Guida al diritto (39/2026)

Carmine Spadavecchia • 31 ottobre 2026

sul tema giustizia:

- Claudio Castelli*, Giustizia: la buona “lezione” del PNRR che apre a interventi mirati sugli uffici (Guida al diritto 39/2026, 10-15, editoriale). Commento ai dati pubblicati dall’Istat e dal ministero della Giustizia sul Monitoraggio PNRR relativo al I° semestre 2026 [*già Presidente della Corte d'appello di Brescia]


 


in tema di IA (impiego in attività di polizia; responsabilità civile e penale):


DLg 9.9.2026 n. 160 [GU 15.9.26 n. 214, in vigore dal 30 settembre 2026], Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. 

- mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 39/2026, 16-22) 

- commenti:

- Andrea Sirotti Gaudenzi, Strumento operativo in continuità con la disciplina europea e nazionale (Guida al diritto 39/2026, 23-28) [le novità]

- Michele Iaselli, Dalle collaborazioni alla formazione: il sistema IA di polizia cerca un assetto (Guida al diritto 39/2026, 29-33) [IA e sicurezza pubblica]

- Michele Iaselli, L’impiego “sul corpo delle persone”: il limite nazionale delle eccezioni Ue (Guida al diritto 39/2026, 34-338) [IA e sicurezza pubblica]

- Andrea Sirotti Gaudenzi, Tra discovery e presunzioni, non basta la conformità all’AI Act (Guida al diritto 39/2026, 39-44) [la responsabilità civile] 


 


in tema di spese legali (rimborso al dipendente: quantificazione):


- Ad. plen. 8.7.26 n. 3, pres. Maruotti, rel. Simeoli (Guida al diritto 39/2026, 49): Il dipendente statale in regime di diritto pubblico, assolto in un procedimento penale legato al servizio, può ottenere dal giudice amministrativo la quantificazione del rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, anche in misura diversa da quella ritenuta congrua dall’Avvocatura dello Stato. Se il parere è carente di motivazione, il giudice, su domanda dell’interessato e con la documentazione necessaria agli atti, può determinare direttamente l’importo spettante, senza limitarsi ad annullare il parere e il provvedimento di rimborso. Ciò in quanto, disponendo che le spese siano «rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato», il legislatore non ha voluto subordinarne la misura, parzialmente compensativa, a valutazioni equitative dell’amministrazione; il parere di congruità, infatti, consiste nel raffronto tra l’attività difensiva svolta e i parametri forensi, con l’obiettivo di proteggere la PA da richieste eccessive e assicurare un trattamento uniforme tra le diverse amministrazioni coinvolte. Ma non si tratta di una attività «riservata». [Nella specie, un militare aveva chiesto dopo l’assoluzione il rimborso di 42mila euro di spese legali. L’Avvocatura dello Stato aveva ritenuto congrui 5.910 euro, oltre accessori, e il ministero della Difesa aveva liquidoatp il rimborso su quella base. L’erede del militare impugnò la decisione. Il Tar, rilevato il difetto di motivazione del parere, fissò il rimborso in 10mila euro onnicomprensivi. Il Ministero contestò il potere del Tar di stabilire la cifra. La Plenaria ha respinto l’appello e confermato la sentenza. La questione investe l’ampiezza del sindacato del GA sul parere di congruità dell’Avvocatura in ordine al quantum del rimborso delle spese legali. La decisione supera una differente tutela dei dipendenti pubblici: il giudice ordinario del lavoro poteva già quantificare il rimborso per il personale contrattualizzato, mentre, secondo il precedente orientamento, il giudice amministrativo doveva limitarsi ad annullare il parere, lasciando all’Avvocatura dello Stato una nuova valutazione. La Plenaria conferma che, per il personale in regime di diritto pubblico, la posizione del dipendente resta un interesse legittimo]. 



 


in tema di silenzio (ricorso):


- Cons. Stato III 6.7.26 n. 5403, pres. Greco, rel. Prossomariti (Guida al diritto 39/2026, 86 T): L'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile per ottenere l'adozione di un regolamento, poiché, diversamente dagli atti amministrativi generali, l'eventuale pronuncia di accoglimento non potrebbe essere seguita dalla nomina di un commissario ad acta senza incidere sulle prerogative costituzionalmente attribuite agli organi politici titolari del potere regolamentare. Ne consegue che il giudice amministrativo non può ordinare l'adozione di un regolamento, restando impregiudicata la diversa questione dell'eventuale tutela risarcitoria nell'ipotesi di mancata adozione entro un termine fissato dalla legge. 

