Società di fatto e prova dell'affectio societatis
Tribunale Nola sez. I, 22 aprile 2026, n. 1654, est. L. Paura
IL CASO E LA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo i coniugi Am.Am. e De.Lu. chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Nola il decreto ingiuntivo n. 1468/2021, provvisoriamente esecutivo, con cui veniva ingiunto a De.An. e Tr.Ma. di pagare, in solido, in loro favore la somma di Euro 42.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria a titolo di restituzione della somma concessa a mutuo.
Alla base del ricorso monitorio i ricorrenti deducevano che nelle date del 17.09.2010, 1.12.2010 e 21.01.2011 De.An. e Tr.Ma., in società di fatto tra di loro, stipulavano dei contratti di mutuo in virtù dei quali veniva loro corrisposta la somma complessiva di Euro 42.000,00 a mezzo assegni circolari (meglio specificati nel ricorso), tratti sulla Banca Popolare Vesuviana, filiale di San Giuseppe Vesuviano, all'ordine di Tr.Ma. e dalla stessa incassati.
Proponeva opposizione Tr.Ma. la quale, preliminarmente, disconosceva la propria firma apposta sulla girata degli assegni; negava, inoltre, la sua qualità di socia di fatto di De.An., affermando la sua estraneità alla vicenda poiché non aveva mai intrattenuto rapporti economici con gli odierni opposti; esponeva, infine, di non aver mai ricevuto gli assegni circolari per cui è causa e di non essere a conoscenza delle operazioni bancarie effettuate dal marito De.An. sul proprio conto corrente.
Si costituivano in giudizio Am.Am. e De.Lu. i quali contestavano la difesa avversa deducendo, in particolare, che le somme concesse a mutuo erano state versate sul conto corrente dell'opponente in quanto il marito, De.An., possedeva la delega a compiere qualsiasi operazione bancaria sul conto della moglie, compreso l'incasso di somme di denaro; pertanto, sostenevano che il disconoscimento delle firme apposte dalla Tr. sulla girata degli assegni fosse privo di rilievo giuridico.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo n. 1468/2021.
LA SOLUZIONE IN DIRITTO
In via preliminare, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria: spetta dunque agli opposti dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre sull'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della avversa pretesa.
Nella fattispecie, secondo il Tribunale:
- il credito azionato in sede monitoria deriva dai contratti di mutuo che Am.Am. e De.Lu. stipulavano con i coniugi De.An., amministratore unico del Consorzio Euro Mutual Company, e Tr.Ma., asseritamente socia di fatto del detto Consorzio;
- gli opposti, a sostegno della propria pretesa creditoria, hanno prodotto i contratti di mutuo stipulati con il Consorzio Euro Mutual Company in data 17.09.2010 (in virtù del quale veniva versata a mezzo assegni la somma complessiva di Euro 20.000,00), in data 1.12.2010 (veniva versata a mezzo assegni la somma complessiva di Euro 13.000,00) e in data 21.01.2011 (veniva versata a mezzo assegni la somma complessiva di Euro 9.000,00) e i relativi assegni circolari, tutti tratti sulla Banca Popolare Vesuviana, filiale di San Giuseppe Vesuviano, emessi all'ordine di Tr.Ma. (cfr. allegati alla comparsa di costituzione e risposta);
- a fronte di tali allegazioni Tr.Ma. ha innanzitutto disconosciuto le firme apposte nello spazio riservato alla girata degli assegni per cui è causa sostenendo la propria estraneità a tutte le operazioni bancarie relative a tali titoli;
- ha poi contestato di essere socia di fatto del Consorzio Euro Mutual Company, negando di aver mai intrattenuto rapporti economici con le odierne parti opposte. Ebbene, rilevato che i contratti di mutuo prodotti dagli opposti vedono come controparte il Consorzio Euro Mutual Company, del quale è pacifico e documentalmente provato (cfr. visura in atti) che amministratore unico è De.An., e considerato che tali documenti non sono, per tale ragione, sufficienti a dimostrare il credito azionato né il conseguente obbligo restitutorio in capo all'opponente, occorre esaminare specificamente i motivi di opposizione sollevati da Tr.Ma..
