 2. Resta invece aperta la questione del quid agendum nel caso in cui il primo Giudice abbia erroneamente operato l’assorbimento dei motivi di ricorso (ritenendo fondato e assorbente un motivo di ricorso che risultava invece infondato). Ci si domanda se, in questi casi, il Giudice di appello – dopo aver riformato la decisione di primo grado – possa decidere l’intera controversia ovvero se debba restituire gli atti al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a. 


in materia di lavoro (discriminazione retributiva di genere e licenziamento ritorsivo):


- Cedu 5^, 4.12.25, ric. 36325/22, O.O. c/ Spagna (Giurispr. it. 2/2026, 308-310, annotata da Simone Auriemma): Viola il diritto al rispetto della vita privata (art. 8), in combinato disposto con il divieto di discriminazione (art. 14), un ordinamento che non sia in grado di garantire una protezione effettiva e adeguata contro le ritorsioni subite da una lavoratrice per aver rivendicato un trattamento discriminatorio per ragioni legate al genere. Anche laddove il quadro normativo interno non presenti lacune, la violazione può comunque configurarsi qualora le autorità giudiziarie nazionali non assicurino la tutela richiesta mediante decisioni sorrette da motivazioni adeguate.


sul patrocinio a spese dello Stato (ritardo nel pagamento degli onorari):


- Cedu 1^, 11.12.25, ric. 15587/10 e altri, D. e L. c. Italia (Giurispr. it. 2/2026, 306-308, annotata da Francesco De Santis di Nicola): Il credito per spese ed onorari di avvocato della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, liquidato nel decreto ex art. 82 DPR 115/2002, costituisca un “bene” ai sensi dell’art. 1, Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) della Convenzione. Nella fattispecie, il ritardo dei pagamenti subito dagli avvocati ricorrenti è stato eccessivo e, dunque, lesivo dell’art. 1, Protocollo n. 1, giacché in linea di massima tali pagamenti dovrebbero aver luogo entro un anno dal deposito del decreto ex art. 82 DPR 115/2002 (sei mesi per la comunicazione di cancelleria e l’autorizzazione all’emissione della fattura, sei mesi per l’effettivo pagamento). In generale, allo Stato si richiede di mettere in atto un adeguato monitoraggio per verificare l’esistenza di disfunzionamenti nel pagamento di spese ed onorari liquidati ex art. 82 DPR 115/2002, in modo da intervenire e prevenire ulteriori violazioni dell’art. 1, Protocollo n. 1. 


in tema di risarcimento punitivo (riconoscimento di sentenza straniera):


- Cass. 1^, 30.11.25 n. 31244 (Giurispr. it. 2/2026, 282-287): Il riconoscimento nell’ordinamento italiano di una sentenza straniera non contrasta con l’ordine pubblico a condizione che sia resa su basi normative che garantiscono la corretta instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti, in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, la tipicità delle ipotesi di condanna e la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, di talché non è incompatibile il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga un risarcimenti punitivo, atteso che la responsabilità civile può assolvere, unitamente alla funzione compensativa-ristorativa, anche una funzione deterrente e dissuasiva. (La SC conferma la decisione che ha ritenuto non contraria all’ordine pubblico una sentenza californiana di condanna ai treble damages, ossia al triplo della perdita subita dal creditore, emessa in base a specifiche disposizioni del diritto straniero applicabile, che sono state valutate idonee a garantire un effettivo contraddittorio tra le parti e a rendere esattamente prevedibili le conseguenze economiche delle condotte tipizzate, in base a un semplice calcolo matematico ed entro limiti quantitativi prefissati per legge). 



in tema di beni culturali (azione di accertamento dell’autenticità di opere d’arte):


- Cass. 1^, 9.2.25 n. 3231 (Giurispr. it. 2/2026, 382 s.m.): 1. In ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, onde i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati, non è ammissibile l’azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell’opera d’arte, al fine di rimuovere un’incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca della cosa oggetto del diritto di proprietà. 2. Non può essere ordinato al soggetto privato – nella specie, un Ente morale impegnato nella conservazione e valorizzazione dell’attività di un artista – di inserire l’opera d’arte nel catalogo delle opere attribuite ad un autore, sia pure in una sezione separata e dando atto del difforme parere dell’ente che cura l’archivio, trattandosi di espressione di un giudizio critico incoercibile e non essendo configurabile, in difetto di specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione o catalogazione o di rettifica. 

