Spigolature 44. L'uomo di fronte all'Intelligenza artificiale
“La trasformazione digitale ha riportato al centro del dibattito la grande questione del rapporto tra diritto e tecnica, i cui termini, ricorrentemente rappresentati in posizione di antitesi, sono nuovamente messi in discussione dall’intensità del mutamento tecnologico. La questione è talmente vertiginosa e profonda che non è possibile che ripercorrerla se non per brevi cenni, rammentandone le radici culturali e i vari eventi che oggi, sull’abbrivio dell’avanzamento tecnologico, la riportano prepotentemente al centro di un dibattito intenso ed acceso, percorso com’è da linee di frattura che polarizzano le posizioni concettuali e ideologiche.”
Segnalo lo scritto del prefetto Bruno Frattasi apparso il 14 settembre 2026 sul sito della rivista online Eurojus – dal titolo “Riflessioni sul rapporto tra diritto e tecnica (a venticinque anni dal libro di Natalino Irti ed Emanuele Severino, Dialogo su diritto e tecnica) ”, articolo rinvenibile online all'indirizzo: https://rivista.eurojus.it/il-giudice-riflessioni-sul-rapporto-tra-diritto-e-tecnica-a-venticinque-anni-dal-libro-di-natalino-irti-ed-emanuele-severino-dialogo-su-diritto-e-tecnica/ )
Il saggio è interessante in quanto ricollega alcuni fenomeni apparentemente fra loro distinti, sia sotto l'aspetto cronologico sia sotto quello concettuale, che sono certamente fra i più rilevanti che si pongono all'umanità in generale e, sotto particolari aspetti, ai giuristi.
Osserva Frattasi: “1.2. Diritto e tecnica sembrano, oggi, attraversare momenti profondamente diversi, e sarebbe meglio dire opposti. Il già “mite diritto” [5] lo si vorrebbe mitissimo, impalpabile e forse ridotto al silenzio. La sua trama, si asserisce, sembra divenuta vetusta, superata dal nuovo stato delle cose, inadatta a fissare e a trattenere l’avanzata impetuosa del progresso, particolarmente di quello tecnologico. La tecnica, invece, trionfa, dilaga ovunque. Nella sfera digitale essa ha inaugurato una fase della post-modernità definita trasformativa e rivoluzionaria, sino a incidere, secondo alcune letture, sulla stessa ontologia del mondo [6]. Le tecnologie più innovative vengono, non a caso, definite “di frontiera”, perché oltre il loro confine si intravede «l’alba di un nuovo mondo di cui solo intravediamo le prime forme» [7]. Vi è, poi, nella sfera digitale l’ipertrofica e ubiquitaria presenza di grandi imprese private, la cui inarrestabile ascesa configura «un’asimmetria di potere che non ha precedenti nella storia del capitalismo» [8]. La loro capacità infrastrutturale, finanziaria e, naturalmente, tecnologica è considerata insostituibile anche dalle potenze più avanzate. È inevitabile che ne siano profondamente scossi gli elementi strutturali classici del diritto, costretto ora a inseguire una realtà che prima dominava. Entrano in crisi categorie del tradizionale lessico giuridico e della normatività istituzionale. Territorialità, sovranità, democrazia solidale, uguaglianza dei diritti, appaiono concetti vacillanti, svuotati, in considerevole misura, del loro originario contenuto. Fa la sua parte, in tale fenomeno, il dissesto dell’ordine mondiale, che, oltre ai vecchi equilibri, vede interessati gli stessi suoi principi reggitori.
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[5] L’espressione richiama il titolo del volume di G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Torino, 1992, I ed., concernente l’evoluzione del diritto verso forme di soft law, connotate da una minore assertività prescrittiva e da un minor grado di cogenza.
[6] Al riguardo si veda E. MAZZARELLA, Critica della ragione digitale, Roma, 2026, I ed. Nel descrivere la fusione transitiva tra i due mondi, quello rappresentato dalla realtà materiale e analogica e quello consistente nella realtà virtuale e interattiva, nonché nel richiamare, in proposito, il neologismo on-life, con cui L. Floridi ha descritto tale fenomeno compenetrativo, l’a. sostiene che in siffatta forma di relazione osmotica tra i due diversi stati si sostanzia «una riontoligizzazione digitale […] della realtà».
[7] Il virgolettato è tratto dall’introduzione dell’interessante volume di F. BARCA, I pregiudizi dell’AI. Disuguaglianze e potere nell’era dell’algoritmo, Roma, 2026, I ed.
[8] Sul tema dei poteri digitali privati, le cd. Big Tech, la letteratura è vastissima; qui si rinvia alla voce Potere digitale, di O. POLLICINO, in Enciclopedia del diritto, I tematici, V, Potere e Costituzione, p. 410 e ss., Milano, 2023; l’espressione virgolettata è in D. GUARASCIO, Imperialismo digitale. Economia e guerra ai tempi delle piattaforme e dell’IA, p. 39, Bari, 2026, I ed.; l’a. indaga sugli squilibri economico-sociali che sono il portato del fenomeno dell’imperialismo digitale, considerato anche alla base delle tensioni tra i poli che si contendono l’egemonia globale.