Il Tribunale ha ritenuto che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli assegni che hanno legittimato l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, fosse valido e tempestivo avendo l'opponente, a supporto della credibilità del disconoscimento medesimo, depositato in atti la denuncia-querela sporta in data 17.09.2021 dinanzi alle Autorità competenti con la quale questa ha disconosciuto "l'autenticità delle firme a suo nome apposte nella parte riservata alla girata sugli assegni specificamente indicati nell'atto di querela (cfr. allegato alla citazione) e nell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio".
A fronte di tale tempestivo e circostanziato disconoscimento, dunque, sarebbe stato onere di parte opposta presentare istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. che, nel caso di specie, non è stata proposta; da tale comportamento processuale deriva che detti titoli non possono assumere valore probatorio contro l'opponente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare il principio di diritto secondo cui "la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell 'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Sez. 1, Sentenza n. 27506 del 20/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 16/02/2012)" (di recente Cass. n. 3602/2024)".
Pertanto, la mancata presentazione dell'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento rende il documento irrilevante, e non utilizzabile, precludendo al giudice qualunque giudizio in ordine alla sua autenticità.
Parte opponente ha poi negato di essere socia di fatto del Consorzio Euro Mutual Company ed ha dichiarato di non aver mai partecipato alla stipula dei contratti di mutuo né di aver mai ricevuto gli assegni per cui è causa.
Ha, altresì, sostenuto che il proprio conto corrente, acceso presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Nola, sarebbe stato utilizzato impropriamente e a sua insaputa dal marito, De.An., il quale era munito della delega ad effettuare tutte le operazioni bancarie sul conto.
Tale circostanza, secondo la prospettazione degli opposti, costituirebbe un implicito riconoscimento del fatto che gli assegni intestati a Tr.Ma. siano stati effettivamente versati sul suo conto corrente e che, dunque, lei stessa ne avrebbe beneficiato.
Secondo il Tribunale, d’altronde, gli opposti, i quali invocano l'esistenza di una società di fatto, avevano l'onere di dimostrare, secondo la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c., l'esistenza di un fondo comune finalizzato all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune, intesa come ripartizione degli utili e delle perdite, e l'affectio societatis, ossia la volontà dei soci di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
Tale prova, d’altronde, non può desumersi dal mero versamento di somme di denaro effettuate dal delegato, poiché tali movimenti bancari devono essere corroborati da ulteriori elementi idonei a dimostrare un progetto comune.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33230/2019 ha affermato in materia: "Come è noto, la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare - che non è richiesta dalla legge ai fini della sua validità - non impedisce al giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale (Cass. 5 maggio 2016, n. 8981; Cass. 11 marzo 2010, n. 5961). In tema di società di fatto tra consanguinei la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve essere però rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale".
Ebbene, alla luce di tale affermazione giurisprudenziale, secondo il Tribunale gli opposti non hanno fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare, neppure in via presuntiva, l'effettiva sussistenza di un rapporto di fatto che lega l'opponente al Consorzio (atteso che i contratti di mutuo sono stati stipulati con quest'ultimo); inoltre, la circostanza che il marito dell'opponente ed amministratore unico del suddetto Consorzio, avesse la delega per compiere operazioni sul conto corrente della moglie non dimostra la posizione debitoria dell'opponente in quanto tale circostanza ben potrebbe trovare giustificazione nei doveri di solidarietà familiare piuttosto che nell'affectio societatis.
Pertanto, rilevata l'inutilizzabilità degli assegni per difetto di verificazione e l'assenza di prova circa l'esistenza di una società di fatto tra il Consorzio e l'opponente, il giudice ha concluso che gli opposti, asseriti creditori, non hanno fornito adeguata prova della pretesa creditoria.