- (commento di) Chiara Vercelli, La Corte di cassazione si pronuncia in tema di autenticazione e catalogazione di opere d’arte (Giurispr. it. 2/2026, 382-391). Gli eventuali rimedi alternativi all’azione di accertamento giudiziale dell’autenticità. 


sull’impiego dell’IA nel processo:

- Cass. pen. 3^, 16.9-22.10.25 n. 34481 (Giurispr. it. 2/2026, 451 T): Non vi è dubbio che l’uso di strumenti informatici agevola, sul piano pratico, la redazione dei provvedimenti giudiziari, ma al contempo aumenta il rischio (oggi esponenzialmente incrementato dall’irrompere sulla scena dell’intelligenza artificiale) che il giudice attinga aliunde gli argomenti del suo decidere, abdicando al dovere di apportare il suo ineliminabile e insostituibile momento valutativo e facendo venir meno l’in sé del suo essere terzo e imparziale. 

- (commento di) Giorgia Grimaldi, I provvedimenti giudiziari nell’era dell’Intelligenza Artificiale: il ruolo del giudice (Giurispr. it. 2/2026, 451-8). Il commento, muovendo dal quadro eurounitario delineato dall’AI Act e dalla disciplina interna introdotta dalla L 132/2025, riafferma, in continuità con la pronuncia in esame e, più in generale, con l’elaborazione giurisprudenziale, la necessaria centralità del giudice quale garanzia di indipendenza ed imparzialità della funzione giurisdizionale contro automatismi derivanti da elaborazioni degli algoritmi prive di un vaglio di criticità da parte del giudice stesso.


in procedura civile (ordine di trattazione delle questioni e giudicato implicito):


- Cass. SSUU 29.8.25 n. 24172 (Giurispr. it. 2/2026, 347 s.m.): 1. Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, 1° comma, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. 2. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. 

- (commento di) Guidomaria De Cesare, Ragione più liquida in primo grado: il cherry picking delle “questioni fondanti” (Giurispr. it. 2/2026, 347-359). L’Autore critica il percorso logico battuto per stilare l’handbook delle questioni “fondanti”.

- (commento di) Claudio Consolo, grado di impugnazione, questioni di rito “fondanti” e doppio oggetto del giudizio (Giurispr. it. 2/2026, 359-360)


N.B. – Sentenza già segnalata con commento di Sara Barone, Il c.d. “giudicato implicito” sulle pregiudiziali di rito: la parola di nuovo alle Sez. un. (Giurispr. it. 11/2025, 2306-2312)


 

in tema di spese processuali (tassa di opinamento):


- Cass. 2^, 28.11.25 n. 31141 (Giurispr. it. 2/2026, 287-8): In tema di liquidazione dei compensi dell’avvocato, la tassa di opinamento dovuta per il parere del Consiglio dell’Ordine, necessario quando sia richiesta la liquidazione in misura superiore ai massimi tariffari, può essere posta a carico della parte soccombente solo ove il giudice ritenga giustificato il superamento dei massimi; diversamente, la relativa spesa non è rimborsabile, non essendo causalmente riconducibile alla condotta del soccombente. 


sul Data Act:

Il Data Act [Reg. (Ue) 2023/2854], nell’ambito del perimetro tracciato dal DGA [Data Governance Act: Reg. (Ue) 2022/869], intende disciplinare l’accesso ai dati digitali e le modalità della loro condivisione, anche nel pubblico interesse, apprestando all’utente consumatore la tutela multilivello propedeutica alla loro circolazione nel rispetto dei diritti della persona. [NdR: Il Data Act riguarda i dati non personali; il GDPR (General Data Protection Regulation) i dati personali]


- Enrico Gabrielli e Arnaldo Morace Pinelli (a cura di), Data Act: la circolazione dei dati tra autonomia privata e obblighi legali (II parte) (Giurispr. it. 2/2026, 471-532)


--- La messa a disposizione dei dati nel Data Act, tra principi “FAIR” e condizioni “FRAND”, Valentina Bellomia (471)


--- Il diritto di accesso ai dati e il divieto di dark pattern, Benedetta Sirgiovanni (481)


--- Le necessità eccezionali e la messa a disposizione dei dati, Benedetta Sciarra (485)


--- La portabilità dei dati nella prospettiva del Data Act, Raffaella Grisafi (490)


--- Contratti intelligenti e Data act, Nicoletta Muccioli (500)


--- Reclami, ricorsi e sanzioni, Rosita Bernardoni (512)


--- Clausole raccomandate, Carla Solinas (520)


--- Data act e diritti fondamentali: intersezione dei trattamenti e rischi di social scoring, Luisa Lodevole (528)


 


c.s.


 


La giustizia è la virtù che distribuisce a ciascuno li suo. Lo Stato, in cui non si ha la giustizia, non è uno Stato. Senza la giustizia non si può amministrare lo Stato; è impossibile che si abbia il diritto in uno Stato in cui non si ha vera giustizia. È impossibile che si compia secondo diritto l'atto che si compie contro giustizia. (Sant'Agostino, De civitate Dei, XIX, 21,1)