L'Autore ricorda come opera “avanguardista” il libro del prof. Vittorio Frosini Cibernetica, diritto e società, che definisce “il primo volume di informatica giuridica pubblicato in Italia”, risalente al 1968.
“Frosini a questa sua riflessione dà il nome di ideologia cibernetica, definendo con tale appellativo una sua linea ragionativa caratterizzata da una moderna impostazione logica che, pur avendo piena consapevolezza dei rischi degenerativi della tecnica, rifiuta tuttavia strategie di uscita di tipo neoluddista ovvero invettive apocalittiche contro l’avanzare della tecno–scienza. Il progresso è autenticamente interpretabile come progresso, perché l’impiego delle macchine è inseparabile dalla loro umana progettazione ideativa, sicché i due elementi, quello materiale e quello immateriale, sono e restano intimamente connessi, esprimendo in questa loro compenetrazione un’attitudine generativa dalla quale ha origine «una nuova e diversa mentalità collegata a una nuova fase di produzione industriale e intellettuale». Come qualche pagina dopo chiarirà l’autore, dando spazio a una visione antropocentrica il cui perno è rappresentato dalla persistenza del controllo umano, i due elementi sono interconnessi a tal punto che «il fatto materiale costituisce concretezza di riferimento e il fatto coscienziale apporta chiarezza d’intendimento», secondo un nesso relazionale di reciproco rinforzo.”
Nella parte finale del saggio il prefetto Frattasi si sofferma a lungo sui temi che sono stati alla base della “disputa” dea il filosofo Emanuele Severino e il giurista Natalino Irti.
Segnalo il passo del saggio in cui si osserva:
4.2. In recenti analisi e letture dello sviluppo digitale è stata esposta una posizione che scorge nella tecnologia algoritmica, governata dalla mente artificiale delle macchine, la capacità di produrre di per sé normatività giuridica, per un processo di autopromozione in cui la tecnica è la fons iuris di sé medesima: la tecnica, insomma, identificata come source of law [50]. È evidente che si avrebbe così l’abbattimento di ogni steccato tra le due forze, e che il diritto ne verrebbe completamente travolto. L’artificialità del diritto si rispecchierebbe, senza residui, nell’artificialità del soggetto agente, un “soggetto-non soggetto”, mancante, cioè, di ogni energia intenzionale. L’uso incontrollato dell’intelligenza artificiale, sottratto all’intervento di un soggetto pensante che distingua, secondo un criterio di giudizio umano, ciò che è accettabile dal suo contrario, chiama in causa, ancora una volta, riflessioni filosofiche che sembrano accamparsi su posizioni di radicale divergenza riguardo al ruolo della tecnica. Da un lato [51], si sottolinea il rischio per l’umanità di cedere alla potenza seduttiva dell’esito estremo della tecnica, simboleggiata dall’intelligenza artificiale; dall’altro, si manifesta una linea concettuale che vede nella potenza della tecnica l’arma salvifica dell’Occidente, perché non soccomba all’Anticristo [52]. La durezza di questo confronto, anche per la franca esplicitazione dei suoi possibili esiti, ci venne mostrata esattamente un quarto di secolo fa, e con parole chiarissime, da un giurista e da un filosofo, nel corso di un colloquio che si svolse in un clima di affabile concordia discors. Il libro che racchiuse questa elegante disputa intellettuale, Dialogo su diritto e tecnica [53], vide a confronto Natalino Irti ed Emanuele Severino, notoriamente legati da profonda stima reciproca. Della grandezza lungimirante, quasi profetica, del loro colloquio, su cui ci si soffermerà anche per celebrarne l’anniversario, si può avere un’anticipazione nelle poche, folgoranti righe, quasi un manifesto della questione digitale, contenute nella quarta di copertina del loro agile e denso volume: «Può la tecnica esser regolata o si fa essa stessa regola del nostro mondo?»
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[50] G. DE MINICO, Unione Europea, Mercato, Tecnica, cit., p. 212 e ss. 12 -
[51] G. AGAMBEN, Il toro di Pasifae e la tecnica, in Quodlibet, 2024.
[52] P. THIEL, Il momento straussiano, Macerata, 2025, I ed. La singolarità di questo pensiero sta nel fatto che tra i suoi principali assertori figurano i più noti e celebrati tecnocrati di questo storico momento, il che ne aumenta sensibilmente la capacità di presa e di fare breccia presso le più grandi democrazie del mondo, e così di estendere vieppiù il potere economico del digitale.
[53] N. IRTI ed E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Bari, 2001, I ed.
Nella parte centrale del saggio, Frattasi tratteggia la posizione dell'Unione europea segnalando – oltre ad alcune decisioni della Corte Europea - il più recente intervento normativo: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale), in GUUE L del 12 luglio 2024.
Per ogni approfondimento si rinvia, come sempre, alla lettura integrale del saggio.