(Anno 2025) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, REGOLAZIONE TARIFFARIA E RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI SUI CONGUAGLI CORRISPOSTI CON DIFFERIMENTO BIENNALE

4 maggio 2026

IL PRINCIPIO NORMATIVO DEL RECUPERO INTEGRALE DEI COSTI IMPONE CHE IL METODO TARIFFARIO, da un lato, GARANTISCA LA CORRELAZIONE TRA COSTI EFFICIENTI E RICAVI FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE, dall'altro, ESCLUDA, TENDENZIALMENTE, IL RECUPERO DEI COSTI DERIVANTI DA SCELTE NON EFFICIENTI (IN PARTICOLARE QUELLI FINANZIARI), dall'altro ancora, TENGA CONTO DEI COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA, NONCHÉ DELLE RIPERCUSSIONI SOCIALI DERIVANTI DAL RECUPERO.

AD AVVISO DELL’ADUNANZA PLENARIA, INOLTRE, L’EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE, INTENDENDOSI PER TALE LA CONTEMPORANEA PRESENZA DELLE CONDIZIONI DI CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA, IMPLICA UNA VALUTAZIONE AMPIA E SOSTENIBILE DELLA REMUNERAZIONE GARANTITA ALL’OPERATORE E NON IL RICONOSCIMENTO TARIFFARIO DI OGNI SINGOLO COSTO SOSTENUTO.

UNA VOLTA ASSICURATO IL SUDDETTO EQUILIBRIO, LA REGOLAZIONE TARIFFARIA NON COMPORTA LA STERILIZZAZIONE DI QUALSIVOGLIA RISCHIO IN CAPO AL GESTORE, OVVERO NON GARANTISCE SEMPRE E COMUNQUE IL RECUPERO DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI O DEI COSTI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE  (Adunanza Plenaria n. 16/2025)


Il servizio idrico integrato rientra tra i «servizi di interesse economico generale» (art. 2, comma 1, lettera c, del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), trattandosi di attività che, in assenza di regole pubblicistiche, sarebbe svolta in modo non uniforme ovvero a condizioni di accessibilità inadeguate rispetto a quelle reputate coerenti con gli obiettivi di interesse generale.

Gli obiettivi perseguiti dalla regolazione tariffaria (che sottrae il corrispettivo del gestore alle libere negoziazioni di mercato) variano a seconda dei settori di mercato.

Nel settore del servizio idrico – il cui esercizio, al pari degli altri servizi ‘a rete’, richiede infrastrutture non duplicabili, gestite in forza di specifici titoli concessori e ‘diritti di esclusiva’ ‒, il fondamento della regolazione tariffaria è costituito, in primo luogo, dal c.d. monopolio naturale.

In questa tipologia di mercato soltanto l’impresa che soddisfa l’intera domanda del mercato può operare a costi unitari ragionevoli, valorizzando le economie di scala.

La regolazione del corrispettivo, tuttavia, non mira soltanto a risolvere i ‘fallimenti di mercato’, tipici dei contesti monopolistici o di quasi-liberalizzazione.

L’acqua, infatti, non è un prodotto commerciale al pari di altri, bensì un bene fondamentale e scarso, che va protetto con regole che ne preservino la qualità e ne garantiscano un utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo.

Non è tuttavia sufficiente che il regolatore calcoli l’ammontare dei ricavi che sono richiesti per coprire i costi previsti dell’impresa; la privativa comporta infatti il rischio che il monopolista imponga prezzi superiori a quelli che prevarrebbero in un parallelo e ipotetico mercato concorrenziale.

Le attività remunerate tramite il riconoscimento (‘a piè di lista’) dei costi storici hanno dimostrato – sulla base degli studi di settore ‒ la patologica tendenza a comportamenti opportunistici di sovracapitalizzazione e alla inefficienza produttiva.

L’ordinamento, per tale motivo, assegna alla regolazione il compito di mitigare il rischio di ‘abuso di potere economico’, attraverso una metodologia tariffaria che (sopperendo alla mancanza di pressione concorrenziale) stimoli l’efficientamento produttivo e la minimizzazione dei costi.

Né esiste un ragionevole dubbio sul fatto che il diritto dell’Unione non imponga di riconoscere, in materia tariffaria, oneri finanziari sui conguagli ulteriori rispetto al tasso di inflazione, qualora sia comunque garantito l’equilibrio economico-finanziario della gestione, posto che la normativa europea in materia di acque non contiene indicazioni rigide sull’organizzazione del servizio idrico.

In particolare, ad avviso della Corte di Giustizia, gli Stati membri ‒ qualora rispettino l’obbligo di recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e quelli relativi alle risorse ‒ possono scegliere tra i diversi modi di tariffazione quelli che più si confanno alla loro situazione specifica nell’ambito del potere discrezionale ad essi lasciato dalla direttiva 2000/60, che non impone alcuna precisa modalità di tariffazione.