EQUO INDENNIZZO E ONERE DELLA PROVA

4 maggio 2026

L'ART. 603 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE HA INNOVATO IL SISTEMA DELL'EQUO INDENNIZZO PER CAUSA DI SERVIZIO DI CUI AL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461, TRAMITE UNA RIMODULAZIONE DEGLI ONERI PROBATORI PER L'ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO, DI MODO CHE, COERENTEMENTE CON IL SISTEMA DI RIPARTO RICAVATO DALL'ART. 2087 C.C., IL MILITARE E’ TENUTO A DIMOSTRARE SOLTANTO DI AVERE SVOLTO IL PROPRIO SERVIZIO, TRA QUELLI TIPIZZATI DALLA LEGGE, IN PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI OD OPERATIVE CHE NE ABBIANO AUMENTATO IL RISCHIO DI MALATTIA, E CHE LA MALATTIA IN SEGUITO MANIFESTATASI ABBIA CARATTERE TUMORALE E SIA ESPRESSIVA DI QUEL RISCHIO.

DI CONSEGUENZA, È SULL'AMMINISTRAZIONE CHE INCOMBE L'ONERE DELLA PROVA CONTRARIA, E CIOÈ CHE SUSSISTA UNA SPECIFICA GENESI EXTRA-LAVORATIVA DELLA PATOLOGIA, LADDOVE SI CONTROVERTA SULL’ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DI PATOLOGIE TUMORALI INSORTE IN CAPO A MILITARI ESPOSTI AD URANIO IMPOVERITO O A NANOPARTICELLE DI METALLI PESANTI, IN OCCASIONE DEL SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO O PRESSO I POLIGONI DI TIRO SUL TERRITORIO NAZIONALE.

È DUNQUE VIZIATO DA ECCESSO DI POTERE IL PARERE MEDICO-LEGALE DEL COMITATO DI VERIFICA CHE NEGHI, IN TALI CASI, I BENEFICI DI LEGGE AL MILITARE, SUL MERO PRESUPPOSTO CHE NON VI SIANO STUDI SCENTIFICI CHE DIMOSTRINO CON CERTEZZA O ALTO GRADO DI CREDIBILITÀ RAZIONALE LA CORRELAZIONE CAUSALE TRA FATTORI DI RISCHIO POTENZIALE TIPIZZATI E NEOPLASIA  (Adunanze Plenarie nn. 12, 13, 14 e 15/2025)


Il legislatore ha individuato un "rischio professionale specifico" nel servizio svolto nelle condizioni ambientali o operative implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. 

L'autorizzazione di spesa finalizzata al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano esposto a maggiori rischi per la sua salute, a causa delle condizioni ambientali o operative che a posteriori, «anche per effetto di successivi riscontri», si sono manifestate in una delle patologie che di quei rischi sono la concretizzazione, si è pertanto basata su una valutazione legislativa in base alla quale il nesso causale tra le patologie medesime e il servizio prestato è dimostrabile in via presuntiva.

Attraverso l'impiego del concetto di "rischio professionale specifico" l'interessato (o il suo erede) è così sollevato dall'onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all'ambiente in cui il servizio è stato svolto.

Il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sul Ministero della difesa.