Giurisprudenza italiana (6/2026)
in tema di misure restrittive europee:
- Corte giust. Ue 5^, 18.3.26 causa n. T-405/24 (Giurispr. it. 6/2026, 1266-9, annotata da Antonio Attolico): In tema di misure restrittive individuali (nella specie, listing o designazione), quando al criterio del leading businessperson è associata una presunzione semplice di collegamento con un regime [nella specie, il regime di Assad, ma analogo impianto sanzionatorio è contemplato nei confronti della Federazione russa, a tutela dell’integrità territoriale dell’Ucraina], ciò giustifica, fino a prova contraria, il mantenimento della designazione in vigore. Al riguardo, le misure individuali possono essere rinnovate sulla base delle stesse prove che ne hanno giustificato l’adozione, purché il contesto non sia mutato a punto da renderle obsolete. Spetta al solo Consiglio, invece, valutare se il mantenimento del regime sanzionatorio tout court possa essere strumentale al perseguimento del fine di politica estera per cui è stato istituito e, di conseguenza, decidere se rinnovarlo o meno.
in tema di accesso (trasparenza nei procedimenti digitalizzati):
- Cons. Stato VI, 6.6.25 n. 4929, pres. De Felice, est. Ponte (Giurispr. it. 6/2026, 1422 s.m.): L’esercizio di funzioni pubbliche mediante sistemi informatici e algoritmi affidati, in tutto o in parte, a soggetti privati non comporta alcuna attenuazione degli obblighi di trasparenza e di accesso. L’amministrazione titolare della funzione resta integralmente responsabile della conoscibilità dei dati e dei processi decisionali e non può opporre, a fronte dell’istanza di accesso, la gestione esternalizzata o automatizzata dell’attività amministrativa.
- (commento di) Carla Cozzi, Funzioni pubbliche, automazione ed esternalizzazione: il limite della trasparenza (Giurispr. it. 6/2026, 1422-1427)
in tema di accesso (agli atti di gara):
- Cons. Stato III 3.12.25 n. 9515, pres. Greco, est. Marra (Giurispr. it. 6/2026, 1418 s.m.): L’automatica prevalenza del diritto di accesso difensivo agli atti di gara dell’operatore economico sulla riservatezza del segreto tecnico o commerciale deve essere respinta a favore del criterio del bilanciamento caso per caso, che si traduce in una istruttoria minuziosa nel contraddittorio delle parti e nella necessità di una motivazione rafforzata. Inoltre, il semplice richiamo al know how non integra automaticamente un segreto tecnico o commerciale, non ricadendo nella definizione qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico.
- (nota di) Andrea Ferrante, Accesso agli atti di gara difensivo: alla ricerca del bilanciamento (Giurispr. it. 6/2026, 1418-1422)
in tema di accesso:
- Cons. Stato V 16.3.26 n. 2122 (ordinanza), pres. Caringella, est. Urso (Giurispr. it. 6/2026, 1261-1263): L’art. 34, 3° comma, c.p.a. (il quale consente di proseguire un giudizio di impugnativa avverso un atto – nonostante sia venuto nel frattempo meno l’interesse al suo annullamento – laddove residui un interesse alla declaratoria della sua illegittimità ai fini risarcitori) non può trovare applicazione nel caso del rito dell’accesso, laddove si faccia questione della legittimità o meno dell’originario diniego di accesso.
in tema di silenzio (diritto a una risposta dell’A.):
- Cons. Stato IV 13.3.26, n. 2084, pres. Neri, est. Martino (Giurispr. it. 6/2026, 1263-4): In base al generale principio del clare loqui il cittadino che abbia formulato un’istanza alla PA ha il diritto ad ottenere una risposta anche laddove la domanda non risulti formulata in modo esatto e richiami una normativa non pertinente: in tal caso graverà sull’Amministrazione l’onere di riqualificare la domanda nei suoi esatti termini giuridici. Il generale orientamento giurisprudenziale secondo cui il singolo non può pretendere l’attivazione di un procedimento finalizzato all’adozione di atti di contenuto normativo o generale subisce una deroga nelle ipotesi in cui l’istanza risulti chiaramente finalizzata a soddisfare un interesse di carattere individuale.
in tema di appalti (subappalto necessario e soccorso istruttorio):
- Cons. Stato V 7.1.2026, n. 99, pres. Caringella, est. Fasano (Giurispr. it. 6/2026, 1414 solo massime): 1. Nel subappalto ordinario l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, mentre il subappalto necessario si caratterizza in quanto il concorrente non possiede tutte le qualificazioni relative alle lavorazioni previste dal bando, sicché il subappalto è imposto dal difetto di qualifica. 2. Alla luce della funzione propria del subappalto necessario, l’operatore economico deve dichiarare, sin dalla domanda di partecipazione, la volotà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante. 3. L’omissione della dichiarazione di fare ricorso al subappalto necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio.