 - (commento di) Costanza Ponte, Delimitati i confini entro i quali il Ga può sindacare l’inerzia dell’ufficio (Guida al diritto 39/2026, 91-94) 


 


in materia edilizia (barriere architettoniche):


- Cass. 2^, 18 luglio 2026 n. 23484 (Guida al diritto 39/2026, 52 T): 1. Le nuove norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 10, comma 3, DL 76/2020) si applicano anche ai giudizi in corso. Pertanto, una delibera condominiale o un'opera (come l'installazione di un ascensore esterno) non possono essere dichiarate illegittime se risultano conformi alla legge in vigore al momento della decisione del giudice. In base alla nuova disciplina dell'art. 2 L 13/1989, i lavori volti a garantire l'accessibilità dell'edificio non sono mai considerati voluttuari e non incontrano più i limiti del decoro architettonico o inutilizzabilità della cosa comune, ma recedono unicamente di fronte al pericolo per la stabilità o sicurezza dello stabile (ex art. 1120, comma 4, del Cc) Per la loro approvazione sono sufficienti le maggioranze ordinarie previste dall'art. 1136, comma 2, c.c. e le eventuali clausole del regolamento di condominio che richiedano autorizzazioni o quorum più elevati perdono efficacia. 2. La delibera assembleare con cui si autorizza l'amministratore di condominio a promuovere un giudizio o a resistere a esso esplica la propria efficacia per tutti i gradi del processo, ivi compreso il giudizio di cassazione, senza necessità di una ulteriore e specifica autorizzazione. Inoltre, nei casi di annullamento o revoca della delibera di nomina dell'amministratore, continua a esercitare ad interim i poteri di rappresentanza processuale dei condomini e il potere di conferire procura alle liti sino all'avvenuta sostituzione in forza della presunzione di conformità alla volontà dei comproprietari e dell'interesse del condominio alla continuità dell'amministrazione. 

- (commento di) Fulvio Pironti, Rimozione ostacoli, le nuove norme si applicano anche ai giudizi in corso (Guida al diritto 39/2026, 56-59) 


 


in tema di tutela dei consumatori (nozione di contratti conclusi fuori dei locali commerciali):


- Corte giust. Ue 5^, (Guida al diritto 39/2026, 96 s.m.): L'art. 2, punto 8, lettera a), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, va interpretato nel senso che in un caso in cui il consumatore accetti, alla presenza fisica del professionista e in un luogo diverso dai locali commerciali di quest'ultimo, l'offerta che gli è stata previamente inviata da tale professionista, il contratto così concluso costituisce un "contratto negoziato fuori dei locali commerciali", ai sensi di tale disposizione. 

- (commento di) Marina Castellaneta, (Guida al diritto 39/2026, 96-98): Contratto “fuori dei locali commerciali”, se il cliente lo accetta davanti al venditore in altro luogo 


 


in tema di reati contro la PA (riparazione pecuniaria ecc.):


- Corte cost. 18.6.26 n. 108, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 39/2026, 68 solo massima): È incostituzionale l'art. 322-quater c.p., nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, L legge 27.5.2015 n. 69; e, in via consequenziale, sia l'art. 322-quater c.p., nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), L 9.1.2019 n. 3 che l'art. 165, quarto comma, c.p., laddove la riparazione pecuniaria si cumula con la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato e di altre misure che incidono in senso limitativo sul suo patrimonio, violando il principio di proporzionalità, dal momento che non attribuisce al giudice alcuno strumento per modularne l'ammontare in relazione alla concreta offensività della condotta, al grado di responsabilità del suo autore e alla sua situazione economica e patrimoniale. 

- (nota della Redazione) La dichiarazione di incostituzionalità risolve i problemi posti dalla contemporanea presenza tra la riparazione pecuniaria e la confisca, da un lato, e l’obbligo di risarcire il danno, dall’altro. Ma restano aperte alcune questioni legate sempre all’applicazione cumulativa di misure sanzionatorie che assumono diverse vesti formali (confisca, riparazioni o e risarcimenti) ma che rischiano di sovrapporsi sconfinando in un trattamento sproporzionato, come di recente affermato dalla Cedu. Quindi permangono le criticità derivanti dalla sovrapposizione fra confisca, in particolare del profitto, e obbligo di risarcire il danno. Si attende un intervento del legislatore che detti in maniera chiara i presupposti al ricorrere dei quali l’eventuale riparazione compensa, post crimen patratum, il profitto conseguito.

- (commento di) Carmelo Minnella, Reati contro la Pa: riparazione pecuniaria illegittima perché viola il principio di proporzionalità (Guida al diritto 39/2026, 68-74) 


- Cedu 1^, 5.2.26, ricorsi 34324/15 e 65192/16, Florio e Bassignana contro Italia (Guida al diritto 39/2026, 75 solo massima): Sussiste la violazione dell’art. 1 Protocollo n. 1 Cedu, ravvisandosi l’ingerenza sproporzionata nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei beni di loro proprietà, scaturente dagli effetti combinati dei provvedimenti di confisca ex art. 322-ter c.p. e di risarcimento dei danni causati all’amministrazione pronunciato dal giudice contabile. Benché fondate su una base giuridica e rispondenti a un interesse generale, le misure disposte dalla Corte dei conti sono sproporzionate non garantendo un giusto equilibrio tra i diritti dell’interessato e quelli della comunità. Infatti, la mancata considerazione da parte del giudice nazionale della funzione anche riparatoria e non solo punitiva della confisca, ha implicato che, in ragione del cumulo delle due misure, lo Stato abbia di fatto percepito un importo complessivamente superiore al danno subito dall’amministrazione. 

- (commento di) Carmelo Minnella, Lo scenario europeo delle misure patrimoniali: tra Cedu e direttive che vanno recepite (Guida al diritto 39/2026, 75-78) 


 


c.s.


 



Una società è libera solo quando lo sono le sue donne (“Una donna non si arrende mai”, di Narges Mohammadi, dissidente iraniana, perseguitata dal regime di Teheran, Nobel 2023 per la pace)