- (nota di) Stefano Colombari, Subappalto necessario (o qualificante) e soccorso istruttorio (Giurispr. it. 6/2026, 1414-1418)
in tema di appalti (organismo di diritto pubblico):
- Cons. Stato IV 9.3.26 n. 1876, pres. Carbone, est. Furno (Giurispr. it. 6/2026, 1264-6): Un’impresa pubblica, anche se operante nell’ambito dei cc.dd. settori speciali [nella specie, ATM], ben può presentare al contempo i caratteri tipici di un organismo di diritto pubblico (ODP). Al fine di stabilire se un determinato organismo presenti o meno i caratteri tipici di un ODP, il c.d. ‘terzo requisito Mannesmann’ (requisito teleologico) deve essere applicato soffermandosi sul carattere industriale o commerciale delle modalità e condizioni in cui esso opera (e non sulle caratteristiche dell’interesse perseguito).
in tema di famiglia (rapporti patrimoniali tra coniugi):
- Cass. 2^, 8.4.26 n. 8793 (Giurispr. it. 6/2026, 1250-2): In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia, ai sensi dell’art. 143 c.c., e sono, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa; ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l’onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) o che l’apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, senza che rilevi, a tal fine, la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge.
in tema di successioni (testamento e amministrazione di sostegno):
- Cass. 2^, 6.2.26 n. 2648 (Giurispr. it. 6/2026, 1275 T): È nullo il testamento pubblico dell’amministrato ricevuto dal notaio alla presenza dell’amministratore di sostegno. Il testamento pubblico è un atto personalissimo che non ammette rappresentanza o assistenza, e presuppone che sia il testatore a manifestare liberamente ed autonomamente la propria volontà alla sola presenza del notaio e di due testimoni, affinché poi il notaio riduca in iscritto la volontà manifestatagli, dando atto delle compiute formalità, e ne dia lettura ai presenti prima della loro sottoscrizione, senza la presenza di soggetti estranei.
- (commento di) Marianna Rinaldo, La capacità di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno (Giurispr. it. 6/2026, 1278-1283)
sulla tutela della proprietà (a fronte di esigenze di pianificazione territoriale e tutela ambientale):
- Cedu 1^, 9.4.26 ric. 47565/22, V. e altri c/ Italia (Giurispr. it. 6/2026, 1273-4, annotata da Giulio Belgiovine): Chiamata a stabilire se, e a quali condizioni, le restrizioni all’uso di terreni dominicali derivanti dall’istituzione di un’area naturale protetta integrino una violazione dell’art. 1, Prot. 1 Cedu (Convenzione) e a chiarire, in particolare, se le stesse debbano qualificarsi come privazione della proprietà ovvero come misure di disciplina dell’uso dei beni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo che le restrizioni integrino una privazione della proprietà ai sensi dell’art. 1, Prot. 1, Cedu: ciò in quanto i ricorrenti conservano, nonostante le limitazioni, la titolarità formale del diritto dominicale, la possibilità di alienare il bene, l’accesso fisico al fondo e la facoltà di svolgervi attività compatibili con il regime di protezione. L’interferenza viene dunque ricondotta alla disciplina dell’uso dei beni ai sensi del secondo comma dell’art. 1, Prot. 1, con la conseguenza che la valutazione della proporzionalità della misura imposta non implica necessariamente la corresponsione di un indennizzo, ma richiede unicamente che sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra protezione del diritto di proprietà ed esigenze di interesse generale della comunità.
in tema di compravendita immobiliare (responsabilità del notaio):
- Cass. 2^,25.4.25 n. 10914 (Giurispr. it. 6/2026, 1284 T): In caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, ai fini della validità del negozio traslativo è richiesta la sussistenza della dichiarazione dell’alienante della costruzione dell’immobile anteriormente alla suddetta data. Il notaio rogante deve verificare la validità dell’atto, non anche l’esistenza del vincolo paesistico sul cespite alienato, salvo che non sia stato conferito sul punto uno specifico incarico di assistenza e consulenza, e ciò anche in considerazione della natura non apparente del vincolo gravante sul cespite. Le incombenze notarili non possono estendersi sino al punto di imporre la segnalazione alle parti, non dotate di specifica competenza tecnico-giuridica, del vizio di legittimità della licenza edilizia per mancanza di autorizzazione ambientale.
- (commento di) Samuele Tomasi, Dichiarazioni urbanistiche, vincoli paesistici e responsabilità notarile (Giurispr. it. 6/2026, 1287-1292)
in tema di lavoro (lealtà “confessionale” e discriminazione per motivi religiosi):
- Corte giust. Ue, Grande Sezione, 17.3.26, causa C-258/24, Katholische Schwangerschaft-sberatung (Giurispr. it. 6/2026, 1209-1271, annotata da Thomas Bessega): L’art. 4, par. 2, Dir. 2000/78/CE, letto alla luce degli artt. 10 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osta a una normativa nazionale che consente a un’organizzazione religiosa di subordinare il mantenimento del rapporto di lavoro alla permanenza del lavoratore nella chiesa a cui afferisce detta organizzazione qualora, tenuto conto della natura delle attività di cui trattasi o del contesto in cui esse vengono esercitate, tale requisito non costituisca un requisito essenziale, legittimo e giustificato, in particolare quando le medesime funzioni siano svolte anche da lavoratori non appartenenti alla confessione e l’abbandono della chiesa non sia accompagnato da comportamenti idonei a incidere sull’attività lavorativa o sull’identità dell’organizzazione. (La vertenza era insorta in seguito al licenziamento di una lavoratrice impiegata presso un’associazione appartenente alla Chiesa cattolica tedesca, attiva nel settore della consulenza alle donne in gravidanza, dopo che detta lavoratrice, tenuta per contratto all’obbligo di lealtà ai principi della dottrina cattolica, aveva deciso di abbandonare la Chiesa medesima).
in tema di whistleblowing (militari):
- Cons. Stato II 14.426 n. 1307, pres. Poli, est. Menichellii, (Giurispr. it. 6/2026, 1260-1): La normativa unionale e nazionale in materia di c.d. whistleblowing (in particolare: DLg 24/ 2023), la quale tutela il dipendente che abbia riservatamente segnalato illeciti o irregolarità suo luogo di lavoro da misure quali il trasferimento per incompatibilità ambientale (laddove le stesse presentino un carattere ritorsivo), non trova applicazione nei confronti del personale del comparto della Difesa.
in tema di trasferimenti immobiliari:
- Vito Amendolagine (a cura di), La responsabilità nel trasferimento di immobili (Giurispr. it. 6/2026, 1465-1474).
Le varie forme e tipologie di responsabilità in cui possono incorrere i professionisti a vario titolo coinvolti nel compimento di singoli atti ed attività aventi autonoma rilevanza sul piano giuridico - anche prodromiche e preparatorie - per il successivo trasferimento della proprietà immobiliare (notai, avvocati, agenti immobiliari, tecnici incaricati, visuristi immobiliari, delegati alle vendite giudiziarie, progettisti e direttori dei lavori, ecc.
in procedura civile (domanda di accertamento incidentale e “complanare”):
- Cass. SSUU 30 aprile 2025, n. 11455 (Giurispr. it. 6/2026, 1341 T): In caso di esercizio dell’azione negatoria della servitù, di cui all’art. 949 c.c., in un processo soggetto alle regole previgenti rispetto alle modifiche di cui all’art. 3, 12° comma, lett. i), e 13° comma, lett. b), DLg 149/ 2022, l’attore, anche a fronte della contestazione del diritto di proprietà operata dal convenuto con la comparsa di risposta, può proporre domanda di accertamento del suddetto diritto con efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., non solo nell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. ma anche con la prima memoria ex art. 183, 6o comma, c.p.c.
- (commento di) Monica Piloni, La domanda di accertamento incidentale e la sua intrinseca funzione “complanare” (Giurispr. it. 6/2026, 1343-9)
sul rapporto tra giudicato penale e processo tributario:
- Corte cost. 13.4.26 n. 50, pres. Amoroso, rel. Antonini (Giurispr. it. 6/2026, 1325 solo massima): La questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis, DLg 74/2000, introdotto dall’art. 1, 1° comma, lett. m), DLg 87/2024, è inammissibile, in riferimento all’art. 97 Cost., ed è infondata in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 102, 1° comma, e 111, 1° e 2° comma, Cost.; tuttavia l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21-bis citato impone di ritenere che la sentenza penale di assoluzione cui si riferisce tale disposizione abbia sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, salve le ipotesi in cui: a) vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, essendo necessario, in questi casi, che la suddetta sentenza consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto; b) l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario.
- (commento di) Giovanni Giacalone, Giudicato penale e processo tributario: assoluzione e medesimezza del fatto valgono, ma ….. fino a un certo punto! (Giurispr. it. 6/2026, 1325-1341)
c.s.
La semplicità è la suprema forma di sofisticazione (Leonardo da Vinci)